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        <title type="main" level="a">La riforma del processo civile alla prova dei fatti: il giudizio di cognizione sarà davvero più celere? Le scelte del legislatore e i risultati del progetto Giustizia Agile</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0009-0003-6131-7271" type="ORCID">
            <forename>Ilaria</forename>
            <surname>Pagni</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Giustizia sostenibile</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0316-6</idno>) by </resp>
          <name>Paola Lucarelli</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0316-6.07</idno>
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        <p>The paper examines civil trial reform by looking at the expected results in terms of efficiency and effectiveness of protection. After a tour of the horizon on the main regulatory innovations, the A. dwells on digitization, the usefulness of prescriptions for writing clear and concise documents, the advantages of video-linked hearings, and then concludes by focusing on the possible role of the Trial Office, also in light of the Agile Justice project conducted by the University of Florence in the more general framework of the National Operational Program (PON) Governance Justice for "the dissemination of the Trial Office and the implementation of innovative operational models in judicial offices for the elimination of the backlog."</p>
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            <item>efficiency of justice</item>
            <item>effectivness of justice</item>
            <item>reform of civil procedural code</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0316-6.07<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0316-6.07" /></p>
      
      
      
      <p rend="h1_chapter">La riforma del processo civile alla prova dei fatti: il giudizio di cognizione sarà davvero più celere? Le scelte del legislatore e i risultati del progetto Giustizia Agile</p><p rend="h1_author">Ilaria Pagni</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Abstract</hi><hi rend="CharOverride-1">: Il contributo esamina la riforma del processo civile guardando ai risultati attesi in termini di efficienza e di effettività della tutela. Dopo un giro di orizzonte sulle principali novità normative, l’A. si sofferma sulla digitalizzazione, sull’utilità delle prescrizioni per la scrittura di atti chiari e sintetici, sui vantaggi dell’udienza in videocollegamento, per poi concludere con la messa a fuoco del possibile ruolo dell’ufficio per il processo, anche alla luce del progetto Giustizia Agile condotto dall’Università di Firenze nel quadro più generale del Programma Operativo N</hi><hi rend="CharOverride-1">azionale (PON) Governance Giustizia per «la diffusione dell’Ufficio del Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato».</hi></p><p rend="h2 ParaOverride-1">1. Premessa. L’impatto della riforma sull’efficienza e l’effettività della giustizia civile</p><p rend="text">La giustizia non si misura col tachimetro, ricordava anni addietro Enrico Allorio; ‘procedere’ – ammoniva dal canto suo Carnelutti – significa andare innanzi, ha un suo aspetto temporale, non si può fare tutto in una volta: «lo slogan della giustizia rapida e sicura, che va per le bocche dei politici inesperti, contiene, purtroppo, una contraddizione <hi rend="italic">in adiecto:</hi> se la giustizia è sicura non è rapida, se è rapida non è sicura». </p><p rend="text">Per quanto anche una tutela effettiva, infatti, presupponga un processo rapido, è indiscutibile che vi sia contrapposizione tra effettività ed efficienza, tra prospettiva individuale e interesse generale: l’efficienza opera soprattutto sul piano dell’interesse generale, della garanzia che il sistema funzioni nel suo insieme, mentre l’effettività muove essenzialmente da una prospettiva individuale, dall’esigenza, cioè, che il singolo ottenga col processo «tutto quello e proprio quello che gli è garantito dal diritto sostanziale».</p><p rend="text">Qualunque sia il punto di equilibrio tra le due esigenze, di certo, però, il processo deve avere una durata ragionevole, secondo quanto prescrive l’art. 111 Cost. Da qui, e dalle richieste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la ricerca comprensibile di un modello di processo che meglio risponda all’obiettivo di garantire «un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi» (così l’art. 0.8, ‘Efficienza del processo civile’, del progetto di nuovo codice di procedura civile redatto da Andrea Proto Pisani nel 2009).</p><p rend="text">In questa logica, alcuni correttivi al sistema vigente fino al febbraio 2023 erano in ogni caso necessari, perché la necessità di valorizzare la prima udienza (altrimenti ridotta ad uno spazio per concedere termini obbligati) è sempre stata sentita anche da chi proponeva, come chi scrive, anziché una anticipazione delle memorie rispetto al primo momento di contatto tra le parti e il giudice, quale quella voluta dal legislatore della riforma, una maggiore valorizzazione del potere di direzione della causa <hi rend="italic">ex </hi>art. 175 c.p.c. e una diversa flessibilità nell’individuazione delle modalità di trattazione più adeguate alla natura e alla complessità della stessa. </p><p rend="text">È vero che sarebbe stato opportuno fermare il cantiere delle riforme processuali, lasciando tempo alla sedimentazione delle norme esistenti; ed è indubbio che la ricerca di nuove formule dovrebbe sempre tener conto della necessità che qualunque modifica sia accompagnata da interventi innanzitutto sul piano ordinamentale e organizzativo (non bastando allo scopo la sola implementazione dell’ufficio per il processo, che pure rappresenta, se correttamente intesa, una opportunità da cogliere): ma il legislatore ha fatto una scelta diversa, che impone, a cose fatte, di capire in che direzione vadano le novità del processo civile.