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        <title type="main" level="a">Il formalismo come tecnica di controllo (debole) dell’autonomia privata e alternativa (soft) all’inderogabilità</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0001-7388-9531" type="ORCID">
            <forename>Madia</forename>
            <surname>D'Onghia</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.19</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>The essay focuses on the use of the written form in labor law (especially with reference to the genesis of the relationship), also to test the validity of formalism as a technique for protecting the worker's contractual weakness and limiting individual autonomy in the face of decline of the technique of inderogability. The A. demonstrates how over time the protective function of the formal constraint has weakened which, where prescribed, mostly serves to guarantee interests of a general nature and to satisfy the need for certainty of the rules; it is, therefore, a formalism that is entirely functional to information efficiency but certainly not to effectively guarantee the worker. Hence the importance of Riccardo Del Punta's invitation to use those regulatory techniques most functional to the defense of the values of labor law.</p>
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            <item>Formalism</item>
            <item>written form</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.19<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.19" /></p>
      <div><head>Il formalismo come tecnica di controllo (debole) dell’autonomia privata e alternativa (<hi rend="italic">soft</hi>)<hi rend="italic"> </hi>all’inderogabilità</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Madia D’Onghia</hi></p><div><head><hi>1</hi><hi>. Premessa</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dialogare con il pensiero di Riccardo Del Punta non</hi><hi rend="CharOverride-1"> solo per omaggiarne il ricordo ma anche per sottolineare la</hi><hi rend="CharOverride-1"> straordinaria attualità delle sue riflessioni, non è una operazione, almeno</hi><hi rend="CharOverride-1"> per me, affatto facile, non fosse altro per la difficolt</hi><hi rend="CharOverride-1">à di scegliere tra la sua sterminata produzione scientifica, ma anche per </hi><hi rend="CharOverride-1">un mio autentico timore reverenziale verso uno straordinario Maestro del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro. Pedrazzoli ha ben sintetizzato la sua grandezza, </hi><hi rend="CharOverride-1">sottolineando il merito di aver «fornito una prestazione imponente, nel </hi><hi rend="CharOverride-1">senso (non tanto e solo quantitativo, ma) costituita in </hi><hi rend="CharOverride-1">grande misura da scritti di pregio e qualità non usuali </hi><hi rend="CharOverride-1">e sempre più ravvivati dalla varietà di approcci e visuali </hi><hi rend="CharOverride-1">che Riccardo sperimentava nella continua ricerca di interpretazioni, fondamenti valoriali </hi><hi rend="CharOverride-1">ed esplicazioni metodologiche» (Pedrazzoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2023, 1).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, è proprio nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito di questa ricerca che ho deciso di inserire una riflessione sull’utilizzo della forma scritta nel diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro, anche per testare la validità del formalismo come </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnica di tutela della debolezza contrattuale del lavoratore e limite </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’autonomia individuale a fronte del declino della tecnica dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">inderogabilità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La scelta di tale tematica è stata guidata dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">costante attenzione di Riccardo Del Punta ai valori e alle </hi><hi rend="CharOverride-1">regole del diritto del lavoro, che egli si preoccupa costantemente </hi><hi rend="CharOverride-1">di indagare e rimettere in discussione – talvolta con qualche «tormento» – </hi><hi rend="CharOverride-1">per fronteggiare gli importanti processi di trasformazioni che attraversano da </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo la nostra materia. Non a caso egli afferma che «</hi><hi rend="CharOverride-1">i valori del diritto del lavoro debbono […] essere difesi, in </hi><hi rend="CharOverride-1">particolare nei confronti dell’aggressività della critica economica, ma possiamo </hi><hi rend="CharOverride-1">difenderli efficacemente soltanto ridefinendoli e ricontestualizzandoli, anche se ciò può </hi><hi rend="CharOverride-1">comportare sacrifici teorici e ideali dolorosi» (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2002, 351).</hi></p></div><div><head><hi>2. La valorizzazione dei requisiti formali quale tecnica di controllo </hi><hi>dell’autonomia privata</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il tema del formalismo nel diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro non ha mai ricevuto una grande attenzione nel dibattito </hi><hi rend="CharOverride-1">scientifico e comprensibilmente, visto che nella nostra materia i profili </hi><hi rend="CharOverride-1">effettuali prevalgono rispetto a quelli formali. Tradizionalmente, tale supremazia è </hi><hi rend="CharOverride-1">stata giustificata in virtù «della compressione dell’autonomia individuale quale fonte regolatrice del rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro rispetto alle fonti ad essa sovraordinate (legge e/</hi><hi rend="CharOverride-1">o contratto collettivo)» e della «disciplina imperativa del rapporto o </hi><hi rend="CharOverride-1">statuto protettivo del lavoratore come persona e come contraente debole» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Ghera 2002, 115-16). Il complessivo assetto regolativo del rapporto, </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti, è, solo in minima parte dettato dai contraenti, essendo </hi><hi rend="CharOverride-1">rimesso all’intervento della legge e della contrattazione collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È </hi><hi rend="CharOverride-1">noto, infatti, che all’ontologica situazione di debolezza del lavoratore la </hi><hi rend="CharOverride-1">legislazione lavoristica abbia risposto con garanzie sostanziali più che formali, </hi><hi rend="CharOverride-1">condizionando contratto e rapporto di lavoro al rispetto della disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">inderogabile di legge o della contrattazione collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La svalutazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">momento volontario, surrogato dalla eterodeterminazione (sostanziale) del contenuto del rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">ha rappresentato per decenni la migliore protezione possibile, in un </hi><hi rend="CharOverride-1">sistema decisamente incline a valorizzare i profili effettuali delle vicende </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridiche a scapito di quelli formali e apparenti, così mettendo «</hi><hi rend="CharOverride-1">al bando» il formalismo, «concepito come tecnica di tutela inadeguata </hi><hi rend="CharOverride-1">in un rapporto in cui il potere negoziale è completamente </hi><hi rend="CharOverride-1">squilibrato a favore del datore di lavoro» (Ferraro 1989, 558)</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A partire dalla legislazione dell’emergenza e della crisi della metà degli anni ‘80, questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> modello ha subìto correzioni e integrazioni poi consolidatesi nella regolamentazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislativa dei rapporti di lavoro flessibili, con la valorizzazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> ruolo della autonomia privata individuale e/o collettiva (quest’ultima</hi><hi rend="CharOverride-1"> delegata dal legislatore a regolare il rapporto oppure ad autorizzare</hi><hi rend="CharOverride-1"> o assistere l’autonomia individuale) nella scelta del modello contrattuale</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E proprio l’ampliamento della possibilità per le parti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> stipulare contratti diversi dal contratto di lavoro a tempo pieno</hi><hi rend="CharOverride-1"> e indeterminato determina una qualche erosione del principio di inderogabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à che come ci ricorda Riccardo Del Punta è stato centrale per il Novecento, «il </hi><hi rend="CharOverride-1">secolo delle protezioni prescrittive, cioè della tutela universalistica del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso la norma inderogabile in grado di garantire protezione, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">anche di ribilanciare la distribuzione del potere sociale» (Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">2020, 41).