<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">Gli scritti di Riccardo Del Punta sul diritto sindacale: la memoria del passato, l’intelligenza del presente, la volontà di riformare</title>
        <author>
          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-4106-4778" type="ORCID">
            <forename>Franca</forename>
            <surname>Borgogelli</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.09</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The subject of this contribution is an analysis of Del Punta's essays on trade union law. Although concerning a branch of labour law apparently not at the centre of his field of interest, such writings highlight the peculiar features of his methodological approach in his considerations on labour regulation and on the role and values of the discipline. These studies allow to reconstruct the complex passages in the evolution of regulation and to understand the present; at the same time, they offer important insights to identify and evaluate future choices, also linking up with the general reflections on the theoretical and axiological foundations of labour law that have characterised the author's thought in the last few years.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>Del Punta</item>
            <item>essays on trade union law</item>
            <item>analysis of the past</item>
            <item>future perspectives</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.09<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.09" /></p>
      <div><head>Gli scritti di Riccardo Del Punta sul diritto sindacale: la memoria del passato, l’intelligenza del presente, la volontà di riformare</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Franca Borgogelli</hi></p><div><head><hi>1. Un dialogo che continua</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La raccolta degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> scritti di Riccardo Del Punta promossa da Maria Luisa Vallauri</hi><hi rend="CharOverride-1"> e William Chiaromonte (Chiaromonte, Vallauri 2024) ci aiuta a ricordare</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel modo più adeguato la sua figura e il ruolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> importante da lui svolto nella comunità scientifica, trasformando in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> dialogo che non si interrompe il rimpianto per il contributo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di idee, analisi, riflessioni che avrebbe potuto ancora offrirci. Tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> raccolta di scritti ci consente infatti di considerare la sua</hi><hi rend="CharOverride-1"> produzione scientifica non come una eredità definita e conclusa, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> come l’opportunità di continuare in un confronto e discussion</hi><hi rend="CharOverride-1">e con lui, guardando al futuro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva vengono qui</hi><hi rend="CharOverride-1"> ‘riletti’ i suoi lavori sul diritto sindacale, ovvero quelli sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> partizione della disciplina giuslavorista che, a prima vista, meno sembra</hi><hi rend="CharOverride-1"> appassionarlo; e che, oltre ad essere quantitativamente meno rilevanti, possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> apparire più lontani dal ‘cuore’ dei suoi interessi. Eppure tali</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavori, per quanto non occupino un posto centrale nella attività</hi><hi rend="CharOverride-1"> scientifica di Del Punta, presentano con evidenza quelle caratteristiche positive</hi><hi rend="CharOverride-1"> già messe in luce da tutti coloro che lo h</hi><hi rend="CharOverride-1">anno ricordato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si riscontra infatti in tutti gli scritti di diritto sindacale, anche nei più risalenti, l’approccio</hi><hi rend="CharOverride-1"> metodologico da lui</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">assunto nelle riflessioni sulla regolazione del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> e sul ruolo della disciplina giuslavorista. Da un lato, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’attenzione al legame tra l’analisi teorica, volta a indagare</hi><hi rend="CharOverride-1"> i fondamenti epistemologici e gli aspetti valoriali, e i profili</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecnici; dunque, la proiezione della riflessione teorica nella ricerca di</hi><hi rend="CharOverride-1"> soluzioni (interpretative e applicative) che tengano conto dell’effettività e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’efficacia della norma in relazione alla evoluzione dei processi</hi><hi rend="CharOverride-1"> reali a cui i valori si rapportano, e al configurars</hi><hi rend="CharOverride-1">i del contesto di riferimento. Dall’altro lato, l’attenzione al dialogo interdisciplinare con </hi><hi rend="CharOverride-1">riguardo alle relazioni e alle reciproche influenze, perché, come lui </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso sostiene, «dentro e intorno “al lavoro” e “all’opera” </hi><hi rend="CharOverride-1">si coagula come in un crogiuolo l’intero sapere sociale». Ancora, si manifesta la capacità di ricostruire con acume di</hi><hi rend="CharOverride-1"> indagine e di comprensione le diverse teorie interpretative di dottrina</hi><hi rend="CharOverride-1"> e giurisprudenza, tenendo altresì sempre presente l’inquadramento storico e</hi><hi rend="CharOverride-1"> il profilo valoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Su un piano più generale, emerge </hi><hi rend="CharOverride-1">quello che non credo eccessivo chiamare ‘il coraggio’ di esprimere </hi><hi rend="CharOverride-1">con nettezza la propria opinione, senza conformismo ma anche senza </hi><hi rend="CharOverride-1">arroganza (per quanto sapesse essere, talvolta, icastico e pungente), così </hi><hi rend="CharOverride-1">dimostrando la sua onestà intellettuale. Al riguardo, significativo è ciò che </hi><hi rend="CharOverride-1">scrive nella conclusione di un saggio del 2006: «Se amiamo </hi><hi rend="CharOverride-1">questa materia, e se vogliamo che rifiorisca, dobbiamo creare le </hi><hi rend="CharOverride-1">condizioni per la germinazione di un pensiero “nuovo”, nonché (guardando </hi><hi rend="CharOverride-1">soprattutto ai più giovani) libero da condizionamenti ambientali rivolti, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">in buona fede, alla delineazione di vecchie e nuove ortodossie» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Del Punta 2006, 279).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La lettura dei suoi contributi sui temi di diritto sindacale riportati nel Secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">Volume degli «Scritti» – di tutti, a prescindere dalla posizione nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">arco temporale, che va dal 1990 al 2014 – è utile </hi><hi rend="CharOverride-1">a ricostruire l’evoluzione della disciplina, è necessaria per comprendere </hi><hi rend="CharOverride-1">il presente, offre spunti di riflessione importanti per individuare e </hi><hi rend="CharOverride-1">valutare le scelte da proiettare nel futuro. Si tratta altresì </hi><hi rend="CharOverride-1">di letture da raccordare poi con le riflessioni di carattere </hi><hi rend="CharOverride-1">generale sui fondamenti – teorici e assiologici – del diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">che hanno caratterizzato, con particolare rilievo negli ultimi anni, il </hi><hi rend="CharOverride-1">pensiero di Del Punta, contenuti nel Primo Volume degli Scritti.</hi></p></div><div><head><hi>2. Gli scritti sul diritto sindacale</hi></head><div><head><hi>2.1. Il filo conduttore</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Volgendo lo sguardo sull’insieme degli scritti sul diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale si può individuare una sorta di filo conduttore che</hi><hi rend="CharOverride-1"> si sviluppa nel succedersi dei contributi e ci guida sino</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle analisi più recenti: la valutazione critica delle cause e</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli effetti della mancanza di regole certe per il sistema</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale, il rilievo della loro necessità, i suggerimenti in ordine</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla fonte e ai contenuti di quelle che a suo</hi><hi rend="CharOverride-1"> avviso dovrebbero essere introdotte.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altri termini, si può dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> che leggendo i suoi scritti si ripercorrono le tappe pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù significative dell’evoluzione della disciplina delle relazioni sindacali in Italia osservate dal punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di vista di quella che Del Punta considera come una</hi><hi rend="CharOverride-1"> insostenibile situazione di «anomia»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-015">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; per superare la quale – pur</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’apprezzamento dei passi avanti compiuti dagli accordi sindacali, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> specie quelli del periodo 2011-14 da lui positivamente valutati</hi><hi rend="CharOverride-1"> – l’unica soluzione è una disciplina legislativa, seppur rispettosa delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> scelte dell’autonomia collettiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-014">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Comunque la si pensi al </hi><hi rend="CharOverride-1">riguardo, le sue analisi offrono elementi importanti di riflessione sui problemi del sistema sindacale che sono ancora </hi><hi rend="CharOverride-1">irrisolti; l’importanza di tali analisi anche oggi, e guardando </hi><hi rend="CharOverride-1">al futuro, è evidente, anche solo considerando le gravi conseguenze </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’anomia con riguardo alla moltiplicazione dei contratti collettivi e </hi><hi rend="CharOverride-1">agli effetti sul regime salariale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’opzione di Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">in favore di un intervento legislativo per regolare il sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacale, che emerge dalla lettura degli scritti sino al </hi><hi rend="CharOverride-1">2014, viene ribadita successivamente, quando la sua opinione </hi><hi rend="CharOverride-1">sul sistema sindacale diventerà solo parte di un ragionare più </hi><hi rend="CharOverride-1">ampio, avente ad oggetto il ruolo e la sorte del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro nel contesto delle trasformazioni tecnologiche; e quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">della proposta di rivisitazione dell’intera disciplina giuslavoristica contenuta ne «</hi><hi rend="CharOverride-1">Il Manifesto» scritto con Bruno Caruso e Tiziano Treu (2020). Ma anche tra le righe delle riflessioni sui fondamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> filosofici e sui valori del diritto del lavoro contenute negli</hi><hi rend="CharOverride-1"> ultimi scritti possiamo trovare assunti rilevanti a proposito del ruolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> della dimensione collettiva in relazione a quella riscoperta della soggettivizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori e quindi della valorizzazione della dimensione individuale che</hi><hi rend="CharOverride-1"> connota il pensiero di Del Punta (si veda </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">, par</hi><hi rend="CharOverride-1">. 3).</hi></p></div><div><head><hi>2.2. Il confronto con i temi classici del</hi><hi> diritto sindacale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il tema del «Contratto collettivo aziendale» è l</hi><hi rend="CharOverride-1">’oggetto del primo saggio riproposto negli Scritti: fu pubblicato nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> volume «Lezioni di diritto sindacale» del 1990 curato da D</hi><hi rend="CharOverride-1">’Antona e offre un’approfondita analisi ad ampio raggio dei profili problematici, seguendo il percorso evolutivo. È pregevole in</hi><hi rend="CharOverride-1"> particolare la puntuale ricostruzione e disamina critica delle letture della</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrina e delle interpretazioni giurisprudenziali, nel contesto del problema «eternamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> irrisolto» dei rapporti tra Ordinamento statale e Ordinamento intersindacale (Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta 1990a).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale tema si intreccia con quello della </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentanza e rappresentatività, già oggetto di interessanti osservazioni nell’ «Intervento» </hi><hi rend="CharOverride-1">alle Giornate di studio Aidlass di Macerata del maggio 1989 (Del Punta 1990b) e quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">sviluppato in un approfondito saggio pubblicato nel 1993 su «La </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentanza sindacale e la rappresentanza dei lavoratori nel quadro degli </hi><hi rend="CharOverride-1">sviluppi del diritto comunitario» (Del Punta 1993).