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        <title type="main" level="a">Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni</title>
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            <forename>Vincenzo</forename>
            <surname>Bavaro</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.08</idno>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>The essay critically analyses the legal concept of freedom as it is expressed in the Labour Law scholarship. The essay starts from the original conception of freedom ‘of’ work, meaning ‘freedom to work’, that is the original expression of liberal labour law, and how it is limited and not absolute freedom. The author then engages with the other conceptions of freedom (‘in’ work and ‘from’ work) that are expressed in practice as a limitation of the first freedom.</p>
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            <item>Labour</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.08<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.08" /></p>
      <div><head>Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Vincenzo Bavaro</hi></p><div><head><hi>1</hi><hi>. Tra filosofia della «libertà del lavoro» e invocazione del «lavoro</hi><hi> in libertà»</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella sua penultima pubblicazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-027">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, Riccardo Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">ha riletto un libro di Bruno Trentin intitolato </hi><hi rend="italic">La libertà </hi><hi rend="italic">viene prima</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed è tornato su un tema su cui ha impegnato le </hi><hi rend="CharOverride-1">maggiori energie nella sua più recente produzione scientifica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-026">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> valorizza la tesi di Trentin, già sviluppata da quest’ultimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> ne </hi><hi rend="italic">La città del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 1997, secondo la quale</hi><hi rend="CharOverride-1"> la libertà delle persone che lavorano deve essere la priorit</hi><hi rend="CharOverride-1">à per un sistema politico (quindi giuridico) in quanto è il</hi><hi rend="CharOverride-1"> valore che prevale (o quanto meno, viene prima della) sull</hi><hi rend="CharOverride-1">’uguaglianza, soprattutto nell’età del c.d. post-fordismo. Trentin</hi><hi rend="CharOverride-1"> scrisse: «la libertà e l’autorealizzazione della persona, in tutte</hi><hi rend="CharOverride-1"> le forme di lavoro e attività in cui viene messo</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla prova un progetto personale, il quale definisce l’identit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di un individuo che vive in collettività, appaiono così, oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">più di ieri, il solo cemento possibile di un nuovo </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto sociale che scongiuri la guerra delle corporazioni in un </hi><hi rend="CharOverride-1">conflitto distributivo via via più racchiuso in confini angusti e </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre più determinati dai vincoli esterni che incombono in economie </hi><hi rend="CharOverride-1">nazionali» (Trentin 1997, 228).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta precisa che non si </hi><hi rend="CharOverride-1">tratta della libertà negativa sancita dal liberalismo classico bensì della </hi><hi rend="CharOverride-1">«libertà (sostanziale) come </hi><hi rend="italic">capacitazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della persona», cioè la capacità di </hi><hi rend="CharOverride-1">ciascun individuo di scegliere, capacità da esercitare una volta posta </hi><hi rend="CharOverride-1">la condizione di uguaglianza delle opportunità; piuttosto che perseguire l’</hi><hi rend="CharOverride-1">uguaglianza dei risultati attraverso azioni redistributive (prima fra tutte l’</hi><hi rend="CharOverride-1">azione «salarialista o risarcitoria») questa dottrina persegue l’uguaglianza delle opportunità </hi><hi rend="CharOverride-1">individuali. Del Punta è chiaro sul punto: «la rivisitazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">eguaglianza è dunque null’altro che la conseguenza della priorità </hi><hi rend="CharOverride-1">assegnata alla libertà, che produce diversità».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Torna l’eco della controversia politico-filosofica </hi><hi rend="CharOverride-1">sull’alternativa fra redistribuzione e riconoscimento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-025">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e che proprio attraverso</hi><hi rend="CharOverride-1"> il diritto del lavoro possiamo tradurre con l’emblematica alternativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> fra salario e opportunità. La libertà del lavoro, nella concezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di questa dottrina giuridica del lavoro, significa avere la capacit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di scegliere come forma di autorealizzazione di sé; le parole di Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono chiare: «la teoria della </hi><hi rend="italic">capability</hi><hi rend="CharOverride-1"> insiste </hi><hi rend="italic">sull’autonomia e</hi><hi rend="italic"> sulla responsabilità individuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> e ciò comporta maggiori opportunità di crescita</hi><hi rend="CharOverride-1"> per ciascun lavoratore ma, allo stesso tempo, un passaggio all</hi><hi rend="CharOverride-1">’età adulta che si distacca dalla filosofia tutta protettiva del diritto del lavoro classico» (Del Punta 2019, traduzione </hi><hi rend="CharOverride-1">mia). Siccome il lavoro post-fordista sarebbe un lavoro «concreto» </hi><hi rend="CharOverride-1">e non più «astratto», cioè «massificato» come nel fordismo, esso </hi><hi rend="CharOverride-1">è (o forse potrebbe essere?) oggi auto-realizzazione della persona in quanto espressione della libertà di scelta di </hi><hi rend="CharOverride-1">ciascun lavoratore e lavoratrice.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è sempre chiaro se questa </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà di scelta allude alla scelta del lavoro o alla </hi><hi rend="CharOverride-1">scelta delle condizioni di lavoro; quel che è certo è </hi><hi rend="CharOverride-1">che il lavoro libero, secondo questa derivazione dalla teoria della </hi><hi rend="italic">capability</hi><hi rend="CharOverride-1">, richiede capacità di </hi><hi rend="italic">agency</hi><hi rend="CharOverride-1">, la quale, a sua volta, </hi><hi rend="CharOverride-1">«richiede conoscenza, professionalità, addestramento e formazione, spirito di iniziativa, responsabilità. In una parola, la costruzione di un capitale </hi><hi rend="CharOverride-1">umano, nel quale l’imprenditore ha la responsabilità di investire. </hi><hi rend="CharOverride-1">Questo non trasforma d’incanto un’impresa in un giardino </hi><hi rend="CharOverride-1">democratico, ma può cambiare i termini dell’equilibrio di interessi </hi><hi rend="CharOverride-1">tra le due parti, creando una situazione potenzialmente </hi><hi rend="italic">win-win</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">nella quale il rafforzamento della posizione del lavoratore è anche nel </hi><hi rend="CharOverride-1">beninteso interesse imprenditoriale» (Del Punta 2022).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’enfasi con la</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale Del Punta scrive del principio di libertà rispetto al</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro, una libertà concepita diversamente rispetto al liberalismo classico, parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalla considerazione che questo principio è stato «tradizionalmente ostracizzato nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambito del diritto del lavoro perché ritenuto sinonimo di libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à contrattuale» (Del Punta 2022). La questione di fondo, dunque, riguarda il rapporto fra </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà e lavoro nell’ordine giuridico che la dottrina giuslavorista </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbe aver ostracizzato – come pensa Del Punta – oppure aver dato </hi><hi rend="CharOverride-1">per sottinteso oppure ancora potrebbe aver rimosso dalla sua teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">perché trattasi di rapporto ambivalente se non proprio ambiguo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una </hi><hi rend="CharOverride-1">cosa è certa: ammesso e non concesso che il lavoro «</hi><hi rend="CharOverride-1">concreto» post-fordista sia connotato da una quasi immanente libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">(comunque la si voglia connotare)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-024">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, questa è stata pur sempre una costante </hi><hi rend="CharOverride-1">rivendicazione dei lavoratori, da ben prima dell’età post-fordista. </hi><hi rend="CharOverride-1">Pur consapevole dell’apparente eccentricità del richiamo, si rilegga il </hi><hi rend="CharOverride-1">testo del canto popolare </hi><hi rend="italic">Bella Ciao</hi><hi rend="CharOverride-1">, nella versione dedicata alle «</hi><hi rend="CharOverride-1">mondine», le operaie impiegate nelle risaie e che rappresentano un </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro che, tecnicamente, non possiamo certo qualificare come post-fordista: «</hi><hi rend="CharOverride-1">alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andar / fra gli insetti e le zanzare, duro </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro mi tocca far / il capo in piedi col suo </hi><hi rend="CharOverride-1">bastone, e noi curve a lavorar / oh mamma mia, oh </hi><hi rend="CharOverride-1">che tormento, io ti invoco ogni domani / ed ogni ora </hi><hi rend="CharOverride-1">che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù /</hi><hi rend="italic"> ma verrà un</hi><hi rend="italic"> giorno che tutte quante lavoreremo in libertà</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene: queste operaie</hi><hi rend="CharOverride-1"> rivendicano di «lavorare in libertà»; che libertà rivendicano? Stando al</hi><hi rend="CharOverride-1"> testo di questo canto popolare si potrebbe dire che la</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà implica lavorare in condizioni opposte rispetto a quelle descritte</hi><hi rend="CharOverride-1">. Vorrebbe dire lavorare in condizioni ambientali sicure e protette bench</hi><hi rend="CharOverride-1">é, forse, nelle risaie è abbastanza difficile non essere circondati da «insetti e zanzare». Si potrebbe dire che la </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà rivendicata ambisce a un lavoro meno «duro», con una </hi><hi rend="CharOverride-1">giornata di lavoro meno lunga, oppure senza essere assoggettate a </hi><hi rend="CharOverride-1">un «capo in piedi col suo bastone» e senza lavorare </hi><hi rend="CharOverride-1">«curve», sia come posizione ergonomica sia pure come posizione organizzativa. Si potrebbe altresì dire che </hi><hi rend="CharOverride-1">la libertà rivendicata dalle mondine consiste nel potersi sottrarre a </hi><hi rend="CharOverride-1">quel lavoro, tanto faticoso da far perdere loro la gioventù; </hi><hi rend="CharOverride-1">insomma, una libertà che possa garantire loro più tempo libero </hi><hi rend="CharOverride-1">per godere della propria gioventù oppure addirittura una libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">poter scegliere di non lavorare come mondina.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come si può </hi><hi rend="CharOverride-1">vedere, si tratta di diverse declinazioni del concetto di libertà, ciascuna rispondente a differenti modi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> concepire il diritto alla libertà quando l’attribuiamo alla condizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori. Ebbene, cosa intendono quelle mondine quando rivendicano di</hi><hi rend="CharOverride-1"> «lavorare in libertà»? com’è il «lavorare in libertà»? Riguardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> al diritto del lavoro, qual è la funzione della libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à e com’è il funzionamento del diritto alla libertà delle persone </hi><hi rend="CharOverride-1">che lavorano?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per rispondere a queste domande non possiamo eludere </hi><hi rend="CharOverride-1">una domanda preliminare: cos’è il lavoro libero?