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        <title type="main" level="a">Diritto del lavoro e ambiente: ieri e oggi</title>
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            <forename>Paolo</forename>
            <surname>Pascucci</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.55</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay is inspired by the preface that Riccardo del Punta wrote a few years ago for Paolo Tomassetti's book and, in light of the arguments made by Riccardo on that occasion, focuses on the increasingly current problems relating to the relationship between labour law and the environment on which Riccardo Del Punta himself had carried out interesting and prophetic reflections in an essay years ago, demonstrating in particular a certain disappointment at the lack of attention paid by labour law to environmental issues.</p>
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            <item>Labor law</item>
            <item>environment</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.55<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.55" /></p>
      <div><head>Diritto del lavoro e ambiente: ieri e oggi</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Paolo Pascucci</hi></p><div><head><hi>1. Una </hi><hi>prefazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ho conosciuto Riccardo Del Punta molti anni fa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A </hi><hi rend="CharOverride-1">presentarci fu Beppe Pera, nella sua bella villa di San </hi><hi rend="CharOverride-1">Lorenzo a Vaccoli, dove gli avevo portato </hi><hi rend="italic">brevi manu</hi><hi rend="CharOverride-1"> uno </hi><hi rend="CharOverride-1">scritto per la </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">. Incontravo spessissimo Riccardo nei tanti convegni </hi><hi rend="CharOverride-1">ai quali puntualmente partecipavamo, anche se, al di là di </hi><hi rend="CharOverride-1">quelle occasioni, non ci capitava di sentirci spesso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In un </hi><hi rend="CharOverride-1">pomeriggio estivo del 2018 Riccardo mi telefonò. Mi disse che </hi><hi rend="CharOverride-1">gli era appena stato chiesto di scrivere la prefazione ad </hi><hi rend="CharOverride-1">un libro particolarmente originale su diritto del lavoro e ambiente (</hi><hi rend="CharOverride-1">Tomassetti 2018), che anche io avevo letto in anteprima, chiedendomi </hi><hi rend="CharOverride-1">cosa pensassi di quel tema, all’epoca ancora un po’</hi><hi rend="CharOverride-1"> eccentrico, e di quella ricerca che, «inoltrandosi in terre in buona parte incognite», offriva un</hi><hi rend="CharOverride-1"> contributo «alla delineazione di una nuova cartografia del diritto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro» (Del Punta 2018, XX).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ci scambiammo così alcune opinioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> sui passaggi più significativi del libro. Dalla vicenda dell’ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ilva di Taranto, di cui anche io mi ero occupato</hi><hi rend="CharOverride-1"> dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 85/2013 (Pascucci</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2013), fino a quelle disposizioni un po’ misconosciute del d</hi><hi rend="CharOverride-1">.lgs. n. 81/2008 che evocano la dimensione esterna all</hi><hi rend="CharOverride-1">’impresa: da un lato, l’art. 2, lett. </hi><hi rend="italic">n</hi><hi rend="CharOverride-1">, che definisce la prevenzione come «il complesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire</hi><hi rend="CharOverride-1"> i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’integrità dell’ambiente esterno»; da un altro lato, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 18, comma 1, lett. </hi><hi rend="italic">q</hi><hi rend="CharOverride-1">, che obbliga il datore di lavoro e il dirigente a «prendere appropriati provvedimenti </hi><hi rend="CharOverride-1">per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi </hi><hi rend="CharOverride-1">per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno </hi><hi rend="CharOverride-1">verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Discutemmo soprattutto del </hi><hi rend="CharOverride-1">punto più stimolante del libro, là dove Tomassetti propone coraggiosamente «</hi><hi rend="CharOverride-1">una rilettura dell’obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">ambientale, sì da includere in esso tutti i profili relativi alla prevenzione di disastri e incidenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> maggiori che possono avere un impatto sulle comunità e sull</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambiente esterno» (Del Punta 2018, XIX; Tomassetti 2018, 169 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">.). Ed entrambi convenimmo sui possibili rischi di dilatazione del debito</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale, peraltro ben presenti allo stesso autore (Tomassetti 2018, 172</hi><hi rend="CharOverride-1"> sgg.), sui quali avemmo poi occasione di ritornare successivamente: Riccardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> soprattutto nel «Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile» scritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel 2020 con Bruno Caruso e Tiziano Treu (Caruso, Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta, Treu 2020, 37); io in alcuni saggi sul rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra ambiente interno ed esterno all’impresa (Pascucci 2021, 121</hi><hi rend="CharOverride-1">; Pascucci 2022, 340).