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        <title type="main">Il Mugello e la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790)</title>
        <title type="sub">Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</title>
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            <forename>Giacomo</forename>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
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        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8</idno>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <title>Biblioteca di storia</title>
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            <p>This is original content, published in Open Access. It is also available to read for free online at <ref target="https://media.fupress.com/files/pdf/24/16195/45208">https://media.fupress.com/files/pdf/24/16195/45208</ref></p>
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            <p>This is original content, published in Open Access. It is also available to read for free online at <ref target="https://media.fupress.com/files/epub/24/16195/45209">https://media.fupress.com/files/epub/24/16195/45209</ref></p>
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          <date>2025</date>
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            <p>It is available for online purchase at <ref target="https://books.fupress.com/isbn/9791221507898">https://books.fupress.com/isbn/9791221507898</ref></p>
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        <rs type="FUP_policy" source="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">Firenze University Press Best Practice in Scholarly Publishing</rs>
        <rs type="scientific_cloud" source="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice.2">FUP Scientific Cloud for Books</rs>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>A pivotal moment in Leopoldine reformism and in the history of governmental practices, the Municipal Reform aimed to replace the traditional elite of local notables with a class of landowning administrators. Yet the challenges encountered in its implementation highlight the need to focus on diverse local experiences. This study therefore examines the Reform’s application in the Mugello area. The communities under consideration—seven from the Contado and three from the Distretto—represent emblematic case studies for analysing the reception, enforcement, and more or less deliberate infringements of the Reform’s general principles.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="it">
        <p>Momento centrale del riformismo leopoldino e della storia delle pratiche di governo, la Riforma delle comunità avrebbe dovuto sostituire la tradizionale élite di notabili originari con una classe di amministratori possidenti. Le difficoltà attuative suggeriscono tuttavia di focalizzare l’attenzione sulle diverse esperienze locali: di qui la scelta di ricostruire l’applicazione della Riforma nell’area del Mugello. Le comunità sotto esame (sette del Contado e tre del Distretto) si configurano infatti come dei casi di studio emblematici per analizzare dall’interno la ricezione, l’applicazione e le infrazioni – più o meno coscienti – delle linee generali della Riforma.</p>
      </abstract>
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            <item>Peter Leopold</item>
            <item>Municipal Reform</item>
            <item>Tuscany</item>
            <item>Mugello</item>
          </list>
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      <div type="toc">
        <list>
          <item>Sommario</item>
          <item>Siti archivistici</item>
          <item>Prefazione</item>
          <item>Introduzione</item>
          <item>Prima parte. Una progettazione a geometria variabile<list><item>Tra generale e locale: la duplice natura dei Regolamenti</item><item>Un Regolamento pilota: il caso di Borgo San Lorenzo</item><item>I diversi equilibri fiscali nelle comunità mugellane del Contado</item><item>Tra proprietà e originarietà: la composizione delle borse nelle comunità del Distretto</item></list></item>
          <item>Seconda parte. Resistenze e disapplicazioni<list><item>Tra antico e moderno: i membri delle nuove magistrature</item><item>L’applicazione della Riforma sul territorio: gli scontri per le imborsazioni</item><item>La questione fiscale tra principi nuovi e pratiche antiche</item><item>Tra incomprensioni e velate forme di dissenso: i giochi di potere nelle comunità</item><item>Conclusioni. Una continuità nella rottura</item></list></item>
          <item>Appendice documentaria<list><item>I. Descrizione dei principali fondi archivistici per la Riforma comunitativa nel Mugello</item><item>II. Regolamenti locali delle comunità del Mugello</item><item>III. Motuproprio del 20 aprile 1789 sul ristabilimento della Riforma</item><item>IV. Carte geografiche delle comunità del Mugello prima e dopo la rottura del 1774</item></list></item>
          <item>Bibliografia</item>
          <item>Indice dei nomi</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8" /></p>
      <p rend="text">Carta della Provincia del Mugello Divisa nelle Sue Comunità [1778-1783]. Národný archív (Praha), Rodinný Archiv Toskánských Habsburků, Provincie del Granducato, 33a (carta n. IV). </p><div><head>Sommario</head><p rend="contents_contents_paratext"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor000">Siti archivistici<hi rend="contents_number">7</hi></ref></p><p rend="contents_contents_paratext"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor001">Prefazione<hi rend="contents_number">9</hi></ref></p><p rend="contents_contents_author"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor002">Luca Mannori</ref></p><p rend="contents_contents_paratext"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor003">Introduzione<hi rend="contents_number">13</hi></ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor004">Prima parte</ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor005">Una progettazione a geometria variabile</ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor006">Capitolo 1</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor007">Tra generale e locale: la duplice natura dei Regolamenti<hi rend="contents_number">23</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor009">Capitolo 2</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor010">Un Regolamento pilota: il caso di Borgo San Lorenzo<hi rend="contents_number">29</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor012">Capitolo 3</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor013">I diversi equilibri fiscali nelle comunità mugellane <lb/>del Contado<hi rend="contents_number">35</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor015">Capitolo 4</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor016">Tra proprietà e originarietà: la composizione delle borse nelle comunità del Distretto<hi rend="contents_number">41</hi></ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor018">Seconda parte</ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor019">Resistenze e disapplicazioni </ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor020">Capitolo 5</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor021">Tra antico e moderno: i membri delle nuove magistrature<hi rend="contents_number">53</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor023">Capitolo 6</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor024">L’applicazione della Riforma sul territorio: <lb/>gli scontri per le imborsazioni<hi rend="contents_number">67</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor026">Capitolo 7</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor027">La questione fiscale tra principi nuovi <lb/>e pratiche antiche<hi rend="contents_number">75</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor029">Capitolo 8</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor030">Tra incomprensioni e velate forme di dissenso: <lb/>i giochi di potere nelle comunità<hi rend="contents_number">79</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor032">Conclusioni</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="W00319_xml.html#_idTextAnchor033">Una continuità nella rottura<hi rend="contents_number">87</hi></ref></p><p rend="contents_contents_part"><ref target="https://www.fupress.com">Appendice documentaria</ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="https://www.fupress.com">I.</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="https://www.fupress.com">Descrizione dei principali fondi archivistici per la Riforma comunitativa nel Mugello<hi rend="contents_number">97</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio di Stato di Firenze<hi rend="contents_number">97</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio storico del Comune di Barberino di Mugello<hi rend="contents_number">98</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio storico del Comune di Borgo San Lorenzo<hi rend="contents_number">99</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio storico del Comune di Dicomano<hi rend="contents_number">99</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio storico del Comune di Marradi<hi rend="contents_number">100</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio storico del Comune di Scarperia e San Piero<hi rend="contents_number">100</hi></ref></p><p rend="contents_contents_h2"><ref target="https://www.fupress.com">Archivio storico del Comune di Vicchio<hi rend="contents_number">103</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="https://www.fupress.com">II.</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="https://www.fupress.com">Regolamenti locali delle comunità del Mugello<hi rend="contents_number">105</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="https://www.fupress.com">III.</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="https://www.fupress.com">Motuproprio del 20 aprile 1789 sul ristabilimento della Riforma<hi rend="contents_number">143</hi></ref></p><p rend="contents_contents_section" ><ref target="https://www.fupress.com">IV.</ref></p><p rend="contents_contents_chapter"><ref target="https://www.fupress.com">Carte geografiche delle comunità del Mugello <lb/>prima e dopo la rottura del 1774<hi rend="contents_number">147</hi></ref></p><p rend="contents_contents_paratext"><ref target="https://www.fupress.com">Bibliografia <hi rend="contents_number">151</hi></ref></p><p rend="contents_contents_paratext"><ref target="https://www.fupress.com">Indice dei nomi<hi rend="contents_number">157</hi></ref></p></div><div><head>Siti archivistici</head><p rend="text_NOindent">Archivio di Stato di Firenze</p><p rend="text_top">Archivio Nazionale di Praga (Národný archív Praha)</p><p rend="text_top">Archivio storico del Comune di Barberino di Mugello</p><p rend="text_top">Archivio storico del Comune di Borgo San Lorenzo</p><p rend="text_top">Archivio storico del comune di Dicomano</p><p rend="text_top">Archivio storico del Comune di Marradi</p><p rend="text_top">Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero</p><p rend="text_top">Archivio storico del comune di Vicchio</p></div><div><head>Prefazione</head><p rend="h1_author ParaOverride-2">Luca Mannori</p><p rend="text">Il tema della Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo ha già costituito l’oggetto di una tale messe di studi da far ritenere forse poco urgente insistervi ulteriormente. Il che risponde forse al vero finché questo grande capitolo del riformismo leopoldino venga studiato sotto il profilo dei suoi principi fondativi e dell’<hi rend="italic">iter</hi> grazie al quale essi vennero tradotti in realtà normativa. Man mano tuttavia che il nostro modo di guardare al Settecento lorenese si è smarcato da quella che Mario Mirri ebbe a definire una volta come la «storia dei lumi e delle riforme» – cioè da una storia dei movimenti intellettuali, attenta anzitutto alla novità del gesto stesso del riformare – e lo legge piuttosto come uno dei tornanti del lungo percorso che portò al superamento della società di corpi – percorso destinato a chiudersi, sotto molto profili, ben addentro all’Ottocento –, il nostro tema sembra ancora lontano dal presentarsi come un oggetto esaurito. Per chi voglia capire, in particolare, in quale misura la trasformazione prefigurata dal disegno del 1774 abbia corrisposto ad un netto rovesciamento degli assetti di potere territoriale previgenti o non piuttosto al consolidamento di equilibri in varia misura già raggiunti, più o meno silenziosamente, nel corso dell’età medicea non vi è altra strada che quella d’impegnarsi in un’analisi a scala locale, che metta a confronto il profilo dei ceti dirigenti comunitativi pre- e post-riforma nonché le correlative prassi di autogoverno. </p><p rend="text">Ricerche del genere, beninteso, non sono certo mancate e il lettore le troverà ampiamente valorizzate dall’autore del presente volumetto. Proprio i carotaggi di cui disponiamo, però, rivelano quanto varia ed articolata risulti, nei fatti, la realtà dei corrispondenti assetti rappresentativi e stimolano ad ampliare il bacino dei casi di studio, magari precisando meglio le corrispondenti domande di ricerca, che in questo genere di indagini si sono modulate finora più sulla lunghezza d’onda della storia sociale che su quella della storia propriamente istituzionale. </p><p rend="text"> L’area rurale prescelta da Giacomo Carmagnini per il suo sondaggio – quella delle comunità mugellane – sembra prestarsi abbastanza bene a verificare i risultati applicativi della Riforma. Comprensiva tanto di comunità del Contado come del Distretto, essa è sufficientemente lontana da Firenze e da altri centri urbani di rilievo da non essere segnata in modo troppo pervasivo dalla presenza di una proprietà cittadina che tendeva inevitabilmente ad alterare il modello di autogoverno che Leopoldo e i suoi collaboratori avevano idealmente presente; mentre la sua morfologia di medio-alta collina ne fa un tassello ben rappresentativo di alcune delle vocazioni colturali più tipiche del territorio toscano. </p><p rend="text">Incrociando quindi fonti centrali e locali, nelle pagine che seguono Carmagnini persegue essenzialmente tre obbiettivi. </p><p rend="text">Il primo consiste nel sottolineare preliminarmente come il progetto leopoldino, pur ispirato ad una cultura certamente antinomica a molti tratti della civiltà istituzionale di ‘antico regime’, fosse già in origine costruito tutto sulla ricerca di compromessi e di ‘terze vie’. Ciò era dichiarato intanto dallo stesso impianto normativo della Riforma, affidato a due regimi generali differenziati – l’uno per il Contado fiorentino e l’altro per il Distretto – e completato da una serie di regolamenti particolari assegnati alle varie comunità «in aumento» delle due rispettive discipline-quadro. L’esame ravvicinato del caso mugellano rivela quanto un disegno del genere potesse modificare in concreto il profilo dei nuovi assetti locali rispetto allo schema-tipo di quella ‘comunità dei possessori’ che, in astratto, avrebbe dovuto costituire la base comune di tutta la Riforma. Nella maggioranza delle comunità qui esaminate, per esempio, si scopre che una cospicua quota d’imposta, in certi casi destinata a sfiorare l’80% di tutto il prelievo diretto, continuasse a scaricarsi sui contadini mezzadri, che possessori certamente non erano e che quindi non partecipavano se non molto marginalmente alle rappresentanze comunitative. Ancora più notevole, poi, è il fatto che alcuni piccoli centri come Marradi, Palazzuolo o Firenzuola, grazie ancora ai loro regolamenti particolari, fossero riusciti a difendere quelle borse privilegiate che avevano permesso <hi rend="italic">ab antiquo</hi> a ridotti gruppi di famiglie locali di riservarsi l’accesso alla carica più importante della comunità, cioè al gonfalonierato. Si riproduceva così, anche nell’ambito di centri modestissimi, una configurazione istituzionale molto simile a quella che il governo centrale aveva riconosciuto, dopo lunghe negoziazioni, alle quattrodici cosiddette “patrie nobili” del Granducato – città come Pisa, Volterra, Prato, Arezzo o Pistoia, senza contare naturalmente Firenze. La logica del privilegio, manifestamente incompatibile con i principi generali della Riforma, continuava in questo modo a sopravvivere non solo nei maggiori capoluoghi urbani, ma anche in località del tutto marginali, nel cui trattamento il legislatore aveva evidentemente sacrificato senza esitazione i principi generali alla base della Riforma stessa alla acquisizione di un consenso veramente modesto. </p><p rend="text">Il secondo obbiettivo dell’analisi consiste nel misurare quanto sia variata, in conseguenza dell’entrata in vigore della Riforma, la composizione dei ceti dirigenti locali – cioè nel capire fino a che punto il principio del cittadino-proprietario (al netto di occasionali concessioni al costume previgente, come quelle ora menzionate) abbia implicato un ricambio degli amministratori oppure una sostanziale conferma delle famiglie che già in precedenza avevano tenuto le redini delle comunità. Su questo piano l’analisi che Carmagnini ricava incrociando i dati relativi agli ultimi anni del regime pre-leopoldino con quelli offerti dalle annualità comprese tra il 1774 e il 1790, sembra rivelare una sorta di trasformazione nella continuità. Nella realtà mugellana, cioè, la Riforma non pare aver scalzato il nucleo forte degli antichi gruppi amministrativi locali, i quali (diversamente da quanto accade in altre comunità toscane analizzate sotto il medesimo profilo negli ultimi anni, come per esempio la Fiesole di Francesco Mineccia) avevano qui assunto già in precedenza una consistenza proprietaria sufficiente a soddisfare i parametri stabiliti dal legislatore. Ciò che accadde fu piuttosto un allargamento dei margini del gruppo dirigente, che si arricchì di una più o meno nutrita fascia di <hi rend="italic">new entries</hi>. Semmai, ciò che la nostra ricerca mette in luce è come il grosso di questi nuovi arrivi non abbiano corrisposto solo – né forse tanto – a gruppi familiari locali, bensì a persone giuridiche di vario tipo, ed in primo luogo ad enti ecclesiastici ed assistenziali. A vedersi dischiusa per la prima volta la porta delle nuove amministrazioni leopoldine fu soprattutto quella proprietà religiosa o corporativa che da sempre aveva corrisposto ad una larghissima quota della superficie produttiva delle campagne toscane, ma che fino al ’74 nessuno aveva mai pensato di coinvolgere in forma diretta nella gestione delle comunità. D’altra parte, questa nuova presenza non sempre si risolse in un accrescimento del gruppo dirigente locale sul piano di una partecipazione effettiva. Spesso infatti questi importanti patrimoni, una volta estratti dalle borse per esprimere un loro rappresentante nell’ambito del collegio magistratuale della comunità, sceglievano di farsi «sostituire» in esso da qualche altro «comunista» capace di «risiedere» – cioè da un proprietario che, vivendo in comunità e/o avendo una più spinta familiarità con le logiche del potere locale di quella che fosse accessibile ad un convento o ad una istituzione assistenziale – magari baricentrata altrove –, fosse meglio in grado di rappresentarne efficacemente gli interessi. Il risultato poteva essere quello di aumentare semplicemente la presenza di famiglie già appartenenti al notabilato locale, che si accollavano in varia misura la rappresentanza di patrimoni non loro. </p><p rend="text">Ultimo intento della ricerca, infine, è quello di valutare fino a che punto le disposizioni della Riforma non siano state più o meno coscientemente violate o distorte, in sede applicativa, da parte di coloro che in una veste o nell’altra erano stati designati come responsabili della sua attuazione – cioè dai rappresentanti comunali stessi, dai cancellieri comunitativi, dagli ufficiali giusdicenti locali o dalle stesse autorità centrali variamente implicate nella sua messa in atto. Che su questo piano il disegno leopoldino abbia ricevuto una esecuzione molto lontana tanto dalla sua lettera quanto dal suo spirito non è certo una novità per gli storici. Fin dalla metà degli anni Ottanta del Settecento, anzi, lo stesso Francesco Maria Gianni – principale artefice del progetto generale della Riforma – aveva chiesto ed ottenuto da Leopoldo l’apertura di una vasta indagine conoscitiva su tutto il territorio granducale volta a raccogliere e classificare tutte le diverse «deviazioni» che, a suo dire, fin dal 1774 avevano sfigurato il profilo originario di quella che egli considerava la sua creatura più cara: fino a redigere una lunga lista di ‘vizi’ applicativi a cui si cercò di porre riparo con un minuziosissimo motuproprio del 1789. L’ultima parte dello studio di Carmagnini è appunto diretta a verificare, sul terreno del Mugello, in quale misura un gap esecutivo del genere si sia aperto effettivamente; e le sue conclusioni confortano pienamente quelle stesse di Gianni, nel senso che, quantomeno per un periodo non breve, il centro pose ben poco impegno nel promuovere una attuazione davvero rigorosa del dettato normativo leopoldino, lasciando che le autorità periferiche vi soprapponessero antiche abitudini o comunque ne stravolgessero ampiamente i contorni.</p><p rend="text"> Questa scarsa diligenza, tuttavia – eccoci al punto – non viene affatto presentata dal nostro autore come un limite della strategia riformatrice di Leopoldo quanto semmai – e certo paradossalmente – come un suo punto di forza. Al pari, per un verso, della «geometria variabile» caratteristica dell’impianto normativo della Riforma e per un altro del ricambio relativamente dolce che essa promosse nell’ambito della composizione delle classi dirigenti, anche il modo piuttosto distratto (quantomeno se misurato con i parametri di un moderno Stato esecutivo) con cui con cui se ne curò la realizzazione contribuì sicuramente alla sua fortuna. Ispirata da una logica istituzionale diametralmente opposta a quella che aveva governato per secoli il territorio toscano e il suo sistema di appartenenze, la Riforma comunitativa necessitava strutturalmente di essere applicata facendo appello ad una recezione quanto più possibile spontanea da parte delle autonomie locali e lasciando che ciascuna di esse la calzasse, per così dire, adattandola alla forma del proprio piede. Tale è appunto il contributo più interessante, mi pare, che questo studio di caso (quello, sì, di una ‘cesura moderata’) offre alla ricerca sul periodo leopoldino, sintonizzandosi assai bene con un quadro storiografico che si sforza di aderire sempre meglio al piano delle istituzioni come ‘vissuto’. </p></div><div><head>Introduzione</head><quote rend="quotation_b ParaOverride-3">Tutto il Regolamento Comunitativo è stato tante volte percosso dagli artifizi tendenti a distruggerlo, che ormai mi sembra molto declinato dallo spirito, e dalle massime della sua fondazione, e già prossimo il ritorno di quelli medesimi disordini che persuasero la necessità di una Riforma<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-152">1</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">L’autore di queste amare riflessioni, che sembravano delineare un quadro senza speranza di recupero, è Francesco Maria Gianni, senatore e braccio destro del Granduca Pietro Leopoldo. Erano passati ormai dieci anni dal varo di una delle più ambiziose riforme della stagione leopoldina, che mirava a riorganizzare in profondità l’amministrazione pubblica, affidando la gestione delle comunità ad una classe di ‘cittadini’ proprietari, naturalmente interessati al benessere e allo sviluppo della cosa pubblica<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-151">2</ref></hi></hi>. Proprio a Gianni si dovevano i capisaldi e l’organizzazione pratica di una Riforma che avrebbe dovuto ridisegnare, allo stesso tempo, i ceti dirigenti del Granducato e l’assetto fondiario del territorio, privatizzando i beni e le terre comuni attraverso lo strumento dell’allivellazione, nell’obiettivo generale di rendere l’amministrazione più economica ed efficiente<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-150">3</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Tra le principali tare del farraginoso sistema precedente rientrava una pretesa di controllo da parte della Dominante che, se sul piano pratico si rivelava talvolta più teorica che reale, sul versante finanziario rappresentava un capitolo di spesa particolarmente gravoso per le casse dello Stato. Di qui la cocente delusione del massimo sostenitore di quell’esperimento riformistico nel constatare il ritorno di pratiche di governo considerate ormai sepolte, ovvero di quel gusto, proprio del ministero, «di dominare direttamente, o indirettamente sulle comunità»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-149">4</ref></hi></hi>. Questo rinnovato ‘dirigismo’ si sarebbe realizzato, secondo Gianni, a causa del «dispotismo» dei cancellieri e dei giusdicenti, ovvero delle magistrature sul territorio che continuavano a dipendere dal centro<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-148">5</ref></hi></hi>. Ancor più che nell’individuazione dei «nemici di uno de’ più benefici ed utili stabilimenti di V.A.R.», l’analisi del senatore fiorentino è interessante per l’individuazione degli <hi rend="italic">strumenti</hi> con cui essi stavano riuscendo a distorcere il senso e gli effetti della Riforma comunitativa. </p><p rend="text">Alla base dello strapotere che queste due figure pubbliche erano riuscite a conquistarsi nelle diverse località del Granducato stava la superfetazione regolamentaria che, per un decennio, aveva ingolfato la vita delle magistrature locali pretendendo di spiegare e di chiarire specifici punti del nuovo assetto amministrativo delle comunità. Era proprio la moltiplicazione di riferimenti normativi, non di rado contrastanti, che portavano i residenti delle magistrature locali ad un senso d’incertezza, che li conduceva fatalmente a rivolgersi, in primo luogo, proprio al rappresentante del Granduca sul territorio:</p><quote rend="quotation_b">perché il codice comunitativo è diventato un volume enorme, e contiene tante resoluzioni, et ordinazioni varianti, ed alcune pubblicate ed altre non pubblicate, che non è praticabile alli Residenti nelle Magistrature l’aver presente una legislazione, la quale consta di tanti diversi documenti racchiusi negli Archivi.</quote><p rend="text">Di qui la previsione dell’ormai prossima restaurazione dello <hi rend="italic">status quo ante</hi>, che avrebbe ridotto ancora una volta le decisioni – i <hi rend="italic">partiti </hi>– delle magistrature locali a poco più di una formalità, utile solo ad ammantare di un «consenso apparente de’ comunisti la schiavitù de’ Corpi pubblici, e degli interessi privati sotto il dominio effettivo del ministero». Andava così smarrendosi il principio cardine dell’intera misura riformistica, ovvero «che tutto il complesso degli Affari comunitativi, non era altro, che la forma degli interessi particolari, e che da veruno meglio possono amministrarsi, che da propri interessati»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-147">6</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nonostante la loro apparente remissività, le riflessioni di Gianni non costituivano affatto una dichiarazione di resa. Al contrario, era proprio da questa denuncia che prendeva le mosse la proposta indirizzata a Pietro Leopoldo di un ambizioso progetto di <hi rend="italic">restauratio </hi>del vero significato e degli originari strumenti operativi della Riforma delle comunità. Un programma che, ancora una volta, avrebbe dovuto fondarsi sui reali bisogni e sui concreti interessi degli abitanti delle singole realtà locali.</p><p rend="text">Di qui il progetto di eseguire un’indagine complessiva sulle modalità con cui la Riforma del 1774 era stata recepita e – soprattutto – disattesa dalle singole comunità locali, così da ricostruire «tutto ciò che dai negozi passati per le loro mani crederanno, che possa aver dato luogo a deviare tanto da parte del Governo, come da parte delle Comunità dallo spirito, e dalle mire de’ Regolamenti Comunitativi, acciò la R.A.V. possa giudicare della felice, o infelice riuscita di quest’opera insigne nel suo benefico governo, e procedere ai quei Provvedimenti, che occorressero»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-146">7</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Alla metà degli anni Ottanta arrivava dunque il momento del <hi rend="italic">redde rationem </hi>per una Riforma che, nonostante le ambiziose premesse, sembrava aver mancato molti dei suoi scopi fondamentali. Se i suoi principi promotori e i concreti dispositivi regolamentari sono stati al centro di un discreto numero di studi, ben poco si sa, ancora oggi, delle concrete e specifiche modalità con cui essa trovò applicazione nelle diverse realtà subregionali e locali del Granducato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-145">8</ref></hi></hi>. Al netto di pochi casi di studio emblematici, limitati perlopiù ai centri cittadini più importanti, rimane quasi inesplorata la portata di una legislazione che andava a modificare assetti di governo ormai cristallizzati in comunità di estensione e rilevanza minore, e che pure rappresentavano il nucleo duro da cui avrebbe dovuto svilupparsi il nuovo sistema di amministrazione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-144">9</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Non potendo offrire una mappatura generale delle comunità del Granducato, l’area del Mugello costituisce un ottimo punto di osservazione. Essa permette infatti di restituire un affresco capace levarsi al di là del caso della singola comunità, discernendo affinità e rotture tra realtà locali confinanti ma distinte<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-143">10</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Caratterizzate da un assetto corografico e socioeconomico variegato, ma simile in alcune delle sue caratteristiche fondamentali – come un commercio fondato sull’attività agricola, sul pascolo e sullo sfruttamento delle risorse boschive – le comunità della regione del Mugello si connotano per la vasta diffusione di una piccola proprietà locale e del sistema mezzadrile gestito da proprietari fiorentini<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-142">11</ref></hi></hi>. Una frammentazione della proprietà che tende ad aumentare proporzionalmente all’altitudine del territorio, rendendo ancora meno rilevante la proprietà forestiera: «Alle quote più alte il sistema mezzadrile non riesce più a sostenersi e con esso l’azienda contadina stabile che lascia il posto alla piccola possidenza coltivatrice a carattere precario, non autosufficiente e imperniata su una base fondiaria frammentata e composita»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-141">12</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Un’area generalmente favorevole, nelle parole del celebre Repetti, allo sviluppo economico: «sia per temperatura di clima, sia per amene, docili e numerose colline che ne ricoprono la valle, sia per la variata ed ubertosa coltura, per le gigantesche piante di querci che fiancheggiano le tante strade rotabili in ogni direzione; per produzioni di frutta d’ogni genere ricchissima; per le popolose terre, per le magnifiche ville signorili»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-140">13</ref></hi></hi>. Caratteristiche che avrebbero dovuto favorire l’emergere e l’affermarsi di una classe piuttosto larga di proprietari-amministratori, comunque in rottura coi diversi criteri d’appartenenza alla base dei ceti dirigenti locali, basati, come noto, sulla nozione di originarietà – ovvero su un legame idealmente ancestrale con la comunità – piuttosto che su quella, assai più volatile, della proprietà.</p><p rend="text">Occorre certamente distinguere le diverse aree ricomprese sotto la generica indicazione del Mugello. Lo stesso Repetti considerava vera parte costitutiva della regione solo 5 delle 10 comunità qui analizzate (Barberino, Borgo, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-139">14</ref></hi></hi>). Rimanevano fuori Dicomano, San Godenzo e le tre comunità della cosiddetta Romagna toscana (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo), caratterizzate da un paesaggio più montuoso e meno favorevole alla coltivazione.</p><p rend="text">Ma non è tutto: nell’obiettivo di indagare non solo l’applicazione di una delle misure più rappresentative del riformismo settecentesco, ma i concreti dispositivi di (auto)governo locale, le comunità del Mugello si rivelano un caso di studio particolarmente emblematico in quanto, al netto delle richiamate affinità strutturali, si dividono tra località appartenenti al Contado fiorentino e realtà facenti parte del Distretto<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-138">15</ref></hi></hi>. Una divisione amministrativa secolare da cui derivavano, al momento del varo della Riforma, due legislazioni generali differenti: mentre le prime erano inquadrate dal <hi rend="italic">Regolamento </hi>del 23 maggio 1774, la nuova organizzazione amministrativa delle comunità del Distretto veniva fissata dal <hi rend="italic">Regolamento generale </hi>del 29 settembre successivo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-137">16</ref></hi></hi>. Pur condividendo i principi ispiratori della manovra, i due Regolamenti quadro differivano sensibilmente per quanto riguardava le norme specifiche per la composizione delle nuove magistrature e per le modalità di fissazione della nuova Tassa di Redenzione, che avrebbe dovuto sostituire i diversi generi di imposte precedentemente esatte dal centro<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-136">17</ref></hi></hi>. Le tre comunità mugellane del Distretto (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio) consentono così di confrontare le dinamiche innescate da due organizzazioni differenti in comunità limitrofe e, allo stesso tempo, permettono di indagare le conseguenze della Riforma in territori di confine del Granducato, divisi dalla Romagna dalla catena appenninica e quindi potenzialmente più soggette ad eludere le direttive fiorentine.</p><p rend="text">In ultimo, il campione selezionato si presenta particolarmente emblematico per il ruolo pionieristico che una delle comunità sotto esame, Borgo San Lorenzo, ricoprì all’interno della nuova legislazione comunitativa<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-135">18</ref></hi></hi>. Come vedremo nel dettaglio, il Regolamento particolare<hi rend="italic"> </hi>per Borgo San Lorenzo sarebbe stato presentato come il <hi rend="italic">testo pilota </hi>per le comunità del Contado; esattamente come quello, precedente, di Volterra aveva rappresentato la guida su cui sviluppare i regolamenti per le comunità del Distretto<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-134">19</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">All’interno del campione di comunità preso in esame, si tenterà dunque di indagare l’applicazione della Riforma a partire dalla «ispezione generale» promossa da Gianni, ma interrogandone i risultati come una particolare costruzione storica e non prendendoli, acriticamente, come un resoconto fedele del reale stato delle cose. L’indagine sistematica del 1787 avrebbe infatti poggiato sui diversi <hi rend="italic">report </hi>offerti dai singoli cancellieri, che, come comprensibile, avevano tutto l’interesse a sminuire, se non proprio a nascondere, ogni violazione o diatriba relativa all’applicazione della Riforma nella rispettiva comunità. L’indagine interna della vita delle nuove magistrature nelle comunità in esame mostrerà un panorama decisamente diverso dai risultati ufficiali dell’indagine, ovvero una pratica di governo connotata da una generale tendenza ad una tacita, ma frequente, disapplicazione dei capisaldi della Riforma.