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È una </hi><hi rend="CharOverride-1">domanda impegnativa, ancor più per i giuristi, perché ci costringe </hi><hi rend="CharOverride-1">a impostare la riflessione a partire da una concezione metagiuridica </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro e della libertà, dovendo tracciare il profilo del «</hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro libero» e, parallelamente e </hi><hi rend="italic">a contrario</hi><hi rend="CharOverride-1">, tracciare il profilo del «lavoro coatto». Infatti, le </hi><hi rend="CharOverride-1">concezioni filosofiche che intrecciano lavoro e libertà, inclusa quella in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui si può collocare la dottrina di Del Punta, mostrano </hi><hi rend="CharOverride-1">un inevitabile condizionamento da parte del contesto storico-materiale in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui si è evoluto il «Lavoro». Come ho accennato all’</hi><hi rend="CharOverride-1">inizio, proprio la filosofia della </hi><hi rend="italic">capability</hi><hi rend="CharOverride-1"> intesa come garanzia della libertà al lavoro, trova </hi><hi rend="CharOverride-1">una sua base argomentativa proprio nel nuovo modo di produrre </hi><hi rend="CharOverride-1">post-fordista. Ecco perché il discorso sul lavoro libero non </hi><hi rend="CharOverride-1">può prescindere (né trascurare) la forma storico-materiale che ha </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoro e – di contro – le rivendicazioni di libertà. Insomma, </hi><hi rend="CharOverride-1">il discorso metagiuridico sul lavoro libero è, necessariamente, anche un </hi><hi rend="CharOverride-1">discorso giuridico sulle forme storiche del lavoro (coatto e/o </hi><hi rend="CharOverride-1">liberato). In altre parole, la rivendicazione del «lavoro in libertà» </hi><hi rend="CharOverride-1">presuppone la configurazione storico-materiale – e quindi giuridica – del «lavoro».</hi></p></div><div><head><hi>2. Dal</hi><hi> lavoro coatto alla libertà di lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In una pagina dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Grundrisse</hi><hi rend="CharOverride-1"> Marx richiama le parole con cui Geova maledice Adamo</hi><hi rend="CharOverride-1">: «</hi><hi rend="italic">lavorerai con il sudore della tua fronte</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-023">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> per sottolineare</hi><hi rend="CharOverride-1"> che il lavoro è condanna, fatica, seppur necessaria per vivere</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-022">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nondimeno, la società umana ha bisogno di trasformare le materie prime naturali per soddisfare</hi><hi rend="CharOverride-1"> i bisogni umani, ha bisogno di lavorare; la divisone sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro è riconosciuta nella filosofia di Aristotele che, nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> sua opera </hi><hi rend="italic">Politica</hi><hi rend="CharOverride-1">, riconosce la necessità che la maggioranza degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> esseri umani – gli </hi><hi rend="italic">schiavi</hi><hi rend="CharOverride-1"> – sia dedita al lavoro anche per</hi><hi rend="CharOverride-1"> soddisfare i bisogni di quella minoranza nella società – i </hi><hi rend="italic">cives</hi><hi rend="CharOverride-1"> – per permettere loro di dedicarsi alle attività dello spirito, all</hi><hi rend="CharOverride-1">’arte, alla filosofia, alla politica; insomma, detenere il potere sociale affinché possano vivere liberi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-021">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Questa concezione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro è durata millenni nelle società schiavistiche/servili, basate sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro coatto della maggioranza per assicurare la libertà della minoranza</hi><hi rend="CharOverride-1">; società nella quale, per assicurarsi il lavoro nella società, bisognava</hi><hi rend="CharOverride-1"> «mantenere l’uomo alla stessa maniera di un animale domestico</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Bloch 2004, 225). Secondo Hanna Arendt, in </hi><hi rend="italic">Vita Activa</hi><hi rend="CharOverride-1">, «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’istituzione della schiavitù nell’antichità…non fu un espediente per</hi><hi rend="CharOverride-1"> avere lavoro a buon mercato o uno strumento di sfruttamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> a scopo di profitto, ma piuttosto il tentativo di escludere</hi><hi rend="CharOverride-1"> il lavoro dalle condizioni della vita umana» (Arendt 2001, 61</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo questa filosofia, dunque, il lavoro è negazione della libertà</hi><hi rend="CharOverride-1">; ma essendo necessario alla società umana, questa negazione della libertà deve </hi><hi rend="CharOverride-1">essere imposta innanzitutto tramite la condizione schiavistica. Sappiamo bene che </hi><hi rend="CharOverride-1">la condizione dello schiavo è </hi><hi rend="italic">res corporales</hi><hi rend="CharOverride-1"> (come la definisce </hi><hi rend="CharOverride-1">il giureconsulto romano Gaio), privato della capacità di agire perché </hi><hi rend="CharOverride-1">obbligato a lavorare per il </hi><hi rend="italic">dominus</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nondimeno, secondo alcuni recenti </hi><hi rend="CharOverride-1">studi storici, «occorre ricordare che gli schiavi [seppur una ristretta </hi><hi rend="CharOverride-1">élite], grazie alla loro occupazione, potevano guadagnare spazi di autonomia»</hi><hi rend="CharOverride-1">. Grazie al lavoro, per quanto coatto, uno schiavo poteva acquisire spazi </hi><hi rend="CharOverride-1">di iniziativa autonoma seppur vincolati alla coazione giuridica della condizione </hi><hi rend="CharOverride-1">servile. Al contrario, intendendo lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> non soltanto come condizione </hi><hi rend="CharOverride-1">formale del </hi><hi rend="italic">servus</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma come condizione giuridicamente formalizzata dai rapporti </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridici connessi al lavoro, «il lavoro poteva stringere il libero </hi><hi rend="CharOverride-1">cittadino in una rete di vincoli che di fatto andavano </hi><hi rend="CharOverride-1">a detrimento del suo rilievo sociale» (Cristofori 2018).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa tesi </hi><hi rend="CharOverride-1">è confermata anche da un altro recente studio storico sul </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro nei secoli XVIII e XIX (Stanziani 2022, in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">si evidenzia che il processo di liberazione dal lavoro coatto (</hi><hi rend="CharOverride-1">prima solo servile poi secondo l’eredità del diritto intermedio) </hi><hi rend="CharOverride-1">fu una lenta e progressiva conquista della libertà di scegliere </hi><hi rend="italic">se</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">dove</hi><hi rend="CharOverride-1"> offrire il proprio lavoro (una libertà nel mercato del lavoro, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> direbbe col linguaggio moderno) e che ebbe poco (o nulla</hi><hi rend="CharOverride-1">) a che fare con il miglioramento delle condizioni materiali di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa prospettiva di analisi della libertà delle persone che</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavorano mostra la sua efficacia proprio se osserviamo l’evoluzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> storica del lavoro. Nel plurisecolare periodo che chiamiamo Medioevo, possiamo</hi><hi rend="CharOverride-1"> rilevare che le numerose e variegate forme giuridiche dei rapporti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro di questa Età trattano rapporti non schiavistici. Si</hi><hi rend="CharOverride-1"> tratta di nuove forme giuridiche che si sviluppano parallelamente al</hi><hi rend="CharOverride-1"> lento e progressivo processo di affrancamento degli schiavi; nuove forme</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuridiche necessarie a dare rappresentazione al lavoro dei «liberi» perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é «la novità più rilevante, di datazione incerta, sta nell’aver sistemato lo </hi><hi rend="CharOverride-1">schiavo e la sua famiglia su di un pezzetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">terra che egli coltiverà per il suo padrone» (Fossier 2002, </hi><hi rend="CharOverride-1">25). Dunque: ecco un primo ed embrionale riconoscimento di una </hi><hi rend="CharOverride-1">porzione di libertà delle persone che lavorano poiché «anche il </hi><hi rend="CharOverride-1">servo può riuscire a ottenere un profitto che non gli </hi><hi rend="CharOverride-1">viene tolto e che usa per riscattarsi» (Fossier 2002, 58).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ovviamente si tratta di una esigua e «formale» porzione di libertà che non protegge né dall’asservimento </hi><hi rend="CharOverride-1">fondiario (nelle campagne) e né dall’asservimento alle corporazioni (nei </hi><hi rend="CharOverride-1">Comuni) dei lavoratori </hi><hi rend="italic">liberi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Non a caso gli </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1">-schiavi, </hi><hi rend="CharOverride-1">ormai liberi ma pur sempre asserviti, rivendicano innanzitutto la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di circolazione come accadde con la rivolta chiamata </hi><hi rend="italic">Wat Tyler’s</hi><hi rend="italic"> Rebellion</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 1381, richiamata in un libro di Yan Moulier</hi><hi rend="CharOverride-1"> Boutang intitolato </hi><hi rend="italic">De l’esclavage au salariat</hi><hi rend="CharOverride-1">. Secondo costui, «il</hi><hi rend="CharOverride-1"> tratto fondamentale che capovolge il significato e la funzione liberatrice</hi><hi rend="CharOverride-1"> del nuovo mercato e della nuova economia in generale, è</hi><hi rend="CharOverride-1"> la non-libertà di circolazione della mano d’opera»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-020">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Insomma, la libertà rivendicata dagli ex-schiavi, ormai liberi, ancorché asserviti</hi><hi rend="CharOverride-1">, è innanzitutto e principalmente la libertà di circolazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La storia</hi><hi rend="CharOverride-1"> della liberazione dal lavoro servile è la storia del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ciascuno a esercitare la libertà di scegliere «se», «dove</hi><hi rend="CharOverride-1">» e «quando» lavorare; la libertà del lavoro è stata concepita per millenni come libertà dal lavoro coatto quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà di lavorare (o di non lavorare) e che la </hi><hi rend="CharOverride-1">Modernità ha sancito con la libera volontà contrattuale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-019">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Eppure, gi</hi><hi rend="CharOverride-1">à questa libertà contrattuale di lavoro, l’atto di volontà che istituisce la condizione giuridica e sociale </hi><hi rend="CharOverride-1">di «lavoratore», non si esprime in piena, integrale e assoluta </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà come pur sembrerebbe ad un primo sguardo. Occorre dunque </hi><hi rend="CharOverride-1">osservare da vicino questa libertà «di» lavoro.