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        <title type="main" level="a">Sull’abuso del diritto. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza sul rapporto di lavoro</title>
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            <forename>Chiara</forename>
            <surname>Colosimo</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.17</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>Moving from Del Punta’s observations and the most recent labour jurisprudence, the author reflects on the abuse of rights as an autonomous juridical category, reconstructing its troubled doctrinal and jurisprudential background. She considers that a legal system cannot be complete without a general principle of prohibition of abuse and suggests searching for abuse within the objective perimeter of application of a given right, investigating the consistency between the way the right is exercised and the ratio of the legal recognition: a functional approach that allows abuse to be identified in the diversion from the “causal factor” of the right exercised. In this perspective, abuse is a serious contradiction: it determines the subjugation of the right to purposes unrelated to law and values.</p>
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            <item>Abuse of rights</item>
            <item>principle of prohibition</item>
            <item>functional approach</item>
            <item>diversion from causal factor.</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.17<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.17" /></p>
      <div><head>Sull’abuso del diritto. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza sul rapporto di lavoro</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Chiara Colosimo</hi></p><div><head><hi>1. Premessa</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Verso la fine degli Anni Novanta, Riccardo Del Punta evidenziava </hi><hi rend="CharOverride-1">come la teoria dell’abuso del diritto avesse avuto – a </hi><hi rend="CharOverride-1">dispetto di un’apparente «sintonia naturale» (1998, 403) – «pochissimi esiti </hi><hi rend="CharOverride-1">applicativi nella giurisprudenza lavoristica»: da un lato, «le polimorfe tecniche </hi><hi rend="CharOverride-1">limitative dei poteri imprenditoriali… [avevano] determinato un’assoluta superfluità del </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorso all’abuso»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-047">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; dall’altro, negli spazi privi di </hi><hi rend="CharOverride-1">regolamentazione positiva, si era fatta applicazione delle «clausole di correttezza </hi><hi rend="CharOverride-1">e buona fede, che fra l’altro [erano] state, anch’</hi><hi rend="CharOverride-1">esse, da ultimo, poste in seria discussione» (1998, 424).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Aveva, </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque, sottolineato il «ruolo vicario e sussidiario che tale principio, </hi><hi rend="CharOverride-1">tanto capace di eclissarsi quanto di ricomparire all’improvviso sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">scena, si rivela[va] in grado di assolvere in certe </hi><hi rend="CharOverride-1">aree meno centrali del diritto del lavoro» (Del Punta 1998, </hi><hi rend="CharOverride-1">425).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella giurisprudenza di merito e di legittimità del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’ultimo decennio, si assiste a un ricorrente, se non </hi><hi rend="CharOverride-1">quasi esclusivo, riferimento all’abuso del diritto nella qualificazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">illegittimo utilizzo – da parte dei lavoratori – dei permessi e congedi </hi><hi rend="CharOverride-1">straordinari per l’assistenza ai disabili, dei congedi parentali o, </hi><hi rend="CharOverride-1">comunque, di particolari permessi retribuiti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-046">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; al riguardo, si è osservato</hi><hi rend="CharOverride-1"> che, «in una disciplina come il diritto del lavoro che</hi><hi rend="CharOverride-1"> nasce per limitare i poteri datoriali e riequilibrare una situazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> originaria di squilibrio di potere, e quindi di possibili abusi</hi><hi rend="CharOverride-1">, la giurisprudenza, almeno per ora, si occupa dell’abuso del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto andando a sanzionare comportamenti abusivi dei lavoratori»; ciò in</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto non sarebbe sempre possibile individuare una «disciplina dettagliata dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> limiti all’esercizio dei diritti dei lavoratori» (Diamanti 2017, 594</hi><hi rend="CharOverride-1">; in questo senso, anche Di Salvatore 2022).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa specifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> prospettiva, l’abuso del diritto potrebbe operare come «criterio interpretativo</hi><hi rend="CharOverride-1">-applicativo che rivela spesso (a parte il caso di abuso</hi><hi rend="CharOverride-1"> del processo) un inadempimento del lavoratore e non costituisce illecito</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondario atipico» (Diamanti 2017, 617</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-045">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">), ovvero quale strumento di </hi><hi rend="CharOverride-1">qualificazione di una condotta che configura un «uso improprio di un </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto (legittimo e riconosciuto dall’ordinamento) che, travalicando i limiti </hi><hi rend="CharOverride-1">della correttezza e della buona fede previsti dagli art. 1175 </hi><hi rend="CharOverride-1">e 1375 cod. civ., viene esercitato al fine di realizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">un interesse diverso e contrastante con quello meritevole di tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">da parte dell’ordinamento» (Feltre 2019, 911), con conseguente venir </hi><hi rend="CharOverride-1">meno del nesso causale tra condotta serbata, diritto azionato e </hi><hi rend="italic">ratio </hi><hi rend="CharOverride-1">che vi è sottesa (sul punto, Cairo 2020, 740; </hi><hi rend="CharOverride-1">Caracciolo 2021, 630).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il richiamato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non persuade.</hi></p></div><div><head><hi>2. I travagli della teoria generale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La complessità della materia impone di guardare alle origini </hi><hi rend="CharOverride-1">del dibattito dottrinale che ha riservato fortune alterne alla teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’abuso del diritto (sul punto, D’Amelio 1937, Rescigno </hi><hi rend="CharOverride-1">1965 e Dossetti 1969</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-044">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">) e, in ogni caso, ambiti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> potenziale applicazione tendenzialmente marginali, soprattutto, nel contesto giuslavoristico (al riguardo</hi><hi rend="CharOverride-1">, Del Punta 1998).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La scelta del legislatore di non prevedere</hi><hi rend="CharOverride-1"> un espresso divieto di abuso del diritto nel Codice Civile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-043">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> ha reso oltremodo controversa la possibilità stessa di considerarlo </hi><hi rend="CharOverride-1">principio generale dell’ordinamento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-042">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e, in quanto tale, regola dotata</hi><hi rend="CharOverride-1"> di forza autonoma destinata a trovare applicazione accanto alla – o</hi><hi rend="CharOverride-1">, forse, talvolta, nonostante la – normazione positiva; questo, in quanto il</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislatore avrebbe inteso «toccare l’argomento solo «in punta di</hi><hi rend="CharOverride-1"> piedi», quasi non fosse di sua competenza» (Levi 1993, VIII</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Invero, le posizioni più critiche sono giunte a negare a</hi><hi rend="CharOverride-1"> priori la configurabilità di una teoria generale dell’abuso del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto (in questo senso, Santoro-Passarelli 1957 e, di recente</hi><hi rend="CharOverride-1">, Sacco 2012) in quanto </hi><hi rend="italic">qui iure suo utitur neminem laedit</hi><hi rend="CharOverride-1"> – e, quindi, irriducibile contraddizione intrinseca del concetto – o, in ogni</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso, in quanto «problema di teoria generale la cui soluzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di principio si lascia difficilmente tradurre in termini precettivi» (Romano</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1958, 166); sicché, l’unica soluzione praticabile sarebbe stata quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> della previsione – rispetto a singoli istituti – di specifici limiti agli</hi><hi rend="CharOverride-1"> stessi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-041">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">: autonomi richiami all’abuso nel quadro di distinte </hi><hi rend="CharOverride-1">fattispecie (così, D’Amelio 1937 e Torrente 1955), anche in </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto, nel ricercare l’abuso, si rischierebbe altrimenti di intraprendere </hi><hi rend="CharOverride-1">il terreno della «non certezza del diritto» (Scialoja 1878, 482).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vi è anche chi ha affermato che l’abuso del diritto, sotto il </hi><hi rend="CharOverride-1">profilo operativo, sarebbe una «sovrastruttura aggiuntiva rispetto alla disciplina positiva… </hi><hi rend="CharOverride-1">per lo più improduttiva, e talvolta anzi fonte di equivoci </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto a fattispecie estremamente generali, e che richiederebbero dunque piuttosto </hi><hi rend="CharOverride-1">un’articolazione analitica delle rispettive – e differenti – funzioni, tecniche operative </hi><hi rend="CharOverride-1">e criteri contenutistici, che la riconduzione a un principio ancora </hi><hi rend="CharOverride-1">più generale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-040">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Salvi 1988, 5). In epoca ben più </hi><hi rend="CharOverride-1">recente, ma con la medesima impostazione di fondo, si è </hi><hi rend="CharOverride-1">affermato che «il concetto di abuso del diritto assume una </hi><hi rend="CharOverride-1">valenza più simbolica – nel senso di stigmatizzare, a livello puramente </hi><hi rend="CharOverride-1">descrittivo, situazioni in cui il diritto soggettivo venga esercitato in </hi><hi rend="CharOverride-1">maniera impropria rispetto alla finalità per la quale è stato </hi><hi rend="CharOverride-1">attribuito dall’ordinamento – che tecnico-operativa, in quanto rappresenta una </hi><hi rend="CharOverride-1">formula di carattere generale (di scarsa rilevanza dal punto di </hi><hi rend="CharOverride-1">vista pratico) aggiuntiva rispetto alla disciplina positiva» (Di Salvatore 2022, </hi><hi rend="CharOverride-1">128).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non sono mancate, tuttavia, prospettive favorevoli alla definizione di </hi><hi rend="CharOverride-1">una nozione autonoma.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo senso, Romano propone di riflettere </hi><hi rend="CharOverride-1">su un piano funzionale che muove dal «necessario rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1">corrispondenza tra il potere di autonomia conferito al soggetto e </hi><hi rend="CharOverride-1">l’atto di esercizio di questo potere», e sottolinea come «</hi><hi rend="CharOverride-1">i poteri richied[a]no di essere positivamente esercitati in </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione della cura di interessi determinati» (1958, 167); ne consegue </hi><hi rend="CharOverride-1">che «il concetto è… suscettivo di assumere un significato in </hi><hi rend="CharOverride-1">tutti quei casi in cui… si verifica un’alterazione nella </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere di autonomia che </hi><hi rend="CharOverride-1">lo configura in relazione alle condizioni cui è subordinato l’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio del potere stesso. Ciò si verifica: </hi><hi rend="italic">a</hi><hi rend="CharOverride-1">) sotto forma </hi><hi rend="CharOverride-1">di alterazione del fattore causale che ripercuote in un’alterazione </hi><hi rend="CharOverride-1">nella struttura dell’atto stesso… </hi><hi rend="italic">b</hi><hi rend="CharOverride-1">) sotto forma di una </hi><hi rend="CharOverride-1">condotta di rapporti giuridici contraria alla buona fede o comunque </hi><hi rend="CharOverride-1">lesiva della buona fede altrui…» (1958, 168).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’Autore, quindi, </hi><hi rend="CharOverride-1">con una prospettiva oltremodo stimolante nel nostro ragionare, guarda alla «</hi><hi rend="CharOverride-1">funzionalità interna, strutturale», (1958,169-70) dell’attribuzione dei poteri </hi><hi rend="CharOverride-1">e diritti soggettivi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Approccio ugualmente propositivo si rinviene in Natoli (</hi><hi rend="CharOverride-1">1958) che ritiene pienamente operante il doppio principio originariamente cristallizzato </hi><hi rend="CharOverride-1">nella previsione di carattere generale che non ha, poi, trovato </hi><hi rend="CharOverride-1">conferma nella stesura definitiva del Codice Civile: abuso quale eccesso </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto ai limiti posti dalla buona fede e abuso quale </hi><hi rend="CharOverride-1">deviazione dallo scopo in funzione del quale uno specifico diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">viene attribuito (1958, 25).