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        <title type="main">I molti volti della violenza di genere: discipline a confronto</title>
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            <forename>Serenella</forename>
            <surname>Civitelli</surname>
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          <persName n="2" ref="https://orcid.org/0000-0003-1849-5550" type="ORCID">
            <forename>Alessandra</forename>
            <surname>Viviani</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2023">2023</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0208-4</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY-SA 4.0</p>
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            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
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        <title>Politiche e strategie per l’uguaglianza di genere e l’inclusione. Temi, ricerche e prospettive dei CUG delle Università di Siena e Firenze</title>
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          <date>2023</date>
          <idno type="ISBN" subtype="electronic">979-12-215-0208-4</idno>
          <biblScope unit="page">150 pages</biblScope>
          <extent>0.00 MB</extent>
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            <p>This is original content, published in Open Access. It is also available to read for free online at <ref target="https://media.fupress.com/files/pdf/24/14512/41691">https://media.fupress.com/files/pdf/24/14512/41691</ref></p>
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          <date>2023</date>
          <idno type="ISBN" subtype="electronic">979-12-215-0365-4</idno>
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            <p>This is original content, published in Open Access. It is also available to read for free online at </p>
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          <date>2023</date>
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            <p>It is available to read for free online</p>
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        <tag>peer-reviewed</tag>
        <rs type="FUP_policy" source="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">Firenze University Press Best Practice in Scholarly Publishing</rs>
        <rs type="scientific_cloud" source="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice.2">FUP Scientific Cloud for Books</rs>
        <rs type="peer_review" resp="scientific_board" source="https://books.fupress.com/scientific-board/c/142">Politiche e strategie per l’uguaglianza di genere e l’inclusione. Temi, ricerche e prospettive dei CUG delle Università di Siena e Firenze</rs>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The book collects a series of essays from a multidisciplinary perspective that aim to highlight how violence against women takes on much more subtle and complex forms than those that the news highlights almost daily.
Gender-based violence, in fact, is directed against a person because of their gender identity, and therefore refers to that socio-cultural construct that defines roles and behaviours considered appropriate for men and women in a certain context and in a certain period historical. For this reason, the volume analyses the phenomenon from a historical and anthropological point of view, as well as from a legal and economic one. No less relevant is the focus on aspects related to gender medicine, a fundamental key to understanding every form of violence.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="it">
        <p>Il volume raccoglie una serie di saggi in ottica multidisciplinare che mirano a mettere in evidenza come la violenza contro le donne assuma forme molto più subdole e complesse di quelle che la cronaca quasi giornalmente evidenzia.

La violenza basata sul genere, infatti, è diretta contro una persona a causa della sua identità genere e si riferisce quindi a quel costrutto socio-culturale che definisce ruoli e comportamenti ritenuti appropriati per uomini e donne in un certo contesto e in un determinato periodo storico. Per questo il volume analizza il fenomeno dal punto di vista storico e antropologico, così come da quello giuridico ed economico. Non meno rilevante il focus sugli aspetti legati alla medicina di genere, chiave di lettura fondamentale di ogni forma di violenza.</p>
      </abstract>
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            <item>gender discrimination</item>
            <item>gender violence</item>
            <item>human rights</item>
            <item>gender medicine</item>
          </list>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0208-4<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0208-4" /></p>
      
      <div><head>Sommario</head><p rend="contents_contents_paratext ParaOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor000">Prefazione<hi rend="contents_number">7</hi></ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor001">Processi discriminatori e legislazione difettosa: le osservazioni contro l’Italia del Comitato ONU sull’eliminazione della discriminazione contro le donne (com. 148/2019)<hi rend="contents_number">11</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor002">Eugenio Carli</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor003">La Corte europea dei diritti dell’uomo e la violenza domestica: recenti sviluppi o mancate occasioni?<hi rend="contents_number">23</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor004">Alessandra Viviani</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor005">La Convenzione di Istanbul presa sul serio <lb/>(a margine di Cass. pen., sez. 6, n. 37978 del 15 settembre 2023)<hi rend="contents_number">37</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor006">Elena Bindi</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor007">Precari della riproduzione. Alcune riflessioni a margine su famiglie e filiazioni ‘fuori norma’ nell’Italia contemporanea<hi rend="contents_number">49</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor008">Simonetta Grilli</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor009">Maria Goretti e il mito della verginità<hi rend="contents_number">59</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor010">Serena Terziani </ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor011">Violenza di genere e violenza simbolica: il linguaggio come presa di parola<hi rend="contents_number">67</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor012">Rosalba Nodari</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor013">Covid-19 e violenza da parte del partner: dalla teoria alle evidenze empiriche<hi rend="contents_number">77</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor014">Federica Tramontano, Elisa Ticci, Fernando Flores Tavares</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor015">Stress post-traumatico e sintomi ossessivo compulsivi in donne vittime di violenza di genere<hi rend="contents_number">93</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor016">Andrea Pozza, Ilaria Bertolucci</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor017">La violenza di genere nelle persone anziane<hi rend="contents_number">111</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor018">Marco Antonio Bellini</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor019">La violenza in ambito sanitario ed accademico: uno sguardo di genere<hi rend="contents_number">125</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor020">Serenella Civitelli</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor021">Pratiche intersezionali nella ricerca scientifica<hi rend="contents_number">137</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#_idTextAnchor022">Luisa De Vita, Alessandra Romano </ref></p></div><div><head>Prefazione</head><p rend="text">Il presente volume nasce a seguito dell’evento formativo e informativo organizzato dall’Università di Siena nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 22 novembre 2022.</p><p rend="text">Il titolo, <hi rend="italic">I mille volti della violenza di genere</hi>, intendeva mettere subito in evidenza che la violenza contro le donne può assumere forme molto più subdole, ma non meno destruenti, di quelle che la cronaca quasi giornalmente evidenzia.</p><p rend="text">La violenza basata sul genere, infatti, è diretta contro una persona a causa della sua identità genere, e si riferisce quindi a quel costrutto socio-culturale che definisce ruoli e comportamenti ritenuti appropriati per uomini e donne in un certo contesto ed in un determinato periodo storico. Pur non essendo indirizzata esclusivamente contro le donne, queste rappresentano, tuttavia, la maggior parte delle vittime, ad ogni latitudine, da qui la volontà di parlare del fenomeno al femminile.</p><p rend="text">Questa scelta è in linea con l’approccio adottato dalla c.d. Convenzione di Istanbul (la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza contro le donne del 2011) che all’articolo 3, recita: </p><quote rend="quotation_b">con l’espressione <hi rend="italic">violenza nei confronti delle donne</hi> si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.</quote><p rend="text">Come noto, le manifestazioni della violenza sono multiformi, ma discriminazione e sessismo rimangono le caratteristiche che accomunano ogni situazione, perpetrando la subordinazione cui le donne sono sottoposte nella nostra società. E questo anche quando, in ragione dell’intersezionalità, la violenza colpisca una persona già soggetta ad altre discriminazioni per le proprie caratteristiche personali, come l’etnia e la nazionalità, l’età, l’orientamento sessuale, la disabilità, la situazione socio-economica, che la rendono ancor più vulnerabile.</p><p rend="text">Nuove forme di violenza contro le donne, quali quella economica e quella digitale, emergono in tutta la loro pericolosità, come risulta dai dati disponibili nell’ultimo triennio. Nell’indagine Ipsos, condotta per WeWorld in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023, il 49% delle intervistate (65% se separate o divorziate) dichiara di aver subito violenza economica almeno una volta nella vita: la difficoltà a riconoscerne l’intento abusivo è testimoniato dalla bassa percentuale (59%) dei cittadini/e che la considera «molto grave» (WeWorld 2023).</p><p rend="text">Con l’affermarsi delle nuove tecnologie, infine, anche la violenza si è ‘evoluta’ ed utilizza strumenti informatici per riproporre vecchie forme (minacce, offese…) o per crearne di nuove, come il revenge porn o il doxxing. Dai risultati di un sondaggio finalizzato ad indagare le esperienze di oltre 14.000 ragazze di 31 paesi (Plan International 2020) emerge che il 58% delle intervistate ha subito molestie online e che, a seguito di tali molestie, 1 su 4 si è sentita fisicamente insicura.</p><p rend="text">A queste forme emerse di recente, si affiancano fenomeni da sempre presenti nelle nostre società, come quelli della violenza domestica e sessuale. In particolare, preoccupano i dati relativi a quest’ultima, con il quale si fa riferimento a qualunque tipo di aggressione fisica, comportamento verbale e non verbale di natura sessuale non consensuale e indesiderato. In Italia, il 21% delle donne dai 16 ai 70 anni dichiara di aver subito, nel corso della propria vita, una violenza sessuale diversa dallo stupro o dal tentato stupro, di cui è stato vittima invece il 5,4% (ISTAT 2020).</p><p rend="text">Da un’indagine su un campione di adolescenti tra 14 e 18 anni in Italia emerge che il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie sessuali nei luoghi pubblici, anche se sono ancora poche quelle che sporgono denuncia, attribuendo tale scelta alla paura della reazione (29%) o alla vergogna (21%) (Save the Children 2020). Abbastanza sconfortante è il fatto che quasi un terzo delle persone intervistate (21% dei maschi e 9% delle ragazze) pensi che le vittime possano contribuire a scatenare la violenza con comportamenti e/o abiti provocanti e non paiono avere nessuna cognizione del fatto che l’impulso che scatena la molestia/violenza, ancora una volta, è solo quello di mantenere l’esistente asimmetria di che caratterizza nella nostra società i rapporti fra persone di genere diverso.</p><p rend="text">La ricerca, soprattutto a partire dagli anni Novanta, si è interrogata e continua ad interrogarsi non solo sulla portata del fenomeno, ma anche sulle sue cause e sui possibili meccanismi di risposta. In quest’ottica il presente volume vuole appunto fornire un ulteriore contributo allo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza sulle caratteristiche di questo fenomeno con un approccio multi e trans disciplinare che, a nostro avviso, solo può cogliere i diversi modi con cui gli uomini continuano ad agire violenza contro le donne.</p><p rend="text">Questo contributo si inserisce nel quadro di attività che le ricercatrici e i ricercatori dell’Università di Siena da anni portano avanti nella lotta alla discriminazione ed alla violenza di genere in tutte le sue forme, nell’adempimento di un dovere che non è tanto quello di analizzare un fenomeno dall’alto della ‘torre d’avorio’ dell’accademia, quanto piuttosto quello di partecipare, ciascuno con le proprie competenze, a diffondere una cultura della consapevolezza del disvalore degli stereotipi di genere.</p><p rend="text">Da qui la scelta di dedicare alcune riflessioni al quadro normativo di riferimento, in una prospettiva che tenga insieme gli sviluppi presenti sia nel campo del diritto internazionale (Carli e Viviani) che di quello interno (Bindi); nonché del ruolo che il diritto e la politica giocano nel disciplinare aspetti e scelte relative alla vita familiare e riproduttiva.</p><p rend="text">Altrettanto significative ci sembrano le riflessioni sulle radici storico-culturali della violenza, come i miti e gli stereotipi sulle ‘sante donne’ (Terziani) e le rappresentazioni della realtà attraverso il linguaggio (Nodari). Allo stesso modo, è sembrato opportuno inserire un’analisi dell’impatti che la crisi economica legata alla pandemia da Covid-19 ha prodotto nei nostri territori di riferimento (Tramontano-Ticci-Flores Tavares).</p><p rend="text">Importante è poi continuare a riflettere sulle conseguenze della violenza, soprattutto quelle psicologiche che, sul lungo periodo, erodono il benessere delle donne e contribuiscono alla loro ulteriore discriminazione (Pozza); così come sulla violenza esercita nei confronti delle donne in ragione della loro età (Bellini). </p><p rend="text">Infine, non potevano mancare riflessioni sulla ricerca (De Vita-Romano) e sulla violenza in ambito lavorativo, focalizzata sull’ambito sanitario ed accademico (Civitelli). </p><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">ISTAT. 2020. “La violenza sulle donne.” &lt;<ref target="https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza">https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza</ref>&gt; (05/2024).</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Plan International. 2020. “State of the World’s Girls 2020: Free to be on line?” &lt;</hi><ref target="https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/"><hi >https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/</hi></ref><hi >&gt; (05/2024).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Save The Children. 2020. “Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici, il 64% si è sentita a disagio per avance di un adulto di riferimento.” &lt;</hi><ref target="https://www.savethechildren.it/press/violenza-contro-le-donne-il-70-delle-ragazze-dichiara-di-aver-subito-molestie-e-apprezzamenti"><hi >https://www.savethechildren.it/press/violenza-contro-le-donne-il-70-delle-ragazze-dichiara-di-aver-subito-molestie-e-apprezzamenti</hi></ref><hi >&gt; (05/2024).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >WeWorld. </hi>2023. “Ciò che è tuo è mio. Fare i conti con la violenza economica.” &lt;<ref target="https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-11/Ci%C3%B2%20che%20%C3%A8%20tuo%20%C3%A8%20mio_Report.pdf">https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-11/Ci%C3%B2%20che%20%C3%A8%20tuo%20%C3%A8%20mio_Report.pdf</ref>&gt; (12/2023). </p></div></div><div><head>Processi discriminatori e legislazione difettosa: le osservazioni contro l’Italia del Comitato ONU sull’eliminazione della discriminazione contro le donne (com. 148/2019)</head><p rend="h1_author ParaOverride-3">Eugenio Carli</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">La discriminazione di genere è un fenomeno tuttora estremamente diffuso in Italia, nelle sue molteplici manifestazioni<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-092">1</ref></hi></hi>. Il presente contributo prende in esame le osservazioni adottate nel 2022 dal Comitato ONU sull’eliminazione della discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, ‘Comitato’) nel caso <hi rend="italic">A.F. c. Italia </hi>(Comitato 2022), riguardanti il problema della discriminazione femminile e della vittimizzazione secondaria in sede giudiziaria<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-091">2</ref></hi></hi>. Come si vedrà, la pronuncia del Comitato assume estrema rilevanza poiché, oltre a promanare da un organismo delle Nazioni Unite ed essere la prima adottata nei confronti dell’Italia<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-090">3</ref></hi></hi>, attesta la presenza della piega della stereotipizzazione di genere nelle nostre aule di tribunale.</p><p rend="text">Oggetto delle osservazioni in commento sono alcune asserite violazioni, da parte dell’Italia, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (d’ora in avanti, ‘CEDAW’), adottata nel 1979 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata con l. 132/1985. Com’è noto, la CEDAW è un trattato internazionale, in vigore dal 3 settembre 1981 e sottoscritto dalla gran parte degli Stati della comunità internazionale (ad eccezione, tra gli altri, degli Stati Uniti), che – sulla base del concetto di discriminazione, definita come «ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come <hi rend="italic">conseguenza</hi>, o come <hi rend="italic">scopo</hi>, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, sulla base di parità tra l’uomo e la donna, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo» (art. 1)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-089">4</ref></hi></hi> – prevede una serie di obblighi a carico degli Stati parti, affinché questi adottino le misure necessarie a sopprimere la discriminazione ai danni delle donne in ogni sua forma e manifestazione.</p><p rend="text">Il relativo Comitato<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-088">5</ref></hi></hi> è l’organismo preposto al monitoraggio sull’attuazione delle norme contenute nella CEDAW ed è composto di ventitré esperte nel campo dei diritti delle donne provenienti da altrettanti Stati parti. Esso è competente a ricevere comunicazioni presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali denuncino di essere state vittime della violazione di uno qualsiasi degli obblighi sanciti nella CEDAW da parte di uno Stato che abbia aderito al Protocollo facoltativo alla Convenzione, che prevede tale competenza, ed entro la cui giurisdizione tali persone si trovavano al momento dell’occorrenza dei fatti denunciati<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-087">6</ref></hi></hi>. Frutto dell’analisi di queste comunicazioni sono delle osservazioni (<hi rend="italic">views</hi>), aventi carattere esortativo (e pertanto non equiparabili a vere e proprie sentenze), ma dotate di un certo grado di autorevolezza.</p><p rend="text">La pronuncia in esame trae origine dalla comunicazione presentata da una cittadina italiana il 16 agosto 2018 a carico dell’Italia, nella quale la donna, rappresentata nel caso di specie da alcune avvocate dell’associazione Differenza Donna<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-086">7</ref></hi></hi>, lamentava la violazione degli articoli 2, (b)-(d) e (f), 5(a) e 15, par. 1 CEDAW, riguardanti gli obblighi di natura positiva<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-085">8</ref></hi></hi>, a carico dello Stato parte, di prendere misure adeguate al fine di vietare ed eliminare per quanto possibile ogni forma di discriminazione ai danni delle donne e di riconoscere alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-084">9</ref></hi></hi>. Come si vedrà, le violazioni denunciate si sarebbero realizzate nelle aule di giustizia italiane, attraverso la sussistenza di una serie di elementi, tra cui la stereotipizzazione del reato di violenza sessuale, la vittimizzazione secondaria<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-083">10</ref></hi></hi> della ricorrente e la discriminazione di trattamento subìta in sede processuale, che hanno portato il Comitato ad accertare la violazione, da parte dell’Italia, di tutte le disposizioni invocate nella comunicazione.</p></div><div><head>2. I fatti contestati e l’iter processuale interno</head><p rend="text">I fatti e le vicende processuali che costituiscono l’oggetto delle osservazioni in commento possono essere così di seguito sintetizzati<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-082">11</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Il 2 dicembre 2008 A.F. (l’autrice della comunicazione) subisce un’aggressione da parte dell’ex marito, a seguito della quale richiede l’intervento dei carabinieri. Questi, giunti presso la sua residenza, le intimano di recarsi in ospedale per farsi medicare le ferite riportate e di sporgere denuncia dell’accaduto. Uno dei due carabinieri che aveva prestato soccorso (C.C.), lo stesso giorno, inizia a contattare telefonicamente A.F. con insistenza, fin dal suo arrivo in ospedale ed anche in orario notturno, col pretesto di conoscere le sue condizioni di salute. La donna riceve una chiamata dall’agente anche il mattino seguente, nella quale acconsente ad incontrarlo presso la sua abitazione, nella convinzione che questi abbia delle informazioni relative all’aggressione del giorno precedente. Una volta giunto presso la residenza di A.F., il carabiniere tenta un primo approccio fisico che viene respinto dalla donna; il carabiniere inizialmente si scusa, ma poco dopo aggredisce nuovamente A.F., sottoponendola a violenza sessuale. Dopo aver ricevuto un riscontro medico che attesta lo stupro subìto e alcune ulteriori telefonate dal suo assalitore, A.F. contatta un avvocato e il 18 gennaio 2009 presenta una denuncia contro C.C. per violenza sessuale e molestie (delitti rispettivamente previsti dagli artt. 609-<hi rend="italic">bis</hi> e 660 c.p.).</p><p rend="text">A seguito delle indagini preliminari, C.C. viene incriminato per le suddette condotte. Il 24 gennaio 2015, a più di sei anni di distanza dalla denuncia presentata dalla donna, il Tribunale di Cagliari condanna l’imputato a sei anni di carcere per violenza sessuale (mentre l’accusa di molestie viene ritirata prima del processo, in quanto caduta in prescrizione), oltre al pagamento di un risarcimento, sostenendo che i fatti riportati da A.F. fossero provati oltre ogni ragionevole dubbio. A seguito di ricorso presentato dal carabiniere, il 16 novembre 2015 la Corte di Appello di Cagliari ribalta la sentenza di primo grado, assolvendo C.C. dall’accusa di violenza sessuale per insussistenza del fatto. I giudici accettano l’argomentazione della difesa, secondo cui la ricorrente avrebbe acconsentito ad avere un rapporto sessuale con C.C., inventandosi una narrazione che proteggesse la sua reputazione e il suo orgoglio e ‘vendicato’ il rifiuto di C.C. di proseguire la relazione, sentendosi stata trattata come un «oggetto di piacere»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-081">12</ref></hi></hi>. Per la Corte, il plausibile utilizzo di preservativo, aspetto non rivelato ai giudici dalla donna, proverebbe la mancanza di credibilità nella sua versione dei fatti, ritenendo altresì «oggettivamente irragionevole» che A.F. abbia potuto intrattenere delle conversazioni telefoniche ‘amichevoli’ con altre due persone dopo l’accaduto, come riportato, stante lo stato di profonda agitazione che avrebbe invece dovuto pervaderla. Inoltre, i giudici ritengono che le ferite riportate da A.F. siano compatibili con l’«esuberanza» dell’accusato e la sua «abilità seduttiva». La donna ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, ma il 19 maggio 2017 la Corte Suprema dichiara inammissibile la richiesta di revisione, non ritenendo gli argomenti addotti da A.F. sufficienti a tal fine.</p></div><div><head>3. Le violazioni invocate e i principali profili critici </head><p rend="text">La ricorrente ritiene di essere stata oggetto di discriminazione ai sensi dell’art. 1 CEDAW<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-080">13</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In particolare, la decisione della Corte di Appello si sarebbe, a suo dire, basata su stereotipi di genere e miti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-079">14</ref></hi></hi> circa il reato di violenza sessuale e il comportamento atteso delle vittime di tale reato, impedendole l’accesso alla giustizia e la protezione dei propri diritti e sottoponendola, altresì, a vittimizzazione secondaria e reiterata, in violazione dell’art. 2(b) e (c) CEDAW. Inoltre, A.F. sostiene che siano stati violati i suoi diritti previsti dagli artt. 2(f) e 5(a), poiché lo Stato parte non ha adottato le misure appropriate, inclusa la modifica o l’abolizione delle leggi, regolamenti, costumi, modelli e pratiche sociali e culturali esistenti, che costituiscono discriminazione contro le donne o che si basano sull’idea di inferiorità o superiorità di uno dei sessi o su ruoli stereotipati per uomini e donne. Infine, l’autrice della comunicazione denuncia la violazione dell’art. 15, par. 1, poiché le sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione si sono basate su stereotipi di genere anziché su una valutazione indipendente dei fatti e delle prove, non consentendole l’accesso alla giustizia su una base di parità con gli uomini. </p><p rend="text">Sono pertanto due i principali aspetti problematici che emergono dal caso in esame: in primo luogo, la stereotipizzazione del reato di violenza sessuale da parte del giudice di appello, ‘avallata’ in Cassazione e, in secondo luogo, la difettosità della legge italiana che disciplina tale reato. </p><div><head>3.1 La stereotipizzazione del reato di violenza sessuale nella sentenza della Corte di Appello di Cagliari</head><p rend="text">Secondo la ricorrente, la sentenza della Corte di Appello di Cagliari è censurabile in quanto effettua una stereotipizzazione del reato di violenza sessuale e, di conseguenza, una discriminazione nei confronti della donna in ambito giudiziario. </p><p rend="text">A questo proposito, sono molti gli elementi ‘stereotipici’ portati da A.F. a sostegno delle proprie lagnanze e desumibili dalla pronuncia, che conviene riportare: lo stupro presenta dinamiche ‘standardizzate’ ed è da escludere laddove sia utilizzato un preservativo; una vittima di stupro non può versare in uno stato psico-fisico tale da consentirle di contattare telefonicamente altre persone in seguito all’accaduto; una donna deve prevedere che avances insistenti possano portare in seguito a violenza sessuale; una vittima di violenza sessuale deve cercare di resistere e scappare in ogni modo possibile, ma è sospettabile di aver costruito le accuse se è in grado di raccogliere prove dopo l’aggressione; una donna single e «non molto giovane» è naturalmente preoccupata che la sua reputazione possa essere compromessa da una relazione con un uomo più giovane; una donna matura è naturalmente attratta da avances di un uomo più giovane e, se respinta, è probabile che possa in seguito vendicarsi; è plausibile che le donne costruiscano false accuse di stupro o di violenza per ottenere accesso prioritario alla sanità; lo stupro produce ferite prevedibili ai genitali della vittima. La ricorrente lamenta, in sostanza, un divario esistente tra il sistema giuridico italiano e la concreta attuazione dei principi in esso riconosciuti, questi ultimi compromessi da una «cultura sessista pervasiva e ampiamente diffusa che rimane radicata a livello sociale e politico» (Comitato 2022, par. 5.6). </p><p rend="text">A propria difesa, l’Italia riferisce di aver intrapreso delle iniziative e azioni correttive volte a eliminare la discriminazione in sede giudiziaria<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-078">15</ref></hi></hi>, compresa l’attuazione degli impegni previsti in Costituzione<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-077">16</ref></hi></hi> e nei trattati internazionali sui diritti umani sottoscritti, CEDAW inclusa. Essa, inoltre, ritiene che la pronuncia della Corte di Appello sia basata su argomenti «ragionevoli, precisi e logici» e su un ragionamento «robusto e preciso», necessari per rovesciare una sentenza di condanna in primo grado (Comitato 2022, parr. 4.5-4.6). La Corte di Cassazione, nel respingere la richiesta di revisione del giudizio, avrebbe seguito una giurisprudenza consolidata, in virtù della quale il giudice è obbligato a riacquisire le prove ed escutere nuovamente i testi laddove la valutazione circa la loro affidabilità differisca da quella effettuata in primo grado, solo se il giudice deve ribaltare una pronuncia di assoluzione, mentre l’obbligo non sussiste se il giudice di appello deve rovesciare una condanna, come nel caso di specie (Comitato 2022, par. 4.7). Pertanto, per l’Italia, la posizione della Corte Suprema sul diritto di riesame delle prove testimoniali è conforme ai propri obblighi convenzionali e costituzionali (Comitato 2022, par. 4.8).</p><p rend="text">Da parte sua, il Comitato ammette che gli stereotipi distorcono la percezione degli eventi e possono portare a decisioni basate su credenze preconcette e miti anziché su fatti rilevanti, portando i giudici a interpretare o applicare la legge in maniera errata (Comitato 2022, par. 7.5). In tutte le aree del diritto, sottolinea il Comitato, la stereotipizzazione compromette l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario, causando errori giudiziali, compresa la re-vittimizzazione dei ricorrenti, ed essa può interessare sia la fase investigativa che quella processuale, modellando la sentenza finale, con conseguenze gravi, soprattutto nei procedimenti penali (Comitato 2022, par. 7.5).</p><p rend="text">Secondo il Comitato, la decisione della Corte di Appello di rovesciare il giudizio di primo grado può essere attribuita esclusivamente a «stereotipi di genere profondamente radicati», che hanno fatto sì che venisse conferito maggior peso probatorio alla narrativa dell’accusato (Comitato 2022, par. 7.16). Tali stereotipi hanno portato i giudici italiani, tra le altre cose, a: non prendere in dovuta considerazione i referti medici che attestavano la violenza sessuale; trasferire esclusivamente sulla ricorrente l’onere della prova della violenza subìta; non dare alcun peso alle continue telefonate fatte dall’imputato alla donna; considerare elementi legati al carattere della donna ed effettuare una disamina minuziosa della sua vita e abitudini, contrariamente a quanto fatto per l’imputato. Inoltre, la decisione della Corte di Appello non segue una linea logica secondo criteri oggettivi e non rispetta gli obblighi procedurali in capo allo Stato parte. Altrettanto può dirsi per la pronuncia della Corte di Cassazione, che si è limitata ad una valutazione superficiale delle prove presentate, senza tuttavia soffermarsi sugli errori di analisi e ponderazione delle stesse commessi dal giudice di appello. A parere del Comitato, pertanto, il trattamento ricevuto da A.F. innanzi la Corte di Appello non ha garantito l’uguaglianza <hi rend="italic">de facto</hi> rispetto all’autrice della comunicazione come vittima di violenza di genere (Comitato 2022, par. 7.17). Il Comitato nota, inoltre, che gli sforzi fatti dall’Italia per combattere la diseguaglianza di genere sono vani, se non si ammette che esistono stereotipi pericolosi e non si adottano misure per eliminare pregiudizi inconsci, con la conseguenza che le donne diventano vittime in modo sproporzionato di violenze e abusi, che possono lasciare ferite a vita e a livello intergenerazionale (Comitato 2022, par. 7.18).</p><p rend="text">Sulla base di tali considerazioni, il Comitato ha raccomandato all’Italia, tra le altre cose, di adottare misure efficaci per far sì che i processi per violenza sessuale si svolgano in tempi il più possibile rapidi e siano imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-076">17</ref></hi></hi>. Come ammesso nel 2015 dallo stesso Comitato, infatti, il fenomeno della stereotipizzazione e dei pregiudizi di genere in ambito giudiziario incide in maniera notevole sul godimento dei diritti umani da parte delle donne (Comitato 2015, par. 26). Non a caso, l’organismo di monitoraggio della CEDAW aveva già intimato gli Stati parti a «implementare meccanismi per garantire che le norme probatorie, le indagini e le altre procedure giudiziali e stragiudiziali siano imparziali e non influenzate da stereotipi o pregiudizi di genere» (Comitato 2015, par. 18(e)), affermando che le donne devono essere in grado di «fare affidamento su di un sistema di giustizia libero da miti e stereotipi e su un apparato giudiziario la cui imparzialità non sia compromessa da tali concezioni prevenute» (Comitato 2015, par. 28). A tal fine si sottolinea l’importanza della formazione, dell’educazione e della sensibilizzazione in materia di discriminazione e stereotipi di genere (Comitato 2015, parr. 26-35), aspetti sui quali evidentemente il nostro paese deve ancora lavorare. </p></div><div><head>3.2 La difettosità della norma sul reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609-<hi rend="italic">bis</hi> del codice penale</head><p rend="text">L’altro aspetto critico che emerge dalle osservazioni riguarda l’assenza di qualsiasi riferimento all’elemento del consenso nella norma che disciplina il reato di violenza sessuale <hi rend="italic">ex</hi> art. 609-<hi rend="italic">bis</hi> del nostro codice penale. </p><p rend="text">Questo prevede:</p><quote rend="quotation_b">Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</quote><quote rend="quotation_b">Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</quote><quote rend="quotation_b">1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;</quote><quote rend="quotation_b">2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.</quote><quote rend="quotation_b">Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</quote><p rend="text">Secondo l’opinione della ricorrente, la disposizione in parola è manchevole, poiché non include la mancanza del consenso<hi rend="italic"> </hi>come elemento essenziale per determinare la realizzazione del reato di violenza sessuale, bensì fa riferimento ai concetti di forza, minaccia e abuso di autorità, che si prestano ad interpretazioni da parte dei giudici in quanto vaghi e ampi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-075">18</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Il Comitato sostiene la posizione di A.F., osservando che stereotipi come quelli riscontrabili nel caso di specie «prosperano laddove la legislazione non identifica chiaramente il consenso come elemento centrale nella definizione di un reato» (Comitato 2022, par. 7.19). A tal riguardo, l’organismo di controllo ha raccomandato all’Italia, tra le altre cose, di modificare la definizione di tutti i reati a sfondo sessuale che coinvolgono vittime in grado di prestare valido consenso, così da includere il consenso come elemento base, nonché di garantire che, qualora esso sia invocato come esimente di colpevolezza, l’onere della prova spetti all’accusato, che dovrà dimostrare un convincimento fondato che tale consenso sia stato effettivamente dato, e non sulla vittima, la quale non ne deve invece provare una mancanza inequivocabile (Comitato 2022, par. 9(b)(iii), a)-b)). </p><p rend="text">Su questo aspetto giova evidenziare che, nell’ottobre 2022, è stato presentato un disegno di legge (d.d.l.) volto a modificare l’art. 609-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-074">19</ref></hi></hi>. Il testo proposto prevede al primo comma:</p><quote rend="quotation_b">Chiunque, in assenza di consenso, ovvero con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</quote><p rend="text">L’atto è stato assegnato alla seconda Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 27 luglio 2023 ed è attualmente in attesa del vaglio del Senato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-073">20</ref></hi></hi>. Il nuovo testo introduce l’elemento della mancanza di consenso per la realizzazione del reato e ne allarga la portata anche all’ipotesi della mera induzione al compimento o alla sottoposizione a violenza sessuale e non esclusivamente all’effettiva costrizione. Risulta quindi evidente che, se convertito in legge, il d.d.l. estenderebbe in maniera importante l’ambito di applicazione della norma (stante la lettura disgiuntiva dei quattro presupposti fattuali per la realizzazione del reato: mancanza di consenso; violenza; minaccia; abuso di autorità) e potrebbe ‘illuminare’ anche quei giudici finora rimasti insensibili alle evoluzioni culturali sul tema, ai richiami degli organismi sovranazionali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-072">21</ref></hi></hi> e alle interpretazioni giurisprudenziali interne<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-071">22</ref></hi></hi>.</p></div></div><div><head>4. Considerazioni conclusive</head><p rend="text">Il giudizio del Comitato costituisce una grave ‘condanna’ per l’Italia (la seconda di organismi internazionali, in poco più di un anno, per l’uso di pregiudizi da parte della magistratura italiana nei reati di violenza contro le donne)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-070">23</ref></hi></hi>, quanto meno a livello di immagine e di reputazione. </p><p rend="text">È lecito, invece, nutrire qualche dubbio sul più importante piano degli effetti concreti che sortiranno le raccomandazioni contenute nel documento<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-069">24</ref></hi></hi>. In primo luogo perché, come ricordato, le osservazioni in esame, benché autorevoli, hanno mera natura raccomandatoria (non giuridicamente vincolante) e non costituiscono pertanto una vera e propria sentenza di condanna nei confronti dell’Italia. In secondo luogo, perché il record di attuazione delle decisioni provenienti da organismi internazionali di controllo sul rispetto dei diritti umani, con particolare riguardo ai casi di violenza contro le donne, non è particolarmente positivo per il nostro paese<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-068">25</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Tuttavia, possono far ben sperare alcune misure adottate dal governo italiano successivamente all’emanazione delle osservazioni, che quanto meno testimoniano la volontà di cambiare la tendenza sul tema della tutela giudiziaria di donne vittime di violenza. Tra queste misure si può ricordare: il recente d.d.l. mirante, tra le altre cose, ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno a oggetto reati di violenza di genere<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-067">26</ref></hi></hi>; la l. 53/2022 «volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-066">27</ref></hi></hi>; l’istituzione della terza Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, per tramite della l. 12/2023; nonché, come ricordato, il d.d.l. volto a modificare l’art. 609-<hi rend="italic">bis</hi> c.p. sul reato di violenza sessuale. </p><p rend="text">D’altra parte, come conferma il caso oggetto di studio, un’effettiva evoluzione del diritto in materia dovrà necessariamente accompagnarsi a un cambiamento culturale e di mentalità, volto a eradicare i pregiudizi e gli stereotipi di genere che ancora oggi attanagliano la nostra società<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-065">28</ref></hi></hi>, arrivando a pervadere anche le aule di giustizia. </p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Biaggioni, Elena. 2018. “Reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, tra esigenze reali e stereotipi.” In <hi rend="italic">Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie</hi>, a cura di Claudia Pecorella, 56-72. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. 2023. Decisione CM/Del/Dec(2023)1475/H46-19 del 21/9/2023.</p><p rend="bib_indx_bib">Comitato sull’eliminazione della discriminazione contro le donne. 2010. Osservazioni nel caso <hi rend="italic">Tayag Vertido c. Filippine</hi>. Com. 18/2008 del 22/9/2010.</p><p rend="bib_indx_bib">Comitato sull’eliminazione della discriminazione contro le donne. <hi >2015. </hi><hi rend="italic">General recommendation No. 33 on women’s access to justice</hi><hi >. CEDAW/C/GC/33 del 3/8/2015.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Comitato sull’eliminazione della discriminazione contro le donne. 2022. Osservazioni nel caso <hi rend="italic">A.F. c. Italia</hi>. Com. 148/2019 del 20/6/2022.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU. 2021. <hi rend="italic">J.L. c. Italia</hi>, n. 5671/16 del 27/5/2021.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Nicola, Paola. 2018. <hi rend="italic">La mia parola contro la sua</hi>. <hi >Milano: HarperCollins.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Edward, Katherine E., and Malcolm D. Macleod. 1999. “The Reality and Myth of Rape: Implications for the Criminal Justice System.” </hi><hi rend="italic">Expert Evidence </hi><hi >7: 37-58.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Frostell, Katarina. 1999. “Gender Difference and the Non-Discrimination Principle in the CCPR and the CEDAW.” In </hi><hi rend="italic">New Trends in Discrimination Law – International Perspectives</hi><hi >, edited by Lauri Hannikainen</hi><hi >, and Eeva Nykänen, 43-52. Turku: Turku Law School.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >GREVIO. 2020. “GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) ITALY.” &lt;</hi><ref target="https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e"><hi >https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib">ISTAT (Istituto nazionale di statistica). 2019. “Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale.” &lt;<ref target="https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf">https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib">Luzzatto, Riccardo, e Fausto Pocar. 2013. <hi rend="italic">Codice di diritto internazionale pubblico</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Pecorella, Claudia, a cura di. 2021. <hi rend="italic">Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie</hi>. Torino: Giappichelli. </p><p rend="bib_indx_bib">Pisillo Mazzeschi, Riccardo. 2023. <hi rend="italic">Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">World Economic Forum. 2023. “Global Gender Gap Report 2023. <hi >Insight Report June 2023.” &lt;</hi><ref target="https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf"><hi >https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-092-backlink">1</ref></hi>	L’Italia si attesta al settantanovesimo posto (su 146 paesi analizzati) nella graduatoria relativa al Global Gender Gap Index, dietro quasi tutti i paesi dell’Unione europea e in peggioramento di 16 posizioni rispetto al ranking del 2022. Il Global Gender Gap Index è un indice composito che serve a ‘misurare’ il grado di discriminazione di genere presente in uno Stato, sulla base di quattro sotto-indici: partecipazione e opportunità economiche; livello di istruzione; salute; potere politico. Vedi World Economic Forum 2023.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-091-backlink">2</ref></hi>	Sul tema in generale vedi Pecorella 2021 e Di Nicola 2018.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-090-backlink">3</ref></hi>	Anche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha denunciato più volte il problema della vittimizzazione secondaria e del pericolo derivante da processi penali discriminatori nei confronti delle donne per reati di violenza sessuale. Vedi, tra le più recenti. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. 75/161, “Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls”, A/RES/75/161 del 23/12/2020. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. 77/193, “Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls: gender stereotypes and negative social norms”, A/RES/77/193 del 30/12/2022</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-089-backlink">4</ref></hi>	Corsivi nostri. La versione in italiano degli estratti della CEDAW è tratta da Luzzatto e Pocar 2013.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-088-backlink">5</ref></hi>	CEDAW, art. 17.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-087-backlink">6</ref></hi>	L’Italia aderisce al Protocollo facoltativo alla CEDAW (d’ora in avanti, ‘Protocollo’) dal 22 settembre 2000. Il Protocollo prevede la competenza del Comitato anche ad avviare una procedura di inchiesta, qualora questo riceva informazioni attendibili indicanti che uno Stato parte abbia perpetrato delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti contenuti nella CEDAW (art. 8), ammesso che tale Stato parte non abbia dichiarato di non riconoscere la competenza del Comitato a questo riguardo. L’Italia non è mai stata finora destinataria di alcuna procedura di inchiesta.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-086-backlink">7</ref></hi>	Si tratta di un’associazione nata nel 1989 con l’obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere e formata da un ampio numero di professionalità (psicologhe, psicoterapeute, assistenti sociali, medici, educatrici, avvocate, giornaliste, sociologhe, informatiche, antropologhe, ecc.) attive nel progetto complessivo.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-085-backlink">8</ref></hi>	Nel settore dei diritti umani si suole distinguere tra obblighi negativi, ovvero obblighi nei quali lo Stato (o altro soggetto internazionale) si astiene da certe azioni (obblighi di non fare o di non ingerenza) e obblighi positivi, nei quali allo Stato (o altro soggetto internazionale) si richiede di compiere certe azioni o certe prestazioni (obblighi di fare o di intervento). Nel caso degli obblighi previsti dall’art. 2 CEDAW si può inoltre parlare di obblighi immediati (contrapposti agli obblighi ‘a realizzazione progressiva’), ovvero aventi natura precettiva a realizzazione istantanea: così Comitato sull’eliminazione della discriminazione contro le donne 2017, par. 21, 8. Infine, gli artt. 2(f) e 5(a) CEDAW contengono obblighi di <hi rend="italic">due diligence</hi> (contrapposti agli obblighi di risultato), che impongono un certo comportamento in sé stesso, a prescindere dagli esiti del medesimo: vedi Comitato sull’eliminazione della discriminazione contro le donne, <hi rend="italic">Tayag Vertido c. Filippine</hi>, par. 8.4. Sulle categorie di obblighi sui diritti umani vedi Pisillo Mazzeschi 2023, 116-30.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-084-backlink">9</ref></hi>	In particolare, l’art. 2(b)-(d) sancisce gli obblighi di adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato al fine di proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne, instaurare una protezione giuridica non discriminatoria dei diritti delle donne ed astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti di queste. L’art. 2(f) stabilisce, invece, l’obbligo per ogni Stato parte di modificare o abrogare ogni atto che costituisca discriminazione nei confronti delle donne. L’art. 5(a) prevede, inoltre, che gli Stati prendano le misure opportune al fine di «modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne». L’art. 15, par. 1, infine, sancisce l’uguaglianza di genere di fronte alla legge.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-083-backlink">10</ref></hi>	La ‘vittimizzazione secondaria’ è quella che non risulta direttamente da un atto criminoso, bensì dall’inadeguatezza della risposta delle istituzioni e degli individui nei confronti della vittima. </p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-082-backlink">11</ref></hi>	I fatti descritti sono quelli riportati dall’autrice della comunicazione.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-081-backlink">12</ref></hi>	I passaggi virgolettati sono stati tradotti dalle osservazioni del Comitato, non potendo disporre della sentenza italiana nella sua versione originale.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-080-backlink">13</ref></hi>	Nel caso di specie è presumibilmente il criterio della conseguenza (e non dello scopo) dell’atto, così come previsto dalla norma, a venire in rilievo; ciò non esclude la configurabilità di discriminazione diretta. Sul punto vedi Frostell 1999, 43-52.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-079-backlink">14</ref></hi>	In dottrina si sono individuati otto miti relativi allo stupro: atto motivato da un irrefrenabile impulso sessuale, al quale l’uomo non riesce a resistere; solo le donne che hanno una cattiva reputazione sono violentate; molte donne desiderano essere sessualmente costrette; maggiore è il grado di relazione tra vittima e aggressore, meno probabilità ci sono che la violenza costituisca davvero uno stupro; lo stupratore è solitamente uno sconosciuto; le donne sono inaffidabili perché mentono o inventano storie per rimpianto o desiderio di vendetta; la donna ha sempre la possibilità di resistere allo stupro; gli stupratori sono persone psicologicamente disturbate e sessualmente frustrate. Vedi Edward and Macleod 1999, 37-58.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-078-backlink">15</ref></hi>	L’Italia menziona alcuni sviluppi legislativi, tra cui l’introduzione del reato di stalking e di leggi volte a tutelare le donne vittime di violenza (tra cui il Codice Rosso del 2019 a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti), nonché l’adozione di misure di vario tipo (formazione, allerta preventiva, ecc.) per prevenire la violenza contro le donne e assicurare assistenza alle vittime.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-077-backlink">16</ref></hi>	L’Italia menziona i principi fondamentali di democrazia (art. 1 Cost.), il principio ‘personalista’ (art. 2), di solidarietà ed eguaglianza (art. 3), in particolare tra uomo e donna, e dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre al diritto di difesa e di giusto processo.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-076-backlink">17</ref></hi>	Tra le misure raccomandate vi sono, in particolare, attività e programmi di <hi rend="italic">capacity-building</hi> indirizzati a giudici, avvocati e operatori giuridici riguardo alla CEDAW, al Protocollo facoltativo e alle raccomandazioni generali del Comitato, nonché strategie di sviluppo, attuazione e monitoraggio per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza contro le donne. Comitato 2022, par. 9(b)(ii).</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-075-backlink">18</ref></hi>	La norma attuale è stata criticata anche per difetto di tipicità con riferimento alla mancata definizione di ‘atti sessuali’, ma è tuttavia verosimilmente da accogliere un’accezione quanto più ampia della nozione. Sul punto vedi Biaggioni 2018, 63 sgg.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-074-backlink">19</ref></hi>	D.d.l. S. 90, “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale”, presentato il 13.10.2022. </p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-073-backlink">20</ref></hi>	Novembre 2023.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-072-backlink">21</ref></hi>	Già nel 2020 il GREVIO (il Gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, deputato al controllo della corretta applicazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011), nel rapporto valutativo sull’Italia, ha esortato le autorità a modificare la norma affinché il reato di violenza sessuale si basi sulla nozione di consenso prestato liberamente, come richiesto dall’art. 36, comma 1, della Convenzione di Istanbul. GREVIO 2020, 8 e 63, par. 190.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-071-backlink">22</ref></hi>	La Corte di Cassazione, infatti, in più occasioni ha chiarito che ogni atto sessuale posto in essere in mera assenza di consenso (e non anche di manifestazione di dissenso) della vittima è stupro. Vedi recentemente Cass. Pen. Sez. III, n. 19599 del 10/5/2023.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-070-backlink">23</ref></hi>	Nel 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo (‘Corte EDU’), deputata al monitoraggio della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (‘CEDU’), ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) a causa dell’uso di pregiudizi giudiziari sessisti nei confronti di una donna che aveva denunciato una violenza sessuale di gruppo. La Corte EDU ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva assolto sei imputati nonostante tutti avessero confermato di aver compiuto atti sessuali di gruppo con la donna in evidente stato di ebbrezza, fosse «parte integrante della vittimizzazione secondaria a cui era stata esposta la vittima data, soprattutto, la natura pubblica dell’atto», mentre il linguaggio e gli argomenti utilizzati dai giudici italiani sono stati considerati «chiara espressione dei pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana». I giudici di Strasburgo hanno concluso affermando la necessità che «le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che scoraggiano la fiducia delle vittime nella giustizia». Intimazioni evidentemente cadute nel vuoto. Vedi Corte EDU. 2021. J.L. c. Italia, n. 5671/16 del 27/5/2021., parr. 140-42.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-069-backlink">24</ref></hi>	L’Italia è stata invitata a presentare, entro sei mesi dall’adozione delle osservazioni (quindi entro il 18 gennaio 2023), una risposta scritta rispetto alle misure prese alla luce delle raccomandazioni, conformemente all’art. 7, par. 4 del Protocollo facoltativo. Tale risposta non è tuttavia pubblicamente accessibile.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-068-backlink">25</ref></hi>	Emblematica, a tal proposito, è una recente decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, l’organismo competente a vigilare sull’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, nella quale il governo italiano è stato richiamato al rispetto di quanto stabilito nella sentenza <hi rend="italic">Talpis</hi> c. <hi rend="italic">Italia</hi> (n. 41237/14 del 2/3/2017) e in altre pronunce, come quella <hi rend="italic">M.S.</hi> (n. 32715/19) e <hi rend="italic">De Giorgi </hi>(n. 23735/19), con le quali la Corte EDU ha accertato la violazione della CEDU con particolare riguardo, nel caso <hi rend="italic">Talpis</hi>, agli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 14 (divieto di discriminazione). Nel caso <hi rend="italic">Talpis</hi>, la Corte aveva stabilito, tra le altre cose, che la ripetizione di atti di violenza senza interventi di protezione effettiva da parte delle autorità nazionali costituisce una violazione automatica del divieto di discriminazione di genere. Il Comitato dei Ministri non ha potuto chiudere i casi perché l’Italia non ha dato esecuzione completa alle sentenze malgrado, nel caso <hi rend="italic">Talpis</hi>, siano trascorsi sei anni dalla decisione. Vedi Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 2023.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-067-backlink">26</ref></hi>	D.d.l. 923, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Il d.d.l. è stato approvato dalla Camera dei deputati il 26.10.2023 e dal Senato il 22.11.2023, divenendo pertanto legge (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui si scrive).</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-066-backlink">27</ref></hi>	Legge 5 maggio 2022 n. 53, “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”, art. 1.</p></item>
