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        <title type="main" level="a">Tra proprietà e originarietà: la composizione delle borse nelle comunità del Distretto</title>
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            <forename>Giacomo</forename>
            <surname>Carmagnini</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Il Mugello e la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790)</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0789-8</idno>) by </resp>
          <name>Giacomo Carmagnini</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.09</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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        <p>The chapter focuses on the communities of the Distretto, where the tax burden fell solely on property owners. It was precisely in these areas that the Reform revealed the most evident conflict between the physiocratic principle and local oligarchic traditions. The study of the draft regulations for Firenzuola, Marradi, and Palazzuolo highlights the compromise strategies adopted to preserve ancient privileges and municipal identities. The electoral bags (borse) for access to magistracies became instruments of negotiation between innovation and conservation, demonstrating the caution of the Florentine ruling class in reforming a social fabric still dominated by localist logics.</p>
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            <item>Municipal Identity</item>
            <item>Candidacy Procedures</item>
            <item>District Communities</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.09<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.09" /></p>
      <div><head>Capitolo 4</head></div><div><head>Tra proprietà e originarietà: la composizione delle borse nelle comunità del Distretto</head><p rend="text">Come è emerso, il dato più significativo nella composizione dei Regolamenti per le comunità del Contado riguarda dunque la diversa entità degli oneri impositivi, e più in particolare nel bilanciamento tra la quota spettante ai proprietari e quella gravante sui non possidenti. Diverso il caso del Distretto. Le minute – e dunque i rispettivi regolamenti particolari – di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio rivelano come l’elemento al centro del dibattito fosse lo stabilimento dei particolari criteri da seguire per la composizione delle borse del Magistrato dei Gonfalonieri e Priori e del Consiglio generale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-019">1</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Come accennato, a differenza di quanto previsto per il Contado, l’articolo 47 del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> <hi rend="italic">per le comunità del Distretto</hi> stabiliva che le imposte dovute dalla comunità sarebbero ricadute sopra i soli possessori di beni situati nel territorio della comunità. L’esenzione dei non proprietari dal pagamento delle imposte consente di cogliere uno dei principi fondamentali della Riforma: il nesso fondamentale tra proprietà-interesse e partecipazione all’amministrazione pubblica. Nel caso del Contado, il pagamento del dazio da parte di contadini, artigiani e testanti era bilanciato dalla loro partecipazione alla vita pubblica della comunità: era il <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> ad aprire la borsa del Consiglio generale a tutti i capifamiglia abitanti sul territorio.</p><p rend="text">Nel caso del Distretto, la scelta di delegare alle comunità i criteri di composizione delle borse favoriva la possibilità, piuttosto concreta, di un’esclusione pressoché totale dei non proprietari da incarichi di governo locale, da cui derivava coerentemente anche la loro esenzione dal pagamento delle imposte. In breve, si può sostenere che attraverso la partecipazione al pagamento delle imposte veniva certificato il legame esistente tra l’individuo e il territorio di riferimento. Un legame concreto e ‘misurabile’ da cui era desumibile l’interesse per la buona amministrazione del territorio, che a sua volta legittimava il diritto di partecipare agli incarichi pubblici. Di converso, l’esenzione dal pagamento di contributi non offriva più nessuna garanzia d’interesse verso la cosa pubblica da parte degli esentati e quindi conduceva, quasi fatalmente, alla loro esclusione dall’amministrazione della comunità. </p><p rend="text">Al