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        <title type="main" level="a">Lavoro autonomo, parasubordinato e su piattaforma alla prova della privacy</title>
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            <forename>Giuseppe</forename>
            <surname>Sigillò Massara</surname>
            <placeName type="affiliation">Link Campus Universty of Rome, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.65</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay examines the legislative evolution regarding remote monitoring of workers in Italy, with particular attention to the protection of self-employed workers and those operating on digital platforms. The laws from 1970, amended in 2015, are inadequate in extending protections beyond subordinate employment. The GDPR, which also applies to self-employed workers, ensures the protection of personal data, but the extension of provisions on remote monitoring remains problematic. There is a need for legislative integration, both through specific regulations on surveillance technologies and through the adoption of ethical codes aimed at regulating data processing, ensuring transparency and clear limits.</p>
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            <item>Privacy</item>
            <item>data protection</item>
            <item>non-standard workers</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.65<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.65" /></p>
      <div><head>Lavoro autonomo, parasubordinato e su piattaforma alla prova della privacy</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Giuseppe Sigillò Massara</hi></p><div><head><hi>1. L’evoluzione normativa della disciplina in</hi><hi> materia di privacy</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nell’ordinamento giuridico italiano il tema della</hi><hi rend="CharOverride-1"> protezione dei dati personali è stato oggetto di regolamentazione organica</hi><hi rend="CharOverride-1"> da poco più di un ventennio, non rinvenendosi prima di</hi><hi rend="CharOverride-1"> allora alcuna disciplina specifica in materia di privacy, eccezion fatta</hi><hi rend="CharOverride-1"> per alcuni singoli frammenti legislativi – pur di grande rilievo, come</hi><hi rend="CharOverride-1"> si vedrà – che erano stati disposti sul tema</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-068">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sebbene </hi><hi rend="CharOverride-1">la disciplina organica in materia di privacy sia piuttosto recente, </hi><hi rend="CharOverride-1">dal primo intervento normativo, quale la Legge n. 675 del </hi><hi rend="CharOverride-1">31 dicembre 1996, al Codice Privacy (d.lgs. n. 196 </hi><hi rend="CharOverride-1">del 30 giugno 2003, così come poi modificato per effetto </hi><hi rend="CharOverride-1">del d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) attualmente </hi><hi rend="CharOverride-1">in vigore, molteplici sono stati gli interventi di riforma che </hi><hi rend="CharOverride-1">si sono succeduti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ad onor del vero, questa tendenziale instabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">della disciplina in materia di protezione dei dati personali non </hi><hi rend="CharOverride-1">stupisce affatto. È ben noto, infatti, che il tema del </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto alla privacy ha avuto, sin dalla sua origine, una </hi><hi rend="CharOverride-1">stretta interconnessione col progresso tecnologico, il cui incedere ha contribuito </hi><hi rend="CharOverride-1">nel corso del tempo all’insorgere di una serie di </hi><hi rend="CharOverride-1">fattori idonei a mettere a rischio la tutela del diritto </hi><hi rend="italic">de quo</hi><hi rend="CharOverride-1">, per il superamento dei quali è stato necessario </hi><hi rend="CharOverride-1">ricercare forme di tutela sempre più nuove e all’avanguardia</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-067">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ed infatti, il repentino susseguirsi di interventi in materia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> privacy non costituisce «un’anomalia» del legislatore italiano, ma si</hi><hi rend="CharOverride-1"> tratta di una tendenza presente a livello internazionale. Peraltro, occorre</hi><hi rend="CharOverride-1"> evidenziarlo sin da subito, ad eccezione dei primi «frammenti legislativi</hi><hi rend="CharOverride-1">» di cui si diceva pocanzi, le modifiche nella disciplina sono per lo più state disposte in attuazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di norme di carattere internazionale ed europeo a cui l’</hi><hi rend="CharOverride-1">Italia, al pari degli altri Stati aderenti, ha dovuto adeguarsi. </hi><hi rend="CharOverride-1">Ciò si è verificato con la citata Legge del 1996, </hi><hi rend="CharOverride-1">la cui promulgazione era avvenuta sia in attuazione della Convenzione </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 108/1981 (ratificata in Italia con Legge n. 98 </hi><hi rend="CharOverride-1">del 21 febbraio 1989) che della Direttiva Comunitaria 95/46/</hi><hi rend="CharOverride-1">CE, per consentire all’Italia di non rimanere esclusa dagli </hi><hi rend="CharOverride-1">accordi di Schengen, per i quali era necessaria la sussistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di un impianto normativo interno in materia di protezione dei </hi><hi rend="CharOverride-1">dati personali (Missorici, 1996, 67; Arena, 1995, 512). Lo stesso </hi><hi rend="CharOverride-1">è avvenuto anche con il processo di emanazione del Codice </hi><hi rend="CharOverride-1">Privacy prima, che è stato adottato per favorire il recepimento </hi><hi rend="CharOverride-1">della direttiva 2002/58/CE in materia di comunicazioni elettroniche, </hi><hi rend="CharOverride-1">e con il d. lgs. n. 101/2018 poi, la </hi><hi rend="CharOverride-1">cui stesura si è resa necessaria al fine di adeguare </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ordinamento interno all’approvazione, sul versante europeo, del Regolamento </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 679/2016, meglio noto come GDPR o </hi><hi rend="italic">General Data </hi><hi rend="italic">Protection Regulation.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il susseguirsi di discipline, europee e di conseguenza </hi><hi rend="CharOverride-1">italiane, diverse e via via più raffinate, come si diceva, </hi><hi rend="CharOverride-1">è facilmente spiegabile ove si abbia alla mente la crescente accelerazione che il progresso tecnologico ha subito negli ultimi (quantomeno</hi><hi rend="CharOverride-1">) trent’anni. E, difatti, se è vero che l’esigenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> di tutelare la sfera di riservatezza personale ha iniziato a</hi><hi rend="CharOverride-1"> manifestarsi già sul finire del 1800, è altrettanto vero che</hi><hi rend="CharOverride-1"> gli strumenti e le tecnologie attuali consentono un’invasione decisamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> più profonda e incisiva, oltre che vasta e generalizzata, nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> sfera personale dell’individuo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Così, la forte interconnessione tra riservatezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> e tecnologia era evidente già dal «</hi><hi rend="italic">right to privacy»</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">di Warren e Brandeis (Warren, Brandeis, 1890, 193), da cui emerge chiaramente come la nascita del </hi><hi rend="CharOverride-1">c.d. diritto alla protezione dei dati personali (Scagliarini, 2013) </hi><hi rend="CharOverride-1">sia stata una risposta ai rischi che il forte sviluppo </hi><hi rend="CharOverride-1">delle potenzialità dell’informatica e l’avvento delle prime banche </hi><hi rend="CharOverride-1">dati avevano generato in punto di tutela della riservatezza di </hi><hi rend="CharOverride-1">ciascun individuo (Scagliarini, 2019). È evidente, peraltro, come l’esigenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutela diventi particolarmente impellente in ambito lavoristico, laddove da </hi><hi rend="CharOverride-1">un lato il potere di controllo rappresenta una prerogativa imprescindibile </hi><hi rend="CharOverride-1">del datore di lavoro – tanto da assurgere a indice di </hi><hi rend="CharOverride-1">subordinazione nella maggioranza degli ordinamenti europei – il quale ha accesso </hi><hi rend="CharOverride-1">a una gran quantità di dati, anche sensibili, dei dipendenti; </hi><hi rend="CharOverride-1">d’altro lato vi è l’esigenza di evitare che </hi><hi rend="CharOverride-1">l’individuo venga a trovarsi in una condizione di rischio </hi><hi rend="CharOverride-1">specifico, illimitato e particolarmente grave proprio in ragione dello svolgimento </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’attività lavorativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale rischio, peraltro, risulta via via più </hi><hi rend="CharOverride-1">presente man mano che avanzano le capacità informatiche. Non è </hi><hi rend="CharOverride-1">più un mistero, oramai, che, grazie al diffondersi dell’</hi><hi rend="italic">internet </hi><hi rend="italic">of things</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-066">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, dell’intelligenza artificiale, del </hi><hi rend="italic">cloud computing</hi><hi rend="CharOverride-1"> e quant</hi><hi rend="CharOverride-1">’altro caratterizza la Rivoluzione Digitale attualmente in essere, vengono a</hi><hi rend="CharOverride-1"> crearsi dei veri e propri archivi elettronici contenenti un’enorme</hi><hi rend="CharOverride-1"> quantità di informazioni sulle caratteristiche, propensioni, opinioni e attività dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> singoli, tanto da aver dato luogo ad un vero e</hi><hi rend="CharOverride-1"> proprio mercato, quello dei </hi><hi rend="italic">Big Data</hi><hi rend="CharOverride-1">, che si è sin</hi><hi rend="CharOverride-1"> da subito posizionato in cima alla classifica per rilevanza econom</hi><hi rend="CharOverride-1">ica e socio-politica. La crescente diffusione di informazioni personali, con conseguente rischio per la riservatezza individuale, rappresenta un fenomeno</hi><hi rend="CharOverride-1"> che coinvolge l’intera società contemporanea e che in quanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale è oggetto di regolamentazione </hi><hi rend="italic">generale</hi><hi rend="CharOverride-1"> (non a caso, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> Regolamento europeo attualmente in vigore assume il nome di </hi><hi rend="italic">General</hi><hi rend="italic"> Data Protection</hi><hi rend="CharOverride-1">). È di tutta evidenza, tuttavia, come la Rivoluzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> Digitale stia invadendo sensibilmente il sistema economico-produttivo, l’impresa</hi><hi rend="CharOverride-1"> e, con essi il mercato del lavoro (Sigillò Massara, 2020</hi><hi rend="CharOverride-1">, 65).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si è, così, iniziato a parlare di fabbriche intelligenti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-065">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, di </hi><hi rend="italic">industry 4.0 </hi><hi rend="CharOverride-1">(Brollo, 2019, 468; Corazza2018, 1071; Greco – A. Mantelero, 2018, </hi><hi rend="CharOverride-1">876; Maio</hi><hi rend="CharOverride-1" >, 2018, 1414)</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di </hi><hi rend="italic">management-byalgorithms</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-064">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> per </hi><hi rend="CharOverride-1">riferirsi a quelle realtà imprenditoriali che mirano all’affermazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">un processo organizzativo interamente (o quasi) automatizzato, basato sullo scambio </hi><hi rend="CharOverride-1">di </hi><hi rend="italic">input </hi><hi rend="CharOverride-1">e </hi><hi rend="italic">output</hi><hi rend="CharOverride-1"> digitali e su un’interazione inter-</hi><hi rend="CharOverride-1">umana sempre mediata da una macchina</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-063">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Senza giungere a ta</hi><hi rend="CharOverride-1">li, pur presenti e in crescita, manifestazioni estreme, la digitalizzazione coinvolge anche le</hi><hi rend="CharOverride-1"> imprese più «tradizionali», comunque costrette a munirsi di una copiosa</hi><hi rend="CharOverride-1"> strumentazione informatica, senza la quale si troverebbero irrimediabilmente escluse dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> mercato: banalmente, è inimmaginabile che una società sia priva di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un indirizzo e-mail; al contempo, il possesso di un</hi><hi rend="CharOverride-1"> indirizzo di posta elettronica certificata è requisito necessario per ottenere</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’iscrizione nel Registro delle Imprese.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ebbene, ognuno di tali</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">software</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">hardware</hi><hi rend="CharOverride-1">, per poter operare, raccoglie un flusso continuo</hi><hi rend="CharOverride-1"> e ininterrotto di dati, che rimangono poi nella disponibilità dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’imprenditore, il quale potrebbe astrattamente utilizzarli per i fini pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù disparati. Al di là del classico utilizzo disciplinare, pure oggetto di forti perplessità e ampi dibattiti, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’analisi e interpretazione, anche incrociata, di tali dati può essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> utilizzata per disegnare strategie di </hi><hi rend="italic">business</hi><hi rend="CharOverride-1"> più avanzate, sia da</hi><hi rend="CharOverride-1"> un punto di vista «esterno», ossia con riferimento al rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> con la clientela, sia da un punto di vista «interno</hi><hi rend="CharOverride-1">», ossia nell’organizzazione interna del lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si parla, in particolare, di sistemi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Electronic Performance Monitoring</hi><hi rend="CharOverride-1"> (EPM) che, attraverso operazioni di «email monitoring</hi><hi rend="CharOverride-1">, phone tapping, tracking computer content and usage times, video monitoring</hi><hi rend="CharOverride-1"> and GPS tracking» (</hi><hi rend="CharOverride-1" >Akhtar, Moore, Upchurch, 2018)</hi><hi rend="CharOverride-1">, consentono di </hi><hi rend="CharOverride-1">raccogliere dati di diverse tipologie (</hi><hi rend="CharOverride-1" >Manokha, 2017) </hi><hi rend="CharOverride-1">in merito all’</hi><hi rend="CharOverride-1">agire dei dipendenti. Nelle imprese più tecnologicamente avanzate, poi, possono </hi><hi rend="CharOverride-1">aggiungersi i dati raccolti attraverso i c.d. </hi><hi rend="italic">sociometric badges</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">o </hi><hi rend="italic">wereables</hi><hi rend="CharOverride-1">, strumenti indossati dai dipendenti nello svolgimento della prestazione, che consentono non solo di registrarne i movimenti</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche di analizzare l’atteggiamento del lavoratore nei confronti</hi><hi rend="CharOverride-1"> della clientela e dei colleghi, ad esempio attraverso l’incorporazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di microfoni che, pur non registrando il contenuto delle conversazioni</hi><hi rend="CharOverride-1">, tiene nota dei toni utilizzati (</hi><hi rend="CharOverride-1" >Fischbach, Gloor, Lassenius, Olguin, Sandy</hi><hi rend="CharOverride-1" > Pentland, Putzke, Schoder, 2009)</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I dati raccolti, sia per </hi><hi rend="CharOverride-1">il tramite di EPM che per il tramite di eventuali </hi><hi rend="italic">wereables</hi><hi rend="CharOverride-1">, possono poi essere rielaborati attraverso forme di </hi><hi rend="italic">People Analytics </hi><hi rend="italic">Practices</hi><hi rend="CharOverride-1"> preliminari all’adozione di scelte organizzative aziendali (</hi><hi rend="CharOverride-1" >Bodie, Cherry, </hi><hi rend="CharOverride-1" >McCormick, Tang, 2016</hi><hi rend="CharOverride-1">). E, difatti, la </hi><hi rend="italic">data analysis</hi><hi rend="CharOverride-1"> consente all’</hi><hi rend="CharOverride-1">impresa da un lato di venire a conoscenza delle preferenze </hi><hi rend="CharOverride-1">della propria clientela sì da predirne (e indirizzarne) i </hi><hi rend="italic">trends </hi><hi rend="CharOverride-1">futuri; d’altro</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">lato consente di realizzare sistemi di </hi><hi rend="italic">data driven management</hi><hi rend="CharOverride-1">, indirizzati</hi><hi rend="CharOverride-1"> a organizzare, dirigere ed ottimizzare le risorse umane grazie ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> un’analisi delle informazioni collettate (Ingrao, 2019</hi><hi rend="CharOverride-1" >, De Stefano, 2019</hi><hi rend="CharOverride-1" >)</hi><hi rend="CharOverride-1">. In questo modo, l’organizzazione produttiva aziendale viene praticamente </hi><hi rend="CharOverride-1">gestita da algoritmi, che sostituiscono il dipartimento HR – non a </hi><hi rend="CharOverride-1">caso si parla di </hi><hi rend="italic">management-byalgorithm</hi><hi rend="CharOverride-1"> – e, sulla base dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">esperienza passata e delle proiezioni per il breve termine, organizzano </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoro dei dipendenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Orbene, se la gestione delle risorse </hi><hi rend="CharOverride-1">umane mediata dall’intelligenza artificiale ha dei notevoli vantaggi in </hi><hi rend="CharOverride-1">termini di efficienza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-062">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e di sicurezza sul lavoro – pur con</hi><hi rend="CharOverride-1"> le complessità di un sistema binario e, in quanto tale</hi><hi rend="CharOverride-1">, inevitabilmente rigido, applicato all’organizzazione di lavoratori persone fisiche e</hi><hi rend="CharOverride-1">, in quanto tali, con esigenze e qualità in continuo mutamento</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-061">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – la stessa comporta a tutta evidenza un rafforzamento dell’esigenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutela delle persone coinvolte.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altre parole, non può </hi><hi rend="CharOverride-1">tacersi l’esigenza di promuovere i nuovi lidi cui approda </hi><hi rend="CharOverride-1">l’impresa </hi><hi rend="italic">smart</hi><hi rend="CharOverride-1">, né possono celarsi i vantaggi che anche </hi><hi rend="CharOverride-1">i lavoratori possono trarne (si pensi alle nuove possibilità di </hi><hi rend="CharOverride-1">conciliazione vita-lavoro, ma anche ai benefici in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">tutela della salute e sicurezza, </hi><hi rend="italic">mobbing</hi><hi rend="CharOverride-1"> o molestie, dei lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1">monitorizzati come sopra descritto). Occorre evitare, tuttavia, che l’implementazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di sistemi di </hi><hi rend="italic">management-byalgorithms</hi><hi rend="CharOverride-1">, di </hi><hi rend="italic">people analitics practices</hi><hi rend="CharOverride-1">, di </hi><hi rend="italic">eletric performance monitoring</hi><hi rend="CharOverride-1"> e così via, attribuisca al datore di lavoro un</hi><hi rend="CharOverride-1"> accesso illimitato e incontrollato alle informazioni personali, anche sensibili, dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> dipendenti; occorre evitare che questi ultimi si trovino ad operare</hi><hi rend="CharOverride-1"> in un contesto lavorativo costantemente controllato e, dunque, altamente sfavorevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> e mortificante.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di tali esigenze hanno tentato di occuparsi i</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislatori italiano ed europeo con l’approvazione del Regolamento GDPR</hi><hi rend="CharOverride-1"> e del d. lgs. 101/2018 di modifica del Codice</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Privacy. Sono, tuttavia, molteplici i nodo nevralgici a permanere</hi><hi rend="CharOverride-1"> in uno stato di penombra, di incertezza giuridica e, quindi</hi><hi rend="CharOverride-1">, di (almeno potenziale) sotto-protezione degli interessati. Nelle pagine a</hi><hi rend="CharOverride-1"> seguire si tenterà di analizzare alcuni di tali nodi, attinenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’universo lavorativo estraneo alla subordinazione: la tutela della riservatezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori autonomi </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di coloro che, pur</hi><hi rend="CharOverride-1"> non rientrando nella nozione di subordinazione, risultano inseriti (in maniera</hi><hi rend="CharOverride-1"> più o meno incisiva) nell’organizzazione produttiva del committente, ossia</hi><hi rend="CharOverride-1"> i lavoratori para-subordinati e i lavoratori su piattaforma.</hi></p></div><div><head><hi>2</hi><hi>. Il lungo processo di adeguamento al Regolamento GDPR</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio in</hi><hi rend="CharOverride-1"> considerazione delle peculiarità tipiche del trattamento dei dati personali all</hi><hi rend="CharOverride-1">’interno del contesto lavorativo, il legislatore italiano ha individuato gi</hi><hi rend="CharOverride-1">à da tempo la necessità di assoggettare il datore di lavoro ad un regime </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1">. A </hi><hi rend="CharOverride-1">ben vedere e come verrà meglio approfondito </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">, è proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">con riferimento alla tutela della riservatezza dei lavoratori subordinati che </hi><hi rend="CharOverride-1">già ad inizio degli anni ’70 sono stati adottati i </hi><hi rend="CharOverride-1">primi provvedimenti normativi italiani in materia – pionieristici anche rispetto alla </hi><hi rend="CharOverride-1">prima regolamentazione europea – costituiti dagli art. 4, 5 e 8 </hi><hi rend="CharOverride-1">dello Statuto dei Lavoratori, rispettivamente destinati a disciplinare i limiti </hi><hi rend="CharOverride-1">al ricorso ai controlli a distanza e agli accertamenti sanitari, </hi><hi rend="CharOverride-1">nonché ad imporre un generale divieto di indagini circa le </hi><hi rend="CharOverride-1">opinioni e caratteristiche personali dei dipendenti estranee alla loro professionalità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Già l’adozione di queste, pur specifiche, disposizioni ha contribuito in modo non indifferente alla realizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di quel processo di emancipazione della persona, nella sua componente</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuale e collettiva, attraverso il lavoro tracciato dai primi quattro</hi><hi rend="CharOverride-1"> articoli della Carta Costituzionale, di cui pure si avrà modo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di parlare più ampliamente nei paragrafi a seguire. Ciò che</hi><hi rend="CharOverride-1"> sin da ora si intende sottolineare è come l’adozione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dello Statuto dei lavoratori e, con esso, di una prima</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina indirizzata alla tutela della sfera di riservatezza individuale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> singolo, ha sin da subito avuto positivi riscontri non solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal punto di vista dell’individuo coinvolto, ma anche dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> punto di vista della collettività cui egli apparteneva. Come è</hi><hi rend="CharOverride-1"> stato acutamente osservato, attraverso le disposizioni in esame «si attribu</hi><hi rend="CharOverride-1">ì una tutela forte ad alcuni aspetti della vita privata per realizzare in realtà</hi><hi rend="CharOverride-1"> una protezione della sfera pubblica. Il divieto di controlli a</hi><hi rend="CharOverride-1"> distanza, di impropri accertamenti sanitari […] non serviva a tener nascosto</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualcosa. Al contrario, venne di fatto rafforzata la libertà di</hi><hi rend="CharOverride-1"> agire nella sfera pubblica. […]. Ecco il paradosso: grazie allo statuto</hi><hi rend="CharOverride-1">, io ottenevo anche il pieno diritto di andare regolarmente nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> sezione del mio partito, di fare attività sindacale, di essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> malato, di frequentare la chiesa o la sinagoga, di lasciare</hi><hi rend="CharOverride-1"> mia moglie e scappare con un’altra donna, senza che</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo si traducesse in un elemento di discriminazione. Cioè: guadagnavo</hi><hi rend="CharOverride-1"> il pieno diritto di non nascondere le mie scelte di</hi><hi rend="CharOverride-1"> vita […]. Non per niente l’articolo 8 dello Statuto dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> Lavoratori diventò il cavallo di battaglia per tutti coloro che</hi><hi rend="CharOverride-1"> cominciarono a impegnarsi per conquistare un nuovo diritto collettivo, quello</hi><hi rend="CharOverride-1"> appunto alla privacy, che perdeva così ogni connotato di privilegio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una borghesissima ma ormai lontana età dell’oro» (Rodot</hi><hi rend="CharOverride-1">à 2005).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco, dunque, la ragione per cui le disposizioni in </hi><hi rend="CharOverride-1">esame continuano a costituire il fulcro della protezione della riservatezza </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori, nonostante l’adozione delle diverse discipline organiche di </hi><hi rend="CharOverride-1">regolamentazione della privacy di cui si è detto in apertura. </hi><hi rend="CharOverride-1">Peraltro, le peculiari esigenze connesse alla materia </hi><hi rend="italic">de qua</hi><hi rend="CharOverride-1">, hanno </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto sì che la necessità di dettare una disciplina </hi><hi rend="italic">ad </hi><hi rend="italic">hoc</hi><hi rend="CharOverride-1"> per i contesti lavorativi sia rimasta una costante anche </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’adozione – questa volta dietro la spinta promotrice del </hi><hi rend="CharOverride-1">legislatore europeo – della prima disciplina organica in materia di trattamento </hi><hi rend="CharOverride-1">dati personali e con la promulgazione del Codice della Privacy </hi><hi rend="CharOverride-1">che, già nella sua versione originaria, disponeva la necessità di </hi><hi rend="CharOverride-1">predisporre un reticolato protettivo specifico a tutela dei dati personali </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori, per quanto attraverso un rinvio a strumenti di </hi><hi rend="italic">soft law </hi><hi rend="CharOverride-1">che avrebbero dovuto essere adottati dall’Autorità Garante.