<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">La filosofia dei valori di Riccardo Del Punta</title>
        <author>
          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0001-9202-498X" type="ORCID">
            <forename>Adalberto</forename>
            <surname>Perulli</surname>
            <placeName type="affiliation">Ca' Foscari University of Venice, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.57</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The essay deals with the thought of Riccardo del Punta, highlighting the latter’s ability to approach labor law with a unique interdisciplinary method.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>Riccardo Del Punta</item>
            <item>labour law</item>
            <item>interdisciplinary method</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.57<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.57" /></p>
      <div><head>La filosofia dei valori di Riccardo Del Punta</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Adalberto Perulli</hi></p><div><head><hi>1. Il rapporto tra discipline e tra saperi</hi><hi> come cifra del pensiero sul diritto del lavoro di Riccardo</hi><hi> Del Punta</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tra i giuristi del lavoro non è raro</hi><hi rend="CharOverride-1"> trovare figure che hanno saputo muoversi su orizzonti ampi e</hi><hi rend="CharOverride-1"> interdisciplinari, ma sono davvero pochi coloro che hanno interpretato il</hi><hi rend="CharOverride-1"> loro percorso di ricerca con la ricchezza e l’apertura</hi><hi rend="CharOverride-1"> culturale di Riccardo Del Punta. Il diritto del lavoro è</hi><hi rend="CharOverride-1"> per sua natura un diritto che chiama a raccolta saperi</hi><hi rend="CharOverride-1"> diversi ed extra-giuridici, dalla sociologia all’economia, dalle scienze</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzative alla filosofia politica, per indicare le discipline più implicate</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella costruzione del discorso giuslavoristico. Ciò dipende, ovviamente, dal peculiare</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggetto di studio, il lavoro umano, con tutte le ricadute</hi><hi rend="CharOverride-1"> che questo comporta in termini di valutazione, di attribuzione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> significati e di senso, di raccordo con le dinamiche pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù generali della società.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Queste diverse attitudini analitiche, di ampia rilevanza non solo giuridica ma anche essenzialmente politica, si articolano</hi><hi rend="CharOverride-1">, poi, seguendo le diverse prospettive non solo metodologiche ma anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> «ideologiche» che i giuristi del lavoro sono spesso portati ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbracciare, proprio per la naturale tendenza dell’oggetto di studio</hi><hi rend="CharOverride-1">. I giuslavoristi, generalmente parlando, non riflettono quindi, nelle loro costruzioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrinali e nelle scelte interpretative che costantemente svolgono nelle loro</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricerche, quella visione del giurista come «scienziato» che pratica la</hi><hi rend="CharOverride-1"> propria disciplina secondo i canoni della neutralità e dell’avalutativit</hi><hi rend="CharOverride-1">à. Se mai questa attitudine «positivistica» ha davvero connotato il </hi><hi rend="CharOverride-1">ceto dei giuristi – e v’è da dubitarne -, certamente non </hi><hi rend="CharOverride-1">ha riguardato i giuristi del lavoro, i quali, consapevoli che </hi><hi rend="CharOverride-1">la loro materia non è autoreferenziale – alla stregua di un’</hi><hi rend="CharOverride-1">idea di ordinamento giuridico quale sistema formale e chiuso di </hi><hi rend="CharOverride-1">fonti che fa capo alla legge – ma è immersa nella </hi><hi rend="CharOverride-1">cultura e nella società dalla quale il diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">trae continui impulsi, hanno sempre adottato una postura metodologica aperta, </hi><hi rend="CharOverride-1">e hanno lavorato una materia intrisa di valori, con diverse </hi><hi rend="CharOverride-1">finalità e funzionale al soddisfacimento di diversi scopi ed interessi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo Del Punta è una figura esemplare di questa apertura, </hi><hi rend="CharOverride-1">non solo per i connotati problematici che hanno sempre contraddistinto </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua riflessione, ma anche per l’espressa volontà di «</hi><hi rend="CharOverride-1">prendere posizione», e di incidere, su temi culturali e su </hi><hi rend="CharOverride-1">questioni meta-normative di capitale rilievo, come, ad esempio, sul </hi><hi rend="CharOverride-1">ruolo del giudice, di cui Egli criticava una certa tendenza </hi><hi rend="CharOverride-1">alla «diversità», oppure al costante dialogo con la scienza economica, </hi><hi rend="CharOverride-1">intesa, come Del Punta la intendeva, non come un «nemico» </hi><hi rend="CharOverride-1">da combattere, ma quale interlocutore necessario cui prestare costantemente ascolto </hi><hi rend="CharOverride-1">e con il quale, alla fin fine, trovare un accordo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur nella mitezza che ne connotava l’approccio metodologico (ma anche «ideologico»), Del Punta ha </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre svolto questo ruolo, raro e davvero prezioso per la </hi><hi rend="CharOverride-1">nostra comunità scientifica, di «facilitatore» del dialogo con altri saperi, </hi><hi rend="CharOverride-1">sforzandosi di aprire nuove vie, e consegnando alla dottrina riflessioni </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre improntate alla chiarezza, anche quando gli argomenti affrontati potevano </hi><hi rend="CharOverride-1">essere scomodi, consapevole com’era che non esiste l’avalutatività </hi><hi rend="CharOverride-1">nella scienza giuridica del lavoro e che ogni scelta dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">interprete è, per forza di cose, una scelta in senso lato </hi><hi rend="italic">politica</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella fase più recente del suo percorso scientifico, Riccardo Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta aveva probabilmente compreso che il diritto del lavoro, dopo </hi><hi rend="CharOverride-1">alcuni anni di crisi, era alla ricerca di una propria «</hi><hi rend="CharOverride-1">epistemologia» (famoso il suo saggio sulla «epistemologia breve» del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro) ma si trovava in realtà bloccato nella sua </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile evoluzione, inchiodato dal conflitto, che si era inasprito e </hi><hi rend="CharOverride-1">per molti versi cronicizzato, tra gli orientamenti più conservatori e </hi><hi rend="italic">pro-labour</hi><hi rend="CharOverride-1"> da un lato, e le scelte di politica del diritto pronte a rispondere </hi><hi rend="CharOverride-1">positivamente alle sempre più pressanti e prescrittive voci dell’economia </hi><hi rend="CharOverride-1">e del mercato, dall’altro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il diritto del lavoro, credo </hi><hi rend="CharOverride-1">pensasse così Del Punta, aveva quindi bisogno di guardare ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una nuova prospettiva al contempo politica e teorica, di trovare </hi><hi rend="CharOverride-1">una sorta di «terza via» che consentisse alla materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">guardare con fiducia al proprio futuro, senza facili irenismi ma </hi><hi rend="CharOverride-1">senza neppure inseguire catastrofismi o critiche ideologiche verso i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">espressi dal mondo dell’economia. In questa ricerca di un «</hi><hi rend="CharOverride-1">più fresco» approccio al diritto del lavoro, Del Punta guardava con interesse alle ricerche </hi><hi rend="CharOverride-1">della dottrina di scuola anglosassone, ed in particolare ad autori </hi><hi rend="CharOverride-1">come Guy Davidov, che aveva ricostruito una possibile linea di </hi><hi rend="CharOverride-1">evoluzione sulla base dell’approccio </hi><hi rend="italic">purposive</hi><hi rend="CharOverride-1">, e Brian Langille, che, </hi><hi rend="CharOverride-1">su posizioni più spiccatamente filosofiche, aveva abbracciato la prospettiva seniana </hi><hi rend="CharOverride-1">delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1">, sia per fornire un nuovo quadro teorico alla </hi><hi rend="CharOverride-1">materia, sia per cercare di orientarla verso nuovi obiettivi qualitativi. </hi><hi rend="CharOverride-1">Nei saggi che guardano all’approccio delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> si innesta, </hi><hi rend="CharOverride-1">poi, una ricerca volta ad integrare nel discorso anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">dottrina filosofico-politica neo-repubblicana, più attenta al tema del </hi><hi rend="CharOverride-1">potere, per completare un ampio progetto di ricostruzione del sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">giuslavoristico, dei suoi obiettivi e dei valori che lo informano.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma il tema dei valori, nella sua essenziale funzione di «trama sottesa» al discorso giuslavoristico, «anche di quello </hi><hi rend="CharOverride-1">più tecnico», come Egli riconosce, ha fatto oggetto di una </hi><hi rend="CharOverride-1">autonoma riflessione, che è raccolta in un saggio che apre </hi><hi rend="CharOverride-1">il volume, curato dallo stesso Del Punta, su «</hi><hi rend="italic">Valori e </hi><hi rend="italic">tecniche nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2022). Ed è </hi><hi rend="CharOverride-1">su questo tema, quello dei valori, che intendo incentrare la mia analisi, consapevole che propongo </hi><hi rend="CharOverride-1">al lettore un tema di non facile né immediata comprensione, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma che, nondimeno, rappresenta – a mio avviso – la porta di </hi><hi rend="CharOverride-1">accesso principale al complesso e per molti versi irrisolto nodo </hi><hi rend="CharOverride-1">teorico relativo al diritto del lavoro come parte di un </hi><hi rend="CharOverride-1">più ampio sistema normativo continuamente inter-agente con il proprio «</hi><hi rend="CharOverride-1">ambiente».</hi></p></div><div><head><hi>2. Il rapporto tra diritto e valori: tra giustificazione </hi><hi>e fondazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La prima considerazione che Del Punta svolge sul </hi><hi rend="CharOverride-1">tema dei valori riguarda la messa in prospettiva metodologica del </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto tra diritto e valori. Il rapporto del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro con i valori non può essere più, ormai, rappresentabile </hi><hi rend="CharOverride-1">nei termini di una semplice «anomalia post-positivista», secondo l’</hi><hi rend="CharOverride-1">intuizione (rimasta peraltro non sviluppata né dall’Autore, né dalla dottrina successiva) di Massimo D’Antona, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma uno «</hi><hi rend="italic">stato fisiologico del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, in particolare nelle contemporanee </hi><hi rend="italic">società riflessive</hi><hi rend="CharOverride-1">, nella misura in cui il diritto rappresenta un </hi><hi rend="CharOverride-1">sotto-sistema organicamente in comunicazione con gli altri sotto-sistemi </hi><hi rend="CharOverride-1">economici, sociali e culturali».