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        <title type="main" level="a">La responsabilità civile nello sport tra dogmatica e casistica: profili ricostruttivi</title>
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            <forename>Luigi</forename>
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          <resp>This is a section of <title>Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0887-1</idno>) by </resp>
          <name>Roberto Borrello, Antonio Riviezzo</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.10</idno>
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          <p>Open Access</p>
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            <item>Sport</item>
            <item>Responsibility</item>
            <item>Unlawfulness</item>
            <item>Damage</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.10<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.10" /></p>
      <div><head>La responsabilità civile nello sport tra dogmatica e casistica: profili ricostruttivi</head><p rend="h1_author">Luigi Nonne</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. Una premessa definitoria. – 2. La responsabilità civile sportiva e le attività finali. – 3. L’esercizio del diritto e l’esclusione dell’antigiuridicità. – 4. Le regole tecniche come parametro di accertamento della responsabilità civile sportiva. – 5. Il rischio consentito negli sport c.d. estremi o pericolosi. – 6. Gli sport a contatto necessario nella prospettiva giurisprudenziale. – 7. Gli sport a contatto eventuale tra esigenze sanzionatorie e finalità promozionali. – 8. La responsabilità civile in àmbito sportivo e le attività strumentali. – 9. Conclusioni: l’illecito civile e lo sport tra autodeterminazione della persona e paternalismo del legislatore.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Abstract</hi>: Il saggio si concentra sulla struttura della responsabilità sportiva, da intendersi come obbligo di risarcire il danno cagionato nell’esercizio di attività sportive. Il riconoscimento costituzionale dello sport è in grado di esonerare il danneggiante dall’obbligo risarcitorio nel momento in cui il pregiudizio è stato arrecato tramite un gesto tecnico sportivo, che risulti adeguato rispetto alle caratteristiche della disciplina praticata, al contesto ambientale e, infine, alle qualità dei partecipanti. Sono esaminati in questa prospettiva alcuni casi concreti in materia di sport estremi, sport a contatto necessario e sport a contatto eventuale. Se ne ricava un generale favore dell’ordinamento per la pratica sportiva, in virtù del suo valore educativo e sociale nonché dello sviluppo, che essa assicura, rispetto al benessere psicofisico della persona. L’autodeterminazione dell’individuo, allora, ne risulta rafforzata, mentre in questa materia si riduce, corrispondentemente, l’intervento dei pubblici poteri e, in sostanza, il paternalismo del legislatore. </p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Parole chiave</hi>: sport, responsabilità, antigiuridicità, danno, autodeterminazione</p><div><head>1. Una premessa definitoria</head><p rend="text">La responsabilità civile nello sport<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-048">1</ref></hi></hi> si atteggia diversamente nel momento in cui si discorra di responsabilità civile sportiva, intendendosi in tal modo l’obbligo di risarcire i danni derivanti dal gesto tecnico proprio di una disciplina sportiva (Battelli 2024, 1314), e responsabilità civile in àmbito sportivo, che, per contro, concerne i pregiudizî cagionati dalle attività strumentali a quelle propriamente sportive, le quali non consistono in fattispecie riconducibili al relativo fenomeno<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-047">2</ref></hi></hi>. Da questo punto di vista, la responsabilità civile sportiva comporta una lettura delle regole inerenti all’illecito extracontrattuale coerente rispetto al <hi rend="italic">favor</hi> con cui il legislatore (anche di rango costituzionale, vista la recente introduzione, all’art. 33 Cost., del 7° comma, che menziona espressamente lo sport) guarda alle competizioni e manifestazioni sportive<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-046">3</ref></hi></hi> (nonché all’esercizio individuale dello sport<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-045">4</ref></hi></hi>, inteso come pratica volta a migliorare il benessere psicofisico della persona anche in assenza di finalità agonistiche). Con riguardo, per contro, alla responsabilità civile in àmbito sportivo, si è di fronte alla concretizzazione delle ipotesi generalmente previste dal codice civile nel contesto disciplinare del torto extracontrattuale (segnatamente, gli artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 c.c.), senza che la loro valutazione debba assumere connotati peculiari in virtù del vincolo, meramente strumentale, con le attività sportive in senso stretto. Mentre in questa sede mi riservo di proporre solo alcune notazioni finali con riguardo alla responsabilità civile in àmbito sportivo, il presente intervento si concentrerà specificamente sulla responsabilità civile sportiva, in particolare sia sulle diverse prospettive con cui la medesima è stata riguardata in dottrina e in giurisprudenza, sia sulle conseguenze che, da siffatte letture, derivano per la promozione dello sport e la tenuta complessiva del suo sistema disciplinare.</p></div><div><head>2. La responsabilità civile sportiva e le attività finali</head><p rend="text">Si è precisato dianzi che la responsabilità civile sportiva concerne i danni procurati dall’atleta nell’esecuzione di un gesto tecnico, giacché in tal modo si rientra a pieno titolo nel fenomeno sportivo e le conseguenze pregiudizievoli da esso derivanti possono essere riguardate nella prospettiva di un bilanciamento tra l’esigenza di risarcire il danneggiato e la necessità di non mortificare o limitare l’esercizio dell’attività sportiva. In tale contesto la riflessione può senz’altro esordire prendendo in esame il nuovo art. 33, 7° comma, Cost., là dove chiaramente si afferma che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-044">5</ref></hi></hi>. Ora, nell’ottica (non solo) del civilista tale previsione disegna un perimetro di liceità del fenomeno sportivo teleologicamente connotato, per cui lo sport riceve piena tutela e riconoscimento dallo Stato nel momento in cui esso esprime valori pedagogici nonché di consolidamento ed evoluzione della società (in rapporto, primo tra tutti, con il principio di eguaglianza nelle due diverse declinazioni disegnate dall’art. 3 della medesima Costituzione). Quanto al profilo più strettamente individuale, la promozione del benessere psicofisico si ricollega in via diretta all’art. 2 Cost., come fattore evolutivo della personalità del singolo, sì che la disciplina sportiva, nei suoi contenuti, dovrà rispecchiare caratteristiche <hi rend="italic">prima</hi> <hi rend="italic">facie</hi> riconducibili a un tale obiettivo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-043">6</ref></hi></hi>. Ne consegue che non vi può essere un fenomeno sportivo senza un valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-042">7</ref></hi></hi>, in quanto, se i contenuti dell’attività non fossero idonei a perseguire tali scopi, è da escludere in radice che sussista attività sportiva e si verserebbe in una diversa (e differentemente disciplinata) fattispecie, spesso disapprovata dall’ordinamento (o da esso tollerata in vista di altri scopi, come può sostenersi, ad esempio, per l’attività venatoria)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-041">8</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>3. L’esercizio del diritto e l’esclusione dell’antigiuridicità</head><p rend="text">Secondo i consueti moduli interpretativi dell’art. 2043 c.c., l’obbligo di risarcimento del danno deriva dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto (<hi rend="italic">contra ius</hi>) in assenza di cause di giustificazione (o di esclusione dell’antigiuridicità: <hi rend="italic">non iure</hi>) a séguito del fatto doloso o colposo che lo ha cagionato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-040">9</ref></hi></hi>. Proprio con riferimento all’attività sportiva, ci si è chiesti in virtù di quale fattore la promozione e la tutela della suddetta attività da parte dell’ordinamento escludano l’obbligo di rifondere i pregiudizî causati dall’esecuzione di gesti tecnici sportivi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-039">10</ref></hi></hi>. Al consenso dell’avente diritto <hi rend="italic">ex</hi> art. 50 c.p. – il cui richiamo ha però dato àdito a taluni rilievi critici, sostanzialmente fondati sul fatto che le lesioni agli interessi di rango più elevato, come la vita e l’integrità fisica, non possano essere giustificate dalla volontà del titolare di subirle, in quanto trattasi di interessi indisponibili<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-038">11</ref></hi></hi> – si è affiancato il riferimento all’esercizio di un diritto <hi rend="italic">ex</hi> art. 51 c.p., che però varrebbe in via esclusiva per i soli sport inerenti a discipline riconosciute a livello federale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-037">12</ref></hi></hi>. Si è, pertanto, optato per il ricorso ad una c.d. scriminante (o, <hi rend="italic">rectius</hi>, causa di giustificazione) atipica<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-036">13</ref></hi></hi>, consistente nella valenza positiva dello sport sia per il diritto alla salute (art. 32 Cost.) sia per lo sviluppo della personalità dell’individuo (art. 2 Cost.), anche tenuto conto del principio di non contraddizione, in virtù del quale l’ordinamento non può autorizzare, anzi promuovere, una determinata condotta e al contempo vietarla<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-035">14</ref></hi></hi>. In realtà, ipotizzare una scriminante non codificata non appare necessario né conforme al diritto positivo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-034">15</ref></hi></hi>, se si tiene conto (non solo, ma soprattutto) della recente modifica all’art. 33 Cost. tramite l’aggiunta del succitato 7° comma. Difatti, pur se la nuova previsione non fa altro che coonestare e verbalizzare espressamente un risultato assiologico consolidato e ricavabile dal combinato disposto delle norme di rango costituzionale preesistenti (in specie i già citati artt. 2 e 32 Cost., senza trascurare, oltre all’art. 9, l’art. 13 della medesima<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-033">16</ref></hi></hi>), essa contribuisce a chiarire, secondo quanto ho già prospettato in precedenza, i confini del fenomeno sportivo come esercizio di un diritto, avente carattere strumentale rispetto ai profili valoriali di natura pedagogica, sociale e di promozione del benessere psicofisico<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-032">17</ref></hi></hi>. Pertanto, solo nel momento in cui l’attività tecnica posta in essere si presenti come idonea a conseguire gli obbiettivi consacrati a livello costituzionale, questa potrà definirsi attività sportiva e il suo esercizio, là dove ne derivassero danni a terzi soggetti, ricadrebbe nell’àmbito di operatività del principio <hi rend="italic">qui iure suo utitur neminem lædit</hi>. </p></div><div><head>4. Le regole tecniche come parametro di accertamento della responsabilità civile sportiva</head><p rend="text">La necessità di ancorare a criterî oggettivamente verificabili l’eccedenza dall’attività sportiva di condotte trascorrenti nell’illecito extracontrattuale ha mosso gli interpreti verso la particolare considerazione, nei termini di un giudizio di colpa c.d. specifica, delle regole tecniche, precipuamente quelle di gioco e di gara, le quali descrivono i contenuti che caratterizzano in senso autonomo le singole discipline e, in merito a talune di esse, disegnano uno spazio operativo per l’atleta oltre il quale possono cagionarsi pericoli serî per l’incolumità di terzi soggetti (specie altri atleti, come avviene negli sport a contatto necessario). Per questo motivo, si è cercato di delineare il rapporto tra la liceità della condotta sportiva e l’osservanza delle regole tecniche il quale, nelle diverse opinioni, è stato configurato in modo non sempre omogeneo. Segnatamente, dottrina e giurisprudenza ricostruiscono il suddetto rapporto secondo un triplice ordine di movenze: <hi rend="italic">a</hi>) l’attività sportiva, benché dannosa, è lecita nel momento in cui sono pienamente rispettate le regole di gioco e di gara<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-031">18</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">b</hi>) non è sufficiente la completa osservanza delle c.d. regole tecniche, le quali costituiscono solo l’oggetto specifico della condotta tenuta dall’atleta, che, per andare esente da responsabilità, è vincolato anche al rispetto dei consueti parametri generici della diligenza, prudenza e perizia; <hi rend="italic">c</hi>) pur con la violazione delle regole di gioco e di gara, che darebbe luogo in via esclusiva a un illecito sportivo (quindi, rilevante per il solo ordinamento dello sport e non per quello civile), non vi sarebbe responsabilità extracontrattuale là dove il gesto tecnico dannoso fosse funzionalmente connesso all’agonismo, mentre si integra il fatto aquiliano nel momento in cui il suddetto nesso funzionale fosse escluso dall’impiego di una violenza o irruenza incompatibile <hi rend="italic">i</hi>) con le caratteristiche dello sport praticato, <hi rend="italic">ii</hi>) con il contesto ambientale nel quale l’attività si svolge in concreto e, infine, <hi rend="italic">iii</hi>) con la qualità delle persone che vi partecipano<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-030">19</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">A quest’ultimo proposito la casistica offre taluni modelli operativi che ben possono adattarsi alla generalità delle situazioni: ne deriva che, nei c.d. sport a contatto eventuale (calcio, pallacanestro) è tollerato un grado di violenza decisamente minore rispetto a quelli c.d. a contatto necessario (arti marziali, pugilato), per cui sono le caratteristiche della disciplina che impongono qui di moderare l’agonismo sportivo; con riguardo, invece, al contesto ambientale, la differenza tra una competizione ufficiale e una seduta di allenamento, o tra una gara professionistica e una dilettantistica, legittima senz’altro la diversa valutazione degli eventi dannosi verificatisi in tali occasioni, per cui nelle prime ipotesi il rischio di subire pregiudizî costituisce oggetto di una rappresentazione consapevole e ponderata, con conseguente accettazione del rischio, ad opera dei partecipanti; infine, il differente grado di esperienza nella pratica dello sport considerato induce a sanzionare la condotta atletica che, pur rispettosa delle regole tecniche, abbia prodotto un danno da parte dell’esperto nei confronti dell’allievo, come verrà più puntualmente illustrato appresso. Proprio con riguardo alle caratteristiche che contraddistinguono e connotano le singole discipline, è stata proposta, con notevole séguito, una quadripartizione, peraltro connessa, come non si è mancato di rilevare opportunamente, anche alla propensione verso il rischio di subire menomazioni dell’integrità fisica, la quale vede i seguenti termini di riferimento: <hi rend="italic">i</hi>) sport estremi o pericolosi; <hi rend="italic">ii</hi>) sport a contatto fisico necessario; <hi rend="italic">iii</hi>) sport a contatto fisico eventuale; <hi rend="italic">iv</hi>) sport a contatto fisico nullo (Battelli 2024, 1328)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-029">20</ref></hi></hi>. Di essi tenterò di dare brevemente conto, in base alla prospettiva casistica che ho prescelto, nel prosieguo del discorso, segnalando peraltro che, con riguardo agli sport caratterizzati da un contatto nullo (o, più puntualmente, a scarsissima possibilità di verificazione), questi non saranno oggetto di disamina, rientrando a pieno titolo nel campo di azione generale dell’art. 2043 c.c.<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-028">21</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>5. Il rischio consentito negli sport c.d. estremi o pericolosi</head><p rend="text">Nella quadripartizione sopra indicata gli sport c.d. estremi (paracadutismo o arrampicata sul ghiaccio) o pericolosi (tiro con l’arco, scherma) costituiscono il contesto nel quale l’attività dannosa si dispiega con maggiore intensità, dato l’elevato grado di rischio ad essi connesso. La giurisprudenza, nella disamina dei casi concreti, ha individuato talune linee guida nell’accertamento della responsabilità per i danni da esse derivanti, direttamente connesse alla natura intrinseca del pericolo di subire lesioni rispetto alla disciplina sportiva, nonché alla connessione di tale pericolo con i mezzi o gli strumenti utilizzati per praticarla<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-027">22</ref></hi></hi>. Vi è da dire che il rischio, all’interno della classe di sport in esame, si differenzia in base alla probabile verificazione di danni per il soggetto che compie il gesto tecnico (rischio endogeno)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-026">23</ref></hi></hi> e, per contro, nei confronti di terzi (rischio esogeno). Negli sport estremi, pertanto, il rischio esogeno predomina così da conformare le regole di cautela, mentre negli sport pericolosi, a seconda delle discipline, le probabilità di un danno per l’incolumità fisica propria o altrui sono sostanzialmente equipollenti. In relazione a questi ultimi, di precipuo interesse risulta – per lo sviluppo di criterî volti all’accertamento della responsabilità rispettosi dell’audacia naturalmente richiesta a chi esercita tali attività e, al contempo, delle cautele necessarie a proteggere il più possibile la vita e l’integrità fisica di costoro – la casistica giurisprudenziale concernente le competizioni automobilistiche (e motociclistiche), nonché lo sci praticato in contesti agonistici (nella versione del c.d. sci alpino e, pertanto, con esclusione della variante nordica).