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        <title type="main" level="a">Il controllo a distanza del lavoratore agile</title>
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            <forename>Ombretta</forename>
            <surname>Dessì</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.23</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>In this contribution, on the technological control of teleworkers, the Author examines the regulations referred to in the articles 21, 1st co., l. n. 81/2017 and 4 St. lav. After that she questions the relationship between law, collective agreements and individual agreement on remote control. Subsequently, she analyses the technological devices in use in the employment relationship,  distinguishing between "control" and "work" tools and focusing on software. 
Furthermore, she reflect on the suitability of European privacy legislation for the protection of teleworkers against prejudices linked to the use of big data. 
Finally, she dedicates herself to disconnection in relation to remote control, which must be regulated to prevent the company from forcing teleworkers to work beyond working hours.</p>
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            <item>Technological control</item>
            <item>telework</item>
            <item>worker protection</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.23<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.23" /></p>
      <div><head>Il controllo a distanza del lavoratore agile</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Ombretta Dessì</hi></p><div><head><hi>1. Premessa</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il tema del controllo a distanza </hi><hi rend="CharOverride-1">del datore di lavoro sul lavoratore agile appare interessante, poiché </hi><hi rend="CharOverride-1">la legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha convertito </hi><hi rend="CharOverride-1">con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, </hi><hi rend="CharOverride-1">ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto, per i </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori fragili, di svolgere la prestazione in modalità di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">agile, con una variazione sul piano dell’esercizio dei poteri </hi><hi rend="CharOverride-1">del suddetto contraente forte (Sartori 2020, 297 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La scelta </hi><hi rend="CharOverride-1">di celebrare la memoria del compianto Riccardo Del Punta con </hi><hi rend="CharOverride-1">uno scritto in materia trova spiegazione nel fatto che iniziai</hi><hi rend="CharOverride-1"> con lui una lunga e proficua interlocuzione scientifica – che, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> poco tempo, si trasformò in una bella e sincera amicizia</hi><hi rend="CharOverride-1"> – quando mi approcciai per la prima volta al tema del</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo a distanza (art. 4 St. lav.). All’epoca, nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2016, Riccardo aveva appena pubblicato sul n. 1 della </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1"> il suo straordinario contributo, uno dei primi sull’argomento, che, nonostante il tempo trascorso, continua ad essere denso di </hi><hi rend="CharOverride-1">spunti (Del Punta 2016, 77 sgg.). Per quanto non si </hi><hi rend="CharOverride-1">rilevino riferimenti alla fattispecie sul piano del lavoratore agile, dalle </hi><hi rend="CharOverride-1">intense pagine ad esso dedicate si può desumere indirettamente che questi, </hi><hi rend="CharOverride-1">se sottoposto a vigilanza, necessita di una tutela maggiore rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">a quelli ordinari. Come Riccardo insegna, infatti, gli strumenti da </hi><hi rend="CharOverride-1">cui può derivare un controllo a distanza del lavoratore sono </hi><hi rend="CharOverride-1">incompatibili con il principio di trasparenza, sia perché essi sono </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre operativi sia perché egli non può sapere quando è </hi><hi rend="CharOverride-1">effettivamente sottoposto alla vigilanza datoriale (2016, 79).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Posto ciò, lo scopo della ricerca</hi><hi rend="CharOverride-1"> è interrogarsi sui principali problemi esegetici della materia, regolata dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 21, 1° comma, della legge 22 maggio 2017, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 81 in combinazione con l’art. 4 St. lav., rivisitato</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-016">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, forse </hi><hi rend="CharOverride-1">per sopperire alle aporie della versione previgente (Del Punta 2016, </hi><hi rend="CharOverride-1">81 sgg.). Una volta illustrata la disciplina ivi contemplata, occorre </hi><hi rend="CharOverride-1">dedicarsi all’interazione tra legge, contratto collettivo e accordo individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">in sede di normazione della fattispecie, anche se solo quest’</hi><hi rend="CharOverride-1">ultimo è menzionato dall’art. 21, 1° comma, della legge n. 81 del 2017. In seconda battuta, appare opportuno </hi><hi rend="CharOverride-1">concentrarsi sul binomio «strumenti di controllo-strumenti di lavoro», che </hi><hi rend="CharOverride-1">nel caso del lavoro agile si rivela centrale, perché l’</hi><hi rend="CharOverride-1">interazione tra le parti del contratto individuale di lavoro subordinato </hi><hi rend="CharOverride-1">ha luogo per mezzo di dispositivi elettronici. Altrettanto significativa, per </hi><hi rend="CharOverride-1">le stesse ragioni, si reputa l’analisi degli applicativi informatici </hi><hi rend="CharOverride-1">installati sugli strumenti di lavoro, poiché, non essendo chiaro se </hi><hi rend="CharOverride-1">siano tali o se siano strumenti di controllo, non è </hi><hi rend="CharOverride-1">agevole individuare la disciplina alla quale sono sottoposti. Ci si deve, inoltre, dedicare</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla disamina della questione dei </hi><hi rend="italic">big data, </hi><hi rend="CharOverride-1">poiché si tratta</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un insieme di informazioni tanto estese in termini di</hi><hi rend="CharOverride-1"> volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici</hi><hi rend="CharOverride-1"> specifici per l’estrazione di valore o di conoscenza. Infine</hi><hi rend="CharOverride-1">, non si può prescindere dall’analisi del diritto alla disconnessione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore agile, la cui previsione incide in maniera significativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> sull’esercizio del potere di controllo a distanza del datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, naturalmente se è regolato in maniera adeguata dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’autonomia privata.</hi></p></div><div><head><hi>2. La disciplina sul controllo a distanza del lavoratore agile</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prima di entrare nel </hi><hi rend="CharOverride-1">cuore dell’indagine occorre prestare attenzione alla disciplina legislativa della </hi><hi rend="CharOverride-1">fattispecie, all’interno della quale è possibile individuare i passaggi </hi><hi rend="CharOverride-1">testuali che sono alla base delle questioni interpretative menzionate.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. 21, 1° comma, della legge n. 81 del </hi><hi rend="CharOverride-1">2017, il potere di controllo a distanza del datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro sul lavoratore agile che esegue la prestazione all’esterno </hi><hi rend="CharOverride-1">dei locali aziendali, presumibilmente con l’impiego di strumenti tecnologici, </hi><hi rend="CharOverride-1">è regolato da un accordo individuale, nel rispetto dell’art. 4 </hi><hi rend="CharOverride-1">St. lav. Per quanto concerne la citata legislazione statutaria, il </hi><hi rend="CharOverride-1">divieto assoluto di ricorso ad impianti audiovisivi e ad altre </hi><hi rend="CharOverride-1">apparecchiature di vigilanza a distanza sui lavoratori, pur non essendo </hi><hi rend="CharOverride-1">previsto dall’art. 4 St. lav., si reputa in vigore </hi><hi rend="CharOverride-1">per due ordini di ragioni (Sartori 2020, 76 sgg.). Anzitutto, </hi><hi rend="CharOverride-1">se così non fosse, la legislazione in commento sarebbe in </hi><hi rend="CharOverride-1">contrasto con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 </hi><hi rend="CharOverride-1">Cost.) e con la legge-delega 10 dicembre 2014, n. </hi><hi rend="CharOverride-1">183, in virtù della quale essa deve essere in armonia </hi><hi rend="CharOverride-1">col diritto sovranazionale (art. 76 Cost.). Inoltre, l’assenza del </hi><hi rend="CharOverride-1">divieto non sarebbe coerente con alcuni provvedimenti di diritto europeo </hi><hi rend="CharOverride-1">e di diritto internazionale, che, pur non essendo formalmente vincolanti, </hi><hi rend="CharOverride-1">possono essere usati come termine di paragone</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-015">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In sostanza, si ritiene che l’art. 4 St. lav. implichi l</hi><hi rend="CharOverride-1">’interdizione, sia perché consente di dare attuazione alla citata legge</hi><hi rend="CharOverride-1">-delega, che così prevede (art. 1, 7° comma, l. n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 183/2014), sia perché garantisce l’osservanza delle previsioni del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto europeo e degli obblighi internazionali in materia (art. 117, 1° comma</hi><hi rend="CharOverride-1">, Cost.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La normativa legislativa in esame pare configurarsi come un</hi><hi rend="CharOverride-1">’eccezione al divieto di controllo diretto del datore di lavoro sui lavoratori mediante dispositivi tecnologici, </hi><hi rend="CharOverride-1">da essa non previsto espressamente ma, evidentemente, mutuato dal diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">europeo e dal diritto internazionale. Lo stesso, infatti, viene meno </hi><hi rend="CharOverride-1">se il datore di lavoro si serve di tali impianti </hi><hi rend="CharOverride-1">per esigenze organizzative e/o produttive, per la sicurezza del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, anche se </hi><hi rend="CharOverride-1">l’installazione e/o l’uso degli stessi gli consente </hi><hi rend="CharOverride-1">di controllare indirettamente i dipendenti (art. 4, 1° comma, St. </hi><hi rend="CharOverride-1">lav.). La legittimità dell’installazione e dell’uso degli impianti </hi><hi rend="CharOverride-1">in parola è assicurata da un accordo sindacale tra datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro e Rsa/Rsu, ove il primo consista in </hi><hi rend="CharOverride-1">un’azienda medio-piccola, e tra lo stesso (datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro) e i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ove</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia un soggetto economico medio-grande. Se l’accordo sindacale</hi><hi rend="CharOverride-1"> non viene sottoscritto, invece, il datore di lavoro chiede la</hi><hi rend="CharOverride-1"> (previa) autorizzazione della sede territoriale o centrale dell’Ispettorato del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Lavoro, anche in tal caso alla luce delle dimensioni dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’azienda. Come Riccardo Del Punta sottolinea, l’accordo sindacale e</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’autorizzazione, anche se consistono, rispettivamente, in un negozio giuridico e in un atto amministrativo</hi><hi rend="CharOverride-1">, servono a stabilire i termini della legittimità</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’installazione e dell’uso dei suddetti strumenti e dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’effettuazione del controllo a distanza (2016, 96).