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        <title type="main" level="a">Le ‘ragioni economiche’ del diritto del lavoro</title>
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            <forename>Simone</forename>
            <surname>Varva</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Trasformazioni, valori e regole del lavoro</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0507-8</idno>) by </resp>
          <name>William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2024">2024</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.72</idno>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The essay presents an analysis of the relationship between labour law and economics, with a particular focus on the relevance of the latter in the arguments adopted in European and national jurisprudence.</p>
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            <item>Labour law</item>
            <item>economics</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.72<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0507-8.72" /></p>
      <div><head>Le ‘ragioni economiche’ del diritto del lavoro</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Simone Varva</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2 ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">–	You can’t just finish us.</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2 ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">–	</hi><hi rend="CharOverride-1">Mick, there’s no choice. We’re not viable.</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2 ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">–	Viable! </hi><hi rend="CharOverride-1">We’re not viable? But we wanna work! […]</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2 ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">–	</hi><hi rend="CharOverride-1">Productivity, my </hi><hi rend="CharOverride-1">arse, Tom!</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2 ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">–	Gerry, it’s about being efficient!</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2 ParaOverride-2" ><hi rend="CharOverride-1">–	Efficient? Fucking</hi><hi rend="CharOverride-1"> efficient!</hi></p><p rend="epigraph_inscription_epigraph_2" ><hi rend="CharOverride-1">(Loach, Ken. 2001. The Navigators)</hi></p><div><head><hi>1. La lezione di</hi><hi> Riccardo Del Punta per il nuovo millennio</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mentre la comunità</hi><hi rend="CharOverride-1"> scientifica, attraverso questi contributi, ricorda commossa la scomparsa di Riccardo</hi><hi rend="CharOverride-1"> Del Punta, cade il centenario della nascita di Italo Calvino</hi><hi rend="CharOverride-1">. Non so se il Professore amasse particolarmente Calvino ma, avendolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> citato nel contributo da cui parte questa riflessione, si pu</hi><hi rend="CharOverride-1">ò immaginare non gli fosse del tutto indifferente (Del Punta 2001, 23). Riccardo </hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta rappresenta un paradigmatico esempio sul come scrivere per </hi><hi rend="CharOverride-1">le generazioni del (non più </hi><hi rend="italic">prossimo</hi><hi rend="CharOverride-1"> ma ormai) nuovo millennio. </hi><hi rend="CharOverride-1">Egli è maestro di </hi><hi rend="italic">leggerezza</hi><hi rend="CharOverride-1">: una penna disinvolta, quasi senza </hi><hi rend="CharOverride-1">peso, che rimane tale anche con l’arida mediazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">tastiera di un pc. Spiccano pure la </hi><hi rend="italic">coerenza</hi><hi rend="CharOverride-1">, la </hi><hi rend="italic">rapidità</hi><hi rend="CharOverride-1">, la </hi><hi rend="italic">esattezza</hi><hi rend="CharOverride-1">. Forzando un poco il significato attribuitole da Calvino, la </hi><hi rend="italic">molteplicità</hi><hi rend="CharOverride-1"> è rivelata dalla varietà </hi><hi rend="CharOverride-1">dei temi trattati: una scelta così diversa da quella diretta </hi><hi rend="CharOverride-1">alla micro-settorialità, che sempre più spesso sclerotizza le intelligenze </hi><hi rend="CharOverride-1">dei giovani studiosi già durante il dottorato di ricerca. La </hi><hi rend="italic">visibilità</hi><hi rend="CharOverride-1"> è un attributo all’apparenza meno intrigante che però Calvino pone in relazione con</hi><hi rend="CharOverride-1"> la </hi><hi rend="italic">fantasia</hi><hi rend="CharOverride-1">: «un posto dove ci piove dentro». Una fantasia</hi><hi rend="CharOverride-1">, quella di Riccardo Del Punta, che irrora e rinverdisce costantemente</hi><hi rend="CharOverride-1"> la dottrina giuslavoristica. Per lungo tempo ci sorprenderemo a domandarci</hi><hi rend="CharOverride-1"> cosa Riccardo Del Punta avrebbe detto (e come, lo avrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> detto) sulla nuova proposta scientifica, sulla nuova pronuncia, sul nuovo</hi><hi rend="CharOverride-1"> provvedimento normativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una vastità di pensiero che lascia incerti e</hi><hi rend="CharOverride-1"> disorientati. La scelta è caduta sul primo saggio del Professore</hi><hi rend="CharOverride-1"> che ebbi occasione di leggere e che subito mi conquist</hi><hi rend="CharOverride-1">ò,il contributo dedicato a </hi><hi rend="italic">l’economia e le ragioni del diritto del lavoro</hi><hi rend="CharOverride-1">. Un contributo in cui Riccardo Del </hi><hi rend="CharOverride-1">Punta dimostra un’abilità rara nel dialogare con la scienza </hi><hi rend="CharOverride-1">economica; abilità fondata su sapienza, misura, sobrietà. Una pietra miliare </hi><hi rend="CharOverride-1">che l’Autore scrisse alla mia stessa età: e questo </hi><hi rend="CharOverride-1">rende ancor più spietato il confronto.</hi></p></div><div><head><hi>2. Il dialogo ininterrotto tra diritto del lavoro e scienza economica</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il tema dei </hi><hi rend="CharOverride-1">rapporti tra diritto ed economia ha confini estesi e per </hi><hi rend="CharOverride-1">essere affrontato necessiterebbe di vaste conoscenze multidisciplinari. Alle limitate competenze </hi><hi rend="CharOverride-1">sul pensiero economico, si accompagna in chi scrive un pregiudizio </hi><hi rend="CharOverride-1">nei confronti del pur necessario trattamento di semplificazione della realtà </hi><hi rend="CharOverride-1">sociale operato da molte delle teorie economiche più diffuse. Si pensi allo schematismo dell’equilibrio di mercato fondato sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> modello di default di concorrenza perfetta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-036">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; agli assiomi circa </hi><hi rend="CharOverride-1">l’ottimo paretiano, parametro crudamente quantitativo, legato all’entità della </hi><hi rend="CharOverride-1">ricchezza prodotta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-035">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; al presunto agire razionale dei soggetti; alla chimera</hi><hi rend="CharOverride-1"> della trasparenza informativa; alla riduzione dei rapporti umani a relazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> individualistiche che si svilupperebbero in uno spazio vuoto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-034">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; all’</hi><hi rend="CharOverride-1">equiparazione degli attori economici, siano essi consumatori o lavoratori; alla </hi><hi rend="CharOverride-1">fiducia el ranking reputazionale; all’appiattimento della nozione di efficienza </hi><hi rend="CharOverride-1">su meri parametri economici; alla sottovalutazione delle dotazioni iniziali e </hi><hi rend="CharOverride-1">della equità distributiva (che, quando affrontata, risulta essere in prevalenza </hi><hi rend="CharOverride-1">una questione da risolvere ex post)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-033">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Pregiudizio personale aggravato da </hi><hi rend="CharOverride-1">ineliminabili processi di precomprensione e dalla propensione al pensiero debole (</hi><hi rend="CharOverride-1">che Del Punta avrebbe probabilmente declinato in chiave di </hi><hi rend="italic">verità </hi><hi rend="italic">debole</hi><hi rend="CharOverride-1"> del diritto).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più correttamente occorrerebbe riferirsi alle molteplici ragioni delle diverse</hi><hi rend="CharOverride-1"> correnti della teoria economica: ragioni che tra loro interferiscono e</hi><hi rend="CharOverride-1">, talvolta, confliggono. Non pochi studiosi di diritto del lavoro, nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> corso dell’ultimo trentennio, si sono occupati di analizzare proposte</hi><hi rend="CharOverride-1"> economiche che apparivano particolarmente promettenti nel dialogo con la disciplina</hi><hi rend="CharOverride-1"> giuslavoristica, valorizzando alternativamente le sollecitazioni derivanti dalle teorie neoclassiche e</hi><hi rend="CharOverride-1"> da quelle (neo)istituzionaliste</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-032">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Poco rilevante per il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro, a causa del differente approccio valoriale e degli </hi><hi rend="CharOverride-1">istituti giuridici coinvolti, appare il contributo dell’analisi economica nelle </hi><hi rend="CharOverride-1">altre discipline giuridiche, tra le quali assume una posizione di </hi><hi rend="CharOverride-1">indubbio rilievo quella applicata al diritto civile (e, in particolare, </hi><hi rend="CharOverride-1">al diritto dei contratti e al risarcimento del danno)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-031">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non convince pienamente l’approccio tradizionale che contrappone la dottrina </hi><hi rend="CharOverride-1">economica quale scienza dell’essere e la dottrina giuridica come </hi><hi rend="CharOverride-1">scienza del dover essere: esistono infatti molte aree di sovrapposizione </hi><hi rend="CharOverride-1">tra le due branche del sapere. Sovrapposizioni rinvenibili non soltanto </hi><hi rend="CharOverride-1">sotto il profilo teorico, testimoniato anche dall’approccio del </hi><hi rend="italic">law </hi><hi rend="italic">and economics</hi><hi rend="CharOverride-1"> (formula che Guido Calabresi preferisce alla più connotativa </hi><hi rend="italic">economic analysis of the law</hi><hi rend="CharOverride-1">), ma anche sotto l’aspetto pratico, quando le</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutazioni economiche divengono fondamento della politica economica che è, certamente</hi><hi rend="CharOverride-1">, anche scienza normativa (analogamente Del Punta 2001, 5).