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        <title type="main" level="a">Da citizenship a citizenshop: la de-universalizzazione della cittadinanza nell’epoca della globalizzazione</title>
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            <forename>Pippo</forename>
            <surname>Russo</surname>
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          <resp>This is a section of <title>La cittadinanza tra giustizia e democrazia</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0112-4</idno>) by </resp>
          <name>Stefano Grassi, Massimo Morisi</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Firenze</pubPlace>
        <date when="2023">2023</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0112-4.14</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
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        <p>The article is focused on some transformative trends in citizenship profiles, all of them carachterized by a de-universalinzing dynamics. The starting point is T. H. Marshall's citizenship scheme, that is thought to be inspired on both individual and universal basis concerning the citizenship rights set. The changing produced by neo-liberal ideologies and globalization pressures is moving citizenship in a commodification sense, where citizenship profiles and rights are mediated by market and profiles are more and more personal and particularistic. Specifically, the focus of this essay is on skilled citizenship and citizenship by investment formulas.</p>
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            <item>De-universalization</item>
            <item>Skilled citizenship</item>
            <item>Citizenship by investment</item>
            <item>Commodification</item>
            <item>Globalization</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0112-4.14<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0112-4.14" /></p>



<p rend="h1_chapter" >Da <hi rend="italic">citizenship</hi> a <hi rend="italic">citizenshop</hi>: la de-universalizzazione della cittadinanza nell’epoca della globalizzazione</p><p rend="h1_author" >Pippo Russo</p><p rend="h2" >1. Premessa</p><p rend="text" >La tematica della cittadinanza e la sua trattazione sociologica circoscrivono con fatica un campo in piena evoluzione. Una stagione novecentesca di riflessioni si è chiusa, lasciandosi alle spalle un’eredità rilevante che rimane il riferimento di base per l’analisi delle nuove tendenze. Ma il vasto mutamento sociale e politico che trova culmine nei processi di globalizzazione traccia nuove coordinate, da cui viene rimesso in discussione il ruolo dell’attore-cardine per la definizione della cittadinanza: lo stato-nazione.</p><p rend="text" >In termini giuridici il profilo di cittadinanza è articolato in modo da essere automaticamente cittadinanza nazionale e partendo da questo assunto si è sviluppata anche la riflessione sociologica sul tema. Così è nel caso della lezione seminale enunciata da Thomas Humphrey Marshall, con la quale ogni studioso che si dedichi al tema ha necessità di misurarsi anche nei casi di proposta di vasta revisione critica. E tale assunto del radicamento nazionale della cittadinanza costituisce un filo conduttore indispensabile per misurare il senso del mutamento che sono intervenuti con la globalizzazione. Il criterio nazionale per l’attribuzione della membership non è cambiato. Cambia invece il modo in cui lo stato-nazione sta dentro i percorsi dell’attribuzione di membership, che nel frattempo sono stati ampiamente rimessi in discussione. La cittadinanza resta cittadinanza nazionale, ma quanto alla composizione del requisito di nazionalità molto è cambiato e in obbedienza a logiche non più legate alle originarie appartenenze nazionali o agli ordinari percorsi della naturalizzazione. I processi che portano al conferimento della cittadinanza nazionale si sono, infatti, ampiamente differenziati, aprendosi a dinamiche imprevedibili al tempo in cui Marshall enunciava la sua teoria della cittadinanza. E tale imprevedibilità riguarda non soltanto il fatto che veniva rimesso in discussione il profilo sociologico di cui la cittadinanza è composta, col suo ancoraggio allo stato nazione, ma piuttosto che fosse la matrice attributiva dei diritti di cittadinanza (cioè la dotazione stessa che secondo Marshall rende tutti gli individui uguali per profilo della membership) a essere fatta oggetto di manipolazione. Con effetti che incidono profondamente sull’impianto etico e filosofico del profilo di membership prima ancora che sul suo impianto sociologico.</p><p rend="text" >Il modo in cui questa incidenza si manifesta e le sue espressioni saranno oggetto dei paragrafi seguenti, dove verrà messo al centro e illustrato il fenomeno che definiamo de-universalizzazione della cittadinanza. L’illustrazione avverrà in capo a una sommaria ricostruzione degli schemi teorici e concettuali in sociologia della cittadinanza che permettano di tracciare una linea evolutiva della de-universalizzazione e stabilire una connessione fra tale dinamica e i processi di globalizzazione.</p><p rend="text" >Ma prima di procedere all’illustrazione di tale fenomeno è necessario esaurire questa premessa con un rimando all’eredità lasciata da Sergio Caruso sul tema della cittadinanza e sulla connessione fra la tematica qui trattata e gli studi condotti dall’intellettuale e dall’amico la cui memoria qui ci ritroviamo a onorare. Nella sua lectio magistralis sulla cittadinanza (Caruso 2014), il tema della de-universalizzazione trova una sponda nella parte in cui si parla delle nuove tendenze in materia di teoria e riflessione sulla tematica. Quel passaggio ci appare come il più adeguato a creare una connessione fra la lezione di Sergio Caruso e l’oggetto che qui viene trattato.</p><p rend="h2" >2. La matrice individuale e universale della cittadinanza</p><p rend="text" >Quando si tratta di compiere un percorso di analisi sociologica sul tema della cittadinanza è indispensabile partire da un assunto concettuale e da un ineludibile riferimento teorico.</p><p rend="text" >L’assunto concettuale è che la cittadinanza andrebbe considerata come la forma più compiuta e complessa di membership individuale, il punto cruciale nella formalizzazione di una relazione fra individuo e comunità (Costa 1999-2001; 2005). Durante il proprio percorso di vita ciascun individuo si trova a assumere e svolgere diverse membership, che variano per complessità e grado di formalizzazione (dalla membership familiare a quella esperita nei diversi gruppi di pari in cui ci si integra durante le distinte fasi dell’ininterrotto percorso di socializzazione, dalla membership lavorativa e professionale a quella affiliativa delle diverse forme associative cui si può decidere di aderire), e in cima a esse la membership di cittadino è la più compiuta in termini formali oltreché la più complessa in termini sociali. Dal punto di vista sociologico essa si presenta anche come la più efficace soluzione empirica al problema dell’ordine e dell’integrazione, che per la scienza sociologica è il problema cruciale.</p><p rend="text" >L’ineludibile riferimento empirico è dato dalla lezione seminale di Thomas Humphrey Marshall, che alla fine degli anni Quaranta pose per la prima volta alla scienza sociologica la questione della cittadinanza come tema della massima rilevanza. In quella lezione, che unitamente ad altri scritti dal taglio meno sistematico avrebbe trovato pubblicazione nell’ormai classico volume “Cittadinanza e classe sociale” (Marshall 1950), T. H. Marshall si misurò con la complessa missione di contemperare le disuguaglianze generate nei sistemi sociali dall’esistenza di un’istituzione sociale come il mercato (che di per sé produce <hi rend="italic">naturaliter </hi>dislivelli tra individui e gruppi) e una condizione di uguaglianza di cittadinanza. Una sfida intellettualmente complicata, che per la missione teorica di Marshall rappresenta la bussola e ispira un compromesso che possiamo definire socialdemocratico perché costituisce una via di mezzo fra le esigenze di mantenere intatte le libertà del mercato e, al contempo, di garantire quel giusto indice di redistribuzione senza il quale l’eccesso di disuguaglianze metterebbe a rischio l’integrazione del sistema sociale e la sua tenuta nel tempo.</p><p rend="text" >Marshall ritiene di individuare questo compromesso nella cosiddetta ‘uguaglianza di cittadinanza’, che trova oggetto nelle tre classi di diritti (da lì in poi denominati diritti di cittadinanza) di cui ciascun soggetto ‘pienamente appartenente alla comunità’ è dotato. Compiendo una lettura storiografica che elegge come riferimento empirico la storia sociale inglese, T. H. Marshall individua un percorso genetico che associa l’emersione di ciascuna delle tre classi di diritti in corrispondenza di tre secoli successivi (dal Diciottesimo al Ventesimo). Questa tripartizione cronologica è la parte meno interessante, nonché la meno valida in termini concettuali, della lezione seminale marshalliana. Nettamente più proficua è la catalogazione delle tre classi di diritti, suddivise in diritti civili, diritti politici e diritti sociali. L’uguaglianza di cittadinanza è data dal fatto che ciascun soggetto “pienamente appartenente alla comunità” (una comunità che, pur non essendo esplicitata come tale nella formulazione marshalliana, va intesa come comunità nazionale) è dotato dei medesimi diritti civili, politici e sociali. Diritti che, per altro verso, mostrano anche una complessità di composizione interna. Un aspetto, quest’ultimo, che ha dato alimento a un segmento delle critiche rivolte alla lezione seminale marshalliana (Dahrendorf 1957, Giddens 1982, Zolo 1994, Lister 2005, Revi 2014). A un’analisi anche sommaria risulta infatti evidente che le classi dei diritti civili e politici vadano etichettate come un set di facoltà messe a disposizione dell’individuo-cittadino, per favorirne la realizzazione e dunque, in ultima analisi, delle forme di emancipazione rispetto alla comunità di cui è parte. Discorso diverso per quanto riguarda i diritti sociali, come del resto emerge nella stessa formulazione della lezione seminale marshalliana. Essi mostrano infatti una natura da ‘prestazioni’, legati come sono al modello del Welfare State che a sua volta è disegnato per assicurare a ogni cittadino uno standard minimo garantito di dignità e vivibilità. Proprio questa diversità di natura dei diritti sociali è stata oggetto di rilevante critica nei confronti della lezione marshalliana (Barbalet 1988, Russo 2012). Una critica che in termini epistemologici mostra una sua coerenza, ma che invece risulta mal posta se si guarda alla sostanza politica del costrutto marshalliano sulla cittadinanza. Che è un costrutto vocato alla ricerca di una soluzione di compromesso, di quel punto di equilibrio che consenta di contemperare le «disuguaglianze sociali esistenti» (formulazione che con qualche pudore T. H. Marshall utilizza in sostituzione della più esplicita e divisiva «disuguaglianze di classe») con l’uguaglianza di cittadinanza. E tale eguaglianza di cittadinanza viene assicurata proprio dai diritti sociali, che vengono disegnati come elemento di ammortizzazione rispetto all’eccesso di disuguaglianza sociale prodotto dal libero gioco del mercato e dalla diseguale possibilità di mettere a frutto il set di facoltà garantito dai diritti civili e dai diritti politici.