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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-065-backlink">28</ref></hi>	Un’indagine ISTAT svolta nel 2018 ha svelato il grave pregiudizio culturale nei confronti dei reati a sfondo sessuale. Vedi ISTAT 2019. Nel 2023 l’ISTAT ha avviato una nuova indagine sul medesimo tema, al fine di rilevare gli stereotipi sui ruoli di genere e sulla violenza sessuale e conoscere quali sono le cause della violenza secondo i cittadini italiani.</p></item>
				</list></div></div><div><head>La Corte europea dei diritti dell’uomo e la violenza domestica: recenti sviluppi o mancate occasioni?</head><p rend="h1_author ParaOverride-5">Alessandra Viviani</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">La questione della violenza contro le donne ed in particolare della violenza domestica è da tempo oggetto di attenzione sul piano internazionale (De Vido 2020; Niemi, Peroni and Stoyanova 2021; Di Stasi 2020), come dimostrano le recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso A.E. contro Bulgaria del 23 maggio<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-064">1</ref></hi></hi> e Gaidukevich c. Georgia del 15 settembre 2023<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-063">2</ref></hi></hi>. Tuttavia, vi è ancora un dibattito aperto in merito alla capacità degli organismi internazionali e del diritto internazionale dei diritti umani di rispondere in maniera adeguata a questo fenomeno globale e di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali alle persone coinvolte.</p><p rend="text">Con le parole dell’allora Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, possiamo definire la violenza contro le donne come «one of the most heinous, systematic and prevalent human rights abuses in the world» (UN 2007).</p><p rend="text">Ogni giorno le donne vengono sottoposte ad atti di violenza, fisica, psicologica, sessuale, a casa o sul luogo di lavoro, in tempo di pace o di guerra, sono private del cibo, dell’acqua, dell’assistenza medica, sono sottoposte ad aborti selettivi, delitti d’onore, matrimoni precoci e forme tradizionali di violenza quali le mutilazioni genitali. Tra questi atti di violenza alcuni sono indirizzati alle donne in quanto tali: i delitti d’onore, le mutilazioni genitali; altri colpiscono in maniera sproporzionata le donne rispetto agli uomini a causa della struttura patriarcale delle nostre società: la violenza domestica, la violenza sessuale in tutte le sue forme, il traffico di esseri umani, solo per citare gli esempi più eclatanti. Per questo motivo quando si parla di violenza contro le donne si parla di un fenomeno endemico, che non conosce confini geografici o barriere socio-economiche (Fitzpatrick 1994; Watts and Zimmerman 2002; Coomaraswamy e Kois 1999) e che colpisce le donne proprio per il ruolo che la società contemporanea ancora attribuisce loro.</p><p rend="text">Questi atti di violenza hanno effetti devastanti non solo sulla salute e sulle vite di donne e ragazze, ma anche su quelle della loro prole e della società in senso ampio, se si considerano i costi sociali ed economici della violenza contro le donne (De Vido 2020). Allo stesso tempo, gli atti di violenza contro le donne, nelle loro varie forme, contribuiscono direttamente a perpetrare l’asimmetria di potere presente nelle nostre società e che vede le donne, in maniera più o meno dichiarata, come subordinate agli uomini (Charlesworth and Chinkin 1994).</p><p rend="text">Nonostante la necessità di combattere la violenza contro le donne sia da qualche tempo all’attenzione della comunità internazionale, essa è ancora largamente percepita come una «questione da donne» e basta guardare a chi nel mondo porta avanti questa battaglia dal punto di vista culturale, dell’attivismo, della ricerca accademica per rendersene conto (Bunch 1990, 489; Anderson 2008).</p><p rend="text">È importante allora valutare se, nell’interpretazione delle norme internazionali in materia di violenza di genere e nella loro applicazione, gli organismi internazionali siano in grado di adottare una «lente di consapevolezza di genere» che contribuisca direttamente a quella trasformazione culturale necessaria per l’eliminazione delle asimmetrie di potere fra uomini e donne esistenti nelle nostre società.</p></div><div><head>2. Diritti umani e lo sguardo femminista</head><p rend="text">Dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani, la questione è appunto quella di cercare di leggere il fenomeno della violenza contro le donne senza frammentarlo nell’esperienza delle singole vittime e dei singoli atti di violenza, e, allo stesso tempo, senza omogenizzare una questione che ha comunque connotazioni e caratteristiche diverse nel tempo e nello spazio. </p><p rend="text">In quest’ottica conviene, a nostro avviso, partire dalla formula inserita nella Raccomandazione generale del Comitato delle NU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, in base alla quale «violence against women is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-062">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">È quindi necessario adottare un’ottica «femminile» o «di genere», nel senso che è necessario essere consapevoli del fatto che il sesso e il genere di una persona influiscono sulle violazioni dei diritti umani che questa potrà subire e che fenomeni come il traffico degli esseri umani, lo sfruttamento della prostituzione, i matrimoni precoci e forzati, le violenze sessuali o domestiche colpiscono in maniera estremamente più generalizzata e ricorrente le donne rispetto agli uomini.</p><p rend="text">Tuttavia, l’identificazione delle donne come categoria di persone particolarmente vulnerabili rispetto a certe forme di violenza e discriminazione non sempre è accettata in dottrina, poiché pone le donne, comunque, nel ruolo di «vittime» e, in certo qual modo, in una posizione di inferiorità o oggetto di paternalistica protezione (Rosenblum 2011; Anderson 2008). Questo atteggiamento non farebbe che sottolineare l’asimmetria di potere che esiste tra uomini e donne e vedrebbe la funzione delle norme internazionali dei diritti umani in materia non come strumento per il raggiungimento della parità di genere, ma come strumento di protezione verso soggetti intrinsecamente più deboli. In alcuni trattati ciò risulta evidente, basti pensare ad esempio alle convenzioni di Ginevra sul diritto internazionale umanitario<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-061">4</ref></hi></hi> (Gardam 1997).</p><p rend="text">Allo stesso tempo, parte della dottrina sottolinea invece come sia necessario mantenere un <hi rend="italic">focus</hi> specifico sulle donne, poiché è una realtà innegabile che esse siano maggiormente soggette a violazioni dei diritti umani e discriminazione e che avere come obiettivo quello di una lettura «neutra» delle norme internazionali, potrebbe, ancora una volta, portare a considerare sotto una luce impropria fenomeni come la violenza domestica, in cui le vittime maschili sono una sparuta minoranza. Trattare questo fenomeno senza tenere in sufficiente conto l’elemento di discriminazione contro le donne che esso esprime, non consente infatti di adottare politiche capaci di avere effetti concreti sulla realtà. Utilizzare il termine violenza di genere, senza specificare che all’interno di tale concetto la violenza contro le donne ha specifiche caratteristiche che definiscono la natura ed i contenuti degli obblighi positivi degli Stati in materia, non contribuisce in nessun modo alla trasformazione delle nostre società in comunità non discriminanti.</p><p rend="text">È bene allora sottolineare, come avviene in parte della dottrina (Sjöholm 2018), che il ruolo delle norme internazionali sui diritti umani non è tanto quello di rafforzare l’immagine di un certo gruppo sociale, quanto piuttosto di garantire il rispetto dei diritti di coloro che sono più soggetti alla loro violazione. Ignorare il fatto che le donne sono più vulnerabili, per non relegarle al ruolo di vittime, non necessariamente produrrebbe il risultato sperato di favore l’<hi rend="italic">empowerment</hi> femminile. Negare il ruolo che sesso e genere hanno nella violazione dei diritti umani in ossequio ad un’astratta parità, non contribuisce in alcun modo a garantire in maniera efficace ed effettiva i diritti delle donne ogni qualvolta questi vengano ad essere violati.</p><p rend="text">In altri termini se può essere vero che sottolineare gli aspetti legati al genere delle violazioni dei diritti umani, potrebbe, in qualche misura, materializzare l’idea che esistano attributi sociali maschili e femminili, cioè che l’uomo sia per sua natura in una posizione di superiorità rispetto alla donna, la giustapposizione dei generi non può essere evitata se l’applicazione delle norme internazionali sui diritti umani deve condurre al rispetto dei diritti delle donne.</p><p rend="text">Ragionare in termini di genere può invece contribuire a portare in luce forme di discriminazione che non hanno tanto a che fare con le differenze biologiche, ma piuttosto con i ruoli stereotipati che le nostre società ancora attribuiscono alle donne.</p><p rend="text">La visione di genere, come strumento di interpretazione della realtà che ci circonda e delle violazioni dei diritti umani di cui sono vittima soprattutto le donne, solo in minima parte può rappresentare, a nostro avviso, il rischio di rafforzare la visione stereotipata delle donne come soggetto più debole che necessita protezione in un approccio paternalistico, mentre contribuisce in maniera evidente a far emergere la dimensione culturale del fenomeno delle gravi violazioni dei diritti umani di donne e ragazze e, come vedremo, rappresenta uno strumento indispensabile per definire i contenuti degli obblighi positivi degli Stati in materia.</p><p rend="text">È necessario quindi continuare a porci la c.d. <hi rend="italic">Woman Question</hi>, a chiederci, cioè, se gli standard normativi e soprattutto quelli interpretativi che utilizzano gli organismi internazionali per la tutela dei diritti umani siano adeguati rispetto alla necessità di tutelare in maniera efficace ed effettiva i diritti lesi nei casi di violenza contro le donne e non siano invece portatori essi stessi di visioni stereotipate e discriminatorie (Bartlett 1990; UN 2001).</p><p rend="text">È importante continuare a chiederci se il diritto rispecchi gli stereotipi di genere che esistono nella società e se offra strumenti adeguati a combatterli<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-060">5</ref></hi></hi> (Sjöholm 2018).</p><p rend="text">Detto questo si ritiene qui di promuovere la visione che riconosce nel diritto internazionale dei diritti umani uno strumento dal grande potenziale, con la capacità di contribuire a scardinare la visione stereotipata del genere femminile come genere «secondo», proprio perché consente di ragionare su quelli che sono le contraddizioni delle nostre società secondo un vocabolario ed un metodo, quello dei diritti umani appunto, che è noto e condiviso (Charlesworth and Chinkin 2000). </p><p rend="text">Si deve tuttavia osservare come un simile approccio faccia ancora fatica a trovare uno spazio adeguato. Vari fattori contribuiscono in tal senso: la scarsa rappresentanza femminile ai tavoli dei negoziati internazionali, la scarsa presenza delle donne nei tribunali e negli organismi internazionali di monitoraggio, l’assenza di formazione specifica degli organismi giudiziari a livello nazionale. Tutto questo rende ancora molto difficile una reale affermazione del <hi rend="italic">gender mainstreaming</hi> quando si affrontano i temi legati alla violenza contro le donne e alla discriminazione di genere.</p><p rend="text">A questo proposito si possono fare alcuni esempi piuttosto significativi. In primo luogo, il fatto che i trattati che concernono il fenomeno della violenza contro le donne sono di recente adozione, basti pensare al Protocollo di Maputo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-059">6</ref></hi></hi> ed alla Convenzione di Istanbul<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-058">7</ref></hi></hi>, il che indubbiamente testimonia di una sottovalutazione del fenomeno da parte della comunità internazionale. In secondo luogo, si può osservare come violazioni gravi quali la violenza domestica, le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o i matrimoni forzati non siano previste espressamente in nessuno dei maggiori trattati internazionali sui diritti umani e siano state affrontate a livello internazionale solo ad opera della giurisprudenza di tribunali internazionali e organismi quasi giurisdizionali. Non solo, anche quando queste violazioni sono state oggetto di decisione da parte di tali organismi, solo in tempi molto recenti e solo in alcuni casi sono state ricondotte alla soglia di gravità prevista per il divieto di tortura (Ristik 2020). Basta ricordare che la prima pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo che equipara la violenza domestica ad una violazione dell’art. 3 della Convenzione è del 2009<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-057">8</ref></hi></hi>. In altre circostanze, invece, la stessa Corte non ha ritenuto di dover riconoscere l’applicabilità dell’art. 3, limitandosi al riferimento all’art. 8, come ad esempio nel caso delle visite ginecologiche forzate alle detenute<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-056">9</ref></hi></hi> (Viviani 2022). Questa impostazione, che riconduce le violenze alla sfera della vita privata e familiare (art. 8) anziché a quella della dignità personale (art. 3), di fatto rischia di sottostimare il peso degli stereotipi e della discriminazione di genere a livello strutturale della società, non individuandoli quali causa delle violenze che restano così semplici episodi nell’ambito della vita privata (Sjöholm 2018).</p><p rend="text">La stessa struttura delle norme internazionali sui diritti umani, che focalizzano l’attenzione sul rapporto fra individuo e Stato e tendono a non occuparsi delle violazioni commesse da privati, ha reso più difficile nel tempo l’emergere di obblighi degli Stati in quei casi, che sono la maggior parte nelle ipotesi di violenza contro le donne, in cui la violazione dei diritti avviene ad opera di soggetti privati. Solo l’affermarsi della teoria degli obblighi positivi (Pisillo Mazzeschi 2008; Stedman 2013), specie di prevenzione e repressione, ha consentito agli organismi internazionali di occuparsi di fenomeni quali la violenza domestica, le violenze sessuali o le nuove forme di schiavitù<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-055">10</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tuttavia, non necessariamente il riferimento agli obblighi positivi di per sé garantisce un approccio capace di includere la questione di genere nelle considerazioni da parte dell’autorità giudicante. In altre parole, il ricorso al concetto degli obblighi positivi rappresenta uno strumento con una grande potenzialità rispetto alla considerazione della dimensione di genere della violenza contro le donne, ma solo se utilizzato ponendo correttamente la <hi rend="italic">Woman Question</hi> cui abbiamo accennato. </p><p rend="text">In questo senso possiamo ricordare come la Corte europea abbia spesso ribadito nei casi di violenza domestica la gravità di atteggiamenti passivi e compiacenti, di ritardi nell’attuazione di misure di prevenzione e protezione o addirittura della mancata presa in considerazione della serietà della minaccia alla vita e all’integrità fisica delle vittime da parte delle autorità pubbliche. Si possono qui ricordare i casi Halime Kilic c. Turchia del 2016, Balsan c. Romania del 2017, Tkhelidze c. Georgia del 2021 e A e B c. Georgia del 2022<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-054">11</ref></hi></hi>. In tutte queste decisioni i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto l’esistenza di un preciso legame fra la diffusa passività delle forze dell’ordine e la violenza domestica, arrivando a definire tale generale atteggiamento di disinteresse come un «fallimento di sistema» dello Stato nella protezione dei diritti delle vittime. Ciò nonostante, restano forti perplessità circa la capacità della Corte di adottare in maniera costante e coerente un approccio che tenga conto del valore sistemico della discriminazione di genere e della necessità di adottare un metodo in cui la rilevanza della questione possa sempre emergere. L’inadeguatezza in quest’ottica di alcune decisioni della Corte si può rintracciare anche in alcune decisioni nei confronti del nostro paese. In questo senso si può partire dall’analisi della decisione nel caso Rumor c. Italia. A seguito di un caso di grave violenza domestica, la ricorrente aveva sostenuto che le autorità italiane non fossero riuscite a fornirle un sostegno adeguato ed a proteggerla da ulteriori violenze e danni psicologici. Infatti, nonostante la condanna del marito e i suoi successivi arresti domiciliari, la vittima lamentava di vivere in uno stato di costante paura dopo aver ricevuto lettere minatorie e altre intimidazioni. La Corte ha ritenuto, tuttavia, che né l’articolo 3 della Convenzione né l’articolo 14 fossero stati violati, poiché il quadro legislativo italiano si presentava come sufficientemente adeguato a garantire la punibilità dell’autore del reato e a prevenire il ripetersi di crimini simili. Per questi motivi la Corte riteneva di non dover esaminare neppure la questione della discriminazione di genere, di cui la ricorrente dichiarava essere stata vittima, data l’inerzia delle autorità nel prendere in considerazioni i suoi timori. La Corte ha mantenuto questo approccio anche in casi successivi. Possiamo ricordare il caso Landi c. Italia, dove la Corte ha, infatti, osservato che non vi era nulla negli elementi della causa che suggerisse che i pubblici ministeri incaricati del caso avessero agito in modo discriminatorio o con intento discriminatorio nei confronti della ricorrente. In maniera analoga, nel caso M.S. c. Italia la Corte afferma all’unanimità che i ritardi della giustizia penale italiana non possono di per sé essere considerati prova di un atteggiamento discriminatorio da parte della autorità nazionali e che, non potendosi parlare di un «fallimento di sistema» che solo giustifica la presenza di una violazione dell’art. 14 sul divieto di discriminazione nei casi di inadeguata protezione fornita alle vittime di violenza domestica<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-053">12</ref></hi></hi> (Viviani 2022).</p><p rend="text">Quello che non appare del tutto convincente in queste decisioni è che la Corte pare non prendere in considerazione il ruolo che gli stereotipi di genere giocano nei tribunali.</p><p rend="text">Sembra quasi che la Corte implichi che per aversi discriminazione nei casi di violenza di genere le autorità nazionali debbano essere, da un lato, del tutto inadeguate e passive, o, dall’altro, «motivate» a discriminare, debbano cioè aver manifestato i propri pregiudizi e stereotipi in maniera esplicita. In realtà, la presenza di pregiudizi e stereotipi è spesso così «normalizzata» che chi adotta simili comportamenti non ha nessuna specifica volontà in tal senso e ancor meno consapevolezza di agire in maniera discriminante.</p></div><div><head>3. A.E. c. Bulgaria e Gaidukevich c. Georgia </head><p rend="text">Come sopra sottolineato, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ormai accumulato una consistente giurisprudenza in materia di abusi domestici. È ormai assodato che la mancata risposta delle autorità statali a questo problema può costituire una violazione degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le decisioni che qui si commentano A.E. contro Bulgaria e Gaidukevich contro Georgia ne sono una conferma.</p><p rend="text">Nel primo caso, la ricorrente, A.E., all’età di 15 anni, era andata a vivere con un uomo di 23 anni, indicato nella sentenza come D.M. La ricorrente sosteneva che D.M. le usava violenza regolarmente. Dopo una di queste aggressioni A.E. si era recata in ospedale dove le erano state riscontrate lesioni, tra cui estese ecchimosi, causate da colpi inferti con oggetti duri. La madre della ricorrente aveva contattato i servizi sociali, che a loro volta avevano contattato l’ufficio del pubblico ministero. Il pubblico ministero aveva dato avvio alle indagini e la polizia aveva di conseguenza interrogato sia la ricorrente e la madre. Tuttavia, nonostante le risultanze delle indagini preliminari, il pubblico ministero decideva di non aprire un procedimento penale ritenendo che fosse stato commesso solo un reato perseguibile a querela di parte, ossia quello di lesioni personali lievi.</p><p rend="text">Proprio l’inazione da parte della magistratura spingeva la ricorrente a rivolgersi alla Corte europea lamentando, sulla base degli articoli 3 e 14 della CEDU, che lo Stato aveva omesso di proteggerla dagli abusi domestici e di indagare sufficientemente sulle sue denunce al riguardo, e che era stata discriminata in base all’età e al sesso.</p><p rend="text">In relazione alla presunta violazione dell’articolo 3, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il trattamento subito dalla ricorrente raggiungesse la soglia di gravità necessaria per applicare questa disposizione. La Corte ha osservato che la ricorrente aveva 15 anni all’epoca dei fatti, ed era quindi in uno stato di particolare vulnerabilità emotiva e fisica e dipendente dal suo presunto aggressore. Secondo la Corte è quindi probabile immaginare che la vittima abbia subito gravi intimidazioni e violenze psicologiche in aggiunta alle lesioni che sono state registrate in ospedale. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che lo Stato non avesse messo in atto un sistema efficace per reprimere tutte le forme di abuso domestico e per fornire adeguate garanzie alle vittime e che vi fossero quindi gli estremi per una violazione dell’art. 3 della Convenzione.</p><p rend="text">In relazione alla presunta violazione dell’articolo 14, in materia di discriminazione, la ricorrente aveva presentato dati e statistiche dai quali si evince che le donne sono le vittime principali della violenza, compresa quella domestica, in Bulgaria e che si tratta quindi di pratiche che impediscono in maniera discriminatoria il godimento del diritto a non essere vittima di tortura e trattamenti inumani e degradanti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato (al paragrafo 119) che, la ricorrente ha presentato materiale statistico sufficiente dimostrando <hi rend="italic">prima </hi><hi rend="italic">facie</hi> che, come donna vittima di violenza domestica in Bulgaria, si trovava in una posizione di discriminazione che richiedeva un intervento da parte delle autorità al fine di correggere lo svantaggio associato al suo sesso in tale contesto.</p><p rend="text">La Corte ha proseguito affermando (par. 119) che </p><quote rend="quotation_b">una volta stabilito che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato, spetta al Governo dimostrare che tipo di misure correttive le autorità nazionali hanno messo in atto per affrontare tale svantaggio e garantire che le donne possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà su un piano di parità con gli uomini.</quote><p rend="text">A parte le affermazioni generali, lo Stato non aveva dimostrato quali politiche specifiche fossero state perseguite allo scopo di proteggere le vittime di abusi domestici e punire i colpevoli. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, le disposizioni di legge pertinenti non erano in grado di rispondere in modo sufficiente agli abusi domestici di cui la maggior parte delle vittime in Bulgaria sono donne. La Corte ha ritenuto che le autorità non avessero smentito la tesi del ricorrente di una generale passività istituzionale in materia di abusi domestici, e ha affermato (par. 122) che «per un lungo periodo di tempo le donne hanno continuato a soffrire in modo sproporzionato di violenza domestica e le autorità non hanno dimostrato di essersi impegnate adeguatamente per affrontare il problema». La Corte europea dei diritti dell’uomo ha quindi ritenuto che vi fosse stata anche una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 3.</p><p rend="text">La decisone della Corte appare condivisibile specie nella parte in cui conferma quanto già sostenuto in altre decisioni in materia, ovvero che laddove la normativa nazionale richieda la presenza di atti di violenza «ripetuti», affinché si possa le autorità possano intervenire d’ufficio [non] si conciliava con il dovere dello Stato di rispondere immediatamente alle accuse di violenza domestica e di mostrare particolare diligenza in tale contesto e non tiene adeguatamente conto del fatto che cicli consecutivi di violenza domestica, spesso con un aumento della frequenza, dell’intensità e della pericolosità nel tempo sono un modello di comportamento frequente e ricorrente.</p><p rend="text">Tuttavia, come sopra ricordato, non sempre la Corte appare disposta a riconoscere la portata discriminatoria dei casi di violenza contro le donne. Ad esempio, nel caso Y e altri contro Bulgaria<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-052">13</ref></hi></hi>, la Corte, pur avendo riscontrato una violazione dell’articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) dato che le autorità statali non avevano risposto prontamente alle denunce e non avevano effettuato una valutazione adeguata del rischio in considerazione del contesto di abusi domestici, non ha ritenuto di poter ravvisare una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 2, in quanto non erano state presentate prove che indicassero che le autorità bulgare abbiano cercato di dissuadere le donne dal denunciare tali abusi, o che i tribunali abbiano sistematicamente ritardato l’emissione di ordini di protezione.</p><p rend="text">La Corte europea dei diritti dell’uomo ha notato in Y e altri contro Bulgaria che le autorità statali non raccoglievano statistiche esaustive sul modo in cui i casi di abuso domestico venivano trattati dalle autorità preposte all’applicazione della legge, e considerava questa «una grave omissione» (par. 125). Tuttavia, i ricorrenti non avevano fornito prove sufficienti per corroborare la loro affermazione secondo cui le autorità statali erano rimaste generalmente compiacenti nei casi di abuso domestico; e non si poteva affermare che la legge in Bulgaria mancasse del tutto di affrontare tali abusi o che ponesse indebiti ostacoli alle donne che desideravano denunciarli.</p><p rend="text">Al contrario, una violazione dell’articolo 14 è stata riscontrata in A.E. contro Bulgaria, poiché, ad avviso dei giudici di Strasburgo non si poteva più ritenere che l’assenza di statistiche ufficiali complete da parte delle autorità fosse una semplice omissione, «dato il livello del problema in Bulgaria e il relativo obbligo delle autorità di prestare particolare attenzione agli effetti della violenza domestica sulle donne e di agire di conseguenza» (paragrafo 120). </p><p rend="text">Sembra dunque che la Corte europea abbia un approccio a più fasi: in prima battuta si richiede la presenza di dati sulle proporzioni della violenza domestica all’interno del singolo Stato, al fine di dimostrare l’eventuale violazione dell’art. 14. Successivamente, in presenza di una perdurante mancanza di dati ufficiali sulla applicazione delle normative nazionali in materia di violenza domestica, si riconosce l’esistenza di una discriminazione, nel senso di una sottovalutazione del fenomeno della violenza di genere da parte delle autorità nazionali.</p><p rend="text">Il tema della sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica e della necessaria diligenza dello Stato nell’adempiere ai propri obblighi positivi, sia sostanziali che procedurali, è presente nel caso Gaidukevich c. Georgia. </p><p rend="text">In questo caso si trattava di una grave violazione degli obblighi dello Stato in materia poiché le autorità nazionali non solo non erano intervenute con strumenti di prevenzione e protezione di fronte a ripetuti episodi di violenza domestica che avevano causato la morte della vittima, ma erano addirittura restate del tutto inerti nel compimento delle indagini, fino a derubricare l’episodio della morte come suicidio ed a condannare il partner ad un anno di reclusione per maltrattamenti. La causa civile intentata dalla madre della vittima aveva sì portato ad un risarcimento nei confronti delle autorità nazionali, ma non era stato possibile attribuire una responsabilità penale a quei pubblici ufficiali che si erano comportati con assoluta negligenza.</p><p rend="text">La Corte, nel riconoscere la responsabilità della Georgia per violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 14 (divieto di discriminazione) delle Convenzione europea, osserva come, di fronte alle denunce di violenza domestica, sia necessaria, da parte delle autorità nazionali, una «particolare diligenza» (par. 66) nel condurre le indagini, che tenga conto anche del fatto che in questo fenomeno gli episodi di maltrattamento sono collegati e sono spesso oggetto di <hi rend="italic">escalation</hi>. Le autorità nazionali devono, cioè, essere sempre in grado di cogliere la reale natura del fenomeno della violenza domestica come fondato sulla discriminazione di genere<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-051">14</ref></hi></hi>. La Corte ricorda inoltre la necessità per le autorità nazionali di prendere in debita considerazione le dinamiche di sviluppo della violenza domestica nel definire i rischi cui è sottoposta la vittima, anche dopo l’adozione di misure restrittive nei confronti del partner (par. 72)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-050">15</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La Corte è particolarmente dura nel suo giudizio sull’operato delle autorità nazionali, riconoscendo nel loro comportamento la chiara presenza di un approccio discriminatorio nei confronti delle vittime di violenza domestica. <hi >La Corte osserva</hi><hi >, infatti, che </hi></p><quote rend="quotations_quotation_b1">the deficient response of the law enforcement authorities in the present case appears to be particularly alarming when assessed within the relevant domestic context of documented and repeated failure by the Georgian authorities to prevent and stop violence against women, including domestic violence (par. 74)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-049">16</ref></hi></hi>.</quote></div><div><head>4. Considerazioni conclusive</head><p rend="text">L’analisi delle decisioni della Corte europea in materia di violenza contro le donne, ed in particolare di violenza domestica, testimonia del percorso che questo, come altri organismi internazionali sta facendo in materia.</p><p rend="text">Da questa prassi emerge con chiarezza come la totale assenza o l’inadeguatezza del quadro di riferimento normativo nazionale in materia di violenza domestica e sessuale siano ormai considerate come una violazione degli obblighi positivi dello Stato per quanto attiene agli articoli 3 e 8 della Convenzione europea. In questo senso, ad esempio, il fatto che queste forme di violenza possano essere perseguite solo a querela di parte non viene più ritenuto compatibile con gli standard europei di tutela dei diritti umani. La Corte si è anche pronunciata ripetutamente e duramente verso le autorità nazionali di polizia che sottostimano in maniera sistematica le denunce presentate dalle vittime di violenza domestica o sessuale o che portano avanti indagini in maniera negligente. A questo proposito si deve sottolineare che la Corte fa riferimento ad una «particolare diligenza» che sarebbe necessaria nelle indagini sui casi di violenza domestica, senza tuttavia qualificare con precisione questo concetto e la sua relazione con la teoria degli obblighi positivi di diligenza (Pisillo Mazzeschi 1992; ILA 2016;  Stoyanova 2020), il che può rendere più difficile per i giudici interni valutare gli standard di comportamento richiesti. Tuttavia, queste prese di posizione a nostro avviso non corrispondono ancora ad una maggiore consapevolezza di genere da parte dei giudici di Strasburgo. Non sempre, infatti, la Corte si è mostrata pronta ad individuare un atteggiamento discriminatorio e stereotipato nel comportamento delle autorità nazionali. Lo sguardo di genere richiede che l’interprete, l’organo giurisdizionale, sia sempre in grado di riconoscere negli stereotipi presenti nella società le cause della violenza di genere, anche quando l’atteggiamento delle autorità pubbliche non sia caratterizzato da una grave negligenza o il sistema normativo interno non presenti carenze evidenti. </p><p rend="text">In questa fase dello sviluppo delle norme internazionali in materia di lotta alla violenza contro le donne è necessario che gli organismi internazionali di monitoraggio compiano un ulteriore passo in avanti mostrando come la mancata tutela dei diritti delle donne, specie nei casi di violenza domestica e di violenza sessuale, non può che derivare dalla presenza di atteggiamenti più o meno consapevoli e più o meno intenzionali d parte delle autorità nazionali.</p><p rend="text">Non dobbiamo quindi ritenere che sia la struttura delle norme internazionali sui diritti umani ad essere inadeguata per rispondere alle esigenze della lotta alla violenza di genere ed in particolare alla violenza domestica contro le donne, quanto piuttosto ammettere che non sempre gli organi di monitoraggio riescono a riconoscere i pregiudizi e gli stereotipi che sono pervasivi nelle nostre società, e che sono presenti anche quando i sistemi giuridici sono apparentemente adeguati.</p><p rend="text">In dottrina si è spesso sottolineato come l’atteggiamento della Corte europea mostri scarsa coerenza, ad esempio nel rifiuto di riconoscere che la violenza sessuale è sempre violazione dell’art. 3 quale trattamento inumano e degradante, o nel rifiuto, in molte occasioni, di pronunciarsi anche sulla presenza di una violazione del divieto di discriminazione <hi rend="italic">ex</hi> art. 14 (Sjöholm 2018).</p><p rend="text">In un certo senso la Corte pare spesso adottare un approccio che parte dal presupposto che uomini e donne sono uguali rispetto alla loro possibilità di godere dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione europea, relegando così ad un ruolo residuale la discriminazione di genere che ha carattere sistemico e sistematico. La mancanza di una piena consapevolezza di genere, di come funzionino, cioè, i rapporti di forza all’interno delle nostre società e di quanto le esistenti asimmetrie di potere siano pervasive e capaci di insinuarsi anche nell’interpretazione del diritto, rappresenta un grave rischio per la possibilità delle vittime di vedere garantiti in maniera piena ed effettiva i diritti loro attribuiti dalla Convenzione. In questo senso ci sembra di poter affermare che i passi in avanti certamente compiuti negli ultimi quindici anni da parte della giurisprudenza della Corte europea, pur se certamente apprezzabili, non possono considerarsi come esaustivi e che molto resta ancora da fare perché ogni caso di violenza che arriva di fronte ai giudici di Strasburgo venga letto per quello che è: un esempio di come i sistemi normativi nazionali continuino a discriminare le donne.</p></div><div><head>Riferimenti bibliografici </head><p rend="bib_indx_bib"><hi >Anderson, Kristine. 2008. “Violence against Women: State Responsibilities in International Human Rights Law to Address Harmful ‘Masculinities’.”</hi><hi rend="italic"> Netherlands Quarterly of Human Rights</hi><hi > 26, 2: 173-97. </hi><ref target="https://doi.org/10.1177/016934410802600202"><hi >https://doi.org/10.1177/016934410802600202</hi></ref><hi > </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Assemblea federale svizzera. </hi>1949. <hi rend="italic">Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra</hi> &lt;<ref target="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/it</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Bartlett, K</hi><hi >atharine T. 1990. “Feminist Legal Methods.” </hi><hi rend="italic">Harvard Law Review</hi><hi rend="italic">,</hi><hi > 103</hi><hi rend="italic"> </hi><hi >&lt;</hi><ref target="https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/148/"><hi >https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/148/</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Bunch, Charlotte. 1990. “</hi><hi >Women’s Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights.” </hi><hi rend="italic">Human Rights Quarterly</hi><hi > 12, 4: 486-98 &lt;</hi><ref target="https://www.jstor.org/stable/762496"><hi >https://www.jstor.org/stable/762496</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >CEDAW (UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women). 1992. </hi><hi rend="italic">CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women</hi><hi > &lt;</hi><ref target="https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html"><hi >https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin. 2000. </hi><hi rend="italic">The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis</hi><hi >. </hi>Manchester: Manchester University Press &lt;<ref target="https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526163585/">https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526163585/</ref>&gt;  (05/2024).</p><p rend="bib_indx_bib">Coomaraswamy, R. and Kois, L. 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Second Report.”&lt;<ref target="https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/draft-study-group-reportjohannesburg-2016">https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/draft-study-group-reportjohannesburg-2016</ref>&gt; (05/2025).</p><p rend="bib_indx_bib">Niemi, Johanna, Peroni Lourdes, and Vladislava Stoyanova. <hi >2020. </hi><hi rend="italic">International law and violence against women: Europe and the Istanbul Convention</hi><hi >. </hi><ref target="https://doi.org/10.4324/9780429289736"><hi >https://doi.org/10.4324/9780429289736</hi></ref><hi > </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Pisillo Mazzeschi, Riccardo. 1992. “The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States”, German of  yearbook of International Law, 35, 9-51.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Pisillo Mazzeschi, Riccardo. 2008. “Responsabilité de l’État pour violation des obligations positives relatives aux droits de l’homme.” </hi><hi rend="italic">Hague Academy of International </hi><hi >333 &lt;</hi><ref target="http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004172845_02"><hi >http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004172845_02</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Ristik, Jelena. 2020. “Protection from gender-based violence before the European Court of Human Rights.” </hi><hi rend="italic">Journal of Liberty and International Affairs</hi><hi > 6, 2: 71-88. </hi><ref target="https://doi.org/10.47305/JLIA2020071r"><hi >https://doi.org/10.47305/JLIA2020071r</hi></ref><hi > </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Rosenblum, Darren. 2011. “Unsex Cedaw, or What’s Wrong with Women’s Rights.” </hi><hi rend="italic">Columbia Journal of Gender and Law</hi><hi > 20 &lt;</hi><ref target="https://ssrn.com/abstract=1545302"><hi >https://ssrn.com/abstract=1545302</hi></ref><hi >&gt; (11/</hi><hi >2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Sjöholm, Maria. 2018. </hi><hi rend="italic">Gender-sensitive norm interpretation by regional human rights law systems</hi><hi >.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi >Leiden: Brill-Nijoff,  &lt;</hi><ref target="https://lawcat.berkeley.edu/record/95065"><hi >https://lawcat.berkeley.edu/record/95065</hi></ref><hi >&gt;.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Stedman, Brooke. 2013. “The Leap from Theory to Practice: Snapshot of Women’s Rights Through Legal Lens.”</hi><hi > </hi><hi rend="italic">Utrecht Journal of International and European Law</hi><hi > 29: 4-28 &lt;</hi><ref target="https://utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.v29i77.46"><hi >https://utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.v29i77.46</hi></ref><hi >&gt; (05/2024).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Stoyanova, Vladislava. 2020. “Due Diligence versus Positive Obligations: Critical Reflections on the Council of Europe Convention on Violence against Women”. In J. Niemi, L. Peroni, &amp; V. Stoyanova (Eds.), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention Routledge. </hi><ref target="http://dx.doi.org10"><hi >http://dx.doi.org10</hi></ref><hi >.2139ssrn.3384607</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Stubbs, Julie. 1994. </hi><hi rend="italic">Women, Male Violence and the Law/ edited by Julie Edith</hi><hi >.</hi><hi > Sidney: Federation Press &lt;</hi><ref target="https://nla.gov.au/nla.cat-vn491871"><hi >https://nla.gov.au/nla.cat-vn491871</hi></ref><hi >&gt;  (05/2024).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >UN (United Nations), Office of the Special Advisor on Gender Issues. 2001.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi >“Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Equality.” &lt;</hi><ref target="https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/gmstrategyhivaids.PDF"><hi >https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/gmstrategyhivaids.PDF</hi></ref><hi >&gt; (11/2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >UN (</hi><hi >United Nations). 2007. “UN must take lead in eradicating violence against women, Ban Ki-moon says.”</hi><hi rend="italic"> </hi>&lt;<ref target="https://news.un.org/en/story/2007/03/211472">https://news.un.org/en/story/2007/03/211472</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib">Viviani, Alessandra. 2022. “Europa, diritti e questione di genere: il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo.” <hi rend="italic">Storia e Problemi contemporanei</hi> 25: 13-37 <ref target="https://doi.org/10.3280/SPC2022-089002">https://doi.org/10.3280/SPC2022-089002</ref> </p><p rend="bib_indx_bib">Watts, Charlotte, and Cathy Zimmerman. <hi >2002. “Violence Against Women: Global Scope and Magnitude.”</hi><hi > </hi><hi rend="italic">The Lancet</hi> 359, 9313: 1232-37. <ref target="https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08221-1">https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08221-1</ref> </p><p rend="bib_indx_bib_tit">Sentenze</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso X e Y c. Paesi Bassi, n° 91, 26/03/1985.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso Juhnke c. Turchia, n° 52515/99, 22/07/2003.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso Opuz c. Turchia, n° 33401/02, 09/06/2009.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso Halime Kilic c. Turchia, n° 63034/11, 28/06/2016.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso Balsan c. Romania, n° 49645/09, 23/05/2017.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso Tkhelidze c. Georgia, n° 33056/17, 08/07/2021.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso A e B c. Georgia, n° 73975/16, 10/02/2022.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) caso Landi c. Italia, n° 10929/19, 07/04/2022.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso M.S. c. Italia, n° 32715/19, 07/07/2022.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) caso Ivashkiv contro Ucraina, n° 59670/14, 22/09/2022.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso L.A. et al. Contro Russia, n° 27368/19, 04/10/2022.</p><p rend="bib_indx_bib">Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), caso MM e ZM contro Ucraina, n° 4669/20, 03/11/2022.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >ECHR (European Court of Human Rights) caso Kurt contro Austria, n° 62903/15, 15/06/2021.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-064-backlink">1</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo ricorso n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 53891/20, 23 maggio 2023.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-063-backlink">2</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo ricorso n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 38650/18, 15 settembre 2023.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-062-backlink">3</ref></hi>	CEDAW 1992, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2011.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-061-backlink">4</ref></hi>	L’articolo 27(2) della IV Convenzione di Ginevra alla prima disposizione tratta specificamente lo stupro e prevede che «Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore».</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-060-backlink">5</ref></hi>	Le teorie femministe in questo senso chiedono che si presti attenzione a quelle pratiche normative e interpretative che possono veicolare gli stereotipi e la discriminazione di genere, promuovendo una sempre maggiore consapevolezza di genere in ambito sia legislativo che giudiziario e accademico. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-059-backlink">6</ref></hi>	<hi rend="italic">Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of W</hi><hi rend="italic">omen in Africa</hi><hi >. Adopted by the 2nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union in Maputo, Mozambique 11th July 2003. Entry into Force 25th November 2005.</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-058-backlink">7</ref></hi>	<hi >Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210), 11</hi><hi rend="superscript CharOverride-1" >th</hi><hi > May 2011. </hi>Entry into Force 1rst August 2014.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-057-backlink">8</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo. Opuz c. Turchia, n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 33401/02, 09 giugno 2009. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-056-backlink">9</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo, Juhnke c. Turchia, n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 52515/99, 22 luglio 2003. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-055-backlink">10</ref></hi>	A partire dal primo caso, X e Y c. Paesi Bassi sentenza del 26 marzo 1985, (serie A n. 91) che riguardava la responsabilità dello Stato per lo stupro di una ragazza con disabilità mentale, nell’istituto dove viveva, la Corte ha appunto iniziato ad individuare gli obblighi positivi inerenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-054-backlink">11</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo, Halime Kilic c. Turchia, n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 63034/11, 28 giungo 2016; Balsan c. Romania, n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 49645/09, 23 maggio 2017; Tkhelidze c. Georgia, 33056/17, 8 luglio 2021 e A e B c. Georgia, sentenza del 10 febbraio 2022.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-053-backlink">12</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo, Landi c. Italia, n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 10929/19, 7 aprile 2022; Corte europea dei diritti dell’uomo, M.S. c. Italia, 32715/19, 7 luglio 2022.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-052-backlink">13</ref></hi>	Corte europea dei diritti dell’uomo, Y and Others C. Bulgaria, n<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1">o</hi> 9077/18, 22 marzo 2022.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-051-backlink">14</ref></hi>	<hi >Al paragrafo 66 della</hi><hi > sentenza si legge che «the Court notes that whenever there is a suspicion that an incident or death might be gender-motivated, it is particularly important that the investigation be pursued with vigour</hi>»<hi >.</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-050-backlink">15</ref></hi>	<hi >Rispetto all’operato delle autorità </hi><hi >nazionali la Corte osserva: «they appear to have been concerned solely with the question of the seriousness of isolated incidents, overlooking the particular context of domestic violence and its dynamics</hi>» <hi >(par. 72).</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-049-backlink">16</ref></hi>	La Corte ha riconosciuto la violazione degli obblighi di investigazione anche nel caso Ivashkiv contro Ucraina, n<hi rend="superscript CharOverride-1">o</hi> 59670/14 sentenza del 22 settembre 2022; L.A. et al. contro Russia, n<hi rend="superscript CharOverride-1">o</hi> 27368/19, sentenza del 4 ottobre 2022; MM e ZM contro Ucraina, n<hi rend="superscript CharOverride-1">o</hi> 4669/20 sentenza del 3 novembre 2022. In tutti questi casi si tratta di ordinamenti giuridici nazionali che la Corte ritiene del tutto carenti sia in termini di presenza di misure legislative adeguate alla persecuzione dei casi di violenza domestica che rispetto all’atteggiamento adottato dalle autorità giudiziarie e di polizia.</p></item>
