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      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">L’applicazione della Riforma sul territorio: gli scontri per le imborsazioni</title>
        <author>
          <persName n="1">
            <forename>Giacomo</forename>
            <surname>Carmagnini</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Bologna, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Il Mugello e la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790)</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0789-8</idno>) by </resp>
          <name>Giacomo Carmagnini</name>
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      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.12</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The chapter examines the practical difficulties and resistance encountered by the Reform, focusing on disputes over criteria the criteria for inclusion in the electoral bags (borse). Through the study of emblematic cases, it reconstructs the tension between the new wealth-based principles and the traditional criteria of notability. The conflicts within individual communities reveal the difficulty of imposing a uniform fiscal and administrative system and the ability of local elites to bend the rules to preserve ancient social hierarchies.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>Administrative Resistance</item>
            <item>Social Hierarchies</item>
            <item>Local Power Dynamics</item>
          </list>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.12<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.12" /></p>
      <div><head>Capitolo 6</head></div><div><head>L’applicazione della Riforma sul territorio: <lb/>gli scontri per le imborsazioni</head><p rend="text">La conciliante discontinuità che si riscontra a livello del personale dirigente non esaurisce certo l’impatto locale della Riforma, che oltre alla configurazione delle magistrature risagomava in profondità le norme e le pratiche amministrative delle comunità<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-010">1</ref></hi></hi>. Un primo dato, comune ad ogni angolo del Granducato, è la difficoltà oggettiva nel recepire il dettato dei nuovi Regolamenti. Non si contano, infatti, le richieste di chiarimenti su specifici punti della nuova organizzazione pubblica che singoli cittadini o funzionari pubblici rivolgevano, in primo luogo, al rappresentante di Firenze sul territorio: il cancelliere. Di qui la denuncia da parte di Gianni dell’alto grado di arbitrarietà che questa figura seppe spesso ritagliarsi; di qui, soprattutto, la moltiplicazione di norme e integrazioni che avrebbero dovuto dirimere le difficoltà e che invece, alla prova dei fatti, contribuirono a rendere la situazione ancora più ingarbugliata. </p><p rend="text">Erano piuttosto frequenti, del resto, le richieste di dirimere difficoltà interpretative nell’applicazione del testo regolamentario a casi particolari. Particolarmente interessante è il caso del cardinale Boschi, rettore dell’Abbazia di San Crespino, ubicata nel territorio della nuova comunità di Marradi. L’alto prelato, che non risiedeva a Marradi e non aveva nessun tipo di legame con la terra in cui si trovava il suo beneficio, aveva provato sin dal febbraio 1777 a cavarsi fuori da ogni possibile imbarazzo, domandando preventivamente la dispensa dall’obbligo di residenza nelle magistrature locali in caso di estrazione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-009">2</ref></hi></hi>. La questione arrivava all’attenzione del Soprassindaco, in quanto, come si scriveva nella nota in questione, «l’esame di tale incidente può occorrere in altre simili circostanze». Proprio il Soprassindaco, tuttavia, si rendeva colpevole di un errore interpretativo, poiché – stando al dossier riferito al caso in oggetto – avrebbe ribadito attraverso più ordini che i religiosi imborsati in quanto rappresentanti di luoghi religiosi erano tenuti <hi rend="italic">o </hi>a surrogare <hi rend="italic">o </hi>a pagare la multa per il rifiuto. I contenuti dell’articolo V del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> per il