<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">La circolazione e il riuso delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale pubblico</title>
        <author>
          <persName n="1">
            <forename>Gabriele</forename>
            <surname>Torelli</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Venice Iuav, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>La tutela dei diritti nell’era della riproduzione artistica digitale</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0702-7</idno>) by </resp>
          <name>Mario Perini</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.06</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY-SA 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The digitization of cultural heritage has shifted the concept of “circulation” from material exchange to the immaterial dissemination of digital images. Article 108 of the Codice dei beni culturali e del paesaggio(Cultural Heritage and Landscape Code) allows free reuse for non-commercial purposes and sets fees for commercial use. Recent ministerial decrees (d.m. 161/2023 and d.m. 108/2024) clarified rates, exceptions, and free- use cases, highlighting the legislator’s intent to economically enhance even the intangible aspects of cultural assets, while preserving their protection and dignity.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>digitization</item>
            <item>immaterial circulation</item>
            <item>fee</item>
            <item>commercial use</item>
            <item>non-commercial use</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.06<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.06" /></p>
      <div><head>La circolazione e il riuso delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale pubblico</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Gabriele Torelli</hi></p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Abstract</hi>:<hi rend="CharOverride-2"> </hi>The digitization of cultural heritage has shifted the concept of “circulation” from material exchange to the immaterial dissemination of digital images. Article 108 of the Codice dei beni culturali e del paesaggio(Cultural Heritage and Landscape Code) allows free reuse for non-commercial purposes and sets fees for commercial use. Recent ministerial decrees (d.m. 161/2023 and d.m. 108/2024) clarified rates, exceptions, and free-use cases, highlighting the legislator’s intent to economically enhance even the intangible aspects of cultural assets, while preserving their protection and dignity.</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Keywords</hi>: digitization, immaterial circulation, fee, commercial use, non-commercial use</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. La digitalizzazione del patrimonio culturale e i riflessi sulla disciplina di settore: un nuovo concetto di ‘circolazione’ dei beni culturali? – 2. Le basi giuridiche della circolazione e del riuso delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale. – 3. Recenti criticità nella circolazione delle riproduzioni digitali. – 4. Sulle riproduzioni digitali del patrimonio pubblico: il d.m. 161/2023. – 5. Il d.m. 21 marzo 2024 n. 108 di modifica del precedente: verso la reddittività dell’immateriale.</p><div><head><hi>1. La digitalizzazione del patrimonio culturale e i riflessi sulla disciplina di settore: un nuovo concetto di ‘circolazione’ dei beni culturali?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’idea tradizionale di circolazione dei beni afferenti al patrimonio culturale si basa ed è condizionata dai concetti di «appartenenza» e «proprietà» che, sebbene con riferimento alla generale categoria del patrimonio pubblico, descrivono la titolarità di un bene demaniale ovvero di un bene patrimoniale indisponibile in capo alle amministrazioni</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-012">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Basti pensare, infatti, agli artt. 823 e 826 c.c., i quali per entrambe le categorie di beni individuano un regime di circolazione, e perciò di alienabilità, peculiare rispetto a quello del codice civile: cioè, mentre un regime nega in assoluto l’alienazione di determinati beni – quelli demaniali, salva diversa determinazione della legislazione di settore ed in presenza di un provvedimento di sclassificazione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-011">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> – l’altro, quello del patrimonio indisponibile, ne ammette la cessione a condizione che venga mantenuta la funzione strumentale ad un interesse pubblico</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-010">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In breve, l’alienabilità dei beni pubblici, e in particolare dei beni demaniali, è certamente influenzata dalla evidente intenzione del legislatore di non agevolare la privazione da parte dello Stato di tali </hi><hi rend="italic">asset</hi><hi rend="CharOverride-1">, come ben testimoniato dalla disciplina codicistica che, come detto, in via di principio ne vieta la cessione, seppure non siano in assoluto precluse delle aperture in senso contrario purché previste dalle leggi speciali. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Proprio nell’ambito del patrimonio culturale, l’analisi della normativa di settore è fondamentale per valutare la cessione dei beni, perché tale disciplina ha effettivamente introdotto alcune disposizioni in parte derogatorie rispetto al codice civile.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infatti, esaminando il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. codice dei beni culturali e del paesaggio, d’ora in avanti «codice»), si nota come i beni afferenti al demanio culturale non siano assoggettati ad una regolazione che ne preclude in assoluto l’alienabilità, tanto è vero che alcuni hanno evidenziato il passaggio, definito dallo stesso codice, dall’inalienabilità assoluta all’alienabilità condizionata (Fantin 2021). Ciò in quanto le esigenze di valorizzazione del patrimonio culturale, da attuarsi anche tramite la cessione a terzi (compresi ovviamente i soggetti privati) esigono un modello di circolazione dei beni che si discosta appunto dal regime della dell’inalienabilità codicistica dei beni demaniali (culturali), in quanto il valore effettivo di un oggetto dipende dal valore di scambio sul mercato (Dugato 2007).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In particolare, il codice delinea una concezione tripartita sulla circolazione dei beni culturali pubblici: i beni del tutto inalienabili (detti anche riservati)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-009">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> di cui all’art. 54; i beni alienabili sotto stretta sorveglianza e con autorizzazione condizionata ‘forte’ di cui all’art. 55</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-008">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; i beni alienabili con autorizzazione condizionata ‘debole’ di cui all’art. 56, comma 1, lett. b)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-007">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se quella brevemente riassunta configura la disciplina sulla titolarità e la circolazione dei beni del demanio culturale nel nostro ordinamento, ci si potrebbe legittimamente chiedere quale sia l’attinenza con il tema della digitalizzazione dei medesimi beni, vero focus dell’odierno convegno</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-006">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco, a chi scrive pare che la digitalizzazione sia in grado di impattare in modo estremamente incisivo sul concetto di circolazione dei beni del demanio culturale. Infatti, mentre sino ad alcuni anni fa il termine «circolazione», se riferito al patrimonio culturale, si rivolgeva più che altro alla cessione (come testimoniato anche dalla struttura del codice), oggi grazie all’apporto della tecnologia quello stesso termine sembra riferirsi anche alla diffusione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In parole più semplici, la digitalizzazione ha plasmato il concetto di circolazione dei beni: da una circolazione intesa in senso materiale e, quindi, come alienazione, ad una circolazione che include i profili del riuso delle immagini e dei valori immateriali da esse evocati. </hi></p></div><div><head><hi>2. Le basi giuridiche della circolazione e del riuso delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il tema della circolazione del riuso delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale trova legittimazione e disciplina in specifiche disposizioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo riferimento non può che riguardare l’art. 108 del codice, il quale in una prospettiva di valorizzazione finanziaria</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-005">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> prevede che i canoni ed i corrispettivi connessi alla riproduzione dei beni culturali sono determinati dall’autorità che li ha in consegna. La norma offre qualche dettaglio ulteriore, specificando che i corrispettivi sono determinati considerando i mezzi e le modalità di esecuzione delle riproduzioni, nonché l’uso e la destinazione delle riproduzioni, oltre ai benefici che ne derivano al richiedente. L’art. 108 precisa, inoltre, al comma 3 che non è previsto alcun corrispettivo per le riproduzioni per uso personale o motivi di studio, ovvero per le riproduzioni svolte da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione a condizione che non vi sia scopo di lucro</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-004">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il comma 6 