				</list></div></div><div><head>La Convenzione di Istanbul presa sul serio <lb/>(a margine di Cass. pen., sez. 6, n. 37978 <lb/>del 15 settembre 2023)</head><p rend="h1_author ParaOverride-6">Elena Bindi</p><div><head>1. Premessa</head><p rend="text">Per inquadrare questa recente sentenza della Cassazione penale n. 37978 del 2023 e per coglierne l’importanza è necessario, innanzitutto, ricostruire brevemente il quadro normativo nazionale, europeo e internazionale, in tema di violenza di genere e di vittimizzazione secondaria. In particolare, occorre soffermarsi sulla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), per verificare quanti paesi vi hanno aderito e quanto sia ancora forte l’opposizione ad essa da parte di diversi paesi con gravi conseguenze per i diritti delle donne.</p><p rend="text">In secondo luogo, occorre ripartire da quanto affermato nella sentenza della Cassazione nel passaggio in cui si evidenzia che «il sostrato normativo sovranazionale […] è dato innanzitutto dalla […] Convenzione di Istanbul» ritenuta dalla Cassazione «il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza». Nel suo Preambolo, difatti, si qualifica la violenza come «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini».</p><p rend="text">È proprio grazie alla normativa sovranazionale e alla interpretazione convenzionalmente orientata che la Cassazione giunge a ritenere inammissibile l’interpretazione limitativa e ridimensionante della decisione della Corte di Appello di Napoli. Come dice testualmente la Cassazione </p><quote rend="quotation_b">attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce “un diritto umano” (art. 3 della Convenzione di Istanbul), diventa inammissibile l’interpretazione limitativa e ridimensionante della sentenza impugnata che confina il reato di cui all’art. 572 c. p. ai soli casi in cui vi siano “sistematiche” forme di violenza, senza peraltro indicare in cosa esse debbano consistere e con quale cadenza temporale.</quote><p rend="text">Inoltre, per cogliere appieno questa chiave di lettura, non va neppure sottovalutato che in questo caso la consigliera estensora sia stata Paola Di Nicola Travaglini, giudice assai attenta ai temi di genere, come dimostrano, tra l’altro, le sue riflessioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU,<hi rend="italic"> J.L. c. Italia</hi> del 27 maggio 2021: Di Nicola Travaglini 2021).</p><p rend="text">Infine, merita soffermarsi sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, ben stigmatizzato da parte della Corte di Cassazione. Sebbene la questione principale affrontata vertesse sull’inquadramento delle condotte nell’ambito dei maltrattamenti, sanzionati nell’art. 572 c.p., oppure nell’alveo delle comuni liti familiari, in quanto tali penalmente irrilevanti, è grazie anche alla prospettiva offerta dalla Corte europea nel caso <hi rend="italic">J.L. c. Italia</hi>, che la Cassazione è giunta a respingere l’interpretazione della «Corte di merito che aveva attribuito alla persona offesa la responsabilità delle violenze subite».</p></div><div><head>2. La Convenzione di Istanbul e la sua adesione da parte dell’UE</head><p rend="text">La violenza contro le donne, fenomeno universale, complesso e multidimensionale che colpisce tutte le classi sociali, anche nell’ambito dell’Unione europea viene disciplinata in modo assai eterogeneo nei diversi paesi membri<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-048">1</ref></hi></hi>. Difatti, non esistono ancora norme a livello europeo per contrastare la violenza di genere, per cui vi è una diversità di strumenti giuridici adottati nei singoli Stati membri per combattere un fenomeno così grave e diffuso<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-047">2</ref></hi></hi>. Inoltre, è molto problematico comprendere quale sia l’effettiva entità di questo fenomeno, stante la difficoltà nel confrontare i dati provenienti da diversi paesi a causa della mancanza di una definizione normativa omogenea della violenza di genere.</p><p rend="text">Non vi è dunque un approccio omogeneo nel contrastare questo fenomeno a livello di singoli paesi UE e talvolta non vi è neppure corrispondenza tra i dati rilevati stante la difformità normativa. Se c’è un qualche consenso, questo attiene alla portata di tale fenomeno: i dati sono infatti ritenuti sottostimati, poiché le donne e le ragazze sono vittime di violenza fisica e/o psicologica molto spesso in ambienti domestici, elemento questo che rende assai più complessa l’emersione dei comportamenti violenti da parte di familiari e conviventi.</p><p rend="text">Solo per fare alcuni esempi della gravità del fenomeno, basta richiamare i dati più recenti sugli omicidi di donne in ambito domestico, da cui emerge che la Lettonia è il paese UE in cui il fenomeno è più diffuso; in Italia nel 2022 le donne sono state vittime del 91% degli omicidi commessi da familiari o ex partner. Vi è poi un altro dato allarmante che a fronte della diminuzione degli omicidi, resta comunque elevato il numero di quelli commessi in ambito domestico<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-046">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Questi sono soltanto pochi esempi che fanno saltare immediatamente agli occhi quanto sia grave il problema e che vada quindi ‘preso sul serio’, non solo a livello di singoli Stati, ma anche con una efficace azione da parte dell’Unione europea di contrasto alla violenza di genere.</p><p rend="text">Senza dubbio, un notevole impulso al contrasto alla violenza di genere è venuto dal sistema normativo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa.</p><p rend="text">Infatti, la CEDU, di cui fanno parte tutti gli Stati dell’Unione europea, prevede già alcuni articoli, che sono stati utilizzati dalla Corte europea per combattere la violenza di genere, tra cui, ad esempio, gli artt. 3 (Proibizione della tortura), 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-045">4</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Inoltre, l’11 maggio 2011 è stata adottata dal Consiglio d’Europa la Convenzione di Istanbul, la quale riconosce che: la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani; è una manifestazione dello squilibrio storico tra donne e uomini, che ha portato al dominio e alla discriminazione delle donne, privandole così della loro piena emancipazione, e la parità tra donne e uomini è un elemento chiave nella prevenzione di tale violenza di genere.</p><p rend="text">Questa Convenzione è, dunque, lo strumento giuridico internazionale più importante e specifico del continente europeo per prevenire e combattere tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne. È in vigore dal 1° agosto 2014; è stata firmata da 46 paesi europei e ratificata da 37. I 9 paesi che non l’hanno ratificata sono Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Russia e Slovacchia.</p><p rend="text">In particolare, nel maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una dichiarazione in cui invitava il governo a non ratificare la Convenzione, già firmata nel 2014. La Corte costituzionale bulgara si è già pronunciata contro la ratifica della Convenzione in quanto incompatibile con la sua Costituzione. Infine, la Repubblica Ceca ha rifiutato di ratificarla nel 2020, sebbene fosse in sospeso dal 2018.</p><p rend="text">Anche il governo polacco, che aveva ratificato la Convenzione, ha poi valutato se ritirarsi dalla Convenzione ed ha chiesto alla Corte costituzionale di esaminarne la compatibilità con la Costituzione polacca in quanto pericolosa a causa della sua connotazione ideologica.</p><p rend="text">Infine, il governo della Turchia, paese in cui è nata la Convenzione di Istanbul, che aveva ratificato la Convenzione, ha ritirato la sua adesione, a partire dal 1° luglio 2021<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-044">5</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La forte opposizione di diversi paesi alla Convenzione di Istanbul ha determinato, dunque, gravi conseguenze per i diritti delle donne, ma ha anche spinto l’Unione europea a fare di più per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Di passi in avanti ne sono stati fatti negli ultimi anni, soprattutto grazie alla consapevolezza acquisita che bisognasse agire in fretta e la direzione intrapresa sembra essere corretta.</p><p rend="text">La Corte di Giustizia ha aperto la strada alla ratifica da parte dell’Unione europea statuendo che quest’ultima avrebbe potuto procedere alla ratifica anche in mancanza dell’accordo di tutti gli Stati membri<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-043">6</ref></hi></hi>. Dal 1° ottobre 2023, la Convenzione di Istanbul è quindi entrata in vigore anche per l’Unione europea, che diventa il 38° contraente della Convenzione. Ne consegue che i sei paesi dell’Unione europea, che non l’hanno ancora ratificata e hanno opposto resistenze anche alla ratifica da parte dell’Unione stessa (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia), saranno adesso vincolati dalla Convenzione. L’art. 216 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede, infatti, che gli accordi internazionali conclusi dall’Unione «vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri».</p><p rend="text">L’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul rappresenta, quindi, un passo importante nel cammino da tempo intrapreso dalle istituzioni europee nel contrasto alla violenza di genere, nella consapevolezza della drammatica persistenza di questo multiforme fenomeno, che necessita non solo di misure normative adeguate, ma di un continuo monitoraggio sulla loro efficacia.</p></div><div><head>3. L’interpretazione convenzionalmente orientata nella sentenza della Cassazione</head><p rend="text">In questo contesto normativo, la Cassazione ha censurato la Corte di Appello di Napoli, che </p><quote rend="quotation_b">in pieno contrasto con la disciplina nazionale e sovranazionale in materia di violenza domestica e la consolidata giurisprudenza, di legittimità e della Corte EDU, su questa sviluppatasi, ha ritenuto che i reiterati insulti, le botte, le aggressioni, i danneggiamenti e le minacce subite dalla vittima da parte del convivente, prive di “sistematica sopraffazione”, esprimessero una mera abitualità “dei litigi nell’ambito della coppia”<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-042">7</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Come è noto, il reato di violenza domestica non è definito dal codice penale ed è, pertanto, ricondotto all’art. 572 c.p., secondo il quale la condotta è costituita dai maltrattamenti da parte di una persona della famiglia o comunque convivente, senza una categorizzazione univoca delle molteplici forme in cui si realizza. È necessario quindi ripartire sia dal quadro normativo sovranazionale sia da quello interpretativo per verificare quando si è in presenza del delitto di maltrattamenti in famiglia/violenza domestica.</p><p rend="text">La Corte d’Appello di Napoli ritiene, in modo apodittico, che in questo caso, stante la carenza del requisito della sistematica sopraffazione, non sussista la fattispecie criminosa del delitto di maltrattamenti, ma si sia in presenza di liti familiari.</p><p rend="text">La Cassazione riparte dalla qualificazione giuridica dei fatti accertati per smontare quanto sostenuto dalla Corte di Appello e afferma che è sufficiente che gli </p><quote rend="quotation_b">atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-041">8</ref></hi></hi>, siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-040">9</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">È evidente che il formante normativo utilizzato dalla Cassazione è la Convenzione di Istanbul, ritenuta difatti </p><quote rend="quotation_b">il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone “la natura strutturale” la qualifica come “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-039">10</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">E grazie all’interpretazione convenzionalmente conforme la Corte ha affermato che diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce «un diritto umano», tutelato dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul. Ne consegue che non sono ammissibili interpretazioni limitative e ridimensionanti della fattispecie prevista nell’art. 572 c.p., che la confinino ai soli casi di forme di violenza «sistematiche», tanto più se non indicano neppure in cosa esse debbano consistere e con quale cadenza temporale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-038">11</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Molto importante è anche il passaggio della sentenza in cui si ritiene che «la confusione tra il delitto di cui all’art. 572 c. p. e le ordinarie “liti” avviene quando non è presa in alcuna considerazione <hi rend="italic">l’asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro</hi>»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-037">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In questo passaggio emerge chiaramente come la Cassazione <hi rend="italic">giudica con prospettiva di genere</hi>, modalità interpretativa che le permette di analizzare le differenze e gli squilibri che caratterizzano il rapporto tra donne e uomini all’interno del contesto di coppia o familiare e di osservare come queste differenze non possano essere considerate un dato neutro<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-036">13</ref></hi></hi>. Ripartire dalle asimmetrie di genere, che vengono socialmente prodotte e consolidate anche nell’ambito familiare, rappresenta infatti una imprescindibile base di partenza del giudicare con prospettiva di genere, per elaborare interpretazioni in grado di generare cambiamenti anche in ambiente domestico, superare gli squilibri esistenti e contribuire a rendere effettivo il principio di uguaglianza sostanziale, previsto nella Costituzione italiana all’art. 3, comma 2 Cost. Principio cardine della Costituzione stessa, che rientra in quel nucleo intangibile, ovvero in quell’insieme di diritti inviolabili e principi inderogabili che la Corte costituzionale considera sottratti alla stessa revisione costituzionale nel loro contenuto essenziale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-035">14</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Normalizzare le violenze subite dalla donna come mero conflitto tra pari, come fa la Corte di Appello di Napoli, è quindi in contrasto, secondo la Cassazione, con il principio costituzionale dell’eguaglianza sostanziale, </p><quote rend="quotation_b">che impone di ritenere le donne in una <hi rend="italic">condizione paritaria, anche in fatto,</hi> rispetto agli uomini, dunque titolari del diritto alla dignità e alla libertà, diritti umani fondamentali, che non possono subire lesioni, neanche occasionali, o essere in qualche modo giustificabili in base ai costrutti sociali fondati sull’accettazione della disparità di genere<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-034">15</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">La Cassazione non manca, inoltre, di sottolineare che i singoli e più gravi episodi con cui si realizza il reato previsto nell’art. 572 c.p. «non necessariamente si sostanziano nella violenza fisica, assumendo, quella psicologica spesso una maggiore capacità traumatica in quanto incidente sull’identità e la dignità della persona offesa»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-033">16</ref></hi></hi>. Troppo spesso per intervenire e contrastare le aggressioni cui è sottoposta la vittima si pretende un segno evidente, tangibile della violenza, come se le ferite psicologiche non contassero<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-032">17</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La Corte di Appello di Napoli, proprio a causa del non avere giudicato con prospettiva di genere, ha invece confuso il delitto di maltrattamenti con le liti familiari sebbene – come evidenzia la Cassazione – </p><quote rend="quotation_b ParaOverride-7">la linea distintiva tra detti comportamenti sia chiara e marcata: si consuma il primo quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza o dell’offesa; mentre ricorrono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista. </quote><p rend="text">La Cassazione, utilizzando una prospettiva di genere, non ha esitato a inquadrare questi comportamenti nell’ambito dei maltrattamenti in famiglia. In altre parole, non ha alcun dubbio né alcuna esitazione a distinguere tra «piano inclinato», <hi rend="italic">humus</hi> in cui si sviluppa la violenza di genere, e «piano paritario», sostrato della conflittualità di coppia. Più precisamente, </p><quote rend="quotation_b ParaOverride-7">la violenza – afferma la Cassazione – avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell’autore e gli esiti sono sempre unidirezionati a vantaggio di questi; mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare mai paura dell’altro<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-031">18</ref></hi></hi>.</quote></div><div><head>4. La vittimizzazione secondaria: la reazione della Corte di Cassazione</head><p rend="text">Infine, la giudice estensora della sentenza Paola De Nicola Tramaglini torna su un altro tema assai importante, la cosiddetta<hi rend="italic"> </hi>la vittimizzazione secondaria, su cui aveva già scritto parole di grande interesse commentando la sentenza della Corte EDU, <hi rend="italic">J.L c. Italia </hi>(Di Nicola Travaglini 2021)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-030">19</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La vittimizzazione secondaria, come è noto, è il fenomeno che colpisce le donne, che sono già vittime di violenza e che lo diventano di nuovo nel loro modo di denunciare, nel rapporto con la polizia, davanti ai tribunali, nella rappresentazione dei media, nel contesto sociale in cui vivono e lavorano<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-029">20</ref></hi></hi>. Rappresenta dunque un evento gravissimo, in quanto tale vietato dall’art. 18 della Convezione di Istanbul e la cui eliminazione è uno degli obiettivi più importanti della Convenzione stessa<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-028">21</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nonostante la ferma presa di posizione del sistema convenzionale nel combattere qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, la Corte di Appello di Napoli, attribuendo alla persona vittima del reato la responsabilità per le violenze subite (per avere inteso conoscere se il convivente avesse un altro figlio, qualificando erroneamente detta condotta come gelosia), ha praticato una forma di vittimizzazione secondaria. nei confronti della persona offesa, in contrasto con l’art. 18 della Convenzione<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-027">22</ref></hi></hi>, come interpretato sia dalla giurisprudenza di legittimità<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-026">23</ref></hi></hi>, che dalle Corti sovranazionali<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-025">24</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Con particolare riferimento alla giurisprudenza sovranazionale, la Cassazione richiama la sentenza <hi rend="italic">J. L. c. Italia</hi><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-024">25</ref></hi></hi>, con la quale l’Italia è stata condannata dalla Corte EDU, <hi rend="italic">ex</hi> art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per non aver tutelato l’immagine, la privacy e la dignità di una giovane donna che aveva denunciato di essere stata violentata da sette uomini<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-023">26</ref></hi></hi>. Infatti, secondo i giudici di Strasburgo, la sentenza italiana da cui sono stati assolti in via definitiva tutti gli imputati ha utilizzato «un linguaggio colpevole e moralizzante» che espone le donne alla vittimizzazione secondaria e potrebbe scoraggiare la loro fiducia nel sistema giudiziario<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-022">27</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tuttavia, la Corte europea, nel caso <hi rend="italic">J.L</hi>., si è spinta molto più in là e ha voluto stigmatizzare gli stereotipi sul ruolo della donna presenti nella società italiana: le espressioni utilizzate nella sentenza hanno infatti dimostrato non solo la violazione dell’immagine e della dignità delle donne, ma anche la presenza di una cultura maschilista generalizzata volta a colpire tutte le donne che subiscono violenza. Secondo la Corte, «il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello veicolano i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che possono ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente» (par. 140)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-021">28</ref></hi></hi>. Non solo gli stereotipi di genere legittimano la violenza, ma, se proposti anche dall’autorità giudiziaria, portano ad un effetto non meno preoccupante: una forte sfiducia nei confronti del sistema giudiziario da parte delle vittime.</p><p rend="text">Anche il GREVIO (<hi rend="italic">Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica</hi>) ha espresso preoccupazione al riguardo, nel suo primo rapporto sullo stato di applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul, dove si sottolinea l’allarmante persistenza di stereotipi<hi rend="italic"> </hi>nelle sentenze sui casi di violenza, esprimendo una valutazione positiva nei confronti della legislazione italiana<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-020">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-3">.</hi> Qualche anno prima, il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), istituito ai sensi della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, aveva espresso preoccupazioni analoghe in merito agli stereotipi radicati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società, che perpetuano i ruoli tradizionali delle donne come madri e casalinghe, minacciando lo status sociale delle donne e le loro opportunità professionali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-019">30</ref></hi></hi>. Entrambi i documenti chiedevano, e continuano a chiedere, una ferma presa di posizione dello Stato italiano contro la violenza di genere, volta a promuovere una cultura libera da pregiudizi, al fine di rendere effettiva (e non tutelata solo sulla carta) la protezione delle donne vittime di violenza.</p></div><div><head>5. Alcune considerazioni conclusive</head><p rend="text">In conclusione, la lezione che emerge da <hi rend="italic">J.L.</hi> <hi rend="italic">c. Italia</hi>, e di cui la Corte di Cassazione fa tesoro in questa sentenza, è quanto mai attuale e ci indica la strada da seguire: la soluzione <hi rend="italic">non può che essere una maggiore formazione delle persone con cui la donna vittima di violenza interagisce</hi>, che permetta di migliorare la loro sensibilità rispetto al genere. A tal fine è necessario che, insieme agli indispensabili strumenti di natura repressiva, sia intrapreso un percorso culturale diretto a realizzare un’adeguata formazione dell’apparato di polizia, del sistema giudiziario e di tutte le figure professionali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Ciò contribuisce a un’attuazione più efficace delle disposizioni normative nazionali, europee e internazionali in materia di violenza contro le donne, al fine di promuovere un approccio incentrato sulle vittime e dare effettività al diritto delle donne di vivere libere dalla violenza.</p><p rend="text">Si deve, pertanto, promuovere un profondo processo culturale, coinvolgendo <hi rend="italic">tutti</hi> <hi rend="italic">i soggetti istituzionali e sociali</hi>, inclusa quindi la magistratura, nella percezione e nella soluzione del problema della violenza di genere, con l’obiettivo di influenzare comportamenti strettamente correlati al ruolo egemonico tradizionalmente svolto dall’uomo nella famiglia, nella società, nelle istituzioni, nell’economia e nella politica.</p><p rend="text">Infatti, come sottolinea la Corte EDU nella sentenza <hi rend="italic">J.L. c. Italia</hi>, </p><quote rend="quotation_b">le azioni giudiziarie e le sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere. È pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-018">31</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Come è stato ben detto da Paola Di Nicola Travaglini, commentando la sentenza <hi rend="italic">J.L. c. Italia</hi>, </p><quote rend="quotation_b">Questa sentenza ha un valore storico e giuridico di proporzioni mai conosciute in Europa e nel mondo perché, aldilà del caso esaminato, mette a nudo un’ipocrisia taciuta: il giudice, la giudice di fronte alla violenza di genere non può essere imparziale e non utilizza argomenti imparziali, se non quando opera lo sforzo culturale di vedere prima e sradicare poi i propri stereotipi sul genere femminile e su quello maschile. Ma la magistratura, ovunque nel mondo, non sempre è consapevole di questo limite, motivo per il quale, da un lato, perpetua l’impunità degli uomini autori di violenza e, dall’altro, colpevolizza le donne che li denunciano (Di Nicola Travaglini 2021, 2).</quote><p rend="text">Non può stupire, dunque, che Paola Di Nicola Travaglini, dopo due anni dalla sentenza <hi rend="italic">J.L</hi>., chiamata al ruolo di estensora della sentenza della Cassazione qui in esame, abbia accolto la visione offerta dalla Corte EDU nella sentenza <hi rend="italic">J.L</hi>., dopo averle riconosciuto un immenso valore storico e giuridico. Con la sua sensibilità avverso ogni forma di giustificazione della violenza, elaborata in base ai costrutti sociali fondati sull’accettazione della disparità di genere, non poteva che adottare un’interpretazione con prospettiva di genere: un approccio che le ha fatto respingere ogni forma di normalizzazione della violenza domestica quale mero conflitto tra pari, come invece ritengono, errando, coloro che considerano un <hi rend="italic">dato neutro</hi> le asimmetrie di potere e di genere, presenti nel contesto di coppia e familiare.</p><p rend="text">Così facendo, la Cassazione ha dimostrato di prendere sul serio non solo il dato normativo convenzionale, ma persino il formante giurisprudenziale, dando una indubbia prova che il percorso culturale diretto a sradicare gli stereotipi sul genere femminile, ogni qualvolta viene intrapreso dalla magistratura, permette di raggiungere risultati importanti, dando un contributo alla soluzione del complesso problema della violenza di genere.</p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Aralí Soto Fregoso, Mónica. 2023. <hi rend="italic">Giudicare con una prospettiva di genere, Presentazione della Guida per giudicare con una prospettiva di genere in materia elettorale</hi>. Università di Siena, Italia, 19 giugno.</p><p rend="bib_indx_bib">CEDAW. 2017. “Osservazioni Conclusive relative al VII Rapporto periodico dell’Italia.” 21 luglio, &lt;<ref target="https://www.google.com/search?q=CEDAW+%282017%29%3A+Osservazioni+Conclusive+relative+al+VII+Rapporto+periodico+dell%E2%80%99Italia">https://www.google.com/search?q=CEDAW+%282017%29%3A+Osservazioni+Conclusive+relative+al+VII+Rapporto+periodico+dell%E2%80%99Italia</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib">D’Amico, Marilisa, and Costanza Nardocci, edited by. 2021. <hi rend="italic">Gender-based Violence between National and Supranational Responses: the Way Forward</hi><hi >. </hi>Napoli: Editoriale scientica.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Nicola Travaglini, Paola. 2021. “La Corte EDU alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta. Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021.” <hi rend="italic">Questione giustizia</hi>, 20 luglio: 1-13, reperibile all’indirizzo &lt;<ref target="https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-edu-alla-ricerca-dell-imparzialita-dei-giudici-davanti-alla-vittima-imperfetta">https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-edu-alla-ricerca-dell-imparzialita-dei-giudici-davanti-alla-vittima-imperfetta</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Fernández, Madeline. 2006. “Cultural Beliefs and Domestic Violence.” </hi><hi rend="italic">Annals of the New York Academy of Sciences</hi><hi > 1087, 1 (</hi><hi rend="italic">Violence and Exploitation Against Women and Girls</hi><hi >, November): 250-60</hi><hi >.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Gómez Fernández, Itziar. 2017.<hi rend="italic"> Una Constituyente feminista: ¿Cómo reformar la Constitución con perspectiva de género?</hi>.<hi rend="italic"> </hi><hi >Madrid: Marcial Pons.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Mchugh, Maureen C., and Irene Hanson Frieze. 2006</hi><hi >. “Intimate Partner Violence. New Directions.” </hi><hi rend="italic">Annals of the New York Academy of Sciences</hi><hi > 1087, 1, </hi><hi rend="italic">Violence and Exploitation Against Women and Girls</hi><hi >, November: 121-41.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Mosca, Maria Paola. 2022. “Al momento i 27 sono vincolati dalla direttiva che istituisce norme in materia di diritti e assistenza delle vittime di reato.” <hi rend="italic">Il Sole 24 Ore</hi>, 25 novembre, &lt;<ref target="https://www.ilsole24ore.com/art/l-europa-cerca-voce-unica-contro-violenza-genere-AE6nEEIC">https://www.ilsole24ore.com/art/l-europa-cerca-voce-unica-contro-violenza-genere-AE6nEEIC</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib">Pezzini, Barbara, e Anna Lorenzetti, a cura di. 2020. <hi rend="italic">Il diritto e il genere della violenza: dal codice Rocco al codice rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Rescigno, Francesca. 2016. <hi rend="italic">Percorsi di eguaglianza</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Russo, Nancy Felipe, and Angela Pirlott. <hi >2006. “Gender-Based Violence. Concepts, Methods, and Findings.” </hi><hi rend="italic">Annals of the New York Academy of Sciences</hi><hi > 1087, 1 (</hi><hi rend="italic">Violence and Exploitation Against Women and Girls</hi><hi >, November): 178-205</hi><hi >.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Viviani, Alessandra. 2010. “La violenza contro le donne nell’interpretazione della Corte di Strasburgo.” <hi rend="italic">Diritti Umani e Diritto Internazionale</hi> 2: 412-22.</p><p rend="bib_indx_bib">Viviani, Alessandra. 2023. “Europa, diritti e questione di genere: il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo.” <hi rend="italic">Storia e problemi contemporanei</hi> 89: 13-37.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-048-backlink">1</ref></hi>	Sulle numerose politiche, nonché sui programmi di educazione pubblica e di azione volti a ridurre la violenza di genere intrapresi a livello globale, cfr. Russo e Pirlott 2006, 178-205. Con particolare rifacimento al contesto sovranazionale europeo, cfr. D’Amico and Nardocci 2021 e bibliografia ivi citata.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-047-backlink">2</ref></hi>	Basti pensare alle difficoltà che incontrano il Parlamento e la Commissione europea per vincere le resistenze dei suoi Stati membri su una nuova normativa europea volta a introdurre una definizione armonizzata del reato di stupro, che includa anche il reato di stupro per assenza di consenso.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-046-backlink">3</ref></hi>	Già con riferimento al periodo antecedente a dicembre 2020, dai dati relativi alle diverse forme di violenza di genere e femminicidio nei 27 paesi dell’UE, emerge che Lettonia, Danimarca, Svezia, Belgio, Finlandia, Slovacchia, Lussemburgo hanno tassi più elevati rispetto alla media dell’UE in tutti i tipi di violenza di genere. Finlandia, Ungheria, Irlanda del Nord e Lettonia hanno la più alta incidenza di femminicidi (in particolare, l’Austria nel 2018 è stata una delle nazioni con il maggior numero di femminicidi in cui l’assassino era un familiare o un partner). Cfr. i dati riportati in Mosca 2022.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-045-backlink">4</ref></hi>	Per una analisi della giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, cfr. Viviani 2010, 412-22.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-044-backlink">5</ref></hi>	Cfr. per questi dati, &lt;<ref target="https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&amp;treatynum=210"><hi rend="CharOverride-3">https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&amp;treatynum=210</hi></ref>&gt;<hi rend="CharOverride-3"> </hi>(05/2024). </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-043-backlink">6</ref></hi>	Cfr. il parere della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2021.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-042-backlink">7</ref></hi>	Cfr. il punto 5.1 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> della sent. n. 37978 del 2023. Tra l’altro la Cassazione sottolinea che giudici di appello pur ritenendo «“certamente credibili” le dichiarazioni della persona offesa e i singoli episodi ingiuriosi, umilianti, violenti e minacciosi posti in essere dall’imputato ai suoi danni», non ha però tenuto conto «che essi fossero avvenuti prima ai danni di una donna in gravidanza e poi alla presenza di un bimbo piccolo (che costituiscono circostanze aggravanti pur non contestate nell’imputazione)» (così il punto 5 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi>). Del resto, come ha da ultimo sottolineato Cass. VI sez. pen., n. 47121 del 23 novembre 2023, l’aggravante dei maltrattamenti familiari assistiti da minori, ai sensi dell’art. 572, c. 2, c.p., non richiede di accertare i danni psico-fisici, né su di essa incide l’età del minore che assiste ai maltrattamenti, che può essere anche un neonato.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-041-backlink">8</ref></hi>	Cass., Sez. U, n.10959 del 29 gennaio 2016; Sez. 6, n. 3377 del 14 dicembre 2022; Sez. 6, n. 19847 del 22 aprile 2022; Sez. 3, n. 10378 dell’8 gennaio 2020.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-040-backlink">9</ref></hi>	Cass., Sez. 2, n. 11290 del 3 febbraio 2023.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-039-backlink">10</ref></hi>	Cfr. il punto 5.3.1 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> della sent. n. 37978 del 2023.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-038-backlink">11</ref></hi>	Cfr. ancora il punto 5.3.1 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi>,  dove la Cassazione sottolinea: «Il giudice è, dunque, tenuto a valutare non solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, sol perché colpiscono l’integrità fisica o costituiscono specifici reati, ma diversamente da quanto avvenuto nella sentenza impugnata, deve valorizzare e descrivere, in modo puntuale, innanzitutto il contesto diseguale di coppia in cui si consuma la violenza, anche psicologica, praticata dall’autore ed il clima di umiliazione che impone alla vittima per lederne la dignità (Sez. 6, n. 27171 del 06/06/2022, F., non mass.)».</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-037-backlink">12</ref></hi>	Cfr. il punto 5.3.2 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> della sent. n. 37978 del 2023 (corsivi non testuali).</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-036-backlink">13</ref></hi>	Sull’interpretazione con prospettiva di genere, con riferimento all’esperienza comparatistica, cfr. Aralí Soto Fregoso 2023; Gómez Fernández 2017.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-035-backlink">14</ref></hi>	Cfr. spec. il punto 2.1 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> della sent. n. 1146 del 1988, dove si afferma che «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali».</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-034-backlink">15</ref></hi>	Cfr. il punto 5.3.2 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> (corsivi non testuali).</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-033-backlink">16</ref></hi>	Cfr. il punto 5.3.2 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> (corsivi non testuali).</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-032-backlink">17</ref></hi>	Per un esame delle molteplici forme di violenza nelle relazioni di coppia, cfr. Mchugh and Hanson Frieze 2006, 121-41.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-031-backlink">18</ref></hi>	Cfr. ancora il punto 5.3.2 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi>, dove si sottolineano alcuni criteri per cogliere la differenza tra i maltrattamenti e le semplici liti come, ad esempio, che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell’identità sessuale; che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione; che una parte approfitti di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo; che la sensazione di paura per l’incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (Sez. 6, n. 19847 del 22 aprile 2022).</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-030-backlink">19</ref></hi>	Sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia di violenza di genere, vedi Viviani 2023, 13-37.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-029-backlink">20</ref></hi>	In particolare, sul ruolo del contesto culturale nel quale si sviluppa la violenza domestica, cfr. Fernández 2006, 250-60.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-028-backlink">21</ref></hi>	Cfr., in dottrina, Pezzini e Lorenzetti 2020; Rescigno 2016, 121-232.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-027-backlink">22</ref></hi>	Cfr. il punto 6 del <hi rend="italic">Considerato in diritto</hi> della sent. n. 37978 del 2023. In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha operato «una vera e propria distorsione logico-giuridica assumendo come legittimo il sistema punitivo della donna con vessazioni e umiliazioni, per avere quest’ultima disobbedito alla volontà del convivente di non porre domande e per non volersi prestare a consumare rapporti sessuali».</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-026-backlink">23</ref></hi>	Sez. U, civili, n. 35110 del 17 novembre 2021, punti 5.3.7.4. e 5.3.7.5. e Sez. 6, n. 12066 del 24 novembre 2022.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-025-backlink">24</ref></hi>	Corte EDU, <hi rend="italic">J.L. c. Italia</hi>,<hi rend="italic"> </hi>27 maggio 2021, parr. 140 sgg.; e pronuncia del Comitato CEDAW, <hi rend="italic">F.C. c. Italia</hi>, n. 148 del 20 giugno 2022.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-024-backlink">25</ref></hi>	Corte EDU, <hi rend="italic">J.L. c. Italia</hi>,<hi rend="italic"> </hi>27 maggio 2021.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-023-backlink">26</ref></hi>	La sentenza impugnata è quella della Corte d’Appello di Firenze, arrivata al termine di un procedimento durato sette anni in cui la donna era stata sentita due volte nel corso delle indagini e poi altre due volte in udienze interamente dedicate alla sua testimonianza. Durante il controinterrogatorio in aula, il presidente del collegio, tra l’altro, ha dovuto ammonire più volte i difensori per le domande troppo invadenti rivolte alla donna e sospendere l’udienza per darle qualche minuto per riprendersi. Sei dei sette imputati, dopo essere stati condannati in primo grado per stupro di gruppo compiuto con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima, sono stati assolti in appello perché le dichiarazioni della donna non sono state ritenute credibili.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-022-backlink">27</ref></hi>	Cfr. il par. 140 della sentenza <hi rend="italic">J.L</hi>. La Corte europea non entra, dunque, nel merito dell’assoluzione, ma si sofferma sul linguaggio usato dai giudici italiani. Inoltre, la Corte anche se non ritiene contrastare con la CEDU (artt. 6 e 8), neppure lo svolgimento delle indagini e del processo, in quanto è stato rispettato il giusto equilibrio tra gli interessi della difesa e i diritti della presunta vittima, non manca di rimarcare – in un passaggio importante della motivazione (par. 119) – che «gli Stati contraenti devono organizzare la loro procedura penale in modo tale da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, in particolare quelle delle vittime chiamate a deporre. Gli interessi della difesa devono dunque essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare», a maggior ragione nell’ambito dei procedimenti penali relativi a reati sessuali, «spesso vissuti come una prova da parte della vittima, soprattutto quando quest’ultima viene messa a confronto con l’imputato contro la sua volontà, e nelle cause in cui è coinvolto un minore»<hi rend="italic"> </hi>e per i quali è consigliabile ricorrere a<hi rend="italic"> </hi>«misure di protezione particolari a tutela delle vittime»<hi rend="italic"> </hi>allo scopo di proteggerle «da una vittimizzazione secondaria». Così come ha stigmatizzato il modo in cui è stato condotto il controinterrogatorio della ricorrente da parte degli avvocati della difesa, palesemente contrario «non soltanto ai principi di diritto internazionale in materia di protezione dei diritti delle vittime di violenze sessuali, ma anche al diritto penale italiano». Avvocati che «non hanno esitato, per minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali relative alla sua vita familiare, ai suoi orientamenti sessuali e alle sue scelte intime, a volte senza alcun rapporto con i fatti»<hi rend="italic"> </hi>(par. 132). Condotta inqualificabile per fortuna contrastata dal presidente del Collegio intervenuto più volte, interrompendo domande ridondanti o di carattere personale o su argomenti irrilevanti, e ordinando brevi pause per consentirle di «riprendersi dalle sue emozioni».</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-021-backlink">28</ref></hi>	Cfr. ancora il par. 140 della sentenza della Corte EDU,  J.L. c. Italia, 27 maggio 2021.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-020-backlink">29</ref></hi>	Rapporto adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020, nel quale il gruppo di esperti ha valutato positivamente il quadro normativo italiano in materia, ritenuto che, a partire dal 2009, mediante la previsione legislativa del delitto di atti persecutori (art. 612-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.), sono stati implementati gli strumenti normativi diretti a prevenire e reprimere la violenza contro le donne. Si è, tuttavia, raccomandato all’Italia di migliorare la formulazione del delitto di violenza sessuale (art. 609-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.), ritenendo elemento qualificante della fattispecie la mancanza di un libero consenso all’atto sessuale da parte della vittima, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 Convenzione di Istanbul.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-019-backlink">30</ref></hi>	Cfr. CEDAW 2017. Su questo rapporto cfr. anche Corte EDU, sentenza <hi rend="italic">J. L. c. Italia</hi>, parr. 138 sgg. Vedi, già, le osservazioni espresse sul tema della discriminazione delle donne in Italia nella 49° sessione della CEDAW, svoltasi dall’11 al 29 luglio 2011.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-018-backlink">31</ref></hi>	Cfr. par. 141 della sentenza della Corte EDU, J.L. c. Italia, 27 maggio 2021.</p></item>
