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        <title type="main" level="a">Il caso Superlega</title>
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            <forename>Simone</forename>
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          <resp>This is a section of <title>Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0887-1</idno>) by </resp>
          <name>Roberto Borrello, Antonio Riviezzo</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.13</idno>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.13<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.13" /></p>
      <div><head>Il caso Superlega</head><p rend="h1_author">Simone Francario</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. La vicenda ‘Superlega’. – 1.1. Il progetto della Superlega. – 1.2. La posizione di FIFA e UEFA e il mancato riconoscimento della Superlega. – 1.3. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. – 2. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea 21 dicembre 2023, Causa C- 333/21(European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA). – 2.1. Sull’applicabilità del diritto dell’Unione europea alle regole dell’ordinamento sportivo. – 2.2.<hi rend="italic"> </hi>Sulla compatibilità del potere di previa autorizzazione delle competizioni sportive con l’art. 102 TUFE (abuso di posizione dominante). – 2.3. Sulla compatibilità del potere di previa autorizzazione di competizioni sportive con l’art. 101 TFUE (divieto di accordi con oggetto o effetto anticoncorrenziale). – 3. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e gli ordinamenti politici. – 3.1. La soluzione offerta dall’ordinamento statale. – 3.2. La soluzione offerta dall’ordinamento Ue. – 4. Conclusioni.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Abstract</hi>: Il caso ‘Superlega’ è nato dall’iniziativa di alcuni tra i principali club calcistici europei con l’intento di creare una nuova competizione internazionale alternativa a quelle organizzate da FIFA e UEFA. Nella sentenza CGUE 21 dicembre 2023, Causa C-333/21 (European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA), la Corte ha affermato il principio per cui anche l’attività di organizzazione delle competizioni sportive – tradizionalmente riservata al solo ordinamento sportivo – è subordinata al diritto dell’Unione Europea, qualora coinvolga interessi economici. Tale principio, se da un lato si pone in continuità con il <hi rend="italic">case law</hi> della CGUE volto ad estendere l’applicazione del diritto europeo anche all’interno dell’ordinamento sportivo in presenza di attività economiche, dall’altro sembra offrire una interpretazione eccessivamente restrittiva della c.d. sporting exception, di fatto sottraendo agli enti di governo dell’ordinamento sportivo la prerogativa dell’organizzazione delle competizioni e relegando la loro autonomia alla pura e semplice determinazione delle regole di gioco (c.d. <hi rend="italic">purely sport rules</hi>). Nel presente articolo, dopo aver ricostruito le vicende che hanno portato il caso Superlega all’attenzione della Corte UE, si esamina la sentenza del 21 dicembre 2023 Causa C-333/21 al fine di verificare l’effettiva portata e le possibili implicazioni della decisione nel più ampio contesto dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamenti politici (statale e UE).</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Parole chiave</hi>: Superlega, Ordinamento sportivo, eccezione sportiva</p><div><head>1. La vicenda ‘Superlega’</head><div><head>1.1. Il progetto della Superlega</head><p rend="text">Nel 2021 una serie di club di calcio professionistici europei (e segnatamente: Club Atletico de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid de Fútbol, Associazione Calcio Milan, Football Club Internazionale Milano, Juventus Football Club, Arsenal Football Club, Chelsea Football Club, Liverpool Football Club, Manchester City Football Club, Manchester United Football Club e Tottenham Hotspur Football Club) ha deciso di istituire la European Super League Company SL (per brevità anche solo ‘ESLC’) con l’obiettivo di organizzare una nuova competizione calcistica internazionale tra club europei, meglio nota come Superlega.</p><p rend="text">Da un punto di vista strettamente sportivo, la competizione si basa su un sistema ‘semi aperto’ che comprende due gruppi di club: i ‘membri permanenti’, promotori della competizione, e i ‘membri qualificati’, ossia i club che possono qualificarsi per partecipare alla Superlega<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-056">1</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Le squadre partecipanti sono suddivise in tre leghe: Star League, Gold League e Blue League, con l’accesso a quest’ultima determinato dalle prestazioni dei club nei rispettivi campionati nazionali (gestiti e organizzati da FIFA e UEFA).<hi rend="CharOverride-3"> </hi></p><p rend="text">Ciascuna squadra gioca una partita ‘in casa’ ed una partita ‘fuori casa’ contro le altre squadre partecipanti alla medesima lega e, al termine della stagione, viene disputata una fase ad eliminazione diretta che determinerà i campioni di ogni lega e i club da promuovere e/o retrocedere.</p><p rend="text">Il progetto Superlega si presenta, fin da subito, innovativo e molto ambizioso<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-055">2</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tra gli elementi di novità maggiormente significativi merita sicuramente di essere sottolineato il fatto che, per la prima volta in Europa, un soggetto terzo e diverso dalla UEFA e dalla FIFA, ovverosia la ESLC, ha deciso di entrare nel settore dell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee.</p><p rend="text">Il fine perseguito dal progetto Superlega è, infatti, quello di fornire al pubblico una competizione alternativa e del tutto autonoma rispetto alle competizioni storiche organizzate dalla UEFA (si pensi, ad esempio, alla Champions League, Europa League o alla neo istituita Conference League).</p><p rend="text">Inoltre, fin da subito, la creazione della Superlega viene subordinata ad una condizione sospensiva consistente, alternativamente, o nel riconoscimento della Superlega da parte della FIFA e della UEFA, oppure nella concessione, da parte delle autorità amministrative o giurisdizionali competenti, di idonea tutela giuridica in modo tale da consentire ai membri della Superlega di prendere parte al progetto senza vedere pregiudicata la propria presenza nelle competizioni organizzate da FIFA e UEFA e dalle rispettive federazioni nazionali.</p><p rend="text">In tale ottica, tramite un comunicato ufficiale, la ESLC ha reso nota al pubblico l’intenzione di procedere all’istituzione della Superlega, precisando altresì che avrebbe intavolato un dialogo con FIFA e UEFA per ottenere il riconoscimento del progetto.</p></div><div><head>1.2. La posizione di FIFA e UEFA e il mancato riconoscimento della Superlega</head><p rend="text">Come è noto, FIFA e UEFA, dunque gli enti di vertice dell’ordinamento sportivo calcistico, si sono da subito opposte con fermezza al riconoscimento della Superlega ritenendo il progetto sotto più profili incompatibile con l’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">Secondo FIFA e UEFA, in primo luogo, tale progetto contrasterebbe con i valori e i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo in quanto avrebbe come fine ultimo quello di creare una competizione non basata sul merito sportivo e volta a soddisfare unicamente gli interessi personali ed economici di un ristretto gruppo di club. La creazione di una competizione calcistica organizzata al di fuori dell’ordinamento sportivo sarebbe con esso incompatibile in quanto assorbirebbe membri – club e giocatori – che già fanno parte dell’ordinamento sportivo, e condizionerebbe il calendario e gli impegni delle competizioni già regolate FIFA e UEFA.</p><p rend="text">Con vari comunicati, FIFA e UEFA hanno anche prospettato l’applicazione di varie sanzioni ai giocatori e/o ai club che avrebbero preso parte al progetto Superlega.</p><p rend="text">In particolare i club e i giocatori che avrebbero partecipato alla Superlega sarebbero stati esclusi da qualsiasi competizione calcistica organizzata da FIFA e UEFA a livello nazionale, europeo e mondiale e ai giocatori sarebbe stata preclusa la possibilità di essere convocati nelle rispettive nazionali.</p><p rend="text">A riguardo giova ricordare che FIFA e UEFA, nella qualità di enti di vertice dell’ordinamento sportivo calcistico e in base ai loro statuti, hanno la competenza a organizzare, in via esclusiva, competizioni calcistiche internazionali – rispettivamente – a livello mondiale ed europeo<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-054">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Sempre in base al combinato disposto delle rilevanti disposizioni statutarie ora in esame, anche ad altri soggetti (non necessariamente coincidenti con FIFA e UEFA) è concessa – in teoria – la possibilità di costituire e organizzare competizioni calcistiche internazionali in ambito europeo.</p><p rend="text">In questo caso, però, l’organizzazione delle predette competizioni da parte di soggetti terzi deve essere autorizzata in via preventiva dalla UEFA e/o dalla FIFA<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-053">4</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">A riguardo è necessario tuttavia precisare che gli statuti FIFA e UEFA non disciplinano affatto tale procedimento di previa autorizzazione, né (nei predetti statuti e nelle disposizioni e atti attuativi dei medesimi) sono rintracciabili criteri, parametri e limiti per esercitare tale potere autorizzatorio.</p><p rend="text">Inoltre, in materia, FIFA e UEFA sono anche dotate di poteri di controllo e sanzionatori. In particolare, i predetti enti vigilano affinché nessun club e/o calciatore (che sia membro di federazioni affiliate a FIFA e UEFA) partecipi a competizioni internazionali non autorizzate da FIFA e UEFA, pena l’applicazione di determinate sanzioni come l’esclusione dei predetti club e/o calciatori dalle competizioni nazionali organizzate dalle rispettive federazioni e/o dalle competizioni internazionali organizzate da FIFA e UEFA<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-052">5</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Sempre per quanto riguarda i poteri sanzionatori, è altresì previsto che FIFA e UEFA possano ordinare la soppressione di competizioni internazionali che non siano state previamente autorizzate<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-051">6</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>1.3. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea</head><p rend="text">Dopo il diniego di riconoscimento della Superlega e la minaccia di sanzioni, la ESLC ha proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid) chiedendo, in buona sostanza, di qualificare la condotta di FIFA e UEFA illegittima per violazione del diritto antitrust dell’Unione europea.</p><p rend="text">Nello specifico, la ESLC ritiene che le regole contenute negli statuti FIFA e UEFA, relative alla previa e necessaria autorizzazione di nuove competizioni internazionali tra club di calcio professionistici organizzate da soggetti terzi, siano illegittime in quanto tali regole non sarebbero basate su criteri e procedure obiettive e trasparenti ma, al contrario, sarebbero fondate su meccanismi esclusivamente discrezionali che consentirebbero alla FIFA e alla UEFA di mantenere la posizione di monopolista unico sul mercato impedendo ad eventuali terzi <hi rend="italic">competitors</hi> (quali, appunto, la ESLC) di entrare nel settore dell’organizzazione delle competizioni internazionali tra club.</p><p rend="text">Ad avviso della ricorrente, dunque, le regole di previa autorizzazione contenute negli statuti FIFA e UEFA e la loro applicazione nel caso di specie, integrerebbero, <hi rend="italic">inter alia</hi>, le fattispecie di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza e ricadrebbero, pertanto, nei divieti previsti dagli artt. 101 e 102 TFUE.</p><p rend="text">Il giudice spagnolo, ritenendo non manifestamente infondata la domanda proposta dalla ESLC, e rilevando la presenza di gravi indizi che evidenzierebbero la presenza di un abuso di posizione dominante e di violazione del diritto antitrust dell’UE da parte di FIFA e UEFA, ha sospeso il processo dinanzi ad esso pendente e sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di questioni pregiudiziali volte, per quanto in questa sede rileva, a chiarire se il sistema di previa autorizzazione contenuto negli statuti FIFA e UEFA sia compatibile con il diritto antitrust dell’Unione Europea e se tale sistema costituisca o meno una restrizione contraria alle libertà fondamentali sancite nel TFUE.</p></div></div><div><head>2. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea 21 dicembre 2023, Causa C- 333/21 (European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA)</head><div><head>2.1. Sull’applicabilità del diritto dell’Unione europea alle regole dell’ordinamento sportivo</head><p rend="text">Questione apparentemente preliminare, ma in realtà centrale, nella decisione resa dalla Corte il 21 dicembre 2023, è quella della verifica dell’applicabilità del diritto dell’Unione europea alle regole adottate da FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione di competizioni sportive e in materia di partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori alle competizioni internazionali<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-050">7</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">Sul punto, la CGUE ricorda quello che, secondo il proprio costante orientamento<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-049">8</ref></hi></hi>, deve essere il principio generale applicabile; e cioè che quando una attività sportiva assume dimensione economica, questa viene attratta e regolata anche dal diritto Ue<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-048">9</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">In linea di principio, le regole sportive che disciplinano gli aspetti economici dell’attività sportiva devono essere cioè ritenute soggette al diritto Ue e, in particolare, possono rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE in materia di diritti fondamentali<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-047">10</ref></hi></hi>; delle disposizioni del TFUE in materia di diritto della concorrenza (con la conseguenza che le associazioni sportive possono essere considerate come ‘imprese’ ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE e che le regole da esse adottate possono essere qualificate come ‘decisioni di associazioni di imprese’ ex art. 101 TFUE)<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-046">11</ref></hi></hi>; dei principi generali del TFUE<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-045">12</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Ribadita l’esistenza del principio generale nei termini suddetti, la Corte ha poi ricordato che, sempre nei casi in cui l’attività sportiva assuma rilevanza economica, tale principio può esser derogato solo se le regole non sono state adottate per ragioni economiche e se disciplinano aspetti puramente sportivi come norme tecniche o regole del gioco (c.d. <hi rend="italic">sporting exception</hi>). In tali casi si sarebbe comunque in presenza di eccezioni alla regola generale, che rimane ferma nel senso di ritenere applicabile il diritto Ue se e in quanto l’attività sportiva assume rilevanza economica<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-044">13</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Ad avviso della Corte, nel caso di specie la <hi rend="italic">sporting exception</hi> non troverebbe applicazione, in quanto le regole adottate da FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione di competizioni sportive costituiscono «un’attività economica per le imprese che vi si dedicano o intendono dedicarvisi» (cfr. par. 90 e 94).<hi rend="CharOverride-3"> </hi>Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto che le regole adottate da FIFA e UEFA potessero rientrare nell’ambito di applicazione del diritto Ue<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-043">14</ref></hi></hi> ed ha conseguentemente ritenuto possibile procedere all’esame delle questioni pregiudiziali poste dal giudice spagnolo.</p></div><div><head>2.2. Sulla compatibilità del potere di previa autorizzazione delle competizioni sportive con l’art. 102 TUFE (abuso di posizione dominante)</head><p rend="text">Con la prima questione pregiudiziale, il giudice spagnolo ha chiesto alla CGUE di chiarire se le regole FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione, poiché sprovviste di criteri e modalità procedurali relativi alla loro applicazione, integrino la fattispecie di abuso di posizione dominante <hi rend="italic">ex</hi> art. 102 TFUE<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-042">15</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La Corte, in via preliminare, ricorda che l’art. 102 TFUE vieta e sanziona lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte delle imprese che operano nel mercato interno.</p><p rend="text">Come è noto, la norma appena richiamata non proibisce, <hi rend="italic">in nuce</hi>, la possibilità per le imprese di acquisire, grazie ai loro meriti, una posizione dominante sul relativo mercato, ma ne censura esclusivamente lo sfruttamento abusivo.</p><p rend="text">Per dimostrare l’esistenza di un comportamento che integri una fattispecie di sfruttamento abusivo di posizione dominante, in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della stessa Corte, è necessario dimostrare che una impresa, avvalendosi di mezzi diversi da quelli che reggono la concorrenza tra imprese basate sui meriti, abbia adottato un comportamento che ha l’effetto, attuale o potenziale, di restringere la concorrenza o eliminando dal mercato interessato le imprese concorrenti o impedendo lo sviluppo dei <hi rend="italic">competitors</hi> oppure impedendo ai <hi rend="italic">competitors</hi> di accedere al mercato.</p><p rend="text">La Corte concentra la propria analisi su quest’ultima fattispecie, ossia sul caso in cui un’impresa detenga il potere di autorizzare o negare agli altri <hi rend="italic">competitors</hi> di accedere al mercato in cui opera.</p><p rend="text">Tale situazione si presenta particolarmente delicata in punto di rispetto del diritto UE della concorrenza. </p><p rend="text">Infatti, come nota la stessa Corte facendo sostanzialmente proprie le osservazioni del giudice del rinvio, un’impresa che si trovi nelle condizioni di autorizzare l’ingresso nel relativo mercato di altri <hi rend="italic">competitors</hi> si trova «in una situazione di conflitto di interessi e [ciò] le attribuisce un evidente vantaggio sui concorrenti, consentendole di impedire loro l’accesso al mercato interessato o di favorire la propria attività e, in tal modo, di impedire lo sviluppo della concorrenza basata sui meriti a danno dei consumatori, ivi limitando la produzione, lo sviluppo di prodotti o di servizi alternativi o ancora l’innovazione»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-041">16</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Data la delicatezza di tale potere autorizzatorio e considerato che un suo esercizio arbitrario potrebbe essere altamente dannoso per la concorrenza, tale potere deve essere limitato e regolamentato per evitare di ricadere nel divieto posto dall’art. 102 TFUE.</p><p rend="text">Più nello specifico, la CGUE precisa che tale potere debba essere «disciplinato da criteri materiali trasparenti, chiari e precisi, che consentano di evitarne un esercizio arbitrario»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-040">17</ref></hi></hi> e, inoltre, debba essere disciplinato «da modalità procedurali trasparenti e non discriminatorie»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-039">18</ref></hi></hi> relativamente ai termini applicabili alle domande di previa autorizzazione e al rispettivo procedimento decisionale<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-038">19</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’assenza dei predetti criteri e modalità procedurali pone il potere di previa autorizzazione (e le norme attributive del medesimo) in contrasto con l’art. 102 TFUE, per sfruttamento abusivo di posizione dominante, in quanto si tratterebbe di un potere con l’effetto, attuale e/o potenziale, di restringere la concorrenza impedendo ai <hi rend="italic">competitors</hi> di accedere al mercato<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-037">20</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tali principi trovano applicazione, nelle parole della CGUE, anche e soprattutto nell’ambito dell’attività sportiva calcistica.</p><p rend="text">Dopo aver ribadito che il calcio riveste all’interno dell’Unione una notevole importanza sul piano sociale, culturale e mediatico, la Corte evidenzia che tale disciplina è dotata di caratteristiche peculiari e specifiche nel panorama delle attività sportive.</p><p rend="text">Il calcio, infatti, ricomprende tra le sue specificità quella di dare origine a numerose competizioni nazionali e internazionali, alle quali partecipano – in maniera altrettanto numerosa – svariati club e giocatori professionisti.</p><p rend="text">La partecipazione a tali competizioni calcistiche è subordinata al raggiungimento di determinati risultati sportivi come, ad esempio, la promozione di un club nella massima serie di un campionato nazionale, il raggiungimento di una determinata posizione in classifica per essere ammessi alle competizioni europee e ancora il raggiungimento di determinati risultati a livello europeo per partecipare alle competizioni internazionali.</p><p rend="text">Ne risulta che tale sport si fonda, essenzialmente, oltre che su un considerevole numero di competizioni organizzate su più livelli e tutte coordinate tra di loro, anche e soprattutto sul merito sportivo.</p><p rend="text">Da ciò ne deriva che tale sistema possa essere efficacemente garantito solo in presenza di regole comuni volte, da un lato, a garantire l’omogeneità e il coordinamento di dette competizioni all’interno di un calendario complessivo (si pensi, ad esempio, al necessario coordinamento che deve intercorrere tra il calendario degli incontri nazionali, degli incontri europei e degli incontri internazionali), dall’altro, a tutelare lo svolgimento e l’organizzazione delle competizioni in base al merito sportivo.</p><p rend="text">In quest’ottica, ad avviso della Corte, risulta legittima l’adozione di regole, come quelle contenute negli statuti FIFA e UEFA, in materia di previa autorizzazione di altre competizioni internazionali, di controllo della partecipazione di club e/o giocatori alle predette competizioni nonché di regole di carattere sanzionatorio.</p><p rend="text">Tali regole non costituiscono, per sé stesse, una violazione del diritto Ue della concorrenza. Volendo utilizzare le parole della Corte «né la loro adozione né la loro applicazione possono essere qualificate, in linea di principio e in termini generali, come sfruttamento abusivo di una posizione dominante»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-036">21</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tuttavia, ciò viene subito sottolineato dalla CGUE, «nessuna delle specificità che caratterizzano il calcio professionistico può consentire di considerare legittime l’adozione e, a maggior ragione, l’applicazione di norme vertenti sulla previa autorizzazione e sulla partecipazione [e le relative norme sanzionatorie] che non siano […] disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-035">22</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In altre parole, seppur l’attività calcistica risulti caratterizzata da profili speciali, tale carattere di specialità non è idoneo a derogare il principio per cui le regole in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e le relative regole sanzionatorie devono, obbligatoriamente, essere disciplinate da «criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio» al fine di non ricadere nel divieto posto dall’art. 102 TFUE.</p><p rend="text">Nel caso di specie, ad avviso della Corte emerge che FIFA e UEFA detengono una posizione dominante, se non addirittura di monopolio, nel mercato relativo all’organizzazione di competizioni internazionali di calcio.</p><p rend="text">Infatti, come si legge in sentenza, la posizione di FIFA e UEFA nel mercato relativo all’organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali è tale che «in pratica, allo stato attuale è impossibile creare una competizione esterna al loro ecosistema che abbia chance di sopravvivenza, tenuto conto del controllo che esse esercitano, direttamente o per il tramite delle federazioni nazionali di calcio che ne sono membri, sui giocatori e su altre tipologie di competizioni, come quelle che sono organizzate a livello nazionale»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-034">23</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Inoltre, in virtù dei relativi statuti, emerge anche che FIFA e UEFA sono titolari non soltanto del potere di autorizzare preventivamente l’ingresso nel relativo mercato di altri <hi rend="italic">competitor</hi>, ma sono altresì titolari del potere di autorizzare la partecipazione di club e/o giocatori alle varie competizioni internazionali, nonché del potere di applicare sanzioni in caso di mancato rispetto delle proprie regole.</p><p rend="text">Tali poteri, tuttavia, non sono disciplinati dai criteri sostanziali e dalle modalità procedurali previamente ricostruite dalla Corte. Né, a riguardo, le regole adottate dalla FIFA e dalla UEFA possono derogare ai predetti criteri sostanziali e modalità procedurali sul presupposto della specificità dell’attività sportiva calcistica.