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        <title type="main" level="a">Il caso delle ‘plusvalenze’: risvolti penalistici e spunti di riflessione sui delitti di false comunicazioni sociali</title>
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            <forename>Filippo</forename>
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          <resp>This is a section of <title>Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0887-1</idno>) by </resp>
          <name>Roberto Borrello, Antonio Riviezzo</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.11</idno>
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            <item>fictitious capital gains</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.11<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.11" /></p>
      <div><head>Il caso delle ‘plusvalenze’: risvolti penalistici e spunti di riflessione sui delitti di false comunicazioni sociali</head><p rend="h1_author">Filippo Bellagamba</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. Definizione ed inquadramento giuridico. – 2. La riformulazione dei delitti di false comunicazioni sociali ad opera della l. n. 69/2015. – 2.1. La persistente rilevanza penale del c.d. falso valutativo. – 2.2. L’idoneità decettiva della condotta di falso.<hi rend="CharOverride-1"> </hi>– 3. Brevi notazioni conclusive sul procedimento penale a carico di Juventus Football Club.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Abstract</hi>: Il saggio illustra l’evoluzione della figura penalistica del reato di falso in comunicazioni sociali, analizzando le modificazioni che esso ha subito nel tempo; alla luce della costante giurisprudenza si rileva, nonostante gli interventi del legislatore, la permanenza del c.d. falso valutativo in virtù della natura del bene giuridico protetto, ossia la trasparenza delle comunicazioni al pubblico. La lettura teleologicamente orientata viene applicata al ‘caso plusvalenze’ che ha interessato la Juventus Football Club al fine di sostenere la correttezza della contestazione di tale illecito ai vertici societari.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Parole chiave</hi>: plusvalenze fittizie, falso in bilancio, falso valutativo, falso in comunicazioni sociali</p><div><head>1. Definizione ed inquadramento giuridico</head><p rend="text">«Il caso delle plusvalenze», così recita il titolo dell’intervento che mi è stato assegnato, anche se, probabilmente, sarebbe stato più opportuno parlare del <hi rend="italic">fenomeno</hi> delle plusvalenze, ad indicare la diffusività di quel meccanismo, che va sotto il nome di «plusvalenze fittizie», che consiste nella cessione simulata del diritto alle prestazioni di un determinato atleta ad un prezzo superiore a quello effettivamente percepito dalla società cedente, il quale, invece, rispecchia il valore di mercato del giocatore, giacché parametrato alla capacità tecnica, all’età ed alle sue condizioni psico-fisiche. </p><p rend="text">Si tratta, dunque, di una sopravvalutazione (meramente) contabile, il cui effetto è quello di consentire a chi cede l’appostazione in bilancio di un ricavo ‘gonfiato’, funzionale ad occultare le perdite di esercizio.</p><p rend="text">Più nel dettaglio, quando una società di calcio professionistico acquista il diritto di utilizzare in via esclusiva le prestazioni di un calciatore lungo l’intera durata del contratto iscrive il costo sostenuto nello stato patrimoniale e, segnatamente, tra le immobilizzazioni immateriali, in forza di quanto previsto dall’art. 2423 <hi rend="italic">ter</hi> c.c.</p><p rend="text">Ai sensi dell’art. 2426, n. 2, c.c., quest’ultimo deve essere ammortizzato in relazione alla «residua possibilità di utilizzazione»: qualora, in un secondo momento, detto diritto venga ceduto ad un prezzo <hi rend="italic">superiore</hi> rispetto al valore residuo riportato nello stato patrimoniale, la cessione genera una plusvalenza di importo pari alla <hi rend="italic">differenza tra il costo di acquisto ed il ricavo tratto dalla vendita</hi>, al netto dell’ammortamento, che si traduce in un incremento dei ricavi risultanti dal conto economico, con la conseguente neutralizzazione delle perdite di esercizio e correlata possibilità di scongiurare la presentazione di eventuali domande di liquidazione giudiziale, con conseguente intervento della giustizia ordinaria.</p><p rend="text">Una modalità realizzativa più sofisticata o, comunque, più articolata si ha nel caso delle c.d. <hi rend="italic">plusvalenze incrociate</hi>, che si sostanzia in cessioni reciproche ed a prezzi identici, ma pur sempre superiori ai valori reali dei due giocatori<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-007">1</ref></hi></hi>, di modo che entrambe le società possano registrare a bilancio plusvalenze, innalzando così la componente attiva del conto economico senza che tali operazioni comportino in ogni caso un effettivo trasferimento di liquidità.