</hi></p></div><div><head><hi>2. Lungimiranza</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tratto probabilmente in inganno da</hi><hi rend="CharOverride-1"> una certa timidezza con cui Riccardo mi aveva interpellato, da</hi><hi rend="CharOverride-1"> quel colloquio avevo avuto l’impressione che egli nutrisse pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù di una perplessità sull’importanza del tema e che fosse un po’ riluttante ad accettare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’invito ad occuparsene.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, leggendo mesi dopo la sua prefazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, dovetti ampiamente ricredermi e soprattutto constatare come da molto tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> – anzi «da tempi non sospetti» – egli avesse ben presente la</hi><hi rend="CharOverride-1"> centralità della questione e delle sue principali implicazioni, come d</hi><hi rend="CharOverride-1">’altronde lui stesso ammetteva ricordando, quasi </hi><hi rend="italic">en passant</hi><hi rend="CharOverride-1">, come già gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> fosse «capitato di osservare in uno scritto di vent’anni</hi><hi rend="CharOverride-1">» prima (Del Punta 1999) che «la tutela dell’ambiente di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro» costituisce «una parte del macro-tema della tutela ambientale</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2018, XV).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In effetti, conoscendo la sua curiosità intellettuale e la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua propensione a non accontentarsi mai di certezze rassicuranti, avrei </hi><hi rend="CharOverride-1">dovuto cogliere subito come Riccardo non potesse non essere attratto </hi><hi rend="CharOverride-1">da un tema come quello, che, proprio perché particolarmente trascurato </hi><hi rend="CharOverride-1">dal diritto del lavoro, a maggior ragione poteva dischiudere orizzonti </hi><hi rend="CharOverride-1">di notevole interesse anche sul modo di intendere il senso </hi><hi rend="CharOverride-1">della nostra materia.</hi></p></div><div><head><hi>3. Deboli segnali</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Chiunque sfogli oggi le </hi><hi rend="CharOverride-1">pagine della dottrina giuslavoristica o consulti i programmi dei tanti </hi><hi rend="CharOverride-1">convegni organizzati nell’ambito della nostra disciplina non avrà difficoltà </hi><hi rend="CharOverride-1">a verificare come il rapporto tra diritto del lavoro e </hi><hi rend="CharOverride-1">ambiente abbia ormai acquisito una netta centralità. Da qualche anno </hi><hi rend="CharOverride-1">non si fa che parlare di diritto del lavoro sostenibile, </hi><hi rend="CharOverride-1">così come della relazione tra ambiente interno ed esterno all’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa. E se su queste prospettive hanno pesantemente inciso i ripetuti allarmi sui rischi dell’emergenza </hi><hi rend="CharOverride-1">climatica causati dai modelli di sviluppo economico-produttivo, non va </hi><hi rend="CharOverride-1">trascurato tuttavia l’impatto prodotto dall’emergenza pandemica almeno per </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto riguarda la consapevolezza della crescente porosità dei tradizionali ambienti </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro e della labilità dei confini delle imprese.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">che la questione del rapporto tra lavoro e ambiente è </hi><hi rend="CharOverride-1">divenuta assolutamente centrale nel dibattito giuslavoristico, rileggere quel saggio di </hi><hi rend="CharOverride-1">Riccardo di quasi venticinque anni orsono, dedicato ad un primo </hi><hi rend="CharOverride-1">bilancio dell’applicazione del d.lgs. n. 626/1994, costituisce </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ennesima conferma – se mai ve ne fosse ancora bisogno – </hi><hi rend="CharOverride-1">della sua lungimiranza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dopo aver rilevato come, grazie a quel </hi><hi rend="CharOverride-1">primo decreto attuativo della direttiva madre 89/391/CEE, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa si fosse dovuta confrontare, «volente o nolente, con l’</hi><hi rend="CharOverride-1">introduzione di limiti nuovi alla propria libertà di iniziativa, avendo </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ordinamento espresso «una scelta abbastanza netta a favore dei </hi><hi rend="CharOverride-1">valori proclamati dagli artt. 32 e 41, co. 2°, Cost.», </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’ultimo paragrafo, intitolato «Ambiente di lavoro e ambiente esterno»</hi><hi rend="CharOverride-1">, Riccardo tuttavia osservava che l’eventuale ricerca di «connessioni più </hi><hi rend="CharOverride-1">dirette, di diritto positivo, fra la tutela dell’ambiente interno </hi><hi rend="CharOverride-1">ed esterno» sarebbe risultata deludente, essendo «rimosso quasi totalmente dal </hi><hi rend="CharOverride-1">disegno di tutela» del d.lgs. n. 626/1994 il «</hi><hi rend="CharOverride-1">dato dell’ambiente esterno, o più ampiamente della «natura»».