netto di tutto ciò, è allora ai criteri di composizione delle borse che occorre guardare, nel caso delle comunità del Distretto, se si vuol tentare di ricostruire gli equilibri tra le diverse componenti sociali delle singole comunità alla vigilia della Riforma<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-018">2</ref></hi></hi>. Recuperando la ripartizione proposta da Danilo Marrara in un articolo della metà degli anni ’70, è possibile distinguere quattro diversi gruppi di comuni a partire dalla loro strategia sul tema delle imborsazioni. Nel primo gruppo di comunità si prevede l’istituzione di 3 borse distinte: una per il Gonfaloniere, una per i Priori e una per il Consiglio generale. Operando una palese violazione al nesso fisiocratico tra cittadini e proprietari, la peculiarità di questo gruppo consiste nel riservare la prima borsa a quanti <hi rend="italic">prima </hi>della Riforma avevano il privilegio di ricoprire la massima carica locale, a prescindere dall’entità delle loro proprietà e, soprattutto, senza tener conto della loro capacità di soddisfare i requisiti censitari esatti per la seconda borsa, quella dei Priori. Questa discrasia portava alla possibilità di scoprire che un soggetto imborsato nella borsa del Gonfaloniere, una volta estratto, non potesse esercitare quella carica proprio perché sprovvisto della proprietà minima prevista. Se la borsa dei Priori era connotata da un criterio censitario d’entità variabile, quella per il Consiglio generale era aperta a tutti i possidenti. </p><p rend="text">Il secondo gruppo di comuni – il più ortodosso da un punto di vista fisiocratico – avrebbe optato per la formazione di due sole borse: una per il Gonfaloniere e per i Priori – il cui accesso sarebbe stato vincolato ad una determinata proprietà fondiaria – e una per il Consiglio, che come al solito richiedeva la semplice proprietà di beni immobili senza specificarne l’entità. Il primo estratto dalla prima borsa sarebbe divenuto Gonfaloniere, mentre i successivi tratti sarebbero stati i Priori per l’annata. Due sole borse erano previste anche per il terzo gruppo, che come il primo operava dei compromessi rispetto alla regola fondamentale che legava la partecipazione all’amministrazione pubblica alla proprietà fondiaria: la particolarità di questo gruppo era infatti l’apertura della seconda borsa non solo a tuti i proprietari, ma anche ai non proprietari residenti nella comunità – come nel caso del Contado. L’ultimo gruppo di comuni si connota infine per l’istituzione di una borsa unica contenente tutti i proprietari, da cui sarebbero stati estratti, nell’ordine, il Gonfaloniere, i Priori e i Consiglieri.</p><p rend="text">All’interno di questo panorama generale, è emblematico che le tre comunità mugellane del Distretto si collocassero tutte all’interno del primo gruppo, che tende a riunire i comuni «di maggiore importanza politica e di più solide tradizioni storiche»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-017">3</ref></hi></hi>. Si otteneva così una configurazione affine a quella prevista per le quattrodici patrie nobili, dove la tendenza generale fu quella di prevedere delle apposite borse per nobili e cittadini anche se non possessori<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-016">4</ref></hi></hi>. Proprio come nelle patrie nobili, l’inclusione nella borsa più importante degli antichi notabili nelle comunità del Mugello appartenenti al Distretto rispondeva all’esigenza di «evitare che le esclusioni potessero, in qualche modo, offuscare i ‘gradi onorifici’ di chi, pur privo di mezzi di fortuna, fosse, appunto, nel godimento di un titolo nobiliare (o della cittadinanza)»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-015">5</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">A Firenzuola, Marradi e Palazzuolo si prevedevano dunque tre differenti borse. Se quella del Consiglio generale comprendeva tutti i proprietari, quella per i Priori richiedeva che la proprietà raggiungesse una determinata soglia, variabile a seconda del contesto<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-014">6</ref></hi></hi>. L’elemento più interessante è tuttavia rappresentato dai criteri di composizione della prima borsa, che in tutti e tre i casi conservava<hi rend="italic"> </hi>gli equilibri e i diritti delle oligarchie dirigenti delle tre comunità, violando così fin dal principio il modello fisiocratico di una comunità di soli