</p><p rend="text">L’analisi riguarderà, soprattutto, i criteri di composizione dei nuovi ceti dirigenti, che si sarebbero rivelati variabili anche per i contesti in cui essi erano fissati dalla regolamentazione generale. Nel caso delle comunità del Contado, era infatti il <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> del 23 maggio 1774 a stabilire i requisiti per poter accedere alla prima istituzione pubblica locale: il Magistrato comunitativo. Oltre al possesso di beni stabili «descritti o non descritti ai respettivi Campioni o Tomi di Decimino delle loro Comunità» ubicati nel territorio comunitativo a prescindere dalla residenza del proprietario (art. VI), veniva fissata una soglia minima di censo, che portava ad escludere dall’imborsazione chi non possedesse nel medesimo territorio della comunità «almeno tanti beni stabili da contribuire sulla rendita de’ medesimi in proporzione di un fiorino di Decima o lira di Decimino»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-133">20</ref></hi></hi>. Diverso il caso delle comunità del Distretto, per le quali il Regolamento generale prevedeva un’organizzazione in buona parte autonoma della composizione e dei criteri di accesso alle rispettive istituzioni pubbliche: «Tanto la Magistratura che il Consiglio generale saranno composti di quel numero, e qualità di soggetti, che Comunità per Comunità sarà prescritto nei Regolamenti Locali volendo che tanto i Residenti nella Magistratura, quanto quelli nel Consiglio generale abbiano tutti indistintamente Voto eguale nelle loro Deliberazioni, e partiti»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-132">21</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">A partire dalle evidenti continuità con specifici usi e consuetudini relativi agli ordinamenti precedenti, prima ancora di esaminare le pratiche amministrative favorite dalla rottura del 1774, sarà dunque necessario, tanto per le comunità del Contado quanto per quelle del Distretto, concentrarsi su una ‘preistoria della Riforma’, ricostruendo i meccanismi di composizione dei singoli Regolamenti particolari e mettendoli a confronto con gli Statuti precedenti di ogni comunità. </p><p rend="text">In secondo luogo, si tenterà di leggere dietro alle diverse strategie di applicazione e violazione della Riforma l’emersione – o la conservazione – di particolari criteri d’identità civica e di appartenenza alla singola comunità, che a lungo avevano rappresentato il principale criterio per ascendere alle cariche pubbliche locali. La storia delle deviazioni della Riforma nell’area mugellana si configurerà, quindi, come una storia delle rispettive evoluzioni culturali e sociali inerenti ad una rottura non ridotta alla dimensione strettamente istituzionale, ma direttamente collegata al tessuto sociale dei microcosmi comunitativi, che avrebbe dovuto condurre – nelle intenzioni dei promotori – a sostituire la comunità degli originari con una comunità di proprietari, «accomunati dal solo interesse alla “tutela delle cose pubbliche”»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-131">22</ref></hi></hi>. </p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-152-backlink">1</ref></hi>	Ricordi di Francesco Maria Gianni dati in Pisa e rivolti a Pietro Leopoldo (8 gennaio 1784), in Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-151-backlink">2</ref></hi>	A proposito della Riforma comunitativa cfr., in primo luogo, lo studio fondamentale di Bernardo Sordi, che ripercorre la vicenda dalla fase progettuale al momento attuativo: B. Sordi, <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina</hi>, Milano, Giuffrè, 1991. Per una panoramica più generale sul riformismo leopoldino cfr. L. Mannori, <hi rend="italic">Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati, </hi>Pisa, Pacini, 2014, in particolare i capitoli VI (<hi rend="italic">Le riforme leopoldine</hi>, pp. 161-205) e VII (<hi rend="italic">L’eredità di Pietro Leopoldo</hi>, pp. 207-228). Sulla figura di Pietro Leopoldo e sulla sua azione di governo cfr. l’ormai classico<hi rend="CharOverride-2"> </hi>A. Wandruszka, <hi rend="italic">Pietro Leopoldo. Un grande riformatore</hi>, Firenze, Vallecchi, 1968. All’interno di una bibliografia molto ricca sul tema, cfr., infine, almeno due studi relativi agli esordi e agli ultimi stadi della parabola di governo di Pietro Leopoldo: V. Becagli, <hi rend="italic">Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina</hi>, in <hi rend="italic">Pompeo Neri, Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino</hi>, a cura di A. Fratoianni, e M. Verga, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, pp. 333-376; G. La Rosa, <hi rend="italic">Il sigillo delle riforme. La Costituzione di Pietro Leopoldo di Toscana</hi>, Milano, Vita e Pensiero, 1997. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-150-backlink">3</ref></hi>	Sulla fondamentale figura di Gianni cfr. almeno F. Diaz, <hi rend="italic">Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana</hi>, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, e in particolare, per i temi qui trattati, pp. 244-258.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-149-backlink">4</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-148-backlink">5</ref></hi>	Per un’attenta panoramica sui complessi e correlati apparati giurisdizionale e amministrativo toscani rimane fondamentale, benché riferito ad un’epoca precedente, lo studio di E. Fasano Guarini, <hi rend="italic">Lo Stato mediceo di Cosimo I</hi>, Firenze, Sansoni, 1973: in particolare i capitoli II (<hi rend="italic">Il sistema giurisdizionale</hi>, pp. 19-48) e III (<hi rend="italic">Il sistema amministrativo</hi>, pp. 49-62). Per la rottura determinata dalla Riforma in ambito amministrativo cfr. invece V. Becagli, <hi rend="italic">Stato e amministrazione nel Granducato di Toscana da Cosimo I a Pietro Leopoldo</hi>, in Id., <hi rend="italic">Lezioni di storia toscana</hi>, Firenze, Le Monnier, 1981, pp. 13-39.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-147-backlink">6</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-146-backlink">7</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-145-backlink">8</ref></hi>	Oltre agli studi soprarichiamati, per un inquadramento generale della Riforma del 1774 cfr. almeno A. Anzilotti, <hi rend="italic">Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo</hi>, Firenze, Lumachi, 1910; D. Marrara, <hi rend="italic">Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano</hi>, «Nuova Antologia», CXI (1976), pp. 385-391.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-144-backlink">9</ref></hi>	Per il primo versante cfr. l’esempio emblematico di Prato, studiato da Franco Angiolini: <hi rend="italic">Il ceto dominante a Prato nell’età moderna</hi>, Edizioni Varo, Pisa 1984. L’applicazione della riforma comunitativa, che suscitò scontri e proteste e portò alla negoziazione di strategie compromissorie che in parte si allontanavano dalla norma dei Regolamenti generali per tentare di rappacificare gli animi, è analizzata, in particolare, al secondo paragrafo del capitolo VII: <hi rend="italic">La riforma comunitativa </hi>(pp. 117-125). Tra i rari studi dedicati a comunità non cittadine cfr. A. Contini, <hi rend="italic">Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole</hi>, in <hi rend="italic">Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo</hi>, Siena, Periccioli, 1985, pp. 240-275; F. Martelli, <hi rend="italic">Cittadini, nobiltà e riforma comunitativa a Pescia</hi>, in ivi, pp. 110-132; F. Mineccia, <hi rend="italic">La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo</hi>, Firenze, Giunta regionale Toscana, Venezia, Marsilio, 1996 (in particolare il paragrafo 4 del capitolo III: <hi rend="italic">La svolta del 1774. Riforma comunitativa e fine dell’autogoverno cittadino</hi>, pp. 146-152); G. Pansini, <hi rend="italic">Le comunità della Lunigiana e la riforma comunale di Pietro Leopoldo</hi>, «Cronaca e storia di Val di Magra», IV (1975), 1, pp. 99-113; G. B. Ravenni, <hi rend="italic">Per lo studio della riforma comunitativa di Pietro Leopoldo. Venticinque anni di vita amministrativa di una comunità del suburbio fiorentino: Bagno a Ripoli</hi>, «Ricerche storiche, rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici», IX (1979), 1, pp. 29-67; A. Zagli, <hi rend="italic">Il lago e la comunità: storia di Bientina, un castello di pescatori nella Toscana moderna</hi>, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (in particolare i capitoli V – <hi rend="italic">Potere, famiglia, parentela </hi>– e VI – <hi rend="italic">I processi di cambiamento tra XVIII e XIX secolo</hi>).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-143-backlink">10</ref></hi>	Per un quadro generale sull’estensione e i confini delle diverse realtà sotto esame cfr. la quarta sezione dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Carte geografiche delle comunità del Mugello prima e dopo la rottura del 1774</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-142-backlink">11</ref></hi>	Una panoramica storica sulle diverse comunità del Mugello è offerta dal recentissimo <hi rend="italic">Il Mugello dal Medioevo al Novecento. Storia e identità di una terra toscana</hi>, a cura di G. Pinto, e V. Vestri, Firenze, Olschki, 2024. Cfr. inoltre L. Calzolai, e G. C. Romby, <hi rend="italic">Il Mugello, la Val di Sieve e l’Alto Mugello. Dal periodo comunale all’età contemporanea: la definizione dell’organizzazione territoriale e dei valori storici del paesaggio</hi>, in<hi rend="italic"> Immagini del Mugello. La Terra dei Medici</hi>, Firenze, Alinari, 1990, pp. 15-27; L. Rombai, e L. Calzolai, <hi rend="italic">Mugello, Val di Sieve e Romagna toscana. La subregione del Mugello, della Romagna toscana e della Val di Sieve: caratteri geografici, ambientali e paesistici</hi>, in L. Rombai, e R. Stopani, <hi rend="italic">Il Mugello la Val di Sieve e la Romagna toscana. Territorio, storia e viaggi</hi>, Firenze, Edizioni Polistampa, 2009, pp. 13-69. Offre un’interessante visione praticamente contemporanea ai fenomeni in esame G. M. Brocchi, <hi rend="italic">Descrizione della provincia del Mugello con la carta geografica del medesimo</hi>, Firenze, Stamperia d’Anton Maria Albizzini, 1748. Per una descrizione fisica della regione cfr. L. Chini, <hi rend="italic">Storia antica e moderna del Mugello</hi>, 4 voll., Firenze, G. Carnesecchi e figli, 1875-1876, vol. I, pp. 3-21. Per le caratteristiche storiche dei singoli insediamenti costituisce tuttora un riferimento ineludibile E. Repetti, <hi rend="italic">Dizionario storico geografico e fisico della Toscana</hi>, 6 voll. Firenze, presso l’autore e editore, 1833-1846, <hi rend="italic">ad vocem</hi>. Rappresenta una preziosa riproposizione moderna dell’approccio complessivo adottato da Repetti F. Bertini, <hi rend="italic">Le comunità toscane al tempo del Risorgimento. Dizionario storico</hi>, Livorno, Debatte Editore, 2016. Un ricco prospetto bibliografico riferito a questa regione è riportato in G. Barbieri, e R. Nutini, <hi rend="italic">Il nobile contado. Guida bibliografica alla conoscenza della Provincia di Firenze</hi>, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 49-53.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-141-backlink">12</ref></hi>	C. Pazzagli, <hi rend="italic">La terra delle città. Le campagne toscane nell’Ottocento</hi>, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992, p. 60. Dalle caratteristiche del territorio deriva anche la localizzazione sparsa e irregolare delle proprietà votate all’autosufficienza: «Di norma i contadini vivono nei centri abitati e coltivano un certo numero di appezzamenti separati e distanti tra loro, caratterizzati da qualità di coltura differenti. È la stessa natura montuosa del terreno con i suoi rapidi sbalzi di quota a determinare tale caratteristica frammentarietà delle coltivazioni e del paesaggio agrario. L’ulivo non può salire sui terreni più elevati sui quali vegeta la vite, che a sua volta non è in grado di competere con il grano e gli altri cereali. Sono questi i motivi per cui l’azienda contadina montana, nella misura in cui tende all’autosufficienza produttiva e alimentare, viene a essere costituita da appezzamenti di terreno situati a quote differenti e dunque distanti tra loro». <hi rend="italic">Ibidem</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-140-backlink">13</ref></hi>	Repetti, «Mugello», in <hi rend="italic">Dizionario geografico</hi>, cit., vol. III, p. 626.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-139-backlink">14</ref></hi>	L’autore aggiungeva il Piviere di Vaglia, che però la Riforma avrebbe aggregato all’interno della nuova comunità di San Piero a Sieve.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-138-backlink">15</ref></hi>	Delle dieci comunità esaminate, facevano parte del Contado: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio. Appartenevano invece al Distretto le comunità di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Per le evoluzioni storiche del sistema amministrativo dell’area cfr. L. Rombai, <hi rend="italic">L</hi><hi rend="italic">’evoluzione dell’assetto amministrativo</hi>, in <hi rend="italic">Mugello dal Medioevo al Novecento</hi>, cit., pp. 1-27. Per le importanti ripercussioni che tale divisione amministrativa avrebbe avuto nella modalità di organizzazione della Riforma cfr. <hi rend="italic">infra</hi>, capitolo I: <hi rend="italic">Tra generale e locale: la duplice natura dei Regolamenti</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-137-backlink">16</ref></hi>	Il <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado fiorentino</hi> è riportato in versione integrale in <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VI, Firenze, Stamperia Granducale, 1776, doc. CXLI. Quello relativo al Distretto è invece riprodotto nel volume VII della stessa raccolta (doc. V). Ai due Regolamenti generali relativi al fiorentino seguiva il Regolamento per la provincia pisana (17 giugno 1776). Lo Stato di Siena sarebbe stato al centro di due diversi regolamenti: uno per la provincia superiore (2 giugno 1777) e uno per la provincia inferiore (17 marzo 1783). Per una panoramica generale della legislazione regolamentaria a partire dal caso fiorentino cfr. A. Chiavistelli, <hi rend="italic">Il Comune di Pietro Leopoldo: il Regolamento per la Comunità di Firenze del 20 novembre 1781</hi>, «Annali di Storia di Firenze», I (2006), pp. 181-206.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-136-backlink">17</ref></hi>	L’introduzione della Tassa di Redenzione costituiva, di per sé, un fondamentale momento di rottura e uno strumento di modernizzazione, segnando il passaggio ad una fiscalità generale. Come è possibile vedere dall’Appendice documentaria (sezione II: <hi rend="italic">Regolamenti locali delle comunità del Mugello</hi>), tale imposizione era costituita da una serie di spese di numero e consistenza variabili a seconda della singola comunità.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-135-backlink">18</ref></hi>	Per una panoramica storica della comunità in epoca moderna cfr. F. Martelli, <hi rend="italic">La «Firenze del Mugello»? Borgo San Lorenzo e il Mugello in epoca moderna (XVI-XVIII secolo). Evoluzione economica e dinamiche territoriali</hi>, in <hi rend="italic">Mugello dal Medioevo al Novecento</hi>, cit., pp. 149-69.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-134-backlink">19</ref></hi>	Cfr. Mannori, <hi rend="italic">Lo Stato del Granduca</hi>, cit., p. 181; Sordi, <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata</hi>, cit., pp. 136 sgg.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-133-backlink">20</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit., artt. VI-VII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-132-backlink">21</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Distretto</hi>, in <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. VII, doc. V, art. II.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-131-backlink">22</ref></hi>	Sulla difficile transizione di matrice ideologica e istituzionale che riguardò la gestione del territorio e la concezione stessa del suo governo tra XVIII e XIX secolo cfr. L. Mannori, <hi rend="italic">Dall’autonomia all’autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento</hi>, in <hi rend="italic">Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica</hi>, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998), <lb/>Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, pp. 389-420: p. 394. Il progetto di un’omogenizzazione delle amministrazioni locali ha in realtà una genesi molto più antica della sua effettiva messa in pratica, come dimostra M. Verga, <hi rend="italic">Tra Sei e Settecento: un’«età delle pre-riforme»?</hi>, «Storica», I (1995), pp. 89-121. </p></item>
				</list></div><div><head>Prima parte</head><p rend="h1_part_title">Una progettazione a geometria variabile</p></div><div><head>Capitolo 1</head></div><div><head>Tra generale e locale: la duplice natura dei Regolamenti</head><p rend="text">Nonostante le ambiziose premesse, il giro di vite del 1774 avrebbe incontrato ripetute difficoltà e ostacoli, che avrebbero infine condotto ad una riflessione complessiva sull’effettiva incidenza della Riforma. Così, ricevuto l’appoggio del Granduca, iniziava su impulso di Gianni un progetto di ricognizione e raccolta complessiva delle numerose e diversificate «deviazioni dai Regolamenti Comunitativi». Questo sforzo di mappatura del territorio – retrospettivo, ma comunque fondamentale nella ridefinizione dei legami tra centro e periferie – avrebbe portato, il 4 agosto 1787, ad un ricco rapporto presentato dal Soprassindaco Francesco Benedetto Mormorai allo stesso Pietro Leopoldo. Ancor prima di entrare nel dettaglio delle numerose infrazioni rilevate, veniva proposto come principale rimedio – in continuità con quanto già adombrato da Gianni tre anni prima – la riunione e riorganizzazione di riferimenti normativi diversi e disordinati in un unico testo normativo. Una tensione che contraddiceva, almeno in parte, lo spirito originario con cui Gianni stesso aveva pensato la Riforma, che si sarebbe dovuta giocare su di un’autoamministrazione locale che sembrava escludere a priori la necessità di una legislazione unica ed esaustiva<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-130">1</ref></hi></hi>. </p><quote rend="quotation_b">Per rettificare, e riformare gli ordini contrari, o devianti dallo spirito e dalla lettera della Legislazione Comunitativa, io crederei che il mezzo migliore fosse un’esatta compilazione degli ordini primitivi, e di tutti quegli che tendono a illuminare e fissare la loro intelligenza, escluso ogni altro che si scosta, o contraddice al sistema di libera amministrazione voluto dal Sapientissimo Legislatore. Questa compilazione potrebbe consistere nel formare, stampare e pubblicare una nuova istruzione per i cancellieri delle comunità che servisse loro d’unico ed intiero Codice<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-129">2</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Di qui un’importante opera di raccolta normativa che avrebbe dovuto portare ad un unico e rinnovato Codice, completo ed esaustivo, che non avrebbe dovuto richiedere più alcuna delucidazione, chiarimento o occulta modificazione né sottoforma di pronunciamenti dalla capitale né attraverso sentenze o decreti emanati dai tribunali locali. Per procedere a questa immane raccolta si rivelava imprescindibile, tuttavia, l’appoggio dei funzionari del governo centrale nelle periferie, ovvero di quegli stessi cancellieri tacciati da Gianni di dispotismo e individuati tra i massimi attentatori della Riforma. Con circolare del 2 marzo 1787 Mormorai aveva infatti esortato i cancellieri a riportare tutte le pronunce dei vari uffici e le pratiche stesse che, alla luce dell’applicazione della Riforma, si fossero rivelate non «esattamente conformi al vero spirito della medesima» nel rispettivo dipartimento<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-128">3</ref></hi></hi>. Nel già citato fondo archivistico citato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-127">4</ref></hi></hi> si conserva così un ricco dossier, che contiene le risposte dei diversi cancellieri alla richiesta del Soprassindaco: come prevedibile, nella maggior parte dei casi – non solo nelle comunità prese in esame – i cancellieri negavano che fossero emerse durante il loro ufficio questioni particolarmente spinose, riportando, al massimo, difficoltà di rilievo minore, prontamente risolte grazie al loro zelo. Ora, se valutiamo le considerazioni di Gianni e la stessa scelta granducale di appoggiare il progetto di ispezione generale, diviene lecito perlomeno dubitare della sincerità delle testimonianze dei cancellieri. Dipende da questa constatazione la scelta di indagare ‘sul campo’ quale sia stata realmente la portata della Riforma – e quali, eventualmente, le effettive «deviazioni» da essa – nelle dieci comunità che costituiscono il nostro campione di studio. Per fare ciò, il primo passo è quello di comprendere quale avrebbe dovuto essere il modello normativo normale e regolare.</p><p rend="text">Diviene così necessario riavvolgere il nastro e tornare brevemente alla fase aurorale della Riforma, per tentare di cogliere lo scarto tra i principi promotori, le finalità prefissate e la concreta applicazione sul territorio. </p><p rend="text">Come noto, l’organizzazione della Riforma comunitativa rappresentò un parto travagliato, in cui si confrontarono e opposero visioni anche discretamente differenti all’interno della classe dirigente granducale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-126">5</ref></hi></hi>. A livello complessivo, essa si distingueva innanzitutto per il chiaro impianto fisiocratico, che avrebbe dovuto favorire una trasformazione radicale dei criteri di appartenenza e di partecipazione ai governi locali. La tradizionale comunità di <hi rend="italic">originari</hi>, basata sul principio di residenza e di ereditarietà di uno <hi rend="italic">status </hi>di comunisti acquisito nel tempo, avrebbe dovuto essere soppiantata da una comunità di <hi rend="italic">possessori</hi>, in cui il criterio decisivo diveniva quello della proprietà fondiaria, a prescindere dalla residenza e dal lignaggio del possessore<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-125">6</ref></hi></hi>. Questa trasformazione di carattere amministrativo, ma dalle chiare ripercussioni sociali e culturali, si fondava sul principio fondamentale che il proprietario fondiario, detentore del mezzo di produzione di ricchezza per eccellenza, avrebbe giustificato col proprio possesso un intrinseco <hi rend="italic">interesse</hi> a garantire una sana ed efficiente amministrazione pubblica. Da ciò derivavano – almeno in linea teorica – sia il restringimento del pagamento delle imposte ai soli proprietari sia il correlato monopolio agli stessi soggetti della gestione dell’ordine pubblico<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-124">7</ref></hi></hi>. Questa impostazione dottrinale doveva però essere calata su una realtà amministrativa toscana piuttosto complessa. Limitandoci al livello territoriale al centro della nostra analisi, importa qui ricordare soprattutto la distinzione, nello Stato fiorentino, tra il Contado e il Distretto<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-123">8</ref></hi></hi>. Mentre il primo comprendeva i territori originari della Repubblica fiorentina, il secondo riuniva le annessioni successive comunque incluse nello Stato vecchio fiorentino. La differenza sostanziale tra le due ripartizioni riguardava le modalità con cui si esigevano le contribuzioni dovute alla Dominante. Una questione complessa, ma decisiva nel momento in cui si tentò di creare la nuova figura del cittadino possessore. In tal senso, la trasformazione poté avvenire in maniera più lineare nel Distretto, grazie alla presenza di estimi e di catasti locali basati sulla distribuzione della proprietà che già servivano come base per la ripartizione delle imposte. Decisamente più ingarbugliata si rivelava l’applicazione del principio di matrice fisiocratica nelle comunità del Contado, in cui gran parte dei terreni erano controllati da proprietari fiorentini. Queste proprietà, addecimate, dovevano corrispondere delle contribuzioni direttamente a Firenze, cosicché, a differenza di quanto valeva per il Distretto, le comunità del Contado non potevano fare affidamento sulle proprietà ubicate sul proprio territorio per sostenere le spese locali. Per fronteggiarle si ricorreva dunque al decimino, dovuto da mezzadri e coloni, e sul testatico, che riguardava artigiani e testanti. Un sistema, come noto, assolutamente sfavorevole per i ceti più umili, dal momento che il decimino, a differenza della decima, era un’imposta variabile: se la prima si configurava come un tributo (<hi rend="italic">neque crescit, neque decrescit</hi>), la seconda rappresentava un contributo, ovvero un onere economico mutevole a seconda delle spese della comunità. Questa fondamentale distinzione faceva sì che, mentre nel Distretto già prima della Riforma le spese comunitative gravavano tendenzialmente sulla proprietà, nel Contado esse avessero carattere personale (<hi rend="italic">personis pro rebus</hi>), in quanto parte di una precisa comunità<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-122">9</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Questa suddivisione amministrativa portava in ultima analisi ad una diversa declinazione del principio fisiocratico: mentre nel Distretto si rispettò tendenzialmente il principio di tassare solo i proprietari<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-121">10</ref></hi></hi>, gli unici veri cittadini, nel Contado si dovette scendere a compromessi con la precedente realtà amministrativa, snaturando in buona parte proprio l’ideale fisiocratico. In termini concreti, in quest’ultimo caso rimaneva una quota impositiva dovuta da coloni, mezzadri e testanti, che pure <hi rend="italic">non</hi> erano proprietari. Si configurava così una sorta di nuovo decimino con la differenza, fondamentale, che la futura imposizione sarebbe dovuta rimanere rigorosamente fissa, mentre a variare sarebbe stata, eventualmente, la quota esatta dai proprietari<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-120">11</ref></hi></hi>. Così, infatti, recitava l’articolo XLII del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> <hi rend="italic">per le comunità del Contado</hi>:</p><quote rend="quotation_b">Le imposte suddette Comunitative dovranno da qui avanti (derogando Noi colla pienezza della Nostra suprema potestà ad ogni e qualunque Legge, uso, e privilegio in contrario) posarsi con titolo di dazio in parte sopra i Contadini o Coloni, e sopra ghi Artigiani o Testanti, ed in parte sopra i Possessori de’ beni stabili compresi rispettivamente ne’ Territori delle sopraddette Comunità col seguente metodo. Sopra i Contadini e Artigiani dovrà distribuirsi ogni anno per il titolo del Dazio predetto una somma fissa che resta dichiarata Comunità per Comunità nei Regolamenti locali; la qual somma da ripartirsi sopra la classe de’ Contadini ed Artigiani deve restar sempre ferma, ed immutabile, qualunque variazione ed accidenti siano per soffrire le uscite delle Comunità predette; ed ogni rimanente somma fino a costituire la piena, occorrenza di tutte le spese annue ed annui aggravi delle Comunità, si deve posare sopra tutti i Possidenti beni stabili descritti o non descritti ai Campioni o Tomi di Decimino e situati rispettivamente nel Territorio delle Comunità nessuno escluso nè eccettuato.</quote><p rend="text">Dalla diversa organizzazione della fiscalità nel Contado e nel Distretto derivavano anche diverse regolamentazioni dell’accesso alle cariche pubbliche locali. A partire dall’apporto contributivo assicurato anche dai non possessori nel Contado, per la composizione del Consiglio generale veniva prevista l’istituzione di «borse popolari» che avrebbero contenuto «i nomi di tutti i Capi di famiglia tanto delle famiglie de’ Contadini o Lavoratori di terre, che delle famiglie d’Artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-119">12</ref></hi></hi>. Una situazione opposta rispetto al Distretto, dove la mancata partecipazione al carico impositivo da parte dei non proprietari conduceva il Regolamento generale a non inserire nessuna norma che garantisse a priori la loro inclusione nelle borse, la cui organizzazione era delegata alle singole comunità.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 1994. <hi rend="italic">Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII)</hi>. Milano: Giuffrè editore.</p><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 2019. “Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei Lumi (1788-1795)”. <hi rend="italic">Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</hi>, XLVIII, 221-253.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Mergey, Anthony. 2010. </hi><hi rend="italic">L’État des physiocrates: autorité et décentralisation</hi><hi >. </hi>Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille.</p><p rend="bib_indx_bib">Mirri, Mario. 1980. “La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere”. In <hi rend="italic">Studi di Storia medievale e moderna per Ernesto Sestan</hi>, vol. II, 703-760. Firenze: Olschki.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento generale per le comunità del Contado”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VI, doc. CXLI. Firenze: Stamperia Granducale. </p><p rend="bib_indx_bib">Sordi, Bernardo. 1995. “La riforma leopoldina delle comunità tra modelli progettuali e realizza zioni concrete”.<hi rend="italic"> </hi>In<hi rend="italic"> L’ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche</hi>, Atti del convegno (Pisa 12-13 maggio 1995), 20-30. Pisa: ETS.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-130-backlink">1</ref></hi>	L’applicazione graduale e diversificata della Riforma tra le diverse province del Granducato e, <hi rend="italic">a fortiori</hi>, tra le rispettive comunità non mirava certo alla creazione di un unico dispositivo complessivo. Cfr. <hi rend="italic">supra</hi>, Introduzione, nota 16. Il progetto di un vero e proprio Codice capace di raccogliere l’intera legislazione riformistica sarebbe stato infine rilanciato nei primi anni Novanta, dopo la partenza di Pietro Leopoldo. Cfr. L. Mannori, <hi rend="italic">Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei Lumi (1788-1795)</hi>, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLVIII (2019), pp. 221-253.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-129-backlink">2</ref></hi>	Francesco Domenico Mormorai a Pietro Leopoldo (4 agosto 1787), in ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-128-backlink">3</ref></hi>	«Incaricato per Sovrano Ordine d’informarmi se le Resoluzioni manate per Sentenze, o Decreti nei respettivi Tribunali sopra Questioni, o dispute insorte fra Comunità, e Comunità, e fra queste, ed i Particolari sull’intelligenza, e applicazione della nuova Legislazione Comunitativa, siano esattamente conformi al vero spirito della medesima, si rende necessario che VS. formi una Nota esatta di tutte le Sentenze, e Decreti dell’indole, e natura suddetta proferiti dopo i nuovi Regolamenti dai Tribunali, e interessanti le Comunità, e altre Amministrazioni comprese nel Dipartimento di cotesta Cancelleria». <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. XIII, doc. LXXII. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-127-backlink">4</ref></hi>	<hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-126-backlink">5</ref></hi>	B. Sordi, <hi rend="italic">La riforma leopoldina delle comunità tra modelli progettuali e realizza zioni concrete, </hi>in<hi rend="italic"> L’ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche</hi>, Atti del convegno (Pisa 12-13 maggio 1995), Pisa, ETS, 1995, pp. 20-30. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-125-backlink">6</ref></hi>	Sui reciproci influssi tra Granducato di Toscana e Regno di Francia inerenti alla filosofia fisiocratica cfr. almeno M. Mirri, <hi rend="italic">La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere</hi>, in <hi rend="italic">Studi di Storia medievale e moderna per Ernesto Sestan</hi>, Firenze, Olschki, 1980, vol. <hi >II, pp. 703-760. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-124-backlink">7</ref></hi>	<hi >Per una presentazione teorica della dottrina fisiocratica cfr. A. Mergey, </hi><hi rend="italic">L’État des physiocrates: autorité et décentralisation</hi><hi >, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2010.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-123-backlink">8</ref></hi>	Sulle origini di questa suddivisione territoriale cfr. L. Mannori, <hi rend="italic">Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII)</hi>, Milano, Giuffrè editore, 1994, in particolare il capitolo II: <hi rend="italic">Città e contadi</hi>, pp. 55-73.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-122-backlink">9</ref></hi>	Per un inquadramento diacronico della complessa organizzazione fiscale toscana cfr. <hi rend="italic">ivi</hi>, e in particolare i capitoli V (<hi rend="italic">L</hi><hi rend="italic">’invenzione della tutela amministrativa</hi>, pp. 137-188) e X (<hi rend="italic">Lo Stato e il contribuente comunale</hi>, pp. 337-378).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-121-backlink">10</ref></hi>	Il dettato del <hi rend="italic">Regolamento generale </hi>era in tal senso inequivocabile. L’articolo XLVII stabiliva infatti che «Le Imposte suddette Comunitative o sieno rimborsi di spese dovranno in avvenire posarsi con titolo di Dazzio sopra i soli possessori di beni stabili di qualunque grado stato e condizione sieno, purché gli effetti, o beni stabili sieno situati nel territorio della respettiva Comunità»; mentre l’articolo XLIX escludeva rigorosamente ogni contribuzione da parte dei non possessori: «Per togliere ogni dubbiezza, e difficoltà che potesse nascere nel repartire le Imposizioni comunitative dichiariamo che i Contadini, o sieno lavoratori di terre non dovranno mai essere collettati, né aggravati d’Imposizione comunitativa da posarsi, né sulla testa, né sull’industria, ed opera loro, e l’istesso vogliamo che si osservi rispetto alli Artigiani, ed Operanti di qualunque Professione, o Mestiere». </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-120-backlink">11</ref></hi>	Si rovesciava così il rapporto precedente tra la natura della contribuzione dovuta dai proprietari e dai non proprietari del Contado. Ai primi, che secondo il sistema tradizionale avrebbero dovuto pagare una decima fissa per definizione, spettava ora coprire ogni spesa locale necessaria oltre la quota annuale della Tassa di Redenzione dovuta. Si trattava di un ribaltamento favorevole ai non possidenti, che avrebbero avuto la garanzia di dover corrispondere annualmente una somma fissa a prescindere dalla fluttuazione delle spese locali.