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        <title type="main" level="a">Le incertezze giuridiche intorno alla nozione di sciopero generale e alcune recenti vicende</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-5557-4496" type="ORCID">
            <forename>Simone</forename>
            <surname>D'Ascola</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.18</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The article analyses the notion of general strike, based on the indications of the Guarantee Commission for strikes in essential public services. Then, it briefly focuses on the ways in which this instrument was used during the post-constitutional seasons. Subsequently, the attention of the author is dedicated to the general strike of 17th of November 2023, with respect to which some doubts are formulated regarding the intervention of the Commission and above all the ministerial precept. In fact, despite being this general strike proclaimed by two large confederal unions, the Commission denied the “general” nature of the strike assuming the existence of a consolidated orientation on which this position was based. The article questions the position of the Commission on this point.</p>
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            <item>General strike</item>
            <item>Guarantee Commission</item>
            <item>trade unions</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.18<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.18" /></p>
      <div><head>Le incertezze giuridiche intorno alla nozione di sciopero generale e alcune recenti vicende<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-050">1</ref></hi></hi></head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Simone D’Ascola</hi></p><div><head><hi>1. Premesse sullo sciopero generale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lungi dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’aver mai corrisposto a utopie rivoluzionarie di marca soreliana</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-049">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">lo sciopero generale si configura, nella storia post-costituzionale del </hi><hi rend="CharOverride-1">nostro sindacalismo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-048">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, come una vera e propria libertà politica, esercitata</hi><hi rend="CharOverride-1">, secondo un andamento ciclico, con modi e intensità variabili da</hi><hi rend="CharOverride-1"> parte della classe lavoratrice.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si può parlare di libertà politica</hi><hi rend="CharOverride-1"> in senso proprio perché lo sciopero generale, a differenza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualsiasi altro esempio di sciopero, non può essere attuato</hi><hi rend="CharOverride-1"> che per ragioni eminentemente politiche, alla luce della generalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei soggetti che coinvolge e della latitudine degli interessi che</hi><hi rend="CharOverride-1"> con esso si intende perseguire</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-047">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. È indubitabile che lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero generale sia un’alta espressione della democrazia partecipativa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-046">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vinta</hi><hi rend="CharOverride-1"> da tempo la pretesa di delimitare lo spazio dello sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> come diritto in relazione alla sua finalità economico-professionale, con</hi><hi rend="CharOverride-1"> il pieno riconoscimento della finalità politica fra quelle legittimamente ammesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’ordinamento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-045">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, è stato possibile legittimare lo sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">come una delle possibili forme di attivazione del conflitto collettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">da parte di lavoratrici e lavoratori, i quali, in questo </hi><hi rend="CharOverride-1">caso, oltre che esercitare un diritto sociale ed economico, si </hi><hi rend="CharOverride-1">pongono come interlocutore diretto del potere costituito al suo livello </hi><hi rend="CharOverride-1">centrale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Semmai è possibile riscontrare, nella prassi degli scioperi generali, </hi><hi rend="CharOverride-1">una caratterizzazione in termini di finalità duplice, ossia economico-politica, </hi><hi rend="CharOverride-1">in tutti i casi in cui la rivendicazione portata avanti </hi><hi rend="CharOverride-1">dagli scioperanti, o comunque gli atti politici che questi intendano </hi><hi rend="CharOverride-1">mettere in discussione, si caratterizzino per incidere più o meno </hi><hi rend="CharOverride-1">direttamente sulle condizioni economico professionali e sul portafoglio della classe </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratrice, dentro un quadro di intervento politico di portata più </hi><hi rend="CharOverride-1">generale (come ad esempio una legge di bilancio o una </hi><hi rend="CharOverride-1">importante riforma settoriale).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Almeno dal dopoguerra, in Italia tradizionalmente lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero generale, che nel gergo sindacale di norma auto-qualifica </hi><hi rend="CharOverride-1">se stesso come tale al momento della proclamazione, si riconosce perché l’iniziativa per la sua </hi><hi rend="CharOverride-1">effettuazione viene presa non da un sindacato di categoria o </hi><hi rend="CharOverride-1">settoriale (o una molteplicità di questi), ma proviene dal livello </hi><hi rend="CharOverride-1">confederale, di uno o più fra i sindacati maggiori, secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">il corso delle fasi di maggiore o minore unità fra </hi><hi rend="CharOverride-1">di essi, che sempre si susseguono</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-044">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Inoltre, coinvolge una molteplicità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di settori e attività, pubbliche e private, espressamente menzionate nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> piattaforma conflittuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mai – è bene precisarlo sin da subito – si</hi><hi rend="CharOverride-1"> è potuto ritenere che per essere generale uno sciopero dovesse</hi><hi rend="CharOverride-1">: </hi><hi rend="italic">i</hi><hi rend="CharOverride-1">) essere proclamato da </hi><hi rend="italic">tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i sindacati confederali per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> generalità delle loro federazioni; </hi><hi rend="italic">ii</hi><hi rend="CharOverride-1">) essere proclamato con riferimento a</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">tutte </hi><hi rend="CharOverride-1">le categorie produttive e </hi><hi rend="italic">tutti</hi><hi rend="CharOverride-1"> i settori di attività</hi><hi rend="CharOverride-1"> privati e pubblici</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-043">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; </hi><hi rend="italic">iii</hi><hi rend="CharOverride-1">) avere una durata o una </hi><hi rend="CharOverride-1">estensione territoriale minime variamente determinate.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Poste queste essenziali premesse, occorre </hi><hi rend="CharOverride-1">verificare l’evoluzione delle effettive prassi in tema di sciopero </hi><hi rend="CharOverride-1">generale sviluppatesi negli ultimi decenni, nonché come queste prassi hanno condotto, in uno specifico frangente</hi><hi rend="CharOverride-1"> storico, al superamento della situazione di sostanziale anomia che aveva</hi><hi rend="CharOverride-1"> riguardato questo fenomeno fino a una certa epoca.</hi></p></div><div><head><hi>2. Le</hi><hi> stagioni dello sciopero generale e la sua giuridificazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale fu utilizzato più volte nel 1953 per contrastare la</hi><hi rend="CharOverride-1"> legge truffa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-042">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, con il risultato politico di impedire alla </hi><hi rend="CharOverride-1">DC il raggiungimento del 50% alle elezioni politiche, e nel </hi><hi rend="CharOverride-1">1960 contro il governo Tambroni, votato dai missini, con i </hi><hi rend="CharOverride-1">tragici strascichi dei morti di Reggio Emilia (e non solo). </hi><hi rend="CharOverride-1">Superato il ciclo di lotte di fine anni Sessanta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-041">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> scioperi generali veri e propri non sono stati in realtà</hi><hi rend="CharOverride-1"> moltissimi. Negli anni Settanta, infatti, l’azione sindacale si concentrò</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulla democratizzazione dei luoghi di lavoro, sul miglioramento delle condizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> nelle singole aziende (con scioperi ordinari, mirati alla contrattazione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’organizzazione del lavoro, a rivendicazioni in tema di tutela della</hi><hi rend="CharOverride-1"> salute ecc.), nonché sull’azione giudiziaria in attuazione dello Statuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> (si pensi all’utilizzo dell’articolo 28).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel corso del</hi><hi rend="CharOverride-1"> decennio, dunque, non sono numerosi come si potrebbe pensare gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> scioperi generali veri e propri (e spesso hanno durata molto</hi><hi rend="CharOverride-1"> breve, come il 27 febbraio 1974 o il 15 novembre</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 1977). Fanno eccezione le giornate di sciopero proclamate nelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> ore immediatamente successive a fatti tragici legati a terrorismo e</hi><hi rend="CharOverride-1"> lotta armata. In generale, però, la crisi economica, alcune conquiste</hi><hi rend="CharOverride-1"> già ottenute e un certo senso di responsabilità sindacale (si</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensi alla «svolta dell’Eur» del 1978 nella Cgil), in</hi><hi rend="CharOverride-1"> un contesto già di grande fibrillazione, fecero il resto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> decennio seguente si aprì con la sconfitta alla Fiat del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1980 e ancora gli scioperi generali non saranno moltissimi: nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1982, quando inizia a prender corpo la prospettiva di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> revisione dei meccanismi della scala mobile (che deflagrerà nell’accordo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di San Valentino di due anni dopo) si svolsero però</hi><hi rend="CharOverride-1"> ben due scioperi generali nel mese di giugno, ma senza</hi><hi rend="CharOverride-1"> grandissimi risultati, tanto è vero che due anni dopo, quando</hi><hi rend="CharOverride-1"> si consumò la rottura sindacale per la sigla dell’accordo</hi><hi rend="CharOverride-1"> con il Governo Craxi, la Cgil promuoverà una grande manifestazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma non uno sciopero generale vero e proprio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Negli anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> Novanta lo scenario è un po’ diverso. La cosiddetta terziarizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del conflitto è ormai una realtà consolidata</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-040">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e il </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacato è consapevole dell’impatto sociale che possono avere determinati </hi><hi rend="CharOverride-1">scioperi, pur in una stagione di minore conflittualità sul piano </hi><hi rend="CharOverride-1">delle relazioni industriali. Si può così ricordare lo sciopero del </hi><hi rend="CharOverride-1">1994, nuovamente sulle pensioni, che contribuì a minare il terreno </hi><hi rend="CharOverride-1">per il governo Berlusconi I. Nei primi anni del nuovo </hi><hi rend="CharOverride-1">secolo è invece il 16 aprile 2002 la data del </hi><hi rend="CharOverride-1">più importante sciopero generale unitario, che seguì di qualche settimana </hi><hi rend="CharOverride-1">l’oceanica manifestazione romana della Cgil del 23 marzo: nessuno </hi><hi rend="CharOverride-1">nega oggi che questi due eventi ebbero l’effetto diretto </hi><hi rend="CharOverride-1">di bloccare i progetti di revisione dell’art. 18</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-039">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In</hi><hi rend="CharOverride-1"> questa stagione i sindacati confederali fecero più spesso ricorso allo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero generale poiché «risultava per loro più problematico l’accesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai tavoli di decisione congiunta con i governi, dopo i</hi><hi rend="CharOverride-1"> fasti della concertazione degli anni Novanta» (Carrieri et al. 2022</hi><hi rend="CharOverride-1">, 276).