</p><p rend="text">Se vogliamo provare a ragionare in termini costruttivi, i punti centrali sui quali riflettere, nell’analizzare il tema degli aspetti organizzativi e dei risultati attesi sotto il profilo delle norme, sono: <hi rend="italic">i) </hi>l’impostazione generale del primo grado: la prima udienza che si vuole più efficiente, col giudice più edotto della causa, grazie alla anticipazione delle preclusioni; l’introduzione di un momento di verifica preliminare entro quindici giorni dalla costituzione del convenuto (senza udienza, almeno stando alla previsione normativa); il difficile raccordo con l’art. 101 c.p.c.; la sottolineatura della decisione a seguito di discussione orale, sia davanti al giudice monocratico che davanti al collegio; <hi rend="italic">ii) </hi>le altre scelte che incidono sull’organizzazione del giudizio, quali: 1) la valorizzazione del calendario del processo, 2) la sostituzione del procedimento sommario col procedimento semplificato (ma a complessità predefinita), 3) la (limitata, se non inesistente) riduzione della collegialità; <hi rend="italic">iii) </hi>quanto al giudizio di appello: la sostituzione del filtro per inammissibilità con la manifesta infondatezza dell’impugnazione; l’introduzione della figura del giudice istruttore; la valorizzazione della possibilità di decisione a seguito di discussione orale; <hi rend="italic">iv) </hi>il rinvio pregiudiziale, che, in controtendenza con le spinte verso la maggiore efficienza interna, può servire tuttavia in una logica di efficienza esterna, con riguardo alla serialità di alcune controversie; <hi rend="italic">v) </hi>i filtri al giudizio di cassazione: in particolare, le criticità del nuovo art. 380-<hi rend="italic">bis</hi>.</p><p rend="text">Sono, questi, tutti temi centralissimi, che mi limito a ricordare. Ad essi si affiancano due aspetti trasversali alle norme del codice di rito e indirettamente collegati tra loro, ovvero la declinazione del principio di chiarezza e sinteticità, riguardato anche in una logica di accelerazione delle decisioni, e la digitalizzazione del processo, come strumento che, se ben impiegato, può consentire una semplificazione del lavoro senza rinunce all’apporto dell’uomo nella decisione della lite.</p><p rend="text">Merita un cenno anche la questione, delicatissima, del ruolo dell’ufficio del processo. </p><p rend="text">Complice il fatto che il D.lgs. 151/2022, nel declinare l’attività preparatoria e di supporto ai compiti del magistrato spinge, all’art. 5, lett. a), nella direzione della predisposizione di bozze di provvedimenti, l’attenzione dell’interprete è inevitabilmente e comprensibilmente attratta dal rischio di una impropria sostituzione del giudice. Un rischio, questo, che si evita soltanto intendendo quell’attività come meramente preparatoria della redazione della pronuncia (attraverso ricerche, schede riassuntive, impostazione della parte epigrafica), la cui stesura, fin dall’inizio, rimanga però un compito affidato esclusivamente al magistrato. </p><p rend="text">L’ufficio assume invece una diversa dimensione, indispensabile in una logica di migliore organizzazione dell’attività giudiziaria, nei contenuti del progetto curato dalle Università nel quadro del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance Giustizia per «la diffusione dell’Ufficio del Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato». </p><p rend="text">Quel progetto, infatti, guarda meno alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti e assai di più all’obiettivo, contenuto alla lett. g) dell’art. 5 del D.lgs. 151/2022, del «supporto per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione», nella logica, piuttosto, della costruzione di strumenti di organizzazione del lavoro del giudice più efficienti. È un progetto che qualcuno ha giudicato velleitario, rilevando che le università sono partite, «salvo qualche solido e forte esempio», «sostanzialmente impreparate per questo compito, con personale in parte inesperto e senza le idee chiare su cosa e come realizzarlo»: a questo proposito è sufficiente ricordare, in risposta al rilievo, i risultati nella prevenzione e nella gestione del conflitto raggiunti negli anni, a partire almeno dal 2012, con i progetti realizzati dall’Università di Firenze in collaborazione coi tribunali e con le Corti d’appello, sia nel territorio toscano che al di fuori di esso.</p><p rend="h2">2. Le scelte della riforma pensate nell’ottica della accelerazione dei giudizi</p><p rend="text">La principale novità è relativa al primo grado.</p><p rend="text">Le modalità decisorie dell’appello non sono una vera e propria novità, visto che il ricorso all’art. 281-<hi rend="italic">sexies </hi>era già previsto dall’art. 352 nel testo previgente, anche se l’art. 350-<hi rend="italic">bis,</hi> che regola la decisione a seguito di discussione orale per il caso di manifesta infondatezza del gravame, manifesta fondatezza o opportunità in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa, rappresenta sicuramente un miglioramento rispetto al filtro in precedenza contemplato agli artt. 348-<hi rend="italic">bis </hi>e 348-<hi rend="italic">ter </hi>e costruito in modo troppo farraginoso per poter correttamente funzionare. </p><p rend="text">La riscrittura degli artt. 342 e 434 c.p.c. non è stata particolarmente coraggiosa, perché all’ultimo momento il legislatore delegato ha spostato il riferimento alla inammissibilità prima della prescrizione di chiarezza e sinteticità, così apparentemente collegando la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione anche alla tecnica espositiva del motivo anziché, com’è più corretto, al solo contenuto dello stesso. </p><p rend="text">Nel contempo, non tutti hanno colto, data la riformulazione non perspicua delle norme, la ragione della sostituzione dell’espressione ‘parti della sentenza’ con quella di ‘capi’. </p><p rend="text">Lo scopo della sostituzione non era tanto prendere posizione sull’annosa disputa circa il significato di ‘parti’ della pronuncia, ma provare a sottolineare, col riferimento al ‘capo’, che non vi è alcuna necessità, per evitare pronunce di inammissibilità dell’appello, di una trascrizione, nell’atto, dei singoli passaggi argomentativi della sentenza colpiti da censura: la specificità del motivo di appello è data, infatti, dalla puntuale individuazione delle censure rivolte alla pronuncia impugnata, e non già dalla indicazione di quale sia la parte volitiva (e non già argomentativa) della sentenza che si vuole appellare, la mancata individuazione della quale, dal canto suo, non comporta inammissibilità dell’appello, ma passaggio in giudicato della statuizione. </p><p rend="text">In altre parole, il legislatore, col riferimento al ‘capo’, suggerisce di guardare al dispositivo, più che non alla motivazione, cui bada invece la corretta costruzione del motivo di appello, che, per non essere inammissibile, deve unicamente essere specifico (mentre la chiarezza e sinteticità sono un attributo di qualsiasi atto del processo, senza che la mancanza dell’una o dell’altra debba mai comportare nullità o inammissibilità dell’atto medesimo).