</hi></p></div><div><head><hi>3. Sulla libertà «</hi><hi>di» lavoro (cioè di lavorare subordinatamente)</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un primo modo di declinare</hi><hi rend="CharOverride-1"> la libertà di lavoro è essere liberi di non lavorare</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nei sistemi giuridici di tutto il mondo il lavoro forzato</hi><hi rend="CharOverride-1"> è stato abolito, almeno sul piano formale. Tuttavia, osservando nelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> pieghe l’ordinamento giuridico, possiamo dire che i cittadini sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> liberi di non lavorare, seppur con qualche eccezione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prendiamo in</hi><hi rend="CharOverride-1"> esame i sistemi nazionali di politica attiva del lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> le relative procedure amministrative finalizzate ad accompagnare i lavoratori disoccupati</hi><hi rend="CharOverride-1"> o che godono di qualche forma di sostegno economico da</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte dello Stato a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ebbene</hi><hi rend="CharOverride-1">: il presupposto di queste misure di sostegno pubblico è la</hi><hi rend="CharOverride-1"> condizione involontaria di disoccupazione in cui versa un lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-018">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">oltre alla effettiva ricerca attiva di un nuovo lavoro. Questo sistema di sostegno economico</hi><hi rend="CharOverride-1"> di natura pubblica è assoggettato a «condizionalità», cioè collega il</hi><hi rend="CharOverride-1"> godimento del sostegno economico di sicurezza sociale alla condizione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere attivi nella ricerca di un nuovo contratto di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-017">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Analogamente, se pensiamo alla disciplina italiana del reddito di </hi><hi rend="CharOverride-1">cittadinanza, chi versa in condizioni di quasi povertà anche perché </hi><hi rend="CharOverride-1">privo di reddito da lavoro (oltre che per altri stringenti </hi><hi rend="CharOverride-1">requisiti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-016">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">) ha diritto a percepire un sostegno economico che, però</hi><hi rend="CharOverride-1">, è condizionato da una serie di «doveri» in capo al fruitore, tant’</hi><hi rend="CharOverride-1">è che anche in questo caso il rifiuto di una </hi><hi rend="CharOverride-1">offerta di lavoro congrua può comportare la perdita del beneficio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> di bisogno socioeconomico in cui versa chi riceve </hi><hi rend="CharOverride-1">un sostegno economico dallo Stato è concepito come lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di chi ha pur sempre un «dovere di lavorare» in quanto il lavoro è la primaria</hi><hi rend="CharOverride-1"> soluzione per soddisfare i propri bisogni economici. Come a dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la libera scelta di non-lavorare implica la possibile</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguenza della mancata garanzia di soddisfazione dei propri bisogni economici</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-015">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Possiamo dire, in linea generale, che la libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">non-lavoro è una libertà «condizionata» da «dovere di lavorare»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-014">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – sia giuridicamente, sia dal punto di vista socioeconomico – perché il suo pieno esercizio può provocare conseguenze </hi><hi rend="CharOverride-1">negative su chi l’esercita (l’assenza di lavoro e </hi><hi rend="CharOverride-1">quindi del relativo reddito necessario a vivere).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un secondo modo </hi><hi rend="CharOverride-1">di declinare la libertà «di» lavoro è la libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">«cercare» lavoro. Con questa formula mi riferisco alla originaria forma </hi><hi rend="CharOverride-1">di libertà dal lavoro coatto che consisteva nella libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">mobilità al fine di trovare un lavoro. Oggi vi sarebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">un esplicito e formale riconoscimento nel Trattato di Funzionamento dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">Unione Europea (art. 45) e – soprattutto – nella Carta dei diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentali dell’UE (art. 15) (Nogler 2017). Si tratta di </hi><hi rend="CharOverride-1">una delle quattro libertà fondamentali dell’Unione Europea: la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di circolazione dei lavoratori. Questa libertà «di» lavorare garantisce la libera circolazione dei lavoratori nello spazio</hi><hi rend="CharOverride-1"> comune europeo; una libertà fondamentale che, però, è fondamentale solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> per i cittadini dell’Unione Europea e non per ogni</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere umano.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quali che siano le ragioni sottese al riconoscimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> di questa libertà come diritto fondamentale (Orlandini 2017), osservo che</hi><hi rend="CharOverride-1"> è un diritto fondamentale limitato (se non proprio negato) nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> confronti dei lavoratori che non sono cittadini dell’Unione Europea</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-013">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Possiamo dire che anche la libertà «di» lavoro intesa come libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">circolazione dei lavoratori, è una libertà non assoluta ma limitata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una terza declinazione della libertà «di» lavoro riguarda la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di scegliere il lavoro desiderato. In questo caso, la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro – come libertà di stipulare un contratto di lavoro – ha una libertà corrispettiva che è quella del datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, cioè della sua libertà di organizzare l’attività</hi><hi rend="CharOverride-1"> produttiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-012">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Orbene: nell’ordinamento giuridico non esiste la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di stipulare un contratto di lavoro alle sole condizioni dettate dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">volontà delle parti. Facciamo qualche esempio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non c’è libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattuale allorché si voglia stipulare un contratto di lavoro rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">al quale l’ordinamento giuridico richiede un preciso requisito soggettivo: </hi><hi rend="CharOverride-1">per esempio, un ospedale può stipulare un contratto di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">per una prestazione di lavoro infermieristica solo se quel lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">possiede formali requisiti soggettivi professionali; un’azienda di servizi di </hi><hi rend="CharOverride-1">vigilanza armata può stipulare un contratto di lavoro per attività </hi><hi rend="CharOverride-1">di vigilanza armata ma potrà adibire quel lavoratore al servizio oggetto del contratto solo se è in </hi><hi rend="CharOverride-1">possesso della necessaria autorizzazione per la detenzione e l’uso </hi><hi rend="CharOverride-1">di arma da fuoco; ecc.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per altro verso, la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattuale di lavoro è negata quando l’oggetto del contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">è vietato dall’ordinamento giuridico: per esempio, non si può </hi><hi rend="CharOverride-1">stipulare un contratto di lavoro per spacciare droghe pesanti oppure per fornire prestazioni sessuali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-011">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ci sono poi altri casi di limitazione della libertà contrattuale </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro in cui viene negata la libertà di determinazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’oggetto del contratto, cioè delle modalità di esecuzione della </hi><hi rend="CharOverride-1">prestazione di lavoro: non c’è libertà di stipulare un </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a </hi><hi rend="CharOverride-1">12 mesi, seppur entro i 24 mesi, se non c’</hi><hi rend="CharOverride-1">è una causale riconosciuta dalla legge; non c’è libertà di stipulare un contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro stabilendo una durata delle ferie retribuite inferiore a</hi><hi rend="CharOverride-1"> quattro settimane all’anno; ecc.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo senso, potremmo fare</hi><hi rend="CharOverride-1"> numerosi esempi riferendoci all’intera disciplina regolativa dei rapporti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro subordinato posta da norme inderogabili che limitano la libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale di lavoro in quanto limitano la libera volontà delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> parti contraenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prima di approfondire quest’ultima concezione della libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à «di» lavoro, è importante tenere presente che l’ordinamento giuridico appone numerosi limiti alla libertà «di» lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, talvolta per esigenze di ordine pubblico di varia natura, talaltra</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la specifica esigenza di protezione dei lavoratori. Proprio quest</hi><hi rend="CharOverride-1">’ultima declinazione della libertà «di» lavoro e dei suoi limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> ci mostra in modo chiaro l’antinomia fra la libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à «di» lavoro e la limitazione/negazione della medesima libertà al fine di protezione dei lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo Alain Supiot</hi><hi rend="CharOverride-1"> «nel contratto privatistico la volontà si obbliga; nel contratto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro, si sottomette…l’obbligazione manifesta la libertà, la sottomissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> la nega» (Supiot 1994, 123, trad. mia) e proprio per</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo il Diritto del Lavoro appone limiti alla libertà «di</hi><hi rend="CharOverride-1">» lavoro, limitando la libera volontà contrattuale. La norma inderogabile limita la libertà «di» lavoro al fine di proteggere la </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà limitata (o negata) del lavoratore, intrinseca alla condizione di </hi><hi rend="CharOverride-1">subordinazione. Diversamente, allentare (o rimuovere) i vincoli alla libertà «di» </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro è una azione che amplia l’esercizio di libertà «</hi><hi rend="CharOverride-1">di» lavoro. Ecco perché possiamo qualificare come «liberista» l’ideologia che ha ispirato il diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">degli ultimi trenta/quarant’anni, cioè quello caratterizzato dal progressivo </hi><hi rend="CharOverride-1">allentamento dei vincoli previsti dalle norme inderogabili (allentamento effettuato sia </hi><hi rend="CharOverride-1">riducendo il numero delle norme inderogabili sia rendendo derogabile alcune </hi><hi rend="CharOverride-1">norme attraverso la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-010">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">). Il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro liberista è un diritto che valorizza la libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à contrattuale di lavoro mediante la volontà individuale che costituisce il contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, valorizzando proprio la volontà di autodeterminazione individuale a scapito della</hi><hi rend="CharOverride-1"> eterodeterminazione normativa inderogabile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’approccio alla libertà «di» lavoro obbliga</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla prospettiva della libertà «nel» lavoro.</hi></p></div><div><head><hi>4. Sulla libertà «nel</hi><hi>» lavoro (cioè nell’adempimento di prestazione subordinata)</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Torniamo a quanto scritto all’inizio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo discorso, richiamando proprio la tesi di Del Punta sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà delle persone che lavorano concepita non tanto come libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale quanto come libertà di autodeterminazione. Il punto da questionare</hi><hi rend="CharOverride-1"> è come intendere questa libertà di autodeterminazione nel lavoro, cio</hi><hi rend="CharOverride-1">è definire con chiarezza in cosa consiste questa libertà.