</p><p rend="text">Quanto alla prima tipologia di sport estremi, la cui pericolosità è considerata <hi rend="italic">in re ipsa </hi>(Battelli 2024, 1330), si suole distinguere tra gare automobilistiche (o motociclistiche) disputate in circuiti chiusi, quindi con riguardo a strutture non aperte alla circolazione stradale, da un lato, e gare tenute in circuiti aperti, là dove, allora, questi non siano riservati esclusivamente alla circolazione dei veicoli in gara, dall’altro lato. Le gare in circuiti chiusi sono caratterizzate, per quanto attiene alla condotta dei piloti, da un livello di audacia consentito senz’altro più elevato rispetto a quello ordinario, anche tenuto conto del fatto che non sono applicabili le norme sulla circolazione stradale, compreso l’art. 2054 c.c. Ne consegue che la soglia di tolleranza dell’ordinamento nei confronti di eventuali danni cagionati è senz’altro maggiore rispetto all’ipotesi di gare in circuiti aperti, ove la finalità agonistica soccombe rispetto alla sicurezza degli altri utenti della strada; difatti, in tale contesto è richiesta la piena osservanza delle norme sulla relativa circolazione, ivi compresa la previsione in tema di responsabilità aggravata che richiede al conducente, per andare esente dall’obbligo di risarcire il danno cagionato con la propria condotta, la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il pregiudizio verificatosi (tenendo conto del fatto che l’art. 2054, 2° comma, c.c. stabilisce, nel caso di scontro tra veicoli, una presunzione di corresponsabilità dei conducenti per i danni subiti dalle rispettive vetture)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-025">24</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nelle gare sciistiche (alpine), nonostante la rilevata esiguità di fatti lesivi connessi a scontri tra i gareggianti (Battelli 2024, 1332), il legislatore ha predisposto un quadro puntuale di parametri relativi alla sicurezza nelle suddette competizioni con il d.lgs. n. 40 del 28 febbraio 2021, integrando, in tal modo, le regole tecniche attinenti a questo sport con indicazioni volte a stabilire un livello di diligenza, prudenza e perizia più elevato di quello ricavabile dalle caratteristiche intrinseche della disciplina sportiva<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-024">25</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>6. Gli sport a contatto necessario nella prospettiva giurisprudenziale</head><p rend="text">La casistica inerente agli sport caratterizzati da un contatto necessario tra gli atleti dimostra l’ampio margine di liceità dei fatti dannosi derivante dalla prevalenza – riconosciuta a livello giurisprudenziale qualora fossero integrati taluni, stringenti, requisiti – che si accorda allo sviluppo dell’attività sportiva rispetto alla salvaguardia dell’incolumità individuale. Due recenti provvedimenti, in ossequio all’approccio concreto cui si ispira questo mio intervento, meritano di essere esaminati in quanto paradigmatici di indirizzi e movenze argomentative ormai consueti nel valutare fattispecie del genere. Sia il primo (Cass. civ., VI, ord. n. 35602 del 19 novembre 2021<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-023">26</ref></hi></hi>) sia il secondo (Cass. civ., III, sent. n. 4707 del 15 febbraio 2023<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-022">27</ref></hi></hi>) concernono sport da combattimento e, in entrambi i casi, il danneggiato ha subìto lesioni all’integrità fisica. Descrivendo per sommi capi i fatti di causa, l’ord. n. 35602/2021 si è occupata dei danni alla persona (deviazione del setto nasale) subiti da un atleta durante la prova di esame destinata ad altro atleta per il conseguimento del livello ‘cintura nera’ nella disciplina del <hi rend="italic">ju-jitsu</hi>, prova alla quale il danneggiato aveva partecipato in qualità di antagonista figurato; in particolare, l’esaminando, durante il combattimento d’esame, aveva attinto il ricorrente al naso procurandogli, per l’appunto, la deviazione del setto. Nella sent. n. 4707/2023, la vicenda dannosa ha avuto luogo nel corso di un allenamento di <hi rend="italic">Mixed Martial Arts</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-021">28</ref></hi></hi>, in occasione del quale si era proceduto ad uno scambio di colpi leggero con breve contatto a coppie tra i varî partecipanti. Un atleta, impegnato nella suddetta attività di <hi rend="italic">sparring</hi>, aveva ricevuto un forte calcio all’apparato riproduttivo, pur protetto da un apposito supporto, con conseguente rottura traumatica di una delle gonadi, la quale era poi stata asportata. I giudizî di cassazione hanno confermato l’esito sfavorevole per entrambi i danneggiati-ricorrenti, sulla base del comune presupposto per cui la condotta dannosa era qualificabile come attività sportiva, come tale pienamente lecita, stante l’assenza di circostanze che dimostrassero l’eccedenza dell’illecito civile rispetto all’illecito sportivo – e la rottura del confinamento dell’illiceità entro i margini dello sport di riferimento (illiceità meramente sportiva e non civile) – che si ha qualora l’azione o il gesto tecnico risultino non funzionali o incompatibili con lo scopo sportivo.</p><p rend="text">Dall’esame congiunto delle relative fattispecie si evincono i seguenti principî: <hi rend="italic">a</hi>) l’attività agonistica comporta l’accettazione del rischio ad opera dei partecipanti con riguardo ai danni che ne possano derivare, se ricadenti nell’alea normale della singola disciplina; <hi rend="italic">b</hi>) se il danno è cagionato nel rispetto delle regole del gioco, l’attività sportiva è lecita nel momento in cui il pregiudizio si caratterizza come imprevedibile avuto riguardo allo scopo della norma violata; <hi rend="italic">c</hi>) se vi è violazione delle regole del gioco senza che sia dato riscontrare una colpa grave dell’atleta, si permane nell’àmbito del c.d. rischio consentito se il danno rientra nell’astratta rappresentabilità degli eventi connessi alla competizione sportiva; <hi rend="italic">d</hi>) in nessun caso possono giustificarsi pregiudizî connessi a condotte dolose o gravemente colpose (le quali possono concretarsi anche quando, pur osservando le regole sportive, vi sia stata violazione della regola cautelare di diligenza e prudenza), in quanto le medesime sono da riqualificare non come gesti tecnici sportivi, bensì come semplici fatti aquiliani, dai quali deriva l’obbligazione risarcitoria in capo al danneggiante; <hi rend="italic">e</hi>) nell’accertamento della colpa, deve tenersi conto delle qualità soggettive degli atleti, così da differenziare il professionista dal dilettante, nonché l’esperto dal principiante (specie quando questi sia un minore<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-020">29</ref></hi></hi>), oltre che del contesto ambientale, per cui l’allenamento esige una minore carica agonistica della competizione ufficiale (pur se è necessario tenere conto del fatto che talune sedute preparatorie rispetto alla gara vera e propria, specie quelle che si collocano in una prossimità temporale significativa rispetto alla data dell’evento principale, sfuggono alla regola anzidetta e possono essere considerate, se non propriamente allo stesso modo della competizione, con maggiore tolleranza per quanto attiene ai fatti dannosi verificatisi in queste occasioni)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-019">30</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">f</hi>) tuttavia, in termini generali, nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall’uso di una quota di violenza, la violazione, nel corso di un’attività di allenamento, di una regola della disciplina sportiva non costituisce di per sé illecito civile, se non concorrano a qualificarla in tal senso ulteriori circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell’azione compiuta dall’atleta (in questi termini si sostanzia il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 4707/2023<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-018">31</ref></hi></hi>); <hi rend="italic">g</hi>) ne consegue che l’attività sportiva non può dirsi strettamente inerente alla sola gara, ma si riscontra anche, come già implicitamente evidenziato, nelle fasi preparatorie e strumentali ad essa (per cui, nel caso deciso dall’ord. n. 35602/2021, correttamente si è ritenuta lecita la condotta, pur dannosa, tenuta in sede di esame per il conseguimento di un livello superiore nell’àmbito del <hi rend="italic">ju-jitsu</hi>, al di fuori, pertanto, di un incontro agonistico); <hi rend="italic">h</hi>) negli sport contraddistinti da un elevato contatto fisico, come quelli succitati, l’illiceità è connessa ad un uso della forza sproporzionato rispetto a quella richiesta dalla disciplina sportiva considerata, così che il gesto tecnico non può dirsi sportivo in quanto la finalità con cui il medesimo è stato posto in essere risultano estranee agli scopi della suddetta disciplina. </p><p rend="text">In base a ciò, si è concluso, condivisibilmente, che l’assenza di ardore agonistico rende il gesto tecnico compiuto nelle fasi preparatorie (prova d’esame, allenamento) più permeabile alla transizione dall’illecito meramente sportivo all’illecito civile, se, e nel momento in cui, fosse dato rilevare ulteriori circostanze che supportino tale transizione, come la significativa differenza nel grado di perizia tra i due contendenti e la natura controllabile, in quanto consueta e agevolmente eseguibile, della manovra atletica alla quale il pregiudizio è conseguito (Toscano 2023, 199).