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        <title type="main" level="a">Appunti per una ridefinizione dell’istituto del distacco</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0001-5670-3248" type="ORCID">
            <forename>Giovanni</forename>
            <surname>Orlandini</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.37</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>Following in the wake of the jurisprudence formed in the previous legal framework, the 2003 reform introduced into the legal system a regulation of posting conditioned by its qualification as an exception to the general prohibition of interposition. In doing so, an opportunity was missed to fully regulate the institution, based rather on the function and nature of the agreement between the employer and the user that posting necessarily presupposes. Starting from this regulatory gap, the author proposes a reinterpretation of the discipline dictated by Article 30, legislative decree 276/03, of which he highlights criticalities and inconsistencies that can only be partially resolved by enhancing the principles of civil law.</p>
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            <item>Posting of workers</item>
            <item>entitlement of the employment relation</item>
            <item>contract law</item>
            <item>joint liability</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.37<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.37" /></p>
      <div><head>Appunti per una ridefinizione dell’istituto del distacco</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Giovanni Orlandini</hi></p><div><head><hi>1. Introduzione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In un suo noto saggio del </hi><hi rend="CharOverride-1">2008 Riccardo Del Punta evocava le «molte vite del divieto </hi><hi rend="CharOverride-1">di interposizione” per rilevare come questo, per quanto indebolito dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">riduzione del suo ambito di applicazione, fosse sopravvissuto all’abrogazione </hi><hi rend="CharOverride-1">della L. 1369/60 (Del Punta 2008). La perdurante presenza </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’ordinamento di tale divieto sarebbe deducibile dal regime dettato </hi><hi rend="CharOverride-1">per regolare la somministrazione di lavoro, l’appalto ed il </hi><hi rend="CharOverride-1">distacco. Sono questi, infatti, gli istituti che definiscono i confini </hi><hi rend="CharOverride-1">di liceità della fornitura di manodopera a favore di un </hi><hi rend="CharOverride-1">terzo, il superamento dei quali determina l’instaurazione del rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro con quest’ultimo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa conclusione, affermatasi come </hi><hi rend="CharOverride-1">prevalente in dottrina, è in realtà meno scontata di quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">appaia, giacché una cosa è prevedere un divieto di interposizione </hi><hi rend="CharOverride-1">in termini generali (cioè come principio generale dell’ordinamento), altra </hi><hi rend="CharOverride-1">è sanzionare le ipotesi tipizzate di utilizzo di lavoro fornito da terzi con la (possibile) costituzione del rapporto in </hi><hi rend="CharOverride-1">capo all’utilizzatore. Se è vero, infatti, che l’esistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">del divieto in parola renderebbe in ipotesi perfino superflua l’</hi><hi rend="CharOverride-1">espressa previsione della relativa sanzione, l’esistenza di quest’ultima </hi><hi rend="CharOverride-1">è semplicemente frutto di un’opzione legislativa, come tale in </hi><hi rend="CharOverride-1">futuro revocabile. D’altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità </hi><hi rend="CharOverride-1">ha riconosciuto che, dopo l’entrata in vigore del d.</hi><hi rend="CharOverride-1">lgs. 276/03, non possa più ritenersi esistente nell’ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">un principio di ordine pubblico che vieta l’interposizione nei </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporti di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-019">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il che trova conferma nel fatto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’identità tra datore formale e sostanziale è condizionata dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’azione del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dubitare della sopravvivenza del divieto di interposizione</hi><hi rend="CharOverride-1">, nei termini generali in cui era enunciato nel quadro normativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> previgente alla riforma del 2003, se da una parte pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò preoccupare quanti (con buone ragioni) colgono in esso l’argine più sicuro ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> processi di esternalizzazione, dall’altra permette di definire in termini</hi><hi rend="CharOverride-1"> più appropriati il rapporto esistente tra la disciplina della somministrazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e dell’appalto, da una parte, e quella del distacco</hi><hi rend="CharOverride-1">, dall’altra; istituto, quest’ultimo, che risponde a ratio e</hi><hi rend="CharOverride-1"> finalità affatto peculiari.</hi></p></div><div><head><hi>2. Divieto di interposizione o di appalto</hi><hi> di manodopera?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disciplina del distacco contenuta nell’art. 30</hi><hi rend="CharOverride-1"> del d.lgs. 276/03 ha posto fine ad un</hi><hi rend="CharOverride-1"> dibattito che a lungo ha impegnato la dottrina in merito</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla legittimità dello stesso come ipotesi derogatoria del divieto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> interposizione; e lo ha fatto recependo quanto la giurisprudenza aveva</hi><hi rend="CharOverride-1"> avuto modo di elaborare nel quadro normativo dettato dalla L</hi><hi rend="CharOverride-1">.1369/60.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale giurisprudenza a molti era apparsa non soddisfacente</hi><hi rend="CharOverride-1">, non trovando solido fondamento né nella lettera della legge, n</hi><hi rend="CharOverride-1">é nei principi generali di diritto civile in materia di contratti (tra gli ultimi, Esposito </hi><hi rend="CharOverride-1">2002, 70 sgg.)