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        <title type="main" level="a">Nota di apertura</title>
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          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0002-2589-7008" type="ORCID">
            <forename>Gianfranco</forename>
            <surname>Orlando</surname>
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            <forename>Chiara Silvia</forename>
            <surname>Angiolini</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Siena, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese, corredata della pertinente giurisprudenza</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0594-8</idno>) by </resp>
          <name>Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.02</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>The text presents the contents of the book and editors' purposes in publishing the decisions and the Mancini defense speech concerning the Villa Borghese case.</p>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.02<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.02" /></p>
      <div><head>Nota di apertura</head><p rend="h1_author ParaOverride-1">Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini</p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Innanzitutto, perché una riedizione dell’arringa che il celebre avvocato, docente universitario, più volte deputato e Ministro, Pasquale Stanislao Mancini (Castel Baronia, 17 marzo 1817 – Napoli, 26 dicembre 1888)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-009">1</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1"> ha tenuto innanzi al Tribunale di Roma nel 1885 per perorare l</hi><hi rend="CharOverride-1">’affermazione dei diritti di uso pubblico vantati dal popolo di Roma su Villa Borghese?</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">La risposta può essere immediata: perché «L’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato». </hi><hi rend="CharOverride-1">Con questa incisiva constatazione, Marc Bloch ha indicato una direzione a molti, non esclusi ovviamente quei giuristi che, essendo impegnati nello studio delle </hi><hi rend="italic">cose</hi><hi rend="CharOverride-1"> e dei </hi><hi rend="italic">beni</hi><hi rend="CharOverride-1">, vogliono evitare di trovarsi troppo disorientati di fronte alle profonde istanze</hi><hi rend="CharOverride-1"> di revisione e aggiornamento delle categorie giuridiche, che sempre più spesso, per ragioni sociali e scientifiche, si agitano nel loro campo di interesse.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Tra queste sollecitazioni, una posizione </hi>significativa<hi rend="CharOverride-1"> è senz’altro occupata dalla riflessione sui rapporti tra i diritti di uso pubblico e i ‘beni </hi><hi rend="CharOverride-1">comuni’</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-008">2</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. In proposito, le posizioni possibili sono molte. Secondo un primo punto di vista, i diritti di uso pubblico si possono leggere come un passo verso </hi>l’affermazione della categoria dei<hi rend="CharOverride-1"> beni comuni, dove quest’ultima è al centro di un ripensamento del diritto dei beni che si ripercuote anche sulle situazioni giuridiche soggettive</hi><hi rend="CharOverride-1">. In una prospettiva diversa, i diritti di uso pubblico possono essere </hi>visti <hi rend="CharOverride-1">come il canale legale più adeguato per tradurre istituzionalmente </hi>alcune<hi rend="CharOverride-1"> delle istanze assiologiche che emergono negli studi sui beni comuni, ragion per cui le due figure sostanzialmente finiscono </hi><hi rend="CharOverride-1">(o </hi><hi rend="italic">dovrebbero</hi><hi rend="CharOverride-1"> finire) per coincidere. Ancora, una terza opzione è considerare i diritti di uso pubblico come una delle forme che il diritto conosce per costruire un regime di beni che tenga conto di interessi costituzionalmente protetti, senza arrivare a una perfetta sovrapposizione delle due nozioni.