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      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">Ludopatia e sovraindebitamento: alcune considerazioni intorno al giudizio di ‘meritevolezza’ del consumatore</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0001-9931-6934" type="ORCID">
            <forename>Antonello</forename>
            <surname>Iuliani</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Il gioco d’azzardo: una prospettiva multidisciplinare</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0444-6</idno>) by </resp>
          <name>Mario Perini</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0444-6.17</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>This paper, after a short analysis of the essential discipline of the consumer over-indebtedness settlement procedures, focuses on the judgement of the merits of the debtor with a gambling disorder.</p>
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            <item>Pathological gambling</item>
            <item>consumer over-indebtedness</item>
            <item>debtor's merit</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0444-6.17<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0444-6.17" /></p>
      
      <div><head>Ludopatia e sovraindebitamento: alcune considerazioni intorno al giudizio di ‘meritevolezza’ del consumatore</head><p rend="h1_author">Antonello Iuliani</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Abstract</hi><hi rend="CharOverride-1">: </hi><hi >This paper, after a short analysis of the essential discipline of the consumer over-indebtedness settlement procedures, focuses on the judgement of the merits of the debtor with a gambling disorder.</hi></p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Keywords</hi><hi >: Pathological gambling, consumer over-indebtedness, debtor’s merit</hi></p><p rend="h1_indexAbstract ParaOverride-1"><hi rend="bold">Sommario</hi><hi >:</hi><hi rend="CharOverride-2" > </hi>1. Ludopatia e sovraindebitamento 213; 2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore 215; 3. Il giudizio di meritevolezza 215; 4. Meritevolezza del consumatore e (omessa) valutazione del merito creditizio 218; 5. La meritevolezza del consumatore ludopatico 219; Riferimenti bibliografici 222</p><div><head>1. Ludopatia e sovraindebitamento</head><p rend="text">In un discorso incentrato sulle soluzioni offerte dal diritto per fronteggiare le conseguenze pregiudizievoli causate dal disturbo patologico da gioco d’azzardo, occupa un ruolo certamente non marginale la disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento. Destinatario di questa disciplina – è bene chiarirlo immediatamente – non è il ludopatico in quanto tale, ma il ludopatico-debitore il quale, sotto l’impulso irrefrenabile al gioco, ha accumulato debiti per un ammontare largamente eccedente la sua capacità solutoria. </p><p rend="text">A differenza degli strumenti volti ad incidere sulla capacità d’agire, i quali, dunque, limitano <hi rend="italic">ex ante</hi> la possibilità di concludere contratti (e, dunque, di assumere obbligazioni e, perciò, di indebitarsi)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-026">1</ref></hi></hi>, la disciplina sul sovraindebitamento realizza un intervento <hi rend="italic">ex post</hi>, il quale, tenuto conto della natura concorsuale della disciplina di protezione, si dirige alla complessiva esposizione debitoria<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-025">2</ref></hi></hi> del debitore ludopatico, in una logica non dissimile da quella che, da sempre, riguarda l’imprenditore di medio-grandi dimensioni. La precisazione consente di mettere in evidenza un elemento di differenza rispetto a quegli istituti <hi rend="italic">lato sensu</hi> di protezione del soggetto ludopatico, che, tuttavia, rimediano (anch’essi, per così dire, <hi rend="italic">ex post</hi>) agli effetti pregiudizievoli del singolo rapporto obbligatorio, consentendo ora l’annullamento del contratto, là dove si dimostri l’incapacità del soggetto al momento della sua conclusione, ora assicurando l’incoercibilità, ex art. 1933 c.c., della prestazione riveniente dalla conclusione di un contratto di gioco<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-024">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">All’inizio del discorso si è fatto cenno alla situazione di sovraindebitamento, la quale, ai sensi dell’art. 3 c.c.i., è definita come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle <hi rend="italic">start-up</hi> innovative e, in via generale, di ogni altro