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        <title type="main" level="a">Massimo D’Antona e l’idea di soggetto nel diritto del lavoro</title>
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            <forename>Bruno</forename>
            <surname>Caruso</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Idee di lavoro e di ozio per la nostra civiltà</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0319-7</idno>) by </resp>
          <name>Giovanni Mari, Francesco Ammannati, Brogi Stefano, Tiziana Faitini, Arianna Fermani, Francesco Seghezzi, Annalisa Tonarelli</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0319-7.163</idno>
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          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay constitutes a reflection/comparison with Massimo D'Antona's ideas on the subject and labour law, starting from the reflections of the great jurist - presented in three essays, published in the last century - on individual autonomy and the contract. After having retraced and reconstructed D'Antona's path, noting the originality and predictive scope of his theses, the author tries to dialogue with D'Antona on the current perspectives of the subject and the centrality of the person in labour law. Some hypotheses are formulated on the subject of labour law, which today should be declined in the plural, including not only the subordinate worker, but workers in all "forms" (art. 35 of the Constitution) and among these also the entrepreneur. With regard to the company and its law, the author hopes for a dialogue with labour law, and a regulatory integration between the two regulatory systems under the banner of the paradigm of sustainability.</p>
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            <item>Massimo D’Antona</item>
            <item>labour and company law</item>
            <item>sustainibility</item>
            <item>capability</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0319-7.163<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0319-7.163" /></p>
      
      <p rend="h1_chapter">Massimo D’Antona e l’idea di soggetto <lb/>nel diritto del lavoro </p><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Bruno Caruso</hi></p><p rend="h2" ><hi>1. Cenni biografici</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Massimo D’Antona nasce a Roma</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’11 aprile 1948 ove muore il 20 maggio 1999</hi><hi rend="CharOverride-1"> a seguito di un attentato delle Brigate Rosse, mentre </hi><hi rend="CharOverride-1">svolgeva il ruolo di consulente del ministro del lavoro Bassolino </hi><hi rend="CharOverride-1">nel governo D’Alema. Si forma alla scuola del </hi><hi rend="CharOverride-1">giuslavorismo di cultura dogmatico-civilista che faceva capo a Renato Scognamiglio,</hi><hi rend="CharOverride-1"> uno dei grandi civilisti della fine del Novecento, che,</hi><hi rend="CharOverride-1"> insieme a Francesco Santoro Passarelli e Luigi Mengoni, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> erano dedicati anche allo studio del diritto del lavoro, negli</hi><hi rend="CharOverride-1"> anni ’70, attratti dalla nuova centralità accademica assunta della</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina dopo l’autunno caldo sindacale e grazie agli stimoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> derivanti da studiosi del calibro di Giorgio Ghezzi, Gino Giugni,</hi><hi rend="CharOverride-1"> Federico Mancini, Umberto Romagnoli, Giovanni Tarello, Tiziano Treu. Contemporaneamente, </hi><hi rend="CharOverride-1">è pienamente impegnato, come redattore, nella </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Rivista giuridica del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">della CGIL, intorno alla quale gravitano anche figure accademiche di</hi><hi rend="CharOverride-1"> spicco come Adolfo Di Maio, Ugo Natoli, Luciano </hi><hi rend="CharOverride-1">Ventura. L’approccio civilistico-dogmatico di alto profilo e l’</hi><hi rend="CharOverride-1">impegno redazionale da ‘giurista militante’ confluiscono e si amalgamano </hi><hi rend="CharOverride-1">nel suo profilo intellettuale. D’Antona va in cattedra nel </hi><hi rend="CharOverride-1">1980, molto giovane, a soli 33 anni, e viene chiamato </hi><hi rend="CharOverride-1">come professore straordinario a Catania. Il ‘viaggio’ a Catania</hi><hi rend="CharOverride-1"> fu per lui importante anche per ragioni esistenziali (Caruso </hi><hi rend="CharOverride-1">1999). La monografia (D’Antona 1979) che gli consente</hi><hi rend="CharOverride-1"> di andare in cattedra è una magistrale sintesi della iniziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> doppia anima formativa alla quale si è accennato. Si occupa</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli effetti del licenziamento illegittimo con taglio dogmatico ma con</hi><hi rend="CharOverride-1"> ampie e evidenti ricadute pratiche. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A parte il tema </hi><hi rend="CharOverride-1">del licenziamento, l’orizzonte scientifico culturale di D’Antona spazia</hi><hi rend="CharOverride-1"> a 360 gradi. L’ampiezza e la sistematicità della </hi><hi rend="CharOverride-1">produzione scientifica, in un lasso temporale relativamente breve, dimostrano versatilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> e facilità di scrittura e anche una visione a tutto</hi><hi rend="CharOverride-1"> campo della disciplina. Per una biografia intellettuale più dettagliata </hi><hi rend="CharOverride-1">si rinvia a Caruso 2009 e 2013. </hi></p><p rend="h2" ><hi>2. Massimo D’Antona</hi><hi> e l’antropologia del diritto del lavoro. Dall’uguaglianza di</hi><hi> classe all’uguaglianza delle opportunità</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tre scritti D’Antona </hi><hi rend="CharOverride-1">si confronta con il tema del soggetto del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, della sua antropologia, cioè del lavoratore ‘in carne</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed ossa’ (D’Antona 1991; 1992a, 1992b)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-012">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ancorché pur sempre in un contesto che si può </hi><hi rend="CharOverride-1">definire strutturalista: la posizione del soggetto (il lavoratore subordinato) nel </hi><hi rend="CharOverride-1">sistema positivo delle fonti. Già nel 1991 si interroga sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> riscoperta dell’individuo nel diritto del lavoro sulla scia delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> suggestioni che gli provenivano da Habermas (1986) e d</hi><hi rend="CharOverride-1">a Simitis (1990). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così si esprime: </hi></p><p rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">la riscoperta del</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetto nel diritto del lavoro “non implica che ‘la</hi><hi rend="CharOverride-1"> forza lavoro’ … sia destinata a ritornare sul libero </hi><hi rend="CharOverride-1">mercato. La grande questione sollevata è piuttosto quella dell’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">autodeterminazione </hi><hi rend="CharOverride-1">[cv. dell’autore]</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’individuo nei diversi campi in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui lo stato sociale ha costruito le proprie istituzioni tutelari </hi><hi rend="CharOverride-1">[…]. L’autodeterminazione è essenzialmente la libertà di scegliere</hi><hi rend="CharOverride-1"> la </hi><hi rend="italic CharOverride-1">propria differenza</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">senza che altri, sia pure a </hi><hi rend="CharOverride-1">fini protettivi e benefici, sovrappongano una loro valutazione delle nostre </hi><hi rend="CharOverride-1">convenienze e senza essere impedita da una uniformità imposta per </hi><hi rend="CharOverride-1">ragioni estranee a noi” (D’Antona 1991, 121).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Onde importanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguenze sul concetto di uguaglianza, declinato, sino ad </hi><hi rend="CharOverride-1">allora, dai giuristi del lavoro marxisti, come fondamentalmente sostanziale e</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra le classi sociali con conseguenziale enfasi sul comma 2</hi><hi rend="CharOverride-1"> piuttosto che sul comma 1 dell’art. 3 della Cost.