</p><p rend="text">Pertanto, conclude la CGUE sul punto, i poteri auto-attribuiti di FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e i relativi poteri sanzionatori, poiché non sono disciplinati da «criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato», integrano, per loro stessa natura, la fattispecie di abuso di posizione dominante e ricadono nel divieto sancito dall’art. 102 TFUE<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-033">24</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>2.3. Sulla compatibilità del potere di previa autorizzazione di competizioni sportive con l’art. 101 TFUE (divieto di accordi con oggetto o effetto anticoncorrenziale)</head><p rend="text">Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice spagnolo ha chiesto alla CGUE di chiarire se le regole FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione, poiché sprovviste di criteri e modalità procedurali relativi alla loro applicazione, integrino anche la fattispecie di accordo tra imprese con oggetto o effetto anticoncorrenziale <hi rend="italic">ex</hi> art. 101 TFUE<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-032">25</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In primo luogo la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 101 TFUE, sono vietati tutti gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-031">26</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Dunque, per stabilire se un determinato accordo è anticoncorrenziale e ricade nel divieto sancito dall’art. 101 TFUE, occorre verificare innanzitutto se tale accordo ha un «oggetto anticoncorrenziale»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-030">27</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In caso di risposta positiva, non è necessario verificare anche l’esistenza di «effetti anticoncorrenziali»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-029">28</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La nozione di oggetto anticoncorrenziale, come noto, non si rinviene in maniera esplicita nel TFUE, ma è stata elaborata dalla giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia secondo cui per oggetto anticoncorrenziale devono intendersi quei tipi di accordi tra imprese «che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-028">29</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In altre parole, si tratta di accordi che, per loro stessa natura, presentano un elevato grado di dannosità per il buon funzionamento del mercato e della concorrenza<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-027">30</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Infine, prosegue la Corte, per verificare se un determinato accordo presenti un grado di dannosità per la concorrenza sufficientemente elevato (e tale da realizzare una «restrizione della concorrenza per oggetto») il giudicante è tenuto ad esaminare, in particolare, tre profili: <hi rend="italic">a</hi>) il tenore dell’accordo, <hi rend="italic">b</hi>) il contesto economico-giuridico in cui si inserisce e <hi rend="italic">c</hi>) gli obiettivi perseguiti<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-026">31</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Sulla scorta delle osservazioni già svolte nella soluzione della prima questione pregiudiziale, la CGUE ha rilevato che, nel caso di specie, dal tenore delle regole adottate da FIFA e UEFA emerge che detti enti detengono il potere di autorizzare l’istituzione e l’organizzazione di qualsiasi competizione di calcio sul territorio dell’Unione Europea, ivi incluse le competizioni eventualmente proposte da terzi; controllano la partecipazione dei club e/o calciatori – affiliati a FIFA e UEFA – che intendano aderire a nuove competizioni organizzate da terzi; possono applicare sanzioni a club e/o calciatori che intendano partecipare a nuove competizioni organizzate da terzi<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-025">32</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tuttavia (ed è su questo punto, come visto in precedenza, che ad avviso della Corte emerge in tutta la sua chiarezza la questione di (in)compatibilità con il diritto Ue) i predetti poteri di previa autorizzazione e di controllo della partecipazione di club e/o calciatori a nuove competizioni – nonché i relativi poteri sanzionatori – non risultano regolamentati da «criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato».</p><p rend="text">Nel contesto in cui si inseriscono, tali regole, poiché risultano sprovviste dei richiamati criteri e modalità procedurali, da un lato, finiscono per attribuire alla FIFA e alla UEFA il potere di autorizzare l’accesso di tutte le imprese al mercato relativo all’organizzazione di competizioni internazionali tra club, nonché la possibilità di determinare il livello di concorrenza all’interno del mercato stesso escludendo, eventualmente, tutte le imprese concorrenti.</p><p rend="text">Dall’altro, le regole <hi rend="italic">de quibus</hi> possono privare sia i club, sia i calciatori, della possibilità di partecipare a qualsiasi competizione che non venga organizzata dalle stesse FIFA e UEFA anche laddove tali competizioni rispettino tutti i principi, i valori e le regole base dello sport<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-024">33</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Come ulteriore conseguenza, le predette regole «possono privare in toto gli spettatori e i telespettatori della proposta di assistere a dette competizioni o di guardarne la diffusione»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-023">34</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Esaminati i profili relativi al tenore delle regole adottate da FIFA e UEFA e la loro collocazione nel relativo contesto economico-giuridico, la Corte passa ad esaminare gli obiettivi perseguiti dalle predette regole.</p><p rend="text">In merito, la CGUE ricorda che la specificità dell’attività sportiva calcistica legittima, in via di principio, l’adozione di regole sulla previa autorizzazione di altre competizioni internazionali.</p><p rend="text">Tali regole – sempre in via di principio – sono deputate al perseguimento di obiettivi legittimi «come quello consistente nel far rispettare i principi, i valori e le regole del gioco alla base del calcio professionistico»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-022">35</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tuttavia, anche se tali regole perseguono un obiettivo legittimo, ciò non le esonera dal rispetto dei criteri e delle modalità procedurali idonee ad evitarne un utilizzo ed una applicazione arbitraria.</p><p rend="text">L’esame del tenore delle regole adottate da FIFA e UEFA, del contesto economico-giuridico in cui si inseriscono e degli obiettivi da esse perseguiti evidenzia la presenza di un accordo di natura anticoncorrenziale.</p><p rend="text">Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte afferma che le regole FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione, di partecipazione e di sanzioni, «qualora non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato, […] presentano, per loro stessa natura, un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza e hanno, quindi, per oggetto di impedirla»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-021">36</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tali regole, conclude la CGUE, integrano anche la fattispecie di accordo tra imprese avente oggetto anticoncorrenziale e, pertanto, ricadono nel divieto sancito dall’art. 101 TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti attuali o potenziali sulla concorrenza<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-020">37</ref></hi></hi>.</p></div></div><div><head>3. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e gli ordinamenti politici</head><p rend="text">Profilo sotteso a tutte le questioni affrontate dalla Corte Ue nella vicenda Superlega è quello dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">L’affermazione del concetto di ordinamento sportivo, è noto, affonda le proprie radici nella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano per cui di fianco alla ‘Istituzione’ dello Stato e all’ordinamento statale che perseguono gli interessi di carattere generale dell’intera società, coesistono una serie di altre ‘Istituzioni’ e di ordinamenti – quale l’ordinamento sportivo – che perseguono esclusivamente gli interessi dei propri consociati (Romano 1918; 1946).</p><p rend="text">Proprio sulla scorta della richiamata teoria c.d. pluralistica si è affermato (Liotta 2016, 9) che l’ordinamento sportivo possiede tutti i requisiti necessari per essere qualificato come ordinamento giuridico<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-019">38</ref></hi></hi>. Esso, infatti, come si legge in Liotta (2016, 10), che sul punto richiama anche gli insegnamenti di Giannini, è composto da una pluralità di soggetti, che include atleti, allenatori, dirigenti, arbitri e tifosi che osservano le norme dell’ordinamento sportivo attribuendogli valore vincolante (requisito della plurisoggettività); è retto da una serie di regole per lo svolgimento delle competizioni, si pensi ad esempio a quelle dettate dal CONI o dalla FIGC in Italia, dalla UEFA a livello continentale, dalla FIFA o dal CIO a livello internazionale (requisito della normazione); ed è composto da una propria struttura organizzativa costituita da federazioni, leghe e organismi di controllo e giustizia sportiva (requisito della organizzazione)<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-018">39</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’affermazione dell’ordinamento giuridico sportivo implica, necessariamente, che esso debba godere di un certo grado di indipendenza e di autonomia nei confronti degli altri ordinamenti cui si affianca.</p><p rend="text">In particolare, ormai da tempo, si è posto il problema di stabilire i confini tra l’ordinamento sportivo, da un lato, e gli ordinamenti politici, quali quello statale e quello Ue, dall’altro.</p><p rend="text">Più precisamente si tratta di stabilire quanta autonomia abbia l’ordinamento sportivo nei confronti degli ordinamenti politici e se e in che misura questi ultimi possano ‘sconfinare’ nelle materie di competenza dell’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">Il dibattito, come attesta la pronuncia che ha offerto lo spunto per le presenti considerazioni, ad oggi è tutt’altro che sopito ed è in costante evoluzione tanto nell’ambito dell’ordinamento statale italiano, quanto dell’ordinamento Ue.</p><div><head>3.1. La soluzione offerta dall’ordinamento statale</head><p rend="text">In Italia, il punto di equilibrio tra ordinamento statale e ordinamento sportivo ad oggi è offerto dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280 (che converte in legge il d.l. 19 agosto 2003, n. 220), la quale ha per la gran parte codificato principi precedentemente sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Di Nella, 2021).</p><p rend="text">L’art. 1, comma 1, della l. 280/2003 recita espressamente che «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».</p><p rend="text">Tale norma assume una rilevanza fondamentale nella delimitazione dei confini tra i due ordinamenti.</p><p rend="text">Il legislatore statale, infatti, come sottolineato anche da Castronovo (2008), riconosce che l’ordinamento sportivo è dotato di un proprio ambito di autonomia rispetto all’ordinamento statale ed entro tali limiti può emanare regole e norme nei confronti dei propri consociati i cui effetti giuridici, che si producono all’interno dell’ordinamento sportivo, saranno riconosciuti dall’ordinamento statale.</p><p rend="text">A prescindere dalla questione – altrettanto dibattuta – se l’autonomia dell’ordinamento sportivo debba intendersi come originaria oppure come derivata dallo stesso ordinamento statale<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-017">40</ref></hi></hi>, in questa sede è opportuno esaminare come e in che modo il legislatore statale «riconosce e favorisce» l’autonomia dell’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">Il criterio adottato, in buona sostanza, è quello della c.d. rilevanza (o irrilevanza) della fattispecie<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-016">41</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Quando una determinata fattispecie rileva solo ed esclusivamente nei confronti dell’ordinamento sportivo, non vi è necessità di una ‘intrusione’ dell’ordinamento statale e la fattispecie rimane regolata solamente dal diritto sportivo.</p><p rend="text">È questo il caso, ad esempio, delle norme regolamentari e organizzative e delle norme che disciplinano lo svolgimento delle competizioni (le c.d. questioni tecniche): spetta agli organi dell’ordinamento sportivo stabilire, <hi rend="italic">inter alia</hi>, le regole delle competizioni sportive, quanto debba essere grande un campo da calcio, quanto debba durare una partita, quanti giocatori compongano una squadra e via dicendo<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-015">42</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Ancora, compete esclusivamente agli organi dell’ordinamento sportivo il potere di stabilire e irrogare sanzioni disciplinari sportive<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-014">43</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In questi casi, i soggetti competenti a dettare norme precettive sono gli enti dell’ordinamento sportivo e ciò ha anche importanti ricadute sul piano della giustizia e della tutela degli interessi coinvolti.