<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">Tra incomprensioni e velate forme di dissenso: i giochi di potere nelle comunità</title>
        <author>
          <persName n="1">
            <forename>Giacomo</forename>
            <surname>Carmagnini</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Bologna, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Il Mugello e la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790)</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0789-8</idno>) by </resp>
          <name>Giacomo Carmagnini</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.14</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>This chapter explores the daily deviations and elusive practices implemented by communities to circumvent the new administrative organization. From irregular practices to the persistence of ancient customs, a landscape of tacit dissent and creative adaptation emerges. The interventions of the central Government, often delayed, confirm a conduct aimed at compromise rather than frontal confrontation, following a strategy of soft and gradual imposition.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>Tacit Dissent</item>
            <item>Administrative Practices</item>
            <item>Soft Imposition</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.14<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.14" /></p>
      <div><head>Capitolo 8</head></div><div><head>Tra incomprensioni e velate forme di dissenso: <lb/>i giochi di potere nelle comunità</head><p rend="text">Quest’ultima osservazione è confermata dai numerosi casi di tacito aggiramento dei regolamenti nel campo delle imborsazioni. Nella comunità di San Piero a Sieve, ad esempio, si procedeva alla regolarizzazione del ruolo del Gonfaloniere a tre mesi di distanza dalla prima riunione della magistratura. Il soggetto individuato alla prima funzione comunitaria (Antonio Gualchi) era stato infatti scelto dal pievano della Pieve di San Piero a Sieve come rappresentante del luogo religioso benché l’ecclesiastico in questione non avesse l’età minima di 30 anni. Permanendo i dubbi sulla validità della surroga, si procedeva alla tratta del rispetto, che era un altro soggetto morale (il convento di Monte Senario) che, senza troppe sorprese, confermava lo stesso Gualchi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-017">1</ref></hi></hi>. Dal momento che non era certo nell’interesse del cancelliere registrare la diffusione di pratiche elusive delle norme regolamentarie, molto spesso se ne può comprendere la diffusione solo attraverso un cambiamento di condotta successivo alla pubblicazione di norme e regolamenti riparatori dalla Dominante. Così, dopo la pubblicazione delle <hi rend="italic">Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi </hi>a fine 1779, nell’adunanza del 28 maggio 1781 i rappresentanti di Borgo San Lorenzo procedevano al controllo della situazione fiscale dei futuri residenti nel Magistrato, scoprendo che uno di essi, Valentino Paci, era moroso nei confronti del pagamento del Dazio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-016">2</ref></hi></hi>. Come disposto dal paragrafo 27 delle <hi rend="italic">Nuove istruzioni</hi>, il soggetto in questione subiva un’ammenda e l’esclusione dall’incarico a cui era stato estratto.</p><p rend="text">Analogamente, a distanza di qualche anno, quando il Granduca stesso si trovò obbligato ad intervenire in prima persona col Motuproprio del 22 maggio 1785 per frenare le pratiche irregolari. Il riferimento ad una prassi quantomai diffusa era evidente: «Volendo la R.A.S. efficacemente provvedere ai disordini, che insorgono, e possono insorgere nelle Comunità dal non essere stabilito Divieto alcuno per quelle Persone, che dopo avere riseduto nei Magistrati Comunitativi vengono estratti per risedere nei Seggj successivi dei Consigli generali delle medesime Comunità, e così anche per i Componenti i detti Consigli, quanto alla successiva loro Residenza nei Magistrati delle Comunità rispettive, è venuta nella Determinazione di comandare quanto appresso»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-015">3</ref></hi></hi>. Sebbene già il <hi rend="italic">Regolamento generale</hi> sia per il Contado sia per il Distretto sancisse il divieto di due residenze consecutive negli organi