</p><p rend="text">Pratica, quest’ultima, agevolata dalla recente introduzione, nella prassi della compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di un atleta, dell’istituto, di origine spagnola, del diritto di <hi rend="italic">recompra</hi>: la società titolare del cartellino di un giovane promettente lo cede a titolo definitivo ad un’altra, realizzando così una plusvalenza ma, nel contempo, riservandosi un diritto di opzione sul riacquisto ad un corrispettivo pattuito per iscritto, con il consenso dell’interessato. La società acquirente potrà beneficiare essa stessa di una plusvalenza ove la cedente originaria decidesse di esercitare l’opzione, pagando un prezzo generalmente superiore a quello della compravendita di partenza.</p><p rend="text">Al netto delle difficoltà di accertamento, dovute all’assenza di una norma giuridica, di un principio contabile o di un qualsivoglia algoritmo in grado di offrire un’indicazione poco più che approssimativa sul valore reale di un giocatore oramai prossimo alla cessione, essendo quest’ultimo condizionato dalla estrema variabilità di fattori contingenti (tra cui, oltre all’età, le <hi rend="italic">performance</hi>, anche del passato, la situazione contrattuale in essere, le esigenze tecniche della società che acquista ed anche la volontà del giocatore di essere ceduto), sul piano del diritto penale sostanziale l’ipotesi di reato che può essere contestata e che appare, almeno in linea di principio, configurabile è – se il riferimento concreto è alla Juventus Football Club, società quotata in borsa – quella prevista all’art. 2622 c.c., che punisce, con la pena della reclusione da tre ad otto anni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. </p></div><div><head>2. La riformulazione dei delitti di false comunicazioni sociali ad opera della L. n. 69/2015</head><p rend="text">L’attuale formulazione si deve alla l. n. 69/2015 («Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»), che ha profondamente mutato l’assetto riservato ai reati societari dal previgente d.lgs. n. 61/2002. Si è passati, infatti, da una <hi rend="italic">contravvenzione di pericolo</hi> (art. 2621 c.c.) ed un <hi rend="italic">delitto di danno</hi> (art. 2622 c.c.) a due <hi rend="italic">ipotesi delittuose di pericolo</hi>, rispettivamente collocate ai rimodellati artt. 2621 e 2622 c.c. e che si distinguono tra loro non più in ragione della verificazione o meno di un danno alle garanzie patrimoniali dei soci o dei creditori ma della <hi rend="italic">tipologia</hi> di società nel cui ambito la falsità venga commessa: se, cioè, esse <hi rend="italic">non</hi> facciano o facciano ricorso al pubblico risparmio, anche quando non siano quotate (esplicito in tal senso l’art. 2622, comma 2, n. 4, c.c.). </p><p rend="text">La struttura dei due delitti è <hi rend="italic">speculare</hi>, essendo comuni ad entrambi i soggetti attivi, la condotta tipica <hi rend="italic">bifasica</hi> (tanto <hi rend="italic">commissiva</hi> quanto <hi rend="italic">omissiva</hi>, che può aversi nel caso di mancata esposizione di dati o fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge) e l’oggetto materiale, ricomprensivo del bilancio di esercizio ed anche di quello consolidato, posto che le disposizioni sulle false comunicazioni sociali assimilano la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società a quella del gruppo alla quale essa appartiene (Foffani 2002, 257; Mazzacuva e Amati 2020, 91).</p><p rend="text">Tra gli elementi che rendono le due fattispecie tra loro affini, quello su cui appare opportuno indugiare in questa sede è la condotta <hi rend="italic">tipica</hi>, riguardata sotto il duplice profilo: a) della <hi rend="italic">natura </hi>dei fatti non rispondenti al vero oggetto di comunicazione; b) dell’<hi rend="italic">effetto</hi> che da tale comunicazione discende sui destinatari. </p><p rend="text">Muovendo dal profilo <hi rend="italic">sub</hi> a), è essenziale valorizzare due dati, tratti dalla lettera delle norme, che l’interprete non può trascurare. </p><p rend="text">Il primo attiene al disinvolto utilizzo dell’aggettivo «rilevanti», che compare, quanto alle società <hi rend="italic">non quotate </hi>(e che non fanno appello al pubblico risparmio), a qualificare la falsità delle comunicazioni sociali, sia che questa si realizzi attraverso un’azione, sia che essa avvenga tramite omissione (c.d. falso per reticenza), e che, invece, viene riproposto soltanto per quest’ultima quando si tratta di società <hi rend="italic">quotate</hi> (o che fanno appello al pubblico risparmio).