possessori. Così l’art. VIII del Regolamento particolare di Marradi:</p><quote rend="quotation_b">Prescriviamo perciò, che sia formata una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri nella quale siano inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, le quali saranno trovate ammesse al godimento del Gonfalonierato nei comuni suddetti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-013">7</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Rende ancor più manifesta la volontà di conservare gli equilibri comunali previgenti il Regolamento di Firenzuola, che tuttavia aggiunge un ulteriore elemento. In questo caso, gli elementi da salvaguardare si ricollegavano a precisi privilegi inerenti non solo alla dimensione sociale, ma alle appartenenze di matrice locale e microlocale, che continuavano a recitare un ruolo fondamentale anche all’interno del moto riformistico:</p><quote rend="quotation_b">Prescriviamo perciò, che s’istituisca una borsa da nominarti dei Gonfalonieri, nella quale siano inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di quelle persone, che a forma degli ordini, o approvazioni veglianti precedentemente alla pubblicazione del presente Regolamento erano ammesse al godimento del Gonfalonierato nei Comuni suddetti di Santerno, e di Firenzuola<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-012">8</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">A differenza di quanto valeva per Marradi e Palazzuolo, in questo caso non ci si limitava a cristallizzare i privilegi interni ai diversi popoli che formavano la nuova comunità, ma si intendeva restringerli a singoli comuni componenti la nuova comunità, che solo così sembravano disposte accettare di buon grado la perdita di autonomia o di supremazia sugli altri. Solo ai notabili dei comuni di Santerno e Firenzuola era concesso l’accesso nella borsa del Gonfaloniere, da cui invece si trovavano esclusi i membri delle oligarchie locali degli altri 23 comuni compresi nella nuova comunità. </p><p rend="text">Occorre, tuttavia, specificare che questi meccanismi valevano soltanto per l’accesso meramente onorifico alla borsa per il Gonfalonierato. La possibilità di inserirvi esponenti della precedente oligarchia dirigente era infatti una concessione <hi rend="italic">una tantum </hi>che il centro accettava di riconoscere alle località al fine, con ogni probabilità, di evitare la prospettiva di uno scontro frontale che si sarebbe potuto aprire dinanzi ad una cesura netta degli equilibri cristallizzati nel corso di decenni, se non di secoli. Di qui la possibilità di imborsare i nomi degli antichi notabili anche in assenza di requisiti censitari: l’onore, la conferma dello status, inerente all’imborsazione superava, in tal senso, la stessa possibilità di ricoprire effettivamente la magistratura.</p><p rend="text">Ciò che era concesso nel momento d’inaugurazione della Riforma non veniva però trasformato in una disposizione organica: i tre regolamenti delle comunità mugellane del Distretto concordano nel prevedere la possibilità, nel futuro, di procedere a nuove imborsazioni per la carica di Gonfaloniere. Quest’ultime avrebbero dovuto tuttavia rispettare, ogni volta, i vincoli censitari presenti per la borsa dei Priori.</p><quote rend="quotation_b">E per conservare in avvenire un sufficiente numero d’imborsati da trarne annualmente il Gonfaloniere, concediamo alla Comunità di Palazzuolo, e suo Magistrato comunitativo ogni opportuna autorità di continuare ad ammettere nella borsa dei Gonfalonieri quelle persone, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del Gonfalonierato a senso del Magistrato predetto, ed a forma delli ordini, ed approvazioni sopra indicate, purché abbiano insieme le qualità opportune a poter risedere nel Magistrato suddetto come Priori<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-011">9</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Il dispositivo che permetteva l’imborsazione di individui sprovvisti dei requisiti censitari rappresentava dunque, in tutti i tre casi esaminati, una misura eccezionale e non ripetibile. È dunque ipotizzabile che, nelle mire del centro fiorentino, l’intera questione si risolvesse in fondo in una concessione iniziale tutto sommato accettabile proprio in virtù del suo valore temporale limitato, che avrebbe dovuto presto cedere il passo ad una più ortodossa applicazione dei principi generali alla base della Riforma. Così, nel caso della <hi rend="italic">comunità </hi>di Firenzuola (art. VIII), la disposizione che concerneva i futuri ingressi nella borsa dei Gonfalonieri rompeva di fatto il privilegio detenuto dai <hi rend="italic">comuni</hi> di Santerno e Firenzuola, poiché il Magistrato avrebbe potuto inserire individui di qualunque comune o popolo rispettando il solo vincolo censitario.