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di </hi><hi rend="CharOverride-1">una puntuale analisi critica comparata sulla sinergia tra regole e </hi><hi rend="CharOverride-1">funzioni della rappresentanza, dove già esprime con nettezza la sua </hi><hi rend="CharOverride-1">argomentata valutazione negativa della persistente «anomia». Pur prendendo atto delle </hi><hi rend="CharOverride-1">grandi difficoltà che qualsiasi riforma prospetterebbe, osserva che il sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">normativo post statutario si è mosso in una direzione tale «</hi><hi rend="CharOverride-1">da dar luogo ad un quadro di relazioni (e, in </hi><hi rend="CharOverride-1">ultima analisi, di relazioni tra fonti) estremamente complesso, le quali </hi><hi rend="CharOverride-1">comportano un crescente coinvolgimento del sindacato nel perseguimento di finalità </hi><hi rend="CharOverride-1">di natura pubblicistica, che attende di essere inserito in una cornice istituzionale compiuta, anche se caratterizzata dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">massima limitazione possibile dei suoi contenuti regolativi» (Del Punta 1993, </hi><hi rend="CharOverride-1">187, richiamando D’Antona 1990, XXXV sgg.). Emblematica, anche considerando </hi><hi rend="CharOverride-1">i suoi lavori più recenti, è poi l’attenzione rivolta </hi><hi rend="CharOverride-1">all’istituto della partecipazione, ben rappresentata dal titolo interrogativo dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ultimo paragrafo del saggio: «Integrazione europea, Stato ed autonomia collettiva: </hi><hi rend="CharOverride-1">verso un modello istituzionale partecipativo?» (Del Punta 1993, 198 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Continuando il percorso diacronico, ritroviamo la riflessione sul sistema della contrattazione collettiva nel </hi><hi rend="CharOverride-1">saggio del 2006 «Una riforma impossibile?», in cui riflette sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina del sistema sindacale commentando il discusso libro di Pietro </hi><hi rend="CharOverride-1">Ichino del 2005 (dal titolo «A cosa serve il sindacato. </hi><hi rend="CharOverride-1">Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro </hi><hi rend="CharOverride-1">il declino»). In tale saggio Del Punta tratta di quella </hi><hi rend="CharOverride-1">che ritiene essere la crisi «a un tempo della </hi><hi rend="italic">contrattazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">come sistema e del </hi><hi rend="italic">contratto collettivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> come istituto riconosciuto dall’ordinamento statuale», che è «anzitutto (anche se non </hi><hi rend="CharOverride-1">esclusivamente) una crisi delle </hi><hi rend="italic">regole</hi><hi rend="CharOverride-1"> della contrattazione». Perché, afferma, «le «</hi><hi rend="CharOverride-1">regole» del sistema sindacale italiano hanno funzionato in una accezione prettamente sociologica, ossia come fattori di tendenziale stabilizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle aspettative di comportamento, ma mai […] in un’accezione più</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuridicamente pregnante, e se del caso cogente» (Del Punta 2006</hi><hi rend="CharOverride-1">, 265-66). Invita quindi «a tornare a guardare in faccia</hi><hi rend="CharOverride-1"> la fondamentale </hi><hi rend="italic">contraddizione istituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del sistema: quella che nasce dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> combinazione tra l’attribuzione ad ogni previsione dei contratti collettivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, sino al più minuscolo contratto aziendale, del carattere dell’inderogabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à e l’assenza di regole sulla produzione degli</hi><hi rend="italic"> input</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativi» (Del Punta 2006, 267); nonché a</hi><hi rend="CharOverride-1"> «smascherare la fallacia dell’equazione più regole = meno libertà sindacale</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2006, 268). Precisa, peraltro, che i suoi assunti presuppongono «naturalmente che si coltivi una visione della contrattazione </hi><hi rend="CharOverride-1">collettiva come tassello fondamentale della regolazione dell’economia e non </hi><hi rend="CharOverride-1">già come mera organizzazione del contropotere collettivo» (Del Punta 2006, </hi><hi rend="CharOverride-1">273).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come è noto, i problemi «esplodono» con le vicende </hi><hi rend="CharOverride-1">della Fiat di Pomigliano e del conflitto con la Fiom-</hi><hi rend="CharOverride-1">Cgil, su cui ricadono gli effetti degli accordi sindacali separati. </hi><hi rend="CharOverride-1">Troviamo la riflessione di Del Punta sulla prospettata loro antisindacalità </hi><hi rend="CharOverride-1">in un commento del 2011 alle sentenze in merito, dal titolo «Gli accordi ‘separati’ sono antisindacali? Il sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacale ‘di fatto’ nell’era della disunità sindacale». Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">ricostruite le vicende nel primo paragrafo non a caso intitolato </hi><hi rend="CharOverride-1">«Cronache da una battaglia», ritorna sul tema dell’anomia, richiamando </hi><hi rend="CharOverride-1">più volte adesivamente le parole di Umberto Romagnoli. E chiude </hi><hi rend="CharOverride-1">lo scritto affermando che:</hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Ve n’è abbastanza comunque per </hi><hi rend="CharOverride-1">concludere che non siamo davanti a una battaglia epocale, o </hi><hi rend="CharOverride-1">comunque risolutiva, ma soltanto ad una scaramuccia neppure troppo appassionante, </hi><hi rend="CharOverride-1">nonché per rammentare una volta di più […] che non sarà </hi><hi rend="CharOverride-1">il ricorso alla via giudiziaria a sciogliere una situazione che sembra essersi drammaticamente incartata. Una situazione, le cui </hi><hi rend="CharOverride-1">cause profonde, tuttavia, si sono andate accumulando durante tutta la (</hi><hi rend="CharOverride-1">troppo glorificata) epoca post costituzionale, dalla quale, oltre al bene </hi><hi rend="CharOverride-1">che sappiamo, è scaturito, per tornare a citare Umberto Romagnoli – </hi><hi rend="CharOverride-1">anche un «tale cumulo di imperfezioni e approssimazioni, reticenze e </hi><hi rend="CharOverride-1">lacune, ammiccamenti ed autocensure, che non ne ha riscontro in </hi><hi rend="CharOverride-1">esperienze sindacali confrontabili con la nostra» (Romagnoli 2011). (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2011, 699)</hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ancora, nel 2012, conclude la puntuale analisi </hi><hi rend="CharOverride-1">ricostruttiva e la riflessione critica – intitolata emblematicamente «Cronache da una </hi><hi rend="CharOverride-1">transizione confusa» – sul controverso art.8 della legge 148/2011 </hi><hi rend="CharOverride-1">e sulle vicende degli accordi sindacali, in particolare sull’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, auspicando che politica, sindacato </hi><hi rend="CharOverride-1">e dottrina, nei limiti delle rispettive competenze, operino «in modo </hi><hi rend="CharOverride-1">che la nebbia di questa confusa trasformazione cominci a diradarsi, </hi><hi rend="CharOverride-1">facendo intravedere i contorni di un sistema sindacale disponibile ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una ragionevole regolazione, al netto di improvvidi interventi del legislatore». </hi><hi rend="CharOverride-1">Manifesta tuttavia un certo pessimismo, nel momento in cui precisa </hi><hi rend="CharOverride-1">di temere che l’occasione non sia di quelle «che </hi><hi rend="CharOverride-1">si presenteranno una seconda volta» (Del Punta 2012, 52).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’</hi><hi rend="CharOverride-1">intervento della Corte costituzionale – con la sentenza n.231 del </hi><hi rend="CharOverride-1">2013 – sulla disciplina della rappresentanza sindacale aziendale contenuta nell’art.</hi><hi rend="CharOverride-1">19 Statuto dei lavoratori dopo la modifica conseguente al referendum </hi><hi rend="CharOverride-1">del 1995 viene commentato da Del Punta, in uno scritto </hi><hi rend="CharOverride-1">destinato agli Studi in memoria di Gianni Garofalo, valutando già </hi><hi rend="CharOverride-1">nel titolo del contributo la pronuncia come «condivisibile ma interlocutoria» (Del Punta 2013). L’analisi – </hi><hi rend="CharOverride-1">a cui premette una esplicitazione delle proprie «precomprensioni» che si </hi><hi rend="CharOverride-1">conclude con l’affermazione che «le doglianze della Fiom erano, </hi><hi rend="CharOverride-1">nella circostanza, del tutto fondate»</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">(Del Punta 2013, 529</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-013">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">) – ricostruisce ed evidenzia con acume la valenza e gli effetti, con riferimento ai rapporti </hi><hi rend="CharOverride-1">tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale e al mutare nel </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo del contesto fattuale delle relazioni sindacali, degli esiti del </hi><hi rend="CharOverride-1">referendum del 1995. Il lettore è reso puntualmente consapevole delle </hi><hi rend="CharOverride-1">conseguenze dell’«equilibrio perduto» e degli «effetti paradossali» del ‘nuovo’ </hi><hi rend="CharOverride-1">criterio selettivo dell’art.19 S.L., messi in risalto dalla vicenda Fiat; nonché </hi><hi rend="CharOverride-1">della sua «irragionevolezza», «perché il diritto di rappresentanza è un</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">prius</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispetto al diritto di contrattazione collettiva, e non può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere sospensivamente condizionato a un certo esito del processo contrattuale» (Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta 2013, 534). Condivisa l’opinione della dottrina (Ghera 2013</hi><hi rend="CharOverride-1">, 193-94) che «l’impresa più ardua per la Corte</hi><hi rend="CharOverride-1">, non era quella di concludere per l’illegittimità del criterio</hi><hi rend="CharOverride-1"> posto, bensì quella di individuare un criterio alternativo» (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2013, 535-36), offre una interessante disamina della decisione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Corte con riguardo al criterio della partecipazione alle trattative e</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla valorizzazione della tutela del dissenso, anche richiamando le preveggenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> osservazioni di Garofalo (1995, 665). E in conclusione torna l</hi><hi rend="CharOverride-1">’auspicio per una regolazione – «di fonte legale, per quanto con la massima sinergia con le parti sociali» – di </hi><hi rend="CharOverride-1">un nuovo sistema sindacale, nel quale anche la disciplina della </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentanza dei lavoratori dovrà essere riconsiderata, auspicabilmente secondo il modello </hi><hi rend="CharOverride-1">della Rsu recepito per legge come nel lavoro pubblico, e </hi><hi rend="CharOverride-1">non secondo quello ormai superato della Rsa (Del Punta, 2013, </hi><hi rend="CharOverride-1">538).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel 2014 sono tre</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-012">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> i contributi che hanno come</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggetto specifico temi di diritto sindacale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nello scritto «Tre domande</hi><hi rend="CharOverride-1"> e una chiosa sulla legge sindacale» Del Punta ribadisce le</hi><hi rend="CharOverride-1"> sue posizioni sul sistema di relazioni sindacali e sulla necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di garantire quella certezza delle regole sui nodi cruciali che ancora manca, evidenziando come le diverse opinioni in materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> dipendano dalle diverse concezioni del ruolo dell’impresa (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2014a, 160). In particolare, torna a sottolineare come la </hi><hi rend="CharOverride-1">sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013 non risolva in </hi><hi rend="CharOverride-1">via definitiva il problema della rappresentanza sindacale, essendo la costruzione </hi><hi rend="CharOverride-1">di un sistema stabile «altra e più complessa cosa»; e </hi><hi rend="CharOverride-1">individua la causa del tasso di incertezza, a suo avviso «</hi><hi rend="CharOverride-1">oltre il livello di guardia», nell’oscillazione tra il criterio </hi><hi rend="CharOverride-1">del mutuo riconoscimento e criteri di legittimazione diversi, che «oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">non possono non fondarsi su meccanismi di verifica del consenso»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-011">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Del Punta 2014a, 161-62).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla domanda su quali siano le vie di una possibile </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma, risponde che tra contratto o legge non c’è </hi><hi rend="CharOverride-1">una «risposta sacrosanta», ma ritiene preferibile «una soluzione legislativa recettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">degli indirizzi contrattuali o debole sussidiaria recettiva […]» perché «le regole </hi><hi rend="CharOverride-1">non debbono confondersi con il gioco, ma debbono essere poste </hi><hi rend="CharOverride-1">prima che esso cominci e non essere ogni volta rinegoziate» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Del Punta 2014a, 162). Precisa che questo non vuol dire tuttavia</hi><hi rend="CharOverride-1"> «che l’ordinamento sindacale si sia estinto: l’immagine veritiera</hi><hi rend="CharOverride-1"> è quella di una fisarmonica, ossia di un gioco continuo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di interazione tra ordinamento intersindacale e ordinamento statuale. Una legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattata, nelle procedure e nei contenuti, è ad esempio un</hi><hi rend="CharOverride-1"> formidabile riconoscimento di importanza dell’Ordinamento intersindacale». Osserva d’altra</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte, con una constatazione rilevante anche con riferimento alla situazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> odierna, che per difendere la sindacalizzazione ci vogliono regole che</hi><hi rend="CharOverride-1"> non siano scritte sulla sabbia e non dipendano dai rapporti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di forza; i quali, quando non sono favorevoli al sindacato</hi><hi rend="CharOverride-1">, aprono la porta ad una desindacalizzazione strisciante (Del Punta 2014</hi><hi rend="CharOverride-1">a, 163).