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A riprova di ciò sottolineava alcuni aspetti: </hi><hi rend="CharOverride-1">l’assenza fra le misure generali di tutela</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-012">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> di un</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualche riferimento, anche programmatico, «al rispetto di principi di tutela</hi><hi rend="CharOverride-1"> ambientale […] interamente lasciati ad altri rami della legislazione e dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’azione amministrativa»; la mancanza di considerazione nella valutazione dei rischi dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’«impatto ambientale» al di là del «debole e disarmato riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> […] all’obbligo del datore di lavoro di prendere «appropriati provvedimenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno</hi><hi rend="CharOverride-1">»»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-011">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; l’assenza di qualunque sollecitazione ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti a farsi carico «dell’esistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di consistenti rischi per l’equilibrio ambientale»; il fatto che </hi><hi rend="CharOverride-1">anche l’attività dell’Ispesl (come la tenuta di un </hi><hi rend="CharOverride-1">registro dei casi di malattia e di decesso dovuti all’</hi><hi rend="CharOverride-1">esposizione ad agenti patogeni) fosse «mirata fondamentalmente sui lavoratori». Una </hi><hi rend="CharOverride-1">pallida traccia di una diversa ottica poteva al più percepirsi </hi><hi rend="CharOverride-1">là dove si obbligava «il datore di lavoro ad adottare </hi><hi rend="CharOverride-1">misure igieniche «per prevenire e ridurre al minimo la propagazione </hi><hi rend="CharOverride-1">accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro»»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-010">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La protezione dell’ambiente esterno poteva quindi essere solo </hi><hi rend="CharOverride-1">«un benefico effetto «preterintenzionale» della messa a regime dell’ambiente interno», essendo evidente che, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> fronte dell’assenza in alcune norme prevenzionistiche di un apprezzabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> impatto esterno</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-009">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, una diversa ricaduta esterna avrebbe potuto avere </hi><hi rend="CharOverride-1">l’uso di agenti cancerogeni nelle lavorazioni, determinandosi in simili </hi><hi rend="CharOverride-1">ipotesi «naturalmente un circolo virtuoso fra protezione interna ed esterna»</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dinnanzi al limitato orizzonte dischiuso dal d.lgs. n. 626/1994, Riccardo si sforzava di ricercare altrove segnali di </hi><hi rend="CharOverride-1">diversa natura. Un «altrove» che, a ben guardare, non era </hi><hi rend="CharOverride-1">altro che lo stesso ambito europeo dal quale era promanata </hi><hi rend="CharOverride-1">la disciplina prevenzionistica, venendo in luce quei programmi comunitari che </hi><hi rend="CharOverride-1">sottolineavano «per la prima volta, in maniera esplicita, l’importanza </hi><hi rend="CharOverride-1">del coordinamento degli interventi di protezione dell’ambiente di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">con interventi più generali» (Caruso 1997, 474), lasciando così intravedere </hi><hi rend="CharOverride-1">«la consapevolezza della connessione delle politiche di salute e sicurezza non solo con</hi><hi rend="CharOverride-1"> le più generali politiche di tutela dell’ambiente, ma anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> con gli interventi comunitari sulla ricerca, sull’agricoltura, sulle strategie</hi><hi rend="CharOverride-1"> industriali, sui trasporti, sulla protezione dei consumatori e sulle relazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> esterne alla Comunità». Segnali, quindi, «di quell’approccio integrato e</hi><hi rend="CharOverride-1"> trasversale alle tematiche ambientali», che – notava amaramente Riccardo – «molti riteng</hi><hi rend="CharOverride-1">ono auspicabile, ma che non si eleva, per il momento, dal piano delle indicazioni programmatiche».</hi></p></div><div><head><hi>4. Eccessiva</hi><hi> severità?