dell’art. 108 è invece significativo in quanto dispone che gli importi minimi per i corrispettivi siano definiti dall’amministrazione concedente. Al riguardo, è doveroso segnalare che la Direttiva 2019/1024/EU, recepita con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200, relativa ai c.d. </hi><hi rend="italic">Open data</hi><hi rend="CharOverride-1">, ha richiesto di adeguare il quadro giuridico nazionale esistente ai progressi tecnologici, con l’apposito obiettivo di favorire il massimo riutilizzo dei dati in disponibilità della pubblica amministrazione, ad eccezione di quelli esclusi dal diritto di accesso per rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, aggiungendo la regola della ‘gratuità’ del dato per favorirne il più possibile la diffusione, senza però escludere la previsione di una tariffa limitata al recupero dei costi cosiddetti ‘marginali’, identificabili con quelli sostenuti dall’amministrazione. Tuttavia, con riguardo alla gratuità, la stessa direttiva ha previsto una importante eccezione per i dati detenuti da musei, archivi e biblioteche, per cui gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tariffe superiori ai costi marginali al fine di poter acquisire un congruo utile sull’investimento pubblico richiesto per finanziare le attività di digitalizzazione. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ciò significa che, in base alla disciplina europea, gli Stati membri hanno la facoltà di regolare la tariffazione in ordine alla cessione e/o il riutilizzo dei dati degli istituti di tutela culturale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il d.lgs. n. 200/2021, di recepimento della direttiva, si è limitato a stabilire come mera eventualità l’imposizione di costi aggiuntivi, con un rinvio espresso alla disciplina sulle riproduzioni presente nel codice.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per questo motivo, l’art. 108 del medesimo codice, ancorché previgente rispetto alla direttiva ed al decreto di recepimento, pare ancora oggi punto di riferimento centrale per la materia dei costi delle riproduzioni digitali.</hi></p></div><div><head><hi>3. Recenti criticità nella circolazione delle riproduzioni digitali </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’esigenza di una strutturata e coerente disciplina sulle riproduzioni digitali e relativa circolazione è stata crescentemente avvertita nell’ambito del patrimonio culturale anche grazie ad alcune pronunce di Tribunali italiani, che si sono trovati ad esprimersi su tali questioni.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ripercorrendo brevemente le vicende – per un cui maggiore approfondimento si rinvia alle relazioni degli altri relatori che se ne sono più diffusamente occupati, oltre che a specifici studi in letteratura (Kurcani 2023) – si deve premettere che il giudice ordinario italiano, nel pronunciarsi sul tema della riproduzione digitale dei beni culturali, si è rivelato tendenzialmente più sensibile alla tutela piuttosto che alla valorizzazione (intesa in questo caso come diffusione di conoscenza), di fatto vietando il riuso delle immagini in mancanza di espressa autorizzazione da parte dell’ente che è titolare dei beni. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È celebre il caso dell’ordinanza del 24 ottobre 2022 del Tribunale di Venezia, che ha vietato l’utilizzo per fini economici, da parte di una società di giocattoli tedesca, della riproduzione dell’Uomo di Vitruvio come base per la costruzione di un puzzle, sostenendo, da un lato, che ai sensi degli artt. 106 sgg. del codice le amministrazioni possono decidere se concedere o meno l’uso e la riproduzione dei beni culturali che hanno in consegna, previa verifica della compatibilità della ‘destinazione culturale’ e la corresponsione di un canone; e, dall’altro, che il patrimonio culturale italiano va tutelato oltre i confini dello Stato anche oltre i settant’anni dalla morte dell’autore.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Decisione a cui è seguita l’altrettanto celebre pronuncia del Tribunale di Firenze n. 1207/2023, il quale ha condannato per violazione del diritto all’immagine dei beni culturali, oltre che per danni non patrimoniali, una società che riutilizzava senza corrispettivo e per finalità lucrative l’immagine del David di Michelangelo, ritenuto espressione dell’identità della Nazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questi sono solo due dei casi più noti sul tema, che ben evidenziano come la riproduzione digitale dei beni del patrimonio culturale evochi numerose criticità sul rapporto tra tutela e valorizzazione, seppur non esclusivamente di carattere economico, che porta con sé l’importanza di riconoscere all’amministrazione che ha in consegna i beni il potere di decidere se autorizzare o meno il riuso della loro immagine e dei relativi valori immateriali in essa incardinati e, finanche, la possibilità di trarne un vantaggio in termini finanziari.