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-018">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. È vero infatti che il divieto </hi><hi rend="CharOverride-1">posto dalla legge del ’60 alla «scomposizione» dei poteri datoriali </hi><hi rend="CharOverride-1">era configurato in termini estremamente ampi: cadeva sotto la censura </hi><hi rend="CharOverride-1">di illiceità qualsiasi situazione nella quale un soggetto che non </hi><hi rend="CharOverride-1">fosse il titolare del rapporto si fosse trovato ad utilizzare «</hi><hi rend="CharOverride-1">manodopera» da questi «assunta e retribuita». Ciò indipendentemente dallo strumento contrattuale in base al quale simile situazione si fosse </hi><hi rend="CharOverride-1">venuta a determinare: «appalto, sub-appalto o in qualsiasi altra </hi><hi rend="CharOverride-1">forma» (art.1, comma 1, L.1369/60). Il riferimento </hi><hi rend="CharOverride-1">all’appalto era ovviamente improprio (trattandosi piuttosto di uno «pseudo-</hi><hi rend="CharOverride-1">appalto»), ma permetteva di identificare una specifica tipologia di contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">«illecito» che condivideva dell’appalto un elemento centrale: l’onerosità, ovvero il fatto di implicare </hi><hi rend="CharOverride-1">un compenso per l’appaltatore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio l’ampiezza della formula </hi><hi rend="CharOverride-1">utilizzata dal legislatore del sessanta per colpire l’attività di </hi><hi rend="CharOverride-1">fornitura di manodopera è all’origine della sovrapposizione della nozione </hi><hi rend="CharOverride-1">di appalto di manodopera con quella di interposizione vietata; o, </hi><hi rend="CharOverride-1">detto in altri termini, dell’assunzione del secondo concetto, e </hi><hi rend="CharOverride-1">non del primo (appunto spesso utilizzato come mero sinonimo di </hi><hi rend="CharOverride-1">quello), ad architrave del sistema di regole funzionali a perseguire </hi><hi rend="CharOverride-1">e sanzionare le ipotesi di scomposizione dei poteri datoriali e </hi><hi rend="CharOverride-1">di utilizzo indiretto di prestazioni di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il dibattito sul </hi><hi rend="CharOverride-1">divieto di interposizione è da sempre condizionato da questo vizio </hi><hi rend="CharOverride-1">di prospettiva, che ha portato ad equiparare qualsiasi forma di </hi><hi rend="CharOverride-1">scissione del c.d. datore di lavoro «formale» da quello </hi><hi rend="CharOverride-1">«sostanziale», ovvero qualsiasi situazione nella quale i poteri direttivi propri del datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro sono esercitati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma</hi><hi rend="CharOverride-1">, da un soggetto che datore non è. In questo modo</hi><hi rend="CharOverride-1"> si è finito per associare situazioni di «sdoppiamento» dei poteri</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriali diverse tra loro, perché realizzate in contesti produttivi ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzativi non omogenei e con strumenti giuridici funzionali a perseguire</hi><hi rend="CharOverride-1"> i più vari interessi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo vizio di prospettiva ha portato</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad accomunare l’istituto del distacco alle altre ipotesi «interpositorie</hi><hi rend="CharOverride-1">», propriamente riconducibili all’appalto di manodopera. Eppure è evidente che le due fattispecie non siano sovrapponibili perché fondate</hi><hi rend="CharOverride-1"> su strumenti contrattuali del tutto disomogenei. L’appalto di manodopera</hi><hi rend="CharOverride-1"> identifica un accordo - tipizzato «in negativo» dalla legge del 1960</hi><hi rend="CharOverride-1"> per sanzionarne l’illiceità – avente ad oggetto la cessione dietro</hi><hi rend="CharOverride-1"> corrispettivo di una prestazione lavorativa e non riconducibile alla tipologia</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale di cui agli art. 1655 sgg. c.c. perché</hi><hi rend="CharOverride-1"> non implicante l’esercizio di un’attività imprenditoriale da parte dell’appaltatore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-017">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Un contratto caratterizzato da uno specifico oggetto (la fornitura </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro) e da una propria causa, la «ragione concreta» </hi><hi rend="CharOverride-1">giustificativa dello stesso (Bianca 1993, 425), che si può identificare </hi><hi rend="CharOverride-1">nella pura e semplice mercificazione del lavoro altrui. Anche il </hi><hi rend="CharOverride-1">distacco si fonda su un «contratto», dal momento che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">invio del lavoratore da parte del distaccante presso il distaccatario </hi><hi rend="CharOverride-1">presuppone necessariamente un accordo tra i due datori. Si tratta </hi><hi rend="CharOverride-1">di un contratto di natura gratuita (Carinci 2010, 93) che </hi><hi rend="CharOverride-1">quindi dell’appalto di manodopera non condivide la causa (Carinci </hi><hi rend="CharOverride-1">2000, 68 e 183), non essendo la sua funzione quella </hi><hi rend="CharOverride-1">di realizzare un guadagno dalla fornitura di manodopera, cioè dalla «</hi><hi rend="CharOverride-1">mercificazione» del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con la riforma del 2003 si è persa </hi><hi rend="CharOverride-1">l’occasione per superare quest’impropria sovrapposizione, mancando di regolare </hi><hi rend="CharOverride-1">con specifica disciplina il «contratto di distacco». Anzi, di tale </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto si è continuato ad ignorare l’esistenza sulla scia </hi><hi rend="CharOverride-1">della pregressa giurisprudenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-016">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, come dimostra l’anomala terminologia usata dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 30 comma 1 per definire il distacco: una mera</hi><hi rend="CharOverride-1"> «ipotesi». Un approccio, questo, confermato dal comma 4-ter introdotto</hi><hi rend="CharOverride-1"> con la riforma del 2013 (art. 7, comma 2, d</hi><hi rend="CharOverride-1">.l. 76/13) che, nel regolare il distacco fondato sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto di rete, avalla implicitamente l’idea della a-contrattualit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del distacco operato al di fuori di tale ambito.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prendendo le mosse da </hi><hi rend="CharOverride-1">questa lacuna normativa, nelle pagine che seguono si intende rileggere </hi><hi rend="CharOverride-1">la disciplina dettata dall’art. 30, d.lgs. 276/03 </hi><hi rend="CharOverride-1">onde evidenziarne criticità ed incongruenze, solo in parte risolvibili valorizzando </hi><hi rend="CharOverride-1">i principi di diritto civile applicabili al contratto sul quale </hi><hi rend="CharOverride-1">si basa il distacco: un contratto innominato, vista la sua </hi><hi rend="CharOverride-1">mancata tipizzazione da parte del legislatore.</hi></p></div><div><head><hi>3. Il «contratto di </hi><hi>distacco» e il consenso del lavoratore</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La natura innominata del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di distacco non esclude che si possano identificare tipi </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattuali nel codice civile ai quali può essere associabile. Anche </hi><hi rend="CharOverride-1">la mera analogia con uno specifico tipo contrattuale risulta infatti </hi><hi rend="CharOverride-1">funzionale a dedurne la possibile disciplina: d’altra parte, la </hi><hi rend="CharOverride-1">maggior parte dei contratti innominati sono contratti «misti», frutto della </hi><hi rend="CharOverride-1">combinazione di diversi contratti tipici e la loro disciplina è </hi><hi rend="CharOverride-1">da questi ricavabile (Roppo 1976, 126). Da ciò la possibilità di applicarvi</hi><hi rend="CharOverride-1"> o la disciplina del tipo contrattuale prevalente (accedendo alla c</hi><hi rend="CharOverride-1">.d. teoria dell’assorbimento) o quella frutto della combinazione dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> diversi tipi contrattuali (se si accoglie la c.d. teoria</hi><hi rend="CharOverride-1"> della combinazione) (Gazzoni 2019, 826).