</p><p rend="text">Benché non si trattasse di norme organiche e avessero un valore limitato nel tempo, le disposizioni descritte permettono di cogliere la strategia, estremamente prudente e aperta a necessità di adeguamento, attuata dal potere centrale per rendere operativa una Riforma che si proponeva di rielaborare in profondità non solo i criteri di accesso alle cariche locali, ma anche le correlate questioni dell’identità e dell’appartenenza municipali. Si tratta di un processo che emerge in maniera ancora più chiara nelle minute dei singoli regolamenti, che, come nel caso del Contado, restituiscono una cronistoria dei processi di costruzione e negoziazione dell’applicazione pratica della Riforma delle comunità. È così proprio nel testo della minuta del Regolamento di Firenzuola che trova spiegazione il privilegio riconosciuto, almeno per il momento di trapasso tra l’antico e il nuovo sistema, ai comuni di Santerno e Firenzuola:</p><quote rend="quotation_b">Siccome per antica consuetudine, i soli abitanti della Terra di Firenzuola e possessori nel Comune di Santerno, il quale è contiguo alle mura della Terra suddetta, erano abilitati al posto di Gonfaloniere di Firenzuola, perciò per non togliere loro questo diritto, con renderlo promiscuo anche a coloro che possedessero soltanto in alcuno degli altri 22 Comuni, che a tenore del Regolamento, dovranno costituire l’intero Corpo della nuova Comunità di Firenzuola, si prescriva all’articolo di n. 6, che la Borsa per l’estrazione dei Gonfalonieri, si formi coll’ammissione dei nomi dei soli Possessori per la somma di lire novecento di massa maggiore all’Estimo del Comune della Terra di Firenzuola, ed a quello del Comune di Santerno<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-010">10</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Se l’obiettivo della Riforma era la creazione di una classe di amministratori naturalmente interessati al bene della loro comunità in quanto proprietari e se, sulla base di questo principio, il solo criterio per l’ammissibilità agli incarichi pubblici coincideva col possesso fondiario, il mantenimento di privilegi e monopoli che escludevano arbitrariamente gran parte della popolazione da determinati uffici costituiva una pura e semplice violazione dello spirito della nuova legislazione.</p><p rend="text">Così facendo, perdipiù, si sarebbe favorito il permanere di logiche localistiche che andavano inevitabilmente a scontrarsi con lo spirito di omogenizzazione e centralizzazione che avrebbe dovuto assicurare la creazione delle nuove comunità, organismi unitari che non potevano tollerare pretese particolaristiche dalle rispettive sezioni. D’altro canto, il riconoscimento di normative eccezionali sulla base di dinamiche e consuetudini locali poteva condurre ad una spirale di richieste o pretese sempre più stringenti. È ancora emblematico il caso di Firenzuola, dove all’indomani della pubblicazione del Regolamento locale si facevano sentire le voci di chi, non contento della serrata del Gonfalonierato, pretendeva un suo restringimento ancor più radicale: «Alcuni della Terra di Firenzuola domandano che la dignità del Gonfalonierato sia conferita a quei soli terrazzani, esclusi quelli di Santerno»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-009">11</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La volontà di non arrivare allo scontro diretto con i notabilati locali è probabilmente il movente fondamentale di una patente e precoce infrazione dello spirito riformistico che non poteva non essere evidente allo stesso Gianni. Anche la scomparsa, nel Regolamento particolare finale, del requisito censitario che si accompagnava al privilegio riconosciuto ai due comuni (che consentiva l’imborsazione onorifica sopracitata) sembra andare nella stessa direzione. </p><p rend="text">Un’impressione che si rinsalda considerando gli altri due casi. Nel caso di Marradi, è sintomatico che in un primo momento si immaginasse che il Magistrato fosse composto di 15 soggetti – mentre nella versione finale si sarebbero ridotti