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        <title type="main" level="a">Gli studi giuridici</title>
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          <resp>This is a section of <title>La Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” (1875-2025) </title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0708-9</idno>) by </resp>
          <name>Fulvio Conti, Carlo Sorrentino</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0708-9.10</idno>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The history of the political science faculty ‘Cesare Alfieri’ shows a limitation of the importance of the law subjects in favour of subjects like history, political science and sociology. In any case, even in the last decades the Faculty maintains a clear law footprint. And this also because of the value of some prominent professors.</p>
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            <item>Law</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0708-9.10<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0708-9.10" /></p>
      <div><head>Gli studi giuridici</head><p rend="h1_author" ><hi rend="CharOverride-1">Gian Franco Cartei, Luca Mannori</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Il primo dato che salta agli occhi di chi si affacci sul panorama degli insegnamenti giuridici impartiti alla Cesare Alfieri durante i centocinquant’anni della sua storia, è il forte divario tra l’incidenza che queste discipline hanno oggi rispetto all’offerta complessiva della Scuola e il ruolo che in essa hanno rivestito per lunghi tratti del passato. I tanti cambiamenti subiti nell’arco di un secolo e mezzo dai piani didattici rendono priva di senso una definizione precisa di questo scarto. Resta il fatto però che se a uno studente alfierino dei nostri giorni è richiesto di superare non molto più che un esame di diritto per anno sui 36 previsti dal suo percorso quinquennale, in ben altra condizione si trovavano molti dei suoi predecessori</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-020">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel 1875, in particolare, all’atto della fondazione della Scuola, sulle dieci materie che allora integravano l’offerta complessiva dell’Alfieri, ben otto (Diritto naturale, Diritto civile comparato, Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto internazionale, Diritto commerciale, Diritto penale, Storia del diritto) avevano natura giuridica, di contro alle solo due (Letteratura politica ed Economia sociale) dalla diversa identità culturale. L’evoluzione dei decenni successivi avrebbe visto progressivamente arricchirsi il carnet degli insegnamenti extragiuridici, ma senza che a lungo ciò mettesse in questione la prevalenza assoluta di quelli legali. Nel 1888, l’anno della conversione della Scuola in Istituto, questi ultimi erano divenuti 11 su 17 (l’ingresso nel piano formativo di alcune discipline come Statistica, Scienza delle finanze o Storia medievale e moderna, risultava compensata dallo sdoppiamento di Diritto internazionale in Pubblico e Privato e dalla parallela aggiunta di Istituzioni di diritto romano e di Procedura civile). Nel 1904 la proporzione era adesso di 13 su 20; e tale sarebbe rimasta pressappoco per tutta l’età giolittiana, per sbilanciarsi ancor più nettamente a favore della componente giuridica nel corso della guerra (16 discipline su 20 al 1917). Per tutto il corso degli anni Venti, poi, il rapporto si sarebbe assestato all’ingrosso su una quindicina di insegnamenti giuridici a fronte dei 23/25 complessivamente presenti nel piano degli studi. Solo nella prima metà degli anni Trenta, in parallelo al progredire della fascistizzazione dell’Istituto, si cominciò a registrare una inversione di rotta, che portò le materie giuridiche a scendere al di sotto della metà dell’offerta (12 insegnamenti su un totale di 30/32); mentre la svolta decisiva si sarebbe compiuta a partire dal 1936, con l’avvio del processo che nel 1938 avrebbe portato a trasformare l’Alfieri in una Facoltà di Scienze politiche simile a quelle già sorte tra anni Venti e Trenta a Roma, Perugia, Milano e Padova. La necessità di differenziare queste facoltà di nuovo profilo da quelle di giurisprudenza impose a quest’altezza anche per la nostra una revisione radicale dei percorsi didattici, che ridusse le discipline giuridiche a non più di sei o sette su un’offerta globale anch’essa drasticamente compressa a non più di venti-ventuno materie: tutto ciò, entro la cornice di un progetto che puntava a trasformare il vecchio Alfieri in una sorta di vivaio per il personale politico del regime. Questo pesante abbattimento della componente giuridica, d’altra parte, venne progressivamente corretto già nei primi anni postbellici, che riportarono il numero delle discipline legali a una dozzina su un totale di circa trenta insegnamenti impartiti; e questa proporzione venne grosso modo mantenuta nel corso del ventennio ‘maraniniano’ 1949-1968, per iniziare a mutare in modo veramente percettibile solo in seguito – e ciò non tanto a causa di una contrazione delle discipline giuridiche, quanto come conseguenza del processo espansivo a cui stavano andando incontro le altre scienze sociali, alcune delle quali non erano esistite neppure, sul piano accademico, nel corso della prima metà del secolo. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Volgendoci indietro, dunque, l’area dei saperi legali cresciuti all’ombra della nostra istituzione si presenta, nel suo lungo percorso, come una vasta galassia di discipline, quasi tanto eterogenea e cangiante quanto quella di qualsiasi facoltà di giurisprudenza (dalle aule di via Laura sono passati non solo costituzionalisti e amministrativisti, ma processualisti e giuslavoristi, romanisti, storici e filosofi del diritto, studiosi di diritto corporativo, coloniale e parlamentare, ecclesiasticisti, cultori di diritto pubblico dell’economia e via enumerando). Di questa multiforme esperienza non è perciò neppure pensabile offrire in poche pagine un quadro di dettaglio. Limitandoci ad una sua immagine complessiva, qui proveremo semplicemente a chiederci se e in che misura sia esistita, nelle varie fasi dello sviluppo storico dell’Alfieri, qualcosa di simile ad una ‘scuola’ di studi giuridici portatrice di caratteri propri – cioè capace di approcciare il diritto non in rapporto alla sua applicazione giustiziale o tecnico-pratica, ma in quanto momento di coagulo di ordinamenti politici e di interessi organizzati di varia natura, la cui conoscenza rilevi anzitutto sul piano dell’analisi della vita collettiva. In termini ancor più diretti: si può dire che il progetto alfierino abbia puntato (e eventualmente sia riuscito) a creare il profilo di un giurista differente, sul piano culturale, dal docente tipico delle facoltà giuridiche oppure si sia limitato semplicemente a coinvolgere i cultori tradizionali del sapere giuridico nella formazione di un ceto di operatori non destinato alle professioni legali? </hi></p><div><head><hi>1. La componente giuridica secondo il progetto fondativo</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se ci riportiamo alla fase genetica della Scuola, sembra che il posto d’onore pur riservato dai suoi fondatori alle materie giuridiche nel loro originario programma formativo non si accompagnasse ancora all’esigenza di vederle presentate secondo criteri e metodi nettamente differenti da quelli propri dei comuni insegnamenti legali di allora. Come ha rilevato a suo tempo Paolo Grossi (1986, 67-74), il rapporto col diritto proprio di queste personalità era di natura molto pragmatica. Il loro progetto, di carattere marcatamente liberal-conservatore, puntava a fornire un’alfabetizzazione politica di base ad una élite di ottimati che si riteneva già naturalmente vocata a governare. Più che per creare ex novo una nuova classe dirigente, la Scuola nasceva con lo scopo di colmare le ahimè spaventose lacune presenti nella preparazione generale dei giovani rampolli delle varie aristocrazie regionali italiane, i cui saperi di riferimento erano stati al massimo costituiti, fino ad allora, dall’agronomia o dalle belle lettere. Scriveva già nel ’71 Odoardo Luchini, futuro braccio destro di Carlo Alfieri, in una specie d’incunabolo di quello che di lì a non molto sarebbe divenuto il programma ufficiale della Scuola:</hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">Destinati come sono a divenire amministratori provinciali e comunali, sindaci, presidenti di deputazioni provinciali, deputati al Parlamento, </hi></quote><p rend="text_NOindent" ><hi rend="CharOverride-1">quei giovani non potevano certo prescindere da quella cultura giuridica che all’epoca costituiva l’unica porta di accesso al mondo delle istituzioni</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-019">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma per provvederli di un bagaglio del genere, funzionale alla copertura di incarichi prettamente onorari, non era indispensabile scomodare grandi luminari né affrontare complesse questioni di metodo. Quantomeno in prima battuta, ci si poteva accontentare