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        <title type="main" level="a">L’inquieto diritto del lavoro. Rileggendo il siddhartiano Riccardo Del Punta</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-4242-1730" type="ORCID">
            <forename>Orlando</forename>
            <surname>Roselli</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.64</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The restless Riccardo Del Punta was culturally and scientifically resistant to ideological simplifications. This was due to his refined culture, not only in legal matters, which made him a scholar of labor law capable of engaging with the complexity of postmodern social transformations. A jurist of 360 degrees, he questioned law as a legal dimension, a product not only of legislative provisions but of overall cultural and social processes. His scholarly and teaching commitment represents a testamentary legacy in the tradition of titans such as  Gino Giugni, Otto Kahn-Freund, Marco Biagi, and Massimo D’Antona.</p>
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            <item>Riccardo Del Punta</item>
            <item>Manifesto for a labor Llw</item>
            <item>legal dimension</item>
            <item>legal education</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.64<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.64" /></p>
      <div><head>L’inquieto diritto del lavoro. Rileggendo il siddhartiano Riccardo Del Punta</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Orlando Roselli</hi></p><div><head><hi>1. Riccardo Del Punta, le ragioni di </hi><hi>una vicinanza</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le relazioni umane si nutrono anche di percorsi </hi><hi rend="CharOverride-1">sotterranei: possono essere intense anche a prescindere da assidue frequentazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">e, viceversa, la quotidianità dei rapporti non produce necessariamente relazioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per maturare stima per Riccardo Del Punta non era necessaria </hi><hi rend="CharOverride-1">una lunga frequentazione, si coglieva d’istinto che il suo </hi><hi rend="CharOverride-1">essere giurista non era solo l’esito di un percorso </hi><hi rend="CharOverride-1">scientifico, ma il prodotto di una personalità refrattaria al conformismo: </hi><hi rend="CharOverride-1">era questo suo modo di essere che ne favoriva una </hi><hi rend="CharOverride-1">particolare attitudine allo studio ed all’insegnamento del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, lo qualificava come persona e me lo faceva percepire </hi><hi rend="CharOverride-1">vicino.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo non era persona scientificamente e culturalmente omologabile, perché </hi><hi rend="CharOverride-1">non era psicologicamente omologabile. Una qualità preziosa per ogni studioso, </hi><hi rend="CharOverride-1">in particolare per quello di discipline che sono a contatto </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’incandescente vulcanismo sociale ed esposte talora al pericolo </hi><hi rend="CharOverride-1">di pretese ideologiche che vorrebbero sostituirsi alla riflessione scientifica.</hi></p></div><div><head><hi>2. </hi><hi>Una produzione scientifica che si confronta con le inquietudini che attraversano il diritto del </hi><hi>lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Scorrendo i titoli della sua imponente produzione scientifica (oltre </hi><hi rend="CharOverride-1">370 contributi) si ha l’immagine dei profili caratterizzanti il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro: un diritto in relazione con i fatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">le trasformazioni ed i conflitti sociali; un diritto che ha </hi><hi rend="CharOverride-1">dovuto storicamente costruire faticosamente il proprio statuto scientifico e che </hi><hi rend="CharOverride-1">deve continuamente ripensare i propri processi di strutturazione, sospesi tra </hi><hi rend="CharOverride-1">statuizioni di variegata origine (statuale/sovranazionale/internazionale) ed un diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">che si forma dal basso, dalla forza conflittuale di formazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">sociali che conoscono a loro volta continue metamorfosi organizzative e </hi><hi rend="CharOverride-1">di ruolo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La produzione scientifica di Del Punta segue le </hi><hi rend="CharOverride-1">modalità di costruzione ed evoluzione del diritto del lavoro. I </hi><hi rend="CharOverride-1">primi anni sono quelli in cui il giovane giuslavorista deve </hi><hi rend="CharOverride-1">fare i conti con le peculiarità del diritto del lavoro: </hi><hi rend="CharOverride-1">la riflessione scientifica è una modalità di autoformazione, lo studioso </hi><hi rend="CharOverride-1">percepisce la necessità di ancorare la propria conoscenza del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro muovendo dallo studio della giurisprudenza: da essa è </hi><hi rend="CharOverride-1">possibile comprendere i problemi e le trasformazioni