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        <title type="main" level="a">Lavoro e terzo settore</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-4446-0311" type="ORCID">
            <forename>Maura</forename>
            <surname>Ranieri</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Catanzaro Magna Graecia, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.60</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>In a dialogue with Prof. Del Punta’s essays on the topic, the paper analyses the peculiarities of the relationship between labour, labour law and nonprofit organizations. To this aim, the A. explores the latest reform concerning such organizations, focusing on the distinction between volunteer and paid work — neat on a theoretical level but very promiscuous on an empirical one.
Finally, the article highlights the impact of the reform on the guarantees entitled to workers and volunteers and on the role in society of nonprofit organisations, which is rooted (and limited by) the fundamental principles established by the Italian Constitution.</p>
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            <item>Nonprofit organizations</item>
            <item>labour law</item>
            <item>employment relationship</item>
            <item>volunteering</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.60<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.60" /></p>
      <div><head>Lavoro e terzo settore</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Maura Ranieri</hi></p><div><head><hi>1. Premessa</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Secondo l’ultimo censimento Istat</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-014">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> le istituzioni </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> in Italia sono cresciute nell’ultimo decennio; del pari</hi><hi rend="CharOverride-1">, si annota un incremento graduale del personale ivi impiegato. Una</hi><hi rend="CharOverride-1"> crescita di certo scalfita, ma non arrestata, dalla vicenda pandemica</hi><hi rend="CharOverride-1"> a valle della quale, piuttosto, si è accertata una resilienza</hi><hi rend="CharOverride-1"> maggiore delle organizzazioni del Terzo settore (d’ora in avanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ts) rispetto a quanto mostrato da altri comparti economici e</hi><hi rend="CharOverride-1"> da altre attività produttive</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-013">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A ben vedere, quindi, le </hi><hi rend="CharOverride-1">ricerche recenti fotografano un Ts attraversato da una discreta vivacità </hi><hi rend="CharOverride-1">e segnato da un apprezzabile dinamismo, condizioni entrambe astrattamente funzionali ad esaltare le</hi><hi rend="CharOverride-1"> potenzialità insite in quell’insieme di esperienze, complesse e poliedriche</hi><hi rend="CharOverride-1">, che compongono la galassia del </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel nostro Paese</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto, è noto che il Ts incarna un vero</hi><hi rend="CharOverride-1"> e proprio crocevia, punto di intersezione di modelli economici, sociali</hi><hi rend="CharOverride-1">, organizzativi e destinato ad interrogare direttamente il sistema democratico e</hi><hi rend="CharOverride-1"> la sua tenuta (Revelli 2020). Così come è altrettanto risaputo</hi><hi rend="CharOverride-1"> che questo ruolo strategico che il Ts può (o potrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1">) svolgere è stato gravato, e finanche appesantito nell’ultimo periodo</hi><hi rend="CharOverride-1">, da una molteplicità di circostanze che spaziano, giusto per citarne</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcune, dalla contrazione economica e finanziaria allo scoppio della pandemia</hi><hi rend="CharOverride-1"> da Covid-19, dall’aumento delle diseguaglianze e delle povert</hi><hi rend="CharOverride-1">à alle trasformazioni del </hi><hi rend="italic">welfare</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Fenomeni, tutti, che spesso hanno indotto a caricare il Ts di difficoltà, incertezze e aspettative</hi><hi rend="CharOverride-1"> mettendo in discussione la sua relazione con lo Stato e</hi><hi rend="CharOverride-1"> con il mercato se non invocando, da più parti e</hi><hi rend="CharOverride-1"> con toni diversi, un riassestamento della sua posizione rispetto, appunto</hi><hi rend="CharOverride-1">, al primo settore e al secondo (Riccobono 2020, 11-7</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A tale dinamica, peraltro, non è rimasto estraneo il lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, anzi. Come messo in rilievo da Riccardo Del Punta, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> partire da una precisa fase storica, si è iniziato a</hi><hi rend="CharOverride-1"> guardare al Ts come possibile chiave risolutiva della «crisi» che</hi><hi rend="CharOverride-1"> attanagliava il lavoro nella duplice accezione «della mancanza del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">» e «dell’indebolimento del senso del lavoro» (Del Punta 2019, 29).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’accreditamento </hi><hi rend="CharOverride-1">di tale prospettiva non ha però, al contempo, impedito di </hi><hi rend="CharOverride-1">rintracciare nel lavoro prestato presso le organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit </hi><hi rend="CharOverride-1">una </hi><hi rend="CharOverride-1">certa strutturale dose di «opacità» se non, talora, vere e </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie sacche di sfruttamento (Del Punta 2019, 29).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, al </hi><hi rend="CharOverride-1">di là della pur interessante espansione delle istituzioni </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e dell’incremento dei suoi occupati restiuiti dagli ultimi report, affiora la curiosità di </hi><hi rend="CharOverride-1">verificare se, come e quanto, la recente evoluzione regolativa che </hi><hi rend="CharOverride-1">ha interessato il Ts abbia influito su quella oscillazione tra </hi><hi rend="CharOverride-1">i due estremi che da sempre lo contraddistingue ossia, come </hi><hi rend="CharOverride-1">evidenziato, per un verso, la costruzione e la diffusione di </hi><hi rend="CharOverride-1">visioni teoriche e sistemiche che coinvolgerebbero anche il Ts e, </hi><hi rend="CharOverride-1">per altro verso, le criticità che sempre in questo ambito </hi><hi rend="CharOverride-1">si profilano in ordine al lavoro e alla sua protezione (</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2019, 29).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A tal fine in queste brevi </hi><hi rend="CharOverride-1">riflessioni – svolte in un confronto costante e con l’intento </hi><hi rend="CharOverride-1">di coltivare un dialogo con l’elaborazione di Riccardo Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta sul tema (Del Punta 2001 e Del Punta 2019) – </hi><hi rend="CharOverride-1">si intende innanzitutto muovere dal rapporto tra il lavoro, il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro e il Ts nella consapevolezza delle difficoltà </hi><hi rend="CharOverride-1">che ne contrassegnano l’incontro (Riccobono 2020, 27).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Solo dopo </hi><hi rend="CharOverride-1">aver messo in luce le peculiarità della suddetta relazione si </hi><hi rend="CharOverride-1">procederà ad analizzare la disciplina dettata dal più vicino progetto </hi><hi rend="CharOverride-1">riformatore con riferimento a quelle due sfere, vale a dire </hi><hi rend="CharOverride-1">quella della prestazione lavorativa </hi><hi rend="italic">lato sensu</hi><hi rend="CharOverride-1"> e quella dell’attività </hi><hi rend="CharOverride-1">di volontariato, nettamente distinte su un piano teorico ma tradizionalmente, invece, </hi><hi rend="CharOverride-1">molto promiscue sul piano empirico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale disamina consentirà nella parte </hi><hi rend="CharOverride-1">finale del contributo di svolgere qualche considerazione sugli effetti della </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma con riguardo, per l’appunto, agli spazi di tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">e di promozione accordati al lavoro e al volontariato nonché, </hi><hi rend="CharOverride-1">più in generale, sul ridisegnato ruolo degli enti afferenti al </hi><hi rend="CharOverride-1">Ts che, come rammentato dal giudice delle leggi, si radicano </hi><hi rend="CharOverride-1">in una dimensione inerente ai principi fondamentali della nostra Carta </hi><hi rend="CharOverride-1">Costituzionale e che in questa dimensione devono, pur sempre, porsi </hi><hi rend="CharOverride-1">e agire</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-012">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>2. Lavoro, diritto del lavoro e Terzo settore</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per quanto l’esperienza del </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia fortemente segnata</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal lavoro, la relazione tra quest’ultimo, la sua regolamentazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuridica e il Ts è stata, nel corso del tempo</hi><hi rend="CharOverride-1">, farraginosa e l’interlocuzione tra i diversi soggetti che animano</hi><hi rend="CharOverride-1"> queste esperienze tutt’altro che agevole.