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        <title type="main" level="a">Lealtà sportiva e buona fede contrattuale: un campo da gioco a ‘perimetro variabile’ per il calciatore professionista</title>
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            <forename>Fabrizio</forename>
            <surname>Calisai</surname>
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          <resp>This is a section of <title>Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0887-1</idno>) by </resp>
          <name>Roberto Borrello, Antonio Riviezzo</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.12</idno>
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          <p>Open Access</p>
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            <item>Sport</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.12<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.12" /></p>
      <div><head>Lealtà sportiva e buona fede contrattuale: un campo da gioco a ‘perimetro variabile’ per il calciatore professionista</head><p rend="h1_author">Fabrizio Calisai</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. La ‘bidimensionalità’ dell’obbligo di buona fede in capo al calciatore professionista: ricostruzione del panorama normativo. – 2. Profili applicativi dell’obbligo di lealtà sportiva: disamina della casistica legata al calcio professionistico. – 3. Profili applicativi dell’obbligo di buona fede contrattuale. – 4. La <hi rend="italic">vis</hi> espansiva dell’obbligo di buona fede contrattuale: prospettiva sistemica ed ermeneutica. – 5. Profili di criticità connessi all’applicazione della clausola generale di buona fede e potenziali correttivi.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Abstract</hi>: Il saggio analizza la posizione del calciatore professionista con riferimento agli obblighi di lealtà e buona fede imposti dall’ordinamento sportivo e dalle norme del Codice civile in materia contrattuale. Si rilevano coincidenze tra gli obblighi previsti dai differenti ordinamenti, sotto il profilo concettuale e applicativo. Dall’analisi della casistica si evince che il ricorso all’obbligo di lealtà, imposto dall’ordinamento sportivo per la valutazione del contegno dello sportivo, conduce a esiti non omogenei e rischi di ‘distorsioni’. Tale aspetto si rileva anche nell’applicazione giurisprudenziale della clausola generale di buona fede in materia negoziale.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Parole chiave</hi>: sport, giustizia sportiva, lealtà, buona fede, autonomia contrattuale</p><div><head>1. La<hi rend="CharOverride-2"> ‘</hi>bidimensionalità’ dell’obbligo di buona fede in capo al calciatore professionista: ricostruzione del panorama normativo</head><p rend="text">Se si osserva la posizione del calciatore professionista emerge come gli obblighi di lealtà, buona fede e correttezza posti in capo a tale soggetto si possano declinare secondo una prospettiva bidimensionale. Da un lato, possiamo individuare una dimensione ‘ordinamentale’, nel momento in cui l’obbligo di correttezza citato, direttamente discendente dall’idea di <hi rend="italic">fair play</hi>, inteso come gioco corretto e rispetto delle regole<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-034">1</ref></hi></hi>, concetto che affonda le radici in un originario substrato etico<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-033">2</ref></hi></hi>, è imposto dall’ordinamento sportivo in generale e richiamato dalle norme regolamentari settoriali che disciplinano specificamente l’attività praticata dall’atleta<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-032">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Ritornando al dato normativo, l’art. 2 del Codice di comportamento sportivo, rivolto a tutti i soggetti tesserati e afferenti alle rispettive federazioni, deliberato dal CONI e rubricato «principio di lealtà», stabilisce chiaramente che «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-031">4</ref></hi></hi>. Per quanto attiene al calciatore professionista, l’obbligo di tenere un comportamento corretto e leale è incardinato nelle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva FIGC, che, all’art. 4, comma 1, pone chiaramente in capo a tutti i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, l’obbligo di osservare «i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-030">5</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In secondo luogo, l’obbligo di tenere un contegno orientato a buona fede e correttezza è imposto al calciatore professionista da norme di derivazione statale, precisamente da disposizioni codicistiche di diritto privato, in relazione ai rapporti negoziali in essere con il club di appartenenza ed eventualmente con gli sponsor tecnici personali. Tali obblighi sono incardinati nelle disposizioni del Codice civile, rispettivamente nell’art. 1175, norma che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, nell’art. 1366, che offre all’interprete un parametro oggettivo di interpretazione del contratto, basato, appunto, sulla buona fede, e nell’art. 1375, che stabilisce un obbligo di comportamento corretto in capo ai contraenti, configurando, di fatto, un parametro prettamente oggettivo utile all’interprete nella valutazione del contegno di tali soggetti in seno alla fase esecutiva del rapporto contrattuale. </p><p rend="text">Come si vedrà, gli obblighi di correttezza declinati nelle due differenti dimensioni, ordinamentale-derivata e negoziale, incorporati in norme di carattere generale, sembrano condividere la medesima essenza ontologica, dando anche vita a similari problematiche, in particolare sotto il profilo applicativo, al punto che sembra delinearsi un certo parallelismo tra le dimensioni individuate. Sotto il profilo ontologico, gli obblighi di correttezza enucleati nelle disposizioni dell’ordinamento sportivo e in quelle dettate dall’ordinamento statale, contenute nel Codice civile, condividono la medesima natura di norme generali, più precisamente di clausole generali. Per quanto attiene alle disposizioni codicistiche, nonostante la locuzione sia stata spesso utilizzata quale sinonimo di «principio generale», la dottrina civilistica ha sempre avuto ben chiara la distinzione<hi rend="italic"> de qua</hi><hi rend="CharOverride-4"> </hi>(Libertini 2011, 545 ss.)<hi rend="italic">,</hi> elaborando un chiaro discrimine volto a prevenire sovrapposizioni concettuali<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-029">6</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Le clausole generali costituiscono dei precetti scritti, formulati appunto in termini generici, che, come nel caso dell’obbligo di buona fede contrattuale, incorporano un parametro oggettivo di condotta che interessa le parti di un rapporto giuridico e, in un sistema codicistico che, per forza di cose tenderebbe alla lacunosità, svolgono la preziosa funzione di prevenire «l’invecchiamento del sistema» stesso (Patti 2016, 247), parla di «valvole» o «ventili» utili a rendere elastico il tessuto del sistema, mantenendolo aggiornato, di pari passo con l’evoluzione e i mutamenti sociali (Giorgianni 1993, 491 ss.), offrendo così risposta alle inedite esigenze di tutela che, volta per volta, possono manifestarsi.</p><p rend="text">Sotto questo profilo, le clausole generali svolgerebbero differenti funzioni, come quella di colmare le lacune normative, coadiuvare l’interprete nella sua attività ermeneutica, ma anche apportare significative correzioni ai risultati applicativi delle norme concrete. A completamento del discrimine tracciato<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-028">7</ref></hi></hi>, utilizzando un’efficace metafora, si può dire che il principio guardi al passato, nel senso che conferisce valore a una realtà preesistente e permette al giudice di interpretare correttamente la norma, attingendo al substrato su cui l’ordinamento è radicato (Adar e Sirena 2013, 221 ss.).</p><p rend="text">La norma incardinata nella clausola generale è, al contrario, orientata verso il futuro, in quanto disciplina ciò che dovrà accadere, predisponendo, al contempo, anche una sorta di base per un «potere creativo» (Patti 2016, 247) del giudicante, nel momento in cui si genera una casistica precisa sulla base dell’applicazione al caso concreto del precetto contenuto nella clausola. Infatti, l’attività dell’interprete che fa ricorso alla clausola generale non è meramente ermeneutica, ma assume profili costruttivi, nel momento in cui il risultato di tale attività è la creazione di una norma (nuova) basata sul suddetto precetto. Per di più, questa attività, essendo volta per volta effettuata da soggetti differenti in vista della soluzione di casi differenti, potrebbe non condurre a risultati omogenei e/o univoci.</p><p rend="text">Emerge allora come, oltre a condividere la medesima essenza ontologica di clausole generali, gli obblighi di buona fede incardinati nelle disposizioni dell’ordinamento sportivo e in quelle di matrice privatistica, presentino interessanti similitudini anche sotto il profilo pratico-applicativo. Infatti, allo studioso del diritto civile non sfugge come la natura di clausola generale delle disposizioni <hi rend="italic">de quibus</hi>, unita al potere creativo dell’interprete, possano generare distorsioni che interessano i rapporti sottostanti. </p><p rend="text">La <hi rend="italic">vis </hi>espansiva che caratterizza l’attività ermeneutica che prevede il ricorso alle clausole generali ha generato, infatti, nel caso dell’ordinamento sportivo, un’applicazione non univoca, ma ondivaga, disomogenea e, per certi versi, contraddittoria dell’obbligo di lealtà, che porta con sé il rischio di inficiare la certezza del diritto nell’ambito nevralgico in cui il sistema presidia la propria effettività, ossia attraverso il procedimento decisionale e sanzionatorio, posto che l’obbligo di lealtà è parametro utile a valutare il contegno dello sportivo specialmente a tali fini (Riviezzo 2023). Nel caso dell’obbligo di correttezza incardinato nelle disposizioni del Codice civile, l’attività ermeneutica e creativa dell’interprete, basato su tale clausola generale, può, in determinati casi, impattare direttamente sull’assetto di interessi cristallizzato nel regolamento contrattuale.