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        <title type="main" level="a">Il diritto allo sport nella costituzione italiana</title>
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          <resp>This is a section of <title>Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0887-1</idno>) by </resp>
          <name>Roberto Borrello, Antonio Riviezzo</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.17</idno>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.17<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.17" /></p>
      <div><head>Il diritto allo sport nella costituzione italiana<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-057">1</ref></hi></hi></head><p rend="h1_author">Enrico Lubrano</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Sommario</hi>: 1. Introduzione. – 2. Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella Costituzione repubblicana. – 3. L’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport nelle Costituzioni più recenti. – 4. Il riconoscimento nelle fonti primarie: la libertà generale di praticare sport (legge n. 91/1981), il diritto allo sport per i minori (legge n. 205/2017), l’importanza dello sport di base (legge n. 145/2018). – 5. Il riconoscimento dell’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport da parte dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO e CIO). – 6. Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale della medicina preventiva previsto da parte della comunità scientifica internazionale (Organizzazione mondiale della Sanità) e nazionale (Istituto superiore di Sanità). – 7. Il processo legislativo di modifica dell’art. 33 della Costituzione italiana. – 8. Il processo decisionale legislativo e la selezione dell’articolo da modificare. – 9. Il nuovo testo dell’art. 33 della Costituzione italiana. – 10. Conclusioni.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Abstract</hi>: L’oggetto del presente lavoro è costituito dall’analisi del nuovo art. 33 della Costituzione italiana, che riconosce l’attività sportiva ed il suo valore dal punto di vista formativo, sociale e di miglioramento del benessere psicofisico. Il contributo analizza l’evoluzione della cultura sociale, nazionale ed internazionale, sull’importanza dello sport, con specifico riferimento ai suoi valori formativi e sociali, dalla originaria codificazione della Costituzione italiana (1948), passando per un’analisi comparata di molte altre costituzioni più moderne, sino al nuovo articolo 33, ultimo comma, introdotto dalla legge costituzionale n. 1/2023, nonché l’importanza del riconoscimento dell’attività sportiva nella Costituzione italiana come un nuovo valore.</p><p rend="h1_indexAbstract" ><hi rend="bold">Parole chiave</hi>: attività sportiva, valore sociale dello sport, diritto allo sport</p><div><head>1. Introduzione</head><p rend="text">Il cosiddetto <hi rend="italic">diritto allo sport</hi> consiste essenzialmente nel diritto di ogni individuo a praticare attività fisica. Lo sport rappresenta un elemento fondamentale per l’espressione della personalità, sia a livello individuale che all’interno dei gruppi sociali, oltre che per la prevenzione e il miglioramento della salute fisica e mentale, individuale e collettiva.</p><p rend="text">Il presente lavoro si propone di offrire un’approfondita analisi del tema del diritto allo sport, inteso come situazione giuridica soggettiva oggi riconosciuta come libertà a livello costituzionale (articolo 33 della Costituzione italiana), con la prospettiva (e la speranza) di una sua concreta attuazione a livello nazionale e locale.</p><p rend="text">La riforma dell’art. 33 della Costituzione, avvenuta con la legge cost. 26 settembre 2023, n. 1, che ha introdotto lo sport nel quadro costituzionale italiano, rappresenta un passo significativo nel riconoscimento del valore educativo e sociale dell’attività sportiva in tutte le sue forme e del suo ruolo nel promuovere il benessere fisico e psicologico.</p><p rend="text">La riforma del predetto articolo, pur concludendo un lungo percorso legislativo, segna anche l’inizio di una nuova fase di attuazione concreta del mandato costituzionale. Per garantire che tutti possano partecipare all’attività fisica, è necessario che vengano adottate azioni materiali e misure politiche complessive da parte di tutti i soggetti coinvolti (Governo, Comunità locali, Amministrazioni, Istituzioni educative e Associazioni sportive).</p><p rend="text">Un’analisi comparata del diritto allo sport mostra come molte Costituzioni contemporanee abbiano riconosciuto il ruolo sociale dello sport e codificato un autentico diritto <hi rend="italic">allo</hi> sport; quest’ultimo può manifestarsi sia come diritto autonomo della personalità, sia come strumento di promozione del diritto alla salute.</p></div><div><head>2. Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella Costituzione repubblicana</head><p rend="text">Può sembrare logico che la Costituzione repubblicana abbia inizialmente trascurato l’importanza della funzione sociale dello sport (ancor prima del riconoscimento del diritto allo sport); ciò fu in parte dovuto alla necessità di definire i fondamenti della Repubblica: all’indomani della Seconda guerra mondiale, le priorità certamente non includevano lo sport, che allora rivestiva anche un ruolo socio-economico molto più limitato rispetto a oggi.</p><p rend="text">In realtà, la mancata codificazione dello sport nella Carta costituzionale non fu necessariamente dovuta a una carenza di attenzione, bensì rappresentò un deliberato ‘ripudio’ dello sport in quanto eredità del regime fascista, dal quale la società e le istituzioni sentivano fortemente l’esigenza di prendere le distanze<hi rend="notes_number CharOverride-1" ><hi><ref target="xml_17.html#footnote-056">2</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Il fatto che la Costituzione repubblicana – tra i diritti e le libertà fondamentali – non contenesse alcun riferimento al diritto allo sport è sembrato normale, in quanto, nonostante l’elevato numero di cittadini che praticavano attività sportiva, tale diritto non veniva percepito, almeno dal punto di vista della nostra cultura sociale e giuridica, come un ‘bene’ sufficientemente rilevante da meritare il riconoscimento quale diritto fondamentale legittimo all’interno delle nostre strutture giuridiche e sociali.</p><p rend="text">Pur non essendo espressamente riconosciuto, lo sport è senza dubbio oggetto di un riconoscimento implicito nel contesto di altri diritti fondamentali<hi rend="notes_number CharOverride-1" ><hi><ref target="xml_17.html#footnote-055">3</ref></hi></hi>, quali il diritto all’espressione della personalità, sia individualmente che nelle formazioni sociali (art. 2), e il diritto di associazione (art. 18).</p><p rend="text">Inoltre, a partire dal 1949, la dottrina giuridica più attenta ha riconosciuto nell’organizzazione sportiva un vero e proprio ordinamento giuridico settoriale<hi rend="notes_number CharOverride-1" ><hi><ref target="xml_17.html#footnote-054">4</ref></hi></hi>, sulla base della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici elaborata da Santi Romano<hi rend="notes_number CharOverride-1" ><hi><ref target="xml_17.html#footnote-053">5</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Anche nei decenni successivi, fino a tempi molto recenti, lo Stato non avvertì mai la necessità di codificare il diritto allo sport a livello costituzionale, né, quantomeno, di riconoscere il valore sociale dello sport; ciò, nonostante la crescente diffusione della cultura sportiva e le sempre maggiori dimensioni socio-economiche del fenomeno sportivo stesso.</p><p rend="text">Molto significativa, tuttavia, dal punto di vista dell’inquadramento del fenomeno sportivo come materia di interesse pubblico, è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale nella sentenza del 25 marzo 1976, n. 57, con la quale la Corte ha sottolineato che «lo sport è un’attività umana riconosciuta di interesse pubblico tale da richiederne la tutela e la promozione da parte dello Stato».</p><p rend="text">La legislazione successiva seguì un orientamento analogo, riconoscendo la rilevanza pubblica delle attività svolte dalle Federazioni Sportive sotto il profilo sostanziale (art. 15 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242) e, conseguentemente, assoggettandole alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sotto il profilo procedurale (legge 17 ottobre 2003, n. 280).</p><p rend="text">Fu solo nel 2001, con la riforma introdotta dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che lo sport entrò a far parte del quadro costituzionale. Tuttavia, tale riconoscimento non configurò lo sport come diritto soggettivo o come valore, bensì lo collocò nell’ambito del diritto oggettivo. In particolare, l’<hi rend="italic">ordinamento sportivo</hi> venne inserito tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma)<hi rend="notes_number CharOverride-1" ><hi><ref target="xml_17.html#footnote-052">6</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>3. L’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport nelle Costituzioni più recenti</head><p rend="text">Al di là delle specifiche ragioni che avevano determinato il mancato riconoscimento (anche per la necessità di dissociarlo dal regime fascista), da parte dell’Assemblea costituente, del valore dello sport anche le costituzioni più antiche di altri Stati, risalenti ai secoli XVIII e XIX e al periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale, non hanno affrontato affatto il tema dello sport. A titolo esemplificativo e cronologico si vedano le carte costituzionali degli Stati Uniti d’America (1787)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-051">7</ref></hi></hi>, del Regno del Belgio (1831)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-050">8</ref></hi></hi>, del Giappone (1946)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-049">9</ref></hi></hi>, la Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania (1949)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-048">10</ref></hi></hi> e la Costituzione Francese (1958)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-047">11</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Diverse altre costituzioni più recenti, a differenza delle costituzioni degli Stati sopra menzionati, hanno adottato posizioni differenti in materia di sport, esaminandolo e disciplinandolo secondo vari modelli, che possono essere ampiamente classificati in tre tipologie:</p><p rend="text"><hi rend="italic">a</hi>) alcune considerano il fenomeno sportivo nell’ambito del diritto oggettivo, che comprende generalmente l’organizzazione e la regolamentazione dello sport, nonché l’impegno dello Stato per la sua promozione e diffusione, o in senso ampio, come nel caso della Costituzione Greca (1975) o come elemento essenziale della cultura nazionale e della tutela dei giovani, come nella Costituzione svizzera (2000);</p><p rend="text"><hi rend="italic">b</hi>) altre considerano lo sport non solo come diritto oggettivo ma anche come elemento rilevante nel contesto del diritto alla salute; tale approccio è il più frequente, come dimostrano numerose Costituzioni, tra cui quelle di Spagna (1978), Turchia (1982), Russia (1993), Croazia (2010) e Ungheria (2011);</p><p rend="text"><hi rend="italic">c</hi>) alcune altre, infine, riconoscono lo sport come vero e proprio diritto di ogni individuo, sia in modo autonomo sia come funzionale al diritto alla salute; è il caso della Costituzione del Brasile (1988) e della Costituzione del Portogallo (1976).