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        <title type="main" level="a">Le molte capabilities di Riccardo Del Punta</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-4749-9115" type="ORCID">
            <forename>Oronzo</forename>
            <surname>Mazzotta</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Pisa, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.52</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The article is a tribute to Riccardo Del Punta, highlighting his many intellectual and personal qualities. The author reflects on Del Punta’s wide-ranging curiosity and his ability to bridge theoretical and practical aspects of Labor law. Del Punta is praised for his courage in challenging mainstream views and for his deep engagement with concepts like justice, equality, and dignity, especially through the lens of Amartya Sen’s (and others’) “capabilities” theory. His approach to Labor law emphasized individual freedom and dignity, offering a modernized and pragmatic perspective on the field. Del Punta’s legacy is framed as both intellectually rich and socially relevant, influencing the evolution of Labor law in contemporary times​.</p>
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            <item>Riccardo Del Punta</item>
            <item>capabilities</item>
            <item>curiosity</item>
            <item>justice</item>
            <item>labour law</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.52<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.52" /></p>
      <div><head>Le molte <hi rend="italic">capabilities</hi> di Riccardo Del Punta</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Oronzo Mazzotta</hi></p><div><head><hi>1. Riccardo Del Punta</hi><hi>: un uomo (uno studioso) con molte qualità</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il titolo </hi><hi rend="CharOverride-1">vuole alludere all’interesse da molti anni coltivato da Riccardo </hi><hi rend="CharOverride-1">per un celebre e celebrato pensatore, che ha fatto proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’epicentro di una rivoluzione pacifica e silenziosa. </hi><hi rend="CharOverride-1">Interesse che è per Lui solo un punto di partenza </hi><hi rend="CharOverride-1">per poi discutere, alla luce di tale pensiero e dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">idea della «libertà come non dominio», sui possibili antidoti agli abusi del potere </hi><hi rend="CharOverride-1">tramite la ragionevolezza e l’impiego delle clausole generali. Il </hi><hi rend="CharOverride-1">che ci riporta, con un moto circolare, al ruolo del </hi><hi rend="CharOverride-1">giuslavorista ed al procedimento interpretativo cioè alle propensioni scientifiche di </hi><hi rend="CharOverride-1">Riccardo al tempo stesso epistemologiche e metodologiche.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò posto proverò </hi><hi rend="CharOverride-1">qui di seguito ad enumerare alcune fra le tante qualità </hi><hi rend="CharOverride-1">di RDP, in contrappunto con i tratti caratterizzanti il Maestro </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutti noi (Giuseppe Pera), dal quale, pur in un </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto complesso e tormentato, ha sicuramente ereditato la passione e </hi><hi rend="CharOverride-1">la dedizione alla materia.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di questi tratti alcuni hanno un’</hi><hi rend="CharOverride-1">ascendenza schiettamente periana, mentre altri se ne allontanano. Per chi, per avventura, non avesse conosciuto personalmente Giuseppe </hi><hi rend="CharOverride-1">Pera e non ne avesse presente la complessa personalità scientifica </hi><hi rend="CharOverride-1">ed umana, rinvio al consapevole e per nulla accondiscendente ricordo </hi><hi rend="CharOverride-1">che ne ha fatto lo stesso Riccardo in occasione del </hi><hi rend="CharOverride-1">decennale della scomparsa del Maestro (Del Punta 2018).</hi></p></div><div><head><hi>2. La </hi><hi>curiosità intellettuale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo accomuna al Maestro anzitutto la curiosità intellettuale. </hi><hi rend="CharOverride-1">Si può dire che non ci sia ramo dello scibile </hi><hi rend="CharOverride-1">giuslavoristico che Riccardo non abbia indagato e su cui non </hi><hi rend="CharOverride-1">abbia profuso la Sua intelligenza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Accanto alla curiosità collocherei altresì </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua poliedricità, intesa come capacità di coniugare pratica e teoria, di solito due mondi quasi sempre separati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per </hi><hi rend="CharOverride-1">RDP la prassi costituiva un banco di prova e di </hi><hi rend="CharOverride-1">tenuta delle teorizzazioni generali, a differenza forse del Maestro che </hi><hi rend="CharOverride-1">considerava la cultura del giurista come una sorta di filosofia </hi><hi rend="CharOverride-1">applicata alla vita per la soluzione dei conflitti ingenerati dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">convivenza fra le persone, con un dichiarato disinteresse per una </hi><hi rend="CharOverride-1">dimensione puramente speculativa.</hi></p></div><div><head><hi>3. Il coraggio di andare controcorrente</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo </hi><hi rend="CharOverride-1">non temeva (e qui come si fa a non pensare </hi><hi rend="CharOverride-1">a Giuseppe Pera?) di andare controcorrente o, se si vuole, </hi><hi rend="CharOverride-1">in direzione «ostinata e contraria», contraria in particolare alla vulgata </hi><hi rend="CharOverride-1">corrente, alle letture unilaterali della nostra disciplina.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo senso </hi><hi rend="CharOverride-1">è quasi inutile ricordare che la Sua idea di un diritto del lavoro che guarda all’individuo, </hi><hi rend="CharOverride-1">alla sua libertà e dignità e all’effettività della disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">costituisce una sfida al diritto del lavoro classico (statuto-centrico </hi><hi rend="CharOverride-1">si direbbe). E sono note le polemiche anche aspre con </hi><hi rend="CharOverride-1">chi (come ad esempio Gigi Mariucci) ha incarnato quella visione </hi><hi rend="CharOverride-1">della nostra materia: esemplari sono le pagine dedicate da Riccardo (</hi><hi rend="CharOverride-1">insieme a Bruno Caruso) alla contrapposizione fra le due visioni </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_67_841-851.html#footnote-003">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> nel numero monografico di </hi><hi rend="italic">Lavoro e</hi><hi rend="italic"> diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il trentennale della rivista.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ed altrettanto esemplari sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelle che RDP dedica, proprio nel saggio su A. Sen</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Del Punta 2013b, 199), alla contrapposizione fra «i conservatori (almeno quelli</hi><hi rend="CharOverride-1"> meno chiusi) [che] si dedicano alla ricerca di nuovi sostegni</hi><hi rend="CharOverride-1"> e gli innovatori [che si dedicano alla ricerca] di nuove</hi><hi rend="CharOverride-1"> prospettive (spesso presentate come modernizzazione dell’esistente)».