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        <title type="main" level="a">La libertà come non dominio. Il contrasto all’uso arbitrario del potere attraverso la ragionevolezza, le clausole generali e l’abuso del diritto</title>
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            <forename>Riccardo</forename>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
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        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.25</idno>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>The article deals with freedom as non-domination, emphasising the importance of protecting individual freedoms against arbitrary power. 
Through an approach that integrates theories of influential thinkers such as Amartya Sen, Martha Nussbaum, and in dialogue with Riccardo Del Punta, the author provides a comprehensive framework for reinterpreting labour law.</p>
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            <item>Freedom as non-domination</item>
            <item>labour law</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.25<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.25" /></p>
      <div><head>La libertà come non dominio. Il contrasto all’uso arbitrario del potere attraverso la ragionevolezza, <lb/>le clausole generali e l’abuso del diritto<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-024">1</ref></hi></hi></head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo Diamanti</hi></p><p rend="text_top ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">1. </hi><hi rend="italic">I riferimenti</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il richiamo di Riccardo </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta alla teoria delle Capabilities è ben noto, e </hi><hi rend="CharOverride-1">vi sono numerosi saggi, anche in inglese, dove Riccardo valuta </hi><hi rend="CharOverride-1">le possibili ricadute di questa teoria sugli istituti lavoristici e </hi><hi rend="CharOverride-1">le connesse implicazioni in materia di interpretazione e attività legislativa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-023">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Accanto alla teoria delle Capabilities, l’altro grande punto di riferimento teorico nel pensiero di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Riccardo è la teoria della «libertà come non dominio» della</hi><hi rend="CharOverride-1"> scuola di pensiero repubblicana, molto più nota nel mondo anglosassone</hi><hi rend="CharOverride-1"> che nella nostra esperienza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-022">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di una scuola </hi><hi rend="CharOverride-1">di pensiero che vede tra i sui principali punti di </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento l’opera di Philip Pettit, in particolare nel libro «</hi><hi rend="CharOverride-1">Il repubblicanesimo – una teoria della libertà e del governo», pubblicato </hi><hi rend="CharOverride-1">in Italia nel 2000 (Feltrinelli) e, con la Oxford University </hi><hi rend="CharOverride-1">Press in inglese nel 1997, con il titolo «Republicanism: a </hi><hi rend="CharOverride-1">theory of freedom and government» (Pettit 1997).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’idea di </hi><hi rend="CharOverride-1">fondo di questo saggio non è quella di dedicare uno </hi><hi rend="CharOverride-1">specifico approfondimento alle teorie filosofiche che hanno in qualche modo </hi><hi rend="CharOverride-1">influenzato il pensiero di Riccardo, ma illustrarne i contenuti essenziali, </hi><hi rend="CharOverride-1">per poi valutare le possibili ricadute dell’ambito del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro, che era poi ciò che a lui interessava.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma prima di analizzare i contenuti è opportuna una premessa metodologica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo, per </hi><hi rend="CharOverride-1">formazione culturale, non era solito aderire incondizionatamente ad una specifica </hi><hi rend="CharOverride-1">teoria sposandone integralmente il contenuto. Il suo non era un </hi><hi rend="CharOverride-1">approccio dogmatico, ma molto pragmatico, pur con ampio spessore teorico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La prima domanda che si faceva, anche in relazione alla </hi><hi rend="CharOverride-1">teoria repubblicana della libertà come non dominio, era se potesse </hi><hi rend="CharOverride-1">essere utile prenderla in considerazione e quali conseguenze ne sarebbero </hi><hi rend="CharOverride-1">potute derivare in ambito lavoristico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Aveva piena consapevolezza della impossibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">di individuare una teoria generale che potesse illuminare ogni aspetto </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’esperienza giuslavoristica, troppo complessa per essere racchiusa in una </hi><hi rend="CharOverride-1">sola chiave di lettura.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mentre nel mondo della fisica gli </hi><hi rend="CharOverride-1">scienziati continuano ad interrogarsi sulla possibilità di individuare una «teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">del tutto», che unifichi la fisica quantistica e la relatività </hi><hi rend="CharOverride-1">generale in un’unica spiegazione, Riccardo riteneva che un simile approccio nel mondo del diritto del lavoro fosse velleitario </hi><hi rend="CharOverride-1">e sostanzialmente inconsistente (Del Punta 2023, 207).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Viceversa singoli aspetti </hi><hi rend="CharOverride-1">del pensiero di teorie filosofiche, o sociali o economiche, possono </hi><hi rend="CharOverride-1">essere utili a guidare l’interpretazione e l’applicazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa, la ricostruzione sistematica ed anche la stessa legislazione, in </hi><hi rend="CharOverride-1">relazione a specifici istituti giuslavoristici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La condivisione di valori espressi </hi><hi rend="CharOverride-1">su altri piani del pensiero umano e la conseguente elaborazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di principi, possono aiutare ad orientarsi e a muoversi su </hi><hi rend="CharOverride-1">binari di coerenza in rotte ben chiare.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La sua attenta </hi><hi rend="CharOverride-1">valutazione di ogni aspetto dell’esperienza giuslavoristica nell’ambito di </hi><hi rend="CharOverride-1">orientamenti culturali più vasti, lo portava a ritenere che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">opportunità di ancorarsi a scelte filosofiche generali, assumesse valenze diverse in sistemi caratterizzati da costituzioni rigide rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">a realtà dove non esistono (Del Punta 2023, 205). Certamente </hi><hi rend="CharOverride-1">nel mondo anglosassone la ricerca di valori e conseguenti principi </hi><hi rend="CharOverride-1">ispiratori si pone in modo più stringente rispetto a sistemi, </hi><hi rend="CharOverride-1">come il nostro, dove le scelte di valori e l’</hi><hi rend="CharOverride-1">elaborazione di principi si trovano per buona parte già inseriti </hi><hi rend="CharOverride-1">nella Costituzione, anche se attraverso un bilanciamento di interessi mai </hi><hi rend="CharOverride-1">statico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur con questo approccio metodologico mai totalizzante, Riccardo riteneva </hi><hi rend="CharOverride-1">che la teoria delle capabilities di Amartya Sen (1999; 2010) </hi><hi rend="CharOverride-1">e Martha Nussbaum (2011) e la teoria della libertà come </hi><hi rend="CharOverride-1">non dominio di Philip Pettit, con le variazioni di Frank </hi><hi rend="CharOverride-1">Lovett (2010), potessero essere utili nel rileggere alcune parti del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro, in una prospettiva sistematica, precisando anche che </hi><hi rend="CharOverride-1">concetti collegati a visioni filosofiche e politiche dovrebbero essere necessariamente </hi><hi rend="CharOverride-1">filtrati per ricavarne applicazioni e linee guida nell’ambito del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riprendendo le parole illuminanti di Riccardo «quel </hi><hi rend="CharOverride-1">che serve è un riferimento assiologico che, tenendo fermo il </hi><hi rend="CharOverride-1">concetto dell’impegno sociale dello Stato in una con l’</hi><hi rend="CharOverride-1">essenziale funzione di intermediazione svolta dai sindacati, e senza disconoscere il bisogno di </hi><hi rend="CharOverride-1">protezione del lavoratore subordinato, sappia però guardare al di là </hi><hi rend="CharOverride-1">di tale prospettiva difensiva, che poi è quella della socialdemocrazia </hi><hi rend="CharOverride-1">classica, per proiettarsi verso l’obiettivo positivo della «soggettivazione» del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore, da considerare come il più profondo tra i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">sottesi alla materia» (Del Punta 2020, 54). In una dimensione </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa incentrata, riprendendo ancora le parole di Riccardo, sul primato </hi><hi rend="CharOverride-1">« ….della “libertà sostanziale” di ciascuna persona di poter essere o fare</hi><hi rend="CharOverride-1"> quello che desidera e quindi su una libertà che si</hi><hi rend="CharOverride-1"> proietta oltre il liberalismo classico nella misura in cui presuppone</hi><hi rend="CharOverride-1"> che lo Stato si preoccupi delle effettive possibilità di soddisfacimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle aspirazioni di vita dei suoi cittadini» (Del Punta 2020</hi><hi rend="CharOverride-1">, 55).</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">2. </hi><hi rend="italic">La teoria repubblicana in pillole</hi><hi rend="CharOverride-1">. Fatte queste premesse metodologiche, la teoria repubblicana di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Philip Pettit trova fondamento nell’analisi del rapporto tra cittadino</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Stato nella Repubblica Romana, per esaminarne poi gli sviluppi</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel corso del Medioevo e soprattutto nel Rinascimento, portando l</hi><hi rend="CharOverride-1">’attenzione sul pensiero di alcuni autori anglosassoni nel XVIII secolo</hi><hi rend="CharOverride-1">, per coglierne gli sviluppi nella rivoluzione americana e poi via</hi><hi rend="CharOverride-1"> via sino ai nostri giorni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La teoria assume tra i</hi><hi rend="CharOverride-1"> suoi concetti fondanti quello della libertà intesa come non dominio</hi><hi rend="CharOverride-1">, da ritenersi distinta rispetto all’idea classica del pensiero liberale</hi><hi rend="CharOverride-1"> della libertà come non interferenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-021">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La teoria repubblicana si </hi><hi rend="CharOverride-1">concentra sulla possibilità attribuita ad una parte di esercitare un </hi><hi rend="CharOverride-1">potere arbitrario sull’altra. E ciò non richiede che il </hi><hi rend="CharOverride-1">potere sia effettivamente esercitato, con conseguente interferenza. La sola possibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">che lo sia è sufficiente a comprimere la libertà di non essere </hi><hi rend="CharOverride-1">dominati. Mentre l’approccio del pensiero liberale considera interferenza ogni </hi><hi rend="CharOverride-1">intervento eteronomo della legge, il pensiero repubblicano recupera il ruolo </hi><hi rend="CharOverride-1">della legge come strumento essenziale di contrasto all’arbitrio del </hi><hi rend="CharOverride-1">potere, ponendo limiti a tutela della libertà sostanziale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">separazione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo e la creazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di strumenti di controllo delle posizioni tendenzialmente dominanti, costituiscono un </hi><hi rend="CharOverride-1">baluardo imprescindibile a difesa della libertà individuale (Pettit 1997, 213 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla tendenziale astensione del pensiero liberale puro, la teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">repubblicana sostituisce la ricerca costante di una architettura costituzionale che </hi><hi rend="CharOverride-1">limiti le occasioni di esercizio di un potere arbitrario.