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        <title type="main" level="a">Solidarietà: un principio generale del diritto internazionale?</title>
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            <forename>Riccardo</forename>
            <surname>Pisillo Mazzeschi</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Le dimensioni del principio solidaristico nel terzo millennio</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0368-5</idno>) by </resp>
          <name>Laura Castaldi, Federico Lenzerini, Francesco Zini</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0368-5.15</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
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        <p>The main question is whether solidarity constitutes a general principle of international law. Scholars are divided on the issue; and this depends on two factors: a) differences in the meaning given to the concept of solidarity; b) differing theories on the nature of general principles of international law. On the first point, the theories that identify solidarity with cooperation are not convincing, and one must instead adhere to a more restrictive concept. On the second point, three different categories of general principles must be admitted. Investigating some regulatory areas potentially relevant to solidarity, we conclude that the principle has a binding nature in some areas, is programmatic in others, and finally does not operate in other fields.</p>
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            <item>International law</item>
            <item>general principles</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0368-5.15<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0368-5.15" /></p>
      
      <div><head>Solidarietà: un principio generale del diritto internazionale?</head><p rend="h1_author ParaOverride-1">Riccardo Pisillo Mazzeschi</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">Il concetto di solidarietà ha molti significati sia in generale che nel diritto internazionale.</p><p rend="text">In linea generale, se solo si consultano alcuni dizionari, la nozione di solidarietà può significare: a) concordanza di pensiero e di azione tra individui, o gruppi ristretti di individui, che hanno un interesse comune; b) unità di classi sociali nel contesto di rivoluzioni o altri sovvertimenti sociali; c) reciproca dipendenza; d) dovere morale unilaterale di prestare aiuto ai bisognosi; e) obbligo morale di fornire mutua assistenza in forme di co-dipendenza sociale e di cooperazione; f) rapporto di comunanza o fratellanza che unisce fra loro i membri di una collettività o dell’intera umanità, legati da comuni interessi, e che si manifesta con atti di reciproco aiuto e cooperazione.</p><p rend="text">Cercando di adattare queste nozioni al diritto internazionale, sembra che l’ultima definizione sia quella che meglio si adegui alla collettività che viene definita come comunità internazionale, specie negli ultimi decenni. Infatti, il diritto internazionale tradizionale era concepito essenzialmente come diritto della ‘coesistenza’, volto a definire le sfere di sovranità dei singoli Stati rispetto agli altri ed a coordinare i poteri dei singoli Stati quando essi potevano interferire con quelli degli altri Stati (Wolfrum 2006, 1088). In questo contesto strutturale, la solidarietà non aveva spazio o ne aveva uno assai ristretto (Pasquali 2022a, 7-9).</p><p rend="text">Tuttavia, negli ultimi decenni, il diritto internazionale si è gradualmente trasformato, in gran parte, in un diritto della ‘cooperazione’ ed ha anche sviluppato molti valori collettivi o comunitari (obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi>); e addirittura alcuni di tali valori sono considerati fondamentali e inderogabili per l’intera comunità internazionale (<hi rend="italic">ius cogens</hi>). Pertanto, almeno in prima approssimazione, si può sostenere che la solidarietà può avere adesso un ruolo maggiore rispetto al passato nell’ordinamento internazionale. <hi >Secondo un noto autore (Wolfrum 2006, 1087):</hi></p><quote rend="quotation_b">[…] jurisdictional powers of States are necessarily limited. Therefore States acting merely on an individual basis cannot provide satisfactorily for solutions which the interests of the community demand. Such demands require a common action. This means that more community interests are being defined […] the more States face the necessity to cooperate.</quote><p rend="text">Negli anni recenti, nel quadro delle Nazioni Unite, l’esperta indipendente sui diritti umani e la solidarietà internazionale ha predisposto un Progetto di dichiarazione sul diritto alla solidarietà internazionale, che viene configurato addirittura come un diritto umano che spetta a individui e popoli<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-023">1</ref></hi></hi>. Tale Progetto cerca di estendere il concetto di solidarietà (spesso identificato con quello di cooperazione) non solo ai diritti umani, ma anche a molti altri settori del diritto internazionale e, nella definizione del concetto (art. 1), afferma fra l’altro che:</p><quote rend="quotation_b">1.	International solidarity is the expression of a spirit of unity among individuals, peoples, States and international organizations, encompassing the union of interests, purposes and actions […]</quote><quote rend="quotation_b">2.	International solidarity is a foundational principle underpinning contemporary international law in order to preserve the international order and to ensure the survival of international society […]</quote><p rend="text">Tuttavia, al di là del linguaggio enfatico e assai ampio del Progetto di dichiarazione, si pone in realtà, nel diritto internazionale, il difficile problema di definire con esattezza il concetto di solidarietà. Infatti, come vedremo, le definizioni di tale concetto sono molteplici e assai differenti; e da ciascuna definizione deriva una tesi diversa sulla natura, giuridica o meno, e sul contenuto e l’ambito di applicazione della solidarietà nell’ordinamento internazionale. Fin da ora, si può anticipare che una parte della dottrina va oltre l’idea di un concetto generico e di carattere morale o sociale, perché sostiene l’esistenza di un vero e proprio principio di solidarietà nel diritto internazionale.</p><p rend="text">Il presente contributo si concentra sull’esistenza o meno di tale principio (esaminato nei rapporti fra Stati e non come diritto umano) e sulla sua eventuale natura e sfera di applicazione. Non si interessa, invece, degli obblighi di solidarietà (o soltanto di mera cooperazione) che possono essere previsti, e sono in realtà stabiliti, in alcuni specifici trattati internazionali, anche di carattere universale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-022">2</ref></hi></hi>; a meno che la presenza di tali trattati in un certo settore del diritto internazionale non serva a provare l’esistenza di un principio generale di solidarietà che sovrintenda tale settore. Inoltre, verrà preso in esame soltanto il diritto internazionale generale e universale, senza tener conto del diritto di quelle organizzazioni regionali che hanno un alto livello di integrazione (vedi Pasquali 2022b), e nelle quali il concetto di solidarietà gioca un ruolo particolare e più importante.