</p><p rend="text">Infatti, merita di essere ricordato, nelle materie rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo vige il c.d. vincolo di giustizia sportiva<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-013">44</ref></hi></hi>: in questi casi, come sottolinea Liotta (2016, 291) i membri dell’ordinamento sportivo (si pensi ad esempio agli atleti tesserati presso una data Federazione) si impegnano ad accettare i provvedimenti emanati dalle rispettive Federazioni e, per tutelare i propri diritti e interessi, non potranno ricorrere al giudice statale ma dovranno ricorrere al sistema giustiziale e agli organi di giustizia sportiva competenti.</p><p rend="text">Quando la controversia rimane circoscritta a questioni puramente sportive (relative a norme e/o sanzioni c.d. tecniche) non sorgono particolari problematiche e la soluzione prospettata dal legislatore statale (che demanda la conoscibilità di tali controversie esclusivamente agli organi di giustizia sportiva) sembra preservare l’equilibrio tra ordinamento sportivo e ordinamento statale salvaguardando l’autonomia del primo.</p><p rend="text">Maggiori problematiche, invece, sorgono quando una situazione di carattere sportivo rileva anche al di fuori dell’ordinamento sportivo e produce effetti significativi anche all’interno dell’ordinamento statale.</p><p rend="text">In questi casi, considerata la duplice rilevanza della fattispecie, è necessario trovare un punto di equilibrio tra i due ordinamenti<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-012">45</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Tra queste fattispecie rientrano le questioni di carattere economico – ovverosia le questioni aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti – comunemente riconosciute come rilevanti anche per l’ordinamento statale.</p><p rend="text">In merito a tali questioni il punto di equilibrio raggiunto con la l. n. 280/2003 si rinviene nel fatto che le controversie aventi ad oggetto questioni di carattere economico spettano al giudice ordinario o in via alternativa alla giustizia sportiva<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-011">46</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Infine, vi è un’ultima categoria di questioni, per lo più di carattere residuale, che ricomprende le controversie di natura amministrativa sui provvedimenti relativi al tesseramento, all’affiliazione ed alla partecipazione ai vari campionati.</p><p rend="text">Anche tali questioni sono state generalmente riconosciute come aventi rilevanza anche nei confronti dell’ordinamento statale e, come avviene per le questioni di carattere economico, al fine di cercare un punto di equilibrio tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, la l. 280/2003 stabilisce che il giudice competente a conoscere delle relative controversie sia il giudice statale, in particolare il giudice amministrativo<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-010">47</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>3.2. La soluzione offerta dall’ordinamento Ue</head><p rend="text">Anche a livello europeo la ricerca di un punto di equilibrio tra ordinamento sportivo e ordinamento Ue si presenta particolarmente delicata e in costante evoluzione (Bastianon, 2017).</p><p rend="text">In particolare, sotto questo profilo, la problematica principale riguarda se e in che misura possano trovare applicazione all’interno dell’ordinamento sportivo i principi e le norme fondamentali del diritto Ue, specialmente quelle relative al mercato unico e quelle in materia di concorrenza e antitrust.</p><p rend="text">A tal fine è stata elaborata la dottrina della c.d. <hi rend="italic">sporting exception</hi>: quando l’attività sportiva rileva – anche – come attività economica, essa ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea e dovrà rispettare i principi e le norme di fonte comunitaria (in tal caso l’ordinamento sportivo assume carattere recessivo rispetto l’ordinamento – politico – europeo che prevale sul primo); quando invece vengono in rilievo regole puramente sportive (si pensi, ad esempio, alle regole di gioco) queste, in virtù della <hi rend="italic">sporting exception</hi>, come si legge in Liotta (2016, 21) non saranno soggette all’applicazione dei principi e del diritto Ue e potranno derogare a quest’ultimo (in tal caso l’ordinamento sportivo prevale sull’ordinamento – politico – europeo in quanto vengono in rilievo regole che non hanno rilevanza per l’ordinamento europeo).</p><p rend="text">Tale dottrina non è formalmente codificata nei Trattati dell’Unione europea, ma si è sviluppata principalmente attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-009">48</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Uno dei primi casi in cui viene definito il concetto di <hi rend="italic">sporting exception</hi> è il noto caso Walrave e Koch<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-008">49</ref></hi></hi> ove si afferma, per la prima volta, che «l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-007">50</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nel medesimo caso la Corte ha precisato che esulano dall’ambito di applicazione del diritto comunitario le regole sportive relative alla «composizione delle squadre sportive – e in particolare delle rappresentative nazionali – operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi»<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-006">51</ref></hi></hi>. </p><p rend="text">È questo, sostanzialmente, il ‘nocciolo duro’ della <hi rend="italic">sporting exception</hi>: le regole puramente sportive che non incidono sugli aspetti economici dello sport sono escluse dall’ambito di applicazione del diritto Ue.</p><p rend="text">Alla luce di tali principi, la Corte, dopo aver affermato che l’attività sportiva che veniva in rilievo poteva essere configurata come attività economica, ha affermato che le regole sportive che disciplinavano tale attività dovevano rispettare (anche) i principi e le norme del diritto comunitario e, in particolare, il divieto di discriminazione.</p><p rend="text">Negli anni successivi, la Corte ha continuato a sviluppare il concetto di <hi rend="italic">sporting exception</hi>, cercando un equilibrio tra il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e la necessità di applicare le norme dell’Ue.</p><p rend="text">Nel noto caso Bosman<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-005">52</ref></hi></hi>, ad esempio, la Corte ha deciso che le regole della UEFA e delle Federazioni calcistiche nazionali riguardanti i trasferimenti dei calciatori e il numero massimo di giocatori stranieri schierabili dalle squadre europee<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-004">53</ref></hi></hi> dovevano essere subordinate al diritto Ue (Clarich, 1996) in quanto l’attività dei calciatori professionisti costituisce un’attività economica e, pertanto, dovevano rispettare i principi e le regole Ue sulla libera circolazione dei lavoratori e in materia di non discriminazione<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-003">54</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In Bosman, quindi, ad avviso della Corte, vengono in rilievo regole non ‘puramente sportive’, ma che incidono direttamente sugli aspetti economici dell’attività sportiva e pertanto la <hi rend="italic">sporting exception</hi> non può essere applicata. Ciò comporta che le regole previste dall’ordinamento sportivo in merito ai trasferimenti dei giocatori e al numero massimo di stranieri per partita debbano conformarsi alle regole previste dall’ordinamento Ue.</p><p rend="text">Successivamente, nel caso Meca-Medina<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-002">55</ref></hi></hi>, la Corte ha affrontato la questione della compatibilità delle regole antidoping con le norme sulla concorrenza e sulla libera circolazione ed ha aggiunto un ulteriore tassello alla nozione di <hi rend="italic">sporting exception</hi>: le regole sportive che limitano le libertà fondamentali sancite dal diritto Ue possono essere giustificate solo se proporzionate e necessarie per il raggiungimento di obiettivi prioritari connessi alla natura dello sport quali la tutela del principio di leale competizione e la tutela della salute degli atleti<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-001">56</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In questo caso, quindi, sotto un primo profilo, la Corte ha ritenuto che la legittimità della normativa antidoping prevista dall’ordinamento sportivo può essere valutata anche alla luce delle norme antitrust dell’ordinamento Ue in quanto idonea a limitare l’attività sportiva/economica degli atleti. Tanto basterebbe, alla luce dei principi sanciti in Walrave e Koch e Bosman, a rendere le regole antidoping illegittime per violazione del diritto Ue.</p><p rend="text">Ciò posto, sotto un secondo profilo, le regole antidoping resistono alla ‘intrusione’ dell’ordinamento Ue in quanto hanno l’obiettivo di tutelare i valori fondamentali dello sport e, a tal fine, sono state giudicate come proporzionate.</p><p rend="text">Orbene, dall’esame del <hi rend="italic">case law</hi> più rilevante della Corte di Giustizia emerge come la <hi rend="italic">sporting exception</hi> (ovverosia il criterio che a livello europeo definisce i confini tra ordinamento sportivo e ordinamento Ue) non sia ancora un concetto fisso e immutabile, quanto piuttosto un concetto dinamico che, sulla base di un approccio casistico, si evolve in risposta alle interazioni e agli attriti tra ordinamento sportivo e ordinamento UE, e che continua a richiedere un’attenta valutazione da parte delle istituzioni europee per bilanciare correttamente questi due ordinamenti.</p><p rend="text">Nel <hi rend="italic">case law</hi> della Corte di giustizia dell’Unione europea, da ultimo, non può che annoverarsi anche il caso Superlega che offre molteplici spunti di riflessione.</p></div></div><div><head>4. Conclusioni</head><p rend="text">Conclusivamente, si può affermare che, nel definire i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento Ue, la Corte di Giustizia ha affermato due distinti principi, strettamente connessi ma non esattamente coincidenti.</p><p rend="text">Il primo, che la mancata regolazione dei presupposti per l’esercizio del potere di previa autorizzazione dell’organizzazione di competizioni calcistiche è tale allo stato da rendere arbitrario l’esercizio del potere da parte degli organi di governo dell’ordinamento sportivo esponendolo all’applicazione delle sanzioni antitrust previste dal diritto Ue.</p><p rend="text">Sotto questo profilo, il principio appare in un certo senso scontato in quanto l’orientamento della CGUE appare già sufficientemente consolidato nel senso di ritenere che in presenza di un’attività a carattere economico il diritto Ue è applicabile all’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">Il secondo principio è che il carattere economico dell’attività anche nella materia relativa alla organizzazione di competizioni calcistiche non lascia spazio per l’applicazione della <hi rend="italic">sporting exception</hi>. Il principio è affermato praticamente a margine del merito della pronuncia, nel risolvere la questione ritenuta preliminare, ma rappresenta l’aspetto forse più significativo della sentenza.</p><p rend="text">Fino al caso Superlega, il potere di organizzare le competizioni sportive e/o calcistiche è sempre rientrato pacificamente nell’ambito e nel perimetro dell’ordinamento sportivo e, in quanto espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, non è mai stato messo in discussione.</p><p rend="text">Nulla impedisce ad altri soggetti, diversi da FIFA o UEFA o da una federazione sportiva nazionale, di organizzare una competizione calcistica, come avvenuto, ad esempio, nel caso della King’s League, organizzata in tempi recenti su impulso dall’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué, che prevede vari incontri tra squadre composte da ex giocatori di calcio professionistico e da soggetti del mondo dell’intrattenimento. Si è trattato di una competizione organizzata da soggetti terzi, con regole proprie (e molto differenti da quelle dell’ordinamento sportivo calcistico), che non ha però presentato profili di incompatibilità con l’ordinamento sportivo per il semplice fatto che si è posta completamente al di fuori dell’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">Il principio affermato mette in discussione, invece, proprio il potere degli enti di governo dell’ordinamento sportivo di organizzare e dettare regole circa lo svolgimento delle competizioni tra i propri tesserati, che pur potrebbe ritenersi riservato a tali enti.</p><p rend="text">Nel caso Superlega si discute infatti dalla possibilità che soggetti appartenenti al medesimo ordinamento sportivo organizzino una competizione calcistica asseritamente non in conflitto con le competizioni già esistenti e regolate dagli enti esponenziali e di governo dell’ordinamento sportivo, ma in concreto inevitabilmente destinata a incidere sull’organizzazione dell’ordinamento sportivo.