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        <title type="main" level="a">Orientamento sessuale e diritti umani: l’evoluzione dell’universalità tra forma, sostanza e intersezione</title>
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            <forename>Daniele</forename>
            <surname>Ferrari</surname>
            <placeName type="affiliation">Università del Piemonte Orientale, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Le parole della discriminazione</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0715-7</idno>) by </resp>
          <name>Irene Biemmi, Alessandra Viviani</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0715-7.05</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The present reflection about sexual orientation in the human rights system stresses the legal process of elaboration of human rights under the specific profile of the relevance of affective and sexual relationships between individuals. In the context of international law, this article aims to deepen the institutional processes of construction, interpretation and application of human rights in a diachronic and synchronic perspective, with the specific aim to underline in what terms the universality of human rights has been evolved between 1948 and 2024 regarding affective and sexual relationships.</p>
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            <item>Sexual orientation</item>
            <item>Family</item>
            <item>Marriage</item>
            <item>LGBTQI+</item>
            <item>universality</item>
            <item>intersectionality</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0715-7.05<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0715-7.05" /></p>
      <div><head>Orientamento sessuale e diritti umani: l’evoluzione dell’universalità tra forma, sostanza e intersezione</head><p rend="h1_author ParaOverride-1" ><hi rend="CharOverride-1">Daniele Ferrari</hi></p><div><head><hi>1.  Il lessico dei diritti umani e la sessualità: una questione di metodo e di merito</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Una riflessione sull’orientamento sessuale</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-007">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> nel sistema dei diritti umani interroga il processo giuridico di costruzione dei diritti della persona sotto il profilo specifico della rilevanza delle relazioni affettive e sessuali tra individui. Nell’ambito del diritto internazionale, tale riflessione si propone di approfondire i processi istituzionali di costruzione, interpretazione e applicazione dei diritti umani in una prospettiva diacronica e sincronica, con l’obiettivo di rispondere a tre principali interrogativi: in quale misura la dimensione affettiva e sessuale emerge nella definizione del sistema dei diritti umani? Esiste un modello di orientamento sessuale eletto ad archetipo giuridico delle relazioni umane? In quali termini l’universalità dei diritti umani evolve tra il 1948 ed il 2024 con riguardo alle relazioni affettive e sessuali?</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per rispondere a questi interrogativi, appare utile illustrare alcuni elementi di metodo e di merito che saranno impiegati nella presente trattazione.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel metodo utilizzeremo un approccio giurilinguistico. La giurilinguistica trova uno dei suoi primi riferimenti nel 1981 nella letteratura giuridica in lingua francese. Gerard Cornu (1981, 77), in uno studio intitolato </hi><hi rend="italic">Les définitions dans la loi</hi><hi rend="CharOverride-1">, osservando che «l’existence de définitions légales pourrait conduire à se demander quel intérêt s’attache à ce procédé et d’où il tire sa légitimité», sottolineava la complessità dell’approccio definitorio al linguaggio giuridico. Nel 2005, questo autore, nel suo libro </hi><hi rend="italic">Linguistique juridique</hi><hi rend="CharOverride-1">, ha elaborato una definizione della metodologia in questione, secondo la quale: </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1" >La linguistique juridique examine les signes linguistiques que le droit emploie (disons pour simplifier, les mots, sous le rapport de leur sens et de leur forme) et les énoncés que le droit produit (disons par exemple les phrases et les textes, sous le rapport de leur fonction, de leur structure, de leur style, de leurs présentations, etc.)</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Cornu 2005, 13). </hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prendendo le mosse dal quadro teorico di riferimento appena illustrato, per comprendere i processi giuridici di costruzione del concetto di orientamento sessuale, ci riferiremo sia alle terminologie fissate dalle fonti internazionali riguardanti la sessualità e l’affettività sia alle evoluzioni, testuali e interpretative, di questi repertori lessicali. Il lessico giuridico dell’orientamento sessuale nell’analisi del rapporto tra testi e contesti farà emergere gli elementi costitutivi di tale concetto (eterosessualità, bisessualità, omosessualità, discriminazione, persecuzione), gli impliciti nei testi giuridici (interessi geopolitici, valori religiosi, valori universali) e i rapporti tra le diverse terminologie in una prospettiva storica e contemporanea (genesi, trasformazione, distinzione, sovrapposizione, conflitto) (Mottier 2008).