Distretto – «allorché sarà estratto qualche nome di Chiesa, Benefizio, Canonicato, Religione, […] il Rettore della Chiesa, o Benefizio, il Convento, la Religione […] <hi rend="italic">potranno </hi>nominare a loro piacere persone a risiedere per essi» – e gli stessi dati sulle partecipazioni alle magistrature, in realtà, attestano la possibilità per i rettori di risiedere come rappresentanti del rispettivo beneficio. La questione era emersa in una lettera dello stesso Soprassindaco al cancelliere di Lucignano, risalente all’8 aprile 1775<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-008">3</ref></hi></hi>: l’argomento decisivo portato a favore dell’impossibilità per gli ecclesiastici di risiedere era il legame tra l’articolo citato e il successivo, che parlava della «istessa facoltà di surrogare il Residente» per le donne «che non sono per loro stesse capaci di risiedere». Di qui l’impropria estensione dell’inabilità che connotava il sesso femminile al versante degli ecclesiastici, che invece – anche per il legame tra contribuzione e partecipazione amministrativa che abbiamo già sottolineato – erano considerati del tutto idonei a poter ricoprire cariche pubbliche. </p><p rend="text">Apparentemente, la questione si sarebbe potuta facilmente risolvere attraverso il già citato meccanismo della surroga, che avrebbe permesso al cardinal Boschi di non risiedere individuando un suo sostituto in possesso dei requisiti censitari e anagrafici necessari. Proprio qui stava la difficoltà del caso: anche quando il Granduca in persona prospettò questa possibilità, il cardinale ribadiva la sua totale estraneità dalla realtà marradese rifiutando a priori la possibilità di sobbarcarsi la responsabilità di individuare un soggetto che potesse risiedere al suo posto, poiché: «potrebbero non di rado, prescindendo dalla possidenza, incontrarsi nella persona sostituita tali circostanze, per cui non si credesse idonea a ben coprire, ed esercitare l’impiego addossato. […] E queste ignorandosi da chi vive in tale lontananza, e niuna cognizione può avere di quei signori comunisti, non amerebbe certamente di restar egli debitore della scelta»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-007">4</ref></hi></hi>. Di qui la richiesta di una piena esenzione (e, dunque, una nuova estrazione), in assenza della quale il cardinale avrebbe preferito pagare l’ammenda piuttosto che piegarsi ad individuare uno sconosciuto come suo sostituto. Al di là dell’esito della vicenda – che, ironia della sorte, avrebbe visto estratto nel Consiglio Generale di Marradi proprio l’Abbazia di cui era rettore Boschi –, il caso in questione dimostra come gli stessi organi centrali che avrebbero dovuto sovrintendere alla corretta applicazione della Riforma avessero spesso loro stessi molti dubbi e potessero finire per dare impulsi e direttive palesemente erronee.</p><p rend="text">Oltre alle oggettive difficoltà a rendere operanti le previsioni della Riforma, la vita delle nuove magistrature comunitative mostra, tuttavia, anche svariate infrazioni, disapplicazioni e manipolazioni della normativa regolamentaria che, nel loro insieme, sembrano configurarsi come tacite ma efficaci forme di dissenso rispetto a disposizioni che infrangevano precisi equilibri sociali e usi di governo. Le comunità esaminate rappresentano in tal senso un caso particolarmente emblematico. Senza poter qui annoverare gli innumerevoli casi di allontanamento dalla lettera della Riforma, proporremo una panoramica che, a partire da una serie di questioni generali, mostra una costellazione di pratiche divergenti che, talvolta incoscientemente, minavano alla base alcuni dei pilastri della Riforma: pratiche che la Dominante fece mostra di non vedere almeno fino alla grande inchiesta promossa da Gianni alla metà degli anni Ottanta.