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        <title type="main" level="a">L’art. 2103 c.c. dopo il Jobs Act e la latitudine dell’obbligo datoriale di repêchage</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0003-0239-8414" type="ORCID">
            <forename>Luca</forename>
            <surname>Calcaterra</surname>
            <placeName type="affiliation">Suor Orsola Benincasa University, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.11</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay analyzes the impact of the reform of art. 2103 c.c., which linked the employer’s ius variandi to the collective bargaining’s classifications, on the obligation to employ the worker in different tasks to avoid dismissal (cd. repêchage). After criticizing the lack of attention of the legislator for the consequences of the 2015 reform, the work focuses on the effort made in the last contract renewals, that in many sectors have linked classifications to the professionalism of the workers, highlighting that these efforts do not seem sufficient to solve the problems posed by the reform of art. 2103 c.c. The pivot of the system is then identified in the obligation of training provided for under art. 2103 c.c. third paragraph, seen as a form of reasonable arrangement as those provided for by the UN Convention of 2006, EC Directive 2000/78 and national legislation. It is highlighted that the logical background common to all forms of adaptation of the organization aimed at avoiding dismissals is that of the resolution for excessive burdens referred to in art. 1467 c.c. On this basis, finally, the jurisprudence that identifies the limit of organizational adaptations useful to avoid dismissal in the possession by the worker of the professionalism necessary for the performance of the tasks of destination is criticized.</p>
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            <item>Ius variandi</item>
            <item>repêchage</item>
            <item>2015 reform</item>
            <item>obligation of training</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.11<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.11" /></p>
      <div><head>L’art. 2103 c.c. dopo il <hi rend="italic">Jobs Act</hi> e la latitudine dell’obbligo datoriale di <hi rend="italic">repêchage</hi></head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Luca </hi><hi rend="CharOverride-1">Calcaterra</hi></p><div><head><hi>1. Premessa. La ricerca della flessibilità nella gestione della </hi><hi>manodopera e i suoi effetti collaterali</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo breve studio è </hi><hi rend="CharOverride-1">dedicato alla memoria di Riccardo del Punta, studioso non solo estremamente prolifico nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’attività di ricerca e punto di riferimento per i</hi><hi rend="CharOverride-1"> giovani e in genere per tutti i colleghi, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> che ha avuto un notevole peso anche sul piano tecnico</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativo, avendo contribuito a disegnare una delle più rilevanti riforme</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli ultimi decenni, quella dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori operata dalla l</hi><hi rend="CharOverride-1">. 92/2012 (cd. legge Fornero). Il tema che si affronta</hi><hi rend="CharOverride-1"> nelle pagine che seguono è un tema sul quale Riccardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> aveva in diverse occasioni speso delle riflessioni. Da ultimo, nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> contributo «Sulla prova dell’impossibilità del ripescaggio nel licenziamento economico</hi><hi rend="CharOverride-1">», pubblicato nel volume curato da Adalberto Perulli nel 2017 su «Il licenziamento per </hi><hi rend="CharOverride-1">giustificato motivo oggettivo», era riuscito con poche pennellate </hi><hi rend="CharOverride-1">e con la consueta chiarezza ad individuare i problemi </hi><hi rend="CharOverride-1">conseguiti alla riforma dell’art. 2103 c.c., peraltro ridimensionandone </hi><hi rend="CharOverride-1">il peso rispetto alla definizione dell’ambito di estrinsecazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">obbligo di repêchage</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-035">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il presente lavoro, pur nella condivisione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcune riflessioni di Riccardo del Punta, mira a sottolineare e</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad approfondire gli aspetti più spinosi della riforma dello </hi><hi rend="italic">ius variandi</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale nei suoi riflessi sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La ricerca di nuovi orizzonti di flessibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">organizzativa e gestionale per le imprese, com’è noto, ha </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenuto l’idea di una riforma della disciplina delle mansioni, </hi><hi rend="CharOverride-1">che ha trovato attuazione nell’ambito del cd. Jobs </hi><hi rend="CharOverride-1">Act del 2015</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-034">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La già complessa regolamentazione del potere datoriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> di assegnare compiti e funzioni al lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-033">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> si è </hi><hi rend="CharOverride-1">così ulteriormente complicata e ramificata, pur nell’intento di semplificare la vita alle imprese riducendo i</hi><hi rend="CharOverride-1"> vincoli allo </hi><hi rend="italic">ius variandi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Vincoli che, vale bene ricordarlo, erano</hi><hi rend="CharOverride-1"> intesi a presidiare, secondo interpretazione graniticamente consolidata, il bene fondamentale</hi><hi rend="CharOverride-1"> della professionalità del lavoratore e della sua dignità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-032">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le </hi><hi rend="CharOverride-1">modifiche ad alcune strutture chiave di una normativa, come spesso </hi><hi rend="CharOverride-1">accade, si riverberano sugli istituti che a quelle sono connessi, </hi><hi rend="CharOverride-1">senza che il legislatore ne abbia sempre piena consapevolezza e, </hi><hi rend="CharOverride-1">sovente, senza che intervenga per «gestire» compiutamente gli «effetti collaterali» </hi><hi rend="CharOverride-1">delle riforme.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo contributo mira a indagare alcune ricadute indirette della riforma del 2015 dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2103 c.c. e a discuterne le possibili linee </hi><hi rend="CharOverride-1">interpretative a fronte di una sostanziale noncuranza del legislatore rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">al problema della definizione degli inquadramenti contrattuali, che nella nuova </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina non hanno più mera valenza sul piano economico retributivo, </hi><hi rend="CharOverride-1">diventando gli argini del potere datoriale e, al tempo stesso, </hi><hi rend="CharOverride-1">rischiando di essere considerati indice di presunte, del tutto teoriche, </hi><hi rend="CharOverride-1">capacità del prestatore di lavoro.</hi></p></div><div><head><hi>2. L’art. 2103 c.</hi><hi>c. come antecedente logico della disciplina del </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi>, la responsabilità </hi><hi>del legislatore e il ruolo della contrattazione collettiva</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come sempre </hi><hi rend="CharOverride-1">è necessario prendere le mosse dal testo normativo. Dopo la </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma, la norma consente di adibire il lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di</hi><hi rend="CharOverride-1"> inquadramento delle ultime effettivamente svolte, nonché a mansioni appartenenti al</hi><hi rend="CharOverride-1"> livello di inquadramento inferiore rientranti nella medesima categoria legale se</hi><hi rend="CharOverride-1"> vi siano modifiche organizzative che incidono sulla posizione del lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-031">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il legislatore lega lo </hi><hi rend="italic">ius variandi</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’inquadramento contrattuale, </hi><hi rend="CharOverride-1">senza preoccuparsi del fatto che all’interno del singolo livello </hi><hi rend="CharOverride-1">di inquadramento possano essere ricomprese mansioni del tutto eterogenee sul </hi><hi rend="CharOverride-1">piano professionale, parte di percorsi di carriera distinti e non </hi><hi rend="CharOverride-1">collegati, frutto di una diversa formazione: mansioni, dunque, che il </hi><hi rend="CharOverride-1">prestatore ben può non essere in grado di svolgere</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-030">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La</hi><hi rend="CharOverride-1"> nuova disciplina lascia quindi esposto il lavoratore al rischio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> assegnazioni potenzialmente dannose, quando non ritorsive o discriminatorie.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In realt</hi><hi rend="CharOverride-1">à la latitudine del potere attribuito al datore di lavoro desta qualche perplessità. La stessa pretesa libertà del datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro di adibire il lavoratore a mansioni, che sono considerate</hi><hi rend="CharOverride-1"> equivalenti sol perché ricomprese nel medesimo livello contrattuale, si scontra</hi><hi rend="CharOverride-1"> con una potenziale impossibilità di porre in essere nei fatti</hi><hi rend="CharOverride-1"> decisioni in questo senso, poiché del tutto improduttivo sarebbe affidare</hi><hi rend="CharOverride-1"> al prestatore compiti che questi non sarebbe in grado di</hi><hi rend="CharOverride-1"> svolgere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inoltre, è immaginabile che il lavoratore possa opporre un</hi><hi rend="CharOverride-1"> rifiuto all’adibizione a mansioni che non ha le competenze per </hi><hi rend="CharOverride-1">eseguire, rifiuto che assai difficilmente potrebbe dirsi ingiustificato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-029">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">assegnazione al lavoratore di compiti siffatti, del resto, è suscettibile di </hi><hi rend="CharOverride-1">essere qualificata come atto discriminatorio o ritorsivo (a seconda delle </hi><hi rend="CharOverride-1">fattispecie e del contesto), di fronte al quale è legittimo </hi><hi rend="CharOverride-1">il rifiuto in autotutela dell’esecuzione della prestazione. Ciò tuttavia </hi><hi rend="CharOverride-1">non elimina il rischio di sanzioni disciplinari, nonché quello di </hi><hi rend="CharOverride-1">essere ritenuto inadempiente in giudizio ove sia diversamente valutata la </hi><hi rend="CharOverride-1">compatibilità sul piano professionale tra le mansioni di provenienza e </hi><hi rend="CharOverride-1">quelle di destinazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’attuale ampiezza delle declaratorie contrattuali non </hi><hi rend="CharOverride-1">solo espone il lavoratore al rischio di cui si sta </hi><hi rend="CharOverride-1">dicendo, ma in fondo non giova neanche al datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, che concretamente potrebbe vedere sue decisioni organizzative qualificate come </hi><hi rend="CharOverride-1">illegittime per fattori che sono estranei all’impianto normativo dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2103 c.c., secondo il quale sarebbero invece formalmente legittime le assegnazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">a mansioni ricomprese nel medesimo livello contrattuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È quindi ben </hi><hi rend="CharOverride-1">comprensibile l’auspicio della dottrina, che sottolinea l’esigenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">modifiche radicali ai livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi, </hi><hi rend="CharOverride-1">che dovrebbero raccogliere le diverse mansioni in aree omogenee sul </hi><hi rend="CharOverride-1">piano funzionale e professionale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-028">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ciò è ancor più rilevante in</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto, come si diceva in apertura, l’art. 2103 c</hi><hi rend="CharOverride-1">.c. rappresenta l’antecedente logico necessario della disciplina del </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> o, se si vuole, uno specchio della latitudine del potere datoriale di recesso: laddove</hi><hi rend="CharOverride-1"> c’è il potere di adibire a mansioni diverse, c</hi><hi rend="CharOverride-1">’è anche il dovere di considerare il lavoratore impiegabile in</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelle mansioni come alternativa al licenziamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non sembra tuttavia che</hi><hi rend="CharOverride-1"> i pur apprezzabili sforzi di valorizzazione della professionalità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-027">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> consentano </hi><hi rend="CharOverride-1">di affermare che la contrattazione collettiva sia riuscita a risolvere </hi><hi rend="CharOverride-1">il problema in tutti i settori produttivi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-026">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Parte della dottrina</hi><hi rend="CharOverride-1"> rileva come in alcuni settori la contrattazione collettiva abbia tentato</hi><hi rend="CharOverride-1"> di valorizzare la professionalità attraverso sistemi di inquadramento basati su</hi><hi