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Muovendosi in tale prospettiva si</hi><hi rend="CharOverride-1"> può ricondurre il contratto di distacco nell’ambito del c</hi><hi rend="CharOverride-1">.d. fenomeno della cooperazione gestoria (Sirena 2011), del quale il</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto di mandato con rappresentanza è la più tipica espressione</hi><hi rend="CharOverride-1">. Analogamente a quanto avviene nel mandato, il distaccatario si impegna</hi><hi rend="CharOverride-1"> infatti nei confronti del datore a compiere per suo conto</hi><hi rend="CharOverride-1"> una serie di atti giuridici. Tali atti consistono nell’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> del potere direttivo conseguente all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> produttiva dello stesso distaccatario. Gli effetti che l’esercizio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale potere produce si ripercuotono direttamente nella sfera giuridica del</hi><hi rend="CharOverride-1"> datore distaccante, che resta obbligato, appunto, al pari del mandante</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-015">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il contratto di distacco trova però la sua specificità </hi><hi rend="CharOverride-1">nel tipo di atti che il distaccatario è, grazie ad </hi><hi rend="CharOverride-1">esso, chiamato a compiere. L’oggetto del contratto resta insomma </hi><hi rend="CharOverride-1">affatto peculiare, in ragione del collegamento negoziale che si configura </hi><hi rend="CharOverride-1">tra contratto di distacco e contratto di lavoro, analogo a </hi><hi rend="CharOverride-1">quello in essere nella somministrazione professionale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-014">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Si tratta allora di</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutare in che modo il contratto di distacco possa trovare</hi><hi rend="CharOverride-1"> esecuzione, incidendo sull’esecuzione del contratto di lavoro; ed in</hi><hi rend="CharOverride-1"> particolare, se è possibile darvi esecuzione tramite il mero esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> del potere direttivo del datore o se è necessario acquisire</hi><hi rend="CharOverride-1"> il consenso del lavoratore interessato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dal consenso si può prescindere</hi><hi rend="CharOverride-1"> considerando implicito nel contenuto del contratto di lavoro il potere</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sottoporre la controparte al potere direttivo di un terzo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e riconducendo così il distacco ad una mera modalità di</hi><hi rend="CharOverride-1"> esercizio del potere direttivo. Questa diffusa convinzione in dottrina (Grandi</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1972, 218; Marazza 2004, 103), avallata dalla giurisprudenza di legittimità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-013">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ha un debole fondamento nell’ordinamento, dal momento che nessuna delle disposizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> codicistiche relative al contenuto del contratto di lavoro fa rientrare</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra gli obblighi del lavoratore quello di rispondere al potere</hi><hi rend="CharOverride-1"> direttivo di un soggetto diverso dal proprio datore o dai</hi><hi rend="CharOverride-1"> suoi dirigenti. D’altra parte, quando un lavoratore stipula un</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto di lavoro, non esprime affatto il proprio consenso a</hi><hi rend="CharOverride-1"> vedersi sottoposto al potere direttivo di altri che non sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> la controparte contrattuale. Con il distacco, dunque, non si determina</hi><hi rend="CharOverride-1"> una «semplice modifica delle modalità esecutive dell’obbligazione di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-012">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ma viene modificato il contenuto di tale obbligazione, cioè</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’oggetto del contratto di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-011">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’accordo con </hi><hi rend="CharOverride-1">il quale si dispone un distacco è finalizzato ad incidere </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla posizione debitoria di un terzo (il lavoratore) scaturente da </hi><hi rend="CharOverride-1">un diverso contratto (di lavoro subordinato). Ma per incidere su </hi><hi rend="CharOverride-1">tale posizione si modifica, seppur transitoriamente, la natura delle obbligazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">oggetto del contratto di lavoro. Ne consegue che, senza il </hi><hi rend="CharOverride-1">consenso del lavoratore, il contratto di distacco non è in </hi><hi rend="CharOverride-1">grado di produrre effetti sulla sfera giuridica di quest’ultimo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il distacco, per essere validamente eseguito, dovrebbe presupporre dunque sempre l’acquisizione del consenso del lavoratore, ovvero</hi><hi rend="CharOverride-1"> di uno accordo specifico con il datore necessario per «novare</hi><hi rend="CharOverride-1">» il contenuto del contratto di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-010">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>4. Illiceità del </hi><hi>distacco e regime sanzionatorio</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il regime sanzionatorio previsto dall’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">30, comma 4-bis in caso di distacco illecito è </hi><hi rend="CharOverride-1">spia di come la disciplina del distacco sia stata dettata </hi><hi rend="CharOverride-1">seguendo supinamente la giurisprudenza sviluppatasi in vigenza della L. 1369/</hi><hi rend="CharOverride-1">60 e disconoscendo la peculiarità dell’accordo sotteso all’istituto. </hi><hi rend="CharOverride-1">La sanzione della costituzione del rapporto in capo al distaccatario </hi><hi rend="CharOverride-1">è infatti funzionale a tutelare il lavoratore a fronte di </hi><hi rend="CharOverride-1">un appalto illegittimo, realizzato da un datore di lavoro meramente </hi><hi rend="CharOverride-1">formale, ma non risponde necessariamente agli interessi di un lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">«vittima» di un distacco illegittimo, il quale può non avere (e spesso non ha) alcun interesse a passare alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> dipendenze dell’utilizzatore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si pensi all’ipotesi di un distacco</hi><hi rend="CharOverride-1"> talmente prolungato nel tempo da non potersi considerare «temporaneo» ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> sensi del comma 1. La giurisprudenza precedente il 2003 considerava</hi><hi rend="CharOverride-1"> di fatto assorbito tale requisito in quello dell’interesse del</hi><hi rend="CharOverride-1"> distaccante</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-009">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La dottrina maggioritaria, alla luce della nuova disciplina, </hi><hi rend="CharOverride-1">riconosce invece la piena autonomia del requisito, potendosi configurare ipotesi </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle quali questo viene meno anche nel persistente interesse del </hi><hi rend="CharOverride-1">distaccante (Scarpelli 2004, 443; Zoli 2003, 944). Fatto è che (</hi><hi rend="CharOverride-1">e qui sta il tratto paradossale della disciplina) se il </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore contesta l’assenza di temporaneità ottiene il risultato di </hi><hi rend="CharOverride-1">vedersi trasferito definitivamente presso il distaccatario, anche se la contestazione </hi><hi rend="CharOverride-1">è dovuta all’esigenza di tornare nella sede di lavoro originaria.