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        <title type="main">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese, corredata della pertinente giurisprudenza</title>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
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        <title>Strumenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena</title>
        <idno type="ISSN" subtype="print">3035-5656</idno>
        <idno type="ISSN" subtype="electronic">3035-5842</idno>
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          <date>2025</date>
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            <p>This is original content, published in Open Access. It is also available to read for free online at <ref target="https://media.fupress.com/files/pdf/24/15120/46283">https://media.fupress.com/files/pdf/24/15120/46283</ref></p>
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            <p>This is original content, published in Open Access. It is also available to read for free online at </p>
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          <idno type="ISBN" subtype="print">979-12-215-0593-1</idno>
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            <p>It is available for online purchase at <ref target="https://books.fupress.com/isbn/9791221505948">https://books.fupress.com/isbn/9791221505948</ref></p>
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        <tag>peer-reviewed</tag>
        <rs type="FUP_policy" source="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">Firenze University Press Best Practice in Scholarly Publishing</rs>
        <rs type="scientific_cloud" source="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice.2">FUP Scientific Cloud for Books</rs>
        <rs type="peer_review" resp="scientific_board" source="https://books.fupress.com/scientific-board/c/147">Strumenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena</rs>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The opportunity to make easily accessible materials of great historical and legal value led to the publication in open access of the argument given in the late 1800s by Pasquale Stanislao Mancini in defense of the rights of public use (diritti di uso pubblico) claimed by the collectivity over the Villa Borghese in Rome, together with the main judicial decisions concerning the case. In addition to fostering the dissemination of knowledge and the sharing of the information contained in this material, this publication is the occasion for developing a critical dialogue and presenting different points of view on the commons, which precisely in the Villa Borghese case found an important moment, precursor to contemporary debates and case law.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="it">
        <p>L’opportunità di rendere facilmente accessibile dei materiali di grande valore storico e giuridico ha condotto alla pubblicazione in open access dell’arringa difensiva tenuta a fine ‘800 da Pasquale Stanislao Mancini a difesa dei diritti d’uso pubblico vantati dalla Collettività sulla Villa Borghese di Roma, insieme ai principali provvedimenti giudiziali intervenuti sul caso. Oltre a favorire la diffusione della conoscenza e la condivisione delle informazioni contenute in questo materiale, l’occasione si è mostrata utile per sviluppare un dialogo critico e presentare diversi punti di vista sugli studi in materia di beni comuni, che proprio in quel lontano caso trovano un importante punto di emersione, precursore dei dibattiti e della giurisprudenza dell’età contemporanea.</p>
      </abstract>
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            <item>Commons</item>
            <item>Collective rights</item>
            <item>Property rights</item>
            <item>Popular Actions</item>
            <item>Villa Borghese in Rome</item>
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        <list>
          <item>Sommario</item>
          <item>Nota di apertura</item>
          <item>Sezione prima. Sentenze e arringa<list><item>Pretura del 3° mandamento di Roma, udienza del 26 giugno 1885</item><item>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese</item><item>Tribunale civile di Roma, udienza del 14 dicembre 1885</item><item>Corte di Cassazione di Roma, udienza del 9 marzo 1887</item></list></item>
          <item>Sezione seconda. Due postille a corredo dei testi<list><item>I beni comuni come diritti d’uso pubblico e come limite costituzionale</item><item>Diritti di uso pubblico e beni comuni, a partire da una vicenda giurisprudenziale paradigmatica</item></list></item>
          <item>Indice dei nomi</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8" /></p>
      <div><head>Sommario</head><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor000">Nota di apertura<hi rend="contents_number">7</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor001">Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini</ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor003">Sezione prima</ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor004">Sentenze e arringa</ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor005">Capitolo 1</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor006">Pretura del 3° mandamento di Roma, udienza del 26 giugno 1885<hi rend="contents_number">17</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor007">Capitolo 2</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor008">Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="contents_number">27</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor009">Pasquale Stanislao Macini</ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor010">1.	Partizione<hi rend="contents_number">27</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor011">2.	Sulla reintegrazione<hi rend="contents_number">28</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor012">3.	Sulla manutenzione<hi rend="contents_number">38</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor013">4.	Tesi principali della Difesa<hi rend="contents_number">42</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor014"><hi rend="CharOverride-1">5.	</hi>Ipotesi della Difesa<hi rend="contents_number">61</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor015"><hi rend="CharOverride-1">6.	</hi>Possesso acquisitivo del diritto sotto le leggi anteriori<hi rend="contents_number">64</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor016">7.	Possesso corroborato da destinazione e volontà del proprietario<hi rend="contents_number">71</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor017">8.	Possesso centenario<hi rend="contents_number">81</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor018">9.	Riassunto<hi rend="contents_number">87</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor019">10.	Conchiusione<hi rend="contents_number">88</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor020">Capitolo 3</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor021">Tribunale civile di Roma, udienza del 14 dicembre 1885<hi rend="contents_number">91</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor022">Capitolo 4</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor023">Corte di Cassazione di Roma, udienza del 9 marzo 1887<hi rend="contents_number">101</hi></ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor024">Sezione seconda</ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor025">Due postille a corredo dei testi</ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor026">Capitolo 5</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor027">I beni comuni come diritti d’uso pubblico e come limite costituzionale<hi rend="contents_number">115</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor028">Gianfranco Orlando</ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor029">1.	Premessa<hi rend="contents_number">115</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor030">2.	I titolari dei diritti d’uso pubblico. La <hi rend="italic">natura privata</hi> di tali diritti<hi rend="contents_number">116</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor031">3.	L’<hi rend="italic">insensibilità</hi> dei diritti d’uso pubblico al trasferimento della proprietà sul medesimo bene<hi rend="contents_number">121</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor032">4.	I diritti d’uso pubblico e il principio costituzionale di legalità in materia di proprietà<hi rend="contents_number">124</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor033">5.	Il controllo di costituzionalità a garanzia dei diritti d’uso pubblico<hi rend="contents_number">127</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor034">Riferimenti bibliografici<hi rend="contents_number">129</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor035">Capitolo 6</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor036">Diritti di uso pubblico e beni comuni, a partire da una vicenda giurisprudenziale paradigmatica<hi rend="contents_number">131</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor037">Chiara Angiolini</ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor038">1.	Introduzione<hi rend="contents_number">131</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor039">2.	La persistenza dei diritti di uso pubblico e la loro qualificazione nella giurisprudenza contemporanea<hi rend="contents_number">131</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor040">3.	Diritti di uso pubblico e beni comuni. Alcune connessioni<hi rend="contents_number">134</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor041">4.	Alcune riflessioni conclusive<hi rend="contents_number">136</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor042">Riferimenti bibliografici<hi rend="contents_number">137</hi></ref></p><p rend="contents_contents_paratext"><ref target="W00254_xml.html#_idTextAnchor043">Indice dei nomi<hi rend="contents_number">139</hi></ref></p></div><div><head>Nota di apertura</head><p rend="h1_author ParaOverride-1">Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Innanzitutto, perché una riedizione dell’arringa che il celebre avvocato, docente universitario, più volte deputato e Ministro, Pasquale Stanislao Mancini (Castel Baronia, 17 marzo 1817 – Napoli, 26 dicembre 1888)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-095">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2"> ha tenuto innanzi al Tribunale di Roma nel 1885 per perorare l</hi><hi rend="CharOverride-2">’affermazione dei diritti di uso pubblico vantati dal popolo di Roma su Villa Borghese?</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">La risposta può essere immediata: perché «L’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato». </hi><hi rend="CharOverride-2">Con questa incisiva constatazione, Marc Bloch ha indicato una direzione a molti, non esclusi ovviamente quei giuristi che, essendo impegnati nello studio delle </hi><hi rend="italic">cose</hi><hi rend="CharOverride-2"> e dei </hi><hi rend="italic">beni</hi><hi rend="CharOverride-2">, vogliono evitare di trovarsi troppo disorientati di fronte alle profonde istanze</hi><hi rend="CharOverride-2"> di revisione e aggiornamento delle categorie giuridiche, che sempre più spesso, per ragioni sociali e scientifiche, si agitano nel loro campo di interesse.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Tra queste sollecitazioni, una posizione </hi>significativa<hi rend="CharOverride-2"> è senz’altro occupata dalla riflessione sui rapporti tra i diritti di uso pubblico e i ‘beni </hi><hi rend="CharOverride-2">comuni’</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-094">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">. In proposito, le posizioni possibili sono molte. Secondo un primo punto di vista, i diritti di uso pubblico si possono leggere come un passo verso </hi>l’affermazione della categoria dei<hi rend="CharOverride-2"> beni comuni, dove quest’ultima è al centro di un ripensamento del diritto dei beni che si ripercuote anche sulle situazioni giuridiche soggettive</hi><hi rend="CharOverride-2">. In una prospettiva diversa, i diritti di uso pubblico possono essere </hi>visti <hi rend="CharOverride-2">come il canale legale più adeguato per tradurre istituzionalmente </hi>alcune<hi rend="CharOverride-2"> delle istanze assiologiche che emergono negli studi sui beni comuni, ragion per cui le due figure sostanzialmente finiscono </hi><hi rend="CharOverride-2">(o </hi><hi rend="italic">dovrebbero</hi><hi rend="CharOverride-2"> finire) per coincidere. Ancora, una terza opzione è considerare i diritti di uso pubblico come una delle forme che il diritto conosce per costruire un regime di beni che tenga conto di interessi costituzionalmente protetti, senza arrivare a una perfetta sovrapposizione delle due nozioni.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">L’obiettivo perseguito con la riedizione dei principali atti giudiziari relativi alla nota controversia che alla fine del XIX sec. ha visto contrapposti il Comune di Roma e il Principe Borghese in merito alla chiusura della nota Villa romana</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-093">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">, è offrire un contributo agli </hi><hi rend="CharOverride-2">studi in tema di beni comuni, consentendo a chi legge di guardare a un caso, risalente, in cui vengono al pettine molti dei nodi di cui anche oggi si discute.</hi></p><p rend="text">Quella<hi rend="CharOverride-2"> vicenda giurisprudenziale è paradigmatica perché vi si trovano argomenti tecnici e teorici che riecheggiano anche nella discussione contemporanea, mostrando in controluce il radicamento delle narrazioni che sostengono tali argomenti.</hi><hi rend="CharOverride-2"> In particolare, riteniamo utile che l’arringa di Mancini e i provvedimenti relativi al processo in cui è stata pronunciata siano pubblicati in </hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-2">, e siamo felici di avere la possibilità di renderli disponibili in questa forma presso la collana </hi><hi rend="italic">Strumenti </hi><hi rend="CharOverride-2">edita per la USiena </hi>Press<hi rend="CharOverride-2">. Questo</hi><hi rend="CharOverride-2">, in primo luogo, perché risulta attualmente difficoltoso consultare testi tanto preziosi e importanti. Le varie letture ci hanno, poi, convinto dell’opportunità della pubblicazione: r</hi><hi rend="CharOverride-2">endere disponibile allo studio della comunità scientifica e alla riflessione comune l’arringa di Mancini, attraverso un’agile modalità di consultazione, non può che costituire il giusto compimento ‘ideale’ per uno scritto che, pur originariamente concepito in un’</hi><hi rend="CharOverride-2">ottica di difesa giudiziale, ha contribuito in modo significativo agli approfondimenti sulle modalità istituzionali di messa a disposizione a favore della collettività delle utilità offerte da beni particolarmente rilevanti.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">L’importanza dei fatti giudiziari oggetto di questa pubblicazione fu avvertita fin da subito</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-092">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">. Lo </hi><hi rend="CharOverride-2">testimonia già la prima nota a pie’ di pagina, a firma della direzione della rivista </hi><hi rend="italic">La Legge</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">con la quale veniva giustificata la pubblicazione della prima decisione giudiziale intervenuta sul caso:</hi></p><quote rend="quotation_b">Nel pubblicare la notevole sentenza del Pretore del 3° Mandamento di Roma, avv. A. Carcani, non abbiamo bisogno di dichiarare le ragioni che c’inducono a fare eccezione alla regola rigorosa che ci siamo prescritti di non accogliere nella Legge sentenze di Pretori, anche se meritevoli di lode: si tratta qui di una quistione di grande importanza, e pel fatto e pel diritto, ed ebbe a patrocinatori due illustri giureconsulti A. Mari e L. Meucci. Si comprenderà quindi l’eccezione che facciamo alla regola suddetta.</quote><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ancora più percepita fu, poi, l</hi><hi rend="CharOverride-2">’importanza della (si noti: opposta, quanto a soluzione giuridica proposta) arringa di Mancini dichiarata dalla direzione della rivista </hi><hi rend="italic">Il Filangieri</hi><hi rend="CharOverride-2">:</hi></p><quote rend="quotation_b">Pubblichiamo, convinti di far cosa utilissima o gradita ai nostri abbonati, quest’arringa pronunziata dal Mancini innanzi al tribunale civile di Roma. Poiché oggi si profondono gli aggettivi superlativi di ammirazione per discorsi o per lavori che meno li meritano, la Direzione del giornale si dispensa dal tributare lodi di sorta, lasciando ai lettori di apprezzare la dottrina profonda che si rivela in tutto il discorso, e che conferma una volta di più il valore dell’eminente giureconsulto. </quote><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Numerose sono state, successivamente, le citazioni del ‘</hi><hi rend="CharOverride-2">caso </hi>di<hi rend="CharOverride-2"> Villa Borghese’, fino ad arrivare ai tempi più recenti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-091">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Questo interesse ci ha convinto dell’utilità di offrire i materiali qui riediti a beneficio della riflessione collettiva, nella consapevolezza </hi>del<hi rend="CharOverride-2"> </hi>vasto panorama<hi rend="CharOverride-2"> che si apre ai nostri occhi</hi><hi rend="CharOverride-2">: </hi>un panorama segnato <hi rend="CharOverride-2">da un lato, </hi>dalla constatazione che <hi rend="CharOverride-2">i cambiamenti sociali e culturali non possono che influire sulle categorie giuridiche, fino a suggerire </hi>revisioni<hi rend="CharOverride-2"> radicali; dall’altro, </hi>dalla constatazione che <hi rend="CharOverride-2">le categorie svolgono, nel nostro sistema, un ruolo ancora decisivo e spesso determinante nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, e ancor prima nella strutturazione della </hi><hi rend="italic">forma mentis</hi><hi rend="CharOverride-2"> dei giuristi, onde si rende necessario ripercorrere costantemente le varie fasi delle dispute che più hanno contribuito a delinearne la struttura e i confini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-090">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Lo scopo prefissato non è, dunque, esclusivamente quello di contribuire a mantenere viva la memoria di testi fondamentali per la cultura giuridica, ma è anche quello di stimolare il dibattito su un tema che ha origini lontane. E ciò vale, ovviamente, innanzitutto per il curatore e la curatrice che, come si avrà modo di notare, in materia hanno idee in una certa misura diverse. La scelta di un volume curato a quattro mani</hi><hi rend="CharOverride-2"> è sorta, a partire da uno scambio nato a fini didattici, dalla radicata convinzione che il dialogo critico e il confronto franco siano strumenti fertili.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Rispetto alla presentazione dei testi, abbiamo scelto di ripercorrere cronologicamente le fila del percorso del caso attraverso gli organi giudiziari: chi si accingerà alla lettura troverà dapprima il provvedimento della Pretura di Roma, l’arringa di Mancini, poi la decisione del Tribunale e la pronuncia della Corte di Cassazione. Infine, chiuderanno il volume due </hi><hi rend="CharOverride-2">brevi commenti del curatore e della curatrice.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Il cuore della pubblicazione è, però, senz’altro la ‘mirabile’ arringa di Mancini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-089">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">, l’</hi><hi rend="CharOverride-2">interesse per la quale non è inficiato (ma è anzi, in prospettiva storica, acuito) dalla sua peculiare collocazione temporale nell’arco della biografia del suo autore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-088">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">. A quanto consta, la prima edizione dell’arringa risale ad un testo del 1885 di circa 185 pagine pubblicato presso la Tip. fratelli Pallotta, con titolo leggermente diverso (</hi><hi rend="italic">In difesa del diritto di uso pubblico del comune e del popolo di Roma sulla villa Borghese, discorso pronunciato dall’avvocato P.S. Mancini</hi><hi rend="CharOverride-2">). L’ultima edizione, che è quella che qui viene ripubblicata, è apparsa in tre puntate, nel 1886 sulla rivista </hi><hi rend="italic">Il Filangieri</hi><hi rend="CharOverride-2">, XI, Parte I, nel n. 1 (pp. 1-19 della dispensa di gennaio), nel n. 2 (pp. 49-78 della dispensa febbraio) e nel n. 3 (pp. 119-51 della dispensa di marzo). I testi delle sentenze del Pretore e del Tribunale di Roma sono stati tratti dalla rivista </hi><hi rend="italic">La Legge</hi><hi rend="CharOverride-2"> (</hi><hi rend="CharOverride-2">rispettivamente: 1885, II, pp. 132-36 e 1886, I, pp. 241-46). Il testo della sentenza della Corte di Cassazione di Roma è stato tratto, invece, dalla rivista </hi><hi rend="italic">Il Foro </hi><hi rend="CharOverride-2">(</hi>1887, vol. 12, I, pp. 397-409<hi rend="CharOverride-2">)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-087">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">. Poiché, come accennato, si tratta di un’opera destinata alla comunità dei giuristi e alla riflessione comune, è stato deciso di sacrificare l’estrema fedeltà filologica e di correggere i più evidenti errori di stampa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-086">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Un sentito ringraziamento va</hi>, infine, <hi rend="CharOverride-2">all’Università degli Studi di Siena per il sostegno nella pubblicazione </hi><hi rend="CharOverride-2">in </hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-2"> del volume e alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dal cui archivio sono stati tratti i testi qui proposti all’attenzione dei lettori. </hi></p><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Albanese, Rocco Antonio. 2017. “Dai beni comuni all’uso pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela.” <hi rend="italic">Questione Giustizia</hi> 2, 105: 104-11. <ref target="https://www.questionegiustizia.it">https://www.questionegiustizia.it</ref>. Accesso 28 maggio 2024. </p><p rend="bib_indx_bib">Albanese, Rocco Antonio. 2020. “Usi civici e beni comuni urbani. Tra presente e passato, tra pubblico e privato.” In <hi rend="italic">Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive</hi>, a cura di Rocco Antonio </p><p rend="bib_indx_bib">Angelosanto, Antonio. 2019. “La questione degli usi pubblici sui beni privati in diritto romano. Il caso delle ‘ripae fluminis’”. <hi rend="italic">Bullettino dell’Istituto di diritto romano ‘Vittorio Scialoja’</hi> 19: 183-210.</p><p rend="bib_indx_bib">Anonimo (P.L.D.V.). 1885. <hi rend="italic">La questione di Villa Borghese</hi>. Roma: Tipografia Editrice Industriale.</p><p rend="bib_indx_bib">Battaglia, Roberto. 1958. <hi rend="italic">La prima guerra d’Africa</hi>. Torino: Einaudi.</p><p rend="bib_indx_bib">Brugi, Biagio. 1900. “Appendice del traduttore al libro VIII.” In Federico Glück, <hi rend="italic">Commentario alle Pandette</hi>, VIII. Milano: Vallardi.</p><p rend="bib_indx_bib">Caracciolo, Alberto. 1984. 3° ed. Roma capitale. Roma: Editori Riuniti.</p><p rend="bib_indx_bib">Cerulli Irelli, Vincenzo. 1983. <hi rend="italic">Proprietà pubblica e diritti collettivi</hi>. Padova: CEDAM.</p><p rend="bib_indx_bib">Cerulli Irelli, Vincenzo. De Lucia, Luca. 2014. “Beni comuni e diritti collettivi.” <hi rend="italic">Politica del diritto</hi> 1, 45: 3-35.</p><p rend="bib_indx_bib">Colombo, Paolo. 1991. <hi rend="italic">I diritti di uso pubblico. Struttura e funzione</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Conte, Vincenza. 2023. “Servitù su res nullius e a vantaggio di collettività indeterminate: rapporti giuridici reali, servitù senza soggetto e ragionevole organizzazione dei fondi nel pensiero di Carlo Fadda.” In <hi rend="italic">Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1900-1920)</hi>, Tomo I, a cura di Giovanni Perlingeri. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</p><p rend="bib_indx_bib">Cotticelli, Andrea. 2020. <hi rend="italic">Le chiavi del Mediterraneo. Gli esordi del Colonialismo Italiano</hi>. Modena: Palombi Editori.</p><p rend="bib_indx_bib">D’Amelio, Mariano. 1895-1902. “Servitú pubbliche.” In <hi rend="italic">Digesto italiano</hi>, XXI, III, I. Torino: UTET</p><p rend="bib_indx_bib">Di Porto, Andrea. 2013. <hi rend="italic">Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Porto, Andrea. 2018. “I ‘beni comuni’ in cerca di identità e tutela.” In <hi rend="italic">Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno</hi>, a cura di Giuseppe Conte, Andrea Fusaro, Alessandro Somma e Vincenzo Zeno-Zencovich, 163-78. Roma: RomaTrePress. <ref target="https://romatrepress.uniroma3.it">https://romatrepress.uniroma3.it</ref>. Accesso 28 maggio 2024.</p><p rend="bib_indx_bib">Fadda, Carlo. 1913. <hi rend="italic">Servitù. Lezioni</hi>. Napoli: Alvano</p><p rend="bib_indx_bib">Femia, Pasquale. 2024. <hi rend="italic">Sentimento e moltitudine. Rudolf von Jhering tra interessi ideali e beni comuni</hi>. Bologna: il Mulino </p><p rend="bib_indx_bib">Grimm, Hermann. 1886. <hi rend="italic">La distruzione di Roma. Lettera di Ermanno Grimm traduzione da C. V. Giusti</hi>. Firenze: Loescher &amp; Seeber. Accesso 23 luglio 2024. <ref target="https://books.google.it">https://books.google.it</ref>.</p><p rend="bib_indx_bib">Irti, Natalino. 2013. “Per la magistratura ordinaria nella storia dell’Italia unita.” <hi rend="italic">Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</hi>, 1: 127-31.</p><p rend="bib_indx_bib">Labanca, Nicola. 2007. <hi rend="italic">Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Landi, Roberta. 2018. <hi rend="italic">Bonifica e circolazione della proprietà</hi>. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</p><p rend="bib_indx_bib">Maes, Costantino. 1885. <hi rend="italic">La questione di villa Borghese dichiarata a tutti colla scorta dei documenti in 4 articoli monografici</hi>. Roma: Tipografia fratelli Pallotta.</p><p rend="bib_indx_bib">Maes, Costantino. 1891. <hi rend="italic">Il diritto popolare sulle gallerie private aperte al pubblico</hi>. Roma: Tipografia della pace di F. Cuggiani.</p><p rend="bib_indx_bib">Mari, Adriano. 1886. <hi rend="italic">Voto sulla questione di Villa Borghese</hi>. Roma.</p><p rend="bib_indx_bib">Munari, Giacomo. 2018. “La servitù di passaggio tra uso pubblico e privato.” <hi rend="italic">Studium iuris</hi> 6: 735-8.</p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri, Giovanni. 2022. “Criticità della presunta categoria dei <ref target="http://c.dd">c.dd</ref>. beni «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio”. <hi rend="italic">Rassegna di diritto civile</hi> 1: 136-63.</p><p rend="bib_indx_bib">Settis, Salvatore. 2014. <hi rend="italic">Azione popolare. Cittadini per il bene comune</hi>. Torino: Einaudi.</p><p rend="bib_indx_bib">Tafaro, Laura. 2023. “La “sostenibile” soggettività del Mar Piccolo nel prisma della complessità.” In <hi rend="italic">Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro. Società, ambiente, cultura</hi>, a cura di Stefano Vinci e Federica Monteleone, 183-96, in <hi rend="italic">Quaderni del Dipartimento Jonico</hi> 23. Taranto: Edjzioni SGE. </p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-095-backlink">1</ref></hi>	Per una descrizione di sintesi della sua poliedrica, intensa e dinamica biografia, ci limitiamo a rinviare al profilo tracciato sul sito della Camera dei Deputati (<ref target="https://storia.camera.it/deputato/pasquale-stanislao-mancini-18170317"><hi rend="CharOverride-5">https://storia.camera.it/deputato/pasquale-stanislao-mancini-18170317</hi></ref>) e, soprattutto, alla voce del Dizionario biografico della Treccani, disponibile in <hi rend="italic">open access</hi> al seguente indirizzo: <ref target="https://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-stanislao-mancini_(Dizionario-Biografico"><hi rend="CharOverride-5">https://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-stanislao-mancini_(Dizionario-Biografico</hi></ref><hi rend="CharOverride-5">)</hi>, ove si troveranno ulteriori riferimenti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-094-backlink">2</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-2">Su questo legame v. Di Porto 2013, 43 ss.; 2018</hi><hi rend="CharOverride-2">, 166, 169 ss.; Albanese 2017, 105 s.; 2020,</hi> <hi rend="CharOverride-2">115 ss., spec. 155 ss.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-093-backlink">3</ref></hi>	«Nel 1885 si sparse a Roma la voce che il principe Borghese avesse avviato trattative per vendere la villa. Il comune di Roma, con lettera del Sindaco, manifestò al principe l’esigenza di tener conto dei diritti di pubblico passaggio spettanti alla popolazione romana sulla villa. Il principe rispose che l’indomani avrebbe senz’altro chiuso la villa all’uso del pubblico al fine di a riaffermare il suo esclusivo dominio su di essa. E così fece.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">La controversia si instaurava davanti al Pretore di Roma per iniziativa del Comune, quale rappresentante degli interessi della popolazione, che aveva chiesto la reintegrazione e subordinatamente la manutenzione del possesso circa il diritto d’uso arbitrariamente interrotto. Il pretore disponeva la manutenzione del possesso, negando la reintegrazione che veniva invece concessa dal Tribunale. Successivamente la Corte di Cassazione, con l’importante sentenza del 9 marzo 1887, confermava la decisione del Tribunale dichiarando ammissibile anche per i diritti reali la reintegrazione» (<hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983, 170)</hi>; ulteriori fonti sono indicate in Caracciolo 1984, 151, nota 80).Era l’epoca della ‘febbre edilizia’ che interessò Roma subito dopo la proclamazione a Capitale d’Italia, soprattutto nella zona a nord ovest della Stazione Termini, fino ad arrivare a trasformare irreversibilmente le zone prossime a Villa Borghese (tra cui Villa Ludovisi, Villa Massimo agli Orti di Sallustio, Villa Spithover, ecc.). Per contestualizzare la vicenda v., tra i testi dell’epoca, il noto testo di Grimm (1886) e, in chiave di storia dell’urbanistica, Insolera (2011<hi rend="superscript CharOverride-3">2</hi>, 69 ss.), dove leggiamo: «Il terreno edificato durante gli anni della “febbre” apparteneva a poche, grandi famiglie patrizie: queste, oltre a possedere le ville che venivano via via distrutte, erano compartecipi nelle combinazioni finanziarie che, con larga partecipazione di capitali esteri, promuovevano le Convenzioni, molto spesso inoltre le cave di tufo e di pozzolana, le fornaci per i laterizi e la calce da cui si traevano le case, appartenevano anch’esse alle stesse famiglie principesche. Queste realizzarono perciò enormi guadagni, lavorando in un regime di monopolio» (Insolera 2011<hi rend="superscript CharOverride-3">2</hi>, 73).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-092-backlink">4</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-2">Tra gli scritti dell’epoca v. </hi>Maes<hi rend="CharOverride-2"> 1885; 1891. Abbiamo, poi, trovato uno scritto anonimo (è volutamente firmato solo P.L.D.V.), pubblicato a sostegno delle ragioni del Principe Borghese: 1885. </hi><hi rend="italic">La questione di Villa Borghese</hi><hi rend="CharOverride-2">. Roma: Tipografia Editrice Industriale</hi><hi rend="CharOverride-2">, nel quale – giusto per contestualizzare la risonanza che all’epoca destò il caso – leggiamo che scopo dello scritto è rivolgersi a «coloro, che nei Caffè, nei Circoli, nelle Conversazioni e nei Giornali chiacchierano di questa faccenda della Villa da mane a sera e fin dopo la mezzanotte». Inoltre, leggiamo in </hi>Colombo (1991<hi rend="CharOverride-2"> 60, no</hi><hi rend="CharOverride-2">ta 24), che è stata pubblicata anche la difesa giudiziale del Principe: </hi>Mari<hi rend="CharOverride-2"> 1886.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-091-backlink">5</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-2">Per limitarci solo a pochi esempi, si vedano: Fadda 1913, 53 nota 1; </hi>Brugi 1900, 159-61; D’Amelio 1895-1902, 206;<hi rend="CharOverride-2"> Cerulli Irelli 1983, 170 ss.; 2011, 101; Cerulli Irelli e De Lucia 2014, 17; Colombo 1991, 6 </hi><hi rend="CharOverride-2">nota 9, spec. 50 ss.; Irti 2013, 130; Di Porto 2013, 52 ss.; 2018, 171 ss.; Settis 2014, 224 s.; Albanese 2017, 105 s.; Landi 2018,</hi><hi rend="CharOverride-2"> 18 ss.; Munari 2018, 735; </hi>Angelosanto 2019, 184 ss.; <hi rend="CharOverride-2">Perlingieri 2022, 145, nota 39;</hi>Tafaro 2023, 196; Conte 2023, 769, 775 ss.; Femia 2024, 137.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-090-backlink">6</ref></hi>	Particolarmente vivace, dal punto di vista intellettuale, si mostra il dialogo tra dottrina e giurisprudenza nel periodo storico immediatamente successivo, quantomeno nella rappresentazione che nel fa <hi rend="CharOverride-2">Di Porto 2013, 71, secondo cui: «…va detto, quelle sentenze non cadevano nel vuoto del dibattito. In quegli anni, la discussione sulle grandi questioni implicate da quelle decisioni era ancora aperta. O, almeno, se ne sentivano ancora gli echi. E la giurisprudenza, rispetto a quel dibattito prendeva posizione; e, lo si è visto, non a favore della linea di pensiero che risulterà dominante».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-089-backlink">7</ref></hi>	Così la qualifica <hi rend="CharOverride-2">Di Porto 2013, 55.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-088-backlink">8</ref></hi>	Infatti, la vicenda giudiziaria su Villa Borghese si è svolta, oltre che in parallelo alla fase finale della vita di Mancini, subito dopo il termine del suo impegno in politica estera (che è stata anche quella più intesa e problematica). L’interesse può nascere, in particolare, dalla constatazione di come una prospettiva chiaramente progressista sul piano dello sviluppo civile interno (che è alla base della posizione sostenuta nel processo) conviveva, sul piano della politica estera, con una prospettiva – invero comune anche ad altri esponenti del Risorgimento italiano – in cui l’interesse nazionale (e per Mancini, in particolare, l’interesse alla realizzazione di una effettiva <hi rend="italic">unità</hi>) poteva conseguirsi solo con una politica di carattere espansionista e coloniale (in generale su quel periodo, e sulle origini del colonialismo italiano, v. Labanca 2007). Dalla citata voce enciclopedica sulla sua biografia (v. <hi rend="italic">retro</hi> nt. 1) leggiamo che a partire dal 1882, dopo la firma del Trattato di Vienna con l’Impero inglese, «<hi rend="CharOverride-2">…il M. diede subito il via alla politica coloniale, a ciò motivato anche dal fatto di vedere in essa l’inizio di uno spostamento dell’interesse nazionale verso il Mezzogiorno. Prima portò a compimento nel luglio del 1882 l’acquisto da parte della compagnia Rubattino della baia d’Assab, giustificandolo, di fronte a chi lo ricordava come teorico del diritto delle genti, con la legittimità che hanno i popoli civili di esercitare anche fuori del territorio nazionale</hi><hi rend="CharOverride-2"> «una missione di pacifico incivilimento» (cit. da R. Battaglia, </hi><hi rend="italic">La prima guerra d’Africa</hi><hi rend="CharOverride-2">, Torino 1958, 147); quindi oppose un rifiuto alla proposta britannica di intervenire insieme in Egitto (e stavolta ripescò la sua dottrina della nazionalità) e contrastò le aspirazioni francesi sul Marocco; infine, all’inizio del 1885, prese l’iniziativa della spedizione a Massaua, sostenendo in Parlamento che nel Mar Rosso c’era la “chiave” del Mediterraneo, ma non riuscendo a chiarire, malgrado la verbosità della sua replica, i termini e l’utilità d’un impegno così gravoso. Ciò lo espose in Parlamento agli attacchi non solo degli anticolonialisti ma anche di chi, come F. Crispi, non era </hi><hi rend="italic">a priori</hi><hi rend="CharOverride-2"> contrario ai progetti espansionistici, e fu questo il preludio della sua caduta che ebbe luogo il 29 giugno 1885». Sul discorso tenuto in Parlamento da Mancini v. </hi>Cotticelli 2020; i volumi sui discorsi parlamentari di Mancini si trovano anche pubblicati in <ref target="https://books.google.it"><hi rend="CharOverride-5">https://books.google.it</hi></ref>.<hi rend="CharOverride-2"> La coesistenza, nella medesima persona, di queste due prospettive</hi> mostra oggi una contraddizione facilmente rilevabile, che palesa, una volta in più, la complessità e la porosità delle narrazioni e dei pensieri discriminatori, nonché la difficoltà del discernimento (o, se si vuole, la difficoltà di emanciparsi dalla ‘banalità del male’ in cui si è immersi) che spesso si pone agli esseri umani.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-087-backlink">9</ref></hi>	Può essere interessante sapere che la ‘vicenda’ della Villa Borghese si è definitivamente risolta solo con la legge del 26 dicembre 1901, n. 519, che ha autorizzato: «Il Governo del Re (…) ad acquistare, per una somma non superiore a tre milioni di lire, la Villa Borghese, allo scopo di cederla gratuitamente al Comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio, che prenderà il nome da Umberto I» (art. 1).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-086-backlink">10</ref></hi>	Ad esempio, tra la prima e la seconda dispensa originale c’è un salto nella numerazione dei paragrafi (da 4, come dovrebbe essere, risulta 6). Abbiamo deciso di correggere la numerazione per non spiazzare il lettore.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Gianfranco Orlando, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:gianfranco.orlando%40unisi.it?subject=">gianfranco.orlando@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_author" >Chiara Angiolini, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:chiara.angiolini%40unisi.it?subject=">chiara.angiolini@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini, <hi rend="italic">Nota di apertura,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.02">10.36253/979-12-215-0594-8.02</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -13, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div></div><div><head>Sezione prima</head><p rend="h1_part_title">Sentenze e arringa</p></div><div><head>Capitolo 1</head></div><div><head>Pretura del 3° mandamento di Roma, <lb/>udienza del 26 giugno 1885</head><p rend="text_NOindent ParaOverride-5">Pretore ed estensore A. Carcani</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-5"><hi rend="italic">Comune di Roma c. Principe Borghese.</hi></p><p rend="text_top"><hi rend="italic">Si possiedono le cose corporali ritenendole materialmente, e si possiedono i diritti reali godendone gli effetti. </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Quindi la privazione violenta del possesso delle prime toglie al possessore la cosa che ne è l’oggetto, e perciò costituisce lo spoglio: ma l’</hi><hi rend="italic">impedimento anche violento del diritto non toglie l’oggetto del possesso, cioè il diritto, il quale resta integro anche senza l’uso attuale.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Perciò il diritto reale non è suscettibile di spoglio, ma soltanto di turbativa.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Il possesso di un diritto non può scindersi dall’idea del titolo che lo costituisce; mentre può darsi il possesso della cosa senza titolo legittimo: quindi l’idea di un </hi><hi rend="CharOverride-2">possesso qualunque </hi><hi rend="italic">previsto dall’art. 695, cod. civ., non è applicabile ai diritti reali.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Laonde l’omissione dei</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">diritti reali </hi><hi rend="italic">fatta nell’art. 695, cod civ., non fu involontaria, ma porta esclusione dell’azione di spoglio pel possesso dei diritti reali.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">La parola</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">possesso </hi><hi rend="italic">usata nell’art. 630, cod. civ., non può avere altro significato che quello di un possesso naturale, diversamente se volesse intendersi il possesso civile, quello cioè di un diritto reale, che suppone per neces­sità il titolo, sarebbe contraddittorio il dire che non basta come titolo a stabilire la servitù.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">L’esistenza di una lapide esposta al pubblico, la fede degli storici contemporanei e la destinazione del fondo, congiunti all’uso ultrasecolare, costituiscono un titolo manutenibile coll’</hi><hi rend="italic">azione possessoria.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Una concessione anche gratuita e di mera liberalità, e la accettazione proveniente dall’uso pubblico e pacifico per il corso di più generazioni costituisce un vincolo fra i discendenti del concedente e quelli dei concessionari. </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Questo diritto acquistato colla prescrizione centenaria sotto la cessata legislazione, forma titolo per conservarlo giusta il disposto dell’art. 21 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile, e perciò manutenibile.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Non può ritenersi precario ciò che si è goduto per secoli, se non vi siano prove manifeste della precarietà</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">La legge 8 ff.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">d</hi><hi rend="CharOverride-2">e servit.</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="italic">non osta all’acquisto ed esercizio di un diritto civico di passeggio nel fondo altrui (una villa) quando questa è l’ordinaria destinazione del </hi><hi rend="italic">fondo.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Le </hi><hi rend="italic">semplici e momentanee interruzioni per fatti che non hanno un carattere negativo del diritto di uso non giovano al proprietario</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Così pure non ledono i diritti degli utenti le domande</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">fatte per ottenere la concessione temporanea del fondo (la villa) ad usi diversi da quelli di passeggio</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Trattandosi del godimento un diritto che si esercita a periodi fissi, la manutenzione deve ammettersi conforme</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">all’uso dell’</hi><hi rend="italic">ultimo anno.</hi></p><p rend="text_top">Il Pretore, ecc.</p><p rend="text">Ritenuto, che nei primi del secolo XVII, il cardinale Scipione Borghese, e per donazioni fattegli dallo zio Camillo Borghese (papa Paolo V), e per acquisti fatti dai proprietari limitrofi, costruiva un’amena ed ampia villa con sontuoso palazzo adornandola anche di monumenti d’arte; e che ebbe il nome di villa Pinciana, poi villa Borghese. Questo Principe volle che di questa magnifica sua opera potesse usufruirne anche il popolo di Roma.</p><p rend="text">E perché potessero da tutti apprezzarsene le meraviglie, Giacomo Manilli ne redigeva una semplice, ma accurata descrizione topografica ed artistica, che dava alla stampa nell’anno 1650; riportando, fra le altre iscrizioni, una lapide esistente nella facciata del teatro, nel secondo recinto della villa, ove in elegante frasario latino si diceva in sostanza: che la villa era aperta a chiunque; che il padrone non imponeva altra legge che quella della buona creanza; e minacciavasi di scacciare colui che ne avrebbe abusato. Dalle notizie storiche addotte da ambo le parti si rileva altresì che questa villa, passata per titolo di fidecommisso ai primogeniti della famiglia Borghese; questi, seguendo le orme dei loro predecessori, continuarono sempre a tenerne aperto l’accesso alla popolazione romana, che in gran folla accorreva a godere di queste delizie preparategli dalla munificenza della nobile famiglia Borghese. E questa dal suo canto compiacevasi di recare questo non tenue vantaggio alla popolazione, essendo sempre stata la villa Borghese un anello di congiunzione fra una simpatia reciproca che legava e lega ancora il popolo di Roma a questa benefica famiglia, resasi perciò veramente popolare. Se non che dopo due secoli di perfetta armonia (non risultando né dagli atti né dalle notizie storiche che vi fossero alterazioni o recriminazione di sorta, né per una parte, né dall’altra), si trova nell’anno 1829 una divergenza sorta fra il principe Borghese ed il Direttore generale di polizia (come ai documenti 5 al 10 prodotti da parte del convenuto) a motivo di una notificazione da questo emanata, tendente a tutelare i monumenti della villa Borghese dai danni di persone del popolino: nel quale dal provvedimento il principe D. Marcantonio Borghese credette contenersi qualche espressione che avesse potuto ledere i suoi diritti di proprietà. Ma ciò non ebbe altro seguito, avendo il detto funzionario assicurato il Borghese che la sua notificazione era diretta soltanto al buon’ordine, e non avrebbe potuto né ledere, né sanzionare i diritti di lui.</p><p rend="text">Un secondo fatto avvenne nel 1830 (documenti Borghese 11 e 12), in cui essendosi operato un arresto nella villa, senza il permesso del Principe, questi chiuse l’ingresso al pubblico; ma per desiderio espresso da papa Pio VIII, per interposizione del Cardinale segretario di Stato e del Principe Aldobrandini la villa fu subito riaperta al pubblico.</p><p rend="text">Un terzo fatto avvenne nel 1842, in cui fu chiusa la villa al pubblico, per esservi entrata senza il consenso del Principe una pattuglia di carabinieri a cavallo; ma anche questa volta la villa fu subito riaperta mercé l’interposizione del papa Gregorio XVI, per organo del cardinale Lambruschini segretario di Stato (documento Borghese 14). </p><p rend="text">Finalmente li sconvolgimenti politici del 1849, e l’assedio di Roma recarono gravi danni alla villa Borghese, la quale perciò dopo la restaurazione del Governo pontificio non venne riaperta al pubblico fino al 1856; dopo averla il principe Borghese nella maggior parte restaurata, come dal documento 44 <hi rend="italic">bis</hi>, prodotto da parte del convenuto.</p><p rend="text">Ora poi nel maggio di quest’anno essendo corsa voce che il principe Borghese volesse alienare la villa, ed avendo il Comune di Roma fatta allusione a diritti che potesse avere; il principe Borghese deliberò la chiusura della villa (documenti Borghese 48 e 49), e da ciò l’attuale giudizio. È anche un fatto che in tempi a noi prossimi il principe Borghese diminuì i giorni e le ore dell’apertura della villa al pubblico; giacché mentre per l’addietro era aperta in tutte le ore di ciascun giorno, fu da principio tolto il lunedì, quindi fu ristretta l’apertura nelle sole ore pomeridiane; ed infine non restava aperta che nelle ore pome­ridiane dei giorni di domenica, martedì, giovedì e sabato. È anche constatato che spesse volte il Principe senza spiegare i motivi (che però dipendevano per lo più da lutto di famiglia, da preparativi per feste pubbliche o a pagamento, o da altre circostanze di famiglia), lasciasse la villa per uno o più giorni chiusa, senza che se ne facesse rimarco dalla popolazione o dall’autorità. Mentre è pur vero che il principe Borghese di buon grado accordasse la villa per feste pubbliche, previa beninteso formale richiesta o concessione volontaria di lui. Questi i fatti che possono interessare il presente giudizio possessorio, spogliati da quanto si è detto e scritto, per argomentare, sia dalle concessioni, sia da fatti estrinseci, obblighi di corrispettivo ed apprezzamenti, che sfuggono dall’indole del giudizio possessorio; appartenendo piuttosto al giudizio petitorio.</p><p rend="text">Considerando essere ufficio del giudice nel giudizio possessorio rilevare se dai titoli prodotti posti a confronto coll’indole del possesso, possa derivarne un’azione di manutenzione o di reintegrazione, cui mira la domanda dello attore.</p><p rend="text">Tre specie di possesso si ammettono dalla legge, il possesso delle cose mobili, il possesso delle cose immobili, e il possesso dei diritti reali.</p><p rend="text">Qui non trattasi di possesso materiale di cose mobili od immobili; ma il solo concetto del possesso di diritto reale è quello che si può appropriare al godimento di questa specie di uso, che il popolo ha avuto per tanti anni nella villa Borghese. Questa infatti non vi è chi possa negarlo, è di assoluta proprietà della nobile famiglia Borghese, la quale ne ha anche il possesso materiale. Se il passeggio, di cui ha goduto per tanti anni il popolo, toglie qualche cosa al proprietario, non si esplica già nel diritto di proprietà, ma determina soltanto un vincolo sul possesso, che soffrirebbe una modificazione restrittiva del diritto del proprietario.</p><p rend="text">Considerando che in tema di diritto reale non può ammettersi l’azione di reintegrazione in possesso per titolo di spoglio. Dubbia ancora è la giurisprudenza se abbia luogo o no l’azione di spoglio per diritti reali; essendovi sostenitori dell’una e dell’altra opinione, tanto sul campo degli scrittori, quanto sul terreno della giurisprudenza. Sembra però più conforme allo spirito della legge che ci governa l’opinione che respinge tale azione. Non è qui luogo di fare una dissertazione giuridica sulla questione, ma basteranno alcune brevi osservazioni, desunte unicamente dalla nostra odierna legislazione, quanto basta per motivare la ritenuta inammessibilità di questo capo della domanda. Il possesso (così l’art. 685 cod. civ.), è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto.</p><p rend="text">E questa definizione è esattissima: poiché si possiedono le cose corporali, ritenendole materialmente; si possiedono poi le cose incorporali, ossia i diritti, godendone gli effetti. Ora si può avere il possesso materiale di una cosa mobile od immobile senza averne il diritto, ma non può aversi il possesso di un diritto senza che esista il titolo, da cui il diritto deriva, sia promani dal fatto dell’uomo, sia dalla legge. Quindi nel possesso delle cose corporali può farsi astrazione del diritto, d’onde il vecchio adagio: <hi rend="italic">possideo quia possideo</hi>; ma ciò non può dirsi del possesso dei diritti reali, non potendo senza contraddizione giuridica dirsi che si possieda un diritto senza averne il diritto. Inoltre, consistendo il possesso delle cose corporali nella detenzione della cosa; lo spoglio avviene quando il precedente possessore sia stato privato della cosa, di cui la ritenzione, e perciò ha luogo la reintegrazione, ossia la riconsegna della cosa stessa.</p><p rend="text">Riguardo poi ai diritti reali può essere tutto al più impedito il godimento del diritto, ma il diritto sempre rimane: cosicché come è concepibile lo spoglio della cosa, non lo è lo spoglio del diritto.</p><p rend="text">Questo adunque può essere soggetto a turbativa, ma non allo spoglio. Dimodoché la legge nel distinguere fra la turbativa e lo spoglio, fra la manutenzione e la reintegrazione, ha richiesto nella prima ipotesi l’esistenza di un titolo legittimo e del possesso annuale; e nella seconda si è limitato a volerne un possesso qualunque. </p><p rend="text">Né ha potuto comprendere in quest’ultima distinzione il possesso dei diritti reali, poiché essendo inscindibile l’idea del possesso da quello del diritto per la natura stessa del possesso, non poteva ammettersi che nello impedimento anche violento del godimento di un diritto, si contenesse la privazione e lo spoglio del diritto stesso. E come era provvido che nello spoglio del possesso della cosa dovesse aver luogo l’azione di spoglio; così era logico che il nostro codice non ammettesse l’azione di spoglio e di reintegrazione per gli ostacoli posti al godimento del diritto.</p><p rend="text">Ciò ripugna anche all’idea di un possesso qualunque, ammesso per la reintegrazione delle cose mobili ed immobili; e non è concepibile nel possesso di un diritto, non potendo esservi possesso senza diritto, né diritto senza titolo legittimo.</p><p rend="text">Ma l’esistenza di un diritto e di un titolo rientra già nelle norme dell’azione di semplice turbativa di cui allo articolo 649 del codice civile. Ed in verità se l’ostacolo al godimento di un diritto non opera lo spoglio, ma turba soltanto l’esercizio del diritto; non vi è bisogno della reintegrazione, ma basta la manutenzione per far rimuovere gli ostacoli, che turbarono il godimento, ossia il possesso del diritto.</p><p rend="text">Non fu quindi una omissione del legislatore, il non aver parlato dei diritti reali nell’art. 695, avendolo espresso appunto nei casi in cui era necessario, come nell’art. 694, ed anche nell’art. 698; per cui è realmente il caso di dire che <hi rend="italic">lex ubi voluit dixit ubi noluit tacuit.</hi></p><p rend="text">Due argomenti si desumevano dalla difesa del Comune a sostegno del suo assunto. In primo luogo si deduceva che in forza dell’art. 415 codice civile i diritti reali sono compresi fra i beni immobili. Ma altro è la dichiarazione dei beni immobili per natura, altro la finzione della legge di considerarli come immobili. Se ciò vale per la classificazione dei beni, non può però valere per gli effetti che ne derivano sul possesso; specialmente quando la legge stessa ha fatto questa distinzione, abbandonando, quando parla di possesso, la duplice distinzione dei beni mobili ed immobili; per seguire l’altra distinzione fra le cose corporali ed incorporali, come rilevasi dall’art. 685. In secondo luogo si argomentava dal disposto dell’art. 630 cod. civ., potersi ammettere il possesso di un diritto reale immemorabile senza titolo.</p><p rend="text">Ma se non vogliamo concepire l’assurdo della esistenza di un diritto senza titolo, non può darsi alla parola <hi rend="italic">possesso </hi>usata in questo articolo altro significato che quello di un possesso naturale, ossia un semplice uso, e che per questa ragione non costituisce diritto e non può produrre titolo.</p><p rend="text">Se quindi si dasse in questo articolo alla parola possesso il significato di un diritto reale, dovrebbe intendersi che il godimento di un diritto reale non costituisce titolo, e ciò è assurdo.</p><p rend="text">Escluso lo spoglio, vediamo se possa aver luogo la manutenzione, e per prima cosa esaminiamo la esistenza del diritto. Il popolo non può avere, come già si è accennato, sulla villa Borghese né un diritto di comproprietà, né una compartecipazione al possesso pieno della medesima. Egli ebbe per concessione volontaria del proprietario la facoltà di entrare liberamente a godere come ameno passeggio e grato luogo di ritrovo, le delizie di questo monumento veramente principesco. Era un Principe magnanimo che destinava la più bella delle sue possessioni a ricreazione di un popolo che egli amava.</p><p rend="text">Questa concessione fatta con liberalità, consacrata in una pubblica lapide per opera dello stesso proprietario, ed accettata dalla popolazione, è un titolo atto a costituire un diritto? </p><p rend="text">In questo giudizio non possiamo entrare nello esame di tutti gli argomenti che possono servire a costituire un titolo ineccezionabile, ma dobbiamo unicamente esaminare se i documenti prodotti somministrano un titolo <hi rend="italic">ad colorandam possessionem</hi>.</p><p rend="text">I titoli sono di tre specie: 1. La lapide marmorea, la quale se più non esiste sul posto, è però ammessa da ambedue i litiganti, che esistesse dall’apertura della villa fino all’anno 1849; 2. Le notizie storiche: è anche questo un modo di prova che se non è specialmente indicato fra i mezzi ordinari dettati dal codice, è però per diritto pubblico ammessibile, in quanto che la storia è una testimonianza perpetua dei fatti avvenuti nei secoli trascorsi: e le parti non impugnavano la sostanza di queste notizie, che cioè la famiglia Borghese pel decorso di secoli abbia volontariamente dato accesso al popolo, per godere passeggio nella sua villa; 3. La natura del luogo avente tutti i caratteri della sua destinazione a pubblico passeggio per la vastità delle strade, per la specie dei ripari che dividono le vie dei pedoni da quelle delle carrozze e dai prati, per la moltiplicità dei sedili ombrosi, e per la stessa chiusura di altra villa interna, riservata soltanto ai proprietari, ed a coloro che abbiano ottenuto speciale invito.</p><p rend="text">A ciò si aggiunge l’uso ultrasecolare del pubblico; che più anche di una prescrizione induce una consuetudine di un popolo, e perciò forma un titolo possessorio dei più ragguardevoli. E difatti in un’epoca in cui per le leggi allora vigenti tutti i contratti consensuali si perfezionavano col consenso anche tacito, non vi può esse dubbio che da una parte la concessione del proprietario, dall’altra la accettazione per parte del popolo potesse sino d’allora costituire un titolo, se non assoluto almeno manutenibile. Né vale il dire che quello fosse un atto di liberalità, poiché anche gli atti di liberalità costituiscono un vincolo da cui il donante non può sciogliersi che nei modi legali, sperimentando cioè un’azione petitoria. L’unica ragione che potrebbe escludere il diritto sarebbe quella del precario, ma non si hanno elementi giuridici per stabilire che la concessione fosse soltanto precaria. Fu è vero volontaria e liberale, ma la liberalità non vuol dire precarietà, potendo farsi concessioni gratuite anche col vincolo perpetuo. </p><p rend="text">E dall’apertura della villa fino almeno al 1829 non esistono atti o fatti che dimostrino l’intenzione dell’autore e dei successori della casa Borghese di revocare quella concessione: ed il possesso deve ritenersi pacifico e continuo almeno fino all’epoca, cioè per ben 200 anni, non essendovi dimostrazione in contrario (art. 691 del codice civile).</p><p rend="text">Laonde nel 1829, quando avvennero i primi atti che il principe Borghese avrebbe fatto a tutela della sua proprietà, era già avvenuto l’acquisto del diritto non fosse altro per l’uso continuo ed immemorabile. Che anzi il succedersi di più generazioni tanto nella famiglia del concedente, quanto nella popolazione concessionaria, fa sì che quand’anche il possesso potesse da principio essere incerto e discutibile, divenne certo e legittimo. Poiché i fidecommissari della famiglia Borghese riceverono la villa col peso di quest’uso a favore della popolazione; e questa continuava in buona fede con uso ereditato dalle generazioni precedenti, e che la storia ed un pubblico monumento attestavano in suo favore. Dunque abbiamo per parte della popolazione un uso continuo, pacifico, pubblico, di buona fede e con animo di servirsene, come cosa concessagli dalla munificenza di un Principe da molto tempo defunto. Questo titolo già sanzionato dalle leggi romani e canoniche, veniva riconosciuto anche dagli art. 21 e 47 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del nostro codice.</p><p rend="text">Non sembra poi ostare il disposto della L. 8. ff. <hi rend="italic">de servit.:</hi> - <hi rend="italic">ut spatiare…in alieno possimus, servitus imponi non potest:</hi> - giacché per le leggi romane (vigenti all’epoca in cui sarebbe stato costituito questo diritto), le servitù benché costituissero sempre un <hi rend="italic">ius in re</hi><hi rend="italic"> </hi>erano divise in reali e personali secondo che fossero imposte a favore di altri fondi, o a favore delle persone.</p><p rend="text">Quindi indagare si dovrebbe piuttosto se quella disposizione fosse più riferibile alle servitù prediali di quello che alle personali.</p><p rend="text">Ma del resto anche sotto l’aspetto di servitù prediali deve aversi riguardo alla natura speciale del fondo, cioè una villa, la cui destinazione è appunto per goderne il passeggio, <hi rend="italic">spatiari;</hi> ciò che non è proprio dei fondi destinati alla coltura ordinaria, di cui sembra parlare la detta legge, ed in cui il passeggio è una cosa fuori della sua destinazione naturale.</p><p rend="text">Nel nostro caso il fondo dominante potrebbe essere la città da cui dipende la villa, ove gli abitanti vanno a passeggiare, e somiglianza delle servitù di passaggio, di cui gode non il fondo materialmente, ma il proprietario o possessore del fondo dominante. Però nella specie in esame si tratta piuttosto di un diritto civico, ossia una servitù costituita a favore delle persone. E questo diritto, trattandosi di una villa, è sempre ammissibile quando sia conforme all’uso naturale della villa, che è il godimento del passeggio, vale a dire <hi rend="italic">uti e non frui</hi>, come dispongono le LL. 1, 2 e 14, § 1, 2, ff. <hi rend="italic">de usu ed habitat.</hi>, che sono in relazione coll’art. 521 del nostro codice civile.</p><p rend="text">Né si dica che gli acquisti anche di servitù avvenuti per prescrizione non formino che un titolo per agire in petitorio; essendo ciò contrario al testo dello stesso art. 21, il quale dispone che le servitù che secondo le precedenti leggi furono acquistate col possesso sono mantenute, il che vuol dire che non vi è bisogno di alcun giudizio preventivo perché sia riconosciuta la legittimità di questo possesso.</p><p rend="text">Considerando che gli atti di opposizione del 1829, 1830 e 1842 non bastano ad infirmare il titolo già acquisito per parte della popolazione, perché, e per la loro breve durata, e per motivi che li determinarono non potevano alterare lo stato delle cose. Essi lasciarono le cose inalterate principalmente perché non ebbero mai lo scopo diretto di rivendicare un diritto.</p><p rend="text">Nel 1829 infatti il principe Borghese credette ravvisare nella notificazione Cappelletti un dubbio sulla sua proprietà. Di qui le proteste che non potevano avere forza giuridica se non seguite da un atto giudiziale.</p><p rend="text">Che anzi lo stesso governatore Cappelletti gli rispondeva che egli non aveva dato che provvedimento di polizia, e si affrettava tuttavia ad aggiungere che il suo fatto non avrebbe potuto né ledere né sanzionare i diritti di lui. Nel 1830 e 1842 il principe Borghese, offeso perché la polizia aveva mandato i gendarmi nella sua villa, la chiuse. Può essere che la villa godesse del diritto d’immunità, come lo godevano in quei tempi molti luoghi. Ma in ogni caso il fatto non proveniva dal popolo; ed a ragione egli (che provvedeva da per sé alla tutela del locale, come ha più volte dichiarato), aveva certamente il diritto di dolersi di questo fatto. Così i Pontefici in quella occasione facevano sentire il loro rammarico per la chiusura della villa, probabilmente pel riflesso che non era giusto che la popolazione risentisse un danno per effetto di una mancanza commessa o da agenti della polizia o da alcuni carabinieri. Come pure dopo il 1849, la villa fu chiusa in seguito agli sconvolgimenti politici, e per restaurare i danni fattivi in quella circostanza, come lo accenna anche la <hi rend="italic">Gazzetta ufficiale </hi>del 31 dicembre 1856; aggiungendosi anche la circostanza a tutti nota, che la tranquillità in Roma non fu realmente stabilita, che dopo vari anni della restaurazione del Governo pontificio. In ogni modo queste interruzioni, e tutte quelle altre che avvennero o per lutto di famiglia o per altre cause, non possono avere alterato i diritti del pub­blico; e molto meno prescritto a danno di questi, tanto per la breve durata delle medesime, quanto perché non avendo avuto mai il carattere di una opposizione alla consuetudine contratta, ed ai diritti del pubblico, qualunque potesse essere; dovevano ritenersi come atti tollerati, e non opponibili contro l’istante. L’unico tatto che ebbe un carattere negativo contro l’uso del passeggio è stato quello del maggio decorso, e che ha dato origine al presente giudizio.</p><p rend="text">Considerando che per ciò che riguarda i permessi richiesti nel caso di riviste, esercizi militari, feste di beneficenza iniziate tanto dal Comune ed altre autorità, quanto dai privati, nulla influiscono sulla questione possessoria dell’uso di passeggio pubblico, imperocché questi erano tutti fatti estranei all’uso stesso ed avevano certamente bisogno del consenso del proprietario.