del mondo del lavoro e di una disciplina che dipende</hi><hi rend="CharOverride-1"> molto dai suoi orientamenti. Così intenso è lo studio della</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza che nei primi dieci anni di attività scientifica (1982</hi><hi rend="CharOverride-1">-1991) su 89 pubblicazioni una settantina appartengono a questo genere</hi><hi rend="CharOverride-1">: è un modo per seguire passo passo il riproporsi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questioni e l’emergerne di nuove a cui il diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro è chiamato a dare risposte. L’attenzione per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la giurisprudenza (e la consapevolezza di quanto il diritto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro in molti ambiti sia anche un diritto giurisprudenziale) accompagnerà</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’intero percorso del solidissimo studioso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I temi così studiati</hi><hi rend="CharOverride-1"> vanno, tra gli altri, dai licenziamenti collettivi, all’interpretazione del</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto collettivo; dalla cassa integrazione, al trasferimento del lavoratore; dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> condotta antisindacale, all’esercizio del diritto di sciopero; dalla valutazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli usi aziendali, al congedo straordinario per invalidi; dalla concessione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei permessi sindacali, ai permessi per funzioni pubbliche o per</hi><hi rend="CharOverride-1"> cure idrotermali o per lavoratori studenti, ai profili di costituzionalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à della normativa sulla reperibilità per accertamenti sanitari, a quelli relativi al diritto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione per cure termali; dall’aspettativa del lavoratore malato, alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> ferie e comporto per malattia.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’attenzione per la giurisprudenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> accompagnerà l’intero percorso scientifico di uno studioso anche teoreticamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> solido (Del Punta 2012a; Del Punta 2012b; Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2014), nella consapevolezza che in molti ambiti (si pensi, tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’altro, come noto, a lungo per quanto riguarda l</hi><hi rend="CharOverride-1">’esercizio del diritto di sciopero (Roselli 2005) o alla quantificazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione) il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro è anche in modo significativo diritto giurisprudenziale</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ma in questi primi anni Del Punta si cimenta anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> in un genere, quello delle voci enciclopediche (Del Punta 1990</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Del Punta 1991), che è uno dei più difficili</hi><hi rend="CharOverride-1"> perché richiede una conoscenza approfondita del tema ed una capacit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di sintesi che si raggiunge con la piena maturità scientifica (ed è incomprensibile che, anche in sede di valutazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> accademica, il genere sia considerato ‘minore’).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Emerge la costruzione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un metodo al quale i giuslavoristi sono (o dovrebbero essere</hi><hi rend="CharOverride-1">) particolarmente vocati: partire dai problemi (in particolare quelli la cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> risoluzione è più contesa) per relazionarli non solo con l</hi><hi rend="CharOverride-1">’astratto enunciato normativo, ma con la complessità dei contesti e</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle metamorfosi che attraversano la società (Beck 2017).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’acquisizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un tale metodo si accompagna ad una (lo affermo</hi><hi rend="CharOverride-1"> senza enfasi) appassionata attrazione verso le questioni di fondo della</hi><hi rend="CharOverride-1"> costruzione del diritto del lavoro: da quello della rappresentanza sindacale</hi><hi rend="CharOverride-1"> al ruolo del diritto comunitario (Del Punta 1993; Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2003), che nell’ambito del diritto del lavoro si configura</hi><hi rend="CharOverride-1"> in modo non facile e complesso; dalle riflessioni sulla «crisi</hi><hi rend="CharOverride-1">» del diritto del lavoro (Del Punta 1998a) ed al suo continuo fare i conti con valori</hi><hi rend="CharOverride-1"> e storicità (Del Punta 2002a; Del Punta 2008; Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta 2009; Del Punta 2020a; Del Punta 2022), all’abuso</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel diritto del proprio ambito di studi (Del Punta 1998</hi><hi rend="CharOverride-1">b); dalla parità di trattamento (Del Punta 1998c), alla tutela</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’ambiente di lavoro e alla questione ambientale (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1999); dalle trasformazioni dell’organizzazione del lavoro (Del Punta 2000</hi><hi rend="CharOverride-1">) alla relazione tra economia e diritto del lavoro (Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2001a; Del Punta 2002b; 2017a); dai diritti sociali come</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti fondamentali (Del Punta 2001b), al diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’ambito del Terzo settore (Del Punta 2001c; Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2019a); dall’attenzione per i profili costituzionali (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2002c; Del Punta 2002d; Del Punta 2012b; Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2017b; Del Punta 2019b), alla consapevolezza dell’incidenza nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> mondo del lavoro dei processi di globalizzazione (Del Punta 2002</hi><hi rend="CharOverride-1">e; Del Punta 2004), all’impatto delle tecnologie e dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">economia digitale nei diritti del lavoro (Del Punta 2019c; Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta 2020b), alla responsabilità sociale d’impresa (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2006).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il coinvolgimento appassionato alle questioni che impegnano il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro lo si vede anche negli </hi><hi rend="italic">Interventi </hi><hi rend="CharOverride-1">a numerosi </hi><hi rend="CharOverride-1">Convegni</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che l’AIDLASS dedica tradizionalmente proprio alle grandi sfide </hi><hi rend="CharOverride-1">che il mondo del lavoro si trova ad affrontare. Ed </hi><hi rend="CharOverride-1">è significativo che ultimi contributi, ormai destinati ad apparire postumi, abbiano ad oggetto temi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ampio respiro (Del Punta 2023a, Del Punta 2024), così</hi><hi rend="CharOverride-1"> come significativo è l’aver sentito la necessità di promuovere</hi><hi rend="CharOverride-1"> una </hi><hi rend="italic">Labour Law Community</hi><hi rend="CharOverride-1">, sede informale divenuta subito prestigiosa per</hi><hi rend="CharOverride-1"> le adesioni, nella quale dare ‘sfogo’ all’esigenza culturale scientifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> e civile di affrontare i problemi del mondo del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> senza paludamenti accademici, favorendo l’apporto di una nuova generazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di giuslavoristi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo Del Punta si rivela così un giurista</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tutto tondo: attento agli istituti anche più minuti, alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> concretezza dei problemi (è anche un affermato avvocato), alla «carnalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del diritto» (Grossi 2018), ma capace di coglierne prospettive ed insegnamenti che</hi><hi rend="CharOverride-1"> non sono riducibili ad una informe casistica.</hi></p></div><div><head><hi>3. Studiare il</hi><hi> modo di insegnare il diritto</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un tratto caratteristico della personalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Del Punta è la generosità, manifestata senza ‘fronzoli’ ché</hi><hi rend="CharOverride-1"> non era persona di smancerie: nel coinvolgerlo in progetti dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> valore non solo culturale e scientifico, ma anche civile, non</hi><hi rend="CharOverride-1"> c’era bisogno di insistere. L’ho sperimentato ben quattro</hi><hi rend="CharOverride-1"> volte (Del Punta 2005; Del Punta 2007a; Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2007b; Del Punta 2017c) nel chiedere di contribuire ad </hi><hi rend="CharOverride-1">iniziative legate da un progetto unitario, l’impegno per una </hi><hi rend="CharOverride-1">«Scienza della formazione giuridica» (Roselli 2012) intesa come la sede privilegiata per riflettere sulle metamorfosi degli ordinamenti giuridici </hi><hi rend="CharOverride-1">contemporanei, quando ci si pone il problema delle molteplici professionalità </hi><hi rend="CharOverride-1">necessarie al funzionamento di ordinamenti giuridici sempre più complessi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da </hi><hi rend="CharOverride-1">giuslavorista è pienamente consapevole della necessità di ripensare la formazione </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridica per far fronte alle esigenze della «società della conoscenza» «</hi><hi rend="CharOverride-1">nell’epoca del mercato del lavoro della società globale» (Del Punta 2005, 143</hi><hi rend="CharOverride-1">) e ne trae