</hi></p></div><div><head><hi>4. Sulle riproduzioni digitali del patrimonio pubblico: il d.m. 161/2023</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È nel contesto così come sopra brevemente ricostruito che il Ministero della cultura ha deciso di adottare il d.m. 11 aprile 2023, n. 161 («Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali»), sul quale la dottrina non ha mancato di fornire pronte letture e spiegazioni (per tutti, Sciullo 2023). Per completezza, va però specificato che il decreto dell’aprile 2023 costituisce l’evoluzione delle pregresse «Linee guida ministeriali per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale», adottate nel giugno del 2022 ed elaborate da un tavolo tecnico nell’ambito dei lavori per la redazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-003">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il d.m. n. 161/2023 ha lo scopo di definire una normativa più specifica, non limitandosi ad aggiornare i tariffari nell’utilizzo delle riproduzioni dei beni culturali tramite i mezzi digitali, ma al contrario prefiggendosi l’obiettivo di riorganizzare in modo organico la regolamentazione delle modalità di acquisizione e riuso delle immagini. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tra i contenuti del decreto che meritano maggiore attenzione, si segnalano quelle relative alla determinazione degli importi minimi (stabiliti dal Ministero e indicati nell’allegato A) dei canoni e dei corrispettivi per la riproduzione e la concessione di beni in consegna agli istituti culturali e per la concessione in uso degli spazi; vanno poi segnalati l’ambito di applicazione che – per l’appunto – riguarda istituti e luoghi di appartenenza statale, senza dimenticare il c.d. ‘fattore di decoro’ di cui all’art. 2, il quale ricorda che la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d’uso della riproduzione con il carattere storico-artistico dei medesimi beni culturali, in linea con quanto disposto dall’art. 20 del codice</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-002">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Con più specifica attinenza alla determinazione degli importi minimi di canoni e corrispettivi minimi definiti dal Ministero, ai sensi dell’art. 3 del d.m n. 161/2023, l’istituto che ha in consegna i beni è chiamato ad adottare appositi elenchi con cui individuare i canoni massimi della riproduzione (in ossequio all’art. 108 del codice</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-001">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">), ma comunque nel rispetto dei già menzionati criteri minimi stabiliti dal decreto e dal suo allegato A: infatti, a dispetto del riferimento alle «Linee guida», deve ritenersi che il d.m. n. 161/2023 definisca precetti vincolanti con riferimento alle cifre-soglia sotto le quali l’ente che ha in consegna i beni culturali non può consentirne la riproduzione/riuso delle relative immagini (così Sciullo 2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Muovendo ora verso l’analisi dell’allegato A, nella sezione rubricata «Riproduzione dei beni culturali», è specificato che le riproduzioni possono essere effettuate dall’amministrazione o dal privato e, in coerenza con il dettato dell’art. 108 del codice, si distingue tra le riproduzioni a scopo non lucrativo e non commerciale e quelle a scopo lucrativo e commerciale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Fanno parte del primo novero le riproduzioni in ogni caso libere e gratuite, in cui sono consentite: la riproduzione nelle modalità definite dall’art. 108 comma 3-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> (cioè senza contatto fisico col bene e nel rispetto del diritto d’autore) e la libera divulgazione a scopo non lucrativo; le riproduzioni libere con rimborso spese per le quali non sussiste alcuno scopo di lucro e non è dovuto alcun canone per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale e/o motivi di studio o da soggetti pubblici e/o privati con finalità di valorizzazione, salvo il rimborso delle spese (a carico del richiedente) sostenute dall’amministrazione concedente in base al tariffario definito dalle linee. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Diversamente, per le riproduzioni a scopo lucrativo e commerciale il richiedente è tenuto al pagamento del corrispettivo calcolato sulla base delle indicazioni delle tabelle indicate dalle linee guida.