</p></div><div><head>2. Teorie sulla solidarietà nel diritto internazionale</head><p rend="text">In realtà, senza tentare di risalire alla dottrina internazionalistica dei secoli precedenti<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-021">3</ref></hi></hi>, già nelle prime decadi del XX secolo, alcuni autori avevano sostenuto l’esistenza e l’importanza del concetto di solidarietà nel diritto internazionale. Si pensi, soprattutto, alle opere di Duguit (1908, 12), di Alvarez (1912, 59-62) e di Scelle (1935, 42), i quali, con tesi simili ma non identiche, avevano sostenuto l’idea generale che, alla base del diritto internazionale, tendente a regolare interessi comuni e interdipendenti fra Stati, vi fosse il concetto di solidarietà. Ma, nel pensiero di questi autori, si tratta di una solidarietà di fatto e di natura sociale, e talora anche di natura morale, che però ha bisogno di essere tradotta in norme giuridiche. Pertanto, questa dottrina non sosteneva l’esistenza di un vero e proprio principio giuridico di solidarietà nell’ordinamento internazionale; ma piuttosto <hi rend="italic">l’idea della solidarietà come fondamento teorico e sociologico </hi>di tale ordinamento. Per di più, le loro tesi avevano carattere deduttivo e non si appoggiavano, in maniera induttiva, su una prassi e un’<hi rend="italic">opinio iuris</hi> della comunità internazionale.</p><p rend="text">Al contrario, in tempi più recenti, una parte della dottrina ha sostenuto e sostiene l’esistenza di un <hi rend="italic">principio</hi> di solidarietà, che si sarebbe affermato (o si starebbe affermando) nel diritto internazionale contemporaneo. </p><p rend="text">Questi autori<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-020">4</ref></hi></hi>, diversamente da quelli sopra citati, tendono a vedere la solidarietà non solo come un concetto sociale o morale; ma anche, e soprattutto, come un concetto <hi rend="italic">giuridico</hi>. Inoltre, essi adottano un metodo induttivo, perché traggono le loro conclusioni da un esame di molti settori del diritto internazionale, dai quali si potrebbe ricavare l’esistenza del suddetto principio. I settori indicati da questa dottrina non sono sempre identici; ma di solito includono: a) il sistema di sicurezza collettiva delle NU; b) la tutela dei diritti umani; c) il diritto internazionale dell’ambiente; d) il diritto internazionale dello sviluppo; e) il diritto internazionale del commercio; f) il settore (di norme secondarie) sulla responsabilità degli Stati. Talora vengono indicati anche altri settori quali: g) il diritto internazionale umanitario; h) il diritto internazionale penale; i) il diritto dei rifugiati; l) l’emergente disciplina del diritto internazionale di soccorso in caso di disastri; m) la responsabilità di proteggere e/o l’intervento umanitario.</p><p rend="text">Ma questa parte della dottrina, pur condividendo l’idea che vi sia oggi un principio di solidarietà nel diritto internazionale, non è concorde su alcuni punti importanti: a) si tratta di un vero e proprio principio generale del diritto internazionale avente carattere vincolante; cioè che crea obblighi e diritti per gli Stati? b) qual è il contenuto esatto di tale principio? c) quale tesi, fra le tante esistenti, relative alla natura dei princìpi generali del diritto internazionale, va accolta per la solidarietà? d) si tratta di un principio che regola l’intero ordinamento internazionale oppure soltanto alcuni dei suoi settori normativi, e quali tra questi?</p><p rend="text">Per dimostrare la varietà di tesi esistenti su questi aspetti, ci sembrano sufficienti alcuni esempi.</p><p rend="text">Un autorevole giurista (Simma 1994), talora citato come aderente a questa parte della dottrina, non parla in realtà della solidarietà come di un principio generale del diritto internazionale; ma piuttosto insiste sulla trasformazione di tale diritto da un sistema fondato sul bilateralismo verso uno fondato sulla tutela di interessi comunitari (con particolare riferimento agli obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi> ed allo <hi rend="italic">ius cogens</hi>) e sulla crescente istituzionalizzazione di tale diritto. La solidarietà, pertanto, appare più come un motore per lo sviluppo progressivo del diritto internazionale, che non come un vero e proprio principio giuridico.</p><p rend="text">Secondo un’altra tesi (Wellens 2005; 2010), il principio di solidarietà potrebbe avere un carattere ‘costituzionale’, perché assicurerebbe la coesione dell’ordinamento internazionale in diversi suoi settori. Tuttavia, tale principio non avrebbe carattere giuridicamente vincolante.</p><p rend="text">Altri autori (Mac Donald 1996; Koroma 2012) si spingono oltre, perché parlano espressamente della solidarietà come di un principio del diritto internazionale, capace di esercitare un ruolo normativo. Tuttavia, quanto al contenuto del principio, essi tendono ad identificare la solidarietà con la <hi rend="italic">cooperazione</hi> e, di conseguenza, finiscono per rintracciare il principio di solidarietà in una serie assai ampia e variegata di aree del diritto internazionale. </p><p rend="text">Con un’impostazione un po’ diversa, alcuni studiosi ritengono che la solidarietà, come principio giuridico, operi soprattutto nel quadro delle organizzazioni internazionali di carattere regionale, che presentano un buon livello di integrazione tra gli Stati membri<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-019">5</ref></hi></hi>. <hi >Sarebbe questo l’ambito nel quale:</hi></p><quote rend="quotation_b">[…] international law is witnessing a progressive shift from cooperation to integration, and from integration to solidarity […] (Pasquali 2022a, 11).</quote><p rend="text">Recentemente, un autore (Gorobets 2022, 12 sgg.) ha elaborato una tesi piuttosto complessa, che distingue tra quattro categorie di princìpi del diritto internazionale. La solidarietà apparterrebbe alla categoria di princìpi che, sebbene rilevanti per il diritto, non eserciterebbero una funzione strettamente giuridica, poiché rappresenterebbero valori <hi rend="italic">morali</hi> che peraltro il diritto dovrebbe apprezzare e proteggere.</p><p rend="text">Si deve ricordare anche l’interessante tesi sviluppata da Wolfrum (2006; 2009; 2013; 2021). Questo autore configura la solidarietà come un ‘principio strutturale del diritto internazionale’ e indica tre diverse funzioni di tale principio: a) il perseguimento di obiettivi comuni tramite azioni comuni di Stati; b) oppure tramite obblighi differenziati fra gli Stati; c) oppure tramite azioni intese a beneficio solo di alcuni Stati. In questa definizione, vengono in evidenza sia la nozione principale di solidarietà come una forma <hi rend="italic">speciale, rafforzata e concreta </hi>di cooperazione fra Stati, sia l’altra nozione di solidarietà come dovere di prestare aiuto ai bisognosi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-018">6</ref></hi></hi>. Si noti che, secondo Wolfrum (2006), il principio di solidarietà opera soltanto in <hi rend="italic">alcuni</hi> regimi normativi dell’ordinamento internazionale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-017">7</ref></hi></hi> Si tratta, in sostanza, dei settori che hanno lo scopo di proteggere o gestire beni comuni degli Stati. Tuttavia, questo autore mostra cautela sul tema della forza obbligatoria del principio in questione, perché ritiene che, sebbene alcuni settori nuovi del diritto internazionale siano fondati su valori comuni della comunità internazionale, non siano ancora state sviluppate le corrispondenti regole procedurali, che sono necessarie per attuare pienamente i relativi obblighi e responsabilità degli Stati (Wolfrum 2006, 1101). Quindi, il principio di solidarietà <hi rend="italic">non sarebbe per ora capace di produrre veri e propri diritti ed obblighi</hi> per gli Stati.