				</list></div></div><div><head>Precari della riproduzione. <lb/>Alcune riflessioni a margine su famiglie e filiazioni ‘fuori norma’ nell’Italia contemporanea</head><p rend="h1_author ParaOverride-8">Simonetta Grilli</p><quote rend="quotations_quotation_b2">La famiglia naturale è sotto attacco. Vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo (Lorenzo Fontana, 2016). […] Per la Lega la famiglia è una sola: uomo donna e figli. Il matrimonio è tra mamma e papà, le altre schifezze non le vogliamo sentire (2018).</quote><quote rend="quotations_quotation_b1">Il mio impegno nella prossima legislatura sarà quello di battermi, insieme agli amici della coalizione di centrodestra, per abolire o cambiare profondamente tutte le leggi approvate dalla sinistra che hanno ferito la famiglia. […] Penso al provvedimento sulle unioni civili che, va detto con chiarezza, di fatto apre alla stepchild adoption. Per la sinistra, leggi come questa portano verso il progresso; per noi, vanno verso la fine dell’umano (Eugenia Roccella, 2018).</quote><quote rend="quotation_b">I bambini devono nascere e crescere come il buon Dio ha deciso, l’utero in affitto è bieco e volgare egoismo. Ma pensiamo al bambino: oltre all’egoismo del genitore pensiamo al bimbo. Se cresce con genitori o un genitore gay parte da un gradino più sotto. Parte con handicap (Matteo Salvini).</quote><p rend="text">Queste frasi pronunciate da esponenti politici italiani (che attualmente ricoprono importanti cariche istituzionali e di governo) riflettono i grumi ideologici che si addensano nel dibattito pubblico attorno ai temi di famiglia, genitorialit<hi >à,</hi> identit<hi >à sessuale e di genere, e in generale alla </hi>riproduzione, in cui la politica interviene esprimendo giudizi sferzanti e svilenti sulle scelte di vita di persone che non rientrano nel modello ipoteticamente ‘naturale’ (e dunque normale) tanto invocato quanto disatteso dai suoi stessi proponenti.</p><p rend="text">In questo contributo avanzo alcune riflessioni sulla violenza politica che traversa il campo della riproduzione umana nella quale si giocano idee di normalit<hi >à</hi> e anormalit<hi >à</hi> con forti implicazioni sulle esperienze delle persone, le quali possono trovarsi, in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identit<hi >à</hi> genere, del loro stato di salute, della loro condizione economica e persino ‘razziale’ a subire pressioni e discriminazioni di varia natura, e le cui vite sono sovente rese precarie da leggi, disposizioni, politiche sociali che negano loro alcuni elementari diritti di cittadinanza.</p><p rend="text">La riproduzione è da sempre un campo di controllo esposto a pressioni e interventi politici, religiosi, economici (Tabet 1985; Ginsburg and Rapp 1995; Mattalucci 2017). La gestione delle potenzialit<hi >à</hi> riproduttive, che ha fatto del corpo delle donne «un luogo pubblico» per eccellenza (Duden 1994), si conferma nell’oggi la posta in gioco delle politiche di stampo reazionario e nazionalista che associano nazione, riproduzione, sangue e famiglia attraverso il controllo e la manipolazione simbolica del corpo femminile al centro di narrazioni e retoriche di superiorit<hi >à</hi> ed esclusione (Yuval-Davis 1997)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-017">1</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nella storia recente gli interventi normativi dello Stato sulla vita familiare e riproduttiva sono concomitanti l’affermarsi della sfera intima e la sua valorizzazione pubblica in quanto spazio di deliberazione individuale (Marella e Marini 2014). Paradossalmente, la fluidità delle appartenenze sessuali e di genere, insieme alla riarticolazione dei sistemi relazionali contemporanei, sottoposti a processi di scomposizione e ricomposizione sociale e biogenetica (Grilli 2019), hanno richiamato l’intervento del legislatore, il quale può imporre un uso più o meno restrittivo dei saperi e delle tecniche mediche applicate alla riproduzione, attribuire legittimità (e la patente di moralità) a certe forme di filiazione e non ad altre, a certe relazioni di coppia e non ad altre. Non sorprende dunque che nel campo della vita relazionale e riproduttiva possano, anche in ragione dell’azione normativa, crearsi discriminazioni e gerarchie potenti basate sul genere, l’orientamento sessuale, la classe sociale, la religione, ‘la razza’.</p><p rend="text">Sulla spinta di tale consapevolezza, a partire dagli anni Novanta, l’elaborazione del concetto di «cittadinanza sessuale e intima» (Richardson 1998 e 2017; Plummer 2003; Parisi e Grilli 2024) ha condotto a riflettere sui presupposti escludenti (eterosessualità, binarismo, abilit<hi >à</hi>, ecc.) su cui è fondata la nozione tradizionale di cittadinanza, considerata a ragione matrice di diseguaglianze e di vera e propria violenza strutturale. L’attenzione alle vite di coloro che, per varie ragioni, sono osteggiati o impediti nelle proprie scelte di autodeterminazione, ha permesso di riconoscere la precariet<hi >à sociale e legale</hi><hi rend="italic"> </hi>in cui sono collocate alcune esistenze individuali, le quali possono trovarsi a fronteggiare il giudizio stigmatizzante, se non la rappresentazione disumanizzante e persino criminalizzante della loro diversit<hi >à espressa da una </hi>certa politica reazionaria e nazionalista.</p><p rend="text">Da tempo la ricerca scientifica è interessata alla pluralit<hi >à</hi> di genere e di orientamento sessuale, al percorso di affermazione delle persone trans, alle relazionalit<hi >à</hi> di soggetti ricompresi nell’acronimo LGBTQI+ (ma anche di disabili, e altri ‘fuori norma’). Partendo da tali assi di indagine, comunemente ritenuti fondamentali per capire la generale metamorfosi della vita relazionale contemporanea, è stato possibile avviare uno sforzo di comprensione che, oltre ad integrare ottiche disciplinari differenti (da quella giuridico a quella socioantropologica), tenga conto della molteplicit<hi >à di categorie identitarie contenute nelle diverse soggettività e, soprattutto, sia in grado di cogliere l</hi>’interazione tra i diversi fattori di discriminazione che agiscono sul piano individuale. La vita intima dei soggetti appare nelle società globalizzate non solo come spazio degli affetti, delle solidarietà ma anche come luogo di conflitti, violenza, contestazioni, resistenze, risultando catturata in un uno schema di ineguaglianze organizzate lungo una serie di assi (classe, genere, ‘razza’, religione, salute, età) tra loro interconnessi, che finiscono per modellare le esperienze intime dei soggetti riducendo se non addirittura sottraendo del tutto le loro capacità decisionali in diversi ambiti della vita relazionale e riproduttiva (Plummer 2003).</p><div><head>1. Precari della riproduzione</head><p rend="text">L’intervento normativo degli Stati sulla vita familiare definisce in modo più o meno stringente i limiti negoziali dei soggetti, i quali si trovano ad articolare il proprio desiderio di genitorialità entro cornici giuridiche nelle quali l’eteronormatività si conserva come dispositivo strutturale di (ri)produzione della societ<hi >à</hi>. All’origine della distribuzione differenziale di privilegi, e anche di costi, la matrice (cis)eterosessuale determina l’inclusione parziale se non la radicale esclusione dalla vita familiare e riproduttiva di certe minoranze sessuali. Coppie dello stesso sesso, soggetti trans, asessuali, disabili, ma anche persone etero non in coppia, o semplicemente persone povere, possono trovarsi nella condizione di essere «politicamente sterilizzati» e collocati in una condizione di oggettiva «bioprecarietà» (Griffin and Leibetseder 2020), impediti nell’accesso ai trattamenti per la cura dell’infertilità (individuale e di coppia), non riconosciuti come titolari di diritti di genitorialità, persino a rischio di perdere la propria parentela d’origine.</p><p rend="text">Non sorprende che la domanda relativa a quali modelli di inclusione o esclusione sociale (di volta in volta basati su genere, sessualità, età, classe, abilità, religione, cittadinanza, appartenenza etnica) siano identificabili nelle leggi sulla famiglia, ma anche nelle prassi della medicina della fertilità, abbia assunto una particolare rilevanza nella riflessione scientifica. Dagli ostacoli incontrati dai soggetti ‘non a norma’ (<hi rend="italic">in primis</hi> nell’accesso ai trattamenti per la cura e/o preservazione della loro infertilità individuale o di coppia), si ricava infatti il quadro delle filiazioni e delle genitorialità legittime, e moralmente giuste, poste a fondamento della vita sociale in generale.</p><p rend="text">Negli ultimi due decenni, anche in Italia molti soggetti LGBTQI+ hanno dato vita a famiglie proprie e generato figli ricorrendo alle cure transfrontaliere della medicina della riproduzione. Le famiglie di gay e lesbiche, in particolare, appaiono sempre più incorporate nel regime di normalità del fatto compiuto. La ricerca scientifica non ha mancato infatti di rilevare il relativo consenso sociale che circonda e perfino sostiene tali esperienze familiari e di filiazione (per una sintetica rassegna di studi cfr. Grilli 2016; Guerzoni 2020). Queste, tuttavia, hanno via via guadagnato visibilità sociale e mediatica sebbene in un contesto ancora largamente ostile per via della ferrea quanto ideologica opposizione dei partiti politici del centro destra, dei movimenti religiosi del fondamentalismo di stampo cattolico (e persino di una parte del femminismo), protagonisti in diverse circostanze di varie forme di eteroattivismo (attivismo eterosessuale) a difesa dei valori familiari incentrati sull’eteronormativit<hi >à</hi><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-016">2</ref></hi></hi>, e la cui azione è risultata decisiva nel frenare o impedire il riconoscimento legale della bigenitorialità (la c.d. legge Cirinnà sulle unioni civili e le convivenze, l.76/2016, <hi >è stata alla fine approvata con lo stralcio della </hi><hi rend="italic">stepchild adoption</hi>). Pertanto, nonostante le famiglie di gay e lesbiche risultino per lo più riconosciute e integrate nelle reti di relazioni che si sviluppano a partire dal quotidiano (dalla gestione dei figli ai rapporti con le istituzioni scolastiche, sanitarie, alle reti parentali, amicali e comunitarie), esse restano confinate nella precarietà giuridica.</p><p rend="text">La riproduzione ‘normale’ (o meglio ‘a norma’), a ben vedere, è apparsa centrale nelle preoccupazioni della politica italiana fin dall’approvazione della legge 40/2004 che, nel regolamentare l’accesso alla PMA, ha preteso mantenere il desiderio di figli entro il perimetro della procreazione cosiddetta omologa, eterosessuale, riaffermando un’idea di famiglia e di genitorialit<hi >à</hi> saldamente ancorata ad una visione biogenetica, in cui padre e madre sono coloro che hanno un vincolo naturale con il figlio/a. Obbligando a preservare per legge la naturalità del collante biologico tra genitori e figli, la legge ha voluto piegare la tecnologia medica alla riproduzione della famiglia monogamica, eterosessuale, basata sulla centralità del vincolo bio-genetico fra generanti e generato/a, implicitamente e surrettiziamente inteso come emblema di un certo ordine sociale, morale e simbolico.</p><p rend="text">Il dibattito sulla legge 40 (e in seguito il suo parziale smantellamento) ha consentito di cogliere il ‘peso’ escludente delle norme, decisive nel condizionare o impedire certe vite, costringendole in una condizione di marginalit<hi >à</hi>, incentivando sia la mercificazione delle sostanze riproduttive (il mercato dei gameti nell’ambito di una vera e propria industria internazionale della riproduzione) sia «l’esilio riproduttivo» per i tanti aspiranti genitori costretti a recarsi all’estero, un fenomeno quest’ultimo foriero di una diseguaglianza di classe, visto che non tutti dispongono delle risorse economiche per sostenere le cure transfrontaliere dell’infertilità. Le ricerche etnografiche hanno evidenziato come l’impianto discriminatorio della legge abbia negativamente impattato, e continui a impattare nelle vite di coppie (etero e omo), di <hi rend="italic">single</hi>, di persone affette da varie disabilit<hi >à, le quali sopportano</hi> costi economici ma anche di natura emotiva, morale, esistenziale (Zanini 2013; Parisi M. L. 2017; Guerzoni 2020). Dalle testimonianze emerge la difficolt<hi >à</hi> delle persone omosessuali a fronteggiare il non riconoscimento del proprio desiderio genitoriale, rifiutato come innaturale e dunque illegittimo, ma anche l’impegno delle coppie etero che si rivolgono alla medicina della riproduzione a sostenere per un verso lo stigma della propria infertilit<hi >à e per altro verso l</hi>’accusa di manifestare un ‘desiderio eccessivo’<hi rend="italic"> </hi>(fuori misura), soprattutto nel caso in cui essi debbano ricorrere alla donazione dei gameti o alla surrogacy (pretendendo di diventare genitori nonostante i propri limiti biologici). A ciò si aggiunge ‘l’onta’ di avere aggirato la legge del proprio paese qualora si siano recati all’estero per procreare.</p><p rend="text">Con il tempo alcuni divieti e vincoli legali sono venuti meno, grazie a varie sentenze di tribunali ordinari e poi della Corte costituzionale, che ha cancellato il divieto di donazione dei gameti, di diagnosi preimpianto e anche l’obbligo sul numero degli embrioni da fecondare e impiantare. É rimasto in piedi, però, il divieto di accesso per coppie omosessuali e persone <hi rend="italic">single</hi> (e la gestazione per altri considerata reato), e con esso si è ribadito con forza sia il principio della riproduzione eteronormata che quello della genitorialità di coppia. Chi, dunque, per ragioni diverse (orientamento sessuale, salute, condizioni economiche ecc.) non ha accesso alla medicina della fertilit<hi >à</hi> o non può riconoscere i propri figli, avendo infranto il modello biogenetico, l’eterosessualit<hi >à</hi>, e/o il binarismo di genere, si trova a vivere in una condizione di incertezza esistenziale in bilico tra parziale riconoscimento sociale e rischi legali dovuti a norme escludenti.</p><p rend="text">In generale, le scelte riproduttive di coloro che eccedono il perimetro della <hi rend="italic">normalit</hi><hi rend="italic">à</hi> (legale e simbolica) risultano automaticamente più impegnative e costose, e non solo sul piano economico. Veri e propri ‘precari della riproduzione’, in quanto privi della protezione di un ruolo formale, e a rischio di perdere la relazione affettiva coi propri figli, i genitori omosessuali, in particolare, sono tenuti sempre e ovunque a dare prova di essere buoni genitori contrastando l’immagine di sé eteroprodotta di una genitorialit<hi >à</hi> a rischio, mancante. Qualora decidano di intrapredere il percorso di riconoscimento legale della propria genitorialit<hi >à</hi>, ricorrendo all’istituto dell’adozione (la <hi rend="italic">stepchild adoption</hi> al momento l’unica possibilità che padri e madri sociali dispongono per vedere tutelato il proprio ruolo), debbono sottoporsi ad un lungo, quanto intrusivo, vaglio istituzionale, incerto nei risultati indipendentemente dalle qualità morali e dalle garanzie sociali ed economiche che possono essere date.</p></div><div><head>2. Genitori innaturali e figli illegittimi</head><p rend="text">Le cittadinanze lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersex, queer sono dunque cittadinanze ‘dimezzate’, escluse dall’esercizio pubblico dell’autonomia e dell’autodeterminazione, marcate dalla discriminazione e dal pregiudizio, persino calpestate dall’insulto quotidiano proveniente dalla classe politica. Le affermazioni di esponenti politici di primo piano, riportate in apertura, mostrano come nei loro confronti si pratichi quella che Marta Nussbaum (2011) ha definito «la politica del disgusto», che usa le emozioni per comunicare non solo (e non tanto) informazioni sull’altr* quanto valutazioni negative espresse tramite un linguaggio e immagini svilenti, offensive, distruttive della dignit<hi >à</hi> di persone che hanno dedicato una vita a costruire una famiglia, e, ancora più gravemente, lesive di coloro che ne sono figli e figlie. Tramite l’evocazione di scenari distopici (oltre l’umano), la genitorialit<hi >à</hi> omosessuale è nominata come innaturale e dunque abominevole, i figli di padri e madri omosessuali sono etichettati come bambini a rischio, se non ridotti a merce, oggetto di compravendita, strappati alle loro ‘madri’ (in realt<hi >à</hi> semplici portatrici nel caso della gestazione per altri), le quali sono presupposte come prive di qualsiasi <hi rend="italic">agency</hi> e pertanto considerate inevitabilmente sfruttate (Parisi R. 2017). In nome della preservazione della propria fittizia purezza, il gruppo dominante punta, attraverso vari espedienti retorici, a cancellare l’umanit<hi >à</hi> del diverso al quale si nega il diritto all’eguaglianza.</p><p rend="text">Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla riesumazione nel dibattito politico della categoria dell’illegittimit<hi >à</hi> (quella condizione in cui per lungo tempo sono stati collocati i figli nati fuori dal matrimonio, bastardi, figli del peccato) in riferimento ai figli delle coppie omogenitoriali. Se con la legge Cirinnà si ritenne di fare scelte al ribasso, neutralizzando in via compromissoria gli effetti attesi dalla legge che istituiva le unioni civili (lo stralcio della <hi rend="italic">stepchild adoption</hi> ha difatti invisibilizzato la genitorialità delle persone omosessuali), le misure recenti adottate dal Parlamento, che non ha ratificato il Certificato Europeo di Filiazione, e in contemporanea dal governo Meloni, il quale con una circolare ha chiesto ai prefetti di invitare i sindaci a non trascrivere più i certificati di nascita prodotti all’estero da parte delle coppie omogenitoriali, hanno assunto i contorni di una <hi rend="italic">offensiva </hi>vera e propria<hi rend="italic"> </hi>nei confronti delle famiglie omogenitoriali: un’azione dai toni sprezzanti che mira alla loro criminalizzazione e che ha portato alla chiusura di quegli spazi di parziale riconoscimento della bigenitorialità che si erano aperti in diversi Comuni italiani (Milano, Torino, Padova, ecc.) e in cui la possibilità di trascrivere il certificato di nascita garantiva al figlio anche la tutela del genitore non biologico. L’intervento del governo è stato prontamente seguito da quello della Procura di Padova, la quale ha revocato le trascrizioni degli atti di nascita che il sindaco di questa citt<hi >à</hi> aveva coraggiosamente provveduto a registrare negli anni (ben oltre trenta atti di nascita). Con tale provvedimento, la Procura ha, <hi rend="italic">de iure</hi>, dichiarato orfani di un genitore tutti quei bambini/e in precedenza riconosciuti per legge come figli di due genitori, e che da un giorno all’altro sono ripiombati nella categoria della illegittimit<hi >à</hi>.</p><p rend="text">In tale circostanza è apparsa evidente la violenza di Stato perpetrata a danno di minori sui quali si fa ricadere ‘la colpa’ dei propri genitori, ‘rei’ di aver generato in una modalit<hi >à</hi> ritenuta sbagliata, innaturale. Non c’entra nella scelta del giudice la valutazione del modo in cui questi genitori hanno esercitato la loro genitorialit<hi >à </hi>(in altre parole la loro adeguatezza a svolgere il proprio ruolo). C’entra invece la loro pretesa di voler essere genitori a dispetto del proprio orientamento omosessuale. L’illegittimit<hi >à</hi> del desiderio genitoriale omosessuale giustifica nei loro confronti la punizione. La colpa di questi genitori, che si sono riprodotti «contro natura» (Remotti 2008), è fatta ricadere pesantemente sui loro figli, i quali di colpo sono amputati del legame con colui/colei che li ha desiderati, ha assistito al loro nascere e li ha cresciuti dando cura e affetto.</p><p rend="text">Non possiamo non sottolineare l’efficacia pratica e insieme la potenza simbolica di tali provvedimenti con i quali si vuole affermare un modello di famiglia naturale e più autentico, rimettendo in circolo l’idea che possano esistere figli o figlie illegittime e che il legame di filiazione, quello vero, è solo fondato sul sangue nella coppia eterosessuale. Nel riprodurre una pericolosa gerarchia fra famiglie vere e famiglie non vere (tra genitori veri e genitori non veri, che di fatto finisce per riverberarsi anche sulla genitorialità adottiva), si nega che la genitorialità possa fondarsi sul desiderio, la scelta di essere genitori, la responsabilità e la cura. L’obiettivo è la riproposizione di un modello di famiglia e di riproduzione ideologicamente vantato come unico, normale in quanto naturale, e anche cristianamente giusto. Anche in questa circostanza il richiamo alla natura si presenta come potente dispositivo per mezzo del quale si punta a occultare il carattere culturale e relativo di istituzioni come la famiglia, la riproduzione, la maternità. I processi di naturalizzazione fanno sembrare ovvi e immutabili modi di pensare e di agire la cui variabilit<hi >à</hi> storica (entro ogni singolo contesto), e geografica (all’interno della vasta gamma di diversità culturali), insieme alla loro specifica connotazione ideologica, dobbiamo invece impegnarci costantemente a riconoscere. Nella visione della riproduzione rigorosamente eteronormata, nella quale il padre è maschio e la madre è femmina, è leggibile il rifiuto ideologico di considerare ciò che è stato ampiamente dimostrato, in scienza e in coscienza, se così si può, e cioè che l’essere genitori non ha nulla di prestabilito biologicamente o sessualmente ma si costruisce, giorno dopo giorno, nella relazione affettiva ed educativa, che tutto è fuorché deterministica.</p></div><div><head>3. <hi rend="italic">Activist citizenship</hi>, tattiche di resistenza e giustizia riproduttiva</head><p rend="text">Nel delineare le caratteristiche della «cittadinanza sessuale o intima» (Richardson 1998 e 2017) nel contesto dell’Italia contemporanea si sono sottolineati gli strumenti (non) utilizzati per la costruzione e la regolazione delle cittadinanze LGBTQI+, e non solo, visto che una piena cittadinanza riproduttiva è negata anche a soggetti etero <hi rend="italic">cisgender</hi> (coppie infertili, single), o disabili. Non godendo di uno spazio conquistato, al riparo da contestazioni, l’insieme delle relazionalit<hi >à</hi> ‘fuori norma’ restano terreno di scontro politico e sociale di più ampia portata, a riprova, per altro, della scarsa presa della prospettiva cosiddetta «omonazionalista» (Duggan 2002), che invece ne sottolinea la loro inclusione normalizzata nel sistema egemonico (Grilli 2022).</p><p rend="text">A ben vedere sono proprio i parametri di normalit<hi >à</hi> egemonici a venir contestati, e talvolta aggirati proprio da coloro che in diverse circostanze si sono impegnati a combatterne gli effetti sulle proprie esistenze. Il protagonismo di soggetti singoli, coppie, gruppi di interesse e movimenti sociali ha rivelato l’efficacia e la portata trasformativa di alcune pratiche di ‘resistenza tattica’ agite dal basso, da persone impegnate a costruire le proprie relazioni in un ambiente politico e giuridico sostanzialmente ostile alle loro aspettative di famiglia, di genitorialit<hi >à</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Varie figure di<hi rend="italic"> </hi>«<hi rend="italic">activist citizen</hi>»<hi rend="italic"> </hi>(Isin 2009) hanno in questi anni portato avanti rivendicazioni e battaglie relative a genitorialit<hi >à</hi>, vita di coppia, accesso alla riproduzione assistita, affermazione di genere, che sono state decisive per il riconoscimento di diritti altrimenti non garantiti.</p><p rend="text">All’imposizione di leggi restrittive, che ripropongono una visione morale della famiglia (una famiglia ancorata al principio della naturalità<hi rend="italic"> </hi>del vincolo genitoriale e del binarismo di genere), si sono via via contrapposti tutti coloro che per ragioni diverse (orientamento sessuale, status coniugale, condizioni mediche) hanno trasgredito le leggi in nome del diritto alla salute, all’autodeterminazione, alla genitorialità, e praticando varie forme di «<hi rend="italic">activist citizenship</hi>» (Isin 2009) hanno veicolato moralità alternative basate su altri presupposti culturali. La reazione dal basso da parte di molti soggetti eccentrici e marginali, esclusi dalla medicina della fertilità si è rivelata<hi rend="italic"> </hi>decisiva nell’ampliamento dei confini della cittadinanza: basti richiamare il contributo decisivo di coppie infertili (sia etero che omo), di soggetti LGBTQI+, di persone disabili, le quali hanno scelto, in questi anni, di recarsi all’estero per risolvere i propri problemi di sterilità e infertilità; aspiranti genitori di diverso orientamento sessuale e di genere, portatori di malattie genetiche, donne in menopausa si sono rivolte a tribunali ordinari per ottenere il ripristino di alcuni diritti violati, contribuendo allo revisione di leggi molto restrittive<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-015">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’attivismo ordinario di questi soggetti ‘fuori norma’ (in certi casi alieno dalla ricerca di visibilità mediatica, è il caso delle coppie infertili eterosessuali) si è dimostrato capace di incidere sulla visione della famiglia, della genitorialità, dell’affermazione di genere, del rapporto tra sesso e genere, ponendosi su un piano sociale e culturale più ampio di quello giuridico come momento di riflessione e di critica degli assunti normativi ed escludenti delle norme medesime, capace di fertilizzare non solo il dibattito scientifico ma anche pubblico attorno a tali questioni.</p><p rend="text">Resta infine da sottolineare come nell’ambito di tali esperienze familiari e di filiazione si sia prestata attenzione alla cosiddetta «giustizia riproduttiva» (Smietana, Thompson and Twine 2018), paradigma imprescindibile per impostare una politica della riproduzione che coniughi la libertà sessuale e riproduttiva (la possibilità per tutt* di autodeterminare le proprie scelte procreative accedendo alla medicina della fertilità) con la giustizia sociale intesa sia come possibilità di disporre dei mezzi per crescere i propri figli sia come salvaguardia dei diritti alla salute e al benessere sociale di tutte/i coloro che partecipano alla generazione come «terze parti» (gestanti, donatrici, donatori). Farsi carico della vulnerabilità riproduttiva di persone involontariamente senza figli (coppie gay e lesbiche, trans ma anche donne etero che non possono partorire) non può prescindere dalla considerazione dei rischi legati allo sfruttamento dei corpi di coloro che sono impegnati nel lavoro riproduttivo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-014">4</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’avvenire di molti soggetti fuori norma è ancora pieno di incognite. La cosa certa è che molti di loro non sono più disposti a rinunciare ai propri progetti familiari e genitoriali. Le diversità di cui sono portatori interrogano le nostre stesse categorie antropologiche di interpretazione della vita relazionale e familiare e richiedono di assumerci, in quanto studios* la responsabilit<hi >à</hi> politica (nel senso nobile del termine) di contribuire non solo alla conoscenza ma alla possibilit<hi >à di esistenza che le nostre società possono realmente offrire a queste persone e alle loro famiglie.</hi></p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Duden, Barbara. 1994. <hi rend="italic">Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull’abuso del concetto di vita</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Torino: Bollati Boringhieri.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Duggan, Elsa. 2002. “The New Homonormativity: The Sexual Politics of Neoliberalism.” In </hi><hi rend="italic">Materializing Democracy: Toward a Revitalized Cultural Politics</hi><hi >, edited by Russ Castronovo</hi><hi >, and Dana Nelson, 175-94. </hi>Durham e London: Duke University Press.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Ginsburg, Faye D., and Rayna Rapp, edited by. 1995. </hi><hi rend="italic">Conceiving the New World Order: The Global Politics of Reproduction</hi><hi >. Berkeley (CA): University of California Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Griffin, Gabriele, and Doris Leibetseder, </hi><hi >edited by. 2020. </hi><hi rend="italic">Bodily Interventions and Intimate Labour: Understanding Bioprecarity</hi><hi >. </hi>Manchester: Manchester University Press.</p><p rend="bib_indx_bib">Grilli, Simonetta. 2016. “D’autres familles. 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Riflessioni intorno a pratiche di cura e cittadinanza trans nelle sentenze di rettifica di attribuzione di sesso.” <hi rend="italic">DADA</hi> 2: 91-111, &lt;<ref target="http://www.dadarivista.com/Archivio/2020-DADA-N-2-Speciale-Corpo-potere-diritti.pdf">http://www.dadarivista.com/Archivio/2020-DADA-N-2-Speciale-Corpo-potere-diritti.pdf</ref>&gt;.</p><p rend="bib_indx_bib">Grilli, Simonetta, e Rosa Parisi. <hi >2020. “New relatedness between public and intimate sphere in Italy: an ethnographic analysis of the public and institutional debate on same-sex unions.” In </hi><hi rend="italic">Espaces pluriels de la parenté: Approches ethnographiques des (re)configurations intimes et publiques dans le monde contemporain</hi><hi >, </hi>édité par<hi > Fanny Duysens, Elodie Razy</hi><hi rend="CharOverride-4" >,</hi><hi > et Alice Sophie Sarcinelli, 179-92. </hi>Louvain-la-Neuve: Academia L’Harmattan (Investigation d’anthropologie prospective).</p><p rend="bib_indx_bib">Guerzoni, Sabrina Corinna. 2020. <hi rend="italic">Sistemi procreativi. Etnografia dell’omogenitorialità in Italia</hi>. Milano: FrancoAngeli.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Isin, Engin. F. 2009. “Citizenship in Flux. The Figure of Active Citizen</hi><hi >.” </hi><hi rend="italic">Subjectivity</hi> 29: 367-88. <ref target="https://doi.org/10.1057/sub.2009.25">https://doi.org/10.1057/sub.2009.25</ref></p><p rend="bib_indx_bib">Marella, Maria Rosaria, e Giovanni Marini. 2014. <hi rend="italic">Cosa parliamo quando parliamo di famiglia</hi>. Roma: Laterza.</p><p rend="bib_indx_bib">Mattalucci, Claudia, a cura di. 2017. <hi rend="italic">Antropologia e riproduzione. Attese, fratture e ricomposizioni della procreazione e della genitorialità in Italia</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Milano: Raffaello Cortina.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Nussbaum, Marta. 2011. </hi><hi rend="italic">Disgusto e umanità. L’orientamento sessuale di fronte alla legge. Esperienze procreative fra normalit</hi><hi rend="italic">à, tabù e desiderio</hi>. 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Essais en anthropologie des sexes</hi><hi >, </hi>édité par<hi > Nicole Claude Mathieu, 61-</hi><hi >146. Paris: Édition de L’EHESS.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Yuval-Davis, Nira. 1997. “Women, Citizenship and Difference.” </hi><hi rend="italic">Feminist Review </hi><hi >57, 1: 4-27. </hi><ref target="https://doi.org/10.1080/014177897339632"><hi >https://doi.org/10.1080/014177897339632</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib">Zanini, Giulia. 2013. “Riproduzione transnazionale: single e coppie omosessuali in viaggio verso la genitorialit<hi >à</hi>.” In <hi rend="italic">La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Generi, tecnologie e diseguaglianze</hi>, a cura di Lia Lombardi, e Silvia De Zordo, 167-77. Milano: FrancoAngeli.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-017-backlink">1</ref></hi>	Di volta in volta il corpo femminile è corpo riproduttivo di figli legittimi per la famiglia e per la patria; corpo violabile, che riproduce il nemico all’interno del corpo della nazione; corpo migrante, che genera figli razzializzati, non cittadini; o infine corpo-incubatore a pagamento, come brutalmente sentenzia l’espressione «utero in affitto».</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-016-backlink">2</ref></hi>	<hi >È</hi> successo durante il dibattito pubblico a ridosso dell’iter di approvazione della legge Cirinnà (Parisi R. 2017; Grilli e Parisi 2020), in occasione della presentazione del d.d.l. Zan contro l’omotransfobia, e più di recente in seguito ai provvedimenti governativi sulla filiazione omogenitoriale che hanno riportato in scena, in modo strumentale, il tema della gestazione per altri.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-015-backlink">3</ref></hi>	È il caso della legge 40/2004 e anche della legge 164/1982 sul transito di genere entrambe riviste e in buona parte smantellate da un serie di sentenze e poi dalla Corte costituzionale (Parisi R. 2017; Parisi M. L. 2017; Zanini 2013; Grilli 2019 e 2022; Grilli e Vesce 2020).</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-014-backlink">4</ref></hi>	Da qui l’attenzione all’industria transnazionale della fertilità capace di alimentare nuove esclusioni (di classe, etnico razziali, economiche) e di dare vita a inedite quanto marcate gerarchie tra soggetti destinati a riprodursi e soggetti costretti a fornire materiali corporei, entro un sistema di sfruttamento dei corpi su scala globale da cui sovente neppure la riproduzione fuori norma riesce a sfuggire (Smietana, Thompson and Twine 2018).</p></item>
				</list></div></div><div><head>Maria Goretti e il mito della verginità</head><p rend="h1_author ParaOverride-9">Serena Terziani </p><div><head>1. Premessa</head><p rend="text">Il mito dell’onorabilità femminile (Rizzo e Schettini 2019), avallato storicamente dall’influsso della religione cattolica, legato indissolubilmente all’idea della più perfetta e immacolata castità, si afferma quale ideale patriarcale socialmente diffuso e legittimato (Donato e Ferrante 2010). La Chiesa cattolica, contribuendo a costruire un modello di moglie virtuosa e madre sacrificale – che molto deve al culto della Vergine Maria – offre all’immaginario collettivo un esempio da seguire (Mascherpa 2010, 111). Nel corso dei secoli si assiste così all’esaltazione di quelle figure femminili perite coraggiosamente per difendere la propria purezza (Mantioni 2017, 145)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-013">1</ref></hi></hi>, richiamando al paradigma della rassegnazione cristiana e trasformando un comportamento di fatto normale – la difesa della propria integrità – in un <hi rend="italic">topos</hi> della santità. Essendo la vittoria mediante il trionfo fisico prerogativa esclusivamente maschile, la difesa dell’onore da parte di una donna si realizza unicamente mediante l’estremo sacrificio (Mantioni 2017, 145; Brownmiller 1976). La morte, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, diviene così l’elemento che sottrae la vittima dall’oblio rendendola degna di notizia. Nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso si assiste così alla straordinaria fioritura di immagini più che tradizionali del femminile (Bellassai 2005, 11), ed è proprio in questo contesto che si afferma la figura di Santa Maria Goretti, <hi rend="italic">il giglio di Corinaldo</hi>, esaltata dalla cristianità e da essa canonizzata: «l’“eroina della verginità”, simbolo per tutte le donne della necessità di accettare la morte, pur di non perdere l’“onore”» (Vaccarello 1994), una nuova «Madonna contadina», vicina alla gente comune, una «martire della purezza» che possa indicare la strada da percorrere.</p><p rend="text">Assalita brutalmente e colpita a morte con un punteruolo dal giovane Alessandro Serenelli, preda di una «passione non controllata» (Lugli 1970), «sospinto da un insano desiderio di possesso» (D.M. 1950), Maria contrappone alla violenza il suo netto rifiuto. Pervaso dall’idea del diritto del maschio alla proprietà del corpo femminile, matura in lui un terribile proponimento: «Se non vorrà neanche stavolta […] l’ammazzerò» (<hi rend="italic">Nuova Stampa Sera</hi> 1950). Sotto i colpi rabbiosi del proprio assassino Maria, segnata da una profonda religiosità contadina improntata ad una rigida e sessuofobica morale (Sciuto 2012) – nella quale l’immagine della Vergine Maria, emblema di purezza, estranea ai desideri carnali e alla seduzione, si afferma quale unico modello – invoca Dio: «Dio non vuole, è peccato, se fai questo andrai all’inferno» (Lugli 1970). Ridotta in fin di vita confessa il motivo dell’aggressione ad una vicina di casa, alla quale rivela i dettagli più brutali: «Mi voleva tirare su le vesti e io non ho volsuto» (Guerri 1985, 122). Trasportata in ospedale, prima di morire<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-012">2</ref></hi></hi>, si confessa perdonando il proprio aggressore: «Io ti ho perdonato e pregherò per te. Verrai con me in Paradiso, Alessandro» (Gorresio 1950). </p></div><div><head>2. La costruzione di un modello</head><p rend="text">Apparsa sulle pagine di alcuni quotidiani come un mero fatto di cronaca (Pera 2008), la vicenda viene ripresa dal periodico cattolico <hi rend="italic">La </hi><hi rend="italic">Vera Roma</hi>, «un periodico popolare che “combatteva strenuamente contro il vizio, esaltando ogni bell’atto di virtù cristiana”» (Guerri 1985, 140), il quale connota la bambina quale giovane martire (<hi rend="italic">La Vera Roma</hi> 1902a)<hi rend="superscript _idGenCharOverride-1"> </hi>«precoce già nella bellezza della forma, ma più in quella della cristiana virtù», «uno di quegli esempi che vanno additati alla pubblica venerazione» (Guerri 1985, 141). Offrendo così una differente lettura, il periodico vede la possibilità di convertire quel brutale fatto di sangue in un episodio morale e edificante (Benvenuti Papi e Giannarelli 1991, 120). Incentrando la narrazione sulla figura di Maria quale «“eroina appena dodicenne”, morta per difendere la propria verginità contro un brutale assassino, prodotto della degenerazione dell’intera società, che aveva abbandonato i valori cristiani» (Pera 2008), si dà così voce a quegli intenti polemici nei confronti della società moderna e dei suoi errori, ponendo la giovane quale esempio di integrità ed eroismo, un contro-modello alla cultura laica che pullula di giovani protagoniste di scandali d’amore (Benvenuti Papi e Giannarelli 1991, 120-21). In virtù della sua intatta purezza, Maria assume «il ruolo “forte” di baluardo del cattolicesimo di fronte ai nemici della Chiesa e al dilagare della modernità» (Benvenuti Papi e Giannarelli 1991, 120), divenendo una guida per tutte le «giovinette» verso la strada della perfetta moralità cristiana (<hi rend="italic">La Vera Roma </hi>1902b). </p><quote rend="quotation_b">Dinanzi a tante moderne sozzure indorate con lustre di <hi rend="italic">libertà</hi>, di <hi rend="italic">civiltà</hi>, di <hi rend="italic">progresso </hi>e di <hi rend="italic">galanteria</hi>, si saluti questo giglio e vi esulti davvero ogni cuore in cui arde la vera libertà e civiltà di Cristo, ogni cuore cattolico romano. […] Anche in mezzo all’odierna, corrotta pure troppo da tanti miasmi d’inferno, possono i gigli della purità fiorire e preservarsi. […] Affermiamoci dunque di fronte a tutti gli sciagurati demoralizzatori d’Italia e di Roma (Marini 1904a).</quote><p rend="text">Esaltata per la sua bellezza degna del pennello del Beato Angelico<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-011">3</ref></hi></hi> (Marini 1904b), veicolando al contempo un’immagine devozionale che possa ricalcare i canoni classici dell’iconografia tradizionale (Vaccarello 1994), già nel 1910 viene proposta per il processo di beatificazione dal vescovo di Senigallia. Sebbene il rifiuto papale affievolisca l’attenzione sulla vicenda, essa riaffiora prepotentemente nel 1929, anno in cui il padre passionista Aurelio Verticchio scrive la prima vera biografia (Guerri 1985, 147-48). La costruzione dell’immagine di Maria Goretti, la quale sembra conciliare perfettamente «gli ideali cattolici ufficializzati dal recente Concordato con gli ideali di fierezza e forza dell’Opera Nazionale Balilla» (Guerri 1985, 147-48), e il successivo processo per la causa di beatificazione si inseriscono quindi nel pieno del fervore nazionalista e rurale del fascismo, in un clima di restaurazione cattolica e populista; in virtù della propria verginale purezza, antidoto alla corruzione dei costumi, viene quindi proposto quale nuovo esempio di cristianità nel quale le masse popolari possano finalmente rispecchiarsi. Maria diviene così la «“martire della purezza”, un esempio di moralità per le giovani e per le madri, che (devono) impartire alle loro figlie una vera educazione cristiana, lontana dalle tentazioni della corrotta società liberale» (Pera 2008). Emblema non solo di castità e purezza, incarnando l’immagine di «una contadina di italica e forte virtù» (Guerri 1985, 156), essa diviene un perfetto modello di moralità da sottoporre alle masse contadine in virtù della sua forte valenza sociale dovuta alle sue umili origini, riscattate con forza difendendo la propria dignità di essere umano e di figlia di Dio (Scarrafia s.d.). La sua figura viene infatti avvertita dai poveri e dai contadini vicina alla propria esistenza, segnata dalla miseria e dalle rinunce. Diversamente da altri santi e beati, essa non ha scelto la povertà ma vi è nata: agli occhi del popolo appare quindi come una martire semplice, d’effetto immediato, una storia che tocca da vicino la vita di coloro che vivono nelle campagne, un memento facile e chiaro da seguire.</p><p rend="text">La strada verso la santificazione, aperta grazie all’intervento di Padre Mauro dell’Immacolata, prende avvio concretamente nel maggio 1935 grazie alla richiesta da parte della Gioventù Femminile di Azione cattolica al vescovo e cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte. Nella lettera postulatoria, con la quale la presidente Armida Barelli sollecita il procedimento per la causa di beatificazione, si insiste in modo particolare sul ruolo della piccola Goretti, sottolineando come «la sua intercessione otterrà alle nostre giovani la grazia di conservare intatto il giglio della purezza, pur nella torbida corrente di questo povero mondo» (Benvenuti Papi e Giannarelli 1991, 133).</p><p rend="text">A sostegno dell’elaborazione dell’immagine devozionale gorettiana, si inserisce lo stesso Alessandro Serenelli, divenendo uno dei testimoni nel processo di beatificazione, ravvedutosi anni prima per merito di un’apparizione celestiale. Il pentimento, scaturito dal senso di colpa per il gesto commesso, diviene l’elemento fondamentale per la causa di beatificazione: le prime a comprenderne l’importanza sono le dirigenti della Gioventù Femminile Cattolica:</p><quote rend="quotation_b">Serenelli ci disse che compì il delitto accecato dalla passione per Maria Goretti. Disse che quel giorno fu il diavolo ad impadronirsi di lui. Allora gli domandammo se era vero quanto narrano del martirio di lei, ossia che mentre egli col pugnale la colpiva per vendicarsi della sua resistenza, anziché parare i colpi si preoccupava di coprire le sue membra e salvare l’anima del suo assassino avvertendolo: “Bada, Alessandro, che tu fai peccato”. “Ah, purtroppo è vero – ci rispose Serenelli addolorato – Maria era innocente come l’acqua” (Gorresio 1950).</quote><p rend="text">Sottolineando il nesso fra la bontà d’animo e la strenua difesa contro il peccato, la testimonianza del Serenelli diviene «determinante per la costruzione dell’immagine eroica fondata sul martirio» (Pera 2008). La partecipazione dell’assassino in qualità di testimone, costituendo un fatto del tutto insolito, suscita scalpore rendendo l’evento di portata eccezionale (<hi rend="italic">Corriere della sera</hi> 1938).</p><p rend="text">L’enorme devozione popolare si manifesta chiaramente in occasione della sua beatificazione: conclusosi il processo informativo, la causa viene introdotta presso la Santa Congregazione dei Riti il 1° Giugno 1938 e quasi dieci anni più tardi, Maria Goretti, il <hi rend="italic">giglio di Corinaldo</hi>, viene ufficialmente proclamata beata. L’eco sulla stampa è notevole: da mesi, infatti, le pagine dei maggiori quotidiani del paese dedicano ampio spazio alla tanto attesa celebrazione, la quale ha luogo in San Pietro nell’Aprile del 1947 (<hi rend="italic">L’Illustrazione Italiana</hi> 1947a). La cerimonia vede la partecipazione di più di 40mila pellegrini provenienti da tutta Italia (<hi rend="italic">Corriere della sera</hi> 1947d); davanti ai familiari di Maria e a 20.000 socie della Gioventù Femminile di Azione Cattolica vestite di bianco, il rito si svolge maestosamente: l’infioramento e l’illuminazione della Basilica Vaticana uniti alla presenza di cantori e immaginette della nuova Beata conferiscono alla celebrazione un tono solenne. La nuova «eroina della purità», innalzata ora alla gloria degli altari, viene così celebrata sulle pagine del settimanale <hi rend="italic">L’illustrazione Italiana</hi>:</p><quote rend="quotation_b">Dimentichiamoci l’orribile martirio che ella ha patito, la sozza bestialità che l’ha uccisa, tanto la pensiamo distaccata da tutto ciò che nella terra è impuro, beatamente nata, brevemente, vissuta in un mondo ideale, candido come la sua innocenza. […] questa creaturina del tempo nostro, assunta alla gloria degli altari, ci intenerisce dolcemente, ci pare quasi un po’ viva in tutti i bimbi che ci sono cari, protettrice di essi, perché ad essi somiglia […]. Alle bambine che le vorranno bene e alzeranno a lei preghiere fidenti, e forse un poco confidenziali, non si racconterà la sua breve storia terrena. Si dirà che ella è santa perché è stata infinitamente buona (<hi rend="italic">L’Illustrazione Italiana</hi> 1947b).</quote><p rend="text">Avendo sacrificato la propria giovane esistenza piuttosto che macchiare la propria anima (<hi rend="italic">La Vera Roma</hi> 1902c), Maria costituisce un modello di perfetta moralità per tutte le donne, siano esse ragazze o bambine, madri, figlie o sorelle. È così che, all’indomani della cerimonia di beatificazione, il Pontefice celebra la piccola Goretti come esempio di integrità e di educazione familiare da contrapporre a nuovi e moderni costumi, un modello di santità femminile caratterizzato dalla preghiera, dalla devozione e dall’umiltà (Pera 2008). «Martire invitta della sua verginale purezza» (Gorresio 1950) accolta dal popolo con calorosa e sentita devozione, l’eccezionalità del suo culto diviene maggiormente tangibile in occasione della sua canonizzazione, tenutasi in piazza San Pietro alcuni anni più tardi, il 24 giugno 1950 (<hi rend="italic">Nuova Stampa Sera</hi> 1950). Quasi trecentomila persone assistono al rito, fra cui «le massime autorità dello stato, a cominciare dal primo cittadino, Luigi Einaudi, che aveva accanto la signora Ida e un nipotino; c’erano rappresentanti del Governo, del corpo diplomatico e della nobiltà romana» (Chiarelli 1950). La piazza è gremita di fedeli giunti da ogni dove per essere presenti alla santificazione della Goretti, «simbolo di una virtù spinta fino al supremo sacrificio» (D.Z. 1970).</p><p rend="text">Maria, beata e santa, viene proposta come esempio di eccellente moralità, «non solo alle giovani cattoliche, ma alle militanti comuniste allieve di una scuola di formazione quadri giovanili da un giovanissimo Enrico Berlinguer» (Gabrielli 2021, 32). La piccola Goretti «diviene la santa della castità, la custode della purezza prematrimoniale delle giovani che, sollecitate dai cambiamenti della modernità, (sono) tentate d’assumere comportamenti sessuali più liberi» (Scarrafia s.d.). </p><p rend="text">Nonostante il «processo al processo» (Pasti 1985ab; Novelli 1985; Tarantini 1994), scaturito dalla pubblicazione del volume <hi rend="italic">Povera Santa, povero assassino</hi> dello storico Giordano Bruno Guerri, il quale intende mettere in discussione la veridicità della sua santità (Gelmini 1985), la martire della purezza vede riconfermata la propria canonizzazione (Tos. M. 1986), affermandosi quale modello indiscusso di cristiana femminilità, come sottolineato, fra gli atri, da Papa Giovanni Paolo II, in occasione del centenario della sua morte:</p><quote rend="quotation_b">Per la sua vicenda spirituale, per la forza della sua fede, per la capacità di perdonare il suo aguzzino, essa si pone tra le sante più amate del secolo ventesimo. […] Santa Maria Goretti fu una ragazza alla quale lo Spirito di Dio donò il coraggio di restare fedele alla vocazione cristiana sino al supremo sacrificio della vita. […] nonostante la minaccia di morte, non venne meno al comandamento di Dio. […] Quale fulgido esempio per la gioventù! La mentalità disimpegnata, che pervade non poca parte della società e della cultura del nostro tempo, fatica talora a comprendere la bellezza e il valore della castità. […] Meritevole di particolare attenzione, nella testimonianza eroica della Santa […], è poi il perdono offerto all’uccisore e il desiderio di poterlo ritrovare, un giorno, in paradiso. Si tratta di un messaggio spirituale e sociale di straordinario rilievo per questo nostro tempo. […] In Maria Goretti risplende la radicalità delle scelte evangeliche, non impedita, anzi avvalorata dagli inevitabili sacrifici richiesti dalla fedele appartenenza a Cristo. Addito l’esempio di questa Santa specialmente ai giovani, che sono la speranza della Chiesa e dell’umanità (Papa Giovanni Paolo II 2002).</quote><p rend="text">Radicata nell’immaginario collettivo, la devozione nei suoi confronti passa attraverso l’esaltazione del suo rifiuto al rapporto sessuale in quanto tale, e ciò è considerato come una delle più alte virtù. Per mezzo della sua canonizzazione, la Chiesa si fa quindi promotrice di un modello femminile che richiama alla sopportazione e al martirio, un modello nel quale il perdono del proprio violentatore diviene il simbolo della più alta rettitudine morale. Mitizzando «un comportamento semplicemente normale», senza mostrare «alcuna pietà nei confronti di una povera contadinella brutalmente ammazzata (che anzi, grazie a questa aggressione, ha avuto l’occasione per testimoniare la sua fede, diventando appunto una martire)» (Sciuto 2012), la dottrina cristiana vede in Maria il culmine della virtù femminile che rinunciando al peccato si unisce a Cristo, l’incarnazione di quelle doti di sottomissione, rassegnazione e obbedienza che devono caratterizzare la condizione femminile (Benvenuti Papi e Giannarelli 1991, 138-39).</p><quote rend="quotation_b">Maria Goretti è il modello che ci hanno dato, quello che serve alla società per misurare la nostra colpa: la donna deve resistere fino alla morte, altrimenti è consenziente, cioè, è complice del proprio stupratore<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-010">4</ref></hi></hi> (Pasti 1985b).</quote><p rend="text">Un esemplare atto di eroismo che si impone profondamente nell’immaginario collettivo e che segna la vita di moltissime donne. «Non fare la Maria Goretti» è ciò che si sentono ripetere le giovani quando rifiutano i primi corteggiamenti (Sciuto 2012). Tale immagine, «esemplare nella sua forza di opposizione al brutto peccato» (Benvenuti Papi e Giannarelli 1991, 140), pesa come esempio sulla vita di moltissime, richiamate più volte a seguire comportamenti rispettosi di una certa moralità di stampo cristiano. Ma è solo dopo la pubblicazione del libro di Guerri, che si avverte la necessità di restituire dignità alla figura di Maria in quanto vittima di violenza di genere (Viviani 2022), «totalmente oppressa e negata nella sua identità dalla miseria prima e dalla violenza di un bruto poi» (Novelli 1985) mettendone finalmente da parte il ruolo di martire. </p><p rend="text">«La sua è, di fatto, la storia di un’adolescente tradita dalla Chiesa, dalla giustizia, dai devoti che ne adorano un’immagine incorruttibile ben lontana dalla sua realtà fisica» (Vaccarello 1994): così si esprime l’antropologa Ida Magli in merito alla vicenda. Ciò che l’accomuna a moltissime è la violenza subita, e in quanto donna violentata, trova comprensione e difesa presso le femministe. «Santa o no, è stata una vittima della violenza, questo solo conta»: così Alma Sabatini, leader storica del movimento femminista, invita a dare una lettura diversa della vicenda della Santa, sottolineando la necessità di assumere un altro punto di vista che ponga attenzione alla sua figura semplicemente in quanto donna e vittima. A partire dagli anni Settanta, sulla scorta dello slogan «Né puttane, né madonne, vogliamo essere solo donne», le femministe rivendicano la libertà dagli stereotipi veicolati dalla Chiesa nei quali per lungo tempo le donne sono state richiuse. Inizia così il distacco dal paradigma di stampo cristiano e patriarcale, il quale, non solo non rappresenta l’identità femminile, ma impone, al contempo, l’adesione a determinati modelli di comportamento, giustificati in nome dell’apparenza di genere, i quali in realtà mascherano una profonda lesione della dignità femminile. </p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Abis, Stefania, e Paolo Orrù. 2016. “Il femminicidio nella stampa italiana: un’indagine linguistica.” <hi rend="italic">Gender/Sexuality/Italy</hi> 3: 18-33  &lt;<ref target="https://www.gendersexualityitaly.com/2-il-femminicidio-nella-stampa-italiana-unindagine-linguistica/">https://www.gendersexualityitaly.com/2-il-femminicidio-nella-stampa-italiana-unindagine-linguistica/</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib">Banti, Alberto Mario. 2005. <hi rend="italic">L’onore della nazione.</hi> <hi rend="italic">Identità sessuale e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande guerra</hi>. Torino: Einaudi.</p><p rend="bib_indx_bib">Bellassai, Sandro. 2005. “Il nemico del cuore. La Nuova donna nell’immaginario maschile novecentesco.” <hi rend="italic">Storicamente</hi> 1.</p><p rend="bib_indx_bib">Bellassai, Sandro. 2011. <hi rend="italic">L’invenzione della virilità</hi><hi rend="italic">.</hi> <hi rend="italic">Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea</hi>. Roma: Carocci.</p><p rend="bib_indx_bib">Benvenuti Papi, Anna, e Elena Giannarelli, a cura di. 1991. <hi rend="italic">Bambini santi: rappresentazioni dell’infanzia e modelli agiografici</hi>. Torino: Rosenberg &amp; Sellier.</p><p rend="bib_indx_bib">Bourke, Joanna. 2009.<hi rend="italic"> Stupro: storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi</hi>. <hi >Roma: Laterza (</hi><hi rend="italic">Rape: a history from 1860 to the present day</hi><hi >. </hi>London: Virago, 2007).</p><p rend="bib_indx_bib">Brownmiller, Susan. 1976. <hi rend="italic">Contro la nostra volontà: uomini, donne e violenza sessuale</hi>. <hi >Milano: Bompiani (</hi><hi rend="italic">Against our will: Men, Women, and Rape</hi><hi >. New York: Martin Secker &amp; Warburg, 1975).</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Chiarelli, F. 1950.<hi rend="italic"> </hi>“Il Papa proclama santa Maria Goretti. Nella piazza più grande del mondo presenti 300mila persone.”<hi rend="italic"> Corriere della sera</hi>, 25 giugno, 1950.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">Corriere della sera</hi>. 1938. “L’assassino depone per la canonizzazione della vittima.” 10 settembre, 1938.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">Corriere della sera</hi>. 1947a. “La beatificazione di Maria Goretti.” 11 gennaio, 1947.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">Corriere della sera</hi>. 1947b. “La mamma ottuagenaria attende la beatificazione della figlia novenne.” 13 marzo, 1947.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">Corriere della sera</hi>. 1947c. “Colui che uccise la santa non sarà presente al rito.” 26 aprile, 1947.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">Corriere della sera</hi>. 1947d. “Il Papa in San Pietro per la beatificazione di Maria Goretti. 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Un processo al Processo.” <hi rend="italic">Corriere della Sera</hi>, 11 febbraio, 1985.</p><p rend="bib_indx_bib">Gorresio, Vittorio. 1950. “La bimba sugli altari. Un destino truce e celestiale.” <hi rend="italic">La Stampa</hi>, 24 maggio, 1950.</p><p rend="bib_indx_bib">Guerri, Giordano Bruno. 1985. <hi rend="italic">Povera Santa</hi>. <hi rend="italic">Povero assassino. La vera storia di Maria Goretti</hi>. Milano: Arnoldo Mondadori Editore (Le Scie). </p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">L’Illustrazione Italiana</hi>. 1947a. 16: IV.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">L’Illustrazione Italiana</hi>. 1947b. 17: 15. </p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">La Stampa</hi>. 1947. “Padre Stefano non sarà presente alla beatificazione della sua vittima.” 27 aprile, 1947.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">La Vera Roma</hi>. 1902a. “Onore a una martire.” 26 ottobre, 1902.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">La Vera Roma</hi>. 1902b. “Figlie d’Italia! 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Treccani &lt;<ref target="https://www.treccani.it/enciclopedia/santa-maria-goretti_(Dizionario-Biografico)/">https://www.treccani.it/enciclopedia/santa-maria-goretti_(Dizionario-Biografico)/</ref>&gt; (11/2023).</p><p rend="bib_indx_bib">Ponzani, Michela. 2012. <hi rend="italic">Guerra alle donne:</hi> <hi rend="italic">Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45)</hi>. Torino: Einaudi. </p><p rend="bib_indx_bib">Rizzo, Domenico, e Laura Schettini. 2019. “Introduzione. 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Roma: L’Unità.</p><p rend="bib_indx_bib">Tos., M. 1986. “La Chiesa non ha dubbi: ‘Maria Goretti è santa’.” <hi rend="italic">La Stampa</hi>, 26 marzo, 1986.</p><p rend="bib_indx_bib">Vaccarello, Delia. 1994. “Maria Goretti, chi era costei?” <hi rend="italic">L’Unità</hi>, 10 maggio, 1994.</p><p rend="bib_indx_bib">Viviani, Alessandra. 2022. “Europa, diritti e questione di genere: il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo.” <hi rend="italic">Storia e problemi contemporanei</hi> 89, gennaio-aprile: 13-37.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-013-backlink">1</ref></hi>	Numerosi esempi di vergini sacrificali in ambito letterario vengono proposti in Banti 2005; Ponzani 2012. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-012-backlink">2</ref></hi>	La morte sopraggiunge il 6 luglio 1902 presso l’ospedale di Nettuno.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-011-backlink">3</ref></hi>	Per una riflessione in merito alla bellezza femminile quale elemento provocante la violenza si veda almeno Kimmel 2013; Abis e Orrù 2016.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-010-backlink">4</ref></hi>	In merito agli stereotipi circa la resistenza femminile alla violenza si veda Bellassai 2011; Brownmiller 1975; Bourke 2009.</p></item>