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo senso, più nello specifico, si muove anche il Regolamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> GDPR, che costituisce il fulcro dell’attuale disciplina in materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di privacy e che, pure, rappresenta un atto normativo atipico</hi><hi rend="CharOverride-1"> rispetto al </hi><hi rend="italic">genus</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui appartiene. Ed infatti, anziché disciplinare in</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo esaustivo la materia, pone in più parti un rinvio</hi><hi rend="CharOverride-1"> esplicito al diritto degli Stati membri per facoltizzare deroghe o</hi><hi rend="CharOverride-1"> integrazioni alle sue stesse previsioni (Zuddas 2019), talvolta direttamente esortando</hi><hi rend="CharOverride-1"> i legislatori nazionali alla regolamentazione di alcuni specifici aspetti della</hi><hi rend="CharOverride-1"> materia che maggiormente risentono delle specificità dei singoli ordinamenti interni</hi><hi rend="CharOverride-1">, tra cui, inutile dirlo, l’ambito lavoristico</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-060">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">Nulla quaestio </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla scelta di rinviare, per la disciplina di dettaglio, alle normative interne degli Stati Membri, operazione che risulta </hi><hi rend="CharOverride-1">in qualche modo necessitato dall’impianto complessivo dell’Unione – tale </hi><hi rend="CharOverride-1">per cui le Istituzioni europee possono legiferare esclusivamente entro i </hi><hi rend="CharOverride-1">confini delle competenze attribuitegli dai trattati – che mal si concilia </hi><hi rend="CharOverride-1">con la natura «trasversale» della tutela della privacy. Più difficile </hi><hi rend="CharOverride-1">risulta comprendere la ragione per cui il legislatore europeo del </hi><hi rend="CharOverride-1">2016 abbia inteso sostituire la precedente direttiva, atto normativo che </hi><hi rend="CharOverride-1">si caratterizza proprio per la necessità di un’attuazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">specificazione a livello nazionale, con un regolamento, che, diversamente, dovrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">contenere una disciplina completa ed esaustiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ad ogni buon conto, </hi><hi rend="CharOverride-1">ciascuno Stato membro ha provveduto all’adeguamento della propria legislazione </hi><hi rend="CharOverride-1">interna</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-059">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, in modo tale che le stesse potessero porsi in</hi><hi rend="CharOverride-1"> linea con il </hi><hi rend="italic">fil rouge</hi><hi rend="CharOverride-1"> della normativa europea, allorché la</hi><hi rend="CharOverride-1"> stessa fosse divenuta applicabile (Ragone, 2017). Sul punto, in via</hi><hi rend="CharOverride-1"> del tutto incidentale, deve tra l’altro farsi presente che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il differimento di oltre due anni dell’entrata in vigore</hi><hi rend="CharOverride-1"> del GDPR trova la sua ragion d’essere nella necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di lasciare agli Stati membri il tempo necessario affinché potessero adeguare la propria</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa interna in modo tale da renderla coerente con la</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina UE (Scagliarini, 2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche lo Stato italiano ha adeguato</hi><hi rend="CharOverride-1"> la propria legislazione in materia di privacy agli orientamenti provenienti</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’Europa, avviando con la Legge di delegazione europea – Legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 163 del 25 ottobre 2017 – un vero e proprio</hi><hi rend="CharOverride-1"> procedimento per l’adeguamento dell’ordinamento interno al recepimento del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Regolamento UE in materia</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-058">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel dettaglio, l’art. 13 </hi><hi rend="CharOverride-1">della Legge di delegazione europea contemplava una delega per il </hi><hi rend="CharOverride-1">Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per </hi><hi rend="CharOverride-1">l’adeguamento dell’ordinamento interno al GDPR nel rispetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">cinque specifici criteri direttivi, in aggiunta a quelli generali previsti </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla Legge n. 234/2012, nella specificazione dei quali, si </hi><hi rend="CharOverride-1">circoscriveva notevolmente l’oggetto della delega, che non era più </hi><hi rend="CharOverride-1">costituito dall’adozione di una disciplina di adeguamento, ma dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">necessità di emanare una vera e propria novella del Codice </hi><hi rend="CharOverride-1">Privacy allora vigente, la cui sopravvivenza costituiva un vincolo insormontabile </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’esercizio della delega stessa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Scopo della delega divenne </hi><hi rend="CharOverride-1">innanzitutto quello di abrogare le norme del Codice allora vigente </hi><hi rend="CharOverride-1">che fossero incompatibili col nuovo Regolamento UE; previsione questa, di </hi><hi rend="CharOverride-1">notevole utilità pratica se si pensa al fatto che, già </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla base dei tradizionali canoni di risoluzione dei conflitti tra fonti interne e</hi><hi rend="CharOverride-1"> fonti UE, la prevalenza viene accordata a queste ultime sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> base del principio del primato del diritto dell’Unione (ferma</hi><hi rend="CharOverride-1"> restando la possibilità di invocare la c.d. </hi><hi rend="italic">teoria dei</hi><hi rend="italic"> controlimiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno</hi><hi rend="CharOverride-1">), ragion per cui la diretta ed esplicita espunzione di questa</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’ordinamento non può che essere letta in modo favorevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’ottica di una migliore qualità e comprensibilità della legislazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-057">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In secondo luogo, al legislatore delegato fu affidato il </hi><hi rend="CharOverride-1">compito di modificare le norme del Codice non direttamente applicabili, </hi><hi rend="CharOverride-1">nonché di coordinare le vigenti norme con quelle UE, sì </hi><hi rend="CharOverride-1">da creare un </hi><hi rend="italic">corpus</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativo unitario e coerente</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-056">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, venne attribuita al </hi><hi rend="CharOverride-1">legislatore delegato la facoltà di delegificare alcuni ambiti della materia, </hi><hi rend="CharOverride-1">riservando all’Autorità Garante la facoltà di regolamentarli, mentre al </hi><hi rend="CharOverride-1">Governo fu affidato il compito di intervenire in modo puntuale </hi><hi rend="CharOverride-1">sull’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per rivedere le norme </hi><hi rend="CharOverride-1">incriminatrici sulla base del mutato contesto normativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sulla scorta della </hi><hi rend="CharOverride-1">delega e dei criteri ora menzionati, il Governo nominava per </hi><hi rend="CharOverride-1">redigere il testo del decreto delegato una Commissione di esperti </hi><hi rend="CharOverride-1">alla fine dell’anno 2017, che concludeva i propri lavori </hi><hi rend="CharOverride-1">a marzo dell’anno successivo, quando appunto veniva adottato con </hi><hi rend="CharOverride-1">delibera preliminare lo schema del decreto, che veniva poi trasmesso </hi><hi rend="CharOverride-1">secondo le previsioni della legge delega sia al Garante Privacy </hi><hi rend="CharOverride-1">che alle Commissioni parlamentari, ai fini dell’emissione del parere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Emesso parere favorevole, il 4 settembre 2018 il testo del </hi><hi rend="CharOverride-1">decreto veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrava finalmente in </hi><hi rend="CharOverride-1">vigore, trascorso l’ultimo periodo di </hi><hi rend="italic">vacatio</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale decreto, in </hi><hi rend="CharOverride-1">ragione della portata delle modifiche in esso contenute, ha avuto </hi><hi rend="CharOverride-1">un significativo impatto sul Codice Privacy allora vigente – d.lgs. </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 196/2003 – che ha subito quasi una totale abrogazione </hi><hi rend="CharOverride-1">a seguito dell’entrata in vigore del testo del 2018.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel dettaglio, pur volendo tralasciare le modifiche apportate alle disposizioni mantenute in vigore, deve</hi><hi rend="CharOverride-1"> sin da subito farsi presente come il decreto legislativo n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 101/2018, abbia abrogato ben 109 disposizioni codicistiche, in aggiunta</hi><hi rend="CharOverride-1"> a quelle già eliminate con l’approvazione del d.lgs</hi><hi rend="CharOverride-1">. n. 51/2018</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-055">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale operazione può dirsi solo in </hi><hi rend="CharOverride-1">parte compensata dall’aggiunta di 26 articoli, posta l’inevitabile </hi><hi rend="CharOverride-1">sussistenza di grossi vuoti normativi tra le disposizioni residue, vuoti </hi><hi rend="CharOverride-1">che si concentrano specialmente nella seconda parte del </hi><hi rend="italic">corpus</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativo </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui trattasi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò trova spiegazione nel fatto che mentre </hi><hi rend="CharOverride-1">la prima parte, disciplinando il trattamento dei dati in generale, </hi><hi rend="CharOverride-1">si sovrappone alla normativa UE, la seconda parte è destinata </hi><hi rend="CharOverride-1">a specifici trattamenti, spesso in ambiti strettamente legati ad aspetti </hi><hi rend="CharOverride-1">specifici della normativa interna, come il diritto del lavoro, il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto amministrativo o il diritto penale, per i quali lo </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso GDPR rinvia naturalmente al Legislatore interno (Scagliarini, 2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come </hi><hi rend="CharOverride-1">si accennava, peraltro, il tentativo di evitare eccessive sovrapposizioni tra </hi><hi rend="CharOverride-1">la legislazione a tutela della privacy e la disciplina lavoristica, </hi><hi rend="CharOverride-1">con lo specifico intento di lasciare intatte le previsioni in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia contenute nello Statuto dei lavoratori, peraltro, era riscontrabile anche </hi><hi rend="CharOverride-1">nella precedente versione del Codice (Del Conte, 2007). Si tratta, </hi><hi rend="CharOverride-1">peraltro, di una scelta pienamente coerente con le due diverse </hi><hi rend="italic">rationes</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle due discipline. E, difatti, se entrambe «tendono alla tutela della dignità della persona, è anche vero</hi><hi rend="CharOverride-1"> che le stesse prendono a riferimento profili e ambiti non</hi><hi rend="CharOverride-1"> coincidenti: la disposizione lavoristica protegge la persona da forme di</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo ritenute «odiose»; quella generale protegge la «riservatezza», l’«identit</hi><hi rend="CharOverride-1">à personale» e i «dati personali»» (Fabozzi, 2020; Proia, 2016).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale circostanza, inevitabilmente, ha inciso in maniera netta anche sulla</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecnica legislativa impiegata nelle due parti del Codice, in quanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> la prima parte (quella generale) è pienamente incentrata sulla modifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> del testo previgente, a differenza della seconda parte (quella contenente</hi><hi rend="CharOverride-1"> la regolamentazione di materie specifiche, tra cui il diritto del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro), che invece si pone maggiormente in linea con le</hi><hi rend="CharOverride-1"> disposizioni codicistiche precedenti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ragione del forte stravolgimento che la</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa in esame ha subito nel corso di un arco</hi><hi rend="CharOverride-1"> temporale piuttosto breve, carattere preminente assume l’art. 22 del</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. n. 101/2018 che prevede una serie di</hi><hi rend="CharOverride-1"> disposizioni finali e di coordinamento per razionalizzare la disciplina, fortemente</hi><hi rend="CharOverride-1"> alterata a seguito delle varie e inorganiche modifiche susseguitesi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Innanzitutto</hi><hi rend="CharOverride-1">, va ricordata la norma di cui al primo comma dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 22 che dispone l’adozione di un’interpretazione delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> norme del decreto e in generale del diritto interno </hi><hi rend="italic">in</hi><hi rend="italic"> subiecta materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> in senso conforme al GDPR. Trattasi di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> clausola già diffusa nel nostro ordinamento in contesti normativi che</hi><hi rend="CharOverride-1"> regolano ambiti caratterizzati da un forte legame col diritto unionale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-054">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, tali da porsi in un rapporto di forte strumentalità con</hi><hi rend="CharOverride-1"> esso</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-053">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal modo, il Legislatore pare andare oltre </hi><hi rend="CharOverride-1">la fissazione di un mero criterio ermeneutico (quale quello di </hi><hi rend="CharOverride-1">interpretazione conforme) che, peraltro, sarebbe comunque destinato ad operare, dal </hi><hi rend="CharOverride-1">momento in cui anche la mera applicazione del diritto interno </hi><hi rend="CharOverride-1">deve essere finalizzata all’attuazione di quello sovranazionale per il </hi><hi rend="CharOverride-1">conseguimento degli obiettivi da esso previsti, cosicché, anche alla luce </hi><hi rend="CharOverride-1">delle novità del GDPR, gli adempimenti mantenuti dalla normativa previgente </hi><hi rend="CharOverride-1">possano assumere, attraverso questa sorta di interpretazione teleologica, un significato </hi><hi rend="CharOverride-1">differente (Belisario, 2018, 10).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La stessa </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> regola inoltre i </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimenti normativi al Codice previsti nella legislazione vigente, in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">la regola è che, laddove le norme richiamate siano state </hi><hi rend="CharOverride-1">abrogate, il rinvio vada riferito alle norme del GDPR corrispondenti </hi><hi rend="CharOverride-1">ed a quelle del Codice come modificato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ancora, una disposizione </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1"> è poi prevista per i trattamenti svolti per l’esecuzione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un compito di interesse pubblico che comporti un elevato rischio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-052">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, i quali possono proseguire, nelle more dei provvedimenti generali </hi><hi rend="CharOverride-1">del Garante previsti dal nuovo art. 2-</hi><hi rend="italic">quinquiesdecies</hi><hi rend="CharOverride-1">, se disciplinati </hi><hi rend="CharOverride-1">con legge, regolamento o atto amministrativo generale ovvero se hanno </hi><hi rend="CharOverride-1">costituito oggetto di verifica o autorizzazione da parte del Garante </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Fermo quanto detto, un’evidente prova del mutato quadro </hi><hi rend="CharOverride-1">normativo la si evince facilmente dal fatto che, alla luce </hi><hi rend="CharOverride-1">del Regolamento e a differenza di quanto accadeva in precedenza (</hi><hi rend="CharOverride-1">nel periodo di vigenza del Codice), lo svolgimento di compiti </hi><hi rend="CharOverride-1">di interesse pubblico può essere un elemento idoneo a giustificare </hi><hi rend="CharOverride-1">il trattamento dei dati da parte del titolare (a prescindere </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla natura pubblica o privata di questi), dal momento in </hi><hi rend="CharOverride-1">cui la norma transitoria contenuta nel comma 9 dell’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">22 specifica che, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, </hi><hi rend="CharOverride-1">le norme di legge devono intendersi riferite anche a «soggetti </hi><hi rend="CharOverride-1">privati che trattano i dati per i medesimi motivi». Tale </hi><hi rend="CharOverride-1">assunto pare peraltro coerente con la previsione costituzionale di cui </hi><hi rend="CharOverride-1">all’art. 118, comma 4, Cost. che, nel disciplinare il </hi><hi rend="CharOverride-1">principio di sussidiarietà orizzontale, prevede espressamente che anche soggetti privati </hi><hi rend="CharOverride-1">possano svolgere funzioni di pubblico interesse, di modo che anche </hi><hi rend="CharOverride-1">per essi la legge che disciplini una tale ipotesi possa </hi><hi rend="CharOverride-1">offrire una valida base giuridica per il trattamento dei dati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da ultimo, merita di essere citata la previsione finale per cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> per i primi otto mesi dell’entrata in vigore del</hi><hi rend="CharOverride-1"> decreto il Garante veniva invitato a tenere conto, nell’applicazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle sanzioni, «della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-051">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Trattasi di una previsione con cui il Legislatore ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> inteso venire incontro alle richieste di alcuni soggetti, e che</hi><hi rend="CharOverride-1"> tuttavia ha destato parecchie perplessità, in quanto, indirizzando l’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> della discrezionalità attribuita al Garante ai sensi del Regolamento nell</hi><hi rend="CharOverride-1">’applicazione delle sanzioni, determina un’impropria ingerenza nell’attività dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’Autorità indipendente, cui è </hi><hi rend="italic">ipso jure</hi><hi rend="CharOverride-1"> attribuito il potere di</hi><hi rend="CharOverride-1"> graduare le proprie sanzioni anche limitandosi alle misure correttive laddo</hi><hi rend="CharOverride-1">ve ve ne sia la necessità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-050">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il breve </hi><hi rend="italic">excursus</hi><hi rend="CharOverride-1"> di carattere storico-normativo che</hi><hi rend="CharOverride-1"> precede è stato necessario per delineare un quadro generale dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’evoluzione della disciplina in materia di privacy e per comprendere</hi><hi rend="CharOverride-1"> il rapporto di genere a specie intercorrente tra la tutela</hi><hi rend="CharOverride-1"> della riservatezza </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la tutela della riservatezza inserita</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel contesto del lavoro dipendente, in cui, ad una astrattamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> sconfinata possibilità di «appropriazione» di dati da parte del datore</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro si contrappone l’esigenza di tutelare in maniera</hi><hi rend="CharOverride-1"> specifica gli individui coinvolti nel processo produttivo e che, proprio</hi><hi rend="CharOverride-1"> tramite il lavoro, dovrebbero non solo ottenere un mezzo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sostentamento materiale, ma anche estrinsecare e sviluppare la propria personalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à. Un ulteriore approfondimento su quest’ultimo punto, dunque, diventa premessa indispensabile per la successiva analisi</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle tutele applicabili nell’alveo del lavoro autonomo, parasubordinato e</hi><hi rend="CharOverride-1"> su piattaforma.</hi></p></div><div><head><hi>3. Le norme deontologiche per il trattamento dei</hi><hi> dati nei rapporti di lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il diffondersi delle nuove tecnologie</hi><hi rend="CharOverride-1"> comporta variazioni nei rapporti di lavoro che hanno dei risvolti</hi><hi rend="CharOverride-1"> non indifferenti anche in punto di qualificazione dei rapporti, portando</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad un’accelerazione nel processo di avvicinamento tra le tradizionali</hi><hi rend="CharOverride-1"> categorie giuslavoristiche di autonomia e subordinazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È stato premesso come</hi><hi rend="CharOverride-1"> la nascita e lo sviluppo, così come il continuo aggiornamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> della disciplina concernente la protezione dei dati personali sia, da</hi><hi rend="CharOverride-1"> sempre, stata influenzata dall’incedere del progresso tecnologico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale forte</hi><hi rend="CharOverride-1"> interconnessione tra diritto alla privacy e tecnologia ha influito notevolmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche nella sfera della protezione dei dati personali nell’ambito</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei rapporti di lavoro, dal momento in cui il notevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> sviluppo delle tecnologie informatiche, specialmente negli ultimi decenni, ha fortemente</hi><hi rend="CharOverride-1"> acuito l’esigenza di bilanciare il diritto dell’azienda alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> salvaguardia del patrimonio e dell’efficiente organizzazione aziendale con i</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti e le libertà fondamentali propri di ciascun lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-049">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che si dedichi allo svolgimento della propria attività lavorativa, a </hi><hi rend="CharOverride-1">prescindere dal tipo e dalla natura di rapporto in essere.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È dunque evidente come, rispetto a qualche decennio fa, la situazione sia completamente mutata. L’avvento di Internet</hi><hi rend="CharOverride-1">, il sempre più frequente impiego del web, lo sviluppo dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> servizi di posta elettronica, hanno incentivato il ricorso alle tecnologie</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia nelle relazioni private che in quelle professionali, alterando l</hi><hi rend="CharOverride-1">’equilibrio nella tradizionale scissione tra momenti di vita e momenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-048">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. A tali situazioni, comuni a qualunque realtà </hi><hi rend="CharOverride-1">lavorativa, anche più tradizionale, si aggiungono poi quelle elative alle </hi><hi rend="CharOverride-1">imprese </hi><hi rend="italic">smart</hi><hi rend="CharOverride-1"> di cui già si è fatto cenna in </hi><hi rend="CharOverride-1">apertura, che proprio sulla raccolta e analisi di dati – anche </hi><hi rend="CharOverride-1">strettamente personali, come il tono della voce o il battito </hi><hi rend="CharOverride-1">cardiaco per risalire all’atteggiamento del lavoratore nei confronti di </hi><hi rend="CharOverride-1">clienti e colleghi – basano i propri sistemi di gestione delle </hi><hi rend="CharOverride-1">risorse umane facendo ricorso all’intelligenza artificiale e all’applicazione </hi><hi rend="CharOverride-1">degli algoritmi nell’individuazione di un percorso produttivo sempre più </hi><hi rend="CharOverride-1">efficiente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È, dunque, indubbio che lo sviluppo dell’ecosistema digitale, in cui abbiamo visto si sviluppano sia le </hi><hi rend="CharOverride-1">relazioni personali che quelle lavorative, ha reso il «controllo dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">informazione […] una componente essenziale del rapporto di lavoro, e ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">a prescindere dalla sua qualificazione giuridica» (Costantini, 2018, 553).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="CharOverride-1">ragione di tali mutamenti, è partita dall’Europa la necessità </hi><hi rend="CharOverride-1">di regolamentare la disciplina della privacy nell’ambito dei rapporti </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tanto è avvenuto in maniera organica con il </hi><hi rend="CharOverride-1">Regolamento GDPR, a mezzo del quale, come si è visto, </hi><hi rend="CharOverride-1">è stata introdotta la possibilità in capo agli Stati membri di dettare norme di legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> o di contratto collettivo </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1">, per delineare una disciplina</hi><hi rend="CharOverride-1"> sistematica a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in</hi><hi rend="CharOverride-1"> materia di privacy di tutti coloro che svolgono attività lavorative</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nello specifico, sul tema, l’art. 88 del GDPR precisa</hi><hi rend="CharOverride-1"> che: «Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati</hi><hi rend="CharOverride-1"> personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parit</hi><hi rend="CharOverride-1">à e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza </hi><hi rend="CharOverride-1">sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o </hi><hi rend="CharOverride-1">del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, </hi><hi rend="CharOverride-1">individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con una considerazione generale, può affermarsi che l’approccio del </hi><hi rend="CharOverride-1">Regolamento GDPR risulta di gran lunga meno burocratico-paternalistico rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">alla disciplina precedente, a favore di un’impostazione basata sul </hi><hi rend="CharOverride-1">principio della responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati (principio </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’</hi><hi rend="italic">accountability</hi><hi rend="CharOverride-1">). Si preferisce, in altre parole, sostituire i precedenti </hi><hi rend="CharOverride-1">obblighi specifici e univalenti con l’onere di adottare misure </hi><hi rend="CharOverride-1">«adeguate e proporzionate», con onere della prova a proprio carico, in </hi><hi rend="CharOverride-1">modo da consentire auna maggiore adattabilità alle esigenze concrete tipiche </hi><hi rend="CharOverride-1">del caso specifico. Ebbene, un ragionamento simile vale anche con </hi><hi rend="CharOverride-1">riferimento alle deleghe agli Stati Membri che, nell’esercitare la </hi><hi rend="CharOverride-1">peculiare competenza specificativa delle varie discipline oggetto di rinvio, sono </hi><hi rend="CharOverride-1">chiamati ad operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi </hi><hi rend="CharOverride-1">oggetto di protezione, tra la libera circolazione dei dati da </hi><hi rend="CharOverride-1">un lato e il diritto alla riservatezza dall’altro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Orbene, </hi><hi rend="CharOverride-1">se negli indirizzi generali contenuti nell’art. 1 del Regolamento </hi><hi rend="CharOverride-1">tale bilanciamento pare propendere a favore della prima, senza ovviamente </hi><hi rend="CharOverride-1">giungere mai alla lesione totale dei secondi; dall’art. 88 </hi><hi rend="CharOverride-1">sopra riportato si evince una diversa pesatura quando i dati </hi><hi rend="CharOverride-1">vengono trattati in ambiente lavorativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In quest’ultimo caso, difatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">la disciplina nazionale deve essere specificamente rivolta ad «assicurare la </hi><hi rend="CharOverride-1">protezione dei diritti e delle libertà» dei lavoratori, mentre la «</hi><hi rend="CharOverride-1">protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente» </hi><hi rend="CharOverride-1">viene menzionata solo quale finalità che può legittimare il trattamento stesso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è un caso, quindi, che </hi><hi rend="CharOverride-1">nel secondo paragrafo dell’art. 88 GDPR viene espressa la </hi><hi rend="CharOverride-1">necessità che le misure «appropriate e specifiche»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-047">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> del datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro siano volte a garantire la «salvaguardia della dignità </hi><hi rend="CharOverride-1">umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza</hi><hi rend="CharOverride-1"> del trattamento, il trasferimento di dati personali nell’ambito di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che</hi><hi rend="CharOverride-1"> svolge un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul posto di lavoro».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella bilancia utilizzata in ambito lavorativo</hi><hi rend="CharOverride-1">, in altre parole, il peso maggiore viene ad essere riconosciuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> al singolo, il quale non deve essere posto in condizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di particolare vulnerabilità per il solo fatto di svolgere la</hi><hi rend="CharOverride-1"> propria attività lavorativa (Stizia, 208, 2). Tale pesatura (anticipata, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la verità, dalle specifiche disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1">) risulta coerente con l’assetto costituzionale italiano, che, seppure garantisce</hi><hi rend="CharOverride-1"> una tutela rafforzata alla libera iniziativa economica di cui all</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 41, individua nel «lavoro» il fondamento della Repubblica Democratica</hi><hi rend="CharOverride-1"> (art. 1) tutelato in «tutte le sue forme e applicazioni</hi><hi rend="CharOverride-1">» (art. 35), nonché il volano attraverso il quale muoversi lungo il percorso </hi><hi rend="CharOverride-1">di emancipazione della persona, intesa nella sua componente sia individuale </hi><hi rend="CharOverride-1">che collettiva, disegnato dai primi quattro articoli della carta Costituzionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ottemperanza alle disposizioni dettate a livello europeo, il Legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">nazionale ha adeguato la normativa interna, riformando l’allora vigente </hi><hi rend="CharOverride-1">Codice Privacy e ha sostituito, a mezzo dell’articolo 9, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 1, lett. a) d.lgs. n. 101/2018, la </hi><hi rend="CharOverride-1">precedente rubrica del Titolo VIII, del d.lgs. n. 196/</hi><hi rend="CharOverride-1">2003 con la seguente: «Trattamenti nell’ambito del rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La modifica appena menzionata, per quanto apparentemente banale, assume </hi><hi rend="CharOverride-1">fondamentale rilevanza, in quanto attribuisce agli interpreti e, più in </hi><hi rend="CharOverride-1">generale, agli operatori del diritto la facoltà di delineare tempestivamente </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ambito applicativo delle disposizioni di suddetto titolo, quale appunto </hi><hi rend="CharOverride-1">quello concernente le relazioni di lavoro, che insieme alle altre </hi><hi rend="CharOverride-1">del Codice compongono il testo legislativo dedicato alla protezione delle </hi><hi rend="CharOverride-1">persone fisiche riguardo al «trattamento dei dati personali» ed alla </hi><hi rend="CharOverride-1">«libera circolazione dei dati»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-046">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò posto, prima di procedere con la disamina della disciplina </hi><hi rend="italic">de qua</hi><hi rend="CharOverride-1">, è </hi><hi rend="CharOverride-1">bene premettere che la portata degli interventi di modifica di </hi><hi rend="CharOverride-1">cui all’art. 9, d.lgs. n. 101/2018, evidenzia </hi><hi rend="CharOverride-1">tanto la volontà del legislatore delegato di plasmare le disposizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">del previgente testo del Codice Privacy nell’ottica del Regolamento </hi><hi rend="CharOverride-1">GDPR, quanto l’impegno costante nell’adeguare la disciplina in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia di protezione dei dati personali sia all’evoluzione che </hi><hi rend="CharOverride-1">i rapporti di lavoro hanno subito in ragione dell’incedere </hi><hi rend="CharOverride-1">del progresso tecnologico che del riformato dettato normativo interno. È </hi><hi rend="CharOverride-1">dunque di tutta evidenza la ragione per cui il Legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">abbia voluto dar prova del suo attivismo, includendo nella novella </hi><hi rend="CharOverride-1">un rinvio esplicito alle norme poste dallo Statuo dei Lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1">a tutela della privacy del lavoratore, sia in caso di </hi><hi rend="CharOverride-1">utilizzo dei c.d. strumenti di controllo (Scagliarini, 2019) che </hi><hi rend="CharOverride-1">con riferimento al divieto di indagini sulle loro opinioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più </hi><hi rend="CharOverride-1">nello specifico, alla materia </hi><hi rend="italic">de qua</hi><hi rend="CharOverride-1"> vengono dedicati ben sei articoli, più</hi><hi rend="CharOverride-1"> la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 171, che presidia</hi><hi rend="CharOverride-1"> dall’alto alla tenuta complessiva del sistema, quale chiara manifestazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della funzione di prevenzione generale del diritto penale, che dovrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> disincentivare il perpetrarsi di illeciti (Biritteri, 2021).