</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Romagnoli 1975):</hi></p><p rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Il passaggio obbligato per un adeguamento del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro eteronomo alla </hi><hi rend="CharOverride-1">sfida dell’individualizzazione, è piuttosto</hi><hi rend="CharOverride-1"> una </hi><hi rend="italic CharOverride-1">diversa concezione dell’uguaglianza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-011">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">All’uguaglianza intesa come</hi><hi rend="CharOverride-1"> sostanziale riequilibrio del dislivello di risorse e di potere sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> intrinseco al rapporto di lavoro, si dovrebbe affiancare una uguaglianza</hi><hi rend="CharOverride-1"> intesa come pari opportunità di scegliere e di mantenere anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel rapporto di lavoro, la propria differente identità, il proprio</hi><hi rend="CharOverride-1"> personale progetto di vita. Il cuore del problema dell’autonomia</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuale sta tutto qui: la massificazione e l’uniformità rigida,</hi><hi rend="CharOverride-1"> che sono il prodotto non desiderato delle tecniche con cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel diritto del lavoro si persegue il primo tipo d</hi><hi rend="CharOverride-1">’eguaglianza, dovrebbero essere attenuate per consentire l’uguaglianza del secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> tipo, il pari diritto di essere diversi, di adattare nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> misura minima possibile, il lavoro al proprio progetto di vita.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Tempo di lavoro, età di pensionamento, intreccio tra lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> studio, tra lavoro e vita, sono alcune possibili declinazioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo secondo tipo di uguaglianza, la quale, è appena il</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso di rilevarlo, non può esistere se la prima non</hi><hi rend="CharOverride-1"> è garantita (D’Antona 1991, 153)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-010">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da cui </hi><hi rend="CharOverride-1">importanti conseguenze, come si accennava, sul sistema delle fonti: </hi></p><p rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">È una sfida la domanda di un assetto normativo del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto di lavoro, più adattabile agli interessi e ai bisogni </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori in carne ed ossa, che a quelli del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore astratto e massificato del quale oggi ci parlano leggi </hi><hi rend="CharOverride-1">e contratti collettivi (D’Antona 1991, 152).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E da cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> la conclusione fortemente suggestiva: </hi></p><p rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Il fascino e l’elusività del</hi><hi rend="CharOverride-1"> tema dell’autonomia individuale sta nella sua capacità di evocare</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualcosa che si intravede, ma non si afferra del tutto.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Un mutamento antropologico che tocca il soggetto del diritto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro, che impone di rivisitare l’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">immagine di uomo</hi><hi rend="CharOverride-1"> che</hi><hi rend="CharOverride-1"> sta al fondo del suo impianto normativo e del suo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sistema di valori (D’Antona 1991, 154).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E infine una </hi><hi rend="CharOverride-1">previsione finale quanto mai azzeccata: «Vi sono buoni motivi per </hi><hi rend="CharOverride-1">considerare l’autonomia individuale intesa come autodeterminazione, come il tema </hi><hi rend="CharOverride-1">centrale del diritto del lavoro nei prossimi anni» (D’Antona </hi><hi rend="CharOverride-1">1992a, 161).</hi></p><p rend="h2" ><hi>3. I temi toccati e presupposti nei saggi di</hi><hi> D’Antona su uguaglianza e autonomia individuale</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ragione dello </hi><hi rend="CharOverride-1">spazio a disposizione vorrei soltanto accennare a una scaletta dei </hi><hi rend="CharOverride-1">punti che emergono dagli scritti di D’Antona presi in </hi><hi rend="CharOverride-1">considerazione; ognuno di essi, in realtà, meriterebbe uno specifico approfondimento.</hi></p><p rend="h3" ><hi>3.1 Il concetto di uguaglianza nell’elaborazione di D’Antona: </hi><hi>più Rawls che Sen</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’Antona rivisita il concetto di uguaglianza</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel diritto del lavoro a partire dal riposizionamento dell’individuo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e della sua libertà al centro della elaborazione teorica del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro. Abbandona le concezioni ideologicamente egualitarie e classiste</hi><hi rend="CharOverride-1"> imperanti nella sociologia, nella politologia e nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli anni ’70 (con il dominio dei valori collettivistici</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed egualitari e le ricadute giuridiche derivanti dal concetto </hi><hi rend="italic CharOverride-1">pivot</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di quegli anni: l’«interesse collettivo», Caruso 1992</hi><hi rend="CharOverride-1">, 111 sgg.). Con ciò prende atto della prepotente</hi><hi rend="CharOverride-1"> reazione dei valori e dell’ideologia individualista e neo liberale</hi><hi rend="CharOverride-1"> negli anni ’80 nei confronti della visione collettivistica, imperante</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella società, nell’economia, nei costumi e nella cultura degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> anni ’70 del secolo scorso. Tale reazione, secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">D’Antona, tuttavia, non segna soltanto, in negativo, il trionfo </hi><hi rend="CharOverride-1">del mercato, della libertà d’impresa e della dimensione consumistica </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’individuo e delle relative ideologie (onde i fenomeni di </hi><hi rend="CharOverride-1">micro corporativismo e frammentazione sociale da lui in altri contesti </hi><hi rend="CharOverride-1">registrati: Caruso 2021). Tale recupero viene invece ri-</hi><hi rend="CharOverride-1">considerato come altro lato positivo della medaglia: vale a </hi><hi rend="CharOverride-1">dire la riscoperta della persona, della sua libertà nella scelta </hi><hi rend="CharOverride-1">del ‘proprio progetto di vita’ anche nell’esperienza del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro. Appare però evidente che l’uguaglianza a cui pensa</hi><hi rend="CharOverride-1"> D’Antona, anche all’interno di una visione non più</hi><hi rend="CharOverride-1"> omologante e burocratica delle relazioni di lavoro, rimane pur </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre un’uguaglianza di opportunità per l’acquisizione di tutele </hi><hi rend="CharOverride-1">welfariste rivolte comunque a utilità di tipo materiale; un’</hi><hi rend="CharOverride-1">uguaglianza fondamentalmente distributiva, cioè, ‘protettiva’, non proattiva, e </hi><hi rend="CharOverride-1">rivolta soprattutto alla soddisfazione equitativa di beni e bisogni primari: </hi><hi rend="CharOverride-1">una idea più di lavoro decente, per tradurre in una </hi><hi rend="CharOverride-1">formula utilizzata oggi dall’OIL, e non tanto riferita alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà di esprimere se stessi nel lavoro, valorizzando le </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie personali capacità (il lavoro soddisfacente, appagante, creativo e quindi</hi><hi rend="CharOverride-1"> attrattivo: quel che oggi si definisce il ‘bel </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro’)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-009">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Una eguaglianza, dunque, delle opportunità nella </hi><hi rend="CharOverride-1">visione allora molto in auge in ragione della revisione </hi><hi rend="italic CharOverride-1">liberal </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’approccio tradizionalmente socialdemocratico ai temi del lavoro e del </hi><hi rend="CharOverride-1">welfare</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-008">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; ma non certo l’uguaglianza correlata all’idea </hi><hi rend="CharOverride-1">di giustizia secondo la elaborazione di Amartya Sen (2010</hi><hi rend="CharOverride-1">)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-007">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> basata sulla valorizzazione delle </hi><hi rend="italic CharOverride-1">capability</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuali e </hi><hi rend="CharOverride-1">sull’attivazione della persona anche nel luogo di lavoro (Honnet</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2020; Sennet 2020; Supiot 2020; Caruso 2007; Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2016). Tutto ciò si evince soprattutto dalla visione </hi><hi rend="CharOverride-1">del contratto individuale che emerge dagli scritti in oggetto.