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        <title type="main" level="a">Salario minimo legale: una soluzione semplicistica ad un problema complesso</title>
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            <forename>Carlo</forename>
            <surname>Pisani</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.59</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay deals with the debate around the provision of a legal minimum wage, which is absent in the Italian legal system. The author believes that the issue deserves to be well explored and cannot be resolved in a simplistic manner. According to the author's proposal, the role of collective bargaining should be enhanced, finally realising its general effectiveness.</p>
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            <item>Labour law</item>
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            <item>collective bargaining</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.59<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.59" /></p>
      <div><head>Salario minimo legale: una soluzione semplicistica ad un problema complesso</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Carlo Pisani</hi></p><div><head><hi>1. La </hi><hi>platea eterogena dei bassi salari</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quello del salario minimo legale </hi><hi rend="CharOverride-1">è uno di quei temi che dovrebbe essere trattato con </hi><hi rend="CharOverride-1">modalità interdisciplinare, in quanto ogni prospettiva settoriale si rileva insufficiente </hi><hi rend="CharOverride-1">per individuare le soluzioni più efficaci a un problema reale. </hi><hi rend="CharOverride-1">In particolare, non si può comprendere appieno l’evoluzione del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro a partire dagli anni Settanta, se non </hi><hi rend="CharOverride-1">si osservano i tratti salienti dell’economia e dei suoi </hi><hi rend="CharOverride-1">cicli. Basti considerare che, con l’avvento epocale della globalizzazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">si è assistito alla soccombenza dell’occidente al </hi><hi rend="italic">dumping</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale </hi><hi rend="CharOverride-1">causato dai paesi da lui definiti inferni lavoristici e ambientali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Indubbiamente in questo fenomeno va ricercata una delle concause del problema dei bassi salari netti in Italia e del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro povero, in quanto la competizione nell’economia globalizzata ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> determinato una sorta di «importazione» di retribuzioni al ribasso in</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcuni settori, anche per mezzo di una contrattazione collettiva definita</hi><hi rend="CharOverride-1"> «pirata».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo </hi><hi rend="italic">dumping</hi><hi rend="CharOverride-1"> interno, tra l’altro, è presente anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> in alcuni paesi dell’Unione Europea, proprio per mezzo del</hi><hi rend="CharOverride-1"> salario minimo legale, come, ad esempio, in Bulgaria, che è</hi><hi rend="CharOverride-1"> pari a euro 1,62 l’ora, o poco più</hi><hi rend="CharOverride-1"> in Lettonia, in Romania, in Ungheria, tutte con salari minimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> inferiori a 500 euro al mese (dati Eurofound). In realt</hi><hi rend="CharOverride-1">à pochissimi paesi hanno un salario minimo legale di 9 euro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se si considera che la diffusione tra i </hi><hi rend="CharOverride-1">paesi dell’unione europea del salario minimo per legge è </hi><hi rend="CharOverride-1">uno degli argomenti più utilizzati dai fautori di tale misura, </hi><hi rend="CharOverride-1">si comprende bene come il dibattito che si è sviluppato </hi><hi rend="CharOverride-1">in Italia su questo tema soffra di una buona dose </hi><hi rend="CharOverride-1">di pressapochismo e di astrattezza, come spesso accade per le </hi><hi rend="CharOverride-1">prese di posizione fortemente politicizzate. Il giurista deve allora farsi </hi><hi rend="CharOverride-1">carico della «fatica del concetto» di hegeliana memoria, per svolgere </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua funzione di cercatore di ordine, sforzandosi di individuare </hi><hi rend="CharOverride-1">e segnalare la ragnatela dell’ordine che soggiace, invisibile ma </hi><hi rend="CharOverride-1">reale, al di sotto della incomposta rissa delle idee.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="CharOverride-1">queste situazioni è sempre buon metodo avere chiare le cause </hi><hi rend="CharOverride-1">dei problemi che si vogliono risolvere mediante una riforma legislativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In relazione al tema in esame, in prima battuta è </hi><hi rend="CharOverride-1">facile rispondere che, con l’introduzione per legge, di un salario minimo, fissato in nove euro lordi, come </hi><hi rend="CharOverride-1">da ultimo nella proposta di legge unificata di (quasi) tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i partiti di opposizione (A.C. n. 1275), si ritiene </hi><hi rend="CharOverride-1">che al di sotto di tale soglia vi sia il </hi><hi rend="CharOverride-1">fenomeno del </hi><hi rend="italic">working poor</hi><hi rend="CharOverride-1">, e comunque non venga rispettato il </hi><hi rend="CharOverride-1">principio costituzionale della retribuzione sufficiente in quanto, anche se di </hi><hi rend="CharOverride-1">poco al di sotto di 9 euro, una tale misura </hi><hi rend="CharOverride-1">del salario non sarebbe in grado di garantire al lavoratore </hi><hi rend="CharOverride-1">o alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Di </hi><hi rend="CharOverride-1">qui l’obiettivo di innalzare la retribuzione per tutti indistintamente </hi><hi rend="CharOverride-1">coloro che rientrano in tale platea.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, appunto analizzando le </hi><hi rend="CharOverride-1">cause principali del fenomeno che si intende affrontare con tale </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnica, la situazione si complica in quanto non si tratta </hi><hi rend="CharOverride-1">solo di contrastare i contratti c.d. «pirata», ma anche </hi><hi rend="CharOverride-1">di intervenire a sostegno dei sindacati maggiori in quei settori </hi><hi rend="CharOverride-1">in cui essi non riescono ad ottenere, per i livelli </hi><hi rend="CharOverride-1">più bassi di inquadramento, una retribuzione al di sopra di </hi><hi rend="CharOverride-1">tale soglia, anche a causa dei ritardi dei rinnovi dei </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti, che incidono negativamente in modo particolare nei periodo di </hi><hi rend="CharOverride-1">alta inflazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infatti, i rapporti di lavoro con retribuzione inferiore </hi><hi rend="CharOverride-1">ai 9 euro sono circa il 22% del totale (2.