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        <title type="main" level="a">Il ‘peso’ della dimensione economica nella costruzione del diritto del lavoro</title>
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            <forename>Marco</forename>
            <surname>Marazza</surname>
            <placeName type="affiliation">Catholic University of Rome, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.49</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The article analyses the relationship between social rights and the economic dimension in the construction of labour law through an ongoing dialogue with Riccardo Del Punta's writings on the subject, focusing in particular on the contribution of constitutional and European jurisprudence.</p>
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            <item>Social rights</item>
            <item>economy</item>
            <item>constitutional jurisprudence</item>
            <item>European jurisprudence</item>
            <item>labour law</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.49<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.49" /></p>
      <div><head>Il ‘peso’ della dimensione economica nella costruzione del diritto del lavoro</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Marco Marazza</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">1. </hi><hi rend="CharOverride-1">Con il consueto equilibrio, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> consegnando alla comunità scientifica pagine di indubbio spessore, Riccardo Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta si è occupato a lungo anche di diritti sociali</hi><hi rend="CharOverride-1"> e dimensione economica, della ricerca di una regolamentazione lavoristica «dentro</hi><hi rend="CharOverride-1"> il mercato» che potesse costituire «il miglior compromesso tra socialit</hi><hi rend="CharOverride-1">à ed efficienza» (Del Punta 2020, 22).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo ha fatto interpretando il diritto del lavoro attraverso la sua naturale </hi><hi rend="CharOverride-1">propensione a indagare altri sistemi, approcci culturali e metodologici distanti, </hi><hi rend="CharOverride-1">ammesso che la separazione tra insegnamenti sia ancora sostenibile o, </hi><hi rend="CharOverride-1">come sembra suggerire Riccardo, tanto è più profonda la conoscenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di ‘altro’ tanto più è possibile comprendere il nostro sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Su questo crocevia di saperi, Riccardo inserisce il suo </hi><hi rend="CharOverride-1">discorso sugli orientamenti valoriali che «debbono essere rapportati, tramite l’</hi><hi rend="CharOverride-1">interpretazione costituzionale e in specie le operazioni di bilanciamento tra principi in eventuale conflitto, alle concrete circostanze </hi><hi rend="CharOverride-1">storiche» (Del Punta 2020, 5).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Avverte «che i valori sono </hi><hi rend="CharOverride-1">soggetti a una co-evoluzione con i processi reali ai </hi><hi rend="CharOverride-1">quali si rapportano», ricordando «che nel diritto del lavoro hanno </hi><hi rend="CharOverride-1">preso forma in un contesto strutturale che ne giustificava una </hi><hi rend="CharOverride-1">preponderante finalizzazione anti-mercato, così le profonde trasformazioni che hanno </hi><hi rend="CharOverride-1">interessato quel contesto, in conseguenza della globalizzazione e delle coeve </hi><hi rend="CharOverride-1">rivoluzioni tecnologiche, suggeriscono non già il superamento, bensì una rivisitazione </hi><hi rend="CharOverride-1">costruttiva di quei valori» (Del Punta 2020, 22).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E l’</hi><hi rend="CharOverride-1">invito che Riccardo conseguentemente formula è di saper «cogliere il senso profondo di un processo di trasformazione già in </hi><hi rend="CharOverride-1">atto nella materia, per distillarne le componenti di positività e </hi><hi rend="CharOverride-1">volgerle verso un orizzonte valoriale progressivamente nuovo, nel quale possano </hi><hi rend="CharOverride-1">identificarsi tanto le istanze di socialità quanto quelle di efficienza, </hi><hi rend="CharOverride-1">sì da dare un fondamento più solido al diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro del XXI secolo» (Del Punta 2020, 22).</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">2. Ecco, </hi><hi rend="CharOverride-1">in questa rilettura – e, quindi, possibile riorganizzazione – della nostra materia, </hi><hi rend="CharOverride-1">è «sul peso …da attribuire alla dimensione dell’economico nella costruzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’ordine sociale» (Del Punta 2020, 12)</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che vorrei </hi><hi rend="CharOverride-1">soffermarmi, senza pretesa di completezza, per proseguire un dialogo iniziato </hi><hi rend="CharOverride-1">anni fa, anche nell’ambito del gruppo Freccia Rossa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un </hi><hi rend="CharOverride-1">dialogo rafforzatosi durante la stesura della mia Relazione Aidlass nel </hi><hi rend="CharOverride-1">2021 ove, anche seguendo le sollecitazioni di Riccardo, e confrontandomi </hi><hi rend="CharOverride-1">con il suo pensiero, mi chiedevo quale fosse il contributo </hi><hi rend="CharOverride-1">che il diritto del lavoro – nella prospettiva giuridica dei vincoli </hi><hi rend="CharOverride-1">e delle tecniche di bilanciamento derivanti dalla Costituzione e dalle </hi><hi rend="CharOverride-1">fonti sovranazionali – è tenuto a dare per la sostenibilità del </hi><hi rend="CharOverride-1">valore che le fonti primarie attribuiscono anche alle libertà economiche </hi><hi rend="CharOverride-1">(Marazza 2022, 203).