</p><p rend="text">Un breve confronto tra queste Carte costituzionali<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-046">12</ref></hi></hi> rivela come i diversi Stati abbiano espresso valori costituzionali che fanno parte anche della cultura nazionale italiana; in particolare: <hi rend="italic">i</hi>) La Grecia (1975) ha sottoposto lo sport ad un attento controllo da parte dello Stato, includendo anche la vigilanza finanziaria<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-045">13</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">ii</hi>) la Svizzera (2000) ha conferito alla Confederazione l’autorità di promuovere lo sport e l’educazione sportiva, anche all’interno delle scuole<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-044">14</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">iii</hi>) la Spagna (1978) si è impegnata, nell’ambito della disciplina del diritto alla salute, a promuovere l’educazione sanitaria, l’<hi rend="italic">educazione sportiva</hi>, lo <hi rend="italic">sport</hi> e il tempo libero<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-043">15</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">iv</hi>) la Turchia (1982) ha considerato lo sport un elemento essenziale per la formazione e lo sviluppo dei giovani, nonché uno strumento per il «miglioramento della salute fisica e mentale di tutti i cittadini» di ogni età<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-042">16</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">v</hi>) La Russia (1993) ha incluso lo sviluppo della cultura fisica e dello sport tra le attività volte a «promuovere la salute umana»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-041">17</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">vi</hi>) la Croazia (2010) ha equiparato la cultura fisica e lo sport alla tutela primaria della salute nel contesto dei compiti e degli obiettivi fondamentali attribuiti alle unità di autogoverno locale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-040">18</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">vii</hi>) l’Ungheria (2011) ha riconosciuto l’attività sportiva e l’<hi rend="italic">esercizio fisico regolare</hi> come strumenti per promuovere e garantire il diritto alla salute «fisica e mentale»”<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-039">19</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">viii</hi>) il Brasile (1988) ha attribuito allo Stato «l’obbligo di promuovere le pratiche sportive formali e informali come diritto universale per tutti»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-038">20</ref></hi></hi>; <hi rend="italic">ix</hi>) il Portogallo (1976) ha riconosciuto lo sport come un diritto fondamentale spettante a <hi rend="italic">tutti</hi>, nonché come strumento di <hi rend="italic">tutela</hi> dei diritti dei giovani e della salute, attraverso l’introduzione di una disciplina particolarmente ampia e significativa, articolata in tre paragrafi<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-037">21</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>4. Il riconoscimento nelle fonti primarie: la libertà generale di praticare sport (legge n. 91/1981), il diritto allo sport per i minori (legge n. 205/2017), l’importanza dello sport di base (legge n. 145/2018)</head><p rend="text">Sebbene lo sport non fosse inizialmente incluso nel testo originario della Costituzione italiana, né come diritto fondamentale né come libertà – a differenza delle Costituzioni più moderne che hanno riconosciuto, in misura diversa, uno spazio allo sport nel loro testo originario – lo scrivente ritiene che lo sport possedesse comunque una significativa base giuridica nella cultura del diritto, in Italia, anche prima dell’introduzione dello sport nell’articolo 33 della Costituzione italiana (legge costituzionale n. 1/2023).</p><p rend="text">Quanto detto risulta evidente dalla disciplina delle fonti primarie in materia, dalla normativa dell’Unione europea e degli organismi internazionali e dalla cultura medico-scientifica internazionale e nazionale.</p><p rend="text">Sebbene lo sport non sia stato riconosciuto come vero diritto fondamentale a livello costituzionale per oltre settant’anni, esso è stato codificato come una <hi rend="italic">libertà</hi> nella legislazione primaria da quasi quarant’anni. In particolare, la legge n. 91 del 23 marzo 1981 (pur riguardando la distinta materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti) ha inteso affermare un importante principio programmatico. Tale principio consiste nel riconoscimento della pratica libera dell’attività sportiva: «La pratica dell’attività sportiva, sia essa svolta individualmente o collettivamente, professionalmente o a livello ricreativo, è libera».</p><p rend="text">Questa disposizione ha espresso, sin dai primi anni Ottanta, una cultura sociale e giuridica in linea con le costituzioni moderne, in particolare a favore della garanzia del libero svolgimento delle attività fisiche da parte della collettività (successivamente consolidata nel tempo, fino all’adozione dell’ultimo comma dell’art. 33 Cost.).</p><p rend="text">In particolare, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, comma 369, lett. <hi rend="italic">e</hi>) ha espressamente codificato l’esistenza di un vero e proprio diritto allo sport, sebbene limitato ai soli minori (e non esteso a tutti gli individui), sancendo l’obbligo dello Stato di «garantire il diritto alla pratica sportiva come forma irrinunciabile di sviluppo della personalità del minore.”</p><p rend="text">Successivamente, la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, commi 629 e seguenti) ha attuato una riforma strutturale dello sport nazionale, istituendo un nuovo Ente governativo denominato <hi rend="italic">Sport e Salute S.p.A.</hi> (che ha sostituito il precedente ente <hi rend="italic">CONI Servizi S.p.A.</hi>); tale nuovo Ente è controllato da un Consiglio di amministrazione composto da soli tre membri, la cui nomina è determinata dall’Autorità di Governo competente in materia di sport, attualmente il Ministro per lo Sport per la carica di Presidente, nonché dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa consultazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le altre due cariche di consigliere<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-036">22</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Il passaggio dal precedente sistema (che aveva istituito l’ente CONI Servizi, con la legge n. 178 dell’8 agosto 2002) all’attuale sistema ha sollevato rilevanti interrogativi circa la sua compatibilità con il principio di decentramento amministrativo (art. 5 Cost.).</p><p rend="text">Tale transizione è stata sostanziale, in particolare per quanto riguarda la nomina della <hi rend="italic">governance</hi> (ora direttamente soggetta alla prerogativa governativa) e l’aspetto finanziario,con oltre il 90% del precedente contributo pubblico ora destinato a <hi rend="italic">Sport e Salute</hi>; nello specifico: <hi rend="italic">a</hi>) mentre la <hi rend="italic">governance</hi> di CONI Servizi era nominata dai vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Consiglio di amministrazione di Sport e Salute è nominato dal Governo, come previsto dall’articolo 1, comma 633, lettera <hi rend="italic">d</hi>, della legge n. 145/2018;</p><p rend="text"><hi rend="italic">b</hi>) mentre in precedenza lo Stato destinava il proprio contributo (pari a circa 410 milioni di euro annui) a CONI Servizi, con la suddetta riforma oltre 370 milioni di euro sono stati assegnati a Sport e Salute (lasciando al Comitato Olimpico Nazionale Italiano la sola responsabilità dell’organizzazione delle attività di preparazione olimpica, con un finanziamento annuale di circa 40 milioni di euro), come previsto dal comma 630 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-035">23</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">La predetta riforma ha avuto un ruolo significativo nel segnare una nuova direzione politica e culturale nei confronti dello sport. In sostanza, lo Stato ha voluto assumere un controllo diretto sulle attività sportive fondamentali, comprendenti sia lo sport agonistico sia quello amatoriale, sotto il duplice profilo della <hi rend="italic">governance</hi> e del finanziamento, affidando invece esclusivamente al CONI le attività di preparazione olimpica.</p><p rend="text">Tale cambiamento evidenzia l’attenzione del Governo e del Legislatore verso lo sport di base come parte integrante del diritto alla salute, in particolare per i giovani. Tale orientamento risulta evidente anche dall’attribuzione del potere di nomina di due membri del consiglio di amministrazione rispettivamente al Ministro della Salute e al Ministro dell’Istruzione.</p></div><div><head>5. Il riconoscimento dell’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport da parte dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO e CIO)</head><p rend="text">Il riconoscimento dello sport come elemento culturale che contribuisce alla prevenzione e al miglioramento della salute, principio condiviso dalle costituzioni moderne e dalla recente legislazione mazionale di rango primario, riflette non solo la cultura giuridica dell’Unione europea, ma anche l’etica di diverse organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro. Tra queste figurano l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l’UNESCO (<hi rend="italic">United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</hi>) e il Comitato Internazionale Olimpico (CIO).</p><p rend="text">L’attuale articolo 165 del Trattato sull’Unione europea (modificato nel 2007 a seguito del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1º gennaio 2009) considera espressamente il valore sociale ed educativo dello sport, specificando che «l’Unione contribuisce allo sviluppo […] della dimensione europea dello sport».</p><p rend="text">La successiva Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 febbraio 2012 ha sostanzialmente tradotto il suddetto orientamento in azioni concrete per lo sviluppo della dimensione europea dello sport. Essa ha delineato 40 punti specifici relativi al solo «ruolo sociale dello sport», evidenziando diversi aspetti, tra cui: <hi rend="italic">«</hi>i benefici pubblici per la salute, sociali, culturali ed economici dello sport» (punto n. 1), il suo impatto positivo sulla salute e sulla riduzione della spesa sanitaria (punto n. 7), l’importanza di garantire una reale accessibilità alle strutture sportive (punto n. 9), e il ruolo dello sport come <hi rend="italic">«</hi>mezzo di promozione della pace, della crescita economica, del dialogo interculturale, della salute pubblica, dell’integrazione e dell’emancipazione delle donne» (punto n. 19)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-034">24</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 67/296 del 23 agosto 2013, ha deciso di designare il 6 aprile (data di apertura dei Primi Giochi Olimpici di Atene del 1896) come <hi rend="italic">Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-033">25</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nel 1978, l’UNESCO ha adottato la <hi rend="italic">Carta internazionale dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport</hi>, affermando lo sport come un «diritto fondamentale per tutti» e come un elemento benefico che contribuisce al benessere individuale e collettivo, favorendo la salute, lo sviluppo socio-economico, la pace e la dignità umana<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-032">26</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Il Comitato Internazionale Olimpico ha sancito nella cosiddetta <hi rend="italic">Carta Olimpica</hi> (articolo 1, paragrafo 8) il principio secondo cui «la pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare sport»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-031">27</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>6. Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale della medicina preventiva da parte della comunità scientifica internazionale (Organizzazione Mondiale della Sanità) e nazionale (Istituto Superiore di Sanità)</head><p rend="text">Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale della medicina preventiva va oltre la riforma legislativa introdotta con la legge n. 145/2018; pur avendo tale legge l’obiettivo di sottolineare il legame stretto tra sport e salute, essa riflette anche un riconoscimento più ampio e diffuso all’interno della società italiana.