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        <title type="main" level="a">Cittadinanza e diritti nelle città italiane del basso medioevo: dalla classificazione alla selezione</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0001-7702-8368" type="ORCID">
            <forename>Massimo</forename>
            <surname>Vallerani</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze nell’Italia del tardo medioevo</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0426-2</idno>) by </resp>
          <name>Gian Maria Varanini, Andrea Zorzi</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0426-2.20</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>The author proposes a classification of the mechanisms of citizenship in "popolo" regimes, placing them against the background of belonging to the civic body without participation, the result of the rigidification of the political and social system in the first decades of the 14th century. The contribution investigates what the definition of all the cives was according to what emerges from the lists prepared by the municipalities, how they were evaluated on the basis of the estimates and land registers, how they could negotiate their status, and how the exclusion mechanisms adopted worked .</p>
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            <item>Citizenship</item>
            <item>"popolo" regimes</item>
            <item>Exclusion</item>
            <item>Taxation</item>
            <item>Italian cities</item>
            <item>Late Middle Ages.</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0426-2.20<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0426-2.20" /></p>
      
      <div><head>Cittadinanza e diritti nelle città italiane del basso medioevo: dalla classificazione alla selezione</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Massimo Vallerani</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il titolo tutto sommato generico di questo lavoro è utile per abbandonare subito una prospettiva tradizionale e in parte scontata relativa al tema della cittadinanza: un insieme di diritti assegnati agli abitanti della città che li ereditano dai genitori per nascita, estendibili ai forestieri attraverso un processo più o meno complicato di integrazione. </hi><hi rend="CharOverride-1">Questa prospettiva concentra l’attenzione su una cittadinanza in costruzione esclusivamente per i forestieri, ed è stata da tempo criticata perché incapace di spiegare la natura fluida e incerta dei diritti di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> concessi, in maniera del tutto diseguale</hi><hi rend="CharOverride-1">, alla </hi><hi rend="italic">stessa</hi><hi rend="CharOverride-1"> popolazione urbana residente, indipendentemente dalla nascita. Una discrepanza oggi talmente evidente da non richiedere particolari giustificazioni – soprattutto in presenza di società strutturalmente composite</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-069">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> –, ma che forse necessita ancora qualche spiegazione nelle ricerche storiche sulle società di antico regime.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sulla scorta di una nozione moderna di cittadinanza intesa in termini di diritti, gran parte della storiografia del Novecento ha ignorato per lungo tempo la </hi><hi rend="CharOverride-1">dimensione pragmatica di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> che emergeva dalle testualità giuridiche e normative dei secoli XIII e XIV, non considerando quanto l’assenza di definizioni rigide di cittadinanza abbia lasciato spazio a una serie di pratiche di appartenenza che investono, in momenti diversi, tutti i residenti e non solo i forestieri</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-068">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Fin dal tardo secolo XII, i giuristi hanno elaborato della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> una </hi><hi rend="CharOverride-1">nozione ‘politica’, non legata alla nascita. Non basta nascere a Lucca per esser </hi><hi rend="italic">civis lucanus</hi><hi rend="CharOverride-1">, scriveva Rolando da Lucca ripreso da Francesco d’Accursio a metà Duecento: «bisogna vedere dove uno ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> le terre e dove paga le imposte»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-067">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Oltre a rimarcare la natura eminentemente proprietaria e fiscale della nozione di appartenenza, i due giuristi mettevano in luce una dimensione pragmatica dei diritti di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, dove appunto il riconoscimento di essere </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> è legato a determinati comportamenti e non dipende da  uno </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> naturale</hi><hi rend="CharOverride-1"> o da una separazione prestabilita fra interni ed esterni. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò è tanto più vero in un contesto sociale così mobile come quello delle città italiane del Due-Trecento che moltiplicarono sia le superfici abitate sia la popolazione residente per 5 anche per 10 volte. F</hi><hi rend="CharOverride-1">ra l’area urbana racchiusa nelle cinte del XII secolo e quella compresa dalle nuove cerchie di metà/fine Duecento non esiste possibilità di confronto: si tratta di due spazi sociali con dimensioni e problemi strutturalmente diversi, per popolazione, sistema politico e forme di vita collettiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-066">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. È in questo contesto che m</hi><hi rend="CharOverride-1">aturano le pratiche di appartenenza alla città del basso medioevo: un contesto non solo di crescita della popolazione e di immigrazione continua di nuovi possibili </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche di creazione di nuove tipologie di regime politico (comune di Popolo), di inedite forme associative che assorbono per la prima volta migliaia di persone spesso di recente immigrazione (le </hi><hi rend="italic">societates</hi><hi rend="CharOverride-1"> di arti e territoriali), di contrasti violenti nati intorno all’occupazione delle cariche di governo che impongono percorsi regolati per la partecipazione o l’esclusione dalla vita politica. Percorsi che il più delle volte prevedono un complicato processo di assorbimento nel mondo del lavoro, che resta il sistema privilegiato di integrazione dei nuovi cittadini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-065">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel corso del XIII e del XIV secolo, il concetto stesso di “appartenenza alla collettività” viene sottoposto a un tale numero di sollecitazioni da modificare radicalmente la composizione del suo nucleo originario. La </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> descritta dagli intellettuali del XV secolo è un oggetto profondamente diverso dalle timide enunciazioni normative del primo Duecento e riguarda, come vedremo, un insieme ristretto di abitanti della città. Anzi sul finire del Quattrocento, in molte realtà urbane la stessa qualifica di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> non solo è differenziata secondo i diversi livelli di accesso alle istituzioni, ma in alcune città ha cessato di comprendere tutti gli abitanti della città  per indicare una categoria della popolazione media o medio-bassa rispetto alla nuova </hi><hi rend="italic">élite</hi><hi rend="CharOverride-1">. Due mondi separati, divisi proprio dal termine che avrebbe dovuto riunire la popolazione urbana in un insieme di </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per questo dobbiamo rinunciare allo studio astratto della cittadinanza come un diritto ‘dato’ in via automatica e definitiva ai cittadini. La </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, come sottolinea da tempo Pietro Costa, è un concetto che va lasciato necessariamente </hi><hi rend="CharOverride-1">‘indeterminato’, riferendosi a un «fascio di relazioni fra individuo e comunità» impostato su uno strato fluido di diritti e doveri</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-064">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In più, seguendo i risultati delle ricerche di Giacomo Todeschini, sappiamo che questo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> è temporaneo, instabile, sempre soggetto a </hi><hi rend="CharOverride-1">cambiamenti e limitazioni per tutti i residenti in città e non solo per i nuovi arrivati</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-063">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Del resto, in molte fasi della storia urbana – e il Duecento è una di queste – non è facile capire chi sono i </hi><hi rend="italic">forenses</hi><hi rend="CharOverride-1"> e gli estranei, e ancor</hi><hi rend="CharOverride-1"> meno è facile capire dopo quanto tempo si diventa </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> riconosciuti o si resta immigrati, al di là delle soglie dettate da norme statutarie. Lo stesso concetto di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> ‘originario’ si rivela </hi><hi rend="CharOverride-1">una creazione artificiale, usata per creare nuove barriere interne a una popolazione urbana formata in gran parte da immigrati o figli di immigrati che possono diventare ‘originari e veri’ secondo i diversi momenti di apertura e di chiusura stabiliti dai regimi in carica. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Partiamo quindi da una concezione debole ma pragmatica del termine </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, intesa </hi><hi rend="CharOverride-1">come insieme di rapporti che definiscono, in maniera graduale e temporanea, le condizioni del </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispetto alla comunità, vale a dire la quota di diritti che i singoli abitanti possono o </hi><hi rend="italic">vogliono</hi><hi rend="CharOverride-1"> attivare. Sappiamo infatti che i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> erano (e sono) soggetti attivi e non passivi di questo complesso gioco di relazioni biunivoche. Anzi una delle correnti interpretative di maggiore successo della sociologia urbana odierna punta proprio all’esame degli ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">atti di cittadinanza’ come azioni coscienti messe in opera per acquisire di fatto un diritto di appartenenza riconosciuto localmente, al di là, e spesso contro, le regole imposte dall’autorità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-062">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Si tratta di comportamenti anche ordinari, quotidiani, che tendono a rendere le persone inserite e accettate in un contesto sociale dato attraverso l’adesione alle pratiche locali di convivenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-061">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma sappiamo anche che, in molti casi, le regole imposte, i discorsi pubblici sull’appartenenza – e in generale le testualità normative intorno ai criteri richiesti per essere </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> attivi – condizionano in maniera determinante tutte le altre forme di appartenenza locale. Certo, s</hi><hi rend="CharOverride-1">i può benissimo appartenere a una comunità anche senza essere necessariamente approvati dal potere pubblico, ma il riconoscimento giuridico della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> resta un momento ineludibile della definizione delle identità individuali e quindi del corpo politico della città. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Essere qualificato </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> influisce direttamente sui modi di vivere delle persone nelle società di antico regime, soprattutto sul piano dell’integrazione nelle strutture urbane e della capacità di essere rappresentati nei processi decisionali relativi alla produzione e alla distribuzione delle risorse. Allo stesso tempo, controllare la selezione dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> riconosciuti – abilitati ad agire in un’arena circoscritta di diritti-doveri – si rivela una risorsa strategica per i poteri pubblici impegnati</hi><hi rend="CharOverride-1"> a condizionare la riproduzione del corpo politico urbano. È un processo quasi circolare: decidere chi può accedere alle istituzioni politiche cambia il senso di cittadinanza in generale, rimodellandolo secondo una gerarchia di valori che riflette anche una gerarchia di possibilità; ci saranno cittadini più meritevoli che possono ricoprire le cariche maggiori </hi><hi rend="CharOverride-1">e cittadini ‘ordinari’ relegati alle cariche minori, e altri </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> ‘incerti’ esclusi da ogni ufficio pubblico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo scopo di questo studio è proprio</hi><hi rend="CharOverride-1"> quello di indagare il rapporto fra i sistemi di classificazione dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> usati a partire dal tardo Duecento e la graduale separazione della partecipazione politica dai diritti di base connessi alla cittadinanza lungo il XIV e il XV secolo: come si arriva a una nozione di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> segmentata in base alla possibilità di accedere alle cariche pubbliche e a rimodulare </hi><hi rend="CharOverride-1">significato generale di </hi><hi rend="italic">civilitas </hi><hi rend="CharOverride-1">in ‘gradi’ diversi secondo il rilievo degli uffici a cui si può accedere? Per quali vie l’assunzione di uffici pubblici assume una funzione gerarchica e ordinante, relegando le altre sfere di azioni civiche in una posizione subordinata? Lo indagheremo in quattro tappe, programmaticamente sintetiche e generali</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><list type="unordered">
				<item><hi rend="CharOverride-1">Partiremo dal comune duecentesco maturo, che per primo di pose il problema di costruire un sistema di classificazione dell’intera popolazione urbana secondo le azioni socio-economiche che i singoli dovevano compiere per essere considerati </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></item>
				<item><hi rend="CharOverride-1">Affronteremo,</hi><hi rend="CharOverride-1"> in un secondo momento, la nascita di un meccanismo amministrativo in grado di manipolare artificialmente lo status di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel primo decennio del XIV secolo: si poteva ‘essere qualcosa’ in virtù di un atto verbale del consiglio che modificava le condizioni reali delle persone (assumevano una condizione imposta ‘come se’ l’avessero sempre avuta).</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi></item>
				<item><hi rend="CharOverride-1">Vedremo poi come questo stesso meccanismo fu usato dai governi cittadini per restringere e qualificare una parte selezionata della popolazione urbana secondo il criterio dell’origine, creato ad arte per separare un’</hi><hi rend="italic">élite</hi><hi rend="CharOverride-1"> di auto-eletti originari dalla massa di cittadini ‘non originari’ ma </hi><hi rend="italic">ficti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e in quanto tali privati di una quota essenziale di diritti politici: si pongono le basi, in altre parole, per una separazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> strutturale fra lo statuto del </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> e i diritti di partecipazione politica.</hi></item>
				<item><hi rend="CharOverride-1">E infine chiuderemo con l’esito quasi inevitabile di questi strumenti che usano la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> per disegnare un nuovo modello di società politica, chiusa e auto-alimentata da una sorta di rigenerazione spontanea e naturale del suo ceto dirigente: la diffusione del criterio genealogico sia per definire le condizioni personali sia per essere ammesso agli uffici pubblici</hi><hi rend="CharOverride-1">, con esclusione graduale ma inesorabile della fascia di popolazione mobile, più legata ai lavori manuali. Un rovesciamento totale delle gerarchie ideologiche impostate dai regimi di Popolo del pieno Duecento, che riduce drasticamente il senso del termine </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></item>