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’art. 4 St. lav., inoltre, esclude l’applicazione dei vincoli menzionati</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’ipotesi in cui gli strumenti tecnologici impiegati dal datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro si identifichino con le apparecchiature da questi fornite</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai lavoratori per la prestazione e con quelle dirette alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> rilevazione degli accessi e delle presenze (art. 4, 2° comma</hi><hi rend="CharOverride-1">, St. lav.). Ciò significa, in sostanza, che lo stesso datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro non necessita di un’intesa sindacale o dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’autorizzazione amministrativa per farvi ricorso, per cui esse possono essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> installate e utilizzate senza vincoli di legge (Tullini 2017, 97</hi><hi rend="CharOverride-1"> sgg.). Appare evidente che l’esenzione e la conseguente legittimit</hi><hi rend="CharOverride-1">à dell’installazione e dell’uso delle stesse trovino giustificazione nella scelta del legislatore di soddisfare </hi><hi rend="CharOverride-1">alcune esigenze aziendali rilevanti come quelle di cui all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">4, 1° comma, St. lav. (Del Punta, 2016, 99). Solo </hi><hi rend="CharOverride-1">così, infatti, ha potuto prendere posizione sulla questione giurisprudenziale dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">assoggettamento a un accordo sindacale o, in alternativa, a un’</hi><hi rend="CharOverride-1">autorizzazione amministrativa dell’installazione e dell’assegnazione di un semplice </hi><hi rend="italic">pc</hi><hi rend="CharOverride-1"> al lavoratore (Del Punta, 2016, 100).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, secondo l’art. 4, 3° comma, St. lav. il contraente </hi><hi rend="CharOverride-1">forte può usare le informazioni personali riguardanti i lavoratori, che </hi><hi rend="CharOverride-1">ha raccolto per mezzo degli strumenti di controllo e di </hi><hi rend="CharOverride-1">quelli di lavoro, in sede d’impiego degli stessi, nel </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto dell’art. 4, 1° e 2° comma, St. lav. (</hi><hi rend="CharOverride-1">Barbieri 2017, 183 sgg.). La legittimità del loro trattamento, peraltro, </hi><hi rend="CharOverride-1">è subordinata all’osservanza della legislazione sulla </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed è condizionata dal fatto che egli </hi><hi rend="CharOverride-1">comunichi ai lavoratori le modalità d’uso degli impianti menzionati </hi><hi rend="CharOverride-1">e le modalità di effettuazione del controllo. La previsione parte, </hi><hi rend="CharOverride-1">evidentemente, dalla premessa che l’utilizzabilità è «una fase successiva» </hi><hi rend="CharOverride-1">al controllo, che «si colloca a valle […] quando questo si </hi><hi rend="CharOverride-1">è esaurito, essendo le informazioni entrate nella disponibilità del datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro» (Maresca 2017, 1 sgg.). Per mezzo di essa, </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti, il legislatore sembra voler superare l’ambiguo concetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">controllo difensivo e, al contempo, chiarire che i dati, se </hi><hi rend="CharOverride-1">sono raccolti nel rispetto delle tre condizioni menzionate, sono utilizzabili </hi><hi rend="CharOverride-1">a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">a quelli disciplinari (Del Punta 2016, 104).</hi></p></div><div><head><hi>3. Legge, contratto </hi><hi>collettivo e accordo individuale sul controllo a distanza</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un primo </hi><hi rend="CharOverride-1">dubbio esegetico è costituito dal ruolo svolto dai contratti collettivi </hi><hi rend="CharOverride-1">e dall’accordo individuale ai fini della determinazione delle modalità </hi><hi rend="CharOverride-1">di svolgimento della prestazione del lavoratore agile, poiché non appare chiaro quale sia la relazione che esiste</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra i primi e il secondo da un lato e</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’art. 4 St. lav. dall’altro (Proia 2018, 177</hi><hi rend="CharOverride-1"> sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La questione appare degna di nota, perché il patto</hi><hi rend="CharOverride-1"> in parola, come si evince dall’art. 21, 1° comma</hi><hi rend="CharOverride-1">, della legge n. 81 del 2017, si occupa della «contiguit</hi><hi rend="CharOverride-1">à virtuale» tra le parti, che ripristina idealmente l’unità «spaziale» venuta meno col ricorso al lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> agile per lo svolgimento della prestazione (Ichino 2016, 7). Inoltre</hi><hi rend="CharOverride-1">, consente di capire come lo stesso accordo individuale normi l</hi><hi rend="CharOverride-1">’installazione e l’uso degli strumenti elettronici con cui il</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratore agile è chiamato, dalla citata legge del 2017, all</hi><hi rend="CharOverride-1">’adempimento della sua obbligazione principale (Bellavista 2018, 627). Per quanto concerne i contratti collettivi, invece, non si può</hi><hi rend="CharOverride-1"> trascurare che la suddetta legge (sul lavoro agile) non contiene</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcun riferimento testuale in merito alla funzione di regolamentazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> fattispecie in commento. Ciò significa che la riflessione deve essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> effettuata alla luce del fatto che, secondo il principio della</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà sindacale (art. 39, 1° comma, Cost.), essi possono intervenire</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai fini della disciplina del controllo a distanza sul lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> agile, nel rispetto dell’art. 4 St. lav., nonostante l</hi><hi rend="CharOverride-1">’assenza di un rinvio esplicito in tal senso da parte del legislatore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Poste</hi><hi rend="CharOverride-1"> queste premesse, occorre interrogarsi, in primo luogo, sul ruolo che</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’autonomia individuale gioca ai fini della regolamentazione della vigilanza</hi><hi rend="CharOverride-1"> a distanza del datore di lavoro sul lavoratore agile, poich</hi><hi rend="CharOverride-1">é l’art. 21, 1° comma, della legge n. 81 del 2017 </hi><hi rend="CharOverride-1">non si esprime chiaramente in proposito. Si concorda con chi </hi><hi rend="CharOverride-1">asserisce che l’accordo individuale incida implicitamente sulla definizione dei </hi><hi rend="CharOverride-1">confini di operatività della legge in tema di determinazione delle </hi><hi rend="CharOverride-1">modalità di esercizio della sorveglianza tecnologica da parte del datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro (Santoro Passarelli 2017, 13). Infatti, visto che esso </hi><hi rend="CharOverride-1">regola il controllo a distanza solo se il lavoratore agile </hi><hi rend="CharOverride-1">esegue la prestazione all’esterno dell’azienda, si ritiene che </hi><hi rend="CharOverride-1">integri la normativa statutaria, senza, tuttavia, ritoccarne il perimetro di </hi><hi rend="CharOverride-1">incidenza, per cui il datore di lavoro è sempre tenuto </hi><hi rend="CharOverride-1">ad osservarla. Al contrario, lo stesso accordo individuale non ha </hi><hi rend="CharOverride-1">alcun ruolo in sede di regolamentazione della vigilanza datoriale nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ipotesi in cui l’attività lavorativa sia del tutto interna </hi><hi rend="CharOverride-1">all’azienda, nel qual caso la fattispecie è soggetta alle </hi><hi rend="CharOverride-1">previsioni del solo art. 4 St. lav. L’impressione, dunque, </hi><hi rend="CharOverride-1">è che il patto in questione serva per determinare le </hi><hi rend="CharOverride-1">modalità di impiego degli strumenti di lavoro all’esterno dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">azienda, per informare il lavoratore agile della sua costante sottoposizione alla vigilanza datoriale e, al contempo, per delinearne</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’ambito. Una conferma in tal senso pare desumersi da</hi><hi rend="CharOverride-1"> una Direttiva del Presidente del Consiglio sul lavoro agile nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubblico impiego, che individua alcune fasce di reperibilità funzionali al</hi><hi rend="CharOverride-1"> coordinamento con l’organizzazione datoriale della prestazione svolta secondo tali</hi><hi rend="CharOverride-1"> modalità non ordinarie</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-014">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un altro aspetto che occorre mettere </hi><hi rend="CharOverride-1">in evidenza è che l’accordo individuale, alla luce dei </hi><hi rend="CharOverride-1">tratti caratteristici del lavoro agile, si occupa della vigilanza sull’</hi><hi rend="CharOverride-1">attività lavorativa esterna all’azienda che non è </hi><hi rend="italic">medio tempore</hi><hi rend="CharOverride-1">, ossia che non ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> luogo solo in costanza di esecuzione della medesima. Appare, invece</hi><hi rend="CharOverride-1">, innegabile che esso disciplini anche il monitoraggio sul rendimento del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratore e l’osservanza, da parte sua, delle istruzioni generali</hi><hi rend="CharOverride-1"> impartitegli, perché, operando al di fuori dei locali aziendali, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> trova in una situazione analoga a quella del dipendente a</hi><hi rend="CharOverride-1"> domicilio (Vallauri 2016, 124 sgg.). Il riferimento alla verifica della</hi><hi rend="CharOverride-1"> conformità della prestazione alle modalità di esecuzione e ai requisiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> indicati dal datore di lavoro, peraltro, induce a escludere che</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’accordo si estenda al ritmo della prestazione esterna all</hi><hi rend="CharOverride-1">’azienda e al modo in cui essa è svolta.