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        <title type="main" level="a">La prospettiva della lingua giuridica</title>
        <author>
          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-9875-5246" type="ORCID">
            <forename>Federigo</forename>
            <surname>Bambi</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>La lingua italiana in una prospettiva di genere</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0138-4</idno>) by </resp>
          <name>Maria Paola Monaco</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Firenze</pubPlace>
        <date when="2023">2023</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0138-4.09</idno>
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          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The norms and uses of gender language are not mere practical rules, but imply a radical (even revolutionary) change in the philosophy of society and of language, and can constitute - if applied in a flexible and reasoned way - a fundamental stimulus for language juridical reaches what should be its essential character, according to the idea of ​​the greatest jurists: clarity.</p>
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            <item>legal language</item>
            <item>gender language</item>
            <item>clarity and conciseness</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0138-4.09<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0138-4.09" /></p>



<p rend="h1_chapter" >La prospettiva della lingua giuridica</p><p rend="h1_author" >Federigo Bambi</p><p rend="text" >Per abito mentale e attitudine scientifica riduco l’orizzonte e la prospettiva: riporto il tema in un ambito più ristretto, quello della lingua del diritto. Sulla quale circolano – sono sempre circolati – una serie di stereotipi, proprio come sul genere e sulla lingua di genere.</p><p rend="text" >Non sempre è vero – anche se il più delle volte è proprio così – che la lingua del diritto sia oscura, comprensibile solo agli iniziati, e talvolta neppure a loro. Anzi, molti giuristi (può darsi anche quello della porta accanto, che però non ha il privilegio della stampa) mostrano una scrittura piacevole e chiara. I grandi in particolare hanno sempre sostenuto l’idea opposta allo stereotipo: </p><p rend="quotation_b" >Una idea non può essere giuridica se non in quanto sia chiara; perché il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro. E poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto (Scialoja 1911).</p><p rend="text" >E chi è ancora rimasto alle ampollosità del passato potrebbe facilmente giungere a uno stile nuovo: basterebbe seguisse le regolette fissate per le varie specie del linguaggio giuridico, da quelle per il legislatore a quelle per gli atti di parte nel processo. Sono regole semplici, e spesso sarebbe sufficiente addirittura una scelta individuale che privilegiasse uno stile piano e conciso. Il problema è essenzialmente culturale e di educazione costante alla scrittura. Occorrerebbe in primo luogo che il giurista tornasse a essere un <hi rend="italic">uomo</hi> (una persona) di cultura a tutto tondo e non il semplice titolare di un sapere tecnico. Il problema è che spesso questo strumentario tecnico e culturale non è né padroneggiato, né sfruttato a fondo. Eppure anche le riforme fatte e in corso di realizzazione spingono in questa direzione. Basta rammentare che in tema di atti del processo la giurisprudenza ha stabilito da tempo che il principio di chiarezza e sinteticità deve essere rispettato in ogni tipo di processo da parte del giudice e delle parti, e che appunto la riforma del processo civile appena approvata ruota tutto attorno ai principi di chiarezza, sinteticità e specificità. E l’appena rinnovellato art. 121 c.p.c. recita: </p><p rend="quotation_b" >Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. </p><p rend="text" >In particolare la sinteticità dovrebbe essere intesa come lo strumento attraverso il quale si giunge alla chiarezza.