</p><p rend="text" >La centralità dei diritti sociali per l’architettura della cittadinanza è testimoniata da almeno due elementi. Il primo elemento è che, per una lunga fase storica che va dal secondo dopoguerra almeno fino all’inizio degli anni Novanta del XX secolo, si era soliti identificare i diritti sociali con la cittadinanza <hi rend="italic">tout court</hi>, compiendo certamente una forzatura interpretativa ma dando comunque il senso di quanto questa classe di diritti sia stata (e continui a essere) cruciale per il profilo sociologico della cittadinanza (Roche 1987, Turner 1990, Moses 2019). Il secondo elemento riguarda l’attacco diretto che le ideologie e i regimi politici neo-liberisti hanno sferrato proprio ai diritti sociali, identificati come un segmento fra i più significativi dell’interventismo statale nella sfera societaria, ciò che ancora una volta rimarca il carattere fortemente connotante assunto da questa classe di diritti nella vicenda delle democrazie occidentali uscite dalle due guerre mondiali (Gorham 1995, Turner 2001, Kivisto 2007).</p><p rend="text" >Il breve approfondimento sul tema dei diritti sociali e della loro specificità è una premessa decisiva per introdurre il carattere individuale e universale dei diritti di cittadinanza. Con questa formulazione si intende dire che i diritti sono innanzitutto individuali, perché appartengono alla persona in quanto tale nonché portatrice di una soggettività irripetibile, e non già in quanto appartenente a un gruppo di composizione particolaristica diverso dalla comunità nazionale (dunque, non gruppi di composizione etnica, o religiosa, o identitaria). Ma questi diritti sono anche universali, nel senso che in termini di dotazione e contenuti sono i medesimi per qualsiasi soggetto appartenente alla comunità. E questo tratto di universalità trova la sua declinazione più complessa proprio attraverso i diritti sociali, che sono disegnati per ammortizzare i divari sociali ma cionondimeno vengono erogati a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione di svantaggio o dallo stato di bisogno. La definizione dei diritti sociali come diritti universali ha infatti l’effetto di disinnescare immediatamente il rischio che essi si svelino come uno strumento di paternalismo da parte dello stato nei confronti delle classi sociali svantaggiate e, al limite, di loro stigmatizzazione. E su questo complesso, ma in ultima analisi coerente, equilibrio di sintesi trova realizzazione la condizione di uguaglianza di cittadinanza. Che però presenta altri e intrinseci profili di criticità, esistenti sin dal momento in cui esso veniva enunciato ma ancor più rilevanti in una fase storica come l’attuale, che registra molte e chiare dinamiche di de-universalizzazione della cittadinanza e dei relativi diritti.</p><p rend="h2" >3. Il problema dell’effettiva uguaglianza di cittadinanza</p><p rend="text" >Come tutte le lezioni seminali, quella esposta da Thomas Humphrey Marshall nel 1949 presenta uno straordinario valore in termini di fissazione delle categorie analitiche, di esposizione concettuale e di schemi per l’interpretazione dei processi sociali. Ma evidenzia anche dei limiti di diverso tipo, uniti a qualche ottimismo ingenuo che le successive revisioni critiche hanno rilevato.</p><p rend="text" >Fra i limiti di maggior rilievo si rintraccia certamente quell’impostazione di vaga matrice pedagogica che vede nei diritti di cittadinanza uno strumento per la generalizzata acquisizione di uno status da borghesi, e che in linea di principio è rivolta ai componenti della classe operaia cui evidentemente viene assegnato uno status transitorio e in attesa di elevazione sociale. Ma al di là di questo pregiudizio borghese, tutto sommato benevolo nelle intenzioni, la lezione di T. H. Marshall presenta altri limiti che al pari della prospettiva di borghesizzazione vanno ascritti nella rubrica di un mal riposto ottimismo marshalliano. Il principale fra questi sta nel sottovalutare, laddove si parla di uguaglianza di cittadinanza, lo scarto esistente fra la dimensione formale e la dimensione sostanziale della cittadinanza (Mezzadra 2002). Uno scarto che nella soluzione proposta da Marshall andrebbe risolto coi menzionati diritti sociali. Che però, in quanto prestazioni, possono risolvere bisogni ma non rimediare al deficit strutturale di uguaglianza generato nel momento in cui la struttura analitica delle tre classi di diritti viene portata sul piano delle dinamiche sociali concrete.</p><p rend="text" >In questo senso, il carattere individuale e universale dei diritti di cittadinanza si rivela sovente come un’enunciazione di principio che non corrisponde alla realtà dei fatti. E lo scarto fra i principi e la realtà concreta può essere ampio abbastanza da rendere inefficace la distribuzione dei diritti ai singoli individui. Tale deficit di rapporto fra dimensione teorica e dimensione concreta è stato rimproverato a Marshall dai critici passati in rassegna con riferimento, per esempio, all’affermazione di diritti che rientrano nella classe dei diritti politici come il diritto di associazione, o il diritto di voto con espansione nella direzione del suffragio universale, che vengono conquistati anche e soprattutto in conseguenza di duri passaggi conflittuali, spesso repressi in modo sanguinoso prima che giungessero le aperture democratiche e il riconoscimento delle rivendicazioni. Nella trattazione marshalliana questa dimensione di conflitto sociale non viene presa in particolare considerazione e alla lettura si ha quasi l’impressione che i diritti di cittadinanza giungano a compimento di un processo auto-generativo, come se si trattasse di un naturale percorso di sviluppo, non soggetto a pressioni o rischi. E allo stesso modo, dalla valutazione dello schema su cui si fonda l’uguaglianza di cittadinanza scaturisce l’interpretazione che, posto in campo quello schema, qualsiasi cittadina e cittadino sia nelle condizioni di realizzarsi pienamente attraverso il profilo della membership da cui riceve in dotazione quei diritti. Invece nella realtà concreta il diritto di associazione e il diritto di voto attivo e passivo possono essere ostacolati in modo più o meno informale e in questo modo colpire intere categorie sociali, determinate a partire da criteri che possono andare dalla classe sociale al sesso, dall’etnia alla provenienza territoriale. Dovendo citare rapidamente alcuni esempi in materia, uno di particolare significato è quello statunitense dove per l’accesso dell’elettore al diritto di voto è richiesta la registrazione alle liste elettorali per iniziativa del medesimo elettore anziché d’ufficio. Un meccanismo che di per sé può essere un disincentivo nel caso di elettori non particolarmente motivati a avvalersi del diritto. Ma le linee della discriminazione elettorale possono essere frutto di azioni più esplicite, come il ridisegno dei collegi elettorali effettuato col non dichiarato scopo di contenere gli effetti della crescita fatta segnare dalla popolazione non bianca. Un esempio di questo genere viene dalla contestata riforma della legge elettorale approvata nel 2021 dallo stato della Georgia, negli Usa. Inoltre, anche in Europa si possono registrare casi storici di clamorosa divaricazione fra democrazia formale e democrazia sostanziale, con impatto diretto sull’effettivo godimento dei diritti di cittadinanza. L’esempio della Svizzera è emblematico. In una delle più antiche e stabili democrazie del mondo, fino al 1971 la popolazione femminile non godeva del pieno diritto di voto attivo e passivo a livello federale. Soltanto a partire dal 1959, nei diversi cantoni e in modo diseguale, il suffragio femminile aveva cominciato a diffondersi. Ma nonostante il sigillo impresso dalla confederazione, c’è stato un cantone particolarmente conservatore, quello di Appenzello, che ancora nel 1990 con referendum popolare negava il suffragio femminile. Tanto da rendere necessario un pronunciamento della Corte Costituzionale federale, che nel 1991 ha rimosso questo residuo baluardo di discriminazione dichiarandone l’incostituzionalità. L’esempio svizzero, in termini analitici, pone un problema di non poco conto poiché sarebbe impossibile negare che la Svizzera fosse una solida democrazia anche prima del 1971. E tuttavia, in termini sostanziali, fino a quel passaggio storico metà della sua popolazione non poteva esercitare in modo effettivo un diritto fondamentale di cittadinanza, o quantomeno se lo trovava dimidiato sia dal diseguale reticolo dei trattamenti cantonali sia dalle consuetudini comunitarie e familiari che facevano da ulteriore ostacolo alla capillare diffusione di quel diritto.</p><p rend="text" >La questione dell’effettivo godimento dei diritti pone un problema serio in termini di uguaglianza di cittadinanza. E a questo gap guarda anche parte rilevante della successiva teoria sociologica sulla cittadinanza. È proprio in questo solco che si inserisce la trattazione di Engin Isin, che ha riformulato la teoria della cittadinanza spostando l’asse analitico dalla teoria dei diritti all’analisi delle mobilitazioni e delle rivendicazioni per il raggiungimento di una più compiuta membership (fra gli altri, Isin 2002 e 2008). È così che viene esposta la teoria degli atti di cittadinanza, ossia delle azioni di mobilitazione collettiva necessarie ai gruppi per rivendicare uno status di effettiva cittadinanza che colmi il gap rispetto alla dimensione formale, ma anche per richiedere un avanzamento nello stato dei diritti formali che invece nella fase presente si attesta su un livello non adeguato agli standard di piena cittadinanza. L’approccio di Isin produce un profondo mutamento nella lettura della cittadinanza, che si sposta dal piano delle definizioni formali a un piano di carattere maggiormente fenomenico e attento ai processi di mutamento sociale. L’ampliamento di prospettiva è evidente. Inoltre, la possibilità di associare i due approcci e porli in una condizione di confronto dialettico, anziché cadere nella tentazione di ridurli a due polarità non conciliabili, consente di migliorare le potenzialità di lettura dei fenomeni sociali legati allo sviluppo della membership di cittadinanza.