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Certo la previsione di vincoli formali non costituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">un diretto attacco al principio di inderogabilità ma non c’</hi><hi rend="CharOverride-1">è dubbio che, sebbene non a un livello formale, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">ampia facoltà di stipulare contratti di lavoro flessibili rompe il carattere monolitico della norma inderogabile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo schema classico dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">inderogabilità «unidirezionale» (per cui il complessivo assetto regolativo del rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">è solo in parte (minima) dettato dai contraenti, risultando invece </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’agire combinato, oltre che dell’autonomia individuale, altresì dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">intervento della legge e di quello della contrattazione collettiva; la legge e </hi><hi rend="CharOverride-1">la contrattazione collettiva stabiliscono dei minimi di trattamento – normativo ed </hi><hi rend="CharOverride-1">economico -, cui le parti non possono in alcun modo derogare </hi><hi rend="italic">in pejus</hi><hi rend="CharOverride-1">), proprio a partire dalla legislazione dell’emergenza, entra </hi><hi rend="CharOverride-1">in crisi: la legge, in talune situazioni e per specifiche </hi><hi rend="CharOverride-1">finalità di ordine pubblico economico, muta la direzione dell’inderogabilità, </hi><hi rend="CharOverride-1">assumendo il ruolo di disciplina dei massimi (e non dei </hi><hi rend="CharOverride-1">minimi) di trattamento, e impedendo così sia all’autonomia individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">che a quella collettiva di prefigurare deroghe in senso più </hi><hi rend="CharOverride-1">favorevole ai lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tale contesto risulta rafforzata la funzione genetica del contratto individuale che porta con</hi><hi rend="CharOverride-1"> sé la necessità di un’adeguata formalizzazione, come tecnica di</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo dell’autonomia individuale. Da qui la previsione della forma</hi><hi rend="CharOverride-1"> scritta per la stipulazione di tutti i contratti difformi dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> modello </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1">, riducendo drasticamente l’area dei contratti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro stipulati verbalmente o per </hi><hi rend="italic">facta concludentia</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si consolida, così</hi><hi rend="CharOverride-1">, quel processo di «valorizzazione del formalismo giuridico» quale contrappeso della crescente «liberalizzazione e proliferazione […] dei modelli </hi><hi rend="CharOverride-1">flessibili o articolati di impiego del lavoro dipendente» (Ferraro 1989, </hi><hi rend="CharOverride-1">568 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco allora che il formalismo, così come l’</hi><hi rend="CharOverride-1">inderogabilità della disciplina lavoristica, diventa un limite all’autonomia privata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ogni qualvolta il legislatore disciplina figure contrattuali che si discostino dal modello codicistico (contratto di lavoro a tempo indeterminato e</hi><hi rend="CharOverride-1"> pieno), procedendo a una tipizzazione delle fattispecie contrattuali, è richiesta</hi><hi rend="CharOverride-1"> la stipulazione in forma scritta. Quanto più il contratto deflette</hi><hi rend="CharOverride-1"> dallo schema codicistico tanto più si avverte l’esigenza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> consacrare l’accordo nella scrittura, sostanzialmente, per avvertire il prestatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro della peculiarità del rapporto che intratterrà.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Indubbiamente, almeno</hi><hi rend="CharOverride-1"> in origine, la forma scritta si è imposta quale strumento</hi><hi rend="CharOverride-1"> di tutela del lavoratore (nella tradizionale posizione di soggetto debole</hi><hi rend="CharOverride-1">), al fine precipuo di arginare il potere datoriale e prevenire</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’uso distorsivo degli strumenti flessibili. Sul presupposto della centralit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno e di un sostanziale </hi><hi rend="CharOverride-1">sospetto nei confronti dei modelli negoziali difformi dal modello </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">il legislatore ha, infatti, utilizzato la forma scritta quale tecnica </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa per «controbilanciare la flessibilizzazione determinata dalla deviazione del modello </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Voza 2001, 570), richiesta unicamente a tutela del lavoratore, </hi><hi rend="CharOverride-1">tant’è che la sua inosservanza </hi><hi rend="CharOverride-1">non determina mai la caducazione dell’intero rapporto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così è </hi><hi rend="CharOverride-1">stato per alcuni modelli negoziali ormai superati (si pensi, ad esempio, al </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di formazione e lavoro, al lavoro a progetto, al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro ripartito e al contratto di inserimento)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-012">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; così è </hi><hi rend="CharOverride-1">per i tipi contrattuali in vigore, sia i più tradizionali </hi><hi rend="CharOverride-1">e risalenti nel tempo (contratto a termine, </hi><hi rend="italic">part-time</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="CharOverride-1">apprendistato</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="CharOverride-1"> nelle sue tre tipologie), sia per i più recenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> (lavoro somministrato e lavoro intermittente) ma anche per il nuovo contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro autonomo tramite piattaforme digitali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vanno, poi, considerati pure</hi><hi rend="CharOverride-1"> i vincoli formali previsti per la conclusione di quei contratti</hi><hi rend="CharOverride-1"> speciali che si caratterizzano o per la tipicità degli interessi</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubblici coinvolti (il contratto di lavoro dei marittimi e della</hi><hi rend="CharOverride-1"> gente dell’aria e il contratto di soggiorno, propedeutico al</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto di lavoro, per gli extracomunitari) o per la tipicit</hi><hi rend="CharOverride-1">à della posizione del prestatore e del datore di lavoro (contratto di lavoro sportivo, sia esso subordinato o autonomo</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva la forma vincolata non si configura come</hi><hi rend="CharOverride-1"> un lacciolo dell’autonomia privata (il riferimento è qui a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutta quella risalente dottrina civilistica che configura il formalismo come</hi><hi rend="CharOverride-1"> limite importante all’autonomia negoziale)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-011">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> ma semmai diventa uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumento di rafforzamento e salvaguardia della autonomia del singolo, della</hi><hi rend="CharOverride-1"> volontà del prestatore di lavoro, in qualità di contraente debole</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contratto.</hi></p></div><div><head><hi>3. La tipizzazione dei modelli contrattuali e lo</hi><hi> stretto connubio tra forma e contenuto</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È interessante notare, altresì</hi><hi rend="CharOverride-1">, come il formalismo della legislazione extracodicistica (a partire, in particolare, dalla c.d. Riforma </hi><hi rend="CharOverride-1">Biagi</hi><hi rend="italic"> ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) si </hi><hi rend="CharOverride-1">sia sempre accompagnato a una accentuata tipizzazione dei modelli contrattuali, </hi><hi rend="CharOverride-1">mediante la dettagliata disciplina del loro contenuto: il precetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">forma prescrive anche quali elementi dell’accordo debbano necessariamente risultare </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’atto scritto, configurandosi come modalità legalmente imposta del contenuto </hi><hi rend="CharOverride-1">informativo del contratto: la legge non si limita a ipotizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">un certo tipo contrattuale, richiedendo la forma, ma prescrive a </hi><hi rend="CharOverride-1">un tempo il contenuto del contratto e il modo della </hi><hi rend="CharOverride-1">sua necessaria esplicitazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Forma e contenuto si fondono così in </hi><hi rend="CharOverride-1">unico elemento garantendo al lavoratore una chiara e completa informazione </hi><hi rend="CharOverride-1">su tutti gli aspetti, o almeno i più importanti, del </hi><hi rend="CharOverride-1">programma negoziale al quale si vincolerà prestando il proprio consenso, </hi><hi rend="CharOverride-1">il che riecheggia quel principio di trasparenza contrattuale cui è </hi><hi rend="CharOverride-1">informata la variegata e ormai numerosa disciplina dettata in materia di tutela del consumatore/cliente nel diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">civile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non a caso, con riferimento alla moderna legislazione, segnatamente </hi><hi rend="CharOverride-1">quella di derivazione europea, si è rilevato come l’incorporazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di un contenuto minimo dentro la struttura formale sia divenuto </hi><hi rend="CharOverride-1">un autentico </hi><hi rend="italic">leit motiv</hi><hi rend="CharOverride-1">, dove la forma non rappresenta più «</hi><hi rend="CharOverride-1">un mero </hi><hi rend="italic">vestimentum </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’accordo delle parti, che non sia </hi><hi rend="CharOverride-1">pura </hi><hi rend="italic">morphè</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma piuttosto […] </hi><hi rend="italic">eidos</hi><hi rend="CharOverride-1">: la forma si configura come </hi><hi rend="CharOverride-1">manifestazione sensibile di un contenuto e insieme contenuto essa stessa» (Mazzamuto 1994, 44).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da questo punto di vista ben si può osservare che </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro ha fornito un significativo contributo al </hi><hi rend="CharOverride-1">rinnovamento del diritto dei contratti, facendo venir meno la centralità </hi><hi rend="CharOverride-1">del codice a vantaggio di discipline settoriali. È per questo, </hi><hi rend="CharOverride-1">del reso, che si ritiene che le c.d. forme </hi><hi rend="CharOverride-1">di protezione (che caratterizzano oggi il neoformalismo) sono state da </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre pertinenza del diritto del lavoro, come tecniche di tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">in funzione alternativa, ovvero integrativa, di altre tecniche più diffuse, </hi><hi rend="CharOverride-1">quali quelle basate sull’inderogabilità della disciplina legale e sull’</hi><hi rend="CharOverride-1">intervento compensativo dell’autonomia collettiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-010">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il vincolo formale si presenta, così, quale garanzia dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’effettiva e consapevole disponibilità del lavoratore a un rapporto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro che si discosta dal prototipo </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1"> e che potrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere meno conveniente (c.d. responsabilizzazione del consenso); in tal</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo si impedisce al lavoratore di rimanere obbligato da una</hi><hi rend="CharOverride-1"> volontà non sufficientemente spontanea, consapevole e responsabile, perché scrivere un</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto, o anche solo firmare un contratto scritto, implica attenzione</hi><hi rend="CharOverride-1">, riflessione e approfondimento che la forma orale non consente e</hi><hi rend="CharOverride-1"> non stimola.