</p><p rend="text">Che se per questi fatti il pubblico restava escluso dall’uso di passeggio ordinario, sia pei giorni precedenti, allo scopo di fare i preparativi; sia nei giorni posteriori, per togliere gl’ingombri; è il caso veramente di dire che il popolo non faceva caso di questa interruzione, perché da una mano riceveva quello che dava coll’altra: essendo sempre per uso del popolo che quelle chiusure e quelle feste avevano luogo.</p><p rend="text">In questa categoria è compresa anche la chiusura di pochi giorni nel 1884; ed in tutte queste occasioni la popolazione se non godeva del possesso materiale conservava l’animo di possedere, sapendo che queste chiusure non erano dirette ad impedire il suo diritto.</p><p rend="text">Considerando che le restrizioni fatte negli ultimi tempi con chiusure periodiche hanno servito bensì a restringere l’uso del pubblico passeggio; cosicché quel diritto, che da principio si esercitava giornalmente in quest’ultimo periodo di tempo si esercitava a periodi fissi e ad intervalli. Per cui ciò porta per conseguenza che nell’azione possessoria non possa tenersi conto che del modo come si esercitava il diritto nell’ultimo anno (art. 700); vale a dire nelle sole ore pomeridiane dei giorni di domenica, martedì, giovedì e sabato come ha domandato il Comune.</p><p rend="text">Considerando da ultimo che neppure può ritenersi lesivo dei diritti del pubblico il fatto di avere il Comune disposto per la costruzione di una nuova e spaziosa passeggiata; giacché, prescindendo da ogni altra ragione, basta riflettere come una passeggiata ridotta alle sole ore pome­ridiane di quattro giorni della settimana non può soddisfare alle esigenze della popolazione, la quale ha bisogno di un luogo aperto costantemente a tutte le ore ed in tutti i giorni.</p><p rend="text">Considerando che dovendo ordinarsi perciò la manutenzione del diritto di passeggio impedito per la chiusura dei cancelli nei giorni a questo destinati, doveva nell’atto di manutenzione ordinarsi la remozione degli ostacoli che costituirono la turbativa, quante volte ne venisse ciò eseguito dal proprietario.</p><p rend="text">Considerando che le spese sono a carico del soccombente, ed i danni sono dovuti per legge; e che trattandosi di azione possessoria doveva ordinarsi l’esecuzione provvisoria.</p><p rend="text">Per questi motivi, ecc.</p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" ><hi rend="italic">Pretura del 3° mandamento di Roma, udienza del 26 giugno 1885,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.04">10.36253/979-12-215-0594-8.04</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -25, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div><div><head>Capitolo 2</head></div><div><head>Del diritto di uso pubblico del Comune <lb/>e del popolo di Roma sulla Villa Borghese</head><p rend="h1_author ParaOverride-6">Pasquale Stanislao Macini</p><div><head>1. Partizione</head><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Due </hi>parti distinte, <hi rend="CharOverride-2">si contengono nella difesa </hi>del Comune di Roma.</p><p rend="text">È <hi rend="CharOverride-2">superfluo, </hi>ma <hi rend="CharOverride-2">giova ancora ripetere una volta, </hi>che in tutta questa <hi rend="CharOverride-2">controversia </hi>non <hi rend="CharOverride-2">si solleva verun dubbio </hi>intorno alla proprietà ed al <hi rend="CharOverride-2">dominio della </hi>Villa <hi rend="CharOverride-2">Borghese che appartiene </hi>al Principe. Nessuno ha <hi rend="CharOverride-2">mai contrastato </hi>la proprietà <hi rend="CharOverride-2">ed il dominio </hi>della Casa Borghese sulla V<hi rend="CharOverride-2">illa: </hi>qualunque <hi rend="CharOverride-2">indagine sul passato e sulle </hi>origini non ha per iscopo <hi rend="CharOverride-2">di mettere </hi>in dubbio questa <hi rend="CharOverride-2">proprietà, questo </hi>dominio consacrato da <hi rend="CharOverride-2">secoli: è per tutt’altro</hi> scopo, <hi rend="CharOverride-2">come </hi>il tribunale ascolterà, che queste <hi rend="CharOverride-2">indagini </hi>sono necessarie ed utili.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Noi </hi>non abbiamo negato, non <hi rend="CharOverride-2">neghiamo </hi>questo dominio: la questione non dev’essere adunque scambiata. Invece si domanda: su questo immobile, che è proprietà della Casa Borghese, appartiene alla <hi rend="italic">universalità degli abitanti</hi><hi rend="CharOverride-2"> della Città di Roma</hi> il legittimo esercizio di un diritto secolare di uso pubblico, di multiforme godimento, sia che d<hi rend="CharOverride-2">esso </hi>abbiasi a qualificare come un diritto reale <hi rend="italic">sui generis</hi>, a somiglianza di altre specie di usi civici, sia che vogliasi definirlo come un diritto di servitù attiva costituita da secoli non nel privato, ma nel pubblico <hi rend="italic">interesse</hi>?</p><p rend="text">Contro il fatto della chiusura della Villa, e dell’arbitraria ed im<hi rend="CharOverride-2">provvisa </hi>esclusione della popolazione di Roma da quel godimento, che aveva por secoli pacificamente esercitato, noi abbiamo proposto due azioni ben diverse: un’azione di <hi rend="italic">reintegrazione</hi>, in possesso pel sofferto <hi rend="italic">Spoglio</hi>; ed un’azione di manutenzione acciò il Comune e l’universalità degli abitanti siano mantenuti in possesso contro ogni molestia e turbativa.</p><p rend="text">Come il tribunale ben vede, sono due azioni affatto distinte ed indipendenti. È nostro dovere giustificare l’una e l’altra.</p><p rend="text">I nostri egregi contraddittori, udita la lettura e ricevuta comunicazione delle nostre Conclusioni in questo giudizio di appello, dalle quali risulta che avendo il Pretore di Roma in primo grado respinta l’azione di <hi rend="italic">reintegrazione</hi>, ed accolta invece soltanto l’azione di <hi rend="italic">manutenzione,</hi> noi domandiamo non solo la conferma di quest’ultimo capo della sentenza, ma abbiamo benanche proposto <hi rend="italic">appello</hi> <hi rend="italic">per incidente</hi> acciò sia revocato l’altro capo che ha respinta la domanda di <hi rend="italic">reintegrazione</hi>, riconobbero che la causa è ritornata intera innanzi al tribunale, e quindi estesero la loro difesa ad entrambe le azioni.</p><p rend="text">Io credo, che siccome la discussione più ampia riguarda la <hi rend="italic">manutenzione</hi>, sia pregio dell’opera cominciare dall’esame della domanda di <hi rend="italic">reintegrazione,</hi> la quale ha bisogno, io penso, di una men lunga e più agevole dimostrazione. Quindi io mi propongo di occuparmi prima dell’azione di <hi rend="italic">reintegrazione</hi>, riserbando ad una seconda parte della mia difesa l’esame di quella di <hi rend="italic">manutenzione.</hi></p><p rend="text">Mi si dirà: Se voi ottenete la conferma della sentenza che vi man­tiene nel possesso, quale interesse ci rimane a vedere accolto il vostro appello incidentale riguardo alla <hi rend="italic">reintegrazione</hi>? Ebbene, o Signori, io debbo insistervi. Anche quando praticamente nel merito venisse a riconoscersi la domanda di reintegrazione assorbita dall’accoglimento dell’azione di manutenzione; pure importa grandemente che un giudicato non si formi il quale stabilisca che al Comune di Roma, nella possibilità di altro futuro spoglio improvviso dell’uso di quella Villa a danno della sua popolazione, non compete il rimedio pronto e sommario della reintegrazione. Possono rinnovarsi fatti simili, e sarebbe inutile pena intraprendere ogni volta un lungo, faticoso e disagevole litigio di Manutenzione. Noi però domandiamo istantaneamente: che sia dalla giustizia vostra anzitutto revocata questa parte della sentenza appellata: che sia dichiarato spettare al Comune di Roma, in ogni evento di chiusura della Villa Borghese, e della esclusione della popolazione <hi rend="italic">per via di fatto</hi> dall’uso consueto di quella Villa, anche l’azione di reintegrazione in possesso: e che quest’azione meritava e merita di essere accolta.</p></div><div><head>2. Sulla reintegrazione</head><p rend="text">Nel sistema dell’avversaria difesa due sono le obbiezioni che si proposero, due le eccezioni elevate contro la domanda di <hi rend="italic">reintegrazione</hi>. La prima: non ammettersi la <hi rend="italic">reintegrazione</hi> per lo spoglio di diritti reali, ma soltanto per quello delle <hi rend="italic">cose corporali</hi>, e perciò mancare nella presente causa l’<hi rend="italic">oggetto reintegrabile.</hi> La seconda: mancare benanche il <hi rend="italic">fatto dello spoglio</hi>; cioè non concorre nell’operato del Principe Borghese il carattere della Violenza richiesto dalla legge per costituire lo spoglio stesso. Per verità il pretore non si arrestò menomamente alla seconda di tali eccezioni; egli escluse l’azione, mi sia permesso il dirlo, per un manifesto equivoco, riguardante la prima eccezione. Leggete le prime pagine della sua sentenza, e vi accorgerete tosto dell’equivoco in cui quel magistrato è caduto.</p><p rend="text">Egli dice: Saranno generiche quanto si vuole le espressioni usate dall’articolo 965 del Codice civile nel parlare dell’oggetto reintegrabile, ammettendo la reintegrazione in caso di spoglio di qualunque cosa <hi rend="italic">mobile</hi> o <hi rend="italic">immobile</hi>; ma se può ben concepirsi il <hi rend="italic">possesso</hi> di una <hi rend="italic">cosa materiale</hi>, la cui <hi rend="italic">proprietà</hi> non appartenga al possessore, non è concepibile il <hi rend="italic">possesso</hi> o il <hi rend="italic">godimento di un diritto</hi> senza presupporre ed implicare la reale <hi rend="italic">esistenza del diritto</hi> stesso, cioè la sua spettanza a chi lo <hi rend="italic">esercita</hi> o <hi rend="italic">possiede.</hi> Perché un diritto possa essere <hi rend="italic">posseduto</hi> o <hi rend="italic">goduto,</hi> bisogna che <hi rend="italic">esista.</hi> Dunque la questione dell’<hi rend="italic">esistenza</hi> di un semplice <hi rend="italic">diritto incorporale</hi> si confonde con la questione del suo <hi rend="italic">possesso.</hi> Non può quindi concedersi reintegrazione per semplici diritti reali, perciò non menzionati dal legislatore nello stesso articolo 695, mentre lo sono espressamente nel precedente articolo 694. Sarebbe impossibile provare il possesso di un semplice diritto, senza che tale prova involgesse anche quella della reale esistenza e spettanza del diritto medesimo, ciò che deve necessariamente formar materia di un giudizio petitorio.</p><p rend="text">Ecco la supposizione, alla quale si riduce ogni ragionamento della Sentenza.</p><p rend="text">Ma è ben facile, o Signori, riconoscere l’equivoco, e la sua origine. Avendo la Legge nell’articolo 685, che è il primo di questo Titolo nel Codice Civile, definito già il possesso come <hi rend="italic">la detenzione di una </hi>cosa o il <hi rend="italic">godimento</hi> di un diritto; è evidente che nella identica guisa in cui si può <hi rend="italic">detenere una</hi> cosa materiale come <hi rend="italic">propria</hi>, e forse anche supporre di averne il <hi rend="italic">dominio,</hi> mentre in un giudizio petitorio dall’esame di titoli o di prove di altra natura può risultare che in realtà il <hi rend="italic">possessore</hi> non ne avesse il dominio: parimenti si concepisce senza difficoltà potersi da taluno <hi rend="italic">godere</hi> ed <hi rend="italic">esercitare</hi> un diritto, e forse anche con la persuasione nel possessore che un tal <hi rend="italic">diritto</hi> gli appartenga, e si può esercitarlo e possederlo, se così vogliasi, anche per lunghissimi anni, ma senza che ciò escluda la possibilità di un giudizio petitorio, in cui andandosi a ricercare l’origine del <hi rend="italic">godimento</hi>, ed i fondamenti giuridici del diritto goduto, si riconosca la sua reale inesistenza in colui che lo godeva e possedeva, ed in caso di spoglio lo aveva fatto dichiarare reintegrabile.</p><p rend="text">Dunque il Pretore si è ingannato quando ha detto che non si può avere, né concepire il <hi rend="italic">godimento di un diritto</hi>, senza che il diritto realmente ci appartenga, sì che più tardi perciò non rimanga all’autorità giudiziaria potestà di escluderlo. </p><p rend="text">Il Pretore si è lasciato illudere dalla frase <hi rend="italic">godimento di un diritto</hi>, e non ha compreso che è perfettamente simile il rapporto tra l’azione <hi rend="italic">possessoria</hi> e l’azione <hi rend="italic">petitoria</hi>, sia allorché si tratti di <hi rend="italic">cose materiali</hi> e <hi rend="italic">corporee</hi>, sia quando riguardino un semplice <hi rend="italic">diritto</hi>; e basta a farne prova il <hi rend="italic">diritto</hi> stesso di <hi rend="italic">Servitù</hi>. Quante sono le Servitù, che si esercitano, non avendo bisogno di essere costituite con un <hi rend="italic">titolo</hi>, e che perciò senza la menoma incertezza ammettono lo sperimento dell’azione <hi rend="italic">possessoria</hi>, senza che però realmente concorrano le condizioni necessarie per la legale costituzione e l’acquisto della <hi rend="italic">Servitù</hi>?</p><p rend="text">Se la tutela del possesso implicasse ad un tempo la dimostrazione dell’esistenza del diritto, sarebbe rovesciato tutto il sistema e l’ufficio de’ giudizi <hi rend="italic">possessorj</hi>, i quali si renderebbero inutili, e senza scopo.</p><p rend="text_top">Facciamoci ora, o Signori, a cercare la risoluzione della proposta quistione, primamente nell’esame del testo dell’articolo 695 del Codice Civile, e poscia nelle sue fonti <hi rend="italic">razionali</hi> e <hi rend="italic">storiche</hi>; e ne otterremo la dimostrazione che anche i semplici diritti reali, come sono i <hi rend="italic">diritti d’Uso</hi> sopra immobili, e le <hi rend="italic">Servitù</hi>, possono essere materia di uno <hi rend="italic">spoglio del possesso</hi>, e quindi dar luogo al rimedio della reintegrazione.</p><p rend="text">L’articolo 695 è concepito così:</p><p rend="text">«Chi è stato <hi rend="italic">violentemente</hi> od <hi rend="italic">occultamente</hi> spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile o immobile, può entro l’anno dal sofferto spoglio chiedere contro l’autore di esso di venire reintegrato nel possesso medesimo».</p><p rend="text">La difesa avversaria attribuisce alle parole <hi rend="italic">cosa mobile</hi> o <hi rend="italic">immobile</hi> il significato esclusivo e ristretto di sole cose materiali, e non comprensivo altresì delle cose incorporali, quali sono i diritti reali; tanto più che nel precedente articolo 694, che accorda l’azione di manu­tenzione, si menzionano espressamente i diritti reali. Infatti in esso si legge:</p><p rend="text">«Chi trovandosi da oltre un anno nel possesso legittimo di un <hi rend="italic">immobile</hi>, o di un <hi rend="italic">diritto reale,</hi> o di una <hi rend="italic">universalità di mobili,</hi> viene in tale possesso molestato, può entro l’anno dalla molestia chiedere la manutenzione nel possesso medesimo».</p><p rend="text">Perché, si chiede, in questo articolo s’indicano esplicitamente i <hi rend="italic">diritti reali</hi>, e non più nell’articolo che segue? Ma la risposta è ovvia. Nell’articolo 694 relativo alla <hi rend="italic">manutenzione</hi> era opportuna la menzione del <hi rend="italic">diritto reale,</hi> perché si poteva adoperare la frase breviloqua e generica «qualunque cosa mobile od immobile», altrimenti sarebbesi ammessa la manutenzione anche pel possesso di mobili <hi rend="italic">singoli</hi> e <hi rend="italic">particolari.</hi> Ora non deve ignorarsi che v’ha tutta una storia ed una giurisprudenza su questa speciale <hi rend="italic">questione.</hi></p><p rend="text">In Roma, distinti gl’Interdetti <hi rend="italic">in conservatorii, e restitutori, retinendae et recuperandae possessionis</hi>, tra i primi l’Interdetto <hi rend="italic">Uti possidetis</hi> accordava la manutenzione del possesso materiale dei soli immobili, <hi rend="italic">res soli</hi>, mentre per quella delle <hi rend="italic">cose mobili</hi> s’introdusse l’altro speciale Interdetto <hi rend="italic">Utrubi.</hi> Leggesi infatti nelle Istituzioni di Giustiniano: <hi rend="italic">Interdicto quidem</hi> <hi rend="CharOverride-1">Uti possidetis </hi><hi rend="italic">de</hi> fundi <hi rend="italic">vel</hi> aedium <hi rend="italic">possessione contenditur</hi>; Utrubi <hi rend="italic">vero int</hi><hi rend="italic">erdicto de</hi> rerum mobilium <hi rend="italic">possessione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-085">1</ref></hi></hi>. Similmente per ricuperare il possesso nei casi di spoglio, l’Interdetto <hi rend="italic">Unde vi</hi> non riguardava che lo spoglio degli immobili e dei diritti, ma non aveva alcuna applicazione alle singole <hi rend="italic">cose mobili,</hi> come ebbe a dichiarare apertamente Ulpiano: <hi rend="italic">Illud utique in dubio non venit, Interdictum hoc</hi> ad res mobiles non pertinere<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-084">2</ref></hi></hi>. Senonchè non mancarono commentatori, i quali, fondandosi sopra una Costituzione di Valentiniano che forma la L. 3 del Codice Teodosiano sotto il titolo <hi rend="italic">Unde vi,</hi> e che faceva decadere dal dominio della cosa chi si facesse ragione di propria autorità, senza distinzione tra le cose <hi rend="italic">mobili</hi> e le <hi rend="italic">immobili,</hi> disposizione legislativa poscia con lievi modificazioni trasportata nel Codice Giustinianeo, nella L. 7 del titolo medesimo, sostennero che l’Interdetto <hi rend="italic">Utrubi</hi> non dovesse solo applicarsi <hi rend="italic">ad retinendam,</hi> ma si fosse esteso ben anche <hi rend="italic">ad recuperandam possessionem</hi> delle cose <hi rend="italic">mobili</hi>; e questa dottrina trovò ai nostri giorni un autorevole propugnatore nel Savigny.</p><p rend="text">Si aggiunge che il Diritto Canonico col celebrato Canone <hi rend="italic">Reintegranda </hi>sopravvenne ad ampliare l’applicazione del rimedio della Reintegrazione allo spoglio tanto degl’immobili che dei mobili.</p><p rend="text">Nel silenzio del Codice Francese intorno alle azioni possessorie, il Codice civile Albertino in Piemonte consacrò all’azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi> l’articolo 445, ed a quella di <hi rend="italic">reintegrazione</hi> il successivo 446.</p><p rend="text">Ma non volendosi concedere l’azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi> per le molestie o turbative nel possesso di <hi rend="italic">singole cose mobili</hi> per ragioni che qui sarebbe lungo ed inutile esporre, fu necessità formolare l’art. 445 con la distinta indicazione che siffatta azione potesse invocarsi da chi fosse molestalo nel possesso di un <hi rend="italic">immobile,</hi> di un <hi rend="italic">diritto reale</hi> o di una <hi rend="italic">universalità di mobili.</hi></p><p rend="text">Invece volendosi estendere la reintegrazione allo spoglio di <hi rend="italic">qualunque possesso,</hi> secondo l’ampio concetto Canonico, già adottalo nella legislazione dell’antico Piemonte, si formolò il seguente articolo 446 con unica generica espressione senza bisogno di distinzioni e speciali indicazioni, e perciò il rimedio fu accordato allo spogliato del <hi rend="italic">possesso, qualunque esso sia, di una cosa da lui tenuta.</hi></p><p rend="text">Ciò nondimeno i termini di quest’ultimo articolo in cui parlavasi di <hi rend="italic">cosa tenuta</hi>, quasi accennando solo a ciò che fosse suscettivo di materiale detenzione, produssero incertezze e controversie nella giurisprudenza, dubitandosi fin anche se il legislatore delle <hi rend="italic">cose mobili </hi>intendesse limitare l’azione di reintegrazione soltanto allo <hi rend="italic">spoglio</hi> di una <hi rend="italic">universalità di mobili,</hi> come aveva fatto per la <hi rend="italic">manutenzione. </hi>E rammento di aver sostenuto io stesso davanti alla Corte di Cassazione di Torino nel 1855 una viva discussione sopra tali quistioni in una celebre causa fra due ricchi signori, per un semplice albero posto sul confine de’ loro fondi, che uno dei due aveva reciso e l’altro trasportato via. Fu specialmente disputato, se nel Codice Albertino, ed in altri Codici moderni, si ammettesse l’azione di <hi rend="italic">reintegrazione </hi>por lo spoglio di <hi rend="italic">particolari mobili.</hi> E la Cassazione di Torino pronunziò, che l’ampiezza de’ termini dell’art. 446 escludeva qualunque limitazione e distinzione, e comprendeva lo spoglio di ogni specie di possesso e di qualunque cosa posseduta<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-083">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Allorché venne in discussione il nuovo Progetto del Codice civile Italiano che da prima era stato preparato pel solo Reame Subalpino, tutte le disposizioni riguardanti il Possesso, con ottimo consiglio, furono riunite sotto unico Titolo. Il ricordo di queste incertezze e controversie, ed i precedenti dottrinali e storici sulla materia, esercitarono naturalmente la loro influenza sulla compilazione degli articoli 694 e 695, corrispondenti ai menzionati art. 4<hi rend="CharOverride-1">45</hi> e 446 del Codice civile Albertino. E chiara così apparisce la loro genesi.</p><p rend="text">Nell’art. 694, riguardante la <hi rend="italic">manutenzione</hi>, si conservò quasi senza verun mutamento la formola stessa dell’art. 445, appunto perché vo­lendosi concedere l’azione di manutenzione, non già per qualunque <hi rend="italic">cosa mobile od immobile</hi>, ma soltanto per il possesso di un <hi rend="italic">immobile</hi>, di un <hi rend="italic">diritto reale</hi>, o di una <hi rend="italic">universalità di immobili</hi>, il legislatore riconobbe non esservi ragione di scostarsi dalla formola del Codice anteriore, e non potersi adoperare la stessa generica locuzione dell’articolo 695 anche nel precedente articolo 694. Ecco la ragione della differenza. Ma nell’articolo 695 il legislatore, non avendo più bisogno di limitare e distinguere, adoperò senz’altro la frase più ampia e generica usata nell’articolo 446 del Codice Albertino; ed anzi a renderla più chiara e non suscettiva dei dubbi innanzi sorti, v’introdusse due cangiamenti: accordando l’azione di reintegrazione per lo spoglio del possesso di qualunque cosa, aggiunse le parole <hi rend="italic">mobile e immobile, </hi>comprensive di ogni specie di <hi rend="italic">cose</hi> legalmente suscettive di <hi rend="italic">possesso,</hi> e perciò indubbiamente anche de’ <hi rend="italic">diritti incorporali,</hi> il cui <hi rend="italic">godimento </hi>l’articolo 685 definisce e qualifica <hi rend="italic">possesso</hi>: inoltre soppresse dopo la voce <hi rend="italic">cosa</hi> la frase <hi rend="italic">da lui tenuta</hi> che leggevasi nel Codice Albertino, appunto per rimuovere fino il sospetto che il rimedio della reintegrazione s’intendesse riservato al solo <hi rend="italic">spoglio</hi> di cose corporali suscettive di <hi rend="italic">materiale detenzione.</hi></p><p rend="text">Oggi adunque ogni dubbio, a fronte del testo attuale della legge, è divenuto impossibile.</p><p rend="text">Analizzandola anche col più scrupoloso rigore, la voce <hi rend="italic">cosa</hi> adope­rata nell’articolo 695 comprende di necessità, per le tradizioni del linguaggio giuridico, ed anche in virtù di altri testi dello stesso odierno Codice, tanto le cose <hi rend="italic">corporali</hi> che i <hi rend="italic">diritti incorporali.</hi></p><p rend="text">Era questa massima elementare nel Diritto Romano: «rei <hi rend="italic">appellatione et</hi> jura <hi rend="italic">continentur»</hi> — cosi Ulpiano nella L. 25 ff., <hi rend="italic">de verb. signif.</hi></p><p rend="text">E nello stesso Codice attuale l’articolo 406 dichiara: «Tutte le cose, che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono <hi rend="italic">beni immobili».</hi></p><p rend="text">Dunque allorché il legislatore adopera queste parole <hi rend="italic">cose mobili</hi> o <hi rend="italic">immobili,</hi> comprende <hi rend="italic">tutte le cose</hi> che legalmente possono formare <hi rend="italic">og­getto di proprietà.</hi></p><p rend="text">Di più nell’articolo 415:</p><p rend="text">«La legge considera <hi rend="italic">immobili</hi> per l’oggetto a cui si riferiscono, i <hi rend="italic">diritti</hi> del concedente e quelli dell’enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi; il <hi rend="italic">diritto</hi> di usufrutto e di uso sulle <hi rend="italic">cose immobili</hi>, e quello di <hi rend="italic">abitazione;</hi> le <hi rend="italic">servitù prediali ecc.».</hi></p><p rend="text">Dunque le parole <hi rend="italic">cose immobili</hi> comprendono «di necessità tutti i <hi rend="italic">diritti</hi> sugl’immobili, ed in specie tutte le <hi rend="italic">servitù prediali,</hi> e perciò le azioni che tendono a <hi rend="italic">conservare</hi> o <hi rend="italic">ricuperare</hi> immobili, ed il <hi rend="italic">possesso di</hi> diritti ad essi relativi.</p><p rend="text">Così gli articoli 406 e 415 stanno a spiegazione dell’ampia formola usata nell’articolo 695, dove il legislatore ha detto: «spogliato del <hi rend="italic">possesso qualunque esso sia, </hi>di una <hi rend="italic">cosa mobile o immobile»</hi>. Dunque non solo le <hi rend="italic">cose materiali,</hi> ma anche le <hi rend="italic">immateriali</hi>, come i <hi rend="italic">diritti incorporali,</hi> sono compresi in questo articolo.</p><p rend="text_top">Ma oltre a questo esame analitico del testo di legge, facciamoci a ricercare le fonti razionali, e le storiche, onde l’articolo 695 è stato desunto.</p><p rend="text">Riguardo alle fonti razionali, mi restringerò a domandare se è serio pensare e sostenere che il legislatore abbia voluto autorizzare e permettere lo spoglio, anche <hi rend="italic">violento,</hi> di qualunque possesso di <hi rend="italic">cose incorporali</hi>, di ogni specie di <hi rend="italic">diritti</hi> come sarebbero l’<hi rend="italic">usufrutto,</hi><hi rend="italic"> </hi>l’<hi rend="italic">uso, </hi>la<hi rend="italic"> servitù:</hi> che il legislatore abbia ricusato di tutelare il <hi rend="italic">possessore di questi diritti </hi>contro la <hi rend="italic">violenza</hi> e la <hi rend="italic">spoliazione</hi>, per conchiudere che l’articolo 695 si applica soltanto allo spoglio del possesso delle <hi rend="italic">cose</hi> <hi rend="italic">materiali mobili</hi> o <hi rend="italic">immobili.</hi> È impossibile!</p><p rend="text">Una legislazione simile non esiste al mondo! Una disposizione legislativa che ciò importasse farebbe torto al Codice Italiano, se mai avessero potuto i suoi compilatori, nel numero de’ quali era io stesso, concepire un’assurdità somigliante.</p><p rend="text">Ma ricorriamo alle <hi rend="italic">fonti storiche</hi>. Diamo uno sguardo rapidissimo al <hi rend="italic">Diritto</hi><hi rend="italic"> Romano</hi>, al <hi rend="italic">Diritto Canonico</hi>, e soprattutto alle <hi rend="italic">Leggi del Piemonte</hi>, dove si preparava il nuovo Codice, ivi elaborato prima ancora che avvenissero le annessioni e la creazione del Regno d’ Italia.</p><p rend="text">Secondo il<hi rend="italic"> </hi>Diritto Romano, chi non sa che anche le <hi rend="italic">cose incorporali </hi>si <hi rend="italic">posseggono? </hi>Si diceva anzi con tecnica locuzione <hi rend="italic">quasi-possessio</hi> quella de’ <hi rend="italic">diritti, </hi>delle <hi rend="italic">cose incorporali.</hi> Gl’<hi rend="italic">Interdetti possessori</hi> nel Diritto Romano, per universale consenso de’ giureconsulti, si sperimentavano anche pe’ <hi rend="italic">diritti,</hi> e per la <hi rend="italic">servitù.</hi> «Non de rebus corporalibus solum, sed et de servitutibus, <hi rend="italic">Possessorio interdic</hi><hi rend="italic">to constituta sunt».</hi> Così il Donello, il Voet, il Cujaccio, il Pecchio, tutti, nessuno eccettuato.</p><p rend="text">Io risparmio al Tribunale citazioni inutili, perchè sono dottrine che credo inoppugnabili.</p><p rend="text_top">Il Diritto Canonico sopravvenne non a restringere, ma ad ampliare il concetto del rimedio della <hi rend="italic">reintegrazione.</hi></p><p rend="text">La Chiesa, nemica della violenza, la reprime e perseguita ovunque.</p><p rend="text">È perciò che per lo spoglio di <hi rend="italic">diritti incorporali</hi> principalmente il Canone <hi rend="italic">Reintegranda</hi> vedesi scritto. I canonisti, gl’interpreti, la giurisprudenza canonica, furono sempre d’accordo, che lo spoglio dava luogo a <hi rend="italic">reintegrazione</hi> anche nel possesso delle <hi rend="italic">cose incorporali.</hi> Quindi le massime generalissime: «<hi rend="italic">Spoliatus ante omnia restituendus. Reitegranda sunt omnia spoliatis…»</hi></p><p rend="text">Ma qual era la legislazione del Piemonte anteriormente al Codice Civile italiano? - Amedeo VIII Duca di Savoja, che poscia divenne Sommo Pontefice, fin dal secolo XV, nell’emanare gli <hi rend="italic">Edicta Sabaudia</hi>, raccolta preziosa ed importante di Leggi, che precede di molto le col­lezioni legislative di tanti altri paesi, così provvide con Editto del 17 giugno 1430: «Praesenti statuimus Edicto, quod ubicumque aliquis fuerit sua <hi rend="italic">possessione</hi>, vel <hi rend="italic">quasi possessione spoliatus</hi>, per quemcumque alium, <hi rend="italic">vi, facto,</hi> vel <hi rend="italic">clam,</hi> in Patria nostra, et in loco spoliationis ista spoliatio sit notoria, tunc ipse spoliatus in suam pristinam <hi rend="italic">possessionem,</hi> vel <hi rend="italic">quasi possessionem,</hi> sine quocumque <hi rend="italic">processu vel litigio, debeat restitui</hi>».</p><p rend="text">Tale era adunque da secoli il concetto legislativo della <hi rend="italic">Reintegrazione in Piemonte.</hi></p><p rend="text">Vennero poi le Regie Costituzioni per gli Stati del Re di Sardegna emanate da Vittorio Amedeo II nel principio del secolo XVIII. Ed il relativo testo di quelle Leggi è il seguente: «Dandosi il caso che qualcuno sia <hi rend="italic">violentemente</hi> od occultamente <hi rend="italic">spogliato</hi> del suo <hi rend="italic">possesso,</hi> o <hi rend="italic">quasi possesso,</hi> e che sia in qualsivoglia modo notorio il fatto, dovrà essere reintegrato nel suo primiero stato senza processo e senza lite<hi rend="italic">».</hi></p><p rend="text">Era così mantenuta l’antica e costante tradizione giuridica, con­cedendo espressamente la reintegrazione per lo spoglio del <hi rend="italic">quasi pos­sesso</hi> de’ <hi rend="italic">diritti incorporali.</hi></p><p rend="text">Quanto alla dottrina degli scrittori, citerò fra gli antichi il Sola, Magistrato insigne, autore di un dotto Commentario degli Editti Pie­montesi, il quale così si esprime:</p><p rend="text">«Haec autem <hi rend="italic">restitutio</hi> nedum <hi rend="italic">spoliatum</hi> rerum <hi rend="italic">corporatium,</hi> sed etiam <hi rend="italic">incorporalium,</hi> comprehendit illis verbis Edicti <hi rend="italic">possessione </hi>vel <hi rend="italic">quasi.</hi> Et sic ipsum Decretum nominatim intellexit doctissimus Menochius»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-082">4</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Furono questi i precedenti storici del Codice Civile Albertino, e quindi ancora dell’attuale Codice Italiano, nel quale già avvertimmo essersi, a maggior cautela e chiarezza, cancellata nell’articolo 695 la frase <hi rend="italic">cosa da lui tenuta,</hi> che nel Codice Albertino aveva dato occasione a qualche dubbio della sua applicabilità alla voce <hi rend="italic">cosa</hi> le parole <hi rend="italic">mobili</hi> o <hi rend="italic">immobili,</hi> per tutto comprendere e nulla escludere.</p><p rend="text">Ora che conosciamo le fonti dell’articolo 695 del vigente Codice, permettetemi di rileggerlo, accompagnato dal suo naturale commento, ch’è la Relazione fatta dal ministro Pisanelli al Senato allorché presentò al Parlamento il progetto di questo Codice.</p><p rend="text">Ecco le parole dell’articolo: «<hi rend="italic">Chi è stato</hi> violentemente <hi rend="italic">spogliato </hi>del possesso, qualunque esso sia» (fin qui si copia il Codice Albertino) «<hi rend="italic">di una cosa mobile o immobile</hi>…»</p><p rend="text">Dunque se l’art. 685 definisce possesso non la sola <hi rend="italic">detenzione di una cosa,</hi> ma benanche <hi rend="italic">il godimento di un diritto:</hi> se per l’art. 415 tra le cose immobili sono compresi anche i <hi rend="italic">diritti reali</hi> o <hi rend="italic">immobiliari</hi>; evidente è la necessità di concludere che l’art. 695 concede il rimedio della <hi rend="italic">reintegrazione</hi> anche allo spogliato per violenza, o via di fatto, del possesso, ossia del <hi rend="italic">godimento</hi> di <hi rend="italic">diritt</hi><hi rend="italic">i reali,</hi> e delle <hi rend="italic">servitù.</hi></p><p rend="text">E l’illustre Pisanelli nella sua Relazione cosi si esprime:</p><p rend="text">«Collo spoglio, il privato, arrogandosi un’autorità che non ha, viola apertamente il principio sociale per cui niuno può farsi giustizia da sé stesso, provoca una lotta che può avere disastrose conseguenze. La <hi rend="italic">reintegrazione</hi> del <hi rend="italic">possesso</hi> a favore dello <hi rend="italic">spogliato </hi>è pertanto una regola di ordine pubblico, <hi rend="italic">qualunque sia il possesso,</hi> o <hi rend="italic">l’oggetto posseduto»</hi>.</p><p rend="text">I moderni scrittori, in Francia ed in Italia, non dubitarono mai di ammettere l’azione di <hi rend="italic">reintegrazione</hi> anche per lo <hi rend="italic">spoglio</hi> dei <hi rend="italic">diritti reali,</hi> come sono <hi rend="italic">i diritti di uso,</hi> ed ogni specie di <hi rend="italic">servitù.</hi> Tra i Francesi consultate, se vi piace, il Belime, il Dalloz ed altri non pochi. Fra gl’Italiani sono concordi il Luparia, il Pisanelli, il Pacifici-Mazzoni, il Borsari, il Lomonaco ed altri ancora.</p><p rend="text">E se da ultimo invocheremo l’autorità della giurisprudenza, l’ammissibilità del rimedio della <hi rend="italic">reintegrazione</hi> per lo <hi rend="italic">spoglio</hi> dei <hi rend="italic">diritti reali,</hi> come le Servitù, risulta ormai pacificamente consacrata da una lunga serie di giudicati di tutte le Corti di Cassazione italiane. Ve ne sono ben <hi rend="italic">cinque</hi> della Cassazione di Torino<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-081">5</ref></hi></hi>, <hi rend="italic">sei</hi> della Cassazi<hi rend="CharOverride-2">one di Firenze</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-080">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">una</hi><hi rend="CharOverride-2"> della Cassazione di Palermo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-079">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">sette</hi><hi rend="CharOverride-2"> almeno della Cassazione di Napoli</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-078">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">, e </hi><hi rend="italic">tre</hi><hi rend="CharOverride-2"> di </hi>quella <hi rend="CharOverride-2">di Roma</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-077">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Mi si permetta di leggere in parte almeno </hi>i <hi rend="CharOverride-2">motivi di queste recenti Decisioni della nostra Cassazione Romana:</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">In quella del 1880 fu considerato «Che la massima </hi>adottata<hi rend="CharOverride-2"> dalla Sentenza denunziata (che escludeva la </hi><hi rend="italic">reintegrazione</hi><hi rend="CharOverride-2"> nello spoglio dei </hi><hi rend="italic">diritti reali</hi><hi rend="CharOverride-2">) non corrisponde né </hi>al <hi rend="CharOverride-2">concetto con cui la presente legislazione considera il rimedio della </hi><hi rend="italic">reintegrazione in possesso</hi><hi rend="CharOverride-2">, né alla locuzione stessa della Legge </hi>presa <hi rend="CharOverride-2">nel suo senso legale. In fatti è </hi><hi rend="italic">ormai pacifico</hi><hi rend="CharOverride-2"> che siffatto rimedio ha la sua ragione e il suo fondamento più che nella </hi>tutela <hi rend="CharOverride-2">del possesso privato, nel principio d’ordine pubblico che vieta </hi>ai <hi rend="CharOverride-2">cittadini di farsi giustizia da sé</hi><hi rend="CharOverride-7">…</hi><hi rend="CharOverride-2"> onde ognuno vede che </hi>la <hi rend="CharOverride-2">ragione della sua applicazione </hi><hi rend="italic">non </hi><hi rend="CharOverride-2">dipende </hi><hi rend="italic">dalla qualità dell’</hi><hi rend="italic">oggetto </hi><hi rend="CharOverride-2">su cui </hi><hi rend="italic">cade lo spoglio</hi><hi rend="CharOverride-2"> e la violenza, </hi><hi rend="italic">ma dal fatto stesso della violenza e dello spoglio, </hi><hi rend="CharOverride-2">sia che esso avvenga col</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">togliere il </hi><hi rend="italic">possesso materiale della cosa, </hi><hi rend="CharOverride-2">ovvero coll’</hi><hi rend="italic">impedire il godimento di un diritto.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Il</hi> <hi rend="CharOverride-2">Codice Italiano nell’</hi>art. 695 non accenna ad un <hi rend="CharOverride-2">concetto più ristretto, giacché non fa </hi>alcuna distinzione fra cose <hi rend="CharOverride-2">corporali ed incorporali, ed anzi con </hi>la più generale locuzione accorda l’<hi rend="CharOverride-2">azione </hi>di <hi rend="CharOverride-2">reintegrazione </hi>per <hi rend="italic">qualunque cosa mobile od immobile</hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi>e nessuno ha dubitato <hi rend="CharOverride-2">che </hi>il vocabolo <hi rend="italic">cosa</hi> sia più comprensivo ancora <hi rend="CharOverride-2">del vocabolo </hi><hi rend="italic">beni</hi>, in quanto si riferisce anche a quelle cose <hi rend="CharOverride-2">che </hi><hi rend="italic">extra patrimonium nostrum habentur</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>(p. 1, Inst. <hi rend="italic">de rer. div.)</hi><hi rend="CharOverride-2">» </hi>(17 novembre 1880, <hi rend="italic">Comune di Osio e Boccia, Annali</hi> 1881, I, 1, 38).</p><p rend="text">Leggesi nell’altra più recente del 1884: «La giurisprudenza si <hi rend="CharOverride-2">è </hi>da ultimo pronunziata, dopo svariate opinioni di giureconsulti e Sentenze di Tribunali, nel senso di ammettere la <hi rend="italic">reintegrazione </hi>per spoglio di possesso non solo di una cosa materiale <hi rend="italic">mobile</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>od <hi rend="italic">immobile,</hi> ma ben anche di un <hi rend="italic">diritto reale</hi>». Decisione del 26 gennajo 1884 in causa <hi rend="italic">Ruggieri</hi> e <hi rend="italic">Gabrielli).</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Tale è dunque benanche lo stato pacifico della patria giurisprudenza. Perciò io non dubito, che purgata la Sentenza appellata da questo errore, che io mi permisi piuttosto di chiamare equivoco, poiché si è creduto non potersi parlare dello </hi><hi rend="italic">spoglio di un</hi><hi rend="CharOverride-2"> diritto senza implicare la prova che </hi><hi rend="italic">il diritto esiste,</hi><hi rend="CharOverride-2"> non possa esservi la menoma difficoltà da parte della illuminata giustizia di questo Tribunale a revocare quel capo della Sentenza, e ad accogliere la nostra dimanda incidentale di appello.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Del resto mi sia lecito di scusare un momento il Pretore.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Non avete</hi><hi rend="CharOverride-2"> udito anche un illustre giureconsulto difensore del Borghesi, l’esimio avvocato Mari, esprimere presso a poco lo stesso erroneo concetto? Io non concepisco, egli disse, come si fa con </hi><hi rend="italic">violenza</hi><hi rend="CharOverride-2"> e </hi><hi rend="italic">vie di fatto</hi><hi rend="CharOverride-2"> a </hi><hi rend="italic">spogliare di un diritto.</hi><hi rend="CharOverride-2"> Una Sentenza di Tribunale può farlo ed operare codesto effetto</hi>; <hi rend="CharOverride-2">ma come potrebbe mai riuscire un privato a </hi><hi rend="italic">spogliare</hi><hi rend="CharOverride-2"> un altro </hi><hi rend="italic">di un diritto</hi><hi rend="CharOverride-2">? La sola Decisione di un Giudice può spogliare di un diritto, dichiarando che non appartiene; ma qui è questione di spogliare col fatto solo arbitrario di un privato.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">E cosi egli coltivando questo dubbio ingegnoso, non degno però della sua sagacia, giustifica, scusa almeno il povero Pretore, a cui il medesimo dubbio pareva grave ed importante, perché scambiò </hi>lo<hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">spoglio di un diritto</hi><hi rend="CharOverride-2"> colla vera ipotesi della Legge, che è lo </hi><hi rend="italic">spoglio</hi><hi rend="CharOverride-2"> del semplice </hi><hi rend="italic">possesso,</hi><hi rend="CharOverride-2"> che è sempre </hi><hi rend="italic">res facti,</hi><hi rend="CharOverride-2"> e che per espressa disposizione legislativa può consistere nel fatto dell’attuale </hi><hi rend="italic">godimento di</hi><hi rend="italic"> un diritto,</hi> <hi rend="CharOverride-2">godimento che al certo per via </hi>di fatto <hi rend="CharOverride-2">può impedirsi ed </hi>interrompersi.</p><p rend="text">Ma basta della prima eccezione.</p><p rend="text_top">Ora consacrerò brevi parole all’altra eccezione dell’avversaria difesa sulla reintegrazione. Essa chiede: dove sta la violenza nel fatto del principe Borghese?</p><p rend="text">Qui anzi il mio collega Mari è trascorso a parole acerbe al nostro indirizzo. Egli ha detto: Che volete voi la reintegrazione allegando un fatto di <hi rend="italic">spoglio,</hi> vale a dire pretendete che il Principe Borghese sia un <hi rend="italic">delinquente</hi>? Disse proprio questa parola, che fece male al mio cuore, ed offese quel sentimento di alta stima e di rispetto sincero, che dichiarai professare al Principe Borghese, e al quale nessuno degli assunti della mia difesa dovrà contraddire.</p><p rend="text">Ma chi ha mai detto che ogni questione di <hi rend="italic">spoglio</hi> sia l’imputazione di un <hi rend="italic">delitto</hi><hi rend="CharOverride-2">?</hi> Codesta è un’artificiosa esagerazione, una iperbole oratoria, come il mio collega sa adoperarle al bisogno da gran maestro.</p><p rend="text">Ma io gli voglio rispondere anzitutto col linguaggio di Cicerone, il quale anche ai suoi tempi sapeva che il Pretore, per poter concedere la <hi rend="italic">reintegrazione</hi>, richiedeva la <hi rend="italic">Vis.</hi> Qual’era il concetto romano della <hi rend="italic">Vis</hi>? Sentite come rispondeva Cicerone nell’orazione <hi rend="italic">pro</hi><hi rend="italic"> Caecina,</hi> e con qual finezza d’ironia: «<hi rend="italic">Cum de jure possessionis et legitimis hominum controversiis loquimur, </hi><hi rend="italic">et in his rebus </hi>VIM<hi rend="italic"> nominamus, </hi>pertenuis<hi rend="italic"> Vis intelligi debet</hi>».</p><p rend="text">Dunque non trattavasi di <hi rend="italic">violenza sulle persone</hi>, né più della <hi rend="italic">vis atrox</hi> anticamente necessaria; bastava una via di fatto qualunque, l’impedimento alla conservazione dell’<hi rend="italic">esercizio</hi> e <hi rend="italic">godimento di un altrui diritto,</hi> per costituire uno <hi rend="italic">spoglio.</hi> Né questa parola, che poteva significare anche un fatto tenuissimo <hi rend="italic">(Pertenuis Vis),</hi> offendeva le orecchie de’ grandi patrizi di Roma antica, quando erano chiamati avanti al Pretore per rispondere di alcuna di codeste vie di fatto od impedimenti al diritto altrui, forse commessi in un impeto d’orgoglio aristocratico o principesco, senza perciò cadere sotto le sanzioni del Codice Penale. A niuno dunque, menochè all’insigne difensore del Principe Borghese, venne finora in mente di rappresentare il suo nobile cliente sotto la figura di un <hi rend="italic">delinquente</hi>!</p><p rend="text">Resta a vedersi soltanto, se egli, al pari di qualunque altro cittadino, laddove creda che un altrui <hi rend="italic">possesso</hi> venga indebitamente esercitato, e per effetto della semplice sua tolleranza e compiacenza, sia obbligato di rivolgersi ai Tribunali per farlo cessare, e sopratutto quando si tratti di un <hi rend="italic">possesso oltre</hi><hi rend="italic">centenario</hi>; ovvero gli sia lecito di farlo cessare per <hi rend="italic">via di fatto,</hi> chiudendo le porte della sua Villa, e scacciandone il popolo di Roma, che da secoli quotidianamente ne usava. È questione di sapere, se questa <hi rend="italic">via di fatto</hi> si debba, o no, qualificare <hi rend="italic">Vis,</hi> secondo la giurisprudenza romana e la moderna.</p><p rend="text">Nel Diritto Romano è fra le verità più sicure, che qualificavasi come <hi rend="italic">Vis</hi> ogni via di fatto che impedisse la <hi rend="italic">continuazione dell’uso del fondo </hi>a colui che fosse in possesso di tale <hi rend="italic">uso,</hi> il che dicevasi <hi rend="italic">uti frui </hi>ancorché ne avesse anche il solo <hi rend="italic">momentaneo godimento ed esercizio.</hi></p><p rend="text">Non richiedevasi la <hi rend="italic">vis atrox</hi>, come una volta nel Diritto antichissimo, nè propriamente una violenza usata sulle persone.</p><p rend="text">Ulpiano nella L. 3 ff. <hi rend="italic">De vi</hi> così sentenziava: «<hi rend="italic">Unde vi interdictum</hi> necessarium apparet, si <hi rend="italic">prohibeatur uti frui</hi> usufructu fundi. Uti frui autem prohibuisse se is videtur, qui vi dejecit utentem et fruentem. Aut <hi rend="italic">non admisit</hi>, cum ex fundo exisset, non usufructus deferendi causa».</p><p rend="text">E il giureconsulto Paolo nella L. 11 ff. <hi rend="italic">de vi.:</hi> «<hi rend="italic">Vim Facit qui non sinit possidentem</hi> eo <hi rend="italic">quod possidebat</hi> uti arbitrio suo … sive quid <hi rend="italic">omnino faciendo per quod liberam possessionem adversario Non Relinquit</hi>».</p><p rend="text">I romani giureconsulti, così fecondi nel raffigurare le ipotesi pratiche più frequenti, contemplarono ben anche casi affatto identici a quanto è accaduto nella Villa Borghese.</p><p rend="text">Se il possessore esce dal fondo o dalla casa su cui esercita un possesso, ma non con l’animo di abbandonare il suo diritto, e solo perché non può stare perennemente giorno e notte nella località di cui ha dritto di usare, e se ritornando trova che altri per via di fatto <hi rend="italic">non lo ammetta</hi> e gli impedisca di entrare, o gli faccia trovare la <hi rend="italic">porta chiusa</hi>, ognuno di questi fatti costituiva la <hi rend="italic">Vis</hi>; il possessore consideravasi spogliato, <hi rend="italic">vi dejectus</hi>, e quindi <hi rend="italic">restitui debebatur</hi>:</p><p rend="text">«Si quis de agro vel domo exiisset, nemine suorum relicto, mox, revertens <hi rend="italic">prohibitus sit ingredi, Vi dejectus videatur; ademisti enim vi possessionem</hi>, quam animo retinebat, etsi non corpore» (Ulpiano L. 1 ff <hi rend="italic">de vi</hi>).</p><p rend="text">«Labeo scribit: Retinet possessionem quisque ad nundinas abiit. Verum si revertentem Dominum non admiserit, <hi rend="italic">vi</hi> magis intelligi possidere non clam» (Ulpiano L. 6 ff <hi rend="italic">de adquir. possess.</hi>).</p><p rend="text">«Vi facit, tam is qui<hi rend="italic"> prohihitus fecit</hi>, quam is qui quominus prohibeatur, consecutus est; periculo adversario denunciante, aut janua praeclusa» (Paulus L. 20 ff. <hi rend="italic">Quod vi aut clam</hi>).</p><p rend="text">Se io esco dal fondo, del quale ho diritto di usare, non intendo però di abbandonarlo, e se, ritornando, il padrone <hi rend="italic">non mi ammette</hi> e mi fa <hi rend="italic">trovare la porta chiusa</hi>, e mi <hi rend="italic">impedisce di entrare</hi>, ciò importa giuridicamente che io sono stato <hi rend="italic">scacciato</hi>,<hi rend="italic"> vi dejectus</hi>, scacciato per <hi rend="italic">materiale via di fatto</hi>, e con tal mezzo <hi rend="italic">spogliato</hi><hi rend="italic"> del mio possesso</hi>. E ciò basta a costituire la <hi rend="italic">vis</hi>, secondo il concetto tradizionale del Diritto Romano e quello conforme del Diritto moderno.</p><p rend="text">E poi non conviene obliare il più celebre dei romani responsi sulla materia: «Cum Martianus diceret: vim nullam feci, Caesar dixit: <hi rend="italic">Tu </hi>vim<hi rend="italic"> putas esse solum si homin</hi><hi rend="italic">es vulnerentur? </hi><hi >Vis</hi><hi rend="italic"> est et tunc, quoties</hi><hi > quis id quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit» (L. 8 ff. </hi><hi rend="italic">ad Legem Juliam de vi privata</hi><hi >).</hi></p><p rend="text">Vedete quale dottrina spiritualista, feconda e splendida fu insegnata dagli antichi nostri maestri del Diritto Romano!</p><p rend="text">Colui che invece di ricorrere al Giudice si fa giustizia da sé stesso di propria autorità, ed impedisce col proprio fatto ad altri l’esercizio del suo possesso, adopera la <hi rend="italic">Vis</hi>, commette una violenza bastevole a qualificare lo spoglio; ed ecco perché Cicerone diceva bastare una <hi rend="italic">pertenuis vis</hi>, senza uomini feriti, senza armati conflitti, né personali violenze.</p><p rend="text">Insomma purché siano intervenuti atti fisici e materiali, che abbiano per effetto di spogliare il possessore, di far cessare in lui il <hi rend="italic">godimento </hi>e l’<hi rend="italic">esercizio</hi> del suo possesso, non si richiede di più per potersi invocare il rimedio della reintegrazione, perché concorre appunto l’estremo della violenza, di quella specie di violenza ch’è necessaria per codesta azione, e che è contemplata nell’art. 695.</p><p rend="text">Tale è del resto, Signori, anche la dottrina ormai concorde degli scrittori moderni francesi ed italiani, che sarebbe lungo enumerare.</p><p rend="text">Tale è altresì la massima uniforme e pacifica della giurisprudenza delle Corti italiane<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-076">10</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Credo con ciò, o Signori, di aver luminosamente dimostrato che nulla manca per l’accoglimento della nostra azione di reintegrazione, perché il principe Borghese improvvisamente, di sua autorità ed arbitrio, e per vie di fatto ha chiuso l’accesso alla Villa alla popolazione romana che abitualmente o da secoli vi entrava.</p><p rend="text">Se questo non importa <hi rend="italic">espellere</hi> il <hi rend="italic">possessore</hi> dall’uso del fondo, opporre <hi rend="italic">ostacoli materiali all’esercizio del suo possesso,</hi> far cessare con un fatto <hi rend="italic">spogliatore il godimento del diritto;</hi> che altro potrebbe richiedersi? — La popolazione di Roma, continuando le sue immemoriali abitudini, si presenta a piedi, a cavallo, in vettura, per entrar nella Villa secondo l’usato; e, non per uno o due giorni, come talora era necessario per tenere in ordine la Villa ed idonea all’uso pubblico, ma per molte settimane, il Principe Borghese non le permette di entrarvi, e ne è respinta trovando le porte chiuse.</p><p rend="text">E che vogliono i difensori della Casa Borghese?</p><p rend="text">Che i cittadini venissero alle mani coi custodi della Villa, adoperassero anch’essi le vie di fatto e la violenza per proseguire ad <hi rend="italic">esercitare il loro diritto? </hi>— No, essi diedero esempio di rispetto alle Leggi, ricorrendo con fiducia alla giustizia del paese per essere <hi rend="italic">restituiti </hi>nel <hi rend="italic">possesso</hi> da cui si videro abusivamente <hi rend="italic">spogliati.</hi></p><p rend="text">Pertanto noi preghiamo il Tribunale, anzi tutto, che accolga la nostra azione di reintegrazione per la sua evidente legalità e giustizia. E quando anche essa potesse rimanere assorbita dall’accoglimento dell’altra di manutenzione, che agli occhi nostri è di precipua importanza, ripeto essere essenziale che non si lasci sussistere quella parte della appellata sentenza che dichiarava inammessibile il pronto e parato rimedio della reintegrazione, ponendosi in opposizione col testo della Legge, colle sue fonti storiche e razionali, con tutte le tradizioni giuridiche, e finalmente ben anche colla dottrina e giurisprudenza contemporanea del nostro paese.</p><p rend="text">Passiamo ora a ragionare della manutenzione.</p></div><div><head>3. Sulla manutenzione</head><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Mancini</hi> — Il sistema della difesa avversaria per combattere la nostra domanda di manutenzione potrebbe compendiarsi nelle seguenti proposizioni.</p><p rend="text">Anzi tutto si presuppone, che il Municipio di Roma con quest’azione possessoria pretenda di essere mantenuto nel possesso di una semplice servitù discontinua <hi rend="italic">di passaggio o transito sopra il fondo altrui,</hi> ed anzi di una <hi rend="italic">Servitù personale</hi> non ammessa dalla Legge, per non esserci alcun <hi rend="italic">fondo dominante</hi> al cui vantaggio si presti la Villa Borghese come <hi rend="italic">fondo serviente.</hi></p><p rend="text">In secondo luogo, anche in tema di <hi rend="italic">Servitù prediali discontinue,</hi> se il loro possesso era <hi rend="italic">manutenibile</hi> per le antiche Leggi, sotto il cui impero esse potevano acquistarsi con la prescrizione, cioè col semplice prolungato <hi rend="italic">possesso,</hi> non solo <hi rend="italic">centenario,</hi> ma anche con quello <hi rend="italic">tren­tennale</hi> bastevole alla prescrizione ordinaria; oggi, sopravvenuto il Codice Civile, tali servitù hanno bisogno di essere costituite con un <hi rend="italic">titolo</hi>; ed il possesso, anche immemorabile, non basta a produrne l’acquisto.</p><p rend="text">Donde si deduce nel sistema del Codice, rispetto a codeste Servitù, l’inammessibilità di siffatta azione di manutenzione, perché quando il possesso è incapace di creare con qualunque lasso di tempo il dominio, bisogna concludere che il <hi rend="italic">mantenimento</hi> e la <hi rend="italic">conservazione</hi> di questo possesso non avrebbero utile scopo, né quindi possono meritare la pro­tezione, che la Legge riserva al possesso utile a prescrivere, al possesso che aiutato dal tempo può trasformarsi in dominio.</p><p rend="text">Da ultimo si è sostenuto, che sebbene col solo possesso tali servitù potevano acquistarsi sotto l’impero delle leggi anteriori, tuttavia invano il Comune di Roma invochi le disposizioni degli articoli 21 o 47 della Legge transitoria che accompagnò la promulgazione del nuovo Codice Civile nelle Province di Roma, da’ quali si mantennero inalterati i <hi rend="italic">diritti già acquistati</hi> sotto la preesistente legislazione, perché non è dato al Giudice del possessorio ricercare se e quali diritti si fossero acquistati anteriormente al Codice, mentre con ciò invaderebbe la competenza del <hi rend="italic">petitorio</hi>; laonde non potrebbesi ammettere che la unica eccezione per il caso in cui l’acquisto del diritto di servitù già risultasse da un <hi rend="italic">giudicato petitoriale.</hi> Altrimenti è mestieri prima intraprendere un Giudizio petitorio, e quando si fosse ottenuto un giudicato favorevole allora soltanto e non prima potrebbe sperimentarsi un giudizio possessorio. Quindi in ogni somigliante caso sarebbe vano sostenere che siavi un <hi rend="italic">fumo di prova</hi>, od anche <hi rend="italic">prova provata,</hi> dell’acquistato diritto, per inferirne un possesso legittimo, perché sarebbe obbligato il Tribunale, se non a dichiarare inammessibile l’azione di manutenzione, a sospendere su di essa ogni pronunzia in merito rinviando le parti al previo sperimento di un giudizio <hi rend="italic">petitorio.</hi></p><p rend="text">Ebbene, signori, io credo che in questa vasta ed ingegnosa difesa del Principe Borghese siasi perduta di vista e lasciata nell’ombra, per raffinata industria difensiva, una parte essenziale del nostro sistema difensivo, sulla quale sarà mio dovere principalmente insistere.</p><p rend="text">E volendo contrapporre al sistema della difesa avversaria il nostro, intorno all’azione di manutenzione, stimo rendere più chiaro ed agevole il mio compito, ponendone l’ordine e la distribuzione sotto gli occhi del Tribunale.</p><p rend="text">La difesa del Comune intorno alla manutenzione consta di due parti: una che chiamerò la <hi rend="italic">tesi</hi> della difesa, la seconda l’<hi rend="italic">ipotesi.</hi></p><p rend="text">Il Tribunale ben comprende che riconoscendo il nostro buon diritto nella tesi, il cui assunto è unico e semplice, esso rimarrà dispensato dalla logica necessità di discendere alla faticosa disamina delle molte e svariate quistioni che costituiranno l’ipotesi. Noi dunque ci occuperemo principalmente della <hi rend="italic">tesi.</hi> Nella sola remota previsione che non ci arridesse la fortuna di trasfondere nel Tribunale la coscienza che abbiamo del solido ed inconcusso fondamento di questa nostra difesa principale, ci crediamo in debito di ampiamente discutere anche la <hi rend="italic">ipotesi</hi>, nella quale combatteremo l’una dopo l’altra tutte e ciascuna delle proposizioni della difesa avversaria.</p><p rend="text">La tesi della difesa nell’interesse del Comune è questa:</p><p rend="text">Noi invitiamo il Tribunale ad esaminare e decidere preliminarmente, qual è la natura del diritto del cui <hi rend="italic">possesso</hi> si contende. Agli occhi nostri non si tratta di un <hi rend="italic">diritto di Servitù discontinua,</hi> e tanto meno di una semplice servitù di <hi rend="italic">passaggio</hi> nella Villa Borghese. Si possiede dalla popolazione di Roma un diritto ben diverso, ed immensamente più ampio, cui non ripugna la qualificazione di diritto reale, ed è un diritto di uso pubblico, sotto <hi rend="italic">varie forme e modalità,</hi> dentro <hi rend="italic">certi limiti</hi>, che la <hi rend="italic">universalità degli abitanti</hi> di una intera Città <hi rend="italic">gode</hi>, ed <hi rend="italic">esercita</hi> sul fondo del Principe. Bisogna assicurarsi che la legge riconosce oggi ancora l’esercizio di un somigliante diritto. Se lo riconosce, e non gli nega la sua protezione, a noi che importa delle tante quistioni che si propongono in tema di <hi rend="italic">Servitù discontinue tra privati,</hi> e costituite per sola <hi rend="italic">utilità privata</hi>?<hi rend="italic"> </hi>Ci basterà porre <hi rend="italic">De nobis non loquitur lex,</hi> perché il Comune di Roma sostiene una tesi, che ha niente di comune con la materia cui quelle quistioni si riferiscono.</p><p rend="text">Ma a completare il concetto della nostra <hi rend="italic">tesi,</hi> possiamo anche far una concessione. — Supponete pure che possa definirsi non già come un diritto reale <hi rend="italic">sui generis</hi>, ma come l’esercizio attivo di una servitù quell’uso pubblico, e l’essere assoggettata la Villa Borghese al <hi rend="italic">servizio </hi><hi rend="italic">pubblico</hi> di tutta intera l’<hi rend="italic">universalità degli abitanti</hi> di un Comune. Per noi ciò tornerebbe indifferente: l’una o l’altra definizione produrrà i medesimi effetti, e saremo sempre nel campo della tesi. </p><p rend="text">Imperocché tratterebbesi ad ogni modo di una servitù a scopo di utilità pubblica, a cui sarebbero completamente estranee ed inapplicabili le disposizioni scritte nel Codice Civile intorno alle <hi rend="italic">Servitù tra privati</hi>, e per la semplice <hi rend="italic">privata utilità</hi> di due fondi, ma che da ben altre norme giuridiche debb’essere regolata, come dimostreremo.</p><p rend="text">In altri termini, le disposizioni del Codice Civile sulle <hi rend="italic">Servitù discontinue</hi> allora soltanto potrebbero venire realmente in discussione, ed applicarsi, se nella Villa Borghese, anziché usarne tutto il Popolo di Roma, entrassero i padroni d’un vicino fondo, una o due famiglie, alcuni determinati individui. Allora si avrebbe il rapporto consueto ed ordinario di una servitù di privati verso privati; scomparirebbe l’<hi rend="italic">uso pubblico,</hi> e con esso l’elemento dell’<hi rend="italic">utilità pubblica,</hi> e ci troveremmo in quell’ordine di rapporti di <hi rend="italic">diritto comune privato</hi>, che è quello a cui provvedono le disposizioni del Codice Civile. Ma dimostreremo mancar la materia idonea alla loro applicazione, sia che il <hi rend="italic">godimento popolare</hi> della <hi rend="italic">universalità degli abitanti</hi> di Roma sulla Villa Borghese costituisca uno speciale diritto di uso pubblico, sia che abbia natura di servitù, non però a <hi rend="italic">privata,</hi> ma a <hi rend="italic">pubblica utilità.</hi></p><p rend="text">Questa la <hi rend="italic">tesi</hi> del nostro sistema. — Se potesse non riuscire vittoriosa, discenderemmo alla <hi rend="italic">ipotesi,</hi> cioè supponendo che si tratti di una vera e propria <hi rend="italic">servitù discontinua</hi> di ordine ed utilità privata, soggetta perciò a tutte le disposizioni del Codice Civile.</p><p rend="text">Ebbene, in quest’altro campo incontreremo anzi tutto la quistione di massima, se anche nelle servitù discontinue, che ora non possono acquistarsi con qualunque durata di <hi rend="italic">possesso</hi>, ma soltanto per prezzo di un <hi rend="italic">titolo</hi>, sia proprio da adottarsi l’opinione che per esso <hi rend="italic">non sia ammessibile l’azione possessoria di manutenzione.</hi></p><p rend="text">Ma a tale questione di massima non dovremo arrestarci, in quanto che nella causa attuale essa rimane oziosa ed inutile, mentre l’<hi rend="italic">azione di manutenzione</hi> nella specie presente riposa sopra tre ben distinti, speciali, specialissimi fondamenti giuridici, che imprimono eccezionale valore ed efficacia al possesso della popolazione di Roma, e che sono i seguenti:</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Primo </hi>— Si chiede la <hi rend="italic">manutenzione</hi> di una servitù, il cui acquisto si sostiene avvenuto e <hi rend="italic">consumato</hi> sotto l’impero delle Leggi anteriori al Codice Civile, di una <hi rend="italic">servitù</hi> conservata con tutte le conseguenze giuridiche, che ne derivavano dal formale testo legislativo degli art. 21 e 47 della Legge transitoria che del 1871 accompagnò la pubblicazione nella Provincia Romana del Codice Civile.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Secondo </hi>— Il <hi rend="italic">possesso</hi> di questa Servitù non è una nuda <hi rend="italic">res facti </hi>ma è suffragato e qualificato dalla invocazione per titolo della <hi rend="italic">volontaria e notoria</hi> destinazione del proprietario e fondatore della Villa, attestata non solo da secolari e numerose prove storiche, ma benanche dall’apposizione nella Villa stessa agli occhi del pubblico di <hi rend="italic">una iscrizione in lapide marmorea</hi> dichiarativa della <hi rend="italic">mente e volontà del proprietario,</hi> monumento che nel linguaggio giuridico e nell’apprezzamento del Giudice costituirebbe un <hi rend="italic">documento</hi> ricognitivo della servitù stessa in favore del Comune.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Terzo </hi>— Finalmente il possesso medesimo, di cui chiedesi la manutenzione, non è un semplice <hi rend="italic">possesso annale</hi> anteriore al Codice Civile, né di soli dieci o trent’anni, termine utile alla ordinaria pre­scrizione acquisitiva del diritto; ma è notoriamente, per le più sicure e generali tradizioni, e per gli stessi addotti mezzi di prova, un possesso ultra centenario ed immemorabile esercitato da quasi tre secoli che legalmente equivale a <hi rend="italic">titolo,</hi> anzi al <hi rend="italic">migliore</hi> e <hi rend="italic">più efficace de’ titoli</hi> desiderabili.</p><p rend="text">Un solo di questi fondamenti speciali, qualificativi del possesso della popolazione di Roma sulla Villa Borghese, basterebbe a sottrarre la nostra domanda di manutenzione dall’applicabilità delle disposizioni del Codice Civile intorno alle servitù discontinue che si acquistano sotto il suo impero, ed a presidiarla di virtù e potenza superiore ad ogni avversaria eccezione. Ma il concorso di tutti questi tre elementi congiunti insieme deve evidentemente dotarla di una forza irresistibile, come speriamo render chiaro col nostro ragionamento.</p><p rend="text_top">Ora, Signori del Tribunale, vi sta d’innanzi intero il sistema della nostra difesa, il programma che imprendiamo a svolgere.