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-119-backlink">12</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit., art. XII.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Tra generale e locale: la duplice natura dei Regolamenti,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.06">10.36253/979-12-215-0789-8.06</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -27, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 2</head></div><div><head>Un Regolamento pilota: il caso di Borgo San Lorenzo</head><p rend="text">Per misurare da una prospettiva interna le dinamiche, i risvolti e la posta in gioco nel momento in cui si trattò di calare sulle singole realtà locali una progettualità riformistica ispirata al modello fisiocratico, ma sin dalle origini pronta a rielaborazioni e compromessi, la composizione del Regolamento di Borgo San Lorenzo rappresenta un caso di studio particolarmente emblematico. Oltre a testimoniare le divergenze ideologiche tra i maggiori responsabili della Riforma, l’organizzazione di questa Comunità appartenente al Contado fiorentino assume una profonda rilevanza perché, come già menzionato, essa sarebbe divenuta il prototipo su cui strutturare gli altri regolamenti locali per le comunità del Contado. </p><quote rend="quotation_b">Ho l’onore di trasmettere a V. Eccellenza le operazioni fatte per la riforma della Comunità di Borgo San Lorenzo disegnate, sull’esemplare di quanto è stato già presentato per la Comunità di Volterra […]. Mentre ho l’onore di presentare quanto sopra spero di soddisfare alla commissione ingiuntami di fare un modello per una comunità del distretto, et uno per una comunità del contado, poiché quello da me presentato nell’anno scorso per la Comunità di Volterra può essere riguardo per il primo, e questo per il secondo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-118">1</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Dalla corrispondenza tra Gianni e Angelo Maria Tavanti<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-117">2</ref></hi></hi> tra l’agosto e l’ottobre 1772 emergevano precoci perplessità su specifici punti del Regolamento che riguardavano non solo l’interpretazione di determinate norme, ma la loro stessa opportunità e convenienza. Al centro del contendere stava l’articolo 27 della minuta di quel Regolamento, che non a caso riguardava direttamente la questione impositiva, la cui organizzazione costituiva uno degli aspetti di maggior rottura della nascente Riforma. La norma citata prevedeva un’imposizione annuale sopra contadini, artigiani e testanti pari a 200 scudi. Questa somma sarebbe stata decurtata dalla Tassa di Redenzione – anch’essa annuale – che avrebbe dovuto pagare la comunità, stabilendo che la copertura dell’importo residuo sarebbe spettata esclusivamente ai «padroni dei beni descritti o non descritti ai campioni del decimino»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-116">3</ref></hi></hi>. Era proprio a partire da quest’ultimo genere di beni che nascevano le preoccupazioni di Tavanti, che constatava l’assenza di qualsiasi direttiva nei confronti di quali proprietà descrivere o meno ai campioni di decimino e, allo stesso tempo, la mancanza di un’unica modalità da seguire per l’eventuale registrazione. Tutto ciò creava le premesse per una pericolosa arbitrarietà, che avrebbe permesso a ciascuna comunità di regolarsi autonomamente e – questo è il punto – che avrebbe potuto rivelarsi sfavorevole per gli stessi proprietari, ovvero per i soggetti che avrebbero dovuto costituire il nerbo della nuova amministrazione.</p><quote rend="quotation_b">Se poi si dicesse che le case, le botteghe, i mulini, le gualchiere ecc. non devono contribuire, in tal caso la distribuzione della tassa sarebbe molto gravosa ai possessori dei terreni, i quali oltre al soffrire buona parte del dazio che prima si pagava dai loro lavoratori, si lamenterebbero di dover pagare anco per gli artieri, e testanti, nel tempo che ne andrebbero esenti i possessori delle case, e degli altri stabili di simil genere che tirano le pigioni e i fitti dagli artieri, e testanti suddetti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-115">4</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Tavanti coglieva così precocemente uno dei maggiori limiti<hi rend="italic"> </hi>della Riforma, che alla prova dei fatti avrebbe riproposto una cronica difficoltà nei processi di mappatura dei beni di ciascuna comunità. L’istituzione di un nesso organico tra proprietà, imposizione e governo locale non avrebbe infatti agevolato lo sviluppo di un catasto generale del Granducato, che pure rientrava tra i grandi progetti della stagione leopoldina<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-114">5</ref></hi></hi>. Al contrario, come vedremo, dalle stesse comunità del Mugello sarebbero sorti casi di accesa resistenza di fronte alla prospettiva di aggiornare gli estimi locali, rompendo evidentemente equilibri di lunga durata e profondamente radicati nel tessuto sociale.</p><p rend="text">La vicenda non avrebbe trovato facile risoluzione, come dimostra l’insistenza con cui Tavanti tornava ad incalzare Gianni in una lettera del 23 settembre 1772. La rassicurazione avanzata da quest’ultimo, che riteneva la vicenda risolta dall’istituzione di deputati adibiti alla distribuzione dell’imposizione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-113">6</ref></hi></hi>, veniva considerata dal direttore della Segreteria delle Finanze del tutto insufficiente, permanendo in ogni caso un pericoloso arbitrio riconosciuto ai «comunisti»:</p><quote rend="quotation_b">Mi pare però molto azzardoso il rimettere all’arbitrio dei soli comunisti il fare nuove stime, e descrizioni, e tassazioni dei beni. Nonostante quando si creda opportuno l’accordargli una tal permissione mi pare che sarebbe ben fatto il dichiararglielo nel Regolamento perché sappiano quello che possono, o devono fare rispetto ai beni non descritti al decimino, giacché si è parlato così precisamente della regola che devono tenere nell’imporre sopra quei beni che vi sono descritti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-112">7</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Se dietro ai timori di Tavanti è possibile riconoscere uno slancio ancor più pronunciato a favore di una codificazione chiara, univoca e tendenzialmente esaustiva, alla base del suo scetticismo rientrava un elemento ancor più caratterizzante, che toccava il cuore della nuova organizzazione comunitativa: la vantaggiosità del nuovo sistema per i possidenti.</p><quote rend="quotation_b">Finalmente, mi rimane sempre il dubbio che ridotta la tassa dei contadini e artigiani a sole lire 1400, restino troppo aggravati i possessori, e padroni dei beni stabili. La tassa dei contadini, e artigiani, o testanti della Comunità del Borgo a S. Lorenzo in quest’anno è di lire 8636. Se da questa somma si detrae la tassa che deve cessare della Fortezza di San Martino che è in lire 1778, e le lire 1400 che dovranno pagare i contadini, e testanti si residua in lire 5458<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-111">8</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Se a tutto ciò si fosse aggiunta la pretesa degli ecclesiastici di esser esentati dalle imposizioni relative ai «beni d’antico acquisto»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-110">9</ref></hi></hi> – per una quantità di beni stimata dal Tavanti pari ad un quinto di quella detenuta da proprietari laici – la decima dei beni descritti al decimino, ovvero il pagamento di cui si sarebbero sobbarcati i proprietari di beni registrati, avrebbe potuto addirittura raddoppiare. </p><p rend="text">La risposta di Gianni alle reiterate richieste di chiarimento di Tavanti è particolarmente istruttiva, poiché chiarisce il senso stesso conferito alla riorganizzazione dei governi locali. </p><quote rend="quotation_b">[…] se qualche possessore, di quelli che credano di trovare il loro interesse nell’aggravare loro contadini, o nel lasciare ad essi il peso di pagare i carichi pubblici, vorrà soddisfare la sua opinione con scaricarsi di tutta o parte dell’imposizione comunitativa potrà fare con i suoi coloni quelle condizioni, e patti, che gli suggerirà la sua economia, e potrà variarli quando si accorgerà di aver fatto male. Con questa riflessione trovo che può sgombrarsi ogni dubbio di esser troppo aggravati i possessori e troppo alleggeriti i contadini<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-109">10</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Il punto focale del ragionamento di Gianni sembra riguardare una diversa, se non opposta, visione del rapporto tra carico impositivo, proprietà e produttività. Opponendosi allo <hi rend="italic">status quo ante</hi>, che scaricava buona parte del peso fiscale su contadini e coloni lasciando in gran parte esenti i proprietari forestieri, Gianni riteneva che sarebbe stata l’evidenza stessa delle cose, ovvero l’esperienza maturata, a dimostrare non solo l’ingiustizia di tale sistema, ma soprattutto la sua improduttività. In fondo, era proprio dall’inefficienza economica del modello previgente che era nato il progetto di una Riforma complessiva dell’amministrazione delle diverse comunità. Senza considerare che, su una dimensione più generale, dalle parole di Gianni sembra trasparire il progetto di favorire lo sviluppo di una piccola o media proprietà più diffusa, a discapito proprio di quella grande proprietà fondiaria – assenteista e dunque improduttiva – che connotava l’inefficiente sistema precedente. </p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Contini, Alessandra, e Francesco Martelli. <hi >2001.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi >“Land Register, Taxation System and Political Conflict in 18th-Century Tuscany”. </hi><hi >In </hi><hi rend="italic">Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18Jh.)</hi><hi >, a cura di Luca Mannori, 101-120. </hi>Baden-Baden: Nomos.</p><p rend="bib_indx_bib">Contini, Alessandra, e Francesco Martelli. 2007. “Catasto, fiscalità e lotta politica nella Toscana nel XVIII secolo”. <hi rend="italic">Annali di Storia di Firenze</hi>, II, 151-183.</p><p rend="bib_indx_bib">Dal Pane, Luigi. 1958. “I lavori preparatori per la grande inchiesta del 1766 sull’economia toscana”.<hi rend="italic"> </hi>In<hi rend="italic"> Studi storici in onore di Gioacchino Volpe</hi>, 264-313. Firenze: Sansoni.</p><p rend="bib_indx_bib">Diaz, Furio. 1966. <hi rend="italic">Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana</hi>. Milano-Napoli: Ricciardi.</p><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 1994. <hi rend="italic">Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII)</hi>. Milano: Giuffrè editore.</p><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 2001. “Dall’autonomia all’autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento”. In <hi rend="italic">Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica</hi>, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998), 389-420. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory.</p><p rend="bib_indx_bib">Marrara, Danilo. 1976. “Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano”. <hi rend="italic">Nuova Antologia</hi>, CXI, 385-391.</p><p rend="bib_indx_bib">Martelli, Francesco. 1994. “La «consegna» della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi”. In <hi rend="italic">Istituzioni e società in Toscana nell</hi><hi rend="italic">’età moderna</hi>, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992, vol. I, 365-403. Roma: Ministero per i Beni culturali ed ambientali.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento generale per le comunità del Contado”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VI, doc. CXLI. Firenze: Stamperia Granducale. </p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento locale per la Comunità di Borgo a San Lorenzo”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VI, doc. XXXVI. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">Sordi, Bernardo. 1991. <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 657 (Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo). <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-118-backlink">1</ref></hi>	Angelo Maria Tavanti a Francesco Maria Gianni (12 agosto 1772), in ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 12, ins. 207. La cronologia e queste affermazioni spingerebbero quantomeno a rivedere la lettura tradizionale, che tende ad affiancare a Volterra, nel ruolo di casi campione, il Vicariato di San Giovanni per ciò che concerne il Contado. Così Marrara, <hi rend="italic">Nobiltà e proprietà fondiaria</hi>, cit., p. 387; così anche Sordi, <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata</hi>, cit., p. 133, benché abbia ben presente la missiva di cui sopra (<hi rend="italic">ivi</hi>, p. 132).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-117-backlink">2</ref></hi>	Direttore della Segreteria di Finanze sin dal 1770, fu uno degli uomini più ascoltati e influenti nell’esperienza di governo leopoldina. Sostenitore della libertà di commercio e legato a molti dei principi della scuola fisiocratica, con i cui massimi interpreti intrattenne fecondi rapporti. Benché destinati entrambi a collaborare in maniera stretta nel varo delle riforme leopoldine, tra Tavanti e Gianni si ponevano diversi motivi di contrasto, a partire dallo strumento del catasto e della correlata imposta unica sulla proprietà fondiaria, due misure fortemente appoggiate dal primo e sempre rifiutate dal secondo. A dividere i due uomini di Stato era, più in generale, una diversa visione del rapporto tra centro e periferie: mentre la posizione di Gianni si caratterizza per una forte fiducia nei confronti delle diverse comunità, chiamate a divenire l’innesco della Riforma, Tavanti si rivela a più riprese molto più scettico verso la possibilità di delegare alle periferie un ruolo centrale nell’applicazione della nuova forma amministrativa. Di qui le precoci critiche di quest’ultimo verso la scelta di procedere a diversi Regolamenti particolari, che avrebbero rischiato di dissolvere la sistematicità necessaria alla Riforma. Su tutto ciò cfr. Diaz, <hi rend="italic">Francesco Maria Gianni</hi>, cit. (in particolare il capitolo III: <hi rend="italic">Il rinnovamento dell’economia del paese: la proprietà e la coltivazione dei terreni</hi>, pp. 94-192); F. Martelli, <hi rend="italic">La «consegna» della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi</hi>, in <hi rend="italic">Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna</hi>, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i Beni culturali ed ambientali, 1994, vol. I, pp. 365-403.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-116-backlink">3</ref></hi>	Tavanti a Gianni, 17 settembre 1772: Osservazioni, in ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 4, ins. 35. Così l’articolo in questione nel Regolamento locale definitivo: «Sopra i Contadini, ed Artigiani o Testanti della Comunità del Borgo a S. Lorenzo vogliamo che si distribuisca ogni anno per il titolo d’Imposizione Comunitativa, o sia Dazio la somma fissa di scudi dugento di lire fette per scudo con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo, ed in diminuzione dell’Imposizione annuale della Comunità del Borgo a S. Lorenzo, o sia del rimborso delle spese fatte nell’anno, la quale Imposizione dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità niuno eccettuato, come più diffusamente si ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino». <hi rend="italic">Regolamento locale per la Comunità di Borgo a San Lorenzo</hi>, in <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. VI, doc. XXXVI. Per il testo integrale del Regolamento in questione cfr. la sezione II dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Regolamenti locali delle comunità del Mugello</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-115-backlink">4</ref></hi>	Ivi. La non tassabilità degli edifici era comune al Contado e al Distretto (né il decimino né la decima, del resto, li comprendeva).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-114-backlink">5</ref></hi>	Sul progetto di un catasto generale e sulle correlate operazioni di censimento, negli anni precedenti alla Riforma delle comunità, cfr. A. Contini, e F. Martelli<hi rend="italic">, Land Register, Taxation System and Political Conflict in 18th-Century Tuscany</hi>, in <hi rend="italic">Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18Jh.)</hi>, a cura di L. Mannori, Baden-Baden, Nomos, 2001, pp. 101-120 e, in una versione più approfondita, A. Contini, e F. Martelli, <hi rend="italic">Catasto, fiscalità e lotta politica nella Toscana nel XVIII secolo</hi>, «Annali di Storia di Firenze», II (2007), pp. 151-183; L. Dal Pane, <hi rend="italic">I lavori preparatori per la grande inchiesta del 1766 sull’economia toscana, in Studi storici in onore di Gioacchino Volpe</hi>, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 264-313.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-113-backlink">6</ref></hi>	Il riferimento era ai deputati all’imposizione, istituiti dall’articolo 50 del <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>: «Per dare una maggior sicurezza e soddisfazione a quelli che dovranno contribuire alle suddette imposizioni Comunitative, ordiniamo che ogni voltą che occorrerà devenire a tali imposizioni, dal rispettivo Magistrato dei Rappresentanti si eleggano con legittimo partito due probe e capaci persone tra gli abilitati a risiedere nell’istesso Magistrato incaricandoli di distribuire l’imposta, e di tassare i rispettivi contribuenti in quella somma e con quella proporzione ed in quei termini e tempi che esigeranno i casi; e vogliamo che ai detti Deputati sia prescritto volta per volta dentro quanto tempo debbano avere eseguita sì fatta commissione».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-112-backlink">7</ref></hi>	Tavanti a Gianni, 23 settembre 1772, ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 4, ins. 35. La minuta del Regolamento locale di Borgo e quindi la versione finale del <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi> avrebbero recepito le osservazioni di Tavanti: mentre nella versione che Tavanti aveva tra le mani nel settembre 1772 l’articolo XXVII parlava di «Le poste tanto sopra i contadini quanto sopra i possessori si devono regolare popolo per popolo e podere per podere sulle rispettive masse dei Popoli, e sui beni descritti come sopra ai Tomi del Decimino», le due stesure successive avrebbero esteso la stessa normativa anche ai beni <hi rend="italic">non </hi>ancora registrati. Per la minuta del Regolamento di Borgo San Lorenzo, risalente al 1772 ma evidentemente posteriore, cfr. ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 657 (art. XLVI). Una versione quasi coincidente si trova all’interno del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>, all’articolo XLII. «Sopra i Contadini e Artigiani dovrà distribuirsi ogni anno per il titolo del Dazio predetto una somma fissa che resta dichiarata Comunità per Comunità nei Regolamenti locali; la qual somma da ripartirsi sopra la classe de’ Contadini ed Artigiani deve restar sempre ferma, ed immutabile, qualunque variazione ed accidenti siano per soffrire le uscite delle Comunità predette; ed ogni rimanente somma fino a costituire la piena occorrenza di tutte le spese annue ed annui aggravi delle Comunità, si deve posare sopra tutti i Possidenti beni stabili descritti <hi rend="italic">o non descritti</hi> ai Campioni o Tomi di Decimino e situati rispettivamente nel Territorio delle Comunità nessuno escluso né eccettuato». <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit., corsivo nostro. Evidentemente, trattandosi di una norma valida per ciascuna comunità, si sceglieva di riportarla nel Regolamento quadro e non in quello locale.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-111-backlink">8</ref></hi>	Tavanti a Gianni, 23 settembre 1772, cit. Diversa l’ottica di Gianni, che si sarebbe rivelata quella preponderante non solo nel caso toscano, ma più in generale nel riformismo settecentesco italiano: «Ecco perché l’omogeneità organizzativa introdotta con le riforme fu solo tendenziale. Quel che importava, infatti, era assicurare ovunque uno stesso sinallagma tributario; ma per attuarlo niente vietava di ricorrere ad una normativa di specie, che facesse salva quella “diversità” storica dei luoghi e dei ceti che il legislatore non avvertiva affatto come un nemico da debellare». Mannori, <hi rend="italic">Dall’autonomia all’autoamministrazione</hi>, cit., p. 402.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-110-backlink">9</ref></hi>	Ovvero acquisiti prima della bolla emanata da Leone X nel 1516. Sul punto cfr. Mannori, <hi rend="italic">Il sovrano tutore</hi>, cit. (in particolare il paragrafo <hi rend="italic">Imposizione locale ed immunità ecclesiastica</hi>, pp. 366-372).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-109-backlink">10</ref></hi>	Gianni a Tavanti (16 ottobre 1772), in ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 4, ins. 35. Dopodiché Gianni anticipava che, in merito alla questione dei beni nono descritti, avrebbe aggiunto al Regolamento pilota l’ulteriore specificazione che sarebbe stata poi riportata – come visto – nella minuta del Regolamento particolare di Borgo e nel <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Un Regolamento pilota: il caso di Borgo San Lorenzo,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.07">10.36253/979-12-215-0789-8.07</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -34, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 3</head></div><div><head>I diversi equilibri fiscali nelle comunità mugellane <lb/>del Contado</head><p rend="text">Le considerazioni di Gianni e Tavanti sono particolarmente rilevanti non solo perché, come accennato, dimostrano tendenze e convinzioni divergenti all’interno del gruppo dirigente incaricato dell’organizzazione della Riforma, ma anche e soprattutto perché individuavano già i punti problematici su cui si sarebbero giocati gli equilibri e i negoziati decisivi alla base delle divergenze tra i Regolamenti <hi rend="italic">locali </hi>di ciascuna comunità. In tal senso, è emblematico che i valori impositivi indicati nelle lettere del settembre 1772 fossero perfettamente conservati dal Regolamento particolare ufficiale per la Comunità di Borgo San Lorenzo, pubblicato il 23 maggio 1774<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-108">1</ref></hi></hi>. Le sue disposizioni divenivano particolarmente rilevanti perché, come Tavanti ricordava in conclusione della sua lettera a Gianni, «questo dovrà servire di norma, per quelli da farsi per le altre comunità del Contado»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-107">2</ref></hi></hi>. Il fatto che le perplessità del soprintendente della Segreteria di Finanze riguardassero, in fondo, la ripartizione dell’onere fiscale tra proprietari e non possidenti nelle comunità del Contado fiorentino porta a concentrare – almeno per le Comunità del Contado – l’attenzione proprio su questo tema, che non a caso avrebbe rappresentato il principale segno distintivo dei singoli regolamenti.</p><p rend="text">La composizione di ciascun regolamento particolare si configura così come un banco di prova decisivo, come un momento di negoziazione con le componenti locali e una testimonianza di diversi rapporti di forza tra di esse. La conservazione, in due specifici faldoni all’Archivio di Stato di Firenze, delle minute dei Regolamenti delle comunità del Mugello appartenenti al Distretto e al Contado fiorentino divengono quindi un’importante fonte d’informazione, non ancora sufficientemente valorizzata dalla critica storica<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-106">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’aurorale Regolamento per Borgo San Lorenzo – l’unico datato 1772 – rivela così tendenze generali che sarebbero state condivise dalle altre comunità mugellane (e non solo). Il primo dato che emerge è la particolare corposità di queste bozze di regolamenti locali: la sproporzione tra i cinque articoli che compongono il Regolamento ufficiale e i 99 della minuta è di per sé emblematica. Questa forte discrasia è dovuta alla scelta di far confluire gran parte delle disposizioni originariamente contenute nella normativa locale all’interno del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>: una scelta da cui non sembra estranea proprio l’azione di Tavanti, che, come visto, aveva mostrato più di una perplessità di fronte a particolarismi normativi che, ai suoi occhi, costituivano un grave pericolo per il successo della Riforma<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-105">4</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Concentrandosi sulle sole disposizioni che sarebbero state confermate nei regolamenti locali definitivi, si nota la quasi perfetta coincidenza rispetto ai contenuti della minuta. Così l’indicazione dei diversi popoli (28) compresi nella nuova comunità di Borgo San Lorenzo; così la composizione numerica del Magistrato Comunitativo (1 Gonfaloniere e 10 Rappresentanti) e del Consiglio Generale, che avrebbe compreso anche un deputato per ciascun popolo, per un totale di 39 membri<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-104">5</ref></hi></hi>. Ancor più importante è la continuità che si coglie nell’entità della Tassa di Redenzione, che già nella Minuta (art. XXXIV) è fissata a 438 scudi (e così sarebbe stata confermata dall’art. IV del Regolamento particolare ufficiale) e nella correlata fissazione del dazio annuale, gravante su contadini, artigiani e testanti e pari a 200 scudi (art. XLVI della Minuta e V del Regolamento finale).</p><p rend="text">Tra i pochissimi fattori di discontinuità si segnalano invece le procedure individuate per la nomina dei deputati e dei revisori delle imposte. L’articolo 41 del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> stabiliva che per i primi sarebbero state estratte 4 polizze dalla borsa del Magistrato generale, i cui membri le avrebbero sottoposte a votazione eleggendo i deputati a maggioranza di due terzi. Nel caso dei revisori, «poiché l’istituzione di questo Ufizio è destinata a dar soddisfazione a tutti i Contribuenti, e precisamente anche a quelli che per mancanza di possesso della sufficiente quantità di beni stabili non fossero abilitati a risedere nel Magistrato Comunitativo», veniva invece stabilita l’istituzione di una borsa <hi rend="italic">ad hoc</hi>,<hi rend="italic"> </hi>formata da tutti i possessori di beni stabili nella comunità senza riguardo alla loro estensione, dalla quale sarebbero stati tratti questi funzionari<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-103">6</ref></hi></hi>. La peculiarità che si riscontra in alcune delle minute delle comunità del Mugello appartenenti al Contado fiorentino consiste nella presenza – segnatamente, nei casi di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero a Sieve – di una versione precedente, poi sbarrata, che prevedeva che le polizze dei deputati fossero estratte non dalla borsa del Magistrato, ma tra tutti i possidenti, ovvero dalla stessa borsa creata per l’ufficio dei revisori. Ciò avrebbe costituito, evidentemente, un’ulteriore garanzia per i piccoli proprietari. La scelta di optare per la versione che poi rimarrà nel <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> indica invece il riorientamento verso un criterio più prudente, che avendo interpretato la funzione dei revisori come garante degli interessi della piccola proprietà non riteneva più necessario né conveniente esporsi al rischio di nominare deputati all’imposizione che non garantissero una proprietà rilevante.</p><p rend="text">In linea generale, i tratti emblematici della Minuta di Regolamento per Borgo San Lorenzo sarebbero stati riprodotti – coi dovuti adeguamenti – da tutte le altre comunità del Mugello appartenenti al Contado fiorentino. Oltre alla loro particolare corposità (siamo sempre intorno ad un centinaio di disposizioni), tutte le minute sotto esame anticipano già i tratti distintivi che avrebbero contraddistinto le rispettive versioni finali. Al di là della diversa composizione numerica delle due magistrature – dipendente, com’è naturale, dall’estensione della comunità in oggetto e dai popoli in essa comprese –, è nella proporzione tra l’entità della Tassa di Redenzione e l’imposta gravante su contadini, testanti e artigiani che si riconosce il dato più variabile e significativo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-102">7</ref></hi></hi>.</p><p rend="caption_table">Tabella 1. Diverse configurazioni del rapporto tra quota d’imposta gravante su proprietari e non proprietari.</p><table rend="tab1 TableOverride-1" xml:id="table001">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-1">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-2">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-3">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-3">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-4">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row role="label" rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-1"/>
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-1" >
							<p rend="table ParaOverride-6">Tassa di Redenzione</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-1" >
							<p rend="table ParaOverride-6">Imposizione comunitativa (dazio)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-1" >
							<p rend="table ParaOverride-6">Rapporto dazio-Tassa di Redenzione</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-1" >
							<p rend="table ParaOverride-6">Residuo gravante sui proprietari</p>
						</cell>
					</row>
				
				
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table">Barberino di Mugello</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 367</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 180</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">49,00%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">51,00%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table">Borgo San Lorenzo</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 438</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 200</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">45,60%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">54,40%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table">San Piero a Sieve</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 240</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 110</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">45,80%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">54,20%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table">Scarperia</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 220</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 100</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">45,45%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">54,55%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table">Vicchio</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 360</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 150</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">41,60%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">58,40%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table">Dicomano</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 181</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 45</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">24,86%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-7">75,14%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table">San Godenzo</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 150</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-7">Scudi 30</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-7">20,00%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-1 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-7">80,00%</p>
						</cell>
					</row>
				