</p><p rend="text" >Ma occorre un addestramento attento e continuo che renda naturale e automatico il rispetto di certe regolette di scrittura, nuove e vecchie. Riguardano il lessico e la sintassi. </p><p rend="text" >Le prime: </p><p rend="text_list" >a) 	usare parole del linguaggio comune; </p><p rend="text_list" >b) 	usare pochi termini tecnici e spiegarli; </p><p rend="text_list" >c) 	evitare neologismi, parole straniere e latinismi, a meno che siano privi di equivalenti nella lingua italiana o abbiano ormai acquistato un significato tecnico (come <hi rend="italic">periculum in </hi><hi rend="italic">mora</hi>). </p><p rend="text" >Le seconde: </p><p rend="text_list" >d)	comporre frasi brevi con parole concrete, senza ripetizioni di parole inutili (cioè che nulla aggiungano al significato della frase: <hi rend="italic">nel caso in cui</hi> &gt; <hi rend="italic">quando</hi>) o ambigue (<hi rend="italic">ovvero</hi> può avere il significato di ‘oppure’ ma anche quello di ‘cioè’) e con il soggetto espresso; </p><p rend="text_list" >e)	usare verbi nella forma attiva e nei modi finiti; </p><p rend="text_list" >f)	usare il congiuntivo, pronti però a sostituirlo con l’indicativo quando il contesto lo permetta (evitare di introdurre il periodo ipotetico con <hi rend="italic">qualora</hi> che vuole il congiuntivo; <hi rend="italic">se</hi> regge anche l’indicativo); </p><p rend="text_list" >g)	privilegiare il periodo fatto di frasi coordinate, e con poche subordinate, ben legate tra loro e con la principale; </p><p rend="text_list" >h)	fare un uso appropriato della punteggiatura, e in particolare della virgola che serve a delimitare le parti logiche della frase (mai inserirla tra il soggetto e il predicato o tra il predicato e il complemento oggetto); </p><p rend="text_list" >i)	dividere il testo in paragrafi e dare a ogni paragrafo un titolo appropriato;</p><p rend="text_list" >l) 	premettere alla sentenza o all’atto di parte un breve sommario che consenta al lettore di comprenderne immediatamente l’intero contenuto e di orientare a colpo d’occhio la lettura;</p><p rend="text_list" >m)	non abusare delle possibilità di composizione grafica del testo: troppo grassetto o maiuscoletto o sottolineato impedisce di raggiungere l’obiettivo di mettere in evidenza un determinato concetto, e soprattutto infastidisce il lettore. </p><p rend="text_list" >	Controllo di qualità, cioè sul raggiungimento del risultato: rileggere lo scritto a mente fresca e soprattutto farlo leggere a chi non ha fatto studi giuridici; se capisce senza troppa difficoltà, l’obiettivo della chiarezza è stato raggiunto. Oppure: provare a tradurlo in inglese; se la traduzione non costituisce un problema, l’atto è chiaro.</p><p rend="text" >Quello stesso addestramento continuo e colto che è necessario per un uso della lingua attento alla prospettiva di genere, e per il quale c’è bisogno in primo luogo di un cambio di cultura. Anche qui le regole ci sono, potrebbero essere anche di facile applicazione, «ma spesso nemmeno le istituzioni che le sostengono ne tengono conto», come aveva temuto già a metà degli anni Ottanta del secolo scorso Alma Sabatini, la studiosa che ha introdotto queste tematiche a proposito dell’italiano. Allora in riferimento solo alle donne: oggi le cose si sono fatte più complesse.</p><p rend="text" >Si diceva delle regole o raccomandazioni:</p><p rend="text_list" >1)	evitare il maschile cosiddetto non marcato o neutro o inclusivo;</p><p rend="text_list" >2)	evitare l’articolo con i cognomi femminili;</p><p rend="text_list" >3)	accordare il genere degli aggettivi con quello dei nomi che sono in maggioranza;</p><p rend="text_list" >4)	usare il genere femminile per i titoli professionali in riferimento alle donne.</p><p rend="text" >Ma conta molto di più delle regole il fine ultimo dell’operazione: creare una lingua non asimmetrica, cioè una lingua più chiara che parli davvero a tutti allo stesso modo senza gerarchie comunicative legate al genere. Come da tempo insegna Cecilia Robustelli.</p><p rend="text" >Calare questi strumenti nel mondo del diritto e della sua lingua potrebbe avere un’efficacia terapeutica, se davvero contribuisse a raggiungere il bene della chiarezza di cui il discorso giuridico ha ontologicamente bisogno. Anche se sarà necessario operare un equo contemperamento tra esigenze che possono spingere in direzioni opposte.</p><p rend="text" >Se il linguaggio giuridico e quello burocratico vanno resi più concisi (anche se sintesi non significa concisione), sono da limitare il più possibile interventi che implichino un raddoppiamento (es. <hi rend="italic">lavoratori</hi>/<hi rend="italic">lavoratrici,</hi> <hi rend="italic">cittadini</hi>/<hi rend="italic">cittadine</hi> etc.): molto meglio scegliere – visto che è quasi sempre possibile – altre strategie comunicative, ugualmente e fors’anche più rispettose della diversità di genere: volutamente io poco fa ho calcato la voce sulla necessità che il giurista torni a essere un <hi rend="italic">uomo</hi> di cultura a tutto tondo. In questo caso basta sostituire <hi rend="italic">persona</hi> a <hi rend="italic">uomo</hi> e <hi rend="italic">tutti</hi> s’accontentano, anzi, scusate: e l’obiettivo è raggiunto. </p><p rend="text" >Si può aggiungere che nell’uso non solo giuridico l’omissione dell’articolo di fronte al cognome femminile si è negli ultimi anni particolarmente diffusa; e magari, quando si tratti di voler dare maggiore chiarezza sul genere della persona, sarà sufficiente aggiungerne il nome.