			</list><div><head><hi>1. La definizione degli </hi><hi rend="italic">status</hi><hi> e la classificazione dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi> (seconda metà del XIII secolo)</hi></head><div><head><hi>1.1. Il sistema delle liste</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo passaggio si colloca nel pieno Duecento, quando i regimi di Popolo impostarono una estesa politica di classificazione della popolazione urbana attraverso un sistema di liste di </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ordinano, in elenchi discreti, i singoli abitanti della città secondo le diverse tipologie di relazioni che intrattengono con le istituzioni</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-060">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In altri termini, i libri registrano comportamenti e azioni che i singoli </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> devono – </hi><hi rend="CharOverride-1">o dovrebbero – praticare (o non praticare) verso la collettività comunale: abitare e pagare le tasse in primo luogo, ma anche lavorare, militare nell’esercito, partecipare ai consigli, ricoprire uffici pubblici. Non tutti sono doveri in senso tecnico, ma nel loro insieme queste azioni determinano la qualità dell’appartenenza e dunque il grado di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di diritti connessi di cui i singoli individui possono godere. La somma di questi elenchi contiene quindi l’insieme dei membri riconosciuti di una comunità politica degni di protezione. Proviamo a rivedere il sistema documentario secondo la matrice delle azioni attestate nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> registri:</hi></p><list type="unordered">
				<item><hi rend="CharOverride-1">i registri di estimo contengono l’iscrizione dei beni da valutare per calcolare l’imponibile da tassare, ma attestano anche una </hi><hi rend="italic">intentio</hi><hi rend="CharOverride-1"> esplicita </hi><hi rend="CharOverride-1">di essere cittadino e di contribuire alle necessità della città, una dimensione fondamentale per essere riconosciuti </hi><hi rend="italic">cives. </hi><hi rend="CharOverride-1">E infatti, come è noto, le liste di estimati della città fungevano da liste di </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, sia sul piano della residenza che su quello giuridico, visto che il ruolo fiscale rifletteva, di fatto, lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> civile. Essere iscritto all’estimo era il criterio di base sia </hi><hi rend="CharOverride-1">per essere censito come </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> (da parte dell’autorità) sia per dimostrare di essere </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> in caso di necessità (da parte dei singoli). </hi></item>
				<item><hi rend="CharOverride-1">Le liste militari attestano il contributo personale dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla difesa della città, un dovere civico, questo sì da intendere, in senso stretto,</hi><hi rend="CharOverride-1"> come un obbligo. Anche queste liste sono molto usate in sede processuale come prova di </hi><hi rend="italic">affectio</hi><hi rend="CharOverride-1"> verso la città, di fedeltà al comune in momenti di crisi. Il valore della partecipazione all’esercito ha il suo contraltare nelle liste di assenti: come vedremo, in casi estremi, questa fuga dai doveri poteva portare alla privazione della cittadinanza. </hi></item>
				<item><hi rend="CharOverride-1">Le matricole di società di mestiere attestano una serie importantissima </hi><hi rend="CharOverride-1">di appartenenze qualificate, soprattutto nei comuni a regime popolare: in primo luogo che la persona esercita un mestiere riconosciuto e che la sua capacità lavorativa è stata certificata da una </hi><hi rend="italic">societas</hi><hi rend="CharOverride-1">, e quindi che appartiene al Popolo ed è ammessa a partecipare ai suoi organi politici, societari e cittadini. Proprio per questo altissimo valore di garanzia l’iscrizione alle </hi><hi rend="italic">societates</hi><hi rend="CharOverride-1"> è strettamente controllata dagli organi direttivi del Popolo e periodicamente </hi><hi rend="CharOverride-1">aggiornata con cancellazioni e nuove iscrizioni. Le matricole</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono usate anche </hi><hi rend="CharOverride-1">in molti processi come prova di inserimento civico di livello superiore della persona: la rete di solidarietà societaria la rende, al tempo stesso, riconoscibile e protetta in virtù dei privilegi giudiziari attribuiti ai membri del Popolo </hi><hi rend="CharOverride-1">per bilanciare la naturale forza coercitiva dell’aristocrazia magnatizia e militare. </hi></item>
			</list><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Naturalmente esistono anche liste ‘negative’ che registrano i comportamenti elusivi o eversivi rispetto ai doveri richiesti: liste di evasori fiscali, </hi><hi rend="CharOverride-1">di banditi penali e di ribelli politici, soggetti a una serie di sospensioni permanenti o temporanee di diritti di protezione. Le liste negative vivono in stretta dipendenza di quelle positive e manifestano plasticamente la presenza di </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> imperfetti o di non-</hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai quali si sono sottratte determinate facoltà inerenti alla </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">: abitare in città, ottenere gli uffici, girare incolumi per la città e per il contado. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La dialettica fra integrazione ed esclusione mette in luce </hi><hi rend="CharOverride-1">un dato importante dell’appartenenza alla città: il piano sul quale le istituzioni cittadine avevano impostato il rapporto con i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> – se guardiamo al suo impianto logico – si configura come una costante relazione di debito, in cui i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, o gli aspiranti tali, devono compiere periodicamente determinati atti per soddisfare i criteri dell’appartenenza alla città. In tal senso, la condizione di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> non solo non è (mai) definitiva</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma non può neanche tramettersi in automatico ai figli se questi non assolvono i medesimi doveri dei padri. La </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha bisogno di queste azioni ripetute che confermano nei fatti un’</hi><hi rend="italic">intentio </hi><hi rend="CharOverride-1">di essere stabilmente inserito in un corpo comunitario. Il venir meno di queste azioni segna un indebolimento dell’</hi><hi rend="italic">intentio</hi><hi rend="CharOverride-1"> che viene subito registrato e in alcuni casi sanzionato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa dimensione biunivoca dell’appartenenza si riflette anche nella struttura delle diverse serie di libri che ricostruiscono la posizione della singola persona verso la comunità. Si tratta infatti di un sistema aperto (verso le azioni esterne delle persone) e coordinato al suo interno, </hi><hi rend="CharOverride-1">che permette lo spostamento dei nomi da una lista all’altra secondo le azioni che sono ascritte ai singoli cittadini. Con il passaggio del nome da un registro all’altro, si modifica anche la qualifica della persona, che si definisce attraverso la somma algebrica delle singole posizioni, positive e negative, assunte nei diversi registri: </hi><hi rend="CharOverride-1">si possono godere di alcuni diritti e non di altri (essere iscritti all’estimo ma non alle liste del Popolo), oppure esserne privati per un certo periodo di tempo e poi rientrarne in possesso dopo una decisione giudiziale (per esempio quando si paga una pena per uscire dal bando). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È un sistema che si adatta bene a costruire una nozione mobile di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> che può essere diminuita e reintegrata secondo i momenti e, appunto, le azioni della persona</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ecco una prima conclusione: essere </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> non è una condizione fissa, ma dipende da una serie di atti che determinano la posizione e lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> della persona nei libri pubblici, contenenti liste apert</hi><hi rend="CharOverride-1">e e modificabili. Queste modifiche sono ‘sistematiche’, vale a dire che gli aggiornamenti relativi alle condizioni personali sono riportati su tutte liste che compongono il sistema (gli ingressi come le cancellazioni). La vera </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione del sistema documentario per liste la si vede proprio nell’utilizzo incrociato dei registri come prova dell’identità civica delle persone. I libri sono aggiornati e consultati continuamente perché la lista, come si è detto più volte, consente l’accertamento delle condizioni individuali all’interno di un sistema di controllo generale della popolazione urbana. Lo vediamo </hi><hi rend="CharOverride-1">ancora meglio nella gestione degli “stati di esclusione” e nei processi per provare o modificare il proprio </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> civico. </hi></p></div><div><head><hi>1.2. </hi><hi>Stati di esclusione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Gli stati di esclusione sono stati molto studiati e ci spenderemo poche parole. Il più noto è il bando, in particolare nella sua declinazione politica. Sappiamo che i bandi potevano riguardare centinaia e in alcuni casi migliaia di persone con un’estensione più meno definita ad altri membri della famiglia: a questi era vietato di risiedere in città (con gradi diversi di lontananza in base alla pericolosità della persona) ed erano privati della protezione giuridica del comune nella persona e nei beni</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-059">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Anche una volta rientrati, non potevano accedere agli uffici pubblici ed erano sottoposti a regole giudiziarie molto costrittive. Sappiamo infatti che la gestione dei banditi ha occupato per decenni i regimi di Popolo, impegnati in complesse operazioni di riassorbimento dei personaggi meno invischiati </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle maglie fazionarie che attraverso il giuramento della parte (guelfa) erano disposti a riposizionarsi nel quadro politico cittadino</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-058">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Questa attività continua di filtro impressa alla politica verso i banditi ha prodotto una serie di nuove liste aggiornate che convivono insieme alle liste originarie in un caleidoscopio di posizioni individuali e familiari che ha complicato enormemente l’assetto politico nelle città di Popolo. Lo vedremo in seguito. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ogni caso, limitarsi al settore politico sarebbe riduttivo</hi><hi rend="CharOverride-1">. In primo luogo, l’area di esclusione giudiziaria era molto estesa e generava un enorme bacino di persone private non solo dei diritti di partecipazione e protezione, ma anche della incolumità fisica e della libertà personale: è noto che gran parte dei banditi per malefici potevano essere uccisi impunemente. Da qui la consultazione febbrile dei registri di bando per trovare conferma della presenza dei nomi sospetti. In secondo luogo, esisteva anche un’area di esclusione a bassa intensità, ancora più ampia, generata soprattutto dai bandi per debito e in specie dai bandi per evasori fiscali. Sono due realtà ben studiate per Bologna, ma ampiamente condivise da tutti i grandi comuni urbani. Sui bandi per debito rinvio alle ricerche</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Jean-Louis Gaulin che attesta l’enorme crescita dei bandi tra il 1250 e il 1270 (con 2500 banditi)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-057">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Sui secondi – i casi di evasione fiscale – va almeno ricordato come, a Bologna, i registri dei </hi><hi rend="italic">malpaghi</hi><hi rend="CharOverride-1"> mettano in luce due dati di rilievo: </hi><hi rend="CharOverride-1">il grandissimo numero degli evasori di collette e di non iscritti all’estimo (nel 1309 sono più di 6000 persone); e la volontà del comune di censire questo insieme di evasori come “nemici del comune”, privandoli dei diritti di protezione dei beni e della persona ed escludendoli dalle cariche pubbliche</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-056">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Un insieme di pene severe che troviamo in moltissimi, direi in quasi tutti i comuni: segno che l’evasione fiscale determinava – in maniera speculare all’inserimento nell’estimo – l’esclusione dal novero dei veri </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">. È questa la dimensione che ci interessa di più in questa sede. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, in questo caso, viene misurata sul contributo attivo </hi><hi rend="CharOverride-1">dato al progresso economico della città: pagare le tasse diventa un segno di ‘esistenza civica’ che supera la semplice residenza (un evasore, anche se residente, viene considerato come non </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">). Si tratta di una dimensione partecipativa confermata dal tenore delle rubriche statutarie e delle riformagioni consiliari che spesso equiparano l’evasione alla ribellione </hi><hi rend="CharOverride-1">politica; ma è presente anche nelle </hi><hi rend="italic">quaestiones</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei giuristi che avevano inserito il caso dell’evasore tra quelli che diminuivano o sospendevano la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, perché, come molti giuristi sapevano e scrivevano, erano necessari </hi><hi rend="CharOverride-1">dei segni visibili per ‘fare il cittadino’ oltre la nascita, e pagare le tasse era il primo e il più importante. I maestri bolognesi avevano più volte affrontato il caso del </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> evasore confermando sempre il tenore degli statuti, secondo i quali </hi><hi rend="CharOverride-1">il non pagamento della colletta faceva perdere lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la protezione del comune</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-055">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’elemento di interesse di queste diminuzioni di diritti sta proprio nella dimensione materiale che la nozione di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> conserva nel pieno Duecento. La «</hi><hi rend="CharOverride-1">mancanza di protezione della città» – espressione che riprendo dagli statuti di Siena, ma che si ritrova in quasi in tutti gli statuti coevi – comporta il divieto di rendere giustizia agli evasori nei tribunali cittadini, esponendo l’evasore alle vendette e agli attacchi dei suoi avversari. Così a Siena nel 1262: «Quod potestas et capitaneus </hi><hi rend="CharOverride-1">teneantur facere capi et detineri in carcere illos qui non solverint suum datium»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-054">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma si poteva arrivare anche alla perdita degli uffici,</hi><hi rend="CharOverride-1"> come a Padova: quando un evasore accusava qualcuno, il podestà «non possit nec debeat super denuntiatione procedere» e inoltre i «conscripti in libro forbannitorum nullum officium ordinarium</hi><hi rend="CharOverride-1"> vel extraordinarium, ambaxariam vel capitanariam vel potestatiriam … habere debeant»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-053">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Senza contare che chi non era iscritto all’estimo poteva perdere la </hi><hi rend="CharOverride-1">stessa qualità di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">, secondo lo statuto di Siena del 1309: </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">e che tutti quelli et ciascuni supradetti e quali abiteranno ne la città di Siena, secondo che detto è, </hi><hi rend="italic">et erano scritti ne li libri detti</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">siano avuti per cittadini</hi><hi rend="CharOverride-1"> et sieno difesi secondo che cittadini; chi non sarà trovato abitare né scritti nelli libri allora non deve essere considerato cittadino</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-052">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ne emerge un senso originario, quasi ciceroniano, di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">: chi ne sta fuori, mette a rischio l’incolumità della sua persona e dei suoi beni. In effetti, la norma che vieta di rendere giustizia agli evasori era applicata spesso</hi><hi rend="CharOverride-1">, grazie alla relativa facilità di consultare registri di </hi><hi rend="italic">malpaghi</hi><hi rend="CharOverride-1"> e ottenere attestazioni di presenza del nome dell’avversario nelle liste di evasori o di assenza dalle liste di estimo. A questo si aggiunge anche una forma di emarginazione politica degli esclusi: chi non era estimato come </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> non poteva iscriversi alle Arti e il suo nome, se presente, doveva essere cancellato dalle</hi><hi rend="CharOverride-1"> matricole. Lo stesso valeva per i nobili, i figli di nobili, i magnati, i </hi><hi rend="italic">milites</hi><hi