debitore diverso dall’imprenditore di medio-grandi dimensioni soggetto alle procedure concorsuali c.d. maggiori. Il sovraindebitamento descrive, dunque, un’incapacità attuale o prospettica del debitore di far fronte, con mezzi normali (patrimonio e flussi di reddito attesi) all’adempimento delle obbligazioni contratte. Una condizione nella quale frequentemente versa quel soggetto che, sospinto dalla irrefrenabile pulsione al gioco d’azzardo e dalla (conseguente e crescente) necessità di denaro, contrae una pluralità di finanziamenti e che, da una situazione di iniziale equilibrio, si ritrova, nel giro di poco tempo, in una situazione di squilibrio patrimoniale. </p><p rend="text">Il legislatore, di fronte alla pervasività dell’indebitamento (come condizione strutturale che travalica la dimensione dell’impresa), già con la l. 3/2012 e, oggi, con il codice della crisi d’impresa, ha avvertito l’esigenza di ampliare i destinatari delle procedure concorsuali, dotando anche quei soggetti fino ad allora esclusi dalle procedure maggiori, <hi rend="italic">in primis</hi> il debitore-consumatore, di strumenti capaci di consentire la modifica (unilateralmente o consensualmente) del contenuto dell’obbligazione (c.d. «falcidia») ovvero, all’esito di una procedura liquidatoria, la liberazione definita dai debiti residui (con un effetto che, di là dal <hi rend="italic">nomen iuris</hi> utilizzato, comporta, in deroga all’art. 2740, co. 2, la limitazione dell’oggetto della garanzia patrimoniale unicamente ai beni esistenti, c.d. «esdebitazione»). </p><p rend="text">Al netto delle pur esistenti ragioni di tutela del debitore, il sacrificio che l’adozione di uno di questi strumenti impone alle pretese creditorie trova giustificazione nell’esigenza di recuperare al circuito economico (sia ‘produttivo’, sia di mero ‘consumo’) un soggetto che, altrimenti, non avrebbe più gli stimoli e, talora, neanche la possibilità materiale e giuridica per intraprendere nuove iniziative produttive o di consumo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-023">4</ref></hi></hi>. La <hi rend="italic">ratio </hi>della disciplina, dunque, più che in un inedito <hi rend="italic">favor debitoris</hi>, va rintracciata in una più evoluta tutela delle ragioni creditorie, che si misurerebbe non più tanto sulla tutela del singolo debitore con riferimento al singolo rapporto obbligatorio, ma piuttosto sull’interesse (per così dire ‘comune’) della categoria dei creditori, o perfino sull’interesse generale dell’economia<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-022">5</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore</head><p rend="text">Trascurando di analizzare la disciplina del c.d. concordato minore, riservata a professionisti e imprese minori (ad esclusione, dunque, del consumatore), ci si soffermerà, nel proseguo, sulla procedura di ristrutturazione dei debiti, limitando a brevi cenni il discorso sulla liquidazione controllata. Volendo sintetizzare al massimo le caratteristiche della prima, si può dire che essa è una procedura volontaria, che prescinde dal consenso dei creditori – a dispetto delle procedure concordatarie, anche minori – ed è subordinata ad una valutazione di ammissibilità/fattibilità da parte del giudice, il quale, anche in presenza di una contraria volontà dei creditori (opposizione), può procedere, ove accerti la convenienza del piano, rispetto all’alternativa liquidatoria, alla sua omologazione. </p><p rend="text">La proposta non ha un contenuto predefinito e può prevedere una ridefinizione dei termini di pagamento delle obbligazioni assunte (nel qual caso il piano avrà una funzione dilatoria) ovvero, in maniera anche differenziata, una rimodulazione del contenuto dell’obbligazione, nel quale caso il piano assumerà una funzione <hi rend="italic">lato</hi> <hi rend="italic">sensu</hi> remissorio/esdebitativa anche parziale. </p><p rend="text">L’effetto, per il debitore, dell’espletamento della procedura – di qui l’accenno anche alla liquidazione controllata, dove tale effetto è espressamente previsto agli artt. 278 e 281 c.c.i. – cioè a dire la ‘liberazione dei debiti’, secondo una lettura che merita di essere accolta, non si lascerebbe apprezzare in termini omogenei<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-021">6</ref></hi></hi>: nel caso della ristrutturazione dei debiti, infatti, a differenza di quanto accade nella liquidazione controllata<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-020">7</ref></hi></hi>, tale ‘liberazione’ non è la conseguenza di una limitazione della responsabilità