</p><p rend="text">Oggi, sia la comunità scientifica internazionale sia quella nazionale riconoscono il ruolo centrale dello sport nella medicina preventiva; tale riconoscimento è ormai profondamente radicato nella cultura italiana, segnalando un consenso tra gli esperti sull’importanza di integrare lo sport nelle strategie di prevenzione sanitaria.</p><p rend="text">In particolare, a livello internazionale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato l’importanza della pratica dell’attività fisica sia per finalità sociali sia per la promozione della salute preventiva, basandosi su un’ampia produzione di ricerche scientifiche<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-030">28</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Sulla base di tali premesse, l’OMS ha emanato una serie di <hi rend="italic">raccomandazioni</hi> rivolte a tutte le Nazioni, sottolineando l’importanza di adottare politiche nazionali globali e multisettoriali.</p><p rend="text">Tali politiche sono adottate al fine di favorire il sostegno e l’attuazione di programmi e iniziative finalizzati alla promozione dell’attività fisica in tutte le fasce d’età<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-029">29</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Inoltre, a livello nazionale, un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, in particolare l’Istisan Report 18/9, «Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione dell’attività fisica e i loro effetti sulla comunità», ha sottolineato che «l’attività fisica rappresenta uno strumento primario per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per la salvaguardia del benessere mentale e fisico e per il miglioramento della qualità della vita di individui di entrambi i sessi e di tutte le fasce d’età»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-028">30</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Questo Rapporto ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire l’effettività del diritto allo sport (c.d. principio dell’attività fisica accessibile a tutti), alla luce delle rilevanti implicazioni che l’attività fisica comporta per la salute (in termini di prevenzione e trattamento di un’ampia gamma di patologie di grande rilevanza<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-027">31</ref></hi></hi>) e per le prospettive economiche<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-026">32</ref></hi></hi>.</p></div><div><head>7. Il processo legislativo per l’emendamento dell’art. 33 della Costituzione italiana</head><p rend="text">Il 26 settembre 2023 è stata adottata la legge costituzionale n. 1, che ha introdotto un nuovo comma finale all’art. 33 della Costituzione italiana, riconoscendo il valore educativo e sociale dello sport in tutte le sue forme e il suo ruolo nella promozione della salute complessiva degli individui.</p><p rend="text">Questo emendamento è il risultato di un lungo percorso legislativo iniziato nel 1997, caratterizzato dalla successione di diverse proposte di riforma costituzionale e disegni di legge; il nuovo emendamento riflette il contenuto dei vari testi presentati sia al Senato sia alla Camera dei Deputati, con la principale differenza relativa all’articolo su cui intervenire. </p><p rend="text">Il processo legislativo che ha portato all’introduzione del comma finale dell’art. 33 è durato 25 anni; tale proposta è stata avanzata per la prima volta durante la XIII Legislatura con la presentazione del disegno di legge n. 2414<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-025">33</ref></hi></hi>. Il disegno di legge proponeva un emendamento all’articolo 32 della Costituzione per riconoscere la partecipazione ad attività sportive e ricreative come parte essenziale del diritto alla salute. Diversi successivi disegni di legge<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-024">34</ref></hi></hi> seguirono lo stesso approccio, intervenendo sull’art. 32 e replicando il contenuto del ddl n. 2414<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-023">35</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Questo approccio fu rivisitato durante la XIV Legislatura con il disegno di legge n. 318<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-022">36</ref></hi></hi>, che collocava lo sport accanto all’arte e alla scienza, evidenziandone il valore educativo (art. 33). Questo cambiamento ampliò l’ambito della revisione costituzionale, passando dal semplice riconoscimento del <hi rend="italic">diritto all’attività sportiva</hi> a un’enfasi sul <hi rend="italic">valore educativo e sociale dello sport</hi> e sul suo <hi rend="italic">contributo al benessere fisico e psicologico</hi>.</p><p rend="text">Durante le legislature successive, sono emerse ulteriori proposte per introdurre lo sport nell’art. 32 o nell’art. 33 della Costituzione<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-021">37</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Una nuova collocazione per lo sport nella Costituzione fu proposta il 7 dicembre 2021, con il disegno di legge n. 2474. Questa proposta mirava a inserire la promozione dello sport nell’art. 9 della Costituzione, che si concentra sulla promozione della cultura, della ricerca e sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico.</p><p rend="text">Il ddl n. 2474 fu, insieme ad altre cinque proposte riguardanti l’inclusione dello sport nella Costituzione, fuso in un disegno di legge unico<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-020">38</ref></hi></hi> durante la XVIII Legislatura. Il disegno di legge unificato progredì nelle prime fasi del processo legislativo e quasi lo completò, ottenendo l’approvazione da una delle due camere parlamentari sia nella prima sia nella seconda lettura.</p><p rend="text">Il testo consolidato, che combinava diverse proposte di modifica agli articoli 9, 32 o 33 della Costituzione, intervenne infine sull’articolo 33. Questa scelta si concentrò sul mettere in evidenza il <hi rend="italic">valore dell’attività sportiva</hi> piuttosto che stabilire un <hi rend="italic">diritto allo sport</hi>.</p><p rend="text">Il testo ricevette l’approvazione nella prima lettura alla Camera dei Deputati, ma il processo legislativo rimase incompleto a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento. Sebbene la XVIII Legislatura fosse inizialmente prevista terminare a marzo 2023, il Presidente Mattarella la chiuse il 21 luglio 2022, otto mesi prima, a seguito della crisi di governo durante il mandato dell’ex Presidente del Consiglio Draghi.</p><p rend="text">Nella legislatura successiva, il Parlamento mantenne il contenuto del testo quasi approvato e portò a termine il processo legislativo, adottando la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023. Questo emendamento rappresenta una tappa importante nella storia costituzionale italiana, codificando un valore che costituisce una componente vitale della società e della cultura, sia a livello nazionale sia internazionale.</p></div><div><head>8. Il processo decisionale legislativo e scelta dell’articolo per l’emendamento</head><p rend="text">Come è stato rilevato nel paragrafo precedente, nel corso degli anni sono state presentate diverse proposte per introdurre lo sport nella Costituzione italiana. La differenza principale tra queste proposte riguarda la scelta dell’articolo da modificare. Le principali alternative emerse si concentravano sugli articoli 9, 32 o 33.</p><p rend="text">Intervenire sull’art. 9 avrebbe comportato vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi, lo sport sarebbe stato incluso tra i principi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12), rappresentando un riconoscimento significativo. Tuttavia, se lo sport fosse stato inserito nell’art. 9, la sua articolazione sarebbe stata molto più limitata – probabilmente ridotta a una o due parole, come ‘sport’ o ‘attività sportiva’, anziché le linee più dettagliate presenti nell’articolo 33. Inoltre, il legislatore scelse di non modificare l’articolo 9 perché era già in corso una revisione per includere la protezione dell’ambiente, il che avrebbe potuto creare sovrapposizioni problematiche con il riconoscimento dello sport<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-019">39</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Diverse proposte si concentrarono sull’articolo 32 della Costituzione, sottolineando il forte legame tra attività fisica e diritto alla salute. Come discusso in precedenza, molte costituzioni nel mondo collocano lo sport nel quadro del diritto alla salute, una scelta che comporta anch’essa vantaggi e svantaggi.</p><p rend="text">Il principale vantaggio di questo emendamento sarebbe stato il riconoscimento formale di un principio consolidato nella cultura medica e scientifica: il forte legame tra sport e salute. Questo legame è talmente consolidato che il Governo ha denominato la nuova istituzione per lo sviluppo dello sport in Italia «Sport e Salute.” Questa decisione politica e culturale riflette il legame tra sport e salute, non solo nel nome, ma anche nella composizione del consiglio direttivo, con il presidente nominato dall’Autorità di Governo competente per lo Sport e i due membri nominati rispettivamente dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione. Inoltre, se lo sport fosse stato introdotto nell’art. 32, sarebbe stato riconosciuto come diritto fondamentale per gli individui e come interesse rilevante per la società nella promozione della salute complessiva.</p><p rend="text">Tuttavia, intervenire sull’art. 32 avrebbe limitato la portata della tutela costituzionale dello sport, concentrandosi esclusivamente sul suo ruolo nella promozione della salute. Pur essendo un collegamento importante, esso rappresenta solo una dimensione del significato più ampio dello sport.</p><p rend="text">Infatti, lo sport contribuisce anche a promuovere altri valori, come l’educazione individuale e sociale, che sarebbero stati trascurati in questo quadro più ristretto.</p><p rend="text">Per fornire un quadro normativo più completo per lo sport, il legislatore decise di introdurre questo valore nell’art. 33; tale scelta rifletteva la volontà politica di sottolineare il ruolo olistico dello sport nella promozione dell’educazione fisica, del benessere complessivo e dello sviluppo personale e sociale. Il ruolo dello sport va oltre la semplice promozione della salute; il legislatore mirava a evidenziare l’importanza di incoraggiare l’attività fisica non solo per i suoi benefici salutari, ma anche per il suo contributo più ampio alla crescita degli individui e della società nel suo insieme.</p><p rend="text">L’art. 33 della Costituzione italiana riguarda la libertà di arte, scienza e istruzione. Garantisce il diritto di libera espressione in questi ambiti e definisce il ruolo dello Stato nel sovrintendere all’istruzione. Evidenziando l’importanza dell’educazione e dello sviluppo personale, l’articolo 33 apre la strada al riconoscimento dello sport come elemento chiave all’interno di questo quadro. Nell’ambito dell’art. 33, lo sport può essere considerato un aspetto essenziale della crescita complessiva personale e sociale.</p></div><div><head>9. La modifica art. 33 della Costituzione Italiana</head><p rend="text">Per comprendere l’importanza di questo emendamento, è necessario analizzarne il contenuto. La Legge Costituzionale n. 1/2023 ha introdotto un nuovo comma all’art. 33, che recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”</p><p rend="text">Il comma inizia con «La Repubblica», che è il soggetto della frase; in tale circostanza, quindi, il legislatore ha affidato alla Repubblica il compito di riconoscere il valore dell’attività sportiva. In questo contesto, ‘Repubblica’ si riferisce a tutti i suoi organi e poteri, collettivamente incaricati di questo compito. Il nuovo comma finale dell’articolo 33 deve essere interpretato in collegamento con l’art. 114, il che significa che tutte le componenti della Repubblica sono responsabili del riconoscimento e della promozione dei valori dello sport. L’art. 33 svolge una funzione programmatica, fornendo un quadro che guida legislatori, decisori politici e amministrazioni pubbliche verso l’attuazione concreta di questo valore<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-018">40</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Il nuovo comma contiene il verbo «riconosce», in linea con il linguaggio dell’articolo 2 della Costituzione italiana; tale dizione implica che l’attività sportiva è considerata una parte intrinseca della società, una realtà fondamentale che esisteva prima di qualsiasi intervento legislativo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-017">41</ref></hi></hi>, secondo il principio latino <hi rend="italic">ubi societas, ibi ius</hi>, dove c’è società, c’è diritto.