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La conclusione a cui ero giunto, poi affinata negli scritti successivi, è </hi><hi rend="CharOverride-1">che il diritto del lavoro sia tecnicamente vincolato a garantire </hi><hi rend="CharOverride-1">la convivenza delle «istanze di socialità» e di «efficienza» rendendosi, </hi><hi rend="CharOverride-1">in primo luogo, adeguatamente «prevedibile» (Marazza 2022; 2023). In questo </hi><hi rend="CharOverride-1">scritto non è mia intenzione tornare sul tema della prevedibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">ma, piuttosto, segnalare che a fondamento dell’efficienza può essere importante, soprattutto per il giuslavorista, mettere meglio a fuoco </hi><hi rend="CharOverride-1">il senso ed il contenuto del cosiddetto «valore sociale» dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa. E cioè, per dirla in altri termini, il valore </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzionale, in senso oggettivo, della libertà economica (Marazza 2022).</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">3. </hi><hi rend="CharOverride-1">Il punto da cui occorre prendere le mosse è che </hi><hi rend="CharOverride-1">per la Corte costituzionale «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbia la prevalenza assoluta sugli altri» (Corte cost. 9</hi><hi rend="CharOverride-1"> maggio 2013, n. 85, Bin 2013, 1505; Onida 2013, 4</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Costituzione, in altri termini, non consente l’illimitata espansione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di uno di quei diritti, che diverrebbe «</hi><hi rend="italic">tiranno</hi><hi rend="CharOverride-1">» nei confronti</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette (Zagrebelsky 1992</hi><hi rend="CharOverride-1">, già Mengoni 1993). Piuttosto richiede un vicendevole bilanciamento tra princ</hi><hi rend="CharOverride-1">ìpi e diritti fondamentali. Un bilanciamento che coinvolga «tutti gli interessi costituzionali rilevanti» (Corte cost. 9 maggio 2013, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 85), senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo «criteri di proporzionalità e di ragionevolezza» (Cartabia 2013) la </hi><hi rend="CharOverride-1">cui applicazione deve necessariamente tutelare il loro nucleo essenziale (Mengoni, </hi><hi rend="CharOverride-1">Modugno, Rimoli 2003).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inevitabilmente, anche i diritti fondamentali dei lavoratori, </hi><hi rend="CharOverride-1">siano essi riconosciuti dalla Carta sul piano individuale o su </hi><hi rend="CharOverride-1">quello collettivo, non vanno posti alla sommità di un ordine </hi><hi rend="CharOverride-1">gerarchico assoluto ma, piuttosto, nel rispetto di criteri di proporzionalità </hi><hi rend="CharOverride-1">e di ragionevolezza, richiedono di essere bilanciati o, se si </hi><hi rend="CharOverride-1">preferisce, sottoposti ad «un test di proporzionalità e di non </hi><hi rend="CharOverride-1">eccessività» (Sandulli 2006) rispetto al valore che la Costituzione attribuisce (</hi><hi rend="CharOverride-1">anche) all’iniziativa ed all’attività economica (art. 41 Cost.) </hi><hi rend="CharOverride-1">con lo specifico obiettivo di non pregiudicarne il contenuto essenziale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò è ancora più chiaro nella prospettiva che viene delineata </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla CDFUE che, dopo aver riconosciuto il valore delle libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">economiche (art. 16 CDFUE), con l’art. 52 CDFUE – proprio assumendo che diritti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e libertà vanno collocati sullo stesso piano e devono essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra loro bilanciati – esplicita che «eventuali limitazioni all’esercizio dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all</hi><hi rend="CharOverride-1">’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">4. Orbene, consapevoli che l’attività economica </hi><hi rend="CharOverride-1">non può comunque svolgersi in modo da recare danno alla </hi><hi rend="CharOverride-1">sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art. 41, comma </hi><hi rend="CharOverride-1">2, Cost.) (Del Punta 2020, 16), la specifica consistenza del «</hi><hi rend="CharOverride-1">contenuto essenziale» della libertà economica, la cui tutela comporta il necessario adattamento degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> ulteriori diritti (anche dei lavoratori) coinvolti dallo svolgimento dell’attività</hi><hi rend="CharOverride-1"> economica, è indubbiamente nota alla cultura giuslavoristica italiana ma, probabilmente</hi><hi rend="CharOverride-1">, non ancora pienamente sistematizzata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senza pretesa di esaustività, ad oggi</hi><hi rend="CharOverride-1">, indizi sul contenuto essenziale delle libertà economiche si possono ricavare</hi><hi rend="CharOverride-1">, tra l’altro:</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">a) dalla giurisprudenza sui limiti esterni del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto di sciopero, che sono ricostruiti a partire dalla necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di tutelare, a prescindere dall’entità del danno economico che il conflitto</hi><hi rend="CharOverride-1"> può procurare all’imprenditore, la produttività dell’impresa intesa come</hi><hi rend="CharOverride-1"> «salvaguardia della integrità degli elementi materiali e strutturali dell’impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Corte