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        <title type="main" level="a">Algoritmi al lavoro. Riflessioni sul management algoritmico</title>
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            <forename>Fabrizio</forename>
            <surname>Bano</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.06</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay analyzes a specific characterisc of work managed through algorithms: in the absence offormalized, prescriptive and binding employer’s directives, the worker's performance is subject to an apparently spontaneous adjustment. The conditions that make this opaque form of self-conformation of the obligation are clarified, considering the algorithmic management work model and in light of the European discipline and of a reflection on the calculative and predictive power of the artificial intelligence, which this model uses.</p>
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            <item>Algorithmic management</item>
            <item>artificial intelligence</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.06<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.06" /></p>
      <div><head>Algoritmi al lavoro. Riflessioni sul <hi rend="italic">management</hi> algoritmico</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Fabrizio Bano</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">«Il diritto del lavoro è stato, forse, la prima </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina giuridica a dover fronteggiare gli inconvenienti del processo di </hi><hi rend="CharOverride-1">industrializzazione, ponendosi come limite alla volontà di potenza di quello </hi><hi rend="CharOverride-1">che David H. Landes ha suggestivamente definito il “Prometeo liberato”» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 1999, 152).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con grande lucidità Riccardo Del Punta (</hi><hi rend="CharOverride-1">RDP) pone in rilievo un tratto fondamentale della disciplina. Perché </hi><hi rend="CharOverride-1">se è di tutta evidenza che il diritto del lavoro ha, nella propria originaria vocazione, lo scopo di porre </hi><hi rend="CharOverride-1">un limite </hi><hi rend="italic">in primis</hi><hi rend="CharOverride-1"> al potere datoriale, non è a </hi><hi rend="CharOverride-1">questo «limite» che allude il passo citato. Imponendo una originale </hi><hi rend="CharOverride-1">torsione prospettica, RDP diverte il binario dell’analisi dal tracciato </hi><hi rend="CharOverride-1">dal tema contingente (la salute l’ambiente di lavoro), per </hi><hi rend="CharOverride-1">guadagnare una distinta e più ampia prospettiva, su cui oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro è urgentemente chiamato a riflettere. Il </hi><hi rend="CharOverride-1">limite cui ci invita a osservare RDP è alla volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">di potenza, non già quella dell’</hi><hi rend="italic">Übermensch</hi><hi rend="CharOverride-1"> niciano, ma piuttosto quella </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’uomo che domina e signoreggia la tecnica. Rimasto per </hi><hi rend="CharOverride-1">lo più sottotraccia nella riflessione teorica, il modello antropologico dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">uomo signore e dominatore della natura, informa di sé l’</hi><hi rend="CharOverride-1">intero arco evolutivo del diritto del lavoro dalla rivoluzione industriale </hi><hi rend="CharOverride-1">a quella digitale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È stato assunto, come tacito assioma, il </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto che progresso e tecnica fossero linee indefinite lungo le </hi><hi rend="CharOverride-1">quali si dispiegava la volontà di potenza dell’uomo, orientata </hi><hi rend="CharOverride-1">al miglioramento indefinito delle condizioni di vita (Schiavone 2020, 117). </hi><hi rend="CharOverride-1">Disputati e contesi sono stati – ben si intende – gli scopi </hi><hi rend="CharOverride-1">concreti verso cui orientare socialmente ed economicamente tale evoluzione, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">non l’idea fondamentale di dominio sottesa a tale processo </hi><hi rend="CharOverride-1">storico. Nondimeno nel «fronteggiare gli inconvenienti del processo di industrializzazione» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Del Punta 1999, 152), (anche) il diritto del lavoro ha finito per doversi misurare con il concetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di limite, in certa qual misura abbandonando un suo originario</hi><hi rend="CharOverride-1"> afflato identitario e che RDP fotografa così: la «cultura giuslavoristica</hi><hi rend="CharOverride-1"> […] ha sempre nutrito una pur non smodata fiducia nel potenziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> trasformativo in senso positivo, della tecnologia», e per questo si</hi><hi rend="CharOverride-1"> è disinteressata di filosofi novecenteschi (Heidegger, Junger e Severino) che</hi><hi rend="CharOverride-1"> hanno colto tratti essenziali e inquietanti della tecnica. Tratti riaffioranti</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggi in un assai confuso e irrazionale sentimento di «grande</hi><hi rend="CharOverride-1"> paura» che intona il dibattito pubblico sulla tecnologia e il</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro digitale (Del Punta 2019a, 18).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È un timore </hi><hi rend="CharOverride-1">diffuso che, riprendendo le tesi avanzate dai luddisti, ha in </hi><hi rend="CharOverride-1">una prima fase riguardato i rischi di disoccupazione cioè i </hi><hi rend="CharOverride-1">«processi di mera sostituzione del lavoro con la tecnologia» (Del Punta 2019b, 263). Tuttavia, è progressivamente maturata </hi><hi rend="CharOverride-1">la consapevolezza che la potenziale minaccia non è la sostituzione </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro umano con le macchine. Il pericolo è molto </hi><hi rend="CharOverride-1">più radicale: la sostituzione dell’uomo </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1">, il definitivo </hi><hi rend="CharOverride-1">tramonto dell’antropocentrismo ad opera di un oscuro e impenetrabile </hi><hi rend="CharOverride-1">agente artificiale (IA). Questa è, in realtà, la grande paura, </hi><hi rend="CharOverride-1">il limite che ci appresteremmo a valicare.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mettendo da parte </hi><hi rend="CharOverride-1">semplicistiche suggestioni circa i fondati timori per il futuro, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">guardando concretamente al percorso intrapreso al riguardo dall’UE (Regolamento UE 2024/1689), si </hi><hi rend="CharOverride-1">è portati ad affermare che l’opzione metodologica per delineare il prossimo quadro regolativo sulla IA è quello che</hi><hi rend="CharOverride-1"> Jonas ha definito l’«euristica della paura» (Jonas</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1979, 34). Non è un ingenuo cedimento a sentimenti tecnofobi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Al contrario, una volta preso atto che una fitta e</hi><hi rend="CharOverride-1"> costante interazione uomo macchina si è già trasformato in prassi</hi><hi rend="CharOverride-1"> quotidiana, spingendo anche i lavoratori nella «terra incognita» del </hi><hi rend="italic">logos</hi><hi rend="CharOverride-1"> algoritmico, il legislatore UE fa leva proprio sulla paura, accogliendo non già l’elemento irrazionale, ma piuttosto il </hi><hi rend="CharOverride-1">valore conoscitivo in essa geneticamente inscritto: l’incerto, l’ignoto </hi><hi rend="CharOverride-1">inducono a prudenza. Per questo non è da intendere come «</hi><hi rend="CharOverride-1">la paura che dissuade dall’azione, ma quella che esorta </hi><hi rend="CharOverride-1">a compierla», coniugandola con responsabilità (Jonas 1979, 285). In accordo </hi><hi rend="CharOverride-1">a tale prospettazione, la paura è, innanzitutto, un vincolo etico </hi><hi rend="CharOverride-1">e politico, ove si «rappresenta la fragilità e la vulnerabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’umanità, contro l’indifferente arroganza del potere tecnologico» (Foddai 2016, 123). Da </hi><hi rend="CharOverride-1">qui sortisce l’urgenza di «ripensare l’idea di limite […] </hi><hi rend="CharOverride-1">in modo da essere meglio in grado di definire l’</hi><hi rend="CharOverride-1">estensione della nostra libertà e di calibrare la gittata dei </hi><hi rend="CharOverride-1">nostri desideri» (Bodei 2016, 12).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al pessimismo neoluddista, alimentato dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">paura per la tecnologia digitale, RDP contrappone una postura intellettuale </hi><hi rend="CharOverride-1">affatto opposta: «non dovremo confrontarci soltanto con la scomparsa del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, ma anche con la sua trasformazione in lavoro digitale </hi><hi rend="CharOverride-1">o lavoro 4.0. In altre parole, se anche nella </hi><hi rend="CharOverride-1">nuova età dell’automazione integrale, che è alle porte, continuerà </hi><hi rend="CharOverride-1">ad esservi bisogno del lavoro umano, e più esattamente dell’intelligenza umana, la questione è stabilire, nella prospettiva di </hi><hi rend="CharOverride-1">Ulrich Beck più che di Rifkin, sino a che punto </hi><hi rend="CharOverride-1">quel lavoro ne uscirà trasformato, e nelle sue intrinseche caratteristiche </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnico-professionali e nel suo innestarsi nei modelli organizzativi d’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa, a loro volta funzionali alle nuove modalità di produzione </hi><hi rend="CharOverride-1">e ai nuovi standard di competizione concorrenziale» (Del Punta 2018, </hi><hi rend="CharOverride-1">22). RDP intravede, insomma, nella tecnologia non la fine del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, ma un potenziale emancipatorio che è compito del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro valorizzare. La «grande speranza» che invita a coltivare </hi><hi rend="CharOverride-1">è «che la tecnologia digitale possa essere buona, o meglio che possano essere buone le sue applicazioni. </hi><hi rend="CharOverride-1">Buone semplicemente nel senso di contribuire a migliorare la vita, </hi><hi rend="CharOverride-1">e nello specifico del lavoro, di uomini e di donne, </hi><hi rend="CharOverride-1">fino al punto da regalare a tutti i doni inestimabili </hi><hi rend="CharOverride-1">della dignità e della libertà» (Del Punta 2019a, 24).