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per quanto concerne </hi><hi rend="CharOverride-1">il ruolo del contratto collettivo nella disciplina del controllo a </hi><hi rend="CharOverride-1">distanza sul lavoratore agile, invece, ci si domanda se esso </hi><hi rend="CharOverride-1">possa essere proficuamente impiegato per determinare le modalità di esercizio </hi><hi rend="CharOverride-1">dello stesso, accanto all’accordo individuale (art. 21, 1° comma, </hi><hi rend="CharOverride-1">l. n. 81/ 2017). In generale, si reputa arduo ipotizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">che tale compito non spetti alle parti sociali, nonostante la </hi><hi rend="CharOverride-1">tendenza all’individualizzazione dei rapporti di lavoro, posto il rischio «</hi><hi rend="CharOverride-1">dei possibili condizionamenti […] della libera volontarietà del soggetto […] debole» (Brollo 2020, 558). Il rinvio all’</hi><hi rend="CharOverride-1">autonomia individuale e non a quella collettiva, infatti, deve essere </hi><hi rend="CharOverride-1">ricercato nel fatto che il controllo deve essere calibrato in </hi><hi rend="CharOverride-1">vista del soddisfacimento degli interessi individuali, che quella collettiva non </hi><hi rend="CharOverride-1">è in grado di assicurare in maniera adeguata. Inoltre, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">autonomia collettiva, in quanto espressione della libertà sindacale, norma l’</hi><hi rend="CharOverride-1">impiego degli impianti in quel contesto, onde evitare che il </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro sorvegli i lavoratori in violazione dei loro </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti fondamentali (Tiraboschi 2017, 962 sgg.). Non a caso, una </hi><hi rend="CharOverride-1">parte della dottrina suggerisce alcune soluzioni alla questione richiamata poc’</hi><hi rend="CharOverride-1">anzi, tra le quali si segnalano quella del ricorso agli incentivi per le misure di</hi><hi rend="CharOverride-1"> «</hi><hi rend="italic">welfare aziendale</hi><hi rend="CharOverride-1">» previste dai contratti collettivi aziendali e, secondariamente, quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> del rinvio alla legge (Brollo 2020, 558).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In generale, non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si può prescindere dal fatto che i contratti collettivi nazionali</hi><hi rend="CharOverride-1"> normano il contratto individuale di lavoro, anche in modalità agile</hi><hi rend="CharOverride-1">, diversamente rispetto a quelli di secondo livello, siano essi territoriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> o aziendali, che, se intervengono, lo fanno alla luce di</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto stabilito all’interno dei primi. Pertanto, si suppone che</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelli di livello nazionale determinino un pacchetto di regole generali</hi><hi rend="CharOverride-1"> o un insieme di linee-guida sul controllo del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> agile, aventi lo scopo di adattare la disciplina legislativa alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> peculiarità del settore professionale di riferimento. Appare, inoltre, verosimile che</hi><hi rend="CharOverride-1"> assegnino ai contratti collettivi di secondo livello la predisposizione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">policy</hi><hi rend="CharOverride-1"> di raccolta e gestione dei dati, a garanzia dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’uniforme trattamento dei lavoratori agili e della protezione del tornaconto datoriale. Dato il loro </hi><hi rend="CharOverride-1">ambito di applicazione, l’impressione è che i primi assicurino </hi><hi rend="CharOverride-1">un più elevato grado di tutela dei contrapposti interessi in </hi><hi rend="CharOverride-1">gioco e colgano le sfumature che i secondi, troppo generali </hi><hi rend="CharOverride-1">ed astratti, non sono in grado di percepire. Inoltre, si </hi><hi rend="CharOverride-1">suppone che il loro impiego agevoli il coinvolgimento del lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">agile nella definizione delle modalità di controllo a distanza, nel </hi><hi rend="CharOverride-1">quadro di un’accentuata flessibilità spazio-temporale della prestazione, con </hi><hi rend="CharOverride-1">indubbi vantaggi sul piano del soddisfacimento delle sue esigenze di </hi><hi rend="CharOverride-1">conciliazione vita-lavoro. Occorre soffermarsi, infine, sulla funzione dei contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">collettivi aziendali di prossimità al riguardo, sul presupposto che, ove </hi><hi rend="CharOverride-1">intervengano, non necessariamente apportano all’art. 4 St. lav. deroghe </hi><hi rend="italic">in melius</hi><hi rend="CharOverride-1">, potendolo modificare anche </hi><hi rend="italic">in peius</hi><hi rend="CharOverride-1">. Com’è noto, infatti, il controllo a distanza è compreso tra le</hi><hi rend="CharOverride-1"> materie da essi regolabili</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-013">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (art. 8, 2° comma, lett. </hi><hi rend="CharOverride-1">a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">l. 14 settembre 2011, n. 148, modificata dalla l. 9 </hi><hi rend="CharOverride-1">agosto 2013, n. 99). Posto ciò, si ritiene che possano </hi><hi rend="CharOverride-1">contenere clausole peggiorative per il lavoratore agile, in vista del </hi><hi rend="CharOverride-1">perseguimento di obiettivi ampi come gli «incrementi di competitività», la </hi><hi rend="CharOverride-1">«maggiore occupazione» o l’avvio di nuove attività (art. 8, 1° comma, l. n. 148/2011), purché</hi><hi rend="CharOverride-1"> in linea con la Costituzione e il diritto internazionale/comunitario</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>4. Gli strumenti di controllo e gli strumenti di lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un ulteriore profilo di incertezza è costituito dalla distinzione tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli strumenti tecnologici che il datore di lavoro installa e</hi><hi rend="CharOverride-1"> impiega per ragioni organizzative e produttive, per la sicurezza del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, che gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> permettono di sorvegliare, indirettamente, il lavoratore agile (art. 4, 1</hi><hi rend="CharOverride-1">° comma, St. lav.) da un lato e, dall’altro, quelli</hi><hi rend="CharOverride-1"> che gli fornisce in dotazione per eseguire la prestazione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelli che utilizza per la registrazione degli accessi e delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> presenze, posto che anche per mezzo di questi ultimi pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò vigilare indirettamente su di lui (art. 4, 2° comma, St. lav.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La questione appare degna di nota</hi><hi rend="CharOverride-1">, perché il legislatore statutario dedica loro una diversa disciplina, nonostante</hi><hi rend="CharOverride-1"> si limiti a definire gli strumenti di controllo e a</hi><hi rend="CharOverride-1"> distinguerli da quelli di lavoro e di registrazione degli accessi</hi><hi rend="CharOverride-1"> e delle presenze dal punto di vista del fine per</hi><hi rend="CharOverride-1"> il raggiungimento del quale sono usati dal datore di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Per quanto l’art. 21, 1° comma, della legge n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 81 del 2017 non faccia riferimento ad essi, la distinzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> si considera di primaria importanza per il lavoratore agile, anzitutto</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché egli adempie al relativo obbligo esclusivamente per mezzo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> dispositivi tecnologici. Inoltre, il controllo di quest’ultimo da parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> del datore di lavoro si svolge solo per mezzo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> apparecchiature elettroniche e algoritmiche di ultima generazione, che lo espongono</hi><hi rend="CharOverride-1"> costantemente al rischio che la sua dignità subisca pregiudizi (Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta 2016, 78). Per comprendere appieno la distinzione tra le</hi><hi rend="CharOverride-1"> due fattispecie, dunque, si reputa opportuno soffermarsi sulla nozione legislativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> di strumenti di controllo e, successivamente, isolare quella di strumenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro. Non sembra necessario, invece, riservare una particolare attenzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, perché</hi><hi rend="CharOverride-1">, data la specifica finalità a cui sono destinati, si prestano poco a</hi><hi rend="CharOverride-1"> divenire oggetto di dubbi interpretativi di identificazione della disciplina concernente</hi><hi rend="CharOverride-1"> la loro installazione e il loro impiego.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Posto ciò, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> ritiene che gli strumenti di controllo siano gli impianti audiovisivi</hi><hi rend="CharOverride-1"> e gli altri dispositivi dai quali deriva anche la possibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di controllo a distanza, che possono essere impiegati esclusivamente per</hi><hi rend="CharOverride-1"> esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la tutela del patrimonio aziendale (art. 4, 1° comma</hi><hi rend="CharOverride-1">, St. lav.). Appare ragionevole supporre che essi si caratterizzino, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> primo luogo, per il fatto che il datore di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> può servirsene per una delle ragioni anzidette, come si evince</hi><hi rend="CharOverride-1">, peraltro, da una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-012">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Si ritiene che un loro ulteriore elemento essenziale consista nel </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto che la loro installazione e il loro impiego mettono </hi><hi rend="CharOverride-1">il contraente forte del rapporto di lavoro nelle condizioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">vigilare costantemente, anche se indirettamente, sui lavoratori. Importante per l’</hi><hi rend="CharOverride-1">individuazione di tali strumenti si considera anche la nozione di «</hi><hi rend="CharOverride-1">distanza», che si concretizza in virtù del duplice significato, «temporale» </hi><hi rend="CharOverride-1">e «geografico» (o «spaziale»), che le è proprio e che </hi><hi rend="CharOverride-1">si ripercuote su quella di controllo tecnologico. Nella sua accezione </hi><hi rend="CharOverride-1">«temporale» essa sembra attenere all’impossibilità di vigilanza con i dispositivi</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecnologici di cui all’art. 