</hi><hi rend="CharOverride-1">840.893 lavoratori) e si concentrano tra gli apprendisti (59,</hi><hi rend="CharOverride-1">5%) e gli operai (26,2%), nelle attività dei servizi </hi><hi rend="CharOverride-1">di alloggio e ristorazione (27,1%), del noleggio, nelle agenzie </hi><hi rend="CharOverride-1">di viaggio, nei servizi di supporto alle imprese (34,3%), </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle attività artistiche di intrattenimento e di divertimento (29,2%), </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle altre attività di servizi (61,6%) ed in alcuni </hi><hi rend="CharOverride-1">settori dell’agricoltura. I lavoratori che usufruirebbero di tale aumento </hi><hi rend="CharOverride-1">si stima siano circa due milioni e mezzo, non è </hi><hi rend="CharOverride-1">chiaro se apprendisti esclusi o no.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa platea sono compresi</hi><hi rend="CharOverride-1"> indubbiamente «anche», ma non solo, i contratti collettivi c.d</hi><hi rend="CharOverride-1">. «pirata», sottoscritti dai soggetti dotati di scarsa o inesistente forza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di rappresentatività, pur consentiti in base al principio di libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale ed in assenza dell’attuazione dell’art. 39 Cost</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta però di due problemi diversi tra loro, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> spesso vengono accomunati nell’unica soluzione più comoda e pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù sbrigativa del salario minimo legale.</hi></p></div><div><head><hi>2. Il contrasto ai contratti collettivi pirata: la </hi><hi>strada maestra dell’erga omnes costituzionale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per quanto riguarda i </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti collettivi stipulati da sindacati con scarsa o inesistente forza </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentativa, è difficile dubitare che la soluzione del suddetto problema </hi><hi rend="CharOverride-1">più coerente con il nostro ordinamento consista nella via maestra </hi><hi rend="CharOverride-1">di dare finalmente attuazione all’art. 39 Cost., giacché, con </hi><hi rend="CharOverride-1">l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, le clausole retributive </hi><hi rend="CharOverride-1">al ribasso dei contratti «pirata» non potrebbero essere più applicati </hi><hi rend="CharOverride-1">dal datore di lavoro, in quanto colpite da nullità per </hi><hi rend="CharOverride-1">contrasto appunto con tali contratti dotati di forza di legge.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul punto, la relazione illustrativa al disegno di legge unitario delle opposizioni significativamente tace </hi><hi rend="CharOverride-1">poiché la scelta è stata quella di preferire la strada </hi><hi rend="CharOverride-1">della rigidità e uniformità della legge, che prevede un importo </hi><hi rend="CharOverride-1">minimo che si impone anche ai contratti collettivi stipulati dalle </hi><hi rend="CharOverride-1">maggiori organizzazioni sindacali, esautorandole così dalla funzione di stabilire la </hi><hi rend="CharOverride-1">retribuzione sufficiente, lasciando loro solo la determinazione di quella proporzionale. </hi><hi rend="CharOverride-1">Questa strada è forse più comoda ma presenta delle criticità </hi><hi rend="CharOverride-1">ordinamentali essendo il salario minimo legale generalizzato una sorta di «</hi><hi rend="CharOverride-1">corpo estraneo» al nostro sistema, sia dal punto di vista costituzionale, sia sotto il profilo </hi><hi rend="CharOverride-1">delle relazioni industriali storicamente affermatesi in Italia.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per la verità, </hi><hi rend="CharOverride-1">i propugnatori del salario minimo legale tentano anche di non </hi><hi rend="CharOverride-1">mortificare del tutto l’autonomia collettiva «seria», ma anche qui </hi><hi rend="CharOverride-1">imboccano una scorciatoia incostituzionale, nel momento in cui prevedono, all’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2, l’obbligatoria applicazione per tutti i datori di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro di una retribuzione «non inferiore a quella prevista dal </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore </hi><hi rend="CharOverride-1">in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei </hi><hi rend="CharOverride-1">prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È </hi><hi rend="CharOverride-1">evidente che questa soluzione si pone in netto contrasto con il dettato costituzionale che impedisce una legislazione </hi><hi rend="CharOverride-1">generalizzata che recepisca le previsioni del contratto collettivo, così rendendolo </hi><hi rend="CharOverride-1">genericamente vincolante. Il contrasto risiede nella sostituzione del sistema costituzionale </hi><hi rend="CharOverride-1">di stipulazione di contratti con originaria efficacia generale -caratterizzato da </hi><hi rend="CharOverride-1">agenti contrattuali in cui sono proporzionalmente rappresentati tutti i sindacati </hi><hi rend="CharOverride-1">su base democratica-, con un sistema diverso, in cui il </hi><hi rend="CharOverride-1">legislatore estende a tutti discipline collettive i cui soggetti non </hi><hi rend="CharOverride-1">rispondono alle regole indicate.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella sostanza la vicenda ricorda quella </hi><hi rend="CharOverride-1">della reiterazione della Legge Vigorelli, bocciata dalla Corte costituzionale (C. </hi><hi rend="CharOverride-1">cost. 19 dicembre 1962, n. 106), poiché il Governo di </hi><hi rend="CharOverride-1">allora era stato delegato a emanare decreti «al fine di </hi><hi rend="CharOverride-1">assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I proponenti </hi><hi rend="CharOverride-1">del disegno di legge sul salario minimo, come si evince </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla relazione illustrativa, ritengono invece che tale problema, che ha </hi><hi rend="CharOverride-1">condizionato tutta l’evoluzione del nostro sistema, sarebbe stato improvvisamente </hi><hi rend="CharOverride-1">risolto dalla sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. </hi><hi rend="CharOverride-1">51. Questa pronuncia, come è noto, ha rigettato le censure </hi><hi rend="CharOverride-1">di costituzionalità avanzate nei confronti della disposizione prevista specificamente per </hi><hi rend="CharOverride-1">i soci lavoratori che prevede, in presenza di una pluralità </hi><hi rend="CharOverride-1">di contratti collettivi nella medesima categoria, l’obbligo delle società cooperative di applicare «i trattamenti economici complessivi</hi><hi rend="CharOverride-1"> non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> di categoria».