<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">Tra libertà e sottomissione. La contrattualità del lavoro e l’antropologia giuridica trecentesca</title>
        <author>
          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-3355-1365" type="ORCID">
            <forename>Paolo</forename>
            <surname>Passaniti</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Idee di lavoro e di ozio per la nostra civiltà</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0319-7</idno>) by </resp>
          <name>Giovanni Mari, Francesco Ammannati, Brogi Stefano, Tiziana Faitini, Arianna Fermani, Francesco Seghezzi, Annalisa Tonarelli</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0319-7.41</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The contribution analyzes the legal nature of work in medieval legal thought. The starting point is the phenomenon of the liberation of the rural masses. The great juridical question of the worker's freedom is created in a contract which provides for the acceptance of the employer's direction. A question first thematized by the Bolognese school of glossators, starting with Irnerio, and then perfected by the commentators. Freedom of the worker and social subjection of the worker are the profiles that assert themselves during the fourteenth century and remain as a contradiction of the liberal juridical  order.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>Subordinate labour</item>
            <item>independent labour</item>
            <item>labour freedom</item>
            <item>glossators</item>
            <item>commentators</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0319-7.41<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0319-7.41" /></p>
      
      <p rend="h1_chapter">Tra libertà e sottomissione. La contrattualità del lavoro e l’antropologia giuridica trecentesca</p><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Paolo Passaniti</hi></p><p rend="h2" ><hi>1. L’idea di lavoro</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il presente contributo non tematizza la </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum </hi><hi rend="CharOverride-1">nel pensiero dei glossatori e dei commentatori, che pure presenta ancora profili di grande interesse a livello concettuale e filologico, ma, nello spirito del volume in cui si inserisce, intende offrire una riflessione sulle idee di lavoro che affiorano nelle premesse concettuali dei glossatori e che sono poi sviluppate dai commentatori nel Trecento, il periodo in cui «assistiamo alla enfatizzazione del </hi><hi rend="italic CharOverride-1">dominium sui</hi><hi rend="CharOverride-1">, della proprietà che ciascuno ha sulle proprie membra e sui proprii talenti» (Grossi 2007, 70). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Idee che avevano cominciato a delinearsi intorno allo studio delle fonti giustinianee come poteva essere concepito nel presente di Irnerio e dei suoi allievi, in cui l’effettività rimandava a istanze di libertà e pratiche di sottomissione. Nella riscoperta del diritto romano, i glossatori acquisivano prototipi antropologici e un immaginario sapienziale per inquadrare prestazioni in bilico tra libertà e servilismo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tema di </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">, i</hi><hi rend="CharOverride-1">n un recente contributo Mario Caravale (2018) osserva la carenza di attenzione storico-giuridica sulla dottrina di diritto comune. Per lungo tempo, infatti, il punto di riferimento storiografico è stato rappresentato dallo studio di Guido Rossi dedicato alla </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">nella legislazione statutaria, ancora di grande interesse e persino necessario per avere la complessiva visione giuridica del lavoro (Rossi 1958, che richiama Loncao 1900), nella convinzione di una dimensione giuridica basso medievale in buona parte riferibile all’incontro tra la coordinata della contrattualità con quella dell’ordine economico, fatalmente sbilanciata sul profilo pubblicistico in grado di raffigurare vincolanti dinamiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> di status nell’agire economico parametrato in senso corporativo. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una delle difficoltà teoriche affrontate dalla storiografia riguarda l’utilizzo di concetti e istituti di chiara derivazione romanistica riletti nella rielaborazione codicistica del lavoro nell’impresa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-005">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Passaniti 2015). In questo intreccio tra tradizione giuridica e ideologia produttivistica finisce per diventare un mito fondativo della stessa disciplina giuslavoristica (Cazzetta 1988-2007) l’individuazione da parte del civilista Ludovico Barassi (1901) della distinzione tra lavoro subordinato e quindi dipendente (</hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">) e lavoro autonomo e quindi indipendente (</hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operis</hi><hi rend="CharOverride-1">) nella prospettiva pandettistica di marcata attualizzazione delle categorie romanistiche (Passaniti 2006) in cui la densità dogmatica finisce per annullare il confine tra le fonti storiche e la letteratura coeva intorno all’esegesi del Codice civile del 1865.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’aspetto teorico-contenutistico </hi><hi rend="CharOverride-1" >è stato per lo più approfondito dalla dottrina romanistica</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Fiori 1999</hi><hi rend="CharOverride-1">), con particolare riferimento all’oggetto del contratto (la persona o le opere, il lavoratore o il suo lavoro) e all’unitarietà del concetto di locazione, secondo il principio </hi><hi rend="CharOverride-1" >«locat quis quandoque res, quandoque operas, </hi><hi rend="CharOverride-1" >quandoque rem et operam» che, ripreso da </hi><hi rend="CharOverride-1">Azzone nella glossa accursiana</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-004">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Fiori </hi><hi rend="CharOverride-1">1999, 307; </hi><hi rend="CharOverride-1">Crescenzi 2011, 118), trova conferma in Baldo (1599, 148 r.) e arriva agli inizi del XVII secolo con Francesco Mantica (Fiori 1999, 307).