</p><p rend="text">Tale disarmonia terminologica potrebbe, di primo acchito, trovare una spiegazione nel maggior rigore che il legislatore ha inteso riservare alle condotte di falso che si realizzino nell’ambito di società che si rivolgono al pubblico dei risparmiatori, potendosi riconoscere rilevanza penale anche a fatti che non necessariamente involgono i singoli destinatari della comunicazione. Ma tale esigenza di diversificazione – dovuta, come detto, ad una pre-valutazione di più intenso disvalore di contegni tenuti in certi contesti societari – finisce essa stessa per cedere dinanzi all’ulteriore incongruenza di avvalersi, anche all’interno dell’art. 2622 c.c., di una selezione delle omissioni penalmente apprezzabili, che, per essere tali, debbono presentare i medesimi caratteri di <hi rend="italic">insidiosità</hi> e di <hi rend="italic">fraudolenza</hi> richiesti per le condotte descritte all’art. 2621 c.c.</p><p rend="text">Precisato, dunque, che detta formula, utilizzata a singhiozzo, è emblematica di una tecnica di redazione del reato afflitta da non poca trascuratezza, l’inserimento dell’aggettivo in parola trova una sua giustificazione nella avvenuta soppressione, rispetto alla versione del 2002, delle <hi rend="italic">soglie di punibilità </hi>di tipo quantitativo – tenacemente avversate da più parti (Crespi 2001, 1349; Seminara 2015, 815) – allora commisurate, in via <hi rend="italic">alternativa</hi>, per un verso alla variazione sul risultato economico di esercizio, fissata in misura non superiore al 5%, al lordo delle imposte; e, per l’altro, a quella del patrimonio netto, calcolata in misura non superiore all’1%, oltre alla più generica clausola di esclusione della tipicità in caso di non sensibile alterazione nella «rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».</p><p rend="text">In effetti, a dispetto delle difficoltà interpretative, pur emerse sin da subito, l’impianto normativo fondato sulla necessità di limitare il falso alle sole ipotesi nelle quali lo scostamento di bilancio, in ossequio al principio di offensività, si attestasse su grandezze apprezzabili, è rimasto inalterato fino alla novella del 2015, con la quale si è inteso lasciare traccia della necessaria <hi rend="italic">significatività</hi> della falsificazione affidandosi ad un riferimento alquanto generico, che ha preso il posto dei precedenti parametri calibrati su valori percentuali.</p><p rend="text">Tale sostituzione non ha, tuttavia, sortito risultati apprezzabili in termini di più chiara delimitazione dell’ambito di prensione punitiva, risolvendosi, in buona sostanza, nella inesorabile adozione da parte del giudice di un approccio di tipo casistico improntato alla ragionevolezza, in quanto l’unico in grado di evitare generalizzazioni non soltanto pericolose ma anche incapaci di riempire di significato un’espressione che si rivela come inequivoca soltanto se apprezzata attraverso i canoni propri del linguaggio comune (Piva 2014, 371).</p><p rend="text">D’altra parte non è neppure mancato in dottrina (Seminara 2015, 815) chi ha segnalato come la locuzione «fatti materiali» – come noto trapiantata nel nostro ordinamento dall’esperienza giudiziaria anglosassone<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-006">2</ref></hi></hi> – già ricomprenda al suo interno l’attributo della <hi rend="italic">rilevanza</hi>,<hi rend="italic"> </hi>di talché sarebbe stato auspicabile che il legislatore si fosse contenuto nell’elargizione di aggettivi, accontentandosi della materialità quale fonte di responsabilità di una informazione falsa. Parzialmente divergente la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, che, nell’escludere che «materiali» e «rilevanti» possano essere considerati alla stregua di sinonimi, ha tenuto a precisare come il primo equivalga ad «essenziali», avendo precipuo riguardo alle informazioni che debbono trovare ingresso nel bilancio, come peraltro confermato dalle previsioni contenute all’art. 2423 c.c.: e come il secondo intenda, viceversa, enfatizzare la veridicità e la correttezza delle stesse, che non debbono risultare “fuorvianti”, tali, cioè, «da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli investitori»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-005">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Va altresì, da ultimo, segnalato come l’abrogazione del vituperato sistema delle soglie di punibilità e della clausola della ‘sensibile alterazione’ nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ha comportato anche la reviviscenza del c.d. <hi rend="italic">falso qualitativo</hi>, sotto la cui etichetta albergano, come noto, quelle anomalìe o irregolarità compiute nella formazione del bilancio, accomunate dalla loro incapacità di determinare modifiche del risultato di esercizio o del patrimonio netto e, dunque, di alterare le risultanze <hi rend="italic">numerico-quantitative</hi> contenute nel documento informativo. Per esemplificare, la questione si era posta con riferimento alla registrazione di costi realmente sostenuti, dei quali tuttavia veniva indicata una <hi rend="italic">causale</hi> diversa da quella reale; o all’iscrizione di spese pubblicitarie o per consulenze, che in realtà occultava fuoriuscite di denaro finalizzate al raggiungimento di scopi illeciti, quali, per tutti, il pagamento di una tangente nella conduzione dei rapporti tra privati e Pubblica amministrazione.