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il </hi><hi rend="CharOverride-1">pensiero di Pettit, che si pone su un piano più </hi><hi rend="CharOverride-1">generale, non presta particolare attenzione al ruolo della contrattazione collettiva nella limitazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">arbitrio, ma certamente non lo esclude.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nell’elaborazione di Frank </hi><hi rend="CharOverride-1">Lovett, l’attenzione al contrasto al dominio arbitrario è posta </hi><hi rend="CharOverride-1">con maggiore accentuazione sul piano delle relazioni sociali e delle </hi><hi rend="CharOverride-1">relative dinamiche.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In particolare Lovett individua tre elementi che possono </hi><hi rend="CharOverride-1">caratterizzare la relazione tra datore di lavoro e lavoratore sotto </hi><hi rend="CharOverride-1">il profilo del dominio: il concetto di dipendenza (dependency), lo </hi><hi rend="CharOverride-1">squilibrio di potere (power imbalance) e l’arbitrio (arbitrariness) (Lovett </hi><hi rend="CharOverride-1">2010, 39 sgg.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La dipendenza è presente ogni qual volta </hi><hi rend="CharOverride-1">il costo di uscita dalla relazione da parte del lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">sia tale da scoraggiare il passaggio ad altro tipo di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, con conseguente dipendenza e deterrenza rispetto a tale passaggio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva la dipendenza può riguardare anche lavoratori che godono</hi><hi rend="CharOverride-1"> di buoni trattamenti economici e non dovrebbe essere confusa con</hi><hi rend="CharOverride-1"> la subordinazione che è strettamente inerente alla relazione di rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro subordinato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il secondo fattore di dominio, lo squilibrio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di poteri, è fisiologicamente collegato alla relazione contrattuale di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> subordinato dove l’esercizio del potere direttivo rientra nelle prerogative</hi><hi rend="CharOverride-1"> manageriali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine l’arbitrio è collegato all’assenza di efficaci</hi><hi rend="CharOverride-1"> limiti sostanziali e/o procedurali di natura legale all’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle prerogative manageriali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se per un verso Pettit pone l</hi><hi rend="CharOverride-1">’accento sulla libertà dal dominio arbitrario non solo a livello istituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma anche nell’ambito delle relazioni contrattuali, l’attenzione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Lovett viene posta sostanzialmente sugli strumenti sociali che possono garantire</hi><hi rend="CharOverride-1"> una maggior libertà dal dominio come, ad es., un reddito</hi><hi rend="CharOverride-1"> universale di base incondizionato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da questa esposizione, inevitabilmente sommaria, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> potrebbe ricavare la convinzione che il pensiero repubblicano di Pettit</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Lovett non sia particolarmente originale, e riprenda spunti che</hi><hi rend="CharOverride-1"> si sono sviluppati in varie aree culturali sin dal diciottesimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> secolo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma ciò che a Riccardo interessava, probabilmente non era</hi><hi rend="CharOverride-1"> tanto l’originalità (che peraltro non può mai essere assoluta</hi><hi rend="CharOverride-1">), quanto il tentativo di offrire una ricostruzione filosofica-politica e</hi><hi rend="CharOverride-1"> istituzionale organicamente collegata ad un preciso punto focale: la libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à sostanziale di individui e gruppi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E ciò non costituisce affatto un dato acquisito per sempre</hi><hi rend="CharOverride-1">, come può ricavarsi dalla spinta tendenzialmente egemonica che vari sistemi</hi><hi rend="CharOverride-1"> autoritari pretendono oggi di esercitare, giustificando l’eliminazione delle libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> democratiche, considerate una ipocrita foglia di fico, come necessaria ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> auspicabile, nel nome della protezione di presunti valori tradizionali, religiosi</hi><hi rend="CharOverride-1"> e culturali e di una presunta maggiore efficienza di governo</hi><hi rend="CharOverride-1">, spesso smentita dai fatti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel contesto attuale molti Governi autocratici</hi><hi rend="CharOverride-1"> propongono il loro modello come direttamente contrapposto alle democrazie occidentali</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed ai loro valori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva la protezione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà individuale, di quella che Riccardo definiva libertà sostanziale, ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> il contrasto ad ogni forma di discriminazione, vengono visti come</hi><hi rend="CharOverride-1"> inutili orpelli delle decadenti società occidentali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senza dimenticare che, nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambito dell’Unione Europea, due paesi (Polonia e Ungheria) hanno adottato provvedimenti legislativi che compromettono </hi><hi rend="CharOverride-1">gravemente la separazione dei poteri.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo contesto storico, che </hi><hi rend="CharOverride-1">Riccardo ha vissuto con preoccupazione nella fase finale della sua </hi><hi rend="CharOverride-1">vita, ogni manifestazione di pensiero che si prefigge l’obiettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">di difendere ed espandere tutte le manifestazioni di libertà contro </hi><hi rend="CharOverride-1">poteri arbitrari, deve forse essere valutata con attenzione e non </hi><hi rend="CharOverride-1">con sufficienza, al di là di ogni considerazione sulla sua </hi><hi rend="CharOverride-1">maggiore o minore originalità.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">3. </hi><hi rend="italic">Le ricadute nell’ambito lavoristico negli ordinamenti anglosassoni</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">In una pubblicazione di qualche </hi><hi rend="CharOverride-1">anno fa sui fondamenti filosofici del diritto del lavoro (Collins, </hi><hi rend="CharOverride-1">Lester, Mantouvalou 2018), vari autori anglosassoni hanno esaminato i possibili </hi><hi rend="CharOverride-1">collegamenti tra teorie filosofiche di carattere generale e diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro tra cui, ma non solo, la teoria di libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">come non dominio e la teoria delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1">, su cui ha portato particolare attenzione Riccardo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In</hi><hi rend="CharOverride-1"> un intervento intitolato </hi><hi rend="italic">Civic Repubblican Political Theory and Labour Law</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">(in Collins, Lester, Mantouvalou 2018, 104 sgg.), David Cabrelli </hi><hi rend="CharOverride-1">e Rebecca Zahn, analizzano in dettaglio la teoria civica repubblicana </hi><hi rend="CharOverride-1">di Pettit e Lovett evidenziandone le convergenze e divergenze, sottolineando </hi><hi rend="CharOverride-1">la distinzione dalla teoria classica liberale della libertà come non </hi><hi rend="CharOverride-1">interferenza, con possibili effetti di riequilibrio contrattuale su quella che </hi><hi rend="CharOverride-1">viene definita come correttezza sostanziale (</hi><hi rend="italic">substantive fairness</hi><hi rend="CharOverride-1">) nella relazione contrattuale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa maggiore libertà nella ricostruzione di Cabrelli e Zahn può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere raggiunta attraverso la protezione procedurale e sostanziale della legge, </hi><hi rend="CharOverride-1">che costituisce una interferenza auspicabile a fronte di un evidente </hi><hi rend="CharOverride-1">squilibrio contrattuale sia nei rapporti di lavoro subordinato sia nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito di quei rapporti contrattuali relativi a lavoratori definiti negli ordinamenti </hi><hi rend="CharOverride-1">anglosassoni come </hi><hi rend="italic">semi-dependent workers</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa interferenza legislativa dovrebbe auspicabilmente </hi><hi rend="CharOverride-1">concentrarsi sul tema della cessazione del rapporto (</hi><hi rend="italic">Wrongful and unfair </hi><hi rend="italic">dismissal</hi><hi rend="CharOverride-1">) nella realizzazione di norme a tutela di una retribuzione </hi><hi rend="CharOverride-1">minima, o comunque a protezione dei salari (</hi><hi rend="italic">minimum wage and </hi><hi rend="italic">wage protection</hi><hi rend="CharOverride-1">) e norme limitative dei poteri manageriali in ordine </hi><hi rend="CharOverride-1">a variazioni della relazione contrattuale (ad es. mansioni o luogo </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un ruolo particolare nell’applicazione di queste normative </hi><hi rend="CharOverride-1">ha, secondo questi autori, il controllo di buona fede, istituto </hi><hi rend="CharOverride-1">implicito nei termini della relazione contrattuale anche nella </hi><hi rend="italic">Common Law</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">identificato anche come «</hi><hi rend="italic">mutual trust and confidence</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In particolare, nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento inglese, ma anche in Australia e negli Stati Uniti, può essere oggi rinvenuto un dovere generale di</hi><hi rend="CharOverride-1"> buona fede cui viene attribuito un contenuto minimo, in assenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di specifiche previsioni, di comportamento corretto ed onesto («the «core</hi><hi rend="CharOverride-1">» requirement of the good-faith duty is that a party</hi><hi rend="CharOverride-1"> behaves honestly»).