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nelle «Note sparse sul testo unico sulla rappresentanza» </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta esprime apprezzamento per la stipulazione del Testo Unico </hi><hi rend="CharOverride-1">del gennaio 2014, che autorizzerebbe a pensare «che sia finalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">giunto, per le relazioni sindacali […] il tempo delle regole […] sia </hi><hi rend="CharOverride-1">pure di fonte rigorosamente non legislativa». Precisa altresì come il </hi><hi rend="CharOverride-1">salto di qualità che ha caratterizzato tutto il processo negoziale </hi><hi rend="CharOverride-1">dal 2011 al 2014 (Accordo 28 giugno 2011, Protocollo d’</hi><hi rend="CharOverride-1">intesa 31 maggio 2013, T.U. 10 gennaio 2014) consista «</hi><hi rend="CharOverride-1">nel passaggio da un’accezione “debole” di regolazione – secondo la quale le regole sindacali si risolvono in mere direttive</hi><hi rend="CharOverride-1"> rivolte alla stabilizzazione dei comportamenti, ma non sono in grado</hi><hi rend="CharOverride-1"> di produrre effetti giuridici non altrimenti recuperabili – ad una concezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> in virtù della quale le regole, pur mantenendo la maggiore</hi><hi rend="CharOverride-1"> flessibilità inerente alla genesi contrattuale delle stesse, assumono un profilo</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativo più forte, come tale capace di produrre una selezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra vincitori e sconfitti a prescindere dagli aspetti di merito</hi><hi rend="CharOverride-1"> del confronto sindacale» (Del Punta 2014b, 673-74). Non </hi><hi rend="CharOverride-1">risparmia tuttavia rilievi critici per il persistente favore per «l’</hi><hi rend="CharOverride-1">incertezza», con riferimento sia al ricorso alla «politica giudiziaria» da parte della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Fiom sia a una «dottrina che continuava a cullarsi nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> sua pensosa certezza dell’incertezza»; mentre rileva positivamente come sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> stato proprio l’ordinamento intersindacale ad avere, sia pure quasi</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">in extremis</hi><hi rend="CharOverride-1">, una reazione regolatrice (Del Punta 2014b, 675).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il favore per una regolazione eteronoma del sistema sindacale viene </hi><hi rend="CharOverride-1">ancora ribadito nelle «Conclusioni» di una riflessione a più voci su «Consenso e dissenso nella </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentanza e nel conflitto collettivo»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-010">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, affermando l’ineludibilità di </hi><hi rend="CharOverride-1">una legge, sia pure concertata con le parti sociali e di recezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli indirizzi da questa espressi. «Ciò anche per contrastare la</hi><hi rend="CharOverride-1"> regressiva abitudine, tutta italica, a sovrapporre il gioco e le</hi><hi rend="CharOverride-1"> regole che dovrebbero disciplinarlo; per evitare che le regole divengano</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte, ogni volta, del merito della negoziazione». Aggiunge peraltro che</hi><hi rend="CharOverride-1">, qualunque sia la scelta sulla fonte, «il sistema non potrà</hi><hi rend="CharOverride-1"> che essere imperniato al principio maggioritario, che è notoriamente il</hi><hi rend="CharOverride-1"> peggiore tra i meccanismi di scelta sociale, ad eccezione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutti gli altri» (Del Punta 2014c, 268-69).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il </hi><hi rend="CharOverride-1">quadro degli scritti in materia sindacale si deve completare con </hi><hi rend="CharOverride-1">un, seppur sintetico, richiamo alle analisi e alle riflessioni sul </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto di sciopero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Innanzitutto, va segnalato come nei contributi, già </hi><hi rend="CharOverride-1">richiamati, in cui commenta le nuove regole definite dagli accordi sindacali del 2011-2014 </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta si soffermi anche sul rapporto tra il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">di rappresentanza e le regole dello sciopero, in riferimento alle </hi><hi rend="CharOverride-1">clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli </hi><hi rend="CharOverride-1">impegni assunti con la contrattazione collettiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-009">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. «Prende atto» del compromesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale a cui si è arrivati, con il «contrappeso» dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’affermazione, in omaggio al postulato della titolarità individuale del diritto di sciopero, che </hi><hi rend="CharOverride-1">tali clausole non hanno effetto per i singoli lavoratori; e </hi><hi rend="CharOverride-1">osserva come tuttavia ciò non dovrebbe inibire la discussione sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">possibilità di regolare lo sciopero per via convenzionale. La sua </hi><hi rend="CharOverride-1">opinione è che «non possiamo più permetterci il lusso, non </hi><hi rend="CharOverride-1">già del conflitto in sé, quanto di un conflitto non </hi><hi rend="CharOverride-1">regolabile neppure a livello di autonomia collettiva. Occorre garantire la </hi><hi rend="italic">voice </hi><hi rend="CharOverride-1">della rappresentanza, ma anche far sì che l’impresa possa contare </hi><hi rend="CharOverride-1">su un effettivo rispetto degli impegni assunti dagli organismi sindacali». </hi><hi rend="CharOverride-1">A suo parere per garantire tale risultato occorre superare il </hi><hi rend="CharOverride-1">dogma della titolarità individuale – che non è costituzionalmente imposto, come </hi><hi rend="CharOverride-1">le oscillazioni del dibattito post-costituzionale dimostrano – e accettare la </hi><hi rend="CharOverride-1">possibilità di un’auto-regolazione, purché ragionevole e proporzionata, del </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorso al conflitto (Del Punta 2012, 50-2). E nelle </hi><hi rend="CharOverride-1">«Conclusioni» del Convegno del 2014 – premesso che a suo parere «la titolarità individuale, con esercizio collettivo, del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sciopero, è sempre stato nulla più che un brillante</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">escamotage</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrinale, affatto imposto dalla Costituzione», con il quale si</hi><hi rend="CharOverride-1"> è voluto sottrarre un fenomeno fondamentalmente sindacale a qualunque governabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à a tale livello – afferma: «Credo […] che il tema della titolarità meriti comunque un ripensamento non troppo </hi><hi rend="CharOverride-1">costretto dal rispetto della tradizione […] in un’ottica che, pur </hi><hi rend="CharOverride-1">senza soffocare il dissenso in nome dell’istanza di governo, </hi><hi rend="CharOverride-1">non comporti però neppure una svendita della seconda nel nome </hi><hi rend="CharOverride-1">di un conflitto elevato a valore assoluto» (Del Punta 2014c</hi><hi rend="CharOverride-1">, 270).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Peraltro il tema della titolarità – individuale, collettiva, sindacale – del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto di sciopero era già stato trattato da Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1">, con la valutazione critica di tutti i profili problematici, nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ampia e approfondita disamina delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero pubblicata nel Trattato di diritto civile diretto da Bessone (</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2007). Nel merito delle sue riflessioni non è </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile qui entrare; ci si limita a sottolineare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">attenzione rivolta anche alle valenze simboliche, e dunque alle relazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">con le «teorie della società», analizzate nel paragrafo introduttivo, ove </hi><hi rend="CharOverride-1">esplicita anche le proprie «precomprensioni» e la sua «opzione culturale» </hi><hi rend="CharOverride-1">per quanto concerne la concezione dello sciopero, della quale trova riscontro nella crescente integrazione dello sciopero nel sistema costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Del Punta 2007, 149-55).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una approfondita trattazione del tema</hi><hi rend="CharOverride-1"> dello sciopero e della sua disciplina la ritroviamo anche nelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> quindici edizioni del suo Manuale, che peraltro assegna ampio spazio</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tutta la partizione sindacale della materia.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per quanto riguarda</hi><hi rend="CharOverride-1"> la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali – su cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> Del Punta era intervenuto al Congresso Aidlass di Fiuggi del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1988 commentando i progetti di regolazione legislativa allora in discussione</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Del Punta 1989) – è rilevante, anche a conferma della perdurante</hi><hi rend="CharOverride-1"> attualità del suo pensiero, uno scritto del 2005 su «Sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale e servizi essenziali», in cui commenta proprio quella delibera</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Commissione di Garanzia del settembre 2003, la n.134</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cui si è richiamata l’attuale Commissione nella sua</hi><hi rend="CharOverride-1"> delibera del 9 novembre 2023 che ha suscitato molte perplessità</hi><hi rend="CharOverride-1">. Trattando della legittimità dello sciopero generale, e riflettendo in particolare</hi><hi rend="CharOverride-1"> sui limiti in cui possa essere configurabile una disciplina speciale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del suo esercizio nei servizi pubblici essenziali, Del Punta d</hi><hi rend="CharOverride-1">à risposte che appaiono in sintonia con le (condivisibili a parere di chi scrive) critiche rivolte da</hi><hi rend="CharOverride-1"> una parte della dottrina alla delibera della Commissione del novembre</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2023 (Scarpelli, Zoppoli 2023); e svolge interessanti osservazioni anche sulle</hi><hi rend="CharOverride-1"> questioni definitorie. È significativo richiamare in particolare l’affermazione che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «appare non solo legittimo, ma doveroso, tenere conto delle caratteristiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> intrinseche che, su un piano di tipicità sociale, l’azione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sciopero tradizionalmente assume», poiché «non v’e dubbio che</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’interprete della legge n. 146/1990 è stato implicitamente sollecitato dal legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> a rispettare il grande caposaldo della tradizione interpretativa in ordine</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’articolo 40 Cost., ovvero l’essere lo sciopero – e</hi><hi rend="CharOverride-1"> quindi il diritto di sciopero – identificato dall’esperienza sociale medesima</hi><hi rend="CharOverride-1"> […]» (Del Punta 2005, 425). Da rimarcare altresì che, a suo</hi><hi rend="CharOverride-1"> avviso, le peculiarità dello sciopero generale, con la relativa eccezionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à, giustificano un sacrificio proporzionalmente maggiore dei diritti dell’utenza, pur comunque da proteggere attraverso la garanzia delle </hi><hi rend="CharOverride-1">prestazioni indispensabili</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-008">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>2.3. Sul rapporto tra individuale e collettivo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La sintetica ricostruzione qui svolta dei principali contributi di Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta aventi i temi del diritto sindacale come specifico oggetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> (collocati nell’arco temporale 1990-2014) si chiude</hi><hi rend="CharOverride-1"> con una sua riflessione ‘di fondo’, pubblicata nel 2008</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-007">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e significativamente intitolata «Individuale e collettivo: una coppia da ripensare?</hi><hi rend="CharOverride-1">». Questa scelta è dovuta al fatto che tale riflessione può essere letta come una sorta di </hi><hi rend="CharOverride-1">ponte con i riferimenti all’autonomia collettiva contenuti nei suoi </hi><hi rend="CharOverride-1">scritti più recenti: sebbene questi rivolgano lo sguardo a progetti </hi><hi rend="CharOverride-1">generali relativi all’evoluzione del diritto del lavoro nel nuovo </hi><hi rend="CharOverride-1">contesto tecnologico e digitale, con l’obiettivo in particolare di </hi><hi rend="CharOverride-1">conciliare interessi e valori, oltre che di dare rilevanza alla </hi><hi rend="CharOverride-1">dimensione individuale, al loro interno tuttavia il filo conduttore del </hi><hi rend="CharOverride-1">suo pensiero sul diritto sindacale non si interrompe.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">non ritiene più soddisfacente il modo in cui è spesso </hi><hi rend="CharOverride-1">presentata la coppia individuale-collettivo, secondo la tradizione del pensiero </hi><hi rend="CharOverride-1">giuslavorista. Si riferisce «alla rappresentazione del rapporto individuale e collettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">come una </hi><hi rend="italic">contrapposizione</hi><hi rend="CharOverride-1">, teorica, culturale e politica: là dove l’</hi><hi rend="CharOverride-1">individuale è identificato con il mercato, quindi con il ‘neoliberismo’</hi><hi rend="CharOverride-1">; il collettivo, invece, con una regolazione sociale, quanto invasiva non importa</hi><hi rend="CharOverride-1"> qui, del mercato. Quasi due mondi l’un contro l</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro armati, e il secondo è quello da difendere […] visto</hi><hi rend="CharOverride-1"> che il collettivo è una sorta di marchio di fabbrica</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del lavoro, che ne incarna anche il fascino</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2008, 305). Rileva, considerando il ruolo </hi><hi rend="CharOverride-1">di protezione attribuito alla legge, come essa si rivolga fondamentalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">agli individui prima che ai soggetti collettivi; e come la </hi><hi rend="CharOverride-1">stessa imputazione dei diritti soggettivi avvenga sempre su base individuale. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per cui non ritiene azzardato osservare «che i diritti si </hi><hi rend="CharOverride-1">collocano, e si muovono, su un piano che non è </hi><hi rend="CharOverride-1">poi così lontano dall’individualismo liberale, anche se, nella misura in cui si atteggiano (dal punto di vista del </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuto) diritti come di «opposizione» all’iniziativa economica, ne rappresentano </hi><hi rend="CharOverride-1">uno sviluppo, e anzi, per molti versi, un superamento» (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2008, 306). Osserva altresì come a «correggere la barra» </hi><hi rend="CharOverride-1">sia intervenuto il concetto di collettivo e in particolare di «</hi><hi rend="CharOverride-1">interesse collettivo»</hi><hi rend="italic">, «</hi><hi rend="CharOverride-1">del quale il sindacato è ente rappresentativo». Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettivo ha completato l’opera della legge «consentendo di trascendere</hi><hi rend="CharOverride-1"> davvero l’individualismo, e quindi mantenendo il diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> in contatto culturale col proprio fondo: un fondo hegeliano prima</hi><hi rend="CharOverride-1"> che marxiano, organicistico, meta-liberale se non, più propriamente antiliberale</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2008, 306).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Interrogandosi poi su cosa si intenda – nel discorso </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoristico – per «collettivo», risponde che se pretendiamo di utilizzare il «</hi><hi rend="CharOverride-1">collettivo» come fondamento</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’azione sindacale non può concedersi un’</hi><hi rend="CharOverride-1">eccessiva distanza dalla realtà del lavoro, con le sue trasformazioni che hanno comportato un’«esplosione» dell’interesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettivo, alla cui declinazione al singolare si è sostituito il</hi><hi rend="CharOverride-1"> «pluralismo degli interessi collettivi»</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di gruppi e sotto-gruppi, </hi><hi rend="CharOverride-1">in potenziale conflitto tra loro. L’interesse collettivo si è </hi><hi rend="CharOverride-1">frammentato e conflitti nuovi sono venuti sempre più in risalto: «conflitti rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">ai quali il sindacato è sempre più chiamato a schierarsi, </hi><hi rend="CharOverride-1">e dove c’è qualcuno che vince e qualcuno che </hi><hi rend="CharOverride-1">perde» (Del Punta 2008, 307).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’analisi prosegue con un’</hi><hi rend="CharOverride-1">approfondita disamina del concetto di interesse collettivo, anche con riguardo al rapporto con il concetto di solidarietà; di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo non si può dar qui conto, ma va sottolineato</hi><hi rend="CharOverride-1"> come Del Punta sia netto nell’affermare che le sue</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutazioni non portano a ritenere che l’utilità della regolazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettiva</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">sia venuta meno: quella collettiva rimane una dimensione essenziale</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche se non esclusiva, della regolazione, e come tale da</hi><hi rend="CharOverride-1"> difendere e da promuovere, «perché costituisce la migliore tecnica disponibile</hi><hi rend="CharOverride-1"> per riequilibrare certe imperfezioni del mercato del lavoro e prendere</hi><hi rend="CharOverride-1"> decisioni di allocazione di risorse scarse tenendo conto al meglio</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli interessi dei principali </hi><hi rend="italic">stakeholder</hi><hi rend="CharOverride-1">, che sono i lavoratori, nonch</hi><hi rend="CharOverride-1">é, più ampiamente, per realizzare forme di governo almeno in parte congiunto dell’impresa e </hi><hi rend="CharOverride-1">delle reti d’impresa». Il collettivo, dunque, come «</hi><hi rend="italic">luogo della </hi><hi rend="italic">regolazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, piuttosto che dell’interesse, o di un valore altro </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto a quello economico»; ne consegue che il problema principale </hi><hi rend="CharOverride-1">è come gestire la regolazione collettiva (</hi><hi rend="italic">rectius </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacale) nell’epoca dei tanti e differenziati interessi collettivi (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2008, 309). Se il «collettivo», in quanto plurale e «divisibile»</hi><hi rend="CharOverride-1">, non può vantare una «primazia automatica» sull’individuale, è tuttavia «chiamato, per un verso, </hi><hi rend="CharOverride-1">a mostrarsi in grado di ospitare la crescente differenziazione interna </hi><hi rend="CharOverride-1">agli interessi, aprendosi alle diversità individuali, e, per un altro, </hi><hi rend="CharOverride-1">a riqualificarsi […] tramite procedure non soltanto </hi><hi rend="italic">esternamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> cogenti ed efficaci, </hi><hi rend="CharOverride-1">nel rapporto con il titolare dell’interesse contrapposto, ma anche </hi><hi rend="italic">internamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispettose di tutti gli interessi rappresentati […] con selezioni il più possibile eque tra essi» (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2008, 310-11).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La sua opzione è dunque per un </hi><hi rend="CharOverride-1">collettivo «che non deve contrapporsi, bensì porsi </hi><hi rend="italic">al servizio dell’</hi><hi rend="italic">individuale</hi><hi rend="CharOverride-1">, al fine di garantire a ciascuno dosi crescenti di </hi><hi rend="italic">capability</hi><hi rend="CharOverride-1">, e </hi><hi rend="italic">dei gruppi</hi><hi rend="CharOverride-1">, per fornire ad essi condizioni di effettiva eguaglianza di opportunità». E conclude che </hi><hi rend="CharOverride-1">quello così immaginato «non è un ritorno al contratto, bensì </hi><hi rend="CharOverride-1">uno spostamento di baricentro, che tenga conto della realtà di </hi><hi rend="CharOverride-1">un mondo del lavoro profondamente cambiato, il quale ha ancora </hi><hi rend="CharOverride-1">bisogno della dimensione collettiva come strumento, ma che sempre più </hi><hi rend="CharOverride-1">difficilmente potrà rispecchiarsi in essa. Un collettivo, in due parole, post-romantico e post-metafisico» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2008, 311).</hi></p></div></div><div><head><hi>3. Riflessione sui valori e dimensione </hi><hi>collettiva negli scritti recenti.</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il saggio del 2008 da ultimo </hi><hi rend="CharOverride-1">richiamato può essere collegato agli sviluppi successivi del pensiero di </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta sulle regole del sistema sindacale così come si </hi><hi rend="CharOverride-1">dispiegherà nelle riflessioni del periodo più recente, che riguardano un «</hi><hi rend="CharOverride-1">rinnovato diritto del lavoro». Sono due i profili su cui si intende concentrare l’attenzione</hi><hi rend="CharOverride-1">: da un lato, è interessante osservare come le idee di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Del Punta sulle regole del sistema sindacale si «incasellino» nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> suo progetto generale di rivisitazione del diritto del lavoro; dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro, viene in evidenza la loro relazione con la valenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> da lui attribuita alla valorizzazione della soggettività e quindi anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’autonomia individuale e con la sua riflessione sui «valori</hi><hi rend="CharOverride-1">» nella prospettiva filosofica, in specie con riferimento alla teoria neo-repubblicana della libertà come non dominio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto concerne il primo profilo, nel saggio del 2018 «Un </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto per il lavoro 4.0» – in cui riflette ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> ampio raggio sul ruolo che può giocare il diritto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro nei processi di trasformazione digitale (e non solo) che</hi><hi rend="CharOverride-1"> si avviano a coinvolgere tutti i settori e le realtà</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavorative – in merito ai «modelli di azione collettiva adeguati a</hi><hi rend="CharOverride-1"> fronteggiare, e se possibile a co-gestire, questi complessi processi</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2018, 242 sgg.) Del Punta prospetta una nuova declinazione e rilevanza </hi><hi rend="CharOverride-1">per il ruolo della partecipazione. Constatato </hi><hi rend="CharOverride-1">come le relazioni sindacali siano «rimaste sospese tra le vecchie </hi><hi rend="CharOverride-1">abitudini fordiste e i tentativi di tracciare nuove prospettive di </hi><hi rend="CharOverride-1">collaborazione strategica, nonché costantemente esposte a fenomeni di destrutturazione», e </hi><hi rend="CharOverride-1">come il sistema legale e sindacale sembri «essere in qualche </hi><hi rend="CharOverride-1">modo in cerca, pur senza ancora trovarlo, di un </hi><hi rend="italic">paradigma </hi><hi rend="italic">positivo</hi><hi rend="CharOverride-1">, capace di tenere insieme le istanze della crescita economica </hi><hi rend="CharOverride-1">e della valorizzazione del lavoro, concepite non come contrapposte bensì </hi><hi rend="CharOverride-1">come strategicamente complementari», rilevate altresì le criticità del sistema della contrattazione collettiva, pur «vitale </hi><hi rend="CharOverride-1">e ramificato»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-006">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, Del Punta ribadisce la necessità del passaggio </hi><hi rend="CharOverride-1">a uno stadio di maggiore istituzionalizzazione, perché non è più </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenibile «la lussuosa informalità» in cui l’azione collettiva ha potuto prosperare per decenni, cumulando «il meglio </hi><hi rend="CharOverride-1">della libertà e il meglio dell’essere uno dei perni </hi><hi rend="CharOverride-1">del governo pubblicistico del sistema» (Del Punta 2018, 238 e 243). Premesso </hi><hi rend="CharOverride-1">che «la contrattazione collettiva resta una risorsa fondamentale di una «</hi><hi rend="CharOverride-1">economia coordinata di mercato» come quella italiana» e che «resta peraltro aperta, a fare da connettore dell’insieme, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> questione della filosofia dell’azione collettiva», a suo giudizio il</hi><hi rend="CharOverride-1"> contesto dell’economia 4.0 rende ancora più urgente «abbracciare</hi><hi rend="CharOverride-1">» la prospettiva della «collaborazione strategica», mettendo in secondo piano, se non </hi><hi rend="CharOverride-1">come strumento di ultima istanza, il ricorso al conflitto. Auspica </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque «una nuova cultura sindacale, che non abbia timore di </hi><hi rend="CharOverride-1">partecipare in modo proattivo al governo delle aziende, e non </hi><hi rend="CharOverride-1">soltanto nella gestione delle crisi ma anche, andando oltre un </hi><hi rend="CharOverride-1">atteggiamento di mera «resilienza adattiva», nei processi di innovazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">di rilancio produttivo delle stesse nell’interesse comune delle imprese </hi><hi rend="CharOverride-1">e dei lavoratori» (Del Punta 2018, 244).