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      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">L’uso e la riproduzione dei beni culturali: un’introduzione</title>
        <author>
          <persName n="1">
            <forename>Annalisa</forename>
            <surname>Gualdani</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
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          <resp>This is a section of <title>La tutela dei diritti nell’era della riproduzione artistica digitale</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0702-7</idno>) by </resp>
          <name>Mario Perini</name>
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      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.05</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY-SA 4.0</p>
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            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The Siena conference of April 19, 2024, addressed the topic of protecting rights in the digital reproduction of images of public cultural heritage. Italian regulations regarding authorization and fees for reproductions for profit intersect with European directives on copyright and open data. The article examines the practical challenges and interpretative difficulties of these regulations, suggesting the need for legislative intervention to harmonize them and promote greater accessibility to cultural heritage.</p>
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        <keywords>
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            <item>digital reproduction</item>
            <item>copyright</item>
            <item>rights of use</item>
            <item>authorization</item>
            <item>fee</item>
          </list>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.05<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.05" /></p>
      <div><head>L’uso e la riproduzione dei beni culturali: un’introduzione</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Annalisa Gualdani</hi></p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Abstract</hi>: The Siena conference of April 19, 2024, addressed the topic of protecting rights in the digital reproduction of images of public cultural heritage. Italian regulations regarding authorization and fees for reproductions for profit intersect with European directives on copyright and open data. The article examines the practical challenges and interpretative difficulties of these regulations, suggesting the need for legislative intervention to harmonize them and promote greater accessibility to cultural heritage.</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Keywords</hi>: digital reproduction, copyright, rights of use, authorization, fee</p><p rend="h1_indexAbstract ParaOverride-1"><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. Premessa; 2. I diversi livelli coinvolti; 3. I problemi in campo; Riferimenti bibliografici</p><div><head><hi>1. Premessa</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel convegno tenutosi a Siena il 19 aprile 2024 si è trattato del tema della tutela dei diritti nell’era della riproduzione digitale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’uso e la riproduzione digitale delle immagini dei beni culturali sta assumendo una rilevanza di primo piano nel dibattito scientifico e nelle pronunce dei giudici, chiamati, negli ultimi anni, a decidere su fattispecie che hanno interessato celeberrime opere d’arte. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Appare evidente come l’impiego dei nuovi strumenti digitali abbia ampliato il bacino degli utenti del patrimonio culturale, potendo raggiungere un numero indeterminato di persone in ogni parte del mondo. Queste nuove modalità di fruizione pongono tuttavia questioni giuridiche inedite, che richiedono una loro composizione in ragione del complesso di regole esistenti e delle molteplicità degli interessi pubblici e privati coinvolti. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Plurimi sono infatti i livelli che interessano il tema che ci occupa: quello del d.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e delle linee guida adottate con il d.m. 11 aprile 2023, n. 161 e successivamente modificato con il d.m. 21 marzo 2024, n. 108, nonché quello costituzionale e sovranazionale, dettato dalle direttive europee (Direttiva 2019/790/UE c.d. </hi><hi rend="italic">Copyright</hi><hi rend="CharOverride-1">, sul diritto d’autore e diritti connessi nel mercato pubblico digitale, recepita con il d.lgs. n. 177/2021 e Direttiva 2019/1024/UE c.d. </hi><hi rend="italic">Open data nel settore pubblico</hi><hi rend="CharOverride-1"> recepita con d.lgs. n. 200/2021).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non può inoltre sottacersi del fatto che il settore che ci occupa costituisca terreno di confine tra la disciplina dei beni culturali e quella del diritto d’autore. La digitalizzazione dei primi implica, infatti, la creazione di riproduzioni digitali che potrebbero essere considerate nuove aree protette, sollevando interrogativi sulla titolarità dei diritti delle immagini digitali e del loro utilizzo da parte di terzi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo scritto, di carattere introduttivo rispetto ai contributi che seguono, vuol illustrare, attraverso la disamina dei profili richiamati, quali siano, allo stato dell’arte, i problemi in campo di cui il legislatore in futuro dovrà tenere conto.