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> nostro intendimento è di sondare la praticabilità di un tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> auspicio – pienamente condivisibile – soffermando l’attenzione su un’ipotesi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecnologia applicata al lavoro qual è il management algoritmico (d</hi><hi rend="CharOverride-1">’ora in avanti MA).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Provando a sottrarci alla densissima questione</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualificatoria che investe il lavoratore impegnato nelle piattaforme digitali, ove</hi><hi rend="CharOverride-1"> si rinviene la forma più nota e diffusa di MA</hi><hi rend="CharOverride-1">, è degno di nota il fatto che il MA solleciti</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli interpreti ad indugiare sull’elemento di autoderminazione opaca, perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é non presidiata, se non in via eventuale o residuale, dai più</hi><hi rend="CharOverride-1"> tradizionali vincoli del comando.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È opinione diffusa in letteratura che</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel MA vi sia una elusiva forma di autoconformazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">facere</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore, ovvero che il MA abiliti «una pratica</hi><hi rend="CharOverride-1"> imprenditoriale non già prescrittiva e cogente» e tuttavia «più efficiente</hi><hi rend="CharOverride-1">» del classico comando/sanzione, la cui peculiare caratteristica è di riuscire «ad </hi><hi rend="italic">indurre un adeguamento spontaneo</hi><hi rend="CharOverride-1"> (corsivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> nostro) che rende superfluo (o residuale) un comando o </hi><hi rend="italic">enforcement</hi><hi rend="CharOverride-1"> di tipo giuridico» (Tullini 2021, 439 sg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A tal riguardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> si evidenzia una «ambigua dinamica, oscillante tra eterodirezione e auto</hi><hi rend="CharOverride-1">-disciplina indotta» (Novella 2021, 464), tuttavia il classico </hi><hi rend="italic">aut aut</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoristico, rischia di porre in ombra una eccedenza di significato custodita nel concetto di «induzione» e, ancor più, in </hi><hi rend="CharOverride-1">quello che, fenomenologicamente, si descrivere come «adeguamento spontaneo». Tale eccedenza </hi><hi rend="CharOverride-1">ci predispone ad un ripensamento della morfologia del potere datoriale </hi><hi rend="CharOverride-1">e dell’esercizio di tale potere, proprio in rapporto alle </hi><hi rend="CharOverride-1">nuove modalità di conformazione del </hi><hi rend="italic">facere</hi><hi rend="CharOverride-1"> debitorio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La dottrina più </hi><hi rend="CharOverride-1">attenta ha colto un mutamento di passo nella singolare condizione giuridica in cui avviene l’esercizio dei </hi><hi rend="CharOverride-1">poteri datoriali: «algorithmic management does not rely on legal mechanisms </hi><hi rend="CharOverride-1">to obfuscate control in order to evade responsibility – rather, diffuse </hi><hi rend="CharOverride-1">and potentially inexplicable control mechanisms are inherent in the use </hi><hi rend="CharOverride-1">of increasingly sophisticated rating systems and algorithms» (Prassl 2019, 21). </hi><hi rend="CharOverride-1" >Portando all’esito già rilevato: «employer orders need no longer </hi><hi rend="CharOverride-1" >be explicitly framed as directives aimed at the workforce» (Prassl </hi><hi rend="CharOverride-1" >2019, 14).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quest’ultimo assunto conferma la lettura riportata in </hi><hi rend="CharOverride-1">precedenza, consegnandoci l’ipotesi di un adeguamento spontaneo (apparentemente) disallineato </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto alla risposta che si potrebbe, a tutta prima, ricavare </hi><hi rend="CharOverride-1">dagli indirizzi giurisprudenziali attualmente prevalenti. Ma avvalora altresì la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di procedere verso un compiuto chiarimento sulle condizioni di possibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">di un disciplinamento originato da «</hi><hi rend="italic">potentially inexplicable control mechanisms</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><div><head><hi>2. La gestione algoritmica dei rapporti </hi><hi>di lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La proposta di direttiva relativa al miglioramento delle </hi><hi rend="CharOverride-1">condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali (d’ora in avanti: </hi><hi rend="CharOverride-1">la proposta 762; Commissione UE 2021b) pone la questione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> «gestione algoritmica», articolandola in due specifici modelli: 1) «i </hi><hi rend="italic">sistemi</hi><hi rend="italic"> di monitoraggio automatizzati</hi><hi rend="CharOverride-1"> per monitorare, supervisionare o valutare</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">l’esecuzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali con mezzi elettronici</hi><hi rend="CharOverride-1">» (art. 6.1 lett.a, proposta 762); 2) «i </hi><hi rend="italic">sistemi decisionali automatizzati</hi><hi rend="CharOverride-1"> utilizzati </hi><hi rend="italic">per prendere</hi><hi rend="italic"> o sostenere decisioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> che incidono significativamente sulle condizioni di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> di tali lavoratori delle piattaforme digitali, ad esempio per quanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> riguarda l’accesso agli incarichi di lavoro, i loro guadagni</hi><hi rend="CharOverride-1">, la loro salute e la loro sicurezza sul lavoro, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> loro orario di lavoro, la loro promozione e la loro</hi><hi rend="CharOverride-1"> situazione contrattuale, compresa la limitazione, la sospensione o la chiusura</hi><hi rend="CharOverride-1"> del loro account» (Art. 6.1, lett. b, proposta 762</hi><hi rend="CharOverride-1">) (Marazza, D’Aversa 2022, 8).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Va subito precisato che la</hi><hi rend="CharOverride-1"> proposta 762 ha un campo di applicazione limitato al lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> su piattaforma digitale (art. 1.2), sebbene, come si riconosca</hi><hi rend="CharOverride-1"> nello stesso testo «la gestione algoritmica sia utilizzata in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> numero crescente di modi nel mercato del lavoro in generale</hi><hi rend="CharOverride-1">» (p. 2), ed è appunto con tale e assai più vasta prospettiva di impiego che considereremo le implicazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> della gestione algoritmica (Wood 2021, 3 sg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In primo luogo</hi><hi rend="CharOverride-1"> – leggiamo nella proposta 762 – è fondamentale «</hi><hi rend="italic">comprendere in che modo</hi><hi rend="italic"> gli algoritmi influenzano o determinano talune decisioni</hi><hi rend="CharOverride-1">» (p. 2): la</hi><hi rend="CharOverride-1"> intellegibilità del </hi><hi rend="italic">modus operandi</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli algoritmi, si pone come vero</hi><hi rend="CharOverride-1"> e proprio caposaldo delle tutele per i lavoratori e si</hi><hi rend="CharOverride-1"> declina, operativamente, quale diritto alla trasparenza sull’uso e il</hi><hi rend="CharOverride-1"> funzionamento dei poteri decisionali e di controllo automatizzati. Da qui</hi><hi rend="CharOverride-1"> scaturisce un collegamento sistematico con il GDPR (Tullini 2022) per</hi><hi rend="CharOverride-1"> il trattamento dei dati; con la direttiva 2019/1152 (attuata</hi><hi rend="CharOverride-1"> con d.lgs. 104/2022) per garantire condizioni di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> trasparenti e prevedibili (Zilli 2023, Faleri 2024); inoltre, con la</hi><hi rend="CharOverride-1"> prossima regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA) (Alaimo 2023; Loi 2023</hi><hi rend="CharOverride-1">; Peruzzi 2023). Normative, queste ultime, verso le quali, per economicit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di mezzi, dobbiamo limitarci ad un mero rimando, ancorché si tratti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di fonti indispensabili a definire il contesto normativo entro il</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale dovrà operare la gestione algoritmica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In posizione logicamente prodromica</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla intellegibilità sono posti i diritti di informazione sull’uso</hi><hi rend="CharOverride-1"> e le caratteristiche dei sistemi automatizzati, spettanti ai lavoratori e</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai loro rappresentanti (si veda art. 6.1; si veda</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche art. 1 </hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">, d.lgs. 152/1997 e le</hi><hi rend="CharOverride-1"> semplificazioni apportate dalla l. n. 85/2023) (Recchia 2023). Ma</hi><hi rend="CharOverride-1">, ancora più a monte, è chiara l’opzione antropocentrica (</hi><hi rend="italic">human</hi><hi rend="italic"> in command</hi><hi rend="CharOverride-1">) che impone un presidio di monitoraggio umano sui</hi><hi rend="CharOverride-1"> sistemi automatizzati (art. 7, si veda </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">) ed anche un</hi><hi rend="CharOverride-1"> eventuale riesame umano su decisioni che impattino sulle condizioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro (art. 8). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva, evidenziamo </hi><hi rend="CharOverride-1">che la proposta 762 – ottimisticamente – invoca il concetto di trasparenza (</hi><hi rend="CharOverride-1">e intellegibilità) che in realtà, come diremo oltre, conosce attualmente </hi><hi rend="CharOverride-1">pesanti limiti, tali da mettere a rischio non solo la </hi><hi rend="CharOverride-1">primazia dell’uomo sull’automa digitale, ma anche e soprattutto </hi><hi rend="CharOverride-1">la tutela materiale dei diritti dei lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mettiamo provvisoriamente da </hi><hi rend="CharOverride-1">parte tale – non secondaria – obiezione, assumendo l’approccio del legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">UE. Quest’ultimo è mosso dalla preoccupazione che i lavoratori «</hi><hi rend="CharOverride-1">non dispongono di informazioni sulle modalità di funzionamento degli algoritmi, </hi><hi rend="CharOverride-1">sui dati personali utilizzati e sul modo in cui il </hi><hi rend="CharOverride-1">loro comportamento incide sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati», né </hi><hi rend="CharOverride-1">d’altro canto essi «conoscono i motivi delle decisioni prese o sostenute dai sistemi automatizzati</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non hanno la possibilità di discutere tali decisioni con</hi><hi rend="CharOverride-1"> una persona di contatto o di contestarle» (cons. 8, proposta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 762).</hi></p><div><head><hi>2.1. La «indebita pressione»</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto sopra esposto parrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> trovare un riscontro nel dato normativo nella proposta 762. L</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 7 (il monitoraggio umano dei sistemi automatizzati) pone un</hi><hi rend="CharOverride-1"> divieto per dette piattaforme all’utilizzo «di sistemi decisionali e</hi><hi rend="CharOverride-1"> di monitoraggio automatizzati» in modo da mettere «</hi><hi rend="italic">indebitamente sotto pressione</hi><hi rend="CharOverride-1"> i lavoratori» (cfr. </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1"> il divieto ex art. 22/1, GDPR).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo e più immediato significato di tale inciso è </hi><hi rend="CharOverride-1">indubbiamente da riportare alla tutela della salute dei lavoratori, come </hi><hi rend="CharOverride-1">si evince alle successive parole dell’art. 7, che indicano </hi><hi rend="CharOverride-1">i rischi per la salute fisica e mentale dei lavoratori. </hi><hi rend="CharOverride-1">Nondimeno, è pertinente e coerente con le preoccupazioni per i </hi><hi rend="CharOverride-1">rischi psico-sociali dei lavoratori su piattaforma, considerare anche una </hi><hi rend="CharOverride-1">ulteriore interpretazione del termine «pressione». Segnatamente, tale vago concetto può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere utilmente ricondotto alle considerazioni esposte sulla poco chiara, tanto concettualmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto dogmaticamente, auto-conformazione del lavoratore nel rendere la prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’ambito di piattaforme digitali ovvero, più ampiamente, di ambienti</hi><hi rend="CharOverride-1"> altamente plasmati dalle tecnologie digitali (ICT).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’esegesi del suddetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> inciso normativo va condotta tenendo conto che l’</hi><hi rend="italic">automazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> mette</hi><hi rend="CharOverride-1"> in predicato l’</hi><hi rend="italic">autodeterminazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del soggetto, lavoratore nel nostro caso</hi><hi rend="CharOverride-1">. Come vedremo oltre, esistono vari dati normativi che assistono tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> assunto. Sicché «indebita» è, nella forma estrema, l’impiego di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecniche subliminali, ma ad essa è riconducibile anche quella «pressione</hi><hi rend="CharOverride-1">» avente, appunto, un effetto di disciplinamento indotto, che può compromettere l’autodeterminazione del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva, anche qualora </hi><hi rend="CharOverride-1">non si convenisse con tale interpretazione, appare piuttosto evidente che </hi><hi rend="CharOverride-1">l’automazione, potenziata dai rapidi progressi dell’IA, ponga fondati </hi><hi rend="CharOverride-1">rischi per l’autodeterminazione, e introduca nel MA forme surrettizie </hi><hi rend="CharOverride-1">di manipolazione della volontà individuale, variamente definite in dottrina (Rosenblat </hi><hi rend="CharOverride-1">2018).</hi></p></div><div><head><hi>2.2. Decisioni automatizzate</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un rilievo centrale è da </hi><hi rend="CharOverride-1">attribuirsi, nel contesto che stiamo evocando, al processo decisionale automatizzato, </hi><hi rend="CharOverride-1">componente essenziale del MA. Il GDPR fissa a tal riguardo </hi><hi rend="CharOverride-1">un preciso divieto: «L’interessato ha il diritto di non </hi><hi rend="CharOverride-1">essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, </hi><hi rend="CharOverride-1">compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano </hi><hi rend="CharOverride-1">o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 22/1, GDPR). La previsione è da intendersi nel </hi><hi rend="CharOverride-1">senso di precludere il ricorso a decisioni di agenti artificiali </hi><hi rend="CharOverride-1">che escludano il coinvolgimento del soggetto umano interessato (lavoratore) dagli </hi><hi rend="CharOverride-1">«effetti giuridici» del processo decisionale. Gli esempi sono assai numerosi in ambito giuslavoristico e riferibili all’intera gestione del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto tra le parti (Zappalà 2021, 22 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Altrimenti detto, </hi><hi rend="CharOverride-1">la legge pone un limite di non esclusività alla decisione </hi><hi rend="CharOverride-1">algoritmica, e sollecita un coinvolgimento umano significativo e non simbolico (</hi><hi rend="italic">human in the loop</hi><hi rend="CharOverride-1">), che consenta di controllare ed eventualmente </hi><hi rend="CharOverride-1">correggere la decisione automatizzata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, detta norma non solo appare </hi><hi rend="CharOverride-1">di problematica applicazione nel diritto del lavoro, ma anche, in </hi><hi rend="CharOverride-1">ragione dell’eccezione che pone (art. 22, par. 2 lett. </hi><hi rend="italic">a</hi><hi rend="CharOverride-1">), in grado di vanificare l’effettiva portata del divieto (</hi><hi rend="CharOverride-1">si veda Gragnoli 2022, 35 sgg.; Renzi 2022, 595).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un </hi><hi rend="CharOverride-1">argomento conferente con quanto sinora esposto lo ricaviamo dalla definizione </hi><hi rend="CharOverride-1">di «sistema di intelligenza artificiale» della proposta di regolamento UE (</hi><hi rend="italic">AI Act</hi><hi rend="CharOverride-1">, Commissione UE 2021a). Il legislatore UE considera tale sistema come un</hi><hi rend="CharOverride-1"> software in grado di generare «contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> che </hi><hi rend="italic">influenzano </hi><hi rend="CharOverride-1">gli ambienti con cui interagiscono» (AI Act, art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 3/1 n.1, Commissione UE 2021a) Tali attività </hi><hi rend="CharOverride-1">sono classificate «ad alto rischio» anche per il potenziale impatto </hi><hi rend="CharOverride-1">sul diritto del lavoro, quando cioè si utilizza l’IA </hi><hi rend="CharOverride-1">per la selezione, l’assunzione (si veda Faioli 2023), e </hi><hi rend="CharOverride-1">la valutazione di candidati, nonché la promozione, la cessazione, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">assegnazione di mansioni, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">e del comportamento dei lavoratori (cfr. AI Act, allegato III)</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un’incidenza a tutto tondo, dunque, che prospetta l’automazione come un processo in grado </hi><hi rend="CharOverride-1">di insinuarsi in tutti i gangli essenziali del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro (Zappalà </hi><hi rend="CharOverride-1">2021).