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        <title type="main" level="a">Gli obiettivi della riforma Cartabia: nuovi paradigmi per un processo penale efficiente e garantista</title>
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          <resp>This is a section of <title>Giustizia sostenibile</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0316-6</idno>) by </resp>
          <name>Paola Lucarelli</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
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        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0316-6.08</idno>
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        <p>As is well known, in implementation of the NRP, the Cartabia reform made significant changes at numerous junctures of the criminal process. Despite the fact that an excessive focus on the efficiency profile of the procedure alone has been stigmatized from many quarters, the new legislation does not penalize the guarantees of the criminal process but, on the contrary, in many cases aims to enhance its scope. Of course, such a result can only be achieved with the responsible cooperation of all those acting on the trial scene.</p>
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            <item>efficiency of justice</item>
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            <item>reform of criminal procedural code</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0316-6.08<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0316-6.08" /></p>
      
      
      
      <p rend="h1_chapter">Gli obiettivi della riforma Cartabia: nuovi paradigmi per un processo penale efficiente e garantista</p><p rend="h1_author">Margherita Cassano, Carlotta Conti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-013-backlink"><ref target="08.html#footnote-013">1</ref></hi></hi></p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Abstract</hi><hi rend="CharOverride-1">: Come è noto, in attuazione del PNRR, la riforma Cartabia ha apportato rilevanti modifiche in numerosi snodi del processo penale. Malgrado da più parti si sia stigmatizzata una eccessiva attenzione al solo profilo dell’efficienza del rito, la novella normativa non penalizza le garanzie del processo penale ma, anzi, in molti casi mira ad esaltarne la portata. Naturalmente, tale risultato può essere raggiunto soltanto con la collaborazione responsabile di tutti coloro che agiscono sulla scena del processo.</hi></p><p rend="h2 ParaOverride-1">1. Il profilarsi di opposte cifre esegetiche</p><p rend="text">Fin dagli albori della riforma Cartabia si sono profilate due cifre esegetiche delle nuove norme, nettamente divaricate tra di loro e con esiti radicalmente diversi.</p><p rend="text">Una prima lettura vi ravvisa una novella di sistema che comporta un’anticipazione e un rafforzamento delle garanzie nel processo penale facendo della responsabilizzazione degli attori processuali uno dei valori della modernità; gli istituti volti a velocizzare il processo sono interpretati come strumenti per restituire effettività e credibilità alla giustizia penale, adeguando il nostro Paese ai parametri europei.</p><p rend="text">In questo quadro, norme come quelle sull’iscrizione della notizia di reato, sulle finestre di giurisdizione, sui criteri di priorità, sulle regole di giudizio per l’esercizio dell’azione penale e per il rinvio a giudizio avrebbero un diretto raccordo con la presunzione di innocenza, prima e piuttosto che una funzione acceleratoria.</p><p rend="text">Il <hi rend="italic">pendant </hi>sostanziale di tale approccio è naturalmente costituito da un sistema sanzionatorio che, da un lato, abbandona l’ottica carcerocentrica; da un altro lato, porta a compimento tutti i valori connessi al tema della giustizia riparativa. Si tratta, a ben vedere, di novità epocali, che vanno ben oltre il mero efficientismo, contribuendo, peraltro, ad un recupero di effettività della risposta <hi rend="italic">lato sensu </hi>punitiva.</p><p rend="text">Come si accennava, vi è però un’altra lettura, diametralmente opposta, che suscita a tratti un brivido di inquietudine. Questo secondo approccio coglie nella riforma uno slittamento verso una ‘soave inquisizione’, con abbandono del valore accertativo del contraddittorio dibattimentale – relegato ad epilogo eccezionale – e dell’ispirazione garantista delle impugnazioni, riplasmate nell’<hi rend="italic">an </hi>e nel <hi rend="italic">quomodo</hi>. Si profila un processo anticognitivo che, per reati di media gravità, troverebbe nell’addolcimento della sanzione una vera e propria compensazione. A tale chiave di lettura si accompagna, per un verso, uno scetticismo circa le concrete possibilità che il nuovo sistema sanzionatorio consenta un plastico adeguamento della risposta all’individuo o un reale decollo della giustizia riparativa; per un altro verso, la considerazione che alcune tra le regole di recente conio finiscano per addossare al difensore un vero e proprio onere di collaborazione del tutto al di fuori delle logiche del sistema accusatorio.</p><p rend="text">Colti in tale chiave interpretativa, gli istituti dianzi ricordati mostrerebbero un volto oscuro. Solo per fare alcuni esempi, il rafforzamento dei presupposti per le iscrizioni, anziché tutelare la presunzione di innocenza, scongiurando altresì la gogna del processo mediatico, finirebbe per dare la stura ad una pre-indagine addirittura più deleteria delle degenerazioni derivanti dall’abuso delle iscrizioni a modello 45; le finestre di giurisdizione nelle indagini preliminari, anziché costituire uno strumento per recuperare centralità alla figura giurisdizionale, riequilibrandone i poteri rispetto all’organo di accusa, costituirebbero un’inutile facciata volta a dare una sorta di patente di legittimità a quella che sarebbe ritornata una vera e propria ‘istruzione’; la ragionevole previsione di condanna, anziché tutelare la presunzione di innocenza, finirebbe per segnare con indelebile stigma la persona rinviata a giudizio.</p><p rend="h2">2. L’assenza di modifiche sostanziali sul sistema probatorio</p><p rend="text">Ciò che, almeno <hi rend="italic">prima facie</hi>,<hi rend="italic"> </hi>stupisce è che entrambe queste letture appaiono compatibili con il mancato intervento sul sistema probatorio ampiamente inteso come comprensivo delle regole generali sulle prove, del contraddittorio dibattimentale, del criterio dell’al di là del ragionevole dubbio. Come è noto, la riforma Cartabia ha introdotto soltanto alcune modifiche puntuali: l’opposizione contro le perquisizioni illegittime; l’illustrazione dell’ammissibilità delle richieste di prova; il deposito delle relazioni dei periti e consulenti tecnici almeno sette giorni prima di quello fissato per la deposizione; la nuova disciplina della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice.</p><p rend="text">La prima lettura, in chiave garantista, continua a considerare il sistema probatorio – già brillantemente disegnato dal codice Vassalli – come una premessa essenziale per il funzionamento del nuovo assetto congegnato dalla riforma, specie nell’interpretazione illuminata che i vent’anni dalla sentenza Franzese consegnano all’attuale esperienza giuridica. In quest’ottica, l’opposizione contro le perquisizioni viene collocata tra le finestre di giurisdizione; l’illustrazione delle richieste di prova consente al giudice di effettuare un vaglio reale senza dover successivamente ricorrere allo <hi rend="italic">ius poenitendi </hi>ed alla revoca dell’ordinanza; il deposito delle relazioni appare funzionale alla piena esplicazione del contraddittorio ‘per la prova scientifica’; il diritto di ottenere l’esame del dichiarante, salvo che esista la videoregistrazione, è considerato come un ‘rimedio’ rispetto ad ipotesi che, in un sistema efficiente, debbono collocarsi nell’alveo della eccezionalità mediante adeguati rimedi costruiti <hi rend="italic">ex ante </hi>sul piano organizzativo.</p><p rend="text">La seconda lettura, invece, muove dal presupposto che il sistema probatorio, il cui terreno di elezione è costituito dalla sede dibattimentale, segua le sorti di quest’ultima e, dunque, sia relegato ai margini di un processo penale che – almeno per reati di media gravità – ha cambiato volto e si chiude prima e al di fuori del dibattimento, basandosi su di un’indagine tornata ai paradigmi dell’‘istruzione’. In questo quadro, l’opposizione contro le perquisizioni sarebbe un inutile adeguamento ad una precisa indicazione della Corte europea; l’illustrazione delle richieste di prova porrebbe un limite allo <hi rend="italic">ius probandi</hi> in nome dell’efficienza e, soprattutto, la ‘rinnovazione fittizia’ in caso di videoregistrazione non costituirebbe il rimedio ad una patologia, ma la ordinaria modalità alla quale ricorrere nel caso di mutamento del giudice, considerato alla stregua di una ipotesi regolare e fisiologica a dispetto di quanto stabilito dall’art. 525, comma 2, c.p.p.