rend="CharOverride-1"> e i delinquenti comuni, gli infami, i falliti, i falsari: tutti soggetti che non potevano essere inseriti nelle matricole per indegnità morale e politica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-051">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Vista la frequenza con la quale queste matricole sono ‘ripulite’, viene da pensare che sia stato</hi><hi rend="CharOverride-1"> il dominio delle società di Popolo a imporre </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1"> così severi per regolare le forme di partecipazione alla vita pubblica, esasperando, per certi versi, quella tendenza al controllo continuo delle condizioni personali che già il comune duecentesco aveva sviluppato nella prima fase del regime di Popolo. Di certo, l’iscrizione alle matricole, all’estimo e in generale alle liste di selezione del comune era determinante per le persone interessate a definire in senso attivo o a difendere la propria condizione civica. </hi></p></div><div><head><hi>1.3. Contestazione e negoziazione degli status</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La moltiplicazione di filtri di esclusione sotto i regimi di Popolo provocò infatti una</hi><hi rend="CharOverride-1"> diffusa contestazione da parte delle persone colpite da qualifiche negative. Le linee di incertezza nell’accertamento documentario del comune possono essere numerose: non sempre, per esempio, a dispetto della pretesa universalistica delle liste, è facile capire chi era veramente </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> e chi contadino, chi nobile o figlio di nobile, chi meritava di essere popolare e chi no, senza contare i frequenti scambi di persona (nomi che non corrispondono alla persona fisica). La lista registrava un atto amministrativo, ma la condizione </hi><hi rend="italic">reale</hi><hi rend="CharOverride-1"> poteva essere differente e spettava ai singoli far presente il divario. Da qui</hi><hi rend="CharOverride-1"> un flusso continuo di accuse, segrete o palesi, volte a denunciare la condizione illegittima di persone iscritte nelle matricole contro le regole degli statuti di Popolo. Da qui anche le petizioni e i processi intentati per modificare lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> assegnato, contestando l’esattezza del nome, la condizione, la residenza o la qualità sociale dell’interessato: dalle notazioni in calce alle dichiarazioni di estimo per giustificare la riduzione dell’imponibile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-050">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, alle petizioni di riconoscimento di cittadinanza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-049">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ai processi iniziati per chiedere la cancellazione </hi><hi rend="CharOverride-1">(o il mantenimento) del nome nelle matricole delle Arti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-048">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In tutti questi casi, il confronto sull’identità delle persone ha una natura processuale ed è giocato su un duplice binario di prove: le testimonianze dei vicini – che si rivelano fondamentali per correggere una classificazione errata del comune – e il ricorso alle liste generali di appartenenza, quando esistevano. La combinazione è variabile. Nei decenni finali del Duecento, le testimonianze orali dei vicini o dei conoscenti sono ancora centrali per determinare lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle persone, segno che il comune fa ancora affidamento sul giudizio espresso dalla comunità per decidere chi ne fa parte o meno. Certo bisogna adeguarsi a dei modelli di buon </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">, ampiamente diffusi in tutte le città comunali: pagare le tasse, abitare, militare nell’esercito, comportarsi </hi><hi rend="italic">ut alii </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">; ma proprio questa adesione tautologica al modo di essere </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> condiviso con le autorità è la prova richiesta per essere riconosciuto </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-047">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> oppure </hi><hi rend="italic">popularis</hi><hi rend="CharOverride-1"> e buon</hi><hi rend="italic"> artifex</hi><hi rend="CharOverride-1">, e per respingere l’accusa infamante di essere nobile o </hi><hi rend="italic">miles</hi><hi rend="CharOverride-1">. Teniamo a mente questa gerarchia rovesciata di valori: sotto il regime del Popolo trionfante – fondato sulla cacciata di molte famiglie condannate come nobili o magnatizie – la condizione del </hi><hi rend="italic">laborator</hi><hi rend="CharOverride-1"> iscritto all’arte non solo è accettata, ma è richiesta come requisito necessario alla partecipazione politica. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dai primi decenni del Trecento, si assiste tuttavia a un aumento sensibile dell’autonomia delle liste come mezzo di prova. Sempre più cause sono decise solo con il ricorso alle liste del comune: si squadernano i libri generali per verificare se il nome della persona sotto inchiesta è presente o meno nell’estimo o nelle matricole e in base a questo semplice esame autoptico, affidato ai notai comunali, si decide se una persona è quello che dice di essere. I giuristi nei loro </hi><hi rend="italic">consilia</hi><hi rend="CharOverride-1"> si adeguano, salvo rari casi, a questa </hi><hi rend="italic">routine</hi><hi rend="CharOverride-1"> documentaria. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La lista come sistema automatico di assegnazione di </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> si rivela dunque come uno degli esiti più importanti della messa in opera del sistema di classificazione sotto i regimi di Popolo, con due sviluppi importanti nel corso del XIV secolo. Da un lato si tenta la creazione di ‘libri generali’ di tutta la popolazione urbana, divisa in grandi macro</hi><hi rend="CharOverride-1">-insiemi organici – come il ‘libro del Popolo’ e il ‘libro dei Nobili’ previsti a Modena nel 1306</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-046">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> o la lista di tutti i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> a Lucca nel 1370 </hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-045">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; dall’altro si moltiplicano delle liste selettive che aggiornano l’elenco delle famiglie dichiarate sospette negli anni Settanta del Duecento, al tempo della prima ondata di bandi politici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio il lavorio costante di coordinamento fra le liste generali di privilegiati e le liste negative di sospetti favorisce la nascita di una serie di meccanismi amministrativi che consentiva ai reggitori del comune di modificare lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle persone in via amministrativa, manipolando le liste. Tanto più che lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> stato di conflitto endemico nelle città del primo Trecento, con i frequenti cambi di fronte, ha reso necessario trasformare il dato della lista in un dato mobile, modificabile secondo le necessità del momento. </hi></p></div></div><div><head><hi>2. La manipolazione degli </hi><hi rend="italic">status </hi><hi>e la concessione della </hi><hi rend="italic">civilitas ficta</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le condizioni dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> stabilite dalle numerose liste di inquadramento della</hi><hi rend="CharOverride-1"> seconda metà del Duecento subiscono un profondo rimaneggiamento da parte di nuove tecniche amministrative di definizione artificiale della cittadinanza nel corso del primo decennio del Trecento. Le liste continuano a definire lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’insieme della popolazione urbana (se un ‘nome’ è nelle matricole </hi><hi rend="CharOverride-1">quella persona è del Popolo; se è negli estimi, è cittadino ecc.) ma il consiglio degli Anziani o il consiglio del Popolo possono attribuire un determinato </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> a una persona anche se il nome non è presente nelle liste, oppure, caso più frequente, possono modificare d’ufficio la condizione di persone già iscritte nelle liste. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Attraverso il meccanismo analogico del ‘come se’ era possibile far diventare una persona ciò che non era prima: un ex ghibellino poteva/doveva essere </hi><hi rend="italic">considerato</hi><hi rend="CharOverride-1"> guelfo (</hi><hi rend="italic">tenetur</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">habetur</hi><hi rend="CharOverride-1">), un magnate diventare popolare e viceversa. A Bologna, per esempio, le famiglie che hanno</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurato la ‘parte guelfa’ negli anni Novanta del Duecento sono da ritenere come appartenenti alla parte geremea e della Chiesa, insieme ai loro </hi><hi rend="CharOverride-1">congiunti e ai discendenti, che devono rinnovare periodicamente il giuramento della Parte fatto dai padri. Il tentativo di tenere sotto controllo o di inglobare gli eredi di famiglie un tempo sospette è palese; tuttavia, la situazione politica nel primo decennio del Trecento è molto più confusa di quella precedente. Oltre al numero assai alto di famiglie bandite che </hi><hi rend="CharOverride-1">hanno giurato la Parte ma hanno ancora un avo iscritto nella lista originale dei banditi, pesa l’instabilità dei quadri politici locali nelle città guelfe, che avevano subito almeno due rovesciamenti di fronte interni allo stesso campo partitico e a breve distanza di tempo: fra il 1303 e il 1306 prevalsero a Bologna e a Firenze prima le famiglie della Parte Bianca e poi quelle dei Neri,</hi><hi rend="CharOverride-1"> e molti nomi di famiglie anticamente guelfe furono inseriti in liste antimagnatizie che mischiavano i vecchi ghibellini con i neo-magnati, dichiarati tali attraverso una decisione del consiglio del Popolo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-044">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. E nel 1306, quando si affermò la Parte Nera, i ruoli si invertirono.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo meccanismo di rovesciamento interno alla Parte si rivel</hi><hi rend="CharOverride-1">a fondamentale della vita politica comunale, perché cambia di segno l’iscrizione nella lista originaria, indebolendo la funzione della lista come contenitore di condizioni stabilite dall’autorità. Nella prima metà del Trecento, le liste infatti sono troppe, i nomi sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> inseriti in elenchi diversi e contraddittori, che attestano condizioni opposte: a Bologna si poteva essere iscritti allo stesso tempo nelle liste dei magnati ma anche nelle matricole delle Arti o negli elenchi del consiglio del Popolo con diritti concessi e negati alla stessa persona secondo la lista di riferimento; e ancora capitava che alcuni membri della famiglia sono erano </hi><hi rend="CharOverride-1">censiti come antichi ghibellini, e altri familiari come guelfi (dopo aver giurato la parte) e così via. Si moltiplicarono i casi paradossali che andavano risolti caso per caso, in un sistema ormai fuori controllo. Nello statuto bolognese del 1335 si arrivò così a ridurre drasticamente il valore di alcune liste di banditi: non tutte erano (ancora) valide, e alcune dovevano essere sospese perché non rispondevano più ai progetti del regime al potere; così persone inserit</hi><hi rend="CharOverride-1">e in determinati registri di banditi non dovevano essere considerate veramente bandite. Si apre l’epoca delle liste ‘relative’, da interpretare secondo gli equilibri del momento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-043">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il cambiamento d’ufficio dello </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> personale aprì la strada per una più decisa politica di manipolazione delle forme di appartenenza alla cittadinanza e di selezione dei partecipanti alle istituzioni. Questa fase, che occupa grosso modo la seconda metà del Trecento e la prima parte del secolo successivo, è della massima importanza perché </hi><hi rend="CharOverride-1">contribuisce a determinare la natura della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> per lungo tempo. Si tratta di un processo ricco di sfumature, che ricostruiremo per tappe, prendendo come guida la logica interna dei due principali meccanismi di definizione artificiale della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il primo riguarda la possibilità di estendere la condizione di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> a persone del contado o forestiere che intendevano stabilirsi in città o già vi abitavano da tempo. Il secondo, apparentemente di segno inverso, rimarca invece la differenza fra i </hi><hi rend="italic">veri et originarii cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> e i </hi><hi rend="italic">cives ficti</hi><hi rend="CharOverride-1"> che hanno ottenuto la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> per decreto o per privilegio. La contraddizione di questo doppio movimento costituisce il cuore del sistema di costruzione della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> nelle città del basso medioevo. </hi></p><div><head><hi>2.1. Privilegi di cittadinanza e gestione dei flussi nel Trecento</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul primo punto diremo poche cose, dato che la concessione per privilegio della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> a persone forestiere è un processo politico e sociale molto studiato dalla storiografia recente che ne ha messo in luce il carattere strumentale del privilegio deciso dall’autorità interna, la sua natura di premio dato a persone fedeli o utili allo stato, i vantaggi di natura essenzialmente economica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-042">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> concessi al richiedente. E si sono anche messi in luce i differenti modelli di integrazione, che prevedevano, di base, la residenza obbligatoria in città, il pagamento delle tasse e in alcuni casi l’acquisto di una casa, in cambio di un’equiparazione formale con i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> veri. In tutti i formulari si rimarca questa operazione analogica in base all</hi><hi rend="CharOverride-1">a quale si diventa </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">, o si deve essere ‘reputati e trattati’ come </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il potere trasformativo dell’atto di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> è, almeno sul piano formale, il dato di partenza ineludibile del percorso di integrazione. Poi le clausole cambiano secondo i diversi contesti. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La testualità delle cittadinanze concesse dalle città repubblicane del tardo Duecento </hi><hi rend="CharOverride-1">si basa tendenzialmente su un modulo ‘etico’ egemonico: la domanda di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> deve contenere formule precise, che mettano in luce il valore culturale dell’appartenenza alla città, i meriti maturati dal richiedente e i vantaggi che poteva avere</hi><hi rend="CharOverride-1"> il richiedente dalla nuova ‘patria’. Di fatto sono suppliche che devono essere esaminate dal consiglio cittadino e votate a maggioranza. Le domande presentate al comune di Firenze e di Siena, per esempio, insistono molto sulla </hi><hi rend="italic">volontà</hi><hi rend="CharOverride-1"> di diventare cittadini sia per rendere formale un’appartenenza alla città già in atto </hi><hi rend="CharOverride-1">da tempo, sia per migliorare la condizione proprie e dei figli in un futuro vicino. A Firenze si ribadisce la determinazione della volontà (</hi><hi rend="italic">intentio</hi><hi rend="CharOverride-1">) di risiedere e lavorare in città e di pagare le tasse – condizione che molti avevano già al momento della domanda – come il pratese Piglialarme di Cecco «</hi><hi rend="CharOverride-1">quod ipse </hi><hi rend="italic">intendit</hi><hi rend="CharOverride-1"> et vult esse civis civitatis Florentie et honera sustinere»; o</hi><hi rend="CharOverride-1"> il medico Iacopo di San Miniato che conferma di aver trasferito la famiglia a Firenze «eo animo et </hi><hi rend="italic">intentione</hi><hi rend="CharOverride-1"> ut proprio staret»; così come 9 richiedenti che affermano in consiglio «</hi><hi rend="italic">intendunt</hi><hi rend="CharOverride-1"> deinceps habitare»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-041">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Da sottolineare, naturalmente, la ricorrenza di un verbo così caratterizzante come </hi><hi rend="italic">intendere</hi><hi rend="CharOverride-1">: un verbo tecnico, sul piano giuridico, per indicare un indirizzo di vita consapevolmente scelto e perseguito nel tempo, secondo un criterio richiesto dal comune e sempre assecondato dai richiedenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le domande presentate al consiglio di Siena nel primo Trecento seguono una strategia in parte diversa e insistono sull’adesione piena del richiedente ai criteri ideologici dell’</hi><hi rend="italic">urbanitas</hi><hi rend="CharOverride-1">: dalla volontà di distanziarsi dai lavori agricoli che non rispondevano alla vera natura della persona, al desiderio di dare ai figli un futuro migliore, non solo perché in città sono possibili altre attività, ma soprattutto perché l’indole dei ragazzi è</hi><hi rend="CharOverride-1"> disposta verso il lavoro artigianale specializzato o addirittura verso la cultura scritta, in caso di aspiranti notai. Così Tommaso dei Mozzi «optat tam </hi><hi rend="italic">natura</hi><hi rend="CharOverride-1"> quam usu ducere dies suos in loco apto et abili ad </hi><hi rend="CharOverride-1">mercatandum»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-040">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; Bandino dichiara di avere «duos filios bona yndole et aptos ad civiles et urbanos»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-039">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; Meuccio di Compagno si presenta come «iuvenis et </hi><hi rend="CharOverride-1">scientie avidus, quam in comitatu adipisci non potest»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-038">32</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa propensione ‘naturale’</hi><hi rend="CharOverride-1"> verso la città – che sottolinea la corrispondenza fra l’indole dei richiedenti e i valori urbani propagandati dai governi comunali – è il dato più interessante: da un lato perché segna un punto di incontro fra le necessità del richiedente e l’impianto ideologico del comune, dall’altro perché questo punto di incontro apre effettivamente le porte a un’integrazione lavorativa e sociale relativamente ampia. Una volta iscritti all’estimo e pagate le tasse, per molti di questi nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> era possibile l’iscrizione alle Arti e, </hi><hi rend="CharOverride-1">dopo un numero di anni prefissato, anche l’accesso alle cariche politiche</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-037">33</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Quelle suppliche, in una prima fase, sono quindi destinate a creare nuovi </hi><hi rend="italic">cives </hi><hi rend="CharOverride-1">o comunque a instradare gli immigrati verso un percorso di inserimento nelle strutture sociali ed economiche della città. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A Venezia prevale invece l’aspetto economico</hi><hi rend="CharOverride-1">, della sfera d’azione commerciale consentita ai nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> che erano comunque obbligati a risiedere in città e pagare tutte le gravezze come gli altri cittadini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-036">34</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il modello veneziano, come è noto, prevede due forme di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">de intus</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">de extra</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo il raggio dell’azione commerciale consentita ai titolari del privilegio: interno al Ducato per quella </hi><hi rend="italic">de intus</hi><hi rend="CharOverride-1">, nei territori del dominio per quella </hi><hi rend="italic">de extra</hi><hi rend="CharOverride-1">. Era diversa anche la durata della residenza richiesta: 10 anni per la prima e 25 per la seconda. Si possono abbreviare i tempi ma è</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessario allora chiedere una grazia e ottenerla. È in questi casi che il consiglio deve valutare i meriti della persona: fedeltà militare alla repubblica, residenza lunga e matrimonio con una donna veneziana, utilità dell’attività economica del soggetto. Passati gli anni previsti, l’ottenimento della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> era invece automatico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In realtà, nel corso del Trecento, le forme di inquadramento normativo dei forensi in vigore nei grandi comuni di Popolo sono soggette a continui aggiustamenti dei criteri di apertura/chiusura verso i nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">: dalle norme per limitare gli abusi commessi dai nuovi beneficiati che non assolvono i doveri fiscali e di residenza in città, alle aperture parziali verso gli immigrati nei momenti di bisogno, o ancora alle leggi restrittive che abbassano il livello di integrazione dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> forestieri, precludendo esplicitamente l’accesso alle cariche comunali. Questa disciplina della ‘non cittadinanza’, potremmo dire, è altrettanto se non forse più importante di quella che regolava in positivo la concessione della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">: è proprio in queste norme sospensive che si coglie il carattere provvisorio e parziale della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> concessa agli esterni. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così è per tutte le città che hanno cercato di disciplinare i flussi migratori in maniera sistematica, come a Perugia, Bologna, Firenze, tanto per citare alcuni esempi più studiati. A Perugia questa alternanza di norme è visibile anche a distanza di pochi anni e mette in luce il meccanismo assai diffuso dell’aumento del numero di anni di residenza in città a partire dai quali si diventava </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel 1306, per esempio, si definiscono </hi><hi rend="italic">comitatenses</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche quelli che abitano in città da 5 anni – di contro agli statuti del 1286 che li considerava già </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">– ad eccezione dei nobili, conti marchesi e dei </hi><hi rend="italic">veri cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> che pagano le collette in città da almeno 20 anni: solo questi sono considerati </hi><hi rend="italic">veri et originari</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché «per ipsum tempus libram habuerunt»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-035">35</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Due anni dopo, invece, si allargano le maglie, a favore di quei comitatini, aspiranti </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, che avevano dovuto abbandonare la città – dove già abitavano – per la presenza della curia pontificia. La loro assenza forzata non contava ed era </hi><hi rend="italic">come se</hi><hi rend="CharOverride-1"> avessero sempre abitato in città: «Intelligantur et habeantur ac si in civitate Perusii cum tota sua familia habitasset et continuo seu habitarent</hi><hi rend="CharOverride-1"> in futurum»; non solo, dopo 5 anni di residenza (contati i mesi passati fuori per necessità) questi ex contadini «sint et esse debeant cives perusini et pro veris originaris civibus Perusii in omnibus habeantur</hi><hi rend="CharOverride-1">» e godano di tutti i privilegi e le esenzioni degli originari</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-034">36</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Due leggi in evidente contrasto che sottolineano l’incertezza dello status dei nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la sua continua rimodulazione in base alle spinte politiche del momento. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A Firenze – ma anche in tutte le altre città – le leggi contro i nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non pagano le tasse e non abitano veramente in città sono ricorrenti. Quella del 1316 illustra bene il tono delle norme, dove aleggia il tema della frode e dell’imbroglio perpetrato dai «multi alienigene» che «sub simulatis</hi><hi rend="CharOverride-1"> coloribus et non iustis causis allegatis» non pagano le tasse e non abitano in città; in questi casi il privilegio in base al quale sono ritenuti e fatti cittadini deve essere annullato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-033">37</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. È chiaro il nesso fra l’essere ‘ritenuti’ </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> e il privilegio che fonda questa equiparazione;</hi><hi rend="CharOverride-1"> la qualifica di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> non è autonoma, ma dipende dal privilegio: se si annulla il secondo, sparisce anche la prima, a dimostrazione quanto la concessione dello </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> civico resti in fondo un atto amministrativo modificabile e revocabile. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche a Venezia, nonostante l’impianto severo delle norme originarie, i tempi e i modi dell</hi><hi rend="CharOverride-1">a concessione di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> restano a lungo ampiamente negoziabili, sia in positivo che in negativo. Dopo le crisi demografiche del 1348 e del 1361 Venezia emana infatti una serie di norme che, </hi><hi rend="italic">pro multiplicatione populi et habitatione plena</hi><hi rend="CharOverride-1">, abbreviano la durata per diventare veri </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">: nel 1348 bastano due anni per diventare </hi><hi rend="italic">civis de intus</hi><hi rend="CharOverride-1">; legge rinnovata nel 1350, con un ulteriore sconto per la civilitas </hi><hi rend="italic">de extra</hi><hi rend="CharOverride-1"> (ottenibile dopo solo 10 anni invece dei 25 normali); nel 1355 se ne richiedono 5 anni (invece di 15) per essere trattato «pro cive et veneto nostro de intus»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-032">38</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il tempo, in sostanza, è un dato elastico. Ma anche la condizione di nuovo </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> è sempre rivedibile, come attesta, tra le altre, la legge del 1361 che priva del beneficio di cittadinanza chi non risiede in città e non paga le tasse</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-031">39</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; e ancora di più la </hi><hi rend="italic">parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 1381 presa dopo la guerra di Chioggia che punisce severamente i “veneti” che hanno abbandonato Venezia nel momento del bisogno; tutti i veneti, </hi><hi rend="italic">originarii</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">et per privilegium</hi><hi rend="CharOverride-1">, a dimostrazione che i provvedimenti per i nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">finiscono inevitabilmente per rimodulare anche i criteri di inclusione dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> ordinari: </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Quia tales veneti nostri non sunt ullo modo </hi><hi rend="italic">utiles nec fructuosi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">quia in temporibus adversitatis aufugiunt, quod ordinetur quod </hi><hi rend="italic">omnes tales veneti nostri</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">tam originarii</hi><hi rend="italic"> quam per privilegium</hi><hi rend="CharOverride-1">, ut est dictum, et tam nobiles quam populares non debeant admitti ad citadinanciam nostram</hi><hi rend="CharOverride-1"> nec tractari pro Venetis intus nec extra… </hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-030">40</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></quote></div><div><head><hi>2.2. Privilegi di cittadinanza e utilità economica fra Tre e Quattrocento</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel passaggio fra XIV e XV secolo il panorama sembra modificarsi ancora: le leggi sulla concessione della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> per privilegio sono presenti quasi ovunque e disciplinano la ‘naturalizzazione’ attraverso meccanismi tutto sommato simili. Ma il significato locale dell’appartenenza resta molto diversificato e dipende non solo dalle formule del privilegio, ma dal contesto politico di riferimento. La dimensione economica diventa prevalente, mentre le forme di integrazione civica nelle strutture politiche si fa opaca e anzi tende a scomparire. Seguiamo due esempi diversi che presentano però esiti simili. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sulla scia di una lunga tradizione di assorbimento di flussi migratori, Genova elabora un sistema a più livelli di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">, dove prevale la capacità di adattamento delle persone alle necessità economiche </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie e della repubblica. I gradi di integrazione urbana sono infatti numerosi e non tutti comprendono necessariamente la cittadinanza. Anzi, il nucleo fondamentale dei rapporti intessuti con i forestieri immigrati sembra riguardare più la reciproca </hi><hi rend="italic">utilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non la forma giuridica dell’inquadramento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-029">41</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Lo si vede sia nei livelli alti, con i contratti di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> ‘a tempo’, stipulati con grandi mercanti sia ai livelli più bassi, con le ‘convenzioni’</hi><hi rend="CharOverride-1"> richieste da imprenditori di media caratura – interessati a commerciare per un periodo di tempo limitato – e anche da piccoli artigiani che chiedevano un breve permesso di soggiorno per svolgere un’attività manuale. In tutti i casi, il punto centrale dell’accordo era di natura fiscale (la permanenza senza </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> era esente dalle tasse) e non certo politica; anzi la cosa interessante, in molti casi, è proprio l’assenza di un vero interesse al radicamento da parte degli stessi richiedenti. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche le grazie concesse nella Milano viscontea riguardano</hi><hi rend="CharOverride-1"> prevalentemente la capacità d’azione economica, ma nascono in un contesto politico in cui la logica dell’inserimento locale segue una via differente. Nei formulari di concessione si insiste sempre sulla totale libertà di commerciare, vendere e comprare e disporre dei beni </hi><hi rend="italic">come</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli altri cittadini; e del resto la caratura sociale di molti dei beneficiari richiedeva una solida base patrimoniale e finanziaria per dare seguito al trasferimento in una delle città del dominio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-028">42</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Mentre l’interesse reale per il radicamento cittadino dei nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> sembra essere relativamente debole: da un lato, </hi><hi rend="CharOverride-1">per il signore era poco rilevante in quale città si stabiliva il richiedente (anche se formalmente era necessario avere l’assenso del consiglio cittadino); dall’altro l’</hi><hi rend="italic">utilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> della persona era commisurata ai bisogni del dominio e del </hi><hi rend="italic">dominus</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non della singola città. La </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> doveva ricompensare un favore personale, una lunga fedeltà militare alla casata, non certo le buone azioni verso un comune. Forse per questo, i signori di Milano </hi><hi rend="CharOverride-1">arrivano a concepire una cittadinanza plurima, valida per più città (o per tutte)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-027">43</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La ‘patente perfetta’ data (e forse scritta da) ad Angelo e a Cicco Simonetta nel 1455 ne è un esempio lampante, visto che i Simonetta devono essere considerati</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> in </hi><hi rend="italic">tutte</hi><hi rend="CharOverride-1"> le dieci città del dominio, godendo oltretutto di grandi esenzioni fiscali, estese agli eredi e anche ai manenti e ai contadini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-026">44</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Non</hi><hi rend="CharOverride-1"> è una novità per i Simonetta, una famiglia che si era già avvalsa delle cittadinanze plurime negli anni precedenti: Angelo Simonetta, di origine calabrese come il nipote Cicco, aveva ricevuto, nel corso della sua lunga carriera, la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> a Venezia (1437), a Verona (1441), a Milano (1451), ad Ancona e a Firenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> (1456). Una libertà, come si è detto, concessa e sfruttata eminentemente per portare a termine importanti operazioni patrimoniali. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa continua alternanza di norme diverse mette in luce un dato di fondo, comune a tutti i provvedimenti esaminati: la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> data per privilegio resta un atto amministrativo revocabile, condizionato dal comportamento dei nuovi arrivati (essere utili e </hi><hi rend="italic">fructuosi</hi><hi rend="CharOverride-1">) </hi><hi rend="CharOverride-1">che, pur essendo equiparati ai </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> veri, sono sempre </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> di secondo livello, da controllare attentamente e da seguire nel corso del tempo. Soprattutto la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> è uno status limitato ad alcune azioni, come si è visto, di natura prevalentemente economica e militare che rivela la sostanza materiale dell’appartenenza civica: essere fruttuosi, utili, pagare le tasse. Lo scambio è a livello patrimoniale, dove si </hi><hi rend="CharOverride-1">pongono le basi di una permanenza volontaria e stabile in città delle persone che si vogliono presentare come ‘utili’. Solo che, a differenza del sistema duecentesco, questa residenza utile non contempla mai esplicitamente la possibilità della partecipazione agli uffici pubblici. Anzi, è vero il contrario. </hi></p></div></div><div><head><hi>3. La diversificazione degli </hi><hi rend="italic">status </hi><hi>civici: l’</hi><hi rend="italic">origo</hi><hi> come strategia di selezione del personale politico</hi></head><div><head><hi>3.1. Cittadinanza senza partecipazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se esaminiamo il contesto della maggior parte delle leggi che definiscono, in positivo o in negativo, chi sono i nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, ci accorgeremo che si tratta quasi sempre di norme elettorali che tendono a escludere alcune persone dichiarate ‘non originarie</hi><hi rend="CharOverride-1">’ dalla possibilità di occupare uffici pubblici, di essere iscritte alle matricole di arti o di essere elette alle cariche maggiori. Le </hi><hi rend="italic">élites</hi><hi rend="CharOverride-1"> cittadine hanno scelto di definire la cittadinanza in termini di ‘eleggibilità’ per selezionare la quota di cittadini adatta alla vita politica, chiudendo l’accesso alle istituzioni a una fascia sociale di incerta fedeltà o di scarso radicamento urbano. Una legge di Firenze del 13</hi><hi rend="CharOverride-1">46, ripresa poi nello statuto del Capitano del Popolo del 1355 e in quello del 1415, lo mostra con estrema chiarezza. La legge prende di mira una sfera di nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> ambigua e politicamente inaffidabile che tuttavia aspira agli uffici pur non avendone i titoli:</hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">multi forenses maxime origine incogniti nec sufficentia </hi><hi rend="CharOverride-1">aut legalitate probati..qui sub pretextu et </hi><hi rend="italic">ficto</hi><hi rend="CharOverride-1"> colore civilitatis seu comitatinat</hi><hi rend="CharOverride-1">us Florentie …ambiunt et ambitiose querunt et conantur promoveri, admicti et recipi ad officia et honores in dicta civitate </hi><hi rend="CharOverride-1">Florentie tamquam veri cives et comitatini Florentie, ipsius civitatis onera facere et substinere</hi><hi rend="CharOverride-1"> recusantes…</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-025">45</ref></hi></hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questi finti </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> mettono in pericolo la città perché vengono da lontano «et per consequens </hi><hi rend="italic">amorem naturalem</hi><hi rend="CharOverride-1"> institutum ad ipsam civitatem Florentie</hi><hi rend="CharOverride-1"> non gerunt» trascurando i negozi pubblici. Per questo era fatto divieto a chiunque fosse dichiarato forense, </hi><hi rend="italic">publica vel communi opinione</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di essere eletto a un ufficio pagato «etiam si privilegium </hi><hi rend="CharOverride-1">civilitatis Florentie seu popularitatis haberet»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-024">46</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’annullamento del valore del privilegio a favore della </hi><hi rend="italic">communis opinio</hi><hi rend="CharOverride-1"> rappresenta bene la debolezza intrinseca dello </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> acquisito e l’impossibilità di creare un sistema duraturo e costante di integrazione dei nuovi </hi><hi rend="italic">cives </hi><hi rend="CharOverride-1">quando si trattava di delimitare l’accesso alla vita politica. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ancora più esplicita la reazione del consiglio comunale di Bologna nel 1389 dopo la recente vendita di cittadinanza ai ricchi comitatini in grado di comprarla; in quell’atto si trova anche la clausola di analogia con i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, che abbiamo visto essere assai diffusa in tutt</hi><hi rend="CharOverride-1">e le concessioni di cittadinanza: «…et gaudeant et gaudere possint omnibus immunitatibus, gratiis, privilegiis, beneficiis et officis </hi><hi rend="CharOverride-1">quibus gaudent veri et originarii cives civitatis Bononie origine propria paterna et avita»; ma veramente esiste la possibilità di una tale equiparazione? La </hi><hi rend="italic">dubitatio</hi><hi rend="CharOverride-1"> nata nel consiglio dei Quattrocento intorno a queste parole verteva appunto sul senso della clausola</hi><hi rend="CharOverride-1">, perché «propter dicta verba videatur quod ipsi possint esse de collegio dominorum Antianorum… »</hi><hi rend="CharOverride-1">. Uno scandalo da sanare con un secondo consiglio che vietava ai nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> la possibilità di ricoprire un qualunque incarico pubblico finché era in vita; il privilegio della partecipazione agli uffici poteva essere eventualmente concesso ai loro figli, passati 10 anni dalla morte dei genitori</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-023">47</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. A</hi><hi rend="CharOverride-1">nche a Siena nel 1385 il nuovo regime dei Riformatori mise subito in chiaro che gli ex-comitatini non avrebbero mai potuto diventare Priori, carica riservata ai cittadini «originarii»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-022">48</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La frammentazione della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> fra diritti di azione economica differenziati ed esclusione dalla partecipazione politica è in definitiva il tratto comune di tutte queste concessioni. Più si creavano formule di concessione di una </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> a estranei equiparando la </hi><hi rend="italic">civilitas </hi><hi rend="italic">ficta</hi><hi rend="CharOverride-1"> a quella originaria, più la differenza fra le due risaltava chiaramente agli occhi di tutti: delle autorità concedenti, che nel momento stesso in cui scrivevano quegli atti marcavano la distanza sostanziale dei nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> con i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">originari</hi><hi rend="CharOverride-1">, depositari di un diritto alla partecipazione politica di fatto semi esclusivo; dei richiedenti, che sapevano bene come il loro raggio di azione fosse limitato alla sfera economica con pochissime intrusioni nella sfera politica; e dei </hi><hi rend="italic">cives originari</hi><hi rend="CharOverride-1">, presso i quali questa equiparazione rimase sempre una formalità, necessaria a far risaltare la propria ‘originarietà’ che trova la sua ragion d’essere nella contrapposizione giuridica e politica ai </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="italic"> ficti</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Naturalmente non esiste un criterio unico per individuare i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">originarii</hi><hi rend="CharOverride-1">, visto che il termine per essere considerati tali poteva cambiare secondo i momenti e le scelte politiche che motivavano le diverse norme. È di immediata evidenza, infatti, che essere ‘originari’ nel Trecento significa includere </hi><hi rend="italic">anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> molte persone immigrate nella prima metà del Duecento e oltre, anche se di questa immigrazione originaria si era persa la memoria. La definizione mobile dei termini per essere riconosciuti </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> nasconde questo dato innegabile: le antiche famiglie cittadine sono spesso del Duecento e la definizione di originario stabilita 50 o 60 anni dopo serve a motivare una chiusura politica e sociale verso l’ultima ondata migratoria del ventennio finale del XIII secolo. Per questo non conta tanto la nascita in sé, quanto la </hi><hi rend="italic">durata</hi><hi rend="CharOverride-1"> della migrazione, il termine iniziale </hi><hi rend="CharOverride-1">a partire dal quale si poteva essere confusi con i nativi: termine che poteva essere ampliato o ristretto secondo il grado di apertura che regolava l’accesso alle istituzioni. Lo si è visto per Bologna, per Perugia, per Siena, dove gli stessi regimi di Popolo optarono per norme restrittive nei confronti degli immigrati stabilendo l’esclusione dalle cariche maggiori per le persone arrivate in città da 5 da 10 o in alcuni casi da 20 anni. L’origine, dunque, era pensata e usata in funzione escludente e le legislazioni che la regolano servono appunto a certificare queste ondate di esclusioni.</hi></p></div><div><head><hi>3.2. La rivincita della natura </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Gli effetti di una separazione così netta fra ‘originari</hi><hi rend="CharOverride-1">’ e immigrati investì inevitabilmente la cultura giuridica intorno ai significati ambigui della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuita per decreto. La posizione dei giuristi era complessa. La lettura ‘iperpolitica’ di Bartolo è nota, grazie ai saggi illuminanti di Julius Kirshner: la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> è/era sempre </hi><hi rend="italic">ficta</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché attribuita dall’autorità cittadina e dunque dipende da un atto politico, non dalla nascita</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-021">49</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Di più Bartolo aveva sostenuto che se uno era fatto «civis quoad omnia (</hi><hi rend="italic">quindi anche per l’ammissione agli uffici</hi><hi rend="CharOverride-1">), tunc </hi><hi rend="CharOverride-1">erit civis secundum veritatem»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-020">50</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, annullando così la distanza di fatto fra la cittadinanza naturale e quella artificiale. Era una soluzione molto personale, come spesso capita al grande giurista, e non maggioritaria. Molti altri giuristi, Alberico da Rosciate </hi><hi rend="italic">in primis</hi><hi rend="CharOverride-1">, non ammettevano una lettura così indifferente ai luoghi di nascita, riprendendo il vecchio adagio romanistico secondo cui «natura non potest mutari per accidens». </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche Baldo, per quanto accettasse le premesse della soluzione bartoliana,</hi><hi rend="CharOverride-1"> non riesce però ad annullare la diversità ‘naturale’ del </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> originario rispetto alla </hi><hi rend="italic">civilitas ficta</hi><hi rend="CharOverride-1">: perché è vero che si può essere un cittadino anche per legge, ma una cosa è essere «naturaliter legitimus et </hi><hi rend="CharOverride-1">aliud civiliter legitimatus»; in altre parole la ‘legittimazione per decreto’ era </hi><hi rend="italic">simile</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma non identica al vero: «accidens non potest esse verum</hi><hi rend="CharOverride-1"> sed potest esse </hi><hi rend="italic">simile</hi><hi rend="CharOverride-1">». Era una notazione tecnica che non inficia il parere positivo di Baldo sulla </hi><hi rend="italic">fictio</hi><hi rend="CharOverride-1"> – la finzione imita la natura e ha luogo dove si trova la verità – ma rende comunque diversa la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuita per decreto da quella per origine, naturale. Per questo Baldo ricorda che il congiuntivo con cui si esprimeva la concessione (</hi><hi rend="italic">habeatur et </hi><hi rend="italic">intelligatur pro cive</hi><hi rend="CharOverride-1">) era comunque una finzione che, </hi><hi rend="italic">ratione materie</hi><hi rend="CharOverride-1">, non poteva indicare una verità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-019">51</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In fondo Baldo ha fatto propria una convinzione assai diffusa sia nella dottrina sia nella legislazione corrente che rivendicava il carattere comunque imperfetto dei «cives ficti» o </hi><hi rend="CharOverride-1">«improprios et non veros» come furono definiti a Bologna</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-018">52</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Esistono molteplici ragioni per sostenere la superiorità del criterio naturale/nascita: e spesso sono </hi><hi rend="CharOverride-1">ragioni ideologiche, legate al vincolo quasi filiale che unisce il </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla città madre. Lo si è visto nella legge fiorentina del 1346: il legame fra la città-madre e il </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">-figlio crea un ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">amore’ spontaneo per la patria inattingibile dai forestieri. Il lessico dell’amore ‘naturale’ per la città natale diventa nei primi decenni del Trecento un </hi><hi rend="italic">leit-motiv</hi><hi rend="CharOverride-1"> del patriottismo urbano, piegato</hi><hi rend="CharOverride-1">, in questo caso, all’esaltazione della nascita come elemento di separazione dei nativi rispetto al resto della popolazione urbana. Come non ricordare la strepitosa novella di Gentile Sermini – </hi><hi rend="italic">la città di Scio liberata de’ villani</hi><hi rend="CharOverride-1"> – che ricostruisce l’incubo di una città conquistata dai villani, tutta giocata sul concetto di natura-amore: «Ciascuno ama la patria sua più che l’altrui»? E come non vedere nel modello di città restaurata nella sua unità – «senza mescolamento di villani, osservando le leggi pianamente, di pari a ciascuno» – un ideale di bene comune condiviso da un ceto urbano impaurito e geloso delle proprie prerogative</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-017">53</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le stesse parole le troviamo nel lessico normativo dei secoli successivi fino a tutti il XVII secolo, per esempio nei giuristi seicenteschi che a Bologna difendono a corpo morto la superiorità dei nativi rispetto ai forestieri immigrati: Giovanni Gargiaria, in una causa dibattuta nel 1623, per ridurre gli effetti della naturalizzazione artificiale, citando Alberico da Rosciate, sostiene</hi><hi rend="CharOverride-1"> appunto che: «Natura enim genuit hominibus amorem incredibilem erga patriam in qua nati sunt»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-016">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La natura stava dunque riprendendo il terreno perduto nel secolo precedente, quando l’indistinzione della provenienza aveva permesso di integrare decine di migliaia di nuovi </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’interno delle strutture politiche urbane. Dalla metà del XIV secolo, questa differenza viene invece utilizzata come straordinario capitale politico dalle </hi><hi rend="italic">élites</hi><hi rend="CharOverride-1"> urbane per selezionare la popolazione in sfere gerarchizzate di partecipazione. Ma così facendo esse finirono per restringere il significato del termine </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla sua dimensione politica ‘aristotelica’ della partecipazione. Era u</hi><hi rend="CharOverride-1">na dimensione indubbiamente riduttiva delle molteplici possibilità di essere </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei contesti urbani medievali, nei quali un’ampia gamma di comportamenti attivi riuscivano a costruire un legame pragmatico di appartenenza alla città, al di là dell’accesso diretto alle istituzioni. In fondo, anche il sistema delle liste di metà Duecento, con tutti i limiti dei suoi automatismi documentari, era impostato su questo criterio pragmatico di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">: si era riconosciuti come </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> in base ai comportamenti tenuti dalle persone verso i doveri collettivi registrati nei libri. Come si è visto prima, la presenza nelle liste era già un titolo sufficiente per essere dichiarato e riconosciuto come cittadino. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La crisi trecentesca dei regimi di Popolo porta invece a una super-valutazione della presenza nei consigli e nei posti di potere per la determinazione dello status di </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1">. Al di là degli effetti sugli equilibri locali – esclusione di alcune famiglie e/o moltiplicazione dei livelli istituzionali per suddividere il governo fra le varie componenti dell’</hi><hi rend="italic">élite</hi><hi rend="CharOverride-1"> – questi processi di polarizzazione politica hanno avuto conseguenze pesantissime per la nozione pratica di cittadinanza. La complessa dialettica fra ‘naturale’ e ‘artificiale’ era funzionale a un disegno complessivo di riassetto dei diritti politici interni alla città,</hi><hi rend="CharOverride-1"> attraverso la separazione della </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> in sfere istituzionalmente diversificate che riservano la partecipazione politica a un numero ristretto di persone in base alla discendenza diretta da famiglie antiche, riconosciute per questo più affidabili e dunque ‘meritevoli’. Dall’origine come criterio di prevalenza rispetto agli stranieri si passa, nel corso del XV secolo, alla ‘continuità </hi><hi rend="CharOverride-1">genealogica’ come criterio </hi><hi rend="italic">esclusivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> per l’ammissione alle cariche politiche solo di alcune persone inserite in linee familiari selezionate. Il concetto di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> come ‘condizione comune’ a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutti i residenti di una città ne esce profondamente trasformato. </hi></p></div></div><div><head><hi>4. Criterio genealogico e chiusure istituzionali: la stratificazione dei </hi><hi rend="italic">cives </hi><hi>secondo i livelli di partecipazione nel Quattrocento (e dopo)</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo pilastro di questa nuova forma di ridefinizione della cittadinanza è chiaramente il criterio genealogico: vale a dire la tendenza a riprodurre la continuità delle condizioni dei </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> per via familiare, sia ereditando le condizioni degli ascendenti, sia trasmettendo la propria ai discendenti. Nel primo caso, la persona eredita d’ufficio la condizione del nonno o in certi casi del bisavolo, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso un’estensione del valore delle liste redatte decenni prima. Nel secondo, lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> della persona definito con atto amministrativo viene esteso in automatico ai collaterali e agli eredi. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il ricorso al criterio genealogico, lo abbiamo visto, era stato istituzionalizzato nei bandi generali degli anni Ottanta del Duecento che colpivano non solo i parenti stretti dei sospetti</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche i parenti in linea verticale e gli eredi delle persone bandite. Una condizione che, in teoria, si estendeva nel tempo, ogni volta che venivano confermati i bandi originari, spesso attualizzati e copiati in nuovi libri di sintesi. È quanto avviene<lb/> a Bologna e a Firenze, per fare gli esempi più noti, nei 20-30 anni successivi ai primi bandi. A Bologna libri sono continuamente aggiornati e copiati in nuove liste nel 1282, nel 1293 e poi nei primi anni del Trecento. Nel 1308 si aggiunge anche un ‘libro di figli di banditi’, colpevoli di essere gli eredi degli antichi nemici del comune di Popolo, anche se spesso </hi><hi rend="CharOverride-1">i discendenti sono di orientamento diverso rispetto agli avi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-015">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. A Firenze le liste vengono riaggiornate nel 1284, 1285 e poi nel 1293-95 fino all’inserimento delle famiglie bandite nello statuto del Podestà del 1325</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-014">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma sono liste ogni volta diverse, aggiornate con nuove entrate e con uscite mirate.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La combinazione fra liste originarie, criterio genealogico e lotta politica interna alle Parte è all’origine di una violenta stagione di accuse segrete contro gli eredi dei ghibellini (ora guelfi). A Firenze, nelle </hi><hi rend="italic">tamburagioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> (accuse segrete) successive al regime dei Ciompi del 1378, precise </hi><hi rend="CharOverride-1">ricostruzioni genealogiche inchiodano i discendenti di famiglie ghibelline ora guelfe alle posizioni degli avi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-013">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nelle denunce segrete si accusano alcuni guelfi di recente conversione di essere in realtà eredi di persone bandite un secolo prima, vale a dire presenti nelle liste dei ghibellini del 1268 o nelle versioni successive. La struttura della denuncia non lascia margine al dubbio sulla precisa conoscenza delle discendenze, né sullo scopo politico dell’accusa: escludere dagli uffici avversari con un passato ghibellino. La memoria arriva fino ai nonni, a volte i bisnonni della persona denunciata, con la richiesta perentoria di non consentire l’ingiustizia di assegnare uffici ai ghibellini. Poco importa che ormai da tempo quelle famiglie siano passate alla parte guelfa; il principio di esclusione </hi><hi rend="CharOverride-1">originario viene riusato come arma politicamente efficace a distanza di più di un secolo. Una simile consapevolezza documentaria lascia intendere un’origine interna agli archivi della Parte Guelfa, dove evidentemente, si sono conservate numerose liste parziali che si affiancavano a quelle ufficiali conservate dal Comune</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-012">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Solo che la Parte è ora divisa e ormai non si riesce più a contenere al suo interno una competizione per ‘gli uffici</hi><hi rend="CharOverride-1">’ che travalica i confini dell’appartenenza partitica per assumere i contorni di una chiusura sociale e familiare nei confronti delle arti minori e degli strati intermedi della popolazione urbana. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di processi molto noti e diffusi in altre città, ma che trovano a Firenze una formulazione più chiara, impostata sul ricorso esplicito al principio ereditario già inizio Quattrocento. E che proprio la fine traumatica dell’esperienza dei Ciompi abbia segnato effettivamente un momento di svolta nella selezione del personale politico lo mostrano le leggi sulle elezioni emanate due decenni dopo, fra il 1406 e il 1410: in queste si prevede che solo chi ha parenti o avi già in carica </hi><hi rend="italic">dopo</hi><hi rend="CharOverride-1"> il 1381 poteva essere ‘imborsato’ e inserito nelle liste di eleggibili</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-011">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. È una delle prime attestazioni del criterio dinastico applicato alle istituzioni cittadine: la partecipazione alle istituzioni è riservata a esponenti di famiglie che hanno già ricoperto ruoli politici di rilievo nel periodo successivo al governo dei Ciompi (con esclusione, evidentemente, di tutte le famiglie implicate in quella esperienza). </hi><hi rend="CharOverride-1">La definizione della legge del 1410 viene ripresa nello statuto del 1415 che estende il principio genealogico anche ai i membri della commissione delle squittino, riservato a coloro che</hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">essi stessi, o il loro padre, o il loro avo paterno, o il fratello carnale (discendente dallo stesso padre) non siano stati eletti o almeno sentiti, negli uffici dei Priori, gonfaloniere, collegi, notaio de’ signori, Capitano di parte guelfa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-010">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Naturalmente di questo nuovo insieme di eleggibili vengono</hi><hi rend="CharOverride-1"> redatte più liste per definire in via definitiva i confini parentali della nuova </hi><hi rend="italic">élite</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il meccanismo genealogico, di lì a poco tempo, si diffonde nelle città toscane e diventa un cardine fisso dei sistemi politici del tardo medioevo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Lo troviamo per esempio a Siena per la selezione dei Monti, dove la chiusura per via familiare trova una giustificazione ‘razionale’ in una legge del 1493, che rivendica esplicitamente il criterio della discendenza come garanzia di giustizia e di stabilità:</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">ancho per stabilire et perpetuare questi cinque ordini nel regimento et perché ciascuno </hi><hi rend="italic">habbi certeza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di mantenere sé et i suoi figliouli in epso regimento, providero che tutti li figliuoli di quelli che sonno al presente di consilio di </hi><hi rend="italic">Popolo overo</hi><hi rend="italic"> fussero discesi de</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’ordine de Gentili huomini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-009">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ci fermiamo davanti al tema, molto complesso, della ‘nobiltà civica’ della prima età moderna, quando si salda la relazione fra la partecipazione ai consigli e l’acquisizione di una nobiltà di fatto, un criterio applicato in quasi tutte le città di antico regime, che vedono nella chiusura patrizia di un ceto dirigente una garanzia di stabilità sociale e politica. Ma vale la pena accennare a due processi convergenti che discendono da questa chiusura iniziale del ceto politico come ceto di super-</hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo riguarda la gerarchizzazione dei livelli di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo una scala di valori molto differente, se non opposta a quella del comune duecentesco. La scelta di legare in maniera stabile la partecipazione politica a un nucleo ristretto di persone – intese appunto come </hi><hi rend="italic">cives optimo iure</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo la tradizione latina – richiede di coordinare i gradi di cittadinanza con i livelli di partecipazione istituzionale consentiti. Se la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> ‘maggiore’ o </hi><hi rend="italic">amplissima</hi><hi rend="CharOverride-1">, come fu chiamata a Bologna alla fine del secolo XV</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-008">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, era connotata dalla possibilità di accesso alle cariche maggiori, era necessario coordinare anche le altre forme di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle cariche intermedie e minori, creando categorie intermedie e minori di cittadini. In altre parole, legare cittadinanza alla piena partecipazione trasferisce le gerarchie istituzionali alle gerarchie sociali de</hi><hi rend="CharOverride-1">i cittadini.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ed è proprio questa gerarchizzazione relativamente nuova che emerge dal complicato lessico civico del XV secolo. Ci sono cariche ‘maggiori’ e dunque cittadini ‘maggiori’, come alle cariche minori corrispondono </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> inferiori, a volte talmente inferiori da perdere il carattere di veri </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">. A Firenze, per esempio, si contano cittadini </hi><hi rend="italic">beneficiati</hi><hi rend="CharOverride-1"> della maggiore, cittadini </hi><hi rend="italic">beneficiati</hi><hi rend="CharOverride-1"> della minore, cittadini </hi><hi rend="italic">statuali</hi><hi rend="CharOverride-1"> della maggiore, cittadini statuali della minore, cittadini </hi><hi rend="italic">aggravezzati</hi><hi rend="CharOverride-1"> (uffici minori dello stato) e </hi><hi rend="italic">non aggrevazzati</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non sono considerati cittadini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-007">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Anche a Siena le tipologie di </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel XVI secolo sono </hi><hi rend="CharOverride-1">differenziate secondo gli uffici: esistono dunque i </hi><hi rend="italic">cives de regimine</hi><hi rend="CharOverride-1"> e i </hi><hi rend="italic">reseduti</hi><hi rend="CharOverride-1"> o </hi><hi rend="italic">regentes</hi><hi rend="CharOverride-1"> vale a dire «illi qui fuerint senatores, alias</hi><hi rend="CharOverride-1"> reseduti et ab eis descendentes per lineam masculinam»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-006">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, dove il principio genealogico è apertamente rivendicato come segno necessario di preminenza sociale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il secondo processo che si avvia è una risemantizzazione della qualifica di </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1">, che già agli inizi del XVI secolo perde la sua funzione connotativa unitaria riferita a tutta la popolazione urbana. In alcune città, come Venezia, il termine </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> riduce il suo significato e indica</hi><hi rend="CharOverride-1"> un gruppo sociale limitato, di livello medio-basso: è nota la divisione di Marin Sanudo della società veneziana in </hi><hi rend="italic">nobili</hi><hi rend="CharOverride-1">, atti al governo, </hi><hi rend="italic">cittadini</hi><hi rend="CharOverride-1">, i pochi residenti abilitati agli uffici minori e </hi><hi rend="italic">popolani</hi><hi rend="CharOverride-1">, la massa di abitanti salariati senza alcuna stabilità e dunque senza rappresentanza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-005">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, dove </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> indica di fatto un ceto sociale medio destinato agli uffici pubblici, che trova proprio nello sbocco burocratico una nuova identità sociale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-004">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Simile la partizione che si trova a Genova nel XVI secolo, salvo una complicata ripartizione fra nobili ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">nuovi’ (ex mercanti e artigiani di alto livello) e nobili vecchi (di antica data), entrambi però distinti dal ceto ‘medio’ dei </hi><hi rend="italic">cittadini</hi><hi rend="CharOverride-1">, che si sentivano a loro volta schiacciati «verso la feccia degli artesi»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Una gerarchia nuova mette tutti i non (veri) nobili su un piano inclinato discendente di meriti e onori, che a catena priva di diritti e di prestigio sociale una parte maggioritaria della popolazione urbana. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche in altre città dove il termine </hi><hi rend="italic">civis</hi><hi rend="CharOverride-1"> perdura come qualifica generale, come </hi><hi rend="CharOverride-1">a Firenze, la graduazione secondo i livelli di partecipazione (o di eleggibilità) ai diversi uffici è talmente stratificata che le ultime categorie hanno una natura civica dubbia, se non apertamente contestabile. Le note taglienti ma realistiche di Benedetto Varchi relative ai cittadini ‘senza uffici’ </hi><hi rend="CharOverride-1">– «questi si chiamano bene cittadini, ma chi sa cosa cittadino sia, sa ancora che costoro cittadini veramente non sono»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – squarciano il velo, ormai sottilissimo, che univa i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> sotto un’unica forma di appartenenza alla città, appunto la </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il processo di riduzione del valore di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> – tra cittadini che diventano ufficialmente ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">plebe’ e cittadini apparenti che non sono veramente tali – si basa e a sua volta alimenta un fenomeno strutturale di esclusione dal corpo politico cittadino del mondo del lavoro manuale e salariato. La clausola che impedisce di accedere alla </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> – e tanto più al ceto dei gentiluomini – a chiunque abbia avuto avi che abbiano esercitato le ‘arti meccaniche’ si diffonde a macchia d’olio in tutte le città italiane, che impongono un criterio genealogico negativo fino alla terza generazione: basta un trisavolo che ha toccato con mano un attrezzo o una merce per essere macchiati per sempre</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Naturalmente vale l’inverso: a Genova già nel XVI secolo e in Toscana ufficialmente nel 1750, con la nuova legge sulla nobiltà, per provare la provenienza nobile della famiglia era richiesto l’iscrizione degli avi nei libri dei prioristi oppure, se escluse, nei libri di Magnati e di Nobili dell’età comunale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Un riutilizzo a rovescio delle liste comunali che riacquistano valore dopo secoli. Con l’esclusione dei lavoratori e degli artigiani e la promozione dei discendenti dei Magnati a veri nobili, possiamo dire conclusa la parabola aperta dalla </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> elaborata dai regimi di Popolo nel tardo Duecento. </hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-069-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Come esempio di una concezione ormai interrelata di appartenenze multiple si veda la raccolta di studi </hi><hi rend="italic">Multilevel Citizenship</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Maas, Philadelphia 2013. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-068-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	A onore del vero in questa visione semplificatrice non è incorsa </hi><hi rend="CharOverride-3">D. Bizzarri</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale</hi><hi rend="CharOverride-1">, Torino 1916, che anzi ha parlato da subito di «gradi di cittadinanza» con una particolare attenzione per i dislivelli di diritti connessi ai diversi gradi di </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-067-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">S. Menzinger</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Diritti di cittadinanza nelle </hi><hi rend="CharOverride-1">quaestiones</hi><hi rend="italic"> giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Mélanges de l’École Française de Rome», CXXV (2013), 2, pp. 1-23. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-066-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Dati di sintesi in </hi><hi rend="CharOverride-3">F. Menant</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">L’Italia dei comuni (1100-1350),</hi><hi rend="CharOverride-1"> Roma 2011. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-065-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Molte ricerche collettive hanno riconsiderato i percorsi di integrazione delle popolazioni urbane in momenti di forte trasformazione economica e demografica. Si veda soprattutto </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (</hi><hi rend="italic">secc. XIII-XVI)</hi><hi rend="CharOverride-1"> a cura di B. Del Bo, Roma 2014; </hi><hi rend="italic">Arriver en ville. Les migrants en milieu urbain au Moyen Âge</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di C. </hi><hi rend="CharOverride-1">Quertier, R. Chilà e N. Pluchot, Paris 2013 e per il caso inglese, </hi><hi rend="italic">Immigrant England, 1300-1550</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W.M. Ormrod, B. Lambert e J. </hi><hi rend="CharOverride-1">Mackman, Manchester 2019 e su un periodo più lungo </hi><hi rend="italic">Le migrazioni in Europa (secc. XIII-XVIII)</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Atti della venticinquesima Settimana di studi (3-8 maggio 1993)</hi><hi rend="CharOverride-1">, Firenze 1994. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-064-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">P. Costa</hi><hi rend="CharOverride-1">, Civitas</hi><hi rend="italic">. Storia della cittadinanza in Europa</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1. </hi><hi rend="italic">Dalla civiltà comunale al Settecento</hi><hi rend="CharOverride-1">, Bari 1999; e gli studi successivi dove ha messo a fuoco la necessità dell’indeterminatezza, </hi><hi rend="CharOverride-3">Id.</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e comunità. Un programma di indagine storiografica fra medioevo ed età moderna</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Filosofia politica», I (1999), pp. 15-38; e </hi><hi rend="CharOverride-3">Id.</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Il discorso della cittadinanza in Europa: ipotesi di lettura,</hi><hi rend="CharOverride-1"> in </hi><hi rend="italic">Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">Atti del convegno annuale SISSC (Padova, 2-3 dicembre 1999)</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di C. Sorba, (scaricabile on line). </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-063-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">G. Todeschini</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Visibilmente crudeli</hi><hi rend="CharOverride-1">, Bologna 2010 e il convegno da lui codiretto, </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)</hi><hi rend="CharOverride-1"> = «Mélanges de l’Ecole Française de Rome», CXXV ( 2013), 2,</hi><hi rend="CharOverride-1"> introduzione di C. Lenoble e G. Todeschini. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-062-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Fondamentale gli studi di Engin Isin, di cui ricordiamo, come prima indicazione, </hi><hi rend="CharOverride-3">E. Isin </hi><hi rend="CharOverride-1">e</hi><hi rend="CharOverride-3"> G.M. Nielsen</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Acts of Citizenship</hi><hi rend="CharOverride-1">, London-New York 2008. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-061-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si veda lo sviluppo delle teorie pragmatiche sulla cittadinanza pratica in </hi><hi rend="CharOverride-3">C. Neveau</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Practising citizenship from the </hi><hi rend="italic">ordinary to the activist</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Routledge Handbook of global Citizenship</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di E. Isin e P. Nyers, London 2019, pp. 86-95; </hi><hi rend="CharOverride-3">Ead</hi><hi rend="CharOverride-1">., </hi><hi rend="italic">Habitants, citoyens: interroger les catégories</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">La démocratie participative: histoires et g</hi><hi rend="italic">énéalogies</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M.H. Bacqué e Y. Sintomer, Paris 2011, pp. 39-50.Si veda ora per l’età moderna, </hi><hi rend="italic">La cité des choses. Une nouvelle histoire de la citoyenneté</hi><hi rend="CharOverride-1">, sous la direction de S. Cerutti, T. Glesner, I. Grangaud, Toulouse 2024.  </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-060-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Le pouvoir des listes au Moyen Âge</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. 1,</hi><hi rend="italic"> Écritures de la liste</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di C. Angotti, Paris 2019, in particolare </hi><hi rend="CharOverride-3">P. Chastang</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">et al</hi><hi rend="CharOverride-1">., </hi><hi rend="italic">La liste médiévale, une technique matérielle et cognitive</hi><hi rend="CharOverride-1">, pp. 5-13; e </hi><hi rend="italic">Le pouvoir des listes au</hi><hi rend="italic"> Moyen Âge</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">vol. 2,</hi><hi rend="italic"> Listes d’objets et de personnes</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di E. Anheim, P. Chastang, L. Feller, M. Jeay e</hi><hi rend="CharOverride-1"> G. Milani, Paris 2020, dove sono analizzate le liste di cose e di liste di persone come sistemi di controllo attraverso l’elenco di oggetti singoli. Domina l’accezione di lista come ‘elenco singolo’ usato per differenziare un insieme dal tutto. Qui useremo una prospettiva diversa, più orizzontale, dove l’oggetto è la </hi><hi rend="italic">relazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra le liste e non la lista in sé. Si veda per il caso bolognese, la rete di liste creata per inquadrare i banditi in</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-3">G. Milani</hi><hi rend="italic">, Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Rivista storica italiana», CVIII (1996), pp. 149-229.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-059-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Lo studio del caso bolognese è ormai diventato paradigmatico. Si veda </hi><hi rend="CharOverride-3">Id.</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo</hi><hi rend="CharOverride-1">, Roma 2003, che sarà il testo di riferimento per la gestione dei banditi nell’ultimo quarto del Duecento; da vedere sul contesto sociale </hi><hi rend="CharOverride-3">S.R. Blanshei</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo</hi><hi rend="CharOverride-1">, Roma 2016. Per Firenze lo studio tecnicamente più approfondito è di </hi><hi rend="CharOverride-3">V. Mazzoni</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Accusare e proscrivere il nemico politico. Legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1343-1378)</hi><hi rend="CharOverride-1">, Firenze 2010. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-058-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Fondamentale </hi><hi rend="CharOverride-3">C</hi><hi rend="CharOverride-1">h</hi><hi rend="CharOverride-3">. Klapisch-Zuber</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Ritorno alla politica. </hi><hi rend="italic">I magnati fiorentini 1340-1440</hi><hi rend="CharOverride-1" >, Roma 2009. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-057-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3" >J.L. Gaulin</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="italic">Les registres de bannis pour dettes à Bologne au XIII</hi><hi rend="italic">e</hi><hi rend="italic"> siècle</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="CharOverride-1">«Mélanges de l’</hi><hi rend="CharOverride-5">é</hi><hi rend="CharOverride-1" >cole française de Rome. </hi><hi rend="CharOverride-1">Moyen-</hi><hi rend="CharOverride-5">â</hi><hi rend="CharOverride-1">ge», CIX (1997), 2, pp. 479-499. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-056-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">M. Vallerani</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Fiscalità e limiti dell’appartenenza alla città in età comunale Bologna fra Due e Trecento</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Quaderni storici», XLIX (2014), 147, pp. 709-742. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-055-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Vedi </hi><hi rend="CharOverride-3">Menzinger</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">I diritti di cittadinanza</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-054-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Il constituto del comune di Siena dell’anno 1262</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di L. Zdekauer, Milano 1897, </hi><hi rend="italic">Distinctio I</hi><hi rend="CharOverride-1">, rubrica 356, p. 135. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-053-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Statuti del comune di Padova</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">dal secolo XII all’anno 1285</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Gloria, Padova 1873, p. 174, cap. 534. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-052-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Il costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. Salem Elsheik, 3</hi><hi rend="CharOverride-3"> </hi><hi rend="CharOverride-1">voll., Siena 2002, vol. 2, Distinzione IV, cap. 60.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-051-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Precise descrizione delle tecniche di riesame delle matricole in </hi><hi rend="CharOverride-3">Milani</hi><hi rend="italic">, L’esclusione dal comune</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-050-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">I. Matassone</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> “Piangere miseria”. Le motivazioni dei bolognesi per impietosire gli ufficiali addetti all’estimo del 1329</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n. s., XLVI (1995), pp. 413-427.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-049-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">G. Piccinni</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">I “villani incittadinati” nella Siena del XIV secolo</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Bullettino senese di storia patria», LXXXII-LXXXIII (1975), pp. 158-219.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-048-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Blanshei</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Politica e giustizia</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-047-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Esempi in </hi><hi rend="CharOverride-3">Vallerani</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">La cittadinanza pragmatica</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-046-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si veda </hi><hi rend="CharOverride-3">V. Braidi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">I Modenesi nel Trecento. Il “Liber magne masse populi civitatis Mutine”</hi><hi rend="CharOverride-1">, Modena 2004; per le disposizioni statutarie del 1306 cfr. </hi><hi rend="italic">Respublica Mutinensis (1306-1307),</hi><hi rend="CharOverride-1"> a cura di E.P. Vicini, Milano 1929-32, p. 41. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-045-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Disposta dagli statuti del 1372, ma già in uso, la prima redazione che si conserva è del 1370, doveva contenere secondo la norma: «Quilibet lucanus civis burgensis et suburgensis et </hi><hi rend="CharOverride-1">quivis alius habitator civitatis Lucane» doveva farsi iscrivere nella </hi><hi rend="italic">bampnaeria</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei consoli delle Braccia. </hi><hi rend="CharOverride-1" >Chi non era iscritto, come al solito</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="CharOverride-1">«</hi><hi rend="CharOverride-1" >condempnetur per potestatem in libris quinque et ei ius non fiat in causis civilibus in aliqua </hi><hi rend="CharOverride-1" >curia lucane civitatis</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="CharOverride-1" >; si veda </hi><hi rend="CharOverride-3" >D. Chamboduc de Saint Pulgent</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="italic">Les listes de population lucquoises des années 1370-72: outils d’histoire politique</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in </hi><hi rend="italic">Le pouvoir des listes</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">au Moyen âge</hi><hi rend="CharOverride-1" >, vol. </hi><hi rend="CharOverride-1">II, p. 23. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-044-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Per Bologna questi anni turbolenti sono descritti da </hi><hi rend="CharOverride-3">Milani</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">L’esclusione dal comune</hi><hi rend="CharOverride-1">, cit.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-043-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Lo statuto del comune di Bologna dell’anno 1335</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008, p. 104.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-042-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Molti i convegni dedicati al tema; vedi nota 5 e i saggi inseriti in questi atti. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-041-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Casi riportati da </hi><hi rend="CharOverride-3">P. Gualtieri</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Il comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e assetto istituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, Firenze 2009, p. 14, nota 61.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-040-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Piccinni</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">I villani incittadinati</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 206, nota 156.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-039-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 207 nota 159.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-038-backlink">32</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, nota 160.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-037-backlink">33</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	È un dato abbastanza comune di questi atti, ma si veda l’esplicita richiesta di iscrizione all’arte nelle domande fiorentine in </hi><hi rend="CharOverride-3">Gualtieri</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Il comune di Firenze</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 17, anche se il criterio del lavoro non era necessario. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-036-backlink">34</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">R.C. Mueller</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale</hi><hi rend="CharOverride-1">, Roma 2010. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-035-backlink">35</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3" >J. Grundman</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="italic">The Popolo at Perugia</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">(1139-1309)</hi><hi rend="CharOverride-1" >, Perugia 1992, pp. 261 e 450. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-034-backlink">36</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1" >, p. 475. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-033-backlink">37</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >J</hi><hi rend="CharOverride-3" >. Kirshner</hi><hi rend="CharOverride-1" >, “</hi><hi rend="italic">Ars imitatur naturam”</hi><hi rend="CharOverride-1" >. </hi><hi rend="italic">A </hi><hi rend="CharOverride-1" >consilium</hi><hi rend="italic"> of Baldus on naturalization in Florence</hi><hi rend="CharOverride-1" >, «Viator», V (1974), p. 301, nota 30, pp. 295-296. </hi><hi rend="CharOverride-1">Simile il provvedimento preso a Siena nel 1323 contro i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contado che non avevano cambiato iscrizione dei propri beni dall’estimo del contado a quello della città, evadendo entrambi, </hi><hi rend="CharOverride-3">W. Bowsky</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">Cives silvestres</hi><hi rend="italic">: sylvain citizenship and the Sienese commune (1287-1355),</hi><hi rend="CharOverride-1"> «Bullettino senese di storia patria», LXXII (1965), pp. 64-73. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-032-backlink">38</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Mueller</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Immigrazione e cittadinanza</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 120.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-031-backlink">39</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 127. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-030-backlink">40</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 135. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-029-backlink">41</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">G. Petti Balbi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e altre forme di integrazione nella società genovese</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e mestieri</hi><hi rend="CharOverride-1">, pp. 95-140 esamina i casi dove il beneficio era soprattutto fiscale ed economico.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-028-backlink">42</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	G</hi><hi rend="CharOverride-3">. Albini</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">«Civitas tunc quiescit</hi><hi rend="italic"> et fulget cum pollentium numerum decoratur». Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">The languages of political society Western Europe, 14</hi><hi rend="italic">th</hi><hi rend="italic">-17</hi><hi rend="italic">th</hi><hi rend="italic"> centuries</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Gamberini, J.-Ph. Genet e A. Zorzi, Roma 2011, pp. 97-119.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-027-backlink">43</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sottolinea la scarsa volontà di radicamento locale B</hi><hi rend="CharOverride-3">. Del Bo</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">La cittadinanza milanese: premessa o suggello di un percorso di integrazione?</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (sec. XIII-XVI)</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di B. Del Bo, Roma 2014, pp. 159-180: dei 41 cittadini fatti sotto Gian Galeazzo, solo 18 fissarono la residenza a Milano.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-026-backlink">44</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">M.N. Covini</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">La patente perfetta. I privilegi accordati ai Simonetta dagli Sforza</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Cittadinanza e mestieri</hi><hi rend="CharOverride-1">, pp. 181-208.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-025-backlink">45</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Kirshner</hi><hi rend="CharOverride-1">, “</hi><hi rend="italic">Ars imitatur naturam”</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 301, nota 30. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-024-backlink">46</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ibidem</hi><hi rend="CharOverride-1">. La formulazione dello statuto del 1415 è più completa in </hi><hi rend="italic">Statuta populi et communis Florentie, publica auctoritate collecta anno salutis MCCCCXV</hi><hi rend="CharOverride-1">, apud</hi><hi rend="CharOverride-1"> Michaelem Kluch, Friburgi 1778-1783 tomo 2, rub lib V trattato I, r. 242, edita in </hi><hi rend="CharOverride-3">L. De Angelis</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">La cittadinanza a Firenze (XIV-XV secolo) </hi><hi rend="CharOverride-1">in</hi><hi rend="italic"> Cittadinanza e mestieri,</hi><hi rend="CharOverride-1"> p. 142: </hi><hi rend="CharOverride-1">«decernimus et declaramus quod nullus publica vel communi opinione, seu vulgo reputatus forensi vel pro forensi in civitate seu comitatus</hi><hi rend="CharOverride-1"> Florentie – et intelligatur forensis quantum ad predicta omnis ille qui publice communiter seu vulgo seu communi opinione civium</hi><hi rend="CharOverride-1"> florentinorum seu comitatinorum florentinorum, seu inter artifices artis, de qua fuerit reputatus vel habitus seu</hi><hi rend="CharOverride-1"> denominatus </hi><hi rend="italic">forensis</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">etiam si privilegium civilitatis</hi><hi rend="CharOverride-1"> Florentie, seu popularitatis haberet</hi><hi rend="CharOverride-1">… seu domicilium civitatis habuisset seu habere diceretur – possit de cetero </hi><hi rend="CharOverride-1">esset eligi vel assumi aliquod officium cum salario».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-023-backlink">47</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">C. Carnielli</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">1388, L’altra liberazione dei servi di Bologna</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Quaderni storici», LVI (2021), n. 167, pp. 471-495, in particolare p. 478. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-022-backlink">48</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Piccinni</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">I villani incittadinati</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 205. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-021-backlink">49</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3" >J. Kirshner</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="italic">“Civitas sibi faciat civem”: Bartolus of Sassoferrato’s doctrine on the making of a citizen</hi><hi rend="CharOverride-1" >, «Speculum», XLVIII (1973), pp. 694-713. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-020-backlink">50</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Kirshner</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Ars imitatur naturam</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 311, nota 54; la contrapposizione era tra una </hi><hi rend="italic">civilitas</hi><hi rend="CharOverride-1"> solo per alcune cose (</hi><hi rend="italic">quoad quedam tantum</hi><hi rend="CharOverride-1">) e una per tutte le cose, </hi><hi rend="italic">quoad omnia</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-019-backlink">51</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 311. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-018-backlink">52</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Angelozzi </hi><hi rend="CharOverride-1">e</hi><hi rend="CharOverride-3"> Casanova</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Diventare cittadini</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 29. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-017-backlink">53</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">G. Sermini</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Le Novelle</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di G. Vettori, Roma 1968, p. 524; aveva attirato l’attenzione su questa novella </hi><hi rend="CharOverride-3">Piccinni</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">I villani incittadinati</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 217.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-016-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3" >A. De Benedictis</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="italic">Citizenship and Government in Bologna (Sixteenth-Seventeenth Centuries)</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in </hi><hi rend="italic">Privileges and Rights</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">of Citizenship. Law and the Juridical Construction of Civil Society</hi><hi rend="CharOverride-1" >, a cura di J. Kirshner e L. Mayali, Berkeley 2002, pp. 127-146, in particolare p. 137. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-015-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Milani</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">L’esclusione dal comune</hi><hi rend="CharOverride-1">, cit.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-014-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Klapisch-Zuber</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Ritorno alla politica</hi><hi rend="CharOverride-1">, pp. 17-38. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-013-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sulle denunce nel tamburo cfr. </hi><hi rend="CharOverride-3">Klapisch-Zuber</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Ritorno alla politica</hi><hi rend="CharOverride-1">, pp. 109-114; per le accuse politiche abbiamo seguito </hi><hi rend="CharOverride-3">M. Campanelli</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Quel che la filologia può dire alla storia: vicende di manoscritti e testi antighibellini nella Firenze del Trecento</hi><hi rend="CharOverride-1"> «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo», CV (2003), pp. 88-247, pp. 191-197; </hi><hi rend="CharOverride-3">Mazzoni</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Accusare e proscrivere</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-012-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Ricostruzione precisa in </hi><hi rend="CharOverride-3">Campanelli</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Ciò che la filologia</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-011-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">G. Guidi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Il governo della città repubblica di Firenze del primo Quattrocento</hi><hi rend="CharOverride-1">, I. </hi><hi rend="italic">Politica e diritto pubblico</hi><hi rend="CharOverride-1">, Firenze 1981, pp. 107-109. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-010-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 110.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-009-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">M. Ascheri</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Siena e il suo territorio nel Rinascimento</hi><hi rend="CharOverride-1">, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1986, p. 353.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-008-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">F. Angelozzi </hi><hi rend="CharOverride-1">e </hi><hi rend="CharOverride-3">C. Casanova</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII),</hi><hi rend="CharOverride-1"> Bologna 2000. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-007-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Guidi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Il governo della città-repubblica</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 114. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-006-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">D. Marrara</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Nobiltà civica e patriziato: una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell’età Moderna</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di Lettere e filosofia», X (1980), 1, pp. 219-232; e </hi><hi rend="CharOverride-3">Id.</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Reseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un’oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII</hi><hi rend="CharOverride-1">, Pisa 1976.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-005-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3" >C. Judde</hi><hi rend="CharOverride-3" > de Larivière </hi><hi rend="CharOverride-1" >e</hi><hi rend="CharOverride-3" > R.M. Salzberg</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="italic">Le peuple est la cité. L’idée de </hi><hi rend="CharOverride-1" >popolo</hi><hi rend="italic"> et la condition des </hi><hi rend="CharOverride-1" >popolani </hi><hi rend="italic">à Venise (XV</hi><hi rend="italic">e</hi><hi rend="italic">-XVI</hi><hi rend="italic">e</hi><hi rend="italic"> siècles)</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="CharOverride-1">«Annales</hi><hi rend="CharOverride-1" >. </hi><hi rend="CharOverride-1">Histoire, sciences sociales», LXVIII (2013), 4, pp. 1113-1140.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-004-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Quando l’accesso agli uffici sarà riservato solo ai </hi><hi rend="italic">cives originari</hi><hi rend="CharOverride-1"> si crea una relazione biunivoca non priva di contraddizioni, si veda </hi><hi rend="CharOverride-3">M. Casini</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi</hi><hi rend="CharOverride-1">, Venezia 1992, pp. 133-150.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">R. Savelli</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> Cittadini di governo a Genova: ricchezza e potere fra Cinquecento e Seicento</hi><hi rend="CharOverride-1">, «Materiali per una storia della cultura giuridica», X (1980), pp. 277-356.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Benedetto Varchi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Storia fiorentina</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di G. Milanesi, Firenze 1857. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Tema vastissimo, studiato bene per Venezia; si veda per iniziare </hi><hi rend="CharOverride-3">A. Zannini</hi><hi rend="italic">, Il pregiudizio meccanico a Venezia in età moderna. Significato e trasformazione di una frontiera sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Le regole dei mestieri e delle professioni, secoli XV-XIX</hi><hi rend="CharOverride-1">, Milano 2001, pp. 36-51. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="OP10149_xml_23_261-287.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-3">Marrara</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Riseduti e nobiltà</hi><hi rend="CharOverride-1">, p. 51: le grandi famiglie che non potevano ricoprire incarichi perché escluse «serve che portino in quella vece l’attestazione di trovarsi i loro antenati descritti tra i Grandi ai libri degli statuti, degli ordinamenti di giustizia et in altri libri». Sul contesto della legge e la riforma della nobiltà si veda </hi><hi rend="CharOverride-3">M. Verga</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Da cittadini a nobili: lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano</hi><hi rend="CharOverride-1">, Milano 1990. </hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Massimo Vallerani, University of Turin, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">massimo.vallerani@unito.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0001-7702-8368</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Massimo Vallerani, <hi rend="italic">Cittadinanza e diritti nelle città italiane del basso medioevo: dalla classificazione alla selezione</hi>, © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0426-2.20</ref>, in Gian Maria Varanini, Andrea Zorzi (edited by), <hi rend="CharOverride-6">Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze nell’Italia del tardo medioevo. Atti del XVII Convegno di studi San Miniato 21-23 ottobre 2021</hi>, pp. -28, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0426-2, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0426-2</ref></p></div></div>      
      
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