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        <title type="main" level="a">Il ‘prezzo’ dell’immagine digitale nell’ambito dei beni culturali: a chi appartiene il bene culturale nell’era digitale?</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0009-0007-5112-589X" type="ORCID">
            <forename>Giulia</forename>
            <surname>Bazzoni</surname>
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          <resp>This is a section of <title>La tutela dei diritti nell’era della riproduzione artistica digitale</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0702-7</idno>) by </resp>
          <name>Mario Perini</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.12</idno>
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        <p>The essay explores the concept of the “price” of cultural heritage in the digital age, distinguishing between the materiality of the physical object and the immateriality of its image. It examines the tension between the right to access and the notion of ownership, with particular focus on the digital dissemination of images. The role of technologies such as artificial intelligence in the creation and circulation of images raises critical issues, exemplified by the cases of Michelangelo’s David and the Vitruvian Man. The need emerges for recognizing a subjective right to immaterial access, balancing the protection of authenticity with collective enjoyment of cultural heritage.</p>
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            <item>digital age</item>
            <item>right to immaterial access</item>
            <item>intellectual property</item>
            <item>price</item>
            <item>cultural heritage</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.12<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0702-7.12" /></p>
      <div><head>Il ‘prezzo’ dell’immagine digitale nell’ambito dei beni culturali: a chi appartiene il bene culturale nell’era digitale?</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Giulia Bazzoni</hi></p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Abstract</hi>:<hi rend="CharOverride-2"> </hi>The essay explores the concept of the “price” of cultural heritage in the digital age, distinguishing between the materiality of the physical object and the immateriality of its image. It examines the tension between the right to access and the notion of ownership, with particular focus on the digital dissemination of images. The role of technologies such as artificial intelligence in the creation and circulation of images raises critical issues, exemplified by the cases of Michelangelo’s <hi rend="italic">David</hi> and the <hi rend="italic">Vitruvian Man</hi>. The need emerges for recognizing a subjective right to immaterial access, balancing the protection of authenticity with collective enjoyment of cultural heritage.</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Keywords</hi>: digital age, right to immaterial access, intellectual property, price, cultural heritage</p><p rend="h1_indexAbstract"><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. Il<hi rend="italic"> pretium </hi>del patrimonio culturale tra materialità e immaterialità; 2. L’instabile equilibrio tra appartenenza e fruizione come diritto soggettivo; 3. I casi dell’<hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi> e del <hi rend="italic">David </hi>di Michelangelo; 4. La tutela del diritto all’immagine dei beni culturali: tra concezione proprietaria e personalistica; 5. Il <hi rend="italic">pretium</hi> dell’immagine nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa; 6. Conclusioni: verso un diritto soggettivo alla fruizione dei beni culturali?; Riferimenti bibliografici</p><div><head><hi>1. Il </hi><hi rend="italic">pretium </hi><hi>del patrimonio culturale tra materialità e immaterialità</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il titolo ‘prezzo dell’immagine’ richiama, già nella sua radice latina di </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1">, un duplice significato legato al concetto di valore: da un lato il prezzo, inteso come quantificazione economica, e dall’altro il pregio, ossia il valore intrinseco o simbolico di un bene. Questa dicotomia invita a riflettere non solo sul costo tangibile di un’immagine o rappresentazione, ma anche sul suo significato culturale, estetico o morale. Tale approccio solleva interrogativi su cosa renda un’immagine preziosa e su dove ricercare il suo valore nella società contemporanea, in cui la fruizione è sempre più universale anche grazie al perfezionamento delle tecniche di digitalizzazione e diffusione on line delle immagini dei beni culturali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-055">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se si considerano i profili storico-normativi e le origini della specifica disciplina inerente al patrimonio culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-054">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, si ricava come un bene culturale rappresenti un intreccio indissolubile tra il supporto materiale e il valore immateriale che racchiude (così Casini 2018, 1 sgg.). A questo proposito, la necessità di diffondere la conoscenza dell’opera, porta a confrontarsi con il tema della sua riproducibilità che, appunto, pare sempre più impeccabile nell’epoca dell’intelligenza artificiale (in merito, Tumicelli 2014; Serra 2010). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, tutto ciò trova un arresto nei principi e nelle regole generali che governano la disciplina del patrimonio culturale, dal momento che vi è un tendenziale predominio della dimensione fisica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-053">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In altre parole, prevale un modello materialistico che vede i beni culturali essenzialmente nella loro veste di </hi><hi rend="italic">res</hi><hi rend="CharOverride-1"> tangibile, la cui immagine è sfruttabile dal proprietario</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-052">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’approccio normativo della disciplina di tutela del patrimonio culturale privilegia la conservazione del supporto fisico, a cui è inscindibilmente legato il suo valore immateriale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-051">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In altri termini, a prescindere dall’evoluzione che il mondo dell’arte sta subendo, rimane fermo il principio di c.d. corporalità del bene culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-050">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Pertanto, secondo gli strumenti del Codice Urbani, non parrebbe tutelabile autonomamente il </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> immateriale o simbolico che la riproduzione veicola</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-049">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; al contrario, sussisterebbe un’identificazione tra il supporto fisico e il valore culturale che rappresenta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-048">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e, di conseguenza, una relazione diretta tra titolarità del bene e sfruttamento della sua immagine</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-047">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla base di questa logica, si può scorgere il timore del legislatore in merito alla moltiplicazione degli originali, in quanto capaci di intaccare l’autenticità dell’opera di sua titolarità e, conseguentemente, ridurne quel </hi><hi rend="italic">pretium </hi><hi rend="CharOverride-1">immateriale direttamente sfruttabile da quest’ultimo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-046">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In effetti, il legislatore pare cercare di applicare strumenti di controllo non solo sull’originalità e veridicità dei beni che fanno parte del patrimonio culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-045">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, quanto a protezione dello sfruttamento dell’immagine (nuovamente Casini 2018). Ad essere sotteso, dunque, è l’interesse del titolare del bene culturale (lo Stato) a controllare lo sfruttamento economico dell’immagine dei propri beni, mobili o immobili</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-044">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Muovendo da questa prospettiva, l’equilibrio tra sfera di proprietà e sfera di fruibilità pare propendere verso la prima delle due posizioni. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Invero, tale vocazione alla protezione del </hi><hi rend="italic">corpus mechanicum</hi><hi rend="CharOverride-1"> del patrimonio contrasta, in un certo senso, con l’esaltazione di quello che viene definito come il c.d. </hi><hi rend="italic">corpus mysticum</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-043">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, intrinsecamente legato all’ulteriore dovere in capo allo Stato, ai sensi dell’art. 9 Cost., di promuovere i beni culturali e quello che essi rappresentano, dal momento che ciò avviene soprattutto attraverso riproduzioni immateriali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-042">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In definitiva, appare chiaro che in questo scenario venga in parte sacrificata l’idea tale per cui il bene culturale sia prima di tutto oggetto di fruizione piuttosto che di appartenenza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-041">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Questo evidenzia una tensione tra due spinte opposte: da un lato, la volontà, accentuata dalla rivoluzione digitale, di rendere il patrimonio culturale accessibile alla collettività, dall’altra parte, una politica culturale protezionista che guarda al patrimonio culturale inteso nella sua corporalità. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tutto ciò si pone in linea con la contrapposizione sostanziale che connota le due macro-funzioni che caratterizzano la legislazione sui beni culturali: se la tutela è volta a prevenire che il bene possa degradarsi nella sua struttura, la valorizzazione punta invece a renderlo fruibile</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-040">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Queste due funzioni, sebbene in opposizione reciproca, sono orientate a preservare l’identità culturale individuale e collettiva, di cui si fa carico la Repubblica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-039">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></div><div><head><hi>2. L’instabile equilibrio tra appartenenza e fruizione come diritto soggettivo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come anticipato, focalizzarsi esclusivamente sulla dimensione materiale di tali beni può, in taluni casi, confliggere con l’esigenza di renderli fruibili al pubblico. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’accesso al patrimonio culturale, anche attraverso le immagini di quest’ultimo, aspirerebbe infatti ad essere un vero e proprio diritto dei cittadini, in quanto veicolo per la formazione e preservazione dell’identità personale e collettiva. In altre parole, l’identità si costruisce anche, e soprattutto, attraverso la possibilità di godere di quei beni che ne incarnano l’espressione, favorendo così un senso di appartenenza collettiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-038">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Proprio per il suo valore intrinseco, non sorprende che la distruzione delle espressioni culturali di un popolo sia stata storicamente utilizzata come efficace strumento per negarne l’identità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-037">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In un contesto siffatto, si potrebbe allora ipotizzare che la fruizione del bene culturale debba essere concepita come oggetto di un diritto soggettivo autonomo, distinto dalla proprietà del supporto fisico o da altri diritti reali o di godimento sul bene</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-036">20</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Del resto, già i romani intuirono che l’oggetto del diritto può essere anche un’entità non corporea, introducendo la distinzione tra </hi><hi rend="italic">res corporales</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">res incorporales</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-035">21</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Muovendo da questa prospettiva, tale diritto alla fruizione, anche attraverso l’immagine, sussisterebbe indipendentemente dal possesso materiale del bene, e a prescindere dalla titolarità di soggetti terzi sia pubblici che privati; anzi, «lo stesso assume rilievo in presenza di una proprietà aliena sul bene culturale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-034">22</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Si tratta di un diritto di libertà al bene culturale che trova già riconoscimento espresso, peraltro, in numerose Convenzioni internazionali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-033">23</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Facendo propria questa logica, il diritto all’immagine dei beni culturali ha un riflesso rispetto alla necessità di renderli fruibili, dacché consente di vedere affermato questo diritto quandanche il bene culturale non sia visibile al pubblico, superando così i limiti della presenza fisica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-032">24</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, sul piano nazionale pare invece affermarsi sempre più l’orientamento che va in senso contrario a tale visione, cioè che predilige maggiormente il piano della tutela del bene inteso nella sua corporeità, piuttosto che un’apertura verso la fruibilità, anche immateriale, dello stesso. Ciò si riscontra chiaramente nelle pronunce aventi ad oggetto la tutela dell’immagine del bene culturale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Benché l’ordinamento non preveda esplicitamente un diritto esclusivo sull’immagine dei beni culturali, si assiste a un numero crescente di pronunce giurisprudenziali che riconoscono una tutela significativa all’interesse del titolare del bene materiale nel controllare la riproduzione della sua immagine per scopi commerciali</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-031">25</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In proposito, pur constatando che queste decisioni si collocano in un contesto in cui la diffusione indiscriminata di contenuti, orientati principalmente all’intrattenimento, comporta un rischio concreto di svalutazione del valore immateriale del bene, è altrettanto vero che l’adozione di un approccio basato esclusivamente sull’idea dominicale di controllo della fruibilità dell’immagine determina numerosi ostacoli al riconoscimento di quel diritto soggettivo alla libertà del bene culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-030">26</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco che il dibattito sull’immagine dei beni culturali e sulla sua auspicata (totale o, quanto meno, allargata) liberalizzazione, si inserisce a pieno titolo in questa prospettiva</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-029">27</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Proprio la sua liberalizzazione, difatti, appare un tabù che tocca nel profondo «il modo di intendere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e investe direttamente il rapporto tra società, istituzioni di tutela e beni culturali» (Modolo 2021, 30 sgg.). </hi></p></div><div><head><hi>3. I casi dell’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano </hi><hi>e </hi><hi rend="italic">David di Michelangelo </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel quadro tratteggiato rispetto all’intricato rapporto tra </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> materiale e immateriale del bene culturale si inseriscono, da ultimo, le recenti vicende giurisprudenziali che hanno visto come protagoniste le immagini </hi><hi rend="italic">dell’Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1"> e del </hi><hi rend="italic">David </hi><hi rend="CharOverride-1">di Michelangelo adibite ad uso commerciale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-028">28</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Trattandosi di ‘personaggi noti’ l’eco mediatico sollevato dai due casi giudiziari è stato ampio ed ha destato anche l’attenzione dei giuristi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-027">29</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In breve, partendo dal caso risolto dal Tribunale di Venezia, la Ravensburger è stata convenuta in giudizio dal Ministero della Cultura (di seguito MiC) per aver impiegato l’immagine dell’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Leonardo da Vinci, simbolo delle proporzioni ideali nel corpo umano, nei propri puzzles senza la dovuta autorizzazione delle Gallerie dell’Accademia presso cui l’opera è conservata</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-026">30</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Il Ministero, in particolare, ha rivendicato le proprie ragioni visto il mancato pagamento alla suddetta Istituzione museale del canone previsto dal Codice dei beni culturali come corrispettivo della riproduzione del bene a scopo di lucro.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In sede di giudizio cautelare, il MiC ha richiesto l’inibitoria in Italia e all’estero all’uso dell’immagine dell’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano </hi><hi rend="CharOverride-1">da parte della società, il ritiro dal commercio dei puzzles e la distruzione del materiale con cui è stata riprodotta l’immagine leonardesca, oltre alla pubblicazione sulle principali testate giornalistiche del giudizio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-025">31</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">I Giudici veneziani si sono soffermati, in via preliminare, su delicate questioni di giurisdizione, competenza territoriale e applicabilità delle norme del Codice dei beni culturali a soggetti stranieri</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-024">32</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Passando alla questione cautelare, hanno invece ravvisato la presenza dei presupposti necessari per la concessione della misura inibitoria richiesta dal MiC</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-023">33</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Segnatamente, i Giudici hanno concesso il rimedio a tutela dei diritti della personalità ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 cod. civ., giustificato tanto dall’indebito uso e riproduzione dell’immagine e nome dell’opera da parte di Ravensburger, quanto dalla sussistenza di un pregiudizio irreparabile e imminente derivante da tale condotta in capo alla parte convenuta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-022">34</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ad essere protetto in questa pronuncia è dunque quel </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> immateriale dell’opera cui inerisce un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica, che tuttavia, poiché privo di autonoma soggettività, secondo l’ordinamento, deve essere tutelato dallo Stato in quanto soggetto chiamato a proteggere il supporto materiale a cui l’immagine è intrinsecamente connessa. In altri termini, lo Stato a cui è affidata la tutela dei beni culturali, ha anche il diritto di proteggerne l’immagine, facendo valere i diritti della persona e i corrispondenti rimedi civilistici contro tutti quei soggetti terzi che, per scopi commerciali, utilizzino in modo abusivo la suddetta immagine o non versino i corrispettivi previsti dal Codice dei beni culturali per il suo sfruttamento (ex artt. 107 e 108) (propone una riflessione simile Bartolini 2023, 138). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Passando alla sentenza del Tribunale di Firenze, quest’ultimo si è espresso in relazione allo sfruttamento dell’immagine del </hi><hi rend="italic">David </hi><hi rend="CharOverride-1">di Michelangelo. Il caso ha riguardato una nota società editrice, chiamata in causa dal MiC per aver pubblicato sulla copertina di una rivista, senza autorizzazione ed anzi contro le indicazioni della Galleria dell’Accademia di Firenze, l’immagine del </hi><hi rend="italic">David </hi><hi rend="CharOverride-1">di Michelangelo, accostata con la tecnica lenticolare a quella di un modello</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-021">35</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 aprile 2023, ha accolto la richiesta di azione inibitoria dell’uso dell’immagine dell’opera michelangiolesca da parte del MiC, attraverso un impianto argomentativo ancor più solido di quello veneziano. Se, difatti, il Tribunale di Venezia ha ricavato la tutela del diritto all’immagine del bene culturale direttamente dall’impianto codicistico relativo ai diritti della personalità di cui agli artt. 6,7 e 10 c.c., il Tribunale di Firenze ha riconosciuto detta tutela personalistica riconducendola direttamente all’interno della disciplina di settore, ossia sull’art. 9 della Costituzione e sulle pertinenti esposizioni del Codice dei beni culturali (artt. 107-108 d.lgs. 24/2004). Si tratta una protezione che avverrebbe, dunque, per mezzo della commistione di strumenti giuridici pubblicistici (il codice dei beni culturali) e privatistici (i diritti della personalità del Codice civile), nonché il richiamo all’art. 9 Cost</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-020">36</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In altri termini, il ragionamento dei Giudici ha sovvertito l’ordine di importanza dei riferimenti normativi, facendo leva, in particolare, sull’applicazione del disposto costituzionale e della disciplina di settore come «aggancio analogico al Codice civile» dal momento che al pari del diritto all’immagine della persona, ai sensi dell’art. 10 c.c., dovrebbe potersi configurare un diritto all’immagine anche da parte del bene culturale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-019">37</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></div><div><head><hi>4. La tutela del diritto all’immagine dei beni culturali: tra concezione proprietaria e personalistica </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Indipendentemente dal merito specifico, le due decisioni evidenziano l’importanza della questione dello statuto giuridico dell’immagine dei beni, in particolare di quelli di valore storico-culturale, intesa come bene immateriale suscettibile di sfruttamento economico e, al contempo, come elemento legato a una serie di libertà tutelate costituzionalmente</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-018">38</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. La questione centrale, sullo sfondo della quale si pone il ruolo dello Stato quale custode del patrimonio culturale, resta il tema della titolarità dell’immagine del bene artistico, specialmente nell’era della digitalizzazione. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel vuoto legislativo, le due sentenze si sono poste nel solco di quell’orientamento che ricostruisce la tutela dell’immagine dei beni culturali nell’alveo del diritto proprietario</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-017">39</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Traspare, difatti, da entrambe le sentenze, una logica dominicale che mira a preservare il legame tra il diritto all’immagine e la titolarità della </hi><hi rend="italic">res</hi><hi rend="CharOverride-1">, dacché la riproducibilità del bene rimane ancorata al supporto materiale da cui la copia è tratta</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-016">40</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In altre parole, sussisterebbe in capo allo Stato un regime di appartenenza in forma esclusiva dell’immagine del bene, ancorché quest’ultimo sia, per sua natura, di pubblico dominio</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-015">41</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sembra quasi essersi affermata in giurisprudenza l’idea di una «privativa atipica sulla riproduzione dei beni culturali», non sottoposta ai limiti temporali previsti per il diritto d’autore ma potenzialmente eterna</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-014">42</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Di conseguenza, ove un’opera non sia soggetta a diritti di proprietà intellettuale, sia perché tali diritti non sono mai sorti, sia perché sono scaduti sì che l’opera è divenuta di pubblico dominio, dovrebbe applicarsi la normativa generale in materia di proprietà</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-013">43</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questo diritto all’immagine sotto l’egida proprietaria ruoterebbe intorno ad una duplice finalità che potrebbe forse essere racchiusa proprio in quell’idea di </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> inizialmente citata. Da una parte mira a consentire alle amministrazioni, quali custodi della </hi><hi rend="italic">res</hi><hi rend="CharOverride-1">, di salvaguardare ciò che può essere definito come ‘immateriale funzionale’, ovvero la salvaguardia del decoro dell’opera d’arte come valore intrinseco, valutando la compatibilità dell’uso dell’immagine con la dignità dell’opera stessa. In altri termini, permetterebbe di escludere il diritto alla riproduzione del bene da parte di terzi, soprattutto in caso di copie ritenute idonee a svilire l’opera. Dall’altra parte, tramite questa configurazione si intende tutelare ‘l’immateriale economico’, ossia garantire al </hi><hi rend="italic">dominus</hi><hi rend="CharOverride-1"> il pagamento dei compensi e dei diritti dovuti per l’utilizzo commerciale del bene</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-012">44</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, questa costruzione in chiave dominicale di privativa dell’immateriale incontra dei limiti intrinseci rispetto alla disciplina della proprietà nel contesto privatistico. In primo luogo, questo regime si discosterebbe dal rigido principio di tipicità che contraddistingue la materia. In secondo luogo, sul piano delle tutele, al proprietario non vengono riconosciuti espressamente poteri o misure per proteggere l’immateriale, dal momento che gli strumenti previsti dall’ordinamento sono generalmente finalizzati a garantire unicamente la materialità. Sono assenti, dunque, misure inibitorie di carattere generale per la tutela dei beni immateriali, giacché, come detto, quest’ultime sono astrette ad uno rigido principio di tipicità</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-011">45</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Inoltre, queste prerogative non verrebbero esercitate da un titolare effettivo, in quanto tali beni sono iscritti al demanio dello Stato, bensì dalla pubblica amministrazione in funzione di custode, ponendosi astrattamente un tema di legittimazione soggettiva (così, Aliprandi 2017).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, diverse disposizioni di diritto comune paiono escludere che il controllo sulla riproduzione dell’immagine di un bene possa rientrare tra le prerogative del proprietario. Basti pensare, ad esempio, alle norme che limitano le facoltà di godimento e disposizione alle sole cose oggetto del diritto, senza includerne le proiezioni immateriali (cfr. art. 832 c.c.); oppure alle disposizioni sulla proprietà intellettuale, che attribuiscono l’esclusiva all’autore di un’opera dell’ingegno, ma non al proprietario del supporto materiale dell’opera stessa (si pensi, ad esempio, a un’opera architettonica)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-010">46</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ecco che per superare tale </hi><hi rend="italic">impasse</hi><hi rend="CharOverride-1">, oltre che dalla disciplina di settore, la tutela è stata ricavata ricostruendo il diritto all’immagine attraverso i diritti di personalità. La riconduzione del diritto all’immagine dei beni culturali nell’alveo dei diritti di personalità può essere letta dunque come un tentativo di dare pienezza al diritto all’immagine stesso. Ciò ha garantito, in via di azione, alle amministrazioni titolari di poter chiedere la cessazione dell’utilizzo abusivo, in linea con l’esigenza costituzionale di una protezione specifica e reale dell’immateriale funzionale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Allo Stato, in nome di tale logica ‘personalistica’ del bene, sarebbe attribuito quindi il potere di controllo esclusivo delle riproduzioni (commerciali), in qualità di custode del </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’opera d’arte che fa parte del patrimonio culturale italiano. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In forza di questa lettura personalistica, sullo sfondo del ragionamento rimane ben salda la necessità di creare una certezza giuridica riguardo alla spettanza dei diritti di sfruttamento. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Vi è dunque una prospettiva di assolutezza nel rapporto tra immagine e bene, che privilegia una relazione diretta, concreta e individuale tra la </hi><hi rend="italic">res</hi><hi rend="CharOverride-1"> e la sua rappresentazione. Ad essere sottesa, è la stretta relazione tra il concetto di proprietà e il potere sul bene che può essere esercitato dal titolare, ovvero lo Stato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-009">47</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, questa dimensione dominicale si pone in netta contrapposizione con un quadro globale che sembra sempre più orientato invece ad enfatizzare il profilo della fruizione. Invero, la rivoluzione digitale in atto spinge evidentemente verso una accessibilità universale dei contenuti. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal senso, la Corte dei conti, in un proprio parere preventivo al MiC sulla disciplina di settore, ha criticato fortemente la staticità dell’impostazione nazionale, nonché l’inadeguatezza del Codice dei beni culturali rispetto alle esigenze imposte dalla rivoluzione digitale, esortando quindi «ad abbandonare i tradizionali paradigmi proprietari, in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-008">48</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La soluzione a cui è approdata la giurisprudenza si pone quindi in chiaro contrasto con un’idea di liberalizzazione dell’immagine a cui, invece, strumenti ‘intelligenti’ come Dall-E 3, Midjourney e Stability AI sembrano essere proiettati. Quest’ultimi, difatti, parrebbero all’opposto incoraggiare un’idea di </hi><hi rend="italic">dominium</hi><hi rend="CharOverride-1"> inteso come accesso aperto e condiviso. Conseguentemente, la concezione nazionale diverge notevolmente dalle forme di godimento liberalizzato di cui questi software sono veicolo. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Discostandosi, allora, da un’ottica esclusiva del bene culturale e della sua immagine, nella ricerca di nuove prospettive, si apre il quesito di come valorizzare il duplice </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’opera nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, la quale solleva interrogativi su come bilanciare l’accessibilità e la tutela del valore culturale e artistico del bene. </hi></p></div><div><head><hi>5. Il </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi> dell’immagine nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Come anticipato, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, tra le contrapposte visioni di cui si è detto, sembra prevalere quella della libera circolazione dell’immagine. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Del resto, le prerogative dominicali sembrano inadeguate per esercitare una efficace verifica sull’uso e la generazione di immagini da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, dal momento che le tutele offerte si applicano tradizionalmente alla cattura o alla riproduzione non autorizzata di singole immagini, in violazione di un esplicito divieto del </hi><hi rend="italic">dominus </hi><hi rend="CharOverride-1">(Resta 2023, 149); al contrario, i software di intelligenza artificiale vengono addestrati tramite processi di prelievo ed elaborazione massiva di grandi archivi di immagini (non sempre coperti dal diritto d’autore), ottenuti in gran parte da internet tramite</hi><hi rend="italic"> scraping</hi><hi rend="CharOverride-1">, una pratica che implica l’estrazione sistematica di dati visivi dal web</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-007">49</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A titolo di esempio, opere iconiche come l’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Leonardo da Vinci o il </hi><hi rend="italic">David </hi><hi rend="CharOverride-1">di Michelangelo sono facilmente accessibili e scaricabili con una semplice ricerca online. Di conseguenza, la mole di dati visivi a cui i modelli di intelligenza artificiale possono attingere liberamente rende complessa la tracciabilità dell’utilizzo dell’immagine sfruttata a scopo commerciale. Ciò significa che un controllo da parte dei detentori del diritto all’immagine diviene difficile (se non impossibile) da applicarsi su larga scala. In tal senso, come evidenziato peraltro dalla Corte dei conti, la predilezione per quest’ottica dominicale ed esclusiva risulta «anacronistica e largamente superata, poiché, peraltro, palesemente antieconomica»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-006">50</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questa prospettiva, una possibile soluzione potrebbe consistere in una protezione più pervasiva delle forme di catalogazione digitale e di raccolta dei dati relativi al patrimonio culturale. Tuttavia, anche in tal caso, rimane aperta innanzitutto la questione degli strumenti più adeguati da utilizzare per tutelare il catalogo stesso: il diritto d’autore, nel caso in cui il catalogo soddisfi il requisito della creatività, o, qualora tale elemento manchi, il diritto all’immagine del bene culturale, nell’ottica secondo cui la banca dati si pone quale strumento protettivo delle singole immagini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-005">51</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, questa impostazione risulterebbe comunque disallineata rispetto al movimento internazionale che promuove, al contrario, l’accesso aperto alle banche dati relative al patrimonio culturale. Basti rammentare che, attualmente, molte delle principali istituzioni museali mondiali, come il Metropolitan Museum of Art, la Smithsonian Institution, il Rijksmuseum e il Museo Egizio di Torino, adottano politiche di </hi><hi rend="italic">Open Access</hi><hi rend="CharOverride-1"> per la propria collezione di immagini (in proposito, Caso 2023, 2285). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Passando oltre, l’utilizzo dei</hi><hi rend="italic"> tools </hi><hi rend="CharOverride-1">di intelligenza artificiale generativa solleva non solo questioni legate alla riproduzione o trasformazione diretta di immagini di beni culturali a fini commerciali, come per esempio l’utilizzo modificato del </hi><hi rend="italic">David</hi><hi rend="CharOverride-1"> su un’insegna, ma anche interrogativi ancor più insidiosi rispetto all’utilizzo indiretto di tali immagini: la digitalizzazione di tali immagini, inglobate insieme a milioni di altre nei dataset per il </hi><hi rend="italic">training</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei modelli, diventa per questi strumenti una sorta di riferimento astratto per la creazione di opere nuove. In questo caso, si pone il problema di comprendere a che titolo, e attraverso quali mezzi, il titolare dei diritti potrebbe tutelare il diritto all’immagine e su quali basi. Sebbene sia un software e non un artista a citare l’opera, vale comunque la pena notare che nella storia dell’arte esistono numerosi esempi di artisti che reinterpretano i propri predecessori, sia come omaggio sia come evoluzione nella riflessione artistica, senza ledere diritti preesistenti. Basti pensare alla famosa </hi><hi rend="italic">Gioconda con i baffi</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Marcel Duchamp.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il fatto che il contenuto generato tramite AI risponde solitamente a un input specifico dell’utente. Se così è, sorge spontaneo chiedersi chi, tra software o user, sarebbe tenuto concretamente a distinguere tra uso divulgativo e uso commerciale dell’immagine dell’opera d’arte, proteggendone il diritto all’immagine</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-004">52</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In altre parole, a chi spetterebbe la responsabilità di preservare il </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> dell’opera?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questi esempi mettono in luce un problema di fondo: l’attuale modello di regolamentazione, basato sull’esclusività proprietaria, sarà sempre più assoggettato ad un problema di effettività. Proprio per la crescente diffusione di tali pratiche, appare allora quantomeno inefficiente affidarsi a un sistema normativo privo di meccanismi efficaci di </hi><hi rend="italic">enforcement</hi><hi rend="CharOverride-1">, rischiando di lasciare il campo a violazioni difficilmente monitorabili e sanzionabili. </hi></p></div><div><head><hi>6. Conclusioni: verso un diritto soggettivo alla fruizione dei beni culturali?</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’avvento di strumenti di intelligenza artificiale generativa sta ridefinendo il panorama artistico e culturale, trasformando il modo in cui le immagini digitali vengono concepite e rese accessibili. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo scenario, le tradizionali chiavi di lettura basate su logiche proprietarie appaiono, per le ragioni di cui si è detto, ormai statiche e poco in linea con le esigenze di un contesto globalizzato e digitale. Si rende dunque necessario tentare di interpretare le questioni legate all’immagine dei beni culturali non soltanto attraverso strumenti conservativi, ma anche alla luce del criterio ermeneutico-teleologico della fruizione e della partecipazione pubblica.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il concetto di fruibilità pubblica del patrimonio culturale, se adeguatamente posto al centro delle politiche culturali, potrebbe consentire di rispondere più efficacemente alle sfide correnti, garantendo la piena attuazione dell’art. 9 della Costituzione. Questo articolo, in combinato disposto con numerose Convenzioni internazionali, impone infatti di promuovere e tutelare il patrimonio culturale come componente fondamentale dell’identità nazionale e come risorsa accessibile alla collettività. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla luce delle nuove tecnologie, diventa dunque prioritario un approccio che affianchi alla conservazione anche la concreta fruizione del patrimonio da parte dei cittadini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-003">53</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In tal senso prende forma quanto prospettato in merito alla configurabilità nell’ordinamento di un diritto soggettivo alla fruizione del bene culturale, deducibile astrattamente attraverso una lettura sistematica e complessa della Costituzione, anche proprio con riferimento alla disciplina proprietaria nella prospettiva della sua funzione sociale, di cui all’art. 42 Cost.</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-002">54</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In altri termini, il patrimonio culturale non deve essere inteso soltanto come bene da preservare in ottica esclusiva, ma come strumento per assicurare fini ulteriori, divenendo veicolo di crescita culturale e sociale per la collettività. Del resto, il monito dell’art. 42 co. 2 non può essere trascurato dall’interprete anche dinanzi a quello viene definito iconicamente «il terribile diritto» (il rimando è chiaramente a Rodotà 2013). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ad ogni modo, il processo di riconoscimento di questo ‘nuovo’ diritto, pur trovando fondamento in una lettura costituzionalmente orientata, non è privo di ostacoli, dal momento che solleva numerosi interrogativi in merito alla sua concreta azionabilità sul piano giurisdizionale (così, Munari 2023, 85 sgg., spec. 110). In concreto, difatti, appare complesso ravvisare una «legittimazione degli individui a ‘pretendere’ avanti al giudice la fruizione del bene culturale»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-001">55</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tuttavia, al di là delle lecite incertezze legate ai possibili rimedi giuridici, alla luce di quanto si è detto, risulta comunque auspicabile una rilettura della tutela dell’immagine dei beni culturali in grado di andare oltre ad una visione dominicale esclusiva, orientandosi piuttosto verso l’accessibilità. Tutto ciò anche in vista di una politica culturale orientata alla piena promozione del patrimonio culturale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non va infatti dimenticato come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui al co. 2 dell’art. 9 Cost., va intesa come funzione-mezzo teleologicamente volta al raggiungimento del fine promozionale della cultura di cui al co. 1</hi><hi rend="notes_number CharOverride-4"><hi><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-000">56</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In parallelo, anche una certa lettura del diritto di proprietà che ne enfatizza e valorizza la funzione sociale si pone in linea con questa visione. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In conclusione, risuona quantomai attuale la provocazione di Magritte secondo cui l’immagine dell’opera non sia l’opera stessa. Di conseguenza, occorre continuare a cercare strumenti giuridici idonei affinché il </hi><hi rend="italic">pretium</hi><hi rend="CharOverride-1"> del bene culturale trovi un’appropriata esaltazione non tanto in una logica di appartenenza quanto più di fruibilità, dal momento che la cultura è diritto di tutti. </hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1">. 2014. </hi><hi rend="italic">I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche</hi><hi rend="CharOverride-1">. Atti del Convegno (Assisi, 25-27 ottobre 2012). Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Aicardi, N. 2002. </hi><hi rend="italic">L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli Editore.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ainis, M., e M. 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Milano: Giuffrè Editore.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Resta, G. 2012. “Le fotografie delle Catacombe e la proprietà intellettuale”. </hi><hi rend="italic">Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica</hi><hi rend="CharOverride-1">: 841 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Resta, G. 2016. “Il regime giuridico dell’immagine dei beni.” In </hi><hi rend="italic">Il libro dell’anno del diritto 2016</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma: Treccani. &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https://www.treccani.it/enciclopedia/il-regime-giuridico-dell-immagine-dei-beni_%28Il-Libro-dell’anno-del-Diritto%29/</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2025-05-20).