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale, l’interesse a passare alle dipendenze dell’utilizzatore manca</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutte le volte in cui il distaccante sia un’impresa</hi><hi rend="CharOverride-1"> che, per dimensione e solidità economica, prospetta maggiori garanzie per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la soddisfazione degli interessi e dei diritti del lavoratore, o</hi><hi rend="CharOverride-1"> che semplicemente è da questi preferibile per ragioni logistiche o</hi><hi rend="CharOverride-1"> ambientali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una conferma di quanto appena detto si trova nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso oggetto della S.U. n. 22910 del 2006, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha attirato l’attenzione della dottrina perché in essa ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> trovato conferma il principio della necessaria unicità del datore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro (adesivamente, Del Punta 2008, 332; Carinci 2007, 1019). Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso riguardava un lavoratore che, essendo stato (troppo) a lungo</hi><hi rend="CharOverride-1"> distaccato in una filiale dell’impresa centrale dalla quale dipendeva</hi><hi rend="CharOverride-1">, rivendicava il diritto di inserirsi nel fallimento della controllante, reclamando</hi><hi rend="CharOverride-1"> la sua co-responsabilità con l’impresa che lo aveva</hi><hi rend="CharOverride-1"> (illegittimamente) utilizzato. La legittimità del distacco veniva contestata dal lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> al fine di chiamare in causa il datore distaccante, perché</hi><hi rend="CharOverride-1"> più «solido» economicamente rispetto all’effettivo utilizzatore. L’effetto che produce la </hi><hi rend="CharOverride-1">declaratoria di illegittimità del distacco è però esattamente l’opposto, </hi><hi rend="CharOverride-1">dal momento che il giudice, tenuto a «selezionare» un solo </hi><hi rend="CharOverride-1">datore, deve necessariamente individuarlo nell’utilizzatore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è chiaro a </hi><hi rend="CharOverride-1">chi giovi una disciplina che prescinde dal considerare gli effettivi </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi del lavoratore, attribuendogli come unica forma di tutela il </hi><hi rend="CharOverride-1">passaggio ad un datore diverso dal proprio. Questa incongruenza potrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">essere superata rileggendo l’istituto del distacco alla luce del contratto sul quale si fonda e riferendo </hi><hi rend="CharOverride-1">a tale contratto le condizioni di legittimità indicate dall’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">30, comma 1.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per valutare gli effetti che conseguono all’</hi><hi rend="CharOverride-1">illiceità del distacco, non si può prescindere dal considerare che </hi><hi rend="CharOverride-1">essa incide su una situazione nella quale il lavoratore è </hi><hi rend="CharOverride-1">effettivamente e legittimamente assunto da un datore di lavoro ed </hi><hi rend="CharOverride-1">è da questi messo a disposizione di un terzo per </hi><hi rend="CharOverride-1">mezzo di uno strumento contrattuale, appunto, illegittimo. All’illiceità del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto consegue il venir meno del fondamento di legittimità della </hi><hi rend="CharOverride-1">collocazione del lavoratore presso il terzo, ovvero il titolo in </hi><hi rend="CharOverride-1">forza del quale si è realizzata la scissione tra titolarità </hi><hi rend="CharOverride-1">del rapporto ed esercizio di (parte dei) poteri datoriali tipica del distacco. Detto in altri termini, la nullità del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di distacco determina la nullità anche dell’accordo tra </hi><hi rend="CharOverride-1">datore e lavoratore ad esso collegato e del quale il </hi><hi rend="CharOverride-1">primo costituisce presupposto, in virtù del nesso funzionale che lega </hi><hi rend="CharOverride-1">i due negozi giuridici. Ne dovrebbe conseguire quindi il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore di ripristinare la situazione precedente tale accordo, rimettendosi </hi><hi rend="CharOverride-1">a disposizione del proprio datore di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’art. 30 </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 4-bis, nell’identificare come effetto dell’illiceità del </hi><hi rend="CharOverride-1">distacco la (possibile) costituzione del rapporto in capo al distaccatario, </hi><hi rend="CharOverride-1">finisce allora per configurarsi come norma speciale che limita le </hi><hi rend="CharOverride-1">prerogative del lavoratore, escludendo un effetto che il lavoratore avrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">potuto rivendicare sulla base dei principi del diritto civile dei </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti. Si tratterebbe di valorizzare questi principi, per suggerire un’</hi><hi rend="CharOverride-1">integrazione della norma funzionale a riconoscere al lavoratore il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">di «optare» tra i due rapporti di lavoro, in virtù </hi><hi rend="CharOverride-1">degli effetti conseguenti all’illegittimità del contratto di distacco. Ma </hi><hi rend="CharOverride-1">è evidente come questo sia un percorso interpretativo impervio da seguire.</hi></p></div><div><head><hi>5. Le ipotesi speciali di distacco</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto prevede l’art. 30, comma 3 per regolare ipotesi</hi><hi rend="CharOverride-1"> speciali di distacco non appare funzionale a tutelare efficacemente gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> interessi del lavoratore distaccato. La ratio della norma dovrebbe essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> quella di limitare il potere datoriale di effettuare distacchi «disagevoli</hi><hi rend="CharOverride-1">» per il lavoratore, ma anche in questo caso il legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1">, traviato dalla logica interpositoria, offre armi spuntate di tutela, rischiando</hi><hi rend="CharOverride-1"> di privarlo di strumenti di garanzia utilizzabili in base ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> principi del diritto civile dei contratti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La norma impone che</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia acquisito il consenso del lavoratore qualora il distacco determini</hi><hi rend="CharOverride-1"> un «mutamento di mansioni». Il che da una parte riduce</hi><hi rend="CharOverride-1"> evidentemente la possibilità di recuperare per via interpretativa il consenso</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale requisito necessario per operare il distacco, come sopra prospettato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-008">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; dall’altra, però, conferma che il distacco non costituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">una mera modalità d’esercizio del potere direttivo, a meno </hi><hi rend="CharOverride-1">di non ritenere la norma derogatoria del divieto di demansionamento </hi><hi rend="CharOverride-1">ex art. 2103 (il che, a ragione, è escluso dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">prevalente dottrina) (tra gli altri, Esposito 2015, 621). Certo è </hi><hi rend="CharOverride-1">che si tratta di una previsione difficilmente conciliabile con la </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina dello ius variandi, e che resta esposta a molteplici </hi><hi rend="CharOverride-1">dubbi circa la sua giustificazione sul piano sistematico (perché trattare </hi><hi rend="CharOverride-1">diversamente i mutamenti di mansioni «extra-aziendali»?) e circa la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua applicazione concreta (a quali mutamenti si fa riferimento?)