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        <title type="main" level="a">Conclusioni. Una continuità nella rottura</title>
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          <resp>This is a section of <title>Il Mugello e la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo (1774-1790)</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0789-8</idno>) by </resp>
          <name>Giacomo Carmagnini</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.15</idno>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.15<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0789-8.15" /></p>
      
      <div><head>Conclusioni</head></div><div><head>Una continuità nella rottura</head><p rend="text">Un fatto è da ritenersi assodato: alla laconicità dei cancellieri rispetto alle <hi rend="italic">deviazioni</hi> dai regolamenti perpetratesi nelle rispettive circoscrizioni corrispondeva una realtà ben diversa, composta da adeguamenti, sviste più o meno consapevoli e, talvolta, vere e proprie violazioni dovute sia a reali incomprensioni di determinate norme regolamentarie sia, più spesso, alla volontà di piegarne e distorcerne surrettiziamente l’effetto a favore di gruppi ed equilibri particolari che, in molti casi, non facevano che perpetuare logiche e meccanismi di potere già affermati da tempo.</p><p rend="text">Il caso delle comunità del Mugello, in tal senso, appare un campione certo limitato, ma sintomatico di una realtà diffusa che, a livello della prassi di governo, seppe stemperare il valore di rottura insito nell’istanza riformistica. Gianni vedeva dunque ben chiaro quando riconosceva nei cancellieri i principali responsabili – o perlomeno gli osservatori conniventi – della sistematica disapplicazione della Riforma. Il punto problematico era che, volenti o meno, era proprio a questi ufficiali che occorreva rivolgersi per tentare di ricostruire un quadro complessivo delle devianze. Cinghia di trasmissione fondamentale tra centro e periferie, i cancellieri erano allo stesso tempo parte in gioco e avevano tutto l’interesse a minimizzare i casi di manomissione o di infrazione occorsi sotto la loro giurisdizione. Quanto a Firenze, la tendenza che emerge è quella di un’imposizione morbida, che sembrava accettare come un necessario effetto collaterale la capacità dei ceti dirigenti locali di adattare ai propri interessi i nuovi regolamenti. Violazioni e incomprensioni di cui il governo centrale era in buona parte consapevole, ma che sembrava disposto ad ammettere come pegno da pagare per evitare proteste, sollevazioni o spinte centrifughe. Almeno fino ad un certo punto. Se a lungo sembrò rimanere salda la convinzione – o forse, più propriamente, la speranza – che dopo l’affermazione formale dei principi fondamentali si sarebbe potuto attuare la Riforma con prudenza e gradualità senza particolari intoppi, questa fiducia si sarebbe prima incrinata, e quindi frantumata verso la metà degli anni Ottanta. Quando, al momento del primo e reale <hi rend="italic">redde rationem</hi>, l’<hi rend="italic">establishment </hi>leopoldino non poté che constatare il fallimento dei principali obiettivi che si era imposto con lo slancio riformistico. Non a caso, la grande inchiesta portata avanti da Gianni sarebbe sfociata nel Motuproprio del 20 aprile 1789, una proclamazione dirimente con cui il Granduca intendeva concludere un’esperienza e una prassi applicativa negativa rilanciando una Riforma che potesse finalmente realizzarsi senza più abusi o manomissioni.</p><quote rend="quotation_b">Sua Altezza Reale essendo stata dettagliatamente informata come per mezzo di Rescritti, Ordini, Lettere, ed altri Atti sono accadute diverse variazioni, e deviazioni in ampliazione, restrizione, o nuova opposta Disposizione ai Regolamenti Comunitativi pubblicati collo stabilimento della Tassa di Redenzione, comanda che sia annullato, e per annullato si abbia tutto ciò che fosse stato come sopra ordinato relativamente alla Legislazione Comunitativa, ed agli Interessi, Diritti, o servizio delle Comunità in generale, o alcuna di ess e in particolare, come viene espresso nelle seguenti classi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-013">1</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Non stupisce ritrovare tra le tipologie fondamentali delle «deviazioni» proprio le principali questioni problematiche emerse in un quindicennio di pratiche di governo nelle comunità mugellane: dagli eccessivi oneri fiscali imposti a livello locale ai requisiti richiesti per l’accesso al Magistrato, fino ai divieti di rielezione più volte aggirati. </p><p