			</table><p rend="text">Come risulta dalla tabella 1, le comunità in esame mostrano una tendenza tutto sommato coerente, interrotta soltanto dai casi di Dicomano e San Godenzo. I dati riportati tratteggiano un quadro che, nella maggior parte della comunità, può essere definito di sostanziale equilibrio tra possidenti e non possidenti. Valutando che l’entità del dazio sarebbe stata scalata dalla Tassa di Redenzione e che il residuo sarebbe spettato ai soli proprietari, si può notare come, in fondo, la proporzione sorrida, seppur di poco, ai non proprietari. Un rapporto molto più squilibrato caratterizza invece le ultime due comunità della tabella – Dicomano e San Godenzo –, in cui la gran parte degli oneri fiscali è ripartita sulle spalle dei proprietari, mentre ai non possidenti rimane una quota decisamente minoritaria.</p><p rend="text">Pur non potendo costituire un termometro esatto, queste oscillazioni nella distribuzione del carico fiscale denotano diversi equilibri tra la componente proprietaria e le fasce che non possedevano beni descritti agli estimi. A partire dal lungo e faticoso lavoro di preparazione dei singoli regolamenti locali – in cui, ancora una volta, risulta preponderante la figura di Gianni, impegnato in uno sfiancante viaggio nelle diverse comunità del Granducato –, dietro a questi dati è possibile comprendere quanto influenti fossero, nei ceti dirigenti precedenti alla Riforma, le due classi di abitanti. Sebbene si tratti di affermazioni tendenziali, è chiaro che laddove la quota fiscale gravante sui proprietari rasentava i 4/5 del totale dovuto alla dominante – Dicomano e San Godenzo – la componente non proprietaria dovette risultare preponderante nel processo di preparazione del Regolamento e quindi nel gruppo dirigente locale – o, al contrario, risultare così irrilevante da non poter costituire una platea d’imponibili rilevante. Se si considera che la somma del dazio avrebbe dovuto rimanere stabile e non oscillare annualmente, mentre le spese della comunità avrebbero potuto aumentare ed estendersi, la posizione dei possidenti sarebbe potuta divenire in futuro ancor più sfavorevole, come nel caso di uscite eccezionali.</p><p rend="text">Si tratta di dati che assumono ancor più significato se messi a confronto con comunità di altre aree del dominio fiorentino. Se consideriamo il caso di San Giovanni Valdarno, assistiamo ad un rovesciamento di equilibri: ai non proprietari sarebbe spettato pagare il 69,6% del totale della Tassa di Redenzione e ai possidenti (solo) il 30,4%. Ancor più squilibrato a favore dei proprietari è il Regolamento locale per la comunità di Certaldo, dove la quota pagata dai non possidenti sale addirittura all’81,9% contro il 18,1% dovuto dai proprietari. Siamo, dunque, di fronte a dati estremamente variabili, che proprio in virtù della loro specificità diventano lenti emblematiche che offrono una particolare fotografia sui rapporti di forza interni alle singole comunità alla vigilia della Riforma. Nel caso delle comunità prese in esame, possiamo dunque concludere che, all’interno dei ceti dirigenti locali, tra componente proprietaria e non proprietaria vigesse un sostanziale equilibrio. Una constatazione che comporta che implica la capacità, da parte della seconda, di ascendere a ruoli di responsabilità pubblica in virtù di criteri diversi da quello della proprietà, basati <hi rend="italic">in primis </hi>sull’originarietà o sull’appartenenza corporativa. Un equilibrio che si rompe solo nei casi di San Godenzo e Dicomano, due comunità nei primi anni Settanta dovevano esser quasi monopolizzate da esponenti che non dovevano il proprio ruolo pubblico alla proprietà fondiaria e dove quest’ultima, probabilmente, doveva essere in buona parte appannaggio di proprietari forestieri, ovvero non residenti e dunque disinteressati alla gestione della comunità. </p><p rend="text">Sin dagli particolari equilibri desumibili dai singoli regolamenti delle comunità del Contado si delinea così un dualismo emblematico tra il nuovo modello di cittadinanza fisiocratica a base reale, teso alla creazione di una comunità di possessori, e una cittadinanza antica, a base personale, ben decisa a mantenere il proprio <hi rend="italic">status</hi>.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento generale per le comunità del Contado”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VI, doc. CXLI. Firenze: Stamperia Granducale. </p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 657 (Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo). <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-108-backlink">1</ref></hi>	<hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. VI, doc. XXXVI. Al netto, ovviamente, della differente unità di conto adoperata. L’articolo V stabiliva infatti che l’Imposizione Comunitativa – gravante su contadini, artigiani e testanti – sarebbe ammontata a 200 scudi, pari alle 1400 lire di cui parlava Tavanti. Il testo integrale del Regolamento è riportato nella sezione II dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Regolamenti locali delle comunità del Mugello</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-107-backlink">2</ref></hi>	Tavanti a Gianni, 23 settembre 1772, ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 4, ins. 35.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-106-backlink">3</ref></hi>	Cfr., per le prime, ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola) e, per le seconde, ivi, 657 (Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-105-backlink">4</ref></hi>	Rientravano così nel <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> tutte le disposizioni valide per ciascuna comunità: dai criteri per la formazione delle borse per il Magistrato comunitativo e il Consiglio generale – che, nel caso del Contado e a differenza del Distretto, erano fissate nella normativa generale – alle disposizioni sulle ammende (previste per quanti rifiutassero di risiedere benché estratti), sostituzioni ed esenzioni dalle due magistrature a capo della comunità; dalle nuove disposizioni relative agli altri incarichi pubblici (camarlingo; deputati all’imposizione; revisori dell’imposizione…) alle allivellazione e ai criteri generali del nuovo sistema impositivo. Anche le minute delle comunità del Distretto, al di là della diversa regolamentazione, condividono questa tendenza generale, riportando anche tutte quelle disposizioni di carattere generale che sarebbero state poi ospitate nel solo <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-104-backlink">5</ref></hi>	Come detto, i criteri per l’imborsazione nelle due magistrature comunitative erano comuni per tutte le comunità del Contado e prevedevano, per il Magistrato comunitativo, i possidenti di «beni stabili da contribuire sulla rendita dei medesimi, in proporzione di un fiorino, o lira di decimino». Art. VIII della Minuta (ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 657) e l’art. VII del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> <hi rend="italic">per le comunità del Contado</hi>, cit.. Nella borsa del Consiglio generale sarebbero invece rientrati «tutti i capi di famiglia, tanto delle famiglie di contadini, o lavoratori di terre, che delle famiglie di artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato». Cfr. l’art. XV della Minuta e l’art. XII del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-103-backlink">6</ref></hi>	Il <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> prevedeva in tal modo una <hi rend="italic">terza </hi>borsa oltre a quella del Magistrato comunitativo (art. VI) – «la quale contenga in tante polize o cedole distinte i nomi di tutti quelli che possederanno beni stabili descritti o non descritti ai respettivi Campioni o Tomi di Decimino delle loro Comunità di qualunque natura fieno i beni, purché situati e compresi nel respettivo territorio, e di qualunque stato grado o condizione sieno i possidenti dei medesimi beni o stanziati ed abitanti familiarmente in qualsivoglia parte del territorio o non abitanti e lontani» – e a quella del Consiglio generale (art. XII), in cui erano inclusi «in tante cedole o polize distinte i nomi di tutti i Capi di famiglia tanto delle famiglie de’ Contadini o Lavoratori di terre, che delle famiglie d’Artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-102-backlink">7</ref></hi>	Cfr. il già citato l’articolo XLII del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> <hi rend="italic">per le comunità del Contado</hi>. I testi integrali dei Regolamenti locali per le singole comunità mugellane del Contado sono riportati nella sezione II dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Regolamenti locali delle comunità del Mugello</hi>.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">I diversi equilibri fiscali nelle comunità mugellane del Contado,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.08">10.36253/979-12-215-0789-8.08</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -39, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 4</head></div><div><head>Tra proprietà e originarietà: la composizione delle borse nelle comunità del Distretto</head><p rend="text">Come è emerso, il dato più significativo nella composizione dei Regolamenti per le comunità del Contado riguarda dunque la diversa entità degli oneri impositivi, e più in particolare nel bilanciamento tra la quota spettante ai proprietari e quella gravante sui non possidenti. Diverso il caso del Distretto. Le minute – e dunque i rispettivi regolamenti particolari – di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio rivelano come l’elemento al centro del dibattito fosse lo stabilimento dei particolari criteri da seguire per la composizione delle borse del Magistrato dei Gonfalonieri e Priori e del Consiglio generale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-101">1</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Come accennato, a differenza di quanto previsto per il Contado, l’articolo 47 del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> <hi rend="italic">per le comunità del Distretto</hi> stabiliva che le imposte dovute dalla comunità sarebbero ricadute sopra i soli possessori di beni situati nel territorio della comunità. L’esenzione dei non proprietari dal pagamento delle imposte consente di cogliere uno dei principi fondamentali della Riforma: il nesso fondamentale tra proprietà-interesse e partecipazione all’amministrazione pubblica. Nel caso del Contado, il pagamento del dazio da parte di contadini, artigiani e testanti era bilanciato dalla loro partecipazione alla vita pubblica della comunità: era il <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> ad aprire la borsa del Consiglio generale a tutti i capifamiglia abitanti sul territorio.</p><p rend="text">Nel caso del Distretto, la scelta di delegare alle comunità i criteri di composizione delle borse favoriva la possibilità, piuttosto concreta, di un’esclusione pressoché totale dei non proprietari da incarichi di governo locale, da cui derivava coerentemente anche la loro esenzione dal pagamento delle imposte. In breve, si può sostenere che attraverso la partecipazione al pagamento delle imposte veniva certificato il legame esistente tra l’individuo e il territorio di riferimento. Un legame concreto e ‘misurabile’ da cui era desumibile l’interesse per la buona amministrazione del territorio, che a sua volta legittimava il diritto di partecipare agli incarichi pubblici. Di converso, l’esenzione dal pagamento di contributi non offriva più nessuna garanzia d’interesse verso la cosa pubblica da parte degli esentati e quindi conduceva, quasi fatalmente, alla loro esclusione dall’amministrazione della comunità. </p><p rend="text">Al netto di tutto ciò, è allora ai criteri di composizione delle borse che occorre guardare, nel caso delle comunità del Distretto, se si vuol tentare di ricostruire gli equilibri tra le diverse componenti sociali delle singole comunità alla vigilia della Riforma<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-100">2</ref></hi></hi>. Recuperando la ripartizione proposta da Danilo Marrara in un articolo della metà degli anni ’70, è possibile distinguere quattro diversi gruppi di comuni a partire dalla loro strategia sul tema delle imborsazioni. Nel primo gruppo di comunità si prevede l’istituzione di 3 borse distinte: una per il Gonfaloniere, una per i Priori e una per il Consiglio generale. Operando una palese violazione al nesso fisiocratico tra cittadini e proprietari, la peculiarità di questo gruppo consiste nel riservare la prima borsa a quanti <hi rend="italic">prima </hi>della Riforma avevano il privilegio di ricoprire la massima carica locale, a prescindere dall’entità delle loro proprietà e, soprattutto, senza tener conto della loro capacità di soddisfare i requisiti censitari esatti per la seconda borsa, quella dei Priori. Questa discrasia portava alla possibilità di scoprire che un soggetto imborsato nella borsa del Gonfaloniere, una volta estratto, non potesse esercitare quella carica proprio perché sprovvisto della proprietà minima prevista. Se la borsa dei Priori era connotata da un criterio censitario d’entità variabile, quella per il Consiglio generale era aperta a tutti i possidenti. </p><p rend="text">Il secondo gruppo di comuni – il più ortodosso da un punto di vista fisiocratico – avrebbe optato per la formazione di due sole borse: una per il Gonfaloniere e per i Priori – il cui accesso sarebbe stato vincolato ad una determinata proprietà fondiaria – e una per il Consiglio, che come al solito richiedeva la semplice proprietà di beni immobili senza specificarne l’entità. Il primo estratto dalla prima borsa sarebbe divenuto Gonfaloniere, mentre i successivi tratti sarebbero stati i Priori per l’annata. Due sole borse erano previste anche per il terzo gruppo, che come il primo operava dei compromessi rispetto alla regola fondamentale che legava la partecipazione all’amministrazione pubblica alla proprietà fondiaria: la particolarità di questo gruppo era infatti l’apertura della seconda borsa non solo a tuti i proprietari, ma anche ai non proprietari residenti nella comunità – come nel caso del Contado. L’ultimo gruppo di comuni si connota infine per l’istituzione di una borsa unica contenente tutti i proprietari, da cui sarebbero stati estratti, nell’ordine, il Gonfaloniere, i Priori e i Consiglieri.</p><p rend="text">All’interno di questo panorama generale, è emblematico che le tre comunità mugellane del Distretto si collocassero tutte all’interno del primo gruppo, che tende a riunire i comuni «di maggiore importanza politica e di più solide tradizioni storiche»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-099">3</ref></hi></hi>. Si otteneva così una configurazione affine a quella prevista per le quattrodici patrie nobili, dove la tendenza generale fu quella di prevedere delle apposite borse per nobili e cittadini anche se non possessori<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-098">4</ref></hi></hi>. Proprio come nelle patrie nobili, l’inclusione nella borsa più importante degli antichi notabili nelle comunità del Mugello appartenenti al Distretto rispondeva all’esigenza di «evitare che le esclusioni potessero, in qualche modo, offuscare i ‘gradi onorifici’ di chi, pur privo di mezzi di fortuna, fosse, appunto, nel godimento di un titolo nobiliare (o della cittadinanza)»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-097">5</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">A Firenzuola, Marradi e Palazzuolo si prevedevano dunque tre differenti borse. Se quella del Consiglio generale comprendeva tutti i proprietari, quella per i Priori richiedeva che la proprietà raggiungesse una determinata soglia, variabile a seconda del contesto<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-096">6</ref></hi></hi>. L’elemento più interessante è tuttavia rappresentato dai criteri di composizione della prima borsa, che in tutti e tre i casi conservava<hi rend="italic"> </hi>gli equilibri e i diritti delle oligarchie dirigenti delle tre comunità, violando così fin dal principio il modello fisiocratico di una comunità di soli possessori. Così l’art. VIII del Regolamento particolare di Marradi:</p><quote rend="quotation_b">Prescriviamo perciò, che sia formata una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri nella quale siano inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, le quali saranno trovate ammesse al godimento del Gonfalonierato nei comuni suddetti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-095">7</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Rende ancor più manifesta la volontà di conservare gli equilibri comunali previgenti il Regolamento di Firenzuola, che tuttavia aggiunge un ulteriore elemento. In questo caso, gli elementi da salvaguardare si ricollegavano a precisi privilegi inerenti non solo alla dimensione sociale, ma alle appartenenze di matrice locale e microlocale, che continuavano a recitare un ruolo fondamentale anche all’interno del moto riformistico:</p><quote rend="quotation_b">Prescriviamo perciò, che s’istituisca una borsa da nominarti dei Gonfalonieri, nella quale siano inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di quelle persone, che a forma degli ordini, o approvazioni veglianti precedentemente alla pubblicazione del presente Regolamento erano ammesse al godimento del Gonfalonierato nei Comuni suddetti di Santerno, e di Firenzuola<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-094">8</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">A differenza di quanto valeva per Marradi e Palazzuolo, in questo caso non ci si limitava a cristallizzare i privilegi interni ai diversi popoli che formavano la nuova comunità, ma si intendeva restringerli a singoli comuni componenti la nuova comunità, che solo così sembravano disposte accettare di buon grado la perdita di autonomia o di supremazia sugli altri. Solo ai notabili dei comuni di Santerno e Firenzuola era concesso l’accesso nella borsa del Gonfaloniere, da cui invece si trovavano esclusi i membri delle oligarchie locali degli altri 23 comuni compresi nella nuova comunità. </p><p rend="text">Occorre, tuttavia, specificare che questi meccanismi valevano soltanto per l’accesso meramente onorifico alla borsa per il Gonfalonierato. La possibilità di inserirvi esponenti della precedente oligarchia dirigente era infatti una concessione <hi rend="italic">una tantum </hi>che il centro accettava di riconoscere alle località al fine, con ogni probabilità, di evitare la prospettiva di uno scontro frontale che si sarebbe potuto aprire dinanzi ad una cesura netta degli equilibri cristallizzati nel corso di decenni, se non di secoli. Di qui la possibilità di imborsare i nomi degli antichi notabili anche in assenza di requisiti censitari: l’onore, la conferma dello status, inerente all’imborsazione superava, in tal senso, la stessa possibilità di ricoprire effettivamente la magistratura.</p><p rend="text">Ciò che era concesso nel momento d’inaugurazione della Riforma non veniva però trasformato in una disposizione organica: i tre regolamenti delle comunità mugellane del Distretto concordano nel prevedere la possibilità, nel futuro, di procedere a nuove imborsazioni per la carica di Gonfaloniere. Quest’ultime avrebbero dovuto tuttavia rispettare, ogni volta, i vincoli censitari presenti per la borsa dei Priori.</p><quote rend="quotation_b">E per conservare in avvenire un sufficiente numero d’imborsati da trarne annualmente il Gonfaloniere, concediamo alla Comunità di Palazzuolo, e suo Magistrato comunitativo ogni opportuna autorità di continuare ad ammettere nella borsa dei Gonfalonieri quelle persone, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del Gonfalonierato a senso del Magistrato predetto, ed a forma delli ordini, ed approvazioni sopra indicate, purché abbiano insieme le qualità opportune a poter risedere nel Magistrato suddetto come Priori<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-093">9</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Il dispositivo che permetteva l’imborsazione di individui sprovvisti dei requisiti censitari rappresentava dunque, in tutti i tre casi esaminati, una misura eccezionale e non ripetibile. È dunque ipotizzabile che, nelle mire del centro fiorentino, l’intera questione si risolvesse in fondo in una concessione iniziale tutto sommato accettabile proprio in virtù del suo valore temporale limitato, che avrebbe dovuto presto cedere il passo ad una più ortodossa applicazione dei principi generali alla base della Riforma. Così, nel caso della <hi rend="italic">comunità </hi>di Firenzuola (art. VIII), la disposizione che concerneva i futuri ingressi nella borsa dei Gonfalonieri rompeva di fatto il privilegio detenuto dai <hi rend="italic">comuni</hi> di Santerno e Firenzuola, poiché il Magistrato avrebbe potuto inserire individui di qualunque comune o popolo rispettando il solo vincolo censitario.</p><p rend="text">Benché non si trattasse di norme organiche e avessero un valore limitato nel tempo, le disposizioni descritte permettono di cogliere la strategia, estremamente prudente e aperta a necessità di adeguamento, attuata dal potere centrale per rendere operativa una Riforma che si proponeva di rielaborare in profondità non solo i criteri di accesso alle cariche locali, ma anche le correlate questioni dell’identità e dell’appartenenza municipali. Si tratta di un processo che emerge in maniera ancora più chiara nelle minute dei singoli regolamenti, che, come nel caso del Contado, restituiscono una cronistoria dei processi di costruzione e negoziazione dell’applicazione pratica della Riforma delle comunità. È così proprio nel testo della minuta del Regolamento di Firenzuola che trova spiegazione il privilegio riconosciuto, almeno per il momento di trapasso tra l’antico e il nuovo sistema, ai comuni di Santerno e Firenzuola:</p><quote rend="quotation_b">Siccome per antica consuetudine, i soli abitanti della Terra di Firenzuola e possessori nel Comune di Santerno, il quale è contiguo alle mura della Terra suddetta, erano abilitati al posto di Gonfaloniere di Firenzuola, perciò per non togliere loro questo diritto, con renderlo promiscuo anche a coloro che possedessero soltanto in alcuno degli altri 22 Comuni, che a tenore del Regolamento, dovranno costituire l’intero Corpo della nuova Comunità di Firenzuola, si prescriva all’articolo di n. 6, che la Borsa per l’estrazione dei Gonfalonieri, si formi coll’ammissione dei nomi dei soli Possessori per la somma di lire novecento di massa maggiore all’Estimo del Comune della Terra di Firenzuola, ed a quello del Comune di Santerno<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-092">10</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Se l’obiettivo della Riforma era la creazione di una classe di amministratori naturalmente interessati al bene della loro comunità in quanto proprietari e se, sulla base di questo principio, il solo criterio per l’ammissibilità agli incarichi pubblici coincideva col possesso fondiario, il mantenimento di privilegi e monopoli che escludevano arbitrariamente gran parte della popolazione da determinati uffici costituiva una pura e semplice violazione dello spirito della nuova legislazione.</p><p rend="text">Così facendo, perdipiù, si sarebbe favorito il permanere di logiche localistiche che andavano inevitabilmente a scontrarsi con lo spirito di omogenizzazione e centralizzazione che avrebbe dovuto assicurare la creazione delle nuove comunità, organismi unitari che non potevano tollerare pretese particolaristiche dalle rispettive sezioni. D’altro canto, il riconoscimento di normative eccezionali sulla base di dinamiche e consuetudini locali poteva condurre ad una spirale di richieste o pretese sempre più stringenti. È ancora emblematico il caso di Firenzuola, dove all’indomani della pubblicazione del Regolamento locale si facevano sentire le voci di chi, non contento della serrata del Gonfalonierato, pretendeva un suo restringimento ancor più radicale: «Alcuni della Terra di Firenzuola domandano che la dignità del Gonfalonierato sia conferita a quei soli terrazzani, esclusi quelli di Santerno»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-091">11</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La volontà di non arrivare allo scontro diretto con i notabilati locali è probabilmente il movente fondamentale di una patente e precoce infrazione dello spirito riformistico che non poteva non essere evidente allo stesso Gianni. Anche la scomparsa, nel Regolamento particolare finale, del requisito censitario che si accompagnava al privilegio riconosciuto ai due comuni (che consentiva l’imborsazione onorifica sopracitata) sembra andare nella stessa direzione. </p><p rend="text">Un’impressione che si rinsalda considerando gli altri due casi. Nel caso di Marradi, è sintomatico che in un primo momento si immaginasse che il Magistrato fosse composto di 15 soggetti – mentre nella versione finale si sarebbero ridotti a 8. Così facendo, infatti, sarebbe stato possibile rispettare il dettame dell’art. IX della Minuta, che prevedeva che fosse organizzata una borsa per il Gonfaloniere per ciascuno dei 15 popoli che componevano la nuova comunità; e, soprattutto, l’art. XI, che indicava l’ordine con cui, dal primo anno in poi, si sarebbe dovuta scegliere la borsa da cui trarre il Gonfaloniere tra quelle di ciascun popolo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-090">12</ref></hi></hi>. Si tratta di un diverso ma in fondo analogo meccanismo di concessione ad uno spirito di località e a criteri di riconoscimento evidentemente confliggenti con lo spirito e la norma della Riforma. </p><p rend="text">La creazione di tante borse quanti fossero i diversi popoli della comunità interessa anche il caso di Firenzuola, dove però riguardava non il Magistrato, bensì il Consiglio generale, che l’art. XV della Minuta descriveva composto di 24 membri, ovvero uno per ciascuno dei 24 comuni<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-089">13</ref></hi></hi>. Nel caso di Palazzuolo, invece, si optava sin dagli esordi per un’unica borsa tanto per il Magistrato quanto per il Consiglio generale. Una particolarità, in questo caso, era quella che richiedeva il requisito censitario <hi rend="italic">anche </hi>per l’imborsazione dei Gonfalonieri (art. VII) – non solo, quindi, per l’esercizio della carica. Una norma che sarebbe stata però ben presto cassata per motivi prudenziali, cosicché non se ne trova traccia nella versione finale. Una procedura esattamente opposta rispetto a quanto si riscontra nella Minuta di Marradi, dove, addirittura, non si riportava neppure il requisito del censo per l’<hi rend="italic">esercizio </hi>della prima magistratura della comunità, cosicché, in breve, ad un certo stadio dei lavori si era previsto che avrebbero potuto continuare ad esercitarla i notabili che la avevano sino ad allora monopolizzata.</p><p rend="text">Nel loro insieme, queste oscillazioni indicano un processo particolarmente arduo e tortuoso con cui gli esponenti del governo leopoldino – e <hi rend="italic">in primis </hi>lo stesso Gianni – tentarono di dare una concreta applicazione alla Riforma attraverso regolamentazioni che dovevano riferirsi, e dunque adattarsi, ai diversi contesti territoriali del dominio fiorentino.</p><p rend="text">Né quelle segnalate sono le uniche che possano riscontrarsi nei testi delle minute: si consideri, ad esempio, che in quella di Marradi e in quella di Firenzuola si prevedeva, in un primo momento, che rientrassero nella borsa del Consiglio generale non solo i proprietari, ma anche contadini, lavoratori di terre e artigiani, allineandosi così a quanto era previsto per le comunità del Contado – in cui questi soggetti, come si ricorderà, contribuivano però al pagamento dell’imposizione pubblica.</p><p rend="text">Nel caso di Firenzuola assume poi un rilievo particolare l’evoluzione dei processi di nomina del camarlingo e dei deputati all’imposizione. Come nel caso di Marradi e Palazzuolo, dalla Minuta si apprende che in un primo momento si prevedeva l’estrazione delle polizze degli imborsati per il Consiglio Generale, mentre sarebbe spettato poi al Magistrato sottoporle a votazione per nominare il nuovo ufficiale a maggioranza di due terzi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-088">14</ref></hi></hi>. La particolarità del caso firenzuolino è determinata non tanto dal massimo grado dell’influenza ultralocalistica per la nomina dei deputati all’imposizione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-087">15</ref></hi></hi>, quanto dalla possibilità di apprendere dalle voci dei protagonisti le motivazioni che si celavano dietro all’una o all’altra versione.</p><p rend="text">In alcuni appunti di Gianni non datati, ma comunque posteriori al 1781, il senatore tornava proprio al caso della Minuta di Firenzuola per sottolineare le principali discordanze con il Regolamento finale, sottolineando le reali finalità che si celavano dietro l’organizzazione originaria. Proprio a proposito dei deputati all’imposizione, Gianni descriveva così la scelta originaria di individuarne i titolari dalla borsa del Consiglio generale:</p><quote rend="quotation_b">Operando in questa forma, anche i piccioli possessori di ciascheduno comune, che nella Comunità di Firenzuola sembravano meritare un riguardo particolare per essere in numero non indifferente, avrebbero avuta la soddisfazione di potersi qualche assicurare del metodo tenuto nel ripartire il dazio, che ancor essi debbono pagare, e dell’esattezza e precisione del reparto medesimo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-086">16</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Un’analoga riflessione era sviluppata riguardo alla nomina del Camarlingo, uniformata alle disposizioni del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> «sebbene le circostanze locali della comunità di Firenzuola fossero tali, da esigere forse anche in questo proposito, uno speciale, e adeguato provvedimento»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-085">17</ref></hi></hi>. Con evidente amarezza, Gianni si rammaricava del non aver saputo o potuto imporre un criterio che premiasse la piccola proprietà terriera, rispettando così un principio di carattere generale ancor prima di una constatazione calata sulle particolari condizioni della comunità in oggetto. </p><p rend="text">Collegando le due misure – relative, come appena menzionato, alle funzioni di deputati all’imposizione e di Camarlingo – all’iniziale previsione di tante borse per il Consiglio Generale quanti erano i comuni e popoli della nuova Comunità, Gianni parlava poi di un «foglio dato annesso alla Minuta di Regolamento per la Comunità di Firenzuola», che avrebbe contenuto le ragioni che avevano portato alla scelta iniziale di «recedere da quanto in tali propositi era stato generalmente praticato altrove, <hi rend="italic">attese le particolari circostanze di quella comunità</hi>»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-084">18</ref></hi></hi>. Si scopre così che dietro all’omologazione alla norma ‘ordinaria’ stava anche la sconfitta del piano originario di Gianni, volto a riconoscere e premiare le differenti caratteristiche delle comunità, anche a costo di perdere buona parte dell’omogeneità regolamentaria. Riemergono così, ancora una volta, tensioni non solo tra il centro e le diverse località, ma anche all’interno dello stesso <hi rend="italic">establishment </hi>di governo leopoldino: non stupisce, perciò, scoprire che il «foglio annesso alla Minuta» fosse poi stato inviato da Gianni all’interno di una lettera risalente al 3 aprile 1775 e indirizzata a Tavanti, massimo sostenitore dell’uniformità normativa. Nel documento, conservato in apertura della Minuta della Comunità di Firenzuola, si presentano e giustificano le principali peculiarità che connotavano il documento: dal monopolio del Gonfalonierato concesso agli abitanti dei comuni di Firenzuola e Santerno<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-083">19</ref></hi></hi> all’allestimento di un numero di borse pari ai 24 popoli per le funzioni di camarlingo e deputato all’imposizione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-082">20</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Ben lungi dal configurarsi, dunque, come mere sistemazioni tecniche o dettagli burocratici, le fluttuazioni nelle modalità di estrazione e nomina dei principali ufficiali comunali si collegano direttamente al difficile dialogo che, sin dagli albori della Riforma, collegò e oppose le contrastanti direttive del centro agli equilibri e ai rapporti di forza insiti nelle componenti sociali di ciascuna comunità.</p><p rend="text">Se la previsione finale di borse uniche – e non più divise per popoli – per le due magistrature collettive sembra rispecchiare un tentativo di centralizzazione, la scelta di estrarre i futuri deputati all’imposizione e camarlinghi dalla borsa del Magistrato rappresenta, di per sé, una sconfitta dei progetti di chi, Gianni in testa, intendeva certo venire incontro alle caratteristiche sociali di ciascuna comunità, ma soprattutto marcare un forte segno di discontinuità che premiasse i piccoli proprietari quali principali interlocutori della capitale fiorentina. Nel loro insieme, le minute testimoniano il peso perdurante di logiche localistiche, che caratterizzano nel profondo i regolamenti locali e che avrebbero influenzato ancor più incisivamente l’applicazione della Riforma, a partire dalla selezione della nuova ‘classe dirigente’.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Marrara, Danilo. 1976. “Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano”. <hi rend="italic">Nuova Antologia</hi>, CXI, 385-391.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento locale per la comunità di Firenzuola”. 1776.<hi rend="italic"> </hi>In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VII, doc. CVII. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento locale per la comunità di Marradi”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VII, doc. XCIV. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">Sordi, Bernardo. 1991. <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 940 (Firenzuola). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-101-backlink">1</ref></hi>	Come per il Contado, anche i testi integrali dei Regolamenti locali delle Comunità mugellane del Distretto sono riportati nella sezione II dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Regolamenti locali delle comunità del Mugello</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-100-backlink">2</ref></hi>	I vincoli imposti dal <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> per le imborsazioni erano nel caso delle comunità del Distretto estremamente morbidi: per l’accesso ad entrambe le magistrature i richiedeva l’età minima di trent’anni (art. XIII) e, allo stesso tempo, si stabiliva che tutti i possessori, a prescindere dall’entità del loro possesso, avrebbero dovuto esser contenuti in una specifica borsa (art. V) – norma che, normalmente, sarebbe stata soddisfatta riservando a questi ultimi la borsa del Consiglio generale. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-099-backlink">3</ref></hi>	Marrara, <hi rend="italic">Nobiltà e proprietà fondiaria</hi>, cit., p. 388.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-098-backlink">4</ref></hi>	I Regolamenti delle singole patrie nobili sarebbero stati diramati in un arco cronologico racchiuso tra il 1772 (con l’organizzazione dei casi campione di Volterra e Arezzo) al 1786 (quando sarebbe stato pubblicato il Regolamento per Siena). Cfr. <hi rend="italic">ivi</hi>, p. 389. Sulle varie fasi dell’inquadramento regolamentario delle periferie cfr. Sordi, <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata</hi>, cit., in particolare il capitolo II: <hi rend="italic">Dalla Camera delle comunità alla riforma comunitativa</hi>, pp. 99-147.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-097-backlink">5</ref></hi>	Marrara, <hi rend="italic">Nobiltà e proprietà fondiaria</hi>, cit., p. 390.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-096-backlink">6</ref></hi>	Nel caso di Marradi si richiede che i beni «portino in una o più partite di uno, o più Estimi per ciascun possessore almeno scudi mille di Estimo del Comune di Marradi» (art. X); nel caso di Palazzuolo la soglia è di «scudi ottocento di massa maggiore agli Estimi» (art. IX); nel caso di Firenzuola, infine, «almeno fiorini novecento di massa maggiore all’estimo del Comune di Casanuova, o sivvero lire novecento similmente di massa maggiore agli Estimi degli altri Comuni». I regolamenti particolari delle tre comunità sono contenuti in <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. VII, docc. XCIV, XCV, CVII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-095-backlink">7</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento locale per la comunità di Marradi</hi>, in ivi, vol. <hi >VII, doc. XCIV, art. VIII.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-094-backlink">8</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento locale per la comunità di Firenzuola, </hi>in ivi, vol. VII, doc. CVII, art. VII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-093-backlink">9</ref></hi>	L’articolo è l’VIII nel caso (qui citato) di Palazzuolo; il IX in quello di Marradi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-092-backlink">10</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 649. Al monopolio del Gonfalonierato si accompagnava però l’esclusione, per gli abitanti dei comuni di Firenzuola e Santerno, dalle borse dei Priori, che venivano invece riservate agli altri popoli, comuni e parrocchie. Un’esclusione che non sarebbe stata confermata nel Regolamento ufficiale, dove rimaneva invece l’originario monopolio del Gonfalonierato. Sull’originaria organizzazione di Firenzuola si può rinviare a <hi rend="italic">Gli statuti del 1418</hi>, a cura di G. C. Romby, Firenze, Giorgi &amp; Gambi, 1988.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-091-backlink">11</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 940, Firenzuola (25 maggio 1776).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-090-backlink">12</ref></hi>	Coerentemente col meccanismo di estrazione dei Gonfalonieri, l’articolo 12 stabiliva che nella selezione dei Priori venisse esclusa, ogni anno, la borsa da cui era stato tratto il primo magistrato della comunità, così da non permettere ad un singolo comune di contare sia sul Gonfaloniere sia su un Priore. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-089-backlink">13</ref></hi>	A differenza di quanto previsto dal <hi rend="italic">Regolamento generale </hi>per il Contado – che all’art. XI stabiliva per il Consiglio generale la creazione di «tante borse, quanti sono i Popoli, Ville, Comuni, ed Opere costituenti il respettivo territorio» –, quello per il Distretto delegava alle singole comunità non solo i criteri per l’imborsazione, ma anche il numero e la natura di ciascuna borsa.