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella valutazione della correttezza del comportamento, secondo la</hi><hi rend="CharOverride-1"> Corte d’Appello inglese, assume un ruolo rilevante il giudizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ragionevolezza (</hi><hi rend="italic">reasonableness</hi><hi rend="CharOverride-1">) «…this duty may be breached by conduct</hi><hi rend="CharOverride-1"> taken in bad faith, which could include conduct which would</hi><hi rend="CharOverride-1"> be regarded as «commercially unacceptable by reasonable and honest people</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-020">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, in un caso in cui la minoranza dei soci contestava </hi><hi rend="CharOverride-1">la decisione della maggioranza di rimuovere l’amministratore delegato e </hi><hi rend="CharOverride-1">il direttore generale, considerata come abuso di maggioranza, con pregiudizio </hi><hi rend="CharOverride-1">per i soci di minoranza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Negli ordinamenti anglosassoni la buona </hi><hi rend="CharOverride-1">fede va di fatto a confluire con una valutazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">condotta sotto il profilo della correttezza che a sua volta </hi><hi rend="CharOverride-1">appare strettamente legata alla ragionevolezza (</hi><hi rend="italic">reasonableness</hi><hi rend="CharOverride-1">) e si sovrappone al </hi><hi rend="CharOverride-1">principio di «mutual trust and confidence».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un comportamento di malafede </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle circostanze concrete del caso può integrare una violazione contrattuale </hi><hi rend="CharOverride-1">con conseguente possibile risarcimento del danno. Nel Regno Unito il </hi><hi rend="CharOverride-1">concetto di «mutual trust and confidence» è stato ritenuto da </hi><hi rend="CharOverride-1">molti autori idoneo a creare obblighi specifici in campo lavoristico, </hi><hi rend="CharOverride-1">come il divieto di comportamenti vessatori che ledano la dignità </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore, l’obbligo di non usare in modo irragionevole e sproporzionato le prerogative e poteri</hi><hi rend="CharOverride-1"> manageriali e, talvolta, per introdurre obblighi procedurali (ad esempio obbligo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di preavviso nell’assunzione di determinate decisioni organizzative che incidono</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulla posizione del singolo). La giurisprudenza si è progressivamente adeguata</hi><hi rend="CharOverride-1">, seppur con qualche iniziale resistenza, che viceversa non ha avuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’utilizzare la buona fede per ritenere illegittimi, in determinate</hi><hi rend="CharOverride-1"> circostanze, scioperi proclamati</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-019">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il parametro o lo standard di </hi><hi rend="italic">reasonableness </hi><hi rend="CharOverride-1">è quindi utilizzato negli ordinamenti di </hi><hi rend="italic">common law</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-018">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambito di una riflessione globale sulle prospettive del diritto del lavoro Guy Davidov indica, tra gli standards che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ritiene opportuno utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi lavoristici più</hi><hi rend="CharOverride-1"> avanzati, la buona fede, le prerogative manageriali, e la proporzionalità</hi><hi rend="CharOverride-1">, posta in stretta relazione con la ragionevolezza, intesa come razionalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> della decisione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-017">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur dopo una iniziale resistenza, ancorata alla </hi><hi rend="CharOverride-1">tradizionale visione della </hi><hi rend="italic">Common Law</hi><hi rend="CharOverride-1">, nella giurisprudenza si è così </hi><hi rend="CharOverride-1">progressivamente ritenuto esistente un implicito obbligo di buona fede, nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito di una relazione fondata sulla reciproca fiducia, che può assumere una funzione integrativa, prescrivendo determinati comportamenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudizi di buona fede e ragionevolezza, nella valutazione del comportamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale nell’ambito della relazione contrattuale lavoristica, possono portare secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> Cabrelli e Zahn ad una diminuzione dello squilibrio contrattuale di</hi><hi rend="CharOverride-1"> poteri, e quindi ad un minore dominio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >«As for </hi><hi rend="CharOverride-1" >the implied terms of good faith or mutual trust and </hi><hi rend="CharOverride-1" >confidence, to the extent that they control the power imbalance </hi><hi rend="CharOverride-1" >in personal work relationships and the level of arbitrariness exerted </hi><hi rend="CharOverride-1" >by the employer, it is abundantly clear that part of </hi><hi rend="CharOverride-1" >their ethos is to produce a diminution in domination» (Cabrelli, </hi><hi rend="CharOverride-1" >Zahn 2018, 121).</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">4. </hi><hi rend="italic">Spunti derivanti dalla teoria repubblicana della libertà come non dominio per il nostro diritto del lavoro. Il controllo dei poteri datoriali attraverso le clausole generali di correttezza e buona fede, la ragionevolezza e l’abuso del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">La connessione tra l’idea di </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà sostanziale come non dominio e le tutele legislative tese </hi><hi rend="CharOverride-1">a riequilibrare lo squilibrio della relazione contrattuale e lavoristica è </hi><hi rend="CharOverride-1">evidente, ed è stata valorizzata da Riccardo Del Punta (2023, 216 sgg.), cogliendo il chiaro</hi><hi rend="CharOverride-1"> nesso tra disciplina legale a tutela della parte debole, limitativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei poteri datoriali, e riduzione del dominio stesso. Riduzione che</hi><hi rend="CharOverride-1"> si realizza non soltanto con limitazioni legali al potere, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche attraverso meccanismi partecipativi (Breen 2017, 419).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Cercando di individuare</hi><hi rend="CharOverride-1"> ulteriori modalità di limitazione dell’esercizio arbitrario del potere datoriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’ambito della relazione contrattuale lavoristica, si può portare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’attenzione non tanto e non solo sulle specifiche norme di fattispecie che </hi><hi rend="CharOverride-1">assolvono a questa funzione limitativa e riequilibratrice, ma anche su </hi><hi rend="CharOverride-1">strumenti di carattere generale, in parte previsti dalla stessa legge </hi><hi rend="CharOverride-1">in parte ricavabili da principi, quali le clausole generali di </hi><hi rend="CharOverride-1">buona fede e correttezza e l’applicazione del principio di </hi><hi rend="CharOverride-1">ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva può anche essere toccato il tema </hi><hi rend="CharOverride-1">molto controverso dell’abuso del diritto.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">5. </hi><hi rend="italic">La rilevanza degli istituti di carattere generale</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Preliminarmente è comunque </hi><hi rend="CharOverride-1">opportuno sottolineare come le clausole di buona fede e correttezza </hi><hi rend="CharOverride-1">hanno rilevanza per entrambe le parti del rapporto e quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">anche per il soggetto debole della relazione contrattuale lavoristica. In </hi><hi rend="CharOverride-1">questo senso appaiono neutre. Stesse considerazioni in ordine alla ragionevolezza </hi><hi rend="CharOverride-1">che costituisce strumento di carattere generale nella valutazione concreta del </hi><hi rend="CharOverride-1">comportamento non solo del datore di lavoro ma anche del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore, così come per l’abuso del diritto che può </hi><hi rend="CharOverride-1">ricomprendere anche abusi dei lavoratori nell’esercizio dei loro diritti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, pur non essendo preordinati esclusivamente alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> riduzione del «dominio datoriale», questi strumenti generali possono senz’altro</hi><hi rend="CharOverride-1"> assolvere ad una funzione riequilibratrice e di limitazione dell’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> arbitrario del potere da parte del datore di lavoro.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">6</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">I riferimenti normativi e i richiami giurisprudenziali.</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Nella nostra legislazione il richiamo alle clausole generali di buona</hi><hi rend="CharOverride-1"> fede e correttezza è espressamente contenuto in diversi articoli nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> codice civile (artt. 1375 – 1376 – 1337 – 1358 – 1391 – 1460 c</hi><hi rend="CharOverride-1">.c. per la buona fede e art. 1175 c.c</hi><hi rend="CharOverride-1">. per la correttezza,) ed esiste in merito una vastissima letteratura</hi><hi rend="CharOverride-1"> in ambito civilistico, processualcivilistico, amministrativistico, commercialistico, tributario e giuslavoristico</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-016">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur essendo stati avanzati dubbi sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità delle decisioni (Ferrajoli 2017), è un </hi><hi rend="CharOverride-1">dato di fatto che anche il principio di ragionevolezza sia </hi><hi rend="CharOverride-1">richiamato non raramente dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di merito, dalla Corte di Giustizia, così come dalla stessa </hi><hi rend="CharOverride-1">Corte Costituzionale nell’ambito del giudizio di legittimità sulle leggi, </hi><hi rend="CharOverride-1">dove, come è stato autorevolmente evidenziato da Marta Cartabia «ha </hi><hi rend="CharOverride-1">ormai guadagnato una sua autonomia rispetto al testo della Costituzione»</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Cartabia 2013) e viene utilizzato congiuntamente a quello di proporzionalità, senza alcuna distinzione</hi><hi rend="CharOverride-1">, pur avendo in realtà entrambi una loro autonomia concettuale, attraverso</hi><hi rend="CharOverride-1"> la tecnica del bilanciamento dei diritti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-015">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Frequenti sono i </hi><hi rend="CharOverride-1">richiami alla ragionevolezza nei principi di diritto contrattuale europeo (PECL) </hi><hi rend="CharOverride-1">e nel DCFR (Draft Common Frame of Reference) del 2009</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-014">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma anche nell’ambito della normativa civilistica vi sono numerosi</hi><hi rend="CharOverride-1"> richiami alla ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così a mero titolo esemplificativo nell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1711 comma 2 c.c., secondo cui il mandatario pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante e tali che non possano</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che il mandante</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbia dato la sua approvazione, ed ancora nell’art. 1365</hi><hi rend="CharOverride-1"> c.c., secondo cui quando in un contratto si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> espresso un caso al fine di spiegare un patto, non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragione, può estendersi lo stesso patto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Od ancora si fa</hi><hi rend="CharOverride-1"> riferimento a un tempo ragionevole entro cui l’agente ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto alla provvigione anche su affari conclusi dopo lo scioglimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contratto (art. 1648 comma 3 c.c.