a 8. Così facendo, infatti, sarebbe stato possibile rispettare il dettame dell’art. IX della Minuta, che prevedeva che fosse organizzata una borsa per il Gonfaloniere per ciascuno dei 15 popoli che componevano la nuova comunità; e, soprattutto, l’art. XI, che indicava l’ordine con cui, dal primo anno in poi, si sarebbe dovuta scegliere la borsa da cui trarre il Gonfaloniere tra quelle di ciascun popolo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-008">12</ref></hi></hi>. Si tratta di un diverso ma in fondo analogo meccanismo di concessione ad uno spirito di località e a criteri di riconoscimento evidentemente confliggenti con lo spirito e la norma della Riforma. </p><p rend="text">La creazione di tante borse quanti fossero i diversi popoli della comunità interessa anche il caso di Firenzuola, dove però riguardava non il Magistrato, bensì il Consiglio generale, che l’art. XV della Minuta descriveva composto di 24 membri, ovvero uno per ciascuno dei 24 comuni<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-007">13</ref></hi></hi>. Nel caso di Palazzuolo, invece, si optava sin dagli esordi per un’unica borsa tanto per il Magistrato quanto per il Consiglio generale. Una particolarità, in questo caso, era quella che richiedeva il requisito censitario <hi rend="italic">anche </hi>per l’imborsazione dei Gonfalonieri (art. VII) – non solo, quindi, per l’esercizio della carica. Una norma che sarebbe stata però ben presto cassata per motivi prudenziali, cosicché non se ne trova traccia nella versione finale. Una procedura esattamente opposta rispetto a quanto si riscontra nella Minuta di Marradi, dove, addirittura, non si riportava neppure il requisito del censo per l’<hi rend="italic">esercizio </hi>della prima magistratura della comunità, cosicché, in breve, ad un certo stadio dei lavori si era previsto che avrebbero potuto continuare ad esercitarla i notabili che la avevano sino ad allora monopolizzata.</p><p rend="text">Nel loro insieme, queste oscillazioni indicano un processo particolarmente arduo e tortuoso con cui gli esponenti del governo leopoldino – e <hi rend="italic">in primis </hi>lo stesso Gianni – tentarono di dare una concreta applicazione alla Riforma attraverso regolamentazioni che dovevano riferirsi, e dunque adattarsi, ai diversi contesti territoriali del dominio fiorentino.</p><p rend="text">Né quelle segnalate sono le uniche che possano riscontrarsi nei testi delle minute: si consideri, ad esempio, che in quella di Marradi e in quella di Firenzuola si prevedeva, in un primo momento, che rientrassero nella borsa del Consiglio generale non solo i proprietari, ma anche contadini, lavoratori di terre e artigiani, allineandosi così a quanto era previsto per le comunità del Contado – in cui questi soggetti, come si ricorderà, contribuivano però al pagamento dell’imposizione pubblica.</p><p rend="text">Nel caso di Firenzuola assume poi un rilievo particolare l’evoluzione dei processi di nomina del camarlingo e dei deputati all’imposizione. Come nel caso di Marradi e Palazzuolo, dalla Minuta si apprende che in un primo momento si prevedeva l’estrazione delle polizze degli imborsati per il Consiglio Generale, mentre sarebbe spettato poi al Magistrato sottoporle a votazione per nominare il nuovo ufficiale a maggioranza di due terzi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-006">14</ref></hi></hi>. La particolarità del caso firenzuolino è determinata non tanto dal massimo grado dell’influenza ultralocalistica per la nomina dei deputati all’imposizione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-005">15</ref></hi></hi>, quanto dalla possibilità di apprendere dalle voci dei protagonisti le motivazioni che si celavano dietro all’una o all’altra versione.</p><p rend="text">In alcuni appunti di Gianni non datati, ma comunque posteriori al 1781, il senatore tornava proprio al caso della Minuta di Firenzuola per sottolineare le principali discordanze con il Regolamento finale, sottolineando le reali finalità che si celavano dietro l’organizzazione originaria. Proprio a proposito dei deputati all’imposizione, Gianni descriveva così la scelta originaria di individuarne i titolari dalla borsa del Consiglio generale:</p><quote rend="quotation_b">Operando in questa forma, anche i piccioli possessori di ciascheduno comune, che nella Comunità di Firenzuola sembravano meritare un riguardo particolare per essere in numero non indifferente, avrebbero