patrimoniale<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-019">8</ref></hi></hi> (ai beni presenti, con esclusione, dunque, della possibilità di agire sui beni futuri), ma, più correttamente, dell’estinzione (verosimilmente parziale) del debito conseguente all’adempimento dell’obbligazione per come ridefinita a seguito della ristrutturazione unilaterale da parte del debitore<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-018">9</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>3. Il giudizio di meritevolezza</head><p rend="text">Proprio l’assenza di un accordo con i creditori, viceversa essenziale nella procedura di concordato minore, spiegava (sotto il vigore della disciplina precedente) e spiega tuttora – sebbene con minore razionalità, considerata l’esclusione del consumatore dai possibili beneficiari del concordato minore – la scelta del legislatore di subordinare l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti alla sussistenza di una serie di condizioni relative al debitore<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-017">10</ref></hi></hi>. Stabilisce, infatti, l’art. 69 c.c.i. che l’ammissibilità della proposta e del piano è subordinata alla condizione che il consumatore non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, non abbia beneficiato della esdebitazione per due volte e, per quel che più qui interessa, non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo [c.d. «meritevolezza del consumatore»]. </p><p rend="text">Al fine di consentire al giudice di svolgere la verifica sull’assenza delle condizioni ostative all’ammissibilità della proposta e del piano, l’art. 68 – in maniera pressoché identica al precedente art. 9, l. 3/2012 – onera l’OCC di predisporre una relazione nella quale siano indicate a) le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. </p><p rend="text">In relazione al c.d. requisito della meritevolezza, il codice della crisi di impresa fa, tuttavia, segnare – perlomeno dal punto di vista della formulazione letterale delle norme – una certa discontinuità rispetto alla l. 3/2012, la quale, all’art. 12-bis, individuava tra le cause ostative all’omologazione del piano, la circostanza che il consumatore avesse «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero avesse «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali». L’interpretazione più rigorosa degli artt. 12-bis e 9 l. 3/12 era nel senso di ammettere l’omologazione del piano soltanto quando al momento dell’assunzione dell’obbligazione sussisteva l’oggettiva possibilità di adempimento e la successiva incapacità di adempiere si fosse determinata in ragione di fattori sopravvenuti ed esterni alla sfera del sovraindebitato, non prevedibili <hi rend="italic">ex ante </hi>(meritevolezza in senso soggettivo)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-016">11</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Non sono mancate, già sotto il vigore della l. 3/2012, opinioni critiche, le quali hanno evidenziato come «la legge non [avesse] affatto inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione-evento sopravvenuta, cioè come l’effetto di una causa <hi rend="italic">aliunde posita</hi>, ma come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l’effetto di un contegno dunque, ma causa legittimante»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-015">12</ref></hi></hi>; e hanno, di conseguenza, suggerito di «declinarne l’applicazione anche ai casi in cui il sovraindebitamento sia il mero frutto di un processo graduale durante il quale nessun rilievo colposo possa essere mosso al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a tal punto […] mentre certo non gli si può precludere l’accesso alla procedura perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggiore debito»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-014">13</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">La riformulazione del requisito soggettivo nei termini della (assenza di) colpa grave, malafede o dolo nella determinazione della situazione di sovraindebitamento e l’abbandono dell’approccio esemplificativo dell’art. 12-bis, l.3/2012 se, nelle intenzioni del legislatore, risponde certamente all’esigenza – sottolineata dalla stessa relazione – di estendere la platea dei potenziali fruitori<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-013">14</ref></hi></hi>, anche considerando l’esclusione del consumatore tra i beneficiari del concordato minore, non ha, tuttavia, segnato l’abbandono della rilevanza della condotta ai fini dell’accesso alla procedura, per approdare