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di concorrenza e liberalizzazioni, l’art. 1 della legge 24</hi><hi rend="CharOverride-1"> marzo 2012 n. 27, al comma 1, lettera B, prevede</hi><hi rend="CharOverride-1"> che siano abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle attività economiche non adeguati o non </hi><hi rend="italic">proporzionati</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle finalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à pubbliche perseguite, nonché disposizioni nell’ambito di programmazioni e </hi><hi rend="CharOverride-1">pianificazioni territoriali o temporali «che pongono limiti, programmi e controlli </hi><hi rend="CharOverride-1">non ragionevoli ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate» </hi><hi rend="CharOverride-1">condizionando l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso </hi><hi rend="CharOverride-1">di nuovi operatori economici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al secondo comma si prevede poi </hi><hi rend="CharOverride-1">che le disposizioni che recano divieti e restrizioni varie all’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio di attività economiche «sono in ogni caso interpretate e applicate</hi><hi rend="CharOverride-1"> in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionate alle perseguite finalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di interesse pubblico generale».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nell’ambito del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> vi è il riferimento a ragionevoli accomodamenti prima di procedere</hi><hi rend="CharOverride-1"> al licenziamento del disabile, sulla base delle Convenzioni Internazionali ONU</hi><hi rend="CharOverride-1">, delle norme dell’ordinamento eurounitario, e della stessa disposizione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> legge nazionale (art. 9, comma 4 ter, legge 9.8</hi><hi rend="CharOverride-1">.2013 n. 99), a cui è seguita una sentenza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> fondamentale importanza della Sezione Lavoro della Cassazione la n. 6947</hi><hi rend="CharOverride-1">/2021</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-013">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, che ha approfonditamente trattato il tema della ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Rispetto all’abuso del diritto è noto anche come l’art. 7 del </hi><hi rend="CharOverride-1">progetto definitivo del codice civile contenuto tra le disposizioni generali </hi><hi rend="CharOverride-1">sull’applicazione della legge prevedeva che «nessuno può esercitare il </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto medesimo gli è riconosciuto», e che tale disposizione non </hi><hi rend="CharOverride-1">è stata poi inserita nel testo finale. Un accostamento all’</hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto può rinvenirsi, pur con differenziazioni, nel divieto di atti emulativi ex art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 833 c.c. A sua volta l’art. 54 della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Carta Europea dei Diritti Fondamentali, (Carta di Nizza) è intitolato</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella rubrica «Divieto dell’abuso del diritto» prevedendo che «nessuna</hi><hi rend="CharOverride-1"> disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di</hi><hi rend="CharOverride-1"> comportare un diritto di esercitare un’attività o compiere un</hi><hi rend="CharOverride-1"> atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> previste dalla presente Carta». In tema si veda anche art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 17 della CEDU.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ambito tributario l’abuso del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> è disciplinato dall’art. 10 bis della legge 212/2000</hi><hi rend="CharOverride-1">, ed è integrato in presenza di operazioni prive di sostanza</hi><hi rend="CharOverride-1"> economica, preordinate ad ottenere solo benefici fiscali, in contrasto con</hi><hi rend="CharOverride-1"> le finalità delle norme fiscali o con i principi dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ordinamento tributario</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-012">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’abuso del diritto è disciplinato in Germania (paragrafo 226 codice civile), in </hi><hi rend="CharOverride-1">Portogallo, (art. 334 codice civile), in Spagna (art 7, comma </hi><hi rend="CharOverride-1">2, disposizioni preliminari al codice civile), in Olanda (art. 13 </hi><hi rend="CharOverride-1">codice del 1992), in Grecia (art. 281 del codice civile), </hi><hi rend="CharOverride-1">in Svizzera (art. 2 del codice civile), ed è invece </hi><hi rend="CharOverride-1">fondato su una base giurisprudenziale in Francia.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">7. </hi><hi rend="italic">Le distinzioni teoriche e l’applicazione pratica</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Richiamati alcuni </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimenti normativi agli istituti generali di cui stiamo parlando, il </hi><hi rend="CharOverride-1">tema della distinzione tra clausole generali di buona fede e </hi><hi rend="CharOverride-1">correttezza, ragionevolezza e abuso del diritto è stato più volte </hi><hi rend="CharOverride-1">affrontato nel diritto civile con soluzioni diverse, anche se poi </hi><hi rend="CharOverride-1">di fatto i profili di interferenza sono molteplici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Certamente l’</hi><hi rend="CharOverride-1">aspetto definitorio ha sempre grande rilevanza. Tuttavia, nell’a</hi><hi rend="CharOverride-1">nalizzare questi strumenti, il profilo di maggiore interesse per le ricadute concrete</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">non è tanto quello definitorio, quanto quello funzionale del loro</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo di operare.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se le clausole generali di correttezza e</hi><hi rend="CharOverride-1"> buona fede sono norme aperte che rinviano a regole sociali</hi><hi rend="CharOverride-1"> di condotta e richiedono un impegno a salvaguardare l’interesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> e l’utilità dell’altra parte, costituendo espressione di solidarietà</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale, la ragionevolezza è considerata «Criterio utile al fine di</hi><hi rend="CharOverride-1"> coniugare interessi diversi e individuare situazioni congrue e adeguate all</hi><hi rend="CharOverride-1">’ordinamento vigente e ai suoi valori» (Perlingeri 2015, 93).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come è stato evidenziato </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’ambito del diritto civile, la ragionevolezza rappresenta il collante </hi><hi rend="CharOverride-1">costante e necessario tra il caso concreto e il sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico di riferimento consentendo di scegliere tra più soluzioni possibili </hi><hi rend="CharOverride-1">quella più conforme, più adeguata e più congrua agli interessi </hi><hi rend="CharOverride-1">coinvolti e ai valori normativi presenti in un dato ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">(Perlingeri 2015, 121).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È opinione prevalente ritenere che rappresenti un criterio o canone di valutazione distinguendosi così </hi><hi rend="CharOverride-1">da una mera clausola generale che costituisce una norma incompleta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-011">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Tuttavia si è sottolineato come «nel momento applicativo tali astratte</hi><hi rend="CharOverride-1"> distinzioni e concettualizzazioni si dissolvono come neve al sole sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché spesso, come visto, la ragionevolezza è utilizzata dal legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale sinonimo di buona fede, diligenza, equità etc …, sia perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é i concetti non sono concepibili isolatamente e la ragionevolezza, come rilevato dalle stesse Sezioni Unite (S.U. 18.01</hi><hi rend="CharOverride-1">.2001 n. 5 NDR) può cooperare in alcuni casi con</hi><hi rend="CharOverride-1"> le tradizionali clausole generali per la decisione del caso concreto</hi><hi rend="CharOverride-1"> e con finalità valutative» (Perlingeri 2015, 120).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si può aggiungere</hi><hi rend="CharOverride-1"> che anche la figura dell’abuso del diritto, per chi</hi><hi rend="CharOverride-1"> la considera possibile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-010">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, presenta profili di interferenza con la </hi><hi rend="CharOverride-1">clausola generale di buona fede e con la ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="CharOverride-1">Cassazione ha ritenuto configurabile un abuso del diritto in tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i casi in cui il titolare di un diritto soggettivo, </hi><hi rend="CharOverride-1">pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità </hi><hi rend="CharOverride-1">non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i</hi><hi rend="CharOverride-1"> quali i poteri sono attribuiti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-009">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto può essere riferito all’esercizio del diritto da parte </hi><hi rend="CharOverride-1">di entrambi i contraenti, e quindi anche della parte debole. </hi><hi rend="CharOverride-1">La Cassazione l’ha spesso utilizzato con riferimento a comportamenti </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore (uso improprio di permessi, comportamenti ostruzionistici formalmente ammissibili </hi><hi rend="CharOverride-1">ma abusivi in quanto diretti a costringere il datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro ad assumere certe decisioni, ad esempio nel caso ricordato, </hi><hi rend="CharOverride-1">a trasferire il lavoratore)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-008">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Tuttavia certamente l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto può essere riferito anche a comportamenti datoriali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La formulazione </hi><hi rend="CharOverride-1">è ampia ed eterogenea con accostamento a correttezza e buona fede, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche sostanzialmente alla irragionevolezza, seppur non espressamente menzionata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il concetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di abuso è legato alle modalità di esercizio del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche la valutazione di buona fede e ragionevolezza può</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere fatta in concreto nel momento dell’esercizio del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nell’abuso del diritto l’accento si pone in modo</hi><hi rend="CharOverride-1"> diretto sulla sproporzione del sacrificio subito dall’altra parte e</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulla deviazione dalle ragioni per cui i poteri sono stati</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuiti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Siamo di fronte a istituti e strumenti di carattere</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale, che hanno loro distinte definizioni, ma sono parzialmente sovrapponibili</hi><hi rend="CharOverride-1">, soprattutto in sede applicativa, e che non sono necessariamente preordinati</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla tutela della parte più debole del rapporto rispetto all</hi><hi rend="CharOverride-1">’esercizio arbitrario di poteri, ma che possono in concreto assolvere efficacemente a questa funzione.