</p><p rend="text" >Ma al di là della possibilità di integrare i due approcci per la lettura delle dinamiche sociali nell’affermazione dei profili di cittadinanza, rimane l’assunto che grazie all’elaborazione di Isin trovi definitivo riconoscimento lo scarto fra la dimensione formale e la dimensione sostanziale dei diritti di cittadinanza. Nelle mobilitazioni che vengono animate di volta in volta per la rivendicazione della cittadinanza sostanziale per la popolazione femminile, o delle comunità immigrate, o delle minoranze etniche, o dei soggetti portatori di diversi orientamenti di genere, si rintraccia la medesima filigrana di una richiesta affinché vi sia un effettivo funzionamento dei diritti di cittadinanza. Ciò che nell’impostazione concettuale da noi data corrisponde a una maggiore approssimazione verso la condizione di individualità e universalità dei diritti, che rimane un ideale la cui realizzazione nelle realtà concrete rimane perennemente imperfetta.</p><p rend="text" >La prospettiva presentata da Isin ha il merito di porre la questione delle disuguaglianze di cittadinanza, che costituisce un fattore emergente delle realtà concrete in cui i profili di cittadinanza vengono calati. E porta a definitiva evidenza il ruolo che i gruppi esercitano nell’indispensabile processo di perequazione da cui maturano le effettive condizioni di individualità e universalità dei diritti di cittadinanza. Questo aspetto induce una riflessione supplementare, da condurre lungo il discrimine individualizzazione/comunitarismo nello sviluppo dei profili di cittadinanza e nell’effettivo godimento dei relativi diritti. Uno sviluppo di questo filone ci porterebbe molto oltre, rispetto al percorso che qui si intende seguire per descrivere la dinamica di de-universalizzazione della cittadinanza che con deciso impulso prende a diffondersi con l’avvio del Ventunesimo Secolo. Dunque, ci si limita a evidenziare i due rilievi essenziali da associare alla questione. Il primo rilievo riguarda il fatto che, recuperando quella parte della lezione marshalliana indicata come meno efficace e dandole una continuità di processo, è stato ritenuto di indicare nel Ventunesimo Secolo una quarta stagione dei diritti di cittadinanza, quella dei diritti culturali (Pakulski 1997, Stevenson 2003). Che sono i diritti di identità, conferiti alle singole persone in quanto componenti di gruppi connotati da specifiche caratteristiche nonché in cerca di riconoscimento. Il secondo rilievo è strettamente collegato al precedente e riguarda ciò che potremmo indicare come un’oscillazione del pendolo fra individualizzazione e comunitarismo nella strutturazione dei profili di cittadinanza e nell’erogazione dei relativi diritti. Tale oscillazione, durante le prime due stagioni marshalliane dei diritti di cittadinanza (quelle che hanno portato a maturazione le classi dei diritti civili e dei diritti politici), è andata nella direzione dell’individualizzazione, col conferimento all’individuo di una serie di facoltà che gli permettessero autorealizzazione e emancipazione rispetto alla comunità. Coi diritti sociali invece l’oscillazione inverte la tendenza, perché si tratta di una classe costituita da prestazioni erogate dalla comunità (attraverso le articolazioni dello stato) per assicurare uno standard minimo garantito di vivibilità a ciascun cittadino. Ciò comporta dunque una controtendenza rispetto al percorso di emancipazione e di individualizzazione, costituendo piuttosto un ritorno verso la comunità e la dipendenza da essa. In questi termini, la lettura da fare in coincidenza con l’affermazione di una stagione dei diritti culturali può propendere verso un ulteriore spostamento in senso opposto all’emancipazione dell’individuo, poiché l’affermazione di un’effettività dei suoi diritti dipende dal riconoscimento di una comunità segmentaria all’interno della società di cui l’individuo stesso è parte. Ciò che, di conseguenza, comporta non soltanto il rafforzamento di un rapporto di dipendenza dell’individuo dalla dimensione comunitaria, ma anche la riduzione del raggio della comunità di riferimento, che non è più quella generale del sottinteso nell’enunciazione marshalliana (la comunità nazionale), ma si riduce a una formazione collettiva il cui criterio di aggregazione può raggiungere indici elevati di particolarismo.</p><p rend="h2" >4. La cittadinanza nella globalizzazione</p><p rend="text" >Le approssimazioni alla questione dello scarto esistente fra dimensione formale e dimensione sostanziale della cittadinanza consente di vedere quanto la membership di cittadino sia un progetto in continua evoluzione, un costante movimento soggetto a due fattori di dinamizzazione: da una parte c’è l’abbondantemente menzionata esigenza di garantire l’effettività della cittadinanza, al di là delle enunciazioni di principio; dall’altra parte c’è l’emergere di nuovi diritti di cittadinanza, generato dai processi di mutamento e differenziazione che i sistemi sociali affrontano in modo costante.</p><p rend="text" >E tuttavia c’è un assunto da tenere presente, rispetto a quanto detto fin qui: anche laddove si faccia i conti con delle situazioni concrete in cui ci si allontani dalle condizioni di individualità e di universalità dei profili di cittadinanza e dei relativi diritti (e, come si è visto, tali situazioni sono molto più frequenti di quanto auspicato dalla lezione marshalliana), non si è comunque in presenza di processi di de-universalizzazione della cittadinanza. Quest’ultima, in termini analitici, è frutto di un processo di diversa foggia, non connesso con le imperfette realizzazioni della piena cittadinanza quanto con un esplicito e consapevole allontanamento dalla piena cittadinanza. Siamo dunque in presenza di prospettive diverse. Da una parte c’è un ideale di piena cittadinanza rispetto al quale possiamo misurare gli scarti dalla compiuta realizzazione. Dall’altra parte c’è una dichiarata volontà di allontanarsi dalla piena cittadinanza perché viene a essere creata una classe di super-cittadini, cui vengono riconosciuti i diritti di cittadinanza non in ragione del possesso del relativo profilo ma perché portatori di risorse rare che si ritiene sia indispensabile acquisire.</p><p rend="text" >Di quest’ultima dinamica di trasformazione dei profili di cittadinanza e dei relativi diritti ci occuperemo nei due prossimi paragrafi. Il paragrafo presente è invece dedicato a un altro processo la cui incidenza è fondamentale per comprendere e spiegare la de-universalizzazione dei profili di cittadinanza: il processo di globalizzazione.</p><p rend="text" >Non è questa la sede per compiere un approfondimento sulla globalizzazione e le sue molteplici espressioni (per una sommaria ricostruzione rimandiamo a Russo 2012). Ciò che qui interessa è fare un sommario resoconto del modo in cui essa ha impattato sullo stato-nazione e sul disegno dei profili di cittadinanza.</p><p rend="text" >Con riferimento a questi specifici aspetti, va segnalato come si possa parlare di almeno due diverse e successive stagioni a proposito delle interpretazioni date riguardo all’impatto della globalizzazione sullo stato-nazione. In una prima fase, nel corso della quale della globalizzazione veniva conferita un’interpretazione da processo di natura pressoché esclusivamente economica, circolavano interpretazioni e prospettive radicali che davano lo stato-nazione come un’istituzione destinata al deperimento (Omahe 1995). Ma anche nelle versioni più soft si insisteva sullo stato di sofferenza dello stato-nazione, in quanto istituzione territoriale sottoposta alla duplice e convergente pressione che proviene dal basso (enti territoriali sub-nazionali che assumono crescente autonomia attoriale in una logica glocal e territori transfrontalieri che realizzano una progettualità di ambito regionale trans-nazionale) così come dall’alto (enti sovranazionali che assorbono segmenti di sovranità e poteri decisionali, come da cittadini comunitari si è ormai abituati a vivere quotidianamente fra stati dell’Ue e istituzioni comunitarie; Magnier e Russo 2002).</p><p rend="text" >Ma alle letture radicali della prima fase ne sono succedute altre, portatrici di una prospettiva diversa rispetto ai destini dello stato-nazione, che a sua volta nelle espressioni concrete ha dimostrato grande capacità di adattamento a un quadro profondamente mutato in termini istituzionali, politici e culturali. Esso ha fatto presto a calarsi in una logica da attore territoriale competitivo che è uno dei driver più significativi nel contesto culturale della globalizzazione. E in questo mutamento di ruolo e di prospettiva sono state determinate conseguenze anche per ciò che riguarda l’implementazione e la gestione dei criteri per l’erogazione delle membership da cittadini. La crescente interconnessione determinata dalla globalizzazione ha infatti stimolato una circolazione transnazionale di complessa composizione (Czaika e de Haas 2015, Dickinson 2017). Ai tradizionali flussi migratori, strutturati secondo rotte consolidate che replicano i legami storici fra paesi e aree subcontinentali, se ne sono aggiunti di nuovi che mettono in connessione aree geografiche e identità culturali soltanto di recente entrate in relazione e consuetudine culturale. Ma c’è uno specifico segmento di immigrazione che, generato dalle dinamiche della globalizzazione, richiama l’attenzione. La sua importanza è legata non già alla dimensione numerica, quanto al fatto che esso esprima uno fra gli impatti possibili della globalizzazione sulla cittadinanza. Tali impatti portano verso quella direzione della de-universalizzazione verso la quale ormai ci si approssima, per descriverla attraverso le due principali modalità che è dato osservare.