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        <title type="main" level="a">«La sfuggente temporaneità»: un dialogo con Riccardo Del Punta sul lavoro a termine</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-6040-0175" type="ORCID">
            <forename>Michele</forename>
            <surname>Tiraboschi</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Modena and Reggio Emilia, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.67</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>This paper explores the reform of fixed-term contracts and temporary agency work following the enactment of Article 24 of Decree-Law No. 48/2023, later converted into Law No. 85/2023. It provides an opportunity to revisit Riccardo Del Punta’s work on the evolution of these employment schemes in light of Council Directive No. 1999/70/EC, which transposed the framework agreement of 18 March 1999 between the European cross-industry organisations (ETUC, UNICE, and CEEP) representing employers and workers. The discussion begins with Professor Del Punta’s paper "The Elusive Temporariness: Consolidated Notes on Fixed-term Work and Temporary Agency Work," published in Industrial Relations Law, Vol. 4/XII, 2000. The author of this paper is particularly fond of Riccardo’s article, as it was expressly dedicated to Professor Marco Biagi, the cultural mastermind of Legislative Decree No. 368 of 6 September 2001, which integrated Council Directive No. 1999/70/EC into our legal system (Biagi, 2002a); Riccardo’s paper were precisely directed to this legislation.</p>
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            <item>Fixed-term contract</item>
            <item>reasons</item>
            <item>temporariness</item>
            <item>multi-level regulation</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.67<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.67" /></p>
      <div><head>«La sfuggente temporaneità»: un dialogo con Riccardo Del Punta sul lavoro a termine</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Michele Tiraboschi</hi></p><div><head><hi>1. L’occasione di un rinnovato dialogo: </hi><hi>la nuova disciplina del contratto di lavoro a termine ex </hi><hi>art. 24, decreto-legge n. 48/2023, convertito in legge </hi><hi>n. 85/2023</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non ci è dato purtroppo sapere quale </hi><hi rend="CharOverride-1">giudizio avrebbe formulato Riccardo Del Punta sulla recente riforma del </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto a termine (e della somministrazione di lavoro) contenuta nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">articolo 24 del decreto-legge n. 48/2023, convertito in </hi><hi rend="CharOverride-1">legge n. 85/2023. Mi pare questa, tuttavia, una occasione </hi><hi rend="CharOverride-1">propizia per riprendere idealmente il dialogo con Riccardo su un </hi><hi rend="CharOverride-1">aspetto centrale della disciplina del contratto a tempo determinato che, </hi><hi rend="CharOverride-1">in passato, ci ha visti assumere posizioni diverse se non </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio contrapposte, e che mi porta oggi ad ammettere che </hi><hi rend="CharOverride-1">aveva ragione lui; o, meglio, che è stato lui ad </hi><hi rend="CharOverride-1">aver avuto la capacità di guardare più lontano di quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">sia stato capace di fare io, quasi venticinque anni fa (</hi><hi rend="CharOverride-1">Tiraboschi 1999), rispetto alla possibile evoluzione dell’istituto e della </hi><hi rend="CharOverride-1">sua regolazione nel nostro ordinamento giuridico a seguito della approvazione </hi><hi rend="CharOverride-1">della direttiva del Consiglio n. 1999/70/CE con cui </hi><hi rend="CharOverride-1">veniva recepito l’accordo quadro raggiunto il 18 marzo 1999 </hi><hi rend="CharOverride-1">tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale europee del tempo (</hi><hi rend="CharOverride-1">CES, UNICE e CEEP) in rappresentanza di imprese e lavoratori.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento è al saggio di Riccardo dal titolo </hi><hi rend="italic">La sfuggente temporaneità: note accorpate su lavoro a termine e lavoro</hi><hi rend="italic"> interinale </hi><hi rend="CharOverride-1">pubblicato sul numero 4/XII del 2002 di </hi><hi rend="italic">Diritto</hi><hi rend="italic"> delle Relazioni Industriali; </hi><hi rend="CharOverride-1">un contributo a cui sono particolarmente legato</hi><hi rend="CharOverride-1"> in quanto espressamente dedicato alla memoria di Marco Biagi che</hi><hi rend="CharOverride-1">, come noto, è stato l’artefice progettuale e culturale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con cui veniva</hi><hi rend="CharOverride-1"> recepita nel nostro ordinamento la direttiva del Consiglio n. 1999</hi><hi rend="CharOverride-1">/70/CE (Biagi 2002a), a cui le «note accorpate» </hi><hi rend="CharOverride-1">di Riccardo erano di fatto indirizzate.</hi></p></div><div><head><hi>2. Dal decreto legislativo </hi><hi>n. 368/2001 al decreto-legge n. 48/2023: venti </hi><hi>anni di riforme e contro-riforme del contratto a termine</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è il caso di attardarsi sulle complesse e tormentate vicende politiche e sindacali dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’epoca, che Giuseppe Pera ebbe occasione di ricostruire in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> agile e particolarmente ficcante studio – come nello stile del Maestro</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Riccardo – emblematicamente intitolato </hi><hi rend="italic">La strana storia dell’attuazione della</hi><hi rend="italic"> direttiva CE sui contratti a termine</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Pera 2001). E neppure</hi><hi rend="CharOverride-1"> è possibile riepilogare, in questa sede, le fasi del processo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di strisciante deregolazione della disciplina del contratto a termine contenuta</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella legge 18 aprile 1962, n. 230 (vedi Del Punta</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2002, spec. 543-544), che aveva portato Luigi Montuschi, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> cioè il Maestro di Marco Biagi, a parlare del quadro</hi><hi rend="CharOverride-1"> legale relativo alle assunzioni a tempo determinato alla stregua di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un vero e proprio caso di bricolage normativo (Montuschi 1</hi><hi rend="CharOverride-1">997). Di quel lontano dibattito è in effetti sufficiente ricordare – in un contributo </hi><hi rend="CharOverride-1">che si propone, semplicemente, di avviare un tentativo di dialogo </hi><hi rend="CharOverride-1">con Riccardo proiettato al futuro – il punto di approdo normativo </hi><hi rend="CharOverride-1">agevolato dalla direttiva europea sui contratti a tempo determinato da </hi><hi rend="CharOverride-1">intendersi, a detta di molti (così, su tutti, Biagi 2002b</hi><hi rend="CharOverride-1">), nei termini di una prima tappa del (controverso) processo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> modernizzazione del mercato del lavoro italiano.