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel sostenere che l’esercizio di </hi><hi rend="CharOverride-1">ogni diritto soggettivo debba sempre avvenire – quale principio generale del </hi><hi rend="CharOverride-1">nostro ordinamento – «secondo buona fede» (1958, 28), l’Autore ammette </hi><hi rend="CharOverride-1">che il comportamento del titolare di un diritto, per quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">astrattamente conforme allo stesso, possa risultare illegittimo in quanto contrario </hi><hi rend="CharOverride-1">alla regola della buona fede che «presiede, secondo il nostro </hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento, all’esercizio dei diritti reali e dei diritti di </hi><hi rend="CharOverride-1">credito» e opera, dunque, in «tutto il campo dei diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">patrimoniali» (1958, 30). Medesima riflessione potrebbe compiersi con riferimento ai </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti non patrimoniali – nelle loro più diverse declinazioni – rispetto ai </hi><hi rend="CharOverride-1">quali, rilevando il fondamento etico-sociale (più che economico) che </hi><hi rend="CharOverride-1">vi è alla base, non sarebbe risolutivo guardare alla regola </hi><hi rend="CharOverride-1">della buona fede, «dovendosi risalire all’intima sostanza del fenomeno </hi><hi rend="CharOverride-1">per accertare se l’esercizio del diritto sia avvenuto in </hi><hi rend="CharOverride-1">conformità con lo scopo etico in vista del quale il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto stesso è stato riconosciuto» (1958, 31).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È una prospettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">che non pare così difforme da quella che guarda alla </hi><hi rend="CharOverride-1">necessità di individuare nell’«interesse meritevole di tutela» il limite </hi><hi rend="CharOverride-1">entro il quale «è riconosciuta ed è destinata ad operare </hi><hi rend="CharOverride-1">la libertà negoziale privata», così suggerendo, peraltro, un’interferenza con </hi><hi rend="CharOverride-1">la disciplina dei motivi e con la nozione di causa </hi><hi rend="CharOverride-1">dei negozi giuridici (Rescigno 1965, 229-30); questo, in quanto </hi><hi rend="italic">non omne quod licet honestum est</hi><hi rend="CharOverride-1">, così che deve distinguersi tra ciò che </hi><hi rend="CharOverride-1">è socialmente ammesso da ciò che è, invece, «giuridicamente protetto» (</hi><hi rend="CharOverride-1">si vedano Rotondi 1979 e Levi 1993).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per quanto questione </hi><hi rend="CharOverride-1">oltremodo controversa, poiché afferente a un potenziale sindacato di merito, </hi><hi rend="CharOverride-1">Natoli sottolinea la «particolare rilevanza della oggettiva determinazione teleologica di </hi><hi rend="CharOverride-1">certe situazioni» (1958, 33) e, muovendo dalle previsioni di cui </hi><hi rend="CharOverride-1">agli artt. 833 e 1438 c.c., evidenzia che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento giuridico considera il fatto che il titolare possa avvalersi </hi><hi rend="CharOverride-1">dei diritti lui riconosciuti per conseguire finalità ulteriori e diverse </hi><hi rend="CharOverride-1">da quelle oggettivamente sottese ai diritti medesimi, ma «non tollera </hi><hi rend="CharOverride-1">la riduzione di questi – che, per loro natura, sono strumenti </hi><hi rend="CharOverride-1">tipicamente di difesa – a strumenti, che, invece, dovrebbero avere funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">essenzialmente di offesa» (1958, 35); sottolinea, dunque, che deve ritenersi </hi><hi rend="CharOverride-1">illecito, non solo il comportamento che si riveli privo di </hi><hi rend="CharOverride-1">obiettiva utilità per chi lo serba, ma altresì quello connotato </hi><hi rend="CharOverride-1">da una sproporzione tra il vantaggio conseguibile dal soggetto agente </hi><hi rend="CharOverride-1">e il pregiudizio recato a terzi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così, caratteristica prima dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto sarebbe l’apparente conformità della condotta al </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuto del diritto, tanto che «abusare del diritto dovrebbe significare </hi><hi rend="CharOverride-1">coprire dell’apparenza del diritto un atto che si avrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">il dovere di non compiere» (Natoli 1958, 37): una conformità </hi><hi rend="CharOverride-1">meramente formale che non esclude l’illegittimità dell’atto, poiché «…</hi><hi rend="CharOverride-1">la considerazione esclusiva della esteriore e formale conformità del comportamento </hi><hi rend="CharOverride-1">del soggetto, al contenuto astratto di un suo diritto, astraendo </hi><hi rend="CharOverride-1">totalmente dai motivi soggettivi e dai riflessi negativi che quel </hi><hi rend="CharOverride-1">comportamento può avere sulla posizione del </hi><hi rend="italic">proximus </hi><hi rend="CharOverride-1">o, addirittura, sugli </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi collettivi e generali, che sono alla base di tutto </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ordinamento giuridico, si esaurisce nell’affermazione del dominio incontrastato </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’arbitrio individuale e nella correlativa negazione di ogni autorità </hi><hi rend="CharOverride-1">della legge» (Natoli 1958, 32).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La conformità, nella sua declinazione </hi><hi rend="CharOverride-1">oggettiva, guarda anche all’obiettiva coerenza con la causa, la </hi><hi rend="CharOverride-1">cui tipicità potrebbe assurgere – come rammentato da Rescigno – a «preventivo </hi><hi rend="CharOverride-1">riconoscimento della dignità di tutela dell’interesse» (1965, 230); cionondimeno, </hi><hi rend="CharOverride-1">è lo stesso Autore a evidenziare (al pari di Natoli </hi><hi rend="CharOverride-1">1958 e Romano 1958) l’esigenza di operare su un </hi><hi rend="CharOverride-1">piano di riflessione differente, che è quello dell’esercizio del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto e della comparazione degli interessi coinvolti dall’esercizio medesimo: «</hi><hi rend="CharOverride-1">il problema dell’abuso riguarda invece, e propriamente, la comparazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di interessi che siano in conflitto con lo svolgimento di </hi><hi rend="CharOverride-1">un particolare rapporto o che siano in conflitto nella posizione </hi><hi rend="CharOverride-1">del regolamento di interessi. Perciò appare più corretto il tentativo </hi><hi rend="CharOverride-1">di ricostruire il divieto generale dell’abuso… sul principio di </hi><hi rend="CharOverride-1">correttezza nel rapporto obbligatorio o sulla clausola generale della buona </hi><hi rend="CharOverride-1">fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.</hi><hi rend="CharOverride-1">c.)» (1965, 232).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si delinea, in questo modo, l’opportunità </hi><hi rend="CharOverride-1">di quella prospettiva sostanzialista che – nonostante l’approccio critico che </hi><hi rend="CharOverride-1">lo caratterizza – si rinviene nella definizione tratteggiata da Salvi, ove </hi><hi rend="CharOverride-1">circoscrive la figura dell’abuso alle «ipotesi nelle quali un </hi><hi rend="CharOverride-1">comportamento, che formalmente integri gli effetti dell’esercizio del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">soggettivo, debba ritenersi però – sulla base di criteri non formali </hi><hi rend="CharOverride-1">di valutazione – privo di tutela giuridica, o illecito» (1988, 1).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella prospettiva che ci accompagna, a dispetto delle conclusioni cui </hi><hi rend="CharOverride-1">perviene, la riflessione dell’Autore assume rilievo nella parte in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui prospetta l’esigenza di individuare un autonomo principio giuridico, </hi><hi rend="CharOverride-1">desumibile dalle clausole generali o da specifiche fattispecie normative e, </hi><hi rend="CharOverride-1">soprattutto, capace di «aggiungere un </hi><hi rend="italic">quid pluris </hi><hi rend="CharOverride-1">di valenza precettiva, </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto al contenuto normativo di ciascuna di esse» (1988, 2): </hi><hi rend="CharOverride-1">una valenza precettiva, tuttavia, che – come si avrà modo di </hi><hi rend="CharOverride-1">approfondire nel prosieguo – dovrebbe necessariamente operare nell’ambito oggettivo proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto considerato poiché porre l’abuso al di fuori </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto soggettivo significherebbe, come opportunamente evidenziato da Dossetti, negare «</hi><hi rend="CharOverride-1">autonomia al concetto rispetto alla nozione di illecito» (1969, 1577).</hi></p></div><div><head><hi>3. Diritto, valori, abuso</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il diritto è fenomeno sociale e come tale ambisce, per </hi><hi rend="CharOverride-1">sua stessa natura, a essere espressione della coscienza civile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto è quell’insieme di regole, decise dai consociati, che </hi><hi rend="CharOverride-1">permette di individuare quali sono i comportamenti leciti per raggiungere </hi><hi rend="CharOverride-1">determinati scopi, quali gli atteggiamenti considerati lesivi del vivere comune, </hi><hi rend="CharOverride-1">quali gli obblighi da rispettare per garantire la pacifica convivenza </hi><hi rend="CharOverride-1">e il pieno godimento dei diritti individuali, collettivi e sociali; </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto è un continuo divenire, strettamente correlato ai bisogni, </hi><hi rend="CharOverride-1">ai valori e alle convinzioni delle individualità e collettività che </hi><hi rend="CharOverride-1">compongono la società cui appartiene.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Esso è, dunque, relativo, in </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto inevitabilmente destinato a mutare adeguandosi al contesto sociale di </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento, e la relatività è espressione del suo essere intrinsecamente </hi><hi rend="CharOverride-1">connesso all’etica e alla morale, così che la definizione </hi><hi rend="CharOverride-1">di ciò che giuridicamente rilevante – </hi><hi rend="italic">rectius</hi><hi rend="CharOverride-1">, meritevole di tutela da </hi><hi rend="CharOverride-1">parte dell’ordinamento giuridico – è il risultato dell’evoluzione storica, </hi><hi rend="CharOverride-1">etica e morale della società.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il diritto esprime, necessariamente, un «</hi><hi rend="CharOverride-1">sistema di valori» (Kelsen 1956).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Deve, dunque, considerarsi l’interrelazione </hi><hi rend="CharOverride-1">tra diritto, etica e morale come caratteristica immanente dell’ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico, così che non pare possibile considerare l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto quale mero «fenomeno sociale, [un] non… concetto giuridico, anzi </hi><hi rend="CharOverride-1">uno di quei fenomeni che il diritto non potrà mai </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinare in tutte le sue applicazioni che sono imprevedibili» (così, </hi><hi rend="CharOverride-1">Rotondi 1923, 115-16).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Peraltro, se «le leggi sono le </hi><hi rend="CharOverride-1">condizioni colle quali gli uomini indipendenti e isolati si unirono </hi><hi rend="CharOverride-1">in società, stanchi di vivere in un continuo stato di </hi><hi rend="CharOverride-1">guerra e di godere di una libertà resa inutile dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne </hi><hi rend="CharOverride-1">il restante con sicurezza e tranquillità…fu dunque la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà…» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Beccaria 1764, 6), e se «è dunque certo che ciascuno </hi><hi rend="CharOverride-1">non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima </hi><hi rend="CharOverride-1">porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri </hi><hi rend="CharOverride-1">a difenderlo» (Beccaria 1764, 7), è allora indispensabile considerare le </hi><hi rend="CharOverride-1">relazioni, le interferenze e i conflitti che l’esercizio dei </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti può generare, dovendosi ricercare – sempre e comunque – l’equilibrio </hi><hi rend="CharOverride-1">tra contrapposti interessi, tra l’utilità degli uni e il </hi><hi rend="CharOverride-1">sacrificio degli altri, perché l’ordinamento giuridico, proprio per la </hi><hi rend="CharOverride-1">natura che gli è propria, non può esaurirsi «nel dominio </hi><hi rend="CharOverride-1">incontrastato dell’arbitrio individuale e nella correlativa negazione di ogni </hi><hi rend="CharOverride-1">autorità della legge» (Natoli 1958, 32).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dunque, l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto guarda necessariamente a una «dimensione di reciprocità, o comunque </hi><hi rend="CharOverride-1">di conflitto di interessi» (Mazzoni 1969, 609).