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-007">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A critiche ancor più rilevanti dà origine l’altra previsione contenuta nel comma </hi><hi rend="CharOverride-1">3, per la quale il distacco che implica spostamenti superiori </hi><hi rend="CharOverride-1">ai 50 km richiede l’esistenza di «comprovate ragioni tecniche, </hi><hi rend="CharOverride-1">organizzative, produttive o sostitutive». Il riferimento alle «comprovate ragioni» riproduce </hi><hi rend="CharOverride-1">quello relativo al «trasferimento» contenuto nell’art. 2103, comma 8, </hi><hi rend="CharOverride-1">che a sua volta evoca la causale variamente utilizzata dal </hi><hi rend="CharOverride-1">legislatore a giustificazione del contratto a termine, anche nell’ambito </hi><hi rend="CharOverride-1">della somministrazione. Ma in questi casi è evidente che le </hi><hi rend="CharOverride-1">«ragioni» cui il legislatore fa riferimento sono quelle del datore che «utilizza» </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoratore; nel caso del distacco invece le «ragioni» devono </hi><hi rend="CharOverride-1">riguardare il distaccante, altrimenti la norma entrerebbe in contraddizione con </hi><hi rend="CharOverride-1">il comma 1</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-006">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Resta però incerto in che modo le</hi><hi rend="CharOverride-1"> due disposizioni (comma 1 e comma 3) si raccordino, onde</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricavarne una coerente disciplina dell’istituto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di capire</hi><hi rend="CharOverride-1"> in primo luogo quale sia la differenza tra l’«interesse</hi><hi rend="CharOverride-1">» (che a sua volta può evidentemente essere «tecnico, produttivo o organizzativo») posto a base del</hi><hi rend="CharOverride-1"> distacco e la «ragione» per la quale questo può comportare</hi><hi rend="CharOverride-1"> spostamenti superiori ai 50 km. La norma prospetta una sorta</hi><hi rend="CharOverride-1"> di </hi><hi rend="italic">probatio diabolica </hi><hi rend="CharOverride-1">e non a caso parte della dottrina</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha concluso per la sostanziale identità dei presupposti di cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> al comma 1 e 3 dell’art. 30: una conclusione</hi><hi rend="CharOverride-1"> che priva di qualsiasi rilievo significativo il presupposto </hi><hi rend="italic">de quo</hi><hi rend="CharOverride-1">, e, con esso, la norma che lo prevede (Scarpelli 2004, 447).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La scarsa utilità </hi><hi rend="CharOverride-1">delle disposizioni in esame è poi confermata dal fatto che, </hi><hi rend="CharOverride-1">in entrambe le ipotesi in essa configurate, manca la previsione </hi><hi rend="CharOverride-1">di un regime sanzionatorio conseguente alla loro violazione. L’unica </hi><hi rend="CharOverride-1">sanzione prevista dall’art.30 è infatti quella della costituzione </hi><hi rend="CharOverride-1">del rapporto in capo all’utilizzatore prevista dal comma 1, </hi><hi rend="CharOverride-1">in questo caso ancor più controproducente per il lavoratore che </hi><hi rend="CharOverride-1">avrà di norma interesse ad essere riassegnato alla sede di </hi><hi rend="CharOverride-1">provenienza e non a restare definitivamente presso l’utilizzatore. Per </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare tale paradossale effetto, ivi è suggerito di distinguere tra </hi><hi rend="CharOverride-1">elementi costitutivi della fattispecie (di cui al comma 1) e </hi><hi rend="CharOverride-1">suoi requisiti di legittimità (di cui al comma 3); ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">per qualificare come illecito contrattuale la violazione di questi ultimi e configurare </hi><hi rend="CharOverride-1">per tale via un diritto del lavoratore a tornare a </hi><hi rend="CharOverride-1">svolgere la propria prestazione presso il distaccante (Esposito 2014, 613; </hi><hi rend="CharOverride-1">Gambacciani 2005, 236). Una conclusione che non si può non </hi><hi rend="CharOverride-1">condividere, ma che muove da una distinzione artificiosa tra «elementi </hi><hi rend="CharOverride-1">della fattispecie» e «requisiti di legittimità»: il che conferma quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">detto in merito al vizio di prospettiva che inficia l’</hi><hi rend="CharOverride-1">intera configurazione giuridica dell’istituto e suggerisce di considerare fonte </hi><hi rend="CharOverride-1">di responsabilità contrattuale del datore distaccante anche l’assenza dei </hi><hi rend="CharOverride-1">requisiti di legittimità previsti dal comma 1</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-005">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>6. La responsabilit</hi><hi>à solidale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da quanto sin qui rilevato emerge come l’art. 30 sia una norma che testimonia</hi><hi rend="CharOverride-1"> un’occasione persa. Il legislatore ha supinamente seguito la </hi><hi rend="CharOverride-1">consolidata giurisprudenza in materia, mancando di intervenire sull’istituto del </hi><hi rend="CharOverride-1">distacco per dettarne una compiuta disciplina capace di tutelare i </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori e per regolarne gli aspetti più problematici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio sul </hi><hi rend="CharOverride-1">piano della disciplina dell’istituto, funzionale a regolarne la fase </hi><hi rend="CharOverride-1">esecuzione, si coglie appieno l’incompiutezza della normativa del 2003. </hi><hi rend="CharOverride-1">In particolare manca una disciplina che chiarisca in che modo </hi><hi rend="CharOverride-1">sono ripartiti i poteri e gli obblighi tra i due </hi><hi rend="CharOverride-1">datori coinvolti nel distacco: dall’esercizio del potere di controllo </hi><hi rend="CharOverride-1">e disciplinare</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-004">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; al regime dello ius variandi che si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> detto risultare ulteriormente complicato dall’ambiguo disposto di cui all</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 30 comma 3; agli obblighi di sicurezza, giacchè la</hi><hi rend="CharOverride-1"> loro attribuzione al distaccatario da parte dell’art. 3, comma</hi><hi rend="CharOverride-1"> 6, d.lgs. 81/08, non impedisce alla giurisprudenza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> estendere al distaccante la conseguente responsabilità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-003">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’unica disposizione </hi><hi rend="CharOverride-1">che si riferisce agli obblighi inerenti l’esecuzione del distacco </hi><hi rend="CharOverride-1">è quella del comma 2, a norma del quale «il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento </hi><hi rend="CharOverride-1">economico e normativo a favore del lavoratore». Ma ancora una </hi><hi rend="CharOverride-1">volta si tratta di una disposizione che non soddisfa affatto </hi><hi rend="CharOverride-1">le esigenze di regolazione dell’istituto e finisce per comprimere </hi><hi rend="CharOverride-1">i possibili strumenti di tutela a disposizione del lavoratore. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 30, comma 2 identifica infatti nel datore distaccante l’</hi><hi rend="CharOverride-1">unico soggetto obbligato nei confronti del lavoratore, escludendo implicitamente il </hi><hi rend="CharOverride-1">vincolo solidale in capo al distaccatario per i crediti di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro maturati durante il distacco.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è suggerito di recuperare </hi><hi rend="CharOverride-1">la solidarietà passiva per via di interpretazione analogica, potendosi ritenere </hi><hi rend="CharOverride-1">applicabili al distacco quei profili «residuali» della disciplina non regolati </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’art. 30 e contenuti nelle norme in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">somministrazione professionale (Carinci 2010, 94). Una simile conclusione è però </hi><hi rend="CharOverride-1">opinabile. In primo luogo, perché l’analogia tra i due istituti è soltanto apparente, per le ragioni sopra</hi><hi rend="CharOverride-1"> evidenziate: attiene alla «fattispecie interpositoria» ma non al contratto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> la rende possibile e che nei due casi si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> detto essere sostanzialmente diverso per oggetto e per causa. In</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo luogo, perché l’interpretazione analogica sembra preclusa dalla lettera</hi><hi rend="CharOverride-1"> della legge, dalla quale si deduce esattamente il contrario, visto</hi><hi rend="CharOverride-1"> che nell’ambito del medesimo testo normativo (il d.lgs</hi><hi rend="CharOverride-1">. n. 276/03) si regolano due istituti disponendo in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso espressamente (ex art. 23 comma 3) il regime della</hi><hi rend="CharOverride-1"> solidarietà (richiamato anche in rubrica), nell’altro attribuendo la responsabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à al solo datore. Per altro nel primo caso la solidarietà si associa all’obbligo della </hi><hi rend="CharOverride-1">parità di trattamento (art. 23 comma 1), che implica il </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto del trattamento economico normativo applicato dall’utilizzatore, mentre nel </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo vale la regola opposta, non modificandosi la disciplina del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto di lavoro dopo il distacco.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le modifiche apportate agli </hi><hi rend="CharOverride-1">art. 30 e 31 del d.lgs. n. 276/03 </hi><hi rend="CharOverride-1">dal d.l. n. 76/13 aggravano ulteriormente il quadro. </hi><hi rend="CharOverride-1">Da una parte, infatti, la responsabilità solidale può conseguire da </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto previsto nel contratto di rete, cui il legislatore rinvia </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’eventuale regolazione del regime di codatorialità (art. 30, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 4-ter)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-002">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; dall’altra, il vincolo solidale è </hi><hi rend="CharOverride-1">espressamente previsto per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo o legate da contratto di rete, che procedono ad </hi><hi rend="CharOverride-1">assunzioni congiunte ai sensi dell’art. 31, commi 3-bis </hi><hi rend="CharOverride-1">e 3-ter (art. 31, comma 3-quinquies). Le nuove </hi><hi rend="CharOverride-1">disposizioni sembrano così escludere una possibile estensione al distaccatario della </hi><hi rend="CharOverride-1">responsabilità nei confronti del lavoratore, nelle ipotesi «comuni» di distacco.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Neppure sembrano giovare i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella </hi><hi rend="CharOverride-1">sentenza n. 254/17, con la quale si è esteso </hi><hi rend="CharOverride-1">il principio della responsabilità solidale a tutte le ipotesi di </hi><hi rend="CharOverride-1">subfornitura non riconducibili al contratto di appalto; e ciò per </hi><hi rend="CharOverride-1">le stesse ragioni che rendono opinabile l’estensione per via </hi><hi rend="CharOverride-1">analogica delle norme in materia di somministrazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciononostante, la solidarietà </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbe essere recuperata grazie ai generali principi civilistici. In primo luogo, facendo </hi><hi rend="CharOverride-1">leva sul collegamento negoziale invocato in dottrina a fondamento della </hi><hi rend="CharOverride-1">codatorialità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-001">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e, ancor prima, ritenendo integrati i presupposti per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituzione del vincolo solidale ex art. 1292 c.c. Tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> vincolo presuppone l’identità della fonte dell’obbligazione e della</hi><hi rend="CharOverride-1"> prestazione (Bianca 1993, 703). Nel caso del distacco la fonte</hi><hi rend="CharOverride-1"> è costituita dal contratto di lavoro, «modificato» a seguito della</hi><hi rend="CharOverride-1"> stipula del contratto di distacco, il cui scopo è esattamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> quello di determinare una situazione nella quale possa assumere le</hi><hi rend="CharOverride-1"> vesti di creditore della prestazione di lavoro chi non ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> la titolarità del rapporto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_47_625-636.html#footnote-000">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La prestazione dedotta in contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">è da considerarsi indivisibile ex art.1316 c.c., ed è erogata per soddisfare, nel medesimo tempo, gli </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi di entrambi i creditori: quello del distaccatario, che si </hi><hi rend="CharOverride-1">è detto realizzato grazie al contratto di distacco, e quello </hi><hi rend="CharOverride-1">del datore. Da ciò l’applicazione delle norme relative alle </hi><hi rend="CharOverride-1">obbligazioni solidali ai sensi dell’art. 1317 c. c.