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La proposta (per </hi><hi rend="CharOverride-1">il legislatore) di riforma del sistema sindacale nel contesto dei </hi><hi rend="CharOverride-1">cambiamenti connessi alla globalizzazione e alla rivoluzione digitale, finalizzata a </hi><hi rend="CharOverride-1">«innescare» processi di effettivo rinnovamento, viene poi precisata nel «Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile» scritto </hi><hi rend="CharOverride-1">con Caruso e Treu, con riguardo sia alle strategie di </hi><hi rend="CharOverride-1">innovazione del sindacato, elencate in sei punti, sia al rafforzamento </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’efficacia </hi><hi rend="italic">erga omnes </hi><hi rend="CharOverride-1">dei contratti collettivi (si rinvia per </hi><hi rend="CharOverride-1">questa parte a Caruso, Del Punta, Treu 2020, 51 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il secondo profilo su cui si intende portare l’attenzione </hi><hi rend="CharOverride-1">concerne il collegamento tra le analisi e le proposte di </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta sui temi del diritto sindacale e le riflessioni </hi><hi rend="CharOverride-1">che caratterizzano i suoi scritti più recenti in merito alla «</hi><hi rend="CharOverride-1">rivisitazione» dei valori del diritto del lavoro e alle «intersezioni» tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> discorso filosofico e diritto del lavoro (in particolare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">approccio delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la concezione neo-repubblicana della libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">come non dominio). Non potendo peraltro entrare in questa sede </hi><hi rend="CharOverride-1">nel merito di tali complesse questioni, ci si limita a </hi><hi rend="CharOverride-1">mettere in evidenza come da quegli scritti si possano trarre </hi><hi rend="CharOverride-1">suggestioni anche per ripensare al rapporto tra dimensione collettiva e </hi><hi rend="CharOverride-1">dimensione individuale e alla sua declinazione nel contesto delle trasformazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnologiche e delle loro conseguenze in ordine in particolare all’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio dei poteri datoriali, considerando altresì il rilievo da attribuire alla soggettività dei lavoratori. Ci </hi><hi rend="CharOverride-1">si riferisce in particolare agli scritti di Del Punta: «Valori </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro ed economia di mercato» (2020), «Diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro e valori» (2022a),</hi><hi rend="italic"> «</hi><hi rend="CharOverride-1">Lavoro e libertà (rileggendo «</hi><hi rend="CharOverride-1">La libertà viene prima», di Bruno Trentin)» (2022b), «Contratto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro (Teorie filosofiche)» (2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dal primo degli scritti dianzi citati deriva</hi><hi rend="CharOverride-1"> la conferma del riconoscimento attribuito da Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">al ruolo dell’autonomia collettiva anche quando questa non solo </hi><hi rend="CharOverride-1">non è direttamente al centro delle sue disamine ma, come </hi><hi rend="CharOverride-1">nel caso di specie, nello studio assume rilievo la valorizzazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del ruolo dell’autonomia individuale. In questo saggio, premessa la «</hi><hi rend="CharOverride-1">connaturata storicità del diritto del lavoro», egli svolge un importante discorso sui valori </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro e sulla loro «filosofia»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-005">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, adottando </hi><hi rend="CharOverride-1">il metodo di «miscelare </hi><hi rend="italic">realismo storico e tensione normativa</hi><hi rend="CharOverride-1">» per </hi><hi rend="CharOverride-1">delineare una «</hi><hi rend="italic">rivisitazione costruttiva</hi><hi rend="CharOverride-1">» dei valori al fine di renderli </hi><hi rend="CharOverride-1">maggiormente consoni ai processi di trasformazione intervenuti; ma che rappresenti </hi><hi rend="CharOverride-1">«</hi><hi rend="italic">anche il modo di impostare nei termini più appropriati e fruttuosi il rapporto tra il diritto del lavoro e </hi><hi rend="italic">l’economia di mercato</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2020, 31-3).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non </hi><hi rend="CharOverride-1">è ovviamente possibile in alcun modo dar conto della approfondita </hi><hi rend="CharOverride-1">disamina condotta da Del Punta della «storia intrigante» dei valori; </hi><hi rend="CharOverride-1">e neppure delle sue proposte di «reinterpretazione» di quei valori </hi><hi rend="CharOverride-1">«che definiscono la base fondamentale che sorregge il discorso giuslavoristico nelle sue molteplici forme e manifestazioni» (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2020, 34) e che vanno «intesi come concetti che </hi><hi rend="CharOverride-1">lungi dall’originare da generalizzazioni filosofiche, emergono dall’esperienza viva </hi><hi rend="CharOverride-1">della materia in un nesso co-evolutivo con essa» (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2020, 50-1; di questo si occupa specificamente nel </hi><hi rend="CharOverride-1">par. 5 del saggio). Qui rileva evidenziare come nel contesto </hi><hi rend="CharOverride-1">di tale analisi venga da lui prospettato il ruolo dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">autonomia collettiva e il suo rapporto con l’autonomia individuale, considerando che all’interrogativo su come i fattori di trasformazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la torsione che hanno impresso al diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> si riflettano «sul patrimonio assiologico della materia», risponde che tali</hi><hi rend="CharOverride-1"> processi «postulano un lavoratore non più mero recettore passivo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> protezione ma al contrario attivo nel mercato del lavoro, sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> interno sia esterno» (Del Punta 2020, 52 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Respinto l</hi><hi rend="CharOverride-1">’approccio basato su «un’idea tendenzialmente conflittuale dell’azione collettiva, con una speculare svalutazione della filosofia partecipativa», riconducibile «</hi><hi rend="CharOverride-1">all’</hi><hi rend="italic">identikit</hi><hi rend="CharOverride-1"> del tipico giuslavorista </hi><hi rend="italic">no-market</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2020, </hi><hi rend="CharOverride-1">36-7), Del Punta configura la partecipazione come «prospettiva strategica» dell’azione collettiva (Del Punta 2020, </hi><hi rend="CharOverride-1">40), facendo riferimento all’indirizzo politico culturale in cui meglio </hi><hi rend="CharOverride-1">si riconosce, da lui definito «</hi><hi rend="italic">dell’economia sociale di mercato</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-004">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. E per quanto riguarda il rapporto tra dimensione individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">e collettiva, quando illustra il compito della regolazione, che deve </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenere il lavoratore «tramite un apparato di misure di tipo </hi><hi rend="CharOverride-1">«capacitante», ispirato a un’immagine di lavoratore non più soltanto come «paziente» ma come «agente»</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="CharOverride-1">il riferimento per il sostegno al lavoratore è sia all’</hi><hi rend="CharOverride-1">azione pubblica sia all’azione collettiva; dunque, prospetta un rapporto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> ‘collaborazione’</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e non certo una contrapposizione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ancora, nell’auspicare, </hi><hi rend="CharOverride-1">per la regolazione, un riferimento assiologico che sappia guardare al </hi><hi rend="CharOverride-1">di là della prospettiva difensiva per proiettarsi verso l’obiettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">positivo della soggettivizzazione del lavoratore, da considerarsi come il più </hi><hi rend="CharOverride-1">profondo dei valori sottesi alla materia, si preoccupa di sottolineare </hi><hi rend="CharOverride-1">nel contempo la necessità di tener fermo il concetto dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impegno sociale dello stato in una con l’essenziale funzione di intermediazione svolta dai sindacati</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2020, 54). E nell’indicare, quali riferimenti teorici</hi><hi rend="CharOverride-1"> della prospettiva tracciata, il </hi><hi rend="italic">Capabilities Approach</hi><hi rend="CharOverride-1"> sviluppato da Amartya Sen</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Martha Nussbaum e il rilevo attribuito alla libertà sostanziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ciascuna persona, si preoccupa di precisare che il liberalismo</hi><hi rend="CharOverride-1"> seniano coltiva «un individualismo etico ma non ontologico, per cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> non implica alcuna negazione della dimensione collettiva dell’azione sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2020, 55)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-003">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La necessità di evitare che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il discorso sui valori finisca, per come è svolto, «con</hi><hi rend="CharOverride-1"> il riferirsi essenzialmente alla dimensione legislativa, dove c’è un</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislatore che può giocare il ruolo di padrone dei valori</hi><hi rend="CharOverride-1">», mentre «ovviamente riguarda, </hi><hi rend="italic">mutatis mutandis</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche la dimensione dell’azione collettiva», è ribadita </hi><hi rend="CharOverride-1">nello studio pubblicato nel volume da lui curato (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2022a, 24), ove riepiloga la sua opinione sul tema della</hi><hi rend="CharOverride-1"> «rivisitazione» dei valori. Si limita tuttavia ad avvertire che non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si può dimenticare la duplice dimensione, legislativa e collettiva, del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro e non entra nel merito della «nuova</hi><hi rend="CharOverride-1">» configurazione dei valori con riferimento all’autonomia collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per quanto concerne il pensiero di </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta sulla teoria neo-repubblicana della libertà come non </hi><hi rend="CharOverride-1">dominio di Philip Pettit, e sul concetto di libertà sostanziale, </hi><hi rend="CharOverride-1">per seguire il filo rosso dei rimandi alla dimensione collettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuti nelle sue analisi e riflessioni al riguardo il riferimento </hi><hi rend="CharOverride-1">è al suo ultimo scritto (Del Punta 2023). Qui </hi><hi rend="CharOverride-1">sviluppa una approfondita e complessa disamina delle molteplici «intersezioni» tra </hi><hi rend="CharOverride-1">discorso filosofico e diritto del lavoro, focalizzando l’attenzione su </hi><hi rend="CharOverride-1">quelle che «concernono un eventuale impiego delle teorie filosofico-politiche </hi><hi rend="CharOverride-1">per illuminare le idee politiche e morali che animano, sebbene </hi><hi rend="CharOverride-1">mediate da principi e concetti giuridici, il diritto del lavoro»</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ritiene che questo si configuri come «un fruttuoso approccio al diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">e non una fuga più o meno elusiva verso l’</hi><hi rend="CharOverride-1">astrazione», perché se il giuslavorista si apre «a una concezione </hi><hi rend="CharOverride-1">non puramente positivistica del diritto» i valori politici ed etici </hi><hi rend="CharOverride-1">non possono essere tenuti fuori dal discorso giuridico, in quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">rilevanti per il farsi della legge e per la sua </hi><hi rend="CharOverride-1">interpretazione e applicazione; e perché la connessione con i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">è una componente chiave del DNA del diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">«a causa del suo originario differenziarsi (in senso profondamente correttivo) dal diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">privato, in quanto esempio paradigmatico del weberiamo diritto materiale, rivolto </hi><hi rend="CharOverride-1">al perseguimento di obiettivi sociali» (Del Punta 2023, 204 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un aiuto per seguire il suo pensiero con riguardo in </hi><hi rend="CharOverride-1">particolare al rapporto tra eguaglianza e libertà (sostanziale) e al </hi><hi rend="CharOverride-1">concetto di libertà come non dominio, al fine di individuare </hi><hi rend="CharOverride-1">il posto che può occupare la dimensione collettiva nel disegno </hi><hi rend="CharOverride-1">da lui tracciato, può venire da un suo scritto precedente, </hi><hi rend="CharOverride-1">dedicato alla rilettura del saggio di Trentin «La libertà viene </hi><hi rend="CharOverride-1">prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale» </hi><hi rend="CharOverride-1">in occasione della sua ripubblicazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-002">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Del Punta 2022b). Sono al</hi><hi rend="CharOverride-1"> riguardo significativi i passaggi in cui Del Punta evidenzia come</hi><hi rend="CharOverride-1"> Trentin metta «al cuore» del suo progetto «un valore forte</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed a suo modo rivoluzionario per il mondo del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">: la libertà della persona, concepita come valore «che viene prima</hi><hi rend="CharOverride-1">», e dunque come prioritario rispetto agli obiettivi di realizzazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> benessere dei lavoratori e di sradicamento della miseria, nonché pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù ampiamente rispetto all’orizzonte dell’eguaglianza» (Del Punta 2022b, 4-5). Non perché quegli obiettivi non siano da </hi><hi rend="CharOverride-1">perseguire, ma perché tra essi «emerge come </hi><hi rend="italic">prius inter pares</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">il tema della lotta contro il dominio, che Trentin scorge </hi><hi rend="CharOverride-1">nello stesso patrimonio genetico del movimento dei lavoratori […] e che </hi><hi rend="CharOverride-1">deve essere posto al centro del progetto politico-sociale che </hi><hi rend="CharOverride-1">egli reputa necessario» (Del Punta 2022b, 5). Richiamandosi alle diverse</hi><hi rend="CharOverride-1"> e adesive citazioni che Trentin dedica al concetto di libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à sostanziale come «capacitazione» della persona introdotto da Amartya Sen (divenuto la base dell’approccio</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle </hi><hi rend="italic">capabilies</hi><hi rend="CharOverride-1">), Del Punta osserva come la prospettiva seniana per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la quale «l’eguaglianza da perseguire è quella delle capacità</hi><hi rend="CharOverride-1"> in quanto opportunità di scelta messe a disposizioni di ciascuno</hi><hi rend="CharOverride-1">», rapportata al lavoro subordinato inglobi «concettualmente anche la libertà come non dominio sostenuta dalla concezione neo-repubblicana</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Philip Pettit, che tende a divenire la priorità delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> priorità nel contesto di un rapporto caratterizzato dal dominio, al</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale deve essere contrapposto, pertanto, un solido contropotere» (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2022b, 5). È in particolare qui da richiamare ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">che Del Punta sottolinea, dopo aver messo in evidenza la </hi><hi rend="CharOverride-1">lettura data da Trentin alla dialettica tra libertà ed eguaglianza: </hi><hi rend="CharOverride-1">«In questo movimento, tendente verso la libertà e i diritti, il concetto di collettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">certamente non scompare – ci sarebbe da stupirsi del contrario, in </hi><hi rend="CharOverride-1">un uomo con la storia di Trentin – ma si de-</hi><hi rend="CharOverride-1">ontologizza, facendosi pragmaticamente aperto alla realtà viva delle singole persone </hi><hi rend="CharOverride-1">e del loro lavoro concreto e riqualificandosi in termini di </hi><hi rend="CharOverride-1">solidarietà protesa verso la meta dell’eguaglianza delle capacità» (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2022b, 6).