</p></div><div><head>2. Profili applicativi e <hi rend="italic">vis</hi> espansiva dell’obbligo di lealtà sportiva: disamina della casistica legata al calcio professionistico</head><p rend="text">Per continuità con i precedenti punti e per conferire un certo ordine sistematico al percorso di analisi, può essere ora utile soffermarsi sui risultati applicativi delle clausole generali che incorporano gli obblighi di lealtà, buona fede e correttezza, partendo dall’ambito dell’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">Come osservato, l’obbligo di lealtà imposto dalle disposizioni di tale ordinamento derivato, sia generali (reg. CONI) che settoriali (codici e regolamenti delle singole federazioni), rappresentano norme utilizzate per l’inquadramento del contegno dell’atleta professionista a fini sanzionatori, nel momento in cui questo è sottoposto a giudizio. Nel caso che maggiormente rileva in questa sede, ovvero, quello del calciatore professionista, emerge come il ricorso all’obbligo generale di lealtà sportiva abbia condotto a risultati non univoci, ma addirittura contraddittori sotto il profilo della qualificazione della condotta, dell’integrazione dell’illecito contestato e del conseguente risultato sanzionatorio. Sotto questo profilo, emerge come vi siano delle evidenti similitudini tra la natura sanzionatoria, i meccanismi del processo sportivo e del procedimento penale, ma il secondo, a differenza del primo, opera sulla base del carattere fisso del contegno <hi rend="italic">contra ius</hi> e quindi sulla tassatività delle norme applicate e delle conseguenti sanzioni comminate. </p><p rend="text">Nel caso dell’ordinamento sportivo, l’obbligo di lealtà, incardinato in una clausola generale, si affianca a norme specifiche, divenendo anche parametro utile per l’interpretazione delle stesse e teso a verificarne il rispetto, e deve, volta per volta, essere definito e specificato nel momento della sua applicazione pratica (Traisci 2018, 5). Per quanto attiene, specificamente, alla casistica, dalla disamina trasversale di alcune pronunce degli Organi di giustizia della Federazione calcistica emerge come, in alcune occasioni, il ricorso al generale principio di lealtà abbia condotto a sanzionare comportamenti non vietati da disposizioni specifiche, ma tendenti ad aggirare, seppure senza violarle espressamente, norme dell’ordinamento<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-027">8</ref></hi></hi>. Rileva il caso del presidente di una nota Società di calcio, deferito per via di un comportamento ritenuto contrario all’obbligo di lealtà (art. 4 Cod. giust. sport.), in quanto, secondo l’interpretazione del Procuratore federale, teso ad aggirare la sanzione della ‘chiusura’ della curva di riferimento, comminata per via di disordini e atti illeciti perpetrati da una parte del tifo organizzato (cfr. Traisci 2018, 7).</p><p rend="text">In particolare, la Società aveva consentito agli abbonati, penalizzati dalla chiusura della curva di riferimento, di poter comunque assistere all’evento prendendo posto nel settore opposto, aperto, <hi rend="italic">ad hoc</hi>, per l’occasione. Il Tribunale Federale, di contro, non riteneva sleale il comportamento del Presidente della società, sul presupposto che la sanzione non era stata comminata contro i tifosi, ma in danno alla società, in virtù del meccanismo della responsabilità oggettiva. Evidente come, in questo caso, il ricorso all’obbligo di lealtà quale norma generale paia teso a sanzionare una condotta che, al massimo, può essere senz’altro espressione di una certa malizia o scaltrezza; l’apertura del settore opposto per consentire comunque l’ingresso agli abbonati, di per sé, non integra nessuna concreta violazione di norme e, pertanto, non dovrebbe risultare illecita. In questa ipotesi, l’attività ermeneutica dell’interprete, tesa a inquadrare la condotta del soggetto sottoposto a giudizio sulla base dell’obbligo incardinato nella citata clausola generale, appare contrassegnata da una palese ‘creatività sanzionatoria’.</p><p rend="text">Ancora, rileva il caso delle ‘plusvalenze fittizie’, emerso in relazione alla presunta illegittimità di una pratica perpetrata da alcune Società calcistiche, consistente nell’attribuzione di un determinato valore economico al ‘cartellino’ dei propri calciatori nelle operazioni di mercato, tramite scambi perfezionati con atleti di altre società per cifre in tutto o in parte corrispondenti, generando così un attivo meramente contabile, iscrivibile a bilancio secondo le regole vigenti (ampi riferimenti in Riviezzo 2023). </p><p rend="text">Tale contegno dovrebbe rientrare pienamente nell’alveo dell’art. 31 del Codice di Giustizia sportiva, rubricato «violazioni in materia gestionale ed economica»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-026">9</ref></hi></hi>. In un primo momento, i procedimenti disciplinari <hi rend="italic">de quibus</hi>, incentrati sulla violazione della citata norma specifica (art. 31) venivano archiviati, sul presupposto della mancata integrazione della fattispecie vietata. Successivamente, a seguito dell’acquisizione di elementi probatori e riscontri considerati nuovi ed emersi nel corso di un’indagine penale, venivano formulate nuove contestazioni, non più incentrate sulla norma specifica, ma sulla violazione del generale obbligo di lealtà (art. 4)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-025">10</ref></hi></hi>, norma per di più assistita da una sanzione più severa rispetto alla fattispecie concreta. </p><p rend="text">Evidente come, nel caso <hi rend="italic">de quo</hi>, la <hi rend="italic">vis</hi> creativa estrema dell’interprete conduca a risultati anche potenzialmente ‘pericolosi’ per il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, e per di più evidentemente lesivi del diritto di difesa. Il ricorso al generale obbligo di lealtà, basato su uno ‘scontato’ giudizio <hi rend="italic">ex post</hi> della condotta, apre la strada a una contestazione, tacciando come illecito un contegno che la norma specifica di riferimento non ritiene tale. In tale ipotesi, la norma generale si sostituisce <hi rend="italic">in toto</hi> alla norma specifica, a fini prettamente sanzionatori, sulla base di una evidente distorsione applicativa<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-024">11</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Infine, in un’ulteriore occasione, il ricorso all’obbligo generale di lealtà è servito ad ‘alleggerire’ la posizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, riqualificando, in modo meno grave, il contegno oggetto di contestazione. Il calciatore in questione, avvalendosi di un noto servizio di messaggistica, si metteva in contatto con un collega, contro il quale avrebbe dovuto giocare nella successiva partita, valevole per stabilire fondamentali e definitivi piazzamenti in classifica e promozioni in categorie superiori, prospettando, ironicamente, l’eventualità di ridurre l’intensità degli interventi difensivi a scopo precauzionale, onde evitare lesioni o infortuni.</p><p rend="text">In un primo momento, nel corso del giudizio incardinato presso il Tribunale Nazionale Sportivo, tale condotta veniva intesa come volta ad alterare il risultato sportivo del match, integrando, di fatto, una frode sportiva. Successivamente, la Corte Federale di Appello rivedeva la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, anche in considerazione del carattere ambiguo e ironico del messaggio inoltrato, rilevando come abbia</p><quote rend="quotation_b">valore ben diverso chiedere di omettere ogni intervento di gioco e chiedere, invece, di purgare gli interventi di quei gesti atletici che avrebbero potuto dar luogo a infortuni. Nel primo caso, si potrebbe individuare sullo sfondo l’intento di perseguire un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere lo scopo finale di alterare il regolare svolgimento della gara; nel secondo caso, invece, emerge palesemente un evento perseguito come scopo finale, appunto l’integrità fisica. Consegue che nella fattispecie in scrutinio difettano i necessari elementi costitutivi della contestata violazione […], ivi compreso l’elemento psicologico del dolo specifico, e dovendosi escludere che vi siano stati, anche se solo in termini di tentativo, atti volti alla violazione del bene protetto e, cioè, la tutela della correttezza delle competizioni sportive anche nell’interesse della collettività.</quote><p rend="text">Il fatto, quindi, non costituisce illecito sportivo, bensì una «meno grave violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, – (oggi art. 4) – ossia una violazione dei principi di correttezza ivi richiamati»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-023">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Dalla concisa e trasversale disamina della casistica, emerge, come precedentemente osservato, un utilizzo vagamente distorto del principio di lealtà, che genera una sorta di giustizia in stile ‘roulette russa’, in cui il soggetto sottoposto a giudizio non ha punti di riferimento certi, con conseguente, palese violazione del diritto di difesa. Viene meno, inoltre, la certezza del diritto in ordine alla qualificazione della condotta e al conseguente meccanismo sanzionatorio, nel momento in cui il giudizio è ancorato a un parametro generico, che promana da un principio metagiuridico quale il <hi rend="italic">fair play.