</p><p rend="text" >Bisogna anche ricordare che la lingua è un «organismo vivente» e che come tale qualunque lingua è in primo luogo una lingua parlata a cui quella scritta deve corrispondere. Non vedo dunque di buon occhio nella prospettiva della lingua giuridica l’uso di segni grafici che non abbiano una corrispondenza nel parlato, come l’asterisco («Car* amic*, mi auguro che tutt* quell* che riceveranno questo messaggio contattino gli autori del libro»). Lo stesso si dica per lo <hi rend="italic">schwa</hi>, <hi rend="italic CharOverride-1">ǝ</hi>, cioè il simbolo dell’alfabetico fonetico internazionale che rappresenta la vocale centrale propria di molte lingue, ma che non è presente in italiano, e che in qualche dialetto è resa con una semplice «e» da chi scrive. Sarebbe questo un segno tutt’altro che chiaro per il lettore («Car<hi rend="CharOverride-1">ǝ</hi> amic<hi rend="CharOverride-1">ǝ</hi> mi<hi rend="CharOverride-1">ǝ</hi>, mi auguro che tutt3 quell3 che riceveranno questo messaggio contattino gli autori del libro») e introdurrebbe nella lingua un’artificiosità, a mio giudizio, davvero eccessiva. Si andrebbe insomma contro a quell’obiettivo che abbiamo detto all’inizio, cioè la chiarezza: entrambi questi segni servono volutamente più a opacizzare che a chiarire.</p><p rend="text" >In una lingua come la nostra che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, continuo a pensare che lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continui a essere il maschile plurale come genere grammaticale non marcato, purché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è: un modo di includere e non di prevaricare. Al quale dovrebbe essere aggiunto l’uso sempre più esteso dei nomi delle professioni declinati al femminile secondo le buone regole di grammatica (ingegnere &gt; <hi rend="italic">ingegnera</hi>, il <hi rend="italic">presidente</hi> &gt; <hi rend="italic">la presidente</hi>…). La diffusione li renderà meno ostici anche alla orecchie di coloro che più sono rimasti legati al passato.</p><p rend="text" >Occorre in questo caso – come quasi sempre – una rivoluzione culturale e in questa direzione tutte le persone di buona volontà dovrebbero lavorare. Degli influssi positivi ne potranno beneficiare anche i giuristi perché le norme e gli usi della lingua di genere non sono mere regolette pratiche, ma implicano un cambio radicale della filosofia e della società e del linguaggio e possono costituire – se applicate in modo flessibile e ragionato – uno stimolo fondamentale perché il linguaggio giuridico raggiunga quello che dovrebbe essere il suo carattere essenziale, secondo l’idea dei più grandi giuristi: la chiarezza.</p><p rend="h2" >Riferimenti bibliografici</p><p rend="bib_indx_bib" >Bambi, Federigo. 2015. “Se sia bene applicare le regole della lingua di genere alla lingua del diritto.” <hi rend="italic">Cultura e diritti</hi> 4: 39-43.</p><p rend="bib_indx_bib" >Bambi, Federigo. 2018. “Per un breviario di buona scrittura giuridica.” <hi rend="italic">Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</hi> 47: 43-53.</p><p rend="bib_indx_bib" >Consiglio direttivo dell’Accademia della Crusca. 2023. “Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all’Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.” 26 gennaio, 2023. &lt;<ref target="https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&amp;FileContesto=UR&amp;SottoContesto=OpenData&amp;SBUSTA=S&amp;DB_NAME=n200720&amp;NDFH=83609&amp;TDFH=OPEN1&amp;PRFH=ALBERATURA&amp;MPFH=1&amp;AEFH=KYHOPDTCHNRLCUKYIODFLSBPBFTSTV1HNXPSPIAQOJVFKSYGFDCLVCZ1NIT_R200720J200720&amp;FNFH=consdirett26012023.pdf">https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&amp;FileContesto=UR&amp;SottoContesto=OpenData&amp;SBUSTA=S&amp;DB_NAME=n200720&amp;NDFH=83609&amp;TDFH=OPEN1&amp;PRFH=ALBERATURA&amp;MPFH=1&amp;AEFH=KYHOPDTCHNRLCUKYIODFLSBPBFTSTV1HNXPSPIAQOJVFKSYGFDCLVCZ1NIT_R200720J200720&amp;FNFH=consdirett26012023.pdf</ref>&gt; (2023-06-6).</p><p rend="bib_indx_bib" >D’Achille, Paolo. 