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo scritto</hi><hi rend="CharOverride-1"> non ha l’ambizione di analizzare l’eventuale rilevanza delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> diverse teorie economiche nell’ambito del diritto del lavoro. Più</hi><hi rend="CharOverride-1"> che approfondire la dottrina economica, si cercherà di evidenziare in</hi><hi rend="CharOverride-1"> che modo le </hi><hi rend="italic">ragioni dell’economia</hi><hi rend="CharOverride-1"> incidano sulla giurisprudenza lavoristica</hi><hi rend="CharOverride-1"> in senso lato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-030">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In astratto, l’approccio economico può </hi><hi rend="CharOverride-1">essere valorizzato dal diritto in tre momenti: de iure condendo, </hi><hi rend="CharOverride-1">nel controllo dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi cui la normativa </hi><hi rend="CharOverride-1">è preposta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-029">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, nella fase interpretativa (Ichino 2023, 39). La prospettiva dell’interpretazione orientata alle</hi><hi rend="CharOverride-1"> conseguenze proposta da Mengoni (1994, 2 s.) consente di elaborare</hi><hi rend="CharOverride-1"> canoni ermeneutici che tengano conto (anche) di implicazioni empiriche: tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> le quali le conseguenze economiche possono ben assumere rilievo (Novella</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2002, 315 sgg.). Privilegiando il momento ermeneutico si vuole in</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualche modo dar seguito all’invito di Del Punta (2001</hi><hi rend="CharOverride-1">, 10, nt. 26) di intraprendere una ricerca sulla «giurisprudenza costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> [e] quella comunitaria: in entrambi troviamo ormai numerosi esempi […] di</hi><hi rend="CharOverride-1"> come i dati economici possano penetrare nei processi interpretativi del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto positivo».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il livello di conflittualità tra valori economici e</hi><hi rend="CharOverride-1"> valori giuslavoristici non è per nulla omogeneo e varia notevolmente</hi><hi rend="CharOverride-1"> a seconda degli istituti giuridici analizzati</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-028">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Più bassa è </hi><hi rend="CharOverride-1">l’intensità quando le esigenze di protezione dei diritti fondamentali si armonizzano con teorie economiche che giustificano la tecnica</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa basata sull’inderogabilità: esemplari i casi del diritto antidiscriminato</hi><hi rend="CharOverride-1">rio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-027">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> o della disciplina inderogabile in tema di congedo di </hi><hi rend="CharOverride-1">maternità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-026">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Discipline che raccolgono anche la benedizione di ricostruzioni economiche incentrate</hi><hi rend="CharOverride-1"> sul contenuto assicurativo del contratto o sulle asimmetrie informative tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> le parti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-025">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Tenendo sempre a mente il monito che </hi><hi rend="CharOverride-1">certe regole «rimandano a diritti di rango costituzionale […] l’art. </hi><hi rend="CharOverride-1">3 primo comma della Costituzione non è norma che qualche </hi><hi rend="CharOverride-1">economista possa indurci a mettere da parte» e che la </hi><hi rend="CharOverride-1">«normativa che vieta le discriminazioni nei luoghi di lavoro […] se anche un economista dovesse provarne l</hi><hi rend="CharOverride-1">’inefficienza, non per questo essa dovrebbe essere abbandonata, semplicemente perché</hi><hi rend="CharOverride-1"> risponde a uno standard minimo di civiltà»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-024">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Diversa la</hi><hi rend="CharOverride-1"> situazione quando le regole lavoristiche entrano in conflitto con le</hi><hi rend="CharOverride-1"> entità economiche, o con i prezzi e gli equilibri del</hi><hi rend="CharOverride-1"> mercato: si pensi al dibattito sulla flessibilità del mercato del</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro in entrata e in uscita (tradotto nel recente passato</hi><hi rend="CharOverride-1"> in riforme che rappresentano versioni </hi><hi rend="italic">liberal</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">cost saving</hi><hi rend="CharOverride-1"> della</hi><hi rend="CharOverride-1"> flexicurity) o al tema del salario minimo e della rigidit</hi><hi rend="CharOverride-1">à retributiva.</hi></p></div><div><head><hi>3. L’emersione dei fatti economici nei processi interpretativi della giurisprudenza nazionale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">«L’efficienza del sistema </hi><hi rend="CharOverride-1">economico è una precondizione di quei diritti che comportano un </hi><hi rend="CharOverride-1">effetto redistributivo della ricchezza» (Del Punta 2001, 7) e «fare </hi><hi rend="CharOverride-1">i conti con la dimensione economica del mercato del lavoro [</hi><hi rend="CharOverride-1">è] oggi una sfida intellettuale e di ricerca ineludibile [riconoscendo] </hi><hi rend="CharOverride-1">l’essenzialità dell’impresa come principale fattore di creazione della </hi><hi rend="CharOverride-1">ricchezza comune» (Del Punta 2022, 26): sarebbe sufficiente questo condivisibile </hi><hi rend="CharOverride-1">rilievo per giustificare l’impatto dell’economia sull’effettiva capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">delle prerogative valoriali sottese al sistema lavoristico di raggiungere le proprie finalità, a prescindere che abbiano origine nel diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">interno o in quello euro-unitario</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-023">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella prospettiva nazionale, le</hi><hi rend="CharOverride-1"> previsioni costituzionali assumono preminente rilevanza. La Carta fondamentale più volte</hi><hi rend="CharOverride-1"> richiama aspetti economici, soprattutto al fine di contemperarli con i</hi><hi rend="CharOverride-1"> valori fondamentali della persona (quella che lavora in primis), oppure</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il raggiungimento di una maggiore equità di opportunità e</hi><hi rend="CharOverride-1"> condizioni (rispettivamente: art. 41 Cost. e artt. 2, 3, 31</hi><hi rend="CharOverride-1">, 44, 46, 117, 119 Cost.). Prima di tutto si è</hi><hi rend="CharOverride-1"> perciò scelto di approfondire alcune decisioni della Corte costituzionale, con</hi><hi rend="CharOverride-1"> particolare attenzione ai temi della retribuzione e del licenziamento.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In</hi><hi rend="CharOverride-1"> C. cost. 26 marzo 1991, n. 124, la Consulta dichiara</hi><hi rend="CharOverride-1"> la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, d</hi><hi rend="CharOverride-1">.l. 1 febbraio 1977, n. 12, ove consente la computabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à ai fini dell’indennità di contingenza dei soli elementi «previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’industria». Sopravvenuta illegittimità giustificata dalla perdita di attualità delle «</hi><hi rend="CharOverride-1">ragioni economiche che mossero il legislatore a bloccare l’indennità </hi><hi rend="CharOverride-1">di contingenza». Il fine era quello di rendere l’istituto «</hi><hi rend="CharOverride-1">compatibile con la continuazione della politica economica di lotta all’inflazione e alla </hi><hi rend="CharOverride-1">disoccupazione». Al mutare delle condizioni economiche, mutano le scelte di </hi><hi rend="CharOverride-1">politica economica; e muta pure l’approccio della Corte che dichiara l’</hi><hi rend="CharOverride-1">incostituzionalità sopravvenuta «dal 26 febbraio 1986» (</hi><hi rend="CharOverride-1">v. le osservazioni di Novella (2002, 326) sulla «eterogenesi dei </hi><hi rend="CharOverride-1">fini […] a causa del mutare delle condizioni del sistema economico»).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nell’ambito del licenziamento, come noto, la C. cost. 8 </hi><hi rend="CharOverride-1">novembre 2018, n. 194, dichiara incostituzionale l’automatismo indennitario basato </hi><hi rend="CharOverride-1">sulla sola anzianità di servizio voluto dal d.lgs. 4 </hi><hi rend="CharOverride-1">marzo 2015, n. 23. Riforma spuria, quella del </hi><hi rend="italic">Jobs act</hi><hi rend="CharOverride-1">, che ibrida una versione depotenziata di contratto a tutele crescenti con </hi><hi rend="CharOverride-1">quella del </hi><hi rend="italic">firing cost</hi><hi rend="CharOverride-1"> (ma con controllo giudiziale sui motivi)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-022">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’intervento della Consulta riconsegna al giudice la discrezionalità </hi><hi rend="CharOverride-1">nella quantificazione dell’indennizzo, e sembra difendere le ragioni (costituzionali) </hi><hi rend="CharOverride-1">del diritto del lavoro al cospetto delle esigenze dell’impresa. </hi><hi rend="CharOverride-1">Esigenze, queste, del tutto comprensibili nella prospettiva economica: la possibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">di mettere a bilancio il costo del licenziamento eventualmente ritenuto </hi><hi rend="CharOverride-1">illegittimo dal giudice. Un costo definito espressamente «indennizzo economico certo» </hi><hi rend="CharOverride-1">dall’art. 1, c. 7, l. 10 dicembre 2014, n. </hi><hi rend="CharOverride-1">183</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-021">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Qui la certezza dei costi si contrappone alla necessit</hi><hi rend="CharOverride-1">à che la </hi><hi rend="italic">sanzione</hi><hi rend="CharOverride-1"> sia sufficientemente congrua e dissuasiva. Anche nella prospettiva delle teorie economiche può assumere</hi><hi rend="CharOverride-1"> rilevanza il canone della dissuasività, qualora venga collegato ai modelli</hi><hi rend="CharOverride-1"> elaborati nell’ambito delle teorie dei giochi (oppure del </hi><hi rend="italic">nudge</hi><hi rend="italic"> theory</hi><hi rend="CharOverride-1">, o spinta gentile, (Thaler, Sunstein 2014)). La Consulta coglie</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’occasione per richiamare una pronuncia precedente che riconosce al</hi><hi rend="CharOverride-1"> legislatore il potere di stabilire regole in tema di limiti</hi><hi rend="CharOverride-1"> al licenziamento, anche in rapporto alla «situazione economica generale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-020">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Segue la chiosa sul fatto che non spetta alla Corte costituzionale «addentrarsi in valutazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">sui risultati che la politica occupazionale perseguita dal legislatore può </hi><hi rend="CharOverride-1">aver conseguito».