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La nostra attenzione, tuttavia, non si indirizza su tali </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentali aspetti, ma piuttosto sulle modalità con le quali previsioni, </hi><hi rend="CharOverride-1">raccomandazioni e decisioni datoriali «influenzano» i suddetti passaggi, ponendo ad «</hi><hi rend="CharOverride-1">alto rischio» sia la salute, che altri diritti fondamentali della </hi><hi rend="CharOverride-1">persona.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come abbiamo già osservato, il coinvolgimento umano appare, più </hi><hi rend="CharOverride-1">complessivamente, uno dei principi che orientano la disciplina eurounitaria ed </hi><hi rend="CharOverride-1">è di tutta evidenza come la sua declinazione tecnica nei testi normativi, sia un irrinunciabile presidio di </hi><hi rend="CharOverride-1">garanzia a fronte della progressiva automazione dei processi decisionali. Non </hi><hi rend="CharOverride-1">sarebbe possibile affrontare una disamina dell’imponente </hi><hi rend="italic">corpus</hi><hi rend="CharOverride-1"> regolativo riguardante </hi><hi rend="CharOverride-1">il trattamento dei dati, anche se solo limitatamente all’automazione </hi><hi rend="CharOverride-1">ed al principio antropocentrico (Commissione UE 2019). Nondimeno, può essere </hi><hi rend="CharOverride-1">utile svolgere una molto sintetica analisi intorno al concetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">trasparenza, elemento delicato e cruciale del sistema normativo che stiamo </hi><hi rend="CharOverride-1">esaminando.</hi></p></div></div><div><head><hi>3. La trasparenza dell’algoritmo e quella del lavoratore</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il disciplinamento è opaco non soltanto per le modalità sopra </hi><hi rend="CharOverride-1">esaminate, ma anche – e soprattutto – perché trova fondamento in un </hi><hi rend="CharOverride-1">potere regolativo affidato, in misura variabile, ad un agente artificiale (</hi><hi rend="CharOverride-1">IA o algoritmo) che può esercitare un potere di conformazione </hi><hi rend="CharOverride-1">in modo (tendenzialmente) automatico e dunque potenzialmente fuori dal controllo </hi><hi rend="CharOverride-1">umano. Per questo il principio di trasparenza, che tecnicamente traduce </hi><hi rend="CharOverride-1">e sintetizza l’opzione di fondo del legislatore UE per </hi><hi rend="CharOverride-1">un saldo ancoraggio antropocentrico della IA, rappresenta un importante terreno </hi><hi rend="CharOverride-1">di concreta verifica circa la tenuta di detta opzione assiologica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Limitando i seguenti rilievi a ciò che è strettamente essenziale al nostro discorso, va in primo luogo osservato </hi><hi rend="CharOverride-1">che la trasparenza algoritmica è una ardua sfida per la </hi><hi rend="CharOverride-1">razionalità umana. Si corre il rischio di sopravvalutare la trasparenza </hi><hi rend="CharOverride-1">quale presidio a garanzia del principio </hi><hi rend="italic">human in command</hi><hi rend="CharOverride-1">. Come </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti meglio diremo da presso, il richiamo alla trasparenza risulta </hi><hi rend="CharOverride-1">essere una soluzione necessaria, ma (al momento) affatto parziale, nel </hi><hi rend="CharOverride-1">tutelare i diritti fondamentali di libertà e dignità dell’individuo </hi><hi rend="CharOverride-1">nella interazione uomo-macchina.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Preliminarmente, va ricordato che la «trasparenza» </hi><hi rend="CharOverride-1">rimanda ad una duplice esigenza di </hi><hi rend="italic">conoscibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di </hi><hi rend="italic">comprensibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> della «decisione robotica» (Carleo 2019</hi><hi rend="CharOverride-1">), la distinzione concettuale è importante poiché ad esempio il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di informazione potrà, in astratto, soddisfare le esigenze di conoscibilità</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma non portare al lavoratore alcuna spiegazione – per lui intellegibile – circa la decisione assunta (si veda Cass. 14381/</hi><hi rend="CharOverride-1">2021).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma anche qualora diritto di informazione e diritto di </hi><hi rend="CharOverride-1">spiegazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_8_83-99.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, contemplati nel </hi><hi rend="italic">corpus</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativo che stiamo esaminando, fossero effettivamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> conosciuti ed esercitati dagli interessati, è necessario evidenziare che vi</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono almeno tre ordini di limiti alla trasparenza algoritmica (cfr</hi><hi rend="CharOverride-1">. Zuddas 2020, 10 sgg.)</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In una rapida rassegna, vi sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> in primo luogo limiti </hi><hi rend="italic">tecnici</hi><hi rend="CharOverride-1">, derivanti cioè dall’intrinseca complessità</hi><hi rend="CharOverride-1"> con cui gli algoritmi sono scritti. In tal caso il</hi><hi rend="CharOverride-1"> limite potrebbe essere superabile, nella misura in cui ai titolari</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei suddetti diritti fosse fornita una competente consulenza informatica, o</hi><hi rend="CharOverride-1"> – con buona pace dell’opzione antropocentrica – si chiamasse in soccorso</hi><hi rend="CharOverride-1"> la stessa intelligenza artificiale (c.d metodi di </hi><hi rend="italic">Explainable AI</hi><hi rend="CharOverride-1"> – XAI).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un secondo ordine di limiti g</hi><hi rend="italic">iuridici</hi><hi rend="CharOverride-1"> riguarda la tutela del segreto industriale e della proprietà intellettuale. Muovendo da</hi><hi rend="CharOverride-1"> tali limiti si prospetta, quindi, un diniego dei proprietari del</hi><hi rend="CharOverride-1"> software alla richiesta di informazioni o spiegazioni (sui problemi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una </hi><hi rend="italic">total disclosure</hi><hi rend="CharOverride-1"> si veda Spinelli 2022, 8). Vi sono</hi><hi rend="CharOverride-1">, invero, margini per superare un tale ostacolo, come ad esempio</hi><hi rend="CharOverride-1"> il considerando 63 GDPR, ovvero la puntualizzazione che la gestione</hi><hi rend="CharOverride-1"> algoritmica riguarda «dati personali» (art. 15 GDPR), nondimeno misurarsi con</hi><hi rend="CharOverride-1"> tali criticità potrebbe aprire un non semplice contenzioso (Peruzzi 2023</hi><hi rend="CharOverride-1">, 62 sgg.)</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In terzo luogo, vi sono limiti intrinsecamente </hi><hi rend="italic">conoscitivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, da riportare ad una ontologica differenza tra razionalità umana e razionalità algoritmica (Oddenino 2020, 202). A questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> livello, propriamente, troviamo il c.d. effetto scatola nera (</hi><hi rend="italic">black</hi><hi rend="italic"> box</hi><hi rend="CharOverride-1">) (Pasquale 2015), con criticità molto maggiori che, allo stato</hi><hi rend="CharOverride-1">, non paiono ancora pienamente risolvibili. Alludiamo, segnatamente, al fatto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> vi sono casi in cui comprensione e spiegazione non possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere compiutamente fornite neppure dai programmatori stessi. Si aggiunga che</hi><hi rend="CharOverride-1"> la criticità è data anche dal carattere dinamico del processo</hi><hi rend="CharOverride-1"> decisionale algoritmico: senza troppo indugiare in tecnicalità, va infatti osservato</hi><hi rend="CharOverride-1"> che i metodi di autoapprendimento della «macchina» algoritmica (</hi><hi rend="italic">machine learning</hi><hi rend="CharOverride-1">), possono dar luogo a deliberazioni inopinate. L’impiego di algoritmi non deterministici rischia di </hi><hi rend="CharOverride-1">compromettere la trasparenza, diminuendo «sensibilmente, le possibilità di comprendere le </hi><hi rend="CharOverride-1">logiche dietro alle scelte assunte e, dunque, anche di sindacarne </hi><hi rend="CharOverride-1">la legittimità» (Renzi 2022, 592).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per riportare tale ampio fronte </hi><hi rend="CharOverride-1">problematico al tema da cui abbiamo preso le mosse, va </hi><hi rend="CharOverride-1">preso atto che la trasparenza algoritmica è un obiettivo da </hi><hi rend="CharOverride-1">perseguire, ma al presente ancora piuttosto lontano dall’essere soddisfatto. </hi><hi rend="CharOverride-1">Lo stato dell’arte è che «le trasformazioni tecnologiche dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">organizzazione sociale, non producono soltanto asimmetrie nella distribuzione e nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio del potere ma determinano una frattura sociale tra individui </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre più trasparenti e poteri sempre più opachi e incontrollabili» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Rodotà 2012, 337 sg.). Questa lucida lettura ci sollecita ad affrontare la «frattura sociale», che radicalizza e </hi><hi rend="CharOverride-1">trasforma la storica asimmetria di poteri nel rapporto di lavoro (</hi><hi rend="CharOverride-1">Faleri 2024): la trasparenza dell’individuo opposta all’opacità e </hi><hi rend="CharOverride-1">incontrollabilità dei «poteri», marca la necessità di una rilettura del </hi><hi rend="CharOverride-1">concetto di debolezza del soggetto che lavora.