</p></div><div><head>7. Gli sport a contatto eventuale tra esigenze sanzionatorie e finalità promozionali</head><p rend="text">Le discipline sportive c.d. a contatto eventuale (ma sarebbe più coerente rispetto alla relativa natura discorrere di sport a contatto probabile<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-017">32</ref></hi></hi>) si caratterizzano per l’assenza della forza fisica rivolta all’avversario come elemento connaturale al gesto tecnico posto in essere dagli atleti. La particolare rilevanza sociale e mediatica di taluni di essi (primo tra tutti il calcio) ha consentito l’elaborazione di una serie di criterî e/o parametri di accertamento della responsabilità civile in merito, i quali, con sufficiente consolidamento, mirano a coniugare il ridotto grado di rischio consentito (o, <hi rend="italic">rectius</hi>, accettato) con l’esigenza – strettamente connessa al valore pedagogico e sociale che essi esprimono a séguito della loro ampia diffusione nonché, stante il meno significativo pericolo per l’incolumità fisica che è dato riscontrarvi, alla tutela dello sviluppo psicofisico per i praticanti – di promuoverne l’esercizio senza eccessivi vincoli di condotta per gli sportivi. Assumendo, anche in questo caso, come oggetto di analisi un recente provvedimento della Suprema Corte in materia, mi tratterrò sull’ordinanza n. 3959 del 9 febbraio 2023, con cui la VI sezione civile della Cassazione ha deciso in senso sfavorevole al danneggiante una vicenda radicata nel contesto di una partita amichevole di calcio tra squadre dilettanti, in occasione della quale un c.d. <hi rend="italic">tackle</hi> in scivolata posto in essere da un calciatore ha cagionato lesioni fisiche ad un altro partecipante. Confermando, difatti, anche in punto di legittimità gli esiti cui è pervenuta la Corte d’appello territoriale, il Supremo Collegio ha avuto cura di affermare che l’esecuzione di un gesto calcistico della tipologia concretamente occorsa nel caso di specie, soprattutto tenendo conto della specifica carica di irruenza che è stata profusa dal danneggiante, non consente di arrestare l’intervento intrapreso né, vieppiù, di indirizzarlo con precisione al fine di scongiurare eventi dannosi a carico di chi lo subisce. Dalla motivazione del provvedimento si evince con chiarezza la ripresa di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, in base al quale la sproporzione tra la violenza dell’azione sportiva e il contesto di gioco nel caso concreto – qui, si è detto, una partita amichevole tra dilettanti – implica quell’eccedenza dai confini dell’illecito sportivo che qualifica la condotta lesiva in termini di fatto dannoso generatore di responsabilità. Ora, è palese che sussistesse nell’ipotesi in esame un nesso funzionale tra l’azione fallosa e le finalità del gioco<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-016">33</ref></hi></hi>, ma, altrettanto palesemente, non è riscontrabile l’ulteriore requisito che mantenga la suddetta azione nell’àmbito del fenomeno puramente sportivo (nonostante la violazione delle regole di gioco), ossia il ricorso a una violenza compatibile con il contesto ambientale nel quale la competizione si è svolta. Difatti, il consenso a subire eventi pregiudizievoli che costituiscono l’oggetto di una rappresentazione dell’atleta improntata all’<hi rend="italic">id quod plerumque accidit</hi> non comporta, in quanto strettamente connesso alle <hi rend="italic">leges artis</hi>, l’accettazione di gesti fallosi travalicanti il dovere di lealtà sportiva e, in sostanza, sintomo di disprezzo per l’altrui incolumità (Battelli 2024, 1335-36).</p><p rend="text">Si tratta, all’evidenza, di un’ipotesi differente da quelle in cui l’andamento della gara non costituisce lo scopo dell’atto lesivo ma solo l’occasione per perseguire finalità ultronee rispetto alle esigenze della competizione (e tali sono considerati, nel settore calcistico, il fallo a gioco fermo o le azioni <hi rend="italic">ex ante</hi> improduttive ai fini del risultato e al contempo caratterizzate da un rischio gratuito), ove non si è di fronte ad un gesto sportivo bensì a una condotta rilevante ai soli fini della responsabilità aquiliana.</p><p rend="text">Peraltro, la giurisprudenza tende a enfatizzare la rilevanza, per l’integrazione del fatto illecito derivante dall’attività sportiva, esclusivamente del dolo e della colpa grave, restando invece nell’àmbito della liceità le condotte che siano state realizzate con colpa lieve o media, il che, all’evidenza, costituisce una deroga, non sancita normativamente, al principio in base al quale il grado della colpa non rileva ai fini dell’<hi rend="italic">an</hi> ma del solo <hi rend="italic">quantum</hi> nell’illecito aquiliano<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-015">34</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In sintesi, nella suddetta tipologia si è nel tempo formato un <hi rend="italic">corpus</hi> di regole che mirano a conseguire l’accurato bilanciamento tra la necessità di sanzionare le condotte scorrette (necessità, questa, assai significativa in quanto connessa ad una più circoscritta consistenza del rischio accettato dagli atleti) e l’esigenza di promuoverne lo sviluppo (peraltro, di là da ogni visione idealizzata dei medesimi, in connessione con gli interessi economici sottesi ad alcuni tra essi).</p></div><div><head>8. La responsabilità civile in àmbito sportivo e le attività strumentali</head><p rend="text">Riprendendo la <hi rend="italic">summa divisio</hi> proposta in esordio, merita riservare qualche considerazione finale alla responsabilità civile in àmbito sportivo, la quale deriva da fatti lesivi posti in essere da chi non esegue alcun gesto atletico o non realizza un’attività sportiva propriamente detta, bensì collabora a questa o compie ciò che è necessario per integrarla. Si tratta di ipotesi connesse soggettivamente a una variegata tipologia di figure: l’organizzatore di eventi sportivi; il gestore di impianti sportivi; il direttore di gara (per rimanere nel novero di quelle più ricorrenti). </p><p rend="text">In merito all’organizzatore di eventi sportivi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-014">35</ref></hi></hi>, la relativa responsabilità può derivare o dalla regola generale di cui all’art. 2043 c.c. qualora l’attività dannosa sia al medesimo direttamente riconducibile e non presenti alcuna tra le caratteristiche intrinseche alle quali il codice civile ha riservato un’apposita disciplina, oppure (e si tratta della maggioranza dei casi), là dove l’organizzatore si sia avvalso di collaboratori alle proprie dirette dipendenze o l’evento predisposto sia qualificabile nei termini di un’attività pericolosa, dalle previsioni degli artt. 2049 (responsabilità oggettiva) e 2050 (responsabilità aggravata) c.c., concernenti rispettivamente il danno prodotto dai dipendenti (c.d. domestici e commessi) nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-013">36</ref></hi></hi> e il pregiudizio connesso a un’attività pericolosa<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-012">37</ref></hi></hi> per sua natura<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-011">38</ref></hi></hi> o per la natura dei mezzi adoperati. Sul punto merita segnalare il mutamento di prospettiva della giurisprudenza per quanto attiene all’organizzazione di competizioni calcistiche nel massimo campionato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-010">39</ref></hi></hi>, giacché, se non può predicarsi in via assoluta la pericolosità della predisposizione di una partita di calcio, questa per contro sussiste nel momento in cui la medesima costituisca l’occasione per atti vandalici o per episodi di scontro tra tifoserie e conseguente rischio di lesioni all’incolumità fisica degli spettatori e degli atleti (nonché del personale di supporto entro e al di fuori del campo di gioco)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-009">40</ref></hi></hi>. La Suprema Corte si è espressa più volte per l’applicazione dell’art. 2050 c.c. nell’ipotesi di eventi calcistici connessi al campionato maggiore di serie A, proprio a séguito del dilagare di fatti di cronaca che, in effetti, hanno indotto lo stesso legislatore a contrastare con fermezza il fenomeno della violenza negli stadi (ciò che supporta ulteriormente la qualificazione in termini di attività pericolosa delle gare di calcio ad alto rischio di contatti tra tifosi avversari)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-008">41</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Quanto al pregiudizio derivante dalla gestione di impianti sportivi, se riguardato autonomamente dalla fattispecie poc’anzi esaminata<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-007">42</ref></hi></hi>, esso è risarcibile, secondo la comune opinione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il gestore al contempo custode dell’impianto<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-006">43</ref></hi></hi>, per cui su di esso gravano i doveri di manutenzione e di predisposizione delle opportune cautele tali da scongiurare il verificarsi di danni a persone e cose (segnatamente, a spettatori e atleti che ne usufruiscono)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-005">44</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Sulla responsabilità civile dell’arbitro o del direttore di gara, si deve effettuare una prima e preliminare distinzione tra sport a contatto necessario e sport a contatto eventuale. Mentre, difatti, nei primi il direttore di gara ha il precipuo cómpito di vigilare sulla corretta applicazione delle regole tecniche le quali, si è