</p><p rend="text ParaOverride-7"><hi rend="italic">Continua</hi></p><p rend="text_top ParaOverride-7"><hi rend="italic">(Continuazione. Vedi dispensa Gennaio 1886)</hi></p></div><div><head>4. Tesi principali della Difesa</head><p rend="text">Cominciamo naturalmente dalla tesi della causa</p><p rend="text_top ParaOverride-5">NATURA DEL DIRITTO</p><p rend="text">Non è una semplice <hi rend="italic">Servitù discontinua di diritto privato</hi> quella che esercita il Comune di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="CharOverride-1">, </hi>onde la inapplicabilità delle disposizioni del Codice Civile che regolano le <hi rend="italic">Servitù discontinue</hi> tra <hi rend="italic">fondi privati</hi> ed a scopo di <hi rend="italic">privata utilità</hi> e <hi rend="italic">comodo.</hi> Altre ben diverse regole di Diritto sono applicabili, allorché si chiede di esser mantenuti nel possesso di un diritto di uso pubblico, o di una servitù per causa di utilità pubblica. </p><p rend="text">Mancano nella specie tutti i caratteri di una <hi rend="italic">Servitù discon</hi><hi rend="italic">tinua,</hi> perché se si trattasse di una <hi rend="italic">servitù di passaggio</hi>, ognuno comprende che il proprietario del fondo serviente avrebbe il diritto di far determinare dal Giudice quella sola particella del fondo in cui chi esercita la servitù debba unicamente godere del passaggio, e di farla determinare in quel modo e località dove si renda meno gravoso il passaggio stesso, e meno incomodo al proprietario l’esercizio della servitù. Potrebbe perfino chiedersi, che il Giudice limitasse entro la misura della necessità la larghezza di quelle strade nelle quali debba esercitarsi la servitù di passaggio; e sopra tutto, ove si considerasse il diritto come una semplice <hi rend="italic">servitù di transito,</hi> il proprietario potrebbe impedire il trattenimento per lungo tempo della popolazione di Roma dentro la sua villa.</p><p rend="text">È dunque un fuor d’opera giudicare il godimento della popolazione Romana alla stregua del <hi rend="italic">possesso</hi> di una qualsiasi <hi rend="italic">Servitù discontinua.</hi></p><p rend="text">È manifesto ad ogni osservatore, che in realtà quello che si esercita nella Villa Borghese è un <hi rend="italic">diritto</hi> reale sul fondo altrui, ma assai più ampio, esteso ed importante di una servitù discontinua di transito: è un diritto multiforme e complesso, di cui si gode in varie guise e modalità, dentro certi limiti; ma è un diritto di uso pubblico <hi rend="italic">sui generis</hi> costituito a favore di tutta la popolazione di Roma.</p><p rend="text">E se anche voglia chiamarsi servitù, sono ad essa inapplicabili le disposizioni del Codice Civile riguardanti le servitù discontinue <hi rend="italic">tra privati,</hi> ed a scopo di <hi rend="italic">privata comodità,</hi> perché qui si tratta dell’<hi rend="italic">acquisto</hi> e del <hi rend="italic">possesso</hi> di una servitù <hi rend="italic">a favore </hi>di un’universalità di abitanti, ed a scopo di utilità pubblica, e come tale, ammette la tutela dell’azione possessoria.</p><p rend="text">Vogliate, o Signori, riflettere per poco quanto sia complesso e molteplice questo diritto ch’esercita il Popolo di Roma. Esso non si limita al solo passaggio, ma comprende altresì il libero godimento, qualunque libero e prolungato trattenimento e riposo nella Villa, la visita di qualunque parte del vasto luogo di delizia, godimento salutare ed igienico, specialmente in certe stagioni dell’ anno in cui il clima di Roma suole divenire alla sanità infesto; comprende il diritto di coglier fiori ed erbe, quelle almeno che sono presso i viali; quello di udire la Messa in una cappella destinata al pubblico; il diritto essenzialissimo di accedere in determinati giorni nel Palazzo a visitare il Museo ricco d’insigni oggetti d’arte e di antichità, aperto al pubblico nella medesima Villa. Ben dissi adunque che siamo in presenza di un diritto <hi rend="italic">sui generis</hi> di uso pubblico sopra un altrui immobile, vasto, magnifico, appartenente al dominio di un privato. Quindi ingresso e passeggio nella Villa, trattenimento e visita di ogni parte della Villa, godimento igienico, visita del Museo per fine d’istruzione, di coltura delle belle Arti, di pubblica educazione. E perciò <hi rend="italic">destinazione</hi> e <hi rend="italic">scopo</hi> non semplicemente <hi rend="italic">delectationis causa,</hi> il che pure basterebbe, ma per apportare un doppio benefizio: alla <hi rend="italic">salute</hi> degli abitanti, alla loro <hi rend="italic">istruzione.</hi></p><p rend="text">A simile uso pubblico, come ad ogni altro che si esercita da intere popolazioni, certamente impropria è la denominazione di servitù, perché invano andreste a cercare il <hi rend="italic">fondo dominante.</hi> Ma non è necessario quando una intera popolazione, forestieri o indigeni poco importa, ha l’esercizio di questo diritto, usandone in proprio vantaggio.</p><p rend="text">Sono egualmente senza difficoltà ammesse e riconosciute tante altre <hi rend="italic">specie</hi> di usi civici o pubblici, di pascere, di seminare, di legnare nei fondi altrui, ed anche in essi dov’è mai un <hi rend="italic">fondo dominante</hi>?</p><p rend="text">Codesti usi, è vero, provvedono specialmente al soddisfacimento di bisogni materiali. Ma ben fu osservato, dover essere non dissimile la condizione di diritto anche in altra specie di questi usi; perché nelle città, e sopra tutto in Roma, Capitale del mondo civilizzato, le popolazioni, oltre i bisogni materiali, ne sentono di altro genere, bisogni intellettuali o morali, di cui non meno legittimo esser deve il soddisfacimento, come di quelli della vita materiale.</p><p rend="text">Per altro, Signori, anche tra i così detti <hi rend="italic">usi civici,</hi> conosciuti e largamente esercitati nella Provincia Romana, e nelle Provincie meridionali d’Italia, ve ne ha di quelli che non consistono nel partecipare ai prodotti (pascoli, legna, raccolti) del fondo serviente: ma eravi il diritto di <hi rend="italic">svernare</hi> col bestiame sul terreno altrui, il diritto di <hi rend="italic">pernottarvi,</hi> diritti di trattenimento, come vedete, analoghi molto a quelli di cui oggi discorriamo; e niuno dubitò mai della loro legittimità, benché rappresentassero semplici comodità, servizi, vantaggi, che prestasse un fondo alla <hi rend="italic">popolazione intera</hi> di un Comune.</p><p rend="text">E, come dissi, in tutti questi usi, o servitù di pubblica utilità che dir si vogliano, non troverete mai un <hi rend="italic">fondo dominante,</hi> a meno che non si voglia chiamar fondo dominante l’intera <hi rend="italic">urbs,</hi> cioè il <hi rend="italic">complesso degli edifìzi del Comune</hi> stesso, ove vivono e si accolgono gli abitanti a cui compete l’esercizio di usi somiglianti.</p><p rend="text">Ma è tempo di domandare: La Legge riconosce codesta specie di diritti di uso pubblico a pro di una universalità di abitanti, e considera <hi rend="italic">legittimo</hi> il <hi rend="italic">possesso</hi> e l’esercizio di essi?</p><p rend="text">In questa causa si è osato combatterne la <hi rend="italic">legittimità,</hi> da che tali usi in realtà abbiano la natura di <hi rend="italic">servitù personali,</hi> riprovate non solo nel Diritto odierno, ma benanche nel Diritto Romano. All’uopo si è invocato il notissimo testo della L. 8 del Digesto «<hi rend="italic">De servitutibus</hi>». Ciò ha fatto specialmente l’illustre Professore Aliprandi in un suo Parere, nel quale però non si legge una sola parola di servitù a favore di una intera popolazione. Egli ha scritto per una ipotesi estranea alla presente causa, e che non esiste. Ha supposto che un privato cittadino, una qualunque privata famiglia pretenda di avere il diritto di entrare nella Villa Borghese, di passeggiarvi e di esercitarvi quei diritti che vi esercita oggi l’universalità degli abitanti di Roma. Ma la specie in disputa è tutta diversa. Vedrete come nella compilazione del nostro Codice Civile siasi avuto speciale riguardo al caso di servitù <hi rend="italic">per comodo e servizio di intere popolazioni.</hi> L’egregio Aliprandi si è fatto a ragionare delle <hi rend="italic">servitù personali</hi> che si estinguono con la vita della persona; non ha contemplato menomamente un uso in favore di una intera città, dell’universalità dei suoi abitanti, un diritto necessariamente perpetuo, indefettibile, che non cesserà mai, come non muore mai, un popolo intero, come non cessano di esistere gli abitanti tutti di una città.</p><p rend="text">Or bene, o Signori, vediamo quanto più succintamente sia possibile ciò che le Leggi antiche e nuove hanno disposto intorno a questa materia.</p><p rend="text">Consultiamo anzitutto le massime nel Diritto Romano, le tradizioni a noi pervenute, e la loro influenza nel nuovo Codice Civile, che in questa parte si allontanò alquanto dalla legislazione francese, in cui prevalsero soverchiamente i ricordi del suo vecchio Diritto de’ paesi consuetudinarii, tanto diverso da quello dei paesi di Diritto scritto.</p><p rend="text">Nell’antica Roma, ove il concetto dello Stato e della pubblica utilità era predominante, ed a sé sottoponeva le ragioni di ogni privato diritto, una massima si svolge da molti testi de’ Codici Teodosiano e Giustinianeo, secondo la quale non solo <hi rend="italic">era lecito,</hi> ma dovea dal legislatore con ogni maniera di mezzi facilitarsi l’imposizione de’ vincoli perpetui e soggezioni alla privata proprietà, sempre che avessero per iscopo un benefìzio ad intere popolazioni, o il lustro e decoro della città. Solo a questo speciale titolo i giureconsulti romani riguardavano questi vincoli, benché perpetui, validi o legittimi. Anzi non richiedevano titoli, né rigore di prove scritturali. A’ loro occhi era sufficiente titolo qualunque fatto materiale che attestasse la mente, la intenzione del privato proprietario di destinare la cosa al <hi rend="italic">pubblico uso e servizio,</hi> alla <hi rend="italic">pubblica utilità.</hi> Questo solo fatto, con la <hi rend="italic">mente</hi> ed <hi rend="italic">intenzione</hi>, di cui era giudice il Magistrato, immediatamente trasferiva nella <hi rend="italic">universalità degli abitanti</hi>, trasferiva nel <hi rend="italic">Comune,</hi> nella <hi rend="italic">Città</hi> un vero diritto irrevocabile.</p><p rend="text">Qui trovano luogo i tanti testi che sono stati citati nelle nostre Memorie, a’ quali ben altri se ne potrebbero aggiungere.</p><p rend="text">Così Ulpiano parla delle statue che sono esposte da un privato nella città: con ciò non sono divenute proprietà dei cittadini; nondimeno <hi rend="italic">si ea mente positae fuerunt </hi>che servissero al decoro della città, non era più permesso di toglierle a chicchessia, e né anche a colui che ve le collocò,<hi rend="italic"> ne liceret priva</hi><hi rend="italic">to auferre, nec ei qui posuerit</hi>,<hi rend="italic"> </hi>ed il Pretore doveva tutelare il possesso dei cittadini col doppio mezzo dell’azione e della eccezione;<hi rend="italic"> tuendi ergo cives erunt, et adversus petentem exceptione, et actione adversus possidentem juvandi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-075">11</ref></hi></hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text">Nasce così un <hi rend="italic">diritto di uso pubblico</hi>, un possesso a benefizio del pubblico, che è considerato ad una stregua molto diversa dai diritti che appartengono ad un privato.</p><p rend="text">Lo stesso si dice da Paolo nella L. 29 ff. <hi rend="italic">De Rebus auclori</hi><hi rend="italic">tate Judicis possid.</hi> Le statue poste da un privato in luogo pubblico <hi rend="italic">ornandi municipii causa,</hi> per questo solo fatto non possono più dal privato amoversi, rimanendo vincolato all’uso pubblico, <hi rend="italic">nullo modo detrahi posse.</hi></p><p rend="text">E Ulpiano nella L. 11 ff <hi rend="italic">Quod vi aut clam</hi> contempla propriamente l’azione di reintegrazione pel caso di remozione di una statua collocata da un privato in luogo aperto al pubblico, e concede l’interdetto tanto a chi collocò la statua, <hi rend="italic">quod vi aut clam agere posse, quia interfuerit ejus eam non tolli,</hi> come altresì al Comune perché la statua anche solo per tal fatto può considerarsi divenuta <hi rend="italic">quasi </hi>pubblica, <hi rend="italic">quia res sit quasi publica.</hi></p><p rend="text">Nella L. 6 ff <hi rend="italic">de auro arg. vel statuis legatis</hi> Marcello scrive, che se un testatore impose all’erede semplicemente di collocare immagini argentee o marmoree in un portico aperto al pubblico, ordinandone all’erede stesso la costruzione, tanto basti per considerare un tal legato valido come <hi rend="italic">legatum ad patriam; intelligi enim patest, aliquod civitati accedere ornamentum.</hi></p><p rend="text">E nella L. 23 ff <hi rend="italic">de exceptionibus</hi> Labeone riferisce una sentenza di Paolo, che in questa materia tutto fa dipendere dalla ricerca della mente e destinazione del privato. «<hi rend="italic">Si</hi> <hi rend="italic">quis statua in Municipio ea mente posuit ut Municipii esset, et eam petere vult, excludi eum oportet praescriptione in factum data</hi>».</p><p rend="text">Viene poi la famosa Costituzione di Zeno, che nel Codice è la L. 9 <hi rend="italic">de aquaed.</hi> così concepita:</p><p rend="text">«<hi rend="italic">Diligenter investigare decernimus, qui publici ab initio fontes, vel cum essent ab initio fontes privati, postquam</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">publice usum praebuerunt</hi><hi rend="italic"> ad privatorum usum conversi sunt, sive sacris apicibus per surreptionem impetratis, </hi><hi rend="italic">ac multo amplius si auctoritate illicita nec appetito colore sacri oraculi hujusmodi aliquid pronuntiatum fuisse dignoscitur; ut </hi><hi rend="CharOverride-1">jus suum</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">regiae </hi><hi rend="CharOverride-1">Civitati restituatur</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">et quod </hi><hi rend="CharOverride-1">Publicum fuit aliquando</hi><hi rend="italic"> minime sit privatum et ad communes usus recurrat, sacris oraculis et pragmaticis sanctionisbus</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">adversus comoditatem urbis</hi><hi rend="italic"> quisbusdam impertitis jure cassandis, nec longi temporis</hi><hi rend="italic"> praescriptione ad circumscribenda </hi><hi rend="CharOverride-1">Civitatis jura</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">profutura</hi>».</p><p rend="text">Questo testo dunque privilegiava in guisa l’<hi rend="italic">uso pubblico</hi>, che quante volte un privato avesse volontariamente, senza apposita convenzione, per solo fatto e pratica consuetudinaria, consentito a far servire le sue cose private, una statua, una fonte, un fondo, all’uso pubblico, <hi rend="italic">postquam pub</hi><hi rend="italic">lice usum praebuerunt,</hi> ciò bastava a vincolare la proprietà privata alla perpetuità di quell’uso, né tale destinazione era <hi rend="italic">rivocabile</hi> per far cessare l’uso pubblico, <hi rend="italic">quod publicum fuit aliquando minime sit privatum, et ad comunes usus recurrat</hi>; né i diritti della città possono ricever danno anche dalla prescrizione di lungo tempo, e né anche da Sovrani oracoli, da reputarsi ottenuti per <hi rend="italic">surreptionem</hi>, perché <hi rend="italic">adversus comoditatem urbis</hi>.</p><p rend="text">Finalmente nella legge 3 <hi rend="italic">de Pollicitatione</hi> si scorge che in questa materia bastava il fatto dell’<hi rend="italic">assegno</hi> e della <hi rend="italic">destinazione</hi> della cosa privata all’uso pubblico, anche per semplice liberalità, benché ciò costituisse una <hi rend="italic">pollicitazione unilaterale,</hi> né vi era bisogno di espresso consenso ed accettazione del Municipio; e nondimeno la <hi rend="italic">destinazione </hi>era irrevocabile, non ammettendosi pentimento nelle volontà in benefizio della città e del pubblico.</p><p rend="text">Così Ulpiano:</p><p rend="text">«Si quis, quam ex pollicitatione tradiderat rem municipibus, vindicare voluerit, repellendus est. Aequissimum est enim hujusmodi<hi rend="italic"> voluntates</hi> in <hi rend="italic">civitates collatas</hi> poenitentia non revocari».</p><p rend="text">Invece se il Municipio ne perdeva il <hi rend="italic">possesso,</hi> aveva l’azione per ricuperarlo: «Sed <hi rend="italic">et si desierint Municipes possidere</hi>, dicendum erit, <hi rend="italic">actionem eis concedendam</hi>».</p><p rend="text">Ho udito dire da un egregio contraddittore: qui si parla di statue ed oggetti collocati in luogo pubblico. Ma no, rispondo. Parecchi dei testi invocati non richiedono la condizione del luogo pubblico, sono generalissimi, contemplano le cose private, dovunque poste, che per <hi rend="italic">pollicitazione </hi>o destinazione di fatto, si facciano servire all’<hi rend="italic">uso pubblico.</hi> E nella legge di Anastasio non si richiede il luogo pubblico, ma si contemplano fonti o sorgenti private, poste nei fondi di privati proprietari, i quali, sol che abbiano consentito a farle servire all’uso pubblico ed a far entrare il pubblico nei loro fondi per usarne tanto basta perché essi non possano più scacciarnelo; la volontà di destinare la propria cosa alla comodità e al bene della città non essendo revocabile.</p><p rend="text">Dunque la circostanza del luogo pubblico non ha che un valore accidentale; e non esercita alcuna influenza sulla massima che veniamo esponendo.</p><p rend="text">Pertanto è luminosamente dimostrato che le tradizioni romane sono le più favorevoli ad ogni specie di <hi rend="italic">uso</hi> <hi rend="italic">pubblico</hi> e di servitù a <hi rend="italic">scopo </hi><hi rend="italic">di pubblica utilità.</hi></p><p rend="text">Ma si dirà: è storia antica codesta; è diritto antico, che non esiste più. Ebbene, o Signori, vediamo se nella emanazione del nuovo Codice Civile siasi inteso di modificare e sopprimere queste regole salutari e benefiche, non di privato ma di pubblico diritto. Sarà facile convincerci del contrario.</p><p rend="text">Una prima discussione ebbe luogo in proposito in seno alla Com­missione Senatoria nel 1863 allorquando il Progetto di Codice Civile fu presentato al Senato.</p><p rend="text">I tre Libri del Progetto furono oggetto di tre dotte Relazioni; l’una del Senatore De Foresta; le altre del Vacca e del Vigliani. In quella riguardante il secondo Libro, nella materia delle <hi rend="italic">Servitù</hi>, il Relatore Vacca osservava che, non ostante la avversione alle <hi rend="italic">Servitù personali,</hi> fosse sempre nocevole ed ingiusta la esagerazione dei principi, «né quindi doversi impedire ad un proprietario di concedere anche ad un altro privato, ad un parente, ad un amico o ad altra persona a lui cara, il diritto di andare <hi rend="italic">per un tempo determinato </hi>o per tutta la vita a passeggiare, a respirare 1’aria libera e salutare nel suo fondo, ed attingervi acqua, a prendervi legna, a raccogliervi qualche frutta;» e però sulle tracce dell’art. 635 del Codice Sardo proponeva aggiungersi al Progetto un articolo in tal senso.</p><p rend="text">Poi continuava: «Perchè si dovrà vietare ad una persona filantropa e benefica di concedere a tutti gli abitanti di una parrocchia di transitare nel suo fondo per andare ai divini uffici; a quelli di una borgata o paese il diritto di transitarvi per evitare la via più lunga e meno agevole? Perché non si potrà concedere a codesti abitanti il diritto di attingere acqua ad una fontana, ed anche quello di condurre l’acqua stessa nel paese a traverso le proprietà private per più comodo e salutare uso?</p><p rend="text">Una legge che pel solo amore della generalità di un principio spinga il rigore a vietare queste cose, non è legge giusta, né legge dei nostri tempi».</p><p rend="text">Poco appresso rammentava, che: mentre il Codice Sardo nel cennato articolo 636 aveva introdotta l’espressa eccezione per autorizzare quei godimenti personali a favore di qualche persona privata durante la sua vita, «questa equa e ragionevole eccezione al principio generale lasciava però ancora desiderare l’altra <hi rend="italic">più utile e più interessante</hi> in favore di tutti gli <hi rend="italic">abitanti di un paese o borgata</hi>; ed in quanto a questa seconda eccezione (quel Codice) lasciava la giurisprudenza nel vago e nell’arbitrio dei Tribunali»: che questo vuoto volevasi riempire nel primo progetto del Codice Civile presentato dal Guardasigilli Cassinis e Miglietti nel 1860 e 1862, introducendovi un capo speciale <hi rend="italic">delle servitù personali</hi>: che nel 1862, quell’articolo venne soppresso dallo stesso Guardasigilli Cassinis non tanto perché cotale epigrafe suoni male in un Codice moderno quanto per essere un errore di chiamare <hi rend="italic">servitù personali</hi> le servitù imposte sopra un fondo stabile a favore di persone o <hi rend="italic">corpi morali,</hi> giacché le servitù prendono nome da chi le sopporta e non da chi le impone e le esercita»: che quel progetto fu comunicato a tutta la Magistratura del Regno, e nessuna Corte fece osservazione contro queste disposizioni eccezionali.</p><p rend="text">Quindi la Commissione Senatoria deliberava d’introdurre nel nuovo Codice codeste limitate eccezioni «per soddisfare ad un vero dovere di equità generalmente sentito, senza dar luogo né ad abusi, né a gravi danni alle proprietà stabili». E nel secondo degli articoli aggiunti si autorizzava lo stabilimento di simili diritti e godimenti senza limite di tempo <hi rend="italic">in favore di un Comune, di un villaggio, di una borgata</hi>, adducendo ad esempio il diritto di passaggio e quello di attingere o far decorrere l’acqua, ecc.</p><p rend="text">Finalmente la Commissione aggiungeva, esserle sembrato che la eccezione in favore dei privati durante la loro vita non potrebbe essere sufficiente né di grande utilità pei corpi morali, cui d’altronde può provvedersi in modo più durevole e <hi rend="italic">più ampio</hi> con altre disposizioni».</p><p rend="text">Il Tribunale sa che quel progetto del Codice non fu discusso: so­pravvennero meravigliosi avvenimenti politici, e quindi una legge votata dal Parlamento autorizzò il Governo a pubblicarlo dopo averlo sottoposto alla finale revisione di una Commissione coordinatrice la quale fu presieduta dal Cassinis, che aveva cessato di esser Ministro ed ebbe a Vice Presidente il compianto ed illustre mio amico Pisanelli. Ognuno conosce di quali valorosi e reputati magistrati e giureconsulti fosse composta quella Commissione, e se rammento che lo stesso, men degno fra tutti, ebbi pure l’onore di farne parte, si è per ottenere maggior fede alle mie parole, perché testimone e partecipe alle sue discussioni.</p><p rend="text">Nel seno della medesima fu disputato adunque, se dovessero mantenersi oppur no i due articoli 632 o 633 aggiunti al progetto. Vediamo per qual motivo non siano stati mantenuti:</p><p rend="text">Ho sotto gli occhi il volume dei processi verbali di quella Commissione.</p><p rend="text">Ecce il testo di que’ due articoli:</p><p rend="text">«Art. 732. Si può tuttavia stipulare e disporre, che una persona indipendentemente dai beni che essa possiede, od anche non possedendone alcuno, abbia per la sua utilità, o pel suo piacere, un diritto ad esercitare sul fondo altrui; ma questo diritto non può estendersi oltre la vita dei primi concessionari, né stabilirsi in favore dei successori.</p><p rend="text">Art. 633. Si può altresì stabilire il diritto di passaggio, non che quello di attingere o far decorrere l’acqua in un fondo a favore di un Comune, di un Villaggio o di una Borgata».</p><p rend="text">Il Presidente era d’avviso che dovessero mantenersi: «Tutte le utilità lecite (egli diceva), tutti gli usi che una data cosa può somministrare, debbono permettersi, e quando ve ne sia il bisogno, debbono dalla legge essere riconosciute e regolate.</p><p rend="text">Perché si vorrà negare la concessione di un diritto reale a favore di una persona? Come si vorrà impedire che uno acquisti il diritto di passeggiare in un giardino, di profittare di fonte, una anche per uso puramente personale?</p><p rend="text">Ben è vero che questo diritto non avrebbe propriamente il carattere d’una <hi rend="italic">servitù reale</hi>; difatti era detto nelle Romane leggi: <hi rend="italic">ut pomum de</hi><hi rend="italic">cerpere liceat, ut spatiari et ut coenare in alieno possimus servitus imponi non potest.</hi> Ma i Commentatori notano, che questo voleva intendersi della servitù reale, non già della personale, tant’é che il Diritto Romano adduce e consacra esempi vari di simili usi sulla cosa a favore della persona.</p><p rend="text">Altri (De Foresta) crede doversi distinguere tra <hi rend="italic">l’articolo 632 e l’articolo 633. Quest’ultimo parla di una vera servitù prediale, e </hi><hi rend="italic">ben può restare dove si trova</hi>.</p><p rend="text">Quanto all’articolo 632, la sua disposizione essendo attinente più alla materia delle obbligazioni che a quella delle servitù prediali, può essere soppresso, <hi rend="italic">salvo a riportarne il testo nel titolo delle Obbligazioni. </hi>Quindi, mentre egli consente che con tale <hi rend="italic">rise</hi><hi rend="italic">rva</hi> sia soppresso l’art. 632, chiede che sia conservato l’art. 633. Due altri Commissari (Precerutti, Vaccaroni), ritenendo pur <hi rend="italic">essi che l’art- 633 riguarda vere servitù prediali, com’è posto fuori di dubbio dalla teoria trasmessaci in proposito dal Diritto Romano</hi>, ne propongono la soppressione, perché al concetto del detto articolo <hi rend="italic">suppliscono pienamente i principi generali</hi> che regolano la materia delle Servitù. </p><p rend="text">Messa a partito la soppressione dell’articolo 632 colla riserva testé espressa, la soppressione è approvata con 6 voti favorevoli contro 4 contrari.</p><p rend="text">Si vota in seguito sulla soppressione dell’articolo 633, e anche essa viene approvata col medesimo numero di voti favorevoli) <hi rend="italic">sul riflesso che questo articolo accenna ad una vera servitù prediale, la quale si potrebbe perciò stabilire, senza che occorra un apposito articolo</hi>».</p><p rend="text">Dunque o Signori, è manifesto anzitutto essersi contemplata in una categoria apposita e distinta la servitù di fondi privati <hi rend="italic">a favore dell’universalità degli abitanti di un Comune</hi>, ritenendo ad essa inapplicabili le restrizioni ed i divieti scritti nel Codice per simili usi e godimenti a favore di qualche persona privata. Come applicazione espressa di siffatta distinzione, avrebbe potuto rimanere nel Codice il riferito art. 633. Perché non ce l’abbiamo trovato? Non perché il suo contenuto, per quanto insufficiente e poco felice ne fosse la compilazione, a giudizio della Commissione potesse disapprovarsi e respingersi, ma perché quelle servitù a favore di una università di abitanti, dovessero riguardarsi vere servitù prediali anche secondo la teoria romana; e se ne deliberava la soppressione come di un articolo superfluo, perché al suo concetto <hi rend="italic">supplivano pienamente i principi generali </hi>regolatori della materia, e perché l’articolo <hi rend="italic">accenna ad una vera servitù prediale,</hi> la quale si potrebbe stabilire senza che occorra un testo apposito.</p><p rend="text">Rimase dunque deciso e concordato che sotto l’impero del Codice Civile l’imposizione e l’esercizio senza limite di tempo di una <hi rend="italic">servitù di uso pubblico</hi> a favore dell’<hi rend="italic">universalità degli abitanti</hi> di un Comune sopra immobili di privata proprietà, erano autorizzati e riconosciuti dalla Legge, erano mantenuti come legittimi, erano considerati vere <hi rend="italic">servitù prediali,</hi> e la loro legittimità non avea bisogno di essere dichiarata nel nuovo Codice con apposito articolo, perché riposava sulle più sicure tradizioni giuridiche e sui <hi rend="italic">principi generali del Diritto</hi>.</p><p rend="text">A questi principj l’art. 3 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile prescrive che si ricorra, sempre che «una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di Legge». E sono questi principj generali del Diritto, a cui è Vostro debito risalire ed inspirarvi, Giudici prestantissimi, per torli a guida del Vostro giudizio ed applicarli nella Vostra Sentenza.</p><p rend="text_top">Se non che, a meglio dimostrare come questa specie di <hi rend="italic">Usi</hi> e <hi rend="italic">Servitù</hi> a pro del Pubblico restino sottratte alle peculiari restrizioni proibizioni sancite nel Codice circa le Servitù discontinue a di privati, soccorrono pure alcune delle disposizioni del Codice medesimo, e di altre Leggi speciali.</p><p rend="text">L’Articolo 533 enuncia la grande distinzione e partizione delle massime classi di Servitù in questi termini: «Le servitù stabilite dalla Legge hanno per oggetto l’<hi rend="italic">utilità pubblica</hi>, o la <hi rend="italic">privata».</hi></p><p rend="text">Art. 534. «Le servitù stabilite per <hi rend="italic">utilità pubblica</hi> riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, le costruzioni e riparazioni delle strade, e altre opere pubbliche, tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato<hi rend="italic"> da leggi o da regolamenti speciali</hi>».</p><p rend="text">Art. 535. «Le servitù, che la Legge impone per utilità privata, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre e<hi rend="italic"> dalle disposizioni della presente sezione».</hi></p><p rend="text">Con ciò chiaramente il legislatore avverte, che la materia delle servitù, che hanno per oggetto l’<hi rend="italic">utilità pubblica,</hi> trova in Leggi speciali, ed altrove che nel Codice Civile, le norme regolatrici; mentre le disposizioni del Codice Civile regolano soltanto le Servitù imposte per <hi rend="italic">utilità privata</hi>.</p><p rend="text">Ed invero quelle disposizioni sono tante restrizioni alla libertà degli individui pel timore che non offenda l’<hi rend="italic">utilità pubblica.</hi> Ma quando una servitù è imposta, acquistata od esercitata per <hi rend="italic">utilità pubblica </hi>di <hi rend="italic">una intera popolazione</hi>, di una <hi rend="italic">universalità di abitanti;</hi> gli articoli del Codice Civile non trovano ragione o materia idonea alla loro applicazione.</p><p rend="text">Questa invece è materia regolata dalle norme del Diritto Pubblico.</p><p rend="text">Perciò se percorrete la Legge 20 marzo 1865 sopra le <hi rend="italic">opere pubbliche,</hi> troverete in essa un gran numero di articoli in questo senso.</p><p rend="text">Art. 9. «Le strade ordinarie di <hi rend="italic">uso pubblico</hi> sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e <hi rend="italic">vicinali</hi>».</p><p rend="text">Le strade <hi rend="italic">vicinali</hi>, essendo proprietà privata de’ fondi limitrofi, ecco una <hi rend="italic">servitù di uso pubblico</hi> esercitata sopra fondi di privata proprietà, ed il cui acquisto ed esercizio rimangono sottratti alle regole del Codice Civile.</p><p rend="text">Art. 19. «Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie, e soggette a <hi rend="italic">servitù pubblica,</hi> sono <hi rend="italic">vicinali.</hi></p><p rend="text">Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali».</p><p rend="text">Del pari negli articoli 22, 61 ed altri sono scritte norme speciali, che regolano l’esercizio di una <hi rend="italic">servitù di uso pubblico</hi> sopra proprietà che appartengono a privati.</p><p rend="text">Ed anche nel Regolamento degli 8 giugno 1865 per l’esecuzione della Legge Comunale e Provinciale, tra gli oggetti cui debbano provvedere i Regolamenti di polizia rurale si enuncia (Art. 6 N° 4) «lo <hi rend="italic">spigolamento</hi> e l’esercizio di altri <hi rend="italic">atti consimili</hi> sui <hi rend="italic">beni dei privati</hi>, quando la <hi rend="italic">popolazione</hi> vi abbia un <hi rend="italic">dritto,</hi> per <hi rend="italic">titolo</hi> o per <hi rend="italic">consuetudine</hi>».</p><p rend="text">Quali sono, Signori, le conseguenze giuridiche che noi vogliamo nella Causa attuale ricavare da questa dottrina? Lo scopo dell’<hi rend="italic">utilità pubblica</hi> sottrae alle limitazioni e proibizioni del Codice Civile, circa i modi di <hi rend="italic">acquisto</hi> e di <hi rend="italic">esercizio</hi>, le servitù a vantaggio non di qualche privata persona o famiglia, ma della <hi rend="italic">universalità di abitanti di un</hi><hi rend="italic"> Comune</hi>,<hi rend="italic"> </hi>e tanto più dobbiamo dirlo della Città capitale d’Italia. Queste <hi rend="italic">Servitù</hi>, sono veri<hi rend="italic"> diritti reali</hi>; sono anzi assimilate alle servitù <hi rend="italic">prediali. </hi>Non vi è bisogno che in esse si ricerchi il <hi rend="italic">fondo dominante</hi>; c’è tutta <hi rend="italic">l’urbs,</hi> l’intera città, il Comune, la borgata; ed è riconosciuto legittimo il <hi rend="italic">possesso</hi> di tali servitù. Essendo il <hi rend="italic">possessore</hi> molestato nell’esercizio di codesto diritto reale, non può esservi dubbio o difficoltà all’applicazione dell’articolo 694 del Codice Civile, il quale contempla ogni molestia o turbativa al legittimo possesso di qualunque diritto reale, come è il diritto di uso pubblico esercitato da una <hi rend="italic">universalità di abitanti sopra un privato immobile.</hi></p><p rend="text">A questo punto, o Signori, ben si comprende qual sia la base giuridica di quella giurisprudenza, che è stata costantemente, e pacificamente adottata dalle nostre Corti, e che noi invochiamo con ragione nella Causa attuale.</p><p rend="text">I nostri avversari ne hanno compreso il valore, ed hanno cercato con lo studio e l’inesatto richiamo di particolari accidenti di evitare l’applicazione di questi autorevoli precedenti.</p><p rend="text">Ma non sono essi autorevoli come semplici precedenti di giurisprudenza; sono i <hi rend="italic">principj di diritto</hi> invocati in quelle decisioni, che corroborano la dimostrazione che fino a questo momento ho avuto l’onore di farvi.</p><p rend="text">Sarebbe incompleta la legislazione italiana, se venisse mutilata di una parte essenziale e necessaria, quella regolatrice de’ diritti d’uso <hi rend="italic">pubblico</hi> delle popolazioni su fondi privati e delle <hi rend="italic">servitù di utilità pubblica.</hi></p><p rend="text">Di queste regole si fecero interpreti in varie occasioni le Decisioni della Magistratura italiana.</p><p rend="text">Ve ne furono non poche; ma io per dovere di brevità rammenterò solamente tre specie memorabili, e che hanno la maggiore simiglianza con l’odierna controversia — sono la Causa della <hi rend="italic">Duchessa di Gallera</hi> col <hi rend="italic">Municipio di Genova,</hi> quella del Comune di <hi rend="italic">Vigliano,</hi> che difesi io stesso in Torino, contro <hi rend="italic">Roasenda</hi>, e la Causa <hi rend="italic">Zambeccari </hi>col <hi rend="italic">Municipio</hi> di <hi rend="italic">Bologna.</hi></p><p rend="text">In queste Cause, si è opposto, vi erano <hi rend="italic">titoli.</hi> Vedremo che ciò non è vero, perché nella Causa del Comune di <hi rend="italic">Vigliano</hi> l’<hi rend="italic">uso pubblico </hi>fondavasi sopra una semplice <hi rend="italic">consuetudine</hi>, o nelle altre due i testamenti non creavano veri diritti a’ Municipi, né contenevano <hi rend="italic">condizioni obbligatorie</hi> per gli eredi, ma esprimevano le intenzioni e i desideri de’ testatori sotto forma di <hi rend="italic">nuda praecepta, consilia, propria mentis test</hi><hi rend="italic">atio.</hi> Codesti desiderj senza alcuna sanzione non creavano <hi rend="italic">oneri obbligalorj.</hi> Ma per altro ora ciò non importa. Noi ora discutiamo della <hi rend="italic">legittimità della servitù</hi> e del suo <hi rend="italic">possesso,</hi> cosa ben diversa dal <hi rend="italic">modo di acquisto.</hi> Quei diritti di uso pubblico, come vedremo, oggi ancora si potrebbero acquistare senza necessità di un titolo; ma ad ogni modo non può parlarsi della necessità di un <hi rend="italic">titolo</hi> per Servitù anche tra privati acquistata <hi rend="italic">sotto le Leggi anteriori</hi> al Codice Civile.</p><p rend="text">La questione è ben altra; è se si riconosca come <hi rend="italic">legittimo,</hi> secondo le Leggi attuali, un <hi rend="italic">diritto di uso pubblico</hi> o di <hi rend="italic">servitù per utilità pubblica,</hi> che si eserciti dalla <hi rend="italic">universalità degli abitanti di un</hi> Comune sopra il fondo di un privato.</p><p rend="text">Ora la giurisprudenza di cui parlo non ha fatto che rendere omaggio <hi rend="CharOverride-2">a questa massima, e </hi>confermarla<hi rend="CharOverride-2"> sempre, e </hi>così <hi rend="CharOverride-2">autorevolmente che io comincio fino da ora a domandare, se </hi>la <hi rend="CharOverride-2">giustizia che hanno potuto ottenere contro ricchi e potenti signori </hi>il <hi rend="italic">Municipio di Genova</hi><hi rend="CharOverride-2"> e quello di </hi><hi rend="italic">Bologna</hi><hi rend="CharOverride-2"> avanti le Magistrature </hi>Ligure e <hi rend="CharOverride-2">Bolognese, </hi>e <hi rend="CharOverride-2">che non fu negata anche all’oscuro </hi>Comunello<hi rend="CharOverride-2"> </hi>di <hi rend="italic">Vigliano</hi><hi rend="CharOverride-2"> dalla Cassazione Subalpina</hi>, <hi rend="CharOverride-2">possano oggi menomamente </hi>temere la Città <hi rend="CharOverride-2">ed </hi>il <hi rend="CharOverride-2">Popolo di Roma di non conseguire dalla </hi>sapiente <hi rend="CharOverride-2">imparzialità di </hi>questo <hi rend="CharOverride-2">Tribunale, mentre non chiediamo che </hi>l’applicazione <hi rend="CharOverride-2">di </hi>una <hi rend="CharOverride-2">costante giurisprudenza e di principi ormai ammessi </hi>e consacrati.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Nella celebre Causa del Municipio </hi>di Genova con la Duchessa <hi rend="CharOverride-2">di </hi>Galliera<hi rend="CharOverride-2"> mi piace rammentare, che </hi>io stesso ebbi <hi rend="CharOverride-2">parte </hi>alla <hi rend="CharOverride-2">difesa di quest’ultima, mentre la odierna </hi>mia tesi era allora validamente pro<hi rend="CharOverride-2">pugnata dall’esimio avvocato </hi>Mari, che riescì <hi rend="CharOverride-2">vittorioso per </hi>quel <hi rend="CharOverride-2">Municipio. Mi pare dopo ciò, che </hi>dovrei essere troppo sventurato, se <hi rend="CharOverride-2">succumbente a Genova allorché io </hi>sosteneva l’assunto <hi rend="CharOverride-2">oggi sostenuto dall’avvocato Mari potessi </hi>in suo confronto oggi ancora qui succum<hi rend="CharOverride-2">bere mentre sostengo la </hi>dottrina contraria! <hi rend="italic">(Ilarità).</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ma dovendo </hi>esporvi la <hi rend="CharOverride-2">giurisprudenza </hi>Italiana, permettete innanzi <hi rend="CharOverride-2">tutto, Signori, che io </hi>dica una breve parola anche intorno alla <hi rend="CharOverride-2">giurisprudenza </hi>Francese. Sapete che la <hi rend="CharOverride-2">Francia ci </hi>ha <hi rend="CharOverride-2">fatto </hi>ne’ nuovi Codici il <hi rend="CharOverride-2">regalo </hi>della disposizione che nelle servitù discontinue pro­<hi rend="CharOverride-2">clama </hi>l’assoluta necessità <hi rend="CharOverride-2">di un </hi><hi rend="italic">titolo</hi>, e di un <hi rend="italic">fondo dominante</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>a <hi rend="CharOverride-2">cui </hi>il fondo <hi rend="CharOverride-2">serviente </hi>presti la servitù, <hi rend="CharOverride-2">e ciò </hi>per la influenza delle <hi rend="CharOverride-2">massime </hi>osservate ne’ paesi francesi di <hi rend="CharOverride-2">Diritto </hi><hi rend="italic">Consuetudinario.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-5">Ciò </hi>non ostante, la stessa giurisprudenza francese ha dovuto decli<hi rend="CharOverride-5">nare </hi>dal suo rigore, e sottrarre all’applicazione del Codice Civile le servitù stabilite a vantaggio e comodo delle <hi rend="italic">generalità degli abitanti di un Comune.</hi></p><p rend="text">Tra le altre decisioni ve ne ha una della Cassazione Francese del 3 Novembre 1830 riferita dal Dalloz.</p><p rend="text">Il Municipio di Marsiglia aveva venduto una vasta zona di terreno a privati acquirenti per edificarvi, e loro impose questa specie di servitù, cioè che i proprietarii dovessero edificare un teatro, e fossero obbligati perpetuamente a non variarne la destinazione, ed in ogni stagione a tenere aperto il teatro stesso per comodo e servizio della popolazione della Città. I nostri contraddittori griderebbero esser questa una <hi rend="italic">servitù personale,</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>senza alcun <hi rend="italic">fondo dominante</hi>, e perciò non riconosciuta dal Codice. Ciò pretendevano dopo alcun tempo anche quei proprietarj, per alienare il terreno, e farlo servire ad altra destinazione.</p><p rend="text">Ma la Corte di Cassazione di Parigi dichiarava valida e non impedita dalla Legge l’imposizione di questa servitù, perché costituita per <hi rend="italic">comodità ed utilità pubblica della generalità degli abitanti di una Città</hi>, sì che non vi fosse altro mezzo per farla cessare che ricorrere all’espropriazione forzata dei terreni in questione per causa di pubblica utilità, in difetto il Municipio di Marsiglia nell’interesse della popolazione aveva sempre il diritto di reclamare la prestazione del servizio dovuto alla generalità degli abitanti. Considerò quella Corte Suprema che «la <hi rend="italic">destinazione </hi>esclusiva<hi rend="italic"> </hi>e perpetua di un immobile ad un servizio in favore, non già ad una persona, ma di un <hi rend="italic">pubblico intero</hi>, costituisce bensì una modificazione apportata alla proprietà, ma esclude l’idea di una servitù personale riprovata dalle Leggi»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-074">12</ref></hi></hi>. E così fu giudicato in Francia, cioè nel paese la cui legislazione è la più pregiudicata e rigorosa in questa materia.</p><p rend="text">Ma lasciate che io passi a rassegna le tre specie testè accennate della contemporanea patria giurisprudenza.</p><p rend="text">Nella Causa per la Galleria di oggetti d’arte contenuta nel così detto Palazzo rosso dell’Illustre Casa Brignole-Sale in Genova, ereditata dalle due figlie dell’ultimo Marchese, maritate al Duca Melzi ed al Duca di Galliera, le difficoltà, che superar doveva il Municipio di Genova, erano ben altrimenti numerose e gravi che quelle della Causa presente.</p><p rend="text">La Duchessa Melzi, venuta a morte senza figliuoli, lasciò in legato la sua quota indivisa della Galleria e del Palazzo alla superstite sorella Duchessa di Galliera; ma espresse il desiderio che tutta la Galleria con l’annessa Biblioteca, in omaggio al sistema mantenuto dal loro padre in vita, continuasse ad essere aperta al pubblico a vantaggio degli abitanti di Genova, senza mai potersi dividere, né alienare, anche di un sol quadro; ed in caso di contravvenzione a questi divieti, la Galliera decadesse dal legato di quella metà, e questa si trasferisse al Municipio di Genova.</p><p rend="text">I difensori della Duchessa di Galliera, tra i quali, già vel dissi, era io stesso, sostenevano innanzi a’ Tribunali la nullità di tutti codesti vincoli, e la loro incompatibilità con le disposizioni del Codice Civile, il quale non consente a’ privati proprietari d’imporre una perpetua <hi rend="italic">inalienabilità</hi>, ed un perpetuo <hi rend="italic">stato d’indivisione</hi> della privata proprietà, né autorizza e riconosce <hi rend="italic">servitù personali</hi> sopra immobili, come appariva quella del <hi rend="italic">libero accesso</hi> e <hi rend="italic">della visita</hi> degli abitanti di Genova alla Galleria, alla Biblioteca, ed al Palazzo ove si contenevano. Anche allora dicevasi, non potersi quella definire <hi rend="italic">servitù prediale</hi>, mancando il <hi rend="italic">predio dominante,</hi> e finalmente negavasi benanche, che esistesse un vero <hi rend="italic">titolo</hi> costitutivo di tale servitù di <hi rend="italic">accesso e visita ad un immobile,</hi> perciocché la semplice espressione del desiderio del testatore che restasse aperta ed accessibile al pubblico la sua pinacoteca costituisse nel testamento quello che i Romani chiamavano <hi rend="italic">nudum praeceptum</hi>, <hi rend="italic">ad auctoritatem scribentis,</hi> ma senza veruna sanzione, e senza creare un vero obbligo nell’erede, o legatario, e tanto meno in favore del Municipio di Genova.</p><p rend="text">L’ammessione perciò dei visitatori, anche stranieri, non poteva essere l’esercizio di un diritto, ma come per lo passato, un favore, una condiscendenza, un atto di precaria tolleranza che conferiva al lustro della famiglia.</p><p rend="text">In fine se un vero obbligo si fosse imposto sotto pena di decadenza e di trasferimento della proprietà della Galleria nel Municipio di Genova, laddove l’erede all’obbligo contravvenisse; codesto passaggio costituirebbe una vera sostituzione fedecommissaria vietata parimenti dalla Legge.</p><p rend="text">Conchiudevasi adunque che un legittimo diritto di <hi rend="italic">uso pubblico </hi>della Galleria, e l’esistenza di una valida <hi rend="italic">servitù</hi>, non fossero ammessibili, come ripugnanti a tutti i principi ed alle regole del Codice Civile.</p><p rend="text">Ebbene, Signori, quali furono le Sentenze pronunciate in quella celebre Causa, prima dal Tribunale di Genova, e poi da quella Corte di Appello? Entrambi non arrisero a tutte queste eccezioni, dichiararono la legittimità del controverso diritto, e diedero piena vittoria al Municipio Genovese.</p><p rend="text">Il Tribunale nella sua Sentenza del 14 maggio 1870 decise «che gli ordinati perpetui vincoli alla proprietà legata, ancorché tra privati potessero riguardarsi proibiti dalla Legge, pure per <hi rend="italic">eccezione</hi> venivano legittimati per essere imposti a favore del <hi rend="italic">pubblico</hi>, cioè degli <hi rend="italic">abitanti di una Città,</hi> e quindi a scopo di <hi rend="italic">pubblica utilità.</hi> Escluse specialmente in simili condizioni l’applicabilità del supposto divieto della imposizione di <hi rend="italic">servitù personali perpetue </hi>sopra privati immobili»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-073">13</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">A noi, difensori della Duchessa di Galliera, questa Sentenza parve un po’ troppo metafisica, e rinnovammo il tentativo in appello, stampando lunghe Memorie, nelle quali potrebbe leggersi gran parte delle ragioni che oggi ci sentiamo opporre.</p><p rend="text">Ma anche la Corte di Appello, con Sentenza del 21 luglio 1871<hi rend="italic"> </hi>si associò ai ragionamenti dei primi Giudici, adottandoli e sviluppandoli, e pienamente confermò il loro pronunziato, e pienamente confermò il loro pronunziato<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-072">14</ref></hi></hi>.</p><p rend="text"><hi >Passiamo alla seconda specie, forse ancor più caratteristica.</hi></p><p rend="text"><hi >Io difesi il Comune di Vigliano, piccolo Villaggio vicino a Biella, </hi><hi rend="CharOverride-2" >avanti la Cassazione Torinese nel 1873. Era una Causa a me raccomandata dal compianto Sella.</hi></p><p rend="text">La <hi rend="CharOverride-2" >famiglia Roasenda, </hi><hi rend="CharOverride-2">proprietaria di un vasto fondo, la aveva </hi><hi rend="CharOverride-2" >fatto servire da lunghi anni all’</hi><hi rend="italic">uso</hi><hi rend="CharOverride-2" > </hi><hi rend="italic">pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2" > della popolazione di Vigliano, acciò due volte all’anno, </hi>in <hi rend="CharOverride-2" >occasione di feste, avesse libertà </hi>di <hi rend="CharOverride-2" >accesso e di trattenimento in quel fondo per divertirsi, al </hi><hi rend="italic">giuoco del pallone</hi><hi rend="CharOverride-2" >.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Sopravvennero dissidi tra la famiglia Roasenda e le autorità comunali; e la prima credé poter chiudere il suo podere, ed interdirne l’ accesso ai suoi concittadini, allegando nel giudizio che ne seguì, come oggi fa il Principe Borghese, che il pubblico di Vigliano non era in </hi><hi rend="italic">possesso</hi><hi rend="CharOverride-2"> di un vero </hi><hi rend="italic">diritto</hi><hi rend="CharOverride-2">, ma era ammesso nel suo fondo per sola generosità</hi><hi rend="CharOverride-2">, per favore, per precaria tolleranza del proprietario, che al postutto l’</hi><hi rend="CharOverride-2">esercizio </hi><hi rend="italic">di una servitù personale</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>fosse<hi rend="CharOverride-2"> ripugnante alle disposizioni del Codice Civile. Memore delle dottrine adot</hi>tate nella Causa <hi rend="italic">Galliera</hi><hi rend="CharOverride-2">, io propugnai nell’interesse del Municipio l’assunto medesimo che in essa aveva trionfato. E piena vittoria conseguii, avendo la Cassazione di Torino, con decisione del 30 luglio 1873 consacrato al seguente massima:</hi></p><p rend="text">«Sebbene la <hi rend="italic">servitù</hi> non possa di regola essere <hi rend="italic">personale,</hi> ma debba essere rivolta <hi rend="italic">all</hi><hi rend="italic">’utilità di un fondo, sono però ammesse le servitù a favore dell’universalità degli abitanti di una comunità</hi>, come <hi rend="italic">il diritto al giuoco del pallone</hi>, sopra un <hi rend="italic">fondo privato</hi>»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-071">15</ref></hi></hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text">Si avverta bene, che la popolazione di quel Comune non aveva titolo alcuno, ma il semplice possesso, ed il fatto dell’uso pubblico del fondo, e né anche continuo e quasi quotidiano come lo hanno i<hi > </hi>cittadini di Roma nella Villa Borghese, ma rarissimo, ed a grandi distanze di tempo, appena due volte in ogni anno.</p><p rend="text">Viene il terzo ed ultimo caso, quello della famosa causa della Galleria <hi rend="italic">Zambeccari</hi>. Anche qui si è detto dai nostri contraddittori che il Marchese Giacomo Zambeccari col suo testamento del 1788 avesse disposto della sua preziosa Galleria, facendone un legato a favore del Comune di Bologna.</p><p rend="text">No, Signori; nulla di tutto ciò! Il patrizio Bolognese lasciò l’eredità al Marchese Bevilacqua suo congiunto e ad altri parenti. Espresse soltanto la volontà «che la sua Galleria dovesse essere <hi rend="italic">in perpetuo conservata, per maggior decoro della famiglia, e vantaggio dei cittadini di Bologna</hi>, ed anche dei forestieri studiosi o intelligenti di belle arti» — Non si ha vestigio di alcun legato a pro del Comune, né ad esso risulta essersi direttamente conferito alcun diritto.</p><p rend="text">Vi ha di più. La Galleria continuò, come in vita dello Zambeccari, ad essere accessibile al pubblico, ma come e quando piaceva alla famiglia de’ proprietari e con molte e lunghe interruzioni.</p><p rend="text">L’erede, a riguardo della libera generosità del suo autore, aveva collocata nella Pinacoteca una lapide marmorea con questa iscrizione assai meno efficace di quella che vedremo apposta nella villa Borghese: <hi rend="italic">Iacobus Zambeccarius, ad bonarum Artium, patriaeque utilitalem servandam, auxit Pinacothecam</hi>.</p><p rend="text">Non basta: gli eredi Zambeccari in diverse epoche disposero libe­ramente di numerosi oggetti di questa galleria, avendo anche chiesto ed ottenuto dal Governo la permissione della vendita da essi fatta di molti quadri; tanto si era lontano dal pensare il Comune di Bologna potesse su di essi far valere dei diritti. In ogni occasione gli eredi Zambeccari per lungo corso di anni disposero della galleria come ogni padrone dispone assolutamente delle cose sue senza risponderne a chicchessia. Anzi ne disposero finanche con autorizzazione de’ Tribunali, perché le cose sottoposte a vincolo fidecommissario non potevano alienarsi altrimenti.</p><p rend="text">Nel 1871 il Marchese Bevilacqua fece un compromesso di vendita del Palazzo e della Galleria in favore del conte Revedin; ma questi prima di stipulare il contratto definitivo, manifestò il dubbio se il Comune e la popolazione di Bologna potessero elevare alcuna pretensione per la cessazione dell’<hi rend="italic">uso pubblico,</hi> del cui godimento erano in possesso.</p><p rend="text">Indi sorse il litigio; ed il Tribunale di Bologna con Sentenza del 4 maggio 1876 dichiarava «spettare <hi rend="italic">effettivamente</hi> l’uso <hi rend="italic">perpetuo della Galleria</hi> Zambeccari ai <hi rend="italic">cittadini di Bologna</hi>, e quindi esser <hi rend="CharOverride-2">la medesima soggetta ad un vincolo </hi><hi >perpetuo pel </hi><hi rend="italic">diritto di uso pubblico</hi><hi > acquistato e posseduto dalla Cittadinanza».</hi></p><p rend="text"><hi >Ma la Corte di Bologna, con diverso avviso, entrò nell’ordine di idee anche allora sostenute dall’Avvocato Mari in quella Causa difensore degli eredi Zambeccari. Egli colla potenza del</hi><hi > suo</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi >ingegno e della sua dialettica riuscì a persuaderla, ed essa gli die’ ragione con Sentenza del 3 aprile 1879. Il Municipio di Bologna ricorse alla Corte di Cassazione di Roma, e questa con Sentenza del 3 marzo 1880 annullò, come contraria alla Legge, quella di Bologna, e rinviò la causa per novello giudizio alla Corte di Appello di Ancona. La quale,</hi><hi > uniformandosi ai principj adottati dalla Corte Suprema, colla sua Sentenza del 12 marzo 1881, con ampiezza di ragionamenti, riconobbe e consacrò la </hi><hi rend="italic">legittimità di una perpetua servitù di uso pubblico per la utilità di tutti gli abitanti di una città</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-070">16</ref></hi></hi><hi >.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Gli eredi Zambeccari ricorsero nuovamente alla Corte di Cassazione di </hi><hi rend="CharOverride-2">Roma: ma questa con una seconda Sentenza del 28 dicembre 1882 rigettò il loro Ricorso, e confermò la Sentenza di Ancona. Quest’ultima Sentenza della Cassazione Romana contiene molte considerazioni applicabilissime alla Causa attuale. Io non posso abusare troppo della Vostra indulgenza, ma concedete che ne legga almeno le massime di epigrafe. I Motivi di tale Sentenza certamente deciderebbero anche la presente Causa del Municipio di Roma, se dovesse pervenire in ultimo grado avanti il Supremo Collegio di questa Capitale:</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ecco le massime:</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">«</hi><hi rend="CharOverride-2">Definire per </hi><hi rend="italic">servitù di uso pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> il diritto di visitare, osservare, studiare, ecc., che a un dato </hi><hi rend="italic">comune,</hi><hi rend="CharOverride-2"> provincia ecc. possa spettare su di una Collezione di oggetti d’arte, non presenta alcuna violazione di criterj giuridici.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">La Legge, nell’assegnare una durata all’usufrutto ed all’uso, non ha contemplato la </hi><hi rend="italic">servitù di uso pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> Servitù </hi><hi rend="italic">sui generis, </hi><hi rend="CharOverride-2">le quali più che al </hi><hi rend="italic">diritto di uso,</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="CharOverride-2">annoverato fra le </hi><hi rend="italic">Servitù personali</hi><hi rend="CharOverride-2"> si avvicinano a quegli </hi><hi rend="italic">usi civici,</hi><hi rend="CharOverride-2"> che, invalsi per gius comune, hanno scopi più alti che il semplice incremento del patrimonio Comunale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-069">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-2">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">A questo punto, mi sia dato riassumere la </hi><hi rend="CharOverride-2" >mia dimostrazione fondamentale. Che altro oggi non domandiamo al Tribunale di Roma, se non che dopo una giurisprudenza così uniforme ed autorevole, in cose nelle quali l’interesse delle parti e la perizia de’ difensori nulla </hi><hi rend="CharOverride-2">può aver lasciato a discutere ed aggiungere di nuovo, sia dichiarato legittimo, perpetuo, degno di tutta la tutela e protezione delle Leggi e de’</hi><hi rend="CharOverride-2"> Magistrati, anche quel </hi><hi rend="italic">possesso del diritto di uso</hi><hi rend="CharOverride-2"> pubblico, o </hi><hi rend="italic">servitù d’uso ed utilità pubblica,</hi><hi rend="CharOverride-2"> che la popolazione di Roma </hi><hi rend="italic">esercita da secoli</hi><hi rend="CharOverride-2"> sulla Villa de’ Principi Borghese?</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Noi chiediamo in questa parte la conferma della Sentenza appellata del Pretore, il quale rese omaggio a’ veri e soli principj di </hi><hi rend="CharOverride-2">Diritto regolatori della materia, dichiarando il nostro possesso legittimo e manutenibile, anche senza necessità di un apposito titolo scritto, appunto per trattarsi del possesso di un diritto reale d’ uso pubblico a favore </hi><hi rend="italic">dell’università degli abitanti di Roma</hi><hi rend="CharOverride-2">, e non già d’una Servitù di semplice </hi><hi rend="italic">interesse ed utilità di privati.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Questo </hi><hi rend="italic">possesso</hi><hi rend="CharOverride-2"> ci </hi><hi rend="italic">è </hi><hi rend="CharOverride-2">stato mantenuto secondo l’ultimo </hi><hi rend="italic">stato di fatto,</hi><hi rend="CharOverride-2"> cioè secondo la pratica osservata nell’ultimo anno, perché il Codice Civile dispone (articolo 700) che in tutte le quistioni possessorie </hi><hi rend="italic">la pratica dell’anno antecedente</hi><hi rend="CharOverride-2"> determina i diritti e i doveri di chi gode della Servitù, o di chi deve prestarla. </hi>E <hi rend="CharOverride-2">non ce ne dorremo, riservando le nostre maggiori ragioni, se occorra, al petitorio.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ma sulla scorta delle Decisioni che abbiamo invocato, noi in somma domandiamo di essere trattati alla medesima stregua</hi>, <hi rend="CharOverride-2">e che non </hi>si <hi rend="CharOverride-2">pretenda applicare a detrimento delle ragioni del Municipio di Roma le restrittive e proibitive disposizioni del Codice Civile, che debbono rimanere estranee alla materia della presente </hi>Causa, <hi rend="CharOverride-2">come nelle altre specie analoghe fin qui esaminate fu del pari esclusa ogni loro applicazione.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ben altre regole di pubblico diritto debbono guidare il Tribunale, per decidere se allorché </hi>un <hi rend="CharOverride-2">proprietario, </hi>con una <hi rend="CharOverride-2">qualunque manifestazione esteriore della sua mente e volontà, con </hi>un <hi rend="CharOverride-2">fatto </hi>qualsiasi, <hi rend="CharOverride-2">e tanto più con una osservanza notoriamente secolare, quando anche non esistesse un vero o </hi>proprio <hi rend="italic">titolo scritto</hi><hi rend="CharOverride-2"> costitutivo dell’obbligazione, dimostrò l’intenzione </hi>di far servire, ed abbia fatto <hi rend="CharOverride-2">effettiva</hi>mente <hi rend="CharOverride-2">servire un </hi><hi rend="italic">immobile</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>di suo privato dominio ad <hi rend="italic">uso pubblico </hi><hi rend="CharOverride-2">della </hi><hi rend="italic">universalità degli abitanti di un comune,</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>possa egli un giorno a <hi rend="CharOverride-2">capriccio, e per </hi>via di latto, interrompere, turbare e alterare quello <hi rend="italic">stato di possesso</hi><hi rend="CharOverride-2"> in </hi>cui la popolazione si trova, anziché rivolgersi a’ Magistrati acciò, ponderando le sue ragioni, e le condizioni e circostanze dell’origine e del godimento di quel possesso, in regolare giudizio petitorio decidano secondo giustizia.</p><p rend="text">Noi non possiamo assolutamente credere, che se le popolazioni di Bologna o di Genova trovassero chiuse un giorno le porte delle Galleria Galliera o Zambeccari per fatto ed autorità di qualcuno dei membri di quelle famiglie, e de’ loro eredi, incontrerebbero la più lieve difficoltà a vedere accolte le loro azioni possessorie di<hi rend="italic"> reintegrazione</hi> e di <hi rend="italic">manutenzione</hi> da quei Tribunali.</p><p rend="text">E noi abbiam fede profonda, intera, egregi Magistrati del Tribunale <hi rend="CharOverride-2">di Roma, nel vostro imparziale e sapiente giudizio nell’interesse del Comune e del Popolo di Roma.</hi></p><p rend="text_top">Signori, ho esaurita la dimostrazione della tesi della mia difesa. E non possiamo mai abbastanza pregarvi di portare precipuamente la vostra attenzione su questa parte fondamentale della nostra difesa, la quale, se verrà accolta, come ne abbiamo fiducia, la vostra sentenza non sarebbe agli occhi di tutti che la continuazione di una Giurisprudenza pacifica, costante, adottata finora dalle Corti superiori e dalle Cassazioni Italiane, ed esimerebbe il Tribunale dal discendere all’esame di una serie di altre questioni, delle quali io nondimeno in una seconda parte della mia difesa passerò, per debito del mio ufficio, ad<hi > </hi>occuparmi.</p><p rend="text">(<hi rend="italic">L’oratore </hi><hi rend="italic">riposa per alcuni minuti</hi><hi rend="CharOverride-2">).</hi></p></div><div><head><hi rend="CharOverride-1">5. </hi>Ipotesi della Difesa</head><p rend="text"><hi rend="CharOverride-8">Mancini </hi>— Signor Presidente, signori Giudici.</p><p rend="text">Dimostrato ormai quella che ho chiamato la tesi del sistema difensivo del Comune, passo all’ipotesi.</p><p rend="text">Ho protestato che farò il possibile, per non stancare soverchiamente l’attenzione benevola di cui il Tribunale mi onora, o per compendiare <hi rend="CharOverride-2">quanto </hi>di essenziale e necessario è mestieri di esporre intorno alle molte e svariate questioni, che compongono la tela, dirò così, del sistema <hi rend="italic">ipotetico</hi> della nostra difesa.</p><p rend="text">Quale è questa ipotesi? Fingiamo, senza concederlo, che realmente si versi in tema di una ordinaria servitù <hi rend="italic">discontinua</hi> di <hi rend="italic">diritto privato,</hi> e che perciò le disposizioni del Codice Civile concernenti questo genere di servitù siano applicabili nella questione che si agita tra la Popolazione ed il Municipio di Roma ed il principe Borghese proprietario della sua Villa.</p><p rend="text">È una ipotesi che io certamente non posso accettare, avendo finora dimostrato che discutiamo una specie totalmente diversa, che quelle disposizioni non hanno relazione con la controversia attuale, né possono in essa trovare applicazione. Tuttavia ci piace, tanta è l’abbondanza delle nostre ragioni, andare a combattere i nostri avversari nelle stesse trincee del loro accampamento, per mettere a prova anche la forza di quelle armi che è piaciuto ad essi di imbrandire.</p><p rend="text">Il Municipio di Roma intenta un’azione possessoria di <hi rend="CharOverride-8">manutenzione </hi>per una servitù discontinua. Bestemmia giuridica, si grida: in codeste servitù, al cui acquisto è necessario un titolo, e non giova qualsiasi lungo possesso, l’azione possessoria è inammessibile!</p><p rend="text">Signori del Tribunale: se io lo credessi necessario, ed anche soltanto utile, sarei disposto a dedicarvi una giuridica dissertazione, e non mi periterei di dimostrare con buone ragioni, che sebbene questa sia una questione delicata e controversa, ed in vario senso risoluta, pure nulla vi sia di strano e ripugnante a’ principi del Diritto ed a’ dettami della Legge, che anche nelle vere o proprie <hi rend="italic">Servitù discontinue</hi>, comunque oggi sotto l’impero del Codice Civile le medesime non si possano acquistare senza un titolo, nondimeno chi si trovi in possesso del loro attivo esercizio possa chiedere in via possessoria di esservi mantenuto.</p><p rend="text">L’errore degli avversari nasce da ciò, che essi credono essere la stessa cosa, che un possesso non sia idoneo alla prescrizione, e che non sia <hi rend="italic">manutenibile</hi> contro le molestie e turbative di fatto.