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        <title type="main" level="a">Educare al rispetto dei diritti umani: la bussola della ‘non discriminazione’</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-7918-3860" type="ORCID">
            <forename>Irene</forename>
            <surname>Biemmi</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
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          <persName n="2" ref="https://orcid.org/0000-0003-1849-5550" type="ORCID">
            <forename>Alessandra</forename>
            <surname>Viviani</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Le parole della discriminazione</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0715-7</idno>) by </resp>
          <name>Irene Biemmi, Alessandra Viviani</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0715-7.02</idno>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The starting point is the idea of discrimination, the common thread running through the essays collected, as the end result of interconnected processes: prejudices (emotional component), stereotypes (cognitive) and discriminatory acts (behavioral). Stereotypes and prejudices that guide perceptions and behaviors toward groups different from one's own are then examined through cognitive simplifications that are resistant to change and facilitate social exclusion. All this produces discrimination, understood as unjustified exclusion based on personal or social characteristics. The principle of non-discrimination, a cornerstone of international human rights law, protects the dignity and identity of every person, imposing on States not only negative obligations but also of prevention and repression of discrimination.</p>
      </abstract>
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            <item>Non discrimination</item>
            <item>Prejudices</item>
            <item>Human rights education</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0715-7.02<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0715-7.02" /></p>
      <div><head>Prefazione </head></div><div><head>Educare al rispetto dei diritti umani: <lb/>la bussola della ‘non discriminazione’</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Irene Biemmi, Alessandra Viviani</hi></p><div><head><hi>1. Le radici culturali della discriminazione: stereotipi e pregiudizi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_3_7-14.html#footnote-001">1</ref></hi></hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">C’è un filo rosso che lega tra loro i saggi di questo volume, la discriminazione, che può essere declinata in base all’appartenenza a determinati gruppi sociali prendendo la forma del razzismo, del sessismo, dell’omofobia, dell’abilismo (ma anche dell’antisemitismo, dell’ageismo etc.). Può essere interessante fare un passo indietro, andando a disvelare come l’atto della discriminazione sia solo la punta dell’iceberg, l’esito finale di una serie complessa di processi sottesi che hanno a che fare con altri due elementi chiave: i pregiudizi e gli stereotipi. Pregiudizi, stereotipi e discriminazioni possono infatti essere interpretati in una prospettiva psico-sociale come tre fenomeni strettamente connessi e legati da rapporti di interdipendenza. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il pregiudizio è definitivo come un atteggiamento che, come tale, si articola in tre componenti: affettiva (pregiudizio), cognitiva (stereotipo) e comportamentale (discriminazione).</hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Gli atteggiamenti sono costituiti da tre aspetti: una componente affettiva o emozionale, che rappresenta sia il tipo di emozione collegata all’atteggiamento (ad esempio, la rabbia o la gioia) sia l’estremità dell’atteggiamento (l’ansia moderata, l’ostilità incontrollata); una componente cognitiva, che comprende le credenze o i pensieri (cognizioni) che compongo l’atteggiamento; una componente comportamentale, collegata alle azioni dell’individuo. […] Il termine “pregiudizio” si riferisce alla struttura generale dell’atteggiamento e alla sua componente affettiva (Aronson, Wilson, e Akert 1999, 443).</hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A livello etimologico il pregiudizio (dal latino </hi><hi rend="italic">prae</hi><hi rend="CharOverride-1">, «prima» e </hi><hi rend="italic">iudicium</hi><hi rend="CharOverride-1">, «giudizio») può essere definito come un’opinione precostituita, anteriore alla diretta conoscenza di determinati fatti o persone, non fondata su un esame diretto e attento della realtà ma su convincimenti tradizionali o comuni. Stando a questa definizione potrebbero esistere pregiudizi sia positivi che negativi; in realtà, a livello connotativo, le persone usano questo termine unicamente per riferirsi ad atteggiamenti negativi nei confronti degli altri. Scrive Paola Villano:</hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Il pregiudizio è un fenomeno complesso da definire: a seconda del grado di specificità o di generalità che assumiamo, infatti, possiamo avere diverse sfaccettature. Da una parte si può fare riferimento al significato etimologico del termine che […] comprende un giudizio precedente all’esperienza, che possiamo applicare a fatti, eventi, relazioni interpersonali, gruppi sociali; dall’altra, a un livello più specifico, possiamo intendere il pregiudizio come una tendenza a considerare in maniera sfavorevole un determinato gruppo sociale. Ciò che accomuna questi due livelli è il fatto che il pregiudizio non è solamente una valutazione, ma orienta concretamente le azioni e i comportamenti delle persone, che possono andare dal semplice tenere a mente le informazioni negative su un determinato gruppo all’esprimere le proprie opinioni contrarie, al prendere parte ad azioni di violenza manifesta contro individui che appartengono a quel determinato gruppo (Villano 2003, 53).</hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il pregiudizio è dunque un atteggiamento tendenzialmente negativo e ostile nei confronti dei membri di un gruppo che porta a percepire, pensare e agire in maniera sfavorevole nei confronti di gruppi diversi dal proprio. Come sintetizza efficacemente Rupert Brown si ha pregiudizio quando sono presenti alcune di queste caratteristiche: «Il mantenimento di atteggiamenti sociali e credenze cognitive squalificanti, l’espressione di emozioni negative o la messa in atto di comportamenti ostili o discriminatori nei confronti dei membri di un gruppo per la loro sola appartenenza ad esso» (1997, 15).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il secondo step che può contribuire a determinare un atto concreto di discriminazione è lo stereotipo. Lo stereotipo può essere considerato come il </hi><hi rend="italic">nucleo cognitivo del pregiudizio</hi><hi rend="CharOverride-1"> ovvero un insieme di informazioni su una certa categoria di soggetti che vengono rielaborate in un’immagine coerente e tendenzialmente stabile, in grado di sostenere e riprodurre il pregiudizio nei loro confronti. Di solito si fa risalire l’introduzione di questo concetto nelle scienze sociali al lavoro del giornalista tedesco Walter Lippmann che nel volume </hi><hi rend="italic">Public Opinion </hi><hi rend="CharOverride-1">(1922) lo aveva applicato all’analisi dei processi di formazione dell’opinione pubblica. A partire dal significato etimologico di stereotipo (dal greco </hi><hi rend="italic">stereos</hi><hi rend="CharOverride-1"> «rigido», «permanente» e </hi><hi rend="italic">topos </hi><hi rend="CharOverride-1">«impronta») Lippmann traspose figurativamente il suo significato dall’ambito tipografico a quello sociale: così come lo stampo tipografico riproduce le immagini a stampa per mezzo di forme fisse, così gli stereotipi assegnano caratteristiche fisse e immutabili a persone e gruppi sociali, scarsamente suscettibili di modifica. Se il pregiudizio mette in campo la sfera emotiva, lo stereotipo si riferisce alla sfera cognitiva e consiste in un repertorio di idee, opinioni e credenze, condivise a livello collettivo, che viene assegnato ad una data categoria di persone in maniera semplificata e rigida, senza tenere conto delle differenze individuali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">È importante sottolineare che il meccanismo della stereotipizzazione, di per sé, non implica necessariamente una componente emozionale negativa, né induce obbligatoriamente a commettere abusi e soprusi intenzionali: è semplicemente un modo per semplificare il mondo che facilita la vita alle persone. Come spiega Gordon Allport nel suo libro </hi><hi rend="italic">La natura del pregiudizio </hi><hi rend="CharOverride-1">(1954) la creazione di stereotipi può esser letta in base alla «legge del minimo sforzo»: il mondo è troppo complesso e variegato perché possiamo permetterci di differenziare accuratamente gli atteggiamenti che riguardano ogni singolo aspetto della nostra vita; andiamo quindi alla ricerca di soluzioni ‘economiche’ che ci consentano di massimizzare le nostre energie cognitive al fine di sviluppare atteggiamenti meticolosi e precisi solo su certi argomenti, mentre semplifichiamo le credenze nei confronti di altri argomenti che riteniamo meno significativi. In linea con questa teoria, lo stereotipo può essere considerato un modo duttile ed economico per affrontare gli eventi complessi, nella misura in cui si basa sull’esperienza ed è accurato. Se però lo stereotipo nasconde le differenze individuali all’interno di una classe di persone, diventa uno strumento scarsamente duttile e potenzialmente dannoso e offensivo. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’aspetto più deleterio e pericoloso riguarda il fatto che gli stereotipi – e i pregiudizi – sono resistenti al cambiamento e tendono a rimanere fissi e immutabili anche in presenza di informazioni e prove contrastanti. Il semplice contatto con informazioni discordanti con le nostre credenze non è sufficiente a farcele mettere seriamente in discussione. Il motivo è semplice, ed è riconducibile – ancora una volta – alla necessità degli esseri umani di risparmiare energie cognitive: «per un processo di economia mentale, gli stereotipi hanno il vantaggio di essere psicologicamente presenti, mentre tutte le altre ipotesi o spiegazioni alternative richiedono un ulteriore lavoro cognitivo che non sempre siamo disposti a fare» (Villano 2003, 48). Nella vita quotidiana tenderemo quindi a offrire più attenzione alle informazioni coerenti con le nostre opinioni, le richiameremo più spesso alla mente e le ricorderemo meglio rispetto alle informazioni che non sono coerenti con le nostre opinioni (e che rischierebbero di smentirle). Già Allport (1954) affermava che, di fronte a un’informazione discordante, il soggetto è propenso ad operare una ‘recinzione’ in modo che il dato contrastante venga arginato considerandolo un’eccezione alla regola: in questo modo lo stereotipo ne esce intatto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’ultimo aspetto del pregiudizio (in quanto atteggiamento) riguarda la traduzione delle credenze in comportamenti. Quando credenze negative e iper-semplificate nei riguardi di persone che appartengono a un differente gruppo sociale (stereotipi) sono abbinate ad atteggiamenti emotivi negativi e sprezzanti (pregiudizi), possono generarsi vere e proprie azioni di emarginazione, discriminazione e di violenze a danno di quel determinato gruppo. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La discriminazione si verifica quando una persona viene ingiustificatamente trattata in modo diverso o esclusa da un servizio o da un’opportunità (ad es. nel mondo del lavoro, della scuola, delle prestazioni sociali o assistenziali, ecc.) sulla base di una delle seguenti condizioni: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere, e ogni altra condizione personale e sociale. Tra le forme più diffuse di discriminazione troviamo il razzismo, il sessismo, l’antisemitismo, l’omofobia e la transfobia. Le ideologie (van Dijk 2004) – sessiste, razziste, xenofobe – concorrono a diffondere nell’opinione pubblica del ‘buon senso comune’ stereotipi e pregiudizi che producono l’effetto di emarginare e discriminare il ‘diverso’ arrivando a connotare la diversità come un tratto biologico, anziché come l’effetto di processi di tipo culturale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel corso di volume andremo a scavare a fondo in questa questione smascherando i pericolosi processi di ‘naturalizzazione’ o ‘biologizzazione’ delle differenze (di sesso, di razza, di abilità) che tendono a giustificare i meccanismi di oppressione, stigmatizzazione e dominio (di un genere sull’altro, di un gruppo etnico sull’altro, del gruppo degli ‘abili’ nei confronti dei non-abili) come la naturale conseguenza di differenze innate tra gli esseri umani (Rivera 2010). L’operazione da compiere consiste invece nell’enucleare i processi culturali su cui si fondano le discriminazioni sessiste, omofobiche, razziste e abiliste per comprendere quel sistema complesso di dominio (in cui entrano in ballo dimensioni ideologiche, simboliche, sociali, politiche) che produce una gerarchia tra gruppi sociali e un’inferiorizzazione di certi gruppi rispetto ad altri.</hi></p></div><div><head><hi>2. La discriminazione come forma di violazione dei diritti umani</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_3_7-14.html#footnote-000">2</ref></hi></hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il processo di cambiamento culturale che abbiamo visto essere alla base della decostruzione di stereotipi e pregiudizi può ricevere, a nostro avviso, un’importante spinta dalla presa di consapevolezza che ogni atto discriminatorio è anche, e soprattutto, una violazione della dignità della persona e dei suoi diritti.