di una docenza reclutata nell’ambito di quei decorosi notabili locali – in primis avvocati e/o insegnanti presso la Scuola fiorentina di giurisprudenza e notariato – le cui figure avrebbero continuato talvolta a costituire per decenni altrettante colonne portanti del corpo accademico del Cesare Alfieri (a partire da Luchini stesso, che coprirà la cattedra di Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione fino alla morte, intervenuta nel 1906</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-018">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">). </hi></p></div><div><head><hi>2. Tra Otto e Novecento: il primato del metodo ‘storico-critico’ </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Già all’inizio degli anni Ottanta, tuttavia, il rapporto tra la Scuola e il ‘giuridico’ stava assumendo una nuova consapevolezza. Passando, come avrebbe notato Spadolini, dalle attese «un tantino euforiche e messianiche» dei fondatori ad una «età della prosa» alla quale l’idea di un governo dei </hi><hi rend="italic">gentlemen</hi><hi rend="CharOverride-1"> andava sempre più stretta, i dirigenti dell’Alfieri scoprirono ben presto di non poter consolidare il loro disegno se il diploma da essi rilasciato non fosse servito come porta d’accesso a quelle carriere burocratiche che all’inizio essi avevano considerato, se non proprio con sospetto, quantomeno con sufficienza</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-017">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Alla battaglia per il riconoscimento del valore legale del diploma per l’iscrizione a vari concorsi della pubblica amministrazione (a partire da quello per il Ministero degli esteri, conquistato nel 1887) si abbinò quindi la ricerca di una maggiore qualificazione dell’insegnamento; e ciò soprattutto al fine di contrastare la concorrenza delle facoltà di giurisprudenza, che in questi medesimi anni si stavano attrezzando anch’esse per aggiudicarsi la crescente domanda sociale verso il pubblico impiego della nascente borghesia (pensiamo qui naturalmente al celebre ‘metodo giuridico’ di cui Vittorio Emanuele Orlando avrebbe gettato le basi nella seconda metà degli anni Ottanta e grazie al quale i giuristi universitari riuscirono a creare quella strettissima partnership tra la giovane amministrazione italiana e l’universo giuridico-accademico che avrebbe segnato tutta la successiva storia del nostro paese</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-016">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">). A questa sfida, il mondo alfierino reagì proponendo una argomentazione che ritorna continuamente, in quegli stessi anni, tanto nei discorsi di apertura degli anni accademici quanto in vari interventi programmatici dei suoi stessi docenti: cioè che non solo i membri della classe politica, ma gli stessi funzionari pubblici fossero essenzialmente dei decisori, più interessati ad usare il diritto che ad applicarlo. L’approccio dogmatico, tipico della specializzazione pandettistica e buono per le professioni legali, non sviluppava affatto (questo il discorso) quel senso critico richiesto invece a chi era chiamato a compiere scelte conformi a una logica finalistica diversa da quella giudiziaria. Il diritto che serve a un amministratore o a un diplomatico – nota per tutti nel 1889 Carlo Fontanelli, docente di economia e allora direttore dell’Alfieri – non è la vecchia ‘ragione naturale’ dei giudici e degli avvocati, e nemmeno quel suo aggiornamento in chiave pandettistica proposto dal positivismo ottocentesco, ma un prodotto storico da apprezzare in rapporto agli specifici contesti che lo generano e lo modificano (Fontanelli 1889). </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">La facoltà giuridica insegna la legislazione classica, espone la legge nella sua forma determinata e permanente; la Scuola di scienze sociali deve invece studiare le varie legislazioni nel loro divenire, nel loro movimento, ponendole nell’ambiente che dà ad esse il loro carattere, </hi></quote><p rend="text_NOindent" ><hi rend="CharOverride-1">avrebbe poi scritto nel 1901 Pasquale Villari – allora titolare di un pionieristico insegnamento di Scienza politica – in una celebre prolusione dedicata appunto a confrontare l’indirizzo delle Scuole di Scienze sociali, come quella di Firenze o del</hi><hi rend="CharOverride-1" >l’</hi><hi rend="italic">École libre de Sciences politiques</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Parigi, con le coeve facoltà giuridiche (Villari 1902, 11). L’approccio ‘storico-critico’ diventa così in questa fase il contraltare di quello ‘giuridico’; ed ecco perché un’adeguata formazione delle élites funzionariali, a giudizio dei docenti alfierini, non avrebbe mai potuto essere realizzata aggiungendo semplicemente qualche insegnamento extralegale alla normale offerta delle facoltà di ‘Legge’, secondo il modello seguito per esempio nella Germania guglielmina. «La unità in un concento di insegnamenti destinati a formare dei legislatori, degli amministratori e dei cittadini, dipende meno dall’analogia dei soggetti e dei procedimenti che dalla comunanza dell’ispirazione», aveva rilevato ancora Fontanelli, citando Emile Boutmy, ispiratore della </hi><hi rend="italic">École</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">transalpina (Fontanelli 1889, 51). Scienze politiche e scienze giuridiche, in altre parole, trovano nello studio delle norme il loro oggetto comune, ma lo avvicinano da prospettive metodiche diverse. Quella «strettamente giuridica…, formata sopra una sola legislazione, finisce… col far credere che quella legislazione sia la sola vera e giusta» (così di nuovo Villari 1902, 7); il che va benissimo finché la si usi per risolvere un contenzioso. Ma quando la norma venga considerata in rapporto alla possibilità di migliorarla o anche di applicarla nell’ambito di una funzione ad esercizio solo parzialmente vincolato, come quella amministrativa, diventa fondamentale riservarsene un apprezzamento in chiave storico-comparata. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Difficile capire quanto un programma del genere sia stato poi effettivamente recepito nell’ambito dei tanti e così variegati corsi giuridici del Cesare Alfieri. Il fatto stesso che quasi tutti i docenti di diritto della nostra Scuola (e non solo gli incaricati, ma anche i titolari stessi) impartissero contemporaneamente i loro insegnamenti anche in facoltà di giurisprudenza più o meno contermini, come Pisa, Siena o Bologna, suggerisce qualche cautela nel ritenere che essi fossero tutti programmaticamente refrattari all’approccio per così dire ‘dogmatico’. È sicuro però che alcuni almeno tra quei docenti si riconoscessero con convinzione in un indirizzo antiformalista: come accade per Domenico Zanichelli – sicuramente il giurista di maggior spicco, insieme all’internazionalista Dionisio Anzilotti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-015">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, approdato all’Alfieri in questa stagione, oltre ad uno di quelli che, grazie alla sua lunga permanenza in ruolo (egli ricoprì ininterrottamente la cattedra di diritto costituzionale dal 1885 al 1908), lasciarono certamente un’orma più profonda nella storia della nostra istituzione</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-014">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">L’idea centrale del magistero di Zanichelli, irriducibile ‘realista’, era che il costituzionalista non poteva che essere anzitutto uno storico. La sua stessa fama successiva, com’è noto, è almeno altrettanto legata all’impegno storiografico, ben documentato dalla famosa biografia di Cavour o dalla edizione dei lavori preparatori dello Statuto albertino, che ai suoi contributi prettamente giuridici</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-013">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. I suoi corsi, perciò, di cui gli annuari dell’Istituto ci offrono dettagliate testimonianze</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-012">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, erano sostanzialmente dei profili di storia costituzionale dove a larghe pennellate veniva ripercorsa l’evoluzione dello Stato moderno dal basso medioevo fino al liberalismo ottocentesco, attribuendo naturalmente il massimo risalto all’esperienza inglese e facendo di quest’ultima la base d’innesto e insieme il modello interpretativo di tutta la vicenda statutaria. Eppure, per Zanichelli non esisteva dualismo alcuno tra il mestiere di storico e la sua identità di giurista. Anzi, come egli denunciava con amarezza nel 1900, quando la sua stava ormai divenendo una battaglia di retroguardia, </hi></p><quote rend="quotation_b" ><hi rend="CharOverride-1">se il diritto costituzionale fosse stato sempre insegnato con criteri storici e politici, se invece di irrigidirlo nelle categorie e nelle formule giuridiche o pseudo-giuridiche, fosse stato lasciato libero di attingere alla storia dei popoli moderni e specialmente alla storia politica italiana… e soprattutto se lo si fosse integrato incoraggiandolo qua e là