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La responsabilizzazione del consenso si realizza soprattutto attraverso</hi><hi rend="CharOverride-1"> la chiara e specifica conoscenza degli elementi del contratto, perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é la scrittura serve a «fissare» l’insieme delle disposizioni e delle clausole </hi><hi rend="CharOverride-1">nel testo, consentendo, così, di identificare l’oggetto del contratto (</hi><hi rend="CharOverride-1">diritti e obblighi) con maggiore precisione. Basti osservare i contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">più tradizionali che prevedono la specificazione per iscritto degli elementi </hi><hi rend="CharOverride-1">essenziali (come nel caso dell’apprendistato e del </hi><hi rend="italic">part-time</hi><hi rend="CharOverride-1">) </hi><hi rend="CharOverride-1">e altre fattispecie contrattuali nelle quali il legislatore si è </hi><hi rend="CharOverride-1">preoccupato di predisporre un elenco dettagliato comprensivo anche di elementi accessori, regolanti l’esecuzione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’attuazione del contratto stesso (si pensi, ad esempio, alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> minuziosa elencazione contenuta nella disciplina del lavoro intermittente o del</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto di somministrazione del lavoro o, ancora, alla disciplina più</hi><hi rend="CharOverride-1"> risalente del lavoro nautico).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal modo la forma scritta</hi><hi rend="CharOverride-1"> si rivela come il mezzo per informare il lavoratore, così</hi><hi rend="CharOverride-1"> da renderlo meno indifeso rispetto al datore di lavoro, assicurandogli</hi><hi rend="CharOverride-1"> un «</hi><hi rend="italic">délai de réflexion</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-009">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> proprio nella fase di conclusione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contratto. In questa prospettiva il vincolo formale assolve a</hi><hi rend="CharOverride-1"> una funzione (generalmente) protettiva e (specificamente) informativa e finisce, cos</hi><hi rend="CharOverride-1">ì, per connotarsi, sia pure parzialmente, di quel ruolo che ha ampiamente </hi><hi rend="CharOverride-1">assunto nel neoformalismo delle altre legislazioni speciali: «il migliore veicolo </hi><hi rend="CharOverride-1">di informazione del contraente più debole» (Di Majo 1993, 296).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, la forma </hi><hi rend="italic">informativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> rappresenta una tecnica legislativa che può </hi><hi rend="CharOverride-1">ricondursi anche a quella dottrina che, sul presupposto della necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutelare il lavoratore non solo </hi><hi rend="italic">nel rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche </hi><hi rend="italic">nel mercato </hi><hi rend="CharOverride-1">(caratterizzato dall’asimmetria informativa, soprattutto a danno del lavoratore come precisa opportunamente Riccardo Del Punta 2022, </hi><hi rend="CharOverride-1">408), ritiene che se fino a ieri l’intervento protettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">si era concretato essenzialmente nella riduzione dell’autonomia negoziale individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso una regolazione eteronoma inderogabile del rapporto contrattuale, oggi esso </hi><hi rend="CharOverride-1">tende a concretarsi piuttosto nell’incremento del potere contrattuale effettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore, assicurandogli maggiori opportunità di informazione (Ichino 1996, </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">)</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma una tale impostazione porta ad assimilare </hi><hi rend="italic">in toto </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoratore/contraente debole ad altre situazioni di debolezza </hi><hi rend="CharOverride-1">rinvenibili nel più generale contesto civilistico (consumatore, cliente, subfornitore, locatore, </hi><hi rend="CharOverride-1">ecc.) e conseguentemente ad attribuire il medesimo valore alla funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutela informativa della forma vincolata, ignorando, di fatto, sostanziali </hi><hi rend="CharOverride-1">differenze tra le diverse situazioni di debolezza contrattuale. Le asimmetrie </hi><hi rend="CharOverride-1">informative non rappresentano affatto l’unica ragione di debolezza del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore rispetto alla controparte datoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È bene precisare che la </hi><hi rend="CharOverride-1">documentazione (la scrittura) non è rivolta a garantire l’univocità </hi><hi rend="CharOverride-1">del significato del contratto posto in essere, bensì, come si </hi><hi rend="CharOverride-1">è detto, serve solo a «fissare» il testo. Né tantomeno serve</hi><hi rend="CharOverride-1"> a individuare la normativa da applicare a una determinata fattispecie</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale e, dunque, alla sua qualificazione, poiché questa, come noto</hi><hi rend="CharOverride-1">, è sottratta alla disponibilità delle parti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La volontà delle parti</hi><hi rend="CharOverride-1">, infatti, non è determinante per la qualificazione del tipo negoziale</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel senso che le parti del contratto non possono liberamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> scegliere la disciplina applicabile, attraverso il mero richiamo del </hi><hi rend="italic">nomen</hi><hi rend="CharOverride-1"> e a prescindere dal concreto regolamento contrattuale, e questo è un principio generale del diritto dei contratti, non derogabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> neppure dal legislatore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-008">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Spetta al giudice, eventualmente, attribuire al </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto un </hi><hi rend="italic">nomen iuris</hi><hi rend="CharOverride-1"> diverso da quello che le parti </hi><hi rend="CharOverride-1">hanno scelto al momento della conclusione o hanno proposto in </hi><hi rend="CharOverride-1">giudizio, attraverso il confronto tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. </hi><hi rend="CharOverride-1">Semmai la volontà delle parti assume un certo rilievo quando </hi><hi rend="CharOverride-1">si tratti di determinare, una volta individuati, secondo lo schema </hi><hi rend="CharOverride-1">legale, gli estremi dei tipi di cui si controverte, se </hi><hi rend="CharOverride-1">le parti abbiano voluto un tipo piuttosto che un altro </hi><hi rend="CharOverride-1">e, in tal caso, se abbiano o no compiuto l’</hi><hi rend="CharOverride-1">atto formale. Solo in questa ipotesi e indirettamente (e non </hi><hi rend="CharOverride-1">come sua funzione), la forma può apparire collegata alla «qualificazione» </hi><hi rend="CharOverride-1">di un contratto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è determinata </hi><hi rend="CharOverride-1">oggettivamente, nel senso che la volontà effettiva manifestata dalle parti </hi><hi rend="CharOverride-1">nella concretezza del loro agire prevale sulle originarie pattuizioni formali </hi><hi rend="CharOverride-1">e ciò conferma proprio come la forma non costituisca il </hi><hi rend="CharOverride-1">principale connotato della qualificazione del contratto, ma un puro indizio</hi><hi rend="CharOverride-1">. In altri termini, per la qualificazione del contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> subordinato è necessario far capo al comportamento complessivo delle parti</hi><hi rend="CharOverride-1"> più che alle loro eventuali dichiarazioni. E ciò è ampiamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> consolidato in orientamenti risalenti e pacifici della giurisprudenza che è</hi><hi rend="CharOverride-1"> stata da sempre orientata a ritenere che il </hi><hi rend="italic">nomen juris</hi><hi rend="CharOverride-1"> adottato dalle parti del rapporto (anche) di lavoro, per definire la</hi><hi rend="CharOverride-1"> relazione giuridica fosse scarsissimamente rilevante, dovendosi piuttosto verificare la concreta</hi><hi rend="CharOverride-1"> articolazione in fatto del rapporto stesso</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-007">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pertanto, quell’orientamento giurisprudenziale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-006">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> che attribuisce efficacia discretiva al </hi><hi rend="italic">nomen iuris</hi><hi rend="CharOverride-1"> va letto </hi><hi rend="CharOverride-1">semplicemente, come «un’elasticizzazione del procedimento di qualificazione in situazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">che presentano tratti di particolare ambiguità» (Mazzotta 2022, 71). Così </hi><hi rend="CharOverride-1">come la stessa tendenza legislativa a ridisegnare nuovi tipi, precisandone i relativi moduli </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinari con precisi schemi contrattuali, proprio grazie alla tecnica della «</hi><hi rend="CharOverride-1">forma istituzionale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-005">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, assume un rilievo solo parziale che non </hi><hi rend="CharOverride-1">può impedire il concreto accertamento dell’effettivo atteggiarsi della subordinazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">indipendentemente dal </hi><hi rend="italic">nomen</hi><hi rend="CharOverride-1"> assegnato dalle parti al rapporto all’atto </hi><hi rend="CharOverride-1">della stipulazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto, questo approccio è del tutto coerente </hi><hi rend="CharOverride-1">con i principi codicistici: sarebbe davvero paradossale che la volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">individuale, che da tempo la dottrina civilistica ha considerato solo come</hi><hi rend="CharOverride-1"> una delle fonti di integrazione del contratto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-004">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, fosse valorizzata </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio sul terreno di una relazione giuridica caratterizzata dalla prevalenza </hi><hi rend="CharOverride-1">delle norme inderogabili su quelle dispositive.