</p><p rend="text">Al netto di quanto stabilito agli artt. 2621 <hi rend="italic">bis</hi> e 2621 <hi rend="italic">ter</hi> c.c., non si può certo sostenere che il c.d. <hi rend="italic">falso qualitativo</hi> sia indifferente rispetto all’affidamento riposto dai soci e, più in generale, dal pubblico in una rappresentazione corretta e veritiera della situazione nella quale versa la società: come è stato correttamente evidenziato (Zigiotti 2000, 151 ss.), apporre, ad esempio, al passivo dello stato patrimoniale un ‘fondo rischi’ in luogo di ‘debiti finanziari’, per quanto coincidenti nell’ammontare, comporta una distorsione nell’informazione sotto molteplici profili, tra cui quello di mantenere l’anonimato sugli effettivi creditori; ‘imporre’ ai destinatari del bilancio di confrontarsi con una posta a <hi rend="italic">passività presunta</hi> anziché con una avente il requisito della certezza e della oggettiva quantificazione; e, in caso di estinzione con causale altrettanto mendace, consentire, attraverso la sua eliminazione dal bilancio, che si dissolva ogni traccia della reale natura della transazione effettuata e dei soggetti con i quali essa è intercorsa.</p><div><head>2.1. La persistente rilevanza penale del c.d. falso valutativo</head><p rend="text">Il secondo dato che merita particolare attenzione e che ha ingenerato dubbi interpretativi di non poco momento è quello derivante dall’espunzione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni», che, nella previgente formulazione, completava la locuzione «fatti matariali non rispondenti al vero», nel chiaro intento di precisare – benché da taluni ritenuto un pleonasmo (Gambardella 2015, 1740) – che mendacio potesse esservi anche al cospetto di <hi rend="italic">valutazioni estimative </hi>di dati contabili. E che le cose stessero in questi termini aveva trovato conferma nella l. n. 262/2005, che aveva limitato la punibilità di quest’ultime attraverso l’introduzione di una soglia quantitativa del 10%, al di sotto della quale esse avrebbero dovuto ritenersi estranee all’area di illiceità penale.</p><p rend="text">Con la riforma del 2015 il – in realtà mai del tutto acquietatosi – dibattito circa la rilevanza penale del c.d. <hi rend="italic">falso valutativo</hi> ha vissuto una nuova stagione di contrasti e di disallineamenti giurisprudenziali, che hanno trovato una loro – allo stato definitiva – composizione nella pronuncia delle Sezioni unite del 2016<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-004">4</ref></hi></hi>, che ha concluso in senso favorevole alla possibilità che anche gli enunciati valutativi siano predicabili di falsità qualora si discostino, senza darne adeguata informazione giustificativa, da criteri di valutazione <hi rend="italic">normativamente fissati</hi> (come, per esemplificare, quelli indicati all’art. 2426 c.c.) o da criteri tecnici <hi rend="italic">generalmente accettati</hi> (si pensi, in proposito, alle <hi rend="italic">best practices</hi> sui principi di compilazione del bilancio IAS – <hi rend="italic">International Accounting Standards</hi> – e IFRS – <hi rend="italic">International Financial Reporting Standards</hi>).</p><p rend="text">Più precisamente, la Suprema Corte, dopo aver censurato l’eccessiva enfatizzazione del dato letterale, che altro non sarebbe se non «un (indispensabile) “passaggio” funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo» ed aver evidenziato come non sia sufficiente <hi rend="italic">verba earum tenere</hi>, <hi rend="italic">sed vim ac potestatem</hi>, ha indugiato in una ricostruzione d’insieme dell’assetto societario, così come tracciato dal codice civile ed in parte ridisegnato dalla l. n. 69/2015, muovendo dal presupposto, non contestabile, che l’oggetto della tutela penale si identifichi nella <hi rend="italic">trasparenza societaria</hi>.</p><p rend="text">E siccome il bilancio stesso, in ciascuno dei suoi elementi (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) è un documento composito, nel quale confluiscono dati certi (es.: il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es.: il prezzo di mercato di un prodotto) e dati congetturali (es.: le quote di ammortamento) sottoposti al controllo dei destinatari, ne deriva che la componente valutativa sia assolutamente <hi rend="italic">consustanziale</hi> alla sua stessa natura e funzione, di talché non possono dirsi esistenti ‘fatti’ in contrapposizione alle ‘valutazioni’, perché ciò che compare nel bilancio è soltanto il ‘racconto’ di quei fatti, ovvero la loro traduzione in termini contabili e monetari e, quindi, in ultima analisi, una loro valutazione. </p><p rend="text">Peraltro, affinché il suo contenuto sia verificabile e non soggetto ad indicazioni arbitrarie, il bilancio deve essere redatto uniformandosi a criteri obbligatori e/o largamente condivisi, funzionali a delineare un vero e proprio <hi rend="italic">metodo convenzionale</hi> di valutazione.