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sempre in tema di licenziamento la C. cost. </hi><hi rend="CharOverride-1">22 luglio 2022, n. 183, ha affrontato la questione della </hi><hi rend="CharOverride-1">legittimità del parametro quantitativo del numero dei lavoratori quale fattore </hi><hi rend="CharOverride-1">dirimente tra una tutela contro il licenziamento di qualche effettività </hi><hi rend="CharOverride-1">e una protezione poco più che simbolica. In via preliminare </hi><hi rend="CharOverride-1">vengono ricordate le considerazioni di C. cost. 6 marzo 1974, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 55, secondo cui le «dimensioni che il datore di </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro abbia conferito all’organizzazione della sua attività» rappresentano un </hi><hi rend="CharOverride-1">«dato aderente alla realtà economica di comune esperienza», e di C. cost. 14 aprile 1969, n. 81, per la </hi><hi rend="CharOverride-1">quale la «componente numerica dei lavoratori ha riflessi sul modo </hi><hi rend="CharOverride-1">di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato», </hi><hi rend="CharOverride-1">soprattutto in ragione del «criterio economico suggerito per regolare gli </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi delle aziende aventi un minor numero di dipendenti». Ma </hi><hi rend="CharOverride-1">nella realtà produttiva del 2022 il «rilievo preponderante, se non </hi><hi rend="CharOverride-1">esclusivo, al numero dei dipendenti […] non rispecchia di per sé </hi><hi rend="CharOverride-1">l’effettiva forza economica del datore di lavoro […]. In un quadro dominato dall’incessante evoluzione della </hi><hi rend="CharOverride-1">tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero </hi><hi rend="CharOverride-1">di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e </hi><hi rend="CharOverride-1">un consistente volume di affari. Il criterio incentrato sul solo </hi><hi rend="CharOverride-1">numero degli occupati non risponde, dunque, all’esigenza di non </hi><hi rend="CharOverride-1">gravare di costi sproporzionati realtà produttive e organizzative che siano </hi><hi rend="CharOverride-1">effettivamente inidonee a sostenerli». La Corte sollecita, dunque, l’intervento </hi><hi rend="CharOverride-1">del legislatore che «ben potrebbe tratteggiare criteri distintivi più duttili </hi><hi rend="CharOverride-1">e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero </hi><hi rend="CharOverride-1">degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie </hi><hi rend="CharOverride-1">realtà organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse </hi><hi rend="CharOverride-1">operano».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella recentissima C. cost. 11 gennaio 2024, n. 4, </hi><hi rend="CharOverride-1">è dichiarato incostituzionale un provvedimento finalizzato a impedire, retroattivamente, il </hi><hi rend="CharOverride-1">riconoscimento degli aumenti retributivi in favore dei lavoratori pubblici che </hi><hi rend="CharOverride-1">cominciano a ottenere sentenze favorevoli dinanzi ai giudici amministrativi. Allineandosi </hi><hi rend="CharOverride-1">alla giurisprudenza Cedu, la Consulta dichiara il divieto di retroattività </hi><hi rend="CharOverride-1">un </hi><hi rend="italic">fondamentale valore di civiltà giuridica</hi><hi rend="CharOverride-1">, non derogabile per mere finalità di risparmio. Occorre vi</hi><hi rend="CharOverride-1"> siano </hi><hi rend="italic">ragioni imperative di interesse generale</hi><hi rend="CharOverride-1">: «le considerazioni finanziarie non</hi><hi rend="CharOverride-1"> possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al</hi><hi rend="CharOverride-1"> giudice nella definizione delle controversie» e «i soli motivi finanziari</hi><hi rend="CharOverride-1">, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse</hi><hi rend="CharOverride-1"> per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare</hi><hi rend="CharOverride-1"> un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso</hi><hi rend="CharOverride-1">»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-019">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel caso della specifica disciplina non emerge «né dai lavori preparatori, né dalle relazioni tecnica </hi><hi rend="CharOverride-1">e illustrativa, alcuna ulteriore ragione giustificatrice dell’intervento legislativo retroattivo </hi><hi rend="CharOverride-1">rispetto all’esigenza di assicurare un risparmio della spesa pubblica».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Passando alla giurisprudenza ordinaria, una questione centrale riguarda la compatibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">del salario corrisposto con i parametri dell’art. 36 Cost. </hi><hi rend="CharOverride-1">La Cassazione ha ammesso la possibilità, pur condizionata al soddisfacimento </hi><hi rend="CharOverride-1">di un gravoso onere probatorio, di scostarsi dai minimi retributivi </hi><hi rend="CharOverride-1">previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile, così da poter tener </hi><hi rend="CharOverride-1">conto delle differenze territoriali del costo della vita. In particolare «</hi><hi rend="CharOverride-1">ove il potere di acquisto di una stessa quantità di moneta sia differenziato [ il precetto </hi><hi rend="CharOverride-1">costituzionale] non preclude che la retribuzione possa essere differenziata nelle </hi><hi rend="CharOverride-1">varie zone del Paese, al fine di garantire a tutti </hi><hi rend="CharOverride-1">i lavoratori di godere di una retribuzione monetaria che assicuri </hi><hi rend="CharOverride-1">un eguale livello quantitativo e qualitativo di beni e di </hi><hi rend="CharOverride-1">servizi, individuali e collettivi». Tuttavia non è possibile affidarsi alla </hi><hi rend="italic">scienza privata</hi><hi rend="CharOverride-1"> del singolo interprete; occorre invece che «il giudice </hi><hi rend="CharOverride-1">del merito parta da dati certi, rilevati ed elaborati da </hi><hi rend="CharOverride-1">seri istituti di ricerca» e valuti se al minor costo </hi><hi rend="CharOverride-1">dei beni primari non si accompagnino maggiori spese legate a </hi><hi rend="CharOverride-1">servizi pubblici quali «quelli sanitari e dell’istruzione superiore, dei </hi><hi rend="CharOverride-1">quali i cittadini del Sud debbano eventualmente approvvigionarsi a maggior </hi><hi rend="CharOverride-1">costo fuori regione, data la carenza di alcuni servizi locali»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-018">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Su analogo tema, ma in ben diversa prospettiva, le innovative pronunce Cass. 2 ottobre 2023, </hi><hi rend="CharOverride-1">nn. 27711 e 27769, prevedono che i minimi retributivi contenuti </hi><hi rend="CharOverride-1">nei contratti collettivi (anche quando indicati dalla legge quali </hi><hi rend="italic">contratti </hi><hi rend="italic">leader</hi><hi rend="CharOverride-1">) siano da considerarsi rispettosi dei parametri costituzionali solo iuris </hi><hi rend="CharOverride-1">tantum. La giurisprudenza deve certo considerare la «naturale attitudine degli </hi><hi rend="CharOverride-1">agenti collettivi alla gestione della materia salariale [ma] nella Costituzione </hi><hi rend="CharOverride-1">c’è un limite oltre il quale non si può </hi><hi rend="CharOverride-1">scendere». La contrattazione collettiva viene infatti meno alle sue precipue </hi><hi rend="CharOverride-1">funzioni quando «sottopone la determinazione del salario al meccanismo della </hi><hi rend="CharOverride-1">concorrenza invece di contrastare forme di competizione salariale al ribasso». </hi><hi rend="CharOverride-1">La Corte riferisce la minaccia di un mercato fondato sul </hi><hi rend="italic">dumping sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> e fa riferimento alla necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata della</hi><hi rend="CharOverride-1"> normativa, avendo la Carta accolto «una nozione di remunerazione della</hi><hi rend="CharOverride-1"> prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita</hi><hi rend="CharOverride-1"> dignitoso, non interamente rimessa all’autodeterminazione delle parti individuali né</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei soggetti collettivi»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-017">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nella verifica di compatibilità costituzionale della</hi><hi rend="CharOverride-1"> clausola negoziale relativa alla retribuzione, il giudice «può fare altres</hi><hi rend="CharOverride-1">ì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2022/2041 del 19 ottobre 2022», relativa a salari minimi</hi><hi rend="CharOverride-1"> adeguati nell’Unione europea. Direttiva richiamata in particolare con riferimento</hi><hi rend="CharOverride-1"> all’utilizzo di indicatori statistici, alla possibilità di parametrare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’adeguatezza del salario un </hi><hi rend="italic">paniere di beni e servizi</hi><hi rend="CharOverride-1"> stabilito</hi><hi rend="CharOverride-1"> a livello nazionale, alla determinazione di un livello di vita</hi><hi rend="CharOverride-1"> dignitoso «oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio</hi><hi rend="CharOverride-1"> [alla possibilità] di partecipare ad attività culturali, educative e sociali</hi><hi rend="CharOverride-1">» (cons. 28). La Direttiva chiarisce che fissazione di salari minimi a livelli adeguati può contribuire</hi><hi rend="CharOverride-1"> «a ridurre la povertà a livello nazionale e a sostenere</hi><hi rend="CharOverride-1"> la domanda interna» (cons. 8) e «a migliorare l’equità</hi><hi rend="CharOverride-1"> del mercato del lavoro dell’Unione, a prevenire e ridurre</hi><hi rend="CharOverride-1"> le disuguaglianze retributive e sociali e a promuovere il progresso</hi><hi rend="CharOverride-1"> economico e sociale e la convergenza verso l’alto».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Immediata</hi><hi rend="CharOverride-1"> applicazione dei principi della Cassazione è fatta da Trib. Bari</hi><hi rend="CharOverride-1"> 13 ottobre 2023 che ritiene inadeguata la retribuzione corrisposta in</hi><hi rend="CharOverride-1"> applicazione del Ccnl servizi fiduciari. Sono valorizzati parametri quali la</hi><hi rend="CharOverride-1"> retribuzione degli altri contratti collettivi, il tasso-soglia di povert</hi><hi rend="CharOverride-1">à, l’ammontare del reddito di cittadinanza, l’offerta retributiva da considerarsi </hi><hi rend="italic">congrua</hi><hi rend="CharOverride-1"> ex art</hi><hi rend="CharOverride-1">. 4, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (medesimi criteri</hi><hi rend="CharOverride-1"> adottati da A. Milano 29 giugno 2022).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La Cass. </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">Ss</hi><hi rend="CharOverride-1">.Uu</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">. 28 dicembre 2023, n. 36197, ha risolto un contrasto</hi><hi rend="CharOverride-1"> interpretativo relativo al momento in cui inizia il decorso della</hi><hi rend="CharOverride-1"> prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori pubblici. La Cass</hi><hi rend="CharOverride-1">. 28 febbraio 2023, n. 6051, rimettendo la questione, sottolinea come</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’orientamento tradizionale che afferma la decorrenza in costanza di</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto di lavoro pubblico dovrebbe essere riconsiderato stante la «notevole</hi><hi rend="CharOverride-1"> evoluzione del contesto socioeconomico [che ha] reso il lavoro sempre</hi><hi rend="CharOverride-1"> più precario e meno garantito, persino nel settore del pubblico</hi><hi rend="CharOverride-1"> impiego». Il rinnovo dei contratti a termine, a differenza che</hi><hi rend="CharOverride-1"> in passato, è </hi><hi rend="italic">prassi</hi><hi rend="CharOverride-1"> «e rappresenta spesso l’unico canale</hi><hi rend="CharOverride-1"> per giungere, dopo anni, ad un rapporto a tempo indeterminato</hi><hi rend="CharOverride-1"> con lo stesso datore. Ne consegue che è impensabile escludere</hi><hi rend="CharOverride-1"> ormai, nei contratti a tempo determinato, l’esistenza di un</hi><hi rend="CharOverride-1"> metus del lavoratore sull’assunto che egli non ha aspettative</hi><hi rend="CharOverride-1"> in ordine alla conclusione di un contratto a tempo indeterminato</hi><hi rend="CharOverride-1">». Concludono diversamente le Sezioni unite, ritenendo che «nonostante l’evoluzione socio-economica</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei rapporti di lavoro […] la prescrizione dei crediti retributivi dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre, tanto in caso</hi><hi rend="CharOverride-1"> di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo</hi><hi rend="CharOverride-1"> determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato</hi><hi rend="CharOverride-1">, in costanza di rapporto […] attesa l’inconfigurabilità di un metus</hi><hi rend="CharOverride-1">». Le Sezioni unite non hanno dunque valorizzato, a differenza della</hi><hi rend="CharOverride-1"> Sezione lavoro rimettente, l’evoluzione della funzione (socio-)economica del</hi><hi rend="CharOverride-1"> contratto a tempo determinato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-016">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche la giurisprudenza ordinaria ha </hi><hi rend="CharOverride-1">attinto ad argomenti di rilievo economico in tema di licenziamento. </hi><hi rend="CharOverride-1">La questione è troppo vasta per essere affrontata anche in </hi><hi rend="CharOverride-1">chiave riassuntiva e perciò, tra i tanti possibili, viene qui </hi><hi rend="CharOverride-1">approfondito il solo profilo della definizione di motivo oggettivo giustificato.