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sebbene quell’analisi di Riccardo cogliesse lucidamente e </hi><hi rend="italic">ante</hi><hi rend="italic"> tempus </hi><hi rend="CharOverride-1">l’importanza di questioni poi destinate a divenire di</hi><hi rend="CharOverride-1"> grande attualità, per certi versi si potrebbe forse essere indotti</hi><hi rend="CharOverride-1"> a ritenere che il suo giudizio sulla scarsa attenzione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. n. 626/1994 per la tutela dell’ambiente</hi><hi rend="CharOverride-1"> esterno fosse stato eccessivamente severo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infatti, da un lato, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di cui all’art. 4, comma </hi><hi rend="CharOverride-1">5, lett. </hi><hi rend="italic">n</hi><hi rend="CharOverride-1"> – relativo all’adozione di appropriati provvedimenti per </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare che le misure tecniche adottate potessero causare rischi per </hi><hi rend="CharOverride-1">la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno – non </hi><hi rend="CharOverride-1">era proprio del tutto «disarmato», dato che l’art. 89, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 1, lett. </hi><hi rend="italic">a</hi><hi rend="CharOverride-1">, ne puniva la violazione con l’</hi><hi rend="CharOverride-1">arresto (da tre a sei mesi) o con l’ammenda (da lire tre milioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> a lire otto milioni).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da un altro lato, non si</hi><hi rend="CharOverride-1"> poteva comunque ignorare che il d.lgs. n. 626/1994</hi><hi rend="CharOverride-1"> conteneva anche un’altra previsione in relazione alla tutela dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambiente esterno, tutt’altro che marginale. Si trattava della definizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di «prevenzione»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-008">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, intesa come «il complesso delle disposizioni o</hi><hi rend="CharOverride-1"> misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’integrità dell’ambiente esterno». Una definizione nella quale era infatti</hi><hi rend="CharOverride-1"> difficile non riconoscere l’intenzione del legislatore di contrastare «l</hi><hi rend="CharOverride-1">’esternalizzazione dei rischi dell’impresa» (Focareta 1995, 9) mediante l</hi><hi rend="CharOverride-1">’istituzione di un’evidente «correlazione tra dentro e fuori, ambiente di lavoro ed ambiente esterno, diritti dei lavoratori e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei cittadini» (Tullini 2012, 168-169), dove la tutela della</hi><hi rend="CharOverride-1"> salute pubblica e dell’integrità dell’ambiente esterno risultava quasi</hi><hi rend="CharOverride-1"> come una sorta di limite/condizione imprescindibile per la stessa</hi><hi rend="CharOverride-1"> «legittimità» delle misure di prevenzione dei rischi lavorativi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come gi</hi><hi rend="CharOverride-1">à rilevato in precedenza, sia quell’obbligo datoriale sia quella definizione di </hi><hi rend="CharOverride-1">prevenzione compaiono ancora oggi nel d.lgs. n. 81/2008, </hi><hi rend="CharOverride-1">erede del d.lgs. n. 626/1994. E, con particolare </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento alla definizione di prevenzione – che nel d.lgs. n. </hi><hi rend="CharOverride-1">81/2008 è stata peraltro integrata dall’esplicito richiamo ai </hi><hi rend="CharOverride-1">tre criteri della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnica presenti anche nell’art. 2087 c.c. (Albi 2008; </hi><hi rend="CharOverride-1">Delogu 2021) –, ci si potrebbe chiedere se, al di là </hi><hi rend="CharOverride-1">del suo indubbio rilievo sullo specifico versante delle tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, essa configuri </hi><hi rend="CharOverride-1">il rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambiente esterno come criteri/limiti nella predisposizione e gestione del </hi><hi rend="CharOverride-1">sistema di prevenzione aziendale riverberando anche effetti sulla stessa valutazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dei rischi, vale a dire sullo strumento finalizzato ad «individuare </hi><hi rend="CharOverride-1">le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad </hi><hi rend="CharOverride-1">elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento </hi><hi rend="CharOverride-1">nel tempo dei livelli di salute e sicurezza»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-007">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel </hi><hi rend="CharOverride-1">più recente dibattito dottrinale si è tuttavia dubitato che le </hi><hi rend="CharOverride-1">disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 che evocano più </hi><hi rend="CharOverride-1">o meno direttamente la questione della salute pubblica possano essere considerate come previsioni precettive piuttosto che di</hi><hi rend="CharOverride-1"> orientamento e di indirizzo (Buoso 2022, 271 sgg.; Lazzari, Pascucci</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2023, 40), non dovendosi fra l’altro trascurare che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’apparato di controllo e sanzionatorio del d.lgs. n. 81</hi><hi rend="CharOverride-1">/2008 è pur sempre finalizzato a garantire la salute e</hi><hi rend="CharOverride-1"> la sicurezza dei lavoratori o comunque di chi si trova</hi><hi rend="CharOverride-1"> a vario titolo nell’ambiente di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-006">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, laddove