conseguenze teoretiche e di sistema, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">in forza dell’insegnamento di Paolo Grossi. Scrive, infatti, «Il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto è il risultato di una miscela complessa e sempre </hi><hi rend="CharOverride-1">originale, nella quale si infiltrano conoscenze tecniche, culturali, quotidiane, opinioni </hi><hi rend="CharOverride-1">politiche, posizioni etiche, emozioni» e ne deduce la necessità di «</hi><hi rend="CharOverride-1">Aiutare lo studente a distinguere fra le </hi><hi rend="italic">parole del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">ed i loro diversi statuti di validità, nonché a sviluppare le attitudini che gli</hi><hi rend="CharOverride-1"> consentiranno di stare dentro quel gigantesco circuito retorico nel quale</hi><hi rend="CharOverride-1"> si sviluppano i processi di applicazione del diritto, dovrebbe essere</hi><hi rend="CharOverride-1">, a mio avviso, l’obiettivo ultimo di un insegnamento moderno</hi><hi rend="CharOverride-1"> […]» (Del Punta 2005, 147-48, suo il corsivo).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta diventa centrale la questione dell’elaborazione di un metodo</hi><hi rend="CharOverride-1"> adeguato alle sfide della contemporaneità: «le sfide che si pongono</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla formazione giuridica sono null’altro che il riflesso delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> sfide che impegnano, oggi, il diritto, o più precisamente la</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">conoscenza giuridica</hi><hi rend="CharOverride-1">.» (Del Punta, 2007b, 150, suo il corsivo).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’inquieto giurista intravede come l’accentuazione odierna delle difficoltà di </hi><hi rend="italic">fare diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> favorisca spesso non la consapevolezza della </hi><hi rend="CharOverride-1">complessità delle società contemporanee, ma un eclettismo mistificatorio, un contrabbandare </hi><hi rend="CharOverride-1">per diritto convinzioni pre-definite. Forse per questo se ne </hi><hi rend="CharOverride-1">esce, a conclusione di un intervento, con l’affermazione che </hi><hi rend="CharOverride-1">tra i compiti della formazione giuridica vi sia quello di </hi><hi rend="CharOverride-1">far comprendere «che è il diritto a dover ruotare attorno </hi><hi rend="CharOverride-1">al mondo e non viceversa» (Del Punta 2007a, 94), che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il diritto non è un dover essere avulso dalla realt</hi><hi rend="CharOverride-1">à.</hi></p></div><div><head><hi>4. Scrivere un Manuale di diritto: un modo per esprimere la propria concezione di </hi><hi>diritto</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Uno storico del diritto (Treggiari 2000), in un bel </hi><hi rend="CharOverride-1">saggio, ha ricostruito come nella cultura giuridica del mondo di </hi><hi rend="CharOverride-1">lingua e cultura tedesca dell’Ottocento, quando veniva pubblicato un </hi><hi rend="CharOverride-1">manuale da un autorevole studioso, si apriva nelle riviste giuridiche </hi><hi rend="CharOverride-1">un acceso dibattito, perché era considerato come il ‘manifesto’ di </hi><hi rend="CharOverride-1">una Scuola di pensiero. Il prodotto della piena maturità scientifica </hi><hi rend="CharOverride-1">di un Maestro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di questa consapevolezza si è persa memoria, </hi><hi rend="CharOverride-1">complice la sottovalutazione per lungo tempo che l’attività di </hi><hi rend="CharOverride-1">formazione giuridica non è solo una trasposizione di nozioni giuridiche </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso tecniche didattiche, ma un momento di riflessione sulla dimensione </hi><hi rend="CharOverride-1">giuridica: un domandarsi cosa serva a chi deve far funzionare </hi><hi rend="CharOverride-1">un ordinamento giuridico rappresenta un momento centrale della riflessione giuridica </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Riccardo Del Punta si è cimentato nell’impresa faticosissima di </hi><hi rend="CharOverride-1">scrivere e di aggiornare un Manuale della propria disciplina, giunto </hi><hi rend="CharOverride-1">nel 2022 alla XIV edizione (qui citato nella XIII: Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta, 2021, di circa 850 pagine, la XV edizione è stata pubblicata postuma: Del Punta 2023b).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sin dalla «Introduzione» si </hi><hi rend="CharOverride-1">intuiscono le convinzioni profondissime del giurista, che investono la propria ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">visione del mondo’: gli enunciati normativi sono solo una parte </hi><hi rend="CharOverride-1">di ciò che ritiene essere il diritto, che investe la </hi><hi rend="CharOverride-1">relazione tra questo e «la vita», «metodo e filosofia», il </hi><hi rend="CharOverride-1">«testo e la cosa», il «linguaggio», la complessità nella individuazione della «ratio», l’elemento fondamentale dell’interpretazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’ «applicazione del diritto», il problema che attiene alla «verit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del diritto» (Del Punta 2021, 1-20).