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel merito, la presente riflessione avrà ad oggetto il diritto delle Nazioni Unite a partire dalla </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1"> nel 1948. In particolar modo, la codificazione dei diritti umani nel 1948 rappresenta il punto di partenza della nostra analisi, in quanto tale processo esprime una nuova costruzione giuridica dell’umanità improntata ad un canone universale. Se, come emerge dai lavori preparatori al testo della Dichiarazione, il dibattito sull’essere umano universale vide il confronto tra culture giuridiche diverse (Ferrari 2022, 155-98), sul piano sessuale e affettivo la dichiarazione del 1948 fu improntata, all’unanimità tra i rappresentanti degli Stati, ad un modello selettivo che identificò, seppure come vedremo in termini impliciti, nell’eterosessualità l’orientamento sessuale universale. A questo proposito, se come ha osservato Danièle Lochak (1999, 44), «</hi><hi rend="CharOverride-1" >parfois la règle de droit n’est universelle et égalitaire qu’en apparence: elle n’est pas ouvertement discriminatoire, et pourtant son uniformité de façade camoufle un mécanisme d’exclusion</hi><hi rend="CharOverride-1">», l’esclusione delle sessualità non etero-direzionate verrà superata solo successivamente attraverso interpretazioni giuridiche inclusive dei diritti delle persone omosessuali e bisessuali. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Le tre diverse fasi di evoluzione dei diritti umani riguardanti la sessualità e l’affettività saranno analizzate attraverso il riferimento alle categorie teoriche dell’universalità formale, dell’universalità sostanziale e dell’universalità intersezionale. In questi termini, nella presente trattazione, prima ci riferiremo al concetto di universalità formale, per descrivere l’esclusione delle persone omosessuali e bisessuali dai diritti al matrimonio e alla formazione di una famiglia, poi utilizzeremo il concetto di universalità sostanziale, in relazione all’inclusione progressiva delle persone lesbiche, gay e bisessuali nella tutela dei diritti umani e, nelle conclusioni, illustreremo il concetto di universalità intersezionale per evidenziare gli effetti dell’intreccio tra orientamento sessuale e altre qualità della persona sulla tutela dei dritti umani.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Prima di procedere con l’analisi, appare utile proporre una definizione dei tre concetti di universalità fin qui evocati. Tutti e tre i concetti muovono dall’assunto che, se l’universalità è qualificata dalle istituzioni internazionali come una condizione di eguaglianza tra gli esseri umani, tale eguaglianza ha conosciuto un processo di evoluzione da trattamento giuridico indifferenziato tra persone con orientamenti sessuali diversi, a tutela che, gradualmente, si è differenziata per rimuovere le discriminazioni di fatto esistenti tra le persone e originate dall’orientamento sessuale (Caretti 2005, 155).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’universalità formale si riferisce, in termini generali, all’eterosessualità quale criterio di costruzione dei diritti umani. In questa logica, tutti gli esseri umani sono eguali da un punto di vista sessuale e affettivo, in quanto l’eterosessualità è una caratteristica umana assunta dal diritto internazionale come comune a tutti gli individui e, quindi, universale. Sul piano sessuale e affettivo, le persone omosessuali vengono escluse dal sistema dei diritti umani, perché tutelate in modo indifferenziato rispetto alle persone eterosessuali. Tutti gli esseri umani, come si osserverà tra breve, sono qualificati come eterosessuali nella codificazione e nella tutela dei diritti al matrimonio e alla costituzione di una famiglia. In questa prima fattispecie, i diritti umano tutelano nello stesso modo (eterosessualità) situazioni diverse (omosessualità o bisessualità). L’universalità neutralizza le differenze attraverso la costruzione di un ordine simbolico improntato all’eterosessualità (Giorgi 2019, 29).