avuta la soddisfazione di potersi qualche assicurare del metodo tenuto nel ripartire il dazio, che ancor essi debbono pagare, e dell’esattezza e precisione del reparto medesimo<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-004">16</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Un’analoga riflessione era sviluppata riguardo alla nomina del Camarlingo, uniformata alle disposizioni del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> «sebbene le circostanze locali della comunità di Firenzuola fossero tali, da esigere forse anche in questo proposito, uno speciale, e adeguato provvedimento»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-003">17</ref></hi></hi>. Con evidente amarezza, Gianni si rammaricava del non aver saputo o potuto imporre un criterio che premiasse la piccola proprietà terriera, rispettando così un principio di carattere generale ancor prima di una constatazione calata sulle particolari condizioni della comunità in oggetto. </p><p rend="text">Collegando le due misure – relative, come appena menzionato, alle funzioni di deputati all’imposizione e di Camarlingo – all’iniziale previsione di tante borse per il Consiglio Generale quanti erano i comuni e popoli della nuova Comunità, Gianni parlava poi di un «foglio dato annesso alla Minuta di Regolamento per la Comunità di Firenzuola», che avrebbe contenuto le ragioni che avevano portato alla scelta iniziale di «recedere da quanto in tali propositi era stato generalmente praticato altrove, <hi rend="italic">attese le particolari circostanze di quella comunità</hi>»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-002">18</ref></hi></hi>. Si scopre così che dietro all’omologazione alla norma ‘ordinaria’ stava anche la sconfitta del piano originario di Gianni, volto a riconoscere e premiare le differenti caratteristiche delle comunità, anche a costo di perdere buona parte dell’omogeneità regolamentaria. Riemergono così, ancora una volta, tensioni non solo tra il centro e le diverse località, ma anche all’interno dello stesso <hi rend="italic">establishment </hi>di governo leopoldino: non stupisce, perciò, scoprire che il «foglio annesso alla Minuta» fosse poi stato inviato da Gianni all’interno di una lettera risalente al 3 aprile 1775 e indirizzata a Tavanti, massimo sostenitore dell’uniformità normativa. Nel documento, conservato in apertura della Minuta della Comunità di Firenzuola, si presentano e giustificano le principali peculiarità che connotavano il documento: dal monopolio del Gonfalonierato concesso agli abitanti dei comuni di Firenzuola e Santerno<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-001">19</ref></hi></hi> all’allestimento di un numero di borse pari ai 24 popoli per le funzioni di camarlingo e deputato all’imposizione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="09.html#footnote-000">20</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Ben lungi dal configurarsi, dunque, come mere sistemazioni tecniche o dettagli burocratici, le fluttuazioni nelle modalità di estrazione e nomina dei principali ufficiali comunali si collegano direttamente al difficile dialogo che, sin dagli albori della Riforma, collegò e oppose le contrastanti direttive del centro agli equilibri e ai rapporti di forza insiti nelle componenti sociali di ciascuna comunità.</p><p rend="text">Se la previsione finale di borse uniche – e non più divise per popoli – per le due magistrature collettive sembra rispecchiare un tentativo di centralizzazione, la scelta di estrarre i futuri deputati all’imposizione e camarlinghi dalla borsa del Magistrato rappresenta, di per sé, una sconfitta dei progetti di chi, Gianni in testa, intendeva certo venire incontro alle caratteristiche sociali di ciascuna comunità, ma soprattutto marcare un forte segno di discontinuità che premiasse i piccoli proprietari quali principali interlocutori della capitale fiorentina. Nel loro insieme, le minute testimoniano il peso perdurante di logiche localistiche, che caratterizzano nel profondo i regolamenti locali e che avrebbero influenzato ancor più incisivamente l’applicazione della Riforma, a partire dalla selezione della nuova ‘classe dirigente’.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Marrara, Danilo. 1976. “Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano”. <hi rend="italic">Nuova Antologia</hi>, CXI, 385-391.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento locale per la comunità di Firenzuola”. 