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, </hi><hi rend="CharOverride-1">non sembra diversa da quanto abbiamo appena scritto a proposito </hi><hi rend="CharOverride-1">della libertà contrattuale «di» lavoro: essa consiste nella libertà delle </hi><hi rend="CharOverride-1">parti di autodeterminare il contenuto del rapporto di lavoro che </hi><hi rend="CharOverride-1">però, nell’ordinamento giuridico, viene limitata dalla norma inderogabile, storicamente </hi><hi rend="CharOverride-1">imposta per proteggere la libertà limitata (o negata) del lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">subordinato in quanto subordinato al potere del datore di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-009">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il problema, dunque, sta nel definire la differenza fra questa autodeterminazione e quella intesa </hi><hi rend="CharOverride-1">come «maggiore opportunità di crescere per il lavoratore», per riprendere </hi><hi rend="CharOverride-1">le parole di Del Punta già citate in precedenza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa </hi><hi rend="CharOverride-1">seconda concezione della libertà come autodeterminazione individuale non intende mettere </hi><hi rend="CharOverride-1">in discussione la norma inderogabile posta a protezione della libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">limitata (o negata) dalla subordinazione, almeno non nelle intenzioni. Si </hi><hi rend="CharOverride-1">tratta di una posizione già sostenuta in passato, per esempio </hi><hi rend="CharOverride-1">da Spiros Simitis, secondo cui «l’autodeterminazione del singolo lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">è la sua realizzazione come persona» (Simitis 1990); analogamente Massimo D’Antona scrisse che «l’autodeterminazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> è sostanzialmente la libertà di scegliere la propria differenza, senza</hi><hi rend="CharOverride-1"> che altri, sia pure a fini protettivi e benefici, sovrappongano</hi><hi rend="CharOverride-1"> una loro valutazione delle nostre convenienze e senza esserne impediti</hi><hi rend="CharOverride-1"> da una uniformità imposta per ragioni estranee a noi»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-008">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Si tratterebbe – secondo la recente presa di posizione di Adalberto Perulli e Valerio</hi><hi rend="CharOverride-1"> Speziale – di «una forma di regolazione centrata sulla persona, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> coerenza con il mutamento fondamentale che caratteriza il paradigma sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> neomoderno nel suo complesso», cioè «una maggiore autodeterminazione dei soggetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e nuove capacità individuali» (Perulli, Speziale 2022, 86).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Insomma, siamo</hi><hi rend="CharOverride-1"> in presenza di due differenti concezioni della libertà delle persone</hi><hi rend="CharOverride-1"> che lavorano nel senso dell’autodeterminazione: una presuppone la libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale di definire i termini dello scambio fra lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> salario; e l’altra? Se non si intende contestare la</hi><hi rend="CharOverride-1"> funzione protettiva della norma inderogabile posta a limitazione della libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à contrattuale «di» lavoro, quest’altra libertà come si manifesta? In cosa consiste la determinazione autonoma delle condizioni di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel contratto?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Silvia Ciucciovino, in un articolo pubblicato di recente</hi><hi rend="CharOverride-1">, ha usato due formule per distinguere le due prospettive: l</hi><hi rend="CharOverride-1">’«inderogabilità emancipatrice» grazie alla quale «si aprono nuovi spazi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> libera determinazione delle parti del rapporto, con ampliamento della gamma</hi><hi rend="CharOverride-1"> di scelta e di accomodamento della fattispecie alle esigenze individuali</hi><hi rend="CharOverride-1">» e, d’altra parte, l’«inderogabilità </hi><hi rend="italic">standardizzatrice</hi><hi rend="CharOverride-1"> o uniformatrice» (Ciucciovino 2023). Con la prima formula</hi><hi rend="CharOverride-1">, «la libera determinazione delle parti» sarebbe esercitabile ferma restando la</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma inderogabile? Allude dunque alla derogabilità </hi><hi rend="italic">in melius</hi><hi rend="CharOverride-1">? Se cos</hi><hi rend="CharOverride-1">ì fosse non ci sarebbe una particolare innovazione. Oppure, l’inderogabilità emancipatrice attribuisce specifici </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti potestativi al lavoratore subordinato così da accentuare la sua </hi><hi rend="CharOverride-1">capacità individuale di agire sull’organizzazione e così limitare la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua subordinazione ampliando spazi di autonoma libertà «nel» lavoro?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non </hi><hi rend="CharOverride-1">è questa l’occasione per analizzare compiutamente questa dottrina che, </hi><hi rend="CharOverride-1">come si può intuire, è connotata da differenti sfumature; in </hi><hi rend="CharOverride-1">questa occasione vorrei solo richiamare l’attenzione sull’enfasi con </hi><hi rend="CharOverride-1">cui viene proposta questa concezione della libera autodeterminazione nel lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">e che trova oggi ispirazione nella trasformazione del lavoro, dal </hi><hi rend="CharOverride-1">modello taylor-fordista a quello post-fordista. D’altronde, non </hi><hi rend="CharOverride-1">è un caso che questa dottrina giuslavorista cominci a formarsi </hi><hi rend="CharOverride-1">tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">90 del secolo scorso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sullo sfondo c’è l’immagine del lavoro post-</hi><hi rend="CharOverride-1">fordista che sarebbe connotato da un carattere sempre più cognitivo, </hi><hi rend="CharOverride-1">un lavoro in cui rileverebbe sempre più la persona e </hi><hi rend="CharOverride-1">non la merce-lavoro, una persona sempre più «coinvolta» e </hi><hi rend="CharOverride-1">perciò sempre meno compatibile con l’immagine del lavoro come </hi><hi rend="CharOverride-1">«energie da lavoro» (Ballestrero 2010). Diciamo pure che in questa dottrina c’è una presa </hi><hi rend="CharOverride-1">di distanza dal concetto marxiano di «forza-lavoro», intesa proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">come «lavoro astratto».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa dottrina ha sostenitori autorevoli (come detto, </hi><hi rend="CharOverride-1">da D’Antona a Del Punta, solo per citare studiosi </hi><hi rend="CharOverride-1">purtroppo non più presenti) fra i quali merita una citazione </hi><hi rend="CharOverride-1">anche Alain Supiot secondo cui il lavoro post-fordista permetterebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">«di concentrare il lavoro umano sull’incalcolabile e il non programmabile, cioè sulla parte propriamente poietica del lavoro, </hi><hi rend="CharOverride-1">quella che presuppone una libertà, una creatività o un’attenzione </hi><hi rend="CharOverride-1">agli altri, di cui nessuna macchina è capace» (Supiot 2019, </hi><hi rend="CharOverride-1">18, trad. mia). Si tratterebbe, dunque, di caratteristiche tipiche del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro cognitivo, intellettuale, che richiederebbe partecipazione attiva dei lavoratori, che </hi><hi rend="CharOverride-1">coinvolgerebbe l’intelletto del lavoratore: ben altra cosa rispetto al «</hi><hi rend="CharOverride-1">gorilla ammaestrato» di cui scriveva Gramsci a proposito del lavoro fordista. Insomma, i nuovi processi produttivi richiederebbero </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre meno «l’opera della mano», la mano d’opera, </hi><hi rend="CharOverride-1">e sempre più «l’opera del cervello», il «cervello d’</hi><hi rend="CharOverride-1">opera» (Supiot 2019, 19, trad. mia).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa dottrina giuridica, peraltro, ha precedenti illustri nel pensiero</hi><hi rend="CharOverride-1"> filosofico del ‘900 fra cui quello di Hanna Arendt. Costei</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel suo libro </hi><hi rend="italic">Vita activa</hi><hi rend="CharOverride-1">, rimprovera proprio a Marx (come</hi><hi rend="CharOverride-1"> pure a Adam Smith) di non distinguere il </hi><hi rend="italic">Lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’</hi><hi rend="italic">Opera</hi><hi rend="CharOverride-1">. Arendt rimprovera a Marx di considerare tutto l’agire</hi><hi rend="CharOverride-1"> umano solo come fattore «produttivo» che crea plusvalore ignorando per</hi><hi rend="CharOverride-1">ò – sostiene Arendt – che l’</hi><hi rend="italic">animal laborans</hi><hi rend="CharOverride-1"> (l’uomo che lavora per necessità) è</hi><hi rend="CharOverride-1"> diverso dall’</hi><hi rend="italic">homo faber</hi><hi rend="CharOverride-1"> (colui che crea nel regno della</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà). Arendt rimprovera a Marx di lasciarci senza speranza «nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’alternativa piuttosto angosciosa fra schiavitù produttiva e libertà improduttiva». Invece «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’uomo non può essere libero se non sa di essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetto alla necessità, perché la sua libertà è sempre guadagnata</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei suoi tentativi, mai pienamente riusciti, di liberarsi dalla necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à». Ecco perché Arendt distingue </hi><hi rend="italic">homo faber</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">animal laborans</hi><hi rend="CharOverride-1">: «</hi><hi rend="italic">Homo </hi><hi rend="italic">faber</hi><hi rend="CharOverride-1"> è…signore e padrone, non solo perché è, o </hi><hi rend="CharOverride-1">viene fatto, padrone di tutta la natura, ma perché è </hi><hi rend="CharOverride-1">padrone di sé stesso e della propria opera. Non è </hi><hi rend="CharOverride-1">così per l’</hi><hi rend="italic">animal laborans</hi><hi rend="CharOverride-1">, che è soggetto alla necessità della propria vita»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-007">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qual</hi><hi rend="CharOverride-1"> è la differenza, dunque, fra </hi><hi rend="italic">animal laborans</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">homo faber</hi><hi rend="CharOverride-1">? Scrive Arendt: «diversamente dall’opera il cui fine è raggiunto quando l’oggetto è finito, il lavoro si muove </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre nello stesso circolo prescritto dal processo biologico dell’organismo </hi><hi rend="CharOverride-1">vivente» (Sennet 2008, 70). Sperando di non eccedere in semplificazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">credo si possa dire che l’</hi><hi rend="italic">animal laborans</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavora, l’</hi><hi rend="italic">homo faber</hi><hi rend="CharOverride-1"> crea opere. C’è, dunque, un’idea di lavoro «fabbricante» espressione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà dell’uomo allorché è attività umana che crea l</hi><hi rend="CharOverride-1">’opera; al contrario, c’è un’idea di lavoro come mero dispendio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> energie, frutto della necessità umana e che implica assoggettamento, subordinazione</hi><hi rend="CharOverride-1">. Dunque: nel lavoro l’uomo è assoggettato, nell’opera egli</hi><hi rend="CharOverride-1"> esprime la libertà creativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Su questa base, sembra allora che</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella cultura dei giuristi del lavoro il lavoro post-fordista</hi><hi rend="CharOverride-1"> non sarebbe tanto (o solo) fatica, pena per necessità, quanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> (ma anche) espressione identitaria della persona, della sua autorealizzazione, attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à che richiede autodeterminazione, insomma un passo verso la libertà.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A dire il vero, non si può dire che </hi><hi rend="CharOverride-1">la concezione del lavoro come espressione della libertà sia una </hi><hi rend="CharOverride-1">prerogativa solo generata dal modo di produrre post-fordista. Questa </hi><hi rend="CharOverride-1">idea del lavoro come «fabbricazione di opere» richiama alla mente </hi><hi rend="CharOverride-1">alcuni passi di un libro di Ernst Junger, </hi><hi rend="italic">L’Operaio</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">pubblicato in Germania nel 1932, in cui si legge: «all’</hi><hi rend="CharOverride-1">interno di un mondo in cui il nome di operaio significa un distintivo di grado sociale, e il</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro è concepito come intima necessità di quel mondo, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà si configura proprio come espressione di questa necessità; o</hi><hi rend="CharOverride-1"> in altre parole, oggi esigenza di libertà appare qui come</hi><hi rend="CharOverride-1"> esigenza di lavoro» (Junger 1991, 61). L’operaio di Junger</hi><hi rend="CharOverride-1"> sembra avere il profilo dell’</hi><hi rend="italic">homo faber</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Arendt anzich</hi><hi rend="CharOverride-1">é dell’</hi><hi rend="italic">animal laborans</hi><hi rend="CharOverride-1">. Eppure, Junger – come pure Arendt – ha davanti agli occhi l’Operaio fordista.