rend="CharOverride-1"> competenze, ruoli e comportamenti organizzativi (Tomassetti 2019, 1159). In questi</hi><hi rend="CharOverride-1"> casi, nei livelli di inquadramento vengono evidenziate principalmente </hi><hi rend="italic">soft skills</hi><hi rend="CharOverride-1"> quali la propensione all’innovazione, al </hi><hi rend="italic">problem solving</hi><hi rend="CharOverride-1"> e all’orientamento </hi><hi rend="CharOverride-1">al risultato, alla </hi><hi rend="italic">leadership</hi><hi rend="CharOverride-1">, al </hi><hi rend="italic">team working</hi><hi rend="CharOverride-1">, nonché la flessibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">professionale, l’inclinazione al trasferimento delle competenze e la capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">di adattarsi a differenti contesti lavorativi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In realtà, proprio il fatto che in questi settori si mettano in </hi><hi rend="CharOverride-1">luce le </hi><hi rend="italic">soft skills</hi><hi rend="CharOverride-1">, le attitudini, assai più che le </hi><hi rend="CharOverride-1">capacità professionali del lavoratore, mostra quanta strada vada ancora percorsa </hi><hi rend="CharOverride-1">verso un inquadramento ancorato alla professionalità e alle competenze cd. </hi><hi rend="italic">hard</hi><hi rend="CharOverride-1">, quelle cioè specificamente legate al percorso formativo del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altri settori, tuttavia, la contrattazione collettiva è riuscita a </hi><hi rend="CharOverride-1">compiere passi notevoli e a costruire sistemi di inquadramento armonici </hi><hi rend="CharOverride-1">con il nuovo ruolo che le deriva dalla riforma dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2103 c.c. (Gramano 2021, 213), giungendo, sulla linea già</hi><hi rend="CharOverride-1"> indicata in dottrina</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-025">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, a separare la classificazione delle mansioni </hi><hi rend="CharOverride-1">finalizzata alla fungibilità sul piano professionale da quella finalizzata alla </hi><hi rend="CharOverride-1">quantificazione della retribuzione. Tra i più interessanti, l’Accordo di </hi><hi rend="CharOverride-1">rinnovo del sistema di classificazione del personale per il settore </hi><hi rend="CharOverride-1">Occhiali industria del 17 maggio 2017 – che contempla aree professionali </hi><hi rend="CharOverride-1">omogenee – l’Accordo integrativo 26 maggio 2021 del Ccnl Credito </hi><hi rend="CharOverride-1">e Assicurazioni del 18 dicembre 2017 (Agenzie assicurazione – Unapass) – il </hi><hi rend="CharOverride-1">cui art. 17 prevede delle aree professionali «multilivello», che cioè </hi><hi rend="CharOverride-1">inglobano più livelli retributivi, facendo espresso riferimento alla fungibilità tra le mansioni </hi><hi rend="CharOverride-1">incluse nelle aree professionali, escludendo solo le posizioni di capo </hi><hi rend="CharOverride-1">ufficio e di vice capo ufficio – e il Ccnl Intersettoriale </hi><hi rend="CharOverride-1">Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi del 20 luglio 2020, </hi><hi rend="CharOverride-1">il cui Allegato I contiene l’impegno delle parti all’</hi><hi rend="CharOverride-1">adozione di un sistema di classificazione dei lavoratori basato sulle </hi><hi rend="CharOverride-1">competenze ed elenca una serie di profili professionali articolati in </hi><hi rend="CharOverride-1">livelli.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il contratto collettivo più avanzato nella costruzione di un </hi><hi rend="CharOverride-1">inquadramento fondato sulla professionalità sembra quello dei metalmeccanici, sottoscritto il </hi><hi rend="CharOverride-1">5 febbraio 2021 al termine di un lungo percorso iniziato </hi><hi rend="CharOverride-1">nel 2016 con l’accordo sulla costituzione di una commissione </hi><hi rend="CharOverride-1">paritetica per la elaborazione di un nuovo sistema di classificazione </hi><hi rend="CharOverride-1">e poi integrato con l’accordo del 3 maggio 2021</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-024">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’articolo 3 del titolo II della Sezione Quarta del Ccnl Metalmeccanici recita: «Il prestatore di lavoro deve essere </hi><hi rend="CharOverride-1">adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o </hi><hi rend="CharOverride-1">a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito </hi><hi rend="CharOverride-1">ovvero a mansioni equivalenti, </hi><hi rend="italic">in coerenza con i criteri di </hi><hi rend="italic">professionalità di riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1">, alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione </hi><hi rend="CharOverride-1">della retribuzione». Questa norma, unitamente ai criteri di individuazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">professionalità, costituisce l’architrave della nuova classificazione, che mira a </hi><hi rend="CharOverride-1">rendere l’inquadramento contrattuale coerente con la rilevanza che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2103 c.c. gli assegna nel quadro della disciplina delle mansioni</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-023">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto precede mi sembra confermato da una </hi><hi rend="CharOverride-1">lettura congiunta dell’art. 3 citato con il punto 1.</hi><hi rend="CharOverride-1">1 dell’art. 1 del titolo II della sezione quarta </hi><hi rend="CharOverride-1">del Ccnl Metalmeccanici</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-022">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Questo secondo prevede infatti che «Le declaratorie</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono definite sulla base dei seguenti criteri di professionalità: autonomia</hi><hi rend="CharOverride-1"> – responsabilità gerarchico/funzionale, </hi><hi rend="italic">competenza tecnico-specifica</hi><hi rend="CharOverride-1">, competenze trasversali, polivalenza, polifunzionalità</hi><hi rend="CharOverride-1">, miglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione». Come si vede il contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">valorizza in questo punto, oltre a caratteristiche comuni a diverse </hi><hi rend="CharOverride-1">professionalità, le stesse competenze tecniche attinenti al ruolo, vale a </hi><hi rend="CharOverride-1">dire specificamente necessarie per ricoprire quel ruolo e svolgere quelle </hi><hi rend="CharOverride-1">mansioni o, per usare le parole del contratto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-021">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, «le conoscenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> e le capacità tecniche operative, di processo, di prodotto e</hi><hi rend="CharOverride-1"> di prerequisiti di certificazione, studio e/o esperienza, direttamente connesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> allo specifico ambito di azione nel contesto aziendale». Dunque il</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ccnl Metalmeccanici non fonda l’ancoraggio dei livelli contrattuali alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> professionalità solo su </hi><hi rend="italic">soft skills</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed elementi trasversali (come per</hi><hi rend="CharOverride-1"> es. competenze in campo linguistico o digitale, autonomia e responsabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à sul piano gerarchico funzionale), ma costruisce profili legati alle competenze «</hi><hi rend="italic">core</hi><hi rend="CharOverride-1">» sul piano della formazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-020">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo modo la discrezionalità datoriale nell’assegnazione a nuove mansioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> viene sostanzialmente limitata sia quanto all’eventuale demansionamento a parità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di settore di attività e competenza, come avverrebbe di fronte</hi><hi rend="CharOverride-1"> a una riduzione sul piano dell’autonomia o della responsabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à gerarchica a parità di «settore di competenza» (per es. il marketing o la produzione), sia quanto all’eventuale spostamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> in altro settore a parità di autonomia e responsabilità gerarchica</hi><hi rend="CharOverride-1">, che potrebbe mettere in seria difficoltà il lavoratore che non</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbia esperienza alcuna in quel settore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inoltre, il nuovo inquadramento</hi><hi rend="CharOverride-1"> costruito dal Ccnl Metalmeccanici prevede «una classificazione unica articolata in</hi><hi rend="CharOverride-1"> nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di responsabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di ruolo»: Ruoli Operativi; Ruoli Tecnico Specifici; Ruoli Specialistici e Gestionali e, infine, Ruoli </hi><hi rend="CharOverride-1">di Gestione del cambiamento e Innovazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-019">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Anche questo metodo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> classificazione per campi di responsabilità di ruolo che raggruppano i</hi><hi rend="CharOverride-1"> diversi livelli aiuta a definire l’area di possibile impiego</hi><hi rend="CharOverride-1"> e reimpiego dei lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Esiste, in sostanza, una relazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> proporzionalità inversa tra numero dei livelli contrattuali e latitudine dello</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">ius variandi</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale. Dunque, meno sono i livelli contrattuali, più</hi><hi rend="CharOverride-1"> essi saranno ampi e, di conseguenza, meno saranno idonei a</hi><hi rend="CharOverride-1"> definire in modo utile i confini del potere datoriale, sicchè</hi><hi rend="CharOverride-1"> ove, invece di costruire un nesso tra inquadramento e professionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à (come nel caso del ccnl metalmeccanici di cui si è detto nelle pagine che </hi><hi rend="CharOverride-1">precedono), la contrattazione collettiva lavori nel senso di semplificare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">inquadramento riducendo i livelli contrattuali ne deriverà inevitabilmente la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di indicare la professionalità del lavoratore quale punto di riferimento </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’esercizio del potere datoriale. Così è, per esempio, </hi><hi rend="CharOverride-1">nel caso del CCSL del gruppo FCA (oggi come noto </hi><hi rend="CharOverride-1">confluito nel gruppo Stellantis), che già dal 2015 prevede all’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 6</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> una classificazione sperimentale in appena tre macro aree professionali, con la naturale conseguenza di dover riconoscere</hi><hi rend="CharOverride-1"> che in relazione all’applicazione del nuovo testo dell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2103 c.c. «resta fermo il rispetto del principio giurisprudenziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> della compatibilità professionale».</hi></p></div><div><head><hi>3. La rilevanza dell’obbligo di formazione</hi><hi> previsto dal terzo comma dell’art. 2103 c.c.</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> quadro della regolamentazione del nuovo art. 2103 c.c. l</hi><hi rend="CharOverride-1">’impegno delle parti collettive nella rivisitazione dei sistemi di classificazione del personale è di particolare rilievo. Ciò specie </hi><hi rend="CharOverride-1">se si tiene conto della formulazione del terzo comma dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2103 c.c., che prevede sì un obbligo di </hi><hi rend="CharOverride-1">assicurare al lavoratore la formazione necessaria allo svolgimento delle nuove </hi><hi rend="CharOverride-1">mansioni, ma lo priva di qualsiasi apparato sanzionatorio, dichiarando espressamente </hi><hi rend="CharOverride-1">che il mancato assolvimento del suddetto obbligo formativo «non determina </hi><hi rend="CharOverride-1">comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’esclusione della nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni in assenza dell’assolvimento dell’obbligo </hi><hi rend="CharOverride-1">formativo, vale a dire in mancanza della formazione necessaria a </hi><hi rend="CharOverride-1">svolgere le nuove mansioni, sembra frutto di un compromesso ambiguo </hi><hi rend="CharOverride-1">dal quale deriva un potenziale corto circuito esegetico. La norma </hi><hi rend="CharOverride-1">è invero criticabile, sia perché non si comprende come potrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoratore essere tenuto a svolgere i nuovi compiti assegnati </hi><hi rend="CharOverride-1">se non abbia la formazione necessaria ad adempiere correttamente, sia </hi><hi rend="CharOverride-1">perché sul piano giuridico un obbligo sfornito di sanzione è </hi><hi rend="CharOverride-1">una contraddizione in termini. Salvo, appunto, a non voler ritenere che, ferma restando</hi><hi rend="CharOverride-1"> la validità dell’atto di adibizione alle nuove mansioni, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratore possa rifiutarsi di svolgere la propria attività </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1460 c.c. finché non riceva la formazione necessaria. Una</hi><hi rend="CharOverride-1"> distinzione che ha ovvie ricadute in termini di potenziale contenzioso</hi><hi rend="CharOverride-1">, mentre la nullità dell’atto datoriale avrebbe potuto salvaguardare assai</hi><hi rend="CharOverride-1"> meglio la certezza del diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’eccezione di inadempimento opposta</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal lavoratore alla richiesta della esecuzione di mansioni che non</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbia la formazione per svolgere sembra una soluzione valida sicuramente</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel caso in cui la stessa contrattazione collettiva applicabile rafforzi</hi><hi rend="CharOverride-1"> la previsione di legge imponendo l’assolvimento di specifici obblighi</hi><hi rend="CharOverride-1"> formativi, che anzi aprirebbero la via anche a richieste di</hi><hi rend="CharOverride-1"> risarcimento del danno da parte del lavoratore di fronte all</hi><hi rend="CharOverride-1">’inadempimento del datore di lavoro. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, sebbene una clausola esplicita della </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattazione collettiva semplifichi indubbiamente il quadro, legittimando l’eventuale eccezione </hi><hi rend="CharOverride-1">di inadempimento del lavoratore, il fatto che la norma escluda </hi><hi rend="CharOverride-1">la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni non </hi><hi rend="CharOverride-1">significa necessariamente che il lavoratore sia tenuto ad eseguirle quando </hi><hi rend="CharOverride-1">il contratto collettivo applicabile non abbia previsto specifici obblighi formativi </hi><hi rend="CharOverride-1">e il datore non eroghi od organizzi le attività formative </hi><hi rend="CharOverride-1">necessarie. L’atto di assegnazione potrebbe cioè essere valido, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">avere efficacia sospesa, condizionata alla fruizione da parte del lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">della formazione necessaria allo svolgimento dei nuovi compiti affidatigli. Ciò, </hi><hi rend="CharOverride-1">se non altro, in virtù del principio della buona fede </hi><hi rend="italic">in executivis</hi><hi rend="CharOverride-1">, che impedirebbe al datore di richiedere un adempimento che il lavoratore non è in grado di assicurare </hi><hi rend="CharOverride-1">e per il quale non possiede le competenze tecniche necessarie</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-018">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Naturalmente la stessa buona fede andrà osservata dal lavoratore, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> non potrà artatamente rifiutarsi di prestare attività che nei fatti</hi><hi rend="CharOverride-1"> è in grado di svolgere pur non essendo stato specificamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> formato allo scopo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A ridosso della fattispecie di cui si</hi><hi rend="CharOverride-1"> discute resta il problema più generale dell’inclusione della professionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à e, soprattutto, della formazione nell’oggetto del contratto di lavoro, che molto ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> fatto discutere in passato la dottrina</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-017">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In un’ottica «</hi><hi rend="CharOverride-1">progressista» potrebbe dirsi che l’inserimento nell’oggetto contrattuale di </hi><hi rend="CharOverride-1">un obbligo relativo alla formazione a carico di entrambe le </hi><hi rend="CharOverride-1">parti, quanto meno come estensione della correttezza e buona fede </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’esecuzione dello stesso, garantisce l’interesse del lavoratore alla </hi><hi rend="CharOverride-1">crescita professionale e, al contempo, quello del datore di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">al costante aggiornamento dei dipendenti e, in definitiva, alla maggiore </hi><hi rend="CharOverride-1">«reattività» dell’organizzazione produttiva rispetto alle sopravvenienze.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, una simile soluzione esporrebbe entrambe le parti al </hi><hi rend="CharOverride-1">rischio di un notevole aggravamento dei propri obblighi contrattuali. Ove </hi><hi rend="CharOverride-1">la formazione e l’aggiornamento professionale fossero inclusi nell’oggetto </hi><hi rend="CharOverride-1">del contratto di lavoro il lavoratore si troverebbe esposto a </hi><hi rend="CharOverride-1">un dovere di formazione continua e di aggiornamento costante delle </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie competenze. Un simile aggiornamento può concepirsi come rientrante </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle obbligazioni gravanti sul prestatore solo in limiti abbastanza ristretti, </hi><hi rend="CharOverride-1">quando cioè sia teso ad aggiornare la professionalità necessaria allo </hi><hi rend="CharOverride-1">svolgimento delle mansioni di origine, non certo quando sia finalizzato </hi><hi rend="CharOverride-1">allo svolgimento di altre mansioni. Dall’altro lato, il datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro potrebbe essere ritenuto obbligato a garantire al lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">strumenti di formazione continua, con conseguenti costi e carico gestionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Resta dunque assai più plausibile ed equilibrata una ricostruzione che </hi><hi rend="CharOverride-1">veda l’obbligo di formazione scaturire da situazioni specifiche, come </hi><hi rend="CharOverride-1">le modifiche organizzative che incidono sulla posizione del lavoratore. Va </hi><hi rend="CharOverride-1">però indagato quali siano la natura e la funzione di </hi><hi rend="CharOverride-1">un simile obbligo nel quadro della regolamentazione delle mansioni e </hi><hi rend="CharOverride-1">del licenziamento.</hi></p></div><div><head><hi>4. I disabili e gli accomodamenti ragionevoli. La </hi><hi>logica di fondo della disciplina e le linee evolutive della </hi><hi>regolamentazione del </hi><hi rend="italic">repêchage</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel dare seguito a quanto ci si </hi><hi rend="CharOverride-1">è appena proposti, vale a dire nell’indagare natura, funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">e limiti dell’obbligo formativo previsto a carico del datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro dal terzo comma dell’art. 2103 c.c., </hi><hi rend="CharOverride-1">è di fondamentale importanza un’analisi delle altre fattispecie nelle quali un obbligo formativo o un obbligo </hi><hi rend="CharOverride-1">di adattamento dell’organizzazione produttiva, finalizzati alla conservazione del rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro, possono ritenersi sussistenti a prescindere dal terzo comma </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’art. 2103 c.c. Ciò accade in particolare nella </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori disabili e in </hi><hi rend="CharOverride-1">quella, affine, del rapporto di lavoro nel caso della sopravvenuta </hi><hi rend="CharOverride-1">inidoneità psicofisica del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Va precisato che la ricostruzione della </hi><hi rend="CharOverride-1">logica di fondo della disciplina nulla ha a che vedere </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’applicazione analogica, che presuppone una lacuna nell’ordinamento. «</hi><hi rend="CharOverride-1">L’analogia è un procedimento mediante il quale l’interprete del diritto, qualora vi sia una lacuna (ovvero quando </hi><hi rend="CharOverride-1">un caso o una materia non siano espressamente disciplinati), applica </hi><hi rend="CharOverride-1">le norme previste per casi simili o materie analoghe (art. </hi><hi rend="CharOverride-1">12 disp. prel. c.c.)»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-016">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel caso che ci </hi><hi rend="CharOverride-1">occupa nessuna lacuna è rinvenibile nell’ordinamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il percorso di </hi><hi rend="CharOverride-1">analisi che si propone nulla ha dunque a che vedere </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’applicazione analogica, ma mira, al contrario, a ricostruire </hi><hi rend="CharOverride-1">la logica retrostante le diverse norme esistenti, che disciplinano fattispecie </hi><hi rend="CharOverride-1">diverse, ma che, a mio avviso, rispondono a una medesima </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione e intendono assolvere a quella funzione sulla base di </hi><hi rend="CharOverride-1">principi di fondo comuni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Fulcro della proposta di lettura di </hi><hi rend="CharOverride-1">questa normativa è la nozione di accomodamenti ragionevoli. La nozione </hi><hi rend="CharOverride-1">è introdotta nella normativa italiana della l. 68/99 e del d.lgs. </hi><hi rend="CharOverride-1">216/2003</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-015">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> sulla base dell’art. 2, quarto capoverso, della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone</hi><hi rend="CharOverride-1"> con disabilità e dell’art. 5 della Dir. 2000/78</hi><hi rend="CharOverride-1">. Per accomodamento ragionevole si intendono «le modifiche e gli adattamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessari ed appropriati </hi><hi rend="italic">che non impongano un onere sproporzionato o</hi><hi rend="italic"> eccessivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari</hi><hi rend="CharOverride-1">, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l</hi><hi rend="CharOverride-1">’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà fondamentali» (così testualmente l’art. 2, 4 cpv. della </hi><hi rend="CharOverride-1">Convenzione ONU)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-014">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ossequio alla ratifica della Convenzione ONU </hi><hi rend="CharOverride-1">e alla direttiva 2000/78, l’art. 9, c. 4-</hi><hi rend="italic">ter</hi><hi rend="CharOverride-1">, D.L. n. 76/2013, conv. con modificazioni nella </hi><hi rend="CharOverride-1">L. n. 99/2013, dopo la condanna dell’Italia da </hi><hi rend="CharOverride-1">parte della Corte di giustizia per insufficiente trasposizione della direttiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-013">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, aggiunge il comma 3</hi><hi rend="italic">bis </hi><hi rend="CharOverride-1">all’art. 3 del d.lgs. 216</hi><hi rend="CharOverride-1">/2003</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-012">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, introducendo la nozione di </hi><hi rend="italic">accomodamento ragionevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche nella </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa italiana, con riguardo a quelle modifiche organizzative che consentono </hi><hi rend="CharOverride-1">di neutralizzare lo svantaggio che al soggetto disabile deriva dal </hi><hi rend="CharOverride-1">suo stato di salute</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-011">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’art. 11, comma 1 lett</hi><hi rend="CharOverride-1">. b del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> poi modificato l’art. 14, comma 4, lett. b della</hi><hi rend="CharOverride-1"> l. 68/99, che, occupandosi del Fondo regionale per l</hi><hi rend="CharOverride-1">’occupazione dei disabili, stabilisce che lo stesso eroga, tra l</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro, «contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie </hi><hi rend="CharOverride-1">all’adozione di </hi><hi rend="italic">accomodamenti ragionevoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> in favore dei lavoratori con </hi><hi rend="CharOverride-1">riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso </hi><hi rend="CharOverride-1">l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle </hi><hi rend="CharOverride-1">barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa </hi><hi rend="CharOverride-1">della persona con disabilità, nonchè per istituire il responsabile dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel quadro della l. 68/99 il disabile è in sostanza quello «certificato», </hi><hi rend="CharOverride-1">come emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 1, comma 1. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per l’impiego dei disabili così intesi i datori di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro potranno fruire, a condizione che la riduzione della capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorativa sia superiore al 50%, di contributi del Fondo regionale </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’occupazione dei disabili. Gli stessi datori, peraltro, sono </hi><hi rend="CharOverride-1">«tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito</hi><hi rend="CharOverride-1"> per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità» (art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1, comma 7, l. 68/99). Il fatto che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’affermazione dell’obbligo datoriale di conservazione del posto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> non sia accompagnata, nel testo dell’art. 1, comma 7</hi><hi rend="CharOverride-1">, da alcuna indicazione circa i limiti di questo obbligo potrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche significare che per questi lavoratori vadano adottati non solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">accomodamenti ragionevoli</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma qualsiasi misura sia necessaria alla conservazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> posto di lavoro. È stato ipotizzato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-010">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, peraltro, che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 1, comma 7 si riferisca a soggetti che, pur </hi><hi rend="CharOverride-1">divenuti disabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale, mantengano </hi><hi rend="CharOverride-1">la idoneità rispetto alle mansioni loro assegnate e siano dunque </hi><hi rend="CharOverride-1">tutelati non in quanto inidonei alle mansioni, bensì in quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">disabili, parificandoli ai lavoratori assunti tramite il collocamento obbligatorio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-009">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Se</hi><hi rend="CharOverride-1"> si accoglie l’idea che l’art. 1 comma 7</hi><hi rend="CharOverride-1"> l. 68/99 si occupi di lavoratori divenuti disabili ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> non inidonei allo svolgimento delle proprie mansioni, non è ovviamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessario alcun accomodamento e, dunque, la fattispecie è irrilevante ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> nostri fini.