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva, che sembrerebbe tendere </hi><hi rend="CharOverride-1">verso una visione sistemica, ma che Del Punta in realtà </hi><hi rend="CharOverride-1">piega verso una dimensione assiologica di fatto estranea alla teoria sistemica, il diritto positivo non è sufficiente </hi><hi rend="CharOverride-1">ad auto-fondare il proprio statuto scientifico: infatti, Egli scrive, «</hi><hi rend="CharOverride-1">tende sempre di più a non bastare, ai vari fini </hi><hi rend="CharOverride-1">in cui il diritto venga in gioco, che esso sia </hi><hi rend="CharOverride-1">posto, occorrendo invece che esso sia permanentemente </hi><hi rend="italic">giustificato</hi><hi rend="CharOverride-1">». Questa affermazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">nella sua essenzialità, è una presa di posizione filosofico-giuridica </hi><hi rend="CharOverride-1">di grande peso e significato, che non attiene al solo </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro ma al sistema giuridico nel suo complesso. </hi><hi rend="CharOverride-1">I valori rappresentano infatti una base per la «</hi><hi rend="italic">giustificazione» </hi><hi rend="CharOverride-1">del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto. Ma cosa significa giustificazione?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il tema della giustificazione è </hi><hi rend="CharOverride-1">uno dei più acuti, e spinosi, della filosofia del diritto contemporanea. Nella sintetica enunciazione proposta da Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">si può cogliere una chiara eco del dibattito, tutt’ora </hi><hi rend="CharOverride-1">in corso, tra i fautori di un positivismo giuridico autoreferenziale, </hi><hi rend="CharOverride-1">tale per cui non avrebbe senso, di fronte al diritto </hi><hi rend="italic">positum</hi><hi rend="CharOverride-1">, domandarsi se questo sia o meno «giusto», e quindi </hi><hi rend="CharOverride-1">giustificato, e quanti invece, in una prospettiva che si può </hi><hi rend="CharOverride-1">definire neo-costituzionalista, guardano al diritto come ad un sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">necessariamente e costantemente bisognoso di essere valutato alla luce dei </hi><hi rend="CharOverride-1">principi e dei valori fondamentali riconosciuti all’interno del sistema. </hi><hi rend="CharOverride-1">In effetti, nello Stato costituzionale l’interpretazione dei valori è </hi><hi rend="CharOverride-1">diventato un requisito di validità delle stesse disposizioni normative, onde il ragionamento morale – che il </hi><hi rend="CharOverride-1">giuspositivismo esclude radicalmente dall’ambito dell’analisi scientifica – è diventato </hi><hi rend="CharOverride-1">parte integrante del diritto positivo e del suo statuto epistemologico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, sotto questo profilo, sembra adottare una postura dichiaratamente </hi><hi rend="CharOverride-1">neo-costituzionalista quando afferma che il processo di costituzionalizzazione, da </hi><hi rend="CharOverride-1">intendersi anche alla luce delle Carte sovranazionali, costituisce «uno dei </hi><hi rend="CharOverride-1">grandi vettori di questa evoluzione del diritto» in senso non </hi><hi rend="CharOverride-1">solo assiologicamente orientato ma assiologicamente «fondato»: i valori sono infatti «</hi><hi rend="CharOverride-1">uno dei protagonisti di questi processi di giustificazione, o </hi><hi rend="italic">di fondazione</hi><hi rend="CharOverride-1">» (il corsivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> è mio). L’affermazione è ancor più impegnativa ove si</hi><hi rend="CharOverride-1"> consideri che, secondo le più accreditate ricostruzioni dogmatiche sul rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra norme costituzionali e valori, le Costituzioni riconoscono «determinati valori</hi><hi rend="CharOverride-1"> metagiuridici», i quali costituiscono «istanze superiori di controllo di legittimit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del diritto positivo»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-009">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma se, come afferma Del Punta, i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">sono protagonisti dei processi di fondazione del diritto, e se </hi><hi rend="CharOverride-1">le norme di principio costituzionali rappresentano un ponte perennemente aperto </hi><hi rend="CharOverride-1">con i valori, anche perché sono fatte in buona parte </hi><hi rend="CharOverride-1">della stessa sostanza», la prospettiva dei valori non è semplicemente </hi><hi rend="CharOverride-1">quella del controllo di legittimità costituzionale ma quella della </hi><hi rend="italic">consustanzialità</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di diritto e valori: un </hi><hi rend="italic">diritto dei valori</hi><hi rend="CharOverride-1">, in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">questi cessano di rappresentare un dato pre-giuridico, un ideale </hi><hi rend="CharOverride-1">esterno alla sfera normativa che viene positivizzato dalla legge, perché </hi><hi rend="CharOverride-1">sono essi stessi norma, sono essi stessi «dover essere».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo radicamento del diritto nei valori costituzionali </hi><hi rend="CharOverride-1">è tanto più evidente nel campo del diritto del lavoro, </hi><hi rend="CharOverride-1">ove le radici assiologiche della materia sono talmente evidenti da </hi><hi rend="CharOverride-1">segnare in modo indelebile il rapporto tra principi e regole, </hi><hi rend="CharOverride-1">tra valori e disposti regolativi. Una Costituzione sociale come quella </hi><hi rend="CharOverride-1">italiana offre, infatti, molteplici esempi di una connessione davvero </hi><hi rend="italic">fondativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto basato sull’istanza «fondamentalmente unitaria di </hi><hi rend="italic">protezione umanistica </hi><hi rend="italic">del lavoratore subordinato in quanto soggetto strutturalmente debole e vulnerabile</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Eppure, la posizione di Del Punta su questo essenziale aspetto non è </hi><hi rend="CharOverride-1">così lineare come potrebbe apparire a prima vista. Infatti, dopo </hi><hi rend="CharOverride-1">aver affermato che i valori sono protagonisti dei processi di </hi><hi rend="CharOverride-1">giustificazione e di fondazione del diritto, Egli si interroga sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">concezione dei valori dal punto di vista del diritto e </hi><hi rend="CharOverride-1">da quello della filosofia, affermando che «andare alla ricerca di </hi><hi rend="CharOverride-1">una fondazione normativa – per usare la parola normativa nel senso </hi><hi rend="CharOverride-1">della filosofia politica, non in quello giuridico – di qualcosa che </hi><hi rend="italic">già esiste</hi><hi rend="CharOverride-1">, come il diritto, ed oltretutto di un diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">tanto intessuto di prassi e di storia, quale è il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro, è un’impresa assai differente» (il corsivo </hi><hi rend="CharOverride-1">è mio) rispetto alle teorie puramente filosofiche, ad esempio quelle sulla giustizia, che, partendo da una </hi><hi rend="italic">tabula rasa</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituita</hi><hi rend="CharOverride-1"> da poche assunzioni di base circa gli esseri umani e</hi><hi rend="CharOverride-1"> il mondo, comportano una serie di implicazioni a cascata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo passaggio, cui segue un richiamo ad una discussione giuslavoristica</hi><hi rend="CharOverride-1"> sui valori saldamente connessa ai processi di fatto nei quali</hi><hi rend="CharOverride-1"> il sistema giuridico insiste, sembra riemergere una dualità fatto/valore</hi><hi rend="CharOverride-1"> che riporta diritto e valori, norme giuridiche e prescrizioni morali</hi><hi rend="CharOverride-1">, su piani differenti, seppure non divergenti. Se il diritto è</hi><hi rend="CharOverride-1"> «qualcosa che già esiste», e quindi esiste </hi><hi rend="italic">a prescindere dai</hi><hi rend="italic"> valori</hi><hi rend="CharOverride-1">, ovvero pre-esiste ad essi, non è più cos</hi><hi rend="CharOverride-1">ì chiaro, nella impostazione epistemologica di Del Punta, l’assunto relativo al rilievo </hi><hi rend="italic">fondativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei valori per il diritto (l’essere i valori «uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei protagonisti dei processi di fondazione»).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Qui sembra, piuttosto, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> i valori, riassunti nell’ambito dei processi di fondazione normativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel senso filosofico-politico del termine «normativo», riguardino non gi</hi><hi rend="CharOverride-1">à la natura del diritto ed il suo fondamento, quanto la sua «giustificazione», intesa questa</hi><hi rend="CharOverride-1">, evidentemente, non semplicemente nei termini (tecnico-giuridici) della legittimità costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, bensì quale caratteristica sovrastrutturale e meta-giuridica, cioè filosofico-politica</hi><hi rend="CharOverride-1">, o filosofico-morale, capace di fornire una legittimazione (in termini</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociali e politici) ad un dato assetto giuridico. La differenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra giustificazione e fondazione deve essere rimarcata, pur essendo entrambe</hi><hi rend="CharOverride-1"> collegate ad un criterio di ordine morale-esterno rispetto al</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto positivo. Mentre la giustificazione può essere cercata al di</hi><hi rend="CharOverride-1"> fuori del criterio formale di legalità e, ciò che pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù conta, attraverso una razionalità non solo formale ma materiale e quindi trovata nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> valori che la legge soddisfa (Bobbio 1981), la fondazione rinvia</hi><hi rend="CharOverride-1"> piuttosto all’idea di statuizione del diritto, che nella visione</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuspositivistica (legata alla razionalizzazione weberiana del diritto riconducibile alla razionalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumentale economico-burocratica) esclude ogni razionalità pratico-morale del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Di conseguenza, affermare una funzione fondativa dei valori equivale a</hi><hi rend="CharOverride-1"> negare l’assunto kelseniano secondo cui «il fondamento della validit</hi><hi rend="CharOverride-1">à è del tutto indipendente dal contenuto della validità», né può dirsi che sia irrilevante per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> validità del diritto il fatto che esso sia giusto o</hi><hi rend="CharOverride-1"> ingiusto (Kelsen 1997, 124): la Costituzione è infatti una </hi><hi rend="italic">norma</hi><hi rend="italic"> di giustizia</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché pone i valori che guidano la produzione</hi><hi rend="CharOverride-1">/statuizione del diritto e dai quali dipende la stessa validit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del diritto. Con l’ulteriore avvertenza metodologica che i principi costituzionali «antivedono la configurazione della regola </hi><hi rend="CharOverride-1">come norma posta» e ne conformano i contenuti in base </hi><hi rend="CharOverride-1">a valori che partecipano direttamente alla creazione «formale» del diritto, </hi><hi rend="CharOverride-1">o che autorizzano i giudici ad intervenire in funzione rimediale </hi><hi rend="CharOverride-1">per realizzare in una situazione determinata la «giustizia del caso </hi><hi rend="CharOverride-1">concreto»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-008">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un