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le ragioni di ci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò sono molteplici; di certo non indifferente è stata la spiccata complessità che ha contraddistinto – e </hi><hi rend="CharOverride-1">come si vedrà a breve continua a contrassegnare – tanto le </hi><hi rend="CharOverride-1">istituzioni del Ts, quanto le sembianze giuridiche che il lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">ha assunto al loro interno.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul primo versante, è notoria </hi><hi rend="CharOverride-1">la pluralità di assetti che le organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit </hi><hi rend="CharOverride-1">possono </hi><hi rend="CharOverride-1">proporre; una pluralità, per vero, condizionata da variegati elementi, endogeni </hi><hi rend="CharOverride-1">ed esogeni, che spaziano, ad esempio, dal tipo di attività, </hi><hi rend="CharOverride-1">di settore di pertinenza, di servizi offerti all’alternanza negli </hi><hi rend="CharOverride-1">anni di modelli economici e sociali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul secondo versante, non </hi><hi rend="CharOverride-1">è dato riscontrare maggiore linearità. Difatti, da un lato, vi è da evidenziare la coesistenza, </hi><hi rend="CharOverride-1">molto spesso nell’ambito di un medesimo ente e in </hi><hi rend="CharOverride-1">maniera cospicua, di volontari e prestatori di lavoro (L. Zoppoli </hi><hi rend="CharOverride-1">2018, 16) già di per sé ascrivibili a figure giuridiche </hi><hi rend="CharOverride-1">alternative e destinatarie di distinte regolazioni. Dall’altro lato, si </hi><hi rend="CharOverride-1">è opportunamente rimarcato come il Ts abbia accolto tutte le «</hi><hi rend="CharOverride-1">possibili forme giuridiche del lavoro», a cui peraltro corrispondono statuti </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridici specifici e differenti, tanto da escludere una qualsiasi «unità </hi><hi rend="CharOverride-1">concettuale» del lavoro ivi prestato (Del Punta 2001, 336).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A tale composita articolazione fenomenologica </hi><hi rend="CharOverride-1">ha fatto riscontro, sul piano legislativo, la disseminazione di disposizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">non rispondenti a logiche sistemiche quanto, piuttosto, frutto di interventi </hi><hi rend="CharOverride-1">settoriali, episodici se non talora emergenziali che hanno concorso a </hi><hi rend="CharOverride-1">comporre un quadro regolativo affetto da frammentarietà, settorialità e disorganicità </hi><hi rend="CharOverride-1">e, soprattutto, privo di qualsiasi proiezione sistemica (per tutti Bozzi </hi><hi rend="CharOverride-1">2017, 1253-54).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Peraltro, la disciplina adottata preserva questi tratti </hi><hi rend="CharOverride-1">problematici anche rispetto al lavoro prestato presso enti </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">sia esso gratuito e/o oneroso; di modo che «il </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro animato da sentimenti altruistici e afflati di spontaneità è </hi><hi rend="CharOverride-1">rimasto fuori dalla cittadella protetta del diritto del lavoro», laddove </hi><hi rend="CharOverride-1">invece la prestazione resa in condizione di subordinazione ha continuato </hi><hi rend="CharOverride-1">a trovare tutela secondo gli strumenti e le tecniche tradizionali, </hi><hi rend="CharOverride-1">cui si somma, ancora, la normativa specifica dettata per quel «</hi><hi rend="CharOverride-1">modello anfibio del lavoro associato nelle cooperative» collocabile agevolmente tra le due aree (Riccobono 2020</hi><hi rend="CharOverride-1">, 33).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A ciò si aggiunga, poi, che un impulso al</hi><hi rend="CharOverride-1"> riassetto e all’uniformità della disciplina in materia non è</hi><hi rend="CharOverride-1"> arrivato neanche dal legislatore europeo, benché l’Unione europea abbia</hi><hi rend="CharOverride-1"> assunto l’impegno a mantenere un «dialogo aperto, trasparente e</hi><hi rend="CharOverride-1"> regolare con le associazioni rappresentative e la società civile» (art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 11, paragrafo 2, TUE) e negli ultimi anni non siano</hi><hi rend="CharOverride-1"> mancate sollecitazioni in favore in un intervento regolativo generale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-011">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Né, per vero, a districare la summenzionata complessità hanno contribuito gli studiosi del diritto, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale, e del diritto del lavoro, in particolare, poiché sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli uni che gli altri hanno mostrato, lungamente seppur in</hi><hi rend="CharOverride-1"> fasi alterne, una ritrosia se non un disinteresse nei riguardi</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Terzo settore, spesso scrutato come tema di nicchia (per</hi><hi rend="CharOverride-1"> i primi Consorti, Gori, Rossi 2018, 11; per i secondi</hi><hi rend="CharOverride-1"> Del Punta 2001, 329).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È dunque in questa cornice regolativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> – più assimilabile, per vero, ad un «groviglio» normativo (De Giorgi</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1999, 287) effetto di una legislazione prodotta di fatto «per</hi><hi rend="CharOverride-1"> induzione» (Rossi 2018, 2068) – che si inserisce quel progetto riformatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> inaugurato con la predisposizione delle Linee guida per una riforma</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Terzo settore, alimentato con la legge delega</hi><hi rend="CharOverride-1"> 6 giugno 2016, n. 106 e culminato con l’adozione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 c.d</hi><hi rend="CharOverride-1">. Codice del Terzo settore (d’ora in avanti CTs)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-010">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; una riforma peraltro, come acutamente rilevato, da indagare sempre congiuntamente alla coeva riforma sull’impresa sociale varata </hi><hi rend="CharOverride-1">con il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2019, 29).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il Codice, strutturato in XII titoli e </hi><hi rend="CharOverride-1">104 articoli, aspira a soddisfare una profonda esigenza di riordino, </hi><hi rend="CharOverride-1">razionalizzazione e ammodernamento della materia; ciò nonostante, e malgrado le </hi><hi rend="CharOverride-1">buone intenzioni che hanno accompagnato l’elaborato </hi><hi rend="italic">iter</hi><hi rend="CharOverride-1"> riformatore, il </hi><hi rend="CharOverride-1">bilancio, sempre meno provvisorio, di questo lunghissimo, e per alcuni </hi><hi rend="CharOverride-1">versi non concluso, cammino (De Mozzi 2021, 471-72) non </hi><hi rend="CharOverride-1">è pienamente soddisfacente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Innanzi tutto, desta perplessità l’accostamento regolativo </hi><hi rend="CharOverride-1">praticato dal legislatore tra imprese societarie e organizzazioni del Terzo </hi><hi rend="CharOverride-1">settore, posto che in taluni ambiti – quali, ad esempio, la </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina delle regole gestionali-contabili e di quelle organizzative – la </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma pare ricalcare la normativa societaria (Ceolin 2018, 38 sgg.) </hi><hi rend="CharOverride-1">non mostrando così adeguata contezza delle peculiarità e delle singolarità </hi><hi rend="CharOverride-1">proprie degli enti che operano nel Ts.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In secondo luogo, e mantenendosi su un piano generale, </hi><hi rend="CharOverride-1">il CTs si incastona in quel processo di decodificazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">ricodificazione (Irti 1999) riproponendone taluni limiti come, per l’appunto, </hi><hi rend="CharOverride-1">un anelito alla completezza e al riordino non pienamente appagato. </hi><hi rend="CharOverride-1">Anche questo Codice, in verità, non esaurisce la normativa in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia sparpagliata, troppo spesso, in diversi testi legislativi, così come </hi><hi rend="CharOverride-1">tralascia la regolazione di aspetti importanti della disciplina del settore, </hi><hi rend="CharOverride-1">tanto da farsi etichettare come un «Codice </hi><hi rend="italic">parziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> del terzo </hi><hi rend="CharOverride-1">settore» (Gori 2018, 15).