la </hi><hi rend="CharOverride-1">tutela dei diritti degli altri cittadini e dell’ambiente esterno </hi><hi rend="CharOverride-1">si avvale di altri strumenti. Né va dimenticata a monte </hi><hi rend="CharOverride-1">la permanente sfasatura nella Costituzione tra le competenze legislative in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia di tutela dell’ambiente in generale, riservate in via </hi><hi rend="CharOverride-1">esclusiva allo Stato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-005">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, e quelle in materia di tutela dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ambiente di lavoro, in perenne oscillazione tra la competenza esclusiva statale e quella concorrente regionale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-004">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Campanella, 2010; </hi><hi rend="CharOverride-1">Natullo 2011, 1077 sgg.). Né, più sullo sfondo, si dovrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">trascurare che la tutela dell’ambiente di lavoro e quella </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’ambiente esterno rispondono a due principi – rispettivamente, quello di </hi><hi rend="CharOverride-1">prevenzione e quello di precauzione – tra loro comunque differenti per </hi><hi rend="CharOverride-1">la diversa rilevanza delle conoscenze scientifiche in relazione ad ognuno </hi><hi rend="CharOverride-1">di essi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per la verità, considerando che è pur sempre </hi><hi rend="CharOverride-1">presidiato da una sanzione penale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-003">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, parrebbe difficile negare che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 18, comma 1, lett. </hi><hi rend="italic">q</hi><hi rend="CharOverride-1">, del d.lgs. n. 81/2008 sia una norma precettiva, potendocisi </hi><hi rend="CharOverride-1">finanche chiedere se esso non conferisca una certa qual effettività </hi><hi rend="CharOverride-1">alla stessa definizione di prevenzione là dove questa si riferisce </hi><hi rend="CharOverride-1">all’ambiente esterno, ove si ritenga che le «misure tecniche </hi><hi rend="CharOverride-1">adottate» che esso evoca corrispondano davvero a quelle che ai </hi><hi rend="CharOverride-1">sensi dell’art. 2, lett. </hi><hi rend="italic">n</hi><hi rend="CharOverride-1">, costituiscono l’oggetto della </hi><hi rend="CharOverride-1">«prevenzione»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-002">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> in quanto necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali </hi><hi rend="CharOverride-1">nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambiente esterno.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, al di là di una tendenziale indicazione </hi><hi rend="CharOverride-1">circa il ruolo che il sistema di prevenzione aziendale dei </hi><hi rend="CharOverride-1">rischi lavorativi potrebbe svolgere per l’implementazione di una più </hi><hi rend="CharOverride-1">complessiva politica ambientale dell’impresa (Pascucci 2019, 56), sta di fatto che</hi><hi rend="CharOverride-1"> la precettività di quelle norme – in particolare quella dell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 18, comma 1, lett. </hi><hi rend="italic">q</hi><hi rend="CharOverride-1"> – appare troppo effimera per ricavarne</hi><hi rend="CharOverride-1"> una vera e propria posizione di garanzia anche sul piano</hi><hi rend="CharOverride-1"> ambientale. D’altronde, la violazione dell’obbligo ivi previsto dovrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere accertata da un personale ispettivo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-001">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> che è però </hi><hi rend="CharOverride-1">sprovvisto delle competenze tecniche e giuridiche necessarie per valutare gli eventuali illeciti ambientali, i quali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a ben guardare, dovrebbero costituire il «presupposto» per poter contestare</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’inidoneità delle misure tecniche adottate. Contestazione che, oltretutto, dovrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere effettuata secondo la procedura di prescrizione di cui al</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. n. 758/1994, finalizzata a ripristinare le condizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> di legalità e ad estinguere il reato ma pur sempre</hi><hi rend="CharOverride-1"> con esclusivo riferimento alla tutela della salute e della sicurezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_72_893-900.html#footnote-000">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">D’altro canto, al di là della </hi><hi rend="CharOverride-1">sua stretta connessione con il principio di prevenzione, anche l’</hi><hi rend="CharOverride-1">obbligo di valutazione dei rischi non sembra però potersi estendere oltre lo specifico ambito per il</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale è stato posto, riguardando «tutti i rischi» che incombono</hi><hi rend="CharOverride-1"> sui lavoratori nell’ambito dell’organizzazione nella quale si inserisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> la loro prestazione, per quanto si voglia intendere in senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> ampio la stessa organizzazione (Angelini 2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A ben guardare, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> delusione espressa all’epoca da Riccardo in merito alla prospettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> «ambientalistica» del d.lgs. n. 626/1994 era dunque pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù che fondata e corrisponde a quella manifestata più di recente rispetto ai segnali, per ora rimasti tali, lanciati</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal d.lgs. n. 81/2008 in direzione della necessità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una prevenzione integrata tra ambiente interno ed esterno, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> hanno evocato l’immagine di un ponte incompiuto (Pascucci 2022</hi><hi rend="CharOverride-1">, 343).</hi></p></div><div><head><hi>5. L’ambiente e lo statuto culturale del diritto</hi><hi> del lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nonostante i deboli segnali normativi tuttora esistenti, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> crescente attenzione del diritto del lavoro dell’oggi per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> questione ambientale, oltre a dischiudere tra l’altro nuovi orizzonti</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la contrattazione collettiva (Pascucci, Lazzari 2021), sta disvelando anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> un ripensamento sullo stesso statuto epistemologico della materia, che Riccardo</hi><hi rend="CharOverride-1">, da par suo, non aveva mancato di evocare concludendo quel</hi><hi rend="CharOverride-1"> saggio del 1999.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A suo dire, di fronte all’ambient</hi><hi rend="CharOverride-1">e emergeva un «disagio culturale del diritto del lavoro», in quanto quest’ultimo, nato e sviluppato «come vincolo alla </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà di iniziativa economica», aveva tuttavia «introiettato profondamente, nel suo </hi><hi rend="CharOverride-1">codice genetico, l’ideologia produttivistica del capitalismo moderno», fondata anche </hi><hi rend="CharOverride-1">«sull’ipervalorizzazione sociale e culturale del lavoro»: un’ideologia che </hi><hi rend="CharOverride-1">lo aveva «indotto quasi a vedere l’ambiente naturale come </hi><hi rend="CharOverride-1">un pericoloso «concorrente» nella allocazione di risorse scarse, con una </hi><hi rend="CharOverride-1">dolorosa cesura fra il lavoratore ed il cittadino». Mentre, in «</hi><hi rend="CharOverride-1">altre occasioni, il dato della responsabilità ecologica era «stato semplicemente rimosso, preferendosi inseguire populisticamente il sogno di una quadratura </hi><hi rend="CharOverride-1">istantanea, e neppure sofferta, del cerchio fra aumento della ricchezza, </hi><hi rend="CharOverride-1">aumento dell’occupazione, e preservazione assoluta dell’ambiente» (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">1999, 159).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo intravvedeva quindi nel diritto del lavoro «il </hi><hi rend="CharOverride-1">germe di una certa autoreferenzialità assiologica e culturale», che più </hi><hi rend="CharOverride-1">volte lo aveva portato «a rappresentare un elemento di contraddizione latente rispetto alla questione ambientale, pur con la </hi><hi rend="CharOverride-1">scusante di non aver mai potuto abbassare la guardia nei </hi><hi rend="CharOverride-1">confronti delle proprie emergenze» (come i tanti morti sul lavoro). </hi><hi rend="CharOverride-1">E sottolineava soprattutto come il vero problema di fondo fosse «</hi><hi rend="CharOverride-1">quello dell’identità e dello statuto culturale della disciplina […] sullo </hi><hi rend="CharOverride-1">sfondo di una rimeditazione complessiva del valore del lavoro e </hi><hi rend="CharOverride-1">del suo rapporto con altri valori e diritti sociali», essendo </hi><hi rend="CharOverride-1">auspicabile che la necessità di «accedere ad una concezione più </hi><hi rend="CharOverride-1">moderna e integrata dell’ambiente di lavoro» potesse costituire, «per il diritto del lavoro ed i suoi protagonisti</hi><hi rend="CharOverride-1">, un fattore di maturazione verso una visione meno arroccata e</hi><hi rend="CharOverride-1"> più aperta al confronto con le tematiche ambientali ed ecologiche</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 1999, 160).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questi spunti verranno ripresi da Riccardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella citata prefazione al libro di Tomassetti, là dove sottolinea</hi><hi rend="CharOverride-1"> come un diritto del lavoro attento anche alle questioni ambientali</hi><hi rend="CharOverride-1"> e più in generale alla sostenibilità debba alimentarsi «di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> filosofia e di modelli di gestione aziendale collaborativi e partecipativi</hi><hi rend="CharOverride-1">», capaci di superare «sia gli scenari populistici di alleanza tra lavoro e ambiente contro il</hi><hi rend="CharOverride-1"> capitale che quelli industrialisti di alleanza tra lavoro e capitale</hi><hi rend="CharOverride-1"> contro l’ambiente» (Del Punta 2018, XX).