</p><p rend="h2">3. Gli obiettivi culturali della riforma</p><p rend="text">Al fine di individuare quale tra le due letture appaia da prediligere è indispensabile delineare le linee di fondo culturali su cui si muove la riforma connotata da un’organicità che una lettura atomistica e parcellizzata dei singoli interventi rischia di non far cogliere.</p><p rend="h2">4. La riduzione dei tempi del processo penale</p><p rend="text">Innanzitutto, in coerenza con la previsione costituzionale (art. 111), viene collocata al centro dell’iniziativa normativa l’adozione di una pluralità di strumenti che consentano di restituire fisiologia ai tempi del processo nella consapevolezza che esso costituisce già di per sé una pena per la persona accusata e che una sollecita risposta giudiziaria è doverosa anche nei confronti della vittima del reato così come previsto anche dalle fonti sovranazionali. È, inoltre, evidente la volontà legislativa di recuperare un rapporto razionale tra tempi di svolgimento delle indagini – sede per l’elaborazione della tesi di accusa all’esito di accertamenti completi, comprensivi anche della raccolta di elementi favorevoli alla persona indagata (art. 358 c.p.p.), tali da orientare la prognosi di tenuta dell’eventuale iniziativa assunta dal pubblico ministero mediante l’esercizio dell’azione penale e da consentire opzioni meditate sull’accesso ai c.d. riti semplificati – e dibattimento, nonché di porre rimedio al patologico iato temporale attualmente esistente tra i due momenti procedimentali con innegabili ricadute sull’acquisizione delle prove, sull’effettività del controllo giurisdizionale, sulla presunzione di non colpevolezza, sulla funzione rieducativa di una pena applicata con una sentenza di condanna divenuta irrevocabile a distanza di molti anni dal fatto.</p><p rend="text">Alla riforma è anche sottesa la volontà di assicurare una maggiore duttilità del modello processuale – in rapporto alle diverse tipologie di illecito e alla loro gravità, agli accertamenti necessari per la loro verifica – e di promuovere un maggiore accesso ai riti speciali nella consapevolezza che la celebrazione indiscriminata del dibattimento per tutti i reati non è oggettivamente conciliabile con un sistema accusatorio sorretto dal principio di obbligatorietà dell’azione penale.</p><p rend="text">Particolarmente significativa, in questa ottica, è la circostanza che la novella normativa preveda incisivi strumenti di filtro sia a monte che a valle dell’esercizio dell’azione penale e non introduca alcuna modifica alle regole di assunzione della prova dibattimentale, a dimostrazione del fatto che il legislatore (al pari di quello del 1988) immagini distinti binari processuali di definizione a seconda della gravità dei reati, della complessità degli accertamenti, della novità e rilevanza giuridica delle questioni poste.</p><p rend="text">La scelta di promuovere canali di definizione anteriori alla sede dibattimentale, di deflazionare quest’ultima anche per favorire la concreta attuazione dei principi di immediatezza e di concentrazione, di rivisitare il sistema delle impugnazioni è altresì funzionale al contenimento dei tempi della risposta giudiziaria in coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR in tema di <hi rend="italic">disposition time</hi>, obiettivi che sarà possibile conseguire solo razionalizzando i flussi di lavoro nei vari gradi di giurisdizione e dando nuovo impulso alla dimensione organizzativa degli uffici giudiziari.</p><p rend="h2">5. La correlazione funzionale tra aspetti sostanziali e processuali</p><p rend="text">Un secondo obiettivo perseguito dall’intervento riformatore è individuabile nella netta correlazione tra aspetti di diritto penale sostanziale e processuale nella più ampia prospettiva di una deflazione della giustizia penale. La riforma ha recepito sul punto gli auspici, formulati in plurime sedi di studio e di confronto, che eventuali interventi potessero interessare contemporaneamente il settore processuale e quello sostanziale nella condivisa consapevolezza che lo scopo del rito è quello di dare concretizzazione agli istituti di diritto penale sostanziale.</p><p rend="text">Nell’ambito di questo intreccio tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dalla interconnessione funzionale tra pena e processo che si coglie sotto plurimi profili.</p><p rend="text">Viene, innanzitutto, ampliato l’ambito della procedibilità a querela ai reati contro la persona e il patrimonio puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Si attribuisce, quindi, specifico rilievo alle determinazioni della persona offesa dal reato e a forme di definizione ‘privata’ del conflitto che bloccano l’esercizio dell’azione penale in assenza della condizione stabilita dalla legge.</p><p rend="text">Si potrebbe obiettare che, in tal modo, si affida alla disponibilità della parte la tutela di beni giuridici che dovrebbero essere appannaggio esclusivo dello Stato. Forse però, sono maturi i tempi per interrogarci sulla unicità del modello di riferimento e sulla opportunità di forme di intervento più duttili che responsabilizzino anche la persona offesa nella consapevolezza che le risorse dell’ordinamento non sono illimitate e che la previsione di una astratta e indiscriminata tutela rischia di non garantire in concreto la protezione di alcun bene giuridico.</p><p rend="text">Nella medesima prospettiva la riforma valorizza l’ambito applicativo della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.), estesa ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, in luogo della attuale pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.</p><p rend="text">Assume, al riguardo, rilievo un profilo inedito e ulteriore rispetto alla tradizionale valutazione della condotta e della lesione arrecata al bene giuridico, trovando spazio anche l’apprezzamento del comportamento successivo alla commissione del reato sotto il profilo riparatorio. Questa impostazione onera di compiti nuovi il pubblico ministero che, ai fini della definizione del procedimento, dovrà accertare, nell’osservanza dei parametri stabiliti dalla legge, l’impegno eventualmente profuso dalla persona indagata a fini restitutori e risarcitori.</p><p rend="text">È ispirata alla medesima finalità di incentivare l’impegno dell’indagato/imputato nell’acquisizione di forme di consapevolezza del disvalore dell’illecito e dell’esigenza di ripararne le conseguenze la previsione dell’estinzione del procedimento a seguito della sospensione con messa alla prova.</p><p rend="text">Rispondono ad identica <hi rend="italic">ratio</hi> la nuova disciplina delle cause di estinzione del reato per condotte riparatorie successive a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, estesa a specifici reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a sei anni, e l’adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e il pagamento di una somma di denaro pari a una frazione dell’ammenda comminata per la contravvenzione.</p><p rend="text">Si impone, in proposito, una riflessione di carattere generale: gli istituti sinora descritti, ispirati da una logica deflativa, si collocano per lo più nella fase delle indagini preliminari e, quindi, potenziano il ruolo del pubblico ministero, al quale vengono conferite occasioni di disporre del processo sulla base delle sue valutazioni, che non sono prive di una componente di discrezionalità.</p><p rend="text">È legittimo chiedersi se, in tal modo, venga messo in discussione il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. A tale interrogativo deve essere data riposta negativa, in quanto la valutazione del pubblico ministero deve svolgersi nel rispetto di parametri predeterminati dal legislatore e coerenti con le nuove dinamiche funzionali della pena, con conseguente esclusione di criteri di opportunità estranei a paradigmi processuali e sostanziali che segnano la vera <hi rend="italic">ratio </hi>dell’art. 112 Cost.