4, 1° comma, St. lav</hi><hi rend="CharOverride-1">. se un notevole lasso di tempo è decorso da quando</hi><hi rend="CharOverride-1"> il fatto o comportamento che ne costituisce oggetto si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> verificato o è stato posto in essere. Sul piano «spaziale</hi><hi rend="CharOverride-1">» o «geografico», invece, lascia intendere che il datore di lavoro, senza i dispositivi in questione, non possa procedere al</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo dei lavoratori che si trovano in un luogo diverso</hi><hi rend="CharOverride-1"> da quello in cui quel fatto o quel comportamento ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> avuto luogo. La distinzione si reputa utile per identificare i</hi><hi rend="CharOverride-1"> requisiti geografico-temporali del controllo effettuabile per mezzo di tali</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumenti, senza, tuttavia, escludere che il potere corrispondente possa essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> esercitato dal datore di lavoro nello stesso spazio di tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di luogo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Circa gli strumenti di lavoro, la legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> li distingue da quelli di controllo perché il contraente forte</hi><hi rend="CharOverride-1"> li mette a disposizione del lavoratore senza l’osservanza dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> vincoli di cui all’art. 4, 1° comma, St. lav</hi><hi rend="CharOverride-1">. (Tullini 2017, 107), a prescindere dal fatto che possano essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> usati per gli stessi fini (art. 4, 2° comma, St</hi><hi rend="CharOverride-1">. lav.). Il problema è che, nonostante la diversa disciplina, anch</hi><hi rend="CharOverride-1">’essi gli consentono di vigilare a distanza sul contraente debole, tanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> che una parte della dottrina li intende come </hi><hi rend="italic">species </hi><hi rend="CharOverride-1">del</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">genus </hi><hi rend="CharOverride-1">«strumenti di controllo» (Marazza 2016, 10). La bipartizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> si reputa degna di nota, perché coglie un aspetto comune</hi><hi rend="CharOverride-1"> a entrambi gli impianti, ma non pare condivisibile, perché troppo</hi><hi rend="CharOverride-1"> astratta, visto che essi sono «plurifunzionali», per cui il dubbio</hi><hi rend="CharOverride-1"> dovrebbe essere chiarito dalla giurisprudenza o dal Garante della </hi><hi rend="italic">Privacy</hi><hi rend="CharOverride-1"> (M.T. Carinci 2016, XIV). Non potendosi dedurre la nozione in parola dalla distinzione con gli strumenti di controllo</hi><hi rend="CharOverride-1">, si presume che si connotino per la loro destinazione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la relazione che li lega al lavoratore, ossia per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la natura della prestazione e per il settore produttivo in</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui l’azienda è «coinvolta». La soluzione sembra desumibile da</hi><hi rend="CharOverride-1"> un provvedimento del Garante della </hi><hi rend="italic">Privacy </hi><hi rend="CharOverride-1">e da una nota</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Ministero del Lavoro, per i quali l’esenzione opera</hi><hi rend="CharOverride-1"> se l’impianto tecnologico fornitogli in dotazione serve al lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la prestazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-011">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Invece, se si osserva dal lato </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro agile, che consiste in una </hi><hi rend="italic">species </hi><hi rend="CharOverride-1">del </hi><hi rend="italic">genus</hi><hi rend="CharOverride-1"> «</hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro digitale», si ritiene che gli strumenti di lavoro siano il </hi><hi rend="italic">pc</hi><hi rend="CharOverride-1">, il </hi><hi rend="italic">tablet</hi><hi rend="CharOverride-1">, lo </hi><hi rend="italic">smartphone, </hi><hi rend="CharOverride-1">ecc., che </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoratore usa per eseguire la prestazione (Tullini 2017, 122 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.; Spinelli 2018, 142). Ciò detto, occorre sottolineare la loro </hi><hi rend="CharOverride-1">sincrona operatività con la piattaforma del datore di lavoro, che </hi><hi rend="CharOverride-1">è assicurata da un algoritmo, il quale ne traduce le direttive </hi><hi rend="CharOverride-1">in linguaggio informatico, tanto che gli uni e l’altra </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbero essere ricondotti ad un unico programma.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, ci si </hi><hi rend="CharOverride-1">chiede se l’esonero della disciplina di tali impianti dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">sfera dell’art. 4, 1° comma, St. lav. sia in </hi><hi rend="CharOverride-1">armonia con la tutela della dignità e della riservatezza del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore agile e col principio di semplificazione amministrativa, consentendo di </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare le inefficienze dovute alla procedura statutaria (Pinto 2017, 145). </hi><hi rend="CharOverride-1">Non essendo questa, evidentemente, la sede idonea per l’approfondimento </hi><hi rend="CharOverride-1">della questione, si reputa sufficiente precisare che difficilmente la potenzialità </hi><hi rend="CharOverride-1">di controllo dei lavoratori insita in tali impianti comporti l’</hi><hi rend="CharOverride-1">assenza di vincoli in capo al datore di lavoro. Posto il diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">prestatore a non essere sorvegliato in modo occulto e diretto, </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti, si ritiene che il ricorso ad essi sia lecito </hi><hi rend="CharOverride-1">se non impediscono (allo stesso datore di lavoro) di effettuare </hi><hi rend="CharOverride-1">controlli incostanti, saltuari e non intrusivi (Gragnoli 2016, 661 sgg.). </hi><hi rend="CharOverride-1">Il dubbio ermeneutico, quindi, sembra concernere, più che altro, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">impiego improprio della piattaforma digitale e dei terminali in possesso </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori, che è una proiezione del «rafforzamento delle prerogative </hi><hi rend="CharOverride-1">datoriali nella gestione dei rapporti di lavoro» (Tullini 2017, 11).</hi></p></div><div><head><hi>5. Gli applicativi informatici</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un terzo punto dolente, sul piano </hi><hi rend="CharOverride-1">esegetico, ha ad oggetto gli applicativi informatici, ossia i dispositivi </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnologici che sono utilizzati accanto a quelli di lavoro, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">se non necessariamente installati su di essi, per motivi diversi </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’esecuzione della prestazione (Zoli 2016, 644), poiché non è </hi><hi rend="CharOverride-1">agevole stabilire se siano strumenti di controllo o di lavoro né, di conseguenza, quale sia la</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina ad essi applicabile (Bellavista 2018, 628).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per far fronte</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla questione occorre effettuare una comparazione tra la dicotomia costituita</hi><hi rend="CharOverride-1"> dagli strumenti di lavoro impiegati dal prestatore di lavoro agile</hi><hi rend="CharOverride-1"> e dagli applicativi informatici in parola da una parte e</hi><hi rend="CharOverride-1"> il binomio </hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1">-</hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’altra, nel tentativo di desumere</hi><hi rend="CharOverride-1"> da quest’ultimo elementi utili alla soluzione della stessa. La</hi><hi rend="CharOverride-1"> premessa è che mentre i primi, ossia gli </hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">sono sempre funzionali all’attività lavorativa, i </hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1">, pur producendo informazioni documentate dal datore di lavoro (i cd. «</hi><hi rend="italic">log</hi><hi rend="CharOverride-1">»), non</hi><hi rend="CharOverride-1"> possono essere intesi aprioristicamente nell’uno o nell’altro senso</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Posto ciò, appare evidente come gli applicativi informatici costituenti impianti</hi><hi rend="CharOverride-1"> a sé stanti, ossia fisicamente e virtualmente non collocati sugli</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumenti di lavoro, non si prestino a dubbi qualificatori, perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é, pur non essendo destinati alla prestazione, sono legittimamente usati solo per una delle ragioni di cui all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">4, 1° comma, St. lav. Se non è giustificabile dal </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro per uno dei motivi ivi contemplati, infatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">il ricorso a tali apparecchiature elettroniche si pone in contrasto </hi><hi rend="CharOverride-1">col divieto di controllo diretto mediante impianti elettronici a ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">deputati, che è dato per presupposto dall’art. 4 St. </hi><hi rend="CharOverride-1">lav.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’incertezza emerge, invece, per gli elementi </hi><hi rend="italic">middleware</hi><hi rend="CharOverride-1">, gli </hi><hi rend="italic">application server</hi><hi rend="CharOverride-1"> e per tutti gli altri strumenti di esecuzione di programmi </hi><hi rend="CharOverride-1">informatici</hi><hi rend="italic">,</hi><hi rend="CharOverride-1"> installati su un </hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1"> per scopi diversi, dei quali</hi><hi rend="CharOverride-1"> occorre verificare il funzionamento, specialmente in rapporto a quest’ultimo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Secondo una prima corrente di pensiero siffatti applicativi informatici sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> veri e propri </hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1"> che sono letteralmente «assorbiti» dall’</hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1">, sul presupposto che quest’ultimo</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">è inteso come strumento di lavoro, mentre i</hi><hi rend="CharOverride-1"> primi non hanno alcun ruolo al riguardo (Pinto 2017, 146</hi><hi rend="CharOverride-1">). Vi è anche chi ritiene che, se essi sono inclusi</hi><hi rend="CharOverride-1"> in una rete digitale composta da numerosi applicativi, la stessa</hi><hi rend="CharOverride-1"> si connoti come uno strumento di lavoro, esattamente come l</hi><hi rend="CharOverride-1">’</hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1">, mentre i singoli </hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1"> non rilevano sul piano qualificatorio</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Marazza 2016, 22 sgg.; Maio 2015, 1206 sgg.). Qualunque sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’interpretazione che si ritiene di condividere, se ci si</hi><hi rend="CharOverride-1"> pone sul piano di entrambe le prospettive esegetiche, ci si</hi><hi rend="CharOverride-1"> rende conto che la funzione prestazionale del modello complesso prevale</hi><hi rend="CharOverride-1"> sempre su quella di ogni componente informatica secondaria.