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’</hi><hi rend="CharOverride-1">altra parte, di una serie di obblighi derivanti dal contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro risponde il distaccatario; primo tra tutti, come detto, </hi><hi rend="CharOverride-1">l’obbligo di sicurezza. Ed il rapporto di lavoro del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore distaccato è necessariamente regolato in base alle regole dettate </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla contrattazione collettiva o dalla prassi aziendale cui si attiene </hi><hi rend="CharOverride-1">il distaccatario, per gli aspetti connessi con l’inserimento del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore nella sua organizzazione produttiva (a partire dall’orario). Sostenere </hi><hi rend="CharOverride-1">che degli effetti degli atti di gestione di tali aspetti </hi><hi rend="CharOverride-1">del rapporto di lavoro sia responsabile esclusivamente il datore distaccante, </hi><hi rend="CharOverride-1">quando la competenza ad adottarli spetta in via esclusiva al </hi><hi rend="CharOverride-1">distaccatario, non trova giustificazione in alcuna norma dell’ordinamento.</hi></p></div><div><head><hi>7. </hi><hi>Conclusioni, con uno sguardo oltr’Alpe</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per configurare una disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’istituto capace di tutelare adeguatamente il lavoratore è necessario </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorrere ad un’interpretazione che forza la lettera della legge </hi><hi rend="CharOverride-1">o che faccia leva sulle norme codicistiche in parte per «</hi><hi rend="CharOverride-1">neutralizzare» in parte per arricchire quanto sancito dalla lettera dell’art. 30, </hi><hi rend="CharOverride-1">d.lgs.276/30. Si tratta evidentemente di prospettive ben </hi><hi rend="CharOverride-1">difficili da perseguire, per altro in contrasto con consolidati orientamenti </hi><hi rend="CharOverride-1">giurisprudenziali che hanno plasmato l’istituto del distacco pre e </hi><hi rend="CharOverride-1">post-riforma del 2003.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un simile sforzo ricostruttivo sarebbe naturalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">risparmiato da una riscrittura della norma che fissasse poche ma </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentali regole, sottraendole al dubbio interpretativo. Il semplice vincolo della </hi><hi rend="CharOverride-1">forma scritta per l’accordo in base al quale le </hi><hi rend="CharOverride-1">due imprese operano il distacco basterebbe a fare almeno un </hi><hi rend="CharOverride-1">po’ di chiarezza e sarebbe funzionale a valutare se questo </hi><hi rend="CharOverride-1">viene eseguito coerentemente con le finalità per il quale si </hi><hi rend="CharOverride-1">afferma essere disposto. È in tale accordo che le parti </hi><hi rend="CharOverride-1">dovrebbero essere chiamate ad indicare le modalità di esecuzione del </hi><hi rend="CharOverride-1">distacco, ovvero a definire in che modo il potere direttivo </hi><hi rend="CharOverride-1">viene tra di loro ripartito. Il vincolo di forma dovrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">valere anche per l’accordo «novativo» del contratto di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso il quale, necessariamente, andrebbe acquisito il consenso del lavoratore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul piano della tutela del lavoratore basterebbe introdurre espressamente la </hi><hi rend="CharOverride-1">regola della solidarietà tra distaccante ed utilizzatore per i crediti </hi><hi rend="CharOverride-1">derivanti dall’esecuzione del rapporto di lavoro durante il distacco. Sul piano sanzionatorio si tratterebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> poi di sancire il diritto del lavoratore di scegliere quale</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto di lavoro mantenere in vita, una volta che sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> stata riconosciuta l’illegittimità del distacco. È da qui che</hi><hi rend="CharOverride-1"> passa l’effettivo soddisfacimento dell’interesse del lavoratore ingiustamente distaccato</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non dalla sanzione «antifraudolenta» prevista dall’art.30 comma</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4-bis, funzionale a contrastare la somministrazione irregolare ma come</hi><hi rend="CharOverride-1"> detto spesso inutile se applicata ad ipotesi di distacco illegittimo</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento ad un ordinamento vicino al nostro conferma come</hi><hi rend="CharOverride-1"> in Italia la fedeltà alla logica interpositoria abbia prodotto una</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina del distacco dai profili incerti e non adeguata a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutelare gli interessi dei lavoratori. L’ordinamento francese conosce la</hi><hi rend="CharOverride-1"> distinzione tra fornitura di manodopera a scopo di lucro (à</hi><hi rend="italic"> but lucratif</hi><hi rend="CharOverride-1">) e gratuita (</hi><hi rend="italic">sanse but lucratif</hi><hi rend="CharOverride-1">) (Auzero, Baugard, Dok</hi><hi rend="CharOverride-1">és 2022, 419 sgg.). La prima, se realizzata da chi non è a ciò autorizzato, è sanzionata (anche) con la</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. La</hi><hi rend="CharOverride-1"> seconda è regolata (art. L. 8241-2 Code du travail</hi><hi rend="CharOverride-1">) individuando gli ambiti di responsabilità che fanno capo all’utilizzatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> (ovvero quelli connessi con l’organizzazione del lavoro). Nel caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> in cui la fornitura «gratuita» sia realizzata nel contesto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un gruppo di imprese o di un «raggruppamento di datori</hi><hi rend="CharOverride-1">» (</hi><hi rend="italic">groupements d’employeurs</hi><hi rend="CharOverride-1">) a tal fine costituito, il lavoratore beneficia della responsabilità solidale delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> imprese del gruppo a tutela dei propri crediti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Forse, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> risolvere i molteplici problemi di regolazione del distacco, basta dare</hi><hi rend="CharOverride-1"> uno sguardo al di là delle Alpi.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Auzero, G., Baugard, D., Dokès, E. 2022.</hi><hi rend="italic"> Droit du travail</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-019-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per questo motivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> la Cassazione (Cass., 7 dicembre 2005, n. 26979 e Cass</hi><hi rend="CharOverride-1">., 23 febbraio 2006, n. 4040, entrambe in Mass. giur. lav</hi><hi rend="CharOverride-1">., 2006, 932 sgg. con nota di Pileggi) ha ammesso l</hi><hi rend="CharOverride-1">’applicazione davanti alla giurisdizione nazionale della legislazione dello Stato di</hi><hi rend="CharOverride-1"> New York che ignora il divieto di interposizione.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-018-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Monaco (2004, 207) e Gambacciani (2005, 204) per un approccio più sintonico con gli approdi giurisprudenziali </hi><hi rend="CharOverride-1">precedenti la riforma, ivi diffusamente passati in rassegna.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-017-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Resta</hi><hi rend="CharOverride-1"> valida la definizione di Magrini (1980, 53) di un «patto</hi><hi rend="CharOverride-1"> avente ad oggetto lo scambio di mere prestazioni dietro corrispettivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> in favore dell’intermediario».