con insegnamenti paralleli di storia costituzionale, di scienza politica, di diritto comparato, io credo, dico, che le istituzioni rappresentative si sarebbero svolte nel nostro paese molto più correttamente di quanto è avvenuto</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-011">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></quote><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quello del nostro docente era un genere di storicismo molto affine a quello già comune un po’ a tutta la giuspubblicistica della prima età liberale e di cui a inizio Novecento continuavano ad essere esponenti dichiarati, per esempio, personaggi come Gaetano Arangio Ruiz o Attilio Brunialti. Si tratta di un approccio, certo, che era poi ben lontano dal riflettere un’immagine della costituzione liberale apprezzabilmente diversa da quella propria dei ‘puristi’. Porre al centro la politica non significava certo, per Zanichelli, ammettere che le istituzioni rappresentative costituissero un’arena aperta, destinata a ospitare il libero scontro tra tutti gli interessi sociali. Per quanto ben consapevole della necessità che il liberalismo si aprisse alla democrazia, al pari dei fondatori dell’Alfieri egli continuava a ritenere che l’indirizzo politico di uno Stato costituzionale non potesse che essere espresso da una compatta «classe politica», corrispondente ad una ben definita élite di ‘capaci’ e profilata secondo un modello di cui la mitica Inghilterra aveva offerto il primo, insuperabile esempio (Zanichelli 1905, 7 e sgg.). Né la sua ottica lo portò a cogliere meglio di altri le specificità dei meccanismi parlamentari italiani (a partire da un ruolo della Corona che, dalle origini dello Statuto fino al Novecento, egli vide sempre ispirata senza alcun cedimento alle regole auree del governo di gabinetto; si veda, per es., Zanichelli 1900b). È però incontestabile che la lettura zanichelliana del fenomeno giuridico corrisponda esattamente al canone ufficialmente recepito in quegli anni dagli ambienti della nostra scuola, in quanto appunto esente da quella rigidità del giuridico che essi vedevano invece espressa nella tradizioni delle facoltà strettamente legali. </hi></p></div><div><head><hi>3. A cavallo della guerra: avvento della società di massa e trasformazioni del diritto </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Senonché, già nel 1908, quando la morte troncò a soli cinquant’anni la carriera di Zanichelli, la sua proposta appariva nei fatti ormai superata. I maggiori giuristi che troviamo infatti nelle aule dell’Alfieri durante il quindicennio a cavallo della Grande Guerra (per es. Teodosio Marchi, che vi insegnò diritto costituzionale dal 1910 al 1920; Ugo Forti e Cino Vitta, che occuparono in sequenza, tra il 1908 e il 1925, la cattedra di diritto amministrativo già appartenuta a Luchini; il civilista Enrico Finzi, attivo all’Alfieri tra il 1922 e il ’28; Santi Romano, incaricato tra ’17 e ’25 di Legislazione coloniale comparata; o ancora Piero Calamandrei, che dal 1921 a seguire diverrà il principale processualista della Scuola), per quanto diversissimi tra loro per ambiti disciplinari e vocazioni di metodo, sono indiscutibilmente molto più ‘puri’ dei loro predecessori. A farsi strada, ora, è una percezione del magistero scientifico molto più tecnicamente connotata che in passato e che si è lasciata alle spalle tanto il vecchio approccio esegetico quanto i sincretismi e gli spontaneismi metodologici propri del secolo precedente. ‘Puri’, d’altra parte, non significa certo acritici e neppure chiusi in un loro dogmatismo autoreferenziale; che anzi, proprio la crescente formalizzazione disciplinare sembra sviluppare in queste figure una forte attenzione per tutto ciò che sta oltre al loro specifico campo d’indagine e che può costituirne, a seconda dei casi, tanto il fondamento che il punto di rottura. Di qui, la loro curiosità per le grandi metamorfosi che stanno ponendo fine all’età liberale e che minacciano la stessa, presunta asetticità del metodo giuridico. Se già nel 1908, ad esempio, Ugo Forti – il sensibilissimo amministrativista destinato nel ’46 a presiedere la Commissione per la riorganizzazione dello Stato –, apriva i corsi dell’Alfieri di quell’anno invocando la necessità di superare il grezzo organicismo dei positivisti e cercando invece le basi del diritto in quella ‘psicologia sociale’ che aveva costituito una delle grandi scoperte della fine del secolo</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-010">11</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, nel 1912 – l’anno del suffragio ‘quasi universale’ di Giolitti – Marchi augurava le sue lezioni con una lucidissima analisi dedicata alla </hi><hi rend="italic">Crisi della rappresentanza politica moderna</hi><hi rend="CharOverride-1">, rintracciandone le cause nel moltiplicarsi di quegli interessi organizzati che minacciavano di rendere inservibile la rappresentanza a base universalista ereditata dalle rivoluzioni settecentesche</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-009">12</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Cinque anni dopo, nel pieno del conflitto mondiale, sarebbe toccato a Romano marcare l’esordio del suo corso di diritto coloniale con una prolusione – </hi><hi rend="italic">Oltre lo Stato</hi><hi rend="CharOverride-1"> – costituente il pendant in chiave internazionalista di quella pisana del 1909 sulla crisi costituzionale dello Stato moderno</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-008">13</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">; mentre Calamandrei, nel ’20, marcava il proprio arrivo all’Alfieri ragionando sul dilagante aumento delle giurisdizioni di equità in Italia e in Europa – sintomo sicuro, questo, della incapacità dei giudiziari tradizionali di dominare una realtà sociale che ormai non poteva più essere ricondotta, anche nella sua dimensione contenziosa, entro le maglie di un sistema istituzionale unitario</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-007">14</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Nel 1922, infine, Finzi interveniva sulle moderne trasformazioni della proprietà individuale, sostanzialmente archiviando il vecchio modello del diritto di proprietà a base esclusivamente soggettiva ereditato dalle rivoluzioni settecentesche a favore di un modo d’intendere il rapporto uomo-beni modellato assai più in ragione degli interessi collettivi</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-006">15</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Insomma, la sensazione è che in questi anni, pur all’interno di un clima dominato da specializzazioni disciplinari sempre più pronunciate, il mondo dei giuristi alfierini sia capace di trovare dei robusti punti di convergenza e di dialogo, incrociando gli sguardi su una società che sta rapidamente cambiando pelle. </hi></p></div><div><head><hi>4. Dopoguerra e fascismo </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa vivace stagione culturale, d’altra parte (pur in parte coincidente con un periodo come quello della guerra, segnato per la Scuola da un verticale calo di iscrizioni) tende a interrompersi all’altezza del 1924. In quell’anno, infatti, a norma della riforma Gentile, venne imposta la conversione dell’Alfieri da Istituto a Istituto Superiore – con la conseguenza di abilitarlo sì a rilasciare una vera e propria laurea quadriennale accanto al suo semplice diploma di tre anni, ma anche di rendere il suo percorso formativo meno appetibile dal punto di vista dei potenziali interessati proprio in ragione della più lunga durata del corso di studi e della necessità, fino ad allora non cogente, di un diploma liceale per l’iscrizione. Soprattutto, poi, sempre nel 1924, sulle ceneri della Scuola fiorentina di giurisprudenza, venne istituita in città la nuova Facoltà giuridica: il che per un verso espose il nostro Istituto alla concorrenza diretta, sulla medesima piazza, di una competitrice capace di abilitare i suoi laureati non solo ai concorsi pubblici, ma anche all’esercizio delle professioni legali, e quindi tendenzialmente più interessante per i potenziali studenti; e per un altro stimolò la tendenza, da parte dell’Alfieri, ad incrementare il numero degli insegnamenti giuridici, mutuandoli appunto da Giurisprudenza – soluzione per esso conveniente sul piano finanziario, ma che ne mortificava la vocazione interdisciplinare (su 21 insegnamenti obbligatori, a questa altezza ben 14 risultarono avere natura legale) (Rogari 2004a, 680-82). Nei fatti, l’Alfieri dei secondi anni Venti, più che un luogo d’incontro tra studi giuridici e scienze d’altro tipo, sembrò avviato a convertirsi in una succursale della neo-istituita Facoltà di giurisprudenza, i cui docenti assunsero la quasi totalità delle discipline corrispondenti, molte delle quali impartendole ‘a comune’, come allora si diceva, agli studenti dell’uno e dell’altro percorso. In questo periodo dunque il livello degli insegnamenti giuridici alfierini si confermò senz’altro elevato sul piano della qualità della docenza (alle voci di Calamandrei e di Finzi si aggiunsero ora, tra le altre, quelle di studiosi della statura di Federico Cammeo per il diritto amministrativo (dal 1925), di Silvio Lessona per il diritto pubblico (dal 1926) e di Giorgio La Pira per il diritto romano (dal 1928)): senza che però venisse più tutelata quella specificità d’indirizzo che avrebbe dovuto costituire l’essenza stessa di un insegnamento a sfondo critico come quello di Scienze politiche. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">A restituire all’Alfieri una sua per quanto discutibile identità, scongiurando l’ipotesi più volte ritornante in questo periodo di farne un corso di perfezionamento post-laurea di Giurisprudenza, intervenne quella risagomatura che nel corso degli anni Trenta puntò a trasformarlo in una scuola di formazione per le élites del PNF. Un tale trend all’inizio sembrò favorire in certa misura le materie giuridiche, con l’apparizione di vari insegnamenti a sfondo corporativo-sindacale e l’aggiunta, a partire dal 1931, del diritto ecclesiastico (che dal ’33 risultò affidato per qualche anno a un grande specialista come Pietro Agostino D’Avack). Col 1936, però, venuta meno quella autonomia che la Scuola era riuscita a difendere bene o male fino ad allora, l’Alfieri dovette adeguarsi al nuovo ordinamento didattico nazionale degli Istituti di istruzione superiore, che falcidiò gran parte dei suoi insegnamenti, legali e non, e che due anni dopo venne confermato dalla sua trasformazione in Facoltà di Scienze politiche. Questa radicale metamorfosi comportò una drastica contrazione dell’offerta giuridica a beneficio di altre discipline (come Dottrina generale dello Stato o Dottrina e politica sindacale e corporativa), più in linea con il nuovo quadro culturale del regime. D’altra parte, né l’Istituto superiore prima né la nuova Facoltà di Scienze politiche dopo riuscirono a dar vita ad un autentico laboratorio di cultura fascista. Firenze non conterà mai, tra le file dei suoi docenti, personaggi comparabili a un Carlo Costamagna o a un Costantino Mortati, capaci cioè di cogliere l’occasione del fascismo per avviare una riflessione approfondita sul nuovo volto della costituzione del Novecento. La figura forse più profondamente caratterizzata in senso fascista tra tutti i giuristi dell’Alfieri (i quali anche nel corso degli anni Trenta continueranno ad essere quasi tutti reclutati per incarico tra quelli di giurisprudenza: l’unico titolare di cattedra incardinato nell’organico alfierino per una materia giuridica fu, dal 1935, l’internazionalista Giacinto Bosco) è quella di Gino Arias: che tra il 1924 e il 1933 vi insegnerà diritto ed economia corporativa. E tuttavia, per quanto di questi temi Arias fosse uno specialista di indubbio valore a livello nazionale, egli si rivelò carente di quell’ala intellettuale da vero caposcuola che sarebbe stata necessaria per dar vita a un autentico progetto scientifico di segno fascista</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-005">16</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Reciprocamente, sul versante della cultura democratica, il docente del nostro Istituto che in quegli anni sarebbe stato forse meglio in grado di contribuire allo sviluppo degli studi giuspubblicistici – cioè il brillante costituzionalista marchigiano Manfredi Siotto Pintor, già firmatario nel 1925 del Manifesto degli intellettuali antifascisti e dall’anno successivo titolare all’Alfieri dei due corsi di Diritto costituzionale e di Diritto internazionale pubblico – si trovò inibito dal clima del ventennio a dare concreto sfogo al suo pensiero nettamente antiorganicista, finendo ben presto per abbandonare l’incarico di Costituzionale a favore dei più neutri studi internazionalistici (cfr. Passero 2013). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Alla fine degli anni Trenta, in realtà, il gruppo culturalmente più vivace della Facoltà era costituito da un piccolo nucleo di non-giuristi o di giuristi che stavano cambiando mestiere: come il sociologo Camillo Pellizzi (sul quale, Breschi e Luongo 2003), l’ex processualista Pompeo Biondi, ora convertitosi alla Dottrina generale dello Stato (De Boni 2005), e Rodolfo De Mattei, docente di Storia delle dottrine politiche (Russi 1980; Battista e De Mattei 1984). A questa triade si aggiungerà a partire dal 1940 Giuseppe Maranini, chiamato a Firenze su Diritto internazionale in sostituzione di Bosco, ma in realtà votato fin dall’inizio della sua carriera alla storia e al diritto costituzionale, a cui aveva dedicato interamente le proprie energie negli anni della formazione. Proveniente dalla Facoltà di Scienze politiche di Perugia – la più nota fucina accademica del fascismo nel nostro paese –, Maranini si era posto fin da giovane in totale rotta di collisione con tutta quanta la giuspubblicistica nazionale; e proprio una tale postura, una volta giunto a Firenze, lo proiettò verso un dialogo a tutto campo con i cultori di saperi diversi dal suo – dialogo che avrebbe dato tutti i suoi frutti nella fase postbellica</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-004">17</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. </hi></p></div><div><head><hi>5. Diritto e scienze sociali negli anni Cinquanta-Sessanta </hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Quando, all’altezza del 1949, superata la lunga e spinosissima fase della riconversione democratica, Maranini assunse la presidenza della Facoltà, le discipline giuridiche avevano sì formalmente ritrovato una loro corposa presenza nei piani di studio del Cesare Alfieri, ma senza riguadagnare niente del terreno che avevano perduto negli anni del fascismo sul piano della loro funzionalità formativa rispetto alle esigenze di una facoltà di Scienze politiche. Degli otto titolari di cattedra che allora componevano il consiglio dei docenti alfierino, l’unico giurista era lo stesso Maranini; e ad eccezione di lui, che fino al 1948 aveva continuato a coprire il solo insegnamento di diritto internazionale, tutte le altre discipline giuridiche risultavano gestite da docenti di giurisprudenza e da questi impartite per lo più ‘a comune’ con i loro studenti di Legge. Ora, il progetto maraniniano di rilancio della Facoltà passò attraverso una decisa rivitalizzazione della componente giuspubblicistica dell’Alfieri: la cui fisionomia, però, ne uscì risagomata in modo ben diverso dall’aspetto che aveva avuto negli anni precedenti. Animato da un radicale antiformalismo, fin dal suo arrivo a Firenze Maranini aveva ribadito il suo debito culturale nei confronti di Gaetano Mosca – l’unico dei grandi teorici liberali italiani che gli sembrava essersi applicato a cogliere davvero le leggi di sviluppo dei corpi politici, «mentre le scuole giuridiche dominanti si smarrivano in esercitazioni formali sopra la struttura dei nostri ordinamenti costituzionali» (Maranini 1941, 376). Il suo obbiettivo fu dunque quello per un verso di assegnare un ruolo di guida, all’interno della Facoltà, alle discipline costituzionalistiche, come quelle più in grado di cogliere l’autentica natura del politico, e per un altro di reinterpretarne lo statuto secondo la prospettiva ‘realista’ già propria della tradizione alfierina ottocentesca (benché il realismo maraniniano presentasse una cifra ben più caustica e corrosiva di quello caratteristico dei suoi predecessori). Forte della leadership che si era conquistato tra i suoi colleghi, già alla fine degli anni Quaranta egli si spostò dalla cattedra di Diritto internazionale su quelle di Diritto pubblico comparato e di Diritto costituzionale, per coprirle entrambe fino al suo ritiro dall’insegnamento, avvenuto nel 1968, poco prima della morte (Rogari 2004b, 11-24). Attorno a Maranini si creò così un forte polo accademico e culturale, corrispondente al nuovo Istituto di diritto pubblico e comparato, che per un verso funzionò da incubatore di insegnamenti del tutto innovativi – quali quelli di Storia delle istituzioni o di Diritto parlamentare, coperti rispettivamente da Alberto Spreafico e da Silvano Tosi, allievi di Maranini stesso – e per un altro arricchì l’organigramma dell’Alfieri di alcuni importanti acquisti esterni, come quello di Alberto Predieri, giurista curioso e geniale, già assistente di Calamandrei, sensibilissimo alla dimensione socio-istituzionale del diritto e che, negli anni successivi, avrebbe aperto molte nuove piste allo sviluppo della riflessione giuridica (dalla tutela del paesaggio alla pianificazione economica al diritto pubblico dell’economia)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-003">18</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Soprattutto, però, il contributo di Maranini si rivelò decisivo nello stimolare un intenso dialogo tra i giuristi e gli specialisti delle altre scienze sociali rappresentate in Facoltà, alcune delle quali stavano acquisendo solo allora una compiuta identità disciplinare. Come ben testimonia, almeno per il decennio 1951-1961, la vivacissima testata </hi><hi rend="italic">Studi politici</hi><hi rend="CharOverride-1">, alla quale concorsero tutti i maggiori esponenti della Facoltà (Rogari 2004a, 706-10), l’Alfieri di questi anni costituì un forum aperto nel quale s’intrecciarono fittamente le voci dei costituzionalisti, dei sociologi, dei teorici del pensiero politico e degli storici contemporaneisti, impegnati tutti, al di là dei rispettivi steccati disciplinari, a riflettere su domande quali la natura della democrazia, il futuro del governo rappresentativo e il rapporto tra istituzioni e società. Fu appunto grazie a tale continuo meticciamento culturale che nel corso di questo ventennio per la prima volta in Italia riuscì a prender forma, sotto il nome provvisorio di Sociologia applicata, quella che in seguito si sarebbe chiamata Scienza della politica ed il cui fondatore – il giovane Giovanni Sartori – sarebbe subentrato a Maranini non solo nella presidenza della Facoltà, ma anche per molti versi nella stessa guida culturale della medesima.