</p><p rend="text" >E tuttavia, l’ultimo rapido passaggio preliminare da compiere nel descrivere queste modalità della de-universalizzazione deve guardare proprio al rapporto fra cittadinanza e globalizzazione. Il modo più diretto per interrogarsi su questo rapporto è se non siano gli stessi processi di globalizzazione a produrre in assoluto effetti di de-universalizzazione sui profili di cittadinanza e sull’erogazione e il godimento dei relativi diritti da parte degli individui. La risposta a questo quesito necessita di prendere in considerazione alcune lezioni radicali su cittadinanza e disuguaglianza, ma che vanno in direzione opposta rispetto a quelle che riscontrano disuguaglianze nella cittadinanza. Gli approcci che portano alla luce questa prospettiva, come illustrato in precedenza, guardano alle lacune che l’architettura della cittadinanza mostra nel tentativo di realizzare le condizioni di uguaglianza di cittadinanza, ma proprio per questo partono dall’idea che la cittadinanza sia un costrutto ispirato e orientato alla realizzazione di condizioni di uguaglianza. Invece le letture radicali di senso opposto cui si fa riferimento si basano sull’assunto di disuguaglianza della cittadinanza. Ossia, che l’architettura della cittadinanza sia essa stessa un fattore produttore di disuguaglianza in modo naturale, e che tale tratto sia filiazione proprio del carattere di matrice che lo stato-nazione ha per l’erogazione dello status e dei diritti di cittadinanza. A partire da tale impostazione si giunge persino a indicare soluzioni altrettanto radicali come quella di abolire <hi rend="italic">tout court </hi>la cittadinanza come status e modello di membership (Kochenov 2019). Soluzione improponibile, ma giunta come sbocco di una lettura che invece va presa sul serio. Essa infatti va al cuore di una contraddizione che risulta palese a chiunque si accosti all’analisi sociologica della cittadinanza e mantenga l’approccio ai diritti di cittadinanza come attribuzioni dal carattere individuale e universale. Del resto, tale contraddizione si è palesata anche in questo scritto, laddove nell’illustrare i requisiti di individualità e universalità è stato specificato che essi sono comunque dipendenti da quel pre-requisito di ‘piena appartenenza alla comunità’, cioè allo stato-nazione. Che a sua volta è un meccanismo ampiamente escludente, generatore di disuguaglianze, dunque negatore dei caratteri di individualità e universalità al di fuori del criterio della nazionalità. Lo stato-nazione determina alla loro nascita, per i soggetti, lo status di cittadinanza secondo uno dei due criteri ascrittivi e alternativi dello <hi rend="italic">ius sanguinis</hi> (diritto che deriva dalla discendenza) e dello <hi rend="italic">ius soli </hi>(diritto che deriva dall’essere nati nel territorio dello stato-nazione). E questo accenno comporta già una prima apertura sul tema delle cittadinanze acquisite, che più approfonditamente verrà analizzato nei due paragrafi seguenti. Lo <hi rend="italic">ius sanguinis</hi> è infatti un ponte costantemente messo a disposizione per qualsiasi soggetto che possa vantare, nell’albero genealogico, la presenza di antenati provenienti da paesi diversi rispetto a quello di cui il soggetto stesso è nativo. E questa facoltà è particolarmente praticabile nel caso dei paesi dotati di una legislazione molto attrattiva per i discendenti della propria diaspora. Per il soggetto in questione, dunque, lo <hi rend="italic">ius sanguinis</hi> è un’opzione perennemente aperta verso la prospettiva di acquisire un’altra cittadinanza e, laddove le legislazioni dei due paesi interessati lo consentano, di accedere a uno status di <hi rend="italic">dual citizenship</hi>. Questo tipo di casi pone al tempo stesso una condizione ibrida e le premesse di un’ulteriore disuguaglianza.</p><p rend="text" >La condizione ibrida consiste nel fatto che, per chi attivi il percorso verso l’assunzione per <hi rend="italic">ius sanguinis </hi>della cittadinanza di uno stato-nazione diverso da quello di nascita, si ha un profilo di cittadinanza che è un misto di acquisizione e ascrizione: c’è acquisizione perché la nuova cittadinanza nazionale è uno status che non è posseduto dalla nascita, ma piuttosto matura in un dato momento della vita personale del soggetto e in conseguenza di un suo atto positivo; ma al tempo stesso c’è ascrizione perché la nuova cittadinanza deriva da un principio che viene conferito al soggetto dalla nascita, ma rimane latente e optabile fino a che il soggetto non decide di avvalersene.</p><p rend="text" >C’è inoltre una condizione di disuguaglianza che viene dalla differente distribuzione di opportunità che ciascun soggetto si vede mettere a disposizione alla nascita, in materia di optabilità via <hi rend="italic">ius sanguinis </hi>per la cittadinanza di un altro stato-nazione. E in questo senso i flussi migratori possono trovare un ulteriore elemento di condizionalità e disparità a seconda che, per il soggetto migrante, il paese di destinazione offra l’opportunità della cosiddetta ‘naturalizzazione’, ossia il conferimento di cittadinanza.</p><p rend="text" >Un ultimo elemento da aggiungere al quadro riguarda la cittadinanza che invece potremmo definire ‘acquisitiva/acquisitiva’ (per distinguerla da quella attribuita per <hi rend="italic">ius sanguinis </hi>al cittadino nativo di un paese straniero, che dunque per coerenza etichettatoria potremmo definire ‘acquisitiva/ascrittiva’), conferita al soggetto straniero che si trovi in condizione di <hi rend="italic">denizenship</hi>. Quest’ultimo è lo status di quasi-cittadinanza di cui gode il soggetto straniero residente da lungo periodo nel territorio dello stato e al quale viene concessa parte della dotazione dei diritti di cittadinanza, come per esempio i diritti civili e quota dei diritti sociali. Gran parte delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza, relativamente ai processi di naturalizzazione, prevede che trascorso un lungo periodo di residenza nel territorio nazionale il cittadino straniero possa giovarsi di un permesso di soggiorno illimitato e, qualora ne avesse intenzione, acquisire la cittadinanza nazionale. Tale percorso di accesso all’acquisizione di cittadinanza ha in linea di principio un carattere individuale e universale, che però viene fatto oggetto di rimaneggiamenti nelle casistiche di de-universalizzazione illustrati nei due prossimi paragrafi.</p><p rend="text" >Quanto esposto fin qui nel paragrafo ha permesso di sottolineare alcune fra le possibili implicazioni che i processi di globalizzazione hanno sui profili di cittadinanza, ma soprattutto apre un versante di analisi relativo al <hi rend="italic">citizenship management</hi> da parte degli stati-nazione, che su questo versante trovano uno dei più efficaci meccanismi di rigenerazione. Si è intravisto – e verrà approfondito fra poco – che lungo questa direzione maturano i percorsi della de-universalizzazione della cittadinanza. E da ciò si potrebbe essere tentati di sostenere che, poiché è in conseguenza dei processi di globalizzazione che queste dinamiche vengono a realizzarsi, siano gli stessi processi di globalizzazione a determinare la de-universalizzazione dei profili di cittadinanza e dei relativi diritti. Si tratterebbe di un’interpretazione errata, per almeno due motivi.</p><p rend="text" >Il primo motivo è che a spingere verso queste azioni di de-universalizzazione sono gli stati-nazione; che, per un verso, agiscono certamente sotto l’influsso di un mutamento culturale generato dalla globalizzazione, ma che per altro verso si avvalgono di leve già presenti e azionabili in epoche antecedenti ma rimaste latenti e inoptate. Il secondo motivo è che, contrariamente a quanto lascerebbe intendere la tesi sull’esistenza di un nesso fra globalizzazione e de-universalizzazione, la prospettiva di realizzare le condizioni di individualità e universalità per i diritti di cittadinanza trova qualche probabilità proprio nell’orizzonte cosmopolita disegnato dalla stessa globalizzazione (Delanty 2000). Quest’ultimo scenario, che per il momento rimane ampiamente astratto ma risulta essere anche quello maggiormente credibile, vede proprio nella proiezione dei diritti di cittadinanza verso una dimensione superiore rispetto allo stato-nazione come premessa per realizzare al massimo grado i principi di individualità e universalità. E a fornire una proiezione di questo meccanismo è l’esperienza dell’Europa comunitaria, che si è costituita come uno spazio nel quale trovano piena realizzazione diritti e libertà che sui diversi piano nazionali non avevano realizzato un compimento.</p><p rend="h2" >5. Il modello della <hi rend="italic">skilled citizenship</hi></p><p rend="text" >Per introdurre nel modo più efficace il modello della <hi rend="italic">skilled citizenship </hi>(Russo 2004b, 2007 e 2012), cioè dei profili di cittadinanza variamente calibrati che vengono concessi al soggetto in ragione dello speciale talento di cui questi è portatore, è necessario compiere una premessa relativa al personale percorso di studi che ci ha portato a occuparci di cittadinanza. Siamo approdati al tema battendo una via indiretta, quella degli studi sociologici sullo sport che hanno fatto maturare, fra gli altri interessi tematici, quello per le migrazioni delle atlete e degli atleti di alta competizione (Russo 2004a e 2018). Tali migrazioni sono state una costante dello sport professionistico del Ventesimo Secolo, specie a partire dal secondo dopoguerra. Ma fino all’inizio degli anni Novanta dello scorso secolo esse hanno riguardato quasi esclusivamente l’attività delle società sportive, le quali agiscono da soggetti privati e lavorano su un mercato dei trasferimenti in cui vengono commerciati i diritti sulle prestazioni di atlete e atleti.</p><p rend="text" >Sui profili di discutibilità etica di un mercato di questo genere non ci si sofferma, perché davvero si andrebbe molto distanti dall’oggetto del nostro interesse. Ci si limita a dire che l’esistenza di tale mercato è una realtà ormai ampiamente normalizzata, che rientra nel novero delle cose date per scontate. E una volta assunto questo aspetto tipico del mondo dello sport professionistico, è necessario compiere un’ulteriore premessa mettendo a fuoco quali siano i due opposti criteri per la selezione del talento sportivo, ossia il modo col quale vengono formati i gruppi di atlete e atleti da impiegare per le manifestazioni agonistiche. Tali criteri sono quello della <hi rend="italic">formazione</hi>, che consiste nell’acquisire il talento grezzo (atlete e atleti in età giovane e giovanissima) e svilupparlo all’interno delle proprie strutture fino a portarlo ai livelli più elevati di competizione, e il <hi rend="italic">reclutamento</hi>, che viceversa consiste nell’acquisire attraverso il mercato il talento già formato o ampiamente sviluppato da altri. E prima di procedere oltre va precisato che, a differenza di quanto si sia portati a pensare guardando ai livelli di vertice di ogni disciplina sportiva, dove i trasferimenti di atleti (cioè i reclutamenti) possono avvenire per cifre elevatissime e al limite immorali, è molto più costoso fare formazione che reclutamento poiché si tratta di un investimento vasto, continuativo nel tempo nonché di esito molto incerto.