ad un criterio di ammissibilità basato esclusivamente sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-012">15</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Si danno, tuttavia, diversi modi di declinare il giudizio sulla condotta: si può, a esempio, escludere che le cause dell’indebitamento siano di per sé capaci di incidere sul giudizio di colpevolezza fino ad escludere ogni addebito, in termini di negligenza, in capo al consumatore (salvo a ritenere che il soddisfacimento dei bisogni primari integri un vero e proprio stato di necessità<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-011">16</ref></hi></hi> che, come causa di giustificazione, deterge la condotta dalla antigiuridicità che di per sé la ‘affetterebbe’); in questa prospettiva si potrebbe allora dubitare che al consumatore, solo perché si sia indebitato per far fronte (in misura più o meno necessitata) a bisogni primari non possa muoversi un rimprovero, nei termini della colpa grave o del dolo, per aver trascurato di valutare adeguatamente il rapporto tra debiti e patrimonio, ovvero per aver stipulato il finanziamento nella consapevolezza di non avere mezzi sufficienti per adempiere alle obbligazioni assunte<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-010">17</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">In direzione opposta, si potrebbe, viceversa, reputare che nel contesto del codice della crisi d’impresa «non si tratta [più] di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all’origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo” il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile» e che, a tal fine, occorre compiere una valutazione complessiva «che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, <hi rend="italic">l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate</hi> (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-009">18</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>4. Meritevolezza del consumatore e (omessa) valutazione del merito creditizio</head><p rend="text">D’altra parte, è pure vero che l’assunzione di un credito sproporzionato o in condizioni tali da non poterlo adempiere chiama in gioco, oltre alla condotta del debitore, anche quella del finanziatore, sul quale, come noto, grava l’obbligo di valutazione del merito creditizio, sicché, accedendo alla seconda alternativa poc’anzi richiamata, si dovrebbe allargare il giudizio sulla ‘meritevolezza’ del consumatore anche alla condotta del creditore. Tra le novità più significative della disciplina contenuta nel codice della crisi compare certamente la previsione dell’art. 69, co. 2, la quale ha introdotto una sanzione per la omessa o scorretta valutazione del merito creditizio: il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui agli artt. 124-bis, co. 1 e 120-undecies, co. 1 t.u.b. non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per constare la convenienza della proposta. Secondo una diffusa opinione, tuttavia, il giudizio sull’adeguatezza della verifica del merito creditizio, che il giudice deve compiere sulla scorta della relazione dell’OCC (la quale deve infatti «indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore»), non rileverebbe soltanto ai fini dell’apprezzamento della eventuale opposizione del creditore ex art. 69, co. 2, CCI, ma già in sede di ammissione del debitore alla procedura, influendo sul giudizio di meritevolezza del consumatore<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-008">19</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">È vero che, come da più parti sottolineato, va esclusa una corrispondenza biunivoca tra (erronea o omessa) verifica del merito creditizio e assenza di colpa del consumatore<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-007">20</ref></hi></hi>, ma è altrettanto evidente che la posizione di chi eroga il credito non è affatto neutra sotto tale profilo, potendo in alcuni casi incidere sulla valutazione della condotta del consumatore. Ed infatti, di là dalle ipotesi di doloso occultamento da parte del consumatore della propria situazione patrimoniale, nelle quali nessuna censura in termini di negligenza può muoversi all’istituto di credito, nelle ipotesi del consumatore che, consapevole della incapienza del proprio patrimonio, abbia contratto il finanziamento per far fronte a bisogni essenziali, ovvero del consumatore che, incapace di valutare la consistenza del proprio patrimonio, abbia fatto assoluto affidamento sulla valutazione positiva compiuta dal finanziatore, l’errata o omessa valutazione del merito creditizio può