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Resta fermo, in ogni </hi><hi rend="CharOverride-1">caso, che la scrittura permette di avere chiarezza, trasparenza e </hi><hi rend="CharOverride-1">comprensibilità delle condizioni contrattuali e questo, da un lato, rende, </hi><hi rend="CharOverride-1">almeno in linea di principio, meno probabile l’insorgenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">controversie e, da un altro, consente una prova facile e </hi><hi rend="CharOverride-1">affidabile sui diritti scaturenti dal contratto. Ecco allora che il </hi><hi rend="CharOverride-1">requisito formale acquista rilievo ai fini della riduzione della conflittualità: </hi><hi rend="CharOverride-1">quale «tecnica di garanzia trascendente e pacificatrice […] placa il conflitto </hi><hi rend="CharOverride-1">e lo rinserra in termini certi ed incontroversi» (Irti 1997, </hi><hi rend="CharOverride-1">81).</hi></p></div><div><head><hi>4. La necessaria distinzione dei vincoli formali dagli obblighi </hi><hi>di informazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La forma vincolata prescritta per la conclusione del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di lavoro va tenuta distinta dagli obblighi di informazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ci si riferisce a quegli obblighi di informazione individuali di cui al d.lgs. </hi><hi rend="CharOverride-1">26 maggio 1997, n. 152 (attuativo della direttiva 91/533/</hi><hi rend="CharOverride-1">CE) e modificato dal d.lgs. 27 giugno 2022, n. </hi><hi rend="CharOverride-1">104 (c.d. Decreto Trasparenza, attuativo, a propria volta, della </hi><hi rend="CharOverride-1">direttiva 2019/1152/UE, che ha abrogato e sostituito la </hi><hi rend="CharOverride-1">prima, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">Unione europea). Ai sensi di tale normativa, il datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore una serie di </hi><hi rend="CharOverride-1">informazioni relative al rapporto e alla sua disciplina, con riferimento </hi><hi rend="CharOverride-1">a qualsiasi contratto e a prescindere dalla sua forma. Si </hi><hi rend="CharOverride-1">tratta di una dichiarazione scritta, ricognitiva degli elementi essenziali del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto o del rapporto e delle eventuali modifiche, non attinente </hi><hi rend="CharOverride-1">alla costituzione del contratto, che si dà sostanzialmente per avvenuta (</hi><hi rend="CharOverride-1">anche senza il rispetto di alcuna formalità), del tutto autonoma </hi><hi rend="CharOverride-1">e distinta rispetto all’obbligo della forma vincolata tradizionalmente inteso. </hi><hi rend="CharOverride-1">Qui la questione del vincolo formale riguarda la comunicazione informativa, </hi><hi rend="CharOverride-1">che non può dirsi effettuata se non fatta per iscritto </hi><hi rend="CharOverride-1">e con le modalità e i termini prescritti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="CharOverride-1">comunicazione non incide sul processo formativo del consenso: se è </hi><hi rend="CharOverride-1">vero, infatti, che si prevede la trasmissione di informazioni sul contenuto, economico e normativo, del contratto, riguardanti non </hi><hi rend="CharOverride-1">solo i diritti minimi ma anche i diritti sostanziali afferenti </hi><hi rend="CharOverride-1">a vari aspetti del rapporto di lavoro, è altrettanto vero </hi><hi rend="CharOverride-1">che tale funzione informativa non è funzionale alla formazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">un consenso integro. Qui la comunicazione non contribuisce a sostenere, </hi><hi rend="CharOverride-1">informandola, una volontà debole che possa giungere al contratto più </hi><hi rend="CharOverride-1">consapevole. Ne è riprova la circostanza che il documento contenente </hi><hi rend="CharOverride-1">le informazioni non deve necessariamente essere consegnato al lavoratore al </hi><hi rend="CharOverride-1">momento della stipula del contratto ma in un momento successivo </hi><hi rend="CharOverride-1">alla conclusione del contratto (che non oltrepassi, comunque, quello esecutivo </hi><hi rend="CharOverride-1">e, cioè, prima dell’inizio del rapporto lavorativo), senza incidere </hi><hi rend="CharOverride-1">sul perfezionamento del contratto. Tanto più che la novella del 2022 consente </hi><hi rend="CharOverride-1">al datore di lavoro, in caso di informazioni incomplete nel </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto individuale o nel modello Unilav, di poter integrare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">informativa entro sette giorni successivi all’inizio della prestazione e, limitatamente a un più ristretto novero di </hi><hi rend="CharOverride-1">informazioni, di fornirle entro un mese dall’inizio della prestazione. </hi><hi rend="CharOverride-1">Pertanto, se è indubbio che una corretta informazione possa incidere </hi><hi rend="CharOverride-1">profondamente sul riequilibrio delle posizioni di forza tra le parti, </hi><hi rend="CharOverride-1">si tratta pur sempre di informazioni che non incidono sul </hi><hi rend="CharOverride-1">processo di formazione del vincolo contrattuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I due obblighi formali </hi><hi rend="CharOverride-1">non sono alternativi: la forma vincolata degli obblighi d’informazione </hi><hi rend="CharOverride-1">presuppone un accordo già concluso e, dunque, attiene al momento </hi><hi rend="CharOverride-1">esecutivo e non a quello genetico, dove invece resta preminente </hi><hi rend="CharOverride-1">la necessità di garantire un’attenta ponderazione del contenuto del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto da stipulare, difforme dal contratto di lavoro </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1">. Non </hi><hi rend="CharOverride-1">è un caso che gli obblighi di informazione tipici del formalismo di </hi><hi rend="CharOverride-1">derivazione europea a tutela del consumatore caratterizzino la fase che </hi><hi rend="CharOverride-1">precede la stipulazione di alcuni contratti (c.d. formalismo precontrattuale), </hi><hi rend="CharOverride-1">rivelandosi, così, ben più efficaci per la tutela del contraente </hi><hi rend="CharOverride-1">debole. In questo ambito la forma informativa non è solo «</hi><hi rend="CharOverride-1">veicolo» delle informazioni a garanzia della trasparenza del regolamento contrattuale, </hi><hi rend="CharOverride-1">della sua chiarezza e comprensibilità; dà anche struttura al contratto, </hi><hi rend="CharOverride-1">all’assetto complessivo del regolamento di interessi costruito dai contraenti, </hi><hi rend="CharOverride-1">svolgendo la duplice funzione di favorire il controllo </hi><hi rend="italic">ex ante </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla razionalità procedurale del contratto ed </hi><hi rend="italic">ex post </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla corrispondenza fra informazioni comunicate ed effettivo contenuto del contratto. </hi><hi rend="CharOverride-1">E anche laddove si estendesse la forma informativa così intesa </hi><hi rend="CharOverride-1">al contratto di lavoro, essa risulterebbe condizionata negativamente dalla natura </hi><hi rend="CharOverride-1">individuale del destinatario delle informazioni, dall’alienità dell’organizzazione nella </hi><hi rend="CharOverride-1">quale il lavoratore è inserito e dalla sua scarsa forza </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattuale che non consente al lavoratore di negoziare direttamente e </hi><hi rend="CharOverride-1">ad armi pari con il datore di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Peraltro, già </hi><hi rend="CharOverride-1">sul piano generale, si è affermato che la forma informativa </hi><hi rend="CharOverride-1">«non risolve le questioni di (in)giustizia contrattuale» (Pasa 2010, 682); colma, sì, un </hi><hi rend="italic">deficit</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">informativo, rendendo l’informazione trasparente e di qualità, a tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’eguaglianza in senso formale dei contraenti, ma ha poco </hi><hi rend="CharOverride-1">a che vedere con azioni concrete volte a promuovere forme </hi><hi rend="CharOverride-1">di giustizia sostanziale.</hi></p></div><div><head><hi>5. Le conseguenze sanzionatorie in difetto del </hi><hi>requisito formale del contratto di lavoro: dalla forma </hi><hi rend="italic">ad substantiam</hi><hi> </hi><hi>come tecnica di protezione del lavoratore…</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La funzione protettiva si realizza non semplicemente con </hi><hi rend="CharOverride-1">la previsione del vincolo formale ma soprattutto grazie allo speciale </hi><hi rend="CharOverride-1">regime sanzionatorio che l’accompagna.