</p><p rend="text" >Tornando al distinguo fra i due criteri di selezione del talento sportivo, va sottolineato come esso si sia sempre presentato come un’alternativa per i club e le società sportive, che nella loro natura di soggetti privati hanno storicamente avuto a disposizione l’opzione tra la formazione e il reclutamento per la composizione dei loro ranghi agonistici, con possibilità di costruire un mix fra i due criteri. Diversa è, storicamente, la situazione con cui fanno i conti le federazioni sportive nazionali. Che per selezionare il talento necessario a mettere in campo le squadre, cioè le rappresentative nazionali, devono attingere al vasto bacino del sistema sportivo nazionale (che a sua volta va visto come una complessa e articolata macchina della formazione) e, soprattutto, devono fare conto soltanto sugli atleti ‘eleggibili’, cioè selezionabili in quanto titolari della cittadinanza nazionale. Ciò costituisce un chiaro vincolo, con ampie restrizioni di possibilità e opzioni rispetto a quanto è consentito ai club, poiché significa che alle federazioni non è permesso azionare la leva del reclutamento. E tale vincolo trova la sua matrice in quello che possiamo indicare come un principio di nazionalità. Esso determina che l’articolazione politica e organizzativa dello sport, segnata dalle linee di confine territoriali degli stati-nazione, è il principio ordinativo cruciale, ciò che fra l’altro corrisponde all’originario principio ispiratore di internazionalismo pacifista mediato attraverso lo sport (Jarvie 2003). Per questo motivo il bacino di selezione per le rappresentative nazionali è dato da atlete e atleti indigeni, ciò che in linea di principio chiuderebbe ogni possibilità per l’utilizzo della leva del reclutamento.</p><p rend="text" >Rispetto a questo stato delle cose, a partire dai tardi anni Novanta si è imposta una svolta culturale che ha portato a utilizzare in modo sempre più frequente atlete e atleti naturalizzati per rafforzare le rappresentative nazionali. Si tratta di una tendenza che, giunti negli anni Venti del XXI secolo, fa segnare indici di diffusione molto elevati, al punto da rendere difficile individuare una federazione sportiva nazionale di disciplina che non abbia utilizzato in gara almeno un atleta naturalizzato. Atleti che, fra l’altro, in molti casi hanno pure gareggiato in passato per la rappresentativa nazionale del paese d’origine.</p><p rend="text" >Di fatto si tratta di una decisa virata verso la direzione del reclutamento da parte delle federazioni sportive nazionali. E se si parla di svolta culturale determinata dalla globalizzazione è perché questa corsa al reclutamento non avviene in conseguenza di un ridisegno delle norme sull’eleggibilità di atlete e atleti. Anzi, è vero il contrario: proprio perché si fa un ricorso massiccio all’impiego di atlete e atleti naturalizzati, molte federazioni sportive internazionali di disciplina hanno reso più restrittive le regole sull’eleggibilità, imponendo periodi di decantazione che impongono il trascorrere di un certo numero di anni (con l’aggiunta, in molti casi, della residenza obbligatoria e continuativa nel paese che concede il nuovo passaporto) fra il momento in cui l’atleta viene naturalizzato e la prima convocazione nella rappresentativa nazionale del paese di naturalizzazione.</p><p rend="text" >Dunque, le regole che hanno reso possibile l’utilizzo di atlete e atleti naturalizzati erano esistenti da tempo, ma costituivano una possibilità inoptata. E a renderle inutilizzate era una sorta di tabù legato saldamente al principio di nazionalità, un pilastro intoccabile per la struttura culturale e istituzionale dello sport internazionale. È tenendo conto di tale aspetto che qui si parla di svolta culturale: non sono le regole scritte a cambiare, ma le norme sociali e culturali rispetto alle potenzialità inoptate delle regole medesime. In questo senso si parla qui di una cultura della globalizzazione che produce mutamento: se fino all’inizio degli anni Novanta era per le rappresentative nazionali un tabù ricorrere (e in modo massiccio) ad atlete e atleti nativi di un altro paese, dopo quel passaggio d’epoca il tabù crolla e lascia campo libero all’utilizzo della leva del reclutamento. Ciò avviene anche in un’epoca che registra una spiccata tendenza, nei paesi occidentali, alla rimozione delle barriere nei confronti della <hi rend="italic">dual citizenship </hi>(Harpaz e Mateos 2018). E la prospettiva di non dover perdere la cittadinanza d’origine per acquisirne una nuova ha fatto da detonatore per la richiesta e la concessione di nuove cittadinanze.</p><p rend="text" >Quelle descritte sono le condizioni culturali e legislative entro cui, in coincidenza con gli anni Novanta, si diffonde il ricorso alle ‘naturalizzazioni sportive’, una formulazione volutamente semplificante poiché il conferimento della cittadinanza non viene determinato dalle autorità sportive ma da un provvedimento regolato dalle leggi dello stato. Con ‘naturalizzazione sportiva’ si vuole dunque indicare il processo di selezione, per utilizzo da parte delle rappresentative sportive nazionali, di atleti nativi di un paese diverso e destinatari di un precedente processo di conferimento della cittadinanza. Tale peculiare meccanismo del reclutamento, tuttavia, non corrisponde di per sé alla <hi rend="italic">skilled citizenship </hi>né automaticamente vi dà luogo. Come detto poco sopra, le naturalizzazioni sportive hanno luogo prevalentemente come conseguenza di processi di conferimento della cittadinanza a cittadini stranieri, che a loro volta vengono effettuati in conformità con le leggi sulla cittadinanza vigenti nel singolo paese. Ciò significa che i processi di conferimento della cittadinanza vengono fatti secondo procedimenti ordinari e secondo criteri giuridicamente consolidati come quelli dello ius sanguinis, o del compimento di lungo periodo di permanenza, o per parentela acquisita (per quegli stati-nazione che prevedono l’automatico conferimento di cittadinanza al cittadino straniero che si unisca in matrimonio con un cittadino indigeno). Gran parte della casistica delle naturalizzazioni sportive rientra in questa sfera dei procedimenti previsti dalla legge ordinaria, ciò che mantiene il processo entro i requisiti di individualità e universalità della membership di cittadino.</p><p rend="text" >I casi di <hi rend="italic">skilled citizenship</hi> si verificano invece quando il conferimento della cittadinanza viene effettuato con provvedimento ad hoc, diretto verso uno specifico soggetto e in ragione dello speciale apporto che questi può dare al sistema-paese che lo naturalizza, in un quadro di competitività globale sempre più selettiva. E di tale dinamica il mondo dello sport è stato un’avanguardia a partire dagli anni Novanta. Numerosi sono i casi emblematici, qualcuno di questi anche clamoroso in termini di impatto sull’opinione pubblica. Per esempio, quello che ha coinvolto lo sciatore di fondo tedesco Johann Mühlegg, naturalizzato a fine anni Novanta dal governo spagnolo con decreto speciale e su richiesta della federazione nazionale degli sport invernali. Nel decreto di naturalizzazione c’era scritto esplicitamente che il conferimento della cittadinanza nazionale allo sciatore tedesco era fatta allo scopo di elevare la competitività internazionale del sistema sportivo spagnolo. Ciò che in effetti avvenne, dato che d’improvviso la competitività internazionale della federazione spagnola di disciplina (fin lì modesta) decollò coi successi di Mühlegg, anche lui diventato improvvisamente competitivo dopo una carriera fin lì onesta ma priva di picchi. E quel gigantesco salto di qualità avrebbe dovuto generare qualche sospetto, come i fatti avrebbero dimostrato nelle ore in cui il tedesco naturalizzato spagnolo stava per salire sul podio dopo aver conquistato la terza medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali 2002 di Salt Lake City. In quel lasso di tempo giunsero infatti i risultati dei test antidoping cui, da prassi olimpica, Mühlegg si era sottoposto dopo le gare che gli avevano fruttato le due precedenti medaglie d’oro. E la notizia che l’atleta risultasse positivo a entrambi i test fu sconvolgente per un intero paese, che aveva adottato quel tedesco come se fosse uno spagnolo a tutti gli effetti e adesso lo disconosceva in modo altrettanto repentino. Ma al di là dei suoi aspetti da feuilleton, la vicenda è indicativa di come funzioni il meccanismo della <hi rend="italic">skilled citizenship </hi>e di quanto esso risulti palese nel campo dello sport. Ciò che viene a realizzarsi è una transazione di mercato fra uno stato-nazione e un cittadino straniero, il cui oggetto è una mutua convenienza con scambio di reciproci benefici. Il passaporto nazionale viene così trasformato in qualcosa di simile al cartellino sportivo, cioè il titolo abilitativo dell’atleta che viene acquisito dal club. In questo caso l’atleta mette a disposizione ciò che possiamo definire <hi rend="italic">la condizione passaportuale</hi>, ossia la propensione a optare per una nuova nazionalità, anche a costo di rinunciare a quella del proprio paese. La casistica è ricca e va oltre il caso di Johann Mühlegg. Casi altrettanto clamorosi sono quelli del podista kenyota Stephen Cherono, naturalizzato dal Qatar che ha pure preteso di arabizzargli il nome trasformandolo in Saif Saeed Shaeene. In particolare, quello del Qatar è un caso specialmente significativo. L’emirato è al tempo stesso uno dei paesi più ricchi al mondo ma in possesso di una base demografica fra le più povere al mondo. Sicché l’ambizione della famiglia regnante di trasformare il Qatar in una potenza sportiva globale non poteva che passare per il reclutamento, un’azione massiccia e sistematica di acquisizione del talento sportivo di diversa nazionalità che è stata condotta in tutte le discipline sportive e con diversa capacità di reazione da parte delle federazioni internazionali di disciplina nel cambiare i regolamenti sull’eleggibilità. In questo senso, la federazione internazionale più rapida nella reazione è stata quella del calcio (Fifa), che nel 2004 ha stoppato l’ambizione del Qatar di allestire una nazionale competitiva in vista dei Mondiali tedeschi del 2006 naturalizzando calciatori brasiliani di alto livello. L’introduzione di un periodo obbligatorio e continuativo di residenza dopo la naturalizzazione e prima della prima convocazione nella rappresentativa nazionale del paese di nuova cittadinanza ha avuto l’effetto di stoppare l’operazione. Ma la prontezza del governo mondiale del calcio non ha trovato riscontro in altrettanta velocità da parte di altre federazioni internazionali di disciplina, che si sono mosse con minore reattività e, in più di un caso, inadeguata risolutezza. Ne è così scaturita una situazione complessiva che ha visto moltiplicarsi i casi di naturalizzazione ad hoc, un segnale molto forte di mutamento culturale in materia di diritti e membership di cittadinanza. E tale mutamento va nella direzione della de-universalizzazione.