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-088-backlink">14</ref></hi>	La normativa finale avrebbe previsto una procedura esattamente rovesciata sia per i deputati all’imposizione sia per il camarlingo (estrazione dalla borsa dei Priori e voto del Consiglio generale). Da notare che la nomina dei camarlinghi sarebbe stata però disciplinata dal <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>, mentre quella dei deputati dai regolamenti particolari. Nel caso di Firenzuola, per valorizzare al massimo l’individualità delle diverse componenti della comunità, per la nomina dei deputati all’imposizione si sarebbe proceduto ad ogni tornata ad estrarre una polizza per ogni comune, seguendo un preciso ordine per gruppi di 4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-087-backlink">15</ref></hi>	Nel caso di Firenzuola, per valorizzare al massimo l’individualità delle diverse componenti della comunità, per la nomina dei deputati all’imposizione – così come per quella del camarlingo – si sarebbe proceduto ad ogni tornata ad estrarre una polizza per ogni comune, seguendo un preciso ordine per gruppi di 4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-086-backlink">16</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 32, ins. 504.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-085-backlink">17</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-084-backlink">18</ref></hi>	Ivi, corsivo nostro.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-083-backlink">19</ref></hi>	Cfr. <hi rend="italic">supra</hi>, capitolo 2, nota 2.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-082-backlink">20</ref></hi>	«Ed all’oggetto che ciascheduno dei 24 comuni compresi nel Circondario della nuova Comunità di Firenzuola, resti abilitato a potere avere persone possidenti nel medesimo, nell’esercizio degl’impieghi di deputato alla previsione dell’imposizione, e di camarlingo della nuova Comunità suddetta, […] si dispone, che l’elezioni delle persone, che dovranno coprire i detti posti, vengano fatte, con estrarre quattro polizze, dalle borse dei quattro primi nominati comuni, una per borsa, e che poi si debba continuare negli anni successivi, a fare l’estrazione predetta, per ordine di turno, dalle borse dei quattro comuni seguenti […]». ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 649.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Tra proprietà e originarietà: la composizione delle borse nelle comunità del Distretto,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.09">10.36253/979-12-215-0789-8.09</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -50, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Seconda parte</head><p rend="h1_part_title">Resistenze e disapplicazioni </p></div><div><head>Capitolo 5</head></div><div><head>Tra antico e moderno: i membri delle nuove magistrature</head><p rend="text">Al di là dei lavori preliminari e delle disposizioni di tipo attuativo calate sui diversi contesti del Granducato, era chiaro agli stessi progettisti della Riforma che il suo successo non si sarebbe potuto giocare che sul campo, ovvero all’interno della vita dei nuovi organi comunitativi: il Magistrato e il Consiglio generale. Di qui la centralità della ricostruzione dei ceti dirigenti precedenti e successivi alla Riforma: solo individuando la consistenza e le caratteristiche dei due gruppi è possibile misurare concretamente l’impatto delle direttive centrali nelle singole comunità e la loro influenza nel ridefinire le norme alla base dei rispettivi tessuti sociali. </p><p rend="text">Rispetto alla possibilità di svolgere in maniera organica una simile ricerca, tuttavia, si stagliano due ostacoli quasi insormontabili: il primo è la conservazione documentaria. In alcune comunità di quelle esaminate – segnatamente Firenzuola, Palazzuolo e San Godenzo – tutto il materiale riferito agli anni del governo leopoldino è andato perduto o è comunque indisponibile per la consultazione a seguito agli ultimi eventi bellici e a calamità naturali. Inoltre, anche nei casi in cui la documentazione è riuscita a salvarsi, essa è spesso in condizioni materiali che rendono difficile, se non impossibile, la consultazione – è il caso di Marradi – e solo raramente presenta una panoramica completa sugli anni al centro della presente ricerca<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-081">1</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Ma oltre e ancor più dello stato attuale delle fonti, a complicare il tentativo di restituire un quadro d’insieme dell’evoluzione dei ceti dirigenti locali intervengono anche specifiche scelte dei coevi: in particolare, rappresenta una carenza inaggirabile – ma allo stesso tempo emblematica – l’assenza, negli archivi comunali delle comunità del Mugello, delle liste degli imborsati, una fonte cruciale per ricostruire in maniera esaustiva la composizione e l’entità di quanti, dopo la Riforma, si trovarono legittimati a ricoprire incarichi pubblici. Considerata la capillare diffusione di questa particolare lacuna nella documentazione storica delle diverse comunità toscane, è ben possibile che non si tratti né di un problema di conservazione né, tantomeno, di una mancanza, per così dire, innocente. Al contrario, a partire dai richiami che, come vedremo, proprio alla metà degli anni Ottanta gli organi del governo granducale indirizzarono alle diverse comunità in merito alla composizione delle rispettive borse, è perlomeno ipotizzabile che i diretti interessati, a scanso di ogni equivoco, scegliessero di lasciare meno tracce possibile di pratiche di governo non sempre ortodosse, che potevano comprendere – e, nei fatti, compresero – più o meno palesi infrazioni ai regolamenti generali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-080">2</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Al netto di questi limiti intrinseci, è comunque possibile sviluppare diverse considerazioni rispetto al peso rivestito dalla rottura del 1774 nella conformazione dei ceti dirigenti dell’area sotto esame. A partire dallo stato della documentazione, che obbliga a concentrare l’analisi sulle comunità del Contado e analizzando, tra esse, i tre centri più importanti (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia), si possono infatti riconoscere tendenze comuni e aspetti di peculiarità che caratterizzano le diverse ricezioni di una Riforma che avrebbe dovuto rivoluzionare l’amministrazione della comunità e ridefinire le gerarchie sociali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-079">3</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">In assenza delle liste degli imborsabili<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-078">4</ref></hi></hi>, la sola via per ricostruire gli appartenenti al ceto dirigente locale è rappresentata dai <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni e partiti</hi> che, come dei processi verbali <hi rend="italic">ante litteram</hi>, registravano – solitamente per mano del Cancelliere – le diverse riunioni degli organi collegiali della comunità, i loro temi di discussione e le più importanti decisioni assunte. Si tratta di una fonte redatta prima della Riforma e che, oltre alla sua funzione primaria, permette spesso di ricostruire i nomi di quanti appartenevano alle diverse magistrature. È grazie allo studio analitico dei resoconti delle diverse riunioni precedenti e successive alla svolta del 1774 che si può restituire, non senza difficoltà, un’immagine certo parziale, ma comunque indicativa, delle trasformazioni delle oligarchie dirigenti nelle tre comunità selezionate come campione. Oltre alla già segnalata lacunosità della documentazione, che talvolta comprende delle falle o delle incongruenze, occorre tener conto, per il periodo successivo alla Riforma, di una carenza intrinseca a questo <hi rend="italic">modus operandi</hi>. Se è stato possibile ricostruire la <hi rend="italic">composizione</hi> del Magistrato comunitativo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-077">5</ref></hi></hi> per un arco cronologico di quasi vent’anni (dal 1774 al 1790), il risultato non può coincidere perfettamente con l’intera platea degli ‘eleggibili’ a quella funzione, evidentemente più larga rispetto al novero dei soggetti effettivamente estratti<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-076">6</ref></hi></hi>. In assenza delle apposite liste, è insomma impossibile individuare tutti gli imborsati per la magistratura in oggetto, benché i nomi estratti annualmente costituiscano un indice piuttosto efficace per carpirne le principali caratteristiche dal punto di vista sociale. Va tuttavia considerato che una delle rotture fondamentali impresse dalla Riforma era la cancellazione di ogni operazione di scrutinio per la composizione delle magistrature locali: una volta composte le singole borse, l’unico criterio da seguire era quello del sorteggio, cosicché ogni anno ciascun imborsato avrebbe avuto la stessa possibilità di essere estratto a prescindere dall’entità dei suoi beni o dal prestigio della sua famiglia<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-075">7</ref></hi></hi>. Se a questo principio aggiungiamo che i nomi degli estratti venivano reimborsati assieme a tutti gli altri per l’anno successivo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-074">8</ref></hi></hi>, possiamo comprendere che la tendenziale ricorsività dei nomi degli estratti nei 16 anni dell’applicazione della Riforma esaminati è da attribuirsi, evidentemente, ad un’estensione delle singole borse piuttosto limitata e non, come in precedenza, a criteri di selezione diversi o affidati alla autoriproduzione delle classi dirigenti. </p><p rend="text">A guidarci nella ricerca è stata una questione fondamentale: al netto di tutte le difficoltà e disapplicazioni denunciate a posteriori da Gianni, la Riforma ruppe davvero gli equilibri interni alle <hi rend="italic">élites</hi> dirigenti delle tre comunità? Per tentare di rispondervi, non si può che partire dall’identificazione dei caratteri fondamentali delle oligarchie che il nuovo sistema amministrativo avrebbe dovuto soppiantare. Di qui l’allargamento dell’analisi dei <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni e partiti </hi>agli anni precedenti al 1774, risalendo, per avere una fotografia minimamente indicativa, sino al 1760. </p><p rend="text">Il primo aspetto ad emergere è stata l’estrema differenza nelle procedure selettive dei rappresentanti e il funzionamento delle rispettive magistrature: in una parola, le differenze tra i diversi <hi rend="italic">Statuti </hi>che governavano le singole comunità<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-073">9</ref></hi></hi>. Come noto, tuttavia, questi sistemi di norme relative alla vita delle diverse località venivano periodicamente aggiornati, attraverso specifiche riforme che in alcuni casi riguardavano il funzionamento delle cariche pubbliche (criteri di accesso, composizione, durata e rinnovamento) e che in molti casi proseguirono fino al pieno XVIII secolo. Ciò fa sì che, ancor più degli Statuti, si rivela essenziale comprendere dall’interno il funzionamento delle magistrature locali, apprendendone il funzionamento alla vigilia della Riforma dai resoconti attraverso i già citati <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni</hi>.</p><p rend="text">A livello generale, l’organizzazione tradizionale precedente al 1774 prevedeva periodiche riforme delle magistrature locali – normalmente di durata quinquennale – che erano affidate ad una serie di individui che prendevano il nome di <hi rend="italic">arroti </hi>o <hi rend="italic">riformatori</hi>, selezionati dai ‘governanti’ in carica in quel momento. Agli arroti sarebbe spettato comporre le singole borse sottoponendo a scrutinio i nomi proposti da ognuno di essi. Non esistevano, normalmente, requisiti stringenti diversi dal criterio – talvolta non scritto ma implicito – dell’originarietà e della riconosciuta appartenenza dell’imborsato alla comunità locale, ma ogni riforma era sottoposta al vaglio e alla conferma del centro fiorentino. Alla composizione delle borse poteva seguire un’ulteriore operazione, consistente in una suddivisione in blocchi degli imborsati, che avrebbe dovuto predeterminare la composizione del ceto di governo per ciascuno dei cinque anni di validità delle borse. La tratta diveniva così solo la fase finale di un meccanismo dai dettagli procedurali talvolta molto complessi: se normalmente essa serviva per estrarre dalle singole borse i singoli membri che avrebbero esercitato la relativa magistratura, nel caso sopradescritto l’estrazione serviva solamente a determinare l’ordine con cui ogni ‘blocco’ predeterminato di candidati sarebbe entrato in carica. </p><p rend="text">È a partire dalle diverse norme in tema di composizione e rinnovamento delle cariche pubbliche che emergono tre configurazioni oligarchiche piuttosto diverse tra loro nelle tre comunità del Contado mugellano. </p><p rend="text">Se si considerano facenti parte dell’<hi rend="italic">élite </hi>locale i soggetti inseriti in almeno due borse per i maggiori uffici municipali – quello del Gonfaloniere e quello dei Rappresentanti – all’interno dell’arco cronologico menzionato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-072">10</ref></hi></hi>, troviamo ad un estremo il caso di Barberino di Mugello, che annovera almeno 40 famiglie ricorrenti, e all’altro polo Borgo San Lorenzo, in cui le famiglie che avevano monopolizzati gli incarichi locali alla vigilia della Riforma erano solo 18. Su una linea intermedia, ma comunque più incline a serrare i ranghi del ceto dirigente, si pone Scarperia, dove si possono identificare 26 famiglie ‘governanti’. Per poter cogliere meglio il significato di questi dati occorre porli a confronto con le rispettive entità demografiche: se seguiamo la lezione di Repetti, che offre una fotografia degli insediamenti demografici delle tre comunità riferita al 1745, ovvero ad un’epoca leggermente precedente a quella qui in esame, Barberino contava su una popolazione di 6170 abitanti; che saliva a 8739 nel caso di Borgo e si limitava a 3463 per Scarperia<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-071">11</ref></hi></hi>. Questo ci consente di valorizzare ancor di più la ristrettezza dell’<hi rend="italic">élite </hi>dirigente di Borgo, che pure era la comunità di gran lunga più popolosa<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-070">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Si tratta, com’è chiaro, di dati indicativi per tutta l’età anteriore alla cesura leopoldina, che dipendono in primo luogo dal funzionamento delle rispettive magistrature e dalle norme in tema di <hi rend="italic">riforme</hi>, ossia relative al rinnovamento delle borse. Nel caso di Barberino, ad esempio, si prevedevano borse di durata sessennale, che venivano confezionate da 4 arroti – riformatori – appositamente nominati<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-069">13</ref></hi></hi> – e che avrebbero dovuto permettere la nomina annuale del Gonfaloniere e degli otto Rappresentanti – oltre ai sindaci del Podestà, degli Stimatori e dei Ragionieri. L’aspetto peculiare è la strutturazione interna dei nomi imborsati, che seguiva un sistema a cedola multipla: piuttosto che procedere, ogni anno, ad estrazioni singole da ciascuna borsa, si dividevano preliminarmente le polizze in sei gruppi, denominati <hi rend="italic">brevi</hi>, che contenevano a priori i nomi di quanti sarebbero divenuti Gonfaloniere, Priori, Sindaci del Podestà, Stimatori e Ragionieri al Camarlingo. In tal modo, ogni anno si sarebbe dovuto, semplicemente, estrarre il numero del gruppo, già composto, che avrebbe dovuto ricoprire gli incarichi municipali. Si trattava, evidentemente, di una modalità atta a bilanciare le diverse componenti sociali allontanando il rischio che gli incarichi pubblici potessero essere monopolizzati, in un determinato anno, da personalità accomunate da interessi omologhi a discapito di tutti gli altri. </p><p rend="text">Al di là delle logiche retrostanti a questo particolare uso locale, ai nostri fini occorre qui sottolineare l’estensione numerica delle borse: prendendo il caso dei Priori, la divisione in sei brevi avrebbe permesso l’accesso alla rispettiva magistratura a 48 individui<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-068">14</ref></hi></hi>. Oltre ‘ai candidati originari’, il numero era ingrossato dalla lista degli spicciolati – o supplenti, in numero variabile – che nel caso dei rappresentanti erano distribuiti tra i diversi popoli del comune (Barberino; La Cavallina; Galliano; Mangona; Montebuiano; Montecarelli; Montecuccoli e Villanuova)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-067">15</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Diametralmente opposto è lo spirito che sorregge l’amministrazione locale di Borgo San Lorenzo: in questo caso la riforma delle borse è di durata quinquennale e avviene ad opera di 19 arroti, nominati, rispettivamente, dal Gonfaloniere in carica (4), dai Priori (3 per ognuno) e dal Camarlingo (3). L’<hi rend="italic">iter </hi>previsto per la composizione delle borse, minutamente descritto nei <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni</hi>, fornisce molti elementi interessanti che consentono di illuminare le logiche alla base del governo locale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-066">16</ref></hi></hi>. In primo luogo, gli arroti avrebbero dovuto procedere alla composizione della borsa per i Gonfalonieri: per far ciò, ogni nome proposto sarebbe stato sottoposto a votazione, che si sarebbe ritenuta vinta in caso di una maggioranza di 2/3. La peculiarità del sistema adottato a Borgo San Lorenzo rispetto a quello vigente nelle altre comunità consiste nella scelta di inserire automaticamente i soggetti già imborsati tra i futuri gonfalonieri in tutte le altre borse del governo della municipalità. Sebbene non fosse vincolante e, anzi, fosse ben possibile procedere a nuovi inserimenti nelle altre borse, nei casi presi in esame – quelli più prossimi alla Riforma – la prassi consisteva ormai nel selezionare un numero di gonfalonieri sufficiente a riempire ogni altra borsa<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-065">17</ref></hi></hi>. Se ne può dunque dedurre che l’imborsazione per la carica di Gonfaloniere avvenisse a borsa piena e che dunque il numero degli imborsati fosse superiore ai posti effettivi da coprire nel corso del quinquennio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-064">18</ref></hi></hi>. Ma soprattutto, ciò significa che, in ultima analisi, pochissimi individui si spartivano la totalità delle cariche pubbliche. Non sorprende che questo gruppo ristretto coincidesse quasi perfettamente coi nomi degli arroti, responsabili diretti della composizione delle borse. Un oligopolio favorito dalla ristrettezza del numero dei Priori, pari a 4.</p><p rend="text">Si conferma come mediana l’organizzazione invalsa a Scarperia alla vigilia della Riforma. Come nel caso di Barberino, la riforma aveva una durata di sei anni e funzionava imborsando sei differenti brevi, ossia blocchi di magistrature preconfezionate. Il Magistrato era però comune per l’intera Podesteria di Scarperia, che oltre all’omonimo comune comprendeva anche quelli di S. Agata e Fagna. La sua composizione risentiva dunque fortemente della tripartizione territoriale: ogni anno venivano infatti individuati un Gonfaloniere di Scarperia e un Pennoniere per Fagna e S. Agata. Anche gli altri membri della magistratura erano suddivisi equamente tra le tre località: due rappresentanti per Scarperia e due consiglieri ciascuno per le altre due località<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-063">19</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Preso atto delle diverse strutture amministrative delle tre comunità, è possibile cogliere meglio il significato dei dati ricavati sul rapporto tra i rispettivi ceti dirigenti precedenti e successivi alla Riforma<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-062">20</ref></hi></hi>. Tentando di rispondere alla questione principale, è possibile in prima battuta misurare la percentuale delle famiglie che componevano l’<hi rend="italic">élite </hi>cittadina previgente che riuscirono a sopravvivere alla Riforma. Coerentemente con le diverse configurazioni dirigenziali precedenti, lo scenario che ne risulta è piuttosto diversificato (tabella 2). </p><p rend="caption_table">Tabella 2. La partecipazione delle <hi rend="italic">élites</hi> locali alle nuove magistrature (1760-1790).</p><table rend="tab1 TableOverride-1" xml:id="table002">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-7">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-9">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row role="label" rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-2"/>
						<cell rend="tab1 top top" >
							<p rend="table ParaOverride-9">Barberino di Mugello</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top" >
							<p rend="table ParaOverride-9">Borgo San Lorenzo</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top" >
							<p rend="table ParaOverride-9">Scarperia</p>
						</cell>
					</row>
				
				
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-10">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-2 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">Permanenza notabili in nuove magistrature: famiglie </p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">18/40 (45%)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">11/13 (84,6%)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">10/26 (38,4%)</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-10">
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-2 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Permanenza notabili in nuove magistrature: individui<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-061">21</ref></hi></hi></p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">14/62 (22,5%)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">12/26 (46%)</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">7/82 (8,5%)</p>
						</cell>
					</row>
				
			</table><p rend="text">Nel caso di Barberino, la soglia di vecchie famiglie che ritroviamo anche nei priorati successivi alla Riforma si assesta intorno al 45%<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-060">22</ref></hi></hi>: un valore tutto sommato coerente con quanto vale per Scarperia, dove continua ad esercitare cariche pubbliche circa il 38% delle famiglie notabili<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-059">23</ref></hi></hi>. Molto diverso è invece il caso di Borgo San Lorenzo, dove si conferma parte integrante dei ceti dirigenti quasi l’85% dell’oligarchia precedente<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-058">24</ref></hi></hi>. Si tratta di dati di per sé emblematici delle diverse modalità di ricezione e applicazione della Riforma, ma che devono essere interpretati alla luce dei diversi <hi rend="italic">status quo ante</hi>. Così, nel caso di Borgo San Lorenzo, la riconferma in blocco del notabilato tradizionale deve essere compresa alla luce della sua ristrettezza e in rapporto all’allargamento numerico dei ruoli di governo. Il Regolamento particolare della comunità avrebbe infatti previsto un Magistrato composto, oltre che dal Gonfaloniere, da 10 priori, determinando così un numero di rappresentanti annuali quasi triplo rispetto all’organizzazione precedente. </p><p rend="text">Analoghe considerazioni si possono sviluppare spostando l’analisi dalle famiglie ai singoli individui: in questo caso, il trapasso dall’antico al nuovo ordine amministrativo portò, nel caso di Barberino, alla conferma di circa il 22% dei notabili precedenti. Non stupisce, per le ragioni appena esposte, constatare un valore più che duplicato nel caso di Borgo, dove la percentuale si assesta sul 46%. Peculiare è, infine, il caso di Scarperia, dove il numero di singoli esponenti del ceto dirigente tradizionale che riuscì a confermarsi nelle nuove magistrature è estremamente basso (inferiore al 10%). Si tratta di un dato che sembra in controtendenza rispetto a quanto valeva per l’ambito familiare – dove il tasso di ‘sopravvivenza’ era mediamente più alto –, ma che deve esser letto considerando i limiti più volte indicati di questa valutazione statistica. Oltre all’incompletezza dei dati conservati, il limite più grande è rappresentato dall’assenza delle <hi rend="italic">liste </hi>d’imborsazione, che avrebbero potuto contenere molti più membri dell’<hi rend="italic">élite </hi>originaria; membri che, semplicemente, non furono estratti nel corso degli anni presi in questione. Non vanno poi sottovalutati elementi incidentali o esogeni, come l’incidenza della mortalità e la possibile tendenza a trasferirsi o ad optare per altre comunità in caso di possedimenti in più località. </p><p rend="text">Il campione, parziale ma comunque indicativo, permette di comprendere come, nel caso di Borgo, l’<hi rend="italic">élite </hi>precedente si connotasse già per un censo non irrilevante, da cui la sua capacità di continuare a svolgere un ruolo centrale nell’amministrazione pubblica. Negli altri due casi, invece, il tasso più basso di conferma della vecchia oligarchia può dipendere senz’altro dalla natura meno elitaria del gruppo dirigente tradizionale, ma anche da una sua composizione basata più su criteri di originarietà o di notabilato comunque non schiacciati sull’elemento censitario.</p><p rend="text">La permanenza non irrilevante delle vecchie <hi rend="italic">élites </hi>non deve leggersi, obbligatoriamente, come la dimostrazione della mancata incidenza della Riforma nella vita della comunità. Dai dati raccolti sulle percentuali delle nuove famiglie o dei nuovi singoli che accedono per la prima volta alle cariche locali emergono percentuali estremamente elevate in tutti i casi in esame: per quanto riguarda gli individui, i ‘novizi’ rappresentano infatti circa l’80% dei residenti nel Magistrato tra il 1774 e il 1790. Il dato conosce delle fluttuazioni nel caso delle famiglie: se Barberino e Scarperia mostrano un andamento piuttosto coerente (58% e 53%), nel caso di Borgo la percentuale di nuove famiglie che entrano nei ranghi del governo locale a partire dal 1774 è decisamente più alta (circa il 72%). Anche in questo caso, occorre leggere quest’ultimo dato come il combinato disposto dell’estrema ristrettezza dell’oligarchia precedente e dell’allargamento dei posti di ‘governo’<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-057">25</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Nell’insieme, è comunque dimostrato come, se da un lato la Riforma non decretò il tramonto dei ceti dirigenti precedenti – e in tal senso il discorso muta di comunità in comunità – dall’altro permise, indistintamente, un rinnovamento imponente della classe dirigente locale, grazie all’ingresso di un numero estremamente consistente di nuovi individui e famiglie.</p><p rend="text">Tra le varie discontinuità sancite dalla Riforma, merita di occupare le nostre considerazioni finali rispetto alle trasformazioni del ceto dirigente locale la questione della partecipazione dei religiosi. Infrangendo, anche in questo caso, una prassi plurisecolare, i Regolamenti generali tanto per il Contado quanto per il Distretto sancivano l’ammissibilità dei religiosi alle nuove cariche pubbliche. Questi ultimi potevano accedervi sia a titolo personale – se avessero soddisfatto i requisiti censitari richiesti – sia in qualità di amministratori di enti religiosi, che, se avessero raggiunto la soglia di censo necessaria, sarebbero stati imborsati come tutti gli altri proprietari – e alle persone giuridiche laiche. </p><quote rend="quotation_b">Volendo che tutti i Possessori o grandi, o piccoli tanto laici, che ecclesiastici abbiano parte e possano influire nell’amministrazione degli affari comunitativi saranno luogo per luogo ordinate, e prescritte le borse nelle quali dovranno essere inclusi, osservando che quando si tratterà di benefiziati, o corpi ecclesiastici, o laicali, o amministratori dei loro beni dovrà imborsarsi il nome della Chiesa, Benefizio, Convento, Religione, Spedale, Comunità, Compagnia, Commenda o altro Corpo, o Titolo di patrimonio tanto laico che ecclesiastico, a cui spettassero i beni<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-056">26</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Come tipico, l’accesso alle magistrature pubbliche andava di pari passo con la partecipazione contributiva, che dipendeva in questo caso dall’inclusione dei beni ecclesiastici nel comparto degli oneri fiscali, secondo il principio di una «corrispettività tra imposta e rappresentanza»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-055">27</ref></hi></hi>. Come stabilito dall’articolo IX del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> per il Distretto e ribadito, ancor più chiaramente, all’articolo 47, la Riforma sanciva anche la fine di ogni esenzione in materia di fiscalità. </p><quote rend="quotation_b">Le Imposte suddette Comunitative o siano rimborsi di spese dovranno in avvenire posarsi con titolo di Dazio sopra i soli possessori di beni stabili di qualunque grado stato e condizione siano, purché gli effetti, o beni stabili siano situati nel territorio della rispettiva Comunità […], e perciò con la pienezza della Nostra Suprema Autorità deroghiamo in quanto facesse di bisogno a tutti gli Ordini, consuetudini, Leggi, Privilegi, ed esenzioni che fossero contrari alle presenti disposizioni, volendo che le Imposte suddette siano distribuite, e ripartite indistintamente, e con un’istessa proporzione sopra tutti i suddetti possessori di beni stabili nessuno escluso, né eccettuato […]; di maniera tale, che debbano concorrere egualmente, e coll’istessa misura anche tutti i beni stabili dei Luoghi pii, e degli Ecclesiastici, etiam descritti nella classe dei non paganti […]<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-054">28</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Nel loro insieme, queste disposizioni conducevano ad una rottura netta rispetto alle precedenti pratiche di governo. Se da un lato la fine delle esenzioni ecclesiastiche avrebbe dovuto migliorare la situazione finanziaria – e rendere meno gravosa la quota del Dazio dovuta da ogni contribuente –, dall’altro essa apriva i ranghi del governo locale ad una componente di tipo nuovo. Come accennato, i religiosi avevano addirittura una doppia via per l’accesso ai nuovi organi comunitativi: di particolare rilievo, considerata la diffusione e l’importanza dei luoghi religiosi nelle comunità in esame, è proprio il meccanismo delle <hi rend="italic">surroghe</hi>, con cui un «luogo morale» estratto aveva la facoltà di farsi rappresentare da una persona fisica purché in possesso dei requisiti richiesti dalla carica in questione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-053">29</ref></hi></hi>. Sebbene, come vedremo, proprio su queste materie si sarebbero create non poche difficoltà applicative e interpretative, si trattava di un momento di svolta. A livello di principio così come sul terreno pratico. Basti considerare la composizione delle nuove magistrature e l’incidenza, al loro interno, della componente religiosa. Dai dati raccolti risulta così che la presenza di luoghi religiosi si attestava intorno al 30% dei residenti totali nel Magistrato nei casi di Borgo San Lorenzo e Scarperia, schizzando addirittura a quasi il 45% nel caso di Barberino, in cui dunque questi enti monopolizzavano pressoché la metà dei seggi.</p><p rend="text">Sebbene non vi fosse coincidenza, anche la presenza effettiva di religiosi nelle magistrature era tutt’altro che irrilevante: se a Borgo questa si assesta sul 22%, il tasso sale sensibilmente a Scarperia (30%) e soprattutto a Barberino (32%), in cui il gruppo religioso si conferma una componente decisiva del ceto dirigente creato dalla Riforma. Occorre, a tal proposito, guardarsi dall’equiparare questa importante presenza con quella ancor più massiccia dei luoghi religiosi all’interno delle singole comunità. Proprio la mancata coincidenza tra le rispettive percentuali induce a riflettere su questi dati, segnalando in primo luogo i fattori alla base della discrepanza. Da un lato, è necessario considerare che i singoli ecclesiastici potevano rientrare nelle singole borse e quindi ricoprire la relativa magistratura a titolo <hi rend="italic">personale</hi>, ossia a partire dai beni posseduti a titolo individuale. D’altro canto, era tutt’altro che remota la possibilità che le surroghe dei luoghi religiosi si indirizzassero non su religiosi, ma su personalità laiche<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-052">30</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">È proprio a partire da queste due diverse dinamiche che possiamo riconoscere ulteriori tratti distintivi nei gruppi dirigenti locali. A proposito del diverso profilo degli ecclesiastici chiamati a far parte delle nuove magistrature, i dati in nostro possesso indicano che il rapporto tra quanti erano presenti a titolo personale e quanti invece esercitavano la loro carica in rappresentanza di luoghi morali era di circa 1/3 a Barberino e addirittura di 1/4 a Scarperia. Quoziente che cambia notevolmente nel caso di Borgo San Lorenzo, in cui la percentuale dei religiosi presenti a titolo personale è molto più alta, arrivando quasi al 40%.</p><p rend="text">Questa oscillazione si ricollega direttamente al secondo fattore soprarichiamato, e in particolare ad una particolare tendenza che si manifesta in questa comunità a proposito delle surroghe: al contrario delle altre due, dove i luoghi religiosi tendono a privilegiare gli ecclesiastici come propri rappresentanti<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-051">31</ref></hi></hi> o a mantenere un certo equilibrio rispetto ai laici<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-050">32</ref></hi></hi>, nel caso di Borgo San Lorenzo la proporzione tra surroghe destinate ad ecclesiastici o laici sorride nettamente a questi ultimi (38% contro 62%). Quest’ultimo dato ci consente di capire che in linea generale, ma soprattutto nella comunità di Borgo San Lorenzo, lo strumento della surroga diveniva un dispositivo adoperato dai notabili locali di antica data per perpetuarsi nelle nuove magistrature superando l’ostacolo rappresentato dal sorteggio. Preso atto della generale idoneità delle vecchie <hi rend="italic">élites</hi> a risiedere nelle nuove magistrature, esse seppero insomma sfruttare l’inserimento di luoghi religiosi nelle borse per riuscire ad inserirsi nei nuovi ranghi governativi facendo valere la loro influenza per far ricadere su di loro la scelta della surroga. </p><p rend="text">Complessivamente, i dati raccolti (tabelle 2 e 3) rispetto alla composizione dei ceti dirigenti prima e dopo la svolta del 1774 presentano un quadro complesso, variegato, ma anche caratterizzato da tendenze comuni. Alla capacità di buona parte delle antiche oligarchie di perpetuarsi faceva da contraltare l’ingresso massiccio di nuove famiglie e individui fino ad allora rimasti esclusi dalla gestione della cosa pubblica. Accanto a questa duplice tensione si inserisce l’ingresso della componente religiosa, che accedendo sia a titolo personale sia in rappresentanza dei rispettivi enti religiosi seppe ricoprire un ruolo estremamente importante nella vita dei nuovi organi locali rappresentando essa stessa buona parte dei <hi rend="italic">nuovi </hi>gruppi dirigenti – ma favorendo, al contempo, proprio la sopravvivenza della vecchia <hi rend="italic">élite</hi> attraverso lo strumento delle surroghe. Il quadro che si delinea, dunque, è quello di una rottura temperata, una discontinuità forte ottenuta, però più per assorbimento che per esclusione, ovvero giocata, più sull’inclusione di nuovi gruppi sociali che sull’estromissione di quelli già presenti.</p><p rend="caption_table">Tabella 3. Caratteristiche sociali dei membri del Magistrato (1760-1790).</p><table rend="tab1 TableOverride-1" xml:id="table003">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-7">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-9">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row role="label" rend="tab1 _idGenTableRowColumn-6">