certamente contribuire a scolorire la gravità della condotta del consumatore. </p></div><div><head>5. La meritevolezza del consumatore ludopatico</head><p rend="text">Altre volte, invece, qualora la condotta del debitore sia di per sé immune da censure, la valutazione del comportamento del finanziatore arresterà i propri effetti sul piano procedimentale. È il caso del sovraindebitamento determinato dalla ludopatia di cui è affetto il consumatore, sempre che – seguendo una distinzione consolidata in giurisprudenza<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-006">21</ref></hi></hi> – essa configuri una vera e propria patologia psichiatrica che rende colui che ne è affetto certamente meritevole di accedere alla procedura, e non una mera dedizione al gioco d’azzardo. La ludopatia, intesa come condizione patologica, rende infatti il soggetto che ne è affetto incapace di volere e rappresenta, quindi, una causa di esclusione dell’imputabilità e, dunque, della stessa colpevolezza, di cui la prima costituisce un elemento costitutivo, nella misura in cui coincide con la coscienza e volontà dell’azione, che altro non sono che aspetti esterni della colpa<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-005">22</ref></hi></hi>. In questi termini si è espressa la giurisprudenza penale la quale, accogliendo una nozione allargata di infermità mentale, tale da includere non solo quelle patologie a base organica clinicamente accertabili, ha valorizzato, ai fini della imputabilità, ogni disturbo «idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-004">23</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Tra essi rientra anche il disturbo da gioco d’azzardo, che è stato qualificato come un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e, qualora sia di particolare gravità ed intensità, ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere (Cass. pen. 18 luglio 2018, n. 33463). Anche la giurisprudenza civile, là dove non si esprime in termini altrettanto espliciti – così, a esempio, il Trib. Vicenza, 24 settembre 2020: la «ludopatia, che di per sé giustifica chi è malato, come tale capace di intendere, ma non di volere, quindi meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento» o che discorre di non imputabilità della propensione al gioco (Tribunale Ravenna, 22 Luglio 2021) – è concorde nell’escludere ogni profilo di colpevolezza (ancor più alla luce dell’attuale formulazione del giudizio di ‘meritevolezza’) in capo al soggetto ludopatico<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-003">24</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">In relazione al requisito della ‘meritevolezza’, si pone, poi, il problema di ordine probatorio, relativo alla dimostrazione non solo dell’effettiva sussistenza dell’affermata condizione patologica, ma soprattutto della efficienza causale di quest’ultima nella determinazione del sovraindebitamento, la quale può essere offerta anche mediante il ricorso al ragionamento presuntivo, a esempio dimostrando la manifestazione della patologia in un momento anteriore all’insorgere dell’indebitamento. </p><p rend="text">Va invece distinto dalla ‘meritevolezza’, perlomeno se di essa si accoglie una concezione, per così dire, retrospettiva, il giudizio sulla fattibilità del piano che l’art. 70 c.c.i., a dispetto di quanto  prevsito dalla l. 3/2012 che ne faceva oggetto dell’attestazione dell’OCC, rimette invece al giudice<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-002">25</ref></hi></hi>. La fattibilità consiste nella valutazione (rimessa al giudice) circa la possibilità, giuridica ed economica, di realizzazione della proposta nei termini prospettati dal consumatore. Si tratta di verificare se il piano – di là dal giudizio sulla sua convenienza, che spetta ai creditori – assolva la finalità non solo della «ristrutturazione dei debiti» ma anche della «soddisfazione dei crediti» (fattibilità giuridica)<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-001">26</ref></hi></hi> e se tale finalità, tenuto conto della situazione economica e dello stato soggettivo del debitore, sia concretamente conseguibile (fattibilità economica). Il che, nel caso del piano e della proposta formulati da un soggetto affetto da ludopatia significa accertare la guarigione dalla patologia o l’intervenuta nomina di un amministratore di sostegno considerato che il protrarsi nel tempo della condizione patologica non accompagnata o seguita dalla nomina di un amministratore «fonda una prognosi di improbabilità o non elevata probabilità che il debitore sia in grado di assicurare il flusso finanziario necessario a pagare i creditori, secondo il piano proposto»<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="17.html#footnote-000">27</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Barcellona, Mario. 