</hi></p></div><div><head><hi>2. I diversi livelli coinvolti </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disciplina della riproduzione dei beni culturali è condizionata dal fatto che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al pari di tutte le leggi in materia che lo hanno preceduto, è improntato sulla materialità. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Basti pensare all’art. 107 del d.lgs. n. 42/2004 che, nell’affermare il divieto di riproduzione che consista in calchi, riprende l’art. 7 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-004">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e l’art. 51 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che prevedeva che «[è] vietato di trarre calchi dagli originali» delle cose di interesse storico-artistico «di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico» e che il «Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e delle belle arti o quello delle accademie e biblioteche, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell’originale lo consentano».</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’art. 107 del Codice precisa infatti, al comma 1, che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali «possono consentire la riproduzione, nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al [successivo] comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore» e che </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale.</hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La disposizione richiamata è collegata al successivo art. 108 del Codice, oggetto di due novelle intervenute con il d.lgs. n. 83 del 2014, c.d. d.lgs. “Art Bonus” e con la legge n. 124 del 2017. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In sintesi, in base al Codice il soggetto interessato all’uso dell’immagine del bene culturale deve richiedere l’autorizzazione per la riproduzione. Per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, nessun canone è dovuto (art. 108, comma 3).</hi><hi rend="italic"> </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il libero uso delle immagini dei beni culturali è possibile, inoltre, in casi tassativamente previsti al comma 3 bis) senza scopo di lucro. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La riproduzione per scopi di lucro, invece, deve essere previamente autorizzata dalle amministrazioni che hanno in consegna il bene. Ad esse deve essere corrisposto un canone concessorio determinato in base ai criteri stabiliti dall’art. 108, comma 1 del Codice. Il comma 6, dell’art. 108 stabilisce inoltre che «gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente». </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al fine di date attuazione a tale disposizione, come rammentato in premessa, il Ministero è intervenuto lo scorso anno adottando le linee guida «per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali» di cui al d.m., n. 161/2023</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-003">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, recentemente modificato dal d.m. n. 108 del 2024. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le motivazioni che hanno ispirato l’adozione del d.m. 161 del 2023 sono riportate nel dispositivo del provvedimento normativo, laddove si afferma la necessità di chiarire «le casistiche di gratuità delle concessioni in uso […] ai sensi degli articoli 107 e 108 […]»; «di realizzare una adeguata valorizzazione economica del patrimonio culturale […]»; «di adottare criteri omogenei per la determinazione degli importi minimi […]»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-002">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è questa la sede per analizzare i contenuti del d.m. 161 del 2023 che ha dato adito ad un’accesa </hi><hi rend="italic">querelle</hi><hi rend="CharOverride-1"> in merito al pagamento dei canoni per pubblicazioni e ricerche, basti qui solo ricordare che le modifiche intervenute in tempi recenti sono state adottate per risolvere le criticità a suo tempo emerse nel d.m. 161 del 2023, che ha trovato forte opposizione da parte dei sostenitori dell’</hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi><hi rend="italic"> </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il d.m. n. 108/2024 introduce infatti importanti esenzioni e la possibilità di una completa eliminazione del canone nel segno di una maggiore accessibilità delle immagini dei beni culturali, promuovendo un uso più libero e aperto a fini di ricerca e valorizzazione. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il nuovo d.m. mantiene comunque il regime della concessione e la verifica della compatibilità dell’uso dell’immagine con il decoro. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al livello normativo del Codice e a quello e di secondo grado delle linee guida si aggiunge quello Costituzionale, seguito dal Tribunale di Firenze nella sentenza sul </hi><hi rend="italic">David </hi><hi rend="CharOverride-1">di Michelangelo del 20 aprile del 2023. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prima di affrontare questo profilo preme rammentare che negli ultimi anni la riproduzione delle immagini del patrimonio culturale è stata oggetto di plurime pronunce da parte dei giudici. Il 23 novembre 2022 il Tribunale di Venezia, al fine di tutelare l’uso a scopo di lucro dell’immagine dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, ha disposto l’inibitoria nei confronti delle divisioni italiana e tedesche della società di giocattoli e giochi da tavolo </hi><hi rend="italic">Ravensubrger</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le già menzionate società, infatti, avevano prodotto puzzles con l’immagine dell’Uomo Vitruviano in assenza di previa autorizzazione e senza corrispondere alle gallerie dell’Accademia di Venezia, detentrici dell’opera, il canone annuale e le </hi><hi rend="italic">royalties</hi><hi rend="CharOverride-1"> previsti dal “Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell’Accademia di Venezia”, elaborato in conformità agli artt. 107-109 del Codice dei Beni Culturali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Anche la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 febbraio 2023 si pone sul medesimo filone </hi><hi rend="italic">id est</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’utilizzo per scopi di lucro dell’immagine del David. Era accaduto infatti che sulla copertina di una rivista era stata pubblicata l’immagine della scultura di Michelangelo che, attraverso la tecnica lenticolare, era stata associata a quella di un modello. Ciò era avvenuto contro le indicazioni della Galleria dell’Accademia di Firenze e senza autorizzazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La pronuncia assume rilevanza poiché enuncia, tra l’altro, un importante principio, laddove afferma che le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice sono attuative dei primi due commi dell’art. 9 Cost. È, infatti, unanimemente condivisa quell’interpretazione che vede «la tutela del patrimonio storico artistico finalizzata alla promozione della cultura dei consociati»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-001">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ne consegue che il bene culturale, attraverso la sua immagine, esprime al contempo sia un valore immateriale di testimonianza identitaria della cultura della nazione, sia un valore economico.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’ulteriore livello che emerge è quello sovranazionale delle Direttive europee, in particolare della Direttiva 2019/790 UE, c.d. Direttiva </hi><hi rend="italic">Copyright</hi><hi rend="CharOverride-1">, relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi nel mercato pubblico digitale (recepita con d.lgs. n. 177/2021) e della Direttiva 2019/1024/UE, c.d. Direttiva sull’</hi><hi rend="italic">Open data </hi><hi rend="CharOverride-1">nel settore pubblico, recepita con d.lgs. n. 177/2021. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con riguardo alla Direttiva </hi><hi rend="italic">Copyright</hi><hi rend="CharOverride-1"> si rammenta che l’art. 108 fa salva la disciplina sul diritto d’autore, mentre la Direttiva relativa al riuso dei dati nel settore pubblico, recepita dal d.lgs. n. 200/2021 ha stabilito un generale principio di gratuità per il «riuso dei dati in possesso di Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico», con possibilità di prevedere il pagamento di una tariffa limitata al recupero dei soli costi marginali, identificabili con quelli sostenuti dall’amministrazione per la riproduzione, fornitura e diffusione dei dati.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’art. 7, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2006, come modificato dal d.lgs. n. 200/2021, ha comunque previsto un’eccezione per i contenuti e i prodotti resi disponibili da biblioteche (comprese quelle universitarie), musei e archivi in ragione dell’onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale nazionale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In ragione di tali previsioni, gli istituti culturali pubblici, ivi inclusi quelli statali, possono richiedere il pagamento di tariffe superiori ai costi marginali per generare ricavi rispetto all’investimento pubblico richiesto.</hi></p></div><div><head><hi>3. I problemi in campo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Occorre chiedersi se il d.m. 108/2024 abbia in parte fugato i dubbi emersi nel dibattito scientifico o se permangano, comunque, delle criticità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo problema che si configura attiene al fatto che anche il d.m. n. 108/2024 disciplina, al pari del precedente, i criteri per la determinazione «degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura, circoscrivendoli a quelli statali».</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Ne deriva pertanto l’inapplicabilità di tali criteri agli istituti e luoghi della cultura di dimensione regionale o locale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sorge dunque spontaneo chiedersi se non sia opportuno, allora, che il legislatore intervenga a livello di normazione primaria sulla disciplina del libero accesso.