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, appare eccessivo l’affidamento riposto dai promotori</hi><hi rend="CharOverride-1"> della proposta di legge su tale sentenza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In primo luogo</hi><hi rend="CharOverride-1">, la Consulta si è pronunciata su di una legge settoriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> specifica che non estende a tappeto per tutti l’efficacia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune, a differenza della</hi><hi rend="CharOverride-1"> proposta di legge qui in esame. Pertanto, sotto tale aspetto</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche questa sentenza della Corte non si discosta dall’orientamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> che ritiene ammissibili singoli interventi del legislatore per determinate materie</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche quando il contenuto della legge riprenda quello dei contratti</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettivi (C. cost. 19 dicembre 1962, n. 106; C. cost</hi><hi rend="CharOverride-1">. 6 luglio 1968, n. 101; C. cost. 7 febbraio 1985</hi><hi rend="CharOverride-1">, n. 34).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma, soprattutto, sussiste più di qualche dubbio che</hi><hi rend="CharOverride-1"> quella sentenza possa costituire un precedente tale sul quale poggiare</hi><hi rend="CharOverride-1"> un passaggio storico consistente nel drastico e generalizzato mutamento degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> orientamenti della giurisprudenza costituzionale consolidatasi in oltre mezzo secolo, giacch</hi><hi rend="CharOverride-1">é essa presenta più di un margine di ambiguità sul punto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Invero, nella prima parte essa afferma correttamente che</hi><hi rend="CharOverride-1"> la norma esaminata non contrasta con l’art. 39, ribadendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’ovvio principio secondo cui i contratti collettivi costituiscono solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> un «parametro esterno di commisurazione» da parte del giudice. Ma</hi><hi rend="CharOverride-1"> poi, contraddicendo la suddetta esatta affermazione, la pronuncia prosegue che</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale parametro «deve essere osservato». Quindi l’erga omnes escluso</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella prima parte della sentenza viene affermato nell’ultima parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> della motivazione. Sicché la consulta qui sembra confondere il potere</hi><hi rend="CharOverride-1"> discrezionale del giudice fondato sull’equità (art. 2099 cod. civ</hi><hi rend="CharOverride-1">.) con l’obbligo imposto dalla legge di assai dubbia costituzionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La non decisività di tale pronuncia al fine di risolvere un problema storico del diritto del lavoro italiano, </hi><hi rend="CharOverride-1">fa pensare che ai promotori dell’iniziativa legislativa importi ben </hi><hi rend="CharOverride-1">poco che la norma in questione venga dichiarata incostituzionale, poiché </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua caducazione non farebbe venire meno quello che probabilmente </hi><hi rend="CharOverride-1">è il vero loro unico obiettivo e cioè introdurre per </hi><hi rend="CharOverride-1">legge il salario minimo.</hi></p></div><div><head><hi>3. L’impatto del salario minimo </hi><hi>legale sui contratti collettivi stipulati dalle maggiori organizzazioni sindacali</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’</hi><hi rend="CharOverride-1">altra criticità che il salario minimo legale dovrebbe risolvere, riguarda, </hi><hi rend="CharOverride-1">come si è visto, i rapporti di lavoro con retribuzione «</hi><hi rend="CharOverride-1">under 9 euro» inquadrati negli ultimi livelli di alcuni contratti collettivi pur stipulati </hi><hi rend="CharOverride-1">dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ad </hi><hi rend="CharOverride-1">esempio, nella categoria dei trasporti, attività professionali, agricoltura, salute, costruzioni, </hi><hi rend="CharOverride-1">ristorazione), variando il loro numero a seconda di come si </hi><hi rend="CharOverride-1">calcoli il «lordo» dei 9 euro, in quanto, meno elementi </hi><hi rend="CharOverride-1">retributivi vengono in essi inclusi, più si alza la soglia </hi><hi rend="CharOverride-1">della retribuzione netta e più si amplia il numero dei </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti collettivi i cui livelli salariali di inquadramento più bassi </hi><hi rend="CharOverride-1">possono risultare inferiori ai suddetti nove euro di legge.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo </hi><hi rend="CharOverride-1">aspetto solleva un problema molto delicato in quanto sostanzialmente mette </hi><hi rend="CharOverride-1">«sotto accusa» proprio le maggiori organizzazioni sindacali che in alcune</hi><hi rend="CharOverride-1"> categorie non sarebbero riuscite a «strappare» alla controparte una retribuzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> che, secondo le forze politiche che propugnano il salario minimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> legale (alle quali si è sorprendentemente ora aggiunta anche la</hi><hi rend="CharOverride-1"> Cgil), non è da ritenere dignitoso, tanto da essere considerato</hi><hi rend="CharOverride-1"> salario «povero».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sicché, in caso di introduzione di una tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> misura di salario minimo legale, anche le clausole dei suddetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti collettivi, che prevedono tali retribuzioni, verrebbero travolte dalla nullit</hi><hi rend="CharOverride-1">à ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., con l’effetto di eliminare tutti gli ultimi (o</hi><hi rend="CharOverride-1"> più bassi) livelli di inquadramento per interi settori e categorie</hi><hi rend="CharOverride-1"> merceologiche.