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        <title type="main" level="a">Dalla epistemologia breve del diritto del lavoro al dibattito odierno sul salario minimo</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-6260-5553" type="ORCID">
            <forename>Lucia</forename>
            <surname>Valente</surname>
            <placeName type="affiliation">Sapienza University of Rome, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.71</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>The essay aims to verify the enduring relevance of the method developed by Riccardo Del Punta when, in 2012, he supported the legislator in the writing of a crucial text for the evolution of Italian labour law. On the basis of RDP's teaching in the process of building the discipline on the minimum wage, the labour law discourse should follow a communicative procedure open to dialectical confrontation between different points of view and leave room for interdisciplinarity, taking into account, above all, the economy. It is precisely the encounter between law and economics, and therefore the evaluation of the efficiency of the new rules, that can offer a valuable epistemological opportunity and contribute to giving more solid foundations to our subject.</p>
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            <item>Labour law</item>
            <item>economy</item>
            <item>minimum wage</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.71<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.71" /></p>
      <div><head>Dalla epistemologia breve del diritto del lavoro al dibattito odierno sul salario minimo</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Lucia Valente</hi></p><div><head><hi>1. Riflessioni a caldo di un giuslavorista prestato alla politica</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella sua intensissima attività di studioso, Riccardo del Punta (RDP) </hi><hi rend="CharOverride-1">si è occupato di tantissimi argomenti, molti dei quali «sistematizzati» </hi><hi rend="CharOverride-1">nel suo Manuale giunto alla quindicesima edizione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-018">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Per ricordarlo vorrei</hi><hi rend="CharOverride-1"> partire dal saggio </hi><hi rend="italic">Epistemologia breve del diritto del lavoro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-017">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che sarà oggetto della parte inziale di questo mio scritto </hi><hi rend="CharOverride-1">per collegarlo, nella seconda parte, alla odierna discussione sul salario minimo legale scaturita dal parere del Cnel dell’ottobre scorso</hi><hi rend="CharOverride-1">. Perché, in un momento nel quale si sta provando a</hi><hi rend="CharOverride-1"> costruire una parte rilevantissima del diritto del lavoro italiano, ritengo</hi><hi rend="CharOverride-1"> attuale e condivisibile l’idea di una nuova epistemologia del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro proposta da RDP, fondata su una logica</hi><hi rend="CharOverride-1"> comunicativa (p. 48) e sul confronto trasparente tra le opposte</hi><hi rend="CharOverride-1"> visioni, in cui sia possibile analizzare tutte le opzioni politiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> e valoriali e nel quale le difformità di opinioni possano</hi><hi rend="CharOverride-1"> «essere composte attraverso la selezione habermasiana dell’argomento migliore» (p</hi><hi rend="CharOverride-1">. 56).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il saggio è pubblicato all’indomani della legge n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 92/2012, la c.d. legge Fornero.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A questa legge</hi><hi rend="CharOverride-1">, nata anche per rispondere a precise istanze dell’UE (esplicitate</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella lettera del 5 agosto 2011 inviata al Governo italiano</hi><hi rend="CharOverride-1"> congiuntamente dai Governatori uscente ed entrante della BCE), RDP aveva</hi><hi rend="CharOverride-1"> dato un importantissimo contributo nel tentativo, in parte riuscito, di</hi><hi rend="CharOverride-1"> dare una svolta alla situazione occupazionale italiana, caratterizzata da scarso</hi><hi rend="CharOverride-1"> dinamismo e da squilibri di tutele tra </hi><hi rend="italic">insiders</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">outsiders</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-016">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Dopo la legge c.d. Fornero – ma lo stesso era accaduto</hi><hi rend="CharOverride-1"> in precedenza con il c.d. pacchetto Treu e con</hi><hi rend="CharOverride-1"> il decreto Biagi, in seguito con il c.d. </hi><hi rend="italic">Jobs</hi><hi rend="italic"> act</hi><hi rend="CharOverride-1"> solo per citare alcuni esempi – la dottrina e la</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza si sono spaccate: prima sulla opportunità politica e poi</hi><hi rend="CharOverride-1"> sulla interpretazione di quelle norme. Perché le modalità d’ingresso</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel (variegato) mondo del lavoro diverse dal contratto a tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> pieno e indeterminato e le modalità di protezione del lavoratore</hi><hi rend="CharOverride-1"> dal mercato, alternative al regime di </hi><hi rend="italic">job property</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-015">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, così </hi><hi rend="CharOverride-1">come la retribuzione di cui parleremo, costituiscono il cuore pulsante della</hi><hi rend="CharOverride-1"> nostra materia dove si consuma, da decenni, lo scontro tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> individuale e collettivo del diritto del lavoro.</hi></p></div><div><head><hi>2. Il giurista</hi><hi>, la filosofia e le contese accademiche</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel suo saggio, RDP</hi><hi rend="CharOverride-1"> si fa scudo dell’autorità del filosofo per denunciare, con</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’eleganza che lo caratterizza, le contese accademiche e giurisprudenziali</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella identificazione della </hi><hi rend="italic">verità</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto. Egli sottolinea la difficoltà</hi><hi rend="CharOverride-1"> di sorvegliare i processi interpretativi della norma e le derive</hi><hi rend="CharOverride-1"> soggettivistiche che ne derivano,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">quando il giurista è chiamato </hi><hi rend="CharOverride-1">a ricercarne la </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1">: fase, questa, influenzata dal </hi><hi rend="italic">diritto giurisprudenziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">che diventa diritto vivente capace, per la sua vulnerabilità, di minare</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle basi la certezza del diritto. Questo soggettivismo si annida</hi><hi rend="CharOverride-1"> anche, e soprattutto, nella fase di ideazione o creazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> norma, quando il diritto risente della centralità della politica che</hi><hi rend="CharOverride-1"> influenza il dibattito pubblico sul lavoro da molte stagioni. Anzi</hi><hi rend="CharOverride-1">, la politicizzazione del diritto del lavoro </hi><hi rend="italic">de iure condendo </hi><hi rend="CharOverride-1">è</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale che non di rado essa ne influenza l’interpretazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">de iure condito</hi><hi rend="CharOverride-1"> con una circolarità che non si riscontra</hi><hi rend="CharOverride-1"> facilmente altrove: «al giurista del lavoro, più che cosa sia</hi><hi rend="CharOverride-1"> la norma e quali ne siano le condizioni di validit</hi><hi rend="CharOverride-1">à interessano gli scopi che essa è rivolta a perseguire. Il che condiziona non soltanto i processi di produzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa ma, a valle, l’interpretazione stessa, improntata a una</hi><hi rend="CharOverride-1"> giurisprudenza degli interessi in virtù della quale la valorizzazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">ratio</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa […] che comporta un’apertura alla dimensione meta-giuridica</hi><hi rend="CharOverride-1"> […] ha la meglio, da sempre, sul ragionamento esegetico e sistematico</hi><hi rend="CharOverride-1">» (p. 42).</hi></p></div><div><head><hi>3. Genesi ed evoluzione del diritto del lavoro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Partendo dalla «incapacità del diritto del lavoro di adeguare le</hi><hi rend="CharOverride-1"> proprie strutture cognitive e valutative…al contesto economico, sociale e</hi><hi rend="CharOverride-1"> culturale profondamente mutato» (p. 38), RDP evidenzia come la g</hi><hi rend="CharOverride-1">lobalizzazione dei mercati abbia reso non più sostenibile un atteggiamento culturale di chiusura</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto del lavoro «che bastava a se stesso sin</hi><hi rend="CharOverride-1"> quando la materia veleggiava sull’onda della storia»: atteggiamento che</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggi deve essere corretto «da una torsione di stampo kantiano</hi><hi rend="CharOverride-1">, finalizzata alla ricostruzione, ad uno stadio più evoluto, dell’autorità</hi><hi rend="CharOverride-1"> cognitiva del sapere giuslavoristico»(p. 41). Interrogandosi sulla genesi del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro, RDP prende atto del condizionamento della filosofia</hi><hi rend="CharOverride-1"> marxista sulla materia, della conseguente aperta svalutazione delle istanze individualistiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> in nome della lotta di classe e del fallimento della</hi><hi rend="CharOverride-1"> promessa di una società egualitaria nella quale a ciascuno «sar</hi><hi rend="CharOverride-1">à dato non secondo i suoi meriti ma secondo i suoi bisogni» (p. 39). E sottolinea </hi><hi rend="CharOverride-1">come la globalizzazione abbia messo in crisi l’atteggiamento culturale </hi><hi rend="CharOverride-1">paternalistico e di chiusura del diritto del lavoro alle istanze </hi><hi rend="CharOverride-1">di modernizzazione veicolate dalle istituzioni europee e internazionali in risposta </hi><hi rend="CharOverride-1">alla grande trasformazione del capitalismo globale.