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Insomma, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’aspirazione alla libertà nel lavoro è sempre stata una istanza</hi><hi rend="CharOverride-1"> presente nel mondo del lavoro: dalle mondine delle risaie ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratori cognitivi del post-fordismo. Peraltro, anche Marx, nei </hi><hi rend="italic">Grundrisse</hi><hi rend="CharOverride-1">, non esclude la possibile liberazione del lavoro in quanto, pur</hi><hi rend="CharOverride-1"> essendo consapevole che, nella storia umana, «la misura del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> si presenta come data dall’esterno, da fine da raggiungere</hi><hi rend="CharOverride-1"> e dagli ostacoli che il lavoro deve superare per pervenirvi</hi><hi rend="CharOverride-1">», il «superamento di quegli ostacoli [è] in sé attuazione della libertà» nel </hi><hi rend="CharOverride-1">senso che se «gli scopi esterni» del lavoro sono posti «</hi><hi rend="CharOverride-1">come fini che soltanto l’individuo stesso pone» essi costituiscono </hi><hi rend="CharOverride-1">«autorealizzazione…e perciò come libertà reale la cui azione è appunto il lavoro» (Marx 2012, 609).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il punto di </hi><hi rend="CharOverride-1">frizione fra questa concezione marxiana del lavoro libero come autorealizzazione </hi><hi rend="CharOverride-1">e questa concezione contemporanea di cui stiamo scrivendo sta innanzitutto </hi><hi rend="CharOverride-1">nella diversa prospettiva in cui liberare il lavoro, cioè a </hi><hi rend="CharOverride-1">dire fuori o dentro il modo di produrre capitalistico. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">autorealizzazione cui pensa Marx può realizzarsi nel «regno della libertà» </hi><hi rend="CharOverride-1">fuori dal modello capitalistico; questa contemporanea dottrina dell’autorealizzazione ambisce alla libertà «nel» lavoro capitalistico. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per questa ragione la dottrina della libertà come autorealizzazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">persona è un tratto che accomuna il filone di pensiero </hi><hi rend="CharOverride-1">sociale a quello neoliberista, come ho già accennato in precedenza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La dottrina neoliberista assume proprio la trasformazione del modo di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorare nel postfordismo per mettere in discussione la concezione oggettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">della forza-lavoro per appellarsi alla concezione soggettiva del lavoro-</hi><hi rend="CharOverride-1">persona. La critica che la dottrina neoliberista ha mosso al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro taylor-fordista si è basata proprio sulla critica alla </hi><hi rend="CharOverride-1">concezione burocratica, gerarchica e oggettivata del lavoro che è la </hi><hi rend="CharOverride-1">stessa sollevata da una certa concezione libertaria del lavoro. Una «</hi><hi rend="CharOverride-1">critica artistica» – così l’hanno definita Luc Boltansky e Ève Chiapello </hi><hi rend="CharOverride-1">in </hi><hi rend="italic">Le nouvelle esprit du capitalism </hi><hi rend="CharOverride-1">(Boltanscky, Chiapello 1999) – alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> rigidità del lavoro fordista; una critica al modello che si</hi><hi rend="CharOverride-1"> è basato esclusivamente sulla redistribuzione salarialista della ricchezza in cambio</hi><hi rend="CharOverride-1"> della limitazione (o negazione) della libertà nel lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-006">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Questa </hi><hi rend="CharOverride-1">«critica artistica», invece, rivendica proprio autonomia, autorealizzazione, libertà nel lavoro. La dottrina neoliberale critica</hi><hi rend="CharOverride-1"> proprio le limitazioni apposte alla libertà «di» lavoro, i limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> posti alla libertà contrattuale dal diritto inderogabile, perché questi limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> non favorirebbero realmente l’espressione della libera volontà «nel» lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-005">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma è soprattutto sulla soggettivazione del rapporto di lavoro che si concentra anche </hi><hi rend="CharOverride-1">la dottrina neoliberista.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo Boltansky e Chiapello, la libertà non </hi><hi rend="CharOverride-1">è concepita tanto come «liberazione [</hi><hi rend="italic">déliverance</hi><hi rend="CharOverride-1">] in rapporto a una </hi><hi rend="CharOverride-1">situazione di oppressione subita da una collettività» quanto come «emancipazione [</hi><hi rend="CharOverride-1">émancipation]</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">in rapporto a qualsiasi forma di determinazione atta limitare l’autodefinizione e l’autorealizzazione degli individui</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Boltanscky, Chiapello 1999, 522, trad. mia). C’è una grossa</hi><hi rend="CharOverride-1"> differenza fra le due concezioni della libertà: </hi><hi rend="italic">émancipation</hi><hi rend="CharOverride-1"> o </hi><hi rend="italic">d</hi><hi rend="italic">éliverance</hi><hi rend="CharOverride-1">. L’</hi><hi rend="italic">émancipation</hi><hi rend="CharOverride-1"> così intesa esprime una concezione individualista della libertà, una concezione che sostiene </hi><hi rend="CharOverride-1">la spinta auto-realizzativa individuale attraverso la rimozione di vincoli </hi><hi rend="CharOverride-1">o impedimenti (quindi, rimuovendo la norma inderogabile). Per stare alle </hi><hi rend="CharOverride-1">questioni che appartengono al diritto del lavoro, rimuovendo eccessivi limiti </hi><hi rend="CharOverride-1">di orario, di ruolo, di responsabilità. Nella concezione liberista, la </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà «nel» lavoro è la rimozione di vincoli e limiti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel caso di </hi><hi rend="italic">déliverance</hi><hi rend="CharOverride-1">, la libertà è piuttosto un processo di liberazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> da una condizione di sottomissione che – ecco il punto – è</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’effetto materiale anche del lavoro capitalistico. Ferma restando l</hi><hi rend="CharOverride-1">’orizzonte di un mondo di lavoratori liberi perché nel regno</hi><hi rend="CharOverride-1"> della libertà, nel regno della necessità, nel sistema economico capitalistico</hi><hi rend="CharOverride-1">, nei rapporti materiali, se il lavoro libero significa praticare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’autodeterminazione come rimozione della norma inderogabile di protezione del lavoro, finisce per essere un’illusione, </hi><hi rend="CharOverride-1">anzi un inganno. Il neoliberismo ha fatto propria la domanda </hi><hi rend="CharOverride-1">di autonomia, creatività e autenticità sollevata dalla «critica artistica» al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro taylor-fordista. In questa domanda di autonomia c’è </hi><hi rend="CharOverride-1">sì libertà, ma – ecco il punto – si tratta di libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di contrattare, di stabilire soggettivamente i termini della obbligazione. Il contratto di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">personalizzato neoliberista non fa altro che subordinare il lavoratore-soggetto, </hi><hi rend="CharOverride-1">tutto intero, anziché solo la forza-lavoro oggettivata nel contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">come lavoro-merce.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La dottrina che accomuna tutte le correnti </hi><hi rend="CharOverride-1">libertarie ritiene che nel post-fordismo non basti più «mettere </hi><hi rend="CharOverride-1">in opera»</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">una parte di energie di lavoro; occorre che</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia la persona stessa a mettersi all’opera per soddisfare</hi><hi rend="CharOverride-1"> le esigenze produttive attraverso la sua creatività. La personalizzazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto di lavoro si traduce nella sussunzione della persona intera</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel contratto, senza più limiti. La soggettivazione del lavoro, finora</hi><hi rend="CharOverride-1">, ha così prodotto la rimozione dei limiti alla oggettivazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto, cioè la rimozione del confine fra subordinazione e libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il lavoro, qui ed ora, nel capitalismo post-fordista, digitale, cognitivo, è pur sempre «un processo che si svolge</hi><hi rend="CharOverride-1"> fra l’uomo e la natura, nel quale l’uomo</hi><hi rend="CharOverride-1">, per mezzo della propria azione, media, regola e controlla il</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricambio organico fra sé stesso e la natura … Egli mette</hi><hi rend="CharOverride-1"> in moto le forze naturali appartenenti alla corporeità, braccia e</hi><hi rend="CharOverride-1"> gambe, mani e testa, per appropriarsi dei materiali della natura</hi><hi rend="CharOverride-1"> in forma usabile per la propria vita»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-004">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Solo che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il lavoro nel capitalismo è lavoro subordinato e non pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò essere libero; è lavoro alienato nei fini e nei mezzi. Come ha </hi><hi rend="CharOverride-1">scritto Marcuse in uno dei saggi dedicati proprio al lavoro, «</hi><hi rend="CharOverride-1">l’uomo…può conquistare sé stesso solo passando attraverso l’</hi><hi rend="CharOverride-1">alienazione e l’estraniazione»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-003">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; alienazione ed estraniazione sono la </hi><hi rend="CharOverride-1">condizione del lavoro subordinato (o salariato, che dir si voglia); </hi><hi rend="CharOverride-1">alienazione ed estraniazione del lavoro, sia delle mondine, sia dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">operaio-massa taylor-fordista, sia del </hi><hi rend="italic">rider</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia dell’operaio metalmeccanico digitalizzato. Occorre, dunque, che la libertà «</hi><hi rend="CharOverride-1">nel» lavoro rimuova alienazione e estraniazione. La questione riguarda l’</hi><hi rend="CharOverride-1">orizzonte in cui collocare questa liberazione: se sul piano individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">e/o sul piano del processo economico-produttivo e della </hi><hi rend="CharOverride-1">divisione sociale del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Intanto, però, la dottrina del contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro subordinato «soggettivato» rischia di essere (e sempre più </hi><hi rend="CharOverride-1">lo è diventato) un contratto di </hi><hi rend="italic">persona subordinata</hi><hi rend="CharOverride-1">. La libertà «nel» lavoro, invece, è stata protetta proprio ponendo vincoli </hi><hi rend="CharOverride-1">alla subordinazione, a cominciare dalla protezione della libertà dei lavoratori «</hi><hi rend="CharOverride-1">dalla» subordinazione attraverso la separazione oggettiva della libertà del lavoratore «</hi><hi rend="CharOverride-1">dalla» subordinazione nel lavoro. Prima ancora di liberare nella subordinazione (</hi><hi rend="CharOverride-1">un ossimoro) il diritto si è preoccupato di liberare dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">subordinazione.</hi></p></div><div><head><hi>5. Sulla libertà «dal» lavoro (cioè dall’obbligazione di </hi><hi>subordinazione)</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Torniamo allora alla funzione della norma inderogabile chiedendoci in </hi><hi rend="CharOverride-1">che modo essa protegge la libertà. Prima di provare a </hi><hi rend="CharOverride-1">indirizzare una risposta vale la pena segnalare che in genere </hi><hi rend="CharOverride-1">nei manuali italiani di Diritto del Lavoro non c’è </hi><hi rend="CharOverride-1">una parte dedicata espressamente alla libertà dei lavoratori, tranne alcune eccezioni in cui ci</hi><hi rend="CharOverride-1"> si riferisce esplicitamente alla libertà di opinione del lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-002">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Cominciamo allora proprio da questa libertà, portando nel discorso tre </hi><hi rend="CharOverride-1">esempi diversi di modalità di garantire la libertà dei lavoratori.