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo porta a </hi><hi rend="CharOverride-1">dubitare che possa ravvisarsi un’intrinseca contraddizione tra il concetto </hi><hi rend="CharOverride-1">di abuso e quello di diritto (in questo senso, Carinci </hi><hi rend="CharOverride-1">2005), poiché, mentre il confine tra ciò che è lecito </hi><hi rend="CharOverride-1">e ciò che è illecito delinea il perimetro esterno di </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti, facoltà e poteri, l’abuso interviene all’interno di </hi><hi rend="CharOverride-1">essi per concretizzare la </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> della tutela giuridica loro riconosciuta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-039">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">: garantisce i contrapposti interessi ogniqualvolta il loro sacrificio non risulti più</hi><hi rend="CharOverride-1"> giustificato – legittimato – dall’effettivo perseguimento dello scopo cui l’ordinamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> riconosce astratta prevalenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-038">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di fatto, «se non c’è </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto non può esserci l’abuso. Il diritto costituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">così il primo elemento della fattispecie abusiva» (Sacco 2012, 7</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-037">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo senso, il Supremo Collegio quando ha richiamato «…l</hi><hi rend="CharOverride-1">’orientamento largamente prevalente in dottrina, secondo cui nel nostro sistema</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislativo è implicita una norma che reprime ogni forza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> abuso del diritto, sia questo il diritto di proprietà o</hi><hi rend="CharOverride-1"> altro diritto soggettivo, reale o di credito. L’abuso del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto consiste, secondo questa autorevole dottrina, nell’esercitare il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> per realizzare interessi diversi da quelli per i quali esso</hi><hi rend="CharOverride-1"> è riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Questa stessa nozione dell’abuso</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto ha trovato eco anche nella giurisprudenza di questa</hi><hi rend="CharOverride-1"> Corte, che ammette come «in singoli casi ed in riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai fondamentali precetti della buona fede (come regola di condotta</hi><hi rend="CharOverride-1">) e della rispondenza dell’esercizio del diritto agli scopi etici</hi><hi rend="CharOverride-1"> e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e</hi><hi rend="CharOverride-1"> concesso dall’ordinamento giuridico positivo, l’uso anormale del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> possa condurre il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori</hi><hi rend="CharOverride-1"> della sfera del diritto soggettivo medesimo e che quindi tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> comportamento possa costituire un illecito, secondo le norme generali di</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto in materia» (Cass. 15 novembre 1960, n. 3040)»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-036">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (sul punto, Falco 2010).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se questo è, allora, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto è anche altro rispetto all’eccesso dal </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto che è proprio di quell’atto che si pone </hi><hi rend="CharOverride-1">al di fuori dell’ambito oggettivo del diritto medesimo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo </hi><hi rend="CharOverride-1">porta, altresì, a ritenere – quasi inevitabile conseguenza del rilievo che </hi><hi rend="CharOverride-1">precede – che nell’ordinamento giuridico debba necessariamente trovar patria una </hi><hi rend="CharOverride-1">categoria generale di abuso del diritto, </hi><hi rend="italic">rectius</hi><hi rend="CharOverride-1">, che un ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico non potrebbe dirsi completo se, tra principi che ne </hi><hi rend="CharOverride-1">costituiscono fondamento, non potesse individuarsi anche quello del divieto di </hi><hi rend="CharOverride-1">abusare dei diritti ivi riconosciuti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-035">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sicché, è condivisibile la prospettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> di chi ha ritenuto che «l’abuso abbia sicuramente ragion</hi><hi rend="CharOverride-1"> d’essere, perché è un limite alla norma, che deve</hi><hi rend="CharOverride-1"> adeguarsi al cambiamento continuo della realtà sociale, allo stesso degradarsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> del concetto di diritto soggettivo in interesse socialmente ed economicamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> apprezzabile» (Levi 1993, X). E, d’altronde, già D’Amelio</hi><hi rend="CharOverride-1"> aveva osservato che «il diritto, in vero, non è un</hi><hi rend="CharOverride-1"> concetto assoluto. Esso è proporzione e come tale ha limite</hi><hi rend="CharOverride-1">. Oltre questo limite non è più operante come forza sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">, protetto dall’autorità dello Stato e se agisce e cagiona</hi><hi rend="CharOverride-1"> danni ad altri, non merita più protezione» (1937, 49)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-034">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Emerge, in questo modo, la duplice attitudine della teoria dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Essa è strumento ultimo di regolazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">comparazione tra interessi contrapposti nella definizione di ciò che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento riconosce come giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, e, </hi><hi rend="CharOverride-1">al tempo stesso, rimedio per supplire alle carenze della normazione </hi><hi rend="CharOverride-1">positiva: meccanismo di adeguamento dell’ordinamento «ai vari aspetti della </hi><hi rend="CharOverride-1">realtà sociale, ossia al rapido mutare dei costumi, della «coscienza </hi><hi rend="CharOverride-1">sociale» o «morale sociale»» (Levi 1993, 11), soluzione alle lacune </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’ordinamento e – in quanto tale – recessivo rispetto alla successiva </hi><hi rend="CharOverride-1">normazione positiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ulteriore conseguenza del ragionare è l’approdo a </hi><hi rend="CharOverride-1">una concezione funzionale o teleologica dell’abuso del diritto che </hi><hi rend="CharOverride-1">porta a censurare la «non corrispondenza dell’atto alla funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">assegnatagli dall’ordinamento»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-033">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (si veda, sul punto, anche Carinci </hi><hi rend="CharOverride-1">2005); prospettiva, questa, che guarda alla oggettiva coerenza tra la </hi><hi rend="italic">ratio </hi><hi rend="CharOverride-1">della norma attributiva del diritto e l’esercizio che </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto medesimo viene fatto: abusa della norma colui che </hi><hi rend="CharOverride-1">si avvale di essa, ma non mira a perseguire l’</hi><hi rend="CharOverride-1">interesse che dalla stessa viene protetto (in questo senso, Müller-</hi><hi rend="CharOverride-1">Erzbach 1950). Si tratta allora di operare, come opportunamente osservato </hi><hi rend="CharOverride-1">da Mazzoni, una valutazione interna e strutturale destinata a individuare </hi><hi rend="CharOverride-1">l’abuso là dove l’esercizio del diritto rappresenti una </hi><hi rend="CharOverride-1">deviazione dalla natura della funzione (1969, 612-13).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ne consegue </hi><hi rend="CharOverride-1">che, più che l’apparente conformità al diritto (Natoli 1958), </hi><hi rend="CharOverride-1">risulta necessario far emergere l’oggettiva e sostanziale contraddizione intrinseca </hi><hi rend="CharOverride-1">ovvero, per dirla come Giorgianni (1963, 105), l’atto si </hi><hi rend="CharOverride-1">presenta «al tempo stesso «contrario e conforme alla norma», ed </hi><hi rend="CharOverride-1">è contrario proprio in quanto la posizione giuridica viene esercitata «</hi><hi rend="CharOverride-1">per soddisfare un interesse concreto diverso da quello in astratto </hi><hi rend="CharOverride-1">tutelato dalla norma» (Carinci 2005, 117; vedi anche Astone 2017).</hi></p></div><div><head><hi>4. Le criticità nei più recenti approdi giurisprudenziali</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nelle considerazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">che precedono si è iniziato a tratteggiare il confine esterno </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’abuso del diritto, suggerendo che esso non possa coincidere </hi><hi rend="CharOverride-1">né con l’atto illecito né con l’eccesso dal </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non può coincidere con l’atto illecito in quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">quest’ultimo costituisce violazione della norma giuridica, negazione della prescrizione </hi><hi rend="CharOverride-1">ivi positivizzata e contraddizione – lesione – immediata e diretta di una </hi><hi rend="CharOverride-1">posizione giuridica, degli interessi dalla stessa tutelati o dell’equilibrio </hi><hi rend="CharOverride-1">tra contrapposti interessi per come regolato dall’ordinamento giuridico: «è </hi><hi rend="CharOverride-1">il fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati nella vita di </hi><hi rend="CharOverride-1">relazione» (Bianca 1997, 532)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-032">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Anche Castronovo – a dispetto dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">approccio critico che lo contraddistingue – ha affermato che «…l’abuso… </hi><hi rend="CharOverride-1">non costituisce fattispecie autonoma di illecito contrattuale, bensì si qualifica </hi><hi rend="CharOverride-1">come elemento impeditivo della giustificazione proprio dell’esercizio del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">che sfoci in un danno per altri» (2015, 114), e </hi><hi rend="CharOverride-1">che «nell’abuso… non si elude la norma imperativa bensì </hi><hi rend="CharOverride-1">semplicemente l’atto non è assistito da giuridicità…» (2015, 118).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nemmeno può coincidere con l’eccesso dal diritto in quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">quest’ultimo, pur non assurgendo a violazione espressa di una </hi><hi rend="CharOverride-1">norma giuridica, costituisce comunque un esercizio del diritto che esorbita </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’ambito oggettivo che gli è proprio e, quindi, atto </hi><hi rend="CharOverride-1">non legittimato dall’ordinamento; un esempio, in questo senso, a </hi><hi rend="CharOverride-1">dispetto della rubrica che gli è propria, è la previsione </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui all’art. 1015 c.c. che circoscrive gli «</hi><hi rend="CharOverride-1">abusi dell’usufruttuario» all’ipotesi in cui, tra l’altro, </hi><hi rend="CharOverride-1">quest’ultimo alieni i beni: alienazione che non gli è </hi><hi rend="CharOverride-1">consentita, non in quanto deviazione funzionale del diritto lui riconosciuto, </hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio del diritto per scopi estranei al diritto medesimo, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">in quanto atto di gestione proprio di un diritto che </hi><hi rend="CharOverride-1">non gli appartiene, ossia la proprietà.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Evidente, poi, che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto non possa nemmeno coincidere con l’inadempimento </hi><hi rend="CharOverride-1">di obblighi espressamente previsti dall’ordinamento, trattandosi della mancata o </hi><hi rend="CharOverride-1">inesatta esecuzione di una prestazione dovuta.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto appena osservato dà </hi><hi rend="CharOverride-1">conto delle ragioni per cui non risulta condivisibile il più </hi><hi rend="CharOverride-1">recente orientamento giurisprudenziale laddove richiama la categoria generale dell’abuso </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto nei casi di illegittimo utilizzo – da parte dei </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori – dei permessi e congedi straordinari per l’assistenza ai </hi><hi rend="CharOverride-1">disabili, dei congedi parentali o, comunque, di particolari permessi retribuiti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senz’altro, nelle pronunzie in materia di abusi dei permessi per </hi><hi rend="CharOverride-1">l’assistenza ai disabili, ricorre – costante – la considerazione dell’uso </hi><hi rend="CharOverride-1">improprio dei permessi quale impiego degli stessi per il soddisfacimento </hi><hi rend="CharOverride-1">di interessi diversi e avulsi da quelli tutelati dall’ordinamento, </hi><hi rend="CharOverride-1">con conseguente venir meno del nesso causale tra diritto azionato </hi><hi rend="CharOverride-1">e interesse tutelato: « ove il nesso causale tra assenza dal </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, come nel </hi><hi rend="CharOverride-1">caso in esame… non può riconoscersi un uso del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">coerente con la sua funzione e dunque si è in </hi><hi rend="CharOverride-1">presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto, come già ritenuto da questa Corte in precedenti analoghi. </hi><hi rend="CharOverride-1">Alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si condivide </hi><hi rend="CharOverride-1">ed al quale si intende dare continuità… il comportamento del </hi><hi rend="CharOverride-1">prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso L. </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 104 del 1992, ex art. 33, si avvalga dello </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere </hi><hi rend="CharOverride-1">ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, </hi><hi rend="CharOverride-1">giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, </hi><hi rend="CharOverride-1">nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, </hi><hi rend="CharOverride-1">un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento </hi><hi rend="CharOverride-1">assistenziale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-031">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul punto, il Supremo Collegio ha altresì osservato </hi><hi rend="CharOverride-1">che, «ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi </hi><hi rend="CharOverride-1">alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga </hi><hi rend="CharOverride-1">un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove </hi><hi rend="CharOverride-1">si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel </hi><hi rend="CharOverride-1">contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio </hi><hi rend="CharOverride-1">o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel </hi><hi rend="CharOverride-1">potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così </hi><hi rend="CharOverride-1">inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di </hi><hi rend="CharOverride-1">specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque </hi><hi rend="CharOverride-1">lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al </hi><hi rend="CharOverride-1">permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente </hi><hi rend="CharOverride-1">e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata </hi><hi rend="CharOverride-1">in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre </hi><hi