						<cell rend="tab1 top top CellOverride-2"/>
						<cell rend="tab1 top top" >
							<p rend="table ParaOverride-9">Barberino di Mugello</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top" >
							<p rend="table ParaOverride-9">Borgo San Lorenzo</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 top top" >
							<p rend="table ParaOverride-9">Scarperia</p>
						</cell>
					</row>
				
				
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-2 _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">Nuovi ingressi in nuove magistrature: individui</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">80%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">86,6%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-9">79,8%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Nuovi ingressi in nuove magistrature: famiglie</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">58%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">71,6%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">53,2%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Enti religiosi in nuove magistrature</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">44,8%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">29,4%</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">33,3%</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-10">
						<cell rend="tab1 base_line base CellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Religiosi in nuove magistrature</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">32,3%</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">Di cui:</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">75% tramite surroghe</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">25% a titolo personale</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">22,4%</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">Di cui:</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">62% tramite surroghe</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">38% a titolo personale</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 base_line base">
							<p rend="table ParaOverride-9">30,3%</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">Di cui:</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">79,4% tramite surroghe</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">20,6% a titolo personale</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="tab1 _idGenTableRowColumn-5">
						<cell rend="tab1 down_line base CellOverride-2 _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Surroghe: totale e divisione tra ecclesiastici e laici</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Tot 61: </p>
							<p rend="table ParaOverride-9">52,5%E</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">47,5%L</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Tot 55:</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">38%E</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">62%L</p>
						</cell>
						<cell rend="tab1 down_line base _idGenCellOverride-2">
							<p rend="table ParaOverride-9">Tot 36</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">69,5%E</p>
							<p rend="table ParaOverride-9">30,5%L</p>
						</cell>
					</row>
				
			</table><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Arrighi, Vanna. 2004. <hi rend="italic">Gli statuti di Scarperia del XV secolo</hi>. Firenze: Edizioni Firenze.</p><p rend="bib_indx_bib">Bellandi, Filippo, Fausto Berti, e Mario Mantovani, a cura di. 1984. <hi rend="italic">Statuti della Lega del Borgo San Lorenzo di Mugello (1374)</hi>. Firenze: Olschki.</p><p rend="bib_indx_bib">Brocchi, Giuseppe Maria. 1748. <hi rend="italic">Descrizione della provincia del Mugello con la carta geografica del medesimo</hi>. Firenze: Stamperia d’Anton Maria Albizzini. </p><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 2001. “Dall’autonomia all’autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento”. In <hi rend="italic">Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica</hi>, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998), 389-420. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory.</p><p rend="bib_indx_bib">Mineccia, Francesco. 1996. <hi rend="italic">La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo</hi>. Firenze: Giunta regionale Toscana, Venezia: Marsilio.</p><p rend="bib_indx_bib">Pansini, Giuseppe. 1956. “Gli ordinamenti comunali in Toscana”. <hi rend="italic">Rassegna Storica Toscana</hi>, II, 33-75.</p><p rend="bib_indx_bib">Pazzagli, Carlo. 1992. <hi rend="italic">La terra delle città. Le campagne toscane nell’Ottocento</hi>. Firenze: Ponte alle Grazie.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento generale per le comunità del Contado”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VI, doc. CXLI. Firenze: Stamperia Granducale. </p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento generale per le comunità del Distretto”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VII, doc. V. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">Repetti, Emanuele. 1833-1846. <hi rend="italic">Dizionario storico geografico e fisico della Toscana</hi>, 6 voll. Firenze: presso l’autore e editore.</p><p rend="bib_indx_bib">Tanzini, Lorenzo. 2007. <hi rend="italic">Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo</hi>. Firenze: Olschki.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 2, 46. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Sindacati</hi>. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 3-5. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 99-104. Comune di Barberino di Mugello (1421-1959), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>. Barberino di Mugello: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 420-421 (Barberino di Mugello). <hi rend="italic">Statuti delle comunità autonome e soggette</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 2463-2467. Podesteria poi Comunità di Scarperia<hi rend="italic">, Deliberazioni</hi>. Scarperia e San Piero: Archivio storico del comune.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-081-backlink">1</ref></hi>	Ciò non impedisce a questi siti di costituire un riferimento essenziale – e quasi inesplorato – per lo studioso che si intenda ricostruire le particolari forme di applicazione della Riforma in queste realtà locali. Per un quadro generale sulla documentazione conservata negli archivi mugellani circa il tema storico in questione cfr. la sezione I dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Descrizione dei principali fondi archivistici per la Riforma comunitativa nel Mugello</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-080-backlink">2</ref></hi>	Non è un caso se questa emblematica omissione coinvolga buona parte delle comunità del Contado anche al di là dell’area del Mugello. A partire dalle disposizioni del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>, era proprio nel Contado che l’imborsazione diveniva il momento decisivo nella (ri)definizione del ceto dirigente. Mentre nel caso del Distretto i criteri per comporre le diverse borse erano delegati alle località, che, come visto, tendevano a confermare l’onore dell’imborsazione anche a chi era sprovvisto dei requisiti censitari per <hi rend="italic">esercitare </hi>la magistratura, nel caso del Contado i criteri per poter essere inseriti nelle borse erano fissati dal centro, cosicché la loro composizione si prestava, evidentemente, a infrazioni di varia rilevanza che conveniva, evidentemente, non conservare. Rappresenta una felice eccezione il caso di Fiesole, studiato da Francesco Mineccia, in cui si sono conservate le effettive liste degli imborsabili. Cfr. Mineccia, <hi rend="italic">La pietra e la città</hi>, cit.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-079-backlink">3</ref></hi>	Non è stato possibile effettuare l’analisi per Vicchio, pur costituendo una comunità di particolare rilevanza, né per Dicomano. In entrambi i casi il materiale conservato all’Archivio storico comunale è lacunoso. Per gli anni in esame, per Vicchio sono disponibili dei dati consistenti solo a partire dal 1781, mentre il caso di Dicomano presenta una situazione esattamente opposta, in quanto la documentazione si arresta proprio col 1781 e dunque offre un campione troppo limitato per potersi dire rappresentativo. Cfr. Appendice documentaria, sezione I: <hi rend="italic">Descrizione dei principali fondi archivistici per la Riforma comunitativa nel Mugello</hi>: Archivio storico del Comune di Vicchio.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-078-backlink">4</ref></hi>	Al netto di un’unica eccezione, piuttosto tarda, rappresentata dalla comunità di Marradi, che, come vedremo, avrebbe optato per creare una nuova borsa per i Priori nel maggio 1791.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-077-backlink">5</ref></hi>	Molto meno interessante, e dunque non preso in considerazione, il caso del Consiglio Generale. Oltre a godere di poteri decisamente più limitati e comunque subalterni rispetto al Magistrato, come si è già accennato nelle comunità del Contado esso comprendeva tutti gli abitanti, senza soglie di censo. È chiaro, dunque, che non si sarebbe giocata qui la partita sul riequilibrio dei sistemi di potere locali.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-076-backlink">6</ref></hi>	La rappresentatività dei dati raccolti può esser misurata, ad esempio, attraverso un raro riferimento contenuto nel <hi rend="italic">Quaderno delle deliberazioni </hi>di Scarperia. Al suo interno, all’adunanza del 9 luglio 1782 viene riportata l’avvenuta imborsazione dei soggetti abilitati alla carica di Gonfaloniere e Rappresentanti, il cui numero – viene detto – ammonta a 112. Attraverso la ricostruzione a posteriori – cioè, a partire dalle tratte – che abbiamo svolto, il numero degli imborsati per censo è pari a 124 – entità addirittura superiore in quanto relativa ad un quindicennio e comprensiva dei soggetti che risedettero più volte come Gonfalonieri o Rappresentanti. Cfr. Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>,<hi rend="italic"> </hi>2465.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-075-backlink">7</ref></hi>	Cfr. <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit., art. V; <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Distretto</hi>, cit., art. III.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-074-backlink">8</ref></hi>	Erano tuttavia previsti dei limiti – come vedremo, non di rado disattesi – rispetto alla possibilità di essere immediatamente riestratti per risiedere nella stessa magistratura: «I Residenti tanto nel Magistrato quanto nel Consiglio generale di ciascuna di dette Comunità dovranno restare in ufizio una sola intera annata con divieto di un anno per chi venisse nuovamente estratto a risedere nel Magistrato, e con divieto di tre anni per chi avrà riseduto nel Consiglio generale». <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit., art. III. Analoga la norma per le comunità del Distretto (<hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Distretto, </hi>cit., art. IV).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-073-backlink">9</ref></hi>	Obbligatorio in questo caso il riferimento a L. Tanzini, <hi rend="italic">Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo</hi>, Firenze, Olschki, 2007. Cfr. anche G. Pansini, <hi rend="italic">Gli ordinamenti comunali in Toscana</hi>, «Rassegna Storica Toscana», II (1956), pp. 33-75. Per lo statuto di Barberino di Mugello cfr. ASFi, <hi rend="italic">Statuti delle comunità autonome e soggette</hi>, 420-421. Per le altre due comunità cfr., rispettivamente, ivi, 92-93 (per Borgo San Lorenzo) e 831-835. Gli Statuti di Borgo e Scarperia sono stati al centro di pubblicazioni relativamente recenti: <hi rend="italic">Statuti della Lega del Borgo San Lorenzo di Mugello (1374)</hi>, a cura di F. Bellandi, F. Berti, e M. Mantovani, Firenze, Olschki, 1984; <hi rend="italic">Gli statuti di Scarperia del XV secolo</hi>, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edizioni Firenze, 2004.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-072-backlink">10</ref></hi>	Si tratta di un criterio evidentemente non scientifico, e che tuttavia ha il pregio di fotografare e cogliere i movimenti e le trasformazioni interne ai ceti dirigenti locali nel quindicennio precedente alla Riforma.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-071-backlink">11</ref></hi>	Repetti, <hi rend="italic">Dizionario geografico</hi>, cit., vol. I, p. 263 (Barberino di Mugello), p. 348 (Borgo San Lorenzo); vol. V, p. 229 (Scarperia).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-070-backlink">12</ref></hi>	Per una panoramica sulle più importanti famiglie delle diverse comunità del Mugello alla metà del XVIII secolo cfr. l’utile Brocchi, <hi rend="italic">Descrizione della provincia del Mugello</hi>, cit., pp. 5-11.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-069-backlink">13</ref></hi>	Benché i popoli ricompresi nel comune di Barberino di Mugello fossero 8, la scelta di selezionare i suddetti arroti tra le sole comunità di Barberino, Galliano, La Cavallina e Mangona molto dice del loro diverso peso specifico e della gerarchia esistente tra di essi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-068-backlink">14</ref></hi>	Ciò non impediva che, per la durata della riforma, i medesimi individui non potessero ricoprire, in annate diverse, molteplici incarichi pubblici. In altre parole, chi fosse stato inserito all’interno del primo breve tra i rappresentanti poteva poi trovarsi tra gli Stimatori o nei Sindaci del Podestà in un altro breve. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-067-backlink">15</ref></hi>	Le informazioni relative all’organizzazione locale precedente alla Riforma sono state tratte da Archivio storico del Comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1959), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 99-100.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-066-backlink">16</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 3.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-065-backlink">17</ref></hi>	Degli Stimatori, Ragionieri del Potestà, Ragionieri del Cancellieri e Sindaci del Podestà.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-064-backlink">18</ref></hi>	Lo dimostra, come accennato, il fatto che il numero degli imborsati per la carica di Gonfaloniere fosse sufficiente per riempire le borse degli altri organi comunitativi, tra cui i rappresentanti, quattro per ogni annata.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-063-backlink">19</ref></hi>	Cfr. Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 2463. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-062-backlink">20</ref></hi>	Per l’indagine relativa ai ceti dirigenti successivi al 1774 si sono consultati i seguenti fondi archivistici. Per Barberino: Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1959), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 100-104. Per Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 4-5; <hi rend="italic">Sindacati</hi>, 2. Per Scarperia: Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 2463-2467. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-061-backlink">21</ref></hi>	Si tratta, per Barberino di Mugello, di: Pellegrino Banchelli, Raffaello Betti, Vincenzio Betti, Papia Brunetti, Pier Maria Brunetti, Sabato Buti, Filippo Catani, Francesco Catani, Francesco del Macchia, Iacopo Dreoni, Giovanni Francesco Mariani, Gaetano Matassi, Francesco Nardini, Lorenzo Maria Nerini; per Borgo San Lorenzo, di: Pietro Baldini, Francesco Benvenuti, Giuseppe Canini, Giuseppe Danzi, Giulio Franci, Michele Maganzi, Francesco Mariani, Giuseppe Martini, Cesare Monti, Girolamo Poli, Giuliano Tozzini, Baccio Ulivi, Niccolò Ulivi; infine, per Scarperia, di: Agostino Cipriani, Filippo Donati, Francesco Guidacci, Antonio Maria Marrani, Fabiano Mengoni, Giuseppe Romagnoli, Tommaso Gaetano Tortelli.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-060-backlink">22</ref></hi>	Si tratta delle famiglie: Banchelli; Baroni; Betti; Brunetti; Buti; Carmagnini; Catani; Del Macchia; Dreoni; Fini; Mancini; Mariani; Matassi; Nardini; Nerini; Nuti; Peschi; Rossi. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-059-backlink">23</ref></hi>	Le famiglie ‘superstiti’ di Scarperia sono: Aiazzi; Baldini; Cipriani; Donati; Giovannini; Guidacci; Marrani; Mengoni; Romagnoli; Tortelli.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-058-backlink">24</ref></hi>	Si tratta in questo caso delle famiglie: Benvenuti; Danzi; Franci; Lapi; Maganzi; Martini; Monti; Poli; Ranzi; Tozzini; Ulivi. Tra le famiglie presenti in una sola delle borse precedenti alla Riforma consultate sarebbero state confermate nel ceto dirigente successivo al 1774 anche i: Baldini; Canini; Cavalli; Cerreti; Lanini.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-057-backlink">25</ref></hi>	Non sembra invece ricoprire un ruolo decisivo, in questo caso, l’assetto fondiario e la distribuzione delle proprietà. A differenza delle comunità mugellane del Distretto, situate in territori montuosi e dalla diffusione di una piccola proprietà coltivatrice, le tre comunità sotto esame condividono le caratteristiche ambientali ed economiche fondamentali del Contado fiorentino, emblemi del «“bel paesaggio” della mezzadria classica; il paesaggio dell’appoderamento, delle case coloniche e dei rustici sparsi, della coltivazione promiscua, delle piantagioni di viti e di ulivi che attraversano e delimitano in file regolari e armoniose i campi a forma tendenzialmente geometrica alternati ora al bosco ora al sodo, racchiusi dai fossi e dalle vie campestri, sostenuti, sui terreni declivi, dalle linee trasversali dei muri a secco e dei ciglioni erbati». Pazzagli, <hi rend="italic">La terra delle città</hi>, cit., p. 49.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-056-backlink">26</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Distretto</hi>, cit., art. V. Le stesse disposizioni erano riprodotte dal <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit.,<hi rend="italic"> </hi>artt. VIII-IX.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-055-backlink">27</ref></hi>	Mannori, <hi rend="italic">Dall’autonomia all’autoamministrazione</hi>, cit., p. 400. Sembra attagliarsi perfettamente anche ai religiosi, dunque, il ragionamento che l’autore svolge a proposito dei proprietari non comunisti: «La progressiva estensione degli obblighi impositivi, in altre parole, determina una naturale richiesta di convertire le antiche esenzioni in diritti di partecipazione alla vita comunitaria». Ivi, p. 399.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-054-backlink">28</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Distretto</hi>, cit., art. XLVII. Per il <hi rend="italic">Regolamento generale </hi>riferito al Contado cfr. invece l’art. XC.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-053-backlink">29</ref></hi>	Sulla normativa in materia di surroghe cfr. Ivi, art. V; <hi rend="italic">Regolamento generale per le comunità del Contado</hi>, cit., art. XIX.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-052-backlink">30</ref></hi>	Occorre certo tener presente che il dispositivo della surroga interessava non solo i luoghi religiosi, ma anche un altro soggetto ‘non idoneo’ alla residenza in prima persona: le donne. In questo caso, tuttavia, la tendenza è quella di orientarsi massicciamente su soggetti laici, e molto più raramente su religiosi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-051-backlink">31</ref></hi>	È il caso di Scarperia, dove quasi il 70% delle surroghe è indirizzato su religiosi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-050-backlink">32</ref></hi>	Così Barberino, in cui i laici ottengono il 48% circa delle surroghe dei luoghi religiosi.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Tra antico e moderno: i membri delle nuove magistrature,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.11">10.36253/979-12-215-0789-8.11</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -66, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 6</head></div><div><head>L’applicazione della Riforma sul territorio: <lb/>gli scontri per le imborsazioni</head><p rend="text">La conciliante discontinuità che si riscontra a livello del personale dirigente non esaurisce certo l’impatto locale della Riforma, che oltre alla configurazione delle magistrature risagomava in profondità le norme e le pratiche amministrative delle comunità<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-049">1</ref></hi></hi>. Un primo dato, comune ad ogni angolo del Granducato, è la difficoltà oggettiva nel recepire il dettato dei nuovi Regolamenti. Non si contano, infatti, le richieste di chiarimenti su specifici punti della nuova organizzazione pubblica che singoli cittadini o funzionari pubblici rivolgevano, in primo luogo, al rappresentante di Firenze sul territorio: il cancelliere. Di qui la denuncia da parte di Gianni dell’alto grado di arbitrarietà che questa figura seppe spesso ritagliarsi; di qui, soprattutto, la moltiplicazione di norme e integrazioni che avrebbero dovuto dirimere le difficoltà e che invece, alla prova dei fatti, contribuirono a rendere la situazione ancora più ingarbugliata. </p><p rend="text">Erano piuttosto frequenti, del resto, le richieste di dirimere difficoltà interpretative nell’applicazione del testo regolamentario a casi particolari. Particolarmente interessante è il caso del cardinale Boschi, rettore dell’Abbazia di San Crespino, ubicata nel territorio della nuova comunità di Marradi. L’alto prelato, che non risiedeva a Marradi e non aveva nessun tipo di legame con la terra in cui si trovava il suo beneficio, aveva provato sin dal febbraio 1777 a cavarsi fuori da ogni possibile imbarazzo, domandando preventivamente la dispensa dall’obbligo di residenza nelle magistrature locali in caso di estrazione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-048">2</ref></hi></hi>. La questione arrivava all’attenzione del Soprassindaco, in quanto, come si scriveva nella nota in questione, «l’esame di tale incidente può occorrere in altre simili circostanze». Proprio il Soprassindaco, tuttavia, si rendeva colpevole di un errore interpretativo, poiché – stando al dossier riferito al caso in oggetto – avrebbe ribadito attraverso più ordini che i religiosi imborsati in quanto rappresentanti di luoghi religiosi erano tenuti <hi rend="italic">o </hi>a surrogare <hi rend="italic">o </hi>a pagare la multa per il rifiuto. I contenuti dell’articolo V del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> per il Distretto – «allorché sarà estratto qualche nome di Chiesa, Benefizio, Canonicato, Religione, […] il Rettore della Chiesa, o Benefizio, il Convento, la Religione […] <hi rend="italic">potranno </hi>nominare a loro piacere persone a risiedere per essi» – e gli stessi dati sulle partecipazioni alle magistrature, in realtà, attestano la possibilità per i rettori di risiedere come rappresentanti del rispettivo beneficio. La questione era emersa in una lettera dello stesso Soprassindaco al cancelliere di Lucignano, risalente all’8 aprile 1775<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-047">3</ref></hi></hi>: l’argomento decisivo portato a favore dell’impossibilità per gli ecclesiastici di risiedere era il legame tra l’articolo citato e il successivo, che parlava della «istessa facoltà di surrogare il Residente» per le donne «che non sono per loro stesse capaci di risiedere». Di qui l’impropria estensione dell’inabilità che connotava il sesso femminile al versante degli ecclesiastici, che invece – anche per il legame tra contribuzione e partecipazione amministrativa che abbiamo già sottolineato – erano considerati del tutto idonei a poter ricoprire cariche pubbliche. </p><p rend="text">Apparentemente, la questione si sarebbe potuta facilmente risolvere attraverso il già citato meccanismo della surroga, che avrebbe permesso al cardinal Boschi di non risiedere individuando un suo sostituto in possesso dei requisiti censitari e anagrafici necessari. Proprio qui stava la difficoltà del caso: anche quando il Granduca in persona prospettò questa possibilità, il cardinale ribadiva la sua totale estraneità dalla realtà marradese rifiutando a priori la possibilità di sobbarcarsi la responsabilità di individuare un soggetto che potesse risiedere al suo posto, poiché: «potrebbero non di rado, prescindendo dalla possidenza, incontrarsi nella persona sostituita tali circostanze, per cui non si credesse idonea a ben coprire, ed esercitare l’impiego addossato. […] E queste ignorandosi da chi vive in tale lontananza, e niuna cognizione può avere di quei signori comunisti, non amerebbe certamente di restar egli debitore della scelta»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-046">4</ref></hi></hi>. Di qui la richiesta di una piena esenzione (e, dunque, una nuova estrazione), in assenza della quale il cardinale avrebbe preferito pagare l’ammenda piuttosto che piegarsi ad individuare uno sconosciuto come suo sostituto. Al di là dell’esito della vicenda – che, ironia della sorte, avrebbe visto estratto nel Consiglio Generale di Marradi proprio l’Abbazia di cui era rettore Boschi –, il caso in questione dimostra come gli stessi organi centrali che avrebbero dovuto sovrintendere alla corretta applicazione della Riforma avessero spesso loro stessi molti dubbi e potessero finire per dare impulsi e direttive palesemente erronee.</p><p rend="text">Oltre alle oggettive difficoltà a rendere operanti le previsioni della Riforma, la vita delle nuove magistrature comunitative mostra, tuttavia, anche svariate infrazioni, disapplicazioni e manipolazioni della normativa regolamentaria che, nel loro insieme, sembrano configurarsi come tacite ma efficaci forme di dissenso rispetto a disposizioni che infrangevano precisi equilibri sociali e usi di governo. Le comunità esaminate rappresentano in tal senso un caso particolarmente emblematico. Senza poter qui annoverare gli innumerevoli casi di allontanamento dalla lettera della Riforma, proporremo una panoramica che, a partire da una serie di questioni generali, mostra una costellazione di pratiche divergenti che, talvolta incoscientemente, minavano alla base alcuni dei pilastri della Riforma: pratiche che la Dominante fece mostra di non vedere almeno fino alla grande inchiesta promossa da Gianni alla metà degli anni Ottanta.</p><p rend="text">La prima e più cogente diatriba non poteva che aprirsi sul tema dei criteri d’imborsazione. Che la questione avrebbe avuto un peso preponderante nel determinare la concreta applicazione della Riforma lo si era compreso sin dalle procedure di composizione dei singoli regolamenti locali. Emblematico il caso di Marradi, da cui arrivava, nel 1773, la richiesta di coinvolgere nel calcolo e quindi nella fissazione del dazio non solo i membri del Consiglio generale in carica, ma tutti gli imborsati nell’ultima riforma precedente al 1774 (risalente al 1768)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-045">5</ref></hi></hi>. Nella consapevolezza di toccare un punto particolarmente delicato negli equilibri locali, è emblematica la volontà di coinvolgere l’intera <hi rend="italic">élite </hi>dirigente marradina al fine di ridurre preventivamente al minimo i possibili contrasti.</p><p rend="text">Ed è ancora Marradi a divenire, nel febbraio del 1777, l’epicentro di una diatriba che sarebbe arrivata all’attenzione dello stesso Tavanti. Il motivo del contendere era il calcolo delle soglie di censo necessarie per l’acceso alla borsa dei Priori (pari a 1000 scudi), che conformemente al Regolamento particolare del 4 dicembre 1775 avveniva sulla base dell’estimo di Marradi, a cui avrebbero dovuto adattarsi gli estimi degli altri comuni ricompresi nella medesima comunità<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-044">6</ref></hi></hi>. La denuncia sollevata da «molti» riguardava i presunti errori commessi nel ragguagliare le masse estimali dei diversi comuni a quello campione di Marradi: il risultato era che «molti hanno reclamato perché non sono imborsati per la magistratura benché paghino le gravezze a parità e al di sopra di chi possiede mille scudi di estimo in comune di Marradi». Da una vicenda in sé limitata emergono chiaramente le difficoltà incontrate dalla Riforma nel proporre nei diversi territori del Granducato un sistema impositivo certo diversificato, ma omogeno nei criteri e nei principi fondamentali che lo muovevano. Una mancata uniformità riscontrabile, ad un livello ancora precedente, nella mappatura censitaria, che si rivelava incompleta, approssimativa e, soprattutto, basata su unità di calcolo e registrazioni diverse e talvolta difficili da conciliare. Per questi motivi, l’episodio marradese assume un’importanza che va al di là del semplice caso di specie. La supplica indirizzata al Granduca – menzionata nel rapporto citato – dimostrava anzi come la vicenda si caricasse di un significato che travalicava la motivazione contingente. Nell’esordio del documento, i firmatari denunciavano infatti che «le persone più colte, civili e capaci di risiedere nella nuova Magistratura» erano concentrate nei comuni di Marradi, Scola e Bifolco di Sotto. Una dichiarazione di per sé emblematica: restringendo l’idoneità al Magistrato a soli tre popoli, essa implicava l’esclusione dalla più importante carica pubblica degli abitanti di tutti gli altri 12 comunelli facenti parte della nuova Comunità di Marradi. Non solo. La proclamazione dell’idoneità ad esercitare incarichi di governo non era connessa ai criteri dettati dal Regolamento generale, ma si ricollegava a valori diversi e alternativi – segnatamente l’educazione, la civiltà e la capacità – che evidentemente si ponevano in continuità rispetto agli attributi del notabilato degli originari del sistema precedente<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-043">7</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Consci dei nuovi parametri di selezione, i firmatari si riferivano solo in un secondo momento al criterio censitario, che sarebbe stato gravemente violato dai suddetti errori nelle operazioni di ragguaglio tra l’estimo di Marradi e quelli degli altri popoli e comuni. Il quadro che ne risultava è estremamente interessante, e molto dice delle difficoltà che potevano porsi nel rinnovamento dell’<hi rend="italic">élite </hi>municipale:</p><quote rend="quotation_b">[…] ne segue che di cinquanta possessori in tutti detti comuni, che prima venivano supposti capaci di essere ammessi in dette Borse, ora con detto ragguaglio, in ordine al quale richieggonsi due, quattro, e fino a diecimila scudi degl’Estimi degl’altrui Comuni per arrivare al mille del Comune di Marradi, rimangono gli Abili, cioè quelli, che arrivano al mille di Marradi, in n. di ventidue, tra quali trovansi cinque o sei luoghi pii, e due donne, che non possono risedere, e devono deputare; e del restante la maggior parte sono di campagna; sicché, dovendosi da sì poco numero d’imborsati estrarre ogn’anno un Gonfaloniere, sette Priori, un Camarlingo due deputati per la revisione delle imposte, e altro per le strade, saranno sempre i medesimi soggetti a risedere nel Magistrato et a godere dei vantaggi comunitativi, <hi rend="italic">con rimanere esclusi tanti altri possessori</hi>, massime di detta terra, che hanno maggior massa d’estimo dei scudi mille fuori del Comune di Marradi, <hi rend="italic">e che sempre hanno goduto di simili onori</hi>, e che altresì pagano e pagheranno maggior somma di dazio degl’Imborsati<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-042">8</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Si tratta di un documento significativo sotto vari punti di vista. In primo luogo, esso ci permette di ricostruire la consistenza della gamma degli imborsabili in una particolare comunità del Distretto. In assenza delle apposite liste di imborsazione, si tratta già di un dato di valore. Ma soprattutto, il brano lascia chiaramente emergere la contrarietà, se non una vera e propria ostilità, dei membri dell’oligarchia tradizionale marradese che si trovavano esclusi dalle magistrature in virtù dei nuovi Regolamenti. Questi ultimi finivano paradossalmente per favorire gli abitanti delle campagne, di cui si intuisce la precedente estraneità ad incarichi di governo sostanzialmente monopolizzati dai residenti nei centri abitativi municipali.</p><p rend="text">Allo stesso tempo, si coglie la difficoltà della transizione da un principio di personalità dell’imposta, che permetteva di allibrare in un determinato estimo proprietà dislocate in territori diversi, ad un’imposizione di tipo territoriale, in cui il fattore decisivo non era più il proprietario, ma la collocazione territoriale dei fondi posseduti. Poteva così ben darsi che proprietari di fondi anche di grande consistenza, ma divisi tra territori di diverse comunità, finissero per essere esclusi dagli incarichi di ciascuna di esse perché ciascuna porzione di beni non raggiungeva la soglia di censo richiesta. Al danno poteva unirsi la beffa di dover, allo stesso tempo, pagare la quota impositiva per entrambe le comunità in cui risultavano possessori. Una possibilità che si sarebbe realizzata anche tra le comunità del Mugello e che rappresentava una grave carenza della nuova organizzazione amministrativa.