</p><p rend="text">Lo schema di decreto correttivo al d.lgs. 149/2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024 e avviato all’esame delle Camere, ha riformulato gli artt. 342 e 434, accogliendo i suggerimenti di chi scrive, e chiarendo così sia che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono requisiti di ammissibilità dell’appello sia che l’individuazione del capo non fa parte della illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza.</p><p rend="text">Non si fa apprezzare la predisposizione del filtro al giudizio di cassazione introdotto all’art. 380-<hi rend="italic">bis</hi>, i cui costi, in termini di effettività della tutela, rischiano di essere superiori ai benefici, in chiave di efficienza.</p><p rend="text">Con riferimento al primo grado la riforma, anziché rimettere al giudice la scelta del percorso processuale da seguire a seconda della complessità del giudizio, ha preferito tratteggiare un doppio binario, con scambi un po’ rigidi, tra il processo ordinario di cognizione e il procedimento semplificato, regolato dagli artt. 281-<hi rend="italic">decies </hi>sgg. </p><p rend="text">Il procedimento semplificato di cognizione è un modello snello, che potrebbe addirittura sostituire il procedimento ordinario se ne fossero più chiari i presupposti di applicazione. Fermo che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato, questo è destinato alle cause in cui i fatti non siano controversi, o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, o richieda in ogni caso una istruzione non complessa, il che richiede una valutazione difficile da compiere prima della costituzione del convenuto. Il procedimento semplificato rappresenta anche lo sbocco naturale, qui però per previsione espressa di legge, dell’accertamento tecnico preventivo demandato al consulente d’ufficio nelle cause di responsabilità sanitaria: ciò nella convinzione che l’aver anticipato una porzione dell’attività istruttoria rispetto all’introduzione del giudizio di merito faciliti il raggiungimento di un accordo o, qualora la conciliazione non riesca, permetta comunque un giudizio più snello nelle forme, evitando, a meno di una diversa determinazione dell’attore, il meccanismo delle memorie dell’art. 171-<hi rend="italic">ter</hi>. </p><p rend="text">Nel procedimento ordinario, destinato alla generalità delle controversie, la scelta di fondo, com’è noto, è consistita nella anticipazione della trattazione scritta, spostata a monte anziché a valle dell’udienza, sul presupposto che la cristallizzazione del <hi rend="italic">thema probandum </hi>e del <hi rend="italic">thema decidendum </hi>prima dell’intervento del giudice favorisca lo studio del fascicolo: un modello che funziona bene purché il processo non sia soggettivamente complesso o non si pongano all’attenzione del giudice questioni rilevabili d’ufficio particolarmente complicate, e che rischia invece di bloccarsi quando insorga un qualsiasi ‘ostacolo alla circolazione’ che richiederebbe un confronto tra le parti e il giudice fin dalle prime battute del procedimento. </p><p rend="text">Negli atti introduttivi vi è una maggiore sottolineatura della esigenza, nella citazione, di una esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. </p><p rend="text">Il riferimento alla specificità, che è nuovo, e diverso da quello alla ‘chiarezza e sinteticità’ che ricorre altrove, dev’essere collegato, in una logica di efficienza e senza pregiudizio alcuno all’effettività della tutela, al corretto funzionamento del principio di non contestazione, dal momento che solo una esposizione chiara e specifica dei fatti di causa consente alla controparte di contestarli altrettanto ‘specificamente’, come vuole l’art. 115 c.p.c. </p><p rend="text">Specularmente, la norma sulla comparsa di costituzione è stata integrata col richiamo alla necessità che la presa di posizione sui fatti avversari sia compiuta «in modo chiaro e specifico». </p><p rend="text">Sulla carta, la collaborazione tra le parti nell’individuazione dei fatti al fine di un corretto funzionamento del principio di non contestazione serve indubbiamente ad accelerare il processo, perché semplifica la fase istruttoria, ma, poiché il legislatore non può spingersi fino al punto di imporre al difensore di facilitare il compito dell’avversario, difficilmente gli atti verranno scritti in modo da consentire al giudice di ridurre effettivamente l’istruttoria all’essenziale. </p><p rend="text">Poiché il processo riformato, come si è detto, vede l’intervento del giudice, nel confronto con le parti, soltanto all’udienza che viene a valle delle memorie dell’art. 171-<hi rend="italic">ter</hi>, il buon funzionamento del processo si regge sul momento delle verifiche preliminari previsto dall’art. 171-<hi rend="italic">bis </hi>(e sul correttivo, se qualcosa non funziona, rappresentato dall’inserimento, nell’art. 101, della previsione per cui il giudice, quando accerta che dalla violazione del contraddittorio è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni).</p><p rend="text">L’art. 171-<hi rend="italic">bis </hi>stabilisce che il giudice, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, compia tutta una serie di controlli un tempo riservati alla prima udienza (con l’aggiunta del richiamo agli artt. 171, terzo comma, e 269, secondo comma, mancante nell’art. 183 del rito ante riforma) e, soprattutto, indichi alle parti le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritenga opportuna la trattazione, anche – ma non solo – con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. </p><p rend="text">È qui che si può inserire il ruolo attivo dell’ufficio per il processo, nel segnalare al giudice l’avvenuta costituzione del convenuto e nel presentargli le questioni che richiedono l’intervento del magistrato. </p><p rend="text">Le questioni rilevabili d’ufficio possono essere le più disparate: alcune condizionano la stessa nascita del processo (il difetto di legittimazione, di capacità di essere parte, o di interesse ad agire), altre ne condizionano la prosecuzione (a cominciare dalla condizione di procedibilità), altre ancora la decisione (pensiamo alla nullità del contratto). Alcune possono richiedere la produzione di prove che l’art. 101 ancora oggi – nonostante i tentativi fatti fin dall’epoca della Commissione Berruti, in coincidenza con la gestazione delle sentenze delle Sezioni unite sulle impugnative negoziali e la previsione della possibilità di un rilievo d’ufficio anche di cause di nullità diverse da quelle fatte valere dall’attore – non include tra le attività espressamente consentite nelle memorie che debbono essere date alle parti quando il giudice ritenga di porre la questione rilevata d’ufficio a fondamento della propria decisione.