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">L’obiettivo perseguito con la riedizione dei principali atti giudiziari relativi alla nota controversia che alla fine del XIX sec. ha visto contrapposti il Comune di Roma e il Principe Borghese in merito alla chiusura della nota Villa romana</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-007">3</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, è offrire un contributo agli </hi><hi rend="CharOverride-1">studi in tema di beni comuni, consentendo a chi legge di guardare a un caso, risalente, in cui vengono al pettine molti dei nodi di cui anche oggi si discute.</hi></p><p rend="text">Quella<hi rend="CharOverride-1"> vicenda giurisprudenziale è paradigmatica perché vi si trovano argomenti tecnici e teorici che riecheggiano anche nella discussione contemporanea, mostrando in controluce il radicamento delle narrazioni che sostengono tali argomenti.</hi><hi rend="CharOverride-1"> In particolare, riteniamo utile che l’arringa di Mancini e i provvedimenti relativi al processo in cui è stata pronunciata siano pubblicati in </hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-1">, e siamo felici di avere la possibilità di renderli disponibili in questa forma presso la collana </hi><hi rend="italic">Strumenti </hi><hi rend="CharOverride-1">edita per la USiena </hi>Press<hi rend="CharOverride-1">. Questo</hi><hi rend="CharOverride-1">, in primo luogo, perché risulta attualmente difficoltoso consultare testi tanto preziosi e importanti. Le varie letture ci hanno, poi, convinto dell’opportunità della pubblicazione: r</hi><hi rend="CharOverride-1">endere disponibile allo studio della comunità scientifica e alla riflessione comune l’arringa di Mancini, attraverso un’agile modalità di consultazione, non può che costituire il giusto compimento ‘ideale’ per uno scritto che, pur originariamente concepito in un’</hi><hi rend="CharOverride-1">ottica di difesa giudiziale, ha contribuito in modo significativo agli approfondimenti sulle modalità istituzionali di messa a disposizione a favore della collettività delle utilità offerte da beni particolarmente rilevanti.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">L’importanza dei fatti giudiziari oggetto di questa pubblicazione fu avvertita fin da subito</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-006">4</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Lo </hi><hi rend="CharOverride-1">testimonia già la prima nota a pie’ di pagina, a firma della direzione della rivista </hi><hi rend="italic">La Legge</hi><hi rend="CharOverride-1">,</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">con la quale veniva giustificata la pubblicazione della prima decisione giudiziale intervenuta sul caso:</hi></p><quote rend="quotation_b">Nel pubblicare la notevole sentenza del Pretore del 3° Mandamento di Roma, avv. A. Carcani, non abbiamo bisogno di dichiarare le ragioni che c’inducono a fare eccezione alla regola rigorosa che ci siamo prescritti di non accogliere nella Legge sentenze di Pretori, anche se meritevoli di lode: si tratta qui di una quistione di grande importanza, e pel fatto e pel diritto, ed ebbe a patrocinatori due illustri giureconsulti A. Mari e L. Meucci. Si comprenderà quindi l’eccezione che facciamo alla regola suddetta.</quote><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Ancora più percepita fu, poi, l</hi><hi rend="CharOverride-1">’importanza della (si noti: opposta, quanto a soluzione giuridica proposta) arringa di Mancini dichiarata dalla direzione della rivista </hi><hi rend="italic">Il Filangieri</hi><hi rend="CharOverride-1">:</hi></p><quote rend="quotation_b">Pubblichiamo, convinti di far cosa utilissima o gradita ai nostri abbonati, quest’arringa pronunziata dal Mancini innanzi al tribunale civile di Roma. Poiché oggi si profondono gli aggettivi superlativi di ammirazione per discorsi o per lavori che meno li meritano, la Direzione del giornale si dispensa dal tributare lodi di sorta, lasciando ai lettori di apprezzare la dottrina profonda che si rivela in tutto il discorso, e che conferma una volta di più il valore dell’eminente giureconsulto. </quote><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Numerose sono state, successivamente, le citazioni del ‘</hi><hi rend="CharOverride-1">caso </hi>di<hi rend="CharOverride-1"> Villa Borghese’, fino ad arrivare ai tempi più recenti</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-005">5</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Questo interesse ci ha convinto dell’utilità di offrire i materiali qui riediti a beneficio