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, qualche notazione merita altresì la </hi><hi rend="CharOverride-1">scelta del legislatore della riforma di colmare il pregresso vuoto </hi><hi rend="CharOverride-1">definitorio con l’inserimento di una fattispecie unitaria denominata Enti </hi><hi rend="CharOverride-1">del Terzo settore (d’ora in poi ETs) definita dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 4 e integrata dagli artt. 5 e 6 del </hi><hi rend="CharOverride-1">d. lgs. n. 117/2017.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è ovviamente questa la </hi><hi rend="CharOverride-1">sede per approfondire una fattispecie giuridica complicata la cui descrizione </hi><hi rend="CharOverride-1">è affidata ad una definizione che «quasi stordisce» (Floris 2018, 10); tuttavia, è </hi><hi rend="CharOverride-1">opportuno riprendere qualche rilievo non foss’altro perché è in </hi><hi rend="CharOverride-1">questi contesti giuridici e organizzativi che si colloca la prestazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori e si svolge l’attività dei volontari.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="CharOverride-1">particolare, la fattispecie merita osservazioni in ordine ai suoi confini </hi><hi rend="CharOverride-1">esterni e ai suoi confini interni ovvero a </hi><hi rend="italic">cosa non </hi><hi rend="italic">è</hi><hi rend="CharOverride-1"> (e non può essere) e, all’opposto, a </hi><hi rend="italic">cosa </hi><hi rend="italic">è</hi><hi rend="CharOverride-1"> (e può essere) ascrivibile alla categoria giuridica degli ETs (Ranieri 2019, 1051-58).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul primo versante, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 4, comma 2, contiene un’elencazione tassativa di soggetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non sono qualificabili come ETs e che spaziano, giusto</hi><hi rend="CharOverride-1"> per citarne alcuni, dalle pubbliche amministrazioni alle organizzazioni sindacali, dalle</hi><hi rend="CharOverride-1"> formazioni politiche alle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie</hi><hi rend="CharOverride-1"> economiche. Al di là di ogni valutazione approfondita su talune</hi><hi rend="CharOverride-1"> esclusioni dall’area qualificatoria, e quindi dal campo applicativo della</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina di pertinenza, vi è da porre in risalto come</hi><hi rend="CharOverride-1"> i confini esterni si presentino decisamente affollati (Consorti, Gori, Rossi</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2018, 191) e, al contempo, non propriamente tratteggiati (Ranieri 2019</hi><hi rend="CharOverride-1">, 1052-54).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul secondo versante, e al netto di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> serie di perplessità che pur sussistono circa le tecniche normative</hi><hi rend="CharOverride-1"> adoperate e qualche formula linguistica impiegata, il legislatore pare spingersi</hi><hi rend="CharOverride-1"> verso una esaltazione del profilo funzionale e sostanziale più che</hi><hi rend="CharOverride-1"> di quello strutturale e formale (Quadri 2018, 710); sicché nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> definizione resa si pone l’accento sui profili oggettivo e</hi><hi rend="CharOverride-1"> teleologico (semplificabili rispettivamente con le formule: </hi><hi rend="italic">cosa e come fa</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">perché lo fa</hi><hi rend="CharOverride-1">), più che su quelli soggettivi (</hi><hi rend="italic">chi fa</hi><hi rend="CharOverride-1">) (Ranieri 2019, 1055-58</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ogni caso, e fermi restando i dubbi che continuano</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad insistere sulla descrizione della categoria giuridica, ciò che emerge</hi><hi rend="CharOverride-1"> nettamente dall’operato del legislatore è la messa a punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una fattispecie a geometria variabile destinata a riflettere la</hi><hi rend="CharOverride-1"> complessità delle istituzioni di Ts e ad assecondarne una consistente</hi><hi rend="CharOverride-1"> articolazione fenomenologia.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto, come precisato di recente dalla Corte</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituzionale, per quanto il Codice abbia svolto «una funzione unificante</hi><hi rend="CharOverride-1">» riconducendo ad ordine e coerenza la disciplina degli ETs ciò non ha però condotto ad «una indistinta </hi><hi rend="CharOverride-1">omologazione di tutti gli ETs» che, viceversa, ripropongono plurime caratterizzazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di modelli organizzativi e finanche «differenziazioni nei regimi di sostegno </hi><hi rend="CharOverride-1">pubblico»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-009">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, a conferma, ulteriore, dell’esigenza che la necessaria </hi><hi rend="CharOverride-1">generalità delle regole non venga oltremodo inficiata dalla specificità delle </hi><hi rend="CharOverride-1">esperienze che gremiscono l’universo composito del Terzo settore.</hi></p></div><div><head><hi>3. </hi><hi>Le relazioni di lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La regolamentazione dei rapporti di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">all’interno degli ETs è, come noto, affidata ad una </hi><hi rend="CharOverride-1">solitaria disposizione ovvero quell’art. 16 del d. lgs. n. </hi><hi rend="CharOverride-1">117/2017 che ricalca, di fatto, quanto disposto dall’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">13 del d. lgs. n. 112/2017 con riferimento ai </hi><hi rend="CharOverride-1">dipendenti delle imprese sociali (su quest’ultimo, ampiamente, Gragnoli 2021).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La «soluzione ardita» (Del Punta 2019, 32) adottata dal legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">nel Codice rimette la disciplina delle relazioni di lavoro a </hi><hi rend="CharOverride-1">due principi di carattere sostanziale corredati da una regola di </hi><hi rend="CharOverride-1">natura formale (Ranieri 2019, 1060).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In primo luogo, si introduce </hi><hi rend="CharOverride-1">un principio di parità di trattamento economico e normativo parametrato </hi><hi rend="CharOverride-1">sui contratti collettivi </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 51 d. lgs. 15 giugno </hi><hi rend="CharOverride-1">2015, n. 81.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In secondo luogo, si dispone che in </hi><hi rend="CharOverride-1">ogni ETs «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda». Questo secondo principio è stato</hi><hi rend="CharOverride-1"> di recente corredato da una deroga</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-008">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, posto che il </hi><hi rend="CharOverride-1">suddetto rapporto è fissato in uno a dodici a fronte </hi><hi rend="CharOverride-1">di comprovate esigenze relative «alla necessità di acquisire specifiche competenze </hi><hi rend="CharOverride-1">ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale» elencate </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’art. 5, comma 1.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, sul piano formale, è </hi><hi rend="CharOverride-1">precisato che gli enti devono dar conto del rispetto dei </hi><hi rend="CharOverride-1">summenzionati parametri nel bilancio sociale o nella relazione di missione </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 13, comma 1, CTs.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disposizione, da leggere unitamente all’art. 8, comma 3, lett. b</hi><hi rend="CharOverride-1">)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-007">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, solleva diverse perplessità che offuscano l’intento del legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1">, meritevole di apprezzamento, di porre le condizioni per evitare forme</hi><hi rend="CharOverride-1"> di abuso e/o di sfruttamento del lavoro nell’ambito</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, al di là di tutti</hi><hi rend="CharOverride-1"> i dubbi che hanno accompagnato la «norma di chiusura» contenuta</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel d. lgs. n. 81/2015 (Gargiulo 2017, 102) e</hi><hi rend="CharOverride-1"> che inevitabilmente si ripropongono ogni qual volta il legislatore vi</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricorre, si è osservato come il rinvio al modello </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 51 operato dall’art. 16 del Codice prefiguri una lesione del principio </hi><hi rend="CharOverride-1">di libertà sindacale posto dall’art. 39 Cost. poiché, in </hi><hi rend="CharOverride-1">tal caso, «l’obbligo trattamentale afferisce non ad una facoltà, </hi><hi rend="CharOverride-1">bensì alla struttura giuridica conseguente all’attività svolta» (Garofalo 2018, </hi><hi rend="CharOverride-1">113).