rend="CharOverride-1">rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve </hi><hi rend="CharOverride-1">ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al </hi><hi rend="CharOverride-1">familiare, bensì per attendere ad altra attività»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-030">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel medesimo </hi><hi rend="CharOverride-1">senso si sono poste le pronunzie in materia di utilizzo </hi><hi rend="CharOverride-1">illegittimo dei permessi dei dirigenti sindacali: «la qualificazione della condotta </hi><hi rend="CharOverride-1">del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’accertamento della concreta vicenda, come sopra operato, venendo </hi><hi rend="CharOverride-1">in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un </hi><hi rend="CharOverride-1">comportamento del dipendente connotato da un </hi><hi rend="italic">quid pluris</hi><hi rend="CharOverride-1"> rappresentato dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali; </hi><hi rend="CharOverride-1">questo esclude la riconducibilità della condotta alle richiamate norme collettive </hi><hi rend="CharOverride-1">che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la </hi><hi rend="CharOverride-1">mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-029">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ricorrendo tutti i presupposti costitutivi dei diritti azionati </hi><hi rend="CharOverride-1">per come previsti dalla disciplina di settore (nei casi in </hi><hi rend="CharOverride-1">esame, quelli di cui all’art. 33 Legge 104/1992, </hi><hi rend="CharOverride-1">all’art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 e </hi><hi rend="CharOverride-1">all’art. 30 Legge 300/1970), non vi è dubbio </hi><hi rend="CharOverride-1">alcuno che il contesto astratto di riferimento sia riconducibile all’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito oggettivo di applicazione della stessa; tuttavia, nei singoli </hi><hi rend="CharOverride-1">episodi oggetto di sindacato giudiziale, a dispetto delle ragioni formalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">addotte dai lavoratori per avvalersi dei diritti in questione, manca – </hi><hi rend="CharOverride-1">a monte – uno dei presupposti di fatto costitutivi dei diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">medesimi: l’attività di assistenza in favore del soggetto disabile </hi><hi rend="CharOverride-1">o la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi, provinciali e </hi><hi rend="CharOverride-1">nazionali delle associazioni sindacali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il diritto sussiste se, e nella </hi><hi rend="CharOverride-1">misura in cui, sia in concreto compiuta attività di assistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">in favore del soggetto disabile o di partecipazione alle riunioni </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacali; nel caso in cui, per contro, detta attività non </hi><hi rend="CharOverride-1">sia svolta, il fatto deve necessariamente essere collocato al di </hi><hi rend="CharOverride-1">fuori della norma attributiva del diritto e al di fuori, </hi><hi rend="CharOverride-1">quindi, anche del perimetro di astratta configurabilità di un’ipotesi </hi><hi rend="CharOverride-1">di abuso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pare pienamente condivisibile, quindi, quella dottrina che – dubitando </hi><hi rend="CharOverride-1">della necessità del ricorso alla categoria dell’abuso del diritto – </hi><hi rend="CharOverride-1">ha evidenziato come, «nell’ipotesi di mancata partecipazione all’attività </hi><hi rend="CharOverride-1">tipica prevista dalla disposizione statutaria… non si verifichi l’effetto </hi><hi rend="CharOverride-1">sospensivo dell’obbligazione di lavoro» e, quindi, «la «mancanza della </hi><hi rend="CharOverride-1">prestazione per causa a lui imputabile», poiché rileva l’inesistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di uno degli elementi costitutivi del diritto» (Frosecchi 2023, 398)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-028">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo senso, si è pronunziato anche il Giudice di Legittimità quando ha affermato che «…l’indebita</hi><hi rend="CharOverride-1"> utilizzazione dei permessi, di per sé considerata, non è inadempimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un obbligo assunto dal dipendente (inadempimento da provarsi dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> creditore della prestazione) ma rivela l’inesistenza degli elementi della</hi><hi rend="CharOverride-1"> fattispecie costitutiva del diritto potestativo. Secondo i principi generali è</hi><hi rend="CharOverride-1"> il soggetto che assume di essere titolare di un diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> potestativo che deve provare l’esistenza delle condizioni e dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> presupposti necessari per l’insorgenza del diritto stesso. Ove una</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale prova, di fronte alle contestazioni della controparte, non venga</hi><hi rend="CharOverride-1"> fornita, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> e l’assenza del dipendente è reputata mancanza della prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> per causa a lui imputabile, che impedisce la nascita del</hi><hi rend="CharOverride-1"> credito alla retribuzione»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-027">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In epoca più recente, peraltro, sviluppando</hi><hi rend="CharOverride-1"> la richiamata impostazione, il Supremo Collegio ha valorizzato i riflessi</hi><hi rend="CharOverride-1"> negativi che siffatte condotte determinano sul rapporto di lavoro, ritenendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> legittimi i provvedimenti disciplinari conseguentemente adottati (</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-026">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E, d’altronde</hi><hi rend="CharOverride-1">, mutando prospettiva e guardando al più generale ambito delle mancanze</hi><hi rend="CharOverride-1"> imputabili al lavoratore, degli atti o dei comportamenti contrari agli</hi><hi rend="CharOverride-1"> obblighi propri del rapporto subordinato e comunemente qualificabili come riprovevoli</hi><hi rend="CharOverride-1">, la condotta così serbata dai prestatori di lavoro configura – oltre</hi><hi rend="CharOverride-1"> che un comportamento penalmente rilevante – un piano inadempimento agli obblighi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di diligenza e osservanza di cui all’art. 2014, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> al dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c</hi><hi rend="CharOverride-1">.c. (rispetto al quale svolgono funzione integrativa gli obblighi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-025">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qualsiasi</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia l’angolo visuale adottato, dunque, emerge l’estraneità delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> suddette ipotesi all’ambito proprio dell’abuso del diritto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-024">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>5. La possibile fisionomia dell’abuso nell’esercizio del diritto</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è detto che l’abuso dovrebbe essere ricercato all’</hi><hi rend="CharOverride-1">interno del perimetro oggettivo di applicazione di un determinato diritto, </hi><hi rend="CharOverride-1">muovendo da una valutazione di coerenza e/o conformità tra </hi><hi rend="CharOverride-1">l’atto in concreto compiuto – l’esercizio che di quel </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto viene fatto da colui che ne è titolare – e </hi><hi rend="CharOverride-1">la </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> della legittimazione giuridica dallo stesso riconosciuta: ogniqualvolta, dunque, </hi><hi rend="CharOverride-1">i diritti vengano esercitati per realizzare uno scopo diverso da </hi><hi rend="CharOverride-1">quello per il quale gli stessi sono attribuiti dall’ordinamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è detto, altresì, che dovrebbe necessariamente tenersi conto della </hi><hi rend="CharOverride-1">dimensione relazionale dell’esercizio dei diritti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-023">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, che guarda al bilanciamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei contrapposti interessi operato dall’ordinamento nell’attribuire determinati diritti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e nel riconoscere, dunque, prevalenza a specifici interessi – rispetto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelli che vi sono contrapposti – nel perseguimento di uno particolare</hi><hi rend="CharOverride-1"> fine giudicato meritevole di rilevanza e tutela giuridica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È una</hi><hi rend="CharOverride-1"> prospettiva che richiama, senz’altro, i principi di correttezza e</hi><hi rend="CharOverride-1"> buona fede.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il Supremo Collegio – in una pronunzia sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">quale vi sarà modo di tornare – ha osservato come «i </hi><hi rend="CharOverride-1">principii di buona fede e correttezza… s[ia]no entrati, </hi><hi rend="CharOverride-1">nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico. L’obbligo di buona </hi><hi rend="CharOverride-1">fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, </hi><hi rend="CharOverride-1">espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzionalizzazione è ormai pacifica… Una volta collocato nel quadro dei </hi><hi rend="CharOverride-1">valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere </hi><hi rend="CharOverride-1">inteso come una specificazione degli «inderogabili doveri di solidarietà sociale» </hi><hi rend="CharOverride-1">imposti dall’art. 2 Cost., e la sua rilevanza si </hi><hi rend="CharOverride-1">esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, </hi><hi rend="CharOverride-1">il dovere di agire in modo da preservare gli interessi </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali </hi><hi rend="CharOverride-1">o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-022">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’altronde, «la buona fede [in senso oggettivo]… serve </hi><hi rend="CharOverride-1">a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e </hi><hi rend="CharOverride-1">della proporzione» quale «principio cardine dell’ordinamento induttivamente estraibile dal </hi><hi rend="CharOverride-1">sistema»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-021">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; la correttezza, dal canto suo, «costituisce… regola di </hi><hi rend="CharOverride-1">governo della discrezionalità e ne vieta, quindi, l’abuso»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-020">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è opportunamente evidenziato, dunque, che «la Corte di Legittimità, considerata ormai acquisita la costituzionalizzazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione </hi><hi rend="CharOverride-1">del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di </hi><hi rend="CharOverride-1">solidarietà di cui all’art. 2 Cost., ritiene che il </hi><hi rend="CharOverride-1">criterio della buona fede costituisca, per il giudice, strumento idoneo </hi><hi rend="CharOverride-1">a controllare anche in senso modificativo o integrativo lo statuto </hi><hi rend="CharOverride-1">negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi» (Furlan e Vasini 2012, 568).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sennonché, il rapporto tra </hi><hi rend="CharOverride-1">i principi di buona fede e correttezza e il concetto </hi><hi rend="CharOverride-1">di abuso del diritto è stato, talvolta, ritenuto «controverso» (Astone </hi><hi rend="CharOverride-1">2017, 21), soprattutto, ogniqualvolta la sovrapposizione tra le differenti categorie </hi><hi rend="CharOverride-1">è giunta a privare quella dell’abuso del diritto di </hi><hi rend="CharOverride-1">oggettiva autonomia e sostanziale utilità (in questo senso, Cattaneo </hi><hi rend="CharOverride-1">1971).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è sostenuto, in particolare, che «…il tentativo, operato </hi><hi rend="CharOverride-1">in dottrina, di distinguere concettualmente le due categorie si infrange </hi><hi rend="CharOverride-1">con le fattispecie concrete, cui la giurisprudenza quotidianamente è costretta </hi><hi rend="CharOverride-1">a misurarsi, che evidenziano la difficoltà di differenziare, con contorni </hi><hi rend="CharOverride-1">netti, buona fede e abuso del diritto» e che «…la </hi><hi rend="CharOverride-1">clausola generale di buona fede ha un contorno diverso, perché </hi><hi rend="CharOverride-1">più ampio, rispetto a quello che perimetra l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto» (Astone 2017, 28)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-019">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Vi è stato, altresì, chi </hi><hi rend="CharOverride-1">ha guardato ai due concetti in una prospettiva di complementarità, </hi><hi rend="CharOverride-1">in quanto l’abuso opererebbe come limite interno, strutturale al </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuto del diritto, e la buona fede come limite esterno, </hi><hi rend="CharOverride-1">strumento di bilanciamento dei contrapposti interessi (Restivo 2007, 179).