</p><p rend="text">Riallacciandosi alla protesta marradese, ma rimanendo nel solco del rapporto tra imposte e rappresentanza, è indicativo che i firmatari denunciassero proprio la mancata corrispondenza tra l’impegno fiscale e l’esercizio di incarichi di governo. Veniva così intaccato il principio cardine della stessa svolta del 1774, che avrebbe dovuto legare proprietà, imposta e amministrazione in un circolo virtuoso. Dietro l’aggancio strategico alla nuova filosofia amministrativa stavano però criteri e principi decisamente diversi. Lo dimostra chiaramente la ‘natura’ dei firmatari, che comprendevano non solo i rappresentanti in carica della Comunità (tra cui lo stesso Gonfaloniere), ma soggetti che legittimavano la loro protesta menzionando per iscritto la loro appartenenza alla precedente <hi rend="italic">élite </hi>locale: tra le firme si riconoscono così <hi rend="italic">ex</hi> rappresentanti, ex gonfalonieri o <hi rend="italic">figli </hi>di passati detentori di cariche pubbliche. Una vicenda solo all’apparenza minore e secondaria permette così di riconoscere gli scontri e le opposizioni seguite al tentativo di rinnovare in profondità i ceti dirigenti locali. Il caso marradese, che metteva in luce la posizione privilegiata dei detentori di proprietà ristrette e concentrate rispetto a possessori di beni distribuiti su territori più ampi, sembra inoltre confermare come la Riforma finisse per favorire i ceti medi, mentre i grandi proprietari vedevano spesso squilibrata a loro svantaggio la bilancia tra carico impositivo sopportato e incarichi di governo a cui avevano accesso<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-041">9</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">La questione di criteri di selezione diversi dal parametro censitario e collegati allo <hi rend="italic">status quo ante</hi>, del resto, sopravviveva e, anzi, sembrava affermarsi sempre più all’interno delle magistrature di Marradi. Basti considerare che nell’adunanza del 5 gennaio 1785 il Gonfaloniere in carica avrebbe richiesto di ottenere un attestato «della sua qualunque siasi condizione, e costumi»: evidentemente, accanto al rispetto dei parametri censitari si continuava ad avvertire la necessità di un riconoscimento pubblico della propria notabilità, che si fondava su valori civici di antica risalenza legati alla <hi rend="italic">fama</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-040">10</ref></hi></hi>. Non appare casuale che tale richiesta avvenisse alla vigilia della preparazione di un’apposita borsa per i Gonfalonieri (adunanza del 26 febbraio 1785). Fino ad allora, infatti, <hi rend="italic">contrariamente </hi>alle disposizioni del Regolamento locale, vigeva la prassi, tipica per le comunità del Contado, di considerare Gonfaloniere il primo estratto dalla borsa del Magistrato, mentre le successive estrazioni avrebbero individuato i Priori del consiglio ‘ristretto’.</p><p rend="text">Sebbene sia tutt’altro che improbabile il collegamento con la coeva ispezione promossa da Gianni, le motivazioni alla base di questa scelta tornavano ancora una volta su un criterio <hi rend="italic">capacitario </hi>tutt’altro che risolvibile nella soglia censitaria: </p><quote rend="quotation_b">Item avendo veduto che la Borsa particolare del Gonfaloniere della loro Comunità ordinata dal Regolamento locale non esiste, e che la tratta dii detto Gonfaloniere consiste nel primo nome estratto dalla Borsa dei Priori, per conseguenza alcune volte accade che la sorte [vada] in un soggetto <hi rend="italic">poco capace</hi>, e volendo a tale inconveniente rimediare a che tal elezione sempre succeda in persona <hi rend="italic">proba e capace</hi>, perciò fecero la seguente nomina di soggetti da imborsarsi nella borsa del Gonfaloniere<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-039">11</ref></hi></hi>.</quote><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Contini, Alessandra. 1985. “Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole”. In <hi rend="italic">Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo</hi>, 240-275. Siena: Periccioli.</p><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 1994. <hi rend="italic">Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII)</hi>. Milano: Giuffrè editore.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 9. La Comunità fino al 1808, <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>. Marradi: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 956 (Marradi). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-049-backlink">1</ref></hi>	Per una ricostruzione storica generale dei complessi rapporti tra centro fiorentino e comunità cfr. Mannori, <hi rend="italic">Il sovrano tutore</hi>, cit., pp. 237-ss.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-048-backlink">2</ref></hi>	Cfr. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 956, Marradi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-047-backlink">3</ref></hi>	Nel dossier contenuto all’interno della filza citata dl fondo Segreteria di Finanze è conservata una copia della missiva. Così come è riprodotta una lettera indirizzata al cancelliere di Cortona che, nel gennaio 1775, già sollevava il tema dell’idoneità degli ecclesiastici e del loro accostamento al caso femminile.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-046-backlink">4</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 956, Marradi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-045-backlink">5</ref></hi>	Ivi (prot. 23 agosto 1773).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-044-backlink">6</ref></hi>	Ivi (prot. 24 febbraio 1777). </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-043-backlink">7</ref></hi>	La questione sembra sopravvivere e, anzi, sempre più affermarsi all’interno delle magistrature di Marradi. Basti considerare che nell’adunanza del 5 gennaio 1785 il Gonfaloniere in carica avrebbe richiesto di ottenere un attestato «della sua qualunque siasi condizione, e costumi»: evidentemente, accanto al rispetto dei parametri censitari si continuava ad avvertire la necessità di un riconoscimento pubblico della propria notabilità, che si fondava su valori civici di antica risalenza legati alla <hi rend="italic">fama</hi>. Cfr. Archivio storico del Comune di Marradi, La Comunità fino al 1808, <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 9. Non appare casuale che tale richiesta avvenisse alla vigilia della preparazione di un’apposita borsa per i Gonfalonieri (adunanza del 26 febbraio 1785). Fino ad allora, infatti, <hi rend="italic">contrariamente </hi>alle disposizioni del Regolamento locale, vigeva la prassi, tipica per le comunità del Contado, di considerare Gonfaloniere il primo estratto dalla borsa del Magistrato, mentre le successive estrazioni avrebbero individuato i Priori del consiglio ‘ristretto’. Sebbene sia tutt’altro che improbabile il collegamento con la coeva ispezione promossa da Gianni, le motivazioni alla base di questa scelta tornavano ancora una volta su un criterio <hi rend="italic">capacitario </hi>tutt’altro che risolvibile nella soglia censitaria: «Item avendo veduto che la Borsa particolare del Gonfaloniere della loro Comunità ordinata dal Regolamento locale non esiste, e che la tratta dii detto Gonfaloniere consiste nel primo nome estratto dalla Borsa dei Priori, per conseguenza alcune volte accade che la sorte [vada] in un soggetto <hi rend="italic">poco capace</hi>, e volendo a tale inconveniente rimediare a che tal elezione sempre succeda in persona <hi rend="italic">proba e capace</hi>, perciò fecero la seguente nomina di soggetti da imborsarsi nella borsa del Gonfaloniere». Ivi. Seguiva una lista formata da una cinquantina di nomi, che purtroppo non possono essere messi in rapporto né con l’<hi rend="italic">élite </hi>precedente alla Riforma né coi precedenti individui chiamati a ricoprire la carica di Gonfaloniere a causa delle lacune documentarie.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-042-backlink">8</ref></hi>	Ivi, corsivo nostro. La supplica, non firmata, reca comunque il visto di Tavanti accompagnato dalla data 11 marzo 1776.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-041-backlink">9</ref></hi>	Sul punto cfr. Contini, <hi rend="italic">Ceto di governo locale</hi>, cit.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-040-backlink">10</ref></hi>	Cfr. Archivio storico del Comune di Marradi, La Comunità fino al 1808, <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 9.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-039-backlink">11</ref></hi>	Ivi, corsivo nostro. Seguiva una lista formata da una cinquantina di nomi, che purtroppo non possono essere messi in rapporto né con l’<hi rend="italic">élite </hi>precedente alla Riforma né coi precedenti individui chiamati a ricoprire la carica di Gonfaloniere a causa delle lacune documentarie. L’unico dato con cui è possibile confrontare questi dati è un’analoga lista degli imborsati relativa, però, alla funzione di Priore e risalente al maggio 1791. La borsa, ‘riformata’ a partire dal rinnovamento degli estimi, conteneva 56 nomi, un numero assimilabile a quello dei Gonfalonieri di sei anni prima, a dimostrazione che tra le due categorie d’imborsabili non sembravano sussistere differenze di notevole entità.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">L’applicazione della Riforma sul territorio: gli scontri per le imborsazioni,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.12">10.36253/979-12-215-0789-8.12</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -74, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 7</head></div><div><head>La questione fiscale tra principi nuovi <lb/>e pratiche antiche</head><p rend="text">Se, per le questioni che sollevava, il caso di Marradi sembra il più importante e significativo delle difficoltà riscontrate nelle composizioni delle borse, tra le comunità del Mugello si presentarono, a cavallo degli anni Settanta e Ottanta del XVIII secolo, numerose altre questioni che univano a doppio filo la composizione delle borse e i rapporti di forza tra le varie componenti della comunità.</p><p rend="text">Una questione particolarmente dibattuta avrebbe riguardato, senza sorpresa, la fissazione della Tassa di Redenzione e la ripartizione degli oneri fiscali. Sotto il primo versante, si distingue il caso di Palazzuolo, dove la nuova imposta fondamentale fu soggetta, nei primi mesi del 1776, ad un ricalcolo dovuto, ufficialmente, ad un mero errore tecnico. Era lo stesso Granduca che esigeva, nell’aprile di quell’anno, la riduzione della Tassa di Redenzione dovuta da Palazzuolo: «S.A.R vuole che la comunità di Palazzuolo paghi annualmente a titolo di Tassa di Redenzione scudi 665, e non scudi 773 come veniva fissato nel Regolamento fatto per la suddetta Comunità»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-038">1</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">A proposito della ripartizione degli oneri fiscali si distingue invece il caso di San Godenzo. Come è già emerso, la questione cruciale riguardava il rapporto tra la quota di Dazio che gravava su artigiani, contadini e testanti e il residuo della Tassa di Redenzione, che sarebbe stata invece coperta dai soli possidenti. Proprio San Godenzo, in tal senso, si distingueva per il bilanciamento più favorevole alla componente non proprietaria (tabella 1), che avrebbe dovuto coprire solo il 20% dell’importo dovuto come Tassa di Redenzione. Appare sorprendente, dunque, che proprio in questa comunità si moltiplicassero le proteste contro una ripartizione che, si diceva, sin dal 1774 era stata fatta contravvenendo alle norme del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>, «in un’aria così capricciosa sulla mira, e vantaggio dei rispetti umani verso dei maggiori ricchi possidenti in detta comunità, ma altresì in grave danno, e pregiudizio dei poveri oratori, ed altri poveri possidenti in detta comunità»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-037">2</ref></hi></hi>. Alla base di questa stortura ci sarebbe stata la riconferma, anno dopo anno, degli stessi deputati all’imposizione (Pierfrancesco Colacchioni e Ulisse Comini), che nonostante il compito fondamentale di rispettare criteri di distribuzione equi e imparziali avrebbero sempre e comunque privilegiato la componente più facoltosa <hi rend="italic">tra i proprietari</hi>. E qui sta il punto, giacché tutta la diatriba si inseriva all’interno della comunità dei possidenti, escludendo dunque testanti, contadini e artigiani. Gli equilibri al centro della protesta riguardavano dunque la sola componente proprietaria, che tuttavia si scopriva tutt’altro che omogenea e, anzi, si distingueva – e opponeva – a partire dall’entità dei beni posseduti. Nel caso in questione, i proprietari più ricchi erano riusciti a pagare proporzionalmente meno imposte dei meno abbienti contando sui buoni servigi dei deputati citati ma, soprattutto, attraverso il ricorso ai dazzaioli passati, assolutamente non attendibili «e formati per lo più da contadini, e gente ignoranti», e senza che la ripartizione si basasse sulla massa di decima di ciascun possidente – come richiesto dal Regolamento – «per non aver ritrovato di detta comunità su i Libri delle Decime beni descritti altro che modica quantità». Da una questione legata alla suddivisione impositiva e agli equilibri interni alla classe possidente ci si ricollegava, dunque, ad una carenza diffusa nel Contado fiorentino, che riguardava l’assenza di registri affidabili che mappassero la reale condizione dei beni e delle proprietà sul territorio. </p><p rend="text">Proprio la mancanza di estimi aggiornati e attendibili era l’innesco per una nuova sollevazione dei piccoli possidenti di San Godenzo, che nel 1783 tornavano a supplicare il Granduca a proposito dell’eccessivo carico fiscale che dovevano sopportare «mentre si vede dal Libro che moltissimi i quali posseggono molto vengono a essere impostati pochissimo»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-036">3</ref></hi></hi>. Oltre a rilanciare le lotte interne alla classe proprietaria, il documento si distingue per il riconoscimento della tara fondamentale alla base della sperequazione: «alcuni per non dire molti non hanno decimato quanto dovevano e questo credersi accaduto per alcuni umani rispetti […] e ad altro non sembra ridondare se non che in aggravio insoffribile dei poveri, ed in sollievo de facoltosi». Di qui la richiesta formale di procedere a nuovi estimi su cui fondare una ripartizione finalmente equilibrata:</p><quote rend="quotation_b">Supplicano la somma bontà e clemenza dell’AVR a volersi degnare di ordinare nuove stime di tutta la comunità, o per diminuire dispendio, due revisori i quali devino, e possino rivedere le fatte stime ed essendo ad essi necessario per utile del povero, e della Comunità, e dell’AVR i libri della Decima, acciocché ogni uno paghi a proporzione di quello che posiede<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-035">4</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">La supplica dei piccoli proprietari di San Godenzo permette così di illuminare i particolari rapporti di forza e le dinamiche di potere legati alla difficile applicazione della Riforma. La risposta del Granduca risulta invece emblematica circa le strategie adottate dal centro fiorentino per affermare e trapiantare i nuovi principi di governo evitando, per quanto possibile, ogni scontro diretto con le <hi rend="italic">élites </hi>locali. Benché la richiesta apparisse razionale, condivisibile e sembrasse conciliarsi perfettamente con quella mappatura generale del territorio che costituiva un momento fondamentale per l’instaurazione del nuovo ordine amministrativo, Pietro Leopoldo sceglieva di <hi rend="italic">non accogliere </hi>la richiesta di nuovi estimi, limitandosi a concedere – come consigliatogli dal Soprassindaco – una sovvenzione di duecento scudi a sollievo dei firmatari della supplica. La possibilità di procedere a nuovi estimi, si diceva, «resta nelle facoltà di quella Magistratura comunitativa»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-034">5</ref></hi></hi>. Emergeva una volta di più la volontà del governo fiorentino di non arrivare ad uno scontro con le <hi rend="italic">élites </hi>locali, ma di tentare accomodamenti e compromessi anche a costo di mancare – come in questo caso – ad uno dei pilastri della Riforma delle comunità. La sovvenzione rappresentava così una soluzione a buon mercato che almeno per il momento avrebbe placato i piccoli proprietari di San Godenzo senza intervenire direttamente sugli equilibri dei poteri della Comunità, che venivano lasciati liberi di proseguire secondo le proprie logiche interne. </p><p rend="text">La ripartizione del carico impositivo rappresenta in ogni caso una delle principali fonti di dissidi, contrasti e proteste provenienti dalle località. Il caso riportato è dunque solo l’esempio emblematico di una serie assai più ricca. Questioni che si ricollegano, ancora una volta, ad equilibri e logiche di potere locali sedimentati nel tempo. </p><p rend="text">Lo dimostra plasticamente il caso di Barberino di Mugello, dove il peso preponderante della componente proprietaria avrebbe portato all’esito paradossale di aver portato contadini e testanti a risultare <hi rend="italic">creditori</hi> poiché, come annotava il Soprassindaco nel maggio 1782, «l’imposizione è stata fatta al di sopra del bisogno». Tra i casi più clamorosi era citato proprio Barberino, dove l’eccessivo onere addossato sulle categorie più umili era ritenuto responsabilità del cancelliere Lorenzo Mazzini. Oltre alla necessità di richiamare il cancelliere e di sottoporlo ad una reprimenda, si proponeva quella che si sarebbe dovuta presto tramutare nella linea di condotta valida per ciascuna comunità del Contado, ovvero «di tener per regola inviolabile che l’imposizione sopra i lavoratori, e testanti sia misurata in modo che non resti nella Cassa comunitativa un avanzo maggiore di lire 300»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-033">6</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Al di là della questione fiscale, gli scontri politici tra le diverse componenti sociali interne alle comunità – e segnatamente tra ricchi e poveri –, riemergono chiaramente in una vicenda relativa a Borgo San Lorenzo e risalente all’ottobre 1783. In questa occasione, ad esprimere le loro lamentele erano i lavoratori e i testanti della comunità, che denunciavano di essere stati raggirati da alcuni rappresentanti, che proprio agli albori della Riforma avrebbero sfruttato «l’ignoranza dei deputati popolari circa le savie disposizioni dell’AVR» per convincerli a rinunciare al medico condotto, al maestro di scuola, al predicatore della Quaresima e all’organista «mentre fu loro falsamente supposto, che le provvisioni dei salariati suddetti esser dovevano a carico di essi, come nel passato sistema»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-032">7</ref></hi></hi>. A nulla valsero le lamentele dei ceti più umili una volta accortisi dell’inganno. Il risultato di tutto ciò non fu solo l’impossibilità per gli abitanti più poveri di far istruire i propri figli, ma soprattutto un’impennata dei tassi di mortalità tra i gruppi sociali più svantaggiati anche in conseguenza della diffusione, negli anni successivi, di «contagiose e mortali malattie di petti».</p><p rend="text">La questione rimarrebbe confinata alla dimensione dei rapporti socio-politici se non fosse che i firmatari accludevano alla loro supplica un’osservazione centrale: nonostante contadini e testanti avessero dichiarato di esser pronti a contribuire insieme ai possidenti per l’istituzione di un medico, «i possidenti stessi, che per lo più sempre compongono il Generale Consiglio, [h]anno saputo favorire il loro interesse, profittando della scusa, che la loro contribuzione è contro il divieto delle sovrane leggi, ed essi con una specie quasi di inumanità, non curando la vita dei poveri, hanno permesso, che muoiano, o vivano a discrezione della natura». L’affermazione su cui concentrarsi è il riferimento al monopolio, da parte dei possidenti, non tanto del Magistrato – come previsto dal <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> – bensì del Consiglio generale, che nelle stesse disposizioni generali avrebbe dovuto ospitare anche contadini e testanti. Tutto ciò porta a ritenere che, nonostante le premesse e le indicazioni provenienti dal centro, le singole comunità riuscissero a piegare la norma ai loro interessi, senza necessità di sollevazioni o proteste plateali.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 915 (Borgo San Lorenzo). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 918 (Barberino di Mugello). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 943 (San Godenzo). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 969 (Palazzuolo). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-038-backlink">1</ref></hi>	Cfr. ASFi,<hi rend="CharOverride-3"> </hi><hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 969, Palazzuolo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-037-backlink">2</ref></hi>	La supplica rivolta a Pietro Leopoldo era firmata da 28 individui – molti dei quali analfabeti – e risale al dicembre 1780. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-036-backlink">3</ref></hi>	La supplica era in questo caso firmata da 19 proprietari e arrivava all’attenzione del Soprassindaco nel gennaio 1783. Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-035-backlink">4</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-034-backlink">5</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-033-backlink">6</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 918, Barberino di Mugello.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-032-backlink">7</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 915, Borgo San Lorenzo.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">La questione fiscale tra principi nuovi e pratiche antiche,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.13">10.36253/979-12-215-0789-8.13</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -78, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Capitolo 8</head></div><div><head>Tra incomprensioni e velate forme di dissenso: <lb/>i giochi di potere nelle comunità</head><p rend="text">Quest’ultima osservazione è confermata dai numerosi casi di tacito aggiramento dei regolamenti nel campo delle imborsazioni. Nella comunità di San Piero a Sieve, ad esempio, si procedeva alla regolarizzazione del ruolo del Gonfaloniere a tre mesi di distanza dalla prima riunione della magistratura. Il soggetto individuato alla prima funzione comunitaria (Antonio Gualchi) era stato infatti scelto dal pievano della Pieve di San Piero a Sieve come rappresentante del luogo religioso benché l’ecclesiastico in questione non avesse l’età minima di 30 anni. Permanendo i dubbi sulla validità della surroga, si procedeva alla tratta del rispetto, che era un altro soggetto morale (il convento di Monte Senario) che, senza troppe sorprese, confermava lo stesso Gualchi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-031">1</ref></hi></hi>. Dal momento che non era certo nell’interesse del cancelliere registrare la diffusione di pratiche elusive delle norme regolamentarie, molto spesso se ne può comprendere la diffusione solo attraverso un cambiamento di condotta successivo alla pubblicazione di norme e regolamenti riparatori dalla Dominante. Così, dopo la pubblicazione delle <hi rend="italic">Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi </hi>a fine 1779, nell’adunanza del 28 maggio 1781 i rappresentanti di Borgo San Lorenzo procedevano al controllo della situazione fiscale dei futuri residenti nel Magistrato, scoprendo che uno di essi, Valentino Paci, era moroso nei confronti del pagamento del Dazio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-030">2</ref></hi></hi>. Come disposto dal paragrafo 27 delle <hi rend="italic">Nuove istruzioni</hi>, il soggetto in questione subiva un’ammenda e l’esclusione dall’incarico a cui era stato estratto.</p><p rend="text">Analogamente, a distanza di qualche anno, quando il Granduca stesso si trovò obbligato ad intervenire in prima persona col Motuproprio del 22 maggio 1785 per frenare le pratiche irregolari. Il riferimento ad una prassi quantomai diffusa era evidente: «Volendo la R.A.S. efficacemente provvedere ai disordini, che insorgono, e possono insorgere nelle Comunità dal non essere stabilito Divieto alcuno per quelle Persone, che dopo avere riseduto nei Magistrati Comunitativi vengono estratti per risedere nei Seggj successivi dei Consigli generali delle medesime Comunità, e così anche per i Componenti i detti Consigli, quanto alla successiva loro Residenza nei Magistrati delle Comunità rispettive, è venuta nella Determinazione di comandare quanto appresso»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-029">3</ref></hi></hi>. Sebbene già il <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> sia per il Contado sia per il Distretto sancisse il divieto di due residenze consecutive negli organi collegiali della Comunità (rispettivamente, art. III e art. IV), era necessario ribadire questo limite, chiarendo che esso si sarebbe rivolto anche ai sostituti, ovvero a quanti ricoprivano un ruolo in rappresentanza di una persona giuridica. Senza che il cancelliere avesse mai sollevato la questione, dai <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni </hi>di Borgo San Lorenzo si apprende che la rielezione anche alla stessa carica era stata una pratica praticata sin dal varo della Riforma<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-028">4</ref></hi></hi>. L’impressione che si trattasse di un meccanismo surrettizio per mantenere in posti strategici gli esponenti dell’oligarchia<hi rend="italic"> </hi>tradizionale è suffragata dalla coincidenza tra i soggetti al centro di questa pratica e le famiglie dominanti della comunità negli anni precedenti alla rottura del 1774 (come i Danzi, i Franci e i Maganzi). La Comunità che avrebbe dovuto, per consistenza demografica e precocità del proprio Regolamento, fungere da modello e guida, si scopre così apripista di pratiche distorsive che minavano sin dagli albori i cardini della nuova amministrazione locale. </p><p rend="text">È ugualmente emblematico di una realtà a lungo connotata da tacite infrazioni e abili rimaneggiamenti dei capisaldi della Riforma la condotta della comunità di Vicchio. Solo nel 1785, ovvero a 10 anni dal varo del 1774 e in concomitanza con la possibile resa dei conti col centro, si possono trovare nei rispettivi <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni</hi> le esclusioni di soggetti scoperti inabili ad accedere al Magistrato solo al momento della loro estrazione da borse per le quali, evidentemente, essi non avevano nessun titolo. A testimonianza del valore estemporaneo e riparatore di queste misure sta la loro intempestività: molto spesso, infatti, venivano esclusi soggetti sorteggiati settimane o mesi prima, probabilmente ammessi sino ad allora senza curarsi dei criteri censitari dettati dal censo. L’improvvisa sterzata, insomma, sembrerebbe doversi ricollegare alla contemporanea notificazione del Motuproprio granducale, senza riuscire ad occultare irregolarità e abusi consolidati<hi rend="CharOverride-4"> </hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-027">5</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Occorre aggiungere che talvolta è difficile distinguere tra violazioni coscienti ed errori inconsapevoli<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-026">6</ref></hi></hi>. Sta di fatto che, una volta scoperta l’irregolarità, si poneva il problema della legalità delle adunanze macchiate dall’illecito. Così a Dicomano nel settembre 1780, quando la nuova magistratura si trovò di fronte alla questione della legalità dell’intera annata precedente, in cui era stato membro del Magistrato un individuo – il commendatore Gino Ginori – che era stato erroneamente inserito nelle borse essendo ancora vivo il padre. Come prevedibile, si optava per la regolarizzazione a posteriori di tutte le decisioni prese a prescindere dall’irregolarità della composizione del Magistrato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-025">7</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Analogo il caso del sacerdote Colacchioni, destinato a divenire un caso di specie nell’inchiesta portata avanti da Gianni. La comunità di riferimento era, stavolta, San Godenzo, al cui Magistrato il religioso aveva partecipato in maniera illegittima, in quanto sprovvisto dei requisiti censitari. La questione veniva sollevata nel dicembre del 1782, ovvero dopo che la nuova Magistratura – rinnovatasi come tipico ad inizio settembre – aveva tenuto già diverse adunanze e votato varie risoluzioni. Al di là dell’illegittimità della residenza del soggetto in questione, risolvibile con la sua rimozione, la questione riguardava la validità di tutte le decisioni prese e votate in sua presenza. Una questione talmente spinosa da arrivare nei primi mesi del 1783 all’attenzione delle più alte cariche del governo granducale: dal Soprassindaco Francesco Mormorai – che interveniva in prima persona – al Consigliere Luigi di Schmidveiller<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-024">8</ref></hi></hi>. La questione, perdipiù, era completata dall’impossibilità tecnica, da parte del Magistrato locale, di effettuare la tratta del nuovo residente: dei tre membri previsti dal Regolamento locale di San Godenzo (1 Gonfaloniere e due Rappresentanti), infatti, un Priore (Colacchioni) era escluso e l’altro si trovava in Maremma, cosicché era presente solo il Gonfaloniere. Tutto ciò aveva portato la Comunità in oggetto a fare a meno per più mesi del proprio Magistrato: un ulteriore, palese, disfunzionamento della nuova organizzazione amministrativa. </p><p rend="text">Optando per una misura eccezionale e dunque noncurante del testo regolamentario, Mormorai proponeva che la nuova tratta fosse fatta di fronte al Giusdicente locale, al Gonfaloniere e al Cancelliere, così da non ritardare ulteriormente la regolare riunione della prima magistratura della comunità. Il fatto che la proposta ricevesse l’approvazione del Granduca non ne annullava l’irregolarità nei termini di una stretta osservanza delle disposizioni regolamentarie. Non a caso, lo stesso Soprassindaco sarebbe tornato sulla vicenda allorché, su incarico di Gianni, si occupò di raccogliere tutte «le deviazioni dalla Legislazione comunitativa»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-023">9</ref></hi></hi>. Al punto 24 delle sue <hi rend="italic">Osservazioni</hi> si può dunque ritrovare il caso del sacerdote di San Godenzo. Rispetto a quanto riportato nella lettera coeva ai fatti, Mormorai affermava a posteriori di aver proposto che tutte le deliberazioni prese in presenza del residente illegittimo fossero considerate regolari e dunque pienamente valide. Era, dunque, il Soprassindaco stesso a confessare – coscientemente? – il proprio incitamento a violare le disposizioni regolamentarie: a nulla valeva il riferimento al paragrafo 197 delle già citate <hi rend="italic">Nuove istruzioni per i cancellieri</hi>. La norma richiamata, anzi, rendeva ancora più evidente l’irregolarità della <hi rend="italic">prassi </hi>seguita, dichiarando infatti che «Se nei partiti sarà intervenuta a render Voto qualche Persona illegittima, e che non abbia i requisiti prescritti dalla Legge, saranno assolutamente nulli, e dovranno rifarsi canonicamente, e secondo le regole stabilita». Il riferimento del Soprassindaco al Rescritto del 24 febbraio, in cui l’Auditore delle Regalie dichiarava che le deliberazioni in oggetto non avessero bisogno di nessuna sanatoria, rende ancora più evidente la realtà di una <hi rend="italic">prassi creativa </hi>e spesso contrastante coi dispositivi dei Regolamenti ufficiali portata avanti non solo dagli organi locali, ma anche delle stesse magistrature centrali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-022">10</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Casi analoghi di sanatorie a cui il centro dovette piegarsi in conseguenza di pratiche distorsive protrattesi nel tempo riguardano le pratiche e le modalità decisionali delle nuove magistrature. Di particolare interesse in virtù delle diverse dinamiche che lambiva è il caso del doppio voto riconosciuto al Gonfaloniere nella nuova Comunità di Barberino di Mugello. Un caso apparentemente minore che dimostra plasticamente il tentativo di conciliare consuetudini passate, fattori identitari e i principi alla base nuova organizzazione amministrativa. Conservando un uso che caratterizzava il sistema di governo passato, in cui al Gonfaloniere era riconosciuto un voto doppio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-021">11</ref></hi></hi>, si portava avanti una pratica che contravveniva direttamente l’articolo I del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>: «Creiamo in ciascuna delle Comunità del Contado Fiorentino una nuova Magistratura composta di un Gonfaloniere e più Rappresentanti <hi rend="italic">tutti con voto uguale</hi>»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-020">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Occorre dire, comunque, che entrambi i regolamenti generali erano tutt’altro che lineari sulle pratiche di voto da seguire: l’articolo XXVI riferito alle comunità del Contado, ad esempio, si limitava a richiedere che i partiti presi dalle due magistrature comunitative avvenissero a maggioranza di due terzi, mentre sembrava rinviare per ogni altra regolamentazione alle disposizioni previgenti: «dovendosi conservare il metodo di rendere il voto in dette Magistrature e Consigli generali, come viene prescritto dagli Statuti e Ordini veglianti». È proprio fondandosi sull’intercapedine normativa appena descritta che i residenti barberinesi poterono, probabilmente, protrarre una pratica certamente contraria, ancor prima che alla lettera, ai principi cardinali della Riforma. Una norma che, però, rappresentava anche una rivendicazione di matrice identitaria, ovvero un certo grado di resistenza all’omologazione delle pratiche di governo portata avanti dalla Dominante. </p><p rend="text">Che la vicenda si intrecciasse a questioni di appartenenza e identità municipale lo si capisce da alcune righe emblematiche registrate dal cancelliere per l’adunanza del 23 agosto dello stesso anno. Queste riguardavano proprio le modalità con cui svolgere le votazioni «rendendo due voti il Signore Gonfaloniere a forma del disposto dello Statuto di questa Podesteria confermato in questa parte della presente legge»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-019">13</ref></hi></hi>. Si può dunque dire che da Barberino non si era fatto niente per mascherare la «deviazione»: già nell’adunanza del 30 luglio 1774, ovvero all’indomani della ricezione del nuovo regolamento comunitativo, si registrava che le votazioni avvenivano «sempre secondo il solito, il gonfaloniere due voti»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-018">14</ref></hi></hi>. Consapevoli o meno, la questione sarebbe arrivata agli organi centrali solo sul finire del 1778, e ai residenti di Barberino il 22 febbraio dell’anno successivo. </p><quote rend="quotation_b">Il Cancelliere della Comunità di Barberino di Mugello è incaricato di fare intendere a quel Gonfaloniere che in tutte le deliberazioni e partiti deve rendere un sol voto uguale a quello di tutti gli altri Residenti come vien disposto dai nuovi Regolamenti, e si ordina per questa volta che si abbiano per valide e legittime le deliberazioni e partiti fatti sino al presente sebbene quel Gonfaloniere abbia resi due voti, mentre però queste siano dentro le facoltà concesse dai nominati Regolamenti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-017">15</ref></hi></hi>. </quote><p rend="text">Quanto alla sorprendente noncuranza di Firenze, non è da escludere che il caso in questione risulti istruttivo rispetto all’imposizione morbida a cui, almeno in prima battuta, ci si attenne. Alla strategia, in altre parole, di limitarsi a fissare, inizialmente, i cardini centrali del nuovo ordine – che si sapeva essere nettamente diverso dal precedente –, soprassedendo su medie e piccole infrazioni che testimoniavano la difficoltà della transizione e su cui magari si sarebbe potuti tornare in un secondo momento, smaltito lo spaesamento iniziale di fronte ad una simile rottura. Cosa che, come dimostra la grande inchiesta di metà anni Ottanta, effettivamente avvenne.