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La prima disposizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> in materia si rinviene nell’art. 111 del Codice, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> quale costituisce, insieme con l’articolo 111-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">, il nocciolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> duro della disciplina di tutela della riservatezza nell’ambito di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una relazione di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come anticipato, con l’art. 9</hi><hi rend="CharOverride-1">, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 101/2018, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> Legislatore ha operato una importante riforma in materia, sostituendo il</hi><hi rend="CharOverride-1"> summenzionato articolo 111 del Codice Privacy che, alla luce della</hi><hi rend="CharOverride-1"> novella, così dispone: «Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2-</hi><hi rend="italic">quater</hi><hi rend="CharOverride-1">, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalit</hi><hi rend="CharOverride-1">à per le informazioni da rendere all’interessato».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pur mantenendo un rinvio alla regolamentazione amministrativa del Garante, a differenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di quanto era stato disposto dalla precedente normativa frutto della </hi><hi rend="CharOverride-1">Direttiva 95/46/CE, la disposizione novellata si riferisce oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">alle «regole deontologiche» e non più ai «codici di deontologia </hi><hi rend="CharOverride-1">e di buona condotta», la cui elaborazione era stata incoraggiata </hi><hi rend="CharOverride-1">dagli Stati membri e dalla Commissione Europea allo scopo di </hi><hi rend="CharOverride-1">applicare correttamente le disposizioni nazionali di attuazione del dettato europeo (</hi><hi rend="CharOverride-1">Preteroti, 2007, 1443).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In più, dalla lettura della norma così </hi><hi rend="CharOverride-1">come riformata, emerge come il Legislatore abbia riservato all’Autorità Garante un</hi><hi rend="CharOverride-1"> vero e proprio potere di impulso al fine di verificare</hi><hi rend="CharOverride-1"> la conformità delle disposizioni deontologiche alle norme vigenti «anche attraverso</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’esame di osservazioni di soggetti interessati»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-045">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, favorendone la</hi><hi rend="CharOverride-1"> diffusione ed il rispetto, dal momento in cui quest’ultimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> «costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del</hi><hi rend="CharOverride-1"> trattamento dei dati personali»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-044">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Fermo quanto detto, deve per</hi><hi rend="CharOverride-1">ò precisarsi che fin tanto che non vengano attuate le regole</hi><hi rend="CharOverride-1"> deontologiche e le misure di garanzia indicate, continueranno a produrre</hi><hi rend="CharOverride-1"> effetti le prescrizioni contenute nelle già adottate autorizzazioni generali del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Garante relative alle situazioni di trattamento inerenti ai rapporti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-043">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il legislatore nazionale, infatti, ha attribuito al Garante </hi><hi rend="CharOverride-1">il compito di individuare le disposizioni che si pongono in </hi><hi rend="CharOverride-1">posizione di incompatibilità con il Regolamento Europeo e con il </hi><hi rend="CharOverride-1">suddetto decreto legislativo e, di conseguenza, il compito di provvedere </hi><hi rend="CharOverride-1">al loro aggiornamento ove necessario in caso di contrasto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per </hi><hi rend="CharOverride-1">ciò che invece concerne le autorizzazioni generali del Garante stesso </hi><hi rend="CharOverride-1">ritenute incompatibili, è previsto che queste cessino di produrre effetti </hi><hi rend="CharOverride-1">a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del </hi><hi rend="CharOverride-1">provvedimento di carattere generale dell’Autorità Garante adottato all’esito </hi><hi rend="CharOverride-1">della consultazione pubblica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’art. 111, peraltro, deve essere letto </hi><hi rend="CharOverride-1">in combinazione con gli artt. 4 e 8 dello Statuto </hi><hi rend="CharOverride-1">dei Lavoratori e con l’art. 10 del d. lgs. </hi><hi rend="CharOverride-1">217/2003. Ed infatti, l’art. 113 del Codice, rubricato «</hi><hi rend="CharOverride-1">raccolta dati di pertinenza» fa espresso rinvio agli art. 8 S.L. e 10 d. lgs. 2016/2003</hi><hi rend="CharOverride-1">, confermandone la validità. Si tratta di due norme che prevedono</hi><hi rend="CharOverride-1"> il divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini</hi><hi rend="CharOverride-1">, sia in fase di assunzione che nel corso del rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, in merito ad alcune informazioni sensibili sui prestatori</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro e, in via generale, su fatti non rilevanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-042">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Seguendo la stessa tecnica normativa, il successivo art. 114, rubricato «</hi><hi rend="CharOverride-1">Garanzie in materia di controllo a distanza» rinvia, confermandone la </hi><hi rend="CharOverride-1">validità, all’art. 4 S.L.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-041">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, mentre l’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">115 rinvia al Garante per la definizione di una tutela </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1"> rafforzata a favore dei lavoratori domestici, i tele-lavoratori (richiamo dal gusto un po’ </hi><hi rend="italic">retrò</hi><hi rend="CharOverride-1">) e i lavoratori agili, la cui sfera di riservatezza individuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> viene posta in particolare pericolo in ragione delle particolari modalità</hi><hi rend="CharOverride-1"> di esecuzione della prestazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Accogliendo favorevolmente il suggerimento dell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 88 del Regolamento europeo, peraltro, il legislatore italiano non si</hi><hi rend="CharOverride-1"> limita ad apprestare una tutela dei dati personali dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1"> già assunti, ma si spinge, al successivo art. 111-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">, a disciplinare un aspetto preliminare.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disposizione, difatti, concerne il</hi><hi rend="CharOverride-1"> delicato tema, pure strettamente connesso a quello del diritto alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> privacy nell’ambito dei rapporti di lavoro, sebbene antecedente alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> sua formazione, delle informazioni che le aziende o le agenzie</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il lavoro sono chiamate a rendere in caso di</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricezione dei </hi><hi rend="italic">curricula</hi><hi rend="CharOverride-1"> trasmessi dai soggetti interessati ad instaurare un</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto di lavoro (Degoli, 2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel dettaglio, la disposizione in</hi><hi rend="CharOverride-1"> esame così recita: «Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei </hi><hi rend="CharOverride-1">casi di ricezione dei </hi><hi rend="italic">curricula</hi><hi rend="CharOverride-1"> spontaneamente trasmessi dagli interessati al </hi><hi rend="CharOverride-1">fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite </hi><hi rend="CharOverride-1">al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del </hi><hi rend="italic">curriculum</hi><hi rend="CharOverride-1"> medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo </hi><hi rend="CharOverride-1">6, par. 1, lett. b), del Regolamento, il consenso al </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento dei dati personali presenti nei </hi><hi rend="italic">curricula</hi><hi rend="CharOverride-1"> non è dovuto»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-040">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa norma, il Legislatore affronta la questione dell’informativa che deve essere resa nei confronti dell’interessato</hi><hi rend="CharOverride-1"> in occasione del trattamento dei dati personali inseriti nel </hi><hi rend="italic">curriculum</hi><hi rend="italic"> vitae</hi><hi rend="CharOverride-1">, quale strumento utilizzato per presentare la propria candidatura e</hi><hi rend="CharOverride-1"> quindi in un momento antecedente alla nascita del rapporto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro (ancora soltanto eventuale).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Assorbendo le varie indicazioni che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’Autorità Garante nel corso degli anni è stata chiamata a</hi><hi rend="CharOverride-1"> fornire sul tema</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-039">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, il Legislatore delegato ha stabilito che </hi><hi rend="CharOverride-1">il corretto adempimento degli obblighi inerenti all’informativa da sottoporre </hi><hi rend="CharOverride-1">agli interessati, non si limita al momento della ricezione dei </hi><hi rend="italic">curricula</hi><hi rend="CharOverride-1"> da parte del soggetto interessato ad accogliere la candidatura, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma si realizza anche in un momento successivo rispetto allo </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso. Tuttavia, il titolare del trattamento è tenuto a provvedervi «</hi><hi rend="CharOverride-1">permanentemente», già a decorrere dal primo contatto utile col candidato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La norma </hi><hi rend="italic">de qua</hi><hi rend="CharOverride-1"> prende dunque in</hi><hi rend="CharOverride-1"> considerazione da un lato la necessità di tutela anche degli</hi><hi rend="CharOverride-1"> «aspiranti lavoratori», d’altro lato la situazione di oggettiva impossibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> in cui il soggetto interessato alla ricezione dei </hi><hi rend="italic">curricula</hi><hi rend="CharOverride-1"> pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò trovarsi, ossia l’incapacità di acquisire anticipatamente il consenso dell’interessato ovvero di fornire in anticipo l’informativa che</hi><hi rend="CharOverride-1">, a titolo esemplificativo, contiene «l’identità e i dati di</hi><hi rend="CharOverride-1"> contatto del titolare del trattamento, nonché le finalità e la</hi><hi rend="CharOverride-1"> base giuridica del trattamento stesso» ovvero «gli eventuali destinatari o</hi><hi rend="CharOverride-1"> categorie di destinatari dei dati personali»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-038">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A mezzo del</hi><hi rend="CharOverride-1">l’art. 111-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">, dunque, il Legislatore ha provveduto a chiarire il dubbio interpretativo riguardante </hi><hi rend="CharOverride-1">il momento temporale in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, </hi><hi rend="CharOverride-1">affinché non si verifichi un trattamento illecito dei dati personali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In buona sostanza, può dunque dirsi che il Legislatore abbia </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplinato due distinte situazioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La prima, con cui si prevede </hi><hi rend="CharOverride-1">l’obbligo per tutti i soggetti economici operanti nel mercato </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro di predisporre un’informativa idonea da fornire ai </hi><hi rend="CharOverride-1">potenziali candidati interessati a presentare la propria candidatura in risposta </hi><hi rend="CharOverride-1">alle offerte di lavoro pubblicate su quotidiani e periodici o </hi><hi rend="CharOverride-1">sul web</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-037">32</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La seconda, invece, che si verifica in caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di invio spontaneo dei </hi><hi rend="italic">curricula,</hi><hi rend="CharOverride-1"> in cui il legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">autorizza il regolare trattamento dei dati ivi contenuti anche quando </hi><hi rend="CharOverride-1">l’informativa sia stata comunicata successivamente, purché in occasione del </hi><hi rend="CharOverride-1">primo contatto utile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da ultimo, sempre con riferimento alla condizione </hi><hi rend="CharOverride-1">richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-036">33</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, il Legislatore delegato ha previsto che la mancanza dell’esplicita </hi><hi rend="CharOverride-1">autorizzazione al trattamento dei dati personali apposta da ciascun interessato </hi><hi rend="CharOverride-1">in calce al proprio CV non possa pregiudicare il regolare </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento delle informazioni personali nelle ipotesi in cui l’invio </hi><hi rend="CharOverride-1">sia avvenuto allo scopo di dare esecuzione ad un contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui l’interessato è parte o per dare attuazione </hi><hi rend="CharOverride-1">a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso titolare dei </hi><hi rend="CharOverride-1">dati personali (Degoli, 2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per ciò che nello specifico concerne </hi><hi rend="CharOverride-1">la forma prescelta per l’informativa al trattamento, quest’ultima </hi><hi rend="CharOverride-1">può essere resa in modalità semplificata anche attraverso parole chiave </hi><hi rend="CharOverride-1">o in stile colloquiale, a condizione che il contenuto sia </hi><hi rend="CharOverride-1">però chiaro ed idoneo a far comprendere agli interessati l’</hi><hi rend="CharOverride-1">identità del titolare e del responsabile del trattamento, il fine </hi><hi rend="CharOverride-1">di quest’ultimo e la possibilità che i dati sensibili </hi><hi rend="CharOverride-1">in esso contenuti siano comunicati a terzi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, per ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">che concerne il trattamento dei dati personali inerenti a candidature presentate tramite web, il Garante ha precisato che</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’interessato deve potersi sempre esprimere in modo libero e</hi><hi rend="CharOverride-1"> consapevole, pertanto l’acquisizione del consenso deve avvenire in base</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad una manifestazione libera e specificamente riferibile ad un «trattamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> chiaramente individuato»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-035">34</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tale condizione, il consenso «prestato in</hi><hi rend="CharOverride-1"> blocco», quale condizione per poter usufruire dei servizi di intermediazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> offerti dal web, «non può definirsi libero, bensì necessitato»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-034">35</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, con la conseguenza che il trattamento dei dati personali in tal</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo raccolti, deve ritenersi illecito.</hi></p></div><div><head><hi>4. La disciplina del GDPR</hi><hi> nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Nel disciplinare il</hi><hi rend="CharOverride-1" > trattamento dei dati personali in contesti lavorativi, tanto il legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1" > italiano del Codice Privacy – nella sua versione originaria e novellata</hi><hi rend="CharOverride-1" > – quanto il legislatore europeo del Regolamento GDPR, intendono alludere principalmente</hi><hi rend="CharOverride-1" > alla tutela della privacy dei prestatori parte di un rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1" > di lavoro subordinato. Sorge, dunque, spontaneo interrogarsi sull’effettiva possibilità</hi><hi rend="CharOverride-1" > di applicazione delle regole aggiornate in materia di </hi><hi rend="italic">right to</hi><hi rend="italic"> privacy</hi><hi rend="CharOverride-1" > anche ai rapporti di lavoro non subordinati e precisamente</hi><hi rend="CharOverride-1" > a quelli autonomi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Per rispondere a tale interrogativo è bene</hi><hi rend="CharOverride-1" > ricorrere a quello che – sin dalle Preleggi (art. 12) – il</hi><hi rend="CharOverride-1" > nostro Legislatore elevava a primo canone ermeneutico nell’interpretazione delle</hi><hi rend="CharOverride-1" > norme, quale appunto quello letterale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Pertanto, posto che nell’applicare</hi><hi rend="CharOverride-1" > e nell’osservare la legge non si può ad essa</hi><hi rend="CharOverride-1" > attribuire un significato diverso da quello proprio delle parole secondo</hi><hi rend="CharOverride-1" > la connessione di esse e secondo l’intenzione del Legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1" >, deve sin da subito affermarsi che il nodo concernente l</hi><hi rend="CharOverride-1" >’effettiva possibilità di applicazione delle norme del GDPR anche ai</hi><hi rend="CharOverride-1" > rapporti di lavoro autonomo, deve essere sciolto in termini positivi</hi><hi rend="CharOverride-1" >, vale a dire ritenendo applicabile la normativa in materia di</hi><hi rend="CharOverride-1" > privacy di cui al GDPR anche ai lavoratori autonomi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tanto</hi><hi rend="CharOverride-1" > trova conferma nel dato letterale di cui all’articolo 2</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-033">36</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > del Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali rubricato «Ambito di applicazione materiale» </hi><hi rend="CharOverride-1" >che, al comma 2, dispone che gli obblighi oggetto del </hi><hi rend="CharOverride-1" >regolamento non si applichino ai trattamenti dei dati personali «effettuati </hi><hi rend="CharOverride-1" >da una persona fisica per l’esercizio di attività a </hi><hi rend="CharOverride-1" >carattere esclusivamente personale o domestico».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >La disposizione </hi><hi rend="italic">de qua</hi><hi rend="CharOverride-1" > lascia </hi><hi rend="CharOverride-1" >quindi palesemente intendere che l’intera disciplina in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1" >privacy debba applicarsi anche ai rapporti di lavoro dei professionisti </hi><hi rend="CharOverride-1" >e con essa, conseguentemente, la normativa interna con cui il </hi><hi rend="CharOverride-1" >Legislatore assume l’onere di aggiornare il vecchio Codice Privacy </hi><hi rend="CharOverride-1" >del 2003 ai mutati parametri europei sul tema.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Chi scrive </hi><hi rend="CharOverride-1" >non ignora che la regolamentazione del trattamento dei dati personali </hi><hi rend="CharOverride-1" >nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo possa assumere dei </hi><hi rend="CharOverride-1" >tratti distintivi rispetto alla corrispondente disciplina applicabile al lavoro dipendente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Innanzitutto, in materia di privacy il prestatore di lavoro autonomo costituisce una figura piuttosto</hi><hi rend="CharOverride-1" > peculiare, in quanto tale soggetto ricopre contestualmente sia la funzione</hi><hi rend="CharOverride-1" > di titolare del trattamento dei dati che quella di responsabile</hi><hi rend="CharOverride-1" > del trattamento degli stessi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >A tal riguardo, in via parentetica</hi><hi rend="CharOverride-1" >, deve precisarsi che per «titolare del trattamento dei dati» si</hi><hi rend="CharOverride-1" > intende colui che stabilisce le modalità e le finalità del</hi><hi rend="CharOverride-1" > trattamento dei dati personali, mentre per «responsabile del trattamento dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati» si intende colui che processa, dal punto di vista</hi><hi rend="CharOverride-1" > operativo, i dati raccolti (c.d. trattamento dei dati interno</hi><hi rend="CharOverride-1" >). Tale ultimo soggetto ha, a sua volta, l’obbligo di</hi><hi rend="CharOverride-1" > nominare i responsabili del trattamento dei dati esterni nel momento</hi><hi rend="CharOverride-1" > in cui vi siano delle figure incaricate per la gestione</hi><hi rend="CharOverride-1" > di dati di soggetti terzi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ebbene, contrariamente a quanto avviene</hi><hi rend="CharOverride-1" > nel lavoro subordinato, con riferimento al lavoro autonomo tali due</hi><hi rend="CharOverride-1" > posizioni vengono a sovrapporsi e ciò rappresenta, di per sé</hi><hi rend="CharOverride-1" >, una differenza di non poco momento. Ad essa si somma un’ulteriore e particolarmente rilevante peculiarità</hi><hi rend="CharOverride-1" >, rinvenibile nel fatto che non parrebbe essere imposta in capo</hi><hi rend="CharOverride-1" > ai lavoratori la tenuta del registro delle attività di trattamento</hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tanto è desumibile da una lettura dell’articolo 30 del</hi><hi rend="CharOverride-1" > GDPR, per cui tale obbligo non si applica a «imprese</hi><hi rend="CharOverride-1" > o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che</hi><hi rend="CharOverride-1" > il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per</hi><hi rend="CharOverride-1" > i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non</hi><hi rend="CharOverride-1" > sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati personali relativi a condanne penali e a reati di</hi><hi rend="CharOverride-1" > cui all’articolo 10»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-032">37</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E tuttavia, nonostante da una</hi><hi rend="CharOverride-1" > lettura della norma appena richiamata paia che il lavoratore autonomo</hi><hi rend="CharOverride-1" > possa – alla luce del dato numerico richiamato – ritenersi esonerato dall</hi><hi rend="CharOverride-1" >’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati, parrebbe comunque opportuno, per garantire migliore tutela di s</hi><hi rend="CharOverride-1" >é e degli interessati, essere in possesso di tale documento, in</hi><hi rend="CharOverride-1" > ragione della finalità che lo stesso riveste, oltre che per</hi><hi rend="CharOverride-1" > sottoporlo alle autorità di controllo qualora ciò si renda per</hi><hi rend="CharOverride-1" > le ragioni del caso necessario (si pensi alle ipotesi paventate</hi><hi rend="CharOverride-1" > dal comma 5 della norma in questione, in cui l</hi><hi rend="CharOverride-1" >’obbligo risorge nel caso in cui il trattamento possa rappresentare</hi><hi rend="CharOverride-1" > un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato</hi><hi rend="CharOverride-1" >).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Peraltro, anche i lavoratori autonomi sono obbligati alla tenuta dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > registri di cui all’art. 30 GDPR, nel caso in</hi><hi rend="CharOverride-1" > cui la gestione dei dati personali dell’interessato non sia</hi><hi rend="CharOverride-1" > occasionale o involga il trattamento di categorie particolari di dati</hi><hi rend="CharOverride-1" > di cui all’articolo 9, paragrafo 1, GDPR o di</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati personali relativi a condanne penali e a reati di</hi><hi rend="CharOverride-1" > cui all’articolo 10 GDPR.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Per ciò che concerne le</hi><hi rend="CharOverride-1" > particolari categorie di dati di cui all’articolo 9 del</hi><hi rend="CharOverride-1" > GDPR, deve precisarsi che l’art. 21 del decreto legislativo</hi><hi rend="CharOverride-1" > n. 101/2018, dando attuazione a quanto previsto dal Regolamento</hi><hi rend="CharOverride-1" > Europeo sulla protezione dei dati personali, dopo aver abrogato le</hi><hi rend="CharOverride-1" > autorizzazioni generali del Garante incompatibili con i mutati orientamenti europei</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ha affidato al Garante stesso il compito di individuare con</hi><hi rend="CharOverride-1" > propri provvedimenti di carattere generale le prescrizioni relative alle situazioni</hi><hi rend="CharOverride-1" > di trattamento dei dati necessari per adempiere ad un obbligo</hi><hi rend="CharOverride-1" > legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, nonch</hi><hi rend="CharOverride-1" >é a quelle di trattamento dei dati necessari per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti</hi><hi rend="CharOverride-1" > specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia</hi><hi rend="CharOverride-1" > di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione</hi><hi rend="CharOverride-1" > sociale e dei dati genetici o biometrici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >In ottemperanza alle</hi><hi rend="CharOverride-1" > disposizioni normative, tale tema è stato oggetto di regolamentazione nell</hi><hi rend="CharOverride-1" >’autorizzazione generale del Garante privacy n. 176/2019</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-031">38</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, anche </hi><hi rend="CharOverride-1" >se tale tema era stato già affrontato nella circolare n. </hi><hi rend="CharOverride-1" >1/2016.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Nel dettaglio, il primo aspetto lambito dal Garante </hi><hi rend="CharOverride-1" >è proprio quello concernente l’ambito applicativo delle prescrizioni in </hi><hi rend="CharOverride-1" >essa contenute, il che è particolarmente rilevante ai fini della </hi><hi rend="CharOverride-1" >trattazione de qua, in quanto permette di porre alla luce </hi><hi rend="CharOverride-1" >un’ulteriore conferma della piena applicabilità delle disposizioni del GDPR </hi><hi rend="CharOverride-1" >e di quelle del decreto 101/2018 anche al </hi><hi rend="italic">genus</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="CharOverride-1" >del lavoro autonomo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Per tale aspetto, in particolare, è prevista l’applicazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento a</hi><hi rend="CharOverride-1" > tutti i soggetti che, siano essi titolari o responsabili, realizzino</hi><hi rend="CharOverride-1" > un trattamento al fine di instaurare, gestire o estinguere un</hi><hi rend="CharOverride-1" > rapporto di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Nel testo del provvedimento vengono elencate – parrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1" > a titolo esemplificativo – alcune tipologie di soggetti cui le prescrizioni</hi><hi rend="CharOverride-1" > in questione andrebbero ad applicarsi, quali:</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	le agenzie per </hi><hi rend="CharOverride-1">il lavoro e i soggetti che svolgono attività di intermediazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">ricerca e selezione di personale o supporto alla ricollocazione professionale;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	imprese, enti, associazioni, organismi, persone fisiche, parte di un rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavorativo o che utilizzano prestazioni lavorative e coloro che conferiscono</hi><hi rend="CharOverride-1"> incarichi professionali a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari</hi><hi rend="CharOverride-1"> o a soggetti che svolgono collaborazioni organizzate o altri lavori</hi><hi rend="CharOverride-1"> autonomi in rapporto di collaborazione;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	gli organismi paritetici o </hi><hi rend="CharOverride-1">quelli che gestiscono osservatori in materia di lavoro;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	il rappresentante</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori per la sicurezza;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	i consulenti del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">e tutti coloro che curano gli adempimenti in materia di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, di previdenza e assistenza sociale e fiscale per conto </hi><hi rend="CharOverride-1">di altri soggetti che sono parte di un rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro dipendente o autonomo;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	le associazioni, le organizzazioni, le federazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> e le confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> (tali soggetti, però, al solo fine di perseguire gli scopi</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuati dai relativi statuti o dai contratti collettivi);</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	il </hi><hi rend="CharOverride-1">medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-030">39</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Il secondo aspetto che viene preso in considerazione dall’Autorizzazione in </hi><hi rend="CharOverride-1" >esame è, invece, quello relativo ai soggetti interessati ai trattamenti </hi><hi rend="CharOverride-1" >e quindi ai quali i dati si riferiscono.