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tornando alla trattazione sistematica del tema del</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto tra teorie filosofiche e contratto di lavoro, oggetto della</hi><hi rend="CharOverride-1"> sua ultima pubblicazione, tra i tanti rilevanti elementi di riflessione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e confronto dialettico che essa offre, qui si ‘segnala’ – come</hi><hi rend="CharOverride-1"> semplice rinvio – </hi><hi rend="CharOverride-1">il rilievo che le considerazioni di Del Punta sul tema della «libertà dal dominio</hi><hi rend="CharOverride-1">» rivestono nella fase attuale della storia del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, chiamato a mantenere saldi i suoi valori e i suoi</hi><hi rend="CharOverride-1"> principi fondativi nel radicalmente nuovo contesto, caratterizzato dall’informatizzazione dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> processi decisionali e dal peculiare configurarsi dei poteri datoriali nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’era dell’intelligenza artificiale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ci si riferisce in particolare alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> sue riflessioni sul come la teoria della libertà come non dominio abbia</hi><hi rend="CharOverride-1"> consentito di superare e accantonare il concetto di libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à negativa come non interferenza, propria del liberalismo neoclassico, e di evidenziare la rilevanza della libertà sostanziale, riportando</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’attenzione su questa, quale premessa indispensabile anche per l</hi><hi rend="CharOverride-1">’affermazione del principio di eguaglianza (prima anteposto); ponendo in luce</hi><hi rend="CharOverride-1"> come ora la libertà, «oscurata» in passato dal principio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> eguaglianza, si prospetta come precondizione per garantire l’eguaglianza e</hi><hi rend="CharOverride-1"> assume un rilievo particolare nella nuova realtà che «riscopre l’individuo» e dà un particolare rilievo alla dimensione soggettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore (parr. 6 e 7).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dunque l’interrogativo </hi><hi rend="CharOverride-1">riguarda il se e il come la teoria della libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">come non dominio – vista come la base teorica della storia del diritto del lavoro, come</hi><hi rend="CharOverride-1"> un modo di raccontare quella storia nei suoi passaggi, diversi</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei mezzi ma non nel fine, e come legittimazione teorica</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli interventi volti a riequilibrare lo squilibrio di potere che</hi><hi rend="CharOverride-1"> da sempre connota il contratto di lavoro – possa offrire inquadramento</hi><hi rend="CharOverride-1">, sostegno e indicazioni utili per la nuova storia che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro necessariamente deve costruire, per poter continuare a</hi><hi rend="CharOverride-1"> svolgere, anche a fronte di una realtà radicalmente mutata, articolata</hi><hi rend="CharOverride-1"> e molto complessa da indagare, il compito di garantire il</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispetto dei propri valori e dei principi base, costituzionali innanzitutto</hi><hi rend="CharOverride-1">, adeguando le tecniche e gli strumenti per mantenerli integri.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La</hi><hi rend="CharOverride-1"> risposta è positiva, perché la teoria può utilmente sottendere la</hi><hi rend="CharOverride-1"> riflessione sul futuro del contrasto al dominio arbitrario di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte negoziale – il datore di lavoro nell’esercizio del suo</hi><hi rend="CharOverride-1"> potere – sull’altra parte, anche oggi nella nuova realtà. A</hi><hi rend="CharOverride-1">nche se abbiamo la Costituzione che garantisce la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, la riflessione filosofica continua ad </hi><hi rend="CharOverride-1">aiutare a trovare la misura del bilanciamento auspicata da Riccardo </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta. Ciò vale, nel nuovo mondo digitalizzato, sia nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> contesti in cui si affermano modelli di</hi><hi rend="italic"> empowerment </hi><hi rend="CharOverride-1">fondati sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> responsabilizzazione e valorizzazione dei lavoratori nei processi aziendali e sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> condivisione degli obiettivi, sia nelle situazioni in cui lo strumento</hi><hi rend="CharOverride-1"> digitale accentua le possibilità di dominio sui lavoratori e diminuisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> le loro opportunità di tutela. Le modalità di esercizio </hi><hi rend="CharOverride-1">del potere datoriale sono ben diverse, ma in entrambi i </hi><hi rend="CharOverride-1">casi bisogna considerare le possibilità di arbitrio e la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di individuare e introdurre limiti adeguati alle diverse situazioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo dimostrano le analisi </hi><hi rend="CharOverride-1">della – copiosa, accurata, ricca di spunti interessanti – dottrina che ha </hi><hi rend="CharOverride-1">approfonditamente indagato il fenomeno: il problema riguarda tutti, per quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">assumendo forme diverse, con riferimento sia alle professionalità più elevate </hi><hi rend="CharOverride-1">sia alle più basse. Dunque il rischio dell’opacità del </hi><hi rend="CharOverride-1">potere si estende progressivamente, per entrambi i profili di condizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro, riguardando non solo quei contesti e situazioni – gig </hi><hi rend="CharOverride-1">economy e varie modalità di lavoro su piattaforma – in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">il rischio che si accentui il divario tra il potere </hi><hi rend="CharOverride-1">nebuloso da un lato e la debolezza dei lavoratori dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">altro è altissimo (citando Rodotà); pericoli, pur di tipo peculiare, si configurano anche per le situazioni nuove </hi><hi rend="CharOverride-1">ed evolute, che interrogano sulla causa del contratto, i rapporti </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’organizzazione, nuove forme partecipative e di non conflitto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo ambito, per quanto concerne la regolazione l’attenzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> è rivolta principalmente alla fonte eteronoma, nazionale ed europea, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> le misure (e tra queste un posto di rilievo è</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuito all’informazione e alla trasparenza) volte a garantire i</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti dei lavoratori, in specie sotto il profilo dell’effettivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à, nell’era della intelligenza artificiale; ma non si può trascurare la fonte collettiva, anche se </hi><hi rend="CharOverride-1">il legislatore sembra tendere a marginalizzarla, perché la contrattazione collettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbe rivestire un ruolo importante, come evidenziato in dottrina</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al riguardo si confermano rilevanti le osservazioni e le proposte </hi><hi rend="CharOverride-1">di Riccardo Del Punta. Innanzitutto, le sue analisi critiche che </hi><hi rend="CharOverride-1">mettono in evidenza le conseguenze negative dell’anomia, preconizzandone anche </hi><hi rend="CharOverride-1">i rischi per la tenuta del sistema sindacale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_13_131-150.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, e comunque</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’indebolimento del ruolo delle organizzazioni sindacali, come risulta dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricostruzione qui condotta dei suoi scritti sul diritto sindacale. D</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro lato, per quanto concerne gli spazi di intervento per la dimensione collettiva nel nuovo contesto</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavorativo, è significativo ciò che afferma nel suo ultimo scritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, dedicato al contratto collettivo e le teorie filosofiche. Avviandosi verso</hi><hi rend="CharOverride-1"> la conclusione del saggio, dopo la riflessione sulle affinità tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> la teoria della libertà repubblicana di Pettit e la teoria</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle capacità di Amantya Sen e l’individuazione degli agganci</hi><hi rend="CharOverride-1"> teorici per un collegamento tra le due teorie, con </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento alle trasformazioni dei modelli organizzativi e produttivi caratterizzati dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">avvento del lavoro digitale, che involgono potenziali profondi mutamenti del ruolo del lavoratore nelle organizzazioni del lavoro, afferma: «</hi><hi rend="CharOverride-1">Deve essere innanzitutto considerata l’azione collettiva rivolta a implementare </hi><hi rend="CharOverride-1">forme di partecipazione alla gestione dell’impresa, anche tramite lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sviluppo di contrattazione decentrata innovativa, nonché sulla scia dei diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">di rappresentanza e partecipazione previsti per legge in speciali situazioni» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2023, 226).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo Del Punta ha invitato la </hi><hi rend="CharOverride-1">dottrina giuslavorista «a cogliere il senso profondo di un processo </hi><hi rend="CharOverride-1">di trasformazione già in atto nella materia per distillarne le </hi><hi rend="CharOverride-1">componenti di positività e volgerle verso un orizzonte valoriale progressivamente </hi><hi rend="CharOverride-1">nuovo, nel quale possano identificarsi tanto le istanze di socialità </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto quelle di efficienza, sì da dare un fondamento più solido </hi><hi rend="CharOverride-1">al diritto del lavoro del XXI secolo» (Del Punta 2020, </hi><hi rend="CharOverride-1">57); e ha fornito indicazioni e suggerimenti con riguardo sia </hi><hi rend="CharOverride-1">alle teorie sia agli strumenti per attuarle, preziosi in particolare </hi><hi rend="CharOverride-1">per i più giovani.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Egli possedeva le tre «potenze», ovvero «</hi><hi rend="CharOverride-1">capacità», che secondo i pensatori del passato devono guidare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">agire umano: la «memoria» del passato, «l’intelligenza» del presente</hi><hi rend="CharOverride-1">, la «volontà» di agire per «riformare</hi><hi rend="CharOverride-1">» (ovvero «trasformare» la realtà); e con riferimento a tali tre</hi><hi rend="CharOverride-1"> «potenze» (che sapeva esprimere appieno anche nel settore della disciplina</hi><hi rend="CharOverride-1"> apparentemente meno frequentato del suo itinerario intellettuale) il lavoro scientifico</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Riccardo continua a offrire un contributo essenziale.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B. 2017. “La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione.” WP CSDLE “Massimo D’Antona” - 326.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R., Treu, T. 2020. “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” WP CSDLE “Massimo D’Antona” - 20 maggio.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Chiaromonte, W. 2024. “Riccardo Del Punta, interprete e innovatore.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> In </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro</hi><hi rend="italic">. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W</hi><hi rend="CharOverride-1">. Chiaromonte, M.L. Vallauri, voll. I e II, 21-38</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Firenze University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">D’Antona, M. 1990. </hi><hi rend="italic">Diritto sindacale</hi><hi rend="italic"> in trasformazione</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Jovene.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 1989. “Intervento.” In</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e</hi><hi rend="italic"> pubblico. Atti del IX Congresso nazionale di diritto del lavoro</hi><hi rend="italic">, Fiuggi, 8-9-10 aprile 1988</hi><hi rend="CharOverride-1">, 154-58. Milano: Gi</hi><hi rend="CharOverride-1">uffré.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 1990a. “Contratto collettivo aziendale.” In </hi><hi rend="italic">Letture di diritto sindacale</hi><hi rend="CharOverride-1">, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> cura di M. D’Antona, 281-338. Napoli: Jovene. Ora</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del</hi><hi rend="italic"> lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di</hi><hi rend="CharOverride-1"> W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 55-93. Firenze</hi><hi rend="CharOverride-1">: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 1990b. “Intervento.” </hi><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="italic">Rappresentanza e rappresentatività del sindacato</hi><hi rend="CharOverride-1">. AIDLaSS, Atti delle Giornate di </hi><hi rend="CharOverride-1">Studio di Macerata, 5,6 maggio 1989, 194-98. Milano: </hi><hi rend="CharOverride-1">Giuffré.