cost. 15 dicembre 1992, n. 317), «essendo inammissibile che lo sciopero abbia come effetto quello</hi><hi rend="CharOverride-1"> di compromettere la futura ripresa del lavoro» (Corte cost. 28</hi><hi rend="CharOverride-1"> dicembre 1962, n. 124). Di tutelare, cioè, «la possibilità per</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Cass. n. 711 del 1980) o, per dirla altrimenti, di assicurare la «salvaguardia </hi><hi rend="CharOverride-1">delle attitudini produttive dell’impresa, che costituisce interesse generale, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">anche interesse della collettività dei lavoratori impegnati nello sciopero, perché </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua compromissione può compromettere altresì il fondamentale interesse all’</hi><hi rend="CharOverride-1">occupazione» (Cass. n. 711 del 1980). Un limite che discende «</hi><hi rend="CharOverride-1">dal carattere di utilità sociale da riconoscere ai mezzi di produzione» e che qualifica illecito lo sciopero che </hi><hi rend="CharOverride-1">metta in pericolo l’impresa come «organizzazione istituzionale, non come </hi><hi rend="CharOverride-1">mera organizzazione gestionale» ledendo, in questo modo, «interessi primari costituzionalmente </hi><hi rend="CharOverride-1">protetti» (Cass. n. 711 del 1980). Ancora più di recente, </hi><hi rend="CharOverride-1">è stato affermato che lo sciopero incontra un limite nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">esigenza di tutelare la «salvaguardia dell’organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata </hi><hi rend="CharOverride-1">al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della </hi><hi rend="CharOverride-1">produzione e del mercato» (Cass. n. 24653 del 2015);</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">b) </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla giurisprudenza costituzionale che, pur richiamando l’esigenza di garantire </hi><hi rend="CharOverride-1">l’effettività del bilanciamento mediante la tecnica delle misure cautelari </hi><hi rend="CharOverride-1">specifiche, afferma la necessità di contemperare il diritto alla tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">della salute delle persone con l’esigenza di salvaguardare la «</hi><hi rend="CharOverride-1">continuità produttiva» dell’impresa, richiamata direttamente dalla sentenza del 2018 (Corte cost., 23 marzo 2018. n. 58) </hi><hi rend="CharOverride-1">e, indirettamente (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85), per </hi><hi rend="CharOverride-1">il tramite del diritto al lavoro di cui all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">4 Cost., dalla sentenza del 2013 (Pascucci 2023);</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">c) dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina della crisi di impresa ove, senza qui indugiare in </hi><hi rend="CharOverride-1">dettagli, è facile notare che a fronte dell’insolvenza dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">imprenditore i diritti dei lavoratori sono profondamente rimodulati non solo in vista della tutela dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti del ceto creditorio ma anche, per quanto qui più</hi><hi rend="CharOverride-1"> interessa, al fine di salvaguardare la continuità dell’attività produttiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Direttiva 2001/23/CE; art. 47, commi 4 </hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> e</hi><hi rend="CharOverride-1"> 5, l. 29 dicembre 1990 n. 428; art. 5, d</hi><hi rend="CharOverride-1">.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18</hi><hi rend="CharOverride-1"> febbraio 2004, n. 39; all’art. 56, comma 3 </hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270); e, cioè, al</hi><hi rend="CharOverride-1"> fine di tutelare, ad esempio incentivando e sostenendo i processi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di circolazione dei patrimoni aziendali proprio tramite una forte riduzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei diritti dei lavoratori (CGUE C-237/2022), il valore</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la costituzione attribuisce all’impresa quale luogo di produzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di beni e servizi (Marazza 2022, 198; 2023b, 303);</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">d) dalla disciplina della contrattazione collettiva di prossimità che, se pur nel perimetro delle materie tassativamente elencate</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalla legge, e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali, legittima l</hi><hi rend="CharOverride-1">’autonomia privata collettiva a disporre, anche in senso riduttivo, dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti dei lavoratori di fonte legale a fronte di «investimenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e avvio di nuove attività» oltre che per la «gestione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di crisi aziendali e occupazionali» (art. 8, comma 1, del</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.l. n. 138 del 2011); ma, analogamente, anche dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 2, secondo comma lett. a) del d.lgs. 81</hi><hi rend="CharOverride-1">/2015 che prevede la disapplicazione di quanto prescritto al primo</hi><hi rend="CharOverride-1"> comma della medesima disposizione alle collaborazioni coordinate e continuative etero</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzazione per le quali, in ragione delle particolari esigenze produttive</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed organizzative del relativo settore, gli accordi collettivi nazionali stipulati</hi><hi