collegiali della Comunità (rispettivamente, art. III e art. IV), era necessario ribadire questo limite, chiarendo che esso si sarebbe rivolto anche ai sostituti, ovvero a quanti ricoprivano un ruolo in rappresentanza di una persona giuridica. Senza che il cancelliere avesse mai sollevato la questione, dai <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni </hi>di Borgo San Lorenzo si apprende che la rielezione anche alla stessa carica era stata una pratica praticata sin dal varo della Riforma<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-014">4</ref></hi></hi>. L’impressione che si trattasse di un meccanismo surrettizio per mantenere in posti strategici gli esponenti dell’oligarchia<hi rend="italic"> </hi>tradizionale è suffragata dalla coincidenza tra i soggetti al centro di questa pratica e le famiglie dominanti della comunità negli anni precedenti alla rottura del 1774 (come i Danzi, i Franci e i Maganzi). La Comunità che avrebbe dovuto, per consistenza demografica e precocità del proprio Regolamento, fungere da modello e guida, si scopre così apripista di pratiche distorsive che minavano sin dagli albori i cardini della nuova amministrazione locale. </p><p rend="text">È ugualmente emblematico di una realtà a lungo connotata da tacite infrazioni e abili rimaneggiamenti dei capisaldi della Riforma la condotta della comunità di Vicchio. Solo nel 1785, ovvero a 10 anni dal varo del 1774 e in concomitanza con la possibile resa dei conti col centro, si possono trovare nei rispettivi <hi rend="italic">Quaderni delle deliberazioni</hi> le esclusioni di soggetti scoperti inabili ad accedere al Magistrato solo al momento della loro estrazione da borse per le quali, evidentemente, essi non avevano nessun titolo. A testimonianza del valore estemporaneo e riparatore di queste misure sta la loro intempestività: molto spesso, infatti, venivano esclusi soggetti sorteggiati settimane o mesi prima, probabilmente ammessi sino ad allora senza curarsi dei criteri censitari dettati dal censo. L’improvvisa sterzata, insomma, sembrerebbe doversi ricollegare alla contemporanea notificazione del Motuproprio granducale, senza riuscire ad occultare irregolarità e abusi consolidati<hi rend="CharOverride-2"> </hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-013">5</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Occorre aggiungere che talvolta è difficile distinguere tra violazioni coscienti ed errori inconsapevoli<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-012">6</ref></hi></hi>. Sta di fatto che, una volta scoperta l’irregolarità, si poneva il problema della legalità delle adunanze macchiate dall’illecito. Così a Dicomano nel settembre 1780, quando la nuova magistratura si trovò di fronte alla questione della legalità dell’intera annata precedente, in cui era stato membro del Magistrato un individuo – il commendatore Gino Ginori – che era stato erroneamente inserito nelle borse essendo ancora vivo il padre. Come prevedibile, si optava per la regolarizzazione a posteriori di tutte le decisioni prese a prescindere dall’irregolarità della composizione del Magistrato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-011">7</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Analogo il caso del sacerdote Colacchioni, destinato a divenire un caso di specie nell’inchiesta portata avanti da Gianni. La comunità di riferimento era, stavolta, San Godenzo, al cui Magistrato il religioso aveva partecipato in maniera illegittima, in quanto sprovvisto dei requisiti censitari. La questione veniva sollevata nel dicembre del 1782, ovvero dopo che la nuova Magistratura – rinnovatasi come tipico ad inizio settembre – aveva tenuto già diverse adunanze e votato varie risoluzioni. Al di là dell’illegittimità della residenza del soggetto in questione, risolvibile con la sua rimozione, la questione riguardava la validità di tutte le decisioni prese e votate in sua presenza. Una questione talmente spinosa da arrivare nei primi mesi del 1783 all’attenzione delle più alte cariche del governo granducale: dal Soprassindaco Francesco Mormorai – che interveniva in prima persona – al Consigliere Luigi di Schmidveiller<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-010">8</ref></hi></hi>. La questione, perdipiù, era completata dall’impossibilità tecnica, da parte del Magistrato locale, di effettuare