rend="text">Quella che potrebbe apparire come la naturale conclusione di un percorso si rivela, però, solo un crocevia mancato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-012">2</ref></hi></hi>. Neppure il richiamo ufficiale proveniente dalla massima autorità del Granducato, infatti, sembrava riuscire a far svanire quella silente opposizione alle nuove logiche amministrative. Dopo che, nell’immediato, le principali pratiche distorsive sembravano esser state effettivamente accantonate, esse riemergevano clamorosamente. Emblematico il caso del divieto dei rispetti: all’interno della Comunità di Scarperia, questa pratica distorsiva era stata effettivamente sospesa in concomitanza con l’esplicito richiamo granducale. E tuttavia, a distanza di poco tempo (1790), proprio questa prassi palesemente contraria alle norme regolamentarie tornava a riproporsi, incurante della sua condanna ufficiale. Una dinamica simile aveva luogo a Barberino di Mugello, il cui Magistrato nel maggio dello stesso 1790 stabiliva di procedere ad una nuova imborsazione e ad una nuova tratta dei soggetti chiamati a risiedere nella medesima magistratura semplicemente «per dare una soddisfazione ad alcuni possessori in detta comunità»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-011">3</ref></hi></hi>. Una condotta che, com’è evidente, presumeva o la palese violazione dei criteri seguiti fino ad allora per la composizione delle borse o – eventualità forse ancor più disarmante – la sottomissione agli interessi di particolari soggetti o gruppi ristretti di potere, capaci di rivoluzionare la composizione di una magistratura già fissata.</p><p rend="text">Alla base delle resistenze diffuse ma silenziose stava il significato stesso della svolta del 1774, che non si limitava affatto a sostituire un sistema amministrativo con un altro, ma interveniva direttamente nella definizione dei criteri di appartenenza e identità locali e, dunque, minacciava di scompaginare gli equilibri e le conformazioni del tessuto sociale. Si trattava, dunque, di una transizione non solo istituzionale, ma culturale e identitaria, che, se non avesse voluto suscitare scontri e lacerazioni, non avrebbe potuto che attuarsi gradualmente e con ciclici arretramenti e interruzioni.</p><p rend="text">Ne avevano dato chiara testimonianza i dissidi esplosi all’interno dei singoli popoli che componevano le nuove comunità a partire da questioni di rilevanza minore, apparentemente trascurabile. Sin dal varo della Riforma, si erano moltiplicate suppliche da parte di singoli popoli per mantenere i propri privilegi – in primo luogo finanziari – a discapito dell’interesse della comunità nel suo complesso. Così, nel 1774, i popolani di San Martino a Castagno chiedevano di poter continuare a godere loro soli dei proventi del loro mulino, senza dover condividerli con le altre parti della comunità di San Godenzo. Il fatto che, in questo caso, fosse addirittura il Gonfaloniere della Comunità ad inoltrare l’istanza creava le condizioni per un cortocircuito tra appartenenze microlocali, interessi particolari e l’instaurazione di un sistema amministrativo basato sulle comunità, ma secondo criteri omogenei e contrario ad ogni sorta di privilegio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-010">4</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Le insofferenze di carattere economico fondate sul mantenimento di privilegi locali potevano trasformarsi in proteste verso le nuove confinazioni e in richieste di smembramento: così, agli albori della Riforma, il caso di Pietramala, riunita alla Comunità di Firenzuola, i cui abitanti già nel marzo 1774 si dichiaravano assolutamente contrari all’unificazione in quanto la messa in comune delle rispettive entrate sarebbe risultata per loro svantaggiosa<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-009">5</ref></hi></hi>. Così, ancora, dallo stesso popolo di San Martino a Castagno sarebbe stata avanzata nel 1781 la richiesta di smembramento da San Godenzo, che risultava troppo lontana, mal collegata e in generale estranea rispetto ad una comunità locale che, per estensione territoriale e per numero dei nuclei familiari, avrebbe potuto, almeno negli auspici dei firmatari, costituire un’entità a se stante «e regolare i pubblici interessi, come hanno fatto ne’ tempi passati, indipendentemente dalle altre comunità unite»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-008">6</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Un ambito a parte collegato a questi meccanismi di identità e appartenenza microlocali riguardava le richieste di escludere i proprietari forestieri non solo dalla vendita a livello dei beni comuni, ma anche dalla partecipazione agli incarichi comunitativi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-007">7</ref></hi></hi>. La risposta negativa che arrivava dal centro di fronte a richieste palesemente in contrasto coi principi riformistici non sminuisce l’importanza di questi moti provenienti dai mille campanili che costituivano le tessere del mosaico del Granducato.