</hi><hi rend="CharOverride-1"> È nota la contrapposizione tra orientamento restrittivo, che ritiene il licenziamento legittimo </hi><hi rend="CharOverride-1">solo quando necessario a dover «fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti» </hi><hi rend="CharOverride-1">che incidano in modo decisivo sull’attività ordinaria»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-015">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, e </hi><hi rend="CharOverride-1">liberista, secondo cui è legittima ogni finalità economica, purché genuina, «</hi><hi rend="CharOverride-1">comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-014">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; parimenti noto come la</hi><hi rend="CharOverride-1"> diatriba sia stata risolta da Cass. 7 dicembre 2016, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 25201, in favore della seconda lettura. Alla luce dell’orientamento</hi><hi rend="CharOverride-1"> ormai dominante assume particolare rilievo la tesi di Pietro Ichino</hi><hi rend="CharOverride-1">, fondata alcune teorie economiche, secondo cui la parte datoriale </hi><hi rend="italic">razionale</hi><hi rend="CharOverride-1">, in assenza di regole che limitino il licenziamento, recede dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto qualora si attenda una perdita aziendale di natura economica</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il futuro; e la giurisprudenza, implicitamente, valuta la legittimità</hi><hi rend="CharOverride-1"> del licenziamento sulla base del superamento di una soglia di</hi><hi rend="CharOverride-1"> sacrificio economico che reputa ragionevole debba sopportare l’impresa. Si</hi><hi rend="CharOverride-1"> conceda questa semplificazione, sufficiente ai fini del lavoro, di una</hi><hi rend="CharOverride-1"> teoria ben più articolata basata in particolare sul contenuto assicurativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del contratto di lavoro, sulla differenziazione tra costo contabile e</hi><hi rend="CharOverride-1"> costo opportunità, sulla proposta de iure condendo della predisposizione di</hi><hi rend="CharOverride-1"> un </hi><hi rend="italic">firing cost</hi><hi rend="CharOverride-1"> con contestuale sottrazione al controllo giudiziale del</hi><hi rend="CharOverride-1"> giustificato motivo oggettivo (da ultimo, Ichino 2023, 65 s.). Vi</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono da segnalare alcuni precedenti nella giurisprudenza di merito che</hi><hi rend="CharOverride-1"> hanno provato a utilizzare le suggestioni di tale proposta interpretativa</hi><hi rend="CharOverride-1">, ma senza tenere in adeguato conto la soglia di tollerabilit</hi><hi rend="CharOverride-1">à</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-013">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Risultato applicativo che dimostra come, superata la delicatissima questione dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’opportunità di dar spazio a teorie economiche nel procedimento ermeneutico</hi><hi rend="CharOverride-1">, resti da verificare che gli operatori siano in grado di</hi><hi rend="CharOverride-1"> ben comprenderne i presupposti e le implicazioni</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-012">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>4. … e </hi><hi>in quelli della giurisprudenza europea</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La cooperazione e il mercato </hi><hi rend="CharOverride-1">comune europei nascono senza dubbio per finalità economiche e, in </hi><hi rend="CharOverride-1">particolare, per garantire l’esercizio delle libertà economiche fondamentali in </hi><hi rend="CharOverride-1">ciascuno degli Stati membri. Gli attuali Trattati, tuttavia, non soltanto </hi><hi rend="CharOverride-1">riconoscono tali libertà, ma nel contempo promuovono i diritti sociali. L’</hi><hi rend="CharOverride-1">intero titolo X TFUE è dedicato alla politica sociale e </hi><hi rend="CharOverride-1">riconosce alla UE il potere di legiferare in tale ambito</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-011">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. L’art. 3, co. 3, TUE, prevede in termini generali che l’Unione «</hi><hi rend="CharOverride-1">si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su </hi><hi rend="CharOverride-1">una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su </hi><hi rend="CharOverride-1">un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla </hi><hi rend="CharOverride-1">piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato </hi><hi rend="CharOverride-1">livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente [</hi><hi rend="CharOverride-1">combattendo] l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove[ndo] </hi><hi rend="CharOverride-1">la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne </hi><hi rend="CharOverride-1">e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela </hi><hi rend="CharOverride-1">dei diritti del minore».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non vi è dubbio allora che </hi><hi rend="CharOverride-1">proprio nel contesto europeo assuma particolare rilievo l’interpretazione orientata </hi><hi rend="CharOverride-1">alle conseguenze e, in particolare, a quelle di rilevanza economica. </hi><hi rend="CharOverride-1">La giurisprudenza della Corte di giustizia nel campo </hi><hi rend="italic">sociale</hi><hi rend="CharOverride-1"> è </hi><hi rend="CharOverride-1">perciò rappresentabile come una costante e strutturale operazione di bilanciamento tra </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà economiche e valori socio-lavoristici. Per ragioni di spazio </hi><hi rend="CharOverride-1">non si affronteranno le celebri decisioni del </hi><hi rend="italic">quartetto Laval</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2007-</hi><hi rend="CharOverride-1">08: richiederebbero analisi dettagliate, già peraltro ampiamente sviluppate sotto molteplici </hi><hi rend="CharOverride-1">prospettive. Ci si soffermerà su altre pronunce che consentono parimenti </hi><hi rend="CharOverride-1">di evidenziare come le questioni economiche possano condizionare significativamente il </hi><hi rend="CharOverride-1">percorso argomentativo della Corte UE.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una prima emblematica decisione è </hi><hi rend="CharOverride-1">rappresentata da Corte giust. 11 dicembre 1997, C-55/96, </hi><hi rend="italic">Job Centre II</hi><hi rend="CharOverride-1">. È noto come il regime di monopolio pubblico nel mercato del lavoro sia </hi><hi rend="CharOverride-1">stato ritenuto incompatibile con il divieto di sfruttamento abusivo di </hi><hi rend="CharOverride-1">posizione dominante, ex art. 102 TFUE, sulla base della valutazione </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’inefficienza del servizio di collocamento. Per la Corte è </hi><hi rend="CharOverride-1">un mercato </hi><hi rend="italic">vasto</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">diversificato</hi><hi rend="CharOverride-1">, «soggetto, a causa dello sviluppo </hi><hi rend="CharOverride-1">economico e sociale, a grandi mutamenti». Il divieto d’ingresso </hi><hi rend="CharOverride-1">agli operatori privati comporta una limitazione quando gli uffici pubblici </hi><hi rend="CharOverride-1">«non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente </hi><hi rend="CharOverride-1">sul mercato del lavoro»: in tal caso la normativa entra </hi><hi rend="CharOverride-1">in contrasto con il divieto previsto all’art. 102 TFUE.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche C. giust. 4 dicembre 2014, C-413/13, </hi><hi rend="italic">FNV </hi><hi rend="italic">Kunsten Informatie en Media</hi><hi rend="CharOverride-1"> consente di approfondire l’approccio ermeneutico </hi><hi rend="CharOverride-1">fondato su esigenze economiche adottato dalla Corte. In precedenza il </hi><hi rend="CharOverride-1">giudice europeo aveva ritenuto che gli obiettivi di politica sociale </hi><hi rend="CharOverride-1">perseguiti dalla contrattazione collettiva, quale «la ricerca comune di misure </hi><hi rend="CharOverride-1">volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro», </hi><hi rend="CharOverride-1">sarebbero stati compromessi se le parti sociali fossero assoggettate alla </hi><hi rend="CharOverride-1">disciplina antitrust (e in particolare all’art. 101 TFUE)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-010">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="CharOverride-1">L’immunità della contrattazione collettiva a talune regole della concorrenza </hi><hi rend="CharOverride-1">viene meno qualora, come nel caso dei musicisti supplenti olandesi, </hi><hi rend="CharOverride-1">l’organizzazione professionale non rappresenti soltanto lavoratori subordinati, ma anche </hi><hi rend="CharOverride-1">«prestatori autonomi di servizi che ne sono membri»; in tali circostanze «essa non agisce come associazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> sindacale e dunque come parte sociale, ma in realtà opera</hi><hi rend="CharOverride-1"> come associazione di imprese». In questa pronuncia lo status dei</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratori rappresentati è dirimente ai fini dell’applicazione della rigorosa</hi><hi rend="CharOverride-1"> disciplina antitrust, elaborata allo scopo di proteggere l’efficienza del</hi><hi rend="CharOverride-1"> mercato dalle intese anticoncorrenziali. La protezione della libertà di contrattazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> e negoziazione collettiva è considerata perciò una sorta di ec</hi><hi rend="CharOverride-1">cezione </hi><hi rend="italic">socialmente giustificata</hi><hi rend="CharOverride-1"> alle regole generali a favore dell’efficienza economica del mercato comune: </hi><hi rend="CharOverride-1">eccezione tuttavia non estensibile ai collaboratori autonomi neppure in caso </hi><hi rend="CharOverride-1">si trovino in condizioni contrattuali assimilabili a quelle dei </hi><hi rend="CharOverride-1">colleghi musicisti dipendenti (salvo, ovviamente, che il giudice nazionale verifichi </hi><hi rend="CharOverride-1">che si tratta di </hi><hi rend="italic">falsi autonomi</hi><hi rend="CharOverride-1">)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-009">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In C. giust. </hi><hi rend="CharOverride-1">21 dicembre 