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’idea di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un diritto del lavoro più individuale e più attento alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> esigenze degli uomini di carne e sangue è un’idea</hi><hi rend="CharOverride-1"> che in qualche modo rivisita lo spunto di Massimo D</hi><hi rend="CharOverride-1">’Antona nella relazione Aidlass di Udine del 1991 (D’Antona 1991), </hi><hi rend="CharOverride-1">di un diritto del lavoro cioè che potrebbe farsi diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">della persona in chiave individualista, prescindendo dalla qualificazione giuridica del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto. È in qualche modo una rivisitazione dell’idea di </hi><hi rend="CharOverride-1">un lavoro </hi><hi rend="italic">sans phrase</hi><hi rend="CharOverride-1"> su cui si discusse in uno </hi><hi rend="CharOverride-1">storico convegno trentino sotto l’egida di Marcello Pedrazzoli (1989).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sennonché RDP è andato oltre quella esperienza cavalcando la più difficile delle «sfide» (il lettore scuserà l’</hi><hi rend="CharOverride-1">impiego di un’espressione che dalle giostre medioevali – le «disfide» </hi><hi rend="CharOverride-1">– è entrata a vele spiegate nel gergo aziendalista): cercare di </hi><hi rend="CharOverride-1">fornire di adeguato supporto argomentativo un nuovo statuto di un </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro che fa i conti con il quadro </hi><hi rend="CharOverride-1">complessivo dell’economia e quindi con la sostenibilità del sistema.</hi></p></div><div><head><hi>4. Il coraggio di affrontare temi scomodi</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il coraggio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Riccardo si esprimeva poi nell’attitudine a confrontarsi ed a</hi><hi rend="CharOverride-1"> confrontare il pensiero giuslavoristico con idee forti e parole-chiave</hi><hi rend="CharOverride-1"> come giustizia, uguaglianza, dignità, potere: la teoria seniana sulle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> ne è l’esempio più manifesto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo si è sforzato di rinvenire in essa indicazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> utili a far evolvere il diritto del lavoro nella difficile</hi><hi rend="CharOverride-1"> transizione fra la visuale otto-novecentesca ed il nuovo millennio</hi><hi rend="CharOverride-1"> caratterizzato dai mutamenti epocali che sono sotto gli occhi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo assecondando l’idea che la crisi del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro «sia di portata non solo storico-politica</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche </hi><hi rend="italic">teorica</hi><hi rend="CharOverride-1"> (c.a.), avendo messo a nudo l</hi><hi rend="CharOverride-1">’incapacità del diritto del lavoro di adeguare le proprie strutture cognitive e valutative, in una parola la propria razionalità</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad un contesto economico, sociale e culturale, profondamente trasformato» (Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta 2013a, 38).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’attenzione verso Amartya Sen costituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">la migliore riprova di questa attitudine. Sen è un economista/</hi><hi rend="CharOverride-1">filosofo lontano da un approccio meramente economicistico, anche se pone </hi><hi rend="CharOverride-1">all’interno della sua ricetta la ricerca della sostenibilità, cioè </hi><hi rend="CharOverride-1">della compatibilità delle scelte con la scarsità delle risorse. Nella sua concezione infatti l’idea fondamentale è quella di</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensare allo sviluppo di un Paese non ridotto solo alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> crescita del PIL o dei redditi individuali, bensì in chiave</hi><hi rend="CharOverride-1"> di espansione delle libertà sostanziali di ogni individuo, ossia dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’effettiva possibilità di scelta fra le esperienze di vita.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sen</hi><hi rend="CharOverride-1"> si tiene quindi responsabilmente lontano da un mondo di soli</hi><hi rend="CharOverride-1"> numeri. Le cifre infatti – come ha scritto amaramente Guido Ceronetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> – «non sono un linguaggio: sono banditi che rapinano Banche Dati</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Egli propone un nuovo umanesimo basato anzitutto su un revisionismo etico, sulla base della proposizione </hi><hi rend="CharOverride-1">di valori nuovi e diversi. Si tratta di una visione </hi><hi rend="CharOverride-1">olistica, come si usa dire, una visione cioè che vuole </hi><hi rend="CharOverride-1">impregnare di sé l’insieme dell’esperienza umana. Una visione </hi><hi rend="CharOverride-1">che è quindi ambiziosa, ma al tempo stesso pretende di </hi><hi rend="CharOverride-1">essere pragmatica. È una lettura che si potrebbe definire neo-</hi><hi rend="CharOverride-1">platonica perché per Sen, come per Platone, la base fondante </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’esperienza umana o comunque lo scopo della filosofia, è </hi><hi rend="CharOverride-1">la virtù.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è quindi casuale che le sue idee e quelle convergenti di </hi><hi rend="CharOverride-1">Martha Nussbaum abbiano stimolato la ricerca di una nuova pedagogia, </hi><hi rend="CharOverride-1">confacente alla libertà e diretta a formare cittadini liberi. In </hi><hi rend="CharOverride-1">questa visione la libertà non discende dalle condizioni patrimoniali o </hi><hi rend="CharOverride-1">di censo, bensì dalla capacità di orientare autonomamente la propria </hi><hi rend="CharOverride-1">razionalità. E su questo crinale l’approccio pedagogico si lega </hi><hi rend="CharOverride-1">a quello giuslavoristico perché i destinatari ne sono gli adulti: </hi><hi rend="CharOverride-1">«da qui» è ancora il pensiero di Riccardo «l’attenzione su quale </hi><hi rend="CharOverride-1">implicazione di tipo «politico» – nel senso più ampio del termine – </hi><hi rend="CharOverride-1">possa avere l’idea di un welfare centrato sulla teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">delle capacitazioni e sull’educazione come fonte di giustizia sociale»</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inoltre – nota giustamente Riccardo – la teoria sulla giustizia di Sen sulle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> è il tentativo più accreditato di</hi><hi rend="CharOverride-1"> riqualificare «l’idea di uguaglianza, rendendola compatibile con la nuova</hi><hi rend="CharOverride-1"> centralità del valore della libertà oltre che […] con la selettivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à imposta dagli attuali vincoli economici».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Provo a confrontarmi con il pensiero </hi><hi rend="CharOverride-1">di Riccardo, le cui applicazioni propositive possono rinvenirsi nel «Manifesto» </hi><hi rend="CharOverride-1">curato insieme a Tiziano Treu e Bruno Caruso (Caruso, Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, Treu 2020).