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con la riforma di</hi><hi rend="CharOverride-1"> inizio millennio il contratto a tempo determinato si sarebbe cioè</hi><hi rend="CharOverride-1"> configurato – in presenza di quelle «ragioni di carattere tecnico, produttivo</hi><hi rend="CharOverride-1">, organizzativo o sostitutivo» indicate all’articolo 1, comma 1, del</hi><hi rend="CharOverride-1"> decreto legislativo n. 368/2001 come elemento di legittima «apposizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di un termine di durata del contratto di lavoro subordinato</hi><hi rend="CharOverride-1">» – come schema contrattuale alternativo e non più subalterno al lavoro a tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> indeterminato (Biagi 2002b e già Montuschi 2000) superando così </hi><hi rend="CharOverride-1">una concezione culturale, unica o quasi nel panorama internazionale e </hi><hi rend="CharOverride-1">comparato (così già Giugni 1979), «dove il contratto a termine </hi><hi rend="CharOverride-1">è visto come disvalore, come eccezione da ammettere soltanto in limitate circostanze» (Giugni 1978, qui 126</hi><hi rend="CharOverride-1">). Di modo che, in un quadro legale che condizionava la</hi><hi rend="CharOverride-1"> possibilità di assunzione a termine alla presenza di ragioni oggettive</hi><hi rend="CharOverride-1">, ancorché di natura non necessariamente temporanea, l’unico elemento distintivo</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a termine poteva</hi><hi rend="CharOverride-1"> rinvenirsi non in elementi strutturali o di fattispecie quanto nella</hi><hi rend="CharOverride-1"> «applicabilità o meno delle tutele (soprattutto quelle di tipo reale</hi><hi rend="CharOverride-1">) stabilite dall’ordinamento in caso di licenziamento ingiustificato» (Biagi 2</hi><hi rend="CharOverride-1">002b, qui 19).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altri termini, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> per colpa del lavoratore, con il decreto legislativo n. 368</hi><hi rend="CharOverride-1">/2001 l’ordinamento stabiliva una perfetta simmetria tra contratto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo determinato e contratto a tempo indeterminato condizionando, rispettivamente, il</hi><hi rend="CharOverride-1"> momento iniziale del rapporto di lavoro (l’assunzione a termine</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoratore) ovvero il momento finale (il suo licenziamento nei</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratti a tempo indeterminato) alla presenza di motivazioni oggettive (le</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo di cui all</hi><hi rend="CharOverride-1">’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001</hi><hi rend="CharOverride-1">). Da questo punto di vista, era convinzione di chi scrive</hi><hi rend="CharOverride-1">, avallata dagli orientamenti del Ministero del lavoro e delle politiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociali (circolare 1° agosto 2002, n. 42), che il termine</hi><hi rend="CharOverride-1"> di durata fosse niente altro che la dimensione entro cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> misurare e verificare la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive</hi><hi rend="CharOverride-1"> o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo indeterminato, a nulla rilevando la natura, ordinaria o temporanea</hi><hi rend="CharOverride-1">, della esigenza aziendale ad esse sottostante (Tiraboschi 2002, qui 104</hi><hi rend="CharOverride-1">) e restando per contro preclusa al giudice, in ragione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> ispirazione essenzialmente antifraudolenta della nuova disciplina, la possibilità di un</hi><hi rend="CharOverride-1"> controllo di merito circa l’opportunità o meno della scelta</hi><hi rend="CharOverride-1"> aziendale, così come esplicitata dal datore di lavoro, in ragione</hi><hi rend="CharOverride-1"> della sua natura, se cioè temporanea o meno (Tiraboschi 2</hi><hi rend="CharOverride-1">002, qui 99).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È noto come l’assetto del contratto a termine voluto dal decreto legislativo n. </hi><hi rend="CharOverride-1">368/2001 non ha retto alla prova del tempo. In </hi><hi rend="CharOverride-1">un primo tempo in ragione degli orientamenti della magistratura che </hi><hi rend="CharOverride-1">si sono via via susseguiti sulla nuova disciplina e che </hi><hi rend="CharOverride-1">hanno finito con lo sgretolare impianto e obiettivi del disegno </hi><hi rend="CharOverride-1">legislativo del 2001 e dell’avviso comune separato ad esso </hi><hi rend="CharOverride-1">sottostante, raggiunto il 4 maggio del 2001, tra un numero </hi><hi rend="CharOverride-1">significativo di associazioni datoriali e sindacali con l’autoesclusione della </hi><hi rend="CharOverride-1">Cgil avvenuta il giorno successivo (Biagi 2002b). In un secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo per via di successive e alluvionali riforme legislative della</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina del contratto a tempo determinato che hanno portato da</hi><hi rend="CharOverride-1"> ultimo – in un alternarsi schizofrenico di riforme e controriforme legislative</hi><hi rend="CharOverride-1"> (vedi, per tutti, Passalacqua 2018) e in un panorama contrattual</hi><hi rend="CharOverride-1">-collettivo inevitabilmente frammentato se non