2021. “Un asterisco sul genere.” Accademia della Crusca, 24 settembre, 2021. &lt;<ref target="https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018">https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018</ref>&gt; (2023-06-6).</p><p rend="bib_indx_bib" >Gomez Gane, Yorick, a cura di. 2017. <hi rend="italic">«Quasi una rivoluzione». I femminili di professioni e cariche in Italia e all’estero</hi>, con un saggio di Giuseppe Zarra e interventi di Claudio Marazzini. Firenze: Accademia della Crusca. </p><p rend="bib_indx_bib" >Marazzini, Claudio. 2022. “La lingua italiana in una prospettiva di genere.” Accademia della Crusca, 5 marzo, 2022. &lt;<ref target="https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-lingua-italiana-in-una-prospettiva-di-genere/23590">https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-lingua-italiana-in-una-prospettiva-di-genere/23590</ref>&gt; (2023-06-6).</p><p rend="bib_indx_bib" >MIUR. 2018.<hi rend="italic"> </hi>“Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR del 2018.” &lt;<ref target="https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-per-l-uso-del-genere-nel-linguaggio-amministrativo-del-miur">https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-per-l-uso-del-genere-nel-linguaggio-amministrativo-del-miur</ref>&gt; (2023-06-6).</p><p rend="bib_indx_bib" >Robustelli, Cecilia. 2016. <hi rend="italic">Sindaco e S</hi><hi rend="italic">indaca: il linguaggio di genere</hi>, con la postfazione di Claudio Claudio Marazzini. Roma: Gruppo editoriale L’Espresso.</p><p rend="bib_indx_bib" >Sabatini, Alma. 1987. <hi rend="italic">Il sessismo nella lingua italiana</hi>, scritto in collaborazione con Marcella Mariani. Roma: Istituto poligrafico dello Stato.</p><p rend="bib_indx_bib" >Scialoja, Vittorio. 1911. “Diritto pratico e diritto teorico.” <hi rend="italic">Rivista del diritto commerciale</hi> 9 (1): 942.</p>




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          <head>References</head>
          <bibl n="118050">Bambi, Federigo. 2015. “Se sia bene applicare le regole della lingua di genere alla lingua del diritto.” Cultura e diritti 4: 39-43.</bibl>
          <bibl n="118035">Bambi, Federigo. 2018. “Per un breviario di buona scrittura giuridica.” Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 47: 43-53.</bibl>
          <bibl n="117956">Consiglio direttivo dell’Accademia della Crusca. 2023. “Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parit&amp;#224; di genere negli atti giudiziari posto all’Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunit&amp;#224; del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.” 26 gennaio, 2023. &amp;lt;https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&amp;amp;FileContesto=UR&amp;amp;SottoContesto=OpenData&amp;amp;SBUSTA=S&amp;amp;DB_NAME=n200720&amp;amp;NDFH=83609&amp;amp;TDFH=OPEN1&amp;amp;PRFH=ALBERATURA&amp;amp;MPFH=1&amp;amp;AEFH=KYHOPDTCHNRLCUKYIODFLSBPBFTSTV1HNXPSPIAQOJVFKSYGFDCLVCZ1NIT_R200720J200720&amp;amp;FNFH=consdirett26012023.pdf&amp;gt; (2023-06-6).</bibl>
          <bibl n="118014">D’Achille, Paolo. 2021. “Un asterisco sul genere.” Accademia della Crusca, 24 settembre, 2021. &amp;lt;https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018&amp;gt; (2023-06-6).</bibl>
          <bibl n="117996">Gomez Gane, Yorick, a cura di. 2017. &amp;#171;Quasi una rivoluzione&amp;#187;. I femminili di professioni e cariche in Italia e all’estero, con un saggio di Giuseppe Zarra e interventi di Claudio Marazzini. Firenze: Accademia della Crusca.</bibl>
          <bibl n="117989">Marazzini, Claudio. 2022. “La lingua italiana in una prospettiva di genere.” Accademia della Crusca, 5 marzo, 2022. &amp;lt;https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-lingua-italiana-in-una-prospettiva-di-genere/23590&amp;gt; (2023-06-6).</bibl>
          <bibl n="118008">MIUR. 2018. “Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR del 2018.” &amp;lt;https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-per-l-uso-del-genere-nel-linguaggio-amministrativo-del-miur&amp;gt; (2023-06-6).</bibl>
          <bibl n="118032">Robustelli, Cecilia. 2016. Sindaco e Sindaca: il linguaggio di genere, con la postfazione di Claudio Claudio Marazzini. Roma: Gruppo editoriale L’Espresso.</bibl>
          <bibl n="118039">Sabatini, Alma. 1987. Il sessismo nella lingua italiana, scritto in collaborazione con Marcella Mariani. Roma: Istituto poligrafico dello Stato.</bibl>
          <bibl n="118069">Scialoja, Vittorio. 1911. “Diritto pratico e diritto teorico.” Rivista del diritto commerciale 9 (1): 942.</bibl>
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