</hi></p><p rend="h3" ><hi>3.2 </hi><hi>La tradizionale funzione ontologica del contratto individuale di lavoro (regolazione </hi><hi>di interessi patrimoniali) e i suoi limiti strutturali</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La riscoperta</hi><hi rend="CharOverride-1"> della persona (</hi><hi rend="italic CharOverride-1">rectius </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’autonomia e del contratto individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">con riguardo alle fonti) rimane, tuttavia, prudente. D’Antona</hi><hi rend="CharOverride-1"> resta fermamente ancorato all’ opzione dei giuristi </hi><hi rend="italic CharOverride-1">a-contrattualisti</hi><hi rend="CharOverride-1"> che</hi><hi rend="CharOverride-1"> considerano il rapporto di lavoro un </hi><hi rend="italic CharOverride-1">prius </hi><hi rend="CharOverride-1">logico, giuridico </hi><hi rend="CharOverride-1">e fattuale rispetto al contratto, tra i principali esponenti dei </hi><hi rend="CharOverride-1">quali in Italia si annoverava il suo maestro, Renato </hi><hi rend="CharOverride-1">Scognamiglio. Teorica che trovò sistemazione, al tempo aggiornata, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> un manuale che si presentava nuovo soprattutto nello stile </hi><hi rend="CharOverride-1">espressivo: quello di Giorgio Ghezzi e Umberto Romagnoli (1984). La</hi><hi rend="CharOverride-1"> teoria </hi><hi rend="italic CharOverride-1">acontrattualista</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-006">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> fu, all’epoca, negli anni ’80/90</hi><hi rend="CharOverride-1">, fortemente confutata dal recupero della contrapposta teoria </hi><hi rend="italic CharOverride-1">contrattualista</hi><hi rend="CharOverride-1">;</hi><hi rend="CharOverride-1"> quest’ultima, pur ri-collegandosi alla tradizione post bellica </hi><hi rend="CharOverride-1">(Ichino 2008), veniva aggiornata e attualizzata nella prospettiva di </hi><hi rend="italic CharOverride-1">L</hi><hi rend="italic CharOverride-1">aw and economics</hi><hi rend="CharOverride-1">. La ri-focalizzazione del diritto del lavoro sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> persona che fece D’Antona – quindi con apertura cognitiva e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dialogica rispetto a chi proponeva la volontà individuale come</hi><hi rend="CharOverride-1"> nuovo perno su cui incardinare l’intero sistema di diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del rapporto del lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-005">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – non gli impedisce di confermare, </hi><hi rend="CharOverride-1">e anzi rilanciare, attualizzandoli, alcuni postulati di fondo del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro ‘egualitario e collettivistico’ che si erano affermati </hi><hi rend="CharOverride-1">negli anni ’70, sia in termini di valori, sia </hi><hi rend="CharOverride-1">di tecniche regolative: innanzitutto l’uguaglianza sostanziale come riequilibrio del</hi><hi rend="CharOverride-1"> potere sociale (l’idea classica di uguaglianza) nelle relazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro d’impresa (altro il discorso del pubblico impiego </hi><hi rend="CharOverride-1">a cui accenna soltanto); e poi la funzione della norma</hi><hi rend="CharOverride-1"> inderogabile (di legge e di contratto collettivo) come fonte primari</hi><hi rend="CharOverride-1">a di integrazione degli effetti del contratto individuale di lavoro; </hi><hi rend="CharOverride-1">e inoltre la preminenza del rapporto sul contratto e la </hi><hi rend="CharOverride-1">conseguente perdurante necessità della sua regolazione eteronoma, in polemica con </hi><hi rend="CharOverride-1">le aperture coeve di Ichino sull’autonomia, anche qualificatoria, </hi><hi rend="CharOverride-1">delle parti (soprattutto D’Antona 1992a); infine, la indisponibilità del </hi><hi rend="CharOverride-1">tipo legale su cui poi si soffermerà in un altro, </hi><hi rend="CharOverride-1">successivo, magistrale saggio (D’Antona 1995). Il contratto, infatti, può</hi><hi rend="CharOverride-1"> molto ma non tutto per rimettere al centro la persona</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel rapporto, posto che tale strumento è pur sempre intrinsecamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> (per natura quasi ontologica) ‘limitato dalla patrimonialità’; e,</hi><hi rend="CharOverride-1"> pertanto, «l’autonomia negoziale ha una sfera di competenze </hi><hi rend="CharOverride-1">circoscritta ai privati interessi dei contraenti» (D’Antona 1991, 129</hi><hi rend="CharOverride-1">). Per cui sono pur sempre i soggetti «oligopolisti </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’eteronomia» (stato e sindacati maggiormente rappresentativi) gli unici </hi><hi rend="CharOverride-1">in grado di garantire la tutela degli interessi non patrimoniali </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori subordinati, vale a dire i diritti ‘qualitativi’</hi><hi rend="CharOverride-1">: i diritti civici di libertà, i diritti sindacali, gli </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi pubblici connessi. Onde è riservata (</hi><hi rend="italic CharOverride-1">rectius</hi><hi rend="CharOverride-1">, relegata marginalmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non certo illimitatamente) al contratto individuale la regolamentazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di interessi e diritti di natura patrimoniale. Una regolazione,</hi><hi rend="CharOverride-1"> dunque, pur sempre marginale e comunque sotto l’ombrello della</hi><hi rend="CharOverride-1"> legge e del contratto collettivo intesi quali valvole regolative delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> relative dinamiche di derogabilità/inderogabilità individuale. Collocata all’interno </hi><hi rend="CharOverride-1">della teoria delle fonti del diritto, il recupero dell’autonomia </hi><hi rend="CharOverride-1">individuale, pur importante, rimane, allora, per così dire filtrata da,</hi><hi rend="CharOverride-1"> o, se si vuole, servente una sistemazione strutturale della</hi><hi rend="CharOverride-1"> narrazione sulle fonti solo parzialmente rinnovata e rinnovabile dato </hi><hi rend="CharOverride-1">l’orizzonte culturale prescelto. Sotto tale profilo, l’approccio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di D’Antona finisce per costituire, secondo una immagine a</hi><hi rend="CharOverride-1"> lui prediletta, una sorta di ideale ponte tra (l’</hi><hi rend="CharOverride-1">allora) presente e il futuro di una nuova elaborazione </hi><hi rend="CharOverride-1">culturale del diritto del lavoro, ove il recupero del soggetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> (la persona integrale)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-004">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e della sua autonomia, diventano </hi><hi rend="CharOverride-1">istanza primaria di un ripensamento più profondo e radicale della </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina, dei suoi contenuti, dei suoi confini, dei suoi valori</hi><hi rend="CharOverride-1"> e delle sue tecniche di regolazione (Del Punta e Caruso</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2016). </hi></p><p rend="h3" ><hi>3.3 Il soggetto e il potere sindacale: </hi><hi>ri-centralità della persona nell’organizzazione sindacale mediante il consenso e</hi><hi> la partecipazione democratica</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’Antona si occupa nel saggio </hi><hi rend="CharOverride-1">principale (1991) anche del soggetto sindacale, altro caposaldo fondamentale dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">antropologia del diritto del lavoro, poiché notoriamente riguardante la sua</hi><hi rend="CharOverride-1"> connaturata dimensione collettiva e organizzativa. Non vi indugia a </hi><hi rend="CharOverride-1">lungo posto che, nella tralaticia bipartizione dicotomica della disciplina tra </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto sindacale e rapporto individuale di lavoro – allora pienamente in </hi><hi rend="CharOverride-1">auge – l’inquadramento teorico-generale riferito alle fonti gli consentiva una</hi><hi rend="CharOverride-1"> certa trasversalità di analisi. Accenna alle sue posizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">invece ampiamente declinate in scritti, quasi coevi, specificamente dedicati al</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetto sindacale e alla sua crisi di rappresentatività di </hi><hi rend="CharOverride-1">fronte a nuovi processi di frammentazione e disarticolazione sociale, se</hi><hi rend="CharOverride-1"> non di disintermediazione (Caruso 2021). La tesi centrale è</hi><hi rend="CharOverride-1"> quella per cui oltre che nel rapporto di lavoro, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> colonizzazione dei mondi vitali si realizza anche nella relazione </hi><hi rend="CharOverride-1">tra organizzazione collettiva e singolo, iscritto o no che sia;</hi><hi rend="CharOverride-1"> e che ciò costituisce un elemento certamente di crisi </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’organizzazione storica dei lavoratori dipendenti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-003">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="h2" ><hi>4. Il diritto </hi><hi>del lavoro che cambia nell’abbrivio teorico di Massimo D</hi><hi>’Antona </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nei saggi presi in considerazione D’Antona affronta, </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque, un tema di grande attualità: la teoria del soggetto </hi><hi rend="CharOverride-1">di diritto e della sua libertà di scegliere e realizzarsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella esperienza giuridica laburistica. Il suo intento è rifocalizzar</hi><hi rend="CharOverride-1">ne la disciplina sulla persona, più in là dell’orizzonte</hi><hi rend="CharOverride-1"> del principio ‘il lavoro non è una merce’. </hi><hi rend="CharOverride-1">Egli si proietta oltre la riscoperta di una visione astrattamente </hi><hi rend="CharOverride-1">o manieristicamente umanistica della materia che si era andata </hi><hi rend="CharOverride-1">affermando negli anni ’70 del Novecento, sia in ragione </hi><hi rend="CharOverride-1">di ricostruzioni ispirate al cattolicesimo sociale e liberale, sia di </hi><hi rend="CharOverride-1">opzioni neo marxiste, alcune di derivazione operaista/sindacalista, altre più tradizionalmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> socialdemocratiche/riformiste. Si tratta in quest’ultimo caso – </hi><hi rend="CharOverride-1">è opportuno ricordarlo brevemente – di un approccio che mette al </hi><hi rend="CharOverride-1">centro il lavoratore, preferibilmente dell’industria caratterizzata dal ciclo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> produzione di beni seriali, che ne forgia l’identità</hi><hi rend="CharOverride-1"> non quale soggetto autonomo di diritto, ma quale membro indistinto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un gruppo omogeneo che finisce per costituire il reale</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetto di diritto. Da un lato, dunque, un soggetto, </hi><hi rend="CharOverride-1">non concretamente situato perché individuabile, anche giuridicamente, solo nell’ </hi><hi rend="CharOverride-1">astratta condizione di appartenente a un tipo sociale (sociologicamente la</hi><hi rend="CharOverride-1"> classe) omogeneo e subalterno: e ciò attraverso la condizione </hi><hi rend="CharOverride-1">di subordinazione e/o di dipendenza, giuridicamente definita, tecnico funzionale o</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche socio economica; dunque, mero </hi><hi rend="italic CharOverride-1">oggetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di protezione e </hi><hi rend="CharOverride-1">tutele eteronome (da azionare individualmente – e solo eventualmente – davanti al </hi><hi rend="CharOverride-1">giudice, in guisa di attore processuale); individuo che soltanto nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> veste di soggetto sociale, nella prassi del conflitto industriale </hi><hi rend="CharOverride-1">in forma di sciopero, ritorna soggetto attivo di un diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma pur sempre esercitabile collettivamente. Dall’altro, in giustapposizione,</hi><hi rend="CharOverride-1"> il soggetto sindacale, storicamente affidatario dell’esercizio del contropotere</hi><hi rend="CharOverride-1"> aziendale, e titolare dei relativi diritti collettivi, ma anche,</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella prassi neocorporativa (come Giugni 1985; 2003; Vardaro 1988</hi><hi rend="CharOverride-1">; 1989 teorizzeranno negli anni ’80), della partecipazione alla </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione legislativa ed amministrativa attraverso i suoi vertici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta, </hi><hi rend="CharOverride-1">come è ampiamente noto ai giuslavoristi, dei due poli soggettivi </hi><hi rend="CharOverride-1">di riferimento della legge fondativa del moderno diritto del lavoro:</hi><hi rend="CharOverride-1"> lo Statuto dei lavoratori, pensato proprio, dai suoi padri, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutelare la libertà del singolo lavoratore ma in funzione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’esercizio dei diritti collettivi dell’organizzazione sindacale. Da questo orizzonte</hi><hi rend="CharOverride-1"> epistemologico scompare l’impresa (se non come ‘arena’ del</hi><hi rend="CharOverride-1"> conflitto di classe o della dinamica pluralista), ma pure </hi><hi rend="CharOverride-1">l’imprenditore, intesi quali possibili soggetti della disciplina, posto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> essi sono soggetti </hi><hi rend="italic CharOverride-1">altri da sé</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro: entrambi sono confinati nella disciplina dirimpettaia, la disciplina del </hi><hi rend="CharOverride-1">‘capitale’ per antonomasia: il diritto commerciale e il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">delle </hi><hi rend="italic CharOverride-1">corporation </hi><hi rend="CharOverride-1">in particolare,</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">ove si realizza il dominio degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic CharOverride-1">shareholder</hi><hi rend="CharOverride-1"> (e dei loro rappresentanti nei cda) e </hi><hi rend="CharOverride-1">dei grandi manager da essi designati. Il diritto societario</hi><hi rend="CharOverride-1"> non può e non deve suscitare interesse alcuno se non</hi><hi rend="CharOverride-1"> come campo di osservazione della riorganizzazione dell’impresa e al</hi><hi rend="CharOverride-1"> solo scopo di meglio calibrare le strategie di tutela del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro nei confronti del datore di lavoro, soggetto antagonista </hi><hi rend="CharOverride-1">nel contratto, in una irrecuperabile alterità sinallagmatica. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La grammatica</hi><hi rend="CharOverride-1"> del soggetto del diritto del lavoro nella visione tradizionale novecentesca</hi><hi rend="CharOverride-1"> si esaurisce qui; non è certo poco ma neppure </hi><hi rend="CharOverride-1">bastevole a soddisfare l’ansia di andare oltre un orizzonte </hi><hi rend="CharOverride-1">che appare, a D’Antona, ormai asfittico; si tratta certamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una prospettiva che egli non considerava più sufficiente a</hi><hi rend="CharOverride-1"> leggere, e comprendere, i profondi processi di cambiamento che</hi><hi rend="CharOverride-1"> incominciavano a delinearsi nel suo campo largo di osservazione: la</hi><hi rend="CharOverride-1"> globalizzazione e l’incipiente rivoluzione tecnologica. Grandi trasformazioni polanyiane</hi><hi rend="CharOverride-1"> che avrebbero da lì a poco, se non travolto, </hi><hi rend="CharOverride-1">certamente fortemente attraversato il diritto del lavoro nella configurazione canonica,</hi><hi rend="CharOverride-1"> determinandone, come si discettava al tempo, o la sparizione,</hi><hi rend="CharOverride-1"> ovvero, in alternativa, la necessità di una profonda e positiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> trasformazione, giusta la divisione, presente anche tra i giuslavoristi, tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> apocalittici e integrati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’Antona avverte, nel pieno di un </hi><hi rend="CharOverride-1">clima politico, culturale e sindacale di restaurazione neo liberale e </hi><hi rend="CharOverride-1">di ripristino del potere unilaterale del management (la fase della </hi><hi rend="CharOverride-1">grande riorganizzazione industriale legata alla specializzazione flessibile e all’incipit</hi><hi rend="CharOverride-1"> della globalizzazione), che non è possibile reagire riproponendo vecchie </hi><hi rend="CharOverride-1">e consuete narrazioni; che qualcosa stava cambiando nel profondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei rapporti sociali di produzione e della riorganizzazione del sistema</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle imprese (nel ‘capitale’ se si vuole); e </hi><hi rend="CharOverride-1">che tutto ciò molto aveva a che fare non solo </hi><hi rend="CharOverride-1">con la produzione e l’economia, ma – con linguaggio </hi><hi rend="CharOverride-1">più attuale – con la mente (l’intelligenza), il cuore </hi><hi rend="CharOverride-1">e il corpo delle persone (Goodhart 2022); che</hi><hi rend="CharOverride-1"> a questo cambiamento avrebbe dovuto adeguarsi il diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> e i suoi strumenti; e che tuttavia, di fronte al </hi><hi rend="CharOverride-1">dono dei Danai neo liberale del recupero fondativo di uno </hi><hi rend="CharOverride-1">strumento vetusto e screditato (almeno nel suo habitus mentale e </hi><hi rend="CharOverride-1">nella sua formazione culturale di ‘acontrattualista’ </hi><hi rend="italic CharOverride-1">d’antan</hi><hi rend="CharOverride-1">) come</hi><hi rend="CharOverride-1"> il contratto individuale, non si poteva che assumere una posizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> prudente, all’insegna dell’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">understatement</hi><hi rend="CharOverride-1"> teorico. Un profilo, cioè</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sostanziale difesa dell’apparato teorico mainstream: la derogabilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale negoziata di legge e contratto collettivo e a dosi</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllate; la indisponibilità del tipo; un pò di differenziazione </hi><hi rend="CharOverride-1">regolativa in ragione delle nuove differenze; qualche spazio limitato all</hi><hi rend="CharOverride-1">’autonomia individuale secondo una lettura neo-positivistica del suo pensiero (Maresca</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2009).