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">a) La libertà «dal» lavoro nei diritti alla libertà personale</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa libertà la ritroviamo sancita in quel catalogo di diritti che, normalmente, usiamo qualificare </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio come «diritti di libertà» del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sappiamo bene che </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ordinamento giuridico tutela la libertà del lavoratore di esprimere </hi><hi rend="CharOverride-1">le proprie convinzioni personali. Ogni lavoratore è libero di esprimere </hi><hi rend="CharOverride-1">in qualsiasi modo le proprie convinzioni sindacali, politiche, religiose o </hi><hi rend="CharOverride-1">relative a qualsiasi convinzione o a ogni aspetto relativo alla </hi><hi rend="CharOverride-1">propria identità. Per questa ragione c’è protezione della sfera «</hi><hi rend="CharOverride-1">privata» del lavoratore per garantire la libertà come identità personale del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mi pare sufficiente richiamare l’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 8 dello </hi><hi rend="italic">Statuto dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1">: «è fatto divieto al datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello</hi><hi rend="CharOverride-1"> svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini … sulle opinioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché su fatti non</hi><hi rend="CharOverride-1"> rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-001">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La protezione della libertà del lavoratore consiste nel separare quella espressione di libertà personale dalla obbligazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro subordinato perché al di fuori dell’oggetto che configura </hi><hi rend="CharOverride-1">l’obbligazione contrattuale di lavoro subordinato c’è la piena </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà della persona e della sua identità. In altre parole, </hi><hi rend="CharOverride-1">è vero che la prestazione di lavoro impone restrizioni alle libertà individuali ma solo nei limiti in cui ciò è</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessario al suo esatto adempimento. Fuori dall’area delimitata dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro, c’è libertà personale. Quindi, per garantire la libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> personale occorre garantire la libertà dal lavoro, cioè da ci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò che non costituisce obbligo contrattuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo vuol dire che non si tratta di una libertà personale protetta in</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo assoluto. Tutt’altro. Se proviamo a leggere al contrario</hi><hi rend="CharOverride-1"> la norma dello </hi><hi rend="italic">Statuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> (come qualsiasi altra norma analoga) questa</hi><hi rend="CharOverride-1"> consente indagini sulle opinioni dei lavoratori se sono rilevanti ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> fini della valutazione dell’attitudine professionale. Quindi, anche queste specifiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà personali possono essere limitate se rientrano nell’ambito dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligazione di lavoro subordinato, cioè se sono rilevanti per l</hi><hi rend="CharOverride-1">’esatto adempimento della prestazione di lavoro. Questo vuol dire che queste libertà personali possono essere limitate quando</hi><hi rend="CharOverride-1"> il loro esercizio compromette l’esatto adempimento della prestazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_12_111-130.html#footnote-000">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come si vede, la libertà personale è protetta </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’area esterna alla subordinazione per com’è definita dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">oggetto del contratto di lavoro; quando invece la libertà personale influisce sull’adempimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> allora può essere limitata. Come si vede, quanto più l</hi><hi rend="CharOverride-1">’area della subordinazione è precisa e delimitata tanto più precisa</hi><hi rend="CharOverride-1"> e delimitata sarà l’area di esercizio della propria libertà</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">b) La libertà «dal» lavoro come libertà nel tempo libero</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo discorso sulla libertà «</hi><hi rend="CharOverride-1">dal» lavoro intesa come precisa delimitazione dell’area della subordinazione </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto all’area di esercizio della libertà del lavoratore vale </hi><hi rend="CharOverride-1">anche quando pensiamo al tempo in cui un lavoratore può </hi><hi rend="CharOverride-1">esercitare la sua personale libertà rispetto al tempo in cui è assoggettato al potere</hi><hi rend="CharOverride-1"> del datore di lavoro. A tal proposito non sembri fuori</hi><hi rend="CharOverride-1"> luogo citare un passo della </hi><hi rend="italic">Filosofia del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Hegel</hi><hi rend="CharOverride-1"> allorché scrive: «l’uso delle mie forze è diverso da</hi><hi rend="CharOverride-1"> esse stesse e quindi da me, soltanto in quanto esso</hi><hi rend="CharOverride-1"> è quantitativamente limitato» (par. 67). Se richiamiamo quanto detto all</hi><hi rend="CharOverride-1">’inizio sulla funzione liberatoria che ha avuto il libero contratto di lavoro rispetto al rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> servile, già Hegel valorizza la dimensione oggettivata dello scambio fra</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro e salario come unica giustificazione di un libero contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> (rispetto alla perpetuità illimitata della soggezione servile). Ebbene, fin da</hi><hi rend="CharOverride-1"> allora unica condizione perché il lavoro possa essere oggetto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto è la sua determinazione quantitativa. Per legittimare l’assoggettamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei liberi, al pensiero liberale delle origini non bastava solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> appellarsi alla libera volontà di assoggettarsi (perché in tal caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> saremmo stati come nel lavoro servile medievale) ma occorreva delimitare</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’assoggettamento oggettivando in modo determinato il lavoro. Il lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggetto di libero scambio contrattuale deve essere determinato nella quantità</hi><hi rend="CharOverride-1">, cioè nel suo tempo, proprio per separare il tempo della libertà del lavoratore dal tempo della sua soggezione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L</hi><hi rend="CharOverride-1">’oggettivazione contrattuale del lavoro (in questo caso attraverso la determinazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’orario) non libera il lavoro ma libera il lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal lavoro smisurato; l’oggettivazione contrattuale lo libera per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte della sua vita in cui non è al lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco perché nel diritto del lavoro si pongono limiti massimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla durata della giornata di lavoro, della settimana lavorativa, limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> massimi alla durata del lavoro supplementare; ecc. La predeterminazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo di lavoro è sinonimo di maggiore garanzia della libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à dei lavoratori di godere pienamente del tempo libero. Quando un lavoratore è vincolato anche nel tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di non lavoro per esempio mediante la c.d. reperibilità</hi><hi rend="CharOverride-1">, i contratti collettivi prevedono una remunerazione aggiuntiva proprio perché serve</hi><hi rend="CharOverride-1"> a compensare la ulteriore limitazione della libertà di quel lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di godere del suo tempo libero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più rigido è il</hi><hi rend="CharOverride-1"> confine fra tempo di lavoro e tempo libero, più certo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e determinato è il confine che separa subordinazione e libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à più effettivo sarà il godimento di quella libertà. Questo confine, però, può essere elastico, flessibile</hi><hi rend="CharOverride-1">: allora il grado di protezione della libertà del lavoratore varia</hi><hi rend="CharOverride-1"> in base al grado di rigidità/flessibilità del confine fra</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo di lavoro e tempo libero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal senso, però</hi><hi rend="CharOverride-1">, può diventare importante determinare come può esercitarsi il potere di variare/flessibilizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">quel confine fra subordinazione e libertà. Voglio dire che se </hi><hi rend="CharOverride-1">la variazione dipendesse dalla volontà del lavoratore di modificare i </hi><hi rend="CharOverride-1">tempi di lavoro in base alle sue esigenze, essa costituirebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">un rafforzamento della sua libertà perché il godimento del tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">libero dipenderebbe dalla volontà del lavoratore (pensiamo al caso del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro agile dove non avere «precisi vincoli di orario» costituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">una flessibilità agita dal lavoratore); invece, se la variabilità dei tempi di lavoro dipendesse dalla volontà</hi><hi rend="CharOverride-1"> del datore di lavoro l’esercizio della libertà del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul tempo di non-lavoro si ridurrebbe perché il godimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> del tempo libero sarebbe condizionato dalla volontà altrui (pensiamo alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina della flessibilità oraria, nelle sue varie forme).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Insomma, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’oggettivazione contrattuale del lavoro realizza una de-limitazione del potere</hi><hi rend="CharOverride-1"> del datore di lavoro che protegge lo spazio di libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à dei lavoratori, declinata come libertà dalla subordinazione nel lavoro. Anche in questo caso, la libertà «dal» </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro non nega il rapporto di potere cioè la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">limitata (o finanche negata) «nel» lavoro subordinato ma si esercita </hi><hi rend="CharOverride-1">nel diritto si sottrarsi alla subordinazione.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">c) la libertà «dal» </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro come libertà di sospendere il lavoro</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa declinazione della libertà dei lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1">come diritto di sottrarsi all’obbligazione di lavoro subordinato, ci </hi><hi rend="CharOverride-1">offre un’ulteriore prospettiva nella concezione della libertà «dal» lavoro. </hi><hi rend="CharOverride-1">Prendiamo ad esempio il diritto alla sospensione del rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro in caso di malattia. In questo caso un lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">ammalato ha il diritto di curarsi senza essere obbligato a </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorare. È vero che il diritto al congedo per malattia </hi><hi rend="CharOverride-1">è espressione del diritto fondamentale alla tutela della salute </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">art. 32 Cost.; nondimeno, il diritto alla salute dei lavoratori sarebbe frustrato se </hi><hi rend="CharOverride-1">non vi fosse corrispondentemente il diritto di un lavoratore ammalato </hi><hi rend="CharOverride-1">alla libertà dall’obbligazione di lavorare. Peraltro, si tenga presente </hi><hi rend="CharOverride-1">che si tratta proprio di un atto di libera volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">dal momento che un lavoratore non è obbligato alla sospensione </hi><hi rend="CharOverride-1">della prestazione in caso di malattia se non è la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua volontà a rivendicare la sospensione: infatti, nessuno può impedire </hi><hi rend="CharOverride-1">a un lavoratore di andare ugualmente al lavoro pur avendo </hi><hi rend="CharOverride-1">febbre alta. Resta fermo che egli ha il pieno diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">di liberarsi dall’obbligazione di lavorare per curarsi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo discorso </hi><hi rend="CharOverride-1">vale anche per tutti gli altri diritti a congedi e </hi><hi rend="CharOverride-1">permessi grazie ai quali un lavoratore, in determinate condizioni può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere libero dall’obbligazione di lavorare.