</p><p rend="text">In tal modo essi dimenticano prima di tutto gli insegnamenti del Diritto Romano, in cui furono sempre distinte due specie di possessi; il possesso <hi rend="italic">ad interdicta,</hi> ed il possesso <hi rend="italic">ad usucapionem.</hi> Anche dove non concorrevano i caratteri di un possesso <hi rend="italic">ad usucapionem,</hi> poteva riconoscersi un possesso <hi rend="italic">ad interdicta.</hi> Non vi ha contraddizione o incompatibilità.</p><p rend="text">D’altronde dove è un testo di Legge, che propriamente statuisca non potersi ammettere le azioni possessorie nelle servitù discontinue? In vece l’articolo 694 è generico, e concede a chiunque sia stato molestato nel possesso di una cosa immobiliare, o di un <hi rend="italic">diritto reale </hi>(e una servitù discontinua è un <hi rend="italic">diritto reale</hi>) di potere contro il turbatore intentare l’azione di manutenzione.</p><p rend="text">Io non conosco altra Legge da applicare: sono sottigliezze ed arzigogoli della dottrina e della giurisprudenza, che hanno tentato di introdurvi distinzioni e restrizioni.</p><p rend="text">I miei contraddittori ben sanno che la questione é molto dibattuta.</p><p rend="text">Stanno a fronte opinioni varie e giudicati contraddittorj.</p><p rend="text">Vi ha tuttavia un ricordo degno di richiamare la vostra attenzione; un precedente legislativo di qualche importanza. Io sono vecchio, ho preso parte a quasi tutte le elaborazioni legislative italiane di un mezzo secolo, ed ho il vantaggio che hanno tutti i vecchi, quello di aver veduto e di poter rammentare molte cose, generalmente obliate o poco conosciute: abbiamo tanti danni dalla tarda età; usiamo almeno di questi magri compensi!</p><p rend="text">Il Governo Subalpino nel 1850 presentò la prima volta un Progetto di Codice di procedura civile al Senato di Torino.</p><p rend="text">In quel Progetto era scritto questo articolo:</p><p rend="text">«Articolo 124. I diritti, <hi rend="italic">che non si possono acquistare con la prescrizione</hi>, non formano oggetto di <hi rend="italic">azione possessoria</hi>».</p><p rend="text">È la massima che sostengono i nostri avversari.</p><p rend="text">Più tardi fu nuovamente presentato questo Progetto nel 1853; ma lo stesso Governo rifletté meglio, e dietro nuovi studi riconobbe che quella proposizione era giuridicamente erronea, e la cancellò e la fece scomparire.</p><p rend="text">E codesta soppressione era stata pure suggerita al Governo dalle osservazioni di alcuni Magistrati di appello, ed accolta da una Commissione di revisione.</p><p rend="text">Specialmente il Magistrato di Casale aveva considerato, che il principio di non essere ammessibile nell’indicata ipotesi l’azione possessoria era un’opinione di giuristi francesi, ma che essa era falsa, troppo assoluta, in molti casi inapplicabile. Esservi infatti molto distinzioni da fare; ad esempio i beni della Corona non sono soggetti a prescrizione, i beni dotali della moglie nè anche il sono durante il matrimonio, così pure quelli del minorenne durante la minore età. Ora si vorrebbero lasciare codesti beni ed il loro possesso senza la necessaria protezione dell’azione possessoria?</p><p rend="text">Ben vedete adunque che il concetto avversariamente propugnato non è giusto.</p><p rend="text">Non è vero che quante volte un possesso non sia idoneo per la proscrizione, i diritti che non si possono prescrivere non si possano almeno in via possessoria tutelare e mantenere.</p><p rend="text">Se fosse necessario addentrarci nell’esame della quistione, potremmo rammentare che nella stessa Francia scrittori assai reputati non man­carono di andare in diversa sentenza. Odasi per esempio il Serrigny:</p><p rend="text">«Ci sembra poco esatto il pretendere che l’azione possessoria non sia ammessibile, se non quando cada sopra una cosa soggetta a prescrizione, ed unisca in sè le condizioni richieste per prescriverla …. Altrimenti l’azione possessoria nè anche potrebbe ammettersi a favore di colui che fosse turbato nel godimento di una servitù discontinua fondata sopra un titolo. Ciò prova che la prescrivibilità non è una condizione rigorosa per l’esercizio dell’azione possessoria»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-068">18</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Potremmo citarne altri.</p><p rend="text">In Italia quella massima è tanto meno da accogliersi, a fronte dell’incontrastabile significato del fatto che la proposta, formolata nel Progetto del Codice, scomparve dal Còdice Piemontese, nè si legge nel Codice Italiano.</p><p rend="text">Ho accennato che discorde si mantenne fra noi anche la giurisprudenza, ed è verissimo. Non mancano parecchie sentenze, specialmente delle Corti napoletane, ed una autorevolissima della Corte Suprema di Napoli a sezioni unite del 27 gennaio 1849<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-067">19</ref></hi></hi>, le quali giudicarono che anche un possessore, il cui possesso non possa mai col favore della prescrizione convertirsi in dominio, non possa nondimeno essere ammesso a difenderla coll’azione possessoria, <hi rend="italic">tueri possesionem.</hi></p><p rend="text">Ma, Signori, ho già dichiarato non esser mio intendimento, nè scorgersi il bisogno d’intrattenervi su tale questione preliminare di mas­sima. Nella causa presente, alla istituita azione di manutenzione ap­prestano fondamento giuridico speciali condizioni, indipendenti dalla massima anzidetta. Quella discussione adunque sarebbe qui inutile, potrebbe farsi in un’Università, ma alla specie non giova. Nella causa attuale concorrono tre speciali fondamenti dell’azione possessoria di <hi rend="CharOverride-1">manutenzione, </hi>ognuno dei quali basterebbe da solo per renderla ammessibile.</p><p rend="text">Quali sono questi tre fondamenti? Li enuncierò prima di imprenderne lo svolgimento, e poi li esporrò:</p><p rend="text">I). Trattarsi di un possesso, fosse anche di una servitù <hi rend="italic">discontinua</hi>, già goduta prima del 1871 epoca dell’introduzione del Codice civile in Roma, e perciò di un diritto acquisito sotto l’impero della Legge anteriore, e conservato dagli articoli 41 e 47 della Legge transitoria pubblicata nello stesso anno.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Mari</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">interrompe</hi>.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Mancini. </hi>Conviene ricercare se il Municipio di Roma, nel 1871, quando venne qui promulgato il Codice civile, aveva o no un tale <hi rend="italic">possesso,</hi> e se questo per le Leggi del tempo era manutenibile. La nuova Legge non ha potuto essere retroattiva, e spogliare il Municipio di Roma di diritti legittimamente acquistati in virtù delle Leggi anteriori.</p><p rend="text">II). Chiedersi la manutenzione non già di un <hi rend="italic">nudo possesso,</hi> ma di un possesso corroborato dalla <hi rend="italic">destinazione,</hi> data dallo stesso proprietario, del suo fondo al servizio che presta, destinazione non solo attestata da infinite prove, ma altresì risultante da una esplicita dichiarazione contenuta in una Lapide marmorea esposta al pubblico fin da remota epoca, e che avrebbe il valore ben anche di <hi rend="italic">titolo</hi> e<hi rend="italic"> documento,</hi> se non <hi rend="italic">costitutivo,</hi> certamente <hi rend="italic">ricognitivo</hi> del Diritto:</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">III). Infine trattarsi non già di un possesso annuale od ordinario, ma di un possesso che già nel 1871 riposava sopra una osservanza </hi><hi rend="italic">centenaria</hi><hi rend="CharOverride-2"> ed </hi><hi rend="italic">immemorabile</hi><hi rend="CharOverride-2">, anzi di poco meno che tre secoli; ed un simile possesso essere stato ognora considerato dal Diritto antico, ed anche dalla giurisprudenza moderna, meno come una prescrizione, che come equivalente ad un </hi><hi rend="italic">vero titolo,</hi><hi rend="CharOverride-2"> anzi al migliore dei titoli invocabili, </hi><hi rend="italic">potior </hi><hi rend="italic">titulorum</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Dimostreremo più tardi, esser sufficiente che in giudizio possessorio il Giudice riconosca adagiarsi il possesso del Comune sopra queste specialissime condizioni, delibandone soltanto </hi><hi rend="italic">prima facie</hi><hi rend="CharOverride-2"> le prove, onde arguirne quel </hi><hi rend="italic">fumus juris</hi><hi rend="CharOverride-2"> che è necessario all’ammessibilità di un rimedio possessorio, ma senza pregiudizio, e, se vuolsi, con aperta riserva di un definitivo esame delle condizioni medesime nella sede di un giudizio petitoriale, intorno alla esistenza ed all’acquisto del diritto, ed al concorso di tutti e di ciascuno de’ requisiti all’uopo necessari per la validità ed efficacia dell’acquisto anzidetto.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Mi tratterrò con la possibile brevità sopra ciascuno de’ tre fonda­menti speciali dell’azione, che ho accennati.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Continua</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-7">P. S. Mancini.</hi></p><p rend="text ParaOverride-7"><hi rend="CharOverride-2">(</hi><hi rend="italic">Continuazione e fine. Vedi dispensa Febbraio 1886</hi><hi rend="CharOverride-2">)</hi></p></div><div><head><hi rend="CharOverride-1">6. </hi>Possesso acquisitivo del diritto sotto le leggi anteriori</head><p rend="text">È ben noto che sotto l’impero del Diritto Romano non esisteva la differenza introdotta nel Codice italiano sull’esempio del Codice francese circa i modi di acquisto delle Servitù.</p><p rend="text">Tutte indistintamente le Servitù, anche le <hi rend="italic">discontinue</hi>, e le <hi rend="italic">non apparenti,</hi> come <hi rend="CharOverride-2">tutti</hi> i <hi rend="italic">diritti reali,</hi> potevano acquistare con un <hi rend="italic">titolo,</hi> ovvero col <hi rend="italic">possesso,</hi> cioè colla ordinaria <hi rend="italic">prescrizione.</hi> Il possesso doveva avere la durata ed i requisiti stabiliti dalla Legge; ma nessuno ha potuto mai dubitare che sotto la legislazione anteriore al 1871 in Roma e sua provincia il <hi rend="italic">semplice possesso</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi> prolungato, ed accompagnato da necessari requisiti, fosso idoneo all’acquisto di qualunque specie di <hi rend="italic">servitù.</hi></p><p rend="text">Ora noi abbiamo istituita l’azione di manutenzione per conservare uno <hi rend="italic">stato di possesso,</hi> che notoriamente preesisteva, ed anzi né pure è contestato che preesistesse nel Popolo di Roma, circa l’uso della Villa Borghese, in epoca anteriore e di gran lunga anteriore al 1871, cioè alla promulgazione del Codice civile.</p><p rend="text">Esso è dunque regolato dalle Leggi anteriori, i cui effetti giuridici furono conservati incolumi, intatti, senza patir detrimento dalla sopravvegnenza del Codice Civile, per le testuali disposizioni degli articoli 21 e 47 della Legge transitoria.</p><p rend="text">Conseguentemente, se anche, in virtù del Codice Civile, fosse oggi in genere inammessibile un’azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi> nelle servitù discon­tinue, non lo sarebbe nella specie attuale.</p><p rend="text">Credo inutile arrestarmi a dimostrarvi ciò che è elementare, cioè che secondo il Diritto Romano potevano acquistarsi le <hi rend="italic">servitù discontinue </hi>con la semplice <hi rend="italic">prescrizione,</hi> e non solo con la prescrizione <hi rend="italic">centenaria</hi><hi rend="italic"> </hi>basiando la prescrizione <hi rend="italic">trentennale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-066">20</ref></hi></hi>. In questo senso vi ha tal lunga serie di Sentenze concordi delle nostre Corti, che mi risparmio di citarle, per non assoggettarvi ad inutile disagio.</p><p rend="text">Ma quando si tratta di una servitù che poteva acquistarsi sotto le Leggi anteriori mediante prescrizione si può nondimeno opporre la inammessibilità dell’azione possessoria?</p><p rend="text">La questione è stata elevata sotto il Codice Civile delle due Sicilie, sotto il Codice Albertino in Piemonte, e fu anche riprodotta sotto il nostro Codice Italiano.</p><p rend="text">Noi siamo convinti che non si possa opporre questa inammessibilità, per quattro distinte ragioni; in primo luogo i <hi rend="italic">testi legislativi</hi> e le loro <hi rend="italic">discussioni</hi>: secondo, per i <hi rend="italic">principi di diritto</hi> regolatori della materia; terzo, la considerazione dei <hi rend="italic">danni gravissimi</hi> cui darebbe occasione una contraria massima: da ultimo, per l’<hi rend="italic">autorità</hi> di <hi rend="italic">reputati scrittori</hi> e di ben ragionati <hi rend="italic">documenti di giurisprudenza</hi> favorevoli al nostro assunto.</p><p rend="text_top">A — Discussione de’ testi legislativi</p><p rend="text">Anche qui portiamo lo sguardo sulla discussione preparatoria del Codice Civile, e della relativa Legge transitoria, che ebbe luogo nella Commissione di finale revisione e coordinamento.</p><p rend="text">È scritto ne’ processi verbali:</p><p rend="text">«Un Commissario (De Foresta) propone che dopo l’articolo 40 del Progetto ministeriale, in questa Legge transitoria, vengano aggiunti i seguenti articoli:</p><p rend="text">Articolo 40 <hi rend="italic">bis</hi> (corrisponde all’articolo 21 dell’attuale Legge transitoria). Le servitù prediali menzionate nell’art. 630 del Codice civile acquistate prima del giorno in cui andrà in osservanza il medesimo Codice <hi rend="italic">conserveranno il loro effetto in conformità delle leggi anteriori.</hi></p><p rend="text">Tuttavia dopo il termine di anni cinque a datare dalla suddetta epoca, tali servitù non saranno più opponibili ai terzi, se non risulteranno da atto scritto pubblico o privato e se questi atti non saranno trascritti nel modo prescritto dal Titolo XXII Lib III del ridotto Codice.</p><p rend="text">Art. 40 <hi rend="italic">ter.</hi> — I proprietarj di fondi soggetti alle medesime servitù, per le quali non esista già il titolo scritto, non potranno rifiutarsi di consentirlo a spese del richiedente.</p><p rend="text">In caso di contestazione provvederà l’autorità giudiziaria a norma delle <hi rend="CharOverride-2">regole </hi>di competenza stabilite nel Codice di Procedura Civile».</p><p rend="text">Invece un altro Commissario (Mancini) propone, come formola equivalente nella sua prima parte, il seguente:</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">«</hi>Art. 17 — Le servitù discontinue e le continue non apparenti acquistate col solo possesso prima dell’osservanza del nuovo Codice<hi rend="CharOverride-2"> </hi>nei luoghi in cui potevano con un tal mezzo acquistarsi, <hi rend="italic">sono conservate</hi>».</p><p rend="text">È mia dunque propriamente la formola che oggi si legge nell’articolo 21. Io però aggiungeva: «Ma dopo tre anni dall’epoca anzidetta non potranno più opporsi ai terzi, se il diritto non sarà reso pubblico nel registro delle trascrizioni di cui nel Titolo XXII del Lib. III dello stesso Codice.</p><p rend="text">Se il proprietario del fondo soggetto alla servitù rifiuti di stipularne atto ricognitivo a spese del richiedente, <hi rend="italic">basterà</hi> che dentro i tre anni sia proposta la relativa <hi rend="italic">domanda giudiziale,</hi> e trascritta nel registro medesimo».</p><p rend="text">Finalmente eravi una proposta trasmessa dal Ministro Guardasigilli, secondo la quale veniva «accettata la disposizione dell’articolo proposta dal Mancini, ma si vorrebbe estenderla anche alle <hi rend="italic">servitù continue ed apparenti</hi> acquistate per <hi rend="italic">possesso </hi><hi rend="CharOverride-2">o</hi> per <hi rend="italic">titolo</hi>».</p><p rend="text">Seguì indi una discussione circa la convenienza d’imporre l’obbligo di formarne atto ricognitivo e di trascriverlo, temendosi di generare innumerevoli liti per stabilire l’esistenza e la modalità di siffatte servitù.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">«</hi>Un altro Commissario (Bonacci) è disposto ad accettare la prima<hi rend="CharOverride-2"> </hi>parte dell’art. 40 bis; quanto al resto della proposta, mentre ammette che sarebbe utilissimo render pubblica l’esistenza di tutte le servitù, di cui si tratta, teme che si susciterebbe nei cinque anni una infinità di liti intricate, difficili e dispendiosissime. Piuttosto sarebbe disposto ad accettare in via di transazione la seconda delle fatte proposte (Mancini), che entro tre anni dall’attuazione del Codice nuovo debbasi istituire la relativa <hi rend="italic">domanda giudiziale</hi>, e trascriverla nel Registro delle trascrizioni».</p><p rend="text">Questa proposta anche il primo proponente (De Foresta) dichiaravasi propenso ad accettarla.</p><p rend="text">«Il Presidente crede che intanto sia necessaria una disposizione nella Legge transitoria, in quanto si miri con essa ad <hi rend="italic">impedire che si perda un diritto già acquistato.</hi></p><p rend="text">Ora le due prime delle tre proposte in discussione (De Foresta e Mancini) servono a tale necessità, quando dichiarano che le servitù discontinue e le continue non apparenti, acquistate col solo possesso prima dell’osservanza del nuovo Codice, nei luoghi in cui potevano con tal mezzo acquistarsi, <hi rend="italic">sono conservate.</hi></p><p rend="text">Riguardo allo scopo cui si mira colle rimanenti deposizioni delle due proposte, l’oratore, mentre desidera che i vantaggi della trascrizione si facciano sentire il più che sia possibile, non crede però che questi vantaggi si abbiano da cercare a costo di liti innumerevoli ed ardue, cui col proposto sistema si aprirebbe il varco; e come egli fu d’avviso che non si dovesse imporre l’obbligo di trascrivere i titoli anteriori all’attuazione del Codice aventi data certa, così opina che non si abbiano a trascrivere le servitù già acquistate prima della detta attuazione ............................................................................................................................................................</p><p rend="text">Dopo ciò si mette ai voti la prima parte dell’articolo 40<hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">bis</hi> della proposta De Foresta. È accolta all’unanimità, massimamente perché essendovi una simile disposizione nei Progetti di Codice Civile, ministeriale e senatorio, e più non la si trovando nel nuovo Codice, quando non si provvedesse nella Legge transitoria, potrebbe forse argomentarsi che più non siasi voluto conservare le Servitù discontinue e le continue non apparenti<hi rend="italic">, acquistate col solo possesso prima dell’</hi><hi rend="italic">osservanza di esso Codice nuovo</hi>.</p><p rend="text">Si vota in seguito sul punto: se abbiasi da provvedere perché siano trascritte tali servitù. Sono per l’affermativa tre voti, quattro per la negativa, essendosi un Commissario (Pallieri) astenuto dal votare».</p><p rend="text">Io ho voluto leggere tutta questa parte del processo verbale, per richiamare la vostra attenzione sul comune accordo di riconoscere equivalenti le formole delle due prime proposte; quella del De Foresta e la mia. Io diceva: «Le servitù già <hi rend="italic">acquistate</hi> saranno conservate<hi rend="italic">» </hi>come espressione più succinta della formola del De Foresta: «conserveranno i loro effetti <hi rend="italic">in conformità delle leggi anteriori</hi>».</p><p rend="text">Ma l’una formola ha l’identico valore dell’altra; anzi udiste che la Commissione dichiarò di accettare all’unanimità, me compreso, la formola del De Foresta, ed in vece (dovè ciò reputarsi indifferente) nel testo della Legge transitoria vedesi adottata la formola mia.</p><p rend="text">Ora io ragiono così: Quando abbiasi a conservare una servitù costituita sotto l’impero delle Leggi anteriori, lo stato di possesso annale anteriore alla promulgazione del Codice Civile, continuato anche in seguito, deve essere mantenuto e conservato così come poteva esserlo alla vigilia di quella promulgazione. Nulla dev’essere cambiato.</p><p rend="text">Tra gli <hi rend="italic">effetti giuridici</hi> prodotti dalla legislazione anteriore, che la Legge transitoria volle <hi rend="italic">conservati</hi>, non vi era solamente la facoltà di dimostrare acquistato il diritto <hi rend="italic">in giudizio petitorio</hi>, ma vi era anche l’altro effetto di poterlo <hi rend="italic">difendere</hi> e <hi rend="italic">mantenere in giudizio possessorio.</hi> Or il nuovo Codice non deve avere arrecato il menomo detrimento a tutti indistintamente i <hi rend="italic">diritti</hi> che competessero al possessore. Io prego il Tribunale di riportarsi col pensiero al giorno, in cui fu introdotto in Roma il Codice italiano. Il Comune di Roma avrebbe potuto dire: Io posseggo, fosse anche soltanto da un anno e un giorno, l’esercizio del diritto di entrare nella Villa Borghese, e di usarne: contro chi turbasse questo possesso, mi compete oggi indubitatamente il rimedio dell’azione possessoria: lo invocherò, se occorre, anche nel tempo avvenire. Che poteva rispondersi? Non temete; questo diritto non lo perderete, la Legge transitoria espressamente ve lo conserva.</p><p rend="text"><hi rend="italic">Un avvocato della Difesa Borghese</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Possesso immemoriale<hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Mancini. </hi>Del possesso <hi rend="italic">immemoriale</hi> parleremo più tardi. La semplice prescrizione ordinaria bastava.</p><p rend="text">Quanto alla <hi rend="italic">legittimità</hi> del <hi rend="italic">possesso</hi>, il Giudice doveva semplicemente indagare, se fosse un possesso civile, un possesso <hi rend="italic">animo domini.</hi> Avrebbe dovuto entrare nella coscienza del Popolo Romano, per ricercare se entrando da così lungo tempo, e col succedersi di più generazioni, nella Villa Borghese, gli utenti credessero di profittare di una accidentale, quotidiana, e sempre precaria cortesia dei Principi Borghese, ovvero con l’animo, la fiducia e la sicurezza di chi sa di esercitare un diritto tramandato dalle generazioni precedenti e che si esercitava da secoli. Questa è la sola indagine che si poteva fare, ed oggi dovrete fare anche voi, egregi Signori del Tribunale.</p><p rend="text">Ma il discutere poi se l’acquisto della Servitù fu compiuto e legalmente consumato avanti il 1871, in altri termini giudicare definitivamente, e non già <hi rend="italic">prima facie,</hi> dell’<hi rend="italic">esistenza</hi> e della <hi rend="italic">validità del suo acquisto</hi>, è chiaro che esorbita dai limiti di un giudizio <hi rend="italic">possessorio,</hi> e deve sempre essere riserbato alla sede <hi rend="italic">petitoria</hi>, come in qualunque causa possessoriale la ricerca se il diritto esista, e se fu acquistato, non si può cumulare con la quistione di possesso. Ma ogni dichiarazione di legittimità del possesso non può mai tornare pregiudizievole alle ragioni del petitorio.</p><p rend="text">Oltre degli articoli 21 e 47 della Legge transitoria, conseguenze non dissimili possono benanche dedursi dalla disposizione analoga dell’articolo 3°, stato anche invocato, di un’altra Legge speciale del 28 giugno 1871, quella cioè che abolì i fìdecommessi nella Provincia Romana, perché ivi si dichiarò che con <hi rend="italic">l’abolizione dei fidecommessi </hi>(anche la Villa Borghese era soggetta a vincolo fidecommissario) non s’intendevano pregiudicati <hi rend="italic">i diritti dei terzi sopra i beni svincolati: </hi>e i<hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">diritti, </hi>che per<hi rend="italic"> fondazione, </hi>o per<hi rend="italic"> qualunque altro titolo, possano appartenere al pubblico, sono mantenuti.</hi></p><p rend="text">Se dunque <hi rend="italic">tutti i diritti,</hi> senza distinzione od eccezione veruna, <hi rend="italic">sono mantenuti</hi> tali quali erano nel giorno dello scioglimento del vincolo; se in quel giorno si potevano dal Comune e dal pubblico di Roma sperimentare non solo il diritto di far dichiarare esistente e legalmente acquistato il diritto di servitù e di uso sulla Villa Borghese, ma benanche il <hi rend="italic">diritto</hi> di conservarne il <hi rend="italic">possesso</hi> con l’azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi>; come può dubitarsi che que’ medesimi diritti oggi possano sperimentarsi ugualmente, se fu volontà del legislatore che quei diritti senza alcun mutamento fossero <hi rend="italic">mantenuti</hi> integralmente, e quali esistevano nel giorno della pubblicazione del Codice Civile e della cennata Legge abolitiva?</p><p rend="text">Io non ritornerò su quanto ha luminosamente esposto il mio collega, che vi lesse lunghi brani delle discussioni che in Parlamento ebbero luogo su codeste Leggi, dopo quelle anteriori avvenute nel Parlamento Romano 1848: dai discorsi e dalle proposte de’ Deputali De-Witt, Pericoli, Panattoni, Ugdulena, e della dotta relazione del Mariotti a nome dell’intera Giunta Parlamentare, risulta che, nel dettare quell’articolo 3°, tutti pensarono ad usi e diritti che si esercitassero sopra <hi rend="italic">ville, musei, gallerie a benefizio del pubblico di Roma, tamquam </hi>jura civitatis, derivanti (così leggevasi in quella Relazione) «da volontà benefiche <hi rend="italic">verso il pubblico,</hi> e che dovranno durare, non perché siano fidecommessi, ma bensì perché sono per manifesta volontà rivolti al diletto ed alla istruzione della gente». E gli oratori, specialmente l’Ugdulena, parlarono espressamente della Villa Borghese, de’ tesori d’arte che essa racchiude, e de’ diritti sopra di essa esercitati dal Popolo Romano; e conchiudeva: «Molte di codeste Collezioni, o per <hi rend="italic">titoli di fondazione</hi>, o per <hi rend="italic">consuetudine,</hi> che secondo il Diritto Romano anche in caso di Servitù discontinue produceva un <hi rend="italic">titolo giuridico,</hi> sono aperte all’<hi rend="italic">uso del pubblico</hi>; il <hi rend="italic">pubblico</hi> è ammesso all’uso di codeste Ville, Biblioteche, Gallerie, egli ha già un diritto acquisito sopra di esse — O che fosse questo diritto <hi rend="italic">conceduto in principio dai fondatori,</hi> o che sia stato <hi rend="italic">introdotto in appresso</hi> per concessioni sopraggiunte, o <hi rend="italic">dalla consuetudine, egli è un diritto che bisogna rispettare</hi>: e la Commissione <hi rend="italic">ha voluto provvedervi con l’</hi><hi rend="italic">articolo 3 della legge</hi>».</p><p rend="text">Nè altrimenti si espresse il Correnti, allora Ministro dell’Istruzione Pubblica, il quale rammentò ben anche «la famosa <hi rend="italic">Villa Borghese, </hi>la Iscrizione appostavi, che disse essere <hi rend="italic">una specie di pubblico bando</hi> che stabiliva entro certi limiti l’<hi rend="italic">uso comune </hi>che fondò <hi rend="CharOverride-2">la</hi> <hi rend="italic">consuetudine,</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>e la <hi rend="italic">fondò con tanta efficacia</hi> che quando i pos<hi rend="CharOverride-2">sessori ebbero </hi>un momento 1’idea di chiudere l’accesso alla <hi rend="CharOverride-2">loro proprietà, e </hi>ritornarla alle condizioni di giardino privato, il Commissario <hi rend="CharOverride-2">sulle </hi>antichità reclamò a nome del pubblico, ed ottenne che la Villa fosse riaperta al consueto ritrovo pubblico<hi rend="CharOverride-2">».</hi></p><p rend="text">Queste deliberazioni, alle quali fece altresì eco l’illustre giureconsulto Pisanelli, spiegano adunque con la maggiore chiarezza lo <hi rend="italic">scopo</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>e l’<hi rend="italic">intendimento</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>del legislatore circa i diritti <hi rend="italic">mantenuti</hi><hi rend="CharOverride-2"> e </hi><hi rend="italic">preservati</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>con l’art. 3 <hi rend="CharOverride-2">della </hi>Legge 1871. E però voi non farete, o Signori, tutelandoli, e mantenendoli oggi ancora inalterati quali erano nel 1871, che rendere omaggio alla Legge, ed uniformarvi al pensiero <hi rend="CharOverride-2">inspira</hi>tore della medesima</p><p rend="text_top">B — Passiamo ora ai <hi rend="italic">principii regolatori della non retroattività delle leggi</hi>.</p><p rend="text">Se i <hi rend="italic">diritti di servitù</hi> e di <hi rend="italic">uso pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi> quali esistevano nel 1871, non dovevano soffrire veruna alterazione o detrimento, necessariamente era da escludersi non solo ogni deterioramento circa la spettanza del diritto, ma anche qualunque pregiudizio nel suo stato di legittimo possesso.</p><p rend="text">Dunque le azioni, i mezzi di tutela e di prova, che fossero ammessibili sotto l’anteriore legislazione, non potevano non rimanere conservati integralmente dall’articolo 21 della Legge transitoria, e dall’art. 3 della Legge 18 giugno 1871. Una diversa interpretazione evidentemente attribuirebbe al nuovo Codice una parziale efficacia <hi rend="italic">retroattiva</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi> con la più manifesta ed arbitraria violazione del principio salutare, cui è affidata la tutela de’ <hi rend="italic">diritti acquisiti</hi>, cioè del principio della <hi rend="CharOverride-2">non retroattività delle Leggi.</hi></p><p rend="text_top">C — Ma considerate, di grazia, quali gravissimi e non giustificabili <hi rend="italic">danni giuridici ed economici</hi> scaturirebbero da una contraria massima.</p><p rend="text">È serio pretendere, che un diritto, solo perché è antico, perché lo si esercita da 30, 50, 100 anni, sia meno tutelato e protetto che un diritto cominciato jeri?</p><p rend="text">Supponete una di quelle servitù che si possono acquistare anche oggidì col semplice possesso; che siasi posseduto questo diritto di servitù da soli due o tre anni, anche solamente da un anno ed un giorno; cer­tamente non potreste negare a questo possessore, ove fosse turbato, l’azione della <hi rend="italic">manutenzione</hi>; si andrà più tardi a litigare in <hi rend="italic">petitorio</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>per decidersi se questo <hi rend="italic">diritto di servitù</hi> siasi, oppur no, acquistato; se la servitù debbasi riconoscere costituita regolarmente; se nel possesso concorrano la <hi rend="italic">durata</hi> e le <hi rend="italic">condizioni</hi> necessarie a produrre l’acquisto del diritto; ma intanto voi<hi rend="italic"> </hi>manterrete nel <hi rend="italic">possesso</hi> chi lo sta esercitando.</p><p rend="text">Ora può chiedersi: è giuridicamente, e senza offesa del buon senso, concepibile che un simile possesso, solo perché più antico, per essere cominciato prima del 1871, anzi fin dal principio del secolo XVII, e perché dura da oltre due secoli, a voi possa sembrare immeritevole della stessa protezione pronta ed efficace della Legge contro gli <hi rend="italic">autori di turbative e</hi><hi rend="italic"> molestie</hi>, e non possa ottenere altra tutela che quella di un lungo, difficile, dispendioso giudizio petitoriale?</p><p rend="text">È impossibile, è assurdo attribuire a questo diritto di servitù una posizione inferiore a quella di ogni egual diritto recentemente cominciato a possedere.</p><p rend="text">Certamente è da evitarsi il pericolo del cumulo del petitorio col possessorio; ma ciò non è malagevole; e del resto il Pretore ha scrupolosamente dichiarato, che sfiorando l’esame delle <hi rend="italic">qualità</hi> e <hi rend="italic">condizioni</hi> del possesso, non intendeva punto pregiudicare la definitiva decisione delle questioni di merito in sede <hi rend="italic">petitoria,</hi> pur dovendo mantenere il Comune in quel possesso di cui godeva, e che da lunga serie di anni esercitava.</p><p rend="text">Così soltanto possono evitarsi i <hi rend="italic">danni economici gravissimi,</hi> che sarebbe in balìa o capriccio di chicchessia produrre, se nelle servitù <hi rend="italic">ab antico</hi> possedute non si potessero sperimentare i rimedii indispensabili per la tutela del possesso.</p><p rend="text_top">D — Finalmente, Signori, conforta il nostro assunto anche l’autorità di reputati <hi rend="italic">scrittori</hi>, tra i quali mi basti citare per la Francia il Poncet (<hi rend="italic">Act. Possessoir.</hi>) e il Dalloz, per l’Italia il Giovinetti (<hi rend="italic">Annali di Giurisp.</hi> tom. V. pag. 415), il Luparia (<hi rend="italic">Delle Azioni possessorie</hi> n. 82), il Mantelli (<hi rend="italic">Giurisprud</hi>., vol. II, pag. 181 e seg.).</p><p rend="text">Così pure possiamo invocare l’autorità conforme di non pochi giudicati, specialmente della giurisprudenza Napoletana, tra quali vi ha una serie di Decisioni della Cassazione di Napoli del 15 novembre 1828 <hi rend="italic">(Minervo e Mele),</hi> del 31 agosto 1830 (<hi rend="italic">Baratta e Dulcetti),</hi> del 6 febbraio 1845 (<hi rend="italic">Colabianchi e Cajo</hi>)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-065">21</ref></hi></hi>, e la più recente del 27 febbrajo 1872 nella Causa <hi rend="italic">Scarpa-Morosini,</hi> in cui fu dichiarata «ammessibile l’azione possessoria <hi rend="italic">anche di Manutenzione</hi> nelle servitù discontinue, il cui possesso fosse cominciato sotto le antiche Leggi.»</p><p rend="text">Il concetto dominante ne’ ragionamenti di queste Decisioni e che vedesi chiaramente riassunto in una Sentenza del 12 aprile 1847, può ridursi al seguente:</p><p rend="text">«Le leggi non hanno effetto retroattivo …. Or una servitù discontinua esercitata per un anno prima delle nuove Leggi aveva già prodotto nel possessore, se non il diritto a possedere, cioè il diritto di proprietà, il diritto almeno ad un possesso suscettivo dell’interdetto: continuato tale esercizio pacificamente sotto le nuove Leggi, ha conservato la impronta della legittimità, che non ha mai perduta sotto l’impero di queste. Se all’apparire delle nuove Leggi si fosse verificata la turbativa, non si avrebbe potuto negare al possessore il benefizio dell’interdetto acquistato dell’anno precedente: or come gli si potrà negare sol perché la turbativa si è commessa nel tratto successivo? Sarebbesi posto in balìa del domino del fondo serviente il privare il vicino del diritto di possesso, sol commettendo la turbativa in tempi posteriori. Trovatosi il possessore nel giuridico possesso della servitù all’apparir delle nuove Leggi, o si avrebbe dovuto obbligarlo ad un giudizio di turbativa, senza che questa si verificasse, o si avrebbe dovuto mutare la causa del possesso, dando alle nuove Leggi un effetto retroattivo….</p><p rend="text">Ma continuato il possesso dalle vecchie alle nuove Leggi, non ha perduto mai la sua legittimità originaria, e quindi in qualunque tempo si avversi la turbativa, non può negarsi al possessore il diritto del possesso annale che già aveva acquistato sotto le vecchie Leggi, e che non prima eraglisi turbato; basta solo che l’interdetto siasi invocato nell’anno dalla turbativa.</p><p rend="text">Non è dunque a vedersi se abbia posseduto trenta anni prima delle nuove Leggi, ma un anno; l’esame non versa sul diritto di proprietà, ma su quello di possesso; non vi ha perciò cumulazione di possessorio e petitorio»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-064">22</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">E ciò basti, o signori, intorno al primo dei fondamenti speciali della nostra azione che invochiamo in questa causa.</p></div><div><head>7. Possesso corroborato da destinazione e volontà del proprietario</head><p rend="text">Eccoci ora ad esporre il <hi rend="italic">secondo.</hi></p><p rend="text">Esso risiede in ciò, che l’azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi> istituita dal Comune di Roma non si fonda esclusivamente sopra un <hi rend="italic">nudo materiale possesso di fatto,</hi> ma sopra un <hi rend="italic">possesso</hi> corroborato e qualificato dalla invocazione di uno speciale <hi rend="italic">titolo giuridico di legittimità</hi>, consiste nella <hi rend="italic">destinazione</hi> data dai proprietari della Villa a farla servire all’uso e godimento del Popolo di Roma, <hi rend="italic">destinazione</hi> che non è necessario risulti da un titolo scritto, ma basta che lo sia da <hi rend="italic">manifestazioni di volontà e mezzi di prova</hi> legalmente attendibili. Né certamente in questa sede è necessario fornirne la piena e defintiva giustificazione, perché anche questa questione va riservata al <hi rend="italic">petitorio</hi>: è là che deve essere pienamente discussa e decisa.</p><p rend="text">Nel giudizio possessorio basta la invocazione di titoli degni di esame e che meritino nel giudizio petitorio di esser tenuti in conto; imperocché l’invocazione e delibazione di siffatti titoli ha luogo, secondo il linguaggio dell’insigne Fabbro, <hi rend="italic">non</hi> <hi rend="italic">tam ad annullandum petitorium, quam ad colorandum et corroborandum possessorium</hi>.<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-063">23</ref></hi></hi></p><p rend="text">Questa <hi rend="italic">destinazione,</hi> oltre ad essere notoria, risulta luminosa ed incontrastabile da una duplice dimostrazione:</p><p rend="text">Da infinite<hi rend="italic"> pruove</hi> e <hi rend="italic">testimonianze storiche</hi>, che si accumularono nel corso di oltre due secoli:</p><p rend="text">E da una solenne, pubblica e diretta <hi rend="italic">manifestazione di volontà</hi> dello stesso fondatore e proprietario della Villa, consegnala in una <hi rend="italic">Marmorea Lapide</hi> esposta permanentemente agli occhi del pubblico con<hi rend="italic"> iscrizione dichiarativa </hi>delle sue intenzioni, e ricognitiva di tale <hi rend="italic">destinazione.</hi></p><p rend="text">Nel campo delle <hi rend="italic">pruove storiche</hi>, è ben vero che i zelanti avversari non hanno lasciato una sola delle nostre citazioni e testimonianze senza tentare d’indebolirne la fede con sottili interpretazioni o con aperte denegazioni. Ma il loro numero sterminato, la perfetta concordia, la diversità delle sorgenti ond’emanano, rendono impossibile escludere la loro non solo sufficiente, ma irresistibile influenza in un giudizio possessorio, ove niuna di tali eccezioni può rimanere definitivamente pregiudicata.</p><p rend="text">Se non altro, vi sono alcuni <hi rend="italic">fatti essenziali</hi>, che innegabili e vittoriosi sfidano qualunque audace contrasto.</p><p rend="text">Primamente è un fatto certo e sicuro, che quando il Cardinale Scipione Borghese costruì la Villa nel 1610, e ne’ successivi anni l’ampliò, fin d’allora l’aprì all’<hi rend="italic">accesso del pubblico:</hi> ciò è testimoniato da tante scritture sincrone, che sarebbe vano dubitarne. Si potrà negare l’evidenza, e per comodo di causa impugnare tutto, ma quando noi affermiamo che di questo fatto esistono cento prove storiche, potrete sollevare altre questioni, negare alle <hi rend="italic">prove storiche </hi>il valore di <hi rend="italic">prove legali</hi>; osatelo, e vi confuteremo, specialmente per la prova di fatti che <hi rend="italic">excedunt hominum memoriam</hi>; ma non dite che tali prove non esistono, perché è questione di lealtà. Noi sappiamo leggere, o non possiamo rinunziare al bene degli occhi.</p><p rend="text">Sono testimonianze coeve, ed anche di persone addette alla Casa Borghese che non potevano avere interesse a creare contro di essa pesi ed obbligazioni.</p><p rend="text">Il secondo fatto eloquentissimo è il collocamento nella Villa di una <hi rend="italic">lapide visibile al pubblico,</hi> al quale in ogni anno, in ogni istante, la Iscrizione in essa scolpita esprimeva la permanente e solenne manifestazione <hi rend="italic">della volontà</hi> de’ padroni del fondo serviente, e la <hi rend="italic">ricognizione </hi>all’<hi rend="italic">uso</hi> di essa conceduto <hi rend="italic">al pubblico.</hi></p><p rend="text">Vedremo più tardi quanta sia la legale efficacia di questo, che è un vero <hi rend="italic">titolo.</hi></p><p rend="text">Terzo fatto. <hi rend="CharOverride-2">— </hi>Oggi, cioè nel 1884, ed altresì da dieci, quindici, venti anni, e specialmente un anno e un giorno prima del 1871, sotto gli occhi di tutti, il Popolo di Roma godeva liberamente e pacificamente il <hi rend="italic">possesso</hi> del diritto di entrare nella Villa Borghese, di trattenervisi, di passeggiare, di visitarne il magnifico Museo, infine di fruire di tutti quegli usi dei quali abbiamo innanzi parlato.</p><p rend="text">Mettiamo insieme questi soli fatti; lasciamo pure in disparte tutti gli altri.</p><p rend="text">Quali conseguenze essi soli producono? Il legislatore stesso s’incarica di darci una risposta, che più tardi ancora una volta potremo utilmente rammentare. Essa è scritta nell’art. 691 del Codice Civile:</p><p rend="text">«Il possessore attuale, che provi di aver posseduto in un tempo più remoto, si <hi rend="italic">presume</hi> che abbia posseduto anche <hi rend="italic">nel tempo intermedio</hi><hi rend="CharOverride-2">».</hi></p><p rend="text">È la legge dunque che presume il continuato possesso intermedio; non vi è bisogno che a noi se ne cerchino le prove.</p><p rend="text">La parte avversaria crede poter da minute circostanze e da’ suoi, per quanto erronei ed inaccettabili apprezzamenti, argomentare e pretendere <hi rend="italic">vizioso</hi> questo possesso, perché goduto, non come esercizio di un diritto, non <hi rend="italic">animo domini,</hi> ma da reputarsi piuttosto <hi rend="italic">precario </hi>effetto di semplice cortesia e familiarità; e perché inoltre anziché <hi rend="italic">continuo,</hi> sia stato <hi rend="italic">interrotto.</hi></p><p rend="text">Già più o meno brevi ed accidentali <hi rend="italic">interruzioni</hi>, prodotte non dal fine intenzionale di negare il diritto del possessore, <hi rend="italic">intervertendi possessio</hi><hi rend="italic">nis causa,</hi> ma per restauri da eseguirsi nella Villa, per qualche festa di beneficenza, anch’essa con utile della popolazione Romana, o in fine per mantenere la Villa in buon ordine e in istato da poter prestare la <hi rend="italic">servitù</hi> al pubblico, sono evidentemente interruzioni prive di giuridico valore, ed impotenti a far cessare quello stato <hi rend="italic">di possesso continuo</hi> che <hi rend="italic">etiam solo animo retinetur.</hi></p><p rend="text">Ad ogni modo, è appunto l’esatta indagine o prova di codeste <hi rend="italic">circostanze</hi>, è la valutazione de’ relativi <hi rend="italic">apprezzamenti</hi>, che debbono riservarsi al giudizio petitorio. Discuterete in quella sede, se l’interruzione di alcuni anni per restaurare la Villa da enormi guasti e distruzioni sofferte nel 1849 sia stata una interruzione costante o completa, o se per parte del Principe fosse un tentativo di emanciparsi dai diritti di uso del Popolo di Roma. Vedrete come la lettera di Monsignor Cappelletti e l’autorevole fiducioso invito del Segretario di Stato a nome del Santo Padre, Sovrano assoluto di Roma al Principe Borghese della riapertura della Villa al pubblico, prontamente eseguita, importassero anziché un’umile e sommessa preghiera, come avversariamente si disse, un ordine dato dall’autorità suprema con quelle forme che solevano in quel tempo adoperarsi dal Governo assoluto verso coloro che occupavano una posizione così elevata nella gerarchia romana.</p><p rend="text">La villa ebbe varie successive ampliazioni ed annessioni: Ebbene, quella <hi rend="italic">volontaria destinazione</hi> de’ proprietarj forse non si mantenne ed estese per loro volontà anche alle parti annesse ed aggregate alla estensione primitiva?</p><p rend="text">Queste però sono tutte questioni e discussioni riservato al petitorio. Per ora, nella coscienza vostra o Giudici, può sorgere il più lieve dubbio, che nel 1625, o poco più tardi, questa Villa venne dalla liberalità del fondatore aperta al pubblico? Avete alcun dubbio che trovavasi parimenti accessibile ed aperta al pubblico nel 1871, e fino al giorno in cui nel 1885 venne chiusa <hi rend="italic">per via di fatto</hi> con <hi rend="italic">intenzione,</hi> espressamente dichiarata nella Lettera del Principe Borghese al Sindaco, di far cessare il secolare <hi rend="italic">uso pubblico</hi> esercitato dalla popolazione Romana?</p><p rend="text">Bastano questi due estremi nel presente giudizio possessorio. Al resto provvede, se può esservene bisogno, la Legge, statuendo che la continuazione del possesso intermedio è <hi rend="italic">presunto</hi> nell’attuale possessore, <hi rend="italic">fino a prova contraria.</hi> Dunque la nostra prova sta nella <hi rend="italic">presunzione della Legge,</hi> né abbiamo obbligo di provare altro. Spetta agli avversari addurre efficaci e concludenti <hi rend="italic">prove contrarie,</hi> e niuno impedirà che essi, se ne hanno, possano giovarsene in un giudizio petitorio; è là solamente che si potranno elevare, come in opportuna sede, tutte le peculiari questioni che, fuori di luogo, si è tentalo d’insinuare in questo giudizio possessorio.</p><p rend="text">Se non che, di una sola pretesa <hi rend="italic">interruzione di possesso</hi> occorre in possessorio dire una parola, cioè di quella che dicesi avvenuta per soli due giorni in <hi rend="italic">Ottobre</hi> 1884, in cui la Villa servì ad una pubblica festa <hi rend="italic">in beneficio de’ colerosi.</hi> Si è osato dedurne che per questa interruzione mancasse al Comune di Roma il <hi rend="italic">possesso annale </hi>necessario allo sperimento dell’azione di <hi rend="italic">manutenzione.</hi> Ma fra molte risposte basti una sola più che decisiva: la nostra azione fu istituita con citazione del 9 <hi rend="italic">giugno</hi> 1885, e perciò sempre entro l’anno dalla pretesa <hi rend="italic">interruzione</hi> dell’ottobre precedente.</p><p rend="text">Dunque siamo in pienissima regola.</p><p rend="text">Ora rimane a fornirsi l’altra dimostrazione, che non difendiamo il semplice fatto di un <hi rend="italic">nudo possesso,</hi> ma che questo è corroborato da <hi rend="italic">diretta dichiarazione della volontà del proprietario di destinare </hi>la sua Villa all’esercizio dell’<hi rend="italic">uso pubblico.</hi></p><p rend="text">Questa <hi rend="italic">diretta dichiarazione</hi> si contiene nella famosa <hi rend="italic">Lapide Marmorea</hi> all’uopo apposta nella Villa stessa.</p><p rend="text">Voi già conoscete il tenore della Iscrizione che il cardinale Scipione Borghese fece scolpire in questa lapide<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-062">24</ref></hi></hi>. In essa noi leggiamo la <hi rend="italic">destinazione della Villa, la ricognizione</hi> del diritto accordato al pubblico. E la volontaria <hi rend="italic">destinazione del padre di famiglia, </hi>come è elementare nella dottrina o nella giurisprudenza, è <hi rend="italic">equivalente al titolo.</hi></p><p rend="text">Si è detto: ma la destinazione del padre di famiglia <hi rend="italic">suppone due fondi.</hi> No: checché sia delle <hi rend="italic">destinazioni</hi> che avvenissero sotto l’impero del Codice attuale, la destinazione del padre di famiglia nel Diritto antico era ben diversa, ed assai più estesa, specialmente quando si facesse ad <hi rend="italic">uso e beneficio del pubblico,</hi> dove non eravi alcuna necessità di rapporti tra due fondi. Rammentate la <hi rend="italic">destinazione</hi> espressa nella Lapide ed iscrizione apposta nella Galleria Zambeccari.</p><p rend="text">Ed oggi ancora, in tema di <hi rend="italic">uso ed utilità pubblica,</hi> se il padrone di una Casa, di una Collezione artistica, di un fondo, apponesse sulla sua proprietà a vista del pubblico una Lapide, in cui dichiarasse la sua <hi rend="italic">volontà di destinare all</hi>’<hi rend="italic">uso e servizio pubblico</hi> di una popolazione, e di concedere a chiunque de’ concittadini ed abitanti <hi rend="italic">libera facoltà di accedervi</hi>: vorrei ben vedere se fosse tra le cose possibili, che un Tribunale sentenziasse siffatta <hi rend="italic">destinazione</hi> e <hi rend="italic">manifestazione di</hi> <hi rend="italic">volontà</hi> espressa in quella forma essere <hi rend="italic">invalida,</hi> e mancante di ogni legale efficacia, ed anche quando risultasse avvalorata da uno <hi rend="italic">stato di possesso</hi> conforme e prolungato.</p><p rend="text">Ove poi la <hi rend="italic">destinazione</hi> abbia avuto luogo in epoca antica, sotto l’influenza del Romano Diritto, abbiam veduto quale importanza le Supreme Magistrature attribuirono nella cennata causa <hi rend="italic">Zambeccari </hi>ad una Lapide, la cui iscrizione conteneva assai meno di questa della Villa Borghese, imperocché nella Lapide Bolognese annunziavasi semplicemente, che il proprietario aveva <hi rend="italic">accresciuta la sua Pinacoteca, </hi>sull’esempio del suo autore, <hi rend="italic">ad honorem artium, patriaeque utilitatem servandam;</hi> eppure ciò bastò per creare un diritto positivo a pro del Municipio di Bologna, né di sola <hi rend="italic">servitù,</hi> ed a farlo riconoscere e rispettare.</p><p rend="text">Che se anche la <hi rend="italic">destinazione</hi> e la <hi rend="italic">dichiarazione di volontà</hi> del Cardinale Scipione Borghese non fosse perspicua e chiara, come è chiarissima, nel tenore della Iscrizione; se per una ipotesi, che siamo ben lontani dall’ammettere, fosse materia d’interpretazione, e questa avesse bisogno di essere confortata da valide <hi rend="italic">presunzioni</hi>;<hi rend="italic"> </hi>non potrebbe disconoscersi quanto numerose e potenti ne concorrano a confermare e giustificare la sua <hi rend="italic">destinazione.</hi></p><p rend="text">A tale scopo ed effetto, noi attingiamo una prima ed efficacissima presunzione dalla stessa <hi rend="italic">origine</hi> e dai <hi rend="italic">mezzi di acquisto</hi> <hi rend="italic">formazione</hi> della Villa Borghese, e già con la produzione di autentici documenti, oltre al coro unanime degli scrittori, dimostrammo essere stata acquistata e composta con danaro, terre, acque, strade, tesori d’arte di Roma, dello Stato, o co’ tributi del mondo cattolico, per le largizioni e profusioni di Paolo V Pontefice verso il proprio nipote.</p><p rend="text">E che? (ci è stato risposto) volete andare nella notte dei secoli a ricercare questi fatti? Ha bisogno adunque la difesa del Comune di Roma di simili accuse ai trapassati per potersi sostenere? Può oggi dubitarsi della efficacia di acquisti voluti e sanzionati da un Sovrano assoluto e della sua illimitata potestà?</p><p rend="text">Adagio, difensori della Casa Borghese lo splendore delle sue avite ricchezze; le possiede da secoli, e la notte del tempo è giusto che ricopra le origini del loro acquisto.</p><p rend="text">Non siamo noi che andiamo a ricercare codeste origini, acciò il popolo di Roma possa elevare su di esse reclamazioni o contrasti.</p><p rend="text">No, signori, noi discutiamo una questione intenzionale; si tratta di vedere <hi rend="italic">qua mente</hi> il fondatore proprietario della Villa abbia ammesso in essa il <hi rend="italic">pubblico.</hi></p><p rend="text">E quando vediamo dal Cardinale Scipione e dai suoi successori aperto il museo splendido di tesori d’arte che sta nell’interno della Villa; e ad un tempo esposta al pubblico, nella Villa stessa, una iscrizione lapidea, come quella della quale discorriamo; non è manifesta l’opportunità di ricercare anche nell’originale della Villa, quale fosse la verosimile <hi rend="italic">intenzione</hi> di questo Cardinale allorché tali fatti accadevano?</p><p rend="text">Noi abbiamo cosi ragionato: Parerci chiaro ed evidente, che appunto per la massima parte in cui nella creazione di questo luogo di maravigliose delizie, che è la Villa Pinciana, concorsero il danaro e le proprietà dello Stato e del Connine di Roma, non fosse intenzione poco credibile, ma fosse anzi ben naturale, che il Cardinale Borghese, prediletto nipote del Papa, senza punto dubitare della legittimità dei suoi acquisti provenienti da largizioni di un Sovrano assoluto, che disponeva a suo talento delle entrate dello Stato e della Cristianità, tuttavia per un nobile sentimento di munificenza, e forse anche di affetto alla città che era sua patria, volesse chiamare la popolazione intera di Roma a parte del godimento e dell’uso di questa magnifica Villa.</p><p rend="text">A quest’ultimo fine abbiamo voluto dimostrare che realmente una grandissima parte della Villa era una creazione eseguita con valori provenienti dallo Stato e dalla Città; e a noi basta che non possano essere contestate, e no ‘l siano, molte di tali largizioni, e quella cospicua dal gratuito dono di ben <hi rend="italic">sessanta</hi> once di acqua Felice, per servire al nostro assunto.</p><p rend="text">Queste sono ragioni che rendono verosimile per ogni uomo sennato ed imparziale (credo di esprimermi con moderazione di linguaggio), che colui il quale si è trovato proprietario e dispositore di questo immenso possedimento per effetto di tante generose largizioni di suo zio, abbia potuto considerare che era suo morale dovere verso i propri concittadini, e verso suo zio medesimo, di fare qualche cosa di gradevole e vantaggioso alla popolazione di Roma, e di concederle con atto di splendida liberalità un segnalato benefizio.</p><p rend="text">Ma, Signori contraddittori, negando tutto in questa causa, trascorreste fino a provarvi di negare e far scomparire le sconfinate largizioni e profusioni di Papa Borghese a pro della sua famiglia! E che, di grazia, avete fiducia di cancellar la storia? Sarebbe troppo! A chi vorrete persuadere, che nel Papato non abbia esistito il nepotismo? Vano studio sarebbe il vostro non solo di rifare la storia dell’umana civiltà, ma altresì di far dimenticare quella della dominazione assoluta di Roma, di lacerare una delle pagine più fosche negli annali del potere temporale dei Papi. Né io, o Signori, ho difficoltà, testimone imparziale del vero, di rendere omaggio alla memoria di Gregorio XVI e di Papa Pio IX, e grandissimo al Pontefice attuale, che al pari degli altri due, merita di esser venerato come immune da questa passione o debolezza, la quale ha costituito in faccia alla civiltà una delle colpe più gravi del Papato. Ma noi, o Signori, non possiamo distruggere la storia por far piacere a Casa Borghese, per facilitarle la vittoria della causa (<hi rend="italic">Ilarità</hi>)<hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text">È dunque ben inteso che le indagini sulle origini della Villa non altro si proposero che di dimostrare la verosimiglianza, la morale certezza della <hi rend="italic">intenzione</hi> del Cardinale Scipione, fondatore della Villa, e dei suoi successori, che il popolo di Roma acquistasse il <hi rend="italic">diritto</hi> di partecipare all’<hi rend="italic">uso</hi> della medesima. Chi sa anzi, se egli non abbia dovuto, così operando, ottemperare ai segreti autorevoli voleri e comandi dello stesso suo zio, o ad ogni modo in tal guisa disporre per onorare la memoria di Paolo V, il quale dagli storici è descritto uomo generoso con tutti; ed al certo sarebbe bastata la semplice espressione di un desiderio, di una propensione della sua volontà a Scipione, perché questi si sentisse obbligato ad obbedire ed a mandarla ad effetto. Da ultimo, Signori, quella <hi rend="italic">volontà</hi> e quella <hi rend="italic">destinazione </hi>non erano che una continuazione delle splendide tradizioni dell’antichissimo Patriziato Romano. Chi legga Marco Varrone <hi rend="italic">De re rustica</hi>, vedrà quante Ville magnifiche come quella Borghese venissero da potenti patrizi di Roma antica, arricchiti dalle spoglie opime del mondo conquistato, parimenti <hi rend="italic">aperte e destinate all’uso pubblico del popolo romano.</hi> Celebri erano quelle di Lucullo e di Pompeo, gli orti di Sallustio, di Cesare, di Mecenate, e quelli di Marco Agrippa dietro il Pantheon, che egli prima vivente destinò all’uso ed al libero accesso del popolo, e poscia in morte li lasciò interamente in legato.</p><p rend="text">Sarebbe inutile un lungo ricordo di tutte queste magnifiche ville ed orti aperti all’uso pubblico. Qual maraviglia adunque, che in Roma stessa gli esempi domestici di così insigni liberalità trovassero imitazione ne’ principii del secolo XVII in un Pontefice e nella sua più che doviziosa famiglia?</p><p rend="text">Laonde conchiudiamo, che queste tradizioni, le condizioni speciali che accompagnarono la creazione della Villa Borghese, e l’apposizione in essa della Lapide e della Iscrizione, sono altrettante circostanze gravissime confermative della <hi rend="italic">destinazione</hi> e della <hi rend="italic">intenzione</hi> del concedente.</p><p rend="text">Parlavano quegli antichi ricordi ed esempi alla memoria del munifico fondatore della Villa Borghese. Nulla vi era di assolutamente strano ed insolito nella riproduzione di queste antiche memorabili pruove di splendida liberalità, per conquistare la venerazione e la riconoscenza popolare.</p><p rend="text_top">Malgrado l’importanza di queste considerazioni, non voglio lasciar senza risposta le obbiezioni che furono mosse intorno all’<hi rend="italic">autorità probante</hi> della Iscrizione nella Lapide scolpita.</p><p rend="text">La difesa Borghese l’ha impugnata nella <hi rend="CharOverride-1">forma, </hi>e nella <hi rend="CharOverride-1">sostanza.</hi></p><p rend="text">Per la <hi rend="CharOverride-1">forma</hi> si chiede: Chi l’ha firmata? Dov’è la scrittura? Qual è il notaio che ha ricevuto l’atto? E poi nella iscrizione chi parla? Non il Borghese proprietario, ma il custode della Villa. Ed aveva costui potestà di disporre della Villa?</p><p rend="text">Quanto alla <hi rend="CharOverride-1">sostanza, </hi>la iscrizione per gli avversari non contiene che un invito cortese, ma nulla che induca propriamente la <hi rend="italic">costituzione di una servitù,</hi> l’assunzione di un <hi rend="italic">obbligo,</hi> e la <hi rend="italic">volontà</hi> di <hi rend="italic">destinare </hi>questa Villa permanente al godimento ed al servizio del popolo di Roma.</p><p rend="text">Risponderò, Signori, richiamando anzi tutto la vostra attenzione, sui termini, in cui è concepito anche nel Codice attuale, nel titolo delle <hi rend="italic">Servitù,</hi> l’articolo 634. Sono i seguenti:</p><p rend="text">«Nelle servitù, pel cui acquisto è <hi rend="italic">necessario</hi> <hi rend="CharOverride-1">il titolo </hi>non si può supplire alla sua mancanza, che col mezzo di un <hi rend="italic">documento,</hi> il quale contenga la <hi rend="italic">ricognizione</hi> della servitù, e <hi rend="italic">provenga</hi> dal proprietario del fondo serviente».</p><p rend="text">Si avverta alla parola <hi rend="italic">provenga</hi>!</p><p rend="text">Bisogna che vi sia la <hi rend="italic">certezza,</hi> ed una <hi rend="italic">prova legale,</hi> che la mani­festazione <hi rend="italic">ricognitiva</hi> non già risulti da uno <hi rend="italic">scritto firmato dal proprietario</hi>, o da un atto autentico ricevuto da notaio, ma soltanto <hi rend="italic">provenga dal proprietario.</hi></p><p rend="text">E badate, o Signori, che questo articolo regola l’acquisto delle <hi rend="italic">Servitù discontinue </hi>che avvenga oggi sotto i rigidi precetti del Codice Civile i quali richiedono necessariamente un <hi rend="italic">titolo.</hi> E pure, in difetto di ogni <hi rend="italic">titolo costitutivo,</hi> basta a supplirlo qualunque <hi rend="italic">atto di ricognizione,</hi> purché risulti da un <hi rend="italic">documento qualsiasi proveniente dal proprietario del fondo serviente.</hi> Ma in questa materia di pruove della <hi rend="italic">volontà ricognitiva</hi> erano più larghe, e meno esigenti, le Leggi anteriori!</p><p rend="text">Ma si domanda: dov’è qui il <hi rend="italic">documento?</hi> Per me <hi rend="italic">documento</hi> legalmente efficace, solenne, autorevolissimo, è la <hi rend="italic">dichiarazione di volontà</hi> scolpita in quella lapide.</p><p rend="text">Aprendo il Lessico giuridico del Calvino, vi leggerete:<hi rend="italic"> documenta dicuntur instrumenta. Proprie tamen documentum est id omne quod non docet, sive ex quo docemur. — </hi>Documentum<hi rend="italic"> enim formatur a praeterito </hi>verbi<hi rend="italic"> doceo, sicut Monumentum a praeterito verbi moneo.</hi></p><p rend="text">Confrontate, se vi piace, il Dizionario moderno del Fanfani: «<hi rend="italic">Documento è ogni insegnamento, ammaestramento, e più comunemente scritture, atti e simili che provino la verità di qualche cosa</hi>».</p><p rend="text">Nella legge X del Digesto, <hi rend="italic">De probationibus,</hi> il giureconsulto Marcello insegnava: <hi rend="italic">Census et monumenta publica potiora testibus esset, Senatus censuit.</hi> La fede di un monumento pubblico è dunque superiore alle testimonianze degli uomini, ed era prova legalmente efficace sotto le romane leggi.</p><p rend="text">Odasi un altro testo, della Legge I del Digesto, <hi rend="italic">De fide instrumentorum</hi>, per ben valutare anche l’ampiezza di questa parola: <hi rend="italic">instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest; et ideo tum testimonia, quam personae testium, instrumentorum loco habentur</hi>.</p><p rend="text">Nella L.<hi rend="italic"> </hi>11 ff., <hi rend="italic">de edendo</hi><hi rend="italic"> </hi>leggiamo:<hi rend="italic"> Exempla instrumentorum, etiam sine subscriptione, edi posse receptum est.</hi></p><p rend="text">E nella L. 5 ff. <hi rend="italic">de fide instrument</hi>.<hi rend="italic"> «</hi>Si res gesta<hi rend="italic"> sine literarum quoque consignatione, </hi>veritate<hi rend="italic"> </hi>factum suum praebeat: non ideo minus valebit<hi rend="italic">, </hi>quod<hi rend="italic"> instrumentum nullum de ea re intercessit</hi>».</p><p rend="text">E come mai potrebbe dubitarsi della <hi rend="italic">legale efficacia</hi> della <hi rend="italic">volontà </hi>di un proprietario, espressa in un marmoreo monumento esposto al pubblico e collocato nel proprio fondo, ed ivi lasciato per secoli, di suo ordine, e fosse anche con sua scienza ed acquiescenza? I romani consegnavano <hi rend="italic">leggi, testamenti</hi> e <hi rend="italic">contratti</hi>, non già alla fugace durata di uno scritto, ma a <hi rend="italic">tabulae aeneae</hi>, o<hi rend="italic"> lapideae.</hi> Ed allora, anzi oggi ancora, non sono <hi rend="italic">prova legale</hi> del <hi rend="italic">riconoscimento</hi> dei padroni dei due confinanti della <hi rend="italic">estensione e dei limi</hi><hi rend="italic">ti</hi> della proprietà, i <hi rend="italic">termini lapidei</hi> volontariamente apposti a tale scopo, specialmente se da tempo antico, e senza bisogno di scritture?</p><p rend="text">Dunque trattandosi di un <hi rend="italic">riconoscimento</hi> del <hi rend="italic">possesso</hi> del Comune di Roma, e della sua natura, salvo nel giudizio petitorio ad esaminare definitivamente il valore giuridico di questa lapide, e di tutte le avversarie obbiezioni, non può esservi ombra di dubbio, che essa per la sua <hi rend="italic">forma,</hi> ancorché non contenga firma, e non sia una scrittura, debbasi riguardare come un solenne <hi rend="italic">documento ricognitivo,</hi> più che bastevole a confortare ed a colorare il <hi rend="italic">possesso</hi> medesimo.</p><p rend="text">E poi, o Signori, è qui opportuno rammentare ancora una volta trattandosi di <hi rend="italic">Servitù</hi> di <hi rend="italic">uso e servizio pubblico</hi>, quei testi dell’antico Diritto che abbiamo avuto già l’onore di leggervi, secondo i quali, senza documenti, senza scritture, il <hi rend="italic">fatto</hi> solo di un privato di collocare una statua in pubblico, il fatto solo di costruire nella propria casa un portico <hi rend="italic">accessibile al pubblico,</hi> il fatto solo di consentire al pubblico l’<hi rend="italic">uso del proprio fondo,</hi> bastavano per costituire la <hi rend="italic">servitù</hi> a carico del proprietario, e per creare un vero <hi rend="italic">diritto</hi> nella <hi rend="italic">universalità degli abitanti.