detto, sono strumentali alla salvaguardia dell’integrità fisica (e finanche della stessa vita) degli atleti, così da interrompere lo svolgimento dell’incontro se vi fosse un serio pericolo in tal senso anche là dove si trattasse di atti non contrarî ai contenuti della disciplina sportiva, nei secondi l’arbitro è sempre tenuto a vigilare sull’osservanza dei precetti sportivi, ma, essendo questi modulati in senso meno rigorosamente connesso alla salute dei partecipanti, non può pretendersi dal medesimo di impedire eventuali pregiudizî ulteriori rispetto a quelli per cui è stata espressa l’accettazione del rischio. Per gli sport a contatto eventuale l’ipotesi di responsabilità arbitrale che (seppure di difficilissima verificazione) può criticamente esaminarsi in questa sede concerne la stesura del c.d. referto, inteso come attestazione di quanto svoltosi nel corso della gara, oltre che dell’esito finale di questa. In effetti, dovrebbe dimostrarsi che l’inserimento, tra le vicende della competizione, di episodi non effettivamente occorsi sia stato intenzionale, al fine di arrecare un danno al soggetto cui questi sono imputati; tale danno, peraltro, non può essere confinato nell’àmbito dell’ordinamento sportivo (si pensi alla descrizione di un gesto falloso particolarmente grave che comporterebbe l’esclusione dell’atleta da un certo numero di competizioni successive a quella cui esso è correlato), ma deve rilevare anche sotto il profilo civilistico (ai sensi dell’art. 1223 c.c., come danno emergente e lucro cessante: si pensi alla sanzione pecuniaria comminata dalla società al giocatore, o alla perdita di occasioni concernenti contratti di sponsorizzazione, ovvero alla sofferenza psicologica derivante dalla falsa imputazione). Si tratta, all’evidenza, di elementi assai ardui da dimostrare sotto il profilo probatorio, stante l’assenza di qualsivoglia titolo che fondi una responsabilità aggravata (pertanto, con inversione dell’onere della prova), in capo al direttore di gara<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-004">45</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Ritengo opportuno concludere questa (necessariamente superficiale) disamina, in punto di responsabilità, degli àmbiti sportivi facendo riferimento al danno cagionato da istruttori di discipline sportive (quindi, non nel senso generale di cui all’art. 2048, 2° comma, c.c., nella loro qualità di precettori o di docenti di un mestiere o di un’arte, ma nello specifico significato dell’insegnante di sport). Ora, la prospettiva da cui esigono di essere riguardate le relative vicende non attiene all’ipotesi nella quale vi sia un contratto intercorrente tra insegnante e allievo ma a quella particolare intersezione di responsabilità che si realizza là dove il rapporto contrattuale sia costituito tra l’ente o la persona fisica che eroga il servizio di addestramento sportivo per il tramite dell’istruttore, da un lato, e il soggetto che intende apprendere le <hi rend="italic">regulæ artis</hi> dello sport, dall’altro lato. Se, infatti, il pregiudizio occasionato dall’attività di insegnamento scorretta legittimerebbe senz’altro il danneggiato ad esperire un’azione risarcitoria nei confronti dell’erogatore del servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c. (responsabilità del debitore che si avvale di ausiliari per inadempimento), dato che, invece, non sussiste alcuna previa obbligazione che veda l’istruttore vincolato al discente con conseguente risarcibilità dei danni derivanti dall’inesatta prestazione del primo, si sarebbe tentati (come, in effetti, per un certo verso si è fatto) di applicare a questa ipotesi l’art. 2043 c.c.; ne consegue che l’allievo dovrebbe dimostrare, oltre al pregiudizio, la colpa o il dolo dell’insegnante e il nesso di causalità tra la condotta di questi e le conseguenze negative che ne sono derivate, dovendo anche sottostare al più ridotto termine prescrizionale di 5 anni, <hi rend="italic">ex</hi> art. 2947, 1° comma, c.c. Al fine di evitare al danneggiato l’applicazione di una disciplina, nei confronti dell’istruttore, meno favorevole rispetto alle condizioni di esercizio del diritto al risarcimento verso il soggetto tenuto ad adempiere in via principale, si è qualificata la relazione tra l’insegnante e il discente nei termini del contatto sociale qualificato<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-003">46</ref></hi></hi>, estendendo in tal modo alla materia sportiva l’approccio giurisprudenziale in tema di responsabilità medica<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-002">47</ref></hi></hi>. Più precisamente, l’affidamento riposto verso una figura professionale da chi si avvale dei relativi servizî consente di individuare un vincolo obbligatorio tra le parti precedente al danno e non generato da esso, come invece si verifica nella fattispecie aquiliana; a fondamento di una siffatta qualificazione può indicarsi il periodo finale inserito nell’art. 1173 c.c. (che indica, tra le fonti delle obbligazioni, ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico). Il contatto sociale qualificato, in sintesi, costituirebbe una fonte atipica del rapporto obbligatorio che vincola l’istruttore all’allievo (Valenza 2021, 225); essa è pertanto in grado di fornire una disciplina omogenea all’ipotesi di danno conseguente alla scorretta docenza sportiva, quando l’impegno di erogarla sia stato contratto con ente (o persona fisica) diverso dall’istruttore che concretamente ne assume il cómpito. Pur se attualmente una siffatta forma di responsabilità viene assoggettata a una penetrante revisione critica, essa merita di essere attentamente considerata nel contesto sportivo, per gli indubbi vantaggi che assicura al debitore.</p></div><div><head>9. Conclusioni: l’illecito civile e lo sport tra autodeterminazione della persona e paternalismo del legislatore</head><p rend="text">Spesso, si è appena detto, nel contesto della responsabilità civile in àmbito sportivo è stato evocato il c.d. contatto sociale qualificato, con riferimento, in particolare, al rapporto tra istruttore/insegnante e allievo, non formalizzato in via diretta tra i medesimi ma con un soggetto terzo (istituto scolastico, palestra sportiva)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-001">48</ref></hi></hi>. Non consta una riflessione sufficientemente approfondita sulla possibilità di ricorrere a un siffatto modulo interpretativo per disciplinare i rapporti tra atleti nelle competizioni sportive che prevedano il confronto agonistico tra i medesimi; anche in questa ipotesi, difatti, ritengo possa discorrersi di un contatto sorto ai fini della gara e, pertanto, previamente costituito rispetto al verificarsi di eventuali danni, nonché di un affidamento reciproco sulla lealtà sportiva e sulla perizia tecnica nell’esecuzione dei gesti sportivi ad opera dei partecipanti <hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-000">49</ref></hi></hi>. Difatti, come può ricavarsi da quanto sin qui ho avuto modo di illustrare, predomina nettamente la lettura aquiliana dei relativi fenomeni. Vi è da dire che ciò può, forse, trovare una giustificazione. – non teorico-dogmatica ma meramente fattuale – nell’esaltazione del principio <hi rend="italic">neminem lædere</hi> connessa alla salvaguardia della persona umana. Al di là di tale notazione, che meriterebbe ben altra disamina rispetto a quanto sia possibile nel mio intervento, è ormai innegabile un nesso di corrispondenza tra l’estensione attuale ricevuta dal concetto di benessere (tale da comprendere la facoltà di determinare in senso concreto i modi e le condizioni per la tutela della propria salute), da un lato, e il ridursi dell’àmbito operativo dei pubblici poteri per quanto attiene alla libertà di disporre del proprio corpo, anche là dove questa libertà si manifesti in atti suscettibili di porre in pericolo l’integrità fisica del titolare, dall’altro lato (Scognamiglio 2022, 555). Ne consegue che si attenua il paternalismo del legislatore in conseguenza del rilievo che, per vero in ogni campo del diritto privato, assume oggi l’autodeterminazione dell’individuo, il quale rilievo può consentire qualsivoglia attività sportiva, anche estrema, se giustificata da esigenze strettamente e ragionevolmente connesse allo sviluppo della personalità (là dove, pertanto, non si trascorra nel disprezzo per la propria – e l’altrui – incolumità).</p></div><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Barcellona, Mario. 2021. “La responsabilità civile.” In <hi rend="italic">Trattato del diritto privato</hi>. <hi rend="italic">VI</hi> <hi rend="italic">Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto</hi>, I, a cura di Salvatore Mazzamuto. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Battelli, Ettore. 2021. “Responsabilità sportiva.” <hi rend="italic">Enc. dir.</hi>, <hi rend="italic">Tem.</hi>, VII, <hi rend="italic">Responsabilità civile</hi>, 1314-39. 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Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Valenza, Calogero Alberto. 2021. “La responsabilità civile dell’atleta, degli insegnanti e degli istruttori.” In <hi rend="italic">Diritto privato dello sport. Contratti, responsabilità civile, arbitrato</hi>, a cura di Ettore Battelli, 209-26. Torino: Giappichelli.