rend="CharOverride-1"> da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedo</hi><hi rend="CharOverride-1">no specifiche discipline riguardanti il trattamento economico e normativo;</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">e) dalla evoluzione della giurisprudenza CGUE, </hi><hi rend="CharOverride-1">a partire dalle notissime sentenze Viking e Laval (Ballestrero 2008; </hi><hi rend="CharOverride-1">Caruso 2008; Sciarra 2011; Giubboni 2012). Quando la Corte afferma </hi><hi rend="CharOverride-1">che il diritto di intraprendere un’azione collettiva che ha </hi><hi rend="CharOverride-1">come scopo la tutela dei lavoratori «costituisce un legittimo interesse </hi><hi rend="CharOverride-1">in grado di giustificare una restrizione a una delle libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentali del trattato»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_64_805-814.html#footnote-001">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ma impone di verificare che quella </hi><hi rend="CharOverride-1">azione sia «idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito </hi><hi rend="CharOverride-1">e che non vada al di là di ciò che </hi><hi rend="CharOverride-1">è necessario per conseguirlo» (punto 75, CGUE, 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking), o, per altro verso, finisce </hi><hi rend="CharOverride-1">per rilevare non compatibile con gli artt. 49 CE e </hi><hi rend="CharOverride-1">3 della direttiva 96/71 «un’azione collettiva, sotto forma </hi><hi rend="CharOverride-1">di blocco dei cantieri come quella in esame nella causa </hi><hi rend="CharOverride-1">principale» (punto 111, CGUE, 18 dicembre 2007, C-341/05,</hi><hi rend="CharOverride-1">Laval), non si deve trascurare il dato di fatto posto </hi><hi rend="CharOverride-1">alla base di quelle pronunce. E cioè che il traghetto «</hi><hi rend="CharOverride-1">Rosella», di proprietà della Viking, interessato dalla decisione della Società </hi><hi rend="CharOverride-1">del «cambio bandiera», operava «in perdita per via della concorrenza diretta delle navi</hi><hi rend="CharOverride-1"> estoni in grado di assicurare il medesimo collegamento con costi</hi><hi rend="CharOverride-1"> salariali inferiori» (punto 9, CGUE, 11 dicembre 2007, C-438</hi><hi rend="CharOverride-1">/05, Viking). Mentre nel caso Laval il perpetrarsi nel tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’azione collettiva, «consistente in un boicottaggio di tutti i</hi><hi rend="CharOverride-1"> cantieri della Laval in Svezia», ha fatto sì che «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’impresa non è più stata in condizione di svolgere le proprie attività» sul territorio svedese e che</hi><hi rend="CharOverride-1"> ciò aveva portato alla risoluzione del contratto di appalto e</hi><hi rend="CharOverride-1">, successivamente, al fallimento della società nel giro di circa sei</hi><hi rend="CharOverride-1"> mesi dall’avvio dell’azione di conflitto (punto 38, CGUE</hi><hi rend="CharOverride-1">, 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval). È innegabile che</hi><hi rend="CharOverride-1"> la giurisprudenza della Corte di giustizia utilizzi concetti palesemente pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù ampi di quelli che conosciamo dalla nostra giurisprudenza interna, che attirano la nostra attenzione </hi><hi rend="CharOverride-1">a partire dall’indagine relativa alle finalità dell’azione collettiva. </hi><hi rend="CharOverride-1">Ciò non di meno, non molto diversamente dalla giurisprudenza interna, </hi><hi rend="CharOverride-1">merita di essere valorizzato il fatto che anche queste sentenze </hi><hi rend="CharOverride-1">comunitarie hanno comunque inteso salvaguardare la possibilità per l’imprenditore </hi><hi rend="CharOverride-1">di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. Ond’è </hi><hi rend="CharOverride-1">che la giurisprudenza comunitaria potrebbe aver individuato limiti negativi più </hi><hi rend="CharOverride-1">stringenti di quanto previsto dalla Corte di Cassazione in relazione al</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto di sciopero, ma solo a condizione di non ritenere</hi><hi rend="CharOverride-1"> in alcun modo assimilabile il concetto di danno alla produttività</hi><hi rend="CharOverride-1"> con la situazione, per il vero non molto dissimile, se</hi><hi rend="CharOverride-1"> non proprio equivalente, come si è già detto, di un</hi><hi rend="CharOverride-1"> procurato rischio alla continuità dell’impresa, alla «produttività stessa dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à produttiva dell’impresa»</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">(Cass. 30 gennaio 1980, n. 711); in altri termini, come detto, il rischio </hi><hi rend="CharOverride-1">di compromettere il requisito dell’economicità dell’attività;</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">f) dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">giurisprudenza CGUE in materia di clausole sociali (Ratti 2017) dove, </hi><hi rend="CharOverride-1">a ben vedere, la tutela lavoristica predisposta dagli ordinamenti nazionali </hi><hi rend="CharOverride-1">in taluni casi è stata avvertita come limite ingiustificato all’</hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio della libertà economica anche a prescindere dall’esistenza di un rischio alla continuità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa. Ed infatti, la formulazione della clausola sociale, come chiarito </hi><hi rend="CharOverride-1">in più occasioni dai giudici comunitari (CGUE, 9 dicembre 2004, </hi><hi rend="CharOverride-1">C-460/2002); CGUE, 14 luglio 2005, C-386/2003), </hi><hi rend="CharOverride-1">deve essere resa compatibile con i