</hi></p></div><div><head><hi>5. Il d.m. 21 marzo 2024 n. 108 di modifica del precedente: verso la reddittività dell’immateriale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A poco meno di distanza di un anno dall’entrata in vigore del d.m. n. 161/2023, il Ministero della cultura ha adottato il d.m. 21 marzo 2024, n. 108, di modifica del precedente, con il quale sono state definite con maggiore precisione alcune casistiche di gratuità nella riproduzione e riuso delle immagini del patrimonio culturale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tra le novità, si segnala innanzitutto la modifica della rubrica del decreto, che è divenuta «Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura», potendosi dunque notare l’abbandono del più generico richiamo ai luoghi ed istituti ‘statali’ (terminologia invece utilizzata dal d.m. n. 161/2023).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sono state confermate, invece, la suddivisione tra contributi per la riproduzione dei beni e concessione in uso degli spazi nonché la dicotomia tra le riproduzioni eseguite dai privati in autonomia (libere, dunque gratuite, </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 108, comma 3-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">) e le riproduzioni richieste all’amministrazione, con eventuali costi marginali di rimborso per la riproduzione. Soprattutto, però, c’è stata la conferma dello schema della gratuità e delle tariffe per la riproduzione e riuso, che è stato in parte modificato in quanto oggetto di precisazioni. In particolare, in ossequio all’art. 108 comma 3-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> del codice, nessun canone è previsto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale e/o motivi di studio e senza fine di lucro, per la relativa divulgazione e per le riproduzioni di immagini culturali in </hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La novità rispetto alla versione originaria del decreto del 2023 si rinvengono nella più ampia esplicitazione di tutte le casistiche di gratuità (es. riproduzione di beni culturali per riviste di classe A, per i cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie, pubblicazioni su giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, immagini </hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-1">). Rimane fermo che in tutti i casi di riproduzioni gratuite, i richiedenti sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per eseguire le riproduzioni (si v. la tabella 1 dell’allegato), mentre non è previsto nemmeno tale rimborso (con conseguente ‘costo zero’) per le riproduzioni già disponibili online liberamente scaricabili, ovvero per le già citate riproduzioni liberamente eseguite dai privati </hi><hi rend="italic">ex</hi><hi rend="CharOverride-1"> art. 108 comma 3-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Al di fuori dei casi precedenti considerati – e dunque sostanzialmente nelle ipotesi in cui persiste lo scopo di lucro – permane ovviamente l’obbligo del pagamento del canone nel rispetto dei minimi definiti dal Ministero, da calcolare in base a indicatori e coefficienti dell’allegato (tabella 3)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva, con lo scopo di proporre una sintesi di quanto sinora osservato, il Ministero ha tracciato un percorso piuttosto nitido, ritenendo opportuno intraprendere la strada della valorizzazione del patrimonio culturale da intendersi anche in termini di redditività: una redditività che, se non altro nelle ipotesi in cui la riproduzione digitale è a scopo di lucro, non si ferma però all’utilizzo ed alla fruizione del bene materiale ma che, grazie alle evoluzioni tecnologiche, ‘travalica’ nella dimensione dei valori immateriali radicati in quello stesso bene e riprodotti per tramite della sua immagine. Motivo per cui pare possa concludersi che oggi il nostro ordinamento sia giunto ad ammettere la valorizzazione economica e la redditività di ciò che non è immediatamente e materialmente tangibile.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Carpentieri, P. 2020. “Digitalizzazione, banche digitali e valorizzazione dei beni culturali.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3: 263 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cassarino, S. 1962. </hi><hi rend="italic">La destinazione dei beni degli enti pubblici.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cassese, S. 1969. </hi><hi rend="italic">I beni pubblici. Circolazione e tutela.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cavallaro, M. C. 2018. “I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cerulli Irelli, V. 1987. “I beni pubblici.” In </hi><hi rend="italic">Digesto delle discipline pubblicistiche</hi><hi rend="CharOverride-1">, vol. II, 273 e sgg. Torino: UTET.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Cerulli Irelli, V. 2004. “Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni.” In </hi><hi rend="italic">Titolarità pubblica e regolazione dei beni. La dirigenza nel pubblico impiego. Annuario Aipda 2003</hi><hi rend="CharOverride-1">, 3 e sgg. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Dugato, M. 2007. “Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio privato di pubblica utilità.