paralizzato alla velocità del cambiamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> impresso dal legislatore (si veda la mappatura di oltre 50</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ccnl condotta in Alifano, Di Gioia, Impellizzieri, Tiraboschi 2023) – al</hi><hi rend="CharOverride-1"> varo dell’articolo 24 del decreto-legge n. 48/2023</hi><hi rend="CharOverride-1">, convertito in legge n. 85/2023 (Garofalo, Tiraboschi 2023), il</hi><hi rend="CharOverride-1"> cosiddetto decreto-lavoro. Un decreto di particolare interesse, rispetto al</hi><hi rend="CharOverride-1"> contributo offerto da Riccardo su questa materia, non solo perch</hi><hi rend="CharOverride-1">é ripropone (in via transitoria) la formula delle ragioni tecniche, produttive o organizzative, come ipotesi di legittima apposizione del termine</hi><hi rend="CharOverride-1"> al contratto di lavoro subordinato in assenza di previsioni collettive</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma anche perché, come in una sorta di gioco dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’oca, ci porta oggi al punto di partenza del processo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di modernizzazione del nostro mercato del lavoro sollevando non poche</hi><hi rend="CharOverride-1"> incertezze e problemi interpretativi rispetto a un nodo teorico-ricostruttivo</hi><hi rend="CharOverride-1">, quello della temporaneità del contratto a tempo determinato, su cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> Riccardo ha cercato di fornire un contributo, con il già</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricordato studio su </hi><hi rend="italic">La sfuggente temporaneità: note accorpate su lavoro</hi><hi rend="italic"> a termine e lavoro interinale,</hi><hi rend="CharOverride-1"> che torna oggi quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">mai attuale e meritevole di attenta (ri)lettura.</hi></p></div><div><head><hi>3. Il </hi><hi>contratto a termine dopo la riforma del c.d. decreto-</hi><hi>lavoro (2023) tra poche certezze e antichi problemi</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La riforma </hi><hi rend="CharOverride-1">del 2023 del contratto a termine si concentra, nel suo </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuto di maggiore rilevanza, (1) sui contratti a termine di </hi><hi rend="CharOverride-1">durata superiore ai dodici mesi ovvero (2) sulle proroghe e (</hi><hi rend="CharOverride-1">a seguito della conversione) anche sui rinnovi oltre i dodici </hi><hi rend="CharOverride-1">mesi di contratti di durata inizialmente inferiore ai dodici mesi. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per i contratti a termine di durata inferiore ai dodici </hi><hi rend="CharOverride-1">mesi, anche in caso di proroghe e rinnovi, resta confermato, </hi><hi rend="CharOverride-1">per effetto della modifica in tal senso degli artt. 19, </hi><hi rend="CharOverride-1">comma 4 e 21, comma 01, primo periodo, del decreto </hi><hi rend="CharOverride-1">legislativo n. 81/2015 il regime della c.d. acausalità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La nuova previsione normativa pare relativamente chiara: un contratto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro può avere una durata superiore ai dodici mesi (per </hi><hi rend="CharOverride-1">una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, fatte salve alcune </hi><hi rend="CharOverride-1">ipotesi derogatorie) unicamente nei casi di «sostituzione di altri lavoratori» </hi><hi rend="CharOverride-1">ovvero «nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’</hi><hi rend="CharOverride-1">articolo 51» del d.lgs. n. 81 del 2015; solo </hi><hi rend="CharOverride-1">in assenza, nei contratti collettivi applicati in azienda, di previsioni </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattual-collettive, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, </hi><hi rend="CharOverride-1">sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore </hi><hi rend="CharOverride-1">ai dodici mesi ovvero prorogare o rinnovare oltre i dodici </hi><hi rend="CharOverride-1">mesi un contratto di durata inferiore per soddisfare «esigenze di </hi><hi rend="CharOverride-1">natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti». Con essa </hi><hi rend="CharOverride-1">il legislatore intende dunque superare il regime delle c.d. «</hi><hi rend="CharOverride-1">causali impossibili» introdotto in vigenza del c.d. decreto-dignità (decreto-legge 12 </hi><hi rend="CharOverride-1">luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 </hi><hi rend="CharOverride-1">agosto 2018, n. 96) affidando la regolazione dell’istituto a </hi><hi rend="CharOverride-1">regime – una volta cioè superato il periodo di transizione a «</hi><hi rend="CharOverride-1">doppio canale», fissato al 30 aprile 2024, nel rimando tra </hi><hi rend="CharOverride-1">funzione primaria della autonomia collettiva e funzione sussidiaria della autonomia </hi><hi rend="CharOverride-1">privata individuale – alla contrattazione collettiva. Non una piena liberalizzazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro temporaneo, come pure è stato sostenuto nel dibattito pubblico </hi><hi rend="CharOverride-1">e politico-sindacale che ha accompagnato l’approvazione del decreto, </hi><hi rend="CharOverride-1">ma una liberalizzazione controllata che – diversamente da quanto previsto nella </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma del 2001 (Del Punta 2002, 545, parlava, in proposito, di «</hi><hi rend="CharOverride-1">spiazzamento» della autonomia collettiva) – viene ora affidata a un preventivo «</hi><hi rend="CharOverride-1">controllo collettivo» da parte di soggetti dotati di un grado elevato di rappresentatività (art. 51 del decreto legislativo n. 81</hi><hi rend="CharOverride-1">/2015) non tanto sulla legittimità del contratto a termine in</hi><hi rend="CharOverride-1"> sé quanto sugli abusi di detto strumento (vuoi per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> durata eccessiva del primo contratto a termine, vuoi anche per</hi><hi rend="CharOverride-1"> la successione di più contratti a termine) secondo quello che</hi><hi rend="CharOverride-1"> era, del resto, il chiaro intendimento del legislatore comunitario e</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle stesse parti sociali a livello europeo (Biagi 2002b). </hi><hi rend="CharOverride-1">È dunque alla contrattazione collettiva che è affidato il compito </hi><hi rend="CharOverride-1">di individuare, caso per caso, il giusto equilibrio tra flessibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">e sicurezza in considerazione delle mutevoli esigenze di imprese e lavoratori di un dato settore produttivo, di un determinato</hi><hi rend="CharOverride-1"> territorio o di una specifica realtà di lavoro in punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di ricorso a contratti di lavoro temporaneo (lavoro a termine</hi><hi rend="CharOverride-1"> e somministrazione di lavoro).