</hi></p><p rend="text">Nella lapide, si è pur detto, parla al pubblico il custode della Villa, non il padrone. Ecco in qual senso anch’io dirò che è frammisto uno scherzo al linguaggio della Lapide. Ma credete voi che un semplice custode avesse il diritto di dettare quella Iscrizione e di collocare la Lapide, senza il volere e l’approvazione del padrone? Sono baje somiglianti obbiezioni, che danno la misura del credito che meritano le altre, e tolgono serietà all’avversaria difesa. <hi rend="italic">Cu</hi><hi rend="italic">stos haec edico.</hi> Se avesse posta il custode di suo arbitrio la Lapide, il padrone lo avrebbe scacciato, avrebbe immediatamente rimossa quella mendace attestazione de’ suoi voleri, non l’avrebbe colà lasciata per due secoli, se non altro, con tale ratiabizione ed acquiescenza da equipararsi al mandato. Fu questa, secondo il gusto del tempo, la forma spiritosa, che piacque al padrone di usare, facendo parlare il custode come noi sulla soglia delle nostre case facciamo parlare talvolta il cane, od un guardiano con iscrizioni non insolite a leggersi.</p><p rend="text">Potrei aggiungere altri argomenti, se non temessi di abusare dell’indulgenza del Tribunale. Potrei recitare parecchi testi della Romana legislazione, i quali rivelano quanta importanza essa attribuisse alle pubbliche <hi rend="italic">iscrizioni,</hi> che si apponevano avanti alle case, e sui monumenti esposti nelle piazze e luoghi pubblici.</p><p rend="text">Ognuna di quelle iscrizioni era una prova legale di pubbliche ono­ranze, di diritti accordati e riconosciuti a privati cittadini, od al pubblico. E vi ha tutta una serie di disposizioni nel Diritto Romano, che regolavano minutamente la facoltà di apporre iscrizioni in <hi rend="italic">opere pubbliche,</hi> o in cui potesse avere un interesse il pubblico, appunto perché queste iscrizioni avevano un grande valore di <hi rend="italic">prove</hi> e di <hi rend="italic">effetti </hi>giuridici.</p><p rend="text">Esaminiamo ora le altre obbiezioni riguardanti la <hi rend="italic">sostanza</hi> della Iscrizione Borghese. Se n’è fatta diligente analisi dal mio egregio Collega, né vorrò ripeterla. Ma basta in essa leggere le parole che seguono, rivolte a qualunque de’ visitatori ed abitanti di Roma: «<hi rend="italic">Ito quo voles: Carpito quae voles: Abito quando voles</hi>».</p><p rend="text">Si è negato che la Lapide contenga la formola «<hi rend="italic">carpito quae voles</hi>», surrogandovi l’altra «<hi rend="italic">petito quae voles»</hi>; ed i signori Borghese, che dapprima in causa avevano negato che questa Lapide fosse mai esistita, ed in tempo non molto remoto fosse stata ritirata e nascosta, hanno fatta leale ammenda, perché hanno curato di far qui trasportare nel Tribunale la Lapide stessa, ponendola sotto gli occhi de’ giudicanti.</p><p rend="text">Noi non vogliamo oggi indagare, se questa possa essere identicamente l’antichissima lapide di due secoli addietro, o sia stata dappoi, perché invecchiata con gli anni, rinnovata, modificandone una parola a piacere dei proprietari (il che significherebbe che avevano compreso l’estensione dei diritti di servitù riconosciuti con la precedente iscrizione). Resta però sempre vero, che a tutta la popolazione Romana era fatta facoltà di andare nella Villa, di percorrerla liberamente in ogni sua parte, di intrattenervisi quanto volesse. Onde con ragione nella iscrizione stessa dicevasi essere quella una Villa fabbricata e disposta meno per <hi rend="italic">godimento del suo padrone</hi> che della <hi rend="italic">cittadinanza estranea</hi> alla sua famiglia: «<hi rend="italic">Exteris magis haec parantur, quam hero».</hi></p><p rend="text">E ciò oggi basta; della estensione della servitù, de’ diritti in essa compresi, sarà opportuno riserbare al <hi rend="italic">petitorio</hi> ogni discussione.</p><p rend="text">Ma quanto alla pienissima <hi rend="italic">libertà di accesso, e di trattenimento </hi>come mai avrebbe potuto la Casa Borghese significare in termini più positivi ed espliciti la <hi rend="italic">volontà</hi> sua, ed il <hi rend="italic">riconoscimento</hi> della <hi rend="italic">destinazione</hi> che aveva inteso di fare della Villa al <hi rend="italic">pubblico uso? </hi>Non si discute, e non si dimostra l’evidenza.</p><p rend="text">Fu conteso benanche intorno al luogo, ove questa lapide fosse collocata. Io non posso fare testimonianza in una causa, in cui sono difensore; ma rammento perfettamente di esser venuto la prima volta in Roma nell’anno 1846. Io visitava allora Roma con l’ansietà curiosa e filiale di un giovane uomo di lettere, al cui animo italiano tutto quello che ricordava la grandezza di Roma antica parlava con una potente seduzione. Or in quel tempo io stesso l’ho veduta questa lapide.</p><p rend="text">Non é vero che fosse in luogo nascosto; era davanti una delle pubbliche porte d’ingresso nell’interno.</p><p rend="text">(<hi rend="italic">Interruzione della Difesa Borghese</hi>)</p><p rend="text">No? Ad ogni modo i proprietari della Villa erano padroni di locarla dove volevano, purché fosse esposta e visibile a <hi rend="italic">tutto il pubblico.</hi> E non si richiede di più per poter affermare che la prova della <hi rend="italic">volontà</hi>, che la <hi rend="italic">mente</hi> del proprietario di destinare all’<hi rend="italic">uso e servizio del Popolo di Roma</hi> quella Villa, entro certi limiti, risultava in modo incontrastabile dall’apposizione di quella lapide e dalla <hi rend="italic">dichiarazione </hi>in essa scolpita.</p><p rend="text">Io credo che a suo tempo potrò dimostrare, che se in questa causa non ci fosse altro, e si abbandonasse ogni altra prova e giustificazione del diritto, quella lapide sola basterebbe a dimostrare <hi rend="italic">costituito</hi>, seconde il Diritto Romano, e validamente <hi rend="italic">riconosciuto</hi> a favore della popolazione di Roma il diritto di Servitù di entrare e trattenersi liberamente nella Villa Borghese.</p><p rend="text">Che sarà poi, se vi aggiungete quell’immensità di <hi rend="italic">prove storiche </hi>di tale <hi rend="italic">destinazione</hi>, di quella <hi rend="italic">volontà,</hi> ed intenzione, le quali sono anch’esse <hi rend="italic">prove legali</hi> e possono anche in giudizio avere la loro efficacia, il loro valore?</p><p rend="text">Sarebbe lontano il termine del mio discorso, se anche io facessi a passare in rassegna l’infinita serie di codeste <hi rend="italic">pruove</hi>, cominciando dalle testimonianze antichissime del Tommasi e dello Sbovio, contemporanei al Cardinale Scipione, e poi discendendo a quelle del Manilli (1820), del De Rossi (1652), del Montelatici (1700), dell’Avercampio (1723), delle tante Guide e Descrizioni di Roma, del Martinelli, del Fea, del Nibby, del Canina, del Visconti, del Moroni, alla Relazione officiale della Commissione de’ Monumenti di Roma del 1807, alle Piante antiche e moderne della città, e fino alle più recenti pubblicazioni de’ tempi nostri. Ora al cospetto di una massa così imponente di concordi pruove, come potreste mai dubitare che sempre, fino a che Roma non è stata trasformata da questo spirito industriale che s’impadronisce ormai anche delle sue grandi e nobilissime famiglie, come potreste (io dico) dubitare del costante <hi rend="italic">esercizio e possesso </hi>di questo <hi rend="italic">diritto</hi> nella popolazione di Roma?</p><p rend="text">Che più? Se vi fosse ancora bisogno di addurre un’altra esplicita <hi rend="italic">ricognizione, proveniente</hi> dalla casa Borghese, della <hi rend="italic">destinazione di uso pubblico</hi> data alla Villa, e de’ <hi rend="italic">diritti</hi> della Romana Cittadinanza; vano sarebbe negare che essa si trovi piena e reiterata <hi rend="italic">in giudizio, </hi>cioè in quello agitato nel 1827 contro il Nazzari, innanzi ad una Congregazione particolare che era stata deputata appositamente dal Pontefice.</p><p rend="text">La scrittura a stampa presentata in quel giudizio in difesa della Casa Borghese è l’opera e porta il nome del valoroso avvocato Cavi, di cui in questa discussione si è già più volte parlato; avvocato di gran polso e dottrina; mi dicono finanche che era abilissimo nel contraffare pe’ bisogni delle sue difese testi del Diritto Romano che non esistevano <hi rend="italic">(Ilarità).</hi> Sono ben lontano dal fare l’apologia di un simile mezzo difensivo; ma i vecchi attestano la sua abilità al segno da essere impossibile scoprire la differenza del suo stile da quello degli antichi romani giureconsulti.</p><p rend="text">Or egli cosi si esprime in quella difesa del Principe Camillo Borghese: «<hi rend="italic">Talia grandia volutabat animo Camillus Burghesius, non aedes ornaturus sibi privatim sed pubblico usui villam».</hi></p><p rend="text">Avv. <hi rend="CharOverride-1">Mari</hi> — Era per ornamento!</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Mancini</hi> — Ma ascolti ancora!</p><p rend="text">«<hi rend="italic">Villam quae ornamento esset civitatis eius, in qua ipse, absens licet, memorabat se natum dulcique patriae affectu ferebatur. Magnanimus vir tum demum commode suos existimabat collocare thesauros, </hi>quum in<hi rend="italic"> publicam suorum concivium utilitatem effunderet</hi>».</p><p rend="text">Spendeva i suoi tesori per l’<hi rend="italic">utilità del popolo di Roma,</hi> non già per la vanità e pel comodo della propria famiglia, come oggi pretendono i difensori della Casa borghese. Proseguiamo: «Tenuioribus quaestuosam operam praebens<hi rend="italic">, omnibusq</hi><hi rend="italic">ue munificentiae monumentum</hi> <hi rend="italic">illustre.</hi> Quae dum considero, mirari desino, si tali viro acclamantem populum saepius audivimus, insigni quodam inflammatum amoris ardore».</p><p rend="text">Oh, che bel titolo avrebbe avuto il Principe Borghese per infiammare l’ardore del popolo, e per farsi amare ed acclamare, se al pubblico avesse aperto la Villa solamente quando gli fosse piaciuto acciò i visitatori ammirassero il suo fasto e le sue ricchezze, ma senza concedere al pubblico il menomo diritto, e riserbandosi, ad ogni giorno, ad ogni istante, la facoltà di scacciare dal suo fondo quante volte gli piacesse, i cittadini di Roma!</p><p rend="text">Udite ancora:</p><p rend="text"><hi rend="italic">«Quale autem causae Genus sit, omnino </hi>videtis<hi rend="italic">: hinc enim civis</hi><hi rend="italic"> adstat primarius princeps, munificentissimus, qui civitati nostrae ornamentum insigne adjicere nititur: </hi>illinc peregrinus, qui officit, refragatur, obsistit, splendori nostro inimicus. In qua tanta agendi<hi rend="italic"> </hi>indignitate<hi rend="italic">, non adeo mihi videor Principis Burghesii, quam civitatis totius suscepisse publicam causam</hi>.</p><p rend="text"><hi rend="italic">Nostra erit tota calamitas, qui civit</hi><hi rend="italic">atem nostram ornamento spoliatam lugebimus </hi>peregrini abjectissimi importunitate<hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Ne privaretur urbs nostra ornamento praeclarissimo, quo </hi><hi rend="CharOverride-1">Donabatur</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">a munificen</hi><hi rend="italic">tia praestantissimi civis» </hi>etc<hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text">Potrebbe desiderarsi da parte della Casa Borghese una più ampia <hi rend="italic">giudiziale ricognizione</hi> di questo <hi rend="italic">diritto di Servitù</hi> di <hi rend="italic">uso pubblico</hi> sulla Villa?</p><p rend="text">Ecco dunque uno stato di <hi rend="italic">possesso</hi>, qualificato e suffragato da una serie di <hi rend="italic">atti ricognitivi,</hi> cominciando dalla Lapide, e terminando al linguaggio che la Casa Borghese ha sempre tenuto, anche innanzi ai Tribunali, per esserne ascoltata, ed ottenere dalle Autorità e dai Magistrati il conseguimento dei suoi desideri.</p><p rend="text">Crediamo così aver compiuta la giustificazione del <hi rend="italic">secondo</hi> fondamento giuridico della istituita azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi>, quello cioè che il nostro <hi rend="italic">possesso,</hi> cominciato <hi rend="italic">ab antico</hi> fino da’ principj del secolo XVII, notoriamente esercitato nel 1871 e fino al 1885, mantenuto per opera di Legge nel tempo intermedio, si presenta ai Magistrati avvalorato da espresse e molteplici <hi rend="italic">dichiarazioni di volontà, manifestazioni di mente, ricognizioni</hi> della <hi rend="italic">destinazione ad uso pubblico</hi> della Villa per parte della Casa Borghese, la quale con principesco splendore, con generosità che io ammiro ed applaudo, essendo fra i primi a dargliene gran merito, conferì un <hi rend="italic">vero diritto,</hi> e perciò un insigne beneficio, alla sua città natale, alla <hi rend="italic">popolazione di Roma</hi>; <hi rend="italic">alla universalità de</hi><hi rend="italic">’ suoi abitanti.</hi></p></div><div><head>8. Possesso centenario</head><p rend="text">Non mi rimane, che consacrare brevi parole al terzo ed ultimo fon­damento dell’azione, che è il <hi rend="italic">possesso ultra-centenario.</hi></p><p rend="text">Signori, un nuovo <hi rend="italic">titolo</hi> colorativo della istituita azione possessoria di <hi rend="italic">manutenzione,</hi> se nella specie abbisognasse, sarebbe la virtù e potenza giuridica di un <hi rend="italic">possesso immemorabile</hi> ed <hi rend="italic">ultra-centenario</hi> che il comune invocò.</p><p rend="text">Non vi ha dottrina più accettata e pacifica, professata dalla Scuola e dal Foro, nonché di Roma e dell’Italia, dell’Europa intera, e sanzionata dalla concorde autorità dell’antica e della moderna giurisprudenza, rispettata e riconosciuta anche dopo la pubblicazione del nuovo Codice, che quella intorno alla maravigliosa efficacia del <hi rend="italic">possesso centenario</hi> od <hi rend="italic">immemoriale.</hi></p><p rend="text">La dottrina è questa, che quante volte si tratta di <hi rend="italic">possessi</hi> che mettono capo pel loro cominciamento alla distanza di secoli, non è lecito di sollevare, nè anche in petitorio, veruna questione od eccezione sui <hi rend="italic">caratteri</hi> di un tal possesso; perchè il <hi rend="italic">possesso centenario</hi> non è propriamente una <hi rend="italic">prescrizione,</hi> la quale per compiersi ha bisogno di un <hi rend="italic">possesso animo domini,</hi> e di un possesso non equivoco, e non interrotto; ma è un titolo. In un possesso ultra-centenario, il quale non vi ha uomo vivente che possa ricordare quando fosse cominciato, non s’invoca propriamente una <hi rend="italic">prescrizione,</hi> ma un vero potentissimo <hi rend="italic">titolo. Non est proprie praescriptio,</hi> sed <hi rend="italic">tilulus,</hi> così ad una voce i Dottori; anzi aggiungevano il <hi rend="italic">migliore de’ titoli, potior titulorum.</hi></p><p rend="text">A distruggere la forza insuperabile del possesso <hi rend="italic">centenario</hi> ed <hi rend="italic">imme</hi><hi rend="italic">moriale</hi> erano impotenti ed inefficaci tutti gli ostacoli, tanto derivanti dalla inesistenza <hi rend="italic">di qualsiasi titolo,</hi> quanto dalla <hi rend="italic">natura imprescrittibile</hi> delle cose, nonché tutte le eccezioni tendenti a stabilire l’<hi rend="italic">origine viziosa</hi> del possesso e l’esser desso l’effetto della <hi rend="italic">violenza, </hi>della <hi rend="italic">tolleranza </hi>e della <hi rend="italic">precarietà.</hi> La virtù caratteristica di codesto possesso <hi rend="italic">centenario </hi>ed <hi rend="italic">immemoriale</hi> consisteva nel far <hi rend="italic">presumere l’esistenza</hi> di <hi rend="italic">titoli</hi> di cui si fosse perduta la memoria, ancorché non si potessero presentare perché ignorate, laonde il <hi rend="italic">possesso</hi> da se solo prolungato per <hi rend="italic">tantum aevi spatium</hi> si trasformava nel <hi rend="italic">migliore dei titoli</hi> escogitabili. Ed inoltre il trascorrimento di così lungo tempo aveva benanche l’effetto di purgare l’inveterato possesso da qualunque vizio di <hi rend="italic">violenza,</hi> di <hi rend="italic">precarietà</hi> e da ogni altro; vizii non più opponibili a chi era divenuto al cospetto della Legge possessore civile e legittimo <hi rend="italic">animo domini,</hi> dopo che il padrone gli avesse fatto esercitare il possesso per cento anni.</p><p rend="text">Queste massime, sul fondamento del testo romano <hi rend="italic">Vetustatem vim</hi><hi rend="italic"> Legis habere</hi> e delle LL. 3<hi rend="italic"> </hi>ff<hi rend="italic">. de aqua quot. et aest.,</hi> ed ult. ff. <hi rend="italic">de aqua et aqua pluvia:</hi> «<hi rend="italic">Solere eos qui juri dicendo praesunt tueri ductus</hi> <hi rend="italic">aquae, quibus auctoritatem vetustas daret tamen si jus non probaretur</hi>», furono consacrate dalla Rota Romana in un gran numero di Decisioni antiche e recensiori, ed applicate non solo contro il Fisco e nelle cose ecclesiastiche, ma fin anche contro la Chiesa Romana. Ed ora si pensi, se in questo paese, e sotto il regime pontifìcio, potesse dubitarsi menomamente di applicare contro il Principe Borghese, o qualunque altro privato cittadino, la prescrizione <hi rend="italic">centenaria</hi> ed <hi rend="italic">immemoriale</hi>, che dichiaravasi operativa di acquisto di beni e di diritti anche a danno della Sede Apostolica.</p><p rend="text">Rinunzio alla inutile impresa di intrattenervi con citazioni d’infinite autorità.</p><p rend="text">Mi basti rammentare che al possesso centenario ed immemoriale ha attribuito codesta virtù e potenza, anche sotto l’impero dei nuovi Codici, la concorde giurisprudenza delle Supreme Corti di Cassazione Italiane, come ne fanno ampia testimonianza le Decisioni della Corte di Cassazione di Torino<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-061">25</ref></hi></hi>, della Corte di Cassazione di Roma<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-060">26</ref></hi></hi>, della Corte di Cassazione di Firenze<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-059">27</ref></hi></hi> e della Corte di Cassazione di Napoli<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-058">28</ref></hi></hi>.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Avv. Mari</hi> – Il principio non s’impugna!</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Avv. Mancini</hi> – Il principio non s’impugna? È già qualche cosa!</p><p rend="text">Ma voi credete che basti semplicemente negare in fatto l’<hi rend="italic">esistenza </hi>nella popolazione di Roma di un <hi rend="italic">possesso ultracentenario,</hi> anzi quasi tre volte centenario?</p><p rend="text">A questa gratuità negativa, contro la quale protestano la coscienza e la notorietà pubblica, noi opponghiamo un doppio ordine di ragioni.</p><p rend="text">Primamente giova ripetere, che avendo noi provato e giustificato che fin dal principio del secolo 17° si <hi rend="italic">possedeva</hi> dagli abitanti di Roma il <hi rend="italic">libero accesso</hi> nella Villa Borghese, ed essendo un fatto non contestato né contestabile, perché caduto quotidianamente sotto gli stessi occhi nostri, che anche in questi ultimi anni, e nel giorno in cui la Casa Borghese chiuse nel 1885 arbitrariamente al pubblico le porte della sua Villa, il popolo di Roma trovavasi nel <hi rend="italic">godimento</hi> ed <hi rend="italic">esercizio</hi> del suo <hi rend="italic">possesso</hi>, a noi basta contrapporre l’invocazione della <hi rend="italic">praesumptio legis</hi> come pruova della secolare conservazione del possesso medesimo in tutto il tempo intermedio. È più di quanto a noi bisogna in un giudizio <hi rend="italic">possessorio,</hi> per apprestarci un <hi rend="italic">titolo putativo </hi>e <hi rend="italic">colorante</hi> il possesso.</p><p rend="text">Niuno impedirà al principe Borghese d’intentare in <hi rend="italic">petitorio,</hi> una <hi rend="italic">azione negatoria di servitù,</hi> e colà discuteremo ciascuno dei fatti dai quali egli vorrebbe arguire la <hi rend="italic">precarietà</hi> del possesso, o la sua <hi rend="italic">interruzione.</hi> Benché in tema di <hi rend="italic">possesso immemoriale</hi> e <hi rend="italic">centenario</hi> codesti vizi non siano più opponibili e discutibili, pure confidiamo di potere a suo tempo, ad esuberanza dimostrare che non sussiste alcun fatto dal quale si appalesi la precarietà, e che abbondano anzi i fatti che la escludono, e provano la coscienza del popolo di fruire di un diritto, che sapeva essergli stato conceduto dai fondatori della Villa e dai loro successori.</p><p rend="text">Voi conseguentemente non potete oggi respingerci in questo giudizio possessorio, sol perché al convenuto piace negare senza prove l’antichità del nostro possesso, altrimenti (come già dissi innanzi) si troverebbe in miglior condizione il possessore di un anno e un giorno che il possessore centenario.</p><p rend="text">Dal nostro canto, oltre all’efficacia più che decisiva di una <hi rend="italic">presunzione di Legge</hi>, non abbiamo mancato di addurre numerosi documenti, e le testimonianze di tutti gli scrittori di due interi secoli. Ma quale sarà il valore di codeste pruove?</p><p rend="text">Esse son oggi poste sotto gli occhi del Tribunale, acciò in questa sede possessoria possa soltanto farne, secondo il linguaggio de’ giudici, una delibazione; della loro definitiva efficacia non è questo il luogo di parlarne. Chiedendo di essere <hi rend="italic">mantenuti</hi> in un possesso oltre-centenario, in un possesso immemoriale, unico nostro obbligo sarebbe di presentarvi tali documenti dai quali sorga un <hi rend="italic">fumus juris, </hi>in altri termini la dimostrazione che quando noi invochiamo questo possesso <hi rend="italic">centenario,</hi> non è un fatto giuridico escogitato a capriccio, non ci permettiamo d’inventare quel che non esiste. Ecco tutto quello che da noi può pretendersi in un giudizio possessorio.</p><p rend="text">E si badi, che, nel sistema dei nostri contraddittori, basterebbe ad ogni convenuto in <hi rend="italic">possessorio,</hi> specialmente in giudizio di <hi rend="italic">Servitù, </hi>negare non già l’attualità dell’annale possesso, ma che siavi un possesso per <hi rend="italic">durata</hi> e per <hi rend="italic">qualità</hi> operativo dell’acquisto della <hi rend="italic">servitù. </hi>Un tal sistema ammetterebbe una eccezione con cui si dicesse: <hi rend="italic">Perchè un diritto di servitù sia mantenuto e difeso</hi>, è necessario che esso siasi acquistato; e poiché dell’acquisto non si può discutere e decidere che in <hi rend="italic">giudizio petitorio,</hi> il procedimento possessorio deve rimanere sospeso fino a ragione conosciuta in petitorio.</p><p rend="text">Ho io bisogno, o Signori, di confutare un sistema cotanto illegale ed assurdo?</p><p rend="text">Se il medesimo fosse attendibile, sarebbe in balìa di ogni turbato, convenuto con azione possessoria, liberarsene con una semplice negativa. Anche quando l’azione apparisse relativa ad un <hi rend="italic">possesso</hi> confortato dalla invocazione di un <hi rend="italic">titolo</hi>, nulla sarebbe più facile che negare la <hi rend="italic">verità o</hi> la <hi rend="italic">validità</hi> del titolo stesso, per arrestare lo sperimento del possessorio.</p><p rend="text">Ciò sarebbe annullare ed impedire con somma agevolezza tutt’<hi rend="italic">i rime­dii possessorii,</hi> subordinandoli all’esito di una lite petitoria.</p><p rend="text">Ma con questo sistema i rimedii <hi rend="italic">possessorii</hi> perderebbero la loro utilità, sarebbe sconosciuta la loro storica origine, e la loro ragione di essere, che fu appunto il bisogno di apprestare al possessore un pronto ed agevole mezzo di tutela e di giudiziale protezione del suo stato di possesso, senza pregiudicare tuttavia le ragioni del <hi rend="italic">dominio, </hi>della <hi rend="italic">proprietà,</hi> dell’<hi rend="italic">acquisto</hi> e della <hi rend="italic">spettanza de’ diritti,</hi> cognizioni riserbate ad un successivo ordinario giudizio <hi rend="italic">petitorio.</hi></p><p rend="text">Queste ultime considerazioni, il Tribunale si degni di avvertirlo, non riguardano soltanto l’ultimo dei <hi rend="italic">tre fondamenti giuridici</hi> della nostra domanda di <hi rend="italic">manutenzione,</hi> ma sono parimenti applicabili anche ai due precedenti.</p><p rend="text">Esse sostanzialmente dimostrano la falsità di un ragionamento, che può dirsi l’idea madre, il criterio dominante di tutta la difesa del principe Borghese.</p></div><div><head>9. Riassunto</head><p rend="text"><hi rend="italic">Onorando Signor Presidente, Signori Giudici,</hi> il mio compito è finito, e vi chiedo scusa di avere intrattenuto il Tribunale ben oltre le mie previsioni.</p><p rend="text">Mi sia concesso a questo punto di riassumere in brevi cenni la difesa, che ho sostenuta nell’interesse del Comune.</p><p rend="text">Anzitutto credo aver posto in luce pienissima l’incontestabile <hi rend="italic">ammessibilità</hi> della nostra Azione di <hi rend="italic">reintegrazione nel possesso</hi> del diritto, di cui il principe Borghese ha <hi rend="italic">spogliato</hi> la popolazione di Roma e del buon fondamento dell’Azione medesima.</p><p rend="text">Passando poscia alla stessa dimostrazione per l’Azione di <hi rend="italic">manutenzione,</hi> cominciai dalla <hi rend="italic">tesi</hi> del mio sistema difensivo, dimostrando, che il <hi rend="italic">diritto posseduto</hi> dalla popolazione di questa città non ha natura di semplice Servitù, ma è un <hi rend="italic">diritto di uso pubblico</hi> assai più ampio e <hi rend="italic">sui generis</hi> sulla Villa Borghese; e se volesse definirsi <hi rend="italic">servitù,</hi> sarebbe una <hi rend="italic">servitù di uso ed utilità pubblica,</hi> ben diversa dalla servitù tra due fondi stabilita per sola <hi rend="italic">utilità privata.</hi></p><p rend="text">La <hi rend="italic">manutenzione</hi> di codesto <hi rend="italic">diritto</hi> della <hi rend="italic">universalità degli abitanti di una città</hi> con l’una, o con l’altra definizione, sfugge completamente alle disposizioni restrittive e proibitive scritte nel Codice Civile per le sole <hi rend="italic">Servitù di privat</hi><hi rend="italic">a utilità ed interesse.</hi></p><p rend="text">Passammo dopo ciò alla parte <hi rend="italic">ipotetica</hi> della causa; in essa non abbiam dato le mani vinte ai nostri contraddittori; concedendo non ammettersi nelle servitù discontinue l’Azione di <hi rend="italic">manutenzione</hi> anche sotto il vigente Codice Civile. Ma reputammo inutile insistere nella discussione di questa questione accademica, perciocché concorressero nella specie <hi rend="italic">tre</hi> speciali <hi rend="italic">fondamenti giuridici</hi> a sostegno della nostra Azione di <hi rend="italic">manutenzione,</hi> cioè:</p><p rend="text">A) — Trattarsi di un <hi rend="italic">possesso</hi> riguardante una servitù esercitata e posseduta assai prima della promulgazione del Codice Civile, e che perciò potevasi <hi rend="italic">acquistare</hi> col solo possesso in virtù delle Leggi anteriori, i cui effetti sono stati conservati dalla legge transitoria:</p><p rend="text">B) — Non chiedersi la <hi rend="italic">manutenzione</hi> di un <hi rend="italic">nudo possesso di fatto </hi>annale, ma di un possesso qualificato, e confortato da <hi rend="italic">titolo</hi>, tale essendo per le antiche leggi ogni <hi rend="italic">destinazione del fondo</hi> per volontà del <hi rend="italic">proprietario</hi> a prestare una <hi rend="italic">Servitù a vantaggio del pubblico, </hi>attestata da dichiarazione scolpita in Lapide marmorea, ed avvalorata da innumerevoli testimonianze di scrittori e <hi rend="italic">pruove storiche:</hi></p><p rend="text">C) — Finalmente trattarsi di un <hi rend="italic">possesso</hi> sostenuto dalla invocazione di altro <hi rend="italic">titolo</hi> d’indubitata giuridica efficacia, cioè da una durata di godimento ed esercizio non trentenaria, necessaria per l’ordinaria prescrizione, ma <hi rend="italic">oltrecentenaria</hi> ed <hi rend="italic">immemoriale,</hi> anzi di quasi tre secoli, la quale supplirebbe al difetto di ogni altro titolo, anzi costituisce essa stessa legalmente il <hi rend="italic">migliore e più efficace dei titoli.</hi></p></div><div><head>10. Conchiusione</head><p rend="text">E qui dovrei arrestarmi. Ma un dubbio nel capo mi tenzona, e non so, o Signori, se nel chiudere il mio discorso io debba aggiungere una dichiarazione forse poco aspettata, e che a taluno potrebbe sembrare paradossale: ma essa mi esce dall’anima.</p><p rend="text">A me pare, potrò ingannarmi, e ne chiedo venia agli insigni difensori della Casa Borghese, i quali hanno sostenuto con tanto fulgore di eloquenza e di dialettica il loro sistema; a me pare, giungendo al termine della mia difesa, che si possano invertire le parti, e che in realtà io solo, e non essi, ma io soltanto a maggior ragione possa essere considerato come il vero difensore del principe Borghese. Non ve ne maravigliate; non sarò stato il difensore del meschino interesse consistente nel sapere se la sua villa, uno de’ tanti vasti possedimenti di questa doviziosissima famiglia, sia o no, immune da un diritto di servitù, ma difensore di un interesse morale di ordine assai superiore, e di ben altro valore agli occhi di personaggi di così elevata condizione sociale.</p><p rend="text">Infatti chi è il vero apologista della illustre Casa Borghese? Sono <hi rend="CharOverride-2">io, insieme col collega Meucci. Siamo noi che dimostriamo al popolo di Roma, come esso veramente abbia un sacro debito di ammirazione e di eterna riconoscenza per la grande munificenza di Scipione Borghese e dei suoi successori, pel grande atto di generosa liberalità da essi compiuto.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Con tutta la copia di preziosi ajuti, elargizioni del Pontefice, capo della Famiglia, che profondeva a loro pro i tesori dello Stato e della Chiesa, essi avrebbero potuto conservarli a loro esclusivo profitto, né dividere col pubblico il godimento di questo incomparabile luogo di de­lizie. Ma invece questo è il nostro assunto, e questa è la verità: </hi>essi<hi rend="CharOverride-2"> vollero destinarlo all’</hi><hi rend="italic">uso</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> di tutti gli abitanti di Roma, e significarono il nobile proponimento della loro </hi><hi rend="italic">volontà,</hi><hi rend="CharOverride-2"> scrivendo nella Lapide esposta al pubblico, che quel luogo di delizia era stato creato </hi><hi rend="italic">meno pel padrone, che </hi><hi rend="italic">pel</hi><hi rend="italic"> popolo.</hi><hi rend="CharOverride-2"> Ecco un grande pensiero, uno slancio generoso di cuore filiale verso la città di Roma: nell’avere gli illustri maggiori del Principe Borghese costituito a favore del popolo di Roma il diritto di partecipare al godimento di questa Villa.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Siamo dunque noi panegiristi di questi generosi antenati della Casa Borghese; siamo noi i difensori della vera nobiltà, della gloria di questa insigne prosapia. Se il Principe vorrà ben rifletterci, dovrà ringraziarci.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Che se fosse vero che i suoi maggiori ed il fondatore della Villa non avessero conceduto, né voluto concedere alcun diritto al popolo romano; se non </hi>gli avessero aperte le porte della Villa fuorché <hi rend="CharOverride-2">per accidentale favore, per soddisfare ad un sentimento di aristocratica vanità, acciò ammirasse il fasto e le magnificenze di una privilegiata famiglia; oh che grande benefizio, che bell’atto di munificenza sarebbe codesto! Ed un così ignobile e volgare proposito come mai potrebbe elevarsi a titolo di riconoscenza verso le generazioni che si succedettero della Romana cittadinanza, e verso la nostra lontana posterità?</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ma dirà il Principe: Voglio a me serbare la </hi><hi rend="CharOverride-2">soddisfazione di continuare spontaneamente l’esercizio di questa domestica liberalità. Ed io punto non dubito ch’egli lo farebbe, che i suoi figliuoli anch’essi, cui professiamo meritata stima, farebbero altrettanto. Ma delle generazioni avvenire, e de’ terzi nelle cui mani potrebbe passare la Villa, chi mai può rispondere? Come dunque l’illustre Casa Borghese può essere indifferente a tal pericolo, ed anteporre bassi e meschini interessi secondari al supremo nobilissimo interesse della gloria immortale de’ maggiori, dello splendore della famiglia, dell’assicurarsi un titolo imperituro e legittimo alla riconoscenza di tutto un popolo, di tutti coloro che, cittadini e stranieri accorrenti da ogni parte del mondo abitano o visitano questa eterna Città capitale d’Italia?</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">È in questo senso che parvemi benanche inopportuna un</hi><hi rend="CharOverride-2">’ultima osservazione dell’egregio Avv. Mari, quando si maravigliò che il mio collega Meucci avesse fatto augurio alla Città di Roma di ottenere dalla spontanea liberalità del Principe Borghese quanto aveva conseguito la Città di Genova dalla Duchessa di Galliera. Si è detto che non converrebbe alla Città di Roma accettare una liberalità somigliante.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Permetterà il nostro collega, che ogni considerazione di convenienza sia lasciata piuttosto ai reggitori ed ai difensori della Città di Roma i quali non possono fare atto di umiltà, rassegnandosi ad accettare dagli avversarj consigli e suggerimento. Sappiate però, signori, che fui testimone io stesso di quell’atto memorabile di splendida virtù della Duchessa di Galliera. La sua causa era tuttora pendente, sul Ricorso attendevasi che pronunziasse la Corte di Cassazione, e le nostre armi erano imbrandite per l’ultimo cimento. Ma un giorno quella nobile dama chiamò a sè i propri difensori, e loro disse: Desidero troncare la lite, rinunziare alle mie ragioni, quali che esse siano, a tutto benefizio della popolazione di Genova. Questa pretende sul mio Museo un semplice </hi><hi rend="italic">diritto di servitù</hi><hi rend="CharOverride-2">; ebbene, io dono al Municipio ed alla Cittadinanza Genovese il Museo stesso in piena proprietà e disponibilità, insieme col magnifico Palazzo ove si contiene, e con un reddito annuo per la sua decorosa manutenzione e pel servizio del pubblico.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Simili atti niuno ha diritto di consigliarli. Perderebbero il loro maggiore merito senza un’intera e libera spontaneità. Ma chi dia diritto di giudicarne con indiscreta temerità la convenienza? Eh via! inchiniamoci innanzi alle grandi anime capaci di così generosi atti di virtù! Rispettiamoli tanto più, quando vengono dagli alti ranghi della società!</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Del resto, o Signori, poiché la difesa Borghese non accetta l’augurio che la presente Causa abbia termine con un atto di spontanea liberalità; non potrà impedirci di fare un altro augurio; quello che in essa il giudizio del Tribunale ci sia favorevole; che il Principe Borghese sia costretto dalla Vostra Sentenza a riconoscere di essersi coi suoi difensori ingannato, e che il diritto del Popolo di Roma sulla sua Villa è luminoso, evidente, incontrastabile. Con questa speranza do fine al mio dire, confortato da serena ed illimitata fiducia nella vostra imparziale giustizia.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">(</hi><hi rend="italic">Vivi applausi</hi><hi rend="CharOverride-2">).</hi></p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-085-backlink">1</ref></hi>	<hi rend="italic">Instit</hi><hi >. Lib. IV tit. XV </hi><hi rend="italic">De Interd</hi><hi >.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-084-backlink">2</ref></hi>	Ulpiano, L. ff. <hi rend="italic">de vi et vi armata.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-083-backlink">3</ref></hi>	Cassazione di Torino 15 giugno 1885,<hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-5">causa </hi><hi rend="italic">Crivelli</hi><hi rend="CharOverride-5"> ed </hi><hi rend="italic">Antona Traversi.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-082-backlink">4</ref></hi>	Sola<hi rend="italic">, Comment.</hi> Tit. <hi rend="italic">de restituitone</hi>, spogliat. n. 2.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-081-backlink">5</ref></hi>	Del 10 Luglio 1855 (<hi rend="italic">Bettini</hi>, 1885, I, 655); del 15 marzo 1859 (id. 1859, I, 280); del 26 luglio 1862 in Milano (id. 1862, I, 750); del 7 febbraio 1877 (<hi rend="italic">Giurispr.</hi> Anno XXIX, 1, 341); del 17 dicembre 1880 <hi rend="italic">(Annali</hi>, 1881, 1, 72).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-080-backlink">6</ref></hi>	Del 27 giugno 1870 <hi rend="italic">Cappelli</hi> e <hi rend="italic">Perticari</hi>; del 17 novembre 1874 (<hi rend="italic">Annali</hi> 1874, 1, 479 e nel Repertorio di <hi rend="italic">Pacifici Mazzoni</hi> I, 55); del 24 Marzo 1878 <hi rend="italic">(Annali</hi> 1878, I. 245); del 15 novembre 1880 (id. 1880, I, 521); degli 11 luglio e del 28 luglio 1881 (id., 1881, I, 174 e 392).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-079-backlink">7</ref></hi>	11 dicembre 1875 <hi rend="italic">(Circolo Giurid.</hi> VII, 120).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-078-backlink">8</ref></hi>	Del 18 marzo 1871 (<hi rend="italic">Annali</hi>, 1872, I, 197); del 5 giugno 1871 <hi rend="italic">(Gazz. dei Tribun.</hi> XXIV, 78); del 20 gennajo 1874 <hi rend="italic">(Gazz. del Proc.</hi> I, 128); del 22 dicembre 1878 in causa <hi rend="italic">Giorgini</hi>; del 20 ottobre 1875 <hi rend="italic">(Annali,</hi> IX I, 519); del 27 febbraio 1882 (id., XVI, I, 350).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-077-backlink">9</ref></hi>	Del 17 novembre 1880 <hi rend="italic">(Annali</hi> 1881, I, 38); del 30 marzo 1883 (id., 1883, I, 76); del 25 gennajo 1874 (non ancora pubblicata nelle Raccolte).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-076-backlink">10</ref></hi>	Basta rammentare tra innumerevoli Decisioni, le seguenti: Cassazione di Firenze 27 giugno 1870 (<hi rend="italic">Legge</hi> X, 1, 769); 9 febbraio 1874 (<hi rend="italic">Annali</hi> VIII, 1, 98); 11 maggio 1875 (<hi rend="italic">Raccolta</hi> XXVII, 1, 758), 20 novembre 1876 (detta 1, 460); Cassazione di Torino 8 marzo 1867 (<hi rend="italic">Racc</hi>., XIX, 1, 175); 28 novembre 1874 (d. XXVI, 1, 842); 15 luglio 1878 (<hi rend="italic">Ann</hi>. XII, 1, 482); Cassazione di Napoli 12 dicembre 1875 (<hi rend="italic">Racc</hi>. XXVI, 1, 884).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-075-backlink">11</ref></hi>	Ulpiano L. 41 ff. de adquir. rer. dom.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-074-backlink">12</ref></hi>	Dalloz, v. <hi rend="italic">Veate</hi> n. 812 813. – Ledru Rollin. V. <hi rend="italic">Servitude,</hi> n. 36.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-073-backlink">13</ref></hi>	Ecco alcune considerazioni della Sentenza:</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">«Attesochè un terzo argomento di nullità, e certamente di natura più grave, si potrebbe desumere dacché per la condizione apposta al legato di lasciare accessibile al pubblico la Galleria e Biblioteca annessi al palazzo rosso, tale disposizione si risolva in una vera<hi rend="italic"> servitù personale perpetua, </hi>non più ammessa dalle moderne legislazioni col suo carattere di perpetuità<hi rend="italic">. </hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Che una siffatta massima di diritto, vera in sé stessa, non potrebbe trovare la sua pratica applicazione al caso in esame, avvegnaché avendo la testatrice esplicitamente dichiarato, che apponeva quella condizione al legato che faceva alla sua sorella ed al nipote; <hi rend="italic">all’</hi><hi rend="italic"> oggetto dì arrecare lustro e </hi><hi rend="italic">de</hi><hi rend="italic">coro alla Città di Genova</hi><hi rend="CharOverride-2">, a ben </hi>guardarvi<hi rend="CharOverride-2"> si avrebbe in siffatta disposizione non una vera e propria </hi><hi rend="italic">servitù</hi><hi rend="CharOverride-2"> di carattere meramente </hi><hi rend="italic">personale</hi><hi rend="CharOverride-2">, sebbene un peso imposto ad un immobile </hi><hi rend="italic">pel lustro e </hi><hi rend="italic">decoro della</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">città di</hi> <hi rend="italic">Genova</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi> a ben guardarvi si avrebbe in siffatta disposizione non una vera e propria servitù di carattere meramente <hi rend="italic">personale</hi>, sibbene un peso imposto ad un immobile <hi rend="italic">pel lustro e decoro della città di Genova</hi>, <hi rend="CharOverride-2">astrazione fatta dalle persone, e considerata come </hi><hi rend="italic">Urbs</hi> nella sua <hi rend="CharOverride-2">parte estetica, artistica e monumentale. Che se le </hi>persone<hi rend="CharOverride-2"> vangano a ritirare utile e diletto da questo peso e servitù imposta al Palazzo rosso, ciò non avviene che </hi>in <hi rend="CharOverride-2">modo indiretto, o per via di conseguenza, nell’istessa guisa che in tutte le vere e proprie Servitù, sia prediali che urbane, il padrone del fondo dominante viene a godere personalmente della servitù dovuta al suo fondo, senzaché perciò si alteri menomamente il vero carattere della servitù.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">E questa distinzione fra il peso imposto ad un edificio ad ornamento, lustro e decoro d’una Città, e quello posto</hi><hi rend="italic"> a vantaggio diretto di una o più persone</hi><hi rend="CharOverride-2">, per vedervi una servitù </hi><hi rend="italic">personale</hi><hi rend="CharOverride-2"> nel secondo caso, non così nel primo, la troviamo insegnata dal giureconsulto Marcello nella seguente fattispecie:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">«</hi><hi rend="CharOverride-2">Lucius Titius testamento ita scripsit: Haeredem meum volo, fideique ei committo, ut in patriam meam faciat porticum publicum, in qua poni volo imagines argenteas, item marmoreas. Quaero an legatum valeat?</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="italic">Marcellus respondit, valere: et operis, caeterumpque, quae ibi testator poni voluerit; intelligi enim potuit </hi><hi rend="CharOverride-2">aliquod civitati accedere ornamentum</hi><hi rend="CharOverride-2">».</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">E seguono altre considerazioni analoghe fondate sui medesimi principj.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-072-backlink">14</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-2">Trascriviamo alcuni dei Motivi della Sentenza della Corte di Appello di Genova:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">«Considerato che la Legge proibisce bensì di </hi><hi rend="italic">imporre perpetui vincoli</hi><hi rend="CharOverride-2"> sulla proprietà nei rapporti di </hi><hi rend="italic">interesse privato,</hi><hi rend="CharOverride-2"> ma non lo vieta nello </hi><hi rend="italic">interesse pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> e per la </hi><hi rend="italic">pubblica utilità.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Ed in vero; è in forza di questo principio che i beni del Demanio pubblico sono per loro natura </hi><hi rend="italic">inalienabili</hi><hi rend="CharOverride-2">; quelli del patrimonio </hi>dello<hi rend="CharOverride-2"> stato non si possono alienare che in conformità </hi><hi rend="italic">delle leggi che li riguardano</hi><hi rend="CharOverride-2">; quelli delle </hi><hi rend="italic">Provincie,</hi><hi rend="CharOverride-2"> dei </hi><hi rend="italic">Comuni</hi><hi rend="CharOverride-2"> e degli </hi><hi rend="italic">Istituti Ecclesiastici non</hi><hi rend="CharOverride-2"> possono alienarsi che nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge (articoli 430, 432, 434, del Codice Civile).</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Quindi se è vero che l’attuale legislazione non ammette più vincoli perpetui sulla proprietà in </hi><hi rend="italic">favore dei privati,</hi><hi rend="CharOverride-2"> è vero altresì che niuna legge vieta di assoggettare le stesse proprietà ad un </hi><hi rend="italic">onere perpetuo nello interesse pubblico.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Considerando che la Duchessa Melzi poteva validamente disporre che siano </hi><hi rend="italic">accessibili al pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> ed ai visitatori forestieri la Galleria e la Biblioteca in discorso, imperocché </hi><hi rend="italic">la legge non proibisce di imporre il vincolo di accessibilità ad una privata proprietà in favore di una universalità di persone</hi><hi rend="CharOverride-2">.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Che questo onere e vincolo perpetuo non priva il proprietario della disponibilità dell’immobile soggetto al vincolo, ma ha soltanto per effetto che il trapasso dello stesso immobile si operi col </hi><hi rend="italic">medesimo vincolo</hi><hi rend="CharOverride-2"> in vantaggio di detta </hi><hi rend="italic">universalità di persone</hi><hi rend="CharOverride-2">, nella stessa guisa che si opera il </hi><hi rend="italic">trapasso dei Beni gravati dalle servitù</hi><hi rend="CharOverride-2"> stabilite dalla legge, le quali hanno per oggetto la </hi><hi rend="italic">pub</hi><hi rend="italic">blica utilità.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Considerando che se la legge vieta di stabilire servitù personali in favore dei privati, eccetto l’usufrutto, l’uso o l’abitazione;</hi> <hi rend="CharOverride-2">non vieta però di stabilirle a favore del pubblico.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Che per </hi><hi rend="CharOverride-2">conseguenza, sebbene il vincolo di accessibilità, imposto come sopra dalla Testatrice in </hi><hi rend="italic">favore del pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> non possa, né debba qualificarsi uso od usufrutto, perché il pubblico non è chiamato nel Testamento a godere del legato a titolo di </hi><hi rend="italic">usufrutto</hi><hi rend="CharOverride-2"> o di </hi><hi rend="italic">uso</hi><hi rend="CharOverride-2">; male si pretende che non fosse lecito alla Duchessa Melzi di </hi><hi rend="italic">destinare</hi><hi rend="CharOverride-2"> la Galleria e Biblioteca di cui si tratta a </hi><hi rend="italic">vantaggio perpetuo</hi><hi rend="CharOverride-2"> dei </hi><hi rend="italic">visitatori</hi><hi rend="CharOverride-2"> sia </hi><hi rend="italic">cittadini che forestieri</hi>, <hi rend="CharOverride-2">o ad ornamento, lustro o decoro della Città di Genova, </hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Considerando che l’erroneità del sistema propugnato per parte degli appellanti è anche dimostrato dal disposto della leggo 6</hi><hi rend="superscript CharOverride-4">a</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>§ <hi rend="CharOverride-2">2. ff. </hi><hi rend="italic">De auro argento</hi><hi rend="CharOverride-2"> ecc. opportunamente citata nell’appellata Sentenza.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Né vale l’obbietto degli stessi appellanti proposto a questo riguardo, che cioè si tratti in detta legge </hi>di <hi rend="italic">luogo pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> imperocché le espressioni della </hi><hi rend="CharOverride-2">stessa </hi>- <hi rend="italic">ut in patriam faciat porticum publicum, in quo poni volo imagines</hi><hi rend="CharOverride-2"> ecc. — significano bensì che dal Testatore era imposto all’Erede l’obbligo </hi>di <hi rend="CharOverride-2">fare </hi>un <hi rend="CharOverride-2">portico, ma le suddette espressioni </hi><hi rend="italic">della legge</hi><hi rend="CharOverride-2"> indicano che </hi>si <hi rend="CharOverride-2">trattava di far un portico </hi><hi rend="italic">nell’interesse e pel vantaggio del Pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2">, e questa interpretazione </hi>è tanto più <hi rend="CharOverride-2">razionale </hi>in quanto <hi rend="CharOverride-2">che ove si fosse trattato </hi>di un <hi rend="italic">luogo pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> come sostengono </hi>gli <hi rend="CharOverride-2">appellanti, il Testatore</hi> non <hi rend="CharOverride-2">avrebbe potuto </hi>validamente disporne, mentre ne ha <hi rend="CharOverride-2">disposto </hi>nel caso previsto in <hi rend="CharOverride-2">detta Legge.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Considerando <hi rend="CharOverride-2">che </hi>nemmeno giova opporre che <hi rend="CharOverride-2">col </hi>legato in questione la Duchessa Melzi abbia vincolato all’<hi rend="italic">onere di accessibilità</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>al <hi rend="italic">Pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> non </hi>solo la sua porzione indivisa della Galleria e Biblioteca, ma la porzione anche della sorella, avvegnaché non sia dalla legge proibito al Testatore di disporre delle cose appartenenti all’Erede o legatario (art. 848 839 del Codice Civile).</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Che se allo stesso erede e legatario sembri troppo gravoso l’onere impostogli nel testamento; se per una ragione qualsiasi egli non voglia ottemperare alla volontà del Testatore, ha piena facoltà di farlo; ma in questo caso cessa a lui riguardo la libertà testamentaria sottoposta alla condizione; qualora invece prescelga di accettare la liberalità, deve sottostare alla condizione impostagli nel Testamento.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Considerando che sebbene la Testatrice, col sottoporre la cosa legata al <hi rend="italic">vincolo d’accessibilità</hi> in discorso, abbia apportata una restrizione al diritto di alienarla, questa restrizione non può indurre la nullità del legato, avvegnachè che non sia al Testatore vietato, come si disse, di imporre ai beni dei quali dispone oneri perpetui nell’interesse pubblico, salvo all’Erede o legatario il diritto di accettare o ripudiare la liberalità testamentaria, secondo il creda più conveniente al proprio interesse.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-071-backlink">15</ref></hi>	Considerò fra l’altro così: “Atteso quanto alla violazione degli articoli 531 e 616 del Codice Civile Italiano, proposta nella prima parte del 1° Mezzo, che la medesima non ha fondamento giuridico, poiché il principio dal ricorrente invocato in base a detti articoli, che cioè le servitù non riflettono che i rapporti <hi rend="italic">da fondo a fondo</hi>, e rimangono di conseguenza escluse le <hi rend="italic">servitù personali</hi>, non trova opportunità ed applicazione tuttavolta che non trattavasi di un<hi rend="italic"> interesse individuale</hi>, ossia di servitù stabilita <hi rend="italic">per utilità o piacere di un privato</hi>, ma invece è questione di servitù concernente il vantaggio di un intiero territorio, cioè dell’universalità degli abitanti, come appunto accadrebbe nel caso attuale, e come si verificherebbe, a ragion d’esempio, in tema di strade che si sostengono affette da servitù di passaggio <hi rend="italic">a favore del pubblico.</hi> (Vedi in questo senso <hi rend="italic">La Giurisprudenza</hi> 1869, pag. 601, nota 1872 pag. 557).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-070-backlink">16</ref></hi>	Attesoché pertanto, al fine che l’appunto mosso alla disposizione Zambeccari potesse dirsi attendibile, converrebbe dimostrare che le leggi non permettessero atto tanto benefico. Ma basta annunciare la tesi perché tosto sia chiarita di impossibile dimostrazione. La <hi rend="italic">pubblica beneficenza</hi> non potrebbe essere proibita senza proibire l’esercizio della più bella virtù; e nessuna legge ha mai ciò voluto. Quindi, sia pure che il legato d’<hi rend="italic">uso</hi>, di cui è disputa, non avesse il suo tipo in alcuna delle <hi rend="italic">Servitù nominatamente prevedute dalla Legge Romana</hi>, ciò non sarebbe motivo sufficiente per negare ogni efficacia giuridica a quella disposizione. E veramente dacché l’uso delle cose può avere tante varietà, quante sono quelle dei bisogni e delle volontà dell’uomo, non saprebbesi come l’<hi rend="italic">uso perpetuo</hi> che in favore del pubblico ebbe il Marchese Zambeccari a concedere della sua Galleria non potesse dirsi permesso, quantunque non contenente gli elementi caratteristici che per la Legge allora vigente concorrevano a costituire una delle Servitù da essa contemplate. È noto l’insegnamento dei giuristi che, sebbene pel Diritto Romano fosse riservata la denominazione di <hi rend="italic">Servitù</hi> ad una classe particolare di smembramento della proprietà, non era però disdetto lo impiegare un siffatto vocabolo por denotare altre categorie di smembramenti di proprietà più o meno analoghi a quelli dalla Legge qualificati <hi rend="italic">Servitù.</hi> L’ importante era che si verificasse un vincolo, un <hi rend="italic">jus</hi> sopra una cosa.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Attesoché perciò la qualificazione di servitù di uso sulla disputata Galleria non è punto impropria; avvegnaché dal momento che la parola <hi rend="italic">Servitù</hi> denota una restrizione alla libertà illimitata insita nella proprietà di una cosa, non può non ammettersi che il Marchese Zambeccari volle ad una siffatta restrizione assoggettata in perpetuo la sua galleria pel fine di renderla inalienabile onde raggiungere lo scopo cui l’aveva destinata. Dire adunque che quella Galleria fu sottoposta ad una <hi rend="italic">servitù di uso</hi> in <hi rend="italic">vantaggio della città</hi> o <hi rend="italic">Municipio di Bologna</hi> è dire cosa giuridicamente vera, come il dire che alla Città di Bologna compete il diritto <hi rend="italic">di servitù di uso</hi><hi rend="CharOverride-2"> su quella galleria, perché, la stessa parola </hi><hi rend="italic">Servitù</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>vale a <hi rend="CharOverride-2">designare</hi> non <hi rend="CharOverride-2">tanto la restrizione imposta alla </hi>libertà della proprietà, che il diritto di <hi rend="CharOverride-2">colui in favore del quale la restrizione</hi> fu stabilita.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Attesoché se </hi>una <hi rend="CharOverride-2">siffatta </hi><hi rend="italic">Servitù</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>(sulla Galleria Zambeccari in <hi rend="CharOverride-2">Bologna), </hi>avuto riguardo <hi rend="CharOverride-2">alla </hi>sua causa determinante, dovrebbe qualificarsi <hi rend="italic">personale, </hi>perché ordinata <hi rend="italic">in favore di persone</hi>; però, considerato che <hi rend="italic">Servitù</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>perso­nale è <hi rend="CharOverride-2">propriamente </hi>quella che finisce colla vita dell’individuo a cui giova, è chiaro che ogni volta la servitù sia stata creata, come nel caso, <hi rend="italic">in van­taggio</hi> di una Università di persone, degli abitanti di una Città, <hi rend="italic">costi­tuenti nel loro complesso</hi> il Municipio, ente indefettibile, perché per natura sua riproducentesi continuamente nei suoi elementi, <hi rend="italic">non muore mai,</hi> allora la <hi rend="italic">Servitù di uso</hi> sopra una cosa, essendo necessariamente <hi rend="italic">perpetua,</hi> più che personale, è a denominarsi Reale, perchè destinata a durare quanto la cosa sulla quale cade». <hi rend="italic">(Annali</hi> 1881, III, 154).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-069-backlink">17</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-5">Ci sembra non superfluo riferire </hi><hi rend="italic">alcuni dei Motivi di questa dotta Sentenza:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">«Che neppure merita censura la Corte nell’<hi rend="CharOverride-2">aver </hi>ritenuto che le Sentenze pronunziate negli anni 1813 e 1821 tra gli eredi Zambeccari concernenti il Palazzo e la Galleria, od alcuni decreti dell’autorità amministrativa che nel 1838<hi rend="CharOverride-2"> </hi>dichiararono libero <hi rend="CharOverride-2">l’</hi>erede del Zambeccari di <hi rend="CharOverride-2">alienare </hi>una parte dei quadri, non fossero fatti di tale natura da poter costituire <hi rend="italic">inversione </hi><hi rend="italic">nel titolo del possesso</hi><hi rend="CharOverride-2">, giacché cotesti atti non intervennero, come afferma la Sentenza stessa, in contraddizione tra i detentori della galleria e i proprietari della Servitù; ed è principio elementare di diritto che per potersi un possesso precario convertire in possesso manutenibile e </hi><hi rend="italic">ad usucapionem</hi><hi rend="CharOverride-2">, sono necessari atti o fatti avvenuti in confronto del proprietario, il quale, come possessore civile, continua nel possesso della cosa da altri detenuta, finché volontariamente o coattivamente non lo abbia perduto.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Considerando che dopo tutto ciò è evidente, che le censure che muove il ricorso a quelle considerazioni della Sentenza, in cui si discorre della </hi><hi rend="italic">Servitù di uso pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> non approderebbero a nulla ancorché avessero un valido fondamento nelle medesime. La Corte, dopo avere dichiarato il suo concetto in </hi>ordine<hi rend="CharOverride-2"> alla disposizione del Zambeccari elettivamente alla galleria, e stabilito il diritto della Città di Bologna e dell’</hi><hi rend="CharOverride-2">Istituto di belle arti a rivendicarla, poteva arrestarsi senza incorrere nel vizio di incompleta motivazione, tuttavia volle secondare la difesa del Bevilacqua, e seguirla nelle sue eccezioni. </hi><hi rend="CharOverride-5">Ma</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">osservò anzitutto, quanto alla prima eccezione diretta a dimostrare la impossibilità giuridica di una </hi><hi rend="italic">Servitù</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">d’uso pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> sulla galleria a favore del Municipio “che </hi>alle<hi rend="CharOverride-2"> considera­zioni</hi> <hi rend="CharOverride-2">addotte in sostegno della medesima contrastano i termini della que­stione che tra le parti si agita. Dicendosi intatti, come fa l’appellante, che il Zambeccari coll’imporre sulla sua galleria una </hi><hi rend="italic">Servitù d’uso</hi><hi rend="CharOverride-2"> avrebbe creato un ente giuridico impossibile, perché non saprebbesi dove rinven</hi>ire il <hi rend="CharOverride-2">rapporto tra fondo dominante e fondo serviente, si viene con </hi>tale <hi rend="CharOverride-2">argomentazione </hi>a <hi rend="CharOverride-2">spostare </hi>la <hi rend="CharOverride-2">questione, la quale è questa e non altra: se </hi>cioè il <hi rend="CharOverride-2">Marchese </hi>Zambeccari disponendo <hi rend="CharOverride-2">della galleria intese </hi>di rivolgerla <hi rend="italic">in perpetuo vantaggio dei suoi cittadini ed anche dei forestieri. </hi>E la risoluzione di tale quistione, che è una <hi rend="CharOverride-2">interpretazione di </hi>volontà, non ammette, come fu già dimostrato, alcun dubbio.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Fuor di proposito nella specie si ricorre ai principii che governano lo Ser­vitù tra fondo e fondo. In altri termini la Corte, prima di occuparsi del merito della eccezione, premise l’avvertenza che la medesima involgeva una questione inutile, perché trattavasi nella specie di una <hi rend="italic">Servitù di uso pubblico</hi> fondata non già sul <hi rend="italic">titolo</hi> di dominio, inquantochè il Zambeccari, destinando la sua galleria all’<hi rend="italic">uso personale del pubblico,</hi> era venuto ad investire la Città di Bologna del dominio della medesima, facendone oggetto non già di bene patrimoniale della Città medesima, ma del <hi rend="italic">pubblico</hi> <hi rend="italic">servizio</hi>, secondo l’antica distinzione sui beni dei Comuni riprodotta <hi rend="CharOverride-2">anche </hi>dall’ art. 432 del Codice Civile: “I beni delle Provincie e dei Comuni si distinguono in beni <hi rend="italic">di uso pubblico</hi>, o beni <hi rend="italic">patrimoniali</hi><hi rend="CharOverride-2">”</hi><hi rend="italic">.</hi> Se adunque volle poi la Corte intrattenersi anche a discutere l’eccezione di Bevilacqua ad onta che avesse già definito il diritto della Città di Bologna un <hi rend="italic">legato di</hi> <hi rend="italic">pubblico uso</hi>, è chiaro che non potè discendere a quella discussione che a modo d<hi rend="italic">’ipotesi</hi> e per dimostrare che considerata la questione sotto tutti gli aspetti, anche supponendo che sulla Galleria si fosse voluto istituire un vero e proprio fedecommesso a favore dei Zambeccari nulla im<hi rend="CharOverride-2">pedirebbe di attribuire </hi>onere<hi rend="CharOverride-2"> aggiunto di conservare in perpetuo la galleria stessa </hi><hi rend="italic">ad</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">uso del pubblico e degli studiosi</hi><hi rend="CharOverride-2"> il carattere di una </hi><hi rend="italic">Servitù,</hi><hi rend="CharOverride-2"> imposta alla detta galleria la cui durata fosse perpetua e non subordinata alla durata del fedecommesso.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-8"><hi rend="CharOverride-2">Considerando che anche in codesta ipotesi la Sentenza non può essere redarguita degli orrori che le addebita il ricorso. Mettendo da parte l’obiezione che tale Servitù non potrebbe qualificarsi </hi><hi rend="italic">reale,</hi><hi rend="CharOverride-2"> perché mancherebbe il rapporto tra fondo dominante e fondo serviente, inquantochè la Sentenza non attribuì veramente tale qualità</hi>, <hi rend="CharOverride-2">ma disse soltanto che la perpetuità della durata voluta dal testatore, o la indefettibilità dell’ente a cui vantaggio la creava, portava a ritenere «che se avuto riguardo alla sua causa</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="CharOverride-2">determinante potrebbe qualificarsi </hi><hi rend="italic">personale,</hi><hi rend="CharOverride-2"> perché ordinata in favore di persone; però considerato che servitù personale </hi>è <hi rend="CharOverride-2">quella che finisce colla vita dell</hi><hi rend="CharOverride-2">’individuo a cui giova, </hi>è <hi rend="CharOverride-2">chiaro che quando la </hi>serv<hi rend="CharOverride-2">itù sia stata creata</hi>, <hi rend="CharOverride-2">come nel caso</hi>, <hi rend="CharOverride-2">a vantaggio </hi>di una <hi rend="italic">Universalità di persone</hi><hi rend="CharOverride-2"> degli </hi><hi rend="italic">abitanti di una Città</hi><hi rend="CharOverride-2"> costituenti </hi>nel <hi rend="CharOverride-2">loro </hi>complesso <hi rend="CharOverride-2">il </hi><hi rend="italic">Municipio </hi><hi rend="CharOverride-2">ente </hi><hi rend="CharOverride-2">indefettibile, allora nei </hi>suoi <hi rend="CharOverride-2">effetti </hi>è <hi rend="CharOverride-2">a </hi>parificarsi ad <hi rend="CharOverride-2">una </hi>Servitù <hi rend="CharOverride-2">reale perché destinata a durare quanto </hi>la <hi rend="CharOverride-2">cosa </hi>sulla <hi rend="CharOverride-2">quale </hi>cade».</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-2">Del resto la questione non consiste </hi>nel determinare la <hi rend="CharOverride-2">qualifica </hi>da attribu<hi rend="CharOverride-2">irsi ad una Servitù di </hi>tal genere, ma nel sapere se costituitasi <hi rend="CharOverride-2">come perpetua possa, </hi>o <hi rend="CharOverride-2">no, avere </hi>una durata perpetua. S’invocano dal ricorso <hi rend="CharOverride-2">le leggi 56, </hi><hi rend="italic">de usufr. et quemad.;</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>ed 8, ff. <hi rend="italic">de usu et usufr</hi>.; nonché gli arti<hi rend="CharOverride-2">coli 518 o 519 del Codice </hi>Civile, ove si dispone che la Servitù d’Uso o d’<hi rend="CharOverride-2">Usufrutto lasciata ad </hi>un Municipio non possa oltrepassare una deter<hi rend="CharOverride-2">minata durata. </hi>Ma <hi rend="CharOverride-2">queste </hi>leggi riguardano il legato di usufrutto di beni destinati ad entrare <hi rend="italic">nel patrimonio del Comune,</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>e non la Servitù propriamente detta d’<hi rend="italic">Uso pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>avente direttamente per oggetto il <hi rend="italic">vantaggio </hi><hi rend="italic">di tutti e singoli cittadini della città.