</p><p rend="text">Va, inoltre, evidenziato che la maggior parte degli istituti sinora esaminati presuppone che vi sia stato un comportamento dell’imputato, successivo al fatto di reato, assunto come indice di un sopravvenuto venir meno della necessità della pena in concreto. Basti pensare all’improcedibilità per assenza di querela – che lascia supporre che vi sia stata una soluzione privatistica del conflitto –, a quanto si riscontra per l’esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova e a quanto accade a seguito delle condotte successive di ottemperanza alle prescrizioni, che consentono di chiudere la vicenda senza ricorrere alla pena.</p><p rend="text">Di fatto, in tutti questi casi, gli obiettivi perseguiti dalla pena vengono raggiunti in un modo diverso. Affinché, però, essi possano essere realmente efficaci occorre un mutamento della cultura del giurista, tale da comportare l’accettazione di un’idea di pena polifunzionale che non corrisponde a un unico modello e a un’unica modalità di esecuzione.</p><p rend="text">Si potrebbe obiettare che, così facendo, il pubblico ministero, pur non ponendosi in contrasto con l’art. 112 Cost., sottrae, di fatto, alla piena cognizione giurisdizionale comportamenti che incidono sulla punibilità dell’imputato. Tuttavia, a questo rilievo si può rispondere osservando che l’ideale di una piena giurisdizione mal si concilia con le esigenze di deflazione processuale e che, in ogni caso, le determinazioni sono assunte dal pubblico ministero sulla base delle condotte concretamente tenute dall’indagato in virtù di scelte per lo più volontarie.</p><p rend="text">È possibile quindi affermare che tutte le previsioni della riforma in precedenza richiamate convergono nella prospettiva della responsabilizzazione del pubblico ministero, primo garante della non istaurazione di processi inutili.</p><p rend="text">All’interno di questo intreccio tra istituti penali sostanziali e istituti penali processuali e, in particolar modo tra pena e processo, si collocano gli interventi – peraltro un po’ timidi – sulla pena pecuniaria. A tale proposito, il legislatore non ha raccolto appieno il risultato dello stimolante lavoro della Commissione Lattanzi volto ad una profonda rivisitazione della valenza della pena pecuniaria e al suo adeguamento al cosiddetto «sistema per quote», largamente prevalente oggi in quasi tutta l’Europa. Eppure, tale strada, se percorsa con maggiore decisione, avrebbe portato a ridimensionare l’enfasi del primato della pena detentiva, usata spesso in funzione simbolica da un diritto penale ispirato sempre più frequentemente a logiche emergenziali, piuttosto che al rispetto del principio di proporzionalità della pena e della sua individualizzazione in un’ottica rieducativa e di risocializzazione.</p><p rend="h2">6. Le innovazioni principali sul versante processuale</p><p rend="text">L’alleggerimento del versante processuale è ottenuto mediante interventi non solo di diritto penale sostanziale, ma anche mediante modifiche processuali.</p><p rend="text">La riforma riafferma un principio già contenuto nella L. n. 103 del 2017, ossia che l’atto d’impugnazione deve fondarsi su motivi specificamente formulati, contenenti una critica argomentata alla sentenza censurata in modo da evitare l’instaurazione di giudizi superflui, destinati alla declaratoria di inammissibilità per genericità delle doglianze.</p><p rend="text">La legge individua una specificità relazionale tra motivazione del provvedimento del giudice e impugnazione: naturalmente, in tanto si può invocare il parametro della specificità dei motivi, in quanto la sentenza del giudice sia motivata in modo esaustivo, completo, logico e contenga una risposta adeguata alle deduzioni delle parti. È superfluo rilevare, <hi rend="italic">a contrario</hi>, che se la motivazione è tautologica, meramente assertiva, si limita a riprodurre il dettato della legge senza confrontarsi con le deduzioni difensive e con le risultanze processuali, non si può esigere dall’impugnante il rispetto di un onere in concreto inesigibile. Necessariamente la genericità della motivazione della sentenza refluirà sulla genericità della formulazione dell’atto di impugnazione e il giudice dell’appello non potrà sanzionare con la categoria della inammissibilità una impugnazione inevitabilmente generica a seguito di un difetto genetico nella conformazione del provvedimento del giudice. Esiste, quindi, una stretta correlazione funzionale tra motivazione della sentenza (art. 546, comma 1, lett.<hi rend="italic"> </hi>e, c.p.p.) e atto di impugnazione.</p><p rend="text">Il secondo strumento processuale di alleggerimento del carico consiste nella esclusione o ridimensionamento dell’appello, previsto in ragione della pena comminata o irrogata oppure a seguito di rinuncia da parte del condannato che a ciò è specificamente incentivato.</p><p rend="h2">7. La revisione del sistema sanzionatorio</p><p rend="text">Un altro asse portante della riforma è costituito (come già accennato) dalla revisione del sistema sanzionatorio, dal ridimensionamento della pena detentiva, dalla rivitalizzazione delle sanzioni sostitutive di cui viene arricchita la tipologia e ampliato l’ambito applicativo, dalla valorizzazione (sia pure ancora timida) della pena pecuniaria, dal promovimento di forme di giustizia riparativa, attivabili in ogni stato e grado del procedimento penale.</p><p rend="text">Merita di essere segnalata, in particolare, la diversificazione delle risposte sanzionatorie, quale strumento per ampliare il ventaglio delle scelte a disposizione del magistrato e per recuperare una dimensione di effettività che coinvolga anche l’imputato nella maturazione dei processi di consapevolezza e di impegno nei confronti della collettività, superando, soprattutto per gli illeciti meno gravi, la prospettiva tradizionale e superando il patologico iato esistente tra irrevocabilità della decisione, formazione del titolo esecutivo ed espiazione effettiva della pena, destinato ad incidere negativamente sulle prospettive di vita della persona e, prima ancora, sul significato stesso della risposta sanzionatoria, spesso destinata a trovare attuazione nei confronti di chi, nel frattempo, ha maturato scelte diverse e ha dato una svolta alla propria esistenza.</p><p rend="text">L’aspetto più innovativo della riforma riguarda la giustizia riparativa di cui, in precedenza, potevano essere colte timide tracce.</p><p rend="text">Oggi, invece, il modello di giustizia riparativa, superando il monopolio della dimensione punitiva, apre un quadro radicalmente diverso per tentare di superare i conflitti interpersonali costitutivi del reato. Proprio a fronte di una scelta di fondo così importante e innovativa sarebbe stata auspicabile una maggiore specificità della legge delega che, invece, si limita a stabilire che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere possibile «in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena» e che non possono essere «previste preclusioni in relazione alle fattispecie di reato o alla loro gravità». Dunque, lo spettro applicativo dell’istituto della giustizia riparativa diventa amplissimo: da un lato, ci sono indicazioni vincolanti per il legislatore, da un altro lato, però, non sono affrontati fino in fondo i rapporti delicatissimi tra percorsi riparativi e procedimento penale, perché sul punto la delega è silente.</p><p rend="text">In via interpretativa, si delineano delicati problemi esegetici legati alla veste formale da attribuire ai percorsi intrapresi ed ai criteri per definire l’esito positivo o negativo degli stessi.</p><p rend="text">È chiaro che sarà sempre il giudice, nella sua discrezionalità, ad avere l’ultima parola.</p><p rend="text">È indubbio, però, che in questo contesto di vuoto normativo il giudice rischia di diventare una sorta di portavoce dei servizi amministrativi, servizi previsti sulla carta, ma assolutamente sproporzionati per difetto rispetto alle reali esigenze. L’esperienza dell’UEPE evidenzia il totale squilibrio che esiste tra i 2.000 addetti e le 77.000 persone che dovrebbero usufruire di questi programmi.</p><p rend="text">Ancora, non è precisato nella leggedelega – con qualche problema di genericità sul punto, quale che sia la soluzione adottata dal legislatore delegato – la ricaduta degli esiti sul processo penale.</p><p rend="text">Se l’esito è negativo, è plausibile ritenere che il procedimento riprenderà il suo corso ordinario, pur con tutte le cautele doverose per evitare che il fallimento del percorso si riverberi sull’accertamento della responsabilità penale.