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tornando allora al nostro interrogativo d’apertura – quello cioè relativo alla possibilità d’individuare, nell’ambito della complessiva vicenda storica alfierina, una pratica degli studi giuridici diretta non tanto a formare (secondo le parole usate una volta da Maranini stesso) dei «custodi del diritto», ma ad offrire «una conoscenza sostanziale dei fenomeni della vita associata» a beneficio di chi operi «nel quadro del diritto esistente» o chi s’impegni a prepararne uno nuovo (Maranini 1951) –, sembra proprio che la fase maraniniana sia stata quella che più si è avvicinata alla realizzazione di un ideale del genere, pur in astratto perseguito, come si è visto, fin dalle origini della nostra Scuola. Al tempo stesso, non tutti i saperi giuridici parteciparono allo stesso modo di questo nuovo fermento né riuscirono a trarre da esso un pari rafforzamento accademico. Con la parziale eccezione degli insegnamenti internazionalistici, nel cui ambito continuano a spiccare personaggi di statura (si pensi solo a Giuseppe Barile, l’allievo di Perassi che avrebbe coperto le cattedre di Diritto internazionale e di Diritto diplomatico e consolare dal 1962 al ’71, sul quale, Sapienza 2021), nel progetto marininiano non vi era molto posto per le discipline diverse da quelle costituzionalistiche; tanto che, per esempio, lo stesso diritto amministrativo continuò ad essere impartito per affidamento esterno, senza soluzione di continuità rispetto al periodo prebellico, ad opera di Salvatore Carbonaro, un semplice libero docente in materie giuspubblicistiche che troviamo ancora su questo insegnamento nel 1970. Ormai avviata al tramonto, con l’inizio degli anni Settanta, l’età delle ‘grandi firme’ a tutto vantaggio di una concezione della ricerca sempre più specializzata e settoriale, quel senso di forte interdisciplinarietà che aveva caratterizzato il Cesare Alfieri di Maranini andò poco a poco perdendosi in parallelo alla liberalizzazione degli accessi dalla scuola superiore. Se facciamo perciò perno sul 1969-70, come anno di pieno inveramento della nuova università di massa italiana, l’impressione è che il seguito della nostra vicenda si sia venuto progressivamente allontanando da quella relativa integrazione dei saperi giuridici che aveva caratterizzato gli anni del boom: essendo ormai venute meno quelle particolari condizioni che, a partire da una platea di studenti molto raccolta e partecipe, avevano reso possibile l’esperienza maraniniana. </hi></p></div><div><head><hi>6. L’ultima parte del ’900.</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Ora, è proprio col 1970 che, auspice Giovanni Sartori, si definisce nella nostra Facoltà un ordinamento didattico destinato a rimanere in vigore fino alla riforma Zecchino del 1999 (quella, per intenderci, del cosiddetto ‘tre più due’). Per circa un trentennio gli insegnamenti del Cesare Alfieri risultarono distribuiti tra un primo biennio comune ed un secondo biennio suddiviso in cinque indirizzi (Politico-amministrativo, Politico-internazionale, Politico-economico, Storico-politico e Politico-sociale). </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In questo quadro, che corrispose al consolidarsi di un corpo docente destinato a mantenersi sostanzialmente stabile sino appunto all’inizio del nostro secolo, le materie giuridiche andarono incontro ad un primo, netto ridimensionamento rispetto al rilievo che avevano per lo più goduto non solo nel periodo pre-bellico, ma anche durante la stagione maraniniana. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel biennio comune, infatti, figuravano come obbligatorie soltanto le discipline di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto costituzionale italiano e comparato (peraltro con programmi di studio in tutto paragonabili, per ampiezza ed impegno di studio, agli analoghi insegnamenti impartiti nella Facoltà di Giurisprudenza). Nel biennio specialistico, poi, la componente giuridica era certamente preponderante nell’Indirizzo Politico-amministrativo, volto soprattutto, secondo quanto indicato nelle varie </hi><hi rend="italic">Guide per gli studenti</hi><hi rend="CharOverride-1">, a consentire l’ingresso nelle amministrazioni pubbliche. Tale indirizzo, che trovava il proprio riflesso sotto il profilo organizzativo nell’Istituto di Diritto Pubblico, vedeva tra le discipline obbligatorie il Diritto amministrativo, il Diritto del lavoro e il Diritto privato, nonché la presenza di una disciplina all’epoca ancora poco conosciuta e insegnata in Italia, la Scienza dell’amministrazione. A questi corsi si affiancavano poi insegnamenti di grande interesse già radicatisi nella nostra Facoltà tra anni Cinquanta e Sessanta e che conobbero di poi una importante diffusione su scala nazionale, quali il Diritto dell’assetto territoriale, il Diritto parlamentare e il Diritto pubblico dell’economia. Per contro, la presenza delle discipline giuridiche era assai scarsa negli altri indirizzi di secondo biennio. Se escludiamo quello Politico–internazionale, finalizzato anzitutto alla preparazione al concorso per il Ministero degli Esteri ed in cui quindi il diritto internazionale era ben rappresentato nelle sue varie fisionomie disciplinari, nell’indirizzo Politico-Economico le poche materie giuridiche erano relegate tra quelle opzionali e del tutto assenti rimanevano, invece, negli indirizzi Storico-politico e Politico sociale. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Tale risultato, che pur contraddiceva l’originaria natura multidisciplinare della Facoltà, fu il prodotto del rafforzamento della identità disciplinare di vari ambiti scientifici nuovi, quali anzitutto la Scienza politica e la Sociologia, che stavano adesso vivendo una eccezionale stagione di sviluppo e rivendicavano di conseguenza una posizione sempre più forte nei programmi di studio. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Questa contrazione del ‘giuridico’, d’altra parte, non comportò certo uno scadimento del livello della docenza, che si mantenne ad un notevole livello e per certi versi anzi migliorò, i propri standard. Di Alberto Predieri, che insegnò all’Alfieri fino al 1987, continuando ad aprire nuove prospettive di ricerca per es. sul fronte del rapporto tra la concezione occidentale del diritto e quella dei paesi islamici o sulla informatizzazione della pubblica amministrazione, già è stato fatto cenno più sopra. Un breve richiamo merita Enzo Capaccioli che, seppur operativo per la maggior parte dei suoi anni di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza, per un certo periodo ricoprì la cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico alla “Cesare Alfieri”; mentre alla capacità di attrazione di Predieri va ricondotta la presenza all’Alfieri di altri pubblicisti a lui direttamente legati. Pensiamo per esempio a Giovanni Grottanelli de’ Santi (il giovane studioso che alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, alla vigilia della attuazione del titolo V della Costituzione, inaugurò da noi uno dei primissimi corsi di Diritto regionale, prima di ottenere una chiamata presso l’Università di Siena); o ancora a Fabio Merusi, giurista di grande qualità intellettuali, che tenne per un certo periodo il corso di Diritto pubblico dell’economia fino al suo trasferimento all’Ateneo di Pisa. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Più duratura e consolidata nel tempo è stata la presenza al Cesare Alfieri di altri studiosi del diritto: tra le quali spicca anzitutto quella del già menzionato Silvano Tosi. Allievo di Giuseppe Maranini e di Pompeo Biondi di cui fu anche assistente, nell’anno accademico1956/57 egli inaugurò il primo corso in Italia di Diritto parlamentare, una disciplina all’epoca tutta da scoprire, del cui insegnamento Tosi stesso avrebbe mantenuto la titolarità per un quarto di secolo, prima di trasferirsi su Diritto costituzionale italiano e comparato</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-002">19</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Giurista eclettico e antiformalista, sulle cui </hi><hi rend="italic">Lezioni di diritto parlamentare</hi><hi rend="CharOverride-1"> si sono formati generazioni di studenti, Tosi fu anche il fondatore del prestigioso “Seminario di studi e ricerche parlamentari” a lui intitolato (destinato alla preparazione dei giovani laureati al funzionariato parlamentare, il Seminario si caratterizza ancor oggi per quel carattere multidisciplinare che è stato da sempre il tratto costitutivo dell’Alfieri).