</hi> La volontà sanzionatoria di cui spesso appare impregnato il procedimento sportivo, che connota anche con inopportuni ed eccessivi profili di soggettività l’attività ermeneutica del giudicante, spesso amplificata dal modo estremo e ‘viscerale’ in cui si vive il fenomeno sport, trova nel ricorso alla clausola generale di lealtà un approdo sicuro, soprattutto in considerazione del fatto che se, a monte, l’intenzione è quella di sanzionare, qualunque condotta, analizzata <hi rend="italic">ex post</hi> e sulla base di tale parametro, difficilmente sarà totalmente esente da rilievi. </p><p rend="text">Se si considera anche la oramai normale e consueta esposizione mediatica dei procedimenti in genere, e in particolare di quelli sportivi, il quadro tratteggiato può risultare allarmante. Ci si chiede, a questo punto, quali potrebbero essere i rimedi o i correttivi delle distorsioni applicative <hi rend="italic">de quibus</hi>. Una soluzione potrebbe essere individuata nella tipizzazione dell’illecito sportivo, tecnica la cui applicazione può rivelarsi certamente complessa, ma già utilizzata in normative settoriali quali il Regolamento di Giustizia della FIP – Federazione italiana Pallacanestro, che, all’art. 2, accanto alla generale previsione dell’obbligo di lealtà e correttezza, connesso anche all’osservanza della normativa di riferimento, individua, quali declinazioni specifiche di tale obbligo generale, il divieto di tenere comportamenti che possano integrare illeciti o frodi sportive, dell’uso di sostanze e metodi vietati, di qualsiasi forma di violenza e di atti di corruzione e il divieto di rilasciare pubblicamente, in qualunque forma, dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti appartenenti all’ordinamento<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-022">13</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>3. Profili applicativi dell’obbligo di buona fede contrattuale</head><p rend="text">Parallelamente, ci si concentrerà ora sui profili applicativi della clausola di buona fede negoziale, tenendo conto della <hi rend="italic">vis </hi>espansiva emersa nell’approccio alla tematica offerta dal formante giurisprudenziale e favorita da un particolare percorso ermeneutico. La clausola generale di buona fede assume la valenza di criterio ermeneutico oggettivo (art. 1366 c.c.), ma opera in tutto il tessuto normativo in materia di obbligazioni e contratti, permea interamente lo svolgimento del rapporto sinallagmatico, dalla fase delle trattative (art. 1337 c.c.) a quella esecutiva (art. 1375 c.c.). Come precedentemente osservato, nella sua veste di clausola generale, costituisce un parametro oggettivo al quale rapportare il contegno dei contraenti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, richiedendo un comportamento orientato a lealtà e correttezza (D’Angelo 2004, 14 ss.). Si tratta, inoltre, di una norma generale che, proprio per questa sua caratteristica, attraverso l’analisi del caso concreto, è stata di volta in volta specificata e concretizzata. Tale presupposto ontologico della disposizione-valvola ha favorito un’interpretazione molto estensiva del precetto in essa incardinato da parte della giurisprudenza, incentrata in prevalenza sulla rilettura dell’obbligo di buona fede attraverso la lente costituzionale, che lo identifica alla stregua di un’esplicazione del dovere di solidarietà incorporato nelle disposizioni dell’art. 2 Cost.<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-021">14</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">La connotazione in senso costituzionale e solidaristico della clausola di buona fede genera, attraverso il formante giurisprudenziale, una linea ermeneutica tendente a individuare e creare un considerevole substrato di obblighi accessori e collaterali per le parti del contratto, conferendo all’obbligo <hi rend="italic">de quo</hi> una chiara valenza positiva (Betti 1954, 58)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-020">15</ref></hi></hi>. Si richiede, quindi, al contraente di tenere dei comportamenti o di eseguire delle prestazioni, anche non previste originariamente nel regolamento contrattuale, ma collegate, seppure indirettamente, alle obbligazioni principali, e finalizzate alla salvaguardia dell’interesse dell’altra parte<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-019">16</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Si teorizzano così pletorici obblighi di informazione, di collaborazione, di protezione<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-018">17</ref></hi></hi> che conducono a una abnorme dilatazione dell’entità e dei confini delle prestazioni incardinate nel regolamento contrattuale, a prescindere dalla volontà e dagli interessi delle parti. Si afferma chiaramente come i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti acquistano rilevanza sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge al fine di preservare gli interessi della controparte. </p><p rend="text">Sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-017">18</ref></hi></hi>. La rilettura in analisi<hi rend="italic"> </hi>sembra conferire al contratto una sorta di ‘dimensione sociale’, asportandolo dalla prospettiva microeconomica e rendendolo un ideale luogo all’interno del quale i contraenti intendono intrecciare un rapporto caratterizzato da profili cooperativi in vista del raggiungimento di uno scopo comune (in senso decisamente critico, Monateri 2003, 408 ss.). In questa struttura negoziale permeata di un substrato collaborativo e cooperativo, la clausola di buona fede diviene anche strumento di integrazione al servizio dell’interprete e rimedio a eventuali lacune nelle pattuizioni.</p><p rend="text">Pare evidente, anche a un primo sguardo, il <hi rend="italic">vulnus</hi> che potenzialmente può essere inferto all’autonomia privata. Il dovere di tenere un comportamento improntato a lealtà e correttezza opera così nelle diverse fasi della vicenda contrattuale e si concretizza come regola dell’equità, quale criterio che consente al giudice di pervenire alla soluzione della controversia che più si avvicina all’assetto negoziale, ovvero, all’equilibrio patrimoniale che le parti, trattando correttamente, avrebbero esse stesse raggiunto.</p><p rend="text">Tanto premesso, credo che la ricerca di un approccio funzionale alla tematica e alla linea ermeneutica prospettate, debba passare attraverso una prima prospettiva costruttiva calibrata sulla ricerca delle radici – <hi rend="italic">rationes</hi> – delle motivazioni e delle problematiche sottese a tale tematica, per poi giungere, in seconda battuta, ad un’analisi incentrata sulle criticità connesse alla problematica.</p></div><div><head>4. La <hi rend="italic">vis</hi> espansiva dell’obbligo di buona fede contrattuale: prospettiva sistemica ed ermeneutica</head><p rend="text">L’approccio costruttivo dello studioso del diritto civile alla tematica in oggetto passa attraverso la considerazione del risultato applicativo precedentemente prospettato, della <hi rend="italic">ratio</hi> a esso sottesa, che inevitabilmente coinvolge il rapporto tra Costituzione e Diritto privato e in particolare la problematica relativa alla potenziale applicazione diretta (o indiretta) delle disposizioni della Carta ai rapporti orizzontali e negoziali tra privati. La tematica, da sempre all’attenzione della dottrina civilistica e non solo, oggi trasversalmente riferibile anche alle disposizioni del Trattato UE (Zoppini 2016, 9 ss.; Plaia <hi rend="CharOverride-2">2016,</hi> 79 ss.), appare complessa e delicata, e sembra non possa essere affrontata tramite un approccio monodimensionale. </p><p rend="text">Come osservato, la lettura ‘solidaristica’ dell’obbligo di correttezza, incardinato in una clausola generale, proietta il sinallagma in una dimensione sociale, che per certi versi può far storcere il naso al civilista, più avvezzo a una concezione individualistica, tradizionalmente connessa all’idea di contratto e soprattutto di autonomia contrattuale. Si può affermare che, attraverso la delineata impostazione, il contratto subisca una sorta di traslazione, <hi rend="italic">rectius</hi>, proiezione, dalla dimensione microeconomica di appartenenza a quella macroeconomica (Camardi 2008, 831 ss.).</p><p rend="text">La linea interpretativa citata si basa su presupposti che non sembrano del tutto erronei o avulsi dal contesto di riferimento. In primo luogo, secondo una prospettiva generale e sistemica, il contratto e l’autonomia contrattuale devono essere pensati anche in relazione al contesto economico in cui risultano inscritti, realtà dalla quale emerge, in ultima analisi, un’immagine dicotomica del diritto privato. Attualmente, il contratto risulta proiettato in una realtà differente, apparendo come uno strumento atto alla regolazione di rapporti in serie, che oramai trascendono la tradizionale realtà degli scambi individuali, nell’ottica di una economia sociale di mercato, orientata sulla effettiva libera concorrenza (v. art. 3 TUE).</p><p rend="text">In questo scenario, il contratto non è più un fenomeno solamente interno e relegato alla dimensione dell’ordinamento domestico, ma diviene strumento atto a regolare il mercato<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-016">19</ref></hi></hi> e teso ad eliminare gli ostacoli all’effettivo esercizio delle libertà economiche da parte degli operatori che interagiscono sul mercato unico, principalmente, sotto il profilo soggettivo, l’impresa e il consumatore<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-015">20</ref></hi></hi>. Il cambio di prospettiva, come efficacemente osservato, sposta il <hi rend="italic">focus</hi> dall’atto-contratto all’attività contrattuale, che comprende anche tutti i profili oggettivi che attengono alla dimensione concreta in cui l’operazione si realizza, in cui emergono elementi quali la congruità dello scambio e la giustizia contrattuale, il cui controllo è operato dall’interprete anche e soprattutto per mezzo della clausola generale di buona fede quale strumento interpretativo e integrativo<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-014">21</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Secondo la citata dicotomia, esiste un diritto privato interno, disciplinato dall’architettura normativa del Codice civile, e un diritto privato dei contratti che regola il mercato unico europeo e che da tale entità – preesistente – è chiaramente influenzato. Questa è, a mio parere, una realtà di cui lo studioso deve prendere atto, che potrà mutare solamente nel caso di un’eventuale e completa futura armonizzazione. In secondo luogo, giungendo al cuore della problematica, e concentrandosi, secondo una prospettiva ermeneutica, sul rapporto tra i valori costituzionali e i rapporti negoziali, emerge come proprio l’Europa abbia rappresentato, nel corso dei decenni, il «terreno di coltura» più proficuo e fecondo per una rinnovata attenzione al piano dei valori e per un processo di costituzionalizzazione del diritto privato (Navarretta 2012, 643 ss.), attraverso il quale, secondo una prospettiva assiologica, i valori espressi nella Carta, sulla base della teoria dell’applicazione diretta – <hi rend="italic">Drittwirkung</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-013">22</ref></hi></hi> – proposta e studiata dalla dottrina tedesca, si proietterebbero anche sui rapporti tra privati, acquisendo una più intensa e diretta tutela attraverso gli istituti civilistici (Mengoni 1988, 637, parla di metodo assiologico ispirato a valori positivi calati nella storia). Sulla scia di queste riflessioni, si è teorizzato anche una sorta di doppio ruolo per i valori costituzionali, quali limiti al diritto civile e al suo contenuto essenziale, e quindi anche all’autonomia contrattuale, ma anche quale spinta innovativa per una rinnovazione di tutte le categorie civilistiche (Nicolò 1960, 908).