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Anche qui, </hi><hi rend="CharOverride-1" >il riferimento viene espressamente fatto ai lavoratori autonomi, essendo disposto </hi><hi rend="CharOverride-1" >che le prescrizioni del provvedimento si applichino ai dati personali, </hi><hi rend="CharOverride-1" >appartenenti alle categorie particolari di cui al regolamento europeo, che </hi><hi rend="CharOverride-1" >siano acquisiti direttamente dall’interessato e che si riferiscano ad </hi><hi rend="CharOverride-1" >una pluralità di soggetti, tra cui rientrano appunto i consulenti </hi><hi rend="CharOverride-1" >e i liberi professionisti, gli agenti, i rappresentanti e i </hi><hi rend="CharOverride-1" >mandatari, i soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente o </hi><hi rend="CharOverride-1" >altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, nonché i candidati </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’instaurazione dei rapporti di lavoro, i lavoratori subordinati (a </hi><hi rend="CharOverride-1" >prescindere dal tipo di rapporto contrattuale instaurato con il datore </hi><hi rend="CharOverride-1" >di lavoro), i praticanti per l’abilitazione all’esercizio delle </hi><hi rend="CharOverride-1" >professioni, i prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto </hi><hi rend="CharOverride-1" >di somministrazione di lavoro o di rapporto di tirocinio, le </hi><hi rend="CharOverride-1" >persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi all’</hi><hi rend="CharOverride-1" >interno di persone giuridiche, di enti, di associazioni o di </hi><hi rend="CharOverride-1" >organismi, i terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o </hi><hi rend="CharOverride-1" >professionale, i familiari e i conviventi dei lavoratori subordinati, dei </hi><hi rend="CharOverride-1" >praticanti, dei prestatori di lavoro nell’ambito dei contratti di </hi><hi rend="CharOverride-1" >somministrazione di lavoro, nonché i soggetti che svolgono collaborazioni, per </hi><hi rend="CharOverride-1" >il rilascio di agevolazioni o permessi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-029">40</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Al pari di quanto</hi><hi rend="CharOverride-1" > previsto nei rapporti di lavoro dipendente, anche per il lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1" > autonomo le categorie particolari di dati possono essere trattate soltanto</hi><hi rend="CharOverride-1" > per:</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	l’adempimento di fini specifici previsti dalla normativa </hi><hi rend="CharOverride-1">UE e recepiti da quella interna al fine di instaurare, </hi><hi rend="CharOverride-1">modificare o estinguere un rapporto di lavoro o di conseguire il riconoscimento di agevolazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> o contributi connessi all’applicazione della normativa in materia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> previdenza, igiene e sicurezza del lavoro o in materia fiscale</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	ottemperare ad obblighi di legge in materia contabile, </hi><hi rend="CharOverride-1">retributiva e contributiva;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	salvaguardare la vita o l’incolumità fisica</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un soggetto terzo;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	far valere o difendere un </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto, in sede giudiziaria o anche in sede amministrativa o </hi><hi rend="CharOverride-1">nelle procedure di arbitrato e conciliazione, nei casi previsti dalla </hi><hi rend="CharOverride-1">legge, sempre a condizione che i dati vengano trattati per </hi><hi rend="CharOverride-1">tali fini e nel tempo strettamente necessario al relativo perseguimento;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> copertura dei rischi connessi alla responsabilità dell’imprenditore in materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di malattie</hi><hi rend="CharOverride-1"> professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’attività lavorativa o professionale;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	per garantire le pari </hi><hi rend="CharOverride-1">opportunità nel lavoro;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">–	per perseguire scopi determinati e legittimi individuati</hi><hi rend="CharOverride-1"> dagli statuti delle associazioni di categoria rappresentative dei datori di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro o dai contratti collettivi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Nel dettaglio, le prescrizioni previste</hi><hi rend="CharOverride-1" > nel provvedimento del Garante con riferimento alle categorie particolari di</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati trattati nei rapporti di lavoro si riferiscono, in primo</hi><hi rend="CharOverride-1" > luogo, alla fase preliminare delle assunzioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Come visto in precedenza</hi><hi rend="CharOverride-1" >, infatti, il legislatore, in ottemperanza a quanto disposto a li</hi><hi rend="CharOverride-1" >vello europeo, stabilisce che le agenzie per il lavoro o comunque i soggetti che svolgono attività di intermediazione </hi><hi rend="CharOverride-1" >del personale siano autorizzate a trattare i dati idonei a </hi><hi rend="CharOverride-1" >rivelare lo stato di salute e l’origine etnica dei </hi><hi rend="CharOverride-1" >soggetti interessati ad instaurare un rapporto di lavoro, alla sola </hi><hi rend="CharOverride-1" >condizione che la raccolta ed il conseguente trattamento sia giustificata </hi><hi rend="CharOverride-1" >da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare </hi><hi rend="CharOverride-1" >la relazione lavorativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >In secondo luogo, è poi previsto che </hi><hi rend="CharOverride-1" >il trattamento delle particolari categorie di dati che viene effettuato </hi><hi rend="CharOverride-1" >ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro deve concernere </hi><hi rend="CharOverride-1" >soltanto i dati strettamente pertinenti e limitati a quanto necessario </hi><hi rend="CharOverride-1" >a tale finalità, mentre nel caso in cui all’interno </hi><hi rend="CharOverride-1" >del c.v. siano presenti dei dati che non appaiono </hi><hi rend="CharOverride-1" >pertinenti rispetto alla finalità di instaurazione del rapporto di lavoro, </hi><hi rend="CharOverride-1" >i soggetti che li ricevono sono tenuti ad astenersi dall’</hi><hi rend="CharOverride-1" >utilizzo degli stessi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Fermo quanto detto, in ogni caso non </hi><hi rend="CharOverride-1" >possono essere utilizzati dati generici per stabilire l’idoneità professionale </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’impiego di un candidato, tantomeno nel caso in cui </hi><hi rend="CharOverride-1" >lo stesso abbia prestato il proprio consenso al riguardo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Da </hi><hi rend="CharOverride-1" >ultimo, per ciò che nello specifico concerne il trattamento delle </hi><hi rend="CharOverride-1" >particolari categorie di dati trattati nel corso del rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1" >lavoro, nel rispetto delle previsioni di cui al GDPR, è </hi><hi rend="CharOverride-1" >previsto che ogni dato «personalissimo» relativo a convinzioni filosofiche, politiche o religiose, debba essere trattato solo</hi><hi rend="CharOverride-1" > se strumentale rispetto ad un evento che, verificatosi nel corso</hi><hi rend="CharOverride-1" > del rapporto di lavoro in essere, rende necessario l’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1" > di eventuali diritti ad esso correlati.</hi></p></div><div><head><hi>5. La disciplina dei</hi><hi> controlli a distanza nei rapporti di lavoro parasubordinato</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Dalla </hi><hi rend="italic">overview</hi><hi rend="CharOverride-1" > che precede, e precisamente dal citato provvedimento del Garante privacy</hi><hi rend="CharOverride-1" > n. 176/2019, emerge che la disciplina della tutela dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati personali deve ritenersi applicabile anche ai «soggetti che svolgono</hi><hi rend="CharOverride-1" > collaborazioni organizzate dal committente o altri lavoratori autonomi in rapporto</hi><hi rend="CharOverride-1" > di collaborazione». Ciò posto, anche in considerazione del coordinamento (pi</hi><hi rend="CharOverride-1" >ù o meno accentuato, ma sempre presente) dei soggetti </hi><hi rend="italic">de quibus</hi><hi rend="CharOverride-1" > con l’organizzazione produttiva del </hi><hi rend="CharOverride-1" >committente, emerge un’ulteriore tematica particolarmente delicata e affine a </hi><hi rend="CharOverride-1" >quanto finora esposto: quella dei controlli a distanza – e dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >incidenza che la medesima ha sul diritto alla privacy – nei </hi><hi rend="CharOverride-1" >rapporti di lavoro parasubordinato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Invero, la disciplina dei controlli a </hi><hi rend="CharOverride-1" >distanza dell’attività dei lavoratori, contenuta nell’art. 4 dello </hi><hi rend="CharOverride-1" >Statuto dei Lavoratori, è stata una delle prime fattispecie incidenti </hi><hi rend="CharOverride-1" >sul diritto alla riservatezza ad essere oggetto di una specifica </hi><hi rend="CharOverride-1" >disciplina legale, ben prima dell’introduzione del Codice Privacy (ma </hi><hi rend="CharOverride-1" >anche della promulgazione della legge del 1996). Frutto di una </hi><hi rend="CharOverride-1" >spiccata intuizione dei redattori dello Statuto, dunque, l’art. 4 </hi><hi rend="CharOverride-1" >può essere considerato una delle «punte di diamante» del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1" >del lavoro italiano, nonostante sia stato comprensibilmente al centro di </hi><hi rend="CharOverride-1" >un intenso dibattito dottrinale sia prima che dopo le modifiche </hi><hi rend="CharOverride-1" >subite nell’ambito della riforma del mercato del lavoro complessivamente </hi><hi rend="CharOverride-1" >nota come Jobs Act.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tuttavia, si tratta, e da ciò </hi><hi rend="CharOverride-1" >nasce la questione esaminanda, di una norma inserita all’interno dello Statuto dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > Lavoratori, che notoriamente concerne un apparato protettivo applicabile ai soli</hi><hi rend="CharOverride-1" > rapporti di lavoro dipendente. Eppure, una riflessione più ampia e</hi><hi rend="CharOverride-1" > sistematica sulla disposizione, che tenga conto e della </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">legis</hi><hi rend="CharOverride-1" > e dei mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro italiano negli</hi><hi rend="CharOverride-1" > ultimi (almeno) venti anni, rende inevitabile interrogarsi in merito alle</hi><hi rend="CharOverride-1" > possibilità di applicare l’art. 4 anche oltre i confini</hi><hi rend="CharOverride-1" > della subordinazione, ossia ai rapporti di lavoro parasubordinato e, più</hi><hi rend="CharOverride-1" > nello specifico, alle tanto tribolate collaborazioni etero-organizzate di cui</hi><hi rend="CharOverride-1" > all’art. 2, d. lgs. 81/2015.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Il tentativo interpretativo</hi><hi rend="CharOverride-1" > che ci si accinge a svolgere non può prescindere da</hi><hi rend="CharOverride-1" > alcune considerazioni preliminari, relative alle finalità e alla storia dell</hi><hi rend="CharOverride-1" >’art. 4, necessarie al fine di operare un inquadramento sistematico</hi><hi rend="CharOverride-1" > della disposizione e poter, per tale via, analizzarne le possibilit</hi><hi rend="CharOverride-1" >à estensive.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tali considerazioni preliminari non possono che trovare la loro fonte nell’individuazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > della finalità della norma, che risulta di grande rilievo per</hi><hi rend="CharOverride-1" > la particolare commistione di interessi coinvolti. E difatti, se da</hi><hi rend="CharOverride-1" > un lato essi attengono ad elementi di natura prettamente economica</hi><hi rend="CharOverride-1" > e imprenditoriale (pur tutelati a livello costituzionale dall’art. 41</hi><hi rend="CharOverride-1" >), dall’altro lato si scontrano con le necessità di tutela</hi><hi rend="CharOverride-1" > della persona in quanto tale e in quanto soggetto che</hi><hi rend="CharOverride-1" >, proprio attraverso il lavoro, si inoltra nel percorso di emancipazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > individuale e sociale costruito dal combinato disposto dei primi quattro</hi><hi rend="CharOverride-1" > articoli della Carta Costituzionale, non a caso contenenti i «principi</hi><hi rend="CharOverride-1" > fondamentali» sui quali si fonda la Repubblica italiana.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >È proprio</hi><hi rend="CharOverride-1" > in considerazione del «lavoro» inteso quale «principe dei diritti sociali</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-028">41</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > e quale strumento primario di sviluppo della personalità, nella sua </hi><hi rend="CharOverride-1" >componente individuale e collettiva, individuato quale diritto e dovere del </hi><hi rend="CharOverride-1" >cittadino (art. 4, Cost.) e tutelato in «tutte le sue </hi><hi rend="CharOverride-1" >forme e applicazioni» dall’art. 35 della Costituzione, che occorre </hi><hi rend="CharOverride-1" >interrogarsi circa la legittimità di escludere un’intera categoria di </hi><hi rend="CharOverride-1" >lavoratori dalla protezione da ingerenze altrui nella sfera di riservatezza </hi><hi rend="CharOverride-1" >personale, solo in ragione dell’assenza del potere direttivo tipico </hi><hi rend="CharOverride-1" >del rapporto di lavoro subordinato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E, d’altronde, è in </hi><hi rend="CharOverride-1" >tal senso indicativa la stessa collocazione dell’art. 4 nel </hi><hi rend="CharOverride-1" >Titolo I dello Statuto, ovvero nella parte dedicata alla «libertà </hi><hi rend="CharOverride-1" >e dignità del lavoratore», a conferma che la </hi><hi rend="italic">ratio legis</hi><hi rend="CharOverride-1" > deve</hi><hi rend="CharOverride-1" > essere individuata nella necessità di proteggere la dignità del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1" >, quale diritto del medesimo a svolgere la propria attività in</hi><hi rend="CharOverride-1" > un ambiente sereno e libero dai condizionamenti che inevitabilmente deriverebbero</hi><hi rend="CharOverride-1" > da ogni forma di controllo occulto e continuativo. Al contempo</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ciò che viene tutelato è la libertà del prestatore; libert</hi><hi rend="CharOverride-1" >à che, tra le sue multiformi manifestazioni, comprende indubbiamente il </hi><hi rend="italic">right to privacy</hi><hi rend="CharOverride-1" > di cui si è parlato in </hi><hi rend="CharOverride-1" >apertura e, quindi, da un lato il diritto a che </hi><hi rend="CharOverride-1" >la raccolta e archiviazione dei dati circa l’attività (vieppiù </hi><hi rend="CharOverride-1" >ove estranea ai luoghi di lavoro) e la persona sia </hi><hi rend="CharOverride-1" >ridotta allo stretto indispensabile e, d’altro lato, il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1" >al mantenimento di una sfera di «non ingerenza» dalle intrusioni </hi><hi rend="CharOverride-1" >della controparte negoziale (su quest’ultimo punto, la norma in </hi><hi rend="CharOverride-1" >esame può essere letta in combinato disposto con l’art. </hi><hi rend="CharOverride-1" >8 dello stesso S.L.).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >La seconda considerazione preliminare attiene </hi><hi rend="CharOverride-1" >ad un ragionamento di politica del diritto che muova dallo </hi><hi rend="italic">status quo</hi><hi rend="CharOverride-1" > per immaginare, </hi><hi rend="italic">de iure condendo</hi><hi rend="CharOverride-1" >, come poter realizzare al </hi><hi rend="CharOverride-1" >meglio gli obiettivi (ambiziosi) cui la disposizione è rivolta.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >A </hi><hi rend="CharOverride-1" >tal fine è necessario un inquadramento storico dell’art. 4 </hi><hi rend="CharOverride-1" >che, come accennato, per quanto abbia rappresentato continuativamente un fiore </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’occhiello del diritto del lavoro italiano, ha dimostrato particolari </hi><hi rend="CharOverride-1" >difficoltà nell’adattamento all’evolversi del contesto produttivo e imprenditoriale </hi><hi rend="CharOverride-1" >di riferimento, sì da aver reso necessario un intervento di </hi><hi rend="CharOverride-1" >riforma strutturale – di cui meglio si dirà a breve – che </hi><hi rend="CharOverride-1" >ne adeguasse il contenuto precettivo alle più recenti innovazioni tecnologiche. </hi><hi rend="CharOverride-1" >Orbene, non potrebbe risultare opportuno, in parallelo, realizzare un ulteriore </hi><hi rend="CharOverride-1" >intervento di adeguamento all’attuale mercato del lavoro e di «</hi><hi rend="CharOverride-1" >modernizzazione» della disposizione, che ne generalizzi l’applicazione anche agli altri lavoratori che, in </hi><hi rend="CharOverride-1" >condizione di maggiore o minore autonomia organizzativa, sociale ed economica, </hi><hi rend="CharOverride-1" >si trovino a svolgere la propria attività utilizzando strumenti e </hi><hi rend="CharOverride-1" >prendendo parte ad eventi che consentono alla controparte negoziale un </hi><hi rend="CharOverride-1" >controllo e una raccolta dati particolarmente incisivi?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Se, pur senza </hi><hi rend="CharOverride-1" >pretesa di esaustività che risulterebbe inadeguata alla sede odierna (per </hi><hi rend="CharOverride-1" >approfondimenti, Carinci M.T., 2016; Ilario, 2016; Del Punta, 2016; </hi><hi rend="CharOverride-1" >Fabozzi, 2020; Marazza, 2016; Dagnino, 2016; Lambertucci, 2015; Stanchi, 2015; </hi><hi rend="CharOverride-1" >Stizia, 2015; De Marco, 2018; Recchia, 2017), si analizzano le </hi><hi rend="CharOverride-1" >modifiche che la disciplina in materia ha subito con l’</hi><hi rend="CharOverride-1" >intervento riformatore del 2015 e le motivazioni che ne sono </hi><hi rend="CharOverride-1" >alla base, una risposta positiva non risulta poi così infondata.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Come noto, l’art. 4, dopo oltre quaranta anni di </hi><hi rend="CharOverride-1" >vita, è stato modificato per effetto dell’art. 23, d.</hi><hi rend="CharOverride-1" >lgs. n. 151/2015. Si trattava di una disposizione che, </hi><hi rend="CharOverride-1" >più di altre, richiedeva un forte e impellente intervento riformatore, </hi><hi rend="CharOverride-1" >reso necessario dall’esigenza di porlo «al passo coi tempi» </hi><hi rend="CharOverride-1" >adeguandone il contenuto precettivo all’evoluzione tecnologica intercorsa dal 1970 ad </hi><hi rend="CharOverride-1" >oggi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-027">42</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ed infatti, lo sviluppo di tecnologie digitali sempre più</hi><hi rend="CharOverride-1" > innovative, che notoriamente consentono un’ingerenza via via più incisiva</hi><hi rend="CharOverride-1" > nella sfera privata del singolo, già da tempo aveva mostrato</hi><hi rend="CharOverride-1" > il carattere anacronistico di una norma sorta in un’epoca</hi><hi rend="CharOverride-1" > di forte mobilitazione e dissenso sociale, tagliata su misura dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > rapporti di lavoro degli operai delle fabbriche del nord Italia</hi><hi rend="CharOverride-1" >, pensata in riferimento a strumenti dotati di capacità di osservazione</hi><hi rend="CharOverride-1" >, registrazione e conservazione dei dati decisamente limitata: non vi è</hi><hi rend="CharOverride-1" > dubbio, in breve, che i redattori dello Statuto dei Lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1" > non immaginavano certo di disciplinare rapporti lavorativi basati sullo scambio</hi><hi rend="CharOverride-1" > di e-mail, sulla concessione di computer e telefoni aziendali</hi><hi rend="CharOverride-1" >, su riunioni online e quant’altro caratterizza la «quotidianità contemporanea</hi><hi rend="CharOverride-1" >».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E, difatti, la norma aveva originariamente ad oggetto le c.d. apparecchiature esterne (Alvino, 2016, 1) alla</hi><hi rend="CharOverride-1" > prestazione di lavoro, rivolgendosi soprattutto a quegli strumenti che, permettendo</hi><hi rend="CharOverride-1" > di controllare la continuità di un macchinario o di registrare</hi><hi rend="CharOverride-1" > le conversazioni dei dipendenti (Assanti, Pera, 1972, 26), consentivano di</hi><hi rend="CharOverride-1" > ottenere informazioni utili sulla quantità e la continuità del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1" > e di ricostruire in tal modo l’attività svolta da</hi><hi rend="CharOverride-1" > ciascun prestatore. Nella lettera della legge, diversamente, non venivano in</hi><hi rend="CharOverride-1" > rilievo quegli strumenti costantemente utilizzati per rendere la prestazione lavorativa</hi><hi rend="CharOverride-1" > – e, talvolta, anche al di fuori del contesto lavorativo – pur</hi><hi rend="CharOverride-1" > idonei ad una massiccia raccolta di dati e, quindi, all</hi><hi rend="CharOverride-1" >’esercizio di un incisivo controllo datoriale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E tale impasse è</hi><hi rend="CharOverride-1" > emersa con estrema veemenza non appena il controllo a distanza</hi><hi rend="CharOverride-1" >, a seguito dell’evoluzione tecnologica, è divenuto possibile anche attraverso</hi><hi rend="CharOverride-1" > la consultazione delle informazioni registrate dai dispositivi affidati al lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1" > per l’esercizio della prestazione di lavoro, ovvero ad uso</hi><hi rend="CharOverride-1" > promiscuo. Gli strumenti tecnologici attualmente utilizzati nella generalità dei r</hi><hi rend="CharOverride-1" >apporti, difatti, permettono – anche mediante l’incrocio dei dati registrati – la ricostruzione (anche totale) dell’attività svolta dal lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1" > sia durante l’orario di lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-026">43</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > che talvolta anche </hi><hi rend="CharOverride-1" >al di fuori degli ambienti lavorativi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-025">44</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, oltre che l’accesso</hi><hi rend="CharOverride-1" > a dati sensibili dello stesso, ricavabili dall’esame dei siti</hi><hi rend="CharOverride-1" > internet visitati, della posta elettronica, dal materiale salvato nei telefoni</hi><hi rend="CharOverride-1" > e computer aziendali e quant’altro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >L’art. 4 pre</hi><hi rend="CharOverride-1" >-Jobs Act, in altre parole, aveva finito per disciplinare fenomeni</hi><hi rend="CharOverride-1" > divenuti via via di minor rilievo e, di converso, per</hi><hi rend="CharOverride-1" > lasciare privi di tutele le nuove fattispecie emergenti, con ciò</hi><hi rend="CharOverride-1" > impedendo </hi><hi rend="italic">de facto</hi><hi rend="CharOverride-1" > la realizzazione di quel necessario contemperamento tra</hi><hi rend="CharOverride-1" > l’interesse dell’azienda a controllare l’utilizzo degli strumenti</hi><hi rend="CharOverride-1" > tecnologici da parte del lavoratore e la necessità di tutelare</hi><hi rend="CharOverride-1" > la dignità e la riservatezza di quest’ultimo, che pure</hi><hi rend="CharOverride-1" > deve essere individuato quale fine ultimo del dettato normativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Quali</hi><hi rend="CharOverride-1" > fossero le Colonne d’Ercole insuperabili dal datore di lavo</hi><hi rend="CharOverride-1" >ro nella ricerca e collezione dei dati circa l’attività e la persona dei dipendenti e quale trattamento</hi><hi rend="CharOverride-1" > dovessero ricevere i dati così acquisiti sono rimasti a lungo</hi><hi rend="CharOverride-1" > interrogativi privi di risposta certa, nonostante gli sforzi interpretativi di</hi><hi rend="CharOverride-1" > dottrina e giurisprudenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-024">45</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Si è, così, giunti, attraverso le </hi><hi rend="CharOverride-1" >modifiche apportate dal Jobs Act, ad una nuova formulazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >art. 4, in cui è possibile identificare due nuclei essenziali, </hi><hi rend="CharOverride-1" >destinati a regolare due momenti distinti (seppur intimamente connessi), che </hi><hi rend="CharOverride-1" >vengono in considerazione in caso di utilizzo da parte del </hi><hi rend="CharOverride-1" >datore di strumenti da cui deriva la possibilità di controllare </hi><hi rend="CharOverride-1" >l’attività di lavoro e acquisire dati (Alvino, 2016, 1).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Il primo nucleo contiene le norme destinate a disciplinare la possibilità per l’imprenditore di installare strumenti di</hi><hi rend="CharOverride-1" > controllo a distanza, definendo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-023">46</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > le condizioni di legittimità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >installazione delle apparecchiature che potremmo definire di «controllo preterintenzionale», in </hi><hi rend="CharOverride-1" >quanto, pur impiegate a pena di illegittimità «esclusivamente per esigenze </hi><hi rend="CharOverride-1" >organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per </hi><hi rend="CharOverride-1" >la tutela del patrimonio aziendale», consentono alla parte datoriale di </hi><hi rend="CharOverride-1" >monitorare l’attività dei dipendenti quale effetto collaterale. Pur non </hi><hi rend="CharOverride-1" >volendo entrare nel merito della riforma, non ci si può </hi><hi rend="CharOverride-1" >esimere dall’evidenziare come da detta disciplina vengano espressamente esclusi gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la </hi><hi rend="CharOverride-1" >prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e </hi><hi rend="CharOverride-1" >delle presenze», con ciò rischiando di mantenere un </hi><hi rend="italic">vulnus</hi><hi rend="CharOverride-1" > nelle </hi><hi rend="CharOverride-1" >necessità di tutela della dignità dei lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tale rischio viene </hi><hi rend="CharOverride-1" >in qualche modo arginato dal secondo nucleo della norma di </hi><hi rend="CharOverride-1" >nuova formulazione, che concerne i limiti entro i quali il </hi><hi rend="CharOverride-1" >datore può accedere alle informazioni registrate dallo strumento, anche di </hi><hi rend="CharOverride-1" >lavoro, ed eventualmente utilizzarle a fini anche disciplinari.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tale aspetto </hi><hi rend="CharOverride-1" >non aveva un’esplicita regolamentazione all’interno del testo previgente, </hi><hi rend="CharOverride-1" >che si limitava a dettare le condizioni da rispettare per </hi><hi rend="CharOverride-1" >la legittima installazione dell’apparecchiatura; condivisibilmente, il Legislatore del 2015 </hi><hi rend="CharOverride-1" >ha deciso, invece, di dedicarvi l’ultimo comma, disponendo che «</hi><hi rend="CharOverride-1" >Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 [i.e. sia quelle</hi><hi rend="CharOverride-1" > ottenute per il tramite dei controlli a distanza «preterintenzionali» che</hi><hi rend="CharOverride-1" > per il tramite degli strumenti di lavoro] sono utilizzabili a</hi><hi rend="CharOverride-1" > tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione</hi><hi rend="CharOverride-1" > che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d</hi><hi rend="CharOverride-1" >’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel</hi><hi rend="CharOverride-1" > rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003</hi><hi rend="CharOverride-1" >, n. 196».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Viene, di tal guisa, previsto un coordinamento espresso</hi><hi rend="CharOverride-1" > tra l’art. 4 e il Codice della Privacy, disposto</hi><hi rend="CharOverride-1" > all’evidente fine di creare una coerenza complessiva dell’ordinamento</hi><hi rend="CharOverride-1" >, assicurando una tutela completa della dignità e libertà del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1" > di cui si è detto in apertura del paragrafo. Non</hi><hi rend="CharOverride-1" > è azzardato ritenere che tale coordinamento, estraneo al testo previgente</hi><hi rend="CharOverride-1" >, sia stato inserito dal Legislatore del 2015 nell’intento di</hi><hi rend="CharOverride-1" > adeguare la disciplina dei controlli a distanza alla mutata realt</hi><hi rend="CharOverride-1" >à tecnologicamente avanzata dei rapporti di lavoro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Non vi è dubbio, tuttavia, che il mercato del lavoro non è</hi><hi rend="CharOverride-1" > stato interessato solamente dai mutamenti derivanti dalle innovazioni tecnologiche; al</hi><hi rend="CharOverride-1" > contrario, già a partire dagli anni ’90, esso è stato</hi><hi rend="CharOverride-1" > attraversato da un’ondata espansiva di rapporti di lavoro di</hi><hi rend="CharOverride-1" > natura parasubordinata, le cui esigenze di tutela sono andate via</hi><hi rend="CharOverride-1" > via affermandosi attraverso il riconoscimento di una serie di diritti</hi><hi rend="CharOverride-1" > propri del lavoro subordinato, fino a giungere all’estensione generalizzata</hi><hi rend="CharOverride-1" > dello statuto protettivo del lavoro subordinato ad alcuni tipologie di</hi><hi rend="CharOverride-1" > collaborazioni. Nella operazione di «modernizzazione» della norma, tuttavia, a tale</hi><hi rend="CharOverride-1" > evoluzione non è stato dato peso, rendendo quantomai attuale l</hi><hi rend="CharOverride-1" >’interrogativo inziale: può applicarsi la disciplina appena tratteggiata anche a</hi><hi rend="CharOverride-1" > categorie di lavoratori non subordinati che pure, per le modalit</hi><hi rend="CharOverride-1" >à di realizzazione dell’attività in coordinamento (più o meno accentuato) con l’organizzazione produttiva della controparte negoziale, si</hi><hi rend="CharOverride-1" > trovino in una situazione di sottoposizione all’altrui raccolta, utilizzo</hi><hi rend="CharOverride-1" > e archiviazione di dati equiparabile, in una parola alla para</hi><hi rend="CharOverride-1" >-subordinazione?