</p><p rend="text">I club e i giocatori che prenderebbero parte alla Superlega sarebbero comunque già tesserati (e membri) dell’ordinamento sportivo; il sistema di accesso alla Blue League della Superlega si baserebbe sui risultati sportivi raggiunti nelle competizioni già regolate dall’ordinamento sportivo; il calendario delle partite della Superlega (che prevederebbe match infrasettimanali nello stesso periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni già regolate da FIFA e UEFA) necessariamente dovrebbe coordinarsi e integrarsi con il calendario delle partite organizzate dall’ordinamento sportivo calcistico e via dicendo.</p><p rend="text">Sotto questo profilo, il principio affermato si segnala poiché offre una interpretazione eccessivamente restrittiva della <hi rend="italic">sporting exception</hi>, di fatto sottraendo agli enti di governo dell’ordinamento sportivo la prerogativa dell’organizzazione delle competizioni sportive e relegando la loro autonomia al ristretto ambito della pura e semplice determinazione delle regole di gioco (c.d. <hi rend="italic">purely sport rules</hi>).</p><p rend="text">È comunque evidente che il punto di equilibrio tra ordinamento sportivo e ordinamento generale in ambito europeo viene individuato secondo criteri non coincidenti con quelli previsti dall’ordinamento nazionale<hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_13.html#footnote-000">57</ref></hi></hi>. </p></div><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">A22 Sports Management SL. s.d. “La proposta A22.” &lt;<ref target="https://a22sports.com/it/competition/">https://a22sports.com/it/competition/</ref>&gt; (2025-06-30).</p><p rend="bib_indx_bib">Ambrosini, Gaspare. 1973. “La pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana.” In <hi rend="italic">Studi in onore di Giuseppe Chiarelli</hi>, a cura di Michele Paone <hi rend="italic">et al.</hi>:<hi rend="italic"> </hi>3-26. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Arata, Luigi 1998. “L’ordinamento giuridico di Santi Romano.” <hi rend="italic">Rivista Corte conti</hi>: 253-64.</p><p rend="bib_indx_bib">Auletta, Ferruccio. 2023. “Riserve agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo e principi fondamentali.” <hi rend="italic">Il diritto processuale civile italiano e comparato: </hi>21-34.</p><p rend="bib_indx_bib">Bastianon, Stefano. 2016. <hi rend="italic">L</hi><hi rend="italic">’Europa e lo sport</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Bastianon, Stefano. 2017. “Da Cassis De Dijon a Meca medina: la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell’Unione Europea.” <hi rend="italic">Il diritto dell’Unione Europea</hi>: 417-52.</p><p rend="bib_indx_bib">Bastianon, Stefano. 2021. “La Superlega e il modello sportivo europeo.” <hi rend="italic">Rivista di diritto sportivo: </hi>270-88.</p><p rend="bib_indx_bib">Battelli, Ettore. 2024, “Il riconoscimento del valore educativo e sociale dell’attività sportiva in costituzione.” <hi rend="italic">Rivista AIC</hi>: 26-42.</p><p rend="bib_indx_bib">Blando, Felice. 2008. “La giustizia sportiva: una introduzione.” <hi rend="italic">Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Palermo</hi>: 85-128.</p><p rend="bib_indx_bib">Carboni, Giuliana Giuseppina. 2021. “L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato.” <hi rend="italic">Federalismi</hi>: 49-71.</p><p rend="bib_indx_bib">Cardarelli, Francesco. 2022. “Morfologia dell’ordinamento sportivo.”<hi rend="italic"> Amministrativamente: </hi>95-137.</p><p rend="bib_indx_bib">Carmina, Roberto. 2016. “Il tramonto del sistema sportivo monopolistico in chiave europea.” <hi rend="italic">Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</hi>: 773-805.</p><p rend="bib_indx_bib">Carnelutti, Francesco. 1964. “Appunti sull’ordinamento giuridico.” <hi rend="italic">Rivista di diritto processuale:</hi> 361-65.</p><p rend="bib_indx_bib">Casini, Lorenzo. 2010. <hi rend="italic">Il diritto globale dello sport</hi>, Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Casini, Lorenzo. 2012. “Il tribunale dello sport.” <hi rend="italic">Rivista trimestrale di diritto pubblico</hi>: 625-63.</p><p rend="bib_indx_bib">Castronovo, Carlo. 2008. “Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile.” <hi rend="italic">Europa e diritto privato</hi>: 545-61.</p><p rend="bib_indx_bib">Cesarini Sforza, Widar. 1933. “La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo.” <hi rend="italic">Foro Italiano: </hi>1381-1419.</p><p rend="bib_indx_bib">Cinque, Alberto. 2021. “Il caso della Superlega. Note a prima lettura.” <hi rend="italic">Rivista di diritto sportivo</hi>: 60-73. </p><p rend="bib_indx_bib">Cintioli, Fabio. 2021. “Il caso Superlega e la concorrenza tra ordinamenti (non solo sportivi).” <hi rend="italic">Giustamm</hi>: 1-12.</p><p rend="bib_indx_bib">Circolo, Andrea. 2021. “Gli statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega).” <hi rend="italic">Rivista della regolazione dei mercati</hi>:<hi rend="italic"> </hi>445-69.</p><p rend="bib_indx_bib">Clarich, Marcello. 1996. “La sentenza ‘Bosman’: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?.” <hi rend="italic">Rivista di diritto sportivo</hi>: 393-408.</p><p rend="bib_indx_bib">Clemente Di San Luca, Guido. 2007. “Dei limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto.” <hi rend="italic">Diritto pubblico</hi>: 33-66.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Filippo, Marcello. 1996. “La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman.” <hi rend="italic">Rivista italiana di diritto del lavoro</hi>: 232-60.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Masi, Maurizio. 2023. “Dall’etica alla costituzionalizzazione dello sport. Brevi note sulla riforma dell’articolo 33 della Costituzione.” <hi rend="italic">Federalismi</hi>: 124-34.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Mauro, Biagio. 2023. “‘Strumentalizzare’ il caso European Super League (Corte di giustizia, 21 dicembre 2023, causa C-333/21) per ripensare il calcio: verso un sistema aperto e orizzontale fondato su norme sportive comuni?.” <hi rend="italic">Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</hi>:<hi rend="italic"> </hi>792-826<hi rend="italic">.</hi></p><p rend="bib_indx_bib">Di Nella, Luca, Indraccolo, Emanuele, Lepore, Andrea, Del Vecchio Paolo, e Stefano Palazzi a cura di. 2021. <hi rend="italic">Manuale di diritto dello sport</hi>. Napoli: Edizioni scientifiche italiane.</p><p rend="bib_indx_bib">Ferrara, Leonardo. 2007. “L’ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata.” <hi rend="italic">Diritto pubblico</hi>:<hi rend="italic"> </hi>1-31.</p><p rend="bib_indx_bib">Franchini, Claudio. 1996. “La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso ‘Bosman’.” <hi rend="italic">Giornale di diritto amministrativo</hi>: 539-42.</p><p rend="bib_indx_bib">Frosini, Vittorio. 1989. “Santi Romano e l’interpretazione giuridica della realtà sociale.” <hi rend="italic">Rivista internazionale di filosofia del diritto</hi>: 706-12 (Seconda edizione. 1991. In <hi rend="italic">Scritti in onore di Angelo Falzea</hi>, I. Milano: Giuffrè, 321-30).</p><p rend="bib_indx_bib">Giannini, Massimo Severo. 1949. “Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi.” <hi rend="italic">Rivista di diritto sportivo</hi>: 1-10.</p><p rend="bib_indx_bib">Giannini, Massimo Severo. 1950. “Gli elementi degli ordinamenti giuridici. Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.” In <hi rend="italic">Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia</hi>, IV: 455-72. Roma: Società Italiana di Sociologia.</p><p rend="bib_indx_bib">Giannini, Massimo Severo. 1996. “Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi.” <hi rend="italic">Rivista trimestrale di diritto pubblico</hi>: 671-78.</p><p rend="bib_indx_bib">Gosis, Francesco. 2007. <hi rend="italic">La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato</hi>. Giuffrè, Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Grossi, Paolo. 2012. “Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.” <hi rend="italic">Diritto amministrativo</hi>: 3-20. </p><p rend="bib_indx_bib">Laus, Federico. 2021. “Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague.” <hi rend="italic">Federalismi: </hi>134-59.</p><p rend="bib_indx_bib">Liotta, Giuseppe. 2011. “Tutela della persona, rimedi alternativi e giustizia sportiva.” <hi rend="italic">Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Palermo</hi>: 19-29.</p><p rend="bib_indx_bib">Liotta, Giuseppe. 2016. <hi rend="italic">Lezioni di diritto sportivo</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Manfredi, Giuseppe. 2007, <hi rend="italic">Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva</hi>.<hi rend="italic"> </hi>Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Manfredi, Giuseppe. 2012. “Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale.” <hi rend="italic">Diritto amministrativo</hi>: 299-327.</p><p rend="bib_indx_bib">Manzella, Andrea. 1996. “L’Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo ‘Bosman’?.” <hi rend="italic">Rivista di diritto sportivo</hi>: 409-15.</p><p rend="bib_indx_bib">Marani Toro, Inigo, e Alberto. 1977. <hi rend="italic">Gli ordinamenti sportivi</hi>. Milano: Giuffrè</p><p rend="bib_indx_bib">Marchetti, Barbara. 2003, “Lo sport.” In <hi rend="italic">Trattato di diritto amministrativo</hi>. <hi rend="italic">Diritto amministrativo speciale</hi>, II, a cura di Sabino Cassese: 925-64. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Massera, Alberto. 2008. “Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale.” <hi rend="italic">Diritto pubblico</hi>: 113-68. </p><p rend="bib_indx_bib">Merone, Aniello. 2024, “Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.” <hi rend="italic">Judicium il processo civile in Italia e in Europa: </hi>143-57.</p><p rend="bib_indx_bib">Modugno, Franco. 1980. “Ordinamento giuridico.” <hi rend="italic">Enciclopedia del diritto</hi>, XXXX. Milano: Giuffrè, 678-736.</p><p rend="bib_indx_bib">Morbidelli, Giuseppe. 1994. “Gli enti dell’ordinamento sportivo.” In <hi rend="italic">Ente pubblico ed enti pubblici</hi>, a cura di Vincenzo Cerulli Irelli e Giuseppe Morbidelli: 171. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Morzenti Pellegrini, Remo. 2007. <hi rend="italic">L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Napolitano, Giulio. 2006. “Sport<hi rend="italic">.”</hi> In <hi rend="italic">Dizionario di diritto pubblico</hi>, a cura di Sabino Cassese: 5678. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Olivetti, Marco. 2023. “Sport e Costituzione: la legge costituzionale n. 1 del 2023”, <hi rend="italic">Il QG. Il quotidiano giuridico</hi>, 28 novembre 2023.</p><p rend="bib_indx_bib">Parisi, Annamaria Giulia. 2021. <hi rend="italic">Manuale di diritto dello sport</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Picozza, Eugenio. 2023. “Diritto internazionale o diritto eurounitario? Note in margine alla sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea 21 dicembre 2023 C- 333/2021.” <hi rend="italic">Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</hi>:<hi rend="italic"> </hi>453-65.</p><p rend="bib_indx_bib">Romano, Santi. 1918. <hi rend="italic">L’ordinamento giuridico</hi>. Pisa: Erico Spoerri Editore. (Seconda edizione. 1946. Firenze: Sansoni).</p><p rend="bib_indx_bib">Sanino, Mario. 2016. <hi rend="italic">Diritto sportivo</hi>. Padova: Cedam.</p><p rend="bib_indx_bib">Santoro, Laura. 2023. “L’inserimento dello sport in costituzione: prime osservazioni.” <hi rend="italic">Diritto dello sport</hi>: 9-23.</p><p rend="bib_indx_bib">Scoca, Franco Gaetano. 2011. “I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore.” <hi rend="italic">Il Corriere giuridico</hi>: 1543-51.</p><p rend="bib_indx_bib">Scoca, Franco Gaetano. 2019. “Autonomia sportiva e pienezza di tutela giurisdizionale.” <hi rend="italic">Giurisprudenza costituzionale</hi>:<hi rend="italic"> </hi>1670-95.</p><p rend="bib_indx_bib">Vidiri, Guido. 1996. “Il ‘caso Bosman’ e la circolazione dei calciatori professionisti nell’ambito della Comunità europea.” <hi rend="italic">Il Foro italiano</hi>: 13-17.</p><p rend="bib_indx_bib">Vidiri, Guido. 2003. “Organizzazione dell’attività agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003.” <hi rend="italic">Giustizia civile</hi><hi >: 509-24.</hi></p><p rend="bib_indx_bib"><hi >Zelger, Bernadette. 2024, “</hi><hi >Object restrictions in sports after the ECJ’s decision in ISU and Superleague.”</hi><hi rend="italic"> Journal of European competition law </hi><hi >15</hi><hi >: 90-101.