</hi></p><p rend="h2" ><hi>5. Un passo avanti sulle ‘spalle di un </hi><hi>gigante’. Per guardare oltre</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Col senno di poi e</hi><hi rend="CharOverride-1"> provando a dialogare con Massimo D’Antona sembra, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> chi scrive, che i saggi da cui si è </hi><hi rend="CharOverride-1">preso le mosse aprono una prospettiva feconda per portare innanzi </hi><hi rend="CharOverride-1">la riflessione sullo statuto scientifico attuale del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> con riguardo al tema del soggetto, da declinare oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">necessariamente al plurale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Innanzitutto le conferme: il tema della uguaglianza nelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> differenze, da lui sollevato, trova ormai ampio riscontro. </hi><hi rend="CharOverride-1">Basti pensare alla rilevanza di autonoma e complessa disciplina che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il diritto antidiscriminatorio ha ormai assunto rispetto ai tempi in</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui D’Antona scriveva (Barbera e Guariso 2019) e </hi><hi rend="CharOverride-1">al pieno ingresso, nell’apparato regolativo e teorico della disciplina,</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una serie di soggetti non più minori ma certamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> diversi dal lavoratore standard: gli immigrati, i discriminati per </hi><hi rend="CharOverride-1">genere, gli anziani, i diversamente abili, ma pure, per altro </hi><hi rend="CharOverride-1">verso, i lavoratori poveri, i lavoratori delle piattaforme, e in</hi><hi rend="CharOverride-1"> genere i lavoratori vulnerabili; e poi i titolari del reddito</hi><hi rend="CharOverride-1"> di cittadinanza, i freelance e gli autonomi impoveriti, i piccoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> imprenditori vessati da rapporti contrattuali sbilanciati ecc. (Caruso, Del Punta,</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Treu 2020; Perulli e Speziale 2022). Una pluralità </hi><hi rend="CharOverride-1">di soggetti che hanno riorientato la navigazione in mare aperto </hi><hi rend="CharOverride-1">dei giuslavoristi guardando altre ‘stelle Costituzionali’: più l’art.</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4 e l’art. 35 (diritto al e tutela del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro), piuttosto che l’art. 3 comma 2, (uguaglianza </hi><hi rend="CharOverride-1">sostanziale) (Perulli e Treu 2022). Che il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro vada coniugato al plurale e che la cifra </hi><hi rend="CharOverride-1">ormai saliente della disciplina sia la differenziazione anche regolativa, non </hi><hi rend="CharOverride-1">è più questione, per chi scrive, che possa revocarsi in </hi><hi rend="CharOverride-1">dubbio. Ma non è questo il punto che si intende</hi><hi rend="CharOverride-1"> affrontare qui (si rinvia a Caruso e Zappalà 2021;</hi><hi rend="CharOverride-1"> Caruso 2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quel che si vuole segnalare è che </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’habitat elettivo del diritto del lavoro, con il quale</hi><hi rend="CharOverride-1"> D’Antona si confrontava nei suoi scritti – vale a dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’impresa, soprattutto quella della specializzazione flessibile e tecnologicamente </hi><hi rend="CharOverride-1">avanzata, oggi riconducibile all’acronimo 4.0 – qualcosa di molto profondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> è mutato dal tempo in cui scriveva. L’impresa </hi><hi rend="CharOverride-1">è cambiata nella organizzazione, nella governance, ma soprattutto nella moltiplicazione </hi><hi rend="CharOverride-1">degli scopi e degli obiettivi (‘le missioni’):</hi><hi rend="CharOverride-1"> non solo il profitto. È cambiata, soprattutto nelle relazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di interesse tra le diverse componenti: la componente proprietaria </hi><hi rend="CharOverride-1">(gli </hi><hi rend="italic CharOverride-1">shareholder</hi><hi rend="CharOverride-1">), quella di chi gestisce (il </hi><hi rend="italic CharOverride-1">management</hi><hi rend="CharOverride-1">) e </hi><hi rend="CharOverride-1">la componente costituita da altre frazioni a pieno titolo coinvolte:</hi><hi rend="CharOverride-1"> le comunità locali, i fornitori, gli utenti nel caso di</hi><hi rend="CharOverride-1"> utilities e, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">last but not least</hi><hi rend="CharOverride-1">, chi vi investe </hi><hi rend="CharOverride-1">e vi dedica se stesso (il corpo e la mente) </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorandoci.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sono, allora, quattro le traiettorie di mutamento, molto generali,</hi><hi rend="CharOverride-1"> sussumibili nel nuovo paradigma teorico di riferimento costituito dal concetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> olistico di sostenibilità (Caruso, Del Punta, e Treu </hi><hi rend="CharOverride-1">2020; 2023; Caruso e Papa 2022). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Esse riguardano: a) </hi><hi rend="CharOverride-1">l’impresa come soggetto; b) il lavoratore antropologicamente mutato; c) </hi><hi rend="CharOverride-1">le loro reciproche relazioni di ingaggio; d) il lavoro come</hi><hi rend="CharOverride-1"> esperienza esistenziale e il suo cambiamento.</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">a)	</hi><hi rend="italic CharOverride-1">L’impresa come </hi><hi rend="italic CharOverride-1">soggetto.</hi><hi rend="CharOverride-1"> L’impresa e l’imprenditore innovativo (in carne e </hi><hi rend="CharOverride-1">ossa) diventano, anch’essi, soggetti che </hi><hi rend="italic CharOverride-1">agiscono </hi><hi rend="CharOverride-1">il cambiamento e</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’innovazione sociale, trasformando e umanizzando il luogo di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">; essi pertanto rientrano a pieno titolo nel perimetro epistemologico,</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma anche valoriale, del diritto del lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-002">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’azienda</hi><hi rend="CharOverride-1"> che internalizza il paradigma della sostenibilità, diventa motore di </hi><hi rend="CharOverride-1">regolazione generativa anche con riguardo alla gestione del lavoro (</hi><hi rend="CharOverride-1">nel linguaggio delle </hi><hi rend="italic CharOverride-1">business school </hi><hi rend="CharOverride-1">lo </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Strategic Human Resource Management: </hi><hi rend="CharOverride-1">Martin, Farndale, Paauwe and Stile 2016). L’imprenditore, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale contesto, va considerato anch’egli un soggetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto nell’impresa e nel lavoro che cambia; a tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> figura, non più astratta, è affidata, insieme ad altri </hi><hi rend="CharOverride-1">soggetti, non ultimo il sindacato 2.0</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-001">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, la gestione di </hi><hi rend="CharOverride-1">nuovi meccanismi generativi: si pensi agli istituti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> conciliazione negoziati, ma anche di trasformazione dell’organizzazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro come il lavoro agile; e poi i meccanismi </hi><hi rend="CharOverride-1">e gli strumenti di </hi><hi rend="italic CharOverride-1">well being </hi><hi rend="CharOverride-1">aziendale a partire dai</hi><hi rend="CharOverride-1"> prodotti di welfare. I protagonisti dell’attività di impresa (imprenditori,</hi><hi rend="CharOverride-1"> managers e lavoratori, ma anche altri </hi><hi rend="italic CharOverride-1">stakeholders</hi><hi rend="CharOverride-1">) finiscono così</hi><hi rend="CharOverride-1"> per costituire, in questa prospettiva, risorse dell’impresa generativa</hi><hi rend="CharOverride-1">, in un contesto, giuridico e di fatto, di </hi><hi rend="CharOverride-1">collaborazione cooperatoria: sono i protagonisti della nuova impresa comunità di</hi><hi rend="CharOverride-1"> olivettiana memoria. Nello spazio dell’impresa che fa </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio il paradigma della sostenibilità (la </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Corporate Social Responsability</hi><hi rend="CharOverride-1"> o, </hi><hi rend="CharOverride-1">con acronimo più aggiornato, l’ESG </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Environmental Social and Corporate </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Responsability</hi><hi rend="CharOverride-1">), diritto del lavoro e diritto dell’impresa segnano,</hi><hi rend="CharOverride-1"> allora, non solo un armistizio temporaneo con riguardo a </hi><hi rend="CharOverride-1">un conflitto di interessi, ritenuto da altri, invece, ancora </hi><hi rend="CharOverride-1">inconciliabile e pur sempre latente (pronto a riesplodere in qualsiasi</hi><hi rend="CharOverride-1"> momento); le due discipline iniziano, invece, una lunga fase</hi><hi rend="CharOverride-1"> di progressiva integrazione, di istituti, di regolazione e di</hi><hi rend="CharOverride-1"> logiche, all’insegna della sostenibilità e della cointeressenza.