</p><p rend="text">In generale, la legge non solo riflette la cultura sociale, ma la orienta in una direzione specifica. Per creare una solida base giuridica, è fondamentale integrare principi radicati nella cultura sociale, anche se inizialmente privi di riconoscimento legale; una volta codificati, tali principi acquisiscono sostanza e autorità giuridica, infatti, il Legislatore, riconoscendo lo sport nella Costituzione, ha preso atto dell’importanza culturale già esistente dello sport, ma ne ha anche incoraggiato lo sviluppo e l’integrazione nei valori personali e sociali.</p><p rend="text">L’oggetto del riconoscimento è il «valore […] dell’attività sportiva in tutte le sue forme.” Nell’art. 33, il termine ‘valore’ viene utilizzato per la prima volta in un contesto sostanziale, sottolineando l’importanza di determinati comportamenti che meritano tutela giuridica<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-016">42</ref></hi></hi>. Il legislatore ha introdotto l’espressione «attività sportiva», e non «sport», per sottolineare l’importanza dello sport di base e non solo di quello competitivo. Lo sport è rilevante e di interesse per l’Italia e l’Europa anche dal punto di vista economico<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-015">43</ref></hi></hi>, ma riveste ancora maggiore importanza per il sistema generale in termini di attività sportive di base. Ciò spiega la codificazione non del concetto di <hi rend="italic">sport</hi>, ma di <hi rend="italic">attività sportiva in tutte le sue forme</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-014">44</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Il contenuto assiologico dell’attività sportiva si articola su tre dimensioni, ciascuna complementare alle altre e di pari importanza, senza alcun ordine gerarchico. I valori dello sport riconosciuti dall’art. 33 sono il «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”</p><p rend="text">Il primo valore dello sport delineato nell’art. 33 è quello <hi rend="italic">educativo</hi>. La scelta di dare priorità all’educazione si basa sulla collocazione dell’emendamento all’interno dell’art. 33, che riguarda lo sviluppo personale e l’istruzione. Lo sport è significativo dal punto di vista educativo perché trasmette valori essenziali che vanno dall’espressione della propria personalità (art. 2 Cost.) alla promozione della pace (art. 11 Cost.). L’attività sportiva e il movimento trasmettono valori importanti che formano cittadini responsabili, come lealtà, correttezza e <hi rend="italic">fair play</hi>, tutti elementi fondamentali per la convivenza civile.</p><p rend="text">Inoltre, l’art. 33 sottolinea il <hi rend="italic">valore sociale</hi> dello sport. Lo sport spesso agisce come forza unificante e mezzo di integrazione per individui e gruppi che vivono varie forme di svantaggio o marginalità, siano esse socioeconomiche, etnoculturali o legate a difficoltà fisiche o cognitive. L’impegno a promuovere il ruolo sociale dello sport è evidente anche dai progetti e dalle iniziative realizzate per favorire la partecipazione e la creazione di infrastrutture nelle aree marginali. Ad esempio, l’iniziativa <hi rend="italic">Fondo Sport e Periferie 2023</hi> si concentra sulla selezione di progetti da finanziare per migliorare le infrastrutture sportive nei piccoli comuni italiani e nelle aree marginali. Questa iniziativa mira a facilitare la rigenerazione degli spazi urbani e, in ultima analisi, a favorire il benessere collettivo complessivo<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-013">45</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Nonostante il legislatore abbia infine scelto di modificare l’art. 33 invece dell’art. 32, ha comunque sottolineato l’importanza del legame tra sport e salute. L’emendamento va oltre il semplice riconoscimento del ruolo dello sport nella promozione della salute, incorporando la frase «benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.” Questa scelta è intenzionale e mira a proporre un’interpretazione più ampia e contemporanea della salute. La decisione cerca di elevare il concetto di benessere oltre la semplice assenza di malattia, abbracciando una prospettiva olistica che valorizza l’equilibrio tra salute mentale e fisica.</p></div><div><head>10. Conclusioni</head><p rend="text">La revisione dell’art. 33 Cost. rappresenta un momento importante per il riconoscimento del ruolo dello sport nella società italiana.</p><p rend="text">Tuttavia, essa mette anche in evidenza la necessità di interventi concreti affinché la riforma sia effettivamente attuata. L’attività sportiva, ora codificata come diritto sociale implicito, richiede misure proattive da parte delle autorità pubbliche per rendere lo sport realmente accessibile a tutti.</p><p rend="text">Dato l’ampio ambito e la rilevanza di questa disposizione, i suoi effetti devono essere valutati nel medio-lungo periodo. Esistono due prospettive chiave da considerare: <hi rend="italic">a</hi>) in primo luogo, la necessità di un ampio cambiamento culturale, e <hi rend="italic">b</hi>) in secondo luogo, la necessità di valutare risultati concreti, in particolare riguardo alle infrastrutture e alla loro implementazione.</p><p rend="text">Sottoporsi a una riforma culturale significa modificare gli atteggiamenti della società nei confronti del ruolo dello sport, enfatizzandone i benefici educativi, sociali e per la salute. Il fatto che lo sport sia stato incluso nella Costituzione non garantisce un impatto immediato e diffuso. Perciò, è necessario uno sforzo deliberato da parte di tutti gli attori rilevanti per promuovere e diffondere una cultura sportiva più ampia, assicurando che i suoi valori raggiungano e coinvolgano l’intera comunità.</p><p rend="text">Si deve partire dalle scuole, dove si formano le generazioni future e si consolidano nuovi valori culturali. Questo richiede che i legislatori, il Governo e tutte le Amministrazioni competenti elaborino regolamenti completi, sia a livello primario sia secondario, per riconoscere e promuovere tali valori<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-012">46</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">A complemento del cambiamento culturale, è fondamentale adottare azioni concrete e sviluppare infrastrutture per rendere reale il riconoscimento costituzionale dello sport. L’efficacia di questi interventi dipenderà dalla qualità delle strutture sportive, dall’accesso alle attività fisiche e dall’integrazione dello sport nella vita quotidiana.</p><p rend="text">La riforma legislativa del 2021, in particolare il d.lgs. n. 38/2021, si concentra sul potenziamento delle strutture sportive, inclusi centri comunitari e campi sportivi locali. I governi locali devono considerare le strutture sportive come componenti integrate dei loro quadri normativi, assicurandone l’inclusione nei piani di sviluppo futuri. Ciò è già evidente in alcuni piccoli comuni con amministrazioni lungimiranti, che dovrebbero essere presi come esempio a livello nazionale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-011">47</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">L’azione governativa deve mirare alla promozione dell’educazione fisica in tutte le fasce d’età. Deve intervenire sulle strutture scolastiche e universitarie, nonché favorire lo sport nei luoghi di lavoro (sia pubblici che privati). Inoltre, è essenziale estendere l’intervento agli anziani per migliorare il loro stile e aspettativa di vita, riducendo così le spese sanitarie.</p><p rend="text">Le iniziative dovrebbero sfruttare parchi, giardini e altri spazi disponibili, inclusa la realizzazione di piste ciclabili e la rimozione di barriere che impediscono l’accesso all’attività fisica.</p><p rend="text">È fondamentale chiarire che questo <hi rend="italic">focus</hi> non deve riguardare esclusivamente lo sport organizzato (già normato dalla Legge n. 280/2003). In questo contesto, si parla di un approccio più ampio e inclusivo all’attività fisica, che benefici tutti i membri della società, indipendentemente dall’età o dal <hi rend="italic">background</hi>; tale cambiamento enfatizza l’importanza di integrare l’attività fisica nella vita quotidiana, promuovendo una cultura che valorizzi salute e benessere per tutti.</p><p rend="text">Attraverso la revisione dell’art. 33 Cost., il Governo ha riconosciuto formalmente i benefici educativi, sociali e per la salute dello sport nell’ambito costituzionale italiano.</p><p rend="text">Quanto detto è il risultato di un lungo percorso, caratterizzato da vari tentativi di codificare lo sport nella Carta fondamentale fin dalla fine degli anni Novanta, dimostrando la comprensione crescente dello sport come elemento chiave per la crescita personale e la salute pubblica; tale riforma costituzionale allinea inoltre l’Italia a un approccio contemporaneo già adottato a livello internazionale dalle costituzioni più recenti, dall’Unione europea, dalla comunità internazionale e dalla letteratura medico-scientifica.</p><p rend="text">La riforma è particolarmente significativa perché riflette i principi in evoluzione presenti nella cultura nazionale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-010">48</ref></hi></hi>. In particolare, i tre distinti valori dello sport: come mezzo di espressione e sviluppo personale, per l’integrazione nelle relazioni sociali e per il miglioramento della salute.</p><p rend="text">Un aspetto fondamentale da considerare è il valore dello sport come mezzo di espressione e sviluppo della personalità individuale, in particolare per i giovani; tale valore dello sport è rilevante all’interno del diritto fondamentale all’espressione della propria personalità, sia come individuo sia all’interno dei gruppi sociali (art. 2 Cost.), finalizzato a consentire lo sviluppo pieno della persona umana (art. 3, 2° comma, Cost.)<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-009">49</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">In secondo luogo, l’esercizio fisico (sia individuale sia collettivo, sia a scopo ricreativo sia competitivo) svolge un importante ruolo sociale, costituendo elemento di interazione, dialogo, integrazione e inclusione sociale. Esso rappresenta un valore positivo nell’espressione e nello sviluppo della personalità umana e, di conseguenza, nelle relazioni interpersonali.</p><p rend="text">In terzo luogo, lo sport riveste un ruolo molto significativo nel miglioramento della salute individuale e collettiva, soprattutto in termini di prevenzione. È importante garantire la partecipazione allo sport a tutte le età, e in particolare agli anziani<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-008">50</ref></hi></hi>. Ciò è particolarmente rilevante nel contesto storico attuale, in cui l’aspettativa di vita è in progressivo aumento, rendendo necessario che tutti i cittadini, e in particolare gli anziani, pratichino regolarmente attività fisica per assicurare una buona qualità della vita e limitare i costi per il Servizio Sanitario Nazionale<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-007">51</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Un ultimo elemento rilevante è la correlazione tra sport e pace, che fu indicata per la prima volta nella Carta Internazionale dell’Educazione Fisica, dell’Attività Fisica e dello Sport dell’UNESCO del 1978<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-006">52</ref></hi></hi>; tale connessione è stata riaffermata nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-005">53</ref></hi></hi> e, infine, nella Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite del 23 agosto 2013, n. 67/296<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-004">54</ref></hi></hi>, dove è istituito un apposito <hi rend="italic">Ufficio delle Nazioni Unite per lo Sport per lo Sviluppo e la Pace</hi> (UNOSDP).