</hi></p></div><div><head><hi>4. La carta costituzionale </hi><hi>e i suoi valori</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dopo un periodo iniziale nel quale </hi><hi rend="CharOverride-1">per giustificare la materia bastava la critica al capitalismo e </hi><hi rend="CharOverride-1">la contrapposizione degli interessi tra servo e padrone, e il </hi><hi rend="CharOverride-1">diritto del lavoro poteva essere costruito come «difesa della persona </hi><hi rend="CharOverride-1">e della personalità del lavoratore» dal «potere dominante dell’imprenditore», </hi><hi rend="CharOverride-1">a bilanciare in un modo diverso il mondo dei valori </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro capaci di giustificare la materia è </hi><hi rend="CharOverride-1">venuta in soccorso la Costituzione. La Carta costituzionale, che è per RDP al tempo stesso una </hi><hi rend="CharOverride-1">sorta di super norma e una tavola di valori, ha </hi><hi rend="CharOverride-1">però dei limiti. Essa indica nuovi scopi (valori), oltretutto passibili </hi><hi rend="CharOverride-1">d’interpretazioni discordanti alla luce dei mutamenti economici, sociali e </hi><hi rend="CharOverride-1">culturali (p. 44): si pensi al principio di eguaglianza e </hi><hi rend="CharOverride-1">al principio di libertà economica e alla loro difficile convivenza. </hi><hi rend="CharOverride-1">Ma la Costituzione non indica i mezzi con cui realizzarli, </hi><hi rend="CharOverride-1">lasciando questi alla politica. Perciò, quando la globalizzazione ha riportato </hi><hi rend="CharOverride-1">in primo piano la necessità di fare i conti con </hi><hi rend="CharOverride-1">l’economia (perché nessun sistema nazionale poteva più pretendere di </hi><hi rend="CharOverride-1">chiudersi in sé per ragionare soltanto di sé), anche la </hi><hi rend="CharOverride-1">cultura giuslavoristica ha riscoperto che il diritto del lavoro non </hi><hi rend="CharOverride-1">è una variabile indipendente «ma che occorre(va) verificarne la compatibilità con le esigenze dei sistemi economici incalzati </hi><hi rend="CharOverride-1">dalla competizione globale e da ultimo anche dalla speculazione finanziaria». </hi><hi rend="CharOverride-1">In questo nuovo scenario «il problema del fondamento o della </hi><hi rend="CharOverride-1">giustificazione, della materia, si è riproposto in grande stile, senza </hi><hi rend="CharOverride-1">che la costituzione potesse essere di particolare ausilio per risolverlo» (</hi><hi rend="CharOverride-1">p. 44). Questo non significa, secondo RDP, smarrire il confine </hi><hi rend="CharOverride-1">fra ciò che è diritto e ciò che non lo </hi><hi rend="CharOverride-1">è: bensì, al contrario, significa tracciare meglio detto confine, «preservando la positività del sistema giuridico, ma considerando tale sistema </hi><hi rend="italic">aperto</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche nel momento interpretativo, nei confronti degli apporti esterni», </hi><hi rend="CharOverride-1">e accettando il confronto con altre discipline come carattere costitutivo </hi><hi rend="CharOverride-1">ed essenziale di un approccio moderno al diritto del lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">strettamente condizionato dalla realtà economico-sociale.</hi></p></div><div><head><hi>5. Ammettere l’economia </hi><hi>al tavolo dei formanti</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per il giurista del lavoro questo </hi><hi rend="CharOverride-1">significa dover «ammettere l’economia al tavolo dei propri formanti»</hi><hi rend="CharOverride-1">: non solo per selezionare i propri fini, ma anche per individuare i mezzi necessari per </hi><hi rend="CharOverride-1">raggiungerli, quindi per valutare l’efficienza e l’efficacia delle </hi><hi rend="CharOverride-1">norme lavoristiche</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-014">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Le norme, secondo RDP, non possono più prescindere</hi><hi rend="CharOverride-1"> da analisi empiriche, valutazioni statistiche, analisi economiche o sociologiche. L</hi><hi rend="CharOverride-1">’apertura del diritto del lavoro alla </hi><hi rend="italic">interdisciplinarità</hi><hi rend="CharOverride-1"> è una sfida</hi><hi rend="CharOverride-1"> epistemologica che deve essere accettata se si vuole evitare soluzioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> che non siano soltanto il frutto di </hi><hi rend="italic">input</hi><hi rend="CharOverride-1"> politici rivolti</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’acquisizione del consenso, ma siano, piuttosto, il prodotto della</hi><hi rend="CharOverride-1"> necessità – imposta dalla norma di rango superiore, sia essa costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> o sovranazionale – di arrivare a uno scopo determinato utilizzando strumenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> tecnici idonei a raggiungerlo (p. 43).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo ordine di</hi><hi rend="CharOverride-1"> idee il ricorso alla verifica sul piano economico degli effetti</hi><hi rend="CharOverride-1"> della norma ordinaria, essendo imposto dal suo assoggettamento alla norma</hi><hi rend="CharOverride-1"> di rango superiore, soddisfa una necessità di ordine squisitamente giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1">: RDP sottolinea come sia qui l’ordinamento stesso a imporre</hi><hi rend="CharOverride-1"> al giurista di attingere, nel proprio ragionamento, anche al risultato</hi><hi rend="CharOverride-1"> del lavoro dell’economista.</hi></p></div><div><head><hi>6. Il ruolo del giurista mo</hi><hi>derno</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel criticare l’atteggiamento identitario volto ad affermare che «l’economia non ci riguarda», Egli sostiene che al </hi><hi rend="CharOverride-1">giurista del lavoro non basta individuare i fini che la </hi><hi rend="CharOverride-1">legislazione deve raggiungere, ma è necessario dire con quali mezzi </hi><hi rend="CharOverride-1">quei fini verranno raggiunti: il che significa indagare «il profilo </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’efficacia materiale delle norme» (p. 44). A questo punto, </hi><hi rend="CharOverride-1">però, RDP fa un passo avanti distinguendo, idealmente, tre possibili </hi><hi rend="CharOverride-1">ruoli del giurista.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo è quello del giurista «partigiano» </hi><hi rend="CharOverride-1">(p. 45) che si pone come difensore di un’istanza valoriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> alternativa alla valutazione economica del diritto, ritenuta palesemente irrilevante.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo, che credo sia quello in cui si identifichi RDP</hi><hi rend="CharOverride-1">, è il ruolo del giurista che per affiancare il regolatore</hi><hi rend="CharOverride-1"> politico e aiutarlo, è disposto a spogliarsi idealmente delle sue</hi><hi rend="CharOverride-1"> preferenze per «farsi garante dell’eguale considerazione di tutte le</hi><hi rend="CharOverride-1"> informazioni rilevanti e della corretta ponderazione delle stesse». Per raggiungere</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo risultato, il giurista deve avere la dote necessaria della</hi><hi rend="CharOverride-1"> «disponibilità all’ascolto di punti di vista diversi» per garantire</hi><hi rend="CharOverride-1"> «il migliore inserimento dell’ipotizzata nuova regolazione nel sistema giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un ruolo ulteriore è quello del giurista che svolge la funzione di «tradurre le decisioni regolative adottate in un </hi><hi rend="CharOverride-1">linguaggio specializzato che rimane non facilmente accessibile ai più, soprattutto </hi><hi rend="CharOverride-1">quando le nuove disposizioni sostituiscono, modificano, correggono, integrano, disposizioni preesistenti»: </hi><hi rend="CharOverride-1">in questo ruolo, per RDP, il giurista assume una posizione </hi><hi rend="CharOverride-1">di «quasi monopolio professionale».</hi></p></div><div><head><hi>7. Ce lo chiede l’Europa?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È ora giunto il momento di collegare il discorso di </hi><hi rend="CharOverride-1">RDP con l’attuale dibattito sul salario minimo legale tornato </hi><hi rend="CharOverride-1">alla ribalta nel mese di agosto di quest’anno quando </hi><hi rend="CharOverride-1">il Governo, per rispondere alle istanze dell’opposizione a sostegno </hi><hi rend="CharOverride-1">di un disegno di legge presentato alla Camera il 4 </hi><hi rend="CharOverride-1">luglio, ha affidato al Cnel il compito di preparare un «</hi><hi rend="CharOverride-1">documento di osservazioni e proposte in materia di salario minimo </hi><hi rend="CharOverride-1">in vista della prossima legge di bilancio»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-013">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. È proprio </hi><hi rend="CharOverride-1">in riferimento agli esiti dell’indagine del Cnel che questo </hi><hi rend="CharOverride-1">scritto intende verificare se e quanto il metodo di RDP </hi><hi rend="CharOverride-1">abbia attecchito nel dibattito giuridico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come nel 2012, quando RDP </hi><hi rend="CharOverride-1">è stato chiamato dal Governo a collaborare alla riforma in </hi><hi rend="CharOverride-1">materia di recesso dal rapporto di lavoro in linea con </hi><hi rend="CharOverride-1">quanto veniva chiesto dai vertici della UE, è necessario farci </hi><hi rend="CharOverride-1">una prima domanda: c’entra o non c’entra l’</hi><hi rend="CharOverride-1">Europa nell’attuale dibattito sul salario minimo legale?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La risposta </hi><hi rend="CharOverride-1">a questa domanda è positiva. Ancora una volta è l’</hi><hi rend="CharOverride-1">Europa sociale a dettare l’agenda politica italiana.