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa ricostruzione del quadro giuridico-istituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> vigente del contratto a termine è, tuttavia, solo apparentemente pacifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> quantomeno se si pone attenzione al portato della già richiamata</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina di livello europeo e degli orientamenti della magistratura tanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> a livello euro-unitario che interno che, nel frattempo, si</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono consolidati in materia. I nodi giuridici che emergono, nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessario passaggio dalla formulazione della nuova «disposizione» di legge al</hi><hi rend="CharOverride-1"> contenuto precettivo della «norma» che si delineerà meglio nei prossimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> mesi, grazie al consolidamento delle interpretazioni e ai primi pronunciamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> della magistratura, sono numerosi e particolarmente complessi (vedi Garofalo, Tiraboschi</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Pensando al contributo di Riccardo in materia di lavoro temporaneo la </hi><hi rend="CharOverride-1">questione essenziale da affrontare, rispetto alla chiara intenzione del legislatore </hi><hi rend="CharOverride-1">della novella, è se l’intervento della contrattazione collettiva a </hi><hi rend="CharOverride-1">cui è affidato, a regime, il quadro regolatorio dell’accesso </hi><hi rend="CharOverride-1">al lavoro a termine è libero ovvero se debbano, in </hi><hi rend="CharOverride-1">ogni caso, rispettarsi condizioni e limiti, emersi nel tempo in </hi><hi rend="CharOverride-1">sede giurisdizionale, rispetto alla natura delle esigenze aziendali (strutturali o </hi><hi rend="CharOverride-1">solo temporanee) che legittimano l’apposizione del termine al contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro. Questo era il nodo interpretativo sotteso alla entrata </hi><hi rend="CharOverride-1">in vigore del decreto legislativo n. 368/2001 oggetto delle </hi><hi rend="CharOverride-1">considerazioni di Riccardo, e questo torna ad essere oggi il </hi><hi rend="CharOverride-1">punto di maggiore incertezza interpretativa rispetto all’articolo 24 del </hi><hi rend="CharOverride-1">decreto-legge n. 48/2023 convertito, con modificazioni, in legge </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 85/2023.</hi></p></div><div><head><hi>4. La temporaneità resta un attributo necessario </hi><hi>della ragione giustificatrice del contratto a termine per come individuata </hi><hi>dai contratti collettivi di lavoro?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ancora una volta – come a </hi><hi rend="CharOverride-1">suo tempo efficacemente evidenziato da Riccardo pur in relazione a </hi><hi rend="CharOverride-1">un quadro giuridico-istituzionale profondamente diverso – il «nodo interpretativo fondamentale» </hi><hi rend="CharOverride-1">della disciplina del lavoro a tempo determinato resta quello della temporaneità o meno delle esigenze </hi><hi rend="CharOverride-1">che legittimano l’apposizione di un termine di durata al </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto di lavoro subordinato (Del Punta 2002, qui 545). Non è </hi><hi rend="CharOverride-1">infatti un caso – sottolinea Riccardo (Del Punta 2002, qui 542) – </hi><hi rend="CharOverride-1">che la legge abbia sempre utilizzato la denominazione di «contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro determinato», nella quale «risalta non il momento finale </hi><hi rend="CharOverride-1">del rapporto, ma la predeterminazione della sua durata» e, dunque, </hi><hi rend="CharOverride-1">la temporaneità del vincolo giuridico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il problema giuridico che si </hi><hi rend="CharOverride-1">pone oggi, con la novella del c.d. decreto-lavoro, </hi><hi rend="CharOverride-1">è quello che nelle riflessioni di Riccardo, rivolte al quadro giuridico-istituzionale del 2001, appariva «</hi><hi rend="CharOverride-1">nei fatti poco configurabile», alla luce di una seppur sommaria </hi><hi rend="CharOverride-1">ricognizione empirica di una prassi contrattual-collettiva in materia decisamente </hi><hi rend="CharOverride-1">restrittiva, e cioè un sindacato giudiziale sulla rispondenza delle causali </hi><hi rend="CharOverride-1">contenute nei contratti collettivi di lavoro «ad un meta-concetto, </hi><hi rend="CharOverride-1">come quello di temporaneità dell’esigenza aziendale determinante» (Del Punta </hi><hi rend="CharOverride-1">2002, 546).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Facendo leva sullo spirito della direttiva europea in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia di lavoro a termine – e, segnatamente, sulla previsione contenuta </hi><hi rend="CharOverride-1">nel preambolo (ma non nella parte precettiva) dell’accordo quadro «</hi><hi rend="CharOverride-1">versato nella direttiva», dove espressamente si afferma che i contratti a tempo indeterminato sono</hi><hi rend="CharOverride-1"> e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori – Riccardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> giungeva a una conclusione opposta alla mia (Tiraboschi 2002) e</hi><hi rend="CharOverride-1"> cioè a sostenere la tesi secondo cui la temporaneità è</hi><hi rend="CharOverride-1"> elemento strutturale dell’istituto del lavoro a termine. Non si</hi><hi rend="CharOverride-1"> vede cioè quale causale «possa immaginarsi a giustificazione del ricorso</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad un contratto a termine, invece di un contratto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo indeterminato, se non una causale che sia, per l</hi><hi rend="CharOverride-1">’appunto, relativa ad un’esigenza aziendale temporanea» (Del Punta 2</hi><hi rend="CharOverride-1">002, qui 547).