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="CharOverride-1">Corte di Cassazione, dal canto suo, ha ritenuto che il «</hi><hi rend="CharOverride-1">criterio di valutazione della violazione dell’obbligo di buona fede </hi><hi rend="CharOverride-1">oggettiva è quello dell’abuso del diritto»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-018">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">: affermazione, tuttavia, </hi><hi rend="CharOverride-1">che parrebbe muovere da una non condivisibile inversione di prospettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">o, meglio, sovrapposizione di piani giuridici distinti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-017">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella medesima pronunzia</hi><hi rend="CharOverride-1">, invero, il Supremo Collegio ha osservato che «l’abuso del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto…, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo</hi><hi rend="CharOverride-1"> atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispetto al potere che lo prevede». Ha, altresì, affermato che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto – ricostruiti attraverso l</hi><hi rend="CharOverride-1">’apporto dottrinario e giurisprudenziale – sono i seguenti: 1) la titolarità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2</hi><hi rend="CharOverride-1">) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate</hi><hi rend="CharOverride-1">; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od</hi><hi rend="CharOverride-1"> extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il</hi><hi rend="CharOverride-1"> beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetta la controparte»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-016">32</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dunque, «qualora la finalità perseguita non</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso. In questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-015">33</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">: sono ipotesi in cui si è opportunamente parlato di «utilizzazione alterata</hi><hi rend="CharOverride-1"> dello schema formale del diritto» (Furlan e Vasini 2012, 570</hi><hi rend="CharOverride-1">), ossia di situazioni in cui tra il diritto attribuito dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’ordinamento e il suo atto di esercizio è ravvisabile una</hi><hi rend="CharOverride-1"> deviazione dalla funzione obiettiva che gli è propria.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sembrerebbe «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’uso anormale del diritto» circoscritto da risalente – e già richiamata</hi><hi rend="CharOverride-1"> – giurisprudenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-014">34</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, se questo è, allora pare possibile ritenere </hi><hi rend="CharOverride-1">che in ogni ipotesi di abuso del diritto ricorra sempre </hi><hi rend="CharOverride-1">la violazione dei principi di correttezza e buona fede, dovendosi </hi><hi rend="CharOverride-1">per contro escludere che ogni violazione di questi ultimi configuri </hi><hi rend="CharOverride-1">un’ipotesi di abuso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tanto si afferma in quanto l’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto – per come sin qui tratteggiato – risulta necessariamente </hi><hi rend="CharOverride-1">costituito da un </hi><hi rend="italic">quid pluris</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-013">35</ref></hi></hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che è lo sviamento dallo</hi><hi rend="CharOverride-1"> scopo o, per dirla come Falco, «l’alterazione del fattore</hi><hi rend="CharOverride-1"> causale del diritto» (2010, 383-84)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-012">36</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Di contro, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> violazione dei canoni di buona fede e correttezza può caratterizzare</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche l’atto giuridico volto al perseguimento del medesimo interesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutelato dalla norma attributiva del diritto in concreto esercitato; ciò</hi><hi rend="CharOverride-1"> accade, per esempio, quando il diritto sia esercitato per conseguire</hi><hi rend="CharOverride-1"> le finalità che gli son proprie, ma con modalità tali</hi><hi rend="CharOverride-1"> da recare ad altri un danno che non costituisce inevitabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguenza dell’esercizio medesimo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-011">37</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al riguardo, il Giudice di </hi><hi rend="CharOverride-1">Legittimità ha già avuto modo di osservare che «…anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e </hi><hi rend="CharOverride-1">arbitrio nell’esercizio di esso e non esclude la sindacabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">e il controllo degli atti – mediante i quali la prerogativa </hi><hi rend="CharOverride-1">viene esercitata – da parte del giudice, il cui accertamento può </hi><hi rend="CharOverride-1">condurre alla declaratoria di illegittimità dell’atto e alla responsabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">civile dell’autore, con incidenza anche sul rapporto contrattuale», nonché </hi><hi rend="CharOverride-1">di chiarire che «…quante volte esista un diritto soggettivo si </hi><hi rend="CharOverride-1">configura necessariamente una corrispondenza oggettiva fra il potere di autonomia </hi><hi rend="CharOverride-1">conferito al soggetto e fatto di esercizio di quel potere, </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo un legame che è ben evidente nella cd. autonomia </hi><hi rend="CharOverride-1">funzionale i cui poteri sono positivamente esercitati in funzione della </hi><hi rend="CharOverride-1">cura di interessi determinati, come avviene normalmente nell’autonomia pubblica </hi><hi rend="CharOverride-1">ma come avviene anche, sempre più diffusamente, nell’autonomia privata, </hi><hi rend="CharOverride-1">ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricollega più </hi><hi rend="CharOverride-1">alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile ma presuppone </hi><hi rend="CharOverride-1">un’autonomia, libera, comunque collegata alla cura di interessi… si </hi><hi rend="CharOverride-1">che il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi </hi><hi rend="CharOverride-1">da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso </hi><hi rend="CharOverride-1">in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. E </hi><hi rend="CharOverride-1">ben s’intende come la immanenza di una siffatta funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">in ogni diritto, e massimamente in quelli che corrispondono a </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi, non meramente economici, costituzionalmente protetti, non richiede una previsione </hi><hi rend="CharOverride-1">specifica, con una positiva regolamentazione: e ciò spiega perché, in </hi><hi rend="CharOverride-1">via eccezionale, tale specificità sia stata invece richiesta, con il </hi><hi rend="CharOverride-1">divieto di atti emulativi previsto dall’art. 833 del codice </hi><hi rend="CharOverride-1">civile, in relazione alla ampiezza e al contenuto del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">di proprietà e alla correlativa esigenza di riconoscere un limite </hi><hi rend="CharOverride-1">funzionale a un potere tradizionalmente illimitato, imprescrittibile e comprensivo dello </hi><hi rend="italic">jus abutendi</hi><hi rend="CharOverride-1">, sino alla costituzionalizzazione della sua funzione sociale (art. 42 Cost.)»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-010">38</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senz’altro vero, dunque, che, nella giurisprudenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’ultimo decennio, l’abuso del diritto viene normalmente definito</hi><hi rend="CharOverride-1"> come «esercizio di un diritto con modalità non necessarie e</hi><hi rend="CharOverride-1"> irrispettose del principio di correttezza e buona fede, causando uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quella stessa giurisprudenza</hi><hi rend="CharOverride-1">, tuttavia, precisa che vi è abuso quando detto esercizio ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> il «fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti</hi><hi rend="CharOverride-1">»; questo, proprio in quanto «l’abuso del diritto non è</hi><hi rend="CharOverride-1"> ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia</hi><hi rend="CharOverride-1"> tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi</hi><hi rend="CharOverride-1"> legittimi»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-009">39</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sicché, è stata correttamente invocata la categoria dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’abuso del diritto nel giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare</hi><hi rend="CharOverride-1"> intimato al pubblico dipendente che, al fine di esercitare pressione</hi><hi rend="CharOverride-1"> per ottenere il trasferimento in un’altra sede, ha provocato</hi><hi rend="CharOverride-1"> grave disservizio e disagio con «continue istanze di accesso agli</hi><hi rend="CharOverride-1"> atti, ventilate denunce penali, ricorsi e domande di ogni tipo</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-008">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> che, «atomisticamente» considerate, costituivano piano esercizio di diritti lui</hi><hi rend="CharOverride-1"> riconosciuti; del pari, ben potrebbe costituire abuso del diritto – nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> limiti in cui non assurga a componente di un’ipotesi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di </hi><hi rend="italic">mobbing</hi><hi rend="CharOverride-1"> – la continua richiesta da parte del datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro di ripetute e ravvicinate visite mediche fiscali, al fine</hi><hi rend="CharOverride-1"> di costringere il lavoratore a far rientro in servizio in</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempi più celeri.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mediante l’abuso, dunque, si persegue un</hi><hi rend="CharOverride-1"> interesse non meritevole di tutela – poiché, se lo fosse, sarebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> contemplato e regolato dalla legge – alterando la funzione dello strumento</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuridico all’uopo impiegato e contrastando il giudizio di meritevolezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> operato dall’ordinamento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-007">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il Giudice di Legittimità, seppur con particolare riferimento alla previsione di cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’art. 1322, co. 2, c.c., ha già avuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo di evidenziare che, «secondo la Relazione al Codice civile</hi><hi rend="CharOverride-1">, la meritevolezza è un giudizio (non un requisito del contratto</hi><hi rend="CharOverride-1">, come erroneamente sostenuto da parte della dottrina), e deve investire</hi><hi rend="CharOverride-1"> non il contratto in sé, ma il risultato con esso</hi><hi rend="CharOverride-1"> perseguito. Tale risultato dovrà dirsi immeritevole quando sia contrario alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubblico… Principio che, se pur anteriore alla promulgazione della Carta</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2, secondo periodo; 4, secondo comma, e 41, secondo comma</hi><hi rend="CharOverride-1">, Cost. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi «immeritevole», ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> sensi dell’art. 1322 c.c., non è necessario che</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrasti con norme positive… L’immeritevolezza discenderà invece dalla contrarietà</hi><hi rend="CharOverride-1"> (non del patto, ma) del risultato che il patto atipico</hi><hi rend="CharOverride-1"> intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non</hi><hi rend="CharOverride-1"> prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti</hi><hi rend="CharOverride-1"> privati. Il giudizio di immeritevolezza, in definitiva, non costituisce che</hi><hi rend="CharOverride-1"> una parafrasi moderna del secolare ammonimento di Paolo nei Libri</hi><hi rend="CharOverride-1"> LXII </hi><hi rend="italic">ad edictum</hi><hi rend="CharOverride-1">, ovvero </hi><hi rend="italic">non omne quod licet, honestum est</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Dig., 50, XVII, 144)»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-006">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se questo è, allora, lo sviamento dal fattore causale </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio del diritto esercitato (per l’appunto, l’abuso) si </hi><hi rend="CharOverride-1">colloca inevitabilmente in una posizione di maggior contraddizione rispetto all’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento giuridico, in quanto determina – oltre alla violazione dei canoni </hi><hi rend="CharOverride-1">di buona fede e correttezza – l’asservimento del diritto a </hi><hi rend="CharOverride-1">scopi diversi rispetto a quelli valutati come meritevoli di copertura </hi><hi rend="CharOverride-1">e tutela giuridica da parte del sistema, stravolge la </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">della norma e, con essa, il bilanciamento di interessi operato </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’ordinamento medesimo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E, d’altronde, vi è chi ha </hi><hi rend="CharOverride-1">ritenuto che «…la meritevolezza costituisce la positivizzazione di un’esigenza </hi><hi rend="CharOverride-1">tipicamente causale: quella che il contratto e, più in generale, </hi><hi rend="CharOverride-1">il negozio giuridico poggino su un elemento giustificativo di rango </hi><hi rend="CharOverride-1">oggettivo, che consenta di formulare un giudizio di opportunità o </hi><hi rend="CharOverride-1">di coerenza complessiva con l’ordine socio-economico» (Piraino 2021, </hi><hi rend="CharOverride-1">697)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-005">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">V’è ora da domandarsi quali possano essere </hi><hi rend="CharOverride-1">le conseguenze dell’abuso, nella consapevolezza che l’individuazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">rimedio costituisce uno dei passaggi connotati da maggior criticità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si </hi><hi rend="CharOverride-1">è detto che, «in nessun caso, secondo la dogmatica del </hi><hi rend="CharOverride-1">nostro codice civile, la violazione del dovere di buona fede </hi><hi rend="CharOverride-1">è causa di invalidità del contratto, ma solo fonte di </hi><hi rend="CharOverride-1">responsabilità per danni» (Mengoni 1997, 9)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-004">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Considerato, tuttavia, che </hi><hi rend="CharOverride-1">l’abuso viene qui prospettato quale comportamento connotato da un </hi><hi rend="italic">quid pluris</hi><hi rend="CharOverride-1">, cui si ricollega un più severo contrasto con </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ordinamento, deve riflettersi sulla possibilità di individuare una forma </hi><hi rend="CharOverride-1">di reazione differente – potenzialmente idonea a paralizzarne gli effetti – proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">in quanto atto volto al raggiungimento di finalità non legittimate </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’ordinamento giuridico (in questo senso, Scognamiglio 2010) e, di </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto, contrario alla gerarchia di valori che ne costituisce il </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riflettendo sulla meritevolezza degli interessi, Piraino evidenzia come «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’ultimo nodo dogmatico implicato nel requisito della meritevolezza consist[a</hi><hi rend="CharOverride-1">] nel rimedio cui ricorrere all’esito negativo del relativo giudizio</hi><hi rend="CharOverride-1">» (2021, 696), e afferma che «l’erroneità della tesi dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’inefficacia originaria per inqualificazione dell’atto di autonomia immeritevole risiede</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel non aver compreso che l’irrilevanza del contratto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> persegue interessi immeritevoli non discende da una valutazione condotta </hi><hi rend="italic">ab</hi><hi rend="italic"> extrinseco </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’ordinamento giuridico, ma da una carenza strutturale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto, che dunque non può che decretarne la nullità» (2021</hi><hi rend="CharOverride-1">, 696).