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’individuo diviene </hi><hi rend="CharOverride-1">«trasparente» «proprio in virtù della sua «processabilità»: la scomposizione della sua identità in dati personali traducibili in inputs</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la macchina» (Messinetti 2019, 865). L’esito di tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> processo è non solo la calcolabilità e prevedibilità, ma altres</hi><hi rend="CharOverride-1">ì la conformabilità della sua prestazione, gestita – come abbiamo detto – da un potere opaco e automatizzato. </hi><hi rend="CharOverride-1">D’altra parte, tale trasparenza dell’individuo che diviene così «</hi><hi rend="CharOverride-1">organismo informazionale» (Messinetti 2019, 865), è da riportare ad un </hi><hi rend="CharOverride-1">orizzonte problematico più ampio ove figurano sia una crescente «datificazione» </hi><hi rend="CharOverride-1">della persona sia un doppio movimento di scomposizione/ricomposizione cui </hi><hi rend="CharOverride-1">la sottopongono i modelli di MA e che la riconducono </hi><hi rend="CharOverride-1">ad uno specifico </hi><hi rend="italic">profilo</hi><hi rend="CharOverride-1"> (sul punto si veda par. 6).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Effetto speculare di quest’ultimo rilievo è l’erosione dell’autoderminazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">soggetto; un esito che, fenomenologicamente, leggiamo invece come uno straniante </hi><hi rend="CharOverride-1">autodisciplinamento.</hi></p></div><div><head><hi>4. Quantificazione e calcolo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dalla prospettiva che stiamo indagando, </hi><hi rend="CharOverride-1">è allora del tutto evidente che il lavoro su piattaforme </hi><hi rend="CharOverride-1">costituisca un punto di osservazione privilegiato delle tecniche impiegate per </hi><hi rend="CharOverride-1">indurre alla scelta il prestatore o – detto più perspicuamente – per </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinare il suo comportamento solutorio, in modo per così dire </hi><hi rend="italic">soft</hi><hi rend="CharOverride-1">, cioè (tendenzialmente) senza il ricorso ad un formalizzato comando </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Fra le tecniche più ricorrenti, ricordiamo quella dei punteggi (</hi><hi rend="italic">rating</hi><hi rend="CharOverride-1">) e delle classifiche (</hi><hi rend="italic">ranking</hi><hi rend="CharOverride-1">): è infatti pratica comune nelle piattaforme </hi><hi rend="CharOverride-1">digitali quella di assegnare un punteggio al lavoratore che («liberamente» </hi><hi rend="CharOverride-1">sceglie) di consegnare un ordine. Sulla base del punteggio conseguito, </hi><hi rend="CharOverride-1">l’algoritmo assegna poi dei turni (</hi><hi rend="italic">slot</hi><hi rend="CharOverride-1">) di lavoro: più </hi><hi rend="CharOverride-1">alto è il punteggio e migliori (</hi><hi rend="italic">id est</hi><hi rend="CharOverride-1"> potenzialmente più </hi><hi rend="CharOverride-1">remunerativi) saranno i turni di lavoro proposti ai lavoratori per le consegne a domicilio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il punteggio, </hi><hi rend="CharOverride-1">nel conferire visibilità al lavoratore, lo mette in condizioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">optare per i turni a lui più vantaggiosi. Non è </hi><hi rend="CharOverride-1">solo una tecnica incentivante, ma sollecita altresì una aperta competizione (</hi><hi rend="CharOverride-1">cinicamente si parla di </hi><hi rend="italic">gamification</hi><hi rend="CharOverride-1">) fra lavoratori per farsi assegnare </hi><hi rend="CharOverride-1">gli slot migliori. Né possiamo ritenerla una tecnica di semplice </hi><hi rend="CharOverride-1">incentivo, come forse si sarebbe tentati di sostenere: le «regole </hi><hi rend="CharOverride-1">del gioco» per guadagnare punti sono informate ad una razionalità </hi><hi rend="CharOverride-1">algoritmica distinta dalla razionalità umana.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Occorre sottolineare che la trasparenza algoritmica dovrebbe operativamente </hi><hi rend="CharOverride-1">tradurre il </hi><hi rend="CharOverride-1">principio antropocentrico su cui si incardina l’Intelligenza artificiale (secondo il regolamento UE 2024/1689). Vale </hi><hi rend="CharOverride-1">a dire che la conoscenza e la comprensibilità sono indispensabili </hi><hi rend="CharOverride-1">premesse ad una scelta consapevole (ancorché indotta, ma non giuridicamente </hi><hi rend="CharOverride-1">obbligata). Abbiamo più sopra ricordato come vi siamo molti – e </hi><hi rend="CharOverride-1">a tutt’oggi non del tutto superati – ostacoli ad una </hi><hi rend="CharOverride-1">piena trasparenza nell’accezione da tanti auspicata (si veda Zilli </hi><hi rend="CharOverride-1">2022). Permane una accentuata asimmetria informativa tra debitore e creditore, </hi><hi rend="CharOverride-1">che alimenta in quest’ultimo il potere predittivo (e prescrittivo) </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui a breve diremo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Esemplare, tanto delle tecniche manipolative/</hi><hi rend="CharOverride-1">induttive, quanto del testé richiamato corollario dell’asimmetria informativa, è </hi><hi rend="CharOverride-1">dato dalla c.d. tariffa dinamica documentata per i tassisti </hi><hi rend="CharOverride-1">di Uber (si veda Rosenblat 2018). Nel novero delle tecniche </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinanti – in realtà tutt’altro che soft – ma parimenti informali </hi><hi rend="CharOverride-1">e subdole, possiamo includere la disconnessione/deattivazione dalla piattaforma, che </hi><hi rend="CharOverride-1">è a tutti gli effetti un provvedimento sanzionatorio (Zappalà 2021, 21 sgg.), fino ad identificarsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> con un vero e proprio licenziamento. D’altra parte, le</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecniche di conformazione prive di un esplicito e formalizzato comando</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono copiose e oltremodo sofisticate, sia tecnicamente sia psicologicamente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> ciò che non deve sfuggire è il quadro complessivo nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale esse si inseriscono. A definire la gestione algoritmica non</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono una notifica o una valutazione del cliente, isolatamente considerate</hi><hi rend="CharOverride-1">. A ciò contribuisce, piuttosto, la predisposizione di un ambiente funzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tale modello. Dal punto di vista qui considerato, tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> «ambiente» – di cui spesso, ma non sempre la piattaforma digitale</hi><hi rend="CharOverride-1"> è il fulcro – si sostanzia in una rete capillare di</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per questo, senza dilungarci in una puntuale descrizione delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecniche di disciplinamento efficacemente impiegate dalle piattaforme digitali, riteniamo pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù utile fare un passo indietro, per vedere i generali presupposti che fondano dette tecniche e il funzionamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> del MA. Quest’ultimo è tanto più efficace quanto più</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’ambiente in cui è applicato consente di quantificare</hi><hi rend="CharOverride-1"> la prestazione lavorativa. Su tale presupposto si innesta un sistema</hi><hi rend="CharOverride-1"> di valutazione definito </hi><hi rend="italic">workforce analytics</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Dagnino 2017), che consiste in</hi><hi rend="CharOverride-1"> evoluti strumenti di analisi dei dati (i c.d. </hi><hi rend="italic">big</hi><hi rend="italic"> data</hi><hi rend="CharOverride-1">), il cui obiettivo è 1) valutativo: misurare la prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavorativa; 2) prescrittivo: estrapolare indicazioni per il miglioramento delle </hi><hi rend="italic">perfomance</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuali e collettive.