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il 19 </hi><hi rend="CharOverride-1">ottobre 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la </hi><hi rend="CharOverride-1">direttiva 2022/2041 relativa a standard retributivi minimi adeguati nell’</hi><hi rend="CharOverride-1">Unione europea: appena in tempo per portare la questione al </hi><hi rend="CharOverride-1">tavolo del governo di Giorgia Meloni insediatosi da meno di </hi><hi rend="CharOverride-1">un mese. La direttiva rispettando scrupolosamente il principio di sussidiarietà </hi><hi rend="CharOverride-1">e proporzionalità, tenuto conto di una rigorosa valutazione d’impatto che però non risolve tutti i problemi connessi con questo</hi><hi rend="CharOverride-1"> tema scottante, non pone alcun obbligo di adottare un salario</hi><hi rend="CharOverride-1"> minimo adeguato per gli S.M. che presentano una elevata</hi><hi rend="CharOverride-1"> copertura della contrattazione collettiva (80%: art. 4); introduce invece due</hi><hi rend="CharOverride-1"> percorsi per il salario minimo adeguato distinguendo il gruppo di</hi><hi rend="CharOverride-1"> S.M. (21) che ha già una legislazione sui minimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> dai paesi (6, tra cui l’Italia, poi ridottisi a</hi><hi rend="CharOverride-1"> 5) che invece affidano la fissazione degli standard salariali alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattazione collettiva nazionale. Per il primo gruppo, la direttiva indica</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei minimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> legali affinché sia garantito il potere d’acquisto dei salari</hi><hi rend="CharOverride-1"> (art. 5). Per il secondo gruppo, essa prevede invece soltanto</hi><hi rend="CharOverride-1"> un obbligo di redigere un piano d’azione per promuovere</hi><hi rend="CharOverride-1"> la contrattazione collettiva al fine di aumentarne, progressivamente, il tasso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di copertura in settori deboli e sotto-rappresentati. La premessa</hi><hi rend="CharOverride-1"> da cui muove la Commissione è che in molti S</hi><hi rend="CharOverride-1">.M. le tendenze strutturali quali la globalizzazione, la digitalizzazione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’aumento del lavoro atipico, soprattutto nel settore dei servizi</hi><hi rend="CharOverride-1">, hanno portato a una maggiore polarizzazione del lavoro che, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> sua volta, ha generato un aumento della percentuale dei posti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro a bassa retribuzione e a bassa qualifica, soprattutto</hi><hi rend="CharOverride-1"> nei servizi, contribuendo a un indebolimento delle strutture della contrattazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettiva, un aumento della povertà lavorativa e delle disuguaglianze salariali</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La direttiva 2022/2041 s’inserisce nel solco dell’Europa</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale tracciato dal </hi><hi rend="italic">Social Pillar</hi><hi rend="CharOverride-1">. Essa, segue di due anni</hi><hi rend="CharOverride-1"> la fondamentale direttiva 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> e prevedibili e anticipa di un anno la direttiva 2023</hi><hi rend="CharOverride-1">/970 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parit</hi><hi rend="CharOverride-1">à di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di </hi><hi rend="CharOverride-1">pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi </hi><hi rend="CharOverride-1">di applicazione. Di queste due fondamentali direttive sulla trasparenza, anche </hi><hi rend="CharOverride-1">retributiva, e sulle discriminazioni retributive di genere non vi è </hi><hi rend="CharOverride-1">traccia nel documento del Cnel.</hi></p></div><div><head><hi>8. La inevitabile spaccatura sul </hi><hi>salario minimo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il 4 luglio scorso, a seguito della presentazione </hi><hi rend="CharOverride-1">da parte delle opposizioni del disegno di legge AC 1275/</hi><hi rend="CharOverride-1">2023, che dichiara di voler dare attuazione alla direttiva europea, </hi><hi rend="CharOverride-1">si riaccende in Italia un dibattito politico, già innescato qualche </hi><hi rend="CharOverride-1">anno prima da due progetti di legge non andati a </hi><hi rend="CharOverride-1">buon fine</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-012">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e dalla proposta di direttiva sul salario minimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> adeguato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-011">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La spaccatura del fronte accademico/politico è immediata. </hi><hi rend="CharOverride-1">Da un lato si collocano coloro secondo i quali questa </hi><hi rend="CharOverride-1">volta l’Europa non c’entra perché la direttiva europea </hi><hi rend="CharOverride-1">2022/2041 non contiene alcun obbligo per il nostro Paese.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dall’altro latosi collocano coloro che ritengono necessario e urgente un intervento legale, perché </hi><hi rend="CharOverride-1">la direttiva intende affrontare il tema, assai più rilevante e </hi><hi rend="CharOverride-1">complesso, del lavoro povero anche nei Paesi, come il nostro, </hi><hi rend="CharOverride-1">caratterizzati da una elevata copertura della contrattazione collettiva.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Chi sostiene </hi><hi rend="CharOverride-1">la prima tesi, in linea con la posizione astensionistica del </hi><hi rend="CharOverride-1">Governo in carica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-010">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, osserva che la direttiva vuole, sì, contrastare</hi><hi rend="CharOverride-1"> il lavoro povero, ma la stessa nulla dice sull’innalzamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei salari medi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-009">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, né impone un salario minimo legale </hi><hi rend="CharOverride-1">come proposto dalle opposizioni. Né, in alternativa, la direttiva impone </hi><hi rend="CharOverride-1">di dotare i contratti collettivi di efficacia </hi><hi rend="italic">erga omnes</hi><hi rend="CharOverride-1">, magari </hi><hi rend="CharOverride-1">con una legge sulla rappresentanza in attuazione dell’art. 39 </hi><hi rend="CharOverride-1">della Costituzione. Proclama inoltre una certa sfiducia in una eventuale </hi><hi rend="CharOverride-1">«commissione di professori designati dalla politica» per definire la tariffa equa</hi><hi rend="CharOverride-1"> per legge. E manifesta la preoccupazione per un «effetto sostituzione</hi><hi rend="CharOverride-1">» quando non una mortificazione del ruolo delle parti sociali come</hi><hi rend="CharOverride-1"> storica autorità salariale (Tiraboschi, Brunetta 2022). Per giunta in un</hi><hi rend="CharOverride-1"> Paese nel quale la copertura della contrattazione supera abbondantemente l</hi><hi rend="CharOverride-1">’80% richiesto dalla direttiva UE. Sul piano economico, il rifiuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> è giustificato dalla critica alle </hi><hi rend="italic">miminum wage laws</hi><hi rend="CharOverride-1">, il cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> difetto sarebbe quello di aumentare la povertà e la disoccupazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-008">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. I sostenitori della via negoziale al salario minimo, sostengono </hi><hi rend="CharOverride-1">infine che ben altri sono i problemi del lavoro povero: </hi><hi rend="CharOverride-1">contratti atipici, scarsa produttività, lavori con orario ridotto, finto lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">autonomo, elusione della normativa lavoristica, scarsi controlli ispettivi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Chi, invece, </hi><hi rend="CharOverride-1">sostiene la necessità di un intervento normativo, sottolinea la perdita </hi><hi rend="CharOverride-1">di potere d’acquisto dei salari, determinata oltre che da </hi><hi rend="CharOverride-1">una crescente inflazione anche dal mancato rinnovo dei contratti collettivi; </hi><hi rend="CharOverride-1">la sua costante perdita di centralità come autorità salariale (Treu </hi><hi rend="CharOverride-1">2019, 767); il crescente numero di persone alle quali il </hi><hi rend="CharOverride-1">contratto collettivo non garantisce un tenore di vita dignitoso soprattutto </hi><hi rend="CharOverride-1">in settori deboli della nostra economia; e la difficile convivenza </hi><hi rend="CharOverride-1">tra legge e contrattazione collettiva nel nostro Paese ascrivibile alla </hi><hi rend="CharOverride-1">mancata attuazione dell’art. 39 Cost.. A queste ragioni si </hi><hi rend="CharOverride-1">aggiunge la mancanza di trasparenza dei salari e l’opportunità </hi><hi rend="CharOverride-1">di rendere più semplici e conoscibili le voci da cui </hi><hi rend="CharOverride-1">è composta una busta paga (Ichino 2023). Resta infine il nodo del </hi><hi rend="italic">dumping</hi><hi rend="CharOverride-1"> salariale, dei contratti pirata </hi><hi rend="CharOverride-1">e del </hi><hi rend="italic">far west</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale, accompagnato dalla mancata individuazione dei «</hi><hi rend="CharOverride-1">perimetri» entro i quali sia possibile effettuare la verifica della </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentatività delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali necessaria per l’attuazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dei principi contenuti negli artt. 36 e 39 Cost</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-007">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>9</hi><hi>. Cosa dice il Cnel</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il 4 ottobre 2023, il Cn</hi><hi rend="CharOverride-1">el risponde all’incarico del Presidente del Consiglio dei ministri con un documento redatto dalla Commissione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’informazione, un organismo istituzionalmente preposto alla raccolta, alla organizzazione e</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla elaborazione di contratti collettivi che dispone del materiale raccolto</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. La relazione</hi><hi rend="CharOverride-1">, preso atto della </hi><hi rend="italic">mancanza di una valutazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">d’impatto</hi><hi rend="CharOverride-1"> di</hi><hi rend="CharOverride-1"> una legge sul sistema economico e produttivo e sulle dinamiche</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’occupazione, dell’</hi><hi rend="italic">estrema polarizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del dibattito pubblico e del</hi><hi rend="CharOverride-1"> confronto politico, tra favorevoli e contrari, per evitare di replicare</hi><hi rend="CharOverride-1"> dinamiche e ragionamenti duali che si prestano a strumentalizzazioni, decide</hi><hi rend="CharOverride-1"> di… non decidere.