</p><p rend="text">Infine, si deve sottolineare il fatto che vi è un’altra parte della dottrina contemporanea (Van Boven 2011; Campanelli 2011; Delbruch 2012), che respinge l’idea che la solidarietà costituisca un principio del diritto internazionale e sostiene invece che si tratti soltanto di <hi rend="italic">un’aspirazione</hi> per il futuro oppure di un semplice mezzo di <hi rend="italic">legittimazione morale</hi> del diritto internazionale. Per questi autori la solidarietà non produce alcun obbligo giuridico di cooperazione fra Stati e, tanto meno, l’obbligo di mettere in opera azioni comuni.</p><p rend="text">In conclusione, vi sono notevoli diversità nelle opinioni dottrinali sul principio di solidarietà. Tali diversità, a nostro avviso, dipendono soprattutto da due fattori: a) le differenze di significato che vengono date al concetto medesimo di solidarietà; b) le differenze di opinioni sul fondamento, la natura e le caratteristiche dei princìpi generali del diritto internazionale. Affrontiamo adesso separatamente questi due aspetti.</p></div><div><head>3. Definizione del concetto di solidarietà. La nostra tesi</head><p rend="text">Riassumendo e semplificando, si è visto che esistono due orientamenti dottrinali di carattere generale. Secondo il primo, la solidarietà viene interpretata come fondamento sociologico dell’intero ordinamento internazionale, o come motore di sviluppo progressivo di tale ordinamento, o come mera aspirazione per il futuro o come semplice mezzo di legittimazione morale del diritto internazionale. Secondo questo approccio, il concetto di solidarietà non assume un vero e proprio ruolo normativo né, tantomeno, un carattere giuridicamente obbligatorio. </p><p rend="text">Al contrario, sulla base di un secondo orientamento, la solidarietà si sarebbe sviluppata come un principio del diritto internazionale di carattere normativo; e, secondo alcune tesi, addirittura come un principio ‘costituzionale’ o ‘strutturale’. </p><p rend="text">Tuttavia, il punto che adesso ci interessa è un altro; e cioè che quasi tutte le tesi sopra esaminate, appartenenti sia al primo che al secondo orientamento generale, finiscono per identificare il concetto di solidarietà con quello di cooperazione o, quantomeno, a concepire la solidarietà soltanto come una forma ‘intensa’ di cooperazione<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-016">8</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">A nostro parere, questa identificazione fra i due concetti tende ad ampliare troppo la sfera di applicazione del principio di solidarietà ed a diluire, se non addirittura annullare, la sua efficacia. Infatti, il concetto di cooperazione, pur avendo oggi un ruolo assai esteso in molte aree del diritto internazionale (e forse addirittura essendo lo scopo politico generale di tale diritto), è assai vago e generico; specie se non vengono specificati, in ogni settore o sub-settore, l’obiettivo, le forme, i mezzi e le garanzie di attuazione dell’impegno di cooperazione tra Stati. In altri termini, cooperazione per quale scopo, con quali azioni concrete e con quali meccanismi di attuazione? Per di più, è opinione largamente maggioritaria, in dottrina (<hi rend="italic">ex </hi><hi rend="italic">multis</hi> Delbruck 2012, 15-6), che non esista un obbligo generale e vincolante di cooperazione fra Stati; cioè un obbligo stabilito da una norma consuetudinaria o da un principio generale del diritto internazionale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-015">9</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In sostanza, a nostro avviso, la solidarietà, per avere un carattere <hi rend="italic">giuridico e vincolante</hi>, deve costituire un concetto o un principio più preciso e più restrittivo, e capace di stabilire fra gli Stati un vincolo più forte ed efficace, rispetto al vago concetto di cooperazione fra Stati (vedi anche Campanelli 2011). Sotto questo profilo, è interessante la tesi di Wolfrum, sopra accennata, che restringe il significato principale del principio di solidarietà al perseguimento di scopi comuni tramite <hi rend="italic">azioni comuni</hi> di Stati nei regimi normativi che hanno lo scopo di gestire o proteggere <hi rend="italic">beni comuni</hi> di tali Stati. Ci sembra convincente, in particolare, l’accento posto sui due requisiti delle ‘azioni comuni’ e dei ‘beni comuni’, purché le azioni abbiano carattere <hi rend="italic">efficace</hi>.</p><p rend="text">Tuttavia, fatti salvi questi due requisiti, riteniamo che il principio di solidarietà dovrebbe essere ancora più preciso e restrittivo, e quindi incentrato anche sul tema della responsabilità e su quello dei sistemi di garanzia collettiva. Pertanto, esso dovrebbe richiedere, in un determinato regime normativo del diritto internazionale, la presenza generalizzata di obblighi statali <hi rend="italic">erga omnes </hi>e l’esistenza di meccanismi di garanzia collettiva che vincolino gli Stati.</p><p rend="text">In conclusione, il principio dovrebbe rispettare tre requisiti: a) azioni comuni ed efficaci, per proteggere beni o valori comuni; b) presenza diffusa di obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi>, tesi a sancire i valori comuni, e possibilità di reagire alle violazioni dei medesimi; c) meccanismi giurisdizionali o quasi-giurisdizionali di garanzia collettiva tra gli Stati legati dalla solidarietà. Questi tre requisiti ci sembrano necessari per segnare il passaggio <hi rend="italic">qualitativo</hi> da un principio di mera cooperazione ad uno di solidarietà.</p></div><div><head>4. Concezioni diverse sul fondamento e la natura dei princìpi generali del diritto internazionale</head><p rend="text">Il secondo aspetto, sopra accennato (vedi <hi rend="italic">supra</hi>, par. 2), riguarda il fondamento, la natura e le caratteristiche dei princìpi generali del diritto internazionale.</p><p rend="text">In sintesi, si può ricordare che i princìpi generali del diritto internazionale, cioè i princìpi che hanno origine direttamente nell’ordinamento internazionale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-014">10</ref></hi></hi>, costituiscono da sempre un tema assai controverso nella dottrina internazionalistica<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-013">11</ref></hi></hi>. Gli autori più tradizionalisti, ma ormai minoritari, negano addirittura l’esistenza di tali princìpi come fonti autonome del diritto internazionale. Altri autori propongono varie tesi conservatrici che tendono a limitare molto il ruolo di tali princìpi: ad esempio, che essi siano princìpi di mera logica o alla base di ogni sistema giuridico, oppure che essi derivino dalla struttura medesima dell’ordinamento internazionale. La tesi forse oggi prevalente è che tali princìpi derivino da norme consuetudinarie già esistenti, tramite un processo di induzione o astrazione o generalizzazione. Ciò significa che i princìpi, così come le consuetudini, di solito non operano nell’intero ordinamento internazionale, ma <hi rend="italic">solo in alcuni settori o sottosettori</hi> del medesimo. </p><p rend="text">A nostro parere, quest’ultima tesi può essere accolta; ma <hi rend="italic">soltanto</hi> riguardo ad <hi rend="italic">alcuni</hi> princìpi, che sono di solito i più antichi e che operano nei settori più tradizionali del diritto internazionale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-012">12</ref></hi></hi>. L’interprete, in questi casi, ricava un principio vago e generale da norme consuetudinarie specifiche o da gruppi di tali norme. Pertanto, questi princìpi hanno, in sostanza, la stessa natura delle norme consuetudinarie, ma un contenuto più generale e indeterminato. Ciò significa che la differenza fra questi princìpi e le norme consuetudinarie, dalle quali essi sono astratti, è relativa, poiché i criteri della generalità e vaghezza sono relativi. In sostanza, il fondamento di questi princìpi riposa pur sempre, sia pure in via mediata, sui due elementi classici della <hi rend="italic">diuturnitas</hi> e dell’<hi rend="italic">opinio</hi><hi rend="italic"> iuris</hi> della generalità degli Stati. </p><p rend="text">Tuttavia, molti studiosi autorevoli<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-011">13</ref></hi></hi> hanno sostenuto, specie recentemente, una tesi assai interessante e innovativa, che noi condividiamo. Secondo questa opinione, in aggiunta ai princìpi derivanti per astrazione da norme consuetudinarie, esistono anche <hi rend="italic">altri princìpi</hi>, che sono di solito più recenti ed operano nei settori più nuovi del diritto internazionale; e che hanno un fondamento ed un metodo di rilevazione assai differenti. Essi si fondano su un <hi rend="italic">riconoscimento e consenso generale</hi> da parte della comunità internazionale, che va intesa, a nostro parere, in senso ampio; cioè non limitata agli Stati ed alle organizzazioni internazionali, ma comprendente anche altri ‘attori’, quali ONG, enti giuridici, associazioni, movimenti politici e gruppi di individui che rappresentano in vari modi la società civile. Si noti che tale riconoscimento e consenso generale non dipendono dagli elementi classici della <hi rend="italic">diuturnitas</hi> e dell’<hi rend="italic">opinio iuris</hi>, che caratterizzano le norme consuetudinarie; ma si fondano sul fatto che la comunità internazionale crede che questi princìpi esprimano valori condivisi, e talora addirittura inderogabili, dell’ordine giuridico internazionale. </p><p rend="text">Ma qual è il metodo di rilevazione di questi princìpi? Tale rilevazione, secondo questa tesi, può essere ricavata da varie manifestazioni della vita della comunità internazionale, quali dichiarazioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali, dichiarazioni finali di conferenze ed altri atti internazionali di <hi rend="italic">soft law</hi>. In particolare, sono importanti le formulazioni espresse di tali princìpi in organi assembleari di organizzazioni internazionali, quali l’AG delle NU o il Consiglio dei diritti umani. </p><p rend="text">Questa categoria di princìpi costituisce una fonte del diritto internazionale generale che si differenzia dalla categoria dei princìpi derivanti per astrazione da norme consuetudinarie già esistenti. Infatti mentre questa seconda categoria si basa, secondo un modello positivista, su fonti formali, la prima è autonoma rispetto alle fonti formali e si fonda invece <hi rend="italic">direttamente</hi> sul riconoscimento e consenso da parte della base sociale dell’ordine giuridico internazionale. Ciò significa che i princìpi adesso in esame: a) non hanno bisogno della <hi rend="italic">diuturnitas</hi> intesa in senso tradizionale; b) non hanno bisogno di un lungo tempo per la loro formazione; c) gli enti che contribuiscono alla loro formazione non sono soltanto gli Stati. L’elemento temporale è particolarmente importante. Conviene aggiungere che alcuni di questi princìpi hanno carattere dispositivo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-010">14</ref></hi></hi>, mentre altri, invece, hanno carattere di <hi rend="italic">ius cogens</hi><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-009">15</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Esiste inoltre, a nostro parere, anche una terza categoria di princìpi generali del diritto internazionale, che sono anch’essi riconosciuti ed accettati dall’intera comunità internazionale, che esprimono anch’essi valori condivisi e che operano specie nei settori più nuovi del diritto internazionale. Ma la differenza rispetto alla seconda categoria è che la comunità internazionale non riconosce (ancora) a tali princìpi carattere giuridicamente vincolante, ma soltanto <hi rend="italic">programmatico</hi>. In altri termini, essi esprimono un piano di azione (giuridico e non solo politico) per il futuro<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-008">16</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Conviene precisare che l’interprete deve usare prudenza nella rilevazione dei princìpi della seconda e della terza categoria, poiché essi non si fondano sul diritto consuetudinario, e soprattutto prescindono dall’elemento della <hi rend="italic">diuturnitas</hi>. Pertanto il loro riconoscimento e consenso da parte della comunità internazionale devono essere vagliati con rigore.</p><p rend="text">Riassumendo, noi riteniamo che esista nell’ordinamento internazionale contemporaneo un regime ‘misto’ di princìpi generali del diritto internazionale, nel quale convivono categorie differenti di princìpi che hanno fondamento e natura diverse. Più in particolare, si deve distinguere fra tre grandi categorie di princìpi generali: 1) princìpi derivanti per astrazione da norme consuetudinarie esistenti; 2) princìpi riconosciuti e accettati dall’intera comunità internazionale come vincolanti, e talora addirittura come inderogabili; 3) princìpi riconosciuti e accettati dall’intera comunità internazionale come programmatici.</p><p rend="text">Le funzioni delle prime due categorie sono simili: a) di ausilio interpretativo di norme consuetudinarie e convenzionali che si prestino ad interpretazioni differenti; b) di integrazione del diritto in caso di lacune normative; c) di dare coerenza sistematica a certi settori o sottosettori del diritto internazionale; d) di risolvere veri e propri conflitti normativi tramite il metodo del bilanciamento dei princìpi e dei valori. Invece, la funzione della terza categoria di princìpi è soprattutto quella di dare impulso allo sviluppo progressivo del diritto internazionale; e forse anche quella di ausilio nell’interpretazione di norme esistenti. Ci sembra da escludere una loro funzione di integrazione del diritto o di risoluzione di veri e propri conflitti normativi.</p><p rend="text">Infine, conviene sottolineare che queste tre categorie di princìpi del diritto internazionale non vanno confusi con meri <hi rend="italic">impegni o obiettivi di carattere politico</hi> assunti dagli Stati o dall’intera comunità internazionale, che, allo stato attuale, <hi rend="italic">non hanno valore giuridico</hi> né, tantomeno, creano obblighi per gli Stati e corrispondenti diritti per individui o gruppi di individui o altri enti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-007">17</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>5. La solidarietà come principio del diritto internazionale</head><p rend="text">Dopo aver cercato di dare una nostra definizione di ‘solidarietà’ e dopo aver descritto le diverse categorie dei princìpi generali del diritto internazionale, occorre adesso tornare a chiederci se la solidarietà costituisca un concetto di natura sociale, o un obiettivo politico della comunità internazionale o un mezzo di legittimazione morale per il diritto internazionale, oppure se essa costituisca un vero e proprio principio generale del diritto internazionale. In quest’ultimo caso, dovremo domandarci se esso abbia carattere universale oppure operi soltanto in alcuni settori normativi dell’ordinamento internazionale. Infine, a quale delle descritte tre categorie di princìpi esso appartenga.