</p><p rend="text">Se, viceversa, l’esito è positivo, non sono chiarite le conseguenze penali anche in termini di estinzione del reato. Su questo punto, la delega è abbastanza sfuggente perché si limita ad affermare genericamente che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa potrà essere valutato nel procedimento penale.</p><p rend="text">Sulla base di quanto sinora esposto è evidente che, a fronte di una scelta culturale così coraggiosa, residuano molti problemi ed è prevedibile la proposta di ritornare alle opzioni tradizionali considerate più tranquillanti nei rapporti con un’opinione pubblica spesso proiettata verso soluzioni dall’alto valore meramente simbolico in prospettiva pan-penalistica.</p><p rend="h2">8. Il potenziamento dei c.d. riti semplificati</p><p rend="text">La riforma potenzia i c.d. riti semplificati nell’ottica della deflazione processuale.</p><p rend="text">Con specifico riferimento al giudizio abbreviato prevede che, qualora né l’imputato né il suo difensore propongano impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado, il giudice dell’esecuzione, una volta intervenuta l’esecutività del titolo, applichi la riduzione di un sesto della pena.</p><p rend="text">È indubbio che l’automatismo nell’ulteriore riduzione della pena, già decurtata di un terzo per effetto della scelta del rito, può comportare una certa asimmetria del quadro normativo relativo al trattamento sanzionatorio per i singoli reati e può determinare incongruenze di sistema, tenuto conto dei beni giuridici in gioco.</p><p rend="text">È altrettanto vero, però, che tale profilo deve essere valutato criticamente alla luce della ragionevole durata delle procedure, conseguibile soltanto attraverso una ponderata deflazione processuale rispettosa dei diversi parametri costituzionali.</p><p rend="text">Con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la riforma stabilisce che il giudice deve provvedere ad ammetterla se, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, l’integrazione sia necessaria ai fini decisori e il giudizio abbreviato realizzi, comunque un’economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell’istruttoria dibattimentale. In caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in secondo grado è esclusa, quando la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato non condizionato.</p><p rend="text">Con riferimento all’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) le modifiche introdotte sono il frutto dell’esperienza maturata, evidenziante il mancato accesso al rito per ragioni relative alle pene accessorie e agli effetti extra-penali. In coerenza con tale costatazione è stata delineata una maggiore latitudine dell’accordo delle parti, in quanto l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie (o di applicarle per un periodo determinato), di non disporre la confisca o di ordinare quest’ultima solo con riferimento a specifici beni o a un importo specifico.</p><p rend="text">Inoltre, si è inciso, come detto, sugli effetti extra-penali del patteggiamento, laddove si è previsto che la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non possa essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, disciplinari, tributari e nel giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.</p><p rend="text">Nella stessa ottica deflativa si colloca l’ampliamento del concordato in appello con eliminazione di preclusioni per tipologie di reato o per autore.</p><p rend="h2">9. Un sistema ‘graduato’ di risposta processuale</p><p rend="text">Quanto sinora esposto mette in luce la volontà legislativa di differenziare i modelli processuali, tenendo conto della natura e complessità degli accertamenti, della gravità dei reati, dell’esigenza di restituire fisiologia al rapporto tra le diverse fasi e di contenere i tempi complessivi di durata del processo. Si delinea la tendenza ad evitare il dibattimento per i reati di gravità medio-bassa e, al contempo, si riserva il modello processuale connotato dal contraddittorio dibattimentale nella formazione della prova per i reati più gravi, compresi quelli di criminalità organizzata.</p><p rend="text">Questa strategia non rappresenta una rivoluzione. L’obiettivo originario del legislatore del c.d. “nuovo codice” del 1988 è sempre stato questo. L’impianto originario del codice di rito mirava, infatti, a non far approdare al dibattimento i reati di minore gravità, per i quali avrebbero dovuto trovare applicazione i riti semplificati; per contro, il dibattimento – che in un sistema tendenzialmente accusatorio è impegnativo, complesso e costoso – avrebbe dovuto essere riservato ai reati di maggiore allarme sociale.</p><p rend="text">Tali scelte, tuttavia, non hanno trovato riscontro nell’esperienza pratica che registra un ribaltamento di questa prospettiva: la celebrazione del dibattimento per i reati meno gravi puniti con pene modeste, suscettibili astrattamente di rientrare nell’ambito della sospensione condizionale della pena e, comunque, di essere eseguite con modalità alternative alla detenzione in carcere, anche in virtù del progressivo ampliamento dell’ambito di applicazione dell’art. 656 c.p.p.; l’accesso al giudizio abbreviato da parte degli imputati chiamati a rispondere di reati severamente puniti, ai quali la riduzione di un terzo della pena appare particolarmente vantaggiosa. La deformazione del modello processuale è stata fonte di gravi distorsioni anche in termini di pubblicità del processo e di conseguente controllo da parte dell’opinione pubblica.</p><p rend="text">La scelta della recente riforma è stata, dunque, quella di riportare sui giusti binari l’intento originario del legislatore del 1988: promuovere l’accesso ai riti semplificati per i reati di minore gravità – introducendo una serie di filtri e di nuovi parametri di valutazione ai fini dell’esercizio dell’azione penale – e riservare il dibattimento a quelli più gravi.</p><p rend="text">Questa ricostruzione sistematica consente di spiegare la mancata modifica delle disposizioni in tema di acquisizione e formazione della prova nel dibattimento e di sua successiva utilizzazione.</p><p rend="text">Ci si può chiedere se, in tal modo, l’ordinamento processuale, non si stia muovendo verso un’ottica di ‘soave inquisizione’ per i reati meno gravi secondo la formula proposta da una parte della dottrina. In realtà a tale critica ingenerosa può contrapporsi una diversa lettura dell’intervento normativo caratterizzato dalla differenziazione delle tutele, dal rifiuto di un unico modello rigido, dalla ricerca di una duttilità degli schemi processuali, oltre che da un realistico bilanciamento tra effettività delle ineludibili garanzie difensive, tempi del processo e tutela dell’imputato e del suo reinserimento sociale. In questa ottica il potenziamento dei riti semplificati – che presuppongono l’utilizzazione di materiale investigativo unilateralmente acquisito dal pubblico ministero, ma comportano significative riduzioni di pena ed altri benefici per chi vi opta – può costituire la chiave di volta per restituire centralità al dibattimento per i reati realmente meritevoli di verifica in tale sede, per garantire immediatezza nella formazione della prova, concentrazione delle udienze nel rispetto dei canoni di un processo realmente accusatorio, nonché per ridurre i carichi di lavoro nei gradi di giudizio successivi al primo e per dare attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata (art. 111), così consentendo il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR.</p><p rend="text">La differenziazione dei modelli sul versante processuale e l’intervento molto vario e ricco sulle forme di ‘blocco’ a monte e a valle del processo e sul sistema sanzionatorio costituiscono altrettanti indici obiettivi della organicità e coerenza dell’intervento riformatore le cui sollecitazioni impegnano tutti i protagonisti della giurisdizione ad un mutamento culturale di prospettiva e ad nuova attenzione ai profili organizzativi, fondata anche sull’attenta analisi dei dati riguardanti il funzionamento della giustizia.</p><p rend="h2">10. I limiti alle impugnazioni</p><p rend="text">In un’ampia visione dei meccanismi di funzionamento del processo e degli snodi che incidono negativamente sulla complessiva funzionalità del sistema, la riforma modifica in parte il regime delle impugnazioni. Viene, infatti, ulteriormente novellato l’art. 593 c.p.p. con la previsione dell’inappellabilità per tutte le parti delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per reati puniti solo con la pena pecuniaria (multa o ammenda). Ancora una volta, anche su questo versante, si coglie la scelta legislativa della differenziazione delle tutele giurisdizionali in rapporto alle tipologie astratte di reato selezionate sulla base della minore risposta sanzionatoria.