</hi></p></div><div><head><hi>10. Il quadro è preoccupante</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il Cnel</hi><hi rend="CharOverride-1"> si limita a scattare una fotografia aggiornata della situazione esistente</hi><hi rend="CharOverride-1"> in Italia e a rimandare ogni decisione all’Assemblea straordinaria</hi><hi rend="CharOverride-1"> del successivo 12 ottobre. La fotografia, però, non è affatto</hi><hi rend="CharOverride-1"> rassicurante. Punto di partenza è proprio l’analisi della dire</hi><hi rend="CharOverride-1">ttiva 2022/2041 (par. 3 della relazione) che obbliga gli S. M. a non gravare </hi><hi rend="CharOverride-1">le piccole e medie imprese di inutili oneri e vincoli </hi><hi rend="CharOverride-1">amministrativi, finanziari o giuridici (considerando 39 della direttiva); a tutelare </hi><hi rend="CharOverride-1">i lavoratori negli appalti pubblici (art. 9)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-006">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; a introdurre </hi><hi rend="CharOverride-1">un affidabile sistema di monitoraggio della contrattazione collettiva per verificare </hi><hi rend="CharOverride-1">sia l’andamento dei salari sia il tasso di copertura </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori (art. 10); a garantire la trasparenza salariale che </hi><hi rend="CharOverride-1">consenta a ogni lavoratore la conoscibilità del trattamento retributivo dovuto. </hi><hi rend="CharOverride-1">Obblighi rispetto ai quali, secondo il Cnel, «la situazione italiana </hi><hi rend="CharOverride-1">appare carente». Inoltre, e questo è un passaggio assai significativo, </hi><hi rend="CharOverride-1">la Commissione rivela di non avere le opportune informazioni per </hi><hi rend="CharOverride-1">un quadro </hi><hi rend="italic">affidabile e condiviso</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul sistema salariale italiano (par. </hi><hi rend="CharOverride-1">3): al punto da auspicare che il Cnel diventi un «</hi><hi rend="CharOverride-1">forum permanente» di confronto e collaborazione stabile e continuativa tra </hi><hi rend="CharOverride-1">le forze sociali e tutti i soggetti istituzionali deputati alla </hi><hi rend="CharOverride-1">raccolta dei dati utili per il monitoraggio sistematico della contrattazione collettiva e dei salari</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Insomma, la carenza delle necessarie informazioni e la mancata interoperabilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle banche dati (par. 4) impedisce ai membri della Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> di formulare pareri e proposte al Governo sul tema specifico</hi><hi rend="CharOverride-1"> della quantificazione del salario minimo: che stando ai dati in</hi><hi rend="CharOverride-1"> possesso della Commissione risulta comunque allineato alle prescrizioni europee. Per</hi><hi rend="CharOverride-1"> quanto riguarda, invece, la quantificazione delle tariffe minime contrattuali necessaria</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la valutazione di adeguatezza del salario negoziale, dalla relazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> si evince che non vi è accordo tra i membri</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Commissione sulla determinazione delle voci che la compongono: queste</hi><hi rend="CharOverride-1"> variano a seconda che si applichi un criterio «interno» alla</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattazione o un criterio «esterno» di fonte giurisprudenziale. Inoltre l</hi><hi rend="CharOverride-1">’eterogeneità delle fonti statistiche sui </hi><hi rend="italic">livelli</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle retribuzioni (ISTAT, Banca</hi><hi rend="CharOverride-1"> d’Italia, Inps, Ministero del lavoro, Cnel) e la pluralit</hi><hi rend="CharOverride-1">à delle nozioni di retribuzione, suggeriscono l’urgenza d’individuare un’unica </hi><hi rend="CharOverride-1">sede partecipata da tutti gli attori istituzionali interessati al tema </hi><hi rend="CharOverride-1">del salario minimo per evitare che partendo dagli stessi dati </hi><hi rend="CharOverride-1">si possa pervenire a diverse conclusioni.</hi></p></div><div><head><hi>11. Sono necessari approfondimenti</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tornando alla direttiva e al doppio binario, legale e contrattuale, </hi><hi rend="CharOverride-1">indicato per la determinazione di un salario adeguato, il Cnel </hi><hi rend="CharOverride-1">conclude che nel nostro ordinamento il tasso di copertura è </hi><hi rend="CharOverride-1">pari al 95% (par. 6). Questo dato, corroborato dal numero </hi><hi rend="CharOverride-1">dei contratti depositati, fa ritenere al Cnel adempiuto l’obbligo </hi><hi rend="CharOverride-1">comunitario (fissato all’80%) per la determinazione negoziale del salario </hi><hi rend="CharOverride-1">minimo. Ferma restando la necessità di procedere a ulteriori verifiche </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla adeguatezza delle retribuzioni anche a causa di alcuni dissensi </hi><hi rend="CharOverride-1">riscontrati nella Commissione per l’informazione riguardo alle voci retributive </hi><hi rend="CharOverride-1">da prendere come base di riferimento, nella definizione di minimo </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattuale; alla rilevanza della professionalità rispetto alle scale retributive; e </hi><hi rend="CharOverride-1">alla tipologia contrattuale da considerare (solo il contratto a tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">pieno e indeterminato o tutti i sottotipi di lavoro subordinato?). </hi><hi rend="CharOverride-1">Si noti che la direttiva europea effettua la valutazione di </hi><hi rend="CharOverride-1">adeguatezza dei salari «rispetto alla distribuzione salariale dello Stato membro </hi><hi rend="CharOverride-1">pertinente e se consentono un tenore di vita dignitoso del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratore sulla base di un rapporto di lavoro a tempo </hi><hi rend="CharOverride-1">pieno» (considerando 28).</hi></p></div><div><head><hi>12. L’imbarazzo dei contratti collettivi scaduti…</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Resta aperto il problema della adeguatezza dei salari rispetto al quale il Cnel mostra un certo </hi><hi rend="CharOverride-1">imbarazzo: al primo settembre 2023, il 54% dei contratti collettivi </hi><hi rend="CharOverride-1">sono tecnicamente scaduti. Questo significa che a 13.893.335 </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoratori (esclusi i lavoratori agricoli e domestici) non è di </hi><hi rend="CharOverride-1">fatto riconosciuto il necessario adeguamento delle retribuzioni all’inflazione. Secondo </hi><hi rend="CharOverride-1">la direttiva europea gli S.M. in cui non esistono </hi><hi rend="CharOverride-1">meccanismi di indicizzazione automatica o semi automatica dovrebbero aggiornare il </hi><hi rend="CharOverride-1">salario minimo legale ogni due anni (art. 5, par. 4): </hi><hi rend="CharOverride-1">inoltre gli S.M. dovrebbero tenere conto del costo della </hi><hi rend="CharOverride-1">vita in diversi contesti regionali e settoriali (considerando 28). Nulla </hi><hi rend="CharOverride-1">è detto nella direttiva, invece, per l’adeguamento dei contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">collettivi al costo della vita e/o all’inflazione. Nel </hi><hi rend="CharOverride-1">nostro Paese, i contratti collettivi dovrebbero essere rinnovati almeno ogni </hi><hi rend="CharOverride-1">3 anni per la parte economica proprio per tener conto </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’andamento dell’economia sulle retribuzioni. Ma così non è. </hi><hi rend="CharOverride-1">Per questo motivo la proposta del Cnel è di varare </hi><hi rend="CharOverride-1">un piano d’azione «per superare aree e situazioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">criticità».</hi></p></div><div><head><hi>13. … e l’irrilevanza dei contratti c.d. pirata</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Meno rilevante per il Cnel è il fenomeno della c.d. contrattazione pirata (par. 9). Secondo la</hi><hi rend="CharOverride-1"> Commissione per l’informazione, non esistono ancora criteri condivisi per</hi><hi rend="CharOverride-1"> classificare un contratto collettivo come pirata o no. Dall’archivio</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei contratti è tuttavia possibile determinare l’entità del fenomeno</hi><hi rend="CharOverride-1">: i lavoratori dipendenti coperti da contratti collettivi stipulati da sindacati</hi><hi rend="CharOverride-1"> non rappresentati al Cnel che firmano, al momento in cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> è scritta la relazione, 353 Ccnl, pari al 36,1</hi><hi rend="CharOverride-1">% del totale, sono 54.220. Secondo il Cnel, i contratti</hi><hi rend="CharOverride-1"> collettivi italiani, anche quando sono scaduti (ciò che può dirsi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di più della metà di essi: il 54%), assicurano un</hi><hi rend="CharOverride-1"> salario adeguato – corrispondente al 50% del salario medio (7.10</hi><hi rend="CharOverride-1"> euro) e al 60%del salario mediano (6.85 euro</hi><hi rend="CharOverride-1">) – a una popolazione di 13.839.335 di lavoratori: quindi</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel complesso, pur con non trascurabili eccezioni</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="CharOverride-1">il sistema de</hi><hi rend="CharOverride-1">lla contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria supera più o meno</hi><hi rend="CharOverride-1"> ampiamente dette soglie retributive orarie. In conclusione, tra i due</hi><hi rend="CharOverride-1"> percorsi possibili per l’introduzione nel nostro Paese del salario</hi><hi rend="CharOverride-1"> minimo, quello legale e quello contrattuale, il Cnel consiglia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> continuare ad adottare il secondo, accompagnato da un piano d</hi><hi rend="CharOverride-1">’azione nazionale a sostegno di un </hi><hi rend="italic">armonico e ordinato</hi><hi rend="CharOverride-1"> sviluppo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del sistema della contrattazione collettiva, ipotizzando meccanismi di sostegno e</hi><hi rend="CharOverride-1"> rafforzamento della sua efficacia.