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’universalità sostanziale, invece, indica il superamento del riferimento esclusivo all’eterosessualità, quale effetto della progressiva inclusione dell’orientamento sessuale tra gli specifici fattori che causano disuguaglianze </hi><hi rend="italic">de jure </hi><hi rend="CharOverride-1">o</hi><hi rend="italic"> de facto</hi><hi rend="CharOverride-1"> tra le persone e richiedono interventi specifici di garanzia tesi a realizzare un effettivo godimento dei diritti umani. In questa prospettiva, la diversità tra eterosessuali e omosessuali fonda un diritto alla diversità sessuale e affettiva. In questa seconda fattispecie, la tutela giuridica si differenzia sulla base dell’orientamento sessuale. Al di là del rischio di essenzializzazione insito nella costruzione di identità sessuali rigidamente ricondotto dal diritto al binarismo oppositivo eterosessualità-omosessualità, l’universalità sostanziale segna, comunque, il passaggio da una cultura giuridica fondata sul corpo etero sessuato, ad una cultura giuridica che si incarna in corpi diversi (Pitch 2010): da un lato abbiamo i ‘corpi eterosessuali’ e dell’altro lato ‘i corpi omosessuali’. Questi ultimi, inizialmente, vengono inclusi nel sistema dei diritti umani, in quanto discriminati dal gruppo sessuale dominante.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’universalità intersezionale, infine, descrive gli effetti prodotti sulla tutela dei diritti umani dagli intrecci tra l’orientamento sessuale e altre qualità personali. In questa terza fattispecie, la costruzione giuridica della diversità sessuale non rispecchia solo l’orientamento sessuale, ma le singole identità umane incarnate nelle intersezioni tra orientamento sessuale e altre qualità personali (religione, genere, appartenenza etnica, nazionalità).</hi></p></div><div><head><hi>2. L’universalità formale: l’eterosessualità come archetipo universale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La prima fase del processo di codificazione dei diritti umani universali si articola, com’è noto, nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in un arco temporale compreso tra il 1945, anno di istituzione dell’ONU, e il 1948, anno di approvazione della </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1">. Le Nazioni unite identificano nella tutela mondiale dei diritti umani uno degli obiettivi principali della propria missione e a tal fine elaborano una nuova cultura giuridica mondiale. In questo nuovo paradigma culturale, lo status della persona umana non si lega più al rapporto con lo Stato, la nazione o specifiche formazioni sociali, come le minoranze etniche, linguistiche o religiose, ma all’appartenenza al genere umano, quale caratteristica universale comune a tutte le persone. Ai sensi del preambolo della Dichiarazione, il valore dell’umanità universale è la dignità della persona e «i diritti, uguali ed inalienabili» che costituiscono «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Il nuovo sistema dei diritti umani identifica nell’appartenenza al genere umano una qualità universale che rende eguali tutte le persone. Se in questo contesto, «</hi><hi rend="CharOverride-1" >l’universalité véritable de la règle est la condition de l’égalité des droits</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Lochak 1999, 57), l’universalità della condizione umana, intesa come condizione di eguaglianza nella titolarità e nel godimento dei diritti universali, può essere riletta, in termini critici, come un criterio di eguaglianza formale, riferendoci alle caratteristiche personali della sessualità e dell’affettività. Più precisamente, la nozione di universalità formale permette una rilettura del testo della </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1"> utile a evidenziare le esclusioni prodotte dalla codificazione dell’affettività e della sessualità nel sistema dei diritti umani. Tale rilettura fa emergere una costruzione selettiva dell’umanità che si esprime: nelle formule linguistiche di codificazione dei diritti al matrimonio e alla famiglia, con un riferimento, ancorché implicito, all’eterosessualità; nel significato della parola «sesso», quale fattore vietato di discriminazione, che, inizialmente, non include tra i propri significati l’orientamento sessuale, ma solo la diversità biologica tra uomini e donne. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dal primo punto di osservazione (diritti al matrimonio e alla famiglia), l’eterosessualità è una qualità della persona non universale, perché non comune a tutta l’umanità, ma solo alla maggioranza di essa. In questi termini, riflettere sui diritti umani, problematizzandone l’universalità sotto il profilo affettivo e sessuale, mette in luce un costrutto selettivo composto da assi che tagliano l’umanità secondo geometrie variabili di inclusione nella maggioranza eterosessuale o di esclusione in minoranze con una sessualità diversa. In questa cultura giuridica, la condizione eterosessuale viene postulata come norma universale, anche se nella realtà essa è solo prevalente. La costruzione giuridica dell’eterosessualità, quale archetipo universale delle relazioni tra essere umani</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-006">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> (Ceccherini 2001, 39; Waaldijk 2015, 134-59), si evidenzia da una mera lettura del paragrafo 1 dell’articolo 16 della </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1">. Questa disposizione riconduce i