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di qui una</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle sue più efficaci «provocazioni», quando scriverà che «la sostenibilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à ambientale, ovverosia la consapevolezza di stare tutti sulla stessa barca, impone di mettere</hi><hi rend="CharOverride-1"> da parte il conflitto industriale e l’antagonismo fini a</hi><hi rend="CharOverride-1"> se stessi» (Del Punta 2018, XX). Detto altrimenti, è possibile</hi><hi rend="CharOverride-1"> «spingersi oltre […] le colonne d’Ercole» «dei rapporti di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">» purché «la tutela dell’ambiente di lavoro venga inquadrata all</hi><hi rend="CharOverride-1">’interno di concezioni più generali del diritto del lavoro, che non necessariamente coincidono con quella </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattualistico-conflittuale, la quale a lungo è stata la stella </hi><hi rend="CharOverride-1">polare della materia» (Del Punta 2018, XVI-XVII).</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Albi, P. 2008. </hi><hi rend="italic">Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela</hi><hi rend="italic"> della persona.</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Art. 2087</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Angelini, L. 2019. </hi><hi rend="CharOverride-1">“La valutazione di tutti i rischi.” In </hi><hi rend="italic">Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.</hi><hi rend="italic">lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di Paolo Pascucci. Milano: Franco Angeli, 81-114.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Buoso, S. 2022. “Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">positiva e dilemmi regolativi”. </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">: 271-92.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Campanella, </hi><hi rend="CharOverride-1">P. 2010. “Sicurezza sul lavoro e competenze legislative delle regioni”. </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">: 415-454.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B. 1997. “</hi><hi rend="CharOverride-1">L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro.” </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">: </hi><hi rend="CharOverride-1">435-78.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R., Treu, T. 2020. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” </hi><hi rend="CharOverride-1" >In Centre for the</hi><hi rend="CharOverride-1" > Study of European Labour Law “Massimo D’Antona”, </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1" >https://csdle</hi><hi rend="CharOverride-1" >.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/OurUsers/Manifesto_Caruso</hi><hi rend="CharOverride-1" >_Del_Punta_Treu.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Delogu, A. 2022. </hi><hi rend="italic">La funzione dell</hi><hi rend="italic">’obbligo generale di sicurezza sul lavoro. Prima, durante e dopo</hi><hi rend="italic"> la pandemia: principi e limiti</hi><hi rend="CharOverride-1">. Fano: Aras Edizioni.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1">, R. 1999. “Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">Diritto delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2: 151-60.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2018. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Prefazione.” In Tomassetti, Paolo. </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro e ambiente</hi><hi rend="CharOverride-1">. Modena: </hi><hi rend="CharOverride-1">Adapt University Press: XV-XX.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Focareta, F. 1995. “La sicurezza </hi><hi rend="CharOverride-1">sul lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">Diritto delle relazioni industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, n. 1: 5-12.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Lazzari, C., Pascucci, P. 2023. “La gestione della circolarità </hi><hi rend="CharOverride-1">dei rischi tra ambiente interno ed esterno all’azienda. Profili </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridici.” </hi><hi rend="italic">Diritto della sicurezza sul lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1, I: 35-48.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Natullo, G. 2010. “Dopo il testo unico: ruolo e competenze delle Regioni nella normativa nazionale </hi><hi rend="CharOverride-1">e regionale.” In </hi><hi rend="italic">Il d.lgs. n. 81/2008: due </hi><hi rend="italic">anni dopo. I “sistemi” del diritto della sicurezza sul lavoro. </hi><hi rend="italic">Atti dell’incontro di studio di Urbino del 14 e </hi><hi rend="italic">15 maggio 2010</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Paolo Pascucci. Quaderni di </hi><hi rend="CharOverride-1">Olympus, 2: 108-16.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pascucci, P. 2013. “La salvaguardia dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">occupazione nel decreto ‘salva Ilva’. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?.” </hi><hi rend="italic">Diritti lavori mercati</hi><hi rend="CharOverride-1">: 671-88.