</p><p rend="text">È oramai trascorso quasi un decennio dall’enunciazione del principio di diritto sopra richiamato e sembra, salvo errori, che la giurisprudenza di legittimità lo abbia fatto proprio, adeguandovisi costantemente. Per esemplificare, può essere utile richiamare una recentissima sentenza della Quinta Sezione<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-003">5</ref></hi></hi>, che ha preso posizione sulla nota vicenda della contabilizzazione delle operazioni denominate Santorini ed Alexandria e che ha visto il coinvolgimento dell’allora Presidente del Monte dei Paschi di Siena, unitamente all’allora amministratore delegato e direttore generale.</p><p rend="text">Ebbene, con riferimento al reato di cui all’art. 2621 c.c. contestato, in concorso con altri, agli imputati, si convalida l’assunto secondo cui il <hi rend="italic">falso valutativo </hi>postula la mancata adesione a parametri normativamente fissati o a criteri tecnici generalmente accettati, che, a loro volta, si informano ad un <hi rend="italic">principio di continuità </hi>o di<hi rend="italic"> costanza</hi> nella loro applicazione, potendovisi derogare soltanto per scelta del redattore, a condizione che nella nota integrativa si dia conto del diverso criterio di appostamento utilizzato; o per il consolidarsi di nuovi canoni di valutazione introdotti dal legislatore ovvero per l’intervento di nuovi principi contabili<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-002">6</ref></hi></hi>. Spetta, dunque, al giudice verificare, con un giudizio <hi rend="italic">ex ante</hi>, quanto esistente al momento della formazione del bilancio e se vi sia stata o meno una deviazione consapevole da detti riferimenti, accompagnata dall’assenza di adeguata informazione giustificativa.</p></div><div><head>2.2. L’idoneità decettiva della condotta di falso</head><p rend="text">Come già anticipato sotto la lettera b), l’ulteriore connotazione qualificante la condotta tipica sta nella sua necessaria <hi rend="italic">idoneità decettiva</hi>,<hi rend="italic"> </hi>ovvero nella capacità del falso di incidere sulle determinazioni assunte da «altri», ovvero dai destinatari della comunicazione, che, a partire dalla l. n. 69/2015, deve essere <hi rend="italic">concreta </hi>e non soltanto astratta<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-001">7</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Si è osservato in dottrina (Musco 2007, 80) come si tratti di elemento teso a valorizzare il principio di offensività, contribuendo a rendere penalmente indifferenti le difformità che, oltre ad essere poco significative, non inducano i terzi ad un’errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale questa appartenga. La puntualizzazione sulla <hi rend="italic">concretezza</hi> ingannatoria fa propendere per una ricostruzione dell’offesa in termini di <hi rend="italic">pericolo concreto</hi>, non essendo più richiesto, come già detto, che si verifichi un danno affinché il reato possa dirsi consumato.</p><p rend="text">A dire il vero, però, detta esigenza di concretezza dell’offesa aveva già preso campo con la riforma del 2002 e, segnatamente, con la modifica dell’art. 2640 c.c., che aveva introdotto la circostanza attenuante speciale della <hi rend="italic">particolare tenuità</hi> (a cui si è oggi sovrapposta la previsione di cui all’art. 2621 <hi rend="italic">bis</hi> c.c.), la quale, secondo l’interpretazione più accreditata (Epidendio 2014, 758) e pure convalidata dalla stessa Relazione alla Camera dei deputati sul disegno di legge, poi tradottosi nel d.lgs. n. 61/2002, avrebbe assolto ad una duplice, concorrente, funzione di attenuazione della pena, da un lato, e di preclusione ad interpretare le fattispecie disciplinate agli articoli precedenti in termini di pericolo astratto, dall’altro, per l’evidente ragione che, al di sotto di quella soglia, il reato non sarebbe stato configurabile.</p><p rend="text">Peraltro, al netto del ridotto effetto novativo che da tale innesto è derivato, il giudizio sulla concreta idoneità decettiva della condotta non può spingersi sino a conformarsi alla <hi rend="italic">identità</hi> dei singoli destinatari della stessa, valutando, cioè, la loro maggiore o minore predisposizione ad essere tratti in inganno al fine di decretare la liceità o meno del contegno dell’autore. In altri termini, l’aggiunta dell’avverbio ‘concretamente’ non significa che l’idoneità ingannatoria non debba essere comunque calibrata su di una platea indeterminata di persone, perché, anche nella più probabile ipotesi in cui questa risulti inevitabilmente <hi rend="italic">disomogenea</hi>, non sarà questa una circostanza in grado di incidere sulla verifica circa l’attitudine di quelle comunicazioni a mettere a repentaglio la trasparenza dell’informazione societaria e, dunque, la sua veridicità, completezza, fedeltà, correttezza.