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa concezione della libertà «dal» lavoro ci permette anche di apprezzare un ulteriore elemento</hi><hi rend="CharOverride-1"> che valorizza la scelta dell’ordinamento di proteggere la libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> «dal» lavoro così concepita: mi riferisco alle ipotesi di sospensione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della prestazione nel qual caso resta fermo il diritto alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione o all’equivalente funzionale (per stare all’esempio, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’indennità di malattia). Non che senza conservare la retribuzione durante il </hi><hi rend="CharOverride-1">periodo di assenza giustificata dal lavoro non sarebbe garantita la </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà dal lavoro (pensiamo ai diritti di congedo senza diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">alla retribuzione); tuttavia, l’ordinamento giuridico sostiene la libertà «dal» </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro se la scelta di un lavoratore di esercitare quella </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà di sottrarsi all’adempimento contrattuale non provoca un sacrificio </hi><hi rend="CharOverride-1">economico-retributivo: in questo senso, favorire l’integrazione della indennità </hi><hi rend="CharOverride-1">di malattia fino al 100% della retribuzione ordinaria di un lavoratore, come fanno molti contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">collettivi, è una norma inderogabile di origine contrattuale che sostiene </hi><hi rend="CharOverride-1">la libertà «dal» lavoro. Quindi, attraverso questi diritti, la libertà «</hi><hi rend="CharOverride-1">dal» lavoro subordinato si sostanzia non solo nella libera volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’individuo di sospendere la prestazione di lavoro per malattia </hi><hi rend="CharOverride-1">ma anche nella sua promozione in termini di effettiva garanzia </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto sociale alla salute.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla luce di questa casistica, </hi><hi rend="CharOverride-1">possiamo dire che questa terza declinazione della libertà (la libertà «</hi><hi rend="CharOverride-1">dal» lavoro) è una libertà che non nega la condizione di assoggettamento contrattuale al potere </hi><hi rend="CharOverride-1">del datore di lavoro, cioè non nega la limitazione (o </hi><hi rend="CharOverride-1">negazione) della libertà dei lavoratori, derivante a sua volta dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio della libertà «di» lavoro, ma che protegge la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore sottraendolo al vincolo della obbligazione subordinata. Una libertà «</hi><hi rend="CharOverride-1">dal» lavoro che si realizza delimitando la subordinazione, oggettivando la prestazione di lavoro, così </hi><hi rend="CharOverride-1">separandola dalla condizione di libertà da quel vincolo.</hi></p></div><div><head><hi>6. Per </hi><hi>concludere: quale libertà «del» lavoro?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le tre preposizioni con le </hi><hi rend="CharOverride-1">quali abbiamo declinato il rapporto fra libertà e lavoro («di», </hi><hi rend="CharOverride-1">«nel» e «dal») ci permettono di indagare le diverse prospettive in cui rapportare diritti di libertà in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto di potere, qual è quello di lavoro subordinato. Un</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto di potere, beninteso, che deriva da un rapporto fra</hi><hi rend="CharOverride-1"> due libertà: la libertà del lavoratore di lavorare tramite contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la libertà del datore di lavoro che si esprime</hi><hi rend="CharOverride-1"> non soltanto nella volontà contrattuale ma – ecco il punto – nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’esercizio del potere gerarchico in quanto datore di lavoro. Due libertà contrapposte in cui una – </hi><hi rend="CharOverride-1">quella del datore di lavoro – ha un </hi><hi rend="italic">quid pluris</hi><hi rend="CharOverride-1"> che </hi><hi rend="CharOverride-1">attiene alla natura stessa della fattispecie: col contratto si istituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">una posizione di potere che esprime pienamente la libertà, a </hi><hi rend="CharOverride-1">dispetto della posizione di subordinazione che esprime limitazione (o negazione) </hi><hi rend="CharOverride-1">della libertà. Ecco l’ambivalenza del rapporto fra libertà e </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro nel contratto: ad uguale libertà corrisponde diseguale potere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbe indurci a dire, dunque, che il lavoro subordinato libero </hi><hi rend="CharOverride-1">è un ossimoro perché il lavoro subordinato è alienato, è estraniato. Le tre preposizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> del rapporto fra lavoro e libertà sembra che non intacchino</hi><hi rend="CharOverride-1"> questi connotati ontologici, strutturali del lavoro subordinato; cioè a dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la libertà contrattuale «di» lavorare e la libertà «nel</hi><hi rend="CharOverride-1">» lavorare intesa come libertà «dal» lavorare, non intaccano ancora l’alienazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">l’estraniazione del lavoro subordinato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si potrebbe obiettare che proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">la dottrina dell’autodeterminazione, dell’autorealizzazione è una possibile risposta </hi><hi rend="CharOverride-1">alternativa: ciò sarebbe vero solo a condizione di definire cos’</hi><hi rend="CharOverride-1">è il lavoro alienato, il lavoro estraniato. Il lavoro soggettivato rimuove l’alienazione del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">subordinato? L’alienazione, l’estraniazione sono fattori su cui è </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile agire sul piano della dimensione individuale della determinazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">prestazione di lavoro? Insomma, un lavoratore agile che può scegliere </hi><hi rend="CharOverride-1">quando e come organizzare il suo tempo di lavoro può </hi><hi rend="CharOverride-1">dirsi un lavoratore meno alienato? In questa prospettiva, un cassiere </hi><hi rend="CharOverride-1">di supermercato, come potrà reimpossessarsi del suo lavoro? In che </hi><hi rend="CharOverride-1">modo, cioè, il Lavoro come fattore produttivo (e non già </hi><hi rend="CharOverride-1">il mero «lavorare») può recuperare una componente di libertà?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In un saggio poco noto di un intellettuale </hi><hi rend="CharOverride-1">sovietico, intitolato </hi><hi rend="italic">Il lavoro e la libertà</hi><hi rend="CharOverride-1">, si legge che </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro non-libero è lavoro assoggettato al controllo del potere, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma che «il problema non sta tanto nel controllo, quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">nella forma sociale in cui questo controllo si realizza» (Davidov </hi><hi rend="CharOverride-1">1966, 72). Si tratta di una notazione molto utile perché </hi><hi rend="CharOverride-1">ci offre una prospettiva diversa sulla liberazione «del» lavoro collocando la lotta contro l’alienazione e l’estraniazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> a un livello superiore alla questione individuale del rapporto fra</hi><hi rend="CharOverride-1"> potere e libertà, a un livello macro-organizzativo del processo</hi><hi rend="CharOverride-1"> produttivo, su un piano che prova a diversificare la questione</hi><hi rend="CharOverride-1"> gerarchica individuale dalla questione della estraneità al processo di direzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e organizzazione della produzione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di una prospettiva che</hi><hi rend="CharOverride-1"> potrebbe rendere utile sviluppare una quarta declinazione del rapporto fra</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro e libertà usando una quarta preposizione: la libertà «del</hi><hi rend="CharOverride-1">» lavoro come soggetto produttivo. Tornando alla domanda da cui si è partiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> in questo discorso, stimolati dal verso finale del canto delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> mondine quando rivendicano di «lavorare in libertà», se ci chiediamo</hi><hi rend="CharOverride-1"> qual è la libertà rivendicata da queste mondine, si potrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispondere col ritornello di un’altra canzone abbastanza famosa, risalente</hi><hi rend="CharOverride-1"> al 1973, intitolata </hi><hi rend="italic">La libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> il cui ritornello recita così</hi><hi rend="CharOverride-1">: «La libertà non è star sopra un albero / Non è neanche il volo di un moscone / </hi><hi rend="CharOverride-1">La libertà non è uno spazio libero / Libertà è partecipazione».</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Arendt, H. 2001. </hi><hi rend="italic">Vita Activa. 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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-027-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2022. Il libro riletto è Trentin 2021. </hi><hi rend="CharOverride-1">L’edizione originale di quest’opera di Trentin è stata </hi><hi rend="CharOverride-1">pubblicata da Editori riuniti, Roma, 2004.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-026-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda Del Punta 2022; Del Punta 2019; Del Punta 2021.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-025-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Fraser, Honnet 2007.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-024-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Mari 2019. Questo stesso autore ha scritto di recente un breve ma </hi><hi rend="CharOverride-1">efficace ritratto del pensiero di Del Punta su questo tema </hi><hi rend="CharOverride-1">in Mari 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-023-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Marx 2012, 609. Ampia è la</hi><hi rend="CharOverride-1"> letteratura sul punto: rinvio per tutti a De Masi 2018</hi><hi rend="CharOverride-1">, in particolare Parte Prima e Parte Seconda.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-022-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul </hi><hi rend="CharOverride-1">significato stesso della parola «lavoro» rinvio anche alla «Introduction» in </hi><hi rend="CharOverride-1">Supiot 1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-021-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sulla concezione aristotelica della schiavitù si veda Parte Prima e Parte Seconda di Bodei 2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-020-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Moulier Boutang </hi><hi rend="CharOverride-1">1998, 129 (</hi><hi rend="italic">traduzione mia</hi><hi rend="CharOverride-1">). Si veda anche versione italiana, </hi><hi rend="italic">Dalla schiavitù al lavoro salariato</hi><hi rend="CharOverride-1">, Manifestolibri, Roma, 2002.