</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">b)	</hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> lavoratore antropologicamente cambiato</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il soggetto tradizionale della disciplina – di </hi><hi rend="CharOverride-1">una sua ampia parte almeno e in certi luoghi di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro – muta morfologicamente. Con maggiore enfasi, si potrebbe dire </hi><hi rend="CharOverride-1">si trasforma antropologicamente: non più il soggetto passivo etero re</hi><hi rend="CharOverride-1">golato burocraticamente di cui parlava D’Antona, ma neppure l’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">homo economicus</hi><hi rend="CharOverride-1"> emancipato e riallocato a pieno titolo, e in</hi><hi rend="CharOverride-1"> posizione divenuta non solo formalmente paritaria, nelle relazioni di mercato</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di consumo tradizionali, di cui hanno ci detto </hi><hi rend="CharOverride-1">Pietro Ichino e Marco Biagi. Ma neppure il soggetto che,</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella manipolazione della economia uberizzata, è stato descritto, dalla letteratura</hi><hi rend="CharOverride-1"> celebrativa, come il lavoratore imprenditore di se stesso. Nella </hi><hi rend="CharOverride-1">prospettiva della azienda sostenibile e, in generale, dell’economia civile</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Bruni e Zamagni 2015), la dinamica è, invece,</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un lavoratore certamente maturo ed emancipato, ma non </hi><hi rend="CharOverride-1">solo, e non tanto, per gestire lo scambio </hi><hi rend="italic CharOverride-1">per</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">il e </hi><hi rend="italic CharOverride-1">nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto, in una persistente alterità di interessi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Si tratta di un lavoratore che non ‘si offre</hi><hi rend="CharOverride-1">’ all’impresa nel mercato del lavoro soltanto per stipulare </hi><hi rend="CharOverride-1">una polizza assicurativa e, una volta che l’abbia stipulata,</hi><hi rend="CharOverride-1"> acquisisca uno status di passivo ricettore di ordini, direttive e</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutele nel rapporto. Un lavoratore, allora, in grado, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la sua consapevolezza culturale e professionale, per il livello cognitivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> acquisito fuori dal e nel lavoro, di essere ri</hi><hi rend="CharOverride-1">cercato dall’impresa e una volta ingaggiato, di essere pienamente </hi><hi rend="CharOverride-1">e paritariamente collaborativo nel rapporto, perché in condizione di </hi><hi rend="italic CharOverride-1">empowerment</hi><hi rend="CharOverride-1">. Capace dunque non solo di scegliere l’impresa e </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoro più confacente alle proprie aspirazioni e al proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">bagaglio di competenze anche di tipo </hi><hi rend="italic CharOverride-1">soft</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Ichino 2020), ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> di integrarsi pienamente e proattivamente nell’organizzazione del lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1">, in cointeressenza, nell’organizzazione aziendale in posizione di stakeholde</hi><hi rend="CharOverride-1">r. </hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">c)	</hi><hi rend="italic CharOverride-1">Le reciproche relazioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nell’impresa comunità, lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">e management collaborano nella governance, mediante moduli giuridici adeguati e </hi><hi rend="CharOverride-1">riadattati, su cui la dottrina riflette da tempo e su</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui insiste pure la regolazione europea; ma collaborano pure </hi><hi rend="CharOverride-1">nei luoghi di lavoro mediante prassi partecipative che attualizzano l’</hi><hi rend="CharOverride-1">esperienza olivettiana (Di Vico 2023, a proposito di Luxottica). Onde</hi><hi rend="CharOverride-1"> il contratto di lavoro assume rilievo non soltanto come atto</hi><hi rend="CharOverride-1"> genetico di volontà, che implica, di già, una consapevole </hi><hi rend="CharOverride-1">e ponderata scelta reciproca tra i soggetti contraenti; ma anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> come concertato programma di attività, inizialmente incompleto e riempito dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> diuturna collaborazione per uno scopo comune; quest’ultimo non </hi><hi rend="CharOverride-1">è solo l’aumento della produttività e della quantità di </hi><hi rend="CharOverride-1">output da allocare nel mercato per il profitto d’impresa;</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma pure la produzione e la distribuzione di beni che</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbiano incorporata la logica della sostenibilità nell’intera catena produttiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> conformando a tale paradigma l’intera organizzazione aziendale (Mio 2021)</hi><hi rend="CharOverride-1">. Risulta pertanto evidente che il contratto di lavoro, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> questa prospettiva, muore per risorgere dalle sue stesse ceneri</hi><hi rend="CharOverride-1"> come l’Araba Fenice (Caruso 2013).</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">d)	</hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il lavoro come </hi><hi rend="italic CharOverride-1">esperienza esistenziale nell’epoca della sostenibilità. </hi><hi rend="CharOverride-1">Il diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche quando, come all’origine, sistemato in modo avulso </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla concreta esperienza della fabbrica, dell’officina, del laboratorio e </hi><hi rend="CharOverride-1">collocato nell’empireo degli astratti dogmi delle pandette (Romagnoli 2018),</hi><hi rend="CharOverride-1"> non può fare a meno della sua naturale funzione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispecchiamento del lavoro umano: della tecnica che vi si </hi><hi rend="CharOverride-1">applica, della sua organizzazione e delle relazioni esperienziali che in </hi><hi rend="CharOverride-1">esso si innervano. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">È</hi><hi rend="CharOverride-1"> un sistema, notoriamente, aperto cognitivamente </hi><hi rend="CharOverride-1">(poiché la sua indagine presuppone una consustanziale e strutturale tessitura </hi><hi rend="CharOverride-1">interdisciplinare) ma autonomo, se non chiuso, regolativamente. Il giuslavorista </hi><hi rend="CharOverride-1">legalista o neo positivista (Grossi 2020) non rende un gran </hi><hi rend="CharOverride-1">servizio sia con riguardo alla stessa comprensione del sistema normativo,</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia con riguardo alla postura culturale della disciplina nell’ambito</hi><hi rend="CharOverride-1"> più generale della scienza del diritto (Romagnoli 2018; Grossi </hi><hi rend="CharOverride-1">2021). E ciò perché il diritto del lavoro, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> i suoi chierici, non possono fare a meno di </hi><hi rend="CharOverride-1">confrontarsi e toccare con mano l’incandescente realtà del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">in continua e progressiva trasformazione. Qualsiasi utopia che distolga il</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensiero da questo assunto – vuoi perché si affida alla dimensione</hi><hi rend="CharOverride-1"> idealizzata (e ai sussidi impossibili) del non lavoro, vuoi</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché scommette sul metaverso dell’Intelligenza artificiale e </hi><hi rend="CharOverride-1">della robotica, in sostituzione del lavoro umano – finisce </hi><hi rend="CharOverride-1">risolversi nel suo opposto: la distopia. <lb/>Come scriveva già Simon </hi><hi rend="CharOverride-1">Weil, l’alternativa allo sradicamento e al ‘lavoro sventura’</hi><hi rend="CharOverride-1"> è data dalla riconnessione del lavoro con la persona:</hi><hi rend="CharOverride-1"> è il lavoro sufficientemente trasformato che garantisce questo processo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricongiungimento che consente un nuovo modo di ‘dire’ il</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro «perché è in esso che l’uomo si </hi><hi rend="CharOverride-1">esprime e manifesta la sua </hi><hi rend="italic CharOverride-1">genericità, </hi><hi rend="CharOverride-1">ossia l’essenza del </hi><hi rend="CharOverride-1">suo appartenere al genere umano» (Forte 2016, 91)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. E</hi><hi rend="CharOverride-1"> si potrebbe oggi aggiungere: è proprio inserendo il lavoro entro</hi><hi rend="CharOverride-1"> il paradigma della sostenibilità che è possibile praticare il pensiero</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Francesco Bacone per cui «l’uomo comanda alla </hi><hi rend="CharOverride-1">natura obbedendole» (Weil 2015, 82). <lb/>Vale allora concludere queste note </hi><hi rend="CharOverride-1">assumendo che il comando alla natura in condizione di obbedienza </hi><hi rend="CharOverride-1">e di massimo rispetto, non è più soltanto un ossimoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> filosofico riguardo la relazione persona/lavoro: deve diventare, oggi, un </hi><hi rend="CharOverride-1">programma politico, filosoficamente pensato, valorialmente ispirato, ma pure un progetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ricerca nel campo del diritto del lavoro. Proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">la necessità di un’adeguata riconsiderazione umanistica delle fondamenta teoretiche </hi><hi rend="CharOverride-1">e della sua funzione economico-sociale (gli scopi) nell’epoca della </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenibilità, è dunque il grande lascito del pensiero di D’</hi><hi rend="CharOverride-1">Antona che si trae dagli scritti da cui si è </hi><hi rend="CharOverride-1">preso le mosse.