</p><p rend="text">Le questioni rilevabili d’ufficio possono ovviamente emergere meglio da un interrogatorio libero ben condotto, anche alla presenza delle parti intervenute personalmente. Ma l’interrogatorio libero è previsto soltanto a partire dalla prima udienza, quando le memorie – ad eccezione, appunto, di quelle previste dall’art. 101 – sono già state tutte depositate.</p><p rend="text">Questo significa che, se si vuole un processo più efficiente, non si può sottovalutare la prescrizione dell’art. 171-<hi rend="italic">bis</hi>, sebbene non sia prevista alcuna forma di obbligo per il decisore. Non si può, cioè, ritenere questo adempimento un ostacolo nel lavoro del giudice ma lo si deve considerare una preziosa occasione (da rendere fruibile avvalendosi, come si è detto, degli addetti all’ufficio per il processo) per evitare un processo che, come nel gioco dell’oca, ogni volta debba ripartire da capo, oltretutto senza consentire davvero alle parti, attraverso le memorie aggiuntive, un compiuto svolgimento delle proprie difese per quanto attiene al tema della prova, o dell’eccezione, o della domanda (che sono cosa diversa dalle ‘osservazioni’ dell’art. 101 secondo comma).</p><p rend="text">Nel sistema della riforma si immagina anche che il giudice provveda sulle richieste istruttorie già nel corso della prima udienza (sebbene sia ancora prevista la possibilità di una pronuncia fuori udienza, che intervenga nei successivi trenta giorni) e fissi il calendario delle udienze da quel momento in poi, fino alla rimessione della causa in decisione. </p><p rend="text">Ovviamente il calendario potrà essere modificato qualora se ne presenti la necessità, sia pure con i problemi organizzativi che conseguono all’aver riservato spazi per incombenti che potrebbero dover essere differiti: ciò non toglie che una programmazione del procedimento, sia pure di massima, sia utilissima perché mostra alle parti quali sono i tempi, fisiologici, di durata del processo, anche nella prospettiva di un possibile incentivo a trovare una soluzione bonaria della lite. </p><p rend="text">La fase decisoria è stata toccata dalla riforma essenzialmente eliminando l’udienza di precisazione delle conclusioni, che è stata sostituita, però, da una udienza di rimessione della causa in decisione per consentire, comunque, la gestione del ruolo. Le modalità di decisione della lite sono varie, ma anche nel modulo dell’art. 281-<hi rend="italic">sexies</hi><hi rend="italic"> </hi>è prevista la possibilità di una decisione non contestuale, per permettere una maggiore attenzione ai contenuti della discussione orale della causa. I tempi si allungano di poco, e la logica del confronto reale difensore-giudice è fatta salva.</p><p rend="h2">3. La digitalizzazione </p><p rend="text">Gli interventi normativi sul processo di cognizione, volti ad accelerare il giudizio in un’ottica di efficienza, non sono collegati alla innovazione digitale. Ma è ovvio che una migliore organizzazione del lavoro del giudice, facilitata dagli interventi degli addetti all’ufficio, può passare attraverso un uso attento delle nuove tecnologie.</p><p rend="text">Il processo civile telematico è rimasto, nella sostanza, quel che era, ossia un modo per facilitare il deposito, lo scambio e la visibilità degli atti e documenti contenuti nel fascicolo. Sotto questo profilo, le modifiche al codice di procedura civile sono volte, essenzialmente, a eliminare le disposizioni che ancora menzionavano il luogo fisico della cancelleria e le modalità, anch’esse fisiche, di deposito e comunicazione degli atti. La digitalizzazione del processo in Cassazione è certamente da salutare con favore, perché allinea anche il giudizio di legittimità alle modalità di tenuta dei fascicoli e di esame degli stessi ormai da anni introdotte con riferimento agli altri gradi di giudizio, ma non ne accelera lo svolgimento, perché, come avviene per tutti gli altri gradi, il vero ‘collo di bottiglia’ è rappresentato dal momento della decisione, arrivati al quale qualunque processo deve necessariamente rallentare se si fanno i conti con la necessità, irrinunciabile, di studiare le carte e approfondire le questioni. </p><p rend="text">La complessità del diritto, e la complessità della realtà fattuale, richiedono un tempo fisiologico di trattazione e decisione della causa che solo un uso spinto della intelligenza artificiale potrebbe contrarre, ma allora a scapito dell’utilità dell’intervento umano. Non entro sul punto, ma mi limito ad accennare al fatto che, se ci sono settori in cui l’uso della intelligenza artificiale può effettivamente arrivare dove l’uomo non arriva, o arrivarvi prima, perché il modo di operare della macchina è simile a quello del materiale su cui la macchina lavora, nel processo la decisione della lite richiede un’attività diversa (pensiamo alle clausole generali), di invenzione e non di computazione, che allo stato non può essere compiuta allo stesso modo dall’intelligenza artificiale.</p><p rend="text">Le più significative novità della riforma che guardano alla digitalizzazione sono essenzialmente collegate alla possibilità di uno svolgimento delle udienze in videocollegamento, anche per quanto concerne la nomina e il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, alla modalità di redazione degli atti che prevede l’inserimento di parole chiave in campi strutturati per poter essere letti da sistemi informatici a fini di statistica e ricerca, e all’incentivazione alla predisposizione di appositi <hi rend="italic">link </hi>attraverso i quali consentire al giudice la consultazione dei documenti prodotti. </p><p rend="text">Viene definitivamente consacrato il domicilio digitale, che esclude che a chi, nel giudizio di cassazione, non abbia eletto domicilio a Roma o non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata le comunicazioni vengano fatte presso la cancelleria della Corte.</p><p rend="text">È probabilmente poca cosa, ma è comunque un passo avanti nella semplificazione del lavoro dei difensori, e in parte di quello dei giudici, soprattutto se la tecnologia viene impiegata per un miglior funzionamento dell’ufficio del processo.