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Resta, G. 2010. “L’immagine dei beni in Cassazione, ovvero: l’insostenibile leggerezza della logica proprietaria.” </hi><hi rend="italic">Danno e responsabilità</hi><hi rend="CharOverride-1">: 471 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Resta, G. 2009. “Chi è proprietario delle piramidi? L’immagine dei beni tra ‘property’ e ‘commons’.” </hi><hi rend="italic">Politica del diritto</hi><hi rend="CharOverride-1">: 567 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Resta, G. 2013. “La privatizzazione del patrimonio culturale nell’era digitale.” </hi><hi rend="italic">Parolechiave</hi><hi rend="CharOverride-1">: 53 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Resta, G. 2023. “Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario.” </hi><hi rend="italic">Diritto dell’informazione e dell’informatica</hi><hi rend="CharOverride-1">: 143 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rimoli, F. 2016. “La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura.” </hi><hi rend="italic">Rivista giuridica dell’edilizia</hi><hi rend="CharOverride-1">: 505 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rodotà, S. 1994. “Lo statuto giuridico del bene culturale.” In </hi><hi rend="italic">Beni Culturali, tutela, investimenti, occupazione, Annali dell’associazione Bianchi Bandinelli</hi><hi rend="CharOverride-1">, 15 ss. Roma: Associazione Bianchi Bandinelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rodotà, S. 2013. </hi><hi rend="italic">Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni</hi><hi rend="CharOverride-1">. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rosati, E. 2022. “Uffizi Museum Sues Jean Paul Gaultier over Unauthorized Reproduction of Botticelli’s Venus on Fashion Garments.” </hi><hi rend="italic">The IP Kat</hi><hi rend="CharOverride-1">: 11 ottobre 2022. &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https://ipkitten.blogspot.com/2022/10/uffizi-museum-sues-jean-paul-gaultier.html</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt;.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rossi, F. 2023. “Una riflessione sull’impatto del d.m. 161 del 2023 sui musei italiani non statali.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1">: 241 sgg. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rotolo, F. 2023. “Riflessioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione: un’occasione persa per ridefinire gli interessi in gioco in materia di banche dati e software.” </hi><hi rend="italic">Diritto internazionale</hi><hi rend="CharOverride-1">: 283 sgg. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Salerno, G. M. 2008. “Alla ricerca dell’identità tra legge e Costituzione.” In </hi><hi rend="italic">Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo e F. Rimoli, 201 sgg. Roma: Carocci.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sbarbaro, E. 2016. “Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.” </hi><hi rend="italic">Rivista di diritto industriale</hi><hi rend="CharOverride-1">: 64 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sciullo, G. 2017. “Patrimonio e beni.” In </hi><hi rend="italic">Diritto e gestione dei beni culturali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, e G. Sciullo, 37 sgg. Bologna: Bononia University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sciullo, G. 2023. “Il d.m. del 2023: un’analisi giuridica.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1">: 244 sgg. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Scognamiglio, C. 1999. “Proprietà museale ed usi non autorizzati di terzi.” </hi><hi rend="italic">AIDA</hi><hi rend="CharOverride-1">: 74 sg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Scognamiglio, M. L. 2023. “La tutela del diritto all’immagine dei beni culturali. Il caso del David di Donatello.” </hi><hi rend="italic">Diritto dell’Informazione</hi><hi rend="CharOverride-1">: 68 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Serra, A. 2010. “Patrimonio culturale e nuove tecnologie: la fruizione virtuale.” In </hi><hi rend="italic">La globalizzazione dei beni culturali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di L. Casini, 223 sgg. Bologna: Bononia University Press.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Severini, G. 2000a. “Il restauro nel Testo unico dei beni culturali.” </hi><hi rend="italic">Urbanistica e appalti</hi><hi rend="CharOverride-1">: 827 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Severini, G. 2000b. “La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali.” In </hi><hi rend="italic">Il testo unico sui beni culturali e ambientali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di G. Caia, 1 sgg. Milano: Giuffrè Editore.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Severini, G. 2001. “Il concetto di ‘bene culturale’ nel Testo unico.” In </hi><hi rend="italic">La nuova tutela dei beni culturali e ambientali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di P. G. Ferri, e M. Pacini, 25 sgg. Lavis-Milano: Sole 24 Ore.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Severini, Giuseppe. 2014. “Immaterialità dei beni culturali?” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Spadolini, G. 1976. </hi><hi rend="italic">I beni culturali: diario, interventi, leggi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Spedicato, G. 2011. “Digitalizzazione di opere librarie e diritti esclusivi.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1">: 2 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Stabile, S. 2024. “Il caso Ravensburger e del puzzle sull’Uomo Vitruviano. Una svolta possibile?” </hi><hi rend="italic">Artribune</hi><hi rend="CharOverride-1">, 13 maggio, 2024. &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2024/05/ravensburger-caso-uomo-vitruviano-leonardo</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2025-05-20).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Stella Richter, P., ed E. Scotti. 2002. “Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione.” In </hi><hi rend="italic">Trattato di diritto amministrativo</hi><hi rend="CharOverride-1">, diretto da G. Santaniello,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">vol. XXXIII </hi><hi rend="italic">I beni e le attività culturali</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Catelani, e S. Cattaneo, 387. Padova: CEDAM.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tarasco, Adriano Luigi. 2019. </hi><hi rend="italic">Il patrimonio culturale: concetti, problemi e confini</hi><hi rend="CharOverride-1">. Napoli: Editoriale Scientifica.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Timo, M. 2023. </hi><hi rend="italic">L’intangibilità dei beni culturali</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tumicelli, A. 2014. “L’immagine del bene culturale.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 1 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Venturello, Marco. 2023. “La tutela dell’immagine dei beni culturali.” </hi><hi rend="italic">Giurisprudenza italiana</hi><hi rend="CharOverride-1">: 2415 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Vesperini, G. 2022. “Beni culturali e ‘vite maritata’.” </hi><hi rend="italic">Giornale di diritto amministrativo</hi><hi rend="CharOverride-1">: 384 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Videtta, C. 2024. “Le immagini dei beni culturali. Riflessioni a margine del dibattito.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1">: 1 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zambardino, F. 2024. “Preserving identities in the ‘Digital Realm’: safeguarding cultural heritage in the Metaverse.” </hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1">: 71 sgg. </hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-055-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sulla digitalizzazione delle opere, vedi in particolare gli scritti di Croce 2023; Castaldo M. F. 2020; Pangallozzi 2020; Serra 2010; rispetto allo specifico del metaverso vedi Zambardino 2024. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-054-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si rammenta che anche il concetto stesso di bene culturale non venga definito in modo preciso dall’ordinamento. Riprendendo quanto osservato in merito da Giannini nel 1976, i beni culturali sono «una nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conchiusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche». Cfr. Giannini 1976. Sulla nozione di bene culturale la letteratura è molto vasta, poiché la dottrina si è ampiamente dibattuta sul punto. In merito si rinvia, senza pretese di esaustività, a Cassese 1975, 1994; Spadolini 1976; Cavallo 1988; Cerulli Irelli 1988; Rodotà 1994;</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Amorosino 1995;</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Bobbio 1999; Severini 2000a, 2000b, 2001; Pitruzzella 2000; Aicardi 2002, 29 sgg.; Ainis e Fiorillo 2003; Casini 2006, 2008, 2012a, 2012b; Sciullo 2017; Bartolini 2019;</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Malo e Morandi</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">2021. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-053-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Un’interessante ricostruzione dell’evoluzione normativa in questa materia può trovarsi in Modolo 2018. In prospettiva più generale, si rinvia anche ai saggi raccolti in Morbidelli e Bartolini 2016. In merito, Palamoni 2023 ricorda come, quello della materialità è un tratto che contraddistingue i beni culturali, dal momento che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2 del Codice Urbani, essi vengono descritti come «res quae tangi possunt» che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ovvero siano testimonianze aventi valore di civiltà.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-052-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Casini 2018, 1 sgg., in cui precisa come basti «leggere le disposizioni sul divieto di trarre calchi, ancora oggi presenti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42 del 2004, con riferimento alla ‘riproduzione di beni culturali’. La disciplina del Codice è prevalentemente intrisa di materialità e incentrata sulla conservazione fisica del supporto». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-051-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In proposito, Cammelli 2017, rammenta come</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">sia «principio qualificante del nostro ordinamento, per esplicita indicazione del legislatore e per costante giurisprudenza costituzionale e amministrativa» quello della «materialità che costituisce il presupposto per cui una cosa possa essere qualificata come bene culturale, anche perché è solo grazie a tale elemento che possono essere utilizzati i principali strumenti giuridici predisposti dal legislatore per garantirne la tutela: dai limiti alla circolazione e alla modificabilità alle forme di protezione e di fruizione». Senonché, l’Autore avverte come la questione sia tutt’altro che esaurita, dal momento che «ogni bene culturale è connaturato un valore immateriale e anzi è proprio questo profilo a farne un bene di appartenenza pubblica (non nel senso di ‘proprietà’ pubblica ma in quello di appartenenza, perché cioè ‘costituisce parte’ del patrimonio culturale». Oltretutto l’immaterialità non affatto è un termine univoco, tanto che Morbidelli 2014 ne ha evidenziato numerose declinazioni rinvenibili nell’esperienza concreta e in corpi normativi. Sul tema dell’immaterialità vedi anche nello stesso numero della rivista (</hi><hi rend="italic">Aedon</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2014) che raccoglie gli Atti del Convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), Bartolini 2014; Fantini 2014; Dugato 2014; Lamberti 2014 (in margine al Convegno di Assisi sui beni culturali immateriali); Gualdani 2014. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-050-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul tema della corporalità vedi Vesperini 2022. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-049-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nuovamente Casini 2018, ove chiarisce che non siano mancate nel tempo alcuni spiragli verso la dimensione immateriale dei beni, ad esempio rispetto all’idea di tutela decoro del bene, ciononostante il fulcro rimane la materialità. Di conseguenza, questa normativa rischia di non stare a passo con i tempi, soprattutto in virtù della accelerazione tecnologica. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-048-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ne deriva che anche l’immagine del bene culturale, pur utile alla sua divulgazione, è trattata come aspetto accessorio, in quanto subordinata alla salvaguardia dell’oggetto fisico. Come oltremodo risaputo, questa identificazione è stata discussa e analizzata dalla dottrina, in primis da Massimo Severo Giannini che, già nel 1976, affermava che «il bene culturale abbia a supporto una cosa, ma non si identifichi nella cosa medesima, bensì, come bene, si aggettivi in quel valore culturale inerente alla cosa» o ancora «la cosa è da un lato elemento materiale di interessi di natura patrimoniale, ossia è cosa di un certo soggetto, che ne ha l’appartenenza […]; per un altro lato è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali: come tale è bene culturale, su cui lo Stato-Amministrazione dei beni culturali ha delle potestà, che non riguardano l’utilizzabilità patrimoniale della cosa, bensì la conservazione alla cultura e la fruibilità nell’universo culturale». In specie si rimanda a Giannini 1976, 1003 sgg.; opera che è stata riconosciuta ed ampiamente apprezzata dalla dottrina per il suo valore ricostruttivo della materia, vedi in particolare Cassese 1975, 175 sgg.; più di recente, Casini 2015. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-047-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tal senso, Resta 2016, con accenni critici al diritto all’immagine come facoltà proprietaria.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-046-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Questo richiama la necessità di tutelare la veridicità o autenticità dell’opera. Vedi Merryman 2009, 142 sgg.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-045-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tal senso, vedi la recente raccolta di contributi di Moro e Zamparo 2024.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-044-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In questo senso nuovamente Resta 2016. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-043-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Le due espressioni fanno riferimento alla tradizionale distinzione che si opera tra i beni immateriali, tra quelli che consistono in una creazione intellettuale (</hi><hi rend="italic">corpus mysticum</hi><hi rend="CharOverride-1">), e quelli che si estrinsecano in un elemento materiale (</hi><hi rend="italic">corpus mechanicum</hi><hi rend="CharOverride-1">). Il richiamo diretto va nuovamente a Giannini 1976, 1033 sgg., il quale ha individuato nell’immaterialità e nella pubblicità «i caratteri comuni ai beni culturali intesi come beni giuridici. L’immaterialità va riferita al valore culturale, ossia il valore tipico». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-042-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">È fondamentale ricordare, in proposito, come la Costituzione italiana (art. 9) affidi alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il patrimonio storico e artistico. Cfr. Castaldo C. 2022. In proposito, illustre dottrina ha osservato che la «Costituzione culturale, delineata, oltre che dall’art. 9, dagli articoli 33, 34, 117 e 118, è altresì un prisma complesso, che ben esprime la funzione sistemica della cultura, intesa nelle sue molte forme, come fattore essenziale di integrazione politica e sociale entro il paradigma della democrazia pluralista». Cfr. Rimoli 2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-041-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Così, Giannini 1976, il quale sottolinea come «unitarie sono le potestà statali di fondo nelle quali si esprime la sostanza della funzione, ossia la potestà di tutela e di valorizzazione». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-040-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si rimanda all’art. 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, vedi sul punto Pastori 2004; Della Torre 2013, 69, ove viene sottolineato che, nel corpus legislativo italiano relativo al settore culturale la parola « valorizzazione » compare per la prima volta nella legge n. 310 del 1964, istitutiva della Commissione Franceschini: Costituzione di una Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Stella Richter e Scotti 2002, 387. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-039-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sulla nozione di identità, vedi Dogliani 2001; Ferrajoli 1993; Bilancia 2008; Salerno 2008. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-038-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Individuano un legame tra diritto all’identità e tutela del patrimonio culturale nazionale:</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Alibrandi 1988; Cavallo Perin 2019. Sul tema, si richiama la recente sentenza del Ad. Plen., Cons. Stato</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="CharOverride-1">13 febbraio 2023, n. 5, in cui il Collegio ha statuito che « Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del codice n. 42 del 2004, il vincolo di destinazione d’uso del bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza». Per un commento alla sentenza, vedi Botto 2023. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-037-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ne costituisce un esempio emblematico l’incendio della biblioteca di Alessandria, in proposito, Castaldo C. 2022, 1145 sgg., in spec. nota 9. La vera sfida consiste quindi nel trovare un equilibrio tra la protezione della loro ‘materialità’ e la garanzia di un accesso ‘immateriale’ sempre più ampio e agevolato che esalti anche il valore più astratto di tali beni, scindibile dalla sua corporeità. In definitiva, è sul legame che insiste tra tutela del bene materiale e valorizzazione dell’immateriale su cui occorre porre attenzione, dal momento che il bene culturale non è esclusivamente bene materiale, ma ha una essenza immateriale propria, che dovrebbe essere giuridicamente distinta dal supporto fisico. In tal senso nuovamente le parole di Giannini 1976, 1033 sgg. secondo cui «l’essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico». Sul punto, vi è chi mette in evidenza che questa ricostruzione sia una applicazione specifica della teoria della proprietà di Salvatore Pugliatti, fondata sulla distinzione tra bene e cosa, riferendosi a Pugliatti, 1954; 1959; 1962. Così, Timo 2023, 216. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-036-backlink">20</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Propone ciò Cavallo Perin 2016, 495 sgg. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-035-backlink">21</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	Cfr. M. Are, voce </hi><hi rend="italic">Beni immateriali</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Enc. dir</hi><hi rend="CharOverride-1">., V, Milano, 1959, 244 ss. il quale richiama il passo di Gai, &gt; Gaius &lt; II, 12: «Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae quae tangi possunt, velut fundus homo vestis arum argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales sunt quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae jure consistunt, sicut hereditas usufructus obbligationes quoquo modo contracate». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-034-backlink">22</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nuovamente Cavallo Perin 2016, 495 sgg. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-033-backlink">23</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="italic">In primis</hi><hi rend="CharOverride-1">, l’enunciazione di un diritto assoluto di ciascun individuo a fruire liberamente della vita culturale della comunità è presente all’art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948, in cui viene configurato un diritto ‘attivo’ alla partecipazione alla creazione dei beni culturali e non solo a riceverne i benefici di un godimento ‘passivo’. Tale enunciato ha trovato poi specificazione nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, e soprattutto nella Convenzione quadro del Consiglio d’Europa di Faro del 27 ottobre 2005. Per una visione d’insieme vedi Ciampi 2014; mentre sulla Convenzione di Faro, Carpentieri 2017. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-032-backlink">24</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nuovamente Cavallo Perin 2016, 503, esplicita come sia ad ogni modo complesso, in termini concreti, far valere questo diritto, dal momento che nel caso di irragionevole negazione di fruire dei beni culturali di una Nazione, non pare potersi configurare un fatto illecito con conseguente risarcimento del danno.</hi><hi rend="italic"> </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-031-backlink">25</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In sintesi, il problema giuridico sotteso è costituito dal conflitto tra libertà di fruizione e la pretesa del titolare di controllare lo sfruttamento dell’immagine del bene. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce in materia, in particolare, Trib. Firenze, 26 ottobre 2017, con nota di Casaburi 2018; Franceschelli 2018; Trib. Firenze, 11 aprile 2022, Scognamiglio 2023; poi Trib. Palermo, 21 settembre 2017, n. 4901, relativa al Teatro Massimo di Palermo; in via stragiudiziale, invece, si rinvia al caso “ArmaLite”, avente ad oggetto – nuovamente – l’utilizzo indebito della riproduzione del </hi><hi rend="italic">David </hi><hi rend="CharOverride-1">di Michelangelo per pubblicizzare una marca di armi da guerra. Cfr. Comunicazione del soprintendente 2014. Ancora, Cass., 16 marzo 2012, n. 4213, con nota di Resta 2012, sul problema della pubblicazione autorizza dell’immagine delle catacombe romane. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-030-backlink">26</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">È essenziale, infatti, considerare che un eccesso di riproduzioni delle immagini del patrimonio culturale può, paradossalmente, produrre un effetto opposto a quello auspicato, mettendo a rischio quel valore identitario che si intendeva tutelare.