</p><p rend="text">Questa correlazione tra sport e pace riflette una cultura globale nella storia dell’umanità, dalla ‘tregua olimpica’ alle parole espresse da Papa Francesco durante l’<hi rend="italic">Angelus</hi> del 5 aprile 2020<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-003">55</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Essa discende naturalmente dal fatto noto che l’attività fisica libera l’energia negativa insita nella natura umana («animus belligerans hominis»<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-002">56</ref></hi></hi>) e produce endorfine, generando energia positiva (il cosiddetto <hi rend="italic">runner’s high</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-001">57</ref></hi></hi>), espressione dell’<hi rend="italic">animus ludens hominis</hi><hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_17.html#footnote-000">58</ref></hi></hi>. Di conseguenza, diventa uno strumento funzionale agli obiettivi di «riconciliazione e pace», considerazione da enfatizzare soprattutto alla luce del principio che lo Stato italiano «ripudia la guerra» e persegue la «pace e giustizia tra le nazioni» (art. 11 Cost.).</p><p rend="text">Il riconoscimento costituzionale dell’attività sportiva attribuisce alla Repubblica la responsabilità di incentivare la cultura e l’educazione sportiva e sanitaria, oltre a promuoverne la pratica e creare le condizioni per garantirne l’efficacia.</p><p rend="text">Il ruolo della Repubblica, intesa come insieme dei suoi organi, è fondamentale. L’inclusione dello sport in Costituzione è solo l’inizio. La vera sfida consiste nel tradurlo in misure concrete, come l’ampliamento delle infrastrutture e la garanzia di pari opportunità di accesso allo sport per tutti. Per attuare efficacemente questa riforma, le autorità pubbliche devono collaborare con organismi europei e internazionali, comunità locali e associazioni sportive.</p></div><div><head>Bibliografia</head><p rend="bib_indx_bib">Allorio, Enrico. 1955. “La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale.” <hi rend="italic">Riv. dir. civ.</hi>: 247.</p><p rend="bib_indx_bib">Baldini, Vincenzo. 1999. “Le decisioni manipolative.” In Michele Scudiero e Sandro Staiano (a cura di), <hi rend="italic">La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte Costituzionale</hi>. Napoli: Jovene.</p><p rend="bib_indx_bib">Baldini, Vincenzo. 2003. “La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative.” <hi rend="italic">Riv. AIC</hi>.</p><p rend="bib_indx_bib">Baldini, Vincenzo. 2007. <hi rend="italic">Sussidiarietà e diritti</hi>. 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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-057-backlink">1</ref></hi>	Lo scritto rielabora, aggiornandole e integrandole, le tesi già apparse nel saggio intitolato<hi rend="italic"> </hi>“Sport in the Italian Constitution (art. 33): a codification of the social culture anda program rule to implement sporting activity and its ‘educational and social value andits role in supporting physical and psychological wellbeing’” pubblicato sulla <hi rend="italic">Rivista di Di</hi><hi rend="italic">ritto sportivo</hi> (2024).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-056-backlink">2</ref></hi>	Si veda, in particolare, Sandulli 2017. Questo contributo sottolinea, inoltre, che un intervento fu effettuato (il 19 aprile 1947) nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente. L’intervento fu svolto da Giuliano Pajetta, nell’ambito della discussione relativa all’articolo 31 della Costituzione e con specifico riferimento allo sport come funzione di tutela della salute dei bambini, prendendo comunque le distanze «dall’aspetto militare dello sport», che richiamava i valori del regime fascista. Si vedano, inoltre: Morzenti Pellegrini 2007; Sanino 2006; Valori 2005; Ugona 1999; Sannoner 1994, 13-14; Bonadonna 1965. In sostanza, l’Assemblea costituente, nell’atto di rifondare i valori fondamentali dello Stato, più che manifestare un disinteresse verso lo sport, sembra aver voluto ignorarlo (o addirittura prenderne le distanze) poiché, come caratteristica dell’ideologia fascista, lo sport era stato esaltato quale strumento di formazione delle giovani generazioni in funzione del potenziamento della razza e della fortificazione dello Stato in tempo di guerra. Significativo, a riguardo, appare l’atteggiamento del governo, che nel 1946 nominò Giulio Onesti, avvocato, commissario liquidatore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A lui fu affidato il compito specifico di eliminare un simbolo della cultura fascista; tuttavia, il CONI non venne liquidato da Giulio Onesti, il quale aveva compreso l’enorme potenziale dello sport e la necessità di mantenere un’organizzazione sportiva che, al di là delle eredità del regime fascista, possedeva un valore da preservare.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-055-backlink">3</ref></hi>	La dottrina più autorevole ha discusso la cosiddetta natura <hi rend="italic">aperta</hi> dell’art. 2 Cost., teorizzando la possibilità di individuare, attraverso l’interpretazione, <hi rend="italic">nuovi</hi> diritti impliciti, strumentali e trasversali, derivanti da una lettura evolutiva e rigenerativa dello stesso art. 2 Cost. Il riferimento è, come noto, a Modugno 1995. Sulla necessità di aggiornare il catalogo dei diritti riconducibili alla Carta fondamentale, cfr., <hi rend="italic">ex plurimis</hi>: Barbera 1975; D’Aloia 2003; Häberle 1993; Barile 1984. Per un inquadramento generale della questione si rimanda a Bobbio 1990. Esistono vie scientifiche alternative per ricostruire il quadro costituzionale di un diritto soggettivo; tuttavia, non sembra possibile sostenere la fondazione costituzionale della tutela del diritto allo sport mediante l’applicazione del metodo delle implicazioni necessarie (basato sui poteri impliciti), secondo l’approccio adottato da Loiodice 1969, poiché non sussistono i presupposti sistematici per la configurazione di un diritto allo sport autonomo. Il sistema delle implicazioni necessarie segue un approccio logico e sistematico, in base al quale i diritti costituzionali e fondamentali vengono dedotti implicitamente dal testo costituzionale. Tali diritti sono considerati necessari in coerenza con i principi del diritto costituzionale e con l’insieme complessivo dei diritti tutelati. Un esempio emblematico è rappresentato dall’evoluzione del diritto all’informazione, inizialmente ritenuto puramente teorico, ma successivamente riconosciuto come concreto ed essenziale. Questo metodo di ricerca e costruzione delle libertà soggettive è stato a ogni modo avallato da diverse pronunce della Corte costituzionale ed è altresì sostenuto da Mortati 1969.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-054-backlink">4</ref></hi>	Massimo Severo Giannini è considerato un pioniere nel riconoscimento giuridico del fenomeno sportivo come sistema istituzionale autonomo. Egli affrontò per la prima volta l’argomento nell’immediato dopoguerra (cfr. <hi rend="italic">Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi</hi>, in <hi rend="italic">Riv. Dir. sport.</hi>, 1949, 1, 10). Quasi cinquant’anni dopo, Giannini tornò su tale tema nella sua opera <hi rend="italic">Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi</hi>, in <hi rend="italic">Riv. trim. dir. pubbl.</hi>, 1996, 671. Esistono prospettive interpretative che facilitano la ricostruzione della tutela costituzionale del diritto allo sport. Da un lato, tali prospettive possono essere ricondotte al principio di sussidiarietà (cfr. Baldini 2007). Dall’altro lato, esse possono derivare dai principi desunti dall’art. 2, relativi alla tutela della dignità umana, e da altre disposizioni che concernono lo stesso valore costituzionale. In sostanza, la dignità umana implica il pieno sviluppo della persona, comprendendo anche la sua partecipazione all’attività sportiva. Parallelamente, il principio di sussidiarietà consente la delega di funzioni pubbliche nel sostegno e nella promozione delle attività sportive, garantendo che il diritto allo sport possa essere effettivamente realizzato nella pratica. Pur essendo diversi gli aspetti rilevanti per l’applicazione dell’art. 2 e di altre disposizioni relative ai profili individuali, sono preziose le pagine di L. Lepore, <hi rend="italic">Sulla dignità della persona</hi>, in <ref target="http://www.dirittifondamentali.it">www.dirittifondamentali.it</ref>, 2020. Nonostante la dignità umana affondi le proprie radici principalmente nel pensiero religioso, le sue implicazioni e sviluppi normativi non sono stati esplorati in modo approfondito. Particolarmente rilevante è l’analisi sull’interpretazione costituzionale di Baldini 2003. Sia l’approccio di Baldini che quello di Giannini sostengono l’applicazione coerente del principio di interpretazione costituzionalmente orientata. Tuttavia, come sottolineato in Baldini (2020), è necessario mantenere cautela per evitare fenomeni di iperinterpretazione. Baldini critica, infatti, le letture che potrebbero alterare la volontà del legislatore, privilegiando eccessivamente la razionalità giudiziaria (cfr. A. Ruggeri, <hi rend="italic">Tutela dei diritti fondamentali ed il ruolo “a fisarmonica” dei giudici dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale</hi>, in <ref target="http://www.dirittifondamentali.it">www.dirittifondamentali.it</ref>, 2018, 5 ss.).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-053-backlink">5</ref></hi>	Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano, tra gli altri e in particolare: Allorio 1955; Bosco 1965; Cammarata 1963; Capograssi 1959; Gueli 1949; Lamberti 1980; Panunzio 1931; Piccardi 1940; Satta 1980. Un approccio interpretativo relativo all’applicazione del principio di pluralità degli ordinamenti è delineato in Loiodice 2000.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-052-backlink">6</ref></hi>	Per un’analisi approfondita di questa modifica, si veda Blando 1999; Caravita 2002; Parisi 2010; Pirozzi 2015; Sandulli 2017.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-051-backlink">7</ref></hi>	La Costituzione degli Stati Uniti d’America fu adottata il 17 settembre 1787 dalla Convenzione di Filadelfia. Successivamente, fu ratificata da apposite Convenzioni convocate a tale scopo in ciascuno dei tredici stati allora esistenti ed entrò in vigore nel 1789.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-050-backlink">8</ref></hi>	Ci si riferisce alla Costituzione belga come alla <hi rend="italic">Costituzione del 7 febbraio 1831</hi>. Dal momento della sua adozione nel 1831 fino agli anni Sessanta, il suo testo rimase pressoché immutato. Le prime modifiche ampliarono la base elettorale (suffragio universale). Le successive riforme si concentrarono invece sul processo di decentramento dello Stato.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-049-backlink">9</ref></hi>	La Costituzione giapponese fu promulgata nel 1946 e non è mai stata modificata.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-048-backlink">10</ref></hi>	Il nome formale della Costituzione della Repubblica Federale di Germania è <hi rend="italic">Grundgesetz</hi>, ovvero appunto Legge Fondamentale in quanto si preferì evitare di usare la parola ‘costituzione’ stante l’assetto territoriale postbellico che aveva separato i territori dell’Est da quelli dell’Ovest spezzando l’unità del popolo tedesco.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-047-backlink">11</ref></hi>	L’attuale Costituzione francese (<hi rend="italic">Constitution française du 4 octobre 1958</hi>) è entrata in vigore il 4 ottobre 1958. Il testo, redatto da una commissione speciale nominata da Charles de Gaulle, era stato approvato a larga maggioranza dal corpo elettorale il precedente 28 settembre.