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La verità, secondo la ricostruzione offerta da Riccardo, è che</hi><hi rend="CharOverride-1"> il legislatore dell’epoca – pur animato da intenti liberalizzatori, al</hi><hi rend="CharOverride-1"> pari di quelli attuali – si è poi trovato di fronte</hi><hi rend="CharOverride-1"> a «un tipico dilemma logico-sistematico: egli, da un lato</hi><hi rend="CharOverride-1">, non poteva equiparare totalmente lavoro a termine e a tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> indeterminato, giacché tanto valeva, a quel punto, che rinunciasse a</hi><hi rend="CharOverride-1"> regolare l’istituto, a parte la disciplina dei limiti alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> proroga, che egli avrebbe dovuto comunque mantenere per vincolo comunitario</hi><hi rend="CharOverride-1">; dall’altro, posta la costrizione descritta, egli doveva per forza</hi><hi rend="CharOverride-1"> introdurre un requisito di giustificazione per l’accesso all’istituto</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Del Punta 2002, 547-48).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vi sarebbe stata, in realtà</hi><hi rend="CharOverride-1">, una terza e probabilmente più rassicurante soluzione, che lo stesso Riccardo </hi><hi rend="CharOverride-1">aveva intravisto e, in seguito, probabilmente, suggerito nel 2012 nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito della riforma del mercato del lavoro promossa da Elsa </hi><hi rend="CharOverride-1">Fornero, di cui è stato ascoltato e influente consulente. Quella </hi><hi rend="CharOverride-1">cioè di prevedere, per i contratti di durata non superiore </hi><hi rend="CharOverride-1">a un certo lasso di tempo, una liberalizzazione totale. Nel </hi><hi rend="CharOverride-1">saggio del 2002 Riccardo ipotizzava questa soluzione per i contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">di durata non superiore ai due mesi (Del Punta 2002, </hi><hi rend="CharOverride-1">qui 548), ferma restando la necessità di una motivata ragione </hi><hi rend="CharOverride-1">per contratti di durata superiore anche per il tramite di </hi><hi rend="CharOverride-1">proroghe o rinnovi. E sappiamo che nella legge n. 92/</hi><hi rend="CharOverride-1">2012, in punto di riforma del decreto legislativo n. 368/</hi><hi rend="CharOverride-1">2001, l’acausalità del contratto a termine venne in effetti </hi><hi rend="CharOverride-1">stabilita «nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di </hi><hi rend="CharOverride-1">durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento </hi><hi rend="CharOverride-1">di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto </hi><hi rend="CharOverride-1">a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di </hi><hi rend="CharOverride-1">un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo determinato» (art. 1, comma 9, legge n. 92/2012).</hi></p></div><div><head><hi>5. Una conferma alla luce dei vincoli di sistema che </hi><hi>condizionano l’apposizione di un termine alla durata del contratto </hi><hi>di lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Rispetto alle posizioni assunte da Riccardo, sulla necessaria </hi><hi rend="CharOverride-1">temporaneità delle esigenze datoriali che legittimano l’apposizione del termine </hi><hi rend="CharOverride-1">di durata al contratto di lavoro subordinato, non ha oggi </hi><hi rend="CharOverride-1">alcun pregio un tentativo di ripercorrere le argomentazioni tecnico-giuridiche </hi><hi rend="CharOverride-1">che mi portavano allora, in coerenza con le intenzioni del </hi><hi rend="CharOverride-1">legislatore e anche una certa dose di buone argomentazioni, a </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenere il contrario (Tiraboschi 1992). Di maggior valore è, piuttosto, </hi><hi rend="CharOverride-1">un esercizio proiettato al presente e, soprattutto, al futuro; un </hi><hi rend="CharOverride-1">esercizio volto cioè a verificare se Riccardo avesse visto giusto </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto alla successiva evoluzione normativa dell’istituto. È qui, infatti, </hi><hi rend="CharOverride-1">che si può dare nuova vita e linfa alle sue </hi><hi rend="CharOverride-1">argomentazioni rispetto alla recente riforma del contratto a tempo determinato (</hi><hi rend="CharOverride-1">e della somministrazione di lavoro).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Da questo specifico punto di </hi><hi rend="CharOverride-1">vista, un primo vincolo di sistema, in termini di lettura </hi><hi rend="CharOverride-1">sistematica della previsione di cui all’articolo 24 del decreto-</hi><hi rend="CharOverride-1">legge n. 48/2023, deriva oggi dalla previsione di cui </hi><hi rend="CharOverride-1">all’articolo 1 del decreto legislativo n. 81/2015 – già </hi><hi rend="CharOverride-1">presente nel nostro ordinamento, seppure con diversa formulazione, a partire dalla novella del decreto legislativo n. 368/2001 disposta </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’art. 1, comma 38, della legge n. 247/2007 </hi><hi rend="CharOverride-1">contenente </hi><hi rend="italic">Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 </hi><hi rend="italic">su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e </hi><hi rend="italic">la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro </hi><hi rend="italic">e previdenza sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> – secondo cui «il contratto di lavoro subordinato </hi><hi rend="CharOverride-1">a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro». Detta formula, che richiama come già segnalato analoga previsione </hi><hi rend="CharOverride-1">contenuta nel preambolo (ma non nella parte più propriamente prescrittiva) </hi><hi rend="CharOverride-1">della direttiva europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999 </hi><hi rend="CharOverride-1">e anche in numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro, è </hi><hi rend="CharOverride-1">stata oggetto, in passato, di interminabili discussioni. Se