2016, C-201/15, «Aget Iraklis» emerge la </hi><hi rend="CharOverride-1">contrapposizione tra le regole euro-unitarie sulla libertà di stabilimento </hi><hi rend="CharOverride-1">e la normativa nazionale greca, volta a limitare la possibilità </hi><hi rend="CharOverride-1">per le imprese di procedere ad un licenziamento collettivo in caso le autorità</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubbliche valutino la sussistenza di particolari esigenze legate alle condizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> di mercato o all’interesse dell’economia nazionale. Nelle conclusioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’avv. gen. N. Wahl del 9 giugno 2016 si</hi><hi rend="CharOverride-1"> legge che «i lavoratori sono protetti al meglio da un</hi><hi rend="CharOverride-1"> contesto economico che stimola l’occupazione stabile […] l’idea di</hi><hi rend="CharOverride-1"> mantenere in modo artificiale i rapporti di lavoro, malgrado basi</hi><hi rend="CharOverride-1"> economiche insufficienti, è stata testata ed è totalmente fallita [e</hi><hi rend="CharOverride-1">] in periodi di crisi è altrettanto importante ridurre i fattori</hi><hi rend="CharOverride-1"> che possono dissuadere le imprese dall’investire, posto che l</hi><hi rend="CharOverride-1">’efficienza economica può aiutare a stimolare la creazione di posti</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro e la crescita economica»; considerazioni che hanno trovato</hi><hi rend="CharOverride-1"> accoglimento dinanzi alla Corte che aggiunge come la normativa nazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> renda </hi><hi rend="italic">meno attraente</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’accesso al mercato greco e perci</hi><hi rend="CharOverride-1">ò «può costituire un serio ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Mercato del lavoro che ritorna protagonista </hi><hi rend="CharOverride-1">in Corte giust. 19 luglio 2019, C-143/16, «Abercrombie &amp; </hi><hi rend="CharOverride-1">Fitch». La normativa italiana che condiziona la possibilità di proseguire </hi><hi rend="CharOverride-1">un rapporto di lavoro a chiamata alla sussistenza di determinati </hi><hi rend="CharOverride-1">requisiti anagrafici era stata in prima battuta disapplicata da A. </hi><hi rend="CharOverride-1">Milano 15 aprile 2014 perché in contrasto con il diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">antidiscriminatorio UE. A seguito della richiesta di pronuncia pregiudiziale da </hi><hi rend="CharOverride-1">parte della Cassazione, la Corte UE giunge a diversa soluzione. </hi><hi rend="CharOverride-1">Valorizza l’argomento posto dal Governo italiano secondo cui è </hi><hi rend="CharOverride-1">preferibile l’accesso al lavoro per un giovane, anche attraverso un contratto flessibile e temporaneo «rispetto alla situazione </hi><hi rend="CharOverride-1">di colui che tale possibilità non abbia e che, per </hi><hi rend="CharOverride-1">tale ragione, si ritrovi disoccupato»; il Governo aggiunge che le </hi><hi rend="CharOverride-1">forme flessibili sarebbero «necessarie per favorire la mobilità dei lavoratori, </hi><hi rend="CharOverride-1">rendere gli stipendi più adattabili al mercato del lavoro e </hi><hi rend="CharOverride-1">facilitare l’accesso a tale mercato delle persone minacciate dall’</hi><hi rend="CharOverride-1">esclusione sociale». In modo piuttosto ondivago la Corte UE, alla </hi><hi rend="CharOverride-1">luce delle difficili condizioni dei giovani nel mercato del lavoro, </hi><hi rend="CharOverride-1">ritiene che «il legislatore nazionale abbia potuto ragionevolmente considerare come </hi><hi rend="CharOverride-1">necessaria» l’adozione di una normativa che riservava la stipulazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del contratto di lavoro intermittente a soggetti aventi meno di </hi><hi rend="CharOverride-1">ventiquattro anni, con risoluzione ex lege al compimento dei venticinque.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una recente pronuncia, in tema di esercizio di attività portuali, ha</hi><hi rend="CharOverride-1"> valutato la legittimità di regole che condizionano lo svolgimento di</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale attività al possesso di determinati requisiti (per i lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1"> che «non fanno parte del contingente previsto dalla normativa nazionale</hi><hi rend="CharOverride-1">»). In C. giust. 11 febbraio 2021, C-407 e 471</hi><hi rend="CharOverride-1">/19, «Katoen Natie Bulk Terminals NV», la Corte ha affrontato</hi><hi rend="CharOverride-1"> la compatibilità di una normativa nazionale che, nell’ambito delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> attività portuali, contempera le esigenze di sicurezza con le libert</hi><hi rend="CharOverride-1">à di circolazione dei lavoratori, di stabilimento, di prestazione dei servizi. Per consolidato orientamento, sono ammesse le sole restrizioni </hi><hi rend="CharOverride-1">alle libertà fondamentali «giustificate da motivi imperativi di interesse generale [</hi><hi rend="CharOverride-1">e che] non vadano oltre a quanto necessario» per conseguire </hi><hi rend="CharOverride-1">l’obiettivo. La libertà di circolazione delle persone, in particolare, </hi><hi rend="CharOverride-1">non tollera provvedimenti capaci di «ostacolare o a rendere[ne] </hi><hi rend="CharOverride-1">meno attraente l’esercizio» e che possano «avere un effetto </hi><hi rend="CharOverride-1">dissuasivo nei confronti dei lavoratori […] provenienti da altri Stati membri».</hi></p></div><div><head><hi>5. Qualche considerazione</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Inevitabilmente, la rassegna casistica presenta tratti di disomogeneità e parzialità, soprattutto </hi><hi rend="CharOverride-1">con riferimento alle pronunce nazionali. L’intento è quello di </hi><hi rend="CharOverride-1">evidenziare un intreccio (forse inestricabile) tra istanze sociali ed economiche: </hi><hi rend="CharOverride-1">considerazione pacifica, stante la connessione del diritto del lavoro con </hi><hi rend="CharOverride-1">l’economia di mercato e con il sistema capitalistico. Modello </hi><hi rend="CharOverride-1">produttivo, peraltro, in notevole trasformazione, cui si accompagna la necessaria </hi><hi rend="CharOverride-1">evoluzione dell’ordinamento giuslavoristico e l’esplorazione di nuove prospettive </hi><hi rend="CharOverride-1">di ricerca scientifica (nell’ambito tanto delle scienze giuridiche quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">di quelle economiche). Risulta forse meno banale osservare come l’</hi><hi rend="CharOverride-1">utilizzo delle tecniche argomentative durante il processo interpretativo giudiziale comporti </hi><hi rend="CharOverride-1">l’accettazione di alcuni postulati economici: ciò a prescindere che </hi><hi rend="CharOverride-1">si tratti di un consenso consapevole o di processi impliciti. </hi><hi rend="CharOverride-1">Questa adesione implica conseguenze di non poco conto, tra le </hi><hi rend="CharOverride-1">quali il dover verificare la razionalità interna del modello economico </hi><hi rend="CharOverride-1">e (in una prospettiva ben diversa) la sua attendibilità nel </hi><hi rend="CharOverride-1">descrivere fenomeni reali; ma implica pure il controllo delle capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’interprete di comprendere con un certo grado di profondità </hi><hi rend="CharOverride-1">la scienza economica. Ad iniziare da postulati elementari, ma non per </hi><hi rend="CharOverride-1">questo meno controvertibili: si pensi a quelli adottati nelle motivazioni </hi><hi rend="CharOverride-1">delle pronunce di legittimità che hanno promosso in via nomofilattica </hi><hi rend="CharOverride-1">la lettura liberista del licenziamento economico. La propensione dell’iniziativa </hi><hi rend="CharOverride-1">economica privata all’arricchimento sarebbe ritenuta «suscettibile di determinare un </hi><hi rend="CharOverride-1">incremento di utili a beneficio dell’impresa </hi><hi rend="italic">e, dunque, dell’</hi><hi rend="italic">intera comunità dei lavoratori</hi><hi rend="CharOverride-1"> [corsivo mio]» (Cass. 18 novembre 2015, </hi><hi rend="CharOverride-1">n. 23620); e, secondo altra prospettiva, l’efficienza di una </hi><hi rend="CharOverride-1">gestione aziendale che </hi><hi rend="italic">sacrifica</hi><hi rend="CharOverride-1"> una posizione lavorativa «salvaguardando la capacità </hi><hi rend="CharOverride-1">gestionale delle imprese di fare fronte alla concorrenza nei mercati [contribuirebbe ad evitare il] pregiudizio futuro per un numero</hi><hi rend="CharOverride-1"> maggiore» di dipendenti (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-008">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Si giunge sino alla scolastica applicazione di complesse teorie basate</hi><hi rend="CharOverride-1"> su </hi><hi rend="italic">efficient breach</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">firing cost</hi><hi rend="CharOverride-1">, in giudizi che fanno</hi><hi rend="CharOverride-1"> riferimento al mero costo contabile senza che venga individuata la</hi><hi rend="CharOverride-1"> soglia di tollerabilità da porre a carico della parte datoriale</hi><hi rend="CharOverride-1"> recedente</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-007">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nella giurisprudenza nazionale i parametri economici assumono particolare </hi><hi rend="CharOverride-1">rilievo quando la normativa ha dirette implicazioni sul piano degli </hi><hi rend="CharOverride-1">interessi finanziari imprenditoriali (i.e. retribuzione e licenziamento economico) o </hi><hi rend="CharOverride-1">sulle finanze pubbliche (i.e. gestione efficiente del pubblico impiego).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Diverso il contesto europeo, ove il bilanciamento tra libertà economiche e diritto del lavoro rappresenta una condizione strutturale. </hi><hi rend="CharOverride-1">Un ruolo di contemperamento sostanzialmente affidato alla Corte di giustizia, </hi><hi rend="CharOverride-1">che attinge ampiamente a canoni interpretativi connessi alle finalità di </hi><hi rend="CharOverride-1">efficienza del mercato. Nella valutazione dell’ammissibilità di restrizioni alle </hi><hi rend="CharOverride-1">libertà economiche derivanti da istanze sociali, la struttura argomentativa fa </hi><hi rend="CharOverride-1">ampio ricorso al controllo di proporzionalità, alla verifica di sussistenza </hi><hi rend="CharOverride-1">di ragioni imperative di interesse generale, alla presenza di un </hi><hi rend="CharOverride-1">eccessivo restringimento dell’effetto utile della normativa UE. Un processo </hi><hi rend="CharOverride-1">attraverso cui il </hi><hi rend="italic">principio</hi><hi rend="CharOverride-1"> (libertà economica) può essere temperato dalla </hi><hi rend="italic">eccezione</hi><hi rend="CharOverride-1"> (protezione sociale).