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">8. </hi><hi rend="italic">Subordinazione fisiologica e dominio. I limiti</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Prima di approfondire </hi><hi rend="CharOverride-1">le modalità operative di questi istituti, si può osservare come </hi><hi rend="CharOverride-1">il tema della libertà come non dominio e del controllo </hi><hi rend="CharOverride-1">sull’esercizio arbitrario dei poteri attribuiti, si inserisce in un </hi><hi rend="CharOverride-1">contesto contrattuale caratterizzato comunque da un rapporto di subordinazione che </hi><hi rend="CharOverride-1">per definizione presuppone l’attribuzione di specifici poteri organizzativi e </hi><hi rend="CharOverride-1">di direzione in capo al datore di lavoro, sul presupposto </hi><hi rend="CharOverride-1">che l’organizzazione gerarchica imprenditoriale possa garantire efficienza, e quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">complessivamente un miglioramento delle condizioni socio economiche della società civile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pertanto, inevitabilmente, la relazione contrattuale lavoristica di per sé è espressione di un</hi><hi rend="CharOverride-1"> dominio, ma il tema di fondo resta sempre quello del</hi><hi rend="CharOverride-1"> bilanciamento tra una forma organizzativa economica che si è dimostrata</hi><hi rend="CharOverride-1"> efficiente e la tutela della libertà individuale rispetto ad atti</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzativi che si discostano dal modello legale o, comunque, eccedono</hi><hi rend="CharOverride-1"> in modo arbitrario.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come noto sia Riccardo Del Punta che</hi><hi rend="CharOverride-1"> Bruno Caruso e Tiziano Treu</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-007">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> hanno sottolineato nel diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro una possibile correzione nella identificazione della causa, portando </hi><hi rend="CharOverride-1">l’attenzione sulla collaborazione (peraltro già presente nell’art. 2094 </hi><hi rend="CharOverride-1">c.c.) con attenuazione del profilo strettamente gerarchico, alla luce </hi><hi rend="CharOverride-1">delle trasformazioni produttive in corso, che richiedono spesso professionalità più </hi><hi rend="CharOverride-1">elevate, il cui apporto collaborativo ha una valenza più ampia rispetto a professionalità più </hi><hi rend="CharOverride-1">semplici e attenua la stretta sottoposizione al potere direttivo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, </hi><hi rend="CharOverride-1">anche in questo scenario, la valutazione di buona fede, correttezza </hi><hi rend="CharOverride-1">e ragionevolezza del comportamento delle parti resterebbe immutata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella prospettiva </hi><hi rend="CharOverride-1">del bilanciamento di interessi, che di volta in volta può </hi><hi rend="CharOverride-1">portare alla prevalenza dell’uno o dell’altro, il metro </hi><hi rend="CharOverride-1">di giudizio su ciò che può apparire eccessivo e arbitrario </hi><hi rend="CharOverride-1">è per un verso il superamento del limite legale e, per altro verso, in casi più </hi><hi rend="CharOverride-1">limitati, la mancanza di ragionevolezza nell’atto o nel comportamento </hi><hi rend="CharOverride-1">posto in essere, la contrarietà a correttezza e buona fede </hi><hi rend="CharOverride-1">e talvolta il profilo dell’abuso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La ragionevolezza assume peraltro </hi><hi rend="CharOverride-1">una duplice valenza, in quanto eccezionalmente in assenza di limiti </hi><hi rend="CharOverride-1">legali espressi costituisce essa stessa il metro di valutazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">un adeguato contemperamento tra interessi opposti, assolvendo una funzione integrativa, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma anche in presenza di norme di fattispecie, la loro </hi><hi rend="CharOverride-1">interpretazione e, soprattutto, la loro applicazione al caso concreto, è </hi><hi rend="CharOverride-1">normalmente collegata al parametro della ragionevolezza, che assume rilievo, talvolta </hi><hi rend="CharOverride-1">sotto il profilo della interpretazione generale della norma, più spesso </hi><hi rend="CharOverride-1">nella specifica applicazione al caso concreto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine talvolta la ragionevolezza </hi><hi rend="CharOverride-1">è espressamente richiamata nella fattispecie ed oggetto conseguente di interpretazione e valutazione nel momento </hi><hi rend="CharOverride-1">applicativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La ragionevolezza pertanto si pone prevalentemente come criterio interpretativo – </hi><hi rend="CharOverride-1">applicativo; meno frequentemente può assumere una funzione integrativa, e talvolta </hi><hi rend="CharOverride-1">è essa stessa elemento della fattispecie.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">9. </hi><hi rend="italic">La ragionevolezza nell’impostazione della Corte di Legittimità sui ragionevoli accomodamenti</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Tra gli interventi </hi><hi rend="CharOverride-1">legislativi è stato già ricordato quello relativo al licenziamento del </hi><hi rend="CharOverride-1">disabile che deve essere preceduto dalla ricerca di ragionevoli accomodamenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Cassazione, nel definire i «ragionevoli accomodamenti», ha affermato che </hi><hi rend="CharOverride-1">il controllo di correttezza e buona fede nella esecuzione del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto viene ad essere lo strumento attraverso cui si può </hi><hi rend="CharOverride-1">esprimere una valutazione di ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella prospettiva indicata dalla Corte di</hi><hi rend="CharOverride-1"> legittimità, questo tipo di controllo implica una comparazione tra l</hi><hi rend="CharOverride-1">’interesse del datore di lavoro al libero svolgimento dell’iniziativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> economica e l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, che costituisce modalità di realizzazione della propria personalità</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di un controllo sulla congruità causale degli atti</hi><hi rend="CharOverride-1"> del datore di lavoro che, secondo la Cassazione, pur non</hi><hi rend="CharOverride-1"> potendo costituire un criterio generale di valutazione degli atti datoriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, assume un’autonoma rilevanza quando il legislatore, come nel caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di specie, richiama il canone della ragionevolezza nella valutazione delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> scelte datoriali, in relazione agli adeguati accomodamenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur consapevoli della</hi><hi rend="CharOverride-1"> indeterminatezza del concetto di ragionevolezza, che trova una sua valorizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> soltanto nelle circostanze del caso concreto, i giudici di legittimit</hi><hi rend="CharOverride-1">à ritengono che comunque dal riferimento alla ragionevolezza, collegata alla correttezza e buona fede</hi><hi rend="CharOverride-1">, si possano trarre dal punto di vista metodologico delle indicazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> utili alla individuazione del comportamento dovuto e alla sua eventuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutazione giudiziale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In particolare non si può prescindere dalla buona</hi><hi rend="CharOverride-1"> fede oggettiva, che implica l’obbligo di preservare gli interessi</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’altra parte, purché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’interesse della parte. Anche in quella sentenza l’interferenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra ragionevolezza e buona fede emerge esplicitamente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il contemperamento degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> interessi, attraverso una adeguata valutazione di quelli dell’altra parte</hi><hi rend="CharOverride-1">, deve tradursi in un comportamento attivo del datore di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella ricerca degli accomodamenti che consentano comunque di preservare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’utilità della prestazione lavorativa, senza pregiudicare le situazioni soggettive degli </hi><hi rend="CharOverride-1">altri lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo giudizio dovrebbe essere condotto secondo parametri collegati </hi><hi rend="CharOverride-1">alla «</hi><hi rend="italic">comune valutazione sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Spetta al datore provare di aver </hi><hi rend="CharOverride-1">cercato di trovare questi adattamenti, che potrebbero non essere realizzabili </hi><hi rend="CharOverride-1">senza un eccessivo sacrificio dell’interesse datoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Deve essere data </hi><hi rend="CharOverride-1">la prova di uno sforzo « </hi><hi rend="italic">… diligente ed esigibile per trovare</hi><hi rend="italic"> una soluzione organizzativa appropriata, che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo</hi><hi rend="italic"> ad ogni circostanza rilevante nel caso concreto</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-006">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come gi</hi><hi rend="CharOverride-1">à evidenziato, per la Corte la ragionevolezza non può essere considerata </hi><hi rend="CharOverride-1">criterio generale di valutazione degli atti datoriali, sotto il profilo </hi><hi rend="CharOverride-1">della congruità causale, ma assume rilevanza ove richiamata dalla legge. </hi><hi rend="CharOverride-1">L’affermazione suscita alcune riflessioni nell’ambito di una considerazione </hi><hi rend="CharOverride-1">più generale sulla ragionevolezza.