la tratta del nuovo residente: dei tre membri previsti dal Regolamento locale di San Godenzo (1 Gonfaloniere e due Rappresentanti), infatti, un Priore (Colacchioni) era escluso e l’altro si trovava in Maremma, cosicché era presente solo il Gonfaloniere. Tutto ciò aveva portato la Comunità in oggetto a fare a meno per più mesi del proprio Magistrato: un ulteriore, palese, disfunzionamento della nuova organizzazione amministrativa. </p><p rend="text">Optando per una misura eccezionale e dunque noncurante del testo regolamentario, Mormorai proponeva che la nuova tratta fosse fatta di fronte al Giusdicente locale, al Gonfaloniere e al Cancelliere, così da non ritardare ulteriormente la regolare riunione della prima magistratura della comunità. Il fatto che la proposta ricevesse l’approvazione del Granduca non ne annullava l’irregolarità nei termini di una stretta osservanza delle disposizioni regolamentarie. Non a caso, lo stesso Soprassindaco sarebbe tornato sulla vicenda allorché, su incarico di Gianni, si occupò di raccogliere tutte «le deviazioni dalla Legislazione comunitativa»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-009">9</ref></hi></hi>. Al punto 24 delle sue <hi rend="italic">Osservazioni</hi> si può dunque ritrovare il caso del sacerdote di San Godenzo. Rispetto a quanto riportato nella lettera coeva ai fatti, Mormorai affermava a posteriori di aver proposto che tutte le deliberazioni prese in presenza del residente illegittimo fossero considerate regolari e dunque pienamente valide. Era, dunque, il Soprassindaco stesso a confessare – coscientemente? – il proprio incitamento a violare le disposizioni regolamentarie: a nulla valeva il riferimento al paragrafo 197 delle già citate <hi rend="italic">Nuove istruzioni per i cancellieri</hi>. La norma richiamata, anzi, rendeva ancora più evidente l’irregolarità della <hi rend="italic">prassi </hi>seguita, dichiarando infatti che «Se nei partiti sarà intervenuta a render Voto qualche Persona illegittima, e che non abbia i requisiti prescritti dalla Legge, saranno assolutamente nulli, e dovranno rifarsi canonicamente, e secondo le regole stabilita». Il riferimento del Soprassindaco al Rescritto del 24 febbraio, in cui l’Auditore delle Regalie dichiarava che le deliberazioni in oggetto non avessero bisogno di nessuna sanatoria, rende ancora più evidente la realtà di una <hi rend="italic">prassi creativa </hi>e spesso contrastante coi dispositivi dei Regolamenti ufficiali portata avanti non solo dagli organi locali, ma anche delle stesse magistrature centrali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-008">10</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Casi analoghi di sanatorie a cui il centro dovette piegarsi in conseguenza di pratiche distorsive protrattesi nel tempo riguardano le pratiche e le modalità decisionali delle nuove magistrature. Di particolare interesse in virtù delle diverse dinamiche che lambiva è il caso del doppio voto riconosciuto al Gonfaloniere nella nuova Comunità di Barberino di Mugello. Un caso apparentemente minore che dimostra plasticamente il tentativo di conciliare consuetudini passate, fattori identitari e i principi alla base nuova organizzazione amministrativa. Conservando un uso che caratterizzava il sistema di governo passato, in cui al Gonfaloniere era riconosciuto un voto doppio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-007">11</ref></hi></hi>, si portava avanti una pratica che contravveniva direttamente l’articolo I del <hi rend="italic">Regolamento generale</hi>: «Creiamo in ciascuna delle Comunità del Contado Fiorentino una nuova Magistratura composta di un Gonfaloniere e più Rappresentanti <hi rend="italic">tutti con voto uguale</hi>»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-006">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Occorre dire, comunque, che entrambi i regolamenti generali erano tutt’altro che lineari sulle pratiche di voto da seguire: l’articolo XXVI riferito alle comunità del Contado, ad esempio, si limitava a richiedere che i partiti presi dalle due magistrature comunitative avvenissero a maggioranza di due terzi, mentre sembrava rinviare per ogni altra regolamentazione alle disposizioni previgenti: «dovendosi conservare il metodo di rendere il voto in dette Magistrature e Consigli generali, come viene prescritto dagli