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si assisterebbe così alla rottura del tradizionale </hi><hi rend="italic">self restraint</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei giudici nei confronti dei risultati dell’autonomia collettiva «seria</hi><hi rend="CharOverride-1">» in relazione alla misura dei valori salariali più bassi. Fino</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad ora, come è noto, raramente si sono avute sentenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> di legittimità in tal senso, tanto da far teorizzare una</hi><hi rend="CharOverride-1"> sorta di sistema erga omnes giurisprudenziale o di una insindacabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à delle specifiche valutazioni dell’autonomia collettiva, pur in assenza di una riserva normativa in tal senso</hi><hi rend="CharOverride-1">, essendo appunto prevalsa l’idea che la retribuzione collettiva si</hi><hi rend="CharOverride-1"> presume comunque adeguata (per tutte, Cass. S.U. 29 gennaio</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2001, n. 38). Viceversa, con il salario minimo legale, verrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> messa in discussione proprio questa presunzione, e cioè la capacità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di quei contratti collettivi che prevedono le retribuzioni inferiori ai</hi><hi rend="CharOverride-1"> nove euro, pur stipulati dalle maggiori organizzazioni sindacali, di assolvere</hi><hi rend="CharOverride-1"> a quella funzione di «sovranità salariale», come si è visto</hi><hi rend="CharOverride-1"> da sempre assegnata loro dalla giurisprudenza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tutto ciò avrebbe anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’effetto di determinare una sorta di delegittimazione, un </hi><hi rend="italic">vulnus</hi><hi rend="CharOverride-1"> di credibilità, dei maggiori sindacati e di fiducia dei lavoratori nei loro confronti. </hi><hi rend="CharOverride-1">Qui, infatti, il «sostegno» della legge, che verrebbe in soccorso </hi><hi rend="CharOverride-1">sul salario minimo, sarebbe di natura ben diversa da quella </hi><hi rend="CharOverride-1">che venne attuato con lo Statuto dei lavoratori, trattandosi allora </hi><hi rend="CharOverride-1">del riconoscimento di diritti strumentali ad una efficace azione del </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacato nei luoghi di lavoro, ma non dell’esautorazione dei </hi><hi rend="CharOverride-1">risultati di tale attività, oltretutto a livello di categoria, dove </hi><hi rend="CharOverride-1">il sindacato dovrebbe essere più forte. Peraltro, alla luce di </hi><hi rend="CharOverride-1">queste considerazioni, non può non destare meraviglia il mutamento di </hi><hi rend="CharOverride-1">posizione della Cgil, che, a partire dal suo recente congresso, </hi><hi rend="CharOverride-1">si è schierata a favore dell’iniziativa legislativa delle opposizioni, </hi><hi rend="CharOverride-1">ammettendo così la propria debolezza in quelle categorie.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Occorre altresì </hi><hi rend="CharOverride-1">tener conto che questa esautorazione della contrattazione collettiva dalla funzione di determinare la retribuzione </hi><hi rend="CharOverride-1">sufficiente, anche se inferiore ai nove euro all’ora, potrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">collidere con l’orientamento della Consulta secondo cui l’immediata </hi><hi rend="CharOverride-1">percettività della tutela costituzionale dell’autonomia collettiva impedisce al legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">di cancellarne gli esiti o contraddire la libertà delle scelte </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacali (C. cost., 24 giugno 2015, n. 178; C. cost. </hi><hi rend="CharOverride-1">7 febbraio 1985, n. 34). Ė proprio questo invece l’</hi><hi rend="CharOverride-1">effetto che si determinerebbe con il salario minimo legale, in </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto verrebbero falcidiati tutti i livelli di inquadramento più bassi </hi><hi rend="CharOverride-1">che si trovano sottosoglia del salario minimo legale, pur, si </hi><hi rend="CharOverride-1">ripete, previsti dai contratti collettivi non definibili certo come «pirata»</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>4. Il problema dell’assenza di margine economico per i nove euro l’ora e le differenziazioni </hi><hi>territoriali del costo della vita</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’altro aspetto che merita </hi><hi rend="CharOverride-1">attenta riflessione è di ordine economico, e si basa sull’</hi><hi rend="CharOverride-1">ipotesi inversa della precedente; non si può infatti escludere che </hi><hi rend="CharOverride-1">in alcuni di quei settori in cui vi è una </hi><hi rend="CharOverride-1">retribuzione inferiore ai nove euro all’ora, pur prevista dai </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti collettivi «seri», i sindacati maggiori abbiano invece svolto appieno </hi><hi rend="CharOverride-1">il loro ruolo e siano riusciti ad ottenere il salario </hi><hi rend="CharOverride-1">massimo possibile in quelle situazioni date e per quelle determinate </hi><hi rend="CharOverride-1">qualifiche che vengono collocate al livello più basso della scala </hi><hi rend="CharOverride-1">classificatoria. Sicché viene da chiedersi quale impatto possa avere su </hi><hi rend="CharOverride-1">questa situazione l’introduzione rigida per legge di una misura </hi><hi rend="CharOverride-1">di retribuzione superiore, uniforme per tutti, di salario minimo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non </hi><hi rend="CharOverride-1">è un caso che nel disegno di legge in questione viene inserito, alla fine, un</hi><hi rend="CharOverride-1"> articolo in cui si prevedono «benefici» a favore dei datori</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro per l’adeguamento del trattamento economico minimo orario</hi><hi rend="CharOverride-1">, da inserire con la legge di bilancio, cioè a carico</hi><hi rend="CharOverride-1"> della spesa pubblica. E così, «in cauda venenum», emerge da</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale proposta che l’adeguamento salariale risponde alla logica dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> sussidi e va ad alterare quella che è la realt</hi><hi rend="CharOverride-1">à di quel determinato mercato, potendo causare effetti distorsivi tipo il noto bonus edilizio del «110 per cento</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nelle suddette situazioni non si può neppure escludere che, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcune aree geografiche dal basso costo della vita, le retribuzioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> sottosoglia consentano ugualmente una vita libera e dignitosa al lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed alla sua famiglia. Questo aspetto è scivoloso, ma ciò</hi><hi rend="CharOverride-1"> non toglie che esso sia un dato di realtà, sicché</hi><hi rend="CharOverride-1"> la legge cancellerebbe del tutto la possibilità per le parti</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociali di assegnargli rilevanza. Al riguardo, valga per tutti un</hi><hi rend="CharOverride-1"> esempio: il contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai</hi><hi rend="CharOverride-1"> agricoli e florovivaisti della provincia di Latina del 5 gi</hi><hi rend="CharOverride-1">ugno 2021, sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, Confagricoltura e Coldiretti (quindi sicuramente non un contratto «</hi><hi rend="CharOverride-1">pirata»), prevede una retribuzione oraria per la qualifica di raccoglitore </hi><hi rend="CharOverride-1">di funghi di € 7,35 lordi. In quella zona è </hi><hi rend="CharOverride-1">molto probabile che un affitto costi la metà rispetto a </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano, e così via, fino all’inferiore costo del caffè </hi><hi rend="CharOverride-1">al bar. Anche in giurisprudenza, in