della riflessione collettiva, nella consapevolezza </hi>del<hi rend="CharOverride-1"> </hi>vasto panorama<hi rend="CharOverride-1"> che si apre ai nostri occhi</hi><hi rend="CharOverride-1">: </hi>un panorama segnato <hi rend="CharOverride-1">da un lato, </hi>dalla constatazione che <hi rend="CharOverride-1">i cambiamenti sociali e culturali non possono che influire sulle categorie giuridiche, fino a suggerire </hi>revisioni<hi rend="CharOverride-1"> radicali; dall’altro, </hi>dalla constatazione che <hi rend="CharOverride-1">le categorie svolgono, nel nostro sistema, un ruolo ancora decisivo e spesso determinante nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, e ancor prima nella strutturazione della </hi><hi rend="italic">forma mentis</hi><hi rend="CharOverride-1"> dei giuristi, onde si rende necessario ripercorrere costantemente le varie fasi delle dispute che più hanno contribuito a delinearne la struttura e i confini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-004">6</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Lo scopo prefissato non è, dunque, esclusivamente quello di contribuire a mantenere viva la memoria di testi fondamentali per la cultura giuridica, ma è anche quello di stimolare il dibattito su un tema che ha origini lontane. E ciò vale, ovviamente, innanzitutto per il curatore e la curatrice che, come si avrà modo di notare, in materia hanno idee in una certa misura diverse. La scelta di un volume curato a quattro mani</hi><hi rend="CharOverride-1"> è sorta, a partire da uno scambio nato a fini didattici, dalla radicata convinzione che il dialogo critico e il confronto franco siano strumenti fertili.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Rispetto alla presentazione dei testi, abbiamo scelto di ripercorrere cronologicamente le fila del percorso del caso attraverso gli organi giudiziari: chi si accingerà alla lettura troverà dapprima il provvedimento della Pretura di Roma, l’arringa di Mancini, poi la decisione del Tribunale e la pronuncia della Corte di Cassazione. Infine, chiuderanno il volume due </hi><hi rend="CharOverride-1">brevi commenti del curatore e della curatrice.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Il cuore della pubblicazione è, però, senz’altro la ‘mirabile’ arringa di Mancini</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-003">7</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">, l’</hi><hi rend="CharOverride-1">interesse per la quale non è inficiato (ma è anzi, in prospettiva storica, acuito) dalla sua peculiare collocazione temporale nell’arco della biografia del suo autore</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-002">8</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. A quanto consta, la prima edizione dell’arringa risale ad un testo del 1885 di circa 185 pagine pubblicato presso la Tip. fratelli Pallotta, con titolo leggermente diverso (</hi><hi rend="italic">In difesa del diritto di uso pubblico del comune e del popolo di Roma sulla villa Borghese, discorso pronunciato dall’avvocato P.S. Mancini</hi><hi rend="CharOverride-1">). L’ultima edizione, che è quella che qui viene ripubblicata, è apparsa in tre puntate, nel 1886 sulla rivista </hi><hi rend="italic">Il Filangieri</hi><hi rend="CharOverride-1">, XI, Parte I, nel n. 1 (pp. 1-19 della dispensa di gennaio), nel n. 2 (pp. 49-78 della dispensa febbraio) e nel n. 3 (pp. 119-51 della dispensa di marzo). I testi delle sentenze del Pretore e del Tribunale di Roma sono stati tratti dalla rivista </hi><hi rend="italic">La Legge</hi><hi rend="CharOverride-1"> (</hi><hi rend="CharOverride-1">rispettivamente: 1885, II, pp. 132-36 e 1886, I, pp. 241-46). Il testo della sentenza della Corte di Cassazione di Roma è stato tratto, invece, dalla rivista </hi><hi rend="italic">Il Foro </hi><hi rend="CharOverride-1">(</hi>1887, vol. 12, I, pp. 397-409<hi rend="CharOverride-1">)</hi><hi rend="notes_number CharOverride-2"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-001">9</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">. Poiché, come accennato, si tratta di un’opera destinata alla comunità dei giuristi e alla riflessione comune, è stato deciso di sacrificare l’estrema fedeltà filologica e di correggere i più evidenti errori di stampa</hi><hi rend="notes_number CharOverride-3"><hi><ref target="xml_02.html#footnote-000">10</ref></hi></hi><hi rend="CharOverride-1">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="CharOverride-1">Un sentito ringraziamento va</hi>, infine, <hi rend="CharOverride-1">all’Università degli Studi di Siena per il sostegno nella pubblicazione </hi><hi rend="CharOverride-1">in </hi><hi rend="italic">open access</hi><hi rend="CharOverride-1"> del volume e alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dal cui archivio sono stati tratti i testi qui proposti all’attenzione dei lettori. </hi></p><div><head>Riferimenti bibliografici</head><p rend="bib_indx_bib">Albanese, Rocco Antonio. 