</hi> La distinzione che esiste in ordine ai beni dei Comuni tra quelli che sono destinati all’uso pubblico e quelli così detti <hi rend="italic">patrimoniali</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>vale tanto rispetto alla proprietà quanto rispetto ai <hi rend="italic">diritti reali</hi> o di <hi rend="italic">Servitù.</hi> L’Usufrutto di un immobile o di una eredità lasciata a un Comune diventa bene patrimoniale del medesimo; ed è a questa specie di usufrutto che la legge ha voluto determinare una durata onde, attesa la indefettibilità dell’ente usufruttuario, la proprietà non abbia a risolversi in un titolo vano. Ma è ben diverso il caso in cui una Servitù sia stata costituita non già all’effetto di accrescere le rendite dell’amministrazione Comunale, ossia ad avvantaggiarne esclusivamente il patrimonio, ma per <hi rend="italic">utile</hi> e <hi rend="italic">comodità diretta dell’Universalità dei Cittadini, </hi>nel qual caso non sempre avviene che codesto vincolo dell’<hi rend="italic">uso pubblicò </hi>assorbisca interamente la utilità della cosa, da rendere illusorio il diritto di proprietà.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Insomma la legge, nell’assegnare una durata all’usufrutto o all’uso non ha contemplato le Servitù <hi rend="italic">di uso pubblico,</hi> servitù <hi rend="italic">sui generis</hi>, le quali più che al diritto d’<hi rend="italic">uso</hi>, annoverato fra le <hi rend="italic">Servitù personali</hi> nel diritto romano, si avvicinano alle varie specie di diritti od usi civici invalsi per gius<hi rend="CharOverride-2"> comune, e che avendo il più delle volte per oggetto uno scopo più elevato ed interessante la società, che non è l’ incremento del patrimonio Comunale, meritano tutto il favore della </hi>legge<hi rend="CharOverride-2"> per non </hi>doversene<hi rend="CharOverride-2"> limitare la durata contro la volontà dei disponenti. Infatti ove risultasse che il proprietario di un immobile, di una biblioteca o di una collezione di oggetti d’arte, come nella specie, nel disporre del suo patrimonio avesse ingiunto agli eredi di </hi><hi rend="italic">destinare in perpetuo ad uso pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> quella sua proprietà affinché servissero </hi><hi rend="italic">all’istruzione</hi><hi rend="CharOverride-2"> ed anche </hi><hi rend="italic">alla ricreazione e al diletto del pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> non potrebbe immaginarsi una ragione perché l’esecuzione di tale volontà, rivolta all’</hi><hi rend="italic">utile pubblico,</hi><hi rend="CharOverride-2"> dovesse trovare ostacolo nel divieto della legge civile. Di fronte al volere del testatore coordinato al pubblico interesse non potrebbe meritare valore la considerazione tutta di ordine privato concernente il diritto degli eredi proprietari. O l’esercizio dell’</hi><hi rend="italic">uso</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">pubblico</hi><hi rend="CharOverride-2"> non è tale da assorbire esclusivamente la totale utilità della cosa,</hi> <hi rend="CharOverride-2">ed </hi>in <hi rend="CharOverride-2">tal caso la perpetuità della Servitù non è incompatibile colla esistenza </hi>del <hi rend="CharOverride-2">diritto </hi>di <hi rend="CharOverride-2">proprietà </hi>in <hi rend="CharOverride-2">altri</hi>; <hi rend="CharOverride-2">ovvero si verifica in effetto tale incompatibilità e si </hi>deve<hi rend="CharOverride-2"> inferirne che </hi>il <hi rend="CharOverride-2">testatore ancorché costituire una </hi><hi rend="italic">servitù di uso pubblico</hi> volle <hi rend="CharOverride-2">assegnare </hi>in <hi rend="CharOverride-2">assoluto dominio quei suoi beni</hi> alla Città per <hi rend="CharOverride-2">essere </hi><hi rend="italic">destinati all’uso pubblico. </hi><hi rend="CharOverride-2">E</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">in tal modo il ricorso </hi>col <hi rend="CharOverride-2">sostenere </hi>che nel <hi rend="CharOverride-2">caso </hi>concreto si <hi rend="CharOverride-2">risolverebbe </hi>in <hi rend="CharOverride-2">nome vano la </hi>proprietà degli eredi Zambeccari sulla Galleria, ove si <hi rend="CharOverride-2">ammettesse </hi>la <hi rend="italic">servitù perpetua dell’uso pubblico</hi> viene <hi rend="CharOverride-2">esso stesso a </hi>giustificare il primo concetto della Sentenza, che cioè gli eredi stessi furono dal <hi rend="CharOverride-2">testatore </hi>costituiti semplici custodi e depositari e non proprietari, inquantochè risultava <hi rend="CharOverride-2">a </hi>suo avviso indubitata la intenzione del Zambeccari di destinare in perpetuo la sua galleria all’<hi rend="italic">uso dei cittadini, dei forestieri e degli studiosi di belle</hi> <hi rend="italic">arti.</hi> E così torna sempre la conclusione, che ritenuta tale volontà, questa doveva avere il suo effetto o col riconoscersi il dominio della Città sulla galleria, o con ammettersi a suo favore costituita sovra essa una Servitù di uso <hi rend="italic">pubblico.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Considerando da ultimo, che neppure attendibili sono le censure del ricorso contro la considerazione della Sentenza, che cioè nella ipotesi di Servitù questa non sarebbe venuta meno, come sostenevasi dal Bevilacqua, pel lungo silenzio del Municipio, inquantochè ritenne stabi­lito dallo esame dei testimoni che i cittadini continuarono a giovarsi dell’uso della galleria coll<hi rend="CharOverride-5">’accedere alla medesima. Trattasi, come ognun vede, di un giudizio di fatto incensurabile, e in </hi>ordine<hi rend="CharOverride-5"> al quale la Corte, col riportarsi alle risultanze della prova testimoniale, da cui attinse il suo convincimento, adempì sufficientemente l’obbligo della motivazione. Per questi motivi, rigetta, ecc.»</hi> <hi rend="italic">(Temi Romana,</hi> 1884, pag. 182 e segg.).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-068-backlink">18</ref></hi>	<hi >Serrigny, </hi><hi rend="italic">Traitè de l’organisation, de la compétence et de la procedure</hi><hi >, tom. </hi>II N. 695.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-067-backlink">19</ref></hi>	Causa <hi rend="italic">Negri</hi> e <hi rend="italic">Testa</hi> (Gazz. de’ Trib. di Napoli. IV. 370, 458).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-066-backlink">20</ref></hi>	Donello<hi rend="CharOverride-1">, </hi>Lib. V. cap. 34, n. 13, Lib, II cap. 11. Voet, Pecchio<hi rend="CharOverride-1">,</hi> ed altri moltissimi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-065-backlink">21</ref></hi>	Albisini<hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Raccolta</hi> vol. III, 1, 376; 11, 231 — vol. 1 pag. 359.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-064-backlink">22</ref></hi>	Gazzetta <hi rend="italic">dei Tribunali </hi>(di Napoli) III, 213, 36.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-063-backlink">23</ref></hi>	<hi >Fabr. Cod., Lib. VIII, tit. IV.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-062-backlink">24</ref></hi>	VILLAE . BURGHESIAE . PINCIANAE</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">CUSTOS . HAEC . EDICO</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">QUISQUIS . ES . SI LIBER</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">LEGUM . COMPEDES . NE . HIC . TIMEAS</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">ITO . QUO . VOLES . CARPITO . QUAE . VOLES</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">ABITO . QUANDO . VOLES</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">EXTERIS . MAGIS .HAEC . PARANTUR . QUAM . HERO</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">IN . AUREO . SAECULO . UBI . CUNCTA . AUREA</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">TEMPORUM . SECURITAS . FECIT</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">BENE . MORATO . HOSPITI</p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">FERREAS . <hi >LEGES . PRAEFICERE . HERUS . </hi><hi >VETAT</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi >SIT . HIC . AMICO . PRO . LEGE . HONESTA . </hi><hi >VOLUPTAS</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi rend="CharOverride-1" >VERUM . SI . QUI . DOLO . MALO</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi rend="CharOverride-1" >LDBENS. SCIENS</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi >AUREAS . URBANITATIS . LEGES . FREGERIT</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi >CAVEAT . NE . SIBI</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5"><hi >TESSERAM AMICITIAE . SUBIRATUS . VILLICUS</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-5">ADVERSUM . FRANGAT</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-061-backlink">25</ref></hi>	“L’osservanza centenaria per se sola è fonte di obbligazioni e dei relativi diritti, avvegnaché essa ha la virtù di un <hi rend="italic">titolo legittimo</hi>, il quale ha la sua ragione nel tempo, negl’interessi, nei rapporti o negl’istituti, che il tempo crea, distrugge ed immuta; essa sana ogni titolo, anche originariamente vizioso, investe il titolo più valido, e vi si sostituisce - <hi rend="italic">Comune di Quarti</hi> contro <hi rend="italic">Succhi,</hi> 17 maggio 1871, (<hi rend="italic">Giornale delle Leggi</hi>, 1881, N. 39, pag. 310). Veggansi pure in tal senso: <hi rend="italic">Cerruti</hi> contro <hi rend="italic">Cerruti</hi> 28 febbraio 1866 (<hi rend="italic">Giuri</hi><hi rend="italic">sprudenza,</hi> III, 130); <hi rend="italic">Adorno</hi> contro <hi rend="italic">Raggi, </hi><hi rend="CharOverride-2">25</hi> maggio 1866 (ib., ib., 275);<hi rend="italic"> Berio d’Argentina</hi> contro <hi rend="italic">Provana</hi>, 20 marzo 1873, (ib., X, 339); Martelli contro <hi rend="italic">Congregazione di Carità di Carignano,</hi> 12 maggio 1873 (ib., ib., 602); <hi rend="italic">Rabezzana</hi> contro <hi rend="italic">Cerruto,</hi> 12 febbraio 1876 (ib., XIII, <hi rend="CharOverride-2">317</hi>).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-060-backlink">26</ref></hi>	<hi rend="italic">Comune di Cisterna</hi> contro <hi rend="italic">Princ. di Teano</hi>, 4 gennaio 1878; <hi rend="italic">Mulas</hi> contro <hi rend="italic">Fiana,</hi> 17 marzo 1880; <hi rend="italic">D’Avalos</hi> contro <hi rend="italic">Provincia di Chieti,</hi> 16 febbraio 1882; <hi rend="italic">Cauci</hi> contro <hi rend="italic">Giunta Liquidatrice,</hi> 19 marzo 1883.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-059-backlink">27</ref></hi>	<hi rend="italic">Sotto</hi> contro <hi rend="italic">Buccelli,</hi> 7 giugno 1870: “La proposizione che provata la prescrizione immemorabile, contro di questa così stabilita potesse ancora provarsi che gli atti del relativo possesso oltrepassante la memoria degli uomini, furono <hi rend="italic">precarii</hi> ed <hi rend="italic">infetti di</hi> <hi rend="italic">tolleranza</hi> e <hi rend="italic">famigliarità,</hi> in questi termini, come vedesi, concepita, fu una <hi rend="italic">proposizione erronea in diritto,</hi> ed in urto colla più costante giurisprudenza invalsa nel foro Toscano. Che prestabilito infatti quel presupposto, che a seconda dei principii giuridici ricevuti, la <hi rend="italic">immemorabile</hi> si trovasse normalmente provata, siffatta prova verrebbe a costituire una presunzione <hi rend="italic">juris et de iure</hi>, per cui dovrebbesi ritenere che chi la somministrò aveva a tutela del<hi rend="italic"> </hi>diritto garentito dall’immemorabile il titolo migliore del mondo, in virtù del quale sarebbe<hi rend="italic"> persino rimasto purgato, dove per avventura fosse originariamente esistito, quanto di equivoco circa la precarietà degli atti, la tolleranza o la famigliarità avessero questi potuto asserire, per la grande ragione fondamentale, che quando si è lasciato che i fatti continuamente si compiessero per tanto tempo da eccedere la memoria degli uomini, si venne così necessariamente a riconoscere che quei supposti ed apparenti vizi in realtà non sussistevano, ovvero cessarono, e vi si sostituì il titolo più solido ed inattaccabile, a stabilire il diritto di chi può invocare l’immemorabile a favor suo</hi>”. (<hi rend="italic">Legge,</hi> 1870, pag. 843).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-058-backlink">28</ref></hi>	Decisione del 21 giugno 1871 “La prescrizione <hi rend="italic">centenaria</hi>, o, come suol dirsi, immemoriale, aveva valore di <hi rend="italic">titolo</hi>, non altrimenti che la <hi rend="italic">vetustas</hi> presso i Romani valeva quanto la Legge; e però era indipendente dalle condizioni del possesso e della buona fede, per cui veniva esclusa la prescrizione ordinaria rispetto al debitore”. Altre Decisioni nelle Cause: <hi rend="italic">Comune di Barletta</hi> contro <hi rend="italic">Fondo pel Culto,</hi>5 febbraio 1881 - <hi rend="italic">Comune d’Andria</hi> contro <hi rend="italic">Duca d’Andria,</hi> 22 novembre 1881 - <hi rend="italic">Comune di Ostuni</hi> contro <hi rend="italic">Imperial</hi> 4 febbrajo 1873. Trascriveremo alcuni dei Motivi di quest’ ultima importante ed elaborata Decisione: “ Si osserva che la Corte di Appello ritenne, contro il divisamento più volte spiegato da questo Supremo Collegio, che la prammatica famosa del 1742 intorno la prescrizione sia stata dichiarativa, non innovativa, benché il legislatore si fosse protestato nella formola terminativa della suddetta Prammatica: <hi rend="italic">quae tamen omnia robur ac firmitatem capiant in posterum a</hi> <hi rend="italic">die promulgationis</hi>: Qualunque però fosse stata la sua opinione, se avesse o no effetto retroattivo la nuova sanzione, doveva sempre soffermarsi alla dedotta prescrizione di cento anni, la quale impropriamente dicesi <hi rend="italic">prescrizione,</hi> e si vuole accomunare colle altre categorie di prescrizioni, che nel <hi rend="italic">gius</hi> romano diconsi <hi rend="italic">longi temporis.</hi> A prescindere dalla legge positiva, la retta ragione insorge al pensiero che le angosce ed i pericoli delle liti (<hi rend="italic">sollicitudines et pericula litium</hi>) dopo un sonno letargico di un secolo potessero rinverdire come piante rifatte di frondi novelle <hi rend="italic">ob conscientiam debiti, </hi>come se l’onda di tanti anni che travolge famiglie ed imperii fosse inutilmente corsa sopra un debito privato. Di qui la necessità di rispondere colla brevità che si può maggiore ai lunghissimi considerandi della Corte medesima.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">I giureconsulti romani, che alla potenza della sintesi disposavano il genio delle intenzioni, videro che oltre i <hi rend="italic">titoli</hi> creati dalla volontà dei particolari, eravi un <hi rend="italic">titolo</hi> creato dal tempo: non perché il tempo generasse di per sé cosa alcuna, ma perché un silenzio lunghissimo delle parti interessate genera un ordine novello di cose che turbar non si può senza pubblici e privati sconvolgimenti. Un proprietario, che per lungo tempo si tacque, consentì al possesso altrui; un creditore che dormì per molti anni, fa presumere che il di lui credito o si fosse soddisfatto o condonato. L’antichità che processe tranquilla ed impertubata acquista forza genetica, e per dirlo colle auree parole di Ulpiano, diventa legge. <hi rend="italic">Vetustatem</hi> <hi rend="italic">vicem</hi> <hi rend="italic">legis tenere</hi>, leg. I, ff. <hi rend="italic">De aqua et aqu. pluv. arcend.</hi>, quale verità ei bellamente svolge nella materia delle Servitù di qualunque natura. “Si tamen lex agri non inveniatur, sane enim in servitutibus hoc idem sequimur, ut ubi servitus non inveniatur imposita, qui diu usus est servitute, neque vi, neque precario, neque clam, habuisse longa consuetudine vel ex iure impositam servitutem videatur”. È dunque legge, e sorgente di diritto, <hi rend="italic">lex</hi>, <hi rend="italic">ius</hi>, quella che in questo frammento il giureconsulto ora appella <hi rend="italic">vetustà</hi>, ora <hi rend="italic">diuturnità</hi>, ora <hi rend="italic">lunga consuetudine</hi>.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">I commentatori ed i glossatori i più solenni del gius romano serbarono incolume tale concetto e tale fraseologia. Senza divagarsi alle scuole europee, giova soffermansi a quella di Napoli, sì celebre di uomini illustri, e dove fu elaborata la prammatica in disamina. La nostra Reale Camera non chiama <hi rend="italic">prescrizione,</hi> ma <hi rend="italic">titolo</hi>, il diritto proveniente dal silenzio secolare. “Si centenaria praescriptio se offert, in ea enim neque titulus, neque bona fides requiritur, unde adhuc mala fide concurrente, centenaria non est proprie <hi rend="italic">praescriptio </hi>sed<hi rend="italic"> titulus.</hi> Hinc si statuto caveatur, quod nulla unquam currat praescriptio, in illa centum annorum locum non habet”, Dec. 407. Il De Marinis sulla Decisione 309 della stessa real Camera della Sommaria scriveva: “Si dicamus nullo tempore posse rem aliquam praescribi, praescriptio tamen, quae dicitur centenaria, numquam exclusa censetur”. </p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">È regola di ragione e di diritto, che nella composizione delle leggi si contemplino i casi o gl’istituti ordinari, e non già gli straordinari. Nel gius romano le prescrizioni ordinarie non sorpassavano l’orbita di 30 anni. Le prescrizioni quadragenaria e centenaria furon parto dei secoli di decadenza dell’impero Romano-Bizantino. La quadragenaria si circoscriveva alle cose fiscali, patrimoniali del principe ed immobili delle chiese, benché poi per interpretazione dei dottori si fosse estesa ad altri pochissimi casi. La centenaria per privilegio singolarissimo fu concessa per le cose di spettanza della Chiesa Romana. E qui si noti che Giustiniano, il quale largiva sì nobile e straordinario segno di benevolenza ai Pontefici Romani, mentre favellando degli altri decorrimenti di tempo si vale della parola <hi rend="italic">prescrizione,</hi> non ardisce chiamar tale la <hi rend="italic">centenaria,</hi> ma “<hi rend="italic">spatium e privilegium </hi><hi rend="italic">centum annorum</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi>sola Romana Ecclesia gaudente centum annorum spatio et privilegio. Auth. quas actiones. Cod. De <hi rend="italic">SS. </hi><hi rend="italic">Ecclesia........................................</hi><hi rend="italic">...........................................................................</hi><hi rend="italic">.................................</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3"><hi rend="CharOverride-8">è</hi> facile il ravvisare le tristissime conseguenze della teoria messa innanzi dalla Corte di merito. In questo mondo, ove le <hi rend="italic">permutazioni non hanno tregua</hi>, ove uomini e cose sono <hi rend="italic">affaticati</hi> da una <hi rend="italic">forza operosa</hi>, non può proclamarsi la immortalità dei dominii o dei crediti, e lasciar fluttuanti gli animi tra le sollecitudini ed i pericoli delle liti.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-9">A meglio riformare la dottrina della Scuola patria, o per meglio dire, europea, che la prescrizione centenaria impropriamente addimandasi prescrizione, e che ogni volta che di questa si favelli, intendesi sempre delle specie ordinarie di prescrizioni, non mai della <hi rend="italic">centenaria</hi>, qualora non venga espressa <hi rend="italic">verbo signanter</hi>; si potrebbero qui, oltre l’autorità della nostra real Camera e del De Marinis, addurre frammenti di altri patrii scrittori. Ma poiché la Corte d’appello si valse tanto della rinomata del <hi rend="italic">Maffei,</hi> che appella <hi rend="italic">illustre scrittore contemporaneo</hi>, per comprovare che la prammatica in disputa abbia forza retroattiva, è pregio dell’opera qui descrivere cosa costui pensi circa la centenaria, cioè se sia stata la medesima avviluppata nel concetto e nelle parole </p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">della suddetta prammatica: “Hanc Sacri Consilii decisionem”, ei dice (Instit., lib. III. cap. 9, § 8) ad centenariam praescriptionem non puto pertinere; ne dicamus sacrum consilium, dum ei mandabatur dubias iuris quaestiones explicare et definire; voluisse certam legem et recenti confirmatam evertere.„ Alludeva alla legge poc’anzi riferita del 1720.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">Non dovevano talune parole della prammatica suddetta che sono le seguenti: “<hi rend="italic">debitor ob conscientiam debiti numquam prascribit,</hi> prendersi in senso onnimodo ed indefinitivo. La centenaria, giova ripeterlo, è impropriamente detta <hi rend="italic">prescrizione</hi>, poiché <hi rend="italic">privilegiata ed extra ordinem,</hi> e che sia nel linguaggio comune, sia tecnico, nelle frasi e nelle proposizioni s’intendono sempre comprese le cose ordinarie <hi rend="italic">quae plerumque fiunt</hi> (secondo le frasi poc’anzi citate dei giureconsulti romani), non già quelle che <hi rend="italic">bis aut semel eveniunt. </hi>Questa è regola suprema di ermeneutica non solo nelle scienze, ma nei comuni rapporti della vita umana. La ragione di questo canone eminente non ha bisogno di dimostrazione, stante la sua lucidezza e buon senso. Però se la Corte d’appello, ad escludere la centenaria nella esistenza del titolo creditorio, volle farsi usbergo della definizione, lib. IV, tit. 13 del Codice Fabriano, giova addurre l’autorità del medesimo illustre presidente del Senato di Savoia, cioè la definizione quinta dello stesso codice:<hi rend="italic"> </hi>“Exclusa per statutum aut edictum Principis qualibet temporis praescriptione, nunquam tamen centenaria exclusa intelligitur, si non expressim de ea quoque actum sit.„. Nella fattispecie si ha l’<hi rend="italic">edictum Principis,</hi> che è nella prammatica del 1742; si ha la <hi rend="italic">quaelibet temporis praescriptio</hi>, imperciocché nella stessa prammatica si era detto: <hi rend="italic">debitor numquam praescribit.</hi> Il <hi rend="italic">numquam </hi><hi rend="CharOverride-2">non mai </hi>equivale al <hi rend="italic">quaelibet temporis praescriptio</hi><hi rend="italic">,</hi> qualsivoglia prescrizione. Secondo la sentenza del Fabro, questa proposizione generale ed indefinita non abbraccia mai la <hi rend="italic">centenaria,</hi> tranne il caso che esprossamente se ne sia trattato, <hi rend="italic">si non expressim de ea quoque actum </hi><hi rend="italic">sit</hi><hi rend="italic">.</hi> Leggendosi la prammatica, si scorge che non si trattò giammai di centenaria; …………………………………………………………………………………………………….Se per le cose finora discusse egli è vero che solenni oracoli della sapienza romana, rispettati religiosamente dai nostri maggiori e dai più famigerati maestri di giurisprudenza, l’antichità pacificamente decorra, e segnatamente la centenaria, sia <hi rend="italic">titolo</hi>, <hi rend="italic">legge</hi>, antemurale a pro del possesso o del debitore non molestati durante sì lungo periodo; che tale vero civile sia l’eco del vero dettato dalla retta ragione non potersi prolungare fino alla più fitta caligine degli anni le fluttuazioni degli uomini e delle cose, se egli è vero del pari che le prescrizioni ordinarie comprendono in sé quelle dette dai romani <hi rend="italic">longi temporis,</hi> non mai la centenaria, la quale è eccezionale, privilegiata, <hi rend="italic">extra ordinem,</hi> circoscritta primamente alle ragioni della Chiesa Romana, e di poi estesa all’altro caso delle ragioni fiscali; se resiste al senso comune l’assunto che il baluardo del secolo, potentissimo contro il fisco e la chiesa, sia impotente contro le private pretensioni; se nelle leggi private si guardano i casi ordinarii, non quello che <hi rend="italic">semel aut bis accidit,</hi> che nelle onnimode e geminate parole che negano la prescrizione non possa mai andar ravviluppata la <hi rend="italic">centenaria,</hi> per canone inconcusso di ermeneutica proclamato e ripetuto dai più solerti o profondi giureconsulti; se finalmente la sapienza dei primi collegi giudiziarii, che ebbero luogo appo noi, sapienza adottata dai nostri più <hi rend="CharOverride-2">celebri </hi>giuristi, <hi rend="CharOverride-2">ricon</hi>obbe nella <hi rend="italic">centenaria</hi> la creazione di un <hi rend="italic">titolo,</hi> e nell’ abolizione delle prescrizioni la esecuzione della centenaria: segue come legittimo corollario, che mal si appose la Corte d’appello respingendo la centenaria medesima, la quale si era dedotta dal Municipio di Ostuni. Per tali ragioni non può farsi plauso alla Sentenza denunziata„ <hi rend="italic">Giurisprudenza,</hi> X, 292).</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Pasquale Stanislao Mancini</p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Pasquale Stanislao Macini, <hi rend="italic">Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.05">10.36253/979-12-215-0594-8.05</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -90, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 3</head></div><div><head>Tribunale civile di Roma, udienza del 14 dicembre 1885</head><p rend="text_NOindent ParaOverride-5">Presidenza ed estensore Alaggia<hi rend="CharOverride-1"> </hi>P.</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-5">Borghese c. Comune di Roma.</p><p rend="text"><hi rend="italic">Pel codice vigente, come per diritto romano e per le legislazioni intermedie e precedenti, non ritenevasi vietata la concessione fatta da un privato diretta a stabilire un diritto di passaggio sul proprio fondo a favore della universalità dei cittadini del Comune. </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">A tutela del possesso di cotesto diritto è ammessa anche l’azione di spoglio; e questo ricorre nel fatto della chiu­sura dei cancelli del fondo, per cui sia rimasto impe­dito l’esercizio del diritto di passeggio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-057">1</ref></hi></hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">L’azione di reintegranda e quella di manutenzione pos­sono proporsi simultaneamente; e se è più regolare pro­porre l’azione di manutenzione in via principale, non è però interdetto di proporre in primo luogo la domanda di reintegrazione.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">In questo caso, accogliendosi la domanda di reintegrazione, non può discendersi all’esame della domanda di manu­tenzione.</hi></p><p rend="text_top">Il Tribunale, ecc.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ha osservato in diritto:</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Che la domanda del Comune proposta in prima istanza, avea per oggetto di ottenere principalmente l’accoglimento dell’azione di reintegranda, e subordinatamente poi, l’</hi><hi rend="CharOverride-2">ac­coglimento di quella di manutenzione in possesso. Ora avendo il Comune prodotto appello per incidente contro il capo della sentenza che rigettava l’istanza per reinte­grazione, la domanda medesima viene così riprodotta in appello nello stesso modo come fu proposta davanti il Pretore, e quindi l’esame sulla stessa deve versare in primo luogo sulla reintegranda e poi sulla manutenzione in possesso.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Che per giudicare sull’ammissibilità o meno dell’azione di spoglio, bisogna esaminare se concorrano gli estremi giuridici di cui è cenno nell’art. 695, codice civile, e quindi innanzi tutto stabilire se l’uso del passeggio pubblico su di un fondo privato, possa riferirsi ad un diritto ammesso e conservato dall’attuale legislazione; poiché altrimenti, trattandosi di diritto incorporale, mancherebbe l’oggetto stesso del possesso; per conseguenza se si trattasse della detenzione di una cosa mobile od immobile, la stessa de­tenzione costituirebbe per sé titolo sufficiente per ottenere la reintegrazione in seguito dello spoglio, senza bisogno di altra indagine.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Che ricorrendo alle fonti romane, sebbene non si ri­scontrino leggi od opinioni di giureconsulti che siano ri­feribili proprio al caso di un fondo privato, adibito ad uso di passeggio pubblico, è</hi><hi rend="CharOverride-2"> certo però che vi sono molti esempi simili, dai quali appunto si può desumere il principio della perpetuità, a favore del popolo, di un diritto di uso de­terminato da causa di pubblica utilità.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">In effetti, per tacere delle L. 41, Dig. </hi><hi rend="italic">de adquir. rer. dom.</hi><hi rend="CharOverride-2"> — L. 29, Dig. </hi><hi rend="italic">de reb. auctoritate judicis possid.</hi><hi rend="CharOverride-2"> — L. 11, Dig. </hi><hi rend="italic">quod vi aut clam.</hi><hi rend="CharOverride-2"> — L. 6, Dig. </hi><hi rend="italic">de auro arg. vel statuis legatis</hi><hi rend="CharOverride-2"> e L. 23, Dig. </hi><hi rend="italic">de except.</hi><hi rend="CharOverride-2">, basta accennare la L. 9, Cod. </hi><hi rend="italic">de aquaeductu etc.</hi><hi rend="CharOverride-2"> (XI, XLII), la quale pre­vede il caso che fontane di proprietà privata ed esistenti in un fondo privato siano state adibite per solo fatto o pratica consuetudine a servizio pubblico: ora era sufficiente questo solo fatto perché la proprietà privata rimanesse vincolata alla perpetuità di quell’uso, senza che questa destinazione potesse venir meno per prescrizione di lungo tempo e neppure per sovrana disposizione.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Diligenter investigare decernimus,</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">qui publici</hi><hi rend="italic"> ab initio fontes vel, cum essent ab initio privati, postquam publice usum praebuerunt, ad privatorum usum conversi sunt, sive sacris apicibus per surreptionem impetratis, ac multo amplius si auctoritate illicita nec appetito colore sacri</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">oraculi hujusmodi</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">aliquid pertentatum fuisse dignoscitur</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="italic">ut jus suum regiae civitati</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">restituatur et</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi><hi rend="italic"> quod publicum fuerit aliquando minime sit pri</hi><hi rend="italic">vatum, sed ad communes usus recurrat: sacris </hi><hi rend="italic">oraculis</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="italic">vel pragmaticis sanctionibus adversus</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">commoditatem urbis</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">quibusdam</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">impertitis jure cassandis</hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">nec</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">longi temporis praescriptione ad circumscribenda civitatis</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">jura profutura.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Né si dica che tale legge suppone che il proprietario abbia dovuto alienare o cedere le acque con qualche atto sia </hi><hi rend="italic">inter vivos</hi><hi rend="CharOverride-2"> o </hi><hi rend="italic">mortis causa</hi><hi rend="CharOverride-2"> alla città, altrimenti il Mu­nicipio avrebbe potuto appropriarsele senza titolo. Impe­rocché ora è questione soltanto di sapere, se tale dominio od uso pubblico era riconosciuto dalle leggi romane, e non già di sapere in qual modo dovesse giustificarsi in fatto </hi><hi rend="CharOverride-2">il dominio pubblico.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Che neppure si potrebbe all’appoggio della L. 8, Dig. </hi><hi rend="italic">de serv.,</hi><hi rend="CharOverride-2"> sostenere la nullità di un diritto reale a scopo di andare a diporto in un fondo altrui. </hi><hi rend="italic">Ut pomum decerpere liceat, et ut</hi> <hi rend="italic">spatiare; servitus imponi non potest. </hi><hi rend="CharOverride-2">Imperocché non è già che tale convenzione fosse vietata, ma non poteva essere considerata come una vera e pro­pria servitù, sotto la quale parola i romani comprendevano l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e le servitù prediali.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Ed il Voet, commentando tale legge, questo appunto in­segna e soggiunge che, se tale convenzione non possa con­siderarsi come servitù prediale, niuno però dubiterebbe doversi ritenere come un limitato diritto reale di uso </hi><hi rend="italic">alioq</hi><hi rend="italic">uin et pomum</hi><hi rend="CharOverride-2">…</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">procul dubio ad servi</hi><hi rend="CharOverride-2">t</hi><hi rend="italic">utem usus certo</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">modo</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">limitatum</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="italic">reduci posse non est quod dubitatur</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">(L. 8, tit. 1, § 1, </hi><hi rend="italic">de servit.</hi><hi rend="CharOverride-2">)</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text">Che se le leggi romane riconoscevano e rispettavano tali diritti reali sulla privata proprietà ad uso pubblico e per pubblica utilità, lo stesso deve dirsi delle legislazioni intermedie e precedenti all’attuale codice civile.</p><p rend="text">Si sa infatti che in tutti gli antichi Stati italiani erano ammessi e riconosciuti legalmente i così detti diritti di usi civili, che erano appunto diritti di uso, come di legnare, pascolare, ecc., costituiti sulle private proprietà ed in favore di una universalità di cittadini a scopo perpetuo.</p><p rend="text">L’origine di tali diritti proveniva dall’interesse supremo dello Stato che volle porre un freno alla potenza feudale, consacrando il principio che le terre potevano essere conquistate, ma non fino al punto di lasciare i cittadini privi di un modesto sostentamento.</p><p rend="text">Ed il Cardinale De Luca, sotto il titolo <hi rend="italic">de servitutibus,</hi> disc. 41, n. 8, dice appunto che sulle proprietà private poteva imporsi la <hi rend="italic">fida</hi> per ragione di utilità pubblica… <hi rend="italic">ubi ad consulendum pubblicis oneribus</hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">et necessitatibus</hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">alio commodiori modo deficiente</hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">congruum</hi><hi rend="CharOverride-2">, </hi><hi rend="italic">et rationabile reputatur aliquam territorii</hi><hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="italic">partem restringere, vel prohibere</hi><hi rend="italic">, ut ita ex pretio illorum pascuorum exteris vel eisdem</hi> <hi rend="italic">civibus vendendorum, dictis necessitatibus consulatur, et tunc publica causa praefertur privatae</hi>.</p><p rend="text">Può dirsi poi che non vi era regione d’Italia che mancasse di leggi speciali, le quali regolavano l’esercizio di tali usi, come sono occorese leggi speciali per decretarne lo scioglimento.</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Basterebbe citare le innumerevoli leggi che riflettono lo scioglimento delle promiscuità nelle Provincie meridionali; il Tavoliere di Puglia, la cosiddetta Sila nelle Calabrie, ed i beni ademprivili nella Sardegna</hi><hi rend="CharOverride-5">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-2">Che, venendo poi al codice attuale, basta far ricorso ai precedenti legislativi ed allo spirito che lo informa</hi><hi rend="CharOverride-2">, per dover conchiudere di non potersi considerare come vietata una convenzione attuale e preesistente, che abbia per oggetto di stabilire diritti di uso pubblico sopra un fondo privato. In effetti nel primo progetto </hi>del codice civile, presentato dai Guardasigilli Cassinis e Miglietti nell’anno 1860, 1862 vi era un articolo (633) che disponeva: «Si può altresì stabilire il diritto di passaggio, non che quello di attingere o far decorrere l’acqua di un fondo, a favore di un Comune, di un villaggio o di una borgata».</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-8">O</hi>ra sul proposito e sopra altra simile disposizione sorse viva disputa: ma, stante le dichiarazioni dei commissari Precerutti e Vaccaroni, l’articolo venne soppresso, pel motivo che al riguardo <hi rend="italic">supplivano i principi generali che regolavano la materia delle servitù.</hi> Non fu dunque punto stabilito che una convenzione di quel genere dovesse considerarsi come vietata; ma ne fu per contrario ritenuta la legalità, salvo, negli effetti giuridici, ad essere regolata secondo la materia delle servitù. E per ciò invano si po­trebbe cercare nel codice civile una disposizione di questo genere, dal momento che venne riconosciuta la inutilità di una disposizione speciale, e la stessa materia doveva con più opportunità collocarsi non nelle leggi di diritto privato, ma nelle leggi speciali che determinano appunto i diritti di uso pubblico ed a causa di pubblica utilità;</p><p rend="text">Che, prescindendo pure da codesti precedenti legislativi, certa cosa è che in base al principio generale che ogni proprietario é libero di fare della sua cosa ciò che vuole, deve essere anche permesso di modificarla a vantaggio degli altri, ed appunto i diritti reali non sono altro che smembramenti della proprietà e modi di utilizzarla e di ricavarne profitto. La sola limitazione al riguardo è quella contenuta nell’art. 12 delle disposizioni preliminari sul codice civile, combinato coll’art. 616, detto codice, che vieta le convenzioni, le quali derogano alle leggi proibitive concernenti le persone, i beni o gli atti od alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico od il buon costume. Ora è chiaro che una concessione fatta da un privato, diretta a stabilire un diritto di passaggio sul proprio fondo, ed a favore di una universalità di cittadini, non solo non è in opposizione alle leggi di ordine pubblico, ma è diretta anzi a favorire ed ad assicurare l’interesse pubblico. E se si volesse un esempio concreto di legislazione, che riconosce e mantiene il diritto acquisito del pubblico all’uso di ville, biblioteche, gallerie, ecc., di ragione privata, basterebbe consultare la discussione che seguì nella nostra Camera dei Deputati, nonché la relazione della Giunta in occasione della legge 28 giugno 1871, la quale estendeva alla Provincia romana gli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie del codice civile, relativi alla abolizione dei fedecommessi, come basterebbe leggere lo art. 3 di detta legge, «il quale fa salvi ai terzi i diritti sopra beni svincolati, ed i diritti che, per fondazione e per qualsivoglia altro titolo, possono appartenere al pubblico».</p><p rend="text">Che infine anche la giurisprudenza ha costantemente ritenuto, che se l’attuale legislazione non ammette più vincoli perpetui sulla proprietà in favore dei privati, è vero altresì che niuna legge vieta di assoggettare la stessa proprietà ad un onere perpetuo nell’interesse pubblico.</p><p rend="text">Né si dica che per leggi romane e le legislazioni successive quest’onere, sulla privata proprietà a <hi rend="CharOverride-2">favore </hi>del pubblico, rifletteva sempre bisogni materiali; imperocché il principio è unico ed ammessa la legittimità del vincolo perpetuo a pro del pubblico, poco importa di sapere la natura di tali bisogni. D’altronde è da osservarsi, che i bisogni sociali sono in relazione diretta colla civiltà di un popolo, e che il suo progresso civile viene determinato appunto dai bisogni intellettuali e morali, ai quali con­viene provvedere al pari di quelli materiali.</p><p rend="text">Che ammessa la possibilità di un diritto reale di uso pubblico, costituito a favore di una popolazione sopra un immobile di altrui proprietà, è questione di vedere se il possesso di questo diritto, di cui si verifichi lo spoglio, possa essere protetto coll’azione in reintegrazione.</p><p rend="text">Che non le sole cose corporali possono formare soggetto del possesso, ma si può concepire lo stesso circa i reali su cose altrui; poiché il possesso è rappresentato appunto dall’esercizio effettivo dei medesimi, intrapresi coll’intenzione di usarne a proprio vantaggio.</p><p rend="text">Che questa osservazione vale appunto per confutare sul proposito quanto ha sostenuto il Pretore colla <hi rend="CharOverride-2">sentenza </hi>appellata, il quale afferma, che essendo inscindibile l’idea del possesso da quella del diritto per la natura stessa del possesso dei diritti reali, non possa ammettersi che nello impedimento anche violento di un godimento di un diritto, si contenga la violazione o lo spoglio del diritto medesimo. Ma a confutare tale proposizione bene si osserva, che si può avere un diritto reale in base ad un titolo che l’attribuisce senza avere il possesso ossia l’esercizio dello stesso, come si può avere l’esercizio dello stesso diritto, che è la facoltà in atto, pure avendo un titolo eccezionabile in sede petitoria.</p><p rend="text">Se dunque si può avere un possesso di fatto, in rapporto ad un titolo discutibile, si può avere anche lo spoglio dello stesso, e quindi si deve potere invocare il rimedio per reintegranda.</p><p rend="text">Che gli oppositori di tale dottrina affermano che, mentre il codice all’art. 685 dichiara che il possesso è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto, stabilisce poi una distinzione negli art. 694 e 695 tra cosa e diritto; poiché mentre col primo si accorda la manutenzione al possesso legittimo ed ultra annale anche di un diritto reale, col secondo non si fa più parola di <hi rend="CharOverride-2">tale </hi>diritto, ma di sola cosa mobile ed immobile. E la ragione della differenza, secondo essi, sta appunto in ciò, che la detenzione della cosa materiale e lo spoglio della stessa contro il detentore, costituisce di per sé una violenza, che la legge vuole reprimere per ragione di ordine pubblico, senza avere riguardo al tempo ed alla legittimità del possesso; mentre l’esercizio di un diritto reale non ha significato o valore giuridico, e quindi lo spoglio dello stesso disconosce e viola un diritto, ma non usurpa il possesso altrui. </p><p rend="text">Che tali argomenti però vanno respinti non solo dai precedenti legislativi, ma anche dallo spirito e dalla lettera delle citate disposizioni degli art. 694 e 695. </p><p rend="text">Che il fondamento dell’azione possessoria della reinte­grazione consiste non nella natura del diritto che si vuole garantire, ma nella repressione del delitto di colui che, con atti violenti od occulti, commette lo spoglio. È ragione di ordine pubblico, anzi è supremo interesse, che non si commetta una perturbazione arbitraria dello stato attuale delle cose, e che si punisca giuridicamente il perturbatore, per impedire appunto la violenza che renderebbesi altrimenti necessaria a garantia del possesso di fatto contro colui che si attenta a violarlo.</p><p rend="text"><hi rend="italic">Nihil </hi><hi rend="italic">est </hi><hi rend="italic">enim exitiosius civitatibus, nihil tam contrarium juri et legibus, nihil minus civile et humanum, quam in composita et constituta </hi><hi rend="italic">re</hi><hi rend="italic">publica, </hi><hi rend="italic">quidquam agi per vim</hi><hi rend="CharOverride-2"> (Cicerone, </hi><hi rend="italic">de legibus</hi>,<hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-2">lib. III)</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text">Ora se è possibile il possesso di fatto di un diritto reale, e se anche per diritto romano bastava essere in possesso di una servitù di passaggio, per venir protetto coll’azione possessoriale (L. 1. Dig. <hi rend="italic">de itiner. actuque priv.</hi><hi rend="CharOverride-2">)</hi><hi rend="italic">,</hi> non si comprenderebbe perché tale prescrizione non si dovesse estendere anche all’azione per reintegranda, che non guarda punto alla qualità del possesso, che non è diretta se non a punire l’atto violento o clandestino, e che ha per iscopo di provvedervi coll’applicazione della massima: <hi rend="italic">spoliatus ante omnia restituendus.</hi></p><p rend="text">Che, per quanto poi riflette lo spirito e la lettera dell’art. 695, basterà osservare, che nel significato giuridico delle parole <hi rend="italic">mobili</hi> od <hi rend="italic">immobili</hi> vanno compresi anche i diritti e le azioni <hi rend="italic">(rei appellatione et causae et jura continentur;</hi> L. 23, Dig. <hi rend="italic">de verb.</hi><hi rend="italic"> signif., </hi>ed art. 415, 418 e 421, cod. civ.). Se dunque il legislatore classifica tali diritti ora fra i beni mobili ed ora fra gli immobili, e stabilisce inoltre che, quando si faccia menzione di beni mobili od immobili, debbono andare compresi fra gli stessi anche i diritti mobiliari od immobiliari, è evidente che parlandosi nell’art. 695 di una cosa mobile od immobile, s’intende parlare anche di diritto immobiliare.</p><p rend="text">Che la differenza poi tra l’art. 694 e 695 e la invocata massima <hi rend="italic">lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi> non è attendibile; imperocché il legislatore, volendo escludere la manutenzione per i diritti mobiliari o per le singole cose mobili, fu obbligato ad indicare che la manutenzione era ammessa per il possesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale o di una universalità di mobili, mentre, volendo allargare il rimedio della reintegranda a tutto ciò che era capace di possesso di fatto, si avvalse della espressione generica di <hi rend="italic">cosa mobile</hi> od <hi rend="italic">immobile</hi><hi rend="CharOverride-2">,</hi> che comprende anche il possesso dei diritti incorporali.</p><p rend="text">Ciò tanto è vero appunto perché nell’art. 446 del codice albertino si diceva <hi rend="italic">possesso spogliato di una cosa da lui tenuta</hi><hi rend="CharOverride-2">, e questa dizione aveva dato luogo a controversie, sebbene </hi>la giurisprudenza si fosse <hi rend="CharOverride-2">affermata </hi>nel senso comprendere anche i diritti reali, pure fu creduto utile a quelle parole sostituire le altre più generiche, di cosa<hi rend="italic"> mobile</hi> od <hi rend="italic">immobile</hi>.</p><p rend="text">Né si dica che allora si dovrebbe ammettere lo spoglio anche pei diritti mobiliari, che sono appunto compresi nella parola <hi rend="italic">cosa mobile</hi>; imperocché per tali diritti non è ammessa l’azione di reintegrazione, non perché gli stessi non fossero compresi nella generale locuzione della legge, ma perché di essi, essendo insuscettivi di un possesso di fatto, non sarebbe possibile concepire lo spoglio, nè quindi il magistrato potrebbe essere chiamato a provvedere.</p><p rend="text">Che ritenuta l’ammissibilità dell’azione di spoglio anche pel possesso dei diritti reali, resta a vedere se nella materia soggetta siano concorsi gli elementi di fatto della violenza o della clandestinità.</p><p rend="text">Che per quanto riguarda l’elemento della violenza, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere non necessaria la violenza a mano armata o le vie di fatto più o meno gravi, ma basta che il possessore sia impedito a detenere la cosa sotto l’influenza della forza, o che vi sia tale impedimento di fatto, che non potrebbe altrimenti superarsi se non ricorrendo alla violenza.</p><p rend="text">Che, consultando le fonti del diritto romano, si rileva che questo e non altro era il concetto che si aveva della violenza. Nella L. 11, Dig. <hi rend="italic">de vi</hi>, è detto: <hi rend="italic">Vim facit qui non sinit possidentem eo quod possidet uti arbitrio sive inserendo, sive fodiendo, sive arando, sive quid omnino faciendo per quod liberam possessionem adversarii non relinquit</hi> e come impedimento di fatto, assimilabile alla violenza, era la circostanza della chiusura di una porta per impedire l’esercizio di un diritto reale.</p><p rend="text"><hi rend="italic">Vi facit tam is qui prohibitus fecit, quam is qui quo minus prohibeatur, consecutus est periculo </hi>(<hi rend="italic">puta</hi>)<hi rend="italic"> adversario dementiante, aut janua </hi>(<hi rend="italic">puta</hi>)<hi rend="italic"> praeclusa</hi> (L 20 pr., <hi rend="italic">quod. vi aut clam</hi>., 43, 24).</p><p rend="text">Che peraltro su tale riguardo può dirsi costante non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza, la quale ha sempre ritenuto che: a costituire lo spoglio violento, basti un fatto qualunque contrario all’altrui possesso, consumato nonostante divieto o proibizione; ovvero un impedimento di fatto all’esercizio di un diritto reale, fatto illecito e tale da offendere la sicurezza e la protezione che ogni individuo si attende dalla legge.</p><p rend="text">Che a tale proposito però si metterebbe innanzi un obbietto; ammesso che il possesso si rapporti ad un diritto riconosciuto dalla legge ed ammesso pure lo spoglio mediante violenza o clandestinità, come distinguere se tale fatto possa assimilarsi ad un vero spoglio reprimibile, ovvero ad una difesa del diritto di proprietà?</p><p rend="text">Se ad esempio, ieri un mio vicino, me assente, è passato sul mio fondo per recarsi nell’altrui, non avrò io diritto di chiudere il cancello per impedire che egli offenda il mio diritto di proprietà?</p><p rend="text">Ma tale obbietto si presenta più serio nell’apparenza di quello che sia nella realtà; imperocché si comprende bene che non ogni impedimento di fatto costituisce uno spoglio. È dunque questione di fatto il vedere se dai precedenti della causa, dalle circostanze che l’hanno originata, dai documenti esibiti e dalle stesse ammissioni delle parti il giudice possa convincersi che da un lato vi fu spoglio diretto a disconoscere l’esercizio di un possibile diritto, e dall’altro vi era un vero esercizio di questo diritto.</p><p rend="text">Che, procedendo appunto a codesta indagine dei fatti, e senza addivenire ad un esame minuto degli stessi, basterà rilevare che il Municipio fa desumere il suo diritto al pubblico passeggio:</p><p rend="text"><hi rend="italic">a</hi>) Dacché la villa ebbe origine da un terreno appartenente alla <hi rend="italic">Camera ecclesiastica degli spogli</hi>, donato da Paolo V Borghese a suo nipote cardinale Scipione Borghese;</p><p rend="text"><hi rend="italic">b</hi>) Dall’essersi anche al cardinale Borghese donata una quantità di acqua, per il servizio della villa e proveniente dal pubblico condotto;</p><p rend="text"><hi rend="italic">c</hi>) Dal fatto che statue, oggetti d’arte ed altro sareb­bero stati tolti da luoghi pubblici per ornamento di detta villa;</p><p rend="text"><hi rend="italic">d</hi>) Dacché anche una antica strada pubblica sarebbe stata incorporata nella villa;</p><p rend="text"><hi rend="italic">e</hi>) Da una quantità di ricorsi e memorie storiche, e da una pubblica lapide, che constaterebbe la destinazione della villa ad uso di pubblico passeggio.</p><p rend="text"><hi rend="italic">f</hi>) Dal fatto che questo passeggio, per lo meno dal 1829, sarebbesi continuato non interrotto se non da speciali giustificate ragioni di riparazioni e di adattamento per pubbliche solennità.</p><p rend="text">Certamente tutti questi dati di fatto sono stati dal principe Borghese o contraddetti od attenuati, ed altri fatti ed altre memorie sono stati contrapposti per dimostrare, non solo la pienezza del dominio del principe, ma anche per escludere la legittimità del possesso.</p><p rend="text">Senonché non è ora il caso di esaminare la natura ed efficacia dei titoli, ciò che spetta al giudice competente; e neppure é il caso di indagare se tali titoli siano adatti a giustificare il possesso legittimo; ma dai titoli medesimi risulta quanto basta, per ritenere almeno la possibilità di un diritto di pubblico passeggio da parte del Comune, e quindi un vero esercizio di fatto di questo diritto.</p><p rend="text">Che però, se il popolo romano era nell’esercizio del passeggio pubblico sulla villa Borghese, e se dalla stessa lettera scritta dal principe Borghese risulta che egli addiveniva alla chiusura della villa, a solo oggetto di affermare la integrità dei suoi diritti e di negare la possibilità di quelli di cui faceva cenno la lettera del Sindaco; e se infine la chiusura dei cancelli della villa impediva di fatto l’esercizio del passeggio, così come era per l’innanzi, è evidente che questo ostacolo deve considerarsi come uno spoglio, perché tale che non avrebbe potuto superarsi se non ricorrendo alla violenza.</p><p rend="text">E se il Sindaco di Roma, anziché ricorrere a tale violenza, ha fatto appello al magistrato, a solo scopo di conservare intatta l’antica condizione delle cose, reintegrando il popolo romano nell’esercizio di quel diritto di passeggio, come si potrà dubitare che il magistrato non abbia avuto dalla legge il potere sufficiente di reprimere la violenza, all’oggetto di mantenere la integrità del possesso, salvo l’esercizio dei possibili diritti sperimentabili in sede petitoria?</p><p rend="text">Che infine si metterebbe innanzi anche un altro motivo, per negare l’ammissibilità dell’azione in reintegrazione. Si direbbe infatti che, fino a tanto che il principe Borghese non avesse chiuso i cancelli della villa, né egli né il Comune potevano avere azione possessoria o petitoria per far definire i reciproci diritti; ed il Borghese avrebbe avuto un bel protestare, niun diritto competere al Comune, e questo alla sua volta parlare di diritti eventuali ed anche attuali; certa cosa è che la dimanda sarebbe stata respinta come inammissibile, perché la legge non riconosce i giudizi di giattanza, e perché sarebbe mancato l’interesse attuale della controversia.</p><p rend="text">La chiusura della villa adunque doveva essere un preliminare indispensabile, una condizione, un fatto concreto, attuale e creativo dell’attuale interesse a promuovere la lite. Ora se era necessaria la chiusura della villa, onde provocare e rendere possibile una decisione giudiziaria, sia sul possesso, sia sul merito, come dunque quella chiusura potrà costituire un atto di violenza ed uno degli estremi della reintegrazione?</p><p rend="text">Ma anche tale obbiezione manca di fondamento giuridico. Imperocché, se il ragionamento fosse esatto, allora sarebbero impossibili i giudizi riflettenti la azioni nega­torie di servitù, poiché appunto questi giudizi si istituiscono da un proprietario che subisce una servitù, sia pure di passaggio, e che preferisce ricorrere al magistrato, an­ziché innalzare un muro o fare qualunque altro impedimento materiale per ostacolarne l’esercizio.</p><p rend="text">Il giudizio di giattanza si verifica quando manca l’interesse attuale, come ad esempio sarebbe il caso di chi, trovandosi al possesso di un immobile, ritenendosene anche proprietario, si commuovesse al solo fatto che altri affermi di vantare diritti su quello stabile, e pretendesse che il magistrato risolvesse di avere lui diritto intero sulla proprietà da lui posseduta.</p><p rend="text">Ma il caso è ben diverso, quando il possesso, sia pure di solo fatto, si esercita mediante una servitù sul fondo altrui: allora il proprietario del fondo ha il diritto e l’interesse attuale di far stabilire la pienezza del suo dominio, e dall’altra vi è l’interesse attuale e reale di respingere le pretese del proprietario, facendo dichiarare l’attendibilità e la consistenza del suo diritto di servitù sul detto fondo.</p><p rend="text">Che, premesse tali considerazioni, ed essendosi dimostrato che il possesso del pubblico passeggio, esercitato dal popolo romano sulla villa Borghese, si rapporta ad un diritto reale, che può essere difeso coll’azione in reintegrazione, ed essendosi poi giustificato che il popolo romano fu spogliato di detto possesso mediante violenza, ne segue che la dimanda principale, e relativa alla reintegrazione, fu malamente respinta dal Pretore. In conseguenza, essendovi stato per tal parte l’appello incidente del Comune, il tribunale, accogliendolo, deve far diritto a tale domanda ed emettere sul riguardo le opportune provvidenze. </p><p rend="text">Che quanto poi all’appello principale, è a considerarsi che esso concerne esclusivamente la domanda in manutenzione, che venne accolta dal Pretore; ma su questa domanda il tribunale non può giudicare, allo stesso modo che non avrebbe potuto giudicarne il Pretore adito, se avesse accolta la istanza di reintegrazione. In effetti, non è certo vietato di proporsi simultaneamente le due azioni di reintegranda e di manutenzione, anzi di ordinario, sic­come la manutenzione nei suoi effetti giuridici è più estesa che la reintegranda, vuolsi proporre in via principale, mentre la reintegranda si propone accessoriamente.</p><p rend="text">Ma d’altra parte non è interdetto di proporre in primo luogo la domanda di reintegrazione, e ciò può dipendere da ragioni di prudenza e da speciali circostanze della causa.</p><p rend="text">Ora è evidente che in questa ipotesi, il Pretore non po­trebbe esaminare la manutenzione, se non nel solo caso in cui rigettasse la reintegranda. Ed è appunto in questo modo che l’istanza del Comune fu proposta tanto per l’una che per l’altra azione; e se il Pretore avesse accolto la reintegrazione, ed il principe Borghese avesse accettata la sentenza, senza dubbio il Comune non avrebbe potuto gravarsi da tale sentenza, se non cambiando i termini della dimanda in appello, cosa che l’attore non potrebbe fare in secondo grado. E perciò che se l’appello per in­cidente ha dato vita in appello alla domanda principale, e se questa viene accolta, non è il caso di dover giudi­care su quella, proposta subordinatamente davanti il Pretore.</p><p rend="text">Che, circa le spese del giudizio, deve tenersi conto che l’appello del Comune é stato accolto, ma d’altronde deve considerarsi che su quello principale, su cui cade la con­troversia di maggior momento, non vi è stata pronunzia di sorta.</p><p rend="text">In conseguenza questo Collegio trova giusto compensare una parte di dette spese (art. 370 del codice di procedura civile).</p><p rend="text">Che nel di più, cioè per le spese in primo grado, e per la emenda dei danni, la sentenza va confermata: bene in­teso però che tali danni devono ora considerarsi come conseguenza dell’azione di reintegra ammessa in appello. Per questi motivi, ecc.</p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-057-backlink">1</ref></hi>	Confor., sulla prima parte della massima, Cass. di Firenze 17 gennaio 1884, Mangeni c. Bastogi (Legge, 1884, vol. I, p. 623) – Cass. di Torino, 13 giugno 1885, Capris di Cigliè c. Malaspina-Vergnasco (Legge, 1885, vol. I, p. 730) – Cass. di Napoli, 27 febbraio 1882, Bruzzano c. Carafa (Legge, 1882, vol. II, p. 484) – Consulta Baratono, <hi rend="italic">Delle azioni possessorie</hi>, n. 209. La sentenza della Pretura del 3° mandamento di Roma, 26 giugno 1884, revocata colla presente del Tribunale, è riferita nella Legge, 1884, vol. II, p. 132. </p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" ><hi rend="italic">Tribunale civile di Roma, udienza del 14 dicembre 1885,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.06">10.36253/979-12-215-0594-8.06</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -99, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div><div><head>Capitolo 4</head></div><div><head>Corte di Cassazione di Roma, <lb/>udienza del 9 marzo 1887</head><p rend="text">Pres. Miraglia P. P., Est. Majelli, P. M. Auriti; Borghese (Avv. Mari, Ceneri, Bevilacqua, Kambo) c. Comune di Roma (Avv. Mancini, Meucci).</p><p rend="text_top ParaOverride-12"><hi rend="italic">L’appello ripristina il giudizio di prima istanza con quello stess’ordine con cui le domande costituenti la lite furono per la prima volta proposte dall’attore; sicché, accolta in secondo grado la domanda principale, che era stata respinta dal primo giudice, non è più luogo a deliberare sulla subordinata, ammessa in primo grado. </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">È conforme alla vigente legislazione l</hi><hi rend="italic">’ammettere un diritto di uso pubblico o di servitù per pubblica utilità, costituito sopra un fondo privato in favore degli abitanti di un Comune.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-056">1</ref></hi></hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">La reintegrazione è ammessibile anche pei diritti reali.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-055">2</ref></hi></hi><hi rend="italic"> </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Quindi il passeggio pubblico in un fondo privato, come vero e proprio diritto reale, può essere tutelato anche con l’azione di reintegra. </hi>(3)</p><p rend="text"><hi rend="italic">A costituire lo spoglio </hi>violento<hi rend="italic"> basta che l’</hi><hi rend="italic">ostacolo frapposto all’esercizio di un diritto sia tale da non potersi rimuovere se non ricorrendo alla violenza.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-054">3</ref></hi></hi></p><p rend="text">La Corte, ecc. — Osserva, in diritto, quanto al primo mezzo, che l’effetto immediato e necessario dell’appello è appunto questo, di ripristinare, cioè, in secondo grado, il giudizio di prima istanza; di ripristinarvelo in quell’ordine stesso, con cui le dimande che costituiscono la lite furono per la prima volta proposte dall’attore. L’appello riproduce la prima istanza. </p><p rend="text">Questo principio è assai elementare, perché rimanga verificato col solo enunciarlo, e di esso si è fatta applicazione rigorosa al caso concreto. </p><p rend="text">Il municipio di Roma chiese, primamente, di essere reintegrato nel possesso della villa Borghese, e chiese, solo in subordinato, di esservi mantenuto; la sentenza di prima istanza, esclusa la prima dimanda, accolse quella subordinata; per l’appello principale del convenuto e per quello incidentale dell’attore, il tema della lite tornò quale era in prima istanza, e la sentenza che si denuncia, accolta la reintegranda, disse non esser luogo a deliberare sulla manutenzione.</p><p rend="text">Dato pertanto il principio sopra stabilito, in ciò, quanto alla <hi rend="italic">forma</hi>, non ci ha nulla di men corretto. Fu giudicato sulla dimanda principale, la reintegranda, e di conseguenza non poteva, non a doveva giudicarsi sulla subordinata. </p><p rend="text">Osserva che contro codesto assunto non regge il ricorso del principe Borghese. Non si può obiettare che avesse dovuto giudicarsi appunto sulla dimanda, proposta prima come subordinata, perché in appello, pel tenore delle conchiusioni delle parti, fosse divenuta <hi rend="italic">principale</hi>, sicché della reintegranda (soggiunge il ricorso) avrebbe potuto giudicarsi, ma dopo definita la domanda di manutenzione. Non si può ciò obiettare per due ragioni: </p><p rend="text">a) Una prima è questa: che l’ordine inalterabile delle dimande di prima istanza è <hi rend="italic">modalità sostanziale</hi> in appello. È sostanziale perché l’appello, per la ragione summenzionata, non può essere che riproduzione fedele della lite di primo grado. La inversione delle dimande quando non si possono tradurre l’una per l’altra, né siano compatibili, e quindi tali da non potersi accogliere simultaneamente, equivale a cangiamento dei termini della citazione, e ciò non può farsi in appello. Era dimanda principale, nel caso concreto, e quindi <hi rend="italic">assoluta</hi>, la reintegranda; era dimanda subordinata, e quindi solamente <hi rend="italic">relativa</hi>, la manutenzione. Rovesciarne l’ordine sarebbe stato come cangiare, in secondo grado di giurisdizione, i termini della lite. Tanto vale proporre, per la prima volta, in secondo grado dimande nuove, quanto vale invertirne l’ordine assoluto e relativo, onde furono proposte in prima istanza.</p><p rend="text">Ammesso pertanto, che la inversione corrisponde a dimanda nuova in appello, nasce da qui questa duplice conseguenza: 1° che se la dimanda nuova deve rigettarsi anche di uffizio, ben fece il magistrato di appello a non attendere siccome assoluta e principale una dimanda, proposta siccome condizionata e in sott’ordine, per attenersi alla lite di primo grado; 2° che se ciò può farsi di uffizio secondo dispone l’art. 490, non potè verificarsi alcun quasi contratto giudiziario, siccome assume il ricorso; le parti non poterono convenire su di una facoltà attribuita dalla legge al magistrato custode delle giurisdizioni, e perché quella di primo grado non sia violata. </p><p rend="text">b) Una seconda ragione, contro l’assunto del ricorso, è quest’altra: che la sentenza denunciata, in fatto, ha interpretato che l’ordine delle dimande di prima istanza non sia cangiato; e però contro il fatto convien che ceda ogni censura. Né codesto giudizio può dirsi inficiato d’alcun vizio di diritto; perocché le due dimande della reintegrazione e della manutenzione, se non hanno neppure interamente identico il fine, diversificano affatto nei mezzi e nel risultato. Non potendo quindi il tribunale, per la contradizione che nol consentiva, definire simultaneamente amendue le azioni, ben fece ad attenersi, quanto alla <hi rend="italic">forma</hi>, all’ordine logico onde l’attore aveva proposto le sue dimande. E la lite, anche ora in cassazione, finisce come cominciò; anche ora il municipio di Roma chiede che del suo ricorso sulla manutenzione non si giudichi, se si manterrà la sentenza denunciata che giudicò e ammise la reintegranda. L’art. 517, n. 6, non è stato dunque violato.