</p><p rend="text">È, inoltre, stabilita l’inappellabilità delle sentenze di condanna che abbiano applicato pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità. Anche in tal caso, la <hi rend="italic">ratio</hi> dell’intervento è condivisibile: l’irrogazione del lavoro di pubblica utilità presuppone il consenso dell’imputato; dunque, la sentenza e i suoi contenuti sanzionatori sono già stati oggetto di accettazione da parte del condannato.</p><p rend="text">Sono, infine, inappellabili le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. Si tratta, ancora una volta, di una scelta di sistema che mira a rafforzare le garanzie di effettiva conoscenza del processo e di volontarietà della non partecipazione all’udienza in ossequio a quanto previsto dalla normativa primaria (art. 420-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.p. novellato), costituente la traduzione, a livello di ordinamento interno, dei principi costantemente affermati dalla Corte EDU sin dal 1985 con il caso Colozza c. Italia e ribaditi con le sentenze Sejdovic c. Italia e Somogyi c. Italia.</p><p rend="h2">11. Le innovative modifiche alla disciplina in tema di giudizio <hi rend="italic">in</hi> <hi rend="italic">absentia</hi></p><p rend="text">Nella prospettiva di una rinnovata attenzione alle ricadute delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e al loro recepimento da parte dell’ordinamento merita un particolare richiamo la disciplina, molto ricca, sul giudizio <hi rend="italic">in absentia</hi>, che non attiene soltanto al tema delle notificazioni ed alla costituzione del rapporto processuale, ma ha un obiettivo fortemente innovativo: lo scopo del legislatore è quello di evitare l’instaurazione di processi che, soltanto formalmente, si presume siano a conoscenza della persona accusata, ma di fatto non sono noti all’imputato.</p><p rend="text">In plurime occasioni la Corte di Strasburgo ha affermato che la celebrazione di un processo in assenza dell’imputato non è incompatibile con l’art. 6 della Convenzione a condizione che, da un lato, la persona accusata sia a conoscenza del processo ed abbia rinunciato, in modo inequivocabile, espresso o tacito, all’esercizio del diritto di partecipare all’udienza e, dall’altro, che vengano, comunque, garantiti rimedi restitutori, qualora risulti che si è proceduto in assenza in mancanza di prova di una rinuncia a comparire.</p><p rend="text">Con riferimento al parametro della conoscenza, la Corte EDU ha sottolineato la centralità della notifica personale all’imputato delle accuse mosse a suo carico; in assenza di tale notifica personale, ha escluso che la mera qualità di latitante assuma valenza di rinuncia tacita a comparire ed a difendersi in udienza<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-012-backlink"><ref target="08.html#footnote-012">2</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno attribuito primario rilievo al parametro della effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato da porre in correlazione con il provvedimento di <hi rend="italic">vocatio in iudicium</hi> (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio), atto con cui viene cristallizzata l’accusa e, in quanto tale, idoneo a perimetrare l’ambito delle iniziative difensive. L’effettività della conoscenza rappresenta il presupposto logico che consente poi al giudice di inferire se la mancata comparizione all’udienza da parte dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria o del mancato concreto conseguimento dell’obiettivo delle notifiche, pur se formalmente ineccepibili. I giudici sovranazionali, con indirizzo costante, hanno affermato che la rinuncia al diritto di partecipare all’udienza deve essere consapevole, informata e non equivoca. In caso di rinuncia tacita, è necessario provare che l’imputato avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del suo comportamento al riguardo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-011-backlink"><ref target="08.html#footnote-011">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nell’ottica della Corte EDU, nell’ipotesi in cui il processo si sia celebrato in assenza, i rimedi restitutori assumono rilievo centrale. Pertanto, in mancanza di prova di una rinuncia a comparire o della volontà di sottrarsi al processo, deve essere garantita alla persona nei cui confronti il processo si sia svolto in assenza la possibilità di ottenere che il giudice, dopo averla sentita, si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell’accusa, in fatto e in diritto<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-010-backlink"><ref target="08.html#footnote-010">4</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Con specifico riguardo al giudizio d’appello, la previsione dell’art. 6 CEDU, pur trovando applicazione anche con riferimento ad esso, ha una pregnanza diversa, tenuto conto delle peculiarità del predetto giudizio<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-009-backlink"><ref target="08.html#footnote-009">5</ref></hi></hi>. L’art. 6 CEDU trova piena attuazione anche nel giudizio di secondo grado nei casi in cui al giudice dell’appello sia devoluta una cognizione piena del caso, e, dunque, una valutazione globale della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-008-backlink"><ref target="08.html#footnote-008">6</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nel giudizio di legittimità, in cui si discute esclusivamente di questioni di diritto, e non di fatto, non sussiste, invece, alcuna violazione dell’art. 6 CEDU, qualora non sia stato assicurato al ricorrente di esprimersi personalmente, purché vi sia stata una pubblica udienza in primo grado<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-007-backlink"><ref target="08.html#footnote-007">7</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In base alla Direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, il diritto a presenziare al processo costituisce il fondamento del diritto ad un equo processo riconosciuto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (considerando 33). È riservata all’imputato la scelta, da manifestare in modo inequivoco, di rinunciare alla partecipazione in presenza (considerando 35).</p><p rend="text">Sulla base di questi principi generali, l’art. 8, par. 2, della citata Direttiva fissa le due condizioni che devono sussistere alternativamente per procedere in assenza dell’imputato:</p><p rend="text">a) la tempestiva informazione fornita all’imputato mediante la citazione personale o altri mezzi ufficiali (considerando 36) circa la data e il luogo di celebrazione del processo e le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione, così come stabilito dal considerando 38 che prevede un doppio onere di diligenza, quello delle autorità statali nel fornire le notizie prescritte e quello dell’interessato nel riceverle;</p><p rend="text">b) la rappresentanza dell’imputato, informato del processo, da parte di un difensore incaricato dall’interessato o dallo Stato.</p><p rend="text">In caso di svolgimento del processo in assenza, devono essere garantite la conoscenza del provvedimento decisorio, l’informazione circa la facoltà di proporre impugnazione e, inoltre, deve essere assicurato il diritto ad un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale (art. 9 della Direttiva) che possa svolgersi in presenza, sì da consentire di riesaminare la causa nel merito, anche mediante l’assunzione di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.</p><p rend="text">Una recente pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto l’efficacia diretta delle disposizioni contenute negli artt. 8, par. 4, e 9 della Direttiva e ha stabilito che, pur non essendo ostativa alla celebrazione di un nuovo giudizio la circostanza che l’imputato si sia dato alla fuga e che le autorità non siano state in grado di rintracciarlo, può essere attribuito rilievo, allo scopo di negare il rimedio restitutorio, alla specificità delle informazioni fornite dalle pubbliche autorità e al comportamento dell’interessato che le ha ostacolate al fine di sottrarsi al processo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-006-backlink"><ref target="08.html#footnote-006">8</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si è uniformata ai principi sinora esposti recidendo in maniera più decisa il rapporto che esiste attualmente tra disciplina delle notificazioni e presunzione legale di conoscenza derivante dal mero rispetto formale delle regole sulle notificazioni e impegnando il giudice, ai fini della dichiarazione di assenza, nello svolgimento di accertamenti in concreto più penetranti destinati, in un’ottica di rinnovamento culturale, ad essere documentati nel verbale di udienza in vista dei successivi controlli sulle modalità di corretta instaurazione del rapporto processuale.