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-046-backlink">12</ref></hi>	Per un’analisi comparata dei diversi sistemi di organizzazione sportiva in Europa, si vedano: A.N. Chaker, <hi rend="italic">Good governance in sport. </hi><hi rend="italic">A Europe Survey</hi><hi >, 2004; A.N. Chaker, </hi><hi rend="italic">Study of National Sports Organization in Europe</hi><hi >, 1999; J. Riordan e A. Kruger, </hi><hi rend="italic">European Cultures in Sport. </hi><hi rend="italic">Examining the Nations and Regions</hi>, 2003.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-045-backlink">13</ref></hi>	La Costituzione della Grecia (<hi rend="italic">Sýntagma</hi>) fu adottata dalla Quinta Assemblea costituzionale degli Elleni ed entrò in vigore nel 1975. È stata successivamente revisionata nel 1986, 2001 e 2008. Il fenomeno sportivo è regolato, sin dal 1975, dall’articolo 16, paragrafo 9, che recita quanto segue: «Lo sport è posto sotto la protezione e l’alta vigilanza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni tipo, secondo quanto stabilito dalla legge. La legge determina altresì le modalità con cui le sovvenzioni statali devono essere erogate, in conformità agli scopi propri delle associazioni stesse.” Per quanto riguarda la storia della Costituzione della Grecia, si veda G. Katrougalos, <hi rend="italic">The constitutional history of Greece, in the Balkan context</hi>, in <ref target="https://www.servat.unibe.ch/icl/gr00m___.html">https://www.servat.unibe.ch/icl/gr00m___.html</ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-044-backlink">14</ref></hi>	L’attuale Costituzione svizzera (ted.<hi rend="italic"> Bundesverfassung</hi>, fr.<hi rend="italic"> Constitution Suisse</hi>), che ha sostituito la precedente Costituzione del 29 maggio 1874, è stata approvata mediante votazione popolare il 18 aprile 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Di particolare interesse è l’articolo 68, specificamente intitolato «Sport», contenuto nella Sezione Terza, dedicata a «Formazione, ricerca e cultura». Tale articolo prevede la promozione dello sport e, in particolare, dell’educazione sportiva: «La Confederazione incoraggia lo sport, e in particolare l’educazione sportiva. Essa gestisce una scuola dello sport. Può emanare disposizioni relative allo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.” Per quanto riguarda il sistema costituzionale in Svizzera, si veda T. Fleiner, A. Misic e N. Topperwien, <hi rend="italic">Swiss Constitutional Law</hi>, 2005. Per quanto concerne l’ordinamento sportivo in Svizzera, si veda L.W. Valloni e T. Pachmann, <hi rend="italic">Sports Law in Switzerland</hi>, 2018<hi rend="superscript CharOverride-1">3</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-043-backlink">15</ref></hi>	La Costituzione spagnola (<hi rend="italic">Constitución española</hi>) fu approvata dalle <hi rend="italic">Cortes</hi> durante le sessioni plenarie del Congresso dei Deputati e del Senato il 31 ottobre 1978. Fu ratificata dal popolo spagnolo mediante referendum il 6 dicembre 1978, sancita da Sua Maestà il Re davanti alle <hi rend="italic">Cortes</hi> il 27 dicembre 1978 ed entrò in vigore il 29 dicembre dello stesso anno. L’articolo 43 (<hi rend="italic">Titolo I, Capitolo III</hi>) riconosce l’importante ruolo dello sport (e del tempo libero) come componente rilevante per la tutela della salute. In particolare, tale disposizione, nell’ambito della disciplina del diritto alla salute, esplicita la responsabilità delle autorità pubbliche di promuovere «l’educazione sanitaria, l’educazione fisica e lo sport», nonché di incoraggiare «il corretto utilizzo del tempo libero». Per quanto riguarda l’organizzazione dello sport in Spagna, si veda, in generale: J.D.D. Crespo perez, <hi rend="italic">Sports Law in Spain</hi>, 2019<hi rend="superscript CharOverride-1">2</hi>; per questioni più specifiche, come il funzionamento della giustizia sportiva: Domenech 2006; Merino Rodriguez 2004.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-042-backlink">16</ref></hi>	La Costituzione turca (1924) è stata radicalmente modificata prima nel 1982 e poi nel 2017 attraverso un referendum costituzionale, con il quale i poteri del Presidente della Repubblica sono stati notevolmente ampliati, mentre quelli del Parlamento sono stati limitati. Di particolare rilievo, per quanto riguarda la regolamentazione dello sport come strumento volto a garantire la formazione e lo sviluppo dei giovani e come misura per migliorare la salute fisica e mentale, sono gli articoli 58 («Tutela della gioventù») e 59 («Sviluppo dello sport e arbitrato»): «Lo Stato adotta misure per garantire l’educazione e lo sviluppo dei giovani.<hi rend="italic"> </hi>[…] Lo Stato prende le misure necessarie per proteggere la gioventù dalla dipendenza da alcol e droghe, dal crimine, dal gioco d’azzardo e da altri vizi simili, nonché dall’ignoranza» (art. 58); «Lo Stato adotta misure per sviluppare la salute fisica e mentale dei cittadini turchi di ogni età e incoraggia la diffusione dello sport tra le masse. Lo Stato tutela gli atleti di successo» (art. 59). Per quanto riguarda l’organizzazione dello sport in Turchia, si veda A. Gursoy, <hi rend="italic">Sports Law in Turkey</hi>, 2010.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-041-backlink">17</ref></hi>	La Costituzione della Federazione Russa è stata promulgata nel 1993, dopo la crisi costituzionale russa del 1993, ed è stata adottata, a seguito dell’esito di un referendum nazionale, il 12 dicembre 1993. Di particolare rilievo è l’articolo 41, in quanto rientra nel quadro della disciplina del diritto alla salute. Esso prevede lo <hi rend="italic">«</hi>sviluppo della cultura fisica e dello sport» tra le attività finalizzate al rafforzamento della salute umana. Per quanto riguarda l’organizzazione dello sport in Russia, si vedano: O. Rymnevich, <hi rend="italic">Sports Law in Russia</hi>, 2018<hi rend="superscript CharOverride-1">2</hi>; D. Rogachev e O. Shevchenko, <hi rend="italic">Sports Law in Russia</hi>, 2016.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-040-backlink">18</ref></hi>	L’attuale Costituzione della Repubblica di Croazia è stata promulgata dal Parlamento nel 2010. L’articolo 135 attribuisce diverse competenze alle unità di autogoverno locale, tra cui la tutela primaria della salute e la cultura fisica e lo sport, evidenziando il ruolo significativo dello sport (e del tempo libero) come componenti rilevanti nella protezione della salute. Per quanto riguarda l’organizzazione dello sport in Croazia, si veda V. Smokvina, <hi rend="italic">Sports Law in Croatia</hi>, 2017.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-039-backlink">19</ref></hi>	La nuova Legge Fondamentale dell’Ungheria è stata approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile 2011 ed è entrata in vigore il 1º gennaio 2012. Di particolare interesse è l’articolo XX, che – nell’ambito della disciplina del diritto alla salute «fisica e mentale» – prevede, come mezzo per promuoverla, «l’esercizio fisico regolare.” Per quanto riguarda l’ordinamento sportivo in Ungheria, si veda A. Nemes, <hi rend="italic">Sports Law in Hungary</hi>, 2017<hi rend="superscript CharOverride-1">2</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-038-backlink">20</ref></hi>	La Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile è stata promulgata nel 1988. L’articolo 217 disciplina in modo diretto e specifico il diritto allo sport come diritto universale, attribuendo allo Stato il compito di promuovere le «attività sportive formali e informali<hi rend="italic"> </hi>come diritto di ogni individuo», osservando: <hi rend="italic">a</hi>) l’autonomia, quanto alla loro organizzazione e funzionamento, degli enti e delle associazioni che regolano lo sport; <hi rend="italic">b</hi>) la destinazione di fondi pubblici per la promozione, in via prioritaria, dello sport educativo e, in casi specifici, dello sport ad alto rendimento; <hi rend="italic">c</hi>) un trattamento differenziato per lo sport professionistico e quello non professionistico; <hi rend="italic">d</hi>) la tutela e la concessione di incentivi agli sport di creazione nazionale»<hi rend="italic">. </hi>Per quanto riguarda la regolamentazione dello sport nella Costituzione del Brasile, si vedano: A. Mendez e A. Codato, <hi rend="italic">The institutional configuration of sport policy in Brazil: organization, evolution and dilemmas</hi>, in <hi rend="italic">Rev. Adm. Pública</hi>, 2015; G. Catalano, <hi rend="italic">Comparazione costituzionale sullo sport tra Italia e Brasile</hi> (<ref target="https://www.docsity.com/it/comparazione-costituzionale-sullo-sport-tra-italia-e-brasile/4536354/"><hi rend="CharOverride-2">https://www.docsity.com/it/comparazione-costituzionale-sullo-sport-tra-italia-e-brasile/4536354/</hi></ref>); Spadafora 2006.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-037-backlink">21</ref></hi>	La Costituzione della Repubblica portoghese, adottata il 2 aprile 1976, segna l’inizio della Costituzione della Terza Repubblica ed è l’attuale costituzione del Portogallo. È entrata ufficialmente in vigore il 25 aprile 1976. Lo sport è disciplinato in tre distinti articoli, che riguardano rispettivamente la salute (art. 64), la gioventù (art. 70) e la cultura fisica e sport (art. 79). Per quanto riguarda l’ordinamento sportivo in Portogallo, si vedano: R. Botica Santos, A. Miguel Mestre e F. Raposo De Magalhaes, <hi rend="italic">Sports Law in Portugal</hi>, 2018<hi rend="superscript CharOverride-1">2</hi>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-036-backlink">22</ref></hi>	Questo potere di nomina spetta attualmente al Ministro dell’Istruzione, a seguito della riforma del 20 gennaio 2020, in virtù della quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato suddiviso in due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Nonostante la presenza di profili di competenza regionale, il ruolo delle Regioni risulta trascurato, riflettendo una tendenza del legislatore a sostituirsi all’autorità regionale anche in ambiti in cui la competenza regionale potrebbe trovare applicazione. Ciò solleva diverse questioni relative alla discrezionalità legislativa, approfondite da Baldini 1999.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-035-backlink">23</ref></hi>	Ai fini della completezza, si riporta di seguito il dato testuale della norma in questione: «A decorrere dall’anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e di Sport e Salute S.p.A. è fissato in misura pari al 32 per cento delle entrate effettivamente riscosse dal bilancio dello Stato nell’anno precedente e, in ogni caso, non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui […] Le risorse così destinate sono ripartite, in prima istanza, come segue: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per la copertura delle spese relative al suo funzionamento e alle attività istituzionali, nonché per il sostegno alla preparazione olimpica e all’assistenza alla delegazione italiana; a Sport e Salute S.p.A., in misura non inferiore a 368 milioni di euro annui; e per la copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639, con uno stanziamento di 2 milioni di euro.