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pertanto, anche in considerazione del fatto che l’impatto</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli scioperi generali sui servizi pubblici essenziali si stava facendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> progressivamente più evidente, si uscì dalla situazione di anomia precedentemente</hi><hi rend="CharOverride-1"> menzionata, non però nella direzione di limitarli, ma al contrario</hi><hi rend="CharOverride-1"> di salvaguardarne con equilibrio le potenzialità in un contesto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> articolate limitazioni per alcuni scioperi ordinari.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma andiamo con ordine</hi><hi rend="CharOverride-1">. È ben noto che in Italia la legislazione in materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sciopero è circoscritta all’intervento per il conflitto nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> servizi pubblici essenziali. Tale disciplina legislativa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-038">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – dettata, solo nel </hi><hi rend="CharOverride-1">1990, in attuazione della riserva di legge di cui all’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 40 Cost. – realizza un bilanciamento fra interessi costituzionali confliggenti </hi><hi rend="CharOverride-1">e di rilevanza astrattamente paritaria: il fondamentale diritto di scioperare </hi><hi rend="CharOverride-1">a difesa dei più vari interessi collettivi, del quale sono </hi><hi rend="CharOverride-1">titolari tutti i lavoratori, e la tutela di alcuni diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentali della persona costituzionalmente protetti, che la collettività esercita usufruendo di servizi c.d</hi><hi rend="CharOverride-1">. essenziali (elencati all’art. 1 della legge n. 146/1990</hi><hi rend="CharOverride-1">: esemplificativamente si pensi a scuola e università, sanità, trasporti, comunicazioni</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per realizzare il suddetto bilanciamento, la legge, riformata con la</hi><hi rend="CharOverride-1"> l. 11 aprile 2000, n. 83, disciplina alcuni istituti e</hi><hi rend="CharOverride-1"> prevede alcune regole di condotta per le parti coinvolte, primariamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> ispirate a soluzioni conciliative e di carattere negoziale con l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obiettivo di stimolare un accordo fra le parti, ma senza</hi><hi rend="CharOverride-1"> trascurare istituti e regole capaci autoritativamente di impedire un sacrificio</hi><hi rend="CharOverride-1"> indebito e sproporzionato di uno degli interessi coinvolti allorquando l</hi><hi rend="CharOverride-1">’azione conflittuale risulti inevitabile. Fra questi ultimi istituti rientrano, ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> esempio, l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili (si veda</hi><hi rend="CharOverride-1"> in generale gli artt. 2 e 2 </hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> della legge</hi><hi rend="CharOverride-1">), la rarefazione (artt. 2, comma 2) e l’istituto della</hi><hi rend="CharOverride-1"> precettazione (art. 8).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A supervisionare sul comportamento complessivo delle parti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e sul rispetto di principi e regole previsti dalla legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 146, anche irrogando sanzioni, è, come noto, la Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, un</hi><hi rend="CharOverride-1">’</hi><hi rend="italic">authority</hi><hi rend="CharOverride-1"> che nel corso di oltre trent’anni di attività</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha svolto un ruolo </hi><hi rend="italic">lato sensu </hi><hi rend="CharOverride-1">giurisprudenziale, attraverso una copiosa</hi><hi rend="CharOverride-1"> serie di regolamenti settoriali e delibere che, a partire dai</hi><hi rend="CharOverride-1"> casi concreti, offrono spunti interpretativi e acquisiscono il valore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> precedente, ispirando gli orientamenti e le decisioni successivi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 1990 ha volutamente taciuto sullo sciopero generale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-037">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">è proprio all’attività interpretativa e in qualche misura creativa </hi><hi rend="CharOverride-1">di regole, svolta dalla Commissione, che si deve l’intervento </hi><hi rend="CharOverride-1">in materia di sciopero generale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infatti, dopo diversi anni di lavorio ermeneutico</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulle regole legali, l’autorità garante coglie che </hi><hi rend="CharOverride-1">se, da un lato, è vero che lo sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">si presenta come «un fascio di scioperi di categoria» che </hi><hi rend="CharOverride-1">vanno regolati ognuno con le regole del settore di riferimento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-036">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, dall’altro lato le peculiarità strutturali e teleologiche dello sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-035">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> richiedono la disapplicazione di alcune procedure limitative dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impatto dell’azione di conflitto che normalmente vengono poste in </hi><hi rend="CharOverride-1">essere per gli scioperi nei singoli settori dei servizi essenziali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Occorre, in altre parole, liberare lo sciopero generale da alcuni </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lacci tipicamente apposti agli scioperi ordinari nei settori essenziali (</hi><hi rend="CharOverride-1">per bilanciarne l’impatto con i diritti degli utenti), onde </hi><hi rend="CharOverride-1">non vanificare completamente la riuscita del conflitto sul piano politico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur preceduta da alcune indicazioni già fornite in precedenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-034">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, è la delibera</hi><hi rend="CharOverride-1"> 24 settembre 2003, n. 03/134 l’intervento regolativo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> riferimento per lo sciopero generale. Essa si colloca in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> contesto in cui lo sciopero «ordinario» nei servizi essenziali è</hi><hi rend="CharOverride-1"> un fenomeno già ampiamente affrontato in svariati aspetti dalle delibere</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Commissione, che hanno specificato e integrato la legge. Non</hi><hi rend="CharOverride-1"> a caso, nel dibattito che immediatamente precede l’adozione della delibera, si affrontano</hi><hi rend="CharOverride-1"> vari profili regolativi dello sciopero nei sg.p</hi><hi rend="CharOverride-1">.e. per chiedersi quali di essi richiedano un adattamento al</hi><hi rend="CharOverride-1"> contesto dello sciopero generale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-033">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il garante assume come logica </hi><hi rend="CharOverride-1">premessa del proprio intervento il dato della reciproca, e interdipendente, </hi><hi rend="CharOverride-1">sfera di comprimibilità dei diritti fondamentali in gioco (della persona, </hi><hi rend="CharOverride-1">garantiti dai servizi, da un lato; di sciopero, appartenenti </hi><hi rend="CharOverride-1">ai lavoratori, dall’altro), poiché il bilanciamento fra di essi, </hi><hi rend="CharOverride-1">che è principio «motore» della legge</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-032">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, non può che passare</hi><hi rend="CharOverride-1"> attraverso l’accettazione di un certo grado di compressione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> entrambi. In particolare, nel caso dell’allargamento delle maglie delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> regole, necessario per lo sciopero generale, bisogna assumere che la</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettività, di fronte a uno sciopero autenticamente generale, sia più</hi><hi rend="CharOverride-1"> diffusamente disposta a tollerare i disagi, perché presumibilmente in buona</hi><hi rend="CharOverride-1"> percentuale ritiene giusta quell’azione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il contenuto del «codice speciale</hi><hi rend="CharOverride-1">» del 2003, «iniziativa di mediazione politica […] che con il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> […] non ha molto a che vedere»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-031">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo i critici</hi><hi rend="CharOverride-1">, viene varato definitivamente dopo un’interlocuzione con le parti sociali</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed è riassumibile come segue: posto che lo sciopero generale</hi><hi rend="CharOverride-1"> assume una forma «peculiare» sul piano sociale e delle relazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacali, </hi><hi rend="italic">i)</hi><hi rend="CharOverride-1"> devono essere garantite le prestazioni indispensabili; </hi><hi rend="italic">ii)</hi><hi rend="CharOverride-1"> la proclamazione deve rispettare il preavviso; </hi><hi rend="italic">iii)</hi><hi rend="CharOverride-1"> viene meno </hi><hi rend="CharOverride-1">l’obbligo di espletare le procedure di raffreddamento e conciliazione; </hi><hi rend="italic">iv)</hi><hi rend="CharOverride-1"> non si applica il limite della durata massima della prima astensione (su cui v. </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">) previsto dagli accordi </hi><hi rend="CharOverride-1">o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria; </hi><hi rend="italic">v)</hi><hi rend="CharOverride-1"> per quanto riguarda</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli intervalli minimi tra azioni di sciopero va rispettato solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> parzialmente il principio della rarefazione soggettiva, mentre non si tiene</hi><hi rend="CharOverride-1"> conto della rarefazione oggettiva (si veda </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">), ma la Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> può valutare se il mancato rispetto dell’intervallo minimo possa</hi><hi rend="CharOverride-1"> in concreto impedire l’equo contemperamento tra diritto di sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> e diritti della persona; </hi><hi rend="italic">vi)</hi><hi rend="CharOverride-1"> si farà riferimento all’</hi><hi rend="CharOverride-1">intervallo intercorrente tra la effettiva effettuazione degli scioperi, trascurando l’</hi><hi rend="CharOverride-1">eventuale previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’</hi><hi rend="CharOverride-1">effettuazione di quello precedente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo Del Punta ebbe il merito </hi><hi rend="CharOverride-1">di offrire, a breve distanza dall’adozione della delibera, uno </hi><hi rend="CharOverride-1">dei pareri più lucidi ed equilibrati sulla stessa (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2004): ponendosi nel solco, già ricordato, dell’interpretazione di questa </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina come operazione di bilanciamento che </hi><hi rend="italic">può</hi><hi rend="CharOverride-1"> comprimere i diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">coinvolti, lasciandone intatto il nucleo essenziale, egli riconobbe la natura </hi><hi rend="CharOverride-1">di risorsa democratica dello sciopero generale, che riteneva di poter </hi><hi rend="CharOverride-1">definire come uno sciopero caratterizzato dalla massima ampiezza dell’ambito </hi><hi rend="CharOverride-1">di riferimento e dalla natura politica e generale della finalità, </hi><hi rend="CharOverride-1">potendo essere invece circoscritte l’area territoriale e i sindacati </hi><hi rend="CharOverride-1">proclamanti. Per il resto viene condiviso il contenuto della delibera, </hi><hi rend="CharOverride-1">definito «ragionevole ed equilibrato» (Del Punta 2004, 13).