</p><p rend="text">Parallelamente, in coerenza con l’obiettivo di razionalizzazione del rito penale, il giudice è chiamato a sospendere il processo tutte le volte in cui non sia raggiunta la ragionevole certezza della conoscenza della pendenza dello stesso.</p><p rend="text">A tale fine il legislatore distingue in modo netto le ipotesi in cui l’imputato deve considerarsi presente (l’allontanamento dopo la comparizione in giudizio; la mancata comparizione alle udienze successive alla prima; la richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale; la rappresentanza in giudizio dell’imputato da parte di un procuratore speciale designato per la richiesta di un procedimento speciale) da quelle in cui la mancata presenza dell’imputato in udienza impone di accertare la sussistenza dei presupposti per la celebrazione del giudizio in assenza. A tale ultimo proposito, la corretta instaurazione del rapporto processuale richiede il rispetto di una precisa sequenza procedimentale che deve prendere le mosse dall’accertamento giudiziale della regolarità formale delle notifiche, deve poi approdare alla verifica dell’insussistenza di impedimenti a comparire dell’imputato e, infine, deve concludersi cono l’accertamento delle condizioni per procedere in assenza.</p><p rend="text">Relativamente a tale ultimo profilo, il legislatore differenzia le ipotesi di conoscenza “certa” della pendenza del procedimento, desumibili dalla notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto introduttivo del giudizio oppure dalla espressa rinuncia dell’imputato a comparire o a far valere un impedimento, da quelle in cui la conoscenza della pendenza del processo è accertata dal giudice sulla base di una serie di elementi valutativi indicati dal legislatore a titolo esemplificativo sulla base delle elaborazioni già compiute dal diritto vivente, da ultimo con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (le modalità della notificazione, gli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, la nomina di un difensore di fiducia: art. 420-<hi rend="italic">bis</hi>, comma 2, c.p.p.)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-005-backlink"><ref target="08.html#footnote-005">9</ref></hi></hi>. La conoscenza deve avere ad oggetto la pendenza del processo tecnicamente inteso che presuppone la formulazione di una imputazione precisa, idonea a perimetrare l’ambito della difesa.</p><p rend="text">La nuova disciplina, in armonia con quanto previsto dall’art. 8, par. 3, Dir. UE 2016/343, introduce una deroga a queste regole, laddove stabilisce che il giudice possa procedere in assenza nei confronti dell’imputato latitante o che si è altrimenti sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo. A bilanciamento di tale previsione, però, sono introdotti un accertamento più penetrante, preliminare alla dichiarazione di latitanza, la modifica della disciplina concernente la notifica degli atti introduttivi del giudizio mediante l’espletamento di nuove ricerche del latitante o dell’evaso prima della notifica stessa mediante consegna al difensore (art. 165, comma 1-<hi rend="italic">bis</hi>, c.p.p.) e, infine, un ampliamento dei rimedi restitutori, oltre che un obbligo di motivazione specifica e rafforzata del provvedimento dichiarativo della latitanza.</p><p rend="text">Deve essere anche segnalata, nella nuova prospettiva normativa, la centralità, nei casi per essa previsti, dell’udienza preliminare quale luogo privilegiato in cui instaurare correttamente il rapporto processuale, sì da non richiedere la ripetizione degli adempimenti nella successiva fase dibattimentale, espressamente considerata dal legislatore quale «prosecuzione». Qualora la legge processuale non preveda l’udienza preliminare, l’assenza deve formare oggetto di verifica in sede dibattimentale.</p><p rend="text">Con riferimento, invece, all’assenza nel giudizio di appello, la nuova disciplina distingue la situazione dell’imputato appellante, per il quale la dichiarazione di assenza consegue alla verifica della regolarità delle notifiche, da quella dell’imputato non appellante nei confronti del quale, verificata la ritualità delle notifiche e l’insussistenza delle condizioni stabilite dall’art. 420-<hi rend="italic">bis</hi>, commi 1, 2, 3, c.p.p., deve essere disposta – sia per le udienze da tenere in presenza che per quelle a trattazione scritta – la sospensione del processo accompagnata dall’effettuazione di ulteriori ricerche.</p><p rend="text">La <hi rend="italic">ratio </hi>della diversa disciplina riservata all’imputato appellante può essere agevolmente colta, ove si consideri che, ai sensi del nuovo comma 1-<hi rend="italic">quater</hi> dell’art. 581 c.p.p., qualora l’imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza intenda proporre impugnazione, lo stesso deve depositare, a pena di inammissibilità, insieme con l’atto di impugnazione del difensore, lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.</p><p rend="text">Infine, in adesione ai principi stabiliti dalle fonti e dalla giurisprudenza sovranazionale il legislatore ha ampliato il novero dei rimedi restitutori mediante l’introduzione di specifiche disposizioni che comportano, in ogni fase del processo, a seconda delle diverse situazioni, o la “restituzione” dell’imputato nell’esercizio di facoltà da cui è decaduto ovvero una regressione del procedimento.</p><p rend="h2">12. I principali rimedi restitutori</p><p rend="text">Oltre a quello appena accennato, un aspetto rilevante della riforma è costituito dall’ampliamento del novero dei rimedi restitutori e da una più spiccata attenzione ai loro presupposti e al diverso ambito applicativo.</p><p rend="text">A tale proposito viene in rilievo, innanzitutto, la disciplina di un nuovo mezzo d’impugnazione straordinaria (art. 628-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.p.) volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate dai giudici nazionali in violazione delle previsioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi Protocolli addizionali. In questo modo il legislatore ha disciplinato una materia che aveva dato luogo a molte tensioni interpretative nella ricerca degli strumenti processuali più idonei per ovviare ad un vuoto normativo in tema di recepimento delle decisioni della CEDU con le quali era stata riscontrata la non conformità del processo e del suo epilogo decisorio alle garanzie fondamentali e alla tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione e aveva reso necessario l’intervento della Corte costituzionale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-004-backlink"><ref target="08.html#footnote-004">10</ref></hi></hi>. La nuova normativa si conforma, inoltre, alla Raccomandazione 19.1.2000 R (2000)2 con la quale gli Stati membri erano stati invitati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti, forme di riapertura del processo definito con pronunzia irrevocabile in caso di riscontrata violazione delle norme convenzionali.</p><p rend="text">Il legislatore affida in prima battuta alla Corte di cassazione il compito di esaminare la decisione della Corte EDU da mettere in correlazione con la decisione definitiva del giudice italiano. È la Suprema Corte a dover stabilire se si può porre rimedio alle criticità rilevate dal giudice europeo attraverso i provvedimenti di propria competenza: annullamento senza rinvio, senza necessità della fase rescissoria; annullamento della sentenza definitiva con apertura dinanzi al giudice di merito competente della fase rescissoria.</p><p rend="text">Al fine, poi, di prevenire possibili tensioni con il sistema delle garanzie convenzionali, la riforma stabilisce che, qualora in sede di giudizio di legittimità si profilino ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, il Collegio deve preventivamente provvedere a garantire sul punto il contraddittorio e deve, quindi, adottare un’ordinanza di rinvio e fissare, a seconda dei casi, udienza pubblica o udienza camerale partecipata (art. 611, comma 1-<hi rend="italic">sexies</hi>, c.p.p.). La disposizione mira ad evitare la possibilità di riqualificazioni ‘a sorpresa’ nel giudizio di cassazione, assicurando il rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla sentenza della Corte EDU nel caso Drassich c. Italia e da quella nazionale formatasi in proposito.