</p><p rend="text">La prima e più cogente diatriba non poteva che aprirsi sul tema dei criteri d’imborsazione. Che la questione avrebbe avuto un peso preponderante nel determinare la concreta applicazione della Riforma lo si era compreso sin dalle procedure di composizione dei singoli regolamenti locali. Emblematico il caso di Marradi, da cui arrivava, nel 1773, la richiesta di coinvolgere nel calcolo e quindi nella fissazione del dazio non solo i membri del Consiglio generale in carica, ma tutti gli imborsati nell’ultima riforma precedente al 1774 (risalente al 1768)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-006">5</ref></hi></hi>. Nella consapevolezza di toccare un punto particolarmente delicato negli equilibri locali, è emblematica la volontà di coinvolgere l’intera <hi rend="italic">élite </hi>dirigente marradina al fine di ridurre preventivamente al minimo i possibili contrasti.</p><p rend="text">Ed è ancora Marradi a divenire, nel febbraio del 1777, l’epicentro di una diatriba che sarebbe arrivata all’attenzione dello stesso Tavanti. Il motivo del contendere era il calcolo delle soglie di censo necessarie per l’acceso alla borsa dei Priori (pari a 1000 scudi), che conformemente al Regolamento particolare del 4 dicembre 1775 avveniva sulla base dell’estimo di Marradi, a cui avrebbero dovuto adattarsi gli estimi degli altri comuni ricompresi nella medesima comunità<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-005">6</ref></hi></hi>. La denuncia sollevata da «molti» riguardava i presunti errori commessi nel ragguagliare le masse estimali dei diversi comuni a quello campione di Marradi: il risultato era che «molti hanno reclamato perché non sono imborsati per la magistratura benché paghino le gravezze a parità e al di sopra di chi possiede mille scudi di estimo in comune di Marradi». Da una vicenda in sé limitata emergono chiaramente le difficoltà incontrate dalla Riforma nel proporre nei diversi territori del Granducato un sistema impositivo certo diversificato, ma omogeno nei criteri e nei principi fondamentali che lo muovevano. Una mancata uniformità riscontrabile, ad un livello ancora precedente, nella mappatura censitaria, che si rivelava incompleta, approssimativa e, soprattutto, basata su unità di calcolo e registrazioni diverse e talvolta difficili da conciliare. Per questi motivi, l’episodio marradese assume un’importanza che va al di là del semplice caso di specie. La supplica indirizzata al Granduca – menzionata nel rapporto citato – dimostrava anzi come la vicenda si caricasse di un significato che travalicava la motivazione contingente. Nell’esordio del documento, i firmatari denunciavano infatti che «le persone più colte, civili e capaci di risiedere nella nuova Magistratura» erano concentrate nei comuni di Marradi, Scola e Bifolco di Sotto. Una dichiarazione di per sé emblematica: restringendo l’idoneità al Magistrato a soli tre popoli, essa implicava l’esclusione dalla più importante carica pubblica degli abitanti di tutti gli altri 12 comunelli facenti parte della nuova Comunità di Marradi. Non solo. La proclamazione dell’idoneità ad esercitare incarichi di governo non era connessa ai criteri dettati dal Regolamento generale, ma si ricollegava a valori diversi e alternativi – segnatamente l’educazione, la civiltà e la capacità – che evidentemente si ponevano in continuità rispetto agli attributi del notabilato degli originari del sistema precedente<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-004">7</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Consci dei nuovi parametri di selezione, i firmatari si riferivano solo in un secondo momento al criterio censitario, che sarebbe stato gravemente violato dai suddetti errori nelle operazioni di ragguaglio tra l’estimo di Marradi e quelli degli altri popoli e comuni. Il quadro che ne risultava è estremamente interessante, e molto dice delle difficoltà che potevano porsi nel rinnovamento dell’<hi rend="italic">élite </hi>municipale:</p><quote rend="quotation_b">[…] ne segue che di cinquanta possessori in tutti detti comuni, che prima venivano supposti capaci di essere ammessi in dette Borse, ora con detto ragguaglio, in ordine al quale richieggonsi due, quattro, e fino a diecimila scudi degl’Estimi degl’altrui Comuni per arrivare al mille del Comune di Marradi, rimangono gli Abili, cioè quelli, che arrivano al mille di Marradi, in n. di ventidue, tra quali trovansi cinque o sei luoghi pii, e due donne, che non possono risedere, e devono deputare; e del restante la maggior parte sono di