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto la dottrina giuslavoristica novecentesca, a partire da Barassi (1901) tematizza, non può non tematizzare, l’implicazione della persona del lavoratore nella prestazione, in una visione dogmatica che rimanda alla tradizione romanistica, ma non alla storia giuridica medievale, nella necessità di rivitalizzare nella modernità l’archetipo locatizio, con la convinzione di fondo che il contratto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro nell’età liberale appartiene a un ordine concepito con la rivoluzione francese, che richiede il supporto scientifico del dato «immutabile» civilistico (Cazzetta 1988-2007), non la mutevolezza del processo storico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Eppure proprio nelle analisi di glossatori e commentatori si può ritrovare la radice concettuale del delicato rapporto tra subordinazione tecnico-funzionale e libertà del prestatore alla base del diritto del lavoro contemporaneo. Analisi che peraltro devono sempre essere contestualizzate con i profili istituzionali che non sciolgono mai in maniera definitiva i nodi intorno a libertà e asservimento, che non guardano all’individuo lavoratore ma alla pluralità dei lavoranti e al loro inserimento nei gironi della società strutturata su base cetuale e corporativa. Questi profili non possono non condizionare la rilettura delle fonti da parte dei giuristi bolognesi, tenuti a inquadrare anche se non soprattutto figure lavorative spurie nel contesto della ruralità costellata da </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">servi, coltivatori liberi e vassalli contadini</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Panero 2018).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il confronto tra storia del diritto e storia sociale </hi><hi rend="CharOverride-1" >è dunque </hi><hi rend="CharOverride-1">da valorizzare, considerando l’intreccio tra il pensiero giuridico e l’aspetto istituzionale che si annida nei rapporti di dipendenza insiti in un assetto sociale fondato sulle pratiche di appartenenze diseguali a forme di dominio,</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma anche attraversato da uno spirito associativo che livella gli individui, che dunque collettivizza aspetti gerarchici inserendoli in una prospettiva di contrattazione, in cui la volontà sostituisce lo status e la durata nega l’asservimento: </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">dalla dipendenza personale al lavoro contrattato</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Franceschi 2015).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nell’assetto sociale del basso Medioevo la persistenza di schemi gerarchici convive con una pluralità di ordinamenti su base associativa che sono un segno tangibile del pluralismo giuridico medievale (Grossi 1999</hi><hi rend="CharOverride-1">). La riscoperta delle fonti giustinianee rimanda allo schema individualistico della </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma questo ritorno si inserisce nell’età del </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">potere dei gruppi</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> e dei </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">gruppi al potere</hi><hi rend="CharOverride-1" >» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Bellomo 1986). </hi><hi rend="CharOverride-1">Lo schema individualistico, necessario per disgregare il servilismo che imbriglia il potere dei gruppi, si inserisce in un livello istituzionale in cui il lavoro è un parametro del livellamento corporativo volto a </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">mantenere una tendenziale eguaglianza economica tra gli immatricolati</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Franceschi 2015, 383). Laddove agisce la corporazione, il lavoro libero è comunque livellato e regolato a livello cittadino. </hi><hi rend="CharOverride-1" >È</hi><hi rend="CharOverride-1"> un lavoro dunque liberato dalle dinamiche fondative della </hi><hi rend="italic CharOverride-1">città che rende liberi</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma anche conformato alle esigenze dei produttori, prima tra tutte la competizione livellata e regolata proprio attraverso le norme sull’utilizzo della manodopera. Il livello legislativo rielabora la tensione tra libertà e sottomissione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa marcata regolazione pubblicistica emergono profili di subordinazione che riflettono una precisa esigenza di ordine sociale fondata sulla sottomissione del lavorante al padrone. Una sottomissione regolata tanto più quando associata a uno status di libero cittadino.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pienamente comprensibile appare dunque l’attenzione che la storiografia giuridica ha dedicato al profilo della </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella legislazione statutaria, dove emergono profili che completano e qualificano la dimensione contrattuale</hi><hi rend="CharOverride-1">: lo sciopero vietato come attentato all’ordine corporativo (Rossi 1958), costituisce il risvolto più evidente. Un ordine corporativo che rimuove il conflitto e rielabora il suo esito. Le istanze collettive che, pure esistono, si aprono a una doppia prospettiva: la formazione di una nuova corporazione in caso di successo, lo scenario della repressione in caso di insuccesso. Una nuova corporazione, o un tentativo di corporazione. </hi><hi rend="CharOverride-1">La vicenda del tumulto dei Ciompi, che inizia con una tentata rivoluzione politica e si conclude con la repressione, </hi><hi rend="CharOverride-1" >è fortemente esemplificativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Russo 2021, 3).</hi></p><p rend="h2" ><hi>2. Riflessione giuridica, tensione per la libertà e ordine corporativo</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La storiografia giuridica ha rimarcato il contesto ideale alla base del discorso giuridico medievale intorno al lavoro. Un discorso che non può non risentire delle idee di libertà che sono alla base dei processi fondativi delle comunità su base comunale. Un passaggio simbolico illuminante è rappresentato dal </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Liber Paradisus</hi><hi rend="CharOverride-1"> bolognese</hi><hi rend="CharOverride-1">, il processo di affrancazione degli schiavi intrapreso dal Comune di Bologna (Fiorelli 1958). Il memoriale della liberazione riscattati dal comune si traduce in una normativa di evidente carattere costituzionale nello statuto emanato il 3 giugno 1257 che sancisce </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">la soppressione definitiva della servitù e dei manenti», anche per il futuro sia pure con una «forma tecnicamente infelicissima» (De Vergottini 1977, 875).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un processo che si può comprendere soltanto nella contrapposizione tra il comune, con una politica di espansione territoriale, e le</hi><hi rend="CharOverride-1"> signorie feudali dominanti il contado. Quello bolognese non era infatti un fenomeno isolato, visto che l’affrancazione collettiva era stata promossa ad Assisi nel 1210, a Vercelli nel 1243 e a Firenze nel </hi><hi rend="CharOverride-1">1289 (Vaccari 1939; Tavilla 1993). Il comune può allargare la sfera di controllo territoriale verso le campagne minando alla radice i poteri feudali, sottraendo risorse servili, trasformando gli asserviti in liberi contribuenti. Il </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Liber Paradisus </hi><hi rend="CharOverride-1">simboleggia insomma processi che non possono non essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> presenti laddove si assiste all’allargamento dei confini comunali attraverso il controllo amministrativo delle campagne. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella fuga liberatoria delle masse rurali, spontanea o indotta, emerge l’idea di separare l’asservimento dallo svolgimento di un’attività lavorativa che deve essere ancora diretta e orientata con modalità anche identiche al rapporto servile.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Non è la tipologia di prestazione a qualificare il lavoratore (libero) rispetto al servo, ma al contrario è lo status a distinguere, che costringe a distinguere tra prestazioni apparentemente eguali. La questione giuridica fondamentale attiene alla sottomissione nella prestazione coniugata con uno status di libertà. La contrattualità è ricavata per sottrazione: se il prestatore lavora come un servo, ma non è un servo, significa che quel prestatore ha contrattato quella prestazione servile che, per non diventare una condizione, deve</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere limitata nel tempo, circoscritta a un progetto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La città tuttavia non è soltanto teatro di spettacolari processi di liberazione, essendo anche centro di attrazione delle corporazioni. La visione del lavoro dipende, non può non dipendere, anche dalla struttura dell’organizzazione produttiva dalla funzione regolatrice del comune che richiede obbedienza anche laddove concede libertà. La riflessione giuridica è chiaramente influenzata dalla crescita numerica e dal valore istituzionale della liberazione progressiva. Se in un primo momento forse sono proprio i giuristi a introdurre la grande domanda sulla libertà del lavoro, interpretando la condizione spesso spuria dei servitori medievali </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo canoni di saggezza sapienziale, appare evidente una fase successiva caratterizzata dal necessario e costante confronto tra dimensione giuridica e realtà effettuale. La </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle fonti deve necessariamente modellarsi sulla legislazione statutaria che, d’altra parte, riassume e adatta le costruzioni dei giuristi. Un dato significativo di strisciante valenza costituzionale è la coralità della legislazione statutaria che nel XIII secolo cancella ogni margine per la stipulazione di nuovi patti di asservimento personale (Tavilla 1993, 81).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con il</hi><hi rend="CharOverride-1"> profilo dello status sempre più incerto, quello che dava un significato al lavoro richiesto, i giuristi medievali si trovano sempre più a ragionare intorno alla durata della prestazione. Minore è la durata, maggiore è l’inclinazione verso la libertà. Nell’ipotesi di una lunga durata, occorre ragionare sul senso e l’implicazione della persona nel contratto, sull’oggetto stesso del contratto, tematizzando i contenuti del potere direttivo.</hi></p><p rend="h2" ><hi>3. </hi><hi>Status e contratto</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In uno dei più significativi contributi della storiografia giuridica sulla concezione del lavoro nel Medioevo, Manlio Bellomo afferma che </hi></p><p rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">chiedendosi se un uomo libero possa impegnarsi a lavorare per tutta la vita al servizio della stessa persona, Irnerio risponde negativamente, perché pensa e teme che un tale impegno comporterebbe un vero e proprio asservimento</hi><hi rend="CharOverride-1" >» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Bellomo 1983, 143), </hi></p><p rend="text_NOindent" ><hi rend="CharOverride-1">considerando che </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">perpetua locatio operarum speciem servitutis obtinet, quum non liceat ei recedere</hi><hi rend="CharOverride-1" >».</hi><hi rend="CharOverride-1"> La risposta alla stessa domanda da parte di Bassiano e Azzone </hi><hi rend="CharOverride-1" >è sicuramente</hi><hi rend="CharOverride-1"> diversa, ma non opposta considerando che ammettono la possibilità di convertire l’obbligo perpetuo in un’obbligazione pecuniaria. Ma Bartolo da Sassoferrato convergerà sulla posizione di Irnerio (Caravale 2018, 69) ritenendo che «per pactum non potest infringi libertas alicuius»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-003">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Insomma non si tratta di un punto fermo, ma di una domanda che attraversa la storia giuridica del lavoro nel Medioevo e nell’età moderna e arriva sino alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> dimensione del lavoro </hi><hi rend="italic CharOverride-1">liberato </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla rivoluzione francese che afferma l’idea fondante dell’ordine liberale secondo cui il prestatore si può impegnare soltanto a tempo o per una determinata impresa come stabilisce codice napoleonico</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-002">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, puntualmente ripreso dal codice italiano del 1865 all’art. 1628. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Negli schemi della dottrina medievale, la distanza tra lavoro libero e lavoro contrattato si misura, in primo luogo, con l’esistenza o meno di una durata. Quando non c’</hi><hi rend="CharOverride-1" >è un limite di tempo, si rientra nello schema servile della prestazione indeterminata, nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ipotesi inversa l’indicazione del tempo lavorativo delinea i termini dell’opera o delle opere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’istanza di libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> fondata su dinamiche politiche particolari si intreccia con schemi giuridici universalizzanti. Una libertà che deve sempre fare i conti con i margini di sottomissione che l’esecuzione dell’opera e talvolta le pratiche sociali richiedono. Come osserva Bellomo (1983, 155), ancora Cino da Pistoia «</hi><hi rend="CharOverride-1" >è testimone di una realtà che è ben diversa dalle proiezioni ideali».