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inoltre, si è argomentato che introducendo l’obbligo di </hi><hi rend="CharOverride-1">rispettare quelle minime tutele economiche e normative si ricorre ad «</hi><hi rend="CharOverride-1">un meccanismo estensivo dell’efficacia soggettiva di quei contratti collettivi «qualificati»» realizzando un inevitabile contrasto con il modello</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale costituzionale (Bozzao 2018, 20).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di contro, però, è stato</hi><hi rend="CharOverride-1"> ribattuto che il conflitto con l’art. 39 Cost. sarebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> evitato acquisendo la qualificazione dell’art. 16 nei termini di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una c.d. norma incentivo che, in quanto tale, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> limita a vincolare l’accesso agli incentivi connessi alla qualifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ETs all’impegno che non siano praticati trattamenti inferiori</hi><hi rend="CharOverride-1"> a quelli individuati dai contratti collettivi richiamati e che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislatore «non impone l’applicazione dell’«unico» contratto collettivo </hi><hi rend="italic">leader</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche a soggetti vincolati ad un diverso contratto collettivo», bens</hi><hi rend="CharOverride-1">ì solo «l’applicazione di un trattamento «non inferiore» a quello previsto dai contratti collettivi </hi><hi rend="CharOverride-1">stipulati da associazioni sindacali «comparativamente più rappresentative» […] nel settore» (De </hi><hi rend="CharOverride-1">Mozzi 2019, 1033, Riccobono 2020, 104).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Indubbiamente assistiamo oggi ad </hi><hi rend="CharOverride-1">una profilerazione, e contestuale differenziazione, delle disposizioni in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">regolazione dei rapporti di lavoro all’interno degli ETs. Del </hi><hi rend="CharOverride-1">resto, il rischio circa il potenziale affastellarsi di una molteplicità </hi><hi rend="CharOverride-1">di contratti, anche di differente livello, contenenti trattamenti diversificati riguardanti uno stesso ente o una medesima </hi><hi rend="CharOverride-1">impresa sociale si è tramutato, in un arco temporale molto </hi><hi rend="CharOverride-1">stretto, in una deprecabile prassi (De Mozzi 2019, 1036), alimentata </hi><hi rend="CharOverride-1">altresì da un sistema di relazioni sindacali che, da anni, </hi><hi rend="CharOverride-1">appare sofferente su numerosi versanti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più in generale, poi, vi </hi><hi rend="CharOverride-1">è da annotare che il rinvio operato dal Codice all’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 51 d. lgs. n. 81/2015 concorre, insieme ad </hi><hi rend="CharOverride-1">altri interventi dello stesso tenore disseminati dal legislatore in diversi </hi><hi rend="CharOverride-1">atti normativi, a diffondere il modello contrattuale ivi contenuto. Sicché, </hi><hi rend="CharOverride-1">il famigerato art. 51 non è più solo «norma grimaldello» </hi><hi rend="CharOverride-1">(Gargiulo 2017, 101) destinata a scardinare il sistema delle fonti del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma diviene, al contempo, «norma-baricentro» del sistema di relazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacali (Del Punta 2019, 32) mettendone sempre più a repentaglio</hi><hi rend="CharOverride-1"> il precario equilibrio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La restante parte dell’art. 16 del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Codice contiene, come anticipato, una disposizione di carattere perequativo chiaramente</hi><hi rend="CharOverride-1"> volta ad impedire che negli ETs si possa registrare uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> scarto retributivo eccessivo tra le differenti professionalità impiegate; una previsione</hi><hi rend="CharOverride-1"> accompagnata di recente da una deroga finalizzata a rafforzare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’autonomia delle parti nella determinazione del </hi><hi rend="italic">quantum</hi><hi rend="CharOverride-1"> retributivo (Deleonardis 2023</hi><hi rend="CharOverride-1">, 85)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-006">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al di là, poi, dei dubbi di legittimit</hi><hi rend="CharOverride-1">à costituzionale che non hanno risparmiato neanche questa parte della disposizione codicistica, </hi><hi rend="CharOverride-1">per presunta violazione dei principi di uguaglianza e di libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">di iniziativa economica privata (Passalacqua 2018, 10), vi è da </hi><hi rend="CharOverride-1">rammentare che questa prescrizione solleva ulteriori dubbi. Difatti, al netto </hi><hi rend="CharOverride-1">delle criticità connesse ad un testo oltremodo stentato, e anzi </hi><hi rend="CharOverride-1">in parte proprio per questo, non è dato comprendere la </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> sottesa alla scelta dei parametri fissati dal legislatore, così </hi><hi rend="CharOverride-1">come non sono delineate le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’eventuale </hi><hi rend="CharOverride-1">superamento del tetto indicato (Fiorita, Ranieri 2018, 92).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In conclusione, </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque, trova conferma l’impressione, maturata a ridosso dell’approvazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del progetto riformatore, di una disciplina dei rapporti di lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">stipulati dalle organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit </hi><hi rend="CharOverride-1">scarna e approssimativa (Fiorita, Ranieri </hi><hi rend="CharOverride-1">2018, 92-3).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il legislatore, in sostanza, ha perduto una </hi><hi rend="CharOverride-1">grande occasione e quand’anche non vi fosse la volontà </hi><hi rend="CharOverride-1">politica, e quindi legislativa, di assecondare la richiesta proveniente da più parti in ordine </hi><hi rend="CharOverride-1">alla necessità di mettere a punto uno statuto speciale del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro nel Ts (per tutti Del Punta 2001, 333 e </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2019, 30) sorge il dubbio che le scelte </hi><hi rend="CharOverride-1">effettuate non riescano a soddisfare pienamente l’obiettivo primario di </hi><hi rend="CharOverride-1">tutela delle relazioni di lavoro in contesti in cui, purtroppo, </hi><hi rend="CharOverride-1">e troppo spesso, quella tutela è stata oltremodo pregiudicata.</hi></p></div><div><head><hi>4. </hi><hi>L’attività di volontariato</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’altro ambito su cui, come </hi><hi rend="CharOverride-1">premesso, si vuole focalizzare l’attenzione concerne la disciplina dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">attività di volontariato essenzialmente contenuta nel Titolo III, artt. 17-</hi><hi rend="CharOverride-1">19, del Codice e dettata in sostanziale continuità con la </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa pregressa, quanto meno con riguardo alla prospettiva giuslavoristica (Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2019, 30).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con maggior precisione, nella regolazione introdotta è </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile distinguere disposizioni rispondenti a differenti finalità; si avvicendano, difatti, norme di carattere promozionale, precetti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> natura definitoria e, infine, disposizioni di matrice regolamentare (Fiorita, Ranieri</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2018, 93).