</p><p rend="text">L’emersione, l’accostamento e quindi lo scontro tra due visioni antitetiche di appartenenza e identità – da un lato la comunità degli originari, dall’altro la comunità dei proprietari – emerge nitidamente da un caso tanto minore nell’incidenza quanto emblematico nei principi e nelle dinamiche che seppe intrecciare. </p><p rend="text">La questione riguardava l’assegnazione di due «luoghi di studio», ovvero di due borse per frequentare il Collegio Ferdinando di Pisa, da cui si sarebbe poi sviluppata l’odierna Scuola Superiore Sant’Anna<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-006">8</ref></hi></hi>. Le due provvigioni erano finanziate dai fondi lasciati da Francesco Buonamici, che alla vigilia della sua morte nel 1603 aveva espresso il desiderio di finanziare gli studi per i giovani delle Potesterie di Dicomano e San Godenzo. Inizialmente in numero di tre, i posti si erano ridotti a due a partire dal 1754, normalmente divisi equamente tra le due comunità limitrofe. In piena tensione riformistica (settembre 1773), il Soprassindaco Giovanni Battista Nelli rilevava la difformità nelle pratiche seguite per l’assegnazione di tali finanziamenti, che a seconda delle annate potevano coinvolgere o meno i rappresentanti locali. Di qui la volontà di fissare un unico regolamento a cui attenersi in futuro, una misura certo minore, ma che ben rispecchiava la volontà razionalizzatrice e uniformatrice alla base dell’azione di governo leopoldino. L’intervento normativo non impediva l’insorgere di problematiche, che consistevano essenzialmente nella difficoltà cronica ad individuare candidati idonei all’interno del territorio delle due piccole comunità. Di qui la scelta di ammettere anche forestieri, così da permettere l’utilizzo almeno parziale dei fondi messi a disposizione dal mecenate: «come se fosse oriundo delle medesime [comunità], nonostante che egli non sia»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-005">9</ref></hi></hi>. Una pratica, quest’ultima, che non dovette però risultare particolarmente gradita alle due comunità, che nel maggio 1784 chiedevano infatti di trasformare uno dei luoghi di studio (nel frattempo tornati tre) nel finanziamento di un maestro pubblico per Dicomano e San Godenzo. Oltre a costituire un beneficio generale per le due realtà locali, ciò avrebbe potuto facilitare, per il futuro, l’individuazione di soggetti <hi rend="italic">originari</hi> che potessero veramente aspirare alla borsa di studio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-004">10</ref></hi></hi>. La tendenza a privilegiare gli «oriundi» sarebbe riemersa ed esplosa un anno dopo, quando il dottor Tommaso Pratesi avrebbe domandato per il figlio uno dei posti vacanti presso il Collegio di Pisa. La questione diveniva particolarmente scottante perché, di fronte alla richiesta, le magistrature delle due comunità avrebbero espresso un parere esattamente opposto. Sulla base, questo è il punto, di criteri di appartenenza e identità contrapposti. Il figlio del postulante <hi rend="italic">non </hi>risiedeva nelle due comunità, ma la famiglia era <hi rend="italic">originaria </hi>di Dicomano. Di fronte a questo caso limite, mentre il Consiglio generale di San Godenzo si opponeva alla concessione «per aver espatriato il soggetto da lungo tempo, e non possedervi più cosa alcuna», l’autorità di Dicomano accettava la candidatura in base all’<hi rend="italic">originarietà</hi> della famiglia e ad una sorta di ereditarietà del privilegio – avendo il padre goduto dello stesso beneficio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-003">11</ref></hi></hi>. Alla divaricazione delle autorità locali corrispondeva la frattura tra gli stessi rappresentanti del governo centrale, a loro volta incerti sul criterio da favorire: così, mentre il Soprassindaco aveva espresso un parere favorevole sull’ammissibilità della richiesta, l’Auditore delle Regalie si fece portavoce di un parere contrario, divenuto poi la risoluzione ufficiale della diatriba. Cruciali sono le motivazioni alla base del rifiuto: </p><quote rend="quotation_b">Convergono i Direttori nel sentimento dell’Auditore delle Regalie sebbene diverso da quello del Soprassindaco, che il Dottor Pratesi non abbia alcun legittimo titolo per il di lui figlio al posto nel Collegio Ferdinando istituito dal Buonamici per i giovani studenti di Dicomano e S. Gaudenzio ogni volta che da due generazioni a questa parte non possiede più alcun effetto in dette comunità, né ha dato alcun riscontro di voler conservare il domicilio, o la qualità di originario di detti luoghi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-002">12</ref></hi></hi>.