				</list></div></div><div><head>Violenza di genere e violenza simbolica: <lb/>il linguaggio come presa di parola</head><p rend="h1_author ParaOverride-5">Rosalba Nodari</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">Negli ultimi anni, quasi contro ogni aspettativa, le discipline linguistiche sono state più volte chiamate in causa per discutere di problemi apparentemente non linguistici bensì più vicini a tematiche relative alla discriminazione di genere. Ad esempio, nel febbraio 2022 il linguista Massimo Arcangeli lanciava una petizione, attraverso la piattaforma <ref target="http://change.org">change.org</ref>, dal titolo <hi rend="italic">Lo schwa (ə)? No, grazie. Pro lingua nostra</hi>. La petizione, che in soli due mesi aveva già raggiunto oltre ventiduemila firme, aveva come <hi rend="italic">casus belli</hi> l’utilizzo dello schwa in alcuni verbali redatti dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale (es. professor<hi rend="CharOverride-5">ǝ</hi> universitario). Si tratta, a tutti gli effetti, di uno dei primi esempi di adozione di una strategia grafica di neutralizzazione in un testo ufficiale di stampo amministrativo, un tipo di scrittura ufficiale e altamente codificata. In seguito alla petizione di Arcangeli, firmata da intellettuali illustri come Luca Serianni, Francesco Sabatini o Edith Bruck, il dibattito sul linguaggio inclusivo e sulle possibili forme che questo può assumere ha avuto nuova vitalità. Ne sono stati testimoni un articolo comparso su <hi rend="italic">Minima&amp;Moralia</hi> a nome di Cristian Raimo e Manuela Manera, il quattordicesimo numero, uscito nella primavera 2022, della rivista trimestrale <hi rend="italic">Jacobin Italia</hi>, dal titolo <hi rend="italic">Le malelingue</hi>, lo speciale Treccani pubblicato il 21 marzo 2022 nella sezione dedicata alla lingua italiana presente sul sito dell’istituto stesso, dal titolo <hi rend="italic">Schwa: storia, motivi e obiettivi di una proposta</hi> e firmato da una pluralità di voci (Acanfora, Bianchi, De Santis, Gheno, Moro), o il dettagliato articolo per <hi rend="italic">Valigia Blu</hi> del 4 marzo 2022, <hi rend="italic">Schwa, asterisco e linguaggio inclusivo: proviamo a rispondere alle critiche più frequenti</hi>. La quantità di articoli e di visibilità del dibattito relativo allo schwa ricorda da vicino quanto avvenuto l’anno precedente sulle pagine di <hi rend="italic">MicroM</hi><hi rend="italic">ega</hi>, che aveva ospitato nella sezione cultura una serie di voci pro e contro, in seguito all’utilizzo del simbolo da parte del comune di Castelfranco Emilia, come Paolo Flores D’Arcais (2021), Cecilia Robustelli (2021) o Cinzia Sciuto (2021).</p><p rend="text">La polifonia di voci e la diversità di posizioni smentiscono, in un certo senso, quanto preconizzato da Favaro (2021), il quale ipotizzava che in seguito alla polemica tra Mattia Feltri e Vera Gheno consumatasi in seguito all’articolo pubblicato il 25 luglio 2020 sul quotidiano <hi rend="italic">La Stampa</hi> dal titolo polemico <hi rend="italic">Allarmi siam fascistə</hi>, la questione sullo schwa fosse chiusa. Al contrario, il dibattito sul linguaggio inclusivo e sulle forme che esso può assumere è quantomai vivido e all’ordine del giorno, opponendo fazioni spesso non in dialogo fra loro. Da un punto di vista linguistico, le numerose motivazioni addotte per sposare o, al contrario respingere, l’utilizzo di specifiche strategie linguistiche sono materiale prezioso che permette di attingere al sentimento linguistico della comunità parlante e alle diverse ideologie relative ai fatti di lingua (cfr. Cameron 2003). Purtuttavia, per le persone non addette ai lavori, risulta spesso difficile ricostruire il sottile filo rosso che lega la violenza di genere con questioni che appaiono a volte puramente formali. La polarizzazione e radicalizzazione del dibattito relativo alle strategie di neutralizzazione tende inoltre a mettere in ombra tutti quegli altri settori della linguistica interessati a capire in che modo il potere simbolico delle parole può agire da catalizzatore, o al contrario, da battuta di arresto, per forme di discriminazione e violenza di genere ben più tangibili. In questo contributo proverò a ripercorrere queste tracce; lo farò scegliendo due punti di vista diversi e speculari, ossia una prospettiva da parte di chi è chiamato\a a nominare, e di chi invece da questo processo di nominalizzazione viene spesso colonizzato\a.</p></div><div><head>2. Spazi di nomina e di rappresentazione: di schwa, asterischi ed altri animali</head><p rend="text">In questa sezione prenderò in esame gli studi linguistici che si sono interessati della rappresentazione del genere femminile. Questi studi prendono in considerazione il piano della designazione, ossia il modo in cui la lingua permette di rappresentare e rendere visibile il genere femminile: in questo ambito della linguistica ciò che emerge è come il genere diviene visibile attraverso la lingua, come viene descritto, veicolato e rappresentato.</p><p rend="text">Significativamente, la storia della linguistica di genere in Italia intesse un rapporto stretto con la storia delle possibilità e delle proposte avanzate per superare l’eventuale sessismo presente in una lingua che, per via delle sue caratteristiche tipologiche di lingua flessiva a genere <hi rend="italic">overt</hi>, rende obbligatoria l’espressione di una marcatura morfologica. La sensibilità nei confronti del possibile sessismo della lingua riguarda l’assegnazione di un genere che, nel caso dei nomi designanti esseri animati, avviene su base semantica, permettendo pertanto una corrispondenza tra genere grammaticale e genere inerente (Thornton 2006). Per quanto l’assegnazione del genere grammaticale è del tutto convenzionale e arbitraria per tutto ciò che è inanimato, nel momento in cui la designazione riguarda esseri animati la corrispondenza tra genere grammaticale e genere inerente non è però sempre realizzata, dato che la lingua italiana tende a utilizzare il maschile universale con presunto valore neutro o con valore universale. Per le suddette ragioni Lepschy poteva affermare che l’italiano è una lingua per sua stessa natura sessuata: </p><quote rend="quotation_b">mentre gli uomini sentono che la lingua manifesta nello stesso tempo sia la loro condizione di esseri umani sia la loro condizione di maschi, le donne trovano che la stessa lingua non corrisponde ugualmente alla loro condizione specifica di donne e che perciò è inficiata anche la sua presunta universalità umana (Lepschy 1989, 62).</quote><p rend="text">Sin dall’inizio, gli studi dedicati al sessismo nell’uso della lingua muovono da esigenze di cambiamento linguistico che, nelle intenzioni delle proponenti, porterebbero ad altrettante modifiche di tipo simbolico nell’immaginario della comunità parlante. L’esigenza di un linguaggio più inclusivo e non sessista sottintende pertanto l’idea che il genere, oltre a essere una categoria grammaticale che regola i meccanismi della concordanza, è anche una «categoria semantica che manifesta entro la lingua un profondo simbolismo» (Violi 1986, 41). Per la loro stessa natura, gli studi dedicati al sessismo linguistico hanno inoltre seguito e spesso affiancato gli studi femministi, sposandone di volta in volta le sensibilità e gli avanzamenti teorici. Il pionieristico lavoro di Alma Sabatini dedicato al sessismo nella lingua italiana, richiesto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dalla Commissione per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna e corredato da quelle <hi rend="italic">Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana</hi>, può difatti essere ricondotto, nelle intenzioni e nell’ideologia che lo muoveva, a quello che oggi viene definito come femminismo di seconda ondata, un tipo di femminismo sorto in America negli anni ’60 che chiedeva un maggiore attenzione alle discriminazioni di genere in ambito lavorativo e portava avanti una sensibilizzazione su temi quali l’aborto, il divorzio, la violenza domestica. Del resto, la stessa Sabatini, anche in virtù del suo curriculum più orientato al mondo anglofono, era in fitta corrispondenza con esponenti chiave del femminismo di seconda ondata, come può testimoniare il suo scambio con Betty Friedan, autrice de <hi rend="italic">La mistica della femminilità</hi> (Friedan 1964). Il testo di Sabatini offriva un’analisi dettagliata di quella denominazione sessuata che rendeva deficitaria la lingua italiana nel momento in cui si trovava di fronte alla necessità di dover esprimere al femminile alcune professioni legate soprattutto a ruoli istituzionali (la sindaca, l’assessora, l’avvocata ecc.). Sabatini provvedeva quindi a proporre soluzioni, linguisticamente coerenti, in modo da poter offrire un riscontro linguistico alla parità di genere. Grazie al lavoro di Sabatini e alle riflessioni da essa avviate, nell’italiano hanno fatto il loro ingresso, seppur ancora con alcune resistenze da parte della comunità parlante, femminili come la sindaca, la ministra, l’architetta, l’ingegnera (Sabatini 1987; Robustelli 2012; Cavagnoli 2013; Thornton 2006; 2016). Le strategie promosse da Sabatini e poi più volte applicate con successo nella comunicazione anche ufficiale riguardano sia la femminilizzazione dei nomi, con annesso raddoppiamento nell’esplicitazione di entrambi i generi (es. le cittadine e i cittadini) sia l’opportunità di usare forme impersonali, sostantivi invariabili e nomi collettivi o impersonali (es. il corpo docente, la Giunta elettorale ecc.).</p><p rend="text">Oggi il problema del linguaggio inclusivo è all’ordine del giorno anche all’interno del dibattito politico, tanto che nel 2018 il Parlamento europeo ha dato alle stampe delle linee guida, aggiornando un precedente testo del 2008, dedicate proprio alla neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo. L’opuscolo racchiude una serie di orientamenti pratici per l’uso di un linguaggio equo e inclusivo, sottolineando la necessità di offrire una maggiore visibilità dei generi; nella sezione dedicata all’italiano si afferma inoltre come rispetto al 2008, anno della prima stesura del documento, l’elezione di alcune donne a cariche di potere abbia reso il dibattito nuovamente attuale e abbia accresciuto la sensibilità verso una comunicazione inclusiva. Purtuttavia, proprio gli avanzamenti all’interno dei movimenti femministi hanno portato, di recente, a una radicale revisione dei problemi relativi al sessismo linguistico. La visione post-strutturalista del genere come performativo, anche linguisticamente, può essere considerata una vera e propria rivoluzione per chi ne sfida la visione dicotomica. Per questi motivi, per alcune frange del femminismo oggi l’esigenza di un linguaggio inclusivo non è più soltanto la possibilità che le donne acquistino visibilità all’interno dello spazio pubblico, bensì sia la necessità di poter rappresentare anche soggettività gender-fluid e non binarie, intendendo cioè persone che hanno un’identità di genere fluida e non costante che varia attraversando lo spettro delle diverse possibilità o che non si identificano né col maschile né col femminile, sia la necessità di superare linguisticamente la distinzione di genere presente nella società. La ricerca di un’alternativa linguistica rispetto a forme maschili o femminili ha portato a elaborare diverse strategie di neutralizzazione della marca morfologica di genere, soprattutto attraverso l’utilizzo di espedienti grafici quali asterischi, chiocciole, trattini o altri simboli come il simbolo IPA usato per indicare la vocale centrale media schwa [ə] (Maturi 2020). Diversi studi hanno osservato come le strategie di neutralizzazione vengono utilizzate sia per riferirsi a una collettività di persone (es. per tuttə), sia con uso marcatamente politico (es. le sorellə); suddette strategie muovono quindi non solo dalla necessità di superare il binarismo di genere (per cui spesso è possibile leggere cari tutti, care tutte, car* tutt*), ma sono spesso usate per indicare un pubblico misto e per evitare il raddoppiamento (car* tutt* come saluto per rivolgersi a una platea mista, cfr. Manera 2021; Comandini 2021; Thornton 2022). </p><p rend="text">Per quanto nel dibattito pubblico l’emergere di nuove strategie neutralizzanti il genere – ma anche l’utilizzo di strategie ben più rodate come il raddoppiamento con femminilizzazione o la semplice femminilizzazione dei nomi di professione – sia spesso considerato come un mero vezzo stilistico o come una forzatura grammaticale che nulla ha a che vedere con un reale avanzamento sul piano dei diritti, diversi studi sperimentali hanno dimostrato come l’utilizzo di determinate marche di genere sia in verità capace di attivare veri e propri <hi rend="italic">bias</hi> cognitivi. Nei processi che sottendono alla comprensione di un testo tendiamo difatti a crearci rappresentazioni mentali attraverso inferenze che si basano sulla nostra conoscenza del mondo e sul senso comune, e che si attivano in maniera spesso automatica e passiva (cfr. Eckert and McConnel-Ginet 2003): sono proprio la velocità e gli automatismi di determinati processi che fanno sì che l’uso delle marche di genere, come il maschile sovraesteso, possa risultare in un maggiore sforzo cognitivo. Così nelle lingue a genere <hi rend="italic">overt </hi>come l’italiano, la lettura di una forma che si presuppone generica, come «i professori» per indicare una platea di docenti uomini e donne, ci richiede uno sforzo ulteriore, dacché siamo chiamate\i non solo a crearci una rappresentazione mentale della classe «i professori», ma anche a disambiguarne il genere; al contrario crearci una rappresentazione mentale che includerà solo docenti di sesso maschile sarà per noi cognitivamente più economico, poiché questa interpretazione è guidata sia dalla presenza della marca di genere (i.e. il maschile) sia dalla nostra conoscenza del mondo e dei ruoli sociali. Il tutto contribuirà infine a mantenere e rinforzare determinati stereotipi sociali, proprio attraverso l’utilizzo continuo di elementi linguistici che sembrano confermare una visione androcentrica del mondo (cfr. Sato, Gabriel and Gygax 2016; Gygax et al. 2021; Tibblin et al. 2023; Safina 2023). Così, per quanto evitare la marcatura di genere maschile universale non sia certo l’unico modo per correggere del tutto o mitigare determinati pregiudizi, l’uso di marche sia maschili sia femminili o la presenza di strategie di neutralizzazione pare almeno ridurre i <hi rend="italic">bias</hi> cognitivi, mitigando la forza di determinati stereotipi (Gabriel, Gygax and Kuhn 2018, 851).</p></div><div><head>3. Spazi di enunciazione: può la subalterna parlare?</head><p rend="text">Gli studi e i dibattiti relativi al linguaggio inclusivo si pongono, come detto, sul piano della denominazione e della rappresentazione. Sono interessati a verificare le possibilità linguistiche di rappresentare il genere, sia nel momento dell’allocuzione che della definizione di sé, osservano come gli spazi linguistici di designazione del genere possono essere spazi possibili di visibilità, in cui le donne o le soggettività non binarie possono vedersi linguisticamente, formalmente, morfologicamente rappresentate. Vi è però un altro piano, in cui ciò che è rilevante è la possibilità della presa di parola, un piano che ricorda la dicotomia esistente tra il piano dell’enunciato e il piano dell’enunciazione, ossia quel livello dell’analisi linguistica in cui «la lingua si trova impiegata nell’espressione di un certo rapporto con il mondo» (Benveniste 1985, 99). In che modo cioè, il linguaggio, più che designare, racconta il rapporto tra interattanti? In che modo assume valore ed è dotato di capitale simbolico, all’interno di un mercato dello scambio linguistico? </p><p rend="text">Secondo la definizione data da Cameron, si definiscono pratiche di igiene verbale una collezione eterogena di pratiche e discorsi attraverso i quali le persone tentano di ‘ripulire’ il linguaggio e di rendere la sua struttura o il suo uso più conformi ai loro ideali di bellezza, verità, efficienza, logica, correttezza e civiltà (Cameron 1994, 7). Le pratiche di igiene verbale non sono però per forza legate al prescrittivismo e a una visione di correttezza vicina a una ideologia della lingua standard (cfr. Lippi-Green 2012); possono essere considerati tali anche i tentativi di rendere la lingua meno elitaria o meno conservativa, così come le diverse strategie di linguaggio inclusivo. L’igiene verbale è in rapporto non solo con l’ideologia linguistica – come è opportuno parlare e in che contesti – ma anche e soprattutto con l’ideologia più generale relativa a come si reputa opportuno che determinati gruppi si comportino. Tra i vari casi di igiene verbale studiati da Cameron particolare rilievo assumono quelli dedicati all’appropriatezza linguistica delle donne (Cameron 1994). La studiosa prende in esame il fiorente mercato dei corsi motivazionali per potenziare l’assertività: il presupposto per l’esistenza di questi corsi è che le donne in quanto donne, indipendentemente dalla loro classe sociale, dallo status occupazionale, dall’istruzione, dall’età o dalla personalità individuale, tendono a non avere sufficiente fiducia nelle loro attività comunicative della vita pubblica e professionale. Oltre a basarsi su una ideologia di genere specifica, per cui le donne sono valutate meglio lungo la dimensione del calore piuttosto che della competenza, l’idea di donne meno abili a comunicare con efficacia e franchezza è stata avvalorata dagli stessi studi di linguistica che hanno postulato l’esistenza di un linguaggio delle donne con caratteristiche omogenee <hi rend="italic">tout court</hi>, fra cui una maggiore vaghezza, un maggiore utilizzo di diminutivi e di esitazioni, interpretato come deficitario rispetto a un ipotetico linguaggio neutro maschile (Lakoff 1975). Per quanto l’idea di certi studi fosse quella di permettere alle donne di superare una condizione di subalternità, mettendo in evidenza il legame tra una minore assertività e uno specifico ruolo di genere in cui non era possibile affermarsi, postulare il modello come deficitario e come non soddisfacente a un avanzamento sul piano politico ha contribuito a rafforzare l’immagine di negatività, devianza e inferiorità legata all’universo comunicativo femminile.</p><p rend="text">L’idea di una base neutra che corrisponde al polo del maschile ricorda da vicino le considerazioni mosse da Brigitte Vasallo nel suo testo <hi rend="italic">Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe</hi>,<hi rend="italic"> </hi>tradotto e edito in Italia nel 2023 da Temu. Significativamente il testo reca sulla quarta di copertina una citazione che vuole essere paradigmatica: «questo dovrebbe essere un libro sul linguaggio inclusivo. E lo è. Ma è anche un libro che si domanda chi include chi, e dove». Ed effettivamente l’intento di Vasallo sta proprio nel riconciliare i due piani, dell’enunciazione e dell’enunciato, mettendo in luce come un’igiene verbale della forma, attenta cioè alla denominazione linguistica di maschile, femminile, non binario, è mutila se non si tiene in considerazione un’igiene verbale più subdola che interessa invece il piano dell’enunciazione. È cioè rilevante tenere a mente che il capitale linguistico ha valore all’interno di un’economia degli scambi linguistici stessi, in cui è però l’ideologia dominante a determinare cosa ha valore (Bourdieu 1998). Secondo questa prospettiva le donne sono doppiamente subalterne e doppiamente alienate linguisticamente nel momento in cui esse non possono interloquire con il potere, a meno che non lo facciano con gli strumenti linguistici che il potere ammette come legittime e che riceve e comprende. Si tratta non solo di un’alienazione linguistica, quanto di un vero e proprio silenziamento e oscurazione, un «camuffamento che si pone al di sopra della lingua subalterna, della propria lingua, in maniera strategica, come quando cambi lingua per farti capire» (Vasallo 2023, 40). Il camuffamento linguistico non riguarda soltanto l’oscurare una lingua femminile per raggiungere un supposto polo della neutralità maschile, bensì anche l’appropriarsi di codici giudicati più adeguati, di spogliarsi di pronunce regionali, accenti locali, dialettismi considerati linguisticamente deficitari e privi di valore. Il camuffamento agisce pertanto silenziando non solo il genere quanto, e soprattutto, la classe. Da questo punto di vista un’insistenza sul piano formale, sulla denominazione, non è sufficiente a cambiare lo status quo a meno che non cambi anche la proiezione soggettiva. Il pericolo è anzi che questa fine igiene verbale, che non agisce a livello materiale ma solo a livello simbolico, faccia rimanere la lotta su un piano semiocapitalista, contribuendo anzi a creare nuovi spazi di superiorità in cui il maquillage inclusivo può portare a obnubilare il silenziamento dell’oppressione di genere e di classe. Tutto ciò è particolarmente più vero se si tiene conto di come </p><quote rend="quotation_b">il capitalismo produce principalmente parole, concetti, dove le piattaforme di espressione sono imprese private alimentate dalle nostre apparenze e dove c’è un gioco perverso tra la propria voce e la cornice di significato, che non è più stabilita soltanto dall’ambiente circostante, ma anche dall’algoritmo (Vasallo 2023, 101). </quote><p rend="text">A tale riguardo sembra paradigmatica una vicenda non strettamente collegata con il dibattito sul linguaggio inclusivo, ma vicina a un discorso sulla sussunzione e capitalizzazione linguistica di istanze femministe. Come ripercorso da Fusco (2023) l’<hi rend="italic">hashtag</hi> #metoo viene solitamente associato al <hi rend="italic">tweet</hi>, risalente a ottobre 2017, dell’attrice newyorkese bianca Alyssa Milano che denuncia pubblicamente i casi di molestie sessuali nel mondo del cinema legati soprattutto alla figura di Harvey Weinstein. Eppure, come la studiosa mette in luce, la vera origine dell’<hi rend="italic">hashtag</hi> data invece al 2006, anno in cui l’attivista nera Tarana Burke decide di avviare una campagna su MySpace per offrire un supporto alle donne della comunità nera vittime di abusi sessuali. Nelle intenzioni di Burke, anch’ella sopravvissuta a diverse violenze sessuali, #metoo non voleva essere un mero atto di accusa, quanto più l’inizio di una relazione di ascolto, un tentativo cioè di offrire alle donne nere un luogo in cui la denuncia degli abusi non avrebbe significato un discredito per l’intera comunità nera, che avrebbe potuto ricevere ulteriori attacchi razzisti. Il rilancio dell’<hi rend="italic">hashtag</hi> da parte del mondo hollywoodiano, per quanto abbia contribuito a rendere conto della portata del fenomeno degli abusi nel mondo dello spettacolo, ha invece contribuito a una campagna mediatica che ha permesso ai detrattori del movimento di ricevere conferma di come la violenza sessuale fosse legata alle vicende di giovani donne bianche in cerca di successo. Un elemento linguistico apparentemente neutro come un <hi rend="italic">hashtag</hi>, dato in pasto alle piattaforme social<hi rend="italic"> </hi>e interessato dal ciclo di vita degli algoritmi, ha fatto sì che ancora una volta per le subalterne, per le donne della comunità nera, venisse a mancare uno spazio di parola, confermando invece che solo chi è in grado di padroneggiare gli strumenti linguistici del padrone può parlare pubblicamente. </p></div><div><head>4. Conclusione</head><p rend="text">Con violenza simbolica si è soliti riferirsi a un tipo di violenza non fisica, ma che opera attraverso simboli, elementi linguistici e norme culturali in modo da mantenere e perpetuare disuguaglianze, oppressioni o relazioni di potere asimmetriche (Bourdieu 1999). A livello linguistico questa si riflette dall’incapacità di essere riconosciute fino all’impossibilità di avere propri spazi di comunicazione, dove la propria lingua e i propri codici possano trovare espressione. La violenza simbolica può influenzare le percezioni, le credenze e i comportamenti delle persone, spingendole a conformarsi a determinate norme sociali senza la necessità di ricorrere a una forza fisica diretta. Si tratta cioè di far sì che le persone adottino delle condotte ragionevoli, in cui la messa in discussione delle norme vigenti è in verità solo apparente in quanto non destabilizza l’intera struttura societaria. Da questo punto di vista, i tentativi esclusivamente linguistici paiono perfettamente iscriversi all’interno di una condotta ragionevole, in cui si cerca solo un’igiene verbale esteriore, senza che la lingua venga realmente strappata via dalle istituzioni e dai luoghi di potere per diventare appannaggio della comunità parlante. Per evitare che la lotta venga combattuta solo sul piano simbolico è necessario tenere in considerazione gli assi di disuguaglianza, le dominanze di genere e di classe, la supposta pretesa di adeguarsi a modalità egemoniche. Se apparentemente l’unico spazio per la presa di parola è la mimesi del linguaggio del potere, serve invece ricercare una creatività linguistica non prescrittiva e non normativa, costruendo uno spazio di libertà in cui la presa di parola è possibile.</p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib"><hi >Benveniste, </hi>Émile. <hi >1985. </hi><hi rend="italic">Problemi di linguistica generale</hi>. Milano: Il Saggiatore.</p><p rend="bib_indx_bib">Bourdieu, Pierre. 1998.<hi rend="italic"> La parola e il potere: l’economia degli scambi linguistici</hi>. Napoli: Guida.</p><p rend="bib_indx_bib">Bourdieu, Pierre. <hi >1999. </hi><hi rend="italic">Il dominio maschile</hi><hi >. </hi>Milano: Feltrinelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Cameron, Deborah. 1994. <hi >“Verbal hygiene for women: linguistics misapplied?” </hi><hi rend="italic">Applied Linguistics</hi><hi > 15, 4: 382-98. </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Cameron, Deborah. 2003. “Gender and language ideologies.” In </hi><hi rend="italic">The Handbook of Language and Gender</hi><hi >, edited by Janet Holmes, and Miriam Meyerhoff, 447-67. </hi>Oxford: Blackwell.</p><p rend="bib_indx_bib">Cavagnoli, Stefania. 2013.<hi rend="italic"> Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Alessandria: Edizioni dell’Orso.</p><p rend="bib_indx_bib">Comandini, Gloria. 2021. “Salve a tuttə, tutt*, tuttu, tuttx e tutt@: l’uso delle strategie di neutralizzazione di genere nella comunità queer online: Indagine su un corpus di italiano scritto informale sul web.” <hi rend="italic">Testo e Senso</hi> 23: 43-64.</p><p rend="bib_indx_bib">Eckert, Penelope, and Sally McConnell-Ginet. 2003. <hi rend="italic">Language and Gender</hi><hi >. Cambridge: Cambridge University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Favaro, Manuel. 2021. </hi>“Linguaggio inclusivo e sessismo linguistico: un’introduzione.” <hi rend="italic">Testo e Senso</hi> 23: 7-9.</p><p rend="bib_indx_bib">Flores D’Arcais, Paolo. 2021. “L’articolo che volevo scrivere ma che era già stato scritto.” <hi rend="italic">MicroMega</hi>, 19 Aprile, 2021.</p><p rend="bib_indx_bib">Friedan, Betty. 1964. <hi rend="italic">La mistica della femminilità</hi>, traduzione di Loretta Valtz Mannucci. Milano: Edizioni di Comunità. </p><p rend="bib_indx_bib">Fusco, Maria Giovanna. 2023. “#blacklivesmatter e #metoo: storia di due hashtag.” <hi rend="italic">Algorithmic Biases in Artificial Intelligence from Interdisciplinary Perspectives</hi>,<hi rend="italic"> </hi>L’Aquila, 20-22 novembre 2023.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Gabriel, Ute, Gygax Pascal, and Elisabeth A. Kuhn. 2018. </hi><hi >“Neutralising linguistic sexism: Promising but cumbersome?” </hi><hi rend="italic">Group Processes &amp; Intergroup Relations</hi><hi > 21, 5: 844-58. </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Gygax, Pascal, Sayaka Sato, Anton </hi>Öttl<hi >, and Ute Gabriel.</hi><hi > 2021. “The masculine form in grammatically gendered languages and its multiple interpretations: a challenge for our cognitive system.” </hi><hi rend="italic">Language Sciences</hi><hi > 83: 1-9.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Lakoff, Robin. 1975. </hi><hi rend="italic">Language and woman’s place</hi><hi >. New York: Harper &amp; Row.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Lepschy, Giulio. </hi>1989. “Lingua e sessismo.” In <hi rend="italic">Nuovi saggi di linguistica italiana</hi>, a cura di Giulio Lepschy, 61-4. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Lippi-Green, Rosina. 2012. <hi rend="italic">English with an accent: Language, ideology and discrimination in the United States</hi><hi >. 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Il termine <hi rend="italic">Shadow Pandemic </hi>è stato introdotto proprio in riferimento alla tendenza all’inasprirsi della violenza contro le donne parallelamente alla crisi del Covid-19 (Parlamento europeo et al. 2021). </p><p rend="text">La letteratura teorica individua diversi canali attraverso i quali tutto ciò possa essere avvenuto. Il Covid-19 è stato causa di impoverimento o peggioramento delle condizioni economiche per molte famiglie. La <hi rend="italic">(absolute) resource theory</hi> (Goode 1971), che sottolinea il ruolo delle risorse economiche nel contenere il ricorso alla violenza da parte degli uomini come mezzo di controllo dei famigliari, combinata con la <hi rend="italic">family stress theory</hi> (Farrington 1986), suggeriscono che questi fenomeni possono aver alimentato la violenza domestica. Ulteriori chiavi interpretative sono fornite dalla letteratura che pone l’accento, non tanto sulle risorse familiari, quanto sulla loro distribuzione o disequilibrio fra partner e agli effetti che gli shock economici possono produrre nell’allargamento o riduzioni di tali asimmetrie.</p><p rend="text"><hi >Applicando l’</hi><hi rend="italic">household bargaining model</hi><hi > </hi><hi rend="italic">with income uncertainty</hi><hi > proposto da Anderberg et al. </hi>(2016), potremmo speculare che l’incremento della violenza domestica sulle donne sia stato meno probabile nei contesti famigliari in cui il Covid-19 ha avuto un impatto negativo sulla condizione economica dell’uomo, determinando un conseguente squilibrio a favore della donna<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-008">2</ref></hi></hi>. Tuttavia, è necessario considerare, non solo che altre teorie predicono una tendenza opposta in tali situazioni<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-007">3</ref></hi></hi>, ma anche che le misure di lockdown, riducendo le opportunità di contatti con l’esterno, possano aver ostacolato questo effetto protettivo.</p><p rend="text">La crisi economica causata dal Covid-19, inoltre, è stata definita <hi rend="italic">shecession</hi>, una crisi cioè che ha colpito più le donne che gli uomini. In diversi paesi europei, le donne sono state esposte a maggiori rischi di perdita del lavoro e difficoltà nel rientrare nella forza lavoro nel periodo tra le prime due ondate di contagi nel 2020 (Parlamento europeo et al. 2021). Tutto ciò potrebbe, inoltre, aver rallentato il processo di integrazione delle donne nell’economica e di riallineamento delle risorse nelle coppie (Peck 2021). L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), per esempio, ha rilevato che nei paesi europei, con la pandemia, per la prima volta in un decennio, le disuguaglianze di genere nell’occupazione, nell’istruzione e nello stato di salute e accesso ai servizi sanitari sono cresciute (EIGE 2022). </p><p rend="text">L’inasprimento delle diseguaglianze di genere fra partner e, in generale, nella società ha potenziali implicazioni sulla violenza contro le donne. Teorie come <hi rend="italic">l’household bargaining</hi> (Manser and Brown 1980; McElroy and Horney 1981; Lundberg and Pollak 1993; Farmer and Tiefenthaler 1997) e la<hi rend="italic"> marital dependency theory</hi> (Gelles 1976; Kalmuss and Straus 1982; Harway and Hansen 2004) individuano, infatti, nella asimmetria di risorse socioeconomiche a sfavore della donna un fattore di rischio di violenza dal partner in quanto riduce la <hi rend="italic">outside option</hi> delle donne (Aizer 2010). Nella misura in cui le conseguenze del Covid-19 hanno aggravato o esteso a nuove coppie tale asimmetria possono aver condotto ad un inasprimento o allargamento della violenza da partner. </p><p rend="text">Ulteriori ingredienti, specifici dello shock da Covid-19, supportano l’ipotesi di una recrudescenza della violenza domestica contro le donne. La pandemia e le politiche di contenimento dei contagi sono state fonte di maggiore stress fisico o psicologico, di preoccupazioni economiche o sanitarie e di disagio psicologico, fattori che la letteratura indica come possibili <hi rend="italic">drivers</hi> o elementi scatenanti. Alcuni gruppi possono essere stati più esposti a fattori di stress, come, ad esempio, le coppie in famiglie con figli o persone bisognose di assistenza, per le quali la chiusura delle scuole e l’interruzione o riduzione dei servizi di assistenza hanno richiesto una repentina riorganizzazione e/o intensificazione del lavoro di cura. Allo stesso tempo, la ridotta mobilità delle persone e il confinamento a casa (Peterman et al. 2020; Viero et al. 2021) chiamano in causa altri contributi teorici. In linea con la <hi rend="italic">exchange/social control theory</hi>, la riduzione o l’assenza di controllo sociale esterno, causato dall’isolamento sociale, può aver diminuito il costo della violenza in casa e consequenzialmente aumentato il ricorso alla violenza da parte degli uomini in ambito domestico (Gelles 1983, 162). La <hi rend="italic">exposure reduction hypothesis </hi>(Dugan, Nagin and Rosenfeld 1999), di ispirazione criminologica, invece associa il rischio per le donne di violenza domestica con il tempo trascorso in casa, vicino al potenziale abusante, un tempo che il Covid-19 ha esteso in modo del tutto eccezionale. </p><p rend="text">Tra i vari fattori che hanno aumentato lo stress durante l’isolamento sociale e ridotto la capacità di contrattazione e le minacce di separazione delle donne, il Covid-19 ha agito pesantemente su due circostanze: l’indebolimento delle reti di sostegno individuali (amici, familiari, colleghi, ecc.) e formale. L’evidenza empirica suggerisce che anche nelle economie avanzate – caratterizzate da infrastrutture e da reti di presa in carico delle vittime più attrezzate a rispondere ai nuovi vincoli posti dal contesto pandemico – i lockdown, i provvedimenti di quarantena e le restrizioni alla mobilità hanno comunque reso più difficile per le donne contattare i servizi di supporto, i centri antiviolenza o le forze dell’ordine (Johnson et al. 2020; Barbara et al. 2020; Peterman et al. 2020).</p><p rend="text">In breve, l’interpretazione del contesto socioeconomico nel periodo del Covid-19 attraverso la letteratura teorica sulla violenza da partner induce per lo più a evidenziare un ampliamento e inasprimento dei fattori di rischio. Ma quale è il quadro che effettivamente emerge dalle evidenze empiriche? La presente rassegna si pone tale domanda di ricerca con l’obiettivo di contribuire alla comprensione e descrizione dell’impatto del Covid-19 sulla violenza da partner nei paesi ad alto reddito. A tal fine, l’analisi si concentra sugli studi empirici descrittivi e inferenziali, pubblicati su riviste scientifiche, inerenti al primo anno di pandemia e che hanno coinvolto vittime e/o operatori di supporto alle vittime (in tutto 28 articoli). I lavori comprendono sia indagini, qualitative e quantitative, basate su interviste che analisi di dati amministrativi e digitali. Sono stati identificati tramite ricerche nei database Econlit, Pubmed, Research Gate, Scopus e Web of Science attraverso le parole chiave ‘intimate partner violence’, ‘IPV’, ‘violence against women’, ‘VAW’, ‘domestic violence’, ‘DV’, ‘COVID-19’, ‘pandemic’, ‘SARS-CoV-2’.</p><p rend="text">Il lavoro è organizzato nel seguente modo. In primo luogo, affrontiamo la problematica generale dell’andamento della violenza da partner sia in termini di prevalenza che di intensità. In seguito, analizziamo il ruolo dei fattori determinanti della violenza, sia accentuati che generati ex novo dalla pandemia. In linea con il quadro teorico-concettuale delineato sopra, l’analisi si sviluppa lungo tre dimensioni: i) fattori di stress, economici e non; ii) distanziamento e restrizioni alla mobilità; iii) interruzione o indebolimento delle reti e servizi di supporto volte a contrastare la violenza contro le donne e a proteggere e assistere le vittime.</p></div><div><head>2. Evidenze di violenza da partner durante la pandemia da Covid-19</head><div><head>2.1 La violenza da partner è aumentata durante la pandemia?</head><p rend="text">Le inchieste quantitative condotte in paesi ad alto reddito suggeriscono una tendenza all’aumento della violenza da partner in concomitanza con la crisi da Covid-19. Boxall e Morgan (2021), ad esempio, hanno svolto un’indagine online su un campione di oltre 10.000 donne australiane in merito alla loro esperienza di violenza da parte del partner dalla diffusione del Covid-19. Due donne su cinque con una storia precedente di violenza da partner hanno riferito un aumento della frequenza o gravità di tutti i tipi di violenza (fisica, sessuale e psicologica)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-006">4</ref></hi></hi>. <hi rend="CharOverride-6">è</hi> emerso inoltre che il 3,4% e il 3,2% delle donne impegnate in una relazione da più di 12 mesi avevano sperimentato, rispettivamente, violenza fisica e sessuale per la prima volta durante la pandemia. I dati non sono direttamente comparabili con quelli rilevati dall’indagine sulla sicurezza personale del 2016 nello stesso paese, in quanto basati su interviste faccia-a-faccia. Tuttavia, è interessante osservare che quest’ultima aveva riscontrato tassi di prevalenza di violenza fisica e/o sessuale, nei 12 mesi precedenti all’intervista, di circa la metà (1,7%). Analogamente, un’indagine online che ha intervistato oltre 8.900 donne spagnole sulle loro esperienze di violenza da partner nelle prime fasi di pandemia, ha rivelato una prevalenza complessiva del 23% (rispetto al 19% nel periodo prima del lock-down) riscontrando un forte aumento della violenza di tipo psicologico (+ 5,5%) e sessuale (+ 1,2%), ma non di quella di tipo fisico (Arenas-Arroyo, Fernandez-Kranz and Nollenberger 2021). Diversamente, l’indagine online condotta da Peitzmeier et al. (2022), su un campione di 1.169 donne e persone transgender/non-binarie in Michigan, non ha evidenziato cambiamenti significativi nella prevalenza complessiva della violenza da partner. Tuttavia, la maggior parte delle vittime ha segnalato episodi di violenza in rapporti di coppia che non erano mai stati violenti in precedenza, oppure, se vivevano in relazioni già violente, ha riportato una maggiore gravità e frequenza degli abusi. Un’analoga dinamica è stata riscontrata anche in altri sottogruppi della popolazione. Romito, Pellegrini e Saurel-Cubizolles (2022), ad esempio, utilizzando un questionario standardizzato, hanno esplorato direttamente i cambiamenti nella violenza da partner durante il lockdown (marzo-aprile 2020) su un campione di 238 donne con esperienze precedenti di violenza e che si erano rivolte a centri antiviolenza del nord-est dell’Italia. Un’alta percentuale (54,5%) di donne che convivevano con il partner ha riferito un aumento di minacce di violenza o di violenza psicologica, fisica ed economica durante il lockdown rispetto al periodo precedente allo scoppio del Covid-19.</p><p rend="text">Numerose sono le ricerche qualitative che descrivono la violenza da partner durante la pandemia e alcune permettono di estrapolarne informazioni sull’andamento. Sabri et al. (2020), ad esempio, hanno studiato l’impatto della pandemia negli Stati Uniti sulla violenza da partner o sui servizi per donne immigrate e sopravvissute alla violenza, donne dunque particolarmente vulnerabili. A tale scopo, hanno condotto 45 interviste qualitative, in profondità, rivolte alle vittime e 17 agli operatori dei servizi: è emerso che, complessivamente, durante la pandemia, in questo gruppo di donne la violenza domestica si sia aggravata. </p><p rend="text">I dati digitali e da fonti amministrative consegnano un quadro simile. Hsu e Henke (2021), analizzando i dati relativi a segnalazioni alle forze dell’ordine per violenza domestica e dati di tracciamento di dispositivi mobili in 36 dipartimenti degli Stati Uniti, hanno stimato che da marzo a maggio 2020, la permanenza a casa a causa del Covid-19 è stata associata ad un aumento di più del 5 percento dei casi di violenza domestica. Ad un risultato simile giungono anche Leslie e Wilson (2020) che, analizzando dati da 14 città degli Stati Uniti, hanno riscontrato un aumento delle segnalazioni telefoniche di violenza domestica del 7,5%. Anche in Italia, l’ISTAT ha registrato un anche aumento delle chiamate di emergenza alle forze dell’ordine: + 8,3% tra gennaio-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (ISTAT 2021b). È interessante notare che tale tendenza è specifica della violenza domestica. Mohler et al. (2020), infatti, hanno confrontato i dati delle telefonate alle forze dell’ordine e le denunce di reati con i dati di mobilità, tramite tracciamenti Google, in due città statunitensi durante la pandemia. I dati da loro raccolti mostrano che le telefonate di segnalazione o denuncia alle forze dell’ordine per violenza domestica sono aumentate, mentre sono rimaste invariate rispetto a prima del Covid-19 per altri reati. </p><p rend="text">In tale direzione, Piquero et al. (2021) hanno condotto una rassegna su 18 studi (principalmente statunitensi) basati su dati raccolti da registri ufficiali delle forze dell’ordine o di tipo sanitario, chiamate di aiuto alle forze dell’ordine e chiamate a linee telefoniche di emergenza. Delle 37 stime derivanti da questi studi, 29 hanno indicato un aumento della violenza domestica durante e dopo il periodo del Covid-19 la cui causa è stata attribuita alle restrizioni imposte. Per quanto riguarda l’Italia, l’Istat ha osservato un drammatico aumento del numero di chiamate al numero verde nazionale 1522 (ISTAT 2021a) nel 2020 (15.128 chiamate) rispetto al 2019 (8.427 chiamate). La violenza fisica è risultata essere la causa più frequente, seguita dall’abuso di tipo psicologico. Del Casale et al. (2022) hanno, inoltre, trovato una correlazione positiva tra il numero di persone in quarantena per più di 30 giorni nel 2020 e il numero giornaliero di chiamate da parte di donne al numero di emergenza. Nel caso delle chiamate alle <hi rend="italic">helpline</hi>, tuttavia, è più difficile stabilire in che misura i dati rilevati traccino il reale andamento dei casi di violenza. In Italia, per esempio, la crescita delle chiamate durante il primo lockdown è stata presumibilmente influenzata anche da un’intensa campagna informativa lanciata dal governo italiano in tale periodo. </p><p rend="text">Allo stesso tempo, l’accesso limitato ai servizi di supporto e la costante presenza in casa dei partner hanno aumentato la sfida nella raccolta dei dati sulla violenza da partner. I ricercatori hanno cercato di mitigare queste difficoltà utilizzando i dati che offrono un quadro indiretto e raccolti per altre finalità, vale a dire i dati relativi alle ricerche in internet. Berniell e Facchini (2021) hanno riscontrato un aumento del 40% dell’indice di intensità di ricerca tramite Google riguardo argomenti correlati alla violenza domestica dopo il lockdown in Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Lo studio di Köksal et al. (2021) completa questi risultati, aggiungendo che i dati sulle ricerche online di parole chiave correlate alla violenza da partner a seguito della pandemia in Italia hanno un buon potere predittivo del numero di chiamate giornaliere ai numeri antiviolenza e di emergenza. </p><p rend="text">In sintesi, le evidenze empiriche disponibili, indipendentemente dal metodo e dalla tipologia di dati utilizzati, forniscono un quadro complessivo di aumento della violenza da partner in seguito alla pandemia nei paesi ad alto reddito.</p></div><div><head>2.2 Il ruolo dei fattori di stress</head><p rend="text">Nella letteratura empirica esaminata, gli shock economici e finanziari appaiono ai primi posti nell’elenco dei fattori di stress correlati al Covid-19. Davis, Gilbar e Padilla-Medina (2021), ad esempio, hanno analizzato i dati di un’intervista <hi rend="italic">internet-based</hi> negli Stati Uniti su più di 1000 uomini e donne con partner. Gli autori hanno notato che la probabilità di essere autori di violenza fisica ed essere vittime di violenza da partner sono più alte tra chi aveva perso il lavoro a causa della pandemia rispetto a chi è rimasto occupato. In particolare, gli autori stimano un aumento della probabilità di perpetrare violenza fisica da tre a quattro volte maggiore. </p><p rend="text">Il contributo di Arenas-Arroyo, Fernandez-Kranz e Nollenberger (2021) esamina il ruolo dello shock economico prodotto dal Covid-19 nel caso della Spagna considerando come causa di stress non solo la perdita del lavoro, ma anche la paura di perdere il lavoro o di essere temporaneamente licenziati per la pandemia. Secondo questo studio, tali fattori di stress hanno un impatto staticamente significativo sulla violenza da partner di tutti i tipi (fisica, sessuale e psicologica) quando hanno coinvolto entrambi i membri della coppia o – in linea con l’ipotesi del <hi rend="italic">male backlash</hi> – hanno colpito solo l’uomo piuttosto che la donna. Allo stesso modo, lo studio di Peitzmeier et al. (2022) in Michigan ha riscontrato che le difficoltà finanziarie verificatesi con la pandemia – come l’impossibilità di pagare l’affitto in tempo – fossero correlate all’aumento di episodi di violenza da partner precedentemente non violenti o a episodi più gravi per coloro che già avevano subito abusi. Morgan e Boxall (2020) hanno evidenziato che, in Australia, la probabilità di subire violenza fisica e sessuale era particolarmente elevata per le donne senza precedenti esperienze di violenza e che riferivano maggiore stress finanziario dovuto alla pandemia. </p><p rend="text">Un’indagine online condotta da Béland et al. (2021) su un campione di oltre 2.400 donne canadesi, ha inoltre trovato che le preoccupazioni per l’incapacità di far fronte agli obblighi finanziari a causa del Covid-19 è correlata in modo significativo e positivo con le preoccupazioni di stress familiare e di violenza domestica. Lo studio condotto da Drotning et al. (2022), basato sui dati di un sondaggio online che ha coinvolto un campione di 2.891 uomini e donne durante i primi mesi della pandemia negli Stati Uniti, ha rilevato un’associazione staticamente significativa fra la perdita di reddito familiare in seguito alla pandemia e l’incidenza di violenza verbale, ma non di violenza fisica. Analizzando le informazioni di un’indagine online condotta su 53 vittime di violenza negli Stati Uniti, Wood et al. (2021) hanno osservato maggiori preoccupazioni per la propria sicurezza per ragioni sia legate alla violenza da partner che allo stress economico all’interno delle famiglie<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-005">5</ref></hi></hi>. Un quadro diverso emerge invece dai dati relativi al mercato del lavoro, alla criminalità e al monitoraggio dei dispositivi mobili negli Stati Uniti, dai quali Henke e Hsu (2022) hanno riscontrato che la disoccupazione locale è associata ad una diminuzione della violenza. </p><p rend="text">In Europa, l’indagine online di Ebert e Steinert (2021) su 3.818 donne tedesche con figli ha rilevato una maggiore probabilità di violenza fisica da partner e di esposizione a minacce per le donne con preoccupazioni finanziare derivanti dalla pandemia. Inoltre, le operatrici intervistate in 24 città statunitensi (Leigh et al. 2022) hanno identificato le difficoltà finanziarie dovute alla perdita di lavoro come un fattore di rischio per l’intensificazione della violenza da partner. Secondo i dati dell’indagine in Canada analizzati da Morgan e Boxall (2020), circa un quinto delle donne che hanno riportato un aumento della violenza da partner con il Covid-19 hanno attribuito tale incremento ad un cambiamento del proprio stato finanziario o a quello del partner. </p><p rend="text">Le evidenze empiriche esistenti hanno evidenziato anche che i fattori di stress legati al Covid-19 hanno colpito alcuni individui più di altri, a seconda delle vulnerabilità preesistenti o delle caratteristiche familiari (Williams et al. 2021). Le informazioni fornite da Sabri et al. (2020) suggeriscono, ad esempio, che per le donne immigrate i ritardi nelle procedure di rilascio e rinnovo della documentazione e la disoccupazione causati dal Covid-19 sono stati fonte di aumento di stress ed esposizione a una maggiore frequenza e gravità di episodi di violenza dal partner (Sabri et al. 2020). In Michigan (USA) l’insorgere di episodi di violenza o una maggiore gravità di tali episodi è stata osservata tra gruppi vulnerabili (Peitzmeier et al. 2022)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-004">6</ref></hi></hi>. Inoltre, tale studio ha rivelato che la presenza di bambini piccoli sia stato un fattore di rischio indiretto per la violenza attraverso il suo effetto sull’occupazione femminile. Arenas-Arroyo, Fernandez-Kranz e Nollenberger (2021), in accordo con Peitzmeier et al. (2022), trovano che l’impatto dello stress economico sulla violenza è maggiore per le famiglie in cui ci sono bambini. L’evidenza relative al ruolo dei bambini, tuttavia, non è unanime. Ebert e Steinert (2021), per esempio, non riscontrano un’associazione significativa tra il rischio di violenza e la responsabilità quotidiana della cura dei figli (misurata in ore al giorno, per le donne).