campagna; sicché, dovendosi da sì poco numero d’imborsati estrarre ogn’anno un Gonfaloniere, sette Priori, un Camarlingo due deputati per la revisione delle imposte, e altro per le strade, saranno sempre i medesimi soggetti a risedere nel Magistrato et a godere dei vantaggi comunitativi, <hi rend="italic">con rimanere esclusi tanti altri possessori</hi>, massime di detta terra, che hanno maggior massa d’estimo dei scudi mille fuori del Comune di Marradi, <hi rend="italic">e che sempre hanno goduto di simili onori</hi>, e che altresì pagano e pagheranno maggior somma di dazio degl’Imborsati<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-003">8</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Si tratta di un documento significativo sotto vari punti di vista. In primo luogo, esso ci permette di ricostruire la consistenza della gamma degli imborsabili in una particolare comunità del Distretto. In assenza delle apposite liste di imborsazione, si tratta già di un dato di valore. Ma soprattutto, il brano lascia chiaramente emergere la contrarietà, se non una vera e propria ostilità, dei membri dell’oligarchia tradizionale marradese che si trovavano esclusi dalle magistrature in virtù dei nuovi Regolamenti. Questi ultimi finivano paradossalmente per favorire gli abitanti delle campagne, di cui si intuisce la precedente estraneità ad incarichi di governo sostanzialmente monopolizzati dai residenti nei centri abitativi municipali.</p><p rend="text">Allo stesso tempo, si coglie la difficoltà della transizione da un principio di personalità dell’imposta, che permetteva di allibrare in un determinato estimo proprietà dislocate in territori diversi, ad un’imposizione di tipo territoriale, in cui il fattore decisivo non era più il proprietario, ma la collocazione territoriale dei fondi posseduti. Poteva così ben darsi che proprietari di fondi anche di grande consistenza, ma divisi tra territori di diverse comunità, finissero per essere esclusi dagli incarichi di ciascuna di esse perché ciascuna porzione di beni non raggiungeva la soglia di censo richiesta. Al danno poteva unirsi la beffa di dover, allo stesso tempo, pagare la quota impositiva per entrambe le comunità in cui risultavano possessori. Una possibilità che si sarebbe realizzata anche tra le comunità del Mugello e che rappresentava una grave carenza della nuova organizzazione amministrativa.</p><p rend="text">Riallacciandosi alla protesta marradese, ma rimanendo nel solco del rapporto tra imposte e rappresentanza, è indicativo che i firmatari denunciassero proprio la mancata corrispondenza tra l’impegno fiscale e l’esercizio di incarichi di governo. Veniva così intaccato il principio cardine della stessa svolta del 1774, che avrebbe dovuto legare proprietà, imposta e amministrazione in un circolo virtuoso. Dietro l’aggancio strategico alla nuova filosofia amministrativa stavano però criteri e principi decisamente diversi. Lo dimostra chiaramente la ‘natura’ dei firmatari, che comprendevano non solo i rappresentanti in carica della Comunità (tra cui lo stesso Gonfaloniere), ma soggetti che legittimavano la loro protesta menzionando per iscritto la loro appartenenza alla precedente <hi rend="italic">élite </hi>locale: tra le firme si riconoscono così <hi rend="italic">ex</hi> rappresentanti, ex gonfalonieri o <hi rend="italic">figli </hi>di passati detentori di cariche pubbliche. Una vicenda solo all’apparenza minore e secondaria permette così di riconoscere gli scontri e le opposizioni seguite al tentativo di rinnovare in profondità i ceti dirigenti locali. Il caso marradese, che metteva in luce la posizione privilegiata dei detentori di proprietà ristrette e concentrate rispetto a possessori di beni distribuiti su territori più ampi, sembra inoltre confermare come la Riforma finisse per favorire i ceti medi, mentre i grandi proprietari vedevano spesso squilibrata a loro svantaggio la bilancia tra carico impositivo sopportato e incarichi di governo a cui avevano accesso<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-002">9</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">La questione di criteri di selezione diversi dal parametro censitario e collegati