si può dibattere ancora oggi della valenza precettiva di quello che </hi><hi rend="CharOverride-1">pare poco più di un auspicio del legislatore, quantomeno rispetto </hi><hi rend="CharOverride-1">alle attuali dinamiche di un mercato del lavoro che si </hi><hi rend="CharOverride-1">muove in una direzione affatto contraria, è indubbio tuttavia che </hi><hi rend="CharOverride-1">la giurisprudenza, tanto a livello euro-unitario che interno, abbia </hi><hi rend="CharOverride-1">ad essa fatto più volte espresso riferimento per sostenere il </hi><hi rend="CharOverride-1">carattere se non del tutto straordinario e limitato quantomeno giuridicamente </hi><hi rend="CharOverride-1">circoscritto, in termini di deroga alla regola generale del tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">indeterminato come forma «normale» di lavoro, della possibilità di </hi><hi rend="CharOverride-1">apporre un termine (cfr. Cass. 29 ottobre 2021, n. 30805; </hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 21 maggio 2008, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 12985).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un secondo vincolo, sempre in termini di lettura </hi><hi rend="CharOverride-1">sistematica della nuova previsione normativa, è poi dato dall’articolo </hi><hi rend="CharOverride-1">19, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015 là </hi><hi rend="CharOverride-1">dove dispone (fatta eccezione per i soli rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni) l’obbligo </hi><hi rend="CharOverride-1">della forma scritta. Ora, per espressa previsione legislativa, l’atto </hi><hi rend="CharOverride-1">scritto deve contenere, in caso di proroga e di rinnovo, «</hi><hi rend="CharOverride-1">la </hi><hi rend="italic">specificazione delle esigenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> di cui al comma 1 in </hi><hi rend="CharOverride-1">base alle quali è stipulato» (corsivo nostro).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un terzo vincolo </hi><hi rend="CharOverride-1">di sistema è poi desumibile dal formante giurisprudenziale e cioè </hi><hi rend="CharOverride-1">dagli orientamenti della magistratura che si sono consolidati nel tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto alla alluvionale evoluzione del dato normativo nazionale sul lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">temporaneo e alle chiare previsioni di ambito euro-unitario come </hi><hi rend="CharOverride-1">precisate dalla Corte di Giustizia Europea. La Cassazione, muovendo dal «</hi><hi rend="CharOverride-1">principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è </hi><hi rend="CharOverride-1">normalmente a tempo indeterminato», è giunta così a sostenere, seppure con riferimento al diverso regime normativo di cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001 (regime</hi><hi rend="CharOverride-1"> che ora è espressamente ripristinato, in via subordinata, dall’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 19, comma 1, lett. b), come modificato dal decreto-legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> n. 48/2023), che l’apposizione del termine rappresenta pur</hi><hi rend="CharOverride-1"> sempre «una ipotesi derogatoria» rispetto al regime ordinario dei rapporti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro (Cass. 29 ottobre 2021, n. 30805; per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza di merito v. Trib. Palermo 2 luglio 2020, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1883). Per questo motivo le causali di ricorso al contratto</hi><hi rend="CharOverride-1"> a tempo determinato «devono risultare specificate, a pena di inefficacia</hi><hi rend="CharOverride-1">», ciò «al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità </hi><hi rend="CharOverride-1">delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono </hi><hi rend="CharOverride-1">una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del </hi><hi rend="CharOverride-1">datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, </hi><hi rend="CharOverride-1">la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la </hi><hi rend="CharOverride-1">specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e </hi><hi rend="CharOverride-1">le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata </hi><hi rend="CharOverride-1">a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con </hi><hi rend="CharOverride-1">la stessa» (Cass. 29 ottobre 2021, n. 30805; in termini </hi><hi rend="CharOverride-1">conformi vedi: Cass. 15 gennaio 2019, n. 840). In questo </hi><hi rend="CharOverride-1">senso si è del resto chiaramente pronunciata, in più occasioni, la Corte di Giustizia Europea in</hi><hi rend="CharOverride-1"> punto di misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di una successione di contratti a termine (clausola 5 dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’accordoquadro europeo recepito dalla direttiva 1999/70/CE). Avendo</hi><hi rend="CharOverride-1"> cioè il legislatore italiano scelto di condizionare (art. 19, comma</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1, che parla espressamente di «condizioni») la stipulazione dei contratti</hi><hi rend="CharOverride-1"> a termine di durata iniziale o prorogata o rinnovata superiore</hi><hi rend="CharOverride-1"> a un anno, allora, «come la Corte ha già avuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo di rilevare, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi</hi><hi rend="CharOverride-1"> della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro</hi><hi rend="CharOverride-1"> deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a</hi><hi rend="CharOverride-1"> circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attivit</hi><hi rend="CharOverride-1">à e, pertanto, tali da giustificare, in questo peculiare contesto, l’utilizzo di contratti di lavoro a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare</hi><hi rend="CharOverride-1"> natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati</hi><hi rend="CharOverride-1"> conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale di uno Stato membro (sentenze Adeneler e a., cit</hi><hi rend="CharOverride-1">., punti 69 e 70, e 13 settembre 2007, causa C</hi><hi rend="CharOverride-1">‐307/05, Del Cerro Alonso, Racc. p. I‐7109, punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> 