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il corso inizia così </hi><hi rend="CharOverride-1">rivolgendosi agli studenti in modo problematico, li invita ad una </hi><hi rend="CharOverride-1">vigilanza critica sulle nozioni che vanno ad apprendere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ed è </hi><hi rend="CharOverride-1">l’operazione che prosegue con i primi capitoli della «Sessione </hi><hi rend="CharOverride-1">prima», in cui muove da quelli che definisce «i dintorni» </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro, per passare poi a ricostruire l’«</hi><hi rend="CharOverride-1">evoluzione storica» della materia» e dedicare un capitolo alla relazione tra «</hi><hi rend="CharOverride-1">Diritto del lavoro e scienze sociali» che considera (lo dice </hi><hi rend="CharOverride-1">espressamente, Del Punta 2017c, 148) un fiore all’occhiello del</hi><hi rend="CharOverride-1"> proprio Manuale. «Temi generali» che sono collocati nella stessa sessione</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle «fonti», ad evocare quella che chiama la prospettiva «bifocale</hi><hi rend="CharOverride-1">» del diritto: la necessità di combinare e far vivere logiche altrimenti divaricanti: la forza dei fatti </hi><hi rend="CharOverride-1">e l’esigenza di ordinarli attraverso il diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non mi </hi><hi rend="CharOverride-1">addentro sui temi affrontati dal Manuale, non avendone le competenze, </hi><hi rend="CharOverride-1">limitandomi a coglierne, da costituzionalista, l’opportunità di poterlo utilizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">come un ‘balcone’ da cui affacciarsi per osservare le «sfide» (</hi><hi rend="CharOverride-1">termine che ricorre nella riflessione scientifica di Del Punta) che </hi><hi rend="CharOverride-1">la società e quindi il diritto debbono affrontare.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non prima </hi><hi rend="CharOverride-1">di una considerazione preliminare, il ‘balcone’ è rappresentato non da </hi><hi rend="CharOverride-1">un saggio o una monografia indirizzata alla comunità scientifica, ma </hi><hi rend="CharOverride-1">da un Manuale pensato per giuristi ed operatori del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">in formazione e di questo genere porta le stimmate: la </hi><hi rend="CharOverride-1">comprensione degli istituti, delle categorie, dei principi giuridici vanno ‘accompagnati’, </hi><hi rend="CharOverride-1">vanno ricostruiti in modo da poter essere compresi compenetrandosi nelle </hi><hi rend="CharOverride-1">difficoltà (conoscitive e concettuali) di chi se ne deve avvalere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al tempo stesso, a differenza di un «Corso» o di «Lezioni», il Manuale è anche strumento</hi><hi rend="CharOverride-1"> di consultazione (da qui coerentemente i continui aggiornamenti).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta svolge entrambe le funzioni mantenendo intatta la trasmissibilità della</hi><hi rend="CharOverride-1"> problematicità del diritto del lavoro (e del diritto </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1">): l’esposizione rifugge dalle semplificazioni: l’utilizzo di un linguaggio</hi><hi rend="CharOverride-1"> limpido, chiaro, è in funzione di trasmettere la controversa complessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à delle soluzioni giuridiche.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se un filo conduttore nel Manuale prevale su tutti gli altri è l’impegno </hi><hi rend="CharOverride-1">scientifico (che si coglie essere anche appassionatamente civile) alla trasparenza </hi><hi rend="CharOverride-1">dei processi di strutturazione del diritto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questioni, problemi, ambiti, tessuti </hi><hi rend="CharOverride-1">normativi, sono affrontati più e più volte, per coglierne le </hi><hi rend="CharOverride-1">diverse prospettive: così, ad esempio, la contrattazione collettiva viene affrontata </hi><hi rend="CharOverride-1">prima come espressione di un diritto sindacale prodotto dall’autonomia </hi><hi rend="CharOverride-1">delle parti sociali, poi in quanto produttrice di una fonte </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentale nel diritto del lavoro (</hi><hi rend="CharOverride-1">appunto</hi><hi rend="CharOverride-1">, il contratto collettivo di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro), poi nel contribuire a delineare il rapporto di lavoro (</hi><hi rend="CharOverride-1">non solo sul versante retributivo), fino a far emergere problematiche </hi><hi rend="CharOverride-1">che si pongono in relazione a lavori non tradizionalmente standardizzati </hi><hi rend="CharOverride-1">ed i nuovi (ed i vecchi problemi che si manifestano </hi><hi rend="CharOverride-1">in modo nuovo) che derivano dal mutamento dei modelli organizzativi </hi><hi rend="CharOverride-1">aziendali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il diritto del lavoro è