</p><p rend="h2">4. La redazione degli atti, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo</p><p rend="text">A fronte dell’art. 121, intitolato alla libertà delle forme, il quale prescrive soltanto che tutti gli atti del processo, del giudice e delle parti, siano redatti in modo chiaro e sintetico, l’art. 46 disp. att. c.p.c. ha demandato a un decreto del Ministro della Giustizia, emanato sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, non solo la definizione degli schemi informatici degli atti giudiziari (con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo), ma anche «i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti».</p><p rend="text">Per vero nell’art. 46 disp. att. c.p.c. si precisa che il mancato rispetto «dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità», e nelle premesse del decreto attuativo n. 110 del 2023 si ribadisce, correttamente, che neppure si potrà avere la conseguenza della inammissibilità: ciò non toglie, però, che la circostanza che il mancato rispetto dei limiti dimensionali possa «essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese» non sia affatto tranquillizzante, dal momento che far pagare alla parte la prolissità del proprio avvocato non dovrebbe essere la soluzione corretta al problema dell’oscurità di un modo di scrivere che non sia sufficientemente sorvegliato. </p><p rend="text">Quella soluzione passa semmai attraverso altri strumenti, sui quali è necessario lavorare, movendo su più piani: la scelta di un linguaggio appropriato dal punto di vista tecnico, e al tempo stesso comprensibile; l’organizzazione degli argomenti e la loro esposizione efficace; una attenta ricerca del punto di incontro tra esigenze ugualmente stringenti: l’asciuttezza della narrazione, da un lato, e, dall’altro, la necessità di prendere posizione su tutti gli argomenti avversari e, nei gradi successivi al primo, di contrastare, una per una, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata. In questa prospettiva, già l’università ha il compito di accompagnare la spiegazione delle regole del processo con l’interdisciplinarità tra lo studio del diritto e quello del suo linguaggio.</p><p rend="text">Ma quel che si deve auspicare è soprattutto che le indicazioni di una corretta strutturazione dell’atto contenute nell’art. 2 del decreto attuativo dell’art. 46 disp. att. c.p.c. (<hi rend="italic">Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero</hi>) assumano maggiore importanza della prescrizione di limiti dimensionali, che peraltro non sono rigidissimi e prevedono un alto numero di esclusioni.</p><p rend="text">L’art. 2, al secondo comma, dopo aver ribadito il principio generale di chiarezza e sinteticità, delinea una articolazione degli atti introduttivi della causa rispettosa di una scansione logica del ragionamento, senza però prevedere un ordine imposto, che impedirebbe la libertà dell’esposizione: per questo, la norma utilizza il termine «articolazione», che è neutro, e non richiama, se non indirettamente, la previsione dell’art. 276 c.p.c. laddove, con riguardo alla motivazione in diritto, suggerisce (non impone) di procedere con l’esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari per poi passare all’illustrazione di quelle di merito. </p><p rend="text">Le previsioni centrali sono quelle delle lett. da e) a h), dove si consiglia una esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate, dei fatti e dei motivi in diritto: ciò per consentire il rispetto della prescrizione che già si è ricordata, per la quale i fatti, negli atti introduttivi, devono essere esposti non soltanto «in modo chiaro», ma anche «specifico». Quanto agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione, la lett. e) distingue l’«individuazione» dei capi della decisione impugnati dalla «esposizione» dei motivi, nella logica, anch’essa già ricordata, di chiarire la differenza che corre tra l’identificazione del capo della pronuncia, la cui finalità è quella di delimitare le statuizioni che l’impugnante non vuole far passare in giudicato, e l’enunciazione delle questioni che, per rimettere in discussione quelle statuizioni, si vogliono far riesaminare al giudice del grado superiore.</p><p rend="text">Nella logica della facilitazione del compito del magistrato, la lettera i) dell’art. 2 richiede l’indicazione specifica dei mezzi di prova e l’indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto: ciò perché spesso – è stato notato – questo non accade, rendendo più difficilmente individuabili i documenti. E si è già accennato alla previsione per cui è preferibile che i documenti siano consultabili con collegamento ipertestuale: l’avverbio «preferibilmente» serve a permettere un passaggio graduale a tecniche che non tutti i difensori ancora padroneggiano.</p><p rend="text">Poiché, come si legge nell’art. 8, l’atto è solo «corredato» dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all’art. 34 del DM 21 febbraio 2011, n. 44, e non redatto già sotto forma di schema informatico, l’atto giudiziario rimane quello che si è sempre conosciuto; non è un atto navigabile, dal quale si possano ricavare informazioni o che possa essere interamente letto con strumenti di intelligenza artificiale, dato che le informazioni vengono inserite con una attività manuale secondo le specifiche tecniche che, nel caso del giudizio di cassazione, tengono conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo presidente della Corte, a sottolineare le peculiarità del processo dinanzi al giudice di legittimità. </p><p rend="text">Quanto alle parole chiave, la funzione dev’essere quella, analoga all’indice, di rappresentare in sintesi il contenuto dell’atto, e di permettere la costruzione di banche dati, e non di consentire una progressiva sostituzione del lavoro ricostruttivo del giudice con l’opera dell’algoritmo. </p><p rend="h2">5. L’udienza mediante collegamenti audiovisivi (art. 127-<hi rend="italic">bis</hi>) </p><p rend="text">Le modalità di trattazione dell’udienza, diverse da quelle tradizionali, si biforcano tra videocollegamento e udienza cartolare e sono possibili entrambe solo quando l’udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. </p><p rend="text">Le norme di riferimento sono gli artt. da 127 a 127-<hi rend="italic">ter </hi>e l’art. 196-<hi rend="italic">duodecies </hi>disp. att. c.p.c.</p><p rend="text">Se non facendo riferimento ai soggetti che vi intervengono, gli artt. 127-<hi rend="italic">bis </hi>e 127-<hi rend="italic">ter </hi>non indicano in quali casi l’udienza tradizionale possa essere sostituita con le modalità alternative (a parte il chiarimento, contenuto nell’art. 127-<hi rend="italic">bis,</hi> che anche l’udienza pubblica – vedi gli artt. 128 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c. – può essere sostituita dall’udienza in videocollegamento). Indicano invece a chi è rimessa la scelta del tipo di udienza. </p><p rend="text">Su questo punto è intervenuto lo schema di decreto correttivo, che al primo comma dell’art. 127-ter ha aggiunto la previsione per cui «l’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice».</p><p rend="text">È quasi banale ricordare che la normativa sull’udienza in videocollegamento non è destinata a operare soltanto nell’immediato, ma a regime, col miglioramento della tecnologia, consentirà di lavorare ‘come se’ si fosse in presenza. </p><p rend="text">Se partiamo da qui, e confrontiamo l’oralità ‘telematica’ con la scrittura dell’udienza sostituita dalle note di trattazione, il punto da chiarire è quello di quale tasso di oralità debba avere un processo. Su questo tema il dibattito è aperto da sempre.</p><p rend="text">Da un lato, si osserva, «i magistrati che veramente intendono le esigenze moderne della loro funzione» sono quelli che «prendono parte attiva al dibattito» per proporre al difensore «quesiti e obiezioni e per richiamarlo alle questioni essenziali della causa» (Calamandrei 1954), il che presuppone udienze che si svolgano, tutte o in massima parte, alla presenza fisica o telematica dei difensori delle parti (ovviamente, allora, dei difensori, e non dei loro sostituti).</p><p rend="text">Dall’altro lato, non è men vero che sull’altare dell’oralità si rischia di sacrificare «un più approfondito studio delle carte e in genere una più meditata analisi di tutti i materiali di causa» (Redenti 1934). Il che vale tanto per il giudice, che necessita di una adeguata riflessione (come dimostra la critica che si muove alla decisione contestuale, nella versione anteriore alla riforma, in cui il rischio è che il giudice, per poter pronunciare al termine della discussione, vi arrivi con la pronuncia ‘in tasca’ e non ascolti i difensori), quanto per i difensori, non sempre adusi alla discussione orale e più spesso abituati a riportarsi agli atti.</p><p rend="text">Anche perché </p><p rend="quotation_b">la capacità di improntare deduzioni, argomentazioni e richieste, di replicare e controreplicare estemporaneamente non appartiene a tutti, come non è di tutti la facilità di eloquio, si che s’andrebbe incontro a frequenti errori, sviste e omissioni dei difensori, quasi sempre irreparabili dal giudice (posto pure ch’egli abbia modo d’avvedersene e comunque fonti d’aggravio del suo lavoro), a scapito della sua cognizione, che ne risulterebbe scorretta, incompleta e lacunosa. Mentre lontani dalle distrazioni dell’udienza, non premuti dall’urgenza dell’azione, dall’imminenza della dichiarazioni, delle risposte, delle istanze, oggi che l’applicazione del diritto, specie nel campo civilistico, è un’arte raffinata o se si vuole è tutta tecnica irta di difficoltà, i legali avrebbero la serenità e il tempo necessari per meditare nella pace dei propri studi le loro difese, scrutinando i fatti, studiando le questioni, esaminando i testi, eseguendo ricerche nella dottrina e nella giurisprudenza e così via. Onde il loro lavoro renderebbe di più (Mortara 1923).</p><p rend="text">Queste condivisibili considerazioni sono svolte, però, soprattutto per giustificare una trattazione scritta che si aggiunge (come negli artt. 420 e 429 c.p.c., nel processo del lavoro), e non già che si sostituisce ai (pur rari) momenti di oralità del processo civile.</p><p rend="text">Rinunciare alla discussione orale, sia pure in videocollegamento, impedisce di cogliere le questioni e di porre ai difensori le domande che possono servire a chiarire il senso delle difese scritte.</p><p rend="text">In passato, si sarebbe detto che la trattazione scritta si attaglia particolarmente all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma nel nuovo modello processuale l’art. 189 prevede già che la precisazione delle conclusioni avvenga in forma scritta, col deposito delle note depositate in un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione. In un processo in cui, come nel rito civile, il numero di memorie è già tale da rendere inutili ulteriori scambi scritti, la trattazione cartolare non fa che appesantire la lettura (e per i difensori il lavoro di scrittura) degli atti del processo. </p><p rend="text">Ciò soprattutto perché, nonostante la prescrizione normativa per cui il contenuto delle note è limitato alle ‘sole istanze e conclusioni’, da un lato non si riesce a impedire al difensore di ricominciare da capo, appesantendo così il lavoro di tutti (giudice e controparti); dall’altro lato, ci sono dei casi in cui la nota (al pari dell’udienza) è l’unico momento per replicare a quanto contenuto nella memoria avversaria. Mi riferisco alle udienze che, nel rito civile, vengono a valle dello scambio di memorie, per le eccezioni di inammissibilità o irrilevanza da sollevare rispetto alle prove contrarie avversarie che tali non siano, o comunque seguono attività che richiedono l’eccezione <hi rend="italic">ex </hi>art. 157 c.p.c. (come sempre più frequentemente avverrà nel caso della consulenza tecnica, dopo gli ultimi interventi delle Sezioni unite), o vengono a valle dell’utilizzo del potere rimesso al giudice dall’art. 101 c.p.c.: in questo caso è vero che, almeno per le repliche che non debbono essere compiute nel primo atto difensivo utile, ci sono anche le memorie conclusionali e le conclusionali di replica, ma è evidente che i difensori sono abituati a considerare l’udienza come il momento deputato alla discussione sulla posizione assunta dalla difesa avversaria e vogliono verbalizzare di conseguenza, per cui non potranno che approfittare dello scambio di note scritte per ampliare quella che altrimenti sarebbe soltanto la stringata redazione di un verbale.</p><p rend="text">Tutto quanto si è detto finora conferma l’opportunità che l’art. 127-<hi rend="italic">ter </hi>sia utilizzato con estrema parsimonia e sia incentivato, invece, il ricorso alle udienze in videocollegamento.