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Senza addentrarci eccessivamente nella descrizione del fenomeno (R. Del</hi><hi rend="CharOverride-1" > Punta, 2019)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-022">47</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, il tentativo di risposta non può prescindere</hi><hi rend="CharOverride-1" > dalla distinzione del lavoro parasubordinato in due </hi><hi rend="italic">species</hi><hi rend="CharOverride-1" >: da un</hi><hi rend="CharOverride-1" > lato, le collaborazioni di cui all’art. 409, co. 1</hi><hi rend="CharOverride-1" >, n. 3, c.p.c., ovvero quelle collaborazioni che si</hi><hi rend="CharOverride-1" > concretano in una prestazione d’opera coordinata</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-021">48</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > e continuativa, </hi><hi rend="CharOverride-1" >prevalentemente personale, anche se a carattere non subordinato; d’altro </hi><hi rend="CharOverride-1" >lato, le collaborazioni organizzate dal committente di cui al primo </hi><hi rend="CharOverride-1" >comma dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, così </hi><hi rend="CharOverride-1" >come modificate per effetto del d.l. n. 101/2019, ovvero quelle </hi><hi rend="CharOverride-1" >collaborazioni che si concretano in «prestazioni di lavoro prevalentemente personali, </hi><hi rend="CharOverride-1" >continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal </hi><hi rend="CharOverride-1" >committente».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tale distinzione risulta necessitata in ragione della disciplina, profondamente </hi><hi rend="CharOverride-1" >diversa, che le due fattispecie ricevono dall’ordinamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >L’</hi><hi rend="italic">incipit</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="CharOverride-1" >dell’art. 2, difatti, dispone che «A far data dal </hi><hi rend="CharOverride-1" >1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1" >lavoro subordinato anche» alle collaborazioni etero-organizzate sopra menzionate. Prescindendo </hi><hi rend="CharOverride-1" >dalle questioni in merito alla collocazione di tale nuova fattispecie </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’interno del prisma delle categorie lavoristiche (Pessi, 2015), ciò </hi><hi rend="CharOverride-1" >che emerge con chiara evidenza è che, con tale previsione, il legislatore del 2015 ha inteso</hi><hi rend="CharOverride-1" > riconoscere una tutela rafforzata a quelle collaborazioni autonome che, in</hi><hi rend="CharOverride-1" > ragione delle modalità di realizzazione in qualche modo equiparabili a</hi><hi rend="CharOverride-1" > quelle tipiche del lavoro subordinato, si caratterizzano per una particolare</hi><hi rend="CharOverride-1" > esigenza di protezione da parte dell’ordinamento (Pessi, 2018).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Orbene</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ciò che occorre comprendere è se nella generalizzata estensione della</hi><hi rend="CharOverride-1" > «disciplina del lavoro subordinato» sia o meno possibile ricomprendere anche</hi><hi rend="CharOverride-1" > l’art. 4. In merito, il Ministero del Lavoro si</hi><hi rend="CharOverride-1" > è fin da subito espresso a favore della «applicazione di</hi><hi rend="CharOverride-1" > qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario</hi><hi rend="CharOverride-1" > di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc</hi><hi rend="CharOverride-1" >.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato</hi><hi rend="CharOverride-1" >»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-020">49</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Al di là della frettolosità e forse anche ingenuità della soluzione ministeriale, che non pare aver preso in </hi><hi rend="CharOverride-1" >considerazione le difficoltà applicative di una trasposizione </hi><hi rend="italic">sic et simpliciter</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="CharOverride-1" >di una regolamentazione complessa e articolata come quella della subordinazione </hi><hi rend="CharOverride-1" >da una fattispecie ad altra diversa, sulla necessità di una </hi><hi rend="CharOverride-1" >applicazione (quasi) integrale della disciplina del lavoro subordinato converge anche </hi><hi rend="CharOverride-1" >la nota sentenza della Corte di Cassazione, 24 gennaio 2020, </hi><hi rend="CharOverride-1" >n. 1663. Con essa, difatti, i Giudici di legittimità hanno, </hi><hi rend="italic">inter alia</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ritenuto che il primo comma dell’art. 2 si rivolge all’</hi><hi rend="CharOverride-1" >intera disciplina del lavoro subordinato, dal momento che «la norma </hi><hi rend="CharOverride-1" >non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, </hi><hi rend="CharOverride-1" >che non potrebbe essere affidata </hi><hi rend="italic">ex post</hi><hi rend="CharOverride-1" > alla variabile interpretazione </hi><hi rend="CharOverride-1" >dei singoli giudici» (§24 della sentenza).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Se così è, sembrerebbe </hi><hi rend="CharOverride-1" >pacifico sostenere la necessità di applicare l’art. 4, con </hi><hi rend="CharOverride-1" >l’intera disciplina dei controlli da remoto in esso contenuta, </hi><hi rend="CharOverride-1" >anche alle collaborazioni organizzate dal committente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E, d’altronde, non </hi><hi rend="CharOverride-1" >pare andare in senso inverso la successiva specificazione, </hi><hi rend="italic">obiter dictum</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="CharOverride-1" >contenuto nella citata sentenza, secondo cui «Non possono escludersi situazioni in </hi><hi rend="CharOverride-1" >cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente </hi><hi rend="CharOverride-1" >incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non </hi><hi rend="CharOverride-1" >sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Non </hi><hi rend="CharOverride-1" >si vede, infatti, quale potrebbe essere «l’ontologica impossibilità» di </hi><hi rend="CharOverride-1" >garantire anche al collaboratore etero-organizzato – vieppiù quando inserito nel </hi><hi rend="CharOverride-1" >contesto produttivo imprenditoriale del «committente» – il diritto a che eventuali </hi><hi rend="CharOverride-1" >strumenti di controllo a distanza siano utilizzati dalla controparte negoziale </hi><hi rend="CharOverride-1" >nel rispetto di accordi collettivi o di autorizzazioni amministrative ovvero </hi><hi rend="CharOverride-1" >il diritto a che le informazioni raccolte per il tramite </hi><hi rend="CharOverride-1" >di questi ultimi o degli strumenti eventualmente utilizzati nell’espletamento </hi><hi rend="CharOverride-1" >dell’attività lavorativa siano utilizzate nel rispetto della normativa in </hi><hi rend="CharOverride-1" >materia di privacy e a valle di un’informativa completa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Più complessa risulta la soluzione della questione con riferimento alle altre tipologie</hi><hi rend="CharOverride-1" > di lavoro parasubordinato e, segnatamente, alle collaborazioni coordinate e continuative</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1" > art. 409 c.p.c. e alle collaborazioni, anche</hi><hi rend="CharOverride-1" > organizzate dal committente, rientranti nell’ambito di applicazione del secondo</hi><hi rend="CharOverride-1" > comma del citato art. 2</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-019">50</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >. In tali ipotesi, difatti, </hi><hi rend="CharOverride-1" >non è prevista l’estensione dello statuto protettivo del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1" >subordinato, di tal che, dato il superamento delle regole sul </hi><hi rend="CharOverride-1" >lavoro a progetto e fermo il rispetto delle specifiche forme </hi><hi rend="CharOverride-1" >di tutela che sono state nel tempo elaborate dal Legislatore, </hi><hi rend="CharOverride-1" >la disciplina della collaborazione è rimessa all’autonomia individuale o </hi><hi rend="CharOverride-1" >collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Mancando un «appiglio normativo» e in assenza di un </hi><hi rend="CharOverride-1" >chiaro pronunciamento del Garante in tal senso, la strada dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >applicazione estensiva dell’art. 4 anche a tali tipologie di </hi><hi rend="CharOverride-1" >lavoratori parasubordinati risulta irta di ostacoli ed assai difficoltosa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Se </hi><hi rend="CharOverride-1" >è vero che anche in riferimento a tali soggetti possono verificarsi situazioni in cui, nella realizzazione dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >attività, il committente venga in possesso di dati, attraverso i </hi><hi rend="CharOverride-1" >quali poter verificare l’avanzamento dell’opera, è pur vero </hi><hi rend="CharOverride-1" >che si tratta di ipotesi in cui l’assoggettamento all’</hi><hi rend="CharOverride-1" >altrui potere, così come il ricorso a mezzi produttivi altrui </hi><hi rend="CharOverride-1" >e l’inserimento nel contesto produttivo aziendale altrui, sono notevolmente </hi><hi rend="CharOverride-1" >ridotti rispetto alle fattispecie sopra esaminate. Sono, dunque, meno ricorrenti </hi><hi rend="CharOverride-1" >da un punto di vista fattuale, oltre che meno impattanti </hi><hi rend="CharOverride-1" >da un punto di vista giuridico, le circostanze in cui </hi><hi rend="CharOverride-1" >il collaboratore viene sottoposto a controlli da remoto ad opera </hi><hi rend="CharOverride-1" >del committente.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Al contempo, occorre rammentare che, come già è </hi><hi rend="CharOverride-1" >stato osservato, l’ordinamento riconosce anche ai collaboratori il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’applicazione della summenzionata disciplina in materia di protezione dei </hi><hi rend="CharOverride-1" >dati personali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-018">51</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >. Essi, dunque, beneficiano comunque di una tutela legale</hi><hi rend="CharOverride-1" > volta ad evitare che la propria sfera di riservatezza venga</hi><hi rend="CharOverride-1" > illimitatamente incisa da ingerenze altrui in ragione dello svolgimento di</hi><hi rend="CharOverride-1" > un’attività lavorativa, sì che la loro esclusione dall’ambito</hi><hi rend="CharOverride-1" > applicativo dell’art. 4 risulta comunque coerente con le necessit</hi><hi rend="CharOverride-1" >à costituzionali di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e di assicurare protezione</hi><hi rend="CharOverride-1" > alla dignità e libertà dei lavoratori in quanto tali e</hi><hi rend="CharOverride-1" > in quanto persone.</hi></p></div><div><head><hi>6. La tutela della riservatezza dei</hi><hi rend="italic"> platform</hi><hi rend="italic"> workers</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >La questione si complica ulteriormente con riguardo alla tutela</hi><hi rend="CharOverride-1" > della riservatezza nell’ambito del </hi><hi rend="italic">platform work</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ossia delle prestazioni</hi><hi rend="CharOverride-1" > di lavoro rese tramite il ricorso alle piattaforme digitali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Non</hi><hi rend="CharOverride-1" > è più una novità, oramai, l’esistenza di imprese-piattaforma</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-017">52</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > – già definite «fluide» (Sigillò Marrara, 2020a, 91), per evidenziare l’assenza di qualsivoglia barriera di tipo spazio-temporale, </hi><hi rend="CharOverride-1" >ma anche la tipica polverizzazione delle attività in un continuo </hi><hi rend="CharOverride-1" >susseguirsi di incarichi singoli e determinati – il cui modello di </hi><hi rend="CharOverride-1" >business consiste nel consentire «l’incontro virtuale» tra domande e </hi><hi rend="CharOverride-1" >offerte di </hi><hi rend="italic">mini-tasks</hi><hi rend="CharOverride-1" >, da realizzarsi interamente online o nel «</hi><hi rend="CharOverride-1" >mondo reale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-016">53</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, attraverso un sistema organizzato in maniera più o meno</hi><hi rend="CharOverride-1" > incisiva dalla piattaforma stessa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >A dire la verità, il </hi><hi rend="italic">platform</hi><hi rend="italic"> work</hi><hi rend="CharOverride-1" > ha smesso di essere una novità: non sorprende più</hi><hi rend="CharOverride-1" > camminare per strada e vedersi sfrecciare attorno un alveare di</hi><hi rend="CharOverride-1" > biciclette e motorini con a cavalcioni i </hi><hi rend="italic">riders</hi><hi rend="CharOverride-1" >, provvisti di</hi><hi rend="CharOverride-1" > ampi zaini dai colori sgargianti e dalle scritte invitanti, intenti</hi><hi rend="CharOverride-1" > a trasportare del cibo da un ristorante ad un’abitazione</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in un eterno ritorno dell’eguale. Eppure, i </hi><hi rend="italic">platform workers</hi><hi rend="CharOverride-1" > continuano a rappresentare una zona grigia dell’ordinamento giuslavoristico e a muoversi, di conseguenza, in un </hi><hi rend="CharOverride-1" >limbo giuridico pieno di incertezze, sia in merito alla qualificazione </hi><hi rend="CharOverride-1" >del rapporto di lavoro che (di conseguenza) in merito allo </hi><hi rend="CharOverride-1" >statuto protettivo ad essi applicabile, anche con riferimento alla tutela </hi><hi rend="CharOverride-1" >dei dati personali e ai limiti al monitoraggio della loro </hi><hi rend="CharOverride-1" >attività da parte della piattaforma. Le difficoltà qualificatorie derivano dalla </hi><hi rend="CharOverride-1" >compresenza di elementi tipici del lavoro subordinato e del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1" >autonomo, in rapporti contrattualmente sorti come collaborazioni autonome.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Così, non </hi><hi rend="CharOverride-1" >è rintracciabile </hi><hi rend="italic">ictu oculi</hi><hi rend="CharOverride-1" > un vincolo di obbligatorietà della prestazione, </hi><hi rend="CharOverride-1" >dal momento che, per un verso, il singolo lavoratore può </hi><hi rend="CharOverride-1" >scegliere se, quando e quanto lavorare prenotandosi settimanalmente per gli </hi><hi rend="italic">slot</hi><hi rend="CharOverride-1" > di volta in volta disponibili, e, anche una volta resosi a disposizione della piattaforma</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ha la possibilità di non accettare le singole «missioni» propostegli</hi><hi rend="CharOverride-1" >; di converso, la piattaforma non è obbligata né ad indirizzare</hi><hi rend="CharOverride-1" > ai lavoratori proposte di «missioni», né ad accettare la disponibilit</hi><hi rend="CharOverride-1" >à a rendere la prestazione dagli stessi manifestata. Ancora, normalmente non vi è un obbligo di svolgere la prestazione personalmente</hi><hi rend="CharOverride-1" > da parte del lavoratore contraente, che peraltro non è vincolato</hi><hi rend="CharOverride-1" > da un obbligo di esclusività – potendo operare anche a favore</hi><hi rend="CharOverride-1" > di altre piattaforme, anche in concorrenza – e utilizza mezzi di</hi><hi rend="CharOverride-1" > traporto di sua proprietà.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Da quanto sopra, potrebbe sembrare che</hi><hi rend="CharOverride-1" > i </hi><hi rend="italic">platform workers</hi><hi rend="CharOverride-1" > presentino le caratteristiche tipiche dei lavoratori autonomi</hi><hi rend="CharOverride-1" >; sennonché essi, nello svolgimento della prestazione, devono interamente sottostare alle</hi><hi rend="CharOverride-1" > condizioni di servizio (anche piuttosto penetranti) dettate unilateralmente dalla piattaforma</hi><hi rend="CharOverride-1" > che, nei fatti, esercita una forte ingerenza sia nell’organizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > del lavoro che nel controllo circa le modalità di esecuzione</hi><hi rend="CharOverride-1" >, reagendo ad eventuali inadempienze o scostamenti rispetto al programma prestabilito</hi><hi rend="CharOverride-1" >, prima attraverso dei richiami per giungere fino a sospendere in</hi><hi rend="CharOverride-1" > via temporanea o definitiva l’account del lavoratore interessato. Sotto</hi><hi rend="CharOverride-1" > questo angolo visuale, dunque, la piattaforma non pare discostarsi pi</hi><hi rend="CharOverride-1" >ù di tanto dalla figura del datore di lavoro, esercitando una forma di supremazia organizzativa</hi><hi rend="CharOverride-1" > ed economica molto vicina al potere direttivo o, quantomeno, di</hi><hi rend="CharOverride-1" > etero-organizzazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-015">54</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >È per tale natura anfibologica che si </hi><hi rend="CharOverride-1" >sono susseguiti una serie di interventi (più o meno efficaci) </hi><hi rend="CharOverride-1" >da parte dei legislatori di diversi Stati europei e non</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-014">55</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > e dei primi contratti collettivi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-013">56</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, per lo più volti </hi><hi rend="CharOverride-1" >ad individuare una tutela minima a favore dei lavoratori su </hi><hi rend="CharOverride-1" >piattaforma, anche prescindendo dalla qualificazione del rapporto. È per tale </hi><hi rend="CharOverride-1" >natura anfibologica che, in merito alla qualificazione del rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1" >tali lavoratori, sono stati spesi fiumi di inchiostro, sia ad </hi><hi rend="CharOverride-1" >opera della dottrina, anche internazionale, che della giurisprudenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-012">57</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, anche internazionale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-011">58</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >. In tale contesto, ciò su cui si intende soffermarsi nelle pagine a seguire</hi><hi rend="CharOverride-1" > attiene alla tutela dei dati personali dei lavoratori operanti su</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">on location labour platforms</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-010">59</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, nonché agli eventuali argini al </hi><hi rend="CharOverride-1" >potere di controllo da remoto da parte delle piattaforme, potenzialmente </hi><hi rend="CharOverride-1" >illimitato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ed infatti, tutti i lavoratori </hi><hi rend="italic">on-demand </hi><hi rend="CharOverride-1" >sono dotati </hi><hi rend="CharOverride-1" >di sistemi di geolocalizzazione costante, che consentono alle piattaforme di </hi><hi rend="CharOverride-1" >venire a conoscenza non solo della loro posizione, ma anche </hi><hi rend="CharOverride-1" >della velocità e della prontezza con cui essi operano. In </hi><hi rend="CharOverride-1" >tal modo, viene raccolto, conservato e analizzato un gran quantitativo </hi><hi rend="CharOverride-1" >di dati, che consente di realizzare quel meccanismo di </hi><hi rend="italic">management-</hi><hi rend="italic">byalgorithms</hi><hi rend="CharOverride-1" > di cui si parlava in apertura in maniera pressoché </hi><hi rend="CharOverride-1" >integrale: le decisioni in merito allo svolgimento del rapporto lavorativo sono interamente assunte dalla piattaforma, senza la necessità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >intervento umano, attraverso l’analisi incrociata delle informazioni ottenute.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Al </hi><hi rend="CharOverride-1" >di là delle facili distorsioni cui si prestano, per esempio </hi><hi rend="CharOverride-1" >permettendo alla piattaforma di avere pronta conoscenza di eventuali assembramenti </hi><hi rend="CharOverride-1" >e di predire e prevenire fenomeni di azioni collettiva (De </hi><hi rend="CharOverride-1" >Stefano, 2016), tali sistemi di monitoraggio assumono un ruolo fondamentale </hi><hi rend="CharOverride-1" >nell’organizzazione del lavoro, incidendo eventualmente anche sulle modalità e </hi><hi rend="CharOverride-1" >possibilità di prosecuzione futura del rapporto stesso (Pignot, 2021, 208).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ed infatti, da un lato l’algoritmo assegna ai lavoratori </hi><hi rend="CharOverride-1" >le missioni successive proprio sulla base dei dati raccolti tramite </hi><hi rend="CharOverride-1" >il GPS; d’altro lato e come si accennava, i </hi><hi rend="CharOverride-1" >sistemi di localizzazione sono spesso disegnati per misurare anche la </hi><hi rend="CharOverride-1" >velocità e la diligenza con cui il singolo lavoratore esegue </hi><hi rend="CharOverride-1" >i </hi><hi rend="italic">tasks</hi><hi rend="CharOverride-1" > assegnatigli, informazioni che vanno ad inserirsi nei sistemi </hi><hi rend="CharOverride-1" >di </hi><hi rend="italic">rating</hi><hi rend="CharOverride-1" >, i quali possono influire sull’esecuzione futura del </hi><hi rend="CharOverride-1" >rapporto, giungendo fino a provocarne la sospensione o anche la </hi><hi rend="CharOverride-1" >cessazione mediante disattivazione definitiva dell’account (Aloisi, 2016). I lavoratori </hi><hi rend="italic">on demand</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in altre parole, sono sottoposti ad un sistema di controllo e </hi><hi rend="CharOverride-1" >monitoraggio costante e particolarmente incisivo, che potrebbe risultare lesivo non </hi><hi rend="CharOverride-1" >solo della loro sfera di riservatezza individuale in quanto persone, </hi><hi rend="CharOverride-1" >tutelata dal Regolamento GDPR e da d. lgs. 101/2008, </hi><hi rend="CharOverride-1" >ma anche della loro dignità e libertà in quanto lavoratori, </hi><hi rend="CharOverride-1" >tutelata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Non è </hi><hi rend="CharOverride-1" >un caso, dunque, che il Garante Privacy ha iniziato a </hi><hi rend="CharOverride-1" >prendere in esame la materia, attraverso una serie di ispezioni </hi><hi rend="CharOverride-1" >volte a verificare la verifica del rispetto della normativa di </hi><hi rend="CharOverride-1" >cui al GDPR da parte delle piattaforme maggiormente operanti in </hi><hi rend="CharOverride-1" >Italia. In particolare, sia nel 2019</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-009">60</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > che nel 2020 (primo</hi><hi rend="CharOverride-1" > e secondo semestre</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-008">61</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >), il Garante, in collaborazione con la </hi><hi rend="CharOverride-1" >Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, </hi><hi rend="CharOverride-1" >ha individuato nel settore del </hi><hi rend="italic">food delivery</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-007">62</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" > una delle attivit</hi><hi rend="CharOverride-1" >à da sottoporre a ispezioni specifiche</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-006">63</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ciò nonostante, la stessa Autorità non pare aver ritenuto finora necessario elaborare linee </hi><hi rend="CharOverride-1" >guida </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1" > per la gestione della, pur particolarmente penetrante, </hi><hi rend="CharOverride-1" >raccolta dati e controllo esercitato sui </hi><hi rend="italic">platform workers</hi><hi rend="CharOverride-1" >. La ragione </hi><hi rend="CharOverride-1" >di tale, pur criticabile, scelta potrebbe essere individuata nell’implicita </hi><hi rend="CharOverride-1" >necessità di applicare anche nei confronti di coloro che operano </hi><hi rend="CharOverride-1" >per il tramite di piattaforme la stessa disciplina di tutela </hi><hi rend="CharOverride-1" >della riservatezza apprestata ai colleghi operanti secondo le modalità «tradizionali»</hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Senonché, tale assunto si scontra con due problematiche. In primo luogo, non vi è dubbio che il rischio di</hi><hi rend="CharOverride-1" > lesione della propria sfera di riservatezza, sia con riferimento al</hi><hi rend="CharOverride-1" > tempo di lavoro che con riferimento ai periodi di non</hi><hi rend="CharOverride-1" > lavoro, sopportato dai </hi><hi rend="italic">platform workers</hi><hi rend="CharOverride-1" > è ben maggiore rispetto a</hi><hi rend="CharOverride-1" > quello dei colleghi «tradizionali». In secondo luogo, la loro collocazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > nel «limbo giuridico» di cui si è detto non pu</hi><hi rend="CharOverride-1" >ò che manifestarsi anche in un permanente stato di incertezza relativamente alla disciplina da applicare in materia di protezione</hi><hi rend="CharOverride-1" > dei dati personali e dei controlli da remoto dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >In particolare, allo stato, si riscontrano due disposizioni specificamente indirizzate</hi><hi rend="CharOverride-1" > a disciplinare il trattamento dei lavoratori operanti tramite piattaforme digitale</hi><hi rend="CharOverride-1" >. L’art. 2, c. 1, ultimo periodo del d. lgs</hi><hi rend="CharOverride-1" >. 81/2015, nell’attuale formulazione, include specificamente nel suo ambito</hi><hi rend="CharOverride-1" > di applicazione le collaborazioni etero-organizzate «anche qualora le modalità</hi><hi rend="CharOverride-1" > di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali</hi><hi rend="CharOverride-1" >». Anche a tali rapporti, dunque, dovrebbero ritenersi estensibili le considerazioni</hi><hi rend="CharOverride-1" > già svolte in merito alla necessità di applicare interamente le</hi><hi rend="CharOverride-1" > disposizioni circa il trattamento dei dati personali e i limiti</hi><hi rend="CharOverride-1" > ai controlli a distanza tipici del lavoro subordinato anche alle</hi><hi rend="CharOverride-1" > collaborazioni etero-organizzate, pur se mediate da piattaforme digitali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ancora</hi><hi rend="CharOverride-1" >, l’art. 47</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1" > del medesimo d. lgs. 81/2015, «</hi><hi rend="CharOverride-1" >fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, c. 1» testé richiamato, si occupa di stabilire «livelli minimi di tutela</hi><hi rend="CharOverride-1" > per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di</hi><hi rend="CharOverride-1" > beni per conto altrui, in ambito urbano e con l</hi><hi rend="CharOverride-1" >’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all</hi><hi rend="CharOverride-1" >’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada</hi><hi rend="CharOverride-1" >, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</hi><hi rend="CharOverride-1" >, attraverso piattaforme anche digitali». Tra le tutele minime garantite ai</hi><hi rend="CharOverride-1" > lavoratori su piattaforma «genuinamente» autonomi e rientranti nei dettagliati requisiti</hi><hi rend="CharOverride-1" > legalmente individuati, peraltro, l’art. 47</hi><hi rend="italic">sexies</hi><hi rend="CharOverride-1" > si preoccupa di </hi><hi rend="CharOverride-1" >specificare che il trattamento dei loro dati personali deve avvenire «</hi><hi rend="CharOverride-1" >in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile</hi><hi rend="CharOverride-1" > 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30</hi><hi rend="CharOverride-1" > giugno 2003, n. 196» (art. 47</hi><hi rend="italic">sexies</hi><hi rend="CharOverride-1" >, d. lgs. 81/</hi><hi rend="CharOverride-1" >2015).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >A tali disposizioni specifiche si aggiunge la generale applicabilità </hi><hi rend="CharOverride-1" >dell’art. 2094, c.c., sì che, se la prestazione </hi><hi rend="CharOverride-1" >del lavoratore su piattaforma dovesse risultare, nel suo concreto realizzarsi, </hi><hi rend="CharOverride-1" >etero-diretta, il rapporto dovrebbe essere qualificato come subordinato, con </hi><hi rend="CharOverride-1" >la necessità di applicare la relativa disciplina anche in materia </hi><hi rend="CharOverride-1" >di privacy</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-005">64</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >In astratto, dunque, la questione circa la regolamentazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > della tutela dei dati personali applicabile ai rapporti di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1" > mediati da piattaforma digitale parrebbe essere di facile soluzione: a</hi><hi rend="CharOverride-1" > seconda che si tratti di lavoratori autonomi, collaboratori etero-organizzati</hi><hi rend="CharOverride-1" > o lavoratori subordinati dovrebbe ritenersi applicabile la relativa normativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Sennonch</hi><hi rend="CharOverride-1" >é, individuare il tratto distintivo tra le tre fattispecie testé menzionate</hi><hi rend="CharOverride-1" > è operazione tutt’altro che semplice.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >In merito, è intervenuta</hi><hi rend="CharOverride-1" > la circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 19</hi><hi rend="CharOverride-1" > novembre 2020, secondo la quale la linea di confine tra</hi><hi rend="CharOverride-1" > le collaborazioni etero-organizzate </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1" > art. 2 e i rapporti</hi><hi rend="CharOverride-1" > puramente autonomi </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1" > art. 47</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1" > sarebbe da individuare nella «</hi><hi rend="CharOverride-1" >continuità» che caratterizzerebbe le prime e si contrapporrebbe alla «occasionalità» tipica </hi><hi rend="CharOverride-1" >dei secondi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-004">65</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >. Il rischio connaturato a tale interpretazione, come pure</hi><hi rend="CharOverride-1" > è stato paventato in dottrina (Carinci F., 2020), è che</hi><hi rend="CharOverride-1" > la fattispecie di cui all’art. 47</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1" > rimanga «lettera </hi><hi rend="CharOverride-1" >morta», una disposizione residuale incapace di vivere nell’ordinamento giuridico </hi><hi rend="CharOverride-1" >in quanto destinata ad operare esclusivamente con riferimento a rapporti </hi><hi rend="CharOverride-1" >«occasionali», tutt’altro che diffusi nella realtà economica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Per quanto attiene, diversamente, alla necessità di </hi><hi rend="CharOverride-1" >distinguere la etero-organizzazione di cui all’art. 2, d. </hi><hi rend="CharOverride-1" >lgs. 81/2015 dalla etero-direzione, tipica del lavoro subordinato </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1" > art. 2094 sgg., le difficoltà, se possibile, aumentano.