</hi></p></div><div><head><hi>14. Lo scontro istituzionale con la</hi><hi> magistratura</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il 2 ottobre scorso la Cassazione pubblica tre decisioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> (nn. 27711, 27713, 27769</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-005">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">) che contraddicono frontalmente quanto affermato </hi><hi rend="CharOverride-1">dal Cnel. Le tre sentenze sono pronunciate nell’ambito dei </hi><hi rend="CharOverride-1">procedimenti promossi da alcuni lavoratori soci di una cooperativa di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro per ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita in applicazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del Ccnl Servizi fiduciari, firmato dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. </hi><hi rend="CharOverride-1">Questi lavoratori, pur lavorando a tempo pieno come vigilanti, guadagnavano </hi><hi rend="CharOverride-1">un salario mensile inferiore alla soglia di povertà, che al </hi><hi rend="CharOverride-1">tempo dell’inizio della causa (2019) era pari a 984,</hi><hi rend="CharOverride-1">30 euro mensili. Utilizzando come parametro le esigenze di vita </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoratore, facendo riferimento a indicatori esterni come i dati </hi><hi rend="CharOverride-1">Istat, il costo della vita e la soglia di povertà, </hi><hi rend="CharOverride-1">oltre ad altri parametri nazionali e internazionali, e adottando i </hi><hi rend="CharOverride-1">criteri suggeriti dalla direttiva 2022/2041</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-004">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, la Cassazione afferma che</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo salario erogato ai lavoratori per un lavoro </hi><hi rend="italic">full time</hi><hi rend="CharOverride-1"> secondo il contratto stipulato da Cgil, Cisl e Uil, come</hi><hi rend="CharOverride-1"> richiesto dalla legge sul lavoro nelle cooperative, sia inadeguato a</hi><hi rend="CharOverride-1"> garantire l’«esistenza libera e dignitosa» prevista dall’art. 36</hi><hi rend="CharOverride-1"> della Costituzione e un salario adeguato secondo quanto suggerito dalla</hi><hi rend="CharOverride-1"> direttiva UE.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di fronte a salari insufficienti, dunque, il giudice</hi><hi rend="CharOverride-1"> può applicare i contratti collettivi negoziati per altri settori affini</hi><hi rend="CharOverride-1"> o per mansioni analoghe e può anche fare riferimento ad</hi><hi rend="CharOverride-1"> altri indicatori economici e statistici come suggerisce la direttiva UE</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul salario minimo adeguato. In altre parole, i contratti collettivi</hi><hi rend="CharOverride-1"> censiti dal Cnel stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi si </hi><hi rend="italic">presumono</hi><hi rend="CharOverride-1"> conformi alla Costituzione (e quindi alla direttiva europea) ma solo</hi><hi rend="CharOverride-1"> fino a prova contraria. Come è stato osservato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-003">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> questa </hi><hi rend="CharOverride-1">decisione pone un enorme problema di certezza dei rapporti giuridici.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È vero che il problema è acuito dal mancato adeguamento delle retribuzioni al</hi><hi rend="CharOverride-1"> costo della vita in un contesto d’inflazione relativamente alta</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel quale la maggior parte dei contratti collettivi sono scaduti</hi><hi rend="CharOverride-1"> da anni. Ma non può essere il giudice a risolvere</hi><hi rend="CharOverride-1"> questo problema caso per caso: perché ciascun giudice può applicare</hi><hi rend="CharOverride-1"> i parametri indicati dalla Cassazione a modo suo. Sta al</hi><hi rend="CharOverride-1"> Governo e al Parlamento, con l’assistenza tecnica del Cnel</hi><hi rend="CharOverride-1">, decidere se cambiare o no il quadro normativo di riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> per evitare la contestazione da parte di altri lavoratori dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’idoneità del contratto collettivo, ancorché stipulato da organizzazioni rappresentative, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> costituire la base di calcolo della retribuzione proporzionata e sufficiente</hi><hi rend="CharOverride-1"> come richiede l’art. 36 della Costituzione. Il perdurante ritardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei decisori politici nello stabilire uno standard minimo universale crea</hi><hi rend="CharOverride-1"> dunque le condizioni per la «via giudiziale al salario giusto</hi><hi rend="CharOverride-1">» prospettata dalla Corte di Cassazione che, evidentemente, per la parzialit</hi><hi rend="CharOverride-1">à delle decisioni riferite di volta in volta al caso singolo, non può costituire una soluzione accettabile </hi><hi rend="CharOverride-1">del problema. Oltretutto questo sistema è pericoloso perché certifica l’</hi><hi rend="CharOverride-1">indebolimento strutturale della contrattazione collettiva ritenuta dalla giurisprudenza – non senza </hi><hi rend="CharOverride-1">ragione – incapace a garantire la retribuzione sufficiente.</hi></p></div><div><head><hi>15. L’epilogo: </hi><hi>ci vuole ben altro</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il 12 settembre l’assemblea del </hi><hi rend="CharOverride-1">Cnel affossa, con un parere votato a maggioranza (39 voti </hi><hi rend="CharOverride-1">a favore, 15 contro), la proposta di istituzione di uno </hi><hi rend="CharOverride-1">standard retributivo minimo legale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per aggredire il lavoro povero, per </hi><hi rend="CharOverride-1">il Cnel, ci vuole ben altro che una legge.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La </hi><hi rend="CharOverride-1">strada maestra «è l’introduzione di una tariffa tramite contrattazione, </hi><hi rend="CharOverride-1">sostenuta da una normativa di sostegno» utile anche a incrementare </hi><hi rend="CharOverride-1">il numero di ore lavorate nell’arco dell’anno per </hi><hi rend="CharOverride-1">la platea dei lavoratori atipici (che riguarda in modo più </hi><hi rend="CharOverride-1">accentuato i lavoratori temporanei, i parasubordinati, i finti autonomi, gli occasionali, gli stagisti, i lavoratori discontinui e quelli </hi><hi rend="CharOverride-1">a tempo parziale involontario); il ripristino del contratto di inserimento; </hi><hi rend="CharOverride-1">il rilancio dell’apprendistato; interventi a sostegno dell’occupazione femminile </hi><hi rend="CharOverride-1">e della conciliazione vita-lavoro; misure </hi><hi rend="italic">ad hoc</hi><hi rend="CharOverride-1"> di contrasto </hi><hi rend="CharOverride-1">al lavoro povero e al sommerso, di sostegno al reddito </hi><hi rend="CharOverride-1">dei lavoratori e delle famiglie, di gestione delle gare pubbliche </hi><hi rend="CharOverride-1">al massimo ribasso; e dedicare più attenzione anche al lavoro </hi><hi rend="CharOverride-1">domestico. Bisogna infine garantire i rinnovi rapidi dei Ccnl. Invece, </hi><hi rend="CharOverride-1">per contrastare i c.d. “contratti pirata” si suggerisce «un </hi><hi rend="CharOverride-1">intervento legislativo a sostegno della contrattazione collettiva di qualità, incentrato </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla individuazione dei contratti collettivi maggiormente diffusi per ogni settore </hi><hi rend="CharOverride-1">di riferimento, condizionando la registrazione nell’archivio nazionale dei contratti </hi><hi rend="CharOverride-1">e l’assegnazione del codice alfanumerico unico dei Ccnl al </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto degli standard economici e normativi di detti contratti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ce </hi><hi rend="CharOverride-1">ne è quanto basta per un programma politico di legislatura </hi><hi rend="CharOverride-1">che, però, non fa i conti con una norma fondamentale </hi><hi rend="CharOverride-1">che occorre riformare se si vuole intervenire sulla materia: l’</hi><hi rend="CharOverride-1">art. 39 cost. commi 2-4. Sono proprio questi commi </hi><hi rend="CharOverride-1">che non consentono al Parlamento di fare una legge né </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla rappresentanza né sulla efficacia soggettiva del contratto collettivo.</hi></p></div><div><head><hi>16. Un brutto segnale: la frattura del fronte sindacale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Gli attacchi più duri al documento approvato dal Cnel arrivano </hi><hi rend="CharOverride-1">dalle opposizioni in Parlamento, dai due sindacati confederali maggiormente rappresentativi (</hi><hi rend="CharOverride-1">Cgil, UIL) che sanciscono un pesante disaccordo con l’altro </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacato confederale (Cisl)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, e dai cinque esperti nominati dal </hi><hi rend="CharOverride-1">Presidente della Repubblica. Anche il mondo accademico fa sentire la </hi><hi rend="CharOverride-1">sua voce</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> schierandosi alternativamente a sostegno del necessario quanto inevitabile</hi><hi rend="CharOverride-1"> ruolo di supplenza della magistratura, dichiarando il proprio favore per</hi><hi rend="CharOverride-1"> un intervento normativo con modalità diversamente articolate; o a sostegno</hi><hi rend="CharOverride-1"> della contrattazione collettiva pur riconoscendo le difficoltà e i limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di questa soluzione. Nel momento in cui si scrive il</hi><hi rend="CharOverride-1"> disegno di legge AC 1275/2023 è tornato in Commissione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non sembra che questo Parlamento sia intenzionato a da</hi><hi rend="CharOverride-1">rvi seguito. Altre proposte governative sono annunciate per fine novembre di questo anno.