principi di libera prestazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dei servizi, di concorrenza e di libertà d’impresa e </hi><hi rend="CharOverride-1">si pone in contrasto con l’ordinamento eurounitario qualora: a) «</hi><hi rend="CharOverride-1">svantaggia i nuovi concorrenti potenziali rispetto alle imprese già operanti e compromette l’apertura dei mercati</hi><hi rend="CharOverride-1">» (CGUE, 9 dicembre 2004, C-460/2002); b) renda «oltremodo</hi><hi rend="CharOverride-1"> difficile l’accesso ai mercati […] di nuovi prestatori di servizi</hi><hi rend="CharOverride-1">, essendo questi ultimi tenuti a riassumere il personale impiegato dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> precedente prestatore» (CGUE, 9 dicembre 2004, C-460/2002); c</hi><hi rend="CharOverride-1">) introduca «un onere economico supplementare, atto ad impedire, ostacolare o</hi><hi rend="CharOverride-1"> rendere meno attraent(e)» la prestazione di servizio transfrontaliera (CGUE</hi><hi rend="CharOverride-1">, 18 settembre 2014, C-549/13); d) preveda «obblighi supplementari</hi><hi rend="CharOverride-1">» che possono «dissuadere le imprese con sede in un altro Stato </hi><hi rend="CharOverride-1">membro dall’esercitare la loro libertà di prestazione dei servizi» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Corte CGUE, 19 giugno 2008, C-319/06). È in </hi><hi rend="CharOverride-1">applicazione di tali principi, a ben vedere, che nell’ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">interno il livello di protezione introdotto dalle clausole sociali ha </hi><hi rend="CharOverride-1">trovato il suo limite nella libertà dell’impresa subentrante nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">appalto «di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva</hi><hi rend="CharOverride-1">, al fine di realizzare economie di costi» (Consiglio di Stato</hi><hi rend="CharOverride-1">, 20 ottobre del 2020, n. 6336). Non potendo la clausola</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale esercitare un «effetto automaticamente e rigidamente escludente» (Cons. Stato</hi><hi rend="CharOverride-1">, 5 maggio 2017, n. 2078), neanche, secondo quanto si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> andato via via affermando, sia nella giurisprudenza del lavoro (Tribunale</hi><hi rend="CharOverride-1"> Velletri, Sez. lavoro, Sent., 30.04.2019), che in quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> amministrativa (Consiglio di Stato, 17 gennaio 2018,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 272), </hi><hi rend="CharOverride-1">se la tutela è prevista direttamente dai contratti collettivi.</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">5. </hi><hi rend="CharOverride-1">Se ne può ricavare che, a ben vedere, </hi><hi rend="CharOverride-1">esistono diverse ricostruzioni del contenuto essenziale della libertà economica. Eppure, </hi><hi rend="CharOverride-1">andando oltre il tradizionale approccio della giurisprudenza interna in materia </hi><hi rend="CharOverride-1">di sciopero, va delineandosi in modo sempre più chiaro che </hi><hi rend="CharOverride-1">quando è in questione l’esigenza di preservare l’integrità </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impresa quale luogo di produzione, come «organizzazione istituzionale» (Cass., 30 gennaio 1980, n. 711; Cass., </hi><hi rend="CharOverride-1">24 novembre 2005, n. 24653), il bene che l’ordinamento </hi><hi rend="CharOverride-1">vuole difendere assume una dimensione assai più ampia di quella, </hi><hi rend="CharOverride-1">essenzialmente materialista, che si identifica nella mera «integrità degli impianti </hi><hi rend="CharOverride-1">produttivi».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il bene tutelato pare identificarsi, piuttosto, nella preservazione della «</hi><hi rend="CharOverride-1">continuità produttiva»</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impresa (Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58); nella salvaguardia dell’organizzazione dinamica finalizzata «</hi><hi rend="CharOverride-1">al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della </hi><hi rend="CharOverride-1">produzione e del mercato» (Cass. n. 24653 del 2015).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Affinché </hi><hi rend="CharOverride-1">l’organizzazione possa effettivamente continuare a esprimere un’idoneità a conseguire un risultato economico </hi><hi rend="CharOverride-1">è necessario, in primo luogo, che il contenuto essenziale della </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà economica si identifichi nell’economicità dell’attività; nella astratta «</hi><hi rend="CharOverride-1">possibilità di consentire almeno la riproduzione del capitale e, cioè» (ndr: almeno, cioè salvo che non si voglia inserire nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> contenuto essenziale anche il profitto) (Libertini 2019, 1255) «il pareggio</hi><hi rend="CharOverride-1"> costi e ricavi» (Luciani 1983, 46).