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qui è bene ricordare che </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro nel suo complesso ha elaborato ed </hi><hi rend="CharOverride-1">interiorizzato il principio secondo cui la reazione dell’ordinamento nei </hi><hi rend="CharOverride-1">confronti della violazione di norme a tutela del prestatore si </hi><hi rend="CharOverride-1">commisura alla funzione che le norme violate intendevano perseguire. E </hi><hi rend="CharOverride-1">allora se la forma vincolata è finalizzata a proteggere il </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore/contraente debole, la sua violazione non può penalizzare il </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore stesso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco perché su questo versante le classiche partizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">e teorizzazioni sul tema nel diritto civile (forma </hi><hi rend="italic">ad substantiam</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e forma </hi><hi rend="italic">ad probationem</hi><hi rend="CharOverride-1">) sono molto più sfumate: infatti, il dato </hi><hi rend="CharOverride-1">positivo, sconfessando la rigida simmetria nullità – inderogabilità, delinea un sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinare, offrendo soluzioni che, escludendo la nullità assoluta, vanno dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">nullità parziale alla c.d. conversione legale del contratto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, fino alla forma richiesta a soli fini probatori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come </hi><hi rend="CharOverride-1">noto, nel diritto civile, la mancanza della forma scritta, in </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto requisito essenziale del contratto, fa scattare il meccanismo sanzionatorio </hi><hi rend="CharOverride-1">della nullità, ovvero la più grave misura di invalidità negoziale, </hi><hi rend="italic">ex </hi><hi rend="CharOverride-1">artt. 1325, n. 4 e 1418 c.c. Tuttavia, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutela del lavoratore, quale interesse sotteso alla norma contenente la</hi><hi rend="CharOverride-1"> forma scritta </hi><hi rend="italic">ad substantiam</hi><hi rend="CharOverride-1">, da cui discende la qualifica di</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma inderogabile, risulterebbe fortemente compromessa se la predetta sanzione non</hi><hi rend="CharOverride-1"> fosse integrata da un regime legale più favorevole. La Corte</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituzionale ha affermato a chiare lettere che «la mancanza della</hi><hi rend="CharOverride-1"> forma scritta </hi><hi rend="italic">ad substantiam</hi><hi rend="CharOverride-1"> non può comportare di norma la</hi><hi rend="CharOverride-1"> radicale dissoluzione del rapporto di lavoro senza contraddire irrimediabilmente tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> finalità di protezione»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-003">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È del tutto evidente, infatti, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> se si ritenessero operanti tutte le conseguenze tipiche della nullit</hi><hi rend="CharOverride-1">à (in particolare, l’inefficacia originaria, radicale e insanabile del contratto, la legittimazione processuale estesa </hi><hi rend="CharOverride-1">a tutti coloro che vi abbiano interesse e la rilevabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">anche d’ufficio da parte del giudice), ciò si risolverebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">a vantaggio non del contraente debole, ma di quello forte, </hi><hi rend="CharOverride-1">che si ritroverebbe liberato da ogni vincolo contrattuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">si è, così, preoccupato di predisporre dei meccanismi che finiscono </hi><hi rend="CharOverride-1">per svalutare il profilo formale dell’invalidità per un generale </hi><hi rend="italic">favor contractus</hi><hi rend="CharOverride-1">, il che richiama le c.d. nullità speciali o di protezione del diritto dei contratti</hi><hi rend="CharOverride-1">, dove il rimedio della nullità costituisce «più uno strumento di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutela del contraente debole, che una forma di reazione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ordinamento a un difetto strutturale dell’atto» (Gabrielli, Orestano 2000</hi><hi rend="CharOverride-1">, 244). Si spiega, così, la regola secondo cui, in caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di inosservanza del vincolo formale, accanto alla sanzione della nullit</hi><hi rend="CharOverride-1">à si pone una tutela specifica per il lavoratore, rappresentata, nell’ottica della conservazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contratto, dalla trasformazione del contratto di lavoro orale in</hi><hi rend="CharOverride-1"> un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’applicazione dell’art. 2126 c.c.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il regime della nullità</hi><hi rend="CharOverride-1">, quindi, non incide sulla validità del contratto di lavoro, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> colpisce il rapporto di lavoro speciale, con la conseguente depurazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di questo dai tratti di specialità e la riconduzione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> fattispecie alla disciplina di un «comune» contratto di lavoro. Ci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò che cambia, dunque, è il modello di disciplina applicabile (c</hi><hi rend="CharOverride-1">.d. imputazione automatica del tipo necessario derogato) (D’Antona 1990</hi><hi rend="CharOverride-1">, 542), ma il contratto è sempre lo stesso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo particolare</hi><hi rend="CharOverride-1"> regime trova la sua giustificazione nel fatto che nel contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro è l’imputazione automatica degli effetti (</hi><hi rend="italic">rectius</hi><hi rend="CharOverride-1"> l</hi><hi rend="CharOverride-1">’indisponibilità della fattispecie) il «valore ordinante» (cfr. D’Antona 1990, 537) dell’autonomia privata</hi><hi rend="CharOverride-1">, quindi non il contratto ma l’incidenza della norma inderogabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul rapporto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La mancata adozione della forma vincolata, se richiesta</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">ad substantiam</hi><hi rend="CharOverride-1">, contribuisce, pertanto, alla riconduzione a un tipo contrattuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> (contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza pregiudicare la validit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del contratto, pur potendosi rilevare un intento </hi><hi rend="italic">lato sensu</hi><hi rend="CharOverride-1"> sanzionatorio </hi><hi rend="CharOverride-1">del legislatore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La combinazione della sanzione della nullità con il </hi><hi rend="CharOverride-1">correttivo della trasformazione può essere qualificata non tanto come «appendice </hi><hi rend="CharOverride-1">ribelle delle categorie civilistiche», quanto come un «congegno tipico dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento giuslavoristico strutturalmente finalizzato in senso sanzionatorio e funzionalmente unilaterale»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Fontana 1993, 370). Come ben evidenziato da autorevole dottrina, «il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro recupera categorie propriamente civilistiche ma le piega </hi><hi rend="CharOverride-1">a un uso più aderente alla specificità dei valori che </hi><hi rend="CharOverride-1">intende proteggere» (Mazzotta 1991, 501).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto, la sanzione della </hi><hi rend="CharOverride-1">nullità con il danno della perdita del posto per il </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore sarebbe priva di qualsiasi efficacia intimidatoria e repressiva al </hi><hi rend="CharOverride-1">fine di garantire l’osservanza da parte del datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro degli obblighi formali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E, secondo questa logica, le nullità </hi><hi rend="CharOverride-1">di protezione hanno fatto ingresso anche nella legislazione speciale successiva al codice, conformando la disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">del contratto nullo alla natura degli interessi protetti. E si </hi><hi rend="CharOverride-1">tratta di norme che, indipendentemente dal riferimento a un determinato </hi><hi rend="CharOverride-1">tipo contrattuale, regolano rapporti connotati da una disparità di forza </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattuale. In entrambe le discipline, vi è «un’esigenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">protezione di un contraente rispetto a rapporti che, in considerazione </hi><hi rend="CharOverride-1">della situazione </hi><hi rend="italic">concreta </hi><hi rend="CharOverride-1">in cui questi operano, sono connotati da </hi><hi rend="CharOverride-1">una disparità di potere contrattuale» (Albanese 2008, 169). Tanto da </hi><hi rend="CharOverride-1">poter affermare che anche nel diritto dei contratti trova attuazione </hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. 3, comma 2, Cost., ovvero la necessità di </hi><hi rend="CharOverride-1">un intervento del legislatore per rimuovere tutti quegli ostacola di </hi><hi rend="CharOverride-1">ordine economico e sociali che, limitando di fatto la libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">e uguaglianza dei cittadini, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana».</hi></p><div><head><hi>5.1. …alla forma ad probationem a</hi><hi> tutela prevalentemente della certezza giuridica</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale meccanismo sanzionatorio connesso alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> forma scritta, nel corso degli ultimi decenni, ha fortemente ridotto</hi><hi rend="CharOverride-1"> il suo ambito di applicazione o perché alcune tipologie contrattuali</hi><hi rend="CharOverride-1"> che lo prevedevano sono state abrogate (come il contratto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> inserimento e il contratto di formazione e lavoro) o perché</hi><hi rend="CharOverride-1"> il requisito non è più richiesto </hi><hi rend="italic">ad substantiam </hi><hi rend="CharOverride-1">(è </hi><hi rend="CharOverride-1">il caso del contratto di apprendistato che ora richiede la forma ai fini </hi><hi rend="CharOverride-1">della prova) o perché non è proprio più richiesta la </hi><hi rend="CharOverride-1">forma scritta (è il caso del contratto di lavoro tra </hi><hi rend="CharOverride-1">agenzia somministratrice e lavoratore che non prevede più il vincolo </hi><hi rend="CharOverride-1">della forma scritta a differenza del vecchio contratto per prestazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ne consegue che oramai, il più delle volte, </hi><hi rend="CharOverride-1">la forma vincolata non riguarda un profilo di completezza strutturale </hi><hi rend="CharOverride-1">del contratto, in quanto è richiesta a fini probatori, a </hi><hi rend="CharOverride-1">fini integrativi, di regolarità amministrativa o di certificazione di un </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto. La forma sembra, dunque, fuoriuscire dagli elementi costitutivi del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di lavoro, intervenendo semmai a incanalare l’autonomia privata </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo moduli prefissati, accompagnando e rafforzando il controllo sul contenuto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E difatti, nel momento in cui si comincia a prendere </hi><hi rend="CharOverride-1">atto del progressivo venir meno della centralità dell’archetipo del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro stabile e a tempo pieno e si supera in </hi><hi rend="CharOverride-1">qualche modo il predetto sfavore verso i rapporti contrattuali flessibili, </hi><hi rend="CharOverride-1">le scelte normative non esprimono più, con la stessa intensità, </hi><hi rend="CharOverride-1">quell’esigenza prioritaria di tenere sotto controllo le deviazioni dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina generale e ciò si riflette anche sul piano dei </hi><hi rend="CharOverride-1">requisiti formali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Viene a mutare il tradizionale rapporto tra normativa </hi><hi rend="CharOverride-1">protettiva (vincolo formale) e rimedio sanzionatorio (automatica applicazione della disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">del modello </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1">) e tutto si sposta solo sul piano </hi><hi rend="CharOverride-1">processuale (è quanto accaduto per il </hi><hi rend="italic">part-time</hi><hi rend="CharOverride-1">, sia pure </hi><hi rend="CharOverride-1">in maniera attenuata, per il lavoro intermittente e per il </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di apprendistato), fino, addirittura, a non richiedere affatto il </hi><hi rend="CharOverride-1">requisito formale (come per il contratto di lavoro nella somministrazione).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si assiste a una sorta di metamorfosi funzionale del requisito formale che ha ridotto in </hi><hi rend="CharOverride-1">maniera significativa la sua funzione specifica di «delimitare selettivamente le </hi><hi rend="CharOverride-1">deroghe consentite al trattamento </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1"> di tutela», ovvero di «dosare </hi><hi rend="CharOverride-1">e di filtrare i termini di allontanamento e di deviazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla disciplina </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"> </hi><hi rend="CharOverride-1">(Ferraro 1989, 580), per tutelare il lavoratore. Non è </hi><hi rend="CharOverride-1">a questo che serve la forma </hi><hi rend="italic">ad probationem</hi><hi rend="CharOverride-1"> che riguarda </hi><hi rend="CharOverride-1">un delimitato e peculiare ambito, ossia la dimensione, per così </hi><hi rend="CharOverride-1">dire, patologica del rapporto di lavoro, e, quindi, attiene esclusivamente alla contesa giudiziaria in cui le </hi><hi rend="CharOverride-1">parti volessero far valere il negozio, determinando esclusivamente un maggior </hi><hi rend="CharOverride-1">aggravio nella prova del contratto. Di conseguenza, se, di fatto, </hi><hi rend="CharOverride-1">le parti eseguono il contratto o, comunque, in qualche modo, </hi><hi rend="CharOverride-1">ne tengono fermi gli effetti, senza attingere alla dinamica processuale, </hi><hi rend="CharOverride-1">nessun rilievo dispiega l’indicata «carenza probatoria».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È evidente, allora, </hi><hi rend="CharOverride-1">che nella legislazione più recente il vincolo formale risponda a </hi><hi rend="CharOverride-1">logiche differenti. Esso mira a soddisfare interessi più generali, a </hi><hi rend="CharOverride-1">vantaggio non solo del lavoratore ma anche della controparte datoriale, </hi><hi rend="CharOverride-1">sul presupposto di un maggiore equilibrio tra i due soggetti, </hi><hi rend="CharOverride-1">derivante da una valorizzazione dell’autonomia negoziale individuale. Del resto </hi><hi rend="CharOverride-1">la dottrina civilistica, in tempi molto risalenti, ha sostenuto che </hi><hi rend="CharOverride-1">il formalismo </hi><hi rend="italic">ad probationem </hi><hi rend="CharOverride-1">appare allorché al regime del formalismo </hi><hi rend="italic">ad substantiam</hi><hi rend="CharOverride-1"> si è andato sostituendo un regime nel quale «la volontà individuale tende a dominare con la </hi><hi rend="CharOverride-1">massima autonomia, libera da qualsiasi vincolo di forma»; con questa </hi><hi rend="CharOverride-1">evoluzione, la statuizione di certi limiti alla libertà di prova, </hi><hi rend="CharOverride-1">si pone «come norma esterna al negozio e relativa solo </hi><hi rend="CharOverride-1">al modo di accertarne l’esistenza nel dibattito giudiziario (Osti 1923, 202).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tale prospettiva la forma scritta rappresenta per il contratto di lavoro uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumento di garanzia delle esigenze di stabilità e di certezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuridica e soprattutto un’agevolazione della verifica preventiva del rispetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle prescrizioni di legge, cui consegue una semplificazione e uniformazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei criteri giudiziali di valutazione e una decisa riduzione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> conflittualità, al pari di altre tecniche più nuove, quali il</hi><hi rend="CharOverride-1"> controverso istituto della certificazione dei rapporti di lavoro. Entrambe sarebbero</hi><hi rend="CharOverride-1"> così finalizzate, soprattutto per i cultori di </hi><hi rend="italic">law and economics</hi><hi rend="CharOverride-1"> a riequilibrare e correggere l’asimmetria informativa tra le parti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e autenticare la reale volontà delle stesse nella scelta del</hi><hi rend="CharOverride-1"> tipo negoziale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma in tal modo si finisce per accentuare</hi><hi rend="CharOverride-1"> il valore della qualificazione originaria del rapporto di lavoro (sull</hi><hi rend="CharOverride-1">’infondato presupposto che le parti possono liberamente scegliere la disciplina applicabile richiamandola attraverso il </hi><hi rend="italic">nomen </hi><hi rend="CharOverride-1">da loro </hi><hi rend="CharOverride-1">altrettanto liberamente scelto) e soddisfare, non tanto gli interessi del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore, quanto quelli del datore di lavoro, al quale si </hi><hi rend="CharOverride-1">apportano benefici, se non altro proprio in termini di riduzione </hi><hi rend="CharOverride-1">della conflittualità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Queste soluzioni formaliste, così intese, rischiano, però, di comprimere </hi><hi rend="CharOverride-1">lo spazio che l’ordinamento assegna alla valutazione </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">post</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">del giudice</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-002">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, condizionando la stessa discrezionalità qualificatoria istituzionalmente riconosciuta all</hi><hi rend="CharOverride-1">’autorità giudiziaria. Appare, così, condivisibile l’opinione di chi ritiene che il legislatore sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> stato spinto a tali soluzioni dalla sfiducia verso la valutazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudiziaria della qualificazione del contratto, avvalorando i profili formali a</hi><hi rend="CharOverride-1"> danno di quelli effettuali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-001">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco allora affievolirsi la funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">della forma quale </hi><hi rend="italic">vestimentum </hi><hi rend="CharOverride-1">del consenso consapevole del lavoratore a </hi><hi rend="CharOverride-1">vantaggio di un </hi><hi rend="italic">vestimentum </hi><hi rend="CharOverride-1">del complesso di informazioni che il </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di lavoro veicola, indebolendo il suo legame con la </hi><hi rend="CharOverride-1">volontà del lavoratore stesso e rafforzando quello con l’oggettività </hi><hi rend="CharOverride-1">del testo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si indebolisce, fino ad annullarsi, quella funzione per così dire compensativa dell’erosione del tasso di inderogabilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> c conseguito al moltiplicarsi dei sottotipi contrattuali per effetto della</hi><hi rend="CharOverride-1"> valorizzazione dell’autonomia negoziale individuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Laddove invece la forma vincolata</hi><hi rend="CharOverride-1"> continua a poter essere considerata una valida tecnica di protezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale» è nell’ambito del rapporto di lavoro. Si pensi</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tutte le prescrizioni formali dettate dal legislatore nella disciplina</hi><hi rend="CharOverride-1"> delio svolgimento e della estinzione del rapporto di lavoro (licenziamento</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad esempio). Qui il vincolo formale opera, peraltro, all’interno</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un