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sennonché, la nullità presuppone una norma proibitiva perfetta – «salvo</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la legge disponga diversamente» (art. 1418, co. 1, c</hi><hi rend="CharOverride-1">.c.) – e, in ogni caso, la contrarietà a norme imperative</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e, pertanto, mal si attaglia alla teoria dell’abuso </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto per come sin qui prospettata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non pare nemmeno </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile aderire all’approccio radicale di Sacco</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> che giunge sostanzialmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> a escludere la configurabilità di un rimedio generale, in quanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> «là dove il diritto soggettivo concreta una libertà di agire, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> misura del diritto è anche misura di quella libertà… [mentre</hi><hi rend="CharOverride-1">,] per quei diritti che hanno come struttura protettiva la pretesa</hi><hi rend="CharOverride-1">, e come correlato il dovere altrui… [in cui] si configura</hi><hi rend="CharOverride-1"> come esercizio l’attività del soggetto, indirettamente protetta dalla pretesa</hi><hi rend="CharOverride-1"> propria e dal dovere altrui… si può concepire una regola</hi><hi rend="CharOverride-1"> che fissa il contenuto del diritto nel senso di contenuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> della pretesa e del dovere dei terzi; e una seconda</hi><hi rend="CharOverride-1"> regola che fissa il contenuto del godimento, ossia dell’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto. Quando si tratta di situazioni di questo secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> tipo, il carattere abusivo del comportamento dovrà essere ricavato da</hi><hi rend="CharOverride-1"> una regola ad hoc (formulata per quello specifico rapporto o</hi><hi rend="CharOverride-1"> dotata di un’applicazione più vasta e generale), comunque non</hi><hi rend="CharOverride-1"> desumibile dalla regola fondatrice del diritto» (2012, 29).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E, allora</hi><hi rend="CharOverride-1">, sarà necessario rievocare la tradizionale distinzione tra norme di validità</hi><hi rend="CharOverride-1"> e norme di comportamento, laddove solo le prime sono suscettibili</hi><hi rend="CharOverride-1"> di determinare la nullità dell’atto, mentre le seconde possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere esclusivamente fonte di responsabilità da cui far derivare un</hi><hi rend="CharOverride-1"> obbligo risarcitorio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_22_279-300.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Astone, A. 2017. </hi><hi rend="italic">Il divieto </hi><hi rend="italic">di abuso del diritto. 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Sezione Civile.</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 2-8.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Piraino, F. 2013. “Il divieto di </hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto.” </hi><hi rend="italic">Europa Diritto Privato</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1: 75-173.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Piraino, </hi><hi rend="CharOverride-1">F. 2021. “Meritevolezza degli interessi” </hi><hi rend="italic">Enciclopedia del diritto. I Tematici</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">I: 667-99.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rescigno, P. 1965. “L’abuso del diritto.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">Rivista di Diritto Civile</hi><hi rend="CharOverride-1"> XI, I: 206-90.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Restivo, C. 2007. </hi><hi rend="italic">Contributo ad una teoria dell’abuso del </hi><hi rend="italic">diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Romano, S. 1958. “Abuso. I. – Abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto. </hi><hi rend="italic">c</hi><hi rend="CharOverride-1">) Diritto Attuale.” </hi><hi rend="italic">Enciclopedia del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, I: 166-70.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Roppo, V. 2011. </hi><hi rend="italic">Il contratto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rotondi, M. 1979. </hi><hi rend="italic">L’abuso del diritto: “aemulatio”</hi><hi rend="CharOverride-1">. Padova: CEDAM.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sacco, R, e De Nova, G. 2004. “Il contratto.”, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Trattato di diritto privato</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Pietro Rescigno. Torino</hi><hi rend="CharOverride-1">: UTET.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sacco, R. 2012. “Abuso del diritto.” </hi><hi rend="italic">Digesto. Discipline Privatistiche</hi><hi rend="italic">. Sezione Civile.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Aggiornamento VII: 1-32.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Salvi, C. 1988. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Abuso del diritto.” </hi><hi rend="italic">Enciclopedia Giuridica Treccani</hi><hi rend="CharOverride-1">. I: 1-6.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Santoro-Passarelli, F. 1957. </hi><hi rend="italic">Dottrine generali del diritto civile</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zoli</hi><hi rend="CharOverride-1">, C, e Ratti, L. 2010. “L’abuso dei diritti del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratore.”, in </hi><hi rend="italic">Colloqui giuridici sul lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Andrea</hi><hi rend="CharOverride-1"> Vallebona, </hi><hi rend="italic">Massimario di Giurisprudenza del Lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, supplemento: 153-59.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-047-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	In questo senso, anche Diamanti (2017, 604) che sottolinea </hi><hi rend="CharOverride-1">come «quanto più la disciplina è dettagliata (anche solo nelle </hi><hi rend="CharOverride-1">finalità come in materia di condotta antisindacale e discriminazioni), tantomeno </hi><hi rend="CharOverride-1">sarà possibile (e necessario) ricorrere alla tecnica dell’abuso…».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-046-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Così, tra le altre, Cass. Civ. Sez. Lav., n°25290/2022; Cass. Civ. Sez</hi><hi rend="CharOverride-1">. Lav., n°21773/2022; Cass. Civ. Sez. Lav., n°23434</hi><hi rend="CharOverride-1">/2020; Cass. Civ. Sez. Lav., n°12032/2020; Cass. Civ</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sez. Lav., n°1394/2020; Cass. Civ. Sez. Lav., n°19580/2019; Cass. Civ. Sez</hi><hi rend="CharOverride-1">. Lav., n°8310/2019; Cass. Civ. Sez. Lav., n°509</hi><hi rend="CharOverride-1">/2018; Cass. Civ. Sez. Lav., n°17968/2016; Cass. Civ</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sez. Lav., n°4984/2014; App. Bari, Sez. Lav., n°1738 del 08/10/2021; App. Firenze, Sez. Lav., </hi><hi rend="CharOverride-1">n°494 del 21/06/2021; Trib. Bergamo, Sez. Lav., </hi><hi rend="CharOverride-1">n°584 del 20/10/2022; Trib. Chieti, Sez. Lav., </hi><hi rend="CharOverride-1">ordinanza del 07/02/2019; Trib. Bologna, Sez. Lav., n°</hi><hi rend="CharOverride-1">765 del 20/07/2017; Trib. Roma, Sez. Lav., ordinanza </hi><hi rend="CharOverride-1">del 28/03/2017.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-045-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	L’Autore attribuisce alla teoria</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’abuso del diritto una «tendenza </hi><hi rend="italic">plurifunzionale»</hi><hi rend="CharOverride-1">: da un </hi><hi rend="CharOverride-1">lato, l’abuso potrebbe «costituire di per sé manifestazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">un illecito atipico caratterizzato da un livello secondario di antigiuridicità </hi><hi rend="CharOverride-1">non formalizzato da alcuna norma»; dall’altro, potrebbe «assolvere ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una funzione di strumento utile per valutare, nel caso concreto, </hi><hi rend="CharOverride-1">una determinata fattispecie, pur caratterizzata dall’esistenza di limite legali </hi><hi rend="CharOverride-1">e quindi divent[erebbe] strumento di interpretazione della fattispecie concreta» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Diamanti 2017, 618).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-044-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sulle criticità dell’approccio giurisprudenziale al tema, Dossetti (1969) e Patti (1987).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-043-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	All</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 7 delle preleggi del progetto del Codice, invero, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma di carattere generale era stata prevista e così delineata</hi><hi rend="CharOverride-1">: «Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> scopo per cui il diritto medesimo gli è conferito»; norma</hi><hi rend="CharOverride-1">, secondo taluni, di «dubbio tecnicismo e che avrebbe potuto rivelarsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> infondata per l’assunzione dello scopo come elemento cui riferire</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’abuso» (Romano 1958, 166).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-042-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sulla «discussa e</hi><hi rend="CharOverride-1"> incerta teoria dell’abuso del diritto» rifletteva Grosso (1958, 161</hi><hi rend="CharOverride-1">), evidenziando l’interferenza di tre piani distinti: «quello giuridico della</hi><hi rend="CharOverride-1"> coesistenza e del conflitto di diritti, e della linea segnata</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’ordinamento giuridico; quello morale della interferenza di esigenze etiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel diritto; quello storico dell’affermarsi di nuove esigenze nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> coscienza sociale».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-041-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Così, Cass. Civ. Sez. I, n°</hi><hi rend="CharOverride-1">476/1953, in </hi><hi rend="italic">Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">XXVIII (1953), I, 324: «Invero, allorché un soggetto, con la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua azione, oltrepassa i limiti nei quali va contenuto il </hi><hi rend="CharOverride-1">suo diritto, egli viene ad abusare del diritto stesso, onde </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua attività assume carattere illecito ed il danno che </hi><hi rend="CharOverride-1">ne deriva è antigiuridico».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-040-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Secondo l’Autore, «…la </hi><hi rend="CharOverride-1">mera attenuazione… degli squilibri derivanti dall’esercizio di quei diritti, </hi><hi rend="CharOverride-1">nei limiti compatibili con la loro natura, è già operabile </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso le clausole generali contenute nel codice, e in precedenza </hi><hi rend="CharOverride-1">ricordate… per assumere la massima operatività delle clausole generali codicistiche </hi><hi rend="CharOverride-1">occorre non già un’ulteriore astrazione in termini di principi </hi><hi rend="CharOverride-1">generali – che rischierebbe di renderle evanescenti – ma un’analisi specifica </hi><hi rend="CharOverride-1">e ravvicinata, che ne indichi anche le possibili concrete applicazioni, </hi><hi rend="CharOverride-1">lungo una prospettiva di ricerca che da tempo assunta da </hi><hi rend="CharOverride-1">larghi settori della nostra cultura giuridica» (Salvi 1988, 5).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-039-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Di diverso avviso Cass. Civ. Sez. I, n°3040/1960, secondo cui, «in singoli casi ed in</hi><hi rend="CharOverride-1"> riferimento ai fondamenti precetti della buona fede (come regola di</hi><hi rend="CharOverride-1"> condotta) e della rispondenza dell’esercizio del diritto agli scopi</hi><hi rend="CharOverride-1"> etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> e concesso dall’ordinamento giuridico positivo, l’uso anormale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto può condurre il comportamento del singolo (nel caso concreto</hi><hi rend="CharOverride-1">) fuori della sfera del diritto soggettivo medesimo e quindi tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> comportamento può costituire illecito, secondo le norme generali di diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> in materia».