1776.<hi rend="italic"> </hi>In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VII, doc. CVII. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">“Regolamento locale per la comunità di Marradi”. 1776 [1774]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. VII, doc. XCIV. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">Sordi, Bernardo. 1991. <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 940 (Firenzuola). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-019-backlink">1</ref></hi>	Come per il Contado, anche i testi integrali dei Regolamenti locali delle Comunità mugellane del Distretto sono riportati nella sezione II dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Regolamenti locali delle comunità del Mugello</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-018-backlink">2</ref></hi>	I vincoli imposti dal <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> per le imborsazioni erano nel caso delle comunità del Distretto estremamente morbidi: per l’accesso ad entrambe le magistrature i richiedeva l’età minima di trent’anni (art. XIII) e, allo stesso tempo, si stabiliva che tutti i possessori, a prescindere dall’entità del loro possesso, avrebbero dovuto esser contenuti in una specifica borsa (art. V) – norma che, normalmente, sarebbe stata soddisfatta riservando a questi ultimi la borsa del Consiglio generale. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-017-backlink">3</ref></hi>	Marrara, <hi rend="italic">Nobiltà e proprietà fondiaria</hi>, cit., p. 388.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-016-backlink">4</ref></hi>	I Regolamenti delle singole patrie nobili sarebbero stati diramati in un arco cronologico racchiuso tra il 1772 (con l’organizzazione dei casi campione di Volterra e Arezzo) al 1786 (quando sarebbe stato pubblicato il Regolamento per Siena). Cfr. <hi rend="italic">ivi</hi>, p. 389. Sulle varie fasi dell’inquadramento regolamentario delle periferie cfr. Sordi, <hi rend="italic">L’amministrazione illuminata</hi>, cit., in particolare il capitolo II: <hi rend="italic">Dalla Camera delle comunità alla riforma comunitativa</hi>, pp. 99-147.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-015-backlink">5</ref></hi>	Marrara, <hi rend="italic">Nobiltà e proprietà fondiaria</hi>, cit., p. 390.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-014-backlink">6</ref></hi>	Nel caso di Marradi si richiede che i beni «portino in una o più partite di uno, o più Estimi per ciascun possessore almeno scudi mille di Estimo del Comune di Marradi» (art. X); nel caso di Palazzuolo la soglia è di «scudi ottocento di massa maggiore agli Estimi» (art. IX); nel caso di Firenzuola, infine, «almeno fiorini novecento di massa maggiore all’estimo del Comune di Casanuova, o sivvero lire novecento similmente di massa maggiore agli Estimi degli altri Comuni». I regolamenti particolari delle tre comunità sono contenuti in <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. VII, docc. XCIV, XCV, CVII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-013-backlink">7</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento locale per la comunità di Marradi</hi>, in ivi, vol. <hi >VII, doc. XCIV, art. VIII.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-012-backlink">8</ref></hi>	<hi rend="italic">Regolamento locale per la comunità di Firenzuola, </hi>in ivi, vol. VII, doc. CVII, art. VII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-011-backlink">9</ref></hi>	L’articolo è l’VIII nel caso (qui citato) di Palazzuolo; il IX in quello di Marradi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-010-backlink">10</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 649. Al monopolio del Gonfalonierato si accompagnava però l’esclusione, per gli abitanti dei comuni di Firenzuola e Santerno, dalle borse dei Priori, che venivano invece riservate agli altri popoli, comuni e parrocchie. Un’esclusione che non sarebbe stata confermata nel Regolamento ufficiale, dove rimaneva invece l’originario monopolio del Gonfalonierato. Sull’originaria organizzazione di Firenzuola si può rinviare a <hi rend="italic">Gli statuti del 1418</hi>, a cura di G. C. Romby, Firenze, Giorgi &amp; Gambi, 1988.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-009-backlink">11</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 940, Firenzuola (25 maggio 1776).