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul tema della selettività, meglio: della </hi><hi rend="italic">sostenibilità</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">anzitutto potrebbe aprirsi un ampio spazio di riflessione: cos’è </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti la sostenibilità se non una categoria che segna la prevalenza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una visuale economicistica su una visuale giuridica, in poche parole</hi><hi rend="CharOverride-1"> la prevalenza dell’economia sulle ragioni del diritto? Fra l</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro, in qualche modo in controtendenza rispetto a quest’idea</hi><hi rend="CharOverride-1">, proprio Riccardo aveva scritto anni prima del Manifesto, che «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’essenza della razionalità (o ragione) giuridica, e segnatamente giuslavoristica, è</hi><hi rend="CharOverride-1"> di essere una razionalità di sintesi, che assorbe la razionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à economica all’interno di un quadro di riferimento più ampio» (Del Punta 2001, 39).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una prima osservazione è </hi><hi rend="CharOverride-1">che l’espressione pecca di genericità, non foss’altro perché </hi><hi rend="CharOverride-1">viene declinata in moltissime accezioni ed in diversi contesti valutativi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se ne parla rispetto alla salute, all’ambiente, al sistema</hi><hi rend="CharOverride-1">, alla ripresa sostenibile, ecc. È presente in documenti politici internazionali</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed italiani (ad es. l’Agenda ONU 2030 parla di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sviluppo sostenibile, con al centro una crescita sostenibile, che deve</hi><hi rend="CharOverride-1"> tener conto di un lavoro dignitoso).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Rimanendo nel nostro orticello</hi><hi rend="CharOverride-1"> la sostenibilità è da tempo evocata nel contesto della c</hi><hi rend="CharOverride-1">.d. responsabilità sociale dell’impresa, l’idea cioè che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’impresa si debba fare positivamente carico delle posizioni di interessi dei soggetti che le gravitavano intorno; il </hi><hi rend="CharOverride-1">che corrisponde anche ad una visione teorica dell’impresa di </hi><hi rend="CharOverride-1">stampo istituzionalista che si contrappone ad una visione contrattualista che </hi><hi rend="CharOverride-1">vuole invece che i fini dell’impresa siano esclusivamente la </hi><hi rend="CharOverride-1">remunerazione del capitale. Fra tali fini si segnalano: l’ambiente </hi><hi rend="CharOverride-1">circostante, i clienti, i fornitori e (finalmente) i lavoratori. Inutile </hi><hi rend="CharOverride-1">ricordare che il limite dell’operazione – in sé meritoria – è </hi><hi rend="CharOverride-1">il suo fondamento eminentemente volontaristico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Avanza però su di un </hi><hi rend="CharOverride-1">altro versante un’idea in conflitto con i discorsi sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenibilità. Ed è l’idea che intende esaltare il valore sociale </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impresa a partire dal suo stesso modo di essere («</hi><hi rend="CharOverride-1">il suo spontaneo determinarsi» nella dinamica sociale). In questo contesto, </hi><hi rend="CharOverride-1">in qualche modo, si ribalta l’interrogativo di fondo e </hi><hi rend="CharOverride-1">ci si chiede, specularmente, cosa possa fare il diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro per la sostenibilità del valore sociale dell’impresa. In </hi><hi rend="CharOverride-1">sostanza in tal modo si ragiona del contributo che può </hi><hi rend="CharOverride-1">dare il diritto del lavoro al mantenimento del valore sociale dell’impresa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_67_841-851.html#footnote-002">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In varie situazioni – si sostiene – è lo</hi><hi rend="CharOverride-1"> stesso ordinamento a consentire che i diritti dei lavoratori debbano</hi><hi rend="CharOverride-1"> arretrare e cedere rispetto alla preservazione del valore sociale dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’impresa: dalle vicende legate alla crisi d’impresa a quelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> che implicano un bilanciamento fra valori costituzionali come salute ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> iniziativa economica (pensiamo al caso Ilva), giù giù fino alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza sui limiti esterni all’esercizio del diritto di sciopero</hi><hi rend="CharOverride-1">, che avrebbe come obiettivo proprio quello di preservare l’inte</hi><hi rend="CharOverride-1">grità dell’impresa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In sintesi in tale contesto si assume che il diritto in</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale ed il diritto del lavoro in specie debbano consentire</hi><hi rend="CharOverride-1"> che l’impresa consegua un minimo risultato economico (almeno la</hi><hi rend="CharOverride-1"> riproduzione del capitale, cioè il pareggio costi/ricavi).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non si</hi><hi rend="CharOverride-1"> nega ovviamente che la razionalità di sintesi fra valore sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’impresa e diritti dei lavoratori spetti al legislatore, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> si avverte contestualmente che la preservazione del valore sociale dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’iniziativa economica costituisca un limite vincolante </hi><hi rend="italic">anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il legislatore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_67_841-851.html#footnote-001">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Matura finalmente, alla luce delle valutazioni molto sommariamente esposte, l’idea di </hi><hi rend="CharOverride-1">un diritto del lavoro sostenibile. Si legge infatti nel «Manifesto» </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui è stato co-autore RDP che «l’alternativa </hi><hi rend="CharOverride-1">al liberismo non può essere una visione nella quale il </hi><hi rend="CharOverride-1">futuro del lavoro è concepito a prescindere dalle dinamiche dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa e del mercato, con una sorta di rimozione della dimensione economica e di</hi><hi rend="CharOverride-1"> vago e compiaciuto anelito a nuovi modelli di sviluppo – anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> regressivi (la decrescita) – che hanno tra l’altro una nota</hi><hi rend="CharOverride-1"> costante: sono privi di un’apprezzabile concretezza».