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-048-backlink">1</ref></hi>	Ritengo opportuno evidenziare che, volendo mantenere l’approccio seminariale con cui queste riflessioni sono state originariamente prospettate, prevale in esse il tratto descrittivo e la ricognizione dei problemi concernenti la tematica affrontata, rispetto alla disamina sistematica dei medesimi. Al contempo, il quadro dei riferimenti si limita alla letteratura essenziale o a quella più direttamente connessa agli specifici profili sui quali ho voluto soffermare l’attenzione.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-047-backlink">2</ref></hi>	Scialoja (1998, 411-12) evidenzia che l’autonoma considerazione, nel campo del diritto, del concetto di responsabilità sportiva si ricava ponendo l’accento sui diversi significati che può assumere l’espressione ‘attività sportiva’.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-046-backlink">3</ref></hi>	Cfr. Di Martino (2021, 228), ove si precisa che per competizione sportiva si intende un incontro individuale o a squadre in cui il risultato si raggiunge in una sola e determinata disciplina sportiva, mentre la manifestazione sportiva consiste in un insieme di competizioni, ciascuna con la propria autonomia e individualità, che si svolgono all’interno di un medesimo contesto.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-045-backlink">4</ref></hi>	Una puntuale illustrazione delle caratteristiche del fenomeno sportivo, sia sotto il profilo sociologico, sia in ordine agli aspetti più prettamente giuridici, si rinviene in Lepore (2009, 24-33).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-044-backlink">5</ref></hi>	Tale previsione è stata inserita dalla legge costituzionale n. 11 del 26 settembre 2023.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-043-backlink">6</ref></hi>	Il che pone taluni problemi di qualificazione in senso sportivo per attività che, seppure tradizionalmente riguardate come manifestazioni di tale fenomeno, non paiono presentare le caratteristiche indicate nel testo (vedi infra con riferimento alla caccia).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-042-backlink">7</ref></hi>	Il quale benessere, strettamente connesso all’art. 32 Cost., trova il suo riconoscimento sia da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità [Preambolo alla costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, adottato dalla Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 19-22 giugno 1946), sottoscritto il 22 luglio 1946 dai rappresentanti di 61 Stati ed entrato in vigore il 7 aprile 1948] sia nel Codice deontologico medico (art. 3, 2° comma), ove si afferma che il bene ‘salute’ non va inteso come semplice assenza di uno stato patologico o mera integrità fisica, bensì come condizione di generale e armonico benessere psico-fisico.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-041-backlink">8</ref></hi>	Sulla base di tale considerazione potrebbero forse trovare adeguata soluzione gli snodi critici prospettati a questo proposito da Lepore (2009, 106), il quale evidenzia la necessità di escludere una lettura aprioristica delle conseguenze scriminanti riconducibili all’esercizio del diritto nella fattispecie civile, per privilegiare la valutazione in concreto di un esercizio che formalmente può sembrare legittimo ma che nella sostanza sacrifica un interesse altrui, senza essere giustificato da un corrispondente apprezzabile interesse del titolare. Difatti, ciò corrisponde pienamente alle recenti tendenze nella considerazione dei diritti soggettivi in base alle quali questi non possono ricevere tutela nel momento in cui siano funzionali a scopi diversi rispetto a quelli per il conseguimento dei quali sono stati attribuiti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-040-backlink">9</ref></hi>	Sul punto per tutti rinvio a Salvi (2019, 81-88, spec. 86-87).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-039-backlink">10</ref></hi>	Mauceri (2021, 79-80) osserva perspicuamente che, nel momento in cui si debba stabilire se la condotta pregiudizievole sia o meno compatibile con l’alea della pratica sportiva, il riferimento al requisito dell’ingiustizia del danno non è utile a distinguere tra condotte lecite e illecite, ma ha il cómpito di predisporre un apparato argomentativo per decisioni il cui reale fondamento si colloca in altro contesto. Rileva in tal senso, allora, l’esigenza di escludere che i canoni di comportamento connessi all’attività agonistica siano sottoposti al controllo statale, ciò che si verificherebbe nel momento in cui il criterio di discernimento tra ciò che è consentito e quanto è vietato fosse di natura esclusivamente giuridica.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-038-backlink">11</ref></hi>	Ciò anche alla luce dell’art. 5 c.c. e del relativo divieto degli atti di disposizione del proprio corpo, quando essi cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o siano altrimenti contrarî alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Tuttavia, per una diversa, e argomentata, ricostruzione, cfr. Ruffolo (2019, 27), secondo il quale è necessario distinguere, da un lato, tra il pericolo di lesioni all’integrità fisica al quale lo sportivo può liberamente decidere di esporsi e, dall’altro lato, la liceità del vincolo che obblighi a compierle (al quale solo sarebbe pertinente l’art. 5 c.c., in quanto relativo agli atti di disposizione del corpo di natura negoziale, in favore o nell’interesse, pertanto, di un diverso soggetto). In questo senso sarebbero liberi gli atti o gli interventi che incidano sull’integrità del corpo umano esaurendo i proprî effetti nella sfera di colui che li ha posti in essere o che ne ha richiesto l’esecuzione (discorrendosi, in un siffatto àmbito, di atti autodispositivi).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-037-backlink">12</ref></hi>	Per questa opinione si v. Frau (2006, 1032), il quale precisa che, seguendo l’impostazione dell’esercizio del diritto, rimarrebbero escluse dall’efficacia scriminante del medesimo le c.d. competizioni libere.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-036-backlink">13</ref></hi>	Per le necessarie indicazioni giurisprudenziali sul punto cfr. Frau (2006, 1033), ove si osserva come la causa di giustificazione non codificata sia applicabile mediante un procedimento analogico <hi rend="italic">in bonam partem</hi>, fondandosi sullo stesso criterio sotteso alle cause di giustificazione codificate, in base al quale non sussiste danno sociale nel momento in cui, tra due interessi in conflitto, uno può essere soddisfatto solo a costo del sacrificio dell’altro.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-035-backlink">14</ref></hi>	Battelli e Rossi (2021, 201) prendono in considerazione il suddetto principio nell’àmbito dell’esercizio del diritto, ma può ritenersi che il riferimento alla necessità di non contraddizione degli enunciati normativi permei di sé l’intera tematica della responsabilità civile sportive e delle condizioni di liceità dei gesti tecnici connessi allo sport.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-034-backlink">15</ref></hi>	Coglie esattamente il punto Pignalosa (2022, 52), la quale afferma che nell’ordinamento civile l’antigiuridicità del fatto può essere esclusa solo dal ricorrere di una causa di esclusione della medesima prevista dal legislatore, in assenza della quale non possono conseguire il risultato scriminante altre, e non codificate, giustificazioni. Sul punto si vedano, inoltre, le puntuali considerazioni di Castronovo (2008, 558).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-033-backlink">16</ref></hi>	Si v. in tal senso Ruffolo (2019, 26), il quale, con particolare riguardo alle attività estreme, evidenzia che l’art. 13 cost., forse non sufficientemente invocato, consente di estendere la tutela costituzionale della libertà personale nel disporre del proprio corpo, come momento di esercizio dell’autodeterminazione del singolo, alla pratica di molteplici sport anche estremi, proprio in quanto atto di libertà.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-032-backlink">17</ref></hi>	Castronovo (2008, 560) ritiene peraltro che la c.d. scriminante sportiva non sia in realtà una causa di giustificazione non codificata, in quanto la medesima sarebbe piuttosto da qualificare come una scriminante di rinvio (precisamente, del rinvio che l’ordinamento dello Stato deve fare all’ordinamento dello sport nel momento in cui, con riconoscerne l’autonomia, accetta di qualificare conformemente ad esso le fattispecie che a questo competono).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-031-backlink">18</ref></hi>	Cfr. sul punto Pittalis (2023, 411), la quale precisa come le regole di gioco e di gara (altrimenti definibili come ‘regole tecniche’) disciplinino il corretto svolgimento della gara nelle singole discipline sportive, dettando norme di condotta per l’atleta e per quanti sono coinvolti nell’esercizio dell’attività sportiva. Più nel dettaglio, le regole ‘di gioco’ riguardano la corretta ed efficace esecuzione del gesto tecnico da parte del singolo atleta (ad esempio, un dritto del tennista o una stoccata dello schermidore), mentre quelle ‘di gara’ concernono le modalità di corretto svolgimento della gara nel suo complesso.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-030-backlink">19</ref></hi>	Così Cass., 8 agosto 2002, n. 12012, in <hi rend="italic">Foro it.