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">10. </hi><hi rend="italic">Il punto focale. Libertà imprenditoriale, esercizio dei relativi poteri e limitazioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">Il tema centrale e più </hi><hi rend="CharOverride-1">delicato è il rapporto tra uso di questi strumenti di </hi><hi rend="CharOverride-1">carattere generale, con particolare riferimento alla ragionevolezza, e libertà imprenditoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un secondo tema, collegato al primo, è dato dal rischio di lesione </hi><hi rend="CharOverride-1">del principio di legalità e dalla imprevedibilità delle decisioni (Irti </hi><hi rend="CharOverride-1">2015; 2016), che determina incertezze sui mercati e conseguenti danni </hi><hi rend="CharOverride-1">economici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">a) L’utilizzo di questi strumenti di carattere generale </hi><hi rend="CharOverride-1">è molto comune quantomeno in riferimento alle clausole di buona </hi><hi rend="CharOverride-1">fede e correttezza e alla ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Viceversa, l’abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto è strumento molto discusso, ma realisticamente dobbiamo considerare il </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto che la Cassazione lo ritiene ammissibile e lo utilizza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il principio di legalità non mi sembra sia messo in pericolo </hi><hi rend="CharOverride-1">di per sé, dal momento che la buona fede e </hi><hi rend="CharOverride-1">la ragionevolezza fanno parte della legalità e non ne possono </hi><hi rend="CharOverride-1">essere considerati estranei. D’altra parte il Giudice, nell’applicare </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto, fa riferimento ad una molteplicità di fonti (dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">Costituzione al diritto eurounitario, alle Convenzioni Internazionali ratificate alle leggi), </hi><hi rend="CharOverride-1">che a loro volta generano principi, e questi principi vengono </hi><hi rend="CharOverride-1">valutati spesso in un’ottica di bilanciamento, dove un ruolo </hi><hi rend="CharOverride-1">non marginale assume la ragionevolezza, vista la sua prevalente natura </hi><hi rend="CharOverride-1">di criterio di valutazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il problema non è tanto l’</hi><hi rend="CharOverride-1">uso di strumenti di carattere generale, ma la mancanza di equilibrio nella decisione ove sia </hi><hi rend="CharOverride-1">ignorato e comunque sistematicamente sacrificato uno degli interessi in gioco (</hi><hi rend="CharOverride-1">ad esempio la libertà di impresa).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva il </hi><hi rend="CharOverride-1">principio di legalità è rafforzato e non intaccato dall’uso </hi><hi rend="CharOverride-1">di strumenti di carattere generale e l’attenzione si sposta </hi><hi rend="CharOverride-1">sull’uso ragionevole o meno di questi strumenti da parte </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’interprete.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva se la ragionevolezza è certamente uno </hi><hi rend="CharOverride-1">strumento di contrasto all’arbitrio del potere, non si può </hi><hi rend="CharOverride-1">escludere di trovarsi di fronte ad una utilizzazione a sua volta</hi><hi rend="CharOverride-1"> arbitraria e unidirezionale del principio di ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con la consapevolezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> che resta comunque un ambito insondabile di valutazione del caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> concreto affidato alla sensibilità culturale di chi giudica ed espresso</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella motivazione e nella sua capacità persuasiva, strumento imprescindibile di</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo democratico sull’operato del giudice</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-005">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">b) La Cassazione </hi><hi rend="CharOverride-1">ha escluso che «possa configurarsi nei rapporti di lavoro un </hi><hi rend="CharOverride-1">obbligo giuridico a valenza generale di «ragionevolezza» nell’esercizio dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">attività di impresa, tale da consentire un esteso sindacato giudiziale diretto, ex </hi><hi rend="CharOverride-1">post, di congruità causale degli atti del datore di lavoro»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-004">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ammissibile invece quando la ragionevolezza è menzionata espressamente dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">legge come elemento della fattispecie.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Viceversa, secondo una parte di </hi><hi rend="CharOverride-1">opinione dottrinale, «in questa dimensione causale – funzionale il potere trova </hi><hi rend="CharOverride-1">un limite nella stessa razionalità strumentale, che impone adeguatezza e </hi><hi rend="CharOverride-1">congruenza tra i mezzi e i fini dell’azione, affinché </hi><hi rend="CharOverride-1">l’amministrazione del rapporto si svolga in maniera corretta, equilibrata, funzionale, secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">vincoli interni di razionalità teleologica» (Perulli 2015, in part. 88).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La precisazione della Cassazione è in linea con l’impossibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">di sindacare nel merito le scelte datoriali, ribadita per le </hi><hi rend="CharOverride-1">norme generali anche dall’art. 30 del Collegato Lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">di per sé, secondo lo stesso pensiero della Cassazione, non impedisce </hi><hi rend="CharOverride-1">una valutazione di ragionevolezza attraverso le clausole generali di correttezza </hi><hi rend="CharOverride-1">e buona fede in tutti i casi in cui sia </hi><hi rend="CharOverride-1">necessaria una comparazione di aspettative e diritti. Si tratta di </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimenti noti all’uso delle clausole generali nei concorsi privati, </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle procedure di promozione, nella scelta dei lavoratori in caso </hi><hi rend="CharOverride-1">di licenziamento per giustificato motivo oggettivo plurimo ecc.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In effetti </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ammissione di una generale possibilità di valutazione della ragionevolezza </hi><hi rend="CharOverride-1">degli atti imprenditoriali inevitabilmente sfocia poi in una valutazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">merito, con lesione della libertà di impresa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mi sembra tuttavia </hi><hi rend="CharOverride-1">che la valutazione di ragionevolezza possa assumere in generale rilevanza, </hi><hi rend="CharOverride-1">a prescindere da un espresso richiamo della legge, a fronte </hi><hi rend="CharOverride-1">di una evidente arbitrarietà dell’atto, che di per sé </hi><hi rend="CharOverride-1">può essere lesiva della libertà e della dignità della persona, esprimendo un disvalore sostanziale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore o alla lavoratrice viene chiesto di indossare un determinato </hi><hi rend="CharOverride-1">indumento (una cravatta di un determinato colore o un tipo </hi><hi rend="CharOverride-1">di gonna), la richiesta appare arbitraria ove non sia collegata </hi><hi rend="CharOverride-1">ad alcuna ragionevole esigenza organizzativa, come ad esempio la divisa </hi><hi rend="CharOverride-1">per il personale aereo, che risponde a esigenze di riconoscibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">e di immagine aziendale. Se questo collegamento non sussiste e </hi><hi rend="CharOverride-1">non vi è una spiegazione logica plausibile della richiesta, il </hi><hi rend="CharOverride-1">potere direttivo viene utilizzato in modo arbitrario, e quindi illecito.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non si tratta di una valutazione di merito perché è </hi><hi rend="CharOverride-1">palese la mancanza di collegamento tra l’esercizio del potere </hi><hi rend="CharOverride-1">direttivo e le esigenze organizzative che lo giustificano e l’</hi><hi rend="CharOverride-1">interferenza con la sfera giuridica e la dignità del soggetto che lo </hi><hi rend="CharOverride-1">subisce.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’arbitrarietà viene così a coincidere con un comportamento </hi><hi rend="CharOverride-1">palesemente privo di razionalità, o determinato da fini diversi e </hi><hi rend="CharOverride-1">impropri rispetto a quelli per cui il potere è stato </hi><hi rend="CharOverride-1">concesso, con modalità di esercizio che si traducono in un </hi><hi rend="CharOverride-1">abuso del diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si potrebbe pensare ad una valutazione quantitativa </hi><hi rend="CharOverride-1">del grado di irragionevolezza che fa rientrare nell’ambito dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">arbitrarietà sindacabile dal Giudice quei comportamenti palesemente irragionevoli.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Potrebbe essere anche </hi><hi rend="CharOverride-1">usato l’aggettivo «manifesta» irragionevolezza, anche se è una parola </hi><hi rend="CharOverride-1">che non ha avuto, immeritatamente, molta fortuna nell’ambito del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La gravità del disvalore consente una valutazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di arbitrarietà come palese mancanza di ragionevolezza, che determina l’</hi><hi rend="CharOverride-1">illiceità del comportamento, ed è un giudizio sempre collegato alle specifiche circostanze del caso concreto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> non costituisce interferenza di merito, ma al contrario contrasta un</hi><hi rend="CharOverride-1"> abuso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Andare oltre, con una valutazione di congruità causale e</hi><hi rend="CharOverride-1"> di adeguatezza tra mezzi e fini mi sembra che costituisca</hi><hi rend="CharOverride-1"> ingerenza di merito lesiva di interessi costituzionalmente protetti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Appare condivisibile</hi><hi rend="CharOverride-1">, quindi, l’opinione di chi ritiene che non esista un</hi><hi rend="CharOverride-1"> obbligo giuridico generale di ragionevolezza, la cui violazione sia censurabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> in sede giudiziale.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">11. </hi><hi rend="italic">L’uso della ragionevolezza e le funzioni assolte</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">La ragionevolezza assume funzioni diverse nelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> sue modalità d’uso andando spesso, come già detto, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> sovrapporsi, seppur non integralmente, con correttezza, buona fede e l</hi><hi rend="CharOverride-1">’abuso del diritto, ed in particolare:</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">1) la funzione prevalente è </hi><hi rend="CharOverride-1">quella di criterio valutativo nella soluzione del caso concreto, che </hi><hi rend="CharOverride-1">assume una connotazione immanente al sistema, visto che «il diritto… </hi><hi rend="CharOverride-1">non può non considerarsi fondato sulla ragione e deve quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">essere «ragionevole» (Patti 2012, 8).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, in un’ottica di </hi><hi rend="CharOverride-1">bilanciamento di interessi e di salvaguardia delle prerogative imprenditoriali, ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">non si traduce in una valutazione generale di ragionevolezza a </hi><hi rend="CharOverride-1">fronte di qualsiasi atto o comportamento datoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">1a) le modalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à valutative (rapporto tra ragionevolezza e proporzionalità).