diritti al matrimonio e alla fondazione di una famiglia al binarismo oppositivo uomo-donna. Questo il testo dell’articolo 16: </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. </hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se il testo in parola rappresentò l’esito di lavori preparatori, nei quali ebbe rilevanza il modello cattolico del sacramento del matrimonio (Ferrari 2023, 35), la costruzione eteronormativa della sessualità all’interno dei diritti umani escludeva implicitamente tutte le forme di sessualità e affettività non fondate sulla relazione tra un uomo ed una donna. In definitiva, nel 1948 i diritti umani in campo affettivo si fondavano sulla relazione eterosessuale in quanto modello universale. Tale formulazione circolerà poi nel diritto di altre organizzazioni sovranazionali. Ad esempio, nel 1950 il Consiglio d’Europa utilizzerà l’articolo 16 quale modello per la scrittura dei diritti in ambito affettivo all’interno della Convenzione europea dei diritti umani.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Dal secondo punto di osservazione, il significato della parola «sesso», contenuta nell’articolo 2 della </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1">, in quanto fattore che non può incidere sui diritti e sulle libertà spettanti a ciascun individuo, corrispondeva nel testo del 1948 alla garanzia di uguaglianza tra uomini e donne nel godimento dei diritti. Tale tutela si fondava sul rischio specifico per le donne di subire discriminazioni nell’accesso ai diritti umani. L’obiettivo dell’eguaglianza di genere, più precisamente, emergeva nello Statuto delle Nazioni Unite del 1945 e poi, tra il 1946 e il 1948, si sarebbe specificato all’interno dei lavori preparatori alla Dichiarazione, quale criterio di costruzione della semantica giuridica del vocabolo «sesso». Sia nello Statuto sia nel processo di codificazione dei diritti umani, la parola «sesso» non si riferiva, indifferentemente, a uomini e donne, ma riguardava, in particolare, le donne in relazione ad uno specifico pericolo di discriminazione. Tale circostanza trovava conferma, in senso generale, nell’impegno statutario dell’ONU di garantire l’«eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne» da cui discendeva il compito delle Nazioni Unite di promuovere «il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di […] sesso»</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-005">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> e in termini più puntuali nella decisione del Consiglio economico e sociale di istituire nel 1946 prima un’apposita Sotto-Commissione sullo status delle donne (United Nations Economic and Social Council 1988) e poi una Commissione sullo status delle donne (United Nations Economic and Social Council 1946), incaricate di elaborare raccomandazioni e rapporti per promuovere i diritti delle donne. L’esclusione implicita dell’orientamento sessuale dal significato della parola «sesso», e quindi dalla cultura giuridica universale dei diritti umani, divenne poi esplicita nelle prime applicazioni del diritto antidiscriminatorio a casi riguardanti l’omosessualità (Human Rights Committee 1982). </hi></p></div><div><head><hi>3. L’universalità sostanziale: dal sesso all’orientamento sessuale</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’universalità sostanziale descrive il processo di progressiva inclusione delle persone non eterosessuali nella tutela dei diritti umani universali in un arco tem</hi><hi rend="CharOverride-1">porale compreso tra il 1988 e il 2024. Questo processo individua nell’orientamen</hi><hi rend="CharOverride-1">to sessuale un elemento di diversità tra gli esseri umani e segna il passaggio da una universalità formale ad una universalità sostanziale. La rilevanza giuridica della diversità tra omosessuali ed eterosessuali viene ricondotta, in particolare, all’orientamento sessuale, quale specifico fattore che è causa di discriminazioni per le persone omosessuali e richiede specifici interventi di garanzia tesi a realizzare un effettivo godimento dei diritti umani.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Analizzeremo questo processo con una metodologia giurilinguistica attraverso le formule linguistiche che scandiscono tale evoluzione. In particolare, le formule linguistiche prese in considerazione saranno: minoranze sessuali; orientamento sessuale; i diversi acronimi analitici le cui prime tre lettere fanno riferimento alle donne lesbiche, agli uomini gay e alle persone bisessuali (LGB).