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non vi è</hi><hi rend="CharOverride-1"> dubbio che si tratti di ragionamenti che riflettono un sentire</hi><hi rend="CharOverride-1"> diffuso. Il punto di caduta di tali riflessioni è però</hi><hi rend="CharOverride-1"> il quadro ordinamentale al cui interno si inseriscono (devono inserirsi</hi><hi rend="CharOverride-1">), un quadro caratterizzato da una serie di vincoli costituzionali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> confronti di una sostenibilità non sorretta da idonei contrappesi sta</hi><hi rend="CharOverride-1"> la logica della Carta del ‘48 che pretende un </hi><hi rend="italic">bilanciamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> fra i valori dell’impresa e quelli del lavoro. È pressoché inutile </hi><hi rend="CharOverride-1">ricordare i principi codificati negli artt. 3, 4 e soprattutto </hi><hi rend="CharOverride-1">41 Cost., al cui interno è sintetizzata, come meglio non </hi><hi rend="CharOverride-1">si potrebbe, la netta contrapposizione fra interessi dell’impresa e </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E non è detto che il legislatore, </hi><hi rend="CharOverride-1">anche di recente, non sia stato sensibile alla necessità di </hi><hi rend="CharOverride-1">tale bilanciamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Basti ricordate la riformulazione di una disposizione codicistica </hi><hi rend="CharOverride-1">la cui rubrica proiettava le relazioni in fabbrica in una </hi><hi rend="CharOverride-1">sorta di ambiente militare (una caserma). Il nuovo testo dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2086 cod. civ., infatti, non allude più a quel «potere gerarchico», </hi><hi rend="CharOverride-1">così evocativo di altre stagioni politico-culturali, ma più asetticamente </hi><hi rend="CharOverride-1">al potere di «gestione dell’impresa»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_67_841-851.html#footnote-000">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> ed onera l’</hi><hi rend="CharOverride-1">imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, «di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura </hi><hi rend="CharOverride-1">e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione </hi><hi rend="CharOverride-1">tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità </hi><hi rend="CharOverride-1">aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e </hi><hi rend="CharOverride-1">l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per </hi><hi rend="CharOverride-1">il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Viene quindi posto in capo agli amministratori un principio di responsabilità nell’istituire </hi><hi rend="CharOverride-1">un assetto organizzativo «adeguato», a salvaguardia non solo degli interessi </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impresa per le finalità produttive, ma anche dei vari </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi coinvolti. Viene cioè delineato positivamente il profilo di un’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa responsabile, al di fuori della prospettiva puramente volontaristica che </hi><hi rend="CharOverride-1">aveva caratterizzato la RSI.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma torniamo al dibattito innescato dal «</hi><hi rend="CharOverride-1">Manifesto», di cui è coautore RDP: si parte dalla domanda «</hi><hi rend="italic">cosa può fare il</hi><hi rend="italic"> diritto del lavoro per una ripresa sostenibile o per la</hi><hi rend="italic"> sostenibilità del valore sociale dell’impresa?</hi><hi rend="CharOverride-1">» e, attraverso molti </hi><hi rend="CharOverride-1">passaggi intermedi, si arriva al punto di formulare proposte di </hi><hi rend="CharOverride-1">riforme complesse ad articolate «</hi><hi rend="italic">per un diritto del lavoro sostenibile</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il lettore avrà già colto la differenza fra le due opzioni. Con la prima formula si</hi><hi rend="CharOverride-1"> auspica una maggiore collaborazione fra le parti sociali (nella forma</hi><hi rend="CharOverride-1"> della partecipazione e/o del patto fra antagonisti) con l</hi><hi rend="CharOverride-1">’intento di pervenire all’obiettivo comune di una sostenibilità, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> così dire condivisa. La seconda declinazione – se mi si passa</hi><hi rend="CharOverride-1"> la brutale semplificazione – ci porta invece di filato verso un</hi><hi rend="CharOverride-1"> conflitto fra economia e diritto nel quale si è già</hi><hi rend="CharOverride-1"> deciso che l’economia debba prevalere sulle regole giuridiche cio</hi><hi rend="CharOverride-1">è che il mercato debba prevalere sul diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Confesso che il limite di queste operazioni mi è sempre </hi><hi rend="CharOverride-1">sembrato che sia l’artificiosa contrapposizione che così si ingenera </hi><hi rend="CharOverride-1">fra una scienza economica asettica ed un diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">che gronda di valori. In realtà gli effettivi termini della </hi><hi rend="CharOverride-1">contrapposizione si pongono fra i valori dell’economia</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">(efficienza, competitività</hi><hi rend="CharOverride-1">) ed i valori di cui è portatore il lavoro (solidarietà</hi><hi rend="CharOverride-1">, giustizia distributiva): lo scontro è quindi l’eterno scontro tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> efficienza e solidarietà, fra economia e stato sociale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È fin</hi><hi rend="CharOverride-1"> troppo ovvio che le scelte politiche dirette a modificare a</hi><hi rend="CharOverride-1"> favore dell’impresa la frontiera mobile fra capitale e lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> non possono essere contestate in quanto tali. Mi permetto solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di insinuare qualche dubbio sulla loro percorribilità, a partire dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensiero, non di un seguace un po’ demodée del filosofo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Treviri, ma del padre dello stereotipo della «mano invisibile</hi><hi rend="CharOverride-1">» del mercato (Adam Smith): «i nostri mercanti e i nostri padroni manifatturieri si lamentano molto</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei cattivi effetti degli alti salari nell’elevare i prezzi</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei loro prodotti e quindi nel diminuirne la vendita all</hi><hi rend="CharOverride-1">’interno e all’estero, ma non dicono niente dei cattivi</hi><hi rend="CharOverride-1"> effetti degli alti profitti. Tacciono degli effetti perniciosi dei propri</hi><hi rend="CharOverride-1"> guadagni e si lamentano solo dei guadagni altrui».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il grande</hi><hi rend="CharOverride-1"> economista è quindi consapevole del carattere non neutrale degli enunciati</hi><hi rend="CharOverride-1"> della scienza economica (come del resto hanno fatto i giuslavoristi</hi><hi rend="CharOverride-1"> a partire dalla spietata analisi di Giovanni Tarello), tanto da</hi><hi rend="CharOverride-1"> instillare qualche dubbio sulla ineccepibilità del comportamento dell’</hi><hi rend="italic">homo oeconomicus</hi><hi rend="CharOverride-1">, conducendo ad accrescere il convincimento secondo cui un ordinamento ben oliato pone al proprio centro le regole e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dunque pone al centro il diritto come ordinatore e mediatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale (come ricordava lo stesso RDP nel 2001).</hi></p></div><div><head><hi>5. L</hi><hi>’onestà dello studioso. 1</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’onestà dello studioso si esprimeva anzitutto</hi><hi rend="CharOverride-1"> – e rubo l’espressione a Bruno Caruso – in una «una</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricerca tormentata dietro l’apparente rilassatezza e distacco dei toni</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel ricordo di RDP che ho tratteggiato per Lavoro, Diritti Europa (si veda </hi><hi rend="CharOverride-1">Mazzotta 2023) ho alluso ad una parola che tutti gli </hi><hi rend="CharOverride-1">hanno spesso sentito ripetere che è «disagio», una parola che </hi><hi rend="CharOverride-1">fa appello al sentire, ai precordi che stanno prima ed </hi><hi rend="CharOverride-1">oltre la razionalità del discorso giuridico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio le prime righe </hi><hi rend="CharOverride-1">del Suo manuale, non casualmente, sono attraversate dal medesimo sentimento: «</hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto ingenera di frequente, in chi lo studia e </hi><hi rend="CharOverride-1">lo pratica, un latente senso di </hi><hi rend="italic">disagio</hi><hi rend="CharOverride-1"> (c. mio), l’</hi><hi rend="CharOverride-1">origine profonda del quale si annida, probabilmente, nella percezione di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> fondamentale </hi><hi rend="italic">inautenticità</hi><hi rend="CharOverride-1"> (c. dell’a.) dell’esperienza che si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> soliti fare del diritto».