2017. “Dai beni comuni all’uso pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela.” <hi rend="italic">Questione Giustizia</hi> 2, 105: 104-11. <ref target="https://www.questionegiustizia.it">https://www.questionegiustizia.it</ref>. Accesso 28 maggio 2024. </p><p rend="bib_indx_bib">Albanese, Rocco Antonio. 2020. “Usi civici e beni comuni urbani. Tra presente e passato, tra pubblico e privato.” In <hi rend="italic">Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive</hi>, a cura di Rocco Antonio </p><p rend="bib_indx_bib">Angelosanto, Antonio. 2019. “La questione degli usi pubblici sui beni privati in diritto romano. Il caso delle ‘ripae fluminis’”. <hi rend="italic">Bullettino dell’Istituto di diritto romano ‘Vittorio Scialoja’</hi> 19: 183-210.</p><p rend="bib_indx_bib">Anonimo (P.L.D.V.). 1885. <hi rend="italic">La questione di Villa Borghese</hi>. Roma: Tipografia Editrice Industriale.</p><p rend="bib_indx_bib">Battaglia, Roberto. 1958. <hi rend="italic">La prima guerra d’Africa</hi>. Torino: Einaudi.</p><p rend="bib_indx_bib">Brugi, Biagio. 1900. “Appendice del traduttore al libro VIII.” In Federico Glück, <hi rend="italic">Commentario alle Pandette</hi>, VIII. Milano: Vallardi.</p><p rend="bib_indx_bib">Caracciolo, Alberto. 1984. 3° ed. Roma capitale. Roma: Editori Riuniti.</p><p rend="bib_indx_bib">Cerulli Irelli, Vincenzo. 1983. <hi rend="italic">Proprietà pubblica e diritti collettivi</hi>. Padova: CEDAM.</p><p rend="bib_indx_bib">Cerulli Irelli, Vincenzo. De Lucia, Luca. 2014. “Beni comuni e diritti collettivi.” <hi rend="italic">Politica del diritto</hi> 1, 45: 3-35.</p><p rend="bib_indx_bib">Colombo, Paolo. 1991. <hi rend="italic">I diritti di uso pubblico. Struttura e funzione</hi>. Milano: Giuffrè.</p><p rend="bib_indx_bib">Conte, Vincenza. 2023. “Servitù su res nullius e a vantaggio di collettività indeterminate: rapporti giuridici reali, servitù senza soggetto e ragionevole organizzazione dei fondi nel pensiero di Carlo Fadda.” In <hi rend="italic">Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1900-1920)</hi>, Tomo I, a cura di Giovanni Perlingeri. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</p><p rend="bib_indx_bib">Cotticelli, Andrea. 2020. <hi rend="italic">Le chiavi del Mediterraneo. Gli esordi del Colonialismo Italiano</hi>. Modena: Palombi Editori.</p><p rend="bib_indx_bib">D’Amelio, Mariano. 1895-1902. “Servitú pubbliche.” In <hi rend="italic">Digesto italiano</hi>, XXI, III, I. Torino: UTET</p><p rend="bib_indx_bib">Di Porto, Andrea. 2013. <hi rend="italic">Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela</hi>. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Di Porto, Andrea. 2018. “I ‘beni comuni’ in cerca di identità e tutela.” In <hi rend="italic">Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno</hi>, a cura di Giuseppe Conte, Andrea Fusaro, Alessandro Somma e Vincenzo Zeno-Zencovich, 163-78. Roma: RomaTrePress. <ref target="https://romatrepress.uniroma3.it">https://romatrepress.uniroma3.it</ref>. Accesso 28 maggio 2024.</p><p rend="bib_indx_bib">Fadda, Carlo. 1913. <hi rend="italic">Servitù. Lezioni</hi>. Napoli: Alvano</p><p rend="bib_indx_bib">Femia, Pasquale. 2024. <hi rend="italic">Sentimento e moltitudine. Rudolf von Jhering tra interessi ideali e beni comuni</hi>. Bologna: il Mulino </p><p rend="bib_indx_bib">Grimm, Hermann. 1886. <hi rend="italic">La distruzione di Roma. Lettera di Ermanno Grimm traduzione da C. V. Giusti</hi>. Firenze: Loescher &amp; Seeber. Accesso 23 luglio 2024. <ref target="https://books.google.it">https://books.google.it</ref>.</p><p rend="bib_indx_bib">Irti, Natalino. 