</p><p rend="text">Gli studi esistenti, quindi, hanno esaminato il ruolo di molteplici tipi di shock e stress, compresi quelli non economici, nell’intensificazione della violenza in concomitanza con lo scoppio della pandemia. Tuttavia, una parte rilevante della letteratura ha evidenziato la rilevanza del deterioramento delle condizioni economiche legato al Covid-19, sebbene le evidenze non siano, nel loro complesso, conclusive in quanto, per lo più, non supportate da inferenza causale. </p></div><div><head>2.3 Il ruolo delle restrizioni alla mobilità e del lavoro da remoto</head><p rend="text">Le misure adottate per il contenimento del virus hanno avuto un impatto sulle dimensioni spazio-temporali della vita e del lavoro. I provvedimenti di confinamento a casa, quarantena e isolamento, enfatizzando fattori di stress e offrendo ai partner violenti nuove opportunità di esercitare la violenza, possono aver agito come un’ulteriore concausa di violenza da partner. Le evidenze disponibili vanno per lo più in questa direzione, sebbene la maggior parte degli studi condotti fino ad ora ha utilizzato campioni troppo piccoli e dunque non possono fornire una base solida per poter generalizzare i risultati o per determinare l’entità di tale effetto. Ancora più ambigui sono i risultati degli studi che hanno indagato l’effetto specifico del lavoro da remoto. Su questo aspetto, le spiegazioni teoriche possono essere molteplici. Da una parte, le donne che lavorano da casa passano più tempo a casa rispetto al periodo pre-Covid19 e rispetto alle donne che continuano ad uscire per lavori che hanno continuato ad essere autorizzati e richiesti durante i lockdown. Dall’altra possono preservare le loro condizioni economiche e quindi il loro <hi rend="italic">bargaining power</hi> all’interno della coppia più di altre categorie di donne, <hi rend="italic">in primis </hi>quelle che smettono di lavorare<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-003">7</ref></hi></hi>. Allo stesso tempo, potrebbero essere impiegate in occupazioni che generalmente garantiscono condizioni economiche diverse delle donne che lavorano in occupazioni che possono essere svolte solo <hi rend="italic">on-site</hi> (Henke and Hsu 2022). </p><p rend="text">Riguardo al ruolo dell’<hi rend="italic">exposure effect</hi>, interessanti risultati provengono dagli studi che si concentrano sulle donne già vittime di violenza da partner. Basandosi su interviste condotte negli Stati Uniti a operatori presso servizi per le donne vittime di violenza domestica e che hanno lavorato durante la pandemia (dicembre 2020-marzo 2021), Williams et al. (2021), per esempio, hanno potuto costatare sia che le vittime hanno dovuto vivere in stretta compagnia dei loro abusatori sia che le misure di confinamento hanno inasprito fattori di stress, intensificando così la violenza. Anche le interviste in profondità agli operatori di servizi antiviolenza raccolte da Sabri et al. (2020) e Leigh et al. (2022) suggeriscono che la vicinanza prolungata delle donne con i partner abbia comportato un inasprimento del ciclo di violenza. Le informazioni ricavate da interviste qualitative rivolte a 19 donne canadesi vittime di violenza, hanno fornito uno scenario per cui la mancanza di privacy e di spazi sicuri per le donne hanno rappresentato fonte di stress crescente, maggiore di controllo da parte del partner e di violenza (Mantler et al. 2022). Analogamente, l’ISTAT (2021a) riporta che più dell’8 percento delle donne che si sono messe in contatto con centri antiviolenza (CAV) in Italia nei primi cinque mesi del 2020 ha identificato come causa scatenante della violenza circostanze indotte dal Covid-19, circostanze che includono sia la convivenza forzata che la perdita di lavoro. Romito, Pellegrini e Saurel-Cubizolles (2022), analizzando dati riferiti all’esperienza di donne già conosciute dai CAV, confermano che le limitazioni alla mobilità, inducendo convivenza e distanziamento forzato dal partner, hanno avuto un ruolo significativo per la violenza da partner: il primo lockdown è associato a un aumento della violenza per le donne conviventi, ma a una forte diminuzione per le donne non conviventi con il partner. La differenza nel trend è staticamente significativa per 11 tipi di comportamenti su 12 (atti di violenza psicologica, economica che fisica e sessuale). </p><p rend="text">Nella loro indagine, Morgan e Boxall (2020) non hanno riscontrato evidenze che il tempo trascorso a casa con il partner influenzasse direttamente l’insorgenza o l’intensificazione della violenza. Tuttavia, in uno studio successivo, trovano che lo stesso gruppo di donne hanno identificato fra i fattori rilevanti per la loro esperienza di violenza, non solo lo stress familiare (25,3%) e l’intensità dei conflitti (18,0%), ma anche il maggior tempo trascorso insieme (19,4%) e la diminuzione dei contatti con membri esterni della famiglia (14,2%). </p><p rend="text">In base all’andamento delle ricerche online relative a temi legati alla violenza da partner durante i periodi di lockdown e al tempo trascorso a casa misurato con i dati di mobilità di Google, Berniell e Facchini (2021) hanno riscontrato che l’aumento delle ricerche sia stato maggiore in quei paesi in cui le misure di lockdown sono state più severe. Tuttavia, la loro analisi non ha permesso di trarre conclusioni su meccanismi specifici che trainano i risultati (ad esempio un maggiore peggioramento delle condizioni economiche piuttosto che un aumento del tempo di esposizione al potenziale maltrattate ecc.). A loro volta, Henke e Hsu (2022) – utilizzando dati di tracciamento dei dispositivi mobili e di interventi, chiamate, denunce alla polizia, per 32 città negli Stati Uniti – hanno trovato che gli <hi rend="italic">stay-at-home orders</hi> hanno determinato un aumento del tasso di segnalazioni di violenza domestica durante i primi tre mesi di pandemia, anche dopo aver controllato per il ruolo delle differenze nel tasso di disoccupazione a livello locale. Secondo lo studio condotto da Arenas-Arroyo, Fernandez-Kranz e Nollenberger (2021) su dati da indagine online, anche in Spagna la convivenza forzata ha fornito terreno fertile per situazioni di conflitto, indipendentemente dallo stress economico. I loro dati hanno permesso di stimare un aumento del 14-16% della violenza da partner per quelle situazioni in cui entrambi i partner si trovavano bloccati insieme a casa. È tuttavia necessario precisare che questo risultato è trainato dalla violenza psicologica, mentre non è confermato nel caso della violenza fisica e sessuale. In Germania, invece, Ebert e Steinert (2021), sempre utilizzando dati da indagine online, stimano un rischio di violenza fisica più che doppio per le donne in quarantena a casa rispetto alle donne non in quarantena, con risultati simili per la violenza emotiva. I risultati di Peitzmeier et al. (2022) sul Michigan sono meno conclusivi: lo studio identifica un’associazione positiva tra il rimanere a casa tutto il tempo da soli o insieme al partner e la probabilità che insorgano o si acuiscano situazioni di violenza; ma l’associazione perde di significatività una volta che l’effetto dell’esposizione potenziale è misurato dalla variabile «spending much more time together».</p><p rend="text">Le evidenze sul ruolo svolto dal lavoro da remoto sono ancora più eterogenee. Il lavoro da casa è stato identificato come un fattore di rischio per la violenza da partner nelle interviste raccolte da Mantler et al. (2022) in Canada, ma non dai dati dell’indagine di Béland et al. (2021), nello stesso paese. Invece, i dati analizzati da Henke e Hsu (2022), secondo i quali circa un terzo degli occupati hanno lavorato da casa a causa della pandemia (il 37% nella popolazione femminile), suggeriscono che il telelavoro delle donne è associato ad una riduzione del numero giornaliero di chiamate o episodi di violenza domestica per 100.000 persone<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-002">8</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>2.4 Il ruolo dell’indebolimento delle infrastrutture, reti e servizi di supporto </head><p rend="text">Il Covid-19 e le misure per il suo contenimento hanno spesso allontanato le donne dalle loro reti di supporto formali o informali mettendo a rischio o sotto pressione la loro funzione di prevenzione della violenza o assistenza alle vittime. Gli studi condotti da Boxall e Morgan (2021), Williams et al. (2021), Leigh et al. (2022), e Mantler et al. (2022) su donne o operatori nei servizi di supporto indicano che la convivenza forzata abbia reso difficile cercare aiuto. Il controllo delle comunicazioni con l’esterno da parte del partner, la mancanza di consapevolezza tra le donne dei servizi disponibili, la paura del contagio e la fragilità dei sistemi di supporto hanno rappresentato degli ostacoli (Williams et al. 2021; ISTAT 2021b; Peroni e Demurtas 2021). Chiedere aiuto è risultato particolarmente complesso per le donne prive di competenze o strumenti digitali (Peroni e Demurtas 2021), per le barriere linguistiche nel caso delle donne migranti (William et al. 2021) o perché immigrate non regolari (Sabri et al. 2020). Anche la scarsa conoscenza dei servizi disponibili e il loro scarso utilizzo sono stati segnalati come ostacoli nello studio condotto da Ebert e Steinert (2021), così come da altri (Wood et al. 2021; Peroni e Demurtas 2021; Leigh et al. 2022). Allo stesso modo, è emerso che alcune donne diffidassero dai servizi o delle forze dell’ordine, esprimendo la sensazione di non avere supporto, o il timore di non essere credute o di essere stigmatizzate (Gama et al. 2020; Ebert e Steinert 2021). In alcuni casi, il modo in cui le forze dell’ordine hanno gestito i casi di violenza domestica nello specifico contesto pandemico può aver scoraggiato le donne dal presentare denuncia, come è emerso dalle interviste a 21 CAV in Italia (Peroni e Demurtas 2021).</p><p rend="text">Le difficoltà o gli ostacoli che il contesto Covid-19 ha posto alla segnalazione della violenza e alla ricerca di aiuto emerge indirettamente anche dai dati amministrativi. In Italia, per esempio, le denunce ufficiali per violenza domestica alle forze dell’ordine sono diminuite durante i periodi di lockdown per poi riaumentare quando le misure di contenimento sono state allentate: nel dettaglio, le denunce sono diminuite a marzo 2020, hanno lentamente ripreso nell’aprile 2020, per poi aumentare nuovamente tra maggio e agosto, diminuire ancora tra novembre e dicembre 2020, quando sono state reintrodotti lockdown locali<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-001">9</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Questo andamento rispecchia i risultati delle interviste ai rappresentanti delle forze dell’ordine raccolti nei paesi membri dell’UE dall’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle Forze dell’Ordine (CEPOL 2020) riguardo l’impatto del Covid-19 sulla criminalità. In generale, lo studio identifica un aumento del numero dei casi di violenza (ad esempio denunce, segnalazioni di vittime dagli ospedali ecc.), ma anche i paesi che hanno registrato una riduzione dei casi, con la fine dei lockdown hanno assistito ad una ripresa degli stessi. I dati, quindi, indicano una maggiore latenza della violenza domestica durante i periodi di confinamento rispetto al periodo pre-Covid-19. Allo stesso tempo, i partecipanti all’indagine hanno segnalato difficoltà nelle attività di investigazione (ad esempio, nel contattare le vittime e i testimoni o a causa del lavoro a distanza da parte dei tribunali o delle procure) e una ridotta capacità delle forze dell’ordine (ad esempio, a causa di agenti in ferie, che lavoravano da casa o che erano impegnati nel far rispettare le misure di contenimento del virus).</p><p rend="text">Con specifico riferimento all’Italia, i dati relativi alle case rifugio e ai servizi di supporto alla violenza domestica confermano ulteriormente questo andamento. Ad esempio, le richieste di aiuto ai CAV sono diminuite a marzo 2020 e sono leggermente aumentate a partire da aprile 2020, una volta che i centri hanno migliorato la loro capacità di gestire le ammissioni durante il lockdown (ISTAT 2021a). Anche la diminuzione dei primi contatti con i CAV sono indice dell’accesso limitato ai servizi di supporto a causa della pandemia. Ad esempio, a marzo 2020, il numero di donne che si sono rivolte alla rete nazionale antiviolenza (<ref target="http://D.i.Re:">D.i.Re:</ref> Donne in Rete contro la violenza) ha superato del 74,5% la media mensile del 2018, sebbene la percentuale dei primi contatti sia diminuita del 50% (D.i.Re 2020). Allo stesso tempo, la diminuzione dei primi contatti potrebbe indicare che la gravità e la frequenza della violenza siano aumentate più della prevalenza (Peroni e Demurtas 2021). </p><p rend="text">In sintesi, gli effetti delle misure di lockdown sembrano aver inasprito le diseguaglianze persistenti nell’accesso ai servizi di supporto (come nel caso delle donne migranti), creato difficoltà di intervento per i fornitori di assistenza alle vittime e messo in luce alcune debolezze significative del sistema di assistenza alle vittime (Peroni e Demurtas 2021; Williams et al. 2021; Leigh et al. 2022). Resta però meno chiara la misura in cui questi effetti possano aver portato anche ad un aumento o aggravamento dell’esposizione alla violenza da partner, né si conosce l’effetto delle interruzioni dei servizi di carattere più generale come trasporti, mobilità, attività ricreative, alloggi e così via. Sebbene i servizi di tipo generale non siano specificamente mirati a contrastare la violenza da partner, è plausibile che la loro improvvisa interruzione abbia aumentato il rischio di violenza da partner. </p></div></div><div><head>3. Note conclusive</head><p rend="text">Una buona parte delle teorie esistenti sulla violenza da partner supporta la previsione secondo cui questo fenomeno è aumentato in risposta alla combinazione di shock economici, restrizioni alla mobilità e indebolimento delle infrastrutture istituzionali e sociali che si sono verificate durante i peggiori momenti della pandemia. In generale, tali aspettative sono in linea con le evidenze empiriche esaminate presentate e discusse nel presente lavoro, sebbene con alcune note di cautela. Dati i limiti delle evidenze disponibili, non è opportuno trarre conclusioni sull’entità e sulla distribuzione di un eventuale incremento tra i tipi di violenza, sull’aumento della prevalenza piuttosto che dell’intensità o sull’importanza relativa dei canali di trasmissione dalla pandemia alla violenza da partner.</p><p rend="text">A causa di campioni molto ridotti e/o alla natura qualitativa della maggior parte degli studi che hanno analizzato i primi periodi del Covid-19, le evidenze del ruolo svolto dai fattori di rischio, emersi o rafforzati dalla pandemia, non possono considerarsi conclusivi per diversi aspetti. Mentre le evidenze qualitative forniscono risultati non generalizzabili, i dati amministrativi raccolti durante la pandemia, (ad esempio sui casi di violenza domestica denunciati alle forze dell’ordine o sulle chiamate ai numeri di emergenza o antiviolenza) possono essere stati influenzati dalla latenza e/o dall’eccesso di segnalazioni o da campagne informative <hi rend="italic">ad hoc</hi>. I dati delle indagini online, invece, sono stati molto utili durante i lockdown, ma restano soggetti a distorsioni nella selezione del campione. </p><p rend="text">Nonostante queste limitazioni, è possibile avanzare alcune conclusioni. Diversi studi hanno indicato in modo ricorrente l’importanza degli stress economici, in particolare la perdita di lavoro o di reddito, suggerendo che, durante momenti di crisi, i sussidi di disoccupazione, i programmi di mantenimento del lavoro e le misure per rafforzare la sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbero essere parte di un’agenda per contenere il fenomeno della violenza contro le donne.</p><p rend="text">Le informazioni relative all’effetto che il Covid-19 ha esercitato attraverso l’accresciuta esposizione spazio-temporale delle donne a potenziali autori di violenza invece suggeriscono altre indicazioni di policy. Come osservato da Romito, Pellegrini e Saurel-Cubizolles (2022), in tempi ‘normali’, provvedimenti rigorosi di allontanamento fisico possono svolgere un importante ruolo nella prevenzione della violenza domestica da partner. In tempi di emergenza pandemica, i governi dovrebbero limitare il più possibile chiusure, confinamenti e restrizioni alla mobilità generalizzati, cercando di identificare e consentire tutti quei possibili spazi di contatto e di mobilità compatibili con il contenimento dei contagi. </p><p rend="text">Guardando in avanti, gli studi esistenti offrono anche alcune indicazioni per ricerche future. Una domanda ancora irrisolta riguarda il lavoro da remoto. Non è chiaro se, mitigando lo shock economico post-pandemia, sia stato un fattore di protezione, oppure se abbia aumentato l’esposizione delle donne alla violenza trattenendole entro le mura di casa o rafforzandone il ruolo nel lavoro domestico e di cura. Più in generale, sono necessarie indagini ulteriori per poter comprendere l’eterogeneità dell’entità dell’impatto sulla violenza da partner generato dalla pandemia nei vari paesi e segmenti della popolazione. Ad esempio, fino a che punto questa eterogeneità può essere spiegata dalle diverse strategie messe in atto dai servizi di supporto alle vittime per intercettare e assistere le vittime, o dal grado in cui le misure di contenimento hanno indebolito le reti di supporto informale delle donne? Esplorare queste domande in modo più approfondito può aiutare a formulare strategie e misure per rafforzare la capacità di risposta del sistema di protezione e prevenzione della violenza non solo in emergenze simili, ma anche in condizioni ordinarie e soprattutto con attenzione a donne che vivono in condizioni di isolamento sociale o mobilità ridotta.</p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib"><hi >Aizer, Anna. 2010. </hi><hi >“The Gender Wage Gap and Domestic Violence.” </hi><hi rend="italic">American Economic Review</hi><hi > 100, 4: 1847-59. </hi><ref target="https://doi.org/10.1257/aer.100.4.1847"><hi >https://doi.org/10.1257/aer.100.4.1847</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Anderberg, Dan, Rainer Helmut, Wadsworth Jonathan, and </hi><hi >Tanya Wilson. 2016. “Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence.” </hi><hi rend="italic">The Economic Journal</hi><hi > 126, 597: 1947-79. </hi><ref target="https://doi.org/10.1111/ecoj.12246"><hi >https://doi.org/10.1111/ecoj.12246</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Angelucci, Manuela, and Rachel Heath. 2020. </hi><hi >“Women Empowerment Programs and Intimate Partner Violence.” </hi><hi rend="italic">AEA Papers and Proceedings</hi><hi > 110: 610-14. </hi><ref target="https://doi.org/10.1257/pandp.20201047"><hi >https://doi.org/10.1257/pandp.20201047</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Arenas-Arroyo, Esther, Fernandez-Kranz Daniel, and Natalia Nollenberger. 2021. “</hi><hi >Intimate Partner Violence under Forced Cohabitation and Economic Stress: Evidence from the Covid-19 Pandemic.” </hi><hi rend="italic">Journal of Public Economics</hi><hi > 194. </hi><ref target="https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104350"><hi >https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104350</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Atkinson, Maxine P., Greenstein Theodor N., and Molly Monahan Lang. 2005. “For Women, Breadwinning Can Be Dangerous: Gendered Resource Theory and Wife Abuse.”</hi><hi > </hi><hi rend="italic">Journal of Marriage and Family</hi> 67, 5: 1137-48. <ref target="https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00206.x">https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00206.x</ref></p><p rend="bib_indx_bib">Barbara, Giussy, Facchin Federica, Micci Laila, Rendiniello Mitia, Giulini Paolo, Cattaneo Cristina, Vercellini Paolo, and Alessandra Kustermann. <hi >2020. “Covid-19, Lockdown, and Intimate Partner Violence: Some Data from an Italian Service and Suggestions for Future Approaches.” </hi><hi rend="italic">Journal of Women’s Health</hi><hi > 29, 10: 1239-42. </hi><ref target="https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8590"><hi >https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8590</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Béland, Louis-Philippe</hi><hi >, Brodeur Abel, Haddad Joanne, and Derek Mikola. 2021. “Determinants of Family Stress and Domestic Violence: Lessons from the Covid-19 Outbreak.” </hi><hi rend="italic">Canadian Public Policy</hi><hi > 47, 3: 439-</hi><hi >59. </hi><ref target="https://doi.org/10.3138/cpp.2020-119"><hi >https://doi.org/10.3138/cpp.2020-119</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Berniell, Inés, and Gabriel Facchini. 2021. “Covid-19 Lockdown and Domestic Violence: Evidence from Internet-Search Behavior in 11 Countries.” </hi><hi rend="italic">European Economic Review</hi><hi > 136, 103775. </hi><ref target="https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103775"><hi >https://doi.org/</hi><hi >10.1016/j.euroecorev.2021.103775</hi></ref><hi > </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Boxall, Hayley, and Anthony Morgan. 2021. “Intimate Partner Violence during the COVID-19 Pandemic: A Survey of Women in Australia.” Report, March 2021</hi><hi >. 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Jackson. 2022. “Impacts of Covid-19 on the Coping Behaviours of Canadian Women Experiencing Intimate Partner Violence.” </hi><hi rend="italic">Global Social Welfare</hi><hi > 9, 3</hi><hi >: 141-56.</hi><hi > </hi><ref target="https://doi.org/10.1007/s40609-022-00224-z"><hi >https://doi.org/10.1007/s40609-022-00224-z</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >McElroy, Marjorie B., and Mary J. Horney. 1981. “Nash-Bargained Household Decisions: Toward a Generalization of the Theory of Demand.” </hi><hi rend="italic">International Economic Review</hi><hi > 22, 2:</hi><hi > 333-49. </hi><ref target="https://doi.org/10.2307/2526280"><hi >https://doi.org/10.2307/2526280</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Mohler, George, Bertozzi Andrea L., Carter Jeremy, Short Martin B., Sledge Daniel, Tita George E., Uchida Craig D., </hi><hi >and P. Jeffrey Brantingham. 2020. “Impact of Social Distancing during COVID-19 Pandemic on Crime in Los Angeles and Indianapolis.” </hi><hi rend="italic">Journal of Criminal Justice</hi><hi > 68, 101692. </hi><ref target="https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101692"><hi >https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101692</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Morgan, Anthony, and Hayley Boxall</hi><hi >. 2020. “Social Isolation, Time Spent at Home, Financial Stress and Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic.” </hi><hi rend="italic">Trends and Issues in Crime and Criminal Justice</hi><hi > 609: 1-18. </hi><ref target="https://doi.org/10.52922/ti04855"><hi >https://doi.org/10.52922/ti04855</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Profeta Paola, Caló Ximena, and Roberto Occhiuzzi. “Parlamento europeo, Directorate-General for Internal Policies of the Union.” 2021. “COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty: insights from 5 European countries: executive summary.” European Parliament, May 2021 &lt;</hi><ref target="https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf"><hi >https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf</hi></ref><hi >&gt;.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Peck, Jessica A. 2020. </hi><hi >“The Disproportionate Impact of Covid‐19 on Women Relative to Men: A Conservation of Resources Perspective.” </hi><hi rend="italic">Gender, Work &amp; Organization</hi><hi > 28, S2: 484-97. </hi><ref target="https://doi.org/10.1111/gwao.12597"><hi >https://doi.org/10.1111/gwao.12597</hi></ref><hi > </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Peitzmeier, Sarah M., Fedina Lisa, Ashwell Louise, Herrenkohl T</hi><hi >odd I., and Rich Tolman. 2022. “Increases in Intimate Partner Violence during Covid-19: Prevalence and Correlates.” </hi><hi rend="italic">Journal of Interpersonal Violence </hi><hi >37, 21-2. </hi><ref target="https://doi.org/10.1177/08862605211052586"><hi >https://doi.org/10.1177/08862605211052586</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Peroni, Caterina</hi><hi >, and Pietro Demurtas. 2021. “Emergency in the emergency or a structural problem? Gender-based violence in the time of Covid-19.” </hi><hi rend="italic">AG - About Gender.</hi><hi > </hi><hi rend="italic">International Journal of Gender Studies </hi><hi >10, 19: 295-323. </hi><ref target="https://doi.org/10.15167/2279-5057/AG2021.10.19.1233"><hi >https://doi.org/</hi><hi >10.15167/2279-5057/AG2021.10.19.1233</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Peterman, Amber, Potts Alina, O’ Donnell Megan, Thompson Kelly, Shah Niyati, Oertelt-Prigione Sabine, and Nicole van Gelder. 2022. “</hi><hi >Pandemics and Violence against Women and Children.” Center for Global Development &lt;</hi><ref target="https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children"><hi >https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children</hi></ref><hi >&gt;. </hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Piquero, Alex R., Jennings Wesley G., Jemison Erin, Kaukinen Catherine, and Felicia M. </hi><hi >Knaul. 2021. “Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic - Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis.” </hi><hi rend="italic">Journal of Criminal Justice</hi><hi > 74, 101806. </hi><ref target="https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806"><hi >https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Romito, Patrizia, Pellegrini Martina, and Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles. </hi><hi >2022. “Intimate Partner Violence against Women during the COVID-19 Lockdown in Italy: A Multicenter Survey Involving Anti-Violence Centers.” </hi><hi rend="italic">Violence Against Women</hi><hi > 28, 9: 2186-203. </hi><ref target="https://doi.org/10.1177/10778012221079374"><hi >https://doi.org/10.1177/10778012221079374</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Sabri, Bushra, Hartley Maria, Saha Jyoti</hi><hi >, Murray Sarah, Glass Nancy, and Jacquelyn C. Campbell. 2020. “Effect of Covid-19 Pandemic on Women’s Health and Safety: A Study of Immigrant Survivors of Intimate Partner Violence.” </hi><hi rend="italic">Health Care for Women International</hi><hi > 41, 11-12:</hi><hi > 1294-312. </hi><ref target="https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1833012"><hi >https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1833012</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Tur-Prats, Ana. 2021. “Unemployment and Intimate Partner Violence: A Cultural Approach.” </hi><hi rend="italic">Journal of Economic Behavior &amp; Organization</hi><hi > 185: 27-</hi><hi >49. </hi><ref target="https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.006"><hi >https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.006</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib">Viero, Alessia, Barbara Giussy, Montisci Massimo, Kustermann Kathryn M., and Cristina Cattaneo. <hi >2021. “Violence against Women in the COVID-19 Pandemic: A Review of the Literature and a Call for Shared Strategies to Tackle Health and Social Emergencies</hi><hi >.” </hi><hi rend="italic">Forensic Science International</hi><hi > 319, 110650. </hi><ref target="https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110650"><hi >https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110650</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Williams, Emma E., Arant Kaetlyn R., Leifer Valia P., Chadwick Balcom Madri, Levy-Carrick Nomi C., Lewis-O’Connor Annie, </hi><hi >and Jeffry N. Katz, J. 2021. “Provider Perspectives on the Provision of Safe, Equitable, Trauma-Informed Care for Intimate Partner Violence Survivors during the Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study.” </hi><hi rend="italic">BMC Women’s Health</hi><hi > 21. </hi><ref target="https://doi.org/10.1186/s12905-021-01460-9"><hi >https://doi.org/10.1186/s12905-021-01460-9</hi></ref></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Wood, Leila, Baumler Elizabeth</hi><hi >, Voth Schrag Rachel, Guillot-Wright Shannon, Hairston Dixie, Temple Jeff, and Elizabeth Torres. 2021. “</hi>«<hi >Don’t Know Where to Go for Help». Safety and Economic Needs among Violence Survivors during the Covid-19 Pandemic.”</hi><hi > </hi><hi rend="italic">Journal of Family Violence</hi><hi > 37, 6: 959-67. </hi><ref target="https://doi.org/10.1007/s10896-020-00240-7"><hi >https://doi.org/10.1007/s10896-020-00240-7</hi></ref></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-009-backlink">1</ref></hi>	Si ringrazia il sostegno della Regione Toscana attraverso il finanziamento del progetto PANdemic Gender violence participatory Assessment – PANGEA. Bando Ricerca COVID Toscana, DD19049. Gli autori ringraziano anche la prof.ssa Francesca Bettio per i preziosi commenti. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-008-backlink">2</ref></hi>	Secondo il modello di Anderberg et al. (2016), ciò potrebbe avere un effetto protettivo perché uomini con predisposizione alla violenza avrebbero un incentivo a reprimere la propria natura per ridurre la possibilità di essere lasciati. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-007-backlink">3</ref></hi>	Secondo lo <hi rend="italic">status threat theory</hi> (Angelucci and Heath 2020), le <hi rend="italic">gendered resource theory</hi> (Atkinson, Greenstein and Lang 2005), o la <hi rend="italic">gendered identity explanation </hi>(Tur-Prats 2021) le donne sono maggiormente a rischio nel momento in cui le loro risorse relative migliorano significativamente rispetto ai loro partner. In queste situazioni, gli uomini che aderiscono a stereotipi maschilisti di genere potrebbero avere una propensione a recuperare il proprio ruolo dominante/di capofamiglia tramite comportamenti violenti.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-006-backlink">4</ref></hi>	Sono definiti tali comportamenti emotivamente abusivi, di molestia e di controllo.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-005-backlink">5</ref></hi>	Qui per stress economico si intende la perdita del lavoro e/o la riduzione del salario da parte della donna o del partner.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-004-backlink">6</ref></hi>	Donne in gravidanza, persone che non possono permettersi di pagare l’affitto, persone disoccupate/sottoccupate, donne o donne con partner che hanno subito di recente cambiamenti occupazionali negativi, persone con identità trans/non binaria.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-003-backlink">7</ref></hi>	I sussidi salariali o altre forme di protezione sociale legate alla crisi di solito mitigano le perdite di reddito ma non le compensano integralmente. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-002-backlink">8</ref></hi>	Il telelavoro per gli uomini invece ha un effetto non significativo o debolmente positivo. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-001-backlink">9</ref></hi>	Questa riduzione è parzialmente spiegata dal periodo natalizio, resta tuttavia più pronunciata rispetto allo stesso periodo nel 2019.</p></item>
				</list></div></div><div><head>Stress post-traumatico e sintomi ossessivo compulsivi in donne vittime di violenza di genere</head><p rend="h1_author ParaOverride-5">Andrea Pozza, Ilaria Bertolucci</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">La violenza di genere e la violenza contro il genere femminile rappresenta un fenomeno molto diffuso a livello mondiale che colpisce una donna su tre nel corso della vita (WHO 2021). Essa è ormai riconosciuta come un problema di salute pubblica e una violazione dei diritti umani a livello mondiale. Inoltre, è un importante fattore di rischio per la salute delle donne, con conseguenze di vasta portata sia per la loro salute fisica che mentale (Krantz and Garcia Moreno 2005). </p><p rend="text">Uno dei maggiori disturbi presenti nelle donne vittima di violenza di genere è il disturbo da stress post traumatico (PTSD). È un disturbo che può svilupparsi in persone che hanno subito o hanno assistito a un evento traumatico, catastrofico o violento, oppure che sono venute a conoscenza di un’esperienza traumatica accaduta a una persona cara (APA 2013).</p><p rend="text">Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è una condizione cronica caratterizzata da ricorrenti pensieri intrusivi (ossessioni) che causano distress psicologico e comportamenti ripetitivi agiti con lo scopo neutralizzare l’ansia (compulsioni). Il DOC è associato a una sostanziale disabilità globale del funzionamento dell’individuo (APA 2013).</p><p rend="text">Lo scopo del presente articolo è quello di offrire una panoramica degli studi presenti in letteratura scientifica sulla presenza e le caratteristiche dei sintomi e dei tratti ossessivo-compulsivi e loro analogie e differenze coi sintomi da stress post traumatico all’interno delle donne vittime di violenza di genere.</p></div><div><head>2. La violenza: definizione generale e tipologie</head><p rend="text">La violenza è un fenomeno complesso e multidimensionale influenzato da molteplici fattori psicologici e neurobiologici (Cloninger, Svrakic D. M. and Svrakic N. M. 1997). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 2023) definisce la violenza come l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del proprio potere, auto o eterodiretta (verso un’altra persona, un gruppo o una comunità), sia in termini di minaccia o con esito reale, che provoca o ha un’alta probabilità di provocare lesioni, morte, danni psicologici, problematiche dello sviluppo o privazione. Per parlare di violenza sono, quindi, fondamentali i concetti di intenzionalità, forza ed eccesso. Esistono diverse tipologie di classificazione della violenza (si veda Figura 1). Uno di questi è la suddivisione in base al destinatario dell’atto violento (Krug et al. 2002; Rutherford et al. 2007): si parla di violenza autodiretta e di violenza eterodiretta. La prima tipologia fa riferimento agli atti di violenza agiti contro sé stessi e comprendono comportamenti autolesionistici (automutilazione e lesioni fisiche provocate al proprio corpo) o finalizzati a porre fine alla propria vita (suicidio o tentato suicidio). La seconda tipologia di violenza è di tipo interpersonale e può coinvolgere un singolo soggetto, piccoli gruppi o grandi gruppi. Si parla di violenza domestica quando i destinatari dell’atto violento sono i membri della famiglia dell’aggressore (figli, membri della famiglia più anziani, partner), si parla, invece di violenza di comunità, quando i destinatari della violenza sono persone esterne al contesto familiare. Un’ultima tipologia riguarda la violenza collettiva che si riferisce all’utilizzo strumentale della violenza rivolta a piccoli o grandi gruppi al fine di raggiungere obiettivi economici, politici o sociali. Alcuni esempi possono essere costituiti da atti di terrorismo e guerre (Krug et al. 2002; Rutherford et al. 2007).</p><p><graphic url="OP08737_int_stampa_copia-web-resources/image/09_Pozza_Bertolucci.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-1" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 1 – Principali tipologie di violenza (Krug et al. 2002).</p><p rend="text">Un’altra classificazione può essere effettuata a seconda della modalità di espressione dell’atto violento: in questo caso parliamo di violenza fisica, psicologica, sessuale e connessa a trascuratezza (Krug et al. 2002). La violenza fisica è definita come un comportamento basato sulla forza fisica, il cui scopo è quello di violare l’integrità fisica della vittima. Questo include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare, soffocare. La violenza psicologica è l’utilizzo volontario di risorse quali minacce e molestie (p.e. ricatti affettivi, minacce, indifferenza, rifiuto, denigrazione) per ottenere un danno psicologico, provocando stati psicologici come angoscia, ansia, paura e rifiuto nella vittima. Il termine violenza sessuale si riferisce a contatti o comportamenti sessuali che si verificano senza il consenso esplicito della vittima. Sono inclusi in questa categoria, gli stupri e le molestie sessuali. La violenza legata a trascuratezza si riferisce all’inadeguatezza o all’insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici e educativi. </p></div><div><head>3. Violenza di genere</head><p rend="text">È un termine per definire qualsiasi atto dannoso perpetrato contro la volontà di una persona e che si basa su differenze socialmente attribuite (di genere) tra maschi e femmine. In tutto il mondo, la violenza di genere ha un impatto maggiore su donne e ragazze che su uomini e ragazzi. Il termine ‘violenza di genere’, quindi, è spesso usato in modo intercambiabile con il termine ‘violenza contro le donne’ e ‘violenza sessuale e di genere’. Esso evidenzia la dimensione di genere di questi tipi di atti; in altre parole, il rapporto tra lo status subordinato delle donne nella società e la loro maggiore vulnerabilità alla violenza. È importante notare, tuttavia, che anche gli uomini e i ragazzi possono essere vittime di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, in particolare quando sono sottoposti a tortura e/o detenzione (IAWG 2010). </p><p rend="text">Alla luce di quanto sopra, per violenza di genere si intende qualsiasi atto di violenza che provoca o rischia di provocare danni fisici, sessuali o mentali o sofferenze alle donne, comprese le minacce di tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata (United Nation 1993). </p><p rend="text">Le principali forme di violenza di genere nel mondo sono le seguenti (IAWG 2010): 1) Violenza sessuale (compresi stupro, abuso sessuale, sfruttamento sessuale e prostituzione forzata); 2) Violenza domestica; 3) Matrimonio forzato e precoce; 4) Pratiche tradizionali dannose (come la mutilazione genitale femminile e crimini d’onore; 5) Traffico di essere umani.</p><div><head>3.1 Tipologie di violenza afferente alla violenza di genere</head><p rend="text">Come illustrato nel paragrafo 2, esistono diverse forme di violenza. Per quanto riguarda la violenza di genere, la Convenzione di Istanbul ha definito le forme di violenza esistenti come le seguenti (Tiryakioğlu and Öztürk 2018):</p><list type="unordered">
				<item>Violenza fisica</item>
				<item>Violenza sessuale</item>
				<item>Violenza psicologica</item>
				<item>Violenza economica</item>
			</list><p rend="text">Rispetto alla definizione generale di violenza subentra una nuova forma denominata ‘violenza economica’. Essa, implica, da parte dell’autore di violenza, il controllo della capacità di una donna (vittima) di ottenere, utilizzare e sostenere risorse economiche, minacciando così la sua sicurezza economica e il suo potenziale di autosufficienza. L’abuso economico può essere una tattica molto potente per manipolare, dominare e controllare una persona allo scopo di incoraggiare la dipendenza o abusarne finanziariamente (Alkan, Özar and Ünver 2021). </p></div><div><head>3.2 Prevalenza nel mondo</head><p rend="text">L’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO 2021) ha pubblicato un’indagine risalente all’anno 2018 sui dati inerenti alla violenza di genere in cui risulta che quasi una donna su tre (circa 736 milioni di donne nel mondo, della fascia di età 15-49 anni), sono state sottoposte ad atti di violenza fisica e/o sessuale. In questa cifra sono compresi gli atti di violenza fisica e/o sessuale perpetuati dal partner (o ex partner), atti di violenza sessuale non perpetuata dal partner (p.e. sconosciuti, amici, familiari) o entrambe le forme, almeno una volta nella vita. In questa cifra non sono conteggiati gli atti di molestia. Queste stime confermano quanto la violenza di genere sia un fenomeno diffuso a livello globale. </p></div><div><head>3.3 Prevalenza in Italia</head><p rend="text">L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT 2014) ci fornisce una panoramica delle stime della violenza di genere a livello italiano. 6 milioni 788 mila donne comprese nella fascia di età 16-70 anni (circa il 30%) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Di queste, circa 4 milioni 353 mila (20,2%) ha subìto atti di violenza fisica, circa 4 milioni 520 mila (21%), atti di violenza sessuale, e circa 1 milione 157 mila (5,4%) sono state vittime delle forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).</p><p rend="text">Riguardo all’autore della violenza, circa 2 milioni 800 mila (13,6%) delle donne italiane hanno subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner, mentre il 24,7% ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini estranei o conosciuti, diversi dalla figura del partner.</p><p rend="text">Rispetto, invece, alla violenza psicologica e/o economica circa il 26,4% delle donne italiane ha subito queste forme di violenza da parte del partner e il 46,1% da parte di un ex partner.</p></div><div><head>3.4 Fattori di vulnerabilità e fattori protettivi della violenza di genere perpetrata dal partner</head><p rend="text">Alla base del fenomeno della violenza di genere si possono individuare dei fattori di rischio che aumentano la probabilità di esperire almeno un episodio di violenza domestica e dei fattori protettivi, che ne diminuiscono la probabilità. I principali (CDCP 2021; Gerino et al. 2018) sono riassunti in Tabella 1.</p><p rend="caption_table">Tabella 1 – Principali fattori di rischio e protettivi collegati alla violenza domestica.</p><table rend="tab1" xml:id="table001">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-1">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-1">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row role="label" rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 top top">
							<p rend="table">Fattori di rischio</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top">
							<p rend="table">Fattori protettivi</p>
						</cell>
					</row>
				
				
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table">genere femminile</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table">supporto sociale</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">essere disoccupati</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">comportamento ‘help seeking’</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">età giovane</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">buone abilità di coping (life skills)</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">basso livello di assertività</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">buon livello di autostima</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">basso supporto sociale</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">buone capacità fisiche e cognitive</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">isolamento sociale</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">essere occupati lavorativamente</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">basso funzionamento cognitivo</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base"/>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">sintomi depressivi</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base"/>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">appartenenza a minoranza etnica</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base"/>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">precedenti esperienze di violenza</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base"/>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table">dipendenza effettiva</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base"/>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-3">
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table">fattori culturali legati al ruolo maschile e femminile</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2"/>
					</row>
				
			</table></div><div><head>3.5 Le conseguenze psicologiche della violenza di genere</head><p rend="text">La violenza di genere subita può impattare la salute fisica e mentale della vittima. Sintomi psicopatologici comuni sono ansia, attacchi di panico, sensi di colpa, problemi alimentari e depressione che nei casi più gravi può portare al suicidio, disfunzioni sessuali, disturbo da stress post traumatico (PTSD) e disturbo ossessivo compulsivo (DOC; Diaz e Garofano 2013). </p><p rend="text">Uno studio di revisione della letteratura (Nathanson et al. 2012) ha dimostrato un elevata prevalenza di sintomi psicopatologici all’interno delle vittime di violenza perpetuata dal partner. Tra i più comuni, troviamo i sintomi PTSD (55-92%), depressivi (35-70%) e abuso di sostanze. In particolare, si evidenzia un maggiore consumo di alcol (13,5%) e di sostanze (22,8%) negli ultimi 12 mesi da parte delle donne che hanno subito violenza rispetto a quelle che non sono state vittime di violenza (rispettivamente 1,4 % e 2,8%; Lipsky et al. 2005). </p><p rend="text">Inoltre, le donne sopravvissute alla violenza domestica possono interiorizzare l’abuso verbale dal loro partner. Possono provare senso di colpa, rabbia o risentimento verso sé stesse per la situazione (WHO 2013b). Dopo aver subito abusi, le sopravvissute possono incontrare difficoltà nelle nuove relazioni interpersonali e sentimentali (APA 2019).</p></div></div><div><head>4. Il disturbo da stress post- traumatico (PTSD)</head><p rend="text">Il PTSD è un disturbo psichiatrico causato dall’esposizione diretta o indiretta ad uno o più eventi traumatici nel corso della vita, come ad esempio, guerre, abusi, violenze, attentati terroristici, catastrofi naturali, incidenti stradali; Burri and Maercker 2014). Si caratterizza per sintomi particolarmente invalidanti come pensieri, immagini o ricordi intrusivi e/o spaventosi legati all’evento traumatico con un vissuto emotivo molto intenso, ansia, incubi, problemi di sonno, e calo del tono dell’umore. Talvolta si possono presentare flashbacks legati all’evento traumatico; ovvero la percezione come se si stesse rivivendo nel presente l’episodio traumatico avvenuto nel passato (Yehuda et al. 2015). Le persone con PTSD, inoltre, possono esperire fenomeni di dissociativi come depersonalizzazione e derealizzazione (APA 2013). La prevalenza del PTSD nella popolazione generale si assesta attorno all’1% (Karam et al. 2014). Molte persone affette da PTSD possono cercare di evitare situazioni che ricordano loro l’evento traumatico (APA 2013).</p></div><div><head>5. Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC)</head><p rend="text">Il DOC è un disturbo molto invalidante che riduce notevolmente le capacità di funzionamento dell’individuo. I pazienti con DOC, spesso, non riescono a svolgere un’attività lavorativa o la realizzano in modo discontinuo, e talvolta, debbono accontentarsi di mansioni a bassa responsabilità, inferiori alle loro reali capacità lavorative. Il disturbo si riflette negativamente anche sulla qualità e la durata delle relazioni amicali ed affettive, infatti, il 50% dei pazienti non riesce a stabilizzare o a mantenere un rapporto di coppia (Mancini 2005). Il DOC è caratterizzato da pensieri, immagini o impulsi (ossessioni) che possono provocare distress psicologico nella forma di ansia e/o disgusto e da comportamenti (compulsioni) finalizzati a neutralizzare il distress psicologico. Le ossessioni sono persistenti e ricorrenti, ego-distoniche, incoercibili e possono essere soggetti a critica. Le compulsioni sono intenzionali, ripetitive e finalizzate (Rossi et al. 2020). Il livello di consapevolezza di chi soffre di DOC piò variare da buono a scarso (APA 2013). La prevalenza del DOC, nel corso della vita, è di circa l’1-3% della popolazione (Ruscio et al. 2010).</p><p rend="text">La sintomatologia ossessivo-compulsiva si articola su diverse tematiche, eterogenee tra loro, solitamente ben definibili all’interno del singolo individuo. Un approccio per comprendere e qualificare l’eterogeneità del disturbo ossessivo compulsivo è l’uso di un quadro multidimensionale basato sulle dimensioni dei sintomi appartenenti alle seguenti tematiche: i) simmetria; ossessioni di simmetria e compulsioni a ripetere, ordinare e contare; ii) controllo; ossessioni dubitative associate a compulsioni di controllo ed evitamento; iii) pensieri proibiti; aggressività, ossessioni sessuali, religiose e somatiche e compulsioni di controllo; iv) pulizia: ossessioni di contaminazione e compulsioni di pulizia; v) accumulo: accumulo di ossessioni e compulsioni (Cervin et al. 2022).</p><div><head>5.1 DOC e fattori di rischio </head><p rend="text">Alla base dello sviluppo del DOC si possono evidenziare alcuni fattori che, di fatto, aumentano la probabilità di insorgenza del disturbo. Tra questi, il fattore che ‘pesa’ di più è quello genetico (Nestadt, Grados and Samuels 2010). Il rischio di sviluppo del DOC negli individui con parenti di primo grado affetti dal disturbo è risultato variare tra il 6% e il 55% (Mancini 2016). Oltre ai fattori genetici, sono stati descritti alcuni fattori ambientali. I principali fattori di rischio (Huh et al. 2013; Kroska et al. 2017; Macul Ferreira de Barros et al. 2021; Mancebo et al. 2009; Moreso et al. 2013; Rodrighuez-Salgado et al. 2006; Ruscio et al. 2010; Subramanian et al. 2012) associati ad una maggiore vulnerabilità di sviluppo del DOC sono riassunti in Tabella 2.</p><p rend="caption_table">Tabella 2 – Principali fattori di rischio associati allo sviluppo del DOC.</p><table rend="tab1 _idGenTablePara-1" xml:id="table002">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-4">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row role="label" rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">Fattori di rischio</p>
						</cell>
					</row>
				
				
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">familiarità genetica</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">esperienze avverse perinatali</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">caratteristiche personologiche (p.e. neuroticismo)</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">esperienze traumatiche</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">esperienze di abuso</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">basso livello economico</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">altri disturbi psicologici (p.e. disturbi d’ansia)</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">utilizzo di sostanze</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">essere celibe/nubile</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">essere disoccupati</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 down base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-11">età (adolescenza)</p>
						</cell>
					</row>
				
			</table></div><div><head>5.2 Assessment</head><p rend="text">Al fine di effettuare una corretta diagnosi di DOC lo specialista della salute (psicologo e/o psicoterapeuta) può integrare le informazioni derivanti dal colloquio clinico, dai test di screening e dai test specifici. Una panoramica di alcuni test specifici utilizzati nell’ambito clinico e della ricerca è rappresentata dai seguenti:</p><list type="unordered">