</p><p rend="text">Osserva, quanto al secondo mezzo, che il magistrato di merito ha ritenuto pel municipio la sola <hi rend="italic">possibilità d’un diritto</hi> di pubblico passeggio, da potersi tutelare mediante l’azione della reintegranda, e ha ritenuto un <hi rend="italic">vero esercizio di fatto </hi>di codesto diritto. Quest’ultima proposizione è incontrastata; si contende dell’altra in questo senso, che un’azione possessoria si ammette, ove corrisponda ad un <hi rend="italic">diritto possibile</hi>. Di questo si tratta qui, come in ipotesi, che lasci illeso e incolume il petitorio.</p><p rend="text">Sotto quest’aspetto il ricorso, a bene intenderlo, si può ridurre ad una sintesi, che si racchiude in questo suo precipuo dilemma: o si vuole l’<hi rend="italic">uso</hi> del passeggio (si è detto) ed è personale, e quindi manca la perpetuità; o si vuole la servitù prediale, e non ci è la coesistenza e la contiguità dei due fondi. In amendue i casi cade la reintegranda, perché non ci è il supposto di un diritto reale che le corrisponda.</p><p rend="text">Osserva che in amendue gli aspetti l’assunto del ricorso non è quello della lite. Non si tratta già, siccome in esso si suppone, di un diritto di uso o di una servitù prediale per utilità privata; si tratta invece dell’uno o dell’altro diritto esercitato su di un fondo privato, ma in favore di un municipio, e per pubblica utilità.</p><p rend="text">Sotto questo secondo aspetto, anche la vigente legislazione riconosce i diritti di uso pubblico o di servitù per utilità pubblica sopra un fondo privato senza limite di tempo, in favore della università degli abitanti di un Comune. Né rileva che, nella vigente o nella passata legislazione, non si trovi tassativamente specificato questo <hi rend="italic">ius deambuland</hi><hi rend="italic">i</hi>, di cui ora si contende; qui non è quistione di trovare un nome o il tipo già prestabilito di un diritto, ma di trovare un principio, un sistema di legislazione che l’implichi, e che per ciò stesso lo ammetta. L’argomento di analogia è il supplemento necessario di un codice, e regola i fatti che sopravvengono sempre nuovi e rinascenti. E il diritto sopra menzionato, come dal codice, è riconosciuto dalle leggi speciali, cui esso si riferisce, ma è da queste regolato.</p><p rend="text">È riconosciuto dal codice, quando pone il principio che la sorgente di privata proprietà diventa di uso pubblico, se fornisca l’acqua agli abitanti di un Comune o di una frazione di esso; così è sancito nell’ art. 542. La fontana privata subisce, in questo caso, l’<hi rend="italic">uso pubblico</hi> in favore di un municipio. </p><p rend="text">È riconosciuto dal codice codesto diritto, quando l’art. 533 distingue le servitù di privata e di <hi rend="italic">pubblica utilità</hi>; dunque queste sono possibili ed ammesse. </p><p rend="text">È riconosciuto, finalmente, il diritto di uso pubblico o servitù pubblica su fondo privato, quando l’art. 534 lo enuncia per modo di esempio, e se ne riferisce <hi rend="italic">alle leggi e ai regolamenti speciali</hi>. D’onde è a trarre pure questa conseguenza, che ove si tratti di servitù imposta, acquistata od esercitata per utilità pubblica di un’intera popolazione, di una università di abitanti, gli articoli del codice non trovano ragione e materia idonea alla loro applicazione. Dai verbali di discussione sul codice vigente non si può trarre argomento sul diritto ora controverso. La questione vi rimase insoluta, siccome bene afferma il ricorso del principe Borghese. Ma poiché, soppresso l’art. 633 del progetto, i redattori del codice se ne rimisero alle leggi speciali, é da argomentare da qui che l’uso pubblico su fondo privato è riconosciuto dal codice, ma regolato più specialmente da leggi di pubblico diritto.</p><p rend="text">E difatti, siccome fu detto, lo <hi rend="italic">jus deambulandi</hi>, di cui si contende, trova più apposita parificazione e più prossimo riscontro in <hi rend="italic">leggi speciali</hi>. Tra le strade ordinarie di <hi rend="italic">uso pubblico</hi> ci ha pure le <hi rend="italic">vicinali</hi>; così è detto nell’art. 9 della legge sulle opere pubbliche, così è ripetuto nell’art. 19, quando vi si dice che «tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti categorie, e <hi rend="italic">soggette a servitù pubblica</hi>, sono vicinali». Che se queste, siccome è innegabile, sono una privata proprietà dei fondi limitrofi, ne viene che per amendue essi articoli, è posto il principio di un <hi rend="italic">uso pubblico</hi>, esercitato su fondo privato, e sottratto alle regole del codice civile.</p><p rend="text">Questo stesso principio informa gli articoli ulteriori 22 e 61; e piglia esso evidenza maggiore dall’art. 68, n. 4 del regolamento per la legge comunale. Ivi, fra gli oggetti cui debbono provvedere i regolamenti di polizia rurale, si enuncia «lo <hi rend="italic">spigolamento</hi> e l’esercizio di altri <hi rend="italic">atti consimili</hi> sui <hi rend="italic">beni dei privati</hi>, quando la <hi rend="italic">popolazione</hi> vi abbia un <hi rend="italic">diri</hi><hi rend="italic">tto</hi>, per <hi rend="italic">titolo</hi> o per <hi rend="italic">consuetudine</hi>». Quest’articolo, così comprensivo delle specie di usi pubblici su fondo privato, eleva anche a diritto la <hi rend="italic">consuetudine</hi>, e vale a riassumere un sistema di legislazione in proposito.</p><p rend="text">Osserva che se di questi volesse seguirsi il successivo svolgimento sin’oggi, e la sua applicazione a nuovi e molteplici obbietti, ne fornirebbe materia la discussione nella Camera dei deputati, non che la relazione della Giunta, sulla legge del 28 giugno 1871. Ambedue quei documenti ritraggono più spiccato il pensiero della legislazione vigente. Estendendosi alla provincia romana la legge transitoria sull’abolizione dei fedecommessi, che comprendevano anche avanzi preziosi di sapienza e di arte, anche allora fu consacrato il principio di cui si disputa. Fu detto nell’ art. 3: «I diritti che per fondazione e per qualsivoglia altro diritto possano <hi rend="italic">appartenere al pubblico</hi>, saranno mantenuti»; e codesti diritti, siccome risulta dai due documenti stessi sopra menzionati, erano appunto quelli di uso, acquisiti dai cittadini, rispetto all’accesso nelle ville, nelle biblioteche, nelle gallerie, nei musei; e nella villa Borghese è appunto anche un museo di arte antica e moderna. Si direbbe che, per questa Italia, abbia dovuto riconoscersi un <hi rend="italic">uso pubblico</hi> speciale all’essere rimasta la terra sede dell’arte. Ed è appunto questa la mente dello art. 3 della legge del 1871. </p><p rend="text">E se pure fosse necessario spiegare la teorica in disamina per la storia da cui si svolge, ben potrebbe dirsi che il diritto di uso pubblico su fondo privato non è un diritto di oggi, ma è anche tradizionale; sicché la legislazione vigente rispecchia l’antica e se ne avvalora. Anche gli <hi rend="italic">usi civici</hi>, comuni a tutti gli Stati italiani, furono un <hi rend="italic">ius civitatis</hi> sopra un fondo feudale. Furono una forma giuridica rispondente a una necessità storica, a una data condizione sociale, per cui tutta una università di abitanti di un Comune usò del fondo feudale. Bene, dunque, potrebbe anche dirsi che il diritto odierno risale e si ricongiunge a quello dell’età media, dopo cui surse villa Borghese, alla quale ora la lite si riferisce. </p><p rend="text">Del rimanente, sicuro interprete della teorica svolta è la giurisprudenza. </p><p rend="text">Si contese se cittadini e stranieri avessero un diritto di accesso nella galleria e biblioteca del palazzo Brignole in Genova; e la Corte di appello disse «che la legge non proibisce d’imporre il vincolo di accessibilità ad una privata proprietà in favore di una universalità di persone».</p><p rend="text">Si contese se il Comune di Vigliana avesse un diritto di uso pubblico su di un fondo dei conti Roasenda, acciò, due volte l’anno, vi accedesse la popolazione per festeggiare; e la Cassazione di Torino disse che «una servitù, comunque non ci sia l’utile di due fondi, possa costituirsi a favore degli abitanti di un Comune». </p><p rend="text">Si contese fra il municipio di Bologna e gli eredi Zambeccari sull’accesso alla di costui galleria; e questa Corte di cassazione, ripetutamente, consacrò il principio della servitù di uso pubblico in favore di un Comune su fondo privato. Così una giurisprudenza tutta nostra conferma l’assunto di cui si tratta.</p><p rend="text">Osserva che se quanto fu esposto sin qui dimostra qual sia la legislazione imperante, può in essa non trovarsi il nome dello <hi rend="italic">ius deambulandi</hi>, ma ci si trova un principio, e anche tutto un sistema che lo giustifica.</p><p rend="text">Contro questo non è fondata la prima obiezione, per la quale si è detto che se cotesto uso pubblico dovesse caratterizzarsi siccome una <hi rend="italic">servitù reale</hi> mancherebbe la coesistenza e la contiguità di due fondi. Se fosse necessaria cotesta caratteristica, nel caso concreto si tratterebbe di servitù di utilità pubblica che non va costretta a conformarsi al tipo della servitù prediale privata. Ove ciò pure non fosse, non sarebbe men vero, che una servitù prediale è sempre un diritto personale, ma in <hi rend="italic">ragione di un fondo</hi>; e, sotto quest’aspetto, ha potuto appunto, per l’uso pubblico, derogarsi alla contiguità dei due fondi, che è condizione della servitù prediale privata. </p><p rend="text">E, in ultimo, neppure può affermarsi che cotesta condizione manchi assolutamente nella servitù di uso pubblico sopra fondo privato. Perocché, se ben si nota, nel caso concreto, da una parte il diritto affetta il fondo su cui si esercita, e dall’altra è esso inerente solo all’abitazione nel Comune, ma non alla persona dell’abitante, tanto che questi lo perde se lascia il Comune medesimo. D’onde deriva che, sotto questo aspetto, possa ravvisarsi il diritto su di un fondo in favore di un altro fondo, e quindi una servitù reale. Non ci ha più allora l’esercizio di un uso individuale, ma una facoltà generale concessa alla universalità di una popolazione in quanto abita una borgata, un Comune, una città; sicché perde essa quel carattere puramente personale che varrebbe ad escludere la servitù reale. Su ciò, ove fosse necessario alcun argomento di giurisprudenza comparata, lo si desumerebbe da una sentenza della Cassazione francese (4 gennaio 1860), che caratterizzò come servitù prediale un diritto di caccia concesso ad un Comune su fondo privato; lo si desumerebbe da altra anteriore sentenza del 4 novembre 1830, nella quale, per caso identico, fu stabilito lo stesso principio.</p><p rend="text">E non è meglio fondata l’altra obiezione, onde si è detto che qui, nel caso concreto, ogni principio di analogia non possa applicarsi, perché non ci è equazione fra la <hi rend="italic">necessitas</hi> e la <hi rend="italic">delectatio</hi>; perché l’uso pubblico, come costitutivo di diritto, suppone l’una, ma esclude l’altra; perché è a fin di <hi rend="italic">diletto</hi>, non di <hi rend="italic">necessità</hi> l’uso di passeggiare in una villa, e al diletto non ci è legge che provvegga. </p><p rend="text">Il supposto di fatto del ricorso non è vero, e però manca la conseguenza di diritto. Manca, perché lo art. 542 del codice, cui, per grazia di esempio, accenna il ricorrente, suppone una servitù necessaria, quella del corso di acqua privata in favore di un Comune; ma la <hi rend="italic">necessità</hi> non è il tipo fisso e inflessibile di ogni servitù. Come ci ha quella necessaria, ci ha pur quella utile, con la differenza che la servitù dell’articolo suddetto esiste <hi rend="italic">ope legis</hi>, e l’altra si crea. Certo, tra i bisogni di un popolo, specialmente civile, lo spaziare in luogo ameno, prima che dilettevole è utile; lo è sovrattutto in una città, come questa Roma, che è anche capitale del mondo culto. Ove, difatti, una qualunque grande e culta città mancasse di quel luogo, l’espropriazione per pubblica utilità mal potrebbe essere negata; e però una servitù, come quella in ispecie, può esistere solo perché utile.</p><p rend="text">Osserva finalmente che, data l’indole speciale del diritto, di cui ora si disputa, le tradizioni del giure romano, alle quali si accenna dalle parti, o sono poco opportunamente invocate, o porgono l’indizio di regole che la legislazione vigente ha ora completate. Il diritto, come la vita, ha il suo eterno divenire, e a regole antiche non si possono costringere i fatti nuovi senza forzarne le conseguenze. Dalle dottrine romane puossi trarre solamente un argomento di comparazione con quelle moderne e vigenti sull’<hi rend="italic">uso pubblico</hi>, rispetto alla privata proprietà; e la comparazione è anch’essa una dimostrazione.</p><p rend="text">E, veramente, è fatto nuovo, rispetto al diritto classico, l’uso pubblico che si sovrappone alla privata proprietà; è fatto nuovo la loro simultanea coesistenza. Questo spezzare il dominio in quote ideali non solo, ma in varie categorie di diritti per quante fossero le utilità di un fondo, trae origine dal condominio <hi rend="italic">juris germanici</hi>, non dal rigore angusto del diritto <hi rend="italic">quiritario</hi>. Per questo, il carattere della pubblica e privata proprietà si volle nettamente e recisamente distinto; quando la necessità sociale s’impose, e un uso pubblico si volle, la proprietà privata non fu mantenuta, ma convertita in proprietà <hi rend="italic">extra commercium</hi>, perché d’allora divenuta pubblica. Di ciò fa fede la legge Zenoniana 9 cod. <hi rend="italic">de aqu.</hi>; in essa sta scritto che se fontane di privata proprietà sieno divenute pubbliche, non possano più nè per rescritto di principe, nè per prescrizione <hi rend="italic">ad privatorum usum converti</hi>, e se a ciò si contravviene, <hi rend="italic">ius sum regiae civitati restituatur</hi>. La conversione di <hi rend="italic">fontes privati iuris</hi> in <hi rend="italic">fontes publici iuris</hi> fu solo voluta, non la sovrapposizione e la coesistenza delle due proprietà.</p><p rend="text">Dopo ciò, il testo di Paolo (L. 8, D. <hi rend="italic">de serv.</hi>), tanto contrastato in questa causa, non è applicabile, o può servire ad un argomento, derivante dalle speculazioni dottrinali onde quel testo medesimo è stato illustrato.</p><p rend="text">O non è applicabile, perché quando vi si dice: <hi rend="italic">ut pomum decerpere liceat, et ut spatiari, et ut coenare in alieno possimus, servitus imponi non potest</hi>, si suppone di una privata servitù e non di un uso pubblico.</p><p rend="text">Si trae, d’altra parte, dalla stessa legge 8 un argomento che può servire per indiretto alla causa, perché anche nella privata servitù, nel caso supposto da Paolo, se non quella prediale, era possibile quella personale di uso. Lo dice il Voët quando insegna: «alioquin et pomum decerpere… procul dubio <hi rend="italic">ad servitutem usus certo modo limitatum, reduci posse</hi> non est quod dubitetur (lib. 8, tit. 1, § l, <hi rend="italic">de serv</hi><hi rend="italic">it</hi>.)». Lo dice il Cuiacio quando commenta: «…non valet ut servitus proedii, sed valere potest ut servitus personalis, <hi rend="italic">ut est</hi> in lege <hi rend="italic">ut pomum </hi>(L. 2, ad resp. Papin ad leg. 4)». E prima ancora l’avea già insegnato la Glossa quando, sulla citata legge, disse: «servitutes quaedam anonymae reperiuntur in iure, quae nec personales nec reales, nec urbanae, nec rusticae, <hi rend="italic">tamen iura servitutum anonyma</hi>», e cita il Zosio (II, resp. 7). La stessa servitù <hi rend="italic">aquae haustus et pecorus ad aquam appulsus</hi>, quando non potè esser prediale, perché l’utente non avea fondo vicino, divenne personale, secondo che il Cuiacio commenta la L.<hi rend="italic"> Mela</hi>, § ult. Così, anche in diritto romano, la servitù privata venne sempre più allargandosi; lasciò la stretta enumerazione primitiva dell’<hi rend="italic">iter</hi>, <hi rend="italic">actus</hi>, <hi rend="italic">via</hi>, dell’<hi rend="italic">ususfructus</hi>, <hi rend="italic">usus</hi>, <hi rend="italic">habitatio</hi>, e si svolse in altre forme di diritti reali rispondenti ai bisogni sia dei predii, sia delle persone. </p><p rend="text">Tutto ciò dimostra, come, in diritto romano, il principio che definisca la lite non ci è, ma ce n’è solo il germe, fecondato dipoi per nuovi tempi e nuovi bisogni. La servitù vi si trasformò, ma rimase privata. L’<hi rend="italic">uso pubblico</hi> vi si svolse, ma in una delle sue forme, quella della <hi rend="italic">conversione</hi> della privata in pubblica proprietà con uso dei cittadini; il diritto moderno è mosso da questa tradizione classica per giungere all’altra forma evolutiva della proprietà privata sottoposta ad un uso pubblico, cioè alla <hi rend="italic">coesistenza</hi> dei due diritti, per la quale è divenuta possibile su quella privata la esistenza dell’uso pubblico stesso.</p><p rend="text">Qui la seconda questione del ricorso finisce per ricongiungersi al principio da cui muove, cioè al dilemma del ricorso medesimo. L’uso pubblico, perché tale, è perpetuo; considerata quella in ispecie come un’utile servitù, il rapporto fra i due fondi, se pur necessario, vi si trova; e il dilemma non consiste. La <hi rend="italic">facultas deambulandi in alieno fundo</hi>, riguardata qui soltanto in ipotesi e come possibile, può dunque esser tema di un <hi rend="italic">ius in re</hi>.</p><p rend="text">Osserva, quanto al terzo mezzo, che l’azione possessoria di reintegra è pur concessa in tema di <hi rend="italic">diritti reali</hi>, e quello in ispecie deve essere protetto dall’azione medesima. Il contrario assunto, quello onde il ricorso afferma invece che sia dessa applicabile soltanto in tema di detenzione di <hi rend="italic">cosa materiale</hi> ed esclusivamente per questa, non è fondato. </p><p rend="text">A cotesto assunto resiste, primamente, l’<hi rend="italic">esegesi</hi> dell’art. 695. La reintegranda è instituita per lo spoglio occulto e violento di un possesso, <hi rend="italic">qualunque sia</hi>, relativo a cosa <hi rend="italic">mobile </hi>o<hi rend="italic"> immobile</hi>. Non vi è qui necessario dire, per la vieta regola della L. 23 D. <hi rend="italic">de verb</hi>., <hi rend="italic">signif</hi>., e per l’art. 415, che anco i diritti sono immobili per l’oggetto cui si riferiscono. Di ciò può farsi precisione, perché l’art. 685 spiega il 695. Questo pone il <hi rend="italic">possesso qualunque</hi> come condizione della reintegranda, e l’altro lo definisce. Il possesso (ivi è detto) è la <hi rend="italic">detenzione di una cosa</hi>, ma vi è soggiunto che può essere pure il <hi rend="italic">godimento di un diritto</hi> sulla cosa mobile o immobile, e non basta; é detto altresì nell’articolo stesso 685 che possiede tanto chi <hi rend="italic">detiene la cosa</hi>, quanto chi eserciti il diritto sulla cosa stessa.</p><p rend="text">Questo duplice pensiero è scolpito in esso articolo, che è il commento migliore e più decisivo del 695. E però dalla loro intelligenza comparata deriva questo principio: che la reintegranda ha e debba avere sempre per materia od obbietto una cosa mobile o immobile a condizione di un <hi rend="italic">qualunque possesso</hi>, ed è ciò che dispone lo art. 695; ma poiché, pel 685, il possesso consiste nella detenzione della cosa, e può consistere pure nel godimento di un diritto sulla cosa, dunque ci ha luogo alla reintegranda anche per l’<hi rend="italic">esercizio di questo diritto</hi> sulla cosa mobile o immobile. <hi rend="italic">Leges legibus expedit</hi> <hi rend="italic">concordare</hi>, e il senso dell’art. 695 è significato da un confronto testuale, da un commento derivante dalla legge stessa.</p><p rend="text">A cotesta esegesi non contradice, siccome invece afferma il ricorso, l’articolo precedente 694. Ivi si regola la manutenzione in possesso, e la si estende agli immobili, alla universalità dei mobili, ed espressamente ancora ai <hi rend="italic">diritti reali</hi>, dei quali non è fatta menzione nell’art. 695, che, regolando la reintegranda, l’applica al qualunque possesso di una <hi rend="italic">cosa mobile</hi> o<hi rend="italic"> immobile</hi>. Ma l’argomento solit<hi rend="italic">o ubi voluti dixit</hi>, che qui si oppone, non é mai sicuro, e qui è anche fallace. Salvo a dire più oltre la ragione riposta della differenza dei due articoli, qui, in questo loro primo esame esegetico, basti dire che se quell’art. 694 si fosse detto, come nel 695, <hi rend="italic">cosa mobile </hi>o<hi rend="italic"> immobile</hi>, avrebbe potuto intendersi esteso il rimedio della manutenzione ai mobili singoli. Ciò non si volle, perché si sarebbe derogato così l’interdetto conservatorio <hi rend="italic">utrubi</hi> del diritto romano per le cose mobili; e però si specificò il contenuto di essa azione nelle tre specie d’immobili, di diritti reali, di universalità di mobili. Da ciò è spiegata la differente locuzione dei due articoli.</p><p rend="text">Osserva che, ad intendere nel modo summenzionato l’art. 695, la <hi rend="italic">ragione</hi> della legge sovrabbonda.</p><p rend="text">La reintegrazione del possesso a favore dello spogliato è una regola di ordine pubblico: così è detto nella relazione sul codice. Con lo spoglio, difatti il privato usurpa un potere della pubblica autorità, quello di render giustizia a sé stesso, e lo usurpa con provocare una lotta. Potrebbe dirsi che fine immediato dell’azione in ispecie sia il cancellare un atto di violenza, ed effetto mediato il reintegrate uno stato di fatto anteriore.</p><p rend="text">Codesta essenza della reintegranda spiega il perché la si ammette per <hi rend="italic">qualunque possesso</hi>, e quindi per qualunque oggetto posseduto mediante l’esercizio di un diritto su cosa corporale; perocché ci ha violenza, sia che si tolga la cosa materiale da altri tenuta, sia che s’interrompa lo esercizio di un diritto da altri goduto su cosa materiale. Per l’essenza della reintegranda i due casi si equiparano e si equivalgono.</p><p rend="text">Il possesso, difatti, della reintegranda non è né può essere quello per la manutenzione, ed è in questa la ragione, onde l’art. 695 non può essere spiegato dall’art. 694, e per la quale, siccome fu notato sopra, cangia anche la loro locuzione. Come pel possesso, le due azioni diversificano anche nei risultati. </p><p rend="text">Nella manutenzione, il possesso è quello stesso legittimo preordinato alla possibilità in genere della usucapione, e sta in ciò la ragione, onde nell’art. 694, a differenza dell’art. 695, si enunciano anche i <hi rend="italic">diritti reali</hi> come obbietto di azione possessoria; non potevano non comprendervisi, perché vi si parlava di un possesso atto a prescrivere, e questo, com’è correlativo agl’immobili, è correlativo ai diritti reali che li equivalgono. Invece, per la reintegranda, il possesso è preordinato al solo fine di far cessare una violenza, e a ciò basta quello del momento, e va rispettato anche quello del predone.</p><p rend="text">Ed appunto, in ragione del possesso, sono differenti i risultati delle due azioni. A chi soccombe nel giudizio possessorio non resta che il petitorio, e viceversa, chi soccombe nella reintegranda può esercitare l’azione possessoria. Così, dal confronto fra le due azioni, esce meglio chiarito il significato dell’art. 695.</p><p rend="text">Osserva che anche la ragione storica soccorre in proposito.</p><p rend="text">I due articoli in disamina non ci sono nel diritto francese, e sono fattura del diritto italiano. Le due azioni, che in essi si contemplano, non corrispondono neppure al diritto classico, e, secondo che i tempi portavano, furono prima trasformate anche dal diritto canonico. Debbono dunque essere intese secondo lo spirito nuovo che le informa.</p><p rend="text">In diritto romano, lo interdetto <hi rend="italic">restitutorio</hi>, denominato <hi rend="italic">unde vi</hi>, fu ammesso esclusivamente in favore dello spogliato di un <hi rend="italic">immobile</hi> o di un <hi rend="italic">diritto reale</hi>: «Hoc interdictum (disse Ulpiano) <hi rend="italic">recuperandae possessionis</hi> … ad eos tantum pertinet qui <hi rend="italic">de re soli</hi> cohaerenti dejiciuntur, ut puta <hi rend="italic">de fundo</hi>, sive <hi rend="italic">aedificio</hi>, ad alium autem non pertinet… Illud utique in dubium non venit interdictum hoc ad res <hi rend="italic">mobiles non pertinere</hi>» (L. 1, D. <hi rend="italic">de vi et vi armata</hi>, §§ 3, 4, 6, 32). Tale fu l’interdetto restitututorio, e tale lo conservò Giustiniano: «<hi rend="italic">Recuperandae possessionis causa solet interdici</hi>, <hi rend="italic">si quis possessione</hi> fundi <hi rend="italic">vel</hi> aedium <hi rend="italic">dejectus fuerit</hi>» (Inst. § 6, 4, 15, <hi rend="italic">de interdictis</hi>).</p><p rend="text">Invece, non solo il diritto moderno aggiunse alla manutenzione lo estremo del possesso annale, che non era nel diritto classico, ma, continuando le tradizioni di quello canonico, comprese nell’altro istituto della reintegranda ogni maniera di spoglio violento o clandestino, non escluso neppure quello di <hi rend="italic">cose mobili</hi>, introdotto dapprima nella legislazione intermedia del Piemonte, adottato dipoi nell’art. 446 del codice subalpino, e di cui è fedele e più esplicita traduzione il 695 del codice vigente. </p><p rend="text">Se la reintegrarnda romana non è la moderna, cangia il criterio d’interpretazione per ambedue; l’una è circoscritta agli <hi rend="italic">immobili</hi>, e l’altra invece è, quale pervenne per lente elaborazioni storiche sino al diritto vigente, un’azione accordata per qualunque possesso relativo a cosa corporale o ad esercizio di diritti su questa. Cangiato il criterio d’interpretazione, sono male allegate dal ricorso la L. 3, § 13, D. <hi rend="italic">de vi</hi>; 60, D. <hi rend="italic">de usuf</hi>., e la L. 4, § 27, D. <hi rend="italic">de usurp</hi>., l’una per dire che la reintegranda era data all’usufruttuario di un fondo, l’altra per dire che, invece, era negata per un <hi rend="italic">ius viae</hi>. Questa distinzione non é più per l’art. 695; e, sotto quest’aspetto, fa violenza al testo il sistema contrario, per cui solo l’azione petitoria o la vera possessoria sarebbe riserbata ai diritti reali, quando occultamente o violentemente ne fosse interrotto l’esercizio.</p><p rend="text">Osserva, quanto al quarto mezzo, che, nel caso concreto, ci ha altresì la<hi rend="italic"> violenza </hi>dello spoglio, o, come in diritto romano fu detto, la <hi rend="italic">dejectio per vim</hi>. </p><p rend="text">Per negarla, il ricorso assume che la chiusura della villa avvenne dopo uno scambio di lettere; il sindaco accennò a <hi rend="italic">diritti eventuali</hi> su di essa, e il principe Borghese li negò, interdicendo d’allora l’accesso della villa al popolo. In questo fatto non si può riscontrare la violenza, soggiunge il ricorso; non si può, perché nel principe non ci fu l’animo di spogliare altrui, ma di difendere sè stesso, e nel sindaco non ci fu la coscienza di esercitare un diritto. Cotesto assunto non sta sotto un duplice aspetto.</p><p rend="text">Osserva, in primo luogo, non potersi dire che la quistione sia di puro fatto e che questa Corte non possa riesaminarla. E, di vero, la sentenza denunciata dice in proposito essere «questione di fatto il vedere se dai precedenti della causa, dalle circostanze che l’hanno originata, dai documenti esibiti e dalle stesse ammissioni, il giudice possa convincersi che da un lato vi fu spoglio diretto a disconoscere l’esercizio di un possibile diritto, e dall’altro vi era un vero esercizio di questo diritto»; ma con ciò il tribunale, pur rispondendo all’assunto del ricorso, stabilisce la premessa di fatto per riguardarla poi nelle conseguenze di diritto.</p><p rend="text">Pertanto, posto il fatto ritenuto dal tribunale, e dovendo considerarsi secondo un criterio giuridico costitutivo della violenza, non è men vero che questo razionalmente considerato, non possa essere assoluto, ma solamente relativo; non lo si può astrarre, difatti, dalle contingenze di luogo e di tempo in cui la violenza avvenga. È desso uno di quei criteri che si è venuto cangiando col cangiare delle sociali condizioni; dottrina e giurisprudenza concordi hanno quindi ritenuto che la violenza non è solo la mano armata, o la via di fatto più o meno grave, ma può essere altresì lo impedimento a detenere la cosa sotto l’influenza della forza, o anche l’ostacolo di fatto, tale da non potersi vincere altrimenti che ricorrendo alla violenza. </p><p rend="text">Osserva che se il criterio della violenza è <hi rend="italic">relativo</hi> per sé medesimo, lo è più ancora rispetto all’art. 695 a cui bisogna riferirlo. Come per questo, secondo fu dimostrato, è stata modificata e amplificata la reintegranda, così è avvenuto parimente della violenza, intesa nel senso più lato dal moderno diritto. Essa è <hi rend="italic">relativa</hi> a quel <hi rend="italic">qualunque possesso</hi>, di cui parla l’articolo suindicato, e trova in questo la sua norma; per modo che la violenza ci sarà, o pur no, a seconda che il <hi rend="italic">qualunque possesso</hi>, al quale essa si riferisce, abbia attinenza ad alcun vincolo, o nascente da un godimento che lo spogliato si abbia su di una data cosa, o nascente dall’esercizio di alcun diritto sulla stessa. Allora soltanto, cioè nell’ipotesi affermativa, il fatto di avere spezzato cotesto vincolo è costitutivo di violenza. Questa non ci sarà se, esempigrazia, il semplice fattore di un fondo vorrà rientrarvi per esserne stato escluso quando si fosse assentato; il suo possesso è momentaneo e non ogni possesso di fatto vincola a sé la cosa. Ci sarà, invece, la violenza per chi, godendo un diritto sull’altrui fondo, non possa rientrarvi pel fatto del proprietario; l’esercizio del diritto allora vincola a sè il fondo. </p><p rend="text">Questo è il criterio della violenza, che corrisponde a quello della reintegranda del diritto attuale. Il caso in ispecie è il secondo, non il primo di quelli suindicati, e l’estremo della violenza è dimostrato. Lo è per un’altra specialità della causa; trattandosi dell’accesso di un popolo in una villa privata, non sarebbe concepibile coglierlo nell’uso e cacciarnelo per violenza personale. </p><p rend="text">Osserva che, malgrado modificato dal diritto nuovo, questo criterio della violenza non resta senza riscontro nel diritto romano. </p><p rend="text">La L. 6, D.<hi rend="italic"> ad leg. Juliam de vi privata</hi>, equipara a violenza il non richiedere invece l’opera del giudice: «<hi rend="italic">Vis est tunc quoties quis, id quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit</hi>». La L. 3, D. <hi rend="italic">de vi</hi>, insegna che sia violenza il non ammettere nel fondo chi ne sia uscito, e il proibirgli di usarne: «<hi rend="italic">Unde vi interdictum necessarium…si prohibeatur uti frui usufructu fundi…; au</hi><hi rend="italic">t non admisit, cum ex fundo exisset, non usufructus deferendi causa</hi>». </p><p rend="text">Inoltre il concetto che la proibizione di rientrare nel fondo, di cui si usa, equivalga alla <hi rend="italic">dejectio</hi>, è espresso nella L. 6, § 1, D. <hi rend="italic">de adq. poss</hi>.: «<hi rend="italic">…. Sive animo possidens….</hi><hi rend="italic">mox revertens, prohibitus sit ingredi, vi deiectus videatur; ademisti enim vi possessionem quam animo retinebat etsi non corpore</hi>»; ed è ripetuto lo stesso concetto nella L. 6, <hi rend="italic">eod tit.</hi>: «<hi rend="italic">Verum si revertentem dominum non admiserit, vi magis intelligi possidere, non clam</hi>». </p><p rend="text">E, in ultimo, ai due casi verificatisi nella specie, la chiusura dei cancelli della villa, e la interdizione ad entrarvi di riscontro alla lettera di protestazione del sindaco, corrispondono la L. 26 e la L. D. <hi rend="italic">quod. vi</hi>. Nell’una dice Paolo: «<hi rend="italic">Vi facit…. is qui quominus prohibeatur consecutus est, periculo adversario denunciante, aut ianua praeclusa</hi>»; nell’altra dice Ulpiano: «<hi rend="italic">Vi factum videri…. </hi><hi rend="italic">sed etsi contra te</hi><hi rend="italic">stationem, denunciationemque fuerit, idem esse Casciellus et Trebatius putant, quod verum est</hi><hi >».</hi></p><p rend="text">Vero è che nessuno di questi testi si riferiva, nel diritto romano, allo interdetto <hi rend="italic">unde vi</hi>: ma per il loro spirito, ben possono avere relazione alla nostra reintegranda, che è lo antico interdetto <hi rend="italic">unde vi</hi>, trasformato ed amplificato, siccome si dimostrò precedentemente.</p><p rend="text">La violenza sussiste, adunque, sotto il triplice aspetto in cui la si è riguardata. </p><p rend="text">Per questi motivi, ecc.</p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-056-backlink">1</ref></hi>	Consulta la sentenza della Cass. di Roma, 28 dicembre 1882 (Foro it., 1883, I, 266).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-055-backlink">2</ref></hi>	Consulta, anche per il seguente numero (3), la nota alla sentenza della Cass. di Torino, 30 maggio 1885 (Foro it., 1885, I, 409). </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-054-backlink">3</ref></hi>	V. in Foro it., 1887, 12, la sentenza della Cass. di Napoli, 14 gennaio 1887.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" ><hi rend="italic">Corte di Cassazione di Roma, udienza 9 marzo 1887,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.07">10.36253/979-12-215-0594-8.07</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -111, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div><div><head>Sezione seconda</head><p rend="h1_part_title">Due postille a corredo dei testi</p></div><div><head>Capitolo 5</head></div><div><head>I beni comuni come diritti d’uso pubblico <lb/>e come limite costituzionale</head><p rend="h1_author ParaOverride-6">Gianfranco Orlando</p><div><head>1. Premessa</head><p rend="text">Scorrendo la copiosa letteratura in materia di ‘beni comuni’, si nota subito che la riflessione copre temi ed obiettivi molto ampi e variegati. Visto nel suo insieme, il panorama appare tuttavia segnato da una profonda frattura: secondo molti, quello relativo ai beni comuni non sarebbe nemmeno un tema propriamente giuridico, che sia possibile seguire a partire dal diritto positivo o dalla teoria generale del diritto; secondo altri, invece, si tratta della prima vera teoria ‘costituzionale’ dei beni giuridici, affacciatasi all’attenzione dei giuristi italiani finanche con eccessivo ritardo. In mezzo, il ventaglio delle opinioni offre opzioni meno estreme, talune delle quali più sobrie e caute rispetto ad ogni più entusiastica adesione – che talvolta è dichiaratamente (e dunque onestamente) sostenuta da personali visioni politiche, che però trascendono la metodologia propriamente giuridica – senza, tuttavia, rimanere sorde rispetto alle istanze di ‘allineamento’ tra il diritto positivo e il sentimento giustizia percepito, che senz’altro giustificano una riflessione tecnica in materia. Non essendo questa la sede per un’analisi a vasto raggio del tema, saranno i materiali giudiziari qui raccolti a costituire la linea guida per alcune brevi considerazioni.</p><p rend="text">Gli spunti offerti dal caso che ha interessato la Villa Borghese inducono a soffermarsi, eminentemente, sulla natura del rapporto tra (la teoria – o le teorie – de)i beni comuni e i c.d. diritti d’uso pubblico, a cominciare dalla domanda che, sinteticamente, riprendiamo dalla nota di apertura: i<hi rend="CharOverride-2">l riconoscimento dei </hi>diritti d’uso pubblico<hi rend="CharOverride-2"> ha </hi><hi rend="CharOverride-2">rappresentato </hi>solo <hi rend="CharOverride-2">un primo passo verso l’affermazione dei ‘beni comuni’ o può essere considerato </hi>–<hi rend="CharOverride-2"> quantomeno concentrando l’attenzione sul </hi><hi rend="CharOverride-2">nucleo centrale </hi>della teoria –<hi rend="CharOverride-2"> il canale istituzionale </hi>più <hi rend="CharOverride-2">adeguato per rispondere già oggi, a legislazione invariata, ad alcune delle istanze valoriali sottese </hi>alla loro <hi rend="CharOverride-2">affermazione?</hi></p><p rend="text">L’obiettivo di questa breve postilla è tentare di accreditare una risposta che possa essere accettata sia da chi rifiuta l’ammissibilità dei beni comuni, sia da chi ne sostiene la rilevanza, almeno in alcune delle sue principali finalità di ‘politica del diritto’. L’esame del rapporto tra i diritti d’uso pubblico e la teoria dei beni comuni può, infatti, offrire una via da seguire, a partire dalla riflessione su alcuni punti di contatto. Ciò consentirà anche di valutare se e quante delle caratteristiche normalmente attribuite ai beni comuni sono già presenti anche nei diritti di uso pubblico e se questa presenza giustifica, o meno, una ri(con)duzione dei primi ai secondi<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-053">1</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>2. I titolari dei diritti d’uso pubblico. La <hi rend="italic">natura privata</hi> di tali diritti</head><p rend="text">La lettura dei materiali qui raccolti consente di prendere nota di almeno un dato incontroverso: la dottrina e la giurisprudenza italiana della seconda metà del XIX sec. sono giunte a garantire il soddisfacimento <hi rend="italic">universale</hi> di interessi culturali (intesi in senso ampio: da quelli ricreativi a quelli legati all’incontro con le alte testimonianze della cultura conservate nella Galleria Borghese)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-052">2</ref></hi></hi> per mezzo dell’elaborazione di un peculiare “diritto d’uso” che, dunque, è anch’esso da qualificare come<hi rend="italic"> universale </hi>(o ancora meglio, come si vedrà,<hi rend="italic"> comune</hi>)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-051">3</ref></hi></hi>. Infatti, nonostante in tutti gli atti si discuta spesso di un diritto a favore degli ‘abitanti di Roma’<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-050">4</ref></hi></hi>, in realtà l’esito della controversia ha sancito una riserva reale delle utilità offerte dalla Villa a favore di <hi rend="italic">chiunque</hi>. Del resto, si scadrebbe probabilmente nel ridicolo se si chiedesse a coloro che intendono accedere alla Villa una prova del luogo di residenza, e non è un caso, poi, se nella sua arringa Mancini abbia precisato che ad essa hanno accesso anche i ‘forestieri’. La verità è che il diritto d’uso pubblico in questione è posto a beneficio <hi rend="italic">di tutti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-049">5</ref></hi></hi>, ed è probabilmente questo profilo a differenziarlo dagli altri diritti collettivi, come ad esempio gli usi civici<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-048">6</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Questo vuol dire che il diritto d’uso pubblico – che, come chiarito da Mancini, è un diritto reale<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-047">7</ref></hi></hi> – è indisponibile per sua natura<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-046">8</ref></hi></hi>, è azionabile e tutelabile<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-045">9</ref></hi></hi>, anche a livello possessorio<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-044">10</ref></hi></hi>, da parte di <hi rend="italic">chiunque</hi>. Nel giudizio, infatti, il Comune assume il ruolo di ente ‘esponenziale’ rappresentativo dell’interesse fatto valere, ma non è l’unico portatore dell’interesse tutelato<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-043">11</ref></hi></hi>. Focalizzando ancora meglio il contenuto del diritto, non solo è certo che tutti possano pretenderne l’esercizio, ma è altrettanto certo che a <hi >nessuno è consentito di escludere altri dal godimento dello stesso: in questo senso si può dire che l’interesse protetto è, allo stesso tempo, </hi><hi rend="italic">di tutti e di nessuno</hi><hi >, esattamente come </hi><hi >deve dirsi (e si dice) per la situazione di chi intenda esercitare il diritto di accesso ad una pubblica via.</hi></p><p rend="text"><hi >Ciò detto e riconosciuto, non sembra tuttavia possibile spingersi fino al punto di collocare la situazione giuridica in esame al di fuori della classe dei diritti soggettivi. È appena il caso di evidenziare, infatti, che la struttura del diritto reale d’uso pubblico è perfettamente compatibile con la logica del diritto soggettivo (per tale intendendosi, secondo la comune definizione istituzionale, la situazione giuridica soggettiva attiva protetta dall’ordinamento per la realizzazione di un interesse proprio del suo titolare)</hi><hi >: la protezione </hi>giuridica<hi > offerta riguarda il soddisfacimento di un </hi><hi rend="italic">interesse proprio</hi><hi > di ciascuno, considerato </hi><hi rend="italic">anche</hi><hi > singolarmente. La circostanza che questo interesse debba convivere con il pari diritto riconoscibile a chiunque altro, conduce a superare la rigida logica ‘escludente’ riferita – tradizionalmente – alla struttura del diritto di proprietà, ma non a superare i confini del diritto soggettivo. È appena il caso di dire che quest</hi><hi >’ultimo tipo di situazione giuridica soggettiva si è da tempo liberata dall’assunzione della proprietà (intesa in senso tradizionale, quasi intrinsecamente egoistica) a figura paradigmatica e concettualmente egemone. Il fatto che nessuno dei titolari possa escludere gli altri dal pari godimento del diritto non è affatto incompatibile con la possibilità che (tutti) i singoli possano essere considerati portatori dell’interesse riconosciuto e tutelato</hi><hi >. Affermare la necessità di superare la logica del diritto soggettivo se si vuole dare spazio alla considerazione dell’ampio raggio dei titolari del diritto equivale, paradossalmente, a farsi influenzare, nella costruzione della categoria del diritto soggettivo, proprio dalla logica (proprietaria) dalla quale ci si vorrebbe/dovrebbe emancipare</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-042">12</ref></hi></hi><hi >.</hi></p><p rend="text"><hi >Per altro verso, nonostante la peculiarità del profilo soggettivo</hi><hi > della situazione giuridica soggettiva in esame, non sembra possibile spingersi nemmeno fino al punto di sostenere che la stessa si colloca al di là della dicotomia pubblico-privato. Beninteso, è vero – lo si è appena detto – che si tratta di situazioni giuridiche previste a favore di </hi><hi rend="italic">chiunque</hi><hi >, con ciò intendendosi qualsiasi soggetto di diritto a prescindere dalla/e comunità di cui normalmente è partecipe. In questo senso, quindi, si può convenire con l’idea che il diritto d’uso universale si pone </hi><hi rend="italic">al di là</hi><hi > del diritto pubblico, quantomeno se di questo si assume un concetto che – detto in estrema sintesi – ascrive ad esso quella parte delle norme dell’ordinamento giuridico che disciplinano il potere centralizzato (e dunque organizzato)</hi><hi > di una collettività presente su un territorio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-041">13</ref></hi></hi><hi >. E tuttavia, anche accogliendo tale prospettiva, non si andrebbe oltre la dicotomia pubblico-privato perché – contrariamente a quanto si è forse inconsciamente indotti a pensare </hi><hi >sulla base all’aggettivo ‘pubblico’ che normalmente qualifica i ‘diritti d’uso’ in esame – i diritti collettivi (di cui quelli </hi><hi >in parola sono una </hi><hi rend="italic">species</hi><hi >) non esorbitano dalla sfera privata, come già chiarito da Pugliatti (1964 (I), 702 e 1964 (II), 219). I diritti d’uso pubblico sono senz’altro da ascrivere al campo del diritto privato proprio perché riconoscono </hi><hi >utilità e poteri ai </hi><hi rend="italic">singoli componenti</hi><hi > di collettività ‘</hi><hi rend="italic">non organizzate</hi><hi >’</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-040">14</ref></hi></hi><hi >. Ovviamente, ciò presuppone una concezione del diritto privato non più ridotta ad un sistema di norme </hi><hi >poste ‘esclusivamente’ </hi><hi rend="italic">ad singulorum utilitatem</hi><hi >, ossia a protezione di meri interessi individuali, egoistici, mercantili. Ma non crediamo che ciò </hi><hi >sia un grave ostacolo, visto che costituisce ormai da tempo un dato acquisito che il diritto privato si è sempre occupato anche della protezione di interessi non patrimoniali (</hi><hi rend="italic">extra commercium</hi><hi >), e </hi><hi >a dimostrarlo ci sono anche, a titolo puramente esemplificativo, le numerose fonti – soprattutto romane – che Mancini cita nella sua orazione. Insomma, </hi><hi >l’impressione è, ancora una volta, che chi afferma la necessità di superare la logica ‘privatistica’ nella ricostruzione del regime giuridico dei beni destinati a singoli ‘non organizzati’ e ‘indeterminati</hi><hi >’, adotti una visione restrittiva del ‘privato’ e si faccia paradossalmente influenzare, nella definizione di questo campo del diritto, proprio dalla logica individualistica dalla quale ci si vorrebbe emancipare.</hi></p><p rend="text">In conclusione su questo primo punto di analisi dei rapporti tra beni comuni e diritti d’uso pubblico, si può dire che il profilo soggettivo dei titolari delle due figure ha senz’altro numerosi aspetti di coincidenza: l’individuo è protetto <hi rend="italic">sia</hi> nella sua dimensione singola <hi rend="italic">sia</hi>, al contempo, nella prospettiva collettiva più universale (ma ‘non organizzata’). Ciò, tuttavia, non impedisce di qualificare questa situazione come diritto soggettivo di natura reale, né induce a collocarla fuori dal campo del diritto privato; al contrario: la colloca a pieno titolo nel campo del diritto civile, quantomeno se di questo si assuma una concezione integrale, come la forma più determinata e socialmente meglio apprezzabile dello stile di vita di una collettività, nella parte in cui è chiamata a rappresentare, negli istituti che regolano la vita di tutti i giorni, il canone valoriale dei <hi rend="italic">cives</hi> (ovvero la loro stessa ‘autoscienza civile’)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-039">15</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>3. L’<hi rend="italic">insensibilità</hi> dei diritti d’uso pubblico al trasferimento della proprietà sul medesimo bene</head><p rend="text">Il secondo punto di analisi del rapporto tra diritti d’uso pubblico e beni comuni investe la caratteristica di questi ultimi <hi >–</hi> sovente evidenziata dalla dottrina fautrice dell’introduzione della seconda categoria <hi >– </hi>come beni <hi rend="italic">indifferenti</hi> rispetto al regime di appartenenza, essendo irrilevante (per il godimento delle utilità connesse all’uso) l’appartenenza di essi ad un soggetto pubblico o privato.</p><p rend="text">L’idea rimanda al concetto di ‘parziarietà’ della proprietà, o di proprietà divisa, negli stessi termini in cui sono normalmente configurati anche i diritti d’uso pubblico. Afferma questo concetto la sentenza della Corte di Cassazione del <hi >9 marzo </hi>1887, riprodotta in questa raccolta, nella parte in cui precisa che:</p><quote rend="quotation_b">veramente, è fatto nuovo, rispetto al diritto classico, l’uso pubblico che si sovrappone alla privata proprietà; è fatto nuovo la loro simultanea coesistenza. Questo spezzare il dominio in quote ideali non solo, ma in varie categorie di diritti per quante fossero le utilità di un fondo, trae origine dal condominio <hi rend="italic">juris germanici</hi>, non dal rigore angusto del diritto <hi rend="italic">quiritario</hi>. Per questo, il carattere della pubblica e privata proprietà si volle nettamente e recisamente distinto; quando la necessità sociale s’impose, e un uso pubblico si volle, la proprietà privata non fu mantenuta, ma convertita in proprietà <hi rend="italic">extra commercium</hi>, perché d’allora divenuta pubblica.</quote><p rend="text"><hi >Ciò</hi> induce ad immaginare una destinazione universale di una parte delle utilità offerte dalla cosa che è ‘insensibile’ alla circolazione della titolarità, secondo un meccanismo in qualche modo evocato dall’antico brocardo <hi rend="italic">res transit cum onere suo</hi> (cfr. <hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983, 199</hi>). E ciò appare perfettamente in linea con un’epoca, come quella attuale, in cui si riconosce esplicitamente che «l’inalienabilità non ha alcuna connessione con la funzione sociale della proprietà»: come si legge in Corte cost. n. 119/2023 (est. Navarretta), che ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge che aveva previsto l’inalienabilità della proprietà privata sulle quale insiste un uso civico. Assumendo la garanzia della funzione sociale dei beni, la Corte ci segnala che il profilo della titolarità del bene non ha (sempre) un legame <hi rend="italic">necessario</hi> con la ripartizione delle utilità offerte dalla cosa tra i vari soggetti beneficiari delle stesse.</p><p rend="text">Così, la legge che vuole garantire la funzione sociale di un bene <hi rend="italic">non può</hi>, senza violare la Costituzione, imporre limiti (ad esempio in merito alla natura del soggetto titolare) ulteriori e ultronei rispetto alla finalità perseguita. Nel caso esaminato dalla Corte si è, infatti, stabilito che per garantire un diritto collettivo non è necessario che la legge imponga un vincolo di inalienabilità, e ciò in quanto la realizzazione dell’interesse collettivo sotteso all’uso civico non ha un legame logico-sistematico con il regime relativo alla sua titolarità. Al punto 10.3 della sentenza si afferma, infatti, chiaramente che: </p><quote rend="quotation_b">L’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati non presenta […] alcuna <hi rend="italic">ragionevole connessione logica</hi> con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, <hi rend="italic">con la tutela dell’interesse paesistico-ambientale</hi>’. Secondo la Corte, è di immediata evidenza che ‘<hi rend="italic">le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio</hi>, attratte nella funzione sociale, si realizzino semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, in quanto essi stessi assicurano, grazie anche al vincolo paesaggistico, la conservazione della destinazione paesistico-ambientale del territorio.</quote><p rend="text">Ora, un discorso del tutto analogo a quello appena esposto può farsi anche per i diritti d’uso pubblico, che sono assimilabili agli usi civici, sotto il profilo adesso in esame, in quanto anche questi ultimi</p><quote rend="quotation_b">per la loro stessa natura e per il loro contenuto, assegnano ai componenti della collettività facoltà di godimento promiscuo, non suscettibili di divisioni, che spettano ai singoli <hi rend="italic">uti cives</hi> in ragione della loro appartenenza alla comunità, il che rende tali diritti incompatibili con una cessione o con un acquisto a titolo di usucapione (Corte cost., 119/2023)</quote><p rend="text">E ciò quantomeno in riferimento ai beni di proprietà privata. <hi >Il dubbio si pone, invero,</hi><hi > in merito alla possibilità di riconoscere diritti di uso pubblico su beni demaniali. Al riguardo, l’opinione tradizionale è nel senso dell’impossibilità visto che sui beni demaniali «possesso e detenzione alieni sono del tutto privi di effetto giuridico trattandosi di </hi><hi rend="italic">res extra commercium</hi><hi >, non trasferibile dunque non usucapibile» (Caputi Jambrenghi 1999, 606). Sembra</hi><hi >, però, più opportuno alzare lo sguardo dalla sola disciplina della tutela possessoria e fermarsi al dato positivo, in particolare sulla sostanza della ‘riserva’ delle utilità che normalmente connotano i diritti di uso pubblico</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-038">16</ref></hi></hi><hi >.</hi></p><p rend="text">L’<hi rend="italic">insensibilità</hi> dei diritti d’uso pubblico al momento circolatorio di beni demaniali appare, ad esempio, in modo abbastanza evidente nella disciplina dei <hi rend="italic">diritti d’uso e godimento culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-037">17</ref></hi></hi> previsti dal Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004)<hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-036">18</ref></hi></hi>,<hi > i quali trovano un formale riconoscimento sia nell’art. 105 c.b.c.</hi><hi rend="CharOverride-5" > </hi><hi >(che è riferito a </hi><hi rend="italic">tutti</hi><hi > i beni culturali della II parte del Codice, compresi quindi anche quelli rientranti nel </hi><hi rend="italic">demanio culturale</hi><hi >) sia, più in generale e nella sostanza, negli artt. 38, 55, 56, 104 e 127 c.b.c. (e ciò nonostante si tratti di ipotesi variegate, peraltro poste a favore di una pluralità più o meno ampia di soggetti a seconda dei casi)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-035">19</ref></hi></hi><hi >. Ma anche andando al di là </hi><hi >di questo pur importante riconoscimento formale della ‘coesistenza’, ciò che più interessa sottolineare è il peculiare modo con cui il Codice dei beni culturali regola l’insensibilità di tali diritti rispetto alla circolazione giuridica della titolarità dominicale del bene proprio per i</hi><hi > beni culturali di appartenenza pubblica (oltre che di persone giuridiche private senza scopo di lucro). </hi>Com’è noto, infatti, la disciplina del Codice dei beni culturali articola il regime circolatorio di tali beni in due sottoinsiemi: esistono beni culturali demaniali che non possono essere mai sdemanializzati, nemmeno con provvedimento del Ministero (art. 54, comma 1, c.b.c.); esistono, poi, beni del demanio culturale che possono essere alienati con l’autorizzazione del Ministero (artt. 55 e 56 c.b.c.) ma – e qui viene il punto rilevante del regime –<hi > tale autorizzazione può essere rilasciata solo se (tra le altre cose) dall’alienazione non deriva</hi><hi > un pregiudizio per la </hi><hi rend="italic">pubblica fruizione</hi><hi > del bene (artt. 55, comma 3-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi >, e 56, comma 3, c.b.c.)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-034">20</ref></hi></hi><hi >. </hi>Insomma, com’è agevole rilevare, dalla lettura di queste disposizioni emerge un sistema normativo che<hi > garantisce ai ‘diritti d’uso culturale comune’ (o, se si vuole, ai </hi><hi rend="italic">diritti di fruizione</hi><hi >) una </hi><hi rend="italic">perenne</hi><hi > destinazione </hi><hi rend="italic">a favore di chiunque</hi><hi >, quali che siano le vicende giuridiche della loro titolarità. In sostanza, una volta conseguita a favore dell’universalità</hi><hi >, la riserva dei diritti d’uso culturale comune resta tale definitivamente, senza però determinare ingiustificati irrigidimenti sul piano della titolarità (proprio come vuole la sentenza della Corte costituzionale sugli usi civici).</hi></p><p rend="text"><hi >D’altro canto, non è possibile confondere le due situazioni (del demanio e dei diritti d’</hi><hi >uso pubblico): come già accennato, la categoria del demanio si connota per il ruolo fondamentale in essa svolto, proprio in termini di appartenenza, dall’</hi><hi rend="italic">organizzazione pubblica</hi><hi > (sul punto si tornerà più avanti), mentre i diritti d’uso pubblico fanno capo ad una pluralità di individui ‘</hi><hi rend="italic">non organizzati</hi><hi >’. Ci troviamo, dunque, di fronte a due modalità di realizzazione dell’</hi><hi >interesse giuridicamente protetto (e, conseguentemente, di ripartizione delle utilità e disutilità delle cose) nettamente diverse, che consentono di mantenere distinte le due situazioni, riconoscendo ai diritti di uso pubblico sia autonomia giuridica, sia la loro natura ‘privata’ (anche quando insistono su beni demaniali).</hi></p><p rend="text">Dunque, concludendo su questo secondo profilo, si può convenire sulla possibilità di riservare utilità (nella specie: ‘utilità culturali’ reputate necessarie per la realizzazione di diritti fondamentali: art. 1, comma 1, c.b.c.) a favore di una pluralità di individui ‘non organizzati’ in modo tale che la riserva rimanga <hi rend="italic">insensibile</hi> rispetto al regime di appartenenza, anche demaniale, secondo la definizione dei beni comuni originariamente proposta dalla c.d. Commissione Rodotà (nella quale si legge che: «[t]itolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o private»). E tuttavia, di per sé questa riserva non richiede l’elaborazione di una nuova categoria, essendo pianamente riconducibile al(l’ormai tradizionale) concetto di ‘proprietà divisa’, già chiaramente recepito dalla giurisprudenza – come abbiamo visto – alla fine del XIX sec.</p></div><div><head>4. I diritti d’uso pubblico e il principio costituzionale di legalità in materia di proprietà</head><p rend="text">Gli importanti risultati conseguiti in quel periodo sono tanto più meritori perché sono stati raggiunti nella vigenza di una legislazione molto meno chiara di quella attuale (un esempio è già stato esaminato nel precedente paragrafo) e, per di più, in assenza di una Costituzione rigida, considerata da molti come il termine di riferimento imprescindibile di ogni ragionamento in materia di ‘beni comuni’. Anche per questa ragione, quindi, l’esame del rapporto tra la teoria dei diritti d’uso pubblico e la teoria dei beni comuni deve proseguire concentrando adesso l’attenzione sul tema della loro garanzia costituzionale.</p><p rend="text">Com’è noto, uno degli scopi sottesi alla teoria dei beni comuni è proprio quello di sottrarre la loro disponibilità alle mutevoli maggioranze parlamentari: nei processi di privatizzazione, infatti, gli apparati pubblici ‘vendono’ ciò che non appartiene loro (se non formalmente), essendo (nella sostanza) di ogni membro della comunità; di qui la necessità di concepire una tutela a favore della conservazione della titolarità pubblica del bene pubblico contro la decisione dell’autorità di privatizzarlo (è<hi > </hi>la tesi di Mattei 2012, 1127 ss<hi >.)</hi>. In questo senso, l’ancoraggio costituzionale fungerebbe (anche) come una forma di tutela giuridica contro la volontà degli apparati di trasferire a privati le utilità di beni poste (dalla Costituzione) a favore della collettività. Se così è, il quesito che si pone, in sostanza, è se esistano norme che consentano di ancorare la categoria dei beni comuni direttamente alla Costituzione.</p><p rend="text">Com’è stato opportunamente notato (Scozzafava 2016, 30 ss.), però, il riferimento – propugnato da alcuni fautori della teoria dei beni comuni – agli artt. 2 e 3 della Costituzione e, per i beni del patrimonio culturale e ambientale, all’art. 9, sembrano troppo indeterminati<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-033">21</ref></hi></hi>, onde non è affatto un caso se non si riscontra un accordo su quali beni dovrebbero essere inclusi nella categoria dei beni comuni. L’impressione, insomma, è che, arrestando la riflessione a questo livello, si finisca per avvitarla in una spirale inconcludente.</p><p rend="text">La verità è che, se ci si vuole davvero ispirare ai principi costituzionali, la ricostruzione dei beni comuni/diritti d’uso pubblico deve essere armonizzata anche con il principio (costituzionale) di legalità di cui all’art. 42, 2° comma, della Costituzione.</p><p rend="text">Com’è noto, questa norma riserva alla legge la determinazione dei modi d’acquisto, delle modalità di godimento e dei limiti della proprietà<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-032">22</ref></hi></hi>: sinteticamente, alla legge è rimessa l’opera di ripartizione istituzionale delle utilità e disutilità connesse alle cose considerate dal diritto, e ciò avviene non solo per ragioni di garanzia dei diritti, ma anche per la decisività, di recente riscoperta anche dalla teoria economica, di un assetto istituzionale chiaro e connotato da certezza, quantomeno se l’obiettivo è creare un contesto equo ed efficiente<hi rend="notes_number CharOverride-3" ><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-031">23</ref></hi></hi>. Conseguentemente, l’introduzione della categoria dei beni comuni (o, meglio, dei diritti d’uso comune) non può che avvenire tramite una fonte legale (anche in forma laconica, come accade nel già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio).</p><p rend="text">Che sia così lo mostra il fatto che anche per Mancini questo aspetto ha costituto – lo diciamo con le parole della Cassazione – un ‘<hi >precipuo dilemma’: e ciò perché, </hi>in un sistema connotato dal principio di tipicità dei diritti reali,<hi > era dubbio a quale tipo di diritto reale ricondurre il diritto d’uso pubblico visto che «o si vuole l’</hi><hi rend="italic">uso</hi><hi > del passeggio (…) ed è [allora, un diritto di natura non reale bensì] personale, e quindi manca la perpetuità; o si vuole la servitù prediale, e non ci è la coesistenza e la contiguità dei due fondi»</hi>.</p><p rend="text">La risposta di Mancini al dilemma fu, in sintesi, che, <hi >poiché i diritti d’uso pubblico costituivano (come costituiscono tutt’oggi) oggetto specifico di alcune leggi speciali (</hi>«chiaramente il legislatore avverte, che la materia delle servitù, <hi >che</hi> hanno per oggetto l’<hi rend="italic">utilità pubblica,</hi> trova in Leggi speciali, ed altrove che nel Codice Civile, le norme regolatrici»<hi >) e costituivano (come costituiscono tutt’oggi) l’</hi><hi >eredità di una tradizione consolidata («</hi>se le leggi romane riconoscevano e rispettavano tali diritti reali sulla privata proprietà ad uso pubblico e per pubblica utilità, lo stesso deve dirsi delle legislazioni intermedie e precedenti all’attuale codice civile<hi >»),</hi> il loro riconoscimento poteva pianamente avvenire in virtù dei principi generali («A questi principj l’art. 3 <hi >delle Disposizioni preliminari del Codice </hi>Civile prescrive <hi >che</hi> <hi >si </hi>ricorra, <hi >sempre che “</hi>una <hi >controversia non </hi><hi rend="italic">si possa decidere con</hi> una <hi >precisa disposizione </hi>di <hi >Legge”»)</hi>. Da notare la corposità del concetto di ‘principio’, che viene inteso come qualcosa di talmente ‘ovvio’ che non si sente nemmeno l’esigenza di esplicitarlo («<hi >la loro legittimità non avea bisogno di essere </hi>dichiarata nel nuovo <hi >Codice con apposito articolo, perché riposava </hi>sulle più sicure <hi >tradizioni giuridiche e sui </hi><hi rend="italic">principi generali del </hi><hi rend="italic">Diritto</hi>»), valevole anche per il riconoscimento extracodicistico di un diritto reale</p><quote rend="quotation_b">invano si potrebbe cercare nel codice civile una disposizione di questo genere, dal momento che venne riconosciuta la inutilità di una disposizione speciale, e la stessa materia doveva con più opportunità collocarsi non nelle leggi di diritto privato, ma nelle leggi speciali che determinano appunto i diritti di uso pubblico ed a causa di pubblica utilità.</quote><p rend="text">Come sappiamo, nella sentenza conclusiva del giudizio, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente condiviso l’idea dell’esistenza di un fondamento positivo della figura, osservando che: </p><quote rend="quotation_b">anche la vigente legislazione riconosce i diritti di uso pubblico o di servitù per utilità pubblica sopra un fondo privato senza limite di tempo, in favore della università degli abitanti di un Comune. Né rileva che, nella vigente o nella passata legislazione, non si trovi tassativamente specificato questo <hi rend="italic">ius deambulandi</hi>, di cui ora si contende; qui non è quistione di trovare un nome o il tipo già prestabilito di un diritto, ma di trovare un principio, un sistema di legislazione che l’implichi, e che per ciò stesso lo ammetta<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-030">24</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Si è trattato di una forzatura del principio di legalità in materia di disciplina dei diritti sulle cose?