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E </hi><hi rend="CharOverride-1" >ciò, in quanto, già sul finire del secolo scorso si </hi><hi rend="CharOverride-1" >è assistito ad un fenomeno di progressiva erosione della nozione di subordinazione – assediata sia al suo interno, dal diffondersi</hi><hi rend="CharOverride-1" > di nuovi modelli contrattuali caratterizzati da variazioni causali o modali</hi><hi rend="CharOverride-1" > rispetto all’archetipo codicistico, che all’esterno, in ragione dell</hi><hi rend="CharOverride-1" >’incessante susseguirsi di interventi legislativi nell’area del lavoro autonomo</hi><hi rend="CharOverride-1" > coordinato e continuativo (Persiani, 1998, 203) – che rappresenta la ragione</hi><hi rend="CharOverride-1" > profonda degli interventi di riforma caratterizzanti il nuovo millennio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Se, nell’altalenante contesto normativo, la giurisprudenza si era (più </hi><hi rend="CharOverride-1" >o meno assestata) sull’idea di una subordinazione «pratica», la </hi><hi rend="CharOverride-1" >cui presenza andava ricercata nell’assimilazione della fattispecie concreta al </hi><hi rend="CharOverride-1" >social-tipo della subordinazione, attraverso il ricorso ad una serie </hi><hi rend="CharOverride-1" >di indici sussidiari, «l’introduzione dell’etero-organizzazione di cui </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’art. 2, comma 1, come concetto di diritto positivo </hi><hi rend="CharOverride-1" >ulteriore e diverso dal potere direttivo previsto dall’art. 2094 </hi><hi rend="CharOverride-1" >c.c., impone necessariamente un’opera di rivisitazione del concetto </hi><hi rend="CharOverride-1" >di etero-direzione» (Perulli, 2020, 168). E tale opera di </hi><hi rend="CharOverride-1" >rivisitazione della nozione necessita di una rilettura con «lenti nuove» </hi><hi rend="CharOverride-1" >dell’assunzione dell’«obbligo di obbedienza» in cui si traduce l’etero</hi><hi rend="CharOverride-1" >-direzione quale criterio discretivo del lavoro subordinato. È evidente come</hi><hi rend="CharOverride-1" > tale operazione, già di per sé tutt’altro che semplice</hi><hi rend="CharOverride-1" >, manifesti particolari difficoltà con riferimento al lavoro mediato da piattaforme</hi><hi rend="CharOverride-1" > digitali, in cui alla ingerente presenza di «comandi» in merito</hi><hi rend="CharOverride-1" > alla realizzazione del lavoro e di controllo circa la sua</hi><hi rend="CharOverride-1" > regolarità, si contrappone la permanenza di una sfera di discrezionalit</hi><hi rend="CharOverride-1" >à – più o meno libera – dell’individuo. Così, se individuare la distinzione tra subordinazione e </hi><hi rend="CharOverride-1" >etero-organizzazione risulta un’operazione assai ardua in generale, con </hi><hi rend="CharOverride-1" >riferimento al lavoro su piattaforma essa rischia di trasformarsi in </hi><hi rend="CharOverride-1" >una interpretazione </hi><hi rend="italic">diabolica</hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tuttavia, se, accogliendo la tesi qui prospettata, </hi><hi rend="CharOverride-1" >la tutela della privacy – intesa sia con riferimento al trattamento </hi><hi rend="CharOverride-1" >dei dati personali che con riferimento ai limiti ai controlli </hi><hi rend="CharOverride-1" >a distanza – dei lavoratori subordinati e etero-organizzati si ritenga </hi><hi rend="CharOverride-1" >coincidente, la questione relativa all’inquadramento del </hi><hi rend="italic">platform worker</hi><hi rend="CharOverride-1" > nell’</hi><hi rend="CharOverride-1" >una o nell’altra fattispecie potrebbe risultare di secondo conto, </hi><hi rend="CharOverride-1" >in quanto priva di portata pratica determinante. Ciò, salvo che </hi><hi rend="CharOverride-1" >si rientri nell’ambito della deroga all’estensione della disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1" >del rapporto di lavoro subordinato disposta dal secondo comma del </hi><hi rend="CharOverride-1" >medesimo art. 2, d. lgs. 81/2015, per esempio attraverso </hi><hi rend="CharOverride-1" >l’adozione di «gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni </hi><hi rend="CharOverride-1" >sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche </hi><hi rend="CharOverride-1" >riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive</hi><hi rend="CharOverride-1" > ed organizzative del relativo settore» (let. a, c. 2, art</hi><hi rend="CharOverride-1" >. 2, d. lgs. 81/2015).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ad ogni buon conto, sotto</hi><hi rend="CharOverride-1" > questo angolo visuale, la questione risulta più impattante con riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1" > all’altra distinzione. Ed infatti, le incertezze in merito alla</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="italic">condicio sine qua non</hi><hi rend="CharOverride-1" > del </hi><hi rend="italic">platform worker</hi><hi rend="CharOverride-1" > inquadrabile come collaboratore</hi><hi rend="CharOverride-1" > etero-organizzato rispetto a quello operante in virtù di un</hi><hi rend="CharOverride-1" > rapporto di lavoro genuinamente autonomo ed assoggettato alla disciplina minima</hi><hi rend="CharOverride-1" > di cui al capo V</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1" > del d. lgs. 81/</hi><hi rend="CharOverride-1" >2015, potrebbe assumere un rilievo non indifferente (anche) per la </hi><hi rend="CharOverride-1" >materia oggetto di studio.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ed infatti, sebbene, come si è </hi><hi rend="CharOverride-1" >osservato, l’art. 47</hi><hi rend="italic">sexies</hi><hi rend="CharOverride-1" > del d. lgs. 81/2015 ribadisca la necessità di effettuare il trattamento dei dati personali </hi><hi rend="CharOverride-1" >dei lavoratori su piattaforma «autonomi» nel rispetto della normativa di </hi><hi rend="CharOverride-1" >cui al Regolamento GDPR e al Codice Privacy, nulla viene </hi><hi rend="CharOverride-1" >detto in relazione ai controlli a distanza dei lavoratori in </hi><hi rend="CharOverride-1" >questione, che, pure, sono costantemente assoggettati a sistemi di monitoraggio, </hi><hi rend="CharOverride-1" >anche molto penetranti. Né, d’altronde, pare possibile ritenere applicabile </hi><hi rend="CharOverride-1" >anche a tali rapporti la disciplina di cui all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1" >4 S.L. in virtù del richiamo ad esso operato </hi><hi rend="CharOverride-1" >da parte dell’art. 114 del Codice Privacy. Ciò, in </hi><hi rend="CharOverride-1" >quanto, come pure è stato evidenziato, si tratta di norme </hi><hi rend="CharOverride-1" >direttamente indirizzate a disciplinare i rapporti di lavoro subordinato, sì </hi><hi rend="CharOverride-1" >che estenderne l’ambito di efficacia anche a fattispecie diverse </hi><hi rend="italic">sic et simpliciter</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in mancanza di</hi><hi rend="CharOverride-1" > un intervento regolativo in materia, risulta operazione ermeneutica rischiosa e</hi><hi rend="CharOverride-1" > complessa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ecco, dunque, la ragione per cui, sebbene la scelta</hi><hi rend="CharOverride-1" > dell’Autorità Garante di non aver ancora approvato delle linee</hi><hi rend="CharOverride-1" > guida </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1" > per la tutela della riservatezza dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1" > su piattaforma sia comprensibile, la si è definita, quale riga</hi><hi rend="CharOverride-1" > addietro, criticabile. A dire il vero, un intervento chiarificatorio sul</hi><hi rend="CharOverride-1" > punto, anche a livello regolamentare, sarebbe ben auspicabile.</hi></p></div><div><head><hi>7. Considerazioni</hi><hi> conclusive: una nuova stagione di regolazione del diritto alla privacy</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Le nuove tecnologie hanno determinato forti cambiamenti nell’utilizzo degli</hi><hi rend="CharOverride-1" > strumenti tecnologici che, attraverso un meccanismo di incessante circolazione di</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati personali, sono giunti fino a dar vita a un</hi><hi rend="CharOverride-1" > (peraltro, economicamente assai rilevante) mercato nuovo, quello dei </hi><hi rend="italic">Big Data</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1" >(Batini, 2017, 40; Buttarelli, 2017, 30; Dagnino, 2017, 31).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Se tale processo riguarda la vita di quotidiana della gran parte dei cittadini, nell’ambito lavorativo</hi><hi rend="CharOverride-1" > le innovazioni negli strumenti adoperati nell’esercizio dell’attività produttiva</hi><hi rend="CharOverride-1" >, consentendo una migliore efficienza nell’esecuzione della prestazione e spesso</hi><hi rend="CharOverride-1" > anche diversi vantaggi a favore dei lavoratori come le maggiori</hi><hi rend="CharOverride-1" > possibilità di conciliazione tra la vita privata e la vita</hi><hi rend="CharOverride-1" > professionale, comportano un passaggio continuo di informazioni particolarmente rilevante.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Ed</hi><hi rend="CharOverride-1" > infatti, gli strumenti tecnologici utilizzati nell’ambito imprenditoriale permettono un</hi><hi rend="CharOverride-1" > flusso continuo di dati, attinenti sia all’attività svolta che</hi><hi rend="CharOverride-1" > alla persona del lavoratore, che vengono collezionati nel tempo – e</hi><hi rend="CharOverride-1" > spesso utilizzati, sia a fini disciplinari che per la realizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > di una «organizzazione strategica» del personale – dal datore di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1" >. Se lo scopo del diritto e dovere al lavoro di</hi><hi rend="CharOverride-1" > ogni cittadino (art. 4, Cost.) è quello di consentire alla</hi><hi rend="CharOverride-1" > persona di progredire nel processo di emancipazione della propria personalità</hi><hi rend="CharOverride-1" > (art. 3, Cost.), il rischio è quello inverso: che, cio</hi><hi rend="CharOverride-1" >è, il lavoratore veda violata la propria dignità e libertà personale, mettendo la propria sfera di riservatezza </hi><hi rend="CharOverride-1" >in pericolo proprio in ragione dello svolgimento dell’attività lavorativa.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Più la Rivoluzione Digitale ha consentito un avanzamento nella tecnologia </hi><hi rend="CharOverride-1" >utilizzata nelle imprese, quindi, più si sono manifestati, negli anni </hi><hi rend="CharOverride-1" >trascorsi, diversi profili problematici nell’operazione di bilanciamento tra le </hi><hi rend="CharOverride-1" >esigenze produttive e organizzative dell’impresa da un lato e </hi><hi rend="CharOverride-1" >la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore dall’</hi><hi rend="CharOverride-1" >altro (Scagliarini, 2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Nell’incessante tentativo di rincorrere la realtà </hi><hi rend="CharOverride-1" >per organizzarla in un sistema ordinato di regole, il legislatore nazionale si </hi><hi rend="CharOverride-1" >è trovato a fare i conti con tali profondi ed </hi><hi rend="CharOverride-1" >inaspettati cambiamenti, intervenendo, con il d.lgs. n. 101/2018, </hi><hi rend="CharOverride-1" >a ri-disciplinare la materia della privacy introducendo un «codice </hi><hi rend="CharOverride-1" >nuovo», piuttosto che effettuare un mero «</hi><hi rend="italic">restyling</hi><hi rend="CharOverride-1" >» di quello precedente</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >, dando esecuzione al Regolamento Europeo sul GDPR, tanto da porsi</hi><hi rend="CharOverride-1" > rispetto allo stesso come un testo funzionale e per certi</hi><hi rend="CharOverride-1" > versi dipendente, riproducendo un assetto di rapporti paragonabile a quello</hi><hi rend="CharOverride-1" > che, sul piano nazionale, caratterizza il rapporto che c’è</hi><hi rend="CharOverride-1" > tra legge e regolamento di attuazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Come si è </hi><hi rend="CharOverride-1" >visto nel corso della trattazione, il nuovo Codice della Privacy attribuisce un particolare rilievo alla tutela</hi><hi rend="CharOverride-1" > dei dati personali nell’ambito lavorativo, prevedendo una disciplina </hi><hi rend="italic">ad</hi><hi rend="italic"> hoc</hi><hi rend="CharOverride-1" >. La presenza di una regolamentazione organica e generale in</hi><hi rend="CharOverride-1" > materia di trattamento dei dati personali </hi><hi rend="italic">tout court</hi><hi rend="CharOverride-1" >, difatti, non</hi><hi rend="CharOverride-1" > impedisce la presenza di disposizioni specifiche relative a singole tipologie</hi><hi rend="CharOverride-1" > di trattamenti, caratterizzati da esigenze particolari, che continueranno a trovare</hi><hi rend="CharOverride-1" > collocazione nella legislazione del settore nell’ambito del quale questi</hi><hi rend="CharOverride-1" > si sono svolti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Tra le norme di settore, estranee al</hi><hi rend="CharOverride-1" > Codice della Privacy eppure intimamente connesse alla tutela del </hi><hi rend="italic">right</hi><hi rend="italic"> to privacy</hi><hi rend="CharOverride-1" >, vi è certamente l’art. 4 dello Statuto</hi><hi rend="CharOverride-1" > dei Lavoratori destinato da un lato a disciplinare i limiti</hi><hi rend="CharOverride-1" > di legittimità dell’installazione degli impianti audiovisivi o di altri</hi><hi rend="CharOverride-1" > strumenti che consentono il controllo da remoto dell’attività dei</hi><hi rend="CharOverride-1" > lavoratori, d’altro lato a confermare la possibilità che i</hi><hi rend="CharOverride-1" > dati così ottenuti siano utilizzati dal datore di lavoro, purch</hi><hi rend="CharOverride-1" >é nel rispetto di una informativa completa e idonea e, più in generale, delle norme contenute nel Codice Privacy</hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Come si è avuto modo di osservare, nel rinnovare la</hi><hi rend="CharOverride-1" > materia, il legislatore ha tenuto in considerazione il progresso tecnologico</hi><hi rend="CharOverride-1" > che ha investito le imprese contemporanee; diversamente, non paiono essere</hi><hi rend="CharOverride-1" > stati tenuti in debito conto gli aspetti di innovazione del</hi><hi rend="CharOverride-1" > mercato del lavoro derivanti dall’imporsi e dal costante diffondersi</hi><hi rend="CharOverride-1" > del lavoro parasubordinato.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Muovendo da tale constatazione, si è avuto</hi><hi rend="CharOverride-1" > modo di argomentare come l’art. 4 debba ritenersi, comunque</hi><hi rend="CharOverride-1" >, applicabile alle collaborazioni etero-organizzate di cui al primo comma</hi><hi rend="CharOverride-1" > dell’art. 2, d. lgs. 81/2015, mentre debbano ritenersi</hi><hi rend="CharOverride-1" > ad esso estranee sia le collaborazioni coordinate e continuative di</hi><hi rend="CharOverride-1" > cui all’art. 409, c.p.c., sia le collaborazioni</hi><hi rend="CharOverride-1" >, pur organizzate dal committente, ma rientranti nelle eccezioni di cui</hi><hi rend="CharOverride-1" > al secondo comma del citato art. 2.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Sempre in considerazione</hi><hi rend="CharOverride-1" > degli ultimi sviluppi attraversati dal mercato del lavoro contemporaneo, si</hi><hi rend="CharOverride-1" > è svolta un’ulteriore riflessione in merito alla tutela della</hi><hi rend="CharOverride-1" > privacy dei lavoratori su piattaforma, i quali, da un lato</hi><hi rend="CharOverride-1" >, risultano particolarmente esposti al rischio di «intrusioni» della controparte negoziale</hi><hi rend="CharOverride-1" > nella sfera di riservatezza individuale, dall’altro lato si trovan</hi><hi rend="CharOverride-1" >o tuttora in uno stato di incertezza in merito alla normativa applicabile. Sebbene, difatti, la questione potrebbe </hi><hi rend="CharOverride-1" >astrattamente ritenersi risolta, applicando di volta in volta la disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1" >generale relativa alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, </hi><hi rend="CharOverride-1" >di collaborazione etero-organizzata o rapporto puramente autonomo, la realtà </hi><hi rend="CharOverride-1" >è ben diversa. Ciò che accade, difatti, è che le </hi><hi rend="CharOverride-1" >difficoltà qualificatorie si riflettono in un permanente stato di incertezza </hi><hi rend="CharOverride-1" >in merito alla tutela da apprestare ai lavoratori </hi><hi rend="italic">de quibus</hi><hi rend="CharOverride-1" >, </hi><hi rend="CharOverride-1" >i quali risultano ancora assoggettati ad un (intollerabile) rischio di </hi><hi rend="CharOverride-1" >eccessiva e definitiva compressione della loro riservatezza e, in ultima </hi><hi rend="CharOverride-1" >analisi, dignità, in quanto persone e in quanto lavoratori. Ecco, </hi><hi rend="CharOverride-1" >dunque, la necessità di un intervento (se non ad opera </hi><hi rend="CharOverride-1" >del legislatore, quantomeno) del Garante Privacy, diretto a diradare i </hi><hi rend="CharOverride-1" >dubbi sul punto e ad apprestare una tutela proporzionata alla </hi><hi rend="CharOverride-1" >maggiore gravità del rischio subito in ragione delle modalità di </hi><hi rend="CharOverride-1" >«gestione algoritmica» del rapporto e di esecuzione delle prestazioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Conclusivamente emerge la</hi><hi rend="CharOverride-1" > necessità di svolgere qualche riflessione più ampia, che abbracci anche</hi><hi rend="CharOverride-1" > aspetti del diritto estranei all’ambito strettamente lavoristico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Siamo di</hi><hi rend="CharOverride-1" > fronte ad una nuova stagione della protezione dei dati personali</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in cui l’assetto di disciplina europea assume una portata</hi><hi rend="CharOverride-1" > fondamentale (Califano, 2017, 12), dal momento in cui l</hi><hi rend="CharOverride-1" >’intervento del Legislatore interno è destinato ad essere, se non</hi><hi rend="CharOverride-1" > marginale, quantomeno integrativo e complementare rispetto a quello sovranazionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Una</hi><hi rend="CharOverride-1" > conferma di ciò è rinvenibile nel fatto che esso sar</hi><hi rend="CharOverride-1" >à tenuto ad ispirarsi, nel solco della impostazione del GDPR, ad una regolazione </hi><hi rend="CharOverride-1" >leggera, che lasci ampio margine di responsabilizzazione al singolo titolare </hi><hi rend="CharOverride-1" >del trattamento, sin dalla fase di progettazione dello stesso, quale </hi><hi rend="CharOverride-1" >principio cardine dell’intero quadro normativo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1" >.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >A mutare, quindi, è</hi><hi rend="CharOverride-1" > la ragione giustificatrice stessa dell’intervento regolatorio, il che avvalora</hi><hi rend="CharOverride-1" > sempre di più la tesi per cui, specialmente sotto il</hi><hi rend="CharOverride-1" > profilo sostanziale, ci troviamo ad affrontare una nuova e diversa</hi><hi rend="CharOverride-1" > stagione della disciplina della protezione dei dati personali, improntata ad</hi><hi rend="CharOverride-1" > una sempre crescente europeizzazione e ad un continuo ampliamento del</hi><hi rend="CharOverride-1" > ruolo giocato dal garante, in un dinamico operare del principio</hi><hi rend="CharOverride-1" > di sussidiarietà, sia con riferimento al rapporto tra l’ordinamento</hi><hi rend="CharOverride-1" > nazionale ed unionale, sia in riferimento all’ordinamento interno di</hi><hi rend="CharOverride-1" > per sé.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >Allora può affermarsi che dall’iniziale origine «pretoria</hi><hi rend="CharOverride-1" >» del diritto si è giunti ad una embrionale disciplina organica fondata sulla «visione proprietaria» dei dati, in ragione </hi><hi rend="CharOverride-1" >del rilevantissimo ruolo che le autorizzazioni e i controlli preventivi </hi><hi rend="CharOverride-1" >del Garante hanno sempre rivestito, per poi arrivare ad una </hi><hi rend="CharOverride-1" >disciplina che ha nel tempo riconosciuto all’Autorità Pubblica il </hi><hi rend="CharOverride-1" >ruolo di mero soggetto regolatore, al fine di accrescere, sotto </hi><hi rend="CharOverride-1" >il profilo sostanziale, le responsabilità del singolo titolare del trattamento, </hi><hi rend="CharOverride-1" >prevedendo l’intervento del Garante – non in chiave burocratica e </hi><hi rend="CharOverride-1" >autorizzatoria – bensì in un’ottica di controllo e di eventuale </hi><hi rend="CharOverride-1" >sanzione </hi><hi rend="italic">ex post</hi><hi rend="CharOverride-1" >, nell’ipotesi in cui si sia verificato </hi><hi rend="CharOverride-1" >un abuso del margine di autovalutazione lasciato ai singoli (Scagliarini, </hi><hi rend="CharOverride-1" >2019).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1" >E possiamo certamente affermare che – nonostante le (e forse </hi><hi rend="CharOverride-1" >in ragione delle) molteplici modifiche e successioni che la normativa </hi><hi rend="CharOverride-1" >ha vissuto nel corso del tempo – quello alla privacy si </hi><hi rend="CharOverride-1" >conferma come un diritto dal carattere fortemente dinamico che necessita </hi><hi rend="CharOverride-1" >di un adattamento che vada di pari passo col progresso </hi><hi rend="CharOverride-1" >tecnologico e, quindi, con le sempre mutevoli esigenze delle aziende che risentono fortemente dell’eco della digitalizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1" >. Lungi dall’essere una conclusione questo appare così essere il</hi><hi rend="CharOverride-1" > primo capitolo di una lunga storia, che richiederà di essere</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ancora ed ancora, sempre raccontata con l’aggiunta di nuove</hi><hi rend="CharOverride-1" > ed avvincenti sfide.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Akhtar, P., Moore, P., </hi><hi rend="CharOverride-1">Upchurch, M. 2018. “Digitalisation of Work and Resistance.” In </hi><hi rend="italic">Humans </hi><hi rend="italic">and machines at work: monitoring, surveillance and capitalism</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di P. Moore, M. Upchurch, e X. 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Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Schmidt, </hi><hi rend="CharOverride-1">W. 1981. “I diritti fondamentali sociali nella Repubblica Federale Tedesca.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">Riv. trim. dir. pubbl.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sigillò Massara, G. 2020a. “Tecnologie, diritto e lavoro (anche) agile.” In</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Diritto, lavoro, nuove tecnologie e blockchain</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di R</hi><hi rend="CharOverride-1">. Pessi, P. Matera, e G. Sigillò Massara, 65 sgg. 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Rusciano e L. Zoppoli, 119 sgg. </hi><hi rend="italic">WP CSDLE </hi><hi rend="italic">«MassimoD’Antona» – Collective volumes</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tullini, P. 2009. “Comunicazione elettronica, </hi><hi rend="CharOverride-1">potere di controllo e tutela del lavoratore.” </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1"> I: 329 </hi><hi rend="CharOverride-1">sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Videbæk Munkholm, N., Højer Schjøler, C. 2018. “Platform Work and the Danish Model</hi><hi rend="CharOverride-1"> – Legal Perspectives,” </hi><hi rend="italic">Nordic Journal of Commercial Law </hi><hi rend="CharOverride-1">1: 117-44</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Warren, S.D., Brandeis, L.D. 1890. “The Right to Privacy.” </hi><hi rend="italic">Harvard Law Review</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4: 193 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Wood, A.J., Graham, M., Lehdonvirta, V., Hjorth, I. 2020. </hi><hi rend="CharOverride-1">“Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy.” </hi><hi rend="italic">Work, Employment</hi><hi rend="italic"> and Society</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1, 2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zilio Grandi, G., Sferrazza, M. 2016</hi><hi rend="CharOverride-1">. “Le collaborazioni organizzate dal committente.” </hi><hi rend="italic">ADL</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4-5, 756 sgg</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zoli, C. 2010. “Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4 l. n. </hi><hi rend="CharOverride-1">300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma.” In </hi><hi rend="italic">Tecnologie </hi><hi rend="italic">della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di P. Tullini, 164 sgg. Padova: Cedam.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zoppoli, L. 2016. </hi><hi rend="CharOverride-1">“La collaborazione eterorganizzata: fattispecie e disciplina.” </hi><hi rend="italic">WP CSDLE «Massimo D’Antona».</hi><hi rend="italic">IT</hi><hi rend="CharOverride-1"> 296.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zuddas, P. 2019. “La posizione del minore.” In </hi><hi rend="italic">Il «nuovo» codice in materia di protezione dei dati personali, La normativa italiana dopo il</hi><hi rend="italic"> d.lgs. n. 101/2018</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di S. Scagliarini</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-068-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si pensi ad esempio all’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">4 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300 - c.</hi><hi rend="CharOverride-1">d. Statuto dei Lavoratori - in materia di controlli a distanza </hi><hi rend="CharOverride-1">o, ancora, all’art. 24 della Legge del 7 agosto </hi><hi rend="CharOverride-1">1990, n. 241, in cui la riservatezza dei soggetti terzi </hi><hi rend="CharOverride-1">viene posta quale limite al diritto di accesso agli atti.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-067-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per maggiori approfondimenti in punto di connessione tra diritto alla privacy e sviluppo tecnologico (Rodotà, 2006, 28).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-066-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di una locuzione con cui si allude all’integrazione di diverse tecnologie e soluzioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> comunicazione; tecnologie di identificazione e localizzazione, reti di sensori e</hi><hi rend="CharOverride-1"> attuatori cablati e wireless, protocolli di comunicazione avanzati (condivisi con</hi><hi rend="CharOverride-1"> Internet di nuova generazione) e intelligenza distribuita per oggetti intelligenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono solo i più rilevanti (</hi><hi rend="CharOverride-1" >Atzori, Iera, Morabito, 2010)</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-065-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Significativamente le imprese intelligenti (Enterprise IT) sono descritte come</hi><hi rend="CharOverride-1" > «The technologies in this group include work flow management systems</hi><hi rend="CharOverride-1" >, customer relations management systems and electronic interaction with customers. The</hi><hi rend="CharOverride-1" > ideal type for this group is an entirely electronic management</hi><hi rend="CharOverride-1" > process: customers interact electronically, their input is managed in electronic</hi><hi rend="CharOverride-1" > files by electronic work flow systems, both individually and according</hi><hi rend="CharOverride-1" > to load, outputs are sent to the customer electronically and</hi><hi rend="CharOverride-1" > filed in an electronic archive. In this ideal type, the</hi><hi rend="CharOverride-1" > management process has gone completely paperless. These functionalities restructure interactions</hi><hi rend="CharOverride-1" > among groups of employees or with business partners. They depend</hi><hi rend="CharOverride-1" >, from the outset, on new interdependencies, processes and decision rights</hi><hi rend="CharOverride-1" >, because they cannot work without them. This means their implementation</hi><hi rend="CharOverride-1" > is very much top-down. For these functionalities, business processes</hi><hi rend="CharOverride-1" > need to be specified in advance. The capabilities of the</hi><hi rend="CharOverride-1" > technologies in this group are: redesigning business processes and standardizing</hi><hi rend="CharOverride-1" > work flows, monitoring activities and events efficiently. This means that</hi><hi rend="CharOverride-1" > processes, after having been standardized for electronic work flow management</hi><hi rend="CharOverride-1" >, can be redesigned and standardized much more easily. Reports on</hi><hi rend="CharOverride-1" > events and activities are, because the entire process is electronic</hi><hi rend="CharOverride-1" >, much more readily available» (Reiling, 2009, 45).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-064-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >L’</hi><hi rend="italic">algorithmic management</hi><hi rend="CharOverride-1" > è stato definito come «software algorithms that assume managerial</hi><hi rend="CharOverride-1" > functions and surrounding institutional devices that support algorithms in practice</hi><hi rend="CharOverride-1" >» (Lee, Kusbit, Metsky, 2015; De Stefano, 2018).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-063-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In </hi><hi rend="CharOverride-1">tal modo, peraltro, si assiste ad una sostituzione – o, quantomeno, </hi><hi rend="CharOverride-1">affiancamento – di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale all’intero </hi><hi rend="CharOverride-1">sistema «tradizionale» di gestione delle risorse umane, così che da </hi><hi rend="CharOverride-1">un lato risulti non più necessaria la presenza di manager </hi><hi rend="CharOverride-1">persone fisiche; d’altro lato viene a ridursi anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">presenza di tutte le figure collaterali anche estranee all’impresa, </hi><hi rend="CharOverride-1">come i medici del lavoro il cui rilievo può essere </hi><hi rend="CharOverride-1">soggetto ad un ridimensionamento in ragione del ricorso ad esempio </hi><hi rend="CharOverride-1">ai c.d. </hi><hi rend="italic">wereable, </hi><hi rend="CharOverride-1">strumenti tecnologici da indossare che consentono, </hi><hi rend="CharOverride-1">in uno, l’esecuzione e il controllo della prestazione nonché </hi><hi rend="CharOverride-1">il monitoraggio dello stato di salute del lavoratore (Kaplan, 2016).