situazioni simili, è affiorata </hi><hi rend="CharOverride-1">alle volte questa ragionevole differenziazione nei casi di non applicabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">diretta del contratto collettivo, allorquando i giudici hanno tenuto conto, nel determinare equitativamente la retribuzione sufficiente, di </hi><hi rend="CharOverride-1">particolari situazioni ambientali relative al minor costo della vita. È </hi><hi rend="CharOverride-1">noto che una simile differenziazione è sempre stata osteggiata dalle </hi><hi rend="CharOverride-1">organizzazioni sindacali; ma, alla base di questa contrarietà, oltre al </hi><hi rend="CharOverride-1">timore che essa incida negativamente sulla unitarietà del contratto collettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">nazionale, vi è anche un misto di preconcetti e opzioni </hi><hi rend="CharOverride-1">ideologiche, quasi che un minor costo della vita in una </hi><hi rend="CharOverride-1">determinata zona costituisca una sorta di fattore di discriminazione per </hi><hi rend="CharOverride-1">i lavoratori che vi operano rispetto a zone più «ricche» </hi><hi rend="CharOverride-1">ma più costose.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla luce delle suddette riflessioni, quella del </hi><hi rend="CharOverride-1">salario minimo legale rischia di essere una scorciatoia semplicistica, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">se apparentemente appare una comoda soluzione. Ricorda, come tecnica di </hi><hi rend="CharOverride-1">approccio a problemi complessi, la vicenda del reddito di cittadinanza.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Occorre dunque ribadire che nel nostro ordinamento esiste una «via italiana» al salario minimo adeguato maggiormente </hi><hi rend="CharOverride-1">rispettosa della Costituzione, ed essa si ricava appunto dall’architettura </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzionale in base al combinato disposto dell’art. 39, commi </hi><hi rend="CharOverride-1">2, 3 e 4, e dell’art. 36 Cost. Tant’</hi><hi rend="CharOverride-1">è vero che un emendamento a favore della legislazione sui </hi><hi rend="CharOverride-1">minimi salariali venne respinto nel dibattito tra i costituenti, i </hi><hi rend="CharOverride-1">quali, nel non stabilire una riserva di legge a favore </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’autonomia collettiva, non potevano certo prevedere che non venisse </hi><hi rend="CharOverride-1">attuato uno dei due pilastri su cui si reggeva il </hi><hi rend="CharOverride-1">sistema della determinazione della retribuzione, e cioè il procedimento di </hi><hi rend="CharOverride-1">estensione erga omnes della contrattazione collettiva con la connessa misurazione </hi><hi rend="CharOverride-1">della reale rappresentatività degli agenti sindacali, da cui è derivato </hi><hi rend="CharOverride-1">un ordinamento sindacale di fatto profondamente diverso da quello sancito </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla Costituzione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Gli effetti di una attuazione dell’art. 39, </hi><hi rend="CharOverride-1">o di una eventuale e parziale sua modifica con legge </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzionale, consisterebbero, non solo nell’eliminazione del problema dei contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">pirata, come si è visto, ma anche nel rafforzamento della </hi><hi rend="CharOverride-1">autorevolezza dei sindacati, i quali si porrebbero come agenti negoziali </hi><hi rend="CharOverride-1">al tavolo delle trattative forti della loro rappresentanza effettiva e «</hi><hi rend="CharOverride-1">certificata».</hi></p></div><div><head><hi>5. La valorizzazione dell’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva da parte della Direttiva dell’Unione Europea sui</hi><hi> salari adeguati</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche la direttiva europea n. 2022/2041 del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 19.10.2022, sui salari minimi adeguati nell’Unione europea</hi><hi rend="CharOverride-1">, non sembra sponsorizzare la soluzione di legge, come invece alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> volte si è erroneamente sostenuto. infatti, essa riconosce l’importante</hi><hi rend="CharOverride-1"> principio secondo cui la tutela garantita dal salario minimo può</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere fornita anche mediante contratti collettivi, come si evince dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 1, comma 2, della Direttiva, il quale afferma chiaramente</hi><hi rend="CharOverride-1"> che «la presente direttiva fa salva la scelta degli Stati</hi><hi rend="CharOverride-1"> membri di fissare salari minimi legali o promuovere l’accesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla tutela garantita dal salario minimo fornita da contratti collettivi</hi><hi rend="CharOverride-1">».	Il comma 4, precisa ulteriormente che nessuna disposizione della direttiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> può essere interpretata in modo tale da imporre a qualsiasi</hi><hi rend="CharOverride-1"> Stato membro l’obbligo di introdurre un salario minimo legale</hi><hi rend="CharOverride-1">, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettivi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche secondo la Direttiva l’adeguatezza dei salari pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò, dunque, essere garantita anche dalla sola contrattazione collettiva, non occorrendo necessariamente l’introduzione di salari minimi stabiliti dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> legge. Anzi, dai «considerando» emerge che nel 2018, in nove</hi><hi rend="CharOverride-1"> Stati membri in cui vige il salario minimo legale, questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> non costituiva un reddito sufficiente a raggiungere la soglia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> rischio povertà; mentre gli Stati membri caratterizzati da una elevata</hi><hi rend="CharOverride-1"> copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una bassa percentuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoratori a basso salario e salari minimi elevati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per</hi><hi rend="CharOverride-1"> questa ragione la Direttiva si muove anche su di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> linea promozionale della contrattazione collettiva con efficacia generalizzata. Al riguardo</hi><hi rend="CharOverride-1">, vi è una previsione che potrebbe rappresentare un impulso a</hi><hi rend="CharOverride-1"> realizzare finalmente la attuazione dell’art. 39 Cost giacché dispone</hi><hi rend="CharOverride-1"> che gli Stati membri che non hanno una contrattazione collettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">erga omnes</hi><hi rend="CharOverride-1"> definiscano «un piano di azione per promuoverla (4</hi><hi rend="CharOverride-1">, comma 2).