</hi></p><list type="ordered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-056-backlink">1</ref></hi>	Per l’analisi delle regole sportive che governano la Superlega si rinvia al sito ufficiale della A22 Sports Management SL, società che, all’interno del progetto Superlega, è deputata all’organizzazione della gestione sportiva e disciplinare dell’evento: <ref target="https://a22sports.com/it/competition/">https://a22sports.com/it/competition/</ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-055-backlink">2</ref></hi>	Da un punto di vista tecnico-organizzativo, il progetto Superlega prevede una struttura molto articolata e complessa. Secondo tale progetto la ESLC sarebbe l’unica proprietaria della Superlega ed opererebbe come capogruppo di altre tre società incaricate, ciascuna, di diversi compiti relativi all’organizzazione e lo svolgimento della competizione: la prima (la A22 Sports Management SL) con il compito di occuparsi della gestione finanziaria, sportiva e disciplinare della Superlega; la seconda (SL MediaCO) deputata alla gestione e sfruttamento dei diritti mediatici legati alla competizione; la terza (SL CommercialCO) finalizzata allo sfruttamento delle altre attività commerciali connesse alla Superlega. È altresì prevista la stipulazione di vari patti parasociali tra i club partecipanti aventi ad oggetto, <hi rend="italic">inter alia</hi>, la cessione dei diritti mediatici e commerciali da parte dei club coinvolti alla ESLC, il relativo corrispettivo e le modalità di sfruttamento. <hi rend="italic">Medio tempore</hi>, inoltre, per garantire l’avvio della Superlega, è anche previsto il coinvolgimento di intermediari finanziari di primario rilievo a livello globale che si sono impegnati a garantire, nel caso di effettiva realizzazione del progetto, un finanziamento fino a un limite massimo di 4 miliardi di euro.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-054-backlink">3</ref></hi>	Cfr. Statuto FIFA, art. 22, paragrafo 3, ove si legge che «Ciascuna confederazione [quale, appunto, la UEFA] ha i seguenti diritti e obblighi: a) rispettare e far rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA, b) collaborare a stretto contatto con la FIFA in tutti i campi concernenti la realizzazione dell’obiettivo indicato all’articolo 2 e l’organizzazione di competizioni internazionali; c) organizzare le proprie competizioni tra club, in conformità al calendario internazionale; d) organizzare tutte le proprie competizioni internazionali in conformità al calendario internazionale; e) assicurarsi che nessuna lega internazionale o altro analogo raggruppamento di club o di leghe siano costituiti senza il suo consenso e il consenso della FIFA». In maniera speculare, lo Statuto UEFA, art. 49, paragrafo 1, stabilisce che «la UEFA ha competenza esclusiva ad organizzare ed abolire competizioni internazionali in Europa alle quali partecipino federazioni e/o loro club. La presente disposizione non si applica alle competizioni della FIFA».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-053-backlink">4</ref></hi>	Cfr. Statuto FIFA, art. 73, ove si legge che «a tutte le federazioni, le leghe e i club affiliati a una federazione membro è vietato aderire a un’altra federazione membro o partecipare a competizioni sul territorio di questa, salvo circostanze eccezionali. È richiesta, in ogni caso, l’autorizzazione delle due federazioni membri, della confederazione o delle confederazioni interessate e della FIFA». Nello stesso senso si esprime anche il Regolamento degli incontri internazionali della FIFA all’art. 6. Cfr. Statuto UEFA, art. 49, paragrafo 3, in base al quale «gli incontri, le competizioni e i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA ma vengono disputati sul territorio della UEFA necessitano delle previa autorizzazione della FIFA e/o della UEFA e/o delle federazioni membri competenti, conformemente al regolamento degli incontri internazionali della FIFA e alle norme di attuazioni complementari adottate dal Comitato esecutivo della UEFA». Cfr. Statuto UEFA, art. 51, ove si legge che «non possono essere costituiti senza l’autorizzazione della UEFA raggruppamenti o unioni tra federazioni membri della UEFA oppure tra leghe o club direttamente o indirettamente affiliati a diverse federazioni membri della UEFA. I membri della UEFA o le leghe e i club ad essi affiliati non possono disputare né organizzare incontri al di fuori del rispettivo territorio senza l’autorizzazione delle federazioni membri interessate».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-052-backlink">5</ref></hi>	Cfr. Statuto FIFA, art. 73.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-051-backlink">6</ref></hi>	Cfr. Statuto UEFA, art. 49.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_13.html#footnote-050-backlink">7</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, 21 dicembre 2023, Causa C- 333/21, European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA, punti 82-94.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-049-backlink">8</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, Causa C-36/74, Walrave e Koch. Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, Causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia, sentenza del 11 aprile 2000, Causa C-51/96 e C-191/97, Deliège.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-048-backlink">9</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 83: «nella misura in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili a siffatta attività».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-047-backlink">10</ref></hi>	La Corte a proposito richiama, a titolo esemplificativo, l’applicabilità dell’art. 45 TFUE in materia di libera circolazione dei lavoratori, dell’art. 49 TFUE relativo alla libertà di stabilimento, dell’art. 56 TFUE in materia di libera circolazione dei servizi e dell’art. 63 TFUE in materia di libera circolazione di capitali. Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punti 85-86.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-046-backlink">11</ref></hi>	Cfr. artt. 101 e 102 TFUE. Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 87.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-045-backlink">12</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 88.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-044-backlink">13</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 84, ove la Corte specifica che «Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale.» A titolo esemplificativo, la CGUE fa rientrare in questo gruppo di norme le regole relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre c.d. nazionali e le regole sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizione a titolo individuale. Sul punto si rinvia <hi rend="italic">ex multis</hi> a: Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, Causa C-36/74, Walrave e Koch; Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, Causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia, sentenza del 11 aprile 2000, Causa C-51/96 e C-191/97, Deliège.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-043-backlink">14</ref></hi>	Tra i primi commenti apparsi in dottrina sulla vicenda Superlega e sulla pronuncia della Corte di Giustizia v. Picozza 2023, “Diritto internazionale o diritto eurounitario? Note in margine alla sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea 21 dicembre 2023 C- 333/2021.” <hi rend="italic">Riv. it. dir. pubbl. com.</hi>, 453, generalmente critico sull’orientamento della Corte sostanzialmente incline ad assimilare gli enti esponenziali dell’ordinamento sportivo ad associazioni d’imprenditori sottoposte pertanto alle regole della libera prestazione dei servizi e della concorrenza.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_13.html#footnote-042-backlink">15</ref></hi>	Segnatamente, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire «se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti […] che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un’entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA». Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 47, numero 1.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-041-backlink">16</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 133.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-040-backlink">17</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 135.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-039-backlink">18</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 136.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-038-backlink">19</ref></hi>	La necessità di rispettare i criteri e le modalità appena elencate si impone, non solo, quando un siffatto potere di previa autorizzazione è concesso ad una determinata impresa sulla base di leggi o diritti esclusivi e/o speciali da parte di uno Stato membro, ma, a maggior ragione, si impone con maggiore evidenza quando tale potere sia ‘auto-attribuito’ da parte delle stesse imprese. In merito, al punto 137 della sentenza ora in esame, la Corte sottolinea che «requisiti identici a quelli ricordati nei tre precedenti punti della presente sentenza si impongono ancor più quando è con il suo comportamento autonomo, e non in ragione dell’attribuzione di diritti esclusivi o speciali da parte di uno Stato membro, che un’impresa in posizione dominante si colloca essa stessa nella posizione di poter impedire a imprese potenzialmente concorrenti di accedere a un determinato mercato». Sul punto si rinvia anche a Corte di Giustizia, sentenza del 13 dicembre 1001, Causa C-18/88, GB-Inno-BM.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-037-backlink">20</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 138.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-036-backlink">21</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 145.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-035-backlink">22</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 147.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-034-backlink">23</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 149.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-033-backlink">24</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punti 151-152.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-032-backlink">25</ref></hi>	Segnatamente, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire «se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti […] una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un’entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA». Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 47, numero 2.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-031-backlink">26</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 155.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-030-backlink">27</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 159.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-029-backlink">28</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 159.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-028-backlink">29</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 162.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-027-backlink">30</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 162.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-026-backlink">31</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punti 165-168.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-025-backlink">32</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 171.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-024-backlink">33</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 176.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-023-backlink">34</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 176.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-022-backlink">35</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 176.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-021-backlink">36</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 178.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-020-backlink">37</ref></hi>	Cfr. Corte di Giustizia, European Superleague Company SL, cit., punto 179.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-019-backlink">38</ref></hi>	Come evidenziato anche dalla corrente manualistica, i dubbi sull’effettiva natura dell’ordinamento giuridico sportivo quale ordinamento originario o derivato sono tutt’altro che risolti. V. ad es. Liotta 2016, 9 ss., dove l’A. afferma che «l’ordinamento sportivo viene da taluni configurato quale originario e da altri quale derivato. In altri termini, è dubbio se lo Stato si limiti a prendere atto della sua autonoma esistenza o se, al contrario, gli abbia delegato il potere di regolamentare la complessa materia dello sport conferendogli, in tal modo, una qualificata giuridicità. […] Sta di fatto che, qualunque opinione si voglia accogliere circa l’effettiva natura, originaria o derivata, dell’ordinamento giuridico sportivo, è innegabile che l’idea di sport precede non soltanto il legislatore sportivo ma anche il legislatore ordinario. Questa idea, che vede i caratteri della destrezza e dell’abilità coniugarsi con la competizione nello scrupoloso rispetto di regole di comportamento ispirate al principio di lealtà, preesiste allo Stato e non può essere modificata dal<hi rend="italic"> conditior legis</hi>».