</p><p rend="text">C’è il problema che, diversamente dall’udienza cartolare, la scelta per l’udienza in videocollegamento è rimessa (almeno stando al tenore letterale della norma) alla sola valutazione del giudice, mentre alla parte costituita (senza necessità di richiesta congiunta) è attribuita semmai la facoltà di chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Per venire incontro alle eventuali diverse esigenze delle parti, in ogni caso, è prevista la possibilità che solo chi ne ha fatto richiesta sia presente personalmente: questa previsione nasce dalla constatazione che, altrimenti, la richiesta di una trattazione in presenza può diventare un’arma per il difensore che non ha impedimenti alla partecipazione personale (magari perché più libero, o più vicino del difensore avversario all’ufficio giudiziario in cui si svolge il processo) per mettere in difficoltà la controparte e costringerla a far ricorso a un sostituto. </p><p rend="text">Un problema, nell’udienza da remoto, è rappresentato dalla presenza personale della parte. Se si vuole che l’art. 127-<hi rend="italic">bis </hi>funzioni, e non comporti inutili appesantimenti, è necessario che la norma sia interpretata in modo elastico, non costringendo la parte a collegarsi dalla stessa postazione del difensore. Se l’udienza in videocollegamento può essere un modo per rendere effettivo il tentativo di conciliazione, e ridurre l’eventualità dell’assenza della parte, e se lo stesso deve dirsi con riferimento all’utilità dell’interrogatorio libero, bisogna però anche dare modo alla parte, che potrebbe risiedere o avere sede a grande distanza dallo studio del proprio professionista, di collegarsi da un luogo diverso. Lo aveva previsto, durante la pandemia, un protocollo del CNF, che dava anche indicazioni su come risolvere il problema della riservatezza dell’udienza (il giudice dava atto a verbale della dichiarazione della parte che si assumeva la responsabilità dell’assenza di altri soggetti), ed è opportuno che questa previsione venga ripresa e faccia parte di quei protocolli d’udienza che contribuiscono a formare la <hi rend="italic">soft law </hi>delle regole processuali.</p><p rend="text">Anche su questo punto è intervenuto lo schema di decreto correttivo, sia pure ancorando la possibilità di un collegamento separato a una autorizzazione del giudice in caso di gravi motivi.</p><p rend="text">L’implementazione dell’uso dei meccanismi di videocollegamento passa attraverso un miglioramento degli apparecchi utilizzati (col doppio video, per l’udienza a partecipazione mista, e con videocamere panoramiche e microfoni ambientali, per consentire il rapporto trilatero giudice-parti) e la messa a punto delle tecnologie, dato che il processo telematico non dev’essere soltanto un modo per depositare gli atti, ma un’occasione per facilitare il confronto orale nei casi in cui (vista la lunghezza dell’Italia, e l’opportunità di rinunciare all’idea della geografia giudiziaria in cui gli avvocati del foro – quando il domicilio elettronico vorrebbe superare ogni barriera e confine – conoscono le regole del gioco come se il processo non fosse lo stesso in tutta la penisola) il videocollegamento permette la presenza personale, escludendo la necessità della sostituzione (che oltretutto ha un costo per la parte, come hanno un costo le trasferte), del difensore. </p><p rend="text">Se si vuole un processo non solo efficiente ma anche declinato in chiave di effettività della tutela, e se si vuole che la prima udienza sia effettiva, e che il giudice sia preparato e conosca bene il fascicolo (per meglio dire: che abbia dinanzi a sé, alla prima udienza, un fascicolo in cui tendenzialmente il <hi rend="italic">thema decidendum </hi>e il <hi rend="italic">thema probandum </hi>sono già fissati), bisogna anche che lo sia il difensore, che verrà facilitato nella partecipazione al processo, ma al tempo stesso responsabilizzato a essere presente senza dover ricorrere sempre alle sostituzioni.</p><p rend="h2">6. L’ufficio per il processo e i risultati del progetto Giustizia Agile</p><p rend="text">Il progetto, consegnato al Ministero alla fine di settembre 2023, si è articolato in tre fasi: una ricognizione della normativa, l’elaborazione di modelli operativi per l’organizzazione del lavoro del giudice, l’implementazione e l’integrazione dei modelli alla luce delle indicazioni raccolte presso gli uffici giudiziari. </p><p rend="text">Hanno collaborato col Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze i Dipartimenti di Statistica, Scienze Politiche e Sociali, Scienze per l’economia e l’impresa, Ingegneria dell’informazione. </p><p rend="text">Sono stati somministrati questionari per comprendere l’assetto organizzativo degli uffici, realizzate interviste, predisposto un modello standard di ordinanza di invio in mediazione che a una parte fissa unisce una variabile, redatta secondo gli indici di mediabilità riscontrati nel singolo fascicolo, e creato un modello operativo che, partendo dalla ricognizione qualitativa e non solo quantitativa del contenzioso pendente, ha immaginato, sia per i procedimenti pendenti che per quelli di nuova introduzione, <hi rend="italic">i) </hi>una linea temporale del processo, nella quale sono individuati gli eventi processuali e collocati dei segnali di allerta in corrispondenza dei momenti in cui l’addetto all’ufficio sottopone al giudice i risultati del lavoro sul fascicolo; <hi rend="italic">ii) </hi>una cartella organizzativa, condivisa col magistrato, contenente la sintesi delle ricerche sulle questioni rilevanti, gli indici di mediabilità della controversia e lo schema di raffronto tra le offerte istruttorie e i fatti cui si riferiscono; <hi rend="italic">iii) </hi>una scheda del fascicolo, in cui l’addetto è chiamato a esprimere, sulla base di indicatori che tengono conto di diversi fattori di complessità della lite, un giudizio numerico che aiuta a organizzare il lavoro successivo.</p><p rend="text">L’implementazione e l’integrazione dei modelli è stata resa possibile dall’ingresso in alcuni uffici giudiziari (Tribunali di Prato, Pistoia, Perugia, Corte d’appello di Firenze) che hanno fornito suggerimenti utili per l’adattamento del modello; è stata realizzata una formazione mirata degli addetti all’ufficio per il processo ed è stata rivista l’offerta formativa dell’università per una preparazione a regime degli iscritti sulle esigenze emerse durante la realizzazione del progetto, con insegnamenti dedicati alla disciplina e all’organizzazione dell’ufficio per il processo e con una clinica legale destinata a svolgersi presso quell’ufficio.</p><p rend="text">La digitalizzazione è servita a creare due prototipi: uno per l’applicazione della intelligenza artificiale all’analisi degli atti processuali nella logica di individuare possibili indici di mediabilità e l’altro per il processo di automatizzazione dell’oscuramento dei dati all’interno dei provvedimenti che vengono inseriti nelle banche dati a disposizione dei cittadini e degli operatori del diritto, utili a far conoscere gli orientamenti rilevanti degli uffici giudiziari coinvolti.