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo una diversa impostazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-008">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> la disposizione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 1 comma 7 l. 68/99 andrebbe letta in combinato disposto</hi><hi rend="CharOverride-1"> con l’art. 4, comma 4 della stessa l. 68</hi><hi rend="CharOverride-1">/99, a norma del quale per «i lavoratori che divengono</hi><hi rend="CharOverride-1"> inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio</hi><hi rend="CharOverride-1"> o malattia […], l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato</hi><hi rend="CharOverride-1"> motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> provenienza. </hi><hi rend="italic">Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l</hi><hi rend="italic">’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori</hi><hi rend="CharOverride-1">, gli stessi vengono avviati</hi><hi rend="CharOverride-1">, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">presso altra azienda</hi><hi rend="CharOverride-1">, in attività compatibili con le residue capacit</hi><hi rend="CharOverride-1">à lavorative […]». La lettura congiunta delle due norme implicherebbe che quello indicato dal comma 1 dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 7 non sarebbe un obbligo senza limiti e la</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">impossibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori di cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’ultima parte del comma 4 dell’art. 4 l</hi><hi rend="CharOverride-1">. 68/99 potrebbe essere letta nell’ottica degli </hi><hi rend="italic">accomodamenti ragionevoli</hi><hi rend="CharOverride-1">, che, come si è visto poco sopra, non devono, ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> sensi dell’art. 2, quarto capoverso, della Convenzione ONU del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2006 e dell’art. 5 della direttiva 2000/78, imporre</hi><hi rend="CharOverride-1"> al datore di lavoro </hi><hi rend="italic">un onere sproporzionato o eccessivo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-007">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quale delle due impostazioni si intenda seguire, rilevante ai nostri </hi><hi rend="CharOverride-1">fini è solo cosa vada inteso come possibile, come ragionevole </hi><hi rend="CharOverride-1">per il </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore divenuto disabile e inidoneo a </hi><hi rend="CharOverride-1">svolgere le mansioni alle quali è adibito. Due sono quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">gli elementi della fattispecie di interesse per il discorso che </hi><hi rend="CharOverride-1">si sta svolgendo: in primo luogo, la nozione di disabile </hi><hi rend="CharOverride-1">e, in secondo luogo, la natura e la misura degli </hi><hi rend="CharOverride-1">adattamenti organizzativi necessari a consentire la prosecuzione del suo impiego.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto al primo elemento, va rimarcato che mentre nel sistema della l. 68/99 il disabile è solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> quello il cui deficit sia stato accertato dalle competenti commissioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> o dall’Inail (cfr. art. 1 lett. a e b</hi><hi rend="CharOverride-1"> l. 68/99)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-006">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, nella normativa europea e in altri</hi><hi rend="CharOverride-1"> settori di quella nazionale che fa riferimento alla nozione (per</hi><hi rend="CharOverride-1"> es. sulle discriminazioni) il disabile non è solo quello «certificato</hi><hi rend="CharOverride-1">». La normativa europea della dir. 2000/78 e quella internazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> accolgono infatti un concetto assai più ampio di disabilità, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> si potrebbe definire bio-psicosociale e che prescinde da un</hi><hi rend="CharOverride-1"> accertamento medico preventivo da parte di organi pubblici</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-005">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 1, comma 2 della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con </hi><hi rend="CharOverride-1">disabilità le individua espressamente in quelle che «presentano durature menomazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere </hi><hi rend="CharOverride-1">di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». </hi><hi rend="CharOverride-1">Non vi è dunque una tutela limitata a coloro la </hi><hi rend="CharOverride-1">cui disabilità sia in qualche modo accertata da organi ufficiali, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma al contrario la tutela viene estesa a chiunque abbia </hi><hi rend="CharOverride-1">delle limitazioni durature sul piano fisico, mentale, intellettuale e sensoriale </hi><hi rend="CharOverride-1">che ne ostacolino la partecipazione sociale in condizioni di uguaglianza </hi><hi rend="CharOverride-1">con gli altri.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il secondo elemento, l’obbligo del datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro di adottare «le modifiche e gli adattamenti necessari </hi><hi rend="CharOverride-1">ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo»</hi><hi rend="CharOverride-1">, riguarda entrambe le «tipologie» di disabili, certificati e bio-psicosociali, e consta di adattamenti necessari al</hi><hi rend="CharOverride-1"> fine di tutelare i diritti delle persone disabili, dunque di</hi><hi rend="CharOverride-1"> adattamenti indispensabili, e di misure appropriate, vale a dire effettivamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> in grado di garantire condizioni di parità o comunque di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutelare l’interesse dei disabili, alla conservazione del rapporto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro, nel caso che ci occupa. Ma deve anche trattarsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di misure che non impongano al datore di lavoro un</hi><hi rend="CharOverride-1"> onere eccessivo o sproporzionato. Insomma di misure che non siano</hi><hi rend="CharOverride-1"> eccessivamente onerose: la realtà è che la nozione degli accomodamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragionevoli riporta al concetto di ciò che si possa o</hi><hi rend="CharOverride-1"> meno chiedere al datore di lavoro come sacrificio tollerabile nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’interesse alla conservazione in vita del rapporto di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Siamo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di fronte, ancora una volta, alla logica dell’eccessiva onerosità</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La stessa logica sostiene la disciplina per i lavoratori divenuti inidonei alla mansione specifica di cui all’art. 42 </hi><hi rend="CharOverride-1">del TU 81/2008, secondo cui «il datore di lavoro, </hi><hi rend="CharOverride-1">anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo </hi><hi rend="CharOverride-1">1999, n. 68, […] attua le misure indicate dal medico competente </hi><hi rend="CharOverride-1">e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica </hi><hi rend="CharOverride-1">adibisce il lavoratore, </hi><hi rend="italic">ove possibile</hi><hi rend="CharOverride-1">, a mansioni equivalenti o, in </hi><hi rend="CharOverride-1">difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di provenienza». Sembra evidente che la «possibilità» di cui tratta </hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. 42 del TU 81/2008 ad altro non </hi><hi rend="CharOverride-1">possa essere riferita che alla ragionevolezza di modifiche e adattamenti </hi><hi rend="CharOverride-1">«necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo», quindi alla </hi><hi rend="CharOverride-1">non eccessiva onerosità degli accomodamenti necessari a consentire la prosecuzione </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impiego del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione specifica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="CharOverride-1">medesima logica dovrebbe guidare l’analisi dei comportamenti datoriali che </hi><hi rend="CharOverride-1">in generale consentono il </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> e, dunque, permettono di evitare </hi><hi rend="CharOverride-1">il licenziamento di qualsiasi lavoratore, ivi incluso l’assolvimento dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">obbligo formativo di cui al nuovo testo dell’art. 2103 c.c. Quale che sia la strumentazione giuridica alla </hi><hi rend="CharOverride-1">quale si vuole fare riferimento, buona fede </hi><hi rend="italic">in executivis</hi><hi rend="CharOverride-1">, obblighi </hi><hi rend="CharOverride-1">di protezione, obbligo di cooperazione all’adempimento </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 1206 </hi><hi rend="CharOverride-1">c.c.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-004">32</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, il ragionamento di fondo non cambia. Il </hi><hi rend="CharOverride-1">datore deve secondo correttezza e buona fede fare quanto possibile </hi><hi rend="CharOverride-1">per conservare in vita il rapporto di lavoro. E quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile non può che essere quanto non sia eccessivamente oneroso, </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla falsariga di quanto vale del resto per tutti i </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti a esecuzione continuata o periodica ai sensi dell’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">1467 c.c., commi 1 e 3. L’obbligo di </hi><hi rend="CharOverride-1">formazione introdotto nel terzo comma dell’art. 2103 c.c. </hi><hi rend="CharOverride-1">è manifestazione di questa stessa logica e va dunque letto come un accomodamento ragionevole.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Naturalmente ove si </hi><hi rend="CharOverride-1">tratti di esigenze datoriali o di affrontare la mera inidoneità </hi><hi rend="CharOverride-1">psicofisica del lavoratore non si potrà fruire dei fondi che </hi><hi rend="CharOverride-1">la legge italiana mette a disposizione per l’occupazione dei </hi><hi rend="CharOverride-1">disabili e, nella specie, di quelli del Fondo regionale previsto </hi><hi rend="CharOverride-1">dal già citato art. 14 della l. 12 marzo 1999, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 68 e destinati al «rimborso forfetario parziale delle spese </hi><hi rend="CharOverride-1">necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1">con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento»</hi><hi rend="CharOverride-1">, riduzione che evidentemente dovrà essere certificata. Ciò significa che diversa dovrà </hi><hi rend="CharOverride-1">essere la valutazione della «possibilità» (art. 42 TU 81/08), </hi><hi rend="CharOverride-1">della ragionevolezza (art. 14, comma 4, lett. b l. 12 </hi><hi rend="CharOverride-1">marzo 1999, n. 68) o della non eccessiva onerosità (Convenzione </hi><hi rend="CharOverride-1">ONU e art. 5 dir. 2000/78, nonché art. 3, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 3</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. 216/03), se non altro perché</hi><hi rend="CharOverride-1"> la ragionevolezza sul piano economico degli accomodamenti da adottare andr</hi><hi rend="CharOverride-1">à considerata tenendo conto della possibilità o meno di fruire del rimborso forfetario parziale di cui all’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 14, comma 4, lett. b l. 12 marzo 1999, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 68, possibile solo quando la disabilità del lavoratore sia </hi><hi rend="CharOverride-1">certificata e superi il 50 per cento della capacità lavorativa. </hi><hi rend="CharOverride-1">Ciò in armonia, del resto, con l’art. 5 della </hi><hi rend="CharOverride-1">Dir. 2000/78, secondo il quale l’onerosità della soluzione </hi><hi rend="CharOverride-1">che consenta la prosecuzione del rapporto di impiego non potrà </hi><hi rend="CharOverride-1">dirsi eccessiva o sproporzionata tutte le volte in cui il carico finanziario sopportato dal </hi><hi rend="CharOverride-1">datore sia «compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel </hi><hi rend="CharOverride-1">quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’assioma dell’intangibilità dell’organizzazione imprenditoriale si è ormai </hi><hi rend="CharOverride-1">in qualche modo sgretolato. Il datore di lavoro deve fare </hi><hi rend="CharOverride-1">quel che può, deve impegnare delle risorse per rendere possibile </hi><hi rend="CharOverride-1">la conservazione del rapporto di lavoro, purché il ripescaggio del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore non si riveli eccessivamente oneroso. Nel nuovo quadro normativo </hi><hi rend="CharOverride-1">«l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore» non è più né così «fermo», né cos</hi><hi rend="CharOverride-1">ì insindacabile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-003">33</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> com’era secondo la storica pronuncia n. 7755/98 delle Sezioni Unite</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-002">34</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. E l’art. 2103, comma terzo, c.c. è </hi><hi rend="CharOverride-1">lo specchio di questo nuovo sistema, l’ultimo tassello che </hi><hi rend="CharOverride-1">compone un quadro normativo armonico nell’individuare nell’eccessiva onerosità </hi><hi rend="CharOverride-1">delle misure da adottare il vero limite dell’onere datoriale, superando il dogma</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’intangibilità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dunque il datore dovrà formare il lavoratore non</hi><hi rend="CharOverride-1"> disabile se possa servire a evitarne il licenziamento, nei limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> in cui ciò non risulti eccessivamente oneroso. La logica di</hi><hi rend="CharOverride-1"> fondo, come si diceva, è esattamente la stessa degli accomodamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragionevoli per i disabili. E, potrebbe dirsi, la formazione è</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’accomodamento ragionevole per eccellenza, che si tratti di lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> disabile o non disabile.