</p><p rend="text">A seguito dell’introduzione del nuovo mezzo d’impugnazione straordinaria <hi rend="italic">ex</hi> art. 628-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.p. vengono a delinearsi con maggiore chiarezza (come detto) gli ambiti applicativi degli altri istituti, anch’essi destinati ad incidere sul giudicato la cui efficacia nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-003-backlink"><ref target="08.html#footnote-003">11</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La revisione ordinaria (art. 629 c.p.p.) consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata in relazione al sopravvenire di elementi, estranei e diversi da quelli su cui sia incentrata la decisione definitiva che si intende rimuovere, a prescindere da fatto che il provvedimento sia oggetto di esecuzione, parziale o integrale. La finalità dell’istituto deriva dalla necessità di eliminazione dell’errore giudiziario in relazione alla «esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo e anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanza, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-002-backlink"><ref target="08.html#footnote-002">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La rescissione del giudicato (art. 629-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.p.) è, invece, lo strumento con il quale si revoca una sentenza di condanna o una sentenza (di proscioglimento) che abbia applicato una misura di sicurezza, qualora, in violazione dei parametri fissati dall’art. 420-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.p. si sia proceduto in assenza dell’imputato che sia rimasto ignaro della celebrazione del processo a suo carico senza sua colpa. Occorre, al riguardo, ricordare che la L. n. 103 del 2017 ha attribuito la competenza in materia di rescissione del giudicato alla Corte d’appello, di fatto allargando i poteri del giudice procedente e alleggerendo, contestualmente, il carico di lavoro gravante sul giudice di legittimità.</p><p rend="text">A sua volta l’art. 625-<hi rend="italic">bis</hi> c.p.p. permette di superare il dogma del giudicato fino ad ammettere la possibilità di modificare il contenuto essenziale della decisione per rimediare ad «errori di fatto» addebitabili alla stessa Corte di cassazione. Deve trattarsi di errori percettivi causati da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotati dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà del collegio che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.</p><p rend="text">Questo rimedio deve essere tenuto distinto rispetto alla procedura di correzione dell’errore materiale (art. 130 c.p.p.), che concerne la sola documentazione grafica della volontà giudiziale regolarmente formatasi senza l’influenza perturbatrice di quell’errore<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-001-backlink"><ref target="08.html#footnote-001">13</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nell’ambito dei citati strumenti riparatori, il ricorso all’incidente di esecuzione di cui all’art. 670 c.p.p. assume carattere residuale, in quanto, in caso di lesione di una garanzia convenzionale tale da incidere sull’<hi rend="italic">an</hi> della sentenza di condanna interna o sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, è la stessa Corte di cassazione che, in presenza dei relativi presupposti, può intervenire mediante la pronuncia di un provvedimento di annullamento senza rinvio della decisione censurata dalla Corte EDU.</p><p rend="text">Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina della restituzione nel termine per impugnare per l’imputato giudicato in assenza. Oltre che nei casi previsti dal primo comma della norma, in base al novellato art. 175, comma 2.1, c.p.p., l’imputato giudicato in assenza potrà ottenere il rimedio restitutorio esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: a) mancata volontaria rinuncia; b) dichiarazione di assenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 420-<hi rend="italic">bis</hi>; c) prova della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell’impossibilità conseguente di proporre impugnazione nei termini senza colpa. La rigorosa delimitazione delle condizioni per ottenere il rimedio trova la sua spiegazione nell’esigenza di scongiurare il rischio che possa indebitamente usufruirne anche l’imputato che, benché formalmente assente, abbia acquisito la conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire e per proporre impugnazione.</p><p rend="h2">13. L’applicazione estensiva delle norme sulle prove come baluardo del processo cognitivo</p><p rend="text">Dalle considerazioni svolte emerge come la riforma Cartabia – nella sinergia tra diritto penale e processo, su di un fronte, e tra interventi sulla struttura del rito e modifiche a livello organizzativo, su di un altro fronte – non possa considerarsi una novella estemporanea ed emergenziale, animata da istanze meramente efficientiste. Viceversa, si è dinanzi ad innovazioni che aspirano alla ricostruzione di un sistema coerente e ben funzionante, in linea di continuità e non in rottura rispetto al passato.</p><p rend="text">In particolare, nella misura in cui valorizza i procedimenti speciali per reati di gravità medio-bassa, riservando il dibattimento ai processi per reati più gravi, le nuove norme possono addirittura leggersi come un ritorno all’origine, all’impostazione primigenia del codice dell’88. Come pure, l’inedita previsione dell’applicazione di sanzioni sostitutive in sede di condanna non fa altro che portare a compimento le istanze che non avevano trovato pieno coronamento con l’istituto della sospensione dell’esecuzione.</p><p rend="text">Al fondo del sistema rinnovato non deve cogliersi una spinta anti-cognitiva, dunque, ma una valorizzazione di ispirazioni già presenti nel precedente assetto del rito.</p><p rend="text">Nella consapevolezza che molti aspetti dovranno affrontare il banco di prova della esperienza pratica, particolarmente apprezzabile – e metodologicamente innovativa – appare, poi, la previsione normativa di meccanismi di vero e proprio ‘autoadeguamento’ della nuova disciplina, volti ad evitare che ci si debba confrontare con un corpo estraneo calato dall’alto<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-000-backlink"><ref target="08.html#footnote-000">14</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Certo, come del resto sovente accade, l’intervento non è privo di profili di grande delicatezza che, se mal gestiti, potrebbero ripercuotersi sulle sorti dei diritti fondamentali. Cruciale appare il tema della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento nella composizione dell’organo giudicante. Come si è accennato, il rischio è che la ritrovata efficienza sia intesa nel senso che la registrazione si trasformi in un surrogato del principio di immediatezza rendendo quotidiano e fisiologico tale cambiamento. Tuttavia, è da prediligere una differente lettura, in cui la nuova disciplina non può che trovare il proprio naturale <hi rend="italic">pendant </hi>nella previsione di rimedi preventivi di tipo organizzativo volti a consentire al giudice di concludere i dibattimenti a lui assegnati in modo tale da evitare deroghe al pieno contraddittorio nella formazione della prova.</p><p rend="text">Su un piano sistematico, non si può non prendere atto della centralità delle indagini preliminari; ma anche qui si tratta di un percorso <hi rend="italic">in fieri</hi> da almeno un trentennio. Già con riferimento al modello del rito ordinario, occorre ricordare le ampie aperture alla utilizzabilità in dibattimento di prove dichiarative e di prove reali raccolte nel corso delle indagini. A quest’ultimo proposito, è ormai chiaro che l’importanza della prova scientifica e delle acquisizioni irripetibili compiute nello stadio iniziale dell’inchiesta hanno finito per determinare uno spostamento del baricentro del processo in questa fase.</p><p rend="text">Oggi, il peso degli atti di indagine risulta ulteriormente valorizzato sia nel rito ordinario, attraverso la nuova regola della ragionevole previsione di condanna – che sortisce l’indiscutibile effetto di rafforzare il filtro dell’udienza preliminare a tutela della presunzione di innocenza –, sia nell’ambito dei riti deflattivi del dibattimento sui quali punta la riforma, potenziando la giustizia consensuale.