</p><p rend="text">Il dibattito è fecondo e coinvolge gli ordinamenti europei, seppure con differenti risultati. Per quanto attiene al nostro ordinamento, emerge come, dall’impianto della Carta costituzionale, traspare un’impostazione tesa a erodere progressivamente il discrimine tra rapporti personali e rapporti patrimoniali<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-012">23</ref></hi></hi>, che apre una nuova dimensione negoziale improntata alla solidarietà, che non segue i consueti binari delle logiche di mercato, in quanto connotata da valori come la gratuità e la liberalità (sull’influenza dell’art. 2 Cost. e del principio solidaristico in esso incorporato sulle negoziazioni v. Resta 2011, 510 ss.). </p><p rend="text">La connotazione interventista e ‘keynesiana’ impressa alla Carta emerge chiaramente se si osserva il tenore delle norme dedicate alla proprietà<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-011">24</ref></hi></hi>. Il dettato dell’art. 42 Cost., in cui il diritto reale per eccellenza risulta socialmente funzionalizzato, riflette il chiaro intento di operare una generale distribuzione delle risorse all’interno della società (Gambaro 1990, 43 ss.)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-010">25</ref></hi></hi>, eliminando le disparità tra il ceto proprietario e non proprietario, ma anche tra diversi proprietari, tipiche dell’architettura liberale e liberista, attraverso un’opera concreta esercitata dall’Autorità pubblica<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-009">26</ref></hi></hi>. Ad ulteriore dimostrazione di quanto affermato, emerge come l’autonomia contrattuale non rappresenti una libertà fondamentale nell’architettura della Carta, ma goda di una tutela solamente indiretta, quale declinazione e strumento di esercizio della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà (Mengoni 1997). L’impianto normativo del Codice civile in tema di proprietà e contratto assume, nello scenario sopra tratteggiato, un’accezione puramente tecnica, atta a dare attuazione pratica ai valori portati dalla Carta costituzionale<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-008">27</ref></hi></hi>. La proiezione di tali valori sul contratto, se in alcuni casi avviene in maniera diretta – assimilabile alla <hi rend="italic">Drittwirkung</hi> – al punto che il sinallagma stesso incorpora tali valori, come nel caso delle vicende che hanno interessato il contratto di lavoro in relazione, per esempio, alla adeguata retribuzione<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-007">28</ref></hi></hi>, in altri può avvenire in via indiretta, anche attraverso il ricorso alle clausole generali, come l’art. 1375 c.c. (cfr. Alpa 2018, 5 ss.) che incorpora l’obbligo di buona fede nella fase esecutiva del contratto<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-006">29</ref></hi></hi>. Tale meccanismo implica altresì la possibilità di un penetrante controllo giudiziale, che coinvolge qualunque rapporto negoziale sotto il profilo ermeneutico e integrativo. La stessa Suprema Corte arriva ad affermare che «la costituzionalizzazione […] della buona fede soggettiva, […] espressione di un generale principio di solidarietà sociale, servirebbe a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione»<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-005">30</ref></hi></hi>. Il processo di costituzionalizzazione del diritto privato, che ha coinvolto, con differenti approdi, gli ordinamenti europei, è quindi un fatto. Può attuarsi in via diretta o indiretta. In quest’ultimo caso, possono emergere delle criticità, se si pensa al meccanismo ermeneutico che vede l’applicazione di valori ontologicamente concepiti per operare verticalmente ai rapporti privati di matrice negoziale-orizzontale tramite il disposto delle clausole generali. </p><p rend="text">Non si deve dimenticare, inoltre, che il contratto, sebbene calato in una dimensione che trascende lo scambio individuale e proiettato in una prospettiva macroeconomica, continua a conservare un’anima, un’essenza basata su volontà e autonomia. Sotto questo profilo, al giurista più sensibile non è sfuggita l’esistenza di una tensione ontologica, quasi ‘ossimorica’, che contrassegna la natura stessa della categoria del contratto (Ferri 2008, 372). </p></div><div><head>5. Profili di criticità connessi all’applicazione della clausola generale di buona fede e potenziali correttivi</head><p rend="text">La lettura costituzionalmente orientata della clausola di buona fede produce una sorta di applicazione indiretta dei valori costituzionali ai rapporti negoziali, nel senso di rendere il contratto permeabile agli obblighi di solidarietà previsti dall’art. 2 Cost. Come osservato, il meccanismo genera una pletorica espansione degli obblighi, degli adempimenti e delle prestazioni richieste alle parti, in vista della salvaguardia dell’interesse dell’altro contraente, oltre a offrire un parametro non solo valutativo, ma integrativo al giudicante. Certamente corrisponde a verità che il contratto sembri uscire dalla dimensione, prettamente improntata allo scambio individuale e che, in generale, la moderna tendenza del diritto civile, sottolineata dal formante giurisprudenziale, ma prima ancora dalla dottrina più attenta e sensibile, veda l’emersione della dimensione personale e l’utilizzo dello strumento negoziale per la soddisfazione di interessi non più prettamente patrimoniali, ma riconducibili in maggiore misura alla sfera personale, connessa al benessere, alla salute, alla cultura, alla vita privata e anche allo svago (Perlingieri 2003 e 2005). </p><p rend="text">Tuttavia, la linea interpretativa in analisi può prestare il fianco a differenti profili di criticità, sia sotto il profilo del procedimento ermeneutico applicato che sotto una dimensione anche logico-sistematica, se si tiene presente che il contratto, per quanto, in certi casi, funzionalizzato sulla base delle esigenze dell’economia sociale di mercato, resta un atto di autonomia privata. </p><p rend="text">In prima battuta, si evidenzia come il potere integrativo del giudicante, espletato sulla base della clausola generale di buona fede, non sembra in linea con il dettato codicistico e che il concetto di buona fede deve essere tenuto distinto da quello di equità. Solo quest’ultima è, infatti, annoverata dall’art. 1374 c.c. quale fonte di integrazione (Rodotà 1969)<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-004">31</ref></hi></hi>, mentre la buona fede mantiene il suo carattere di parametro oggettivo per la valutazione del contegno dei contraenti (Busnelli 2001, 548 ss.; Mengoni 1986, 5 ss.). Se si tiene presente questo assunto, la clausola di buona fede può essere letta in un’ottica differente, non quale fonte di norme integrative, ma, come si vedrà, quale limite allo sforzo collaborativo richiesto alle parti.</p><p rend="text">Sotto il profilo dell’applicazione indiretta dei valori costituzionali ai rapporti orizzontali tramite il ricorso alle clausole generali, emerge come, nel nostro ordinamento, il processo di costituzionalizzazione del diritto privato non pare giunto a maturazione completa, o, per lo meno, non possa offrire risultanze o punti di riferimento univoci (Navarretta <hi rend="CharOverride-2">2012</hi>). Se si esclude la diretta applicazione al contratto di lavoro dei valori incardinati negli artt. 36-37-40 Cost., risultano praticamente inattuati i tentativi di conferire al giudice il potere di sindacare la sufficienza delle tariffe nei contratti collettivi (Mengoni 1997, 4), fattore lasciato al libero scambio. </p><p rend="text">Un ulteriore profilo di criticità emerge se si pensa al meccanismo di ‘socializzazione’ del diritto privato messo in moto dall’utilizzo del principio di buona fede, riletto, nelle aule di giustizia, con le lenti solidaristiche dell’art. 2 Cost. La disposizione <hi rend="italic">de qua </hi>è un chiaro esempio di norma programmatica (Baldassarre 1989), che demanda al legislatore e non al giudice il compito di pretendere un’eventuale compressione o un sacrificio del dogma volontaristico, dell’ottica mercantile  e quindi dell’autonomia contrattuale, nel nome della solidarietà sociale. Ciò significa che, per quanto valori costituzionali e autonomia privata non siano tra loro impermeabili, perché sussista un contatto diretto o indiretto è necessario un ponte normativo o una pronuncia della Consulta (Mengoni 1997, 5). In questo senso, anche il limite all’iniziativa economica, e quindi anche all’autonomia contrattuale, di cui all’art. 41 Cost., deve essere inteso in senso macroeconomico, senza una diretta influenza sui rapporti orizzontali, in assenza di un raccordo normativo. Per di più, enfatizzando il profilo collaborativo e attribuendo alla clausola generale di buona fede di una forza espansiva di tale portata, il ‘voluto’ dei contraenti rischia di lasciare spazio a influenze eteronome che non hanno nulla a che vedere con i loro interessi, ma che, nonostante questo, possono arrivare a interferire, anche in maniera considerevole, con l’operazione<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-003">32</ref></hi></hi>. Il ricorso all’obbligo generale di buona fede potrebbe (o dovrebbe) allora essere inquadrato e incanalato in un ambito differente, più funzionale alla salvaguardia degli interessi dei contraenti e dell’operazione negoziale perfezionata dagli stessi, evitando il pericolo di cadere in un meccanismo che un’attenta dottrina definisce come «decisionismo giudiziale del caso per caso» (Di Majo 1988, 310 ss.), che potrebbe compromettere la certezza delle relazioni giuridiche<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-002">33</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Inoltre, da un punto di vista logico-sistematico, attribuire all’interprete un tale potere integrativo per mezzo delle clausole generali, significherebbe dotarlo di un parametro di controllo che è esterno rispetto al contratto e che tende a sovrapporsi all’assetto di interessi cristallizzato in un’operazione negoziale improntata su un diverso piano di valori scelti dalle parti che degli interessi sono portatrici (Marini 1986, 288). Ancora, e qui subentra un ulteriore ragionamento logico-sistematico, la realtà negoziale non sembra fare riferimento a valori unitari, ma pare più variegata, rappresentando, in effetti, una dimensione di carattere conflittuale (Mengoni 1997, 8).