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-034-backlink">24</ref></hi>	Di particolare interesse sono alcuni punti contenuti in tale Risoluzione, che hanno sottolineato, tra le altre cose: <hi rend="italic">a</hi>) i «benefici dello sport sul piano sociale, culturale, economico e per la salute pubblica» (punto n. 1); <hi rend="italic">b</hi>) l’importanza dello sport per i giovani («integrare lo sport e l’attività fisica a tutti i livelli di istruzione negli Stati membri»: punto n. 3) e per gli anziani («promuovere la pratica dello sport tra le persone anziane, poiché tale pratica contribuisce all’interazione sociale e al mantenimento di ottime condizioni di salute»: punto n. 6); <hi rend="italic">c</hi>) i benefici dell’attività fisica per la salute e per la riduzione della spesa sanitaria («lo sport, a tutte le età, è un ambito che offre un grande potenziale in termini di miglioramento del livello generale di salute degli europei e invita pertanto l’UE e gli Stati membri a facilitare la partecipazione alle attività sportive e a promuovere uno stile di vita sano che tragga pieno vantaggio dalle opportunità di praticare sport, riducendo così la spesa sanitaria»: punto n. 7); <hi rend="italic">d</hi>) l’importanza di garantire una effettiva accessibilità alle strutture sportive («rendere lo sport accessibile a tutti i cittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, sul luogo di lavoro, come attività ricreativa o attraverso club e associazioni sportive»: punto n. 9); <hi rend="italic">e</hi>) l’importanza dello sport come «mezzo di promozione della pace, della crescita economica, del dialogo interculturale, della salute pubblica, dell’integrazione e dell’emancipazione delle donne» (punto n. 19). Per quanto riguarda i diritti fondamentali, si tenga conto delle problematiche connesse al processo di internazionalizzazione-europeizzazione del diritto interno, nonché degli aspetti problematici della tutela costituzionale dei diritti fondamentali, in Baldini 2012.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-033-backlink">25</ref></hi>	In tale risoluzione, le Nazioni Unite «invitano gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e, in particolare, l’Ufficio delle Nazioni Unite per lo Sport per lo Sviluppo e la Pace, le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile – comprese le organizzazioni non governative e il settore privato – e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, celebrare e sensibilizzare in merito alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-032-backlink">26</ref></hi>	In particolare, la <hi rend="italic">Carta internazionale dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport</hi> sottolinea quanto segue: <hi rend="italic">a</hi>) «la pratica dell’educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti» (punto n. 1); <hi rend="italic">b</hi>) «l’educazione fisica e lo sport dovrebbero mirare a promuovere una più stretta comunione tra i popoli e tra gli individui, insieme a un’emulazione disinteressata, solidarietà e fraternità, rispetto e comprensione reciproci, e pieno rispetto dell’integrità e della dignità degli esseri umani» (punto n. 10); <hi rend="italic">c</hi>) «proclama la presente Carta internazionale con l’obiettivo di porre lo sviluppo dell’educazione fisica e dello sport al servizio del progresso umano, di promuoverne la diffusione e di esortare i governi, le competenti organizzazioni non governative, gli educatori, le famiglie e gli stessi individui a ispirarvisi, diffonderla e metterla in pratica» (punto n. 13).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-031-backlink">27</ref></hi>	Il CIO rappresenta il vertice del sistema sportivo mondiale, al quale aderiscono tutti i Comitati Olimpici Nazionali (come il Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e le Federazioni Sportive Internazionali. Al centro della sua struttura si trova la <hi rend="italic">Carta Olimpica</hi>, istituita nel 1908 e successivamente più volte modificata. Essa definisce un insieme organico di norme e direttive che regolano l’organizzazione dei Giochi olimpici e la gestione del movimento olimpico, racchiudendone così i principi fondamentali.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-030-backlink">28</ref></hi>	Di particolare rilievo risultano i vari studi e raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con riferimento all’importante correlazione tra sport e salute e alla necessità di sviluppare una maggiore cultura sportiva, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva di base. <hi >Si segnalano, in particolare, i seguenti studi dell’OMS: </hi><hi rend="italic">Governance: Development of a draft global action plan to promote physical activity</hi><hi >, Ginevra, 2018</hi><hi >;</hi><hi > </hi><hi rend="italic">Global strategy on diet, physical acti</hi><hi rend="italic">vity and health. Physical activity and young people</hi><hi >, Ginevra, 2018; </hi><hi rend="italic">Report of the Commission on Ending Childhood Obesity</hi><hi >, Ginevra, 2016; </hi><hi rend="italic">Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases</hi><hi > </hi><hi rend="italic">2013-2020</hi><hi >, Ginevra, 2013; </hi><hi rend="italic">Interventions on diet and physical activity: what works. Summary report</hi><hi >, Ginevra, 2009; </hi><hi rend="italic">Steps to health: a European framework to promote physical activity for health</hi><hi >, Copenaghen, 2007</hi><hi rend="CharOverride-2" >.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-029-backlink">29</ref></hi>	Le <hi rend="italic">Global Recommendations on Physical Activity for Health</hi> dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2010 (<ref target="http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/"><hi rend="CharOverride-2">http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/</hi></ref>) offrono raccomandazioni per la pratica dell’attività fisica suddivise in tre fasce d’età (5-17 anni, 18-64 anni, oltre i 64 anni). Queste linee guida si concentrano sulle strategie di prevenzione primaria per i disturbi cardiorespiratori, metabolici, muscoloscheletrici, oncologici e depressivi. Rivolte principalmente ai decisori politici, tali raccomandazioni fungono da quadro di riferimento per l’elaborazione delle politiche nazionali. Nel 2013, il <hi rend="italic">Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-2020</hi> dell’OMS ha fissato, tra i nove obiettivi individuati, quello di raggiungere una riduzione relativa del 10% della prevalenza di inattività fisica a livello globale entro il 2025. Il documento ha inoltre sottolineato la necessità di adottare politiche nazionali di intervento a sostegno della prevenzione sanitaria, basate su un approccio multisettoriale e su collaborazioni interistituzionali, volte ad affrontare i fattori di rischio comportamentali modificabili e i determinanti della salute, economici e ambientali. Inoltre, con il documento <hi rend="italic">Health 2020: the European policy for health and well-being</hi>, l’OMS ha proposto azioni coordinate tra tutti i governi della Regione europea dell’Organizzazione, coinvolgendo diversi settori e livelli istituzionali all’interno di ciascun Paese e impegnando tutti gli attori sociali e istituzionali per consentire ai cittadini di condurre una vita più sana e longeva, integrando l’attività fisica regolare nel proprio stile di vita. Secondo le stime dell’OMS, a livello mondiale un adulto su quattro risulta insufficientemente attivo, mentre l’80% degli adolescenti non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica. In Europa, tuttavia, oltre un terzo degli adulti e due terzi degli adolescenti sembrano non svolgere un’attività fisica adeguata.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-028-backlink">30</ref></hi>	Lo studio, che ha sintetizzato l’intera letteratura scientifica internazionale sull’argomento, ha evidenziato «l’importanza di promuovere l’attività fisica sia a livello individuale che comunitario attraverso un approccio multi-attore e multisettoriale», descrivendo «le politiche internazionali e nazionali per la promozione dell’attività fisica ispirate alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità» e sottolineando l’importanza di garantire in modo efficace «il principio dell’attività fisica accessibile a tutti», anche attraverso «l’attuazione di programmi intersettoriali volti a ridurre il carico delle malattie e a diminuire i costi diretti e indiretti causati dalla sedentarietà.” Questo Rapporto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità al seguente link: <ref target="http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_9_web_rev.pdf"><hi rend="CharOverride-2">http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_9_web_rev.pdf</hi></ref>. È importante sottolineare che le implicazioni pratiche e gli scenari relativi all’esercizio del diritto allo sport si estendono ben oltre le persone sane o in grado di rispondere pienamente a qualsiasi forma di attività fisica. L’impianto costituzionale consente infatti la tutela dei diritti fondamentali anche per i soggetti <hi rend="italic">vulnerabili</hi>: v. P. Scarlatti, <hi rend="italic">La sentenza n. 141 del 2019 della Corte Costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili</hi>, in <ref target="http://www.dirittifondamentali.it">www.dirittifondamentali.it</ref>, 2020; e anche D. Ferri, <hi rend="italic">Persone con disabilità</hi>, in <ref target="http://www.dirittifondamentali.it">www.dirittifondamentali.it</ref>, 2020.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-027-backlink">31</ref></hi>	Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità ha approfondito ulteriormente questo aspetto nel paragrafo 4, analizzando gli effetti dell’attività fisica sulla salute psico-fisica, sia a livello individuale che collettivo. È stato evidenziato che l’attività fisica svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel trattamento di un’ampia gamma di patologie, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, sovrappeso e obesità, disturbi muscoloscheletrici e diverse forme di tumore. Tali effetti variano in base alle fasce d’età (bambini, adolescenti, adulti, anziani) e a condizioni specifiche come la gravidanza. Inoltre, l’attività fisica contribuisce a migliorare il benessere psicosociale e ad aumentare la produttività lavorativa.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-026-backlink">32</ref></hi>	Il paragrafo 5 dello studio affronta nello specifico la quantificazione dei risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall’adozione di stili di vita salutari, stimati in circa 2,3 miliardi di euro all’anno.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-025-backlink">33</ref></hi>	Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Disegno di Legge n. 2414, presentato l’8 maggio 1997, «Tutela costituzionale del diritto all’attività sportiva e ricreativa». Il disegno di legge è stato presentato dai Senatori Maceratini, Servello e Bucciero l’8 maggio 1997.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-024-backlink">34</ref></hi>	Il contenuto del disegno di legge n. 2414 è stato riproposto in tre successive proposte; cfr. Camera dei Deputati, XIII Legislatura, ddl n. 4862 presentato il 17 giugno 1998, «Modifica all’articolo 32 della Costituzione, concernente la tutela della salute e il diritto all’attività sportiva e ricreativa»; Camera dei Deputati, XIII Legislatura, ddl n. 5358 presentato il 30 novembre 1998, «Modifica dell’articolo 32 della Costituzione in materia di tutela del diritto all’attività sportiva e ricreativa»; Camera dei Deputati, XIII Legislatura, ddl n. 5246 presentato il 23 febbraio 1999, «Modifica dell’articolo 32 della Costituzione concernente la tutela del diritto all’attività sportiva e ricreativa».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-023-backlink">35</ref></hi>	Il processo legislativo è stato analizzato in dettaglio da Santoro 2023. </p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-022-backlink">36</ref></hi>	La proposta era stata presentata da Carla Muzzuca Poggiolini. Cfr. Camera dei Deputati, XIV Legislatura, ddl n. 318 presentato il 4 luglio 2001, «Modifiche all’articolo 33 della Costituzione in materia di tutela e promozione delle attività sportive».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-021-backlink">37</ref></hi>	Cfr. Camera dei Deputati, XVI Legislatura, ddl n. 2276 presentato l’11 marzo 2009, e Camera dei Deputati, XV Legislatura, ddl n. 2006 presentato il 16 gennaio 2007.