</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Altra figura-chiave dell’Alfieri del nostro immediato passato è stata senza dubbio quella di Giuseppe Morbidelli. Allievo della Scuola giuridica fiorentina degli anni Settanta e legato da una profonda affinità ad Alberto Predieri, Morbidelli approda giovanissimo alla nostra Facoltà e vi rimane fino al suo trasferimento a “La Sapienza” di Roma nel 1999. Assai ampia e diversificata è stata la sua produzione scientifica tra monografie, saggi, voci enciclopediche e note in cui, come egli stesso ha scritto di recente, è agevole cogliere il connubio tra la dimensione costituzionale e quella amministrativa (Morbidelli 2020, 213). Il suo percorso è stato segnato per tutta una prima fase dall’interesse per la disciplina dell’uso del territorio (tema, questo, ereditato da Predieri ed al quale egli avrebbe dedicato la sua prima opera monografica nel 1974) per poi diversificarsi, nel corso degli anni, tra le materie dei beni culturali e dell’ambiente, della disciplina del procedimento amministrativo e delle autorità amministrative indipendenti, nonché di vari altri istituti del diritto pubblico dell’economia. Morbidelli è stato, altresì, un giurista impegnato nella stessa attività legislativa, avendo fatto parte di numerose Commissioni ministeriali, come quella istituita negli anni ’70 per l’attuazione dell’ordinamento regionale (c. d. </hi><hi rend="italic">Commissione Giannini</hi><hi rend="CharOverride-1">) e quelle più recenti per la riforma della legge sul procedimento amministrativo e per la redazione del Codice del processo amministrativo.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Personaggio ulteriore di grande valore e riferimento per la sua disciplina è stato Mario P. Chiti. Allievo di Flaminio Franchini, e già studente del Collegio Giuridico della Scuola Normale Superiore di Pisa, Chiti è giunto all’Alfieri dopo aver insegnato nelle Università di Pisa e di Cagliari, rimanendo titolare del corso di Diritto amministrativo dal 1982 sino al pensionamento, avvenuto nel 2014. Autore precoce e prolifico – la sua prima monografia, dedicata al </hi><hi rend="italic">Profilo pubblico del turismo</hi><hi rend="CharOverride-1">, risale al 1970 mentre la seconda, sul principio di partecipazione nell’attività amministrativa, è del 1977 –, Chiti si è concentrato soprattutto sui profili comparatistici del diritto amministrativo e più ancora allo sviluppo di quel particolare diritto amministrativo sovranazionale che si è abbinato al processo di integrazione europea a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Testimoniano la mole e la qualità del suo impegno, oltre ad una intensa attività pubblicistica, la fondazione nel 1991 della </hi><hi rend="italic">Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</hi><hi rend="CharOverride-1">, la pubblicazione del manuale di </hi><hi rend="italic">Diritto amministrativo europeo</hi><hi rend="CharOverride-1"> del 1999, nonché la promozione di una messe di studi culminata nella pubblicazione, in collaborazione con Guido Greco, del </hi><hi rend="italic">Trattato di diritto amministrativo europeo</hi><hi rend="CharOverride-1">. E proprio in forza del suo impegno per lo studio e la diffusione del diritto amministrativo europeo gli è stata conferita una Jean Monnet Chair </hi><hi rend="italic">ad personam</hi><hi rend="CharOverride-1"> che ha molto contribuito, altresì, a far acquisire all’Ateneo fiorentino il titolo di Centro di eccellenza Jean Monnet.</hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Nel campo del Diritto internazionale pubblico, poi, un giurista insigne che ha molto contribuito a rafforzare il prestigio del Cesare Alfieri anche oltre i confini nazionali è stato Antonio Cassese. Anch’egli allievo del Collegio Giuridico della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove aveva avuto come maestro Giuseppe Sperduti, noto internazionalista e membro della Commissione europea per i diritti dell’uomo, Cassese ha avuto una vita ricchissima di successi sul versante accademico. Professore all’Alfieri dal 1975 al 2008, nonché docente presso l’Istituto Universitario Europeo dal 1987 al 1993, egli è stato uno dei precursori dell’uso della lingua inglese nei corsi universitari ed ha avuto numerosi allievi, molti dei quali oggi impegnati nelle istituzioni universitarie e nell’amministrazione dell’Unione Europea. Intensissima anche la sua attività di ricerca, che lo ha visto per decenni protagonista delle principali riviste di diritto internazionale tanto italiane che globali; mentre famosi sono stati i suoi manuali di </hi><hi rend="italic">International Law</hi><hi rend="CharOverride-1"> e </hi><hi rend="italic">International Criminal Law</hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma soprattutto Cassese si è distinto per una importante presenza in varie istituzioni giudiziarie sovranazionali, che lo hanno visto tra l’altro primo Presidente del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia dal 1993 al 1997 e Presidente del Tribunale speciale per il Libano dal 2009 sino al 2011. La particolare competenza di Cassese, infine, nella materia dei diritti umani lo ha portato più volte a rappresentare il governo italiano in seno ad importanti commissioni delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea dedicate alle corrispondenti tematiche. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Per chiudere questa nota con la menzione di qualche giurista alfierino a noi più vicino, oltre ai nomi di Carlo Fusaro (a cui va il merito di aver raccolto il testimone di Silvano Tosi mantenendo ben viva la tradizione fiorentina degli studi parlamentaristici) e di Giusto Puccini (un costituzionalista che ha contribuito agli studi sulla Banca d’Italia e sul bicameralismo italiano, tenendo la Presidenza della Scuola di Scienze politiche durante il triennio 2016-2018), il pensiero corre inevitabilmente a due colleghi recentemente scomparsi – Claudio Franchini e Cecilia Corsi – che hanno dato un contributo non comune allo sviluppo della nostra istituzione. Il primo, allievo di antica data di Sabino Cassese, ha insegnato all’Alfieri tra il 1995 e il 2000, per poi trasferirsi definitivamente a Roma. Nel suo quinquennio di permanenza fiorentina, ha coperto i corsi di Istituzioni di Diritto pubblico e di Diritto pubblico dell’economia. I suoi interessi, assai vicini a quelli di Mario P. Chiti, hanno riguardato essenzialmente il processo di integrazione amministrativa europea; ma nel corso del periodo fiorentino Franchini ha pubblicato una monografia sul controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione e sui rapporti tra potere amministrativo e giustizia penale. Merita ricordare, altresì, che Franchini è stato Preside della Facoltà nel biennio 1998-2000. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Diversa l’esperienza di Cecilia Corsi: che, seppur laureatasi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze sotto la direzione di Umberto Allegretti, può a giusto titolo definirsi una giurista di stretta osservanza alfierina, avendo percorso tutta la sua carriera accademica all’interno della nostra Facoltà, dapprima come ricercatrice universitaria e successivamente – dal 2002 al 2023, anno della sua morte – quale titolare del corso di Istituzioni di Diritto pubblico. Di Cecilia Corsi vanno ricordati, innanzitutto, i contributi scientifici monografici, che spaziano dalle autonomie locali al diritto dello straniero sino alle agenzie amministrative, così come un’intensa attività di organizzazione della cultura culminata nella direzione della prima rivista italiana interamente dedicata ai temi dell’immigrazione e del diritto applicabile agli stranieri</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-001">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Ma di Cecilia Corsi va ricordato anche il forte impegno istituzionale a beneficio del Cesare Alfieri: e ciò sia nella sua veste di Vicepresidente della Commissione di revisione dello Statuto dell’Ateneo fiorentino all’indomani della riforma ‘Gelmini’, sia soprattutto in quanto prima Presidentessa di quella Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” che a partire appunto dal 2010 ha preso il posto della vecchia Facoltà creata nel 1938</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-000">-1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></div><div><head><hi>7. Conclusioni</hi></head><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">Se osservato, dunque, nello svolgersi del suo secolo e mezzo di storia, il versante giuridico dell’Alfieri rivela per un verso un forte ridimensionamento quantitativo. Resistono, come materie obbligatorie più o meno generali, le Istituzioni di diritto pubblico e il Diritto costituzionale comparato; conservano una posizione prestigiosa, per quanto limitata ad un settore soltanto dello studentato, le discipline internazionalistiche; e, benché