</p><p rend="text">In effetti, sono state manifestate perplessità in questo senso<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-029">25</ref></hi></hi>. Né sarebbe semplice, pure oggi, colmare in via interpretativa o per via di un giudizio costituzionale, il vuoto di tutela degli interessi relativi ad una <hi rend="italic">res</hi> facenti capo ad una pluralità non organizzata di persone diretti al soddisfacimento di loro interessi fondamentali, dato che si tratta di una materia che è coperta da una riserva di legge (art. 42, 2° comma, Cost.). All’epoca di Mancini, peraltro, una Corte costituzionale neppure esisteva: è, dunque, anche a questo difetto ‘sistemico’ dell’ordinamento dell’epoca che è, forse, da imputare la ragione strutturale della forzatura sul principio di tipicità che è stata operata dalla Corte di Cassazione nel caso esaminato.</p></div><div><head>5. Il controllo di costituzionalità a garanzia dei diritti d’uso pubblico</head><p rend="text">Fatta questa premessa, concentriamoci ora sulla possibilità di un controllo di costituzionalità posto a garanzia dei diritti d’uso pubblico. Si possono immaginare, al riguardo, varie ipotesi; qui ci si concentrerà sull’ipotesi di una legge che sottrae alla pluralità non organizzata di persone le utilità ad essa riservate su certi beni.</p><p rend="text">Dato il ruolo che qui abbiamo riservato al principio di legalità, è facile immaginare un’obiezione: se è la <hi rend="italic">legge</hi> (e non la Costituzione) a determinare i beni comuni/diritti d’uso pubblico, viene meno una delle principali finalità di questa teoria che, come s’è visto, è proprio quella di porre un limite alle scelte del legislatore. Detto altrimenti, come può la legge (in ipotesi: sui beni comuni) essere parametro di costituzionalità di un’altra legge (in ipotesi: quella che autorizzasse l’alienabilità dei beni comuni <hi rend="italic">senza vincoli di destinazione</hi>), trattandosi di due fonti di pari grado?</p><p rend="text">In realtà, un controllo di costituzionalità ci sarebbe quantomeno alla luce dei criteri della logica, della coerenza, della razionalità e – si noti bene – si tratterebbe di un controllo nient’affatto generico, ma specifico sulle riserve delle utilità poste dalla legge a favore delle collettività. Per mostrare quanto si intende dire, consideriamo a titolo esemplificativo le due principali ipotesi che vengono in considerazione, ovvero i beni demaniali e i diritti d’uso pubblico.</p><p rend="text">Quanto al primo tipo di beni, nella citata sentenza sugli usi civici, la Corte costituzionale ha mostrato chiaramente la specificità del controllo costituzionale: l’esistenza di una <hi rend="italic">ragionevole connessione</hi> tra il profilo della destinazione delle utilità offerte dal bene e il profilo (del mantenimento) della titolarità pubblica è un elemento di valutazione incisivo. E ben s’intende che, anche se nel caso considerato quella sussistenza è stata esclusa, in astratto l’esito della valutazione avrebbe potuto essere di segno opposto. È cioè possibile l’esistenza di una <hi rend="italic">ragionevole connessione</hi> tra il profilo della destinazione delle utilità offerte dal bene e il profilo (del mantenimento) della titolarità pubblica. Per molti beni del demanio necessario, ad esempio, può porsi proprio un esito di questo tipo<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-028">26</ref></hi></hi>. Si pensi al demanio militare<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-027">27</ref></hi></hi>: per i beni che lo compongono, è evidente che il profilo della titolarità assume un ruolo decisivo anche per la loro funzione – un ruolo che probabilmente va anche al di là della funzione sociale, accedendo al piano del puro interesse pubblico generale –, onde è evidente che è proprio la riserva della titolarità del bene in capo all’apparato pubblico a dover essere garantita se si vogliono avere sufficienti garanzie di effettività sulla destinazione del bene. Ora, se questo è vero, ciò implica che una legge che mettesse in discussione questo legame in riferimento a cose per le quali, date le loro caratteristiche naturali e funzionali, fosse palese e sicuro che quel legame sussiste, rischierebbe di incorrere nell’incostituzionalità per contrasto con il 2° comma dell’art. 42 Cost.</p><p rend="text">Venendo ai diritti d’uso pubblico, è evidente che un controllo si dà anche per tutte le leggi dirette a far cessare la destinazione alla collettività delle utilità di certi beni, considerati dalla legge come particolarmente rilevanti: il controllo costituzionale non può ignorare la connessione che sussiste tra le caratteristiche naturali e funzionali di certi beni e la loro (stabile) destinazione, legalmente riconosciuta, a favore del soddisfacimento di interessi rilevanti di una pluralità di individui indifferenziati. Il ragionamento è in un certo senso speculare, ma nella sostanza identico, a quello riservato a i beni demaniali: per questi, come abbiamo visto, è la natura e la funzione delle cose a mostrare l’esistenza di una connessione tra destinazione e titolarità (legalmente riservata ad un ente pubblico territoriale); niente esclude, dunque, che natura e funzione delle cose mostrino l’<hi rend="italic">esistenza</hi> di una connessione tra destinazione delle cose e la riserva delle sue utilità legalmente garantite a favore di una pluralità indifferenziata di individui<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-026">28</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tutto questo per dire, in conclusione, che è sempre possibile sottoporre a controllo le leggi assumendo a base del ragionamento i principi logici-positivi (<hi rend="italic">dogmata</hi>, in linguaggio tradizionale) sulle <hi rend="italic">cose</hi> e i <hi rend="italic">beni</hi> in senso giuridico<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-025">29</ref></hi></hi>. In questa prospettiva, è dunque vero, come sostengono i fautori della teoria dei ‘beni comuni’, che ci troviamo a compiere i primi passi di una teoria<hi rend="italic"> costituzionale </hi>dei beni.</p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Albanese, Rocco Antonio. 2017. “Dai beni comuni all’uso pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela.” <hi rend="italic">Questione Giustizia</hi> 2, 105: 104-11. <ref target="https://www.questionegiustizia.it">https://www.questionegiustizia.it</ref>. Accesso 28 maggio 2024. </p><p rend="bib_indx_bib">Brugi, Biagio. 1900. “Appendice del traduttore al libro VIII.” In Federico Glück, <hi rend="italic">Commentario alle Pandette</hi> VIII. Milano: Vallardi.</p><p rend="bib_indx_bib">Cantucci, Michele. 1953. <hi rend="italic">La tutela delle cose di interesse artistico e storico</hi>. Padova: CEDAM.</p><p rend="bib_indx_bib">Caputi Jambrenghi, Vincenzo. 1999. “Uso pubblico (diritto di).” In <hi rend="italic">Digesto discipline pubblicistiche</hi> XV: 602-11. Torino: UTET.</p><p rend="bib_indx_bib">Cerulli Irelli, Vincenzo. 1983. <hi rend="italic">Proprietà pubblica e diritti collettivi</hi>. Padova: CEDAM.</p><p rend="bib_indx_bib">De Stefano, Rodolfo. 1954<hi rend="italic">. Per un’etica sociale della cultura, I, Le basi filosofiche dell’umanesimo moderno</hi>. Milano: Giuffré.</p><p rend="bib_indx_bib">De Stefano, Rodolfo. 1982. <hi rend="italic">Assiologia. Schema di una teoria generale del valore e dei valori</hi>. Reggio Calabria: Laruffa.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Porto, Andrea. 2013. <hi rend="italic">Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Elias, Norbert. 1982. <hi rend="italic">Il processo di civilizzazione</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Falzea, Angelo. 1939. <hi rend="italic">Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici</hi>. Milano: Giuffré</p><p rend="bib_indx_bib">Grisolia, Mario. 1952. <hi rend="italic">La tutela delle cose d</hi><hi rend="italic">’arte</hi>. Roma: Società Editrice del Foro Italiano.</p><p rend="bib_indx_bib">Irti, Natalino. 1996. “La scuola di Messina in un libro sui fatti giuridici”. In <hi rend="italic">I fatti giuridici</hi>, Salvatore Pugliatti e Angelo Falzea. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Mattei, Ugo. 2012. “Proprietà (nuove forme di).” In <hi rend="italic">Enciclopedia del diritto</hi>. Annali, V: 1117-32. Milano: Giuffré. </p><p rend="bib_indx_bib">Orestano, Riccardo. 1960. “Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale.” <hi rend="italic">Jus</hi>: 149-96.</p><p rend="bib_indx_bib">Orlando, Gianfranco. 2023. “La fictio iuris nel pensiero di Angelo Falzea.” In Angelo Falzea a cura di Giovanni D’Amico e Attilio Gorassini, 383-415. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. </p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri, Giovanni. 2022. “Criticità della presunta categoria dei c.dd. beni «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio.” <hi rend="italic">Rassegna di diritto civile</hi> 1: 136-63.</p><p rend="bib_indx_bib">Pugliatti, Salvatore. 1959. “Beni (teoria generale).” In <hi rend="italic">Enciclopedia del diritto</hi>, V: 164-89. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Pugliatti, Salvatore. 1964 (I). “Diritto pubblico e diritto privato.” In <hi rend="italic">Enciclopedia del diritto</hi>, XII: 696-746. Milano: Giuffrè. </p><p rend="bib_indx_bib">Pugliatti, Salvatore. 1964 (II). “La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera).” In <hi rend="italic">La proprietà nel nuovo diritto</hi>, Salvatore Pugliatti. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Sacco, Rodolfo. 2007. <hi rend="italic">Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Scozzafava, Oberdan Tommaso. 2007. <hi rend="italic">I beni</hi>. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</p><p rend="bib_indx_bib">Scozzafava, Oberdan Tommaso. 2016. “I ‘beni comuni’”. <hi rend="italic">Jus civile</hi><hi > 2: 30-7.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Settis, Salvatore. 2010. <hi rend="italic">Paesaggio, Costituzione, Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile</hi>. Torino: Einaudi.</p><p rend="bib_indx_bib">Sordi, Bernardo. 2020. <hi rend="italic">Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Stolfi, Emanuele. 2019. “Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne.” In <hi rend="italic">Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani: eredità e genealogie</hi>, a cura di Pierre Bonin, Nader Hakim, Fara Nasti e Aldo Schiavone, 59-88. Torino: Giappichelli. </p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-053-backlink">1</ref></hi>	Si osserva acutamente <hi rend="CharOverride-2">(Di Porto 2013, 171 e 175) </hi>che «la nozione di bene comune, entrata nel nostro diritto vivente a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite civili, è appunto quella di “beni destinati all’uso pubblico” […] non costituisce certo una novità» e che «i “beni comuni” sono “beni destinati all’uso pubblico”, destinati, cioè, alla realizzazione degli interessi dei cittadini»<hi rend="CharOverride-2">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-052-backlink">2</ref></hi>	Il punto è ben colto da Macini, secondo il quale il diritto di cui chiedeva il riconoscimento giudiziale «non si limita al solo passaggio, ma comprende altresì il libero godimento, qualunque libero e prolungato trattenimento e riposo nella Villa, la visita di qualunque parte del vasto luogo di delizia, godimento salutare ed igienico, specialmente in certe stagioni dell’ anno in cui il clima di Roma suole divenire alla sanità infesto; comprende il diritto di coglier fiori ed erbe, quelle almeno che sono presso i viali; quello di udire la Messa in una cappella destinata al pubblico; il diritto essenzialissimo di accedere in determinati giorni nel Palazzo a visitare il Museo ricco d’insigni oggetti d’arte e di antichità, aperto al pubblico nella medesima Villa. Ben dissi adunque che siamo in presenza di un diritto <hi rend="italic">sui generis</hi> di uso pubblico sopra un altrui immobile, vasto, magnifico, appartenente al dominio di un privato. Quindi ingresso e passeggio nella Villa, trattenimento o visita di ogni parte della Villa, godimento igienico, visita del Museo per fine d’istruzione, di coltura delle belle Arti, di pubblica educazione. E perciò <hi rend="italic">destinazione</hi> e <hi rend="italic">scopo</hi> non semplicemente <hi rend="italic">delectationis causa,</hi> il che pure basterebbe, ma per apportare un doppio benefizio: alla <hi rend="italic">salute</hi> degli abitanti, alla loro istruzione». Anche per il Tribunale, non si può dire «che per leggi romane e le legislazioni successive quest’onere, sulla privata proprietà a <hi rend="CharOverride-2">favore </hi>del pubblico, rifletteva sempre bisogni materiali; imperocché il principio è unico ed ammessa la legittimità del vincolo perpetuo a pro del pubblico, poco importa di sapere la natura di tali bisogni. D’altronde è da osservarsi, che i bisogni sociali sono in relazione diretta colla civiltà di un popolo, e che il suo progresso civile viene determinato appunto dai bisogni intellettuali e morali, ai quali conviene provvedere al pari di quelli materiali».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-051-backlink">3</ref></hi>	Sarebbe, probabilmente, più opportuno parlare di <hi rend="italic">diritti d’uso comune</hi>. Se qui si continua a parlare di diritti d’uso pubblico è solo perché si tratta di una formula che sembra entrata stabilmente nel gergo dei giuristi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-050-backlink">4</ref></hi>	Sul c.d. vincolo di incolato in giurisprudenza si veda <hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983, 185 s.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-049-backlink">5</ref></hi>	In dottrina si è giunti ad affermare che tra i beneficiari del diritto d’uso pubblico ci sono «persino […] quelli che, non avendo titolo a soggiornare nei confini del territorio nazionale (ad es. immigrati clandestini), tuttavia […] possono usare liberamente e a buon diritto dei beni aperti alla fruizione collettiva […]»: Caputi Jambrenghi 1999, 605.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-048-backlink">6</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-2">Albanese 2017, 105 s., 108 ss. </hi>Gli usi civici<hi rend="CharOverride-2"> sono, peraltro, normalmente connotati da finalità economiche di sussistenza (avendo ad oggetto, come si dice nell’arringa, il diritto «di pascere, di seminare, di legnare nei fondi altrui»).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-047-backlink">7</ref></hi>	Sotto questo profilo, secondo Mancini si trattava di una sorta di servitù: «Queste <hi rend="italic">Servitù</hi>, sono veri<hi rend="italic"> diritti reali</hi>; sono anzi assimilate alle servitù <hi rend="italic">prediali. </hi>Non vi è bisogno che in esse si ricerchi il <hi rend="italic">fondo dominante</hi>; c’è tutta <hi rend="italic">l’urbs,</hi> l’intera città, il Comune, la borgata; ed è riconosciuto legittimo il <hi rend="italic">possesso</hi> di tali servitù». Va notato che in altri punti, la platea dei soggetti beneficiari viene ampliata a favore dei ‘forestieri’. Contro questa ricostruzione v. Brugi 1900, 159: «Nel caso nostro l’immediato vantaggio è dei comunisti, delle persone: la ricerca di un fondo dominante è un’impresa verso paesi fantastici. Per quanto non mi voglia in alcun modo meritare la qualifica di bigotto del diritto romano, sarà lecito almeno di sostenerlo entro i limiti della logica e di quella precisione dei concetti che è utile non pure alla teoria ma alla pratica». Sull’inquadramento come autonoma tipologia di diritto reale (diverso dalla servitù) non ci pare possano essere dubbi, dato che – seguendo le nozioni istituzionali – il soddisfacimento dell’interesse protetto dall’ordinamento avviene nel rapporto diretto con la cosa, senza la mediazione di un comportamento altrui (sulla natura reale del diritto v. <hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983, 176).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-046-backlink">8</ref></hi>	«questo diritto, in quanto imputato ad una <hi rend="italic">collettività</hi> di persone legate tra di loro da un vincolo di incolato – non ad un singolo, ovvero ad un ente giuridico – è un diritto di per sé stesso indisponibile: per la particolare natura e struttura della figura soggettiva cui è imputato, anche se può estinguersi per ragioni naturali, come l’avvenuta incapacità della cosa di fornire l’<hi rend="italic">utilitas</hi>»: <hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983, 176. Al di là del riferimento al vincolo di incolato (che non sempre, come s’è detto, sussiste), il ragionamento convince perché incentrato, a ben vedere, sul profilo soggettivo della situazione giuridica: i titolari del diritto sono, infatti, parti di una «collettività che in quanto tale non è organizzata come persona giuridica e, quindi, non possiede le forme e i modi per esprimersi» (Cerulli Irelli 1983, 181; v. anche 200).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-045-backlink">9</ref></hi>	«l’origine dell’uso pubblico assai spesso consiste nell’usucapione maturata con il possesso ultraventennale <hi rend="italic">nec vi, nec clam, nec praecario</hi>»: Caputi Jambrenghi 1999, 606.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-044-backlink">10</ref></hi>	Per indicazioni bibliografiche v. Perlingieri 2022, nota 58.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-043-backlink">11</ref></hi>	Il punto verrà ribadito e meglio chiarito dalla Corte di Cassazione negli anni ’30 del secolo scorso, quando stabilirà che «deve riconoscersi che <hi rend="italic">ciascun partecipante</hi>, per tale sua qualità, in quanto spetta al suo interesse, abbia diritto ed azione per la tutela del suo diritto civico individuale sia in via possessoria che petitoria, se si ritenga danneggiato dalla illegittima perturbazione dell’uso pubblico». Cfr. Cass. del Regno, sez. II civ., 4 luglio 1934, in <hi rend="italic">Giurisprudenza</hi> <hi rend="italic">It</hi>., 1934, Parte Prima, I, 1228 s., segnalata da <hi rend="CharOverride-2">Albanese 2017, 105 s.</hi>,<hi rend="CharOverride-2"> </hi>che rileva una distinzione tra la tutela giurisdizionale dell’uso pubblico e l’azione popolare. Dal punto di vista strettamente civilistico, il risultato conseguito è nient’affatto scontato: riconoscere il possesso (ossia, il potere ‘di fatto’ su una cosa corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale: cfr. art. 1140 c.c.) a <hi rend="italic">chiunque</hi> (anche a chi, magari, ha per la prima volta chiesto l’accesso al godimento di un diritto d’uso pubblico e non ha, dunque, mai veramente esercitato quel potere sulla cosa) implica o una finzione o una tale estensione del concetto di ‘esercizio del potere di fatto’ da ricomprendere anche coloro che, singolarmente presi, non lo hanno mai effettivamente praticato, e ciò per via del riconoscimento di un peculiare <hi rend="italic">esercizio</hi> <hi rend="italic">indifferenziato</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-042-backlink">12</ref></hi>	Non sembra, peraltro, nemmeno appropriato richiamare, per la fattispecie in esame, la nota proposta teoria dei diritti senza soggetto (Orestano 1960, 149 ss.). La dimostrazione di questa elegante teoria sembra procedere da una schematizzazione concettuale che imprigiona la ricostruzione entro assunti predefiniti. Lo schema (peraltro tipico dell’età moderna: cfr. Stolfi 2019, 78) prevede, infatti, l’esistenza, nella storia del diritto, di due approcci (asseritamente) incompatibili: quello oggettivo (che condurrebbe, inevitabilmente, a degradare il soggetto a fattispecie tra le fattispecie disconoscendo la dimensione soggettiva del diritto) e quello soggettivo (che, all’opposto del precedente, condurrebbe inevitabilmente a travolgere la dimensione oggettiva della normatività). Ma che questi due approcci siano inevitabilmente destinati a <hi rend="italic">non</hi> trovare un punto d’incontro, pena una contraddizione <hi rend="italic">in adjecto</hi>, è un assunto indimostrato e confutato da precedenti storici. Già sul piano concettuale, peraltro, è ben possibile concepire, anche in una concezione oggettiva del diritto, il soggetto di diritto come il punto finale “logico” di ricollegamento di tutti gli effetti giuridici (v. Falzea 1939, 73). Ciò, quantomeno, vale se non viene addirittura a contestarsi (come in effetti faceva Orestano) la stessa l’idea che il fenomeno giuridico sia un “sistema” (il che, però, vorrebbe dire che quella giuridica non sarebbe nemmeno una scienza; in senso contrario, v. Falzea 1999, 244 ss.).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-041-backlink">13</ref></hi>	La crescente mole della bibliografia sulla dicotomia pubblico-privato impedisce affermazioni definitive su un tema tanto vasto e articolato (ma si veda almeno Sordi 2020). Per questa ragione qui ci si limita ad osservare che, a parere di chi scrive, una fondamentale intuizione in materia è contenuta in Sacco 2007, 239 s., il quale ha costruito la distinzione ragionando sulla contrapposizione tra società ‘a potere diffuso’ (nelle quali non si dà la distinzione tra pubblico e privato) e società ‘a potere centralizzato’ (nelle quali, invece, quella distinzione si dà). In questa prospettiva, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato ci pare segua, in buona misura, la distinzione tra norme che si occupano dell’organizzazione e dei rapporti del ‘potere centralizzato’ (collettività organizzata su un territorio) e norme che si occupano di tutti gli altri tipi di interessi (individuali, ma anche di gruppi <hi rend="italic">non organizzati</hi> su un territorio). I ‘confini’ tra questi due ambiti sono, ovviamente, ‘mobili’ sul piano storico, ma non si può dire che non sussistano (almeno finché sarà individuabile un ‘potere centralizzato’). Per altro verso, le collettività organizzate nel senso dianzi detto possono assurgere alla soggettività giuridica quando l’autorappresentazione di sé stesse e dei loro interessi comuni (autorappresentazioni che ne fanno, appunto, una <hi rend="italic">comunità</hi>) avviene per mezzo di norme giuridiche (e, in particolare, norme costituzionali, le quali rendono la comunità una <hi rend="italic">comunità costituzionale</hi>). Sulla ‘realtà’ delle persone giuridiche (anche pubbliche), in quanto portatrici di interessi e valori autonomi da quelli delle persone fisiche che vi partecipano, sia consentito il rinvio a Orlando 2023, 394 ss., 397, ove ulteriori riferimenti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-040-backlink">14</ref></hi>	Si vedano le due note precedenti. In questo senso ci distanziamo da Mancini, il quale invece reputava che «quando una servitù è imposta, acquistata od esercitata per utilità pubblica di una intera popolazione, di una universalità di abitanti; gli articoli del Codice Civile non trovano ragione o materia idonea alla loro applicazione. Questa invece è materia regolala dalle norme del Diritto Pubblico». Vale, però, la pena osservare che in questo passaggio l’obiettivo di Mancini non era tanto la collocazione dei diritti d’uso pubblico nell’ambito del diritto pubblico o del diritto privato, ma soprattutto quello di individuare il fondamento positivo del diritto d’uso pubblico, obiettivo perseguito guardando (correttamente) al di fuori della disciplina della ‘servitù’ del Codice Civile (e tuttavia, ovviamente, la collocazione extracodicistica di per sé non esclude necessariamente la natura privatistica delle norme speciali osservate). La conclusione esposta nel testo rende, per la verità, problematico (per non dire inconferente) il richiamo in materia di diritti d’uso pubblico dell’art. 825 c.c., che invece riguarda diritti <hi rend="italic">demaniali</hi>: sul tema v. <hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983, 194 ss. (come segnala Di Porto 2013, nota 36, l’A., sembra aver </hi>successivamente<hi rend="CharOverride-2"> mutato opinione in </hi><hi rend="italic">Amministrazione pubblica e diritto privato</hi><hi rend="CharOverride-2">, cit., p. 100, sulla base dell’</hi><hi rend="CharOverride-2">idea che la norma citata «menziona la categoria dei beni privati destinati ad uso pubblico»). Sull’atteggiamento della giurisprudenza ordinaria che, «quasi incurante del fatto che l’art. 825 rinvii espressamente […] al regime del demanio pubblico, interpreta tale norma, particolarmente la seconda parte, continuando a ripetere, quasi meccanicamente, i principi affermati anteriormente al codice civile del 1942, in mezzo secolo di sentenze, mantenendo così accesa la “fiammella” su tali principi» (favorevoli al riconoscimento di una tutela diretta dei diritti d’uso pubblico in capo ad ogni singolo cittadino) v. Di Porto 2013, 69.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-039-backlink">15</ref></hi>	Sull’idea che l’ordinamento giuridico positivo rappresenti la forma più determinata e socialmente meglio apprezzabile dello stile di vita di una collettività v. De Stefano 1954, 15; per il concetto assiologico di “stile di vita” v. De Stefano 1982, 23 ss., spec. 25; per il concetto di “civiltà” come “autocoscienza” prendiamo spunto dall’incipit di Elias (1982) e per la collocazione sistematica di tale concetto in campo giuridico v. Falzea 1996<hi rend="superscript CharOverride-3">5</hi>, 402 ss.; sull’approccio metodologico “integrale”, quale tentativo di cogliere l’equilibrio tra profilo funzionale e profilo strutturale v. Irti (1996) e, più in generale, sull’equilibrio tra sostanza e forma nel diritto Falzea (1999, 169 ss., spec. 178 ss.).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-038-backlink">16</ref></hi>	Sulla tutela possessoria v. i riferimenti giurisprudenziali di <hi rend="CharOverride-2">Di Porto 2013, 61 ss. e le considerazioni di Albanese 2017, 110 s.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-037-backlink">17</ref></hi>	Cfr. Colombo 1991 139 ss., il quale sottolinea che la fruizione collettiva è insensibile alla situazione di appartenenza.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-036-backlink">18</ref></hi>	così come avveniva già con l’art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1552; cfr. Grisolia 1952, 286 ss.; Cantucci 1953,<hi rend="italic"> </hi>278.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-035-backlink">19</ref></hi>	talvolta il Codice dei beni culturali e del paesaggio limita la possibilità di ‘accesso al bene’ ai soli studiosi o ricercatori: v. art. 104 c.b.c., altre volte, invece, non ci sono peculiari limiti.La lettura di tali diritti come diritti d’uso pubblico non sembra essere di poco conto perché – recependo in materia i risultati raggiunti dalla dottrina (v. spec. <hi rend="CharOverride-2">Cerulli Irelli 1983,</hi> 171) – è possibile riconoscere ai loro titolari la possibilità di esercitare tutte le azioni a difesa del loro diritto, sulla falsariga delle azioni a difesa della proprietà e del possesso (in generale, v. il testo dell’art. 37 del progetto di L. 20 giugno 1909, n. 364 citato in Settis 2010 118, poi non comparso nella versione finale, secondo cui: «Ogni cittadino che gode dei diritti civile e ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell’interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della Nazione contro i violatori della presente legge»).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-034-backlink">20</ref></hi>	Ai sensi del comma 3 dell’art. 55, c.b.c., l’autorizzazione: «a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) <hi rend="italic">stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene</hi>, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso; c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta» (corsivi aggiunti).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-033-backlink">21</ref></hi>	Un discorso a parte meriterebbe l’art. 43 Cost. – che individua come titolari di determinate imprese o categorie di imprese le comunità di lavoratori o di utenti –, ma non è questa la sede per approfondire il tema, per cui ci si limita a rinviare al cenno (conclusivo di una elaborata ricostruzione) che vi fa Pugliatti 1964 (II), 224.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-032-backlink">22</ref></hi>	La norma può ritenersi applicabile anche alla proprietà pubblica perché, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, le regole sulla proprietà privata valgono quale disciplina generale e comune (da ritenere applicabile, peraltro, anche in virtù del principio di uguaglianza e di ‘neutralità’ della disciplina civilistica diretta a regolamentare la generalità delle situazioni patrimoniali e dei diritti reali, senza fare distinzione tra soggetti)</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-031-backlink">23</ref></hi>	Sottolinea l’importanza dell’assetto istituzionale come (principale) fattore per un mercato efficiente (sia per garantire certezza a ben definiti <hi rend="italic">property rights</hi>, sia per favorire la conclusione di contratti tra persone estranee, sia per realizzare un regime fiscale non confiscatorio e non distorsivo) l’indirizzo della cosiddetta <hi rend="italic">New Institutional Economics</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-030-backlink">24</ref></hi>	Sulle altre norme codicistiche individuate dalla Corte (in particolare, gli artt. 533 e 534) v. le perplessità di<hi rend="CharOverride-2"> Cerulli Irelli 1983, 176, nt. 10 (</hi>in quanto relative a vere e proprie servitù prediali)<hi rend="CharOverride-2">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-029-backlink">25</ref></hi>	Esclude la possibilità di riconoscere un fondamento positivo coerente con il principio del <hi rend="italic">numerus clausus</hi> (se non nell’art. 825 c.c., il quale però, come s’è visto, riguarda un’altra fattispecie) Colombo 1991, 273 ss., ove ulteriori argomenti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-028-backlink">26</ref></hi>	Usando il linguaggio della Corte costituzionale, ci si potrebbe infatti chiedere: quale <hi rend="italic">ragionevole connessione logica</hi> presenta la ‘titolarità pubblica’ del bene demaniale con il profilo della destinazione di una parte delle utilità offerte dalla cosa a vantaggio della collettività? Perché il vincolo di inalienabilità è incostituzionale quando riguarda destinazioni collettive per uso civico ed è perfettamente legittimo quando si tratta di beni demaniali? Per conciliare le due dimensioni (e dunque anche per comprendere il senso del limite costituzionale alla libertà del legislatore di porre dei vincoli di inalienabilità) occorre considerare che il campo classico della demanialità è quello di beni pubblici per i quali è la presenza dell’apparato pubblico a svolgere un ruolo decisivo: si tratta, infatti, di beni «nei quali acquista rilievo la particolare <hi rend="italic">natura</hi> del soggetto e la sua <hi rend="italic">posizione</hi> relativamente a determinati interessi pubblici. Quando si parla, rispetto a certi beni, di demanio necessario, si tende a mettere in evidenza il collegamento immancabile tra codesti beni e certi pubblici interessi, e quindi tra i beni stessi e il soggetto che mira alla realizzazione di quegli interessi» (Pugliatti 1964 (II), 153). Siamo, cioè, in un campo che, in un certo senso, è “opposto” (sul piano delle <hi rend="italic">modalità di realizzazione dell’interesse</hi>) rispetto a quello dei diritti collettivi posti a favore di una pluralità indifferenziata (e “non organizzata”) di individui, da tutelare, singolarmente e complessivamente, a prescindere dalla loro appartenenza ad una organizzazione statuale-politica.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-027-backlink">27</ref></hi>	È sempre Pugliatti (1964 (II), 153 s.) a richiamare l’esempio del demanio militare, ovvero dei beni destinati alla difesa nazionale.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-026-backlink">28</ref></hi>	Com’è noto, il riferimento alla ‘intrinseca natura o finalizzazione’ delle cose destinate alla realizzazione degli interessi della collettività ha costituito il cuore dell’argomentazione delle sentenze delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nn. 3665, 3811, 3812, 3936, 3937, 3938 e 3939/2011 sulle Valli da pesca della laguna di Venezia (su cui per un primo commento v. Pellecchia 2012, 573 ss.). Il riferimento, che rimanda ad un controllo dogmatico fondato sulla teoria delle cose e dei beni in senso giuridico, sarebbe stato accettabile se la Corte, probabilmente eccedendo, non lo avesse sganciato da un riconoscimento legislativo dei diritti considerati (come quando ha affermato la possibilità del riconoscimento «indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore»), trascendendo così il principio di legalità previsto dall’art. 42, 2° comma, della Costituzione.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-025-backlink">29</ref></hi>	Per facilitare il controllo critico sull’iter argomentativo seguito, dichiariamo la nostra adesione alla teoria che distingue la ‘cosa in senso giuridico’ dal ‘bene in senso giuridico’, secondo la ricostruzione offerta da Pugliatti (v. in particolare, Pugliatti 1959, 173 s.). Più precisamente, la cosa in senso giuridico è la porzione della realtà rilevante per il diritto e che per determinati caratteri che essa presenta, sul piano naturale o funzionale, costituisce oggetto di valutazione sociale e oggetto di disciplina giuridica. Quando la considerazione giuridica consiste in una ripartizione, tra vari soggetti, delle utilità e delle disutilità della cosa, vengono allora previste delle situazioni giuridiche soggettive che garantisco l’interesse a conseguire quell’utilità e a imputare quelle disutilità: si determina così, per ognuna di dette situazioni, un bene in senso giuridico (che, in questo senso, secondo la formula pugliattiana, è la sintesi tra la situazione giuridica e la rilevanza giuridica della cosa). Questa impostazione presuppone, ovviamente, la possibilità di una teoria della cosa in senso giuridico, rispetto alla quale, in senso critico v. O Scozzafava 2007, 9. Tale ultima impostazione, tuttavia, non considera che la realtà fenomenica pone dei limiti alla considerazione giuridica della stessa, anche nella ripartizione delle utilità e delle disutilità ad essa collegate. Ed è, anzi, proprio su questo piano, come si è provato a dire, che si pone uno dei livelli di controllo del giudizio di costituzionalità.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Gianfranco Orlando, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:gianfranco.orlando%40unisi.it?subject=">gianfranco.orlando@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Gianfranco Orlando, <hi rend="italic">I beni comuni come diritti d’uso pubblico e come limite costituzionale,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.09">10.36253/979-12-215-0594-8.09</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -130, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 6</head></div><div><head>Diritti di uso pubblico e beni comuni, a partire da una vicenda giurisprudenziale paradigmatica</head><p rend="h1_author ParaOverride-14">Chiara Angiolini</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">Fra le diverse direttrici che caratterizzano le ricerche in tema di ‘beni comuni’<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-024">1</ref></hi></hi> almeno due filoni vengono alla mente leggendo la vicenda giurisprudenziale relativa a Villa Borghese: il dibattito sulla costruzione di pretese collettive sui beni, che si è portati a mettere a confronto con le elaborazioni e la giurisprudenza attuali in materia di diritti di uso pubblico, e il rapporto fra regime dei beni e interessi costituzionalmente protetti.</p><p rend="text">In questa postilla ai testi qui ripubblicati, si guarderà a quanto della ricostruzione di Mancini è rimasto nella giurisprudenza attuale della declinazione dei diritti di uso pubblico, per poi interrogarsi sul loro rapporto con i dibattiti e le riflessioni in tema di ‘beni comuni’. </p></div><div><head>2. La persistenza dei diritti di uso pubblico e la loro qualificazione nella giurisprudenza contemporanea</head><p rend="text">Un aspetto da cui si può partire è la laicità con cui Mancini e le Corti discutono e ammettono l’esistenza di diritti reali riferibili a una collettività, che incidono sul diritto di proprietà privata senza eliderne la titolarità. In proposito, l’inizio dell’arringa di Mancini è significativo. Scrive il giurista che non si tratta di discutere della proprietà della Villa, pacificamente nella titolarità del Principe, ma dell’esistenza di un diritto concernente la cosa in capo alla ‘universalità degli abitanti’.</p><p rend="text">Mancini definisce il diritto di uso pubblico in questione come ‘multiforme e complesso’, che nel caso concreto </p><quote rend="quotation_b">non si limita al solo passaggio, ma comprende altresì il libero godimento, qualunque libero e prolungato trattenimento e riposo nella Villa, la visita di qualunque parte del vasto luogo di delizia, godimento salutare ed igienico, specialmente in certe stagioni dell’ anno in cui il clima di Roma suole divenire alla sanità infesto; comprende il diritto di coglier fiori ed erbe, quelle almeno che sono presso i viali; quello di udire la Messa in una cappella destinata al pubblico; il diritto essenzialissimo di accedere in determinati giorni nel Palazzo a visitare il Museo ricco d’insigni oggetti d’arte e di antichità, aperto al pubblico nella medesima Villa. </quote><p rend="text">Il contenuto del diritto – si potrebbe dire – è modellato anche in base alle caratteristiche del bene.</p><p rend="text">Nell’orazione il diritto di uso pubblico è distinto dalle servitù, in quanto – afferma l’Avvocato – manca il fondo dominante, ed è piuttosto da accostare ad alcuni usi civici. Al tempo stesso, nel richiamare alcune pronunce giurisprudenziali vicine nel tempo a quella relativa a Villa Borghese, l’oratore mostra come in casi simili la giurisprudenza facesse riferimento alle <hi rend="italic">servitù di uso pubblico</hi>, poste a favore dell’universalità degli abitanti di una comunità<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-023">2</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">L’affermazione dell’esistenza dei diritti di uso pubblico e la loro peculiarità persiste anche nella giurisprudenza attuale, per lo più in casi relativi a strade vicinali<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-022">3</ref></hi></hi>. In particolare, nel 2020 il Consiglio di Stato ha definito il diritto di uso pubblico come un «diritto reale di cui è titolare un ente pubblico al fine del perseguimento di un pubblico interesse e che è gravante su beni appartenenti a privati, seppur in assenza di un rapporto funzionale tra beni»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-021">4</ref></hi></hi>. Continua il Consiglio di Stato affermando che, sulla base di tale diritto, una collettività determinata di persone può utilizzare parzialmente tali beni, che «pur rimanendo di proprietà privata, nel contempo sono destinati al soddisfacimento del predetto pubblico interesse»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-020">5</ref></hi></hi>. I giudici amministrativi nella medesima pronuncia connettono tali diritti e l’art. 42 Cost. </p><p rend="text">La giurisprudenza appena richiamata risuona con la prospettiva di Mancini e permette di affermare che quando vi è un diritto di uso pubblico non ci sono un fondo servente e uno dominante, ma un diritto posto in capo ad una collettività, che insiste su un bene ed è autonomo dal diritto di proprietà che insiste sul medesimo bene<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-019">6</ref></hi></hi>. E infatti, con riguardo ai caratteri dei diritti di uso pubblico, la giurisprudenza amministrativa afferma che il loro contenuto non è predeterminato, «dovendo unicamente essere idoneo a soddisfare un interesse pubblico attraverso il suo esercizio da parte di una collettività indistinta di persone»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-018">7</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Altri due aspetti oggetto dei giudizi attuali sono di particolare interesse. Il primo concerne la legittimazione ad agire, il secondo attiene alla costituzione dei diritti di uso pubblico. </p><p rend="text">Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ammette che, accanto all’ente pubblico, possa agire in giudizio a difesa del diritto di uso pubblico anche «<hi rend="italic">uti singulus</hi> e avvalendosi dei mezzi ordinari di tutela, ciascun cittadino appartenente alla collettività cui l’uso pubblico pertiene»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-017">8</ref></hi></hi>. Dunque, si potrebbe dire, siamo di fronte ad una situazione giuridica soggettiva posta in capo a una collettività, che può essere esercitata anche da ciascun componente del gruppo, e non soltanto dell’ente portatore dell’interesse in senso unitario – e dunque in qualche modo oggettivo – della collettività. Tale indirizzo giurisprudenziale è di rilievo anche perché si svolge parallelo a quei dibattiti in materia di interessi diffusi che da tempo occupano la dottrina e la giurisprudenza, con esiti interpretativi diversi fra loro e che mostrano però le tensioni fra una nozione oggettiva e una soggettiva degli interessi non esclusivamente individuali<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-016">9</ref></hi></hi>. Il che chiama in causa le ricerche che, anche in chiave critica rispetto al diritto soggettivo, riflettono sulla costruzione di situazioni giuridiche soggettive che tengano conto delle interferenze fra le posizioni dei diversi titolari nel caso in cui una pretesa sia riferibile a una collettività<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-015">10</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Per quanto riguarda la costituzione dei diritti di uso pubblico, il Consiglio di Stato individua tre modi di acquisto di tali diritti, l’usucapione, la <hi rend="italic">dicatio ad patriam</hi> e una possibile convenzione stipulata tra l’ente pubblico e i privati. Con riguardo al secondo modo di acquisto, peculiare, questo consiste nel comportamento del proprietario che</p><quote rend="quotation_b">seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità e dunque senza precarietà o spirito di tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività <hi rend="italic">uti cives</hi>, indipendentemente dai motivi per i quali tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-014">11</ref></hi></hi>. </quote><p rend="text">Fra i modi di costituzione dei diritti di uso pubblico si può aggiungere la legge in quanto non è da escludere che, in virtù dell’art. 42 Cost., il legislatore possa costituire tali diritti. </p></div><div><head>3. Diritti di uso pubblico e beni comuni. Alcune connessioni</head><p rend="text">Quanto detto fin qui permette di svolgere qualche riflessione rispetto al ruolo dei diritti di uso pubblico – di ora e di allora – rispetto alle riflessioni contemporanee in tema di beni comuni. </p><p rend="text">In primo luogo, emerge l’importanza di tali diritti come esempio di una tecnica di costruzione del regime del bene dove vi sono una pluralità di soggetti e di diritti che insistono sul bene: il diritto di proprietà e i diritti di uso pubblico, autonomi rispetto al primo. Diviene evidente l’accostamento, anche nel diritto oggi vigente, con gli usi civici in senso stretto, diritti <hi rend="italic">in re aliena</hi> esercitati, con le parole della l. 168/2017, dai residenti di un comune o di una frazione su terre di proprietà di soggetti pubblici o privati<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-013">12</ref></hi></hi> e dei quali la Corte Costituzionale ha affermato la realità<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-012">13</ref></hi></hi>. Infatti, in entrambi i casi si ha una situazione giuridica soggettiva caratterizzata da una dimensione collettiva che comprime il diritto di proprietà, e che è da quest’ultima concettualmente autonoma. </p><p rend="text">È chiara l’importanza di questi esempi per gli studi che riflettono sull’emersione di «una nozione di accesso che non è necessariamente e strumentalmente collegata all’acquisizione di un titolo di proprietà»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-011">14</ref></hi></hi> e sulle forme giuridiche esistenti che permettono l’accesso ai non proprietari. Un riscontro della rilevanza di tale prospettiva è dato dalla definizione proposta dalla c.d. ‘Commissione Rodotà’ nel 2007, secondo cui «titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-010">15</ref></hi></hi>. Peraltro, quest’impostazione della questione non è isolata; con una nota comparatistica si può citare l’esempio di quella dottrina francese che, in proposito dell’accesso ai beni legato al soddisfacimento di esigenze collettive o di diritti fondamentali ha affermato che «<hi rend="italic">il ne s’agit pas de nier la propriété existante sur la ressource considérée mais de décréter légitime une jouissance limitée – en durée et en substance – de certaines personnes</hi>»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-009">16</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Inoltre, i diritti di uso pubblico e gli usi civici rilevano per gli studi in materia di beni comuni, anche perché, una volta «sottratto alla proprietà individuale il privilegio di fungere da estrinsecazione della natura nel campo sociale»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-008">17</ref></hi></hi>, mostrano le possibilità concreta, tecnica e attuale, di regimi dei beni che ne organizzino gli usi anche intorno a pretese che fanno capo ad una collettività, e ai membri che ne fanno parte. Poi, questi regimi possono essere funzionali al soddisfacimento di interessi di rilevanza costituzionale. Si pensi in questo senso a quella dottrina che ha messo in evidenza il legame fra assetti fondiari collettivi e tutela dell’ambiente, di cui all’art. 9 Cost.<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-007">18</ref></hi></hi>, anche sulla scorta di una significativa giurisprudenza costituzionale<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-006">19</ref></hi></hi>, e alla l. 168/2017 «norme in materia di domini collettivi» che all’art. 1, comma 1, lega il riconoscimento dei domini collettivi all’attuazione degli artt. 2, 9, 42 secondo comma e 43 della Costituzione. </p><p rend="text">Il secondo profilo su cui ci si può soffermare riguarda il tipo di interessi che l’esercizio dei diritti di uso pubblico può soddisfare. Mancini fa riferimento a un interesse pubblico legato non solo al diletto, ma anche alla salute e all’istruzione. Di questi aspetti si trova più difficilmente traccia nel contenzioso odierno, che riguarda, lo si è detto, per lo più strade vicinali. </p><p rend="text">Il caso di Villa Borghese è allora importante perché mostra la possibile connessione fra interessi (la salute, l’istruzione) che attualmente rivestono un rilievo costituzionale e regime dei beni, in particolar modo diritti di fruizione collettiva. Qui si ritrova un legame con quelle dottrine – e quella giurisprudenza – che hanno posto al centro delle riflessioni in tema di ‘beni comuni’ il rapporto fra regime dei beni e diritti fondamentali, allargando il contesto interpretativo in cui collocare il diritto dei beni, considerando da una parte i diritti della persona, e dall’altra la funzione sociale della proprietà, di cui all’art. 42 cost., giungendo ad affermare la necessità di una ridefinizione del «rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-005">20</ref></hi></hi>. Queste riflessioni hanno trovato una (parziale) concretizzazione nei lavori della c.d. Commissione Rodotà, che ha proposto di definire i beni comuni sono «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-004">21</ref></hi></hi>. Tale impostazione ha avuto un’eco anche nelle pronunce gemelle della Corte di Cassazione<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-003">22</ref></hi></hi> che nel febbraio del 2011 hanno definito ‘comune’ quel bene che</p><quote rend="quotation_b">indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale […] [e] prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. </quote><p rend="text">Richiamare la definizione di beni comuni accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione appena citata, pur non immune da critiche in dottrina<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-002">23</ref></hi></hi>, permette di vedere che se è vero che i diritti di uso pubblico possono essere uno strumento per la costruzione di beni da definire ‘comuni’, è vero anche che il rapporto non è di corrispondenza biunivoca, tanto che i Giudici di Legittimità hanno potuto qualificare alcuni beni demaniali come ‘comuni’ applicando la definizione appena citata. </p></div><div><head>4. Alcune riflessioni conclusive</head><p rend="text">In definitiva, rileggere la vicenda giurisprudenziale relativa a Villa Borghese nel quadro degli studi in materia di beni comuni può rivelarsi utile per molte ragioni, che variano a seconda della prospettiva che si adotta. </p><p rend="text">In questo scritto si è creduto di individuarne almeno due: l’apporto tecnico relativo alla costruzione di diritti sul bene che sono connotati da una dimensione collettiva, e quello relativo al rapporto fra interessi che attualmente sono costituzionalmente tutelati e regimi di beni che includono prerogative sui beni autonome dal diritto di proprietà. </p><p rend="text">Se ne può aggiungere, in chiusura, un’altra: nell’arringa di Mancini è esemplare il metodo utilizzato nel ricostruire le regole del caso: si vagliano i diversi segmenti normativi ogni volta riflettendo sulle <hi rend="italic">rationes</hi> e le ragioni della possibilità di applicarli ai diritti di uso pubblico. Nel contesto attuale, questa strada può essere fertile per chi, anche nel quadro degli studi sui beni comuni, rifletta sulle pretese e sulle tutele relative a interessi costituzionalmente protetti che abbiano una dimensione collettiva. In proposito, non può non venire alla mente la recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione, e i dibattiti che ha portato con sé<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-001">24</ref></hi></hi>, anche alla luce della crescente rilevanza della tutela ambientale nel diritto dei beni<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00254_xml.html#footnote-000">25</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Angiolini, Chiara. 2017. 2017. “Intérêts diffus”. In <hi rend="italic">Dictionnaire des biens communs</hi> a cura di Marie Cornu, Fabienne Orsi e Judith Rochfeld. 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In Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi. Atti del I convegno nazionale sui domini collettivi (Tarquinia, Palazzo dei Priori-Sala Consiliare 8 giugno 2019),</hi> a cura di Simone Rosati. 65-76.</p><p rend="bib_indx_bib">Pellecchia, Enza. 2012. “Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune”. <hi rend="italic">Foro italiano</hi>, I: 573-576.</p><p rend="bib_indx_bib">Pellecchia, Enza. 2022. “Ambiente, generazioni future, imprese sostenibili: riflessioni a margine della modifica degli artt. 9 e 41 cost.”. <hi rend="italic">Rivista di Diritto Agrario</hi> 4.</p><p rend="bib_indx_bib">Pennazio, Rossana. 2023. “Riflessioni sugli usi civici tra storia e rinnovata attualità”. <hi rend="italic">Rivista di Diritto Agrario</hi>, 2: 113 -144.</p><p rend="bib_indx_bib">Rochfeld, Judith. 2017. “Accès (enjeux théoriques)”. In <hi rend="italic">Dictionnaire des biens communs</hi>, a cura di Marie Cornu, Fabienne Orsi e Judith Rochfeld, 7-12. Parigi: Presse Universitaire de France.</p><p rend="bib_indx_bib">Rodotà, Stefano. 2012. “Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide”. In <hi rend="italic">Oltre il pubblico e il privato</hi>, a cura di Maria Rosaria Marella. Verona: Ombre corte. 311-332.</p><p rend="bib_indx_bib">Rodotà, Stefano. 2013 (3° ed.). <hi rend="italic">Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni. </hi>Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Spanò, Michele. 2022. <hi rend="italic">Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune</hi>. Torino: Rosenberg &amp; Sellier.</p><p rend="bib_indx_bib">Volante, Raffaele. 2018. “Un terzo ordinamento civile della proprietà. La L. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi”. <hi rend="italic">Le Nuove Leggi Civili Commentate</hi>, 5: 1167-1115.</p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-024-backlink">1</ref></hi>	Per un’esposizione delle diverse prospettive sia concesso il rinvio a: Angiolini 2018. Fra i volumi più recenti si vedano: D’Auria 2022; Fanetti 2019; Femia 2024; Marinelli 2019<hi rend="superscript CharOverride-3">2</hi>; Spanò 2022. Per un esame dei rischi della pluralità delle prospettive: Diciotti 2013, 347-60.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-023-backlink">2</ref></hi>	Il riferimento è alla pronuncia della Cassazione di Torino del 30 luglio 1873, richiamata da Mancini. Di interesse anche la pronuncia della Corte di Appello di Ancora del 12 marzo, citata anch’essa nell’arringa, che discute il carattere di queste servitù, che sono dal giudice tenute distinte da quelle personali in quanto, si legge in una nota dell’arringa di Mancini ‘dire adunque che quella Galleria fu sottoposta ad una servitù di uso in vantaggio della città o Municipio di Bologna è dire cosa giuridicamente vera, come il dire che alla Città di Bologna compete il diritto di servitù di uso su quella galleria, perché, la stessa parola Servitù vale a designare non tanto la restrizione imposta alla libertà della proprietà, che il diritto di colui in favore del quale la restrizione fu stabilita. Attesoché se una siffatta Servitù (sulla Galleria Zambeccari in Bologna), avuto riguardo alla sua causa determinante, dovrebbe qualificarsi personale, perché ordinata in favore dì persone; però, considerato che Servitù personale è propriamente quella che finisce colla vita dell’individuo a cui giova, è chiaro che ogni volta la servitù sia stata creata, come nel caso, in van­taggio di una Università di persone, degli abitanti di una Città, costi­tuenti nel loro complesso il Municipio, ente indefettibile, perché per natura sua riproducentesi continuamente nei suoi elementi, non muore mai, allora la Servitù di uso sopra una cosa, essendo necessariamente perpetua, più che personale, è a denominarsi Reale, perchè destinata a durare quanto la cosa sulla quale cade’. Sul rapporto fra diritti di uso pubblico, usi civici e servitù, di recente, V. Conte, 2023. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-022-backlink">3</ref></hi>	Si vedano ad esempio: Cass. Civ., 5 aprile 2016, n. 6537; Cons. Stato, 16 agosto 2017, n. 4023; Cons. Stato, 5 maggio 2021, n. 3498; Cons. Stato, 18 maggio 2020, 3158.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-021-backlink">4</ref></hi>	Cons. Stato, 12 maggio 2020, n. 2999.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-020-backlink">5</ref></hi>	Cons. Stato, 12 maggio 2020, n. 2999. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-019-backlink">6</ref></hi>	A parere di chi scrive possano insistere diverse situazioni giuridiche soggettive sul medesimo bene, il cui regime giuridico è funzionale proprio a dirimere i possibili conflitti fra interessi circa l’uso e la gestione della risorsa. Per una discussione delle diverse posizioni sia concesso il rinvio a Angiolini 2020, 76 ss. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-018-backlink">7</ref></hi>	Così Cons. Stato, 22 giugno 2022, n. 5126. Si veda anche: Cons. Stato, 6 gennaio 2017, n. 97.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-017-backlink">8</ref></hi>	Cons. Stato, 12 maggio 2020, n. 2999. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-016-backlink">9</ref></hi>	Per una trattazione e una bibliografia essenziali sul tema sia concesso il rinvio a: Angiolini 2017, 698-702.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-015-backlink">10</ref></hi>	Sul tema sono diversi gli studi contemporanei; si vedano: Femia 2019, 1-11; Femia, 2024; Spanò 2022. Per un ulteriore apparato bibliografico sia concesso il rinvio a Angiolini 2020, 119-37. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-014-backlink">11</ref></hi>	Cons. Stato, 12 maggio 2020, n. 2999 Su questo istituto si vedano anche, fra le altre: Cass. Sez. I civ. 10 novembre 1971, n 3175; Cass. Sez. II civ. 23 marzo 1978 n. 1429, Cass. Sez. 2, 13 Agosto 1980 n. 4938, Cass. Sez. 1, 19 Aprile 1983 n. 2678, Cass. Sez. 1, 27 luglio 1983. n. 5155; Cass. Sez II, 22 novembre 2000 n. 1511; Cass. Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 133. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-013-backlink">12</ref></hi>	In tema si vedano: Jannarelli 2023, 689-94; Marinelli e Politi 2019; Passaniti 2019, 65-76; Pennazio 2023, 113 ss.; Volante 2018, 1167-15. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-012-backlink">13</ref></hi>	Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-011-backlink">14</ref></hi>	Rodotà 2013<hi rend="superscript CharOverride-3">3</hi>, 462. Scrive l’A. che «l’accesso, inteso come diritto fondamentale della persona, si configura come tramite necessario tra diritti e beni, sottratto all’ipoteca proprietaria» (Rodotà 2013<hi rend="superscript CharOverride-3">3</hi>, 468).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00254_xml.html#footnote-010-backlink">15</ref></hi>	Art. 1, comma 3, lett. c) della proposta di articolato. La proposta è accessibile all’indirizzo: <lb/><ref target="https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pubblicazioni_studi_ricerche_testo_selezionato?contentId=SPS47624"><hi rend="CharOverride-5">https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pubblicazioni_studi_ricerche_testo_</hi><hi rend="CharOverride-5">selezionato?contentId=SPS47624</hi></ref> (ultimo accesso: 11 luglio 2024).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-009-backlink">16</ref></hi>	Rochfeld 2017, 11.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-008-backlink">17</ref></hi>	Grossi 2007, 72. Dello stesso Autore, uno studio seminale in materia di assetti fondiari collettivi, come noto, è Grossi 1977.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-007-backlink">18</ref></hi>	Si vedano: Grossi 2012, 1059-85; Louvin 2022, 210-25.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-006-backlink">19</ref></hi>	Nella pronuncia n. 46/1995 la Corte ha affermato che «Sotto questo profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale». Si vedano anche, a titolo di esempio: C. Cost., n. 210/2014; C. Cost. n. 119/2023. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-005-backlink">20</ref></hi>	Rodotà 2012, 315.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-004-backlink">21</ref></hi>	Art. 1, comma 3, lett. c) della proposta di articolato. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-003-backlink">22</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-5">Le pronunce sono quella del 14 febbraio del 2011 n. 3665 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come le sentenze ‘gemelle’, del 16 febbraio 2011, n. 3811 e del 18 febbraio 2011, n. 3938.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-002-backlink">23</ref></hi>	Ad es. Castronovo 2015, 52 ss.; Lieto 2011, 331-50. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-001-backlink">24</ref></hi>	Si vedano, fra i primi scritti in materia, Cecchetti 2022, 351-54; Libertini 2023, 54-87; Pellecchia, 711-26. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00254_xml.html#footnote-000-backlink">25</ref></hi>	In proposito fra i contributi recenti si vedano: Cenini 2017; Passalacqua e Pozzo, 2019; Carmignani 2015. Uno scritto sempre attuale è: Bigliazzi Geri 1988, 1173-79. </p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Chiara Angiolini, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:chiara.angiolini%40unisi.it?subject=">chiara.angiolini@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Chiara Angiolini, <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni, a partire da una vicenda giurisprudenziale paradigmatica,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.10">10.36253/979-12-215-0594-8.10</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -138, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div></div><div><head>Indice dei nomi</head><p rend="bib_indx_index">Albanese R.A., 2017 8, 10, 117-118, 122</p><p rend="bib_indx_index">Albanese R.A., 2020 8</p><p rend="bib_indx_index">Angelosanto A.  10</p><p rend="bib_indx_index">Angiolini C., 2017 7, 133</p><p rend="bib_indx_index">Angiolini C., 2018 7, 131</p><p rend="bib_indx_index">Angiolini C., 2020 (I) 7, 133-134</p><p rend="bib_indx_index">Angiolini C., 2020 (II) 7, 133-134</p><p rend="bib_indx_index">Battaglia R. 11</p><p rend="bib_indx_index">Brugi B. 10, 117</p><p rend="bib_indx_index">Cantucci M.  123</p><p rend="bib_indx_index">Caputi Jamberghi 117, 122</p><p rend="bib_indx_index">Caracciolo A. 8</p><p rend="bib_indx_index">Carmignani S.  137</p><p rend="bib_indx_index">Castronovo C.  136</p><p rend="bib_indx_index">Cecchetti M. 137</p><p rend="bib_indx_index">Cenini M.  137</p><p rend="bib_indx_index">Cerulli Irelli V. 8, 10, 117, 120-121, 123, 126</p><p rend="bib_indx_index">Cerulli Irelli V., De Lucia L. 10</p><p rend="bib_indx_index">Colombo P. 9-10, 123, 126</p><p rend="bib_indx_index">Conte V. 10, 132</p><p rend="bib_indx_index">Cotticelli A. 11</p><p rend="bib_indx_index">D’Amelio M. 10</p><p rend="bib_indx_index">D’Auria M.  131</p><p rend="bib_indx_index">De Stefano R.  121</p><p rend="bib_indx_index">Diciotti E.  131</p><p rend="bib_indx_index">Di Porto A., 2013 8, 10, 116, 120, 122</p><p rend="bib_indx_index">Di Porto A., 2018 10</p><p rend="bib_indx_index">Elias N.  121</p><p rend="bib_indx_index">Fadda C. 10</p><p rend="bib_indx_index">Falzea A.  119, 121</p><p rend="bib_indx_index">Fanetti S.  131</p><p rend="bib_indx_index">Femia P., 2019 134</p><p rend="bib_indx_index">Femia P., 2024  10, 131, 134</p><p rend="bib_indx_index">Grimm H. 8</p><p rend="bib_indx_index">Grisolia M.  123</p><p rend="bib_indx_index">Grossi P., 1977 135</p><p rend="bib_indx_index">Grossi P. 2012 135</p><p rend="bib_indx_index">Grossi P., 2007 135</p><p rend="bib_indx_index">Irti N., 1996 121</p><p rend="bib_indx_index">Irti N., 2013  10</p><p rend="bib_indx_index">Jannarelli A.  134</p><p rend="bib_indx_index">Labanca N.  11</p><p rend="bib_indx_index">Landi R. 10</p><p rend="bib_indx_index">Libertini M. 137</p><p rend="bib_indx_index">Lieto S.  136</p><p rend="bib_indx_index">Louvin R.  135</p><p rend="bib_indx_index">Maes C., 1885 9</p><p rend="bib_indx_index">Maes C., 1891 9</p><p rend="bib_indx_index">Mari A. 9, 35-36, 51, 56, 63, 80, 83, 89, 101</p><p rend="bib_indx_index">Marinelli F.  131, 134</p><p rend="bib_indx_index">Marinelli F.; Politi F.  131, 134</p><p rend="bib_indx_index">Mattei U.  124</p><p rend="bib_indx_index">Munari G.  10</p><p rend="bib_indx_index">Orestano R.  119</p><p rend="bib_indx_index">Orlando G.  7, 115, 119</p><p rend="bib_indx_index">Passalacqua M.; Pozzo B.  137</p><p rend="bib_indx_index">Passaniti P.  134</p><p rend="bib_indx_index">Pellecchia E., 2012 128</p><p rend="bib_indx_index">Pellecchia E., 2022 137</p><p rend="bib_indx_index">Pennazio R.  134</p><p rend="bib_indx_index">Perlingieri G. 10, 118</p><p rend="bib_indx_index">Pugliatti S., 1959 129</p><p rend="bib_indx_index">Pugliatti S., 1964 (I) 120</p><p rend="bib_indx_index">Pugliatti S., 1964 (II) 125, 128</p><p rend="bib_indx_index">Rochfeld J.  135</p><p rend="bib_indx_index">Rodotà S., 2012 136</p><p rend="bib_indx_index">Rodotà S., 2013 135</p><p rend="bib_indx_index">Sacco R. 119</p><p rend="bib_indx_index">Scozzafava O. T., 2007 129</p><p rend="bib_indx_index">Scozzafava O. T., 2016 125</p><p rend="bib_indx_index">Settis S. 10, 123</p><p rend="bib_indx_index">Sordi B.  119</p><p rend="bib_indx_index">Spanò M.  131, 134</p><p rend="bib_indx_index">Stolfi E.  119</p><p rend="bib_indx_index">Tafaro L.  10</p><p rend="bib_indx_index">Volante R.  134</p></div>
      
      
    </body>
  </text>
</TEI>