</p><p rend="text">A noi sembra che le prime tre tesi possano essere accolte, nel senso che la solidarietà possa esser considerata sia un fondamento sociologico del diritto internazionale che una sua legittimazione morale e un obiettivo di miglioramento per il futuro. Tuttavia queste tesi, seppure interessanti, non sono rilevanti per il diritto internazionale positivo. Inoltre, esse <hi rend="italic">non escludono</hi> che, nella realtà contemporanea, la solidarietà possa costituire <hi rend="italic">anche</hi> <hi rend="italic">un principio generale del diritto internazionale</hi>. </p><p rend="text">La nostra tesi, che qui anticipiamo, è che la solidarietà, intesa nel senso restrittivo sopra specificato (vedi <hi rend="italic">supra</hi>, par. 3), sia incorporata in un vero e proprio principio generale del diritto internazionale; ma che tale principio non abbia carattere universale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-006">18</ref></hi></hi>, bensì operi soltanto in alcuni (limitati) settori del diritto internazionale. Su questo punto concorda anche gran parte della dottrina favorevole all’esistenza del principio<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-005">19</ref></hi></hi>. Inoltre, riteniamo che tale principio abbia una natura differente nei diversi settori; e, sotto questo aspetto, ci discostiamo dalla suddetta dottrina.</p><p rend="text">Non potendo esaminare tutti i settori potenzialmente rilevanti, ci limiteremo ad alcuni di essi, che ci sembrano sufficienti al fine di giustificare la nostra tesi.</p></div><div><head>6. Alcuni settori normativi potenzialmente rilevanti per il principio di solidarietà</head><div><head>6.1 Sistema internazionale di protezione della pace</head><p rend="text">Un primo settore rilevante, secondo alcuni autori (Wellens 2005; Wolfrum 2006; Van Boven 2011; Koroma 2012), è quello del mantenimento della pace stabilito dal sistema delle Nazioni Unite (NU). Più in particolare, il principio di solidarietà troverebbe espressione in due casi: a) nel diritto di legittima difesa collettiva ex art. 51 della Carta; b) nel sistema di sicurezza collettiva regolato dal Cap. VII della Carta.</p><p rend="text">In effetti, la legittima difesa collettiva rafforza il divieto di ricorso alla forza armata internazionale, poiché legittima Stati terzi ad intervenire in aiuto di uno Stato che abbia subìto un attacco armato, su richiesta di quest’ultimo. Questo aiuto prescinde dal fatto che gli Stati intervenienti stiano difendendo o no un loro concreto interesse. Pertanto tali Stati, proteggendo lo Stato attaccato, compiono un atto di solidarietà (Wolfrum 2006, 1091) a beneficio dello Stato aggredito. Richiamando la definizione di solidarietà che abbiamo sopra prospettato, si deve ammettere che, nella legittima difesa collettiva, si tratta di <hi rend="italic">azioni comuni</hi> a difesa di un <hi rend="italic">valore comune</hi> (la pace), in seguito alla violazione di un obbligo <hi rend="italic">erga omnes</hi> (divieto di attacco armato) e che prevede un meccanismo di garanzia collettiva. Tuttavia, si deve rilevare che gli Stati terzi hanno solo un diritto, e non un obbligo, di intervenire, e che, nella prassi, le vere e proprie azioni di Stati in legittima difesa collettiva sono rare e sono, ancora più raramente, davvero disinteressate.</p><p rend="text">Il secondo esempio che viene fatto è costituito dal sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. È noto che esso riposa sull’idea che gli Stati rinuncino all’uso della forza (salvo la legittima difesa) in cambio di un meccanismo incentrato sul Consiglio di Sicurezza (CdS), incaricato di accertare atti di aggressione o minacce o violazioni della pace, e di decidere le misure necessarie, implicanti o non implicanti l’uso della forza, contro lo Stato autore di tali illeciti. Tuttavia, è altrettanto noto che gli artt. 43-47 della Carta, che avevano lo scopo di creare un apparato istituzionale ed una forza militare a disposizione del CdS, non sono mai stati messi in opera e che tali articoli sono rimasti ‘lettera morta’. Cosicché le azioni militari delle NU hanno finito, nella prassi, per prendere direzioni assai meno efficaci (<hi rend="italic">peace-keeping </hi>e<hi rend="italic"> peace-enforcing operations</hi> e azioni degli Stati autorizzate dal Consiglio di Sicurezza). Ciò non toglie, secondo alcuni (Wolfrum 2006, 1093), che gli Stati membri delle NU abbiano pur sempre l’obbligo di rispettare le decisioni prese dal CdS secondo il Cap. VII della Carta (artt. 25 e 48). Da ciò si ricaverebbe che il principio di solidarietà funziona, poiché obbliga gli Stati ad agire in difesa del valore comune del mantenimento della pace. Tuttavia, resta il fatto decisivo che il sistema di sicurezza collettiva, così come concepito in teoria dalla Carta, si è rivelato, nella realtà della prassi internazionale, estremamente debole, se non addirittura inefficace, per una serie di motivi che sono noti.</p><p rend="text">Pertanto, a nostro parere, è troppo ottimistico parlare del principio di solidarietà come di un principio giuridico effettivamente vigente e concretamente operante nel sistema di protezione della pace delle NU. Una recente dimostrazione di ciò è offerta dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, per reagire alla quale le Nazioni Unite (al di là delle mere risoluzioni) non hanno intrapreso <hi rend="italic">azioni</hi> e solo una piccola parte degli Stati membri sta cercando di reagire con <hi rend="italic">azioni efficaci </hi>di natura collettiva. Inoltre, su un piano più generale, il processo di deglobalizzazione, che si sta affermando insieme a quello di divisione della comunità internazionale, solleva ulteriori dubbi sulla possibilità di un’effettiva solidarietà nel sistema di protezione della pace delle Nazioni Unite.</p></div><div><head>6.2 Tutela internazionale dei diritti umani </head><p rend="text">Un secondo settore normativo rilevante per il principio di solidarietà è individuato, da alcuni autori (Wellman 2000; Koroma 2012; Delbruch 2012), nella tutela internazionale dei diritti umani. Più in particolare, sotto l’influenza di due celebri scritti di Vasak (1977; 1984) dedicati alla terza generazione dei diritti umani, e definiti come «diritti di solidarietà», questi autori ritengono che il principio di solidarietà si realizzi nella suddetta terza generazione di diritti umani, e, in particolare, nei diritti allo sviluppo, a un ambiente sano e alla pace. Ma uno di questi studiosi (Koroma 2012) parla di un principio <hi rend="italic">emergente</hi> e non ancora consolidato.