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-008-backlink">12</ref></hi>	Coerentemente col meccanismo di estrazione dei Gonfalonieri, l’articolo 12 stabiliva che nella selezione dei Priori venisse esclusa, ogni anno, la borsa da cui era stato tratto il primo magistrato della comunità, così da non permettere ad un singolo comune di contare sia sul Gonfaloniere sia su un Priore. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-007-backlink">13</ref></hi>	A differenza di quanto previsto dal <hi rend="italic">Regolamento generale </hi>per il Contado – che all’art. XI stabiliva per il Consiglio generale la creazione di «tante borse, quanti sono i Popoli, Ville, Comuni, ed Opere costituenti il respettivo territorio» –, quello per il Distretto delegava alle singole comunità non solo i criteri per l’imborsazione, ma anche il numero e la natura di ciascuna borsa.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-006-backlink">14</ref></hi>	La normativa finale avrebbe previsto una procedura esattamente rovesciata sia per i deputati all’imposizione sia per il camarlingo (estrazione dalla borsa dei Priori e voto del Consiglio generale). Da notare che la nomina dei camarlinghi sarebbe stata però disciplinata dal <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>, mentre quella dei deputati dai regolamenti particolari. Nel caso di Firenzuola, per valorizzare al massimo l’individualità delle diverse componenti della comunità, per la nomina dei deputati all’imposizione si sarebbe proceduto ad ogni tornata ad estrarre una polizza per ogni comune, seguendo un preciso ordine per gruppi di 4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-005-backlink">15</ref></hi>	Nel caso di Firenzuola, per valorizzare al massimo l’individualità delle diverse componenti della comunità, per la nomina dei deputati all’imposizione – così come per quella del camarlingo – si sarebbe proceduto ad ogni tornata ad estrarre una polizza per ogni comune, seguendo un preciso ordine per gruppi di 4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-004-backlink">16</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 32, ins. 504.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-003-backlink">17</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-002-backlink">18</ref></hi>	Ivi, corsivo nostro.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-001-backlink">19</ref></hi>	Cfr. <hi rend="italic">supra</hi>, capitolo 2, nota 2.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="09.html#footnote-000-backlink">20</ref></hi>	«Ed all’oggetto che ciascheduno dei 24 comuni compresi nel Circondario della nuova Comunità di Firenzuola, resti abilitato a potere avere persone possidenti nel medesimo, nell’esercizio degl’impieghi di deputato alla previsione dell’imposizione, e di camarlingo della nuova Comunità suddetta, […] si dispone, che l’elezioni delle persone, che dovranno coprire i detti posti, vengano fatte, con estrarre quattro polizze, dalle borse dei quattro primi nominati comuni, una per borsa, e che poi si debba continuare negli anni successivi, a fare l’estrazione predetta, per ordine di turno, dalle borse dei quattro comuni seguenti […]». ASFi, <hi rend="italic">Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati</hi>, 649.</p></item>
				</list></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="206040">Marrara, Danilo. 1976. “Nobilt&amp;#224; e propriet&amp;#224; fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano”. Nuova Antologia, CXI, 385-391.</bibl>
          <bibl n="206021">“Regolamento locale per la comunit&amp;#224; di Firenzuola”. 1776. In Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, vol. VII, doc. CVII. Firenze: Stamperia Granducale.</bibl>
          <bibl n="206019">“Regolamento locale per la comunit&amp;#224; di Marradi”. 1776 [1774]. In Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, vol. VII, doc. XCIV. Firenze: Stamperia Granducale.</bibl>
          <bibl n="206035">Sordi, Bernardo. 1991. L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunit&amp;#224; e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="206031">Unit&amp;#224; archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati. Firenze: Archivio di Stato.</bibl>
          <bibl n="206055">Unit&amp;#224; archivistica 940 (Firenzuola). Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788. Firenze: Archivio di Stato.</bibl>
        </listBibl>
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