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-062-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Peraltro, si noti che già nel remoto passato si</hi><hi rend="CharOverride-1"> parlava di «organizzazione scientifica» del lavoro, per riferirsi alla maggiore</hi><hi rend="CharOverride-1"> produttività connessa all’introduzione nelle imprese delle macchine e tecnologie</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’avanguardia secondo i canoni dell’epoca (Taylor,1919).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-061-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Per quanto l’introduzione di meccanismi automatici di gestione delle risorse umane venga accompagnata da una costante </hi><hi rend="CharOverride-1" >propaganda secondo cui le decisioni prese dalle macchine sarebbero più </hi><hi rend="CharOverride-1" >neutrali e, quindi, vantaggiose per i dipendenti, che si vedrebbero </hi><hi rend="CharOverride-1" >meno esposti al rischio di subire discriminazioni, è stato da </hi><hi rend="CharOverride-1" >più parti rilevato in dottrina come la realtà sia ben </hi><hi rend="CharOverride-1" >diversa. Uno dei primi problemi da affrontare per chiunque ricorra </hi><hi rend="CharOverride-1" >a sistemi algoritmici di scelta, è costituito dall’errore algoritmico, </hi><hi rend="CharOverride-1" >che può derivare da diversi fattori: in primo luogo, occorre </hi><hi rend="CharOverride-1" >rammentare che gli algoritmi operano sulla base dei dati inseriti </hi><hi rend="CharOverride-1" >dagli umani e che, spesso, sono l’effetto di </hi><hi rend="italic">bias</hi><hi rend="CharOverride-1" > </hi><hi rend="CharOverride-1" >soggettivi; e che, quindi, per essere affidabili devono acquistare alcune </hi><hi rend="CharOverride-1" >caratteristiche fondamentali: (i) la quantità dei dati raccolti e inseriti, </hi><hi rend="CharOverride-1" >in rapporto di proporzionalità diretta con il tasso di successo </hi><hi rend="CharOverride-1" >della funzione algoritmica che lavora in chiave probabilistica; (ii) la </hi><hi rend="CharOverride-1" >qualità dei dati raccolti, ovvero la loro veridicità e la </hi><hi rend="CharOverride-1" >loro capacità di sviluppare </hi><hi rend="italic">Big Data Analitycs</hi><hi rend="CharOverride-1" >, che influenza l’</hi><hi rend="CharOverride-1" >affidabilità del procedimento algoritmico. In secondo luogo, essi tendono a </hi><hi rend="CharOverride-1" >perpetrare l’errore umano, sia derivante dall’immissione di dati </hi><hi rend="CharOverride-1" >parziali, sia da errori logici nella impostazione del ragionamento che </hi><hi rend="CharOverride-1" >si trova alla fonte dell’analisi dei dati stessi; in </hi><hi rend="CharOverride-1" >terzo luogo, può incorrersi in errori di programmazione e sviluppo. </hi><hi rend="CharOverride-1" >Il che evidenzia un primo, grave elemento di criticità: se </hi><hi rend="CharOverride-1" >è vero che anche le persone fisiche, qualunque ruolo si trovino a rivestire, possono sbagliare (e </hi><hi rend="CharOverride-1" >spesso accade), è pur vero che il più delle volte </hi><hi rend="CharOverride-1" >si tratta di errori singoli, mentre quelli algoritmici andrebbero a </hi><hi rend="CharOverride-1" >ripetersi di volta in volta, con il paradosso di autoalimentarsi. </hi><hi rend="CharOverride-1" >È altrettanto vero, di contro, che, una volta resosi conto </hi><hi rend="CharOverride-1" >dell’esistenza di errori algoritmici, sarebbe sufficiente riprogrammare la macchina </hi><hi rend="CharOverride-1" >per evitare di «perseverare nell’errore», a fronte della difficoltà </hi><hi rend="CharOverride-1" >di correggere il convincimento di una persona fisica, con le </hi><hi rend="CharOverride-1" >proprie idee e passioni umane (sul punto, O’neill C., </hi><hi rend="CharOverride-1" >2016; O’Neil, 2019). Una seconda criticità pure rilevata attiene </hi><hi rend="CharOverride-1" >all’assenza di trasparenza in merito al funzionamento dell’algoritmo, </hi><hi rend="CharOverride-1" >dovuta alla circostanza che spesso i modelli statistici e i </hi><hi rend="CharOverride-1" >codici sorgente sono tenuti segreti dalle società commerciali produttrici. L’</hi><hi rend="CharOverride-1" >assenza di chiarezza in merito al come viene presa la </hi><hi rend="CharOverride-1" >decisione rischia di tramutare il ricorso all’algoritmo in un </hi><hi rend="CharOverride-1" >«atto di fede» (Nuzzo, 2019; Pasquale, 2013).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-060-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si pensi alla previsione</hi><hi rend="CharOverride-1">, di cui all’art. 6, par. 2 e 3, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> punto di individuazione, come base giuridica del trattamento, da parte</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto degli Stati membri, degli obblighi di legge o</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’esercizio di pubblici poteri, ipotesi che per loro natura</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono permeabili alla disciplina statale, specie per ciò che riguarda</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’organizzazione della Pubblica Amministrazione. Tale peculiarità è evidenziata anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> in Califano, 2017, 19, in cui emerge come il legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> europeo non abbia seguito «una visione rigida dei canoni posti</hi><hi rend="CharOverride-1"> dalla dottrina delle fonti» onde evitare «l’eccessivo ingessamento della</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina europea in settori in cui l’influenza dei si</hi><hi rend="CharOverride-1">ngoli Stati membri è certamente ancora rilevante, se non predominante», qualificando il GDPR quale atto dalla struttura complessa, che «non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si limita a enunciare norme direttamente applicabili ma che, al</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrario, prevede, con un certo livello di flessibilità, una serie</hi><hi rend="CharOverride-1"> di rinvii alle fonti nazionali per una disciplina di dettaglio</hi><hi rend="CharOverride-1">». Un ulteriore riferimento a che il Regolamento preveda talora l</hi><hi rend="CharOverride-1">’obbligo talaltra la facoltà di un intervento attuativo degli Stati</hi><hi rend="CharOverride-1"> membri si evince in Rubechi, 2017.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-059-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per le ragioni del passaggio dalla direttiva al regolamento si rimanda </hi><hi rend="italic">ex plurimis</hi><hi rend="CharOverride-1">, da Colapietro, 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-058-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto si afferma</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la scelta del legislatore di non scindere, come pure</hi><hi rend="CharOverride-1"> avrebbe potuto, le misure di attuazione tra Legge europea e</hi><hi rend="CharOverride-1"> Legge di delegazione europea, riservando invece a quest’ultima ogni</hi><hi rend="CharOverride-1"> intervento in materia, si pone in una direzione di armonizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> più che di mero adeguamento (Rubechi, 2017, 370).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-057-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Allo stesso modo, Califano ricorda come ad imporre un siffatto </hi><hi rend="CharOverride-1">intervento fosse proprio la generale aspirazione alla certezza del diritto (</hi><hi rend="CharOverride-1">Califano, 2017, 23; simile il pensiero Iaselli, 2018, 25).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-056-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Afferma Rubechi che in questo modo si conferiva al legislatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> la possibilità di intervenire anche a prescindere dai casi di</hi><hi rend="CharOverride-1"> antinomia per introdurre soluzioni volte semplicemente a rendere le nuove</hi><hi rend="CharOverride-1"> disposizioni pienamente e più facilmente operative (Rubechi, 2018).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-055-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento qui è agli artt. 53-56 concernenti il trattamento da parte delle forze di polizia. Per l’elenco</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle norme espressamente abrogate dal d.lgs. n. 101/2018</hi><hi rend="CharOverride-1"> si veda l’art. 27 del provvedimento.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-054-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si </hi><hi rend="CharOverride-1">pensi all’art. 1 della l. 10 ottobre 1990, n. </hi><hi rend="CharOverride-1">287, che dispone che l’interpretazione delle norme contenute nel </hi><hi rend="CharOverride-1">Titolo I della suddetta legge debba avvenire «in base ai </hi><hi rend="CharOverride-1">principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina </hi><hi rend="CharOverride-1">della concorrenza».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-053-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In dottrina molti hanno evidenziato come l</hi><hi rend="CharOverride-1">’art. 22, comma 1, riecheggi la previsione dell’art. 2</hi><hi rend="CharOverride-1">, per cui le disposizioni del Codice sono finalizzate all’adeguamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> della disciplina italiana al GDPR, ribadendo il carattere strumentale di</hi><hi rend="CharOverride-1"> questa a quello e quindi il ruolo di parametro di</hi><hi rend="CharOverride-1"> legittimità che la normativa europea assume (Colapietro, 2018, 35).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-052-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Come, ad esempio, la videosorveglianza di una zona accessibile al pubblico.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-051-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">O meglio</hi><hi rend="CharOverride-1"> della novità della normativa per la cui violazione queste vengono</hi><hi rend="CharOverride-1"> applicate.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-050-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto si veda l’art. 83 </hi><hi rend="CharOverride-1">del Regolamento, il cui par. 2 afferma che le sanzioni </hi><hi rend="CharOverride-1">pecuniarie possono essere inflitte in aggiunta o in luogo delle </hi><hi rend="CharOverride-1">misure correttive, specificando poi che nell’applicazione delle stesse si </hi><hi rend="CharOverride-1">può tenere conto di circostanze attenuanti per il caso concreto (</hi><hi rend="CharOverride-1">come ben potrebbe essere la sostanziale novità della fattispecie).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-049-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Cfr. Art. 6, comma 1, lett. f), GDPR.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-048-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il rischio connesso alla violazione della riservatezza dei lavoratori è uno dei nove </hi><hi rend="CharOverride-1">scenari tipici di rischio individuati dal Gruppo di lavoro ex </hi><hi rend="CharOverride-1">articolo 29 («WP29»), così denominato in quanto previsto dall’articolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> 29 della direttiva 95/46/CE. L’European Data Protection</hi><hi rend="CharOverride-1"> Board, è l’organismo che ha poi sostituito il WP</hi><hi rend="CharOverride-1">29 in seguito all’entrata in vigore del GDPR (Carta, </hi><hi rend="CharOverride-1">2018, 174).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-047-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Con un approccio non dissimile da quello</hi><hi rend="CharOverride-1"> seguito dall’art. 2087, c.c., che impone all’imprenditore</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’adozione di ogni e qualsivoglia misura che, secondo la</hi><hi rend="CharOverride-1"> particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risulti idonea</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tutelare la salute psico-fisica del lavoratore.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-046-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto si veda quanto disposto dall’art. 1, comma 1, GDPR.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-045-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. articolo 2-</hi><hi rend="italic">quater</hi><hi rend="CharOverride-1">, comma 1, d.lgs. n. 101/2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-044-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. </hi><hi rend="CharOverride-1">articolo 2-</hi><hi rend="italic">quater</hi><hi rend="CharOverride-1">, comma 4, d.lgs. n. 101/2018. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per uno studio approfondito del tema si veda anche Miniscalco, </hi><hi rend="CharOverride-1">2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-043-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto si veda: Parere del Garante n. 9163359, del 22.05.2018, punto 2.12.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-042-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Più nello specifico, l’art. 8 prevede il divieto per il datore di lavoro di </hi><hi rend="CharOverride-1">«di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche</hi><hi rend="CharOverride-1">, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore». Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> divieto di ingerenza nella sfera di riservatezza dei lavoratori estranea</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle loro qualità e competenze professionali è stato poi esteso</hi><hi rend="CharOverride-1">, dall’art. 10, anche alle agenzie per il lavoro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> agli altri soggetti pubblico o privati, autorizzati o accreditati, estendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> il novero delle informazioni protette anche a quelle che riguardano</hi><hi rend="CharOverride-1"> al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di</hi><hi rend="CharOverride-1"> famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza</hi><hi rend="CharOverride-1">, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali</hi><hi rend="CharOverride-1"> controversie con i precedenti datori di lavoro. Se l’elenco</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle informazioni riservate, che devono rimanere estranee alla sfera di</hi><hi rend="CharOverride-1"> conoscenza e valutazione del datore di lavoro, contenuto nell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 10 è all’evidenza più esaustivo, la valutazione dell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 8 non può prescindere da due considerazioni. In primo luogo</hi><hi rend="CharOverride-1">, il divieto di cui all’art. 8 si chiude con</hi><hi rend="CharOverride-1"> una clausola generale riferita a tutte le informazioni non rilevanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la valutazione delle capacità e competenze professionali dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1">, sì da ricomprendere tutte le specificazioni che sono poi state</hi><hi rend="CharOverride-1"> fatte dall’art. 10. In secondo luogo, bisogna considerare che</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma è stata adottata nel 1970, in un’epoca in</hi><hi rend="CharOverride-1"> cui la materia del trattamento dei dati personali non aveva</hi><hi rend="CharOverride-1"> ancora assunto interesse né in ambito nazionale né in ambito</hi><hi rend="CharOverride-1"> europeo. Si tratta, quindi, di un intervento pionieristico, frutto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un’intuizione dei redattori dello Statuto dei Lavoratori che, nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> tentativo di tutelare la dignità e libertà dei lavoratori, hanno</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuato una sfera di riservatezza intangibile alla controparte datoriale.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-041-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Con un richiamo speculare, dal momento che anche l’ultimo comma dell’art. 4, </hi><hi rend="CharOverride-1">su cui meglio si tornerà </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">, si preoccupa di dare </hi><hi rend="CharOverride-1">conferma della necessità di applicare la disciplina di tutela della </hi><hi rend="CharOverride-1">riservatezza disposta dal Codice della Privacy.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-040-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La formulazione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’articolo 111-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> tiene in considerazione le indicazioni contenute nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> parere n. 916335, par. 2.8 del 22 maggio 2018</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’Autorità Garante sullo schema di decreto legislativo.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-039-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto si veda: Parere </hi><hi rend="italic">«Lavoro e previdenza sociale – Informativa negli annunci relativi ad offerte di lavoro»,</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">del 10 gennaio 2002, doc. web. N. 1064553, par. 6.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-038-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. articolo 13, comma 1, lett. a); c); e).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-037-backlink">32</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda: Comunicato stampa dell’Autorità Garante del 20 novembre 2012.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-036-backlink">33</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nel dettaglio, la norma, rubricata «Liceit</hi><hi rend="CharOverride-1">à del trattamento», così recita:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">a)	 l’interessato ha </hi><hi rend="CharOverride-1">espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per </hi><hi rend="CharOverride-1">una o più specifiche finalità;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">b) 	il trattamento è necessario </hi><hi rend="CharOverride-1">all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è </hi><hi rend="CharOverride-1">parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">c) 	il </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale </hi><hi rend="CharOverride-1">è soggetto il titolare del trattamento;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">d) 	il trattamento è </hi><hi rend="CharOverride-1">necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o </hi><hi rend="CharOverride-1">di un’altra persona fisica;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">e) 	il trattamento è necessario </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o </hi><hi rend="CharOverride-1">connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito </hi><hi rend="CharOverride-1">il titolare del trattamento;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">f) 	il trattamento è necessario per </hi><hi rend="CharOverride-1">il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o </hi><hi rend="CharOverride-1">di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o </hi><hi rend="CharOverride-1">i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono </hi><hi rend="CharOverride-1">la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato </hi><hi rend="CharOverride-1">è un minore.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-3" ><hi rend="CharOverride-1">La lettera f) del primo comma non si applica</hi><hi rend="CharOverride-1"> al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei loro compiti».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-035-backlink">34</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Prescrizione Garante del 5 </hi><hi rend="CharOverride-1">dicembre 2013, (doc. web n. 2865637). Si legga al riguardo </hi><hi rend="CharOverride-1">il testo dell’articolo 9, d.lgs. n. 276/2003. </hi><hi rend="CharOverride-1">La norma in questione pone un divieto di carattere generale </hi><hi rend="CharOverride-1">in capo ai soggetti pubblici e privati non autorizzati o </hi><hi rend="CharOverride-1">accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, di </hi><hi rend="CharOverride-1">procedere all’invio di comunicazioni per il tramite di qualsiasi </hi><hi rend="CharOverride-1">strumento di diffusione. Le agenzie del lavoro sono tenute ad </hi><hi rend="CharOverride-1">indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento </hi><hi rend="CharOverride-1">per permettere al lavoratore la corretta identificazione del soggetto stesso. </hi><hi rend="CharOverride-1">Qualora si tratti di comunicazione effettuata mediante annunci pubblicati su </hi><hi rend="CharOverride-1">quotidiani e periodici, o mediante reti di comunicazione elettronica, il </hi><hi rend="CharOverride-1">legislatore richiede l’indicazione della rete di comunicazioni che permette </hi><hi rend="CharOverride-1">di reperirne una copia.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-034-backlink">35</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. prescrizione Garante del 5 dicembre 2013, par. 9, (doc. web. N. 2865637).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-033-backlink">36</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Al fine di meglio contestualizzare il discorso condotto, si riporta il testo integrale dell’articolo in esame, ovvero</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 2 GDPR: «Articolo 2. Ambito di applicazione materiale (C</hi><hi rend="CharOverride-1"> 15-21)</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">1. 	Il presente regolamento si applica al trattamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o</hi><hi rend="CharOverride-1"> destinati a figurarvi.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">2. 	Il presente regolamento non si applica</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai trattamenti di dati personali:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">a) 	effettuati per attività che</hi><hi rend="CharOverride-1"> non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione</hi><hi rend="CharOverride-1">;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">b)	 effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che</hi><hi rend="CharOverride-1"> rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2</hi><hi rend="CharOverride-1">, TUE;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">c) 	effettuati da una persona fisica per l’esercizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (C18);</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">d) 	effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, </hi><hi rend="CharOverride-1">accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, </hi><hi rend="CharOverride-1">incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">3. 	Per il trattamento dei dati personali da parte di</hi><hi rend="CharOverride-1"> istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, si applica il</hi><hi rend="CharOverride-1"> regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45</hi><hi rend="CharOverride-1">/2001 e gli altri atti giuridici dell’Unione applicabili a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi</hi><hi rend="CharOverride-1"> e alle norme del presente regolamento conformemente all’articolo 98</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">4. 	Il presente regolamento non pregiudica pertanto l’applicazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> da 12 a 15 della medesima direttiva».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-032-backlink">37</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per </hi><hi rend="CharOverride-1">una migliore contestualizzazione si riporta il testo della norma: «Articolo </hi><hi rend="CharOverride-1">30 Registri delle attività di trattamento (C82)</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">1. 	Ogni titolare</hi><hi rend="CharOverride-1"> del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un</hi><hi rend="CharOverride-1"> registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità</hi><hi rend="CharOverride-1">. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">a) 	il nome e i dati </hi><hi rend="CharOverride-1">di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del </hi><hi rend="CharOverride-1">contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e </hi><hi rend="CharOverride-1">del responsabile della protezione dei dati;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">b) 	le finalità del </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">c) 	una descrizione delle categorie di interessati e delle </hi><hi rend="CharOverride-1">categorie di dati personali;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">d) 	le categorie di destinatari a </hi><hi rend="CharOverride-1">cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi </hi><hi rend="CharOverride-1">i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">e) 	ove </hi><hi rend="CharOverride-1">applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo </hi><hi rend="CharOverride-1">o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo </hi><hi rend="CharOverride-1">o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui </hi><hi rend="CharOverride-1">al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie </hi><hi rend="CharOverride-1">adeguate;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">f) 	ove possibile, i termini ultimi previsti per la </hi><hi rend="CharOverride-1">cancellazione delle diverse categorie di dati;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">g) 	ove possibile, una </hi><hi rend="CharOverride-1">descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di </hi><hi rend="CharOverride-1">cui all’articolo 32, paragrafo 1.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">2. 	Ogni responsabile del </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro </hi><hi rend="CharOverride-1">di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte </hi><hi rend="CharOverride-1">per conto di un titolare del trattamento, contenente:</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">a) 	il </hi><hi rend="CharOverride-1">nome e i dati di contatto del responsabile o dei </hi><hi rend="CharOverride-1">responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto </hi><hi rend="CharOverride-1">del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del </hi><hi rend="CharOverride-1">titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove </hi><hi rend="CharOverride-1">applicabile, del responsabile della protezione dei dati;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">b) 	le categorie </hi><hi rend="CharOverride-1">dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">c) 	ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa </hi><hi rend="CharOverride-1">l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, </hi><hi rend="CharOverride-1">per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo </hi><hi rend="CharOverride-1">49, la documentazione delle garanzie adeguate;</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-4" ><hi rend="CharOverride-1">d) 	ove possibile, una </hi><hi rend="CharOverride-1">descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di </hi><hi rend="CharOverride-1">cui all’articolo 32, paragrafo 1.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">3. 	I registri di </hi><hi rend="CharOverride-1">cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma </hi><hi rend="CharOverride-1">scritta, anche in formato elettronico.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">4. 	Su richiesta, il titolare </hi><hi rend="CharOverride-1">del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, </hi><hi rend="CharOverride-1">il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.</hi></p><p rend="layout_notes ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">5. 	Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 </hi><hi rend="CharOverride-1">non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di </hi><hi rend="CharOverride-1">250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano </hi><hi rend="CharOverride-1">possa presentare un rischio per i diritti e le libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il </hi><hi rend="CharOverride-1">trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo </hi><hi rend="CharOverride-1">9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne </hi><hi rend="CharOverride-1">penali e a reati di cui all’articolo 10».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-031-backlink">38</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari</hi><hi rend="CharOverride-1"> di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del</hi><hi rend="CharOverride-1"> d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. (Pubblicato sulla Gazzetta</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019). Registro</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei provvedimenti n. 146 del 5 giugno 2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-030-backlink">39</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nel dettaglio, per tale elencazione si veda quanto precisato dal Garante nell’Autorizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> Generale esaminata all’articolo 1.1, rubricato appunto «Ambito di</hi><hi rend="CharOverride-1"> applicazione».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-029-backlink">40</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per tale aspetto, invece, si veda il </hi><hi rend="CharOverride-1">testo dell’articolo 1.1, rubricato «Interessati ai quali i </hi><hi rend="CharOverride-1">dati si riferiscono», del medesimo provvedimento dell’Autorità Garante.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-028-backlink">41</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si riprende un’espressione felicemente coniata da Mazziotti (Mazziotti, 1956</hi><hi rend="CharOverride-1">, 87; in tema anche Schmidt, 1981; Giubboni, 2006).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-027-backlink">42</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Esigenza già da tempo paventata (Trojsi, 2014, 119; Zoli, 2010, 164).