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le applicazioni sono molteplici e incidono su momenti essenziali del rapporto (assunzione, retribuzione, produttività, presenza e </hi><hi rend="CharOverride-1">assenza, licenziamento). La raccolta e l’aggregazione dei dati, per </hi><hi rend="CharOverride-1">via algoritmica, oltre alla gestione del rapporto di lavoro, risulta </hi><hi rend="CharOverride-1">funzionale alla profilazione del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Utilizzando una «qualsiasi forma di </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento automatizzato» (GDPR art. 4) dei «dati personali» ma non </hi><hi rend="CharOverride-1">solo, secondo la logica inferenziale, si può «analizzare o </hi><hi rend="italic">prevedere</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad esempio, «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze </hi><hi rend="CharOverride-1">personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o </hi><hi rend="CharOverride-1">gli spostamenti di detta persona fisica» (GDPR art. 4). Così </hi><hi rend="CharOverride-1">è definita la tecnica della </hi><hi rend="italic">profilazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, significativa poiché, delineando una </hi><hi rend="CharOverride-1">identità digitale del lavoratore, si ottiene «la base cognitiva per </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenere e alimentare i processi decisionali automatizzati» (Renzi 2021, 586)</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vi è una stretta interconnessione tra previsione e prescrizione, ove si coglie un ulteriore e sinora poco</hi><hi rend="CharOverride-1"> evidenziato, effetto incrementale al disciplinamento portato da tecniche predittive. In</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrina si è, opportunamente, sottolineato il «determinismo predittivo» dell’algoritmo</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Zaccaria 2021, 35) e i rischi derivanti dai c.d</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">bias</hi><hi rend="CharOverride-1"> generati dalla profilazione. L’anticipazione del futuro è immanente</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tali pre-giudizi ed è proprio da questa proiezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> temporale che la norma giuridica attinge parte del proprio potere</hi><hi rend="CharOverride-1"> di conformazione delle condotte umane.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si riconosce, quindi, che la</hi><hi rend="CharOverride-1"> predizione algoritmica «non ha tanto il tenore descrittivo della nuova</hi><hi rend="CharOverride-1"> conoscenza e scoperta scientifica quanto piuttosto quello normativo di ci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò che vuole </hi><hi rend="italic">influenzare e indirizzare</hi><hi rend="CharOverride-1"> le nostre scelte e costituire il presupposto di fondo, spesso impercettibile e</hi><hi rend="CharOverride-1"> inaccessibile per la concessione o negazione di diritti o benefici</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Durante 2019, 257, corsivo mio). Ecco ove l’interconnessione tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> previsione e prescrizione affiora più perspicuamente: nell’«influenzare e indirizzare</hi><hi rend="CharOverride-1">» si apprezza quell’effetto di disciplinamento, solo fittiziamente riportabile alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> scelta autonoma del soggetto, svelando i tratti marcatamente eteronomi, formalmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> non imputabili ad un comando o direttiva.</hi></p></div><div><head><hi>5. Il potere</hi><hi> di controllo e direttivo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le considerazioni che precedono sollecitano una</hi><hi rend="CharOverride-1"> riflessione sulla morfologia del potere datoriale. È stato rilevato che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «nei contesti produttivi a elevata innovazione tecnologica e digitale, diven</hi><hi rend="CharOverride-1">ta sempre più sfumata la linea di confine tra verifica di funzionamento dell’impianto e qualità del prodotto […], conformazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> prestazione attraverso macchine intelligenti e monitoraggio dell’attività lavorativa. In</hi><hi rend="CharOverride-1"> altre parole, nei moderni contesti aziendali il potere direttivo cambia</hi><hi rend="CharOverride-1"> pelle e si contamina con il potere di controllo assumendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> le sembianze di un </hi><hi rend="italic">potere di controllo e direttivo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> espressione vale a contrassegnare proprio la ridefinizione del potere direttivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> che si realizza mediante un’attività di indirizzo mediata da</hi><hi rend="CharOverride-1"> congegni ad altra precisione» (Tebano 2020, 242).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È lungo questa</hi><hi rend="CharOverride-1"> linea di metamorfosi del potere datoriale che affiora il fenomeno</hi><hi rend="CharOverride-1"> del c.d. autodisciplinamento, una metamorfosi che la dottrina legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> come una sorta di crasi concettuale-dogmatica tra potere di</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo e potere direttivo e da cui origina. Nondimeno, è</hi><hi rend="CharOverride-1"> una trasformazione che mette radici in un ben preciso contesto</hi><hi rend="CharOverride-1"> produttivo ad alta innovazione (ICT), nel quale «le enormi potenzialit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di indirizzamento della prestazione» riconosciute al MA, sono tali da «diluire la linea di confine tra </hi><hi rend="CharOverride-1">conformazione della prestazione e monitoraggio dell’attività lavorativa» (Faleri 2024, </hi><hi rend="CharOverride-1">3).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il momento del controllo è il </hi><hi rend="italic">prius</hi><hi rend="CharOverride-1"> logico che </hi><hi rend="CharOverride-1">innerva tanto il potere direttivo quanto l’autodisciplinamento, che di </hi><hi rend="CharOverride-1">quel potere costituisce un calco, perché, paradossalmente, si rivela nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">assenza, nell’impronta, ovvero nell’effetto conformativo originato appunto da «</hi><hi rend="italic">potentially inexplicable control mechanisms</hi><hi rend="CharOverride-1">» (si veda </hi><hi rend="italic">supra</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, nel contesto evocato, il controllo in prima battuta non è sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">persona del lavoratore, ma sui dati, anche personali, che si </hi><hi rend="CharOverride-1">aggregano nella massa di informazioni (</hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">) con cui si </hi><hi rend="CharOverride-1">alimentano gli algoritmi del modello manageriale in esame. Declinato nel </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto di lavoro l’uso dei </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1"> si pone, </hi><hi rend="CharOverride-1">innanzitutto, come un problema di </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma accanto all’irrinunciabile </hi><hi rend="CharOverride-1">presidio di garanzia della libertà e dignità della persona che </hi><hi rend="CharOverride-1">lavora offerto dalla disciplina del GDPR (Peruzzi 2023, 23 sgg.</hi><hi rend="CharOverride-1">), occorre considerare un ulteriore profilo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’elemento di novità, ancora non sufficientemente ponderato, è rappresentato</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalla </hi><hi rend="italic">quantità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di informazioni (i </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">) e dalla </hi><hi rend="italic">qualità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di elaborazione e conoscenza che il potere computazionale delle ICT</hi><hi rend="CharOverride-1"> può ora estrarre da esse (Durante 2019). Siffatto processo «estrattivo</hi><hi rend="CharOverride-1">», oltre a generare valore (Srniceck 2017), riesce a produrre una forma inedita di disciplinamento. Si parla</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tal riguardo, di un potere datoriale guidato e sostenuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalle informazioni (</hi><hi rend="italic">data-driven management</hi><hi rend="CharOverride-1">), ove appunto il controllo si</hi><hi rend="CharOverride-1"> combina sinergicamente con la direzione delle prestazioni di lavoro, sicché</hi><hi rend="CharOverride-1"> «l’organizzazione è modellata dalle informazioni» (Ingrao 2019, 131) e</hi><hi rend="CharOverride-1"> mediata dagli algoritmi. Così opinando, apparare forse più chiara la</hi><hi rend="CharOverride-1"> tesi di una con-fusione tra potere di controllo e</hi><hi rend="CharOverride-1"> potere direttivo.</hi></p></div><div><head><hi>6. Il potere datoriale </hi><hi rend="italic">data-driven</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Siamo in</hi><hi rend="CharOverride-1"> grado, a questo punto, di leggere nel </hi><hi rend="italic">data-driven management</hi><hi rend="CharOverride-1"> e nella la </hi><hi rend="italic">workforce analytics</hi><hi rend="CharOverride-1"> le leve che il potere direttivo è in grado di utilizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">con efficacia, soprattutto declinandosi come potere computazionale che, datificando la </hi><hi rend="CharOverride-1">prestazione di lavoro, la rende calcolabile e quantificabile, ma esprimendo – </hi><hi rend="CharOverride-1">in pari tempo – un essenziale profilo di disciplinamento (Ajunwa 2023, </hi><hi rend="CharOverride-1">12).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La datificazione parrebbe inverare non solo il sogno tayloristico </hi><hi rend="CharOverride-1">di una compiuta misurabilità del lavoro, ma – scandagliando la questione </hi><hi rend="CharOverride-1">più in profondità – risponde altresì a quel «bisogno di calcolabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">e di affidamento nel modo di funzionare dell’ordinamento giuridico e dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">amministrazione» di cui parla Max Weber (Weber 1995, 294). Il </hi><hi rend="CharOverride-1">quale evidenzia nella calcolabilità una esigenza «vitale» non solo del </hi><hi rend="CharOverride-1">capitalismo moderno (Carleo 2017, 29), ma un vero e proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">caposaldo dell’ordinamento burocratico improntato a efficienza, oggettività ed una </hi><hi rend="CharOverride-1">razionalità tecnico-scientifica che, possiamo aggiungere oggi, trova fideisticamente nel </hi><hi rend="CharOverride-1">codice algoritmico l’emersione, trionfante, della razionalità strumentale (Visentin 2018, </hi><hi rend="CharOverride-1">51).