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Altri autori, </hi><hi rend="CharOverride-1">poco tempo dopo, ebbero a esprimersi con qualche riserva in </hi><hi rend="CharOverride-1">più, se non altro sul profilo della legittimità di un </hi><hi rend="CharOverride-1">intervento di questo tipo e sull’intervallo fra sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">e scioperi successivi (punto </hi><hi rend="italic">vi) </hi><hi rend="CharOverride-1">del riepilogo qui offerto)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-030">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ad ogni buon conto, possiamo ritenere che quella regolazione abbia offerto discreta</hi><hi rend="CharOverride-1"> prova di sé, salvo prestarsi ad alcune critiche negli anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> successivi, quando il quadro socio-sindacale è mutato e le</hi><hi rend="CharOverride-1"> esigenze di contemperamento, che vanno storicizzate e non possono essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> precostituite </hi><hi rend="italic">una tantum</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-029">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, sono apparse ad alcuni in guisa </hi><hi rend="CharOverride-1">diversa.</hi></p></div><div><head><hi>3. Criticità attuali della regolazione e vicende recenti</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si </hi><hi rend="CharOverride-1">osserva da parte di molti autori</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-028">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> come negli ultimi anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> – rispetto al periodo di inizio secolo – la tendenza crescente vada</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella direzione della proclamazione di numerosi scioperi generali da parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sindacati autonomi, di base o comunque minori rispetto alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> tradizionali sigle confederali, con un conseguente indebolimento dello strumento per</hi><hi rend="CharOverride-1"> via della ridotta adesione che queste azioni conflittuali riescono ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> ottenere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qualcuno parla addirittura di «imbarazzante frequenza» delle proclamazioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero generale che ne «sviliscono la dignità», prefigurando l’esigenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una verifica della rappresentatività delle sigle sindacali che assumono</hi><hi rend="CharOverride-1"> tali iniziative</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-027">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Un «effetto perverso» si sarebbe prodotto nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">attuale, mutato, contesto, poiché anche gli effetti virtuosi a beneficio </hi><hi rend="CharOverride-1">di grandi eventi conflittuali rischiano di perdersi se troppe piccole </hi><hi rend="CharOverride-1">organizzazioni usano «a loro esclusivo vantaggio regole nate per altri </hi><hi rend="CharOverride-1">scopi»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-026">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qualche anno fa, la Commissione presieduta dal Prof. </hi><hi rend="CharOverride-1">Santoro-Passarelli sembrava aver impostato un lavoro di approfondimento che </hi><hi rend="CharOverride-1">avrebbe potuto portare a una revisione della disciplina dettata in </hi><hi rend="CharOverride-1">tema di sciopero generale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-025">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, nella direzione di contenere gli eccessi</hi><hi rend="CharOverride-1"> da parte di sindacati scarsamente rappresentativi (salvaguardando gli spazi per</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelli confederali), anche se al momento non si hanno notizie</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ulteriori sviluppi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-024">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Premessi questi dati sul quadro attuale, </hi><hi rend="CharOverride-1">dobbiamo volgere lo sguardo alla più recente vicenda che ha </hi><hi rend="CharOverride-1">avuto notevole eco mediatica e che ha interessato da vicino </hi><hi rend="CharOverride-1">gli addetti ai lavori, avvertendo subito che il problema di </hi><hi rend="CharOverride-1">fondo (o il fondo del problema…) è che in essa </hi><hi rend="CharOverride-1">è stato messo in questione uno sciopero generale proclamato </hi><hi rend="italic">non </hi><hi rend="CharOverride-1">da sigle minori in cerca di qualche accreditamento o comunque </hi><hi rend="CharOverride-1">poco rappresentative, bensì da due (su tre) dei sindacati confederali, </hi><hi rend="CharOverride-1">con ampia adesione ed eco su scala nazionale. Pertanto, le </hi><hi rend="CharOverride-1">criticità della disciplina sopra richiamate sostanzialmente non si manifestavano nel </hi><hi rend="CharOverride-1">caso di specie, che, cionondimeno, ha portato ad alcuni interventi </hi><hi rend="CharOverride-1">della Commissione e del Governo su cui varie perplessità possono </hi><hi rend="CharOverride-1">essere proposte.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ripercorrere la cronaca completa dei fatti sarebbe ormai </hi><hi rend="CharOverride-1">poco produttivo, ma premettiamo che non è l’aggressività che </hi><hi rend="CharOverride-1">il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha manifestato nella vicenda, </hi><hi rend="CharOverride-1">né la conseguente evidenza politica e mediatica della </hi><hi rend="italic">querelle</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad </hi><hi rend="CharOverride-1">aver conferito interesse a quanto accaduto lo scorso anno con </hi><hi rend="CharOverride-1">riguardo allo sciopero generale che Cgil e Uil hanno indetto </hi><hi rend="CharOverride-1">per la data di venerdì 17 novembre 2023 con un’</hi><hi rend="CharOverride-1">ampia piattaforma di protesta.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo aspetto, infatti, si inscriveva facilmente </hi><hi rend="CharOverride-1">nella dialettica democratica che, per quanto spesso sbilanciata e caratterizzata </hi><hi rend="CharOverride-1">da toni sopra le righe, contrappone in guisa fisiologica chi </hi><hi rend="CharOverride-1">è chiamato a rappresentare e difendere le ragioni di lavoratrici </hi><hi rend="CharOverride-1">e lavoratori (anche addetti a servizi essenziali) e chi si </hi><hi rend="CharOverride-1">colloca politicamente a tutela di interessi diversi e opposti, quali </hi><hi rend="CharOverride-1">ad esempio la produzione, il consumo e il profitto, sia </hi><hi rend="CharOverride-1">pure mediati dalla difesa dei diritti degli utenti nel caso </hi><hi rend="CharOverride-1">di specie.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è riproposta però la questione, non nuova, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma che così vibrante nel dibattito non risultava da diverso </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-023">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, del ruolo «giurisprudenziale» che la Commissione autorevolmente esercita – in</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso di scioperi generali e non – con riguardo alla rarefazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, nonché alla limitazione della durata massima della prima azione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero; misure, queste ultime, previste fra le specifiche regole vigenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> in diversi dei settori coinvolti dalla legge 146.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La rarefazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggettiva è la regola che impone un determinato lasso di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo fra due diverse iniziative di sciopero (indipendentemente da chi</hi><hi rend="CharOverride-1"> siano i soggetti proclamanti) quando tali scioperi hanno luogo nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> medesimo settore creando un potenziale disservizio per lo stesso bacino</hi><hi rend="CharOverride-1"> di utenza (mentre la rarefazione soggettiva è il distanziamento temporale</hi><hi rend="CharOverride-1"> imposto a una stessa sigla sindacale per la proclamazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> più scioperi, successivi l’uno all’altro).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In occasione degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> scioperi settoriali (relativi a una specifica categoria, settore merceologico o</hi><hi rend="CharOverride-1"> singolo servizio pubblico, pur sempre nell’ambito dei servizi essenziali</hi><hi rend="CharOverride-1">) queste misure di mitigazione dell’impatto che le azioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> conflitto producono sull’utenza sono normali, giacché l’interesse collettivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> perseguito, normalmente di natura economico-professionale in questi casi, va</hi><hi rend="CharOverride-1"> contemperato non solo con la garanzia di una quota minima</hi><hi rend="CharOverride-1"> di servizio (le prestazioni indispensabili, stabilite caso per caso dai</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti collettivi e sempre assicurate), ma anche con una ragionevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> limitazione dell’estensione e della frequenza del disservizio che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’utenza comunque soffre in occasione dello sciopero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come già evidenziato</hi><hi rend="CharOverride-1"> in precedenza, ben diversa è la situazione in occasione degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> scioperi generali. Indicazioni «definitorie»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-022">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> sullo sciopero generale emergono esclusivamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalle delibere della Commissione di garanzia, oltre che da un</hi><hi rend="CharOverride-1"> patrimonio dottrinario e giurisprudenziale, peraltro non così esteso su questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> specifico profilo, formatosi nel corso di decenni di giuridificazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> prassi, realizzatasi recependo la tipicità sociale delle varie esperienze che</hi><hi rend="CharOverride-1"> lo sciopero come </hi><hi rend="italic">fatto giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha proposto agli osservatori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si</hi><hi rend="CharOverride-1"> è già messo in luce che, affinché vi sia sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale, occorrono un’ampia trasversalità rispetto a molteplici settori (pubblici</hi><hi rend="CharOverride-1"> e/o privati), con il coinvolgimento di lavoratori eterogenei dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> punto di vista categoriale, e una finalità di tipo generale</hi><hi rend="CharOverride-1">, normalmente scollegata da una specifica piattaforma rivendicativa, ma riconducibile a</hi><hi rend="CharOverride-1"> una pretesa di carattere propriamente politico o, al più, economico</hi><hi rend="CharOverride-1">-politico, che investe su larga scala le responsabilità dei decisori</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In virtù del primo elemento, di norma lo sciopero è</hi><hi rend="CharOverride-1"> proclamato a livello confederale, di talché i lavoratori di molteplici</hi><hi rend="CharOverride-1"> categorie sono chiamati al conflitto. Questo presupposto, come già ricordato</hi><hi rend="CharOverride-1">, non richiede né che lo sciopero sia indetto da </hi><hi rend="italic">tutti</hi><hi rend="CharOverride-1"> i sindacati confederali (ben potendo essi avere una linea politica divergente, in ragione del pluralismo garantito dall’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">39, comma 1, Cost.), né che il/i sindacato/i </hi><hi rend="CharOverride-1">proclamante/i possegga(no) un determinato livello di rappresentatività, aspetto </hi><hi rend="CharOverride-1">quest’ultimo oggi discusso ma che non è certo in </hi><hi rend="CharOverride-1">questione quando a proclamare lo sciopero è (almeno) un sindacato </hi><hi rend="CharOverride-1">confederale, poiché è implicito in quel modello di sindacalismo il </hi><hi rend="CharOverride-1">possesso di un grado di rappresentatività elevato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-021">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto al secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> elemento, occorre ricordare che il fatto che gli scopi dello</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero consistano in pretese puramente politiche o economico-politiche (nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso del novembre 2023 si trattava di contrastare i contenuti</hi><hi rend="CharOverride-1"> della imminente legge di bilancio), oltre ad essere legittimo e</hi><hi rend="CharOverride-1"> conforme alla funzione che la Carta assegna al conflitto collettivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> in un’ottica di democrazia partecipativa, rappresenta il dato che</hi><hi rend="CharOverride-1"> per antonomasia si rinviene negli scioperi c.d. generali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">non</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere legati a una vertenza meramente categoriale, a un</hi><hi rend="CharOverride-1"> singolo soggetto datoriale o a uno specifico rinnovo contrattuale attribuisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’interesse collettivo perseguito dal conflitto il carattere di generalità</hi><hi rend="CharOverride-1">, ne è il suo </hi><hi rend="italic">proprium</hi><hi rend="CharOverride-1">, senza peraltro la necessità che</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">tutte </hi><hi rend="CharOverride-1">le categorie (</hi><hi rend="italic">id est</hi><hi rend="CharOverride-1">, tutti i lavoratori) siano coinvolte</hi><hi rend="CharOverride-1"> dallo sciopero: si è detto che «sciopero generale non vuol</hi><hi rend="CharOverride-1"> dire sciopero di tutti»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-020">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con riguardo, invece, al dato</hi><hi rend="CharOverride-1"> per cui lo sciopero per essere generale non richiede che</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i sindacati confederali lo proclamino, occorre meglio precisare che</hi><hi rend="CharOverride-1"> proprio il carattere precipuamente politico degli obiettivi della protesta, se</hi><hi rend="CharOverride-1"> coniugato con l’ineliminabile e fisiologico pluralismo del nostro modello</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sindacalismo (confederale e non), può condurre a una situazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di separatezza sindacale nelle azioni che volta a volta si</hi><hi rend="CharOverride-1"> intraprendono. La storia pluridecennale delle relazioni industriali ce lo insegna</hi><hi rend="CharOverride-1">: come una fisarmonica, in determinati momenti l’unità fra i</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacati confederali fa difetto e le piattaforme rivendicative possono diversificarsi</hi><hi rend="CharOverride-1">, per poi al momento giusto riavvicinarsi. Appare perciò naturale che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ciò possa riverberarsi sulle iniziative di sciopero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prima di volgere</hi><hi rend="CharOverride-1"> lo sguardo ai vari interventi istituzionali che hanno seguito la proclamazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dello scorso 17 novembre, occorre anticipare che un’altra questione, </hi><hi rend="CharOverride-1">non menzionata sin qui, si agita intorno a questa vicenda: </hi><hi rend="CharOverride-1">la distinzione fra sciopero generale e sciopero intercategoriale (o intersettoriale </hi><hi rend="CharOverride-1">o plurisettoriale: le tre nozioni paiono confondersi e quindi, essenzialmente, </hi><hi rend="CharOverride-1">coincidere) che la Commissione, nella propria attività pretorile, ha più </hi><hi rend="CharOverride-1">volte evocato. Leggendo le delibere rilevanti in materia – ovviamente la </hi><hi rend="CharOverride-1">già richiamata n. 134 del 2003, ma anche altre (sia </hi><hi rend="CharOverride-1">dei primi anni del secolo, sia successive, come la n. </hi><hi rend="CharOverride-1">619 del 2009) – si può rilevare che: </hi><hi rend="italic">a</hi><hi rend="CharOverride-1">) quando c’</hi><hi rend="CharOverride-1">è sciopero generale tendenzialmente viene affermato il coinvolgimento di </hi><hi rend="italic">tutti </hi><hi rend="italic">i settori salvo alcune eccezioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> espressamente elencate, mentre gli scioperi </hi><hi rend="CharOverride-1">intercategoriali menzionano espressamente i soli settori coinvolti; </hi><hi rend="italic">b</hi><hi rend="CharOverride-1">) quando lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero è meramente intersettoriale di norma non sono previste dalle </hi><hi rend="CharOverride-1">discipline vigenti particolari deroghe alla regola della durata massima della </hi><hi rend="CharOverride-1">c.d. prima iniziativa di sciopero, né si disapplica la </hi><hi rend="CharOverride-1">regola della rarefazione oggettiva (così la delibera del 2009) ed </hi><hi rend="CharOverride-1">è la stessa Commissione ad averlo ulteriormente confermato con il </hi><hi rend="CharOverride-1">verbale n. 923 del 7 novembre 2011</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-019">32</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo quadro</hi><hi rend="CharOverride-1"> complessivo (ove qualche incertezza sembra residuare solo sulla nozione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero generale – che rimanda sempre a dati per così dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> extra-legislativi e provenienti dalla prassi e dall’interpretazione – più</hi><hi rend="CharOverride-1"> che sulle regole applicabili) si è profilato a novembre lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero generale di Cgil e Uil che, unitamente allo scetticismo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del governo in carica, è stato oggetto di attenzione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> di intervento da parte del garante.</hi></p></div><div><head><hi>4. L’intervento della</hi><hi> Commissione di garanzia di novembre 2023: profili critici</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha preso posizione con una «indicazione immediata» (atto previsto dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 13, comma 1, lett. </hi><hi rend="italic">d</hi><hi rend="CharOverride-1">), l. n. 146/1990</hi><hi rend="CharOverride-1">) l’8 novembre 2023, segnalando ai due sindacati confederali proclamanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> che nello sciopero da essi indetto per il 17 novembre</hi><hi rend="CharOverride-1"> vi erano alcune violazioni delle disposizioni relative agli intervalli minimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra successive proclamazioni e alla durata massima della prima azione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sciopero. Tutto questo solo per alcuni, ancorché assai rilevanti</hi><hi rend="CharOverride-1">, fra i settori coinvolti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ai sensi della medesima norma, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> Commissione richiedeva perciò ai sindacati una revisione delle caratteristiche della</hi><hi rend="CharOverride-1"> propria iniziativa conflittuale. Queste pretese si basavano sull’esplicito disconoscimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> della natura generale dello sciopero (che tale era invece qualificato</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’atto di proclamazione del 27 ottobre, avente anche una</hi><hi rend="CharOverride-1"> piattaforma di motivazioni molto ampia) che però sostanzialmente non è</hi><hi rend="CharOverride-1"> motivato dalla Commissione, se non con un rapido richiamo alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> delibera del 2009 (ma omettendo quella del 2003!) e con</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’affermazione che si trattava di sciopero meramente «intersettoriale».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ne</hi><hi rend="CharOverride-1"> seguiva un incontro della Commissione con Cgil e Uil il</hi><hi rend="CharOverride-1"> 13 novembre, all’esito del quale l’Autorità garante ribadiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> la propria posizione con uno scarno comunicato stampa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-018">33</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui veniva menzionata la delibera del 2003 per affermare che </hi><hi rend="CharOverride-1">nel caso di specie non ricorressero i presupposti di sciopero </hi><hi rend="CharOverride-1">generale (sola ipotesi che ammette le deroghe più favorevoli agli </hi><hi rend="CharOverride-1">scioperanti) «per consolidato orientamento della Commissione».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un osservatore attento della </hi><hi rend="CharOverride-1">materia può agevolmente rilevare che tale consolidato orientamento in realtà </hi><hi rend="CharOverride-1">sembra non esistere</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-017">34</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ne è riprova anche il fatto che, fra gli esperti che hanno </hi><hi rend="CharOverride-1">invece assunto una linea critica nei confronti dell’iniziativa sindacale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-016">35</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, e che sembrano sposare la posizione della Commissione di garanzia</hi><hi rend="CharOverride-1">, non si trovano argomenti a suffragio della solidità dell’argomento</hi><hi rend="CharOverride-1"> speso, ma semmai una critica alla natura «eccessivamente politica» dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’iniziativa sindacale. Critica legittima nel merito, ma la natura puramente</hi><hi rend="CharOverride-1"> politica di uno sciopero non solo è riconducibile alla sfera</hi><hi rend="CharOverride-1"> protetta dello sciopero come diritto </hi><hi rend="italic">ex </hi><hi rend="CharOverride-1">art. 40 Cost., ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> è proprio uno degli elementi che da sempre inevitabilmente caratterizzano</hi><hi rend="CharOverride-1"> lo sciopero generale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quindi il punto centrale non sembra attenere</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla natura delle ragioni sottese al conflitto, ma alle sue</hi><hi rend="CharOverride-1"> caratteristiche, per come appaiono dalla piattaforma dei due sindacati, ampiamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> rappresentativi, che lo hanno proclamato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per giunta, provando a scavare</hi><hi rend="CharOverride-1"> meglio fra i precedenti della Commissione alcune perplessità trovano conferma</hi><hi rend="CharOverride-1">. Se infatti si assume che questo organo ha un compito</hi><hi rend="CharOverride-1"> interpretativo e applicativo della legge, come tale legato alla concreta</hi><hi rend="CharOverride-1"> evoluzione delle prassi e dei fenomeni e che inoltre le</hi><hi rend="CharOverride-1"> prospettive «definitorie» sullo sciopero sono sempre rischiose, si comprende perché</hi><hi rend="CharOverride-1">, poco prima del 2003, con la già richiamata delibera n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 152 del 2001, si dettassero regole per «gli scioperi che</hi><hi rend="CharOverride-1"> per estensione (un intero settore o intersettoriale), dimensione nazionale, potenziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> partecipazione e impatto</hi><hi rend="italic"> siano valutabili come «sciopero generale»</hi><hi rend="CharOverride-1">» (c.