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        <title type="main" level="a">Diritto del lavoro e valori</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0001-9139-3425" type="ORCID">
            <forename>Riccardo</forename>
            <surname>Del Punta</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Valori e tecniche nel diritto del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/978-88-5518-484-7</idno>) by </resp>
          <name>Riccardo Del Punta</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Firenze</pubPlace>
        <date when="2022">2022</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/978-88-5518-484-7.05</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The author argues that the topic of values is strictly inherent to the labour law discourse. Law must not only be provided, but also justified, and this calls values into question. However, discussing values from the viewpoint of philosophy or law is profoundly different, as the legal discussion must consider what law is, in the historical context of its development. 
The author then wonders if the classical values of labour law are still adequate, or if – as it is argued - they need to be revisited, for both conceptual and historical reasons, in order to promote the worker’s subjectivity. The problem of the relationship between labour law’s values and economic instances is finally addressed, arguing in favour of a dialogue between the two disciplines.</p>
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            <item>labour law</item>
            <item>values</item>
            <item>economic instances</item>
            <item>capabilities</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/978-88-5518-484-7.05<ref target="https://doi.org/10.36253/978-88-5518-484-7.05" /></p>
      
      
      
      <p rend="h1_chapter">Diritto del lavoro e valori </p><p rend="h1_author">Riccardo Del Punta</p><p rend="h2">1. Carbonari dei valori?</p><p rend="text">Nell’introdurre il tema dei valori del diritto del lavoro – un’introduzione che, per necessaria brevità, procederà attraverso una serie di asserzioni, più che di ragionamenti dimostrativi –, la prima cosa di cui mi rallegro discende dall’aver appreso, da un recente libro di Laura Pennacchi (2018), che la discussione sui valori sarebbe stata espulsa dal discorso pubblico, da parte del pensiero unico neoliberale. Per cui potremmo intendere questa discussione come un momento di ribellione, quasi di carboneria, rispetto a tale ostracismo.</p><p rend="text">Debbo dire, peraltro, che non mi ero accorto di tale estromissione dei valori dal discorso pubblico (che Pennacchi enfatizza per poi chiamare al risorgimento morale contro il capitalismo predatorio e oppressivo). Ciò almeno con riguardo all’ambiente culturale giuslavoristico (ma, aggiungo, anche con riguardo alla società almeno italiana nel suo insieme, che abbonda, ad esempio nella corrente comunicazione politica, di discussioni sui fini ed è spaventosamente carente, invece, di analisi e dibattiti sui mezzi), che mi pare non abbia mai cessato di discutere di valori, sia pure in connessione con la dimensione delle tecniche regolative.</p><p rend="h2">2. Si può parlare di diritto anche parlando di valori?</p><p rend="text">Ciò premesso, mi viene anzitutto da domandarmi se, quando parliamo di valori, stiamo parlando di diritto, o stiamo facendo, invece, della filosofia, più o meno dilettantistica o interessante, ma comunque a rischio di essere oziosa.</p><p rend="text">Il giuslavorista non dovrebbe avere dubbi, ritengo, a rispondere che si può fare diritto anche discutendo di valori. Si tratta di un’esperienza che egli fa ripetutamente. </p><p rend="text">I valori rappresentano, per così dire, la trama sottesa a buona parte delle nostre riflessioni, anche se ovviamente non a tutte. Ed anche quando non sono evocati esplicitamente, essi hanno una straordinaria capacità di infiltrarsi, in modo capillare, nelle forme del discorso, anche di quello più tecnico. </p><p rend="text">Questa non può essere più presentata – lo dico pur nella consapevolezza che il tema meriterebbe ben altro approfondimento – come un’anomalia post-positivistica, come nella precorritrice intuizione di Massimo D’Antona, bensì piuttosto come uno <hi rend="italic">stato fisiologico del diritto</hi>,<hi rend="italic"> </hi>in particolare nelle contemporanee <hi rend="italic">società riflessive</hi>, nella misura in cui il diritto rappresenta un sotto-sistema organicamente in comunicazione con gli altri sotto-sistemi economici, sociali e culturali. </p><p rend="text">E non sono neppure certo che questa comunicazione possa leggersi secondo il rassicurante (per l’autonomia del diritto) schema apertura cognitiva-chiusura operazionale. Credo cioè che, nei fatti, tenda ad esservi anche una pur limitata e intermittente apertura operazionale.