</p><p rend="text" >Rispetto alla questione delle naturalizzazioni sportive c’è stato anche chi ha inteso ingaggiare una battaglia politica di portata globale, indicando in questo tipo di pratica un fronte di neo-colonialismo. Questa tesi è stata portata avanti dal comitato olimpico cubano e dall’allora presidente della federazione nazionale dell’atletica, l’ex olimpionico Alberto Juantorena. La rivendicazione venne effettuata a margine della mancata concessione alla lunghista Niurka Montalvo della possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Sidney del 2000. E per meglio comprendere i termini della questione bisogna aprire un inciso. Gli appassionati italiani di atletica leggera ricorderanno la figura di Niurka Montalvo perché nell’estate del 1999 l’atleta contese all’ultimo salto la medaglia d’oro all’italiana Fiona May, in occasione dei Mondiali disputati a Siviglia. Quella gara fu emblematica del mutamento culturale vissuto dello sport nell’epoca della globalizzazione. A contendersi la medaglia d’oro erano infatti un’atleta britannica naturalizzata italiana e un’atleta cubana naturalizzata spagnola, e entrambe avevano già gareggiato per le rappresentative nazionali dei paesi di cui sono native. In altri tempi il requisito di avere già gareggiato per un’altra nazionale sarebbe stato ostativo in termini culturali ma non regolamentari, invece a fine anni Novanta non lo era più. Va aggiunto che entrambe le atlete sono state naturalizzate non già con provvedimenti ad hoc, bensì per avere sposato un cittadino del paese che le ha naturalizzate. Dunque, si sono soltanto avvalse di una facoltà messa a disposizione dalle legislazioni nazionali sulla cittadinanza del paese di cui sono nativi i consorti e di un’ulteriore facoltà messa a disposizione dai regolamenti della federazione internazionale dell’atletica leggera. Chiuso l’inciso, si arriva al veto opposto dal comitato olimpico cubano alla presenza di Montalvo in occasione delle Olimpiadi australiane. In quell’occasione le autorità sportive cubane si avvalsero di una norma del regolamento del Comitato olimpico internazionale (Cio) che vieta agli atleti protagonisti di un cambio di nazionalità sportiva, qualora questo cambio di nazionalità avvenisse senza il consenso del comitato olimpico del paese di origine, di partecipare ai Giochi sotto le insegne del loro nuovo paese per una durata di tre anni dalla data del cambio di nazionalità. E in quell’occasione Juantorena rivendicò il veto a Montalvo come una battaglia che non riguardava soltanto Cuba e il suo sistema sportivo, ma piuttosto coinvolgeva tutti i paesi in via di sviluppo e i relativi sistemi sportivi, messi a rischio di saccheggio del talento sportivo da parte dei paesi più ricchi. Questi ultimi, secondo la lettura data dai responsabili dello sport cubano, non sarebbero più in grado di produrre talento (dunque di formare, rimanendo al nostro vocabolario) per svariati motivi: crollo demografico, crisi di vocazioni sportive, costi crescenti dell’attività di formazione. Dunque, preferiscono saccheggiare i vivai dei paesi in via di sviluppo (cioè fare reclutamento presso i sistemi sportivi nazionali che ancora mostrano una vocazione per la formazione), proponendo agli atleti incentivi economici non sostenibili dalle federazioni sportive e dai comitati olimpici dei paesi d’origine e dando vita a una vasta operazione di <hi rend="italic">muscle drain </hi>(Gerrard 2002).</p><p rend="text" >La lettura proposta da Juantorena e dalle autorità sportive cubane è certamente affascinante, colma di suggestioni terzomondiste, ma racconta soltanto una parte della storia. Per esempio, non spiegherebbe il caso di Johann Mühlegg, passato da un paese ricco all’altro. E spiegherebbe ancor meno il caso dei cinque calciatori brasiliani che a inizio anni Duemila vennero naturalizzati dal governo del Togo su indicazione del commissario tecnico Antonio Dumas, brasiliano anche lui. I cinque calciatori furono oggetto di provvedimenti di naturalizzazione ad hoc da parte del governo togolese e vennero schierati nelle gare eliminatorie della Coppa d’Africa, con l’intento di elevare il modesto livello competitivo della rappresentativa nazionale. Oltreché aneddotico, l’esempio dei cinque calciatori brasiliani naturalizzati dal Togo è importante perché confuta la tesi cubana sulle naturalizzazioni sportive come strumento di neo-colonialismo. Quello descritto da Alberto Juantorena è infatti soltanto uno degli schemi possibili all’interno di una casistica molto più vasta, nella quale rientrano anche casi di paesi più poveri sia sul piano economico che su quello sportivo ma cionondimeno capaci di azionare la leva del reclutamento attraverso la naturalizzazione di atleti provenienti da paesi più ricchi sul piano economico e più forti sul piano sportivo. I cinque calciatori brasiliani che accettano di essere naturalizzati dal Togo sono dunque l’opposto di un caso di neo-colonialismo sportivo, ma al tempo stesso sono la conferma che il meccanismo delle naturalizzazioni sportive esercitate con provvedimenti ad hoc entra nello schema delle transazioni di mercato, condotte da attori che attraverso il raggiungimento di un accordo realizzano un beneficio di parte e una mutua convenienza. E a cancellare l’ipotesi che dietro le naturalizzazioni sportive vi sia esclusivamente una motivazione neo-colonialista è la constatazione che i vantaggi negoziati dall’atleta con la federazione del paese di naturalizzazione riguardano risorse non soltanto economiche (la possibilità di accedere a salari e premi più elevati), ma anche di opportunità sportiva. Quest’ultimo è il caso dei cinque brasiliani naturalizzati dal Togo, che dalla federazione del paese africano (e dal suo governo) si vedono offrire non già degli ingaggi vantaggiosi, quanto l’opportunità di partecipare a manifestazioni internazionali per rappresentative nazionali; un’opportunità che nel loro paese era un miraggio, visto che i calciatori in questione erano professionisti di discreta qualità e nulla più, certamente lontanissimi dall’essere selezionati per una rappresentativa nazionale del massimo livello qual è il Brasile. E che questa opportunità la offra un paese diverso da quello di nascita è soltanto un riflesso del mutamento culturale che si afferma con la globalizzazione. Un mutamento che porta non già all’indebolimento e al superamento dello stato-nazione, quanto a un ripensamento del suo ruolo e delle possibilità che esso si dà nell’esercizio del principio di nazionalità. Questo principio, concepito in epoca antecedente la svolta culturale della globalizzazione come se avesse natura essenzialista (la nazione come origine e identità profonda), viene convertito a una natura aggregativa (la nazione come macchina di produzione e distribuzione dell’identità da associarsi anche a soggetto non originari, ma sempre sulla base di un calcolo di utilità [Russo 2012]).</p><p rend="text" >Il vasto discorso sulla propensione al reclutamento risulta di facile e immediata lettura attraverso l’osservazione dei processi che avvengono nel mondo dello sport. Ma sarebbe errato pensare che soltanto nello sport si registrino processi di definizione e attribuzione di profili della <hi rend="italic">skilled citizenship</hi>. La svolta culturale della globalizzazione e l’esaltazione della competizione fra stati-nazione che ne è derivata comportano l’accendersi di una forte concorrenza per l’accaparramento delle risorse. E fra le risorse contendibili vi sono anche quelle umane, con speciale riferimento ai talenti rari e di altissima qualità.</p><p rend="text" >Viviamo un’epoca segnata dall’elevata mobilità delle persone. E nel contesto di questa elevata propensione alla mobilità si muove una classe di soggetti che in ragione di una dotazione personale di talento raro hanno facoltà di scegliere come e quando muoversi e dove insediarsi, con prospettiva che la scelta di insediamento in uno stato-nazione sia provvisoria e reversibile. E in questo senso un impulso fortissimo alle politiche degli stati-nazione è giunto dai vertici dell’Unione Europea, che negli anni Zero vararono un progetto di Blue Card che mirava proprio a attrarre nello spazio comunitario ampie quote di immigrazione qualificata. Ispirata dai principi della Strategia di Lisbona (2000), che mirava a fare entro un decennio lo spazio dell’Unione il più competitivo al mondo in termini di conoscenze e competenze, l’idea della Blue Card è stata lanciata nel 2007 con la prospettiva di attrarre da paesi non Ue lavoratori altamente qualificati, cui garantire una corsia privilegiata sia in termini di permesso di soggiorno che di successiva e eventuale opzione per l’adozione della membership da cittadino comunitario (Gümüs 2010, Cerna 2013). Il progetto venne immediatamente e fortemente criticato sotto diversi aspetti, due dei quali appaiono particolarmente rilevanti rispetto allo sviluppo degli argomenti qui trattati.</p><p rend="text" >Il primo aspetto è la sperequazione del trattamento che sarebbe stato riservato ai componenti la platea dei soggetti portatori di una cittadinanza nazionale diversa da quelle appartenenti alla Comunità Europea. In questa platea, a una frazione ristretta di soggetti sarebbero stati garantiti uno speciale status e dei percorsi semplificati per godere dei diritti di cittadinanza, fino all’acquisizione della membership integrale di cittadino. Viceversa, alla vasta maggioranza di soggetti provenienti da paesi terzi sarebbero stati proposti ordinari percorsi di membership e dotazioni di diritti. Secondo questo schema si sarebbe realizzato un regime discriminatorio che distinguesse fra soggetti portatori di un ordinario status da cittadini extracomunitari (con ordinarie skill) e soggetti privilegiati perché in grado di negoziare e ottenere condizioni migliori in virtù degli speciali talenti posseduti.</p><p rend="text" >Il secondo aspetto è che l’impianto filosofico e giuridico della Blue Card avrebbe portato alla dissoluzione dei requisiti di individualità e universalità dei diritti di cittadinanza. Il conferimento di cittadinanze per skill propone infatti dei profili che non sono individuali, bensì personali: e il distinguo sta nel fatto che le dotazioni di cittadinanza vengono conferite non già al soggetto generico, ma piuttosto alla specifica persona. Allo stesso tempo, quei diritti non sono universali (cioè erogati in modo indifferenziato a qualsiasi soggetto portatore di diversa nazionalità), bensì particolaristici perché erogati secondo un criterio di mutuo vantaggio e reciproca convenienza.