</p><p rend="text">L’apparente ampliamento del novero dei destinatari, oggi identificati attraverso il pronome «altri» ma in realtà coincidenti con i soci, con i creditori sociali, con i finanziatori e gli investitori attuali e futuri nonché con tutti coloro che siano legati alla società da rapporti contrattuali, ha l’obiettivo di rimarcare l’esigenza di rispetto della trasparenza della vicende societarie, in uno con quello della libera concorrenza (Mezzetti 2022, 150). Ed è un segnale forte, già sul piano lessicale, di un ritorno alla pubblicizzazione della tutela del falso in bilancio: il riferimento, pur presente, ai «soci» ed al «pubblico» non serve più ad indicare chi siano i soggetti passivi del reato ma ad individuare quali siano le «altre comunicazioni sociali» penalmente rilevanti, oltre ai <hi rend="italic">bilanci</hi> ed alle <hi rend="italic">relazioni</hi>. Ne consegue che, dinanzi ad un reato di pericolo a soggetto passivo <hi rend="italic">vagante </hi>(Ricci 2015, 64), nel quale l’interesse protetto appartiene ad una collettività indeterminata di individui, le persone offese dal reato non necessariamente coincideranno con i legittimati a costituirsi parte civile, perché soltanto chi riesca a dimostrare di aver subìto un pregiudizio risarcibile dal reato potrà assumere un ruolo attivo nel processo penale, figurando gli altri esclusivamente come soggetti passivi e non anche come danneggiati.</p></div></div><div><head>3. Brevi notazioni conclusive sul procedimento penale a carico di Juventus Football Club</head><p rend="text">Come si accennava, a conclusione di un’indagine denominata <hi rend="italic">Prisma</hi>, si è giunti alla richiesta di rinvio a giudizio della <hi rend="italic">governance</hi> della Juventus Football Club al tempo in cui i reati contestati – tra i quali, oltre al delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate, figurano quello di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998), di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.) – sarebbero stati commessi, nonché della società stessa, trattandosi di fattispecie tutte rilevanti ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, quanto al reato che qui interessa, la più volte richiamata l. n. 69/2015 ha provveduto ad inasprire la sanzione pecuniaria comminata all’art. 25 <hi rend="italic">ter</hi>, comma 1, <hi rend="italic">lett. b</hi>, attualmente ricompresa in una forbice che va da un minimo di 400 ad un massimo di 600 quote, oltre a tacere sulle qualifiche rivestite dai possibili autori del reato e sul criterio di imputazione di quest’ultimo all’ente, rinviando, nell’un caso, al precetto là specificamente tipizzato; e, nell’altro, sia pure implicitamente, agli ordinari parametri già compiutamente disciplinati agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001, liberando così la norma dall’impaccio di fare esclusivo riferimento all’«interesse» e non anche al «vantaggio».</p><p rend="text">Come già sottolineato, la disciplina di maggior rigore, approntata tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, per il delitto di false comunicazioni sociali che si inveri all’interno della tipologia di società puntualmente elencata all’art. 2622, comma 2, c.c., trae il proprio fondamento nel <hi rend="italic">surplus </hi>di disvalore espresso da una condotta che impatti sul pubblico dei risparmiatori, ovvero su un numero di destinatari assai più nutrito rispetto a quello che può essere verosimilmente attinto qualora a giungere a consumazione sia il reato di cui all’art. 2621 c.c.</p><p rend="text">E che la <hi rend="italic">ratio</hi> di una più intransigente risposta punitiva – che si completa con l’irriferibilità all’art. 2622 degli artt. 2621 <hi rend="italic">bis</hi> e 2621 <hi rend="italic">ter</hi> c.c. – sia quella testé indicata trova conforto proprio nell’equiparazione <hi rend="italic">ex lege</hi>, in senso <hi rend="italic">estensivo</hi> della portata applicativa della fattispecie in esame, tra società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato facente parte dell’Unione europea; società emittenti strumenti finanziari che abbiano presentato la richiesta di ammissione alla negoziazione in detto mercato (e che, dunque, appartengano soltanto in via transitoria al <hi rend="italic">grey market</hi>); società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei c.d. <hi rend="italic">Multilateral Trading Facilities</hi>, che sono quei sistemi di contrattazione gestiti da privati, nei quali il servizio non viene prestato da una struttura articolata e complessa come la borsa valori, ma da un organismo creato <hi rend="italic">ad hoc</hi>,<hi rend="italic"> </hi>dalla composizione assai più snella ed integralmente informatizzata; le <hi rend="italic">holding </hi>munite di<hi rend="italic"> </hi>un potere di <hi rend="italic">controllo</hi> su quelle che abbiano emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in quel mercato, nel chiaro intento di ovviare a possibili elusioni della normativa ed alle conseguenti sperequazioni dovute all’impossibilità di sanzionare con le pene ivi previste le società che non siano quotate ma che esercitino un’<hi rend="italic">influenza dominante </hi>sulle quotate. Sino a quelle che, pur non essendolo, sono comunque chiamate ad assolvere ad obblighi di informazione e di trasparenza altrettanto stringenti, giacché fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono.</p><p rend="text">Tanto doverosamente precisato, dal momento che nessuno dubita che la Juventus Football Club rientri tra le società che hanno emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato (regolamentato) italiano, corretta, quanto meno dal punto di vista dell’astratta sussunzione del fatto che si assume essersi realizzato, appare l’imputazione per il delitto di cui all’art. 2622 c.c.. Ed a questo riguardo si è di recente appreso da notizie di stampa che i vertici di allora – unitamente all’ente – hanno, d’intesa con il pubblico ministero procedente, richiesto ed ottenuto dal giudice per l’udienza preliminare l’applicazione di una pena per tutti i delitti ad essi contestati, giungendo così alla definizione del procedimento iscritto a carico degli uni e dell’altro. </p><p rend="text">Per quanto la sentenza di patteggiamento, sia pure espressamente equiparata ad una sentenza di condanna dall’art. 445, comma 1 <hi rend="italic">bis</hi>, c.p.p., presenti peculiari caratteristiche <hi rend="italic">formali</hi>, <hi rend="italic">strutturali</hi>, <hi rend="italic">genetiche</hi> e <hi rend="italic">funzionali</hi> che ne impediscono una reale assimilazione a quest’ultima – se non altro perché l’accordo tra le parti preclude un compiuto accertamento del fatto in contraddittorio<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_11.html#footnote-000">8</ref></hi></hi> – ciò nondimeno l’accesso a tale rito negoziale, che si sostanzia in una forma di composizione dell’illecito penale con cui l’imputato si rende disponibile a che una pena venga irrogata, viene per lo più inteso, oltre che come essenziale strumento di deflazione del carico processuale, quale efficace alternativa ad una verifica, in sede dibattimentale, della condotta tenuta da quest’ultimo, perché, ove ciò avvenisse, sarebbe preventivabile un riscontro positivo nell’accertamento della sua responsabilità penale.</p></div><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Crespi, Alberto. 2001. “Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta.” <hi rend="italic">Riv. Soc.</hi>: 1345.</p><p rend="bib_indx_bib">Epidendio, Tommaso. 2014. “La circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio in generale.” In <hi rend="italic">Diritto penale delle società</hi>, I,<hi rend="italic"> I profili sostanziali</hi>, a cura di Giovanni Canzio, Luigi Cerqua e Luca Luparìa: 611-16. Padova: Cedam.</p><p rend="bib_indx_bib">Foffani, Luigi. 2002. “La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).” In<hi rend="italic"> I nuovi reati societari: diritto e processo</hi>, a cura di Angelo Giarda e Sergio Seminara, 231-323. Padova: Cedam.</p><p rend="bib_indx_bib">Gambardella, Marco. 2015. “Il «ritorno» del delitto di false comunicazioni sociali. Tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità.” <hi rend="italic">Cass. pen</hi>.: 1730-40</p><p rend="bib_indx_bib">Mazzacuva, Nicola, e Enrico Amati. 2023. <hi rend="italic">Diritto penale dell’economia</hi>. Padova: Cedam.</p><p rend="bib_indx_bib">Mezzetti, Enrico. 2022. <hi rend="italic">Diritto penale dell’impresa</hi>,<hi rend="italic"> </hi>Bologna: Zanichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Musco, Enzo. 2007. <hi rend="italic">I nuovi reati societari</hi>, Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Piva, Daniele, 2014. “Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista.” <hi rend="italic">Dir. pen. cont.</hi>: 366-75.</p><p rend="bib_indx_bib">Ricci, Rosanna, 2015. <hi rend="italic">Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n. 69</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Seminara, Sergio. 2015. “La riforma delle false comunicazioni sociali.” <hi rend="italic">Dir. pen. proc</hi>.: 813-24.</p><p rend="bib_indx_bib">Zigiotti, Ermanno. 2000, <hi rend="italic">Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria</hi>. Padova: Cedam.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-007-backlink">1</ref></hi>	Si pensi, in proposito, agli scambi avvenuti tra Juventus e Marsiglia dei due giovani Tongya e Akè, entrambi valutati 8 milioni di euro; o con il Manchester City di Felix Correia e Pablo Moreno, entrambi valutati 10 milioni di euro; o, infine, con il Lugano di Kevin Monzialo e Christopher Lungoyi, entrambi valutati 2,5 milioni di euro.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-006-backlink">2</ref></hi>	Si tratta, infatti, della traduzione inesatta di <hi rend="italic">material facts</hi>, ovvero di una locuzione elaborata nei sistemi di <hi rend="italic">common law </hi>per designare elementi non già materiali, bensì significativi e rilevanti, con la conseguenza di dar vita ad un doppione linguistico-contenutistico laddove si avverte la necessità di precisare che quei fatti debbano essere anche <hi rend="italic">rilevanti</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-005-backlink">3</ref></hi>	<hi >Cass. pen., V, n. 890/2016.