				<item><hi >Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS; Goodman et al. 1991);</hi></item>
				<item>Obsessive-Compulsive Inventory - Revised (OCI-R; Foa et al. 2002); </item>
				<item><hi rend="italic">Obsessive</hi><hi > Beliefs Questionnaire -44 (</hi><hi rend="italic">OBQ-44</hi><hi >;</hi><hi rend="italic"> </hi><hi >OCCWG 1997).</hi></item>
			</list><p rend="text">La Y-BOCS è un’intervista semi-strutturata caratterizzata da una sezione dove viene definita la presenza o assenza dei vari sintomi riportati in una checklist e, successivamente, viene misurata la gravità del sintomo tramite una scala Likert a 5 punti. Questa presenta buone proprietà discriminative e psicometriche (Rapp et al. 2016). </p><p rend="text">L’OCI-R è un questionario self-report finalizzato a quantificare le principali dimensioni che caratterizzano il DOC, composto da 18 items che, anche in questo caso, utilizza una scala Likert a 5 punti dove è possibile individuare le specifiche difficoltà del paziente e la presenza, in particolare, di uno degli aspetti valutati dalla scala: washing, checking, ordering, obsessing, mental neutralizing e hoarding. È utile per discriminare le dimensioni della sintomatologia ma a livello diagnostico presenta alcuni limiti ed ha scarse proprietà discriminative (Marchetti et al. 2010).</p><p rend="text">L’OBQ-44 ha lo scopo di misurare le credenze ritenute importanti nello sviluppo e nel mantenimento del DOC quali: i) perfezionismo e intolleranza dell’incertezza, ii) importanza e controllo dei pensieri, iii) responsabilità e iv) sovrastima della minaccia. Tutti e quattro i fattori sono stati positivamente associati a sintomi ossessivi cronici e preoccupazione (Nayebaghayee et al. 2019).</p></div></div><div><head>6. Violenza di genere, PTSD e DOC</head><p rend="text">Alcune ricerche suggeriscono come il DOC e PTSD siano due disturbi sullo stesso continuum (Badour et al. 2012; 2023; Briggs and Price 2009; Gershuny et al. 2003; Ojserkis, McKay and Lebeaut 2018, si veda Figura 2). Gershuny e colleghi, (2003) evidenziano l’esistenza di una grande sovrapposizione tra la sintomatologia del DOC e del PTSD. Entrambi sono caratterizzati da pensieri ricorrenti e intrusivi che sono vissuti con ansia e/o paura. Hanno scoperto che, in alcuni casi, al diminuire dei sintomi PTSD, i sintomi di DOC aumentano e viceversa. Il DOC non sembra ‘sostituire’ i sintomi PTSD, ma piuttosto i sintomi DOC sono utilizzati per far fronte, ridurre, ed evitare i sintomi legati al trauma e ricordi. </p><p rend="text">Briggs e Price (2009) suggerirono un’associazione tra le prime esperienze di vita, la conseguente creazione di schemi e supposizioni sul mondo e la possibilità di insorgenza del DOC. Gli autori sostengono che, se queste prime esperienze sono percepite come avverse e traumatiche, i bambini possono sviluppare eccessive convinzioni sul tema della responsabilità. Nello specifico, possono interpretare erroneamente i pensieri intrusivi (negativi) come la causa di eventi negativi e traumatici. Un esempio può essere l’interpretazione causale di un pensiero negativo su uno (o entrambi) dei genitori e l’avvenimento dell’incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto il suddetto genitore. Alla luce di ciò, in questi casi, sono frequenti comportamenti compulsivi atti a controllare le possibili conseguenze negative provocate dai pensieri intrusivi. Se le conseguenze negative non si verificano si rafforza l’importanza di emettere il comportamento compulsivo (Briggs and Price 2009).</p><p rend="text">Badour e colleghi, (2012) suggeriscono, inoltre, che il ruolo del ‘disgusto’ presente sia nel DOC che nel PTSD è significativo. Coloro che subiscono una qualche forma di violenza (violenza sessuale/fisica/criminale) comunemente provano un intenso senso di disgusto. I sentimenti di disgusto possono portare sia a PTSD (disgusto focalizzato sull’altro) che a un DOC basato sulla contaminazione (disgusto auto-focalizzato). Questi sentimenti portano alla necessità di allontanarsi dalle fonti di contaminazione e possono portare a emettere comportamenti compulsivi come lavarsi le mani, fare la doccia e a evitamento. </p><p rend="text">Un altro elemento in comune tra il PTSD e il DOC è la presenza di sintomi di ‘mental contamination’, definita come la sensazione di sporco in assenza di un reale contaminante fisico. Tale sintomatologia è molto diffusa all’interno del DOC (46-62%; Coughtrey et al. 2012; Melli et al. 2014) ed è stata collegata all’emozione di base del disgusto (Ojserkis, McKay and Lebeaut 2018). Tra gli individui con una storia di trauma sessuale, le esperienze di contaminazione mentale sono spesso causate da sentimenti o pensieri sulla violazione percepita o immagini, pensieri e ricordi riguardanti il contatto fisico (ad esempio, fluidi corporei) durante l’evento traumatico (Badour et al. 2023). La mental contamination sembra essere un forte predittore della sintomatologia ossessivo-compulsiva (Ojserkis, McKay and Lebeaut 2018).</p><p rend="text">Le vittime di esperienze traumatiche e violente sul piano sessuale possono presentare sintomatologia ossessivo-compulsiva strettamente correlata all’evento vissuto. Tra queste, troviamo il washing e il checking (Miller 2006). A seguito della mental contamination, del disgusto e della paura scaturita del contatto con liquidi corporei potenzialmente infetti, la vittima attua dei rituali di lavaggio finalizzati a depurarsi e a ridurre la sensazione di malessere interiore anche se in genere non riesce mai a sentirsi totalmente ‘pulito’, motivo per il quale questi comportamenti tendono a ripetersi e a cronicizzarsi. I sintomi connessi al checking si riferiscono alle strategie di controllo degli stimoli ambientali, di evitamento e la tendenza a isolarsi per ritagliarsi un ambiente sicuro e non entrare in contatto con l’aggressore (qualora vivesse nello stesso nucleo familiare). Alcuni esempi possono essere il controllo di porte e finestre per timore che qualcuno possa fare irruzione nella propria abitazione e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per evitare il contatto con oggetti toccati dal carnefice (Miller 2006).</p><p rend="text">Infine, il perfezionismo è un tratto della personalità multidimensionale caratterizzato dalla ricerca implacabile di perfezione assoluta, severa autocritica, reazioni negative eccessive agli errori percepiti, e l’incapacità di provare soddisfazione anche quando sono soddisfatti standard molto elevati (Sirois and Molnar 2016). Alti livelli di perfezionismo sono stati individuati all’interno della popolazione con DOC e sembrano avere un ruolo nel mantenere la sintomatologia (Pinto et al. 2017). I perfezionisti sono particolarmente a rischio di sperimentare la sintomatologia PTSD dopo un evento traumatico perché in genere si sentono responsabili (Flett, Molnar and Hewitt 2016). Questi aspetti (senso di colpa e senso di responsabilità per gli eventi accaduti), come è stato descritto sopra, nel paragrafo 3.5, sono presenti nelle vittime di violenza sessuale.</p><p><graphic url="OP08737_int_stampa_copia-web-resources/image/09_Pozza_Bertolucci1.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-1" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 2 – Sovrapposizione sintomatologica nelle vittime di violenza di genere.</p></div><div><head>7. Modello cognitivo comportamentale e trattamento</head><p rend="text">Il modello cognitivo comportamentale (CBT) spiega i meccanismi sottesi al mantenimento del DOC (Figura 3). Sulla base di questi meccanismi è possibile pianificare un adeguato piano di trattamento.</p><p rend="text">Diversi studi hanno esaminato come trattare il DOC e la relativa efficacia del trattamento (Öst et al. 2015; Skapinakis et al. 2016), tuttavia, non esiste un protocollo specifico e unico per il trattamento del DOC (Mancini e Rogier 2020). Le diverse ma valide linee guida di pratica clinica esistenti condividono che il trattamento più efficace è la CBT con la tecnica dell’esposizione e intervento di prevenzione della risposta (ERP) o farmaci che utilizzano inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI; NICE 2005; APA 2007; Skapinakis et al. 2016). La scelta tra questi due tipi di trattamento può essere effettuata in base alla preferenza del paziente, i trattamenti precedentemente effettuati, le comorbilità associate e la situazione medica attuale (APA 2007).</p><p rend="text">Mentre la CBT è considerata il trattamento di prima linea per OCD (APA 2007) è dimostrato che la sua efficacia non è statisticamente significativamente diversa dal trattamento combinato (CBT+SSRI / nSSRI; Öst et al. 2015). Il trattamento combinato deve essere utilizzato solo quando pazienti non rispondono adeguatamente alla singola terapia e per quei pazienti che hanno comorbidità con buona risposta agli SSRI (APA 2007). Non esistono studi controllati che dimostrano l’efficacia della psicoterapia dinamica o della psicoanalisi nel trattare con i sintomi principali di OCD (NICE 2005; APA 2007).</p><div><head>7.1 La tecnica dell’esposizione e intervento di prevenzione della risposta (ERP)</head><p rend="text">L’obiettivo dell’ERP è quello di indebolire la connessione tra i pensieri intrusivi e indesiderati e la risposta ansiogena (si veda Figura 3). </p><p rend="text">Questo risultato è raggiunto tramite l’esposizione alle situazioni collegate ai pensieri ossessivi in assenza (o posticipazione) della messa in atto delle compulsioni finalizzate alla riduzione dell’ansia. L’ERP permette ai pazienti DOC di imparare che i pensieri non sono dannosi in sé e per sé e promuove l’accettazione dell’incertezza e del rischio. La prevenzione della risposta include strategie per porre fine ai comportamenti di sicurezza e la ricerca di rassicurazione. In questo modo gli individui possono imparare che questi comportamenti non sono necessari per ridurre l’ansia o prevenire gli eventi temuti (McKay et al. 2015).</p><p rend="text">La ricerca indica che circa il 60-85% dei pazienti che completano il trattamento ERP ottengono un successo significativo nell’alleviare i sintomi ossessivo-compulsivi (Abramowitz et al. 2006; Ruscio et al. 2010) con un tasso di miglioramento dei sintomi del 60% (Franklin et al. 2002; Mancini et al. 2006). Tuttavia, alcuni pazienti rifiutano di iniziare o continuare il trattamento perché pensano sia troppo spaventoso esporsi alle situazioni ansiogene, con un tasso di abbandono di quasi il 10,2% (Johnco et al. 2019). Questa stima sembra essere comunque più bassa del tasso di abbandono della farmacoterapia (circa 17,3 %; Johnco et al. 2019). L’ERP, inoltre, sembra avere effetti a lungo termine in pazienti affetti da DOC con un mantenimento dei risultati del trattamento da alcuni mesi a diversi anni (Foa and Franklin 2001; Franklin et al. 2002). Si stima che oltre il 70% dei pazienti mantenga i risultati ottenuti a 12 mesi dopo il trattamento (Foa and Franklin 2001) e anche a 3 anni (Andrews et al. 2003).</p><p><graphic url="OP08737_int_stampa_copia-web-resources/image/09_Pozza_Bertolucci2.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-1" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 3 – Modello cognitivo comportamentale del DOC con illustrazione delle principali tecniche utilizzate nel piano trattamentale (tratto da Reddy et al. 2020).</p></div><div><head>7.2 Il diario ABC</head><p rend="text">Una componente importante del trattamento del DOC è la terapia cognitiva (CT), che ha lo scopo di individuare e sostituire le credenze e interpretazioni disfunzionali (chiamate distorsioni cognitive) con altre più adattive, responsabili del mantenimento del DOC (si veda Figura 3). La CT risulta efficace nel ridurre i sintomi DOC e tassi di abbandono del trattamento (van Oppen et al. 2005; Whittal et al. 2005; Whittal et al. 2008). Nel contesto di OCD questi metodi di pensiero portano a sopravvalutare i rischi e le responsabilità associati a pensieri indesiderati e invadenti (Wilhelm and Steketee 2006). Uno strumento utile per il trattamento è il diario di monitoraggio ABC (Ellis 1962; si veda Tabella 3). Questo strumento ha l’obiettivo di prendere consapevolezza rispetto degli eventi trigger (A), i comportamenti disfunzionali messi in atto (C) e le nostre valutazioni sul piano cognitivo ed emotivo rispetto agli eventi (B).</p><p rend="caption_table">Tabella 3. Esemplificazione del diario ABC di Ellis (1962) riferito all’esempio della figura 3.</p><table rend="tab1" xml:id="table003">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-6">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-7">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-7">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row role="label" rend="tab1 _idGenTableRowColumn-2">
						<cell rend="tab1 top top">
							<p rend="table">A (situazione trigger)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-2">
							<p rend="table">B (cognizione ed emozione)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-2">
							<p rend="table">C (comportamento)</p>
						</cell>
					</row>
				
				
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-8">
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table">Sul tavolo ci sono alcune penne.</p>
							<p rend="table">Prendo in mano una delle penne.</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-2 _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table">Penso che potrebbe essere sporca e potrei contaminarmi.</p>
							<p rend="table">Ansia.</p>
							<p rend="table">Disagio.</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-2 _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table">Mi lavo compulsivamente le mani</p>
							<p rend="table">Evito di toccare le penne che sono sul tavolo</p>
						</cell>
					</row>
				
			</table></div><div><head>7. 3 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)</head><p rend="text">L’EMDR (Shapiro 1989) è una metodologia CBT basata sui movimenti oculari e/o la stimolazione alternata destra/sinistra. Solitamente, questa tecnica viene utilizzata per il trattamento del PTSD ed ha lo scopo di rielaborare le esperienze traumatiche o altamente stressanti avvenuti nel passato e ridurne l’impatto emotivo. È un processo che si articola in 8 fasi con l’obiettivo di affrontare aspetti di vita passata, presente o futura che possono in qualche modo collegarsi all’evento traumatico, con lo scopo di alleviare il malessere che ne deriva, rielaborando l’esperienza fino a quando il ricordo non risulterà essere più un disagio per il soggetto.</p><p rend="text">Attualmente l’EMDR è riconosciuto come trattamento evidence-based (WHO 2013a) del PTSD e ha un tasso di remissione del 77- 90% in pazienti con PSTD a evento singolo con un numero di sedute da 3 a 8 (Flatot-Blin et al. 2023).</p><p rend="text">Questa tecnica viene inoltre suggerita per la terapia del DOC, soprattutto in presenza di eventi traumatici di colpevolizzazione o di disgusto (Mancini 2016). L’EMDR, seppur non sia la prima linea di trattamento per il DOC, può risultare efficace nel diminuire l’intensità delle emozioni angoscianti, pensieri e ricordi associati alle ossessioni e alle compulsioni. La ricerca suggerisce che il trattamento combinato di ERP e EMDR nei pazienti con DOC ha risultati più favorevoli del trattamento con la sola tecnica ERP (Böhm 2015).</p></div></div><div><head>8. Conclusioni</head><p rend="text">La violenza di genere è un fenomeno molto diffuso che colpisce numerose donne in tutto il mondo. La letteratura mette in luce alcune caratteristiche che predispongono le donne, con una maggiore probabilità, subire atti di violenza di genere (p.e. essere disoccupati, bassa autostima, basso supporto sociale). Allo stesso modo, si conoscono alcuni fattori che fungono da agenti protettori e diminuiscono la probabilità di tali atti. Essere vittime di violenza di genere significa vivere una esperienza traumatica che ha una serie di ripercussioni sul piano fisico e mentale. Le conseguenze psicologiche possono riguardare la comparsa di sintomi e/o disturbi come il disturbo da stress post-traumatico e il disturbo ossessivo-compulsivo, due disturbi molto invalidanti che possono interferire notevolmente con il funzionamento dell’individuo. Un crescente numero di studi mette in luce la compresenza di aspetti sintomatologici traumatici e di tratti ossessivo-compulsivi nelle donne vittima di violenza di genere suggerendo che siano due disturbi sul medesimo continuum. Seguono alcune analogie: pensieri intrusivi, disgusto percepito, mental contamination, atti compulsivi di checking (evitamento) e washing, e perfezionismo. È ancora poco chiaro il meccanismo sottostante alla presenza di questa sovrapposizione sintomatologica. Ulteriori indagini sono necessarie. Individuare l’associazione causale tra violenza di genere i sintomi psicopatologici, potrebbe fornirci indicazioni importanti in ottica delle opzioni di trattamento e di interventi di prevenzione.</p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Aardema, Frederick, O’Connor Kieron P., and Paul M. G. 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Si stima che entro il 2050 il numero delle persone di età compresa tra 60 e più anni raddoppierà per raggiungere 2 miliardi a livello globale, con la stragrande maggioranza delle persone anziane che vivono nei paesi a basso e medio reddito.</p><p rend="text">L’OMS stima che in generale ogni anno fino a 4 milioni di anziani siano vittime di abusi fisici e psicologici, tanto in ambito domestico che istituzionale; problema con un trend in crescita, così come lo è il progressivo invecchiamento della popolazione.</p><p rend="text">Nonostante il crescente aumento di reati denunciati ai danni di soggetti anziani, il fenomeno è ancora poco indagato, poco noto e sottostimato, la cui incompleta emersione è essenzialmente da imputare ad una serie di problemi, soprattutto culturali prima ancora che giuridici, legati alla mancanza di denunce dovute in maggior parte alla carenza di strumenti di rilevazione unica, alla difficoltà di riconoscerne i segni da parte degli operatori sanitari, ma anche per motivi psicologici, in relazione alla mancanza di consapevolezza della propria condizione da parte dell’anziano vittima di abuso o maltrattamento.</p><p rend="text">I pochi studi disponibili basati sulla popolazione, evidenziano che gli abusi e lo sfruttamento degli anziani siano più comuni di quanto la società ammetta e che la popolazione anziana li subisca soprattutto all’interno del proprio nucleo familiare. La maggior parte dei reati nascono infatti in contesti di accudimento (domestici o presso strutture socio-sanitarie), in cui la relazione con l’abusante è caratterizzata da dipendenza, per la quale in certi casi, addirittura, denunciare potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza della vittima. In queste situazioni, non di rado associate a disabilità, la condizione di fragilità rende ancora più vulnerabile il soggetto, per le minori possibilità di difesa verso violenze ed abusi. La difficoltà intrinseca della rilevazione dell’abuso sugli anziani è anche legata al fatto che molti dei segni sono sfumati e spesso la vittima è poco propensa o incapace di far emergere l’abuso, per la vergogna, la paura di rappresaglie o il desiderio di proteggere l’aggressore.</p><p rend="text">In linea generale, l’abuso verso gli anziani è un’azione singola o ripetuta oppure la mancanza di un’azione appropriata, che avviene all’interno di qualsiasi relazione dove c’è un’aspettativa di fiducia che causa danno o soﬀerenza ad una persona anziana (Codini et al. 2004; Dawson 2011; Deriu, Sgritta 2009).</p><p rend="text">Il maltrattamento nei confronti di questi soggetti comprende quindi la violenza ﬁsica, psicologica, ed economica.</p><p><graphic url="OP08737_int_stampa_copia-web-resources/image/10_Bellini.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-1" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 1 – Abusi sugli Anziani – Classificazione.</p><p rend="text">Sono individuabili alcuni fattori di rischio legati alle potenziali vittime, rappresentati dall’<hi rend="italic">età avanzata</hi>, dalle <hi rend="italic">condizioni di disabilità ﬁsica o cognitiva</hi>, dalla difficoltà o impossibilità di <hi rend="italic">comunicare l’abuso subito</hi>, la paura di denunciare e la tendenza a proteggere o giustificare chi compie un comportamento d’abuso.</p><p rend="text">I fattori di rischio legati al contesto e agli operatori sono la scarsa o assente formazione sul tema, la mancanza di consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, una maggiore attenzione alle proprie esigenze o a quelle dell’organizzazione rispetto a quelle della persona da assistere, la fragilità dell’individuo.</p><div><head>1. L’abuso contro le donne anziane</head><p rend="text">È estremamente importante che il fenomeno della violenza alle donne anziane non venga sottovalutato, anche per le conseguenze che implica per la loro salute psicofisica, che possono condurre, in alcuni casi, anche alla morte del soggetto. Nonostante però diverse indagini abbiano messo a tema il fenomeno della violenza e degli abusi sulle donne, la dimensione di quella subita dalle donne in età avanzata appare ancora sottostimata.</p><p rend="text">In Italia la popolazione anziana è soprattutto caratterizzata da una maggiore prevalenza di soggetti di sesso femminile, disabili, con scarso reddito e supporto sociale, tutte caratteristiche che identificano in egual modo i soggetti più a rischio di abuso. Al 1° gennaio 2021 erano 13.941.531 i soggetti con 65 anni e più residenti in Italia, il 23,5% del totale della popolazione. Il 60% è composto da donne. L’indice di vecchiaia era 182,6 (rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani ﬁno ai 14 anni), con un indice di dipendenza strutturale di 57,3. Questo indice rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).</p><p rend="text">La componente femminile è la parte maggioritaria fra gli anziani, soprattutto fra i grandi anziani. Le donne vivono di più, ma non sempre meglio.</p><p rend="text">Ad oggi non esistono statistiche nazionali sulla violenza contro le donne anziane. I pochissimi dati disponibili rendono ragione di come il genere rappresenti un fattore di rischio aggiuntivo, oltre all’età. L’<hi rend="italic">età avanzata </hi>infatti, oltre a allo <hi rend="italic">scarso reddito</hi>, il <hi rend="italic">rischio disabilità</hi>, la <hi rend="italic">vedovanza</hi> le identificano quali soggetti a più alto rischio di abuso.</p><p rend="text">Alcune stime mostrano come un anziano su tre sia vittima di abusi e di questi 4 milioni ben 2,5 sono donne, 2800 sono vittime di violenze sessuali, oltre 600.000 subiscono truﬀe finanziarie, 25.000 delle 210.000 anziane che vivono in strutture sanitarie sono vittime di violenze verbali e fisiche, ma la maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche in parte ad opera di badanti, vicini di casa, parenti e operatori sanitari: in due terzi dei casi i responsabili sono addirittura membri della famiglia, come il coniuge, figli e nipoti.</p><p rend="text">Per una donna anziana, il maltrattante può essere un figlio, che esercita violenza psicologica (che non sempre degenera in violenza fisica e che utilizza il ricatto aﬀettivo per abusare economicamente o umiliarla), oppure una badante o un badante, quando tradiscono l’aspettativa di fiducia delle anziane e anziani e abusano, trascurano, maltrattano. Ma non tutti gli omicidi hanno dignità di notizia. Interessano i media quando le vittime sono molto giovani e l’episodio particolarmente eﬀerato. Se la donna uccisa è anziana, soltanto 27 volte su cento il caso finisce sui giornali.</p><p rend="text">Uno studio del 2020 (Sorrentino et al. 2020) relativo al decennio 2010-2019 su 1207 donne vittime di femminicidio in Italia, aveva evidenziato come nel campione studiato, il 27,1% delle donne avesse età superiore ai 65 anni, che il tipo più comune di violenza fosse quella fisica e l’omicidio risultasse associato alla presenza di una malattia fisica o mentale, nella vittima, nell’aggressore o in entrambi.</p><p rend="text">Nelle fasce di età più avanzate, è molto comune la difficoltà delle anziane donne a chiedere aiuto, la scarsa consapevolezza dei loro diritti e, qualora li conoscano, la difficoltà di rivendicarli.</p><p rend="text">Tra le motivazioni che le portano alla non segnalazione degli eventi:</p><list type="unordered">
				<item>il timore di essere spostate o allontanate dal proprio ambiente familiare;</item>
				<item>la giustiﬁcazione delle condotte violente o criminali ritenute, dalle stesse vittime, meritate;</item>
				<item>l’impossibilità materiale di denunciare tali episodi per disabilità e/o isolamento;</item>
				<item>la tendenza degli operatori a considerare poco attendibili le loro segnalazioni;</item>
				<item>l’inﬂuenza di retaggi culturali.</item>
			</list><p rend="text">Questo vale per qualsiasi tipo di violenza subita: economica, psicologica, fisica o sessuale, sia che si realizzi in ambito familiare che istituzionale, anche se la maggior parte di esse vengono realizzate nell’ambito della dimensione domestica.</p><p rend="text">Questo dato accomuna la gran parte delle donne vittime di violenza maschile, a qualsiasi età appartengano, ma nella terza età i fenomeni di violenza avvengono anche nell’ambito delle strutture residenziali e di cura all’interno delle quali le donne, più numerose, spesso vivono in condizioni di isolamento e solitudine, quando non anche di vero e proprio abbandono. </p><p rend="text">La pandemia ha incrementato i casi di violenza, aumentando la vulnerabilità delle donne costrette a vivere con il partner o un familiare maltrattante all’interno delle mura domestiche. La sospensione degli accessi ai familiari all’interno delle case di riposo e dei luoghi di cura, spesso unica misura di contenimento dal contagio, ha maggiormente isolato gli anziani, le donne, rendendole ancora più vulnerabili a maltrattamenti ed abusi, oltre che più silenziose ed invisibili.</p></div><div><head>2. Le possibili azioni di prevenzione: proposte operative per facilitare l’emersione del fenomeno</head><p rend="text">Per la prevenzione dell’abuso sulle donne anziane, diventa fondamentale non sottovalutare i minimi segnali di violenza domestica, così come è necessario trovare ogni modo possibile per facilitare l’emersione del fenomeno, tramite interventi efficaci, in grado sia di scoraggiare e di prevenire i reati di questo tipo, sia di assistere in maniera accurata le parti oﬀese, ponendole al riparo dal rischio di reiterazione delle violenze e tentando di curare i danni fisici e psicologici.</p><p rend="text">Per poter aﬀrontare adeguatamente il problema, è indispensabile notevole sensibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, perché il fenomeno si scontra con situazioni etiche particolari e con l’impossibilità talvolta di abbattere la solitudine e l’isolamento.</p><p rend="text">Ecco da qui la necessità di aumentare i livelli di supporto sociale e di ridurre il senso di isolamento delle donne anziane vulnerabili vittime di violenza e discriminazioni multiple, per fornire un aiuto e un sostegno validi, che permetta loro di riprogettare la vita libere dalla violenza.</p><p rend="text">In questa direzione, può essere utile tracciare le linee di schemi operativi che prevedano le seguenti azioni:</p><list type="ordered">
				<item>Istituzione focus nazionale sulla violenza alle donne anziane;</item>
				<item>Istituzione di Osservatori Regionali Permanenti sulla violenza nei confronti dell’Anziano Fragile e della violenza di genere nella terza età;</item>
				<item>Approfondimento degli aspetti medico-legali correlati alla violenza di genere nell’età avanzata;</item>
				<item>Realizzazione di protocolli di screening e di percorsi assistenziali dedicati;</item>
				<item>Promozione eventi formativi;</item>
				<item>Potenziamento dei Centri Antiviolenza.</item>
			</list><div><head>2.1 Istituzione focus nazionale sulla violenza alle donne anziane</head><p rend="text">Per cercare di fronteggiare il fenomeno della violenza sulle donne anziane, appare opportuno il coinvolgimento di un’ampia rete di soggetti ed istituzioni a livello territoriale, al fine di iniziare a disegnare una mappa di interventi basata su lavoro di rete e su strategie multiple, integrate e sinergiche sul piano dei servizi e delle strutture, sul versante del sistema giudiziario, economico e politico, sull’area delle condotte sociali e culturali, e sull’azione di una pluralità di soggetti istituzionali (quali la famiglia, la scuola, la Chiesa, lo Stato, le istituzioni di base).</p><p rend="text">Fondamentale partire dall’implementazione della ricerca nazionale per la raccolta dati sugli anziani ed in particolare sui fenomeni di abuso nei confronti delle donne anziane.</p><p rend="text">Appaiono necessarie campagne nazionali informative sul problema ed interventi di sensibilizzazione e di formazione nei confronti di:</p><list type="ordered">
				<item>Tribunale: Ufficio del Pubblico Ministero, Giudice Tutelare;</item>
				<item>Questura e Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri;</item>
				<item>Aziende Ospedaliere e AUSL: Pronto soccorso, MMG, strutture operative di Medicina Legale e di Tossico-Farmacologia, CSM, strutture operative di Geriatria e di Medicina Interna, CDCD, Consultori Familiari, Assistenza Sociale;</item>
				<item>Enti Locali: Regioni, Comuni, Unione di Comuni, ASP;</item>
				<item>Ordine degli avvocati;</item>
				<item>Associazioni tematiche.</item>
			</list></div><div><head>2.2 Istituzione di Osservatori Regionali Permanenti sulla violenza nei confronti dell’Anziano Fragile e della violenza di genere nella terza età</head><p rend="text">Attualmente si inseriscono fra le categorie ‘fragili’ non solo i grandi anziani, ma anche vittime di violenza, portatori di handicap, pazienti con disturbi del comportamento e chiunque si trovi in una condizione dinamica di aumentata vulnerabilità, che riﬂette modificazioni fisiopatologiche e psicosociali di natura multisistemica, associata ad un aumentato rischio di outcome negativo. I concetti di violenza e fragilità appaiono spesso legati soprattutto ai reparti d’emergenza e di Pronto Soccorso degli Ospedali. Infatti è a questi servizi che sempre di più si rivolgono queste tipologie di soggetti. Al fine di fornire assistenza sociosanitaria e di tutela dei diritti civili ai soggetti abusati nell’immediatezza del fatto e non, di esercitare la prevenzione ed il contrasto della violenza contro gli Anziani Fragili, collaborando ed in accordo con le istituzioni, si propone l’istituzione di <hi rend="italic">Osservatori Regionali Permanenti sull’Anziano Fragile</hi> vittima di violenza, all’interno delle reti regionali del Codice Rosa. Ciò in piena armonia con la storica rete dei Centri Antiviolenza e delle altre associazioni di volontariato e solidarietà, al fine di collegare e coordinare tutte le forze che all’interno del servizio sanitario lavorano per oﬀrire alle vittime anziane di violenza e abusi un qualificato aiuto pronto e tempestivo, assicurandone, fin dalla fase dell’emergenza, il supporto sanitario, sociale e psicologico e l’attivazione dei servizi territoriali. Le Regioni tramite l’Osservatorio, perseguirebbero inoltre l’obiettivo della collaborazione interaziendale tra le Aziende Ospedaliero-Universitarie e le Aziende Sanitarie, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla tutela delle vittime di violenza di genere e garantendo, nel rispetto delle normative sulla privacy, tutti gli interventi necessari atti a promuovere la difesa dei diritti della persona anziana.</p></div><div><head>2.3 Approfondimento degli aspetti medico-legali correlati alla violenza di genere nell’età avanzata</head><p rend="text">Di fronte a episodi di violenza fisica sulle donne nella terza età, è molto importante tener conto non solo degli aspetti clinici, ma anche delle successive implicazioni medico-legali.</p><p rend="text">Il maltrattamento fisico non implica solo l’uso della forza fisica, che può esitare in lesioni corporali o dolore, ma deve essere considerato abuso fisico anche la mancata o l’eccessiva somministrazione di farmaci, così come di psicofarmaci quali tranquillanti o sedativi, ovvero sia quei medicinali che appartengono alla classe delle benzodiazepine e barbiturici, molecole che agiscono al livello del sistema nervoso centrale modificando alcuni processi fisiologici, che, per la maggior parte dei casi, non sono nemmeno previsti dallo schema terapeutico.</p><p rend="text">Spesso alcuni farmaci non sono neanche in linea con il quadro patologico dell’anziano oppure vengono somministrati in ipermedicazione, proprio per controllare il suo comportamento, la sua emotività o come tentativo di avvelenamento. Talvolta, specie se l’anziano è ospitato in una struttura assistenziale, possono verificarsi anche casi di ipomedicazione, causa scarse risorse economiche a disposizione o errori di terapia per insufficienza o inadeguatezza del personale sanitario.</p><p rend="text">Nell’ambito dell’analisi degli aspetti medico-legali del sospetto di abuso, appare fondamentale il momento dell’indagine di laboratorio, capace di fornire un dato quantitativo certo, tramite la ricerca tossicologico-forense per la ricerca di xenobiotici (alcool, sostanze stupefacenti e psicoattive) su campioni biologici prelevati da vivente e da cadavere, e su materiale non biologico in sequestro giudiziale, a tutela delle vittime di violenza di genere. Appare ovvio che per rispondere alle esigenze diagnostiche e forensi relative ai casi di sospetto abuso sugli anziani, diventano fondamentali sia una corretta repertazione dei campioni ed il mantenimento della catena di custodia, in quanto rappresentano momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario, ma anche la possibilità di avvalersi di laboratori con personale qualificato e dotato di strumenti idonei e certificati.</p><p rend="text">Ad oggi, non tutte le strutture di Medicina Legale ed i Laboratori di Farmaco-Tossicologia delle varie Aziende Ospedaliere Regionali risultano in grado di rispondere alle esigenze diagnostiche e forensi relative ai casi di sospetto abuso sulle donne anziane, alcuni di essi potendo eseguire solo analisi <hi rend="italic">qualitative</hi> mediante tecnica di screening e di secondo livello, cioè con cromatografia accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS ed LC-QToF), in grado di fornire esclusivamente una risposta ‘positivo/negativo’ e/o di accertare la presenza o meno della sostanza presente nei campioni. Nella pratica, tutti i risultati positivi ai tests di screening debbono necessariamente essere confermati utilizzando una metodica specifica per l’analita ricercato. I metodi di conferma debbono garantire l’identificazione certa ed eventualmente la <hi rend="italic">quantiﬁcazione</hi> delle sostanze di interesse (sostanze parenti e/o loro metaboliti) con idonea sensibilità e specificità e devono essere basate su tecniche in grado sia di identificare la struttura chimica dell’analita in esame, sia di distinguere un composto da un altro.</p><p rend="text">Un campione risultato positivo con un test di screening di tipo immunochimico, se non convalidato con un test di conferma, è privo di valore medico-legale.</p><p rend="text">Pertanto, con particolare riguardo ai Laboratori di Farmaco-Tossicologia, appare necessario un adeguamento su tutto il territorio nazionale alle metodiche standard necessarie a soddisfare in tempi ragionevolmente rapidi la necessità di accertamenti diagnostici e forensi necessari per i calcoli <hi rend="italic">quantitativi</hi> e per la ricerca di xenobiotici (alcool, sostanze stupefacenti e psicoattive, farmaci) su campioni biologici prelevati da vivente e da cadavere, e su materiale non biologico in giudiziale sequestro, a tutela delle vittime di violenza di genere.</p></div><div><head>2.4 Realizzazione di protocolli di screening e di percorsi assistenziali dedicati</head><p rend="text">La violenza contro le anziane si presenta come una realtà sfuggente, dinamica e multidimensionale, in larga misura occulta, poco e male esplorata, e perciò per sua natura opaca e di incerta definizione, le cui ricadute sulla salute della popolazione anziana, in special modo femminile, sono drammatiche. I costi sociali e sanitari sono elevati, così come il disagio sociale e le patologie mediche conseguenti gravi e talvolta invalidanti.</p><p rend="text">Ai fini del dimensionamento del problema, la valorizzazione delle fonti sanitarie consente di trarre alcuni spunti di interesse per l’organizzazione delle attività mirate al riconoscimento del fenomeno da parte degli operatori in setting sanitari ed assistenziali.</p><p rend="text">La scarsa raccolta di dati e di informazioni specifiche sull’argomento è alla base della mancanza di realizzazione di protocolli di trattamento di questo specifico e particolare tipo di violenza, mentre appare indispensabile dare spazio a precisi dispositivi normativi e a meccanismi procedurali dedicati.</p><p rend="text">In Italia l’Istituto Superiore di Sanità stima che circa 70 mila donne si rechino ogni anno in Pronto Soccorso a causa di violenza subìta. Nell’ambito del progetto REVAMP (REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum) l’Iss ha coordinato negli anni scorsi una sorveglianza della violenza nei maggiori Centri Antiviolenza ospedalieri italiani, adottando lo standard dell’Injury Database europeo (IDB). Nel caso di ospedali con attività focalizzata sulla violenza domestica e sessuale (Ospedali VDS), oltre il 70% della casistica osservata si concentrava nelle donne in età fertile (15-49 anni), ma era stata riscontrata anche una quota non trascurabile di eventi osservati nelle età anziane (9,4% oltre i 64 anni di età) e in quelle pediatriche (4,4% sino ai 14 anni).</p><p rend="text">Spesso il solo luogo dove le donne anziane vittime di violenza domestica si rivolgono e dove possono trovare rifugio temporaneo è rappresentato dal Pronto Soccorso, luogo ove si aﬀrontano ogni giorno i problemi di un’ampia popolazione di anziani, che circa nel 50-60% dei casi non è poi ricoverata. Bisogna tener conto di come la percezione del fenomeno violenza risulti molto sottostimata in sanità e di come nella maggioranza dei casi gli infermieri e i medici del Pronto Soccorso e dell’Urgenza non si sentano preparati ad aﬀrontare questo problema e non siano specificatamente formati a gestire una relazione d’aiuto. L’attuale organizzazione di lavoro all’interno del DEA impone poi modalità operative e ritmi che mal si adattano ad una adeguata valutazione globale delle pazienti anziane nel sospetto dei fenomeni di violenza.</p><p rend="text">Nei casi di sospetto abuso sulle donne in età avanzata, non esistono ad oggi protocolli specifici nei Centri Antiviolenza oppure nei Pronto Soccorso. Viene cioè proposto sostanzialmente lo stesso protocollo che viene proposto alle altre donne che prevede per esempio incontri di gruppo. Questo tipo di approccio non appare adatto per le donne in età più avanzata, in quanto in quella fascia di età le donne appaiono meno inclini ad avvicinarsi a percorsi psicologici oppure alla condivisione delle esperienze negative e delle dinamiche emozionali, per sensi di colpa e imbarazzo nella richiesta di aiuto.</p><p rend="text">In questi casi è assolutamente opportuna invece l’applicazione di una metodologia valutativa standardizzata approfondita, finalizzata all’identificazione precoce dei reali bisogni del soggetto ed a fornire un’adeguata e tempestiva risposta a tutte le necessità non solo di ordine medico, ma anche socio-assistenziale. È necessario cioè che si arrivi prima possibile alla messa a punto di modelli organizzativi e protocolli assistenziali adeguati all’individuazione precoce dei casi di maltrattamento nei confronti della violenza di genere in età avanzata. Anche in considerazione del fatto che la sintomatologia dell’abuso sugli anziani può essere attribuita erroneamente alla malattia cronica (p. es., la frattura dell’anca attribuita all’osteoporosi).</p><p rend="text">Per i motivi di cui sopra, appare indispensabile predisporre protocolli e linee guida appropriate, finalizzate a facilitare e standardizzare l’espletamento delle procedure e dei rilievi necessari per tutti gli operatori, in special modo per quello dell’Emergenza/Urgenza, oﬀrendo disponibilità all’ascolto ed una migliore accoglienza alle donne anziane vittime di violenza, creando nel contempo un percorso specifico di tutela della riservatezza e della privacy.</p><p rend="text_top">Proposta di protocollo e strumenti utili in ambito sanitario per l’individuazione della violenza sull’Anziano:</p><p rend="text_top"><hi rend="CharOverride-7">a) Tests di screening</hi></p><p rend="text">I medici sono incoraggiati a prendere in considerazione le indagini di routine (raccomandate dall’American Medical Association) o lo screening di routine per abusi sugli anziani (raccomandato dalla Joint Commission, dal National Center on Elder Abuse, e dalla National Academy of Sciences). L’indagine di routine da parte dei medici si basa su un maggiore sospetto e comporta un colloquio non sistematico sul possibile abuso sugli anziani.</p><p rend="text">Nel campo dell’individuazione della violenza, alcuni autori sottolineano l’importanza e l’utilità che hanno gli strumenti di screening e le linee guida nell’identificazione delle sospette vittime di abuso, ma che purtroppo anche lo strumento meglio concettualizzato risulta problematico per la complessità della materia. Lo screening è generalmente riferito come un’azione per mezzo della quale i professionisti individuano soggetti maltrattati escludendo (screening-out) i soggetti non maltrattati.</p><p rend="text">È evidente la necessità di specifici strumenti di screening per i maltrattamenti sugli anziani, in considerazione del fatto che la responsabilità dell’identificazione ricade spesso sugli operatori sanitari ed essi, tuttavia, sono spesso impreparati ad adempiere a questo ruolo: da qui nasce il bisogno di aumentare la ricerca sul tema, per migliorarne la pratica. In letteratura, molti Autori hanno suggerito che lo screening per l’abuso dovrebbe essere incluso nelle visite di routine di tutta la popolazione anziana. Nel 1992, Fulmer aﬀerma che ogni contesto di cura degli anziani, dai reparti di emergenza, agli ambulatori, alle case di cura, dovrebbe avere un proprio protocollo per lo screening e la valutazione dei maltrattamenti sugli anziani; inoltre, in contesti per cure geriatriche avanzate, si discute dell’organizzazione dei <hi rend="italic">mistreatment assessment team</hi>, squadre multidisciplinari (medico geriatra, infermiere geriatrico specializzato e assistente sociale) attive 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, con protocolli specifici che vanno dallo screening alla denuncia e al follow-up. L’American Medical Association (AMA) consiglia lo screening di ogni paziente geriatrico, le norme del Department of Health and Human Services e della Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization del 1992 sottolineano la necessità di protocolli di screening per gli abusi sugli anziani, così come per la violenza domestica e per gli abusi sui minori.</p><p rend="text">Gli Strumenti di screening più usati per l’abuso sull’anziano sono:</p><list type="unordered">
				<item><hi >Con</hi>ﬂ<hi >ict</hi><hi > Tactics Scale - CTS;</hi></item>
				<item><hi >Elder Abuse Suspicion Index - EASI;</hi></item>
				<item><hi >Rathbone-McCuan and Voyles;</hi></item>
				<item><hi >Subjective - Objective - Assessment - Plan Format;</hi></item>
				<item><hi >Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test - H-S/EAST</hi><hi >;</hi></item>
				<item><hi >Brief Abuse Screen for Elders - BASE;</hi></item>
				<item><hi >Caregiver Abuse Screen - CASE;</hi></item>
				<item><hi >Screening Tools and Referral Protocols - STRP;</hi></item>
				<item><hi >Abuse Assessment Screen-Disability - AAS-D;</hi></item>
				<item><hi >Vulnerability to Abuse Screening Scale - VASS;</hi></item>
			</list><p rend="text_top"><hi rend="CharOverride-7">b) </hi><hi rend="CharOverride-7">Anamnesi </hi></p><p rend="text">Nel sospetto di abuso, l’anamnesi diventa un momento fondamentale. Un protocollo adeguato non potrà prescindere da:</p><list type="unordered">
				<item>domande generali circa i sentimenti di sicurezza;</item>
				<item>domande dirette riguardo possibili maltrattamenti (p. es., violenza fisica, restrizioni, incuria).</item>
			</list><p rend="text">Per esempio, le seguenti situazioni cliniche sono particolarmente indicative di abuso:</p><list type="unordered">
				<item>Ritardo tra un infortunio o malattia e la richiesta di intervento medico;</item>
				<item>Incongruenze nei racconti del paziente e del caregiver;</item>
				<item>Gravità degli infortuni non compatibile con la spiegazione fornita dal caregiver;</item>
				<item>Spiegazione non plausibile o vaga dell’infortunio da parte del paziente o del caregiver;</item>
				<item>Frequenti accessi al Pronto Soccorso per le riacutizzazioni di una malattia cronica, nonostante un piano di cure appropriato e risorse adeguate;</item>
				<item>Assenza del caregiver quando un paziente funzionalmente compromesso si presenta dal medico;</item>
				<item>Gli esami di laboratorio non compatibili con l’anamnesi;</item>
				<item>Riluttanza del caregiver nell’accettare assistenza sanitaria domiciliare (p. es., la visita di un infermiere) o nel lasciare il paziente anziano da solo con un operatore sanitario;</item>
				<item>Disidratazione, perdita di peso e debolezza fisica;</item>
				<item>Igiene inadeguata;</item>
				<item>Disturbi del sonno;</item>
				<item>Indiﬀerenza.</item>
			</list><p rend="text">Particolare attenzione deve essere posta nei confronti di alcuni atteggiamenti ‘spia’ che possono segnalare il sommerso linguaggio della violenza, tra i quali vi sono:</p><list type="unordered">
				<item>gelosia del partner;</item>
				<item>maltrattamento psicologico (mortificazione, svilimento, svalutazione, umiliazioni, disprezzo…);</item>
				<item>allontanamento della vittima dal contesto socio-relazionale.</item>
			</list><p rend="text">Se il sospetto di abuso è confermato anche dai rilievi anamnestici, è opportuno procedere ad individuare e valutare:</p><list type="unordered">
				<item>la natura, la frequenza, gravità degli eventi e circostanze scatenanti l’abuso (p. es., l’intossicazione da alcool);</item>
				<item>risorse sociali ed economiche del paziente, poiché possono inﬂuenzare le decisioni relative al trattamento (p. es., la sistemazione, l’assunzione di un caregiver [la persona che assiste il paziente] professionista);</item>
				<item>il ruolo del caregiver.</item>
			</list><p rend="text_top ParaOverride-14"><hi rend="CharOverride-7">c) Esame obiettivo</hi></p><p rend="text">È opportuno che l’esame obiettivo venga condotto con cura, alla ricerca di segni di abuso sugli anziani e delle patologie croniche ad esso correlate.</p><p rend="text">Dovrebbero essere valutati:</p><list type="unordered">
				<item>Stato cognitivo (es., Mini-Mental State Examination);</item>
				<item> Stato emotivo e dell’umore (es. GDS);</item>
				<item>Stato funzionale (es. ADL, IADL);</item>
				<item>Comorbidità (es. CIRS);</item>
				<item>Stato socio-economico ed abitativo;</item>
				<item>Stress del Caregiver (es. Caregiver Burden Inventory).</item>
			</list><p rend="text_top ParaOverride-14"><hi rend="CharOverride-7">d) Esami di laboratorio</hi></p><p rend="text">Es. stato di idratazione e nutrizione, livelli plasmatici dei farmaci per valutazione compliance farmacologica.</p><p rend="text_top ParaOverride-14"><hi rend="CharOverride-7">e) Diagnostica per immagini</hi></p><p rend="text_top ParaOverride-14"><hi rend="CharOverride-7">f) Valutazione del s</hi><hi rend="CharOverride-7">ervizio sociale</hi></p><p rend="text_top ParaOverride-14"><hi rend="CharOverride-7">g) Documentazione</hi> </p><p rend="text">Il rapporto nei confronti del sospetto o dell’eﬀettivo abuso, deve essere più completo possibile, contenendo una descrizione dettagliata e possibilmente corredata di documentazione oggettiva.</p></div><div><head>2.5 Promozione di interventi formativi</head><p rend="text">La letteratura scientifica è concorde nell’aﬀermare che l’abuso dovrebbe essere sempre sospettato quando un operatore sanitario si trova di fronte un anziano con problemi, specialmente in Pronto Soccorso. Al fine pertanto di arrivare al riconoscimento precoce dei fenomeni di abuso verso le donne anziane da parte degli operatori sanitari coinvolti nel problema, è indispensabile migliorare le conoscenze dei professionisti sanitari inserendo questo fenomeno nei percorsi di studio delle diverse professioni, promuovendo corsi di formazione ed adottando l’uso di protocolli/procedure specifici che siano di supporto nel riconoscere ed aﬀrontare eventuali episodi di abuso verso gli anziani con un approccio multidisciplinare al problema.</p><p rend="text">Della stessa importanza, l’adozione di interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne anziane vittime di violenza tramite azioni formative rivolte alle Forze dell’Ordine, al fine di informare rispetto alla entità e alle caratteristiche del fenomeno della violenza sulle donne anziane e diﬀondere la consapevolezza delle responsabilità di ruolo rispetto alla conoscenza di fenomeni di violenza di genere nella terza età.</p><p rend="text">Al fine poi di promuovere una cultura della non violenza, contrastare i negativi atteggiamenti ageistici, cioè di discriminazione basata sull’essere donna ed anziana, frutto di diﬀusi stereotipi sull’invecchiamento a loro volta dovuti al mancato riconoscimento della società verso il contributo delle anziane rispetto a tutti gli aspetti della società e dell’economia, presenti a livello istituzionale ed interpersonale, approfondire diﬀerenze culturali alla base del fenomeno dell’ageismo, promuovere una prospettiva permanente e una cooperazione intergenerazionale, appare opportuno il riferimento a quanto pubblicato nel marzo 2021, da parte de l’OMS e l’ONU del Primo rapporto mondiale sull’Ageismo e, simultaneamente, del lancio della Campagna Mondiale contro l’Ageismo, che richiama istituzioni ed associazioni ad agire localmente e unirsi in un grande movimento, una coalizione mondiale, per cambiare la narrativa sull’età e sull’invecchiamento e contribuire a creare un mondo per tutte le età.</p><p rend="text">In questa direzione, risultano necessari:</p><list type="unordered">
				<item>Eventi di promozione della cultura della non violenza;</item>
				<item>Promozione di Politiche e leggi contro l’Ageismo;</item>
				<item>Interventi di educazione, di istruzione ed intergenerazionali nelle scuole di ogni ordine e grado.</item>