</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quando il prestatore si confonde nella prestazione,</hi><hi rend="CharOverride-1"> diventa prestazione, il discorso giuridico inizia e termina nello status dello schiavo. I glossatori riprendono l’apparato concettuale delle fonti romanistiche in un quadro storico tratteggiato da processi di liberazione delle masse servili, con la necessità di coniugare le categorie giuridiche contrattuali della locazione a una tipologia di prestatori differenziata che raggiunge la massima complessità proprio con riferimento alle prestazioni dei lavoratori liberi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La grande prospettiva dei primi interpreti bolognesi si può intravedere proprio nel tentativo di coniugare la qualità di uomo libero e la prestazione che può anche essere identica a quella di uno schiavo. Nello sviluppo ulteriore della riflessione giuridica l’attenzione </hi><hi rend="CharOverride-1">si sposta sul contratto e quindi sui termini della prestazione sulla quantità di subordinazione che può essere tollerata dalla libertà dell’individuo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo contesto avviene il recupero delle forme romanistiche della </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic CharOverride-1">conductio</hi><hi rend="CharOverride-1"> che offre molte risposte e rialimenta nuove domande intorno all’oggetto del contratto, specie quando il discorso è sempre più orientato nella prospettiva del lavoro libero. Libertà del prestatore fuori </hi><hi rend="italic CharOverride-1">dal </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto, che presuppone una soggettività esterna al contratto – la differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro, diremmo oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">– ma anche necessaria sottomissione </hi><hi rend="italic CharOverride-1">nel </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto. La riscoperta del diritto giustinianeo evidenzia la necessità storica di rispondere a domande poste dalla complessità della vita giuridica nella quale i glossatori, a partire da Irnerio, sono immersi. D’altra parte quelle fonti riscoperte impongono una visione dei temi giuridici legata a categorie giuridiche da interpretare con uno progressivo slittamento nell’attualizzazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul piano contrattuale, il punto di partenza </hi><hi rend="CharOverride-1" >è</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituito dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’oggetto del contratto o per meglio dire dall’implicazione del prestatore nella prestazione. Basti pensare che la stessa distinzione tra </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio rei, operis e operarum </hi><hi rend="CharOverride-1">era assente nel titolo </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locati conducti</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Digesto (Amirante 1959, 9). I glossatori devono coniugare il paradigma schiavista nella concezione unitaria del contratto di locazione, emergente dalle fonti con i profili di libertà osservati nella realtà sociale, partendo comunque dalla consapevolezza che nell</hi><hi rend="CharOverride-1">a </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1"> le opere sono costituite da un comportamento di un contraente sotto la direzione dell’altro, dall’accettazione dunque dell’altrui direzione. D’altra parte, questo dato teorico di partenza deve sempre essere rapportato a un orizzonte di contrattualizzazione, in grado di distinguere la </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1"> avente ad oggetto un uomo libero </hi><hi rend="CharOverride-1">da quella relativa a uno schiavo. Si tratta dunque di ragionare sulle fonti che indicano la regolazione di uno status per giungere a un discorso denso di problematiche concettuali intorno alla contrattualità del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella comprensione del pensiero giuridico occorre tener conto di due profili: il tratto evolutivo della concezione locatizia emergente nella riscoperta del diritto giustinianeo, da un lato, l’inserimento dei lavoratori nel circuito cittadino attestato dalla legislazione statutaria, dall’altro. Se nell’ottica contrattuale, la primaria questione è</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituita dal lavoratore inteso come soggetto e oggetto del contratto, in quella istituzionale occorre riflettere sul significato del lavoro nel tessuto cittadino. Si tratta di due aspetti complementari e interagenti: se la locazione orienta il livello di libertà del lavoro è anche vero che questo livello non può non incidere sulla rilettura delle fonti. D’altra parte, l’ordine pubblico implica gerarchie fondate sull’obbedienza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tutto il discorso giuridico ruota intorno alla libertà,</hi><hi rend="CharOverride-1"> intesa come contratto, contrapposta allo stato servile persistente. Nel Duecento, il segno dei tempi </hi><hi rend="CharOverride-1" >è rappresentato dal processo promosso da un signore di un borgo perugino contro il contadino fuggitivo che si difende avvalendosi del</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic CharOverride-1">consilium</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Iacopo Balduini (Conte 1996, 5), un civilista glossatore bolognese, «tra Azzone e Accursio» (Sarti 1990).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Contratto e status sono dunque gli elementi concettuali su cui i glossatori</hi><hi rend="CharOverride-1"> riprendono il filo della tradizione romanistica. Intorno alla figura del lavoratore libero occorre ricostruire la contrattualità, tenendo conto della permanenza di lavoratori che liberi non sono, parzialmente o completamente. Almeno all’inizio si tratta di inquadrare il lavoro rispetto allo status del prestatore: schiavi, semiliberi e liberi. Il riferimento al margine di libertà dei prestatori identifica anche la natura del lavoro trattato: un lavoro inteso come dispendio di energie fisiche. Gli schemi giuridici devono intrecciare la dinamica soggettiva (lo </hi><hi rend="italic CharOverride-1">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> del prestatore) con la natura della prestazione, al punto da creare una connessione tra quella dinamica e quella natura. Lo schiavo è obbligato a lavorare come riflesso essenziale di una condizione che impone una prestazione del tutto indeterminata. Così come il liberto che è uomo liberato nei confronti di tutti,</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma non del suo liberatore, il patrono secondo le condizioni dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">atto di liberazione</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Bellomo 1983). Nel caso dell’uomo libero è proprio la determinatezza della prestazione il segno tangibile di una prestazione contrattata. A questo punto si creano le condizioni per distinguere – ma non subito e non sempre – quando</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’oggetto del contratto riguarda il tempo, la giornata o le giornate lavorative (</hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">) o un risultato, un prodotto lavorativo commissionato, come nello schema tipico che lega l’artigiano al mercante (</hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operis</hi><hi rend="CharOverride-1">). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come ha osservato Caravale, </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di buona fede, consensuale e di diritto delle genti, la locazione appare letta dalla dottrina di diritto comune come un contratto unico</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Caravale 2018, 63).