</hi></p></div><div><head><hi>5. La pretesa correlazione del </hi><hi rend="italic">rep</hi><hi rend="italic">êchage </hi><hi>alla capacità del lavoratore di svolgere le mansioni di destinazione senza necessità</hi><hi> di formazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una lettura dell’art. 3 l. 604/1966</hi><hi rend="CharOverride-1"> che tenga conto del nuovo testo dell’art. 2103 c</hi><hi rend="CharOverride-1">.c. restringe in misura rilevante la latitudine del giustificato motivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggettivo di licenziamento e grava il datore di lavoro di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un obbligo accessorio di formazione dai contorni indeterminati. Per questa</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragione una parte della giurisprudenza tende a limitare l’impatto</hi><hi rend="CharOverride-1"> della riforma dell’art. 2103 c.c. sulla configurazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> giustificazione oggettiva del licenziamento, affermando che l’obbligo di </hi><hi rend="italic">repê</hi><hi rend="italic">chage</hi><hi rend="CharOverride-1"> non avrebbe ad oggetto tutte le mansioni astrattamente assegnabili al lavoratore </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2103 c.c., ma solo quelle per lo svolgimento </hi><hi rend="CharOverride-1">delle quali egli possegga le competenze professionali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-001">35</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’obbligo formativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di cui al terzo comma del nuovo testo dell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2103 c.c. resta dunque confinato, in questa lettura, alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> sole fattispecie di mutamento discrezionale delle mansioni non determinato dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’esigenza di evitare il licenziamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa interpretazione, seppur caratterizzata dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’apprezzabile intento di individuare un argine oggettivo all’estensione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligo di </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1">, non sembra in realtà in grado di superare sul piano logico il nesso tra quest’ultimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e l’oggetto del contratto. Se il nuovo testo dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 2103 c.c. ha dilatato l’area delle mansioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> esigibili, sembra innegabile che la stessa area valga a definire</hi><hi rend="CharOverride-1"> il perimetro di quella che potremmo individuare come «impiegabilità» del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratore medesimo e dunque a delimitare il diritto del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> a continuare a svolgere le mansioni che a lui possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere richieste. E infatti non sono mancate anche in giurispruden</hi><hi rend="CharOverride-1">za voci in questo senso</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_15_171-190.html#footnote-000">36</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Va d’altronde evidenziato che, a fronte delle attuali forme di inquadramento presenti </hi><hi rend="CharOverride-1">nella contrattazione collettiva, in genere tendenzialmente non coerenti con i </hi><hi rend="CharOverride-1">profili professionali, il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. </hi><hi rend="CharOverride-1">produce un effetto «esplosivo» sulla latitudine dell’obbligo datoriale di </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1">, corredato dall’obbligo formativo di cui al terzo comma.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La sensazione è che la giurisprudenza di merito abbia molto rapidamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> percepito e valorizzato le conseguenze che la nuova formulazione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 2103 c.c. ha sulla disciplina del licenziamento e</hi><hi rend="CharOverride-1"> in particolare sul </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1">, nella misura in cui grava il</hi><hi rend="CharOverride-1"> datore di lavoro dell’onere di valutare la possibilità di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un reimpiego del lavoratore anche su mansioni inferiori. Una parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> della giurisprudenza ha dunque tentato di supplire all’inefficienza delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> classificazioni contrattuali collettive individuando un limite all’obbligo datoriale in</hi><hi rend="CharOverride-1"> attesa che le parti sociali provvedano a una congrua «ristrutturazione</hi><hi rend="CharOverride-1">» del sistema classificatorio che tenga conto del nuovo testo dell’art. 2103 c.c., «iniettando» nell’inquadramento quell</hi><hi rend="CharOverride-1">’elemento di coerenza sul piano professionale che oggi manca.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così</hi><hi rend="CharOverride-1">, questa giurisprudenza individua il limite dell’onere datoriale di </hi><hi rend="italic">rep</hi><hi rend="italic">êchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel fatto che per lo svolgimento delle mansioni di destinazione non sia necessaria alcuna formazione</hi><hi rend="CharOverride-1">. Con ciò indirettamente l’orientamento in parola restituisce rilievo alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> professionalità nella disciplina delle mansioni, rilievo che il legislatore della</hi><hi rend="CharOverride-1"> riforma aveva nei fatti voluto, se non eliminare, almeno confinare</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei limiti in cui fosse stato oggettivato nelle classificazioni contrattuali</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se quello appena illustrato, vale a dire la individuazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un limite oggettivo all’obbligo datoriale di </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1">, sembra l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obiettivo pratico di questa giurisprudenza, leggendo nelle pieghe di queste sentenze si ha il dubbio che vi sia, pur </hi><hi rend="CharOverride-1">nella consapevolezza del mutamento del testo normativo di riferimento, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">una resistenza ad abbandonare il parametro della professionalità come punto </hi><hi rend="CharOverride-1">di riferimento nell’applicazione della disciplina delle mansioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ogni </hi><hi rend="CharOverride-1">modo, l’impostazione che limita la «proposta» di mansioni inferiori </hi><hi rend="CharOverride-1">a quelle sole per le quali non sia necessaria attività </hi><hi rend="CharOverride-1">formativa costruisce degli argini a un obbligo di </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> altrimenti </hi><hi rend="CharOverride-1">«ad applicazione infinita» e indubbiamente fornisce una linea guida per individuare quale sforzo possa essere richiesto al </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro e possa quindi essere considerato «non eccessivo», </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque tollerabile ai fini della conservazione del contratto. In altri </hi><hi rend="CharOverride-1">termini, si è di fronte a un tentativo di individuare </hi><hi rend="CharOverride-1">il limite, il punto di equilibrio oltre il quale la </hi><hi rend="CharOverride-1">conservazione in vita del rapporto di lavoro diventa eccessivamente onerosa </hi><hi rend="CharOverride-1">per il datore di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’indicazione che proviene da </hi><hi rend="CharOverride-1">questa giurisprudenza ha tuttavia dei punti di fragilità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In primo </hi><hi rend="CharOverride-1">luogo, essa contraddice il disposto dell’art. 2103, comma terzo </hi><hi rend="CharOverride-1">c.c., secondo il quale </hi><hi rend="italic">Il mutamento di mansioni è </hi><hi rend="italic">accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e ciò senza alcuna distinzione né sulla base del livello </hi><hi rend="CharOverride-1">delle mansioni di destinazione in rapporto a quelle originarie, né </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla base della unilateralità o della bilateralità dell’adibizione alle </hi><hi rend="CharOverride-1">nuove mansioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In secondo luogo, essa trascura la circostanza, </hi><hi rend="CharOverride-1">al contrario di fondamentale rilievo, che, nel nuovo testo dell’art. 2103 c.c</hi><hi rend="CharOverride-1">. (e fino a quando i sistemi di classificazione contenuti nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti collettivi non saranno integralmente rivisti prevedendo livelli professionali invece</hi><hi rend="CharOverride-1"> che retributivi), un’attività formativa ben potrebbe essere necessaria anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> per lo svolgimento di mansioni appartenenti allo stesso livello di</hi><hi rend="CharOverride-1"> inquadramento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sembra dunque inevitabile riconoscere che la valutazione dell’eccessiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> onerosità del </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> debba restare rimessa al giudizio del caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> concreto, senza pretesa di individuare nella legge un argine oggettivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e predefinito all’obbligo datoriale. Del resto, se ne converr</hi><hi rend="CharOverride-1">à, diversi datori di lavoro, a seconda della dimensione della propria organizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e delle attività formative normalmente programmate per i dipendenti, avranno</hi><hi rend="CharOverride-1"> diverse possibilità di assolvere all’obbligo formativo di cui tratta</hi><hi rend="CharOverride-1"> il terzo comma dell’art. 2103 c.c. nuovo testo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Di talchè un limite all’obbligo datoriale, che sia oggettivamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuato nell’essere il lavoratore già in grado di svolgere</hi><hi rend="CharOverride-1"> le mansioni che gli verrebbero assegnate a seguito di </hi><hi rend="italic">rep</hi><hi rend="italic">êchage</hi><hi rend="CharOverride-1">, pare eccessivo e forse anche foriero di distorsioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva l’orientamento in</hi><hi rend="CharOverride-1"> parola, pur apprezzabile nell’intento, rischia di andare oltre il</hi><hi rend="CharOverride-1"> segno, facendo di tutt’erba un fascio e ritenendo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> per sé eccessivamente onerosa ogni attività formativa finalizzata al </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1">, mentre ben potrebbe accadere, da un lato, che un’attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à formativa del dipendente non risulti eccessivamente onerosa per il datore e, viceversa, che il </hi><hi rend="italic">repêchage </hi><hi rend="CharOverride-1">di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un lavoratore risulti eccessivamente oneroso anche quando non sia necessario</hi><hi rend="CharOverride-1"> provvedere a formarlo.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Alessi, C. 2004. </hi><hi rend="italic">Professionalità</hi><hi rend="italic"> e contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ciucciovino, S. 2022. “Professionalità, occupazione e tecnologia nella transizione digitale.” </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">Federalismi.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">9: 129 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ciucciovino, S. 2023. “Autodeterminazione dell’individuo e </hi><hi rend="CharOverride-1">de-standardizzazione controllata della regolazione lavoristica.” </hi><hi rend="italic">DRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 89 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">D’Onghia, M. 2009. “Un itinerario sulla qualità del lavoro.” </hi><hi rend="italic">RGL</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2, I: 257 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Falco, M. 2021. “L’accomodamento per i lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1">disabili: una proposta per misurare ragionevolezza e proporzionalità attraverso l’</hi><hi rend="CharOverride-1">Inail.” </hi><hi rend="italic">LDE</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3: 2 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Luca Tamajo, R., Mazzotta, O. 2018. </hi><hi rend="italic">Commentario breve alle leggi sul lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Padova: Cedam.