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Direttiva si occupa di un altro aspetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> critico della determinazione per legge dei salari, costituito dalle modalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à dell’adeguamento nel tempo del salario minimo stabilito per legge</hi><hi rend="CharOverride-1">, stabilendo e/o suggerendo meccanismi per l’aggiornamento, in quanto</hi><hi rend="CharOverride-1">, nei paesi in cui esso ha avuto attuazione, ha evidenziato</hi><hi rend="CharOverride-1"> forti rigidità anche sotto questo profilo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In Italia, la Proposta</hi><hi rend="CharOverride-1"> di legge dell’opposizione, all’art. 5, istituisce una Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1">, appunto «per l’adeguamento del valore soglia del trattamento minimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> orario», la quale, con cadenza annuale, «valuta e determina» l</hi><hi rend="CharOverride-1">’aggiornamento, che poi viene recepito da un decreto ministeriale. Sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> intuitivi i dubbi di legittimità e di opportunità che può</hi><hi rend="CharOverride-1"> sollevare la scelta di affidare ad una commissione la determinazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del salario minimo per i milioni di lavoratori subordinati italiani</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cominciare dalla eccessiva mortificazione dell’autonomia collettiva che ci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò comporta, esautorata non dalla legge ma addirittura da un atto amministrativo, </hi><hi rend="CharOverride-1">a nulla valendo che in quella commissione sono presenti anche </hi><hi rend="CharOverride-1">le parti sociali, in quanto si tratta di una tecnica </hi><hi rend="CharOverride-1">o di un modello completamente diverso da quello voluto dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzione con l’art. 39. Inoltre, basti pensare a tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i problemi che potrebbero sorgere in ordine alla impugnabilità di </hi><hi rend="CharOverride-1">un tale decreto ministeriale, con la possibile conseguenza che il </hi><hi rend="CharOverride-1">Tar Lazio potrebbe essere chiamato a decidere sulla legittimità della </hi><hi rend="CharOverride-1">misura del salario minimo italiano. Tutto ciò fa capire come </hi><hi rend="CharOverride-1">tale strumento si porti dietro le criticità e le rigidità </hi><hi rend="CharOverride-1">legate al voler utilizzare la legge in una materia, almeno </hi><hi rend="CharOverride-1">da noi, tipicamente e da sempre affidata alla autonomia collettiva.</hi></p></div><div><head><hi>6. Le altre misure efficaci per contrastare i bassi salari</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In conclusione, il problema dei bassi salari può trovare soluzioni </hi><hi rend="CharOverride-1">prioritarie in provvedimenti di altro tipo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al riguardo si è </hi><hi rend="CharOverride-1">condivisibilmente sottolineato che tale fenomeno, è strettamente correlato con due storiche criticità rappresentate dalla bassa</hi><hi rend="CharOverride-1"> produttività, da un lato, e dai bassi salari netti, dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro lato, in ragione dell’elevato cuneo fiscale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In Italia</hi><hi rend="CharOverride-1"> la produttività è aumentata solo dello 0,33% in media</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’anno, contro l’1% in Germania e lo 0</hi><hi rend="CharOverride-1">,94% in Francia, Paesi spesso citati come esempi virtuosi dai</hi><hi rend="CharOverride-1"> fautori del salario minimo legale. Quello della bassa produttività è</hi><hi rend="CharOverride-1"> un problema ad eziologia multifattoriale che coinvolge aspetti strutturali, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> vanno dal sistema della formazione, al mercato del lavoro, alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> lentezza della giustizia civile, alle incertezze e rigidità che permeano</hi><hi rend="CharOverride-1"> la disciplina del rapporto di lavoro, alle carenze di investimenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> soprattutto nelle nuove tecnologie, ad una politica industriale di incentivi</hi><hi rend="CharOverride-1">, ecc.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto alla riduzione del cuneo fiscale, si è ipotizzato</hi><hi rend="CharOverride-1">, ad esempio, che una detassazione semplificata di tutte le indennità</hi><hi rend="CharOverride-1">, con particolare riferimento a quelle comportanti un maggiore sacrificio da parte del lavoratore, come il lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> notturno, festivo o prefestivo, nonché di tutti i premi, potrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> incidere forse di più dei 9 euro lordi del salario</hi><hi rend="CharOverride-1"> minimo legale. Naturalmente si tratta di trovare le dovute coperture</hi><hi rend="CharOverride-1">, e qui si entra nelle scelte politiche di dove indirizzare</hi><hi rend="CharOverride-1"> le scarse risorse disponibili.</hi></p></div><div><head><hi>7. Il neo-interventismo della giurisprudenza</hi><hi> e la posizione del Cnel</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Man mano che si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> fatta strada la proposta di un salario minimo legale, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza ha progressivamente allentato il suo </hi><hi rend="italic">self restrain</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei confronti</hi><hi rend="CharOverride-1"> della contrattazione collettiva in questa materia. Che ciò rappresenti solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> una coincidenza o un rapporto causa-effetto non è dato</hi><hi rend="CharOverride-1"> sapere, ma si protende più per la seconda ipotesi, quantomeno</hi><hi rend="CharOverride-1"> a livello di precomprensione dell’interprete giudicante, anche se la</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza deve fare i conti con un suo orientamento pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù che quarantennale rispettoso delle determinazioni dell’autonomia collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da questo punto di vista </hi><hi rend="CharOverride-1">è emblematica la recente sentenza della Cassazione n.27711/2023 (</hi><hi rend="CharOverride-1">relatore Riverso), poiché la sua motivazione si potrebbe definire del «</hi><hi rend="CharOverride-1">ma anche», continuamente oscillante tra queste due posizioni: da un </hi><hi rend="CharOverride-1">lato, la tensione interventistica in questa materia; dall’altro lato </hi><hi rend="CharOverride-1">gli orientamenti tradizionali tendenti ad affidare alla contrattazione collettiva tale </hi><hi rend="CharOverride-1">compito anche in relazione al salario minimo. Per cui la </hi><hi rend="CharOverride-1">sentenza da conto dell’orientamento che ritiene il contratto collettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">la «massima autorità salariale» e, se il giudice vuole discostarsene, «</hi><hi rend="CharOverride-1">deve osservare la massima prudenza e adeguata motivazione giacché difficilmente è in</hi><hi rend="CharOverride-1"> grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’assetto degli interessi concordati dalle parti sociali».