</hi></p></div><div><head><hi>17. </hi><hi rend="italic">Il metodo di RDP </hi><hi rend="italic">per affrontare la questione del salario minimo</hi><hi>.</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Giunti a questo </hi><hi rend="CharOverride-1">punto bisogna chiederci cosa si può fare per comporre il </hi><hi rend="CharOverride-1">frastagliato panorama che si è delineato all’indomani del documento </hi><hi rend="CharOverride-1">del Cnel. Qui l’insegnamento di RDP e la sua </hi><hi rend="CharOverride-1">riflessione sul metodo possono essere di grande aiuto. Attingendo anche </hi><hi rend="CharOverride-1">alla sua esperienza di tecnico al servizio del legislatore, protagonista </hi><hi rend="CharOverride-1">di una fase assai significativa dell’evoluzione del diritto del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, RDP avverte che le ragioni dell’economia, anche in </hi><hi rend="CharOverride-1">considerazione del contesto europeo, non possono non incidere in misura </hi><hi rend="CharOverride-1">rilevante sulle scelte legislative. Proprio l’incontro tra il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">e l’economia offre una preziosa opportunità epistemologica: «quella di </hi><hi rend="CharOverride-1">costruire … le fondamenta di una nuova e più forte legittimazione» (</hi><hi rend="CharOverride-1">46) del diritto del lavoro. In una fase come quella </hi><hi rend="CharOverride-1">che stiamo vivendo, in cui si confrontano diverse sensibilità, ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">di cui il diritto del lavoro ha bisogno per RDP «è una procedura di riflessione … sulla qualità</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei processi comunicativi» tra mondi differenti in nome della </hi><hi rend="italic">interdisciplinarietà</hi><hi rend="CharOverride-1"> della nostra materia. Seguendo le indicazioni di J. Habermas, secondo</hi><hi rend="CharOverride-1"> RDP occorre imparare a gestire il «confronto interno tra argomentazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> rivali» per «potersi rifare una legittimazione accettata anche all’esterno</hi><hi rend="CharOverride-1"> e non soltanto autoproclamata». E, guardando in particolare alla comunit</hi><hi rend="CharOverride-1">à accademica, sia nel processo di interpretazione dello </hi><hi rend="italic">ius conditum </hi><hi rend="CharOverride-1">sia, e a maggior ragione, nel </hi><hi rend="CharOverride-1">processo di costruzione del nuovo </hi><hi rend="italic">ius condendum</hi><hi rend="CharOverride-1"> RDP, parafrasando Habermas, </hi><hi rend="CharOverride-1">individua alcune precondizioni necessarie al confronto costruttivo che sintetizzano la «</hi><hi rend="CharOverride-1">situazione comunicativa ideale» per un dialogo non fazioso tra opposte </hi><hi rend="CharOverride-1">visioni del diritto del lavoro nei seguenti punti:</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">a) 	apertura </hi><hi rend="CharOverride-1">del dibattito a tutti i soggetti che intendano parteciparvi;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">b) 	</hi><hi rend="CharOverride-1">piena libertà di ciascuno di far valere le proprie argomentazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">e soppesare quelle altrui, (indipendentemente dall’appartenenza a una Scuola, </hi><hi rend="CharOverride-1">tra le cui regole vi sia quella di distinguere le </hi><hi rend="CharOverride-1">opere a cui si può partecipare e quelle precluse, ciò </hi><hi rend="CharOverride-1">che si può dire e ciò che non si può dire, gli autori </hi><hi rend="CharOverride-1">citabili e non citabili, ecc.,);</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">c) 	competenza tecnica dei partecipanti </hi><hi rend="CharOverride-1">e l’uso di un linguaggio comune;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">d) 	disponibilità comunicativa </hi><hi rend="CharOverride-1">dei partecipanti;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">e) 	apertura dei partecipanti a un genuino confronto </hi><hi rend="CharOverride-1">tra prospettive disciplinari diverse;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">f) 	trasparenza dei partecipanti e libertà </hi><hi rend="CharOverride-1">da vincoli politico-sindacali o di schieramento politico;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">g) 	sostegno </hi><hi rend="CharOverride-1">argomentato delle proprie posizioni;</hi></p><p rend="text_list" ><hi rend="CharOverride-1">h) 	esatta focalizzazione dei punti di </hi><hi rend="CharOverride-1">consenso e di dissenso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio su materie come il salario </hi><hi rend="CharOverride-1">minimo, il discorso giuslavoristico dovrebbe seguire un procedimento comunicativo, alle </hi><hi rend="CharOverride-1">condizioni ideali indicate da RDP, sia quando si rivolge all’</hi><hi rend="italic">interpretazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto esistente quando la </hi><hi rend="italic">disputa si svolge in </hi><hi rend="italic">un contesto giudiziario</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia, e a maggior ragione, nella costruzione </hi><hi rend="CharOverride-1">del nuovo diritto quando la contesa si svolge in un </hi><hi rend="CharOverride-1">campo «quasi totalmente aperto» (p. 53) e lo sbocco della </hi><hi rend="CharOverride-1">discussione è di tipo politico. In questo secondo caso il </hi><hi rend="CharOverride-1">procedimento è più complesso perché vede il coinvolgimento di numerosi </hi><hi rend="CharOverride-1">attori. Quel che conta nel procedimento politico, per RDP, è </hi><hi rend="CharOverride-1">evitare i </hi><hi rend="italic">mercanteggiamenti</hi><hi rend="CharOverride-1"> nella scelta dei fini e fornire elaborazioni autorevoli possibilmente frutto dell’intersecazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di più discipline. In questa fase, per lui, è assai </hi><hi rend="CharOverride-1">utile, anche ai fini interpretativi, che la legislazione sia preceduta </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’esplicazione delle finalità, sia generali sia specifiche, della norma </hi><hi rend="CharOverride-1">per la ricostruzione, in futuro, della </hi><hi rend="italic">ratio legis</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2" ><hi><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella scelta</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei mezzi (strumenti) più idonei a realizzare il fine, le</hi><hi rend="CharOverride-1"> discussioni potrebbero giovarsi di strumenti utili a garantire una certa</hi><hi rend="CharOverride-1"> oggettività come la valutazione d’impatto normativo o l’uso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di monitoraggi ufficiali o di altre rilevazioni empiriche: che per</hi><hi rend="CharOverride-1">ò presentano il difetto di non evidenziare sovente il nesso causa/effetto (p. 50).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sotto </hi><hi rend="CharOverride-1">la guida di J. Habermas, per RDP, è possibile un </hi><hi rend="CharOverride-1">rinnovamento scientifico della cultura giuslavoristica. E questo rinnovamento può avvenire </hi><hi rend="CharOverride-1">non rinnegando i valori fondativi della materia, ma adattando il </hi><hi rend="CharOverride-1">valore dell’</hi><hi rend="italic">uguaglianza</hi><hi rend="CharOverride-1"> a un contesto pluralistico nel quale possa </hi><hi rend="CharOverride-1">trovare spazio la </hi><hi rend="italic">libertà</hi><hi rend="CharOverride-1"> intesa non in senso «negativo» come </hi><hi rend="CharOverride-1">principio di non interferenza dello Stato ma come azione pubblica </hi><hi rend="CharOverride-1">finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">E ora immaginiamo la </hi><hi rend="CharOverride-1">«scena» dell’attuazione del metodo proposto: una prima fase nella </hi><hi rend="CharOverride-1">quale politici, sindacalisti e giuslavoristi, di ogni orientamento e scuola, </hi><hi rend="CharOverride-1">chiedono agli economisti un aggiornamento circa i risultati degli studi </hi><hi rend="CharOverride-1">disponibili sugli effetti prodotti dall’introduzione o variazione di standard </hi><hi rend="CharOverride-1">retributivi minimi su livelli salariali e occupazione in mercati del </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro maturi; una seconda fase in cui i giuslavoristi elaborano </hi><hi rend="CharOverride-1">le diverse soluzioni tecnico-giuridiche possibili, in relazione ai diversi </hi><hi rend="CharOverride-1">possibili obiettivi di politica economica e del lavoro; una terza </hi><hi rend="CharOverride-1">fase in cui il Governo si confronta con politici e </hi><hi rend="CharOverride-1">sindacalisti per la determinazione dell’obiettivo; e una fase attuativa </hi><hi rend="CharOverride-1">della scelta, nella quale i giuslavoristi aiutano il Governo a </hi><hi rend="CharOverride-1">concretarla nel modo tecnicamente più corretto, possibilmente attraverso una fase </hi><hi rend="CharOverride-1">di sperimentazione che consenta di verificare il funzionamento degli strumenti </hi><hi rend="CharOverride-1">utilizzati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Perché dovremmo rassegnarci a considerare uno scenario come questo </hi><hi rend="CharOverride-1">quale una pura utopia?</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">AA.VV. 2012. </hi><hi rend="italic">Risistemare </hi><hi rend="italic">il diritto del lavoro: Liber amicorum Marcello Pedrazzoli</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Franco </hi><hi rend="CharOverride-1">Angeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Albi, P. (a cura di). 2023. </hi><hi rend="italic">Salario minimo e salario giusto</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ballestrero, M</hi><hi rend="CharOverride-1">.V., De Simone, G. 2021. “Riallacciando il filo del discorso</hi><hi rend="CharOverride-1">: Dalla riflessione di Massimo Roccella al dibattito attuale sul salario</hi><hi rend="CharOverride-1"> minimo.” </hi><hi rend="italic">W.P. CSDLE «Massimo D’Antona»</hi><hi rend="CharOverride-1">, IT 4447.