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le soluzioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> prospettate paiono interessanti, perché consentono di andare oltre la distinzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra funzione prestazionale e di controllo propria di ogni </hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma non possono essere condivise, perché implicano l’uso illimitato degli stessi, tale da mettere </hi><hi rend="CharOverride-1">a rischio la libertà e la dignità del lavoratore. Infatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">come Del Punta insegna, sminuiscono i dispositivi «di controllo» rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">a quelli «di lavoro», senza valutare che, se, «per il </hi><hi rend="CharOverride-1">solo fatto di essere incorporato nello strumento utilizzato dal lavoratore»</hi><hi rend="CharOverride-1">, il </hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1"> fosse «esentato dalla procedura» statutaria, si «toglierebbe […] spazio al co. 1» (</hi><hi rend="CharOverride-1">2016, 101).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si ritiene, invece, che tali applicativi informatici siano «</hi><hi rend="CharOverride-1">strumenti di controllo» se, dopo essere stati montati sull’</hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">sono impiegati per uno dei motivi di cui all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">4, 1° comma, St. lav., per cui l’installazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">l’uso degli stessi sono legittimi quando osservano la disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">statutaria (art. 4, 1° comma, St. lav.). Rientrano nella tipologia </hi><hi rend="CharOverride-1">degli «strumenti di lavoro», invece, se servono per semplificare o </hi><hi rend="CharOverride-1">sveltire l’esecuzione della prestazione, per cui possono essere approntati </hi><hi rend="CharOverride-1">dal datore di lavoro e forniti al lavoratore, unitamente all’</hi><hi rend="italic">hardware, </hi><hi rend="CharOverride-1">senza l’osservanza dei vincoli anzidetti. Tale chiave di lettura sembra trovare conferma nella citata circolare dell’Ispettorato </hi><hi rend="CharOverride-1">del Lavoro, che distingue particolari applicativi informatici, i </hi><hi rend="italic">GPS</hi><hi rend="CharOverride-1">, dagli </hi><hi rend="CharOverride-1">strumenti di lavoro quando sono usati per esigenze organizzative e </hi><hi rend="CharOverride-1">produttive e per la tutela della salute</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-010">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Gli stessi si</hi><hi rend="CharOverride-1"> connotano come strumenti di lavoro, invece, se, alla luce di</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto asserito </hi><hi rend="italic">supra</hi><hi rend="CharOverride-1">, sono utili all’attuazione di una prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non può essere eseguita in loro assenza o se</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’installazione è richiesta da specifiche normative legislative o regolamentari</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-009">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Data la difficoltà, per il datore di lavoro, di distinguere tra gli uni</hi><hi rend="CharOverride-1"> e gli altri, si presume che, prima dell’installazione, egli</hi><hi rend="CharOverride-1"> debba procedere alla disamina di ciascun applicativo informatico in separata</hi><hi rend="CharOverride-1"> sede rispetto al sistema in cui è inserito, al fine</hi><hi rend="CharOverride-1"> di verificare se gli fornisce informazioni importanti sul lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-008">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (</hi><hi rend="CharOverride-1">Bellavista 2018, 627-28). Per risolvere agevolmente la questione, lo </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso (datore di lavoro) deve stimare se la produzione di </hi><hi rend="italic">log </hi><hi rend="CharOverride-1">sia intrinseca al </hi><hi rend="italic">software </hi><hi rend="CharOverride-1">esaminato o se, invece, dipenda </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla sua interazione col programma informatico principale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-007">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Posto ciò, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’indagine dovrebbe condurlo a ritenere che nel primo caso l’applicativo informatico </hi><hi rend="CharOverride-1">sia uno strumento di controllo</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e, nel secondo caso, uno </hi><hi rend="CharOverride-1">strumento di lavoro, perché è «assorbito» dal programma informatico su </hi><hi rend="CharOverride-1">cui è installato, che è fondamentale per la prestazione (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2016, 100 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una riflessione a sé stante deve </hi><hi rend="CharOverride-1">essere riservata ai dispositivi che si basano sulla tecnologia </hi><hi rend="italic">bluetooth</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e/o </hi><hi rend="italic">gps</hi><hi rend="CharOverride-1"> e che sono usati se i lavoratori eseguono la prestazione all</hi><hi rend="CharOverride-1">’esterno dell’azienda, come, ad esempio, i corrieri, poiché tracciano</hi><hi rend="CharOverride-1"> il percorso da essi seguito per effettuare una consegna. Posto</hi><hi rend="CharOverride-1"> che si tratta di impianti che forniscono al datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro informazioni precise sui lavoratori, appare evidente che gli consentono</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sorvegliarli a distanza, verificandone gli spostamenti, il che lascia</hi><hi rend="CharOverride-1"> supporre senza margini di dubbio che siano strumenti di controllo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-006">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Secondo il regolamento sulla </hi><hi rend="italic">privacy,</hi><hi rend="CharOverride-1"> infatti, il ricorso ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> essi è legittimo se funzionano nel rispetto di quanto previsto</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalla legge e risponde ai principi di minimizzazione dei dati</hi><hi rend="CharOverride-1"> (art. 5, 1° par., lett. c), Reg. (UE) n. 2016/679), nelle fasi del trattamento e dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">acquisizione degli stessi. Ad ogni modo, si ritiene che il </hi><hi rend="CharOverride-1">loro uso sia ammesso se implicano il conteggio degli individui </hi><hi rend="CharOverride-1">e/o la misurazione delle distanze, ma non se comportano </hi><hi rend="CharOverride-1">l’analisi e la conservazione dei dati personali di soggetti, </hi><hi rend="CharOverride-1">come i lavoratori, che sono anche solo potenzialmente identificabili.</hi></p></div><div><head><hi>6. </hi><hi>La questione dei </hi><hi rend="italic">big data</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il massiccio impiego di dispositivi </hi><hi rend="CharOverride-1">elettronici per il controllo dei lavoratori agili determina la specificità </hi><hi rend="CharOverride-1">della disciplina in materia, anche se ricade nel campo di </hi><hi rend="CharOverride-1">applicazione dell’art. 4 St. lav. e della normativa sulla </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, per cui occorre verificare se la legislazione ivi contemplata si estende alle informazioni che circolano per </hi><hi rend="CharOverride-1">effetto dell’uso di impianti di ultima generazione, come algoritmi </hi><hi rend="CharOverride-1">o intelligenze artificiali, ossia i </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">, che, tra l’</hi><hi rend="CharOverride-1">altro, non sono necessariamente «personali», ma possono connotarsi anche come </hi><hi rend="CharOverride-1">anonimi, aggregati o riferiti a gruppi o collettività.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo un’</hi><hi rend="CharOverride-1">indagine svolta congiuntamente da Agcom, Agcm e Garante della </hi><hi rend="italic">Privacy,</hi><hi rend="CharOverride-1"> la vigente legislazione sul trattamento dei dati personali garantisce i lavoratori agili esposti alla diffusione delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecniche di </hi><hi rend="italic">big data analytics</hi><hi rend="CharOverride-1"> mediante i principi di </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="italic"> by design</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">privacy by default</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-005">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. A loro parere, </hi><hi rend="CharOverride-1">il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e </hi><hi rend="CharOverride-1">organizzative adeguate a far sì che siano trattati, per impostazione </hi><hi rend="CharOverride-1">predefinita, solo quelli necessari per ogni specifico fine dello stesso (</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 25, 2° par., Reg. (UE) n. 2016/679). Tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">gli strumenti tecnologici utilizzati a questo scopo, quindi, devono essere </hi><hi rend="CharOverride-1">programmati in maniera tale da adattarsi alla velocità, alla varietà </hi><hi rend="CharOverride-1">e al volume dei </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1"> che transitano sulla rete, a prescindere dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> loro natura, esclusi, naturalmente, quelli che non possono essere trattati</hi><hi rend="CharOverride-1"> in maniera lecita.