più complesso apparato garantista del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, integrandosi con altre tecniche e procedure protettive, per delimitare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambito di esercizio delle prerogative unilaterali del datore di lavoro. In questi termini </hi><hi rend="CharOverride-1">la forma vincolata richiama il formalismo del rapporto degli atti </hi><hi rend="CharOverride-1">unilaterali di massa della legislazione speciale, solo che nel diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro la</hi><hi rend="italic"> ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di questo fenomeno, piuttosto che ricollegarsi </hi><hi rend="CharOverride-1">all’autonomia collettiva o alla logica dei gruppi, è principalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">dettato per la garanzia e la tutela di valori preminenti </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’ordinamento costituzionale, quali il lavoro e la dignità del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con riferimento al contratto di lavoro, invece, la forma </hi><hi rend="CharOverride-1">vincolata finisce per assolvere semplicemente, anche in considerazione delle diffuse </hi><hi rend="CharOverride-1">prescrizioni di forma-contenuto, a un ruolo eminentemente esplicativo di </hi><hi rend="CharOverride-1">un contenuto, funzionale a garantire interessi di natura generale, a </hi><hi rend="CharOverride-1">controllare il tipo prescelto, per soddisfare l’esigenza della certezza </hi><hi rend="CharOverride-1">delle regole, del mercato, un formalismo del tutto funzionale all’</hi><hi rend="CharOverride-1">efficienza informativa ma non certo a garantire effettivamente il lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma non basta essere agenti economici consapevoli e informati a </hi><hi rend="CharOverride-1">correggere la situazione di debolezza contrattuale del lavoratore. Le nuove </hi><hi rend="CharOverride-1">declinazioni del vincolo formale del contratto non rappresentano più una </hi><hi rend="CharOverride-1">valida risposta (non certo sostitutiva) al declino della disciplina eteronoma </hi><hi rend="CharOverride-1">imperativa, della inderogabilità unidirezionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto anche nel diritto dei </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti di settore cominciano a emergere i limiti del formalismo </hi><hi rend="CharOverride-1">negoziale con funzione informativa: sempre più spesso si parla del </hi><hi rend="CharOverride-1">tramonto del mito del risparmiatore consapevole e del mito dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">efficienza del mercato da attuarsi attraverso la rimozione delle asimmetrie </hi><hi rend="CharOverride-1">informative, tanto da costringere il legislatore a rimodulare il proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">intervento regolatorio prevedendo regole più sostanziali, con specifici obblighi di </hi><hi rend="CharOverride-1">assistenza. Non a caso da tempo si osserva che nel </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto civile sia in atto una </hi><hi rend="italic">revanche</hi><hi rend="CharOverride-1"> della norma inderogabile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_24_319-334.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È noto infatti che nel diritto civile, dove, salvo eccezioni, l’autonomia individuale è pienamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> libera, si assiste da tempo a un processo di notevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> incremento nell’uso di norme inderogabili o di forme di</hi><hi rend="CharOverride-1"> rinvio all’autonomia collettiva a tutela di «contraenti deboli» (i</hi><hi rend="CharOverride-1"> consumatori) con limitazioni ulteriori della libertà contrattuale anche nei rapporti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di impresa. Nel diritto civile (extracodicistico) dunque, laddove si creano</hi><hi rend="CharOverride-1"> nuove forme di dipendenza economica, al contrario del nostro settore</hi><hi rend="CharOverride-1">, si reagisce con gli strumenti tradizionali del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div></div><div><head><hi>6. Una chiosa finale sul dialogo tra diritto del lavoro</hi><hi> e diritto civile</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa cornice il dialogo con il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto civile resta molto proficuo, per un uso pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù rigoroso delle categorie, ponendole, opportunamente innervate dai principi del diritto dell’Ue, a servizio di </hi><hi rend="CharOverride-1">quei valori personali che del diritto del lavoro costituiscono da </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre la cifra identificativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta, in altri termini, di </hi><hi rend="CharOverride-1">dar seguito a quel processo di progressivo avvicinamento che le </hi><hi rend="CharOverride-1">strutture di una disciplina hanno imposto a quelle dell’altra, </hi><hi rend="CharOverride-1">soprattutto con riferimento a quella parte del diritto privato più </hi><hi rend="CharOverride-1">vitale, che va ben oltre il codice, contrastando quell’ansia </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro, utilizzando le parole di Riccardo Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, «di ricavarsi spazi di autonomia nella famiglia privatistica» (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2012, 368).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal senso, appaiono ancora molto attuali </hi><hi rend="CharOverride-1">le osservazioni di un illustre studioso di entrambe le discipline. </hi><hi rend="CharOverride-1">Nella parte finale di uno scritto del 1990 dedicato all’</hi><hi rend="CharOverride-1">influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, Luigi Mengoni osservava: «Negli anni ‘60 la nuova dottrina del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro si è progressivamente allontanata dalle strutture concettuali </hi><hi rend="CharOverride-1">e dalle metodologie classiche del diritto civile ed ha percorso </hi><hi rend="CharOverride-1">una vicenda intellettuale che nel decennio successivo l’ha condotta </hi><hi rend="CharOverride-1">lontana dal modello originario. Ma nemmeno la scienza civilistica è </hi><hi rend="CharOverride-1">rimasta ferma. […] Negli anni ‘80 si sono create le condizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">per un riavvicinamento delle due dottrine. La dottrina generale delle </hi><hi rend="CharOverride-1">obbligazioni e dei contratti e della responsabilità civile è più </hi><hi rend="CharOverride-1">aperta ai valori etico-personali; la dottrina del lavoro si </hi><hi rend="CharOverride-1">è fatta più avvertita dell’esigenza tipicamente civilistica, che la traduzione dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudizi di valori in giudizi di dover essere proceda per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la via, e sotto il controllo, di una corretta concettualizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> sistematica. Esse possono trovare una linea di pensiero comune per</hi><hi rend="CharOverride-1"> affrontare insieme e solidalmente i problemi di tutela della persona</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella società della terza rivoluzione industriale»</hi><hi rend="CharOverride-1" > (Mengoni 1990, 5).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo percorso</hi><hi rend="CharOverride-1"> verso un «pensiero comune», la questione non è ovviamente quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> di stilare incongrue classifiche che distribuiscano supremazie e sudditanze; semmai</hi><hi rend="CharOverride-1"> quello dei paradigmi da adoperare per interpretare il diritto. Per</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui la questione dei rapporti fra diritto civile e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro si risolve in un problema metodologico, ovvero l</hi><hi rend="CharOverride-1">’impiego delle categorie, superando un approccio di contrapposizione a favore di uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> approccio integrativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riprendendo le parole di una dottrina molto attenta</hi><hi rend="CharOverride-1"> al dialogo tra diritto del lavoro e diritto civile «resta</hi><hi rend="CharOverride-1"> in sostanza ancora aperta la grande alternativa fra un diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro che elabora principi propri ed un diritto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro che adatta alle proprie necessità i principi del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> civile. Ed il nostro sforzo costante deve essere quello di</hi><hi rend="CharOverride-1"> segnalare un uso distorto o opportunista delle categorie che fanno</hi><hi rend="CharOverride-1"> capo all’uno e all’altro» (Mazzotta 2021, 11)</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa </hi><hi rend="CharOverride-1">prospettiva, mi pare ben si collochino le riflessioni sin qui </hi><hi rend="CharOverride-1">condotte sul ricorso al formalismo come tecnica di protezione del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore, il che richiama, su un piano più generale, quell’</hi><hi rend="CharOverride-1">invito metodologico di Riccardo Del Punta a «una rinnovata teoria dell’autonomia</hi><hi rend="CharOverride-1"> o della specialità del diritto del lavoro, supportata da una</hi><hi rend="CharOverride-1"> teoria della giustizia meno dipendente da ipostasi assolutistiche in termini</hi><hi rend="CharOverride-1"> di valori e concetti, e pertanto più pragmatica perché di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tipo situazionista [per consentire] di rivisitare con maggiore libertà, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché no, creatività, le grandi dicotomie teoriche, sia sul piano</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei principi sia delle tecniche: interesse collettivo/interesse individuale, flessibilità</hi><hi rend="CharOverride-1">/rigidità, norma inderogabile/norma dispositiva, autonomia collettiva/autonomia individuale ecc.» (Del Punta 2016, 652).