Statuti e Ordini veglianti». È proprio fondandosi sull’intercapedine normativa appena descritta che i residenti barberinesi poterono, probabilmente, protrarre una pratica certamente contraria, ancor prima che alla lettera, ai principi cardinali della Riforma. Una norma che, però, rappresentava anche una rivendicazione di matrice identitaria, ovvero un certo grado di resistenza all’omologazione delle pratiche di governo portata avanti dalla Dominante. </p><p rend="text">Che la vicenda si intrecciasse a questioni di appartenenza e identità municipale lo si capisce da alcune righe emblematiche registrate dal cancelliere per l’adunanza del 23 agosto dello stesso anno. Queste riguardavano proprio le modalità con cui svolgere le votazioni «rendendo due voti il Signore Gonfaloniere a forma del disposto dello Statuto di questa Podesteria confermato in questa parte della presente legge»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-005">13</ref></hi></hi>. Si può dunque dire che da Barberino non si era fatto niente per mascherare la «deviazione»: già nell’adunanza del 30 luglio 1774, ovvero all’indomani della ricezione del nuovo regolamento comunitativo, si registrava che le votazioni avvenivano «sempre secondo il solito, il gonfaloniere due voti»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-004">14</ref></hi></hi>. Consapevoli o meno, la questione sarebbe arrivata agli organi centrali solo sul finire del 1778, e ai residenti di Barberino il 22 febbraio dell’anno successivo. </p><quote rend="quotation_b">Il Cancelliere della Comunità di Barberino di Mugello è incaricato di fare intendere a quel Gonfaloniere che in tutte le deliberazioni e partiti deve rendere un sol voto uguale a quello di tutti gli altri Residenti come vien disposto dai nuovi Regolamenti, e si ordina per questa volta che si abbiano per valide e legittime le deliberazioni e partiti fatti sino al presente sebbene quel Gonfaloniere abbia resi due voti, mentre però queste siano dentro le facoltà concesse dai nominati Regolamenti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-003">15</ref></hi></hi>. </quote><p rend="text">Quanto alla sorprendente noncuranza di Firenze, non è da escludere che il caso in questione risulti istruttivo rispetto all’imposizione morbida a cui, almeno in prima battuta, ci si attenne. Alla strategia, in altre parole, di limitarsi a fissare, inizialmente, i cardini centrali del nuovo ordine – che si sapeva essere nettamente diverso dal precedente –, soprassedendo su medie e piccole infrazioni che testimoniavano la difficoltà della transizione e su cui magari si sarebbe potuti tornare in un secondo momento, smaltito lo spaesamento iniziale di fronte ad una simile rottura. Cosa che, come dimostra la grande inchiesta di metà anni Ottanta, effettivamente avvenne.</p><p rend="text">In ogni caso, come altri casi analoghi di violazione reiterata, la strada era quella di una sanatoria che, salvando la validità delle scelte ormai maturate, abbatteva nello spirito e nella lettera il senso stesso della Riforma e l’autorevolezza delle sue disposizioni. </p><p rend="text">Conferma lo schema appena descritto un’ulteriore pratica eterodossa, diffusasi in gran parte delle comunità del Mugello sin dagli anni immediatamente successivi al 1774. Prevedendo, evidentemente, che molti dei nuovi soggetti imborsati – soprattutto nobili o proprietari forestieri – potessero rifiutare l’incarico pagando l’ammenda prevista, da più parti si iniziò a procedere, contestualmente alle tratte annuali ‘ufficiali’, all’estrazione di altre polizze che potessero fungere da supplenti preventivi disponibili a subentrare prontamente ai rinunciatari. Si tratta di una prassi invalsa da Barberino di Mugello a Borgo San Lorenzo, da Scarperia a Marradi. Con alcune differenze: nel primo caso, la tendenza era quella di nominare da tre a cinque «rispetti», a seconda del numero di estratti ufficiali che si prevedeva potessero rinunciare. Col passare degli anni il numero di rispetti tende ad aumentare, per arrivare, alla metà degli anni Ottanta, intorno alla decina. Pratiche analoghe emergono dalla vita comunitativa di Scarperia e – per quel che consente di cogliere la documentazione – Marradi. A Borgo si optava invece per nominare preventivamente non una lista variabile di supplenti, ma di individuarne uno per ogni soggetto estratto in