condannato (ma è la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua ‘beatitudine’ scientifica) a ‘rincorrere’ risposte a domande che non </hi><hi rend="CharOverride-1">derivano da istanze astratte ma dal magma economico e sociale. </hi><hi rend="CharOverride-1">È stato così quando il processo di industrializzazione con la nascita dei sindacati di massa ha posto la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di configurare un, sino allora impensabile, contratto di lavoro collettivo </hi><hi rend="CharOverride-1">capace di recepire l’evento rivoluzionario della nascita di tali </hi><hi rend="CharOverride-1">formazioni sociali (ed è stato uno sforzo che ha impegnato </hi><hi rend="CharOverride-1">la dottrina giuridica tardo ottocentesca/inizi Novecento per tanti anni </hi><hi rend="CharOverride-1">e che ha dovuto porsi preliminarmente il tema/problema di </hi><hi rend="CharOverride-1">pensare un contratto di lavoro individuale diverso dallo «schema romano </hi><hi rend="CharOverride-1">della locazione d’opere» che poneva al centro la </hi><hi rend="italic">res</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">e non la persona: Grossi 2000, 59 e </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></div><div><head><hi>5. </hi><hi rend="italic">Il Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile</hi><hi>, quasi un lascito scientifico testamentario</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">2020. Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> condivide la necessità, con altri due illustri giuslavoristi, Bruno Caruso</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Tiziano Treu, di reagire alle sfide epocali che investono</hi><hi rend="CharOverride-1"> il mondo del lavoro con una dichiarazione di non-resa</hi><hi rend="CharOverride-1"> al peso altrimenti insopportabile dei problemi e delle inadeguatezze delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> culture giuridiche (e politiche).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il </hi><hi rend="italic">Manifesto per un diritto del</hi><hi rend="italic"> lavoro sostenibile </hi><hi rend="CharOverride-1">(Caruso, Del Punta, Treu 2020) </hi><hi rend="CharOverride-1">sembra per Del Punta, che morirà appena due anni dopo </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua redazione, rappresentare l’urgenza premonitrice di dover dichiarare </hi><hi rend="CharOverride-1">ancora una volta convinzioni profonde, prospettare soluzioni «sostenibili» ai problemi </hi><hi rend="CharOverride-1">del mondo del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Colpisce quell’aggettivo, «sostenibile», riferito al </hi><hi rend="CharOverride-1">«diritto del lavoro»: basta leggere il </hi><hi rend="italic">Manifesto</hi><hi rend="CharOverride-1"> per comprenderne il significato: è riferito ad un diritto capace di </hi><hi rend="italic">sostenere</hi><hi rend="CharOverride-1"> le esigenze del mondo del lavoro in società attraversate </hi><hi rend="CharOverride-1">da metamorfosi dei loro fondamentali con una intensità ed una </hi><hi rend="CharOverride-1">rapidità senza eguali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Viene da pensare che una parte della </hi><hi rend="CharOverride-1">cultura giuslavoristica (e politica) possa invece avere interpretato quel sintagma </hi><hi rend="CharOverride-1">«diritto del lavoro sostenibile» come l’invito ad accettare una concezione limitante («sostenibile») dei diritti, mentre </hi><hi rend="CharOverride-1">esprime l’esigenza, per salvaguardare «i valori del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro», di fare i conti con le sfide della complessità, </hi><hi rend="CharOverride-1">della necessità di elaborare analisi-strategie-categorie-istituti giuridici-aperture </hi><hi rend="CharOverride-1">metodologiche per promuoverli concretamente «nell’impressionante sequenza di trasformazioni e </hi><hi rend="italic">shock</hi><hi rend="CharOverride-1"> che si sono succeduti soprattutto a partire dagli anni 2000».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> e Treu enumerano puntigliosamente tali dinamiche: «la crescente trasformazione degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> apparati produttivi in senso post-fordista; la globalizzazione “vera”, quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> cinese […], con quanto ne è seguito in termini di destrutturazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle catene del valore e della distribuzione e di spiazzamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> di interi settori economici nei paesi avanzati; la crisi finanziaria</hi><hi rend="CharOverride-1">, e poi drammaticamente recessiva, del 2008 e seguenti; in Italia</hi><hi rend="CharOverride-1"> e in altri paesi europei, la crisi del debito sovrano</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 2011; salti tecnologici a ripetizione, fino a entrare nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">terra incognita</hi><hi rend="CharOverride-1"> della rivoluzione digitale; l’aggravarsi del </hi><hi rend="italic">global warming</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la