</p><p rend="text">Questo tra l’altro comporta che tende sempre di più a non bastare, ai vari fini in cui il diritto viene in gioco, che esso sia posto, occorrendo invece che esso sia permanentemente <hi rend="italic">giustificato</hi>. E i valori sono uno dei protagonisti di questi processi di giustificazione, o di fondazione.</p><p rend="text">È altresì noto che uno dei grandi vettori di questa evoluzione del diritto è stato rappresentato dal processo di costituzionalizzazione, da leggersi, ormai, anche guardando alle Carte sovrannazionali. È facile rilevare che le norme di principio costituzionali rappresentano un ponte perennemente aperto con i valori, anche perché sono fatte in buona parte della stessa sostanza.</p><p rend="h2">3. È lo stesso discutere di valori dal punto di vista del diritto o da quello della filosofia? </p><p rend="text">Se quindi la premessa di principio sul rapporto tra diritto e valori mi pare acquisita o acquisibile, non si riflette forse a sufficienza su quanto discutere dei valori del diritto, da parte di un giurista, sia differente rispetto a una discussione puramente filosofica.</p><p rend="text">Come si è notato (Collins, Lester e Mantouvalou 2018), le teorie filosofiche, ad esempio quelle della giustizia, di solito prendono le mosse da una <hi rend="italic">tabula rasa</hi>, ossia da poche assunzioni di base circa gli esseri umani e il mondo, dalle quali derivano una serie di implicazioni a cascata. </p><p rend="text">Di contro, andare alla ricerca di una fondazione normativa – per usare la parola normativa nel senso della filosofia politica, non in quello giuridico – di qualcosa che già esiste, come il diritto, ed oltretutto di un diritto tanto intessuto di prassi e di storia, quale il diritto del lavoro, è un’impresa assai differente, anche se, come tornerò a dire, essa può giovarsi molto di un dialogo con la filosofia politica e in generale con le teorie dei valori. </p><p rend="text">La principale implicazione di questa differenza è, a mio avviso, quella che la discussione giuslavoristica sui valori deve svolgersi in stretta connessione con i processi di fatto nei quali il sistema giuridico insiste, e che condizionano la sua evoluzione. </p><p rend="text">Il che non significa, beninteso, accettare per forza il diritto del lavoro com’è, e rinunciare ad essere critici nei confronti di questo o quell’aspetto. Ma significa, comunque, restare realisticamente ancorati all’esistente, per provare a razionalizzarlo e se possibile a rafforzarne i fondamenti, senza fuggire nell’iperuranio.</p><p rend="text">Per altro aspetto, la disciplina giuslavoristica è così articolata e stratificata che non è pensabile che vi sia un valore che possa offrire una giustificazione di tutto il diritto del lavoro. </p><p rend="text">È invece il caso di accontentarsi di connessioni (e correlate prove di resistenza) più limitate, per testare la rilevanza di certi valori per il diritto del lavoro. </p><p rend="text">Verifiche che, secondo me, si riducono a due condizioni fondamentali: a) che il valore o i valori in considerazione siano in grado di offrire una sufficiente spiegazione o giustificazione di qualificati istituti del diritto del lavoro; b) e che, soprattutto nelle stagioni di maggiore trasformazione, come quella attuale, riescano a gettare luce sulle principali direzioni di sviluppo di una disciplina.