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’espressione «minoranze sessuali» venne coniata nel 1983 dal Consiglio economico e sociale (United Nations Economic and Social Council 1983, par. 8) delle Nazioni unite. Il Consiglio, più precisamente, pur non esplicitando il significato della nuova formula linguistica, chiedeva al «Centre for Human Rights to prepare, in liaison with the United Nations agencies and organs concerned and with the competent non-governmental organizations», uno studio sulle problematiche giuridiche e sociali riguardanti le minoranze sessuali. La redazione dello studio venne affidata al giurista e politico francese Jean Fernand-Laurent. Nello studio, intitolato </hi><hi rend="italic">Study on the legal and Social Problems of Sexual Minorities</hi><hi rend="CharOverride-1"> (Fernand-Laurent 1988), l’autore prima definiva il concetto di minoranza sessuale, poi rispondeva all’interrogativo se tali minoranze potessero essere ritenute, in termini opposti, vittime di discriminazioni oppure destinatarie di trattamenti ragionevolmente differenziati a livello nazionale.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto alla definizione di minoranza sessuale, Laurent chiariva che nella prospettiva del suo rapporto le minoranze sessuali definivano: </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Groups of persons who are, implicitly or explicitly, protesting against the established order, who refuse to play the role assigned to them as men or women and who, when possible, set up groups to demand the satisfaction of their particular needs and to help one another. This definition covers male and female homosexuals (lesbians), who set themselves apart by having a relationship with a partner of the same sex. It also includes transsexuals, who refuse the legal sex assigned to them. They will henceforth be included in the notion of sexual minorities (Fernand-Laurent 1988, 3, par. 12). </hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">La definizione richiamata induce una osservazione sul legame di appartenenza alla minoranza sessuale. A parere del diplomatico francese, infatti, il legame ad una minoranza sessuale è integrato dalla contestazione o di un ordine stabilito, come nel caso delle persone transessuali che rifiutano il sesso biologico attribuito alla nascita, o di ruoli sociali assegnati a uomini e donne ed è questa l’esperienza delle persone omosessuali che, a seconda dei casi, rifiutano il ruolo di moglie, marito, madre o padre. In questi termini, per l’esperto delle Nazioni Unite, coloro che assumevano, in modo esplicito o implicito, tali posizioni erano le persone omosessuali, uomini e donne, e le persone transessuali. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quanto alla possibilità o meno di includere le persone appartenenti a minoranze sessuali nella garanzia dei diritti umani, perché vittime di specifiche discriminazioni, l’esperto si interrogava se «the Universal Declaration is compatible with legislation, regulations and practices relating to sexual minorities» (Fernand-Laurent 1988, 6, par. 19). Nel rispondere a tale interrogativo, il giurista, pur riconoscendo l’esistenza di discriminazioni fondate sull’omosessualità e la possibilità di qualificare tali discriminazioni come violazioni della </hi><hi rend="italic">Dichiarazione </hi><hi rend="italic">universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1"> e di altre fonti internazionali, </hi><hi rend="CharOverride-1">peraltro non identificate in modo puntuale nello studio, concludeva sull’opportunità che riforme giuridiche in questa materia non avvenissero nell’ambito del diritto internazionale, ma all’interno del «cultural and political context of each State» (Fernand-Laurent 1988, par. 106, 31; cfr. Ferrari 2023, 60). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Venendo alla formula linguistica «orientamento sessuale», il suo utilizzo nel sistema dei diritti umani si iscrive nella giurisprudenza del comitato dei diritti umani. Più precisamente, l’istituzione ONU, a partire dal 1996, ha incluso l’orientamento sessuale tra i fattori protetti dal diritto antidiscriminatorio. Il principio di tale evoluzione è la comunicazione </hi><hi rend="italic">Toonen c. Australia </hi><hi rend="CharOverride-1">(Human Rights Committee 1994). In questa decisione, la violazione dei diritti delle persone omosessuali è stata intesa per la prima volta come violazione del divieto di discriminazione sulla base del sesso. Il fondamento di tale protezione nell’ambito del Patto internazionale sui diritti civili e politici si può ricondurre: all’articolo 2, paragrafo 1, che obbliga gli Stati a garantire i diritti civili e politici senza distinzioni fondate sul sesso; all’articolo 26 che tutela l’eguaglianza di tutti gli individui davanti alla legge senza alcuna discriminazione in ragione del sesso</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-004">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. A partire dal 1996, quindi, l’orientamento sessuale entra a far parte del sistema dei diritti umani, quale fattore vietato di discriminazione implicito nella parola «sesso». Nel diverso contesto della protezione internazionale, inoltre, l’orientamento sessuale è stato ritenuto dall’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite una possibile causa di fondato timore di persecuzione, in quanto criterio, ai sensi della definizione di rifugiato enunciata nella Convenzione di Ginevra del 1951, di appartenenza ad un particolare gruppo sociale (Cfr. UNHCR 2012).