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se un’attività economica</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha una sostenibilità di mercato, rispetta i vincoli di utilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à sociale eventualmente posti dal legislatore per il suo svolgimento (art. 41, comma 2, prima parte), e non contrasta</hi><hi rend="CharOverride-1"> con i valori costituzionali della sicurezza, libertà e dignità umana</hi><hi rend="CharOverride-1"> (art. 41, comma 2, seconda parte), sul piano del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> non dovrebbe essere consentito spingere il bilanciamento degli interessi fino</hi><hi rend="CharOverride-1"> al punto di compromettere, in astratto, la possibilità che i</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricavi pareggino almeno i costi. Ciò salvo non voler dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> che quella attività economica è, per qualche ragione costituzionalmente verificata</hi><hi rend="CharOverride-1">, vietata oppure scientemente sottratta al privato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Conferme in tal senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> si possono ricavare dal Codice della crisi, la cui struttura</hi><hi rend="CharOverride-1"> è orientata proprio a preservare o a recuperare l’economicit</hi><hi rend="CharOverride-1">à dell’attività economica, e con essa la continuità aziendale, e comportando evidenti </hi><hi rend="CharOverride-1">rimodulazioni dei diritti dei lavoratori offre interessanti spunti di riflessione </hi><hi rend="CharOverride-1">per il giuslavorista che intenda completare l’apparato argomentativo sviluppato </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla giurisprudenza (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711) e dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">dottrina (Ghezzi, Romagnoli 1997, 220) alla definizione di contenuto essenziale </hi><hi rend="CharOverride-1">della libertà economica (che, pur restando ancorato al concetto di </hi><hi rend="italic">continuità produttiva</hi><hi rend="CharOverride-1">, si completa di ulteriori specificazioni all’esito della </hi><hi rend="CharOverride-1">tipizzazione della fattispecie e degli effetti, ora anche giuslavoristici, dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">insolvenza, e dei suoi segni rilevatori. La «crisi» e, ancora prima, le «condizioni di squilibrio patrimoniale o</hi><hi rend="CharOverride-1"> economico finanziario»).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Perché se è vero che l’insolvenza ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> ormai indotto il legislatore a riscrivere un nuovo (e speciale</hi><hi rend="CharOverride-1">) statuto protettivo del lavoro, ciò indica, a ben vedere, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il limite non superabile di compressione della libertà economica (art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 41 Cost.) dovrebbe quanto meno tener conto proprio della necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à che il bilanciamento dei diritti, in sé considerato, non orienti l’impresa verso condizioni di </hi><hi rend="italic">«squilibrio»</hi><hi rend="CharOverride-1"> che possano comportarne la crisi o l’incapacità </hi><hi rend="CharOverride-1">di «soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, comma 1, </hi><hi rend="CharOverride-1">lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019). In altri </hi><hi rend="CharOverride-1">termini, la specifica esigenza di tutela del valore della economicità </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’attività giustifica, dapprima, l’introduzione di uno specifico obbligo di protezione preventiva in capo all’imprenditore perché lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> vincolano a preservare, e se necessario a recuperare, la continuità</hi><hi rend="CharOverride-1"> aziendale (art. 2086 c.c.). Poi, quando l’economicità è</hi><hi rend="CharOverride-1"> perduta, e occorre ripagare i creditori, ma al tempo stesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche tentare di non disperdere definitivamente la capacità produttiva dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’organizzazione, quel medesimo valore richiede un arretramento delle tutele economiche (effetti dell’insolvenza sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">sospensione e risoluzione dei rapporti di lavoro), collettive (superamento della </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattazione collettiva applicata a fronte della insolvenza) e previdenziali (transazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del debito contributivo, se pur assistita dal principio di automaticità </hi><hi rend="CharOverride-1">delle prestazioni del lavoratore (Marazza 2017, 604; 2024).</hi></p><p rend="text_top" ><hi rend="CharOverride-1">6. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per </hi><hi rend="CharOverride-1">mettere ulteriormente a fuoco il valore che il riconoscimento costituzionale </hi><hi rend="CharOverride-1">della libertà di iniziativa economica attribuisce – oltre il profilo della </hi><hi rend="CharOverride-1">integrità degli impianti – alla economicità dell’impresa, all’impresa come </hi><hi rend="CharOverride-1">«</hi><hi rend="italic">organizzazione istituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1">», può essere utile considerare che nell’art. 41 Cost. la libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">iniziativa economica è considerata in una duplice dimensione, soggettiva e </hi><hi rend="CharOverride-1">oggettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella sua qualità di espressione di una libertà della </hi><hi rend="CharOverride-1">persona (Oppo 1988, 44; Luciani 1983, 45), la libertà di </hi><hi rend="CharOverride-1">iniziativa economica va apprezzata nel suo profilo soggettivo quale libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’individuo di investire, avviare e cessare un’attività economica (Oppo 1998</hi><hi rend="CharOverride-1">, 54), scegliendone, nel rispetto dei limiti esterni posti dalla legge</hi><hi rend="CharOverride-1">, contenuti, modalità, luoghi e tempi. Ma quando l’iniziativa è</hi><hi rend="CharOverride-1"> assunta, il valore della libertà economica deve essere colto anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella sua proiezione oggettiva, frutto e al tempo stesso mezzo</hi><hi rend="CharOverride-1"> della libertà di iniziativa economica privata, di attività economica: attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di produzione, garantita nella sua dimensione almeno «</hi><hi rend="italic">economica</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Luciani 1983</hi><hi rend="CharOverride-1">, 46), che concorre al benessere della collettività, in una prospettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost), anche quale</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumento di realizzazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost</hi><hi rend="CharOverride-1">.) (Persiani 2004, 34).