altro aspetto da approfondire, da indagare più </hi><hi rend="CharOverride-1">a fondo anche in connessione con la teoria generale e la filosofia del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto, riguarda il richiamo al fatto che «la discussione giuslavoristica </hi><hi rend="CharOverride-1">sui valori deve svolgersi in stretta connessione con i suoi </hi><hi rend="CharOverride-1">processi di fatto nei quali il sistema giuridico insiste, e </hi><hi rend="CharOverride-1">che condizionano la sua evoluzione». In questa affermazione, nuovamente problematica, </hi><hi rend="CharOverride-1">il rapporto tra diritto e valori sembra scomporsi in una </hi><hi rend="CharOverride-1">triade, in cui valori, processi di fatto e sistema giuridico </hi><hi rend="CharOverride-1">si pongono su piani distinti, benchè interrelati. È evidente che </hi><hi rend="CharOverride-1">questa decostruzione serve a Del Punta per rivalutare, con il </hi><hi rend="CharOverride-1">realismo che Egli dichiara di voler professare, i valori del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro alla luce di ciò che esiste nella </hi><hi rend="CharOverride-1">realtà fenomenica, per tenerli «ancorati all’esistente», e, loro tramite, </hi><hi rend="CharOverride-1">«per provare a razionalizzarlo e se possibile a rafforzarne i fondamenti, senza fuggire nell’iperuraneo». La preoccupazione, qui, sembra </hi><hi rend="CharOverride-1">essere quella di evitare posture teoriche orientate ad una declinazione </hi><hi rend="CharOverride-1">metafisica del valore (e del diritto), affrontando la questione dei </hi><hi rend="CharOverride-1">valori con una prudenza metodologica che non sconfina nella filosofia </hi><hi rend="CharOverride-1">pura, nell’interrogazione ontologica dei valori, onde quello «stato fisiologico </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto» di cui si è detto – vale a dire </hi><hi rend="CharOverride-1">l’infiltrazione del valore nel discorso giuridico – non viene realmente </hi><hi rend="CharOverride-1">tematizzato, ma rimane, per così dire, solo accennato, e lasciato, </hi><hi rend="CharOverride-1">in qualche modo, in sospeso. In sostanza, dice Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">«è il caso di accontentarsi di connessioni (e correlative prove </hi><hi rend="CharOverride-1">di resistenza) più limitate, per testare la rilevanza di certi </hi><hi rend="CharOverride-1">valori nel diritto del lavoro». Ma, allora, forse, il compito </hi><hi rend="CharOverride-1">indicato non sembra più essere quello di mobilitare i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">per costruire attorno ad essi la «sostanza» del diritto, la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua ossatura assiologica, bensì quello, assai più modesto, di vagliare </hi><hi rend="CharOverride-1">la rilevanza dei valori nell’ambito della disciplina data, nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito, cioè, del diritto positivo; come se, in fondo, i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">fossero, di nuovo, collocati sullo sfondo del discorso giuridico, come </hi><hi rend="CharOverride-1">su una </hi><hi rend="italic">traccia esterna</hi><hi rend="CharOverride-1"> al sistema giuridico: una traccia che </hi><hi rend="CharOverride-1">può sì indicare direzioni di marcia, o cogliere i momenti </hi><hi rend="CharOverride-1">di razionalizzazione del sistema nei suoi processi evolutivi, ma, appunto, </hi><hi rend="CharOverride-1">senza penetrare sino al cuore della materia normativa, sino al «</hi><hi rend="CharOverride-1">dover essere» (in senso giuridico) del diritto del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se </hi><hi rend="CharOverride-1">dovessimo, a questo punto dell’analisi, proporre una valutazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">pensiero di Del Punta sul rapporto tra diritto e valori </hi><hi rend="CharOverride-1">saremmo costretti, quindi, a riconoscere un doppio significato, una duplice </hi><hi rend="CharOverride-1">portata metodologica dell’analisi condotta dal Nostro, di cui è </hi><hi rend="CharOverride-1">difficile, posta in questi termini la questione, trovare una reale sintesi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da una parte, come </hi><hi rend="CharOverride-1">si è detto, ci resta l’impegnativa affermazione secondo la </hi><hi rend="CharOverride-1">quale i valori rappresentano un </hi><hi rend="italic">momento fondativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, affermazione avvalorata sia dal riferimento al processo di costituzionalizzazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro, sia dalla notazione – sia pure accennata </hi><hi rend="italic">en passant</hi><hi rend="CharOverride-1"> – secondo la quale la comunicazione tra diritto e </hi><hi rend="CharOverride-1">valori non si attua semplicemente secondo il modello sistemico «apertura </hi><hi rend="CharOverride-1">cognitiva-chiusura normativa» (o operazionale, come la chiama del Punta), </hi><hi rend="CharOverride-1">poiché «nei fatti, tenda ad esservi anche una pur limitata </hi><hi rend="CharOverride-1">e intermittente apertura operazionale». In questa prospettiva il sistema giuridico </hi><hi rend="CharOverride-1">è operazionalmente in contatto con i valori, onde la materia </hi><hi rend="CharOverride-1">assiologica sembra davvero essere posta alla base del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro in termini non solo di giustificazione, ma di fondazione/</hi><hi rend="CharOverride-1">statuizione della norma.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da un’altra parte, invece, la scomposizione </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui si è detto (valori/fatti/sistema giuridico) sembra </hi><hi rend="CharOverride-1">ri-collocare i valori in una dimensione esterna al sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridico, benché correlata al diritto del lavoro, con la funzione </hi><hi rend="CharOverride-1">non di fondare, ma di spiegare qualificati istituti del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro, ovvero di «gettare luce sulle principali direzioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">sviluppo di una disciplina». Tuttavia, nella teoria generale del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">la triade norma/fatto/valore non equivale necessariamente ad escludere </hi><hi rend="CharOverride-1">i valori dalla fondazione della norma: tutto dipende da come </hi><hi rend="CharOverride-1">si correlano i valori rispetto alla fase normogenetica in senso </hi><hi rend="CharOverride-1">stretto, in cui i valori agiscono nella loro proiezione praxeologica, </hi><hi rend="CharOverride-1">diretta ad un campo di azione storicamente determinato, come «intenzionalità </hi><hi rend="CharOverride-1">storicamente oggettivate nei processi culturali implicanti una tensione verso una azione possibile»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-007">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa </hi><hi rend="CharOverride-1">ambivalenza del pensiero di Del Punta sul rapporto tra diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">e valori forse non può essere sciolta, anche se – ma </hi><hi rend="CharOverride-1">si tratta solo di un’ipotesi – credo si possa sostenere, </hi><hi rend="CharOverride-1">conclusivamente, che la visione della giustificazione possa convivere con quella </hi><hi rend="CharOverride-1">della fondazione, come può anche ricavarsi dall’annotazione, relativa alla </hi><hi rend="CharOverride-1">letteratura internazionale sul rapporto tra diritto del lavoro e valori, </hi><hi rend="CharOverride-1">che ne ha discusso in modo «un po’ astratto» e </hi><hi rend="CharOverride-1">«in debole connessione con i rispettivi sistemi positivi», quasi a lamentare una mancanza analisi </hi><hi rend="CharOverride-1">maggiormente legata all’integrazione tra valori e diritto positivo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma </hi><hi rend="CharOverride-1">proviamo ad interrogare ancora il testo.</hi></p></div><div><head><hi>3. Il conflitto tra </hi><hi>valori e la </hi><hi rend="italic">reductio ad unum</hi><hi> dei valori giuslavoristici</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel «</hi><hi rend="CharOverride-1">marasma delle trasformazioni», Riccardo Del Punta sembra confermare che la </hi><hi rend="CharOverride-1">principale funzione dei valori sia quella di rispecchiare e convalidare </hi><hi rend="CharOverride-1">l’orientamento di tutela del diritto del lavoro, consistente nella «</hi><hi rend="italic">protezione umanistica del lavoratore subordinato in quanto soggetto strutturalmente debole e vulnerabile</hi><hi rend="CharOverride-1">». Egli sembra registrare, sotto questo </hi><hi rend="CharOverride-1">profilo, una «reductio ad unum» dei valori rispetto alla sfera </hi><hi rend="CharOverride-1">umanistica: pur nella loro articolazione (dignità del lavoro, eguaglianza, non </hi><hi rend="CharOverride-1">mercificazione ecc.) la trama di valori personalistici del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro si condensa in un unico percorso, quello della tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore dipendente. E gli altri valori?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La critica economica (</hi><hi rend="CharOverride-1">che qui viene definita neo-liberale o liberista) al diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro esprime, come sappiamo, altri orientamenti assiologici, altre funzioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di ottimizzazione. Secondo Del Punta, il conflitto tra valori che </hi><hi rend="CharOverride-1">si è acceso negli ultimi anni, assumendo i connotati di </hi><hi rend="CharOverride-1">una vera e propria contrapposizione, «soltanto di rado ha dato </hi><hi rend="CharOverride-1">l’impressione di potersi sciogliere in qualche forma di sintesi»</hi><hi rend="CharOverride-1">, né v’è consenso «sul fatto che tale sintesi sia possibile, augurabile, o persino interessante». Qui il Nostro </hi><hi rend="CharOverride-1">sembra consapevole che, weberianamente, nel diritto del lavoro si attui </hi><hi rend="CharOverride-1">una «lotta tra dei», una vera e propria guerra tra </hi><hi rend="CharOverride-1">visioni del mondo che non lascia spazio a vie di </hi><hi rend="CharOverride-1">compromesso. Non solo: le polarizzazioni che accompagnano i processi di </hi><hi rend="CharOverride-1">trasformazione in corso siano esse tecnologiche, organizzative, comunicative o culturali – </hi><hi rend="CharOverride-1">non avranno altro esito che accentuare tale conflitto assiologico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche </hi><hi rend="CharOverride-1">sotto questo profilo, il ragionamento di Del Punta meriterebbe di </hi><hi rend="CharOverride-1">essere approfondito. La sfida del diritto del lavoro, infatti, è </hi><hi rend="CharOverride-1">da sempre quella di contemperare valori in conflitto, di trovare difficili</hi><hi rend="CharOverride-1"> sintesi assiologiche, di non assecondare </hi><hi rend="italic">questa</hi><hi rend="CharOverride-1"> o </hi><hi rend="italic">quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> «visione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> mondo», ma di trovare equilibri, più o meno avanzati e</hi><hi rend="CharOverride-1"> stabili, nella prospettiva del bilanciamento tra valori in conflitto. Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta lo sa benissimo, è un «cultore» del pluralismo valoriale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Perché, allora, descrive una situazione di guerra totale fra i</hi><hi rend="CharOverride-1"> valori, dubitando non solo che una sintesi sia possibile, ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> addirittura che una tale sintesi sia augurabile o persino </hi><hi rend="italic">interessante</hi><hi rend="CharOverride-1">?