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Dugato, M. 2008. “Il regime dei beni pubblici: dall’appartenenza al fine.” In </hi><hi rend="italic">I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Police, 17 e sgg. Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fantin, A. 2024. “La circolazione dei beni culturali immobili di proprietà pubblica a 20 anni dall’emanazione del Codice dei beni culturali: luci ed ombre.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1: 41 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Kurcani, K. 2023. “La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2: 146 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Piperata, G. 2018. “Cultura, sviluppo economico e … di come addomesticare gli scoiattoli.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Renna, M. 2004. </hi><hi rend="italic">La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Milano: Giuffrè.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sciullo, G. 2023. “Il d.m. 161 del 2023: un’analisi giuridica.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2: 244 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Torelli, G. 2019. </hi><hi rend="italic">Contraddizioni e divergenze delle politiche legislative sui beni pubblici.</hi><hi rend="CharOverride-1"> Torino: Giappichelli.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-012-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una ricostruzione delle categorie demaniali e del patrimonio indisponibile, nonché per una loro disamina in chiave critica che, inevitabilmente, conduce ad un netto assottigliamento della linea di confine tra le due categorie, per tutti Renna 2004, </hi><hi rend="italic">passim</hi><hi rend="CharOverride-1">; Dugato 2008; Cerulli Irelli 2004. In ultimo, per una rivisitazione che non contraddice l’importanza della funzione del bene pubblico in senso oggettivo, ma che tenta di sottolineare i profili in cui la titolarità soggettiva in capo alle amministrazioni – anche, ma non solo, in chiave demaniale – sia ancora fondamentale per riconoscere lo statuto pubblicistico del bene, sia permesso il rinvio a Torelli 2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-011-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Basti leggere il disposto dell’art. 823 c.c., secondo cui «I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». Sui condizionamenti all’alienazione e sul ruolo del provvedimento di sclassificazione, si rinvia ancora una volta a Renna, 2004, 283 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-010-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per un approfondimento sulla circolazione condizionata dei beni pubblici, nonché la permanenza della loro strumentalità ad un interesse pubblico anche in caso di alienazione, è d’obbligo il rinvio a Cassese 1969; Cerulli Irelli 1987; Cassarino 1962. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-009-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">L’art. 54 elenca i beni assolutamente inalienabili, quali ad esempio i siti di interesse archeologico ed i monumenti nazionali. Sul concetto di riserva dei beni pubblici in capo allo Stato, Cassese 1969, 3 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-008-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ossia i beni che, ai fini dell’alienazione, necessitano di un’autorizzazione del Ministero della cultura; si tratta ovviamente di beni diversi da quelli elencati dall’art. 54.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-007-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si tratta sempre di un’autorizzazione ministeriale per i beni culturali di proprietà degli enti pubblici non territoriali e enti </hi><hi rend="italic">no profit</hi><hi rend="CharOverride-1">. Sulla suddivisione tra autorizzazione ‘forte’ e ‘debole’, Fantin 2021.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-006-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Su cui, per un approfondimento, Carpentieri 2020.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-005-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Non deve stupire che la valorizzazione dei beni culturali, evidentemente anche sotto il profilo digitale, debba oggi intendersi anche in senso economico: per tutti, Piperata 2018; Cavallaro 2018.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-004-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In modo analogo, il comma 3-</hi><hi rend="italic">bis</hi><hi rend="CharOverride-1"> specifica che sono in ogni caso libere le riproduzioni svolte per finalità di ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Anche in questo caso purché non vi sia scopo lucrativo.