2013. “Per la magistratura ordinaria nella storia dell’Italia unita.” <hi rend="italic">Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</hi>, 1: 127-31.</p><p rend="bib_indx_bib">Labanca, Nicola. 2007. <hi rend="italic">Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Landi, Roberta. 2018. <hi rend="italic">Bonifica e circolazione della proprietà</hi>. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.</p><p rend="bib_indx_bib">Maes, Costantino. 1885. <hi rend="italic">La questione di villa Borghese dichiarata a tutti colla scorta dei documenti in 4 articoli monografici</hi>. Roma: Tipografia fratelli Pallotta.</p><p rend="bib_indx_bib">Maes, Costantino. 1891. <hi rend="italic">Il diritto popolare sulle gallerie private aperte al pubblico</hi>. Roma: Tipografia della pace di F. Cuggiani.</p><p rend="bib_indx_bib">Mari, Adriano. 1886. <hi rend="italic">Voto sulla questione di Villa Borghese</hi>. Roma.</p><p rend="bib_indx_bib">Munari, Giacomo. 2018. “La servitù di passaggio tra uso pubblico e privato.” <hi rend="italic">Studium iuris</hi> 6: 735-8.</p><p rend="bib_indx_bib">Perlingieri, Giovanni. 2022. “Criticità della presunta categoria dei <ref target="http://c.dd">c.dd</ref>. beni «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio”. <hi rend="italic">Rassegna di diritto civile</hi> 1: 136-63.</p><p rend="bib_indx_bib">Settis, Salvatore. 2014. <hi rend="italic">Azione popolare. Cittadini per il bene comune</hi>. Torino: Einaudi.</p><p rend="bib_indx_bib">Tafaro, Laura. 2023. “La “sostenibile” soggettività del Mar Piccolo nel prisma della complessità.” In <hi rend="italic">Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro. Società, ambiente, cultura</hi>, a cura di Stefano Vinci e Federica Monteleone, 183-96, in <hi rend="italic">Quaderni del Dipartimento Jonico</hi> 23. Taranto: Edjzioni SGE. </p><list rend="numbered">
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-009-backlink">1</ref></hi>	Per una descrizione di sintesi della sua poliedrica, intensa e dinamica biografia, ci limitiamo a rinviare al profilo tracciato sul sito della Camera dei Deputati (<ref target="https://storia.camera.it/deputato/pasquale-stanislao-mancini-18170317"><hi rend="CharOverride-4">https://storia.camera.it/deputato/pasquale-stanislao-mancini-18170317</hi></ref>) e, soprattutto, alla voce del Dizionario biografico della Treccani, disponibile in <hi rend="italic">open access</hi> al seguente indirizzo: <ref target="https://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-stanislao-mancini_(Dizionario-Biografico"><hi rend="CharOverride-4">https://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-stanislao-mancini_(Dizionario-Biografico</hi></ref><hi rend="CharOverride-4">)</hi>, ove si troveranno ulteriori riferimenti.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-008-backlink">2</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-1">Su questo legame v. Di Porto 2013, 43 ss.; 2018</hi><hi rend="CharOverride-1">, 166, 169 ss.; Albanese 2017, 105 s.; 2020,</hi> <hi rend="CharOverride-1">115 ss., spec. 155 ss.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-007-backlink">3</ref></hi>	«Nel 1885 si sparse a Roma la voce che il principe Borghese avesse avviato trattative per vendere la villa. Il comune di Roma, con lettera del Sindaco, manifestò al principe l’esigenza di tener conto dei diritti di pubblico passaggio spettanti alla popolazione romana sulla villa. Il principe rispose che l’indomani avrebbe senz’altro chiuso la villa all’uso del pubblico al fine di a riaffermare il suo esclusivo dominio su di essa. E così fece.</p><p rend="layout_notes ParaOverride-3">La controversia si instaurava davanti al Pretore di Roma per iniziativa del Comune, quale rappresentante degli interessi della popolazione, che aveva chiesto la reintegrazione e subordinatamente la manutenzione del possesso circa il diritto d’uso arbitrariamente interrotto. Il pretore disponeva la manutenzione del possesso, negando la reintegrazione che veniva invece concessa dal Tribunale. Successivamente la Corte di Cassazione, con l’importante sentenza del 9 marzo 1887, confermava la decisione del Tribunale dichiarando ammissibile anche per i diritti reali la reintegrazione» (<hi rend="CharOverride-1">Cerulli Irelli 1983, 170)</hi>; ulteriori fonti sono indicate in Caracciolo 1984, 151, nota 80).Era l’epoca della ‘febbre edilizia’ che interessò Roma subito dopo la proclamazione a Capitale d’Italia, soprattutto nella zona a nord ovest della Stazione Termini, fino ad arrivare a trasformare irreversibilmente le zone prossime a Villa Borghese (tra cui Villa Ludovisi, Villa Massimo agli Orti di Sallustio, Villa Spithover, ecc.). Per contestualizzare la vicenda v., tra i testi dell’epoca, il noto testo di Grimm (1886) e, in chiave di storia dell’urbanistica, Insolera (2011<hi rend="superscript CharOverride-2">2</hi>, 69 ss.), dove leggiamo: «Il terreno edificato durante gli anni della “febbre” apparteneva a poche, grandi famiglie patrizie: queste, oltre a possedere le ville che venivano via via distrutte, erano compartecipi nelle combinazioni finanziarie che, con larga partecipazione di capitali esteri, promuovevano le Convenzioni, molto spesso inoltre le cave di tufo e di pozzolana, le fornaci per i laterizi e la calce da cui si traevano le case, appartenevano anch’esse alle stesse famiglie principesche. Queste realizzarono perciò enormi guadagni, lavorando in un regime di monopolio» (Insolera 2011<hi rend="superscript CharOverride-2">2</hi>, 73).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_02.html#footnote-006-backlink">4</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-1">Tra gli scritti dell’epoca v. </hi>Maes<hi rend="CharOverride-1"> 1885; 1891. Abbiamo, poi, trovato uno scritto anonimo (è volutamente firmato solo P.L.D.V.), pubblicato a sostegno delle ragioni del Principe Borghese: 1885. </hi><hi rend="italic">La questione di Villa Borghese</hi><hi rend="CharOverride-1">. Roma: Tipografia Editrice Industriale</hi><hi rend="CharOverride-1">, nel quale – giusto per contestualizzare la risonanza che all’epoca destò il caso – leggiamo che scopo dello scritto è rivolgersi a «coloro, che nei Caffè, nei Circoli, nelle Conversazioni e nei Giornali chiacchierano di questa faccenda della Villa da mane a sera e fin dopo la mezzanotte». Inoltre, leggiamo in </hi>Colombo (1991<hi rend="CharOverride-1"> 60, no</hi><hi rend="CharOverride-1">ta 24), che è stata pubblicata anche la difesa giudiziale del Principe: </hi>Mari<hi rend="CharOverride-1"> 1886.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number CharOverride-2"><ref target="xml_02.html#footnote-005-backlink">5</ref></hi>	<hi rend="CharOverride-1">Per limitarci solo a pochi esempi, si vedano: Fadda 1913, 53 nota 1; </hi>Brugi 1900, 159-61; D’Amelio 1895-1902, 206;<hi rend="CharOverride-1"> Cerulli Irelli 1983, 170 ss.; 2011, 101; Cerulli Irelli e De Lucia 2014, 17; Colombo 1991, 6 </hi><hi rend="CharOverride-1">nota 9, spec. 50 ss.; Irti 2013, 130; Di Porto 2013, 52 ss.; 2018, 171 ss.; Settis 2014, 224 s.; Albanese 2017, 105 s.; Landi 2018,</hi><hi rend="CharOverride-1"> 18 ss.; Munari 2018, 735; </hi>Angelosanto 2019, 184 ss.; <hi rend="CharOverride-1">Perlingieri 2022, 145, nota 39;</hi>Tafaro 2023, 196; Conte 2023, 769, 775 ss.; Femia 2024, 137.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-004-backlink">6</ref></hi>	Particolarmente vivace, dal punto di vista intellettuale, si mostra il dialogo tra dottrina e giurisprudenza nel periodo storico immediatamente successivo, quantomeno nella rappresentazione che nel fa <hi rend="CharOverride-1">Di Porto 2013, 71, secondo cui: «…va detto, quelle sentenze non cadevano nel vuoto del dibattito. In quegli anni, la discussione sulle grandi questioni implicate da quelle decisioni era ancora aperta. O, almeno, se ne sentivano ancora gli echi. E la giurisprudenza, rispetto a quel dibattito prendeva posizione; e, lo si è visto, non a favore della linea di pensiero che risulterà dominante».</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-003-backlink">7</ref></hi>	Così la qualifica <hi rend="CharOverride-1">Di Porto 2013, 55.