</p><p rend="text">Quanto ai risultati attesi (fermi quelli che già si possono ricondurre al lavoro fatto sul territorio dai progetti curati dall’università in questi anni), si può indubbiamente concludere che la radiografia anche qualitativa del contenzioso maggiormente in affanno presso i diversi uffici, l’individuazione – e la sperimentazione sul campo – di un modello operativo per una migliore organizzazione del lavoro di squadra, e la determinazione, anche attraverso le nuove tecnologie, della mediabilità della lite (col ricorso poi alla mediazione demandata o al tentativo di conciliazione in udienza) possono certamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, senza pregiudizio per l’effettività della tutela giurisdizionale.</p><p rend="h2">Riferimenti bibliografici</p><p rend="bib_indx_bib">Allorio, Enrico. 1973. “Trent’anni di applicazione del codice di procedura civile.” In <hi rend="italic">Commentario del codice di procedura civile</hi>, diretto da Enrico Allorio, LVII. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese. </p><p rend="bib_indx_bib">Auletta, Ferruccio, e Silvia Rusciano, a cura di. 2023. <hi rend="italic">Ufficio per il processo: decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 202, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134</hi>. Bologna: Zanichelli. </p><p rend="bib_indx_bib">Calamandrei, Piero. 1965, <hi rend="italic">Processo e democrazia (Padova, 1954, ora in) Opere giuridiche, </hi>I, Napoli: Morano, 652 sgg.</p><p rend="bib_indx_bib">Carnelutti, Francesco. 1929. “Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione.” <hi rend="italic">Riv. dir. proc. </hi>6: 55 sgg.</p><p rend="bib_indx_bib">Longo, Erik. 2023. <hi rend="italic">Giustizia digitale e costituzione. Riflessioni sulla trasformazione tecnica della funzione giurisdizionale</hi>. Milano: FrancoAngeli.</p><p rend="bib_indx_bib">Luiso, Francesco Paolo. 2023. <hi rend="italic">Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile</hi>. Milano: Giuffrè. </p><p rend="bib_indx_bib">Lucarelli, Paola, a cura di. 2019. <hi rend="italic">Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa</hi>. Torino: UTET giuridica. </p><p rend="bib_indx_bib">Lucarelli, Paola. 2023. “La nuova mediazione civile e commerciale.” <hi rend="italic">Giust. consensuale </hi>3: 337.</p><p rend="bib_indx_bib">Menchini, Sergio, e Elena Merlin. 2023. “Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale.” <hi rend="italic">Riv. dir. proc. </hi>2: 578 sgg.</p><p rend="bib_indx_bib">Mortara, Lodovico. 1923. <hi rend="italic">Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte</hi>. Giur. it., IV: 136 sgg. </p><p rend="bib_indx_bib">Pagni, Ilaria. 2020. “Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza.” <hi rend="italic">Judicium</hi>, 15 dicembre, 2020.</p><p rend="bib_indx_bib">Pagni, Ilaria. 2021. “L’Ufficio per il processo: l’occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere.” <hi rend="italic">Questione Giustizia</hi>, 17 novembre, 2021.</p><p rend="bib_indx_bib">Pagni, Ilaria. 2022. “Gli obiettivi della riforma della giustizia civile tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata.” In <hi rend="italic">Scritti in onore di Bruno Sassani</hi>, a cura di Roberta Tiscini, e Francesco Paolo Luiso, 1867 sgg. Pisa: Pacini Editore. </p><p rend="bib_indx_bib">Pagni, Ilaria. 2023. “Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c.” <hi rend="italic">Judicium</hi>, 4 ottobre, 2023. </p><p rend="bib_indx_bib">Redenti, Enrico. 1962. “Sul nuovo progetto del codice di procedura civile.” Foro it., 1934, 4: 77 sgg. (ora in <hi rend="italic">Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo</hi>, I, 732 sgg. Milano: Giuffrè). </p><p rend="bib_indx_bib">Romano, Alberto. 2023. “Riforma Cartabia – Una censurabile applicazione dei nuovi artt. <hi >171-</hi><hi rend="italic" >bis </hi><hi >e 171-</hi><hi rend="italic" >ter </hi><hi >c.p.c.” Giur.it.: 2105 sgg.</hi></p>
      
      
      
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        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="140860">Allorio, Enrico. 1973. Trent’anni di applicazione del codice di procedura civile, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da E. Allorio, LVII, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese.</bibl>
          <bibl n="140822">Auletta, Ferruccio e Silvia Rusciano (a cura di). 2023. Ufficio per il processo: decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, norme sull&amp;#39;ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 202, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, Bologna: Zanichelli Editore.</bibl>
          <bibl n="140937">Carnelutti, Francesco. 1929. Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione, in Riv. dir. proc., 1929, 55 ss.</bibl>
          <bibl n="140908">Luiso, Francesco Paolo. 2023. Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile, Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="140952">Lucarelli, Paola (a cura di). 2019. Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa, Torino: UTET Giuridica.</bibl>
          <bibl n="140965">Lucarelli, Paola. 2023. La nuova mediazione civile e commerciale, in Giust. consensuale, III, 337.</bibl>
          <bibl n="140912">Menchini, Sergio e Elena Merlin. 2023. Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc., 578 ss.</bibl>
          <bibl n="140871">Pagni, Ilaria. 2023. Chiarezza e sinteticit&amp;#224; degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c., in Judicium, 4 ottobre 2023.</bibl>
          <bibl n="140826">Pagni, Ilaria. 2022. Gli obiettivi della riforma della giustizia civile tra efficienza del processo, effettivit&amp;#224; della tutela e ragionevole durata, in Tiscini, Roberta e Francesco Poalo Luiso (a cura di), Scritti in onore di Bruno Sassani, 1867 ss. Pisa: Pacini Editore.</bibl>
          <bibl n="140853">Pagni, Ilaria. 2021. L’Ufficio per il processo: l’occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere, in Questione Giustizia, 17 novembre 2021.</bibl>
          <bibl n="140862">Pagni, Ilaria. 2020. Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralit&amp;#224; e pubblicit&amp;#224; dell’udienza, in Judicium, 15 dicembre 2020.</bibl>
          <bibl n="140902">Longo, Erik. 2023. Giustizia digitale e costituzione. Riflessioni sulla trasformazione tecnica della funzione giurisdizionale, Milano: Franco Angeli.</bibl>
          <bibl n="140923">Romano, Alberto. 2023. Riforma Cartabia - Una censurabile applicazione dei nuovi artt. 171-bis e 171-ter c.p.c., in Giur. it., 2105 ss.</bibl>
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