</hi><hi rend="CharOverride-1"> La </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operis</hi><hi rend="CharOverride-1">, almeno sino a Paolo di Castro, che individua un quarto caso non contemplato dalla glossa intorno alla responsabilità del conduttore di opere rispetto all’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">opus</hi><hi rend="CharOverride-1">, appare come un aspetto della </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">, una </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum </hi><hi rend="CharOverride-1">differenziata dal rischio che incombe sul prestatore (Pauli Castrensis 1575, D. 19. 2. 1, f. 128). Emerge nel pensiero dei commentatori una visibilità sistematica a</hi><hi rend="CharOverride-1">i profili di responsabilità del conduttore di opere, evidenziata da Bartolo da Sassoferrato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-001">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> con mano sicura. Profili che contengono già una distinzione, che inizia a diventare sempre più nitida e soprattutto significativa in termini sistematici. La </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operis</hi><hi rend="CharOverride-1"> è, sì, ricavata dalla </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma è in grado di rimodellare i contenuti di questa intorno alle opere, intese appunto come alternativa all’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">opus</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo passaggio è possibile individuare un’evoluzione del rapporto economico tra artigiano e mercante: il passaggio dalla sostanziale subordinazione (economica) dell’artigiano che produce su richiesta del mercante inteso come vero regista dell’operazione economica (Galgano 1976)</hi><hi rend="CharOverride-1"> a una tendenziale dialettica contrattuale che registra un profilo di autonomia del produttore-prestatore derivante da svariate dinamiche connesse all’inserimento degli artigiani nell’ordine corporativo. Proprio la possibilità di una prestazione autonoma ridisegna il significato giuridico complessivo, spostando l’attenzione dall’identità sociale del prestatore alla finalità perseguita, dal più o meno marcato asservimento, al più o meno marcato margine di libertà. Nel livello medio di libertà,</hi><hi rend="CharOverride-1"> si intravede un concetto di lavoro oggettivato fondato sempre più sulla contrattualità e sempre meno sullo status. Il punto di arrivo dell’affermazione della contrattualità è sicuramente riconducibile alla capacità di Bartolo da Sassoferrato di distinguere tra diritto pubblico e diritto privato, individuando nel primo ambito differenze tra il lavoro manuale e quello intellettuale (Bellomo 1983, 154). I margini di libertà del lavoro si affermano e consolidano implicitamente nei profili della responsabilità contrattuale.</hi></p><p rend="h2" ><hi>4. «Febbre di libertà»</hi><hi>, contrattualità servile e schemi societari </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In una prospettiva storica di lungo periodo sul processo di contrattualizzazione del lavoro un riferimento merita un istituto che </hi><hi rend="CharOverride-1" >è arrivato alla seconda metà del Novecento, mantenendo intatt</hi><hi rend="CharOverride-1">a la genetica concettuale: la mezzadria. Un istituto in cui contrattualità e sottomissione vanno di pari passo: con la prima evidenziata a livello formale e la seconda che riaffiora nella dinamica effettuale. La traiettoria giuridica di questo rapporto agrario colto nell’elemento della contrattualità affonda le sue radici nella fase di rinascita mercantile (Santarelli 1992) </hi><hi rend="CharOverride-1">nel contesto comunale, intercettando diverse direttrici, lungo la ricreata distanza tra città e contado: dai processi di liberazione delle masse rurali ai risvolti economici dettati da un ceto mercantile che produce e investe la ricchezza accumulata (Sereni 1961, 123). Sono proprio questi profili, </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">nel tempo dei mercanti</hi><hi rend="CharOverride-1" >» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Le Goff 1977), a rendere il rapporto colonico qualcosa di diverso e allo stesso tempo collegato alla tradizione dell’asservimento rurale. In Toscana (Pinto e Pirillo 1987; Muzzi e Nenci 1988; Piccinni 1990) e nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">area dell’Italia centro-settentrionale la mezzadria si afferma </hi></p><p rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">conservando sempre i caratteri del contratto d’affitto a breve termine di ‘colonia parziaria’ rivolto a famiglie contadine libere, sprovviste però di attrezzi adeguati e di scorte. Queste famiglie erano dunque paragonabili sul piano socio-economico a quelle dei braccianti agricoli (Panero 2018, 71). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mutano gli interpreti e i meccanismi di insediamento colonico nelle logiche che portano il commerciante a </hi><hi rend="CharOverride-1" >«</hi><hi rend="CharOverride-1">giocare </hi><hi rend="CharOverride-1">al feudalesimo</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Barberis 1997, 255). Proprio la contrattualità separa altri profili di insediamento colonico fondati sull’asservimento. Ma è una contrattualità che rielabora il profilo servile nelle dinamiche di soggezione gerarchica che vedono il rapporto definito da altre prestazioni accessorie giustificate proprio nel persistente servilismo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella ricreata distanza tra città e campagna</hi><hi rend="CharOverride-3"> </hi><hi rend="CharOverride-1">trova spazio questo contratto che lega una famiglia coltivatrice a un fondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> in una prospettiva di identificazione esistenziale e di immedesimazione professionale: la famiglia è il fondo che coltiva. Lo stesso rapporto, per il concedente assume il modesto valore di investimento economico a basso rendimento ma con rischi minimi. Il legame asimmetrico crea una vera e propria condizione di sudditanza che trova la sua ragione nel contratto. Quale contratto? Un contratto di affitto oppure qualcosa di diverso che, nel grado di autonomia richiesto al coltivatore, implica un’associazione. Un’associazione intanto all’interno della famiglia coltivatrice preordinata all’</hi><hi rend="CharOverride-1">associazione con il padrone nella gestione del fondo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nell’ottica della contrattualità, occorre distinguere il rapporto colonico da una locazione di cose o di opere, considerando che la diversità contenutistica con la locazione di fondi rustici ma anche con la </hi><hi rend="italic CharOverride-1">locatio operarum</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="CharOverride-3"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Il colono offre una serie di prestazioni che trovano un senso compiuto complessivo nella gestione, nella </hi><hi rend="italic CharOverride-1">societas </hi><hi rend="CharOverride-1">che si configura nitidamente con l’apporto di più nuclei familiari:</hi><hi rend="CharOverride-1" > «societas restringit capita eorum qui operas ponunt in societate pretii»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si entra così in una logica associativa che delinea la natura societaria del rapporto colonico, in grado di assorbire</hi><hi rend="CharOverride-1"> e rielaborare un persistente livello di servilismo, che caratterizzerà l’istituto sino all’epilogo novecentesco, in cui Bartolo è ancora considerato l’eterno portabandiera della natura societaria della mezzadria (Imberciadori 1951, 69-74). Il rapporto colonico riletto attraverso gli schemi associativi e corporativi della società trecentesca, stacca il rapporto agrario associativo dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’archetipo locatizio valorizzando il profilo della gestione. Una visione dell’istituto destinata a coesistere lungo i percorsi della modernità e contemporaneità giuridica con il profilo locativo emergente nell’insediamento contadino nel fondo altrui.