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-038-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Contra</hi><hi rend="CharOverride-1">, Bolego il quale ritiene che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «la stessa meritevolezza degli interessi… non va intesa come </hi><hi rend="CharOverride-1">conformità dell’atto a non ben precisati principi dell’ordinamento, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma piuttosto come non contrarietà a norme imperative, all’ordine </hi><hi rend="CharOverride-1">pubblico o al buon costume… In tal modo si finisce </hi><hi rend="CharOverride-1">col ricostruire un limite interno alla libertà di iniziativa economica, </hi><hi rend="CharOverride-1">evocando l’esistenza di finalità predeterminate dal legislatore rispetto alle </hi><hi rend="CharOverride-1">quali l’autonomia privata non può sconfinare…»; tuttavia, «l’iniziativa </hi><hi rend="CharOverride-1">economica privata… non deve essere rivolta al perseguimento di scopi </hi><hi rend="CharOverride-1">predeterminati; piuttosto non può essere svolta </hi><hi rend="italic">contra legem</hi><hi rend="CharOverride-1">… o</hi><hi rend="italic"> in </hi><hi rend="italic">fraudem legis</hi><hi rend="CharOverride-1">…» (2011, 112-13).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-037-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Per quanto, alla fine, l’Autore concluda affermando che «…la dottrina </hi><hi rend="CharOverride-1">stessa dell’abuso non è la messa in opera di </hi><hi rend="CharOverride-1">una norma preterlegale; è piuttosto la creazione di una categoria </hi><hi rend="CharOverride-1">ordinante non necessaria, di un concetto superfluo… Ma in modo </hi><hi rend="CharOverride-1">più generale – e, in specie, nell’ordine territoriale italiano – essa </hi><hi rend="CharOverride-1">è in qualche caso un medio logico inutile, negli altri </hi><hi rend="CharOverride-1">casi un doppione inutile» (2012, 31). Nello stesso senso, Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta per il quale l’abuso del diritto sarebbe una «</hi><hi rend="CharOverride-1">variante terminologica» (2010, 25) dell’inesistenza del diritto, salvi i </hi><hi rend="CharOverride-1">casi «limite» in cui si configura «…più che un non-</hi><hi rend="CharOverride-1">diritto… un parziale sviamento del diritto stesso» (2010, 26); così anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> Zoli e Ratti secondo i quali «la giurisprudenza </hi><hi rend="CharOverride-1">tende troppo spesso a qualificare come abuso del diritto situazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">in cui si verifica un eccesso dai limiti posti dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento all’esercizio di quel diritto: solo tale eccesso può </hi><hi rend="CharOverride-1">rendere illegittimo l’esercizio del diritto, rimanendo quella dell’abuso </hi><hi rend="CharOverride-1">una formula meramente descrittiva ed atecnica» (2010, 157).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-036-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. I, n°15482/2003.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-035-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Principio, peraltro, </hi><hi rend="CharOverride-1">cristallizzato dall’art. 54 della Carta di Nizza che stabilisce </hi><hi rend="CharOverride-1">«nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> distruzione dei diritti o delle libertà riconosciute nella presente Carta</hi><hi rend="CharOverride-1"> o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più</hi><hi rend="CharOverride-1"> ampie di quelle previste dalla presente Carta»; disposizione a fronte</hi><hi rend="CharOverride-1"> della quale Galgano rileva: «Non si può più ripetere allora</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’antica massima </hi><hi rend="italic">qui suo iur utitur neminem laedit</hi><hi rend="CharOverride-1">. Non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si può legittimamente ledere il diritto altrui – questo è il</hi><hi rend="CharOverride-1"> senso della disposizione generale, che chiude la Carta di Nizza</hi><hi rend="CharOverride-1"> – neppure se lo si lede nell’esercizio di un proprio</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto. Incorre nel divieto di abuso del diritto chi si</hi><hi rend="CharOverride-1"> avvale di un proprio diritto, riconosciutogli dalla Carta, per svolgere</hi><hi rend="CharOverride-1"> attività o compiere atti miranti a ledere diritti altrui. E</hi><hi rend="CharOverride-1"> si noti che i diritti e le libertà protette dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> Carta non sono solo i diritti e le libertà tradizionalmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> concepite come diritti o libertà fondamentali: comprendono anche il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di proprietà (art. 17), la libertà di impresa (art. 16</hi><hi rend="CharOverride-1">), la libertà professionale e il diritto di lavorare (art. 15</hi><hi rend="CharOverride-1">), ossia tutti i diritti e le libertà in gioco quando</hi><hi rend="CharOverride-1"> si discute di abuso del diritto. «Non facciamoci riconoscere», si</hi><hi rend="CharOverride-1"> diceva nella commedia all’italiana. A dieci anni dall’entrata</hi><hi rend="CharOverride-1"> in vigore, in tutta Europa, della Carta di Nizza, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> provincia italiana non sembra essersi ancora accorta del «divieto dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’abuso di diritto», e continua a prodursi in inutili virtuosismi</hi><hi rend="CharOverride-1"> concettuali ed in sterili bizantinismi» (2011, 319).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-034-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	L’</hi><hi rend="CharOverride-1">Autore prosegue osservando che, «se il limite è fissato dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> legge positiva, la quistione non si pone neppure, perché al</hi><hi rend="CharOverride-1"> di là dello stesso vi ha il non-diritto o</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’attività illegale e il danno che essa cagiona è</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">injuria datum</hi><hi rend="CharOverride-1">. Se il limite non è espresso, è da</hi><hi rend="CharOverride-1"> vedere se non sia nella natura stessa del diritto. A</hi><hi rend="CharOverride-1"> cercarlo con obiettività e buon volere lo si trova sempre</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il superarlo è violazione negli effetti eguale a quella della</hi><hi rend="CharOverride-1"> violazione del limite espresso. In tal modo respingendo l’obiezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> principiale contro la concezione dell’abuso del diritto, si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> in sintesi accennato alla sua vera natura» (1937, 49).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-033-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. Lav., n°4250/1981, in </hi><hi rend="italic">Giustizia Civile</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">1982, I, 181.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-032-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Osserva Castronovo che «la gran parte dei fatti illeciti non</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono condotte nelle quali si esercita un diritto» e che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «l’esercizio del diritto nella teoria del fatto illecito è</hi><hi rend="CharOverride-1"> una categoria precisa che si inquadra tra le cause di</hi><hi rend="CharOverride-1"> giustificazione, ricorrendo una delle quali, come tutti sappiamo, quello che</hi><hi rend="CharOverride-1"> sarebbe un fatto illecito più non lo è, in virtù</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una qualificazione della condotta che neutralizza o deterge la</hi><hi rend="CharOverride-1"> illiceità determinata dall’offesa di una situazione giuridica soggettiva di</hi><hi rend="CharOverride-1"> altri» (2006, 1052).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-031-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cass. Civ. Sez. Lav., n°17968/2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-030-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cass. Civ. Sez. Lav., n°4984/2014. </hi><hi rend="CharOverride-1">Più di recente, Cass. Civ</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sez. Lav., n°25290/2022: «In coerenza con la </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> del beneficio, l’assenza dal lavoro per la fruizione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per</hi><hi rend="CharOverride-1"> il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l</hi><hi rend="CharOverride-1">’assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare</hi><hi rend="CharOverride-1"> il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come</hi><hi rend="CharOverride-1"> meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto non</hi><hi rend="CharOverride-1"> può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua</hi><hi rend="CharOverride-1"> funzione e dunque si è in presenza di un uso</hi><hi rend="CharOverride-1"> improprio ovvero di un abuso del diritto…, oppure, secondo concorrente</hi><hi rend="CharOverride-1"> o distinta prospettiva, di una grave violazione dei doveri di</hi><hi rend="CharOverride-1"> correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale</hi><hi rend="CharOverride-1">) che dell’ente assicurativo (anche ove non si volesse seguire</hi><hi rend="CharOverride-1"> la figura dell’abuso di diritto che comunque è stata</hi><hi rend="CharOverride-1"> integrata tra i principi della Carta dei diritti dell’unione</hi><hi rend="CharOverride-1"> Europea (art. 54), dimostrandosi così il suo crescente rilievo nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza Europea: in termini si veda Cass. n. 9217 del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2016)». Di analogo tenore le riflessioni in punto di illegittimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> impiego del congedo straordinario di cui all’art. 42, co</hi><hi rend="CharOverride-1">. 5, d.lgs. 151/2001: «…la vicenda </hi><hi rend="italic">de quo</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> suo complesso, parrebbe far pensare ad un uso distorto – per</hi><hi rend="CharOverride-1"> fini personali -, e quindi improprio, non conforme alla sua funzione</hi><hi rend="CharOverride-1">, di un nobile strumento di tutela quale quello in esame</hi><hi rend="CharOverride-1"> che concreterebbe un vero e proprio abuso del diritto» (Trib</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bari, Sez. Lav., ordinanza del 30/05/2017).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-029-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. Lav., n°26198/2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-028-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sicché, «…se prendiamo in considerazione </hi><hi rend="CharOverride-1">la specifica fattispecie dei permessi per dirigenti sindacali emerge con </hi><hi rend="CharOverride-1">prepotenza la distinzione tra limiti esterni, per l’appunto quelli </hi><hi rend="CharOverride-1">di correttezza e buona fede che permeano il diritto dei </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti…, e limite interno, consistente nell’utilizzo del permesso per </hi><hi rend="CharOverride-1">il fine tipizzato dalla norma, «oltrepassato il quale vi è </hi><hi rend="CharOverride-1">illecito»… Vien da chiedersi se sia necessario, in presenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">un limite interno chiaramente circoscritto dal legislatore e di una </hi><hi rend="CharOverride-1">composita disciplina del licenziamento per motivi soggettivi, ricorrere… perfino, a </hi><hi rend="CharOverride-1">una categoria dai limiti incerti, che fatica a trovare definitiva </hi><hi rend="CharOverride-1">cittadinanza nell’ordinamento, quale l’abuso del diritto» (Frosecchi 2023, </hi><hi rend="CharOverride-1">401). Riflessioni critiche del medesimo tenore, per quanto concludano nel </hi><hi rend="CharOverride-1">senso dell’inesistenza del diritto, si rinvengono in Di Salvatore (</hi><hi rend="CharOverride-1">2022).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-027-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cass. Civ. Sez. Lav., n°4302/2001.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-026-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Così, Cass. Civ. Sez. Lav., n°6495/2021; Cass. Civ. Sez</hi><hi rend="CharOverride-1" >. Lav., n°4943/2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-025-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Ex multis</hi><hi rend="CharOverride-1" >, Cass. Civ. Sez. Lav., n°2550/2015; Cass. Civ. Sez. Lav., n°25161/2014; Cass. Civ. Sez. Lav., n°14176/2009.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-024-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Riflessioni del medesimo tenore potrebbero essere svolte nei casi </hi><hi rend="CharOverride-1">di impiego di certificazioni false di malattia o dell’utilizzo </hi><hi rend="CharOverride-1">improprio dei beni aziendali; sul punto, Ferraro (2010).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-023-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">Contra</hi><hi rend="CharOverride-1">, tra gli altri, Messina (2004) che sostiene che dovrebbe considerarsi esclusivamente il dato oggettivo dello sviamento dallo</hi><hi rend="CharOverride-1"> scopo in ragione del quale la norma attribuisce un determinato</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto, indipendentemente dagli effetti negativi eventualmente prodotti nella sfera giuridica</hi><hi rend="CharOverride-1"> altrui.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-022-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. III, n°20106/2009; </hi><hi rend="CharOverride-1">la pronunzia è stata oggetto di critiche severe, tra gli </hi><hi rend="CharOverride-1">altri, Scognamiglio (2010), Piraino (2013) e Castronovo, il quale ultimo </hi><hi rend="CharOverride-1">evidenzia come le motivazioni del Supremo Collegio darebbero conto del </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto che «…il vero oggetto della valutazione di abusività [sarebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> stata] la clausola che prevede il recesso, non l’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di esso. Infatti, di quest’ultimo la Corte afferma l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligo di conformità alla buona fede…» (2015, 108); </hi><hi rend="italic">contra</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">Galgano (2011).