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco il segno della serietà e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’onestà del Suo modo di avvicinarsi al diritto in</hi><hi rend="CharOverride-1"> genere ed al diritto del lavoro in specie. La provvisoriet</hi><hi rend="CharOverride-1">à dei risultati acquisibili attraverso la riflessione giuridica era, non a caso, </hi><hi rend="CharOverride-1">testimoniata dall’attitudine al dialogo con le tesi diverse dalle </hi><hi rend="CharOverride-1">Sue e con la disponibilità a rimettere in discussione le </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie idee in presenza di argomenti ritenuti decisivi. È proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">per questo che Riccardo avvertiva tutta l’inquietudine (il disagio </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’appunto) a fissare una volta per tutte e </hi><hi rend="CharOverride-1">definitivamente un punto fermo acquisito.</hi></p></div><div><head><hi>6. L’onestà dello studioso. 2</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’onestà dello studioso si esprimeva anche tramite la </hi><hi rend="italic">trasparenza del pensiero</hi><hi rend="CharOverride-1">. Tutti sappiamo che </hi><hi rend="CharOverride-1">questo era uno dei tratti distintivi della personalità del Suo </hi><hi rend="CharOverride-1">Maestro; non a caso il motto della Fondazione a Lui </hi><hi rend="CharOverride-1">dedicata evoca proprio la chiarezza come il primo segnale dell’«</hi><hi rend="CharOverride-1">onestà dello studioso». Non c’è argomento, per quanto ostico, </hi><hi rend="CharOverride-1">che non venga rappresentato da RDP con una prosa scorrevole </hi><hi rend="CharOverride-1">e di godibilissima lettura, senza nulla togliere ovviamente alla profondità </hi><hi rend="CharOverride-1">del pensiero.</hi></p></div><div><head><hi>7. La consapevolezza. 1</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Altro tratto distintivo del pensiero di Riccardo, che lo accomuna</hi><hi rend="CharOverride-1"> in qualche modo a Massimo D’Antona, era la consapevolezza</hi><hi rend="CharOverride-1">, una consapevolezza che era anzitutto </hi><hi rend="italic">metodologica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo è il migliore</hi><hi rend="CharOverride-1"> interprete di un approccio corretto alle culture altre che integrano</hi><hi rend="CharOverride-1"> il diritto del lavoro (la ben nota apertura cognitiva). Esemplare</hi><hi rend="CharOverride-1"> il suo saggio sull’economia e la ragioni del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro in cui, dopo avere a lungo discusso sulle</hi><hi rend="CharOverride-1"> più rilevanti teorie economiche, assegna al giuslavorista – come abbiamo ricordato</hi><hi rend="CharOverride-1"> – il ruolo di mediatore sociale cui spetta l’ultima parola</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel conflitto fra le esigenze dell’economia e la razionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à complessiva del sistema.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È per così dire auto-evidente per RDP che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">apertura alle altre scienze sociali, cioè la scelta di fondare </hi><hi rend="CharOverride-1">i paradigmi giuridici fuori dal diritto positivo, su punti di </hi><hi rend="CharOverride-1">vista esterni al diritto, comporta come conseguenza inevitabile una certa </hi><hi rend="CharOverride-1">svalutazione del grado di convincimento del discorso giuridico, che è </hi><hi rend="CharOverride-1">anche alle origini della perdita di centralità del ruolo stesso </hi><hi rend="CharOverride-1">del giurista quale mediatore sociale, che è stato sostituito, come </hi><hi rend="CharOverride-1">vediamo tutti i giorni, dall’incalzare di altre presenze più </hi><hi rend="CharOverride-1">rumorose e motivate (sociologi, economisti, politologi, ecc.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa consapevolezza non si traduce però in una sconfitta </hi><hi rend="CharOverride-1">culturale. Scrive infatti: «il grande campo delle scienze umane – quali </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto, l’etica, la filosofia – è … il regno delle </hi><hi rend="CharOverride-1">prove razionali ma non dimostrative, che rimangono affidate al reperimento </hi><hi rend="CharOverride-1">e al confronto pubblico, nello spazio comunicativo più libero e </hi><hi rend="CharOverride-1">più ampio possibile, di </hi><hi rend="italic">buone ragioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. La verità del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">è, pertanto, una verità debole, che si colloca sul piano del convincente/non convincente</hi><hi rend="CharOverride-1">, più che del vero/falso, e che si pone, di</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguenza, come una verità sempre provvisoria ed esposta alla ridiscussione</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2022, 19).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come dire che anche il mondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei valori, cui il diritto (del lavoro) va ascritto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> pieno titolo, può contenere ragionamenti dotati di una qualche, se</hi><hi rend="CharOverride-1"> pur provvisoria e rivisitabile, oggettività, intorno a cui può aprirsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> una discussione razionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo, come ho scritto ricordando Massimo D</hi><hi rend="CharOverride-1">’Antona, «è </hi><hi rend="italic">consapevole</hi><hi rend="CharOverride-1">… della indispensabilità di uno statuto forte per il giurista, anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> se ne avverte tutto l’immane peso e le difficoltà</hi><hi rend="CharOverride-1">; uno statuto che, nella Sua visione, deve essere </hi><hi rend="italic">deontologico</hi><hi rend="CharOverride-1"> prima</hi><hi rend="CharOverride-1"> che </hi><hi rend="italic">epistemologico</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Insomma il programma di lavoro leggibile in filigrana</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella introduzione del Suo manuale illustra un progetto metodologico che</hi><hi rend="CharOverride-1">, pur rifiutando le tradizionali categorie ermeneutiche, è consapevole della necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di selezionare con rigore opzioni interpretative alternative a quelle suggerite </hi><hi rend="CharOverride-1">dal diritto classico e soprattutto di farne discendere con coerenza </hi><hi rend="CharOverride-1">i necessari sviluppi argomentativi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come si vede – e come è </hi><hi rend="CharOverride-1">riflesso in tutta la Sua produzione scientifica – questa impostazione consente </hi><hi rend="CharOverride-1">a chiunque un controllo critico degli enunciati sia quanto alla </hi><hi rend="CharOverride-1">metodologia cui essi fanno capo, sia quanto a svolgimenti conseguenti.