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dall’altro lato</hi><hi rend="CharOverride-1">, però, la pronuncia poi sfodera continue aperture all’ intervento del</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudice, suggerendo anche un apparato di tecniche valutative, o criteri</hi><hi rend="CharOverride-1"> (tra i quali quelli previsti dalla direttiva), per arrivare a</hi><hi rend="CharOverride-1"> stabilire, lui, la retribuzione sufficiente. E così, si legge che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il giudice di merito gode, ai sensi dell’art. 2099</hi><hi rend="CharOverride-1"> cod. civ., di una «ampia discrezionalità nella determinazione della giusta</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione, potendo discostarsi dai minimi retributivi della contrattazione collettiva potendosi</hi><hi rend="CharOverride-1"> servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelli collettivi» (Al riguardo, per inciso, la memoria va alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma che utilizzava l’analoga tecnica del rinvio all’equit</hi><hi rend="CharOverride-1">à integrativa del giudice, e cioè l’art. 18 comma 7, Stat. lav., laddove gli assegnava </hi><hi rend="CharOverride-1">il potere di stabilire o no la reintegra, che il </hi><hi rend="CharOverride-1">medesimo relatore della sentenza in Cassazione qui in esame, dott. </hi><hi rend="CharOverride-1">Riverso, allora giudice del tribunale di Ravenna, rimise davanti alla </hi><hi rend="CharOverride-1">Corte costituzionale, ritenendo che in quel caso la disposizione assegnasse </hi><hi rend="CharOverride-1">un eccessivo potere discrezionale al giudice; questione poi accolta, come </hi><hi rend="CharOverride-1">è noto, dalla Consulta, che cancellò la parla «può», e </hi><hi rend="CharOverride-1">che poi soppresse anche parola «manifesta», a seguito di altra </hi><hi rend="CharOverride-1">questione di incostituzionalità, sollevata sempre dal medesimo dottor Riverso e </hi><hi rend="CharOverride-1">sempre nell’ambito del medesimo processo); oppure si afferma che </hi><hi rend="CharOverride-1">«nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai requisiti sostanziali stabiliti dalla costituzione», e ciò anche nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> casi in cui vi sia la determinazione per via legale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del salario attraverso la contrattazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo atteggiamento, che ha fatto</hi><hi rend="CharOverride-1"> esultare i fautori del salario minimo legale, però potrebbe poi</hi><hi rend="CharOverride-1"> ritorcersi anche contro di loro perché, se il giudice in</hi><hi rend="CharOverride-1"> questa materia ritiene suo compito attuare direttamente l’art. 36</hi><hi rend="CharOverride-1"> Cost., imponendo la sua personale valutazione in ordine alla misura</hi><hi rend="CharOverride-1"> della retribuzione, la stessa discrezionalità potrebbe utilizzarla poi nei confronti</hi><hi rend="CharOverride-1"> del salario minimo legale e quindi rimettere una eventuale norma</hi><hi rend="CharOverride-1"> in tal senso alla Corte Costituzionale, appunto per sospetta violazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del principio costituzionale della sufficienza. Tanto è vero che pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù di un accenno in tal senso vi è anche nella suddetta sentenza della Cassazione, laddove si sostiene </hi><hi rend="CharOverride-1">che i criteri di sufficienza e proporzionalità sono gerarchicamente sovraordinati </hi><hi rend="CharOverride-1">anche ad eventuali leggi in questo senso, per cui la </hi><hi rend="CharOverride-1">determinazione per via legale del salario non sarebbe comunque mai </hi><hi rend="CharOverride-1">sottratta al controllo da parte del giudice di merito sul </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto di tali principi. Del resto, non vi è da </hi><hi rend="CharOverride-1">meravigliarsi di questo neo interventismo giudiziale anche in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">salario minimo; anzi destava stupore il contrario, considerato l’atteggiamento </hi><hi rend="CharOverride-1">complessivo dell’azione giudiziaria di travalicare limiti di una forzata </hi><hi rend="CharOverride-1">supplenza del legislatore inerte, o di far valere valutazione assiologiche </hi><hi rend="CharOverride-1">tratte direttamente dalla costituzione in riferimento a discipline legislative ritenute </hi><hi rend="CharOverride-1">non coerenti con i suddetti principi, come è avvenuto largamente </hi><hi rend="CharOverride-1">in relazione alla riforma del sistema rimediale dei licenziamenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sicché </hi><hi rend="CharOverride-1">potrebbe verificarsi la situazione in cui sarebbe la Corte costituzionale </hi><hi rend="CharOverride-1">a decidere circa la misura del salario minimo ove il </hi><hi rend="CharOverride-1">giudice di merito non dovesse ritenere conforme all’art. 36 </hi><hi rend="CharOverride-1">Cost. un determinato importo di retribuzione oraria fissata dalla legge. </hi><hi rend="CharOverride-1">Si arriverebbe quindi al totale stravolgimento dell’architettura e dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">assetto costituzionale, a cui era sotteso il collegamento, invisibile ma </hi><hi rend="CharOverride-1">reale, tra l’art. 39, commi 2, 3, 4 e </hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. 36, comma 1 Cost. Questa trama era proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">finalizzata a dare maggiore certezza nell’applicazione dell’art. 36, </hi><hi rend="CharOverride-1">evitando che il giudice potesse invadere la sfera tutelata dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 39 Cost. mediante il controllo sul livello retributivo fissato </hi><hi rend="CharOverride-1">dai contratti colletti, laddove direttamente applicabili, purché effettivamente tali, cioè </hi><hi rend="CharOverride-1">di «qualità», e quindi effettivamente rappresentativi, come previsto dalla parte inattuata dell’art. 39, con esclusione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dunque di quelli stipulati da sindacati scarsamente rappresentativi. Tutto ciò</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella consapevolezza del costituente che l’autonomia collettiva fosse la</hi><hi rend="CharOverride-1"> fonte più accreditata per l’individuazione del variabile punto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> equilibrio tra interessi contrapposti in ciascuna fase dello sviluppo