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non sappiamo, in effetti, cosa Egli intendesse con questa posizione </hi><hi rend="CharOverride-1">piuttosto radicale, che sicuramente non si confà alla sua natura </hi><hi rend="CharOverride-1">intellettualmente mite, alla sua costante ricerca di soluzioni ragionevoli. A </hi><hi rend="CharOverride-1">me pare che si tratti, più che altro, di una «</hi><hi rend="CharOverride-1">narrazione»: cioè di una sorta di enfatizzazione retorica del conflitto </hi><hi rend="CharOverride-1">assiologico, una specie di costruzione dialettica di tesi/antitesi per </hi><hi rend="CharOverride-1">poi proporre quella sintesi assiologica che viene condotta attraverso una </hi><hi rend="CharOverride-1">rivisitazione dei valori «in connessione con i processi di trasformazione </hi><hi rend="CharOverride-1">reale intercorsi e tuttora in atto».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vediamo come.</hi></p></div><div><head><hi>4. La «</hi><hi>rivisitazione» dei valori</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La domanda che Del Punta si pone e ci pone è </hi><hi rend="CharOverride-1">se «i classici valori del diritto del lavoro mantengano tuttora </hi><hi rend="CharOverride-1">una piena attualità, o se essi debbano essere, quantomeno, attualizzati, </hi><hi rend="CharOverride-1">o eventualmente rivistati». L’opzione di Del Punta va senza </hi><hi rend="CharOverride-1">alcun dubbio per la «rivisitazione» (come peraltro Egli aveva già </hi><hi rend="CharOverride-1">argomentato in scritti precedenti; cfr. Del Punta 2019, 395). È un tema delicatissimo, specie se </hi><hi rend="CharOverride-1">questa «rivisitazione» interessa i valori costituzionali di tutela del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">in un momento in cui, come giustamente ricorda Giorgio Fontana, </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro, «che non riesce a mettere a </hi><hi rend="CharOverride-1">fuoco dei suoi valori i punti di riferimento ideali ineludibili, </hi><hi rend="CharOverride-1">rischia di farsi mera scienza pratica, ancorata ai fatti» (Fontana </hi><hi rend="CharOverride-1">2022, 97).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta ne è pienamente consapevole, sa bene </hi><hi rend="CharOverride-1">qual è la posta in gioco, ma questa volta ci offre una diversa opzione metodologica, non limitata alla contrapposizione </hi><hi rend="CharOverride-1">frontale tra valori del lavoro e valori dell’impresa (e </hi><hi rend="CharOverride-1">del mercato), che, come si è visto, conduce ad un </hi><hi rend="CharOverride-1">conflitto apparentemente senza sintesi. La novità metodologica consiste nell’individuare </hi><hi rend="CharOverride-1">un bivio tra due filosofie del diritto del lavoro, due </hi><hi rend="CharOverride-1">modalità di concepire la fonte di produzione dei valori: una </hi><hi rend="CharOverride-1">che chiude il discorso sui valori alla tradizionale visione autoreferenziale </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro, in cui i valori prodotti sono </hi><hi rend="CharOverride-1">in conflitto perché antitetici, antagonistici, con quelli dell’economia; un’</hi><hi rend="CharOverride-1">altra che porta il diritto del lavoro ad aprirsi a giustificazioni più generali, «tendenzialmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> valide per tutti i cittadini, anche se nell’ambito di</hi><hi rend="CharOverride-1"> concezioni che a loro volta siano ricettive del patrimonio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> valori e di civiltà che il diritto del lavoro ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> saputo edificare nel corso della su storia».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il bivio indicato</hi><hi rend="CharOverride-1"> non sembra, in realtà, corrispondere realmente alla storia e all</hi><hi rend="CharOverride-1">’attualità del diritto del lavoro. La nostra materia non è</hi><hi rend="CharOverride-1"> mai stata chiusa autoreferenzialmente, come ipotizza Del Punta indicando un</hi><hi rend="CharOverride-1"> corno del dilemma che sembra chiudere ogni discorso sulla capacit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del diritto del lavoro di farsi garante delle esigenze del sistema economico, di essere, cioè un diritto (anche) </hi><hi rend="CharOverride-1">del capitale. Questa raffigurazione pecca di semplificazione, posto che il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro non ha mai davvero accolto quella visione </hi><hi rend="CharOverride-1">che altrove Del Punta ha qualificato come «fase metafisica» del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro; al contrario, anche nei momenti di più </hi><hi rend="CharOverride-1">avanzata ricerca di attuazione dei valori personalistici, come è avvenuto </hi><hi rend="CharOverride-1">con lo Statuto dei lavoratori, il sistema giuslavoristico ha sempre </hi><hi rend="CharOverride-1">garantito l’operatività del sistema produttivo, la garanzia delle prerogative </hi><hi rend="CharOverride-1">imprenditoriali, e spesso anche la franca prevalenza dell’interesse dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa sull’interesse del lavoratore (come nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo</hi><hi rend="CharOverride-1">, o del trasferimento del lavoratore).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Va da sé, comunque, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> dopo aver indicato quel bivio, Del Punta opti per il</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo viatico da percorrere, giustificando la scelta sia in ragione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’universalismo etico del diritto del lavoro, centrato sul valore</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore come persona e non come merce, sia perché</hi><hi rend="CharOverride-1"> il concetto di cittadinanza sociale si è nel tempo allargato</hi><hi rend="CharOverride-1"> e comprende, ormai, altre classi di soggetti deboli, sia, infine</hi><hi rend="CharOverride-1">, perché il superamento della civiltà industriale basata sul conflitto tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> capitale e lavoro «costringe a individuare un nuovo e pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù ampio orizzonte di progresso».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva universalistica, in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro cede quote di «specialità» a favore </hi><hi rend="CharOverride-1">di una più comprensiva considerazione di valori personalistici non rinchiusi </hi><hi rend="CharOverride-1">nel recinto del conflitto industriale, Del Punta colloca i punti </hi><hi rend="CharOverride-1">della sua «rivisitazione» assiologica dei principi costituzionali, che, in questa </hi><hi rend="CharOverride-1">fase del suo ragionamento, dovrebbe servire a rendere «più fresco» </hi><hi rend="CharOverride-1">il riferimento valoriale tipico della materia. Ma cosa significa «più fresco»?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Devo ricordare </hi><hi rend="CharOverride-1">che questa espressione, pressoché sconosciuta dottrina italiana, viene spesso usata </hi><hi rend="CharOverride-1">nella dottrina anglosassone, che – come ho detto – ha rappresentato per </hi><hi rend="CharOverride-1">il Nostro un costante punto di riferimento culturale. In sostanza, </hi><hi rend="CharOverride-1">si tratta di rendere più sano e robusto, ma anche </hi><hi rend="CharOverride-1">più vivace e piacevole, l’orizzonte dei valori entro cui </hi><hi rend="CharOverride-1">il diritto del lavoro, con le ambiguità di cui si </hi><hi rend="CharOverride-1">è detto, si muove e si orienta. Ebbene, l’impiego di </hi><hi rend="CharOverride-1">questo termine («più fresco») equivale ad affermare </hi><hi rend="italic">a contrario</hi><hi rend="CharOverride-1"> che </hi><hi rend="CharOverride-1">i valori definiti come «classici» non sono, appunto così «freschi»</hi><hi rend="CharOverride-1">, sono quindi – in qualche misura – appassiti, e per questo non più idonei ad accompagnare il processo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> cambiamento in atto. Il punto non è secondario, perché quel</hi><hi rend="CharOverride-1"> processo, quella mutazione in corso nei sistemi della produzione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> più in generale nella società, dovrebbe portare – nella prospettiva delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> adottata da Del Punta – ad una crescita della soggettività</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori, consentendo finanche di trovare la famosa sintesi che</hi><hi rend="CharOverride-1"> prima sembrava perduta: vale a dire fare coincidere «le nuove</hi><hi rend="CharOverride-1"> condizioni della produzione, dei mercati e della società in generale</hi><hi rend="CharOverride-1">» con l’obiettivo «sociale valido in sé» nella logica del «</hi><hi rend="CharOverride-1">capitale umano».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Bisogna riconoscere che questi passaggi del ragionamento di </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta non sono affatto lineari, e, probabilmente, Lui stesso </hi><hi rend="CharOverride-1">ne era pienamente consapevole. Non solo perché afferma espressamente che </hi><hi rend="CharOverride-1">la logica del capitale umano «può non piacere a tutti» </hi><hi rend="CharOverride-1">– ed in effetti si tratta, per molti versi, di una prospettiva più «economico-manageriale» che una visione fondata</hi><hi rend="CharOverride-1"> sui valori personalistici, più una teoria funzionale alla crescita economica</hi><hi rend="CharOverride-1">, alla «capacità produttiva» in senso capitalistico di una persona (migliorabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> attraverso l’istruzione) che una filosofia centrata sul valore assoluto</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’uomo, sul suo essere, kantianamente, un «fine in s</hi><hi rend="CharOverride-1">é». Ma anche perché la proposta rivisitazione dei valori classici alla luce </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’approccio delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> non risolve i problemi «della realtà </hi><hi rend="CharOverride-1">povera e precaria di molto del lavoro che c’è, </hi><hi rend="CharOverride-1">che dunque continua ad aver bisogno delle protezioni classiche», come </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta riconosce con onestà intellettuale. Come dire che la </hi><hi rend="CharOverride-1">«rivisitazione» prospettata dal Nostro, e che, data l’estrema delicatezza del tema, andrebbe – anche in questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> caso – meglio precisata e definita nei suoi contorni e nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> suoi effetti concreti sul sistema delle tutele, può certo rappresentare</hi><hi rend="CharOverride-1">, almeno potenzialmente, un progresso nella direzione del consolidamento della neo</hi><hi rend="CharOverride-1">-soggettività del lavoro, ma convive con la necessità di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> conferma dei valori e delle tecniche di tutela che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro ha elaborato nella sua fase industriale, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> conferma che quei valori, per molte situazioni reali in cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> il lavoratore si trova a vivere, non sono poi così</hi><hi rend="CharOverride-1"> «inidonei», non «si muovono ancora in una prospettiva troppo difensiva</hi><hi rend="CharOverride-1">», ma, al contrario, mantengono pienamente la loro valenza trasformatrice ed emancipatrice, la loro tensione verso una società informata ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> principi del «riconoscimento»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-006">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La difesa dei valori della persona</hi><hi rend="CharOverride-1">, o rovesciando concettualmente la proposizione, il valore della tutela della</hi><hi rend="CharOverride-1"> persona che lavora attraverso il sistema di protezioni offerto dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro, non conosce, in realtà, processi di obsolescenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> concettuale o assiologica, ma solo adattamenti pratici, avanzamenti o regressioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> in ragione degli orientamenti del legislatore. Questo, del resto, è</hi><hi rend="CharOverride-1"> il «gioco» del rapporto tra principi e regole, attraverso il</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale il diritto esprime la propria pretesa di ottimizzazione (</hi><hi rend="italic">Optimierungsgebote</hi><hi rend="CharOverride-1">), vale a dire un criterio di giustizia che prescrive alle autorità </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridiche, e ai giudici costituzionali in particolare, di massimizzare i </hi><hi rend="CharOverride-1">fini ultimi dell’ordinamento, tendendo sempre conto delle possibilità giuridiche </hi><hi rend="CharOverride-1">e fattuali (cfr. Alexy 2022). Ma i valori di riferimento </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro, pur nella loro storicità, pur nella </hi><hi rend="CharOverride-1">loro possibile diversa «ottimizzazione» in ragione degli orientamenti del legislatore (</hi><hi rend="CharOverride-1">e della fonte collettiva) sono sempre attualissimi, e presentano una </hi><hi rend="CharOverride-1">densità assiologica che non conosce regressioni, e non necessita di «</hi><hi rend="CharOverride-1">rivisitazioni».