2023. “Il sovraindebitamento e l’esdebitazione: dalla dogmatica all’interpretazione funzionale.” In <hi rend="italic">La responsabilità patrimoniale “sostenibile”</hi>, a cura di Antonio Albanese, et al., 77-95. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Bertolino, Marta. 2005. “L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite: il commento.” <hi rend="italic">Diritto penale e processo</hi>: 837-63. &lt;<ref target="http://hdl.handle.net/10807/19974">http://hdl.handle.net/10807/19974</ref>&gt;.</p><p rend="bib_indx_bib">Bocchini, Roberto. 2017. “La meritevolezza dell’accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore.” <hi rend="italic">Giurisprudenza italiana</hi>: 1570-78. &lt;<ref target="http://hdl.handle.net/10807/19974">http://hdl.handle.net/10807/19974</ref>&gt;.</p><p rend="bib_indx_bib">Brizzolari, Valerio. 2018. “Amministrazione di sostegno per il soggetto affetto da ludopatia.” <hi rend="italic">Nuova giurisprudenza civile commentata</hi>: 1298-1307. </p><p rend="bib_indx_bib">Camardi, Carmelita. 2017. <hi rend="italic">Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo</hi>. 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Il “piano del consumatore”<hi rend="italic"> </hi>in funzione punitiva.”<hi rend="italic"> </hi>&lt;<ref target="https://www.dirittocivilecontemporaneo.com">https://www.dirittocivilecontemporaneo.com</ref>&gt; (11/05/2024).</p><p rend="bib_indx_bib">Modica, Lara. 2016. “Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea.” <hi rend="italic">Europa e diritto privato</hi>: 617-57.</p><p rend="bib_indx_bib">Modica, Lara. 2020. “La ristrutturazione dei debiti del consumatore.” In <hi rend="italic">La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</hi>, a cura di Enza Pellecchia, e Lara Modica, 109-29. 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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-026-backlink">1</ref></hi>	In questo contesto, una questione di particolare rilievo è rappresentata dalla possibilità di applicare al soggetto affetto da ludopatia l’istituto dell’amministrazione di sostengo; in argomento cfr. Brizzolari 2018.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-025-backlink">2</ref></hi>	Così Castronovo 2023, 386: «Sovraindebitamento non è categoria del singolo rapporto obbligatorio. […] Esso è qualificazione plurale della serie più o meno numerosa di obbligazioni che, in quanto inadempiute, rifluiscono in quel collettore unitario di esse tutte che è la garanzia patrimoniale». </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-024-backlink">3</ref></hi>	Cfr., sul tema, Nicolussi 2019; Rizzuti 2019. E, in particolare, sull’estensione della disciplina dell’art. 1933 c.c., Musio 2019.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-023-backlink">4</ref></hi>	Camardi 2017, 74. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="17.html#footnote-022-backlink">5</ref></hi>	In questi termini, D’Amico 2019, 177; in termini analoghi Pagliantini 2018, <hi rend="italic">passim</hi>; Barcellona 2023, 92.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-021-backlink">6</ref></hi>	Così invece D’Amico 2018, 42 ss.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-020-backlink">7</ref></hi>	<hi rend="italic">Contra </hi>Nivarra 2020, il quale, seppur in una prospettiva unitaria, colloca l’esdebitazione tra le cause estintive dell’obbligazione. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-019-backlink">8</ref></hi>	In questo senso, <hi rend="italic">ex multis</hi>, D’Amico 2018, 43; in senso analogo Castronovo 2023.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-018-backlink">9</ref></hi>	In questo senso, ci sembra, Grisi 2020, 12 ss. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-017-backlink">10</ref></hi>	In questi termini Camardi 2018.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-016-backlink">11</ref></hi>	Cfr., a riguardo, Bocchini 2017; Soldati 2021, 8 ss. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-015-backlink">12</ref></hi>	Cfr. Limitone 2016; nello stesso senso Limitone 2020; 2021.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-014-backlink">13</ref></hi>	Limitone 2016; in termini non dissimili Montinaro 2015.