</p><p rend="h2">4. I valori del diritto del lavoro nel marasma delle trasformazioni</p><p rend="text">In ogni modo, le narrazioni sui valori del diritto del lavoro sono numerose. Ciò anche se, in fondo, la dottrina italiana non si è mai dedicata più di tanto a delinearne una possibile tassonomia. </p><p rend="text">Essa, infatti – diversamente da quanto è accaduto, nell’ultimo quindicennio, in certa letteratura internazionale, che ne ha discusso molto, anche se talvolta in modo un po’ astratto o comunque in debole connessione con i rispettivi sistemi positivi – ha finito col dare questi valori per scontati, o meglio ha ritenuto che essi rispecchiassero, al di là delle diverse denominazioni e visuali, un’istanza fondamentalmente unitaria di <hi rend="italic">protezione umanistica del lavoratore subordinato in quanto soggetto strutturalmente debole e vulnerabile</hi>, al di là dell’apparenza della forma contrattuale, già smascherata da Marx e dai socialisti e non soltanto da loro (basti pensare a Weber).</p><p rend="text">Questa sorta di <hi rend="italic">reductio ad unum</hi> dei valori (da intendersi ovviamente non alla lettera, poiché i versi che questo discorso potrebbe prendere sono innumerevoli, anche se spesso affini: così potremmo stare qui a parlare di dignità del lavoro, del principio di non mercificazione, del principio di eguaglianza ecc.), che risale sino ai primordi della disciplina, ha trovato nuova linfa, nell’ultimo quarto di secolo, nella presenza e nell’aggressività di un ‘nemico’ esterno, la critica economica<hi rend="italic"> </hi>neo-liberale o liberista, che come è noto ha trovato nella globalizzazione e nella montante rivoluzione tecnologica le condizioni ideali per allargarsi politicamente e per imporre il valore euristico delle proprie acquisizioni o, spesso, certezze. </p><p rend="text">La contrapposizione che ne è derivata, e della quale tante e diverse sono state le ricadute nei processi di riforma del diritto e del mercato del lavoro, soltanto di rado ha dato l’impressione di potersi sciogliere in qualche forma di sintesi. </p><p rend="text">Né c’è consenso, anche limitando l’analisi ai giuslavoristi (estenderla agli economisti rischierebbe di essere frustrante), sul fatto che tale sintesi sia possibile, augurabile, o persino interessante. </p><p rend="text">Nello stesso tempo pare improbabile che i fenomeni di trasformazione in corso – a livello di strutture produttive, dispositivi tecnologici, sistemi organizzativi, tecniche comunicative, modelli culturali – possano passare senza incidere in profondità sugli indirizzi valoriali di fondo. </p><p rend="text">La difficoltà di orientarsi è accresciuta dalle polarizzazioni che si accompagnano a questi processi, che rendono possibile affermare una cosa e il suo opposto: e cioè, da un lato, che i bisogni dei lavoratori sono sempre i medesimi, anzi sono acutizzati dai nuovi fenomeni di sfruttamento ‘tecnologico’; e, dall’altro, che i cambiamenti profondi che stanno verificandosi in ampi settori (soprattutto) dell’industria, e che sono alimentati dalle tecnologie digitali, prefigurano per i lavoratori ruoli radicalmente nuovi e producono, in corrispondenza, nuove istanze e nuovi bisogni. </p><p rend="text">Non si deve poi dimenticare che il diritto del lavoro ha una duplice dimensione, legislativa e collettiva. Per come di solito è svolto, il discorso sui valori finisce col riferirsi essenzialmente alla dimensione legislativa, dove c’è un legislatore che può giocare il ruolo di padrone dei valori, ma esso ovviamente riguarda, <hi rend="italic">mutatis</hi><hi rend="italic"> mutandis</hi>, anche la dimensione dell’azione collettiva.</p><p rend="h2">5. Sono ancora attuali i valori classici del diritto del lavoro?</p><p rend="text">In questo difficile contesto, una <hi rend="italic">prima domanda</hi> da porsi è dunque se i classici valori del diritto del lavoro mantengano tuttora una piena attualità, o se essi debbano essere, quantomeno, attualizzati, o eventualmente rivisitati. </p><p rend="text">Ho già fatto trasparire la mia preferenza per l’opzione della rivisitazione, in connessione con i processi di trasformazione reale intercorsi e tuttora in atto.</p><p rend="text">Aggiungo qui che procedendo in questa logica ci si trova di fronte a un bivio metodologico: se considerare il diritto del lavoro un sistema tendenzialmente chiuso, in grado di produrre da sé i propri valori, o se ritenere che il diritto del lavoro debba oggi tornare ad appoggiarsi su giustificazioni più generali, tendenzialmente valide per tutti i cittadini, anche se nell’ambito di concezioni che a loro volta siano recettive del patrimonio di valori e di civiltà che il diritto del lavoro ha saputo edificare nel corso della sua storia.