prima battuta di cui, evidentemente, si sospettava il possibile rifiuto. Diviene dunque indicativo della partecipazione sociale agli incarichi comunitativi notare che i supplenti preventivi riguardassero, il più delle volte, nobili e luoghi morali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-002">16</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Come tipica attestazione di quell’imposizione morbida a cui facevamo riferimento, il richiamo dal centro sarebbe arrivato solo dopo un decennio, in concomitanza con l’ispezione generale promossa da Gianni. Così, ai residenti riuniti a Scarperia l’11 luglio 1785, venne letta la Circolare del 31 maggio 1785 «con la quale si proibisce in futuro i rispetti nelle occasioni di tratte in tutte le comunità del Dominio Fiorentino, la quale […] asserirono avere ben intesa e capita»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-001">17</ref></hi></hi>. A testimonianza del <hi rend="italic">modus operandi</hi> seguito per cogliere in controluce molte difformità che si tentò di tenere celate, non stupisce assistere all’interruzione del meccanismo in questione proprio all’indomani della circolare citata.</p><p rend="text">Merita una considerazione finale una dinamica apparentemente contradditoria con quanto finora emerso, ovvero la tendenza, irregolare ma presente, all’assenteismo dalle magistrature comunitative. Nonostante i dissidi e i dissapori scoppiati per le imborsazioni e l’accesso alle magistrature, infatti, sono tutt’altro che infrequenti i casi di estratti che compaiono solo a distanza di mesi dalla prima convocazione del Magistrato o di residenti che frequentano solo raramente la propria magistratura. Addirittura, nelle diverse comunità del Mugello si verificavano periodicamente casi in cui l’adunanza prefissata non poté tenersi per la mancanza del numero minimo dei membri del Magistrato, che i regolamenti generali stabilivano pari a due terzi (art. XXV per il Contado e XXIII per il Distretto)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="14.html#footnote-000">18</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Alla base di una pratica così stridente con le lotte di potere descritte sembra potersi riconoscere il movente fondamentale per quelle stesse diatribe. Sebbene non sia possibile avanzare conclusioni definitive o assolute, appare piuttosto verosimile ipotizzare che alla base delle controversie per l’accesso alle nuove cariche politiche stesse, il più delle volte, non la ricerca di un ruolo di governo, ma la sanzione ufficiale e pubblica di un riconoscimento di <hi rend="italic">status</hi>. In altre parole, l’oggetto fondamentale del contendere era, il più delle volte, la sanzione ufficiale di una notabilità mantenuta e rilanciata anche all’interno del nuovo ordine. Tra questo riconoscimento e i doveri imposti dall’effettivo esercizio dell’ufficio pubblico potevano poi presentarsi ostacoli dettati da condizioni oggettive o soggettive. Sul primo versante, si tratta di un meccanismo che abbiamo già visto valere per l’accesso alle borse del Gonfaloniere nelle comunità del Distretto, che spesso contenevano i nomi di soggetti appartenenti alle <hi rend="italic">élites </hi>precedenti inabili all’esercizio concreto di quella magistratura. La tendenza comune tra le comunità del Mugello – ma probabilmente estesa ben al di là di quest’area – a presentare magistrature il più delle volte incomplete, e talvolta neanche in numero sufficiente per la legalità della loro adunanza testimonia, invece, la discontinuità tra <hi rend="italic">l’idoneità </hi>e <hi rend="italic">l’esercizio </hi>a partire da scelte e condotte personali. In questi casi, la scelta di non prendere parte regolarmente alla vita pubblica dipendeva da motivazioni soggettive e arbitrarie, generalmente riconducibili all’insofferenza a piegarsi ad una funzione pubblica di tipo moderno, ovvero dalla cadenza regolare, dalle procedure <hi rend="italic">tendenzialmente </hi>omogenee e regolamentate e dai poteri certo rilevanti, ma tutt’altro che illimitati.</p><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">“Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi”.<hi rend="italic"> </hi>1780 [1779]. In <hi rend="italic">Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</hi>, vol. IV, doc. CXXII. Firenze: Stamperia Granducale.