</p><p rend="text">Gli argomenti a favore di questa tesi sono sostanzialmente tre (Wellman 2000; Koroma 2012): a) i diritti in questione imporrebbero obblighi congiunti a tutti gli Stati (anziché obblighi individuali), perché la realizzazione dei diritti allo sviluppo, all’ambiente ed alla pace richiede un’azione collettiva e globale; b) questi diritti imporrebbero obblighi non solo agli Stati, ma anche a tutti gli altri ‘attori’ della società internazionale (organizzazioni internazionali, individui, enti pubblici o privati, ecc.); c) essi sarebbero diritti collettivi, cioè appartenenti a popoli o gruppi di persone (anziché diritti individuali). Queste tre caratteristiche distinguerebbero i diritti in questione da quelli della prima e della seconda generazione; e giustificherebbero la loro sottoposizione al principio di solidarietà.</p><p rend="text">A nostro avviso, questi argomenti non sono convincenti, né concordiamo sulla netta separazione fra i diritti di terza generazione e quelli delle prime due generazioni. In primo luogo, ci sembra che <hi rend="italic">tutti</hi> i diritti umani impongano obblighi congiunti, di solito definiti come obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi> o <hi rend="italic">erga omnes partes</hi>. In secondo luogo, <hi rend="italic">tutti</hi> i diritti umani impongono obblighi soprattutto agli Stati ma talora anche agli individui e ad altri gruppi (ad esempio, l’obbligo di astenersi da violazioni del diritto internazionale penale). In terzo luogo, è vero che i suddetti diritti di terza generazione sono di solito considerati come diritti umani collettivi (soprattutto dei popoli), anziché individuali. Ma non sempre: il diritto allo sviluppo e quello ad un ambiente sano sono spesso considerati anche come diritti individuali. In quarto luogo, il carattere vincolante, a livello universale, del diritto allo sviluppo è ancora dubbio; mentre è da escludere che abbia carattere giuridicamente vincolante il diritto alla pace. Pertanto, a nostro avviso, non sono da condividere gli argomenti che vorrebbero applicare il principio di solidarietà <hi rend="italic">soltanto</hi> ai suddetti diritti umani di terza generazione.</p><p rend="text">Ciò premesso, è più complesso il problema se l’intero settore della tutela internazionale dei diritti umani sia soggetto al principio di solidarietà. Riprendendo la definizione restrittiva che abbiamo sopra proposto di tale principio (vedi <hi rend="italic">supra</hi>, par. 3), esso dovrebbe richiedere: a) azioni comuni ed efficaci per la protezione di beni o valori comuni; b) la presenza diffusa di obblighi statali <hi rend="italic">erga omnes</hi>; c) la presenza di meccanismi istituzionali, giurisdizionali o quasi-giurisdizionali, di garanzia collettiva.</p><p rend="text">Il primo requisito può forse ritenersi assolto per tutti i diritti umani, quantomeno nel sistema ‘universale’ di tutela delle Nazioni Unite e nei sistemi regionali europeo, interamericano e africano. Il secondo requisito (natura <hi rend="italic">erga omnes</hi> degli obblighi) ci sembra rispettato per tutti i diritti umani. Il problema più difficile riguarda il terzo requisito, relativo ai meccanismi di garanzia ed alla loro efficacia. Una risposta positiva può essere data per i sistemi regionali di tutela dei diritti umani (quello europeo, quello interamericano e quello africano). A livello universale, il sistema di garanzia delle Nazioni Unite (<hi rend="italic">Treaty-Bodies</hi> e <hi rend="italic">Charter-Bodies</hi>) solleva qualche dubbio circa la sua efficacia, specie per le controversie interstatali; ma, con qualche ottimismo, si può ritenere che anch’esso soddisfi il suddetto requisito.</p><p rend="text">In definitiva, si può affermare, sia pure con qualche cautela, l’esistenza di un principio generale di solidarietà nel settore della tutela internazionale dei diritti umani<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-004">20</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>6.3 Diritto internazionale dell’ambiente </head><p rend="text">Un terzo settore normativo rilevante per il principio di solidarietà sarebbe, secondo una parte della dottrina (MacDonald 1996; Wolfrum 2006; Koroma 2012), quello del diritto internazionale dell’ambiente. Si noti che qui si fa riferimento al regime giuridico che attiene ai rapporti interstatali e non al controverso diritto umano di individui, popoli e altri gruppi a un ambiente sano<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-003">21</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Per questi autori, gli argomenti a favore della loro tesi sono quattro: a) la protezione dell’ambiente è un problema globale che richiede uno sforzo coordinato e congiunto di tutti gli Stati (Koroma 2012); b) agli originari obblighi negativi degli Stati in materia di ambiente (obbligo di non danneggiare l’ambiente degli Stati confinanti) si sono aggiunti anche obblighi positivi degli Stati (ad esempio, quello di proteggere l’ambiente globale) (Koroma 2012); c) il principio sullo sviluppo sostenibile e quello collegato dell’equità intergenerazionale, ribaditi in molti documenti ed accordi internazionali<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-002">22</ref></hi></hi>, sarebbero soggetti al principio più generale di solidarietà fra Stati nel perseguimento di uno scopo comune (Wolfrum 2006; Koroma 2012); d) anche il principio delle responsabilità comuni ma differenziate nella protezione dell’ambiente rifletterebbe il principio della solidarietà fra Stati e quello della solidarietà degli Stati più sviluppati verso quelli meno sviluppati (Wolfrum 2006).</p><p rend="text">A nostro parere, i primi due argomenti non sono convincenti, perché si limitano a fare affermazioni che, di per sé, non provano l’esistenza di un principio generale di diritto internazionale in materia di protezione dell’ambiente.</p><p rend="text">Invece, il terzo e il quarto argomento meritano più attenzione, perché, in effetti, i princìpi dello sviluppo sostenibile, dell’equità intergenerazionale e delle responsabilità comuni ma differenziate rispondono, in gran parte, al concetto di solidarietà. Tuttavia, a nostro avviso, questi tre princìpi appartengono per ora, nel diritto internazionale contemporaneo, a quelli di natura <hi rend="italic">programmatica </hi>(vedi <hi rend="italic">supra</hi>, par. 4)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-001">23</ref></hi></hi>. Inoltre, mancano meccanismi di garanzia collettiva sull’osservanza di tali princìpi. Pertanto, ci sembra difficile trarre da questi tre princìpi un principio-quadro più generale di solidarietà in materia di ambiente, che non abbia anch’esso carattere <hi rend="italic">programmatico</hi>. Forse si potrebbe anche sostenere l’esistenza di tale principio-quadro, che tuttavia non aggiungerebbe molto ai tre princìpi più specifici di cui sopra. </p><p rend="text">In conclusione, se anche si ammettesse l’esistenza di un principio generale di solidarietà, di carattere programmatico, sovrintendente l’intero settore del diritto internazionale dell’ambiente, i suoi effetti giuridici sarebbero limitati: a) alla funzione di dare impulso allo sviluppo progressivo di tale diritto; b) alla funzione di ausilio nell’interpretazione di norme già esistenti. </p></div><div><head>6.4 Intervento umanitario e responsabilità di proteggere </head><p rend="text">Secondo alcuni autori, un altro esempio del funzionamento del principio di solidarietà sarebbe rappresentato dalle norme internazionali sull’intervento umanitario (Wolfrum 2006) e da quelle, in parte simili ma non identiche, sulla responsabilità di proteggere (Koroma 2012). A nostro parere, queste tesi non sono convincenti, perché gli istituti dell’intervento umanitario e della responsabilità di proteggere non si sono (ancora) affermati nel diritto internazionale generale. </p><p rend="text">La nozione di intervento umanitario si riferisce all’uso della forza militare da parte di Stati per proteggere la popolazione di uno Stato straniero, la quale è vittima di genocidio o di altre <hi rend="italic">gross violations</hi> di diritti umani fondamentali. In questo caso, la solidarietà non sarebbe tra Stati, ma da parte di alcuni Stati a favore della <hi rend="italic">popolazione</hi> di un altro Stato (Wolfrum 2006). Essa pertanto avrebbe lo scopo di prestare aiuto ai bisognosi.