economico</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sicché avrebbe poco senso, e fonte di inevitabile soggettivismo, una</hi><hi rend="CharOverride-1"> verifica giudiziale di conformità della retribuzione collettiva «di qualità» rispetto</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai principi di sufficienza e proporzionalità che in essa si</hi><hi rend="CharOverride-1"> inverano. Ovviamente ove ci fossero situazioni in cui una pluralit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di contratti collettivi insistono nella medesima categoria, diventerebbe inevitabile per il giudice effettuare </hi><hi rend="CharOverride-1">una selezione, ma sempre nell’ambito e nel rispetto della </hi><hi rend="CharOverride-1">determinazioni dell’autonomia collettiva, dovendo qui scegliere il giudice quella </hi><hi rend="CharOverride-1">più idonea, che probabilmente consiste nel contratto collettivo stipulato dai </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacati comparativamente più rappresentativi, così come previsto dal legislatore ai </hi><hi rend="CharOverride-1">fini della retribuzione imponibile previdenziale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il recente documento del Cnel </hi><hi rend="CharOverride-1">sul salario minimo sembra consapevole di questo rischio laddove raccomanda </hi><hi rend="CharOverride-1">di congegnare gli interventi in materia in modo tale da </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare «la deriva giudiziale della retribuzione adeguata», avendo percepito che «</hi><hi rend="CharOverride-1">la stessa giurisprudenza si candida ora a fissare le tariffe </hi><hi rend="CharOverride-1">minime adeguate».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Commissione del Cnel, infatti, per affrontare il </hi><hi rend="CharOverride-1">problema del salario adeguato in Italia, opta per la condivisibile </hi><hi rend="CharOverride-1">«via tradizionale» della contrattazione collettiva denominata opportunamente «di qualità» in </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto frutto dell’accordo tra agenti contrattuali significativamente rappresentativi, i </hi><hi rend="CharOverride-1">quali si assumono gli onori ma anche gli oneri e </hi><hi rend="CharOverride-1">le responsabilità di individuare il migliore punto di equilibrio della </hi><hi rend="CharOverride-1">domanda e dell’offerta di lavoro in relazione alla determinazione </hi><hi rend="CharOverride-1">della retribuzione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo il Cnel l’intervento legislativo dovrebbe essere </hi><hi rend="CharOverride-1">limitato solo ad interventi </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1"> per particolari situazioni introducendo </hi><hi rend="CharOverride-1">un’adeguata normativa di sostegno. Sempre l’intervento normativo dovrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">dirigersi a stabilire per legge il principio per cui la </hi><hi rend="CharOverride-1">retribuzione </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 36 è data non solo dal minimo </hi><hi rend="CharOverride-1">tabellare ma dal trattamento economico complessivo spettante al lavoratore in </hi><hi rend="CharOverride-1">applicazione dei contratti collettivi di maggiore diffusione, prevedendo espressamente che </hi><hi rend="CharOverride-1">è rispettosa della norma costituzionale quella stabilita dai contratti collettivi stipulati</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, anche in riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla retribuzione minima adeguata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa condivisibile valorizzazione dell’autonomia</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettiva anche attraverso la legge, resta però inespresso o nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ombra il problema dell’attuazione dell’art. 39, con le</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguenti criticità in termini di costituzionalità di una suddetta normativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non faccia i conti appunto con la ben nota</hi><hi rend="CharOverride-1"> sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 1962, che la</hi><hi rend="CharOverride-1"> successiva sentenza della Consulta del 2015, non è in grado</hi><hi rend="CharOverride-1"> di superare, come si è visto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto all’emendamento dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’ultima ora presentato al Cnel, ma non accolto, secondo cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> il salario minimo legale dovrebbe essere utilizzato «a favore dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratori poco tutelati dal Ccnl», esso ripropone sempre il solito</hi><hi rend="CharOverride-1"> problema di fondo: chi sono «i lavoratori poco tutelati dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ccnl?». Quelli a cui vengono applicati i contratti collettivi pirata</hi><hi rend="CharOverride-1">? Ed allora la risposta giusta è quella di dare efficacia</hi><hi rend="CharOverride-1"> erga omnes ai contratti collettivi qualificati; oppure sono quelli a</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui si applicano contratti collettivi qualificati ma che prevedono una</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione di poco inferiore ai 9 euro l’ora? In</hi><hi rend="CharOverride-1"> tal caso, il salario minimo legale andrebbe a mortificare e</hi><hi rend="CharOverride-1"> a sostituirsi agli sforzi di una rivendicazione sindacale rappresentativa, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> quindi anche responsabile, che in quel determinato settore e per</hi><hi rend="CharOverride-1"> quelle specifiche qualifiche collocate al livello più basso della scala</hi><hi rend="CharOverride-1"> classificatoria, è riuscita a strappare la migliore retribuzione possibile in</hi><hi rend="CharOverride-1"> quel contesto. Infine, ci sono i casi estremi di contrattazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettiva, pur qualificata, che prevedono retribuzioni di gran lunga inferiori</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai 9 euro. Si tratta di un fenomeno ridotto, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> risolvere il quale non si può emanare una normativa generalizzata</hi><hi rend="CharOverride-1"> valida per tutti, ma occorrono interventi specifici </hi><hi rend="italic">ad hoc.</hi></p><p rend="editorial_metadata_author">Carlo Pisani, University of Rome Tor Vergata, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">c.pisani@studiolegalecarlopisani.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-2772-9358</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Carlo Pisani, <hi rend="italic">Salario minimo legale: una soluzione semplicistica ad un problema complesso,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.59</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -12, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
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