</p><p rend="text">Ci si chiede, in conclusione, secondo un’ideale prospettiva simmetrica in armonia con le risultanze dell’analisi dedicata al principio di lealtà sportiva, quale potrebbe essere la soluzione per arginare la <hi rend="italic">vis</hi> espansiva della clausola generale di buona fede o, quantomeno, apportarvi dei correttivi. Esclusa, per ovvie ragioni, la tecnica della tipizzazione, suggerita in merito all’ordinamento sportivo, la soluzione può giungere dal formante giurisprudenziale, che ha offerto una lettura in parte differente da quella in analisi, quasi correttiva, che mostra il pregio di non svuotare totalmente di contenuto l’obbligo di solidarietà e di incanalarlo su differenti prospettive, che appaiono più in linea con il concetto di autonomia privata<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-001">34</ref></hi></hi>. Secondo questa ricostruzione, il contraente sarà chiamato ad agire in modo da preservare gli interessi dell’altro, ma senza, per questo, sacrificare e/o pregiudicare il proprio interesse. In conformità a questo assunto, si può provare a capire che cosa significhi ricostruire i profili dell’operazione contrattuale, il regolamento di interessi in esso cristallizzato, secondo buona fede. Il criterio diviene utile per determinare la connotazione del comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto e, inteso come obbligo di lealtà, consente di preservare il ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato dell’accordo<hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_12.html#footnote-000">35</ref></hi></hi>, impedendo che si traggano indebiti e ingiusti profitti, anche in caso di mutamento delle circostanze. </p><p rend="text">In questo modo, si potrebbe ricondurre la clausola di buona fede alla dimensione nella quale i rapporti negoziali trovano il loro alveo naturale, recuperando l’accezione di parametro oggettivo utile alla risoluzione di micro-conflitti, nell’ottica di un procedimento volto non a stravolgere l’assetto di interessi sotteso all’operazione e a redistribuire le risorse o la ricchezza in questa incorporate, ma a garantire la soddisfazione delle aspettative formalizzate e la conservazione delle utilità promesse (Camardi 2008, 17).</p><p rend="text">Per di più, con un ragionamento tanto semplice quanto efficace, in maniera quasi paradossale, un’autorevolissima dottrina ci insegna che la clausola generale di buona fede incorpora già una radice solidaristica, che non sembra avere bisogno di sostegni costituzionali per tradursi in funzionali valutazioni del caso concreto (in tal senso, molto lucidamente, Mengoni 1997, 8). </p></div><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Adar, Yehuda, e Pietro Sirena. 2013. “La dialettica di principi e regole nel diritto europeo dei contratti: dai PECL al CESL e oltre.” <hi rend="italic">Orizz. dir. civ. comm.</hi>:<hi rend="italic"> </hi>221.</p><p rend="bib_indx_bib">Alpa, Guido. 2014. “Il contratto in generale, I, Fonti, teorie e metodi.” In <hi rend="italic">Trattato di diritto civile e commerciale</hi>, a cura di Antonio Cicu e Francesco Messineo: 375. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Alpa, Guido<hi rend="CharOverride-2">. 2018. “</hi>Diritti, libertà fondamentali e disciplina del contratto.” <hi rend="italic">Giust. civ.</hi>: 5.</p><p rend="bib_indx_bib">Amorosino, Sandro. 2019. “Imprese e mercati tra autonomia privata e regolazioni pubbliche.”<hi rend="italic"> Riv. dir. banc.: </hi>3.</p><p rend="bib_indx_bib">Angelone, Marco. 2017. “Diritto privato «regolatorio», conformazione dell’autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities.” <hi rend="italic">Nuove autonomie</hi>: 441.</p><p rend="bib_indx_bib">Baldassarre, Antonio. 1989. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Diritti sociali.”<hi rend="italic"> Enc. giur.</hi>, XI, Roma: Treccani, 1 (<hi rend="italic">ad vocem</hi>).</p><p rend="bib_indx_bib">Bessone, Mario. 1969. <hi rend="italic">Adempimento e rischio contrattuale</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Betti, Emilio. 1954. <hi rend="italic">Teoria generale delle obbligazioni</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Bianca, Cesare Massimo. 2000. <hi rend="italic">Diritto civile</hi>, III. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Bleckmann, Albert. 1988. “Neue Aspekte der Drittwirkung der Grundrechte.” </hi><hi rend="italic">Deutsches Verwaltungsblatt</hi>: 942.</p><p rend="bib_indx_bib">Busnelli, Francesco Donato. <hi rend="CharOverride-2">2001. </hi>“Note in tema di buona fede ed equità.” <hi rend="italic">Riv. dir. civ.</hi>: 548.</p><p rend="bib_indx_bib">Cafaggi, Fabrizio. 2008. “Il diritto dei contratti nei mercati regolati. Ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale.” <hi rend="italic">Riv. trim. dir. proc. civ.</hi>: 98.</p><p rend="bib_indx_bib">Camardi, Carmelita. 2008. “Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nel diritto privato europeo.”<hi rend="italic"> Europa e dir. priv.</hi>: 831.</p><p rend="bib_indx_bib">Carnelutti, Francesco. 1953. “Figura giuridica dell’arbitrato sportivo.” <hi rend="italic">Riv. dir. proc.</hi>: 20.</p><p rend="bib_indx_bib">Cesarini Sforza, Widar. 1969. “La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo.”<hi rend="italic"> Riv. dir. sport.</hi>: 359.</p><p rend="bib_indx_bib">D’Amico, Giovanni. 2010. “Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto.” <hi rend="italic">Contratti</hi>: 5.</p><p rend="bib_indx_bib">D’Angelo, Andrea. 2004. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>La buona fede.” In <hi rend="italic">Trattato di diritto privato</hi>, a cura di Mauro<hi rend="italic"> </hi>Bessone, XIII. Torino: Utet.</p><p rend="bib_indx_bib">D’Angelo, Andrea. 2004. <hi rend="italic">Il contratto in generale. La Buona fede</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Enneccerus, Ludwig, e Hans Carl Nipperdey. </hi><hi >1959. </hi><hi rend="italic">Allgemeiner Teil des bürgerliches Recht</hi><hi >. </hi>Tübingen: Mohr.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Majo, Adolfo. 1988. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Delle obbligazioni in generale.” In <hi rend="italic">Commentario del codice civile Scialoja-Branca</hi>, a cura di Francesco Galgano. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro italiano.</p><p rend="bib_indx_bib">Federico, Andrea. 2017. “Integrazione del contratto e poteri delle Autorità Amministrative indipendenti.” In <hi rend="italic">Il ruolo dell’</hi><hi rend="italic">Autorità Nazionale Anticorruzione nella costruzione del regolamento contrattuale</hi>.<hi rend="italic"> Scritti in onore di Vito Rizzo</hi>, I, a cura di Enrico Caterini, Luca Di Nella, Antonio Flamini, Lorenzo Mezzasoma e Stefano Polidori: 641. Napoli: ESI.</p><p rend="bib_indx_bib">Ferrara, Leonardo. 2009. “Giustizia sportiva.” <hi rend="italic">Enc. dir.</hi>, <hi rend="italic">Annali</hi> <hi rend="italic">III</hi>. Milano: Giuffrè, 491.</p><p rend="bib_indx_bib">Ferri, Giovanni Battista. 2008. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>La ‘Cultura del contratto’ e le strutture del mercato.” In<hi rend="italic"> Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile</hi>. Padova: Cedam.</p><p rend="bib_indx_bib">Gabrielli, Enrico. 2019. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>La nozione di contratto e la sua funzione. Appunti sulla prospettiva di una nuova definizione di contratto.”<hi rend="italic"> Giust. civ.:</hi> 299.</p><p rend="bib_indx_bib">Gambaro, Antonio. 1990. “La proprietà.” In <hi rend="italic">Trattato di diritto privato</hi>, a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Giannini, Massimo Severo. 1949. “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi.” <hi rend="italic">Riv. dir. sport.</hi>: 10.</p><p rend="bib_indx_bib">Giannini, Massimo Severo. 1973. “Basi costituzionali della proprietà privata.”<hi rend="italic"> Pol. dir.</hi>: 441.</p><p rend="bib_indx_bib">Giorgianni, Michele. 1993. “La ‘parte generale’ delle obbligazioni a 50 anni dall’entrata in vigore del Codice civile.”<hi rend="italic"> Contr. impr.</hi>: 491.</p><p rend="bib_indx_bib">Gitti, Gregorio, a cura di. 2006. <hi rend="italic">L’autonomia privata e le autorità indipendenti</hi>. Bologna: Il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Gitti, Gregorio, e Paolo Spada. 2006. “La regolazione del mercato come strategia.” In <hi rend="italic">L’autonomia privata e le autorità indipendenti</hi>, a cura di Gregorio Gitti: 17. Bologna: Il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Libertini, Mario. 2011. “Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione.” <hi rend="italic">Riv. crit. dir. priv.</hi>: 545.</p><p rend="bib_indx_bib">Luciani, Massimo. 1990. “Economia nel Diritto costituzionale.” in <hi rend="italic">Dig. disc. pubbl.</hi>, V, Torino: Utet: 378.</p><p rend="bib_indx_bib">Macario, Francesco. 2009. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della cassazione.” <hi rend="italic">Corr. giur.</hi>: 1577.</p><p rend="bib_indx_bib">Marini, Giovanni. 1986. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale.” <hi rend="italic">Riv. crit. dir. priv.</hi>: 288.</p><p rend="bib_indx_bib">Mattei, Ugo. 2015. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>I diritti reali. 2. La proprietà.” In <hi rend="italic">Trattato di diritto civile</hi>, a cura di Rodolfo Sacco. Torino: Utet.</p><p rend="bib_indx_bib">Mengoni, Luigi. 1986. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Spunti per una teoria delle clausole generali.” <hi rend="italic">Riv. crit. dir. priv.: </hi>5.</p><p rend="bib_indx_bib">Mengoni, Luigi. 1997. “Autonomia privata e costituzione.” <hi rend="italic">Banca, borsa, tit. cred.</hi>: 1.</p><p rend="bib_indx_bib">Monateri, Pier Giuseppe. 2003. “Ripensare il contratto: verso una visione antagonista del contratto.”<hi rend="italic"> Riv. dir. civ.</hi>: 408.</p><p rend="bib_indx_bib">Natoli, Ugo. 1974. <hi rend="italic">L’attuazione del rapporto obbligatorio</hi>. Milano: Giuffrè. </p><p rend="bib_indx_bib">Navarretta, Emanuela. 2012. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Diritto civile e diritto costituzionale<hi rend="italic">.”