</hi></p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-002-backlink">8</ref></hi>	Infatti, la vicenda giudiziaria su Villa Borghese si è svolta, oltre che in parallelo alla fase finale della vita di Mancini, subito dopo il termine del suo impegno in politica estera (che è stata anche quella più intesa e problematica). L’interesse può nascere, in particolare, dalla constatazione di come una prospettiva chiaramente progressista sul piano dello sviluppo civile interno (che è alla base della posizione sostenuta nel processo) conviveva, sul piano della politica estera, con una prospettiva – invero comune anche ad altri esponenti del Risorgimento italiano – in cui l’interesse nazionale (e per Mancini, in particolare, l’interesse alla realizzazione di una effettiva <hi rend="italic">unità</hi>) poteva conseguirsi solo con una politica di carattere espansionista e coloniale (in generale su quel periodo, e sulle origini del colonialismo italiano, v. Labanca 2007). Dalla citata voce enciclopedica sulla sua biografia (v. <hi rend="italic">retro</hi> nt. 1) leggiamo che a partire dal 1882, dopo la firma del Trattato di Vienna con l’Impero inglese, «<hi rend="CharOverride-1">…il M. diede subito il via alla politica coloniale, a ciò motivato anche dal fatto di vedere in essa l’inizio di uno spostamento dell’interesse nazionale verso il Mezzogiorno. Prima portò a compimento nel luglio del 1882 l’acquisto da parte della compagnia Rubattino della baia d’Assab, giustificandolo, di fronte a chi lo ricordava come teorico del diritto delle genti, con la legittimità che hanno i popoli civili di esercitare anche fuori del territorio nazionale</hi><hi rend="CharOverride-1"> «una missione di pacifico incivilimento» (cit. da R. Battaglia, </hi><hi rend="italic">La prima guerra d’Africa</hi><hi rend="CharOverride-1">, Torino 1958, 147); quindi oppose un rifiuto alla proposta britannica di intervenire insieme in Egitto (e stavolta ripescò la sua dottrina della nazionalità) e contrastò le aspirazioni francesi sul Marocco; infine, all’inizio del 1885, prese l’iniziativa della spedizione a Massaua, sostenendo in Parlamento che nel Mar Rosso c’era la “chiave” del Mediterraneo, ma non riuscendo a chiarire, malgrado la verbosità della sua replica, i termini e l’utilità d’un impegno così gravoso. Ciò lo espose in Parlamento agli attacchi non solo degli anticolonialisti ma anche di chi, come F. Crispi, non era </hi><hi rend="italic">a priori</hi><hi rend="CharOverride-1"> contrario ai progetti espansionistici, e fu questo il preludio della sua caduta che ebbe luogo il 29 giugno 1885». Sul discorso tenuto in Parlamento da Mancini v. </hi>Cotticelli 2020; i volumi sui discorsi parlamentari di Mancini si trovano anche pubblicati in <ref target="https://books.google.it"><hi rend="CharOverride-4">https://books.google.it</hi></ref>.<hi rend="CharOverride-1"> La coesistenza, nella medesima persona, di queste due prospettive</hi> mostra oggi una contraddizione facilmente rilevabile, che palesa, una volta in più, la complessità e la porosità delle narrazioni e dei pensieri discriminatori, nonché la difficoltà del discernimento (o, se si vuole, la difficoltà di emanciparsi dalla ‘banalità del male’ in cui si è immersi) che spesso si pone agli esseri umani.</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-001-backlink">9</ref></hi>	Può essere interessante sapere che la ‘vicenda’ della Villa Borghese si è definitivamente risolta solo con la legge del 26 dicembre 1901, n. 519, che ha autorizzato: «Il Governo del Re (…) ad acquistare, per una somma non superiore a tre milioni di lire, la Villa Borghese, allo scopo di cederla gratuitamente al Comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio, che prenderà il nome da Umberto I» (art. 1).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_02.html#footnote-000-backlink">10</ref></hi>	Ad esempio, tra la prima e la seconda dispensa originale c’è un salto nella numerazione dei paragrafi (da 4, come dovrebbe essere, risulta 6). Abbiamo deciso di correggere la numerazione per non spiazzare il lettore.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author" >Gianfranco Orlando, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:gianfranco.orlando%40unisi.it?subject=">gianfranco.orlando@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_author" >Chiara Angiolini, University of Siena, Italy, <ref target="mailto:chiara.angiolini%40unisi.it?subject=">chiara.angiolini@unisi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" >Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini, <hi rend="italic">Nota di apertura,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.02">10.36253/979-12-215-0594-8.02</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -13, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div></div>
      
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