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il MA potrebbe in effetti intendersi anche come una </hi><hi rend="CharOverride-1">scomposizione e ricomposizione a mezzo di algoritmi: prima si ha </hi><hi rend="CharOverride-1">una destrutturazione delle coordinate spazio-temporali, poi tali elementi sono </hi><hi rend="CharOverride-1">necessariamente ricomposti nella fase solutoria. Con questo doppio movimento il </hi><hi rend="CharOverride-1">MA è utilizzato – riportandoci al nostro esempio delle piattaforme di </hi><hi rend="italic">delivery</hi><hi rend="CharOverride-1"> – per ottimizzare i tempi di consegna e assegnare i compiti. Ma anche le ricordate tecniche di</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplinamento, che investono la stessa sfera identitaria del lavoratore, possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere intese come una sorta di scomposizione e ricomposizione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetto, istituendo una valutazione (profilazione), sempre mutevole, della figura professionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore, non definita </hi><hi rend="italic">una tantum</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma strutturalmente in condizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di precarietà, non soltanto nella </hi><hi rend="italic">gig economy</hi><hi rend="CharOverride-1">. Attingendo all’ampio</hi><hi rend="CharOverride-1"> bacino di dati personali, raccolti nell’ambiente di lavoro digitalizzato</hi><hi rend="CharOverride-1">, il potere computazionale a disposizione del datore di lavoro è</hi><hi rend="CharOverride-1"> poi in grado di ricomporre il cangiante profilo identitario del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratore: si consegue così un ulteriore rinforzo al disciplinamento, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> origina dal potere di controllo, che sfugge ad una formalizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> in esplicite direttive (Messinetti 2019, 864).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La strettissima simbiosi instaurantesi</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra controllo e disciplinamento postula uno specifico ambiente di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">: datificato, ossia quantificabile e calcolabile. Non sarebbe sufficiente un mero</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricorso a pratiche di autodisciplinamento, perché si potrebbe agevolmente obiettare</hi><hi rend="CharOverride-1"> che saremmo di fronte a poco più di un aggiornamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> di collaudati sistemi incentivanti molto più risalenti, quale il cottimo. Ebbene, tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> evoluzione avviene in un preciso contesto, cioè nell’ambiente datificato</hi><hi rend="CharOverride-1">, il quale agevola non solo l’anzidetta simbiosi tra controllo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e disciplinamento, ma è altresì da intendere come un ambiente</hi><hi rend="CharOverride-1">, concepito e disegnato quale vera e propria «architettura della scelta</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Richard, Sunstein 2008).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’impiego del concetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di «architettura di scelta» che vanta una consistente elaborazione scientifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> in ambito pubblicistico e politologico (Viale 2020), parrebbe rendere pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù perspicua l’analisi intrapresa. Il disciplinamento che stiamo tentando di mettere analiticamente </hi><hi rend="CharOverride-1">a fuoco, si radica, come abbiamo rilevato, in un ambiente </hi><hi rend="CharOverride-1">precisamente connotato, nel quale l’opacità del comando che fattualmente </hi><hi rend="CharOverride-1">si realizza in uno spontaneo adeguamento del lavoratore, può essere </hi><hi rend="CharOverride-1">concettualizzato in una «spinta gentile» o </hi><hi rend="italic">Nudge</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Sunstein, Thaler 2014): «</hi><hi rend="CharOverride-1">non comanda, ma sospinge, vale a dire, induce con mezzi </hi><hi rend="CharOverride-1">sottili al controllo del comportamento» (Byung-chul Han 2023, 21). </hi><hi rend="CharOverride-1">Manca un chiaro tratto giuridico prescrittivo, nondimeno è indubbio che </hi><hi rend="CharOverride-1">«la costruzione di architetture di controllo diffuso» (Novella 2021, 465), orienti e </hi><hi rend="CharOverride-1">guidi il soggetto ad una scelta, preformata e predeterminata dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">figura quasi demiurgica di «architetto», che individuiamo nella elusiva endiadi </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro e algoritmo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’altro canto, sarebbe utile </hi><hi rend="CharOverride-1">scartare in partenza una ingenua concezione dell’algoritmo dell’IA </hi><hi rend="CharOverride-1">come puro «calcolo disincarnato», «forza spettrale», perché al di là </hi><hi rend="CharOverride-1">di una innegabile smaterializzazione della figura datoriale, l’IA rimane «un sistema tutt’altro che astratto», da considerare</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche come «infrastruttura fisica» (Crawford 2021, 224).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il potere computazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli algoritmi custodisce non solo velocità di calcolo ed efficienza</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche un’ampia capacità previsionale. In realtà, tale capacità</hi><hi rend="CharOverride-1"> non ha assolutamente nulla di parascientifico, anche se – come recita</hi><hi rend="CharOverride-1"> un famoso adagio di Arthur C. Clarke – «qualunque tecnologia s</hi><hi rend="CharOverride-1">ufficientemente avanza è indistinguibile dalla magia». È noto, infatti, che gli schemi </hi><hi rend="CharOverride-1">di apprendimento dell’IA sono di tipo statistico-inferenziale, e </hi><hi rend="CharOverride-1">che dai big data si possono estrapolare conclusioni su base </hi><hi rend="CharOverride-1">induttiva, molto simili a predizioni che, con una suggestiva iperbole, </hi><hi rend="CharOverride-1">possono ricordare l’antico oracolo delfico.</hi></p></div><div><head><hi>7. Previsione e calcolo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’itinerario sopra prefigurato può, in realtà, trovare un più </hi><hi rend="CharOverride-1">perspicuo approdo se pensiamo che la conformazione delle condotte di </hi><hi rend="CharOverride-1">un gruppo sociale da sempre avviene mediante </hi><hi rend="italic">previsioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> normative, cioè </hi><hi rend="CharOverride-1">il legislatore anticipa, incorporandolo nella norma, i risultati attesi o auspicati. </hi><hi rend="CharOverride-1">Segnatamente, si può dunque asserire che «la fattispecie […] contiene la </hi><hi rend="CharOverride-1">figura anticipatoria di ciò che accadrà; e, traendolo indietro nel </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo, lo rende prevedibile e calcolabile» (Irti 2016, 6). Nondimeno </hi><hi rend="CharOverride-1">va puntualizzato che la norma anticipa (prevede) il futuro e, </hi><hi rend="CharOverride-1">in una, rimette alla scelta razionale dell’«individuo che è </hi><hi rend="CharOverride-1">in grado di calcolare ciò che avverrà» (Irti 2016, 5) </hi><hi rend="CharOverride-1">ossia il fatto e il connesso effetto giuridico (sanzione o premio</hi><hi rend="CharOverride-1">). Di contro, la regolazione algoritmica anticipa il futuro, ma senza</hi><hi rend="CharOverride-1"> offrire all’individuo la prevedibilità o la calcolabilità, ossia senza</hi><hi rend="CharOverride-1"> che l’individuo possa esercitare effettivamente una scelta razionale e</hi><hi rend="CharOverride-1">, per questo, libera. Ecco, dunque, un punto ove la regolazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> mediante algoritmi si distanzia dalla più consueta esperienza giuridica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La</hi><hi rend="CharOverride-1"> «figura anticipatoria» presta il fianco ad una ulteriore considerazione, con</hi><hi rend="CharOverride-1"> non meno significative ricadute sul piano giuridico. La previsione algoritmica</hi><hi rend="CharOverride-1">, infatti, si basa, da un lato, su modelli deduttivi ove</hi><hi rend="CharOverride-1"> la previsione è l’esito di un processo inferenziale, di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tal che si segue uno schema deterministico, ovvero «date le</hi><hi rend="CharOverride-1"> stesse premesse, l’inferenza conduce inevitabilmente allo stesso risultato» (Lettieri</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2021, 86).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dall’altro lato, le suddette previsioni seguono altres</hi><hi rend="CharOverride-1">ì modelli induttivi, ove si identificano delle ricorrenze/regolarità (</hi><hi rend="italic">pattern</hi><hi rend="CharOverride-1">) all’interno di enormi banche date</hi><hi rend="CharOverride-1"> (</hi><hi rend="italic">data set</hi><hi rend="CharOverride-1">). Come avviene per qualsivoglia processo induttivo, umano o</hi><hi rend="CharOverride-1"> algoritmico, questi ultimi modelli «generalizzano quanto osservato a ciò che</hi><hi rend="CharOverride-1"> non è stato ancora osservato estraendo dai dati stessi gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> schemi di interpretazione della realtà da applicare in futuro» (Lettieri</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2021, 87).