allo <hi rend="italic">status quo ante</hi>, del resto, sopravviveva e, anzi, sembrava affermarsi sempre più all’interno delle magistrature di Marradi. Basti considerare che nell’adunanza del 5 gennaio 1785 il Gonfaloniere in carica avrebbe richiesto di ottenere un attestato «della sua qualunque siasi condizione, e costumi»: evidentemente, accanto al rispetto dei parametri censitari si continuava ad avvertire la necessità di un riconoscimento pubblico della propria notabilità, che si fondava su valori civici di antica risalenza legati alla <hi rend="italic">fama</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-001">10</ref></hi></hi>. Non appare casuale che tale richiesta avvenisse alla vigilia della preparazione di un’apposita borsa per i Gonfalonieri (adunanza del 26 febbraio 1785). Fino ad allora, infatti, <hi rend="italic">contrariamente </hi>alle disposizioni del Regolamento locale, vigeva la prassi, tipica per le comunità del Contado, di considerare Gonfaloniere il primo estratto dalla borsa del Magistrato, mentre le successive estrazioni avrebbero individuato i Priori del consiglio ‘ristretto’.</p><p rend="text">Sebbene sia tutt’altro che improbabile il collegamento con la coeva ispezione promossa da Gianni, le motivazioni alla base di questa scelta tornavano ancora una volta su un criterio <hi rend="italic">capacitario </hi>tutt’altro che risolvibile nella soglia censitaria: </p><quote rend="quotation_b">Item avendo veduto che la Borsa particolare del Gonfaloniere della loro Comunità ordinata dal Regolamento locale non esiste, e che la tratta dii detto Gonfaloniere consiste nel primo nome estratto dalla Borsa dei Priori, per conseguenza alcune volte accade che la sorte [vada] in un soggetto <hi rend="italic">poco capace</hi>, e volendo a tale inconveniente rimediare a che tal elezione sempre succeda in persona <hi rend="italic">proba e capace</hi>, perciò fecero la seguente nomina di soggetti da imborsarsi nella borsa del Gonfaloniere<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="12.html#footnote-000">11</ref></hi></hi>.</quote><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Contini, Alessandra. 1985. “Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole”. In <hi rend="italic">Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo</hi>, 240-275. Siena: Periccioli.</p><p rend="bib_indx_bib">Mannori, Luca. 1994. <hi rend="italic">Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII)</hi>. Milano: Giuffrè editore.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 9. La Comunità fino al 1808, <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>. Marradi: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 956 (Marradi). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-010-backlink">1</ref></hi>	Per una ricostruzione storica generale dei complessi rapporti tra centro fiorentino e comunità cfr. Mannori, <hi rend="italic">Il sovrano tutore</hi>, cit., pp. 237-ss.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-009-backlink">2</ref></hi>	Cfr. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 956, Marradi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-008-backlink">3</ref></hi>	Nel dossier contenuto all’interno della filza citata dl fondo Segreteria di Finanze è conservata una copia della missiva. Così come è riprodotta una lettera indirizzata al cancelliere di Cortona che, nel gennaio 1775, già sollevava il tema dell’idoneità degli ecclesiastici e del loro accostamento al caso femminile.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-007-backlink">4</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 956, Marradi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-006-backlink">5</ref></hi>	Ivi (prot. 23 agosto 1773).