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-029-backlink">27</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Vedi da ultimo sul tema Videtta 2024. la quale mette in luce come da tempo il Codice dei Beni culturali come anche le iniziative legislative in tema siano tacciate di essere inadeguate e in controtendenza rispetto alle sollecitazioni a livello internazionali. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-028-backlink">28</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In proposito si fa riferimento all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24 ottobre 2022 avente ad oggetto l’illecito utilizzo a fini commerciali delle riproduzioni di beni culturali – Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione di beni culturali, ai dell’art. 108, co. 6, del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Nonché della Sentenza del Tribunale di Firenze, 20 aprile 2023, n. 1207, avente ad oggetto ‘azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-027-backlink">29</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In merito, numerose pagine di quotidiano sono state dedicate alla vicenda, in particolare vedi Stabile 2024; Mantegoli 2023. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-026-backlink">30</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nel 2022, Ravensburger ha deciso di produrre e commerciare un puzzle che raffigurava l’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Leonardo da Vinci nell’ambito di una linea di prodotti denominata </hi><hi rend="italic">Art Collection</hi><hi rend="CharOverride-1"> che includeva anche altre opere di rilievo internazionale come </hi><hi rend="italic">La Gioconda</hi><hi rend="CharOverride-1">, </hi><hi rend="italic">Il Bacio </hi><hi rend="CharOverride-1">di Gustav Klimt, </hi><hi rend="italic">La Notte Stellata </hi><hi rend="CharOverride-1">di Vincent Van Gogh, </hi><hi rend="italic">La Creazione di Adamo</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Michelangelo ecc.; tuttavia, la riproduzione dell’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1"> ha portato le Gallerie dell’Accademia di Venezia, che detengono il disegno originale di Leonardo, ad agire contro Ravensburger. Secondo i ricorrenti, l’attività di impresa della società tedesca si poneva in violazione del Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, elaborato in conformità agli artt. 107-109 del Codice Urbani. Per maggiori dettagli sulla vicenda giudiziaria si rinvia a Bartolini 2023; si rimanda anche De Angelis 2023; Venturello 2023. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-025-backlink">31</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Occorre chiarire sul punto che il 17 maggio 2024 il Tribunale di Stoccarda – cui</hi><hi rend="CharOverride-1"> Ravensburger si è rivolto per difendersi a seguito dell’ordinanza avviando un’azione di accertamento negativo – ha chiarito come il Codice dei Beni Culturali e i regolamenti ministeriali italiani, che prevedono il pagamento dei diritti d’immagine sulle foto che rappresentano beni culturali di proprietà dello Stato, non hanno valore fuori dai confini nazionali. La Corte ha argomentato che, secondo il diritto tedesco, le opere nel pubblico dominio, come l’</hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1">, possono essere utilizzate liberamente senza restrizioni. La decisione del Tribunale di Stoccarda si basa sul principio di territorialità del diritto internazionale, secondo il quale le leggi di un paese non possono essere applicate oltre i suoi confini. La questione, dunque, è tutt’altro che risolta. Sul punto vedi Donvil e Dreyling 2024. Si rileva, in particolare, come nell’articolo il limite imposto dal codice dei beni culturali italiano alla riproducibilità dell’immagine per utilizzo commerciale venga percepito come «a kind of pseudo-copyright that is incompatible with the very idea of the Public Domain». Anche in dottrina italiana, tuttavia, vi è chi suggerisce che l’approdo giurisprudenziale</hi><hi rend="CharOverride-1"> pare aprire quasi «a una sorta di esercizio atipico del diritto morale d’autore per il tramite del diritto pubblico», così, Calabi 2021; vedi anche Sbarbaro 2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-024-backlink">32</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Riguardo alla giurisdizione, il Tribunale ha confermato la giurisdizione italiana facendo riferimento all’art. 7 del Reg. n. 1215/2012, che stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere citata in giudizio in un altro Stato membro, di fronte all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso. Nella fattispecie, vi era una separazione geografica tra il luogo del fatto generatore del danno (la produzione dei puzzle in Germania) e il luogo di concretizzazione del danno (il mancato pagamento dei canoni), consentendo di scegliere tra diversi fori. In merito alla competenza territoriale, il Tribunale ha dichiarato la propria competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c., poiché a Venezia si trovavano sia il bene culturale oggetto della controversia sia la sede dell’ente che lo custodiva e a cui non era stato consentito controllare l’uso dell’immagine da parte di Ravensburger. Infine, l’ordinanza ha stabilito l’efficacia della disciplina italiana (il Codice dei beni culturali) a regolare il rapporto sostanziale con il soggetto straniero convenuto. Ciò in forza dei principi del diritto internazionale privato, ben potendo il giudice italiano applicare la disciplina interna del Codice dei beni culturali quale «norma di applicazione necessaria», ai sensi dell’artt. 17 della L. 218/1995 e 16 del Reg. 2007/864/CE (Roma II) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in ragione del suo scopo e del suo oggetto: invero, il Codice italiano rappresenta un unicum a livello europeo proprio in considerazione del fatto che, con la sua adozione, il Legislatore ha inteso tutelare al meglio un interesse ritenuto essenziale per lo Stato italiano, divenendo dunque il rispetto di siffatte disposizioni codicistiche assolutamente cruciale. Ad ogni modo, anche le norme di conflitto (art. 4, par. 1 Reg. Roma II) confermano l’applicabilità della disciplina italiana, in quanto legge del luogo in cui il danno si è realizzato e, comunque, quello del luogo a cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-023-backlink">33</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In relazione al </hi><hi rend="italic">fumus boni iuris</hi><hi rend="CharOverride-1">, hanno affermato che la condotta tenuta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. «laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo svilimento dell’immagine e della denominazione del bene culturale e, in secondo luogo, dalla perdita economica patita dall’Istituto museale» poiché utilizzati senza permesso e dunque senza alcun controllo. Rispetto, invece, all’attualità del </hi><hi rend="italic">periculum </hi><hi rend="CharOverride-1">della condotta illecita, il Collegio ha ravvisato un irreparabile e imminente danno non patrimoniale «costituito dallo svilimento dell’immagine e del nome dell’opera </hi><hi rend="italic">Uomo Vitruviano</hi><hi rend="CharOverride-1">, a causa del perpetrarsi dell’utilizzo incontrollato a fini commerciali della riproduzione dell’opera da parte del gruppo Ravensburger». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-022-backlink">34</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Come propone attenta dottrina, la decisione del Tribunale di Venezia si inserisce in un orientamento oramai consolidato, che va nel senso di censurare l’utilizzo dell’immagine di un bene culturale se volto al suo sfruttamento economico-commerciale, qualora non sia stata richiesta ed ottenuta la concessione d’uso e pagato il relativo canone. In merito si rinvia a Kurcani 2023. In specie, il Tribunale di Palermo ha condannato un istituto bancario nel 2017 per aver utilizzato l’immagine del Teatro Massimo per una campagna pubblicitaria (Trib. Palermo, sez. I civile, 15 settembre 2015, n. 4901). Nel 2022, la casa di moda Jean Paul Gaultier ha utilizzato la </hi><hi rend="italic">Venere </hi><hi rend="CharOverride-1">di Botticelli per una propria linea di prodotti di abbigliamento, senza richiedere la già menzionata autorizzazione allo sfruttamento dell’immagine alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Conseguentemente, l’Istituto museale ha intimato la società francese a cessare l’utilizzo abusivo dell’immagine della Venere. In merito la diffida è rimasta senza riscontro, motivo per cui l’ufficio legale degli Uffizi ha instaurato una causa dinnanzi alla autorità giudiziaria. Vedi Giaume 2022; ancora Rosati 2022.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-021-backlink">35</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In particolare, il MiC ha convenuto la testata giornalistica, chiedendo l’inibitoria dell’uso dell’immagine non solo per quanto accaduto nel passato, ma anche per il futuro, nonché la pubblicazione della sentenza sulle principali testate giornalistiche locali e nazionali; il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine e conseguentemente dal mancato pagamento del corrispettivo previsto dalla legge; la refusione dei danni non patrimoniali. Per maggiori informazioni sulla vicenda si rinvia a Pirri Valentini 2023; in prospettiva comparata vedi Caponigiri 2023.</hi><hi rend="CharOverride-5"> </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-020-backlink">36</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In specie, i Giudici hanno chiarito che: «- al pari del diritto all’immagine della persona, positivizzato all’art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale; - tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione (C. Cost. n. 194/2013); - gli artt. 107 e 108 del C.B.C. rimettono alle amministrazioni consegnatarie il potere di legittimare, attraverso il proprio consenso, la riproduzione dei beni culturali; - nel Codice dei Beni Culturali si rinvengono espressi richiami alla terminologia propria del diritto all’immagine, quale il ‘decoro’ del bene culturale (es. artt. 45 co. 1, 49 co. 1 e 2, 52 co. 1-ter, 96, 120 co. 2, C.B.C.)». Nel proprio ragionamento, il Tribunale richiama la nota pronuncia della Corte di Cassazione che ha riconosciuto al proprietario di una famosa barca tale diritto all’immagine sul bene secondo il seguente principio: «la tutela civilistica del nome e dell’immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche». Cfr. Cass., 11 agosto 2009, n. 18218, con nota (critica) di Resta 2010, e di Pastore 2010, e di Mayr 2010.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-019-backlink">37</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si esprime in tal senso Caso 2023, richiamando i passi della sentenza in cui i Giudici chiariscono come: «al pari del diritto all’immagine della persona, positivizzato dall’art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del d.lgs. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione […]». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-018-backlink">38</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sottolinea l’importanza della questione anche Resta 2013; 2009. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-017-backlink">39</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una ricostruzione della problematica Manfredi 2019. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-016-backlink">40</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tra le facoltà del proprietario, pertanto, vi sarebbe anche il diritto all’immagine, cfr. Scognamiglio 1999, 74. In merito, l’articolo, incentrato sulla proprietà museale, chiarisce come il potere di utilizzare economicamente il bene e, dunque, la sua immagine attraverso copie inserite in cataloghi etc., dovrebbe essere considerata come una concretizzazione della generale facoltà di godimento che compete al proprietario, ai sensi dell’art. 832 c.c. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-015-backlink">41</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In questo senso, G. Morbidelli 2014, per i beni culturali di appartenenza pubblica si tratterebbe allora di una «riserva a favore degli enti pubblici proprietari dell’uso commerciale dell’immagine». Come ricorda poi Bartolini 2023, 141, la giurisprudenza tedesca ha riconosciuto una tutela reale, connessa al diritto di proprietà, del diritto all’immagine con riferimento a beni culturali di rilievo come il castello di Charlottenburg.</hi><hi rend="italic"> </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-014-backlink">42</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si rinvia a G. Resta, </hi><hi rend="italic">Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario</hi><hi rend="CharOverride-1">, in </hi><hi rend="italic">Dir. inf</hi><hi rend="CharOverride-1">., 2023, 143 ss. in particolare l’Autore si pone criticamente rispetto a tale privativa atipica ritenendo che vi siano numerosi rischi insiti nell’accordarla. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-013-backlink">43</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Nardi 2023; così anche Fusi 2006, 89 e sgg., spec. 98, secondo cui «[c]he l’esclusiva dominicale investa anche l’aspetto esteriore della </hi><hi rend="italic">res</hi><hi rend="CharOverride-1"> e che il proprietario, in funzione di essa, goda di uno </hi><hi rend="italic">jus excludendi alios</hi><hi rend="CharOverride-1"> non può quindi […] essere negato».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-012-backlink">44</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Caso 2023, 2284 sgg. che precisa come questa linea di pensiero trova riflesso in alcuni precedenti giurisprudenziali e nelle recenti politiche normative del Ministero della Cultura, in particolare le linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali di cui al decreto ministeriale dell’11 aprile 2023 n. 161. Si tratta di un decreto che ha riscosso ampio dibattito in dottrina, vedi Modolo 2023; sullo stesso numero anche gli scritti di Baia Curioni 2023;</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Brugnoli 2023; Finocchiaro 2023; Rossi 2023; Sciullo 2023; Piperata 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-011-backlink">45</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Oltretutto, «la tutela per equivalente riconosciuta al proprietario appare, se rapportata alla teoria dell’immateriale, funzionalizzata ad assicurare il rispetto dell’immateriale economico, cioè delle potenzialità economiche che possono e debbono essere valorizzate mediante lo sfruttamento del diritto all’immagine A tal fine, va, inoltre, ricordato che la valorizzazione dell’immateriale economico, e quindi anche del diritto all’immagine, è canone doveroso in quanto imposto dagli artt. 97 e 117 Cost. Non è, però, una tutela adatta a garantire l’altro aspetto dell’immateriale dei beni culturali, ovvero l’immateriale funzionale». Nuovamente, Bartolini 2023, 142. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-010-backlink">46</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tal senso Resta 2016, 1 sgg. Si potrebbe forse riflettere, sul punto, rispetto ad un’interpretazione evolutiva della disciplina secondo cui il potere accordato al proprietario di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, ai sensi dell’art. 832 c.c., possa implicare anche il potere di sfruttamento economico attraverso la riproduzione dell’immagine. Cfr. Manfredi 2019, 33. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-009-backlink">47</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Tale matrice concettuale del </hi><hi rend="italic">dominium</hi><hi rend="CharOverride-1"> si vede, d’altronde, alla base dell’idea di proprietà che emerge dall’art. 832 c.c. del nostro Codice civile in termini di potere sulla cosa, in specie come diritto di godere e disporre «in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico». Il punto di riferimento per le codificazioni europee rimane comune sempre l’art. 544 del </hi><hi rend="italic">Code Napoléon</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel quale è proclamata la pienezza e l’assolutezza individuale. Così, dalla Massara 2010; 2014. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-008-backlink">48</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. Corte dei conti, deliberazione 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G, 125 sulle Spese per l’informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano 2016-2020. In quella sede la Corte ha osservato che tale prospettiva dominicale e le forme di ritorno economico ad essa ancorate, basate sulla vendita della singola immagine, appaiano oggi come anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente antieconomiche. Peraltro, questa impostazione si pone in palese contrasto con il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, adottato nel giugno 2022 dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle misure previste dal PNRR.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-007-backlink">49</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La fase di addestramento tramite </hi><hi rend="italic">scraping</hi><hi rend="CharOverride-1"> è già stata al centro di azioni giudiziarie legate alla violazione della normativa sul diritto d’autore. Si pensi al caso americano tra Getty Images contro la piattaforma Stability AI. Cfr. Giaume 2023.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-006-backlink">50</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nuovamente, Corte dei conti, deliberazione 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G, 125. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-005-backlink">51</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In tal senso, Magnani 2020; 2016; Croce 2023; De Meo 2019; Spedicato 2011. Sempre in tema di Banche dati vedi Rotolo 2023. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-004-backlink">52</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In proposito, sempre nella citata delibera della Corte dei conti si legge che «nel complesso mondo digitale delle piattaforme social che vedono circolare migliaia di immagini di beni culturali ogni giorno e dove la condivisione è un elemento imprescindibile, è spesso difficile stabilire il discrimine tra attività lucrative e no, tra libero utilizzo per fini creativi e sfruttamento di un’immagine, tra divulgazione e manipolazione, tra un’immagine acquisita legittimamente o meno». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-003-backlink">53</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Si vedano a tal proposito le considerazioni del contributo di Cavallo Perin 2016, 508, nel quale però l’Autore ragiona rispetto al diritto della persona a godere del bene culturale quale elemento essenziale d’identità e d’appartenenza alla propria comunità nazionale: il bene culturale da questa prospettiva viene visto come «elemento essenziale d’identità e d’appartenenza dell’individuo alla sovranità nazionale».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-002-backlink">54</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il proprietario sarebbe quindi chiamato ad assicurare fini ulteriori rispetto a quelli strettamente individuali. È d’obbligo richiamare, in tal senso, Pugliatti 1964; in particolare, si rimanda al suo celebre saggio “La proprietà e le proprietà”, 145 sgg.; ancora in argomento, Natoli 1976, 202 sgg.; Ferri 2003; Macario e Miletti 2017; in particolare i contributi di Macari 2017; Miletti 2017; Patti 2017. Si veda, anche Bianca, 2017, 120, secondo l’Autore, il concetto di funzione sociale è ben più ampio di quello di interesse pubblico: quest’ultimi «sono i bisogni della collettività fatti propri dallo Stato e dagli altri enti pubblici mentre la funzione sociale va ravvisata nella utilità sociale, ossia nella conformità al bene sociale, cioè nel vantaggio che esso apporta alla comunità generale o alle comunità locali».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-001-backlink">55</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ancora, Cavallo Perin 2016, 501 sg. la cui conclusione a tal proposito risulta di certo condivisibile: «La tutela e la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione sono perciò in tutta evidenza elementi essenziali della protezione soggettiva cittadino-sovrano: perciò appare irrinunciabile una sfera soggettiva a tutela della personalità del cittadino-sovrano che, oltre al nome e alla capacità (art. 22 Cost.), sia inclusiva della sua identità culturale individuale e collettiva». </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00040_xml_2024_16_105-127.html#footnote-000-backlink">56</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In proposito, Tarasco 2019, 69, secondo cui: «l’unilaterale esaltazione del solo secondo comma dell’art. 9, non letto in combinato disposto con il primo comma dello stesso articolato, ha portato a costituire una legislazione eccessivamente sbilanciata sugli aspetti statico-conservativo delle eredità materiali, ma dimentica dell’obbligo, pure costituzionale, di promuovere nuova cultura». </hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Giulia Bazzoni, University of Verona, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">giulia.bazzoni@univr.it</ref>, <ref target="https://www.fupress.com">0009-0007-5112-589X</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://www.fupress.com">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Giulia Bazzoni, <hi rend="italic">Il ‘prezzo’ dell’immagine digitale nell’ambito dei beni culturali: a chi appartiene il bene culturale nell’era digitale?,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0702-7.12</ref>, in Mario Perini (edited by), <hi rend="CharOverride-6">La tutela dei diritti nell’era della riproduzione artistica digitale. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena il 19 aprile 2024</hi>, pp. -24, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0702-7, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0702-7</ref></p></div></div>
      
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