</hi> <hi rend="italic">Riv. dir. civ.</hi>: 643.</p><p rend="bib_indx_bib">Nicolò, Rosario. 1960. “Diritto civile.” <hi rend="italic">Enc. dir.</hi>, VII, Milano: Giuffrè, 908.</p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Nipperdey, Hans Carl. 1950. “Gleicher Lohn der Frau für gleiche Leistung.” </hi><hi rend="italic">Recht der Arbeit</hi>: 121.</p><p rend="bib_indx_bib">Nivarra, Luca. 2010. <hi rend="italic">Diritto privato e capitalismo</hi>, Napoli: Editoriale scientifica.</p><p rend="bib_indx_bib">Palmieri, Alessandro, e Roberto Pardolesi. 2010. “Della serie ‘a volte ritornano’: l’abuso del diritto alla riscossa.” <hi rend="italic">Foro it.</hi>: 85.</p><p rend="bib_indx_bib">Patti, Salvatore. <hi rend="CharOverride-2">2016. “</hi>Principi, clausole generali e norme specifiche nell’applicazione giurisprudenziale.”<hi rend="italic"> Giust. civ.</hi>: 24.</p><p rend="bib_indx_bib">Pedrini, Federico<hi rend="italic">. </hi>2014<hi rend="italic">. Le «clausole generali». Profili teorici e aspetti costituzional.</hi> Bologna: Bup.</p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri, Pietro. 1971. <hi rend="italic">Introduzione alla problematica della proprietà</hi>. Napoli: Jovene.</p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri, Pietro. 2003. <hi rend="italic">Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile</hi>. Napoli: Esi.</p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri Pietro. 2005. <hi rend="italic">La persona e i suoi diritti</hi>. Napoli: Esi.</p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri, Pietro. 2011. “Diritto dei contratti e dei mercati.”<hi rend="italic"> Rass. Dir. civ.</hi>: 883.</p><p rend="bib_indx_bib">Piazza, Marcello. 2013. “Il sistema sportivo italiano e la pluralità degli ordinamenti giuridici. <hi rend="italic">Giur. cost.: </hi>5123.</p><p rend="bib_indx_bib">Plaia, Armando, 2016. “Alcune considerazioni sul rapporto tra libertà fondamentali del Trattato e diritto privato.” In <hi rend="italic">Le «Libertà fondamentali» dell’Unione europea e il diritto privato</hi>, a cura di Francesco Mezzanotte: 79. Roma: Roma Tre Press.</p><p rend="bib_indx_bib">Plaia, Armando. 2018. “Profili evolutivi della tutela contrattuale.” <hi rend="italic">Europa e dir. priv.</hi>: 69.</p><p rend="bib_indx_bib">Rescigno, Pietro. 1992. “Sui principi generali del diritto.”<hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">Riv. trim. dir. proc. civ.</hi><hi >: 380.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Riviezzo, Antonio. 2023. “L’ingiusto processo sportivo.” <hi rend="italic">Rass. dir. ec. sport</hi>: 335.</p><p rend="bib_indx_bib">Rodotà, Stefano. 1960. “Note critiche in tema di proprietà.” <hi rend="italic">Riv. trim. dir. proc. civ.: </hi><hi >1252.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Rodotà, Stefano. 1967. “Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile.”<hi rend="italic"> Riv. dir. civ.</hi>:<hi rend="italic"> </hi>83.</p><p rend="bib_indx_bib">Rodotà, Stefano. 1969. <hi rend="italic">Le fonti di integrazione del contratto</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Romano, Santi. 1953. <hi rend="italic">L’ordinamento giuridico</hi>. Firenze: Sansoni.</p><p rend="bib_indx_bib">Salvi, Cesare. 1994. <hi rend="italic">Il contenuto del diritto di proprietà. </hi>In<hi rend="italic"> Commentario al codice civile</hi>, a cura di Pietro Schlesinger. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Sandulli, Aldo Mazzini. <hi rend="CharOverride-2">1972. “</hi>Profili costituzionali della proprietà privata.”<hi rend="italic"> Riv. trim. dir. proc.</hi>:<hi rend="italic"> </hi>465.</p><p rend="bib_indx_bib">Scognamiglio, Claudio. 2008. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>L’integrazione.” In <hi rend="italic">Trattato dei contratti</hi>,<hi rend="italic"> </hi>a cura di Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli. Torino: Utet.</p><p rend="bib_indx_bib">Solinas, Carla. 2018. <hi rend="italic">Il contratto “amministrato”</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Napoli: Esi.</p><p rend="bib_indx_bib">Traisci, Francesco Paolo. 2018. “La lealtà sportiva: un valore etico che diventa obbligo giuridico.” <hi rend="italic">Giust. amm.:</hi> 1.</p><p rend="bib_indx_bib">Zoppini, Andrea. 2008. <hi rend="italic">Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza</hi>. Roma-Bari: Laterza.</p><p rend="bib_indx_bib">Zoppini, Andrea. 2016. <hi rend="CharOverride-2">“</hi>Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell’Unione europea. (Principi e problemi della <hi rend="italic">Drittwirkung</hi> nel mercato unico).” In <hi rend="italic">Le «Libertà fondamentali» dell’Unione europea e il diritto privato</hi>, a cura di Francesco Mezzanotte: 1. Roma: Roma Tre Press.</p><p rend="bib_indx_bib">Zoppini, Andrea. 2021. “Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio.”<hi rend="italic"> Ars interpretandi</hi>: 37.</p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-034-backlink">1</ref></hi>	Il concetto di <hi rend="italic">fair play</hi> rappresenta un principio cardine dello spirito olimpico, previsto nelle disposizioni della Carta olimpica, alla voce principi fondamentali: «Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play». Vedi <ref target="http://www.guidaolimpiadi.it">http://www.guidaolimpiadi.it</ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-033-backlink">2</ref></hi>	Il <hi rend="italic">fair play </hi>incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo e dovrebbe essere un modo di pensare, prima che un modo di comportarsi. Esso si declinerebbe in una serie di componenti quali la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, contro il doping, contro la violenza (sia fisica che verbale), contro le diseguaglianze e tutte le discriminazioni, contro la corruzione (cfr. Traisci 2018, 1).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-032-backlink">3</ref></hi>	A questo proposito, può essere utile, seppure tenendo conto che la tematica sembra più appannaggio dello studioso del diritto costituzionale che del civilista, puntualizzare brevemente come l’ordinamento sportivo rappresenti un archetipo di ordinamento derivato, dotato di una propria autonomia, che si declina nelle forme tradizionali della auto-regolamentazione, dell’auto-organizzazione e dell’auto-dichia (sul punto ad es. Riviezzo 2023, 335 ss.). Sullo sport come fenomeno singolare, caratterizzato da una certa autonomia funzionale dalle inevitabili ricadute strutturali v. Piazza 2013, 5123 ss. e Ferrara 2009, 491 ss. Si rimanda, inoltre, ai preziosi contributi di Romano 1953. Per una ricostruzione dell’ordinamento sportivo come ordinamento sezionale Giannini<hi rend="italic"> </hi>1949, 10 ss.; per una riconduzione dell’ordinamento sportivo nella dimensione dell’irrilevanza giuridica Carnelutti 1953, 20 ss.; per una ricostruzione tesa a conferire natura privatistica all’ordinamento sportivo Cesarini Sforza<hi rend="italic"> </hi>1969, 359 ss.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="xml_12.html#footnote-031-backlink">4</ref></hi>	V. <ref target="https://www.coni.it/images/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_SPORTIVO_gennaio_2013.pdf">https://www.coni.it/images/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_SPORTIVO_gennaio_2013.pdf</ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-030-backlink">5</ref></hi>	V. <ref target="https://www.figc.it/media/221425/codice-di-giustizia-sportiva-figc_modifica_-aggiornato-al-21-dicembre-2023.pdf">https://www.figc.it/media/221425/codice-di-giustizia-sportiva-figc_modifica_-aggiornato-al-21-dicembre-2023.pdf</ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-029-backlink">6</ref></hi>	I principi generali svolgono la funzione di «illuminare» l’interprete nell’attività ermeneutica e rappresentano una sorta di limite imposto al legislatore, e di conseguenza all’interprete, che, nelle rispettive attività di costruzione e interpretazione delle norme, non devono oltrepassare il confine segnato dalle regole fondamentali su cui è basato e radicato l’ordinamento. Si tratta di norme non scritte, ma ricavabili <hi rend="italic">aliunde</hi> dal tessuto normativo (Patti 2016, 241 ss., 246). Il principio generale dovrebbe conferire completezza all’ordinamento, evitando che il giudice ricorra al potere di creare la norma e pare collegato per lo più a un problema di interpretazione della legge (Rescigno 1992, 380 ss.).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-028-backlink">7</ref></hi>	Un’autorevolissima dottrina, partendo da una prospettiva in parte differente, ipotizza un’interazione tra principio e clausole generali, nel senso che i primi dovrebbero servire a concretizzare il contenuto delle seconde (cfr. Rodotà 1967, 83 ss.).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-027-backlink">8</ref></hi>	In ipotesi di questo tipo, le norme di riferimento vengono formalmente rispettate, ma viene raggiunto il risultato da esse vietato (cfr. Traisci 2018, 6).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-026-backlink">9</ref></hi>	La norma vieta «la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, materiale, ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali». Stabilisce inoltre il divieto di comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-025-backlink">10</ref></hi>	Vedi Coll. gar., sez. un., 19 aprile 2023, 44. Il Collegio sembra superare di slancio il proprio precedente orientamento, espresso nella decisione della II sez., 11 ottobre 2016 n. 49, 5, secondo la quale «La violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità […] non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi <hi rend="italic">residuale</hi> di responsabilità». </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-024-backlink">11</ref></hi>	Come osservato dalla dottrina costituzionalistica, la clausola generale dovrebbe trovare applicazione in caso di un espresso richiamo normativo, o, in via residuale, in assenza di un espressa disposizione normativa (Riviezzo 2023; Pedrini 2014).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-023-backlink">12</ref></hi>	Così, Corte Federale di Appello nel C.U n. 23/2018 in riforma dalla pronuncia del Tribunale Federale Nazionale del 23 luglio 2018.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-022-backlink">13</ref></hi>	Vedi art. 2, Reg. Giust. FIP, reperibile sul sito <ref target="https://fip.it/wp-content/uploads/2023/07/RG-approvato-dal-CF-5-MAGGIO-2023-e-Giunta-CONI-n.