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Argomento in più occasioni richiamato è quello dell’attrattività </hi><hi rend="CharOverride-1">del mercato, un valore potenzialmente minacciato dagli effetti </hi><hi rend="italic">dissuasivi</hi><hi rend="CharOverride-1"> della </hi><hi rend="CharOverride-1">normativa lavoristica nazionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo contributo non è stato possibile </hi><hi rend="CharOverride-1">approfondire altri significativi e assai complessi filoni giurisprudenziali, come quello </hi><hi rend="CharOverride-1">attinente al rapporto tra riforme pensionistiche e i c.d. </hi><hi rend="italic">diritti quesiti</hi><hi rend="CharOverride-1">. Come non è stato dato spazio ad una prospettiva normativa in cui l</hi><hi rend="CharOverride-1">’intreccio tra valori giuridici ed economici appare potenzialmente assai rilevante</hi><hi rend="CharOverride-1">: quello del monitoraggio degli effetti normativi prodotti dalle nuove disposizioni</hi><hi rend="CharOverride-1">, previsto negli stessi atti legislativi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-006">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Una tecnica ormai rodata </hi><hi rend="CharOverride-1">nel contesto europeo e, in particolare ai fini di questo </hi><hi rend="CharOverride-1">lavoro, nelle direttive </hi><hi rend="italic">sociali</hi><hi rend="CharOverride-1">. Si pensi all’art. 19, dir. </hi><hi rend="CharOverride-1">2000/78/CE, 27 novembre 2000, che dispone per gli </hi><hi rend="CharOverride-1">Stati membri di un obbligo quinquennale di trasmettere alla Commissione </hi><hi rend="CharOverride-1">UE «le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione </hi><hi rend="CharOverride-1">destinata al Parlamento europeo e al Consiglio» che tiene conto </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’impatto di genere delle disposizioni e che «contiene all’</hi><hi rend="CharOverride-1">occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva»</hi><hi rend="CharOverride-1">. Analoghe previsioni sono contenute nell’art. 23., dir. (UE) 2019/1152</hi><hi rend="CharOverride-1">, 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e</hi><hi rend="CharOverride-1"> prevedibili nell’Unione europea; così come nell’art. 18, dir</hi><hi rend="CharOverride-1">. (UE) 2019/1158, 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra</hi><hi rend="CharOverride-1"> attività professionale e vita familiare per i genitori e i</hi><hi rend="CharOverride-1"> prestatori di assistenza; e parimenti nell’art. 15, dir. (UE</hi><hi rend="CharOverride-1">) 2022/2041, 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati</hi><hi rend="CharOverride-1"> nell’Unione europea. In quest’ultima direttiva, peraltro, si sottolinea</hi><hi rend="CharOverride-1"> continuamente la necessità di appoggiarsi a dati statistici affidabili e</hi><hi rend="CharOverride-1"> ad un efficiente monitoraggio per raggiungere gli obiettivi in modo</hi><hi rend="CharOverride-1"> effettivo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le direttive europee sovente valutano l’effettivo raggiungimento delle</hi><hi rend="CharOverride-1"> finalità previste dalla normativa attraverso la verifica dell’efficienza e</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’efficacia, anche tecnico-economica, degli strumenti utilizzati. Nelle direttive</hi><hi rend="CharOverride-1"> di </hi><hi rend="italic">rafforzamento/enforcement</hi><hi rend="CharOverride-1"> l’intreccio è particolarmente avvertibile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-005">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; ma </hi><hi rend="CharOverride-1">è una caratteristica più ampia che connota la natura stessa della </hi><hi rend="CharOverride-1">direttiva, quale tecnica normativa che impone un risultato da raggiungere. </hi><hi rend="CharOverride-1">Il controllo sull’idoneità della forma e dei mezzi scelti </hi><hi rend="CharOverride-1">dagli Stati membri non è altro che una verifica, finalistica, </hi><hi rend="CharOverride-1">di effettività: un controllo che riecheggia valori come l’efficienza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-004">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e l’efficacia, anche in relazione al funzionamento del mercato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-003">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Lo stesso principio di sussidiarietà potrebbe assumere un contenuto </hi><hi rend="CharOverride-1">efficientista, considerato che l’art. 5 TUE consente l’intervento </hi><hi rend="CharOverride-1">UE nell’ambito della legislazione concorrente soltanto ove gli obiettivi «</hi><hi rend="CharOverride-1">possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in</hi><hi rend="CharOverride-1"> questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Resta però</hi><hi rend="CharOverride-1"> che la prospettiva economica non può che tendere alla semplificazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei modelli e, di conseguenza, della realtà. Quello giuridico è</hi><hi rend="CharOverride-1"> invece il mondo della complessità, nonché del bilanciamento mobile e</hi><hi rend="CharOverride-1"> relativo tra valori concorrenti. A maggior ragione ciò avviene nel</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro, un settore ove i valori della dignità</hi><hi rend="CharOverride-1">, della libertà, della solidarietà, dell’uguaglianza assumono sfumature di particolare intensità. La complessità del diritto consente di tener conto anche della prospettiva economica</hi><hi rend="CharOverride-1">, nelle sue costruzioni e declinazioni</hi><hi rend="CharOverride-1">. Senza limitarsi al modello prevalente, di matrice neoclassica, fondato sull</hi><hi rend="CharOverride-1">’equilibrio tra domanda e offerta, sull’ottimo paretiano, sulla propensione</hi><hi rend="CharOverride-1"> degli operatori a comportamenti razionali (una razionalità poco più che</hi><hi rend="CharOverride-1"> robotica, a ben vedere</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-002">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">). Anche nella realtà economica resta </hi><hi rend="CharOverride-1">al centro del discorso la persona, con tutte le sue </hi><hi rend="CharOverride-1">articolazioni e contraddizioni: con istanze individualistiche frammiste a propensioni </hi><hi rend="CharOverride-1">collaborative</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, ma pure con gusti soggettivi, incertezze, debolezze, indolenze, meschinit</hi><hi rend="CharOverride-1">à, passioni, speranze. Una persona che altro non è che un essere umano, confusamente e incoerentemente</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla costante ricerca di una qualche forma di felicità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Aghion, P., Hermalin, B. 1990. “Legal restrictions on </hi><hi rend="CharOverride-1">private contracts can enhance efficiency.” </hi><hi rend="italic">Journal of Law, Economics &amp; Organization</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">6: 381-409.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Alpa, G., Chiassoni, P., Pericu, A., Pulitini, F., Rodotà, S</hi><hi rend="CharOverride-1">., Romani, F. 1998. </hi><hi rend="italic">Analisi economica del diritto privato</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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Milano: Il </hi><hi rend="CharOverride-1">Sole 24 Ore.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Speziale, V. “La mutazione genetica del diritto </hi><hi rend="CharOverride-1">del lavoro.” </hi><hi rend="italic">Working Papers Massimo D’Antona.IT</hi><hi rend="CharOverride-1"> 322: 1-</hi><hi rend="CharOverride-1">66.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Stiglitz, J. 2018. </hi><hi rend="italic">Invertire la Rotta. Disuguaglianza e Crescita Economica</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bari</hi><hi rend="CharOverride-1">: Laterza.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Thaler, R., Sunstein, C. 2015. </hi><hi rend="italic">La Spinta Gentile</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano</hi><hi rend="CharOverride-1">: Feltrinelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Trimarchi, P. 1961. </hi><hi rend="italic">Rischio e Responsabilità Oggettiva</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: Giuffr</hi><hi rend="CharOverride-1">è.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Varva, S. 2015. </hi><hi rend="italic">Il Licenziamento Economico: Pretese del Legislatore </hi><hi rend="italic">e Tecnica del Giudizio</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Viscomi, A. 2013. “Logiche </hi><hi rend="CharOverride-1">economiche e regole giuridiche: note giuslavoristiche per un confronto interdisciplinare.” </hi><hi rend="italic">Diritti Lavori Mercati</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 538-56.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-036-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Rileva Del Punta (</hi><hi rend="CharOverride-1">2001, 13) che, sebbene anche «il più integralista fra gli </hi><hi rend="CharOverride-1">economisti neoclassici sa che la concorrenza perfetta non esiste, […] la </hi><hi rend="CharOverride-1">fictio del mercato competitivo rimane […] la bussola fondamentale della politica </hi><hi rend="CharOverride-1">economica [e perciò] qualsiasi azione deregolatrice che di fatto ci </hi><hi rend="CharOverride-1">avvicini al modello standard non potrà non avere effetti positivi».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-035-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">A cui si attribuisce, criticamente, un tendenziale effetto di conservazione dello status quo (come ribadito </hi><hi rend="CharOverride-1">da Pardolesi 2002, 11). Del Punta (2001, 5) lo contrappone </hi><hi rend="CharOverride-1">all’approccio proposto da Sen (2011) fondato sul concetto del </hi><hi rend="CharOverride-1">benessere del cittadino «capace di incorporare anche standards di ordine </hi><hi rend="CharOverride-1">qualitativo»: sull’approfondimento in chiave giuslavoristica del pensiero di Amartya </hi><hi rend="CharOverride-1">Sen, Del Punta (2016, 383).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-034-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Una radicale critica a</hi><hi rend="CharOverride-1"> tale stilizzazione viene dalle teorie economiche che mettono al centro</hi><hi rend="CharOverride-1"> il ruolo delle istituzioni e, tra queste, dell’impresa: dal</hi><hi rend="CharOverride-1"> vetero-istituzionalismo di J.R. Commons, passando per le straordinarie</hi><hi rend="CharOverride-1"> intuizioni di R.H. Coase, sino alle più recenti elaborazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> di O.E. Williamson. Per una prospettiva giuslavoristica della teoria</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’impresa Perulli, Treu (2017).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-033-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Viscomi (2013, 540), </hi><hi rend="CharOverride-1">richiamando le posizioni di J. Barkley Rosser Jr., ritiene che «</hi><hi rend="CharOverride-1">a voler attentamente considerare le frontiere della ricerca economica, appare sempre più evidente che </hi><hi rend="italic">una serie di eventi e shock</hi><hi rend="italic"> esterni</hi><hi rend="CharOverride-1">, per un verso, nonché il </hi><hi rend="italic">ripetuto realizzarsi di alcuni</hi><hi rend="italic"> risultati dell’economia sperimentale</hi><hi rend="CharOverride-1">, per altro verso, hanno determinato la</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">crisi</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’idea di un </hi><hi rend="italic">agente individuale razionale e onnisciente</hi><hi rend="CharOverride-1"> provocando un </hi><hi rend="italic">indebolimento di approcci più ortodossi, in particolare dei modelli caratterizzati da unicità e</hi><hi rend="italic"> stabilità dell’equilibrio</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-032-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Al picco d’interesse nel </hi><hi rend="CharOverride-1">decennio posto a cavaliere tra il secolo passato e l’</hi><hi rend="CharOverride-1">attuale, è seguito il ravvivarsi del dibattito negli anni più </hi><hi rend="CharOverride-1">recenti, anche per la pubblicazione del numero monografico della rivista «</hi><hi rend="CharOverride-1">Lavoro e diritto» nel 2016 dedicato ad «Autonomia e subordinazione del diritto del lavoro», e del seguente carteggio tra Maria</hi><hi rend="CharOverride-1"> Vittoria Ballestrero e Pietro Ichino (reperibile in </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">www.pietroichino.