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La conclusione sarebbe ragionevole se i dati</hi><hi rend="CharOverride-1"> in circolazione fossero qualificabili come personali, perché la legge sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1"> si riferisce solo a quelli di questo tipo, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui, probabilmente, essa non è idonea alla tutela del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> agile che deve fare i conti con la sfida dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">. Si è detto, infatti, che essi non sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> sempre personali e che la capacità predittiva derivante dalla loro</hi><hi rend="CharOverride-1"> analisi può concernere anche quelli riferiti a gruppi o collettivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à o (i dati) aggregati, anonimi o anonimizzati, ossia estranei al </hi><hi rend="CharOverride-1">suo campo d’applicazione. La ragione di tale stato di </hi><hi rend="CharOverride-1">cose è che quelli di questo tipo non reggono di </hi><hi rend="CharOverride-1">fronte alla potenza dell’accumulo e del raffronto propria e </hi><hi rend="CharOverride-1">tipica della </hi><hi rend="italic">data analytics</hi><hi rend="CharOverride-1">, per cui possono essere penetrati e </hi><hi rend="CharOverride-1">interpretati dal datore di lavoro o da chi agisce in </hi><hi rend="CharOverride-1">suo nome e per suo conto, per ricavare nuove informazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">sui lavoratori agili. Il problema è che la legislazione vigente </hi><hi rend="CharOverride-1">è applicata ad un sistema tendenzialmente binario, in cui il </hi><hi rend="CharOverride-1">titolare acquisisce i dati personali del lavoratore agile e li </hi><hi rend="CharOverride-1">tratta o li fa trattare dal responsabile per un fine </hi><hi rend="CharOverride-1">preciso, informandolo subito, in modo che acconsenta od obietti. Nella </hi><hi rend="italic">data science</hi><hi rend="CharOverride-1">, invece, le informazioni in circolazione risalgono lungo una </hi><hi rend="CharOverride-1">sorta di catena, al termine della quale sono aggregati ed </hi><hi rend="CharOverride-1">esaminati «a monte» da un titolare, che può non coincidere con </hi><hi rend="CharOverride-1">chi li ha raccolti per primo. Inoltre, prima che le </hi><hi rend="CharOverride-1">medesime (informazioni) siano immesse nel sistema di analisi, allo scopo </hi><hi rend="CharOverride-1">di produrre </hi><hi rend="italic">output</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">insight</hi><hi rend="CharOverride-1">, non è dato sapere quali </hi><hi rend="CharOverride-1">siano le connessioni che la </hi><hi rend="italic">big data analitics</hi><hi rend="CharOverride-1"> disvela, né </hi><hi rend="CharOverride-1">come e per quali fini esse possono essere usate. Ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">comporta che i principi di protezione contemplati dal Regolamento UE sulla </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1"> non funzionino rispetto ai </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">, per cui il lavoratore agile non sempre è </hi><hi rend="CharOverride-1">in grado di comprendere </hi><hi rend="italic">ex ante</hi><hi rend="CharOverride-1"> come gli stessi siano </hi><hi rend="CharOverride-1">trattati. Per di più, i contesti di </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1"> si </hi><hi rend="CharOverride-1">configurano sempre di più come contesti di intelligenza artificiale, per </hi><hi rend="CharOverride-1">cui lo stesso interessato non conosce il suo interlocutore o </hi><hi rend="CharOverride-1">i suoi interlocutori sul lato attivo dei trattamenti. In sostanza, </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoratore agile non è in condizioni di esercitare efficacemente </hi><hi rend="CharOverride-1">i diritti previsti dalla legge (accesso, rettifica, cancellazione, oblio, limitazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">ecc.), perché non sa quando e come i suoi dati sono acquisiti né come, da</hi><hi rend="CharOverride-1"> chi e a quale scopo sono utilizzati. Infine, i canoni</hi><hi rend="CharOverride-1"> di minimizzazione e di </hi><hi rend="italic">purpose limitation</hi><hi rend="CharOverride-1">, così come il </hi><hi rend="italic">test</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di compatibilità che consente il </hi><hi rend="italic">secondary use</hi><hi rend="CharOverride-1">, o lo stesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">balancing test,</hi><hi rend="CharOverride-1"> che deve essere condotto per avvalersi del «</hi><hi rend="CharOverride-1">legittimo interesse», non collimano con la tecnologia dei </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">. Quest’ultima, infatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">si basa sulla maggiore aggregazione di dati possibile (cd. «</hi><hi rend="italic">volume</hi><hi rend="CharOverride-1">») </hi><hi rend="CharOverride-1">e sul loro uso per scoprire correlazioni nascoste (cd. «</hi><hi rend="italic">hidden </hi><hi rend="italic">patterns</hi><hi rend="CharOverride-1">»), per cui, solo ed esclusivamente se individua </hi><hi rend="italic">ex post</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoratore agile, può scorgere il vero fine del trattamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per superare tali criticità, si può «leggere» la normativa sulla </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1"> in maniera restrittiva</hi><hi rend="CharOverride-1">, in modo che i principi di cui all’art. 5</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Regolamento UE siano formalmente ritenuti soddisfatti, per consentire il</hi><hi rend="CharOverride-1"> fenomeno dei </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il problema è che, di fatto</hi><hi rend="CharOverride-1">, tali principi sono svuotati di contenuto, per cui la loro</hi><hi rend="CharOverride-1"> applicazione non garantisce la tutela dell’interessato, che risulta «annullata</hi><hi rend="CharOverride-1">». Si pensi, ad esempio, all’indicazione, all’interno dell’informativa sulla </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, dell’assoggettamento dei dati a </hi><hi rend="italic">mining</hi><hi rend="CharOverride-1"> o </hi><hi rend="italic">analytics</hi><hi rend="CharOverride-1">, in base alla quale il relativo obbligo si reputa </hi><hi rend="CharOverride-1">soddisfatto. In alternativa, si può procedere alla rigorosa interpretazione degli </hi><hi rend="CharOverride-1">stessi principi, dalla quale, tuttavia, si evince la loro inutilità </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto agli stessi </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1">. Si pensi all’obbligo d’informativa, implicante la previa comunicazione all’interessato dell’esistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di processi decisionali automatizzati e delle logiche sottostanti all’algoritmo. </hi><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, per adempiere esattamente il datore di lavoro che analizza </hi><hi rend="CharOverride-1">i </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1"> dovrebbe inviare tante informative quanti sono quelli </hi><hi rend="CharOverride-1">trattati e i tipi d’analisi a cui sono sottoposti. </hi><hi rend="CharOverride-1">Si ritiene, dunque, che dovrebbe essere il Garante della </hi><hi rend="italic">Privacy</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">o un’autorità analoga ad individuare le misure idonee, naturalmente nel rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">della legge. Tra queste, si segnalano, a titolo di esempio, </hi><hi rend="CharOverride-1">il controllo dell’</hi><hi rend="italic">Antitrust</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei confronti di pratiche commerciali ingannevoli </hi><hi rend="CharOverride-1">o aggressive, posizioni dominanti o segregazione dei mercati e quello </hi><hi rend="CharOverride-1">del Garante </hi><hi rend="italic">ex </hi><hi rend="CharOverride-1">artt. 57 e 58 Reg. (UE) n. </hi><hi rend="CharOverride-1">2016/679.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’unica via da seguire per porvi rimedio </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbe essere l’introduzione di un’apposita normativa nazionale sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro, che affronta </hi><hi rend="CharOverride-1">e risolve tutte le criticità emerse in precedenza riguardo alla circolazione illimitata dei </hi><hi rend="italic">big data</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contraente</hi><hi rend="CharOverride-1"> debole. Una simile previsione ha ragion d’essere in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> momento, come quello attuale, in cui le aziende ricorrono con</hi><hi rend="CharOverride-1"> frequenza ai sistemi algoritmici e agli impianti di intelligenza artificiale</hi><hi rend="CharOverride-1"> che fuoriescono dal dualismo presupposto dalla disciplina generale. In particolare</hi><hi rend="CharOverride-1">, la tutela dei dati non solo personali del lavoratore agile</hi><hi rend="CharOverride-1"> potrebbe comportare la definizione di nuovi e più specifici limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> esterni al potere di controllo a distanza del datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro e alla regolazione della </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, in vista della garanzia</hi><hi rend="CharOverride-1"> della libertà dei lavoratori a non essere sorvegliati continuamente.</hi></p></div><div><head><hi>7</hi><hi>. Controllo a distanza e disconnessione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un ultimo aspetto che merita</hi><hi rend="CharOverride-1"> di essere analizzato, nell’economia del presente studio, è l</hi><hi rend="CharOverride-1">’interazione tra il potere di controllo a distanza del datore di lavoro e la disconnessione del lavoratore agile, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> verificare se quest’ultimo vincoli l’esercizio del primo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per</hi><hi rend="CharOverride-1"> effettuare l’analisi si deve partire dalla premessa che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> termine «disconnessione» si riferisce al fatto che il prestatore può</hi><hi rend="CharOverride-1"> non rispondere alle comunicazioni del datore di lavoro nel periodo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di non lavoro (Ferrante 2008; Occhino 2010), per recuperare le energie psicofisiche e avere tempo per sé stesso. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">espressione, dunque, non sembra riferirsi all’oggetto di un nuovo </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto, ma al fenomeno dell’adeguamento di tutele note che </hi><hi rend="CharOverride-1">emerge «dall’intreccio e talvolta dalla sovrapposizione tra le nozioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di «non lavoro, tempo libero e riposo» (Occhino 2010, 199). </hi><hi rend="CharOverride-1">Ciò implica che, in funzione della tutela del lavoratore agile che svolge la prestazione da remoto mediante l’impiego</hi><hi rend="CharOverride-1"> di dispositivi tecnologici e la gestione dei relativi rischi, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo a distanza di cui all’art. 4 St. lav</hi><hi rend="CharOverride-1">. non possa essere esercitato in fase di disconnessione (Ferrante 2008</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1-70).