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quando l’iniziativa è stata liberamente assunta</hi><hi rend="CharOverride-1">, l’attività che ne deriva, che principalmente si identifica nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’impresa (art. 2082 c.c.), è considerata dalla medesima norma costituzionale sia per precisarne i </hi><hi rend="CharOverride-1">limiti esterni negativi, demandati alla riserva di legge (art. 41, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 2, Cost.) (Galgano 1982, 43), che per affidare alla </hi><hi rend="CharOverride-1">legge il compito di valorizzarne la funzione sociale (art. 41, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 3, Cost.) (Luciani 1983).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma quando l’art. 41 </hi><hi rend="CharOverride-1">Cost afferma che l’iniziativa economica «non può svolgersi in </hi><hi rend="CharOverride-1">contrasto con l’utilità sociale» (Bonocore 2006, 12), o che </hi><hi rend="CharOverride-1">«la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività </hi><hi rend="CharOverride-1">economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a </hi><hi rend="CharOverride-1">fini sociali» (Luciani 1983, 156), quella disposizione non esaurisce la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua portata nel giustificare le previsioni legislative limitative dell’iniziativa </hi><hi rend="CharOverride-1">economica. Al tempo stesso, infatti, delimita la possibile area di </hi><hi rend="CharOverride-1">incidenza di quei limiti e, nella trama complessiva dei diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzionali (artt. 41, 2 e 4 Cost.), attribuisce proprio all’</hi><hi rend="CharOverride-1">attività economica, in sé considerata, un implicito valore di utilità </hi><hi rend="CharOverride-1">sociale che trascende l’esercizio di una libertà individuale (Persiani 2004, 61; già Mengoni 1985, 43).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senza qui</hi><hi rend="CharOverride-1"> voler entrare nel dibattito che ha attraversato la dottrina costituzionalista</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulla possibilità o meno di distinguere la libertà di iniziativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> economica dal suo svolgimento (Luciani 1983, 15), ciò che si</hi><hi rend="CharOverride-1"> vuole evidenziare è che, soprattutto dal punto di vista giuslavoristico</hi><hi rend="CharOverride-1">, non è affatto indifferente considerare che nell’art. 41 Cost</hi><hi rend="CharOverride-1">. possono essere distintamente considerati sia il profilo soggettivo della libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à di iniziativa economica che quello oggettivo del valore sociale dell’attività economica, e quindi dell’impresa, che da</hi><hi rend="CharOverride-1"> quell’iniziativa scaturisce (artt. 41, 2, e 4 Cost.)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_64_805-814.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò perché questa seconda concezione, oggettiva, che guarda all’attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à economica in sé considerata, all’organizzazione come </hi><hi rend="italic">istituzione</hi><hi rend="CharOverride-1">, all’impresa a prescindere</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’imprenditore e dal profitto, può a mio avviso contribuire</hi><hi rend="CharOverride-1"> a una «teoria del diritto del lavoro connessa a una</hi><hi rend="CharOverride-1"> teoria dell’economia» (Del Punta 2020, 31) e della societ</hi><hi rend="CharOverride-1">à, chiarendo meglio, senza condizionamenti ideologici: a) l’importanza e le garanzie che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamento deve offrire anche alla fonte di quel valore sociale, </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’attività economica privata, e cioè all’iniziativa privata ed </hi><hi rend="CharOverride-1">alla sua naturale aspirazione al profitto (Libertini 2019, 17); b) </hi><hi rend="CharOverride-1">il contenuto essenziale del valore che la costituzione attribuisce alle </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà economiche, onde procedere con le necessarie operazioni di bilanciamento </hi><hi rend="CharOverride-1">avendone individuato il limite insopprimibile; c) lo spirito e l’</hi><hi rend="CharOverride-1">inquadramento sistematico delle regolamentazioni giuslavoristiche che, anche oltre quel limite, </hi><hi rend="CharOverride-1">danno corpo al bilanciamento degli interessi valorizzando anche quello dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In conclusione, il valore dell’utilità sociale espresso dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 41, comma 2, Cost. può fungere anche da «sollecitazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’iniziativa» (Oppo 1988, 57), e ciò è vero soprattutto</hi><hi rend="CharOverride-1"> se si considera il valore in senso oggettivo della libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à economica; del resto, come afferma Riccardo, la teoria del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro «non può disinteressarsi, insomma, nell’interesse degli stessi </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori, della difesa della capacità competitiva delle imprese che restano </hi><hi rend="CharOverride-1">il primo driver dello sviluppo economico e quindi dell’occupazione» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Del Punta, Treu 2020).