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Rispondono, pertanto, ad una logica promozionale, oltre all</hi><hi rend="CharOverride-1">’</hi><hi rend="italic">incipit</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’art. 17 con cui si riconosce agli ETs</hi><hi rend="CharOverride-1"> la possibilità di avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività</hi><hi rend="CharOverride-1">, le previsioni contenute nell’art. 19 con cui il legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> sancisce l’impegno delle pubbliche amministrazioni a promuovere il volontariato</hi><hi rend="CharOverride-1"> e introduce strumenti precipui volti ad assicurare effettività a tale</hi><hi rend="CharOverride-1"> previsione, in particolare nelle istituzioni scolastiche e universitarie</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-005">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di </hi><hi rend="CharOverride-1">rilievo è, poi, lo sforzo definitorio finalizzato a circoscrivere, sia </hi><hi rend="CharOverride-1">in positivo che in negativo, il campo del volontariato con </hi><hi rend="CharOverride-1">una importante novità rispetto al pregresso, posto che tale sforzo </hi><hi rend="CharOverride-1">è reso abbandonando il paradigma classificatorio innervato sulle «attività di volontariato» e prediligendo </hi><hi rend="CharOverride-1">un modello tarato sulla figura del «volontario» (Riccobono 2020, 152).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Invero, è volontario colui che, per libera scelta e non </hi><hi rend="CharOverride-1">necessariamente attraverso un ETs, «svolge attività in favore della comunità </hi><hi rend="CharOverride-1">e del bene comune […] mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni </hi><hi rend="CharOverride-1">delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione»; ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">che risalta in questo secondo comma dell’art. 17 sono, </hi><hi rend="CharOverride-1">altresì, le modalità attraverso cui deve svolgersi tale attività, vale </hi><hi rend="CharOverride-1">a dire in maniera personale, spontanea e gratuita «senza fini </hi><hi rend="CharOverride-1">di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al contempo e in maniera speculare, non può espletare attività di volontariato il soggetto titolare di un rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro subordinato o autonomo o comunque legato all’ente </hi><hi rend="CharOverride-1">di riferimento da una qualsiasi relazione di lavoro retribuita (art. </hi><hi rend="CharOverride-1">17, comma 5)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-004">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; né, tantomeno, la suddetta attività può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere eseguita «(</hi><hi rend="italic">dal</hi><hi rend="CharOverride-1">)l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi </hi><hi rend="CharOverride-1">sociali nello svolgimento delle loro funzioni» (art. 17, comma 6).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Spostandosi invece sul piano delle disposizioni volte a regolare l’attività del </hi><hi rend="CharOverride-1">volontario meritano menzione, innanzitutto, quelle funzionali a rafforzare il tratto </hi><hi rend="CharOverride-1">della gratuità dell’attività resa. Infatti, è ribadito il divieto </hi><hi rend="CharOverride-1">retributivo per l’attività di volontariato esteso anche al beneficiario (</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 17, comma 3) e sono ammessi rimborsi solo per </hi><hi rend="CharOverride-1">spese effettivamente sostenute e documentate entro precisi limiti e mai </hi><hi rend="CharOverride-1">di tipo forfettario (art. 17, commi 3 e 4).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ulteriori </hi><hi rend="CharOverride-1">obblighi a carico dell’ente concernono: l’iscrizione in un </hi><hi rend="CharOverride-1">apposito registro dei volontari che prestano la loro attività in </hi><hi rend="CharOverride-1">modo non occasionale (art. 17, comma 1); l’assicurazione degli </hi><hi rend="CharOverride-1">stessi volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle </hi><hi rend="CharOverride-1">relative attività, nonché, per la responsabilità civile verso terzi, rimettendo </hi><hi rend="CharOverride-1">ad un apposito decreto ministeriale l’onere di identificare meccanismi </hi><hi rend="CharOverride-1">assicurativi semplificati e di disciplinare i relativi controlli (art. 18).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da ultimo, oltre alle norme volte a fissare tetti quantitativi all’impiego di lavoratori</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-003">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, il legislatore dispone</hi><hi rend="CharOverride-1"> che i lavoratori subordinati che intendono assicurare attività di volontariato</hi><hi rend="CharOverride-1"> in un ETs «hanno diritto di usufruire delle forme di</hi><hi rend="CharOverride-1"> flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti o dagli accordi collettivi» purché conciliabili con l’organizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> aziendale (art. 17, comma 6-bis) e comunque senza alcun</hi><hi rend="CharOverride-1"> rischio di contrasto con il regime di incompatibilità sancito dall</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 17, comma 5</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-002">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La descrizione sommaria delle principali </hi><hi rend="CharOverride-1">regole adottate in materia di volontariato suscita riflessioni variegate, poiché </hi><hi rend="CharOverride-1">l’apprezzamento per taluni punti di forza del progetto riformatore </hi><hi rend="CharOverride-1">è talora offuscato dalla compresenza di spesse ombre che originano da</hi><hi rend="CharOverride-1"> quel medesimo progetto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pregevole è l’introduzione di una definizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di «volontario» più articolata che consente di abbracciare le plurime</hi><hi rend="CharOverride-1"> forme di volontariato (Riccobono 2020, 153), accentua il richiamo alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> finalità perseguite e recide ogni legame strutturale ed esclusivo tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> volontariato ed ETs (Passalacqua 2018, 6).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò nonostante, la maggiore</hi><hi rend="CharOverride-1"> estensione della nozione introdotta ne decreta una pericolosa genericità e</hi><hi rend="CharOverride-1"> indeterminatezza ma, soprattutto, non offre adeguato conforto rispetto alle problematiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualificatorie che, da sempre, accompagnano l’attività del volontario, n</hi><hi rend="CharOverride-1">é scioglie i dubbi definitori che, per lungo tempo, hanno attanagliato l’individuazione di presunti elementi costitutivi della fattispecie</hi><hi rend="CharOverride-1"> (per tutti Gragnoli 2021, 391).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche l’inserimento di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> serie di obblighi a carico degli ETs (si pensi, ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> esempio, all’obbligo di registrazione, piuttosto che a quello assicurativo</hi><hi rend="CharOverride-1">) non può che essere accolto con favore; così come egualmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> meritevole di considerazione è il divieto di corrispondere emolumenti (dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione ai rimborsi spese) seppur qualche incertezza si annida in</hi><hi rend="CharOverride-1"> ordine al meccanismo dell’autocertificazione (Riccobono 2020, 175) e all</hi><hi rend="CharOverride-1">’assenza di chiare prescrizioni sanzionatorie (Ferrante 2021, 375).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le perplessità</hi><hi rend="CharOverride-1"> non mancano, inoltre, con riferimento alla rigida e inequivocabile incompatibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> intercorrente tra volontariato e prestazione lavorativa. Per quanto l’esigenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di fronteggiare ogni possibile forma di impiego fraudolento dell’attività</hi><hi rend="CharOverride-1"> di volontariato sia ben comprensibile, una cesura netta tra quest</hi><hi rend="CharOverride-1">’ultima e la prestazione lavorativa rischia di non essere funzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad una realtà sempre più complessa e difficilmente ascrivibile ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> un secco schema alternativo (Fiorita, Ranieri 2018, 96). Un r</hi><hi rend="CharOverride-1">ischio, peraltro, che si è concretizzato durante il periodo pandemico, tanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> da far inserire nella normativa emergenziale una deroga esplicita al</hi><hi rend="CharOverride-1"> regime di incompatibilità prescritto dal CTs (Riccobono 2020, 179-80</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più in generale, vi è da rilevare che le tante</hi><hi rend="CharOverride-1"> speranze che avevano accompagnato il disegno riformatore circa la predisposizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di appropriate misure di protezione per lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> di volontario</hi><hi rend="CharOverride-1"> – basti pensare alle prospettive contenute nella legge delega n. 106</hi><hi rend="CharOverride-1">/2016 – sono state in parte disattese da un testo finale</hi><hi rend="CharOverride-1">, quello del Codice, in cui le tutele approntate si riducono</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad ambiti consueti e a circuiti di protezione tradizionali (Maio</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2021, 452).