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-019-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Un Maestro del diritto del lavoro quel è stato Gérard Lyon</hi><hi rend="CharOverride-1">-Caen, in uno dei suoi primi articoli, scrisse che «il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro ha come solo fondamento la libertà contrattuale</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Lyon-Caen 1951, 40) (</hi><hi rend="italic">traduzione mia</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-018-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Com’è </hi><hi rend="CharOverride-1">ben noto, la NASPI (</hi><hi rend="italic">Nuova prestazione di assicurazione sociale per impiego</hi><hi rend="CharOverride-1">) è garantita in </hi><hi rend="CharOverride-1">caso di disoccupazione involontaria; sicché, per esempio, non si ha </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto a questo sostegno economico in caso di dimissioni, a </hi><hi rend="CharOverride-1">meno che non siano «per giusta causa» a testimoniare una </hi><hi rend="CharOverride-1">certa involontarietà (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. n. </hi><hi rend="CharOverride-1">22/2015).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-017-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il disoccupato deve rendersi disponibile a partecipare</hi><hi rend="CharOverride-1"> a iniziative per il rafforzamento delle competenze, a ricevere formazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, a essere attivo nella ricerca del lavoro e ad accettare</hi><hi rend="CharOverride-1"> «offerte di lavoro congrue». Discorso parzialmente analogo riguarda i lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1"> che sono temporaneamente sospesi dal lavoro e che percepiscono indennit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di integrazione salariale. Cfr. da ultimo Garbuio 2023; Corazza 2022; </hi><hi rend="CharOverride-1">Sartori 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-016-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">«Per ricevere il</hi><hi rend="CharOverride-1"> Reddito di cittadinanza </hi><hi rend="CharOverride-1">è necessario rispettare alcune «condizionalità» che riguardano l’</hi><hi rend="CharOverride-1">immediata disponibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">al lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’adesione ad un percorso personalizzato </hi><hi rend="CharOverride-1">di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’</hi><hi rend="CharOverride-1">inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, </hi><hi rend="CharOverride-1">per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché </hi><hi rend="CharOverride-1">altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale» (così inizia la</hi><hi rend="CharOverride-1"> pagina del sito istituzionale curato dal Ministero del Lavoro </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https</hi><hi rend="CharOverride-1">://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/patti</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-015-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Beninteso: non </hi><hi rend="CharOverride-1">intendo dire che anche chi versa in condizioni economiche tali </hi><hi rend="CharOverride-1">da non avere diritto a un sostegno pubblico non abbia </hi><hi rend="CharOverride-1">ugualmente un «obbligo» di lavorare per procacciarsi un reddito; in </hi><hi rend="CharOverride-1">tal caso però, non si tratta di obbligo giuridico bensì </hi><hi rend="CharOverride-1">socioeconomico.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-014-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il «dovere di lavorare», o perché formalmente derivante dal sistema della condizionalità della sicurezza sociale o </hi><hi rend="CharOverride-1">perché intrinseco nel modello socioeconomico di distribuzione del reddito da </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro prodotto, limita la libertà di non-lavoro. Che si </hi><hi rend="CharOverride-1">tratti di un tema non facile da inquadrare è testimoniato </hi><hi rend="CharOverride-1">dal fatto che non è numerosa la letteratura giuslavorista sul </hi><hi rend="CharOverride-1">«dovere di lavorare» sancito nell’art. 4 Cost. Di recente segnalo una lettura critica della correlazione fra questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dovere e la condizionalità in Somma 2024.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-013-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">I </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori migranti extra-europei hanno vincoli rigidissimi all’esercizio della </hi><hi rend="CharOverride-1">loro libertà di lavoro inteso come «accesso al lavoro» (rinvio </hi><hi rend="CharOverride-1">per tutti agli articoli di Recchia 2020 e Martelloni 2020). </hi><hi rend="CharOverride-1">A tal proposito, mi sembrano efficaci le parole scritte da </hi><hi rend="CharOverride-1">Ermanno 2004, 147, secondo cui un diritto di migrare dovrebbe «</hi><hi rend="CharOverride-1">favorire, rendendola praticabile e compatibile con le altre libertà, proprio la tanto auspicata «libertà di mercato». Pur</hi><hi rend="CharOverride-1"> essendo…il diritto alla migrazione una specificazione del diritto fondamentale</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla libertà personale…mi riterrei soddisfatto se le questioni relative</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla regolazione e limitazione delle migrazioni venissero affrontate con lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> stesso atteggiamento prudente e con lo stesso pregiudizio favorevole con</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui i legislatori delle democrazie avanzate pongono limiti alla libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> di mercato».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-012-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In questo caso, la libera volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">di un lavoratore di stipulare un contratto di lavoro può realizzarsi solo se coincide con la </hi><hi rend="CharOverride-1">libera volontà di un datore di lavoro di stipulare quel </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-011-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il divieto di esercizio di questa libertà è</hi><hi rend="CharOverride-1"> imposto dall’ordinamento giuridico che detta le condizioni della illeceità</hi><hi rend="CharOverride-1"> (oppure liceità) di un contratto di lavoro. Se pensiamo alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> prestazioni sessuali, la negazione della libertà di contratto avente ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggetto prestazioni sessuali non è assoluta dal momento che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’ordinamento giuridico consente un contratto di lavoro in cui la prestazione sessuale è il</hi><hi rend="CharOverride-1"> risultato della prestazione artistica finalizzata alla produzione cinematografica.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-010-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ho avuto modo in passato di esprimermi sul connotato liberista </hi><hi rend="CharOverride-1">che caratterizza la tendenza sempre più accentuata alla derogabilità contrattata </hi><hi rend="CharOverride-1">delle norme di legge nel Capitolo I di Bavaro 2012 </hi><hi rend="CharOverride-1">e in Bavaro 2013.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-009-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">«Il pre-giudizio degli </hi><hi rend="CharOverride-1">interpreti circa l’intento protettivo […] attribuito al diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">ha costituito dunque la base teorica sulla quale nel tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">è stato costruito un vero e proprio principio per induzione…</hi><hi rend="CharOverride-1">»: così Novella 2009, 147.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-008-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">D’Antona 1991 opportunamente richiamato di recente da Ciucciovino 2023. Nello stesso </hi><hi rend="CharOverride-1">senso, di recente, possiamo richiamare Perulli, Speziale 2022, 82: «è </hi><hi rend="CharOverride-1">la stessa norma eteronoma che dovrebbe costruire percorsi di </hi><hi rend="italic">soggettivazione </hi><hi rend="italic">regolativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> funzionali all’acquisizione di libertà sociale e di </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">individuali della persona».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-007-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Arendt 2001, 74, 86,103. Su questa linea si colloca anche Sennet 2008.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-006-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Con questa chiave di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lettura basata sull’alternativa «salario / libertà», Del Punta 2022 rilegge</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’opera di Trentin.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-005-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Lavoratori che dovrebbero essere </hi><hi rend="italic">liberi di scegliere</hi><hi rend="CharOverride-1">: ecco un’altra rivendicazione che accomuna la cultura neoliberista con una parte </hi><hi rend="CharOverride-1">della cultura libertaria progressista.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-004-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sono parole scritte da K</hi><hi rend="CharOverride-1">. Marx, </hi><hi rend="italic">Il Capitale</hi><hi rend="CharOverride-1">, Libro I, Terza sezione, Cap. V, </hi><hi rend="italic">Processo</hi><hi rend="italic"> lavorativo e processo di valorizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, Editori Riuniti, Roma, ed. 1993, 187.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-003-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Marcuse 1969.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-002-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Dei diversi manuali che ho consultato, segnalo Ballestrero, De Simone</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2022 con il Capitolo III della Parte V intitolato «Libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à e dignità del lavoratore» riferito a opinione e riservatezza oppure Mazzotta 2016 in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui c’è un solo paragrafo intitolato «Libertà di opinione </hi><hi rend="CharOverride-1">e diritto alla riservatezza». Se invece prendiamo ad esempio il </hi><hi rend="CharOverride-1">manuale francese di Auzero, Baugard et al. 2023, c’è </hi><hi rend="CharOverride-1">una sezione intitolata «</hi><hi rend="italic">Les libertés et droits fondamentaux</hi><hi rend="CharOverride-1">» in cui vengono indicate quattro libertà: a</hi><hi rend="CharOverride-1"> una vita personale, di espressione, di libero esercizio di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> attività professionale, religiosa.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-001-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">A proposito di diritto francese, </hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. L. 1121-1 del </hi><hi rend="italic">Code du travail</hi><hi rend="CharOverride-1"> così </hi><hi rend="CharOverride-1">recita «niente può apportare restrizioni ai diritti delle persone e alle libertà individuali e collettive </hi><hi rend="CharOverride-1">che non siano giustificate dalla natura delle mansioni da compiere </hi><hi rend="CharOverride-1">o proporzionate al risultato atteso».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_12_111-130.html#footnote-000-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Che poi ci debba</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere l’effettivo inadempimento oppure la mera lesione del vincolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> fiduciario è altra questione che ho avuto modo di trattare</hi><hi rend="CharOverride-1"> in uno studio di molti anni fa: «Ideologia e contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro subordinato», DLRI, 2003193 sgg. Quanto alla libertà assoluta</hi><hi rend="CharOverride-1"> di opinione/identità, a quanto mi risulta, la sola eccezione</hi><hi rend="CharOverride-1">, in Italia, che sancisce una libertà assoluta mi pare riguardi</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’obiezione di coscienza del personale medico nel caso di</hi><hi rend="CharOverride-1"> adibizione alle procedure per l’interruzione di gravidanza; non a</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso si tratta di una espressa previsione di legge.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Vincenzo Bavaro, University of Bari, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">vincenzo.bavaro@uniba.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0003-1742-5542</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Vincenzo Bavaro, <hi rend="italic">Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.08</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -21, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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