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_13.html#footnote-018-backlink">39</ref></hi>	Liotta, in particolare, ha sottolineato che «L’affermazione del concetto di ordinamento sportivo, ha fondamento nella teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (c.d. istituzionalistica o ordinamentale) di Santi Romano, presuppone l’accertamento di tre elementi costitutivi, rappresentati dalla plurisoggettività, dalla normazione e dall’organizzazione. La plurisoggettività consiste ‘nell’esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legati dall’osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono valore vincolante’ (M.S. Giannini). La normazione sportiva può dividersi in due principali aree che, talora, si intersecano tra loro: la prima è formata dalle regole di fonte statale; la seconda è costituita dai precetti emanati dallo stesso ordinamento sportivo. Esempi della prima specie sono rappresentati dalle disposizioni sull’organizzazione amministrativa del CONI (cfr., art. 117, comma 3, lett. g Cost.) e sulla legislazione lavoristica e previdenziale degli sportivi; esempi della seconda specie si rinvengono nei canoni che, in buona sostanza, governano e regolano lo svolgimento delle gare. L’organizzazione è, invece, definita come un complesso collegato di persone, di servizi personali e di servizi reali che deve avere carattere<hi rend="italic"> </hi>‘permanente e duraturo, ed esercita sui soggetti componenti l’ordinamento un potere (autorità), che limita, in nome dell’interesse del gruppo, le libertà di ciascun soggetto (M.S. Giannini)».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-017-backlink">40</ref></hi>	Come ricordato <hi rend="italic">supra</hi> infatti in dottrina si rinvengono ambedue le tesi, quella dell’ordinamento subordinato all’ordinamento statale, e dunque derivato in quanto è lo Stato che, in principio, decide di delegare agli organi dell’ordinamento sportivo la competenza a regolamentare la materia sportiva, e quella che, invece, propugna la natura originaria dell’ordinamento sportivo, in quanto la nozione di sport e la pratica dell’attività sportiva secondo regole ben definite, storicamente, hanno origine antichissima e precedono sia il legislatore ordinario sia il legislatore sportivo. Prescindendo ai fini delle presenti osservazioni dai profili connessi alla recente modifica dell’art. 33 della Costituzione che ha inserito all’ultimo comma il riconoscimento «dell’attività sportiva in tutte le sue forme», è sufficiente rinviare per tutti a Liotta 2016, 11.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-016-backlink">41</ref></hi>	Cfr. art. 1, comma 2, della l. 280/2003 ai sensi del quale «I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_13.html#footnote-015-backlink">42</ref></hi>	Cfr. art. 2, comma 1, <hi rend="italic">lett. a)</hi>, della l. 280/2003 ai sensi del quale è riservata a favore dell’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-014-backlink">43</ref></hi>	Cfr. art. 2, comma 1, <hi rend="italic">lett. b)</hi>, della l. 280/2003 ai sensi del quale è riservata a favore dell’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-013-backlink">44</ref></hi>	Cfr. art. 2, comma 2, della l. 280/2003 in base al quale «nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo». In maniera speculare, l’art. 8 dei Principi di giustizia sportiva stabilisce che «gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-012-backlink">45</ref></hi>	La ricerca di tale punto di equilibrio, in presenza di fattispecie che rilevino tanto per l’ordinamento sportivo quanto per l’ordinamento statale, è estremamente delicata. Si pensi al noto dibattito relativo alle sanzioni sportive. Queste ai sensi della l. 280/2003, art. 2, comma 1, <hi rend="italic">lett. b)</hi>, rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell’ordinamento sportivo e, ai sensi del successivo art. 3 della l. 280/2003, sono conoscibili (in teoria) esclusivamente dagli organi di giustizia sportiva (in quanto ritenute tendenzialmente irrilevanti per l’ordinamento statale che non avrebbe interesse a conoscere delle sanzioni puramente sportive quali, ad esempio, delle controversie circa l’espulsione di un giocatore durante una gara). Tuttavia, in alcuni casi, anche le sanzioni sportive possono avere rilevanza per l’ordinamento statale: è questo il caso, ad esempio, delle sanzioni sportive che impongono l’inibizione dall’attività di dirigente sportivo o la decadenza da una carica federale. In questi casi la giurisprudenza ha ritenuto che il soggetto leso da tali sanzioni, dopo aver esperito i rimedi giustiziali previsti dall’ordinamento sportivo, possa ricorrere al giudice statale (nella specie il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, <hi rend="italic">ex</hi> art. 3, comma 1, l. 280/2003) al fine di accedere alla sola tutela risarcitoria, senza poter richiedere, tuttavia, anche una tutela demolitoria della sanzione irrogata e degli atti ad essa prodromici al fine di salvaguardare appunto l’autonomia dell’ordinamento sportivo evitando che gli atti emanati dagli organi sportivi siano sindacati da un giudice di un altro ordinamento. Tale soluzione è stata duramente criticata dalla dottrina che ha evidenziato un <hi rend="italic">vulnus</hi> di tutela giurisdizionale per il ricorrente il quale risulterebbe privato di una tutela piena così come garantita dall’art. 24 della Costituzione in presenza di un interesse o comunque di una situazione giuridico soggettiva rilevante – anche – per l’ordinamento statale. La Corte costituzionale, con due sentenze dallo stesso <hi rend="italic">iter</hi> argomentativo (la n. 49 del 2011 e la n. 160 del 2019), ha confermato tale impostazione. Come si legge nella sentenza n. 49/2011, infatti, «in tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che si altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno. è sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giurisdizione sportiva, e che costituisce comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale». In dottrina, per una critica di tale impostazione, si rinvia a Scoca 2011, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-011-backlink">46</ref></hi>	Cfr. l. 280/2003, art. 3, comma 1.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-010-backlink">47</ref></hi>	Cfr. l. 280/2003, art. 3, comma 1, in base al quale «sono in ogni caso devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-009-backlink">48</ref></hi>	Diversamente da quanto avviene nell’ordinamento italiano con la l. 280/2003, l’ordinamento Ue non ha codificato espressamente, a livello di fonte legislativa, il criterio di riparto di competenze tra ordinamento sportivo e ordinamento Ue, ovverosia la <hi rend="italic">sporting exception</hi>. Tuttavia, ciò non significa che il legislatore comunitario sia rimasto totalmente indifferente nei confronti del fenomeno sportivo. A riguardo è opportuno ricordare che lo sport viene ritenuto meritevole di tutela anche a livello comunitario e, a seguito del Trattato di Lisbona, ha ottenuto un riconoscimento ed una dimensione giuridica qualificata. Nell’ambito del titolo XII del TFUE – rubricato, appunto, «istruzione, formazione professionale, gioventù e sport» – l’art. 165 prevede espressamente che «l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» e che l’azione dell’Unione è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Viene dunque riconosciuta una competenza specifica dell’Unione in ambito sportivo sotto forma di azione complementare e non sostitutiva delle competenze dei singoli Stati membri e delle organizzazioni sportive.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-008-backlink">49</ref></hi>	CGUE, sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140. La fattispecie, come è noto, riguarda essenzialmente l’applicabilità del principio comunitario di non discriminazione anche alle regole sportive. Walrave e Koch erano due cittadini olandesi che lavoravano come ‘conducenti di moto’ nelle competizioni di ciclismo su pista con il compito di guidare i ciclisti dietro di loro a velocità costanti. La Federazione Internazionale di Ciclismo (FIC), nel 1973, ha introdotto una norma per cui tali conducenti di moto dovevano avere la stessa nazionalità dei ciclisti che seguivano. Walrave e Koch contestarono con esito positivo tale norma ritenendola violativa del principio di non discriminazione basato sulla nazionalità allora sancito dal Trattato di Roma (artt. 7 e 59, ora artt. 18 e 56 TFUE).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-007-backlink">50</ref></hi>	Cfr. sentenza Walrave e Koch, cit., punto 4.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-006-backlink">51</ref></hi>	Cfr. sentenza Walrave e Koch, cit., punti 7-10. Come ricordato anche in Carboni 2021, 57, in Walrave e Koch la Corte di giustizia dell’Unione europea «ha elaborato inizialmente la propria giurisprudenza partendo dall’assunto che la rilevanza economica delle attività sportive non determina automaticamente l’applicazione delle regole europee su mercato e libertà di circolazione, ma che occorre verificare volta per volta la specificità del contesto (<hi rend="italic">sporting exception</hi>) e il fine per il quale le regole sportive in discussione sono state emanate. Piuttosto, la Corte ha accolto l’idea di un’autonomia condizionata all’applicazione del diritto europeo, per cui quando non vi sono i presupposti per la <hi rend="italic">sporting exception</hi> l’atleta professionista, le società quotate in borsa, sottostanno al diritto europeo, ai principi della libera circolazione delle persone e dei servizi, e alle regole della libera concorrenza. Fenomeni la cui dimensione economica surclassa quella sociale, determinando quella che è stata definita la contaminazione americana del modello sportivo europeo».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-005-backlink">52</ref></hi>	CGUE, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463. La fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia riguardava il mancato trasferimento di Jean-Marc Bosman, calciatore belga professionista, da una squadra belga il RFC Liegi ad una squadra francese il USL Dunkerque. Bosman era in scadenza di contratto con il Liegi e intendeva trasferirsi a parametro zero presso il Dunkerque. Tuttavia, nonostante la volontà del giocatore, il Liegi si rifiutò di lasciar andare il giocatore a meno che il club francese non pagasse una somma di denaro come indennizzo. Poiché il Dunkerque non era disposto a pagare, il trasferimento fallì e il Liegi mise Bosman fuori rosa riducendone drasticamente lo stipendio. All’epoca dei fatti, giova ricordare, le regole UEFA e delle Federazioni sportive nazionali ad essa associate impedivano ai giocatori di calcio professionisti di trasferirsi gratuitamente alla scadenza del contratto presso un altro club; in questi casi il club acquirente era tenuto a versare una indennità definita bonariamente tra le parti o, in caso di disaccordo, da un’apposita commissione UEFA. Nel corso del procedimento istaurato presso la CGUE, la Corte si occupa, principalmente, di verificare se le richiamate norme sui trasferimenti dei giocatori, allora vigenti, fossero conformi al diritto comunitario e, in particolare, principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno del territorio europeo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-004-backlink">53</ref></hi>	Altra questione sollevata dinanzi la Corte nel caso Bosman riguardava il numero massimo dei giocatori stranieri-comunitari tesserabili presso le squadre di calcio. All’epoca, la UEFA aveva adottato una regola per cui le federazioni nazionali potevano limitare a tre il numero massimo di calciatori stranieri che un club poteva schierare in una partita di prima serie del campionato nazionale.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-003-backlink">54</ref></hi>	In conclusione, la Corte, da un lato, ha ritenuto che le contestate norme relative ai trasferimenti dei giocatori «condizionano direttamente l’accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori» (sentenza Bosman, cit., punto 103) e, pertanto, «costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio, dall’art. 48 del Trattato» (sentenza Bosman, cit., punto 104). Lo stesso ragionamento, in buona sostanza, è stato utilizzato dalla Corte per dichiarare l’illegittimità e incompatibilità con il diritto Ue anche delle norme UEFA che limitavano il numero massimo di giocatori stranieri schierabili durante una partita di massima serie.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_13.html#footnote-002-backlink">55</ref></hi>	CGUE, sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina, C-519/04 P, EU:C:2006:492. Il caso esaminato dalla Corte riguarda David Meca-Medina e Igor Majcen, due nuotatori professionisti che furono sospesi per quattro anni dall’esercizio dell’attività agonistica dal Comitato Olimpico Nazionale (CIO) e dalla Federazione Internazionale Nuoto (FINA) per essere risultati positivi ai controlli antidoping. I due atleti hanno contestato la decisione presso la Commissione Europea sostenendo, in sintesi, che le regole antidoping fossero contrarie alle norme antitrust dell’Unione Europea (artt. 101 e 102 TFUE, già artt. 81 e 82 del Trattato CE) poiché limitavano la loro capacità di lavorare come atleti professionisti. La Commissione respinse il ricorso sostenendo che le regole antidoping avevano un carattere puramente sportivo e non economico e, quindi, non erano soggette al diritto della concorrenza dell’Ue in virtù della <hi rend="italic">sporting exception</hi>. I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale Ue di primo grado che ha confermato la decisione della Commissione. Successivamente il caso è stato portato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, da un lato, ha ribaltato la decisione del Tribunale ritenendo la normativa antidoping comunque soggetta al diritto Ue essendo questa idonea a incidere sugli aspetti economici dell’attività sportiva, dall’altro, ha ritenuto che la stessa normativa antidoping fosse comunque legittima perché perseguiva un fine sportivo prioritario e le restrizioni imposte erano proporzionate a tale obiettivo.