in una collocazione di nicchia, sopravvive anche l’importante tradizione del Diritto parlamentare. Risultano però completamente scomparsi dai piani di studio gli insegnamenti penalistici, davvero ridotto è lo spazio lasciato a quelli privatistici e giuslavoristici e lo stesso Diritto amministrativo si vede riconosciuto uno spazio ben più contenuto di quello, già assai compresso rispetto al passato, che la materia si era vista assegnare nell’ordinamento ‘per indirizzi’ introdotto da Sartori nel 1970. </hi></p><p rend="text" ><hi rend="CharOverride-1">In parte – lo si è già detto – si tratta di un trend del tutto fisiologico, indotto dal consolidamento di quei saperi più recenti che sembrano oggi in grado di contribuire in modo più diretto ai target formativi della Scuola (si pensi solo agli sviluppi di una disciplina come la Scienza dell’amministrazione, da sempre presente nei programmi dell’Alfieri, ma che solo negli ultimi decenni si è data un profilo scientifico davvero funzionale ai suoi obbiettivi euristici). Una volta tramontata la lunga stagione della sudditanza delle scienze sociali rispetto a quelle giuridiche, è naturale che le prime abbiano puntato ad emanciparsi al massimo dalle prime, rivendicando il diritto di affrontare in modo sempre più autonomo l’oggetto dei loro interessi; mentre le seconde sono risultate penalizzate oltre il giusto, nel concorso con le loro competitrici, da quella fama di dogmatismo formalizzante che una lunga tradizione ha legato al loro nome. Una fama del genere, in realtà, che ieri poteva presentare una sua plausibilità, oggi appare manifestamente infondata, mentre la stessa storia del Cesare Alfieri abbondantemente dimostra quanto variegati siano stati da sempre gli approcci al giuridico. L’integrazione e il dialogo tra i saperi legali e quelli diversi da essi costituisce in realtà un legato irrinunciabile della tradizione degli studi politico-sociali in genere e di quelli fiorentini in ispecie; legato che attende semmai di essere difeso e rafforzato nel nostro presente, attraverso un fermo contrasto delle spinte in senso contrario provenienti dalle riforme universitarie del nostro ultimo quindicennio, nei fatti ahimè assai poco sensibili al valore della fondamentale convergenza delle scienze umane. </hi></p></div><div><head><hi>Riferimenti bibliografici</hi></head><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Bascherini, G. 2013. “Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul </hi><hi rend="italic">Corso di diritto coloniale</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Santi Romano.” </hi><hi rend="italic">Giornale di storia costituzionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> 25: 117-36.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Battista, A. 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Il paradigma pandettistico, i nuovi giuristi e lo Stato liberale.” </hi><hi rend="italic">Rivista trimestrale di diritto pubblico</hi><hi rend="CharOverride-1">: 995-1024. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">De Boni, C. 2005. “Il liberalismo integrale di Pompeo Biondi e la memoria del pensiero di Constant.” </hi><hi rend="italic">Nuova Antologia</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2233: 117-25. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Finzi, E. 1923. “Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà.” In R. Istituto di Scienze sociali “Cesare Alfieri”, </hi><hi rend="italic">Annuario per l’anno accademico 1922-23</hi><hi rend="CharOverride-1">, 4-32. Firenze: Galileiana.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Focardi, G. 2013. “Forti, Ugo.” In </hi><hi rend="italic">Dizionario biografico dei giuristi italiani</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di, A. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, e M. N. Miletti, vol. I, 891-92. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fontanelli, C. 1889. “Rapporto del Direttore al Soprintendente, 15 giugno 1889.” In </hi><hi rend="italic">L’insegnamento liberale della Scienza di Stato</hi><hi rend="CharOverride-1">, 51. Firenze: Landi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Forti, U. 1909. “La coscienza sociale. Discorso inaugurale.” In</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">R. Istituto di Scienze sociali “Cesare Alfieri”, </hi><hi rend="italic">Annuario per l’a.a. 1908-1909</hi><hi rend="CharOverride-1">, 3-31. Firenze: Galileiana. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Fusaro, C. 2024. “La formazione del Diritto parlamentare al “Cesare Alfieri”.” </hi><hi rend="italic">Nomos</hi><hi rend="CharOverride-1"> 3: 9 sgg.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Grossi, P. 1986. </hi><hi rend="italic">Stile fiorentino. 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Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Pastorelli,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">M. 2013. “Marchi, Teodosio.” In </hi><hi rend="italic">Dizionario biografico dei giuristi italiani</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, e M. N. Miletti, vol. II, 1272-73. Bologna: il Mulino.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Quagliarello, G. 1992. “I rapporti tra il Cesare Alfieri e </hi><hi rend="italic">l’École libre de sciences politiques</hi><hi rend="CharOverride-1"> attraverso sette documenti inediti.” </hi><hi rend="italic">Il pensiero politico</hi><hi rend="CharOverride-1">: 239-61.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">R. Istituto Cesare Alfieri.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">1904. </hi><hi rend="italic">Annuario per l’aa. 1903-1904</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Landi.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rogari, S. 2004a. “Il “Cesare Alfieri” da Istituto a Facoltà di Scienze politiche.” </hi><hi rend="italic">L’Università degli Studi di Firenze, 1924-2004</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di A. Marinelli et al., vol. II, 677-739. Firenze: Leo S. Olschki.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Rogari, S. 2004b. “Maranini Preside e gli studi politici alla ‘Cesare Alfieri’.” In </hi><hi rend="italic">Atti del convegno di studi in memoria di G. Maranini a cento anni dalla nascita</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di S. Rogari, 11-24. Firenze: Centro editoriale toscano.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Romano, S. 1918. “Oltre lo Stato. Discorso inaugurale.” In R. Istituto “Cesare Alfieri”,</hi><hi rend="italic"> Annuario per l’a.a. 1917-18</hi><hi rend="CharOverride-1">, 5-42. Firenze: Galileiana.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Russi, L. 1980. “Rodolfo De Mattei e la storia delle dottrine politiche.” </hi><hi rend="italic">Trimestre</hi><hi rend="CharOverride-1"> 12: 127-34.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Sapienza, R. 2021. “Ricordo di Giuseppe Barile.” In </hi><hi rend="italic">Fogli di lavoro per il diritto internazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> 4/1. &lt;</hi><ref target="https://www.fupress.com"><hi rend="CharOverride-1">https://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro</hi></ref><hi rend="CharOverride-1">&gt; (2025-05-28).</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Spadolini, G. 1975. </hi><hi rend="italic">Il “Cesare Alfieri” nella storia d’Italia. Nascita e primi passi della Scuola fiorentina di Scienze sociali</hi><hi rend="CharOverride-1">. Firenze: Le Monnier. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Stolzi, I. 2020. “La Scuola di Giurisprudenza.” In </hi><hi rend="italic">Il paradigma dell’Accademia. Cultura universitaria e cultura accademica a Firenze dall’unità alla Grande Guerra</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di G. Manica, 25-43. Firenze: Leo S. Olschki.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Tarli Barbieri, G. 2023. “In ricordo di Cecilia Corsi.” </hi><hi rend="italic">Forum di Quaderni Costituzionali</hi><hi rend="CharOverride-1"> 2.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Villari, P. 1902. “Le scuole di Scienze sociali e le facoltà giuridiche. Discorso pronunziato per l’inaugurazione dell’anno scolastico 1901-1902, nel R. Istituto di Scienze sociali.” </hi><hi rend="italic">Nuova Antologia</hi><hi rend="CharOverride-1">: 4-18. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zanichelli, D. 1900a. Introduzione a C. Albicini, </hi><hi rend="italic">Alcuni scritti di C. A.</hi><hi rend="CharOverride-1">, VII. Bologna: Zanichelli.</hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zanichelli, D. 1900b. “Il carattere costituzionale del regno di Umberto I.” </hi><hi rend="italic">Nuova antologia</hi><hi rend="CharOverride-1"> 80: 3-14. </hi></p><p rend="bib_indx_bib" ><hi rend="CharOverride-1">Zanichelli, D. 1905. “L’educazione politica nello Stato rappresentativo moderno. Discorso inaugurale letto nell’Aula Magna del R. Istituto di Scienze sociali “Cesare Alfieri”.” In R. Istituto Cesare Alfieri,</hi><hi rend="italic"> Annuario per l’a.a. 1904-1905</hi><hi rend="CharOverride-1">, 7 e sgg. Firenze: Landi. </hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-020-backlink">1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per i dati che seguono, cfr. gli </hi><hi rend="italic">Annuari </hi><hi rend="CharOverride-1">–</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">prima quelli pubblicati dall’Istituto a partire dalla sua fondazione fino al 1937 (la raccolta, oggi presso la Biblioteca di Scienze sociali, è incompleta, ma consente ugualmente di farsi un’idea della evoluzione complessiva dei piani di studio), poi quelli generali editi dall’Ateneo. Per un quadro d’insieme sulla nascita e lo sviluppo dell’Istituto, nell’ambito di una vasta letteratura, si sono qui tenuti soprattutto presenti i profili di Manica 2019 e di Rogari 2004a. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-019-backlink">2</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Luchini 1971, 8 (su questo testo e sulla figura del suo autore Stolzi 2020, spec. 34-6). In realtà, il progetto in questione non avrebbe trovato poi realizzazione nella Scuola di Giurisprudenza, destinata a assumere la forma di una modesta istituzione di preparazione al notariato, bensì appunto in quella di Scienze sociali e politiche creata qualche anno dopo da Carlo Alfieri. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-018-backlink">3</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Dei giuristi che, oltre a Luchini, formarono il primo nucleo della docenza del Cesare Alfieri (il romanista e civilista Luigi Laffrichi, il civilista Gaetano Pini, il commercialista Massimiliano Giarrè, il criminalista Luigi Sanminiatelli e il civilista e filosofo del diritto Carlo Francesco Gabba), solo quest’ultimo, personaggio eclettico e molto vivace, appartenente all’ateneo pisano, presentava un profilo di livello nazionale (cfr. Caterina 2013); Gabba fu anche colui che, tra i fondatori, proseguì più a lungo nell’impegno didattico alfierino, essendosi ritirato dall’insegnamento solo nel 1915 (la testimonianza del suo intenso dialogo col mondo dell’Alfieri è consegnata a tre volumi di interventi, ripubblicati a tre riprese nel corso degli anni con progressive aggiunte ed estensioni, dal titolo </hi><hi rend="italic">Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale – Conferenze</hi><hi rend="CharOverride-1">, Ia serie Torino: Utet, 1876; IIa serie Firenze: Pellas, 1881; IIIa serie, Bologna: Zanichelli, 1887. Al primissimo gruppetto dei fondatori si sarebbe aggiunto nel 1877 un altro personaggio di rilievo, l’avvocato e uomo politico lombardo Francesco Genala, che sarebbe stato responsabile dell’insegnamento del diritto costituzionale per una decina d’anni. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-017-backlink">4</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Spadolini 1975, 71. Un’alternativa per certi versi analoga tra il formare una élite politica ed una invece a carattere funzionariale si era già posta ai dirigenti della più o meno coeva </hi><hi rend="italic">École de Sciences sociales</hi><hi rend="CharOverride-1"> di Parigi, della quale quella di Firenze si considerava consorella: con la differenza che oltralpe, nel quadro di un regime repubblicano in cui politica e amministrazione erano ab origine molto più differenziate che nell’Italia umbertina, la scelta a favore della seconda opzione si era imposta quasi immediatamente (Quagliarello 1992).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-016-backlink">5</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Nell’ambito di una vastissima letteratura, basti qui il rinvio all’antico, ma sempre fondamentale Cianferotti 1989. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-015-backlink">6</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Iniziatore della concezione moderna della sua disciplina (Passero 2010), Anzilotti fu chiamato all’Alfieri nel 1892 e vi rimase per un decennio esatto insegnando diritto internazionale privato (quello pubblico era coperto nel frattempo proprio da Zanichelli).</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-014-backlink">7</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Su questo autore cfr. ora la puntualissima ricostruzione di Borsi 2009.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-013-backlink">8</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Ciò è così vero che, curiosamente, Zanichelli non trova alcuna voce a lui dedicata nel recente e pur molto attento </hi><hi rend="italic">Dizionario biografico dei giuristi italiani</hi><hi rend="CharOverride-1">, a cura di Birocchi et al. 2013.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-012-backlink">9</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Cfr. per es. R. Istituto Cesare Alfieri</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">1904, 66-70. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-011-backlink">10</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Così in margine ad una rievocazione del suo maestro, il bolognese Cesare Albicini: Zanichelli 1900a, VII.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-010-backlink">11</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Forti 1909, 3-31. Su Forti, Focardi 2013, 891-92. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-009-backlink">12</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Marchi 1913, 4-42. Reso famoso da un’opera giovanile concepita nel solco del più classico metodo orlandiano (Marchi 1904), a seguito di un infortunio concorsuale Marchi ruppe poi nettamente col mainstream della giuspubblicistica coeva, proprio nei suoi anni fiorentini affrontando temi quali quelli della sanzione regia o delle Luogotenenze, secondo un taglio decisamente personale, caratterizzato da un forte attenzione per il contesto storico degli istituti costituzionali (Pastorelli 2013). </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-008-backlink">13</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Romano 1918, 5-42.</hi><hi rend="CharOverride-1"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Sul Corso di diritto coloniale romaniano, per tutti Bascherini 2013. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-007-backlink">14</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Calamandrei 1921: e tale fu effettivamente il tema centrale del suo corso di procedura civile lungo tutti i primi anni Venti. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-006-backlink">15</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Finzi 1923. Sulla parabola civilistica di Finzi cfr. le osservazioni di Grossi 2013, I-LXI. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-005-backlink">16</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per un bilancio della sua personalità e delle sue incertezze culturali, Ottonelli 2009. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-004-backlink">17</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Per un profilo della personalità scientifica di Maranini, Campi 1995; Borsi 2000, 347 sgg.; Mannori 2004; 2007.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-003-backlink">18</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Sul lascito profondo e fecondo di Alberto Predieri sulla nozione e disciplina del paesaggio si veda di recente il volume a cura di</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">Morbidelli e Morisi 2019.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-002-backlink">19</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Fusaro 2024, specie p. 9 sgg.; ma si veda anche la relazione di Fulco Lanchester 2009.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-001-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Il riferimento è alla rivista </hi><hi rend="italic">Diritto, immigrazione e cittadinanza</hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes" ><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="W00204_XML24_13_115-134.html#footnote-000-backlink">-1</ref></hi><hi rend="CharOverride-1">	</hi><hi rend="CharOverride-1">Su Cecilia Corsi, Tarli Barbieri 2023.</hi></p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Gian Franco Cartei, University of Florence, Italy, gianfranco.cartei@unifi.it, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0002-4218-072X</ref></p><p rend="editorial_metadata_author">Luca Mannori, University of Florence, Italy, luca.mannori@unifi.it, <ref target="https://www.fupress.com">0000-0003-2282-0766</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://www.fupress.com">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Gian Franco Cartei, Luca Mannori, <hi rend="italic">Gli studi giuridici,</hi> © Author(s), <ref target="https://www.fupress.com">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0708-9.10</ref>, in Fulvio Conti, Carlo Sorrentino (edited by), <hi rend="italic">La Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” (1875-2025)</hi>, pp. -21, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0708-9, DOI <ref target="https://www.fupress.com">10.36253/979-12-215-0708-9</ref></p></div></div>
      
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