</hi><hi rend="CharOverride-1">n.), con formulazione che pare qui sovrapporre lo sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">allo sciopero intersettoriale. La n. 134, nel 2003, si limiterà </hi><hi rend="CharOverride-1">a osservare, nella premessa in cui si evidenzia la «peculiarità </hi><hi rend="CharOverride-1">sociale» del fenomeno, che quello generale è uno sciopero «coinvolgente </hi><hi rend="CharOverride-1">la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato», ma </hi><hi rend="CharOverride-1">senza impedire che di volta in volta possano esservi singoli </hi><hi rend="CharOverride-1">settori specificamente esclusi. In seguito, gli orientamenti si sono tarati, </hi><hi rend="CharOverride-1">caso per caso, sulle singole situazioni, dove spesso, come già </hi><hi rend="CharOverride-1">ricordato, i profili problematici avevano a che fare con la </hi><hi rend="CharOverride-1">ridotta rappresentatività dei soggetti e la scarsa adesione dei lavoratori, </hi><hi rend="CharOverride-1">più che con l’esclusione di qualche categoria dall’azione </hi><hi rend="CharOverride-1">conflittuale (circostanza che consentirebbe comunque di parlare di una «generalità» </hi><hi rend="CharOverride-1">di categorie coinvolte). Da tutto ciò derivano i dubbi sull’</hi><hi rend="CharOverride-1">esistenza di un consolidato orientamento che suggerisca di escludere la </hi><hi rend="CharOverride-1">natura generale di sciopero ogni qual volta vi siano singole </hi><hi rend="CharOverride-1">e specifiche esclusioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Commissione Lavoro e la Commissione Trasporti </hi><hi rend="CharOverride-1">della Camera dei deputati hanno congiuntamente audito la Commissione di </hi><hi rend="CharOverride-1">garanzia, nella persona della Prof.ssa Bellocchi che ne è </hi><hi rend="CharOverride-1">Presidente, il 15 novembre</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-015">36</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, senza ricavarne particolari elementi di chiarimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> sui profili critici qui evidenziati. Certamente non va sottovalutato lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sforzo fatto dalla Commissione, il cui compito non è agevole</hi><hi rend="CharOverride-1">, e che, adempiendo a un impegno assunto durante l’audizione</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel giro di pochi giorni ha trasmesso ampia documentazione scritta</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle due Commissioni parlamentari</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-014">37</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, senza però riuscire a dimostrare </hi><hi rend="CharOverride-1">l’esistenza del «consolidato orientamento» di cui sopra e vedendosi </hi><hi rend="CharOverride-1">in qualche misura costretta dai fatti a tenere il punto </hi><hi rend="CharOverride-1">e sostenere espressamente che sarebbe generale solo lo sciopero che </hi><hi rend="CharOverride-1">coinvolga «</hi><hi rend="italic">tutte le categorie </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro pubblico e privato dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">intero territorio nazionale, con una concentrazione temporale nella medesima data».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A confermare che quest’ultima circostanza è quantomeno controversa vi è il fatto che fra i materiali prodotti dall’Autorità garante non risultano documenti che dimostrino la tesi: per fare un esempio, viene richiamata </hi><hi rend="CharOverride-1">e allegata la delibera n. 200 del 2010, con la </hi><hi rend="CharOverride-1">quale la Commissione aveva fornito prescrizioni limitative ai sindacati che </hi><hi rend="CharOverride-1">avevano indetto uno sciopero nazionale in vari settori, precisando che </hi><hi rend="CharOverride-1">non si applicavano al caso di specie le deroghe di </hi><hi rend="CharOverride-1">cui alla delibera del 2003; ma il precedente non pare </hi><hi rend="CharOverride-1">in termini, poiché basta leggere la proclamazione di allora per </hi><hi rend="CharOverride-1">accorgersi che gli stessi sindacati non avevano qualificato come generale </hi><hi rend="CharOverride-1">quella iniziativa e avevano indicato nominalmente i soli settori interessati. </hi><hi rend="CharOverride-1">Nel caso di novembre 2023 è avvenuto esattamente l’opposto </hi><hi rend="CharOverride-1">e lo sciopero è stato qualificato come generale, con ampio </hi><hi rend="CharOverride-1">orizzonte politico-rivendicativo e ha riguardato tutti i settori, </hi><hi rend="italic">eccetto </hi><hi rend="italic">alcuni</hi><hi rend="CharOverride-1"> espressamente menzionati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qualche pregio potrebbe avere invece il richiamo </hi><hi rend="CharOverride-1">che la Commissione fa al proprio verbale n. 1012 del </hi><hi rend="CharOverride-1">novembre 2013 (riportato fra i materiali che l’Autorità ha </hi><hi rend="CharOverride-1">fornito alle Commissioni parlamentari), ove essa rappresentava alle organizzazioni sindacali </hi><hi rend="CharOverride-1">che «…per il futuro, in presenza di una proclamazione che </hi><hi rend="CharOverride-1">non riguardi un’azione di sciopero nazionale per tutte le </hi><hi rend="CharOverride-1">categorie pubbliche e private, la Commissione dovrà considerare tale astensione </hi><hi rend="CharOverride-1">alla stregua di uno sciopero plurisettoriale e, dunque, dovrà procedere </hi><hi rend="CharOverride-1">alla valutazione della legittimità dell’astensione con riferimento alle regole </hi><hi rend="CharOverride-1">contenute nelle discipline dei settori di competenza (divieti di concomitanza, </hi><hi rend="CharOverride-1">limiti di durata, ecc.) non ritenendo applicabile la delibera in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia di sciopero generale, n. 03/134…». Senonché, in primo </hi><hi rend="CharOverride-1">luogo, non è una delibera, ma si tratta di una </hi><hi rend="CharOverride-1">dichiarazione a verbale che pare limitarsi – senza alcun valore decisorio-</hi><hi rend="CharOverride-1">istituzionale – ad avvisare i sindacati in ordine alla consistenza che </hi><hi rend="CharOverride-1">deve avere uno sciopero per essere generale, ma nei fatti </hi><hi rend="CharOverride-1">e nelle prassi non risultano orientamenti che realmente qualifichino come </hi><hi rend="CharOverride-1">generale </hi><hi rend="italic">solo </hi><hi rend="CharOverride-1">lo sciopero esteso a </hi><hi rend="italic">tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i settori, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">perché sarebbe in concreto un’ipotesi limite, essendo molto più </hi><hi rend="CharOverride-1">frequente il caso in cui i sindacati escludano qualche categoria </hi><hi rend="CharOverride-1">per specifiche ragioni, anche congiunturali.</hi></p></div><div><head><hi>5. L’indebita precettazione ministeriale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In aggiunta a tutto questo, negli stessi giorni, il Ministero </hi><hi rend="CharOverride-1">dei trasporti ha adottato un’ordinanza </hi><hi rend="CharOverride-1">di precettazione, datata 14 novembre 2023, per comprimere forzosamente l’estensione dello sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">del 17 novembre.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’ordinanza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-013">38</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, assumendo l’esistenza un pericolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di pregiudizio grave e imminente al diritto alla mobilità delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> persone, nel trasporto ferroviario, pubblico locale, marittimo e merci su</hi><hi rend="CharOverride-1"> rotaia riduceva d’imperio lo sciopero a 4 ore (dalle</hi><hi rend="CharOverride-1"> ore 9 alle 13 del 17/11), mentre per altri</hi><hi rend="CharOverride-1"> settori – elicotteri, circolazione e sicurezza stradale – precisava che la durata</hi><hi rend="CharOverride-1"> dello sciopero dovesse essere rimessa a quanto previsto dalla Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> con l’indicazione immediata dell’8 novembre 2023 (che, come</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbiamo visto, nel disconoscere la natura «generale» del conflitto, escludeva</hi><hi rend="CharOverride-1"> la deroga alla regola sulla limitazione della prima azione). L</hi><hi rend="CharOverride-1">’intervento adottato dal Ministro Salvini, su delega del capo del</hi><hi rend="CharOverride-1"> governo, è da subito apparso molto discutibile e la Cgil</hi><hi rend="CharOverride-1"> ne ha annunciato l’impugnazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-012">39</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come è noto, dopo </hi><hi rend="CharOverride-1">la riforma del 2000, l’art. 8 della legge n. </hi><hi rend="CharOverride-1">146 prevede che in presenza di un «fondato pericolo di </hi><hi rend="CharOverride-1">un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">tutelati … conseguente all’esercizio dello sciopero … su segnalazione della Commissione </hi><hi rend="CharOverride-1">di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di </hi><hi rend="CharOverride-1">propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente </hi><hi rend="CharOverride-1">del Consiglio … o un Ministro da lui delegato … adottano con </hi><hi rend="CharOverride-1">ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">della persona». I presupposti per l’esercizio del potere di </hi><hi rend="CharOverride-1">precettazione sono sostanzialmente due: la segnalazione del garante, che può </hi><hi rend="CharOverride-1">suggerire motivatamente questo tipo di intervento, oppure, in assenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">tale segnalazione, la presenza di «necessità e urgenza» quali elementi </hi><hi rend="CharOverride-1">che rendono evidente la necessità di un intervento immediato. Testualmente, </hi><hi rend="CharOverride-1">la necessità e l’urgenza sembrano dunque essere riferite solo </hi><hi rend="CharOverride-1">al caso in cui il Governo intervenga autonomamente (è però </hi><hi rend="CharOverride-1">ragionevole che nella valutazione della Commissione, ai fini di una </hi><hi rend="CharOverride-1">eventuale segnalazione, sia necessario comunque considerare questi aspetti), ma in </hi><hi rend="CharOverride-1">dottrina, anche laddove si afferma che necessità e urgenza riguardino </hi><hi rend="CharOverride-1">entrambi i canali di attivazione della precettazione, si ritiene che </hi><hi rend="CharOverride-1">in caso di attivazione autonoma del governo le situazioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">necessità e urgenza debbano apparire «più cogenti» (Monaco 2024).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="CharOverride-1">buona sostanza, l’ordinanza di precettazione costituisce una </hi><hi rend="italic">extrema ratio </hi><hi rend="CharOverride-1">di fronte al grado massimo di rischio di compromissione dei diritti che uno sciopero nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> servizi essenziali può determinare (indipendentemente dalla sua natura di sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale o meno)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-011">40</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel caso del 17 novembre non</hi><hi rend="CharOverride-1"> vi è stata alcuna segnalazione della Commissione ai fini di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una precettazione, nonostante la valutazione severa che era stata appena</hi><hi rend="CharOverride-1"> effettuata da questo organo sulla piattaforma conflittuale, fino a disconoscerne</hi><hi rend="CharOverride-1"> la natura generale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche, ma non solo, in ragione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo, è stata opinione diffusa e immediata quella per cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’iniziativa ministeriale fosse abnorme e ingiustificata: la precettazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 14 novembre prova a spacciare l’ordinario per lo straordinario</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ordinaria è infatti la «difficile situazione delle persone coinvolte dagli</hi><hi rend="CharOverride-1"> effetti di una azione di sciopero» (Monaco 2024), ma l</hi><hi rend="CharOverride-1">’autorità governativa nell’ordinanza assume di fatto questa circostanza, fisiologica</hi><hi rend="CharOverride-1"> in occasione di uno sciopero, come se fosse straordinaria al</hi><hi rend="CharOverride-1"> punto da costituire un pericolo di violazione dei diritti tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> da giustificare, </hi><hi rend="italic">con necessità e urgenza</hi><hi rend="CharOverride-1">, l’intervento autoritativo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> compressione di un diritto fondamentale come quello di sciopero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In realtà, «il disagio agli utenti è contemplato dalla nostra Costituzione» e</hi><hi rend="CharOverride-1"> sottendeva «motivazioni chiaramente pretestuose» il fatto di «considerare grave e</hi><hi rend="CharOverride-1"> imminente il pregiudizio al diritto alla mobilità delle persone e</hi><hi rend="CharOverride-1"> pesanti le penalizzazioni alla circolazione» a fronte di una situazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di normale disagio per uno sciopero</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-010">41</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dopo qualche mese </hi><hi rend="CharOverride-1">da questi fatti, il TAR del Lazio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-009">42</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> si è pronunciato</hi><hi rend="CharOverride-1"> su una ulteriore – e in sostanza molto simile – ordinanza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> precettazione adottata dal medesimo Ministro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-008">43</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> con riguardo a uno </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero dei trasporti proclamato per il 15 dicembre 2023. Accogliendo </hi><hi rend="CharOverride-1">l’impugnazione del sindacato USB, il Tribunale Amministrativo ha annullato </hi><hi rend="CharOverride-1">il provvedimento sulla base del fatto che, in caso di </hi><hi rend="CharOverride-1">attivazione dell’organo precettante senza segnalazione della Commissione, «necessità e </hi><hi rend="CharOverride-1">urgenza» debbono costituire un presupposto distinto e ulteriore rispetto al </hi><hi rend="CharOverride-1">pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti, che è </hi><hi rend="CharOverride-1">la base </hi><hi rend="italic">minima </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’esercizio del potere in parola. </hi><hi rend="CharOverride-1">Il quale – ribadisce il TAR – è «un potere </hi><hi rend="italic">extra ordinem </hi><hi rend="CharOverride-1">e residuale» nel circuito sistematico dello sciopero nei servizi essenziali.