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A partire dal 1996, la costruzione giuridica dell’orientamento sessuale nel diritto internazionale è avvenuta, in misura prevalente, nel contesto del principio di ‘non discriminazione’. In effetti, le istituzioni internazionali ed europee, come già era avvenuto per l’uso del termine «sesso» nel 1948, hanno voluto tutelare, attraverso il principio di ‘non discriminazione’ sulla base dell’orientamento sessuale, la particolare vulnerabilità che le persone omosessuali e bisessuali manifestano nel godimento dei diritti umani. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il legame tra omosessualità e discriminazione, inoltre, è emerso nella nozione giuridica di orientamento sessuale all’interno di numerosi atti istituzionali e quale oggetto del mandato affidato all’esperto indipendente in materia di orientamento sessuale e identità di genere. Questa figura è stata istituita dalle Nazioni Unite a partire dal 2016</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-003">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> per rispondere all’esigenza di contrastare le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. L’orientamento sessuale rappresenta, infatti, una espressione del valore della dignità umana ed è questo valore, proclamato nel 1948 all’inizio del preambolo della </hi><hi rend="italic">Dichiarazione universale dei diritti umani</hi><hi rend="CharOverride-1">, a legittimare l’intervento delle Nazioni Unite a garanzia dei diritti umani, in funzione dei nuovi fattori dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Come ha sottolinea l’Esperto indipendente, Victor Madrigal Borloz, più precisamente: </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">The Universal Declaration of Human Rights states that all human beings are born free and equal in dignity and rights, without distinction of any kind. Yet in all regions of the world, there are acts of violence and discrimination committed against individuals because of their sexual orientation or gender identity (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 2023). </hi></quote><quote rend="quotations_quotation_b3" ><hi rend="CharOverride-1">Infine, riferendoci agli inizialismi, le istituzioni internazionali a partire dagli anni duemila hanno impiegato acronimi analitici riguardanti il genere e l’orientamento sessuale. In questi termini, la definizione giuridica generale di orientamento sessuale e identità di genere si è arricchita di nuove formule linguistiche che hanno nominato umanità diverse. È in questo contesto che le Nazioni Unite</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-002">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> hanno utilizzato in misura crescente gli acronimi LGBT (lesbica, gay, bisessuale, transessuale), LGBTI (lesbica, gay, bisessuale, transessuale, intersessuale) e in tempi più recenti il nuovo inizialismo LGBTQI (lesbica, gay, bisessuale, transessuale, queer, intersessuale). Questi acronimi, rispetto ad una universalità originaria dei diritti ispirata ad una indifferenza sessuale e ad una differenza di genere limitata al binomio oppositivo uomo-donna, hanno scandito una decostruzione e ricostruzione dell’umanità sempre più ispirata ad un canone di super-diversità sessuale e di genere. A questo proposito, l’espressione «LGBTI», già emersa nell’istituzione di un gruppo informale di Stati all’interno dell’ONU</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-001">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, nel 2011 è stata impiegata dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (High Commissioner for Human Rights 2011, 4). L’acronimo è stato definito dall’esperto nei termini seguenti: </hi></quote><quote rend="quotations_quotation_b3" ><hi rend="CharOverride-1">The terms lesbian, gay and bisexual and transgender are used throughout the report, but often abbreviated to LGBT. These terms are used to refer to same-sex behaviour, identities or relationships and non-binary gender identities (High Commissioner for Human Rights 2011, 4). </hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla luce di questa definizione, l’orientamento sessuale si articola nelle prime tre lettere dell’acronimo e riguarda le persone lesbiche, gay e bisessuali prese in considerazione dal diritto internazionale sulla base dei loro comportamenti, delle loro identità o relazioni.