</hi></p><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ballestrero, M.V</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2008. “Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia «bilancia» il diritto di sciopero.” </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2: 389-91.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bin, R. 2013.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">“Giurisdizione o amministrazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">chi deve prevenire i reati ambientali? 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Imberti L., Romei R., 307-330, Milano: </hi><hi rend="CharOverride-1">Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Marazza, M. 2024. Rapporto di lavoro (procedure concorsuali), vol. “</hi><hi rend="italic">Crisi d’impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">”, </hi><hi rend="italic">Enc. Dir</hi><hi rend="CharOverride-1">., Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mengoni, L.1985. </hi><hi rend="italic">Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Diritto e Valori</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: Il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mengoni, L., </hi><hi rend="CharOverride-1">Modugno, F., Rimoli, F. 2003. </hi><hi rend="italic">Sistema e problema: saggi di </hi><hi rend="italic">teoria dei sistemi giuridici</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mengoni, L. 2004. “Sull’</hi><hi rend="CharOverride-1">efficienza come principio giuridico.” In </hi><hi rend="italic">Scritti in memoria di Massimo D’Antona</hi><hi rend="CharOverride-1">, 4173-86. Milano, </hi><hi rend="CharOverride-1">Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Onida, V. 2013. “Un conflitto fra poteri sotto la veste di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">Rivista AIC</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3: 4.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Oppo, G. 1988. “L’iniziativa economica</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">Rivista di diritto civile</hi><hi rend="CharOverride-1">: 53 -57.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pascucci, P. 2013. “La salvaguardia dell’occupazione nel decreto «</hi><hi rend="CharOverride-1">salva Ilva». Diritto alla salute vs diritto al lavoro?.” </hi><hi rend="italic">Working </hi><hi rend="italic">papers di olympus</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">http://olympus.uniurb.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Persiani, M. 2000. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico.” </hi><hi rend="italic">Argomenti di diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">: 19.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Persiani, </hi><hi rend="CharOverride-1">M. 2004. “Per una prospettiva giuslavoristica più ampia.” </hi><hi rend="italic">Diritto del </hi><hi rend="italic">lavoro e razionalità</hi><hi rend="CharOverride-1">, ora in </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, 34-35. </hi><hi rend="CharOverride-1">Padova.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ratti, L. 2017. “Le clausole sociali di seconda generazione: </hi><hi rend="CharOverride-1">inventario di questioni.” </hi><hi rend="italic">Rivista giuridica del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, 469.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sandulli, A. </hi><hi rend="CharOverride-1">2006. </hi><hi rend="italic">Proporzionalità, in Dizionario di diritto pubblico</hi><hi rend="CharOverride-1">, diretto da S. </hi><hi rend="CharOverride-1">Cassese, vol. 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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_64_805-814.html#footnote-001-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ciò partendo dal presupposto che la restrizione </hi><hi rend="CharOverride-1">della libertà di stabilimento può essere ammessa soltanto «qualora persegua </hi><hi rend="CharOverride-1">«un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale», punto 9, </hi><hi rend="CharOverride-1">CGUE, 11 dicembre 2007, C-438/05 (Viking).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_64_805-814.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Scrive</hi><hi rend="CharOverride-1"> Mengoni, 2004, che «nell’art. 41 si trova una disposizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> specifica concernente la libertà di iniziativa economica privata, interpretabile come</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma di tutela, oltre che dell’efficienza organizzativa dell’impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche dell’interesse alla migliore allocazione dei fattori produttivi».</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Marco Marazza, Catholic University of Rome, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">marco.marazza@unicatt.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-0765-4774</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Marco Marazza, <hi rend="italic">Il ‘peso’ della dimensione economica nella costruzione del diritto del lavoro,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.49</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -11, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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