53, nonché ordinanza Vassilakis e a., cit., punti 88 e</hi><hi rend="CharOverride-1"> 89)» (così Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 2009</hi><hi rend="CharOverride-1">, Kiriaki Angelidaki e a. contro Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis C</hi><hi rend="CharOverride-1">- 378/07, punto 96). Per contro, prosegue la Corte di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Giustizia, «una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare</hi><hi rend="CharOverride-1">» – e aggiungiamo noi anche contrattual-collettiva ai sensi del nuovo art. 19, comma </hi><hi rend="CharOverride-1">1, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2015 – «il </hi><hi rend="CharOverride-1">ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non </hi><hi rend="CharOverride-1">sarebbe conforme a criteri come quelli precisati ai due punti </hi><hi rend="CharOverride-1">precedenti (v. le precitate sentenze Adeneler e a., punto 71, </hi><hi rend="CharOverride-1">e Del Cerro Alonso, punto 54, nonché l’ordinanza Vassilakis </hi><hi rend="CharOverride-1">e a., cit., punto 90). Invero, una siffatta disposizione, di </hi><hi rend="CharOverride-1">natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico </hi><hi rend="CharOverride-1">l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi </hi><hi rend="CharOverride-1">con l’esistenza di fattori oggettivi relativi alle peculiarità dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un </hi><hi rend="CharOverride-1">rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo </hi><hi rend="CharOverride-1">di contratti e, pertanto, non è compatibile con lo scopo </hi><hi rend="CharOverride-1">e l’effettività dell’accordo quadro (sentenza Adeneler e a., </hi><hi rend="CharOverride-1">cit., punto 72, nonché ordinanza Vassilakis e a., cit., punto </hi><hi rend="CharOverride-1">91)» (Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 2009, Kiriaki </hi><hi rend="CharOverride-1">Angelidaki e a. contro Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis C- 378/</hi><hi rend="CharOverride-1">07, punti 97-98). Per la giurisprudenza euro-unitaria, insomma, </hi><hi rend="CharOverride-1">«il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento portante della tutela</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei lavoratori (v. sentenza Mangold, cit., punto 64), mentre, come</hi><hi rend="CharOverride-1"> risulta dal secondo comma del preambolo dell’accordo quadro e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal punto 8 delle sue considerazioni generali, i contratti di</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro a tempo determinato sono idonei a rispondere alle esigenze</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori soltanto in</hi><hi rend="CharOverride-1"> alcune circostanze (v. le precitate sentenze Adeneler e a., punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> 62, e Impact, punto 87, nonché ordinanza Vassilakis e a</hi><hi rend="CharOverride-1">., cit., punto 83)» (Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2009, Kiriaki Angelidaki e a. contro Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis</hi><hi rend="CharOverride-1"> C-378/07, punto 105).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla luce del formante giurisprudenziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> è facile desumere che, anche a seguito della novella del</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2023, la magistratura sarà ferma nel richiedere non solo la</hi><hi rend="CharOverride-1"> specificazione di dettaglio delle esigenze aziendali che legittimano l’apposizione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del termine al contratto di lavoro, ma anche che si</hi><hi rend="CharOverride-1"> tratti di esigenze temporanee o, quantomeno, di esigenze non strutturali</hi><hi rend="CharOverride-1"> ovvero non ordinarie (v. Trib. Firenze, sentenza 26 settembre 2019</hi><hi rend="CharOverride-1">, n. 794). Rispetto alla disciplina europea (che non pone vincoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul primo contratto occupandosi degli abusi derivanti da una successione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di contratti) un elemento rafforzativo, rispetto a questa opzione interpretativa</hi><hi rend="CharOverride-1">, è indubbiamente offerto dalla lettera e dalla ratio del gi</hi><hi rend="CharOverride-1">à richiamato articolo 1 del decreto legislativo n. 81/2015 che lascia</hi><hi rend="CharOverride-1"> presuppore, quantomeno per il nostro ordinamento, un rapporto tra regola</hi><hi rend="CharOverride-1"> e deroga tra contratti a tempo indeterminato e contratti a</hi><hi rend="CharOverride-1"> termine (ex multis v. Cass. 7 aprile 2022, n. 11366</hi><hi rend="CharOverride-1">; Cass. 12 aprile 2021, n. 9564; Cass. 21 aprile 2021</hi><hi rend="CharOverride-1">, nn. 10567 e 10568; Cass. 18 ottobre 2021, n. 28625</hi><hi rend="CharOverride-1">; Cass. 3 ottobre 2019, n. 24764; Cass. 15 gennaio 2019</hi><hi rend="CharOverride-1">, n. 840).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Giunti a conclusione di questo ragionamento si possono</hi><hi rend="CharOverride-1"> pertanto prendere a prestito, ancora una volta, le parole di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Riccardo (Del Punta 2002, qui 547), per affermare che non</hi><hi rend="CharOverride-1"> si vede quale ragione possa immaginarsi a giustificazione del ricorso</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad un contratto a termine, invece di un contratto a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tempo indeterminato, «se non una causale che sia, per l</hi><hi rend="CharOverride-1">’appunto, relativa ad un’esigenza aziendale temporanea». Se mai, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> proiettare il nostro dialogo ancora più in avanti rispetto alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> futura evoluzione dell’istituto, resterebbe a questo punto da chiedersi</hi><hi rend="CharOverride-1"> cosa direbbe oggi Riccardo rispetto alle dinamiche della contrattazione collettiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> in materia di lavoro temporaneo e al ruolo delle parti</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociali. Parti sociali che – per restare dentro quel programma