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">). Oltre a Del Punta (2001, 3) v., tra gli altri</hi><hi rend="CharOverride-1">, Ballestrero (2019, 235), Corti (2023, 20), Deakin, Wilkinson (1999, 587</hi><hi rend="CharOverride-1">), Loi (1999, 547), Mariucci (2016, 138), Novella (2002, 311), Romagnoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> (2005, 527), Pallini (2021), Speziale (2017). Particolarmente utile per la</hi><hi rend="CharOverride-1"> sintesi ragionata delle diverse prospettive economiche Kaufman (2009, 272). Ruolo</hi><hi rend="CharOverride-1"> centrale nel dibattito scientifico nostrano è assunto dalla figura di</hi><hi rend="CharOverride-1"> Pietro Ichino che, a partire da Ichino, Ichino (1994, 459</hi><hi rend="CharOverride-1">), sino a Ichino (2023, 36), sollecita il dialogo con le</hi><hi rend="CharOverride-1"> scienze economiche (e in particolare con alcune specifiche teorie neoclassiche</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-031-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Bibliografia vastissima impossibile da richiamare anche solo parzialmente; </hi><hi rend="CharOverride-1">ci si limita a evidenziare il fondamentale contributo di Guido </hi><hi rend="CharOverride-1">Calabresi (tra le ultime opere Calabresi (2017)) e, nell’ambito </hi><hi rend="CharOverride-1">nazionale, il pionieristico contributo di Trimarchi (1961). Tra i contributi </hi><hi rend="CharOverride-1">in lingua italiana Cooter, Mattei, Monateri, Pardolesi, Ulen (2006) e </hi><hi rend="CharOverride-1">Alpa, Chiassoni, Pericu, Pulitini, Rodotà, Romani (1998). Per una introduzione </hi><hi rend="CharOverride-1">di taglio enciclopedico e ulteriori riferimenti, Pardolesi (2002, 7) e </hi><hi rend="CharOverride-1">Dau-Schmidt, Harris, Lobel (2009).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-030-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per Ballestrero (2019, 237) non </hi><hi rend="italic">vale la pena</hi><hi rend="CharOverride-1"> discutere dell’autonomia del</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro rispetto all’economia: «basta dire che il</hi><hi rend="CharOverride-1"> diritto del lavoro regola i rapporti economici tra imprese e</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoratori per dire che dall’economia non può essere </hi><hi rend="italic">disconnesso</hi><hi rend="CharOverride-1">»; occorre invece evitare di incorrere nel «banale errore di confondere l’economia, cioè i fatti economici, con una</hi><hi rend="CharOverride-1"> dottrina economica, che è al contempo una dottrina normativa e</hi><hi rend="CharOverride-1"> una falsa rappresentazione»; piuttosto «merita discutere se e quanto la</hi><hi rend="CharOverride-1"> cultura giuridica sia subalterna rispetto alla dottrina economico neoliberista».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-029-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Del Punta (2013, 44) ritiene che è in coerenza </hi><hi rend="CharOverride-1">«col proprio statuto epistemologico che il diritto del lavoro deve ammettere l’economia al tavolo dei suoi formanti</hi><hi rend="CharOverride-1">, a maggior ragione in quanto essa non concerne soltanto la</hi><hi rend="CharOverride-1"> selezione dei fini […], ma anche l’idoneità dei mezzi utilizzati</hi><hi rend="CharOverride-1">, ovverosia il profilo dell’efficacia materiale delle norme».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-028-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Del</hi><hi rend="CharOverride-1"> Punta (2020, 27) giunge a ipotizzare «prospettive win-win di</hi><hi rend="CharOverride-1"> complementarità e reciproco giovamento». Cfr. Bruni (2023a) che tiene </hi><hi rend="CharOverride-1">a smentire «l’idea che lo scambio sia un </hi><hi rend="italic">gioco</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">dove le vincite di una parte sono uguali e contrarie alle perdite dell’altra [agli studenti è] difficile trasmettere l</hi><hi rend="CharOverride-1">’idea che nello scambio economico la legge aurea è il</hi><hi rend="CharOverride-1"> mutuo vantaggio, e quindi ai guadagni di una parte corrispondono</hi><hi rend="CharOverride-1"> guadagni anche per l’altra, e quando questo mutuo vantaggio</hi><hi rend="CharOverride-1"> non si verifica si sta snaturando e negando il mercato</hi><hi rend="CharOverride-1">».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-027-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V., e.g., cons. 16, dir. (UE) 2022/</hi><hi rend="CharOverride-1">2381, 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di </hi><hi rend="CharOverride-1">genere fra gli amministratori delle società quotate, che riferisce come </hi><hi rend="CharOverride-1">la scienza economica abbia «mostrato che esiste una relazione positiva </hi><hi rend="CharOverride-1">fra la diversità di genere a livello di alta dirigenza </hi><hi rend="CharOverride-1">e i risultati finanziari e la redditività di un’impresa»</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-026-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In una prospettiva che tenga auspicabilmente sempre più conto della genitorialità e della paternità: sul </hi><hi rend="italic">desiderio</hi><hi rend="CharOverride-1"> di paternità Del Punta (2023, 7).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-025-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V. soprattutto</hi><hi rend="CharOverride-1"> Aghion, Hermalin (1990, 381), che pongono la questione della difficolt</hi><hi rend="CharOverride-1">à per l’imprenditore di distinguere tra </hi><hi rend="italic">bad type</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">good type</hi><hi rend="CharOverride-1">; ma anche</hi><hi rend="CharOverride-1">, più in generale, il </hi><hi rend="italic">market for lemons</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Akerlof (1970</hi><hi rend="CharOverride-1">).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-024-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Considerazioni con cui Del Punta (2001, 40) sembra </hi><hi rend="CharOverride-1">prendere implicitamente posizione sulle considerazioni di Ichino (2001, 184 ss.) </hi><hi rend="CharOverride-1">in tema di effetti indesiderati dell’imposizione di una parità </hi><hi rend="CharOverride-1">di trattamento </hi><hi rend="italic">rigida</hi><hi rend="CharOverride-1"> in favore dei lavoratori stranieri o disabili.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-023-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Stiglitz (2018, 47 </hi><hi rend="CharOverride-1">ss.) sottolinea come </hi><hi rend="italic">creare ricchezza</hi><hi rend="CharOverride-1"> in sé non sia sufficiente: </hi><hi rend="CharOverride-1">studi empirici dimostrano come «la disparità di reddito ha un </hi><hi rend="CharOverride-1">effetto negativo e statisticamente significativo sulla crescita medio termine […] in </hi><hi rend="CharOverride-1">paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’</hi><hi rend="CharOverride-1">Italia, negli ultimi due decenni la crescita economica complessiva sarebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">stata tra i 6 e i 9 punti percentuali più </hi><hi rend="CharOverride-1">alta se non fosse aumentata la disuguaglianza di reddito». Nella distribuzione del reddito hanno importanza</hi><hi rend="CharOverride-1"> le </hi><hi rend="italic">regole del gioco</hi><hi rend="CharOverride-1"> che determinano «un maggiore sostegno all</hi><hi rend="CharOverride-1">’istruzione, compreso il ciclo pre-scolastico; l’aumento del salario</hi><hi rend="CharOverride-1"> minimo; il rafforzamento dei crediti di imposta sui redditi da</hi><hi rend="CharOverride-1"> lavoro; il rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori sul luogo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di lavoro, anche attraverso i sindacati; un’applicazione più efficace</hi><hi rend="CharOverride-1"> delle leggi contro le discriminazioni».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-022-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Al </hi><hi rend="italic">firing cost</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">allude anche l’ordinanza di rimessione del Trib. Roma 26 luglio 2017, chiarendo come «l’entità del contenuto</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="italic">assicurativo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del rapporto di lavoro [dipenda] essenzialmente dall’entità del</hi><hi rend="CharOverride-1"> costo del licenziamento».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-021-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Considerato da Ballestrero (2019, 245) «</hi><hi rend="CharOverride-1">calcolo preventivo (talora opportunistico) del costo di un atto illegittimo, </hi><hi rend="CharOverride-1">che preme molto alle imprese».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-020-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">C. cost. 28 dicembre</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1970, n. 194; cfr. C. cost. 9 giugno 1965, n</hi><hi rend="CharOverride-1">. 45, che ha ritenuto superabile la regola del libero recesso</hi><hi rend="CharOverride-1"> datoriale ex art. 2118 in considerazione del mutamento delle «condizioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> economico-sociali del Paese [che] consentono una nuova disciplina».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-019-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Vengono richiamate sul punto C. cost. 13 gennaio 2022, n. 145; C. cost. 12 luglio</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2019, n. 174; C. cost. 9 maggio 2019, n. 108</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-018-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cass. 26 luglio 2001, n. 10260. In tema v</hi><hi rend="CharOverride-1">., tra le altre, Cass. 30 novembre 2016, n. 24449, sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> mancato adeguamento all’aumento del costo della vita, e Cass</hi><hi rend="CharOverride-1">. 14 dicembre 2005, n. 27591, ove era in discussione l</hi><hi rend="CharOverride-1">’effettiva sussistenza di una «grave crisi economica che caratterizza il</hi><hi rend="CharOverride-1"> territorio». Per il riferimento ad alcune pronunce di merito v</hi><hi rend="CharOverride-1">. Novella (2002, 331).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-017-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per Bruni (2023) «la crescita </hi><hi rend="CharOverride-1">della democrazia è stata anche un lungo processo di liberazione </hi><hi rend="CharOverride-1">del salario dalle gabbie della sussistenza e renderlo sempre più </hi><hi rend="CharOverride-1">degno e giusto, primo strumento di libertà positiva, libertà di vivere la vita che si desidera</hi><hi rend="CharOverride-1"> vivere (Amartya Sen). Questo processo, però, ad un certo punto</hi><hi rend="CharOverride-1"> si è inceppato e in alcuni ambiti è regredito. Ci</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono oggi settori e mestieri dove i rapporti di forza</hi><hi rend="CharOverride-1"> sono tornati simili a quelli del primo capitalismo, dove quindi</hi><hi rend="CharOverride-1"> affidare il salario alle dinamiche di domanda e offerta significa</hi><hi rend="CharOverride-1"> soltanto legittimare rapporti di potere troppo asimmetrici. E quando una</hi><hi rend="CharOverride-1"> società non indovina il rapporto con i salari, sbaglia il</hi><hi rend="CharOverride-1"> rapporto con la vita e manda in crisi il patto</hi><hi rend="CharOverride-1"> sociale».