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-004-backlink">4</ref></hi>	<hi >Cass. pen. </hi>Sez. un., 31 marzo 2016, n. 22474.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-003-backlink">5</ref></hi>	Cass. pen., V, 20 febbraio 2025, n. 21865.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-002-backlink">6</ref></hi>	Nel corpo della motivazione della sentenza si fa espresso riferimento al principio contabile nazionale OIC 29, così rubricato: «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-001-backlink">7</ref></hi>	È un tratto della condotta che si ritrova anche altrove, ad esempio all’art. 2637 c.c, che punisce l’aggiotaggio qualora il soggetto agente diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici <hi rend="italic">concretamente </hi>idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_11.html#footnote-000-backlink">8</ref></hi>	Anche di recente le Sezioni unite (26 settembre 2019, n. 21368), chiamate a dirimere il contrasto interpretativo formatosi attorno all’ammissibilità del ricorso in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena con cui si intenda dedurre il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di una misura di sicurezza a seguito dell’introduzione, ad opera della l. n. 103/2017, del comma 1 <hi rend="italic">bis</hi> dell’art. 448 c.p.p., hanno ribadito come un equilibrio tra <hi rend="italic">controllo giurisdizionale</hi> ed <hi rend="italic">assetto predisposto dalle parti</hi> sia possibile riconoscendo al giudicante un potere sia di accertamento <hi rend="italic">negativo</hi> circa la pronunciabilità di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; che di accertamento <hi rend="italic">positivo</hi> quanto alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, alla sussistenza ed alla comparazione tra le circostanze prospettate dalle parti ed alla congruità della pena, oltre alla ricorrenza delle condizioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia a questa subordinata. </p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Filippo Bellagamba, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:filippo.bellagamba@unisi.it">filippo.bellagamba@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Filippo Bellagamba, <hi rend="italic">Il caso delle ‘plusvalenze’: risvolti penalistici e spunti di riflessione sui delitti di false comunicazioni sociali,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.11">10.36253/979-12-215-0887-1.11</ref>, in Roberto Borrello, Antonio Riviezzo (edited by), <hi rend="CharOverride-3">Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie. Atti del seminario «Giornate senesi sullo sport», Siena, 22 maggio 2024</hi>, pp. -141, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0887-1, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1">10.36253/979-12-215-0887-1</ref></p></div></div>
      
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        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="215852">Crespi, Alberto. 2001. “Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta.” Riv. Soc.: 1345.</bibl>
          <bibl n="215508">Epidendio, Tommaso. 2014. “La circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio in generale.” In Diritto penale delle societ&amp;#224;, I, I profili sostanziali, a cura di Giovanni Canzio, Luigi Cerqua e Luca Lupar&amp;#236;a: 611-16. Padova: Cedam.</bibl>
          <bibl n="215522">Foffani, Luigi. 2002. “La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).” In I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Angelo Giarda e Sergio Seminara, 231-323. Padova: Cedam.</bibl>
          <bibl n="215557">Gambardella, Marco. 2015. “Il &amp;#171;ritorno&amp;#187; del delitto di false comunicazioni sociali. Tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entit&amp;#224; e fatti di particolare tenuit&amp;#224;.” Cass. pen.: 1730-40</bibl>
          <bibl n="215894">Mazzacuva, Nicola, e Enrico Amati. 2023. Diritto penale dell’economia. Padova: Cedam.</bibl>
          <bibl n="215937">Mezzetti, Enrico. 2022. Diritto penale dell’impresa, Bologna: Zanichelli.</bibl>
          <bibl n="215973">Musco, Enzo. 2007. I nuovi reati societari, Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215683">Piva, Daniele, 2014. “Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista.” Dir. pen. cont.: 366-75.</bibl>
          <bibl n="215671">Ricci, Rosanna, 2015. Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n. 69. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="215834">Seminara, Sergio. 2015. “La riforma delle false comunicazioni sociali.” Dir. pen. proc.: 813-24.</bibl>
          <bibl n="215839">Zigiotti, Ermanno. 2000, Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria. Padova: Cedam.</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>