</p><p rend="text">Tuttavia, la dottrina è assai divisa sulla legittimità internazionale dell’intervento umanitario, che evidentemente si pone in contrasto con i due princìpi della sovranità statale e del divieto di uso della forza (salvo che per legittima difesa). Per di più, questa divisione dottrinale rispecchia le differenti posizioni degli Stati in materia. Come è noto, l’intervento degli Stati della NATO in Kosovo nel 1999, giustificato come intervento umanitario, fu duramente contestato da altri Stati, quali la Russia, la Cina, l’India ed altri. In senso opposto, la Russia ha giustificato come intervento umanitario il suo intervento militare in Georgia nel 2008, l’annessione della Crimea nel 2014 e, da ultimo, anche l’aggressione dell’Ucraina nel 2022; ma la maggioranza degli Stati ha respinto tali giustificazioni. In conclusione, la mancanza di una prassi e un’<hi rend="italic">opinio iuris</hi> uniformi e consolidate depongono a sfavore della legittimità internazionale dell’intervento umanitario.</p><p rend="text">Un discorso simile si può fare per la c.d. ‘dottrina della responsabilità di proteggere’, che costituisce, in sostanza, un tentativo di ‘ammorbidire’ l’intervento umanitario, tramite un controllo da parte delle Nazioni Unite. La dottrina, enunciata per la prima volta nel 2001, ha subìto nel tempo qualche cambiamento. Nella formula accolta dall’Assemblea Generale delle NU nel 2005, il concetto di base è che tutti gli Stati hanno la responsabilità di proteggere la propria popolazione, e che, quando vi è una palese violazione di ciò, la comunità internazionale, tramite le NU, dovrebbe agire collettivamente per proteggere il popolo vittima di gravi abusi.</p><p rend="text">Tuttavia, la dottrina della responsabilità di proteggere ha un contenuto più vago e generico rispetto all’intervento umanitario, tale da rendere difficile la sua incorporazione in una norma consuetudinaria. Per di più, anche in questo caso, non appaiono sufficientemente consolidati la prassi e l’<hi rend="italic">opinio iuris</hi> dell’intera comunità internazionale; né il riconoscimento e consenso da parte di tale comunità.</p><p rend="text">Con queste premesse, non crediamo si possa affermare l’esistenza di un principio generale di solidarietà nel settore dell’intervento umanitario e della responsabilità di proteggere.</p></div><div><head>6.5 Responsabilità internazionale degli Stati</head><p rend="text">Secondo alcuni autori (vedi spec. Koroma 2012), il principio di solidarietà si starebbe affermando anche nel campo delle norme secondarie del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati.</p><p rend="text">Questa tesi si basa sul processo di modernizzazione del regime della responsabilità degli Stati, che si è realizzato in conseguenza dell’affermarsi dei concetti di obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi> e di <hi rend="italic">ius cogens</hi>. Al regime tradizionale della responsabilità, fondato sul bilateralismo, si è aggiunto un regime fondato sulla tutela di interessi collettivi e di valori fondamentali della comunità internazionale. Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, adottato dalla Commissione del diritto internazionale (CDI) nel 2001, che si ritiene rifletta in gran parte il diritto consuetudinario, prevede che la responsabilità per violazione di obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi> possa essere invocata anche da Stati diversi da quello leso (artt. 48 e 54) e che la responsabilità per gravi violazioni di norme perentorie (<hi rend="italic">ius cogens</hi>) abbia carattere aggravato e comporti particolari conseguenze (artt. 40 e 41), fra le quali l’impegno di tutti gli Stati a cooperare per far cessare tali violazioni. Secondo la tesi in esame, questo nuovo regime sarebbe regolato dal principio di solidarietà.</p><p rend="text">A nostro avviso, questa tesi non convince per almeno tre motivi. </p><p rend="text">Primo. Nel regime complessivo della responsabilità degli Stati, resta dominante il regime tradizionale fondato sul bilateralismo e il nuovo regime è stato applicato raramente nella prassi.</p><p rend="text">Secondo. Nel Progetto di articoli della CDI, le conseguenze della violazione di obblighi <hi rend="italic">erga omnes</hi> sono assai deboli. Gli Stati diversi da quello leso possono invocare la cessazione dell’illecito e la riparazione nell’interesse dello Stato leso o dei beneficiari dell’obbligo violato (art. 48.2). Inoltre, essi possono prendere le ‘misure lecite’ del diritto internazionale contro lo Stato autore dell’illecito (art. 54). </p><p rend="text">Terzo. Anche le conseguenze delle gravi violazioni dello <hi rend="italic">ius cogens</hi> sono deboli. Tutti gli Stati si impegnano a cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione ed a non riconoscere come lecita una situazione creata dalla violazione dello <hi rend="italic">ius cogens</hi>, né ad aiutare il mantenimento di tale situazione (art. 41). A nostro avviso, è applicabile anche l’art. 54, sopra citato, che si limita a consentire ‘misure lecite’ contro lo Stato autore dell’illecito. Resta il dubbio, se tali ‘misure lecite’ si debbano limitare a ritorsioni o comprendano anche contromisure pacifiche. La prassi e le opinioni degli Stati sono divise su questo punto.</p><p rend="text">Per questi motivi, si deve escludere che si sia affermato un principio generale di solidarietà nel regime della responsabilità internazionale degli Stati. Si può parlare, tutt’al più, di una tendenza di tale regime verso la tutela di valori comuni e/o fondamentali della comunità internazionale.</p></div></div><div><head>7. Conclusioni</head><p rend="text">Ci limitiamo qui a riassumere le principali conclusioni proposte sopra.</p><p rend="text">In primo luogo, è importante partire da una definizione corretta del concetto di solidarietà. A nostro parere, non è convincente un’identificazione fra solidarietà e cooperazione. Quest’ultimo concetto, specie se applicato al diritto internazionale generale o a interi settori del medesimo, è troppo ampio e generico; e, in realtà, esso può anche ispirare e legittimare moralmente l’intero ordinamento internazionale contemporaneo (vedi <hi rend="italic">supra</hi>, par. 5). Ma è difficile ritenere che la cooperazione si sia concretizzata in un vero e proprio principio giuridico vincolante, creatore di diritti ed obblighi fra Stati, salvo che in alcuni trattati specifici. Pertanto, è preferibile partire da un concetto di solidarietà più restrittivo, che si fondi sui tre criteri che abbiamo indicato (vedi <hi rend="italic">supra</hi>, par. 3). </p><p rend="text">In secondo luogo, è utile distinguere tra solidarietà come concetto sociologico o morale, o anche come obiettivo politico degli Stati o dell’intera comunità internazionale, e solidarietà come vero e proprio principio generale del diritto internazionale. </p><p rend="text">In terzo luogo, non convince la tesi che il principio generale di solidarietà abbia carattere ‘universale’ o ‘strutturale’; nel senso che esso operi nell’intero ordinamento internazionale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-000">24</ref></hi></hi>. Si deve invece distinguere tra i diversi settori di tale ordinamento. Quelli che abbiamo esaminato, solo a titolo esemplificativo, dimostrano che il principio in questione: a) ha carattere vincolante in alcuni settori; b) ha per ora carattere programmatico in altri; c) non si è invece ancora affermato in altri settori. </p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib"><hi >Alvarez, Alexandre. 