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il rischio che si corre parlando di «rivisitazione» dei valori (per me senz’altro </hi><hi rend="italic">fondativi</hi><hi rend="CharOverride-1">) del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro può essere quello di accedere, o anche solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> assecondare inconsapevolmente, visioni destrutturanti, filosofie deregolative in nome di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> presunta obsolescenza dei valori della modernità, laddove, al contrario, è</hi><hi rend="CharOverride-1"> proprio la neo-modernità – cui consegue il rilancio della soggettivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à che sta a cuore anche a Del Punta – a reclamare una nuova morale comprensiva, un </hi><hi rend="CharOverride-1">nuovo cognitivismo etico basato non sui valori assoluti e astorici </hi><hi rend="CharOverride-1">del giusnaturalismo, ma sull’etica del discorso, sulla comunanza di </hi><hi rend="CharOverride-1">buone ragioni per fondare la nostra vita sul rispetto dei </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti umani, sociali e ambientali fondamentali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-005">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Né possiamo affidarci ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcun determinismo tecnologico nella speranza che l’evoluzione del sistema</hi><hi rend="CharOverride-1"> economico e della società in generale converga verso quell’obiettivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale «valido in sé» di cui parla Del Punta. Non</hi><hi rend="CharOverride-1"> credo, del resto, che il Nostro, accennando a questa possibile</hi><hi rend="CharOverride-1"> coincidenza di valori, pensasse davvero ad un determinismo tecnologico, n</hi><hi rend="CharOverride-1">é ad una irenica convergenza tra mercato e crescita della libertà soggettiva del lavoro. Soprattutto nello scritto oggetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di questa analisi, Del Punta sembra particolarmente attento a non</hi><hi rend="CharOverride-1"> cadere in ciò che Egli stesso definisce un errore «colpevolmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> intellettualistico», vale a dire immaginare scenari di composizione collaborativa degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> interessi contrapposti, che rimangono, in larga parte, divergenti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-004">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Peraltro, </hi><hi rend="CharOverride-1">i segnali che vengono dal mondo del lavoro non sono </hi><hi rend="CharOverride-1">certo incoraggianti e ciò pone il ragionamento sui valori, e </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla loro eventuale «rivisitazione», su un piano inclinato che è </hi><hi rend="CharOverride-1">preferibile evitare o, almeno, attraversare con estrema prudenza. Per essere </hi><hi rend="CharOverride-1">chiari: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace, sono valori che il </hi><hi rend="CharOverride-1">filosofo-economista di riferimento di Riccardo Del Punta, certamente non </hi><hi rend="CharOverride-1">vorrebbe «rivisitare» alla luce di compatibilità di mercato, quanto, piuttosto, </hi><hi rend="CharOverride-1">inverare nella realtà sociale, con la convinzione che la questione </hi><hi rend="CharOverride-1">centrale dell’uomo che vive il nostro tempo è la </hi><hi rend="CharOverride-1">diseguaglianza nei moderni assetti economici e sociali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di conseguenza, la </hi><hi rend="CharOverride-1">famosa domanda posta da Amartya Sen: «eguaglianza di che cosa?</hi><hi rend="CharOverride-1">», non va saltata, non va elusa. Questa domanda non ci porta affatto </hi><hi rend="CharOverride-1">fuori dai valori di riferimento del diritto del lavoro e, </hi><hi rend="CharOverride-1">più in generale, dalla cornice assiologica della Costituzione. Soprattutto, la </hi><hi rend="CharOverride-1">questione dell’eguaglianza non ci incoraggia a «rivisitare» quei valori </hi><hi rend="CharOverride-1">fondanti, ma ci impone, piuttosto, di indagarli con maggior precisione, </hi><hi rend="CharOverride-1">di «affinarli» in base ai processi reali che interessano la </hi><hi rend="CharOverride-1">sfera della produzione e la società neo-moderna, e di </hi><hi rend="CharOverride-1">tradurli dal dover-essere all’essere, per farli diventare l’</hi><hi rend="CharOverride-1">essere-di-valore</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che il valore stesso reclama di essere. Per </hi><hi rend="CharOverride-1">far ciò non è certo utile «rivisitare» i valori, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">è invece necessario porli «sulle spalle dell’azione», secondo l’</hi><hi rend="CharOverride-1">espressione di Max Scheler ripresa da Nicolai Hartmann (2011, 141). Nulla di «iperuraneo», quindi, ma esattamente quel realistico</hi><hi rend="CharOverride-1"> ancoraggio all’esistente di cui parla Del Punta.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ora, nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutazione della giustizia basata sulle «capacità», le situazioni individuali (ecco</hi><hi rend="CharOverride-1"> il soggetto!) non vengono giudicate semplicemente sulla base delle risorse</hi><hi rend="CharOverride-1"> o dei beni primari posseduti, come proposto dalle teorie della</hi><hi rend="CharOverride-1"> giustizia come equità di Rawls o di Dworkin (1981, </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">), ma in base alla libertà effettivamente goduta di scegliere la vita che si </hi><hi rend="CharOverride-1">ha motivo di apprezzare. L’approccio delle capacità, che Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta ha coltivato specie nei suoi scritti più orientati al </hi><hi rend="CharOverride-1">dibattito internazionale (Del Punta 2016), presenta una concezione della giustizia </hi><hi rend="CharOverride-1">addirittura più esigente di quella rawlsiana, perché non si accontenta </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’eguaglianza nella distribuzione dei beni primari, intesi come le «</hi><hi rend="CharOverride-1">cose che ogni uomo razionale presumibilmente vuole» tra cui «reddito e ricchezza», «le</hi><hi rend="CharOverride-1"> libertà di base», «libertà di movimento e scelta dell’occupazione</hi><hi rend="CharOverride-1">», «attribuzione e prerogative di cariche e posizioni di responsabilità» e le «basi sociali del rispetto di sé» (</hi><hi rend="CharOverride-1">Rawls 1971). Secondo Sen i beni primari (o le risorse) </hi><hi rend="CharOverride-1">sono mezzi, strumenti utili in generale per il perseguimento delle </hi><hi rend="CharOverride-1">differenti concezioni del bene che gli individui possono avere, a </hi><hi rend="CharOverride-1">prescindere, quindi, da concezioni etiche omnicomprensive, ma la loro valutazione </hi><hi rend="CharOverride-1">in termini di valore «in sé» non è sufficiente, essendo </hi><hi rend="CharOverride-1">invece necessario valutare il loro valore in termini di ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">che esse </hi><hi rend="italic">offrono</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle persone. Non è quindi sufficiente focalizzarsi sugli</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumenti per la libertà, ma sul grado di libertà che</hi><hi rend="CharOverride-1"> un individuo effettivamente possiede, cioè le capacità effettivamente godute da</hi><hi rend="CharOverride-1"> una persona.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altre parole, «la capacità rappresenta la libertà</hi><hi rend="CharOverride-1">, laddove i beni primari ci danno informazioni solo a riguardo degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumenti per la libertà, con una relazione che varia da</hi><hi rend="CharOverride-1"> persona a persona fra tali strumenti e la libertà da</hi><hi rend="CharOverride-1"> acquisire» (Sen 1994, 121). In questa prospettiva la libertà può</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere distinta sia dagli </hi><hi rend="italic">strumenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> che essa presuppone sia dalle</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">acquisizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">che la presuppongono, consentendo di avanzare nella teoria della</hi><hi rend="CharOverride-1"> giustizia un’esigenza di individuare le variazioni soggettive nella abilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à delle persone di convertire le risorse in libertà effettive. Tali variazioni possono essere collegate al genere, all’</hi><hi rend="CharOverride-1">età, al corredo genetico e alle condizioni sociali e a </hi><hi rend="CharOverride-1">molti altri elementi, che possono costituire altrettante barriere, incluse quelle </hi><hi rend="CharOverride-1">dettate dalla disciplina sociale, ma tutte convergono nel limitare la </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà di acquisire e soprattutto le </hi><hi rend="italic">acquisizioni effettive</hi><hi rend="CharOverride-1"> in termini </hi><hi rend="CharOverride-1">di libertà.