-176-del-23-maggio-2023-aggiornato-con-tabelle-E-F.pdf">https://fip.it/wp-content/uploads/2023/07/RG-approvato-dal-CF-5-MAGGIO-2023-e-Giunta-CONI-n.-176-del-23-maggio-2023-aggiornato-con-tabelle-E-F.pdf</ref>: «Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle Società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere si comportano con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l’esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare; si oppongono, altresì, a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. [2] I soggetti di cui al comma precedente non esprimono pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell’ambito federale, non fanno comunicati, non concedono interviste né danno comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso indagini della Procura federale o siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale. [3] I tesserati osservano il codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-021-backlink">14</ref></hi>	Vedi, <hi rend="italic">ex plurimis</hi>, Cass., 22 gennaio 2009, n. 1618: «Il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-020-backlink">15</ref></hi>	Più in particolare Betti propende per una valenza positiva del principio di buona fede, tracciando una distinzione tra il comportamento secondo correttezza, che impone solo doveri di carattere negativo, e la buona fede, che impone, invece, obblighi di carattere positivo. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-019-backlink">16</ref></hi>	Vedi Trib. Novara, Sez. I, 17 ottobre 2011, n. 722; Trib. Lamezia Terme, 13 maggio 2011; Cass., 10 novembre 2010, n. 22819.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-018-backlink">17</ref></hi>	Molto chiaramente, Cass., 16 novembre 2000, n. 14865. In tema di obblighi di informazione, si può citare il caso dell’imprenditore, obbligato a offrire un’adeguata specificazione delle caratteristiche del bene offerto all’acquirente al momento della conclusione del contratto, rispondendo anche della negligenza dei propri agenti a riguardo. Nel caso in cui tale specificazione sia stata omessa, è dovere dell’imprenditore fornire all’acquirente gli adeguati ragguagli, astenendosi così dal consegnare beni di una specie qualunque fra quelli appartenenti al <hi rend="italic">genus </hi>prodotto e/o commerciato. Cfr. Cass., 16 dicembre 2000, n. 14865. In tema di obblighi di protezione, precisamente di responsabilità medica, il chirurgo non può limitarsi a eseguire l’intervento, seppure a regola d’arte, ma ha l’obbligo di monitorare le condizioni del paziente anche nel decorso postoperatorio e tale attenzione costituisce parte integrante dell’obbligazione assunta. Cfr., Trib. Roma, XII, 22 aprile 2004. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-017-backlink">18</ref></hi>	Vedi Cass., 18 settembre 2009, n. 20106.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-016-backlink">19</ref></hi>	In argomento la letteratura è vasta e la tematica particolarmente attuale. Senza pretesa di esaustività, cfr. Cafaggi 2008, 98 ss.; Camardi 2008, 831 ss.; Nivarra 2010; Libertini 2010, 64 ss.; Alpa 2014, 375; Angelone 2017, 441 ss., e 445; Gitti 2006, 15; Gitti e Spada 2006, 17; Federico 2017, 641 ss.; Plaia 2018, 69 ss.; Amorosino<hi rend="italic"> </hi>2019, 3 ss.; Zoppini 2021, 37 ss.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-015-backlink">20</ref></hi>	Sul punto, Camardi 2008, 831 ss., osserva come, una volta compiuta a livello politico e istituzionale la scelta per una economia sociale di mercato, la conservazione di tale impianto diviene anche «principio ermeneutico generale», per mezzo del quale intendere e funzionalizzare l’autonomia contrattuale e i suoi limiti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-014-backlink">21</ref></hi>	Preziose le riflessioni di Gabrielli, 2019, 299 ss.: l’A. parla di perdita di centralità dell’elemento volontaristico in favore della scelta razionata e informata del contraente.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-013-backlink">22</ref></hi>	La teoria è stata elaborata dal diritto tedesco. Anche in questo caso, la letteratura è piuttosto vasta. Tra i primi contributi, Nipperdey 1950, 121 ss.; Enneccerus e Nipperdey 1959, 93 ss.; Bleckmann 1988, 942 ss. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-012-backlink">23</ref></hi>	Navarretta 2012, 646, osserva come la Costituzione abbia generato una profonda osmosi tra i valori personali e sociali e istituti che la tradizione liberale aveva contrassegnato con una connotazione puramente patrimoniale.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-011-backlink">24</ref></hi>	La dottrina, nell’approccio allo studio della proprietà, ha da sempre dedicato grande attenzione al dettato costituzionale: cfr. Rodotà 1960, 1252; Giannini 1973, 441 ss.; Sandulli 1972, 465; Santoro Passarelli 1973; Iannelli 1983; Mengoni 1988, 427.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-010-backlink">25</ref></hi>	Giustifica la limitazione del diritto dominicale, tramite l’intervento dei pubblici poteri, in vista della gestione delle risorse idriche, anche in considerazione dell’esigenza delle future generazioni, Perlingieri 1971.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-009-backlink">26</ref></hi>	Si registra così l’abbandono del binomio libertà-proprietà. Lo Stato non è più mediatore tra interessi proprietari, ma sovrano del sistema economico e operatore, in fatto e in diritto. Osservazioni in Mattei 2015, 100-102.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-008-backlink">27</ref></hi>	Rileva questa differenza di livello tra il dettato della Carta costituzionale e l’impianto del Codice civile, Salvi 1994, 17 ss., 27-28. Perlingieri 2011,<hi rend="italic"> </hi>883, osserva come la logica produttivistica abbia ispirato senza dubbio i compilatori del Codice civile, ma non i Costituenti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-007-backlink">28</ref></hi>	Sul punto, Mengoni 1997, 1,<hi rend="CharOverride-2"> </hi>puntualizza come solo alcune norme, dettate nel titolo III della parte I della Costituzione concernente i «rapporti economici», limitino direttamente l’autonomia contrattuale: l’art. 36, che garantisce ai lavoratori subordinati il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa; l’art. 37 che garantisce il diritto di parità di trattamento, a parità di lavoro, delle donne e dei minori, e l’art. 40 in tema di diritto di sciopero. Le prime due disposizioni citate sono dotate di una duplice valenza: sotto un aspetto, istituzionalizzano diritti fondamentali nei rapporti col pubblico potere; sotto un altro aspetto, sono norme direttamente incorporate nella disciplina legale del contratto di lavoro, che automaticamente vanno a sostituire, in virtù del disposto dell’art. 1339 c.c., le clausole individuali meno favorevoli. L’art. 40 collega alla fattispecie dello sciopero legittimo l’effetto della sospensione dell’obbligazione di lavoro e, correlativamente, della controprestazione retributiva. L’efficacia di queste norme sul contratto di lavoro è praticamente analoga alla <hi rend="italic">Drittwirkung </hi>(immediata) teorizzata dalla dottrina tedesca, ma il mezzo tecnico è diverso.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-006-backlink">29</ref></hi>	Natoli 1974, 74 ss., individua l’essenza della buona fede nell’aspirazione ad una garanzia di rispetto della personalità, della sicurezza, della dignità e della libertà dei soggetti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-005-backlink">30</ref></hi>	Vedi Cass., 18 settembre 2009, n. 20106.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-3"><ref target="xml_12.html#footnote-004-backlink">31</ref></hi>	Conferisce valore integrativo alla clausola generale di buona fede (Scognamiglio 2008, 1170).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-003-backlink">32</ref></hi>	Al proposito, Sicchiero 2006, 922,<hi rend="italic"> </hi>mette in guardia sul potenziale approdo del percorso ermeneutico, che potrebbe portare all’utilizzo del dovere generale di buona fede quale meccanismo di verifica di validità dell’accordo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-002-backlink">33</ref></hi>	Bessone 1969, 320, evidenzia chiaramente le criticità e i potenziali pericoli derivanti dalla pronuncia di decisioni secondo equità, tecnica di giudizio «che si sottrae ad una precisa razionalizzazione», animata dall’esigenza di realizzare la giustizia sostanziale, anche a costo di sacrificare un certo necessario ordine logico e sistematico tra le decisioni, pregiudicando la certezza del diritto e dei rapporti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-001-backlink">34</ref></hi>	Vedi Cass., 4 maggio 2009, n. 10182: Cass., 16 ottobre 2002, n. 14726; Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2013, n. 358; Trib. Alba, 20 aprile 2010. Da ultimo, Vedi Cass., 7 marzo 2022, n. 735. Per un commento alla pronuncia, Piraino 2022, 173 ss.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_12.html#footnote-000-backlink">35</ref></hi>	Il ragionevole affidamento di una parte si determina in relazione a quanto l’altra parte abbia lasciato intendere mediante le proprie dichiarazioni e il proprio comportamento valutati secondo un metro di normale diligenza. Così, Bianca 2000, 473.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Fabrizio Calisai, University of Sassari, Italy, <ref target="mailto:fcalisai@uniss.it">fcalisai@uniss.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Fabrizio Calisai, <hi rend="italic">Lealtà sportiva e buona fede contrattuale: un campo da gioco a ‘perimetro variabile’ per il calciatore professionista,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.12">10.36253/979-12-215-0887-1.12</ref>, in Roberto Borrello, Antonio Riviezzo (edited by), <hi rend="CharOverride-5">Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie. Atti del seminario «Giornate senesi sullo sport», Siena, 22 maggio 2024</hi>, pp. -161, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0887-1, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1">10.36253/979-12-215-0887-1</ref></p></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="215596">Adar, Yehuda, e Pietro Sirena. 2013. “La dialettica di principi e regole nel diritto europeo dei contratti: dai PECL al CESL e oltre.” Orizz. dir. civ. comm.: 221.</bibl>