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Mozzi, </hi><hi rend="CharOverride-1">B. 2018. </hi><hi rend="italic">Condizioni personali del lavoratore e licenziamento</hi><hi rend="CharOverride-1">. Padova: Cleup.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Mozzi, B. 2020. “Sopravvenuta inidoneità alle mansioni, disabilità, licenziamento.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">LDE</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2, par. 1 e 2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2017. “Sulla prova </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impossibilità del ripescaggio nel licenziamento economico.” In </hi><hi rend="italic">Il licenziamento </hi><hi rend="italic">per giustificato motivo oggettivo</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Perulli, 31 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2018. “Sulla prova dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impossibilità del ripescaggio nel licenziamento economico.” In </hi><hi rend="italic">Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della </hi><hi rend="italic">contemporaneità. Liber amicorum</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. Confortini, tomo II, </hi><hi rend="CharOverride-1">1189 sgg. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Di Carluccio, C. 2022. </hi><hi rend="italic">Lavoro e </hi><hi rend="italic">salute mentale dentro e fuori l’istituzione</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Editoriale Scientifica.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Falsone, M. 2016. “Ius variandi e ruolo della contrattazione collettiva.” </hi><hi rend="italic">WP CSDLE M. D’Antona</hi><hi rend="CharOverride-1"> 308 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ferluga, L. 2012. </hi><hi rend="italic">Tutele del lavoratore e</hi><hi rend="italic"> disciplina delle mansioni. Innovazioni tecnologiche e vincoli normativi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ferraresi, M. 2016. “L’obbligo di repêchage tra onere di</hi><hi rend="CharOverride-1"> allegazione e onere della prova: il revirement della Cassazione.” </hi><hi rend="italic">DRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 845.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ferraro, G. 2009. “Tutela dei disabili e poteri imprenditoriali.” In </hi><hi rend="italic">Disabilità e lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di C. Lamacchia, 335 sgg. Roma: Ediesse.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Forlivesi, M. 2014. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Brevi riflessioni su sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, repêchage e «</hi><hi rend="CharOverride-1">patto di dequalificazione».” </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1"> 10.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Galantino, L. 2005. “Le politiche formative e la qualità del lavoro.” In Aa.</hi><hi rend="CharOverride-1">Vv., </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’</hi><hi rend="italic">Accademia a Mattia Persiani</hi><hi rend="CharOverride-1">, 997. Padova: Cedam.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Gargiulo, U. 2008. </hi><hi rend="italic">L’equivalenza delle mansioni </hi><hi rend="italic">nel contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Soveria Mannelli: Rubettino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Garofalo, D. 2009. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Disabili (lavoro dei).” </hi><hi rend="italic">DDP, Sez. Comm.</hi><hi rend="CharOverride-1">, Utet, 35, II colonna</hi><hi rend="CharOverride-1"> e 36, I colonna.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Giubboni, S. 2016. “Disabilità, sopravvenuta inidoneit</hi><hi rend="CharOverride-1">à, licenziamento.” </hi><hi rend="italic">RGL</hi><hi rend="CharOverride-1"> II: 621 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Giubboni, S. 2016. “Disabilità, </hi><hi rend="CharOverride-1">sopravvenuta inidoneità, licenziamento.” </hi><hi rend="italic">RGL</hi><hi rend="CharOverride-1"> II: 621 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Giugni, G. 1963. </hi><hi rend="italic">Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Jovene.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Gramano, E. </hi><hi rend="CharOverride-1">2021. “Jus variandi e formazione nel rapporto di lavoro subordinato.” </hi><hi rend="italic">Labor</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3: 259 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Gramano, E. 2022. </hi><hi rend="italic">Jus variandi: fondamento, </hi><hi rend="italic">disciplina e tutela collettiva della professionalità</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Franco Angeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Gramano, </hi><hi rend="CharOverride-1">E., Zilio Grandi, G. 2016. </hi><hi rend="italic">La disciplina delle mansioni prima </hi><hi rend="italic">e dopo il Jobs Act</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Lazzari, C. 2017. </hi><hi rend="CharOverride-1">“La tutela della dignità professionale del lavoratore.” </hi><hi rend="italic">DLRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4: 663 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Liso, F. 1982. </hi><hi rend="italic">La mobilità del lavoratore in azienda: il </hi><hi rend="italic">quadro legale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Franco Angeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Loy, G. 2003. “La professionalità.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">RGL</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 763 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Loy, G. 2003. “La professionalità.” </hi><hi rend="italic">RGL</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 764 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Magnani, M. 2004. “Organizzazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">DLRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 101: 165 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Maresca, A. 2022. “Il nuovo sistema di classificazione: valori ispiratori e </hi><hi rend="CharOverride-1">tecniche applicative.” In T. Treu (a cura di), </hi><hi rend="italic">Commentario al </hi><hi rend="italic">contratto collettivo dei metalmeccanici</hi><hi rend="CharOverride-1">, 37 sgg. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Montuschi, L. </hi><hi rend="CharOverride-1">1986. </hi><hi rend="italic">Diritto alla salute e organizzazione del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Franco </hi><hi rend="CharOverride-1">Angeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Napoli, M. 1995. “Contratto e rapporti di lavoro, oggi.” </hi><hi rend="CharOverride-1">In AA.Vv., </hi><hi rend="italic">Le ragioni del Diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni</hi><hi rend="CharOverride-1">, tomo II, 1120 sgg. </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Nogler, L. 2011. “Art. 42. Provvedimenti in caso </hi><hi rend="CharOverride-1">di inidoneità alla mansione specifica.” In </hi><hi rend="italic">Principi comuni </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di C. Zoli. In L. Montuschi (diretto da), </hi><hi rend="italic">La nuova </hi><hi rend="italic">sicurezza sul lavoro. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 </hi><hi rend="italic">e successive modifiche</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. I, 472 sgg. Bologna: Zanichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pasqualetto, </hi><hi rend="CharOverride-1">E. 1999. “La nuova legge sul collocamento obbligatorio dei disabili.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">QDLRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 102.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pisani, C. 1996. </hi><hi rend="italic">La modificazione delle mansioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Franco Angeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pisani, C. 2015. </hi><hi rend="italic">La nuova</hi><hi rend="italic"> disciplina del mutamento delle mansioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pisani, C. 2016</hi><hi rend="CharOverride-1">. “Dall’equivalenza all’inquadramento: i nuovi limiti ai mutamenti «orizzontali</hi><hi rend="CharOverride-1">» delle mansioni.” </hi><hi rend="italic">DLRI,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 149 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Romei, R. 2018. “La regola del repêchage </hi><hi rend="CharOverride-1">alla luce della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.” </hi><hi rend="italic">Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità. Liber amicorum</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di In M. Confortini, tomo II, 1269 sgg. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Spinelli, C. 2017. “La sfida degli «accomodamenti ragionevoli» per i lavoratori disabili</hi><hi rend="CharOverride-1"> dopo il Jobs Act.” </hi><hi rend="italic">DLM</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 39 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tomassetti, P</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2019. “Dalle mansioni alla professionalità? Una mappatura della contrattazione collettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> in materia di classificazione e inquadramento del personale.” </hi><hi rend="italic">DRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4</hi><hi rend="CharOverride-1">: 1149 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Treu, T. (a cura di). 2022. </hi><hi rend="italic">Commentario al</hi><hi rend="italic"> contratto collettivo dei metalmeccanici</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Villa, E. 2020. “Fondamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> e limiti del repêchage nel licenziamento individuale per giustificato motivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggettivo.” </hi><hi rend="italic">DRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 116.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zilio Grandi, G. (a cura di). 2021</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">Commentario al Ccnl metalmeccanici 5 febbraio 2021</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-035-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2017, sul punto 44 sgg. e part. 46 prime righe.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-034-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per la disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">delle mansioni nelle sue varie versioni resta fondamentale la lettura </hi><hi rend="CharOverride-1">di Giugni 1963; Liso 1982; Pisani 1996; Brollo 1997. Tra </hi><hi rend="CharOverride-1">le monografie più recenti si segnalano Gargiulo 2008; Ferluga 2012; </hi><hi rend="CharOverride-1">nonché, da ultimo, Gramano 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-033-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sulla complessità, anche a</hi><hi rend="CharOverride-1"> livello definitorio, della disciplina delle mansioni cfr., tra i molti</hi><hi rend="CharOverride-1">, Magnani 2004, 168 e 177, e Loy 2003, 765.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-032-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572 in </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2006, II, 687; Cass., 13 aprile 2004, n. 7043; Cass., 26 maggio 2004, n. 10157</hi><hi rend="CharOverride-1">. In dottrina, tra i tanti, cfr. ancora Magnani 2004, 177</hi><hi rend="CharOverride-1">; più di recente, si veda Casillo 2020; Gramano 2021, sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> punto part. 262 sgg.; ma soprattutto Lazzari 2017.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-031-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Questo in base al testo dei primi due commi dell’art. 2103 </hi><hi rend="CharOverride-1">c.c.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-030-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Come all’indomani della riforma del 2015</hi><hi rend="CharOverride-1"> già rilevava, tra gli altri, Falsone 2016, 18 (poi pubblicato</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche in Gramano Zilio Grandi 2016, 62 e 73 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">.).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-029-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Brollo 2019, 488 per la sottolineatura del </hi><hi rend="CharOverride-1">«pericolo di un uso discriminatorio, vessatorio o ritorsivo del mutamento di mansioni in danno al lavoratore»; Gramano 2021</hi><hi rend="CharOverride-1">, 269 sgg. valorizza l’obbligo di formazione di cui al</hi><hi rend="CharOverride-1"> terzo comma dell’art. 2103 c.c. quale obbligo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> cooperazione del creditore all’adempimento per «bilanciare» il riflesso della</hi><hi rend="CharOverride-1"> latitudine dell’inquadramento sulla posizione del lavoratore/debitore.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-028-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tomassetti 2019, 1153 sgg. Sul ruolo della contrattazione collettiva e degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> altri «attori» nel quadro del «nuovo» art. 2103 c.c</hi><hi rend="CharOverride-1">. cfr. Caruso 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-027-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il VI rapporto Adapt sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattazione collettiva del 2019 segnala che due terzi degli accordi </hi><hi rend="CharOverride-1">di rinnovo del 2019 hanno previsto modifiche al sistema di </hi><hi rend="CharOverride-1">classificazione e inquadramento (Adapt University Press, 2019, 13, reperibile online </hi><hi rend="CharOverride-1">all’indirizzo </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/55627/mod_</hi><hi rend="CharOverride-1">resource/content/3/2020_rapporto_contrattazione_VI.