</p><p rend="text" >I due suddetti motivi di critica, uniti a altri che sono stati rivendicati nel dibattito pubblico sul varo della Blue Card europea, hanno indotto una sostanziale revisione del progetto. Che di fatto è stato ampiamente ridimensionato, poiché secondo la (condivisibile) opinione dei critici avrebbe ampiamente contraddetto l’idea di uno spazio europeo come culla delle culture giuridiche che hanno fatto da humus allo sviluppo dei diritti della persona. Ma l’imprinting della Blue Card è stato comunque recepito da alcune legislazioni nazionali Ue. Rimane tuttavia la prospettiva della tentazione di utilizzare la cittadinanza e i relativi diritti come una moneta di scambio per l’attrazione di una risorsa scarsa come il talento, venendo così a costituire meccanismi de-universalizzanti e trasformando i diritti stessi in un oggetto da transazione di mercato.</p><p rend="h2" >6. Tra HNWI e CRBI: il modello della cittadinanza a pagamento (Golden Visa)</p><p rend="text" >La prospettiva che pone il mercato come uno dei luoghi strategici per lo sviluppo dei profili di cittadinanza, sviluppata nel precedente paragrafo dedicato alle formule di <hi rend="italic">skilled citizenship</hi>, trova ulteriore radicalizzazione con l’istituzione di percorsi di esplicita <hi rend="italic">commodification</hi> della cittadinanza, trasformata esplicitamente in un bene commerciabile attraverso uno specifico segmento di mercato: quello dei cosiddetti Golden Visa.</p><p rend="text" >Rispetto al modello della <hi rend="italic">skilled citizenship </hi>la differenza<hi rend="italic"> </hi>è duplice. In primo luogo, c’è che nel modello della <hi rend="italic">skilled citizenship</hi> lo scambio di mercato riguarda il talento personale, rispetto al quale la cittadinanza è una contropartita, mentre nel modello di cui si tratta in questo paragrafo la cittadinanza viene esplicitamente venduta in cambio di denaro, iniettato nel sistema economico nazionale sotto forma di investimento. In secondo luogo, va rilevato che mentre nel modello di <hi rend="italic">skilled citizenship</hi> ci si mantiene comunque entro un terreno che vede lo stato-nazione impegnato in uno sforzo di potenziamento delle proprie possibilità (attraverso l’attrazione di talento di altra nazionalità) nell’arena della competizione globale, nel modello che qui viene tratteggiato lo stato-nazione mira a null’altro che attrarre risorse finanziarie. Ciò che in fondo potrebbe anche essere rappresentato come uno dei tanti modi per attrarre risorse, cioè un intento perfettamente in linea con la trasformazione degli attori territoriali-istituzionali in attori competitivi nel contesto della globalizzazione (Magnier e Russo 2002). Ma che tuttavia si presenta con caratteristiche molto diverse rispetto all’attrazione di altre risorse generate dalla circolazione del capitale globale (allocazione di attività produttive, investimento in attività produttive, grandi eventi, mobilità di persone e capitali).</p><p rend="text" >La casistica cui si fa riferimento in questo paragrafo è segnata da due acronimi: HNWI, che sta per High Net Worth Individuals (soggetti di elevata ricchezza personale netta) e CRBI che sta per Citizenship and Residence By Investment (cittadinanza e residenza per investimento). Gli HNWI costituiscono una categoria di soggetti che gli stati-nazione sono sempre più ansiosi di attrarre, una super-classe sociale globale incline a un nomadismo privilegiato che induce i suoi componenti a eleggere uno status di cittadini nazionali di un altro paese, secondo valutazioni utilitaristiche di cui gli stessi stati-nazione che elaborano i programmi di cittadinanza a pagamento sono pienamente consapevoli. E le formule di CRBI sono lo strumento per raggiungere lo scopo di attrarre questo segmento di popolazione prodotta dalla cultura della globalizzazione nonché rafforzata nell’orientamento a acquisire un nuovo passaporto dal mutato atteggiamento verso la <hi rend="italic">dual citizenship</hi> da parte delle legislazioni nazionali sulla cittadinanza (Krakat 2018, Freiman 2019, Surak 2021, Russo 2023).</p><p rend="text" >Come si evince dalle prime lettere dell’acronimo CRBI, la tipologia delle cittadinanze a pagamento oscilla fra le formule di <hi rend="italic">Citizenship </hi>e le formule di <hi rend="italic">Residence</hi>. Le formule che puntano sulla concessione diretta della cittadinanza, senza che il soggetto acquirente sia tenuto a rispettare un periodo di decantazione durante il quale si limita alla residenza, sono più rari e anche particolarmente criticati. A adottarla sono stati paesi come Antigua e Barbuda, Cipro, Grenada, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, St. Lucia. Per quanto riguarda le formule che puntano sulla residenza, esse prevedono una concessione ampiamente facilitata e garantita del permesso di soggiorno, con prospettiva altrettanto facilitata di convertirlo da provvisorio a permanente secondo quelli che sono i termini formali e temporali fissati dalla singola legislazione nazionale sulla cittadinanza. Inoltre la residenza permanente apre l’opzione per l’acquisizione della cittadinanza.</p><p rend="text" >Gli schemi incentrati sulla residenza sono numericamente maggioritari e registrano l’adesione della gran parte dei paesi europei (sia organici alla Comunità che esterni) e di un buon numero di paesi extra-europei. Fra questi paesi c’è anche l’Italia, che è entrata nel territorio delle cittadinanze per investimento nel 2017 grazie a un articolo della Legge di Stabilità e negli anni successivi ha corretto l’impianto del programma per renderlo più attrattivo dopo un avvio che aveva generato un numero di adesioni molto basso. Le modifiche apportate al programma italiano per incrementarne la competitività sono emblematiche del carattere di de-universalizzazione che per negli ultimi due paragrafi vengono illustrate e verranno specificate fra poco.</p><p rend="text" >Tornando all’acronimo RCBI, è necessario soffermarsi sull’ultima lettera, per guardare a quali siano i contenuti dell’investimento richiesto e quale sia il concetto stesso di investimento che se ne deve ricavare. Per quanto riguarda i possibili oggetti di investimento, possiamo prendere come riferimento il caso italiano con la sua gamma e i relativi tariffari. Secondo quanto stabiliva la disciplina originaria, fissata nella prima versione del programma varata a luglio 2017, al cittadino straniero che aspirasse a acquisire un Investor Visa for Italy era data la possibilità di scegliere fra quattro alternative:</p><p rend="text_list" >1) 	investimento in titoli di stato italiani per una somma minima di due milioni di euro, da mantenere per un periodo di almeno due anni;</p><p rend="text_list" >2) 	investimento filantropico (da destinare ai settori di cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, conservazione dei beni culturali e paesaggistici) per una somma minima di un milione di euro;</p><p rend="text_list" >3) 	investimento in una società di capitali italiana per almeno un milione di euro;</p><p rend="text_list" >4) 	investimento in una start-up innovativa per almeno cinquecentomila euro.</p><p rend="text" >La tipologia esposta ricalca in modo abbastanza fedele quella offerta da altri programmi nazionali di CRBI. Manca l’opzione dell’investimento immobiliare, che è fortemente presente nella gamma di offerta presentata da programmi esteri di Golden Visa. Rispetto allo schema che è stato illustrato poco sopra, relativamente ai tipi di investimento messi a disposizione del soggetto straniero aspirante a un Investor Visa italiano, il cosiddetto Decreto rilancio di agosto 2019 ha ritoccato al ribasso il tariffario dimezzando sia la cifra minima richiesta per l’investimento in una società per azioni italiana (da un milione di euro a cinquecentomila euro) che quella minima richiesta per l’investimento in una start-up innovativa (da cinquecentomila euro a duecentocinquantamila euro).</p><p rend="text" >Detto della tipologia di investimenti messa a disposizione di chi voglia acquisire un Golden Visa, va chiarito quale sia il concetto di investimento cui bisogna fare riferimento in casi del genere. In linea di principio un investimento è l’impiego di una quota di risorse in vista di un futuro incremento dell’utilità. Negli schemi di cittadinanza per investimento l’utilità data dal bene per il quale la risorsa finanziaria viene impiegata è un elemento cui si dà importanza molto relativa, anche laddove si tratti di un’unità immobiliare di pregio. Ciò che davvero conta per gli investitori è acquisire un secondo passaporto, guardando alle possibilità di mobilità che esso garantisce. Va infatti ricordato che esiste un ranking dei passaporti nazionali, e che i punteggi di questa graduatoria dipendono dal numero di paesi cui il passaporto in questione dà libero accesso senza che siano necessari visti speciali. E ciò vale in particolar modo per i passaporti dei paesi di Area Schengen, che automaticamente consentono la libertà di movimento nell’intera area e consentono, di fatto, di essere cittadini comunitari anziché soltanto nazionali. Questo specifico aspetto ha suscitato preoccupazione presso le istituzioni europee (European Parliament, 2021). In sede comunitaria il fenomeno CRBI è attentamente monitorato e si sta provando a arginarlo, ma per il momento qualsiasi tentativo di frenarlo si è scontrato con l’atteggiamento degli stati membri, che in modo unanime hanno individuato un nuovo fronte di business e la possibilità di accrescere la propria competitività internazionale attraendo soggetti e famiglie affluenti e contando sul fatto che almeno parte delle loro ricchezze finanziarie (oltre alla loro opulenta propensione ai consumi) possa essere immessa nel sistema economico nazionale. E questo prevalere dell’interesse degli stati-nazione sull’orientamento delle istituzioni comunitarie fornisce ulteriore conferma di come essi si siano adeguati al mutamento culturale impresso dalla globalizzazione.