          <bibl n="215561">Alpa, Guido. 2014. “Il contratto in generale, I, Fonti, teorie e metodi.” In Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di Antonio Cicu e Francesco Messineo: 375. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215845">Alpa, Guido. 2018. “Diritti, libert&amp;#224; fondamentali e disciplina del contratto.” Giust. civ.: 5.</bibl>
          <bibl n="215762">Amorosino, Sandro. 2019. “Imprese e mercati tra autonomia privata e regolazioni pubbliche.” Riv. dir. banc.: 3.</bibl>
          <bibl n="215567">Angelone, Marco. 2017. “Diritto privato &amp;#171;regolatorio&amp;#187;, conformazione dell’autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities.” Nuove autonomie: 441.</bibl>
          <bibl n="215862">Baldassarre, Antonio. 1989. “Diritti sociali.” Enc. giur., XI, Roma: Treccani, 1 (ad vocem).</bibl>
          <bibl n="215934">Bessone, Mario. 1969. Adempimento e rischio contrattuale. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215938">Betti, Emilio. 1954. Teoria generale delle obbligazioni. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215954">Bianca, Cesare Massimo. 2000. Diritto civile, III. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215784">Bleckmann, Albert. 1988. “Neue Aspekte der Drittwirkung der Grundrechte.” Deutsches Verwaltungsblatt: 942.</bibl>
          <bibl n="215846">Busnelli, Francesco Donato. 2001. “Note in tema di buona fede ed equit&amp;#224;.” Riv. dir. civ.: 548.</bibl>
          <bibl n="215593">Cafaggi, Fabrizio. 2008. “Il diritto dei contratti nei mercati regolati. Ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale.” Riv. trim. dir. proc. civ.: 98.</bibl>
          <bibl n="215676">Camardi, Carmelita. 2008. “Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nel diritto privato europeo.” Europa e dir. priv.: 831.</bibl>
          <bibl n="215853">Carnelutti, Francesco. 1953. “Figura giuridica dell’arbitrato sportivo.” Riv. dir. proc.: 20.</bibl>
          <bibl n="215742">Cesarini Sforza, Widar. 1969. “La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo.” Riv. dir. sport.: 359.</bibl>
          <bibl n="215870">D’Amico, Giovanni. 2010. “Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto.” Contratti: 5.</bibl>
          <bibl n="215733">D’Angelo, Andrea. 2004. “La buona fede.” In Trattato di diritto privato, a cura di Mauro Bessone, XIII. Torino: Utet.</bibl>
          <bibl n="215891">D’Angelo, Andrea. 2004. Il contratto in generale. La Buona fede. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="215781">Enneccerus, Ludwig, e Hans Carl Nipperdey. 1959. Allgemeiner Teil des bürgerliches Recht. Tübingen: Mohr.</bibl>
          <bibl n="215571">Di Majo, Adolfo. 1988. “Delle obbligazioni in generale.” In Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Francesco Galgano. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro italiano.</bibl>
          <bibl n="215477">Federico, Andrea. 2017. “Integrazione del contratto e poteri delle Autorit&amp;#224; Amministrative indipendenti.” In Il ruolo dell’Autorit&amp;#224; Nazionale Anticorruzione nella costruzione del regolamento contrattuale. Scritti in onore di Vito Rizzo, I, a cura di Enrico Caterini, Luca Di Nella, Antonio Flamini, Lorenzo Mezzasoma e Stefano Polidori: 641. Napoli: ESI.</bibl>
          <bibl n="215864">Ferrara, Leonardo. 2009. “Giustizia sportiva.” Enc. dir., Annali III. Milano: Giuffr&amp;#232;, 491.</bibl>
          <bibl n="215597">Ferri, Giovanni Battista. 2008. “La ‘Cultura del contratto’ e le strutture del mercato.” In Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile. Padova: Cedam.</bibl>
          <bibl n="215619">Gabrielli, Enrico. 2019. “La nozione di contratto e la sua funzione. Appunti sulla prospettiva di una nuova definizione di contratto.” Giust. civ.: 299.</bibl>
          <bibl n="215684">Gambaro, Antonio. 1990. “La propriet&amp;#224;.” In Trattato di diritto privato, a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215752">Giannini, Massimo Severo. 1949. “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi.” Riv. dir. sport.: 10.</bibl>
          <bibl n="215847">Giannini, Massimo Severo. 1973. “Basi costituzionali della propriet&amp;#224; privata.” Pol. dir.: 441.</bibl>
          <bibl n="215660">Giorgianni, Michele. 1993. “La ‘parte generale’ delle obbligazioni a 50 anni dall’entrata in vigore del Codice civile.” Contr. impr.: 491.</bibl>
          <bibl n="215809">Gitti, Gregorio, a cura di. 2006. L’autonomia privata e le autorit&amp;#224; indipendenti. Bologna: Il Mulino.</bibl>
          <bibl n="215565">Gitti, Gregorio, e Paolo Spada. 2006. “La regolazione del mercato come strategia.” In L’autonomia privata e le autorit&amp;#224; indipendenti, a cura di Gregorio Gitti: 17. Bologna: Il Mulino.</bibl>
          <bibl n="215613">Libertini, Mario. 2011. “Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione.” Riv. crit. dir. priv.: 545.</bibl>
          <bibl n="215785">Luciani, Massimo. 1990. “Economia nel Diritto costituzionale.” in Dig. disc. pubbl., V, Torino: Utet: 378.</bibl>
          <bibl n="215591">Macario, Francesco. 2009. “Recesso ad nutum e valutazione di abusivit&amp;#224; nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della cassazione.” Corr. giur.: 1577.</bibl>
          <bibl n="215797">Marini, Giovanni. 1986. “Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale.” Riv. crit. dir. priv.: 288.</bibl>
          <bibl n="215704">Mattei, Ugo. 2015. “I diritti reali. 2. La propriet&amp;#224;.” In Trattato di diritto civile, a cura di Rodolfo Sacco. Torino: Utet.</bibl>
          <bibl n="215835">Mengoni, Luigi. 1986. “Spunti per una teoria delle clausole generali.” Riv. crit. dir. priv.: 5.</bibl>
          <bibl n="215892">Mengoni, Luigi. 1997. “Autonomia privata e costituzione.” Banca, borsa, tit. cred.: 1.</bibl>
          <bibl n="215712">Monateri, Pier Giuseppe. 2003. “Ripensare il contratto: verso una visione antagonista del contratto.” Riv. dir. civ.: 408.</bibl>
          <bibl n="215929">Natoli, Ugo. 1974. L’attuazione del rapporto obbligatorio. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215865">Navarretta, Emanuela. 2012. “Diritto civile e diritto costituzionale.” Riv. dir. civ.: 643.</bibl>
          <bibl n="215920">Nicol&amp;#242;, Rosario. 1960. “Diritto civile.” Enc. dir., VII, Milano: Giuffr&amp;#232;, 908.</bibl>
          <bibl n="215825">Nipperdey, Hans Carl. 1950. “Gleicher Lohn der Frau f&amp;#252;r gleiche Leistung.” Recht der Arbeit: 121.</bibl>
          <bibl n="215901">Nivarra, Luca. 2010. Diritto privato e capitalismo, Napoli: Editoriale scientifica.</bibl>
          <bibl n="215677">Palmieri, Alessandro, e Roberto Pardolesi. 2010. “Della serie ‘a volte ritornano’: l’abuso del diritto alla riscossa.” Foro it.: 85.</bibl>
          <bibl n="215699">Patti, Salvatore. 2016. “Principi, clausole generali e norme specifiche nell’applicazione giurisprudenziale.” Giust. civ.: 24.</bibl>
          <bibl n="215798">Pedrini, Federico. 2014. Le &amp;#171;clausole generali&amp;#187;. Profili teorici e aspetti costituzional. Bologna: Bup.</bibl>
          <bibl n="215871">Perlingieri, Pietro. 1971. Introduzione alla problematica della propriet&amp;#224;. Napoli: Jovene.</bibl>
          <bibl n="215738">Perlingieri, Pietro. 2003. Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile. Napoli: Esi.</bibl>
          <bibl n="215955">Perlingieri Pietro. 2005. La persona e i suoi diritti. Napoli: Esi.</bibl>
          <bibl n="215885">Perlingieri, Pietro. 2011. “Diritto dei contratti e dei mercati.” Rass. Dir. civ.: 883.</bibl>
          <bibl n="215739">Piazza, Marcello. 2013. “Il sistema sportivo italiano e la pluralit&amp;#224; degli ordinamenti giuridici. Giur. cost.: 5123.</bibl>
          <bibl n="215501">Plaia, Armando, 2016. “Alcune considerazioni sul rapporto tra libert&amp;#224; fondamentali del Trattato e diritto privato.” In Le &amp;#171;Libert&amp;#224; fondamentali&amp;#187; dell’Unione europea e il diritto privato, a cura di Francesco Mezzanotte: 79. Roma: Roma Tre Press.</bibl>
          <bibl n="215854">Plaia, Armando. 2018. “Profili evolutivi della tutela contrattuale.” Europa e dir. priv.: 69.</bibl>
          <bibl n="215855">Rescigno, Pietro. 1992. “Sui principi generali del diritto.” Riv. trim. dir. proc. civ.: 380.</bibl>
          <bibl n="215902">Riviezzo, Antonio. 2023. “L’ingiusto processo sportivo.” Rass. dir. ec. sport: 335.</bibl>
          <bibl n="215848">Rodot&amp;#224;, Stefano. 1960. “Note critiche in tema di propriet&amp;#224;.” Riv. trim. dir. proc. civ.: 1252.</bibl>
          <bibl n="215817">Rodot&amp;#224;, Stefano. 1967. “Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile.” Riv. dir. civ.: 83.</bibl>
          <bibl n="215916">Rodot&amp;#224;, Stefano. 1969. Le fonti di integrazione del contratto. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215968">Romano, Santi. 1953. L’ordinamento giuridico. Firenze: Sansoni.</bibl>
          <bibl n="215656">Salvi, Cesare. 1994. Il contenuto del diritto di propriet&amp;#224;. In Commentario al codice civile, a cura di Pietro Schlesinger. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215782">Sandulli, Aldo Mazzini. 1972. “Profili costituzionali della propriet&amp;#224; privata.” Riv. trim. dir. proc.: 465.</bibl>
          <bibl n="215672">Scognamiglio, Claudio. 2008. “L’integrazione.” In Trattato dei contratti, a cura di Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli. Torino: Utet.</bibl>
          <bibl n="215969">Solinas, Carla. 2018. Il contratto “amministrato”. Napoli: Esi.</bibl>
          <bibl n="215740">Traisci, Francesco Paolo. 2018. “La lealt&amp;#224; sportiva: un valore etico che diventa obbligo giuridico.” Giust. amm.: 1.</bibl>
          <bibl n="215727">Zoppini, Andrea. 2008. Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza. Roma-Bari: Laterza.</bibl>
          <bibl n="215485">Zoppini, Andrea. 2016. “Il diritto privato e le &amp;#171;libert&amp;#224; fondamentali&amp;#187; dell’Unione europea. (Principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico).” In Le &amp;#171;Libert&amp;#224; fondamentali&amp;#187; dell’Unione europea e il diritto privato, a cura di Francesco Mezzanotte: 1. Roma: Roma Tre Press.</bibl>
          <bibl n="215753">Zoppini, Andrea. 2021. “Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio.” Ars interpretandi: 37.</bibl>
        </listBibl>
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