</hi></p><p rend="h2" ><hi>5. Conclusioni</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La lunga vita della mezzadria, spazzata via soltanto dalla modernizzazione sociale degli anni Sessanta del Novecento (Ascheri e Dani 2011; Passaniti 2017), rappresenta una metafora perfetta della complessiva traccia storica del lavoro stretto tra contrattualità e sottomissione, con il livello giuridico rielaborato costantemente nelle pratiche sociali. Il quadro concettuale locatizio collegato all’idea di quella particolare contrattualità limitata dall’asservimento giuridicamente dosato perdura sino a quando regge l’ordine sociale cetuale strettamente correlato alla lunga crisi del diritto comune: si lacera progressivamente sino a diventare la questione giuridica della lacuna codicistica in tema di contratto di lavoro e soprattutto una questione sociale, la </hi><hi rend="italic CharOverride-1">questione sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">, con l’affermazione dell’ordine giuridico liberale e la collettivizzazione contrattualizzata e non più corporativa, del lavoro industriale. La contemporaneità della storia giuridica del lavoro richiama e riformula quella istanza di libertà affiorata nei processi di liberalizzazione delle masse rurali e rimasta sotto controllo istituzionale sino all’affermazione dei profili di piena cittadinanza fondata sul lavoro.</hi></p><p rend="h2" ><hi>Riferimenti bibliografici</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Amirante, Luigi. 1959. “Ricerche in tema di locazione.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Bullettino di istituzioni di diritto romano </hi><hi rend="CharOverride-1">62: 9-119.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Antonelli, Armando, a cura di. 2007. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il liber Paradisus con un’antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304</hi><hi rend="italic CharOverride-1">)</hi><hi rend="CharOverride-1">. Venezia: Marsilio.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ascheri, Mario- Dani Alessandro. 2011. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal medioevo all’età contemporanea</hi><hi rend="CharOverride-1">. Siena: Pascal.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Baldo degli Ubaldi, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">In secundam Digesti Veteris partem commentaria</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad D. 19.2.15.6, ed. Venetiis 1599, 148 r.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Barassi, Ludovico. 1901. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Sel.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Barassi, Ludovico. 1903. “Mezzadria.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Enciclopedia giuridica italiana</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. </hi><hi rend="CharOverride-1">X, pt. 1-2, 415-670. Milano: Sel.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Barberis, Corrado. 1997. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Le campagne italiane da Roma antica al Settecento</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma-Bari: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1" >Bartolo da Sassoferrato. 1602. </hi><hi rend="italic CharOverride-1" >Consilia, quaestiones et tractatus</hi><hi rend="CharOverride-1" >… t. X, </hi><hi rend="italic CharOverride-1" >De duobus fratribus</hi><hi rend="CharOverride-1" >, n. 19. Ed. Venetiis.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bartolo da Sassoferrato. 1615. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Commentaria in Secundam Infortiati Partem</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ed. Venetiis.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bellomo, Manlio. 1983. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali, in Lavorare nel medioevo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Atti del Congresso, Todi 12-15 ottobre 1980, 169-97. Perugia: Editore (poi in Id., </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il doppio medioevo</hi><hi rend="CharOverride-1">, Roma</hi><hi rend="CharOverride-1">: Viella, 2011, 141-56).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bellomo, Manlio. 1986. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Potere dei gruppi e gruppi al potere dal medioevo agli inizi dell’età moderna, </hi><hi rend="CharOverride-1">in</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell’esperienza giuridica italiana</hi><hi rend="CharOverride-1">. Atti del Congresso Nazionale, Accademia dei Lincei, Roma 20-22 marzo 1985, 79-90. Padova: CEDAM.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caravale, Mario. 2018. “Qualche osservazione sulla dottrina di diritto comune in tema di locatio operarum.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Giuseppe Santoro Passarelli. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Giurista della contemporaneità. Liber Amicorum</hi><hi rend="CharOverride-1">, promosso da R. Scognamiglio et al., 57-83. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cazzetta, Giovanni. 1988-2007. “Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</hi><hi rend="CharOverride-1">: 152-262; poi in Id., </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento</hi><hi rend="CharOverride-1">, 69-169. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Conte, Emanuele. 1996. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Servi medievali. Dinamiche del diritto comune</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma: Viella.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Crescenzi, Victor. 2011. “Varianti della subordinazione, 2. I glossatori.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Initium. Revista catalana d’Historia del dret, </hi><hi rend="CharOverride-1">16: 75-130.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Vergottini, Giuseppe. 1977. “La liberazione dei servi della gleba a Bologna.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> In G. De Vergottini, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Scritti di storia del diritto italiano</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. II, a cura G. Rossi, 853-79. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fiorelli, Pietro. 