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 1993. “La rappresentanza sindacale e la </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentanza dei lavoratori nel quadro degli sviluppi del diritto comunitario.” </hi><hi rend="italic">Diritto delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 183-203. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo </hi><hi rend="italic">Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti </hi><hi rend="italic">sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.</hi><hi rend="CharOverride-1">L. Vallauri, Vol. II, 95-125. Firenze: Firenze University Press, </hi><hi rend="CharOverride-1">2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2005. “Sciopero generale e servizi essenziali.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Diritto delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 423-429. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, </hi><hi rend="italic">valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del </hi><hi rend="italic">lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. </hi><hi rend="CharOverride-1">II, 127-32. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">R. 2006. “Una riforma impossibile?” </hi><hi rend="italic">Rivista italiana di diritto del lavoro,</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 259-279. Ora </hi><hi rend="CharOverride-1">anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del </hi><hi rend="italic">lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di </hi><hi rend="CharOverride-1">W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 133-47. Firenze: </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2007. “Lo sciopero.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> In </hi><hi rend="italic">Il lavoro subordinato</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di F. Carinci, in </hi><hi rend="italic">Trattato di Diritto privato</hi><hi rend="CharOverride-1">, diretto da M. </hi><hi rend="CharOverride-1">Bessone, vol. XXIV, Tomo I, 393-436. Torino: Giappichelli. Ora </hi><hi rend="CharOverride-1">anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del </hi><hi rend="italic">lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di </hi><hi rend="CharOverride-1">W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 149-192. Firenze: </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2008. “Individuale e </hi><hi rend="CharOverride-1">collettivo: una coppia da ripensare?” </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">: 305-</hi><hi rend="CharOverride-1">12. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e </hi><hi rend="italic">regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a </hi><hi rend="CharOverride-1">cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 193-</hi><hi rend="CharOverride-1">98. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2011. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Gli accordi «separati» sono antisindacali? Il sistema sindacale ‘di fatto’ nell’era della disunità sindacale.” </hi><hi rend="italic">Rivista italiana di diritto del lavoro,</hi><hi rend="CharOverride-1"> II</hi><hi rend="CharOverride-1">: 690-99. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori</hi><hi rend="italic"> e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 199-208. Firenze: </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2012. “Cronache da </hi><hi rend="CharOverride-1">una transizione confusa (su art.8, legge n.148/2011, </hi><hi rend="CharOverride-1">e dintorni).” </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, 31-53. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti </hi><hi rend="italic">scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, </hi><hi rend="CharOverride-1">M.L. Vallauri, Vol. II, 209-27. Firenze: Firenze University </hi><hi rend="CharOverride-1">Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2013. “L’art.19 Statuto </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori davanti alla Consulta: una decisione condivisibile ma interlocutoria.” </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, 527-38 e in </hi><hi rend="italic">Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo</hi><hi rend="CharOverride-1">, Bari: Cacucci, 2015, 283-90. </hi><hi rend="CharOverride-1">Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole </hi><hi rend="italic">del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 229-38. </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2014a. “Tre</hi><hi rend="CharOverride-1"> domande e una chiosa sulla legge sindacale.” In </hi><hi rend="italic">Legge o</hi><hi rend="italic"> contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte cost. n</hi><hi rend="italic">.231/2013</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di F. Carinci, 159-64. Adapt</hi><hi rend="CharOverride-1"> University Press. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori</hi><hi rend="italic"> e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 239-43</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2014b. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza.” </hi><hi rend="italic">Diritto delle relazioni </hi><hi rend="italic">industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 673-86. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, </hi><hi rend="italic">valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del </hi><hi rend="italic">lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. </hi><hi rend="CharOverride-1">II, 249-59. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">R. 2014c. “Consenso e dissenso nella rappresentanza e nel conflitto</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettivo.” In </hi><hi rend="italic">Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. Barbera e A. Perulli, 267-70</hi><hi rend="CharOverride-1">. Padova: Cedam. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori</hi><hi rend="italic"> e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 245-48. Firenze: Firenze University</hi><hi rend="CharOverride-1"> Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2018. “Un diritto per il</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro 4.0.” In </hi><hi rend="italic">Il lavoro 4.0. La quarta</hi><hi rend="italic"> rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura</hi><hi rend="CharOverride-1"> di A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari, 237-62. Firenze</hi><hi rend="CharOverride-1">: Firenze University Press. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni</hi><hi rend="italic">, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del</hi><hi rend="italic"> lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol</hi><hi rend="CharOverride-1">. I, 591-615. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1">, R. 2020. “Valori del diritto del lavoro ed economia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> mercato.” In </hi><hi rend="italic">Il diritto del lavoro e la grande trasformazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, 27-62</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: Il Mulino (e in WP CSDLE “Massimo D’Antona</hi><hi rend="CharOverride-1">” – 395/2019). Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori</hi><hi rend="italic"> e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. I</hi><hi rend="CharOverride-1">, 647-71. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2022a. “Lavoro e libertà (rileggendo «La libertà viene prima»</hi><hi rend="CharOverride-1">, di Bruno Trentin).” </hi><hi rend="italic">LavoroDirittiEuropa</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 1-9. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo</hi><hi rend="italic"> Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti</hi><hi rend="italic"> sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di W. Chiaromonte, M</hi><hi rend="CharOverride-1">.L. Vallauri, Vol. I, 729-36. Firenze: Firenze University Press</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2022b. “Diritto del lavoro e </hi><hi rend="CharOverride-1">valori.” In </hi><hi rend="italic">Valori e tecniche del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a </hi><hi rend="CharOverride-1">cura di R. Del Punta, 21-8. Firenze: Firenze University </hi><hi rend="CharOverride-1">Press. Ora anche in </hi><hi rend="italic">Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e </hi><hi rend="italic">regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a </hi><hi rend="CharOverride-1">cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. I, 737-</hi><hi rend="CharOverride-1">44. Firenze: Firenze University Press, 2024.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2023. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Contratto di lavoro (Teorie filosofiche).” In </hi><hi rend="italic">Contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di R. Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">R. Romei, F. Scarpelli, diretto da, in </hi><hi rend="italic">Enciclopedia del diritto – </hi><hi rend="italic">I Tematici</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. VI, 204-26. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Forlivesi, M. </hi><hi rend="CharOverride-1">2022. “Sindacato.” In </hi><hi rend="italic">Lavoro digitale</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. Novella, </hi><hi rend="CharOverride-1">P. Tullini, 153 sgg. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Garofalo, M.G. 1995. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Rappresentanze aziendali e referendum.” </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto del lavoro e </hi><hi rend="italic">delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 659 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ghera, E. 2013. “Sull’art.</hi><hi rend="CharOverride-1">19 dello Statuto dei lavoratori.” </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto del lavoro </hi><hi rend="italic">e delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 185 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ichino, P. 2005. </hi><hi rend="italic">A </hi><hi rend="italic">cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema bloccato </hi><hi rend="italic">e la scommessa contro il declino</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Mondadori.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Lamannis, M. </hi><hi rend="CharOverride-1">2023. “La contrattazione collettiva aziendale alla prova del management algoritmico.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati</hi><hi rend="CharOverride-1"> 15: 163 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Magnani, M. 2019. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Nuove tecnologie e diritti sindacali.” </hi><hi rend="italic">Labour &amp; Law Issues</hi><hi rend="CharOverride-1"> 5, 2: </hi><hi rend="CharOverride-1">4.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Purificato, I. 2023. “Governare l’innovazione tecnologica: il rilancio </hi><hi rend="CharOverride-1">del metodo partecipativo in rapporto sinergico con la contrattazione collettiva.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati</hi><hi rend="CharOverride-1"> 15: 121 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Romagnoli, U. 2011. “È ora di attuare</hi><hi rend="CharOverride-1"> la Costituzione sul sindacato.” </hi><hi rend="italic">Eguaglianza &amp; Libertà</hi><hi rend="CharOverride-1">, maggio.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Saracini, P., </hi><hi rend="CharOverride-1">Gargiulo, U. 2023. “Riflettendo su parti sociali e innovazione tecnologica: </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuti, ratio e metodo.” </hi><hi rend="italic">Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">15: 9 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Scarpelli, F. 2023. “Sciopero generale e prestazioni indispensabili: i </hi><hi rend="CharOverride-1">dubbi sul provvedimento della Commissione di garanzia.” </hi><hi rend="italic">RGLgiurisprudenza online</hi><hi rend="CharOverride-1">, Newsletter </hi><hi rend="CharOverride-1">11, “L’argomento del mese.”</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Treu, T. 2022. “La digitalizzazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro: proposte europee e piste di ricerca.” </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">federalismi.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">9: 190 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tullini, P. 2018. “L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo.” </hi><hi rend="italic">Labour &amp; Law Issues</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 4 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zappalà, L. 2024. “Intelligenza artificiale, sindacato e diritti collettivi.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> In </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro e intelligenza artificiale</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. Biasi, 173 sgg. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zoppoli, L</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2023. “Lo sciopero generale tra diritto e conflitto (politico-istituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1">).” </hi><hi rend="italic">RGLgiurisprudenza online</hi><hi rend="CharOverride-1">, Newsletter 11, “L’argomento del mese.”</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-015-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’uso di questo termine è ricorrente nei suoi saggi.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-014-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Chiaromonte 2024, 23-4</hi><hi rend="CharOverride-1">, mette efficacemente in rilievo la centralità negli scritti di Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta del tema della necessità di una regolazione legislativa del</hi><hi rend="CharOverride-1"> sistema sindacale.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-013-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Lo scritto – «L’art.19 Statuto </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori davanti alla Consulta: una pronuncia condivisibile ma interlocutoria» </hi><hi rend="CharOverride-1">– è stato pubblicato anche in </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2013, 527 ss, a cui si </hi><hi rend="CharOverride-1">riferiscono le indicazioni delle pagine delle citazioni riportate nel testo.