</p><p rend="text">Non ho dubbi, per quanto mi riguarda, che la strada giusta sia la seconda. Si potrebbero trovare molte ragioni in favore di tale conclusione. </p><p rend="text">Ragioni di natura <hi rend="italic">teorica</hi>, anzitutto. Il diritto del lavoro si è sempre fatto portatore di un universalismo etico, centrato sul valore del lavoratore come persona e non come merce, che, proprio per tali sue caratteristiche, non può pretendere coerentemente di considerare il lavoratore come un essere diverso dagli altri. </p><p rend="text">Sempre di più, insomma, il valore che viene in risalto è quello che impone di garantire la cittadinanza sociale, e questo riguarda i lavoratori al pari di altre classi di soggetti deboli, al di là del fatto che, per i lavoratori, esso possa essere declinato in modo diverso. </p><p rend="text">A questo si connettono ragioni di natura <hi rend="italic">storica</hi>. Per menzionare il recente percorso intellettuale di Alain Touraine, culminato in <hi rend="italic">Noi, soggetti umani</hi> (2017), il superamento della società industriale, nella quale il conflitto centrale era quello tra capitale e lavoro, costringe a individuare un nuovo e più ampio orizzonte di progresso, che Touraine scorge, allo stato, non già in nuovi movimenti sociali, ma in un nuovo e pur non egoistico individualismo, che egli definisce come processo di soggettivazione (tornerò su questo più avanti).</p><p rend="text">Nella logica di una rivisitazione, ma non necessariamente di una rottura con la tradizione classica (piuttosto, di un’evoluzione della stessa), personalmente ho avanzato la proposta di individuare nell’approccio seniano delle <hi rend="italic">capabilities</hi> un più fresco riferimento valoriale (oltre che, in prospettiva, un nuovo e più pragmatico modo di guardare – con lenti interdisciplinari – alla realtà del lavoro), capace soprattutto di dare senso al diritto del lavoro di più recente generazione (e a quello che servirebbe per il futuro), nel nome della promozione e del consolidamento di una più piena <hi rend="italic">soggettività</hi> del lavoratore (Del Punta 2019). </p><p rend="text">Il termine non è scelto a caso, giacché un punto in questione è se i valori definibili come classici siano idonei o no ad accompagnare quel processo di crescita della soggettività dei lavoratori che le nuove condizioni della produzione, dei mercati e delle società in generale, potrebbero consentire o persino richiedere come obiettivo sociale valido in sé, oltre che come risorsa competitiva, nella logica del capitale umano che peraltro può non piacere a tutti. </p><p rend="text">La mia opinione è che non lo siano, giacché essi si muovono ancora in una prospettiva troppo difensiva. Ma questo non deve far cadere nell’errore opposto, che sarebbe colpevolmente intellettualistico, di dimenticarsi della realtà povera e precaria di molto del lavoro che c’è, che dunque continua ad aver bisogno delle protezioni classiche. Il diritto del lavoro odierno si trova di fronte, in altre parole, a scenari molto differenziati, tanto da reclamare approcci diversi a ciascuno di essi.</p><p rend="text">Peraltro, anche muovendosi in un’ottica più tradizionale, e guardando ad esempio al valore dell’eguaglianza, forse sarebbe il caso (anche a voler saltare la fatidica domanda di Sen: eguaglianza di che cosa?) di attualizzarlo e concretizzarlo di più, affrontando anche le scelte, talvolta difficili se non tragiche, che esso propone, il che gli evocatori di tale principio si dimenticano sovente di fare, fermandosi alla bella affermazione di principio.</p><p rend="text">Ad esempio, riferendo l’eguaglianza, come è consueto anche se forse insufficiente fare, alle dinamiche dei redditi, qui da lavoro, essa deve ispirare soltanto interventi rivolti a innalzare i parametri della sufficienza retributiva facendo cessare l’anomalia italiana dei bassi salari, soprattutto nel lavoro povero (e, se del caso, con quali tecniche: legge sulla contrattazione collettiva o salario minimo legale, o entrambe in sinergia?), o deve spingersi sino a incidere sui trattamenti più elevati, anche manageriali? E come si deve guardare, dall’ottica del lavoro e del diritto del lavoro, al reddito di cittadinanza (ai cui beneficiari sono stati riservati, a preferenza dei lavoratori disoccupati, gli assegni di ricollocazione)?