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In modo apparentemente paradossale e controintuitivo, in realt</hi><hi rend="CharOverride-1">à con tale processo l’algoritmo non sta proiettandoci nel futuro, ma ci riporta al passato. Assistiamo, insomma</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad «uno sconvolgimento dell’ordine temporale del diritto: per l</hi><hi rend="CharOverride-1">’IA il presente è sempre reminiscenza di un passato, cosicché</hi><hi rend="CharOverride-1"> la fattispecie anziché anticipazione schematica del futuro diviene memoria del</hi><hi rend="CharOverride-1"> passato da inserire nel sistema» (Zaccaria 2021, 41).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’altro</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte, proprio perché l’IA – diremo così – «ricorda il futuro</hi><hi rend="CharOverride-1">», assisteremo ad un aumento (anche) nel lavoro di discriminazioni algoritmiche (Barbera 2021) e al rischio di una diffusione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> MA che muove da pregiudizi (i c.d. </hi><hi rend="italic">bias</hi><hi rend="CharOverride-1">), insiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> nelle informazioni con cui si addestrano le IA.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non possiamo</hi><hi rend="CharOverride-1"> approfondire ulteriormente, ma già da questi pochi cenni si può</hi><hi rend="CharOverride-1"> apprezzare quanto sia spiazzante il concetto di previsione se</hi><hi rend="CharOverride-1"> trasferito dalla norma giuridica al «codice» (si veda </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">) algoritmico</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il disciplinamento fa leva su una grande (e forse, al</hi><hi rend="CharOverride-1"> momento, incolmabile) asimmetria circa conoscenza e calcolabilità del futuro. Se</hi><hi rend="CharOverride-1"> conoscenza e calcolabilità sono parti essenziali della comune esperienza giuridica</hi><hi rend="CharOverride-1">, lo squilibrio che si registra tra lavoratore e «decisore robotico</hi><hi rend="CharOverride-1">» su grado, qualità, velocità e funzionalità con cui tali operazioni logiche </hi><hi rend="CharOverride-1">sono svolte dall’uno e dall’altro, ciò finisce per </hi><hi rend="CharOverride-1">compromettere l’interazione uomo-macchina dal punto di vista delle </hi><hi rend="CharOverride-1">garanzie giuslavoristiche. D’altra parte, è proprio tale asimmetria che </hi><hi rend="CharOverride-1">permettere a tale interazione di svolgere una efficiente forma di </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Gli algoritmi vanno considerati artefatti dalla portata normativa, in </hi><hi rend="CharOverride-1">grado di influenzare la condotta umana (Roccaro 2021, 71) e </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque potremmo asserire che il MA poggia sulla capacità regolativa </hi><hi rend="CharOverride-1">degli algoritmi di «elaborare, predire, pianificare il processo decisorio umano» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Lombardi 2020, 6). Ma a misura che aumenta il potere </hi><hi rend="CharOverride-1">computazionale, la calcolabilità del diritto tenderà a rimanere nella esclusiva </hi><hi rend="CharOverride-1">disponibilità di chi (uomo o macchina) detiene tale potere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se </hi><hi rend="CharOverride-1">allora il lavoratore non è in grado di attingere a </hi><hi rend="CharOverride-1">prevedibilità e calcolabilità, se la razionalità non può assisterlo nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio del proprio autonomo arbitrio, diviene arduo parlare di scelta, </hi><hi rend="CharOverride-1">aprendo la strada all’ipotesi che la condizione di libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">del soggetto finisca facilmente per ribaltarsi in una surrettizia manipolazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si può provare a </hi><hi rend="CharOverride-1">declinare anche in altro modo tale assunto: potere, calcolo, tecnica </hi><hi rend="CharOverride-1">sono i vettori di una nuova «governance dei numeri» l’</hi><hi rend="CharOverride-1">inveramento del sogno, con radici nel pensiero greco (Pitagora), di </hi><hi rend="CharOverride-1">un «arithmetically attainable social harmony» e che ha nell’ICT </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ultima incarnazione (Supiot 2017, 10). </hi><hi rend="CharOverride-1" >Nella tecnologia digitale, il </hi><hi rend="CharOverride-1" >giurista vede compendiata «an idea of </hi><hi rend="italic">normativity not as legislation </hi><hi rend="italic">but as programming</hi><hi rend="CharOverride-1" >» (corsivo di chi scrive). In questo codice di programmazione «</hi><hi rend="CharOverride-1" >people are no longer expected to act freely within the </hi><hi rend="CharOverride-1" >limits laid down by the law, but to react in </hi><hi rend="CharOverride-1" >real time to the multiple signals they receive, in order </hi><hi rend="CharOverride-1" >to meet the targets they are assigned» (Supiot 2017, 10). </hi><hi rend="CharOverride-1">Sperimentiamo, in altri termini, una forma di tecnoregolazione che esalta </hi><hi rend="CharOverride-1">appunto l’aspetto regolativo racchiuso – e spesso occultato – nelle stringhe </hi><hi rend="CharOverride-1">di un codice informatico. Proprio perché «codice» non rimanda ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una mera identità lessicale, quanto piuttosto denota una vera e </hi><hi rend="CharOverride-1">propria contiguità semantica: nella locuzione «il codice è la legge» (</hi><hi rend="CharOverride-1">«</hi><hi rend="italic">code is law</hi><hi rend="CharOverride-1">», Lessing 1999) si condensa «un nuovo regime di normatività» (Zaccaria 2021, 41).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se è vero che «la tecnica è potenza che usa </hi><hi rend="CharOverride-1">il mondo, e perciò lo calcola, lo governa e lo </hi><hi rend="CharOverride-1">manipola» (Irti 2007, 14), la saldatura nel tecno-diritto – come «</hi><hi rend="CharOverride-1">volontà di potenza … per il dominio del mondo» (Irti 2007, 20) – non solo prefigura un</hi><hi rend="CharOverride-1"> orizzonte distopico di «algocrazia» (Danaher 2016), che qui lasciamo sullo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sfondo, ma ne schiude anche uno, più compiuto e concreto</hi><hi rend="CharOverride-1">, di tecnoregolazione ove il diritto del lavoro è chiamato a</hi><hi rend="CharOverride-1"> rivestire quel ruolo di limite (al dominio) evocato in apertura</hi><hi rend="CharOverride-1"> da RDP.</hi></p></div><div><head><hi>8. Tra emancipazione e soggezione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Abbiamo provato a</hi><hi rend="CharOverride-1"> delineare un itinerario di ricerca tracciato da RDP, a partire</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’idea che siamo sempre più sospinti verso una soglia</hi><hi rend="CharOverride-1">, ancora sospesi «fra la tecnologia come emancipazione e come soggezione</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2018, 230). Su tale binario si è instradato </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro, mostrando, non già la caratteristica vocazione </hi><hi rend="CharOverride-1">protettiva, ma un’ambizione più nascosta a porre limiti (non </hi><hi rend="CharOverride-1">però «catene») ad una volontà di potenza, tacitamente inscritta in </hi><hi rend="CharOverride-1">una relazione conflittuale, tra capitale e lavoro. Si tratta, andando </hi><hi rend="CharOverride-1">più a fondo della questione, della presa d’atto che «</hi><hi rend="CharOverride-1">il processo di modernizzazione e di industrializzazione verificatosi a partire </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla fine del XVIII secolo […] ha scatenato una titanica volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">di dominio che non ha mancato di scaricarsi direttamente, oltre che sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> natura, su quegli uomini che più di altri vi erano</hi><hi rend="CharOverride-1"> implicati, attraverso la messa a disposizione delle loro persone ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> in particolare dei loro «corpi»» (Del Punta 1999, 152).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Queste</hi><hi rend="CharOverride-1"> ultime riflessioni direttamente riportano la nostra attenzione alla prospettiva di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un dominio non solo sul corpo, ma anche – e direi</hi><hi rend="CharOverride-1"> soprattutto – sulla psiche e sulla sfera comportamentale del lavoratore. L</hi><hi rend="CharOverride-1">’affinamento di un potere predittivo e prescrittivo, unito alla «trasparenza</hi><hi rend="CharOverride-1">» di corpi e condotte datificate e profilate dal potere computazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono le basi, molto concrete, per una rinnovata volontà di</hi><hi rend="CharOverride-1"> potenza, ma, allo stesso tempo, per rafforzare l’insostituibile funzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di limite che il diritto del lavoro ha storicamente dispiegato</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1" >Ajunwa, I. 2023. </hi><hi rend="italic">The Quantified Worker. Law </hi><hi rend="italic">and Technology in the Modern Workplace</hi><hi rend="CharOverride-1" >. 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