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nei limiti in cui è ammissibile, </hi><hi rend="CharOverride-1">il giudizio di ragionevolezza si pone in stretto rapporto con </hi><hi rend="CharOverride-1">la proporzionalità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Cassazione, esaminando il tema dei ragionevoli accomodamenti, </hi><hi rend="CharOverride-1">ha affermato che il giudizio di ragionevolezza si aggiunge a </hi><hi rend="CharOverride-1">quello di proporzionalità, e potrebbero esservi casi in cui sia </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile un accomodamento proporzionato, ma che appare irragionevole perché, ad </hi><hi rend="CharOverride-1">es., va ad incidere sulla posizione di altri lavoratori. La </hi><hi rend="CharOverride-1">distinzione è apprezzabile, ma si pone su un crinale molto </hi><hi rend="CharOverride-1">sottile, perché in fondo si potrebbe dire che quando l’</hi><hi rend="CharOverride-1">adeguamento incide sulla posizione di altri lavoratori, in sostanza incide in</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo sproporzionato sull’organizzazione aziendale, e di nuovo emerge il</hi><hi rend="CharOverride-1"> legame profondo tra ragionevolezza e proporzionalità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se la proporzionalità permea</hi><hi rend="CharOverride-1"> il giudizio di ragionevolezza, si tratta allora di verificare se</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia possibile indirizzarlo in canoni metodologici che ne consentano una</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutazione più suscettibile di condivisione. Si può porre in questi</hi><hi rend="CharOverride-1"> termini così il tema della utilizzabilità di test di proporzionalità</hi><hi rend="CharOverride-1">. Si tratta di un metodo usato dalle corti superiori nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambito della verifica di legittimità delle leggi, ma anche dalla Corte di Giustizia e dalla CEDU</hi><hi rend="CharOverride-1">, talvolta esteso dai giudici nazionali al controllo dell’uso dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> poteri imprenditoriali. In particolare; 1) la verifica di un collegamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> razionale tra mezzi e scopi, con i secondi effettivamente implementati</hi><hi rend="CharOverride-1"> dai primi, 2) una valutazione di minor impatto possibile, così</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la realizzazione di un diritto avvenga nel modo che</hi><hi rend="CharOverride-1"> garantisca la minor lesione o compressione possibile del diritto altrui</hi><hi rend="CharOverride-1">, 3) la lesione subita da un diritto deve essere proporzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai benefici che derivano da quella azione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questi test, </hi><hi rend="CharOverride-1">normalmente richiamati nella prospettiva di limitare le prerogative manageriali, possono </hi><hi rend="CharOverride-1">essere usati per identificare i limiti ai «ragionevoli accomodamenti» richiesti </hi><hi rend="CharOverride-1">al datore di lavoro. Nell’ambito di queste valutazioni assumono </hi><hi rend="CharOverride-1">certamente grande rilevanza le dimensioni e le risorse finanziarie dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">azienda, in una prospettiva di bilanciamento di interessi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">2) Accanto alla proporzionalità, un altro strumento di controllo </hi><hi rend="CharOverride-1">della ragionevolezza dei comportamenti, sempre e solo quando tale controllo </hi><hi rend="CharOverride-1">può manifestarsi, è dato dalla coerenza logica dei comportamenti rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">ai fini, ponendosi così sul piano della razionalità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si può </hi><hi rend="CharOverride-1">aggiungere che i criteri di valutazione della ragionevolezza possono essere </hi><hi rend="CharOverride-1">collegati anche a giudizi analoghi a quelli presenti nella giurisdizione </hi><hi rend="CharOverride-1">amministrativa, che si sta spostando sempre più dal piano dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">interesse legittimo alle clausole generali di correttezza e buona fede e dal piano dell’atto </hi><hi rend="CharOverride-1">a quello del rapporto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così il travisamento dei presupposti, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> manifesta illogicità e incoerenza del comportamento datoriale, la contraddittorietà, possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituire elementi utili al giudizio, traducendosi in una valutazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> logicità che ben integra, unitamente alla proporzionalità, il metro della</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">3) La ragionevolezza è stata talvolta utilizzata non in</hi><hi rend="CharOverride-1"> sede applicativa rispetto alle circostanze specifiche del caso, ma nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’interpretazione della norma, con risultati di grande impatto rispetto al testo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così in tema di dequalificazione nella vigenza del </hi><hi rend="CharOverride-1">vecchio testo dell’art. 2103 c.c. la norma prevedeva </hi><hi rend="CharOverride-1">l’illegittimità di ogni forma di dequalificazione con la nullità </hi><hi rend="CharOverride-1">di ogni patto contrario. Ciò nonostante la Cassazione ha poi </hi><hi rend="CharOverride-1">espressamente ammesso il patto di dequalificazione in alternativa al licenziamento, </hi><hi rend="CharOverride-1">partendo dal caso della inidoneità alle mansioni, per passare poi </hi><hi rend="CharOverride-1">ad ogni ipotesi di licenziamento per GMO, e giungere infine </hi><hi rend="CharOverride-1">a stabilire l’obbligo del datore di lavoro di offrire </hi><hi rend="CharOverride-1">al lavoratore, in alternativa al licenziamento, un posto di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">disponibile anche se in mansioni inferiori</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A giustificazione della evoluzione interpretativa, la Cassazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha operato una tipica operazione di bilanciamento di interessi, sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> base del canone della ragionevolezza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È stato confrontato l’interesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> a non essere dequalificato con quello alla conservazione del posto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro e, ragionevolmente, è stato ritenuto prevalente quest’ultimo</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Conseguentemente è stato prima ammesso il patto di dequalificazione per</hi><hi rend="CharOverride-1"> evitare il licenziamento e poi posta in essere una limitazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel potere di recesso, imponendo al datore l’offerta del</hi><hi rend="CharOverride-1"> posto in mansioni inferiori, se esistente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Siamo di fronte ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> un caso in cui il patto di dequalificazione era considerato</hi><hi rend="CharOverride-1"> nullo in virtù di una espressa previsione legale di nullit</hi><hi rend="CharOverride-1">à.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il giudizio di ragionevolezza ha prevalso in sede interpretativa su una nullità legale, pur </hi><hi rend="CharOverride-1">in assenza di una disposizione legislativa che potesse apparire derogatoria </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto alla previsione di nullità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di un esempio </hi><hi rend="CharOverride-1">che dimostra la forza per certi versi «dirompente» dello strumento </hi><hi rend="CharOverride-1">della ragionevolezza, portata ai confini dell’interpretazione e forse anche </hi><hi rend="CharOverride-1">oltre.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">4) Una vera e propria funzione integrativa della ragionevolezza </hi><hi rend="CharOverride-1">può ravvisarsi nel caso del licenziamento in prova.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta </hi><hi rend="CharOverride-1">di un recesso libero, ma in alcuni casi, come ad </hi><hi rend="CharOverride-1">esempio l’inadeguatezza della durata effettiva della prova, il licenziamento </hi><hi rend="CharOverride-1">è stato considerato illegittimo, in quanto manifestazione di un esercizio arbitrario di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un potere altrimenti liberamente esercitabile, a fronte di un inadempimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’obbligo di consentire lo svolgimento effettivo della prova</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_32_433-451.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La conclusione è stata raggiunta considerando l’evidente sviamento rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">alla funzione del patto di prova.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal modo si </hi><hi rend="CharOverride-1">è integrata la norma che si limita a prevedere la </hi><hi rend="CharOverride-1">possibilità di recesso ad nutum, limitandolo in ragione della illiceità </hi><hi rend="CharOverride-1">del comportamento datoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla base di questa conclusione vi è un giudizio che può essere definito di </hi><hi rend="CharOverride-1">ragionevolezza, ma che potrebbe anche portare ad una valutazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio del potere di recesso in termini di abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A conferma della quantomeno parziale sovrapponibilità dei concetti in </hi><hi rend="CharOverride-1">sede applicativa una ulteriore ipotesi di illecito secondario, riconducibile ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una valutazione di ragionevolezza, ma anche ad un abuso del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto, potrebbe essere individuata in caso di licenziamento per un </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto che in astratto assume rilievo disciplinare, ma nelle circostanze </hi><hi rend="CharOverride-1">specifiche viene utilizzato strumentalmente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mi riferisco al licenziamento per un </hi><hi rend="CharOverride-1">ritardo minimo che, a fronte della manifesta pretestuosità, può essere </hi><hi rend="CharOverride-1">sanzionato con la reintegrazione per insussistenza del fatto, e non </hi><hi rend="CharOverride-1">con il solo risarcimento del danno, in quanto assunto in </hi><hi rend="CharOverride-1">palese violazione del principio di ragionevolezza, con manifestazione di abuso </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta comunque di ipotesi limitate rispetto alla </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione prevalente della ragionevolezza quale criterio valutativo per la soluzione </hi><hi rend="CharOverride-1">del caso concreto.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">12. </hi><hi rend="CharOverride-1">In estrema sintesi, la teoria della </hi><hi rend="CharOverride-1">«libertà come non dominio», che ha costituito uno dei punti di riferimento di Riccardo Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, ha evidenti collegamenti con la limitazione dei poteri arbitrari </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’ambito giuslavoristico e, sia nel mondo anglosassone, sia nella </hi><hi rend="CharOverride-1">nostra esperienza, può collegarsi a quegli strumenti di carattere generale </hi><hi rend="CharOverride-1">che possono assolvere a questa funzione, pur sul crinale scivoloso </hi><hi rend="CharOverride-1">del bilanciamento tra libertà di impresa e protezione della libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">sostanziale del lavoratore.