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un ulteriore osservazione che può essere mossa è che la disciplina vigente è ormai datata. La riproduzione viene pensata, come peraltro era accaduto nella legge Bottai, per i calchi e incentrata sulla funzione di tutela. Vero è però che oggi l’uso e la riproduzione dei beni culturali è piuttosto da collocarsi nell’alveo della valorizzazione e della fruizione anche se sottoposti al regime dell’autorizzazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ultimo, ma non per questo meno importante, è la questione dell’uso responsabile dell’immagine, rispettoso del decoro del bene culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-000">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Come è stato opportunamente rilevato quest’ultimo «e il connesso immateriale funzionale è ormai un principio che ammanta tutta la disciplina pubblicistica dei beni culturali, sia materiali che immateriali e che necessita una tutela compiuta in via amministrativa» (Bartolini 2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I molti livelli e i molti temi che si innestano e si sovrappongono nell’uso e nella riproduzione dei beni culturali richiedono un intervento normativo chiarificatore non più procrastinabile che definisca i confini del diritto all’immagine e i profili funzionali ed economici, anche al fine di tutelare le istituzioni proprietari dei beni culturali. </hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bartolini, A. 2023. “Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali? (Riflessioni sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo).” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2: 143.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Manacorda, D. 2021. “L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 24.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Mondini, A. 2023. “Il giusto risarcimento del danno spettante al Ministero della Cultura per l’uso illecito dell’immagine del David di Michelangelo. Notazioni, in parte critiche, a Tribunale di Firenze 21 aprile 2023.” &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">http://giustiziainsieme.it</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2024-05-20).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rossi, F. 2023. “Una riflessione sull’impatto del d.m. 161 del 2023 sui musei italiani non statali.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2: 241 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Schmidt, E. D. 2022. “Prospettive per la valorizzazione di riproduzioni digitali di beni artistici dopo l’intervento crittografico.” In </hi><hi rend="italic">Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. L. Tarasco, e R. Miccù, 249 e sgg. Napoli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sciullo, G. 2023. “Il D.M. 161 del 2023: un’analisi giuridica.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2: 244 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Videtta, C. 2024. “Le immagini dei beni culturali. Riflessioni a margine del dibattito.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2: 126 sgg.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-004-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Che approvava il regolamento per l’esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688 e che affermava «[è] in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente i calchi si ritrarranno da gessi già esistenti negli Istituti artistici governativi o ricavando getti dalle matrici di cui gl’Istituti stessi siano provvisti». Questa disposizione è rimasta in vigore sino agli anni Novanta del secolo scorso.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-003-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per un’analisi puntuale del d.m. 161/2023 cfr. Sciullo 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-002-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto cfr. Rossi 2023. In argomento Videtta 2024.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-001-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tal senso Mondini</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00040_xml_2024_6_15-20.html#footnote-000-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto cfr. Schmidt 2022. In argomento, ma </hi><hi rend="italic">a contrariis </hi><hi rend="CharOverride-1">cfr. Manacorda 2021.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Annalisa Gualdani, University of Siena, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">annalisa.gualdani@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://www.fupress.com">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Annalisa Gualdani, <hi rend="italic">L’uso e la riproduzione dei beni culturali: un’introduzione,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0702-7.05</ref>, in Mario Perini (edited by), <hi rend="CharOverride-3">La tutela dei diritti nell’era della riproduzione artistica digitale. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena il 19 aprile 2024</hi>, pp. -7, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0702-7, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0702-7</ref></p></div></div>
      
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          <head>References</head>
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          <bibl n="199872">Manacorda, D. 2021. “L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libert&amp;#224;.” Aedon 1: p. 24.</bibl>
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