</hi></p></div><div><head><hi>4. Osservazioni conclusive: dall’universalità sostanziale all’universalità intersezionale? </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il passaggio dall’universalità formale all’universalità sostanziale determina la transizione da un diritto all’indifferenza sessuale ad un diritto alla diversità sessuale. L’archetipo dell’eterosessualità universale inizia a trasformarsi in ragione della necessità di superare un’universalità formale che neutralizza le specifiche discriminazioni originate da orientamenti sessuali non eterodirezionati. Perseguire la tutela dei diritti umani, nei limiti di un’universalità sessuale che identifica nell’eterosessualità un tratto comune a tutta l’umanità, ha l’effetto di non contrastare le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali e bisessuali. In questo senso, nel diritto delle Nazioni Unite, la costruzione progressiva di un diritto alla diversità sessuale non si realizza con la riscrittura dei diritti al matrimonio e alla costituzione di una famiglia, bensì con interpretazioni evolutive della parola «sesso» quale fattore vietato di discriminazione. Se il riferimento all’uomo e alla donna, in quanto destinatari del diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, resta invariato nei testi giuridici internazionali, la cultura dei diritti umani evolve attraverso interpretazioni che integrano l’orientamento sessuale nelle politiche del diritto dell’ONU. L’universalità della garanzia non si identifica più nella protezione selettiva di caratteristiche sessuali e affettive prevalenti, ma nella capacità del sistema dei diritti umani di evolvere, divenendo poroso alla diversità sessuale. In questi termini, se nel 1948 «</hi><hi rend="CharOverride-1" >la reconnaissance des droits de l’homme sur une base universelle a représenté un progrès indéniable</hi><hi rend="CharOverride-1">», a partire dalla fine degli anni Ottanta del Novecento si afferma una nuova concezione dell’universalità sessuale fondata sulla «</hi><hi rend="CharOverride-1" >prise en compte des appartenances</hi><hi rend="CharOverride-1">» (Lochak 2011, 11). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il passaggio da un’umanità astratta e idealizzata ad un’umanità concreta e reale rende sempre più visibile la diversità umana, prima nelle forme di una universalità sostanziale che rimuove gli ostacoli al godimento dei diritti prodotti dalle discriminazioni contro le identità sessuali e affettive non eterosessuali, poi in tempi più recenti nella forma delle intersezioni che l’orientamento sessuale manifesta con altre qualità della persona rilevanti per la garanzia dei diritti umani. La transizione dalla diversità sessuale alla super-diversità sessuale si esprime in un innovativo approccio intersezionale alla tutela dei diritti umani. Tale approccio coglie la dimensione pluridimensionale della discriminazione, vale a dire i modi in cui l’orientamento sessuale e il genere si intersecano con altre caratteristiche personali nell’ambito di specifiche esperienze di discriminazione (Crenshaw 1989; Bello 2020). In questa prospettiva, l’oppressione di una persona LGB non in tutti i casi si realizza sulla base del solo fattore dell’orientamento sessuale. Esistono dinamiche nelle quali gli intrecci tra le diverse caratteristiche personali producono intersezioni tra diversi assi di privilegio ed oppressione. È dall’intersezione tra questi assi (ad esempio la religione, l’etnia e il genere) che si originano le discriminazioni intersezionali, quindi specifiche violazioni dei diritti umani, che non si sarebbero prodotte se la persona avesse incarnato una sola caratteristica (ad esempio la religione) o caratteristiche multiple ma distinte (ad esempio la lingua e l’orientamento sessuale). L’universalità intersezionale, quindi, non coglie solo la diversità sessuale tra le persone, ma anche la superdiversità tra i soggetti, in funzione delle diverse intersezioni che si attivano tra qualità umane appartenenti alla stessa persona all’interno di una data realtà. In questa prospettiva di tutela, ad esempio, le Nazioni unite hanno interpretato la garanzia giuridica dell’orientamento sessuale non solo in una direzione monoassiale, ma anche all’intersezione con l’affiliazione ad una minoranza nazionale, religiosa, etnica o linguistica oppure quale diritto per le persone LGB di non essere discriminate sulla base del genere nell’esercizio della libertà di religione o di convinzione (Ferrari 2019; 2023). Se è in questo nuovo orizzonte che la sfida dell’eguaglianza universale sembra collocarsi oggi, questa sfida per le persone LGB sembra ancora lontana dall’essere vinta. Nel mondo, infatti, le parole del diritto restano persecutorie e discriminatorie nei confronti delle persone LGB, ad esempio, in quei paesi, come lo Yemen, l’Iran, l’Afghanistan, la Mauritania, la Somalia e il Qatar che, pur avendo ratificato il Patto sui diritti civili e politici del 1966, puniscono gli atti omosessuali con la pena di morte o, in termini diversi, più di recente, in quei paesi che hanno introdotto atti normativi destinati a combattere una presunta ‘ideologia gender’ (United States, Donald J. Trump 2025), difendere il binarismo ‘biologico’ uomo-donna o vietare le manifestazioni dell’orgoglio LGBT per tutelare i diritti dell’infanzia</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-000">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bello, Barbara Giovanna</hi><hi rend="CharOverride-3">. 