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-005-backlink">6</ref></hi>	Ivi (prot. 24 febbraio 1777). </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-004-backlink">7</ref></hi>	La questione sembra sopravvivere e, anzi, sempre più affermarsi all’interno delle magistrature di Marradi. Basti considerare che nell’adunanza del 5 gennaio 1785 il Gonfaloniere in carica avrebbe richiesto di ottenere un attestato «della sua qualunque siasi condizione, e costumi»: evidentemente, accanto al rispetto dei parametri censitari si continuava ad avvertire la necessità di un riconoscimento pubblico della propria notabilità, che si fondava su valori civici di antica risalenza legati alla <hi rend="italic">fama</hi>. Cfr. Archivio storico del Comune di Marradi, La Comunità fino al 1808, <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 9. Non appare casuale che tale richiesta avvenisse alla vigilia della preparazione di un’apposita borsa per i Gonfalonieri (adunanza del 26 febbraio 1785). Fino ad allora, infatti, <hi rend="italic">contrariamente </hi>alle disposizioni del Regolamento locale, vigeva la prassi, tipica per le comunità del Contado, di considerare Gonfaloniere il primo estratto dalla borsa del Magistrato, mentre le successive estrazioni avrebbero individuato i Priori del consiglio ‘ristretto’. Sebbene sia tutt’altro che improbabile il collegamento con la coeva ispezione promossa da Gianni, le motivazioni alla base di questa scelta tornavano ancora una volta su un criterio <hi rend="italic">capacitario </hi>tutt’altro che risolvibile nella soglia censitaria: «Item avendo veduto che la Borsa particolare del Gonfaloniere della loro Comunità ordinata dal Regolamento locale non esiste, e che la tratta dii detto Gonfaloniere consiste nel primo nome estratto dalla Borsa dei Priori, per conseguenza alcune volte accade che la sorte [vada] in un soggetto <hi rend="italic">poco capace</hi>, e volendo a tale inconveniente rimediare a che tal elezione sempre succeda in persona <hi rend="italic">proba e capace</hi>, perciò fecero la seguente nomina di soggetti da imborsarsi nella borsa del Gonfaloniere». Ivi. Seguiva una lista formata da una cinquantina di nomi, che purtroppo non possono essere messi in rapporto né con l’<hi rend="italic">élite </hi>precedente alla Riforma né coi precedenti individui chiamati a ricoprire la carica di Gonfaloniere a causa delle lacune documentarie.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-003-backlink">8</ref></hi>	Ivi, corsivo nostro. La supplica, non firmata, reca comunque il visto di Tavanti accompagnato dalla data 11 marzo 1776.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-002-backlink">9</ref></hi>	Sul punto cfr. Contini, <hi rend="italic">Ceto di governo locale</hi>, cit.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-001-backlink">10</ref></hi>	Cfr. Archivio storico del Comune di Marradi, La Comunità fino al 1808, <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 9.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="12.html#footnote-000-backlink">11</ref></hi>	Ivi, corsivo nostro. Seguiva una lista formata da una cinquantina di nomi, che purtroppo non possono essere messi in rapporto né con l’<hi rend="italic">élite </hi>precedente alla Riforma né coi precedenti individui chiamati a ricoprire la carica di Gonfaloniere a causa delle lacune documentarie. L’unico dato con cui è possibile confrontare questi dati è un’analoga lista degli imborsati relativa, però, alla funzione di Priore e risalente al maggio 1791. La borsa, ‘riformata’ a partire dal rinnovamento degli estimi, conteneva 56 nomi, un numero assimilabile a quello dei Gonfalonieri di sei anni prima, a dimostrazione che tra le due categorie d’imborsabili non sembravano sussistere differenze di notevole entità.</p></item>
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          <head>References</head>
          <bibl n="206009">Contini, Alessandra. 1985. “Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole”. In Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo, 240-275. Siena: Periccioli.</bibl>
          <bibl n="206025">Mannori, Luca. 1994. Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII). Milano: Giuffr&amp;#232; editore.</bibl>
          <bibl n="206056">Unit&amp;#224; archivistica 9. La Comunit&amp;#224; fino al 1808, Deliberazioni e partiti. Marradi: Archivio storico del comune.</bibl>
          <bibl n="206059">Unit&amp;#224; archivistica 956 (Marradi). Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788. Firenze: Archivio di Stato.</bibl>
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