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-016-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Istanze economiche ben presenti nella riforma di </hi><hi rend="italic">contrattualizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del pubblico impiego. L’art. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165</hi><hi rend="CharOverride-1">, chiarisce come una delle finalità della riforma sia infatti quella</hi><hi rend="CharOverride-1"> di «razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa</hi><hi rend="CharOverride-1"> complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli</hi><hi rend="CharOverride-1"> di finanza pubblica». Nella versione vigente del testo unico sul</hi><hi rend="CharOverride-1"> pubblico impiego, significativamente, il termine </hi><hi rend="italic">efficienza</hi><hi rend="CharOverride-1"> ricorre ventuno volte, in</hi><hi rend="CharOverride-1"> qualche caso accostata alle nozioni di </hi><hi rend="italic">efficacia</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di </hi><hi rend="italic">economicit</hi><hi rend="italic">à</hi><hi rend="CharOverride-1">: mentre è richiamata in nove occasioni l’ineffabile nozione di </hi><hi rend="italic">performance</hi><hi rend="CharOverride-1">. D’altro</hi><hi rend="CharOverride-1"> canto, è la medesima Costituzione a tener conto dell’equilibrio</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei bilanci pubblici (art. 81 Cost.) e dell’efficienza dell</hi><hi rend="CharOverride-1">’amministrazione pubblica (art. 97 Cost.).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-015-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra le ultime Cass. 24 giugno 2015, n. 13166.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-014-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In modo esemplare Cass. 10 maggio 2007, n. 10672.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-013-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">T. Palermo </hi><hi rend="CharOverride-1">17 maggio 2007 ha ritenuto sia legittimo il recesso qualora </hi><hi rend="CharOverride-1">«il datore non abbia più motivo di attendersi dal lavoratore la stessa utilitas </hi><hi rend="CharOverride-1">che l’aveva indotto ad assumerlo, vale a dire lo </hi><hi rend="CharOverride-1">stesso flusso di redditi che gli consente la valorizzazione del </hi><hi rend="CharOverride-1">capitale investito» (analogamente, in precedenza T. Palermo 10 dicembre 2003).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-012-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La decisione palermitana viene infatti criticata da Ichino (</hi><hi rend="CharOverride-1">2007, 998); e da Novella (2007, 993 s.), il quale </hi><hi rend="CharOverride-1">osserva come «se un insegnamento da questa sentenza si può </hi><hi rend="CharOverride-1">trarre, esso riguarda piuttosto la difficoltà pratica nel calcolare i </hi><hi rend="CharOverride-1">costi-opportunità […] il che fa riflettere […] sulla saggezza che sarebbe </hi><hi rend="CharOverride-1">necessaria al legislatore nel momento in cui si accingesse a </hi><hi rend="CharOverride-1">stabilire i parametri per la determinazione di (equilibrati) firing cost».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-011-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ritiene Romagnoli (2005, 529) che quello del lavoro sia «il più eurocentrico dei diritti».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-010-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Così C. giust. 21 settembre 1999, C-67/96, «</hi><hi rend="CharOverride-1">Albany» e C. giust. 11 dicembre 2007, C-438/05, «</hi><hi rend="CharOverride-1">Viking».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-009-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Già nel saggio da cui si è partiti Del Punta (2001, 15) ritiene che la </hi><hi rend="italic">presenza sindacale</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">debba «rimanere un dato costituzionalmente acquisito e non ci sentiamo </hi><hi rend="CharOverride-1">tentati dal ricorrere a suggestioni di tipo hayekiano sul </hi><hi rend="italic">privilegio</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">quale godrebbero i soggetti collettivi, a motivo del fatto che </hi><hi rend="CharOverride-1">è consentito loro di alterare il libero esplicarsi della concorrenza [ma nel contempo] non dobbiamo dimenticare</hi><hi rend="CharOverride-1"> che un nuovo canale di penetrazione di queste istanze potrebbe</hi><hi rend="CharOverride-1"> essere rappresentato, in futuro, dal principio comunitario della libertà di</hi><hi rend="CharOverride-1"> concorrenza».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-008-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Argomenti invero apodittici, che riecheggiano le antiche </hi><hi rend="CharOverride-1">riflessioni smithiane secondo cui sarebbe </hi><hi rend="italic">naturale</hi><hi rend="CharOverride-1"> per il possidente terriero </hi><hi rend="CharOverride-1">o per l’imprenditore destinare il capitale in eccesso (a </hi><hi rend="CharOverride-1">quello per provvedere ai bisogni familiari) all’incremento del numero </hi><hi rend="CharOverride-1">dei salariati (o dei servitori) (Smith 2006, 209 s.).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-007-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V. supra T. Palermo 17 maggio 2007. Per una diversa</hi><hi rend="CharOverride-1"> proposta interpretativa sul bilanciamento tra libertà di recesso e as</hi><hi rend="CharOverride-1">pettativa di stabilità, fondata sul quid novi e sulle sopravvenienze, sia consentito il rinvio a Varva (2015, 66 ss.).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-006-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Al di là di quanto verrà illustrato nell’ambito </hi><hi rend="CharOverride-1">dell’ordinamento europeo, la tecnica del monitoraggio degli effetti normativi </hi><hi rend="CharOverride-1">comincia ad assumere (almeno formalmente) una qualche rilevanza anche nel </hi><hi rend="CharOverride-1">contesto nazionale. Oltre alle tecniche di monitoraggio legate al processo </hi><hi rend="CharOverride-1">di </hi><hi rend="italic">privatizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> del pubblico impiego e alle riforme Monti-Fornero </hi><hi rend="CharOverride-1">del 2012 e Jobs act del 2014-15, si possono </hi><hi rend="CharOverride-1">qui rammentare due ulteriori previsioni: l’art. 11, d.l. </hi><hi rend="CharOverride-1">4 maggio 2023, n. 48, sul monitoraggio degli effetti dell’</hi><hi rend="CharOverride-1">assegno di inclusione; e l’art. 3-ter, d.l. </hi><hi rend="CharOverride-1">12 luglio 2018, n. 87, sulla relazione annuale alle Camere </hi><hi rend="CharOverride-1">circa gli effetti occupazionali e finanziari delle disposizioni sul contrasto </hi><hi rend="CharOverride-1">al precariato.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-005-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V., e.g., dir. (UE) 2023/970</hi><hi rend="CharOverride-1">, 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio</hi><hi rend="CharOverride-1"> della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno</hi><hi rend="CharOverride-1"> stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attra</hi><hi rend="CharOverride-1">verso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-004-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nozione di efficienza da intendersi ai fini della </hi><hi rend="CharOverride-1">scienza giuridica non certo in termini assoluti: cfr. Deakin, Wilkinson (</hi><hi rend="CharOverride-1">1999, 612) secondo i quali l’idea di efficienza «non </hi><hi rend="CharOverride-1">può essere separata dalla considerazione delle scelte fondamentali di politica </hi><hi rend="CharOverride-1">economica che vengono fatte da un dato sistema».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-003-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">V</hi><hi rend="CharOverride-1">., e.g. art. 13, dir. (UE) 2022/2381, che impone</hi><hi rend="CharOverride-1"> alla Commissione UE una relazione biennale, a partire dalla fine</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 2030, da cui emerga in particolare se la direttiva</hi><hi rend="CharOverride-1"> abbia conseguito gli obiettivi e se «costituisca uno strumento efficiente</hi><hi rend="CharOverride-1"> ed efficace per aumentare l’equilibrio di genere».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-002-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Loi (1999, 550 s.) sottolinea come Posner ritenga che «gli individui razionalmente tendono a massimizzare </hi><hi rend="CharOverride-1">la ricchezza. Sulla base di un ragionamento sorprendentemente semplice quanto </hi><hi rend="CharOverride-1">criticabile, secondo il quale la razionalità è una caratteristica del </hi><hi rend="CharOverride-1">comportamento sociale e non è confinata alle transazioni di mercato, </hi><hi rend="CharOverride-1">si arriva alla conclusione che l’apparato concettuale elaborato da </hi><hi rend="CharOverride-1">generazioni di economisti per spiegare i comportamenti di mercato, possa </hi><hi rend="CharOverride-1">essere usato anche per spiegare comportamenti non di mercato».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Camerlengo, Rampa (2015, 61) rilevano come «ogni individuo sperimenta interazioni</hi><hi rend="CharOverride-1"> assai più complesse di quelle che generano gli effetti esterni</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei comportamenti umani, poiché molte decisioni dipendono anche dalle scelte</hi><hi rend="CharOverride-1"> altrui. In questi casi il benessere sociale richiede mutua cooperazione</hi><hi rend="CharOverride-1"> anziché competizione».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="export_96_1157-1174.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Fattori che certo non possono essere </hi><hi rend="CharOverride-1">agevolmente tradotti in statistiche, ma che danno conto della caleidoscopica </hi><hi rend="CharOverride-1">dinamica esistenziale in cui si destreggia l’essere umano. Molte </hi><hi rend="CharOverride-1">e diversificate risultano le classifiche tra i Paesi, a seconda </hi><hi rend="CharOverride-1">che si prenda in considerazione la ricchezza (e la relativa </hi><hi rend="CharOverride-1">distribuzione), la crescita economica, le ore di lavoro, la speranza </hi><hi rend="CharOverride-1">di vita, l’indice di natalità, il tasso di suicidio, </hi><hi rend="CharOverride-1">la salubrità ambientale, l’indice di felicità: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">www.worldpopulationreview.com</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Simone Varva, University of Milano-Bicocca, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">simone.varva@unimib.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0001-7097-6728</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Simone Varva, <hi rend="italic">Le ‘ragioni economiche’ del diritto del lavoro,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8.72</ref>, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), <hi rend="italic">Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta</hi>, pp. -19, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0507-8</ref></p></div></div>
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