2020. </hi><hi rend="italic">Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società</hi><hi rend="CharOverride-1">. Milano: FrancoAngeli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Caretti, Paolo. 2005.</hi><hi rend="italic"> I diritti fondamentali. Libertà e diritti fondamentali</hi><hi rend="CharOverride-1">. Torino: Giappichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Ceccherini, Eleonora. 2001. “Il principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale. 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					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-007-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">La definizione di orientamento sessuale utilizzata nel presente contributo si riferisce all’omosessualità, maschile e femminile, e alla bisessualità, come caratteristiche dell’identità umana, ma non prende in considerazione l’eterosessualità. Il ricorso ad una definizione restrittiva di orientamento sessuale è giustificato dall’uso giuridico di questa formula linguistica nel diritto internazionale ed europeo. Più precisamente, il significato giuridico prevalente della formula linguistica “orientamento sessuale” si riferisce ad un rischio specifico di subire discriminazioni da parte delle persone gay, lesbiche e bisessuali.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-006-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul punto, la dottrina ha evidenziato che «quando si parla di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, ci si riferisce al fenomeno delle relazioni omosessuali, in quanto le relazioni eterosessuali rappresentano l’archetipo classico dei rapporti affettivi fra due individui».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-005-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Statuto delle Nazioni Unite, 26 giugno 1945, in particolare per quanto riguarda l’uso della parola «sesso», cfr. art. 1, para 3; art. 13, para 1, l. b); art. 55, l. c); art. 76 l. c); con riguardo al riferimento alle ‘donne’ vedi, invece, Preambolo e art. 8.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-004-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una analisi generale sul principio di ‘non discriminazione’ e sui corrispondenti contenuti di garanzia alla luce degli obblighi derivanti dal Patto sui diritti civili e politici, cfr. United Nations Human Rights Committee 1989.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-003-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Questa nuova procedura speciale è stata istituita dal Consiglio dei diritti umani con risoluzione. Vedi Human Rights Committee 2016. Il primo esperto indipendente per la tutela contro violenze e discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere è stato il tailandese Vitit Muntarbhorn, al quale è succeduto l’avvocato del Costa Rica, Victor Madrigal-Borloz.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-002-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per una mappatura dell’uso degli acronimi, si rinvia alla pagina delle Nazioni Unite dedicata alle persone LGBT e ai diritti umani: </hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/about-lgbti-people-and-human-rights</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-001-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In particolare, si trattava del United Nations LGBTI Core Group.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00039_xml_2024_7_31-42.html#footnote-000-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">In particolare, il Parlamento ungherese ha approvato degli emendamenti alla Costituzione che sanciscono l’esistenza solo del genere maschile e femminile e il primato dei diritti dei bambini su tutti gli altri diritti. Vedi Magyar Közlöny n.d. La necessaria prevalenza dei diritti dei minori, peraltro, era già emersa nel marzo del 2025, quando la maggioranza governativa aveva modificato la legge sulle manifestazioni pubbliche, permettendo alle autorità di classificare i raduni pro-LGBTIQ+ come violazioni della legge sulla protezione dell’infanzia e, di conseguenza, vietare il Budapest Pride.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Daniele Ferrari, Università del Piemonte Orientale, Italy, <ref target="https://www.fupress.com">daniele.ferrari@uniupo.it</ref>, 0000-0003-0027-5816</p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://www.fupress.com">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Daniele Ferrari, <hi rend="italic">Orientamento sessuale e diritti umani: l’evoluzione dell’universalità tra forma, sostanza e intersezione,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0715-7.05</ref>, in Irene Biemmi, Alessandra Viviani (edited by), <hi rend="CharOverride-4">Le parole della discriminazione. Sessismo, omofobia, razzismo, ‘childismo’, abilismo</hi>, pp. -13, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0715-7, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0715-7</ref></p></div></div>
      
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