</hi>, 2003, I, c. 168.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-029-backlink">20</ref></hi>	A tale teoria quadripartita si giustappone, sulla base del grado di violenza ammessa, una distinzione tra sport a violenza necessaria, a violenza eventuale e a violenza zero che condivide con la precedente il rilievo attribuito al contenuto della disciplina sportiva – e segnatamente alla violenza insita nella medesima – per graduare differentemente l’àmbito di liceità della condotta dannosa (o, in altri termini, il rischio consentito). Per una complessiva coestensione delle due proposte v. altresì Valenza (2021, 141).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-028-backlink">21</ref></hi>	Si v. Pittalis (2023, 478-80), ove è ben chiarito come, in queste ipotesi, eventuali responsabilità nascano in capo ai gestori dell’impianto sportivo e che, nel caso di danno cagionato da un atleta ad altro atleta, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle lesioni riportate non sono normalmente risarcibili, salva la prova dell’intenzionalità della condotta lesiva o della colpa grave dell’atleta in merito alla violazione delle regole di gioco.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-027-backlink">22</ref></hi>	Peraltro, sarebbe opportuno verificare in modo puntuale – ciò che non è possibile in questa sede – fino a che punto possa configurarsi, ad opera dei praticanti di uno sport estremo, la rappresentazione del rischio derivante dall’attività delle figure soggettive strumentali; difatti, la violazione delle regole cautelari ad opera di queste ultime ben potrebbe cagionare un danno (con elevata probabilità, di natura irreversibile) all’atleta. In tale ipotesi, può affermarsi in prima approssimazione che il grado della diligenza richiesta a tali operatori deve ritenersi massimo, con esclusione di qualunque efficacia scriminante nei loro confronti ad opera dell’accettazione del rischio da parte di quanti si affidano al relativo operato.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-026-backlink">23</ref></hi>	La caratteristica di tali sport rende pertanto inoperante, nella sua assolutezza applicativa, l’art. 1227 c.c. (specie con riferimento al secondo comma di tale previsione), giacché la finalità sportiva, se non esonda in una scriteriata messa in pericolo della propria incolumità, sterilizza il criterio dell’ordinaria diligenza come requisito in mancanza del quale non viene integrata la fattispecie risarcitoria.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-025-backlink">24</ref></hi>	Peraltro, Cass., III, sent. n. 1896 del 3 aprile 1981, in <hi rend="italic">Riv. dir. sport.</hi>, 1982, 62, ha stabilito che l’osservanza del codice della strada non è necessaria nel momento in cui sia stato predisposto un adeguato servizio di sorveglianza, nonché misure di segnalazione agli altri utenti della strada circa lo svolgimento della competizione (il che, a ben vedere, muta la natura di circuito aperto della medesima, realizzando una sorta di fattispecie ibrida tra le due tipologie di percorsi di gara).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-024-backlink">25</ref></hi>	In particolare, alla velocità e all’obbligo di prudenza è dedicato l’art. 18 del d.lgs. n. 40/2021, il cui comma 1 prevede, a differenza della previgente disciplina di cui all’art. 9 della legge n. 363 del 24 dicembre 2003, che lo sciatore debba tenere una condotta la quale, in relazione alle <hi rend="italic">proprie capacità tecniche</hi>, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria o altrui. Cfr. in tema l’ampia disamina di Jacovitti (2023, 351-55), la quale sottolinea come in effetti, una volta che il gestore delle piste sciistiche pubblicizzi, segnalandola adeguatamente, la classificazione delle medesime sulla base della relativa difficoltà, lo sciatore sia chiamato ad effettuare un’autovalutazione delle proprie capacità, così da individuare il percorso più confacente al livello di perizia conseguito.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-023-backlink">26</ref></hi>	La si legge in <hi rend="italic">Riv. dir. sport.</hi> (online) 2022, 545-47, con nota di Scognamiglio (2022, 548-57).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-022-backlink">27</ref></hi>	In <hi rend="italic">Riv. dir. sport.</hi> (online) 2023, 187-90, con nota di Toscano (2023, 191-200), nonché in <hi rend="italic">Rass. dir. econ. sport.</hi>, 2024, 263-67, con nota di Magnelli (2024, 268-301).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-021-backlink">28</ref></hi>	Merita sottolineare, con riguardo alla questione di un esatto inquadramento per le arti marziali, il problema posto dalla disciplina del karate. Sul punto, si è puntualmente prospettata la necessità di distinguere il karate in senso proprio da discipline similari che, per le caratteristiche tecniche loro ascrivibili, sono in effetti da ritenersi sport a contatto necessario, con conseguente applicazione dell’art. 2050 c.c. e inversione dell’onere della prova a carico del danneggiante. Evidenziando le caratteristiche intrinseche al karate c.d. tradizionale rispetto a quello c.d. sportivo, si vorrebbe restituire una fisionomia della disciplina più coerente rispetto alla realtà concreta, che la vede praticata anche da atleti in tenera età, con il consenso genitoriale, attesa la sussistenza della regola mirante al controllo dei colpi sferrati (quindi, con pedagogica valenza in merito all’autocontrollo dello sportivo). Cfr. sul punto l’appassionata disamina di Toscano (2018, 204-05), il quale, nel proporre, con dovizia di argomentazioni, di considerare il karate non più uno sport a violenza necessaria ma, più propriamente, una disciplina a violenza eventuale, sottolinea come ciò consentirebbe anche un approccio sportivo maggiormente fisiologico da parte degli operatori di settore.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-020-backlink">29</ref></hi>	Si v. in tema Lucisano (2021, 114-15), con riguardo alla particolare vicenda in cui sia il danneggiante sia la persona offesa erano in effetti minorenni. Nel caso di specie, pur a fronte dell’invocata responsabilità in capo ai genitori del danneggiante ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, c.c., per <hi rend="italic">culpa in educando</hi>, il giudice ha riconosciuto la condotta imprudente dell’istruttore sportivo, il quale ha consentito al danneggiato di allenarsi senza il consenso dei genitori (nonostante, per vero, risultasse provato agli atti che il suddetto istruttore avesse più volte ammonito il minore affinché questi facesse uso delle necessarie protezioni); ne è conseguita, in virtù del vincolo di dipendenza organica intercorrente tra l’istruttore e l’associazione sportiva, la declaratoria di responsabilità <hi rend="italic">ex</hi> artt. 2048 (2° comma) e 2049 c.c. del solo rappresentante <hi rend="italic">pro tempore</hi> dell’associazione sportiva.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-019-backlink">30</ref></hi>	Magnelli (2024, 297-98), fa però opportunamente notare che negli sport da combattimento ‘a coppia’ la linea di demarcazione tra attività sportiva in allenamento e in competizione è destinata ad assottigliarsi, in quanto il combattimento presuppone, già in fase di allenamento, l’assunzione di un livello di rischio che non subisce decrementi ma si attesta sui medesimi livelli della fase agonistica. Di conseguenza – e in ciò sta la peculiarità di una siffatta tipologia di sport – le regole della responsabilità civile, nell’ipotesi prospettata, non subiranno deviazioni nell’allenamento rispetto al combattimento in senso proprio.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-018-backlink">31</ref></hi>	Secondo Magnelli (2024, 276-84) il richiamo al concetto di violenza da parte dei giudici di legittimità – e la stessa locuzione ‘sport a violenza necessaria’ – sarebbe fuorviante e contraddittorio, giacché non viene restituita l’essenza stessa della sportività consistente nel relativo valore sociale, nonché nella dimensione etica che la contraddistingue. Tale essenza, si sottolinea, sarebbe propria anche degli sport da combattimento a coppie, i quali, essendo accostati ad un comportamento violento, vedrebbero enfatizzato il proprio disvalore sociale, ponendosi oltretutto in una posizione antinomica rispetto allo stesso riconoscimento costituzionale dell’attività sportiva; quest’ultimo, difatti, esclude l’inflizione di una conseguenza ad un soggetto contro la relativa volontà, in quanto ciò diverge nel modo più stridente dalla struttura libera e lecita dell’attività sportiva.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-017-backlink">32</ref></hi>	Battelli (2024, 1335), difatti, pone opportunamente in luce la circostanza secondo cui il contatto fisico tra gli atleti in questa tipologia di sport sia, addirittura, <hi rend="italic">più che probabile</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-016-backlink">33</ref></hi>	In tema rinvio alle chiare riflessioni di Pignalosa (2022, 51-53), la quale aderisce alla lettura critica degli indirizzi giurisprudenziali che, discorrendo di collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, non hanno colto l’occasione per attribuire un solido fondamento giuridico a tale nesso, qualificandolo con nettezza come causa di giustificazione o, per contro, come circostanza che incide sull’elemento soggettivo del fatto illecito. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-015-backlink">34</ref></hi>	Non manca di rilevarlo Pignalosa (2022, 53), la quale individua la <hi rend="italic">ratio</hi> di un siffatto orientamento giurisprudenziale nel convincimento che le pratiche sportive siano funzionali al benessere collettivo della popolazione.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-014-backlink">35</ref></hi>	Pur presente sotto il profilo descrittivo, non risulta utile ai fini dell’applicazione di una differente disciplina distinguere tra organizzatore di diritto, di fatto e <hi rend="italic">pro tempore</hi>, a seconda del fatto che si sia affiliati a una Federazione e vengano richieste le necessarie autorizzazioni in sede locale per l’evento, ovvero che nessuna delle due condizioni sussista, o che, infine, per la rilevanza circoscritta della competizione ci si limiti a ottenere i permessi per il relativo svolgimento dalle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, senza alcuna affiliazione sportiva. Cfr. sul punto Di Martino (2021, 228), il quale precisa che la violazione di una norma giuridica da parte dell’organizzatore di un evento sportivo, a prescindere dalla posizione sportiva che questi ricopra, farà sorgere la relativa responsabilità.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-013-backlink">36</ref></hi>	Per quanto attiene all’esercizio delle incombenze, in termini generali si predica la necessità di connettere il medesimo con il rischio specifico conseguente all’interferenza del preposto nella sfera del danneggiato, il quale giustifica la responsabilità del preponente (Barcellona 2021, 215).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-012-backlink">37</ref></hi>	Barcellona (2021, 223) precisa a tal proposito che la ragione del particolare regime di cui all’art. 2050 c.c. sta nel fatto che alle attività da esso disciplinate si connette necessariamente un rischio che eccede sistematicamente quello proprio delle c.d. attività biologiche, per cui un’attività è pericolosa quando il rischio da essa prodotto è specifico – in quanto non prodotto, in assoluto oppure con le stesse virtuali conseguenze o con la medesima frequenza, dalle azioni quotidiane – e sproporzionato – perché, per le sue virtuali conseguenze o per la sua frequenza, esso eccede la misura di quello che, in un dato tempo storico della società, si ritiene possa essere demandato ad un giudizio in concreto, e non in astratto – in modo tale da esitare in un processo dannoso. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-011-backlink">38</ref></hi>	Nella giurisprudenza di legittimità, si è affermato – da Cass., VI civ., ord. n. 18903 del 28 luglio 2017, in <hi rend="italic">Riv. dir. sport.</hi>, 2018, 207-09, con nota di Carriero (2018, 210-19) – che, con riguardo al c.d. <hi rend="italic">rafting</hi>, l’assenza di un’organizzazione adeguata da parte del gestore di attività sportive con caratteristiche intrinseche di pericolosità, comporta il risarcimento del danno occorso al praticante (il quale, nel caso di specie, dietro incitamento dell’istruttore si era lanciato da un ponte in un torrente riportando la frattura del piede); difatti, al gestore di tali attività si richiede un livello di diligenza professionale in grado di impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-010-backlink">39</ref></hi>	Lepore (2009, 254-57), in riferimento al caso Giampà (in cui il calciatore omonimo, tesserato per la società Messina-Peloro, aveva riportato un’ampia lacerazione al bicipite femorale a causa di uno scontro con un tabellone pubblicitario c.d. rotativo, posto oltre la linea di fondo del terreno di gioco) si esprime in senso critico con riguardo all’automatica applicazione, all’ipotesi in esame, dell’art. 2050 c.c. (la quale avrebbe comportato la responsabilità, aggravata, del sodalizio siciliano), in quanto una fattispecie di responsabilità quale quella per attività pericolose, elidendo (quasi) completamene la valutazione dell’elemento della colpa, richiederebbe una rigorosa analisi del nesso di causalità e l’individuazione certa del soggetto colpevole (ne consegue, secondo l’Autore, che non si possano qualificare fattispecie complesse come ipotesi di responsabilità oggettive o aggravate senza una corrispondente indagine in concreto).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-009-backlink">40</ref></hi>	Il che ben si sposa con la prospettiva di Trimarchi (2019, 432), secondo il quale la valutazione del rischio derivante dallo svolgimento dell’attività deve essere effettuata secondo un procedimento in due tempi: anzitutto, si determina sulla base delle statistiche un indice generale del pericolo connesso alle attività del tipo di quella considerata; successivamente, tale indice può essere modificato in considerazione dei caratteri peculiari dell’attività che, in concreto, ha cagionato il danno. In tal senso può spiegarsi il segnalato mutamento di prospettiva della giurisprudenza con riguardo all’organizzazione di partite calcistiche.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-008-backlink">41</ref></hi>	Le relative vicende sono efficacemente ricostruite da Di Martino (2021, 236-38), nonché da Pittalis, (2023, 529-39), ove si rinvengono puntuali riferimenti giurisprudenziali.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-007-backlink">42</ref></hi>	Difatti, non è infrequente che l’organizzatore di un evento sportivo sia al contempo gestore dell’impianto in cui il medesimo si svolge, restando allora la seconda tipologia di responsabilità un titolo che si giustappone a quelli resi rilevanti dall’attività organizzativa (Di Martino 2021, 239).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-006-backlink">43</ref></hi>	Trimarchi (2019, 379) ricollega la responsabilità del custode al controllo dei fattori generali di rischio, non solo ove questi si traducano in circostanze per le quali è rilevante la colpa, ma anche qualora esse siano considerate, in base ad un giudizio tipico, incolpevoli, in considerazione della misura del rischio, dell’utilità sociale dell’attività alla quale esso pertiene nonché, infine, dei costi da sostenere per la relativa eliminazione.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-005-backlink">44</ref></hi>	Cfr. Pittalis (2023, 569-79), che esamina l’applicazione della norma relativa alla responsabilità per le cose in custodia nell’ottica della gestione di impianti sciistici.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-004-backlink">45</ref></hi>	Sul punto rinvio all’ampia disamina di Pittalis (2023, 718-21), la quale, peraltro, fa notare come nell’ordinamento sportivo la pienezza della prova costituita dal verbale dell’arbitro sia rappresentata dalla c.d. prova televisiva (sul cui rilievo in àmbito civile, stante la connessione della medesima con episodi non riscontrati dal direttore di gara, può fondatamente dubitarsi, atteso che, sulla base delle osservazioni svolte nel testo, viene in considerazione ai nostri fini la falsa compilazione del referto per dolo o colpa).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-003-backlink">46</ref></hi>	Di una riduzione progressiva dell’àmbito di applicazione del quale ha goduto l’art. 2043 c.c., e del corrispondente incremento della sfera di operatività che si ascrive al contatto sociale qualificato, discorre Mauceri (2021, 84).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-002-backlink">47</ref></hi>	In termini generali può utilmente considerarsi Nicolussi (2024, 1079-82), il quale, difatti, in quest’ottica analizza congiuntamente, sotto il profilo trattatistico, la responsabilità del medico e quella dell’insegnante.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-001-backlink">48</ref></hi>	Si v. Castronovo (2018, 572-74), il quale ha evidenziato come la Suprema Corte, nell’affrontare il problema con la sentenza a Sezioni Unite n. 9346 del 27 giugno 2002, non abbia tratto vantaggio dalla opzione ricostruttiva segnalata nel testo, giacché essa ha ritenuto applicabile non l’art. 1218 c.c. bensì l’art. 2043 c.c., evitando all’insegnante l’onere probatorio relativo all’impossibilità di protezione per causa a lui non imputabile.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-000-backlink">49</ref></hi>	La relazione così costituita, allora, sarebbe appositamente creata e voluta in vista dell’ottenimento di reciproci vantaggi, realizzando un contatto sociale c.d. pregnante (Mauceri 2021, 84).</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Luigi Nonne, University of Sassari, Italy, <ref target="mailto:lnonne@uniss.it">lnonne@uniss.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Luigi Nonne, <hi rend="italic">La responsabilità civile nello sport tra dogmatica e casistica: profili ricostruttivi,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.10">10.36253/979-12-215-0887-1.10</ref>, in Roberto Borrello, Antonio Riviezzo (edited by), <hi rend="CharOverride-2">Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie. Atti del seminario «Giornate senesi sullo sport», Siena, 22 maggio 2024</hi>, pp. -129, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0887-1, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1">10.36253/979-12-215-0887-1</ref></p></div></div>
      
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