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il principio di ‘non discriminazione’ occupa infatti una posizione centrale nel diritto internazionale dei diritti umani, fungendo sia da norma fondamentale che da obbligo trasversale che permea tutto il sistema e consente alle altre norme di dispiegare i loro effetti (Pisillo Mazzeschi 2023). Obiettivo di questo principio quadro è quello di garantire il rispetto della dignità della persona, tenuto conto di tutti gli aspetti che compongono le nostre identità, in un’ottica intersezionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’importanza di questo principio generale risulta evidente non solo nel testo della Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 1 (3), 55 e 56, ma anche nella </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1"> (UDHR), che ha riconosciuto il suo ruolo cardine nell’articolo 2, vietando le distinzioni basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale, proprietà, nascita o «altro status» (Tomuschat 2014). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Già il testo della Dichiarazione, con questa formulazione aperta, anticipa la natura dinamica della discriminazione, l’idea che si tratti di un principio generale, consentendo così ai successivi strumenti di codificazione di ampliare le categorie protette, individuando nel tempo nuovi possibili motivi di discriminazione vietati. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel diritto internazionale dei diritti umani, quindi, il principio di ‘non discriminazione’ non si limita ad un vago richiamo all’idea dell’uguaglianza di fronte alla legge o dell’uguale protezione in base alla legge, ma va più in profondità e affronta il modo in cui in concreto le persone vengono discriminate, stabilendo quali sono i motivi di discriminazione vietati. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Si tratta di una scelta che focalizza l’attenzione su quegli aspetti dell’identità personale e della dignità umana che nelle nostre società sono, appunto per ragioni culturali legate a stereotipi e pregiudizi, motivi di emarginazione, ragioni per le quali la persona è esclusa dal pieno godimento e dalla piena realizzazione dei propri diritti, e ragioni per le quali la persona vede negata la possibilità di realizzare a pieno le proprie potenzialità e la propria identità.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa impostazione, che mira ad individuare e vietare le ragioni della discriminazione, è presente nei Patti gemelli delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici (ICCPR) e sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), che hanno reso operativo questo principio attraverso gli obblighi dell’articolo 2. Ma lo stesso approccio è presente anche nei sistemi regionali di protezione dei diritti umani che hanno sviluppato quadri complementari. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ad esempio, sancisce il divieto di discriminazione, ai sensi dell’articolo 14, come complementare e imprescindibile nel godimento di tutti i diritti previsti dalla Convenzione stessa. Nelle varie disposizioni normative in cui si esprime il divieto di discriminazione, quindi, sia che esso abbia un carattere complementare al godimento di altri diritti, o che esprima un divieto ‘autonomo’, a prescindere, cioè, da altre violazioni, non vi è dubbio si tratti di un meccanismo che mira a proteggere la dignità della persona proprio in ragione della sua appartenenza ad un determinato gruppo o delle sue caratteristiche personali.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Attraverso questo meccanismo, il diritto internazionale dei diritti umani indica, dunque, un processo di analisi della realtà che ci permette di individuare, di volta in volta, quali situazioni concrete rappresentino una vera e propria discriminazione, una violazione, cioè, dei diritti della persona. Come precisato dal Commento generale n. 18 del Comitato per i diritti umani nel 1989, per stabilire se siamo di fronte ad una discriminazione vietata è, infatti, necessario verificare non solo che il trattamento sia differente tra individui in situazioni simili, ma che esso risulti avere uno scopo illegittimo, e irragionevole, e infine che esso crei uno svantaggio per la persona che lo subisce.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel sistema del diritto internazionale dei diritti umani, discriminare significa quindi privare una persona della possibilità di vedersi riconosciuti e garantiti i propri diritti e di poterne godere in condizione di parità. Significa quindi vedere messa in discussione la propria capacità di autodeterminarsi.