</hi></p><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bin, R. 1992. Diritti ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> Argomenti: il Bilanciamento degli Interessi nella Giurisprudenza Costituzionale. Milano: Giuffrè</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bogg, A. 2011. “Good Faith in the Contract of Employment. A Case of the English Reserve?” CLLPJ </hi><hi rend="CharOverride-1">32, 3: 729 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Breen, V. K. 2017. “Non-Domination, </hi><hi rend="CharOverride-1">Workplace Republicanism, and the Justification of Worker Voice and Control.” </hi><hi rend="CharOverride-1">IJCLLIR 33, 3: 419 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cabrelli, D., Zahn, R. 2018. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Civic Republican Political Theory and Labour Law.” In Philosophical Foundations of Labour Law, a cura di H</hi><hi rend="CharOverride-1">. Collins, G. Lester e V. Mantouvalou. Oxford: Oxford University Press</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cartabia, M. (2013). I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza costituzionale italiana. Intervento presentato a: Incontro trilaterale tra </hi><hi rend="CharOverride-1">la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il </hi><hi rend="CharOverride-1">Tribunale costituzionale portoghese, Roma.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R., Treu, </hi><hi rend="CharOverride-1">T. 2020. Manifesto per un Diritto del Lavoro Sostenibile. 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(a cura di</hi><hi rend="CharOverride-1">). 2018. Philosophical Foundations of Labour Law. Oxford: Oxford University Press</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cosio, R. 2021. “Il Blocco dei Licenziamenti nel Decreto «Sostegni</hi><hi rend="CharOverride-1">».” LDE 2, 2 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cudia, C. 2008. Funzione Amministrativa e Soggettività della Tutela. Dall’Eccesso di Potere alle </hi><hi rend="CharOverride-1">Regole del Rapporto. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Davidov, G. 2016. A Purposive </hi><hi rend="CharOverride-1">Approach to Labour Law. 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Oxford: Oxford University </hi><hi rend="CharOverride-1">Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2020. “Valori del diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">ed economia di mercato.” In Diritto del Lavoro e la </hi><hi rend="CharOverride-1">Grande Trasformazione, a cura di B. Caruso, R. Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">e T. Treu, 54 sgg. Bologna: Il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">R. 2023. “Contratto di lavoro (teorie filosofiche).” In Enciclopedia del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto, vol. 6, Contratto di lavoro, 204 sgg. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Diamanti, R. 2017. “L’Abuso nel Rapporto di Lavoro.” RIDL I: 589 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Esser, J. 1983. Precomprensione e Scelta</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Metodo nel Processo di Individuazione del Diritto. 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Milano: Giuffrè.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-024-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il contributo è stato</hi><hi rend="CharOverride-1"> anticipato nella rivista Lavoro Diritti Europa n. 2/2024. e riprende la relazione esposta alle Conversazioni di San Cerbone del 23-24 settembre 2023 su “Lavoro persona mercato. Sulla strada tracciata da Riccardo Del Punta.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-023-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Del Punta 2019; 2016; 2013.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-022-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda da ultimo Del Punta 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-021-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Pettit 1997, 68 sgg. L’impostazione è richiamata in Perulli, Speziale 2022, 67 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-020-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Court </hi><hi rend="CharOverride-1" >of Appeal of England, 21 ottobre 2022, Mark Faulkner &amp; Ors </hi><hi rend="CharOverride-1" >si veda Vollin Holdings Limited &amp; Ors, EWHC787 Civ. 1371.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-019-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Si veda Bogg 2011; Davidov 2016, 169.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-018-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >In merito si veda Fletcher</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1" >1989; Patti 2013, 23 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-017-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Davidov 2016, 163 sg., in part. 181, secondo cui «there must be a rational relation between the means and the goals».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-016-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul piano lavoristico, tra gli altri, si veda Mazzotta </hi><hi rend="CharOverride-1">1989; 1994, 139 sg; Tullini 1990; Zoli 1988; Perulli 2015; </hi><hi rend="CharOverride-1">2002; Ferraro 2010.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-015-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cartabia 2013, 2, 4 sg., e </hi><hi rend="CharOverride-1">8 sg. In merito si veda Paladin 1997; Scaccia 2007; </hi><hi rend="CharOverride-1">Bin 1992.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-014-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul tema si veda le considerazioni di Patti 2013, </hi><hi rend="CharOverride-1">26 sg., che evidenzia come il richiamo alla ragionevolezza costituisca </hi><hi rend="CharOverride-1">spesso un modo per superare la difficoltà di armonizzazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto civile a livello europeo, attraverso un principio che consente </hi><hi rend="CharOverride-1">un’interpretazione di volta in volta più vicina alle singole </hi><hi rend="CharOverride-1">sensibilità nazionali.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-013-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 9 marzo 2021 n. 6947.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-012-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul tema, tra le altre, si veda Cass. 16 gennaio 2023 n. 1166.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-011-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Patti 2012; 2013, 20; si veda anche Troiano 2009, 778 nota 112.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-010-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La maggior parte della dottrina, sia civilistica che lavoristica, </hi><hi rend="CharOverride-1">ha un atteggiamento critico rispetto alla stessa possibilità di configurare </hi><hi rend="CharOverride-1">l’abuso del diritto. Per un quadro riassuntivo, con riferimenti </hi><hi rend="CharOverride-1">a dottrina e giurisprudenza, si consenta un rinvio a Diamanti </hi><hi rend="CharOverride-1">2017.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-009-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra le altre, si veda Cass. 25 gennaio 2016 n. 1248</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-008-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sugli abusi dei lavoratori si veda Salvatore 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-007-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Del Punta, Treu</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2020, 19 sgg.; si veda anche Caruso, Del Punta, Treu</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2023, 55 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-006-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Così Cass. 9 marzo 2021 n. 6497, </hi><hi rend="italic">cit</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-005-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In questa direzione la</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragionevolezza è stata considerata come «la soggettiva disponibilità e l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obiettiva possibilità di un dibattito cosciente con opinioni e argomenti che rendono possibile la formazione del consenso» Esser</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1983, 22, costituendo la «base ineliminabile delle decisioni giudiziali che</hi><hi rend="CharOverride-1"> intendano rispondere agli «orizzonti di attesa» della collettività» Patti 2012</hi><hi rend="CharOverride-1">, 9. Più in generale, sull’argomentazione e la sua persuasivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à, si veda Gentili 2013, 184 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-004-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 6497/2021</hi><hi rend="italic">, cit</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda Davidov 2016, 181</hi><hi rend="CharOverride-1">, che fa riferimento ad una </hi><hi rend="italic">rational relation</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">ad un</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">minimal impairment</hi><hi rend="CharOverride-1">, facendo ricorso ai </hi><hi rend="italic">least-restrictive means</hi><hi rend="CharOverride-1"> e ad una</hi><hi rend="italic"> proportionality in the strict </hi><hi rend="italic">narrow sense. </hi><hi rend="CharOverride-1">Sul tema si veda anche Cartabia 2013, 5, </hi><hi rend="CharOverride-1">nonché Perulli 2015, in part. 101; 2005, 1 sgg. Più </hi><hi rend="CharOverride-1">recentemente su bilanciamento e proporzionalità in relazione al blocco dei </hi><hi rend="CharOverride-1">licenziamenti collegato alla pandemia Covid-19, si veda Cosio 2021, </hi><hi rend="CharOverride-1">2.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In merito si veda Sigismondi 2012, 21 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">. e 177 sgg.; Cudia 2008, 81 sgg.: C. Stato, sez</hi><hi rend="CharOverride-1">. VI, 1 febbraio 2013, n. 633; C. Stato, sez. IV</hi><hi rend="CharOverride-1">, 23 dicembre 2010, n. 9347.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto, fondamentale, </hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. S.U. 7 agosto 1998 n. 7755, che fa </hi><hi rend="CharOverride-1">espresso riferimento al bilanciamento di interessi protetti a livello costituzionale; </hi><hi rend="CharOverride-1">più recentemente si veda Cass. 20 ottobre 2020 n. 22790, </hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 26 febbraio 2019 n. 5621.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_32_433-451.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 17 novembre 2010 n. 23231; Cass. 13 settembre 2006 n. 19558.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Riccardo Diamanti, <ref target="https://www.fupress.com">r.diamanti@studio-diamanti.com</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Riccardo Diamanti, <hi rend="italic">La libertà come non dominio. Il contrasto all’uso arbitrario del potere attraverso la ragionevolezza, le clausole generali e l’abuso del diritto,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.25</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -20, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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