1958 </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Liber Paradisus, con le riformazioni e gli statuti annessi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fiori, Roberto. 1999. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Jovene. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Franceschi, Franco, a cura di. 2015. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma: Castelvecchi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Galgano, Francesco. 1976. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Storia del diritto commerciale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Giuliano Pirillo, Paolo,</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di. 1987.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale</hi><hi rend="CharOverride-1">. I: </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Contado di Siena</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">sec. XIII-1348. </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze: Olschki.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Grossi, Paolo. 1999. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">L’ordine giuridico medievale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma-Bari: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Grossi, Paolo. 2007. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">L’Europa del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma-Bari: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Imberciadori, Ildebrando. 1951. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Mezzadria classica toscana con documentazione inedita dal IX al XIV sec.</hi><hi rend="CharOverride-1">, p</hi><hi rend="CharOverride-1">resentazione di A. Serpieri. Firenze: Vallecchi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Le Goff, Jacques. 1977. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Tempo della Chiesa e tempo dei mercanti. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Einaudi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Loncao, Enrico. 1900. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">La locazione d’opera nel diritto Romano e nella legislazione statutaria</hi><hi rend="CharOverride-1">. Palermo: Tip. Cooperativa fra gli operai.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Muzzi, Oretta, e Maria Daniela Nenci, a cura di. 1988. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Contado di Firenze, secolo XIII</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Olschki.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Panero, Francesco. 2018. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini </hi><hi rend="CharOverride-1">Pinto </hi><hi rend="italic CharOverride-1">nei secoli IX-XIV</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: Clueb.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Paolo di Castro. 1575. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ed. Venetiis (D. 19. 2. 1).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Passaniti, Paolo. 2015. “Le origini del diritto del lavoro.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Storia del lavoro in Italia. Il Novecento 1896-1945</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di S. Musso, 393-444. Roma: Castelvecchi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Passaniti, Paolo. 2017. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Passaniti. Paolo. 2006. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920)</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Piccinni, Gabriella, a cura di. 1990. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Olschki.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rossi, Guido. 1997 (1958). </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Sul profilo della «locatio operarum» nel mondo del lavoro dei comuni italiani secondo la legislazione statutaria</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano; poi in </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Studi e testi di storia giuridica medievale</hi><hi rend="CharOverride-1">, 457-602. </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Russo, Gianluca. 2021. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1468)</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffré Francis Lefebvre.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Santarelli, Umberto. 1992. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Mercanti e società di mercanti</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Santoro Passarelli, Francesco. 1987. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Nozioni di diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Trentacinquesima edizione. Napoli: Jovene.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sarti, Nicoletta. 1990. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (…1210-1235) e il suo “libellus instructionis advocatorum”</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sereni, Emilio. 1961 (rist. 2012). </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Storia del paesaggio agrario italiano</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma-Bari: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tavilla, Carmelo Elio. 1993. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il Trattato de hominiciis di Martino da Fano</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Vaccari, Pietro. 1939. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Le affrancazioni collettive dei servi della gleba</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-005-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	La definizione del lavoro subordinato, collaboratore dell’imprenditore, capo dell’impresa (artt. 2094 e 2082 c.c.) e del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.). Osserva Santoro Passarelli (1987, 88), </hi><hi rend="CharOverride-1" >«mentre le </hi><hi rend="italic CharOverride-1">operae</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono il lavoro subordinato per sé considerato, che il datore di lavoro impiega per conseguire un risultato utile, a proprio rischio, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">l’opus perfectum</hi><hi rend="CharOverride-1"> è il risultato autonomo»</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-004-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Gl. Personis ad D. 19.2.15.6.</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-003-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Bartolo da Sassoferrato 1615, (D. 35. 1. 71. 1), f. 118.</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-002-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Art. 1780 del codice napoleonico: «Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa».</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-001-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Bartolo da Sassoferrato, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad </hi><hi rend="italic CharOverride-1">l. Marcius, ff. locati conducti</hi><hi rend="CharOverride-1"> (D. 19. 2. 59), f. 126.</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_58_341-351.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Bartolo da Sassoferrato 1602, f. 117. </hi></p></item>