</hi></p></div><div><head><hi>8. La consapevolezza. 2</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un secondo versante della consapevolezza di RDP </hi><hi rend="CharOverride-1">sta nel non lasciarsi mai andare a soluzioni trionfalistiche o </hi><hi rend="CharOverride-1">a facili scorciatoie.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nelle riflessioni sviluppate a partire dal saggio </hi><hi rend="CharOverride-1">su A. Sen, Riccardo è perfettamente consapevole di quanto sia </hi><hi rend="CharOverride-1">arduo realizzarne le idee e di quali possano essere le </hi><hi rend="CharOverride-1">obiezioni più significative. Cerca ciononostante di coordinarne il disegno complessivo </hi><hi rend="CharOverride-1">ai nostri principi costituzionali e si applica con passione a </hi><hi rend="CharOverride-1">questo obiettivo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È questa la parte più rilevante del Suo </hi><hi rend="CharOverride-1">contributo, anche in considerazione del fatto che la Costituzione è </hi><hi rend="CharOverride-1">un insieme aperto di principi che si presta a molte letture.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio lo snodo essenziale del pensiero </hi><hi rend="CharOverride-1">di Sen che coniuga eguaglianza e libertà, consentendo di valorizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">la </hi><hi rend="italic">soggettività</hi><hi rend="CharOverride-1">, esprime per Riccardo «un obiettivo che … trova una </hi><hi rend="CharOverride-1">perfetta rispondenza in una lettura finalmente combinata e complementare dei </hi><hi rend="CharOverride-1">principi di «libertà sostanziale» e di «eguaglianza sostanziale» proclamati dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 3, c. 2, Cost. dei quali il principio seniano (</hi><hi rend="italic">rectius</hi><hi rend="CharOverride-1"> di derivazione seniana) </hi><hi rend="CharOverride-1">di «eguale capacità» può considerarsi una sintesi» (Del Punta 2013b</hi><hi rend="CharOverride-1">, 217). E ciò soprattutto nella parte in cui la rimozione</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli ostacoli è finalizzata al «pieno sviluppo della persona umana</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per RDP quindi – condivisibilmente – l’art. 3, 2° co. Cost. costituisce una norma che</hi><hi rend="CharOverride-1"> esemplarmente collega lavoro ed eguaglianza, anche se, nella Sua prospettiva</hi><hi rend="CharOverride-1">, non può non ammettere che: «è il più sacrosanto e</hi><hi rend="CharOverride-1"> suggestivo, ma anche il più vago tra i fondamenti».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più</hi><hi rend="CharOverride-1"> complessi sono i percorsi che possono condurre a delineare un</hi><hi rend="CharOverride-1">’idea di giustizia, che per l’autore anglo-indiano non è riducibile ad unità	. Sul punto Riccardo ricorda</hi><hi rend="CharOverride-1"> che Sen esemplifica tale complessità con un aneddoto relativistico: «fra</hi><hi rend="CharOverride-1"> tre bambini che aspirano ad un unico flauto, quale aspettativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> è la più «giusta» da soddisfare?». Deve essere assegnato al</hi><hi rend="CharOverride-1"> bambino che lo sa suonare (opzione utilitarista), a quello pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù povero (opzione egualitaria) o a quello che, avendolo costruito, ne vuole godere il frutto (opzione libertaria)? (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2013b, 202)</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mi permetto di rilevare che una risposta (</hi><hi rend="CharOverride-1">certo parziale) è rinvenibile proprio nella nostra Carta costituzionale. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 36 infatti coniuga una doppia idea di giustizia: il </hi><hi rend="CharOverride-1">principio «a ciascuno secondo il suo lavoro» (corrispettività) e il </hi><hi rend="CharOverride-1">principio «a ciascuno secondo il suo bisogno» (visuale solidaristico-egualitaria).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più in generale sono molti gli spunti ritraibili dal pensiero seniano che hanno importanti ricadute sulla nostra </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina e che vengono giustamente valorizzati da RDP.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pensiamo anzitutto </hi><hi rend="CharOverride-1">all’apertura verso la dimensione dell’</hi><hi rend="italic">effettività</hi><hi rend="CharOverride-1">, laddove nel nostro </hi><hi rend="CharOverride-1">orticello si fatica a verificare – in ragione dell’ispirazione monistica </hi><hi rend="CharOverride-1">ed unidirezionale del diritto del lavoro – l’effettivo impatto delle </hi><hi rend="CharOverride-1">norme protettive. Alla stessa stregua Sen ci aiuterebbe a spingere </hi><hi rend="CharOverride-1">lo sguardo fino ad afferrare i comportamenti concreti delle parti </hi><hi rend="CharOverride-1">in gioco (imprese, lavoratori, sindacati), così potendosi isolare quelli abusivi </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoratori e sindacati, spesso animati, questi ultimi, da logiche </hi><hi rend="CharOverride-1">di conservazione organizzativa o di potere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva per </hi><hi rend="CharOverride-1">Riccardo dalla rifondazione procedurale «improntata alla trasparenza pubblica e votata </hi><hi rend="CharOverride-1">[…] alla pur problematica ricerca dell’imparzialità» il giuslavorismo avrebbe molto da imparare, così come molto anche </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla «serenità cognitiva e morale» della teoria di Sen (in </hi><hi rend="CharOverride-1">buona sostanza in contrapposizione alla visione totalizzante marxista) (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2013b, 213).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma il contributo più rilevante che viene dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’opera del filosofo indiano è quello di invitarci a riflettere su una dimensione del lavoro, svincolato dalla strategia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> difesa attraverso le tecniche dell’inderogabilità e della contrattazione collettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> e maggiormente attento ad una dimensione che guarda al lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> come fine e sviluppo della personalità (libertà di scelta del</hi><hi rend="CharOverride-1"> singolo individuo). Il che consentirebbe una transizione da una protezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di tipo tutorio ad una protezione orientata alla capacitazione, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui il lavoro sia mezzo a fine ed in cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> le norme esterne, che tutelano il lavoro, potrebbero avere un</hi><hi rend="CharOverride-1"> ruolo sussidiario rispetto ad altri mezzi (il pensiero va all</hi><hi rend="CharOverride-1">’autonomia individuale): in sostanza per RDP «l’approccio delle </hi><hi rend="italic">capability</hi><hi rend="CharOverride-1"> offre… un altro modo di guardare al tema cruciale del ruolo […] dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’autonomia individuale nella relazione di lavoro».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è qui ovviamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> il luogo per confrontarsi approfonditamente con queste idee.