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-003-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il PND mira a definire una strategia che armonizza la dimensione culturale con quella tecnologico-manageriale per rinnovare i sistemi con cui garantire una fruizione anche digitale del patrimonio culturale, così da creare un ecosistema della cultura capace di incrementare la domanda potenziale e ampliare l’accessibilità per diversi segmenti di pubblico, raggiungere target generazionali e geografici difficilmente coinvolgibili e tessere nuove relazioni fra i beni culturali e le persone. Inoltre, il PND definisce la visione strategica e le linee guida per promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026, rivolgendosi in prima istanza ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli istituti centrali e ai luoghi della cultura statali, che possiedono, gestiscono e valorizzazioni i beni culturali.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-002-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si ricorda, infatti, che l’art. 20 del codice elenca gli interventi vietati sul patrimonio culturale, sancendo che i beni culturali non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico, decisione che richiama una valutazione fortemente discrezionale (da parte dell’autorità che li ha in consegna). </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-001-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Infatti, l’art. 108 comma 6 del codice attribuisce all’autorità concedente (e dunque al MIC) e non all’autorità che li ha in consegna il compito di fissare con proprio provvedimento gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="W00040_xml_2024_7_21-28.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Con la specificazione che il corrispettivo è determinato moltiplicando tra loro: il coefficiente ‘rimborso’; il coefficiente differenziato in funzione dell’uso/destinazione delle riproduzioni; il coefficiente ‘quantità’ delle riproduzioni da effettuarsi.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Gabriele Torelli, University of Venice Iuav, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">gtorelli@iuav.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://www.fupress.com">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Gabriele Torelli, <hi rend="italic">La circolazione e il riuso delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale pubblico,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0702-7.06</ref>, in Mario Perini (edited by), <hi rend="CharOverride-4">La tutela dei diritti nell’era della riproduzione artistica digitale. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena il 19 aprile 2024</hi>, pp. -9, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0702-7, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0702-7</ref></p></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="199886">Carpentieri, P. 2020. “Digitalizzazione, banche digitali e valorizzazione dei beni culturali.” Aedon 3: pp. 263 sgg.</bibl>
          <bibl n="199996">Cassarino, S. 1962. La destinazione dei beni degli enti pubblici. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="200016">Cassese, S. 1969. I beni pubblici. Circolazione e tutela. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="199978">Cavallaro, M. C. 2018. “I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica.” Aedon 3.</bibl>
          <bibl n="199876">Cerulli Irelli, V. 1987. “I beni pubblici.” In Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. II, 273 e sgg. Torino: UTET.</bibl>
          <bibl n="199666">Cerulli Irelli, V. 2004. “Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni.” In Titolarit&amp;#224; pubblica e regolazione dei beni. La dirigenza nel pubblico impiego. Annuario Aipda 2003, 3 e sgg. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="199830">Dugato, M. 2007. “Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio privato di pubblica utilit&amp;#224;.” Aedon 2.</bibl>
          <bibl n="199717">Dugato, M. 2008. “Il regime dei beni pubblici: dall’appartenenza al fine.” In I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, a cura di A. Police, 17 e sgg. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="199720">Fantin, A. 2024. “La circolazione dei beni culturali immobili di propriet&amp;#224; pubblica a 20 anni dall’emanazione del Codice dei beni culturali: luci ed ombre.” Aedon 1: pp. 41 sgg.</bibl>
          <bibl n="199786">Kurcani, K. 2023. “La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine.” Aedon 2: pp. 146 sgg.</bibl>
          <bibl n="199946">Piperata, G. 2018. “Cultura, sviluppo economico e … di come addomesticare gli scoiattoli.” Aedon 3.</bibl>
          <bibl n="199961">Renna, M. 2004. La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="199991">Sciullo, G. 2023. “Il d.m. 161 del 2023: un’analisi giuridica.” Aedon 2: pp. 244 sgg.</bibl>
          <bibl n="199892">Torelli, G. 2019. Contraddizioni e divergenze delle politiche legislative sui beni pubblici. Torino: Giappichelli</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>