				</list>  
      
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="146101">Amirante, Luigi. 1959. “Ricerche in tema di locazione.” Bullettino di istituzioni di diritto romano 62: 9-119.</bibl>
          <bibl n="144985">Antonelli, Armando, a cura di. 2007. Il liber Paradisus con un’antologia di fonti bolognesi in materia di servit&amp;#249; medievale (942-1304). Venezia: Marsilio.</bibl>
          <bibl n="145390">Ascheri, Mario- Dani Alessandro. 2011. La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal medioevo all’et&amp;#224; contemporanea. Siena: Pascal.</bibl>
          <bibl n="146102">Baldo degli Ubaldi, In secundam Digesti Veteris partem commentaria, ad D. 19.2.15.6, ed. Venetiis 1599, 148 r.</bibl>
          <bibl n="146736">Barassi, Ludovico. 1901. Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano. Milano: Sel.</bibl>
          <bibl n="146024">Barassi, Ludovico. 1903. “Mezzadria.” In Enciclopedia giuridica italiana, vol. X, pt. 1-2, 415-670. Milano: Sel.</bibl>
          <bibl n="146615">Barberis, Corrado. 1997. Le campagne italiane da Roma antica al Settecento. Roma-Bari: Laterza.</bibl>
          <bibl n="145971">Bartolo da Sassoferrato. 1602. Consilia, quaestiones et tractatus… t. X, De duobus fratribus, n. 19. Ed. Venetiis.</bibl>
          <bibl n="146875">Bartolo da Sassoferrato. 1615. Commentaria in Secundam Infortiati Partem. Ed. Venetiis.</bibl>
          <bibl n="144237">Bellomo, Manlio. 1983. Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali, in Lavorare nel medioevo. Atti del Congresso, Todi 12-15 ottobre 1980, 169-97. Perugia: Editore (poi in Id., Il doppio medioevo, Roma: Viella, 2011, 141-56).</bibl>
          <bibl n="144031">Bellomo, Manlio. 1986. Potere dei gruppi e gruppi al potere dal medioevo agli inizi dell’et&amp;#224; moderna, in Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell’esperienza giuridica italiana. Atti del Congresso Nazionale, Accademia dei Lincei, Roma 20-22 marzo 1985, 79-90. Padova: Cedam.</bibl>
          <bibl n="144124">Caravale, Mario. 2018. “Qualche osservazione sulla dottrina di diritto comune in tema di locatio operarum.” In Giuseppe Santoro Passarelli. Giurista della contemporaneit&amp;#224;. Liber Amicorum, promosso da R. Scognamiglio et al., 57-83. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="143946">Cazzetta, Giovanni. 1988-2007. “Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento.” Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno: 152-262; poi in Id., Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento, 69-169. Milano: Giuffr&amp;#232;</bibl>
          <bibl n="146984">Conte, Emanuele. 1996. Servi medievali. Dinamiche del diritto comune. Roma: Viella.</bibl>
          <bibl n="145420">Crescenzi, Victor. 2011. “Varianti della subordinazione, 2. I glossatori.” Initium. Revista catalana d’Historia del dret, 16: 75-130.</bibl>
          <bibl n="144479">De Vergottini, Giuseppe. 1977. “La liberazione dei servi della gleba a Bologna.” In G. De Vergottini, Scritti di storia del diritto italiano, vol. II, a cura G. Rossi, 853-79. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="146484">Fiorelli, Pietro. 1958 Liber Paradisus, con le riformazioni e gli statuti annessi. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="145602">Fiori, Roberto. 1999. La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica. Napoli: Jovene.</bibl>
          <bibl n="145821">Franceschi, Franco, a cura di. 2015. Il medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato. Roma: Castelvecchi.</bibl>
          <bibl n="147160">Galgano, Francesco. 1976. Storia del diritto commerciale. Bologna: il Mulino.</bibl>
          <bibl n="145128">Giuliano Pirillo, Paolo, a cura di. 1987. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale. I: Contado di Siena, sec. XIII-1348. Firenze: Olschki.</bibl>
          <bibl n="147341">Grossi, Paolo. 1999. L’ordine giuridico medievale. Roma-Bari: Laterza.</bibl>
          <bibl n="147527">Grossi, Paolo. 2007. L’Europa del diritto. Roma-Bari: Laterza.</bibl>
          <bibl n="144968">Imberciadori, Ildebrando. 1951. Mezzadria classica toscana con documentazione inedita dal IX al XIV sec., presentazione di A. Serpieri. Firenze: Vallecchi.</bibl>
          <bibl n="145657">Le Goff, Jacques. 1977. Tempo della Chiesa e tempo dei mercanti. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo. Torino: Einaudi.</bibl>
          <bibl n="145352">Loncao, Enrico. 1900. La locazione d’opera nel diritto Romano e nella legislazione statutaria. Palermo: Tip. Cooperativa fra gli operai.</bibl>
          <bibl n="146278">Muzzi, Oretta, e Maria Daniela Nenci, a cura di. 1988. Contado di Firenze, secolo XIII. Firenze: Olschki.</bibl>
          <bibl n="145012">Panero, Francesco. 2018. Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini Pinto nei secoli IX-XIV. Bologna: Clueb.</bibl>
          <bibl n="146510">Paolo di Castro. 1575. In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria. Ed. Venetiis (D. 19. 2. 1).</bibl>
          <bibl n="144784">Passaniti, Paolo. 2015. “Le origini del diritto del lavoro.” In Storia del lavoro in Italia. Il Novecento 1896-1945, a cura di S. Musso, 393-444. Roma: Castelvecchi.</bibl>
          <bibl n="146143">Passaniti, Paolo. 2017. Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="145230">Passaniti. Paolo. 2006. Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920). Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="145794">Piccinni, Gabriella, a cura di. 1990. Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510. Firenze: Olschki.</bibl>
          <bibl n="144243">Rossi, Guido. 1997 (1958). Sul profilo della &amp;#171;locatio operarum&amp;#187; nel mondo del lavoro dei comuni italiani secondo la legislazione statutaria. Milano; poi in Studi e testi di storia giuridica medievale, 457-602. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="144712">Russo, Gianluca. 2021. Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1468). Milano: Giuffr&amp;#233; Francis Lefebvre.</bibl>
          <bibl n="147060">Santarelli, Umberto. 1992. Mercanti e societ&amp;#224; di mercanti. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="146103">Santoro Passarelli, Francesco. 1987. Nozioni di diritto del lavoro. Trentacinquesima edizione. Napoli: Jovene.</bibl>
          <bibl n="144986">Sarti, Nicoletta. 1990. Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (…1210-1235) e il suo “libellus instructionis advocatorum”. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="146676">Sereni, Emilio. 1961 (rist. 2012). Storia del paesaggio agrario italiano. Roma-Bari: Laterza.</bibl>
          <bibl n="144472">Tavilla, Carmelo Elio. 1993. Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il Trattato de hominiciis di Martino da Fano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</bibl>
          <bibl n="145451">Vaccari, Pietro. 1939. Le affrancazioni collettive dei servi della gleba. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale.</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>