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto, come acutamente osservato all’indomani dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’entrata in vigore del CTs, la pretesa di autonomia delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> organizzazioni del Terzo settore «si traduce […] in un fattore di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sbarramento alla penetrazione della normativa lavorista, in misura direttamente proporzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> al riconoscimento che l’ordinamento dà della meritevolezza del fine</hi><hi rend="CharOverride-1"> – non patrimoniale – che ha dato corpo a quella prestazione lavorativa</hi><hi rend="CharOverride-1">»; sicché, in termini più stringati ma efficaci, «affinché possa continuare a parlarsi di volontariato, il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro deve accettare di rimanere, fondamentalmente, fuori dalla porta</hi><hi rend="CharOverride-1"> […]» (Del Punta 2019, 31).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche su questo terreno, quindi, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> riforma non sembra all’altezza delle aspirazioni iniziali e le</hi><hi rend="CharOverride-1"> norme introdotte non riescono a dar forma ad un «vero</hi><hi rend="CharOverride-1"> e proprio </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> del volontario» (Zoppoli 2018, 17). Malgrado gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> sforzi di aprirsi alle molteplici forme che il volontariato pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò assumere, come dimostra altresì l’attenzione mostrata per la </hi><hi rend="CharOverride-1">dimensione individuale di questa esperienza, piuttosto che per quella organizzata (</hi><hi rend="CharOverride-1">Fiorita, Ranieri 2018, 96), di fatto i buoni propositi si </hi><hi rend="CharOverride-1">disperdono nelle pieghe di disposizioni che non riescono a far </hi><hi rend="CharOverride-1">fronte in misura adeguata ad un fenomeno complesso e proteiforme.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A ben vedere, dunque, il legislatore sembra aver sprecato un’</hi><hi rend="CharOverride-1">importante occasione; ancor più poi se il volontariato viene scrutato </hi><hi rend="CharOverride-1">nel prisma della cornice costituzionale quale espressione del principio di </hi><hi rend="CharOverride-1">sussidiarietà orizzontale tutelato dall’art. 118, comma 3 (Topo 2021, </hi><hi rend="CharOverride-1">428) e per come valorizzato, nel corso del tempo, dal </hi><hi rend="CharOverride-1">giudice delle leggi. Del resto, la Corte costituzionale ha ribadito </hi><hi rend="CharOverride-1">che «all’origine dell’azione volontaria vi (</hi><hi rend="italic">è</hi><hi rend="CharOverride-1">) l’emergere </hi><hi rend="CharOverride-1">della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di </hi><hi rend="CharOverride-1">senso alla propria esistenza, si compie nell’apertura al bisogno </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’altro» rammentando, altresì, che il volontariato è «una modalità </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-001">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>5. Riflessioni conclusive</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disamina dei principali snodi della riforma </hi><hi rend="CharOverride-1">del Terzo settore condotta in una prospettiva eminentemente giuslavoristica consente, </hi><hi rend="CharOverride-1">in chiusura di questo breve contributo, di sviluppare qualche riflessione </hi><hi rend="CharOverride-1">di carattere più generale che muove dalla tutela prestata al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro all’interno delle organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit </hi><hi rend="CharOverride-1">per approdare al </hi><hi rend="CharOverride-1">ruolo che oggi il Ts è chiamato ad assumere in </hi><hi rend="CharOverride-1">una relazione sempre più articolata e delicata con lo Stato </hi><hi rend="CharOverride-1">e con il mercato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Diversi anni fa, e poi di </hi><hi rend="CharOverride-1">nuovo più di recente, Riccardo Del Punta ragionava sulla possibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">che il Ts vedesse prender corpo uno statuto speciale del lavoro capace di tener conto delle peculiarità che </hi><hi rend="CharOverride-1">l’esperienza lavorativa assume in questi contesti, a partire ad </hi><hi rend="CharOverride-1">esempio dalla sua componente motivazionale, e disposto a far fronte </hi><hi rend="CharOverride-1">alla sua strutturale diversificazione a partire dalla dicotomia lavoro volontario/</hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro retribuito (rispettivamente Del Punta 2001, 333 e Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2019, 30). Un assetto, cioè, in cui ipotizzare una «sorta </hi><hi rend="CharOverride-1">di </hi><hi rend="italic">trade-off</hi><hi rend="CharOverride-1"> fra l’assenza di scopo di lucro </hi><hi rend="CharOverride-1">e lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore che presta la sua opera </hi><hi rend="CharOverride-1">all’interno di un Ente del Terzo settore» (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2019, 30).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di tale statuto però, come emerso, non vi </hi><hi rend="CharOverride-1">è traccia nel progetto riformatore che, quanto meno sul piano della tutela del lavoro nelle sue diverse manifestazioni, ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> osato molto meno di quanto preannunciato, finendo piuttosto per ripercorrere</hi><hi rend="CharOverride-1">, seppur con qualche innovativa variazione, campi già arati, senza ampliare</hi><hi rend="CharOverride-1"> in maniera consistente e appropriata gli spazi di tutela.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma</hi><hi rend="CharOverride-1">, per l’appunto, ragionare sulla relazione tra il lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> il Ts rinvia inevitabilmente a riflettere sul rapporto che intercorre</hi><hi rend="CharOverride-1">, per un verso, tra quest’ultimo e il mercato e</hi><hi rend="CharOverride-1">, per altro verso, tra lo stesso e Stato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sul primo</hi><hi rend="CharOverride-1"> versante è necessario evidenziare almeno un paio di circostanze che</hi><hi rend="CharOverride-1"> concorrono oggi a condizionare l’equilibrio tra Terzo settore e</hi><hi rend="CharOverride-1"> mercato. In primo luogo, vi è senza dubbio alcuno una</hi><hi rend="CharOverride-1"> tendenza attrattiva esercitata dal mercato sul Terzo settore nel senso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un avvicinamento delle organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai modelli tipici</hi><hi rend="CharOverride-1"> e tradizionali della produzione economica (per tutti Riccobono 2020, 38</hi><hi rend="CharOverride-1">); e del resto la disciplina riformatrice appare chiaramente ispirata alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa societaria non tanto nelle formule linguistiche impiegate quanto, soprattutto</hi><hi rend="CharOverride-1">, nelle regole giuridiche approntate (Ibba 2019, 65-6).