</hi></p><p rend="h2" ><hi>Riferimenti bibliografici</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Barbera, Marzia, e Alberto Guariso. 2019. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bruni, Luigino, e Stefano Zamagni. 2015. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">L’economia civile</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cacciari, Massimo. 2020. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il lavoro dello spirito. Saggio su Max Weber</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: Adelphi e-book. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno, 2021. “Massimo D’Antona e le nuove prospettive dell’art. 39 Cost.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Biblioteca ‘20 maggio’</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2. &lt;</hi><ref target="0"><hi rend="CharOverride-1">csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/20211110-115857_Caruso_n_445_2021itpdf.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2024-03-05); (ora in </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Diritto sindacale. Letture e riletture</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. I, a cura di Oronzo Mazzotta, 179-200. Milano: Giappichelli, 2023).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno, Del Punta, Riccardo, e Tiziano Treu. 2020. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile</hi><hi rend="CharOverride-1">. &lt;</hi><ref target="0"><hi rend="CharOverride-1">https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/OurUsers/Manifesto_Caruso_Del_Punta_Treu.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2024-03-05).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno, Del Punta, Riccardo, e Tiziano Treu. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo </hi><hi rend="italic CharOverride-1">“oltre” il Manifesto.</hi><hi rend="CharOverride-1"> In &lt;</hi><ref target="0"><hi rend="CharOverride-1">https://csdle.lex.unict.it/index.php/our-users/bruno-caruso-riccardo-del-punta-tiziano-treu-il-diritto-del-lavoro-nella-giusta</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2024-03-04).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno, e Loredana Zappalà. 2021. “Un diritto del lavoro ‘tridimensionale’: valori e tecniche di fronte ai mutamenti dei luoghi di lavoro.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Biblioteca ‘20 Maggio’</hi><hi rend="CharOverride-1">. &lt;</hi><ref target="0"><hi rend="CharOverride-1">https://csdle.lex.unict.it/biblioteca-20-maggio/volume-12021/un-diritto-del-lavoro-tridimensionale-valori-e-tecniche-di-fronte</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt;</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">(2024-03-04</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno, e Silvana Sciarra, a cura di. 2000, </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Massimo D’Antona. Opere. </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno, e Veronica Papa. 2022. “Sostenibilità sociale e diritti del lavoro ai tempi della resilienza europea.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">WP</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic CharOverride-1">C.S.D.L.E.</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic CharOverride-1">“Massimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic CharOverride-1">D’Antona”</hi><hi rend="CharOverride-1"> IT-457. &lt;457/</hi><ref target="0"><hi rend="CharOverride-1">https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Caruso-Papa_457_2022it.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2024-03-04).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 1992. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Rappresentanza sindacale e consenso</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: FrancoAngeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 1999. “Per Massimo: in memoria.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Diritto del mercato del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">2: 227-31.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 2007. “Occupabilità, formazione e «capability» nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">: 1-134.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 2009. “Massimo D’Antona: dieci anni dopo.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Lavoro e diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">3: 323-30.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 2013. “D’Antona, Massimo”.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, e Marco Nicola Miletti. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 2013. “The Employment Contract Is Dead! Hurrah for the Work Contract!” A European Perspective.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Rethinking Workplace Regulation. Beyond the Standard Contract of Employment</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">edited by Katherine V. W. Stone, and Harry Arthurs, 95-112. New York: Russel Sage Foundation.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 2020. “Il sindacato tra funzioni e valori nella «grande trasformazione». L’innovazione sociale in sei tappe.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il diritto del lavoro e la grande trasformazione</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di Bruno Caruso, Riccardo Del Punta, e Tiziano Treu. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Bruno. 2023 in stampa.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">“Il lavoro al plurale e la protezione rimediale.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il lavoro povero ‘sans phrase’. Oltre </hi><hi rend="italic CharOverride-1">la fattispecie</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di B. Caruso. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cicione, Francesco, a cura di. 2022. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Quattordici lezioni sull’innovazione e il suo “intorno”</hi><hi rend="CharOverride-1">. Soveria Mannelli: Rubettino Entoplan.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cicione, Francesco, e Luca De Biase. 2021. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Innovazione armonica. Un senso del futuro. </hi><hi rend="CharOverride-1">Soveria Mannelli: Rubettino Entoplan.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Colucci, Andrea. 2020. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Alienazione e dignità. Il lavoro come valorizzazione dell’uomo nel pensiero di Simone Weil</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Roma: Fondazione Mario Luzi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">D’Antona, Massimo. 1979. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">La reintegrazione nel posto di lavoro. 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I, a cura di Bruno Caruso, e Silvana Sciarra, 53-74; 117-54</hi><hi rend="CharOverride-1">; 189-220; 155-62; 163-72. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Luca Tamajo, Raffaele. 2008. “Gli anni ’70. Dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell’emergenza.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Pietro Ichino, 79-162. 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Milano: Feltrinelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Touraine, Alain. 2015. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Noi, soggetti umani</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: il Saggiatore.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Vardaro, Gaetano. 1988. “Stati e tendenze del diritto del lavoro in Spagna e in Italia. Incontri ravvicinati del primo tipo.” </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Lavoro e diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">1: 153-59.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Vardaro, Gaetano. 1989. “Corporativismo e neocorporativismo.” In </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Itinerari</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di Lorenzo Gaeta, Anna Rita Marchitello, e Paolo Pascucci. Milano: FrancoAngeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Weil, Simone. 