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mi limito</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad un paio di osservazioni, illudendomi così di continuare un</hi><hi rend="CharOverride-1"> dialogo con Riccardo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La prima riguarda il </hi><hi rend="italic">mercato del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> al cui interno si inseriscono le riflessioni di Sen. L’idea </hi><hi rend="CharOverride-1">che mette al centro la realizzazione delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’individuo </hi><hi rend="CharOverride-1">muove dalla considerazione dell’esistenza di un unico mercato del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, al cui interno si muove un lavoratore che guarda </hi><hi rend="CharOverride-1">al lavoro come realizzazione della propria individualità e delle proprie </hi><hi rend="CharOverride-1">capacità (secondo le direttive dell’art. 4 Cost.). La costruzione </hi><hi rend="CharOverride-1">sembra quindi rivolta – fino a che non si realizzerà l’</hi><hi rend="CharOverride-1">utopia della piena e soddisfacente occupazione per tutti – ad una </hi><hi rend="italic">élite</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoratori dotati di</hi><hi rend="CharOverride-1"> alte professionalità e che possono operare delle scelte consapevoli.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La</hi><hi rend="CharOverride-1"> realtà contemporanea ci presenta però uno scenario diverso. Da parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei più giovani il lavoro viene sempre più vissuto come</hi><hi rend="CharOverride-1"> una sorta di obbligo «funzionale» alla sopravvivenza e non pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù anche come un ambito in cui si esprime la personalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> o, ancor meno, come appartenenza ad una comunità. Prevale sì</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’individualismo (secondo la versione seniana) ma un individualismo difensivo</hi><hi rend="CharOverride-1">, come difesa </hi><hi rend="italic">dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro considerato una sgradita necessità. Non a</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso i lavoratori, ove possono, cercano di opporsi alla tendenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle imprese di ridurli a «risorse umane», ingranaggi della produttività</hi><hi rend="CharOverride-1">, anziché persone nella loro integralità e dignità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La visuale seniana sotto questo profilo, quindi, dovrebbe piegarsi </hi><hi rend="CharOverride-1">a ragionare non di un unico mercato del lavoro ma </hi><hi rend="CharOverride-1">di mercati del lavoro diversificati, con differenti strategie normative, ed </hi><hi rend="CharOverride-1">ipotizzare che, per coloro che appartengono alla categoria da ultimo </hi><hi rend="CharOverride-1">descritta, debba valere un diritto del lavoro molto vicino a </hi><hi rend="CharOverride-1">quello classico, basato sull’inderogabilità della disciplina e sull’ombrello </hi><hi rend="CharOverride-1">di una seria e validata contrattazione collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il secondo rilievo </hi><hi rend="CharOverride-1">ha a che fare con il vero cuore della nostra </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina che è e rimane il </hi><hi rend="italic">contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. All’</hi><hi rend="CharOverride-1">interno di questo schema l’asimmetria di potere è e rimane rilevantissima ed è quindi difficile valutarne le dinamiche </hi><hi rend="CharOverride-1">alla luce della sola idea di libertà. E questo a </hi><hi rend="CharOverride-1">meno che non si voglia tornare all’idea ottocentesca del </hi><hi rend="CharOverride-1">libero scambio nel mercato fra proprietari, in cui il lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">è proprietario delle proprie energie al pari degli imprenditori che </hi><hi rend="CharOverride-1">collocano liberamente la loro merce sul mercato, con il corollario </hi><hi rend="CharOverride-1">di ridurre il contratto collettivo ad una sorta di «prezziario» </hi><hi rend="CharOverride-1">della merce-lavoro (il concordato di tariffa di ottocentesca memoria).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ovviamente quella della introduzione di nuove tecniche per la limitazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dei poteri unilaterali del datore che non passino attraverso l’</hi><hi rend="CharOverride-1">inderogabilità ed il controllo collettivo è una pagina ancora tutta da scrivere: adottare un modello di </hi><hi rend="CharOverride-1">relazioni industriali maggiormente partecipativo? Introdurre tecniche che consentano un maggiore </hi><hi rend="CharOverride-1">coinvolgimento del lavoratore verso gli obiettivi dell’impresa?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non esistono </hi><hi rend="CharOverride-1">ad oggi risposte appaganti e la discussione è e rimane </hi><hi rend="CharOverride-1">aperta all’apporto di tutti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo antepone allo splendido affresco </hi><hi rend="CharOverride-1">sul </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro fra due secoli</hi><hi rend="CharOverride-1">, inserito nel volume </hi><hi rend="CharOverride-1">curato da Pietro Ichino sul</hi><hi rend="italic"> Diritto del lavoro nell’età </hi><hi rend="italic">repubblicana</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Del Punta 2008, 253), una citazione tratta da Ferenc Molnar, che dedica</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla memoria di Massimo D’Antona e Marco Biagi, brutalmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> e vigliaccamente assassinati: </hi><hi rend="italic">la più piccola candela ti insegna che</hi><hi rend="italic"> per un po’ di luce vale la pena di ardere</hi><hi rend="italic"> e di bruciare sino in fondo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Caro Riccardo, dovunque tu</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia, sappi che la tua candela arde e ci illumina</hi><hi rend="CharOverride-1">, ed arderà e ci illuminerà ancora per molto tempo.</hi></p></div><div><head><hi>Riferiment</hi><hi>i bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R., Treu, T. 2020. “Manifesto per</hi><hi rend="CharOverride-1"> un diritto del lavoro sostenibile.” </hi><hi rend="italic">CSDLE «Massimo D’Antona»</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">20 maggio 2020: 53 sgg. Disponibile a: &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">http://csdle.lex.</hi><hi rend="CharOverride-1">unict.it/docs/activities/Bruno-Caruso-Riccardo-Del-Punta-Tiziano-</hi><hi rend="CharOverride-1">Treu---Manifesto-per-un-Diritto-del-lavoro-sostenibile/6022.aspx</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt;.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">D’Antona, M. 1991. “L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro.” </hi><hi rend="italic">DLRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 51: 455 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2001. “L’economia e le ragioni </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro.” </hi><hi rend="italic">DLRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 89.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2008. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Il diritto del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al decreto Biagi.” In </hi><hi rend="italic">Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di </hi><hi rend="CharOverride-1">P. Ichino. Milano: Giuffré.