1912. </hi><hi rend="italic">La codification du droit international:</hi><hi rend="italic"> ses tendances; ses bases</hi><hi >. Paris: Éditions Internationales.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Boisson de Chazournes, Laurence. 2010. “Responsibility to Protect: Reflecting Solidarity?” In </hi><hi rend="italic">Solidarity</hi><hi rend="italic">: A Structural Principle of International Law</hi><hi >, edited by Wolfrum</hi> Rüdiger, <hi >and Chie Kojima, 93-110. 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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-023-backlink">1</ref></hi>	<hi >Draft declaration on the right to international solidarity, Annex of report A/HCR/35/35.</hi></p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-022-backlink">2</ref></hi>	Vedi Delbruck 2012, 4, che cita, come esempi, il Trattato Antartico, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico e la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-021-backlink">3</ref></hi>	Vedi, ad esempio, de Vitoria 1532; de Vattel 1758. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-020-backlink">4</ref></hi>	Vedi, ad esempio, Simma 1994; MacDonald 1996; Wellman 2000; Koskenniemi 2002; Wellens 2005; 2010; Wolfrum 2006; 2009; 2013; 2021; Koroma 2012; Tzimas 2019; Gorobets 2022. </p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-019-backlink">5</ref></hi>	Vedi i contributi di vari autori in Pasquali 2022b.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-018-backlink">6</ref></hi>	Quest’ultima nozione di solidarietà è interessante; ma, a nostro avviso, difficilmente applicabile ai fini di un principio di diritto internazionale generale. Potrebbe, invece, rilevare in alcuni regimi convenzionali.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-017-backlink">7</ref></hi>	In particolare, nel sistema per la protezione della pace, nel diritto internazionale dell’ambiente, nel diritto internazionale del commercio e nel regime di assistenza e intervento umanitari.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-016-backlink">8</ref></hi>	Cioè a ritenere che vi sia solo una differenza <hi rend="italic">quantitativa</hi> tra i due concetti. Vedi anche Pasquali 2022a, 11, che, come si è visto, ipotizza un progressivo passaggio del diritto internazionale dalla cooperazione all’integrazione e poi dall’integrazione alla solidarietà.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-015-backlink">9</ref></hi>	Ciò non toglie, come abbiamo già detto sopra, che esistano specifici trattati che prevedono veri e propri obblighi di cooperazione per gli Stati parti; ma questi particolari obblighi pattizi qui non interessano.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-014-backlink">10</ref></hi>	Da non confondere con i princìpi generalmente riconosciuti dalle nazioni civili, che, per l’opinione prevalente, derivano dai princìpi originariamente riconosciuti dagli Stati <hi rend="italic">in foro domestico</hi>, che poi vengono recepiti anche dal diritto internazionale.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-013-backlink">11</ref></hi>	Sul tema vedi, di recente, Pisillo Mazzeschi and Viviani 2018, 123-61.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-012-backlink">12</ref></hi>	Ne sono esempi i princìpi della sovranità territoriale, dell’uguaglianza formale fra Stati, della libertà dei mari, della legittima difesa, della responsabilità degli Stati per illecito.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-011-backlink">13</ref></hi>	<hi >Cfr. spec. Verdross 1968; Lammers 1980; Simma and Alston 1992; Tomuschat 1999; Dupuy 2002; Cançado Trindade 2010. </hi>Vedi anche, per tesi simili, Charney 1993; Henkin 1996; Dominicé 2013.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-010-backlink">14</ref></hi>	Ad esempio, il principio di risoluzione pacifica delle controversie, quello che vieta l’uso dannoso del territorio statale, quello dei fondi oceanici come patrimonio comune dell’umanità.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-009-backlink">15</ref></hi>	Ad esempio, il principio del divieto della forza internazionale, quello di autodeterminazione dei popoli, quelli che vietano il genocidio, le <hi rend="italic">gross violations</hi> dei diritti umani e le <hi rend="italic">grave breaches</hi> del diritto internazionale umanitario.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-008-backlink">16</ref></hi>	Questa terza categoria comprende soprattutto alcuni princìpi attinenti al settore del diritto internazionale dell’ambiente, che sono fra di loro collegati, quali il principio dello sviluppo sostenibile, quello delle responsabilità comuni ma differenziate, quello di precauzione, il principio <hi rend="italic">polluter pays</hi>, quello del previo accertamento dell’impatto ambientale. In altri settori del diritto internazionale, possiamo citare il principio della sicurezza umana, quello della protezione dell’identità dei popoli indigeni.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-007-backlink">17</ref></hi>	Fra gli esempi, si possono ricordare i diritti alla pace, alla democrazia, a un buon governo. Vedi Pisillo Mazzeschi 2021, 487-92.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-006-backlink">18</ref></hi>	Come, ad esempio, il principio di uguaglianza degli Stati o il principio della responsabilità internazionale degli Stati.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-005-backlink">19</ref></hi>	Ma questa dottrina è assai divisa quando si tratta di identificare i settori rilevanti.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-004-backlink">20</ref></hi>	Questa conclusione è più certa per il gruppo dei diritti umani ‘fondamentali’, che sono regolati dal diritto internazionale generale. Vedi Pisillo Mazzeschi 2021, 237-52.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-003-backlink">21</ref></hi>	Su questo diritto vedi, di recente, Pisillo Mazzeschi 2021, 495-500.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-002-backlink">22</ref></hi>	Questi documenti sono il risultato, tra l’altro, della Conferenza su ambiente e sviluppo e della Dichiarazione di Rio del 1992, della Dichiarazione di Johannesburg del 2002 e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile del 2015.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-001-backlink">23</ref></hi>	Cfr. anche Pisillo Mazzeschi and Viviani 2018, 495-500.</p></item>
				</list><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-000-backlink">24</ref></hi>	Vedi, ad es., il principio di uguaglianza tra Stati, quello di sovranità territoriale e quello della responsabilità internazionale.</p></item>
				</list></div></div>
      
      <div>
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