</hi></p></div><div><head><hi>6. Rilievi conclusivi</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riteniamo che la vicenda nel suo complesso possa offrire alcuni insegnamenti. In</hi><hi rend="CharOverride-1"> primo luogo, è chiaro che la nozione di sciopero generale</hi><hi rend="CharOverride-1"> mantiene un grado di incertezza per la stessa ragione per</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui lo sciopero </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1"> va preso nella sua tipicità</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale e non ipostatizzato in definizioni giuridiche, che risultano inefficaci</hi><hi rend="CharOverride-1"> quando non meramente ideologiche</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-007">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">: anche lo sciopero generale cambia nel </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo. E proprio per questo, se sono ammissibili riflessioni sul </hi><hi rend="CharOverride-1">grado di rappresentatività delle organizzazioni proclamanti (allo scopo di prevenire </hi><hi rend="CharOverride-1">un utilizzo pretestuoso della speciale disciplina di favore), non convincono </hi><hi rend="CharOverride-1">appieno le chiusure manifestate nei confronti di uno sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">proclamato da due grandi sindacati confederali, che avevano solo escluso </hi><hi rend="CharOverride-1">singolarmente alcuni settori, senza perciò far perdere all’azione la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua fisionomia generale e trasversale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-006">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inoltre, la circostanza che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ministro dei Trasporti, con le proprie dichiarazioni rilasciate in quelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> ore, abbia apertamente fatto riferimento alla posizione della Commissione per</hi><hi rend="CharOverride-1"> legittimare il proprio atto di precettazione, ha fatto sì che</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutto sembrasse «convergere verso una commistione tra quadro giuridico e</hi><hi rend="CharOverride-1"> scenario politico del conflitto» (Zoppoli 2024, 2): anche se forse</hi><hi rend="CharOverride-1"> non era questa l’intenzione del garante</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-005">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, essendo la </hi><hi rend="CharOverride-1">materia delicatissima e normalmente affidata al dialogo e alla responsabilizzazione </hi><hi rend="CharOverride-1">delle parti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-004">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (soprattutto se si tratta di confederali), l’intervento</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’8 novembre si è palesato non del tutto appropriato</hi><hi rend="CharOverride-1">, tanto in sé considerato, quanto alla luce di quello che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ne è seguito.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Seppur volessimo ritenere che la Commissione con</hi><hi rend="CharOverride-1"> il proprio intervento non ha strizzato l’occhio alle tesi</hi><hi rend="CharOverride-1"> definitorie</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> che precostituiscono – e limitano – l’area dello sciopero </hi><hi rend="CharOverride-1">come diritto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, dovremmo almeno evidenziare che il precedente creato è</hi><hi rend="CharOverride-1"> scivoloso e temibile, poiché quando due sindacati confederali proclamano uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero generale su più giorni, per tutti i settori (eccetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcuni specificamente esclusi) e con una chiara piattaforma politica di</hi><hi rend="CharOverride-1"> protesta non pare una condotta prudente, alla luce delle incertezze</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecnico-giuridiche che si sono evidenziate (ad esempio l’assenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> del famigerato «consolidato orientamento»), dichiarare che di sciopero generale non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si tratta, in un momento politico in cui il Governo</hi><hi rend="CharOverride-1"> appare pronto a contrastare, con tutti i mezzi a sua</hi><hi rend="CharOverride-1"> disposizione, gli spazi di legittimo conflitto sociale presenti nella società</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo sciopero generale, del resto, è uno degli strumenti che</hi><hi rend="CharOverride-1"> consentono al sindacato di essere un soggetto politico nel senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> più nobile. Pur non essendo (più?) un mezzo della Rivoluzione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, anche attraverso di esso il sindacato può essere «un </hi><hi rend="CharOverride-1">attore progressista, vale a dire un soggetto attivo del processo </hi><hi rend="CharOverride-1">democratico», poiché occuparsi di temi generali, e non solo degli </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi immediati degli associati, è una delle condizioni che consentono </hi><hi rend="CharOverride-1">al sindacato di essere «un soggetto della democrazia»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_23_301-318.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti </hi><hi>bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Aa. Vv. 1989. </hi><hi rend="italic">Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione</hi><hi rend="italic"> nel settore privato e pubblico. Atti del IX Congresso nazionale</hi><hi rend="italic"> di diritto del lavoro. Fiuggi, 8-9-10 aprile 1988</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Aa. Vv. 2018. “Diritto di sciopero e rappresentatività</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale.” In </hi><hi rend="italic">Quaderni di ADL</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 15. Padova: Cedam.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ballestrero</hi><hi rend="CharOverride-1">, M. V. 2018. </hi><hi rend="italic">Diritto sindacale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Carinci, F. 2024. “Il caso «17 </hi><hi rend="CharOverride-1">novembre»: sciopero generale e precettazione.” </hi><hi rend="italic">Lavoro Diritti Europa</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Carrieri, M. et al. 2022. “Lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero generale dopo la delibera n. 3/134 del 2003.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> 174: 275 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cazzola, G. 2023. “Chi trasforma lo sciopero in </hi><hi rend="CharOverride-1">una pagliacciata non può erigersi a strenuo difensore del diritto.” </hi><hi rend="CharOverride-1">Disponibile a: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">www.bollettinoadapt.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1"> (20 novembre 2024).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Covelli, R. </hi><hi rend="CharOverride-1">2023. “Quello che non torna negli atti della Commissione di </hi><hi rend="CharOverride-1">garanzia contro lo sciopero generale del 17 novembre.” Disponibile a: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">www.fanpage.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1"> (15 novembre 2024).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">D’Aponte, M. 2024. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Il ruolo e la funzione della Commissione di Garanzia della </hi><hi rend="CharOverride-1">legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nella prospettiva dinamica </hi><hi rend="CharOverride-1">della «terziarizzazione» del conflitto sindacale.” </hi><hi rend="italic">Lavoro Diritti Europa</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">D’Ascola, S., Galardi, R., Mazzotta, O. 2023. “Giuseppe Pera: </hi><hi rend="CharOverride-1">la Carta costituzionale e il diritto sindacale.” In </hi><hi rend="italic">Introduzione al </hi><hi rend="italic">diritto sindacale. 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Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2004. “Sciopero generale </hi><hi rend="CharOverride-1">e servizi essenziali.” </hi><hi rend="italic">NewsletterCgS</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 3-4: 9 sgg., poi </hi><hi rend="CharOverride-1">anche in </hi><hi rend="italic">Diritto delle Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2005 I: 423 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Erario Boccafurni, E. 2022. “L’effettiva sostenibilità delle «corsie privilegiate» per la proclamazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dello sciopero generale: note a margine delle astensioni dei portuali </hi><hi rend="CharOverride-1">e del 16 dicembre 2021.” </hi><hi rend="italic">Lavoro Prevenzione Oggi</hi><hi rend="CharOverride-1">, 61 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Gaeta, L. 2023. “I limiti al diritto di sciopero: una </hi><hi rend="CharOverride-1">storia antica.” In </hi><hi rend="italic">Introduzione al diritto sindacale. Letture e riletture</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di O. Mazzotta, 268 sgg. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Liso, </hi><hi rend="CharOverride-1">F. 2003. “Sciopero generale e regole per il suo esercizio.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">NewsletterCgS</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1-2: 14 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Luxemburg, R. 1970. “Sciopero generale, partito e sindacati.” In R. Luxemburg, </hi><hi rend="italic">Scritti politici</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di L. Basso. 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Milano: Zanichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rusciano, M. 2003. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Sciopero generale legge 146 del ‘90 e rappresentatività sindacale.” </hi><hi rend="italic">NewsletterCgS</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1-2: </hi><hi rend="CharOverride-1">19 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Santoro-Passarelli, G. 2008. “Sciopero politico-economico, sciopero </hi><hi rend="CharOverride-1">politico, sciopero generale e preavviso.” </hi><hi rend="italic">Diritto delle Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: </hi><hi rend="CharOverride-1">1 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Santoro-Passarelli, G. 2018. “Rappresentatività e legittimazione al </hi><hi rend="CharOverride-1">conflitto nei servizi pubblici essenziali.” In G. Santoro-Passarelli, </hi><hi rend="italic">Realtà </hi><hi rend="italic">e forma nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, Tomo III. 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Roma-Bari: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Spimpolo, S. 2021. “</hi><hi rend="CharOverride-1">La storia degli scioperi generali è un susseguirsi di cesure tra sindacati.” </hi><hi rend="italic">Domani</hi><hi rend="CharOverride-1">, 16 </hi><hi rend="CharOverride-1">dicembre.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tarello, G. </hi><hi rend="italic">Teorie e ideologie nel diritto sindacale italiano</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">Roma: Ed. di Comunità.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tridico, P. 2023. “Sciopero, diritto violato.” </hi><hi rend="italic">La Repubblica</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1° dicembre.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Vallebona, A. 2007. </hi><hi rend="italic">Le regole dello </hi><hi rend="italic">sciopero nei servizi pubblici essenziali</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-050-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Lo scritto è dedicato alla cara memoria del Professor</hi><hi rend="CharOverride-1"> Riccardo Del Punta: diversi anni fa, in una delle prime</hi><hi rend="CharOverride-1"> occasioni in cui potei parlare di diritto del lavoro in</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubblico, un amico mi fece notare che il Prof. Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta mi aveva ascoltato attentamente «per tutto il tempo». Non</hi><hi rend="CharOverride-1"> era cosa da poco e io non l’ho mai</hi><hi rend="CharOverride-1"> scordato.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-049-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si vedano in particolare i capp. IV e</hi><hi rend="CharOverride-1"> V di Sorel 1970, 173 sgg. In Italia fu Arturo</hi><hi rend="CharOverride-1"> Labriola uno dei primi esponenti socialisti a proporre l’idea</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sciopero generale, contribuendo ad ispirare il grande sciopero del</hi><hi rend="CharOverride-1"> settembre 1904, una cui cronaca, quasi minuto per minuto, chiude</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’importante volume di Procacci 1978, 379 ss.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-048-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Non è un</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso che il primo grande sciopero generale successivo all’entrata</hi><hi rend="CharOverride-1"> in vigore della Costituzione – cioè quello che seguì ai proiettili</hi><hi rend="CharOverride-1"> che Antonio Pallante indirizzò verso Palmiro Togliatti – fu uno dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> primi del secolo a finire senza repressione nel sangue. Peraltro</hi><hi rend="CharOverride-1">, nessuno può sapere come si sarebbe conclusa quella fiammata di</hi><hi rend="CharOverride-1"> rabbia operaia «pre-rivoluzionaria» se non vi fosse stata, oltre</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle parole che il Segretario diramò dal letto d’ospedale</hi><hi rend="CharOverride-1">, la leggendaria fuga di Gino Bartali sul Col d’Izoard</hi><hi rend="CharOverride-1"> il 15 luglio 1948 (preludio della vittoria del </hi><hi rend="italic">Tour de France </hi><hi rend="CharOverride-1">una decina di giorni dopo).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-047-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero generale «</hi><hi rend="italic">per sua natura </hi><hi rend="CharOverride-1">indica una solennità politica» osserva </hi><hi rend="CharOverride-1">Passaniti 2021, 175 (corsivo mio).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-046-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Discutendo di sciopero nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> III Commissione dell’Assemblea Costituente, Giuseppe Di Vittorio il 23</hi><hi rend="CharOverride-1"> ottobre 1946 osservò che «lo sciopero generale politico nelle mani</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle grandi masse lavoratrici può […] considerarsi come uno strumento di</hi><hi rend="CharOverride-1"> difesa della democrazia».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-045-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cfr. C. cost., n. 290/</hi><hi rend="CharOverride-1">1974, rafforzata da svariati interventi nel successivo cinquantennio; sullo sciopero </hi><hi rend="CharOverride-1">politico si veda Ballestrero 2018, 275 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-044-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cfr. Spimpolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2021 in sede giornalistica; ma si veda sin d’ora anche Carrieri </hi><hi rend="CharOverride-1">et al. 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-043-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Su questo punto è opportuno evidenziare</hi><hi rend="CharOverride-1"> che lo sciopero, per essere generale, deve riferirsi a un</hi><hi rend="CharOverride-1"> ventaglio molto ampio di categorie produttive, seppur non necessariamente «tutte</hi><hi rend="CharOverride-1">»: persino autori che in punto di diritto paiono severi nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> confronti di alcuni aspetti regolativi del fenomeno dello sciopero generale</hi><hi rend="CharOverride-1"> hanno parlato di sciopero «esteso </hi><hi rend="italic">tendenzialmente </hi><hi rend="CharOverride-1">a tutte le categorie</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoratori, pubbliche e private» (c.m.), laddove «tendenzialmente» implica</hi><hi rend="CharOverride-1"> che le categorie non siano per forza tutte: così Magrini</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2008, 61. Il tema è comunque delicato perché non è facile</hi><hi rend="CharOverride-1"> riconoscere il confine fra sciopero generale e sciopero plurisettoriale: si</hi><hi rend="CharOverride-1"> veda </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-042-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Se ne occupò, con pragmatico relativismo, </hi><hi rend="CharOverride-1">Giuseppe Pera, quando, in una riflessione del 1960 per certi </hi><hi rend="CharOverride-1">aspetti severa verso la legittimità costituzionale dello sciopero politico, ammise </hi><hi rend="CharOverride-1">che in qualche caso le azioni delle parti devono poter </hi><hi rend="CharOverride-1">superare il formalismo giuridico: sia consentito rinviare alle chiose formulate </hi><hi rend="CharOverride-1">in D’Ascola, Galardi, Mazzotta 2023, 169.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-041-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si ricorda nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1968 un importante sciopero generale, il primo unitario fra i</hi><hi rend="CharOverride-1"> confederali, proclamato in relazione al problema delle pensioni (cfr. Mariucci</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2011, 560).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-040-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si vedano già le riflessioni in Aa. Vv. 1989. Sulle prospettive più</hi><hi rend="CharOverride-1"> recenti della terziarizzazione, anche in un’ottica sovranazionale, si veda</hi><hi rend="CharOverride-1"> ora D’Aponte 2024. Il riconoscimento di un tipo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> conflitto «terziario» si deve peraltro alla brillante penna di Aris</hi><hi rend="CharOverride-1"> Accornero a metà anni Ottanta.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-039-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Quando all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">18 si metterà mano per davvero (nel 2012) non vi </hi><hi rend="CharOverride-1">saranno grandi scioperi, ma il 12 dicembre 2011 c’era </hi><hi rend="CharOverride-1">stato uno sciopero generale di 3 ore contro la riforma </hi><hi rend="CharOverride-1">delle pensioni, similmente a quanto sarebbe avvenuto a novembre 2013 </hi><hi rend="CharOverride-1">per la legge di stabilità.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-038-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Su cui in generale</hi><hi rend="CharOverride-1"> – ovviamente senza alcuna pretesa di completezza – si veda Romagnoli, Ballestrero</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1994 e Pascucci 1999. Più di recente si veda il</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricco e polifonico dibattito riprodotto in Aa. Vv. 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-037-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	«La legge sullo sciopero nei servizi essenziali non nomina mai lo </hi><hi rend="CharOverride-1">sciopero generale, non essendovene necessità, poiché qualsiasi sciopero che investa </hi><hi rend="CharOverride-1">servizi essenziali è sottoposto alle relative regole», dirà Vallebona 2007, </hi><hi rend="CharOverride-1">74.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-036-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cfr. delibera 23 luglio 1998, n. 985/550-15.3 e Vallebona 2007, 75.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-035-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Così le definisce Magrini 2008, 61.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-034-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Per fare qualche esempio, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensi alla delibera 23 luglio 1998, n. 98/550-15</hi><hi rend="CharOverride-1">.3, alla delibera 15 luglio 1999, n. 99/450-11</hi><hi rend="CharOverride-1">.6 e alla delibera 5 ottobre 2001, n. 01/152</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-033-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Ne è un esempio Pino 2003, 6 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-032-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sviluppa lucidamente questa idea Liso 2003, 14 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-031-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Entrambi i virgolettati </hi><hi rend="CharOverride-1">sono tratti da Magrini 2004, 8, il quale ritiene – in </hi><hi rend="CharOverride-1">estrema sintesi – che l’intervento esorbiti dai limiti della legge </hi><hi rend="CharOverride-1">e sia innovativo rispetto ad essa. Da ciò la critica </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnico-giuridica della delibera, di cui si ipotizza però che </hi><hi rend="CharOverride-1">la ragione politica sia rinvenibile nella volontà di smentire le </hi><hi rend="CharOverride-1">voci dell’epoca su una presunta contiguità della Commissione di </hi><hi rend="CharOverride-1">allora con il Governo in carica (che era il Berlusconi </hi><hi rend="CharOverride-1">II).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-030-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Il riferimento è ai rilievi di Vallebona 2007</hi><hi rend="CharOverride-1">, 74-78, cui segue adesivamente – e con parole ancor più</hi><hi rend="CharOverride-1"> nette – Magrini 2008, </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-029-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Importante spunto sviluppato da Rusciano 2003, 19.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-028-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	È ad esempio il caso di Mimmo Carrieri: si veda Mascini 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-027-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Così Pino 2024. </hi><hi rend="CharOverride-1">Sul tema, in senso più generale, si veda Santoro-Passarelli </hi><hi rend="CharOverride-1">2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-026-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Così Carrieri et al. 2022, 278.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-025-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cfr. Santoro-Passarelli 2019, 15 e, in sede dottrinale, Erario Boccafurni 2022, 61.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-024-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Merita </hi><hi rend="CharOverride-1">però segnalare le ipotesi di intervento formulate nella seconda parte </hi><hi rend="CharOverride-1">del più volte richiamato contributo di Carrieri et al. 2022, </hi><hi rend="CharOverride-1">spec.281 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-023-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Santoro-Passarelli 2008 dà conto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una discussione che nel primo decennio del secolo era vivace</hi><hi rend="CharOverride-1">, per posi sopirsi; si vedano in quel periodo gli interventi</hi><hi rend="CharOverride-1"> già citati nella </hi><hi rend="italic">Newsletter CgS</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 1-2 (2003); nondimeno</hi><hi rend="CharOverride-1"> si veda sul punto Pino 2022, spec. 1199 sgg., su</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui torneremo, oltre al più volte citato Carrieri et al</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2022, 275 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-022-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si impongono le virgolette perché </hi><hi rend="CharOverride-1">da decenni è noto che le pretese definitorie in tema </hi><hi rend="CharOverride-1">di conflitto collettivo evidenziano sempre il rischio di un’indebita </hi><hi rend="CharOverride-1">compressione della sfera di legittimità del fenomeno, avendo dunque finito </hi><hi rend="CharOverride-1">per prevalere una linea di grande rispetto della prassi sociale </hi><hi rend="CharOverride-1">con la quale lo sciopero, come “fatto”, si propone.