debolezza, in specie dall’avvento della Presidenza Trump, delle politiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> adottate per contrastarlo; […] la pandemia» (Caruso, Del Punta,</hi><hi rend="CharOverride-1"> Treu, 2020, 7-8, degli Autori il corsivo</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sono sfide che vanno affrontate, e «molte delle categorie utilizzate</hi><hi rend="CharOverride-1"> finora dal diritto del lavoro non sono più adatte a</hi><hi rend="CharOverride-1"> interpretare le nuove realtà del lavoro e delle imprese e</hi><hi rend="CharOverride-1"> tanto meno le innovazioni che si prefigurano nel mondo digitale</hi><hi rend="CharOverride-1">, globale e post-pandemico» (Caruso, Del Punta, Treu</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2020, 3): è l’invito a confrontarsi con la ‘carnalità</hi><hi rend="CharOverride-1">’ dei problemi anziché rincorrere una «palingenesi etico-spirituale» (Caruso, Del Punta, Treu 2020, 1).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro si tratta di «cambiare o declinare» e si </hi><hi rend="CharOverride-1">può cambiare rendendo </hi><hi rend="italic">possibile</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche nei contesti più difficili i «</hi><hi rend="CharOverride-1">valori del diritto del lavoro», ma per farlo occorre relazionarsi con le sfide del </hi><hi rend="CharOverride-1">presente e non con feticci ideologici. Da qui la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di affrontare «il rapporto con l’economia», «le trasformazioni del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro e l’affanno delle fattispecie», le «interconnessioni tra rapporto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro, mercato del lavoro </hi><hi rend="italic">e welfare</hi><hi rend="CharOverride-1">» e con l’«</hi><hi rend="CharOverride-1">ambiente», le «sfide demografiche», il dover fare i conti con una dimensione del lavoro che non è più circoscritta </hi><hi rend="CharOverride-1">alla territorialità nazionale. Ed ancora, la necessità di costruire nel </hi><hi rend="CharOverride-1">mondo del lavoro «</hi><hi rend="italic">flexicurity</hi><hi rend="CharOverride-1">: interna ed esterna all’impresa», un </hi><hi rend="CharOverride-1">«</hi><hi rend="italic">welfare </hi><hi rend="CharOverride-1">universale» costruito a partire dalle metamorfosi dell’organizzazione del lavoro; l’esigenza di «rivitalizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">soggetti e azioni collettive» e quindi «contrattazione e partecipazione», riformare </hi><hi rend="CharOverride-1">le amministrazioni pubbliche (Caruso, Del Punta, Treu 2020, </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il loro approccio dichiarato «è che i valori tradizionali </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro non necessitino di uno stravolgimento, bensì </hi><hi rend="CharOverride-1">di un adattamento e di una modernizzazione che li rendano più adeguati alle condizioni e ai bisogni del</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo che stiamo attraversando. Preservare cambiando: era questo, del resto</hi><hi rend="CharOverride-1">, l’approccio culturale, oltre che metodologico, di padri fondatori del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro, nonché di riformisti di razza, quali Gino</hi><hi rend="CharOverride-1"> Giugno e Otto Kahn-Freund.» (Caruso, Del Punta,</hi><hi rend="CharOverride-1"> Treu 2020, 9).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo stesso, a me pare, di Marco</hi><hi rend="CharOverride-1"> Biagi e Massimo D’Antona.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un’eredità, quella di Riccardo Del Punta, destinata a durare nel tempo, come dimostra il proseguimento della riflessione “oltre il manifesto” che continua ad accomunare i tre studiosi anche dopo la Sua scomparsa (Caruso, Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">†</hi><hi rend="CharOverride-1"> (1957-2022), Treu, 2023).</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Beck, U. </hi><hi rend="CharOverride-1">2017. </hi><hi rend="italic">La metamorfosi del mondo</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bari-Roma: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso B.</hi><hi rend="CharOverride-1">, Del Punta, R., Treu, T. 2020, </hi><hi rend="italic">Manifesto per un diritto del </hi><hi rend="italic">lavoro sostenibile</hi><hi rend="CharOverride-1">. Catania, Firenze, Roma, Centre for the Study of </hi><hi rend="CharOverride-1">European Labour Law «Massimo D’Antona» (consultabile on-line).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caruso, B., Del Punta, R. e Tiziano Treu. 2023. </hi><hi rend="italic">Manifesto. Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo “oltre” il manifesto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Catania, Firenze, Roma, Centre for the Study of European Labour Law «Massimo D’Antona» (consultabile on-line).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 1990. “Lavoro in prova” voce, in </hi><hi rend="italic">Enc. Giur. Treccani</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. 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