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per capire se la fattispecie condiziona la vigilanza</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale, occorre partire dalla premessa che, secondo la legge del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2017, il lavoratore agile può disconnettersi dagli strumenti tecnologici e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalle piattaforme, nel rispetto dell’eventuale accordo sottoscritto col datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, salvi eventuali periodi di reperibilità concordati</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-004">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il </hi><hi rend="CharOverride-1">problema è che tale disciplina non prevede la disconnessione come </hi><hi rend="CharOverride-1">un diritto del lavoratore funzionale ad una maggiore tutela dei </hi><hi rend="CharOverride-1">suoi tempi di riposo e della sua salute e ad </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare di subire pregiudizi sul rapporto di lavoro o sui </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamenti retributivi. Pertanto, sarebbe maggiormente apprezzabile se gli attribuisse tale </hi><hi rend="CharOverride-1">«diritto alla disconnessione», determinando il venir meno del rischio che ne sia minata l’effettività </hi><hi rend="CharOverride-1">e che sia impossibile valutarne l’interrelazione col potere di </hi><hi rend="CharOverride-1">controllo a distanza (Ferrante 2008, 58 sgg.). Più precisamente, se </hi><hi rend="CharOverride-1">contemplasse una simile previsione, la legge del 2017 permetterebbe di </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare la dilatazione dell’orario di lavoro previsto dalla legge </hi><hi rend="CharOverride-1">o dal contratto collettivo, creando una certa disarmonia tra la </hi><hi rend="CharOverride-1">vita privata e la vita professionale del lavoratore agile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’</hi><hi rend="CharOverride-1">integrazione e specificazione della disciplina del 2017 in termini di introduzione del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto alla disconnessione in questione, anche in assenza degli accordi </hi><hi rend="CharOverride-1">individuali previsti al riguardo, potrebbe limitare significativamente l’invasiva presenza </hi><hi rend="CharOverride-1">del datore di lavoro (Ferrante 2008, 275 sgg.). Infatti, renderebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">difficile per quest’ultimo abusare di tali impianti e comporterebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">il rischio, per il contraente debole, che il lavoro agile, </hi><hi rend="CharOverride-1">non adeguatamente regolato, sia soggetto ad una connessione continuativa, rispondente </hi><hi rend="CharOverride-1">ai bisogni e ai tempi del solo datore di lavoro. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per questa ragione l’obiettivo del legislatore, ove procedesse all’</hi><hi rend="CharOverride-1">introduzione del diritto alla disconnessione dello </hi><hi rend="italic">smart worker</hi><hi rend="CharOverride-1">, potrebbe concretizzarsi </hi><hi rend="CharOverride-1">nella tutela dei tempi di riposo e della salute dello </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso nei termini anzidetti. In altre parole, imporrebbe al datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro di tener conto di essi quando effettua il </hi><hi rend="CharOverride-1">controllo a distanza e consentirebbe al lavoratore agile di disporre </hi><hi rend="CharOverride-1">del proprio tempo libero, senza intrusioni «datoriali» nella sua sfera </hi><hi rend="CharOverride-1">privata, e di usare gli strumenti di controllo e quelli </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro solo nel quadro del cd. «tempo di lavoro».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La novellazione sarebbe completa se la legge vigente, sulla scia di una </hi><hi rend="CharOverride-1">proposta di legge del 2020, adeguasse il controllo a distanza </hi><hi rend="CharOverride-1">sul lavoratore agile al diritto di disconnessione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, intimando al datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro di vigilare sulla sua osservanza (art. 2, 1</hi><hi rend="CharOverride-1">° comma, lett. i), DDL S. 1833, 20/9/2020). Infatti</hi><hi rend="CharOverride-1">, per quanto i contratti collettivi possano disporre lo spegnimento dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">server</hi><hi rend="CharOverride-1"> in certe fasce orarie in base alle esigenze del</hi><hi rend="CharOverride-1"> settore professionale o dell’azienda, non</hi><hi rend="CharOverride-1"> sempre essi ovviano alle difficoltà del lavoratore agile di far</hi><hi rend="CharOverride-1"> fronte alle pressioni del datore di lavoro. Non per nulla</hi><hi rend="CharOverride-1">, secondo la proposta di direttiva UE sul diritto di disconnessione</hi><hi rend="CharOverride-1">, i lavoratori sono disponibili per i datori di lavoro nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambito dell’orario di lavoro ma non al di fuori di esso e i cd. «periodi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di guardia» fanno parte dello stesso</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Tuttavia, visto e </hi><hi rend="CharOverride-1">considerato che esso non è regolato dal diritto dell’Unione </hi><hi rend="CharOverride-1">Europea e che gli Stati membri lo disciplinano diversamente, in </hi><hi rend="CharOverride-1">alcuni casi l’autonomia collettiva è chiamata a intervenire in </hi><hi rend="CharOverride-1">via sostitutiva (Ferrante 2008, 228 sgg.). Infatti, secondo la stessa </hi><hi rend="CharOverride-1">proposta di direttiva la Commissione Europea e gli Stati membri </hi><hi rend="CharOverride-1">dovrebbero incoraggiare le parti sociali a scambiarsi le migliori pratiche </hi><hi rend="CharOverride-1">e a garantire un approccio comune coordinato alle condizioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro esistenti, lasciando impregiudicati i diritti sociali e la mobilità </hi><hi rend="CharOverride-1">all’interno dell’Unione Europea</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>8. Conclusioni</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disciplina sul controllo a distanza nel lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">agile, pur avendo come perno l’art. 21, 1° comma, </hi><hi rend="CharOverride-1">della legge n. 81 del 2017, l’art. 4 St. </hi><hi rend="CharOverride-1">lav. e la normativa sulla </hi><hi rend="italic">privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, non regola adeguatamente l’</hi><hi rend="CharOverride-1">impiego dei dispositivi elettronici ad esso implicito, inducendo l’interprete ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> effettuare una considerazione generale, alla quale si può solo accennare</hi><hi rend="CharOverride-1"> in questa sede, ma che potrebbe essere oggetto di uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> studio approfondito in futuro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quando si parla di controllo a</hi><hi rend="CharOverride-1"> distanza sul lavoratore agile si nota l’assenza, in seno</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla legge del 2017, di una disciplina capace di andare</hi><hi rend="CharOverride-1"> oltre le anomalie interpretative e di far fronte ai fenomeni</hi><hi rend="CharOverride-1"> legati all’uso degli strumenti informatici e telematici propria di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale modalità di esecuzione della prestazione (Del Conte 2020, 199</hi><hi rend="CharOverride-1"> sgg.). Per disporre di simili caratteristiche e, dunque, per superare</hi><hi rend="CharOverride-1"> le criticità esegetiche menzionate, la suddetta regolamentazione dovrebbe essere rivisitata</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal legislatore interno alla luce di quanto stabilito dall’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 88 del Regolamento UE n. 679 del 2016. Dovrebbe, cio</hi><hi rend="CharOverride-1">è, contenere misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi </hi><hi rend="CharOverride-1">legittimi e dei diritti fondamentali dei lavoratori agili, soprattutto riguardo </hi><hi rend="CharOverride-1">alla trasparenza del trattamento e ai sistemi di monitoraggio sul </hi><hi rend="CharOverride-1">posto di lavoro. Inoltre, vista e considerata la peculiarità dei </hi><hi rend="CharOverride-1">diversi settori professionali in cui essi operano, dovrebbe essere integrata </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’autonomia collettiva, sia nazionale che di secondo livello, più </hi><hi rend="CharOverride-1">o meno negli stessi termini ai quali si è fatto </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento in precedenza. In sostanza, il legislatore e l’autonomia </hi><hi rend="CharOverride-1">collettiva, prendendo spunto dal disegno di legge del 20 settembre </hi><hi rend="CharOverride-1">2020</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_30_399-414.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, dovrebbero chiarire i dubbi lasciati irrisolti dalla suddetta legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 81 del 2017, senza, tuttavia, sconvolgerne l’impianto originario</hi><hi rend="CharOverride-1"> e senza mettere in pericolo l’effettività dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> agile.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Barbieri, M. 2017. “L’utilizzazione delle </hi><hi rend="CharOverride-1">informazioni raccolte: il Grande Fratello può attendere (forse).” In </hi><hi rend="italic">Controlli </hi><hi rend="italic">a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1">, diretto </hi><hi rend="CharOverride-1">da Patrizia Tullini, 183-208. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bellavista, A. 2018. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della</hi><hi rend="CharOverride-1"> riservatezza.” In </hi><hi rend="italic">Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e</hi><hi rend="italic"> del lavoro agile</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Gaetano Zilio Grandi e</hi><hi rend="CharOverride-1"> Marco Biasi, 621-32. Padova: Cedam.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Brollo, M. 2020. “</hi><hi rend="italic">Smart</hi><hi rend="CharOverride-1"> o </hi><hi rend="italic">Emergency Work</hi><hi rend="CharOverride-1">? Il lavoro agile al tempo della pandemia</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">Il lavoro nella giurisprudenza</hi><hi rend="CharOverride-1">, 6: 553-70.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Carinci, M. T</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2016. “Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dopo il «Jobs Act» (art. 23 D.</hi><hi rend="CharOverride-1">lgs. 151/2015): spunti per un dibattito.” </hi><hi rend="italic">Labour &amp; Law Issues,</hi><hi rend="CharOverride-1" > 1: III-XIV. </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1" >https://labourlaw.unibo.it/article/view/5994</hi></ref><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Conte, M. 2020. “Le prospettive del lavoro agile oltre l’emergenza.” In </hi><hi rend="italic">Il lavoro </hi><hi rend="italic">da remoto. Per una riforma dello</hi><hi rend="CharOverride-1"> smartworking </hi><hi rend="italic">oltre l’emergenza, </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di Michel Martone: 199-210. 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Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Spinelli, C. </hi><hi rend="CharOverride-1">2018. </hi><hi rend="italic">Tecnologie digitali e lavoro agile.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Bari: Cacucci.