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-021-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Criticamente, sul problema dei sindacati non confederali che eccedono nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> proclamazione di scioperi generali, si veda ancora Pino 2022, 1200</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-020-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Così Scarpelli 2023; ivi si veda</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">anche L. Zoppoli 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-019-backlink">32</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Richiamato in Commissione di Garanzia Sciopero, </hi><hi rend="italic">Raccolta sistematica degli orientamenti interpretativi. </hi><hi rend="italic">Vol. I. Orientamenti di carattere generale</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di I. </hi><hi rend="CharOverride-1">Sechi, 2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-018-backlink">33</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si veda sul sito ufficiale della Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1">: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">https://www.cgsse.it/garante-cgil-uil-mancano-i-requisiti</hi><hi rend="CharOverride-3">-dello-sciopero-generale</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-017-backlink">34</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Oltre alle già richiamate prese </hi><hi rend="CharOverride-1">di posizione di Scarpelli e L. Zoppoli, si vedano su questo </hi><hi rend="CharOverride-1">specifico punto Covelli 2023 e Poli 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-016-backlink">35</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	È il</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso di Cazzola 2023. </hi><hi rend="italic">Contra</hi><hi rend="CharOverride-1">, Tridico 2023, 35, ad avviso</hi><hi rend="CharOverride-1"> del quale la Commissione si è collocata nel pericoloso terreno</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle pretese definitorie esercitando un indebito ruolo politico.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-015-backlink">36</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">https://www.ilpost.it/2023/11/15/sciopero-17-novembre-precettazione-salvini-commissione-di-garanzia-bellocchi/</hi></ref><hi rend="CharOverride-1"> per una breve cronaca. La videoregistrazione integrale dell’audizione è</hi><hi rend="CharOverride-1"> disponibile qui: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">https://webtv.camera.it/evento/23800</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-014-backlink">37</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il comunicato stampa, con molto materiale allegato, è scaricabile online </hi><hi rend="CharOverride-1">qui: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">https://www.cgsse.it/sciopero-cgil-uil-garante-invia-</hi><hi rend="CharOverride-3">documentazione-richiesta-commissioni-camera</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-013-backlink">38</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cui seguì un formidabile titolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del quotidiano </hi><hi rend="italic">il Manifesto</hi><hi rend="CharOverride-1"> il 15 novembre: con ironico acume</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’immagine del Ministro dei Trasporti si accompagnava un cubitale</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Precetto la qualunque</hi><hi rend="CharOverride-1">. In senso critico su questo atto ministeriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> si veda Carinci 2024.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-012-backlink">39</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	In realtà non si </hi><hi rend="CharOverride-1">ha notizia dell’effettiva proposizione di un’impugnazione e del </hi><hi rend="CharOverride-1">suo esito, ma, come diremo fra breve, a fine marzo </hi><hi rend="CharOverride-1">2024 una sentenza del Tar del Lazio ha annullato una </hi><hi rend="CharOverride-1">diversa e ulteriore ordinanza di precettazione del Ministero dei trasporti, </hi><hi rend="CharOverride-1">relativa a uno sciopero di poco successivo (15 dicembre 2023).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-011-backlink">40</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sui termini in cui il potere di precettazione si configura come </hi><hi rend="italic">extrema</hi><hi rend="italic"> ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> si veda di recente A. Zoppoli 2024, ove ulteriori riferimenti alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrina formatasi sul punto negli anni.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-010-backlink">41</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	I virgolettati </hi><hi rend="CharOverride-1">sono attribuiti a C. La Macchia nell’articolo-intervista di </hi><hi rend="CharOverride-1">Pallara 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-009-backlink">42</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Trib. Amm. Reg. per il Lazio, Sez. III, 28 marzo 2024, n. 6084.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-008-backlink">43</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Il cui </hi><hi rend="CharOverride-1">particolare attivismo nel contrastare gli scioperi nel settore dei trasporti </hi><hi rend="CharOverride-1">è sotto gli occhi di tutti in questi anni. E </hi><hi rend="CharOverride-1">chi scrive non è inconsapevole che si tratta di un </hi><hi rend="CharOverride-1">ambito delicatissimo, poiché spesso la libertà di circolazione è strumentale </hi><hi rend="CharOverride-1">all’esercizio anche di altri diritti fondamentali e nessuno può </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti disconoscere che per certi versi la logica della legge </hi><hi rend="CharOverride-1">146 è «entrata in crisi» di fronte alle metamorfosi del </hi><hi rend="CharOverride-1">conflitto in questo settore: così Pascucci 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-007-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Come insegnava quasi sessant’anni fa Tarello 1967, 57 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-006-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Lo dice molto chiaramente Scarpelli 2023, 3, per il quale la criticità stava «nella pretesa di escludere la natura di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero generale in ragione delle modalità di indizione, e specificamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il fatto che, effettivamente, in sede di proclamazione, alcuni</hi><hi rend="CharOverride-1"> settori pubblici o privati erano stati esclusi dalla partecipazione allo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sciopero. Nel caso specifico </hi><hi rend="italic">la Commissione non considera che l</hi><hi rend="italic">’iniziativa di sciopero (a prescindere ovviamente da qualsiasi valutazione sulla</hi><hi rend="italic"> sua opportunità e condivisibilità, che non può avere qui alcuna</hi><hi rend="italic"> rilevanza) si articolava su più date e per settori diversi</hi><hi rend="italic"> privati e pubblici: modalità che può essere criticata, se si</hi><hi rend="italic"> vuole, ma che non fa venir meno di per sé</hi><hi rend="italic"> la natura di sciopero generale</hi><hi rend="CharOverride-1">, che nel caso specifico era</hi><hi rend="CharOverride-1"> evidenziata non solo dalla chiara volontà dei proclamanti (dichiarazione che</hi><hi rend="CharOverride-1">, a mio avviso, può essere messa in discussione solo quando</hi><hi rend="CharOverride-1"> configuri evidenti operazioni simulatorie e strumentali, cosa che nel caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> poteva certamente escludersi), ma dalle motivazioni stesse dello sciopero, attinenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla legge di bilancio, alle politiche economiche e sociali del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Governo in carica, alle piattaforme sindacali» (corsivo mio).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-005-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Col senno di poi, sembra essere questo il senso che </hi><hi rend="CharOverride-1">la Presidente della Commissione, nella propria presentazione della Relazione sulle </hi><hi rend="CharOverride-1">attività della Commissione del 2023 (pubblicata a giugno 2024), attribuisce </hi><hi rend="CharOverride-1">a quel passaggio riflettendo retrospettivamente. Cionondimeno, tiene il punto con </hi><hi rend="CharOverride-1">le seguenti considerazioni: «</hi><hi rend="italic">Resta il fatto che chi invoca l’</hi><hi rend="italic">applicazione di un regime di particolare favore per la propria </hi><hi rend="italic">azione conflittuale, comportante un significativo aggravio per i diritti costituzionali </hi><hi rend="italic">degli utenti, è vincolato al rispetto dei suoi presupposti identificativi. </hi><hi rend="italic">Ben presente è stata inoltre la considerazione delle conseguenze negative </hi><hi rend="italic">cui avrebbe dato luogo qualsiasi forzatura interpretativa sui presupposti di </hi><hi rend="italic">applicazione di questa delicata delibera, col rischio di renderla ingovernabile </hi><hi rend="italic">ed incentivarne un uso opportunistico. La necessità di mantenere un </hi><hi rend="italic">saldo controllo sulla sua interpretazione è emersa da tempo</hi><hi rend="CharOverride-1">». Il </hi><hi rend="CharOverride-1">ragionamento in sé si comprende, ma continua a essere debole </hi><hi rend="CharOverride-1">con riguardo al fatto che l’uso opportunistico – ammesso che </hi><hi rend="CharOverride-1">da qualcuno venga fatto – non è certo imputabile a Cgil </hi><hi rend="CharOverride-1">e Uil. I virgolettati sono tratti da </hi><hi rend="italic">Relazione annuale 2024 </hi><hi rend="italic">sull’attività svolta nel 2023. Presentazione della Presidente Prof.ssa </hi><hi rend="italic">Paola Bellocchi</hi><hi rend="CharOverride-1">, Camera dei Deputati, 18 novembre 2024 (testo reperibile </hi><hi rend="CharOverride-1">sul sito del garante).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-004-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Metodo seguito, del resto, anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai tempi del varo della delibera del 2003 in tema</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sciopero generale.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Sulle quali si veda Gaeta 2023, 268.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Come ritiene ad esempio A. Zoppoli 2024, 10-11</hi><hi rend="CharOverride-1">, secondo il quale non vi è stata alcuna «appropriazione definitoria</hi><hi rend="CharOverride-1">» del garante, che, dovendosi muovere in assenza di una definizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> legale, ha utilizzato la propria configurazione di sciopero generale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2003 come una vera e propria fattispecie da cui far</hi><hi rend="CharOverride-1"> discendere degli effetti; ad avviso dell’Autore l’operazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sussunzione, nel caso di specie, non è stata impostata scorrettamente</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche se rimane debole per il «vuoto» argomentativo che emerge</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella qualificazione dello sciopero come plurisettoriale e non generale.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Nel 1918 Rosa Luxemburg ebbe a sostenere – entro una </hi><hi rend="CharOverride-1">riflessione più ampia sullo sciopero generale come atto politico, che </hi><hi rend="CharOverride-1">non può qui essere riproposta – che «la storia dello sciopero </hi><hi rend="CharOverride-1">di massa russo </hi><hi rend="italic">è</hi><hi rend="CharOverride-1"> la storia della rivoluzione russa»: si </hi><hi rend="CharOverride-1">veda Luxemburg 1970, 331.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_23_301-318.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	La riflessione e i virgolettati sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> ripresi da L. Mariucci 2011, 562. E si badi che</hi><hi rend="CharOverride-1">, pur con sfumature diverse, autori acuti, anche di impronta culturale</hi><hi rend="CharOverride-1"> non sovrapponibile a quella di Mariucci, si sono espressi in</hi><hi rend="CharOverride-1"> termini simili: è nuovamente Del Punta 2005, 11, a ricordarci</hi><hi rend="CharOverride-1"> che «è lo sciopero in sé, nel suo carattere di</hi><hi rend="CharOverride-1"> risorsa democratica, ad incarnare un valore strumentale al perseguimento dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’eguaglianza sostanziale, e ad essere, per questo, costituzionalmente riconosciuto».</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Simone D’Ascola, University of Pisa, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">simone.dascola@unipi.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-5557-4496</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Simone D’Ascola, <hi rend="italic">Le incertezze giuridiche intorno alla nozione di sciopero generale e alcune recenti vicende,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.18</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -19, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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