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pascucci, P</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2019. “Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro… e</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulle norme sulla sicurezza di </hi><hi rend="italic">rider &amp; co.</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">Diritto della </hi><hi rend="italic">sicurezza sul lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">,1, I: 37-57.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pascucci, P. 2021. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Salute pubblica e limiti all’attività di impresa dall’angolo visuale </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro.” In </hi><hi rend="italic">Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di Lorenzo Zoppoli, 113-28. Quaderno di DLM, 11. Napoli: </hi><hi rend="CharOverride-1">Editoriale Scientifica.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pascucci, P. 2022. “Modelli organizzativi e tutela dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambiente interno ed esterno all’impresa.” </hi><hi rend="italic">Lavoro e diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">: 335-55.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pascucci, </hi><hi rend="CharOverride-1">P., Lazzari, C. 2021. “Salute e sicurezza: commento agli artt. </hi><hi rend="CharOverride-1">4, sez. I, e 1, sez. IV, Tit. V.” In </hi><hi rend="italic">Commentario al Ccnl Metalmeccanici, 5 febbraio 2021</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di </hi><hi rend="CharOverride-1">Gaetano Zilio Grandi. Torino: Giappichelli, 109-122.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tomassetti, P. 2018. </hi><hi rend="italic">Diritto del lavoro e ambiente</hi><hi rend="CharOverride-1">. Modena: Adapt University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tullini, P. 2012. </hi><hi rend="italic">I </hi><hi rend="italic">dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">Ius17</hi><hi rend="CharOverride-1">, 3: 163-69.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-012-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Art. 3 del d.lgs. n. 626/1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-011-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Art. 4, comma 5, lett. </hi><hi rend="italic">n</hi><hi rend="CharOverride-1">, del d.lgs. n. 626/1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-010-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Art. 79, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 2, lett. </hi><hi rend="italic">e</hi><hi rend="CharOverride-1">, del d.lgs. n. 626/1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-009-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Come quelle sull’uso dei dispositivi di protezione, sulla movimentazione manuale dei carichi o sul lavoro ai </hi><hi rend="CharOverride-1">videoterminali.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-008-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Contenuta nell’art. 2, comma 1, lett.</hi><hi rend="italic"> g</hi><hi rend="CharOverride-1">, del d.lgs. n. 626/1994.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-007-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Artt. 2, lett. </hi><hi rend="italic">q</hi><hi rend="CharOverride-1">, del d.lgs. n. 81/2008.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-006-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">https://olympus.</hi><hi rend="italic">uniurb.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-005-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Art. 117, comma 2, lett. </hi><hi rend="italic">s</hi><hi rend="CharOverride-1" >, Cost.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-004-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Art. 117, comma 3, Cost.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-003-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-002-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Diversamente si veda però Cass. pen., n. 32899/2021, cit.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-001-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Quello dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’Ispettorato nazionale del lavoro: si veda l’art. 13 </hi><hi rend="CharOverride-1">del d.lgs. n. 81/2008.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_72_893-900.html#footnote-000-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Anche se un</hi><hi rend="CharOverride-1"> analogo meccanismo si rintraccia in materia ambientale nell’art. 318</hi><hi rend="CharOverride-1">-bis e sgg. del d.lgs. n. 152/2006.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Paolo Pascucci, University of Urbino Carlo Bo, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">paolo.pascucci@uniurb.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0003-1289-8324</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Paolo Pascucci, <hi rend="italic">Diritto del lavoro e ambiente: ieri e oggi,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.55</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -9, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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