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bellavista, A. 2021. “Il problema del salario minimo e la proposta di direttiva europea.” </hi><hi rend="italic">Lavoro e Diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bronzini, G. 2023. “Il contributo della </hi><hi rend="CharOverride-1">Corte di cassazione per risolvere il tema dei «salari indecenti».”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Lavoro e Diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cazzola, G. 2023. “Il salario minimo tra </hi><hi rend="CharOverride-1">contrattazione collettiva e lavoro povero.” </hi><hi rend="italic">Mondoperaio</hi><hi rend="CharOverride-1"> 9.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Corazza, L. 2021. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Salario, contrattazione, equo compenso: crisi della contrattazione e retribuzione sufficiente.” </hi><hi rend="italic">Diritto del Lavoro </hi><hi rend="italic">e delle Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Del Punta, R. 2023. </hi><hi rend="italic">Diritto </hi><hi rend="italic">del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Aggiornato da R. Romei e M.L. Vallauri </hi><hi rend="CharOverride-1">con la collaborazione di W. Chiaromonte. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fridman, M.</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1962. </hi><hi rend="italic">Capitalism and Freedom</hi><hi rend="CharOverride-1">. Chicago: The University of Chicago Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ghera, E. 2013</hi><hi rend="CharOverride-1">. “Le finalità della riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero</hi><hi rend="CharOverride-1">.” In </hi><hi rend="italic">Flessibilità e tutele nel lavoro: Commentario della legge 28</hi><hi rend="italic"> giugno 2012 n. 92</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di P. Chieco. Bari</hi><hi rend="CharOverride-1">: Cacucci.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ichino, P. 2010. “La nozione di giusta retribuzione nell’art. 36 Costituzione.” </hi><hi rend="italic">Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 719 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ichino, </hi><hi rend="CharOverride-1">P. 2023. “Questioni aperte in tema di salario orario minimo.</hi><hi rend="CharOverride-1">” </hi><hi rend="italic">Lavoce.info</hi><hi rend="CharOverride-1">, 4 luglio 2023.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ichino, P. 2023. “Se è il giudice</hi><hi rend="CharOverride-1"> a stabilire il salario minimo.” </hi><hi rend="italic">Lavoce.info</hi><hi rend="CharOverride-1">, 6 ottobre 2023</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Izzi, D. 2018. </hi><hi rend="italic">Lavoro negli appalti e dumping salariale</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino</hi><hi rend="CharOverride-1">: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Massagli, E., Porcheddu, D., Spattini, S. (a cura di). 2022. “Una legge </hi><hi rend="CharOverride-1">sul salario minimo per l’Italia? Riflessioni e analisi dopo </hi><hi rend="CharOverride-1">la direttiva europea.” </hi><hi rend="italic">ADAPT, Materiali di discussione</hi><hi rend="CharOverride-1"> 5.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Massagli, E., </hi><hi rend="CharOverride-1">Porcheddu, D., Spattini, S. 2022. “Una legge sul salario minimo </hi><hi rend="CharOverride-1">per l’Italia? Riflessioni e analisi dopo la direttiva europea.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">ADAPT, Materiali di discussione</hi><hi rend="CharOverride-1"> 5.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Miscione, M. 2023. “Il salario minimo costituzionale </hi><hi rend="CharOverride-1">affermato dalla Cassazione.” </hi><hi rend="italic">Il Quotidiano giuridico</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Perulli, A., Speziale, V. </hi><hi rend="CharOverride-1">2022. </hi><hi rend="italic">Dieci tesi sul diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: Il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Razzolini, O. 2021. “Salario minimo non chiude il discorso.” </hi><hi rend="italic">Lavoce.info</hi><hi rend="CharOverride-1">, 22 gennaio 2021.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Razzolini, O. 2021. “</hi><hi rend="CharOverride-1">Salario minimo, dumping contrattuale e parità di trattamento: brevi riflessioni </hi><hi rend="CharOverride-1">a margine della proposta di direttiva europea.” </hi><hi rend="italic">Lavoro e Diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Razzolini, O. 2022. “Il salario minimo adeguato verso l’approdo europeo: quale impatto per l’Italia?” </hi><hi rend="italic">Lavoro e Diritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tiraboschi, M., Brunetta, R. 2022. “Salari </hi><hi rend="CharOverride-1">e nuova questione sociale: la via maestra delle relazioni industriali.” </hi><hi rend="italic">ADAPT, W.P.</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Treu, T. 2019. “La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva.” </hi><hi rend="italic">Rivista </hi><hi rend="italic">di Diritto del Lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Treu, T. 2021. “La proposta </hi><hi rend="CharOverride-1">sul salario minimo e la nuova politica della Commissione europea.”</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-018-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta 2023, aggiornato da R. Romei e M. L. Vallauri con la collaborazione di W. Chiaromonte.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-017-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">AA.VV. 2012, 329, e in </hi><hi rend="italic">LD</hi><hi rend="CharOverride-1">, 2013, 37.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-016-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento è alla teoria economica originariamente proposta dagli </hi><hi rend="CharOverride-1">economisti A. Lindbeck e D.J. Snower, introdotta nel patrimonio </hi><hi rend="CharOverride-1">culturale giuslavoristico italiano da P. Ichino sin dal 1996 ne </hi><hi rend="italic">Il lavoro e il mercato</hi><hi rend="CharOverride-1">, poi nel 2004 nelle sue, </hi><hi rend="italic">Lezioni di economia del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">, infine rielaborata dallo stesso A. in </hi><hi rend="italic">Contratto di lavoro (diritto ed economia</hi><hi rend="italic">), </hi><hi rend="CharOverride-1">nel volume curato dal R. Del Punta, R. Romei e</hi><hi rend="CharOverride-1"> F. Scarpelli </hi><hi rend="italic">Contratto di lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2023 dell’</hi><hi rend="italic">Enciclopedia del </hi><hi rend="italic">diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">, Milano, 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-015-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento è ancora una volta</hi><hi rend="CharOverride-1"> a P. Ichino, </hi><hi rend="italic">Contratto di lavoro (diritto ed economia)</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="CharOverride-1">cit.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-014-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Giungono a una soluzione opposta, Perulli, Speziale 2022, 34 sgg. e qui i rif. bibliografici.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-013-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento è al documento del 4 ottobre 2023</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">Inquadramento e analisi del problema</hi><hi rend="CharOverride-1"> redatto dalla Commissione dell’informazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e al documento del 12 ottobre 2023 dell’Assemblea generale</hi><hi rend="CharOverride-1">. La bibliografia sul tema del salario minimo è sterminata. Per</hi><hi rend="CharOverride-1"> ragioni di spazio sia consentito rinviare soltanto a Albi 2023</hi><hi rend="CharOverride-1"> dove sono raccolti i contributi di M. Brollo, F. Di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Noia, C. Ponterio, E. Tarquini, V. Bavaro, P. Saracini, S</hi><hi rend="CharOverride-1">. D’Ascola, R. Galardi, M. Vitaletti, S. Borrelli, G. Orlandini</hi><hi rend="CharOverride-1">, N. Marongiu, G. Romani, I. Pata, P. Albini, P. Giuliani</hi><hi rend="CharOverride-1">, V. Ronzitti, M. Faioli, P. Pascucci, F. Galasso, C. Pareo</hi><hi rend="CharOverride-1">, M. D’Onghia, P. Loi, M. Raitano, R. Salomone, M</hi><hi rend="CharOverride-1">. Mariani, A. Sgroi; al numero monografico speciale 1/2/20</hi><hi rend="CharOverride-1">22 di LDE curato da A. Bellavista recante anch’esso numerosi contributi di A. Bellavista, T. Treu, A. Tursi</hi><hi rend="CharOverride-1">, M. Magnani, P. Tullini, G. Proia, P. Alleva, M. Martone</hi><hi rend="CharOverride-1">, O. Razzolini, V. Bavaro, M. Barbieri, E. Menegatti, G. M</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ballistreri, D. Garofalo, R. Santucci, P. P. Bombardieri, G. Romani</hi><hi rend="CharOverride-1">, F. Redavid e il fascicolo n. 3/2023 di LDE</hi><hi rend="CharOverride-1"> curato da A. Tursi con introduzione di P. Martello e</hi><hi rend="CharOverride-1"> con i contributi di M. Balistrieri, M. Barbieri, V. Barzotti</hi><hi rend="CharOverride-1">, W. Rizzetto, A. Bellavista, G. Bronzini, A. Garnero e M</hi><hi rend="CharOverride-1">. Leonardi, L. Imberti, P. Lambertucci, E. Menegatti, C. Pisani, F</hi><hi rend="CharOverride-1">. Rotondi, R. Santucci, T. Treu, L. Valente, L. Zoppoli, L</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sbarra, P. Bombardieri; Massagli, Porcheddu, Spattini 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-012-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il </hi><hi rend="CharOverride-1">dibattito era stato piuttosto acceso a ridosso dei disegni di </hi><hi rend="CharOverride-1">legge D.D.L. 17 luglio 2018, A. S. 658, </hi><hi rend="CharOverride-1">On. Catalfo; D.D.L. 11 marzo 2019, A.S. </hi><hi rend="CharOverride-1">310, On. Nannicini. Danno conto di questo dibattito Ballestrero, De </hi><hi rend="CharOverride-1">Simone 2021 e qui l’ampia bibliografia, che mettono in </hi><hi rend="CharOverride-1">evidenza i limiti delle proposte di legge presentate dal M5</hi><hi rend="CharOverride-1">S e dal PD soprattutto in relazione alla difficile sinergia </hi><hi rend="CharOverride-1">tra legge e contrattazione collettiva. Nel 2014 la l. n. </hi><hi rend="CharOverride-1">183, art. 1 lett. </hi><hi rend="italic">g</hi><hi rend="CharOverride-1">, aveva delegato il Governo allora </hi><hi rend="CharOverride-1">in carica ad adottare in via sperimentale un salario minimo </hi><hi rend="CharOverride-1">orario.