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-001-backlink">56</ref></hi>	Cfr. sentenza Meca Medina, cit., punti 43-45, ove si legge che «Per quanto riguarda il contesto globale in cui la regolamentazione controversa è stata adottata, la Commissione ha potuto considerare a giusto titolo che l’obiettivo generale di tale regolamentazione è combattere il doping in vista di uno svolgimento leale della competizione sportiva e include la necessità di assicurare agli atleti pari opportunità, la salute, l’integrità e l’obiettività della competizione nonché i valori etici nello sport, la qual cosa non è contestata da nessuna delle parti. Peraltro, dato che per garantire l’esecuzione del divieto del doping sono necessarie sanzioni, l’effetto di queste ultime sulla libertà d’azione degli atleti va considerato in linea di principio, come inerente alle regole antidoping. Quindi, anche qualora la regolamentazione antidoping controversa vada considerata come una decisione di associazioni di imprese che limita la libertà d’azione dei ricorrenti, essa non può, tuttavia, costituire necessariamente una restrizione della concorrenza incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 81 Ce, perché è giustificata da un obiettivo legittimo. Infatti, una limitazione del genere inerisce all’organizzazione e al corretto svolgimento della competizione sportiva ed è finalizzata proprio ad assicurare un sano spirito di emulazione tra gli atleti».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_13.html#footnote-000-backlink">57</ref></hi>	Tale effetto è probabilmente riconducibile alla diversa rilevanza dell’ordinamento sportivo in ambito nazionale o internazionale. Sulla morfologia dell’ordinamento sportivo, per tutti, Cardarelli 2022.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Simone Francario, University of Molise, Italy, <ref target="mailto:simonefrancario@gmail.com">simonefrancario@gmail.com</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Simone Francario, <hi rend="italic">Il caso Superlega,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.13">10.36253/979-12-215-0887-1.13</ref>, in Roberto Borrello, Antonio Riviezzo (edited by), <hi rend="CharOverride-4">Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie. Atti del seminario «Giornate senesi sullo sport», Siena, 22 maggio 2024</hi>, pp. -187, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0887-1, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1">10.36253/979-12-215-0887-1</ref></p></div></div>
      
      <div>
        <listBibl>
          <head>References</head>
          <bibl n="215799">A22 Sports Management SL. s.d. “La proposta A22.” &amp;lt;https://a22sports.com/it/competition/&amp;gt; (2025-06-30).</bibl>
          <bibl n="215547">Ambrosini, Gaspare. 1973. “La pluralit&amp;#224; degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana.” In Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, a cura di Michele Paone et al.: 3-26. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215872">Arata, Luigi 1998. “L’ordinamento giuridico di Santi Romano.” Rivista Corte conti: 253-64.</bibl>
          <bibl n="215581">Auletta, Ferruccio. 2023. “Riserve agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo e principi fondamentali.” Il diritto processuale civile italiano e comparato: 21-34.</bibl>
          <bibl n="215953">Bastianon, Stefano. 2016. L’Europa e lo sport. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="215566">Bastianon, Stefano. 2017. “Da Cassis De Dijon a Meca medina: la specificit&amp;#224; dello sport tra divieti e deroghe nel diritto dell’Unione Europea.” Il diritto dell’Unione Europea: 417-52.</bibl>
          <bibl n="215773">Bastianon, Stefano. 2021. “La Superlega e il modello sportivo europeo.” Rivista di diritto sportivo: 270-88.</bibl>
          <bibl n="215670">Battelli, Ettore. 2024, “Il riconoscimento del valore educativo e sociale dell’attivit&amp;#224; sportiva in costituzione.” Rivista AIC: 26-42.</bibl>
          <bibl n="215615">Blando, Felice. 2008. “La giustizia sportiva: una introduzione.” Rivista della Facolt&amp;#224; di Scienze Motorie dell’Universit&amp;#224; degli Studi di Palermo: 85-128.</bibl>
          <bibl n="215754">Carboni, Giuliana Giuseppina. 2021. “L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato.” Federalismi: 49-71.</bibl>
          <bibl n="215826">Cardarelli, Francesco. 2022. “Morfologia dell’ordinamento sportivo.” Amministrativamente: 95-137.</bibl>
          <bibl n="215624">Carmina, Roberto. 2016. “Il tramonto del sistema sportivo monopolistico in chiave europea.” Rivista italiana di diritto pubblico comunitario: 773-805.</bibl>
          <bibl n="215786">Carnelutti, Francesco. 1964. “Appunti sull’ordinamento giuridico.” Rivista di diritto processuale: 361-65.</bibl>
          <bibl n="215946">Casini, Lorenzo. 2010. Il diritto globale dello sport, Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215818">Casini, Lorenzo. 2012. “Il tribunale dello sport.” Rivista trimestrale di diritto pubblico: 625-63.</bibl>
          <bibl n="215673">Castronovo, Carlo. 2008. “Pluralit&amp;#224; degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilit&amp;#224; civile.” Europa e diritto privato: 545-61.</bibl>
          <bibl n="215728">Cesarini Sforza, Widar. 1933. “La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo.” Foro Italiano: 1381-1419.</bibl>
          <bibl n="215783">Cinque, Alberto. 2021. “Il caso della Superlega. Note a prima lettura.” Rivista di diritto sportivo: 60-73.</bibl>
          <bibl n="215755">Cintioli, Fabio. 2021. “Il caso Superlega e la concorrenza tra ordinamenti (non solo sportivi).” Giustamm: 1-12.</bibl>
          <bibl n="215542">Circolo, Andrea. 2021. “Gli statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilit&amp;#224; di una Superlega).” Rivista della regolazione dei mercati: 445-69.</bibl>
          <bibl n="215646">Clarich, Marcello. 1996. “La sentenza ‘Bosman’: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?.” Rivista di diritto sportivo: 393-408.</bibl>
          <bibl n="215616">Clemente Di San Luca, Guido. 2007. “Dei limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto.” Diritto pubblico: 33-66.</bibl>
          <bibl n="215598">Di Filippo, Marcello. 1996. “La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman.” Rivista italiana di diritto del lavoro: 232-60.</bibl>
          <bibl n="215604">Di Masi, Maurizio. 2023. “Dall’etica alla costituzionalizzazione dello sport. Brevi note sulla riforma dell’articolo 33 della Costituzione.” Federalismi: 124-34.</bibl>
          <bibl n="215483">Di Mauro, Biagio. 2023. “‘Strumentalizzare’ il caso European Super League (Corte di giustizia, 21 dicembre 2023, causa C-333/21) per ripensare il calcio: verso un sistema aperto e orizzontale fondato su norme sportive comuni?.” Rivista italiana di diritto pubblico comunitario: 792-826.</bibl>
          <bibl n="215570">Di Nella, Luca, Indraccolo, Emanuele, Lepore, Andrea, Del Vecchio Paolo, e Stefano Palazzi a cura di. 2021. Manuale di diritto dello sport. Napoli: Edizioni scientifiche italiane.</bibl>
          <bibl n="215774">Ferrara, Leonardo. 2007. “L’ordinamento sportivo: meno e pi&amp;#249; della libert&amp;#224; privata.” Diritto pubblico: 1-31.</bibl>
          <bibl n="215647">Franchini, Claudio. 1996. “La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso ‘Bosman’.” Giornale di diritto amministrativo: 539-42.</bibl>
          <bibl n="215505">Frosini, Vittorio. 1989. “Santi Romano e l’interpretazione giuridica della realt&amp;#224; sociale.” Rivista internazionale di filosofia del diritto: 706-12 (Seconda edizione. 1991. In Scritti in onore di Angelo Falzea, I. Milano: Giuffr&amp;#232;, 321-30).</bibl>
          <bibl n="215743">Giannini, Massimo Severo. 1949. “Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi.” Rivista di diritto sportivo: 1-10.</bibl>
          <bibl n="215517">Giannini, Massimo Severo. 1950. “Gli elementi degli ordinamenti giuridici. Sulla pluralit&amp;#224; degli ordinamenti giuridici.” In Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia, IV: 455-72. Roma: Societ&amp;#224; Italiana di Sociologia.</bibl>
          <bibl n="215695">Giannini, Massimo Severo. 1996. “Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi.” Rivista trimestrale di diritto pubblico: 671-78.</bibl>
          <bibl n="215756">Gosis, Francesco. 2007. La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato. Giuffr&amp;#232;, Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215748">Grossi, Paolo. 2012. “Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.” Diritto amministrativo: 3-20.</bibl>
          <bibl n="215639">Laus, Federico. 2021. “Lo sport tra concorrenza, competitivit&amp;#224; e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague.” Federalismi: 134-59.</bibl>
          <bibl n="215573">Liotta, Giuseppe. 2011. “Tutela della persona, rimedi alternativi e giustizia sportiva.” Rivista della Facolt&amp;#224; di Scienze Motorie dell’Universit&amp;#224; degli Studi di Palermo: 19-29.</bibl>
          <bibl n="215950">Liotta, Giuseppe. 2016. Lezioni di diritto sportivo. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215608">Manfredi, Giuseppe. 2007, Pluralit&amp;#224; degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="215629">Manfredi, Giuseppe. 2012. “Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale.” Diritto amministrativo: 299-327.</bibl>
          <bibl n="215719">Manzella, Andrea. 1996. “L’Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo ‘Bosman’?.” Rivista di diritto sportivo: 409-15.</bibl>
          <bibl n="215921">Marani Toro, Inigo, e Alberto. 1977. Gli ordinamenti sportivi. Milano: Giuffr&amp;#232;</bibl>
          <bibl n="215594">Marchetti, Barbara. 2003, “Lo sport.” In Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, II, a cura di Sabino Cassese: 925-64. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215609">Massera, Alberto. 2008. “Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale.” Diritto pubblico: 113-68.</bibl>
          <bibl n="215600">Merone, Aniello. 2024, “Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.” Judicium il processo civile in Italia e in Europa: 143-57.</bibl>
          <bibl n="215791">Modugno, Franco. 1980. “Ordinamento giuridico.” Enciclopedia del diritto, XXXX. Milano: Giuffr&amp;#232;, 678-736.</bibl>
          <bibl n="215563">Morbidelli, Giuseppe. 1994. “Gli enti dell’ordinamento sportivo.” In Ente pubblico ed enti pubblici, a cura di Vincenzo Cerulli Irelli e Giuseppe Morbidelli: 171. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="215720">Morzenti Pellegrini, Remo. 2007. L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215729">Napolitano, Giulio. 2006. “Sport.” In Dizionario di diritto pubblico, a cura di Sabino Cassese: 5678. Milano: Giuffr&amp;#232;.</bibl>
          <bibl n="215668">Olivetti, Marco. 2023. “Sport e Costituzione: la legge costituzionale n. 1 del 2023”, Il QG. Il quotidiano giuridico, 28 novembre 2023.</bibl>
          <bibl n="215895">Parisi, Annamaria Giulia. 2021. Manuale di diritto dello sport. Torino: Giappichelli.</bibl>
          <bibl n="215506">Picozza, Eugenio. 2023. “Diritto internazionale o diritto eurounitario? Note in margine alla sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea 21 dicembre 2023 C- 333/2021.” Rivista italiana di diritto pubblico comunitario: 453-65.</bibl>
          <bibl n="215730">Romano, Santi. 1918. L’ordinamento giuridico. Pisa: Erico Spoerri Editore. (Seconda edizione. 1946. Firenze: Sansoni).</bibl>
          <bibl n="215978">Sanino, Mario. 2016. Diritto sportivo. Padova: Cedam.</bibl>
          <bibl n="215749">Santoro, Laura. 2023. “L’inserimento dello sport in costituzione: prime osservazioni.” Diritto dello sport: 9-23.</bibl>
          <bibl n="215630">Scoca, Franco Gaetano. 2011. “I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalit&amp;#224; del legislatore.” Il Corriere giuridico: 1543-51.</bibl>
          <bibl n="215696">Scoca, Franco Gaetano. 2019. “Autonomia sportiva e pienezza di tutela giurisdizionale.” Giurisprudenza costituzionale: 1670-95.</bibl>
          <bibl n="215631">Vidiri, Guido. 1996. “Il ‘caso Bosman’ e la circolazione dei calciatori professionisti nell’ambito della Comunit&amp;#224; europea.” Il Foro italiano: 13-17.</bibl>
          <bibl n="215628">Vidiri, Guido. 2003. “Organizzazione dell’attivit&amp;#224; agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003.” Giustizia civile: 509-24.</bibl>
          <bibl n="215614">Zelger, Bernadette. 2024, “Object restrictions in sports after the ECJ’s decision in ISU and Superleague.” Journal of European competition law 15: 90-101.</bibl>
        </listBibl>
      </div>
    </body>
  </text>
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