</quote><p rend="text">Venivano così a scontrarsi due opposte mentalità, due concezioni del rapporto tra individuo e spazio pubblico non solo confliggenti, ma reciprocamente escludentesi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-001">13</ref></hi></hi>. Si trattava di due declinazioni opposte dell’appartenenza sociale e municipale, fondate l’una su un criterio di originarietà e l’altra su uno di proprietà. Persona contro territorio. Un dissidio che il nuovo ordine amministrativo avrebbe dovuto sanare, un’alternativa che avrebbe dovuto sciogliere a favore del principio fondiario-territoriale, apportando nello Stato granducale una nuova organizzazione rispettosa delle tradizioni locali, ma finalmente omogenea e razionale. Alla prova dei fatti, l’importante svolta del 1774 non poté però risolvere, una volta per tutte, l’antitesi alla base delle miriadi di identità locali di cui si componeva il mosaico del Granducato. Non poté e forse, in parte, non volle. Nella consapevolezza che ogni imposizione rigida avrebbe potuto scatenare disordini se non sollevazioni<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="15.html#footnote-000">14</ref></hi></hi> e in virtù dei limiti reali del proprio apparato di governo, al centro fiorentino, e allo stesso Granduca, sembrò sufficiente aver fissato i cardini teorici e pratici del nuovo ordine amministrativo. La loro piena attuazione avrebbe rappresentato un risultato da ottenere nel tempo, accettando le eventuali violazioni e distorsioni che, sin dagli albori, rispecchiarono le resistenze locali al nuovo ordine istituzionale e sociale. </p><p rend="text">Il campione delle comunità del Mugello, in tal senso, dimostra plasticamente un’applicazione morbida ed elastica della Riforma, che seppe sopportare in buona misura le piccole e grandi infrazioni alla sua norma. Ma, soprattutto, esso consente di cogliere come alla base dell’appartenenza sociale e, quindi, della legittimità a ricoprire incarichi pubblici rimanessero criteri di antica risalenza, coincidenti con appartenenze locali e microlocali che talvolta arrivarono a contagiare persino gli agenti del governo centrale. Una Riforma, dunque, da leggere certo come una rottura, ma realizzata perseguendo un criterio di inglobamento, di accorpamento di usi, norme e costumi diversi destinati infine a deflagrare. Nel quindicennio di applicazione della Riforma si sviluppò così, tra centro e località, una sorta di dialogo silente, di implicito compromesso. In nome di una comune volontà di evitare ogni contrasto diretto, centro e periferie fecero mostra di una condotta bendisposta e sensibile alle esigenze della controparte, salvo poi perseguire ciascuno, in maniera obliqua ma nondimeno efficace, i propri interessi particolari. </p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-013-backlink">1</ref></hi>	<hi rend="italic">Bandi, e ordini</hi>, cit., vol. XIV. Per il testo completo del Motuproprio cfr. la sezione III dell’Appendice documentaria: <hi rend="italic">Motuproprio del 20 aprile 1789 sul ristabilimento della Riforma</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-012-backlink">2</ref></hi>	Né questo sarebbe stato l’ultimo tentativo di rivitalizzare la Riforma o di trarne un bilancio generale. Mannori, <hi rend="italic">Dopo la riforma</hi>, cit.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-011-backlink">3</ref></hi>	Cfr. Archivio storico del comune di Barberino di Mugello, Comune di Barberino di Mugello (1421-1950), <hi rend="italic">Deliberazioni e partiti</hi>, 104.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-010-backlink">4</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo. Dello stesso tenore la richiesta degli abitanti di Gagliano, ricompreso nella comunità di Scarperia, che all’inizio del 1775 chiedevano di godere in maniera esclusiva delle rendite derivate dai beni ubicati nel popolo in questione. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 918, Barberino di Mugello. Numerose sono poi le lamentele contro la pratica delle allivellazioni dei beni delle comunità, che si sarebbero voluti mantenere come privilegio non delle nuove comunità, ma dei singoli popoli che vi erano compresi. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-009-backlink">5</ref></hi>	«[…] i comunisti di Pietramala sentono con dispiacere l’unione della loro comunità a quella di Firenzuola, come è stato proposto dal Regolamento, ed adducono per cagione del loro dispiacere, i fondi e le entrate che ha Pietramala, e la povertà degli altri comuni del Vicariato di Firenzuola, con i quali verrebbero ad entrare in società». ASFi, <hi rend="italic">Miscellanea di Finanze A, Comunità e Cancellerie, Documenti relativi alle Comunità del Distretto fiorentino</hi>, 150. La risposta che Gianni elaborava scrivendo a Tavanti risulta ancora una volta emblematica dello spirito e delle finalità fondamentali della Riforma: «Io per me, o non veggo questo inconveniente, o non ne ravviso le conseguenze, perché sono persuaso, che tutto ciò, che verrà in cassa della Comunità riunita di Firenzuola, procedente dai possessori reputati finora esenti, del territorio del comune di Pietramala, servirà abbondantemente ad indennizzare il Comune predetto di quello scapito, che potesse soffrire, come derivante della proposta riunione».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-008-backlink">6</ref></hi>	ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 943, San Godenzo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-007-backlink">7</ref></hi>	Così a Palazzuolo, dove nel 1776 si chiedeva di approvare il partito del Magistrato che prevedeva l’esclusione dalla borsa dei Priori dei forestieri. Così a Scarperia, dove nel 1783 si sindacava l’ammissibilità degli stessi dagli incarichi della comunità. Cfr. ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 969, Palazzuolo; Archivio storico del comune di Scarperia e San Piero, Podesteria poi Comunità di Scarperia, <hi rend="italic">Deliberazioni</hi>, 2465.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-006-backlink">8</ref></hi>	L’intera vicenda è raccolta in una cartella denominata <hi rend="italic">Luoghi di Studio fondati nel 23 settembre 1603 da Francesco Buonamici a nomina collegiale delle due Comunità di Dicomano, e S. Godenzo</hi>, inserita in ASFi, <hi rend="italic">Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788</hi>, 931, Dicomano.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-005-backlink">9</ref></hi>	Supplica di Salvadore di Saverio Maccione, fiorentino, potesteria di Castel S. Niccolò (prot. 7 ottobre 1780), ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-004-backlink">10</ref></hi>	La richiesta avrebbe trovato il parere contrario dello stesso Nelli (16 agosto 1777), che riteneva la proposta contraria alla volontà del testatore e addirittura «frivola» considerato che col minimo sforzo contributivo le due comunità avrebbero potuto assicurarsi autonomamente un maestro pubblico.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-003-backlink">11</ref></hi>	Ivi (prot. Piombanti, 10 settembre 1785).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-002-backlink">12</ref></hi>	Parere dei Direttori sulla questione Pratesi, prot. 10 settembre 1785, ivi.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-001-backlink">13</ref></hi>	Sulle diverse configurazioni di spazio pubblico in età prerivoluzionaria cfr. B. Borello (a cura di), <hi rend="italic">Pubblico e pubblici di Antico regime</hi>, Pisa, Pacini Editore, 2009 (e, in particolare, i contributi di S. Landi – <hi rend="italic">Alcune osservazioni sulla categoria di pubblico nel discorso politico italiano del Settecento</hi>, pp. 159-182 – e di A. Trampus – <hi rend="italic">Metamorfosi del linguaggio politico: il “pubblico” tra parole antiche e significati nuovi nelle strategie del tardo Illuminismo</hi>, pp. 183-201 – e il più recente <hi rend="italic">Beyond the Public Sphere. </hi><hi rend="italic">Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe</hi><hi >, edited by M. Rospocher, Bologna, il Mulino-Berlin, Duncker &amp; Humblot, 2012. </hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="15.html#footnote-000-backlink">14</ref></hi>	Emblematica, in tal senso, la reazione ad una delle riforme successive, che toccava direttamente l’ambito religioso senza possibilità di accomodamenti. Cfr. per tutti C. Fantappiè, <hi rend="italic">Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali: la sperimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell’antico regime</hi>, Bologna, il Mulino 1986 e G. Turi, <hi rend="italic">Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)</hi>, Bologna, il Mulino, 1999. </p></item>
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