</p><p rend="text">Anche a partire dai principi canonici, c’è quindi molto lavoro da fare.</p><p rend="h2">6. Che fare dell’economia?</p><p rend="text">La <hi rend="italic">seconda</hi> e ancor più delicata questione che si pone è se, ed eventualmente per quali vie, i valori del diritto del lavoro, vecchi o nuovi che siano, debbano in qualche modo aprirsi al confronto e alla mediazione, e se del caso alla contaminazione, con le <hi rend="italic">istanze economiche</hi> ampiamente intese. Al fondo di questa diversa prospettiva di analisi c’è la questione dell’atteggiamento da assumere nei confronti dell’economia di <hi rend="italic">mercato</hi> e delle sue dinamiche basiche.</p><p rend="text">Al riguardo ci sono, semplificando, due posizioni di fondo. Quella per così dire classica, che tende a tenere separate, nei fatti se non nella teoria, le due sfere. Essa tende ad alimentarsi di un modello antropologico di lavoratore fondamentalmente non patrimonialistico, che alligna nel sottofondo della materia e del discorso culturale cui essa ha dato vita, è che a mio avviso è in ultima analisi una lontana eredità dell’‘uomo nuovo’ di marxista memoria.</p><p rend="text">Questa posizione ha, peraltro, molti addentellati in una letteratura assai più ampia di quella giuslavoristica, nella quale non ci si limita a riflettere pragmaticamente sui limiti a ciò che il denaro può comprare, per citare Michael Sandel (2012), ma ci si spinge a proporre concezioni di giustizia e di vita che quasi prescindono dalla dimensione economica. Di solito queste concezioni si nutrono di giudizi abbastanza liquidatori sul capitalismo, nei quali dominano valutazioni come ‘volontà di profitto’, ‘individualismo egoistico’, ‘degenerazione consumistica’, per culminare nel ‘capitalismo finanziario’, vertice di tutte la malvagità umane. Potrei citare lo stesso Touraine, che pure ho adesivamente menzionato in precedenza, oppure l’<hi rend="italic">homo giuridicus</hi> di Alain Supiot (2006).</p><p rend="text">Di solito, da questa prospettiva, la sacrosanta denuncia degli eccessi e degli squilibri dei mercati finanziari, che sono stati all’origine – in particolare – della grande crisi del 2007-2008, si accompagna all’uniforme applicazione all’epoca precedente dell’etichetta del liberismo, e viene quindi vissuta come un passaggio d’epoca, e quasi come l’annuncio (o la speranza) di un ritorno a casa. </p><p rend="text">È superfluo dire, da come ho presentato queste posizioni, che non le condivido, e che penso invece che fare i conti con la dimensione economica del mercato del lavoro sia oggi una sfida intellettuale e di ricerca ineludibile. Il che significa fare conti definitivi con l’importanza, anzi direi l’essenzialità dell’impresa come principale fattore di creazione della ricchezza comune. </p><p rend="text">E, quanto al prototipo antropologico di riferimento, facciamo bene a non smettere di ricordare agli economisti <hi rend="italic">mainstream</hi>, peraltro sfidati sempre di più da correnti che puntano a rinnovare le basi della riflessione economica (tra cui quella avviata da Sen), che l’<hi rend="italic">homo oeconomicus</hi> rappresenta un’astrazione del tutto parziale e fuorviante, ma non cadiamo neppure nell’eccesso opposto, ed altrettanto imperdonabile rispetto alla vita reale, di prefigurare un lavoratore alieno da impulsi economici nonché competitivi. </p><p rend="text">Questa ottica di maggiore pragmatismo ci farebbe affrontare meglio, ad esempio, questioni come quella della valutazione della tutela economica nel licenziamento illegittimo, che è tuttora oggetto di imbarazzate rimozioni, oppure ci farebbe metabolizzare l’importanza della tutela risarcitoria nel capitolo dei danni alla persona del lavoratore.