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> luogo, e in un’ottica speculare, non si può non</hi><hi rend="CharOverride-1"> richiamare la metamorfosi che in particolare nell’ultimo ventennio ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> investito il mercato, l’impresa e il lavoro mettendo in</hi><hi rend="CharOverride-1"> discussione i rispettivi prototipi novecenteschi e spingendo, talora, in direzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un ripensamento valoriale di ciascuna componente della summenzionata triade</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Basti pensare al serrato dibattito che ha coinvolto gli studiosi</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del lavoro sulla «trasformazione epocale della […] prospettiva giuslavoristica</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Mariucci 2016, 629), al punto da farli interrogare sullo statuto epistemologico della disciplina (per</hi><hi rend="CharOverride-1"> tutti Del Punta 2013) e da stimolare interessanti riflessioni intorno</hi><hi rend="CharOverride-1"> al paradigma della «sostenibilità» o, per meglio dire, alla necessità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un approccio integrato alle tre sostenibilità (ambientale, sociale ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> economica) (Caruso, Del Punta, Treu 2020, 15; più di recente</hi><hi rend="CharOverride-1"> Caruso, Del Punta, Treu, 2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non meno complessa, né meno</hi><hi rend="CharOverride-1"> condizionata da variegati fattori è la relazione tra Stato e</hi><hi rend="CharOverride-1"> Terzo settore cui, peraltro, la riforma ha impresso una direzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> ben precisa accordando un ruolo centrale agli strumenti della co</hi><hi rend="CharOverride-1">-programmazione e della co-progettazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Difatti, come ribadito qualche anno</hi><hi rend="CharOverride-1"> fa dalla Corte Costituzionale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_80_959-973.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, l’art. 55 CTs, cui </hi><hi rend="CharOverride-1">è affidato il compito di definire i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli ETs</hi><hi rend="CharOverride-1">, costituisce una delle attuazioni più importanti del principio di sussidiarietà</hi><hi rend="CharOverride-1"> orizzontale </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 118 Cost., quarto comma, realizzando «per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’azione sussidiaria».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altre parole, sempre nella lettura dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudici costituzionali, attraverso questa disposizione codicistica si instaura tra ETs</hi><hi rend="CharOverride-1"> e soggetti pubblici «un canale di amministrazione condivisa, alternativo a</hi><hi rend="CharOverride-1"> quello del profitto e del mercato»; invero, co-programmazione, co</hi><hi rend="CharOverride-1">-progettazione e partenariato «si configurano come fasi di un procedimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed</hi><hi rend="CharOverride-1"> il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Emerge, dunque, ancora una volta il forte legame tra Terzo settore e Carta costituzionale. Difatti</hi><hi rend="CharOverride-1">, da un lato, non vi sono dubbi sulla copertura costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli ETs (per tutti Consorti, Gori, Rossi 2018, 37) irrobustita</hi><hi rend="CharOverride-1">, come più volte ribadito, dalla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad opera dell’art. 118 Cost. Dall’altro lato, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislatore della riforma si apre ai principi costituzionali in maniera</hi><hi rend="CharOverride-1"> significativa poiché un richiamo esplicito è contenuto nell’art. 1</hi><hi rend="CharOverride-1"> del d. lgs. n. 117/2017 rubricato «Finalità e oggetto</hi><hi rend="CharOverride-1">» e gli stessi sono incorporati nell’art. 2 del d</hi><hi rend="CharOverride-1">. lgs. n. 117/2017 rubricato, a sua volta, «Principi generali</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In considerazione di ciò, e anche per merito del lavorìo incessante della Corte costituzionale, è</hi><hi rend="CharOverride-1"> dipanato ogni dubbio sulla copertura costituzionale degli ETs ovvero sull</hi><hi rend="CharOverride-1">’esistenza di uno statuto costituzionale del Ts che, nella prospettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> della stessa Corte, «è dato dal sistema offerto dal principio</hi><hi rend="CharOverride-1"> personalista, da quello pluralista e da quello di solidarietà» (Rossi</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2020, 1191).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Malgrado, dunque, le criticità che il progetto riformatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> reca in sé, anche sul piano del lavoro e della</hi><hi rend="CharOverride-1"> sua tutela, è evidente l’importante fase di transizione che</hi><hi rend="CharOverride-1"> interessa il Terzo settore. Una transizione che, ancora di pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù dopo la vicenda pandemica, lancia una vera e propria sfida alle organizzazioni </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> così come ai soggetti pubblici chiamati ad interfacciarsi con esse</hi><hi rend="CharOverride-1">, una sfida che al momento, però, non pare pienamente colta</hi><hi rend="CharOverride-1"> dai vari protagonisti e rispetto alla quale vi è ancora</hi><hi rend="CharOverride-1"> molto cammino da fare.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bozzao, P. 2018. “</hi><hi rend="CharOverride-1">La soggettività giuridica degli enti del terzo settore: profili lavoristici.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.federalismi.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">. 22. 1-32.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bozzi, L. 2017. “Terzo settore: osservazioni a</hi><hi rend="CharOverride-1"> «prima lettura» su una riforma culturale prima che giuridica.” </hi><hi rend="italic">Contratto</hi><hi rend="italic"> e impresa</hi><hi rend="CharOverride-1">. 4. 1253-80.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R</hi><hi rend="CharOverride-1">., Treu, T. 2020. “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile.” </hi><hi rend="italic">WP CSDLE “Massimo D’</hi><hi rend="italic">Antona.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1-92.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R., Treu, T</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2023. “Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo «oltre» il Manifesto.” </hi><hi rend="italic">WP</hi><hi rend="italic"> CSDLE “Massimo D’Antona.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1-125.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ceolin, M. 2018. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Il c.d. Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117): </hi><hi rend="CharOverride-1">un’occasione mancata?.” </hi><hi rend="italic">Le nuove leggi civili commentate</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1. 1-</hi><hi rend="CharOverride-1">39.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Consorti, P., Gori, L., Rossi, E. 2018. </hi><hi rend="italic">Diritto del </hi><hi rend="italic">Terzo settore</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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Occupazione e welfare partenariale dopo il d.lgs. </hi><hi rend="italic">n. 117/2017</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rossi, E. 2018. “</hi><hi rend="CharOverride-1">La riforma del Terzo Settore per la prima volta davanti </hi><hi rend="CharOverride-1">alla Corte.” </hi><hi rend="italic">Giurisprudenza costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1">. 5. 2067-78.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rossi, E. 2020. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 2020 della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Corte costituzionale.” </hi><hi rend="italic">Le Regioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. 5. 1184-96.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Topo, A. 2021</hi><hi rend="CharOverride-1">. “Dal margine al centro del mercato: il contratto di volontariato</hi><hi rend="CharOverride-1"> e il contratto di cooperazione internazionale nell’economia sociale.”</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">Il Diritto ecclesiastico</hi><hi rend="CharOverride-1">. 3-4. 427-44.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zoppoli, L. 2018. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Solidarietà e diritto del lavoro: dissolvenza o polimorfismo?.” </hi><hi rend="italic">WP CSDLE «Massimo</hi><hi rend="italic"> D’Antona».</hi><hi rend="CharOverride-1">IT – 356/2018, 1-20.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-014-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento è all’ultimo Censimento permanente delle istituzioni </hi><hi rend="italic">non profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">realizzato dall’Istat da cui emerge la presenza, a dicembre 2021, di 360.625 istituzioni </hi><hi rend="italic">non </hi><hi rend="italic">profit</hi><hi rend="CharOverride-1"> per un totale di 893.741 dipendenti; il rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">è reperibile sul sito </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.istat.it/it/censimenti</hi></ref><hi rend="italic">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-013-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda quanto segnalato nel rapporto di ricerca redatto da</hi><hi rend="CharOverride-1"> Banca etica «Il Terzo Settore dopo la pandemia. Dinamiche economiche</hi><hi rend="CharOverride-1">, finanziarie, organizzative 2020-2022», reperibile sul sito </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">www.bancaetica.