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, a me pare che sia difficile trovare, </hi><hi rend="CharOverride-1">nello scenario normativo contemporaneo </hi><hi rend="italic">vigente</hi><hi rend="CharOverride-1"> (ove il termine normativo è </hi><hi rend="CharOverride-1">usato in senso giuridico e non filosofico-politico) norme più adatte ad </hi><hi rend="CharOverride-1">interpretare questa idea di giustizia delle capacità degli artt. 2 </hi><hi rend="CharOverride-1">e 3, co. 2, della nostra Costituzione. Affermando che la </hi><hi rend="CharOverride-1">Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia </hi><hi rend="CharOverride-1">come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua personalità, richiedendo l’adempimento dei </hi><hi rend="italic">doveri inderogabili di solidarietà </hi><hi rend="italic">politica, economica e sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">, una prima pietra viene posta nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">edificazione di una giustizia delle capacità, quella che fonda l’</hi><hi rend="CharOverride-1">eguaglianza sull’agire solidaristico, l’unico, in certe condizioni, idoneo a ridurre le diseguaglianze di ottenimento, </hi><hi rend="CharOverride-1">ovvero di massimizzare la sottosviluppata capacità di funzionamento di una </hi><hi rend="CharOverride-1">persona (Sen 1994, 131). Si pensi, per fare un esempio </hi><hi rend="CharOverride-1">che a me pare particolarmente calzante, alla disabilità di un </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore e al correlativo obbligo di solidarietà in capo al </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro consistente nell’adattare ragionevolmente (attraverso «accomodamenti ragionevoli»</hi><hi rend="CharOverride-1">) l’organizzazione del lavoro al fine di consentire l’attività lavorativa del lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">disabile. E si noti che tale approccio solidaristico ai diritti </hi><hi rend="CharOverride-1">economici e sociali fondamentali soddisfa non solo la teoria seniana </hi><hi rend="CharOverride-1">delle capacità ma anche quella rawlsiana del «</hi><hi rend="italic">maximin</hi><hi rend="CharOverride-1">», secondo cui </hi><hi rend="CharOverride-1">la direzione cui deve muovere una società giusta è «migliorare </hi><hi rend="CharOverride-1">il più possibile la situazione di coloro che stanno peggio»</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se, poi, consideriamo il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2, ci </hi><hi rend="CharOverride-1">accorgiamo che il «compito della Repubblica» di «rimuovere gli ostacoli </hi><hi rend="CharOverride-1">di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo </hi><hi rend="CharOverride-1">della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», esprime </hi><hi rend="CharOverride-1">chiaramente un fondamentale principio capacitante in senso seniano. Il principio </hi><hi rend="CharOverride-1">è quello della «eguaglianza di ottenimento», con le ovvie implicazioni per l’analisi normative</hi><hi rend="CharOverride-1"> e le politiche pubbliche. In particolare, il «rimuovere gli ostacoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> … che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana», vale a</hi><hi rend="CharOverride-1"> dire la libertà della persona, e «l’effettiva partecipazione» all</hi><hi rend="CharOverride-1">’organizzazione della società, non sono altro che la traduzione </hi><hi rend="italic">ante litteram</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un principio di capacitazione delle </hi><hi rend="CharOverride-1">persone, intese, queste, non solamente come «lavoratori», cioè come produttori, </hi><hi rend="CharOverride-1">ignorando tutto il resto, ma – come avviene nella prospettiva costituzionale – </hi><hi rend="CharOverride-1">quali attori protagonisti di un intero spazio sociale, economico e </hi><hi rend="CharOverride-1">politico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infatti, secondo Sen, una filosofia della giustizia come capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">deve prendere in considerazione non solo i profili di equità </hi><hi rend="CharOverride-1">intesi (in senso aristotelico) come giusta distribuzione delle risorse, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">le difficoltà – sul piano naturale o sociale, e quindi della </hi><hi rend="CharOverride-1">concreta organizzazione sociale – che una persona può incontrare nel convertire </hi><hi rend="CharOverride-1">i beni primari in effettive libertà di acquisire, e per </hi><hi rend="CharOverride-1">questa via, realizzare (cioè agire concretamente) le alternative di funzionamenti. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per questo motivo l’approccio delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> si sposa perfettamente </hi><hi rend="CharOverride-1">con la direttiva dell’artt. 3, co. 2, Cost., nella </hi><hi rend="CharOverride-1">misura in cui la rappresentazione delle capacità deve render conto «</hi><hi rend="CharOverride-1">delle reali libertà di cui le persone godono nei fatti (e non solo «in linea </hi><hi rend="CharOverride-1">di principio»)», onde il compito delle istituzioni pubbliche è intervenire </hi><hi rend="CharOverride-1">sui condizionamenti sociali che sottraggono all’individuo la possibilità di «</hi><hi rend="CharOverride-1">desiderare» quel che gli viene negato: occorre, come dice Sen, «</hi><hi rend="CharOverride-1">focalizzare l’attenzione sulle libertà reali concretamente godute, tenendo conto di tutte le barriere – incluse quelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> dettate dalla «disciplina sociale» (Sen 1994, 207).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva, alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> luce di queste pur brevi considerazioni – che, naturalmente, necessiterebbero di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un approfondimento non possibile in questa sede – a me pare</hi><hi rend="CharOverride-1"> che, forse, Del Punta sia incorso in una sorta di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sottovalutazione del portato assiologico della Costituzione così come essa </hi><hi rend="italic">è</hi><hi rend="CharOverride-1">, e quindi della sua attualità valoriale, e della sua capacit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di coniugarsi con le aspirazioni di una teoria dell’eguaglianza</hi><hi rend="CharOverride-1"> (e, e più in generale, della giustizia come capacità) che</hi><hi rend="CharOverride-1"> Egli stesso sposava sul piano metodologico e scientifico. Come dire</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la «rivisitazione» e l’aggiornamento dei valori costituzionali, su</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui il Nostro ha più volte richiamato l’attenzione nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> suoi scritti recenti, non sono necessari (almeno sul piano dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> valori, che è quello che qui interessa) non solo perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é di quei valori c’è bisogno per far fronte alla «realtà povera e precaria di molto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro che c’è», ma anche per aspirare ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una società complessivamente più giusta, in grado di sviluppare capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">soggettive effettive delle persone e quindi capace, essa stessa, di </hi><hi rend="CharOverride-1">modificare assetti economico-sociali tradizionali o comunque di rendere quegli </hi><hi rend="CharOverride-1">assetti e le loro «discipline sociali», come scrive Sen, all’altezza delle esigenze </hi><hi rend="CharOverride-1">poste dall’eguaglianza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Devo, al contempo, riconoscere che questa ripetuta </hi><hi rend="CharOverride-1">tensione alla «rivisitazione» dei valori costituzionali espressa da Riccardo Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta appare, a ben vedere, più il frutto di una </hi><hi rend="CharOverride-1">volontà (non solo metodologica, ma credo anche politica) di </hi><hi rend="italic">incidere</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">su un certo assetto delle tutele che Egli reputava tradizionale e, quindi, non adatto ai cambiamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> in atto, che una reale critica ai valori classici (che</hi><hi rend="CharOverride-1"> pur si pretende siano inidonei ad accompagnare i processi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> crescita della soggettività dei lavoratori). Non a caso, se si</hi><hi rend="CharOverride-1"> leggono con attenzione altri scritti metodologici, in cui Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> sviluppa argomenti di ricostruzione sistematica di taluni istituti del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro (come, ad esempio, i poteri dell’imprenditore) le</hi><hi rend="CharOverride-1"> affinità e finanche sovrapposizioni tra la disciplina costituzionalizzata del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro e le linee di filosofia morale seguiti dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> Nostro (</hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> e neorepublicanesimo) reclamano assai meno quegli adattamenti o</hi><hi rend="CharOverride-1"> «rivisitazioni» valoriali cui Egli faceva riferimento nell’analisi teorica generale</hi><hi rend="CharOverride-1"> che stiamo analizzando.</hi></p></div><div><head><hi>5. </hi><hi rend="italic">In cauda venenum</hi><hi>: il posto dell</hi><hi>’economia</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Che fare dell’economia? Così si intitola l’ultimo paragrafo del breve </hi><hi rend="CharOverride-1">scritto di Del Punta dedicato ai valori del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro. L’economia è sempre stata per Del Punta un </hi><hi rend="CharOverride-1">punto di riferimento direi assolutamente imprescindibile, sia dal punto di </hi><hi rend="CharOverride-1">vista teorico sia da quello pratico applicativo. Egli non mi </hi><hi rend="CharOverride-1">pare abbia mai veramente sposato l’analisi economica del diritto, </hi><hi rend="CharOverride-1">che pur conosceva assai bene; non è mai stato, neppure </hi><hi rend="CharOverride-1">in questo rapportarsi con la dimensione dell’economia, un vero </hi><hi rend="CharOverride-1">«estremista». Tuttavia, a me pare che un certo tormento valoriale sia presente nelle sue riflessioni sulle «</hi><hi rend="CharOverride-1">compatibilità economiche» del diritto del lavoro, e che tale tormento </hi><hi rend="CharOverride-1">lo abbia portato a condividere, nella preoccupazione di non negare </hi><hi rend="CharOverride-1">l’importanza delle ragioni dell’economia, molte delle critiche economiche </hi><hi rend="CharOverride-1">al diritto del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La verità è che queste compatibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">economiche sono, per Lui, non solo ineliminabili, ma, in qualche misura, «giuste». Di conseguenza il </hi><hi rend="CharOverride-1">piano dei valori del diritto del lavoro, quello della giustizia </hi><hi rend="CharOverride-1">sociale, non può non confrontarsi con i valori economici, con </hi><hi rend="CharOverride-1">le ineludibili «istanze economiche ampiamente intese», che pure rappresentano un </hi><hi rend="CharOverride-1">assetto valoriale, un substrato economico della nostra società. Ma non </hi><hi rend="CharOverride-1">è solo questo: non si tratta solo di comprendere le </hi><hi rend="CharOverride-1">ragioni dell’economia per poi, eventualmente – ove occorra – criticarle, perché </hi><hi rend="CharOverride-1">– a dire il vero – nelle analisi di Del Punta sembra sempre primeggiare, piuttosto, una </hi><hi rend="italic">critica della</hi><hi rend="italic"> critica alla critica economica al diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, che porta</hi><hi rend="CharOverride-1"> il Nostro ad affermare espressamente di dissentire da ogni linea</hi><hi rend="CharOverride-1"> di pensiero realmente conflittuale nei confronti del capitalismo e dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> suoi «spiriti». Di quest’ultimo, delle sue indubbie contraddizioni e</hi><hi rend="CharOverride-1"> degenerazioni, Del Punta si limita a comprendere e condividere la</hi><hi rend="CharOverride-1"> «sacrosanta denuncia degli eccessi e degli squilibri dei mercati finanziari</hi><hi rend="CharOverride-1">», ma certo non v’è alcuna simpatia per posizioni critiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli assetti del mercato globale </hi><hi rend="italic">à la</hi><hi rend="CharOverride-1"> Supiot o, pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù in generale, non v’è alcuna condivisone del «modello antropologico fondamentalmente non patrimonialistico</hi><hi rend="CharOverride-1">» del lavoratore, secondo una visione «che – sono le sue parole</hi><hi rend="CharOverride-1"> – alligna nel sottofondo della materia e del discorso culturale cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> essa ha dato vita» e che Egli, in sostanza, attribuisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’idea, ereditata dal diritto del lavoro, di «uomo nuovo</hi><hi rend="CharOverride-1">» di marxista memoria.