</p><p rend="text">Questo senza sottintendere, con ciò, che quella del pensiero economico dominante sia l’unica prospettiva economica possibile, specialmente ora che, anche a seguito dello <hi rend="italic">shock</hi> del 2007-2008, molti economisti stanno sperimentando strade diverse che trovano riscontro anche in un’evoluzione dell’atteggiamento delle principali istituzioni internazionali, che sembra aver ormai messo in discussione il <hi rend="italic">Washington </hi><hi rend="italic">consensus</hi>. </p><p rend="text">Il che non mi fa dimenticare che, anche dando per acquisita l’idea del mercato come spazio istituito e regolato dal diritto, resta comunque da stabilire fino a che punto una regolazione socialmente orientata possa o debba interferire con i suoi meccanismi caratterizzanti, ed eventualmente che tipo di bilanciamento o compromesso possa essere trovato tra queste istanze, o addirittura se possano concepirsi, pur stando attenti a non cadere in facili irenismi, prospettive <hi rend="italic">win-win</hi> di complementarietà e di reciproco giovamento, magari ispirate da idee che si stanno facendo strada, come quella dello <hi rend="italic">sviluppo sostenibile</hi> o della crescita inclusiva<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-000-backlink"><ref target="05.html#footnote-000">1</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Sono tanti gli istituti giuridici che rappresentano dei possibili banchi di prova per questi confronti: per limitarsi qui a un esempio, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, circa il quale il dibattito su Cass. n. 25201/2016 è stato rivelatore di atteggiamenti dottrinali profondamente diversi nei confronti del rapporto tra impresa e lavoro.</p><p rend="text">Come si vede, il materiale di cui potenzialmente discutere è vario e importante.</p><p rend="h2">Bibliografia</p><p rend="bib_indx_bib">Caruso, B., Del Punta, R., e T. Treu. 2020. <hi >“Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” </hi><hi rend="italic">Lavoro Diritti Europa</hi> 3.</p><p rend="bib_indx_bib">Collins, V.H., Lester, G., e V. Mantouvalou. <hi >2018. “Introduction: Does Labour Law Need Philosophical Foundations?” In </hi><hi rend="italic" >The Philosophical Foundations of Labour Law</hi><hi >, ed. by V.H. Collins, G. Lester e V. Mantouvalou. Oxford: Oxford University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Del Punta, R. 2019. </hi><hi >“Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?” In </hi><hi rend="italic" >The Capability Approach to Labour Law</hi><hi >, ed. by B. Langille. </hi>Oxford: Oxford University Press.</p><p rend="bib_indx_bib">Pennacchi, V.L. 2018. <hi rend="italic">De valoribus</hi><hi rend="italic"> disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo</hi>. Milano: Mimesis.</p><p rend="bib_indx_bib">Sandel, V.M.J. 2012. <hi rend="italic">Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato</hi>. Milano: Feltrinelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Supiot, V.A. 2006. <hi rend="italic">Homo giuridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto</hi>. Milano: Mondadori.</p><p rend="bib_indx_bib">Touraine, V.A. 2017. <hi rend="italic">Noi, soggetti umani. Diritti e nuovi movimenti nell’epoca postsociale</hi>. <hi >Milano: il Saggiatore</hi>.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="05.html#footnote-000-backlink">1</ref></hi>	Per una proposta di rivisitazione della materia in questa chiave, v. Caruso, Del Punta e Treu 2020. </p>
      
      
      
      
      
      
      
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          <head>References</head>
          <bibl n="66182">Caruso, B., Del Punta, R., e T. Treu. 2020. “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” Lavoro Diritti Europa 3.</bibl>
          <bibl n="66183">Collins, V.H., Lester, G., e V. Mantouvalou. 2018. “Introduction: Does Labour Law Need Philosophical Foundations?” In The Philosophical Foundations of Labour Law, ed. by V.H. Collins, G. Lester e V. Mantouvalou. Oxford: Oxford University Press.</bibl>
          <bibl n="66184">Del Punta, R. 2019. “Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?” In The Capability Approach to Labour Law, ed. by B. Langille. Oxford: Oxford University Press.</bibl>
          <bibl n="66185">Pennacchi, V.L. 2018. De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo. Milano: Mimesis.</bibl>
          <bibl n="66186">Sandel, V.M.J. 2012. Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato. Milano: Feltrinelli.</bibl>
          <bibl n="66187">Supiot, V.A. 2006. Homo giuridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto. Milano: Mondadori.</bibl>
          <bibl n="66188">Touraine, V.A. 2017. Noi, soggetti umani. Diritti e nuovi movimenti nell’epoca postsociale. Milano: il Saggiatore.</bibl>
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