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tiraboschi, M</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2017. “Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la</hi><hi rend="CharOverride-1"> tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">Diritto delle relazioni industriali,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4: 921-77.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tullini, P. 2017. “Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo a distanza attraverso gli strumenti per rendere la prestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavorativa. 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Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zoli, C. </hi><hi rend="CharOverride-1">2016. “</hi><hi rend="italic">Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e </hi><hi rend="italic">la nuova struttura dell’art. 4, legge n. 300/</hi><hi rend="CharOverride-1">1970.” </hi><hi rend="italic">Variazioni su temi di diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, 4: 635-50.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-016-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’art. 4 St. lav. è stato rivisitato dall’art. 23 del d.lgs. 15 settembre 2015, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 151, attuativo dell’art. 1, comma settimo, lett. </hi><hi rend="CharOverride-1">f), della l. 10 dicembre 2014, n. 183, a sua </hi><hi rend="CharOverride-1">volta modificato dall’art. 5, comma secondo, del d.lgs. </hi><hi rend="CharOverride-1">24 settembre 2016, n. 185.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-015-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda la </hi><hi rend="italic">Raccomandazione</hi><hi rend="italic"> sul trattamento dei dati del lavoratore nel contesto occupazionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, Comitato</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, 1</hi><hi rend="CharOverride-1">° aprile 2015, e il </hi><hi rend="italic">Code of practice on the protection of workers’ personal</hi><hi rend="italic"> data</hi><hi rend="CharOverride-1">, OIL, 5 giugno 1997.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-014-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. la «</hi><hi rend="italic">Direttiva </hi><hi rend="italic">del presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l’</hi><hi rend="italic">attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della </hi><hi rend="italic">legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti </hi><hi rend="italic">regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la </hi><hi rend="italic">conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1° giugno 2017, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.funzionepubblica.gov.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-013-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si ritiene che l’elenco delle materie </hi><hi rend="CharOverride-1">derogabili sia tassativo e che non consenta ampliamenti per mezzo </hi><hi rend="CharOverride-1">di interpretazioni analogico-estensive, poiché, secondo l’art. 8, comma </hi><hi rend="CharOverride-1">2-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">, le specifiche intese «operano anche in deroga alle </hi><hi rend="CharOverride-1">disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma </hi><hi rend="CharOverride-1">2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro» (Corte cost. 4 ottobre 2011, n. 221, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">https://giurcost.org/decisioni/2011/0221o-11.html</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">), per cui l’effetto derogatorio può operare solo relativamente </hi><hi rend="CharOverride-1">alle materie menzionate dall’art. 8, 2° comma, della legge </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 148 del 2011.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-012-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare</hi><hi rend="CharOverride-1"> 7 novembre 2016, n. 2, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.isfol.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-011-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Garante </hi><hi rend="italic">Privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, 13 luglio 2016, n. 303, in </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2017, n. 2, II, 310 e Ministero del Lavoro, 18 giugno 2015, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.lavoro.gov.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-010-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 7 novembre 2016, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 2, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.isfol.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-009-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’Ispettorato Nazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Lavoro, nella circolare n. 2 del 2016, fa l</hi><hi rend="CharOverride-1">’esempio dell’uso obbligatorio dei sistemi GPS per il trasporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di portavalori superiore a euro 1.500.000,00.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-008-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. il Garante della Privacy (Garante </hi><hi rend="italic">Privacy</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Relazione 2016</hi><hi rend="CharOverride-1">, Roma, 2017, 96 e sgg., </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.garanteprivacy.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">), la giurisprudenza di merito (Trib. Pescara, 25 ottobre 2017, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">RIDL,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2018, II, 307), il Gruppo di lavoro sull’</hi><hi rend="CharOverride-1">elaborazione dei dati personali sul luogo di lavoro (Gruppo di </hi><hi rend="CharOverride-1">Lavoro </hi><hi rend="italic">ex </hi><hi rend="CharOverride-1">art. 29, </hi><hi rend="italic">Parere n. 2, 8 giugno 2017,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 16 sgg., in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.garanteprivacy.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">), il Comitato dei Ministri agli Stati </hi><hi rend="CharOverride-1">Membri del 1° aprile 2015 (</hi><hi rend="italic">Raccomandazione CM/Rec(2015)5 </hi><hi rend="italic">sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1° aprile </hi><hi rend="CharOverride-1">2015, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.garanteprivacy.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">) e la CEDU (v. CEDU, </hi><hi rend="CharOverride-1">5 settembre 2017, n. 61496/08, </hi><hi rend="italic">Barbulescu vs. Romania</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Lav. dir. Eur.,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2018, n. 1, 1 sgg.).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-007-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 26 luglio 2017, n. 4, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.isfol.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-006-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Cass. 8 novembre 2016, n. 22662, in </hi><hi rend="italic">Riv. </hi><hi rend="italic">giur. lav.,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2017, n. 3, II, 276 sgg., con nota</hi><hi rend="CharOverride-1"> di M. E. Sauro</hi><hi rend="italic">, I controlli difensivi tra tutela del</hi><hi rend="italic"> patrimonio aziendale e tutela della riservatezza</hi><hi rend="CharOverride-1">; Cass. 5 ottobre 2016</hi><hi rend="CharOverride-1">, n. 19922, in </hi><hi rend="italic">Riv. giur. lav.,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2017, n. 1, </hi><hi rend="CharOverride-1">II, 29 sgg., con nota di A. Trojsi, Badge </hi><hi rend="italic">e</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">gps: </hi><hi rend="italic">strumenti di controlli (e probatori), prima e dopo il</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">jobs act.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-005-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Agcom – Agcm – Garante privacy, Big Data. </hi><hi rend="italic">Linee guida e raccomandazioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> policy. </hi><hi rend="italic">Indagine conoscitiva congiunta</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2 luglio 2019, </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.garanteprivacy.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-004-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La disciplina</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislativa si «innesta» nel quadro dei limiti imposti, da quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 2003, ai poteri datoriali riguardo alla collocazione e alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> durata della prestazione lavorativa (Ferrante 2008, 265 sgg.).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">DDL S. 1833, </hi><hi rend="italic">Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile e l</hi><hi rend="italic">’introduzione del diritto alla disconnessione per il benessere psico-fisico</hi><hi rend="italic"> dei lavoratori e dei loro affetti</hi><hi rend="CharOverride-1">, 20 settembre 2020, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/09/53042</hi><hi rend="CharOverride-3">.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo </hi><hi rend="CharOverride-1">recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (2019/2181(</hi><hi rend="CharOverride-1">INL)), 21 gennaio 2021, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">www.europarl.europa.eu/doceo/</hi><hi rend="CharOverride-3">document/A-9-2020-0246_EN.html</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">, punto 10. Cfr. </hi><hi rend="CharOverride-1">anche l’accordo quadro sulla digitalizzazione sottoscritto il 22 giugno </hi><hi rend="CharOverride-1">2020 dall’European Trade Union Confederation e dalle organizzazioni datoriali </hi><hi rend="CharOverride-1">BusinessEurope, Ceep e Sme United.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda la Risoluzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla disconnessione, cit., punto 10.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_30_399-414.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">DDL S. 1833, </hi><hi rend="italic">Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia </hi><hi rend="italic">di lavoro agile e l’introduzione del diritto alla disconnessione </hi><hi rend="italic">per il benessere psico-fisico dei lavoratori e dei loro affetti</hi><hi rend="CharOverride-1">, 20 settembre 2020, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-3">http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/09/53042.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Ombretta Dessì, University of Cagliari, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">odessi@unica.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-7694-656X</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Ombretta Dessì, <hi rend="italic">Il controllo a distanza del lavoratore agile ,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.23</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -17, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
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