			</list></div><div><head>2.6 Potenziamento dei Centri Antiviolenza</head><p rend="text">Al fine di raﬀorzare le misure ed i percorsi di tutela posti in essere a sostegno delle vittime di violenza di genere in età avanzata, appare opportuno promuovere lo sviluppo della rete di servizi di supporto e della rete di sostegno alle donne anziane, attraverso il consolidamento ed il raﬀorzamento dei servizi territoriali, dei Centri Antiviolenza (CAV), delle Case di Accoglienza (CA) e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto che, a diverso titolo, entrano in relazione con le donne vittime di violenza nella terza età.</p><p rend="text">Ciò favorirebbe la presa in carico socio-sanitario-assistenziale e l’integrazione tra i diversi organismi, riducendo nel contempo le conseguenze sulla salute in questi soggetti ed i costi sociali relativi alla presa in carico. </p></div></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib"><hi rend="italic">Abuse of elder person: recognizing and responding to abuse of older person in a global context</hi><hi >. 2002. 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				<item>Tipo I: da Intento criminale – l’aggressore non ha legami né con il lavoro né con il lavoratore e, di solito, la violenza consegue ad altro crimine (es. rapina);</item>
				<item>Tipo II: fra Lavoratore e Cliente – l’aggressore è una persona esterna all’organizzazione;</item>
				<item>Tipo III: fra Lavoratori – l’aggressore e la vittima appartengono entrambi all’organizzazione;</item>
				<item>Tipo IV: da Relazioni personali – l’aggressore è esterno al lavoro ed ha una relazione extra-lavorativa alla vittima. </item>
			</list><p rend="text">Un fenomeno comune a tutto il mondo è la progressiva estensione degli episodi di violenza dalle categorie ‘storiche’, connesse alla gestione di valori materiali, come le banche e le gioiellerie, a servizi più ‘sociali’ come i trasporti pubblici e, in seguito, anche a figure tradizionalmente considerate ‘d’aiuto’ come pompieri, insegnanti, medici e personale socio-sanitario. </p><p rend="text">Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento vertiginoso delle aggressioni al personale sanitario ed il settore è diventato quello dove si verifica il maggior numero di episodi di violenza non mortale sul lavoro, con un rischio 3-5 volte superiore a quello di qualunque altra categoria (USBLS 2018; INAIL 2023; OSHA 2016).</p><p rend="text">In tutto il Mondo ed in tutti i contesti, da quelli meno a quelli più evoluti, l’aggressività ha raggiunto livelli tali da farla considerare un problema di salute pubblica e ‘un’emergenza internazionale che mina le basi stesse dei sistemi sanitari ed ha un impatto critico sulla salute dei pazienti’ (WMA 2020).</p><p rend="text">L’OMS stima che i sanitari che subiscono una violenza fisica nell’arco della vita siano dall’8 al 38% e che una percentuale molto superiore sia vittima di aggressioni verbali (WHO 2022).</p><p rend="text">La non uniformità delle definizioni delle tipologie della violenza (aggressione verbale, minaccia, percosse, molestia, molestia sessuale…) e delle modalità della loro registrazione, testimoniata dalla variabilità dei dati della letteratura, contribuisce a rendere pressoché impossibile fare confronti attendibili e conoscere la reale dimensione del problema.</p><p rend="text">La stessa percezione della violenza risente delle differenze dei valori e delle norme sociali che vigono nei diversi contesti.</p><p rend="text">La maggior parte dei dati della letteratura si basa su sondaggi a medici e ad infermieri che riferiscono esperienze personali nell’arco della vita lavorativa o in un periodo più ristretto, di solito nei 12 mesi precedenti l’indagine.</p><p rend="text">Tale metodologia è gravata da numerosi bias, fra cui quelli legati alla selezione del campione, al numero delle persone che rispondono, alla interpretazione soggettiva dell’evento.</p><p rend="text">L’altro sistema di rilevazione, che estrae i dati dalle denunce di infortunio, è altrettanto impreciso, soprattutto per l’elevata percentuale di sotto-notifiche.</p><p rend="text">La violenza sui sanitari è prevalentemente di tipo II, cioè esercitata da utenti esterni: pazienti ed accompagnatori/parenti (INAIL 2023) <hi rend="CharOverride-3">ma questa è anche la manifestazione che riceve maggior risonanza e che pone minori conflitti nel riconoscerla e nell’affrontarla, sia da parte delle vittime che delle organizzazioni e della politica.</hi></p><p rend="text">Le vittime sono, per oltre due terzi, infermieri e operatori socio-sanitari.</p><p rend="text">Dal momento che entrambe le categorie sono fortemente femminilizzate per la segregazione orizzontale cui le donne vanno incontro anche in sanità, non stupisce che il 70% delle vittime sia di sesso femminile.</p><p rend="text">I medici sono molto meno colpiti (circa il 3%) anche se il dato potrebbe essere sottostimato perché eventuali violenze a medici di medicina generale e liberi professionisti, che non hanno l’obbligo INAIL, sfuggono a questa rilevazione. </p><p rend="text">Tuttavia, da uno studio osservazionale italiano (Marte et al. 2019) condotto su medici iscritti ad un Ordine provinciale, che quindi svolgono qualunque tipo di attività, risulta che il 66,53% ha subito almeno un episodio di violenza nel corso della vita e che il rischio è significativamente correlato al sesso femminile.</p><p rend="text">Il maggior rischio di infermieri e donne di andare incontro a violenza, rispetto a medici e uomini, è confermato da numerose casistiche, nazionali ed internazionali (WHO 2022; Ferri et al. 2016; Liu et al. 2019; Ashton, Morris and Smith 2018; Pompeii et al. 2015; Chakraborty, Mashreky and Dalal 2022).</p><p rend="text">Le aggressioni verbali (comportamenti incivili, insulti e minacce) sono la singola manifestazione più comune, fino a 3 volte superiore alle aggressioni fisiche, rappresentate più spesso da spinte (INAIL 2023; Liu et al. 2019; Azami et al. 2018; <hi rend="CharOverride-3">Sahebi et al. 2022).</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-3">Una differenza di genere si riscontra nella tipologia della violenza perché le donne sono significativamente più esposte alla violenza sessuale ed a quella verbale, gli uomini a quella fisica (</hi>Ashton, Morris and Smith<hi rend="CharOverride-3"> 2018; </hi>Aquadro Maran et al. 2019; Ferri et al. 2016; Chakraborty, Mashreky and Dalal 2022; <hi rend="CharOverride-3">Pompeii et al. 2015); molto raramente, si osserva il contrario (Mamo, Penasso e Quarta 2020).</hi></p><p rend="text">Da tutti i lavori emerge che le aree a maggior rischio sono i dipartimenti di emergenza/urgenza e le strutture psichiatriche ma anche le sale d’aspetto.</p><p rend="text">La genesi delle aggressioni è multifattoriale ed è influenzata da caratteristiche personali e da meccanismi che coinvolgono tutti gli attori, compresa l’organizzazione.</p><p rend="text">Da non sottovalutare le responsabilità della politica, che detta le strategie sanitarie e ne stabilisce il finanziamento, e dei media che possono inviare messaggi confondenti diffondendo, da un lato, l’erronea convinzione di ospedali che garantiscono l’immortalità e, dall’altro, generando sfiducia nel personale e nel sistema, facendo da cassa di risonanza ad eventuali errori ed inefficienze, spesso in maniera strumentale e senza una adeguata verifica della notizia (Caruso et al. 2022).</p><p rend="text">L’aggressore è più spesso maschio. Precedenti di violenza o di problemi psichiatrici, di abuso di alcool o di sostanze, condizioni cliniche e stress emotivo di pazienti ed accompagnatori sono ulteriori fattori di rischio (Ferri et al. 2016; Kumari 2020).</p><p rend="text">L’età, il sesso, l’esperienza, lo stile comunicativo e l’empatia del personale sono elementi altrettanto importanti, come lo sono quelli legati alla organizzazione: ambienti affollati e lunghi tempi di attesa sono fra le prime cause di conflitti. </p><p rend="text">Le risposte inadeguate del sistema e del personale possono essere aggravate da un organico insufficiente, da una gestione non ottimale dei turni e dai carichi di lavoro (Aquadro Maran et al. 2019; Kumari 2020; Pompeii et al. 2015).</p><p rend="text">Negli ultimi tempi si assiste all’aumento del cyber bullismo, con umiliazioni, diffamazioni e registrazioni illegali diffuse online (Lim et al. 2022).</p><p rend="text">La segnalazione degli eventi violenti è uno degli aspetti più critici perché le statistiche ufficiali rappresentano solo la punta dell’iceberg.</p><p rend="text">La sottonotifica delle denunce è rilevata in ogni contesto e si stima che possa arrivare all’80% (<hi rend="CharOverride-3">Mamo, Penasso e Quarta</hi> 2020).</p><p rend="text">Le persone affermano di non segnalare per vari motivi, che vanno dalla mancanza di procedure o della loro conoscenza, a pregresse esperienze negative, alla sfiducia di avere risposte concrete da qualunque livello del sistema, al timore delle conseguenze.</p><p rend="text">Uno studio italiano, specificamente volto ad indagare le differenze di genere nel riportare le aggressioni (Aquadro Maran et al. 2019), conferma che le donne sono le vittime prevalenti e che vanno incontro, più degli uomini, a violenze verbali ma, a seguito di un’aggressione, gli uomini denunciano l’accaduto più spesso.</p><p rend="text">Si può ipotizzare che ciò sia dovuto, in parte, al fatto che gli uomini sono più spesso aggrediti fisicamente, ma anche che tollerino e giustifichino meno tali atti. </p><p rend="text">L’aggressore delle donne è più spesso un parente dei pazienti, mentre per gli uomini è un visitatore.</p><p rend="text">La differenza è, verosimilmente, legata a ruoli e mansioni diverse: le lavoratrici sono coinvolte più spesso nell’assistenza diretta e nelle relazioni che questa comporta, compreso interfacciarsi con gli accompagnatori che, più spesso dei pazienti stessi, lamentano i lunghi tempi di attesa che, soprattutto nel settore dell’emergenza/urgenza, risulta il singolo evento più importante nello scatenare la violenza.</p><p rend="text">Le aggressioni fisiche avvengono più spesso nei reparti psichiatrici ed anche in tale contesto le donne tendono a segnalare meno ed a giustificare l’aggressione, ritenendola conseguenza della malattia, o ad accettarla come rischio inevitabile del proprio lavoro.</p><p rend="text">Le conseguenze della violenza vanno ben oltre il momento nel quale avviene e non riguardano solo i traumi fisici ma anche quelli psicologici e relazionali, sia in ambito lavorativo che familiare, che possono avere effetti a lungo termine e diventare permanenti. </p><p rend="text">Altrettanto destruenti e durature possono essere le ripercussioni sulla qualità dell’assistenza e sulle organizzazioni che vedono incrementare sia i costi diretti (aumento dei giorni di malattia, assenteismo, ricorso alla medicina difensiva con incremento delle prescrizioni di farmaci e di prestazioni diagnostiche non necessarie…) che strutturali perché la violenza diviene una spinta significativa all’abbandono del posto di lavoro e della professione. </p><p rend="text">Rispetto al totale degli infortuni riconosciuti dall’INAIL come conseguenza di violenza sul lavoro in ambito sanitario, quelli originati da aggressioni interne rappresentano appena il 7% (INAIL 2023).</p><p rend="text">Tuttavia, se è difficile ottenere dati certi sulla violenza esterna, ancor più difficile è stimare la reale incidenza di quella interna perché il timore di ritorsioni è ancora maggiore, soprattutto se il molestatore o l’aggressore, come spesso succede, è una figura gerarchicamente preordinata.</p><p rend="text">La violenza fra persone che appartengono alla stessa organizzazione origina da dinamiche di interdipendenza, da disuguaglianze strutturali e da rapporti ineguali di potere e di prestigio: per tale motivo, le donne ne sono sproporzionatamente vittime (Hamblin et al. 2016; George et al. 2020).</p><p rend="text">La violenza interna si verifica anche in ambito accademico e le facoltà mediche e delle professioni sanitarie, pur non avendone l’esclusiva, risultano quelle dove è più frequentemente agita.</p><p rend="text">Senza dubbio sia l’ambiente sanitario che accademico risentono di un clima minato dal sessismo e profondamente permeato dalla disuguaglianza di genere, che vede le donne doppiamente segregate: in senso orizzontale, all’interno di categorie professionali storicamente ritenute subalterne ed in senso verticale, per il soffitto di cristallo che le relega nelle posizioni inferiori delle gerarchie.</p><p rend="text">L’aumento delle studentesse in aree tradizionalmente appannaggio degli uomini, o in alcune specialità stereotipicamente associate ai ‘veri uomini’, può scatenare, in ‘uomini veri’ ma, evidentemente, non troppo convinti di esserlo, il desiderio di ricondurre le donne al loro posto, anche per motivi, non secondari, di timore del confronto e della concorrenza professionale.</p><p rend="text">Le discriminazioni nell’accesso e nelle progressioni di carriera, che si intersecano e condividono con le altre forme di violenza di genere la genesi e le conseguenze, non sono oggetto diretto del presente lavoro.</p><p rend="text">La violenza interna, sia in ambito sanitario che accademico, può consistere in atti isolati ma, più spesso, va incontro ad un aumento di frequenza e di gravità delle azioni che possono arrivare ad un vero bullismo (o mobbing). </p><p rend="text">In base ai rapporti fra aggressore e vittima si distingue una violenza ‘orizzontale, o laterale’, che si esercita fra persone di pari livello, ed una ‘violenza verticale’ nella quale fra i due esiste un rapporto gerarchico, motivo per cui viene spesso anche definita ‘molestia da autorità’.</p><p rend="text">Rispetto a quella agita da persone esterne, la violenza interna è più subdola perché, di solito, non agisce in maniera eclatante ma attraverso atti ripetuti nel tempo, a volte appena percettibili, che mirano ad umiliare la vittima, ad isolarla ed a crearle un ambiente ostile.</p><p rend="text">Le azioni più comuni consistono nel criticarla, nello sminuirla e nel ridicolizzarla, per le caratteristiche personali o per le sue funzioni, ma anche nel nasconderle informazioni significative e nell’assegnarle compiti irrilevanti o obiettivi irraggiungibili (Mc Kenna et al. 2003; Rayner and Hoel 1997).</p><p rend="text">Una tipica violenza di genere è l’oggettivazione che molte donne lamentano quando vedono sottolineato più il loro aspetto fisico che la competenza (Kristoffersson et al. 2016).</p><p rend="text">Una modalità particolarmente insidiosa si realizza attraverso le ‘microaggressioni’ cioè comportamenti che infastidiscono, irritano ed umiliano ma che non è facile definire, anche perché la percezione della loro carica abusiva è soggettiva.</p><p rend="text">Certamente, in tale percezione e, soprattutto, nella verbalizzazione dell’esperienza, è molto importante il contesto nel quale si attua e la tolleranza che l’ambiente e il sistema mostrano nei confronti delle azioni e dei commenti molesti.</p><p rend="text">Il termine ‘microaggressione’ fu coniato nel 1969 dallo psichiatra afro-americano Chester Pierce per descrivere espressioni e comportamenti insultanti usati nei confronti delle persone di colore e, in seguito, è stato applicato a tutti i gruppi e alle minoranze storicamente discriminate, comprese le donne (Sue et al. 2007). </p><p rend="text">Le microaggressioni, se basate sul genere, sono sempre una forma di discriminazione perché, comunque vengano declinate, tendono a mantenere la cultura sessista della quale sono espressione ed a consolidare il potere diseguale dei due sessi.</p><p rend="text">I comportamenti, spesso, tendono a silenziare le donne o a minarne l’autorevolezza in pubblico, interrompendole quando parlano, non dando loro la parola o utilizzando il ‘mansplaining’ (un uomo spiega a una donna cose che lei conosce meglio di lui) (Briggs, Gardner and Ryan 2023; Dular 2021; Torres, Salles and Cochran 2019).</p><p rend="text">Accanto a manifestazioni apertamente ostili possono venir messe in atto forme di sessismo cosiddette ‘benevolenti’ che, sottolineando tratti stereotipicamente ascritti alla femminilità, come la gentilezza, la bellezza, la fragilità, rinforzano il concetto di subordinazione delle donne (Barreto and Doyle 2023). </p><p rend="text">La stessa finalità discriminatoria sottende le critiche allo stile comunicativo (‘troppo femminile’, ‘troppo maschile’…) o le osservazioni basate sul ‘doppio standard’, per cui una stessa azione viene considerata in maniera diversa se a compierla è un uomo o una donna.</p><p rend="text">Le persone che mettono in atto le microaggressioni possono farlo coscientemente ma anche senza intenzione e senza essere consapevoli di esercitare un atto violento (Periyakoil et al. 2020) perché hanno introiettato un canone maschilista del quale, se invitati a riflettere ed a prendere consapevolezza, possono talvolta vergognarsi.</p><p rend="text">Non raramente le microaggressioni vengono ritenute atti innocui o semplici gaffes dalle stesse vittime che possono misconoscere o negare la loro reale natura violenta ma recepirla, comunque, nel profondo e veder compromessi significativamente il loro benessere, personale e lavorativo, e la propria autostima (Pavalko, Mossakowski and Hamilton 2003; Pascoe and Richman 2009; Sue et al. 2007).</p><p rend="text">Oltre a indurre disturbi somatici e psicologici, microaggressioni ripetute portano le donne ad essere più insicure e ad avere maggiori difficoltà ad affermare uno stile personale di leadership, anche per la scarsità di modelli proiettivi autorevoli.</p><p rend="text">Non raramente, le donne che hanno chiesto aiuto ai superiori gerarchici, o denunciato le violenze attraverso i canali istituzionali, riferiscono di essere state criticate, ridicolizzate e accusate di aver male interpretato i commenti e gli atteggiamenti o di essere eccessivamente suscettibili (se non ‘troppo femministe’): in sostanza, di non essere adeguate a vivere nell’ambiente nel quale hanno scelto di studiare e di lavorare perché non ne sanno accettare le regole.</p><p rend="text">Il messaggio, purtroppo, arriva spesso forte e chiaro e molte donne si adeguano, introiettando che questo sia il prezzo da pagare per essere ammesse nel mondo degli uomini, a prezzi evidentemente superiori, o abbandonano, rinunciando ai sogni di formazione e di carriera.</p><p rend="text">Certamente, anche aver solo assistito a queste reazioni dissuade altre vittime dal ribellarsi. </p><p rend="text">Sfortunatamente, tali meccanismi contribuiscono anche a perpetuare e ad amplificare la violenza attraverso il cosiddetto ‘spillage’ per cui una persona che si sente vessata tende, a sua volta, a vessare non solo le persone ‘sottoposte’ ma anche i propri pari.</p><p rend="text">Il fenomeno della violenza laterale è frequentemente descritto all’interno della professione infermieristica (Hamblin et al. 2016).</p><p rend="text">Una metanalisi (Rainford et al. 2015) riporta che fino al 97% del personale infermieristico ritiene di aver subito attacchi laterali, soprattutto di tipo verbale (pettegolezzi, scherzi, insulti…) e varie forme di ostracismo, in maniera continuativa e sia sul lavoro che durante la formazione: gli effetti negativi non sono solo sul benessere delle vittime perché la qualità del servizio peggiora, il rischio di errori aumenta e l’organizzazione si indebolisce.</p><p rend="text">Una review più recente (Zhang et al. 2022), sempre su personale infermieristico, riscontra un’associazione fra violenza laterale ed intenzione di cambiare lavoro, tuttavia in percentuali molto diverse fra le diverse nazioni (Canada, USA, Corea, Cina, Pakistan e Turchia), ad ulteriore conferma che la percezione e le conseguenze dei comportamenti incivili risentono della maggiore o minore tolleranza di cui questi godono nei diversi contesti.</p><p rend="text">Da un’indagine specificamente volta a rilevare frequenza e fattori di rischio della violenza laterale sul personale infermieristico di 13 ospedali pubblici spagnoli (77,8% donne) emerge che le vittime sono significativamente più spesso infermieri maschi mentre da un’altra risulta che sono le donne, soprattutto se a tempo pieno, infermiere e assistenti sanitarie, le principali effettrici di violenza laterale (Hamblin et al. 2016). </p><p rend="text">L’aggressività verso i colleghi e le colleghe da parte delle infermiere può essere legata a diversi fattori.</p><p rend="text">Anche se il settore sta registrando una sempre maggior presenza maschile, la professione infermieristica rimane ancora a prevalenza femminile e, nell’immaginario collettivo, è ancora presente l’altra faccia dello stereotipo sessista del medico uomo: l’infermiera donna.</p><p rend="text">Le infermiere, di conseguenza, per il loro ruolo e per il loro sesso, sono esposte, come minimo, ad un doppio rischio di violenza, sia esterna che interna, quando a questi non si aggiungono altri elementi che possono produrre una violenza intersezionale come ad esempio, l’età o il tipo di contratto.</p><p rend="text">Come tristemente noto, la violenza tende a generare violenza per un perverso meccanismo che rende la vittima a sua volta effettrice, anche quando non ha subito direttamente l’aggressione, ma è stata solo spettatrice di episodi diretti ad altre persone. </p><p rend="text">Per uno storico concetto di superiorità della loro professione, i medici risultano più spesso attori di violenza, oltre che all’interno della propria categoria, nei confronti delle altre (infermieri, tecnici, altri operatori sanitari (Kvas and Seljak 2015; Honarvar et al. 2019).</p><p rend="text">In alcuni contesti, gli episodi di violenza possono essere tollerati o non denunciati perché gli atteggiamenti bullistici e discriminatori vengono ‘normalizzati’ da una cultura del lavoro permeata di mascolinità tossica.</p><p rend="text">Frequenti sono le aggressioni nei confronti di colleghi più giovani o in formazione.</p><p rend="text">Il bullismo verso gli studenti di medicina è rilevato in molti paesi di diversi continenti (USA, Australia, Irlanda, Brasile, Giappone…) con tassi che oscillano dal 25 all’89%.</p><p rend="text">Un recente studio condotto su oltre 800 studenti di medicina in Brasile (Barbanti et al. 2022) segnala che quasi la metà è stato vittima di almeno un episodio di violenza e che le ragazze erano significativamente più colpite.</p><p rend="text">L’autore della violenza era, nella maggior parte dei casi, un docente ed i maltrattamenti verbali erano la molestia più comune, seguita da commenti negativi circa la futura carriera.</p><p rend="text">Solo il 5% delle vittime affermava di non essersi sentito colpito da tali comportamenti mentre gli altri riferivano di aver avuto pesanti ricadute psicologiche ed un peggioramento del rendimento scolastico.</p><p rend="text">Da uno studio svedese risulta che, anche se studenti di medicina di entrambi i sessi riferivano molestie, le ragazze descrivevano più spesso situazioni in cui erano coinvolte personalmente, mentre i ragazzi riferivano soprattutto episodi di violenza di cui avevano sentito parlare o dei quali erano stati spettatori (Kristoffersson et al. 2016).</p><p rend="text">L’ambiente chirurgico risulta il più pericoloso tanto che, in uno lavoro australiano, il bullismo in chirurgia è stato definito «il crimine perfetto» (Pei and Cochran 2019) perché non lascia segni visibili ma distrugge l’autostima e la resilienza.</p><p rend="text">La posizione del bullo, che spesso è una figura affermata e di potere nell’ambito chirurgico ed accademico e la mancanza di concreti strumenti per combattere il fenomeno, nonostante possano esistere documenti ufficiali che lo condannano, rendono la vittima del tutto impotente.</p><p rend="text">Nonostante il 47% dei chirurghi (sia in formazione che praticanti) avesse riferito di essere stato vittima di bullismo e il 68% di esserne stato spettatore, quasi nessuno aveva denunciato l’episodio. </p><p rend="text">Il bullismo colpiva anche chirurghi maschi ma il sesso femminile e l’età giovanile risultavano fattori di rischio significativo.</p><quote rend="quotation_b">Molti docenti non prendono in considerazione le segnalazioni di violenza ed alcuni ritengono che un certo grado di umiliazioni e di critiche sia necessario per una buona formazione, per il cui raggiungimento rappresentano una sorta di rito di passaggio (Fried et al. 2012).</quote><p rend="text">Paradossalmente, una percentuale non irrilevante di studenti condivide tale pensiero e dichiara di ritenere utili le esperienze vessatorie per affrontare meglio la professione (Olasoji 2018).</p><p rend="text">Tuttavia, da un recente sondaggio, condotto su oltre 7600 specializzandi, è risultato che del 45% che avevano subito maltrattamenti, il 2% aveva tentato il suicidio (Lall 2021).</p><p rend="text">Un altro aspetto inquietante della violenza in ambito formativo è che le persone più giovani acquisiscono i comportamenti violenti ed emulano i modelli di ruolo negativi, se ritenuti autorevoli ed influenti, assumendo che gli atteggiamenti bullistici siano parte essenziale del successo professionale. </p><p rend="text">L’ambiente chirurgico è particolarmente a rischio anche di violenze sessuali perché il dominio ed il controllo maschile continua ad essere forte. </p><p rend="text">Sebbene rimangano largamente sotto la soglia di attenzione delle organizzazioni, le molestie sessuali sono un fenomeno largamente diffuso (George et al. 2020) che può arrivare al ricatto sessuale quando il molestatore, spesso un superiore gerarchico, prende, o minaccia di prendere, decisioni riguardanti trasferimenti, avanzamenti di carriera o qualunque altro provvedimento inerente il lavoro.</p><p rend="text">Oltre a depressione, ansia, fobie, disturbi del sonno e dell’alimentazione, le molestie sessuali inducono nelle ragazze perdita dell’autostima e sentimenti di vergogna e sconfitta perché, non raramente, il loro disagio non è compreso né riconosciuto (Geoffrion et al. 2018).</p><p rend="text">Il confine fra molestia sessuale e complimento o apprezzamento ‘galante’, infatti, è particolarmente labile per la tolleranza che una società sessista manifesta verso tali atteggiamenti, non riconoscendone o negandone la reale natura violenta, e facendo sì che le vittime non si sentano ‘autorizzate’ a denunciarli e sviluppino ulteriori sentimenti negativi di frustrazione e di impotenza.</p><p rend="text">Gli stessi meccanismi predisposti dalle organizzazioni per la denuncia e la gestione delle segnalazioni possono non essere affidabili perché il personale incaricato può non essere neutrale o essere addirittura coinvolto (George et al. 2020).</p><p rend="text">Le molestie sessuali non risparmiano il corpo docente.</p><p rend="text">Il 66% delle ricercatrici/cliniche di una università americana affermava di esserne stata vittima: le molestie andavano da allusioni sessiste, ad avances fino a forme più gravi, con minacce e coercizioni, che erano riportate dal 40% delle intervistate (Jagsi 2016). </p><p rend="text">Il 59% delle docenti riferiva che le molestie avevano loro provocato una perdita di fiducia in sé stesse come professioniste ed il 47% che avevano influenzato negativamente la loro progressione di carriera. </p><p rend="text">La violenza in ambito accademico, tuttavia, rimane un argomento poco trattato, che riceve senza dubbio molta meno attenzione di quella in ambito sanitario.</p><p rend="text">Tuttavia, anche di questa si tende a pubblicizzare prevalentemente quella agita da persone esterne.</p><p rend="text">Le strategie proposte per diminuirla sono molte e tendono a focalizzare sull’aumento delle misure e degli addetti alla sicurezza, sulla formazione del personale per migliorare la comunicazione, riconoscere i meccanismi che scatenano la violenza e le modalità per interromperla, oltre a campagne di comunicazione all’utenza.</p><p rend="text">L’efficacia di tali metodi, tuttavia, è controversa (Liu et al. 2019; Raveel and Schoenmakers 2019) e non incide molto sulle cause culturali e strutturali.</p><p rend="text">Instaurare concrete politiche di tolleranza zero di tutte le forme di violenza e di molestie, da chiunque agite, sarebbe senz’altro un buon inizio.</p><p rend="text">Guardando, poi, alla violenza con prospettiva di genere, sembra appropriata la definizione che sia «la punta dell’iceberg dello squilibrio di potere fra i generi» (George et al. 2020), lo stesso che è all’origine di tutte le altre forme di discriminazione delle donne: economiche, di accesso e di progressione di carriera, di rappresentanza e di leadership. </p><p rend="text">Sarà solo affrontando tale disuguaglianza che potremo garantire la sicurezza e il benessere del personale in ambito sanitario ed accademico, ma anche fornire cure e formazione di qualità.</p><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Aquadro Maran, Daniela, Cortese Claudio Giovanni et al. 2019. <hi >“Gender differences in reporting workplace violence: a qualitative analysis of administrative records of violent episodes experienced by healthcare workers in a large public Italian hospital.” </hi><hi rend="italic">BMJ Open</hi><hi > 9: e031546. </hi><ref target="https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031546"><hi >https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031546</hi></ref></p><p 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Muovendo dai nostri posizionamenti, l’articolo segue il congegno narrativo della metanarrazione e adotta come campo di osservazione gli studi sulle disuguaglianze nei rispettivi campi scientifici. Questi campi di costruzione del sapere, al pari di altre discipline scientifiche, non sono ‘neutri’, ma sono connotati da rapporti di potere asimmetrici che si materializzano nelle pratiche e nelle procedure di ricerca. </p><p rend="text">In questa sede, le prospettive intersezionali (Crenshaw 1989; 1991) sono utilizzate sia come <hi rend="italic">framework</hi> analitico concettuale che come <hi rend="italic">framework</hi> metodologico: </p><list type="ordered">
				<item>come <hi rend="italic">framework</hi> concettuale, forniscono quadri di analisi che permettono di studiare come le varie identità sociali si posizionano e si definiscono l’una in relazione all’altra nei contesti di ricerca. In questo senso, aiutano a comprendere come l’esperienza soggettiva di ciascuna persona non sia separata dall’insieme di privilegi di cui può godere o discriminazioni che può subire sulla base della combinazione pluralistica di caratteristiche identitarie (genere, età, razza, disabilità, classe, orientamento sessuale, status socioeconomico, ecc.); </item>
				<item>come <hi rend="italic">framework</hi> metodologico, facilitano processi di indagine di natura generativa (Nicolaides 2023) che provano ad analizzare come le pratiche di ricerca riproducano disuguaglianze e discriminazioni sistemiche (Della Giusta, Poggio e Spicci 2022). </item>
			</list><p rend="text">L’adozione delle prospettive intersezionali come <hi rend="italic">framework</hi> concettuale e metodologico richiede di ‘disambiguare’ le definizioni di ‘intersezionalità’ presenti in letteratura. Questo termine è a rischio di un uso ‘neoliberista’ e ‘consumistico’ nella ricerca scientifica, quando non scientificamente ‘improprio’. Per questa ragione, parleremo di prospettive intersezionali al plurale per ricostruire un ‘reticolo’ di costrutti e curvature che hanno assunto declinazioni eterogenee negli ultimi trent’anni a partire dalla teorizzazione originaria. </p><p rend="text">Le prospettive intersezionali si sviluppano negli studi del femminismo nero giuridico statunitense per denunciare gli effetti dell’interazione tra discriminazioni di genere e discriminazioni razziali sulla condizione delle donne di colore (Crenshaw 1991). La prima a proporre questa nozione è stata Crenshaw (1989; 1991), che ha criticato sia il femminismo (che assumeva come modello la condizione della donna bianca della classe media), sia le politiche antirazziste (che si concentravano sulle discriminazioni subite dagli uomini di colore), per la loro ‘miopia’ nei confronti delle donne nere (cfr. Parolari 2014, 486). Come osserva Crenshaw (1991): </p><quote rend="quotation_b">il fallimento del femminismo nel porre questioni sulla razza significa che le strategie di resistenza del femminismo spesso finiranno per replicare e rinforzano la subordinazione delle persone di colore e il fallimento dell’antirazzismo nel porre in questione il patriarcato significa che l’antirazzismo spesso riprodurrà la subordinazione delle donne (Crenshaw 1991, 1252). </quote><p rend="text">Gli studi sull’intersezionalità, lungi dall’essere riassumibili in un unico settore di ricerca, rivolgono </p><quote rend="quotation_b">la propria attenzione ai punti di intersezione tra assi di discriminazione differenti, non tanto per creare nuove categorie di soggetti – <hi rend="italic">intersectional subjects</hi> – di cui difendere l’identità, ma, piuttosto, per sollecitare e promuovere un’effettiva eguaglianza dei diritti che tenga conto delle specifiche condizioni in cui si trovano quei soggetti che subiscono una pluralità di forme di discriminazione differenti (Parolari 2014, 487). </quote><p rend="text">Come scienziate, siamo consapevoli dell’impossibilità di ricostruire una geografia concettuale delle pluralistiche traduzioni del costrutto di intersezionalità. Cho, Crenshaw e McCall (2013), a questo proposito, hanno intercettato tre direttrici attorno a cui si è aggregato il dibattito sulle prospettive intersezionali: analisi teorica delle strutture sociali (<hi rend="italic">structural intersectionality</hi>), applicazione pratica nei movimenti sociali (<hi rend="italic">political intersectionality</hi>) e critica degli studi accademici sulle donne (Parolari 2014). L’ultima direttrice è quella che ci interessa percorrere in questo saggio, scegliendo gli studi disciplinari cui apparteniamo come campi privilegiati di osservazione. </p></div><div><head>2. Prospettive intersezionali nella ricerca sociale sul lavoro e sulle organizzazioni</head><p rend="text">La sociologia come scienza empirica nasce dalla necessità da un lato di capire il funzionamento dei sistemi sociali, dall’altro dalla possibilità di proporre spiegazioni in grado di cambiare l’ordine sociale indicando le direzioni di marcia su cui basare il vivere comune e l’organizzazione sociale. Si tratta da sempre di una scienza empiricamente fondata che ha nella capacità di leggere i cambiamenti e le mutate esigenze dei sistemi sociali la sua base fondativa. A fronte delle recenti trasformazioni guidate soprattutto dallo sviluppo tecnologico, dalla globalizzazione e dalla moltiplicazione dei fattori di rischio, appare necessario adottare metodologie empiriche e scientificamente fondate che siano in grado di cogliere la crescente complessità dei nostri sistemi sociali. L’intersezionalità è sicuramente una di queste. Questo approccio, nato per evitare le generalizzazioni nell’individuare i meccanismi che determinano le discriminazioni e le condizioni di oppressione, è un <hi rend="italic">framework</hi> indispensabile per indirizzare la ricerca sociale verso una maggiore comprensione delle differenze e dell’intreccio tra le diverse dimensioni di disuguaglianza unitamente all’analisi delle relazioni di potere.</p><p rend="text">In particolare, dalla prospettiva della sociologia del lavoro e delle organizzazioni, le argomentazioni femministe contro le generalizzazioni basate sulle ‘norme’ maschili hanno fatto sì che la maggior parte degli studi sui lavoratori includesse una categorizzazione di genere e un confronto tra esperienze maschili e femminili (Holgate, Hebson and McBride 2006). L’intersezionalità introduce due ulteriori questioni. In primo luogo, la consapevolezza dell’esistenza di profonde diversità all’interno di ogni categoria e classificazione. Questo limita la possibilità di generalizzare l’esperienza maschile o femminile, assumendo che una categoria comprenda le altre o che una prova della discriminazione di genere o etnica sia applicabile a tutte le donne, a tutte le persone di colore e così via. In secondo luogo, l’intersezionalità è interessata ad analizzare gli individui all’interno di due o più categorie sovrapposte. Le identità intersezionali vivono e sperimentano qualcosa di significativamente diverso da coloro che si identificano in una sola delle categorie ‘discriminatorie’. Diverse ricerche mostrano, infatti, le differenze nelle esperienze e nelle condizioni vissute da donne diverse per classe (McDonald et al. 2011), background etnico/migratorio (Rakovski and Price-Glynn 2010), età (Jrkinen and McKie 2012), livello di istruzione (Wilton 2011; Rafferty 2012) e così via. Oltre a questo, il ritualismo del binomio razza-genere-classe non solo mette in ombra altre categorie di differenza come l’età, la disabilità, gli orientamenti sessuali e la religione, ma anche la scoperta di nuove categorie di differenza emergenti. Questo è vero soprattutto nei luoghi di lavoro transnazionali o nell’economia delle piattaforme, in cui altre discriminazioni come la fluidità linguistica o le prestazioni fisiche possono produrre nuove disuguaglianze (Eisenstein 2005).</p><p rend="text">Da questo punto di vista, quindi, l’intersezionalità ha grandi potenzialità per permettere di esplorare queste nuove dinamiche di subordinazione e potere in relazione ai diversi contesti sociali e organizzativi.</p><p rend="text">L’attenzione alle dimensioni situate di contesto (Anthias 2002; 2008), costituisce un altro importante ancoraggio per la progettazione della ricerca sociologica. Sempre in riferimento alle discriminazioni nel mercato del lavoro, l’interazione tra i diversi sistemi di welfare, le politiche organizzative e il diverso accesso al lavoro regolato da contratti con tutele e prestazioni molto diverse, rappresenta un fattore di discriminazione anche dentro gruppi omogenei ad esempio rispetto al genere, all’etnia o all’età. Guardare a queste dinamiche consente, ad esempio, di guardare ai confini e ai meccanismi di inclusione/esclusione di volta in volta costruiti dai diversi gruppi per ritagliarsi un privilegio o la possibilità di restare dentro al mercato proteggendo, attraverso l’esclusione di altri, i privilegi acquisiti. Adottare una metodologia intersezionale presuppone quindi anche di interrogarsi sui rapporti tra i diversi gruppi sociali, guardando alle asimmetrie di potere, alla distribuzione delle risorse e anche a come i diversi contesti istituzionali strutturano, ridefiniscono, consolidano o rompono le relazioni tra i gruppi e anche gli spazi e i meccanismi di rappresentanza.</p><p rend="text">Rispetto alle metodologie di indagine, la ricerca sociologica sta iniziando ad applicare l’approccio intersezionale anche ai metodi di tipo quantitativo.</p><p rend="text">I lavori empirici che seguono questo approccio hanno utilizzato analisi quantitative di grandi insiemi di dati per misurare le identità come variabili, determinando le loro interrelazioni e l’impatto finale su diverse realtà materiali (ad esempio, i risultati occupazionali). Essi sostengono che i metodi quantitativi consentono agli studiosi di testare le ipotesi empiriche e le relazioni tra le variabili, hanno il potenziale per offrire prove definitive delle relazioni causali e tengono conto delle relazioni non additive (Bright, Malinsky and Thompson 2016). Ad esempio, Bright Malinsky e Thompson (2016) sostengono che l’interventismo e la modellazione grafica causale che utilizza la statistica bayesiana possono fornire un mezzo per verificare le affermazioni basate sull’intersezione di alcune variabili. L’argomentazione a favore degli approcci quantitativi e positivisti è sostenuta dalla legittimità e dall’autorità che viene loro riconosciuta in ciò che conta come produzione di conoscenza rigorosa e legittima.</p><p rend="text">Al netto degli approcci quantitativi, le implicazioni più importanti riguardano certamente le metodologie di tipo qualitativo. Non è un caso, infatti, che la maggior parte delle analisi che hanno adottato metodologia intersezionali hanno utilizzato le interviste in profondità o l’analisi delle storie di vita. In questo caso adottare un approccio intersezionale vuol dire riflettere sulle molteplici implicazioni delle nostre domande di ricerca evitando di considerarle neutre o univoche a prescindere dall’intervistato, ma anche sforzarci di adottare quello che Matsuda (1990) chiama <hi rend="italic">ask the other question</hi>, cioè un approccio capace di capire l’interconnessione tra le diverse forme di subordinazione. L’obiettivo è quello di cogliere non solo le forme <hi rend="italic">ovvie</hi> di discriminazione ma anche quelle a cui apparentemente non abbiamo pensato o non abbiamo visto, nella consapevolezza che nessuna subordinazione o discriminazione agisce in modo isolato. Adottare una metodologia intersezionale presuppone una profonda riflessione sulle scelte che operiamo come ricercatori/ci sia nella relazione con i soggetti della nostra ricerca sia nella interazione con i/le colleghi/e con cui scegliamo di lavorare. Sul primo punto, soprattutto nelle interviste è importante avere la piena consapevolezza delle differenze di posizionamento delle due persone coinvolte nell’intervista. Le differenze, che possono riguardare la classe, l’etnia, l’età, il genere ma anche l’essere abile o la religione, determinano e condizionano non solo le ‘interpretazioni’ del ricercatore ma anche le autorappresentazioni dell’intervistato/a (Lutz, 2014). Quali sono le caratteristiche a cui stiamo prestando attenzione nelle nostre domande? Quali sono le aspettative rispetto alle risposte? Quali differenze rispetto all’intervistatore/trice vengono messe in luce dall’intervistato/a? Come diventano funzionali alla autorappresentazione del soggetto che stiamo interrogando? Queste domande aiutano a guidare la ricerca sociale e servono a esplorare l’intersezionalità sia a livello di chi racconta che a livello di chi chiede.</p><p rend="text">Allo stesso modo, la pratica intersezionale può guidare le nostre scelte in termini di collaborazione e <hi rend="italic">partnership</hi> avviando una consapevolezza maggiore dei vincoli ma anche delle opportunità che guidano le nostre collaborazioni e che ancora una volta non sono neutre né nell’indirizzare l’orientamento della ricerca né nel guidare l’interpretazione dei risultati e delle evidenze empiriche. </p></div><div><head>3. Prospettive intersezionali nella ricerca didattica speciale. Costrutti, metodologie, pratiche partecipative </head><p rend="text">Quali sono le implicazioni dell’adozione di approcci metodologici intersezionali (MacKinnen 2013; Parolari 2014) attraverso cui studiare l’intersezione tra genere, disabilità, diversità culturali ed etniche nella ricerca didattica speciale?</p><p rend="text">Muovendo da questo interrogativo, ci interroghiamo qui sulle implicazioni che le prospettive intersezionali generano rispetto ai costrutti teorici, agli strumenti di rilevazione dei dati e alle pratiche di partecipazione attraverso cui si costruiscono le procedure di ricerca empirica. </p><p rend="text">Le prospettive intersezionali problematizzano la relazione tra <hi rend="italic">normale</hi> e <hi rend="italic">abnorme</hi>, tra generi, tra bianchezza e razzismo, tra abilismo e disabilismo, sottolineando quanto visioni stigmatizzanti – culturalmente diffuse – impongano modelli di ‘normalità’ che incidono profondamente sull’auto- ed eterorappresentazione delle identità soggettive (Cho, Crenshaw and McCall 2013). L’adozione di un <hi rend="italic">framework</hi> concettuale e metodologico intersezionale consente di tematizzare gli aspetti problematici di opposizioni binarie che rischiano di polarizzare contrapposizioni: «I modelli binari di inclusione/esclusione basati su concezioni essenzialiste dell’identità e delle differenze sono sempre meno convincenti sia a livello teorico sia a livello politico-giuridico» (Parolari 2014, 485). Permette altresì di individuare nei costrutti di posizionalità, di pluralismo metodologico e di transdifferenza (Parolari 2014) congegni concettuali utili a rendere conto delle complessità di identità individuali e collettive emergenti. </p><p rend="text">Pensare attraverso una metodologia intersezionale richiede l’esercizio di una costante azione riflessiva sul proprio ‘spazio di enunciazione’ come ricercatrici/ri e partecipanti (Borghi 2020) e sulle condizioni materiali che producono contesti e situazioni svantaggianti. Esige di portare ‘dal margine al centro’, ‘dal tacito all’esplicito’ le dinamiche di status, le rappresentazioni distorte e le pratiche disfunzionali che nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle comunità reificano le categorie <hi rend="italic">mainstream</hi> di normalità, abilismo, privilegio, e producono discriminazioni che rimangono nascoste all’ombra di tali categorie. </p><p rend="text">Come ricercatrici/ri l’assunzione di una prospettiva analitica intersezionale sollecita alcuni interrogativi: che cosa succede quando i protocolli di ricerca sono adottati in una prospettiva universalistica e generalista? Quali sono le pratiche di tipo normativo, abilista, sessista e razzista che abbiamo interiorizzato? <hi rend="italic">Per chi sono</hi> e <hi rend="italic">su che cosa sono</hi> le procedure di indagine che abbiamo formalizzato?</p><p rend="text">Dichiarare approcci ‘inclusivi’ e ‘antidiscriminatori’ non contiene il rischio che i nostri studi riproducano protocolli metodologici implicitamente <hi rend="italic">ableist</hi> or <hi rend="italic">able-centered</hi>, razzisti, sessisti? Chi abbiamo in mente quando progettiamo le procedure di ricerca? A quali sistemi di rappresentazione della <hi rend="italic">normalità</hi> siamo ancorati? I partecipanti che universalmente ricercatori/rici si rappresentano sono corpi identificati come maschi, cisgenere, occidentali, sani, giovani, magri, di ceto abbiente, eterosessuali, abili. «Sono infatti queste le categorie che costruiscono la norma e determinano che cosa è da considerarsi fuori norma e, di conseguenza, fuori luogo» (Borghi 2020, 34). </p><p rend="text">Queste domande ci sfidano anche sul piano etico e partecipativo della ricerca. <hi rend="italic">Per chi</hi> e <hi rend="italic">con chi</hi> facciamo ricerca? Quali metodologie adottare per fare ricerca intersezionale? Le procedure di indagine sono connotate da asimmetrie di potere tra agenti partecipanti: soggetti ricercatori/rici da una parte, identità de-soggettivate partecipanti dall’altra parte. </p><p rend="text">L’ancoraggio alle metodologie intersezionali consente di esplorare <hi rend="italic">chi manca nella stanza? chi non ha voce? chi non è stato preso in considerazione nella letteratura e nelle ricerche empiriche? Chi è reso soggetto </hi><hi rend="italic">‘invisibile’ o ‘iperinvisibile’ dai risultati scientifici che lo ritraggono?</hi> Scopriamo così che sono le persone con disabilità che hanno ‘minore legittimità di status’ di altre/i identità ma sono rese ‘oggetto’ ai margini della produzione scientifica che ricercatori/rici <hi rend="italic">normoabili</hi> conducono. Le pratiche di ricerca sistematicamente escludono la legittimità del potere epistemico di soggetti considerati marginali, giudicati non adatti a comparire nei campi di costruzione del sapere scientifico. Si parla dell’invisibilizzazione delle riflessioni che provengano da luoghi di enunciazione <hi rend="italic">subalterni</hi>, uomini, donne, bambine/i con disabilità considerate/i ‘ai margini’ e ‘marginali’ rispetto al sapere colonizzato da ‘oppressori epistemici’ (Borghi 2020), da ricercatori/rici normoabili che producono conoscenza ‘legittimata’ sulla loro esperienza. Le metodologie intersezionali, invece, rilanciano prospettive di significato alternative sui ‘margini’, ricostruendoli come </p><quote rend="quotation_b">spazi di creazione, di condivisione, di elaborazione di strategie collettive, dei contro-spazi dove fermarsi per pensare, immaginare, cercare, trovare, provare modi diversi di vivere il mondo. Il margine come spazio contro-egemonico è il luogo della messa in circolo di esperienze, di condizioni, di percorsi di vita, luogo privilegiato per creare ma anche per guardare. Da lì, l’invisibile diventa visibile, i processi interiorizzati esplicitati, gli ingranaggi che fanno funzionare il sistema dominante resi manifesti. Dal margine si può vedere la fabbrica di produzione dei discorsi dominanti (Borghi 2020, 8).</quote><p rend="text">In questa direzione, consentono di problematizzare il costrutto di partecipazione oltre ogni esplicito ‘aspetto emancipativo’: chiedono di rinegoziare i processi di costruzione del disegno di ricerca, dei metodi, degli strumenti di raccolta dati affinchè consentano a soggettività esposte a vulnerabilità di riappropriarsi della propria <hi rend="italic">agency</hi> come soggetti costruttori nei processi di produzione del sapere (Rautio et al. 2022). </p><div><head>3.1 Sfide future. Decostruire le pratiche di ricerca ‘universalistiche’</head><p rend="text">Non è un obiettivo facile ricercare modi e metodi che includano molteplici voci nei testi che si creano (bell hooks e Nadotti 2020). Implica aprirsi alle contaminazioni con altri testi, ripensare le metodologie di ricerca, scoprire lacune e assenze nelle produzioni discorsive scientifiche. Implica sperimentare e sostare nella dispersione e frammentazione come fasi della costruzione di sapere, riconoscere un’esperienza radicalmente diversa dei confini tra ricercatori/rici e partecipanti. La posta in gioco è concettualizzare alternative alle procedure ‘standardizzate’ e ‘normoabiliste’, spesso aprendosi a disegni multimetodologici e multiparadigmatici, strumenti che producano risultati <hi rend="italic">open-ended</hi> e multisfaccettati. Le prospettive intersezionali sfidano ricercatori/rici a creare uno <hi rend="italic">space in between</hi>, uno spazio di generazione di conoscenza all’incrocio tra diversi soggetti, diversi protocolli, diversi luoghi.</p><p rend="text">Senza una effettiva disamina delle implicazioni di prospettive epistemologiche e metodologiche intersezionali nella ricerca, l’adozione di un <hi rend="italic">framework</hi> intersezionale rischia di essere ridotta a un’opzione ‘dichiarata’ ma non agita, in cui le/i partecipanti siano un gruppo senza classe, senza razza, senza abilità, senza corpo. </p></div></div><div><head>Riferimenti bibliografici </head><p rend="bib_indx_bib">Anthias, Floya. 2002. “Where do I belong? <hi >Narrating collective identity and translocational positionality.” </hi><hi rend="italic">Ethnicities</hi><hi > 2, 4: 491-514.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Anthias, Floya. 2008. “Thinking through the lens of translocational positionality: an intersectionality frame for understanding identity and belonging.” </hi><hi rend="italic">Translocations: Migration and social change</hi><hi > 4, 1: 5-20.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >bell hooks</hi><hi >, e Maria Nadotti. </hi>2020. <hi rend="italic">Elogio del Margine</hi>. 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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="OP08737_int_stampa_copia.html#footnote-000-backlink">1</ref></hi>	Il contributo è il risultato dello scambio continuo tra le due Autrici. Solo per ragioni di attribuzione scientifica, si specifica che Luisa De Vita è autrice del paragrafo 2,<hi rend="italic"> Prospettive intersezionali nella ricerca sociale sul lavoro e sulle organizzazioni</hi>, mentre Alessandra Romano è autrice dei paragrafi 1,<hi rend="italic"> L’intersezionalità in pratica </hi>e 3,<hi rend="italic"> Prospettive intersezionali nella ricerca didattica speciale. Costrutti, metodologie, pratiche partecipative</hi>. </p></item>
				</list></div></div>
      
      
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          </bibl>
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