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-011-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra i tanti, Treu 2021; Bellavista 2021;</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Bavaro, Borrelli, Orlandini, </hi><hi rend="italic">La proposta di direttive UE sul salario minimo adeguato</hi><hi rend="CharOverride-1">; Barbera, Ravelli, </hi><hi rend="italic">Osservazioni sulla proposta di direttiva sella commissione relativa</hi><hi rend="italic"> a salari minimi adeguati nell’UE – COM(2020) 682 final</hi><hi rend="CharOverride-1">; Razzolini 2021; Barbieri</hi><hi rend="italic">, La proposta di direttiva sul salario minimo</hi><hi rend="italic"> legale: opportunità e limiti</hi><hi rend="CharOverride-1">, e Barbieri, </hi><hi rend="italic">Il salario minimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">legale</hi><hi rend="CharOverride-1">, Memorie per la XI Commissione della Camera dei deputati.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-010-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cazzola 2023; Adapt, </hi><hi rend="italic">Salario minimo</hi><hi rend="CharOverride-1">, Memoria di audizione informale presso la XI commissione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Camera dei deputati, 23 luglio 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-009-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Massagli, Porcheddu, </hi><hi rend="CharOverride-1">Spattini 2022, con contributi dei curatori e di M. Tiraboschi, </hi><hi rend="CharOverride-1">S. Seghezzi, F. Nespoli.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-008-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Fridman 1962, citato da Razzolini 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-007-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Anche su questo tema la letteratura è </hi><hi rend="CharOverride-1">vastissima. Per brevità rinvio al </hi><hi rend="italic">focus</hi><hi rend="CharOverride-1"> dedicato a questo tema dal n. 3/2022 di LDE, e</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai contributi, qui raccolti, di A. Bellavista, R. De Luca</hi><hi rend="CharOverride-1"> Tamajo, M. Ferraresi, E. Gragnoli, A. Lassandari, A. Pizzoferrato, M</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ricci, P. Tosi.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-006-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Invocano a tale riguardo la </hi><hi rend="CharOverride-1">reintroduzione del principio di parità di trattamento negli appalti interni (</hi><hi rend="CharOverride-1">già previsto dalla l. 1369/60) abolito nel 2003, da </hi><hi rend="CharOverride-1">ultimo Razzolini 2021; Ead., </hi><hi rend="italic">Salario minimo, </hi><hi rend="CharOverride-1">dumping</hi><hi rend="italic"> contrattuale e parità </hi><hi rend="italic">di trattamento: brevi riflessioni a margine della proposta di direttiva europea</hi><hi rend="CharOverride-1">, cit. e qui nota 40 per i</hi><hi rend="CharOverride-1"> rif. bibliografici al tema generale sul fenomeno del </hi><hi rend="italic">dumping</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrattuale</hi><hi rend="CharOverride-1"> nelle filiere degli appalti nel settore pubblico; Corazza 2021, 1087</hi><hi rend="CharOverride-1"> e qui i rif. bibliografici in particolare alla monografia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Izzi 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-005-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In realtà le sentenze sono 6 </hi><hi rend="CharOverride-1">scritte da due diversi relatori (3 rel. Riverso, e 3 </hi><hi rend="CharOverride-1">rel. Panariello) che giungono a conclusioni analoghe. Né dà conto </hi><hi rend="CharOverride-1">Miscione 2023. Sulle sentenze, intervengono tutti gli autori del </hi><hi rend="italic">focus</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dedicato a questo tema da LDE n. 3/2023. V. Autori </hi><hi rend="CharOverride-1">citati nella nota 18.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-004-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La direttiva è utilizzata, come</hi><hi rend="CharOverride-1"> osserva Bronzini 2023, in un rapporto di feconda contaminazione anche</hi><hi rend="CharOverride-1"> prima del suo recepimento.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-003-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ichino 2023. È dal </hi><hi rend="CharOverride-1">2010 che Ichino 2010, 719, suggerisce di collegare i salari </hi><hi rend="CharOverride-1">al costo della vita per superare l’ipocrisia di accettare </hi><hi rend="CharOverride-1">la costante elusione dei trattamenti salariali minimi in zone del </hi><hi rend="CharOverride-1">Paese che non possono permettersi di osservarli. Secondo l’Istat, </hi><hi rend="CharOverride-1">su 23 milioni di occupati e 1,8 milioni di </hi><hi rend="CharOverride-1">disoccupati, ci sono tre milioni di lavoratori che non versano un euro di contributi, che</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono completamente sconosciuti al fisco e che incassano milioni di</hi><hi rend="CharOverride-1"> euro sotto forma di sussidi. Ma sono pure i più</hi><hi rend="CharOverride-1"> esposti ai salari poveri, agli infortuni e alle morti sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro. Dai dati Istat sull’economia non osservata emerge che</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel 2021 questa è cresciuta del 10% rispetto al 2020</hi><hi rend="CharOverride-1">, l’anno della pandemia globale. Il fenomeno dei lavoratori invisibili</hi><hi rend="CharOverride-1"> è una delle facce del sommerso che in Italia vale</hi><hi rend="CharOverride-1"> 192 miliardi di euro: il 10,7% del Pil. L</hi><hi rend="CharOverride-1">’incidenza dei lavoratori irregolari nel lavoro domestico e negli altri</hi><hi rend="CharOverride-1"> servizi alla persona supera il 40% del totale, in agricoltura</hi><hi rend="CharOverride-1"> è oltre il 16% e si attesta intorno al 13</hi><hi rend="CharOverride-1">% anche per il commercio, i trasporti, l’alloggio e la</hi><hi rend="CharOverride-1"> ristorazione. Inoltre, per l’ISTAT, la soglia di povertà non</hi><hi rend="CharOverride-1"> è uguale in tutta Italia. Essa varia a seconda della</hi><hi rend="CharOverride-1"> regione di provenienza e del nucleo familiare: ad esempio, per</hi><hi rend="CharOverride-1"> un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la</hi><hi rend="CharOverride-1"> soglia di povertà è pari a 852,83 euro mensili</hi><hi rend="CharOverride-1"> se risiede in comune centro area metropolitana del Nord, a</hi><hi rend="CharOverride-1"> 766,70 euro se vive in un piccolo comune settentrionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, a 576,63 euro se risiede in un piccolo comune</hi><hi rend="CharOverride-1"> del Mezzogiorno.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La frattura all’interno del sindacato </hi><hi rend="CharOverride-1">è agli atti. Il documento approvato a maggioranza contro il salario minimo rappresenta «la pagina più buia nella storia </hi><hi rend="CharOverride-1">del Cnel», secondo D. Proietti, segretario generale Uil Fpl, componente </hi><hi rend="CharOverride-1">del CNEL. Mentre il vicepresidente del CNEL, Claudio Risso della </hi><hi rend="CharOverride-1">Cisl, assicura che il Consiglio «ha svolto il proprio ruolo </hi><hi rend="CharOverride-1">istituzionale, così come stabilito dalla Costituzione, giungendo a un documento </hi><hi rend="CharOverride-1">ampiamente condiviso dai soggetti che vi sono rappresentati». Secondo la </hi><hi rend="CharOverride-1">Cgil, «C’è stata una forzatura mai vista, si è </hi><hi rend="CharOverride-1">snaturato il ruolo del Cnel […] Chi lo dirige ha scelto di fare la terza Camera, </hi><hi rend="CharOverride-1">piegando l’organo a una logica politica».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si v</hi><hi rend="CharOverride-1">. il </hi><hi rend="italic">focus</hi><hi rend="CharOverride-1"> su </hi><hi rend="italic">Salario minimo e dintorni</hi><hi rend="CharOverride-1">, LDE, n. 3</hi><hi rend="CharOverride-1">/2023 cit., cui </hi><hi rend="italic">adde</hi><hi rend="CharOverride-1"> S. Ciucciovino,</hi><hi rend="italic"> Salario minimo, salario </hi><hi rend="italic">dignitoso, salario giusto: temi per un dibattito sul futuro della </hi><hi rend="italic">contrattazione collettiva, </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="italic">Federalismi.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">, n. 2672023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_94_1141-1155.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento di</hi><hi rend="CharOverride-1"> RDP è all’art. 1, l. n. 92/2012. Come</hi><hi rend="CharOverride-1"> osserva molto opportunamente Ghera 2013, 21, l’intenzione dell’art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 1 della l. n. 92/2012, secondo il canone ermeneutico</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’art. 12, c.1., disp. prel. c.c., è</hi><hi rend="CharOverride-1"> aiutare l’interprete a individuare la volontà del legislatore.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Lucia Valente, Sapienza University of Rome, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">lucia.valente@uniroma1.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-6260-5553</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Lucia Valente, <hi rend="italic">Dalla epistemologia breve del diritto del lavoro al dibattito odierno sul salario minimo,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.71</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -16, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
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          <bibl n="169029">Massagli, E., Porcheddu, D., Spattini, S. 2022. “Una legge sul salario minimo per l’Italia? Riflessioni e analisi dopo la direttiva europea.” ADAPT, Materiali di discussione 5.</bibl>
          <bibl n="170228">Miscione, M. 2023. “Il salario minimo costituzionale affermato dalla Cassazione.” Il Quotidiano giuridico.</bibl>
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