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-026-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr</hi><hi rend="CharOverride-1">. ancora Brollo 2019, 486 sgg. per una valutazione critica sull</hi><hi rend="CharOverride-1">’operato della contrattazione collettiva.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-025-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Pisani 2016, 159 sgg., nonché Pisani 2015, 51 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-024-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul </hi><hi rend="CharOverride-1">nuovo Ccnl Metalmeccanici si veda Bavaro, Focareta, et al.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2023</hi><hi rend="CharOverride-1">; Zilio Grandi 2021; Treu 2022. Cfr. inoltre, per un approfondimento</hi><hi rend="CharOverride-1">, le opinioni di Alvino, Imberti, et al. 2022, 470 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">. per il nuovo sistema di classificazione dei lavoratori.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-023-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In dottrina si è registrato il contrasto tra chi ritiene che la norma</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale abbia ristretto la libertà attribuita al datore di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’art. 2103 c.c. nuovo testo e chi ritiene</hi><hi rend="CharOverride-1"> invece ferma la libertà di esercizio dello </hi><hi rend="italic">ius variandi</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’interno dei singoli livelli di inquadramento. In quest’ultimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> senso cfr. Maresca 2022; per la prima opzione si veda</hi><hi rend="CharOverride-1"> Barbieri 2022, secondo il quale, in definitiva, «si deve perci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò escludere che dove si applichi il Ccnl industria metalmeccanica si possano adibire i lavoratori a mansioni </hi><hi rend="CharOverride-1">inferiori, poiché le previsioni contrattuali sono chiaramente deroghe </hi><hi rend="italic">in melius</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di quelle di legge» (la cit. è tratta da pagina </hi><hi rend="CharOverride-1">332).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-022-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. 70 del pdf del contratto.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-021-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. il glossario al punto 1.4 di 78 del Ccnl Metalmeccanici.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-020-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In questo senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> cfr. Ciucciovino 2022, nonché Ciucciovino 2023, secondo cui «La norma</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha consentito ai contratti collettivi che hanno saputo cogliere la</hi><hi rend="CharOverride-1"> portata dell’innovazione, come ad esempio ha fatto il Ccnl</hi><hi rend="CharOverride-1"> del settore metalmeccanico e della installazione di impianti con il</hi><hi rend="CharOverride-1"> rinnovo del 2021, di rideterminare l’oggetto stesso della prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, non più descritta attraverso le mansioni, ma attraverso il ruolo</hi><hi rend="CharOverride-1">, la professionalità e il livello di responsabilità. Sicché la prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dovuta e il relativo trattamento contrattuale dipende non solo da</hi><hi rend="CharOverride-1"> ciò che il lavoratore fa, quanto invece da come lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> fa, dal suo bagaglio competenziale e dalle modalità con cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> la prestazione viene integrata nell’impresa e interrelata organizzativamente con</hi><hi rend="CharOverride-1"> quella degli altri lavoratori» (la cit. è tratta da pagina</hi><hi rend="CharOverride-1"> 96). Nello stesso senso cfr. Maresca 2022, 37 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-019-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. 65 del Ccnl.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-018-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si prescinde volutamente dall’entrare nel dibattito</hi><hi rend="CharOverride-1"> relativo alla qualificazione della posizione del datore di lavoro che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha in passato animato la dottrina. Nei fatti, che si</hi><hi rend="CharOverride-1"> arrivi al risultato valorizzando un obbligo di protezione </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2087 c.c. (Montuschi 1986, 75-7; nello stesso senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> mi paiono anche le riflessioni di Alessi 2004, 137 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">.), oppure un obbligo di cooperazione all’adempimento (Galantino 2005; Cester</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2007) o ancora, come si dice nel testo, la correttezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> e buona fede nell’esecuzione del contratto, non sembra determinante</hi><hi rend="CharOverride-1"> (nell’ultimo caso, come noto, secondo parte della dottrina non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si potrebbero fondare autonome posizioni debitorie, ma in questa sede</hi><hi rend="CharOverride-1"> non sembra che le conseguenze di un comportamento contrario a</hi><hi rend="CharOverride-1"> correttezza e buona fede risentano della configurazione in parola). Ciò</hi><hi rend="CharOverride-1"> che conta ai fini del discorso che si fa nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> testo sono gli effetti che discendono da un comportamento del</hi><hi rend="CharOverride-1"> datore difforme da quello necessario a garantire che il la</hi><hi rend="CharOverride-1">voratore abbia le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni che egli stesso gli </hi><hi rend="CharOverride-1">sta assegnando.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-017-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una parte della dottrina ciò rischierebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> di comportare una dilatazione eccessiva e incontrollabile degli obblighi del</hi><hi rend="CharOverride-1"> prestatore di lavoro: Carabelli 2004 (che trovo online nella Biblioteca</hi><hi rend="CharOverride-1"> 20 maggio del Centro Studi Massimo D’Antona &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">https://csdle</hi><hi rend="CharOverride-3">.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/Articoli/2003-1</hi><hi rend="CharOverride-3">_Carabelli.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-3">&gt;</hi><hi rend="CharOverride-1">); Balandi 2006, 385; Loy 2003, 771. Sul </hi><hi rend="CharOverride-1">piano dogmatico poi va ricordato come l’ingresso della professionalità </hi><hi rend="CharOverride-1">e della formazione nell’oggetto del contratto di lavoro rischino </hi><hi rend="CharOverride-1">di collidere con il requisito di determinatezza o determinabilità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">oggetto del contratto. Per una ricostruzione del dibattito dottrinale, oltre i già </hi><hi rend="CharOverride-1">citati scritti di Carabelli e Balandi, cfr. Napoli 1995; Alessi </hi><hi rend="CharOverride-1">2004, 81-107, e D’Onghia 2009, 273-4.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-016-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr., per tutti, la voce Analogia su </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">www.treccani.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-015-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. art. 14, comma 4 lett. b, che </hi><hi rend="CharOverride-1">peraltro usa il termine accomodamenti ragionevoli senza chiarire in quale </hi><hi rend="CharOverride-1">accezione sia accolto, come del resto fa anche l’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">3, comma 3</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. 216/2003 (introdotto dall’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 9, c. 4-</hi><hi rend="italic">ter</hi><hi rend="CharOverride-1">, D.L. n. 76/2013, conv</hi><hi rend="CharOverride-1">. con modd. nella L. n. 99/2013, in attuazione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 5 della dir. 2000/78) rinviando alla Convenzione ONU, di talchè va necessariamente </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto riferimento alla Convenzione ONU e all’art. 5 della </hi><hi rend="CharOverride-1">Dir. 2000/78, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">il quale «Per garantire il rispetto del principio della parità </hi><hi rend="CharOverride-1">di trattamento dei disabili, sono previste </hi><hi rend="italic">soluzioni ragionevoli</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ciò significa </hi><hi rend="CharOverride-1">che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili </hi><hi rend="CharOverride-1">di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere </hi><hi rend="CharOverride-1">una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno </hi><hi rend="CharOverride-1">che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro </hi><hi rend="italic">un onere finanziario sproporzionato</hi><hi rend="CharOverride-1">. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da</hi><hi rend="CharOverride-1"> misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a</hi><hi rend="CharOverride-1"> favore dei disabili».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-014-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sulla nozione di accomodamenti ragionevoli </hi><hi rend="CharOverride-1">cfr., da ultimo, Di Carluccio 2022, 216 sgg. e 226 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-013-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Cgue 4 luglio 2013, C-312/1114</hi><hi rend="CharOverride-1">, naturalmente reperibile su </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">www.curia.eu</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">. Secondo la Corte, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. 216/2003 non attua pienamente la Direttiva 2000</hi><hi rend="CharOverride-1">/78/CE e in particolare il suo art. 5, poich</hi><hi rend="CharOverride-1">é non impone «un sistema di obblighi a carico dei </hi><hi rend="CharOverride-1">datori di lavoro», ma si limita a costruire incentivi o </hi><hi rend="CharOverride-1">aiuti pubblici, insufficienti a sostituire i primi nell’attuazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">direttiva. La sentenza è anche in </hi><hi rend="italic">DRI</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2014, 1, 263 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg., con nota di M. Agliata, </hi><hi rend="italic">La Corte di giustizia </hi><hi rend="italic">torna a pronunciarsi sulle nozioni di «handicap» e «soluzioni ragionevoli» </hi><hi rend="italic">ai sensi della direttiva 2000/78/CE</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-012-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per comodità di lettura si riporta il testo del comma </hi><hi rend="italic">3bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’art. 3 d.lgs. 216/2003: «Al fine</hi><hi rend="CharOverride-1"> di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e</hi><hi rend="CharOverride-1"> privati sono tenuti ad adottare </hi><hi rend="italic">accomodamenti ragionevoli</hi><hi rend="CharOverride-1">, come definiti dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per </hi><hi rend="CharOverride-1">garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli </hi><hi rend="CharOverride-1">altri lavoratori».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-011-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La stessa logica, improntata al principio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> eguaglianza sostanziale, guida oggi quella giurisprudenza che impone di valutare</hi><hi rend="CharOverride-1"> diversamente il superamento del periodo di comporto per i soggetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> disabili (cfr., tra le ultime, Cass. 31 marzo 2023, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 9095 e A. Napoli 17 gennaio 2023, n. 168, entrambe</hi><hi rend="CharOverride-1"> in </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2023, II,238 sgg. con nota di A</hi><hi rend="CharOverride-1">. Donini).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-010-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Da Nogler 2011, 478 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-009-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si</hi><hi rend="CharOverride-1"> veda De Mozzi 2018, 145 sgg. cui si rinvia anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> per un approfondimento della questione dei rapporti tra le due</hi><hi rend="CharOverride-1"> norme in relazione alle varie forme di disabilità.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-008-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. D. Garofalo 2009, II colonna e36, I colonna.