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-026-backlink">43</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’attività oggetto di controllo cui la </hi><hi rend="CharOverride-1">norma si riferisce è da intendersi in senso ampio, in </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto afferente non solo alle condotte realizzate per l’adempimento </hi><hi rend="CharOverride-1">della prestazione lavorativa, ma anche ad ogni comportamento posto in </hi><hi rend="CharOverride-1">essere dal lavoratore durante l’orario di lavoro.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-025-backlink">44</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si</hi><hi rend="CharOverride-1"> pensi alle possibilità di venire a conoscenza dei luoghi frequentati</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal lavoratore utilizzando l’auto aziendale o portando con sé</hi><hi rend="CharOverride-1"> il telefono aziendale muniti di strumenti di geo-localizzazione.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-024-backlink">45</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Di fronte a tali fattispecie e alle difficoltà applicative derivanti dall’eventuale estensione </hi><hi rend="italic">sic</hi><hi rend="italic"> et simpliciter</hi><hi rend="CharOverride-1"> del disposto dell’originario art. 4, parte della</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrina avallò anche l’ipotesi di escludere gli strumenti da</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro dall’area di applicazione della norma statutaria, sostenendo che</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il ricorso a questi ultimi non fosse necessario acquisire</hi><hi rend="CharOverride-1"> la preventiva autorizzazione (Ichino, 2003, 234; Gragnoli, 2010, 68; </hi><hi rend="italic">contra</hi><hi rend="CharOverride-1">, Tulli, 2009, 229). D’altro canto, la giurisprudenza di legittimità</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha ideato la fattispecie dei «controlli difensivi», ovvero i </hi><hi rend="italic">«</hi><hi rend="italic">controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore»</hi><hi rend="CharOverride-1">. Cfr., </hi><hi rend="italic">inter alia</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Cassazione civile, sezione lavoro, 4 aprile 2012, n. 5371 </hi><hi rend="CharOverride-1">e Cassazione civile, sezione lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722, </hi><hi rend="CharOverride-1">entrambe in </hi><hi rend="italic">RIDL</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2013, II, 113, con nota di G. </hi><hi rend="CharOverride-1">Spinelli. Per il primo approdo giurisprudenziale con cui è stato </hi><hi rend="CharOverride-1">affrontato il tema della inclusione o meno dei controlli difensivi </hi><hi rend="CharOverride-1">nell’alveo dell’art. 4 Stat. Lav. è rinvenibile in </hi><hi rend="CharOverride-1">Cassazione civile, sezione lavoro, 3 aprile 2002, n. 4746, con </hi><hi rend="CharOverride-1">commento di L. Nogler in </hi><hi rend="italic">G. Lav</hi><hi rend="CharOverride-1">., 2002, n. 21, </hi><hi rend="CharOverride-1">10. La prima pronuncia della Corte di Cassazione in tema </hi><hi rend="CharOverride-1">di monitoraggio degli accessi ad internet è invece più recente: </hi><hi rend="CharOverride-1">Cassazione civile, sezione lavoro, 23 febbraio 2010, n. 4375, in </hi><hi rend="italic">RGL,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2010, II, 462, commentata da A. Bellavista; Cassazione civile, sezione lavoro, 3</hi><hi rend="CharOverride-1"> aprile 2002, n. 4746, in </hi><hi rend="italic">G. Lav</hi><hi rend="CharOverride-1">., 2002, n. 21</hi><hi rend="CharOverride-1">,10, con nota di L. Nogler; Cassazione civile, sezione lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, 23 febbraio 2010, n. 4375.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-023-backlink">46</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Senza più porre </hi><hi rend="CharOverride-1">un divieto generale, che può, tuttavia, considerarsi ancora implicito nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">interpretazione complessiva della norma che, ponendo le condizioni di legittimità </hi><hi rend="CharOverride-1">del ricorso agli strumenti di controllo da remoto, impedisce al </hi><hi rend="CharOverride-1">contempo l’utilizzo di tali tecnologie al di fuori dei </hi><hi rend="CharOverride-1">limiti legali. In tal senso si è espresso anche il </hi><hi rend="CharOverride-1">Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d’Europa </hi><hi rend="CharOverride-1">nella Raccomandazione CM/REC (2015) 5 del 1° aprile 2015 </hi><hi rend="CharOverride-1">in materia di trattamento dei dati personali nei rapporti di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-022-backlink">47</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Per un approfondimento sul tema, Persiani, 2015, 1259</hi><hi rend="CharOverride-1" >; Pessi, 2015; Perulli, 2017, 197; Marazza, 2016, 1169; Pisani, 2018</hi><hi rend="CharOverride-1" >, 43; Maio, 2019; Diamanti, 2018; Mazzotta, 2020; Ferraro, 2016, 53</hi><hi rend="CharOverride-1" >; Magnani, 2020; Santoro Passarelli, 2015, 1146; Nogler, 2015; Tiraboschi, 2015</hi><hi rend="CharOverride-1" >; Ciucciovino, 2016, 123; Tosi, 2015, 13; Zoppoli L., 2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-021-backlink">48</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Come precisato dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 409, c.p.</hi><hi rend="CharOverride-1">c., di recente introduzione, «La collaborazione si intende coordinata quando, </hi><hi rend="CharOverride-1">nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo </hi><hi rend="CharOverride-1">dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-020-backlink">49</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V. la circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del </hi><hi rend="CharOverride-1">2016 (Persiani, 2016, 312). In senso analogo, cfr. anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7 del 2020.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-019-backlink">50</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il secondo comma dell’art. 2, difatti, prevede una </hi><hi rend="CharOverride-1">serie di deroghe all’estensione della portata applicativa dello statuto </hi><hi rend="CharOverride-1">protettivo tipico del lavoro subordinato. Tali deroghe riguardano, nel dettaglio, </hi><hi rend="CharOverride-1">per le collaborazioni, anche organizzate dal committente, per cui sia </hi><hi rend="CharOverride-1">prevista una specifica disciplina da parte dei contratti collettivi nazionali </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro applicabili con riferimento al trattamento economico e normativo, </hi><hi rend="CharOverride-1">in ragione delle particolari esigenze organizzative e produttive del settore; </hi><hi rend="CharOverride-1">quelle rese nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali </hi><hi rend="CharOverride-1">è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli organi di amministrazione e di controllo delle società e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei partecipanti a collegi e commissioni; le collaborazioni degli operatori</hi><hi rend="CharOverride-1"> che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2001, n. 74; nonché, infine, le collaborazioni rese a fini</hi><hi rend="CharOverride-1"> istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> sportive riconosciute dal CONI.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-018-backlink">51</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V. il provvedimento del Garante privacy n. 176/2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-017-backlink">52</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In merito, occorre operare</hi><hi rend="CharOverride-1"> una macro-distinzione di fondamentale importanza. Occorre, in particolare, differenziare</hi><hi rend="CharOverride-1"> le piattaforme di capitali, che consentono ai privati di «capitalizzare</hi><hi rend="CharOverride-1">» dei propri beni permettendo a terzi estranei di goderne, dalle piattaforme di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> che, diversamente, consentono lo scambio di opere e servizi – più</hi><hi rend="CharOverride-1"> o meno semplici, più o meno organizzati dalla piattaforma nelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> modalità di esecuzione; sempre singoli e seriali – posti in essere</hi><hi rend="CharOverride-1"> da persone fisiche a vantaggio di soggetti terzi, siano essi</hi><hi rend="CharOverride-1"> persone fisiche o giuridiche. Mentre nel primo caso lo scambio</hi><hi rend="CharOverride-1"> riguarda beni, nella seconda categoria di piattaforme l’oggetto della</hi><hi rend="CharOverride-1"> relazione contrattuale è ravvisabile nell’attività umana offerta da un</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggetto ad un altro in cambio di un compenso economicamente</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutabile; si tratta, in altri termini, di un’attività lavorativa</hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel presente scritto, dunque, si farà riferimento esclusivamente alle piattaforme</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, non anche alle piattaforme di capitali.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-016-backlink">53</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La seconda macro-distinzione, essenziale per lo studio della materia, consiste nel contrapporre due diverse tipologie di piattaforme di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro. </hi><hi rend="CharOverride-1" >Da un lato vi sono le </hi><hi rend="italic">on-location labour </hi><hi rend="italic">platform</hi><hi rend="CharOverride-1" >, anche dette piattaforme di lavoro </hi><hi rend="italic">on demand</hi><hi rend="CharOverride-1" >, che «only </hi><hi rend="CharOverride-1" >or mostly intermediates services performed in the physical world, e.</hi><hi rend="CharOverride-1" >g. ride-hailing, food-delivery, household tasks (cleaning, plumbing, caring…)». </hi><hi rend="CharOverride-1">D’altro lato, vi sono le </hi><hi rend="italic">online labour platform</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">dette piattaforme di </hi><hi rend="italic">crowd-work</hi><hi rend="CharOverride-1">, che «only or mostly intermediates </hi><hi rend="CharOverride-1">services performed in the online world, e.g. AI-training, </hi><hi rend="CharOverride-1">image tagging, design projects, translations and editing work, software development» </hi><hi rend="CharOverride-1">(le definizioni sono prese dal Glossario contenuto nel documento C(2021</hi><hi rend="CharOverride-1">) 1127 final, diffuso il 24.02.2021 dalla Commissione Europea</hi><hi rend="CharOverride-1"> per aprire la prima fase di consultazione sindacale volta a</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutare l’opportunità di adottare una direttiva specifica in materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro su piattaforma). Per quanto entrambe le tipologie di</hi><hi rend="CharOverride-1"> piattaforme di lavoro rivestano un notevole interesse per lo studioso</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del lavoro ed in entrambi i casi vi</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia un notevole flusso di dati e informazioni dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1"> interessati, nel presente studio si concentrerà l’attenzione sulle piattaforme</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro </hi><hi rend="italic">on demand</hi><hi rend="CharOverride-1">, che, attualmente, hanno occupato maggiore spazio</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, a livello internazionale.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-015-backlink">54</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’organizzazione dell’attività da parte della piattaforma tende a </hi><hi rend="CharOverride-1">risultare «tale da integrare, potenzialmente, tutti (ed anche altri ulteriori) </hi><hi rend="CharOverride-1">i tradizionali indici rivelatori della subordinazione: si fa riferimento sia </hi><hi rend="CharOverride-1">al potere direttivo, […] al potere di controllo e vigilanza, […] per </hi><hi rend="CharOverride-1">non dire del potere disciplinare […]» (Sigillò Massara, 2020b, 235).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-014-backlink">55</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra questi vi sono l’</hi><hi rend="italic">Assembly Bill</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 5/2019</hi><hi rend="CharOverride-1"> per lo Stato della California (su cui K. Conger-N</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1" >Schelberg, </hi><hi rend="italic">California bill makes app-based companies treat workers as</hi><hi rend="italic"> employees</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in </hi><hi rend="italic">The New York Time</hi><hi rend="CharOverride-1" >, 11 settembre 2019, disponibile</hi><hi rend="CharOverride-1" > al link </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">https://www.wcmlaw.com/wp-content/uploads/2019</hi><hi rend="italic">/10/PDF-Article.pdf</hi></ref><hi rend="CharOverride-1" >); la </hi><hi rend="italic">Loi Travail</hi><hi rend="CharOverride-1" > n. 2016-1088</hi><hi rend="CharOverride-1" > per l’ordinamento francese, su cui cfr. </hi><hi rend="CharOverride-1" >L. Gratton, </hi><hi rend="italic">Ré</hi><hi rend="italic">volution numérique et négociation collective</hi><hi rend="CharOverride-1" >, in </hi><hi rend="italic">Droit Social</hi><hi rend="CharOverride-1" >, fasc. 12, 2016, pp. 1055 </hi><hi rend="CharOverride-1" >ss.</hi><hi rend="CharOverride-1">; il d.lgs. n. 101/2019 per l’ordinamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> italiano, su cui </hi><hi rend="italic">infra</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="layout_notes" ><hi rend="CharOverride-1">Ultimamente, la materia è oggetto di</hi><hi rend="CharOverride-1"> attenzione anche da parte del legislatore europeo. In particolare, con</hi><hi rend="CharOverride-1"> il Documento C(2021) 1127 final, diffuso il 24.02</hi><hi rend="CharOverride-1">.2021 dalla Commissione Europea, cit. la Commissione europea sta vagliando</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’opportunità di adottare una direttiva </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1"> per tutelare</hi><hi rend="CharOverride-1"> i lavoratori operanti per il tramite di piattaforme digitali.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-013-backlink">56</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >A livello di contrattazione collettiva, tra i casi di maggior interesse vi è l’</hi><hi rend="CharOverride-1" >accordo stipulato nel 2018 tra la piattaforma danese Hilfr e </hi><hi rend="CharOverride-1" >l’associazione sindacale </hi><hi rend="italic">United Federation of Danish Workers</hi><hi rend="CharOverride-1" > (3F), con</hi><hi rend="CharOverride-1" > cui è stata attribuita ai lavoratori stessi la possibilità di</hi><hi rend="CharOverride-1" > scegliere, dopo un certo numero di ore di lavoro, se</hi><hi rend="CharOverride-1" > mantenere lo </hi><hi rend="italic">status</hi><hi rend="CharOverride-1" > di lavoratori autonomi o divenire lavoratori subordinati</hi><hi rend="CharOverride-1" >, c.d. Super-Hilfr (Ilsøe, 2020).</hi></p><p rend="layout_notes" ><hi rend="CharOverride-1">In ambito nazionale, poi</hi><hi rend="CharOverride-1">, tra l’autunno 2020 e la primavera 2021 sono stati</hi><hi rend="CharOverride-1"> siglati due contratti collettivi, uno nazionale e uno aziendale. Pi</hi><hi rend="CharOverride-1">ù in particolare, nel settembre 2020 si è giunti alla sottoscrizione del primo contratto collettivo italiano in materia</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro su piattaforma, di livello nazionale e notevolmente criticato</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia in quanto stipulato con un’organizzazione sindacale, la UGL</hi><hi rend="CharOverride-1">, di dubbia rappresentatività effettiva, sia perché ad esso si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> giunti interrompendo le trattative sindacali allora in essere con le</hi><hi rend="CharOverride-1"> tre confederazioni tradizionali e la mediazione del governo (in merito</hi><hi rend="CharOverride-1">, Carinci F., 2021; Ichino, 2020); l’operatività di tale contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> era stata posta in discussione anche con nota emessa dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ministero del lavoro il 17 settembre 2020. Successivamente, il 29</hi><hi rend="CharOverride-1"> marzo 2021, è stato sottoscritto un primo</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto integrativo aziendale</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra i rappresentanti di JustEat (oramai </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">Takeaway.com</hi></ref><hi rend="CharOverride-1"> Express Italy</hi><hi rend="CharOverride-1"> S.r.l.) e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti</hi><hi rend="CharOverride-1">, nonché Nidil, Felsa, Uiltemp quali rappresentanti dei lavoratori transitanti dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro autonomo al lavoro subordinato. Con tale accordo si è</hi><hi rend="CharOverride-1">, difatti, presa la scelta «rivoluzionaria» di individuare la forma </hi><hi rend="italic">standard</hi><hi rend="CharOverride-1"> di </hi><hi rend="CharOverride-1">assunzione dei </hi><hi rend="italic">riders</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel contratto di lavoro subordinato a tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">indeterminato, sottoposto alla disciplina collettiva del CCNL per il settore </hi><hi rend="CharOverride-1">logistica, trasporto, merci e spedizione e alla disciplina specifica dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">accordo integrativo </hi><hi rend="italic">de quo</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">diretto a bilanciare le contrapposte esigenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> connesse alla specifica modalità di realizzazione della prestazione.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-012-backlink">57</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Oltre alla sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione già citata nel paragrafo precedente, vi sono state, </hi><hi rend="CharOverride-1" >in ambito nazionale, diverse pronunce di merito. Tra esse, particolare </hi><hi rend="CharOverride-1" >rilievo ha acquisito la sentenza 24 novembre 2020, n. 3570, </hi><hi rend="CharOverride-1" >con cui il Tribunale del lavoro di Palermo ha inquadrato </hi><hi rend="CharOverride-1" >un </hi><hi rend="italic">rider</hi><hi rend="CharOverride-1" > di Glovo come lavoratore dipendente riconoscendogli il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1" >alle differenze tra la retribuzione percepita e quella prevista dal </hi><hi rend="CharOverride-1" >CCNL Commercio e alla reintegrazione nel posto di lavoro (Perulli, </hi><hi rend="CharOverride-1" >2020, 37; Carinci F., 2021, 1; Albi, 2020, 826; De </hi><hi rend="CharOverride-1" >Mauro- Garilli,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1" >2021; Puccetti, 2021; Barbieri, 2020; 2020; Capponi, 2020</hi><hi rend="CharOverride-1" >). Vi sono poi state diverse azioni promosse dalle organizzazioni sindacali</hi><hi rend="CharOverride-1" >, dirette a rilevare un preteso comportamento discriminatorio della piattaforma. Così</hi><hi rend="CharOverride-1" >, ad esempio, il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con decreto</hi><hi rend="CharOverride-1" > emesso il 9 febbraio 2021, in </hi><hi rend="italic">Il Quotidiano Giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1" >, 23</hi><hi rend="CharOverride-1" > febbraio 2021, disponibile al link </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">https://www.quotidianogiuridico.it/documents</hi><hi rend="italic">/2021/02/23/riders-inapplicabile-il-procedimento-per-condotta-antisindacale</hi></ref><hi rend="CharOverride-1" >, ha escluso l’ap­plicabilità del procedimento di repressione della condotta</hi><hi rend="CharOverride-1" > antisindacale ai rapporti di lavoro in essere con la societ</hi><hi rend="CharOverride-1" >à Deliveroo Italy S.r.l.; diversamente il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con</hi><hi rend="CharOverride-1" > ordinanza del 31 dicembre 2020, in </hi><hi rend="italic">Redazione Giuffrè</hi><hi rend="CharOverride-1" > 2021, ha</hi><hi rend="CharOverride-1" > ritenuto che il meccanismo di prenotazione degli slot adottato dalla</hi><hi rend="CharOverride-1" > piattaforma stessa costituisse un trattamento discriminatorio su base sindacale vietato</hi><hi rend="CharOverride-1" > dal d.lgs. n. 216/2003 (Perulli, 2021, 1; Borelli</hi><hi rend="CharOverride-1" >-Ranieri, 2021, 21).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-011-backlink">58</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Tra le pronunce che hanno </hi><hi rend="CharOverride-1" >avuto maggior risonanza vi sono la sentenza n. 2202551/2015 </hi><hi rend="CharOverride-1" >emessa il 26 ottobre 2016 dall’</hi><hi rend="italic">Employment Tribunal</hi><hi rend="CharOverride-1" > di Londra </hi><hi rend="CharOverride-1" >con riferimento al caso </hi><hi rend="italic">Uber BV and others v. Aslam </hi><hi rend="italic">and others</hi><hi rend="CharOverride-1" > (da ultimo confermata dalla </hi><hi rend="italic">UK Supreme Court </hi><hi rend="CharOverride-1" >con </hi><hi rend="CharOverride-1" >sentenza del 19 febbraio del 2021 nel caso [2021] UKSC </hi><hi rend="CharOverride-1" >5) (Cabrelli, 2017, 575; Pacella, 2017, 50; Sachs, 2015). Vi </hi><hi rend="CharOverride-1" >è poi l’ordinamento francese, con la </hi><hi rend="italic">Cour de Cassation, Chambre </hi><hi rend="italic">Sociale</hi><hi rend="CharOverride-1" >, sentenza, 28 nov. 2018, n° 17-20.079 (Garbuio, </hi><hi rend="CharOverride-1" >2019, 181; Donini, 2020). Ancora, si vedano </hi><hi rend="italic">33ª Vara di </hi><hi rend="italic">Trabalho</hi><hi rend="CharOverride-1" > di Belo Horizonte, Brasile, 14 febbraio 2017, n. 011359, </hi><hi rend="CharOverride-1" >in </hi><hi rend="italic">Riv. it. dir. lav.</hi><hi rend="CharOverride-1" >, fasc. 2, 2017, p. 560</hi><hi rend="CharOverride-1" > ss.; </hi><hi rend="italic">Unemployment Insurance Appeal Board of New York</hi><hi rend="CharOverride-1" > City, A</hi><hi rend="CharOverride-1" >.L.J. Case No. 016¬23858, June 9th, 2017; </hi><hi rend="italic">Labour Commision of the State of California</hi><hi rend="CharOverride-1" >, Berwick v. Uber Techonolgies Inc., 3 June 2015; </hi><hi rend="CharOverride-1" >il Tribunale del Lavoro di Valencia del 1° giugno 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-010-backlink">59</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1" >Diverso, seppure di eguale interesse è rilievo, è il</hi><hi rend="CharOverride-1" > discorso in relazione ai lavoratori operanti per piattaforme di </hi><hi rend="italic">crowd</hi><hi rend="italic">-work</hi><hi rend="CharOverride-1" >, i quali, una volta assunto un incarico, hanno la</hi><hi rend="CharOverride-1" > possibilità di svolgerlo dove preferiscono e secondo le modalità che</hi><hi rend="CharOverride-1" > più gli sono gradite (Wood, Graham, Lehdonvirta, Hjorth, 2020, 2</hi><hi rend="CharOverride-1" >).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-009-backlink">60</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si veda la Deliberazione del 12 settembre 2019 - Attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio </hi><hi rend="CharOverride-1">del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente </hi><hi rend="CharOverride-1">al periodo luglio-dicembre 2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-008-backlink">61</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Deliberazione del 1° ottobre</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2020 - Attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo</hi><hi rend="CharOverride-1"> luglio-dicembre 2020; Deliberazione del 6 febbraio 2020. Attività ispettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Guardia di finanza, limitatamente al periodo gennaio-giugno 2020</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-007-backlink">62</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Insieme a quello della fatturazione elettronica e del </hi><hi rend="italic">whistleblowing</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-006-backlink">63</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Da tali attività ispettive sono derivate anche notevoli sanzioni. Pur non essendo specificato se con riferimento al </hi><hi rend="CharOverride-1">settore del Food Delivery o delle altre attività oggetto di </hi><hi rend="CharOverride-1">ispezioni specifiche, si legge nel comunicato stampa del 26 ottobre </hi><hi rend="CharOverride-1">2020, disponibile al link </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/</hi><hi rend="CharOverride-1">docweb-display/docweb/9469615#1</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">, che il primo semestre del </hi><hi rend="CharOverride-1">2020 ha registrato «un notevole incremento delle entrate complessive derivanti </hi><hi rend="CharOverride-1">dalle sanzioni che passano da 1 milione 223mila euro del</hi><hi rend="CharOverride-1"> primo semestre del 2019 a 7 milioni 108 mila euro</hi><hi rend="CharOverride-1">, con un aumento del 481%. Sono state effettuate, inoltre, iscrizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> a ruolo per un importo complessivo di 5 milioni 42</hi><hi rend="CharOverride-1"> mila euro (+124%) a fronte dei 2 milioni 248mila </hi><hi rend="CharOverride-1">euro del primo semestre 2019, che hanno riguardato trasgressori che </hi><hi rend="CharOverride-1">non si sono avvalsi della facoltà di definizione agevolata prevista </hi><hi rend="CharOverride-1">dal decreto legislativo n.101 del 2018».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-005-backlink">64</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La possibilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di sussumere i rapporti di lavoro </hi><hi rend="italic">de quibus</hi><hi rend="CharOverride-1"> in una delle tre fattispecie in esame – </hi><hi rend="CharOverride-1">art. 2094, c.c., art. 2, d. lgs. 81/2015 </hi><hi rend="CharOverride-1">o artt. 47</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> e ss., d. lgs. 81/2015 – viene</hi><hi rend="CharOverride-1"> confermata anche dalla circolare dell’Ispettorato del lavoro del 30</hi><hi rend="CharOverride-1"> ottobre 2020.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-004-backlink">65</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Così facendo, il Ministero del Lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">ha accolto l’opinione dottrinale maggioritaria (Santoro Passarelli, 2020, 215; </hi><hi rend="CharOverride-1">Perulli, 2020; Mazzotta, 2020, 25). Sulla stessa scia si era </hi><hi rend="CharOverride-1">espresso anche l’Ispettorato del Lavoro, con la circolare n. </hi><hi rend="CharOverride-1">7 del 30 ottobre 2020.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Acutamente, tali interventi sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> stati definiti come operanti seguendo il «movimento oscillatorio del pendolo</hi><hi rend="CharOverride-1">», sì da andare in una direzione prima e in quella interamente opposta subito dopo (Pessi, Zumbo, 2020, 173</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Circostanza, questa, che ha sollevato diverse perplessità sulla </hi><hi rend="CharOverride-1">validità della scelta del Legislatore interno di mantenere l’involucro </hi><hi rend="CharOverride-1">del testo normativo antecedente, anziché sopprimerlo e sostituirlo con un </hi><hi rend="CharOverride-1">testo normativo diverso, come pure si erano espressi ABI, Confcommercio, </hi><hi rend="CharOverride-1">CNF e AIGA, che lo ritenevano un costo maggiore per </hi><hi rend="CharOverride-1">gli operatori e le imprese. Ulteriore elemento di dubbio è </hi><hi rend="CharOverride-1">stato rinvenuto nella scelta di non abbandonare la dicitura «Codice»</hi><hi rend="CharOverride-1">, la cui giustificazione la si rinveniva nel fatto che, al tempo, quello costituiva l’unica e sola fonte normativa</hi><hi rend="CharOverride-1"> interna in materia di privacy e pertanto, l’unica in</hi><hi rend="CharOverride-1"> grado di disciplinare «in modo pressoché organico i profili istituzionali</hi><hi rend="CharOverride-1">, applicativi e sanzionatori» (Salerno, 2017, 65).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">A conferma </hi><hi rend="CharOverride-1">di ciò si pensi che gli artt. 1 e 2, </hi><hi rend="CharOverride-1">con cui si apre il Codice rinnovato, dispongono che la </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina del trattamento dei dati si trova nel Regolamento, laddove </hi><hi rend="CharOverride-1">il Codice detta disposizioni di adeguamento a questo in un </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporto di stretta integrazione, che induce a configurare la normativa </hi><hi rend="CharOverride-1">europea come parametro di legittimità della normativa italiana sulla privacy.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_88_1021-1068.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’importanza del </hi><hi rend="italic">principio di accountability</hi><hi rend="CharOverride-1"> (che si sostanzia</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella valorizzazione dell’assunzione di responsabilità dei singoli titolari e</hi><hi rend="CharOverride-1">, in particolare, nella valutazione del livello di rischio dei trattamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e della conseguente necessità di adottare gli adempimenti previsti dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa nonché dell’adeguatezza delle misure di protezione) determina un</hi><hi rend="CharOverride-1"> profondo cambiamento culturale, oltre che una forte cesura rispetto alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa precedente (Finocchiaro, 2017, 12). È stato inoltre evidenziato come</hi><hi rend="CharOverride-1"> il GDPR non rappresenti una mera ricognizione aggiornata e sistematizzata</hi><hi rend="CharOverride-1"> della normativa e della giurisprudenza, ma determini delle scelte importanti</hi><hi rend="CharOverride-1"> in materia di politica del diritto (Piraino, 2017, 375).</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Giuseppe Sigillò Massara, Link Campus Universty of Rome, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">g.sigillomassara@unilink.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0001-8176-742X</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Giuseppe Sigillò Massara, <hi rend="italic">Lavoro autonomo, parasubordinato e su piattaforma alla prova della privacy,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.65</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -49, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
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