</p><p rend="text">Considerazioni siffatte – che peraltro non destrutturano i paradigmi già presenti nel sistema – non devono spingere verso una scettica conclusione anti-cognitiva. All’opposto, esse impongono il rigoroso rispetto del principio di completezza delle indagini e la valorizzazione dell’applicazione delle norme sulle prove agli atti raccolti in tale fase, naturalmente nei limiti della compatibilità e del principio di adeguatezza.</p><p rend="text">Allo stesso modo, le regole di giudizio debbono essere modellate sulle, ormai consolidate, acquisizioni in materia di ragionevole dubbio e di ragionamento a struttura dialogica. La via da percorrere per non cedere alle derive nichilistiche è, dunque, quella del rafforzamento della natura cognitiva da riconoscersi alle decisioni che il giudice prende anche prima e a prescindere dalla celebrazione del dibattimento. D’altronde, la giurisprudenza più illuminata in materia di procedimenti speciali che omettono il dibattimento – si pensi agli arresti delle due Corti in materia di patteggiamento e di sospensione con messa alla prova – già da tempo considera incompatibile con il sistema costituzionale il mancato riconoscimento della natura accertativa dei provvedimenti giurisdizionali emessi all’interno di tali riti. L’ampliamento dell’ambito applicativo degli stessi non può che rafforzare una simile interpretazione spingendosi fino alla innovativa frontiera del controllo giurisdizionale sulla risposta sanzionatoria, nell’ottica della effettività del sistema punitivo delineato dalla riforma.</p><p rend="h2">14. La responsabilizzazione degli attori processuali come paradigma della modernità</p><p rend="text">Le considerazioni appena svolte offrono il destro per rilevare come una vera e propria precondizione perché possa prevalere la lettura garantista del recente intervento normativo risulti il tema della responsabilizzazione degli attori processuali nell’interpretare correttamente il proprio ruolo.</p><p rend="text">In tutti gli snodi toccati dalle nuove norme ed in tutti i passaggi fin qui evidenziati non può che cogliersi, infatti, tale <hi rend="italic">fil rouge</hi>. Ebbene, come si è cercato di evidenziare, non si tratta di un aspetto meramente pragmatico ed inerente alla <hi rend="italic">mise en oeuvre </hi>della riforma, bensì di un’istanza che si staglia essa stessa come un fondamentale ed imprescindibile paradigma nel processo penale della modernità idoneo a recuperare la fiducia dei cittadini nella amministrazione della Giustizia.</p><p rend="h2">Riferimenti bibliografici</p><p rend="bib_indx_bib">Canzio, Giovanni. 2023. “Il modello “Cartabia”: una riforma di sistema tra rito e organizzazione.” In <hi rend="italic">Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale</hi>, a cura di Aldo Natalini, 7-13. Milano: Gruppo 24 Ore.</p><p rend="bib_indx_bib">Donini, Massimo. 2023. “Diritto penale e processo come <hi rend="italic">legal system</hi>. I chiaroscuri di una riforma bifronte.” In <hi rend="italic">Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale</hi>, a cura di Donato Castronuovo, Massimo Donini, Enrico Maria Mancuso, e Gianluca Varraso. Milano: Wolters Kluver.</p><p rend="bib_indx_bib">Marandola, Antonella. 2023. “Riflessioni (minime) sul sistema che verrà.” In <hi rend="italic">La riforma Cartabia</hi>, a cura di Giorgio Spangher. Pisa: Pacini Giuridica.</p><p rend="bib_indx_bib">Mazza, Oliviero. 2023. “Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico.” <hi rend="italic">Dir. pen. proc. </hi>29, 4: 481-490.</p><p rend="bib_indx_bib">Padovani, Tullio. 2023. “Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti.” In <hi rend="italic">Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale</hi>, a cura di Aldo Natalini, 7-13. Milano: Gruppo 24 Ore.</p><p rend="bib_indx_bib">Spangher, Giorgio. 2023a. “Introduzione.” In <hi rend="italic">La riforma Cartabia</hi>, a cura di Giorgio Spangher. Pisa: Pacini Giuridica.</p><p rend="bib_indx_bib">Spangher, Giorgio. 2023b. “Processo penale, il nuovo scenario e l’impatto con le scelte riformatrici.” In <hi rend="italic">Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale</hi>, a cura di Aldo Natalini, 7-13. Milano: Gruppo 24 Ore.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-013-backlink">1</ref></hi>	Il saggio presenta la riflessione quasi integralmente già in <hi rend="italic">Dir. pen. proc.</hi> 10, 2023.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-012-backlink">2</ref></hi>	Corte EDU, Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, ric. n. 9024/80.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="08.html#footnote-011-backlink">3</ref></hi>	Corte EDU, G.C., caso Sejdovic c. Italia, 1° marzo 2006, ric. n. 56581/00; Corte EDU, Vilches Coronado e altri c. Spagna, 13 maggio 2018, ric. n. 55517/14.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-010-backlink">4</ref></hi>	Corte EDU, G.C., caso Sejdovic c. Italia, citato; Corte EDU, Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004, ric. n. 67972/01.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-009-backlink">5</ref></hi>	Corte EDU, G.C., 18 ottobre 2006, caso Hermi c. Italia, 18 ottobre 2006, ric. n. 18114/02.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-008-backlink">6</ref></hi>	Cfr. Corte EDU, G.C., caso Hermi c. Italia, citato; Corte EDU, Dondarini c. San Marino, 6 luglio 2004, ric. n. 50545/99.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-007-backlink">7</ref></hi>	Tra le tante, Corte EDU, Monnell e Morris c. Regno Unito, 2 marzo 1987, ric. n. 9652/81 e n. 9818/82; Corte EDU, Sutter c. Svizzera, 22 febbraio 1984, ric. n. 8209/78.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-006-backlink">8</ref></hi>	Sentenza del 19 maggio 2022, causa C-569/20, IR c. Spetsializirana prokuratura.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-005-backlink">9</ref></hi>	<hi >Cass. Pen. SS.UU., n</hi>°<hi >23948/2019.</hi></p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-004-backlink">10</ref></hi>	Sentenza Corte cost. n°113/2011.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-003-backlink">11</ref></hi>	Cass. Pen. SS.UU., n°42858/2014.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-002-backlink">12</ref></hi>	Cass. Pen. SS.UU., n°624/2001; Corte cost. n°28/1969 che ricollega tale esigenza all’art. 24 Cost.</p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-001-backlink">13</ref></hi>	<hi >Cass. Pen. SS.UU., n</hi>°<hi >16103/2002.</hi></p><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="08.html#footnote-000-backlink">14</ref></hi>	Occorre tenere presente l’art. 1, comma 4 della L. n. 134 del 2021 consente all’esecutivo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo tra essi. Nelle more di stampa, il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo recante alcune disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 150 del 2022.</p>
      
      
      
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        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="140852">Canzio, Giovanni. 2023. Il modello “Cartabia”: una riforma di sistema tra rito e organizzazione, in Aa.Vv., Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale, Gruppo 24 Ore, a cura di Aldo Natalini, Roma, 7.</bibl>
          <bibl n="140824">Donini, Massimo. 2023. Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte, in Aa.Vv., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di Donato Castronuovo, Massimo Donini, Enrico Maria Mancuso, Gianluca Varraso, Milano, Wolters Kluver.</bibl>
          <bibl n="140897">Marandola, Antonella. 2023. Riflessioni (minime) sul sistema che verr&amp;#224;, in Aa.Vv., La riforma Cartabia, a cura di Giorgio Spangher, Pisa, Pacini Giuridica.</bibl>
          <bibl n="140953">Mazza, Oliviero. 2023. Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico, in Dir. pen. proc.</bibl>
          <bibl n="140879">Padovani, Tullio. 2023. Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti, in Aa.Vv., Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale.</bibl>
          <bibl n="140989">Spangher, Giorgio. 2023. Introduzione, in Aa.Vv., La riforma Cartabia.</bibl>
          <bibl n="140884">Spangher, Giorgio. 2023. Processo penale, il nuovo scenario e l’impatto con le scelte riformatrici, in Aa.Vv., Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale.</bibl>
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