</p><p rend="text">In ogni caso, come altri casi analoghi di violazione reiterata, la strada era quella di una sanatoria che, salvando la validità delle scelte ormai maturate, abbatteva nello spirito e nella lettera il senso stesso della Riforma e l’autorevolezza delle sue disposizioni. </p><p rend="text">Conferma lo schema appena descritto un’ulteriore pratica eterodossa, diffusasi in gran parte delle comunità del Mugello sin dagli anni immediatamente successivi al 1774. Prevedendo, evidentemente, che molti dei nuovi soggetti imborsati – soprattutto nobili o proprietari forestieri – potessero rifiutare l’incarico pagando l’ammenda prevista, da più parti si iniziò a procedere, contestualmente alle tratte annuali ‘ufficiali’, all’estrazione di altre polizze che potessero fungere da supplenti preventivi disponibili a subentrare prontamente ai rinunciatari. Si tratta di una prassi invalsa da Barberino di Mugello a Borgo San Lorenzo, da Scarperia a Marradi. Con alcune differenze: nel primo caso, la tendenza era quella di nominare da tre a cinque «rispetti», a seconda del numero di estratti ufficiali che si prevedeva potessero rinunciare. Col passare degli anni il numero di rispetti tende ad aumentare, per arrivare, alla metà degli anni Ottanta, intorno alla decina. Pratiche analoghe emergono dalla vita comunitativa di Scarperia e – per quel che consente di cogliere la documentazione – Marradi. A Borgo si optava invece per nominare preventivamente non una lista variabile di supplenti, ma di individuarne uno per ogni soggetto estratto in prima battuta di cui, evidentemente, si sospettava il possibile rifiuto. Diviene dunque indicativo della partecipazione sociale agli incarichi comunitativi notare che i supplenti preventivi riguardassero, il più delle volte, nobili e luoghi morali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-016">16</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Come tipica attestazione di quell’imposizione morbida a cui facevamo riferimento, il richiamo dal centro sarebbe arrivato solo dopo un decennio, in concomitanza con l’ispezione generale promossa da Gianni. Così, ai residenti riuniti a Scarperia l’11 luglio 1785, venne letta la Circolare del 31 maggio 1785 «con la quale si proibisce in futuro i rispetti nelle occasioni di tratte in tutte le comunità del Dominio Fiorentino, la quale […] asserirono avere ben intesa e capita»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-015">17</ref></hi></hi>. A testimonianza del <hi rend="italic">modus operandi</hi> seguito per cogliere in controluce molte difformità che si tentò di tenere celate, non stupisce assistere all’interruzione del meccanismo in questione proprio all’indomani della circolare citata.</p><p rend="text">Merita una considerazione finale una dinamica apparentemente contradditoria con quanto finora emerso, ovvero la tendenza, irregolare ma presente, all’assenteismo dalle magistrature comunitative. Nonostante i dissidi e i dissapori scoppiati per le imborsazioni e l’accesso alle magistrature, infatti, sono tutt’altro che infrequenti i casi di estratti che compaiono solo a distanza di mesi dalla prima convocazione del Magistrato o di residenti che frequentano solo raramente la propria magistratura. Addirittura, nelle diverse comunità del Mugello si verificavano periodicamente casi in cui l’adunanza prefissata non poté tenersi per la mancanza del numero minimo dei membri del Magistrato, che i regolamenti generali stabilivano pari a due terzi (art. XXV per il Contado e XXIII per il Distretto)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-014">18</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Alla base di una pratica così stridente con le lotte di potere descritte sembra potersi riconoscere il movente fondamentale per quelle stesse diatribe. Sebbene non sia possibile avanzare conclusioni definitive o assolute, appare piuttosto verosimile ipotizzare che alla base delle controversie per l’accesso alle nuove cariche politiche stesse, il più delle volte, non la ricerca di un ruolo di governo, ma la sanzione ufficiale e pubblica di un riconoscimento di <hi rend="italic">status</hi>. In altre parole, l’oggetto fondamentale del contendere era, il più delle volte, la sanzione ufficiale di una notabilità mantenuta e rilanciata anche all’interno del nuovo ordine. Tra questo riconoscimento e i doveri imposti dall’effettivo esercizio dell’ufficio pubblico potevano poi presentarsi ostacoli dettati da condizioni oggettive o soggettive. Sul primo versante, si tratta di un meccanismo che abbiamo già visto valere per l’accesso alle borse del Gonfaloniere nelle comunità del Distretto, che spesso contenevano i nomi di soggetti appartenenti alle <hi rend="italic">élites </hi>precedenti inabili all’esercizio concreto di quella magistratura. La tendenza comune tra le comunità del Mugello – ma probabilmente estesa ben al di là di quest’area – a presentare magistrature il più delle volte incomplete, e talvolta neanche in numero sufficiente per la legalità della loro adunanza testimonia, invece, la discontinuità tra <hi rend="italic">l’idoneità </hi>e <hi rend="italic">l’esercizio </hi>a partire da scelte e condotte personali. In questi casi, la scelta di non prendere parte regolarmente alla vita pubblica dipendeva da motivazioni soggettive e arbitrarie, generalmente riconducibili all’insofferenza a piegarsi ad una funzione pubblica di tipo moderno, ovvero dalla cadenza regolare, dalle procedure <hi rend="italic">tendenzialmente </hi>omogenee e regolamentate e dai poteri certo rilevanti, ma tutt’altro che illimitati.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">“Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi”.<hi rend="italic"> </hi>1780 [1779]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. IV, doc. CXXII. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 1. Comunità di Vicchio (1781-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni e Partiti della Comunità di Vicchio di Mugello</hi>. Vicchio: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 2, 46. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Sindacati</hi>. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 3-5. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 5. Comune di Dicomano, Comunità di Dicomano (1553-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Dicomano: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 918 (Barberino di Mugello). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 943 (San Godenzo). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 3166. Comunità di San Piero a Sieve (1528-1865), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Scarperia e San Piero: Archivio storico del comune.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-031-backlink">1</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Scarperia e San Piero, Comunità di San Piero a Sieve (1528-1865), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 3166 (adunanza del 23 dicembre 1782).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-030-backlink">2</ref></hi>	Le <hi rend="italic">Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi </hi>sono riportate in <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. IX, doc. CXXII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-029-backlink">3</ref></hi>	Per la Notificazione del Motuproprio cfr. ivi, vol. XII, doc. CXIV.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-028-backlink">4</ref></hi>	Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 3-4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-027-backlink">5</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Vicchio, Comunità di Vicchio (1781-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni e Partiti della Comunità di Vicchio di Mugello</hi>, 1, adunanza 27 luglio 1785. Le tratte dei nuovi residenti si erano invece tenute nella seduta del 18 maggio precedente.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-026-backlink">6</ref></hi>	Sembra riconducibile alla seconda categoria, e in particolare agli errori conseguenti alle nuove confinazioni delle singole comunità, la protesta degli abitanti del popolo di San Martino a Corella, appartenente alla nuova comunità di Dicomano. Nel settembre 1782, veniva infatti denunciato da alcuni proprietari di questo popolo di esser «arbitrariamente tassati» <hi rend="italic">sia </hi>dalla comunità di Dicomano <hi rend="italic">sia </hi>da quella di San Godenzo per alcuni beni posti al confine tra le due comunità. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-025-backlink">7</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Dicomano, Comune di Dicomano, Comunità di Dicomano (1553-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 5 (adunanza del 6 settembre 1780).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-024-backlink">8</ref></hi>	Cfr. la lettera di Mormorai a Schmidveiller del 21 maggio 1783, in ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, San Godenzo, 943. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-023-backlink">9</ref></hi>	<hi rend="italic">Osservazioni del Soprassindaco Mormorai sopra le deviazioni dalla Legislazione Comunitativa in ordine alla Commissione del dì 9 novembre 1786</hi>, in ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-022-backlink">10</ref></hi>	Un altro esempio di violazioni apparentemente inconsapevoli della Riforma dovute ad incertezze interpretative riguarda la questione delle successioni nelle cariche comunitative legate al trasferimento di proprietà per cessione o allivellazione. Così, nell’adunanza del 13 agosto 1776 della magistratura di Barberino veniva trattata la protesta di Tommaso Cianti, che pretendeva di essere ammesso all’adunanza al posto di Paolo Fantacci, i cui beni gli erano stati ceduti. La divisione quasi perfetta dei residenti del Magistrato tra favorevoli (4) e contrari (5) alla richiesta di Cianti testimonia i dubbi e le perplessità dei rappresentanti a proposito della corretta applicazione della norma regolamentaria. Cfr. Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 100. La questione, in realtà, sembrava toccare un <hi rend="italic">deficit </hi>organico dei nuovi regolamenti comunitativi, poiché si ripresentava, con meccanismi analoghi, tra i rappresentanti di Scarperia (per l’annata 1775-1776) e Borgo San Lorenzo (per l’annata 1776-1777): tratto curioso ed emblematico, in questi ultimi di casi – e a differenza di Barberino – la richiesta di far succedere il nuovo detentore dei beni su cui il primo estratto aveva basato la propria imborsazione veniva accolta. Nell’insieme, si tratta di un ulteriore caso emblematico di una mancata omogeneizzazione tanto a livello normativo quanto a livello di pratiche amministrative. Cfr. Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>,<hi rend="italic"> </hi>2464; Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Sindacati</hi>, 46. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-021-backlink">11</ref></hi>	Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 99.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-020-backlink">12</ref></hi>	Nel caso del Regolamento per le comunità del Distretto l’articolo era il II. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-019-backlink">13</ref></hi>	Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 100.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-018-backlink">14</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-017-backlink">15</ref></hi>	La questione veniva sollevata in una nota delle Segreteria di Finanza del 14 dicembre 1778. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 918, Barberino di Mugello.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-016-backlink">16</ref></hi>	Questi ultimi, come visto, trovavano però nello strumento della surroga una modalità per accettare l’incarico senza risiedere e, allo stesso tempo, senza pagare l’ammenda.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-015-backlink">17</ref></hi>	Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 2466. Per il testo della Circolare <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. XII, doc. CXI.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-014-backlink">18</ref></hi>	Nel caso di Borgo San Lorenzo, nel novembre 1788 si arrivava, addirittura, ad avanzare la richiesta di risarcimenti nei confronti degli assenti recidivi, che col loro comportamento non avevano reso possibile la regolare convocazione del Magistrato ed avevano così arrecato dei danni all’intera comunità. Cfr. Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 5.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Tra incomprensioni e velate forme di dissenso: i giochi di potere nelle comunità,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.14">10.36253/979-12-215-0789-8.14</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -86, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div></div><div><head>Conclusioni</head></div><div><head>Una continuità nella rottura</head><p rend="text">Un fatto è da ritenersi assodato: alla laconicità dei cancellieri rispetto alle <hi rend="italic">deviazioni</hi> dai regolamenti perpetratesi nelle rispettive circoscrizioni corrispondeva una realtà ben diversa, composta da adeguamenti, sviste più o meno consapevoli e, talvolta, vere e proprie violazioni dovute sia a reali incomprensioni di determinate norme regolamentarie sia, più spesso, alla volontà di piegarne e distorcerne surrettiziamente l’effetto a favore di gruppi ed equilibri particolari che, in molti casi, non facevano che perpetuare logiche e meccanismi di potere già affermati da tempo.</p><p rend="text">Il caso delle comunità del Mugello, in tal senso, appare un campione certo limitato, ma sintomatico di una realtà diffusa che, a livello della prassi di governo, seppe stemperare il valore di rottura insito nell’istanza riformistica. Gianni vedeva dunque ben chiaro quando riconosceva nei cancellieri i principali responsabili – o perlomeno gli osservatori conniventi – della sistematica disapplicazione della Riforma. Il punto problematico era che, volenti o meno, era proprio a questi ufficiali che occorreva rivolgersi per tentare di ricostruire un quadro complessivo delle devianze. Cinghia di trasmissione fondamentale tra centro e periferie, i cancellieri erano allo stesso tempo parte in gioco e avevano tutto l’interesse a minimizzare i casi di manomissione o di infrazione occorsi sotto la loro giurisdizione. Quanto a Firenze, la tendenza che emerge è quella di un’imposizione morbida, che sembrava accettare come un necessario effetto collaterale la capacità dei ceti dirigenti locali di adattare ai propri interessi i nuovi regolamenti. Violazioni e incomprensioni di cui il governo centrale era in buona parte consapevole, ma che sembrava disposto ad ammettere come pegno da pagare per evitare proteste, sollevazioni o spinte centrifughe. Almeno fino ad un certo punto. Se a lungo sembrò rimanere salda la convinzione – o forse, più propriamente, la speranza – che dopo l’affermazione formale dei principi fondamentali si sarebbe potuto attuare la Riforma con prudenza e gradualità senza particolari intoppi, questa fiducia si sarebbe prima incrinata, e quindi frantumata verso la metà degli anni Ottanta. Quando, al momento del primo e reale <hi rend="italic">redde rationem</hi>, l’<hi rend="italic">establishment </hi>leopoldino non poté che constatare il fallimento dei principali obiettivi che si era imposto con lo slancio riformistico. Non a caso, la grande inchiesta portata avanti da Gianni sarebbe sfociata nel Motuproprio del 20 aprile 1789, una proclamazione dirimente con cui il Granduca intendeva concludere un’esperienza e una prassi applicativa negativa rilanciando una Riforma che potesse finalmente realizzarsi senza più abusi o manomissioni.</p><quote rend="quotation_b">Sua Altezza Reale essendo stata dettagliatamente informata come per mezzo di Rescritti, Ordini, Lettere, ed altri Atti sono accadute diverse variazioni, e deviazioni in ampliazione, restrizione, o nuova opposta Disposizione ai Regolamenti Comunitativi pubblicati collo stabilimento della Tassa di Redenzione, comanda che sia annullato, e per annullato si abbia tutto ciò che fosse stato come sopra ordinato relativamente alla Legislazione Comunitativa, ed agli Interessi, Diritti, o servizio delle Comunità in generale, o alcuna di esse in particolare, come viene espresso nelle seguenti classi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-013">1</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Non stupisce ritrovare tra le tipologie fondamentali delle «deviazioni» proprio le principali questioni problematiche emerse in un quindicennio di pratiche di governo nelle comunità mugellane: dagli eccessivi oneri fiscali imposti a livello locale ai requisiti richiesti per l’accesso al Magistrato, fino ai divieti di rielezione più volte aggirati. </p><p rend="text">Quella che potrebbe apparire come la naturale conclusione di un percorso si rivela, però, solo un crocevia mancato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-012">2</ref></hi></hi>. Neppure il richiamo ufficiale proveniente dalla massima autorità del Granducato, infatti, sembrava riuscire a far svanire quella silente opposizione alle nuove logiche amministrative. Dopo che, nell’immediato, le principali pratiche distorsive sembravano esser state effettivamente accantonate, esse riemergevano clamorosamente. Emblematico il caso del divieto dei rispetti: all’interno della Comunità di Scarperia, questa pratica distorsiva era stata effettivamente sospesa in concomitanza con l’esplicito richiamo granducale. E tuttavia, a distanza di poco tempo (1790), proprio questa prassi palesemente contraria alle norme regolamentarie tornava a riproporsi, incurante della sua condanna ufficiale. Una dinamica simile aveva luogo a Barberino di Mugello, il cui Magistrato nel maggio dello stesso 1790 stabiliva di procedere ad una nuova imborsazione e ad una nuova tratta dei soggetti chiamati a risiedere nella medesima magistratura semplicemente «per dare una soddisfazione ad alcuni possessori in detta comunità»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-011">3</ref></hi></hi>. Una condotta che, com’è evidente, presumeva o la palese violazione dei criteri seguiti fino ad allora per la composizione delle borse o – eventualità forse ancor più disarmante – la sottomissione agli interessi di particolari soggetti o gruppi ristretti di potere, capaci di rivoluzionare la composizione di una magistratura già fissata.</p><p rend="text">Alla base delle resistenze diffuse ma silenziose stava il significato stesso della svolta del 1774, che non si limitava affatto a sostituire un sistema amministrativo con un altro, ma interveniva direttamente nella definizione dei criteri di appartenenza e identità locali e, dunque, minacciava di scompaginare gli equilibri e le conformazioni del tessuto sociale. Si trattava, dunque, di una transizione non solo istituzionale, ma culturale e identitaria, che, se non avesse voluto suscitare scontri e lacerazioni, non avrebbe potuto che attuarsi gradualmente e con ciclici arretramenti e interruzioni.</p><p rend="text">Ne avevano dato chiara testimonianza i dissidi esplosi all’interno dei singoli popoli che componevano le nuove comunità a partire da questioni di rilevanza minore, apparentemente trascurabile. Sin dal varo della Riforma, si erano moltiplicate suppliche da parte di singoli popoli per mantenere i propri privilegi – in primo luogo finanziari – a discapito dell’interesse della comunità nel suo complesso. Così, nel 1774, i popolani di San Martino a Castagno chiedevano di poter continuare a godere loro soli dei proventi del loro mulino, senza dover condividerli con le altre parti della comunità di San Godenzo. Il fatto che, in questo caso, fosse addirittura il Gonfaloniere della Comunità ad inoltrare l’istanza creava le condizioni per un cortocircuito tra appartenenze microlocali, interessi particolari e l’instaurazione di un sistema amministrativo basato sulle comunità, ma secondo criteri omogenei e contrario ad ogni sorta di privilegio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-010">4</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Le insofferenze di carattere economico fondate sul mantenimento di privilegi locali potevano trasformarsi in proteste verso le nuove confinazioni e in richieste di smembramento: così, agli albori della Riforma, il caso di Pietramala, riunita alla Comunità di Firenzuola, i cui abitanti già nel marzo 1774 si dichiaravano assolutamente contrari all’unificazione in quanto la messa in comune delle rispettive entrate sarebbe risultata per loro svantaggiosa<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-009">5</ref></hi></hi>. Così, ancora, dallo stesso popolo di San Martino a Castagno sarebbe stata avanzata nel 1781 la richiesta di smembramento da San Godenzo, che risultava troppo lontana, mal collegata e in generale estranea rispetto ad una comunità locale che, per estensione territoriale e per numero dei nuclei familiari, avrebbe potuto, almeno negli auspici dei firmatari, costituire un’entità a se stante «e regolare i pubblici interessi, come hanno fatto ne’ tempi passati, indipendentemente dalle altre comunità unite»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-008">6</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Un ambito a parte collegato a questi meccanismi di identità e appartenenza microlocali riguardava le richieste di escludere i proprietari forestieri non solo dalla vendita a livello dei beni comuni, ma anche dalla partecipazione agli incarichi comunitativi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-007">7</ref></hi></hi>. La risposta negativa che arrivava dal centro di fronte a richieste palesemente in contrasto coi principi riformistici non sminuisce l’importanza di questi moti provenienti dai mille campanili che costituivano le tessere del mosaico del Granducato.</p><p rend="text">L’emersione, l’accostamento e quindi lo scontro tra due visioni antitetiche di appartenenza e identità – da un lato la comunità degli originari, dall’altro la comunità dei proprietari – emerge nitidamente da un caso tanto minore nell’incidenza quanto emblematico nei principi e nelle dinamiche che seppe intrecciare. </p><p rend="text">La questione riguardava l’assegnazione di due «luoghi di studio», ovvero di due borse per frequentare il Collegio Ferdinando di Pisa, da cui si sarebbe poi sviluppata l’odierna Scuola Superiore Sant’Anna<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-006">8</ref></hi></hi>. Le due provvigioni erano finanziate dai fondi lasciati da Francesco Buonamici, che alla vigilia della sua morte nel 1603 aveva espresso il desiderio di finanziare gli studi per i giovani delle Potesterie di Dicomano e San Godenzo. Inizialmente in numero di tre, i posti si erano ridotti a due a partire dal 1754, normalmente divisi equamente tra le due comunità limitrofe. In piena tensione riformistica (settembre 1773), il Soprassindaco Giovanni Battista Nelli rilevava la difformità nelle pratiche seguite per l’assegnazione di tali finanziamenti, che a seconda delle annate potevano coinvolgere o meno i rappresentanti locali. Di qui la volontà di fissare un unico regolamento a cui attenersi in futuro, una misura certo minore, ma che ben rispecchiava la volontà razionalizzatrice e uniformatrice alla base dell’azione di governo leopoldino. L’intervento normativo non impediva l’insorgere di problematiche, che consistevano essenzialmente nella difficoltà cronica ad individuare candidati idonei all’interno del territorio delle due piccole comunità. Di qui la scelta di ammettere anche forestieri, così da permettere l’utilizzo almeno parziale dei fondi messi a disposizione dal mecenate: «come se fosse oriundo delle medesime [comunità], nonostante che egli non sia»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-005">9</ref></hi></hi>. Una pratica, quest’ultima, che non dovette però risultare particolarmente gradita alle due comunità, che nel maggio 1784 chiedevano infatti di trasformare uno dei luoghi di studio (nel frattempo tornati tre) nel finanziamento di un maestro pubblico per Dicomano e San Godenzo. Oltre a costituire un beneficio generale per le due realtà locali, ciò avrebbe potuto facilitare, per il futuro, l’individuazione di soggetti <hi rend="italic">originari</hi> che potessero veramente aspirare alla borsa di studio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-004">10</ref></hi></hi>. La tendenza a privilegiare gli «oriundi» sarebbe riemersa ed esplosa un anno dopo, quando il dottor Tommaso Pratesi avrebbe domandato per il figlio uno dei posti vacanti presso il Collegio di Pisa. La questione diveniva particolarmente scottante perché, di fronte alla richiesta, le magistrature delle due comunità avrebbero espresso un parere esattamente opposto. Sulla base, questo è il punto, di criteri di appartenenza e identità contrapposti. Il figlio del postulante <hi rend="italic">non </hi>risiedeva nelle due comunità, ma la famiglia era <hi rend="italic">originaria </hi>di Dicomano. Di fronte a questo caso limite, mentre il Consiglio generale di San Godenzo si opponeva alla concessione «per aver espatriato il soggetto da lungo tempo, e non possedervi più cosa alcuna», l’autorità di Dicomano accettava la candidatura in base all’<hi rend="italic">originarietà</hi> della famiglia e ad una sorta di ereditarietà del privilegio – avendo il padre goduto dello stesso beneficio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-003">11</ref></hi></hi>. Alla divaricazione delle autorità locali corrispondeva la frattura tra gli stessi rappresentanti del governo centrale, a loro volta incerti sul criterio da favorire: così, mentre il Soprassindaco aveva espresso un parere favorevole sull’ammissibilità della richiesta, l’Auditore delle Regalie si fece portavoce di un parere contrario, divenuto poi la risoluzione ufficiale della diatriba. Cruciali sono le motivazioni alla base del rifiuto: </p><quote rend="quotation_b">Convergono i Direttori nel sentimento dell’Auditore delle Regalie sebbene diverso da quello del Soprassindaco, che il Dottor Pratesi non abbia alcun legittimo titolo per il di lui figlio al posto nel Collegio Ferdinando istituito dal Buonamici per i giovani studenti di Dicomano e S. Gaudenzio ogni volta che da due generazioni a questa parte non possiede più alcun effetto in dette comunità, né ha dato alcun riscontro di voler conservare il domicilio, o la qualità di originario di detti luoghi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-002">12</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Venivano così a scontrarsi due opposte mentalità, due concezioni del rapporto tra individuo e spazio pubblico non solo confliggenti, ma reciprocamente escludentesi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-001">13</ref></hi></hi>. Si trattava di due declinazioni opposte dell’appartenenza sociale e municipale, fondate l’una su un criterio di originarietà e l’altra su uno di proprietà. Persona contro territorio. Un dissidio che il nuovo ordine amministrativo avrebbe dovuto sanare, un’alternativa che avrebbe dovuto sciogliere a favore del principio fondiario-territoriale, apportando nello Stato granducale una nuova organizzazione rispettosa delle tradizioni locali, ma finalmente omogenea e razionale. Alla prova dei fatti, l’importante svolta del 1774 non poté però risolvere, una volta per tutte, l’antitesi alla base delle miriadi di identità locali di cui si componeva il mosaico del Granducato. Non poté e forse, in parte, non volle. Nella consapevolezza che ogni imposizione rigida avrebbe potuto scatenare disordini se non sollevazioni<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="W00319_xml.html#footnote-000">14</ref></hi></hi> e in virtù dei limiti reali del proprio apparato di governo, al centro fiorentino, e allo stesso Granduca, sembrò sufficiente aver fissato i cardini teorici e pratici del nuovo ordine amministrativo. La loro piena attuazione avrebbe rappresentato un risultato da ottenere nel tempo, accettando le eventuali violazioni e distorsioni che, sin dagli albori, rispecchiarono le resistenze locali al nuovo ordine istituzionale e sociale. </p><p rend="text">Il campione delle comunità del Mugello, in tal senso, dimostra plasticamente un’applicazione morbida ed elastica della Riforma, che seppe sopportare in buona misura le piccole e grandi infrazioni alla sua norma. Ma, soprattutto, esso consente di cogliere come alla base dell’appartenenza sociale e, quindi, della legittimità a ricoprire incarichi pubblici rimanessero criteri di antica risalenza, coincidenti con appartenenze locali e microlocali che talvolta arrivarono a contagiare persino gli agenti del governo centrale. Una Riforma, dunque, da leggere certo come una rottura, ma realizzata perseguendo un criterio di inglobamento, di accorpamento di usi, norme e costumi diversi destinati infine a deflagrare. Nel quindicennio di applicazione della Riforma si sviluppò così, tra centro e località, una sorta di dialogo silente, di implicito compromesso. In nome di una comune volontà di evitare ogni contrasto diretto, centro e periferie fecero mostra di una condotta bendisposta e sensibile alle esigenze della controparte, salvo poi perseguire ciascuno, in maniera obliqua ma nondimeno efficace, i propri interessi particolari. </p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-013-backlink">1</ref></hi>	<hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. XIV. Per il testo completo del Motuproprio cfr. la sezione III dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Motuproprio del 20 aprile 1789 sul ristabilimento della Riforma</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-012-backlink">2</ref></hi>	Né questo sarebbe stato l’ultimo tentativo di rivitalizzare la Riforma o di trarne un bilancio generale. Mannori, <hi rend="italic">Dopo la riforma</hi>, cit.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-011-backlink">3</ref></hi>	Cfr. Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 104.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-010-backlink">4</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo. Dello stesso tenore la richiesta degli abitanti di Gagliano, ricompreso nella comunità di Scarperia, che all’inizio del 1775 chiedevano di godere in maniera esclusiva delle rendite derivate dai beni ubicati nel popolo in questione. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 918, Barberino di Mugello. Numerose sono poi le lamentele contro la pratica delle allivellazioni dei beni delle comunità, che si sarebbero voluti mantenere come privilegio non delle nuove comunità, ma dei singoli popoli che vi erano compresi. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-009-backlink">5</ref></hi>	«[…] i comunisti di Pietramala sentono con dispiacere l’unione della loro comunità a quella di Firenzuola, come è stato proposto dal Regolamento, ed adducono per cagione del loro dispiacere, i fondi e le entrate che ha Pietramala, e la povertà degli altri comuni del Vicariato di Firenzuola, con i quali verrebbero ad entrare in società». ASFi, <hi rend="italic">Miscellanea di Finanze A, Comunità e Cancellerie, Documenti relativi alle Comunità del Distretto fiorentino</hi>, 150. La risposta che Gianni elaborava scrivendo a Tavanti risulta ancora una volta emblematica dello spirito e delle finalità fondamentali della Riforma: «Io per me, o non veggo questo inconveniente, o non ne ravviso le conseguenze, perché sono persuaso, che tutto ciò, che verrà in cassa della Comunità riunita di Firenzuola, procedente dai possessori reputati finora esenti, del territorio del comune di Pietramala, servirà abbondantemente ad indennizzare il Comune predetto di quello scapito, che potesse soffrire, come derivante della proposta riunione».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-008-backlink">6</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-007-backlink">7</ref></hi>	Così a Palazzuolo, dove nel 1776 si chiedeva di approvare il partito del Magistrato che prevedeva l’esclusione dalla borsa dei Priori dei forestieri. Così a Scarperia, dove nel 1783 si sindacava l’ammissibilità degli stessi dagli incarichi della comunità. Cfr. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 969, Palazzuolo; Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 2465.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-006-backlink">8</ref></hi>	L’intera vicenda è raccolta in una cartella denominata <hi rend="italic">Luoghi di Studio fondati nel 23 settembre 1603 da Francesco Buonamici a nomina collegiale delle due Comunità di Dicomano, e S. Godenzo</hi>, inserita in ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 931, Dicomano.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-005-backlink">9</ref></hi>	Supplica di Salvadore di Saverio Maccione, fiorentino, potesteria di Castel S. Niccolò (prot. 7 ottobre 1780), ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-004-backlink">10</ref></hi>	La richiesta avrebbe trovato il parere contrario dello stesso Nelli (16 agosto 1777), che riteneva la proposta contraria alla volontà del testatore e addirittura «frivola» considerato che col minimo sforzo contributivo le due comunità avrebbero potuto assicurarsi autonomamente un maestro pubblico.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-003-backlink">11</ref></hi>	Ivi (prot. Piombanti, 10 settembre 1785).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-002-backlink">12</ref></hi>	Parere dei Direttori sulla questione Pratesi, prot. 10 settembre 1785, ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-001-backlink">13</ref></hi>	Sulle diverse configurazioni di spazio pubblico in età prerivoluzionaria cfr. B. Borello (a cura di), <hi rend="italic">Pubblico e pubblici di Antico regime</hi>, Pisa, Pacini Editore, 2009 (e, in particolare, i contributi di S. Landi – <hi rend="italic">Alcune osservazioni sulla categoria di pubblico nel discorso politico italiano del Settecento</hi>, pp. 159-182 – e di A. Trampus – <hi rend="italic">Metamorfosi del linguaggio politico: il “pubblico” tra parole antiche e significati nuovi nelle strategie del tardo Illuminismo</hi>, pp. 183-201 – e il più recente <hi rend="italic">Beyond the Public Sphere. </hi><hi rend="italic">Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe</hi><hi >, edited by M. Rospocher, Bologna, il Mulino-Berlin, Duncker &amp; Humblot, 2012. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="W00319_xml.html#footnote-000-backlink">14</ref></hi>	Emblematica, in tal senso, la reazione ad una delle riforme successive, che toccava direttamente l’ambito religioso senza possibilità di accomodamenti. Cfr. per tutti C. Fantappiè, <hi rend="italic">Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali: la sperimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell’antico regime</hi>, Bologna, il Mulino 1986 e G. Turi, <hi rend="italic">Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)</hi>, Bologna, il Mulino, 1999. </p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Giacomo Carmagnini, University of Bologna, Italy, <ref target="mailto:giacomo.carmagnini@unibo.it">giacomo.carmagnini@unibo.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Una continuità nella rottura,</hi> © Author(s), <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.15">10.36253/979-12-215-0789-8.15</ref>, in Giacomo Carmagnini, <hi rend="italic">Il Mugello e la Riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790). Adeguamenti e ‘deviazioni’ per un governo del territorio</hi>, pp. -93, 2025, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0789-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8">10.36253/979-12-215-0789-8</ref></p></div>
      
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