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-012-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">E anche gli ultimi riportati nel Secondo Volume degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> Scritti: si veda Parte II «Scritti di diritto sindacale», 55</hi><hi rend="CharOverride-1">-259.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-011-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Apprezza la regola sull’efficacia </hi><hi rend="italic">erga omnes</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dei contratti aziendali stipulati su base maggioritaria, che «è la meno imperfetta delle regole, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto piena di difetti» (Del Punta 2014a, 164).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-010-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si tratta delle «Conclusioni» della seconda sessione di un Convegno</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal titolo «Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali</hi><hi rend="CharOverride-1">», svoltosi a Venezia il 26 e 27 ottobre 2014.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-009-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ci si riferisce: all’ultimo paragrafo, intitolato «Postilla (su diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di rappresentanza e regole dello sciopero)» di Del Punta 2012</hi><hi rend="CharOverride-1">, 50 ss, a Del Punta 2014 b, 684 ss, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> Del Punta 2014c, 270.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-008-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Aggiunge «che lo sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia generale non dovrebbe significare necessariamente che esso sia tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> solo se proclamato con riferimento all’intero ambito nazionale, potendosi</hi><hi rend="CharOverride-1"> configurare anche scioperi generali limitati ad una certa area territoriale</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad es. una regione» (Del Punta 2005, 427).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-007-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si tratta della rielaborazione dell’intervento al Convegno «Dimensione individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">e collettiva nel diritto del lavoro. Trasformazioni dell’impresa e </hi><hi rend="CharOverride-1">mercato del lavoro» svoltosi a Bologna il 24-25 settembre </hi><hi rend="CharOverride-1">2007 in occasione del ventennale della pubblicazione della Rivista Lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">e Diritto.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-006-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sottolinea in particolare l’importanza del contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> aziendale, quale «strumento congiunto di rinnovamento dei modelli organizzativi sotto</hi><hi rend="CharOverride-1"> il segno della digitalizzazione» (Del Punta 2018, 243).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-005-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si vedano in particolare le prime pagine del saggio: Del Punta 2020, 27 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-004-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tale indirizzo politico culturale è da lui definito «dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’economia sociale di mercato» in quanto ispirato all’idea della</hi><hi rend="CharOverride-1"> conciliazione tra mercato (concepito però come ordine istituzionale e non</hi><hi rend="CharOverride-1"> naturale come nel liberalismo classico) e giustizia sociale (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2020, 37).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-003-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Precisa, peraltro, che il liberalismo seniano «</hi><hi rend="CharOverride-1">contrasta invece un collettivismo ontologico, che tenda a negare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">individuale e riassorbirlo nel collettivo, secondo un approccio che in </hi><hi rend="CharOverride-1">effetti trova riscontro in una parte importante della tradizione giuslavoristica», </hi><hi rend="CharOverride-1">una prospettiva per la quale a suo avviso non esistono </hi><hi rend="CharOverride-1">più le condizioni sociologiche di base a livello di condizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di classe, «ammesso e non concesso che essa possa essere </hi><hi rend="CharOverride-1">accettabile» (p.55, nota 32).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-002-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il saggio di Trentin</hi><hi rend="CharOverride-1">, del 2004, è stato ripubblicato, con altri scritti e pagine</hi><hi rend="CharOverride-1"> inedite dei Diari, in Trentin 2021.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Le analisi </hi><hi rend="CharOverride-1">della dottrina sono troppo numerose per poter essere qui compiutamente </hi><hi rend="CharOverride-1">indicate; ci si limita pertanto a rinviare (anche per gli </hi><hi rend="CharOverride-1">ulteriori richiami bibliografici) ad alcuni degli studi più recenti che </hi><hi rend="CharOverride-1">si occupano in particolare del ruolo delle parti sociali: Treu </hi><hi rend="CharOverride-1">2022; Forlivesi 2022; Saracini e Gargiulo, Purificato, Lamannis, 2023; Zappalà </hi><hi rend="CharOverride-1">2024.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_13_131-150.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Caruso 2017, Tullini 2018, Magnani 2019.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Franca Borgogelli, University of Siena, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">franca.borgogelli@unisi.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-4106-4778</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Franca Borgogelli, <hi rend="italic">Gli scritti di Riccardo Del Punta sul diritto sindacale: la memoria del passato, l’intelligenza del presente, la volontà di riformare,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.09</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -21, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="168421">Chiaromonte, W. 2024. “Riccardo Del Punta, interprete e innovatore.” In Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, voll. I e II, 21-38. Firenze: Firenze University Press.</bibl>
          <bibl n="170838">D’Antona, M. 1990. Diritto sindacale in trasformazione. Napoli: Jovene.</bibl>
          <bibl n="168525">Del Punta, R. 1989. “Intervento.” In Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico. Atti del IX Congresso nazionale di diritto del lavoro, Fiuggi, 8-9-10 aprile 1988, 154-58. Milano: Giuffr&amp;#233;.</bibl>
          <bibl n="168328">Del Punta, R. 1990a. “Contratto collettivo aziendale.” In Letture di diritto sindacale, a cura di M. D’Antona, 281-338. Napoli: Jovene. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 55-93. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168970">Del Punta, R. 1990b. “Intervento.” In Rappresentanza e rappresentativit&amp;#224; del sindacato. AIDLaSS, Atti delle Giornate di Studio di Macerata, 5,6 maggio 1989, 194-98. Milano: Giuffr&amp;#233;.</bibl>
          <bibl n="168303">Del Punta, R. 1993. “La rappresentanza sindacale e la rappresentanza dei lavoratori nel quadro degli sviluppi del diritto comunitario.” Diritto delle relazioni industriali, 183-203. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 95-125. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168347">Del Punta, R. 2005. “Sciopero generale e servizi essenziali.” Diritto delle relazioni industriali, 423-429. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 127-32. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168405">Del Punta, R. 2006. “Una riforma impossibile?” RIDL I: 259-279. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 133-47. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168301">Del Punta, R. 2007. “Lo sciopero.” In Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, in Trattato di Diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. XXIV, Tomo I, 393-436. Torino: Giappichelli. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 149-192. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168353">Del Punta, R. 2008. “Individuale e collettivo: una coppia da ripensare?” Lavoro e diritto 22: 305-12. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 193-98. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168321">Del Punta, R. 2011. “Gli accordi &amp;#171;separati&amp;#187; sono antisindacali? Il sistema sindacale ‘di fatto’ nell’era della disunit&amp;#224; sindacale.” RIDL II: 690-99. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 199-208. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168333">Del Punta, R. 2012. “Cronache da una transizione confusa (su art.8, legge n.148/2011, e dintorni).” Lavoro e diritto, 31-53. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 209-27. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168296">Del Punta, R. 2013. “L’art.19 Statuto dei lavoratori davanti alla Consulta: una decisione condivisibile ma interlocutoria.” Lavoro e diritto, 527-38 e in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Bari: Cacucci, 2015, 283-90. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 229-38. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168297">Del Punta, R. 2014a. “Tre domande e una chiosa sulla legge sindacale.” In Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte cost. n.231/2013, a cura di F. Carinci, 159-64. Adapt University Press. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 239-43. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168338">Del Punta, R. 2014b. “Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza.” Diritto delle relazioni industriali, 673-86. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 249-59. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168298">Del Punta, R. 2014c. “Consenso e dissenso nella rappresentanza e nel conflitto collettivo.” In Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, a cura di M. Barbera e A. Perulli, 267-70. Padova: Cedam. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. II, 245-48. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168295">Del Punta, R. 2018. “Un diritto per il lavoro 4.0.” In Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attivit&amp;#224; lavorative, a cura di A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari, 237-62. Firenze: Firenze University Press. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. I, 591-615. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168294">Del Punta, R. 2020. “Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato.” In Il diritto del lavoro e la grande trasformazione, a cura di B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, 27-62. Bologna: Il Mulino (e in WP CSDLE “Massimo D’Antona” – 395/2019). Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. I, 647-71. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168335">Del Punta, R. 2022a. “Lavoro e libert&amp;#224; (rileggendo &amp;#171;La libert&amp;#224; viene prima&amp;#187;, di Bruno Trentin).” LavoroDirittiEuropa 1: 1-9. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. I, 729-36. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168312">Del Punta, R. 2022b. “Diritto del lavoro e valori.” In Valori e tecniche del diritto del lavoro, a cura di R. Del Punta, 21-8. Firenze: Firenze University Press. Ora anche in Riccardo Del Punta. Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.L. Vallauri, Vol. I, 737-44. Firenze: Firenze University Press, 2024.</bibl>
          <bibl n="168590">Del Punta, R. 2023. “Contratto di lavoro (Teorie filosofiche).” In Contratto di lavoro, a cura di R. Del Punta, R. Romei, F. Scarpelli, diretto da, in Enciclopedia del diritto – I Tematici, vol. VI, 204-26. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="169965">Forlivesi, M. 2022. “Sindacato.” In Lavoro digitale, a cura di M. Novella, P. Tullini, 153 sgg. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="169647">Garofalo, M.G. 1995. “Rappresentanze aziendali e referendum.” Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 659 sgg.</bibl>
          <bibl n="169690">Ghera, E. 2013. “Sull’art.19 dello Statuto dei lavoratori.” Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 185 sgg.</bibl>
          <bibl n="169705">Ichino, P. 2005. A cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro il declino. Milano: Mondadori.</bibl>
          <bibl n="169232">Lamannis, M. 2023. “La contrattazione collettiva aziendale alla prova del management algoritmico.” Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati 15: 163 sgg.</bibl>
          <bibl n="170617">Magnani, M. 2019. “Nuove tecnologie e diritti sindacali.” Labour &amp;amp; Law Issues 5, 2: 4</bibl>
          <bibl n="168668">Purificato, I. 2023. “Governare l’innovazione tecnologica: il rilancio del metodo partecipativo in rapporto sinergico con la contrattazione collettiva.” Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati 15: 121 sgg.</bibl>
          <bibl n="170338">Romagnoli, U. 2011. “&amp;#200; ora di attuare la Costituzione sul sindacato.” Eguaglianza &amp;amp; Libert&amp;#224;, maggio.</bibl>
          <bibl n="169041">Saracini, P., Gargiulo, U. 2023. “Riflettendo su parti sociali e innovazione tecnologica: contenuti, ratio e metodo.” Quaderno della Rivista Diritti Lavori Mercati 15: 9 sgg.</bibl>
          <bibl n="168867">Scarpelli, F. 2023. “Sciopero generale e prestazioni indispensabili: i dubbi sul provvedimento della Commissione di garanzia.” RGLgiurisprudenza online, Newsletter 11, “L’argomento del mese.”</bibl>
          <bibl n="170077">Treu, T. 2022. “La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca.” federalismi.it 9: 190 sgg.</bibl>
          <bibl n="170184">Tullini, P. 2018. “L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo.” Labour &amp;amp; Law Issues 1: 4 sgg.</bibl>
          <bibl n="169051">Zappal&amp;#224;, L. 2024. “Intelligenza artificiale, sindacato e diritti collettivi.” In Diritto del lavoro e intelligenza artificiale, a cura di M. Biasi, 173 sgg. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="169255">Zoppoli, L. 2023. “Lo sciopero generale tra diritto e conflitto (politico-istituzionale).” RGLgiurisprudenza online, Newsletter 11, “L’argomento del mese.”</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>