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta non condivide la critica all</hi><hi rend="CharOverride-1">’economia e forse neppure la critica al neoliberismo perché, con la</hi><hi rend="CharOverride-1"> franchezza di cui era capace, ciò avrebbe significato mettere in</hi><hi rend="CharOverride-1"> discussione «l’essenzialità dell’impresa come principale fattore di creazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della ricchezza comune». Mi pare che questo punto, che rappresenta</hi><hi rend="CharOverride-1"> in qualche modo il «non detto», e al contempo l</hi><hi rend="CharOverride-1">’arcano, dell’intera questione del rapporto tra diritto e valori nella prospettiva di Del Punta, sia davvero </hi><hi rend="CharOverride-1">dirimente. Non conosco, forse, tutti i Suoi scritti, ma non </hi><hi rend="CharOverride-1">ho contezza di una Sua riflessione critica sull’impresa. Piuttosto, </hi><hi rend="CharOverride-1">sono ben note le Sue posizioni su questioni-chiave del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro, richiamate anche nello scritto in esame, come </hi><hi rend="CharOverride-1">la «valutazione della tutela economica nel licenziamento illegittimo, che è </hi><hi rend="CharOverride-1">tutt’ora oggetto di imbarazzate rimozioni» o l’«importanza della </hi><hi rend="CharOverride-1">tutela risarcitoria nel capitolo dei danni alla persona del lavoratore».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È come se, su questo nervo scoperto del diritto del lavoro – cioè il rapporto tra </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto ed economia – Del Punta non volesse davvero prendere una </hi><hi rend="CharOverride-1">posizione radicale, sforzandosi di trovare una linea di compromesso di </hi><hi rend="CharOverride-1">difficile praticabilità: Egli, infatti, da un lato vuole «ricordare agli </hi><hi rend="CharOverride-1">economisti </hi><hi rend="italic">mainstream</hi><hi rend="CharOverride-1">… che l’</hi><hi rend="italic">homo oeconomicus </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresenta un’estrazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">tutto parziale e fuorviante», dall’altro non intende cadere nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">eccesso opposto «di prefigurare un lavoratore alieno da impulsi economici nonché competitivi». Non </hi><hi rend="CharOverride-1">è chiaro, però, dove questa immaginaria linea mediana possa davvero </hi><hi rend="CharOverride-1">condurre, né gli spazi di concreta praticabilità di una simile </hi><hi rend="CharOverride-1">prospettiva metodologica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Probabilmente il tema di </hi><hi rend="italic">come</hi><hi rend="CharOverride-1"> realizzare una vera «</hi><hi rend="CharOverride-1">conciliazione» tra diritto ed economia non era affatto chiaro neppure a Riccardo Del Punta, il quale</hi><hi rend="CharOverride-1">, infatti, pur attratto dal paradigma dello «sviluppo sostenibile», si interrogava</hi><hi rend="CharOverride-1"> problematicamente su «fino a che punto una regolazione socialmente orientata</hi><hi rend="CharOverride-1"> possa o debba interferire» con i meccanismi di mercato «ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> eventualmente che tipo di bilanciamento o compromesso possa essere trovato</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra queste istanze».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vorrei, a questo punto, per non lasciare</hi><hi rend="CharOverride-1"> in sospeso la questione, provare a svolgere una considerazione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> carattere generale sul rapporto tra diritto del lavoro ed economia</hi><hi rend="CharOverride-1">, non per avanzare risolutive affermazioni, quanto per far comprendere la</hi><hi rend="CharOverride-1"> portata, davvero esiziale, della questione di cui stiamo parlando. Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto tra diritto del lavoro ed economia, che fa parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> del DNA della materia, è oggi sempre più squilibrato a</hi><hi rend="CharOverride-1"> favore degli interessi (e dei valori) del mercato e dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’impresa. Lo è non solo nelle posizioni della dottrina, ma, a monte, nella linea </hi><hi rend="CharOverride-1">di politica del diritto che ha finito per prevalere negli </hi><hi rend="CharOverride-1">ultimi lustri. Gli esiti «giuspositivistici» di queste posizioni, che, senza </hi><hi rend="CharOverride-1">espungere del tutto i valori extra-patrimoniali dalla scena del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro, ne riducono sensibilmente la portata (basti pensare </hi><hi rend="CharOverride-1">alla disciplina del licenziamento illegittimo), non sono metodologicamente diversi da </hi><hi rend="CharOverride-1">quelli che la dottrina economica neoclassica ha consegnato alla teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">economica contemporanea espellendo dal proprio paradigma ogni riferimento all’etica, </hi><hi rend="CharOverride-1">con esiti di «impoverimento» (Sen 1987) del dibattito teorico. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">origine del «pensiero unico economico» – quel pensiero che ha prodotto tanti guasti e finanche vere e </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie catastrofi sociali nel corso degli ultimi lustri – è del </hi><hi rend="CharOverride-1">tutto sovrapponibile alla costruzione del pensiero (per fortuna un po’ </hi><hi rend="CharOverride-1">meno unico) del positivismo giuridico. La base della formulazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">pensiero economico </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1">, superbamente giustificato nei termini scientifici che l’</hi><hi rend="CharOverride-1">economia ha sempre rivendicato, è sempre la distinzione tra «fatto» </hi><hi rend="CharOverride-1">e «valore» posta dai positivisti logici a fondamento di ogni linguaggio cognitivamente significante, con i suoi corollari di relativismo</hi><hi rend="CharOverride-1"> morale e con l’effetto di esclusione di ogni affermazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> etica dal dominio del discorso razionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così come nel campo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto si afferma la dicotomia metafisica «essere»/«dover essere</hi><hi rend="CharOverride-1">» sulla scorta della dicotomia filosofica (di matrice kantiana) «giudizi analitici</hi><hi rend="CharOverride-1">»/«giudizi sintetici» (i primi verificabili e falsificabili empiricamente, i secondi verificabili </hi><hi rend="CharOverride-1">e falsificabili in base a regole logiche), anche la dottrina </hi><hi rend="CharOverride-1">economica, influenzata dal positivismo logico, afferma l’impossibilità di una </hi><hi rend="CharOverride-1">argomentazione razionale nel campo dell’etica, sancendo la messa al </hi><hi rend="CharOverride-1">bando dall’economia di ogni discorso sui valori. Se l’</hi><hi rend="CharOverride-1">economia riguarda fatti che possono essere verificati, mentre l’etica </hi><hi rend="CharOverride-1">si interessa a valutazioni ed obblighi intesi come espressioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">«sentimenti» o di imperativi mascherati, il diritto – che aspira ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere a sua volta «scienza», al pari di quella economico</hi><hi rend="CharOverride-1">-matematica ormai affermatasi sulla base di precise metriche «oggettive», come</hi><hi rend="CharOverride-1"> quella dell’</hi><hi rend="italic">utilità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – si allontana dalle scienze dello spirito.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’attività del giurista, nella sua missione epistemologica, si sgancia dal </hi><hi rend="italic">lavoro dello spirito</hi><hi rend="CharOverride-1"> per farsi </hi><hi rend="italic">scientiam</hi><hi rend="italic"> facere</hi><hi rend="CharOverride-1">, per partecipare, possibilmente a testa alta, e non come</hi><hi rend="CharOverride-1"> una cenerentola, al gran ballo delle verità logiche e matematiche</hi><hi rend="CharOverride-1">. Il discorso giuridico, basato su un diritto intriso di oggettivismo</hi><hi rend="CharOverride-1"> logico e di descrittivismo avalutativo, edifica in «purezza» un mondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> ideale, quello del dover-essere normativo, evitando di riconoscere che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «la scelta di una teoria presuppone sempre dei valori»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, non solo epistemici ma anche etico-morali. Del pari, sul fronte della scienza economica, la </hi><hi rend="CharOverride-1">dottrina sviluppa il criterio «neutrale» di valore per il funzionamento </hi><hi rend="CharOverride-1">del sistema economico sul presupposto (positivista) che le questioni etiche </hi><hi rend="CharOverride-1">dovessero essere tenute fuori dal discorso economico</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In tal modo</hi><hi rend="CharOverride-1"> – come ha osservato Hilary Putnam – in un sol colpo viene</hi><hi rend="CharOverride-1"> «rifiutata l’idea che l’economista avesse la possibilità e</hi><hi rend="CharOverride-1"> il dovere di interessarsi al benessere della società in senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutativo e al suo posto venne inserita la tesi positivista</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo cui un interesse del genere è «privo di significato</hi><hi rend="CharOverride-1">», almeno dal punto di vista scientifico»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_75_917-933.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come dire che il diritto, al pari della scienza economica, ha vissuto </hi><hi rend="CharOverride-1">la propria fase razionalistica adottando fino in fondo l’angusta </hi><hi rend="CharOverride-1">postura verificazionista e l’impoverita concezione dei fatti di matrice </hi><hi rend="CharOverride-1">empirista-positivista proprio nel momento in cui, nell’ambito delle </hi><hi rend="CharOverride-1">scienze fisico-matematiche, quei presupposti iniziavano a cadere, trascinando con </hi><hi rend="CharOverride-1">sé l’asserita dicotomia fatto/valore e disvelando l’</hi><hi rend="italic">intreccio </hi><hi rend="CharOverride-1">di fatti e valori. In questa prospettiva generale, proprio l’</hi><hi rend="CharOverride-1">approccio delle </hi><hi rend="italic">capabilities</hi><hi rend="CharOverride-1"> coltivato anche da Del Punta può rappresentare uno dei principali argomenti </hi><hi rend="CharOverride-1">di natura morale da opporre all’impoverimento indicato da Sen, </hi><hi rend="CharOverride-1">vale a dire ad una delle principali carenze della teoria </hi><hi rend="CharOverride-1">economica contemporanea.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Su questo punto specifico, che riveste una vitale </hi><hi rend="CharOverride-1">importanza per il diritto del lavoro quale disciplina che è </hi><hi rend="CharOverride-1">stata capace di superare la dicotomia fatto/valore, il «che </hi><hi rend="CharOverride-1">fare dell’economia»? dovrà essere ancora lungamente interrogato, sia nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">indagine teorica, sia in quella pratica, perché – come concludeva Del Punta – «il materiale di cui potenzialmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> discutere è vario e importante».