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-021-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. I, n°3775/1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-020-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. I, n°3775/1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-019-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Ciò, in quanto «un soggetto, quando agisce in mala fede, nella maggior parte dei casi, compie uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> o più atti che si pongono in aperto contrasto con</hi><hi rend="CharOverride-1"> i poteri formalmente attribuiti dall’ordinamento, dando vita a un</hi><hi rend="CharOverride-1"> illecito… Nei casi di abuso, invece, il titolare esercita il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto, formalmente nel rispetto della cornice normativa, nella consapevolezza, però</hi><hi rend="CharOverride-1">, di realizzare un interesse immeritevole di tutela, diverso dall’assetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di interessi che il legislatore ha ritenuto di dover garantire</hi><hi rend="CharOverride-1"> o promuovere, con la previsione di quel particolare effetto giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1">» (2017, 28-9).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-018-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cass. Civ. Sez. III, n°20106/2009.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-017-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si condivide, quindi, Castronovo nella parte in</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui afferma che «in questo modo, tra abuso e </hi><hi rend="CharOverride-1">buona fede si produce una congestione, un sovrapporsi di figure, </hi><hi rend="CharOverride-1">che vanno invece distinte»; l’Autore ritiene che «l’abuso </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto, se è tale, non ha bisogno della buona </hi><hi rend="CharOverride-1">fede per dare fondamento al proprio effetto; reciprocamente, la buona </hi><hi rend="CharOverride-1">fede ha un ambito di applicazione suo proprio, all’interno </hi><hi rend="CharOverride-1">del quale l’abuso del diritto non è in grado </hi><hi rend="CharOverride-1">di aggiungere nulla» (2015, 108).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-016-backlink">32</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cass. Civ. Sez. III, n°20106/2009.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-015-backlink">33</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. III, n°</hi><hi rend="CharOverride-1">20106/2009; in merito alla richiamata pronunzia, Galgano ha osservato: </hi><hi rend="CharOverride-1">«Si dice da sempre, e lo ripete questa sentenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">Cassazione, che c’è abuso del diritto quando un diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">viene esercitato per conseguire obiettivi diversi da quelli per il </hi><hi rend="CharOverride-1">cui conseguimento il diritto è riconosciuto», precisando «nel nostro caso </hi><hi rend="CharOverride-1">ci si era avvalsi del diritto di recesso dal contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">di concessione di vendita per conseguire un obiettivo del tutto </hi><hi rend="CharOverride-1">estraneo alla causa di questo contratto, qual era non la </hi><hi rend="CharOverride-1">ristrutturazione della rete di distribuzione (obiettivo rientrante nella causa di </hi><hi rend="CharOverride-1">questo contratto), ma la riduzione a costo zero del personale </hi><hi rend="CharOverride-1">dirigente interno (obiettivo non rientrante nella sua causa). In materia </hi><hi rend="CharOverride-1">di abuso del diritto di voto in assemblea si suole </hi><hi rend="CharOverride-1">parlare di perseguimento di un «interesse extrasociale», ossia estraneo alla </hi><hi rend="CharOverride-1">causa del contratto di società. Per tutti gli altri casi, </hi><hi rend="CharOverride-1">nei quali si abusa di un diritto derivante da contratto, </hi><hi rend="CharOverride-1">ben si può parlare di perseguimento di un interesse extracontrattuale, </hi><hi rend="CharOverride-1">non rientrante nel novero degli interessi al cui perseguimento il </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto è preordinato» (2011, 316).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-014-backlink">34</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. I, n°3040/1960.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-013-backlink">35</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	In questo senso, Astone la </hi><hi rend="CharOverride-1">quale afferma che «…è necessario un </hi><hi rend="italic">quid pluris</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituito dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">essersi mossi all’interno del perimetro segnato dal legislatore, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">per un interesse che non è congruo rispetto all’effetto </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico, astrattamente predeterminato, e che, anzi, è contrario al rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">di ragionevolezza che lega il fatto all’effetto»; secondo l’</hi><hi rend="CharOverride-1">Autrice, l’abuso si collocherebbe «nella fase intercorrente tra l’</hi><hi rend="CharOverride-1">effetto, astrattamente previsto dalla norma, e la sua esecuzione, realizzata </hi><hi rend="CharOverride-1">in contrasto con l’indice di valore che l’ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">ha considerato per attribuire quel potere di agire» (2017, 29).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-012-backlink">36</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Per questi motivi, non risulta condivisibile la giurisprudenza che</hi><hi rend="CharOverride-1"> invoca l’abuso del diritto «semplicemente in funzione interpretativa e</hi><hi rend="CharOverride-1"> rafforzativa nella identificazione di un comportamento contrario a buona fede</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Diamanti 2022, 207).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-011-backlink">37</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Concorda Timellini la quale osserva: </hi><hi rend="CharOverride-1">«il ché ha portato, erroneamente, a identificare i due concetti, senza tenere conto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> fatto che l’abuso del diritto è diverso dalla violazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della buona fede, in quanto esso indica la situazione che</hi><hi rend="CharOverride-1"> si verifica quando un soggetto esercita un diritto, di cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia titolare, in maniera difforme, appropriandosi di utilità diverse ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> ulteriori, rispetto a quelle per le quali il diritto è</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuito. Per contro, il canone di buona fede richiede che</hi><hi rend="CharOverride-1"> le parti, nella fase di esecuzione del rapporto obbligatorio, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> comportino in modo tale da salvaguardare l’una gli interessi</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’altra, senza che però ciò comporti un apprezzabile sacrificio</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei propri, secondo il principio di solidarietà sancito dall’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2 Cost…. Si tratta, allora, di due principi che non</hi><hi rend="CharOverride-1"> coincidono» (2020, 822).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-010-backlink">38</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. Lav., n</hi><hi rend="CharOverride-1">°16207/2008. Si è osservato che «questa valenza dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto finisce per attribuire all’interprete un certo </hi><hi rend="CharOverride-1">livello di discrezionalità, in particolare nell’individuare la </hi><hi rend="italic">ratio </hi><hi rend="CharOverride-1">del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del quale si predica l’abuso; ma è naturale </hi><hi rend="CharOverride-1">che le norme prendano vita nella loro vicenda applicativa. Dietro </hi><hi rend="CharOverride-1">le norme restano sempre i principi e non è neanche </hi><hi rend="CharOverride-1">indispensabile che tali principi siano scritti; anzi, si potrebbe ritenere </hi><hi rend="CharOverride-1">che, poiché i principi servono proprio a garantire all’ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">la necessaria dialettica tra testi normativi statici e contesto dinamico </hi><hi rend="CharOverride-1">per rispondere a tale funzione è meglio che restino impliciti </hi><hi rend="CharOverride-1">e non vengano cristallizzati in norme scritte» (Carpentieri 2018, 8-</hi><hi rend="CharOverride-1">9).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-009-backlink">39</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cass. Civ. Sez. Lav., n°15885/2018; conformi Cass. Civ. Sez. Lav., n°10568/2013; Cass. Civ. Sez. </hi><hi rend="CharOverride-1">III, n°8567/2012.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-008-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. Sez. Lav., n°1248/2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-007-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Pur negando</hi><hi rend="CharOverride-1"> che l’abuso del diritto possa costituire un’autonoma clausola</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale, Piraino afferma che «il suo contenuto va rinvenuto in</hi><hi rend="CharOverride-1"> una riduzione in chiave teleologica della disposizione normativa in presenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un atto di esercizio della situazione giuridica dalla stessa</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuito che esibisce un livello di giustezza e di meritevolezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> inferiore rispetto a quello designato con il termine «liceità»» (2013, 75).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-006-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sulla moderna «spinta consistente ad attribuire incisiva valenza al giudizio di meritevolezza», riflette Cataudella (2014).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-005-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	L’Autore ritiene, quindi, che il criterio di meritevolezza «istituisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> un sindacato volto a conferire rilievo a interessi che si</hi><hi rend="CharOverride-1"> collocano tra il non ancora illecito e il non sufficientemente</hi><hi rend="CharOverride-1"> consistente. Ed esso esprime la naturale vocazione del diritto statuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> a operare una selezione dei fatti sociali, condannandone taluni per</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’irrilevanza» (2015, 697).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-004-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	O, meglio, come rammenta </hi><hi rend="CharOverride-1">Castronovo, «…può diventare criterio di validità… solo quando la legge (</hi><hi rend="CharOverride-1">invero per un effetto di confusione del legislatore) lo preveda…» (</hi><hi rend="CharOverride-1">2015, 106). L’Autore sostiene, peraltro, che «…l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto è categoria dell’atto, mentre la buona fede è </hi><hi rend="CharOverride-1">categoria del rapporto, il primo riferendosi a un vizio del </hi><hi rend="CharOverride-1">potere, la seconda a una fonte di integrazione del rapporto» (</hi><hi rend="CharOverride-1">2015, 109); afferma, inoltre, che «…l’abuso… quando si riferisce </hi><hi rend="CharOverride-1">all’autonomia privata si traduce in invalidità dell’atto o </hi><hi rend="CharOverride-1">nella sua inefficacia» (2015, 114) ritenendo, tuttavia, che «…proprio perché </hi><hi rend="CharOverride-1">non si tratta della violazione di una norma imperativa, ai </hi><hi rend="CharOverride-1">fini dell’invalidità/inefficacia occorre una disposizione </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1">» (2015, </hi><hi rend="CharOverride-1">119).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	In proposito, Galgano ha evidenziato che «l’atto</hi><hi rend="CharOverride-1"> abusivo non è trattato come fatto illecito, fonte di danno</hi><hi rend="CharOverride-1"> risarcibile ex art. 2043 c.c.; in materia contrattuale è</hi><hi rend="CharOverride-1">, invece, atto invalido, destinato ad essere privato di effetti» (2011</hi><hi rend="CharOverride-1">, 317).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Rammenta Cass. Civ. Sez. III, n°2545/</hi><hi rend="CharOverride-1">1970 che «la ipotesi di nullità del contratto per contrasto </hi><hi rend="CharOverride-1">con norme imperative, contemplata dal comma primo dell’art 1418 </hi><hi rend="CharOverride-1">cod. civ., è configurabile indipendentemente da una espressa comminatoria di </hi><hi rend="CharOverride-1">legge e cioè dall’esistenza di una norma proibitiva perfetta </hi><hi rend="CharOverride-1">la quale contenga oltre ad uno specifico divieto, anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">sanzione civilistica della nullità del negozio invero, la citata norma </hi><hi rend="CharOverride-1">contiene un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non </hi><hi rend="CharOverride-1">consegue una specifica sanzione di nullità del relativo negozio».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Il quale, peraltro, nel concludere nel senso di una «categoria ordinante non necessaria», ci riporta alla «superfluità del </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorso all’abuso» di Del Punta (1998).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_22_279-300.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cass. Civ. SS.UU., n°26724/2007; sul punto, Roppo (2011).</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Chiara Colosimo, Ministry of Justice, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">chiara.colosimo@giustizia.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Chiara Colosimo, <hi rend="italic">Sull’abuso del diritto. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza sul rapporto di lavoro,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.17</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -23, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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