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 1. Comunità di Vicchio (1781-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni e Partiti della Comunità di Vicchio di Mugello</hi>. Vicchio: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 2, 46. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Sindacati</hi>. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistiche 3-5. Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 5. Comune di Dicomano, Comunità di Dicomano (1553-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Dicomano: Archivio storico del comune.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 918 (Barberino di Mugello). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 943 (San Godenzo). <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>. Firenze: Archivio di Stato.</p><p rend="bib_indx_bib">Unità archivistica 3166. Comunità di San Piero a Sieve (1528-1865), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>. Scarperia e San Piero: Archivio storico del comune.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-017-backlink">1</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Scarperia e San Piero, Comunità di San Piero a Sieve (1528-1865), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 3166 (adunanza del 23 dicembre 1782).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-016-backlink">2</ref></hi>	Le <hi rend="italic">Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi </hi>sono riportate in <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. IX, doc. CXXII.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-015-backlink">3</ref></hi>	Per la Notificazione del Motuproprio cfr. ivi, vol. XII, doc. CXIV.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-014-backlink">4</ref></hi>	Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 3-4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-013-backlink">5</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Vicchio, Comunità di Vicchio (1781-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni e Partiti della Comunità di Vicchio di Mugello</hi>, 1, adunanza 27 luglio 1785. Le tratte dei nuovi residenti si erano invece tenute nella seduta del 18 maggio precedente.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-012-backlink">6</ref></hi>	Sembra riconducibile alla seconda categoria, e in particolare agli errori conseguenti alle nuove confinazioni delle singole comunità, la protesta degli abitanti del popolo di San Martino a Corella, appartenente alla nuova comunità di Dicomano. Nel settembre 1782, veniva infatti denunciato da alcuni proprietari di questo popolo di esser «arbitrariamente tassati» <hi rend="italic">sia </hi>dalla comunità di Dicomano <hi rend="italic">sia </hi>da quella di San Godenzo per alcuni beni posti al confine tra le due comunità. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-011-backlink">7</ref></hi>	Archivio storico del Comune di Dicomano, Comune di Dicomano, Comunità di Dicomano (1553-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 5 (adunanza del 6 settembre 1780).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-010-backlink">8</ref></hi>	Cfr. la lettera di Mormorai a Schmidveiller del 21 maggio 1783, in ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, San Godenzo, 943. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-009-backlink">9</ref></hi>	<hi rend="italic">Osservazioni del Soprassindaco Mormorai sopra le deviazioni dalla Legislazione Comunitativa in ordine alla Commissione del dì 9 novembre 1786</hi>, in ASFi, <hi rend="italic">Carte Gianni</hi>, b. 45, ins. 535.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-008-backlink">10</ref></hi>	Un altro esempio di violazioni apparentemente inconsapevoli della Riforma dovute ad incertezze interpretative riguarda la questione delle successioni nelle cariche comunitative legate al trasferimento di proprietà per cessione o allivellazione. Così, nell’adunanza del 13 agosto 1776 della magistratura di Barberino veniva trattata la protesta di Tommaso Cianti, che pretendeva di essere ammesso all’adunanza al posto di Paolo Fantacci, i cui beni gli erano stati ceduti. La divisione quasi perfetta dei residenti del Magistrato tra favorevoli (4) e contrari (5) alla richiesta di Cianti testimonia i dubbi e le perplessità dei rappresentanti a proposito della corretta applicazione della norma regolamentaria. Cfr. Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 100. La questione, in realtà, sembrava toccare un <hi rend="italic">deficit </hi>organico dei nuovi regolamenti comunitativi, poiché si ripresentava, con meccanismi analoghi, tra i rappresentanti di Scarperia (per l’annata 1775-1776) e Borgo San Lorenzo (per l’annata 1776-1777): tratto curioso ed emblematico, in questi ultimi di casi – e a differenza di Barberino – la richiesta di far succedere il nuovo detentore dei beni su cui il primo estratto aveva basato la propria imborsazione veniva accolta. Nell’insieme, si tratta di un ulteriore caso emblematico di una mancata omogeneizzazione tanto a livello normativo quanto a livello di pratiche amministrative. Cfr. Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>,<hi rend="italic"> </hi>2464; Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Sindacati</hi>, 46. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-007-backlink">11</ref></hi>	Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 99.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-006-backlink">12</ref></hi>	Nel caso del Regolamento per le comunità del Distretto l’articolo era il II. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-005-backlink">13</ref></hi>	Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 100.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-004-backlink">14</ref></hi>	Ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-003-backlink">15</ref></hi>	La questione veniva sollevata in una nota delle Segreteria di Finanza del 14 dicembre 1778. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 918, Barberino di Mugello.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-002-backlink">16</ref></hi>	Questi ultimi, come visto, trovavano però nello strumento della surroga una modalità per accettare l’incarico senza risiedere e, allo stesso tempo, senza pagare l’ammenda.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-001-backlink">17</ref></hi>	Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 2466. Per il testo della Circolare <hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. XII, doc. CXI.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="14.html#footnote-000-backlink">18</ref></hi>	Nel caso di Borgo San Lorenzo, nel novembre 1788 si arrivava, addirittura, ad avanzare la richiesta di risarcimenti nei confronti degli assenti recidivi, che col loro comportamento non avevano reso possibile la regolare convocazione del Magistrato ed avevano così arrecato dei danni all’intera comunità. Cfr. Archivio storico del comune di Borgo San Lorenzo, Comunità di Borgo San Lorenzo (1531-1808), <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 5.</p></item>
				</list></div></div>
      
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="206018">“Nuove Istruzioni per i cancellieri comunitativi”. 1780 [1779]. In Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, vol. IV, doc. CXXII. Firenze: Stamperia Granducale.</bibl>
          <bibl n="206027">Unit&amp;#224; archivistica 1. Comunit&amp;#224; di Vicchio (1781-1808), Deliberazioni e Partiti della Comunit&amp;#224; di Vicchio di Mugello. Vicchio: Archivio storico del comune.</bibl>
          <bibl n="206047">Unit&amp;#224; archivistiche 2, 46. Comunit&amp;#224; di Borgo San Lorenzo (1531-1808), Sindacati. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</bibl>
          <bibl n="206044">Unit&amp;#224; archivistiche 3-5. Comunit&amp;#224; di Borgo San Lorenzo (1531-1808), Deliberazioni. Borgo San Lorenzo: Archivio storico del comune.</bibl>
          <bibl n="206045">Unit&amp;#224; archivistica 5. Comune di Dicomano, Comunit&amp;#224; di Dicomano (1553-1808), Deliberazioni. Dicomano: Archivio storico del comune.</bibl>
          <bibl n="206051">Unit&amp;#224; archivistica 918 (Barberino di Mugello). Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788. Firenze: Archivio di Stato.</bibl>
          <bibl n="206054">Unit&amp;#224; archivistica 943 (San Godenzo). Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788. Firenze: Archivio di Stato.</bibl>
          <bibl n="206041">Unit&amp;#224; archivistica 3166. Comunit&amp;#224; di San Piero a Sieve (1528-1865), Deliberazioni. Scarperia e San Piero: Archivio storico del comune.</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>