</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti</hi><hi> bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Albanese, A. 2008. “La norma inderogabile nel diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato </hi><hi rend="CharOverride-1">e tutela della persona.” </hi><hi rend="italic">Rivista giuridica di diritto del lavoro </hi><hi rend="italic">e della previdenza sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 169 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Alpa, G. 1984. “</hi><hi rend="CharOverride-1">La rinascita del formalismo. 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Del Punta, 21 sgg. </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze: Firenze University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R., Caruso, B. 2016. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Il diritto del lavoro e l’autonomia perduta (un commento a Luigi Mariucci).” </hi><hi rend="italic">Lavoro e Diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">645 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R., Caruso, B., Treu, T. 2020. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” Disponibile a: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">csdle.</hi><hi rend="CharOverride-1">lex.unict.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Di Majo, A. 1993. “La correttezza nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">attività di intermediazione mobiliare.” </hi><hi rend="italic">Banca borsa</hi><hi rend="CharOverride-1">, 296 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fazio, E. 2011. </hi><hi rend="italic">Dalla forma alle forme. Struttura e funzioni del neoformalismo negoziale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ferraro, G. 1989. “Formalismo giuridico e diritto del lavoro.” </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto</hi><hi rend="italic"> del lavoro e delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 555 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fontana, G</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1993. “La conversione legale nei rapporti di lavoro atipico.” </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 339 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Gabrielli, E., Orestano, A. 2000. “Contratti del consumatore.” In </hi><hi rend="italic">Digesto</hi><hi rend="italic"> Discipline privatistiche, sez. civ.</hi><hi rend="CharOverride-1">, 225 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Garofalo, M.G. </hi><hi rend="CharOverride-1">2003. “La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni.” </hi><hi rend="italic">Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">359 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ghera, E. 2002. </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bari: Cacucci.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ichino, P. 1996. </hi><hi rend="italic">Il lavoro e il mercato</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Mondadori.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Irti, N. 1997. </hi><hi rend="italic">Studi sul formalismo </hi><hi rend="italic">negoziale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Padova: Cedam.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mazzamuto, S. 1994. “Il problema della forma </hi><hi rend="CharOverride-1">nei contratti di intermediazione mobiliare.” </hi><hi rend="italic">Contratto e Impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">, 37 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mazzotta, O. 1991. “Autonomia individuale e sistema del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro.” </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">3: 489 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mazzotta, O. 2021. “Un giuslavorista allo specchio. Intervista di Vincenzo Antonio </hi><hi rend="CharOverride-1">Poso a Oronzo Mazzotta.” </hi><hi rend="italic">Lavoro Diritti Europa</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3: 1 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mazzotta, O. 2022. </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mengoni, L. </hi><hi rend="CharOverride-1">1990. “L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">: 5 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Osti, C. 1923. “Forma (negli atti).” In</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Dizionario pratico di diritto privato</hi><hi rend="CharOverride-1">, III, 1, 203 sgg. Milano</hi><hi rend="CharOverride-1">: Dottor Francesco Vallardi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pasa, B. 2010. “Forma informativa.” In </hi><hi rend="italic">Digesto</hi><hi rend="italic"> Discipline privatistiche, sez. civ.</hi><hi rend="CharOverride-1">, Aggiornamento, vol. V, 651 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pedrazzoli, M. 2023. “Profilo minimo dell’opera di Riccardo Del Punta (1957-2022).” </hi><hi rend="italic">Lavoro Diritti Europa</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rodotà, S. 1970. </hi><hi rend="italic">Le fonti di integrazione del contratto</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Schlesinger, P. 1989. “Problemi relativi alla c.d. </hi><hi rend="CharOverride-1">«trasparenza bancaria».” </hi><hi rend="italic">Corriere Giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1">, 229 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Voza, R. 2001. “Forma del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto e trasformazione del rapporto nel part-time.” </hi><hi rend="italic">Giornale di </hi><hi rend="italic">diritto del lavoro e delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 563 sgg.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-012-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per la disamina dei profili formali delle tipologie flessibili non</hi><hi rend="CharOverride-1"> più vigenti nel nostro ordinamento, sia consentito rinviare a D</hi><hi rend="CharOverride-1">’Onghia 2023, 643 sgg. e, più approfonditamente a D’Onghia 2015¸ </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-011-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per la tesi del formalismo come</hi><hi rend="CharOverride-1"> limite importante all’autonomia negoziale si veda per tutti Schlesinger</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1989, 229.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-010-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tal senso si veda Ferraro 1989, 576.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-009-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Questa espressione è stata utilizzata da Alpa 1984, 463, con</hi><hi rend="CharOverride-1"> riferimento alla protezione del consumatore nell’esperienza francese.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-008-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. C. cost. 31 marzo 1994, n. 115, in </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1995, </hi><hi rend="CharOverride-1">II, 227 e già prima C. cost. 29 marzo 1993, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 121, in </hi><hi rend="italic">Foro it.</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1993, I, 2432).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-007-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">S’inserisce qui l’orientamento della giurisprudenza che ai fini </hi><hi rend="CharOverride-1">della qualificazione del contratto di lavoro ritiene il </hi><hi rend="italic">nomen iuris</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">poco rilevante, dovendosi piuttosto verificare il comportamento complessivo delle parti </hi><hi rend="CharOverride-1">e le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (</hi><hi rend="CharOverride-1">cfr., da ultimo, Cass. 23 novembre 2022, n. 34567 in </hi><hi rend="italic">Banca dati Juris</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-006-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr., </hi><hi rend="italic">ex pluris</hi><hi rend="CharOverride-1">, Cass. 19 novembre 2021, n. 35687, in </hi><hi rend="italic">Banca dati Juris</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-005-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tale espressione è tratta da Irti 1997, 83.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-004-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">D’obbligo il riferimento anzitutto a Rodotà 1970.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-003-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">C. cost. 15 luglio 2005, n. 283; si veda</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche C. cost. 11 maggio 1992, n. 210 e C</hi><hi rend="CharOverride-1">. cost. 11 gennaio 2005, n. 7.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-002-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Non è di oggi la riflessione di Giuseppe Chiovenda</hi><hi rend="CharOverride-1"> (nella prolusione romana del 1901 su «Le forme nella difesa</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudiziale del diritto»), riportata da Irti, secondo cui «</hi><hi rend="italic">il formalismo</hi><hi rend="italic"> è in relazione inversa ai poteri del giudice</hi><hi rend="CharOverride-1">: quanto pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù estesi questi, tanto più lieve e duttile quello; quanto più limitati</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli uni, tanto più rigido e grave l’altro» (Irti</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1997, 13).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-001-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In proposito si veda Garofalo 2003, 376.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_24_319-334.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Si rinvia, ex pluris a Fazio, 2011 e Berti, 2013.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Madia D’Onghia, University of Foggia, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">madia.donghia@unifg.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0001-7388-9531</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Madia D’Onghia, <hi rend="italic">Il formalismo come tecnica di controllo (debole) dell’autonomia privata e alternativa (</hi>soft<hi rend="italic">) all’inderogabilità,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.19</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -17, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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