di</hi><hi rend="CharOverride-1"> modernizzazione del nostro diritto del lavoro che era diventato il</hi><hi rend="CharOverride-1"> manifesto culturale della rivista </hi><hi rend="italic">Diritto delle Relazioni Industriali </hi><hi rend="CharOverride-1">(Biagi </hi><hi rend="CharOverride-1">2002c) e</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dove sono raccolte le riflessioni di Riccardo sulla «sfuggente </hi><hi rend="CharOverride-1">temporaneità» da cui hanno preso spunto le nostre considerazioni – non </hi><hi rend="CharOverride-1">sembrano arrivare all’appuntamento offerto dalla novella del 2023 adeguatamente </hi><hi rend="CharOverride-1">attrezzate (v. l’analisi empirica condotta da Alifano, Di Gioia, </hi><hi rend="CharOverride-1">Impellizzieri, Tiraboschi 2023) per assumere da protagonisti quella centralità regolatoria </hi><hi rend="CharOverride-1">che il legislatore pure riconosce loro sulla carta in una </hi><hi rend="CharOverride-1">prospettiva, appunto, di diritto che nasce dai sistemi di relazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">industriali e nella sempre più necessaria ricerca di un nuovo </hi><hi rend="CharOverride-1">ordine giuridico per il lavoro che cambia (Tiraboschi 2020).</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti </hi><hi>bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Alifano, F., Di Gioia, F., Impellizzieri, G., Tiraboschi, M.</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2023. “Riforma del lavoro a termine: una simulazione su 55 contratti collettivi di categoria (art. 24, d.l. n. </hi><hi rend="CharOverride-1">48/2023, conv. in l. n. 85/2023).” In </hi><hi rend="italic">Commentario </hi><hi rend="italic">al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. «</hi><hi rend="italic">decreto lavoro», convertito con modificazioni in l. 3 luglio 2023, </hi><hi rend="italic">n. 85</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di E. Dagnino, C. Garofalo, G. </hi><hi rend="CharOverride-1">Picco, P. Rausei, 28 sgg. ADAPT University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Biagi, M. </hi><hi rend="CharOverride-1">(a cura di). 2002a. </hi><hi rend="italic">Il nuovo lavoro a termine. Commentario al d.lgs. 6 settembre 2001</hi><hi rend="italic">, n. 368</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Biagi, M. 2002b. “La nuova </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del processo </hi><hi rend="CharOverride-1">di modernizzazione del mercato del lavoro italiano.” In </hi><hi rend="italic">Il nuovo </hi><hi rend="italic">lavoro a termine. Commentario al d.lgs. 6 settembre 2001, </hi><hi rend="italic">n. 368</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di M. Biagi, 3 sgg. Milano: </hi><hi rend="CharOverride-1">Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Biagi, M. 2002c. “Una rivista che si rinnova.” </hi><hi rend="italic">Diritto delle Relazioni</hi><hi rend="italic"> Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 3 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2002. “La sfuggente temporaneità</hi><hi rend="CharOverride-1">: note accorpate su lavoro a termine e lavoro interinale.” </hi><hi rend="italic">Diritto </hi><hi rend="italic">delle Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 542 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Garofalo, D., Tiraboschi, M. 2023. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Disciplina del contratto di lavoro a termine e della somministrazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di lavoro (art. 24, d.l. n. 48/2023, conv. </hi><hi rend="CharOverride-1">in l. n. 85/2023).” In </hi><hi rend="italic">Commentario al d.l. </hi><hi rend="italic">4 maggio 2023, n. 48 c.d. «decreto lavoro», convertito </hi><hi rend="italic">con modificazioni in l. 3 luglio 2023, n. 85</hi><hi rend="CharOverride-1">, a </hi><hi rend="CharOverride-1">cura di E. Dagnino, C. Garofalo, G. Picco, P. Rausei, </hi><hi rend="CharOverride-1">2 sgg. ADAPT University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Giugni, G. 1979. “Intervento.” In </hi><hi rend="italic">Il lavoro a termine. Atti delle giornate di studio </hi><hi rend="italic">AIDLASS di Sorrento del 14-15 aprile 1978</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura </hi><hi rend="CharOverride-1">di R. De Luca Tamajo, G. Giugni, L. Montuschi, G. </hi><hi rend="CharOverride-1">Pera, G.C. Perone, et alii, 126 sgg. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Montuschi, L. 1997. “La </hi><hi rend="CharOverride-1">riforma del contratto a termine (un caso di bricolage normativo).”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Argomenti di Diritto del Lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, 45 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Montuschi, L. 2002. “L’evoluzione del contratto a termine</hi><hi rend="CharOverride-1">. Dalla subalternità all’alternativa: un modello per il lavoro.” </hi><hi rend="italic">Quaderni</hi><hi rend="italic"> di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, 9 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Passalacqua</hi><hi rend="CharOverride-1">, P. 2018. “Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la somministrazione di lavoro alla prova del decreto dignità</hi><hi rend="CharOverride-1">.” </hi><hi rend="italic">WP C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona».IT</hi><hi rend="CharOverride-1"> 380.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pera, G. 2001. “</hi><hi rend="CharOverride-1">La strana storia dell’attuazione della direttiva CE sui contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">a termine.” </hi><hi rend="italic">Il lavoro nella giurisprudenza</hi><hi rend="CharOverride-1">, 305 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tiraboschi, M.</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1999. “Glancing at the Past: An Agreement for the Markets</hi><hi rend="CharOverride-1"> of XXIst Century.” </hi><hi rend="italic">The International Journal of Comparative Labour Law</hi><hi rend="italic"> and Industrial Relations</hi><hi rend="CharOverride-1"> 15, 2: 105 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tiraboschi, M. 2002</hi><hi rend="CharOverride-1">. “Apposizione del termine.” In </hi><hi rend="italic">Il nuovo lavoro a termine. 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