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Gli Stati, di fronte al divieto di discriminazione incorrono dunque in una serie di obblighi di comportamento che è necessario indagare con attenzione. A tal fine dobbiamo sottolineare l’importante evoluzione che la teoria degli obblighi positivi ha prodotto in questo ambito. Se nel diritto internazionale classico ci si occupava principalmente delle azioni dello Stato (applicazione verticale) e del loro obbligo di astenersi dal compiere atti di discriminazione in base ai motivi previsti dalle varie norme pattizie in materia; in epoca più recente si è sviluppata la concezione per cui lo Stato non deve limitare ad astenersi dal compiere comportamenti vietati, ma deve piuttosto agire al fine di prevenire e reprimere le discriminazioni che provengano sia dalla sua stessa organizzazione che ad opera di privati. La prassi internazionale individua, infatti, numerosi settori in cui si richiede allo Stato di adottare misure legislative e ammnistrative proprio per incidere nella vita sociale e debellare i fenomeni discriminatori a qualsiasi livello.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non è un caso, ad esempio, che in importanti trattati internazionali sul tema, quali la Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne del 1979 o la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011 in tema di violenza di genere, si sottolineino gli obblighi degli Stati in materia di educazione e controllo dei media, poiché si richiede appunto agli Stati di intervenire in maniera attiva in quei settori nei quali si annida il rischio di mantenere quella dimensione culturale che è all’origine delle diverse forme di discriminazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Sull’importanza del divieto di discriminazione nel campo dell’educazione e degli obblighi positivi per gli Stati che da questo derivano possiamo ricordare le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia. La Corte ha, ad esempio, ritenuto che l’inserimento dei bambini con bisogni educativi speciali in classi separate possa dar luogo a discriminazione, quando tale misura incide in modo sproporzionato o addirittura esclusivo sui membri di un determinato gruppo etnico (D. H. e altri c. Repubblica Ceca [GC], 2007; Oršuš e altri c. Croazia [GC], 2010). In questi casi gli Stati devono prevedere misure di garanzie adeguate ed azioni positive specifiche a tutela del diritto all’educazione di tutte le persone.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il richiamo al tema dell’educazione ci pare particolarmente rilevante nel cotesto di questo volume, poiché anche le istituzioni pubbliche dell’educazione universitaria sono nella posizione di contribuire alla realizzazione degli obblighi positivi che lo Stato ha assunto sul piano del diritto internazionale dei diritti umani in materia di contrasto alla discriminazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il nostro volume vuole appunto da un lato indagare con rigore scientifico i processi culturali su cui si fondano le discriminazioni e l’impatto che questi processi producono nelle nostre comunità, ma dall’altro, così facendo, contribuire allo sforzo di fare educazione alla ‘non discriminazione’, adottando il c.d. </hi><hi rend="italic">human rights based approach</hi><hi rend="CharOverride-1"> ai processi di apprendimento, ed in questo modo mettendosi in un’ottica di rispetto e implementazione degli obblighi positivi legati al divieto di discriminazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Non discriminare in campo educativo significa, infatti, non solo garantire a tutte le persone pari opportunità e accesso ad un’educazione di qualità, ma anche promuovere la conoscenza dei fenomeni discriminatori e le pratiche attive per il loro contrasto.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo senso il nostro volume si inquadra nel solco indicato, tra l’altro, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la sua Risoluzione 66/137 del 19 dicembre 2011 (</hi><hi rend="italic">Declaration on Human Rights Education and Training</hi><hi rend="CharOverride-1">) sul valore e l’impegno ad un’educazione al rispetto dei diritti umani per tutte le persone. Ai sensi della Dichiarazione non solo si riconosce il diritto ad avere un’educazione ai diritti umani ed alla ‘non discriminazione’ (art. 1, 1: «</hi><hi rend="CharOverride-1">Everyone has the right to know, seek and receive information about all human rights and fundamental freedoms and should have access to human rights education and training»), ma si specifica che questo diritto deve trovare riconoscimento in qualunque contesto (art. 3, 2: «Human rights education and training concerns all parts of society, at all levels, including preschool, primary, secondary and higher education, taking into account academic freedom where applicable»), poiché esso ha come obiettivo quello di far riflettere le persone proprio su quei processi di stigmatizzazione e oppressione da cui scaturiscono tutte le forme di discriminazione (art. 2, 1: «Human rights education and training comprises all educational… activities … contributing, inter alia, to the prevention of human rights violations and abuses by providing persons with knowledge, skills and understanding and developing their attitudes and behaviours, to empower them to contribute to the building and promotion of a universal culture of human rights»).