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2013a. “Epistemologia breve</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del lavoro.” </hi><hi rend="italic">LD</hi><hi rend="CharOverride-1">, 37 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2013b. “Leggendo The Idea of Justice di A. Sen.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">DLRI</hi><hi rend="CharOverride-1"> 138:197-219.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2018. “Il metodo di Giuseppe Pera.” </hi><hi rend="italic">RIDL Lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: </hi><hi rend="CharOverride-1">155 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2022. </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2023. “Contratto di lavoro (teorie filosofiche).” In </hi><hi rend="italic">Enciclopedia del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">I tematici, VI, </hi><hi rend="italic">Contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, R., Romei, F., e Scarpelli, L. Milano: Giuffré.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, R., e Caruso, B. 2016. “Il diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">e l’autonomia perduta.” </hi><hi rend="italic">LD</hi><hi rend="CharOverride-1">, 645 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Marazza, M. 2023. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Universo valoriale ed effetti del principio di prevedibilità nel diritto del lavoro.” </hi><hi rend="italic">DLRI</hi><hi rend="CharOverride-1">, 249 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mariucci, L. 2016. “Culture e dottrine del giuslavorismo</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">LD</hi><hi rend="CharOverride-1">, 585 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mazzotta, O. 2023. “Rileggendo «Diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">» di Riccardo Del Punta.” </hi><hi rend="italic">Lavoro, Diritti, Europa</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pedrazzoli, M. (a cura di). 1989. </hi><hi rend="italic">Lavoro subordinato</hi><hi rend="italic"> e dintorni. Comparazioni e prospettive</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tullini, P</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2020. “Assetti organizzativi dell’impresa e poteri datoriali. La riforma</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’art. 2086 c.c.: prima lettura.” </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1"> I.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_67_841-851.html#footnote-003-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda in particolare: Mariucci 2016; Del Punta-Caruso 2016; ma si veda altresì: </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2023, 205.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_67_841-851.html#footnote-002-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Se ne è discusso ampiamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel Convegno Aidlass di Taranto del 2021, in particolare alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> luce della relazione di Marazza, </hi><hi rend="italic">Il diritto del lavoro per</hi><hi rend="italic"> la sostenibilità sociale dell’impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">, in Atti del XX Congresso</hi><hi rend="CharOverride-1"> nazionale Aidlass – Taranto – 28-30 ottobre 2021, Piacenza, 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_67_841-851.html#footnote-001-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva vengono valorizzati vari spunti forniti dall’ordinamento nel suo insieme e, </hi><hi rend="CharOverride-1">fra gli altri: a) l’art. 16 CDFUE in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">la libertà d’impresa non incontra contro-limiti e lo </hi><hi rend="CharOverride-1">si legge alla luce della nota giurisprudenza europea (Laval, Viking) </hi><hi rend="CharOverride-1">che pospone i diritti sociali rispetto a quelli d’impresa </hi><hi rend="CharOverride-1">o a quella sulle clausole sociali (con la riassunzione lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1">da parte di nuovo appaltatore) che svantaggerebbero la libertà d’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa; b) la giurisprudenza della Grande Sezione CGUE che tende </hi><hi rend="CharOverride-1">a valorizzare il paradigma della </hi><hi rend="italic">prevedibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle decisioni, affinché le </hi><hi rend="CharOverride-1">condizioni in cui si svolge l’attività economica siano oggettive </hi><hi rend="CharOverride-1">e controllabili. In tema si veda di recente ancora: Marazza </hi><hi rend="CharOverride-1">2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_67_841-851.html#footnote-000-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tema si veda Tullini 2020, 135.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Oronzo Mazzotta, University of Pisa, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">oronzo.mazzotta@studioprofmazzotta.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-4749-9115</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Oronzo Mazzotta, <hi rend="italic">Le molte </hi>capabilities<hi rend="italic"> di Riccardo Del Punta,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.52</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -12, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="168364">Caruso, B., Del Punta, R., Treu, T. 2020. “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” CSDLE &amp;#171;Massimo D’Antona&amp;#187;, 20 maggio 2020: 53 sgg. Disponibile a: &amp;lt;http://csdle.lex.unict.it/docs/activities/Bruno-Caruso-Riccardo-Del-Punta-Tiziano-Treu---Manifesto-per-un-Diritto-del-lavoro-sostenibile/6022.aspx&amp;gt;.</bibl>
          <bibl n="170402">D’Antona, M. 1991. “L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro.” DLRI 51: 455 sgg.</bibl>
          <bibl n="170744">Del Punta, R. 2001. “L’economia e le ragioni del diritto del lavoro.” DLRI 89.</bibl>
          <bibl n="168899">Del Punta, R. 2008. “Il diritto del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al decreto Biagi.” In Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, a cura di P. Ichino. Milano: Giuffr&amp;#233;.</bibl>
          <bibl n="170745">Del Punta, R. 2013a. “Epistemologia breve del diritto del lavoro.” LD, 37 sgg.</bibl>
          <bibl n="170704">Del Punta, R. 2013b. “Leggendo The Idea of Justice di A. Sen.” DLRI 138:197-219.</bibl>
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          <bibl n="168800">Del Punta, R. 2023. “Contratto di lavoro (teorie filosofiche).” In Enciclopedia del diritto, I tematici, VI, Contratto di lavoro, a cura di Del Punta, R., Romei, F., e Scarpelli, L. Milano: Giuffr&amp;#233;.</bibl>
          <bibl n="170465">Del Punta, R., e Caruso, B. 2016. “Il diritto del lavoro e l’autonomia perduta.” LD, 645 sgg.</bibl>
          <bibl n="169932">Marazza, M. 2023. “Universo valoriale ed effetti del principio di prevedibilit&amp;#224; nel diritto del lavoro.” DLRI, 249 sgg.</bibl>
          <bibl n="170845">Mariucci, L. 2016. “Culture e dottrine del giuslavorismo.” LD, 585 sgg.</bibl>
          <bibl n="170302">Mazzotta, O. 2023. “Rileggendo &amp;#171;Diritto del lavoro&amp;#187; di Riccardo Del Punta.” Lavoro, Diritti, Europa 1.</bibl>
          <bibl n="170089">Pedrazzoli, M. (a cura di). 1989. Lavoro subordinato e dintorni. Comparazioni e prospettive. Bologna: il Mulino.</bibl>
          <bibl n="169717">Tullini, P. 2020. “Assetti organizzativi dell’impresa e poteri datoriali. La riforma dell’art. 2086 c.c.: prima lettura.” RIDL I.</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>