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Va da sé che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensiero di Del Punta, con la sua ricchezza culturale e</hi><hi rend="CharOverride-1"> le sue inquietudini ed interrogazioni, continuerà a rappresentare un punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di riferimento importante per chiunque vorrà continuare ad indagare questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Alexy, R. 2022. </hi><hi rend="italic">Concetto e validità </hi><hi rend="italic">del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. La Torre. Roma: Carocci.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bobbio, N. 1981. “La teoria dello stato e del </hi><hi rend="CharOverride-1">potere.” In </hi><hi rend="italic">Max Weber e l’analisi del mondo moderno</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di P. Rossi, 215 sgg.Torino: Einaudi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, </hi><hi rend="CharOverride-1">B., Zappalà, L. 2022. “Un diritto del lavoro ‘tridimensionale’: valori </hi><hi rend="CharOverride-1">e tecniche di fronte ai mutamenti dei luoghi di lavoro.</hi><hi rend="CharOverride-1">” In </hi><hi rend="italic">Valori e tecniche nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di R. Del Punta, 29 sgg. </hi><hi rend="CharOverride-1">Firenze: Firenze University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. (a cura di). </hi><hi rend="CharOverride-1">2022. </hi><hi rend="italic">Valori e tecniche nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Firenze </hi><hi rend="CharOverride-1">University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2016. “Labour Law and Capability </hi><hi rend="CharOverride-1">Approach.” </hi><hi rend="italic">IJCLL</hi><hi rend="CharOverride-1"> 32, 4: 383 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2019. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato.” </hi><hi rend="italic">CSDLE «Massimo D’Antona» </hi><hi rend="CharOverride-1">395.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, </hi><hi rend="CharOverride-1">R. 2022. “Diritto del lavoro e valori.” In </hi><hi rend="italic">Valori e </hi><hi rend="italic">tecniche nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di R. Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, 21 sgg. Firenze: Firenze University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Dworkin, R. 1981. “</hi><hi rend="CharOverride-1">What is Equality?, Part 1: Equality of Welfare, e What is Equality, </hi><hi rend="CharOverride-1">Part. 2: Equality of Resources.” </hi><hi rend="italic">Philosophy and Public Affairs</hi><hi rend="CharOverride-1"> 10.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fontana, G. 2022. “Il diritto del lavoro e i valori </hi><hi rend="CharOverride-1">nella crisi.” In </hi><hi rend="italic">Valori e tecniche nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">a cura di R. Del Punta, 97 sgg. Firenze: Firenze </hi><hi rend="CharOverride-1">University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Hartmann, N. 2011. </hi><hi rend="italic">Ontologia dei valori</hi><hi rend="CharOverride-1">. Brescia: Morcelliana.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Kelsen, H. 1997. </hi><hi rend="italic">Il problema della giustizia</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Einaudi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Marra, R. 2022. </hi><hi rend="italic">L’eredità di Max Weber. Cultura, diritto </hi><hi rend="italic">e realtà</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mengoni, L. 1996. </hi><hi rend="italic">Ermeneutica e </hi><hi rend="italic">dogmatica giuridica</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mordacci, R. 2017. </hi><hi rend="italic">La condizione neo-</hi><hi rend="italic">moderna</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Einaudi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ost, F., Van de Kerchove, M. 2002. </hi><hi rend="italic">De la priramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bruxelles: Publications des </hi><hi rend="CharOverride-1">Facultés universitaires Saint-Louis.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Putnam, H. 2004. </hi><hi rend="italic">Fatto/Valore. Fine </hi><hi rend="italic">di una dicotomia</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma: Fazi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rawls, J. 1971. </hi><hi rend="italic">A Theory </hi><hi rend="italic">of Justice</hi><hi rend="CharOverride-1">. Cambridge (MA): Harvard University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Reale, M. 1987. </hi><hi rend="CharOverride-1">“La situation actuelle de la théorie tridimensionnelle du droit.” </hi><hi rend="italic">Archives de philosophie du droit</hi><hi rend="CharOverride-1">, 369 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sen, A. 1987. </hi><hi rend="italic">On Ethics and Economics</hi><hi rend="CharOverride-1">. Oxford: Blackwell.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sen, A. 1994. </hi><hi rend="italic">La diseguaglianza</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Speziale, V. </hi><hi rend="CharOverride-1">2022. “Il ‘diritto dei valori’. La tirannia dei valori economici </hi><hi rend="CharOverride-1">e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee.” In </hi><hi rend="italic">Valori e tecniche nel diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di R. Del Punta, 125 sgg. Firenze: Firenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> University Press.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-009-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Mengoni 1996, 57; su questi aspetti cfr. Speziale 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-008-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Su questi temi, in chiave di</hi><hi rend="CharOverride-1"> rivisitazione del problema della razionalizzazione weberiana del diritto, cfr. Marra</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-007-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Reale 1987, 372; Ost, van de Kerchove</hi><hi rend="CharOverride-1" > 2002, 364 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-006-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sia consentito, sul punto, il rinvio</hi><hi rend="CharOverride-1"> a A. Perulli, </hi><hi rend="italic">Il diritto del lavoro tra libertà, riconoscimento</hi><hi rend="italic"> e non-dominio</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel volume citato, a cura di Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta 2022, 101 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-005-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Mordacci 2017, che </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresenta una lucida critica al postmodernismo, assai utile anche nella </hi><hi rend="CharOverride-1">prospettiva giuridica.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-004-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una ricca analisi dei cambiamenti e dei possibili scenari regolativi si veda Caruso, Zappalà 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per la critica all’idea neoclassica che vi fosse una entità chiamato «utilità» misurabile secondo un’unità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di misura definita nei </hi><hi rend="italic">Matemathical Psychics</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Edgeworth come «Util</hi><hi rend="CharOverride-1">», cfr. Putnam 2004, 60 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">H. Putnam, </hi><hi rend="italic">Fatto/Valore</hi><hi rend="CharOverride-1">, cit.36</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >L. Robbins, </hi><hi rend="italic">Essay on</hi><hi rend="italic"> the Nature and Significance of Economic Science</hi><hi rend="CharOverride-1" >, 1932, trad. </hi><hi rend="CharOverride-1">It</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica</hi><hi rend="CharOverride-1">, Utet</hi><hi rend="CharOverride-1">, Torino, 1947</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_75_917-933.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">H. Putnam, </hi><hi rend="italic">Fatto/Valore</hi><hi rend="CharOverride-1">, cit.,61.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Adalberto Perulli, Ca’ Foscari University of Venice, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">adaper@unive.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0001-9202-498X</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Adalberto Perulli, <hi rend="italic">La filosofia dei valori di Riccardo Del Punta,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.57</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -18, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="170609">Alexy, R. 2022. Concetto e validit&amp;#224; del diritto, a cura di M. La Torre. Roma: Carocci.</bibl>
          <bibl n="169468">Bobbio, N. 1981. “La teoria dello stato e del potere.” In Max Weber e l’analisi del mondo moderno, a cura di P. Rossi, 215 sgg.Torino: Einaudi.</bibl>
          <bibl n="168484">Caruso, B., Zappal&amp;#224;, L. 2022. “Un diritto del lavoro ‘tridimensionale’: valori e tecniche di fronte ai mutamenti dei luoghi di lavoro.” In Valori e tecniche nel diritto del lavoro, a cura di R. Del Punta, 29 sgg. Firenze: Firenze University Press.</bibl>
          <bibl n="170151">Del Punta, R. (a cura di). 2022. Valori e tecniche nel diritto del lavoro. Firenze: Firenze University Press.</bibl>
          <bibl n="170727">Del Punta, R. 2016. “Labour Law and Capability Approach.” IJCLL 32, 4: 383 sgg.</bibl>
          <bibl n="170242">Del Punta, R. 2019. “Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato.” CSDLE &amp;#171;Massimo D’Antona&amp;#187; 395.</bibl>
          <bibl n="169191">Del Punta, R. 2022. “Diritto del lavoro e valori.” In Valori e tecniche nel diritto del lavoro, a cura di R. Del Punta, 21 sgg. Firenze: Firenze University Press.</bibl>
          <bibl n="169295">Dworkin, R. 1981. “What is Equality?, Part 1: Equality of Welfare, e What is Equality, Part. 2: Equality of Resources.” Philosophy and Public Affairs 10.</bibl>
          <bibl n="169015">Fontana, G. 2022. “Il diritto del lavoro e i valori nella crisi.” In Valori e tecniche nel diritto del lavoro, a cura di R. Del Punta, 97 sgg. Firenze: Firenze University Press.</bibl>
          <bibl n="170944">Hartmann, N. 2011. Ontologia dei valori. Brescia: Morcelliana.</bibl>
          <bibl n="170945">Kelsen, H. 1997. Il problema della giustizia. Torino: Einaudi.</bibl>
          <bibl n="170610">Marra, R. 2022. L’eredit&amp;#224; di Max Weber. Cultura, diritto e realt&amp;#224;. Bologna: il Mulino.</bibl>
          <bibl n="170870">Mengoni, L. 1996. Ermeneutica e dogmatica giuridica. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="170946">Mordacci, R. 2017. La condizione neo-moderna. Torino: Einaudi.</bibl>
          <bibl n="169160">Ost, F., Van de Kerchove, M. 2002. De la priramide au r&amp;#233;seau? Pour une th&amp;#233;orie dialectique du droit. Bruxelles: Publications des Facult&amp;#233;s universitaires Saint-Louis.</bibl>
          <bibl n="170921">Putnam, H. 2004. Fatto/Valore. Fine di una dicotomia. Roma: Fazi.</bibl>
          <bibl n="170747">Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard University Press.</bibl>
          <bibl n="169820">Reale, M. 1987. “La situation actuelle de la th&amp;#233;orie tridimensionnelle du droit.” Archives de philosophie du droit, 369 sgg.</bibl>
          <bibl n="170982">Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. Oxford: Blackwell.</bibl>
          <bibl n="171013">Sen, A. 1994. La diseguaglianza. Bologna: il Mulino.</bibl>
          <bibl n="168495">Speziale, V. 2022. “Il ‘diritto dei valori’. La tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee.” In Valori e tecniche nel diritto del lavoro, a cura di R. Del Punta, 125 sgg. Firenze: Firenze University Press.</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>