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-007-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In dottrina sul punto, tra i tanti, cfr</hi><hi rend="CharOverride-1">. anche Giubboni 2016 ed Pasqualetto 1999. Secondo A. Avio, Sub</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">art. 4 l. 68/99</hi><hi rend="CharOverride-1">, in De Luca Tamajo, Mazzotta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2018, 1469, II colonna, la lettura dell’art. 1 comma</hi><hi rend="CharOverride-1"> 7 per cui il lavoratore non potrebbe essere licenziato neppure</hi><hi rend="CharOverride-1"> allorquando non sia più in alcun modo utilmente impiegabile «accollerebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> oneri a carattere prettamente assistenziale al datore, cosa che dovrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere esclusa dall’interpretazione data dalla C. Cost. 87/622</hi><hi rend="CharOverride-1">». In giurisprudenza, tra le ultime, si veda A. Bologna 31 luglio 2015, n. 909, in </hi><hi rend="italic">Giuraemilia</hi><hi rend="CharOverride-1">, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la quale «alla luce del disposto di cui all’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 4 comma 4 richiamato, dunque, non si può che ritenere</hi><hi rend="CharOverride-1"> che l’inidoneità lavorativa derivata da infortunio sul lavoro non</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituisce giustificato motivo di licenziamento solo nel caso in cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> il lavoratore possa essere assorbito dall’organizzazione aziendale del datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro con assegnazione di mansioni equivalenti o anche inferiori</hi><hi rend="CharOverride-1">, salvo il diritto al mantenimento del miglior trattamento economico. La</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutazione integrata delle disposizioni richiamate induce a ritenere che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligo di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> divenuto inabile in corso di rapporto per infortunio o mal</hi><hi rend="CharOverride-1">attia professionale previsto dall’art. 1 comma 7, incontri il proprio limite, come espressamente previsto dall’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">4 comma 4, nella possibilità per il datore di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">di ritrarre un’utilità (seppure diversa ed inferiore) dalla prestazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore divenuto disabile e dunque nella possibilità di assegnargli </hi><hi rend="CharOverride-1">mansioni equivalenti od anche inferiori salvo il mantenimento del trattamento </hi><hi rend="CharOverride-1">economico. D’altronde l’interpretazione dell’art. 1 comma 7 </hi><hi rend="CharOverride-1">nel senso di un obbligo assoluto al mantenimento del posto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro in favore del lavoratore divenuto disabile in conseguenza di infortunio </hi><hi rend="CharOverride-1">sul lavoro o di malattia professionale non potrebbe essere ritenuta </hi><hi rend="CharOverride-1">ammissibile per contrarietà con il principio costituzionale di libertà dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.: laddove, infatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">il datore di lavoro non possa ritrarre dalla prestazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore alcuna utilità all’interno della propria organizzazione aziendale e </hi><hi rend="CharOverride-1">debba comunque mantenere servizio tale soggetto, si comprimerebbe in misura </hi><hi rend="CharOverride-1">inaccettabile il principio di libertà di iniziativa economica assegnando al </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro una funzione di assistenza sociale che, invece, </hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. 38 Cost. riserva allo Stato […].» La sentenza bolognese </hi><hi rend="CharOverride-1">è stata poi confermata da Cass. 4316/17, ma essenzialmente per ragioni processuali, dato che i motivi </hi><hi rend="CharOverride-1">di ricorso in Cassazione non potevano essere accolti, per quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">qui interessa, essenzialmente perché relativi al fatto: «si censura l’</hi><hi rend="CharOverride-1">accertamento del fatto effettuato dal giudice del merito, in particolare </hi><hi rend="CharOverride-1">relativamente alla impossibilità della ricollocazione del lavoratore nella struttura aziendale, </hi><hi rend="CharOverride-1">accertamento di fatto censurabile nella sede di legittimità unicamente sotto </hi><hi rend="CharOverride-1">il profilo del vizio della motivazione», rispetto al quale il </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorso era carente: «il motivo difetta della identificazione del preciso </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso nonchè del «</hi><hi rend="CharOverride-1">come» e del «quando» tale fatto sia stato portato alla attenzione del giudice del merito; il</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricorrente indica più elementi di fatto senza alcun riferimento agli</hi><hi rend="CharOverride-1"> atti processuali ed alle risultanze di causa».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-006-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">maggiore rigidità che connota la nozione di disabilità per l’</hi><hi rend="CharOverride-1">accesso protetto al lavoro cfr. Di Carluccio 2022, 138 sgg.</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="CharOverride-1">la quale pur rimarcandone il forte ancoraggio al </hi><hi rend="CharOverride-1">dato medico intravede una significativa apertura alla dimensione psicosociale, ancor </hi><hi rend="CharOverride-1">più dopo l’adozione delle Linee guida in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">collocamento mirato delle persone con disabilità con d.m. 11 </hi><hi rend="CharOverride-1">marzo 2022, n. 43.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-005-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. De Mozzi 2020, 5</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sulla nozione bio-psicosociale di disabilità si veda anche Di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Carluccio 2022, 204 sgg. La Corte di giustizia si è </hi><hi rend="CharOverride-1">più volte pronunciata in materia: cfr. C. giust. 11 aprile 2013, cause </hi><hi rend="CharOverride-1">riunite C-335/11 e C- 337/11, </hi><hi rend="italic">HK Danmark </hi><hi rend="italic">c. Dansk almennyttingt Boligselskab</hi><hi rend="CharOverride-1">; C. giust. 18 gennaio 2018, causa </hi><hi rend="CharOverride-1">C- 270/16, </hi><hi rend="italic">Ruiz Conejero c. Ferroser Servicios Auxiliares SA</hi><hi rend="CharOverride-1">; </hi><hi rend="CharOverride-1">C. giust. 18 marzo 2014, causa C-363/12, </hi><hi rend="italic">Z. </hi><hi rend="italic">c. Government department e al</hi><hi rend="CharOverride-1">.; C. giust. 18 dicembre 2014, causa C-354</hi><hi rend="CharOverride-1">/13, </hi><hi rend="italic">FOA c. KL</hi><hi rend="CharOverride-1">; C. giust. 1° dicembre 2016, causa</hi><hi rend="CharOverride-1"> C-395/15, </hi><hi rend="italic">Mohamed Daouidi c. Bootes Plus SL</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza nazionale, tra le ultime ad affrontare il tema della</hi><hi rend="CharOverride-1"> nozione di disabilità rilevante, cfr. Cass. 19 marzo 2018, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 6798, part.6 sg. del pdf della sentenza.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-004-backlink">32</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. la dottrina citata </hi><hi rend="italic">supra</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla nota 19.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-003-backlink">33</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza è ormai orientata decisamente, in armonia con le indicazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> che provengono dalla legislazione nazionale ed europea, nel senso di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un sindacato penetrante sulla possibilità di trovare soluzioni alternative al</hi><hi rend="CharOverride-1"> licenziamento dei lavoratori inidonei o disabili in senso lato, anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> eventualmente modificando l’organizzazione produttiva. Per fare due esempi, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> veda Cass. 19 marzo 2018, n. 6798, secondo la quale</hi><hi rend="CharOverride-1"> il datore di lavoro deve anche modificare l’assegnazione delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> mansioni di altri lavoratori ove ciò possa servire al reinserimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore inidoneo; secondo Cass. 8 maggio 2023, n. 12132</hi><hi rend="CharOverride-1"> il datore di lavoro deve considerare ai fini del </hi><hi rend="italic">rep</hi><hi rend="italic">êchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche le posizioni che si libereranno in un periodo </hi><hi rend="CharOverride-1">di tempo ragionevole. Si veda poi anche Cass. 23 febbraio </hi><hi rend="CharOverride-1">2021, n. 4896 e Cass. 9 marzo 2021, n. 6497, </hi><hi rend="CharOverride-1">commentate in De Falco 2021, n. 3. Cass. 9 marzo </hi><hi rend="CharOverride-1">2021, n. 6497 è anche in Alessi 2021. In dottrina</hi><hi rend="CharOverride-1">, per riflessioni sui limiti dell’intangibilità della discrezionalità datoriale rispetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle esigenze di tutela dell’impiego dei lavoratori disabili cfr</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ferraro 2009 e, più di recente, Spinelli 2017.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-002-backlink">34</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. S.U. 7 agosto 1998, n. 7755, in </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1999, 170 con</hi><hi rend="CharOverride-1"> nota di G. Pera, </hi><hi rend="italic">Dalla licenziabilità o non del lavoratore</hi><hi rend="italic"> divenuto totalmente inabile</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sul tema del </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> negli ultimi anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> si veda, tra i tantissimi, Del Punta 2018 e Romei</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2018; Ferraresi 2016; Villa, 2020; in particolare, in relazione alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> inidoneità psicofisica, cfr. Forlivesi 2014; Giubboni 2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-001-backlink">35</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. </hi><hi rend="CharOverride-1">T. Roma 24 luglio 2017, giud. Cosentino, che si può </hi><hi rend="CharOverride-1">leggere sul sito di LDE all’indirizzo </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">https://www.lavorodirittieuropa.it/sentenze/sentenze-jobs-act/81-</hi><hi rend="CharOverride-3">tribunale-di-roma-ordinanza-26-luglio-2017</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">: «deve ritenersi che </hi><hi rend="CharOverride-1">ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di </hi><hi rend="italic">repechage</hi><hi rend="CharOverride-1">, il datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro sia tenuto a dimostrare l’indisponibilità di posti </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro di livello corrispondente a quello in cui è </hi><hi rend="CharOverride-1">inquadrato il lavoratore: la scomparsa del riferimento alla categoria dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">equivalenza nel nuovo testo dell’art. 2103 c.c. determina una maggiore</hi><hi rend="CharOverride-1"> ampiezza e flessibilità dell’ambito di utilizzazione orizzontale del dipendente</hi><hi rend="CharOverride-1">»; tuttavia, secondo il Tribunale, il datore può limitarsi a provare</hi><hi rend="CharOverride-1"> «la mancata disponibilità di posizioni dello stesso livello e categoria</hi><hi rend="CharOverride-1"> di inquadramento del lavoratore, purché però si tratti di mansioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> libere, che non necessitino di idonea formazione in quanto l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligo formativo è stato configurato nel nuovo testo dell’art. 2103 c.c. come conseguenza della scelta unilaterale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> datore di lavoro».</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Al contrario</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">«in un contesto relativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla sussistenza di ragioni organizzative e produttive idonee a giustificare</hi><hi rend="CharOverride-1"> un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di attribuire</hi><hi rend="CharOverride-1"> al lavoratore mansioni che necessitino di adeguata formazione significherebbe infatti</hi><hi rend="CharOverride-1"> imporre al datore un ulteriore costo economico». Nel senso della</hi><hi rend="CharOverride-1"> valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore come limite al </hi><hi rend="italic">repêchage</hi><hi rend="CharOverride-1"> cfr. anche Cass. 17 novembre 2022, n. 33892, che limita </hi><hi rend="CharOverride-1">l’onere del datore di lavoro alla prospettazione al dipendente </hi><hi rend="CharOverride-1">della «possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con </hi><hi rend="CharOverride-1">il suo </hi><hi rend="italic">bagaglio professionale</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_15_171-190.html#footnote-000-backlink">36</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Trib. Lecco, sez. lav., 31</hi><hi rend="CharOverride-1"> ottobre 2022, n. 159, in </hi><hi rend="italic">ADL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2023, 4, 811 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">. con nota di A. Bebber, </hi><hi rend="italic">L’obbligo di repechage si</hi><hi rend="italic"> estende alla formazione del lavoratore? Un altro</hi><hi rend="CharOverride-1"> obiter dictum</hi><hi rend="italic">.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Luca Calcaterra, Suor Orsola Benincasa University, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">luca.calcaterra@unisob.na.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0003-0239-8414</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Luca Calcaterra, <hi rend="italic">L’art. 2103 c.c. dopo il </hi>Jobs Act<hi rend="italic"> e la latitudine dell’obbligo datoriale di </hi>repêchage<hi rend="italic">,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.11</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -21, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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