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-013-backlink">14</ref></hi>	Secondo Ghidini e Russotto (2021, 13), «la dizione della norma [art. 69 c.c.i., n.d.a.], pur diversa dalla formulazione dell’art. 12 bis in realtà è riconducibile alla medesima situazione: – si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; – si ha dolo quando l’obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente». </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="17.html#footnote-012-backlink">15</ref></hi>	SecondoDe Matteis 2020, 1386 «Solo “scollegando” l’esdebitazione dalla verifica della colpa (anche se solo grave/<hi rend="italic">lata</hi>) si può (veramente) dire che essa consiste (non in un premio al debitore anche debolmente diligente, ma) nel dare un nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile ovvero che è semplicemente l’esito di una valutazione pratica sulla maggiore convenienza (o il minor danno) conseguente al ricorso alle procedure esecutive tradizionali o a quelle alternative disciplinate nella nuova normativa, con conseguente transito del discorso della responsabilità del debitore dal dominio sui beni (l’obbligazione entro il patrimonio dal creditore) al mercato (l’efficienza del sistema economico)»; anche D’Orazio 2016, 1126-27, pur criticando tale esito, reputa che, nel contesto del c.c.i. «il requisito della meritevolezza sia ancora il metro di giudizio per l’accesso al piano del consumatore»; sempre D’Orazio 2019, 700, si esprime in termini critici nei confronti del mantenimento del requisito della colpa grave. In favore del requisito della meritevolezza e di un trattamento differenziato dei destinatari si è espressa Lara Modica (2016, 643 ss.; 2014). </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-011-backlink">16</ref></hi>	In questi termini, mi sembra, invece, Limitone 2020, 5, secondo il quale «Essenziale rimane l’esame delle ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento […] Tutti questi elementi debbono concorrere alla valutazione ella colpa del consumatore, tenendo sempre presente che di colpa non si può parlare in assenza di alternative valide»; Limitone 2021, 9, secondo cui «dove c’è uno stato di necessità non ci può essere la colpa grave, per lo stesso principio ordinamentale ispiratore dell’esimente di cui all’art. 54 c.p.». </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-010-backlink">17</ref></hi>	In questi termini si è espresso il Trib. Benevento, 26-01-2019, in <ref target="http://dirittodellacrisi.it"><hi rend="italic">dirittodellacrisi.it</hi></ref>, secondo il quale il giudizio di meritevolezza «si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell’assunzione dell’obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti. Ciò non significa che, in sé, non siano rilevanti “le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale”, ma solo che tali esigenze, legittimamente soddisfatte attraverso il ricorso al credito, non potranno di per sé giustificare la negligente assunzione del debito, quanto meno ai fini dell’applicazione di questa particolare procedura di composizione».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-009-backlink">18</ref></hi>	In questi termini, Appello Firenze, 8 novembre 2023, in <ref target="http://ilcaso.it"><hi rend="italic">ilcaso.it</hi></ref>, 2024. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-008-backlink">19</ref></hi>	Diversamente Salerno 2022, 897: «non vedrei ragioni per enfatizzare, nell’interpretazione della meritevolezza, collegamenti con l’operato del creditore al momento del finanziamento. Considerando le finalità esdebitatorie cui il requisito in discussione è funzionale, non dovrebbe in particolar modo esservi ragione per immaginare un effetto premiale dipendente dalla condotta (non propria ma) dell’altro contraente» (ma vedi, per una posizione meno netta, Salerno 2019, 1382 ss.). </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-007-backlink">20</ref></hi>	Così, a esempio, Modica 2020, 125; Trapani 2022, 243. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-006-backlink">21</ref></hi>	Tribunale Mantova, 05 Settembre 2019: «rilevato infine che la causa principale dell’indebitamento va rinvenuta nella dedizione al gioco d’azzardo sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l’ipotesi di cui all’art. 12 bis co. 3 della legge n. 3/2012»; Tribunale Catania, 11 agosto 2020 in <ref target="http://expartecreditoris.it:"><hi rend="italic">expartecreditoris.it</hi>:</ref> «Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico» [nello stesso senso Trib. Ravenna 22 luglio 2021 in <ref target="http://ilcaso.it"><hi rend="italic">ilcaso.it</hi></ref>] Tribunale Oristano, 7 aprile 2023 in <ref target="http://tribunale.oristano.it:"><hi rend="italic">tribunale.oristano.it</hi>:</ref> «occorre distinguere quando il debitore sovraindebitato è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d’azzardo, rispetto a quando, invece, è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d’azzardo patologico». </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-005-backlink">22</ref></hi>	In questi termini Castronovo 2018, 430 ss. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-004-backlink">23</ref></hi>	Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in Cass. pen., 2005, p. 1851 ss., con nota di Fidelbo 2005 in Dir. pen. proc., 837 ss., con commento di Bertolino 2005.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-003-backlink">24</ref></hi>	Tribunale di Torino 8 giugno 2016: «pur avendo il signor […] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure» [analoga motivazione in Trib. Cuneo 19 giugno 2017]; Trib. Torino 31 dicembre 2018: «[…] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all’apertura di un’amministrazione di sostegno»; Trib. Torino 11 aprile 2019: «l’attuale situazione economica del ricorrente, oggettivamente caratterizzata da un incontestato grave stato di indebitamento, è stata causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie, in assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, nell’ambito di una situazione personale specificamente incisa da una patologia psichica risalente nel tempo»; Trib. Vicenza 24 settembre 2020 in <ref target="http://ilcaso.it:"><hi rend="italic">ilcaso.it</hi>:</ref> «Il soggetto consumatore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di ciò essersi indebitato, non può per ciò stesso, in assenza di condotte connotate da colpevolezza, essere considerato non meritevole dell’accesso alla procedura di risoluzione della crisi ex L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, ciò a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d’azzardo patologico e non sia stato il ripetuto ricorso a finanziamenti a causare il sovraindebitamento, ma l’aumentare nel tempo dei tassi di interessi applicati dalle banche»; Trib. Ravenna 22 luglio 2021 cit.: «La documentazione integrativa depositata esclude, peraltro, che si possa al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto da un lato del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente. Tale situazione infatti ha reso non imputabile al ricorrente stesso – come dimostra anche la certificazione rilasciata dal SERT – la propensione al gioco d’azzardo, dovendosi osservare che detta patologia risulta altresì in corso di risoluzione»; Trib. Torino 24 febbraio 2022: «Deve dunque escludersi nel caso in esame, concordemente con le conclusioni esposte in primo grado, la ricorrenza di un colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto della patologia ludopatica del ricorrente»; Trib. Messina 18 aprile 2023 in <ref target="http://tribunale.messina.it:"><hi rend="italic">tribunale.messina.it</hi>:</ref> «L’accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza di […] rispetto al proprio sovraindebitamento, trattandosi di comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia, che peraltro sta affrontando sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure»; Trib. Torino 26 luglio 2023: «Nel caso di specie, la presenza di ludopatia, le somme non elevate dell’indebitamento e l’assenza di spese voluttuarie e in genere di alcun elemento che possa indurre a ritenere che il debitore ha utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal gioco, consentono di escludere la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento da parte di […]»; Trib. Modena 12 settembre 2023 in <ref target="http://ilcaso.it:"><hi rend="italic">ilcaso.it</hi>:</ref> «la ludopatia patologica non rappresenta circostanza idonea ad elidere la meritevolezza del debitore, tanto più nei casi in cui il percorso di recupero sia fattivamente intrapreso sotto la sorveglianza di un ADS».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-002-backlink">25</ref></hi>	Cfr., per alcune considerazioni critiche sul punto, Mancini 2020. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-001-backlink">26</ref></hi>	Cfr., a riguardo, Cass. 26 novembre 2022, n. 28013, in <ref target="http://dirittodellacrisi.it"><hi rend="italic">dirittodellacrisi.it</hi></ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="17.html#footnote-000-backlink">27</ref></hi>	Trib. Torino, 1° giugno 2018. </p></item>
				</list></div></div>
      
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