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-012-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Con maggior precisione la Corte costituzionale ripercorrendo i </hi><hi rend="CharOverride-1">pregressi orientamenti ha ribadito la connessione del sistema degli enti </hi><hi rend="CharOverride-1">del Ts con gli artt. 2 e 3 della Costituzione </hi><hi rend="CharOverride-1">«in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà […] e a </hi><hi rend="CharOverride-1">concorrere all’eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità» </hi><hi rend="CharOverride-1">e altresì, con l’art. 118, quarto comma, Cost. ovvero </hi><hi rend="CharOverride-1">con quel principio di sussidiarietà orizzontale che giustifica un modello </hi><hi rend="CharOverride-1">di amministrazione condivisa tra Ts e pubbliche amministrazioni (Corte Cost. </hi><hi rend="CharOverride-1">15 marzo 2022, n. 72).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-011-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Vi è da segnalare</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’adozione da parte del Parlamento europeo il 17 febbraio</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2022 di una Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere</hi><hi rend="CharOverride-1"> europee (2020/2026(INL)).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-010-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Qualunque rinvio bibliografico sull’</hi><hi rend="italic">iter </hi><hi rend="CharOverride-1">della riforma e sull’approvazione del Codice rischierebbe di apparire</hi><hi rend="CharOverride-1"> monco, in via meramente esemplificativa sia consentito richiamare: Ponzanelli 2017</hi><hi rend="CharOverride-1">; Ceolin 2018; Fici (a cura di) 2018; Gorgoni (a cura</hi><hi rend="CharOverride-1"> di) 2018; Consorti, Gori, Rossi 2018; Donati, Sanchini (a cura</hi><hi rend="CharOverride-1"> di) 2019; Fici, Rossi, Sepio, Venturi 2020.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-009-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Così Corte Cost. 15 marzo 2022, n. 72, cit.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-008-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La</hi><hi rend="CharOverride-1"> variazione si deve all’art. 29, comma 1, del d</hi><hi rend="CharOverride-1">.l. 4 maggio 2023, n. 48 per come convertito con</hi><hi rend="CharOverride-1"> modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-007-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Questa previsione ricomprende nella distribuzione indiretta degli utili considerata vietata «</hi><hi rend="CharOverride-1">la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o </hi><hi rend="CharOverride-1">compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, </hi><hi rend="CharOverride-1">per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’</hi><hi rend="CharOverride-1">articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, </hi><hi rend="CharOverride-1">salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze </hi><hi rend="CharOverride-1">ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di </hi><hi rend="CharOverride-1">cui all’articolo 5, comma 1».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-006-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Pare opportuno precisare che in occasione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> conversione del d.l. n. 48/2023 ad opera della</hi><hi rend="CharOverride-1"> l. n. 85/2023 si è modificata la previsione in</hi><hi rend="CharOverride-1"> commento ampliando il riferimento a tutte le attività di interesse</hi><hi rend="CharOverride-1"> generale di cui all’art. 5, comma 1, d. lgs</hi><hi rend="CharOverride-1">. n. 117/2017. In precedenza, il riferimento era solo a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tre tipologie (prestazioni sanitarie, formazione universitaria e ricerca scientifica </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 5 comma 1, lettere b), g) e h)), prefigurando</hi><hi rend="CharOverride-1"> così forti limiti sul piano del rispetto del criterio di</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragionevolezza (Riccobono 2020, 130).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-005-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In particolare, il CTs </hi><hi rend="CharOverride-1">dispone che le amministrazioni pubbliche promuovano la cultura del volontariato, </hi><hi rend="CharOverride-1">soprattutto tra i giovani, anche per mezzo di iniziative specifiche «</hi><hi rend="CharOverride-1">da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, </hi><hi rend="CharOverride-1">universitarie ed extrauniversitarie» ed altresì attraverso un coinvolgimento delle organizzazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">di volontariato e degli ETs (comma 1). Inoltre, si affida </hi><hi rend="CharOverride-1">ad un decreto ministeriale il compito di stabilire i criteri </hi><hi rend="CharOverride-1">per il riconoscimento, sia in ambito scolastico che in ambito </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorativo, delle competenze acquisite nello svolgimento di esperienze di volontariato (</hi><hi rend="CharOverride-1">comma 2); ancora, le Università, al fine del conseguimento del </hi><hi rend="CharOverride-1">titolo di studio, possono riconoscere crediti formativi agli studenti che </hi><hi rend="CharOverride-1">abbiano svolto attività di volontariato certificate rilevanti per i propri </hi><hi rend="CharOverride-1">studi (comma 3).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-004-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul regime di incompatibilità si richiama</hi><hi rend="CharOverride-1"> altresì la nota del Ministero del lavoro del 10 marzo</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2022 n. 34/4011 che ribadisce il carattere ampio e</hi><hi rend="CharOverride-1"> generalizzato della previsione, fermo restando che non si prefigura incompatibilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à laddove l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale del volontario</hi><hi rend="CharOverride-1">, con riferimento alla medesima persona, risultino soggetti distinti e separati</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-003-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">È disposto che le organizzazioni di volontariato possono </hi><hi rend="CharOverride-1">avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi, comunque non elimina </hi><hi rend="CharOverride-1">superiori al 50% del numero dei volontari, solo «nei limiti </hi><hi rend="CharOverride-1">necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a </hi><hi rend="CharOverride-1">qualificare o specializzare l’attività» (art. 33, comma 1). In </hi><hi rend="CharOverride-1">termini affini si prevede che le associazioni di promozione sociale </hi><hi rend="CharOverride-1">possono servirsi di prestazioni lavorative, anche dei loro associati, solo </hi><hi rend="CharOverride-1">se necessario ai «fini dello svolgimento dell’attività di interesse </hi><hi rend="CharOverride-1">generale e al perseguimento delle finalità»; inoltre, il numero dei </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori utilizzati non deve essere superiore al 50% del numero </hi><hi rend="CharOverride-1">dei volontari e al 5% del numero degli associati (art. </hi><hi rend="CharOverride-1">36).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-002-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il Ministero del lavoro ha difatti chiarito che</hi><hi rend="CharOverride-1"> «anche in questo caso il rapporto di lavoro subordinato non</hi><hi rend="CharOverride-1"> deve intercorrere con l’ente tramite il quale si svolge</hi><hi rend="CharOverride-1"> attività volontaria […]», così nella nota del 9 luglio 2020, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 6214.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-001-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Corte Cost. 15 marzo 2022, n. 72 cit.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_80_959-973.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Corte Cost. 26 giugno 2020, n. 131.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Maura Ranieri, University of Catanzaro Magna Graecia, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">ranieri@unicz.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-4446-0311</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Maura Ranieri, <hi rend="italic">Lavoro e terzo settore,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.60</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -16, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
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