2015. </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: Adelphi ebook.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-012-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Il saggio </hi><hi rend="CharOverride-1">del 1991 è la relazione che D’Antona tenne in </hi><hi rend="CharOverride-1">occasione del X Congresso Nazionale dell’AIDLaSS tenutasi a </hi><hi rend="CharOverride-1">Udine nel maggio di quell’anno. Il saggio 1992a è </hi><hi rend="CharOverride-1">la pubblicazione in forma sistematica nella </hi><hi rend="italic CharOverride-1">Rivista giuridica del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">delle sue repliche agli interventi sulla relazione di Udine.</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-011-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Altrove</hi><hi rend="CharOverride-1"> definisce le due versioni dell’uguaglianza come classica e post</hi><hi rend="CharOverride-1"> classica 1992a, 156. </hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-010-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Il concetto ribadito in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> passaggio contenuto in un diverso saggio 1992b, 164: </hi><hi rend="CharOverride-1">«Mentre condivido la conclusione (la scomposizione tra uguaglianza formale e </hi><hi rend="CharOverride-1">uguaglianza sostanziale mina la razionalità, ossia la giustificazione, o se </hi><hi rend="CharOverride-1">si preferisce l’accettabilità ‘politica’, del diritto del lavoro,</hi><hi rend="CharOverride-1"> o di alcune porzioni di esso) credo che il percorso</hi><hi rend="CharOverride-1"> che conduce ad essa sia più lungo e tortuoso, avendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> a che fare con la trasformazione dell’</hi><hi rend="italic CharOverride-1">identità del lavoratore</hi><hi rend="italic CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">come soggetto del relativo settore dell’ordinamento».</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-009-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si veda</hi><hi rend="CharOverride-1"> il recente pamphlet di Fuggetta 2023, 19 sgg., che </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’approccio delle HR, definisce il bel lavoro quello che </hi><hi rend="CharOverride-1">‘ha significato’; ‘produce risultati di qualità’; ‘è</hi><hi rend="CharOverride-1"> svolto con metodo’; ‘è sicuro’; ‘è flessibile</hi><hi rend="CharOverride-1">’; ‘è cooperativo, inclusivo e aperto’; ‘permette di</hi><hi rend="CharOverride-1"> imparare’; ‘permette di crescere professionalmente’; si veda </hi><hi rend="CharOverride-1">pure il bell’articolo di Polito 2023.</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-008-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sul rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">tra uguaglianza e libertà, D’Antona (1991, 126 sgg.) </hi><hi rend="CharOverride-1">si ispira esplicitamente a teorici a lui contemporanei del calibro </hi><hi rend="CharOverride-1">di Ralf Dahrendorf e Salvatore Veca soprattutto il primo che </hi><hi rend="CharOverride-1">cita ripetutamente (a partire dalla nota 20), ma attraverso costoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> è evidente l’influenza del pensiero di John Rawls.</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-007-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Alla critica all’idea di uguaglianza di Rawls, considerata</hi><hi rend="CharOverride-1"> comunque infiltrata da venature economiciste, filosofo che Sen considera comunque</hi><hi rend="CharOverride-1"> un suo maestro e alla cui memoria dedica il volume</hi><hi rend="CharOverride-1"> (2010), è rivolto soprattutto il secondo capitolo della prima </hi><hi rend="CharOverride-1">parte, a cui si rinvia per approfondimenti </hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-006-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	La teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">acontrattualista fu recuperata dalla dottrina più critica dell’approccio dogmatico </hi><hi rend="CharOverride-1">civilistico al diritto del lavoro e quindi riveduta e corretta </hi><hi rend="CharOverride-1">in chiave neo marxista dopo il ciclo di lotte sindacali </hi><hi rend="CharOverride-1">68-72: per una ricostruzione del dibattito De Luca Tamajo 2008. </hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-005-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	In modo diverso da autori come Pietro Ichino e</hi><hi rend="CharOverride-1"> Roberto Pessi, come D’Antona stesso segnala: 1991, 138 </hi><hi rend="CharOverride-1">nota 40.</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-004-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	In un orizzonte escatologico, in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui il soggetto si scioglie in una umanità indifferenziata, già </hi><hi rend="CharOverride-1">Touraine 2015 e ora Schiavone 2023, su cui Esposito 2023.</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-003-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">D’Antona non cita mai Simone Weil ma gli echi</hi><hi rend="CharOverride-1"> del suo pensiero sull’effetto oppressivo della burocrazia (anche politico</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale) sulla persona sono quanto mai evidenti. Si rinvia a</hi><hi rend="CharOverride-1"> due agili ma incisivi scritti di ricostruzione del pensiero </hi><hi rend="CharOverride-1">della grande filosofa sul lavoro: Forte 2016; Colucci 2020. Non </hi><hi rend="CharOverride-1">a caso un giuslavorista del calibro di Supiot (2020), il </hi><hi rend="CharOverride-1">quale ha ripreso i temi della persona, del corpo e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’alienazione nel rapporto, si è rifatto ampiamente alle riflessioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Weil sul lavoro.</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-002-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Occorre ricordare che, negli anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> ’90, D’Antona anche in ragione dei suoi incarichi </hi><hi rend="CharOverride-1">di consulente ministeriale, soprattutto con il ministero della Funzione pubblica,</hi><hi rend="CharOverride-1"> retto dal costituzionalista Franco Bassanini, ebbe a occuparsi della </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma del diritto del lavoro pubblico e tale funzione gli </hi><hi rend="CharOverride-1">consentì di inserire, nella prospettiva teorica del diritto del lavoro,</hi><hi rend="CharOverride-1"> un grande e fondamentale soggetto datoriale: la pubblica amministrazione; </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua riforma, ancora in larga misura vigente, fu anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’insegna di una rinnovata configurazione e ri regolazione delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubbliche amministrazioni come soggetto datore di lavoro nel contratto. </hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-001-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Il sindacato, e il suo necessario rinnovamento organizzativo e </hi><hi rend="CharOverride-1">di azione, non è certo escluso da questa riorganizzazione sistematica </hi><hi rend="CharOverride-1">e generale dei </hi><hi rend="italic CharOverride-1">purposes </hi><hi rend="CharOverride-1">della disciplina. Per ragioni di spazio </hi><hi rend="CharOverride-1">non se ne può far cenno; se n’è trattato, comunque, </hi><hi rend="CharOverride-1">altrove: Caruso 2020.</hi></p></item>
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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP08885_int_online_chapter_232_1455-1468.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	L’autrice correttamente attribuisce alla Weil una</hi><hi rend="CharOverride-1"> intuizione che fu in seguito ampiamente praticata tra gli anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> ’50 e gli anni ’60 del novecento da Adriano</hi><hi rend="CharOverride-1"> Olivetti nella sua fabbrica comunità e che andrebbe oggi riconsiderata</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla luce della rivoluzione tecnologica in corso; quella secondo cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> il lavoro dovrebbe costituire la via d’accesso privilegiata al</hi><hi rend="CharOverride-1"> senso del mondo (e alla sua bellezza), onde esso dovrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere collocato al centro della cultura e questa dovrebbe essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> in grado di coniugare scienza e lavoro come strumenti per</hi><hi rend="CharOverride-1"> rendere l’uomo autenticamente tale. In tempi di IA tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> affermazione è quanto mai attuale. Si veda pure sul </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto tra tecnica, cultura, scienza e lavoro anche le considerazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di Cacciari su Max Weber 2020. Sul rapporto ‘armonico’</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra tecnologia, cultura, innovazione e lavoro pure Cicione e De Biase 2021 e Cicione 2022. </hi></p></item>
				</list>  
      
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