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Risulta quindi evidente che continuare a indagare e condividere la conoscenza e l’interpretazione dei vari e diversi fenomeni sulla discriminazione, dei processi culturali e sociali in cui questa si annida, si naturalizza e si riproduce, rappresenti anche e soprattutto uno strumento per definire i contenuti e dare concretezza ed efficacia agli obblighi positivi che il divieto di discriminazione impone agli Stati sul piano della tutela internazionale dei diritti umani.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In un momento come quello attuale, in cui il rispetto delle regole del diritto e dei valori di pace e democrazia è così fortemente messo in discussione, ci sembra che un richiamo a queste stesse regole ed a questi valori debba essere promosso con forza in ogni ambito sociale, ma ancora di più all’interno delle istituzioni di alta formazione e ricerca.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson, e Robin M. Akert</hi><hi rend="CharOverride-3">. 1999. </hi><hi rend="italic">Psicologia Sociale</hi><hi rend="CharOverride-1">, trad. it. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Brown, Rupert. 1997. </hi><hi rend="italic">Psicologia sociale del pregiudizio</hi><hi rend="CharOverride-1">, trad. it. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Hodgson, Douglas. 1996. “The international human right to education and education concerning human rights.” </hi><hi rend="italic">International Journal of Children’s Rights</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4, 3: 237-62.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Kalin, Walter, and Jorg Kunzli. 2019</hi><hi rend="superscript CharOverride-4">2</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">The law of international human rights protection</hi><hi rend="CharOverride-1">. 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Roma: Ediesse.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tibbitts, Felisa, and Peter G. Kirchschlaeger. 2010. “Perspectives of research on human rights education.” </hi><hi rend="italic">Journal of Human Rights Education </hi><hi rend="CharOverride-1">2, 1: 8-29.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tomuschat, Christian. 2014</hi><hi rend="superscript CharOverride-4">3</hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi><hi rend="italic">Human rights Between Idealism and Realism</hi><hi rend="CharOverride-1">. Oxford: OUP.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">van Dijk</hi><hi rend="CharOverride-3">, </hi><hi rend="CharOverride-1">Teun A., </hi><hi rend="CharOverride-3">2004. </hi><hi rend="italic">Ideologie. Discorso e costruzione sociale del pregiudizio</hi><hi rend="CharOverride-1">, trad. it. Roma</hi><hi rend="CharOverride-3">: </hi><hi rend="CharOverride-1">Carocci.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Villano, Paola. 2003. </hi><hi rend="italic">Pregiudizi e stereotipi</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma: Carocci.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00039_xml_2024_3_7-14.html#footnote-001-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Paragrafo a cura di Irene Biemmi.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-4"><ref target="W00039_xml_2024_3_7-14.html#footnote-000-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Paragrafo a cura di Alessandra Viviani.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Irene Biemmi, University of Florence, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">irene.biemmi@unifi.it</ref>, 0000-0002-7918-3860</p><p rend="editorial_metadata_author">Alessandra Viviani, University of Siena, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">alessandra.viviani@unisi.it</ref>, 0000-0003-1849-5550</p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://www.fupress.com">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Irene Biemmi, Alessandra Viviani, <hi rend="italic">Educare al rispetto dei diritti umani: la bussola della ‘non discriminazione’,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0715-7.02</ref>, in Irene Biemmi, Alessandra Viviani (edited by), <hi rend="CharOverride-5">Le parole della discriminazione. Sessismo, omofobia, razzismo, ‘childismo’, abilismo</hi>, pp. -9, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0715-7, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0715-7</ref></p></div></div>
				
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