</p><p rend="text" >Dunque, in uno schema di CRBI l’erogazione della cittadinanza è a tutti gli effetti la compravendita di un bene commerciale, presentata come investimento in un asset rispetto al quale lo stato si pone in posizione da intermediario. Va aggiunto che, una volta acquisito il passaporto o la residenza permanente (per sé ma anche per un numero di congiunti, che viene stabilito anch’esso dalle singole legislazioni nazionali e dai relativi programmi di CRBI), il soggetto HNWI non si vede imporre particolari obblighi. Può capitare che non sia preteso nemmeno un periodo minimo annuo di residenza nel paese di naturalizzazione, che invece viene preteso dagli immigrati non HNWI. Proprio la rimozione di tale obbligo, secondo gli analisti, è stata decisiva per rendere appetibile il programma italiano di Investor Visa. L’intervento in questione è stato effettuato tramite il cosiddetto Decreto Rilancio 2020, da cui è venuto un impulso decisivo per far decollare il programma italiano di Investor Visa. I dati relativi al 2021 presentati dal Ministero dello Sviluppo Economico parlano di un netto incremento delle domande inviate al programma di Investor Visa e di quelle il cui iter si è concluso positivamente (Mise 2022). Le cifre parlano di 64 candidature giunte da 20 diversi paesi nel corso dell’anno solare, con un tasso di approvazione del 78% e un valore economico complessivo di 40,1 milioni di euro. Si tratta di cifre che sono, al tempo stesso, nettamente superiori rispetto a quanto era stato fatto registrare nei precedenti anni di vita del programma di Golden Visa ma esponenzialmente inferiori rispetto a quanto fatto registrare in altri paesi europei. Per avere un’idea del dislivello è sufficiente prendere come termine comparativo il programma di Golden Visa del Portogallo, uno dei paesi europei che, oltre a muoversi precocemente su questo terreno, hanno fatto registrare gli indici più elevati di riuscita del programma. Il Portogallo ha generato complessivamente 6,46 miliardi di euro da quando il programma è stato inaugurato, con ulteriore stima di 1,7 milioni di euro al giorno (Imi 2022). E i dati parziali sul 2022 riferiscono di un ricavo da 77,9 milioni di euro relativamente al solo mese di maggio, con un incremento del 44% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (Schengen Visa Info 2022).</p><p rend="text" >I dati di comparazione appena riportati servono non tanto a tratteggiare un’inefficacia del programma italiano di Golden Visa (e anzi, se letto dal punto di vista dell’universalismo dei diritti di cittadinanza, il carattere deficitario dei dati italiani potrebbe essere valutato positivamente), quanto per dare un’idea della portata che il fenomeno ha assunto, sia in Europa che fuori dall’Europa. E attorno a questo fiorente business per gli stati si è aperto un indotto composto da agenzie, intermediari, professionisti del diritto e della fiscalità, e analisti informativi che oltre a svolgere un lavoro di consulenza e informazione creano un ordine del discorso favorevole all’idea che la membership della cittadinanza nazionale possa essere trasformata in un bene commerciabile che gli stati-nazione mettono sul mercato. In un quadro analitico da <hi rend="italic">strategic citizenship</hi> viene elaborato da siti web come <hi rend="italic">nomad c</hi><hi rend="italic">apitalist</hi> il principio secondo cui ciascun individuo dovrebbe essere libero di muoversi da un capo all’altro del mondo, e dunque di cambiare cittadinanza nazionale, in obbedienza a scelte di convenienza e di calcolo razionale che gli consentano di tutelare nel modo migliore il valore della propria ricchezza e del proprio benessere.</p><p rend="text" >Così concepita, la cittadinanza diventa una sorta di ombrello sotto il quale mettere al riparo le condizioni di vantaggio personale acquisite, con facoltà di cambiare quello stesso ombrello ogni volta che lo si ritenga necessario e per ragioni di maggiore utilità personale. Chi argomenta a questo modo non ha alcuna remora di fare un’apologia del privilegio, ma per rendere più popolare il business teorizza l’affermazione di un diritto al cambio di cittadinanza per investimento che viene affermato a beneficio di chiunque, poiché a chiunque è data in linea di principio la libertà di arricchirsi al punto tale da poter scegliere per quale cittadinanza optare e di poterla comprare qualora essa si trovi sul mercato.</p><p rend="text" >Ovviamente si tratta di una visione delle cose che comporta uno scarto abissale fra il piano dei principi e quello della realtà concreta: bisogna essere multimilionari per accedere a un programma di CRBI. Ma al di là dell’aspetto paradossale della questione, rimane il dato di fondo relativo all’avvenuto e radicale spostamento dei profili di cittadinanza, e dei relativi diritti, nel territorio del mercato. Ciò che ci consente di tornare sul tema che è stato al cento del nostro interesse e che per il lungo (forse troppo) sviluppo di questo scritto abbiamo cercato di mettere a fuoco: il tema della de-universalizzazione della cittadinanza. Nel precedente paragrafo è stata messa tratteggiata una specifica modalità della de-universalizzazione, fondata sulla caccia al talento da parte degli stati-nazione con lo scopo di accrescere la loro competitività internazionale. L’elemento di de-universalizzazione insito nel modello di <hi rend="italic">skilled citizenship</hi> è evidente poiché il regime di erogazione della membership che esso prevede pone i soggetti stranieri portatori di talento raro in una condizione privilegiata rispetto a altri soggetti stranieri portatori di ordinari talenti. E tuttavia tale modello risulta meno iniquo rispetto a quello della CRBI, poiché in ultima analisi il talento è una dote distribuita casualmente all’interno dei sistemi sociali, e se adeguatamente sviluppato può premiare soggetti provenienti dalle classi medie o svantaggiate dei sistemi sociali trasformandosi in fattore di mobilità sociale. Rispetto a questo schema, il modello di CRBI risulta ulteriormente discriminatorio perché privilegia e mira all’elevata ricchezza, senza avere obiettivi diversi che attrarre la ricchezza medesima e fare iniettare <hi rend="italic">una tantum </hi>capitali nel sistema economico nazionale, senza alcuna certezza che gli stessi soggetti ne inietteranno di ulteriori dopo avere acquisito la cittadinanza. Si compie così un ulteriore, radicale passo nella direzione della de-universalizzazione: se con la <hi rend="italic">skilled citizenship </hi>si registra una retrocessione da «individuale e universale» a «personale e particolaristico», con gli schemi di CRBI siamo alla patrimonializzazione della cittadinanza, trasformata in asset da mettere sul mercato (con tanto di tariffario) a disposizione di una classe di investitori fortemente affluente nonché disposta a trasferire parte della propria ricchezza e del proprio stile di vita e di consumo presso il paese di naturalizzazione.</p><p rend="h2" >7. Conclusioni</p><p rend="text" >Gli oltre settant’anni trascorsi dalla lezione seminale di Thomas Humphrey Marshall che ha fondato la sociologia della cittadinanza si è giunto a un passaggio cruciale per ciò che riguarda quanto qui abbiamo definito «la forma più complessa e compiuta di membership individuale». Questo passaggio pone al centro i due elementi che costituiscono la struttura relazionale della cittadinanza: da una parte l’individuo, portatore della membership e dei relativi diritti, dall’altra la “comunità” da cui discendono i diritti stessi e la «forma di uguaglianza fondamentale» che dà sostanza alla cittadinanza. E poiché la comunità in questione altro non è che lo stato-nazione, da cui discende il radicamento nazionale della membership di cittadino, ecco che in ultima analisi si tratta di rifondare la teoria e l’analisi della relazione fra individuo e stato-nazione in materia di cittadinanza.</p><p rend="text" >Il disegno della membership e dei diritti presentato da Marshall nella sua lezione seminale presenta un’impronta individuale e universale che fa dei diritti il focus dell’uguaglianza di cittadinanza. Si tratta di un disegno astratto che nelle applicazioni concrete può arrivare a presentare degli scarti molto ampi rispetto alla sua realizzazione ottimale. L’esistenza di questo scarto è stata oggetto di una linea di critica nei confronti della teoria marshalliana, che, come è ovvio nel caso di ogni teoria sociologica di vasta influenza sulla comunità scientifica, comprende altre linee di critica. Ma al di là delle critiche rimane una prospettiva di fondo nella quale la cittadinanza rimane un disegno della membership tendente al carattere individuale e universale.</p><p rend="text" >Tale prospettiva si trova a essere stravolta in conseguenza della svolta culturale indotta dalla globalizzazione. Che fra le tante conseguenze induce quella di trasformare gli stati-nazione in attori competitivi, propensi ad agire su un mercato delle opportunità secondo logiche di tutela del proprio patrimonio di risorse e di attrazione di risorse ulteriori. È entro questa logica che gli stati-nazione trasformano i profili di cittadinanza e i relativi diritti in asset negoziabili e commerciabili. Di questa trasformazione sono state individuate due formule ben precise. Una è la <hi rend="italic">skilled citizenship</hi>, che porta ad attrarre soggetti dotati di talenti particolarmente qualificati nella prospettiva di incrementare la competitività del sistema-paese. L’altra è la <hi rend="italic">Citizenship and Residence by Investment </hi>(CRBI), che consente a soggetti di altissima ricchezza un accesso alla cittadinanza o alla residenza permanente in cambio di un investimento nel sistema economico nazionale. Entrambe le formule hanno l’effetto di trasformare la cittadinanza e i suoi diritti in oggetto di scambio, con evidente dispersione del carattere individuale e universale della cittadinanza stessa poiché questa viene convertita in un fattore discriminatorio in favore di soggetti cui assicurare un privilegio. Il modello RCBI riduce addirittura la cittadinanza in un oggetto che, brutalmente, viene messo sul mercato con relativo tariffario e con l’effetto di trasformare la <hi rend="italic">citizenship </hi>in <hi rend="italic">citizenshop</hi>. Ciò che costituisce un radicale salto dall’economia di mercato alla società di mercato. E che trova nello spazio dell’Europa comunitaria un fronte particolarmente sensibile, poiché alcuni dei paesi dell’area hanno spinto con decisione sui programmi di CRBI, con l’effetto di concedere a migliaia di cittadini provenienti da paesi terzi il libero accesso e la libera circolazione nell’Area Schengen.</p><p rend="text" >Al di là degli aspetti giuridici, politici e economici, rimane in termini sociologici il fortissimo vulnus che le formule di <hi rend="italic">skilled citizenship </hi>e di CRBI portano al carattere individuale e universale della cittadinanza.</p><p rend="text" >Ultima annotazione, di carattere personale. Ci sarebbe piaciuto discutere e confrontarci su questo vasto tema con un’intelligenza brillante e aperta quale quella di Sergio Caruso. Non ce n’è stata occasione e purtroppo non si presenterà più. Ciò dà luogo a enorme rammarico.</p><p rend="h2" >Bibliografia</p><p rend="bib_indx_bib" >Barbalet, Jack. 1988. <hi rend="italic" >Citizenship. Rights, Struggle and Class Inequality</hi><hi >. </hi>Milton Keynes: Open University Press; tr. it. <hi rend="italic">Cittadinanza. Diritti, c</hi><hi rend="italic">onflitto, disuguaglianze</hi>. 1992. Padova: Liviana.</p><p rend="bib_indx_bib" >Caruso, Sergio. 2014. <hi rend="italic">Per una nuova filosofia della cittadinanza</hi>. 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