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-020-backlink">38</ref></hi>	I disegni di legge confluiti nel testo unificato sono i seguenti: Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, n. 747, presentato il 22 marzo 2022, «Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva»; Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, n. 2262, presentato il 22 marzo 2022, «Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport»; Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, n. 2474, presentato il 22 marzo 2022, «Modifica all’articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport»; Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, n. 2478, presentato il 22 marzo 2022, «Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva»; Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, n. 2480, presentato il 22 marzo 2022, «Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva»; e Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, n. 2538, presentato il 22 marzo 2022, «Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-019-backlink">39</ref></hi>	La legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, intitolata «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-018-backlink">40</ref></hi>	Durante la seduta n. 416 relativa al ddl n. 2474, Paola Binetti ha pronunciato la seguente dichiarazione, sottolineando la responsabilità della Repubblica nel garantire l’accesso diffuso allo sport: «Questo disposto attribuisce alla Repubblica la responsabilità di garantire che la pratica sportiva sia realmente universale, accessibile a tutti, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Inoltre, è opportuno attuare tutte le iniziative che ne assicurino tutela e sicurezza, rafforzando al contempo l’impegno nella protezione dei minori, promuovendo una gestione complessiva e salutare e garantendo la parità di genere.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-017-backlink">41</ref></hi>	Liotta 2023<hi rend="superscript CharOverride-1">6</hi>, 26.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-016-backlink">42</ref></hi>	Marazzita 2024; Basilico 2024; Protto 2024; Battelli 2024; Castiglione 2024; Ferrara 2023.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-015-backlink">43</ref></hi>	Con questo emendamento, il Governo ha sottolineato l’importanza dello sport di base; tuttavia, lo sport d’<hi rend="italic">élite</hi> ha avuto e continua ad avere rilevanti implicazioni sociali ed economiche, come dimostrano gli interventi ripetuti del governo nella governance sportiva. Ad esempio, nel 2023 il Governo ha introdotto una riforma sportiva importante tramite cinque decreti legislativi (nn. 36-40 del 2021) e, solo pochi mesi fa, è stato emanato un decreto che ha istituito un nuovo organismo incaricato di vigilare sulla stabilità finanziaria delle società sportive, compito precedentemente svolto dalla Covisoc. Affidando questa responsabilità a una commissione esterna, il Governo ha ribadito l’importanza dell’equilibrio finanziario nello sport. Pur riconoscendo l’importanza economica per l’Italia e l’Europa, il Governo attribuisce maggior rilievo alla promozione delle attività sportive di base, motivo per cui la legge codifica non solo il concetto di sport, ma l’intera gamma di attività sportive in tutte le loro forme.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-014-backlink">44</ref></hi>	Il Ministro Abodi ha evidenziato l’importanza della revisione costituzionale, sottolineando la necessità di un approccio «sport per tutti e da tutti.” Il concetto di ‘sport per tutti’ è emerso a livello internazionale e si è sviluppato come modello di intervento sociale, promuovendo la partecipazione sportiva come strumento di educazione e integrazione sociale. Questo va oltre il successo competitivo e mira a favorire una cultura dell’attività fisica inclusiva e accessibile a tutti. Ciò sottolinea l’importanza della varietà delle attività sportive e il ruolo essenziale delle associazioni sportive nel promuovere la partecipazione a tutti i livelli della società (fonte: <ref target="http://www.sport.governo.it"><hi rend="CharOverride-2">www.sport.governo.it</hi></ref>).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-013-backlink">45</ref></hi>	Avviso pubblico per la procedura fuori bando finalizzata all’individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento del <hi rend="italic">Fondo Sport e Periferie 2023</hi> del 28 luglio 2023 reperibile nel portale <ref target="http://www.sport.governo.it">www.sport.governo.it</ref>.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-012-backlink">46</ref></hi>	Sono state avviate diverse iniziative chiave per promuovere le attività sportive nelle scuole italiane che possono essere prese come esempio per futuri progetti. Una di queste è <hi rend="italic">Sport di Classe</hi>, una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e il CONI, volta a introdurre l’educazione fisica nelle scuole elementari per arricchire l’esperienza educativa degli studenti. Un’altra iniziativa significativa, <hi rend="italic">Scuole Aperte Allo Sport</hi>, riguarda le scuole secondarie, offrendo attività sportive sia durante che dopo l’orario scolastico. Inoltre, i campionati studenteschi, organizzati in collaborazione con MIUR, CONI e Comitato Paralimpico Italiano, introducono gli studenti delle scuole secondarie allo sport competitivo. Questi sforzi contribuiscono collettivamente a diffondere una cultura dell’attività fisica tra gli studenti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-011-backlink">47</ref></hi>	Un esempio rilevante di iniziativa volta alla ristrutturazione e al miglioramento delle infrastrutture locali è il progetto di Caivano. In questo caso, il governo si è concentrato sulla riqualificazione di un complesso sportivo, precedentemente noto come <hi rend="italic">Centro Sportivo Delphinia</hi>, abbandonato e vandalizzato dal 2018. Lo ha affidato a <hi rend="italic">Sport e Salute</hi> per il restauro della struttura, che si estende su 50.000 metri quadrati, con un investimento finanziario di 9,3 milioni di euro (<ref target="fonte://www.sportesalute.eu"><hi rend="CharOverride-2">fonte://www.sportesalute.eu</hi></ref>).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-010-backlink">48</ref></hi>	Per quanto riguarda le modifiche costituzionali, gli studiosi osservano che tali cambiamenti possono essere introdotti come riflesso di una nuova cultura sociale. A questo proposito, si veda V. Baldini, <hi rend="italic">La Costituzione e la sua revisione. Appunti per una discussione in tema</hi>, in <ref target="http://www.dirittifondamentali.it">www.<hi rend="CharOverride-2">dirittifondamentali.it</hi></ref>, 2014, I, dove l’Autore sottolinea che «la Costituzione, come afferma Uwe Volkmann, non è semplicemente un testo normativo; la sua vera identità è legata a un sentimento comune che è sia concreto sia emotivo, collegato in ultima analisi a ciò che la società vede o vuole vedere nella Costituzione.” Evidenzia inoltre «l’idea della Costituzione come ‘processo’, aperto all’influenza delle comunicazioni esterne che contribuiscono a plasmare il significato delle sue disposizioni.” Lo stesso Autore, in <hi rend="italic">Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filosofica quale ‘precomprensione’ per l’interpretazione dei ‘valori’ costituzionali</hi>, in <ref target="http://www.dirittifondamentali.it">www.<hi rend="CharOverride-2">dirittifondamentali.it</hi></ref>, 2012, I, osserva ulteriormente che la Costituzione funziona in relazione al sistema giuridico come un «vero prodotto sociale» ed «è più di un semplice atto normativo al vertice della gerarchia delle fonti legali nel sistema statale; è la legge fondamentale e, allo stesso tempo, un’espressione di un’identità storico-culturale in cui la comunità statale si riconosce in ultima analisi».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-009-backlink">49</ref></hi>	In particolare, sul riconoscimento dell’attività sportiva come diritto della personalità, si veda: Benevento 2017; Pensabene Lionti 2012.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-008-backlink">50</ref></hi>	Come indicato nel rapporto Istisan dell’Istituto Superiore di Sanità, «l’attività fisica è uno degli strumenti principali per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, per entrambi i sessi e a tutte le età».</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-007-backlink">51</ref></hi>	Per quanto riguarda l’importanza dell’attività fisica nella comunità per ridurre i costi sanitari, si veda il summenzionato paragrafo 5 del rapporto Istisan 18/9 e il punto 7 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 febbraio 2012 («lo sport, a tutte le età, è un settore che offre un grande potenziale per migliorare il livello complessivo di salute degli europei e invita pertanto l’Unione e gli Stati membri a facilitare la partecipazione alle attività sportive e a promuovere uno stile di vita sano che sfrutti appieno le opportunità di praticare sport, riducendo così i costi sanitari»).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-006-backlink">52</ref></hi>	Il dato testuale del punto n. 6 è il seguente: «L’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport possono apportare una varietà di benefici individuali e sociali, come salute, sviluppo sociale ed economico, partecipazione attiva dei giovani, riconciliazione e pace.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-005-backlink">53</ref></hi>	Il dato testuale del punto n. 19 identifica lo sport come «uno strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute pubblica, l’integrazione e l’<hi rend="italic">empowerment</hi> delle donne.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-004-backlink">54</ref></hi>	Gli scopi principali della Giornata Internazionale dello Sport sono «sviluppo e pace», tanto che, con questa risoluzione, l’ONU ha invitato «gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in particolare l’Ufficio delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e la Pace, le organizzazioni internazionali pertinenti, le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni non governative, il settore privato e tutte le altre parti interessate a cooperare, osservare e sensibilizzare per la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace.”</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-003-backlink">55</ref></hi>	In questo senso, si vedano le parole esatte pronunciate dal Papa nell’<hi rend="italic">Angelus</hi> citato: «Durante questo periodo, molti eventi sono sospesi, ma emergono i migliori frutti dello sport: resilienza, lavoro di squadra, fratellanza e dare il meglio di sé. Promuoviamo quindi lo sport per la pace e lo sviluppo» (fonte: <ref target="http://www.ansa.it"><hi rend="CharOverride-2">www.ansa.it</hi></ref>).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-002-backlink">56</ref></hi>	Questo concetto (<hi rend="italic">animus belligerans hominis</hi>) è espresso da I. e A. Marani Toro in <hi rend="italic">Gli ordinamenti spo</hi><hi rend="italic">rtivi</hi>, Milano, 1977.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-001-backlink">57</ref></hi>	Il termine si riferisce alla sensazione di euforia sperimentata da molti atleti durante un’attività fisica prolungata. Prima che fossero condotte ricerche mirate su questo argomento, questa condizione era attribuita principalmente a cause psicologiche ma alcuni studi risalenti al 2008 hanno dimostrato la dipendenza di questa sensazione dal rilascio di endorfine da parte dell’ipofisi, svelandone la matrice neurochimica.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_17.html#footnote-000-backlink">58</ref></hi>	Questo concetto (<hi rend="italic">animus ludens hominis</hi>) è espresso da Huizinga 1938.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Enrico Lubrano, Libera Università Internazione degli Studi Sociali, Italy, <ref target="mailto:elubrano@luiss.it">elubrano@luiss.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Enrico Lubrano, <hi rend="italic">Il diritto allo sport nella costituzione italiana,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY-SA</ref> 4.0, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1.17">10.36253/979-12-215-0887-1.17</ref>, in Roberto Borrello, Antonio Riviezzo (edited by), <hi rend="CharOverride-3">Il diritto sportivo tra autonomia e antinomie. Atti del seminario «Giornate senesi sullo sport», Siena, 22 maggio 2024</hi>, pp. -243, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0887-1, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0887-1">10.36253/979-12-215-0887-1</ref></p></div></div>
      
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