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-016-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Inter alias, Cass. 7 novembre 2000, n. 14458, in OGL, 2000, I, 968</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-015-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In dottrina si configura più genericamente una delega del distaccante a favore del distaccatario (De Simone</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1995, 291; Gambacciani 2005, 213). Riconducono invece il distacco al</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto in favore di terzi ex art. 1411 c.c</hi><hi rend="CharOverride-1">. Esposito (2002, 95) e Mazzotta (1988, 370).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-014-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="CharOverride-1">focalizzazione del «contratto di distacco» permette di raccordarsi con quanti (</hi><hi rend="CharOverride-1">a partire da Del Punta 1988, 208) ritengono sussistente un </hi><hi rend="CharOverride-1">collegamento negoziale tra contratto di lavoro e contratto commerciale di </hi><hi rend="CharOverride-1">fornitura di lavoro (si veda anche </hi><hi rend="italic">infra </hi><hi rend="CharOverride-1">nota 19).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-013-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra le altre, Cass.15.5.2012, n. 7517.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-012-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 2.1.1995, n. 5; da cui, sempre secondo la Cassazione, la «totale </hi><hi rend="CharOverride-1">irrilevanza del consenso del lavoratore distaccato» (così Cass. 21.2.</hi><hi rend="CharOverride-1">2007, n. 4003).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-011-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Analogamente, Zoli (2003, 944) richiama la</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessità di un «accordo novativo […] volto a rideterminare l’attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à oggetto della messa a disposizione della prestazione lavorativa».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-010-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Come osserva propriamente Magrini (1980, 65), richiamando a supporto anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> la dottrina tedesca, la fattispecie costitutiva del distacco «non può</hi><hi rend="CharOverride-1"> che ravvisarsi in una apposita convenzione modificativa degli effetti naturali</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contratto di lavoro, cioè un patto di distacco del</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale parte stipulante è anche, necessariamente, il lavoratore».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-009-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Lo ricorda Putrignano (2009, 689) che perciò coglie nel requisito della «temporaneità» la più rilevante novità della </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma del 2003.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-008-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">A meno di non considerare che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il distacco implichi di per sé un mutamento di «mansioni</hi><hi rend="CharOverride-1">», per cui il consenso sarebbe sempre richiesto proprio in virt</hi><hi rend="CharOverride-1">ù dell’art. 30 comma 3 (interpretazione respinta con decisione da Monaco 2004, </hi><hi rend="CharOverride-1">218).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-007-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una sintetica ricostruzione del dibattito dottrinale in materia si veda Putrignano (2009, 694-965).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-006-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Salva l’</hi><hi rend="CharOverride-1">ipotesi delle ragioni «sostitutive», che necessariamente devono riferirsi al distaccatario (</hi><hi rend="CharOverride-1">Zoli 2003, 945, anche per la fantasiosa ipotesi che potrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">non contraddire il comma 1: sostituzione con il distacco di «</hi><hi rend="CharOverride-1">un dipendente del distaccatario in grado di interagire con il distaccante, cliente o</hi><hi rend="CharOverride-1"> fornitore del distaccatario»)</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-005-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La Cassazione ha avallato l’</hi><hi rend="CharOverride-1">interpretazione dell’art. 30, comma 3 suggerita in dottrina, escludendo </hi><hi rend="CharOverride-1">l’estensibilità della sanzione costitutiva prevista dal comma 1 (in </hi><hi rend="CharOverride-1">virtù del principio </hi><hi rend="italic">ubi lex volui dixit</hi><hi rend="CharOverride-1">) e accordando al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore la «tutela civilistica di tipo risarcitoria» (Cass. ord. 11.</hi><hi rend="CharOverride-1">9. 2020, n. 18959, in RIDL 2021, II, 32 sgg. </hi><hi rend="CharOverride-1">con nota di Gentile)</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-004-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Segnala il carattere «altalenante» della giurisprudenza in merito, Putrignano (2009, 691).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-003-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra le altre, Cass. Pen. 22.7.2013, n. 31300</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-002-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Secondo l’INL</hi><hi rend="CharOverride-1"> (circolare n. 7 del 29.3.2018) la solidarietà scaturisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> automaticamente dalla codatorialità prevista con il contratto di rete (in</hi><hi rend="CharOverride-1"> senso adesivo, da ultimo, Di Salvatore 2024, 14).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-001-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Speziale (2010, 44 sgg.), che però esclude l’esistenza di </hi><hi rend="CharOverride-1">un collegamento negoziale nel caso del distacco (58); collegamento che </hi><hi rend="CharOverride-1">invece qui si ritiene configurarsi tra contratto di lavoro e «</hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di distacco».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_47_625-636.html#footnote-000-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Anche considerando l’obbligo di prestare</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’attività lavorativa come derivante dalla combinazione tra «contratto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> distacco» e contratto di lavoro, la conclusione non cambia visto</hi><hi rend="CharOverride-1"> che «identità della fonte» non significa identità del titolo ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> della causa (l’</hi><hi rend="italic">eadem causa obligandi</hi><hi rend="CharOverride-1">) e potendosi quest’ultima</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricavare anche da una pluralità di negozi tra di essi</hi><hi rend="CharOverride-1"> collegati (Cass. S.U. 21.1.1988, n. 423).</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Giovanni Orlandini, University of Siena, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">giovanni.orlandini@unisi.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0001-5670-3248</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Giovanni Orlandini, <hi rend="italic">Appunti per una ridefinizione dell’istituto del distacco,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.37</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -13, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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